ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
5 dicembre 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2008/C 310/01

Parere del garante europeo della protezione dei dati sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI

1

2008/C 310/02

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

9

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 310/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5333 — Bell/Zimbo) ( 1 )

13

2008/C 310/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5376 — Greenvision Ambiente/Itochu/JV) ( 1 )

13

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 310/05

Tassi di cambio dell'euro

14

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 310/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

15

2008/C 310/07

Avviso della Commissione che aggiorna l'elenco dei soggetti sotto esame a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione del dazio antidumping

19

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 310/08

Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta Permis d'Est Champagne)  ( 1 )

21

2008/C 310/09

Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.402 — Preclusione del mercato del gas da parte di RWE ( 1 )

23

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 310/10

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

25

 

2008/C 310/11

Nota per il lettore(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/1


Parere del garante europeo della protezione dei dati sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, e del Regno di Svezia, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI

(2008/C 310/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

1.

Il 27 febbraio 2008 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale l'iniziativa di 14 Stati membri in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI (1).

2.

Su questa iniziativa non è stato chiesto il parere del GEPD. Pertanto egli formula il presente parere di propria iniziativa, come già fece in merito all'iniziativa riguardante una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera («trattato di Prüm») e all'iniziativa riguardante una decisione del Consiglio relativa all'attuazione della precedente decisione del Consiglio (2). Secondo il GEPD, il presente parere dovrebbe essere citato nel preambolo della decisione del Consiglio, così come i suoi pareri sono citati in vari atti normativi adottati in base ad una proposta della Commissione.

3.

Benché lo Stato membro o il gruppo di Stati membri che presentano un'iniziativa relativa ad una misura legislativa a norma del titolo VI del trattato UE non siano giuridicamente vincolati a chiedere il parere del GEPD, la procedura applicabile non preclude neppure questa possibilità. Il GEPD deplora che gli Stati membri non abbiano chiesto il suo parere nel presente caso poiché una parte significativa dell'iniziativa riguarda il trattamento di dati personali e le relative condizioni.

4.

Del pari, deplora la mancanza di una valutazione d'impatto a corredo dell'iniziativa (3). Tale valutazione costituisce un elemento necessario per migliorare la trasparenza e più in generale la qualità del processo legislativo. Per i cittadini dell'Unione europea non è facile capire perché questo elemento faccia normalmente parte del processo legislativo allorché la Commissione presenta proposte ma non se gli Stati membri prendono l'iniziativa.

5.

Nel presente caso i documenti di accompagnamento avrebbero potuto fornire la giustificazione dell'urgenza della modifica della decisione 2002/187/GAI. In tale contesto va sottolineato che l'iniziativa è stata presa al fine di adottare un atto normativo immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Tale trattato comporterà una modifica dello status di Eurojust, tra l'altro per il fatto che la struttura a pilastri del trattato UE sarà abolita.

6.

Come osservazione introduttiva finale, il GEPD ricorda che i 14 Stati membri hanno presentato una seconda iniziativa, strettamente collegata, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea (4). Il GEPD non formulerà un parere su quest'ultima iniziativa poiché essa ha minore importanza dal punto di vista della protezione dei dati personali. Le informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea — come proposto all'articolo 8 di tale iniziativa — non riguardano di norma i dati personali.

II.   GENERALITÀ

L'iniziativa nel suo contesto

7.

Secondo i considerando, l'iniziativa mira a rafforzare ulteriormente l'efficacia operativa di Eurojust. Tale obiettivo si colloca in un contesto in cui l'ulteriore sviluppo di Eurojust è considerato un logico passo in avanti per questa organizzazione. Nel programma dell'Aia del novembre 2004 (5) il Consiglio europeo ha già chiesto alla Commissione di esaminare l'ulteriore sviluppo di Eurojust. Nell'ottobre del 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea (6). Tale comunicazione conclude che la modifica della decisione Eurojust è necessaria per permettere a Eurojust di mettere a frutto le sue capacità di cooperazione e di affermarsi ulteriormente come attore centrale nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo in Europa.

8.

Il GEPD ricorda inoltre che l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato di Lisbona) estenderà la base giuridica di Eurojust rispetto alla base attuale dell'articolo 31, paragrafo 2, del trattato UE. L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea menziona tra l'altro l'avvio di indagini penali. L'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che il Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust.

9.

Tuttavia rileva anche che tale sviluppo richiede che siano chiariti e potenziati i poteri dei membri nazionali di Eurojust e del collegio. La comunicazione conferma le carenze del quadro attuale, che non garantisce un'autorità sufficiente per i membri nazionali e il collegio.

10.

Il GEPD comprende la necessità di migliorare il quadro giuridico di Eurojust per renderlo più efficace. È un'organizzazione in piena evoluzione, il suo ruolo nelle indagini ed azioni penali è in aumento e dovrebbe ancora aumentare affinché Eurojust si affermi come un importante attore in questo settore.

La situazione di Eurojust in materia di informazione

11.

La comunicazione sottolinea che l'accesso all'informazione è capitale. In questa prospettiva è logico che gran parte delle modifiche proposte nell'iniziativa riguardino la situazione di Eurojust in materia di informazione (7). Il presente parere del GEPD si incentrerà in particolare su tale questione poiché essa implica la raccolta, la conservazione e lo scambio di dati personali. In tale contesto è inoltre importante che la seconda parte della comunicazione si incentri sulle relazioni tra Eurojust e gli altri attori della cooperazione giudiziaria penale. Il miglioramento di tali relazioni è altresì fondamentale nell'iniziativa e costituirà un importante elemento del presente parere.

12.

Il GEPD rileva che l'iniziativa contiene disposizioni di particolare interesse in relazione alla raccolta, alla conservazione e allo scambio di dati personali:

l'articolo 9, paragrafo 4, consente al membro nazionale di Eurojust di avere pieno accesso a vari registri,

l'articolo 9 bis definisce i pieni poteri conferiti al membro nazionale, compresa la sua situazione in materia di informazione,

secondo l'articolo 12, paragrafo 5, il sistema di coordinamento nazionale Eurojust è collegato al Case Management System (sistema automatico di gestione dei fascicoli) dell'Eurojust,

il nuovo articolo 13 bis riguarda le informazioni trasmesse dall'Eurojust alle autorità nazionali,

l'elenco tassativo relativo al trattamento dei dati figurante all'articolo 15 sarà sostituito da elenchi aperti. All'articolo 15, paragrafo 1, lettera l), sono aggiunti nuovi tipi di informazione e viene aggiunto il concetto di sistema automatico di gestione dei fascicoli,

secondo l'articolo 26, paragrafo 1 bis, il collegio dell'Eurojust può aprire un archivio di lavoro per fini di analisi dell'Europol e partecipare al suo funzionamento. L'articolo 26, paragrafo 2, facilita inoltre i rapporti con la rete giudiziaria europea, Frontex e altri attori,

l'articolo 27 bis riguarda le richieste di cooperazione giudiziaria presentate da Stati terzi.

13.

Queste disposizioni estendono le possibilità di raccolta, conservazione e scambio dei dati personali e pertanto comportano rischi supplementari per la protezione degli stessi. Naturalmente non è sempre possibile evitare i rischi poiché le norme applicabili devono consentire ad Eurojust di svolgere efficacemente le sue attività operative. Tuttavia, nello stabilire nuove disposizioni che estendono le possibilità di trattamento dei dati, il legislatore europeo dovrebbe assicurare il giusto equilibrio tra i diversi interessi pubblici in questione, tenendo conto del principio di proporzionalità.

14.

In ogni caso è necessario che tali norme siano stabilite in base ad un'analisi delle carenze delle norme esistenti e della prevista efficacia delle nuove disposizioni. Anche per questo motivo è deprecabile che l'iniziativa non sia accompagnata da documenti che forniscano tale analisi, sebbene la comunicazione contenga molte informazioni utili. Ad esempio, non è fornita alcuna prova della necessità di sostituire gli elenchi tassativi di cui all'articolo 15 con elenchi aperti.

Il contesto del diritto penale nazionale

15.

La necessità di prove è ancora più importante alla luce della complessa realtà in cui Eurojust deve operare. Nella fase attuale di integrazione europea le indagini ed azioni penali rientrano nell'ambito del diritto nazionale. Le legislazioni nazionali in questo settore sono basate su tradizioni giuridiche di lunga data e sono caratterizzate da una grande diversità. Il compito di Eurojust è agevolare il coordinamento ottimale delle attività di indagine e delle azioni penali degli Stati membri che coprono il territorio di molti di essi, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali (8).

16.

Inoltre, la decisione 2002/187/GAI lascia ampia discrezionalità ai governi nazionali nell'attuazione dei compiti relativi a Eurojust, ad esempio riguardo alla posizione data ai membri nazionali.

17.

Le conseguenze di tale realtà sono diverse. Innanzitutto, sembrano esservi buoni motivi per limitare il potere discrezionale degli Stati membri al fine di assicurare che Eurojust possa funzionare efficacemente. L'articolo 2, paragrafo 2, proposto rafforza il livello minimo di risorse che gli Stati membri dovrebbero fornire ai membri nazionali. Anche il nuovo articolo 9 bis è inteso a rafforzare la posizione dei membri nazionali, ai quali gli Stati membri devono conferire alcuni poteri.

18.

In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che Eurojust scambia informazioni nell'ambito di ordinamenti giuridici molto diversi, con diversi requisiti giuridici (e costituzionali) in merito all'uso di tali informazioni e al relativo accesso. Tali requisiti non dovrebbero essere applicati per limitare i poteri di Eurojust di raccogliere, conservare e scambiare informazioni, né per mantenerli limitati, ma in un contesto così complesso occorrerebbe ben valutare tutte le conseguenze potenziali ed esaminarle preventivamente.

Il trattato di Lisbona e l'urgenza delle modifiche: sono necessarie modifiche adesso?

19.

Il trattato di Lisbona ha tre importanti conseguenze in relazione alla presente iniziativa:

a)

l'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea estende le funzioni di Eurojust, mentre l'articolo 86 prevede perfino una modifica più fondamentale della sua funzione, ossia l'evoluzione in Procura europea (cfr. altresì il punto 8 del presente parere);

b)

il quadro legislativo di Eurojust deve essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nell'ambito della normale procedura legislativa con voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio. La procedura di infrazione di cui all'articolo 228 del trattato CE (a norma del trattato di Lisbona: articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) si applicherà all'attuazione negli Stati membri;

c)

in conseguenza dell'abolizione della struttura a pilastri Eurojust diventerà un organismo dell'Unione europea al quale si applicheranno tutte le disposizioni di portata generale del titolo II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali ad esempio le disposizioni in materia di trasparenza e protezione dei dati.

20.

La questione che si pone è se non sia meglio attendere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona prima di adottare la modifica del quadro legislativo di Eurojust presentata nell'iniziativa.

21.

Secondo il GEPD vi sono alcuni argomenti convincenti a favore dell'ipotesi di attendere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Tali argomenti sono i seguenti:

a)

si consente la piena inclusione dei compiti indicati all'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (9);

b)

si riconosce il ruolo del Parlamento europeo quale colegislatore e parte interessata alla valutazione delle attività di Eurojust (10);

c)

si consente il controllo da parte della Commissione e della Corte di giustizia sull'attuazione negli Stati membri e si impedisce che le nuove disposizioni usufruiscano delle esenzioni di cui al titolo VII del protocollo n. 36 del trattato di Lisbona, che prevede che le attribuzioni limitate della Corte di giustizia restino invariate per quanto riguarda gli atti adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di riforma di Lisbona fino alla modifica di tali atti o per un termine di cinque anni;

d)

si consente di esaminare le conseguenze dell'abolizione della struttura a pilastri che, nel settore della protezione dei dati, potrebbe avere come effetto l'applicabilità a Eurojust del regolamento (CE) n. 45/2001 (11).

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il quadro generale

22.

L'articolo 14 della decisione 2002/187/GAI stabilisce che l'Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni, trattare dati personali. Tale articolo contiene inoltre un riferimento alla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa (12), include alcuni principi generali relativi alla protezione dei dati e stabilisce che l'Eurojust istituisce un indice dei dati relativi alle indagini e può costituire archivi di lavoro temporanei contenenti anche dati personali.

23.

L'iniziativa non propone di sostituire il riferimento alla convenzione n. 108 con un riferimento alla decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (13), né fa altrimenti riferimento a tale decisione quadro (14). Per motivi di coerenza, il GEPD raccomanda di aggiungere un siffatto riferimento all'articolo 14 della decisione 2002/187/GAI. Tale riferimento è ancora più importante dal momento che Eurojust effettua scambi di dati personali con le autorità nazionali che saranno vincolate dalla decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali dopo l'entrata in vigore di quest'ultima negli Stati membri.

Il sistema automatico di gestione dei fascicoli

24.

L'iniziativa propone di sostituire il riferimento all'«indice dei dati» con un riferimento a un «sistema automatico di gestione dei fascicoli contenente dati». Il GEPD appoggia tale modifica poiché rispecchia meglio la prassi in vigore nell'ambito di Eurojust. Essa precisa che le disposizioni e le restrizioni relative al trattamento dei dati personali si applicano al «sistema automatico di gestione dei fascicoli» in quanto tale e non soltanto all'indice.

25.

L'iniziativa propone di sostituire gli elenchi limitati di dati personali che possono essere trattati a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, con elenchi analoghi ma di tipo aperto. Il termine «soltanto» è soppresso e all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunto il termine «quali». Oltre a rilevare una piccola incoerenza nell'iniziativa (perché aggiungere «quali» solo all'articolo 15, paragrafo 1?), il GEPD ritiene che tale modifica non debba essere adottata nel diritto dell'Unione. La modifica altera il carattere dell'elenco con un effetto negativo per la protezione dei dati e la certezza del diritto, senza un adeguato motivo che lo giustifichi (15).

26.

Il GEPD non comprende la necessità di tale modifica, in particolare poiché gli elenchi di dati sono già alquanto ampi. Se manca una particolare categoria di dati, sarebbe preferibile includerla nella decisione stessa. La presente iniziativa offre una buona opportunità per farlo, come dimostra l'aggiunta proposta di una categoria l) all'articolo 15, paragrafo 1.

Aggiunta di una categoria di dati

27.

Tale aggiunta riguarda numeri di telefono, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, registri DNA e fotografie, riguardanti persone che sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per determinate forme di criminalità. Il GEPD comprende la necessità di trattare tali dati ma solleva alcuni punti specifici che devono essere chiariti:

a)

il concetto di registri DNA non è chiaro. È indispensabile definire chiaramente tale concetto ed operare una distinzione fra profili del DNA e dati sul DNA che possono fornire informazioni sulle caratteristiche genetiche e/o sullo stato di salute di una persona. Secondo il GEPD il trattamento da parte di Eurojust potrebbe limitarsi ai profili del DNA (16);

b)

per quanto riguarda i dati relativi al traffico telefonico e di posta elettronica, non è del tutto chiaro quali dati siano inclusi e quali no. In particolare riguardo alla posta elettronica, non è evidente la differenza tra dati relativi al traffico e dati relativi al contenuto. Questo problema è riconosciuto nel contesto della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati (17) e della discussione sulla sua attuazione. L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva recita: «A norma della presente direttiva, non può essere conservato alcun dato relativo al contenuto della comunicazione». Il GEPD raccomanda di aggiungere un'analoga precisazione all'articolo 15 della decisione del Consiglio;

c)

le fotografie possono rivelare informazioni sensibili riguardanti non solo la persona sospettata ma anche altre persone quali testimoni o vittime di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Secondo il GEPD si dovrebbe assicurare che al trattamento delle fotografie si applichino garanzie procedurali analoghe a quelle previste all'articolo 15, paragrafo 4. L'articolo 15 dovrebbe essere modificato in tal senso.

IV.   RELAZIONI CON PARTNER ESTERNI

28.

Secondo il settimo considerando dell'iniziativa è altresì necessario rafforzare la capacità dell'Eurojust di lavorare con partner esterni, quali Europol, OLAF e Frontex, nonché autorità dei paesi terzi.

29.

Inoltre, l'articolo 26 contiene alcune nuove disposizioni sui rapporti e la stretta cooperazione con altri partner quali la rete giudiziaria europea, il Centro di situazione congiunto (SitCen), l'Interpol e l'Organizzazione mondiale delle dogane. Dal testo dell'iniziativa risulta che questa cooperazione può includere in tutti i casi lo scambio di dati personali. Ne derivano le seguenti osservazioni:

a)

per quanto riguarda la rete giudiziaria europea, la presente iniziativa nonché l'iniziativa riguardante una decisione del Consiglio relativa alla rete giudiziaria europea comprendono norme precise sulla cooperazione, il che è accolto molto favorevolmente;

b)

il SitCen non è un'organizzazione indipendente bensì un'entità nell'ambito del Consiglio senza personalità giuridica. Si dovrebbe esaminare ulteriormente il modo di stabilire adeguate relazioni con il SitCen, comprese le necessarie salvaguardie per la protezione dei dati;

c)

per quanto riguarda l'Interpol, il GEPD riconosce che lo scambio di informazioni sarà necessario in casi specifici. Il testo dell'iniziativa può essere appoggiato ma sarebbe stato preferibile che un accordo tra i due organismi, nella misura in cui riguarda il trattamento di dati personali, fosse sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo comune;

d)

infine, il GEPD è contrario allo scambio di dati personali tra Eurojust e l'Organizzazione mondiale delle dogane poiché non sembra esservi una chiara necessità di tale scambio. Suggerisce di sopprimere l'articolo 26, paragrafo 10, dall'iniziativa o almeno di assicurare nel testo che l'accordo non riguarderà lo scambio di dati personali.

Cooperazione con Europol

30.

Per quanto riguarda la cooperazione con Europol, l'iniziativa contiene diversi nuovi elementi che si riferiscono principalmente alla posizione di Eurojust nei confronti degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (18). L'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), quale proposto, conferisce ai membri nazionali di Eurojust i poteri di svolgere compiti con riguardo agli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol. Il proposto articolo 26, paragrafo 1 bis, è particolarmente importante in quanto dispone che gli Stati membri provvedano affinché il collegio possa essere effettivamente in grado di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi e possa partecipare al suo funzionamento. Tale proposta ha carattere fondamentalmente nuovo poiché pone fine ad una situazione in cui i quadri giuridici di Europol e Eurojust prevedono una completa separazione tra i due organi. Questi ultimi cooperano, ad esempio, sulla base di un accordo reciproco, ma non dispongono di un accesso diretto ai reciproci sistemi.

31.

La proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) non contiene una disposizione simile a quella contemplata all'articolo 26, paragrafo 1 bis, che autorizza l'accesso e la partecipazione di Eurojust agli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol (19). L'articolo 14 di detta proposta prevede, al contrario, limitazioni rigorose per quanto riguarda la partecipazione e l'analisi di tali archivi di lavoro. L'articolo 14, paragrafo 2, dispone che solo gli analisti sono autorizzati a introdurre dati nell'archivio interessato e a modificarli e che tutti i partecipanti al gruppo di analisi possono effettuare ricerche di dati nell'archivio.

32.

Ne conseguono due obblighi giuridici contrastanti. Da un lato, Europol deve limitare la partecipazione e l'analisi di tali archivi di lavoro agli analisti/ai partecipanti ad un gruppo di analisi. Dall'atro, gli Stati membri sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione, ad autorizzare Eurojust ad aprire gli archivi e a parteciparvi. Non è evidente quale di questi due obblighi prevarrebbe. Per motivi di sicurezza giuridica è necessario che il Consiglio modifichi uno dei due strumenti giuridici prima dell'adozione definitiva. I due strumenti dovrebbero essere reciprocamente compatibili.

33.

In tale prospettiva, occorre parimenti rispondere a un quesito fondamentale. È necessario che il collegio di Eurojust partecipi attivamente ai lavori di Europol oppure sarebbe sufficiente che Eurojust richiedesse a Europol di aprire un archivio di lavoro per fini di analisi e/o ottenesse informazioni da parte di Europol su richiesta, come avviene attualmente ai sensi dell'accordo tra i due organi?

34.

A parere del GEPD, date le attuali circostanze e in mancanza di una motivazione chiara e pubblica, occorrerebbe esaminare se non sia sufficiente attenersi all'attuale sistema, purché:

a)

ciò non pregiudichi la situazione dei membri nazionali di Eurojust e del collegio in materia di informazione;

b)

i nessi strutturali tra i due organi siano sufficientemente solidi da assicurare la cooperazione ed evitare duplicazioni di sforzi (20).

Tale soluzione favorirebbe parimenti la protezione dei dati. Le responsabilità di Europol e di Eurojust in materia di trattamento dei dati personali (chi sarà l'incaricato del trattamento, e chi il responsabile del trattamento?) rimarranno chiaramente differenziate, il che è peraltro utile alla luce della diversità dei sistemi di controllo del trattamento dei dati, con autorità di controllo comuni differenti, essendo l'autorità di controllo comune di Eurojust composta di giudici (21).

Cooperazione con le autorità di paesi terzi

35.

Ciò implica anche una cooperazione con le autorità di paesi terzi. I meccanismi già esistenti ai sensi dell'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio saranno completati da un articolo sui magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi (articolo 26 bis) e da un articolo sulle richieste di cooperazione giudiziaria presentate da Stati terzi (articolo 27 bis).

36.

Il GEPD approva queste nuove disposizioni ma chiede che sia riservata specifica attenzione al livello di protezione dei dati nei paesi terzi, che forma oggetto dell'articolo 27, paragrafo 4, della decisione 2002/187/GAI. Il GEPD raccomanda di avvalersi dell'attuale modifica della decisione del Consiglio, che estende ulteriormente la portata degli scambi con i paesi terzi, per prevedere nella decisione stessa una procedura di valutazione dell'adeguatezza. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata dal collegio di Eurojust, con l'approvazione dell'autorità di controllo comune.

V.   CONTROLLO

37.

La decisione 2002/187/GAI comprende importanti disposizioni volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni applicabili ad Eurojust in materia di protezione dei dati. L'articolo 17 tratta del delegato alla protezione dei dati nell'ambito di Eurojust, mentre l'articolo 23 istituisce un'autorità di controllo comune che controlla in modo collegiale le attività di Eurojust.

38.

L'iniziativa non propone modifiche fondamentali a dette disposizioni, che sembrano funzionare correttamente. È proposta solo una piccola aggiunta all'articolo 23, paragrafo 10, che precisa che il segretariato dell'autorità di controllo può avvalersi delle competenze del segretariato istituito dalla decisione 2000/641/GAI del Consiglio (22).

39.

Il GEPD accoglie con favore tale aggiunta, che potrebbe rafforzare la coerenza del controllo della protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (attuale terzo pilastro). L'avvalersi dell'esperienza acquisita con altri organi dell'UE e con i sistemi di informazione su vasta scala non potrà che migliorare ulteriormente la qualità della protezione.

Dati relativi al personale

40.

Sul piano della coerenza, un altro punto che merita attenzione è il seguente: l'articolo 38 della proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (23) tratta del personale Europol. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, il direttore, i vicedirettori e il personale Europol rientrano nel campo d'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (e disposizioni analoghe). Inoltre, secondo l'articolo 38, paragrafo 5 bis, Europol applica le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 al trattamento di dati personali relativi al personale Europol. Ciò comporta il controllo dell'applicazione di tale regolamento da parte del GEPD.

41.

Il GEPD raccomanda che il Consiglio adotti lo stesso approccio in ordine a Eurojust e aggiunga una disposizione analoga sul trattamento dei dati personali del personale Eurojust. Un'ulteriore ragione per adottare questo approccio è che non è affatto chiaro se l'autorità di controllo comune abbia competenza per controllare il trattamento dei dati personali del personale Eurojust. In effetti, l'articolo 23, paragrafo 1, della decisione 2002/187/GAI si riferisce specificamente al controllo delle attività dell'Eurojust di cui agli articoli da 14 a 22 della decisione stessa, il che non comprende necessariamente i dati relativi all'amministrazione di Eurojust, quali quelli riguardanti il personale.

42.

Tale approccio è tanto più utile in quanto l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, comportando l'abolizione della struttura a pilastri, potrebbe eventualmente far rientrare Eurojust nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, e in ogni caso la farà rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, obbligando il legislatore dell'Unione a definire norme sul trattamento dei dati personali da parte di tutti gli organi dell'UE.

Consultazione dell'autorità di controllo comune

43.

Infine, l'iniziativa riconosce il ruolo consultivo dell'autorità di controllo comune: varie decisioni si possono prendere solo previa consultazione di tale organo, un riconoscimento che va accolto con favore. In certi punti questo ruolo potrebbe perfino essere rafforzato, obbligando il collegio di Eurojust non solo a consultare l'autorità di controllo comune, ma anche a seguirne il parere (cfr. punti 29 e 36).

VI.   CONCLUSIONI

Procedura

44.

Il GEPD deplora che gli Stati membri non abbiano chiesto il suo parere, poiché una parte significativa dell'iniziativa riguarda il trattamento dei dati personali da parte di Eurojust e le relative condizioni.

Mancanza di una valutazione d'impatto

45.

L'iniziativa avrebbe dovuto esser corredata non solo di una relazione esplicativa ma anche di una valutazione d'impatto, elementi entrambi necessari per migliorare la trasparenza e più in generale la qualità del processo legislativo. Tali documenti avrebbero potuto fornire la giustificazione dell'urgenza della modifica della decisione 2002/187/GAI.

Necessità di migliorare il quadro giuridico di Eurojust

46.

Il GEPD comprende la necessità di migliorare il quadro giuridico di Eurojust per renderlo più efficace: è un'organizzazione in piena evoluzione. Egli rileva che:

a)

le modifiche aumentano le possibilità di trattare i dati personali e comportano pertanto ulteriori rischi per la loro protezione;

b)

Eurojust scambia informazioni nel quadro di ordinamenti giuridici molto diversi, con esigenze giuridiche (e costituzionali) diverse sull'accesso all'informazione e relativo uso.

Anche per questi motivi occorre stabilire nuove norme sulla base di un'analisi delle carenze delle norme vigenti e dell'efficacia prevista delle nuove disposizioni.

Trattato di Lisbona

47.

Il parere indica quattro argomenti a favore dell'ipotesi di attendere l'entrata in vigore del trattato di Lisbona:

a)

si consente la piena inclusione dei compiti indicati all'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)

si riconosce il ruolo del Parlamento europeo quale colegislatore e parte interessata alla valutazione delle attività di Eurojust;

c)

si consente il controllo da parte della Commissione e della Corte di giustizia sull'attuazione negli Stati membri e si impedisce che le nuove disposizioni usufruiscano delle esenzioni di cui al titolo VII del protocollo n. 36 del trattato di Lisbona;

d)

si consente di esaminare le conseguenze dell'abolizione della struttura a pilastri, che potrebbe avere come effetto l'applicabilità a Eurojust del regolamento (CE) n. 45/2001.

Disposizioni relative al trattamento dei dati personali

48.

Occorre un riferimento alla decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Gli elenchi di dati personali che possono essere trattati a norma dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dovrebbero restare elenchi chiusi. Occorrono precisazioni in merito ai nuovi elementi d'informazione aggiunti all'articolo 15, paragrafo 1, lettera l).

Relazioni con partner esterni

49.

Il GEPD è contrario allo scambio di dati personali tra Eurojust e l'Organizzazione mondiale delle dogane.

50.

Per quanto riguarda la relazione con Europol, occorrerebbe esaminare l'opportunità di attenersi all'attuale sistema, purché:

a)

ciò non pregiudichi la situazione dei membri nazionali di Eurojust e del collegio in materia di informazione;

b)

i nessi strutturali tra i due organi siano sufficientemente solidi da assicurare la cooperazione ed evitare duplicazioni di sforzi.

51.

Per quanto riguarda la cooperazione con le autorità dei paesi terzi, si raccomanda di avvalersi dell'attuale modifica della decisione del Consiglio, che estende ulteriormente la portata degli scambi con detti paesi, per prevedere nella decisione stessa una procedura di valutazione dell'adeguatezza.

Controllo

52.

Il GEPD accoglie con favore la proposta di aggiunta all'articolo 23, paragrafo 10, che precisa che il segretariato dell'autorità di controllo può avvalersi delle competenze del segretariato istituito dalla decisione 2000/641/GAI.

53.

Il GEPD raccomanda di inserire una disposizione analoga a quella dell'articolo 38, paragrafo 5 bis, della proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) in modo da stabilire che le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 si applicano al trattamento dei dati personali relativi al personale Eurojust.

54.

Le disposizioni sul ruolo consultivo dell'autorità di controllo comune sono accolte con favore e potrebbero in alcuni punti essere perfino rafforzate.

Bruxelles, 25 aprile 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU C 54 del 27.2.2008, pag. 4.

(2)  Parere del 4 aprile 2007 sull'iniziativa di 15 Stati membri in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (GU C 169 del 21.7.2007, pag. 2) e parere del 19 dicembre 2007 sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2007/…/GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (GU C 89 del 10.4.2008, pag. 1).

(3)  Una relazione (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ma disponibile nel registro pubblico del Consiglio) illustra l'iniziativa ma non risolve i problemi di mancanza di trasparenza (ecc.) sollevati nel presente parere.

(4)  GU C 54 del 27.2.2008, pag. 14.

(5)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(6)  Comunicazione del 23 ottobre 2007, doc. COM(2007) 644 definitivo, in appresso «la comunicazione».

(7)  L'espressione «situazione in materia di informazione» fa riferimento alle possibilità di Eurojust e dei suoi membri di raccogliere informazioni.

(8)  Cfr. il secondo considerando della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

(9)  L'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è meno rilevante in questo contesto poiché non sarà necessariamente operativo immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

(10)  Cfr. ultima frase dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(11)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(12)  Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.

(13)  L'ultima versione pubblica della proposta di decisione quadro del Consiglio è in data 11 dicembre 2007 ed è disponibile nel registro pubblico del Consiglio.

(14)  Purtroppo neppure la proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (cfr. punto 31 del presente parere) contiene un siffatto riferimento.

(15)  Il GEPD sa che tale questione è oggetto di discussione anche in sede di gruppo del Consiglio e che potrebbe essere mantenuto un elenco di tipo chiuso. Questo risultato sarebbe naturalmente accolto con favore.

(16)  Cfr. nello stesso senso precedenti pareri del GEPD, quale il parere sull'iniziativa di 15 Stati membri per l'adozione di una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Prüm), punti 47-48.

(17)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(18)  Gli archivi di lavoro per fini di analisi sono descritti agli articoli 14 e 16 della proposta menzionata al punto 31 del presente parere. All'articolo 26 dell'iniziativa è utilizzata l'espressione «archivi di lavoro per fini di analisi».

(19)  Il GEPD ha formulato un parere sulla proposta in data 16 febbraio 2007 (GU C 255 del 27.10.2007, pag. 13). L'ultima versione della proposta, datata 10 aprile 2008, è disponibile sul registro pubblico del Consiglio.

(20)  Si veda altresì al riguardo il documento di riflessione presentato dal coordinatore antiterrorismo nel novembre 2007 (doc. 15448/07 del Consiglio).

(21)  Articolo 23 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

(22)  Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1).

(23)  Ultima versione, cfr. nota 19.


5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/9


Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale

(2008/C 310/02)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 19 marzo 2008 dalla Commissione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I.   INTRODUZIONE

Consultazione del garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

1.

La proposta di direttiva per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale (in prosieguo «la proposta») è stata inviata dalla Commissione al GEPD per consultazione il 19 marzo 2008, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 (1).

2.

Prima dell'adozione della proposta, la Commissione ha consultato in maniera informale il GEPD sul progetto di proposta; il GEPD se ne è compiaciuto poiché ha avuto così modo di formulare suggerimenti sul progetto di proposta prima dell'adozione da parte della Commissione. Il GEPD constata con soddisfazione che la proposta tiene conto di buona parte dei suoi suggerimenti.

Contesto della proposta

3.

La proposta è un provvedimento preso nell'ottica generale di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali provocati da incidenti stradali, il che costituisce un obiettivo importante della politica di sicurezza stradale dell'UE. Pertanto la proposta intende istituire un sistema per agevolare l'applicazione transfrontaliera delle sanzioni per specifiche infrazioni al codice della strada. È stato infatti constatato che vengono commesse numerose infrazioni al codice della strada che restano impunite se avvengono in un paese diverso dal paese di residenza del trasgressore.

4.

Per contribuire ad un'applicazione non discriminatoria e più efficace nei confronti dei trasgressori, la proposta prevede l'istituzione di un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni tra Stati membri.

5.

La proposta, prevedendo lo scambio di dati personali dei presunti trasgressori, ha implicazioni dirette in materia di protezione dei dati.

Punto centrale del parere

6.

Il parere del GEPD analizzerà la legittimità e la necessità delle misure nella parte II. La qualità dei dati rilevati, in relazione alle finalità del rilevamento, sarà presa in esame nella parte III. La parte IV si incentrerà sui diritti delle persone interessate e sulle condizioni per esercitarli. Infine si analizzeranno le condizioni per il trasferimento dei dati attraverso una rete elettronica ed i relativi aspetti connessi con la sicurezza.

II.   LEGITTIMITÀ E NECESSITÀ DELLE MISURE

7.

La direttiva 95/46/CE relativa alla protezione dei dati personali (2) prevede, tra i suoi principi fondamentali, che i dati devono essere rilevati e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime. Inoltre il trattamento deve essere necessario per tali finalità (3). La legittimità delle finalità può essere valutata in base ai criteri di cui all'articolo 7, lettere e) e f), della direttiva, in particolare l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento.

8.

È indubbio che la riduzione del numero di vittime della strada è una finalità legittima che potrebbe essere considerata un compito di interesse pubblico. Si tratta piuttosto di stabilire se le misure previste siano uno strumento adeguato ai fini dell'obiettivo perseguito, ossia ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali. In altre parole, occorre valutare se la proposta contenga elementi concreti che determinano la necessità di un siffatto sistema di scambio di informazioni, considerato l'impatto che esso avrà sulla vita privata delle persone interessate.

9.

Nella relazione si legge che la politica attuale (4), vale a dire la raccomandazione della Commissione del 21 ottobre 2003 relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale (5), sarebbe insufficiente per dimezzare il numero di vittime (6). Tale affermazione si basa sull'aumento del numero di decessi dal 2004 e su statistiche relative alla percentuale di conducenti non residenti nelle infrazioni per eccesso di velocità. A quanto risulta, i conducenti non residenti commettono più infrazioni per eccesso di velocità che non i conducenti residenti (7).

10.

Le statistiche menzionate nella valutazione di impatto indicano inoltre che vi è un legame tra il numero di controlli e il numero di vittime, da cui si conclude che l'applicazione della normativa appare uno strumento essenziale ed efficace per ridurre il numero di vittime della strada (8).

11.

Il GEPD constata inoltre che la misura adottata a livello comunitario non pregiudica le misure prese a livello nazionale per migliorare l'applicazione nei paesi ove ciò è ritenuto prioritario, ed è anzi ad esse complementare.

12.

Il GEPD è dell'avviso che gli elementi enunciati nella relazione e nel preambolo della proposta siano sufficientemente dettagliati e fondati per sostenere la legittimità della proposta stessa e la necessità dello scambio di dati previsto.

III.   QUALITÀ DEI DATI TRATTATI

13.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 95/46/CE i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati.

14.

Il campo di applicazione della proposta è limitato a specifiche violazioni gravi che sono considerate la causa principale di incidenti mortali, vale a dire l'eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza ed il transito con semaforo rosso.

15.

Tre di queste infrazioni (l'eccesso di velocità, il transito con semaforo rosso ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) possono essere rilevate e ulteriormente trattate in modo automatizzato o senza un contatto diretto con il conducente, il che rende necessario identificare la persona interessata in una seconda fase attraverso lo scambio transfrontaliero di informazioni. Quanto alla guida in stato di ebbrezza, l'infrazione deve essere rilevata in presenza delle autorità responsabili dell'applicazione della normativa, che in linea di massima possono accertare immediatamente l'identità dei trasgressori. Il preambolo della direttiva chiarisce ulteriormente il motivo per cui in questo caso è comunque necessario uno scambio transfrontaliero di informazioni: per avviare un procedimento a seguito di un'infrazione, può essere necessario verificare i dettagli di immatricolazione del veicolo anche quando il veicolo è stato fermato, in particolare nei casi di guida in stato di ebbrezza.

16.

Il GEPD ritiene adeguata la limitazione dello scambio di informazione ai quattro tipi di violazione menzionati, tenuto conto della loro incidenza in proporzione, sul totale di incidenti mortali e della necessità di ottenere ulteriori informazioni identificative ai fini dell'applicazione della normativa.

17.

Il GEPD giudica inoltre positivamente il fatto che l'elenco delle infrazioni sia esaustivo e che l'eventuale aggiunta di altre infrazioni possa avvenire solo previo ulteriore monitoraggio della Commissione e tramite una revisione della direttiva, il che soddisfa i requisiti di certezza del diritto.

IV.   DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA

18.

La proposta prevede, in particolare all'articolo 7, diritti di comunicazione, accesso e rettifica relativamente ai dati personali. Il modo in cui le persone interessate sono informate dei diritti di cui godono dipende dal formato della notifica di infrazione.

19.

È dunque importante che la notifica di infrazione prevista dall'articolo 5 e illustrata in dettaglio nell'allegato 2 fornisca all'interessato tutte le informazioni pertinenti in una lingua da questi compresa.

20.

Nella versione attuale la notifica include la maggior parte delle informazioni relative ai diritti della persona interessata. Tuttavia tali informazioni sono collocate alla fine del «modulo di risposta» allegato alla notifica. Secondo il GEPD sarebbe più appropriato fornire all'inizio del modulo informazioni chiare sulle precise prerogative del responsabile del trattamento dei dati, vale a dire l'autorità nazionale responsabile dell'applicazione delle sanzioni.

21.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della proposta, elementi non essenziali della direttiva sono modificati secondo la procedura di regolamentazione prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Il GEPD si chiede quali elementi della proposta si possano considerare non essenziali. Per evitare di modificare in seguito il modello di notifica di infrazione per quanto riguarda la parte relativa ai diritti delle persone, il GEPD raccomanda di completare l'articolo 5, paragrafo 2, della proposta in modo da stabilire una volta per tutte i diritti della persona interessata, includendovi le informazioni relative alle prerogative del responsabile del trattamento.

22.

L'articolo 5, paragrafo 2, potrebbe essere completato come segue: «La notifica di infrazione comprende il nome dell'autorità responsabile dell'applicazione delle sanzioni e le finalità della notifica, una descrizione dei dettagli pertinenti dell'infrazione di cui trattasi (…), le possibilità di contestare le motivazioni della notifica di infrazione e le possibilità di ricorrere (…), nonché la procedura da seguire (…). Tali informazioni sono fornite in una lingua che possa essere compresa dal destinatario».

23.

Quanto alla possibilità, per la persona interessata, di accedere ai dati che la riguardano e di contestarne eventualmente il trattamento, il GEPD giudica positivamente il fatto che la proposta preveda per la persona interessata la possibilità di esercitare i suoi diritti dinanzi ad un'autorità situata nel paese ove risiede. Di fatto, l'agevolazione dell'applicazione transfrontaliera delle sanzioni non dovrebbe avere la conseguenza di precludere per le persone interessate le possibilità di esercitare i loro diritti o rendere troppo difficile tale esercizio.

V.   RETE ELETTRONICA — ASPETTI CONNESSI CON LA SICUREZZA

24.

La relazione (9) indica la possibilità di utilizzare un sistema di informazione comunitario già esistente per il trasferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa.

25.

Ove ci si riferisca solo all'infrastruttura tecnica (10), il GEPD non ha obiezioni all'utilizzazione di un sistema già esistente nella misura in cui esso limita gli oneri finanziari o amministrativi, senza ripercussioni sugli aspetti del progetto legati alla vita privata. Tuttavia l'interoperabilità non dovrebbe consentire lo scambio di dati con altre basi di dati. Si ricorda che non si dovrebbe effettuare alcuna interconnessione di basi di dati in assenza di una base chiara e legittima (11).

26.

Il GEPD insiste inoltre sul fatto che scopo della rete è quello di consentire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, e non di creare una base di dati centrale delle infrazioni al codice stradale. La centralizzazione e il riutilizzo dei dati esulano dal campo di applicazione della proposta.

27.

Il GEPD constata che l'articolo 3, paragrafo 3 della proposta prevede una salvaguardia per evitare la divulgazione delle informazioni relative alle infrazioni. Di fatto solo lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è autorizzato a trattare i dati pertinenti della persona interessata. Non è previsto che il paese di residenza della persona, responsabile della trasmissione dei dati identificativi, conservi le informazioni o le riutilizzi in alcun caso. Pertanto il GEPD si compiace della disposizione della proposta in base alla quale nessun paese diverso dallo Stato dell'infrazione conserva tali informazioni.

28.

La Commissione, a norma dell'articolo 4 della proposta, adotta le regole comuni, incluse le procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri. Secondo il GEPD tali regole comprendono salvaguardie materiali ed organizzative per impedire l'uso improprio delle informazioni. Il GEPD resta disponibile per una nuova consultazione per quanto riguarda l'elaborazione dettagliata di tali regole.

VI.   CONCLUSIONE

29.

Il GEPD è dell'avviso che la proposta fornisca una giustificazione sufficiente per l'istituzione del sistema di scambio transfrontaliero di informazioni e che circoscriva in modo adeguato la natura dei dati oggetto del rilevamento e dello scambio.

30.

Si compiace inoltre per la procedura di ricorso prevista dalla proposta, ed in particolare per il fatto che sarà possibile accedere ai dati personali nel paese di residenza della persona interessata.

31.

Al fine di migliorare il testo per quanto riguarda le informazioni relative alle persone interessate, il GEPD raccomanda quanto segue: il modo in cui le persone interessate sono informate del fatto che godono di diritti specifici dipende dal formato della notifica di infrazione. È dunque importante che l'articolo 5 contenga tutte le informazioni pertinenti per l'interessato in una lingua da questi compresa. Al punto 22 del presente parere si suggerisce una possibile formulazione.

32.

Per quanto riguarda la sicurezza il GEPD, pur non avendo obiezioni all'utilizzazione di una infrastruttura già esistente per lo scambio di informazioni, nella misura in cui essa limita gli oneri finanziari o amministrativi, insiste sul fatto che ciò non dovrebbe condurre all'interoperabilità con altre basi di dati. Il GEPD si compiace del fatto che la proposta limiti le possibilità di utilizzazione dei dati da parte di Stati membri diversi da quello in cui è stata commessa l'infrazione.

33.

Il GEPD resta disponibile per una nuova consultazione per quanto riguarda le regole comuni relative alle procedure tecniche per lo scambio elettronico dei dati fra Stati membri che devono essere elaborate dalla Commissione, ed in particolare per quanto attiene agli aspetti di tali regole connessi con la sicurezza.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7.

(4)  Punto 1: Contesto della proposta, «Contesto generale».

(5)  Raccomandazione 2004/345/CE della Commissione. Si veda la comunicazione della Commissione concernente la raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2003, relativa all'applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale (GU C 93 del 17.4.2004, pag. 5).

(6)  Obiettivo menzionato nella relazione e nel Libro bianco del 2001 «La politica europea dei trasporti» .

(7)  Relazione, 1) Motivazione e obiettivi della proposta: mentre i conducenti non residenti si attestano attorno al 5 % del totale di conducenti, nei paesi in cui sono disponibili dati la loro quota rispetto alle infrazioni per eccesso di velocità è compresa fra 2,5 % e 30 %.

(8)  Si vedano le notevoli differenze nel numero di vittime nei vari Stati membri ed il fatto che il numero di vittime sembra essere direttamente connesso con il numero di controlli. Cfr. valutazione di impatto, punto 2.4.1.

(9)  

3)

Elementi giuridici della proposta, «principio di proporzionalità».

(10)  Come sembra suggerire la valutazione di impatto, punto 5.3.1.

(11)  Si vedano al riguardo le osservazioni del GEPD del 10 marzo 2006 sulla comunicazione della Commissione sull'interoperabilità tra le banche dati europee, disponibile all'indirizzo www.edps.europa.eu: Quando si parla di interoperabilità, non ci si riferisce solo all'utilizzazione in comune di sistemi informatici su larga scala, ma anche alle possibilità di accesso ai dati, scambio di dati o addirittura fusione di basi di dati. Ciò è deplorevole, in quanto tipi diversi di interoperabilità richiedono salvaguardie e condizioni diverse. Ad esempio nel caso in cui la nozione di interoperabilità sia utilizzata come base di partenza per proporre altre misure volte ad agevolare lo scambio di informazioni. Come posto in rilievo dal parere del GEPD sul principio di disponibilità, pur se l'introduzione di tale principio non condurrà a nuove basi di dati, essa introdurrà necessariamente una nuova utilizzazione delle basi di dati esistenti fornendo nuove possibilità di accesso alle medesime.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/13


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5333 — Bell/Zimbo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 310/03)

Il 28 novembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5333. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/13


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5376 — Greenvision Ambiente/Itochu/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 310/04)

Il 28 novembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5376. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/14


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 dicembre 2008

(2008/C 310/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

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1,2620

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MYR

ringgit malese

4,5930

PHP

peso filippino

62,360

RUB

rublo russo

35,3410

THB

baht thailandese

45,047

BRL

real brasiliano

3,1310

MXN

peso messicano

17,2326


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/15


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

(2008/C 310/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 4 settembre 2008 dal produttore comunitario Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta una parte considerevole, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di meccanismi per la legatura di fogli.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8305 10 00. Tale codice NC viene indicato a titolo puramente informativo. Ai fini del presente avviso i meccanismi per la legatura di fogli consistono in due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (3) sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. Con il regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (4) il dazio antidumping definitivo è stato esteso alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e con il regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio (5) alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos. Il regolamento (CE) n. 818/200 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato; detto paese è indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto sul mercato della Comunità.

Su tale base, il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievoli. Egli ha fornito elementi di prova da cui emerge che l'industria comunitaria si trova in una situazione precaria e sostiene che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il persistere o la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbero causare il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.   Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

a)   Campionamento

In considerazione del numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro della società tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

numero totale dei dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

il volume in unità e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese,

le ragioni sociali e l'indicazione esatta delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non accettare l'eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

ii)   Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta era stata utilizzata l'India come paese a economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Il richiedente ha ora proposto di utilizzare a tal fine la Tailandia e la Commissione intende utilizzare tale paese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa possibile scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti. Queste parti, e quelle ignote alla Commissione ma che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano seguito la procedura di cui alla precedente frase possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Se non diversamente disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta stessa.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Tailandia che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene presa in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, se non diversamente disposto) e indicare ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/92

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

12.   Consigliere-auditore

Si fa presente che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 146 del 12.6.2008, pag. 33.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

(4)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1.

(5)  GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1.

(6)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1.

(7)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(8)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/19


Avviso della Commissione che aggiorna l'elenco dei soggetti sotto esame a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione del dazio antidumping

(2008/C 310/07)

Il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (1), del 20 gennaio 1997, autorizza l'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, disposta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (2), del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (3) e prorogato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio (4). Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 88/97 figura un elenco di soggetti di cui erano in esame le domande di autorizzazione all'esenzione dal dazio antidumping esteso istituito dal regolamento (CE) n. 71/97.

Con il presente avviso si informano le parti interessate, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97, delle altre domande di esenzione pervenute e delle domande tuttora in esame. La sospensione del dazio esteso, a seguito di tali domande, ha preso effetto alle date indicate nell'allegato I del presente avviso, che contiene l'elenco aggiornato dei soggetti sotto esame.


(1)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(4)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Soggetti sotto esame

Denominazione

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di effetto

Codice addizionale Taric

Citic – Marmes Bicycle CZ, s. r. o.

Žichlínské předměstí, Albrechtická 391, CZ-563 01 Lanškroun

CZ

Articolo 5

23.5.2008

A891

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Straße 29, D-39261 Zerbst

DE

Articolo 5

15.10.2007

A873

MADIROM PROD Srl.

București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 319, OB. 152, România

RO

Articolo 5

11.8.2008

A896

S.C. Rich Euro Bike SRL

București, Urziceni Route, nr. 54A, Afumati, Ilfov County, 077010, România

RO

Articolo 5

10.7.2008

A895

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, D-46395 Bocholt

DE

Articolo 5

16.9.2008

A897


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/21


Comunicato del governo francese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(Avviso relativo alla richiesta di concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi detta «Permis d'Est Champagne»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 310/08)

Con domanda datata 13 maggio 2008 la società Lundin International, con sede a Maclaunay F-51210 Montmirail, ha fatto richiesta per una durata di cinque anni di una concessione esclusiva per la ricerca di idrocarburi liquidi o gassosi, detta «Permis d'Est Champagne», riguardante una superficie di circa 2 698 km quadrati che interessa una parte dei dipartimenti della Marne, delle Ardenne e della Meuse.

Il perimetro della concessione è delimitato dagli archi di meridiano e parallelo che collegano i vertici qui di seguito definiti dalle rispettive coordinate geografiche in gradi. Il meridiano assunto come riferimento è quello di Parigi.

Vertice

Latitudine

Longitudine

A

54,80 gr N

2,20 gr E

B

54,80 gr N

2,90 gr E

C

54,70 gr N

2,90 gr E

D

54,70 gr N

3,00 gr E

E

54,30 gr N

3,00 gr E

F

54,30 gr N

2,90 gr E

G

54,20 gr N

2,90 gr E

H

54,20 gr N

2,50 gr E

I

54,30 gr N

2,50 gr E

J

54,30 gr N

2,40 gr E

K

54,40 gr N

2,40 gr E

L

54,40 gr N

2,20 gr E

Presentazione delle domande e criteri di assegnazione del titolo

I primi richiedenti e i richiedenti in concorrenza devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto n. 2006-648, del 2 giugno 2006, relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Le società interessate possono presentare domande in concorrenza entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, seguendo la procedura indicata nell'«Avviso relativo al rilascio di titoli minerari per idrocarburi in Francia» pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 374 del 30 dicembre 1994, pag. 11, e sancita dal decreto francese n. 2006-648 relativo ai titoli minerari e ai titoli di deposito sotterraneo. Le domande devono essere indirizzate al ministro competente per gli affari minerari, all'indirizzo sotto indicato.

Le decisioni sulla domanda iniziale e sulle domande in concorrenza applicheranno i criteri per l'assegnazione di un titolo minerario definiti all'articolo 6 del suddetto decreto e saranno adottate entro il 19 maggio 2010.

Condizioni e requisiti concernenti l'esercizio e la cessazione dell'attività

I richiedenti sono inviati a fare riferimento agli articoli 79 e 79.1 del codice minerario e al decreto n. 2006-649, del 2 giugno 2006, relativo alle attività minerarie, alle attività di stoccaggio sotterraneo e alla polizia delle miniere e degli stoccaggi sotterranei (Journal officiel de la République française del 3 giugno 2006).

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et climat, direction de l'énergie, Sous-direction de la Sécurité d'Approvisionnement et des Nouveaux Produits Energétiques, bureau exploration production des hydrocarbures), 41, Boulevard Vincent Auriol, F-75703 Parigi Cedex 13 [tel. (33) 153 94 14 81, fax (33) 153 94 14 40].

Le disposizioni legislative e regolamentari summenzionate sono reperibili al seguente indirizzo Légifrance:

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.


5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/23


Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.402 — Preclusione del mercato del gas da parte di RWE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 310/09)

1.   INTRODUZIONE

1.

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

2.

Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, relativa alle presunte infrazioni compiute da RWE AG, Essen e dalle sue controllate (in appresso «RWE») nei mercati tedeschi del gas.

3.

Secondo la valutazione preliminare, RWE detiene una posizione dominante nel mercato/nei mercati del trasporto del gas nell'area servita dalla sua rete. La valutazione preliminare esprimeva la preoccupazione che RWE potesse aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, in particolare mediante la mancata prestazione di servizi di trasporto del gas a terzi e un comportamento volto a ridurre i margini dei suoi concorrenti a valle nel mercato della fornitura del gas («compressione dei margini»).

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

4.

RWE non concorda con la valutazione preliminare della Commissione. Tuttavia, ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni possono essere riassunti come segue:

5.

RWE cederà le sue attuali attività relative alla rete di trasporto del gas a un acquirente adeguato che non susciti prima facie riserve per quanto riguarda la concorrenza. RWE si è impegnata in particolare a cedere:

la sua rete tedesca di trasporto del gas ad alta pressione della lunghezza totale di circa 4 000 km, corrispondente all'intera rete tedesca di trasporto del gas ad alta pressione da essa attualmente posseduta, fatte salve alcune parti della rete nella zona di Bergheim (della lunghezza di 100 km circa) (2). Per le parti della rete che non sono di proprietà esclusiva di RWE ma in comproprietà con altri soggetti, RWE si impegna a cedere la sua intera quota,

l'impiantistica ausiliaria necessaria per gestire la rete di trasporto (quali i sistemi di condizionamento del gas di Broichweiden e Hambor, un centro di dispacciamento [Prozessleitsystem], ecc.),

gli attivi immateriali necessari per gestire la rete di trasporto (quali il software per il centro di dispacciamento, i contratti e le licenze).

6.

RWE si impegna inoltre a fornire all'acquirente, per un periodo della durata massima di cinque esercizi per il gas a decorrere dalla cessione, i servizi ausiliari necessari per gestire la rete di trasporto, come la fornitura di servizi per la flessibilità del gas.

7.

Le attività cedute riceveranno personale generico e personale chiave necessario per gestire la rete di trasporto.

8.

Gli impegni sono pubblicati nella versione integrale in lingua tedesca sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

9.

La Commissione, previo un relativo test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

10.

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. In questo contesto, la Commissione invita le parti interessate a formulare le loro osservazioni per stabilire se le attività e i diritti che RWE offre di trasferire all'acquirente (si vedano per maggiori dettagli gli allegati 1-6) sono sufficienti per garantire la redditività dell'impresa e a descrivere in dettaglio eventuali elementi ritenuti mancanti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». Ogni richiesta legittima sarà presa in considerazione.

11.

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/B-1/39.402 — preclusione di RWE, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (32-2) 295 01 28 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

B-1049 Bruxelles


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pagg. 1-25).

(2)  Secondo RWE, questi 100 km di rete di trasporto non possono essere ceduti in maniera economicamente conveniente a un terzo acquirente poiché non sono provvisti di sufficienti sistemi per misurare il flusso di gas verso le parti a valle della rete, si veda l'allegato 4 del testo degli impegni.


ALTRI ATTI

Commissione

5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/25


Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 310/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006

«BRNĚNSKÉ PIVO» o «STAROBRNĚNSKÉ PIVO»

N. CE: CZ-PGI-0005-0373-14.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Úřad průmyslového vlastnictví

Indirizzo:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6-Bubeneč

Tel.

(420) 220 38 31 11

Fax

(420) 221 32 47 18

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Associazione richiedente:

Nome:

Starobrno, a. s.

Indirizzo:

Hlinky 160/12

CZ-661 47 Brno

Tel.

(420) 543 51 61 11

Fax

(420) 543 21 10 35

E-mail:

starobrno@starobrno.cz

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

La presente domanda deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 poiché la zona considerata conta un solo produttore. Le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione sono soddisfatte.

3.   Tipo di prodotto:

Classe 2.1 — Birre

4.   Disciplinare:

[sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo»

4.2.   Descrizione:

La «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo» viene prodotta nelle seguenti categorie principali:

analcolica, chiara alla spina, scura alla spina, lager.

Materie prime utilizzate per la produzione:

 

Malto — si utilizza malto prodotto da orzo distico primaverile. Le caratteristiche del malto devono rispondere ai seguenti valori:

Estratto di malto secco

(% in peso)

Min.

80,0

Indice di Kolbach

(%)

 

39,0 ±3

Diastasi

(unità WK)

Min.

220

Attenuazione reale

(%)

Max.

82

Friabilità

(%)

Max.

75,0

 

Acqua — si utilizza l'acqua della rete idrica cittadina. Luppolo — le varietà adoperate, sotto forma di granulato o di estratto, sono il luppolo rosso semiprecoce di Žatec e il luppolo Magnum; queste varietà sono adoperate da molto tempo per la loro comprovata idoneità e la loro influenza sulle caratteristiche sensoriali dei prodotti finiti (birre). Le varierà di luppolo citate conferiscono alla «Brněnské pivo» il tipico sapore delicatamente amaro.

Caratteristiche delle singole categorie:

Birra analcolica

Birra con un titolo alcolometrico minimo (inferiore o pari allo 0,6 %), sapore molto aspro, colore meno intenso, leggero aroma di mosto

Birra chiara alla spina

Birra mediamente fermentata, con un titolo alcolometrico pari al 10 %, di colore dorato, gusto amaro ed aspro di media intensità.

Birra tagliata mediamente fermentata, con un titolo alcolometrico pari al 10 %, colore ambrato, tipico sapore leggermente caramellizzato, grado di asprezza medio e gusto pieno.

Birra scura alla spina

Birra meno fermentata, titolo alcolometrico pari al 10 %, tipico colore marrone scuro, gusto e aroma di caramello caratteristici, grado di asprezza medio e gusto pieno.

Lager

Titolo alcolometrico: 11-12 %.

Birra a fermentazione di media durata, di colore dorato, aroma di luppolo da delicato a pronunciato, da moderatamente a mediamente amara, elevato grado di asprezza, gusto pieno, buona spumosità.

4.3.   Zona geografica:

Distretto di Brno-venkov

4.4.   Prova dell'origine:

Il produttore tiene un registro dei fornitori di tutte le materie prime e degli acquirenti dei prodotti finiti e attua un sistema di controllo in corso di produzione. Il controllo in corso di produzione e il controllo del disciplinare sono effettuati dall'ispettorato statale dell'agricoltura e degli alimenti («Státní zemědělská a potravinářská inspekce») con sede a Brno. Su ogni prodotto sono indicati a norma di legge i dati relativi al produttore.

4.5.   Metodo di ottenimento:

La produzione della «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo» avviene secondo un procedimento tecnologico classico che si ispira alla tradizione birraria di Staro Brno, con la preparazione del mosto secondo il metodo di decozione a due tempere e la doppia fermentazione della birra. Il malto viene macinato e il composto così ottenuto è quindi mescolato ad acqua calda in modo da ottenere la cosiddetta miscela. Dopo essere rimasta a decantare per un periodo di riposo, una parte della miscela viene travasata in un altro recipiente, la caldaia di miscela, in cui avviene la prima ammostatura. Gradualmente si ottengono le temperature che consentono la trasformazione delle sostanze amidacee contenute nel malto in zuccheri; si può quindi procedere a trasferire l'estratto di malto nella soluzione. Una volta terminato il processo di ammostatura, tutto il contenuto della caldaia è portato ad ebollizione e versato nuovamente nella caldaia. Dopo un periodo di decantazione, una parte della miscela è nuovamente travasata nella caldaia di miscela e l'intero processo, inclusa la cottura, viene ripetuto. La miscela cotta viene nuovamente travasata, mediante l'apposita pompa di travaso, nella caldaia di miscela. Gli enzimi contenuti nel malto sono utilizzati per trasferire l'estratto di malto nella soluzione. Al termine del processo di ammostatura l'intero contenuto della caldaia è travasato in un terzo contenitore, il tino di filtrazione. Le particelle insolubili del macinato formano uno strato filtrante attraverso il quale viene separata la soluzione di malto — il mosto non luppolato. Dopo aver separato il mosto lo strato filtrante viene risciacquato con acqua per ottenere il maggior quantitativo possibile di estratto. Dopo essere stato sciacquato, lo strato filtrante viene eliminato come scarto (trebbie di birra). Il mosto chiarificato passa quindi in un altro recipiente, la caldaia di cottura, nella quale, durante la fase di ebollizione, si aggiunge il luppolo. Il mosto bollente viene privato delle impurità comparse durante l'ammostatura per precipitazione delle albumine del malto con i tannini del luppolo; il mosto chiarificato viene raffreddato, areato e inseminato con lieviti di birra. I lieviti adoperati sono i Saccharomyces uvarum (carlsbergensis), coltivati nel secolo XIX per l'utilizzazione nella produzione di birra a bassa fermentazione. La fermentazione principale ha luogo in tank cilindrico-conici nei quali la birra giovane così ottenuta viene raffreddata e i depositi di lieviti eliminati; la birra viene poi travasata in appositi tini di maturazione, ovvero in tank cilindrico-conici (birra alla spina) o in tank di deposito nelle cantine di deposito (lager). Nei tank di deposito la birra viene sottoposta a fermentazione secondaria, la cui durata varia a seconda del tipo di birra che si produce. La birra così ottenuta viene filtrata prima di essere confezionata. Come agente filtrante si adopera la terra di diatomee. Prima dell'imbottigliamento, la birra filtrata viene conservata a seconda della varietà in appositi tank pressurizzati. La birra viene poi imbottigliata o infustata nel seguente ordine cronologico: tank pressurizzati — pastorizzazione continua — confezionamento. La birra è travasata in recipienti adatti al trasporto, precedentemente lavati e biologicamente puliti (bottiglie o fusti); i fusti sono inoltre previamente sottoposti a sterilizzazione a vapore. I recipienti vengono riempiti in un'atmosfera di acido carbonico, gas sviluppatosi durante la fermentazione principale.

4.6.   Legame:

Nel 1323 la regina Eliška Rejčka fondò a Staré Brno un convento cistercense che, con l'aiuto del monastero di Velehrad, nel 1325 fece costruire un birrificio. Il birrificio di Brno ha subito numerose modifiche ed ammodernamenti ma la birra vi è ancor oggi prodotta secondo le antiche ricette, nel rispetto della tradizione, e i moderni impianti sorgono nelle immediate vicinanze del sito dell'antico birrificio cistercense.

La «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo» viene prodotta già da molto tempo nella zona delimitata, secondo il metodo sopra descritto. L'unicità della produzione è dovuta alla tradizione secolare di fabbricazione di birra nella zona designata.

I risultati di un sondaggio realizzato nel mese di gennaio 2006 comprovano la qualità e la popolarità della «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo».

I produttori di Staro Brno hanno vinto l'ambita «Coppa d'oro Pivex» nel 1992, nel 1996 e nel 2002, con i prodotti presentati all'unico concorso ufficiale della qualità per la birra (PIVEX), garantito dall'associazione ceca dei birrifici e dei maltifici.

Va detto inoltre che la rivista «Pivní kurýr» ha conferito più volte ai prodotti del birrificio Staro Brno il premio «Cena českých sládků» (premio ceco dei birrai): nel 2002 per la varietà «Baron Trenck» e nel 2003 per la varietà «Medium».

4.7.   Struttura di controllo:

Etichettatura:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně

Indirizzo:

Běhounská 10

CZ-601 26 Brno

Tel.

(420) 542 42 67 02

Fax

(420) 542 42 67 17

E-mail:

epodatelna@szpi.gov.cz

4.8.   Etichettatura:


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


5.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.