ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.112.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 112

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
16 maggio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 112/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

1

2009/C 112/02

Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 112/03

Tassi di cambio dell'euro

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 112/04

Procedura nazionale tedesca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 112/05

Notifica preventiva di una concentrazione — (Caso COMP/M.5469 — Renova Industries/Sulzer) ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2009/C 112/06

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

12

2009/C 112/07

Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 112/01

Data di adozione della decisione

10.12.2008

Numero di riferimento dell' aiuto di stato

N 733/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Soutien de l’Agence de l’innovation industrielle en faveur du programme «ISEULT-INUMAC»

Base giuridica

Régime N 121/2006

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 54,481 Mio EUR

Intensità

50 %

Durata

9 anni

Settore economico

Industria chimico-farmaceutica

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

OSEO Innovation

27-31 Av. du Général Leclerc

94710 Maisons-Alfort Cedex

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

25.2.2009

Numero di riferimento dell' aiuto di stato

N 274/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Programme Mobilisateur pour l'Innovation Industrielle «Solar Nano Crystal»

Base giuridica

Soutien de l'Agence d'innovation industrielle en faveur des programmes mobilisateurs pour l'innovation industrielle, Régime 121/2006

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione rimborsabile

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR

Intensità

40 %

Durata

fino all' 31.12.2012

Settore economico

Energia

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

OSEO Innovation

27-31 Av. du Général Leclerc

94710 Maisons-Alfort Cedex

FRANCE

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

27.2.2009

Numero di riferimento dell' aiuto di stato

N 401/08

Stato membro

Slovenia

Regione

Občine: Cerkno, Tolmin, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas-Poljane, Gorje, Kranj Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec, Makole, Oplotnica, Poljčane, Slovenska Bistrica, Majšperk, Podlehnik, Videm pri Ptuju, Zavrč, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Pivka and Hrastnik

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pomoč za nadomestilo škode, ki jo je povzročilo neurje s poplavo 18. septembra 2007 (Ministrstvo za okolje in prostor)

Base giuridica

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 — uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07); Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavo z dne 18. septembra 2007 (sklep Vlade RS številka: 41008-11/2008/8 z dne 3.4.2008), (http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/poplave_program_sanacije_april08.pdf); Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj (Uradni list RS, št. 36/05).

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 3 Mio EUR

Intensità

30 %, 40 %, 60 %

Durata

Fino all' 2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministrstvo za okolje in prostor

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

5.2.2009

Numero di riferimento dell' aiuto di stato

N 44/09

Stato membro

Finlandia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Modifications to the Guarantee scheme for banks' funding in Finland.

Base giuridica

Valtioneuvoston paatos talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille annetttavien valiaikasten valtiontakausten ehdoista; draft law

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

5 000 Mio EUR

Intensità

Durata

2.2009-4.2009

Settore economico

Intermediazione finanziaria

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Finnish Government Snellmaninkatu 1 A

PO Box 23

FI-00023 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Data di adozione della decisione

10.3.2009

Numero di riferimento dell' aiuto di stato

N 114/09

Stato membro

Ungheria

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Guarantee scheme under the Temporary Framework („Application of rules relating to aid in form of guarantees under the Temporary Framework for an existing method applied by Garantiqa Hitelgarancia Zrt. to calculate the aid element in guarantees“)

Base giuridica

Article 12 of Decree 48/2002 (XII. 28.) of the Minister of Finance on the Detailed Rules Pertaining to the Assumption and Drawdown of Budgetary Counter-guarantees; Budget law of the Hungarian Republic for 2009 and 2010

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto 7 700 Mio HUF

Intensità

Durata

fino all' 31.12.2010

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Garantiqa Hitelgarancia Zrt

1053 Budapest

Szép u.2

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/5


Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

2009/C 112/02

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono così modificate:

Pagina 29

Alla fine del paragrafo «0304 11 10» è inserito il testo seguente:

«Questa sottovoce comprende ugualmente i pezzi ottenuti dal lato anatomico destro e sinistro del pesce, ossia le parti del pesce denominate filetti. Talvolta questi pezzi sono tagliati direttamente dal pesce, o da una parte di esso, senza che prima sia tagliato un intero filetto.»

Pagina 30

Alla fine del paragrafo «0304 19 13 a 0304 19 39» è inserito il testo seguente:

«Queste sottovoci comprendono ugualmente i pezzi ottenuti dal lato anatomico destro e sinistro del pesce, ossia le parti del pesce denominate filetti. Talvolta questi pezzi sono tagliati direttamente dal pesce, o da una parte di esso, senza che prima sia tagliato un intero filetto. Questo può verificarsi nel caso di pesci di grandi dimensioni, come ad esempio il tonno, ecc.»


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

16.5.2009   

IT

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C 112/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

15 maggio 2009

2009/C 112/03

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3518

JPY

yen giapponesi

128,67

DKK

corone danesi

7,4465

GBP

sterline inglesi

0,89050

SEK

corone svedesi

10,6372

CHF

franchi svizzeri

1,5023

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,8170

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,028

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

289,40

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7095

PLN

zloty polacchi

4,4795

RON

leu rumeni

4,2000

TRY

lire turche

2,1249

AUD

dollari australiani

1,7924

CAD

dollari canadesi

1,5894

HKD

dollari di Hong Kong

10,4783

NZD

dollari neozelandesi

2,3000

SGD

dollari di Singapore

1,9852

KRW

won sudcoreani

1 693,55

ZAR

rand sudafricani

11,6846

CNY

renminbi Yuan cinese

9,2271

HRK

kuna croata

7,4026

IDR

rupia indonesiana

14 106,10

MYR

ringgit malese

4,7982

PHP

peso filippino

64,313

RUB

rublo russo

43,5280

THB

baht thailandese

46,718

BRL

real brasiliano

2,8330

MXN

peso messicano

17,9411

INR

rupia indiana

66,7690


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/7


Procedura nazionale tedesca per l'attribuzione di diritti di traffico aereo soggetti a limitazioni

2009/C 112/04

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

Notifica degli orientamenti del Ministero federale dei trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo urbano riguardanti la ripartizione di diritti di traffico tedeschi soggetti a limitazioni fra i vettori aerei comunitari [articolo 62a, paragrafi 2 e 3, del Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (regolamento concernente l’autorizzazione di servizi di traffico aereo)] del 29 gennaio 2009.

Il Ministero federale dei trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo urbano comunica di seguito gli orientamenti riguardanti la ripartizione di diritti di traffico tedeschi soggetti a limitazioni fra i vettori aerei comunitari.

Bonn, 29 gennaio 2009

Ministero federale dei trasporti, dell’edilizia e dello sviluppo urbano

Per delega

STIEHL


ALLEGATO

Orientamenti del Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano riguardanti la ripartizione di diritti di traffico tedeschi soggetti a limitazioni fra i vettori aerei comunitari (articolo 62a, paragrafi 2 e 3, del Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung [regolamento concernente lautorizzazione di servizi di traffico aereo])

1.   Obiettivi generali

I presenti orientamenti si basano sul regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo alla negoziazione e allapplicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (GU L 157 del 30 aprile 2004, pag. 7; GU L 195 del 2 giugno 2004, pag. 3).

Lobiettivo è garantire una procedura trasparente e non discriminatoria per le decisioni riguardanti la ripartizione dei diritti di traffico o le possibilità di designazione soggetti a limitazioni. La finalità è duplice:

garantire una sicurezza di pianificazione sufficiente per tutti i vettori aerei comunitari che hanno diritto di chiedere diritti di traffico, fra la Repubblica federale di Germania e un paese terzo che non rientra nel campo di applicazione del diritto della Comunità europea e

favorire la concorrenza a condizione eque tra i vettori aerei comunitari nel traffico aereo con i paesi terzi e rafforzare la posizione della Germania nel trasporto aereo grazie a uno sviluppo equilibrato del settore aereo, tenendo debitamente conto degli interessi di tutte le parti in causa, compresi gli utenti e le regioni interessate, e anche degli interessi economici del commercio e del turismo.

2.   Attribuzione di diritti di traffico e designazione di vettori aerei

2.1.   I diritti per il traffico aereo internazionale sono concessi su richiesta ai vettori aerei comunitari autorizzati. Tali diritti possono essere soggetti a limitazioni e revocati. I diritti di traffico sono attribuiti ai vettori aerei nel quadro delautorizzazione di esercizio in virtù dellarticolo 21 della Luftverkehrsgesetz (legge sul traffico aereo) tenendo conto delle condizioni fissate negli accordi bilaterali della Repubblica federale di Germania con un paese terzo.

2.2.   In caso di diritti di traffico e possibilità di designazione non soggetti a limitazioni o in misura sufficiente, i diritti di traffico sono attribuiti regolarmente – qualora tutti i requisiti del diritto aeronautico siano soddisfatti – a tutti i candidati che ne fanno domanda e la designazione nei confronti del paese terzo è effettuata dal Ministero federale dei Trasporti, delle Opere pubbliche e dellEdilizia. A tal fine le autorità dellaeronautica hanno il compito di garantire la possibilità di una concorrenza equa come condizione di base per il traffico aereo bilaterale in conformità alle disposizioni degli accordi bilaterali in materia di aviazione.

2.3.   Tuttavia, se il numero di domande è superiore ai diritti di traffico o alle possibilità di designazione disponibili, per lattribuzione delle autorizzazioni di volo o le designazioni richieste occorre applicare una procedura di ripartizione non discriminatoria e trasparente.

3.   Criteri di decisione

Tenuto conto delle condizioni di base fissate dagli accordi bilaterali in materia di aviazione, ai fini della procedura di attribuzione sono valutati gli aspetti seguenti:

utilizzo ottimale dei diritti soggetti a limitazioni mediante offerte di voli supplementari, data di inizio di effettuazione dei servizi, disponibilità di aeromobili al momento della presentazione della domanda;

qualità di servizio del prodotto previsto, fra cui tipo di servizio (servizio proprio senza scalo, collegamento diretto o di transito, servizio di commercializzazione mediante code sharing), partecipazione del vettore aereo a unalleanza o ad altri sistemi simili di integrazione, possibilità di voli in coincidenza, tempo di percorrenza, aeromobili utilizzati, politica tariffaria;

affidabilità dellofferta di voli, prestazioni economiche per linea, prestazioni operative a più lungo termine e prestazioni tecniche dei richiedenti, utilizzo di aeromobili registrati nellUE o di aeromobili in locazione o noleggiati che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario;

facilità di uso (possibilità per gli utenti di scegliere fra più vettori aerei su determinati mercati); accessibilità per i consumatori dei servizi di trasporto aereo (possibilità di prenotazione, uffici di contatto e di vendita);

possibilità di accesso al mercato per i nuovi candidati, tenendo conto degli effetti di nuove offerte (per esempio collegamenti decentralizzati supplementari);

considerazione della disponibilità di risorse limitate e dellambiente (pieno utilizzo degli hub, orari di arrivo e di partenza, dimensioni degli aeromobili utilizzati, emissioni acustiche e atmosferiche);

tutela degli interessi del trasporto pubblico ai sensi dellarticolo 21, paragrafo 1, della legge sul traffico aereo (considerazione dellimportanza di questi servizi per laviazione nazionale ed europea, della situazione concorrenziale sui singoli mercati, della disponibilità di risorse limitate e del consolidamento dei vettori aerei che operano sul mercato);

designazioni esistenti.

Altri criteri possono essere presi in considerazione, a condizione che siano comunicati ai candidati in tempo utile prima delladozione della decisione finale riguardante le domande presentate.

I diritti di traffico devono essere distinti dalle bande orarie (slot) disponibili negli aeroporti coordinati. Le bande orarie sono attribuite su unaltra base giuridica e secondo unaltra procedura. Pertanto, lattribuzione di una banda oraria da parte di un coordinatore degli aeroporti non autorizza un vettore aereo a esercitare un diritto di traffico. Analogamente, lattribuzione di un diritto di traffico non conferisce alcun diritto ai fini dellassegnazione di una determinata banda oraria in un aeroporto.

4.   Norme procedurali

Il Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano fornisce a tutti i soggetti attivi sul mercato, su richiesta e in modo non discriminatorio e completo, informazioni sui contenuti dei diritti di traffico della Repubblica federale di Germania disponibili liberamente nei confronti di un paese terzo.

A tal fine si terranno a scadenze periodiche riunioni di discussione presso il Ministero federale trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano, alle quali saranno associate le persone fisiche o giuridiche, attive nel settore del trasporto aereo, incluse le associazioni del trasporto aereo, che rappresentano vettori aerei comunitari interessati ai diritti di traffico tedeschi.

4.1.   Diritto di presentare domande

Sono autorizzati a presentare una domanda per ottenere diritti di traffico tedeschi e una designazione nei confronti di un paese terzo: i vettori aerei la cui sede principale rientra nel campo di applicazione del diritto aereo della Comunità europea (vettore aereo comunitario) che sono titolari di una licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31 ottobre 2008, pag. 3), a condizione che:

a)

la loro sede principale sia in Germania o

b)

dispongano di una sede in Germania che sia riconosciuta dal Luftfahrt-Bundesamt (Ufficio federale dellaviazione) in conformità ai requisiti comunitari. La domanda di riconoscimento di una sede deve essere presentata presso il Luftfahrt-Bundesamt contestualmente alla presentazione della domanda.

4.2.   Presentazione delle domande

4.2.1.   Le domande di assegnazione di diritti di traffico devono essere presentate in lingua tedesca presso il Luftfahrt-Bundesamt entro il 1o maggio di ogni anno per la stagione aeronautica invernale successiva ed entro il 1o novembre di ogni anno per la stagione aeronautica estiva successiva. Se a seguito del numero di domande ricevute risulta necessario applicare una procedura di attribuzione, sono prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato. Le domande presentate per la stagione in corso sono prese in considerazione esclusivamente se sono liberamente disponibili diritti di traffico.

4.2.2.   Le domande di designazione devono essere presentate per iscritto e in lingua tedesca al Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano.

In linea di principio, un vettore aereo è designato nei confronti di un paese terzo esclusivamente se per i servizi aerei previsti è stata concessa una licenza ai sensi dellarticolo 21 della legge sul trasporto aereo.

4.3.   Costituzione del fascicolo di domanda

Per richiedere diritti di traffico o una designazione soggetti a limitazioni, i vettori aerei devono fornire in particolare le informazioni seguenti:

numero di frequenze settimanali, aeroporto di partenza e di destinazione, tipo di voli (passeggeri e/o cargo);

rotte: volo diretto (senza scalo/numero di scali) o collegamento di transito, collegamenti in code sharing esistenti, durata del volo;

data prevista per linizio delle operazioni;

servizio annuale o stagionale;

aeromobili utilizzati (tipo di aeromobile, indicando anche il numero di posti);

eventuale appartenenza a unalleanza; offerta di collegamenti in coincidenza;

modalità principale di acquisizione della clientela (prenotazioni individuali, viaggi organizzati);

servizi forniti ai passeggeri (per es. offerta di classi di trasporto, inoltro dei bagagli in transito);

tariffazione (livello e struttura);

dichiarazione indicante lintenzione di realizzare lintero programma di voli richiesto o di esercitare solo parzialmente i diritti ottenuti;

eventuale riconoscimento di una sede in Germania da parte del Luftfahrt-Bundesamt; licenza di vettore aereo.

Ciascun candidato può essere invitato a completare la domanda fornendo informazioni supplementari.

4.4.   Decisione riguardante le domande

4.4.1.   Concessione di diritti di rotta e diritti di traffico

a)   Il Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano applica una procedura di attribuzione ai sensi del punto 2.3 in collaborazione con il Luftfahrt-Bundesamt. A tal fine il Luftfahrt-Bundesamt trasmette al Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano le domande di attribuzione di diritti di traffico pervenute entro il termine fissato, ai sensi del punto 4.2.1.

b)   Sulla base dei criteri di cui al punto 3, il Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano adotta la decisione di concessione dei diritti di traffico ai vettori che ne hanno fatto richiesta e la comunica al Luftfahrt-Bundesamt.

c)   Il Luftfahrt-Bundesamt notifica ai vettori aerei la decisione in merito alla domanda di attribuzione di diritti di traffico, nellambito dellattribuzione o del rifiuto di attribuire i diritti di rotta richiesti, ai sensi dellarticolo 21 della legge sul trasporto aereo. Se una domanda di attribuzione di determinati diritti di traffico da parte di un vettore aereo non può essere accolta e i diritti di rotta non possono quindi essere concessi come richiesto, la motivazione della decisione deve essere comunicata al vettore per iscritto.

d)   Il Luftfahrt-Bundesamt tiene conto del risultato della procedura di attribuzione ai fini dellesame dei piani di volo che devono essere presentati ai sensi dellarticolo 63, lettera b), del Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (regolamento concernente lautorizzazione di servizi di traffico aereo).

4.4.2.   Designazione

Quando le possibilità di designazione sono limitate, sulla base dei criteri di cui al punto 3 il Ministero federale dei trasporti, delledilizia e dello sviluppo urbano decide quale vettore aereo può essere designato e notifica la designazione al paese terzo interessato.

4.5.   Cessazione della concessione dei diritti di rotta e ritiro della designazione

Se i diritti di traffico attribuiti dal Luftfahrt-Bundesamt non sono utilizzati per un periodo superiore a sei mesi, la concessione dei diritti di rotta cessa (articolo 21, paragrafo 1, terza frase, in combinato disposto con larticolo 20, paragrafo 3, quinta frase, della legge sul traffico aereo).

Se i diritti di traffico che sono stati attribuiti dal Luftfahrt-Bundesamt a condizione che il servizio aereo debba essere iniziato al più tardi in un determinato momento successivamente alla data indicata nella domanda di autorizzazione come data di inizio delle operazioni, non sono ancora stati utilizzati fino al momento in questione, la cessazione della concessione dei diritti di rotta può avvenire ancora prima del termine di cui al paragrafo 1 (articolo 21, paragrafo 1, terza frase, in combinato disposto con larticolo 20, paragrafo 2, prima frase, della legge sul traffico aereo).

I diritti di traffico liberati a seguito della cessazione della concessione dei diritti di rotta sono riattribuiti dal Luftfahrt-Bundesamt.

In caso di cessazione della concessione di diritti di rotta il Ministero federale dei Trasporti, delle Opere pubbliche e dellEdilizia ritira, ove necessario, la designazione di un vettore aereo nei confronti di un paese terzo.

5.   Riesame delle decisioni

Ai sensi delle disposizioni del codice tedesco di procedura amministrativa, ciascun vettore aereo interessato può domandare il riesame delle decisioni in materia di diritti di traffico adottate dal Luftfahrt-Bundesamt sulla base di una procedura di attribuzione.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/11


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5469 — Renova Industries/Sulzer)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 112/05

1.

Il 8 maggio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Renova Industries Ltd. («Renova», Bahamas, appartenente al gruppo Renova, Russia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell’insieme dell’impresa Sulzer AG («Sulzer», Svizzera).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Renova Industries: investimenti nei seguenti settori: metallurgia, industria petrolifera, costruzione di macchinari, industria mineraria, chimica, costruzioni, edilizia, comunicazioni, servizi pubblici e servizi finanziari. OC Oerlikon, controllata da Renova Industries, è attiva nel settore dei servizi e delle attrezzature industriali per trattamenti/rivestimenti di superfici,

Sulzer: macchinari, attrezzature, materiali, servizi industriali, servizi e attrezzature industriali per trattamenti/rivestimenti di superfici.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 2 2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5469 — Renova Industries/Sulzer, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Commissione

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/12


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 112/06

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006

«CRUDO DI CUNEO»

CE N.: IT-PDO-0005-0490-05.09.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome

:

Ministero Delle Politiche Agricole E Forestali

Indirizzo

:

Via XX Settembre n. 20

00187 Roma

ITALIA

Tel.

:

+39 0646655106

Fax

:

+39 0646655306

e-mail

:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome

:

Consorzio di Promozione e Tutela del Prosciutto di Cuneo

Indirizzo

:

Corso Dante, 51

12100 Cuneo

ITALIA

Tel.

:

+39 0171942008

Fax.

:

+39 0171942023

e-mail

:

chiara.astesana@astesanaspa.it

Composizione

:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe.

1.2 — Prodotti a base di carne

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Crudo di Cuneo»

4.2.   Descrizione:

Per la produzione del «Crudo di Cuneo», devono essere utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati, nella zona di produzione individuata.

Le razze o tipi genetici di suini ammessi alla produzione di animali destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» sono i suini delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano (LGI) o figli di verri delle stesse razze, i suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal LGI, i suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità compatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante.

La razione alimentare è formulata in modo da ottenere una composizione analitica che rispecchi il fabbisogno del suino nelle rispettive tre fasi di avviamento, magronaggio, ingrasso:

1.

FASE DI AVVIAMENTO (fino a 30 Kg./peso vivo)

 

Caratteristiche della razione

Proteina grezza da 16 % a 22 %

Energia dig.le/giorno da 3 230 a 3 900

Lisina gr./Kg. da 10 % a 16 %

Fibra grezza da 3 % a 5 %

 

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 4 % del peso vivo)

Mais da 35 a 40

Soja (farina di estraz.) da 16 a 20

Grano da 12 a 15

Orzo da 13 a 17

Olio di soja da 1 a 3

Crusca di grano ten. da 8 a 12

Integrazione min. e vit. da 3 a 5

 

In questa fase è vietato l’uso di plasma suino spray, derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati.

2.

FASE DI MAGRONAGGIO (da 30 Kg. a 80 Kg./peso vivo)

 

Caratteristiche della razione

Proteina grezza da 15,50 % a 18 %

Energia dig.le/giorno da 3 200 a 3 600

Lisina gr./Kg. da 7 % a 16 %

Fibra grezza da 3,5 % a 5 %

 

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 3 % del peso vivo)

Mais da 45 a 49

Soja (farina di estraz.) da 14 a 18

Grano da 10 a 13

Orzo da 9 a 12

Grassi da 1,5 a 2

Crusca di grano ten. da 10 a 14

Integrazione min.e vit. da 3 a 5

3.

FASE DI INGRASSO (da 80 Kg. a 156 Kg/p. vivo finale)

 

Caratteristiche della razione

Proteina grezza da 13,5 % a 17,5 %

Energia dig.le/giorno da 3 100 a 3 400

Lisina gr./Kg. da 6 % a 9 %

Fibra grezza da 3,5 % a 5,5 %

 

Razione giornaliera(Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 2,3 % del peso vivo)

Mais da 49 a 53

Soja (farina di estraz.) da 12 a 16

Grano da 9 a 12

Orzo da 8 a 11

Grassi da 1 a 1,5

Crusca di grano ten. da 10 a 14

Integrazione min.e vit. da 3 a 5

In questa fase è vietato l’impiego di scarti di mensa; di olio di pesce dopo i 40 kg di peso vivo; di pannelli con contenuto in grassi maggiore del 4 % ed oltre i 120 Kg; di biscotti, grissini, merendine dai 60 Kg di peso vivo fino alla macellazione; scarti di macellazione e farine animali in genere; sottoprodotti del riso.

I fabbisogni nell’ambito della fase di utilizzo potrebbero subire delle modifiche in funzione della crescita del suino o a seguito del verificarsi di andamenti climatici anomali dovuti ad eccezionali calure estive.

L’origine delle materie prime utilizzate per l’alimentazione è principalmente dall’area di produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» e i cereali in buona parte sono prodotti dalle stesse aziende che allevano i suini.

Al momento dell’immissione al consumo, il prodotto «Crudo di Cuneo» deve avere un tempo di stagionatura minimo di 10 mesi da inizio lavorazione; peso compreso fra 7 e 10 Kg. a stagionatura ultimata; colore al taglio rosso uniforme; consistenza della parte magra esterna e di quella interna morbida, compatta non flaccida; grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso; aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce; grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari; assenza di anomalie olfattive. Il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali. La composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi: Sale, compreso fra 4,5 e 6,9; Umidità, compresa fra 57 e 63 %; Proteolisi, compresa fra 22 e 31. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d’incrostazione, né rammollimenti eccessivi. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

4.3.   Zona geografica:

L’area di produzione del «Crudo di Cuneo» D.O.P. è compresa tra le Alpi Liguri dal colle di Cadibona a quello di Nava, le Alpi Marittime sino al massiccio del colle di Tenda e le Alpi Cozie. I rilievi formano, pertanto un grande bordo ad U entro il quale si apre l’alta pianura solcata, a partire da sud verso nord, dal Tanaro, dal Po e dai loro affluenti. Quest’ area comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rora’, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo. In questa zona geografica, si evidenziano, grazie alla formazione di brezze, livelli di umidità omogenei compresi tra il 50 % e il 70 % e temperature medie non eccessivamente fredde d’inverno e non torride d’estate che permettono una stagionatura uniforme e caratterizzante il «Crudo di Cuneo» per il valore di proteolisi e per il basso tenore di umidità.

4.4.   Prova dell’origine:

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5.   Metodo di ottenimento:

Per la produzione del «Crudo di Cuneo» non possono essere utilizzate cosce congelate. E’ esclusa l’utilizzazione di verri e scrofe. Le cosce vengono avviate a lavorazione se sono di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore. Sono sottoposte a isolamento e a rifilatura. Viene effettuata la salagione a secco con sale essiccato o parzialmente umidificato. Il sale può contenere piccole quantità di pepe nero spaccato e aceto e può essere miscelato con spezie o estratti di spezie o antiossidanti naturali. Non sono ammessi conservanti. La durata della fase di salagione è non inferiore a due settimane. Le cosce riposano per un periodo non inferiore a 50 giorni, dalla fine della salagione. Il «Crudo di Cuneo» viene stagionato, fino al compimento del decimo mese dall’inizio della salagione. Durante la stagionatura il prodotto è sottoposto alla sugnatura — da eseguirsi in un’unica soluzione fra il quinto e il settimo mese di lavorazione o in più riprese, fra il quarto e l’ottavo, e consiste nell’applicazione di un impasto formato da sugna, sale e farina di riso o di frumento sulla superficie muscolare. E’ ammessa la presenza di pepe nero o bianco in polvere. Per la produzione della D.O.P. «Crudo di Cuneo» sono utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati e allevati rispettando elavati livelli di benessere. Tali livelli sono garantiti se nelle fasi di svezzamento, magronaggio ed ingrasso il suino non subisce stress da trasporto e ristallo. L’allevamento deve, inoltre, garantire che la fase di ingrasso si concluda fornendo risultati che siano coerenti con le caratteristiche del prodotto finale. Il «Crudo di Cuneo» infatti si caratterizza per la sua ottimale copertura di grasso. Per tali motivazioni la nascita e l’allevamento devono avvenire nell’area di produzione.

Inoltre, sia per il necessario rispetto dei tempi che intercorrono tra la macellazione e la lavorazione delle carni sia perché i lunghi viaggi per il trasporto costituirebbero causa di ammaccature e formazioni di ematomi e venature, che andrebbero a compromettere i requisiti di lavorazione delle cosce, anche la fase di macellazione deve avvenire nella zona geografica di produzione.

Le operazioni di lavorazione delle cosce e la stagionatura delle stesse, come riportato al punto 4.6, sono strettamente legate ai fattori umani e naturali della zona di produzione e la limitazione di queste operazioni all’area geografica di produzione diviene, pertanto obbligatoria per la produzione del «Crudo di Cuneo».

4.6.   Legame:

La zona di produzione della DOP è fin dai tempi più antichi legata alla storia della suinicoltura, della lavorazione e stagionatura del «Crudo di Cuneo», grazie a specifiche caratteristiche pedo-climatiche che la contraddistinguono da altre zone e che conferiscono al prodotto tipiche proprietà qualitative, ben riconoscibili dal consumatore finale.

Il contenuto di umidità presente nel Crudo di Cuneo, strettamente correlato con il contenuto di sale, è determinato dall’effetto delle brezze. Tali brezze, provenienti dalle montagne comprese nell’area geografica, a senso alterno, fra il mattino e la notte, stabiliscono delle condizioni di bassa umidità atmosferica, idonee ad assicurare un’ottima stagionatura del prodotto, che si ripercuote sui bassi valori di umidità, sui tempi di stagionatura, sul valore di proteolisi caratteristici del Crudo di Cuneo.

Uno stretto legame tra ambiente e prodotto è costituito inoltre dalla materia prima; infatti la proteolisi del prosciutto è determinata anche dalle caratteristiche della materia prima. Il suino di Cuneo viene allevato in ambienti posti ad un’altitudine media di 350 metri sul livello del mare, dove l’assenza di nebbie invernali e afa estiva favoriscono una sanità eccellente. Oltre la salubrità dell’aria e alla purezza delle acque, è l’alimentazione tradizionale sana e naturale, a base di cereali prodotti in loco, che determina la maturazione anticipata della carne. Il fenomeno della proteolisi è legato allo sviluppo di microrganismi superficiali: la delicata salatura effettuata dai norcini assicura la risalita capillare dell’umidità ancora presente nella carne della coscia. In tal modo, sulla superficie magra del prosciutto si creano le condizioni microclimatiche di moderato aumento dell’umidità, idonee allo sviluppo di muffe e lieviti in grado di demolire la componente proteica presente nella parte magra, liberando frazioni peptidiche capaci di contribuire in modo determinante sia al sapore sia all’odore del Crudo di Cuneo.

Contributo determinante alla qualità della DOP, nonché alla sua reputazione e fama presso i mercati, è stato nel corso dei secoli quello dell’uomo, che ha saputo sviluppare nel tempo specifiche tecniche di lavorazione, tramandatesi di generazioni in generazioni, e che sono giunte fino ai nostri giorni. Testimonianza di questa delicata arte si trova già nel 1618 grazie all’opera «Clypeo del gentilhuomo» di Guglielmino Prato, che descrive in modo dettagliato il lavoro dei norcini del Piemonte.

Il consumo del Crudo di Cuneo è documentato storicamente dalle numerose richieste fatte da parte dei nobili, conventi ed abbazie della zona. Fu proprio la crescente richiesta di prosciutti ad influenzare in modo significativo la costituzione di numerosi trasformatori.

La Dop «Crudo di Cuneo» quindi, si costituisce come l’azione combinata e concomitante di fattori umani ed ambientali, che nel corso del tempo hanno influito sul suo ottenimento ed hanno contribuito alle sue caratteristiche qualitative.

4.7.   Organismo di controllo:

La struttura di controllo adempie le condizioni stabilite dalla norma EN 45011.

Nome

:

I.N.O.Q. — Istituto Nord Ovest Qualità — Società Cooperativa a r.l.

Indirizzo

:

Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82

12033 Moretta (Cuneo)

ITALIA

Tel.

:

+39 0172911323

Fax

:

+39 172911320

e-mail

:

inoq@inoq.it

4.8.   Etichettatura:

all’atto dell’immissione al consumo, la D.O.P. «Crudo di Cuneo» deve essere provvisto di particolare contrassegno a garanzia dell’origine e della identificazione costituito dal logo che va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia e la cui apposizione deve essere eseguita presso i prosciuttifici.

Sulle confezioni della D.O.P. «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale, devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse, il simbolo grafico relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, il simbolo comunitario di cui all’art.14 del Reg. CE della Commissione n.1898/2006; il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Il logo della D.O.P. «Crudo di Cuneo» è composto dai due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma stilizzata di un prosciutto e il triangolo o «cuneo» che richiama il legame con il capoluogo di provincia Cuneo, la cui planimetria originaria era proprio a forma di cuneo.

Image


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 112/17


Pubblicazione di una domanda a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

2009/C 112/07

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 (1). del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MARRONE DI CAPRESE MICHELANGELO»

CE N.: IT-PDO-0005-0455-12.04.2005

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato Membro:

Nome

:

Ministero Delle Politiche Agricole E Forestali

Indirizzo

:

Via XX Settembre n. 20

00187 Roma

ITALIA

Tel.

:

+39 0646655104

Fax

:

+39 0646655306

E-mail

:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome

:

Comitato Promotore per il riconoscimento della D.O.P. «Marrone di Caprese Michelangelo»

Indirizzo

:

Località Manzi 180/b

52033 Caprese Michelangelo (AR)

ITALIA

Tel.

:

+39 0575791114/0575791009

Fax

:

+39 0575730510

E-mail

:

moronline79@inwind.it

Composizione

:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.6 —

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Marrone di Caprese Michelangelo»

4.2.   Descrizione:

Per la produzione del «Marrone di Caprese Michelangelo» vengono utilizzati i frutti dell’ecotipo locale «Marrone di Caprese Michelangelo», riconducibile alla varietà «Marrone» per il consumo fresco e secco. Le caratteristiche carpologiche al consumo della castagna fresca sono le seguenti: frutti: buccia di colore avana con striature marroni, più o meno intense, forma tendenzialmente ellittico-arrotondata o, nel frutto centrale, tendenzialmente quadrangolare. Polpa di colore bianco avorio poco incisa dall’episperma, caratterizzata da lievi note profumate di mandorla e vaniglia. Le caratteristiche al consumo di quella secca devono essere le seguenti: frutti: sani, integri, con non oltre il 5 % di frutti deformati o con tracce di bacatura o di muffa. colore: avorio o paglierino chiaro.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione della D.O.P. «Marrone di Caprese Michelangelo» è rappresentata dal territorio montano dei seguenti comuni in provincia di Arezzo: Comune di Caprese Michelangelo, intero territorio amministrativo; parte del Comune di Anghiari a nord, a partire dall’incrocio del confine amministrativo del comune di Caprese Michelangelo delimitato dalla strada provinciale n. 57 Catenaia, fino all’inizio del confine del Comune di Sabbiano.

4.4.   Prova dell’origine:

Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall’organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione ,degli essiccatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dell’intera filiera di produzione del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell’organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l’organismo di controllo verifichi delle non conformità rispetto a quanto stabilito dal disciplinare di produzione, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo».

4.5.   Metodo di ottenimento:

Il disciplinare prevede tra l’altro che la densità degli impianti in produzione non deve superare le 120 piante ad ettaro. Negli impianti possono essere ammesse fino ad un massimo del 10 % altre varietà per l’impollinazione. La raccolta è consentita dal 20 settembre, escludendo l’impiego della bacchiatura o di altri mezzi meccanici e/o chimici che anticipino o accelerino il distacco dall’albero. E’ consentito l’uso della raccattatura meccanica, dell’andanatura dei ricci con apposite macchine, della battitura meccanica dei pegliai, della spazzatura delle foglie con ventilatori meccanici, purché tali interventi non danneggino le caratteristiche del prodotto. Per i frutti destinati al consumo fresco vengono utilizzati solo i frutti della varietà «Marroni». La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori ed avviene manualmente. La percentuale massima di frutti non rispondenti alle caratteristiche suddette non deve superare il 5 % del peso. Il numero dei frutti non deve superare 90 unità per Kg. La curatura dei frutti non è obbligatoria. Per quanto riguarda l’ottenimento della castagna secca vengono utilizzati i frutti della varietà «Marrone». Il prodotto viene ottenuto tramite essiccazione e successiva sbucciatura dei frutti. L’essiccazione viene effettuata con la tradizionale tecnica del seccatoio a legna o ad aria calda. Questa operazione si completa entro 40 giorni a partire dal momento in cui si immettono le castagne sui graticci. La sbucciatura viene effettuata mediante l’utilizzo di macchine sbucciatrici. La produzione ed il confezionamento debbono avvenire in zona al fine di garantirne la qualità, la tracciabilità ed il controllo. Il «Marrone di Caprese Michelangelo» DOP deve essere condizionato nella zona delimitata al punto 4.3 della presente scheda per evitare che i lunghi tempi che intercorrono tra la raccolta ed il confezionamento, il trasporto e le eccessive manipolazioni possano danneggiare il prodotto. Il prodotto viene raccolto fresco e ancora con presenza di ricci, l’elevata umidità nei frutti ammassati potrebbe generare fenomeni di riscaldamento con insorgenza di muffe, marcescenza o odori sgradevoli con forti compromissioni della qualità prodotto che pertanto deve essere condizionato in tempi brevi.

4.6.   Legame:

La caratteristica peculiare del Marrone di Caprese Michelangelo è la presenza nello stesso di una quantità elevata di amido, dovuta alle consistenti riserve idriche di cui sono dotati i terreni sui quali sono presenti i castagneti da frutto. Altri elementi che determinano l’accumulo di amido sono l’esposizione dei castagneti, che permette di fruire dell'energia solare fin dalle prime ore del mattino con il benefìcio di una più rapida eliminazione delle eventuali rugiade estive, la geomorfologìa e l'altitudine che favoriscono inoltre frequenti moderate ventilazioni. L’ottimizzazione dell’illuminazione della chioma è ottenuta grazie alla bassa densità di piantagione e allo sfoltimento attuato con la potatura. La omogeneità, tipicità e la peculiarità del prodotto sono, inoltre, determinate da fattori pedoclimatici particolari. Il territorio è costituito da suoli bruni, bruno-acidi e bruno-lisciviati, di solito con carbonati assenti o molto scarsi, e quindi acidi o sub acidi. Il clima è quello tipico sub-continentale, con inverni mediamente rigidi ed estati miti con precipitazioni oscillanti intorno a 800mm l’anno. Tutti questi fattori uniti insieme conferiscono al prodotto tipiche caratteristiche morfologiche ed organolettiche che lo rendono estremamente apprezzato e facilmente riconoscibile.

I castagneti capresani coprono tutto il versante dell’Alpe di Catenaria in modo uniforme. La comunità locale è stata di generazione in generazione continuatrice di un fenomeno di «popolamento forestale» iniziato nei secoli IX e X durante il dominio degli Arimanni. Da allora è iniziato il lungo processo di trasformazione che ha modificato il castagneto selvatico in castagneto domestico con l’introduzione dell’innesto. Da quel tempo la cura del castagno ha rappresentato l’impegno primario di ogni famiglia. La castanicoltura è stata così fonte di consistenti risorse economiche ed alimentari per tutta la popolazione del territorio. Intorno alla produzione della castagna sono nate filastrocche e cantilene popolari e ricette per la preparazione di numerosi piatti tipici della cucina capresana tramandate fino ai giorni nostri.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome

:

Camera Di Commercio Di Arezzo

Indirizzo

:

Viale Giotto, 4

52100 Arezzo

ITALIA

Tel.

:

+39 05753030

Fax

:

+39 0575300953

E-mail

:

segreteriagenerale@ar.camcom.it

4.8.   Etichettatura:

Per il confezionamento del prodotto fresco è previsto l’impiego di contenitori sigillati da Kg. 1, 2, 3,5, 10, 25. In etichetta deve essere indicato: «Marrone Di Caprese Michelangelo» e «Denominazione Di Origine Protetta» in caratteri superiori a tutte le altre iscrizioni, nonché la dicitura «Prodotto Della Montagna». logo della D.O.P. obbligatorio. ragione sociale di chi ha effettuato il confezionamento. Per il confezionamento del prodotto secco è previsto l’impiego di contenitori sigillati da Kg. 0,5, 1, 2, 3,5, 10, 25. In etichetta deve essere indicato «Castagne secche Marrone Di Caprese Michelangelo» e «Denominazione Di Origine Protetta» in caratteri superiori a tutte le altre iscrizioni. La dicitura «Prodotto Della Montagna». logo della D.O.P.. ragione sociale di chi ha effettuato il confezionamento. Il logo di identificazione è rappresentato da una castagna stilizzata costituita da un corpo centrale che racchiude l’effigie di Michelangelo Buonarroti dettagliatamente descritto nel disciplinare di produzione.

Image

Denominazione d’ Origine

Protetta

Prodotto della Montagna


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.