ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno
4 febbraio 2009


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 028/01

Comunicazione della Commissione — Linea direttrice sulle informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche pediatriche da inserire nella banca dati UE sulla sperimentazione clinica (EudraCT) e sulle informazioni che devono essere rese accessibili al pubblico dall'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1901/2006

1

2009/C 028/02

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5388 — Diester Industrie/Oleon Group) ( 1 )

5

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2009/C 028/03

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,00 % al 1o febbraio 2009 — Tassi di cambio dell'euro

6

2009/C 028/04

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

7

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2009/C 028/05

Bando di concorsi generali

11

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2009/C 028/06

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5453 — OEP/CCH) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

12

2009/C 028/07

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5289 — Agusta/CAE/Rotorsim) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

 

2009/C 028/08

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/1


Comunicazione della Commissione — Linea direttrice sulle informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche pediatriche da inserire nella banca dati UE sulla sperimentazione clinica (EudraCT) e sulle informazioni che devono essere rese accessibili al pubblico dall'Agenzia europea per i medicinali (EMEA), a norma dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1901/2006

(2009/C 28/01)

1.   INTRODUZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico (1) (in appresso «regolamento pediatrico») è entrato in vigore il 26 gennaio 2007. L'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento prevede che la Commissione elabori indicazioni sulla natura delle informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche pediatriche da inserire nella banca dati sulla sperimentazione clinica [EudraCT (2)], su quali informazioni sono rese accessibili al pubblico, su come i risultati delle sperimentazioni cliniche sono trasmessi e resi accessibili al pubblico e sulle responsabilità e sui compiti dell'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) a tale riguardo.

Quest'obbligo mira ad aumentare la disponibilità di informazioni sull'uso dei medicinali nella popolazione pediatrica e ad evitare la ripetizione inutile di studi. Le informazioni sono destinate a un pubblico comprendente persone che non sono specialisti del settore, pazienti, le loro famiglie, professionisti del settore sanitario, ricercatori e docenti universitari, nonché le industrie e le autorità di regolamentazione.

La presente linea direttrice indica la natura delle informazioni da inserire nella banca dati EudraCT, le informazioni da rendere accessibili al pubblico, i risultati delle sperimentazioni cliniche pediatriche da trasmettere e rendere pubbliche nonché le responsabilità dell'EMEA e i compiti connessi in tale contesto.

Le informazioni che sono oggetto della presente linea direttrice sono le informazioni sui protocolli di sperimentazione clinica pediatrica e sui risultati di sperimentazioni pediatriche. Esse vengono inserite nella banca dati EudraCT nei casi in cui la rispettiva sperimentazione pediatrica è stata effettuata in almeno un sito d'indagine dello Spazio economico europeo (SEE) e/o fa parte di un piano d'indagine pediatrica [PIP (3)] approvato. Esse riguardano le sperimentazioni pediatriche previste, in corso o completate nell'SEE e in altri paesi («paesi terzi»), a condizione che siano incluse in un PIP. Lo status di ogni sperimentazione pediatrica (p. es. in corso di valutazione, autorizzato o rifiutato, in corso, concluso prematuramente o completato) deve essere indicato ed è elencato per ciascuno Stato membro.

I campi di dati di EudraCT sono per la maggior parte conformi alle iniziative internazionali in materia di registri delle sperimentazioni cliniche, ad esempio la piattaforma di registri internazionali di sperimentazioni cliniche (ICTRP) dell'OMS e il comitato internazionale dei redattori di riviste mediche (ICMJE). Sebbene EudraCT possa contenere campi di dati supplementari, la convergenza delle informazioni da rendere pubbliche e di quelle dell'ICTRP dell'OMS facilita il lavoro degli sponsor e dei ricercatori che trasmettono le informazioni ai vari registri per fini diversi ed agevola l'accesso a tali informazioni.

La direzione generale per le Imprese e l'industria (DG ENTR) (4) della Commissione renderà accessibile l'elenco dei campi di dati specifici da includere in EudraCT e di quelli da rendere pubblici.

2.   NATURA DELLE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN EUDRACT E CALENDARIO

2.1.   Natura delle informazioni

La natura delle informazioni da inserire nella banca dati EudraCT è basata sulla loro importanza per le sperimentazioni cliniche comprese in un PIP approvato. Sono richieste due serie di informazioni:

informazioni relative ai protocolli di sperimentazione pediatrica — fornite prima dell'inizio della sperimentazione e aggiornate se necessario durante la sperimentazione, descrivono il protocollo della sperimentazione, i medicinali sperimentali, le indicazioni terapeutiche, la popolazione soggetta alla sperimentazione, l'autorizzazione della sperimentazione e l'attuale status della sperimentazione,

informazioni relative ai risultati delle sperimentazioni pediatriche — fornite dopo il completamento della sperimentazione, contengono una sintesi dei risultati e delle conclusioni.

2.2.   Calendario dell'inserimento delle informazioni in EudraCT

2.2.1.   Informazioni sui protocolli

Tutte le sperimentazioni cliniche pediatriche interventistiche effettuate in almeno un sito dell'SEE vanno inserite in EudraCT prima della presentazione di una richiesta valida di autorizzazione della sperimentazione clinica alle autorità nazionali competenti.

Devono essere inserite anche tutte le sperimentazioni cliniche — previste, in corso o completate — comprese in un PIP approvato.

In particolare, tutte le sperimentazioni pediatriche effettuate in almeno un sito di un paese terzo e comprese in un PIP approvato vanno inserite in EudraCT entro un mese dalla decisione di approvazione del PIP da parte dell'EMEA o dalla prima approvazione/parere positivo di un'autorità competente e/o un comitato etico di un paese terzo, se successivi.

2.2.2.   Informazioni sui risultati

Le informazioni sui risultati delle sperimentazioni pediatriche devono essere trasmesse all'EMEA per essere inserite in EudraCT entro sei mesi dalla fine della sperimentazione, indipendentemente dal fatto che sia stata completata o si sia conclusa prematuramente.

Tuttavia, fatto salvo quanto sopra,

se la sperimentazione clinica non rientra nell'ambito dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento pediatrico, e

se non è possibile trasmettere entro sei mesi le informazioni sui risultati per obiettive ragioni scientifiche dimostrate dalla parte che è tenuta a presentarle,

le informazioni sui risultati delle sperimentazioni pediatriche possono essere trasmesse all'EMEA, per essere inserite in EudraCT, entro dodici mesi dalla fine della sperimentazione, indipendentemente dal fatto che sia stata completata o si sia conclusa prematuramente.

Ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai risultati, la sperimentazione è considerata completata quando è stata effettuata l'ultima visita dell'ultimo paziente, come previsto nell'ultima versione del protocollo. Ciò significa che, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai risultati da includere in EudraCT, le estensioni aperte delle sperimentazioni, ad esempio per un trattamento di mantenimento, non sono considerate parte della sperimentazione.

2.2.3.   Trasmissione delle informazioni alla banca dati EudraCT

Lo sponsor, il titolare del PIP o dell'autorizzazione all'immissione in commercio trasmette elettronicamente le informazioni alla «staging area» di EudraCT, una volta che essa è operativa.

Nel frattempo le informazioni vengono trasmesse in formato elettronico.

3.   INFORMAZIONI DA RENDERE ACCESSIBILI AL PUBBLICO

3.1.   Informazioni sui protocolli

Le informazioni da inserire in EudraCT e da rendere accessibili al pubblico comprendono gli elementi seguenti:

identificazione della sperimentazione clinica e del suo protocollo,

sponsor,

fonte di finanziamento,

punto di contatto per l'utilizzo pubblico,

identificazione e descrizione dei bracci di trattamento dello studio (medicinali sperimentali) da utilizzare,

obiettivo terapeutico della sperimentazione (malattia in esame),

principali obiettivi ed endpoint,

disegno della sperimentazione, comprendente i paesi in cui deve essere effettuata,

popolazione soggetta alla sperimentazione,

criteri d'inclusione/esclusione,

status sperimentale (per paese o regione, secondo il caso) e, se è stato rifiutato per motivi etici, la ragione del rifiuto.

3.2.   Informazioni sui risultati

Le informazioni da inserire in EudraCT e da rendere accessibili al pubblico devono tenere conto del formato della sintesi dei risultati indicato nella linea direttrice ICE E3 (5). Esse dovranno contenere gli elementi seguenti:

informazioni amministrative e identificazione della sperimentazione,

disegno della sperimentazione,

contesto scientifico e motivazione della sperimentazione,

partecipazione alla sperimentazione — informazioni sulla popolazione soggetta alla sperimentazione, comprendenti i criteri di inclusione/esclusione e informazioni demografiche,

interventi — trattamenti utilizzati,

obiettivo/i della sperimentazione,

misure di outcome,

attuazione della randomizzazione,

sperimentazione alla cieca,

metodi statistici,

disposizione dei pazienti,

deviazioni rispetto al protocollo,

reclutamento,

dati baseline,

interruzione della sperimentazione,

outcome e stime,

analisi secondarie,

eventi avversi,

conclusione della sperimentazione,

discussione e interpretazione dei risultati degli studi (interpretazione dei risultati della sperimentazione da parte dello sponsor, se disponibile, e dell'autorità competente, se disponibile),

una dichiarazione della parte che presenta i dati certificante l'esattezza delle informazioni fornite.

3.3.   Calendario di pubblicazione delle informazioni

Le informazioni relative ai protocolli saranno rese pubbliche automaticamente dopo l'inserimento dei dati in EudraCT e l'approvazione della sperimentazione da parte delle autorità nazionali competenti. Nel caso in cui un comitato etico esprima un parere negativo, le informazioni sulla sperimentazione saranno ugualmente rese pubbliche, insieme a una nota contenente il motivo di tale parere.

La pubblicazione delle informazioni relative ai risultati avviene automaticamente dopo l'inserimento delle informazioni in EudraCT da parte dell'EMEA.

3.4.   Modalità di pubblicazione delle informazioni

Le informazioni sono rese accessibili su un sito web pubblico specializzato, contenente un sottoinsieme di informazioni di EudraCT regolarmente aggiornate. Saranno incluse clausole di non responsabilità appropriate per tener conto della fase di valutazione regolamentare della sperimentazione.

Gli studi non registrati in EudraCT per i quali non sono disponibili informazioni sui protocolli, perché ad esempio sono anteriori rispetto alle prescrizioni relative all'inserimento in tale banca dati, devono essere specificamente identificati.

Le informazioni sui risultati non sono convalidate prima del loro inserimento in EudraCT. La responsabilità di tali informazioni è dello sponsor, del titolare del PIP o dell'autorizzazione all'immissione in commercio che presenta i risultati.

EudraCT conterrà una clausola di non responsabilità a tale riguardo.

Se e quando i risultati sono sottoposti a una valutazione (p. es. in una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio) sarà inserito un link con la relazione di valutazione pubblica.

4.   RESPONSABILITÀ DELL'EMEA E COMPITI CONNESSI

4.1.   Responsabilità dell'EMEA

L'EMEA deve:

rendere pubbliche le informazioni sui protocolli delle sperimentazioni cliniche pediatriche conformemente alla presente linea direttrice e gli elenchi dei campi di dati resi pubblici dalla DG ENTR,

rendere pubbliche le informazioni sui risultati delle sperimentazioni inserite in EudraCT e su tutti gli studi pediatrici presentati conformemente agli articoli 45 e 46 del regolamento pediatrico,

coordinare lo scambio di informazioni,

gestire la banca dati EudraCT.

4.2.   Compiti connessi

La responsabilità dell'avvio del processo, della presentazione elettronica del protocollo e dei dati relativi ai risultati e del mantenimento dei dati compete:

al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nel caso di una presentazione dei risultati di un medicinale autorizzato in conformità agli obblighi previsti dagli articoli 45 e 46 del regolamento pediatrico,

allo sponsor delle sperimentazioni indicato all'articolo 41, indipendentemente dal fatto che sia o no il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio,

al destinatario del PIP.

L'EMEA deve:

inserire in EudraCT le informazioni sui protocolli ricevute elettronicamente sulle sperimentazioni dei paesi terzi, compreso il loro stato di autorizzazione e le informazioni riguardanti la fine dello stato di sperimentazione,

inserire in EudraCT le informazioni sui risultati ricevute elettronicamente,

rendere pubbliche le informazioni relative ai protocolli e ai risultati conformemente alla sezione 3.4.

Le autorità nazionali competenti devono:

inserire in EudraCT le informazioni sui protocolli ricevute elettronicamente,

inserire le informazioni sulla revisione e sulla supervisione delle sperimentazioni pediatriche,

scambiare informazioni con l'EMEA sugli studi presentati,

inserire i dati supplementari riguardanti la revisione e l'autorizzazione, la modifica e la conclusione delle sperimentazioni, che vanno registrati direttamente in EudraCT dalle autorità nazionali competenti o con la trasmissione delle informazioni dalle banche dati sulle sperimentazioni cliniche nazionali.

5.   ATTUAZIONE

La linea direttrice della presente comunicazione si applica:

per quanto riguarda le informazioni sui protocolli, non appena conclusa la programmazione della banca dati EudraCT,

per quanto riguarda le informazioni sui risultati, una volta pubblicate le linee direttrici dettagliate per il formato della notifica e conclusi i relativi lavori di programmazione.

La fine dei lavori di programmazione sarà annunciata pubblicamente.


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

(2)  http://eudract.emea.europa.eu/

(3)  Vedere punto 2, articolo 2, del regolamento pediatrico.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm

(5)  http://www.ich.org/


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/5


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5388 — Diester Industrie/Oleon Group)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 28/02)

L'8 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32009M5388. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/6


Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):

2,00 % al 1o febbraio 2009

Tassi di cambio dell'euro (2)

3 febbraio 2009

(2009/C 28/03)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2849

JPY

yen giapponesi

115,02

DKK

corone danesi

7,453

GBP

sterline inglesi

0,9029

SEK

corone svedesi

10,7506

CHF

franchi svizzeri

1,4898

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,039

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

28,398

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

299,25

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7014

PLN

zloty polacchi

4,5495

RON

leu rumeni

4,3065

TRY

lire turche

2,1138

AUD

dollari australiani

2,0113

CAD

dollari canadesi

1,6058

HKD

dollari di Hong Kong

9,9629

NZD

dollari neozelandesi

2,5418

SGD

dollari di Singapore

1,9456

KRW

won sudcoreani

1 785,41

ZAR

rand sudafricani

13,0019

CNY

renminbi Yuan cinese

8,7891

HRK

kuna croata

7,4047

IDR

rupia indonesiana

15 001,21

MYR

ringgit malese

4,6507

PHP

peso filippino

61,22

RUB

rublo russo

46,5075

THB

baht thailandese

44,927

BRL

real brasiliano

2,9841

MXN

peso messicano

18,6413

INR

rupia indiana

62,189


(1)  

Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

(2)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/7


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

(2009/C 28/04)

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % prevista dagli articoli 94, paragrafo 2, e 95, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (1).

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2003

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2003 ai familiari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Importo mensile netto

Irlanda

3 331,58 EUR

222,11 EUR

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2003 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi: (solo pro capite dal 2002)

 

Annuali

Importo mensile netto

Irlanda

6 267,00 EUR

417,80 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2004

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2004 ai familiari a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Importo mensile netto

Irlanda

3 527,51 EUR

235,17 EUR

Ungheria (pro capite)

Familiari di età inferiore ai 65 anni

Pensionati di età inferiore ai 65 anni

Familiari di pensionati di età inferiore a 65 anni

74 661 HUF

4 977 HUF

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2004 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuali

Importo mensile netto

Irlanda

6 789,44 EUR

452,63 EUR

Ungheria

Familiari dei lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

223 541 HUF

14 903 HUF

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2005

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2005 ai familiari a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Importo mensile netto

Cipro

602,05 EUR

40,14 EUR

Ungheria (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore ai 65 anni

Pensionati di età inferiore ai 65 anni

Familiari di pensionati di età inferiore ai 65 anni

81 790 HUF

5 453 HUF

Polonia (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore ai 65 anni

Pensionati di età inferiore ai 65 anni

Familiari di pensionati di età inferiore ai 65 anni

709,36 PLN

47,29 PLN

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2005 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuali

Importo mensile netto

Cipro

816,63 EUR

54,44 EUR

Ungheria

Familiari di lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

250 427 HUF

16 695 HUF

Polonia

Familiari di lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

2 203,05 PLN

146,87 PLN

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2006

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2006 ai famililari a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Importo mensile netto

Belgio

1 376,48 EUR

91,77 EUR

Francia

2 084,19 EUR

138,95 EUR

Portogallo

977,88 EUR

65,19 EUR

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2006 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuali

Importo mensile netto

Belgio

4 514,79 EUR

300,99 EUR

Francia

4 907,18 EUR

327,15 EUR

Portogallo

1 779,86 EUR

118,66 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 2007

I.   Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2007 ai familiari a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi:

 

Annuali

Importo mensile netto

La Repubblica ceca (pro capite)

Familiari dei lavoratori di età inferiore ai 65 anni

Pensionati di età inferiore ai 65 anni

Familiari di pensionati di età inferiore ai 65 anni

13 246,34 CZK

883,09 CZK

Spagna

1 187,84 EUR

79,19 EUR

Lettonia

255,01 LVL

17,00 LVL

Lituania (pro capite)

Familiari di lavoratori di età inferiore ai 65 anni

Pensionati di età inferiore ai 65 anni

Familiari di pensionati di età inferiore ai 65 anni

838,90 LTL

55,93 LTL

Slovenia (pro capite — per familiare di un lavoratore)

592,41 EUR

39,49 EUR

Liechtenstein

4 276,34 CHF

285,09 CHF

Norvegia

39 303 NOK

2 620 NOK

Svizzera

2 581,87 CHF

172,12 CHF

II.   Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

Le somme da rimborsare per le prestazioni in natura corrisposte nel 2007 a norma degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno determinate sulla base dei seguenti costi medi (solo pro capite dal 2002):

 

Annuali

Importo mensile netto

La Repubblica ceca

Familiari di lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

40 758,70 CZK

2 717,25 CZK

Spagna

3 242,51 EUR

216,17 EUR

Lettonia

320,07 LVL

21,34 LVL

Lituania

Familiari di lavoratori di 65 anni e più

Pensionati di 65 anni e più

Familiari di pensionati di 65 anni e più

2 241,18 LTL

149,41 LTL

Slovenia

1 559,55 EUR

103,97 EUR

Liechtenstein

8 459,40 CHF

563,96 CHF

Norvegia

74 640 NOK

4 976 NOK

Svizzera

6 836,65 CHF

455,78 CHF


(1)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/11


BANDO DI CONCORSI GENERALI

(2009/C 28/05)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce i seguenti concorsi generali:

EPSO/AST/77/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza cipriota (CY)

EPSO/AST/78/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza ceca (CZ)

EPSO/AST/79/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza estone (EE)

EPSO/AST/80/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza ungherese (HU)

EPSO/AST/81/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza lituana (LT)

EPSO/AST/82/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza lettone (LV)

EPSO/AST/83/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza maltese (MT)

EPSO/AST/84/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza polacca (PL)

EPSO/AST/85/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza slovena (SI)

EPSO/AST/86/09

Assistenti (AST 1) di cittadinanza slovacca (SK)

per mansioni di segreteria.

I bandi di concorso sono pubblicati esclusivamente in tedesco, inglese e francese nella Gazzetta ufficiale C 28 A del 4 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni consultare il sito EPSO: http://europa.eu/epso


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/12


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5453 — OEP/CCH)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 28/06)

1.

In data 26 gennaio 2009 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa One Equity Partners II L.P. («OEP», Stati Uniti), controllata da JPMorgan Chase & Co (Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Columbian Chemicals Holding LLC («CCH», Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per OEP: fondo di private equity,

per CCH: produzione e vendita di nerofumo (carbon black).

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5453 — OEP/CCH, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/13


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5289 — Agusta/CAE/Rotorsim)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 28/07)

1.

In data 26 gennaio 2009, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Agusta SpA («Agusta», Italia), controllata da Finmeccanica — Società per Azioni (Italia), e CAE Aviation Training B.V. («CAE», Paesi Bassi), appartenente a CAE Inc. (Canada), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di Rotorsim Srl («Rotorsim», Italia) mediante acquisto di quote in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Agusta: costruzione di elicotteri e prestazione di servizi collegati,

per CAE: fornitura di tecnologie di simulazione e di controllo e soluzioni di formazione per il settore aerospaziale,

per Rotorsim: gestione di simulatori di volo.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5289 — Agusta/CAE/Rotorsim, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 28/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.