ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
13 agosto 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 206/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

2008/C 206/02

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

4

2008/C 206/03

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5176 — CVC/Schuitema) ( 1 )

6

2008/C 206/04

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5190 — Nordic Capital/Convatec) ( 1 )

6

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 206/05

Tassi di cambio dell'euro

7

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 206/06

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

8

2008/C 206/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

10

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 206/08

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie del Vietnam

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 206/09

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5277 — Zurich/Banco Sabadell/BanSabadell Vida/BanSabadell Pensiones/BanSabadell Generales) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2008/C 206/10

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2008/C 206/01)

Data di adozione della decisione

17.6.2008

Numero dell'aiuto

N 649/07

Stato membro

Lettonia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Buferjoslu ierīkošana

Base giuridica

«Aizsargjoslu likums» (pieņemts 5.2.1997.)

Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra noteikumos Nr. 531 «Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem»

Tipo di misura

Pagamenti agroambientali

Obiettivo

Protezione ambientale

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Importo totale pari a: 0, 45 Mio LVL (circa 0,64 Mio EUR)

Intensità

Fino al 100 %

Durata

Fino al 30.12.2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

17.6.2008

Numero dell'aiuto

N 671/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aides à la publicité des secteurs des fruits, des légumes, de l'horticulture, des pommes de terre, des productions végétales spécialisées et de l'apiculture

Base giuridica

Articles L 621-1 et suivants du Code rural, Décision du directeur de Viniflhor

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

L'aiuto è finalizzato a finanziare azioni pubblicitarie volte a rafforzare l'immagine e a incrementare il consumo di frutta e verdura sul mercato francese e sui mercati esteri

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

98 000 000 EUR

Intensità

Variabile fino al 100 %

Durata

2008-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

TSA 40004

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.5.2008

Numero dell'aiuto

N 167/08

Stato membro

Repubblica federale di Germania

Regione

Rheinland-Pfalz

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Maßnahmen zur Revitalisierung der Wälder

Base giuridica

Entwicklungsprogramm Agrarwirtschaft, Umweltmaßnahmen, Landentwicklung des Landes Rheinland-Pfalz

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Rivitalizzazione delle foreste

Forma di sostegno

Sovvenzioni

Stanziamento

1 500 000 EUR/anno

Intensità

90 %

Durata

2008-2013

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/4


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 206/02)

Data di adozione della decisione

16.7.2008

Numero dell'aiuto

N 439/07

Stato membro

Germania

Regione

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Bundesbürgschaften unter Einbindung paralleler Landesbürgschaften für Vorhaben in den neuen Ländern und im Regionalfördergebiet Berlin

Base giuridica

Bundeshaushaltsgesetz in der jährlichen Fassung, insbes. § 3(1) Nr. 5

Bundeshaushaltsordnung

Original title: Bundeshaushaltsplan

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 1 020 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstr. 97

D-10117 Berlin

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

16.7.2008

Numero dell'aiuto

N 647/07

Stato membro

Francia

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Aide individuelle à la R&D pour le projet «PAMELAT, pointe avant mixte Latécoère, Recherche et innovation dans la filière composite aéronautique»

Base giuridica

Régime N 51/06

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 14 Mio EUR

Intensità

43 %

Durata

Fino al 2010

Settore economico

Industria manifatturiera

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction Générale des Entreprises

1-12 rue Villiot

F-75012 Paris

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5176 — CVC/Schuitema)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 206/03)

Il 26 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5176. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/6


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5190 — Nordic Capital/Convatec)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 206/04)

Il 15 luglio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/ ). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex con il numero di riferimento 32008M5190. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/7


Tassi di cambio dell'euro (1)

12 agosto 2008

(2008/C 206/05)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4907

JPY

yen giapponesi

163,97

DKK

corone danesi

7,4597

GBP

sterline inglesi

0,7844

SEK

corone svedesi

9,3889

CHF

franchi svizzeri

1,6215

ISK

corone islandesi

121,93

NOK

corone norvegesi

8,012

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

23,954

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

236,47

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,7042

PLN

zloty polacchi

3,2753

RON

leu rumeni

3,539

SKK

corone slovacche

30,343

TRY

lire turche

1,7609

AUD

dollari australiani

1,7048

CAD

dollari canadesi

1,5936

HKD

dollari di Hong Kong

11,6396

NZD

dollari neozelandesi

2,1389

SGD

dollari di Singapore

2,1029

KRW

won sudcoreani

1 541,01

ZAR

rand sudafricani

11,571

CNY

renminbi Yuan cinese

10,231

HRK

kuna croata

7,2065

IDR

rupia indonesiana

13 669,72

MYR

ringgit malese

4,9588

PHP

peso filippino

66,58

RUB

rublo russo

36,154

THB

baht thailandese

50,222

BRL

real brasiliano

2,4134

MXN

peso messicano

15,1288


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/8


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 206/06)

Numero dell'aiuto

XR 113/07

Stato membro

Austria

Regione

Niederösterreich

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Ecoplus Richtlinien für regionale betriebliche Investitionsprojekte in Niederösterreich

Base giuridica

Gesellschaftsvertrag der ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH sowie Aufsichtsratsbeschluss vom 5.4.2007

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

30 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.4.2007

Durata

31.12.2007

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ecoplus Niederösterreichische Wirtschaftsagentur GmbH

Lugeck 1

A-1011 Wien

E-mail: headoffice@ecoplus.at

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.ecoplus.at/regionalfoerderung

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 115/07

Stato membro

Austria

Regione

Oberösterreich

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Wirtschafts- Impulsprogramm (WIP) des Landes Oberösterreich für den Zeitraum 1.6.2007-31.12.2013

Base giuridica

Beschluss der oö Landesregierung vom 21.5.2007

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

2 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

15 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

1.6.2007

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Land Oberösterreich

Amt der oö. Landesregierung, Abteilung Gewerbe/Wirtschaftspolitik

Tel. (43) 732 7720-15158

E-mail: ge.post@ooe.gv.at

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

www.land-oberoesterreich.gv.at

http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/SID-3DCFCFC3-E83B4377/ooe/hs.xsl/26536_DEU_HTML.htm

Altre informazioni


13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 206/07)

Numero dell'aiuto

XR 47/08

Stato membro

Spagna

Regione

Murcia

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Programa de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos

Base giuridica

Orden de 18 de febrero de 2008, por la que se aprueban las bases reguladoras y la Convocatoria para 2008 de programas de ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en sectores estratégicos dirigidas a las empresas

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

4,025 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

25.2.2008

Durata

31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori ammissibili per aiuti agli investimenti a finalità regionale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Instituto de Fomento de la Región de Murcia

Avda de la Fama no 3

E-30003 Murcia

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.institutofomentomurcia.es

Altre informazioni


Numero dell'aiuto

XR 79/08

Stato membro

Italia

Regione

Basilicata

Titolo del regime di aiuti o denominazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto integrativo ad hoc

Disciplinare per la concessione delle agevolazioni previste dall'art.17 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 per la realizzazione di piani di reindustrializzazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali nei siti produttivi inattivi sul territorio della regione Basilicata

Base giuridica

D.G.R. n. 690 del 13 maggio 2008

Tipo di misura

Regime

Spesa annua prevista

50 Mio EUR

Intensità massima di aiuti

30 %

Conformemente all'articolo 4 del regolamento

Data di applicazione

13.5.2008

Durata

31.12.2010

Settore economico

Limitato a settori specifici

NACE D

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Basilicata

Dipartimento Attività produttive

Viale della Regione Basilicata, 12

I-85100 Potenza

Il sito Internet su cui è pubblicato il regime di aiuti

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive/default.cfm?fuseaction=dir&dir=1458&doc=&link=

http://www.regione.basilicata.it/dipattivitaproduttive

Altre informazioni


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/12


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originarie del Vietnam

(2008/C 206/08)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dall'esportatore vietnamita Header Plan Co., Ltd («il richiedente»).

La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. I codici NC vengono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo, istituito mediante il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio (2), sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originarie, tra l'altro, del Vietnam.

4.   Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova a prima vista sufficienti, presentati dal richiedente, da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'adozione delle misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono duraturi.

Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per eliminare il dumping, non è più necessario mantenere la misura al livello attuale. Il richiedente ha in particolare fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare il rispetto dei criteri per il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e per il trattamento individuale. Un confronto tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all'esportazione nella Comunità indica inoltre che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.

5.   Procedura per la determinazione del dumping

Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Obiettivo dell'inchiesta è stabilire se occorre mantenere, abrogare o modificare le misure in vigore per quanto riguarda il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate da società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1890/2005.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato una serie di questionari. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

c)   Status di società operante in condizioni di economia di mercato

Qualora la società fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. La Commissione invierà un modulo di richiesta alla società e alle autorità del Vietnam.

d)   Selezione del paese ad economia di mercato

Qualora alla società non sia accordato il trattamento di società operante in condizioni di economia di mercato, in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo al Vietnam sarà selezionato un paese ad economia di mercato appropriato, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tale scopo, la Commissione intende nuovamente fare riferimento a Taiwan, come già ai fini dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie del Vietnam. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

Inoltre, nel caso in cui la società ottenga lo status di società operante in condizioni di economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costo o di prezzo necessari per fissare il valore normale, che risultino inattendibili o non reperibili in Vietnam. Anche a tale scopo la Commissione intende utilizzare Taiwan.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.

ii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

b)   Termine specifico per la presentazione delle domande relative al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato

La domanda, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro ventuno giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta di Taiwan quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione al Vietnam, secondo quanto indicato al paragrafo 5, lettera d), del presente avviso. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che si sarebbero potute raggiungere se la parte avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro quindici mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per i dati di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web del sito della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/15


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5277 — Zurich/Banco Sabadell/BanSabadell Vida/BanSabadell Pensiones/BanSabadell Generales)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 206/09)

1.

In data 1o agosto 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. («Zurich Vida», Spagna) e Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. («Zurich Generales», Spagna), appartenenti allo Zurich Group («Zurich Group», Svizzera), e Banco de Sabadell («Banco Sabadell», Spagna) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune di BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros («BanSabadell Vida», Spagna) BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A. («BanSabadell Pensiones», Spagna) e BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros («BanSabadell Generales», Spagna), attualmente controllate al 100 % di Banco Sabadell, mediante acquisizione di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Zurich Group: assicurazione, riassicurazione, prodotti pensionistici e prodotti d'investimento in Europa, America e Asia,

per Zurich Vida: controllata spagnola dello Zurich Group nel ramo assicurazione vita,

per Zurich Generales: controllata spagnola dello Zurich Group nel ramo assicurazione non vita,

per Banco Sabadell: attività bancaria al dettaglio in Spagna,

per BanSabadell Vida: assicurazione vita in Spagna,

per BanSabadell Pensiones: prodotti pensionistici in Spagna,

per BanSabadell Generales: assicurazione non vita in Spagna.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5277 — Zurich/Banco Sabadell/BanSabadell Vida/BanSabadell Pensiones/BanSabadell Generales, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

13.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/16


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2008/C 206/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«BUDAPESTI TÉLISZALÁMI»

N. CE: HU-PGI-005-0396-21.10.2004

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Főosztály

Indirizzo:

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11

Tel.

(36-1) 301-4419 o (36-1) 301-4486

Fax

(36-1) 301-4808

E-mail:

ZoborE@fvm.hu

2.   Associazione:

Nome:

HERZ Szalámigyár Zrt.

Indirizzo:

H-1097 Budapest, Gubacsi út 13

Tel.

(36-1) 215-7489

Fax

(36-1) 216-7485

E-mail:

herzrt@herz.hu

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, questa costituisce un'eccezione poiché si tratta dell'unico produttore esistente nel settore. Le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione sono state soddisfatte.

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2. — Gruppo: prodotti a base di carne

4.   Descrizione del disciplinare:

[riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome: «Budapesti téliszalámi»

4.2.   Descrizione: Il «Budapesti téliszalámi» (salame invernale di Budapest) viene preparato con carni di maiali maschi castrati o scrofe non destinate alla riproduzione, di peso elevato (superiore a 150 kg) e più di un anno di età, provenienti da suini delle razze Mangalitsa, Cornwall, Berkshire, Large White, Landrace, Duroc, Hampshire e Pietrain o dai loro incroci, e con grasso di maiale di consistenza ferma ottenuto dalle suddette razze o incroci. Non possono essere utilizzati verri impiegati per la riproduzione e castrati da adulti.

Il «Budapesti téliszalámi» è un prodotto a base di carne affumicata, fermentata ed essiccata ottenuto da ingredienti finemente tritati e miscelati in parti uguali, ed è composto da carne e grasso di maiale macinati in modo tale da ottenere pezzi rispettivamente di circa 4 mm e 2 mm di dimensione, miscelati in maniera uniforme con spezie e insaccati in budelli equini o artificiali. Di forma cilindrica, il salame presenta una superficie ricoperta in maniera omogenea da muffe nobili di colore biancastro. Al gusto contribuiscono sale da cucina, un agente di stagionatura (una miscela di sale da cucina e nitrato di sodio) e spezie (pepe bianco, paprica dolce e pimento), tra cui prevale l'aroma del pimento.

Il salame presenta una forma cilindrica allungata, con uno spessore e un diametro uniformi compresi tra i 40 mm e gli 85 mm. L'involucro, privo di concavità, è omogeneamente ricoperto da muffe nobili di colore biancastro e aderisce bene al ripieno. È compatto ma elastico e si taglia facilmente, è sodo ma non troppo duro. La consistenza è leggera e presenta un mosaico di granuli di carne di colore rosso/bruno chiaro e di granuli di grasso di colore bianco uniformemente miscelati tra loro.

Viene venduto intero o a fette. I salami interi sono imballati nel cellophane e venduti in quattro differenti formati: circa 54 cm («normal»), circa 33 cm («midi»), circa 19 cm («turista») e circa 16 cm («mini»). Le fette di salame sono vendute in vassoietti condizionati sottovuoto o in confezioni in atmosfera protettiva.

4.3.   Zona geografica: Il «Budapesti téliszalámi» viene prodotto a Budapest, nel raggio di 1 km dal Danubio.

4.4.   Prova dell'origine: La zona geografica d'origine è garantita come segue.

Le mezzene destinate alla macellazione recano il marchio auricolare ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer — Sistema unico di registrazione e identificazione). È possibile risalire all'origine delle mezzene che giungono nell'impianto di lavorazione tramite i dati di macellazione. Ai prodotti ottenuti dalle parti di ciascuna mezzena vengono assegnati numeri di codice che ne permettono la tracciabilità e l'identificazione lungo l'intero processo di produzione, a partire dalla loro consegna all'impianto di lavorazione. I numeri di codice sono presenti in ogni fase del processo di produzione sotto forma di marchi auricolari, placche di identificazione e numeri della pasta. Anche i documenti redatti durante la lavorazione e l'ispezione del prodotto finito rimandano ai singoli numeri di codice.

Per quanto riguarda il luogo di produzione, il produttore deve essere sempre in grado di dimostrare che la produzione — o almeno tutte le operazioni che vanno dalla macinazione delle materie prime all'affumicatura fino all'essiccazione — è avvenuta a Budapest, nel raggio di 1 km dal Danubio.

4.5.   Metodo di ottenimento: I prodotti vengono ottenuti utilizzando la coscia, la lombata, la spalla, le costole, la punta e il filetto, nonché il grasso dell'addome e del guanciale (di consistenza ferma e privato delle ghiandole), delle mezzene dei suini nati dagli incroci tra le razze sopraelencate, sezionate (esclusivamente a mano), disossate e private di tendini, testa e zampe.

La carne, raffreddata a 0 … – 4 °C, e il grasso, raffreddato a – 3 … – 7 °C, sono pesati e macinati meccanicamente in modo da ottenere una grana compresa tra 2 e 4 mm. Il processo di aromatizzazione avviene in fase di macinazione e miscelatura, attraverso l'uso di sale, pepe bianco, paprica dolce, pimento e l'aggiunta di sale grosso. La pasta del salame così ottenuta è inserita meccanicamente e in ambiente sottovuoto in un budello, le estremità dei singoli salami sono richiuse e legate e i salami sono collocati in un riquadro. Vengono utilizzati budelli equini o sintetici permeabili al vapore.

Terminata l'operazione di insacco, si procede all'affumicatura del salame sopra un fuoco spento di legno duro, alimentato principalmente con tronchi di faggio. Questo processo, che richiede 12-20 giorni, avviene a una temperatura massima di 16 °C.

La fase successiva è costituita dalla fermentazione e dall'essiccazione del prodotto affumicato per consentire la formazione della muffa. Durante questo processo, i salami sono collocati in un apposito locale di fermentazione/essiccazione, dove è presente una microflora naturale che si deposita sulla loro superficie. Durante la produzione del salame non vengono utilizzati fermenti lattici per la formazione dello strato di muffa, bensì si fa affidamento su condizioni di temperatura e umidità (10-14 °C e umidità relativa superiore all'86 %) che consentono e favoriscono la propagazione della muffa e il suo deposito uniforme sulla superficie del salame. La fase di fermentazione/essiccazione richiede notevoli precauzioni; il «Budapesti téliszalámi», infatti, ha un pH elevato — superiore a 5 — e quindi l'essiccazione deve avvenire lentamente. Nella fase di fermentazione/essiccazione l'umidità relativa dell'aria deve situarsi tra il 45 % e il 95 % e la circolazione dell'aria deve essere tale che la forza di diffusione (la differenza tra l'umidità relativa e l'umidità di equilibrio) non superi il 4-5 %. A tale scopo è indispensabile che al flusso d'aria che può essere prodotto dall'impianto di climatizzazione si aggiunga un flusso d'aria proveniente dall'ambiente esterno.

Il processo di fermentazione/essiccazione dura dai due ai tre mesi; dall'insacco nel budello, quindi, occorrono complessivamente almeno 90 giorni perché un salame sia pronto per essere tagliato.

4.6.   Legame: Il «Budapesti téliszalámi» viene prodotto a Budapest dalla fine del XIX secolo. In passato erano molte le imprese che si dedicavano a questa attività (Dozzi, Antal Kreische, Meduna, Ármin Herz e figli), mentre oggi l'unica azienda della zona ancora dedita alla produzione del «Budapesti téliszalámi» è la HERZ Szalámigyár Zrt., fondata da Ármin Herz e figli.

Nel XIX secolo, il «Budapesti téliszalámi» (salame invernale di Budapest) veniva prodotto — come si evince dal nome — solo in inverno. All'epoca non era ancora possibile raffreddare i locali di essiccazione o regolare l'umidità artificialmente. Per la formazione della muffa e l'essiccazione veniva utilizzata l'aria umida proveniente dal Danubio, ideale per lo sviluppo dello strato di muffa che caratterizza il «Budapesti téliszalámi». Durante la fase di fermentazione, le condizioni ottimali dell'aria venivano garantite con l'apertura o la chiusura delle finestre dei locali di fermentazione. Il «Budapesti téliszalámi» continua a essere prodotto in uno stabilimento nei pressi del Danubio e la fermentazione avviene nel raggio di 1 km dal fiume, che determina le condizioni atmosferiche della zona. Qui l'aria è sempre più umida e (fuorché in inverno) leggermente più fresca; è anche più pulita, poiché nella zona circostante il Danubio il movimento delle correnti d'aria è costante. Rispetto ad aree più distanti dal fiume, l'umidità relativa è circa il 10 % più alta, mentre si registrano fluttuazioni di temperatura di circa 2 °C in meno.

La maggiore umidità dell'aria derivante dall'evaporazione che interessa la vasta distesa d'acqua ha portato alla formazione in questa località geografica di una particolare combinazione di muffe — un miscuglio di vari tipi di Penicillium e Aspergillus in proporzione fissa — che conferisce il tipico colore biancastro allo strato di muffa che si forma sul prodotto. Questa muffa, caratteristica e unica, ha il profumo del Danubio e non presenta alcuna traccia dell'intenso e sgradevole odore di ammoniaca che si sprigiona dai salami prodotti con colture starter. Le spore della muffa di cui è composta la microflora dei locali di fermentazione sono presenti ovunque nell'atmosfera e, grazie alle correnti d'aria, affiorano sulla superficie del salame, dove si moltiplicano. A queste caratteristiche «muffe locali» si devono le proprietà organolettiche del prodotto (profumo, gusto, aspetto); lo strato di muffe, inoltre, impedisce che l'essiccazione del salame avvenga troppo velocemente, mentre la formazione di un rivestimento opaco ne evita il rapido irrancidimento.

È opportuno rilevare che lo strato di muffe che ricopre il «Budapesti téliszalámi», prodotto da oltre 110 anni con la stessa tecnica e i medesimi ingredienti, è costituito da una flora che non viene inibita dalla superficie affumicata del salame e quindi vi aderisce facilmente e si moltiplica, cosa che non sarebbe possibile se si utilizzassero colture starter sensibili all'affumicatura.

Tutt'oggi viene praticata l'affumicatura a fumo freddo, utilizzando un fuoco spento di legno duro (alimentato principalmente con tronchi di faggio), proprio come nel XIX secolo. I tronchi perfettamente essiccati vengono ancora trasportati negli appositi locali su carrelli di affumicatura in metallo manovrati a mano lungo un percorso fisso, come in passato.

La fermentazione avviene in locali di fermentazione a più livelli ed è diretta dal mastro salumiere. Ancora oggi le «muffe locali» sono in grado di svilupparsi e moltiplicarsi in qualsiasi locale di fermentazione, indipendentemente dal tipo di edificio in cui si trovano, poiché a garantire le condizioni giuste provvedono il microclima che si forma sulla superficie del Danubio e i parametri forniti per la fermentazione. Detto questo, gli edifici attualmente in uso sono stati costruiti con mattoni di piccole dimensioni, mentre le pareti interne sono state intonacate e imbiancate a calce. L'ottima permeabilità all'umidità dei muri in mattone favorisce una disidratazione uniforme e costante. La struttura interna dei locali di essiccazione e fermentazione è stata progettata ad «augnatura prussiana», con volte in mattoni fra travi a forma di I collocate a intervalli di 1,2 metri l'una dall'altra. Questa disposizione fa sì che vi sia un ampio spazio morto sopra l'impianto di essiccazione del salame, caratteristica che garantisce la circolazione uniforme dell'aria e favorisce anche l'omogeneità della disidratazione.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome:

Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

Indirizzo:

H-1135 Budapest, Lehel út 43-47

Tel.

(36-1) 239-0330

Fax

(36-1) 350-6117

E-mail:

hajosa@oai.hu, fovaros@oai.hu

4.8.   Etichettatura: Denominazione del prodotto: «Budapesti téliszalámi».

Per i prodotti destinati all'esportazione, la parola «salame» può essere utilizzata contestualmente alla denominazione registrata «Budapesti téliszalámi».

Dopo la registrazione comunitaria, la dicitura «indicazione geografica protetta» o la corrispondente abbreviazione dovranno figurare sulla confezione accanto al relativo simbolo comunitario.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.