ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 30

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
6 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Banca centrale europea

2009/C 030/01

Parere della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2008, relativo a una proposta di direttiva sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (CON/2008/84)

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 030/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

10

2009/C 030/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

14

2009/C 030/04

Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto comunitario nel settore dell'agricoltura

18

2009/C 030/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

23

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 030/06

Tassi di cambio dell'euro

24

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 030/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5465 — Orkla/Sapa) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

25

2009/C 030/08

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

26

 

2009/C 030/09

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Banca centrale europea

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2008

relativo a una proposta di direttiva sull'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

(CON/2008/84)

(2009/C 30/01)

Introduzione e base giuridica

Il 30 ottobre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in relazione ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (1) (di seguito, la «direttiva proposta»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù del primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 4, in combinato disposto con il primo e il quarto trattino dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto la direttiva proposta riguarda compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire quello di definire e attuare la politica monetaria della Comunità (2) e quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. La competenza della BCE si fonda, inoltre, sull'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, in base al quale il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

L'obiettivo della direttiva proposta è quello di aprire il mercato all'emissione di moneta elettronica da parte di istituti di moneta elettronica che sono soggetti ad un regime prudenziale più tenue di quello applicabile agli enti creditizi. La BCE sostiene la revisione della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (3), in quanto riconosce che la direttiva 2000/46/CE non è del tutto in linea con le attuali aspettative di mercato riguardo all'emissione di moneta elettronica. Al contempo, la BCE solleva serie preoccupazioni relativamente alla proposta di mutare la definizione legale degli istituti di moneta elettronica da «enti creditizi» a «enti finanziari», come definiti nella direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (4); ciò potrebbe comportare delle conseguenze ad ampio raggio per la conduzione della politica monetaria. Similmente, la direttiva proposta suscita preoccupazioni dal punto di vista della vigilanza, in quanto attenua il regime di vigilanza per gli istituti di moneta elettronica, ampliandone al contempo la portata delle attività. Tali preoccupazioni sono illustrate di seguito più dettagliatamente.

Osservazioni di carattere specifico

1.   La natura giuridica degli istituti di moneta elettronica

1.1.

Al fine di valutare le implicazioni della direttiva proposta, è importante anzitutto comprendere la natura giuridica degli istituti di moneta elettronica. A tal riguardo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/48/CE definisce gli istituti di moneta elettronica come enti creditizi ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2000/46/CE. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/46/CE, un istituto di moneta elettronica è «qualsiasi impresa, o altra persona giuridica diversa dagli enti creditizi di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2000/12/CE [ora direttiva 2006/48/CE], che emetta mezzi di pagamento in forma di moneta elettronica». L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva proposta elimina gli istituti di moneta elettronica dalla precedente definizione di ente creditizio e li riclassifica come «enti finanziari» conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia, in considerazione del tipo di attività che agli istituti di moneta elettronica sarà permesso di intraprendere ai sensi della direttiva proposta, la loro natura giuridica continuerebbe ad essere equivalente a quella degli enti creditizi. Tale conclusione si basa sull'analisi della definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, ai sensi della quale per «ente creditizio» si intende «un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto».

1.2.

«un'impresa»

Il termine «impresa» è quello usato nelle norme sulla concorrenza del trattato (5). Benché tale termine non sia oggetto di definizione nel trattato, il suo significato è stato generalmente inteso nel diritto comunitario come tale da includere ogni persona fisica o giuridica che esercita attività commerciali (6) o economiche, a prescindere dal suo status giuridico o dal modo in cui è finanziata (7). L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva proposta definisce l'istituto di moneta elettronica «una persona giuridica autorizzata […] a emettere moneta elettronica». Pertanto, la prima parte del requisito che consiste nell'essere «un'impresa», come richiesto dalla definizione di ente creditizio, è soddisfatta. Inoltre, l'emissione di moneta elettronica e la prestazione dei servizi di pagamento in generale da parte di un istituto di moneta elettronica, come stabilito nell'articolo 8 della direttiva proposta, può senz'altro essere considerata un'attività sia commerciale che economica.

1.3.

«la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto»

Come rilevato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee «è pacifico che la raccolta di depositi presso il pubblico e la concessione di finanziamenti rappresentano le attività di base degli enti creditizi» (8). Si richiama l'attenzione sul carattere cumulativo dei due aspetti di tale attività, vale a dire sulla necessità che tali aspetti coesistano affinché un ente creditizio ricada nell'ambito della definizione fornita dalla direttiva 2006/48/CE. È tuttavia sufficiente che un'impresa sia autorizzata in virtù del proprio statuto ad esercitare entrambi i tipi di attività; non è necessario che effettivamente li eserciti entrambi contemporaneamente né che li eserciti affatto, in pratica (9). Ciò che è essenziale a tale riguardo è che l'ente sia legalmente autorizzato ad effettuare le relative operazioni. Tali elementi sono vagliati più in dettaglio qui di seguito.

1.4.

«ricevere depositi o altri fondi rimborsabili»

1.4.1.

L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva proposta vieta agli istituti di moneta elettronica la raccolta di depositi. Mentre la direttiva 2006/48/CE non definisce l'accettazione di depositi, il concetto di «depositi o altri fondi rimborsabili» nel contesto di tale direttiva, è stato interpretato in senso ampio da parte della Corte di giustizia che ha rilevato che «l'espressione “altri fondi rimborsabili”, […] comprende non solamente gli strumenti finanziari la cui caratteristica intrinseca è quella di essere rimborsabili, ma anche quelli che, pur non possedendo tale caratteristica, sono oggetto di pattuizione contrattuale implicante il rimborso dei fondi versati» (10). Non importa se i fondi citati siano ricevuti in forma di depositi o in forme diverse, quale, ad esempio, «l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili» (11) alla quale si fa riferimento in una normativa precedente alla direttiva 2006/48/CE. Perciò, «tutti i fondi ricevuti dovrebbero derivare dall'attività di accettazione di depositi (nel senso più ampio del termine) nel caso in cui questi implichino il rimborso dei fondi ricevuti. Non rileva, a questo proposito, se l'obbligo di rimborso sia già esistente nel momento in cui i fondi vengono ricevuti (e costituiscono un elemento “essenziale” dell'operazione), oppure se tale obbligazione sorge solo a seguito della creazione di un diritto di natura contrattuale» (12). Una corretta interpretazione dell'accettazione di depositi «dovrà essere guidata dalla questione relativa all'ampiezza dei risparmi da proteggere e l'interpretazione delle caratteristiche dell'“attività di credito” alla luce dei rischi ritenuti rilevanti dal punto di vista della protezione del recupero dei depositi. Ne consegue la tendenza ad interpretare in maniera ampia sia le attività di accettazione del deposito sia la concessione di credito» (13).

1.4.2.

Tenuto conto di quanto sopra, si deve osservare che il considerando 8 della direttiva 2000/46/CE stabilisce che «la ricezione di fondi dal pubblico in cambio di moneta elettronica, che risulta in un saldo a credito in un conto presso l'ente di emissione, costituisce ricezione di depositi o altri fondi rimborsabili». In virtù della direttiva proposta, tale ricezione di fondi non costituirà più né un deposito né altro fondo rimborsabile. La relazione illustrativa della direttiva proposta non fornisce alcuna motivazione per tale modifica; sembrerebbe tuttavia trattarsi di un generico tentativo di allineare la direttiva 2000/46/CE alla direttiva 2007/64/CE (14). Come già rilevato nel parere CON/2006/21, del 26 aprile 2006, riguardo ad una proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (15), la BCE ritiene che la ricezione di fondi secondo tale modalità equivalga all'accettazione di depositi. La ragione è che i fondi possono essere conservati per un periodo indeterminato e all'emittente è consentito di pagare gli interessi sui fondi ricevuti. In particolare riguardo alla corresponsione di interessi, la Corte di giustizia ha riconosciuto che «per gli enti creditizi, filiali di una società straniera, che intendano fare ingresso sul mercato di uno Stato membro la concorrenza attuata per mezzo del tasso di remunerazione dei conti di deposito a vista costituisce uno dei metodi più efficaci a tal fine […] La restrizione all'esercizio ed allo sviluppo delle loro attività tramite tali filiali, derivante dal divieto contestato [un divieto sulla remunerazione dei conti di deposito a vista], è ancor più rilevante, atteso che è pacifico che la raccolta di depositi presso il pubblico e la concessione di finanziamenti rappresentano le attività di base degli enti creditizi» (16).

1.4.3.

Infine, quando si adduce che gli istituti di moneta elettronica continueranno ad accettare depositi o altri fondi rimborsabili, è determinante che i fondi versati siano rimborsabili conformemente all'articolo 5 della direttiva proposta, secondo cui i fondi in oggetto devono essere restituiti su richiesta al detentore di moneta elettronica al valore nominale.

1.5.

«dal pubblico»

Riguardo all'accettazione di depositi, l'istituto deve esercitare l'attività di ricezione di depositi «dal pubblico». In mancanza di giurisprudenza della Corte che riguardi direttamente il termine «pubblico» utilizzato nella definizione di ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE, diversi studiosi del diritto hanno espresso la propria opinione circa il significato del termine «pubblico» nella definizione di «ente creditizio», così come stabilita nel primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, che è stato riprodotto letteralmente nel punto a) dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE. Si è riconosciuto che, «al momento dell'adozione della prima direttiva bancaria, l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale degli enti creditizi era la tutela dei depositanti e dei risparmiatori […] Per tale ragione, un'impresa che raccoglie i propri fondi sul mercato interbancario da enti creditizi o da altri operatori professionali del mercato — quali, ad esempio, gli investitori istituzionali e le compagnie di assicurazione — non si qualifica come ente creditizio» (17). Pertanto, «gli istituti che operano solo sui mercati interbancari […] non sono qualificabili come enti creditizi secondo il diritto comunitario, perchè non ricevono fondi dal pubblico» (18). Da ciò emerge che il concetto di «pubblico» comprende le persone fisiche o giuridiche che si ritiene necessitino di una tutela legale, mentre gli enti che non necessitano di tale tutela, quali gli enti che si finanziano solo sui mercati interbancari, non sono considerati come ricadenti nell'ambito del termine «pubblico». Di conseguenza, qualunque persona giuridica o fisica diversa da un ente creditizio o da un ente finanziario sarà classificata come «pubblico» ai fini della definizione di ente creditizio. In realtà, nel contesto relativo agli istituiti di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica devono essere considerati «il pubblico» dal quale gli enti che emettono moneta elettronica ricevono i fondi.

1.6.

«concedere crediti per proprio conto»

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/46/CE, le attività degli istituti di moneta elettronica sono limitate ed è esclusa specificamente «la concessione di qualsiasi forma di credito». Dal momento che l'attività di un ente creditizio comprende sia l'accettazione di depositi sia la concessione di crediti, si potrebbe sostenere che gli istituti di moneta elettronica attualmente non soddisfano entrambi i criteri dell'accettazione di depositi e della concessione di credito e che sono considerati enti creditizi solo in ragione della definizione stabilita nella direttiva 2000/48/CE. Tuttavia, indipendentemente dal divieto di cui alla direttiva proposta circa l'accettazione di depositi da parte degli istituti di moneta elettronica, questi ultimi, di fatto, continueranno a raccogliere tali depositi o altri fondi rimborsabili. Inoltre, essi continueranno a soddisfare l'altro criterio della concessione di credito. Più specificamente, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva proposta, agli istituiti di moneta elettronica sarà permesso di concedere credito, quando offrono determinati tipi di servizi di pagamento (19). Indubbiamente, comunque, gli istituti di moneta elettronica che intendono concedere tale credito possono farlo solo nel rispetto di un certo numero di condizioni specifiche (20).

1.7.

La definizione di «ente creditizio» di cui alla direttiva 2006/48/CE si riferisce alla natura dell'attività esercitata e non alla natura dell'ente che la esercita (21). A tale riguardo, appare chiaro che, indipendentemente dal fatto che gli istituti di moneta elettronica cessino di essere enti creditizi in virtù della direttiva proposta e a prescindere dal divieto che essa comporta per gli istituti di moneta elettronica di raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili, di fatto questi continueranno a raccogliere tali depositi. Più specificamente, i fondi ricevuti possono essere conservati per un periodo indeterminato finché il detentore richiede che essi siano rimborsati e gli emittenti di moneta elettronica possono pagare interessi sui fondi ricevuti. Inoltre, gli istituiti di moneta elettronica continueranno a soddisfare l'altro criterio dell'attività degli enti creditizi. Pertanto, da un punto di vista giuridico, sembrerebbe che un istituto di moneta elettronica, così come definito dalla direttiva proposta, avrà caratteristiche ancor più simili a quelle degli enti creditizi di quanto non le abbia ora, dato che l'attività di accettazione di depositi resta invariata e una limitata concessione di credito sarà autorizzata in futuro. In quest'ottica, deve essere rilevato che, nel contesto dello sviluppo della definizione di «ente creditizio», la dottrina ha sostenuto che si deve avere un approccio uniforme in questo campo per evitare distorsioni della concorrenza che potrebbero verificarsi qualora imprese fondamentalmente simili e che esercitano un'attività molto simile, se non la stessa, fossero soggette un controllo amministrativo in un paese e ne fossero esentate in un altro (22). Dal punto di vista di banca centrale, gli istituti di moneta elettronica fanno parte del settore emittente moneta e devono essere assicurate costantemente condizioni paritarie rispetto agli enti creditizi, così come definiti nella direttiva 2006/48/CE (23).

2.   Politica monetaria

2.1.

Ai sensi del primo periodo dell'articolo 19.1 dello statuto del SEBC, «la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali». In considerazione del loro status giuridico di enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica sono soggetti agli obblighi di riserva dell'Eurosistema (24), così come ulteriormente disciplinati dal regolamento BCE/2003/9, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (25). Le riserve minime sono un'importante misura per l'attuazione della politica monetaria, ossia la manovra sui tassi di interesse a breve termine, che può essere imposta solo agli enti creditizi. Pertanto, la definizione di ente creditizio, contenuta nella direttiva 2006/48/CE, è rilevante per la BCE e per le banche centrali nazionali.

2.2.

Se gli istituiti di moneta elettronica non fossero più compresi nella definizione di ente creditizio, come suggerisce l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva proposta, ciò comporterebbe delle conseguenze ad ampio raggio, dal punto di vista di banca centrale. Dal momento che la moneta elettronica sostituisce anche mezzi di pagamento offerti dalle banche (ad esempio sotto forma di operazioni con carte di debito), tali mezzi di pagamento sarebbero offerti da istituti di moneta elettronica che non sarebbero più soggetti a obblighi di riserva. Si dovrebbe evitare di riservare un trattamento non coerente ai vari mezzi di pagamento che hanno, per molti versi, caratteristiche simili.

2.3.

In oltre, il trasferimento di saldi tra conti di moneta elettronica e bancari influirebbe sulla situazione di liquidità delle banche e potrebbe complicare l'attuazione della politica monetaria. Mentre gli attuali volumi di moneta elettronica sono troppo esigui per creare problemi sotto questo aspetto, esiste un potenziale di rapida crescita nel futuro per le consistenze in moneta elettronica, come prevede la valutazione dell'impatto che accompagna la direttiva proposta, quale conseguenza del regime di disciplina attenuato che si applicherebbe agli istituti di moneta elettronica con l'adozione della direttiva proposta. Le implicazioni di una riqualificazione degli istituti di moneta elettronica come enti finanziari, definiti nell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2006/48/CE, sarebbero tali da far sì che essi non siano più soggetti agli obblighi di riserva ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto del SEBC. In tale situazione, se la moneta elettronica sostituisse il contante in misura significativa, a parere della BCE le condizioni di liquidità del settore bancario ne sarebbero influenzate in maniera significativa. Di conseguenza, l'attuazione della politica monetaria diventerebbe più difficile per l'Eurosistema e i suoi risultati diverrebbero più incerti.

2.4.

In conclusione, vi sono considerazioni, dal punto di vista della politica monetaria, che supportano saldamente il fatto che gli istituti di moneta elettronica dovrebbero continuare ad essere classificati come enti creditizi, contrariamente a quanto suggerisce la direttiva proposta. A tale riguardo, la BCE è del parere che le preoccupazioni relative alla politica monetaria sopra precisate sono chiaramente di maggiore rilevanza rispetto alla motivazione, posta a base della direttiva proposta, di allineare il quadro normativo applicabile agli istituti di moneta elettronica a quello applicabile agli istituti di pagamento definiti dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE, che non sono inclusi nella definizione di ente creditizio (26).

2.5.

La BCE accoglie favorevolmente il fatto che l'articolo 5 della direttiva proposta conservi in larga misura gli obblighi di rimborsabilità contenuti nell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE. La rimborsabilità è una questione fondamentale dal punto di vista della banca centrale. Gli istituti di moneta elettronica devono, pertanto, essere obbligati giuridicamente al rimborso mediante conversione di moneta elettronica in moneta di banca centrale, al valore nominale, su richiesta del detentore della moneta elettronica. Solo garantendo che il detentore di moneta elettronica possa riconvertire il valore di quest'ultima in banconote o in moneta scritturale, sarà preservata la fiducia nella moneta elettronica quale mezzo sostitutivo di monete e banconote efficace e affidabile. Dal punto di vista della politica monetaria, l'obbligo della rimborsabilità è necessario, tra l'altro, per preservare la funzione di unità di conto della moneta, per mantenere la stabilità dei prezzi evitando l'emissione incontrollata di moneta elettronica, nonché per salvaguardare sia la possibilità di controllo delle condizioni di liquidità sia i tassi d'interesse a breve termine fissati dalla BCE.

2.6.

Il rimborso ai detentori di moneta elettronica da parte degli emittenti, come sopra descritto, dovrebbe essere effettuato in moneta avente corso legale o, con il consenso del relativo detentore di moneta elettronica, per mezzo dei canali bancari attraverso un ordine di pagamento irrevocabile di accredito sul conto bancario del detentore di moneta elettronica (27). I pagamenti con cui si effettua il rimborso dovrebbero essere denominati nella stessa valuta in cui è denominata da moneta elettronica emessa. A tale riguardo, la BCE rileva che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva proposta comporta che il detentore di moneta elettronica possa chiedere di essere rimborsato, in qualsiasi momento e «al valore nominale della moneta elettronica» che detiene. La disposizione in questione non rispecchia il contenuto dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE, secondo cui il detentore può scegliere tra il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante versamento su un conto. Per ragioni di chiarezza del diritto e per assicurare un recepimento coerente della disposizione nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, la BCE suggerisce di modificare di conseguenza l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva proposta per assicurare che un detentore di moneta elettronica sia libero di scegliere il metodo di rimborso che preferisce.

3.   Quadro di vigilanza

3.1.

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva proposta amplia significativamente l'ambito delle attività che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare rispetto all'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2000/46/CE, secondo cui le attività degli istituti di moneta elettronica non consistenti nell'emissione di moneta elettronica sono limitate alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, esclusa la concessione di qualsiasi forma di credito. La direttiva proposta estende le attività autorizzate a: i) la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'elenco dell'allegato della direttiva 2007/64/CE, che comprende la concessione di taluni crediti; ii) la gestione dei sistemi di pagamento e iii) l'esercizio di attività diverse dall'emissione di moneta elettronica. Contestualmente alla liberalizzazione dell'elenco delle attività concesse, il regime di vigilanza è attenuato, tra l'altro, mediante un abbassamento dei requisiti relativi al capitale iniziale e l'eliminazione delle limitazioni agli investimenti contenute nell'articolo 5 della direttiva 2000/46/CE. La BCE ritiene che la motivazione posta a base di tale fondamentale modifica sia l'intento di allineare e, in definitiva, integrare nella direttiva 2007/64/CE il quadro normativo degli istituti di moneta elettronica. Di conseguenza, il regime di vigilanza proposto, in linea con le disposizioni applicabili agli istituti di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE, consegue alla modifica proposta della definizione degli istituti di moneta elettronica. In questo contesto, è utile prendere in considerazione i seguenti aspetti.

3.2.

In primo luogo, la BCE è del parere che, a parte il diritto per gli istituti di moneta elettronica e degli enti creditizi di emettere moneta elettronica, la distinzione tra istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento non è chiara; ciò rende arduo il compito della valutazione del rischio e delle garanzie correlate, dal punto di vista della vigilanza. Più in concreto, la difficoltà sorge non solo a causa del fatto che gli istituti di moneta elettronica potrebbero detenere fondi in pratica equivalenti ai depositi e ad altri fondi rimborsabili, ma altresì a causa della capacità di un istituto di moneta elettronica di concedere credito finanziato da denaro ricevuto dal pubblico. Inoltre, l'allineamento degli istituti di moneta elettronica con gli istituti di pagamento è reso più difficile dalla necessità di distinguere tra servizi di pagamento basati su conti per pagamenti e servizi di pagamento con moneta elettronica basati su contabilità centralizzata.

3.3.

In secondo luogo, la modifica proposta nella definizione degli istituti di moneta elettronica non ridurrebbe il rischio connesso alle loro attività. Al contrario, la valutazione dell'impatto acclusa alla proposta di direttiva non prende in considerazione i rischi che possono essere connessi alla più ampia gamma di attività che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a esercitare.

3.4.

In terzo luogo, la BCE è del parere che ancora non sussiste una prova chiara della presunta sproporzione tra gli obblighi di salvaguardia e i rischi concreti connessi alle attività degli istituti di moneta elettronica. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, vi è una chiara necessità di considerare ulteriormente i rischi potenzialmente connessi alla nuova «natura giuridica» degli istituti di moneta elettronica, per assicurare agli stessi un trattamento normativo e di vigilanza appropriato.

3.5.

In quarto luogo, come già rilevato precedentemente, è utile evidenziare che l'articolo 5 della direttiva 2000/46/CE relativo alle limitazioni delle strategie di investimento non trova riscontro nella direttiva proposta. La natura in qualche modo restrittiva della direttiva 2000/46/CE, in relazione alle scelte che essa concede agli emittenti di moneta elettronica per trarre profitto dall'emissione di moneta elettronica, è stata attenuata nella direttiva proposta. La modifica proposta potrebbe rivelarsi positiva per la futura crescita del settore. Tuttavia, devono essere tenuti in considerazione i significativi rischi di liquidità e di inadempienza che un istituto di moneta elettronica potrebbe affrontare, qualora gli fosse concesso di investire in qualunque tipo di attività. A tale riguardo, si potrebbe conseguire una soluzione equilibrata prevedendo un regime di limitazioni dell'investimento più flessibile di quello attualmente stabilito dalla direttiva 2000/46/CE. Una piena liberalizzazione delle attuali limitazioni dell'investimento, quale quella contenuta nella direttiva proposta, richiederebbe una modifica che imponga ulteriori tutele in tema di vigilanza.

3.6.

Infine, la direttiva proposta innalza la soglia per gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela, conformemente alla direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (28). Tuttavia tali soglie non corrispondono a quelle di cui alla direttiva 2007/64/CE. Un innalzamento sostanziale delle attuali soglie agevolerebbe l'anonimato nelle operazioni di pagamento e aumenterebbe i rischi di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo connessi all'emissione di moneta elettronica, in particolare attraverso l'acquisizione di molteplici carte prepagate.

4.   Statistiche

Gli istituti di moneta elettronica attualmente sono soggetti agli obblighi di segnalazione delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), per quanto riguarda le statistiche monetarie e finanziarie, in conformità del regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (29). Si rileva che, quand'anche gli istituti di moneta elettronica non fossero più definiti quali enti creditizi, ricadrebbero comunque nella definizione statistica di IFM ai sensi dell'allegato I, parte 1, sezione I, paragrafo 2, del regolamento BCE/2001/13, secondo cui le istituzioni finanziarie residenti diverse dagli enti creditizi sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica a seconda, tra l'altro, del grado di fungibilità tra gli strumenti emessi dalle stesse e i depositi effettuati presso gli enti creditizi; la ragione di ciò è che gli istituti di moneta elettronica continueranno a ricevere fondi equivalenti a depositi overnight da parte di enti diversi dalle IFM e a effettuare investimenti in titoli per proprio conto.

5.   Ulteriori osservazioni giuridiche e tecniche

5.1.

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva proposta stabilisce che essa non si applica ai servizi basati su strumenti che, tra l'altro, sono utilizzati nell'ambito di una «rete limitata». La BCE prende atto che il considerando 5 potrebbe essere utilizzato per interpretare tale disposizione nel senso che uno strumento è utilizzato nell'ambito di una rete limitata «se è valido soltanto per l'acquisto di beni e di servizi in determinati punti vendita, catene di punti vendita o per una gamma limitata di beni o di servizi». Tuttavia, alla disposizione in questione gioverebbe essere ulteriormente specificata, dato che l'emissione di moneta elettronica nell'ambito di una rete, ad esempio, di due grandi catene di punti vendita potrebbe rappresentare potenzialmente un'esenzione per l'emissione di un ammontare significativo di moneta elettronica.

5.2.

Fatte salve certe qualificazioni, l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva proposta esenta gli operatori di telefonia mobile dall'ambito di applicazione della direttiva proposta. La BCE ritiene che l'esenzione si applichi nei casi in cui l'operatore di telefonia mobile agisca come intermediario senza aggiungere «valore intrinseco» ai beni o servizi, come affermato nell'ultima frase del considerando 5 della direttiva proposta. Per ragioni di chiarezza del diritto, la BCE raccomanda che il considerando 5 della direttiva proposta sia elaborato ulteriormente e siano forniti orientamenti sul fatto se, ad esempio, l'acquisto di suonerie o di previsioni metereologiche rientri o meno nell'esenzione.

5.3.

La definizione di moneta elettronica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva proposta è formulata in modo molto ampio e concerne molti tipi di conti; essa stabilisce ciò che è considerato moneta elettronica in generale, comprendendo anche i conti bancari e i conti per pagamenti, dato che la contabilità e la conservazione dei fondi, al giorno d'oggi, sono gestiti per via elettronica, indipendentemente dal tipo di conto in questione. Il riferimento alle operazioni di pagamento, come definite nella direttiva 2007/64/CE, aggiunge un altro concetto molto generico alla definizione, dal momento che le operazioni di pagamento non sono limitate ai mezzi di pagamento tradizionali ma comprendono altresì il trasferimento e il ritiro di fondi. Tale definizione generale di moneta elettronica comporterebbe che i conti bancari tradizionali, così come i conti per i pagamenti, potrebbero essere considerati moneta elettronica. La BCE pertanto suggerisce di specificare che i fondi ricevuti possono essere utilizzati unicamente allo scopo del trasferimento elettronico di fondi dal detentore di moneta elettronica ai propri beneficiari.

5.4.

Fatto salvo il parere della BCE, sopra espresso, per quanto riguarda la natura giuridica dei fondi ricevuti che, di fatto, costituiscono depositi, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva proposta sembra già includere il contenuto dell'articolo 8, paragrafo 3, e, per tale ragione, tale ultimo paragrafo potrebbe essere eliminato.

5.5.

L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva proposta disciplina l'adozione di misure di attuazione da parte della Commissione. In particolare, l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), fornisce una base giuridica a tale adozione per quanto riguarda le «misure per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato», che la BCE considera formulato troppo genericamente, con un ambito illimitato e probabilmente in modo da non adempiere al requisito di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva proposta, secondo cui le misure attuative devono essere «volte a modificare elementi non essenziali» della direttiva proposta.

Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche della direttiva proposta, l'allegato dispone delle proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 627 definitivo.

(2)  A tal proposito rileva anche la competenza della BCE di cui all'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») in quanto la direttiva proposta ha un impatto sulla raccolta di informazioni statistiche per la definizione e l'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro.

(3)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(4)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Si vedano i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 della direttiva 2006/48/CE.

(5)  Si veda Usher, J.A. (2000), The Law of Money and Financial Services in the EC, II edizione, Clarendon Press, Oxford, pag. 116.

(6)  Decisione 86/398/CEE della Commissione, del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 — Polipropilene) (GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1).

(7)  Causa C-41/90 Höfner ed Elser contro Macroton [1991] Raccolta della giurisprudenza I-1979; causa T-319/99 Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee [2003] Raccolta della giurisprudenza II-357.

(8)  Paragrafo 16 della causa C-442/02, Caixa-Bank France contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie [2004] Raccolta della giurisprudenza I-8961.

(9)  Si veda Clarotti, P. (1982), «The Harmonization of Legislation relating to Credit Institutions», in Common Market Law Review, vol. 19, n. 2, Kluwer Law International, pag. 249 e Verheugd, P. (1992), «Definition of credit institution», in van Empel M. e Smits R. (a cura di), Banking and EC Law Commentary, Kluwer Law International, Deventer, pag. 17.

(10)  Si veda il paragrafo 17 della causa C-366/97, Massimo Romanelli [1999] Raccolta della giurisprudenza pag. I-855.

(11)  Considerando 5 della prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30).

(12)  Si veda Alexander Bornemann, Abridged Opinion on the Concept of the Credit Institution in the Directives of the European Community Relating to Bank Regulation and Supervision, pag. 11. Disponibile in PDF in:

http://www.money-advice.net/media.php?id=234

(13)  Ibid.

(14)  Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(15)  GU C 109 del 9.5.2006, pag. 10.

(16)  Si vedano i paragrafi 14 e 16 della causa C-442/02, Caixa-Bank France contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

(17)  Verheugd, P. (1992), «Definition of credit institution», in van Empel, M. e Smits, R. (a cura di), Banking and EC Law Commentary, Kluwer Law International, Deventer, pag. 23.

(18)  Dassesse, M., Isaacs, S. e Penn, J. (1994), EC Banking Law, II edizione, Lloyd's of London Press, pag. 19.

(19)  I servizi di pagamento che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad effettuare sono quelli di cui ai punti 4, 5 e 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE: i) l'esecuzione di operazioni di pagamento in cui i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento quando si eseguono addebiti diretti, operazioni di pagamento mediante carte di pagamento e bonifici; ii) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; e iii) pagamenti mobili in cui l'operatore agisce come intermediario per la vendita di beni e servizi.

(20)  L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva proposta fa riferimento all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2007/64/CE intendendo che a) il credito è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento; b) il credito è rimborsato entro un periodo non superiore a dodici mesi; c) il credito non può essere concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento; d) i fondi propri dell'istituto di moneta elettronica sono, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità di vigilanza, sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso; ed e) restano impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori.

(21)  Si veda Usher, J.A. (2000), The Law of Money and Financial Services in the EC, II edizione, Clarendon Press, Oxford, pag. 116.

(22)  Si veda Clarotti, P. (1982), «The Harmonization of Legislation relating to Credit Institutions», in Common Market Law Review, vol. 19, n. 2, Kluwer Law International, pag. 248.

(23)  Tale posizione è coerente con il parere fornito nella relazione della BCE sulla moneta elettronica (Report on electronic money) pubblicata dalla BCE nell'agosto 1998, in cui si sosteneva che la direttiva bancaria al tempo applicabile avrebbe dovuto essere modificata al fine di assicurare che gli istituiti di moneta elettronica ricadessero nella definizione di enti creditizi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet della BCE: www.ecb.europa.eu

(24)  L'Eurosistema è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno introdotto l'euro.

(25)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(26)  Si veda il paragrafo 5.1 del parere CON/2006/21 della BCE, in cui la BCE ha manifestato di dichiarato che è preferibile che gli istituti di pagamento siano inclusi nella definizione di enti creditizi, affermando che «se gli istituti di pagamento sono autorizzati a tenere fondi qualificati come depositi sia in termini giuridici sia in termini economici, per quanto, concettualmente, essi non vengano definiti in tale maniera dalla direttiva proposta, il livello di rischio sarà lo stesso sopportato dagli enti creditizi e dagli istituti di moneta elettronica. Di conseguenza, dovrebbe essere garantito un livello di tutela pari a quello applicato agli enti creditizi e/o agli istituti di moneta elettronica. Ne deriva che l'esercizio dei servizi di pagamento dovrebbe essere limitato agli enti creditizi ed agli istituti di moneta elettronica. Ciò garantirebbe un sufficiente livello di protezione dei fondi dei clienti nonché solidità alle attività finanziaria. Per tali ragioni, questo è l'approccio considerato migliore dalla BCE».

(27)  Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la relazione sulla moneta elettronica (Report on electronic money) e il parere CON/1998/56, del 19 gennaio 1999, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 4, lettera a), dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, concernente: 1) una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica; 2) una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, recante modifica della direttiva 77/780/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

(28)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(29)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dal Consiglio

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva proposta

2.   «moneta elettronica», un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato elettronicamente ed emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

2.   «moneta elettronica», un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato elettronicamente ed emesso dietro ricevimento di fondi unicamente per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE il trasferimento di fondi per via elettronica dal detentore di moneta elettronica ai propri beneficiari e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;

Motivazione — Si veda il paragrafo 5.3 del parere

Modifica n. 2

Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva proposta

1.   Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino su richiesta del detentore, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica che detengono.

1.   Gli Stati membri assicurano che gli emittenti di moneta elettronica rimborsino su richiesta del detentore, in qualsiasi momento e al valore nominale, in monete metalliche o banconote o mediante trasferimento su un conto il valore monetario della moneta elettronica che detengono.

Motivazione — Si veda il paragrafo 2.6 del parere

Modifica n. 3

Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva proposta

3.   Gli istituti di moneta elettronica non esercitano l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2006/48/CE.

[Da eliminare]

Motivazione — Si veda il paragrafo 5.4 del parere

Modifica n. 4

Articolo 17 della direttiva proposta

Articolo 17

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

1.   L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

Nel punto (1), la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«(1)

“ente creditizio”, un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;»

b)

Il punto (5) è sostituito dal testo seguente:

«(5)

“ente finanziario”: un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15, dell'allegato I;»

2.   È aggiunto il seguente punto 15 all'allegato I:

«15.

Emissione di moneta elettronica».

[Da eliminare]

Motivazione — Si vedano i paragrafi 1, 2 e 4 del parere


(1)  Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare. Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/10


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 30/02)

Data di adozione della decisione

10.12.2008

Numero dell'aiuto

NN 60/05

Stato membro

Spagna

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por los incendios e inundaciones de 2004

Base giuridica

Real Decreto Ley no 6/2004 y Ley no 2/2005, por las que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Compensare gli agricoltori per i danni subiti dalle loro produzioni a seguito degli incendi e delle inondazioni del 2004

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Lo stanziamento totale di bilancio è pari a 2 000 000 EUR

Intensità

80 % delle perdite

Durata

Una volta

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino

Calle Alfonso XIII, no 62, 2a planta

E-28071 Madrid

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

8.12.2008

Numero dell'aiuto

N 675/07

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ekologické zemědělství a biopotraviny

Base giuridica

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství,

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Pubblicità a favore dei prodotti biologici

Forma di sostegno

Servizio sovvenzionato

Stanziamento

Totale: 48 Mio CZK (ca. 1,92 Mio EUR)

Annuale: 8 Mio CZK (ca. 320 000 EUR)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31 dicembre 2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

11.12.2008

Numero dell'aiuto

NN 5/08

Stato membro

Regno Unito

Regione

Scotland

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Shetland Animal Health Scheme 2003-2007

Base giuridica

Local Government in Scotland Act 2003; Zetland Council (ZCC) Act 1974

Tipo di misura

Eradicazione di zoonosi

Obiettivo

Eradicazione di zoonosi

Forma di sostegno

Servizi sovvenzionati

Stanziamento

Bilancio totale: 167 025,93 GBP (ca. 200 000 EUR)

Intensità

100 %

Durata

26 novembre 2003-30 settembre 2007

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Shetland Islands Council

6 North Ness Business Park

Lerwick ZE1 0LZ

United Kingdom

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

8.12.2008

Numero dell'aiuto

NN 16/08 (ex N 518/07)

Stato membro

Spagna

Regione

Castilla y León

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Ayuda a «Primayor Elaborados, S.L.U.»

Base giuridica

«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignoración de depósito por “Ade Financiación, S.A.” a favor de la sociedad “Primayor Elaborados, S.L.U.” para llevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León la concesión de la ayuda»

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Aiuto finalizzato al salvataggio di un'impresa in difficoltà

Forma di sostegno

Garanzia

Stanziamento

2 324 000 EUR

Intensità

Durata

Sei mesi

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ade Financiación, S.A.

Junta de Castilla y León

Calle San Lorenzo no 24

E-47001 Valladolid

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

17.12.2008

Numero dell'aiuto

N 587/08

Stato membro

Lituania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti

Base giuridica

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; 2005, Nr. 105-3874; 2007, Nr. 105-4306; 2008, Nr. 53-1976);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-160 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1705; 2008, Nr. 39-1441; 2008, Nr. 88-3553);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-159 „Dėl dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d. ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 45-1704; 2008, Nr. 41-1525; 2008, Nr. 88-3552)

Tipo di misura

Aiuto all'investimento nella produzione primaria di prodotti agricoli

Obiettivo

Sviluppo settoriale

Forma di sostegno

Abbuono di interessi

Stanziamento

Totale: 54 000 000 LTL

Intensità

Fino al 40 %

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/14


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2009/C 30/03)

Data di adozione della decisione

10.12.2008

Numero dell'aiuto

N 135/08

Stato membro

Germania

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Promotion Fund Law (Absatzfondsgesetz)

Base giuridica

Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz)

Verordnung über die Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Promozione e pubblicità

Forma di sostegno

Sovvenzione

Stanziamento

610 Mio EUR

Intensità

Fino al 100 %

Durata

2008-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft

Schertberger Straße 14

D-53177 Bonn

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

10.12.2008

Numero dell'aiuto

N 379/08

Stato membro

Italia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Regime dei contratti di filiera e di distretto (Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera in attuazione della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, articolo 66, commi 1 e 2)

Base giuridica

Decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 di attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 — Supplemento Ordinario n. 240 ed in particolare gli articoli 60 e 61, relativi al «Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo» e al «Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree», e il comma 1 dell'articolo 66, relativo al sostegno della filiera agroalimentare

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni

Decreto 3 febbraio 2004 di modifica del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2006, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86

Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 452 del 3 luglio 2007, recante modifica al decreto 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2007, n. 170

Circolare 2 dicembre 2003 attuativa del Decreto 1o agosto 2003 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2004, n. 5

Decreto 22 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Aiuti agli investimenti (in aziende agricole, trasferimento di fabbricati agricoli, aiuti relativi alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, per il trattamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli), aiuti per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, fornitura di supporto tecnico (servizi di consulenza, formazione, organizzazione e partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere) nel settore agricolo, aiuto per la pubblicizzazione di prodotti agricoli, aiuti per la ricerca e lo sviluppo

Forma di sostegno

Sovvenzioni dirette e prestiti agevolati

Stanziamento

Bilancio complessivo: 800 Mio EUR

Intensità

Variabile (tra il 20 % e il 100 % in base alla misura di aiuto)

Durata

Dall'approvazione della Commissione al 31.12.2013

Settore economico

Settore agricolo e agroalimentare

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

17.12.2008

Numero dell'aiuto

N 517/08

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

Base giuridica

Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumi Nr. 365 “Kartupeļu gaišās gredzenpuves apkarošanas un ierobežošanas kārtība”

“Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai” projekts

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Prevenzione delle fitopatie ed eventuale indennizzo

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta e servizi agevolati

Stanziamento

4 750 000 LVL (circa 6 800 000 EUR)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Fino al 30.12.2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

17.12.2008

Numero dell'aiuto

N 526/08

Stato membro

Paesi Bassi

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aanpassing van de heffing waaruit onderzoek en ontwikkeling in de pluimveesector en de preventie van ziekten van pluimvee worden gefinancierd voor 2009

Base giuridica

Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2009, Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen legsector 2009, Ontwerpverordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen pluimveevlees sector 2009 en de ontwerpverordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen legsector (2009-I)

Tipo di misura

Prelievo parafiscale

Obiettivo

La misura riguarda un adeguamento del prelievo parafiscale destinato alla ricerca e allo sviluppo nel campo della prevenzione e dell'eradicazione delle malattie aviarie

Forma di sostegno

Prelievo parafiscale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo

Stanziamento

4,56 Mio EUR all'anno, 32 Mio EUR per il periodo 2007-2013

Intensità

100 %

Durata

2009-2013

Settore economico

Settore agricolo, settore del pollame e delle uova

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Louis Braillelaan 80

Postbus 460

2700 AL Zoetermeer

Nederland

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.12.2008

Numero dell'aiuto

N 544/08

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Atbalsts, lai kompensētu zaudējumus, kas radās augļu dārzos bakteriālās iedegas rezultātā

Base giuridica

Augu aizsardzības likums;

2004. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 218 “Augu karantīnas noteikumi”;

“Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi” projekts

Tipo di misura

Eradicazione di fitopatie

Obiettivo

Fitopatie e infestazioni parassitarie

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta e servizi sovvenzionati

Stanziamento

Bilancio complessivo: 1 750 000 LVL (ca. 2 490 040 EUR)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Fino al 30.12.2013

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/18


Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti del diritto comunitario nel settore dell'agricoltura

(2009/C 30/04)

Elenco degli atti da eliminare dall'acquis

(Cereali)

 

Regolamento (CE) n. 752/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 118 del 23.4.2004, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 1194/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 228 del 29.6.2004, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 1274/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 241 del 13.7.2004, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 1364/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 253 del 29.7.2004, pag. 16.

 

Regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 18.

 

Regolamento (CE) n. 1061/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 24.

 

Regolamento (CE) n. 1062/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 30.

 

Regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 36.

 

Regolamento (CE) n. 1064/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 42.

 

Regolamento (CE) n. 1065/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 48.

 

Regolamento (CE) n. 1066/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 7.7.2005, pag. 54.

 

Regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 188 del 20.7.2005, pag. 4.

 

Regolamento (CE) n. 1165/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 188 del 20.7.2005, pag. 7.

 

Regolamento (CE) n. 1166/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 188 del 20.7.2005, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 1374/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 24.8.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1375/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 24.8.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1376/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 24.8.2005, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 1377/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 24.8.2005, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 1381/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 220 del 25.8.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1382/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 220 del 25.8.2005, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 1383/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 220 del 25.8.2005, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 1384/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 220 del 25.8.2005, pag. 27.

 

Regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 228 del 3.9.2005, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 1516/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 244 del 20.9.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1572/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 253 del 29.9.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 253 del 29.9.2005, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 1621/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 259 del 5.10.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1622/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 259 del 5.10.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 272 del 18.10.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1696/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 272 del 18.10.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

 

Regolamento (CE) n. 1845/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 296 del 12.11.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1862/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 299 del 16.11.2005, pag. 35.

 

Regolamento (CE) n. 1909/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 305 del 24.11.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1975/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 317 del 3.12.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 25/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 6 dell'11.1.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 26/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 6 dell'11.1.2006, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 27/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 6 dell'11.1.2006, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 28/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 6 dell'11.1.2006, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 80/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 14 del 19.1.2006, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 256/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 46 del 16.2.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 257/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 46 del 16.2.2006, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 362/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 61 del 2.3.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 807/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 147 dell'1.6.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 835/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 152 del 7.6.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 836/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 152 del 7.6.2006, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 172 del 24.6.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 990/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 179 dell'1.7.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1200/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 218 del 9.8.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1414/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 267 del 27.9.2006, pag. 16.

 

Regolamento (CE) n. 1415/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 267 del 27.9.2006, pag. 19.

 

Regolamento (CE) n. 1421/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 269 del 28.9.2006, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 1482/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 276 del 7.10.2006, pag. 51.

 

Regolamento (CE) n. 1483/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 276 del 7.10.2006, pag. 58.

(Carni suine)

 

Regolamento (CE) n. 1012/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 140 del 24.5.2001, pag. 37.

 

Decisione 2004/832/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 359 del 4.12.2004, pag. 62.

 

Regolamento (CE) n. 1900/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 328 del 30.10.2004, pag. 69.

 

Decisione 2005/362/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 118 del 5.5.2005, pag. 37.

(Uova e pollame)

 

Regolamento (CE) n. 2334/98 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 291 del 30.10.1998, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 293/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 36 del 10.2.1999, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 872/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 125 del 21.5.2003, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 1081/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 204 del 9.6.2004, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1249/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 237 dell'8.7.2004, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 1499/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 275 del 25.8.2004, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 2102/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 365 del 10.12.2004, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 106/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 20 del 22.1.2005, pag. 14.

(Latte)

 

Regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 70 del 30.3.1995, pag. 2.

 

Regolamento (CE) n. 100/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 11 del 16.1.1999, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 417/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 64 del 7.3.2003, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 1447/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 206 del 15.8.2003, pag. 7.

 

Regolamento (CE) n. 1471/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 211 del 21.8.2003, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 1904/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 280 del 30.10.2003, pag. 20.

 

Regolamento (CE) n. 2332/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 346 del 31.12.2003, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 664/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 104 dell'8.4.2004, pag. 106.

 

Regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 153 del 30.4.2004, pag. 17.

 

Regolamento (CE) n. 1233/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 234 del 3.7.2004, pag. 7.

 

Regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 244 del 20.9.2005, pag. 13.

 

Regolamento (CE) n. 1962/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 315 dell'1.12.2005, pag. 13.

 

Regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 142 del 30.5.2006, pag. 4.

 

Regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 235 del 30.8.2006, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 1452/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 271 del 30.9.2006, pag. 40.

(Riso)

 

Regolamento (CE) n. 443/98 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 56 del 26.2.1998, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 784/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 115 del 9.5.2003, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 1365/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 253 del 29.7.2004, pag. 19.

 

Regolamento (CE) n. 87/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 15 del 20.1.2006, pag. 26.

 

Regolamento (CE) n. 88/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 15 del 20.1.2006, pag. 28.

 

Regolamento (CE) n. 313/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 52 del 23.2.2006, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 314/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 52 del 23.2.2006, pag. 14.

(Prodotti vitivinicoli)

 

Decisione 89/228/CEE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 94 del 7.4.1989, pag. 38.

 

Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1518/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 177 del 13.7.1999, pag. 7.

 

Regolamento (CE) n. 2728/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 316 del 15.12.2000, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 442/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 63 del 3.3.2001, pag. 52.

 

Regolamento (CE) n. 786/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 115 del 25.4.2001, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1203/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 163 del 20.6.2001, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 1232/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 168 del 23.6.2001, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1367/2002 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 198 del 27.7.2002, pag. 30.

 

Regolamento (CE) n. 81/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 12 del 17.1.2004, pag. 40.

 

Regolamento (CE) n. 709/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 111 del 17.4.2004, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 819/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 153 del 30.4.2004, pag. 91.

 

Regolamento (CE) n. 1895/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 328 del 30.10.2004, pag. 60.

 

Regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 344 del 20.11.2004, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 2119/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 367 del 14.12.2004, pag. 8.

 

Decisione 2005/716/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 271 del 15.10.2005, pag. 45.

 

Regolamento (CE) n. 360/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 57 del 3.3.2005, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 680/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 110 del 30.4.2005, pag. 18.

 

Regolamento (CE) n. 748/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 126 del 19.5.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 761/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 127 del 20.5.2005, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 762/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 127 del 20.5.2005, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 1530/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 246 del 22.9.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1643/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 263 dell'8.10.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1758/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 285 del 28.10.2005, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 117/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 21 del 25.1.2006, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 593/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 104 del 13.4.2006, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 944/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 173 del 27.6.2006, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 1517/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 282 del 13.10.2006, pag. 13.

(Zucchero)

 

Regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

 

Regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

 

Regolamento (CE) n. 1708/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 195 dell'1.8.2000, pag. 34.

 

Regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1667/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 223 del 18.8.2001, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1158/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 162 dell'1.7.2003, pag. 24.

 

Regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 72 dell'11.3.2004, pag. 52.

 

Regolamento (CE) n. 737/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 116 del 22.4.2004, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 919/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 163 del 30.4.2004, pag. 90.

 

Regolamento (CE) n. 1213/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 232 dell'1.7.2004, pag. 17.

 

Regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 246 del 20.7.2004, pag. 23.

 

Regolamento (CE) n. 221/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 39 dell'11.2.2005, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 1306/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 208 dell'11.8.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1307/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 208 dell'11.8.2005, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 1308/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 208 dell'11.8.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1648/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 266 dell'11.10.2005, pag. 17.

 

Regolamento (CE) n. 1649/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 266 dell'11.10.2005, pag. 20.

 

Regolamento (CE) n. 1650/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 266 dell'11.10.2005, pag. 23.

 

Regolamento (CE) n. 1651/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 266 dell'11.10.2005, pag. 26.

 

Regolamento (CE) n. 1652/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 266 dell'11.10.2005, pag. 29.

 

Regolamento (CE) n. 22/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 5 del 10.1.2006, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 863/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 160 del 14.6.2006, pag. 14.

(Carni bovine)

 

Regolamento (CE) n. 2730/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 328 del 22.12.1999, pag. 37.

 

Regolamento (CE) n. 980/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 113 del 12.5.2000, pag. 27.

 

Regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 131 dell'1.6.2000, pag. 30.

 

Regolamento (CE) n. 1596/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 182 del 21.7.2000, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 1713/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 196 del 2.8.2000, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 141 del 7.6.2003, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 2234/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 339 del 24.12.2003, pag. 27.

 

Regolamento (CE) n. 2340/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 346 del 31.12.2003, pag. 31.

 

Regolamento (CE) n. 276/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 47 del 18.2.2004, pag. 16.

 

Regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 230 del 30.6.2004, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 230 del 30.6.2004, pag. 19.

 

Regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 230 del 30.6.2004, pag. 32.

 

Regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 121 del 13.5.2005, pag. 48.

 

Regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 168 del 30.6.2005, pag. 16.

(Tabacco)

 

Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 162 del 26.6.1999, pag. 47.

 

Regolamento (CE) n. 1045/2000 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 118 del 19.5.2000, pag. 18.

 

Regolamento (CE) n. 640/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 93 del 10.4.2003, pag. 18.

 

Regolamento (CE) n. 888/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 127 del 23.5.2003, pag. 19.

 

Regolamento (CE) n. 1245/2003 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 174 del 12.7.2003, pag. 3.

 

Decisione 2004/148/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 49 del 19.2.2004, pag. 47.

 

Decisione 2004/543/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 240 del 10.7.2004, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 479/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 78 del 16.3.2004, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 1084/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 207 del 10.6.2004, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 1418/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 258 del 5.8.2004, pag. 10.

 

Decisione 2005/129/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 43 del 15.2.2005, pag. 28.

 

Regolamento (CE) n. 299/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 51 del 24.2.2005, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 760/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 127 del 20.5.2005, pag. 4.

(Ortofrutticoli)

 

Regolamento (CEE) n. 2264/69 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 287 del 15.11.1969, pag. 3.

 

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 207 del 19.7.1989, pag. 19.

 

Decisione 91/229/CEE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 100 del 20.4.1991, pag. 35.

 

Regolamento (CE) n. 2382/95 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 244 del 12.10.1995, pag. 40.

 

Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 216 dell'8.8.1997, pag. 63.

 

Regolamento (CE) n. 1647/98 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 210 del 28.7.1998, pag. 59.

 

Regolamento (CE) n. 2717/98 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 342 del 17.12.1998, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 921/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 114 dell'1.5.1999, pag. 46.

 

Regolamento (CE) n. 1122/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 135 del 29.5.1999, pag. 33.

 

Regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 2387/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 323 del 7.12.2001, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 851/2002 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 135 del 23.5.2002, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 902/2002 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 142 del 31.5.2002, pag. 20.

 

Regolamento (CE) n. 2379/2002 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 358 del 31.12.2002, pag. 108.

 

Regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 106 del 15.4.2004, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 162 del 30.4.2004, pag. 54.

 

Regolamento (CE) n. 1074/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 198 del 5.6.2004, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1077/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 203 dell'8.6.2004, pag. 7.

 

Regolamento (CE) n. 1205/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 230 del 30.6.2004, pag. 39.

 

Regolamento (CE) n. 1431/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 264 dell'11.8.2004, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 1743/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 311 dell'8.10.2004, pag. 19.

 

Regolamento (CE) n. 1894/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 328 del 30.10.2004, pag. 57.

 

Regolamento (CE) n. 2165/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 371 del 18.12.2004, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 218/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 39 dell'11.2.2005, pag. 5.

 

Regolamento (CE) n. 1034/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 171 del 2.7.2005, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 1197/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 194 del 26.7.2005, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 1317/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 210 del 12.8.2005, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 1319/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 210 del 12.8.2005, pag. 13.

 

Regolamento (CE) n. 1981/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 318 del 6.12.2005, pag. 4.

 

Regolamento (CE) n. 1982/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 318 del 6.12.2005, pag. 8.

 

Regolamento (CE) n. 210/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 36 dell'8.2.2006, pag. 34.

 

Regolamento (CE) n. 1449/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 271 del 30.9.2006, pag. 33.

(Ortofrutticoli trasformati)

 

Regolamento (CEE) n. 2077/85 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 196 del 26.7.1985, pag. 28.

 

Decisione 89/198/CEE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 73 del 17.3.1989, pag. 54.

 

Regolamento (CEE) n. 2053/89 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 195 dell'11.7.1989, pag. 11.

 

Regolamento (CEE) n. 2054/89 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 195 dell'11.7.1989, pag. 14.

 

Regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 4.8.1992, pag. 19.

 

Regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 58 dell'11.3.1993, pag. 50.

 

Regolamento (CE) n. 1905/94 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 194 del 29.7.1994, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

 

Regolamento (CE) n. 1591/95 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 150 dell'1.7.1995, pag. 91.

 

Regolamento (CE) n. 2315/95 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 233 del 30.9.1995, pag. 70.

 

Regolamento (CE) n. 2382/95 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 244 del 12.10.1995, pag. 40.

 

Decisione 97/795/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale L 323 del 26.11.1997, pag. 37.

 

Regolamento (CE) n. 956/97 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 139 del 30.5.1997, pag. 10.

 

Regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

 

Regolamento (CE) n. 2279/1999 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 279 del 29.10.1999, pag. 26.

 

Regolamento (CE) n. 961/2002 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 148 del 6.6.2002, pag. 18.

 

Regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 68 del 6.3.2004, pag. 12.

 

Regolamento (CE) n. 634/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 100 del 6.4.2004, pag. 19.

 

Regolamento (CE) n. 1074/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 198 del 5.6.2004, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 220/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 39 dell'11.2.2005, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 1035/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 171 del 2.7.2005, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 1101/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 183 del 14.7.2005, pag. 64.

 

Regolamento (CE) n. 1321/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 210 del 12.8.2005, pag. 21.

 

Regolamento (CE) n. 1439/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 228 del 3.9.2005, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1471/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 234 del 10.9.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 392/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 65 del 7.3.2006, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 939/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 172 del 24.6.2006, pag. 13.

 

Regolamento (CE) n. 1178/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 212 del 2.8.2006, pag. 6.

 

Regolamento (CE) n. 1205/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 10.8.2006, pag. 7.

 

Regolamento (CE) n. 1207/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 219 del 10.8.2006, pag. 9.

 

Regolamento (CE) n. 1235/2006 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 225 del 17.8.2006, pag. 22.

(Altri)

 

Regolamento (CEE) n. 2676/91 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 253 del 10.9.1991, pag. 14.

 

Regolamento (CE) n. 2154/96 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 289 del 12.11.1996, pag. 2.

 

Regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 27 del 30.1.2001, pag. 15.

 

Regolamento (CE) n. 1248/2004 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 237 dell'8.7.2004, pag. 11.

 

Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 293 del 9.11.2005, pag. 3.

 

Regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione

Gazzetta ufficiale L 306 dell'11.12.1993, pag. 32.


6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/23


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 30/05)

Data di adozione della decisione

17.12.2008

Numero dell'aiuto

N 387/08

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Système d'aides au transport

Base giuridica

Projet de délibération du Conseil d'Administration de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Protezione dell'ambiente

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

30 Mio EUR (stanziamento globale)

Intensità

50 %

Durata

1.1.2009-31.12.2014

Settore economico

Tutti

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)

20, avenue du Grésillé

BP 90 406

F-49004 Angers cedex 01

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/24


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 febbraio 2009

(2009/C 30/06)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2829

JPY

yen giapponesi

115,04

DKK

corone danesi

7,4511

GBP

sterline inglesi

0,878

SEK

corone svedesi

10,6265

CHF

franchi svizzeri

1,4919

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,779

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

28,248

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

294,99

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7032

PLN

zloty polacchi

4,6485

RON

leu rumeni

4,279

TRY

lire turche

2,1032

AUD

dollari australiani

1,9772

CAD

dollari canadesi

1,5807

HKD

dollari di Hong Kong

9,9472

NZD

dollari neozelandesi

2,5033

SGD

dollari di Singapore

1,9325

KRW

won sudcoreani

1 770,63

ZAR

rand sudafricani

12,7571

CNY

renminbi Yuan cinese

8,7708

HRK

kuna croata

7,3952

IDR

rupia indonesiana

14 962,46

MYR

ringgit malese

4,6372

PHP

peso filippino

60,72

RUB

rublo russo

46,601

THB

baht thailandese

44,845

BRL

real brasiliano

2,9559

MXN

peso messicano

18,5251

INR

rupia indiana

62,426


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/25


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5465 — Orkla/Sapa)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 30/07)

1.

In data 30 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Orkla ASA («Orkla», Norvegia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Sapa AB («Sapa», Svezia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Orkla: attiva nei seguenti settori: beni di consumo di marca, soluzioni di alluminio, energia rinnovabile, materiali avanzati e investimenti finanziari,

per Sapa: attiva nella produzione e nella fornitura di estrusi in leghe tenere.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5465 — Orkla/Sapa, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/26


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 30/08)

1.

In data 29 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Alcoa Inc. («Alcoa», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Elkem Aluminium ANS («Elkem Aluminium», Norvegia) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Alcoa: industria dell'alluminio, comprese la produzione, la vendita e la commercializzazione di alluminio primario,

per Elkem Aluminium: produzione, vendita e commercializzazione di alluminio primario.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5459 — Alcoa/Elkem, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.