ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.131.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
10 giugno 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Commissione

2009/C 131/01

Parere della commissione, del 9 giugno 2009, sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla seconda fase di disattivazione della centrale nucleare di Bohunice A1 nella Repubblica slovacca, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

1

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 131/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2009/C 131/03

Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2008 nel quadro della procedura di notifica 98/34

3

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 131/04

Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto ad hoc esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

8

2009/C 131/05

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

11

2009/C 131/06

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

12

2009/C 131/07

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

13

2009/C 131/08

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

14

2009/C 131/09

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ( 1 )

15

2009/C 131/10

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità — Invito a presentare proposte in merito all’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

16

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2009/C 131/11

Avviso di concorso generale EPSO/AST/93/09

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2009/C 131/12

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

18

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 131/13

Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel Caso 39.416 — Classificazione delle navi ( 1 )

20

2009/C 131/14

Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5550 — BP/DUPONT/JV)

23

2009/C 131/15

Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5545 — ArcelorMittal/Noble European Holding)

24

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 131/16

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Commissione

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2009

sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dalla seconda fase di disattivazione della centrale nucleare di Bohunice A1 nella Repubblica slovacca, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

2009/C 131/01

Il 17 settembre 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo slovacco, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il progetto per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla seconda fase di disattivazione della centrale nucleare di Bohunice A1.

Sulla base di questi dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione il 16 ottobre 2008 e il 28 novembre 2008 e trasmesse dalle autorità slovacche il 4 dicembre 2008 e il 25 febbraio 2009, e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha elaborato il parere seguente:

1.

La distanza tra l'impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie la Repubblica ceca) è di circa 38 km. I confini austriaco e ungherese si trovano a 55 km e a 62 km di distanza rispettivamente.

2.

In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non comporteranno un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro.

3.

I residui radioattivi solidi di livello ridotto e intermedio saranno temporaneamente depositati in loco prima di essere trasportati negli impianti di smaltimento autorizzati dal governo slovacco. I residui radioattivi solidi di elevato livello saranno depositati in loco fino a quando non sarà predisposto un deposito nazionale.

4.

I rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo.

La Commissione invita le autorità slovacche a riesaminare i livelli di attività per il rilascio di questi materiali nell'ambiente alla luce delle linee guida comunitarie, in modo da garantire che i criteri di esenzione di cui alla direttiva 96/29/Euratom siano rispettati.

5.

In caso di scarichi non programmati di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, le dosi cui potrebbero essere esposti altri Stati membri non sarebbero tali da avere effetti rilevanti sotto il profilo sanitario per la popolazione di tali Stati.

In definitiva la Commissione ritiene che in condizioni operative normali e nel caso di un incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, l’attuazione del piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla seconda fase della disattivazione della centrale nucleare Bohunice A1 nella Repubblica slovacca non è tale da comportare una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 giugno 2009

2009/C 131/02

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3959

JPY

yen giapponesi

136,80

DKK

corone danesi

7,4456

GBP

sterline inglesi

0,86320

SEK

corone svedesi

10,7995

CHF

franchi svizzeri

1,5158

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,9135

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,796

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

280,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6995

PLN

zloty polacchi

4,4770

RON

leu rumeni

4,2015

TRY

lire turche

2,1656

AUD

dollari australiani

1,7571

CAD

dollari canadesi

1,5402

HKD

dollari di Hong Kong

10,8202

NZD

dollari neozelandesi

2,2385

SGD

dollari di Singapore

2,0357

KRW

won sudcoreani

1 765,04

ZAR

rand sudafricani

11,3584

CNY

renminbi Yuan cinese

9,5415

HRK

kuna croata

7,3040

IDR

rupia indonesiana

14 066,46

MYR

ringgit malese

4,9226

PHP

peso filippino

66,302

RUB

rublo russo

43,5033

THB

baht thailandese

47,733

BRL

real brasiliano

2,7084

MXN

peso messicano

18,6965

INR

rupia indiana

66,2910


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/3


Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1)

Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2008 nel quadro della procedura di notifica 98/34

2009/C 131/03

I.   Tabella relativa ai diversi tipi di risposta inviata agli stati membri dell'unione europea in merito ai progetti notificati da ciascuno di essi.

Stati Membri

Numero di Notifiche

Osservazioni (2)

Parere Circostanziato (3)

Proposte di Atti Comunitari

SM

COM

EFTA (4) TR (5)

SM

COM

9.3 (6)

9.4 (7)

Belgio

32

4

6

0

0

5

0

0

Bulgaria

6

1

3

0

2

2

0

0

Repubblica ceca

35

10

7

0

1

5

0

1

Danimarca

22

8

4

0

1

0

0

0

Germania

52

13

12

0

12

3

0

2

Estonia

5

1

2

0

1

1

0

0

Irlanda

16

0

3

0

0

0

0

0

Grecia

7

1

2

0

1

4

0

0

Spagna

41

12

10

0

4

1

2

0

Francia

45

8

12

0

2

3

1

0

Italia

18

5

7

0

1

4

1

0

Cipro

0

0

0

0

0

0

0

0

Lettonia

10

3

1

0

5

4

0

0

Lituania

8

8

2

0

0

2

0

0

Lussemburgo

2

2

1

0

0

0

0

0

Ungheria

12

4

2

0

1

4

0

0

Malta

0

0

0

0

0

0

0

0

Stati Membri

Numero di Notifiche

Osservazioni

Pareri Circostanziati

Proposte di Atti Comunitari

SM

COM

EFTA TR

SM

COM

9.3

9.4

Paesi Bassi

71

6

15

0

4

2

0

0

Austria

36

5

2

0

3

1

0

0

Polonia

21

11

6

0

5

3

0

0

Portogallo

2

2

0

0

0

0

0

0

Romania

18

1

5

0

3

2

0

0

Slovenia

3

2

1

0

0

0

0

0

Slovacchia

15

3

3

0

0

1

0

0

Finlandia

31

6

4

0

0

1

0

0

Svezia

54

9

12

0

3

3

1

0

Regno Unito

39

10

6

0

2

1

0

0

Totale UE

601

133

128

0

51

52

5

3


II.   Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dagli stati membri dell'Unione Europea.

Settori

BE

BG

CZ

CY

DK

DE

EE

IE

GR

ES

FR

IT

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

Totale

Edilizia e costruzione

5

4

1

0

1

21

1

4

0

1

5

2

0

4

0

1

0

5

15

2

0

7

1

2

20

12

2

116

Prodotti alimentari e agricoli

3

0

9

0

2

11

0

2

1

7

6

3

6

2

0

3

0

12

3

5

0

0

1

4

1

3

7

91

Prodotti chimici

0

0

3

0

0

2

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

12

Prodotti farmaceutici

1

0

14

0

0

1

0

4

2

0

6

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

2

36

Elettrodomestici e attrezzature ricreative

1

1

0

0

0

1

0

1

1

3

5

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

1

1

8

4

31

Meccanica

4

1

0

0

2

1

0

0

0

4

5

3

0

1

0

0

0

7

2

0

2

2

0

0

0

6

2

42

Energia, minérali, legno

0

0

3

0

1

5

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

9

0

3

0

2

1

0

0

0

2

29

Ambiente, imballaggi

9

0

1

0

7

4

0

0

0

3

1

4

1

0

0

4

0

8

4

2

0

1

0

0

0

2

3

54

Salute, attrezzature mediche

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Trasporti

1

0

0

0

4

3

1

1

0

3

4

1

0

0

0

1

0

15

2

4

0

1

0

2

4

14

8

69

Telecomunicazioni

5

0

0

0

5

1

1

1

1

18

4

0

0

0

1

0

0

2

5

0

0

0

0

0

1

2

7

54

Prodotti vari

3

0

1

0

0

0

0

1

1

0

3

2

3

0

0

2

0

3

1

1

0

0

0

0

3

1

2

27

Servizi della società dell'informazione

0

0

3

0

0

2

1

0

0

0

3

1

0

0

0

1

0

8

2

2

0

3

0

6

1

2

0

35

Totale Per Stato Membro

32

6

35

0

22

52

5

16

7

41

45

18

10

8

2

12

0

71

36

21

2

18

3

15

31

54

39

601


III.   Tabella delle osservazioni relative ai progetti notificati dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia (8) e dalla Svizzera (9)

Paese

Notifiche

Osservazioni ce  (10)

Islanda

9

0

Liechtenstein

0

0

Svizzera

3

0

Norvegia

16

8

Totale

28

8


IV.   Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera.

Settore

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Svizzera

Totale

Prodotti alimentari

0

0

9

0

9

Prodotti farmaceutici

3

0

0

0

3

Elettrodomestici e attrezzature ricreative

0

0

2

0

2

Meccanica

5

0

1

0

6

Trasporti

0

0

3

0

3

Telecomunicazioni

0

0

0

3

3

Prodotti vari

1

0

1

0

2

Totale Per Paese

9

0

16

3

28


V.   Tabella dei progetti notificati dalla Turchia e delle osservazioni relative a tali progetti

Turchia

Notifiche

Osservazioni ce

Totale

5

2


VI.   Tabella relativa alla ripartizione per settore dei progetti notificati dalla Turchia

Settori

Turchia

Costruzione

1

Energia, minerali, legno

1

Meccanica

1

Trasporti

1

Telecomunicazioni

1

Totale

5


VII.   Statistiche relative alle procedure d'infrazione in corso nel 2008 in conformità dell'articolo 226 del trattato ce sulle regole tecniche nazionali adottate in violazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE.

Paese

Numero

Portogallo

1

Italia

1

Francia

1

Germania

1

Totale UE

5


(1)  La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 (GU L 204 del 21 luglio 1998) codifica la direttiva e 83/189/CEE, come modificata principalmente dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE. La direttiva 98/34/CE è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5 agosto 1998), che ne ha esteso il campo di applicazione ai servizi della società dell'informazione. Tale estensione è entrata in vigore il 5 agosto 1999.

(2)  Articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.

(3)  Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva («parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno»).

(4)  In virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo, i paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo applicano la direttiva 98/34/CE, con gli adeguamenti necessari previsti all'allegato II, capitolo XIX, punto 1, e possono a questo titolo esprimere osservazioni sui progetti notificati dagli Stati membri della Comunità. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regole tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

(5)  La procedura 98/34 è stata estesa alla Turchia nel quadro dell'accordo d'associazione concluso con questo paese (accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU 1964, pag. 3687) e decisioni 1/95 e 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia).

(6)  Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regole relative ai servizi) di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se questa notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

(7)  Articolo 9, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l'adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere della data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione, se quest'ultima comunica che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione, presentata dal Consiglio.

(8)  L'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 4) prevede l'obbligo, da parte dei paesi dell'EFTA firmatari dell'accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazioni tecniche.

(9)  A norma dell'accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 4), la Svizzera comunica alla Commissione i suoi progetti di regole tecniche.

(10)  L'unico tipo di risposta previsto dall'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. note 4 e 7) consiste nella possibilità da parte della Comunità di esprimere osservazioni (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, riportato nell'allegato II, capitolo XIX, punto 1 di detto accordo). In conformità dell'accordo informale stipulato tra la Comunità e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato alle notifiche di questo paese (cfr. note 4 e 8).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/8


Scheda di informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto ad hoc esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

2009/C 131/04

1.   Stato membro: Estonia

2.   Regione/Autorità che concede l’aiuto: Estonia/Maaelu Edendamise Sihtasutus

3.   Titolo del regime di aiuto/nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto ad hoc: XF 2/2009 — Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatise saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

4.   Base giuridica: Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Kalandusturu korraldamise seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12803787

5.   Spesa annua prevista nell’ambito del regime: 156 466 milioni di EEK

6.   Intensità massima dell’aiuto: Gli aiuti concessi ad imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca o ad organismi senza fini di lucro che rappresentano tali imprese non possono superare i limiti di finanziamento pubblico previsti dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (1).

7.   Data di entrata in vigore:

8.   Durata del regime o dell’aiuto individuale (non oltre il 30 giugno 2014); indicare: — nell’ambito del regime: la data entro la quale può essere concesso l’aiuto: 31.12.2013

9.   Obiettivo dell’aiuto: L’aiuto è volto a facilitare l’accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese (2), tenendo conto dei principi stabiliti nella comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (3), che si applica a tutti i settori economici, incluso il settore della pesca.

10.   Indicare l’articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19 e 20

11.   Settore economico: Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca.

12.   Nome e indirizzo dell’autorità che eroga l’aiuto:

Maaelu Edendamise Sihtasutus (Fondazione per lo sviluppo rurale)

R. Tobiase 4,

10147 Tallinn;

EESTI/ESTONIA

13.   Sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto ad hoc è concesso al di fuori di un regime di aiuto: http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf

14.   Giustificazione: L’aiuto è volto a facilitare l’accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese nonché a garantire che tale finanziamento sia disponibile anche per le PMI a cui esso non viene concesso nell’ambito del Fondo europeo per la pesca.

1.   Stato membro: Spagna

2.   Regione/Autorità che concede l'aiuto: La Rioja

3.   Denominazione del regime di aiuti/nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ad hoc: XF 7/2009 — Régimen de ayudas para el fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura

4.   Base giuridica: Orden no 6/2008, de 20 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria. Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para eí fomento de la acuicultura y de la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura (Boletín Oficial de La Rioja número 72. de 31 de mayo de 2008), modificada por Orden no 20/2009, de 17 de febrero (Boletín Oficial de La Rioja número 24, de 20 de febrero de 2009).

5.   Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo dell'aiuto ad hoc concesso: 0,4 milioni di EUR

6.   Intensità massima dell'aiuto: 40 %

7.   Data di entrata in vigore:

8.   Durata del regime di aiuti o dell'aiuto individuale concesso (entro il 30 giugno 2014); indicare:

—   se si tratta di un regime: la data limite per la concessione dell'aiuto: 30 giugno 2014

—   nel caso di un aiuto ad hoc: la data prevista per il versamento dell'ultima rata.

9.   Obiettivo dell'aiuto: Fomento de la Acuicultura y de la Transformación y Comercialización de los Productos de la Pesca y la Acuicultura.

10.   Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli 8-24): articoli 11 e 16.

11.   Attività interessata: Acuicultura y Transformación y Comercialización al mayor de los Productos de la Pesca y la Acuicultura

12.   Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER)

Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja)

ESPAÑA

13.   Indirizzo del sito Internet su cui si può consultare il testo integrale del regime o le condizioni ed i criteri necessari alla concessione di un aiuto ad hoc al di fuori di un regime di aiuti: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=59-210130

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=50-230148

14.   Giustificazione: le sovvenzioni di cui al Decreto n. 6/2008, del 20 maggio 2008, modificato con Decreto n. 20/2009, del 17 febbraio 2009, fanno parte del programma operativo per il settore della pesca in Spagna corrispondente al periodo 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo per la pesca;

ciò nonostante si prevede che i contributi finanziari dell'Agencia de Desarrollo Económico di La Rioja superino quelli inclusi nel programma operativo, per cui si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e, pertanto sono d'applicazione gli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

1.   Stato Membro: Regno Unito

2.   Regione/Autorità che concede l’aiuto: Wales — Welsh Assembly Government

3.   Titolo del regime di aiuto: XF 8/2009 — Collective Investments in Fishing, Processing and Marketing Scheme

4.   Base giuridica: The European Fisheries Fund (Grants) (Wales) Regulations 2009

The Government of Wales Act 2006 Sections 59(1) and 162 of and paragraphs 28 and 30 of Schedule 11

5.   Spesa annua prevista nel quadro del regime: 250 000 GBP in un unico anno

6.   Intensità massima dell'aiuto: 100 % [regolamento (CE) n. 1198/2006, articolo 37, lettera h)]

7.   Data di entrata in vigore:

8.   Durata del regime: Fino al 30 aprile 2009

9.   Obiettivo dell'aiuto: Fornire un sostegno al settore della pesca costiera per aumentarne la redditività tramite azioni collettive.

10.   Indicare l'articolo o gli articoli applicati (articoli da 8 a 24): Articolo 17 — Azioni collettive

11.   Attività interessata: Investimenti di capitale nella flotta da pesca costiera per unità di produzione del ghiaccio, infrastrutture portuarie e impianti di magazzinaggio del pesce vivo per operatori di navi di lunghezza inferiore a 12 metri.

12.   Nome e indirizzo dell’autorità che concede l'aiuto:

Fisheries Unit

Welsh Assembly Government

Government Buildings

Northgate Street

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2JS

UNITED KINGDOM

13.   Sito web sul quale sono reperibili criteri e condizioni del regime: http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/foodandfisheries/fisheries/commercialfishing/collectinvestinprocessandmarkt/?lang=en

14.   Giustificazione: In attesa della disponibilità del FEP, gli impianti attualmente a disposizione dei pescatori del Galles sono molto limitati ed esiste un rischio reale che, se non aumentano le entrate del settore (tramite un aumento della capacità di valore aggiunto), le attività di pesca dei piccoli pescherecci gallesi possano a lungo termine scomparire.


(1)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(2)  Qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica, che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR e che soddisfa gli altri criteri di cui all’allegato I del regolamento sull’esenzione per categoria.

(3)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:ET:PDF


10.6.2009   

IT

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C 131/11


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/05

Stato membro

Italia

Rotte interessate

Crotone–Roma Fiumicino e vice versa, Crotone–Milano (Linate) e vice versa

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

180 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)

Direzione centrale regolazione economica

Direzione trasporto aereo

Viale del Castro Pretorio, 118

00185 Roma

ITALIA

www.enac-italia.it

e-mail: trasporto.aereo@enac.rupa.it


10.6.2009   

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C 131/12


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/06

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Brive–Parigi (Orly) e ritorno

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

5 gennaio 2010

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Decreto del 5 maggio 2009 che modifica gli OSP tra Brive e Parigi (Orly)

NOR: DEVA0909086A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Direction générale de l'Aviation civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris cedex 15

FRANCE

Tel. +33 0158094321

osp-compagnies@dta.aviation-civile.gouv.fr


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Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/07

Stato membro

Francia

Rotte interessate

Lannion–Parigi (Orly) e ritorno

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

25 ottobre 2009

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Decreto del 4 maggio 2009 che modifica gli OSP tra Lannion e Parigi (Orly)

NOR: DEVA0910068A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Direction générale de l'Aviation civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75720 Paris cedex 15

FRANCE

Tel. +33 158094321

osp-compagnies@dta.aviation-civile.gouv.fr


10.6.2009   

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C 131/14


Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/08

Stato membro

Francia

Rotta interessata

Lannion–Parigi (Orly)

Periodo di validità del contratto

dal 26 ottobre 2009 al 26 ottobre 2013

Termine ultimo per l'invio delle candidature e delle offerte

per le candidature (1a fase): 22.7.2009 (ore 16, ora locale)

per le offerte (2a fase): 25.8.2009 (ore 16, ora locale)

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico

Syndicat Mixte de l'aéroport de Lannion Côte de Granit

Avenue Pierre Marzin

22300 Lannion

FRANCE

Tel. +33 296058290

Fax +33 296058299

syndicat.aeroport.lannion@wanadoo.fr


10.6.2009   

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C 131/15


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/09

Stato Membro

Grecia

Rotta interessata

Atene–Astypalea

Atene–Ikaria

Atene–Leros

Atene–Milos

Thessaloniki–Chios

Thessaloniki–Samos

Limnos–Mitilini–Chios

Samos–Rhodes

Rhodes–Karpathos–Kasos–Sitia

Alexandroupolis–Sitia

Aktio–Sitia

Atene–Kithira

Atene–Naxos

Atene–Paros

Atene–Karpathos

Atene–Sitia

Atene–Skiathos

Thessaloniki–Corfu

Rhodes–Kos–Leros–Astypalea

Corfu–Aktion–Kefalinia–Zakinthos

Atene–Kalymnos

Thessaloniki–Kalamata

Atene–Skyros

Thessaloniki–Skyros

Rhodes–Kastelorizo

Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico

Data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico

Autorità ellenica dell’aviazione civile

Direzione generale dei trasporti aerei

Divisione Trasporto aereo Sezione II

Vas. Georgiou 1

16604 Atene

GREECE

Tel. +30 2108916149 o +30 2108916121

Fax +30 2108947132


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/16


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità

Invito a presentare proposte in merito all’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/10

Stato membro

Grecia

Rotta interessata

Atene–Astypalea

Atene–Ikaria

Atene–Leros

Atene–Milos

Thessaloniki–Chios

Thessaloniki–Samos

Limnos–Mitilini–Chios

Samos–Rhodes

Rhodes–Karpathos–Kasos–Sitia

Alexandroupolis–Sitia

Aktio–Sitia

Atene–Kithira

Atene–Naxos

Atene–Paros

Atene–Karpathos

Atene–Sitia

Atene–Skiathos

Thessaloniki–Corfu

Rhodes–Kos–Leros–Astypalea

Corfu–Aktion–Kefalinia–Zakinthos

Atene–Kalymnos

Thessaloniki–Kalamata

Atene–Skyros

Thessaloniki–Skyros

Rhodes–Kastelorizo

Durata del contratto

1 ottobre 2009-29 settembre 2013

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo dell’invito a partecipare alla gara e qualsivoglia informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Autorità ellenica dell’aviazione civile

Direzione generale dei trasporti aerei

Divisione Trasporto aereo Sezione II

Vas. Georgiou 1

16604 Athens

GREECE

Tel. +30 2108916149 o +30 2108916121

Fax +30 2108947132


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

10.6.2009   

IT

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C 131/17


AVVISO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/93/09

2009/C 131/11

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il seguente concorso generale: EPSO/AST/93/09 per l'assunzione di correttori linguistici (AST 3) di lingua svedese.

Il bando di concorso è pubblicato unicamente in lingua svedese nella Gazzetta ufficiale C 131 A del 10 giugno 2009.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'EPSO: http://eu-careers.eu


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/18


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

2009/C 131/12

La Commissione ha deciso di avviare di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»). Il riesame si limita all'analisi della forma della misura, in particolare dell'accettabilità e dell'attuabilità degli impegni offerti da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese.

1.   Prodotto

Il prodotto in esame è costituito da pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo utilizzato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in questione»), attualmente classificabili ai codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99.I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo stabilito dal regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 282/2009 del Consiglio (3).

3.   Motivazione del riesame

La Commissione ha ricevuto una domanda da parte di due produttori esportatori del prodotto in questione, XianXian Guozhuang Precision Casting Co. Ltd. e Weifang Stable Casting Co. Ltd., di partecipare all'impegno congiunto accettato dalla decisione 2006/109/CE della Commissione (4) in relazione al procedimento in questione.

La Commissione esaminerà anche tutte le domande di partecipazione all'impegno congiunto presentate da altri produttori esportatori, a condizione che abbiano ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1212/2005. I produttori esportatori interessati che soddisfano la condizione sopramenzionata sono invitati a presentare le loro offerte d'impegno entro il termine stabilito al punto 5, lettera a).

4.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame della forma della misura.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni e fornire elementi di prova pertinenti. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera a).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera b).

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi e presentare le offerte d'impegno e qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le offerte d'impegno o qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si richiama l'attenzione sul fatto che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6.   Comunicazioni scritte, offerte d'impegno e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le offerte d'impegno e la corrispondenza, inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

8.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

10.   Consigliere-auditore

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 1.

(4)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59.

(5)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/20


Comunicazione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel Caso 39.416 — Classificazione delle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 131/13

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

Nel maggio 2009 la Commissione ha avviato un procedimento e ha trasmesso all’Associazione internazionale delle società di classificazione (International Association of Classification Societies) e a International Association of Classification Societies Limited (in appresso congiuntamente denominate «IACS») una valutazione preliminare. La valutazione riguardava le decisioni adottate dall'IACS: i) per quanto riguarda i criteri e le procedure previsti per l’adesione all’IACS e la sospensione o revoca dell’adesione, nonché le modalità di applicazione di tali criteri e procedure e ii) in merito all’elaborazione e accessibilità delle risoluzioni IACS e dei relativi documenti informativi tecnici. Secondo il parere preliminare della Commissione, le decisioni dell’IACS potrebbero aver determinato una restrizione della concorrenza nel settore dei servizi di classificazione delle navi. Tenuto conto del parere preliminare della Commissione secondo cui i dieci membri dell’IACS detengono una posizione di forza sul mercato e, inoltre, le società di classificazione che non sono membri dell’IACS possono trovarsi a far fronte a notevoli svantaggi competitivi, la valutazione preliminare della Commissione è che le decisioni in questione sollevano forti perplessità dal punto di vista della loro compatibilità con l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e con l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Inoltre, la Commissione ha precisato che queste decisioni non sembravano rispettare i requisiti cumulativi per l'esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE.

(3)

In particolare, la valutazione preliminare sottolineava il timore che IACS avesse omesso di:

a)

introdurre requisiti oggettivi e sufficientemente definiti per poter essere applicati uniformemente e in modo non discriminatorio per quanto riguarda l’ammissione, la sospensione e la revoca dell’adesione all’IACS.

b)

applicare tali requisiti in modo adeguato, ragionevole e non discriminatorio (prevedendo, ad esempio, l’introduzione di sufficienti garanzie per garantire che tale applicazione avvenga attraverso un meccanismo indipendente di ricorso/revisione);

c)

fornire un sistema adeguato per includere i membri non appartenenti all'IACS nel processo di elaborazione delle norme tecniche dell'IACS (ad esempio le risoluzioni IACS), prevedendo, tra l'altro, l’introduzione di meccanismi di denuncia/reclamo e di ricorso/revisione che garantiscano l’accesso ai gruppi tecnici di lavoro dell’IACS;

d)

garantire adeguata divulgazione dei documenti informativi tecnici riguardanti le risoluzioni IACS (2) alle società non appartenenti all’IACS (compresa la creazione di un meccanismo indipendente di ricorso/revisione per garantire l’accesso a tali documenti informativi tecnici).

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(4)

Le parti oggetto del procedimento non concordano con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione in materia di concorrenza.

(5)

Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della Direzione Generale Concorrenza della Commissione al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_416

(6)

L’IACS propone che questi impegni rimangano in vigore per cinque anni dalla loro data effettiva, ossia la data di notifica della decisione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 con la quale la Commissione dichiara gli impegni vincolanti per l’IACS. Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti:

3.1.   Criteri per l’adesione

(7)

L’IACS stabilisce un’unica categoria di membri dell’associazione.

(8)

L’IACS adotta, in conformità degli orientamenti e delle procedure pubblicati, i seguenti criteri di adesione qualitativi, oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che sono applicabili e sono stati elaborati per venire applicati in maniera uniforme alle domande di adesione e di proroga dell’adesione all’IACS:

a)

comprovata capacità di sviluppare, applicare, mantenere, aggiornare regolarmente e pubblicare le proprie norme di classificazione in inglese riguardo a tutti gli aspetti del processo di classificazione delle navi (valutazione del progetto, controllo della costruzione, controlli periodici delle navi in esercizio);

b)

comprovata capacità di effettuare controlli delle navi in costruzione in conformità delle norme delle società di classificazione (in appresso «SC») e controlli periodici delle navi in esercizio, compresi i controlli di legge in conformità dei requisiti dell'IMO e dello Stato di bandiera;

c)

sufficiente copertura internazionale da parte di controllori esclusivi relativamente all'entità del programma di costruzione della SC e della flotta classificata in esercizio;

d)

ampia esperienza documentata nella valutazione della progettazione e della costruzione di navi;

e)

personale interno con spiccate competenze manageriali, tecniche, di sostegno e di ricerca proporzionali all’entità della flotta classificata della SC e alla sua partecipazione alla classificazione delle navi in costruzione;

f)

capacità tecnica di contribuire con il suo personale al lavoro dell’IACS per quanto riguarda lo sviluppo delle norme e dei requisiti minimi per il potenziamento della sicurezza marittima;

g)

disponibilità a contribuire in modo regolare con il proprio personale al lavoro dell’IACS descritto alla lettera f);

h)

mantenimento di un registro in formato elettronico delle navi classificate, in inglese, e aggiornamento del registro almeno una volta l’anno;

i)

indipendenza dai proprietari e dai costruttori delle navi e da altri interessi commerciali che potrebbero compromettere l’imparzialità della SC;

j)

conformità al programma di certificazione del sistema di qualità dell’IACS (Quality System Certification Scheme — QSCS).

(9)

Un richiedente che soddisfi tutti i criteri (tranne quello di cui alla lettera g) è ammesso come membro dell’IACS ma non ha diritto di voto nel Consiglio IACS o in qualsiasi altro suo organo. Il criterio di cui alla lettera g) è valutato durante i primi tre anni di adesione: in caso esso risulti soddisfatto alla fine di tale periodo, il membro dell’IACS gode automaticamente di pieni diritti di voto.

(10)

L’IACS svolge valutazioni periodiche dei membri dell’associazione per accertarsi della loro conformità ai criteri di adesione e decide, se necessario, di sospendere o revocare l'adesione all'IACS delle SC che non soddisfano i criteri di adesione previsti.

(11)

Tutte le decisioni relative all'adesione, alla sospensione o alla revoca dell'adesione all’IACS possono formare oggetto di ricorso presso l’organo di appello indipendente.

3.2.   Indipendenza del QSCS e accessibilità alle SC non appartenenti all’IACS

(12)

L’IACS introduce un sistema in base al quale le revisioni e la valutazione della conformità al QSCS saranno effettuate da organismi di certificazione accreditati indipendenti esterni. L’IACS modificherà inoltre il QSCS affinché i requisiti in esso contenuti possano essere applicati allo stesso modo ai membri e ai non membri dell’IACS (compresi i non richiedenti) da organismi di certificazione accreditati, senza alcun coinvolgimento del Consiglio IACS.

3.3.   Partecipazione dei non membri dell’IACS al lavoro tecnico dell’associazione

(13)

L’IACS istituisce e gestisce sul proprio sito Internet un Forum di contributi tecnici online con abbonamento (in appresso «Forum contributi tecnici dell’IACS»), il quale costituirà per tutte le SC interessate una piattaforma sulla quale pubblicare osservazioni e discussioni con altre SC (comprese quelle dei membri e dei non membri dell'IACS) riguardo ai programmi di lavoro tecnici dell'IACS. L’IACS introduce un meccanismo di ricorso presso l’organo d'appello indipendente per le parti interessate cui è stato negato l’accesso al Forum contributi tecnici dell’IACS per il fatto di non essere società di classificazione.

(14)

Ciascuna SC non appartenente all’IACS iscritta al Forum contributi tecnici dell’IACS può partecipare con suoi dipendenti ai gruppi di lavoro del’associazione. Una SC non appartenente all’IACS che partecipa a un gruppo di lavoro può, su base non discriminatoria, avere pieno accesso alle stesse informazioni ed esprimere le proprie posizioni e contribuire alla discussione all’interno del gruppo di lavoro al pari di qualsiasi altro membro IACS del gruppo, pur senza godere di diritti di voto. L’IACS introduce un meccanismo di reclamo e un meccanismo di ricorso presso l’organo di appello indipendente per qualsiasi SC che ritenga di non aver potuto esercitare i propri diritti di informazione e di partecipazione a un gruppo di lavoro dell’IACS. Il presidente del gruppo di lavoro elabora una sintesi di tutte le posizioni espresse dai partecipanti al gruppo di lavoro nella raccomandazione tecnica che i membri IACS del gruppo di lavoro possono decidere di sottoporre al gruppo di politica generale IACS o al Consiglio IACS affinché sia adottata dall’associazione.

3.4.   Accesso dei non membri dell’IACS alle risoluzioni e ai documenti informativi tecnici dell'associazione

(15)

L’IACS mette a disposizione del pubblico, contemporaneamente e allo stesso modo in cui sono rese disponibili ai suoi membri, tutte le attuali e future versioni delle risoluzioni IACS, nonché un fascicolo storico contenente tutti i principali argomenti di discussione ed eventuali documenti informativi tecnici.

(16)

L’IACS pubblica sul suo sito Internet una dichiarazione secondo cui le SC che non appartengono all’associazione possono utilizzare questo materiale a titolo gratuito e senza licenza, integrandolo nelle loro norme di classificazione, fatti salvi eventuali diritti di proprietà intellettuale detenuti dai membri dell’IACS.

(17)

L’IACS non limita in alcun modo la libertà individuale dei suoi membri di aderire a eventuali accordi con SC ai fini della fornitura di ulteriori informazioni o di assistenza sull’applicazione delle risoluzioni dell’IACS.

(18)

La decisione (esplicita o implicita) di non pubblicare una risoluzione dell’IACS o un documento informativo tecnico di cui dispongono i membri dell'associazione può essere oggetto di ricorso presso l’organo d'appello indipendente.

(19)

L’IACS mette gratuitamente a disposizione del pubblico una banca dati, con relativo materiale di supporto, sulle norme strutturali comuni (CSR), per fornire agli utenti la possibilità di consultarvi le revisioni di tali norme adottate in passato.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(20)

In base agli esiti della presente consultazione del mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti, che vengono inoltre pubblicati sul sito Internet della Direzione Generale Concorrenza della Commissione.

(21)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale i segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Sarà presa in considerazione ogni richiesta legittima.

(22)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, con il numero di riferimento Caso 39.416 — Classificazione delle navi, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (+32 2 2950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione Generale Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1).

(2)  Nel corso dell’indagine della Commissione sulle questioni di concorrenza, IACS ha migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche, che attualmente vengono pubblicate sul sito Internet dell’associazione. La Commissione, tuttavia, ritiene opportuno garantire che tale questione venga disciplinata nel quadro di impegni formali.


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/23


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5550 — BP/DUPONT/JV)

2009/C 131/14

1.

In data 3 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese BP plc («BP», Regno Unito) e E.I. du Pont de Nemours and Company («Dupont», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Biobutanol LLC («Biobutanol», Stati Uniti) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

BP: prospezione, sviluppo e produzione di petrolio e di gas; raffinazione, produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, gas e prodotti petrolchimici,

Dupont: ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di una vasta gamma di prodotti chimici, polimeri, prodotti agrochimici e rivestimenti,

Biobutanol: sviluppo della tecnologia connessa alla produzione commerciale di biobutanolo e rilascio delle relative licenze.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5550 — BP/DUPONT/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/24


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5545 — ArcelorMittal/Noble European Holding)

2009/C 131/15

1.

In data 2 giugno 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa ArcelorMittal (Lussemburgo) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo esclusivo dell’impresa Noble European Holdings B.V. («Noble Europe», Paesi Bassi), appartenente al gruppo Noble International Ltd. («Noble», Stati Uniti), mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ArcelorMittal: fabbricazione di prodotti di acciaio,

Noble Europe: fabbricazione di stampi saldati su misura.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5545 — ArcelorMittal/Noble European Holding, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/25


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 131/16

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006

«ARZÚA–ULLOA»

N. CE: ES-PDO-0005-0497-27.09.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome

:

Subdirección General de Calidad Agroalimentaria y Agricultura Ecológica. Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios. Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España

Indirizzo

:

Paseo Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tel.

:

+34 913475394

Fax

:

+34 913475410

E-mail

:

sgcaae@mapya.es

2.   Associazione

Nome

:

D. Xosé Luís Carrera Valín (Quesería «Arqueixal») y otros

Indirizzo

:

Alba s/n. Palas de Rei (Lugo)

Tel.

:

+34 981507653

Fax

:

+34 981507653

E-mail

:

queixo@arzua-ulloa.org

Composizione

:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3.

Formaggio.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Arzúa-Ulloa»

4.2.   Descrizione

Formaggio elaborato a partire da latte vaccino crudo o pastorizzato che, dopo un processo produttivo che comprende le fasi della coagulazione, del taglio e del lavaggio della cagliata, della formatura, della pressatura, della salatura e della stagionatura, acquisisce, a seconda del tipo di formaggio prodotto, le seguenti caratteristiche:

 

Arzúa-Ulloa: il periodo minimo di stagionatura di questo formaggio è di sei giorni. La sua forma è lenticolare o cilindrica, con i bordi arrotondati, con diametro compreso fra 100 e 260 mm ed altezza compresa fra 50 e 120 mm. L'altezza non potrà mai essere superiore al raggio. Il peso oscilla fra 0,5 e 3,5 kg. La crosta è sottile ed elastica, di colore giallo di media intensità fino a giallo intenso, lucida, pulita e liscia. Può essere ricoperta da un'emulsione antimuffa, trasparente ed incolore. La pasta è di colore uniforme, tra il bianco avorio e il giallo pallido, di aspetto lucido, senza screpolature; può presentare occhiature in numero ridotto, piccole, angolari o arrotondate e distribuite irregolarmente.

Il suo aroma è latteo, ricorda l'odore del burro e dello yogurt, con accenni di vaniglia, crema e noce, di debole intensità. Il sapore prevalente è quello del latte, leggermente salato e poco o mediamente acido. La consistenza è sottile, poco o mediamente umida, poco soda e mediamente elastica. In bocca è mediamente sodo, fondente e solubile con viscosità media.

Le caratteristiche analitiche del prodotto finito sono: materie grasse: come minimo il 45 % su estratto secco; proteine: come minimo il 35 % su estratto secco; pH: tra 5,0 e 5,5; estratto secco: come minimo 45 %; percentuale di acqua in materia non grassa: come minimo 68 % e come massimo 73 %.

Arzúa-Ulloa di fattoria: formaggio elaborato con latte vaccino proveniente esclusivamente dalle vacche dell'azienda produttrice dei formaggi. Le sue caratteristiche fisiche ed analitiche coincidono con quelle descritte sopra.

 

Arzúa-Ulloa stagionato: il suo periodo minimo di stagionatura è di sei mesi. La sua forma è lenticolare o cilindrica, la faccia superiore può essere concava, con diametro compreso fra 120 e 200 mm e altezza fra 30 e 100 mm. Il peso oscilla fra 0,5 e 2 kg. La crosta è non differenziata, di colore giallo molto vivo, lucida e di aspetto non grasso; può essere ricoperto da un'emulsione antimuffa, trasparente ed incolore. La pasta è di colore giallo vivo, più pallida al centro e molto compatta; può presentare occhiature.

Il suo aroma è molto intenso, di tipo latteo, emanante un forte odore di burro leggermente rancido. L'odore è penetrante e piccante. Il gusto è salato, debolmente acido e da debolmente a mediamente amaro. Il gusto predominante è quello del burro, con leggere note di vaniglia e di frutta secca, fra il centro e la crosta. Il retrogusto è amaro e si avvicina al burro e alla vaniglia.

La consistenza è dura, difficile da tagliare; può presentare delle fessure, principalmente sui bordi che sono più secchi. È omogenea e molto compatta al tatto. Questo formaggio contiene un'elevata proporzione di materie grasse ed un tasso di umidità molto debole.

Le caratteristiche analitiche del prodotto finito sono: Grassi: minimo 50 %, su estratto seco; pH: fra 5,1 e 5,4; estratto secco: minimo 65 %.

4.3.   Zona geografica

La zona geografica di produzione del latte e di elaborazione dei formaggi tutelati dalla denominazione d'origine protetta Arzúa-Ulloa è costituita dai seguenti comuni:

Provincia di A Coruña: Arzúa, Boimorto, Pino (O), Touro, Curtis, Vilasantar, Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Boqueixón e Vedra.

Provincia di Lugo: Antas de Ulla, Monterroso, Palas de Rei, Carballedo, Chantada, Taboada, Friol, Guntín e Portomarín.

Provincia di Pontevedra: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces e Estrada (A).

Le condizioni pedoclimatiche della zona geografica sono ottimali per lo sviluppo dei pascoli naturali e delle colture foraggere che anticamente nutrivano un numero elevato di capi e che oggi servono, essenzialmente, ad alimentare le vacche da latte.

4.4.   Prova dell'origine

Per verificare il rispetto del disciplinare e del manuale di qualità, l'organo di controllo dispone dei registri di controllo degli allevamenti, dei primi acquirenti (intermediari fra gli allevamenti ed i caseifici), dei caseifici e dei locali di stagionatura. Soltanto il latte prodotto negli allevamenti iscritti nel registro corrispondente può essere adoperato per la fabbricazione dei formaggi tutelati dalla denominazione d'origine protetta «Arzúa-Ulloa». Analogamente, soltanto i formaggi fabbricati e stagionati nei caseifici e nei locali di stagionatura iscritti nei corrispondenti registri possono ottenere la denominazione d'origine protetta «Arzúa-Ulloa».

Tutte le persone fisiche o giuridiche che possiedono beni iscritti a tali registri nonché i relativi impianti e prodotti sono soggetti a controllo finalizzato a verificare che i prodotti che beneficiano della denominazione d'origine protetta «Arzúa-Ulloa» rispettino i requisiti del disciplinare.

I controlli si basano su ispezioni delle mandrie e degli impianti e sull'esame dei documenti e delle analisi della materia prima e dei formaggi.

Se si constata che la materia prima o i formaggi elaborati non sono conformi al disciplinare, o se i formaggi presentano alterazioni o difetti significativi, non possono essere commercializzati sotto la tutela della denominazione d'origine protetta «Arzúa-Ulloa».

Sui formaggi tutelati da questa denominazione d'origine si appone una controetichetta numerata che viene verificata, conformemente alle norme del manuale di qualità.

4.5.   Metodo di ottenimento

Per la fabbricazione di questi formaggi si adopera latte naturale intero proveniente da vacche delle razze Rubia gallega, Pardo alpina e Frisona o dai loro incroci. Queste vacche provengono da allevamenti risanati, iscritti nei registri della denominazione d'origine. L'alimentazione del bestiame è composta principalmente da foraggi prodotti dall'azienda stessa, consumati nei pascoli quando le condizioni atmosferiche lo consentono. Gli alimenti concentrati di origine vegetale, acquistati generalmente al di fuori dell'allevamento, sono utilizzati unicamente come complemento che serve a coprire il fabbisogno energetico del bestiame e provengono, nella misura del possibile, dalla zona geografica delimitata.

Il latte non contiene né colostro né conservanti e, in linea di massima, deve rispondere ai criteri stabiliti dalla normativa in vigore.

Questo latte, che non può essere soggetto ad alcun processo di standardizzazione, deve essere conservato ad una temperatura non superiore ai 4 °C onde evitare la formazione di micro-organismi.

Il processo di elaborazione del formaggio include le seguenti tappe:

 

coagulazione: essa è provocata mediante caglio animale od altri enzimi coagulanti autorizzati nel manuale di qualità, ad una temperatura compresa fra 30 e 35 °C, durante un periodo la cui durata varia da 30 a 75 minuti a seconda del latte e del caglio;

 

taglio e lavaggio della cagliata: la cagliata viene tagliata in pezzi delle dimensioni di un chicco di granturco (5-10 mm di diametro). Successivamente si procede al lavaggio con acqua potabile per ridurne l'acidità in modo che il pH non sia inferiore ai valori indicati al punto 4.2;

 

formatura: viene effettuata in forme cilindriche le cui dimensioni permettano di ottenere formaggi delle dimensioni e del peso indicati al punto 4.2;

 

pressatura: il tempo occorrente varia a seconda della pressione esercitata e delle dimensioni dei pezzi;

 

salagione: si effettua nella caldaia sulla cagliata e/o introducendo i formaggi in apposite vasche per la salamoia. La cagliata viene mantenuta refrigerata per evitare alterazioni microbiologiche indesiderabili. I formaggi non restano più di 24 ore nella salamoia;

 

stagionatura: viene realizzata in locali nei quali regna un'umidità relativa compresa fra il 75 ed il 90 % e ad una temperatura inferiore ai 15 °C.

Il periodo minimo di maturazione è di sei giorni a decorrere dall'ultimazione della fase di pressatura o di salatura se quest'ultima si svolge in salamoia. Nel caso dei formaggi stagionati, il periodo minimo di maturazione è di sei mesi. Durante questo periodo i formaggi vengono regolarmente rivoltati e puliti in modo che acquistino le loro caratteristiche precipue.

Per mantenere la qualità del prodotto e garantirne la tracciabilità, i formaggi tutelati dalla denominazione d'origine protetta devono essere commercializzati, in linea di massima, in forme intere ed in confezioni autorizzate.

È tuttavia possibile autorizzare la commercializzazione in porzioni, inclusa l'affettatura presso il punto-vendita, purché sia messo in atto a tal fine un sistema di controllo adeguato che garantisca ai consumatori la provenienza del prodotto, la sua origine e la sua qualità nonché la sua perfetta conservazione, evitando così qualsiasi rischio di confusione.

4.6.   Legame

Storico

Il formaggio Arzúa-Ulloa è uno dei formaggi più caratteristici della Galizia, ampiamente commercializzato in tutta la parte centrale di questa regione, anche se, inizialmente, veniva fabbricato per lo più nei comuni a sud-est di A Coruña, ad ovest di Lugo e a nord-est di Pontevedra; esso ha ricevuto vari nomi a seconda delle zone e delle epoche, fra cui: formaggio di Arzúa, di Ulla, di A Ulloa, di Curtis, di Chantada, di Friol o di Lugo.

L'«inventario español de productos tradicionales» (inventario spagnolo dei prodotti tradizionali), pubblicato dal ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione, descrive il formaggio di Arzúa, la sua fabbricazione, i suoi utilizzi, ecc.

Anche in altre pubblicazioni del ministero, quali il «catálogo de quesos españoles» (catalogo dei formaggi spagnoli), del 1973, o «Alimentos de España. Denominaciones de Origen y de Calidad» (Alimenti spagnoli. Denominazioni d'origine e di qualità), del 1993, si trovano accenni a tali formaggi.

Naturale

Le condizioni pedoclimatiche della zona geografica di produzione e di elaborazione del formaggio Arzúa-Ulloa sono ottimali per lo sviluppo dei pascoli naturali e delle colture foraggere che anticamente nutrivano intere mandrie ed oggi servono essenzialmente ad alimentare le vacche da latte nonché, in misura minore, quelle da carne.

A causa dell'elevata produttività di questo settore agrario, si è andato sviluppando anche un importante settore agro-industriale specializzato nell'elaborazione di alimenti per animali, di prodotti carnei e lattiero-caseari, tra i quali il formaggio riveste una funzione importantissima.

Rapporto causale tra l'ambiente geografico e le caratteristiche specifiche del prodotto

La zona geografica di produzione del formaggio «Arzúa-Ulloa» è caratterizzata dalla presenza di numerose valli poco incassate in cui abbondano i prati ed i pascoli che costiutuiscono l'elemento fondamentale del paesaggio. Si tratta delle regioni centrali della Galizia, site ad un'altitudine notevole; buona parte del territorio si trova in effetti ad un'altitudine superiore ai 300 metri sul livello del mare.

In queste comarche del centro geografico della Galizia le temperature medie sono leggermente inferiori ai 12 °C. Le precipitazioni annue si collocano fra i 1 200 e i 1 700 mm; questo aspetto, insieme agli elementi descritti sinora, fanno sì che la zona di produzione di questi formaggi si presenti come uno spazio ideale per i prati permanenti, i pascoli e le diverse colture di base nell'alimentazione del bestiame, che hanno bisogno di piogge abbondanti.

Numerosi sono i fattori legati alla zona geografica che influiscono sulle caratteristiche distintive del formaggio «Arzúa-Ulloa»:

a)

in primo luogo, come già indicato, l'ambiente geografico è propizio alla crescita di abbondante erba di pascolo di prima qualità, composta da flora autoctona di graminacee (fleolo, olco, festuca e loglio) e leguminose (ginestrino, trifoglio ed erba medica) adattata alle condizioni temperate ed umide della zona;

b)

inoltre, la produzione di latte è basata su piccole aziende a conduzione familiare che praticano un allevamento di tipo tradizionale, tuttora comprendente un gran numero di esemplari di razze bovine e autoctone; a ciò si aggiunge un'alimentazione composta essenzialmente di foraggi prodotti dall'azienda stessa o dell'erba dei pascoli quando le condizioni climatiche lo permettono;

gli alimenti concentrati di origine vegetale, generalmente acquistati al di fuori dell'azienda, sono adoperati solo in situazioni di carenza alimentare come complemento per coprire il fabbisogno energetico del bestiame. Questo modello tradizionale, nel quale l'acquisto di mezzi di produzione al di fuori dell'azienda è limitato al massimo, migliora la redditività economica di queste piccole aziende a conduzione familiare;

le caratteristiche di queste aziende fanno sì che il latte prodotto offra condizioni di qualità ottimale per la fabbricazione dei formaggi. E' scientificamente provato che tali sistemi di produzione e di alimentazione del bestiame conferiscono al latte proprietà nutritive superiori, a causa della maggiore concentrazione di CLA (acido linoleico coniugato) e di acidi grassi omega-3 nel suo profilo lipidico; infatti, quanto maggiore è la quantità di erba mangiata dagli animali tanto maggiore è il tasso di materie grasse benefiche dal punto di vista dietetico, il che si riflette anche sulle caratteristiche dei formaggi prodotti;

c)

infine, i produttori e le produttrici della regione fanno tesoro di una lunga tradizione nella fabbricazione di questo tipo di formaggi dalle caratteristiche del tutto singolari e la cui notorietà oltrepassa i confini del mercato locale in quanto sono riusciti ad ottenere dei prodotti che si sono guadagnati prestigio e fama ben meritati presso i consumatori. Si tratta di un prodotto elaborato per rispondere alla necessità dei contadini di conservare un alimento — il latte — che abbonda nella regione ma che è anche estremamente deperibile. L'obiettivo era, da un lato, quello di rispondere alle necessità dell'autoconsumo e, dall'altro, di ottenere un prodotto più facilmente trasportabile, che si conservasse più a lungo e di maggior valore, la cui vendita potesse costituire una fonte di reddito per l'economia familiare. Contrariamente a quanto accade in altre zone produttrici di formaggio, in queste regioni del centro della Galizia, nelle quali l'ambiente naturale è molto propizio alla produzione di foraggi, la produzione di latte è garantita durante tutto l'anno e i periodi di penuria sono brevi. E' per questo che la scelta delle tecnica di elaborazione dei formaggi si è orientata verso sistemi che prevedono periodi brevi di maturazione, di circa una settimana, tempo sufficiente affinché sul prodotto venga a formarsi una crosta che gli conferisce la consistenza necessaria ad affrontare il trasporto fino alla fiera ma che costringeva i consumatori a mangiare il formaggio anche tre o quattro settimane dopo la sua elaborazione, se volevano apprezzarne le qualità in modo ottimale, segnatamente la sua cremosità, l'elevato tenore di umidità ed il suo aroma e gusto di latte. Queste caratteristiche sono legate al processo di fabbricazione: la cagliata è tagliata in grani non molto sottili (5-10 mm) in modo che lo sgocciolamento sia poco intenso. Questa tecnica potrebbe sfociare nell'ottenimento di formaggi eccessivamente acidi per via dell'elevato tenore di lattosio della pasta ma il problema è stato risolto grazie alle conoscenze degli abitanti del territorio mediante il lavaggio della cagliata. Si tratta di una tecnica inedita in altre regioni limitrofe, anch'esse produttrici di formaggio, la quale permette di evitare fermentazioni secondarie indesiderabili che potrebbero alterare il formaggio.

Gli abitanti del posto sono riusciti anche a risolvere il problema del carattere stagionale della produzione di latte in modo da evitare la penuria e la diminuzione della qualità casearia del latte durante il periodo estivo: è così che il formaggio Arzúa-Ulloa stagionato è stato elaborato con le eccedenze del latte dalla fine dell'autunno e dell'inverno ed è stato sottoposto ad un lento processo di maturazione (superiore a sei mesi) che permetteva ai contadini di disporre di un alimento di alto valore energetico e nutrizionale durante l'estate, epoca in cui esso era molto apprezzato. In quest'epoca dell'anno, infatti, i lavori dei campi esigevano un maggiore sforzo fisico.

Questa zona si è quindi specializzata nella produzione di un tipo di formaggio senz'altro adatto ai luoghi ed alle circostanze: con le eccedenze quotidiane di latte i contadini elaboravano formaggi che vendevano poi in occasione delle fiere che si tenevano nella regione, generalmente una volta alla settimana, ogni quindici giorni, oppure una volta al mese.

4.7.   Organismo di controllo

Nome

:

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)

Indirizzo

:

Rúa Fonte dos Concheiros, 11 bajo

15703 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Tel.

:

+34 881997276

Fax

:

+34 981546676

E-mail

:

ingacal@xunta.es

INGACAL è un organismo pubblico che dipende dalla Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia.

4.8.   Etichettatura

I formaggi immessi sul mercato con la denominazione d'origine protetta Arzúa-Ulloa, dopo essere stati certificati idonei conformemente alle disposizioni del disciplinare e del regolamento, devono essere provvisti di un'etichetta propria della denominazione, di codificazione alfanumerica con numerazione corrispondente, autorizzata dall'organismo di controllo e che comporti il logo ufficiale della denominazione d'origine protetta.

La dicitura Denominación de Origen Protegida «Arzúa-Ulloa» deve obbligatoriamente figurare sia sull'etichetta commerciale che sull'etichetta della denominazione. Inoltre, sull'etichetta commerciale, si deve precisare se si tratti di un formaggio fabbricato a base di latte crudo o pastorizzato. Inoltre, nel caso dei formaggi «Arzúa-Ulloa» del tipo «di fattoria» e «stagionato», questa precisazione può essere riportata anche sull'etichetta.