ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.227.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 227

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
22 settembre 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 227/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 227/02

Tassi di cambio dell'euro

3

2009/C 227/03

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

4

2009/C 227/04

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 28 aprile 2009, relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C-3/37.990 — Intel (1) — Relatore: Spagna

5

2009/C 227/05

Parere del Comitato Consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, dell’8 maggio 2009, relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C-3/37.990 — Intel (2) — Relatore: Spagna

6

2009/C 227/06

Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/C-3/37.990 — Intel

7

2009/C 227/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso COMP/C-3/37.990 — Intel)

13

2009/C 227/08

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)  ( 1 )

18

2009/C 227/09

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, dell'8 dicembre 2008, in relazione ad un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP — Relatore: Repubblica ceca

20

2009/C 227/10

Relazione finale relativa al caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

22

2009/C 227/11

Sintesi della decisione della Commissione, del 9 gennaio 2009, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP) [notificata con il numero C(2008) 8439 def.]  ( 1 )

24

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 227/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5557 — SNCF-P/CDPQ/Keolis/Effia) ( 1 )

30

2009/C 227/13

Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.5601 — RREEF FUND, UFG/SAGGAS) ( 1 )

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 227/01

Data di adozione della decisione

22.6.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 258/09

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Short-term export-credit insurance

Base giuridica

Act on the State's Export Credit Guarantees No 442/2001

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Assicurazione per i crediti all'esportazione

Forma dell'aiuto

Dotazione di bilancio

Intensità

Durata

fino al 31.12.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Finnvera plc

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione

17.8.2009

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato

N 415/09 & NN 46/09

Stato membro

Danimarca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prolongation and amendment of the recapitalisation scheme and prolongation of the guarantee scheme

Base giuridica

Act on State-Funded Capital Injections into Credit Institutions of 3 February 2009

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Altre forme di apporto di capitale, garanzia

Dotazione di bilancio

Ricapitalizzazione: massimo 100 000 milioni di DKK

Nuovo regime di garanzia: massimo 600 000 milioni di DKK

Intensità

Durata

8.2009-2.2010

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Kingdom of Denmark

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

22.9.2009   

IT

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C 227/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

21 settembre 2009

2009/C 227/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4658

JPY

yen giapponesi

135,46

DKK

corone danesi

7,4413

GBP

sterline inglesi

0,90660

SEK

corone svedesi

10,1390

CHF

franchi svizzeri

1,5182

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,6500

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,167

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

272,37

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7038

PLN

zloty polacchi

4,1590

RON

leu rumeni

4,2678

TRY

lire turche

2,1875

AUD

dollari australiani

1,7017

CAD

dollari canadesi

1,5780

HKD

dollari di Hong Kong

11,3609

NZD

dollari neozelandesi

2,0830

SGD

dollari di Singapore

2,0788

KRW

won sudcoreani

1 766,41

ZAR

rand sudafricani

11,0155

CNY

renminbi Yuan cinese

10,0098

HRK

kuna croata

7,2915

IDR

rupia indonesiana

14 218,74

MYR

ringgit malese

5,1010

PHP

peso filippino

69,903

RUB

rublo russo

44,5400

THB

baht thailandese

49,434

BRL

real brasiliano

2,6625

MXN

peso messicano

19,5318

INR

rupia indiana

70,3730


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


22.9.2009   

IT

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C 227/4


Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

2009/C 227/03

Image

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro destinata alla circolazione emessa dalla Finlandia

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (1). In conformità alle conclusioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri e i paesi che hanno concluso con la Comunità un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma unicamente monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Stato di emissione: Finlandia.

Effigie commemorativa: 200o anniversario della prima Dieta finlandese e della creazione delle istituzioni del governo centrale della Finlandia.

Descrizione del disegno: la parte interna della moneta ritrae il profilo della cattedrale Porvoo, in cui si è svolta l’apertura della prima Dieta finlandese. Sulla cima campeggia la data 1809. Sul lato destro è inciso l’anno 2009. Sul lato sinistro figurano la sigla del paese emittente «FI» e il marchio della zecca.

L’anello esterno della moneta ritrae le dodici stelle della bandiera europea.

Tiratura: 1,6 milioni.

Data di emissione: ottobre 2009.


(1)  Per le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002 cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1.

(2)  Cfr. le conclusioni del Consiglio degli Affari economici e finanziari e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).


22.9.2009   

IT

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C 227/5


Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione del 28 aprile 2009 relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C-3/37.990 — Intel (1)

Relatore: Spagna

2009/C 227/04

1.

Il comitato consultivo concorda sulla definizione della Commissione europea riguardo al mercato rilevante del prodotto, in modo che possa essere lasciata aperta la questione:

se esista un unico mercato rilevante del prodotto per le unità centrali di elaborazione (CPU) x86 per tutti i computer (ossia computer da tavolo, computer portatili e computer server), oppure

se esistano tre mercati rilevanti del prodotto separati di: i) CPU x86 per computer da tavolo, ii) CPU x86 per computer portatili e iii) CPU x86 per computer server.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l’ambito geografico del mercato rilevante del prodotto è mondiale.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, almeno tra l'ottobre 2002 e il dicembre 2007, la Intel ha occupato una posizione dominante nel mercato.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la Intel ha abusato della sua posizione dominante sul mercato rilevante concedendo:

a Dell, Hewlett-Packard (HP), NEC e Lenovo sconti subordinati all’esclusività o quasi esclusività, nonché

a Media-Saturn Holding (MSH) pagamenti subordinati alla vendita esclusiva da parte di MSH di computer da tavolo e portatili basati su CPU Intel.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la Intel ha abusato della sua posizione dominante sul mercato rilevante concedendo a HP, Acer e Lenovo sconti subordinati a condizioni restrittive per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti con tecnologia AMD.

6.

Il comitato consultivo concorda sulla valutazione della Commissione secondo cui i vari abusi rientrano in una strategia globale a lungo termine intesa a escludere la AMD dal mercato e costituiscono un’infrazione unica e continuata.

7.

Il comitato consultivo concorda che le pratiche abusive della Intel possono essere pregiudizievoli al commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e possono essere pregiudizievoli al commercio tra le parti contraenti dell'accordo SEE ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di imporre un’ammenda alla Intel.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini del calcolo dell’ammenda, la durata dell’infrazione della Intel è di 5 anni e 3 mesi.

10.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


22.9.2009   

IT

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C 227/6


Parere del Comitato Consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione dell’8 maggio 2009 relativo a un progetto di decisione concernente il caso COMP/C-3/37.990 — Intel (2)

Relatore: Spagna

2009/C 227/05

1.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’importo di base dell’ammenda.

Una minoranza si astiene.

2.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che non esiste alcuna circostanza attenuante o aggravante di cui tenere conto.

3.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sull’importo definitivo dell’ammenda.

4.

Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/7


Relazione finale del consigliere-auditore relativa al caso COMP/C-3/37.990 — Intel (1)

2009/C 227/06

Il caso Intel si è rivelato uno dei casi più complessi finora trattati per quanto riguarda le questioni procedurali. Il contenzioso relativo al caso tra la denunciante Advanced Micro Devices («AMD») e Intel Corporation («Intel») si estende a un ambito molto più ampio di quello europeo e ha comportato una molteplicità di eccezioni procedurali sollevate da tutte le parti e le persone che hanno fornito le informazioni. Una serie di questioni procedurali, molte delle quali esplicitamente menzionate nel progetto di decisione, rientravano nella sfera delle competenze fondamentali del consigliere-auditore, che ha dovuto presentare una valutazione nella presente relazione finale.

A seguito della cessazione dalle funzioni dell’ex consigliere-auditore Serge Durande, il 31 dicembre 2007, nel caso in esame è cambiato il consigliere-auditore responsabile.

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

I.   PROCEDURA SCRITTA

1.   Comunicazione degli addebiti

La comunicazione degli addebiti è stata adottata dalla Commissione il 25 luglio 2007. La Intel disponeva di 10 settimane, fino all’11 ottobre 2007, per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Il consigliere-auditore ha concesso alla Intel, su richiesta motivata, una proroga del termine fino al 4 gennaio 2008, estendendolo in seguito fino al 7 gennaio 2009, principalmente in considerazione di problemi irrisolti di accesso al fascicolo esistenti in quel momento e del fatto che intraprendere un’analisi completa dei costi medi pertinenti evitabili delle attività della Intel fosse una difesa legittima per replicare all’uso di complesse valutazioni in modelli economici riguardo agli sconti, utilizzate nella comunicazione degli addebiti (2). Secondo la valutazione effettuata dal consigliere-auditore, anche se per dichiarare l’esistenza di un abuso nel presente caso (3)«non era indispensabile» — in base al progetto di decisione — dimostrare in una valutazione economica che gli sconti condizionati potevano o avrebbero potuto causare una preclusione anticoncorrenziale, doveva essere concesso il pieno esercizio del diritto di difesa.

La Intel ha risposto alla comunicazione degli addebiti entro il termine fissato.

2.   Comunicazione degli addebiti complementare

La comunicazione degli addebiti complementare è stata adottata dalla Commissione il 17 luglio 2008. Nel contempo, la Commissione ha accluso le risultanze del caso COMP/C-3/39.493 al procedimento portato avanti con il numero di caso COMP/C-3/37.990 e ha continuato il procedimento con il numero di caso COMP/C-3/37.990.

Alla Intel erano state accordate 8 settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare. Con lettera del 15 settembre 2008, il consigliere-auditore ha concesso alla Intel, su richiesta motivata, una proroga del termine fino al 17 ottobre 2008, tenuto conto principalmente della complessità del caso riunito e dell’ampiezza dei fatti contestati, che risalivano al 1997 e rendevano necessarie ulteriori indagini presso la Intel.

La Intel non ha risposto alla comunicazione degli addebiti complementare entro il nuovo termine. Per contro, il 10 ottobre 2008, la Intel ha presentato al Tribunale di primo grado un ricorso volto ad ottenere, tra l’altro, l’annullamento della decisione del consigliere-auditore del 15 settembre 2008 che concedeva una proroga del termine. Intel ha inoltre richiesto dei provvedimenti provvisori (4).

Con ordinanza del 27 gennaio 2009, il presidente del Tribunale di primo grado ha respinto la richiesta di provvedimenti provvisori della Intel con la motivazione della manifesta irricevibilità, prima facie, della richiesta principale della Intel. Tale reiezione riguardava anche la richiesta della Intel di un’ulteriore proroga del termine del 17 ottobre 2008, fissato per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008.

3.   Lettera di esposizione dei fatti

Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha inviato alla Intel una lettera in cui richiamava l’attenzione della Intel su alcuni specifici elementi di prova relativi agli addebiti da essa formulati e di cui intendeva eventualmente avvalersi in una possibile decisione finale (lettera di esposizione dei fatti). La Commissione ha fissato il termine del 19 gennaio 2009 per fornire osservazioni su tali elementi. Il termine è stato prorogato al 23 gennaio 2009 dalla Direzione generale della concorrenza. La lettera di esposizione dei fatti non ha sostanzialmente modificato gli elementi probatori sui quali erano basati gli addebiti della Commissione contro la Intel indicati nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti complementare. La Intel ha richiesto una proroga sulla base di una presunta incompletezza del fascicolo [cfr. infra sezione I, punto 4, lettera d)] e della sua domanda, in sospeso, volta all'ottenimento di un’audizione su alcuni documenti [cfr. infra sezione II, punto 2]. Con lettera del 22 gennaio 2009, il consigliere-auditore ha respinto tale richiesta.

4.   Accesso al fascicolo

a)   Preparazione dell’accesso al fascicolo: gli accordi di non divulgazione

Il fascicolo nel caso in esame era estremamente voluminoso. In vista dell’accesso al fascicolo, vari produttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, «OEM») hanno concluso a livello bilaterale degli accordi di non divulgazione con la Intel, che differiscono tra loro soltanto nei dettagli. Per casi specifici, alcuni accordi di non divulgazione invitano il consigliere-auditore a decidere in caso di disaccordo tra le parti. Separatamente, la Intel ha rinunciato parzialmente nei confronti della Commissione al diritto di accesso al fascicolo, qualora l’accesso che aveva ricevuto dagli OEM limitasse il diritto di accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 773/2004 (5), mentre ciascun OEM interessato ha rinunciato al diritto alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate per quanto riguarda le informazioni scambiate a livello bilaterale in base agli accordi conclusi con la Intel. Il consigliere-auditore era stato coinvolto nell’istituzione degli accordi di non divulgazione e nel caso in esame ne aveva sostenuto la stipula.

b)   L’accordo di non divulgazione Dell-AMD

Prima dell’audizione sulla comunicazione degli addebiti, la AMD ha informato il consigliere-auditore di aver concluso un accordo di non divulgazione con la Dell, in base al quale aveva ricevuto l’accesso alle citazioni della Dell utilizzate nella comunicazione degli addebiti. Contrariamente agli accordi di non divulgazione conclusi con la Intel, tale accordo, concluso da una parte non avente alcun diritto alla difesa o diritto di accesso al fascicolo, era puramente bilaterale e non creava diritti o doveri per la Commissione. Pertanto, e nonostante le dichiarazioni fuorvianti della Intel, il consigliere-auditore ha continuato a ritenere che tutte le citazioni della Dell contenute nella comunicazione degli addebiti e che sono state considerate riservate nei confronti della denunciante AMD, debbano rimanere riservate nei confronti della AMD ai fini dell’intero procedimento amministrativo, compresa l’audizione.

c)   Completezza dell’accesso al fascicolo

Nonostante gli accordi di non divulgazione citati in precedenza [supra sezione I, punto 4, lettera a)], la complessità del fascicolo e le numerose informazioni riservate in esso contenute hanno generato una molteplicità di richieste di accesso al fascicolo da parte della Intel. Per concedere alla Intel un accesso al fascicolo il più completo possibile era necessario un elevato numero di controlli personali da parte del consigliere-auditore dei documenti che la Intel sosteneva le fossero indispensabili per una difesa effettiva. Dopo aver valutato le motivazioni addotte dalla Intel, diverse di queste richieste sono state accolte.

La Intel ha lamentato una mancanza di accesso completo ai documenti riguardanti una riunione tra la Commissione e un OEM. (6) A seguito di una richiesta motivata della Intel, il consigliere-auditore ha effettuato alcuni accertamenti per sapere se esistessero documenti scritti in merito all'oggetto della riunione. La Direzione generale ha rivelato l’esistenza di una «Nota al fascicolo» del 29 agosto 2006, che è stata aggiunta al fascicolo dopo che il 7 maggio 2008 il consigliere-auditore aveva adottato una decisione in tal senso. Contemporaneamente, il consigliere-auditore ha deciso che tale nota aveva un carattere interno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004. Il fatto che dovessero essere stabiliti o meno un verbale oggettivo o una trascrizione adeguata della riunione è in linea di principio una questione di buona amministrazione e quindi non passibile di esame in una relazione finale del consigliere-auditore.

Il consigliere-auditore ritiene che alla Intel sia stato concesso un accesso completo al fascicolo.

d)   Accesso ai documenti non inclusi nel fascicolo

Come ampiamente illustrato nel progetto di decisione (7), con lettera del 4 settembre 2008 la Intel ha chiesto alla Commissione di ottenere dalla AMD e di fornire alla Intel un elenco di 81 categorie di documenti relativi alla controversia di diritto privato tra la Intel e la AMD dinanzi al tribunale distrettuale federale dello Stato del Delaware negli Stati Uniti d’America, documenti che secondo la Intel avrebbero potuto essere elementi a favore. In seguito, il 25 settembre 2008 la Intel ha chiesto alla Commissione che «come minimo, chiedesse alla AMD di fornire tutti i documenti interni relativi ai fatti contestati nella comunicazione degli addebiti e nella comunicazione degli addebiti complementare». Con lettere del 17 e del 29 settembre 2008 la Intel si è lamentata con il consigliere-auditore che «il fascicolo era manifestamente incompleto» e che pertanto ne risultava compromesso il suo diritto di difesa.

Con lettera del 7 ottobre 2008, il consigliere-auditore ha risposto, riferendosi alle sue precedenti lettere del 22 agosto 2008 e del 15 settembre 2008 in merito, che la questione della completezza o meno del fascicolo in quanto tale è diversa dalla questione della concessione di un accesso completo a un presunto fascicolo incompleto. Ne consegue che gli argomenti relativi a un fascicolo che si asserisce essere incompleto non possono dimostrare che l’accesso al fascicolo quale risulta in un determinato momento non sia completo.

Inoltre, nonostante la responsabilità del consigliere-auditore ai sensi del considerando 3 del mandato di contribuire all’obiettività, alla trasparenza e all’efficacia di un procedimento, né l’attuale mandato né la giurisprudenza attribuiscono al consigliere-auditore il potere di disporre un’indagine allo scopo di completare un fascicolo che si sostiene essere incompleto. Pertanto, a prescindere dal fatto che i documenti di cui sopra possano o meno essere di per sé rilevanti ai fini del diritto alla difesa, esula dall’ambito del mandato del consigliere-auditore decidere se alcune categorie di documenti in un’altra giurisdizione, anche se possono costituire elementi a favore, sono descritti in maniera sufficientemente specifica e comprovata e/o devono essere esaminati o meno. La richiesta della Intel ha dovuto pertanto essere considerata ultra vires.

e)   Versione non riservata della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti complementare per la denunciante AMD

In base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, la denunciante ha il diritto di ricevere una versione non riservata della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti complementare. Tale diritto sarebbe gravemente compromesso e la norma diventerebbe priva di oggetto se la versione ricevuta alla fine non fosse comprensibile per il destinatario.

Riguardo alle informazioni fornite da terzi e che vengono divulgate non soltanto al destinatario di una comunicazione degli addebiti, ma anche al denunciante, è fondamentale distinguere tra le informazioni che non possono essere considerate riservate e le informazioni per le quali è stata rivendicata e giustificata la riservatezza, ma che vengono divulgate per rendere una versione non riservata comprensibile. I segreti aziendali non devono essere divulgati e, in linea di principio, le rivendicazioni di riservatezza nei confronti del denunciante, se giustificate, sono assolute. Tuttavia, se la divulgazione delle informazioni rilevanti è strettamente inevitabile per comprendere i principali motivi contenuti nella comunicazione degli addebiti, riguarda informazioni necessarie per dimostrare un’infrazione ed è strettamente necessaria per associare il denunciante al procedimento in modo che possa formulare osservazioni in merito, la divulgazione di informazioni riservate è possibile sulla base di una valutazione ponderata e motivata del consigliere-auditore.

Sia per la comunicazione degli addebiti, sia per la comunicazione degli addebiti complementare, il consigliere-auditore ha respinto le richieste della Intel di riservatezza quasi completa e ha dovuto valutare un numero estremamente elevato di richieste di riservatezza motivate e circostanziate sia della Intel sia delle persone che hanno fornito le informazioni. È stato possibile farlo senza il ricorso a una decisione ai sensi dell’articolo 9 del mandato (avviando la cosiddetta «procedura AKZO» (8)) da parte della Intel o di altre imprese interessate.

Nell’ottobre 2008 la Intel ha divulgato la versione riservata completa della comunicazione degli addebiti alla AMD nei procedimenti in corso negli Stati Uniti. La Intel sostiene che si è trattato di un errore involontario. La Intel ha informato la Commissione di questo fatto il 17 marzo 2009.

f)   Terzi

Tre imprese hanno fatto richiesta di ammissione formale al procedimento quali terzi interessati. In risposta a tali richieste, il consigliere-auditore ha ammesso la Silicon Graphics Inc. (25 settembre 2007), l'International Business Machines («IBM», 2 ottobre 2007) e — poco prima dell’audizione — la Hewlett Packard Company («HP», 10 marzo 2008). Sono state inoltre ammesse quali terzi interessati due associazioni di consumatori dopo che avevano fornito una sufficiente giustificazione in merito al loro interesse e alla loro posizione specifici: l’associazione europea dei consumatori Bureau Européen des Unions des Consommateurs («BEUC», 22 febbraio 2008) e l'Union Fédérale des Consommateurs — Que Choisir, un’associazione di consumatori francese («UFC», 6 marzo 2008). Tutte le parti hanno richiesto e ricevuto una sintesi non riservata della comunicazione degli addebiti e della comunicazione degli addebiti complementare. Nessuno dei terzi ha fornito osservazioni scritte.

g)   Richiesta di un'ulteriore comunicazione degli addebiti complementare per una giustificazione oggettiva

Nella risposta alla comunicazione degli addebiti (9), la Intel ha assunto la posizione secondo cui sarebbe stata necessaria un'ulteriore comunicazione degli addebiti per la questione della giustificazione oggettiva. Per la sola questione della giustificazione oggettiva non è stata tuttavia necessaria una nuova comunicazione degli addebiti complementare. Sebbene l’assenza di una giustificazione oggettiva sia una condizione negativa nella determinazione dell'esistenza di un abuso (10), l’onere della prova spetta alla parte che presenta una giustificazione oggettiva. Poiché la Intel ha presentato supposte giustificazioni oggettive per tutti i vari tipi di condotta contestati nella comunicazione degli addebiti, le stesse sono state esaminate dalla Commissione. Il diritto al contraddittorio è stato pertanto rispettato a tal proposito.

II.   LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

1.   L’audizione sulla comunicazione degli addebiti

L’audizione sulla comunicazione degli addebiti si è svolta l’11 e 12 marzo 2008. Oltre alla Intel e alla AMD, altre tre parti interessate hanno assistito all’audizione, presentando i propri argomenti: HP, UFC Que Choisir e BEUC. Oltre ai rappresentanti degli Stati membri, ha partecipato in qualità di osservatore un rappresentante della Federal Trade Commission, a seguito degli accordi amministrativi del 1999. Inoltre, e al di là degli accordi con gli Stati Uniti, il consigliere-auditore ha ammesso a partecipare all’audizione in qualità di osservatore il procuratore generale dello Stato di New York (11). La Intel ha dato esplicitamente il proprio consenso alla loro partecipazione. Prima dell’ammissione, il procuratore generale ha accettato di assumersi impegni specifici riguardo alla riservatezza e all'uso delle informazioni.

L’audizione, nonostante le varie udienze a porte chiuse dovute a legittime richieste di riservatezza, è stata estremamente utile in quanto ha dato alla Intel l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sui comportamenti contestati, il ragionamento che ne è alla base (12) e la valutazione economica. A questo proposito, è importante sottolineare che durante l’audizione la Commissione ha chiarito alla Intel, e la Intel ha compreso, che la valutazione economica non era una condizione per dichiarare l’esistenza di un abuso.

In base a tali premesse, non è necessario che il consigliere-auditore prenda posizione sulla valutazione economica e sulla conclusione che i pagamenti della Intel possono o potrebbero causare una preclusione anticoncorrenziale (13).

2.   La richiesta di audizione sulla comunicazione degli addebiti complementare e la lettera di esposizione dei fatti

La Intel ha richiesto un’audizione su a) parti della lettera di esposizione dei fatti e b) la comunicazione degli addebiti complementare.

a)

A seguito della lettera di esposizione dei fatti, con lettera del 20 gennaio 2009 la Intel ha richiesto un’audizione riguardo ad alcuni documenti della AMD presentati alla Commissione il 28 maggio 2008 («i documenti della AMD Delaware»). Il 22 gennaio 2009 il consigliere-auditore ha rammentato che la Intel non ha alcun diritto di chiedere un’audizione, né la Commissione ha alcun obbligo di concederla al fine di rispettare il diritto di difesa della Intel in relazione a una lettera di esposizione dei fatti.

Inoltre, non poteva essere concessa un’audizione riguardante unicamente i documenti della AMD Delaware, in quanto tali documenti erano stati forniti nell’ambito della procedura di accesso al fascicolo a seguito della comunicazione degli addebiti complementare, a cui la Intel aveva avuto l’opportunità di rispondere e per la quale aveva già richiesto un’audizione, e in quanto l’oggetto di un’audizione è definito dalle motivazioni contenute nella comunicazione degli addebiti e/o nella comunicazione degli addebiti complementare e non da una dalle parti. Non poteva essere concessa un’audizione destinata esclusivamente alla presentazione di argomentazioni riguardanti documenti selezionati.

b)

Nelle osservazioni del 5 febbraio 2009 e con lettera del 10 febbraio 2009, la Intel ha richiesto un’audizione sulla comunicazione degli addebiti complementare.

Le decisioni relative alle audizioni, compresa una decisione che accoglie o respinge una richiesta di audizione presentata dopo il termine fissato per rispondere a una comunicazione degli addebiti, rientrano nella sfera di competenza del consigliere-auditore nell’ambito del mandato.

Con lettera del 17 febbraio 2009, il consigliere-auditore ha pertanto risposto alla Intel che esiste un diritto soggettivo a un’audizione soltanto fino alla fine del termine fissato per rispondere alla comunicazione degli addebiti. La mancata richiesta di un’audizione entro il termine fissato non comporta automaticamente il fatto che un’audizione non possa più svolgersi in nessun caso. L’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004, non preclude necessariamente a una parte la possibilità di richiedere un’audizione. Il mancato rispetto del termine ha comportato la decadenza del dovere di concedere tale audizione. Il consigliere-auditore ha il diritto e l’obbligo di esercitare il suo potere discrezionale se viene presentata una richiesta tardiva debitamente motivata.

Il termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare non è stato prorogato. Il consigliere-auditore ha preso atto della posizione dei servizi della Commissione espressa nella lettera del 2 febbraio 2009, indirizzata alla Intel (14), secondo cui per il corretto svolgimento del procedimento non era necessario che si svolgesse un’audizione. Inoltre, il consigliere-auditore ha tenuto conto di tutti gli argomenti a favore di un’audizione addotti dalla Intel, che si riferivano principalmente al suo diritto «illimitato» di ottenere un’audizione.

Nell’esercizio del suo potere discrezionale, il consigliere-auditore ha l’obbligo di prendere in considerazione, tra l’altro,la necessità di un’ applicazione effettiva delle regole di concorrenza, di cui una parte fondamentale consiste nell’obbligo della Commissione di intervenire, adottando decisioni, entro un termine di tempo ragionevole. Sebbene i vincoli temporali inerenti al modo in cui è organizzata la procedura nei casi di concorrenza non possano giustificare la violazione del diritto fondamentale al contraddittorio, nel caso in esame non si è verificato alcun conflitto di questo genere. Nel caso in oggetto, alla Intel non è stato impedito in alcun modo di preparare e presentare, a tempo debito, la sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare sulla base delle informazioni di cui disponeva, almeno in via precauzionale, e a maggior ragione tenuto conto del fatto che il consigliere-auditore aveva concesso una proroga del termine. Alla Intel era stato dato il tempo per richiedere un’audizione dalla data in cui era stata notificata la comunicazione degli addebiti complementare nel luglio 2008 fino alla fine del termine — prorogato — dell’ottobre 2008. Non sarebbe stato impossibile concedere un’audizione anche in seguito, se la Intel lo avesse chiesto — ma non lo ha fatto. Niente avrebbe impedito al consigliere-auditore di fissare le date di audizione in maniera coerente con la richiesta in corso di provvedimenti provvisori, e quindi nel pieno rispetto dei procedimenti dinanzi al Tribunale. Pertanto, anche se la Intel nel corso di tutta la procedura fino alla presentazione del ricorso al Tribunale di primo grado aveva in generale agito con rapidità ed entro i termini stabiliti, avvalendosi pienamente del diritto alla difesa, concedere alla Intel un’audizione nelle precise circostanze esistenti il 17 febbraio 2009 avrebbe severamente compromesso il tempestivo avanzamento della procedura. Tenendo conto di questo e di altri motivi specifici del caso, la richiesta ha dovuto essere respinta.

Il consigliere-auditore non è stato interpellato dalla Intel in merito alla questione dello status delle osservazioni scritte del 5 febbraio 2009.

III.   CONCLUSIONI

In considerazione di quanto già esposto, il consigliere-auditore ritiene che nel caso in oggetto sia stato rispettato il diritto al contraddittorio.

Il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alla Intel la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Karen WILLIAMS


(1)  A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21), in prosieguo: «il mandato».

(2)  Cfr. i punti da 1045 a 1156 del progetto di decisione che trattano tale analisi, ad esempio il punto 1066 e seguenti sull’analisi di regressione applicata dalla Intel.

(3)  Come precisato espressamente al punto 925 del progetto di decisione, indicato al punto 337 della comunicazione degli addebiti e menzionato al punto 260 della comunicazione degli addebiti complementare.

(4)  Cfr. per i dettagli i punti 18 e 22 del progetto di decisione e l’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 27 gennaio 2009 nella causa T-457/08 Intel Corp./Commissione, non ancora pubblicata.

(5)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(6)  Per maggiori dettagli cfr. il punto 39 e seguenti del progetto di decisione.

(7)  Punto 71 e seguenti.

(8)  Causa 53/85, AKZO Chemie BV e AKZO Chemie UK Ltd/Commissione, Racc. 1986, pag. 1965.

(9)  Punto 823.

(10)  Causa C-95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. 2007, pag. I-2331, punto 69; cause riunite da C-468/06 a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia e altri, non ancora pubblicate, punto 39, e più di recente causa C-52/07, Kanal 5 Ltd., non ancora pubblicata, sentenza dell’11 dicembre 2009, punto 47.

(11)  Cfr. il punto 35 del progetto di decisione.

(12)  Cfr. ad esempio il punto 281 e seguenti del progetto di decisione.

(13)  Punti 1002 — 1578 del progetto di decisione.

(14)  Cfr. il punto 24 del progetto di decisione.


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/13


Sintesi della decisione della Commissione

del 13 maggio 2009

relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE

(Caso COMP/C-3/37.990 — Intel)

2009/C 227/07

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il 13 maggio 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, rivolta a Intel Corporation. La Commissione pubblica Sintesi della decisione della Commissione tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali. La versione non riservata della decisione sarà resa pubblica sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(2)

Il 18 ottobre 2000, Advanced Micro Devices (AMD) ha presentato una denuncia formale alla Commissione europea in base all'articolo 3 del regolamento n. 17/1962, che è stata ulteriormente integrata con nuovi fatti e affermazioni, in particolare nel novembre 2003.

(3)

Nel maggio 2004, la Commissione ha avviato una tornata d'indagini relativa agli elementi presentati nella denuncia complementare. Nel luglio 2005, nell'ambito di suddetta indagine, la Commissione, coadiuvata da varie autorità nazionali garanti della concorrenza, ha effettuato degli accertamenti in base all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, presso quattro sedi di Intel situate nel Regno Unito, in Germania, in Italia ed in Spagna, nonché presso le sedi di vari clienti di Intel in Francia, in Germania, in Italia, in Spagna e nel Regno Unito.

(4)

Il 26 luglio 2007, la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti relativa al comportamento di Intel nei confronti di cinque principali produttori di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturers, in appresso «costruttori OEM»), ossia: Dell, HP, Acer, NEC e IBM. L'8 gennaio 2008 Intel ha risposto alla comunicazione degli addebiti del 26 luglio 2007 e l'11 e il 12 marzo 2008 si è tenuta un'audizione orale.

(5)

Il 17 luglio 2006, AMD ha presentato una denuncia all'autorità tedesca garante della concorrenza sostenendo che Intel aveva partecipato ad accordi commerciali ed altre pratiche di esclusione con Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), rivenditore europeo di dispositivi microelettronici. L'autorità tedesca garante della concorrenza ha scambiato con la Commissione informazioni relative al caso, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(6)

La Commissione ha posto in atto diverse azioni d'indagine in merito alle pertinenti dichiarazioni di AMD, fra cui accertamenti presso le sedi di Intel e di vari rivenditori europei di computer nel febbraio 2008. Inoltre, sono state inviate diverse richieste scritte d'informazioni ad alcuni dei principali costruttori OEM.

(7)

Il 17 luglio 2008, la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti complementare, relativa al comportamento di Intel nei confronti di MSH. La medesima comunicazione riguardava anche il comportamento di Intel nei confronti di Lenovo. Essa comprendeva inoltre nuove prove del comportamento di Intel nei riguardi di alcuni costruttori OEM oggetto della comunicazione degli addebiti del 26 luglio 2007, acquisite dalla Commissione solo successivamente alla data di detta comunicazione.

(8)

Intel non ha risposto alla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008. Per contro, Intel ha presentato una richiesta al Tribunale di primo grado affinché ordinasse alla Commissione, inter alia, di acquisire varie categorie di documenti aggiuntivi provenienti, fra altre fonti, dal fascicolo della controversia di diritto privato fra Intel e AMD nello stato americano del Delaware. Intel ha inoltre richiesto provvedimenti provvisori per sospendere il procedimento della Commissione in attesa della pronuncia del Tribunale di primo grado nel merito e per ottenere 30 giorni di tempo a decorrere dalla data della suddetta sentenza per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008.

(9)

Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha inviato ad Intel una lettera in cui richiamava la sua attenzione su alcuni specifici elementi di prova di cui intendeva eventualmente avvalersi in una possibile decisione finale. Intel non ha risposto a questa lettera entro il termine prorogato del 23 gennaio 2009.

(10)

Il 27 gennaio 2009, il presidente del Tribunale di primo grado ha respinto la richiesta di Intel di provvedimenti provvisori e di proroga del termine per rispondere alla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008.

(11)

A seguito dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, il 5 febbraio 2009 Intel ha presentato delle osservazioni sostanziali scritte, di cui alcune relative alla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008. I servizi della Commissione hanno preso in esame gli argomenti pertinenti esposti nella risposta tardiva di Intel, sebbene Intel avesse avuto numerose possibilità di presentare la sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008 entro il termine iniziale del 17 ottobre 2008.

(12)

Il 10 febbraio 2009, Intel ha scritto al consigliere-auditore richiedendo che le fosse concessa un’audizione sulla comunicazione degli addebiti complementare del 17 luglio 2008. Con lettera del 17 febbraio 2009, il consigliere-auditore ha respinto la richiesta di Intel.

(13)

Il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole unanime il 28 aprile 2009 e l'8 maggio 2009.

2.2.   Il prodotto in oggetto e il mercato

(14)

I prodotti oggetto della decisione sono le unità centrali di elaborazione (in appresso «processori») basati sull'architettura x86. Il processore è una componente essenziale dei computer, in termini sia di funzionamento generale sia di costo del sistema, e viene spesso chiamato il «cervello» del computer. Il processo di produzione dei processori richiede costosi impianti ad alta tecnologia.

(15)

I processori utilizzati nei computer possono essere suddivisi in due categorie: processori basati sull'architettura x86 e processori basati su altre architetture. L'architettura x86 è uno standard sviluppato da Intel per i suoi processori. Può supportare entrambi i sistemi operativi, Windows e Linux. Windows è principalmente connesso alle istruzioni x86. Prima dell'anno 2000, c'erano vari produttori di processori x86, ma la maggior parte di essi è uscita dal mercato. Dal 2000, Intel e AMD sono essenzialmente le uniche due società che continuano a produrre processori x86.

(16)

L'indagine della Commissione ha concluso che il mercato rilevante del prodotto non era più esteso del mercato dei processori x86. La decisione lascia aperta la questione circa l'opportunità di suddividere la definizione del mercato rilevante del prodotto fra processori x86 per computer fissi, per computer portatili e per server: date le quote di mercato detenute da Intel in ogni caso, la conclusione relativa alla posizione dominante non cambia.

(17)

Il mercato geografico è stato definito a livello mondiale.

(18)

Nei 10 anni interessati dalla decisione (1997-2007), Intel ha regolarmente detenuto quote di mercato molto elevate, pari o superiori al 70 % circa.

(19)

Inoltre, nel mercato dei processori x86 esistono significativi ostacoli all'accesso e all'espansione, dovuti agli investimenti irrecuperabili nella ricerca e sviluppo, nella proprietà intellettuale e negli impianti di produzione necessari per produrre processori x86. Lo status di must-stock brand (marca forte e molto diffusa presso il pubblico) di Intel e la derivante differenziazione del prodotto costituiscono del pari un ostacolo all'accesso. I rilevanti ostacoli all'accesso e all'espansione che sono stati identificati corrispondono alla struttura osservata del mercato, nella quale tutti i concorrenti di Intel, eccetto AMD, sono usciti dal mercato o ne detengono ancora una quota insignificante.

(20)

In base alle quote di mercato di Intel e agli ostacoli all'accesso e all'espansione, la decisione conclude che almeno per il periodo in oggetto (ottobre 2002 — dicembre 2007) Intel ha detenuto una posizione dominante sul mercato.

2.3.   Sintesi dell'infrazione

(21)

La decisione descrive due tipi di comportamento adottati da Intel nei confronti dei partner commerciali: sconti condizionati e le cosiddette «restrizioni allo scoperto» («naked restrictions»).

2.3.1.   Sconti condizionati

2.3.1.1.   Natura e funzionamento degli sconti

(22)

Intel applicava degli sconti ai principali costruttori OEM a condizione che essi si rifornissero per tutto (o quasi tutto) il loro fabbisogno. Così è stato per:

gli sconti applicati da Intel a Dell fra il dicembre 2002 e il dicembre 2005, subordinati alla condizione che Dell acquistasse esclusivamente processori Intel,

gli sconti applicati da Intel a HP fra il novembre 2002 e il maggio 2005, subordinati in particolare alla condizione che HP acquistasse da Intel almeno il 95 % dei processori che necessitava per il segmento dei computer aziendali fissi (il restante 5 % che HP poteva acquistare da AMD era soggetto ad altre condizioni restrittive illustrate più avanti al punto 2.3.2),

gli sconti applicati da Intel a NEC fra l'ottobre 2002 e il novembre 2005, subordinati alla condizione che NEC si rifornisse da Intel almeno per l'80 % dei processori necessari per i suoi segmenti relativi ai computer fissi e ai computer portatili,

gli sconti applicati da Intel a Lenovo nel 2007, subordinati alla condizione che quest'ultima acquistasse esclusivamente da Intel tutti i processori necessari per il segmento dei portatili.

(23)

Analogamente, Intel ha effettuato pagamenti a Media Saturn Holding (MSH), il più grande rivenditore europeo di computer, a condizione che esso vendesse esclusivamente computer con tecnologia Intel. Tali pagamenti avevano effetto equivalente agli sconti condizionati concessi ai costruttori OEM.

(24)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, «per un'impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare — sia pure a loro richiesta — gli acquirenti con l'obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso l'impresa in questione, costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 [adesso articolo 82] del trattato, tanto se l'obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, o in forza di accordi stipulati con gli acquirenti, o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè riduzioni subordinate alla condizione che il cliente — indipendentemente dal volume degli acquisti, rilevante o trascurabile — si rifornisca esclusivamente per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno presso l'impresa in posizione dominante» (1).

(25)

In base alla giurisprudenza della causa Hoffmann-La Roche, la decisione conclude che gli sconti condizionati concessi da Intel costituiscono sconti di fedeltà. Per quanto riguarda i pagamenti condizionati di Intel a MSH, la decisione stabilisce che il meccanismo economico di detti pagamenti è equivalente a quello degli sconti condizionati accordati ai costruttori OEM. La decisione conclude pertanto che anch'essi presentano le condizioni enunciate nella giurisprudenza Hoffmann-La Roche.

(26)

È opportuno notare inoltre che vi era una generale incertezza in merito all'esatta proporzione degli sconti o dei pagamenti che sarebbero stati persi in caso di approvvigionamento (o di maggiore approvvigionamento) presso AMD, il concorrente di Intel. Era stimato che tale proporzione sarebbe stata significativa e non proporzionale rispetto al numero di processori acquistati da AMD. Inoltre, era anche possibile che Intel attribuisse a costruttori OEM concorrenti gli sconti ritirati. Il sistema di sconti limitava quindi la libertà dei costruttori OEM in oggetto e di MSH di acquistare processori da AMD.

(27)

Gli sconti e i pagamenti che Intel accordava ai principali costruttori OEM e a MSH vanno inoltre visti nel contesto della crescente minaccia concorrenziale rappresentata da AMD. A tal proposito, la decisione illustra che i costruttori OEM, i dirigenti di servizi informatici e Intel ritenevano che i prodotti di AMD avessero una serie di attributi innovativi positivi e rappresentassero un'alternativa economicamente vantaggiosa a quelli di Intel. Sebbene la decisione non formuli alcun giudizio definitivo sulla qualità tecnica dei prodotti in oggetto di Intel e di AMD, dai contributi e dai documenti presentati dai costruttori OEM e risalenti all'epoca dei fatti risulta che essi ritenevano che i processori x86 di AMD fossero idonei per almeno parte dei rispettivi fabbisogni di forniture.

2.3.1.2.   Analisi relativa al concorrente altrettanto efficiente

(28)

Oltre a dimostrare che ricorrono le condizioni fissate dalla giurisprudenza per configurare un abuso, la decisione svolge anche un'analisi economica della capacità degli sconti di precludere il mercato ad un concorrente altrettanto efficiente di Intel, sebbene non in posizione dominante. In sintesi, l'esame intende stabilire il prezzo a cui un concorrente «altrettanto efficiente» di Intel avrebbe dovuto vendere i processori per compensare un costruttore OEM della perdita degli sconti Intel.

(29)

Tale analisi relativa al concorrente altrettanto efficiente è ipotetica poiché valuta se a un concorrente altrettanto efficiente di Intel, ma che cerca di offrire un prodotto la cui base delle vendite non è così ampia come quella di Intel, sia precluso l'accesso al mercato. In linea di principio, detta analisi prescinde dal fatto che AMD sia stato effettivamente in grado di accedere al mercato o meno.

(30)

L'analisi prende in considerazione tre fattori: la quota contendibile (la quantità del fabbisogno di fornitura di un cliente che può essere realisticamente acquistata da un nuovo concorrente in qualsiasi momento), un arco di tempo adeguato (al massimo un anno) e la misura adeguata del costo efficiente (costi medi evitabili). Se, data la quota contendibile, il regime di sconti di Intel comporta che un concorrente altrettanto efficiente, al fine di compensare un costruttore OEM per la perdita dello sconto di Intel, debba offrire i prodotti a un prezzo inferiore al costo efficiente misurato di Intel, allora significa che lo sconto era in grado di precludere l'accesso del concorrente altrettanto efficiente. Ciò priverebbe pertanto i consumatori finali della possibilità di scegliere fra differenti prodotti che un costruttore OEM avrebbe scelto di offrire se avesse potuto decidere unicamente in base al merito relativo dei processori e ai prezzi unitari di Intel e dei suoi concorrenti.

(31)

Per i pagamenti di Intel a MSH è stata svolta un'analisi dello stesso genere. L'analisi della capacità di questi pagamenti di precludere l'accesso ad un concorrente altrettanto efficiente tiene inoltre conto del fatto che i pagamenti sono effettuati a un altro livello della catena di fornitura, e che il loro effetto si aggiunge a quello degli sconti condizionati applicati ai costruttori OEM.

2.3.1.3.   Importanza strategica dei principali costruttori OEM

(32)

La decisione indica inoltre che taluni costruttori OEM, e in particolare Dell e HP, sono strategicamente più importanti di altri per la loro capacità di offrire accesso al mercato a un fabbricante di processori. Questi costruttori OEM possono distinguersi dagli altri sulla base di tre criteri principali: i) quota di mercato; ii) forte presenza nei segmenti più redditizi del mercato; e iii) abilità di affermare un nuovo processore sul mercato. Di conseguenza, costruttori OEM di minori dimensioni non sono in grado di conferire ai nuovi processori la stessa legittimità di HP e Dell, in particolare nel segmento aziendale, che è il più redditizio.

2.3.1.4.   Pregiudizio per la concorrenza e i consumatori

(33)

In base alle prove acquisite, la Commissione è giunta alla conclusione che gli sconti e i pagamenti condizionati di Intel fidelizzavano i principali costruttori OEM e un importante rivenditore e avevano effetti complementari in quanto riducevano in modo significativo la capacità dei concorrenti di competere sulla qualità dei loro processori x86. Il comportamento anticoncorrenziale di Intel ha pertanto determinato una scelta più limitata per il consumatore e minori incentivi all'innovazione.

2.3.1.5.   Mancanza di giustificazione oggettiva

(34)

Intel ha presentato due diverse serie di argomentazioni per giustificare il suo regime di sconti: i) applicando uno sconto, Intel ha solo risposto alla concorrenza di prezzo esercitata dai concorrenti e ha quindi rispettato la concorrenza; e ii) il sistema di sconto utilizzato nei confronti di ogni singolo costruttore OEM era necessario per ottenere importanti efficienze inerenti all'industria dei processori. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, Intel ha affermato che le condizioni di esclusività degli sconti consentivano di ottenere quattro tipi di efficienza: prezzi più bassi, economie di scala, altre economie sui costi e efficienze di produzione, nonché ripartizione del rischio e efficienze commerciali. Inoltre, Intel ha sostenuto che le condizioni per l'applicazione degli sconti erano indispensabili per ottenere queste efficienze e che il loro effetto sulla concorrenza era limitato in quanto AMD ha registrato una crescita nel periodo oggetto d'indagine.

(35)

La Commissione ha preso in considerazione questi argomenti valutando fino a che punto il comportamento di Intel fosse proporzionato all'ottenimento delle efficienze da essa sostenute. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che le argomentazioni presentate da Intel per fornire una giustificazione oggettiva non fossero fondate, poiché si riferivano più in generale ad un comportamento per il quale la Commissione non aveva sollevato obiezioni (cioè l'applicazione di sconti/riduzioni) anziché a quello oggetto di obiezioni (cioè le condizioni associate agli sconti) e ha concluso che le argomentazioni di efficienza addotte a difesa non costituissero una giustificazione pertinente per il comportamento in oggetto.

2.3.1.6.   Conclusione

(36)

La decisione conclude che gli sconti condizionati concessi da Intel a Dell, HP, NEC e MSH costituiscono un abuso di posizione dominante in base all'articolo 82 del trattato e all'articolo 54 dell'accordo SEE.

2.3.2.   Restrizioni allo scoperto

(37)

Intel ha accordato ai principali costruttori OEM pagamenti subordinati alla condizione che essi ritardassero o annullassero il lancio di prodotti con tecnologie AMD e/o ne limitassero la distribuzione. Così è stato per:

pagamenti di Intel a HP subordinati alla condizione che HP vendesse computer aziendali fissi con tecnologia AMD solo a piccole e medie imprese e solo tramite canali di distribuzione diretta (invece che tramite distributori) e che ritardasse di sei mesi il lancio in Europa del suo primo computer aziendale fisso con tecnologia AMD; questo abuso si è protratto dal novembre 2002 al maggio 2005,

pagamenti di Intel ad Acer, subordinati alla condizione che Acer spostasse dal settembre 2003 al gennaio 2004 il lancio di un portatile con tecnologia AMD,

pagamenti di Intel a Lenovo, subordinati alla condizione che Lenovo spostasse dal giugno2006 alla fine del 2006 il lancio di un portatile con tecnologia AMD.

(38)

Nella causa Irish Sugar, il Tribunale di primo grado ha concluso che un'impresa in posizione dominante che concorda «con un grossista e un dettagliante lo scambio di prodotti di zucchero al dettaglio concorrenti, in ragione di una confezione da 1 kg di zucchero Eurolux della Compagnie française de sucrerie, contro una confezione di zucchero di sua produzione» compie un abuso (2). Mediante l'accordo di scambio in questione, l'impresa dominante ha impedito alla marca concorrente di essere presente sul mercato in quanto i dettaglianti non avevano più scorte di zucchero «Eurolux» e avevano sostituito quei volumi con zucchero dell'impresa dominante. A tal proposito il Tribunale di primo grado ha concluso che «la ricorrente ha recato pregiudizio alla struttura concorrenziale che il mercato irlandese dello zucchero destinato alla vendita al dettaglio avrebbe potuto acquisire mediante l'ingresso di un nuovo prodotto, lo zucchero della marca Eurolux, procedendo, nelle circostanze prima richiamate, allo scambio dei prodotti concorrenti su un mercato nel quale essa deteneva oltre l'80% del volume delle vendite» (3).

(39)

La decisione conclude che i comportamenti di Intel hanno arrecato un pregiudizio diretto alla concorrenza. L'entrata sul mercato di un prodotto che un fornitore aveva attivamente pianificato di lanciare è stata ritardata o ostacolata. In ultima istanza, i consumatori hanno avuto minori possibilità di scelta rispetto a quelle che avrebbero avuto altrimenti. Il comportamento di Intel non costituisce una normale concorrenza in base al merito. Inoltre i pagamenti di Intel corrisposti ai costruttori OEM affinché essi ritardassero, annullassero o limitassero il lancio di un prodotto con tecnologia AMD o ne limitassero la distribuzione non erano correlate ad alcuna legittima giustificazione oggettiva, né ad alcuna giustificazione in termini di efficienza.

2.3.3.   Strategia unica

(40)

La decisione stabilisce che ciascun comportamento adottato da Intel nei confronti dei singoli costruttori OEM summenzionati e di MSH costituisce abuso ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, ma che questi singoli abusi sono anche parte di una strategia unica volta a precludere il mercato dei processori x86 ad AMD, unico concorrente importante di Intel. I singoli abusi costituiscono pertanto un'unica violazione dell'articolo 82 del trattato CE.

(41)

La decisione precisa che le pratiche di Intel, attuate cumulativamente a due livelli della catena di distribuzione (principali costruttori OEM e un importante rivenditore), vanno inserite nel contesto della crescente minaccia concorrenziale rappresentata da AMD. I comportamenti di Intel avevano effetti complementari in quanto precludevano l'accesso dei concorrenti al mercato limitando pertanto significativamente la loro capacità di competere in base al merito dei loro processori. Di conseguenza, ai consumatori finali era artificialmente impedito di scegliere un computer con tecnologia diversa da quella Intel in base al merito (prezzo e qualità dei processori).

(42)

In tale ambito, la Commissione ribadisce anche la giurisprudenza secondo la quale «qualora una o più imprese in posizione dominante attuino effettivamente una pratica il cui fine sia l'estromissione di un concorrente, il fatto che il risultato atteso non si realizzi non è sufficiente ad escludere la qualifica di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 (adesso articolo 82) del Trattato» (4).

3.   DECISIONE

(43)

La decisione stabilisce che Intel ha violato l'articolo 82 del trattato e l'articolo 54 dell'accordo SEE commettendo un'infrazione unica e continuata a detti articoli dall'ottobre 2002 al dicembre 2007, mediante una strategia volta a precludere ai concorrenti il mercato dei processori x86.

(44)

A Intel Corporation è inflitta un'ammenda di 1 060 000 000 EUR per l'infrazione.

(45)

Intel Corporation pone immediatamente fine all'infrazione, se in corso, e si astiene da qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetti analoghi.


(1)  Causa 85/76, Hoffmann-La Roche, Racc. 1979, pag. 461, punto 89.

(2)  Causa T-228/97, Irish Sugar, Racc. 1999, pag. II-2969, punto 226.

(3)  Ibidem, punto 233.

(4)  Cause riunite T-24/93, T-25/93, T-26/93 e T-28/93 Compagnie Maritime Belge/Commissione, Racc. 1996, pag. II01201, punto 149; si veda inoltre la causa C-202/07 P France Telecom/Commissione, non ancora pubblicata, punti 107 e 113.


22.9.2009   

IT

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C 227/18


Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

2009/C 227/08

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1

CEN

EN 71-1:2005+A8:2009

Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche

30.4.2009

EN 71-1:2005+A6:2008

Nota 2.1

31.10.2009

Nota: «Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto, il requisito di cui al punto 4.17.1, lettera b), in base al quale la prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3, non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli» — Decisione 2007/224/CE della Commissione, del 4 aprile 2007, (GU L 96 dell’11.4.2007, pag. 18).

CEN

EN 71-2:2006+A1:2007

Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità

16.9.2008

EN 71-2:2006

Nota 2.1

Data scaduta

(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994

Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

12.10.1995

EN 71-3:1988

Nota 2.1

Data scaduta

(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2000)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

8.8.2002

 

 

EN 71-3:1994/AC:2002

15.3.2003

 

 

CEN

EN 71-4:1990

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

9.2.1991

 

 

EN 71-4:1990/A1:1998

5.9.1998

Nota 3

Data scaduta

(31.10.1998)

EN 71-4:1990/A2:2003

9.12.2003

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2004)

EN 71-4:1990/A3:2007

4.10.2007

Nota 3

Data scaduta

(30.11.2007)

CEN

EN 71-5:1993

Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

1.9.1993

 

 

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Nota 3

Data scaduta

(31.7.2006)

CEN

EN 71-7:2002

Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

15.3.2003

 

 

CEN

EN 71-8:2003

Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno

9.12.2003

 

 

EN 71-8:2003/A1:2006

26.10.2006

Nota 3

Data scaduta

(30.11.2006)

CENELEC

EN 62115:2005

Sicurezza dei giocattoli elettrici

IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004

8.3.2006

EN 50088:1996

+ A1:1996

+ A2:1997

+ A3:2002

Nota 2.1

Data scaduta

(1.1.2008)

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE,

la pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità,

questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


22.9.2009   

IT

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C 227/20


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell'8 dicembre 2008 in relazione ad un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

Relatore: Repubblica ceca

2009/C 227/09

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento sulle concentrazioni»).

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la competenza della Commissione è stata stabilita mediante decisione adottata ex articolo 22, paragrafo 3, il 16 maggio 2008 in seguito alle richieste di rinvio formulate dalle Autorità garanti della concorrenza della Spagna e della Germania in base all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente concentrazione, i mercati del prodotto rilevanti sono:

a)

l'acido benzoico tecnico allo stato solido;

b)

il benzoato di sodio quale mercato del prodotto distinto dai sorbati pur lasciando aperta la questione se il benzoato di potassio e il benzoato di calcio facciano parte dello stesso mercato;

c)

i plasticizzanti a base di di-benzoate.

4.

Il comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente concentrazione:

a)

il mercato geografico rilevante per l'acido benzoico tecnico allo stato solido corrisponde al SEE;

b)

la definizione del mercato geografico rilevante per il benzoato di sodio può essere lasciata aperta;

c)

il mercato geografico rilevante per i plasticizzanti a base di di-benzoate corrisponde al SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta provocherebbe effetti unilaterali sul mercato SEE dell'acido benzoico tecnico allo stato solido, con il risultato che verrebbe ostacolata in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà effetti unilaterali sul mercato del benzoato di sodio a prescindere dalla sua definizione geografica tali da ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza sul mercato comune o in una sua parte sostanziale.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà effetti coordinati sul mercato del benzoato di sodio da ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'impresa sorta dalla concentrazione avrà una capacità limitata e nessun incentivo a precludere i concorrenti del mercato a valle, di ambito SEE, di plasticizzanti a base di benzoate e di conseguenza la concentrazione proposta non avrà alcuna incidenza negativa su detto mercato a valle.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che gli impegni forniti dalle parti, ossia la cessione dell'intero settore dell'acido benzoico allo stato liquido nonché dei due prodotti a valle di acido benzoico allo stato solido e di benzoato di sodio sono sufficienti per dissipare le riserve sotto il profilo della concorrenza generate dalla concentrazione nel mercato SEE dell'acido benzoico tecnico allo stato solido.

Una minoranza si astiene.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione proposta, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni forniti dalle parti, non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che la concentrazione proposta dovrebbe pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE.

Una minoranza si astiene.

11.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


22.9.2009   

IT

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C 227/22


Relazione finale (1) relativa al caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

2009/C 227/10

Il progetto di decisione dà adito alle seguenti osservazioni:

INTRODUZIONE

In data 17 giugno 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a seguito di un rinvio richiesto da Spagna e Germania ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni (2). Con tale operazione l’impresa Arsenal Capital Partners (Arsenal) acquisisce, mediante acquisto di quote, il controllo esclusivo dell’impresa DSM Special Products B.V. (DSP).

Il 6 agosto 2008 la Commissione ha avviato il procedimento, avendo constatato che la concentrazione dava adito a seri dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune (3).

Successivamente, il 7 ottobre 2008, è stata notificata all’impresa Arsenal la comunicazione delle obiezioni nella quale la Commissione ha concluso che la concentrazione suscita riserve relative alla concorrenza orizzontale nel mercato dell’acido benzoico allo stato solido e del benzoato di sodio nonché riserve relative alla concorrenza verticale nel mercato dei plasticizzanti a base di benzoato, prodotti a partire dall’acido benzoico.

Arsenal ha risposto alla comunicazione delle obiezioni il 21 ottobre 2008.

Accesso al fascicolo

L’8 e il 9 ottobre 2008 la parte notificante ha avuto accesso al fascicolo di indagine della Commissione nella forma che aveva il giorno della notifica della comunicazione delle obiezioni. La restante parte del fascicolo è stata resa accessibile successivamente, insieme alle informazioni non riservate pervenute dopo la notifica della comunicazione delle obiezioni. Il 22 ottobre, il 4 e il 5 novembre 2008 sono stati accordati ulteriori accessi.

Audizione orale

Su richiesta della parte notificante, il 27 ottobre 2008 si è svolta un’audizione orale, in cui erano presenti sia Arsenal sia DSP.

Procedura dopo l’audizione

Alla luce delle dichiarazioni scritte e orali delle parti, la Commissione ha preso nuovamente in esame alcune delle conclusioni preliminari formulate nella comunicazione delle obiezioni, ha ristretto il mercato rilevante dei plasticizzanti a base di benzoato esclusivamente ai plasticizzanti a base di di-benzoato e di conseguenza ha adeguato le obiezioni relative agli effetti di preclusione verticale del mercato.

Successivamente, il 4 novembre 2008, è stata inviata alla parte notificante una lettera di esposizione dei fatti per comunicare la versione modificata delle obiezioni, fornendole l’opportunità di presentare le sue osservazioni sui nuovi elementi ivi contenuti nonché sulle nuove conclusioni. Il 4 e il 5 novembre 2008 è stato accordato l’accesso alle informazioni sulla cui base la Commissione aveva fondato la modifica delle obiezioni.

Secondo il consigliere-auditore, la lettera di esposizione dei fatti era necessaria e sufficiente per garantire il rispetto del diritto al contraddittorio della parte notificante e al contempo offriva a quest’ultima l’opportunità di proporre misure correttive adeguate volte a eliminare le riserve relative alla concorrenza modificate.

Impegni

Il 6 novembre 2008, per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune, la parte notificante ha presentato una proposta di misure correttive che è stata oggetto di un’indagine di mercato condotta dalla Commissione.

Il 21 novembre 2008 la parte notificante ha avuto accesso alle risposte non riservate dell’indagine di mercato.

A seguito di detta indagine, la Commissione ha ritenuto che le misure correttive fossero insufficienti per eliminare le riserve formulate relative alla concorrenza e di conseguenza, il 3 dicembre 2008, Arsenal ha presentato una proposta di misure correttive migliorata.

IL PROGETTO DI DECISIONE

Nel progetto di decisione la Commissione ha ritirato le sue obiezioni relative al mercato del benzoato di sodio e dei plasticizzanti a base di benzoato. Essa ha inoltre concluso che le misure correttive migliorate sono sufficienti per eliminare le riserve formulate relative alla concorrenza riguardanti il mercato dell’acido benzoico allo stato solido. Di conseguenza la Commissione ritiene che, fatto salvo il rispetto delle misure correttive, la concentrazione notificata sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

Al consigliere-auditore non è pervenuta alcuna richiesta o osservazione dalla parte notificante o da altri terzi. Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle osservazioni sopra citate, il consigliere-auditore ritiene che il caso in oggetto non dia luogo a particolari osservazioni riguardo al diritto di essere sentiti.

Bruxelles, 12 dicembre 2008.

Michael ALBERS


(1)  Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004.


22.9.2009   

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C 227/24


Sintesi della decisione della Commissione

del 9 gennaio 2009

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP)

[notificata con il numero C(2008) 8439 def.]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 227/11

Il 9 gennaio 2009 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione, nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue di lavoro della Commissione, è disponibile sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   COMPETENZA

(1)

Il caso in oggetto riguarda la notifica di un progetto di concentrazione pervenuto alla Commissione il 17 giugno 2008 a seguito di un rinvio richiesto ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione l’impresa Arsenal Capital Partners («Arsenal», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa DSM Special Products B.V. («DSP», Paesi Bassi), controllata da Royal DSM N.V. («DSM», Paesi Bassi), mediante acquisto di quote.

(2)

La competenza della Commissione sul caso si basa sulla richiesta di rinvio presentata dall’Autorità spagnola garante della concorrenza il 2 aprile 2008 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Oltre a questa richiesta, il 28 aprile 2008 è pervenuta quella dell’Autorità tedesca garante della concorrenza. La Commissione ha accettato il rinvio con decisione del 16 maggio 2008, trasmessa alla parte notificante il 29 maggio 2008.

II.   LE PARTI

(3)

Arsenal è un’impresa di private equity che controlla, mediante il suo fondo Arsenal Capital Partners QP, l’impresa Velsicol Chemical Corporation («Velsicol», Estonia). Velsicol produce plastificanti, additivi alimentari e prodotti industriali intermedi. È l’unico ramo di Arsenal con attività nel settore interessato dall’operazione.

(4)

DSP, una controllata di DSM, produce additivi alimentari e prodotti industriali intermedi.

(5)

Velsicol e DSP operano entrambe nella produzione e fornitura di acido benzoico e benzoato di sodio. Velsicol produce anche plastificanti benzoici, prodotto a valle rispetto all’acido benzoico, nel SEE (in Estonia), negli Stati Uniti e in Cina. In Cina, Velsicol produce questo prodotto mediante una joint venture con Wuhan Youji Industries Company Limited («Wuhan», Cina), il maggiore concorrente cinese delle parti per la produzione di acido benzoico. Negli Stati Uniti, Velsicol acquista acido benzoico per la produzione di plastificanti da Emerald Kalama Chemical LLC («Emerald», Stati Uniti), l’unico concorrente statunitense delle parti per quanto riguarda la produzione di acido benzoico, benzoato di sodio e plastificanti benzoici.

III.   L’OPERAZIONE

(6)

Con questa operazione Arsenal acquisisce il controllo di DSP, interamente controllata da DSM, il venditore. L’operazione, che riguarda la produzione di prodotti chimici di base, consiste nell’acquisto del 100 % delle quote di DSP da parte di Arsenal.

(7)

Tuttavia il marchio commerciale VevoVitall continuerà ad appartenere a DSM Nutritional Products («DNP», Paesi Bassi), controllata del gruppo DSM. In base ad un accordo di fornitura firmato tra DNP e DSP il 5 febbraio 2008, DSP continuerà a produrre VevoVitall e a venderlo a DNP. VevoVitall è il marchio commerciale dato all’acido benzoico di elevata purezza utilizzato nei mangimi, attualmente protetto da un brevetto di proprietà di DSP.

(8)

Poiché l’operazione attribuirà ad Arsenal il controllo esclusivo di DSP mediante l’acquisto dell’intero capitale azionario emesso, essa costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

IV.   RELAZIONE

1.   I mercati rilevanti

(9)

L’operazione riguarda la produzione di acido benzoico tecnico allo stato solido, benzoato di sodio e plastificanti benzoici. Questi prodotti sono fabbricati utilizzando l'acido benzoico allo stato liquido come materia prima. Le parti dell’operazione sono gli unici produttori di acido benzoico tecnico allo stato liquido, acido benzoico tecnico allo stato solido e benzoato di sodio nel SEE. Velsicol produce anche plastificanti benzoici nel SEE.

(10)

Sebbene DSP e Velsicol producano entrambe acido benzoico tecnico allo stato liquido, acido benzoico tecnico allo stato solido e benzoato di sodio nei rispettivi impianti di Rotterdam e in Estonia, le attività delle parti coinvolte nell’operazione si sovrappongono solamente per quanto riguarda l’acido benzoico allo stato solido e il benzoato di sodio poiché Velsicol produce acido benzoico allo stato liquido solo per uso vincolato.

1.1.   Mercato dell’acido benzoico tecnico allo stato solido

1.1.1.   Mercato del prodotto

(11)

Conformemente a quanto affermato dalla parte notificante, la Commissione ha concluso che l’acido benzoico tecnico costituisce un mercato del prodotto diverso dagli acidi benzoici di più elevata purezza, quali l’acido benzoico purissimo e l’acido benzoico per mangimi, tenuto conto della domanda limitata e della sostituibilità di questi prodotti sul lato dell’offerta. Inoltre, non vi è sovrapposizione delle parti per quanto riguarda l’acido benzoico di più elevata purezza poiché lo produce solo DSP.

(12)

La Commissione ha confermato inoltre la dichiarazione della parte notificante che l’acido benzoico tecnico è da suddividere ulteriormente in acido benzoico allo stato liquido e allo stato solido, in considerazione della domanda limitata e della sostituibilità di questi prodotti sul lato dell’offerta. In particolare, l’acido benzoico tecnico allo stato liquido ha una trasportabilità limitata perché occorre una speciale tecnologia di trasporto per farlo restare liquido. L’acido benzoico tecnico allo stato solido è prodotto usando un solidificatore (flaker) nel quale l’acido benzoico liquido viene solidificato e confezionato. Poiché l’acido benzoico tecnico può assumere differenti stati (liquido e solido), i clienti necessitano di diversi impianti per la manipolazione e il trattamento di questi prodotti e quindi il cambiamento da uno all’altro non è immediato e richiede un adeguamento del processo e investimenti in macchinari (1).

(13)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’acido benzoico tecnico allo stato solido (in appresso «acido benzoico solido») costituisce un mercato del prodotto separato.

1.1.2.   Mercato geografico

(14)

La parte notificante ha affermato che il mercato geografico rilevante per l’acido benzoico solido comprende almeno il SEE, gli Stati Uniti e l’Asia, regioni che rappresentano in pratica tutta la produzione mondiale. Questa affermazione si basa fra l’altro sul fatto che esistono flussi commerciali significativi fra le differenti parti del mondo.

(15)

Diversamente da quanto sostenuto dalla parte notificante, l’indagine di mercato condotta dalla Commissione ha dimostrato che il mercato dell’acido benzoico solido ha dimensioni pari al SEE per i seguenti motivi: i) nel SEE il mercato dell'acido benzoico tecnico è dominato in larga misura da produttori situati nel SEE, mentre le importazioni provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti sono solo marginali e questo andamento è stato costante almeno negli ultimi 9 anni; ii) i costi di trasporto e una tariffa doganale del 6,5 % costituiscono notevoli ostacoli all’ingresso di produttori non europei; iii) i clienti ritengono che l’acido benzoico prodotto in Cina sia di qualità inferiore rispetto a quello prodotto nel SEE e iv) i prezzi nelle diverse regioni, ovvero il SEE, l’Asia e l’America Settentrionale, non presentano la stretta correlazione che ci si aspetterebbe nel caso di un mercato più ampio di livello mondiale. La Commissione ha pertanto concluso che il mercato geografico rilevante per l’acido benzoico solido ha dimensioni pari al SEE.

1.2.   Mercato del benzoato di sodio

1.2.1.   Mercato del prodotto

(16)

La parte notificante ha affermato che il mercato rilevante del prodotto per il benzoato di sodio comprende il benzoato di potassio, il benzoato di calcio e i sorbati. Secondo i risultati dell’indagine, l’operazione non solleva dubbi sotto il profilo della concorrenza sul mercato del benzoato di sodio nella sua definizione più ristretta possibile. La Commissione lascia pertanto aperta la questione se il benzoato di sodio e il benzoato di potassio facciano parte dello stesso mercato del prodotto del benzoato di sodio. Tuttavia, per quanto riguarda i sorbati e considerando i risultati dell’indagine, la Commissione ritiene che il benzoato di sodio costituisca un mercato distinto da quello dei sorbati.

1.2.2.   Mercato geografico

(17)

La parte notificante riteneva che il mercato geografico rilevante per il benzoato di sodio comprende almeno i produttori situati nel SEE, negli Stati Uniti e in Asia, che rappresentano in pratica tutta la produzione mondiale.

(18)

I risultati dell’indagine di mercato della Commissione non sono decisivi: mentre qualche elemento si riferisce a un mercato di dimensione SEE, altri sono caratteristici di un mercato di dimensione più ampia. Tuttavia, poiché l’operazione non solleva dubbi sotto il profilo della concorrenza nemmeno nell'ipotesi di mercato più ristretto di dimensione SEE, la Commissione lascia aperta la questione se il mercato geografico sia più esteso del SEE.

1.3.   Mercato dei plastificanti benzoici

1.3.1.   Mercato del prodotto

(19)

La parte notificante ha affermato che tutti i plastificanti (fra cui per esempio i plastificanti ftalati, polimerici, trimellitati, epossidici o benzoici) costituiscono un unico mercato del prodotto in quanto la maggior parte di essi può essere sostituito da un altro di diversa categoria. Poiché la parte notificante produce plastificanti benzoici, la Commissione ha valutato se questi sono parte di un mercato più ampio di plastificanti o se costituiscono un mercato distinto.

(20)

Dai risultati dell’indagine della Commissione è emerso che i plastificanti benzoici non sono tecnicamente sostituibili con tutti gli altri plastificanti ma solo con alcuni di essi (i cosiddetti plastificanti ftalati). Ciononostante, dato che gli ftalati sono soggetti a nuove norme comunitarie a causa della loro tossicità, sono poche le applicazioni (come le pavimentazioni in PVC) per le quali i plastificanti ftalati e benzoici sono sostituibili. La Commissione ha dunque concluso che i plastificanti benzoici formano un mercato del prodotto separato.

(21)

I plastificanti benzoici si distinguono in varie tipologie, quali i plastificanti a base di monobenzoato, dibenzoato, tribenzoato, tetrabenzoato e di varie miscele di benzoato. La maggior parte dei plastificanti di Velsicol sono a base di dibenzoato.

1.3.2.   Mercato geografico

(22)

Il mercato geografico per i plastificanti a base di dibenzoato è soggetto agli stessi vincoli dei mercati dell’acido benzoico e del benzoato di sodio, quali i costi di trasporto e le tariffe doganali. I costi di trasporto rappresentano circa l’8-10 % del costo del prodotto spedito dagli Stati Uniti all’Europa. I plastificanti a base di dibenzoato che arrivano nel SEE sono soggetti a una tariffa doganale del 6,5 %, come l’acido benzoico e il benzoato di sodio.

(23)

Inoltre il produttore statunitense Emerald è l’unico concorrente di Velsicol esterno al SEE che vi esporta plastificanti a base di dibenzoato e ha attualmente una quota di mercato del [5-10] % (2). La Cina non esporta questo prodotto nel SEE.

(24)

La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dei plastificanti a base di dibenzoato ha dimensioni pari al SEE e che la pressione concorrenziale esercitata dal produttore statunitense Emerald è molto limitata.

2.   Valutazione sotto il profilo della concorrenza

2.1.   Mercato dell’acido benzoico tecnico allo stato solido

(25)

I maggiori produttori di acido benzoico solido a livello mondiale sono Velsicol, DSP, Emerald (Stati Uniti) e Wuhan (Cina). Esistono anche parecchi altri produttori cinesi di minori dimensioni. Tuttavia come illustrato nella tabella che segue, Velsicol e DSP sono gli unici notevoli fornitori di acido benzoico nel SEE. Le quote di mercato delle parti dell’operazione e dei loro concorrenti nel 2007 per la fornitura di acido benzoico solido all’interno del SEE sono le seguenti:

Acido benzoico — Quote di mercato a livello del SEE nel 2007 (mercato libero)

 

DSP

Velsicol

DSP + Velsicol

Emerald (Stati Uniti)

Wuhan (Cina)

Altri

Acido benzoico solido

[45-55] %

[40-50] %

[90-100] %

[2-4] %

[0-3] %

[1-4] %

Fonte: formulario CO e valutazione della Commissione.

(26)

Prima dell’operazione, DSP e Velsicol sono gli unici due produttori di acido benzoico del SEE con quote di mercato già molto elevate. I produttori non situati nel SEE vi esportano solo una quantità molto limitata di acido benzoico e la situazione è costante da nove anni.

(27)

Dopo l’operazione, la nuova impresa godrebbe di una posizione quasi monopolistica con una quota di mercato complessiva del 90-100 % nel SEE, mentre gli altri produttori, Emerald (Stati Uniti) a Wuhan (Cina), sarebbero presenti solo molto marginalmente.

(28)

L’indagine di mercato ha confermato che le parti dell’operazione sono l’una il principale concorrente dell’altra, tenuto conto dei dubbi dei clienti sulla qualità dei prodotti cinesi e della presenza molto limitata nel SEE dei due produttori, cinese e statunitense. Di conseguenza, con l’operazione verrebbe meno l’importante pressione concorrenziale che le parti dell’operazione esercitavano precedentemente l’una verso l’altra.

(29)

Oltre a indicare quote di mercato molto elevate, l'indagine di mercato della Commissione ha rivelato che i produttori del SEE sono protetti da significativi ostacoli all’ingresso, quali le tariffe doganali e i costi di trasporto, che limitano l’accesso o l’espansione dei concorrenti cinese e statunitense all’interno del SEE. I prodotti provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti sono gravati da costi aggiuntivi per il trasporto e le tariffe doganali che rappresentano il 10-15 % circa del prezzo dell’acido benzoico solido.

(30)

La Commissione ha pertanto concluso che è molto improbabile che i produttori cinese o statunitense possano aumentare considerevolmente le vendite nel SEE se l’impresa risultante dalla concentrazione decidesse di aumentare i prezzi o di ridurre la produzione nel SEE.

(31)

La mancanza di pressione concorrenziale da parte di Wuhan e di Emerald sui produttori del SEE è ben dimostrata dal fatto che nessuno dei due ha aumentato le vendite nel SEE nel 2007 e all’inizio del 2008 quando l’offerta sul mercato dell’acido benzoico era estremamente ridotta a causa della contemporanea ed eccezionalmente lunga chiusura per manutenzione degli impianti dei due produttori del SEE. Invece, Wuhan ha in realtà aumentato i prezzi del suo acido benzoico. Di conseguenza sembra che, dopo l’operazione, la pressione concorrenziale esercitata dai concorrenti sarebbe molto limitata e pertanto è improbabile che i concorrenti dell’impresa frutto della fusione possano contrastare un aumento dei prezzi nel SEE.

(32)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva sul mercato SEE dell'acido benzoico solido.

2.2.   Mercato del benzoato di sodio

(33)

La sovrapposizione orizzontale fra le attività delle parti nella produzione e fornitura di benzoato di sodio renderebbe l’impresa risultante dalla concentrazione l’unico produttore di benzoato di sodio nel SEE con una quota di mercato del [60-70] %, mentre il [30-40] % sarebbe in mano ai produttori cinesi.

(34)

La quota di mercato detenuta dai produttori cinesi sembra costituire un vincolo significativo per l’impresa congiunta risultante dall’operazione se questa dovesse decidere di aumentare i prezzi oltre il livello competitivo. Ciò si può evincere dall'andamento dei margini lordi percentuali ottenuti dalle due parti dell'operazione nel SEE (che possono fungere da indicatori del grado di concorrenza sul mercato) che è in costante diminuzione da quando le esportazioni cinesi di benzoato di sodio sono in aumento.

(35)

Infine, la capacità inutilizzata dei produttori cinesi, e di Wuhan in particolare, indica che quest’ultimo potrebbe aumentare l’offerta del prodotto nel SEE se l’impresa risultante dalla concentrazione dovesse aumentare il prezzo del benzoato di sodio oltre il livello competitivo.

(36)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che la capacità e l’incentivo della nuova impresa di aumentare unilateralmente i prezzi nel SEE al di sopra del livello competitivo dopo la concentrazione sarebbero ampiamente vincolati dalle importazioni di benzoato di sodio provenienti dalla Cina nonché dal rischio di un loro aumento. La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione proposta non ostacolerebbe in maniera significativa una concorrenza effettiva sul mercato del benzoato di sodio, a prescindere dal fatto che il mercato geografico sia di dimensioni pari al SEE o di livello mondiale.

(37)

La Commissione ha anche valutato se l’operazione proposta creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante collettiva sul mercato del benzoato di sodio e ha concluso che è improbabile che l'operazione produca un tale effetto. Il motivo è che fra il 1999 e il 2007 i produttori cinesi hanno aumentato le vendite nel SEE di oltre il 400 % e attualmente rappresentano il [25-45] % del mercato SEE. Qualsiasi accordo di coordinamento richiederebbe perciò la partecipazione dei produttori cinesi, poiché se vi partecipassero solo l’impresa frutto della fusione e il produttore statunitense, è probabile che provocherebbe un ulteriore aumento delle esportazioni della Cina nel SEE, dato che gli esportatori cinesi sono riusciti a portare la loro quota di mercato al 35 % negli ultimi 9 anni.

(38)

Resta tuttavia da stabilire se i produttori cinesi possano reputare proficuo partecipare a un accordo di coordinamento. Dato che i produttori cinesi sono riusciti ad aumentare le esportazioni nel SEE del 400 % negli ultimi nove anni, è improbabile che cambino comportamento dopo l’operazione. È importante osservare inoltre che i produttori cinesi sono quattro e qualsiasi accordo di coordinamento richiederebbe la partecipazione della maggior parte di essi (se non di tutti) dato che la capacità inutilizzata in Cina risulta essere notevole.

(39)

La Commissione ha infine concluso che l’acquisizione di DSP da parte di Velsicol non creerebbe né aumenterebbe l’incentivo dei produttori di benzoato di sodio a coordinare le loro attività.

2.3.   Mercato dei plastificanti benzoici

2.3.1.   Capacità di preclusione

(40)

L’acido benzoico è il principale elemento utilizzato per produrre plastificanti a base di dibenzoato, giacché occorrono 0,75 tonnellate di acido benzoico per produrre una tonnellata di plastificanti a base di dibenzoato. Non esistono prodotti sostitutivi dell’acido benzoico e l’impresa risultante dalla concentrazione sarebbe l’unico produttore di acido benzoico liquido nel SEE e controllerebbe il [90-100] % del mercato dell’acido benzoico solido. Attualmente tutti i produttori di plastificanti hanno contratti a lungo termine per la fornitura di acido benzoico liquido, e a uno dei quattro (Ferro) ne è stato di recente offerto uno nuovo.

(41)

La Commissione ha concluso che, sebbene l’impresa risultante dalla fusione abbia potere di mercato nei confronti dei concorrenti a valle per quanto riguarda la fornitura di acido benzoico, la sua capacità di precludere il mercato ai concorrenti a valle sarebbe limitata a causa dei contratti a lungo termine.

2.3.2.   Incentivi alla preclusione

(42)

Prima dell'operazione, DSP non è in concorrenza con i produttori di plastificanti benzoici e ha interesse a fornirgli l’acido benzoico a un prezzo che sia sufficientemente competitivo da consentirgli di restare sul mercato in maniera redditizia. Con l’acquisizione da parte di Velsicol, DSP non sarebbe più incentivata a farlo poiché sarebbe parte di un’impresa verticalmente integrata che fornisce acido benzoico ma che produce anche i plastificanti a base di dibenzoato. L’incentivo di DSP/Velsicol a precludere il mercato ai concorrenti a valle dipenderebbe in tal modo dalla redditività di tale strategia.

(43)

Dalla valutazione della Commissione è emerso che l’impresa risultante dalla fusione non ha interesse a precludere il mercato a nessuna delle imprese produttrici di plastificanti benzoici (Caffaro, Ferro, Evonik e Exxon Mobil) poiché i guadagni che otterrebbe sul mercato a valle dei plastificanti benzoici sarebbero inferiori alle perdite sul mercato a monte per l’acido benzoico liquido.

2.3.3.   Impatto sui consumatori

(44)

Poiché Velsicol/DSP avrebbe una limitata capacità di preclusione e comunque non sarebbe incentivata a precludere nessuno dei suoi concorrenti nel SEE, l’operazione non avrebbe alcun impatto sul mercato a valle.

3.   Misure correttive

3.1.   Prima serie di misure correttive

(45)

Il 6 novembre 2008 la parte notificante ha proposto delle misure correttive finalizzate a dissipare i dubbi espressi dalla Commissione per quanto riguarda l’acido benzoico solido. Essa ha proposto di cedere tutta la capacità produttiva di acido benzoico solido e di benzoato di sodio dell’impianto estone insieme all’elenco dei clienti a livello mondiale per l'acido benzoico e il benzoato di sodio. Per quanto riguarda l’acido benzoico liquido, principale fattore produttivo per l’acido benzoico solido e il benzoato di sodio, la parte notificante ha proposto di creare una joint venture (in appresso «JV») nello stesso stabilimento estone. Ogni partner della JV disporrebbe del 50 % della capacità produttiva attuale di acido benzoico liquido. Sebbene la JV sarebbe controllata congiuntamente dai due partner, la parte notificante possederebbe il 51 % della partecipazione azionaria e la quota rimanente sarebbe posseduta dall’acquirente.

(46)

La vasta maggioranza (12 su 15) di coloro che hanno risposto all’indagine di mercato condotta dalla Commissione sulle misure correttive proposte ritenevano che queste ultime non assicuravano la redditività dell’attività ceduta e non avrebbero ripristinato la concorrenza sul mercato dell’acido benzoico solido.

(47)

Fra gli impegni, l’elemento maggiormente contrastato era la JV per l’acido benzoico liquido. In particolare gli interpellati hanno sottolineato che la parte notificante, avendo il controllo congiunto sull’acido benzoico liquido, principale fattore produttivo per l'acido benzoico solido, continuerebbe ad influenzare la produzione di quest’ultimo. In un duopolio un legame strutturale di questo genere fra l’acquirente dell’attività ceduta e l’impresa frutto della fusione, unici due produttori di acido benzoico solido nel SEE, potrebbe ostacolare una concorrenza effettiva. Alcuni interpellati hanno anche espresso le seguenti preoccupazioni: i) il principio del processo decisionale comune ostacolerebbe la gestione quotidiana dell’attività e ii) la JV aumenterebbe la trasparenza nel mercato dell’acido benzoico solido e la parte notificante sarebbe a conoscenza della struttura di costo del suo unico concorrente nel SEE.

(48)

Inoltre, alcuni interpellati sostenevano che la parte notificante non avrebbe avuto interesse ad aumentare la capacità produttiva nello stabilimento estone (insieme all’acquirente) ma piuttosto in quello di Rotterdam. Di conseguenza, l’acquirente dovrebbe investire da solo per incrementare la capacità produttiva in Estonia e sopportare così tutti i costi relativi all’aumento, che secondo la parte notificante dovrebbe essere di almeno 20 Kt/a (chilo tonnellate all'anno). Gli interpellati ritenevano che l’acquirente non intraprenderebbe un tale investimento senza ottenere in cambio la partecipazione azionaria di maggioranza della JV e il controllo della stessa.

(49)

Per queste considerazioni, è stato concluso che la prima serie di misure correttive presentate dalla parte notificante era stata respinta dal mercato. La struttura della JV non era reputata tale da assicurare la redditività dell’attività ceduta e il mercato riteneva unanimemente che la parte notificante avrebbe di fatto mantenuto il controllo della produzione dell’acido benzoico solido. La prima proposta di misure correttive, sebbene dissipasse alcuni dei dubbi sollevati dall’operazione, non li eliminava completamente. La Commissione ha pertanto concluso che la prima serie di misure correttive non poteva essere accettata.

3.2.   Seconda serie di misure correttive

(50)

Il 3 dicembre 2008 Arsenal ha presentato una nuova serie di misure correttive che prevedeva la cessione di un impianto a monte di produzione dell’acido benzoico liquido e la cessione di due impianti a valle di produzione di acido benzoico solido e benzoato di sodio, tutti situati in Estonia, oltre al trasferimento dei clienti di Arsenal a livello mondiale per l’acido benzoico solido e il benzoato di sodio.

(51)

Il terzo impianto a valle rimanente in Estonia per la produzione dei plastificanti benzoici resterebbe ad Arsenal e il suo fabbisogno di acido benzoico liquido sarebbe soddisfatto tramite un contratto a lungo termine, con durata indeterminata, concluso con l'acquirente dell'attività ceduta. Mediante questo contratto di fornitura a lungo termine, Arsenal avrebbe diritto al 50 % della capacità produttiva di acido benzoico liquido dell’impianto. Il prezzo dell’acido benzoico liquido previsto dall’accordo di fornitura sarebbe determinato in base ai costi attuali e a una formula di prezzo indicizzata.

(52)

Questa seconda proposta di impegni dissiperebbe le preoccupazioni rilevate con l’indagine di mercato relativa alle misure correttive, in particolare la più importante riguardante la JV che si sarebbe creata fra Arsenal e l’acquirente secondo la prima serie di impegni. Con le nuove misure correttive scomparirebbe il legame strutturale fra l’attività ceduta e Arsenal (rappresentato dalla JV per l’acido benzoico liquido a monte). Verrebbe anche meno la preoccupazione emersa dall’indagine di mercato secondo cui era improbabile che l’acquirente dell’attività ceduta intraprendesse un ampliamento della capacità in Estonia nell’ambito di una JV in cui deteneva solo una partecipazione azionaria di minoranza.

V.   CONCLUSIONE

(53)

In considerazione della seconda serie di impegni proposti da Arsenal, la decisione conclude che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.

(54)

La decisione dichiara pertanto la concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  Per esempio, un cliente che utilizza l’acido benzoico allo stato solido necessita di un macchinario per fondere l’acido benzoico prima di poterlo utilizzare ulteriormente nel processo produttivo.

(2)  La quota di Velsicol sul mercato mondiale dei plastificanti benzoici era del [60 %-70 %], rispetto al [10 %-20 %] di Emerald. Fonte: formulario CO.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/30


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5557 — SNCF-P/CDPQ/Keolis/Effia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 227/12

1.

In data 15 settembre 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese SNCF-Participations (Francia), appartenente al gruppo SNCF, e la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec (CDPQ — Québec) acquisiscono ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento il controllo comune dell'insieme delle imprese Keolis e Effia.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

gruppo SNCF: trasporto ferroviario di persone, distribuzione, commercio e servizi derivati, principalmente in Francia,

CDPQ: gestione di fondi pensione e assicurativi, principalmente in Quebec,

Keolis: operatore privato di trasporto pubblico di persone e altre attività legate ai trasporti,

Effia: servizi destinati a facilitare la mobilità dei persone e a favorire l'intermodalità dei trasporti pubblici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 o 22967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5557 — SNCF-P/CDPQ/Keolis/Effia, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


22.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/31


Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso COMP/M.5601 — RREEF FUND, UFG/SAGGAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 227/13

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 26 agosto 2009, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra RREEF FUND, UFG e SAGGAS. In data 16 settembre 2009, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.