ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 171

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
5 luglio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2008/C 171/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 158 del 21.6.2008

1

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2008/C 171/02

Causa C-442/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 maggio 2008 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea (Pesca — Regolamento (CE) n. 1954/2003 — Regolamento (CE) n. 1415/2004 — Gestione dello sforzo di pesca — Fissazione del livello massimo annuale dello sforzo di pesca — Periodo di riferimento — Zone e risorse di pesca comunitarie — Zone biologicamente sensibili — Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati — Eccezione di illegittimità — Ricevibilità — Principio di non discriminazione — Sviamento di potere)

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2008/C 171/03

Causa C-91/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Art. 47 UE — Politica estera e di sicurezza comune — Decisione 2004/833/PESC — Attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC — Lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro — Competenza della Comunità — Politica di cooperazione allo sviluppo)

2

2008/C 171/04

Cause riunite C-147/06 e C-148/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, nei confronti di: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, e Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, nei confronti di: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (Appalti pubblici di lavori — Aggiudicazione degli appalti — Offerte anormalmente basse — Modalità di esclusione — Appalti di lavori che non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE — Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi fondamentali del diritto comunitario)

3

2008/C 171/05

Causa C-194/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V. (Artt. 56 CE-58 CE — Libera circolazione dei capitali — Imposizione dei dividendi — Compensazione concessa ad un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale in ragione di prelievi tributari effettuati alla fonte da un altro Stato sui dividendi percepiti da tale organismo — Limitazione di tale compensazione all'importo che un azionista residente nello Stato membro di stabilimento del detto organismo, che abbia effettuato un investimento senza il tramite di un organismo siffatto, potrebbe imputare all'imposta sui redditi in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni — Limitazione della detta compensazione in funzione della partecipazione di azionisti non residenti nel capitale di tale organismo)

4

2008/C 171/06

Causa C-266/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 — Evonik Degussa GmbH, già Degussa GmbH/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato della metionina — Ammenda — Regolamento n. 17 — Art. 15, n. 2 — Principio di legalità delle pene — Snaturamento dei fatti — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento)

4

2008/C 171/07

Causa C-352/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen (Previdenza sociale — Assegni familiari — Sospensione del diritto alle prestazioni — Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Art. 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 — Legislazione applicabile — Concessione delle prestazioni nello Stato membro di residenza che non è lo Stato competente)

5

2008/C 171/08

Causa C-361/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Prodotti fitosanitari — Autorizzazione di immissione in commercio — Etofumesate — Direttive 91/414/CEE e 2002/37/CE — Regolamento (CEE) n. 3600/1992 — Domanda di riapertura della fase orale del procedimento)

5

2008/C 171/09

Causa C-414/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn (Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Presa in considerazione delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro e appartenente a una società con sede sociale in un altro Stato membro)

6

2008/C 171/10

Causa C-439/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden — Germania) — Procedimento relativo alla gestione dell'energia: citiworks AG, con l'intervento di: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur (Mercato interno dell'energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20, n. 1 — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica)

6

2008/C 171/11

Causa C-462/06: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard (Regolamento (CE) n. 44/2001 — Sezione 5 del capo II — Competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Sezione 2 di detto capo — Competenze speciali — Art. 6, punto 1 — Pluralità di convenuti)

7

2008/C 171/12

Causa C-499/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Koszalinie — Repubblica di Polonia) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie (Pensione d'invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione — Requisito di residenza nel territorio nazionale — Art. 18, n. 1, CE)

7

2008/C 171/13

Causa C-503/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici — Regione Liguria)

8

2008/C 171/14

Causa C-162/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Sesta direttiva IVA — Soggetti passivi — Art. 4, n. 4, secondo comma — Società madri e società controllate — Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico — Presupposti — Conseguenze)

8

2008/C 171/15

Causa C-165/07: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 6403 — Calzature con tomaie di cuoio naturale — Voce 6404 — Calzature con tomaie di materie tessili)

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2008/C 171/16

Causa C-271/07: Sentenza della Corte (Sesta sezione) 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/61/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento — Trasposizione incompleta e non corretta)

10

2008/C 171/17

Causa C-276/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Firenze) — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana (Libera circolazione dei lavoratori — Discriminazione in base alla cittadinanza — Categoria dei lettori di scambio — Ex lettori di lingua straniera — Riconoscimento dei diritti acquisiti)

10

2008/C 171/18

Causa C-341/07: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/48/CE — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

11

2008/C 171/19

Causa C-323/07: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Termoraggi SpA/Comune di Monza (Appalti pubblici — Appalto pubblico di forniture e di servizi — Affidamento senza gara d'appalto — Affidamento da parte di un ente locale ad un'impresa di cui esso detiene il capitale)

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2008/C 171/20

Causa C-57/08 P: Impugnazione proposta il 13 febbraio 2008 dalla Gateway, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

12

2008/C 171/21

Causa C-134/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 aprile 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH/Hauptzollamt Bremen

12

2008/C 171/22

Causa C-135/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 aprile 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

13

2008/C 171/23

Causa C-140/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Repubblica di Estonia) il 7 aprile 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusminister und Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

13

2008/C 171/24

Causa C-144/08: Ricorso proposto l'8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

14

2008/C 171/25

Causa C-146/08 P: Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Efkon AG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2008, causa T-298/04, Efkon AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

14

2008/C 171/26

Causa C-147/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 10 aprile 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

15

2008/C 171/27

Causa C-150/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 14 aprile 2008 — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën

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2008/C 171/28

Causa C-152/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2008 — Real Sociedad de Fútbol S.A.D., Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol

16

2008/C 171/29

Causa C-154/08: Ricorso proposto il 15 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

17

2008/C 171/30

Causa C-157/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 16 aprile 2008 — E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën

17

2008/C 171/31

Causa C-159/08 P: Impugnazione proposta il 15 aprile 2008 da Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) emessa il 16 gennaio 2008, causa T-306/05: Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee

18

2008/C 171/32

Causa C-162/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

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2008/C 171/33

Causa C-163/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou

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2008/C 171/34

Causa C-164/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

22

2008/C 171/35

Causa C-169/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 21 aprile 2008 — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna

24

2008/C 171/36

Causa C-171/08: Ricorso proposto il 25 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

24

2008/C 171/37

Causa C-174/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

25

2008/C 171/38

Causa C-180/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

25

2008/C 171/39

Causa C-186/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

26

2008/C 171/40

Causa C-190/08: Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

26

2008/C 171/41

Causa C-191/08: Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

27

2008/C 171/42

Causa C-195/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 — Inga Rinau

27

2008/C 171/43

Causa C-200/08: Ricorso proposto il 15 maggio 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

28

2008/C 171/44

Causa C-209/08: Ricorso proposto il 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

28

2008/C 171/45

Causa C-223/08: Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

29

2008/C 171/46

Causa C-224/08: Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

29

2008/C 171/47

Causa C-87/06: Ordinanza del presidente della Corte 28 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Spagna) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

29

2008/C 171/48

Causa C-315/06: Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Veroias — Grecia) — Georgios Diamantis e altri/FANCO SpA

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2008/C 171/49

Causa C-424/06: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 7 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

30

2008/C 171/50

Causa C-18/07: Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 28 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Jönköping — Svezia) — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

30

2008/C 171/51

Causa C-235/07: Ordinanza del presidente della Corte 27 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

30

2008/C 171/52

Causa C-325/07: Ordinanza del presidente della Corte 5 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

30

2008/C 171/53

Causa C-347/07: Ordinanza del presidente della Corte 11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

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Tribunale di primo grado

2008/C 171/54

Designazione del giudice che sostituisce il Presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

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2008/C 171/55

Causa T-495/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Belfass/Consiglio (Pubblici appalti di servizi — Gara di appalto comunitaria — Errore materiale manifesto — Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa — Offerta anormalmente bassa — Art. 139, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Eccezione di illegittimità — Capitolato di appalto — Ricevibilità)

31

2008/C 171/56

Causa T-205/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2008 — NewSoft Technology/UAMI — Soft (Presto! BizCard Reader) (Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo Presto! BizCard Reader — Marchi nazionali figurativi anteriori Presto — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94)

31

2008/C 171/57

Causa T-250/06 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2008 — Ott e a./Commissione (Impugnazione — Impugnazione incidentale — Ricevibilità — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2004 — Assegnazione dei punti di priorità — Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto — Eccezione di illegittimità — Sostituzione di motivi — Impugnazione in parte infondata e in parte fondata — Controversia idonea al giudizio — Rigetto del ricorso)

32

2008/C 171/58

Causa T-254/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2008 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo RadioCom — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

32

2008/C 171/59

Causa T-329/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Enercon/UAMI (E) (Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo E — Impedimenti assoluti alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94)

33

2008/C 171/60

Causa T-144/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2008 — TF1/Commissione (Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che definisce taluni provvedimenti adottati dalla Repubblica francese in favore di France 2 e di France 3 come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune — Termine di ricorso — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura — Irricevibilità)

33

2008/C 171/61

Causa T-302/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 aprile 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione (Clausola compromissoria — Istituzione di un info point Europe — Convenzione conclusa tra la Commissione e la ricorrente — Incompetenza manifesta del Tribunale — Ricorso manifestamente infondato)

34

2008/C 171/62

Causa T-327/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 maggio 2008 — SNIV/Commissione (Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Termine di ricorso — Dies a quo — Pubblicazione di una comunicazione sintetica nella Gazzetta Ufficiale — Sito Internet — Irricevibilità)

34

2008/C 171/63

Causa T-260/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2008 — Arktouros/Commissione (Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1655/2000 — Soppressione del contributo finanziario concesso per un progetto ecologico — Decisione che pone fine al progetto e ordina la restituzione dell'importo versato a titolo di anticipo — Atto confermativo — Scadenza del termine di ricorso — Irricevibilità)

34

2008/C 171/64

Causa T-18/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Kronberger/Parlamento (Ricorso di annullamento — Atto riguardante l'elezione al Parlamento europeo — Termine di ricorso — Incompetenza del Tribunale — Irricevibilità)

35

2008/C 171/65

Causa T-29/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008 — Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio (Ricorso di annullamento — Direttiva 2006/112/CE — Abrogazione della prima direttiva IVA — Annullamento parziale — Difetto di interesse individuale — Irricevibilità)

35

2008/C 171/66

Causa T-92/07 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado dell'8 maggio 2008 — Frankin e a./Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari e agenti temporanei — Pensione — Trasferimento dei diritti a pensione — Impugnazione manifestamente irricevibile — Impugnazione manifestamente infondata)

36

2008/C 171/67

Causa T-239/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2008 — Pathé Distribution/Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (Clausola compromissoria — Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Non luogo a statuire)

36

2008/C 171/68

Causa T-315/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 aprile 2008 — Grohe/UAMI — Compañía Roca Radiadores (ALIRA) (Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)

36

2008/C 171/69

Causa T-372/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Dimos Kerateas/Commissione (Ricorso di annullamento — Termini — Irricevibilità)

37

2008/C 171/70

Causa T-389/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2008 — Earth Products/UAMI — Meynard Designs (EARTH) (Marchio comunitario — Diniego di registrazione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire)

37

2008/C 171/71

Cause riunite T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R e da T-91/08 R a T-93/08 R: Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 aprile 2008 — Cipro/Commissione (Procedimento sommario — Comunicazione di aggiudicazione di un appalto volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza di urgenza)

38

2008/C 171/72

Causa T-119/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 aprile 2008 — Cipro/Commissione (Procedimento sommario — Bando di gara d'appalto volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza d'urgenza)

38

2008/C 171/73

Causa T-122/08 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 aprile 2008 — Cipro/Commissione (Procedimento sommario — Comunicazione di aggiudicazione di un appalto volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Mancanza di urgenza)

38

2008/C 171/74

Causa T-151/08: Ricorso proposto il 21 aprile 2008 — Victor Guedes-Indústria e Comércio/UAMI — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

39

2008/C 171/75

Causa T-156/08 P: Impugnazione proposta il 24 aprile 2008 da R avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 19 febbraio 2008, causa F-49/07, R/Commissione

39

2008/C 171/76

Causa T-157/08: Ricorso proposto il 28 aprile 2008 — Paroc/UAMI — INSULATE FOR LIFE

40

2008/C 171/77

Causa T-159/08: Ricorso proposto il 2 maggio 2008 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA)

40

2008/C 171/78

Causa T-162/08: Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

40

2008/C 171/79

Causa T-163/08: Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/UAMI (Golden Toast)

41

2008/C 171/80

Causa T-167/08: Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — Microsoft/Commissione

41

2008/C 171/81

Causa T-170/08: Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Commissione/I. D. FOS Research

42

2008/C 171/82

Causa T-171/08: Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

43

2008/C 171/83

Causa T-173/08: Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Messe Düsseldorf/UAMI — Canon Communications (MEDTEC)

43

2008/C 171/84

Causa T-176/08: Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — infeurope SA/Commissione

44

2008/C 171/85

Causa T-177/08: Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Schräder/UCVV — Hansson (Sumost 01)

45

2008/C 171/86

Causa T-180/08 P: Ricorso di Giuseppe Tiralongo proposto il 15 maggio 2008 avverso l'ordinanza del 6 marzo 2008 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/07, Tiralongo/Commissione

45

2008/C 171/87

Causa T-181/08: Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Tay ZA/Consiglio

46

2008/C 171/88

Causa T-182/08: Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Commissione/Atlantic Energy Ltd

46

2008/C 171/89

Causa T-183/08: Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Schuhpark Fascies/UAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

47

2008/C 171/90

Causa T-187/08: Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane)

47

2008/C 171/91

Causa T-188/08: Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — infeurope/Commissione

48

2008/C 171/92

Cause riunite T-490/04 e T-493/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2008 — Repubblica federale di Germania e Deutsche Post/Commissione

48

2008/C 171/93

Causa T-180/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2008 — Fränkischer Weinbauverband/UAMI (marchio tridimensionale Bocksbeutel)

48

2008/C 171/94

Causa T-17/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2008 — Torres/UAMI — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

49

2008/C 171/95

Causa T-32/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008 — Repubblica slovacca/Commissione

49

2008/C 171/96

Causa T-501/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2008 — R.S. Arbeitsschutz/UAMI — RS Components (RS)

49

2008/C 171/97

Causa T-30/08: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008 — Winzer Pharma/UAMI — Oftaltech (OFTASIL)

49

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2008/C 171/98

Causa F-8/08: Ricorso proposto il 22 gennaio 2008 — Renier/Commissione

50

2008/C 171/99

Causa F-12/08: Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — Nardin/Parlamento

50

2008/C 171/00

Causa F-30/08: Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Nanopoulos/Commissione

50

2008/C 171/01

Causa F-35/08: Ricorso proposto il 14 marzo 2008 — Pachtitis/Commissione delle Comunità europee

51

2008/C 171/02

Causa F-45/08: Ricorso proposto il 22 aprile 2008 — Bernard/Europol

51

2008/C 171/03

Causa F-46/08: Ricorso proposto il 6 maggio 2008 — Thoss/Corte dei conti

51

2008/C 171/04

Causa F-47/08: Ricorso proposto il 30 aprile 2008 — Buschak/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

52

2008/C 171/05

Causa F-48/08: Ricorso proposto il 27 aprile 2008 — Ortega Serrano/Commissione

52

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/1


(2008/C 171/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 158 del 21.6.2008

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 142 del 7.6.2008

GU C 128 del 24.5.2008

GU C 116 del 9.5.2008

GU C 107 del 26.4.2008

GU C 92 del 12.4.2008

GU C 79 del 29.3.2008

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 maggio 2008 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-442/04) (1)

(Pesca - Regolamento (CE) n. 1954/2003 - Regolamento (CE) n. 1415/2004 - Gestione dello sforzo di pesca - Fissazione del livello massimo annuale dello sforzo di pesca - Periodo di riferimento - Zone e risorse di pesca comunitarie - Zone biologicamente sensibili - Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati - Eccezione di illegittimità - Ricevibilità - Principio di non discriminazione - Sviamento di potere)

(2008/C 171/02)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: E. Braquehais Conesa e A. Sampol Pucurull, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J. Monteiro e F. Florindo Gijón, agenti)

Sostenuto da: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e F. Jimeno Fernández, agenti)

Oggetto

Annullamento degli artt. 1-6 del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 2004, n. 1415, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca (GU L 58, pag. 1) — Violazione del divieto di discriminazione — Sviamento di potere

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

3)

La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


5.7.2008   

IT

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C 171/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-91/05) (1)

(Ricorso di annullamento - Art. 47 UE - Politica estera e di sicurezza comune - Decisione 2004/833/PESC - Attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC - Lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro - Competenza della Comunità - Politica di cooperazione allo sviluppo)

(2008/C 171/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P.J. Kuijper, J. Enegren e M. Petite, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, K. Lindahl e D. Gauci, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-C. Piris, R. Gosalbo Bono, S. Marquardt e E. Finnegan, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: A. Jacobsen e C. Thorning nonché L. Lander Madsen, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese, (rappresentanti: G. de Bergues nonché E. Belliard e C. Jurgensen, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Grave nonché C. Wissels e H.G. Sevenster, agenti), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: R. Caudwell e E. Jenkinson, agenti, e A. Dashwood, barrister)

Oggetto

Annullamento della decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro (GU L 359, pag. 65) e constatazione dell'illegittimità dell'azione comune del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/589/PESC, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (GU L 191, pag. 1)

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, 2004/833/PESC, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'ECOWAS nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro, è annullata.

2)

La Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

3)

Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


5.7.2008   

IT

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C 171/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — SECAP SpA (C-147/06)/Comune di Torino, nei confronti di: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, e Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)/Comune di Torino, nei confronti di: Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl

(Cause riunite C-147/06 e C-148/06) (1)

(Appalti pubblici di lavori - Aggiudicazione degli appalti - Offerte anormalmente basse - Modalità di esclusione - Appalti di lavori che non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE - Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi fondamentali del diritto comunitario)

(2008/C 171/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: SECAP SpA (C-147/06), Santorso Soc. coop. arl (C-148/06)

Convenuto: Comune di Torino

Nei confronti di: Tecnoimprese Srl, Gambarana Impianti Snc, ICA Srl, Cosmat Srl, Consorzio Ravennate, ARCAS SpA, Regione Piemonte, e Santorso Soc. coop. arl (C-147/06), Bresciani Bruno Srl, Azienda Agricola Tekno Green Srl, Borio Giacomo Srl, Costrade Srl (C-148/06)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) e dell'art. 55, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Offerte anormalmente basse — Portata dell'obbligo di applicare una procedura di verifica in contraddittorio

Dispositivo

Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base all'applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime. Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o ancora l'amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.


(1)  GU C 143 del 17.6.2006.

GU C 154 dell'1.7.2007.


5.7.2008   

IT

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C 171/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N.V.

(Causa C-194/06) (1)

(Artt. 56 CE-58 CE - Libera circolazione dei capitali - Imposizione dei dividendi - Compensazione concessa ad un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale in ragione di prelievi tributari effettuati alla fonte da un altro Stato sui dividendi percepiti da tale organismo - Limitazione di tale compensazione all'importo che un azionista residente nello Stato membro di stabilimento del detto organismo, che abbia effettuato un investimento senza il tramite di un organismo siffatto, potrebbe imputare all'imposta sui redditi in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni - Limitazione della detta compensazione in funzione della partecipazione di azionisti non residenti nel capitale di tale organismo)

(2008/C 171/05)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Orange European Smallcap Fund N.V.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 56 CE; 57, n. 1, CE, e 58, n. 1, CE — Normativa nazionale che concede un credito d'imposta ad una società di investimento in ragione del prelievo, da parte di un altro Stato membro, di una ritenuta alla fonte sui dividenti, Limitazione in caso di azionisti non residenti nei Paesi Bassi e non assoggettati all'imposta olandese sulle società

Dispositivo

1)

Gli artt. 56 CE e 58 CE non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, la quale, prevedendo a favore degli organismi di investimento collettivo a carattere fiscale stabiliti nel territorio di tale Stato una compensazione destinata a tener conto dei prelievi fiscali effettuati alla fonte da un altro Stato membro sui dividendi versati ai detti organismi, limiti tale compensazione all'importo che una persona fisica residente nel territorio del detto primo Stato membro avrebbe potuto imputare, in ragione di prelievi analoghi, in virtù di una convenzione diretta a prevenire le doppie imposizioni conclusa con l'altro Stato membro summenzionato.

2)

Gli artt. 56 CE e 58 CE ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, la quale, prevedendo a favore degli organismi di investimento collettivo a carattere fiscale stabiliti nel territorio di tale Stato una compensazione destinata a tener conto dei prelievi fiscali effettuati alla fonte da un altro Stato membro o da un paese terzo sui dividendi versati a tali organismi, riduca la detta compensazione se e nella misura in cui l'azionariato di questi ultimi sia costituito da persone fisiche o giuridiche che risiedono o sono stabilite in altri Stati membri o in paesi terzi, in quanto una riduzione siffatta penalizza indistintamente tutti gli azionisti di tali organismi.

Nessun rilevo assume al riguardo il fatto che gli azionisti stranieri di un organismo di investimento collettivo a carattere fiscale risiedano o siano stabiliti in uno Stato con il quale lo Stato membro di stabilimento di tale organismo ha concluso una convenzione che prevede, su una base di reciprocità, l'imputazione delle ritenute fiscali operate alla fonte sui dividendi.

3)

Una restrizione ricade sotto le previsioni dell'art. 57, n. 1, CE in quanto restrizione dei movimenti di capitali implicanti investimenti diretti qualora riguardi gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche ed aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l'impresa cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica.


(1)  GU C 178 del 29.7.2008.


5.7.2008   

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C 171/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 — Evonik Degussa GmbH, già Degussa GmbH/Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-266/06 P) (1)

(Impugnazione - Concorrenza - Intesa - Mercato della metionina - Ammenda - Regolamento n. 17 - Art. 15, n. 2 - Principio di legalità delle pene - Snaturamento dei fatti - Principio di proporzionalità - Principio della parità di trattamento)

(2008/C 171/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Evonik Degussa GmbH, già Degussa GmbH (rappresentante: R. Bechtold, M. Karl e C. Steinle, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet, W. Mölls, agenti, H.-J. Freund, Rechsanwalt), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt, G. Curmi e M. Simm, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 5 aprile 2006, causa T-279/02, Degussa AG/Commissione, con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso che chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (GU 2003, L 255, pag. 1) — Intesa relativa al mercato della metionina — Necessità del principio di legalità delle infrazioni e delle sanzioni relativamente al sistema di ammende previsto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

La Evonik Degussa GmbH è condannata alle spese.

3)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 190 del 12 agosto 2006.


5.7.2008   

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C 171/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen

(Causa C-352/06) (1)

(Previdenza sociale - Assegni familiari - Sospensione del diritto alle prestazioni - Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 - Legislazione applicabile - Concessione delle prestazioni nello Stato membro di residenza che non è lo Stato competente)

(2008/C 171/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Brigitte Bosmann

Convenuto: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 39 CE — Interpretazione dei principi generali — Diritto agli assegni familiari per figli a carico — Sospensione delle prestazioni erogate nello Stato di residenza — Diritto a prestazioni del medesimo tipo nello Stato in cui è effettuata l'attività lavorativa

Dispositivo

1)

L'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, non osta a che un lavoratore migrante, soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui esercita la sua attività lavorativa, percepisca, in applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, prestazioni familiari in quest'ultimo Stato.

2)

Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia rilevante, al fine di valutare se il lavoratore soddisfi le condizioni per la concessione della prestazione familiare in questione nello Stato membro di cui trattasi in forza della legislazione nazionale dello stesso, il fatto che tale lavoratore, che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, faccia ritorno o meno, al termine di ogni giornata di lavoro, al domicilio familiare in tale Stato.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG/College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

(Causa C-361/06) (1)

(Prodotti fitosanitari - Autorizzazione di immissione in commercio - Etofumesate - Direttive 91/414/CEE e 2002/37/CE - Regolamento (CEE) n. 3600/1992 - Domanda di riapertura della fase orale del procedimento)

(2008/C 171/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Feinchemie Schwebda GmbH, Bayer CropScience AG

Convenuto: College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

con l'intervento di: Agrichem BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (GU L 117, pag. 10) — Obbligo degli Stati membri di revocare, entro il 1o settembre 2003, l'autorizzazione di un prodotto contenente etofumesate in caso di non possesso, da parte del detentore dell'autorizzazione, di un fascicolo che soddisfi le condizioni di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), o dell'impossibilità di accesso a quest'ultimo

Dispositivo

L'art. 4, n. 1, della direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate, deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a porre fine, entro il 1o settembre 2003, all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente etofumesate per il motivo che il titolare di tale autorizzazione non è in possesso di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o che non ha accesso a tale fascicolo.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/6


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn

(Causa C-414/06) (1)

(Libertà di stabilimento - Fiscalità diretta - Presa in considerazione delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro e appartenente a una società con sede sociale in un altro Stato membro)

(2008/C 171/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Lidl Belgium GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Heilbronn

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 43 e 56 CE — Deduzione dall'utile imponibile di una società nazionale delle perdite risultanti dall'attività di una stabile organizzazione stabilita in un altro Stato membro — Rigetto della deduzione fondato su una convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione stipulata con tale altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 43 CE non osta a che una società stabilita in uno Stato membro non possa dedurre dalla sua base imponibile le perdite relative ad una stabile organizzazione di sua appartenenza situata in un altro Stato membro, nella misura in cui, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di tale organizzazione siano tassati in tale ultimo Stato membro, nel quale le suddette perdite possono essere prese in considerazione nell'ambito della tassazione del reddito di tale stabile organizzazione per esercizi futuri.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden — Germania) — Procedimento relativo alla gestione dell'energia: citiworks AG, con l'intervento di: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

(Causa C-439/06) (1)

(Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20, n. 1 - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica)

(2008/C 171/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Dresden

Parte nel procedimento relativo alla gestione dell'energia

citiworks AG

con l'intervento di:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Dresden — Interpretazione dell'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37) — Normativa nazionale che esclude le reti interamente ubicate nel territorio di un'impresa (Betriebsnetze) dal principio del libero accesso dei terzi alle reti di trasporto e di distribuzione dell'elettricità

Dispositivo

L'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un'area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa e verso imprese collegate.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


5.7.2008   

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C 171/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline/Jean-Pierre Rouard

(Causa C-462/06) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Sezione 5 del capo II - Competenza in materia di contratti individuali di lavoro - Sezione 2 di detto capo - Competenze speciali - Art. 6, punto 1 - Pluralità di convenuti)

(2008/C 171/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrenti: Glaxosmithkline, Laboratoires Glaxosmithkline

Convenuta: Jean-Pierre Rouard

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 6, n. 1, 18, n. 1 e 19 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Norme sulla competenza in materia di contratti individuali di lavoro — Situazione di un lavoratore licenziato che ha prestato la sua attività, in Stati terzi, per conto di due società di un gruppo aventi sede in due diversi Stati membri

Dispositivo

La norma sulla competenza speciale prevista dall'art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non è applicabile ad una controversia di cui alla sezione 5 del capo II di detto regolamento, relativa alle norme sulla competenza applicabili in materia di contratti individuali di lavoro.


(1)  GU C 326 del 30.12.2006.


5.7.2008   

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C 171/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Koszalinie — Repubblica di Polonia) — Halina Nerkowska/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

(Causa C-499/06) (1)

(Pensione d'invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione - Requisito di residenza nel territorio nazionale - Art. 18, n. 1, CE)

(2008/C 171/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Parti

Ricorrente: Halina Nerkowska

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Okręgowy w Koszalinie — Interpretazione dell'art. 18 CE — Compatibilità di una disposizione nazionale che subordina il pagamento dell'assegno accordato alle vittime della guerra e delle sue conseguenze al presupposto della residenza sul territorio nazionale

Dispositivo

L'art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi ai suoi cittadini, in generale e in ogni caso, il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che essi non risiedono durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione nel territorio di detto Stato, bensì in quello di un altro Stato membro.


(1)  GU C 20 del 27.1.2007.


5.7.2008   

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C 171/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-503/06) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici - Regione Liguria)

(2008/C 171/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Recchia, agente)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Adozione e applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di tutela degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1)

Dispositivo

1)

A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


5.7.2008   

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C 171/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-162/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Art. 4, n. 4, secondo comma - Società madri e società controllate - Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico - Presupposti - Conseguenze)

(2008/C 171/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — «Persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» — Nozione sufficientemente precisa per permettere agli Stati membri di applicare il regime dell'IVA previsto — Nozione di vincolo — Disposizione nazionale che subordina l'esistenza di un vincolo a un periodo di tempo minimo per evitare gli abusi di diritto

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, costituisce una norma la cui applicazione da parte di uno Stato membro presuppone la previa consultazione, da parte del medesimo, del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto e l'adozione di una normativa nazionale che autorizzi i soggetti, in particolare le società, stabiliti all'interno del paese e giuridicamente indipendenti, ma strettamente collegati tra loro sui piani finanziario, economico e organizzativo, a non essere più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per essere considerati come un unico soggetto passivo, unico destinatario di una partita individuale di identificazione ai fini della detta imposta e, conseguentemente, unico soggetto abilitato a presentare dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice nazionale accertare se una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale risponda a tali criteri, restando inteso che, in assenza di previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, una normativa nazionale che soddisfi detti criteri rappresenterebbe una trasposizione effettuata in violazione dell'esigenza procedurale dettata dall'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva.

2)

Il principio di neutralità fiscale non osta ad una normativa nazionale che si limiti a prevedere un trattamento differenziato per i soggetti passivi che intendono optare per un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell'imposta sul valore aggiunto a seconda che l'ente o la società controllante detenga oltre il 50 % delle azioni o delle quote dei soggetti dipendenti fin dall'inizio dell'anno civile precedente quello della dichiarazione, ovvero, al contrario, soddisfi tali requisiti solo successivamente a tale data. Spetta al giudice nazionale verificare se una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale istituisca un regime di tal genere. Peraltro, né il principio del divieto dell'abuso del diritto né il principio di proporzionalità ostano ad una siffatta normativa.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


5.7.2008   

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C 171/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Skatteministeriet/Ecco Sko A/S

(Causa C-165/07) (1)

(Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voce 6403 - Calzature con tomaie di cuoio naturale - Voce 6404 - Calzature con tomaie di materie tessili)

(2008/C 171/15)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Convenuto: Ecco Sko A/S

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vestre Landsret — Interpretazione dell'allegato 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388 [ex n. 2263], che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio — Compatibilità della nota complementare 1, del capitolo 64, della nomenclatura combinata, aggiunta dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3800, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 con la nota 4, punto a), dello stesso capitolo — Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito — Classificazione nella voce 6403 della nomenclatura combinata (calzature con tomaie di cuoio naturale) o nella voce 6404 (calzature con tomaie di materie tessili)

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata figurante all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, deve essere interpretata nel senso che un sandalo, come quello controverso nella causa principale, con suola esterna di gomma, la cui parte superiore è costituita da due inserti in cuoio fissati alla suola intermedia con colla e collegati tra loro con due linguette di chiusura di cuoio ricoperte di nastri velcro, in cui il cuoio ricopre circa il 71 % della superficie esterna della tomaia e la materia tessile elastica sottostante al cuoio resta qua e là visibile, rientra:

nella voce 6404 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore di tale sandalo di camminare;

nella voce 6403 della nomenclatura combinata se la materia tessile della parte superiore di tale sandalo, tolti gli inserti in cuoio, non svolge la funzione di una tomaia, vale a dire se essa non assicura una tenuta del piede sufficiente per permettere all'utilizzatore di tale sandalo di camminare.

2)

La nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata, introdotta dal regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3800, che modifica il regolamento n. 2658/87, è compatibile con la nota 4, lett. a), di tale capitolo.


(1)  GU C 129 del 9.6.2007.


5.7.2008   

IT

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C 171/10


Sentenza della Corte (Sesta sezione) 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-271/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/61/CE - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Trasposizione incompleta e non corretta)

(2008/C 171/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignolet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: C. Pochet, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione parziale, non corretta o inesistente dell'art. 2, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, dell'art. 3, dell'art. 5, dell'art. 6, n. 1, dell'art. 8, dell'art. 9, nn. 3, 4, 5 e 6, dell'art. 10, dell'art. 12, n. 2, dell'art. 13, nn. 1 e 2, dell'art. 14, dell'art. 17, n. 2, nonché degli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Mancata corrispondenza tra l'ambito di applicazione ratione materiae delle misure di trasposizione e quello della direttiva — Potere discrezionale troppo ampio riconosciuto alle autorità regionali riguardo alle autorizzazioni di esercizio e alle circostanze nelle quali devono essere effettuati una verifica e/o un aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

Dispositivo

1)

Avendo trasposto parzialmente o in modo non corretto gli artt. 2, nn. 2-7 e 9-11, 3, 5, 6, n. 1, 8, 9, nn. 3-6, 10, 12, n. 2, 13, nn. 1 e 2, e 14, nonché gli allegati I e IV della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi della detta direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


5.7.2008   

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C 171/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Firenze) — Nancy Delay/Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

(Causa C-276/07) (1)

(Libera circolazione dei lavoratori - Discriminazione in base alla cittadinanza - Categoria dei «lettori di scambio» - Ex lettori di lingua straniera - Riconoscimento dei diritti acquisiti)

(2008/C 171/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Firenze

Parti

Ricorrente: Nancy Delay

Convenuti: Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Repubblica italiana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'appello di Firenze — Interpretazione dell'art. 39 CE — Riconoscimento dei diritti acquisiti degli ex lettori di lingua straniera — Lettori assunti in base ad un accordo di scambio culturale con altri Stati membri («lettori di scambio») — Applicabilità dei principi affermati nelle sentenze C-212/99 e C-119/04

Dispositivo

L'art. 39, n. 2, CE osta a che, nell'ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell'anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


5.7.2008   

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C 171/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-341/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2008/C 171/18)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: W. Wils e P. Demjek, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Kruse, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45 e — rettifiche — GU L 195, pag. 16)

Dispositivo

1)

Il Regno di Svezia, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2)

Il Regno di Svezia è condannato alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007


5.7.2008   

IT

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C 171/11


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Termoraggi SpA/Comune di Monza

(Causa C-323/07) (1)

(Appalti pubblici - Appalto pubblico di forniture e di servizi - Affidamento senza gara d'appalto - Affidamento da parte di un ente locale ad un'impresa di cui esso detiene il capitale)

(2008/C 171/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrente: Termoraggi SpA

Convenuto: Comune di Monza

Nei confronti di: Acqua Gas Azienda Municipale (AGAM)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) — Ambito di applicazione — Disposizioni nazionali che affidano, senza ricorso alle procedure di aggiudicazione previste dalla direttiva, la gestione degli impianti di riscaldamento di edifici comunali a un'impresa municipale

Dispositivo

Le direttive del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, non sono applicabili ad un appalto concluso tra, da una parte, un ente locale e, dall'altra, una persona giuridicamente distinta da quest'ultimo, nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e, nel contempo, questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano.

L'art. 6 della direttiva 92/50 trova applicazione solo se esistono disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate che conferiscono all'aggiudicatario un diritto esclusivo relativo all'oggetto dell'appalto aggiudicato.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


5.7.2008   

IT

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C 171/12


Impugnazione proposta il 13 febbraio 2008 dalla Gateway, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-57/08 P)

(2008/C 171/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gateway, Inc. (rappresentante: C. R. Jones, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fujitsu Siemens Computers GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 27 novembre 2007, causa T-434/05;

accogliere integralmente l'opposizione del ricorrente alla registrazione del marchio richiesto;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso nei seguenti errori:

a)

I termini «media gateway» e «gateway» possiedono un significato molto specifico sul mercato delle tecnologie dell'informazione, che indica particolari tipi di dispositivi per la conversione di un protocollo o formato in un altro. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che quando il termine «gateway» è stato incorporato come elemento del marchio richiesto, esso serviva a designare caratteristiche descrittive di tutti i prodotti o servizi contraddistinti dalla specificazione controversa, mentre in effetti nessuno dei prodotti o servizi oggetto del marchio controverso figura tra i «media gateways» o i «gateways».

b)

Ha erroneamente definito il pubblico di riferimento, considerandolo costituito da consumatori che acquistano esclusivamente prodotti e servizi informatici, piuttosto che da consumatori di tutti i prodotti e servizi contraddistinti dalla specificazione controversa.

c)

Ha erroneamente dichiarato che i marchi in conflitto non siano visivamente, foneticamente o concettualmente simili.

d)

Ha erroneamente considerato che la questione della somiglianza rispetto a due marchi denominativi in conflitto dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale visiva, fonetica o concettuale prodotta dal segno denominativo composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore.

e)

Nell'effettuare una valutazione sulla somiglianza tra i marchi in conflitto, esso non ha dato sufficiente rilevanza al carattere distintivo del termine «gateway» come marchio anteriore del ricorrente per prodotti e servizi informatici all'interno del pubblico di riferimento.

f)

Non ha preso in sufficiente considerazione il fatto che i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, di per se stessi o in ragione della reputazione che possiedono, godono di più ampia protezione rispetto ai marchi che presentano un carattere distintivo minore.

g)

Ha erroneamente concluso che «gateway» non riveste un ruolo distintivo indipendente all'interno del marchio richiesto.

h)

Ha erroneamente dichiarato che la probabilità di confusione dovrebbe dipendere dalla condizione che l'impressione generale prodotta dal segno composto sia dominata dalla parte rappresentata dal marchio anteriore.

i)

Non ha correttamente valutato il probabile impatto visivo, concettuale e fonetico che il termine «gateway» avrebbe sul consumatore medio dei prodotti e servizi in questione quando è incorporato come elemento del marchio richiesto.


5.7.2008   

IT

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C 171/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 2 aprile 2008 — J.E. Tyson Parketthandel GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Causa C-134/08)

(2008/C 171/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof (Germania).

Parti

Ricorrente: J.E. Tyson Parketthandel GmbH.

Convenuto: Hauptzollamt Bremen.

Questioni pregiudiziali

Se l'art 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 8 dicembre 2003, n. 2193, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1) debba essere interpretato, contrariamente al suo tenore letterale, nel senso che il dazio supplementare non si applica a quei prodotti per i quali si possa dimostrare l'avvenuta spedizione nella Comunità alla data della prima applicazione dei dazi doganali supplementari, e di cui non sia possibile modificare la destinazione.


(1)  GU L 328, pag. 3.


5.7.2008   

IT

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C 171/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 3 aprile 2008 — Janko Rottmann/Freistaat Bayern

(Causa C-135/08)

(2008/C 171/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Janko Rottmann

Convenuto: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto comunitario osti alla conseguenza giuridica consistente nella perdita della cittadinanza dell'Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati) risultante dal fatto che la revoca, in sé legittima ai sensi del diritto nazionale (tedesco), di una naturalizzazione come cittadino di uno Stato membro (Germania) dolosamente ottenuta con l'inganno conduce, in combinazione con la normativa nazionale sulla cittadinanza di un altro Stato membro (Austria) — come nella fattispecie è accaduto al ricorrente a seguito della mancata reviviscenza della cittadinanza austriaca originaria — ad un situazione di apolidia;

2)

Nel caso in cui la prima questione sia risolta in senso affermativo, se lo Stato membro (Germania) che ha naturalizzato il cittadino dell'Unione e che intende revocare la naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento debba, nel rispetto del diritto comunitario, astenersi pienamente o temporaneamente dalla revoca della naturalizzazione, qualora o per il tempo in cui essa comporti la conseguenza della perdita della cittadinanza dell'Unione (e dei diritti e delle libertà fondamentali ad essa associati), descritta nella questione sub 1), ovvero se l'altro Stato membro (Austria) della precedente cittadinanza sia tenuto, nel rispetto del diritto comunitario, ad interpretare ed applicare ovvero anche a modificare il proprio diritto nazionale in modo tale da evitare il verificarsi della suddetta conseguenza giuridica.


5.7.2008   

IT

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C 171/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Repubblica di Estonia) il 7 aprile 2008 — Rakvere Lihakombinaat AS/Põllumajandusminister und Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Causa C-140/08)

(2008/C 171/23)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tallinna Halduskohus

Parti

Ricorrente: Rakvere Lihakombinaat AS

Convenuti: Põllumajandusminister und Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Questioni pregiudiziali

1)

Se la carne separata meccanicamente, congelata, ottenuta mediante disossamento meccanico di polli [il concetto di carni separate meccanicamente è stato specificato per la prima volta nel n. 1.14 dell'allegato I al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 853 (1), che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale] alla data del 1o maggio 2004, debba essere classificata con il codice NC 0207 14 10 oppure con il codice NC 0207 14 99 di cui all'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658 (2), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

2)

Nel caso in cui il prodotto descritto al punto 1 sia da classificare con il codice NC 0207 14 10, viene proposta domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

2.1)

Se sia incompatibile con l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003 (3), determinare il quantitativo delle scorte eccedenti di un imprenditore in maniera tale che dalle scorte eccedenti (quali scorte di riporto) venga dedotta automaticamente la media, moltiplicata per il fattore 1,2, delle scorte dell'imprenditore in essere al 1o maggio, negli ultimi quattro anni di attività prima del 1o maggio 2004.

In caso di soluzione positiva, se la risposta possa essere diversa allorché, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto e delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche l'aumento di volume della produzione, della trasformazione o della vendita, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di costituzione delle scorte, nonché altre circostanze indipendenti dalla volontà dell'imprenditore.

2.2)

Se sia compatibile con gli obiettivi del regolamento (CE) della Commissione n. 1972/2003, il prelievo di una tassa sulle scorte eccedenti anche nel caso in cui siano state accertate presso l'operatore scorte eccedenti alla data del 1o maggio 2004, ma lo stesso operatore dimostri che in seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1o maggio 2004 non ha ottenuto alcun vantaggio effettivo sotto forma di differenza di prezzo.


(1)  GU L 139, pag. 55.

(2)  GU L 256, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea; GU L 293, pag. 3.


5.7.2008   

IT

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C 171/14


Ricorso proposto l'8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia

(Causa C-144/08)

(2008/C 171/24)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Koskinen, D. Triantafyllou)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, avendo applicato una definizione incompleta della nozione di residenza normale per stabilire le eventuali franchigie fiscali relativamente all'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (1).

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Al fine di stabilire le eventuali franchigie fiscali, l'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE disciplina la nozione di residenza normale imponendo tale nozione sia allo Stato membro nella cui normativa sull'importazione temporanea rientra il veicolo in questione, sia lo Stato membro legittimato a prelevare l'imposta su tale veicolo. L'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE detta alcune eccezioni alla regola in forza della quale la residenza normale è il luogo in cui una persona dimora almeno 185 giorni all'anno. In particolare, all'art. 7, n. 1, secondo comma, viene precisato che nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Tuttavia si precisa espressamente che questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata.

La normativa finlandese prevede però una siffatta condizione relativa al ritorno regolare anche allorché la persona effettui un soggiorno in Finlandia per l'esecuzione di una missione di durata determinata. La Finlandia non ha quindi trasposto correttamente nella propria legislazione l'art. 7, n. 1, della direttiva 83/182/CEE.


(1)  GU L 105 del 23 aprile 1983, pag. 59.


5.7.2008   

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C 171/14


Impugnazione proposta il 3 aprile 2008 da Efkon AG avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 22 gennaio 2008, causa T-298/04, Efkon AG/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-146/08 P)

(2008/C 171/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Efkon AG (rappresentante: sig. Novak, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullamento, in quanto illegittima, dell'ordinanza del Tribunale impugnata 22 gennaio 2008, causa T-298/04, e rinvio al Tribunale, obbligandolo a svolgere un procedimento corretto ed a pronunciare una decisione legittima;

annullamento, in quanto illegittime, delle disposizioni della direttiva impugnate con il ricorso e condanna alle spese delle parti convenute;

accertamento del fatto che l'ordinanza 22 gennaio 2008, che si pronuncia su un ricorso proposto il 21 luglio 2004, costituisce una violazione dell'art. 6 CEDU per eccessiva durata del procedimento e, già per questo solo esige una tutela giuridica a favore della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la sua impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale menzionata sull'errata interpretazione dell'art. 230, n. 4, CE e sugli errori procedurali commessi durante il procedimento.

Il Tribunale di primo grado avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso con la motivazione che la ricorrente non era direttamente ed individualmente interessata, ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE, dall'atto impugnato.

Tale prospettiva sarebbe errata in diritto. Il Tribunale non avrebbe considerato che un intervento nella proprietà intellettuale implica di per sé un interesse diretto ed individuale ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE. L'essenza di un brevetto consisterebbe nel fatto che ad un determinato soggetto giuridico viene riservato un diritto esclusivo e limitato nel tempo. Un diritto siffatto può essere riservato, per forza di cose, ad un solo soggetto giuridico. Nessun altro dispone di tale diritto, con la conseguenza che un intervento in questo diritto mediante un atto giuridico comunitario implica necessariamente un interesse diretto ed individuale.

L'argomentazione del Tribunale secondo cui oltre alla ricorrente esistono anche altri fornitori di dispositivi di pedaggio che sarebbero interessati come la ricorrente e quindi non vi sarebbe alcun interesse diretto ed individuale non sarebbe decisiva. Un siffatto interesse ai sensi dell'art. 230, n. 4, CE non potrebbe essere escluso dalla circostanza che esistono anche altri interessati all'atto giuridico impugnato, qualora questi ultimi non dispongano di un brevetto.

Il rigetto della comunicazione della ricorrente, dalla quale risulta che essa ha sviluppato un «ISO-CALM_Infrarotstandard» per il quale ha ricevuto un riconoscimento statale, viene fatto valere come violazione del diritto ad essere sentiti. Infine, la durata del procedimento di quattro anni sarebbe inaccettabile e rappresenterebbe di per sé un grave vizio del procedimento.


5.7.2008   

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C 171/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Hamburg (Germania) il 10 aprile 2008 — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-147/08)

(2008/C 171/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Jürgen Römer

Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se le pensioni complementari per ex impiegati e operai della libera città anseatica di Amburgo nonché per i loro superstiti disciplinate dal 1o. Ruhegeldgesetz [prima legge sul trattamento di quiescenza] (in prosieguo: il «1o. RGG») della libera città anseatica di Amburgo, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 2007/78/CE (1), che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, costituiscano «pagamenti effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale», con la conseguenza che la detta direttiva (in prosieguo: la «direttiva») non si applica nell'ambito normativo del 1o. RGG.

2)

In caso di risposta in senso negativo alla questione di cui sopra:

2.1.

Se le disposizioni del 1o. RGG, che per il calcolo dell'importo delle pensioni distinguono fra pensionati coniugati, da un lato, e tutti gli altri pensionati, dall'altro, cioè favoriscono i pensionati coniugati — e ciò anche appunto nei confronti delle persone che abbiano contratto un'unione solidale con una persona dello stesso sesso ai sensi del Lebenspartnerschaftsgesetz (legge tedesca sull'unione solidale) della Repubblica federale di Germania (in prosieguo: «partner di unione solidale») — riguardino «legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano» ai sensi del ventiduesimo «considerando» della direttiva.

2.2.

In caso di risposta in senso affermativo alla questione di cui sopra:

se ciò comporti che la direttiva non si applica alle menzionate disposizioni del 1o. RGG, sebbene la direttiva stessa non contenga alcuna limitazione del suo ambito di applicazione corrispondente al ventiduesimo «considerando».

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 2.1. o della questione sub 2.2.:

Se l'art. 10, n. 6, del 1o. RGG — secondo cui la pensione di pensionati coniugati non stabilmente separati viene calcolata prendendo fittiziamente come base lo scaglione tributario III/0 (più favorevole per i contribuenti), mentre la pensione di tutti gli altri pensionati viene calcolata prendendo fittiziamente come base lo scaglione tributario I (più sfavorevole per i contribuenti), nei confronti di pensionato che sia partner di unione solidale di una persona dello stesso sesso e che da questa persona non viva stabilmente separato — violi l'art. 1, in combinato disposto con l'art. 2 e con l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), o alla questione sub 2.2), ovvero di risposta negativa alla questione sub 3):

Se l'art. 10, n. 6, del 1o. RGG violi l'art. 141 CE o un principio generale di diritto comunitario a seguito della disciplina descritta al n. 3 o delle relative conseguenze giuridiche.

5)

In caso di risposta affermativa alle questioni sub 3) o sub 4):

Se ciò comporti, fintantoché l'art. 10, n. 6, del 1o. RGG non sia stato modificato nel senso dell'eliminazione della censurata disparità di trattamento, che anche il pensionato partner di unione solidale, che non viva stabilmente separato, possa chiedere ai fini del calcolo della pensione di essere trattato come un pensionato coniugato non stabilmente separato. In caso affermativo, se ciò valga — in caso di applicabilità della direttiva e di risposta affermativa alla questione sub 3) — anche già prima del decorso del termine di attuazione previsto dall'art. 18, n. 1, della direttiva.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 5):

Se, conformemente alla motlivazione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-262/88 (Barber), ciò valga con la limitazione che la parità di trattamento ai fini del calcolo della pensione si deve operare solo con riferimento alle quote di pensione che il pensionato ha maturato a partire dal 17 maggio 1990.


(1)  GU L 303, pag. 16.


5.7.2008   

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C 171/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 14 aprile 2008 — Siebrand BV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-150/08)

(2008/C 171/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Siebrand BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

1)

Se una bevanda contenente una determinata percentuale di alcool distillato, ma che per il resto soddisfa la descrizione di cui alla voce 2206 della NC, possa essere classificata in tale voce nel caso in cui si tratti di una bevanda fermentata che, per l'aggiunta di acqua e di determinate sostanze, abbia perso il gusto, l'odore e/o l'aspetto di una bevanda prodotta con un determinato frutto o prodotto naturale.

2)

Nel caso in cui la questione che precede vada risolta in senso affermativo, in base a quale criterio debba allora stabilirsi se una bevanda, per la circostanza che contiene alcool distillato, debba ciononostante essere classificata alla voce 2208 della NC.


5.7.2008   

IT

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C 171/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2008 — Real Sociedad de Fútbol S.A.D., Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol

(Causa C-152/08)

(2008/C 171/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Real Sociedad de Fútbol S.A.D., Nihat Kahveci

Resistente: Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol

Questioni pregiudiziali

«Se l'art. 37 [del Protocollo addizionale 23 novembre 1970 (1)] all'Accordo di associazione CEE-Turchia (2), firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 e adottato con decisione del Consiglio della CEE 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (…) osti a che una federazione sportiva applichi a un atleta professionista cittadino turco, come quello della causa principale, regolarmente impiegato da una società calcistica spagnola, una normativa in forza della quale le società possano utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di giocatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio economico europeo».


(1)  Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685; CE 11/01, pag. 18).

(2)  Protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; CE 11/01, pag. 213).


5.7.2008   

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C 171/17


Ricorso proposto il 15 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-154/08)

(2008/C 171/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Afonso e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna, considerando che i servizi prestati ad una Comunidad Autónoma (Comunità autonoma) da parte dei registradores de la propiedad (conservatori dei registri immobiliari), nella loro qualità di titolari di una oficina liquidadora de distrito hipotecario (Conservatoria dei registri immobiliari competente territorialmente) non sono soggetti ad IVA, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base agli artt. 2 e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva IVA (1);

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

I registradores de la propiedad sono professionisti nominati dallo Stato spagnolo e ai quali è affidata la gestione dei Registros de la Propiedad (registri immobiliari). Tali professionisti svolgono le attività per conto proprio, godono di libertà nell'organizzare il loro lavoro, selezionano i propri collaboratori e percepiscono essi stessi gli emolumenti che costituiscono i loro introiti. Varie Comunità autonome li hanno incaricati di diversi compiti connessi alla liquidazione di talune imposte. Per tali servizi i registradores de la propiedad ricevono una percentuale delle imposte riscosse.

2.

L'amministrazione spagnola ha tradizionalmente ritenuto che, agli effetti dell'IVA, quando svolgevano i compiti menzionati per le Comunità autonome, i registradores de la propiedad dovevano essere considerati imprenditori o professionisti che prestavano servizi soggetti ad IVA. Gli argomenti addotti a tale riguardo dall'amministrazione spagnola si basavano sostanzialmente sulle sentenze della Corte di giustizia 26 marzo 1987, causa C-235/85, Commissione-Paesi Bassi (2) e 25 luglio 1991, causa C-202/90, Ayuntamiento de Se villa (3).

3.

Il Tribunal Supremo de España (Corte di cassazione) nella sua sentenza 12 luglio 2003 ha dichiarato che i registradores de la propiedad, per quanto concerne le attività specifiche loro affidate dalle Comunità autonome, consistenti nella liquidazione e nella riscossione di talune imposte, sono meri funzionari e fanno parte della pubblica amministrazione. A partire dalla citata sentenza, pronunciata in un ricorso di cassazione nell'interesse della legge, l'amministrazione spagnola considera che i servizi di cui trattasi non sono soggetti ad IVA.

4.

Per contro, la Commissione reputa che i servizi prestati alle Comunità autonome dai registradores de la propiedad devono essere soggetti ad IVA in conformità della norma generale di cui all'art. 2 della sesta direttiva. Detta constatazione deriva dal fatto che i registradores de la propiedad sono attivi come professionisti che organizzano in modo autonomo e indipendente le risorse umane e materiali per quanto riguarda la prestazione del servizio, così come richiesto all'art. 4, n. 1, della direttiva in parola, e che in tal caso non si riscontrano le caratteristiche di subordinazione e dipendenza che risultano essenziali affinché i servizi in questione possano essere ritenuti come prestati da un funzionario all'amministrazione cui appartiene e, in siffatta ipotesi, non soggetti ad IVA. Il registrador-liquidador (conservatore-liquidatore) non è né un organo amministrativo della Comunità autonoma, né un elemento intrinseco, incorporato o interno alla stessa, ma piuttosto una parte indipendente e differenziata con la quale la Comunità autonoma conclude un contratto di prestazione di servizi a titolo oneroso.

5.

Al contempo la Commissione considera altresì che nel caso in esame siano presenti i requisiti necessari secondo la giurisprudenza al fine di dichiarare la responsabilità del Regno di Spagna per l'inadempimento derivato dall'interpretazione del diritto comunitario non conforme al suo spirito, né alle sue finalità e nemmeno alla giurisprudenza della Corte di giustizia. In primo luogo, il rango del Tribunal Supremo quale organo giurisdizionale superiore in tutti gli ordinamenti, salvo quanto previsto in materia di garanzie costituzionali. In secondo luogo, la rilevanza e le ripercussioni della decisione, in via di principio, contraria all'interpretazione sancita dalla Corte di giustizia, e che ha originato un cambio di orientamento totale nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali di grado inferiore e nella prassi dell'amministrazione spagnola fino a quel momento, tenuto conto del suo carattere vincolante. In terzo luogo, gli effetti dannosi nel settore dell'IVA che possono incidere sulle risorse proprie della Comunità. Di conseguenza, l'amministrazione spagnola non può servirsi della sentenza pronunciata dal Tribunal Supremo per giustificare l'inadempimento del diritto comunitario.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Racc. pag. 1471.

(3)  Racc. pag. 4247.


5.7.2008   

IT

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C 171/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 16 aprile 2008 — E.H.A. Passenheim-van Schoot/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-157/08)

(2008/C 171/30)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: E.H.A. Passenheim-van Schoot

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

Se gli artt 49 CE e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, nei casi in cui (redditi derivanti da) risparmi all'estero non siano stati dichiarati alla sue autorità fiscali, applichi un regime normativo che prevede un termine per l'accertamento di dodici anni, a compensazione dell'assenza di effettive possibilità di controllo sui depositi all'estero, mentre per (redditi derivanti da) risparmi che sono mantenuti all'interno del suo territorio, dove invece esistono siffatte effettive possibilità di controllo, vige un termine per l'accertamento di cinque anni.


5.7.2008   

IT

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C 171/18


Impugnazione proposta il 15 aprile 2008 da Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) emessa il 16 gennaio 2008, causa T-306/05: Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-159/08 P)

(2008/C 171/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis (rappresentanti: B. Lombart, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado, emessa nella causa T-306/05 Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee che respinge la loro domanda di annullamento della decisione 2 maggio 2005, adottata a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento CE della Commissione 7 aprile 2004, n. 773 (1) notificata ai ricorrenti il 6 febbraio 2008, con la quale la Commissione rifiuta di avviare un'indagine approfondita sugli oneri eccessivi imposti dal nuovo Athens International Airport di Spata, che assume una posizione dominante per quanto riguarda:

a)

Oneri per la sicurezza dei passeggeri

b)

Oneri per attrezzature aeroportuali per i passeggeri

c)

Oneri per servizi di parcheggio per le automobili

Condannare la Commissione alle spese relative al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti deducono che il Tribunale di primo grado ha omesso di accertare che la Commissione, non procedendo all'esame degli oneri imposti dall'AIA con quelli imposti in altri aeroporti europei non operanti in regime di concorrenza ai fini dell'art. 82 CE, ha violato la normativa comunitaria quale risultante dalla sentenza nella causa 27/76, United Brands/Commissione e ha violato il diritto comunitario non avendo accertato che la Commissione, in primo luogo, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto esistenti all'epoca in cui venne adottata la impugnata decisione come richiesto nella sentenza Ufex e a./Commissione, causa C-119/97, e ha fondato, in secondo luogo, la decisione impugnata su errori materiali, in modo da risultare così viziata da errore manifesto di valutazione e eccesso di potere.

Viene sostenuto che il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto non avendo rilevato che la Commissione è incorsa in errore di valutazione, nel considerare che i controlli di sicurezza non costituivano attività economica, e che i servizi di parcheggio autovetture non costituivano un mercato pertinente ai sensi dell'art. 82 CE.

In relazione all'asserito errore di diritto circa l'applicazione di un onere per attrezzature aeroportuali ai passeggeri più elevato per i voli intracomunitari e interregionali, che per i voli nazionali, e l'applicazione ai passeggeri di voli di linea di oneri per le attrezzature aeroportuali e di oneri per la sicurezza che non vengono applicati ai passeggeri di voli charter, i ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado ha omesso di accertare che la Commissione avesse rinunciato ad assicurare che il principio di non discriminazione non fosse stato violato dal comportamento dell'AIA.

Viene infine sostenuto che il Tribunale di primo grado non ha dichiarato che la Commissione si è discostata da diritti e procedure consolidate in primo luogo, per non avere preso in considerazione le cifre esposte dai ricorrenti tratte da fonti ufficiali, che mostrano livelli di prezzi praticati dall'AIA eccessivamente elevati, in secondo luogo, procedendo ad un confronto tra gli oneri di SPATA e quelli percepiti in altri aeroporti europei che sono irrilevanti ai sensi dell'art. 82 CE, e, in terzo luogo, procedendo ad una richiesta di informazioni all'AIA, dove, tra l'altro, ha omesso di procedere all'esame dei costi di costruzione dell'aeroporto e dell'incorporazione delle spese e dei costi esposti dall'AIA.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).


5.7.2008   

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C 171/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Georgios Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

(Causa C-162/08)

(2008/C 171/32)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Parti

Ricorrente: Georgios Lagoudakis

Convenuto: Kentro Anoiktis Prostasias Ilikiomenon Dimou Rethimnis

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 1999/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando: a) nell'ordinamento giuridico nazionale già esistono, prima dell'entrata in vigore della direttiva, norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, e b) quando, con i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'accordo quadro, viene ridotto il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la riduzione della tutela prevista per i lavoratori a tempo determinato nei casi non di molteplici e successivi contratti di lavoro a tempo determinato, ma di un solo e unico contratto, che tuttavia in realtà ha ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per il soddisfacimento non di esigenze temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature», sia collegata all'applicazione del detto accordo quadro e della detta direttiva e, di conseguenza, se tale riduzione della tutela sia vietata oppure consentita dal punto di vista del diritto comunitario.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella causa principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:

a)

quando, nell'ambito di applicazione del menzionato provvedimento normativo, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, sono ricompresi esclusivamente i casi di molteplici contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi e non sono inclusi i casi di agenti contrattuali che hanno stipulato (non molteplici e successivi contratti ma) un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato per il soddisfacimento da parte del lavoratore di esigenze «stabili e durature» del datore di lavoro, mentre la preesistente norma equivalente riguarda tutti i casi di contratti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i casi in cui il lavoratore abbia stipulato un unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia ha in realtà ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore volti al soddisfacimento di esigenze non temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature»;

b)

quando il provvedimento normativo di cui trattasi, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, prevede come conseguenza giuridica per la tutela dei lavoratori a tempo determinato e la prevenzione degli abusi ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato come contratti a tempo indeterminato con effetto per il futuro (ex nunc), mentre le preesistenti norme equivalenti prevedono la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato come contratti a tempo indeterminato con effetto a partire dal momento della loro iniziale stipulazione (ex tunc);

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, n. 1 e 3, dell'accordo quadro, la scelta del legislatore greco, in sede di trasposizione della detta direttiva nell'ordinamento giuridico greco, consistente, da un lato, nell'escludere dall'ambito di tutela del summenzionato decreto presidenziale n. 164/2004 i citati casi di abusi, in cui il lavoratore ha stipulato un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia ha in realtà ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per il soddisfacimento non di esigenze temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature» e, dall'altro lato, nell'omettere di adottare un provvedimento analogo, specifico al caso concreto e efficace, che determini un effetto giuridico a tutela dei lavoratori rispetto a questo caso specifico di abuso, in aggiunta alla tutela generale, che è prevista costantemente dal diritto comune del lavoro dell'ordinamento giuridico greco, in ogni caso di prestazione di lavoro sulla base di un contratto nullo, indipendentemente dall'esistenza di un abuso ai sensi dell'accordo quadro, e che comprende la rivendicazione da parte del lavoratore del pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento, a prescindere dal fatto che egli abbia lavorato con un contratto di lavoro valido oppure no, tenuto conto del fatto che:

a)

l'obbligo di pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento è previsto dal diritto nazionale in ogni caso di rapporto di lavoro e non è diretto specificamente a prevenire gli abusi, ai sensi dell'accordo quadro e,

b)

l'applicazione della preesistente norma equivalente ha come conseguenza giuridica il riconoscimento del (solo e unico) contratto di lavoro a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato.

5)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, il quale però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle del decreto presidenziale n. 164/2004, le quali tacitamente e indirettamente, ma chiaramente, escludono una corrispondente tutela nei casi di abusi in cui il lavoratore ha stipulato un solo e unico contratto di lavoro a tempo determinato, che tuttavia in realtà ha ad oggetto la prestazione di servizi da parte del lavoratore per soddisfare esigenze non temporanee, straordinarie o urgenti, ma «stabili e durature», e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920.

6)

Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE e, sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di un contratto di lavoro — fosse anche di uno solo — è avvenuta a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tale contratto è un contratto di lavoro a tempo indeterminato:

a)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale, secondo la quale in ogni caso costituisce una ragione obiettiva per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il fatto che come fondamento giuridico della loro stipulazione è stata utilizzata una norma sull'occupazione con contratti di lavoro a tempo determinato per il soddisfacimento di esigenze sociali stagionali, periodiche, temporanee, straordinarie o aggiuntive (nella fattispecie le disposizioni della legge n. 2527/1997), anche se in realtà le esigenze soddisfatte sono stabili e durature;

b)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale secondo cui una disposizione che vieta la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico in contratti di lavoro a tempo indeterminato deve interpretarsi nel senso che, nel settore pubblico, è assolutamente e in ogni caso vietata la conversione di un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto o rapporto a tempo indeterminato, anche qualora esso abusivamente sia stato stipulato a tempo determinato, in quanto in realtà le esigenze soddisfatte sono stabili e durature, e al giudice nazionale non è lasciata la possibilità, in un caso del genere, di dichiarare il vero carattere del rapporto giuridico di lavoro controverso e la corretta qualificazione di esso come contratto a tempo indeterminato; oppure se tale divieto debba essere circoscritto ai soli contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati per il soddisfacimento di esigenze temporanee, impreviste, urgenti, straordinarie, o simili, e non anche nel caso in cui in realtà siano stati stipulati per il soddisfacimento di esigenze stabili e durature.


5.7.2008   

IT

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C 171/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Dimitrios G. Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou

(Causa C-163/08)

(2008/C 171/33)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Parti

Ricorrente: Dimitrios G Ladakis, Andreas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofokis E. Mastorakis

Convenuto: Dimos Geropotamou

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 199/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando: a) nell'ordinamento giuridico nazionale già esistono, prima dell'entrata in vigore della direttiva, norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro e b) quando, con i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'accordo quadro, viene ridotto il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella controversia principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3 dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:

a)

quando tale provvedimento normativo, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, è adottato dopo la scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 1999/70/CE, ma nel suo ambito di applicazione rationae temporis rientrano solo contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato che erano in corso alla sua entrata in vigore o che sono scaduti entro un determinato lasso di tempo prima della sua entrata in vigore, ma dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, mentre le norme equivalenti preesistenti non hanno un ambito di applicazione limitato nel tempo e comprendono tutti i contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati stipulati, erano in corso o sono scaduti alla data di entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e di scadenza del termine per la sua trasposizione;

b)

quando nell'ambito di applicazione di tale provvedimento normativo, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, rientrano solo contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che, per essere considerati successivi ai fini del provvedimento summenzionato devono cumulativamente soddisfare le seguenti condizioni:

i)

che tra di essi intercorra un periodo non superiore a tre mesi e, inoltre,

ii)

che essi abbiano una durata complessiva di almeno ventiquattro mesi all'entrata in vigore di tale provvedimento, indipendentemente dal numero di rinnovi contrattuali, o che vi sia stato sulla base di essi un periodo di occupazione complessivo di almeno diciotto mesi entro un periodo complessivo di ventiquattro mesi a partire dal contratto iniziale nel caso in cui vi siano almeno tre rinnovi oltre al contratto iniziale, mentre le preesistenti norme equivalenti non stabiliscono tali condizioni, comprendendo invece tutti i contratti (successivi) di lavoro a tempo determinato, a prescindere da un periodo minimo di occupazione e da un numero minimo di rinnovi contrattuali;

c)

quando il provvedimento normativo in esame, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, prevede come conseguenza giuridica per la tutela dei lavoratori a tempo determinato e la prevenzione degli abusi ai sensi dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato la qualificazione del contratto di lavoro a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato con effetto per il futuro (ex nunc), mentre le preesistenti norme equivalenti prevedono la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato come contratti a tempo indeterminato dal momento della loro iniziale stipulazione (ex tunc).

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa in esame, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale, quando esso prevede come unico mezzo di tutela dei lavoratori a tempo determinato contro gli abusi, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento, in caso di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, tenuto conto del fatto che:

a)

l'obbligo di pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento è previsto dal diritto nazionale in qualsiasi caso di rapporto di lavoro e non è diretto specificamente a evitare gli abusi, ai sensi dell'accordo quadro e,

b)

l'applicazione delle preesistenti norme equivalenti produce come conseguenza giuridica il riconoscimento dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi come contratti a tempo indeterminato.

4)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, che però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle degli artt. 7 e 11 del decreto presidenziale n. 164/2004 e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920.

5)

Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE, e sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di contratti successivi di lavoro come contratti avvenuti a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tali contratti sono contratti di lavoro a tempo indeterminato:

a)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale, secondo cui in ogni caso costituisce una ragione obiettiva per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato il fatto che, come fondamento giuridico della loro stipulazione, è stata utilizzata una norma sull'occupazione con contratti di lavoro a tempo determinato per il soddisfacimento di esigenze stagionali, periodiche, temporanee o straordinarie, anche se in realtà le esigenze soddisfatte sono «stabili e durature»;

b)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale secondo cui una disposizione che vieta la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico in contratti di lavoro a tempo indeterminato deve interpretarsi nel senso che nel settore pubblico, è assolutamente e in ogni caso vietata la conversione di un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto o rapporto a tempo indeterminato, anche qualora abusivamente esso sia stato stipulato a tempo determinato, in quanto in realtà le esigenze soddisfatte sono «stabili e durature» e al giudice nazionale non è lasciata la possibilità, in un caso del genere, di dichiarare il vero carattere del rapporto giuridico di lavoro controverso e la corretta qualificazione di esso come contratto a tempo indeterminato; oppure se tale divieto debba essere circoscritto ai soli contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati per il soddisfacimento di esigente temporanee, impreviste, urgenti, straordinarie o simili, e non anche nel caso in cui in realtà siano stati stipulati per il soddisfacimento di esigenze «stabili e durature».


5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Rethimnis (Grecia) il 17 aprile 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

(Causa C-164/08)

(2008/C 171/34)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Rethimnis

Parti

Ricorrente: Michail Zacharioudakis

Convenuto: Dimos Lampis

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 5 e la clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva del Consiglio 199/70/CE (GU L 175 del 10 luglio 1999, pag. 42), debbano essere interpretate nel senso che il diritto comunitario non consente allo Stato membro, motivando con il richiamo all'applicazione di tale accordo quadro, di adottare provvedimenti quando:

a)

nell'ordinamento giuridico nazionale già esistono, prima dell'entrata in vigore della direttiva, norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro e

b)

quando, con i provvedimenti adottati per l'applicazione dell'accordo quadro, viene ridotto il livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920 di cui si discute nella controversia principale, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3 dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 11 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale:

a)

quando tale provvedimento normativo, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, è adottato dopo la scadenza del termine per la trasposizione della direttiva 1999/70/CE, ma nel suo ambito di applicazione rationae temporis rientrano solo contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato che erano in corso alla sua entrata in vigore o che sono scaduti entro un determinato lasso di tempo prima della sua entrata in vigore, ma dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva, mentre le norme equivalenti preesistenti non hanno un ambito di applicazione limitato nel tempo e comprendono tutti i contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati stipulati, erano in corso o sono scaduti alla data di entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE e di scadenza del termine per la sua trasposizione;

b)

quando nell'ambito di applicazione di tale provvedimento normativo, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, rientrano solo contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che, per essere considerati successivi ai fini del provvedimento summenzionato devono cumulativamente soddisfare le seguenti condizioni: 1) che tra di essi intercorra un periodo non superiore a tre mesi e, inoltre, 2) che essi abbiano una durata complessiva di almeno ventiquattro mesi all'entrata in vigore di tale provvedimento, indipendentemente dal numero di rinnovi contrattuali, o che vi sia stato sulla base di essi un periodo di occupazione complessivo di almeno diciotto mesi entro un periodo complessivo di ventiquattro mesi a partire dal contratto iniziale nel caso in cui vi siano almeno tre rinnovi oltre al contratto iniziale, mentre le preesistenti norme equivalenti non stabiliscono tali condizioni, comprendendo invece tutti i contratti (successivi) di lavoro a tempo determinato, a prescindere da un periodo minimo di occupazione e da un numero minimo di rinnovi contrattuali;

c)

quando il provvedimento normativo in esame, diretto all'applicazione dell'accordo quadro, prevede come conseguenza giuridica per la tutela dei lavoratori a tempo determinato e la prevenzione degli abusi ai sensi dell'accordo quadro sul contratto a tempo determinato la qualificazione del contratto di lavoro a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato con effetto per il futuro (ex nunc), mentre le preesistenti norme equivalenti prevedono la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo determinato come contratti a tempo indeterminato dal momento della loro iniziale stipulazione (ex tunc).

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora nell'ordinamento giuridico nazionale preesistano all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE norme equivalenti, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che costituisce parte integrante di tale direttiva, come l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920, di cui si discute nella causa in esame, se costituisca una riduzione non consentita del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico nazionale, ai sensi della clausola 8, nn. 1 e 3, dell'accordo quadro, l'adozione di un provvedimento normativo, motivato con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, come l'art. 7 del decreto presidenziale n. 164/2004, di cui si discute nella causa principale, quando esso prevede come unico mezzo di tutela dei lavoratori a tempo determinato contro gli abusi, l'obbligo per il datore di lavoro di pagare la retribuzione e l'indennità di licenziamento, in caso di occupazione abusiva con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, tenuto conto del fatto che:

a)

l'obbligo di pagamento della retribuzione e dell'indennità di licenziamento è previsto dal diritto nazionale in qualsiasi caso di rapporto di lavoro e non è diretto specificamente a evitare gli abusi, ai sensi dell'accordo quadro e,

b)

l'applicazione delle preesistenti norme equivalenti produce come conseguenza giuridica il riconoscimento dei contratti di lavoro a tempo determinato successivi come contratti a tempo indeterminato.

4)

In caso di risposta affermativa alle precedenti questioni, se il giudice nazionale, nell'interpretare il suo diritto nazionale in conformità della direttiva 1999/70/CE, debba disapplicare le disposizioni incompatibili con tale direttiva contenute nel provvedimento legislativo adottato motivando con il richiamo all'applicazione dell'accordo quadro, che però determina una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'ordinamento giuridico interno, come quelle degli artt. 7 e 11 del decreto presidenziale n. 164/2004 e applicare al loro posto le disposizioni contenute nel provvedimento nazionale equivalente, preesistente all'entrata in vigore della direttiva, come quelle dell'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1920.

5)

Nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse in via di principio applicabile, in una causa che riguarda il lavoro a tempo determinato, una disposizione (nella fattispecie l'art. 8, n. 3, della legge n. 2112/1902) che costituisce norma equivalente, ai sensi della clausola 5, n. 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che è parte integrante della direttiva 1999/70/CE, e sulla base di tale disposizione, la constatazione che la stipulazione di contratti successivi di lavoro come contratti avvenuti a tempo determinato senza ragione obiettiva collegata alla natura, al tipo e alle caratteristiche dell'attività prestata, comporti il riconoscimento che tali contratti sono contratti di lavoro a tempo indeterminato:

a)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale, secondo cui in ogni caso costituisce una ragione obiettiva per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato il fatto che, come fondamento giuridico della loro stipulazione, è stata utilizzata una norma sull'occupazione con contratti di lavoro a tempo determinato per il soddisfacimento di esigenze stagionali, periodiche, temporanee o straordinarie, anche se in realtà le esigenze soddisfatte sono «stabili e durature»;

b)

se sia compatibile con il diritto comunitario un'interpretazione e applicazione del diritto nazionale da parte del giudice nazionale secondo cui una disposizione che vieta la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico in contratti di lavoro a tempo indeterminato deve interpretarsi nel senso che nel settore pubblico, è assolutamente e in ogni caso vietata la conversione di un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato in un contratto o rapporto a tempo indeterminato, anche qualora abusivamente esso sia stato stipulato a tempo determinato, in quanto in realtà le esigenze soddisfatte sono «stabili e durature» e al giudice nazionale non è lasciata la possibilità, in un caso del genere, di dichiarare il vero carattere del rapporto giuridico di lavoro controverso e la corretta qualificazione di esso come contratto a tempo indeterminato; oppure se tale divieto debba essere circoscritto ai soli contratti di lavoro a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati per il soddisfacimento di esigente temporanee, impreviste, urgenti, straordinarie o simili, e non anche nel caso in cui in realtà siano stati stipulati per il soddisfacimento di esigenze «stabili e durature».


5.7.2008   

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C 171/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 21 aprile 2008 — Presidente del Consiglio dei Ministri/Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-169/08)

(2008/C 171/35)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte costituzionale

Parti nella causa principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Convenuta: Regione autonoma della Sardegna

Questioni pregiudiziali

1)

se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dall'art. 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — Legge finanziaria 2007), secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari;

2)

se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti aeromobili da esse stesse utilizzati per il trasporto di persone nello svolgimento di attività di aviazione generale d'affari, configuri — ai sensi dell'art. 87 del Trattato — un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna;

3)

se l'art. 49 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma, quale quella prevista dallo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, secondo la quale l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità;

4)

se lo stesso art. 4 della legge della Regione Sardegna n. 4 del 2006, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 2 del 2007, nel prevedere che l'imposta regionale sullo scalo turistico delle unità da diporto grava sulle sole imprese che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione Sardegna esercenti unità da diporto la cui attività imprenditoriale consiste nel mettere a disposizione di terzi tali unità, configuri — ai sensi dell'art. 87 del Trattato — un aiuto di Stato alle imprese che svolgono la stessa attività con domicilio fiscale nel territorio della Regione Sardegna.


5.7.2008   

IT

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C 171/24


Ricorso proposto il 25 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-171/08)

(2008/C 171/36)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti, P. Guerra e Andrade e M. Telles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo diritti speciali dello Stato e di altri enti pubblici nella Portugal Telecom S.A, attribuiti in connessione con azioni privilegiate (golden shares) dello Stato nella Portugal Telecom S. A., è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 e 43 CE.

Condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Lo Stato portoghese è titolare di 500 azioni privilegiate (golden shares) nella Portugal Telecom S.A. (PT). Dette azioni conferiscono allo Stato il diritto di veto relativamente alle delibere di elezione dell'Assemblea generale, di elezione del Presidente del Collegio sindacale e del revisore contabile ufficiale, di esecuzione dei risultati dell'esercizio, di modifica dello statuto, di aumento del capitale, di limitazione e soppressione di diritti privilegiati, di emissione di obbligazioni e di altri valori immobiliari, di fissazione degli obiettivi generali e dei principi fondamentali della politica sociale, di definizione dei principi generali di politica di partecipazione alle società, di autorizzazione per la modifica della sede e di autorizzazione all'acquisto di azioni rappresentative di più del 10 % del capitale sociale da parte di azionisti che esercitano, direttamente o indirettamente, attività concorrenti con società in rapporto di controllo con la PT. e il diritto di veto relativamente a un terzo degli amministratori, ivi incluso, necessariamente, il presidente del Consiglio di amministrazione.

Secondo la Commissione, tali diritti di veto costituiscono restrizioni alla circolazione del capitale e alla libertà di stabilimento. Tali misure costituiscono un ostacolo all'investimento diretto nella PT, un ostacolo all'investimento di portafoglio e un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento.

Detti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, atteso che le azioni privilegiate non discendono dalla regolare applicazione del diritto delle società.

Le dette golden shares non sono connesse con legittimi obiettivi di interesse generale e, segnatamente, con gli obiettivi dedotti dallo Stato portoghese, in particolare, la sicurezza e l'ordine pubblico, la manutenzione delle reti di distribuzione via cavo e in rame e la manutenzione degli esercizi all'ingrosso e al dettaglio nella PT, la concessione di servizio pubblico, il modello di regolazione del mercato delle telecomunicazioni e l'eventuale perturbazione nel mercato di capitali.

In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui è causa non sono adeguate per garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi medesimi.


5.7.2008   

IT

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C 171/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Østre Landsret (Danimarca) il 28 aprile 2008 — NCC Construction Danmark A/S/Skatteministeriet

(Causa C-174/08)

(2008/C 171/37)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NCC Construction Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1)

Se il concetto di «operazioni accessorie immobiliari» di cui all'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva IVA (1), debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano le attività di un'impresa di costruzione soggetta ad IVA, connesse con la successiva vendita di immobili costruiti dall'impresa per proprio conto, come attività completamente soggetta ad IVA finalizzata della successiva vendita.

2)

Ai fini della soluzione della prima questione se sia rilevante in quale misura le attività di vendita isolatamente considerate implicano un uso di beni e servizi per i quali deve essere pagata l'IVA.

3)

Se sia compatibile con il principio della neutralità dell'IVA la circostanza che un'impresa di costruzione, che ai sensi della normativa in vigore di uno Stato membro — fondata sugli artt. 5, n. 7 e 6, n 3 della sesta direttiva IVA — è assoggettata ad IVA sulle sue cessioni interne in ragione della realizzazione di un immobile per proprio conto finalizzata della successiva vendita, abbia solo un diritto parziale di detrarre l'IVA per i costi comuni sostenuti nell'impresa, alla luce del fatto che la successiva vendita dell'immobile ai sensi della normativa IVA dello Stato membro è esente da IVA sulla base del combinato disposto dell'art. 28, n. 3, lett. b) e dell'allegato F, n. 16.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


5.7.2008   

IT

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C 171/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessaloniki (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Causa C-180/08)

(2008/C 171/38)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessaloniki

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Questioni pregiudiziali

1)

Nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro, avvalendosi di un titolo rientrante, in quanto tale, nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, sia stato assunto da una persona giuridica di diritto pubblico e svolga una professione regolamentata nello Stato membro ospitante in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, progredendo nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, in modo conforme al detto titolo, se le autorità competenti siano successivamente legittimate, ai sensi delle disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 della direttiva in parola, interpretati alla luce degli artt. 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escluderlo dall'esercizio dei suoi diritti professionali, a causa dell'impossibilità di riconoscere l'equivalenza accademica del titolo invocato ai fini dell'inquadramento in una categoria e ad un livello retributivo corrispondenti al titolo stesso, con la sola motivazione che tale titolo è stato sì rilasciato dall'autorità dello Stato membro di provenienza, ma a seguito di studi in parte compiuti, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante e presso un ente che, pur operando liberamente nello Stato membro ospitante, non è tuttavia riconosciuto in tale Stato come istituto di istruzione, in forza di una disposizione generale della sua legislazione;

2)

Se le autorità competenti siano legittimate, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, n. 1, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ad escludere il cittadino di uno Stato membro, che lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale sia stato rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, dall'esercizio dei diritti professionali che discendono dall'autorizzazione all'esercizio della professione rilasciatagli, per il motivo che non è stata riconosciuta anche l'equivalenza accademica del suo titolo di studio.


5.7.2008   

IT

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C 171/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Grecia) il 28 aprile 2008 — Maria Kastrinaki/Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(Causa C-186/08)

(2008/C 171/39)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Parti

Ricorrente: Maria Kastrinaki

Convenuto: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Questione pregiudiziale

Se le autorità competenti possano, ai sensi delle disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, interpretate alla luce degli artt. 39, n. 1, 40, primo comma, 43, 47, primo comma, 49 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, negare la progressione nella carriera, sotto il profilo del grado e della retribuzione, conseguente alla nomina in ruolo come dipendente pubblico in un posto in organico per il quale è richiesta un'istruzione universitaria e con scaglione retributivo corrispondente, al cittadino di uno Stato membro in possesso di un titolo rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48/CEE, il quale lavori presso una persona giuridica di diritto pubblico in forza di contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e al quale, da un lato, sia stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di provenienza l'autorizzazione a valersi del titolo professionale e, dall'altro lato, sia stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante l'autorizzazione all'esercizio della professione secondo le disposizioni della direttiva 89/48/CEE, come trasposta nell'ordinamento giuridico ellenico dal decreto interministeriale n. A4/4112/247/1992, e tutto ciò per il motivo che non è possibile il riconoscimento anche dell'equivalenza accademica del titolo universitario dello Stato membro di provenienza, poiché una parte degli studi è stata compiuta, grazie ad un accordo di franchising, nello Stato membro ospitante presso un ente di istruzione privato che non è riconosciuto da tale Stato membro come istituto di istruzione.


5.7.2008   

IT

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C 171/26


Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-190/08)

(2008/C 171/40)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e R. Troosters, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 10 ottobre 2006.


(1)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.


5.7.2008   

IT

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C 171/27


Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-191/08)

(2008/C 171/41)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande e A Caeiros, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare, in via principale, che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare attuazione alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE (1), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38, n. 1, della detta direttiva 2004/83/CE.

Dichiarare, in subordine, che non avendo comunque comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 38, n. 1, della detta direttiva 2004/83/CE.

Condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 10 ottobre 2006.


(1)  GU L 304, pag. 12.


5.7.2008   

IT

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C 171/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Lituania (Repubblica di Lituania) il 14 maggio 2008 — Inga Rinau

(Causa C-195/08)

(2008/C 171/42)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Corte suprema di Lituania

Parti

Ricorrente: Inga Rinau

Altra parte nel procedimento: Michael Rinau

Questioni pregiudiziali

1)

Se una parte interessata, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 2201/2003 (1), possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta una domanda di riconoscimento della decisione.

2)

In caso di soluzione affermativa alla prima questione, in che modo il giudice nazionale, nel momento in cui esamina la domanda di non riconoscimento della decisione presentata dalla persona nei confronti della quale la decisione è esecutiva, debba dunque applicare l'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, che dispone che «(…) in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni».

3)

Se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato la domanda di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, con lui residente, nello Stato d'origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 2201/2003, la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento n. 2201/2003, come previsto dall'art. 40, n. 2, del suddetto regolamento.

4)

Chiarire il significato della condizione stabilita all'art. 21, n. 3, del regolamento n. 2201/2003 «fatta salva la sezione 4 del presente capo».

5)

Se l'adozione di una decisione che prescrive il rientro del minore e il rilascio del certificato di cui all'art. 42 del regolamento n. 2201/2003 da parte del giudice dello Stato membro d'origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente abbia emanato una decisione che prescrive il rientro del minore nello Stato d'origine, sia conforme agli obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento n. 2201/2003.

6)

Se il divieto di riesame della competenza del giudice d'origine di cui all'art. 24 del regolamento n. 2201/2003 significhi che il giudice nazionale dinanzi al quale è stata presentata domanda di riconoscimento o di non riconoscimento della decisione emanata da un giudice straniero, che non può riesaminare la competenza del giudice dello Stato membro d'origine e che non ha individuato altri motivi di non riconoscimento delle decisioni stabiliti all'art. 23 del regolamento n. 2201/2003, debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il rientro del minore, se il giudice dello Stato membro d'origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del rientro del minore;


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


5.7.2008   

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C 171/28


Ricorso proposto il 15 maggio 2005 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-200/08)

(2008/C 171/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. A. Bordes e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, negando ai maestri tedeschi e britannici di snowboard la possibilità di insegnare tale sola disciplina in Francia e non menzionando nel decreto 4 maggio 1995, modificato, i diplomi di maestro di snowboard acquistati in altri Stati membri, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa spettanti tanto in forza degli artt. 39, 43 e 49 del Trattato CE, quanto dell'art. 6 della direttiva 92/51/CEE (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Sebbene in diversi Stati membri l'insegnamento dello sci e dello snowboard posa essere impartito da professionisti che hanno ricevuto formazioni distinte, l'insegnamento dello snowboard in Francia può essere impartito solo da maestri di sci.

La ricorrente sostiene che il rifiuto di autorizzare l'accesso alla sola professione di maestro di snowboard non può essere giustificato sulla base dei principi fondamentali della libera circolazione delle persone, della libera prestazione dei servizi e del diritto di stabilimento. La Commissione ritiene inoltre che non siano soddisfatte le quattro condizioni cumulative derogatorie — non discriminazione, motivi imperativi d'interesse generale, idoneità a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e presa in considerazione del principio di proporzionalità — elaborate dalla giurisprudenza della Corte per giustificare un'eventuale restrizione a tali principi.


(1)  Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).


5.7.2008   

IT

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C 171/28


Ricorso proposto il 20 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-209/08)

(2008/C 171/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra Maria Condou Durande, agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/81/CE, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (1) o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 17 di tale direttiva;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva è scaduto il 5 agosto 2006. Orbene, alla data d'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva o, in ogni caso, non ne aveva informato la Commissione.


(1)  GU L 261, pag. 19.


5.7.2008   

IT

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C 171/29


Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-223/08)

(2008/C 171/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra C. Huvelin, agente)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva;

condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2006/100/CE è scaduto alla data d'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, vale a dire il 1o gennaio 2007. Alla data d'introduzione del ricorso, nessun provvedimento di trasposizione era stato adottato o comunicato alla Commissione da parte del convenuto.


(1)  GU L 363, pag. 141.


5.7.2008   

IT

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C 171/29


Ricorso proposto il 23 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-224/08)

(2008/C 171/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig.ra C. Huvelin, agente)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (1) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per trasporre la direttiva 2006/100/CE è scaduto alla data d'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, vale a dire il 1o gennaio 2007. Orbene, alla data d'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato le disposizioni necessarie per dare completa attuazione alla direttiva, in particolare per quanto riguarda le professioni mediche, gli avvocati e gli architetti.


(1)  GU L 363, pag. 141.


5.7.2008   

IT

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C 171/29


Ordinanza del presidente della Corte 28 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 3 de Valladolid — Spagna) — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero

(Causa C-87/06) (1)

(2008/C 171/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006.


5.7.2008   

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C 171/30


Ordinanza del presidente della Corte 26 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Veroias — Grecia) — Georgios Diamantis e altri/FANCO SpA

(Causa C-315/06) (1)

(2008/C 171/48)

Lingua processuale: il greco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 224 del 16.9.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/30


Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 7 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-424/06) (1)

(2008/C 171/49)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Sesta Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 310 del 16.12.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/30


Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 28 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Jönköping — Svezia) — Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

(Causa C-18/07) (1)

(2008/C 171/50)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 56 del 10.3.2007.


5.7.2008   

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C 171/30


Ordinanza del presidente della Corte 27 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-235/07) (1)

(2008/C 171/51)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


5.7.2008   

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C 171/30


Ordinanza del presidente della Corte 5 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-325/07) (1)

(2008/C 171/52)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


5.7.2008   

IT

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C 171/30


Ordinanza del presidente della Corte 11 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-347/07) (1)

(2008/C 171/53)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 223 del 22.9.2007.


Tribunale di primo grado

5.7.2008   

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C 171/31


Designazione del giudice che sostituisce il Presidente in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori

(2008/C 171/54)

Il 12 giugno 2008, il Tribunale di primo grado ha deciso, a seguito delle dimissioni del giudice sig. Cooke, di modificare la decisione 19 settembre 2007 e di designare, conformemente all'art. 106 del regolamento di procedura, il giudice sig. Papasavvas per sostituire il Presidente del Tribunale, in caso di assenza o di impedimento, in qualità di giudice per i provvedimenti provvisori per il periodo 1o luglio 2008-30 giugno 2009.


5.7.2008   

IT

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C 171/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Belfass/Consiglio

(Causa T-495/04) (1)

(«Pubblici appalti di servizi - Gara di appalto comunitaria - Errore materiale manifesto - Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa - Offerta anormalmente bassa - Art. 139, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 - Eccezione di illegittimità - Capitolato di appalto - Ricevibilità»)

(2008/C 171/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Belfass SPRL (Forest, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione 13 ottobre 2004 con la quale il Consiglio dell'Unione europea respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara di appalto UCA-033/04 e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno

Dispositivo

1)

La decisione 13 ottobre 2004 con la quale il Consiglio dell'Unione europea respinge l'offerta della Belfass SPRL nell'ambito della gara di appalto UCA-033/04 è annullata per quanto riguarda il lotto n. 2.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 57 del 5.3.2005.


5.7.2008   

IT

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C 171/31


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2008 — NewSoft Technology/UAMI — Soft (Presto! BizCard Reader)

(Causa T-205/06) (1)

(«Marchio comunitario - Procedimento di nullità - Marchio comunitario denominativo Presto! BizCard Reader - Marchi nazionali figurativi anteriori Presto - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 171/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NewSoft Technology Corp. (Taipei, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti M. Dirksen-Schwanenland, U. von Sothen e M. Di Stefano,)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Soft, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti A. Velázquez Ibáñez e P. Merino Baylos)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2006 (procedimento R 601/2005-2) relativa a un procedimento di nullità tra la Soft, SA e la NewSoft Technology Corp

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La NewSoft Technology Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/32


Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2008 — Ott e a./Commissione

(Causa T-250/06 P) (1)

(Impugnazione - Impugnazione incidentale - Ricevibilità - Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2004 - Assegnazione dei punti di priorità - Disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto - Eccezione di illegittimità - Sostituzione di motivi - Impugnazione in parte infondata e in parte fondata - Controversia idonea al giudizio - Rigetto del ricorso)

(2008/C 171/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Martial Ott (Oberanven, Lussemburgo); Fernando Lopez Tola (Lussemburgo, Lussemburgo) e Francis Weiler (Itzig, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. F. Frabetti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006, pronunciata nella causa F-87/05, Ott e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e diretta all'annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

1)

L'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 giugno 2006, Ott e a./Commissione (F-87/05) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso proposto dal sig. Francis Weiler.

2)

Il ricorso di impugnazione è respinto per il resto.

3)

L'impugnazione incidentale è respinta.

4)

Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica con il numero di ruolo F-87/05 è respinto per la parte in cui è stato proposto dal sig. Francis Weiler.

5)

I sigg. Martial Ott, Fernando Lopez Tola e Francis Weiler sopporteranno le loro spese relative al presente grado, nonché quattro quinti di quelle sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà un quinto delle sue spese relative al presente grado.

6)

Il sig. Francis Weiler e la Commissione sopporteranno le loro spese relative al grado svoltosi dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/32


Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2008 — Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom)

(Causa T-254/06) (1)

(Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo RadioCom - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2008/C 171/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH (Mannheim, Germania) (rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione del ricorso dell'UAMI 7 luglio 2006 (procedimento R 1266/2005-1), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo RadioCom come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Radio Regenbogen Hörfunk in Baden Geschäftsführungs-GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


5.7.2008   

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C 171/33


Sentenza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Enercon/UAMI (E)

(Causa T-329/06) (1)

(«Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo E - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 171/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentanti: inizialmente R. Böhm, successivamente R. Böhm e U. Sander, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 394/2006-1) relativa alla registrazione del marchio denominativo E come marchio comunitario

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

La Enercon GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 178 del 29.7.2006.


5.7.2008   

IT

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C 171/33


Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2008 — TF1/Commissione

(Causa T-144/04) (1)

(«Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione che definisce taluni provvedimenti adottati dalla Repubblica francese in favore di “France 2’ e di “France 3’ come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune - Termine di ricorso - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura - Irricevibilità»)

(2008/C 171/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Nanterre, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Buendía Sierra, N. Niejahr e C. Giolito, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a «France 2» e «France 3» (GU 2004, L 361, pag. 21).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 168 del 26 giugno 2004.


5.7.2008   

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C 171/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 aprile 2008 — Maison de l'Europe Avignon Méditerranée/Commissione

(Causa T-302/04) (1)

(«Clausola compromissoria - Istituzione di un info point Europe - Convenzione conclusa tra la Commissione e la ricorrente - Incompetenza manifesta del Tribunale - Ricorso manifestamente infondato»)

(2008/C 171/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maison de l'Europe Avignon Méditerranée (Avignone, Francia) (rappresentante: avv. F. Martineau)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J.-F. Pasquier e E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Ricorso fondato su una clausola compromissoria diretto ad ottenere la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente la somma totale di euro 394 066,76 in ragione dell'asserito inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla convenzione relativa alla creazione di un Info-Point Europe ad Avignone

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Maison de l'Europe Avignon Méditerranée è condannata alle spese.


(1)  GU C 262 del 23.10.2004.


5.7.2008   

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C 171/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 maggio 2008 — SNIV/Commissione

(Causa T-327/04) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Termine di ricorso - Dies a quo - Pubblicazione di una comunicazione sintetica nella Gazzetta Ufficiale - Sito Internet - Irricevibilità»)

(2008/C 171/62)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Coutrelis e S. Henneresse, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentante: G. de Bergues, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 marzo 2004, C(2004) 936 def., relativa alle misure di aiuti previste dalle autorità francesi con riguardo al finanziamento del servizio pubblico dello smaltimento delle carcasse (aiuto di Stato n. 515/2003 — Francia)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Syndicat National de l'Industrie des Viandes (SNIV) sopporterà le proprie spese.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 273 del 6 novembre 2004.


5.7.2008   

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C 171/34


Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 gennaio 2008 — Arktouros/Commissione

(Causa T-260/06) (1)

(«Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1655/2000 - Soppressione del contributo finanziario concesso per un progetto ecologico - Decisione che pone fine al progetto e ordina la restituzione dell'importo versato a titolo di anticipo - Atto confermativo - Scadenza del termine di ricorso - Irricevibilità»)

(2008/C 171/63)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs (Società per la tutela e la conservazione dell'ambiente naturale e della vita selvatica di Arktouro, Salonicco, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Konstantinidis, agente)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 6 luglio 2006, C(2006) 3181 def., che, da un lato, pone fine a un progetto relativo ad azioni di conservazione nel Parco Nazionale del Pindo Settentrionale (Grecia) (Ellas-LIFE03/NAT/GR/000089) e, dall'altro, ordina la restituzione dell'anticipo già versato alla ricorrente a titolo del contributo finanziario comunitario concessole in esecuzione della decisione della Commissione 4 settembre 2003, C(2003) 2919 def.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Etairia prostasias kai diacheirisis fysikou perivallontos kai agrias zoïs Arktouros sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 281 del 18.11.2006.


5.7.2008   

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C 171/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 maggio 2008 — Kronberger/Parlamento

(Causa T-18/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Atto riguardante l'elezione al Parlamento europeo - Termine di ricorso - Incompetenza del Tribunale - Irricevibilità»)

(2008/C 171/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Kronberger (Vienna, Austria) (rappresentanti: W. Weh, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo 28 aprile 2005 che ha respinto, in quanto infondata, la contestazione del ricorrente relativa all'elezione del sig. Andreas Mölzer quale membro del Parlamento europeo, presentata ai sensi dell'art. 12 dell'Atto 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

Il sig. Hans Kronberger è condannato alle spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 69 del 24 marzo 2007.


5.7.2008   

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C 171/35


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008 — Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio

(Causa T-29/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Direttiva 2006/112/CE - Abrogazione della prima direttiva IVA - Annullamento parziale - Difetto di interesse individuale - Irricevibilità»)

(2008/C 171/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Lactalis Gestion Lait SNC (Laval, Francia) e Lactalis Investissements SNC (Laval) (rappresentante: A. Philippart, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A.-M. Colaert e M. Iosifidou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 411, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) in quanto essa abroghi il quarto e l'ottavo «considerando» e il primo e il terzo comma dell'art. 1 della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU 1967, 71, pag. 1301).

Dispositivo

1)

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione e del Regno di Spagna.

3)

Lactalis Gestion Lait SNC e Lactalis Investissements SNC sono condannate alle spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


5.7.2008   

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C 171/36


Ordinanza del Tribunale di primo grado dell'8 maggio 2008 — Frankin e a./Commissione

(Causa T-92/07 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari e agenti temporanei - Pensione - Trasferimento dei diritti a pensione - Impugnazione manifestamente irricevibile - Impugnazione manifestamente infondata»)

(2008/C 171/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jacques Frankin (Sorée, Belgio) e gi altri 482 funzionari e agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: avv. F. Frabetti, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e D. Martin, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 16 gennaio 2007, causa F-3/06, Frankin e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

L'impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Jacques Frankin e gli altri 482 funzionari e agenti temporanei della Commissione i cui nomi figurano in allegato alla sentenza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 117 del 26.5.2007.


5.7.2008   

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C 171/36


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2008 — Pathé Distribution/Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

(Causa T-239/07) (1)

(«Clausola compromissoria - Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura - Non luogo a statuire»)

(2008/C 171/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pathé Distribution SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. P. Deprez)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (rappresentanti: H. Monet, agente, assistito dall'avv. J.-L. Fagnart)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura 8 maggio 2007, con la quale viene risolto il contratto n. 2006-0912-0304DI021001FR1507, e, dall'altro, domanda di condanna dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura a versare alla ricorrente un importo di EUR 9 737 in esecuzione del suddetto contratto

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


5.7.2008   

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C 171/36


Ordinanza del Tribunale di primo grado 28 aprile 2008 — Grohe/UAMI — Compañía Roca Radiadores (ALIRA)

(Causa T-315/07) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»)

(2008/C 171/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grohe AG (Hemer, Germania) (rappresentante: A. Lensing-Kramer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Weberndörfer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Compañía Roca Radiadores, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2007 (procedimento R 850/2006-4) relativa ad una procedura di opposizione tra la Grohe AG e la Compañía Roca Radiadores, SA

Dispositivo

1)

Non luogo a statuire.

2)

La ricorrente è condannata a sopportare la proprie spese e quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 235 del 6.10.2007.


5.7.2008   

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C 171/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 aprile 2008 — Dimos Kerateas/Commissione

(Causa T-372/07) (1)

(«Ricorso di annullamento - Termini - Irricevibilità»)

(2008/C 171/69)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimos Kerateas (Grecia) (rappresentanti: avv.ti: A. Papaconstantínou e M. Chaïntarlís)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 2004, C(2004) 5611, relativa alla concessione di una sovvenzione del Fondo di coesione per la realizzazione di un progetto di gestione dei rifiuti nella regione dell'Attica (Grecia)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Dimos Kerateas è condannato alle spese.


(1)  GU C 283 del 24.11.2007.


5.7.2008   

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C 171/37


Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 febbraio 2008 — Earth Products/UAMI — Meynard Designs (EARTH)

(Causa T-389/07) (1)

(Marchio comunitario - Diniego di registrazione - Ritiro della domanda di registrazione - Non luogo a statuire)

(2008/C 171/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Earth Products Inc. (Carlsbad, Stati Uniti d'America) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Meynard Designs Inc. (Waltham, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: E. Cornu e E. De Gryse, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 agosto 2007 (procedimento R 1590/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Meynard Designs Inc. e la Earth Products Inc.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 297 dell'8.12.2007.


5.7.2008   

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C 171/38


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 aprile 2008 — Cipro/Commissione

(Cause riunite T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R e da T-91/08 R a T-93/08 R)

(«Procedimento sommario - Comunicazione di aggiudicazione di un appalto volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza di urgenza»)

(2008/C 171/71)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Repubblica di Cipro (rappresentante: P. Kliridis, agente)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. van Nuffel e I. Zervas, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di una comunicazione di aggiudicazione adottata dalla Commissione, volta a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni, dell'educazione, nonché della gestione dei raccolti e dell'irrigazione

Dispositivo

1)

Le cause T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R e da T-91/08 R a T-93/08 R sono riunite ai fini del presente procedimento.

2)

Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte.

3)

Le spese sono riservate.


5.7.2008   

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C 171/38


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 aprile 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-119/08 R)

(Procedimento sommario - Bando di gara d'appalto volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza d'urgenza)

(2008/C 171/72)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Repubblica di Cipro (rappresentante: P. Kliridis, agente)

Resistente: Commissione della Comunità europea (rappresentanti: P. van Nuffel e I. Zervas, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di un bando di gara adottato dalla Commissione e volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro nel settore dell'allevamento del bestiame.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.7.2008   

IT

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C 171/38


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 11 aprile 2008 — Cipro/Commissione

(Causa T-122/08 R)

(«Procedimento sommario - Comunicazione di aggiudicazione di un appalto volto a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Mancanza di urgenza»)

(2008/C 171/73)

Lingua processuale: il greco

Parti

Richiedente: Repubblica di Cipro (rappresentante: P. Kliridis, agente)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. van Nuffel e I. Zervas, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione di una comunicazione di aggiudicazione adottata dalla Commissione, volta a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale di Cipro, relativa all'istituzione di un'unità di gestione di programma a sostegno dell'esecuzione di progetti di investimenti nel settore dell'acqua, delle acque reflue e dei rifiuti solidi

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


5.7.2008   

IT

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C 171/39


Ricorso proposto il 21 aprile 2008 — Victor Guedes-Indústria e Comércio/UAMI — Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (GALLECS)

(Causa T-151/08)

(2008/C 171/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: B. Braga da Cruz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Consorci de l'Espai Rural de Gallecs (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2008 nel procedimento R 986/2007-2;

ordinare all'UAMI di rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 3 710 597 per i prodotti delle classi 29 e 31, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Consorci de l'Espai Rural de Gallecs.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GALLECS» per prodotti delle classi 29 e 31 — domanda n. 3 710 597.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Il marchio figurativo nazionale «GALLO» per prodotti della classe 29; il marchio figurativo nazionale «GALLO AZEITE NOVO» per prodotti della classe 29; Il marchio figurativo nazionale «AZEITE GALLO» per prodotti della classe 29; il marchio nazionale «GALLO AZEITE NOVO» per prodotti della classe 29; il marchio figurativo comunitario «GALLO» prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 81, n. 1, lett. b), e 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 in quanto il marchio contestato è simile a marchi precedenti e il suo uso pregiudicherebbe il carattere distintivo di questi ultimi, considerati gli usi costanti nel settore commerciale rilevante e le altre circostanze del caso.


5.7.2008   

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C 171/39


Impugnazione proposta il 24 aprile 2008 da R avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 19 febbraio 2008, causa F-49/07, R/Commissione

(Causa T-156/08 P)

(2008/C 171/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: R (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Y. Minatchy, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 19 febbraio 2008, causa F-49/97;

Accogliere le domande di annullamento e di risarcimento proposte dalla ricorrente in primo grado;

Condannare il ricorrente a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) che dichiara irricevibile il ricorso con il quale essa ha chiesto, da un lato, che fosse dichiarato inesistente l'intero suo periodo di prova nonché che venissero annullati tutti gli atti prodotti in tale contesto, compreso il rapporto finale relativo al periodo di prova, e, dall'altro, il risarcimento del presunto danno subito.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente adduce, da un lato, la violazione dei suoi diritti di difesa, in quanto il TFP non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi e di determinati documenti depositati dalla ricorrente e, dall'altro, l'interpretazione errata del regolamento di procedura del TFP e dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee. La ricorrente invoca altresì errori manifesti di valutazione dei fatti.


5.7.2008   

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C 171/40


Ricorso proposto il 28 aprile 2008 — Paroc/UAMI — INSULATE FOR LIFE

(Causa T-157/08)

(2008/C 171/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Paroc Oy/AB (Vantaa, Finlandia) (rappresentante: avv. J. Palmer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione del ricorso dell'UAMI 21 febbraio 2008 (procedimento R 0054/2008-2);

condannare l'UAMI al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «INSULATE FOR LIFE» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 6, 17, 19 e 37 — domanda n. 593 2827

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda per tutti i prodotti e i servizi

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, dato che il marchio possedeva il carattere distintivo minimo richiesto per la registrazione.


5.7.2008   

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C 171/40


Ricorso proposto il 2 maggio 2008 — Procter & Gamble/UAMI — Bayer (LIVENSA)

(Causa T-159/08)

(2008/C 171/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: La società Procter & Gamble (Cincinnati, Stati Uniti) (rappresentante: avv. K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bayer AG (Leverkusen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 febbraio 2008 nel procedimento R 960/2007-2;

respingere l'opposizione n. B 873 978 del 3 maggio 2007;

condannare l'UAMI alle spese del procedimento, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: The Procter & Gamble Company.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIVENSA» per prodotti della classe 5 — domanda n. 004 062 725.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bayer AG, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario «LYVELSA» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda di marchio nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 81, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 in quanto non sussiste rischio di confusione tra i due marchi confrontati.


5.7.2008   

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C 171/40


Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Frag Comercio Internacional/UAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako)

(Causa T-162/08)

(2008/C 171/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Frag Comercio Internacional, SL (Esparraguera, Spagna) (rappresentante: avv. E. Sugrañes)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tinkerbell Modas, Ltda (San Paolo, Brasile)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 febbraio 2008 nel procedimento R 1527/2006-2;

respingere la domanda di marchio comunitario n. 3 663 234; e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GREEN by missako» per prodotti e servizi delle classi 3, 25, 35 — domanda n. 3 663 234

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario figurativo «MI SA KO» per prodotti delle classi 18 e 25; il marchio nazionale figurativo «MI SA KO» per servizi della classe 35

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché un semplice generale rischio di confusione presso i consumatori sarebbe richiesto al fine di respingere una domanda di marchio comunitario.


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C 171/41


Ricorso proposto il 29 aprile 2008 — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/UAMI (Golden Toast)

(Causa T-163/08)

(2008/C 171/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e.V. (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Späth e G. Hasselblatt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2008 (procedimento R 761/2007-1);

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Golden Toast» per prodotti e servizi delle classi 5, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28-32, 39 e 41-44 (domanda di registrazione n. 4 811 171).

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda relativamente ai prodotti delle classi 11 e 30.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto la decisione impugnata si basa sull'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) dello stesso regolamento, ma questo non è stato esaminato. Inoltre, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94, in quanto i presupposti per l'accertamento del carattere distintivo del marchio richiesto sarebbero stati ignorati.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


5.7.2008   

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C 171/41


Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — Microsoft/Commissione

(Causa T-167/08)

(2008/C 171/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Corp. (rappresentanti: J-F Bellis, lawyer, I. Forrester, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 28 febbraio 2008, C(2008)764 def., che fissa l'importo definitivo della penalità di mora inflitta alla Microsoft Corporation con decisione della Commissione C(2005)4420 def.;

in subordine, annullare o ridurre l'importo della penalità di mora inflitta;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con decisione 10 novembre 2005 adottata ai sensi dell'art. 24, n. 1, del regolamento della Commissione n. 1/2003 (1), la Commissione ha inflitto una penalità di mora alla ricorrente per l'inosservanza da parte di quest'ultima dell'obbligo di rendere disponibile alle imprese interessate la documentazione tecnica contenente informazioni sull'interoperabilità a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, a norma dell'art. 5 della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE (2). La decisione impugnata ha fissato in 899 milioni di euro l'importo definitivo della penalità di mora per il periodo intercorrente tra il 21 giugno 2006 e il 21 ottobre 2007 compreso. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione contestata in base ai seguenti motivi:

1)

la Commissione ha commesso un errore nell'imporre la penalità di mora alla Microsoft per costringerla ad applicare condizioni di prezzo «ragionevoli» senza previamente specificare quali condizioni di prezzo, a parere della Commissione, sarebbero state «ragionevoli» così da permettere alla Microsoft di sapere cosa fare per evitare l'irrogazione di siffatta penalità di mora;

2)

la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha trasgredito l'art. 253 CE nel concludere che le tariffe pubblicate adottate dalla Microsoft fossero irragionevoli e contrarie alla decisione del 2004, senza tener conto del fatto che i) tali tariffe pubblicate erano espressamente intese ad agevolare le contrattazioni tra la Microsoft e gli aspiranti licenziatari e ii) che la Microsoft, consultandosi con la Commissione, ha creato un meccanismo, mediante il quale il mandatario avrebbe verificato le tariffe proposte dalla Microsoft qualora un qualsiasi licenziatario non fosse giunto ad un accordo, che è praticamente identico al meccanismo creato dalla Commissione stessa nel caso NDC Health/IMS Health: misure provvisorie («IMS Health») (3). La Commissione ha commesso inoltre un errore manifesto di valutazione i) non avendo tenuto nel debito conto la circostanza che tali tariffe pubblicate erano state fissate dalla Microsoft ad una cifra inferiore a quella fissata come ragionevole da un perito indipendente ii) non avendo tenuto nel debito conto la circostanza che non vi è stato alcun aspirante licenziatario che non sia riuscito a pervenire ad un accordo con la Microsoft e iii) non avendo considerato che i licenziatari della licenza «non di brevetto» ottengono del pari diritti di usare brevetti della Microsoft.

3)

La Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione chiedendo alla Microsoft di dimostrare che i suoi secreti commerciali erano innovativi alla luce di un test di brevettabilità più rigoroso, per poter giustificare l'imposizione di canoni per una licenza relativa ai detti segreti commerciali. La Commissione ha violato anche l'art. 253 CE non tenendo conto di numerosi argomenti formulati dalla Microsoft sulla base di relazioni preparate da esperti di brevetti che criticavano l'approccio della Commissione.

4)

La Commissione ha violato l'art. 253 CE non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nella causa T-204/01 (4) in quanto la Commissione ha fondato le sue relazioni di valutazione preparate dal mandatario sulla base di documenti ottenuti mediante poteri investigativi che il Tribunale di primo grado ha ritenuto illegittimi.

5)

La Commissione ha negato alla Microsoft il diritto ad essere sentita non avendole dato la possibilità di far conoscere la sua opinione dopo la fine del periodo di riferimento relativamente al quale le è stata imposta l'ammenda, impedendo così alla Microsoft di commentare tutti gli aspetti rilevanti del caso.

6)

L'importo della penalità di mora è eccessivo e sproporzionato. Tra l'altro, la Commissione non avrebbe preso nel debito conto la circostanza che nella decisione impugnata si conclude unicamente che i canoni asseritamente fissati dalla Microsoft per una particolare licenza (la licenza «non di brevetto») erano irragionevoli, e pertanto non si mettono in discussione i) i canoni asseritamente fissati dalla Microsoft per tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale relativi alla totalità dell'informazione sull'interoperabilità che la Microsoft è tenuta a divulgare ai sensi dell'art. 5 della decisione del 2004 o ii) la completezza e l'accuratezza delle informazioni sull'interoperabilità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2003, L 1, pag. 1).

(2)  Decisione della Commissione 24 maggio 2004 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2004) 900] (GU 2007, L 32, pag. 23).

(3)  Decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2002/165/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (Caso COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) [notificata con il numero C(2001) 1695] (GU 2002, L 59, pag. 18).

(4)  Sentenza 17 settembre 2007, causa T-201/04, Microsoft/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta.


5.7.2008   

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C 171/42


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Commissione/I. D. FOS Research

(Causa T-170/08)

(2008/C 171/81)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, e W. Roels, in qualità di agenti)

Convenuta: I. D. FOS Research EEIG (con sede in Mol, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

pagamento alla Commissione di un importo pari a EUR 21 599,26, maggiorato degli interessi di mora per EUR 6 375,94;

pagamento di EUR 3,99 al giorno a titolo di interessi di mora a partire dall'8 gennaio 2007 fino al giorno del rimborso totale del debito;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 12 dicembre 1995 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha concluso con la convenuta il contratto BRPR-CT-95-0099. Detto contratto concerneva un progetto per una migliore garanzia di qualità e metodi d'impermeabilizzazione dei cavi di post-tensione. Il contratto in questione e il progetto erano stati realizzati nell'ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (1).

Dopo il completamento del contratto ha avuto luogo un accertamento relativo all'esecuzione del contratto da parte della convenuta. Considerate le risultanze dell'accertamento la Commissione ha deciso di chiedere la restituzione di una parte del pagamento, ai sensi delle condizioni generali del contratto.


(1)  Decisione del Consiglio 27 luglio 1994, 94/571/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (1994-1998) (GU L 222, pag. 19).


5.7.2008   

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C 171/43


Ricorso proposto il 7 maggio 2008 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione

(Causa T-171/08)

(2008/C 171/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung (Berlino, Germania) (rappresentante: sig. U. Claus, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 30 ottobre 2007, contenuta nella lettera 7 marzo 2008, sulla concessione definitiva di un pagamento per EUR 9 215,20 nell'ambito del progetto «Traumatisierte Flüchtlinge in der EU» sulla base del «Grant Agreement JAI/2004/ERF/073», nella parte in cui nega al ricorrente il pagamento di un importo superiore a EUR 9 215,20;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente e la Commissione hanno stipulato nel maggio 2005 un contratto sul finanziamento di un progetto nell'ambito del fondo europeo per i rifugiati. Con lettera 30 ottobre 2007, confermata da una lettera 7 marzo 2008, la convenuta ha trasmesso al ricorrente un calcolo modificato dei pagamenti ancora da effettuare, in base al quale una parte dei costi sostenuti dal ricorrente non sono stati considerati finanziabili. Il presente ricorso è rivolto contro tale lettera 7 marzo 2008.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione, in quanto la convenuta ha più volte modificato i motivi alla base della sua decisione. Vi sarebbe, inoltre, una violazione del principio di buona amministrazione. Infine, la fattispecie sarebbe stata erroneamente valutata, in violazione di quanto sancito dal Grant Agreement e dal principio di tutela del legittimo affidamento.


5.7.2008   

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C 171/43


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Messe Düsseldorf/UAMI — Canon Communications (MEDTEC)

(Causa T-173/08)

(2008/C 171/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: I. Friedhoff, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Canon Communications LLC (Los Angeles, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 marzo 2008, procedimento R 0989/2005-1; e

condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MEDTEC» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 — domanda n. 2 885 853

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo nazionale «Metec» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 37, 38, 41 e 42; il marchio denominativo internazionale «Metec» per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 37, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento a tutti i prodotti e servizi

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe errato nel giudicare ricevibile il ricorso e nel constatare che non sussisterebbe somiglianza tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 62 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe emesso la sua decisione su elementi in fatto che non erano soggetti a ricorso.


5.7.2008   

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C 171/44


Ricorso proposto il 9 maggio 2008 — infeurope SA/Commissione

(Causa T-176/08)

(2008/C 171/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: infeurope SA (Lussemburgo) (rappresentante: avv. O. Mader)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea erroneamente non ha annullato la decisione di aggiudicazione dei contratti quadro di cui al bando di gara d'appalto AO/042/05 dell'UAMI relativo alla manutenzione di software;

dichiarare che la Commissione europea erroneamente non ha risolto i contratti specifici conclusi nell'ambito dei menzionati contratti quadro;

condannare la Commissione europea a versare alla convenuta l'importo di EUR 37 002 più il 4 % di interessi sull'importo di EUR 31 650 dal 29 agosto, inoltre il 4 % di interessi sull'importo di EUR 3 650 dal 3 dicembre 2007, più 4 % di interessi sull'importo di EUR 1 702 dal 3 maggio 2008, nonché l'8 % di interessi sull'importo di EUR 37 002 dalla data della sentenza;

condannare la Commissione europea a versare alla convenuta l'importo di EUR 1 209 037 maggiorato del 4 % di interessi a partire dal 3 maggio 2008, nonché l'8 % di interessi su detto importo dalla data della sentenza;

ordinare alla Commissione di presentare taluni documenti relativi alla procedura di valutazione delle offerte;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede che si dichiari che la Commissione ha omesso di annullare la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) che aggiudicava una pluralità di contratti quadro per la prestazione di servizi di manutenzione nell'ambito del bando di gara d'appalto AO/042/05 «E-Alicante: Manutenzione di software per i sistemi di core business dell'UAMI (gestione e registrazione dei marchi, dei disegni e dei modelli» (1), e che ha omesso di risolvere i corrispondenti contratti specifici conclusi nel contesto del contratto quadro.

La ricorrente sostiene che la procedura di aggiudicazione così come l'esecuzione dei contratti specifici in seguito all'appalto è viziata da una serie di gravi irregolarità quali: criteri di aggiudicazione non conformi, impropria composizione della commissione di valutazione, la circostanza che i contratti siano stati aggiudicati dopo il termine di validità del periodo per le offerte e che l'UAMI abbia approvato varie considerevoli modifiche delle clausole dei contratti specifici.

La ricorrente asserisce che l'UAMI, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha violato i principi di parità di trattamento, di trasparenza e buona amministrazione e ha abusato dello strumento dei contratti quadro, violando altresì numerose disposizioni del regolamento finanziario (2).

La ricorrente afferma che la Commissione, in qualità di organo di controllo dell'UAMI (3), ha omesso di adottare le misure adeguate nei confronti di dette violazioni. La ricorrente sostiene che la discrezionalità della Commissione quanto a prendere dei provvedimenti o meno rispetto violazioni di legge ed a ripristinare la legittimità è ridotta a zero e di conseguenza era obbligata ad agire.

Inoltre, la ricorrente chiede il risarcimento dei danni sofferti in seguito alle irregolarità nella procedura di aggiudicazione in parola ed alla sua successiva esecuzione.


(1)  GU S 2006 135-144019.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(3)  Il punto VI., n. 4.2), del bando di gara d'appalto relativo alla presentazione dei ricorsi fa riferimento all'art. 118 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitari (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1) e prevede che: «L'interessato deve adire la Commissione entro 1 mese, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto in questione».


5.7.2008   

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C 171/45


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Schräder/UCVV — Hansson (Sumost 01)

(Causa T-177/08)

(2008/C 171/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: sigg. T. Leidereiter e W.-A. Schmidt, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

Annullamento della decisione della commissione di ricorso del convenuto 4 dicembre 2007, A 005/2007;

condanna del convenuto a sopportare le spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente la varietà vegetale comunitaria: Schräder

Varietà vegetale comunitaria di cui trattasi:«Sumost 01» (domanda n. 2001/1758)

Titolare della varietà vegetale su cui si fonda l'opposizione: Jørn Hansson

Varietà vegetale sui cui si fonda l'opposizione:«Lemon Simphony»

Decisione dell'Ufficio delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Rigetto della domanda di registrazione di una varietà vegetale comunitaria

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell'art. 59, n. 2, del regolamento (CE) n. 1239/95 (1), in quanto il ricorrente non è stato regolarmente citato a comparire al procedimento orale;

Violazione dell'art. 75 del regolamento (CE) n. 2100/94 (2), in quanto la decisione impugnata è fondata su motivi e mezzi di prova sui quali il ricorrente non ha avuto modo di rendere posizione;

Violazione degli artt. 81, n. 2, e 48 del regolamento n. 2100/94 per la presunta parzialità di una collaboratrice del convenuto, la cui testimonianza sarebbe stata presa in considerazione ai fini della decisione;

Violazione dell'art. 60 del regolamento n. 1239/95, in quanto non è stato adottato alcun atto istruttorio formale in merito all'audizione di una collaboratrice del convenuto;

Violazione dell'art. 62 del regolamento n. 2100/94 per valutazione insufficiente ed errata della fattispecie per quanto riguarda il carattere distintivo;

Violazione dell'art. 48 del regolamento n. 2100/94 per presunta parzialità di un membro della commissione di ricorso.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).


5.7.2008   

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C 171/45


Ricorso di Giuseppe Tiralongo proposto il 15 maggio 2008 avverso l'ordinanza del 6 marzo 2008 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-55/07, Tiralongo/Commissione

(Causa T-180/08 P)

(2008/C 171/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, S. Frazzani, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare l'ordinanza impugnata del 6 marzo 2008, nella causa F-55/07, e rimettere la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che codesto Tribunale vorrà fornire;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento F-55/07.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere:

l'erronea applicazione della giurisprudenza in materia di autonomia dei mezzi di ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha errato nell'applicare i principi giurisprudenziali che si riferiscono al risarcimento di danni provocati da atti illeciti, ad una fattispecie nella quale, invece, il pregiudizio è stato cagionato da comportamenti illegittimi.

il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata lì dove afferma esplicitamente che i tre profili di illegittimità censurati dal ricorrente con riguardo ai comportamenti della Commissione attengono, in realtà, alla illegittimità di alcuni atti;

l'erronea interpretazione della giurisprudenza in materia di autonomia dei mezzi di ricorso. In particolare, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che il principio dell'autonomia dei mezzi di ricorso non potesse spiegare i suoi effetti nel caso di specie;

il difetto di motivazione in relazione alla domanda di risarcimento del danno morale. A fronte della pluralità di argomenti complessivamente presentati dal ricorrente per dimostrare il legame tra il pregiudizio morale e le condotte della Commissione, nell'ordinanza impugnata non v'è alcun passaggio dell'ordinanza che consenta di comprendere le ragioni poste alla base del rigetto di tali argomenti.


5.7.2008   

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C 171/46


Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Tay ZA/Consiglio

(Causa T-181/08)

(2008/C 171/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (Yangoon, Myanmar) (rappresentanti: D. Anderson QC, M. Lester, Barrister e G. Martin, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullamento del regolamento 25 febbraio 2008, n. 194, in tutto o nella parte che riguarda il ricorrente.

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) n. 194/2008 (1) nella parte che lo riguarda per quattro motivi:

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento è privo di un suo fondamento giuridico. A tal fine deduce che né l'art. 60 CE, né l'art. 301 CE conferisce al Consiglio il potere di congelare l'integralità dei fondi di una persona che non ha alcun rapporto con il regime militare della Birmania/Myanmar. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento viola l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE. In particolare, il ricorrente deduce che il regolamento non fornisce alcuna motivazione circa le ragioni per cui il ricorrente è stato incluso nella parte I dell'allegato VI del detto regolamento che elenca membri del governo birmano e persone con questo associate. La posizione Comune n. 2006/318/CFSP (2) che prescrive agli Stati membri di vietare al ricorrente l'ingresso e il transito nel loro territorio non fornisce, secondo quanto asserito, alcuna motivazione circa l'inclusione del ricorrente nel detto elenco, ma semplicemente lo include in un elenco recante l'intestazione «Persone che beneficiano delle Politiche economiche del Governo». In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il regolamento viola i suoi diritti fondamentali dal momento che, secondo quanto asserito, interferisce in misura sproporzionata sul suo diritto a un pacifico godimento del suo patrimonio, al diritto di difesa, e all'efficace tutela giuridica. In quarto luogo, secondo il ricorrente, il regolamento viola il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1).

(2)  Posizione Comune del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/349/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar.


5.7.2008   

IT

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C 171/46


Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Commissione/Atlantic Energy Ltd

(Causa T-182/08)

(2008/C 171/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: A.M. Rouchaud-Joët, S. Lejeune, agenti, e M. Jarvis, Barrister)

Convenuta: Atlantic Energy Ltd (Truro, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Pagare alla Commissione l'importo di EUR 383 081,19, corrispondente alla somma capitale di EUR 226 010,00 unitamente a EUR 76 233,61, quale ultimo pagamento per interessi, calcolati al tasso BCE del 2 % sull'importo capitale per il periodo dal 1o giugno 1996-28 febbraio 2002 e EUR 84 448,11 quale ultimo pagamento per interessi calcolato sull'importo capitale più gli interessi al 28 febbraio 2002, al tasso BCE dell'1,5 % per il periodo 16 luglio 2002-31 maggio 2008, dedotta la somma di EUR 3 610,53 per compensazione

Pagare EUR 39,33 al giorno a titolo di interessi dal 31 maggio 2008 fino alla data di totale rimborso del debito.

Pagare le spese del presente procedimento

Motivi e principali argomenti

Il 29 marzo 1999, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, stipulava il contratto BU 183/95 UK/AT con la Sidney C. Banks Plc e la Jenbacher Energiesysteme AG per l'esecuzione del progetto «gasificatore automatizzato avanzato con produzione combinata elettricità-calore utilizzante come combustibile rifiuti di legno» nel settore delle attività comunitarie nel campo dell'energia non nucleare (1). Conformemente alle clausole contrattuali, la Commissione ha effettuato un pagamento anticipato del suo contributo finanziario per il progetto al coordinatore indicato nel contratto, la Sidney C. Banks Plc.

Con telecopia 25 settembre 1996, la Sidney C. Banks Plc, informava la Commissione che aveva deciso di ritirarsi dal progetto. Il 17 aprile 1998, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, modificava l'Addendum n. 1 del contratto e l'Atlantic Energy Ltd subentrava alla Sidney C. Banks Plc, anche come parte e coordinatore ai sensi del contratto.

Conformemente alla clausola 2 dell'Addendum, la Sidney C. Banks Plc trasferiva il pagamento anticipato ricevuto dalla Commissione (unitamente agli interessi) all'Atlantic Energy Ltd nell'aprile 1998.

La Commissione vuol sentire condannare l'Atlantic Energy Ltd a rimborsare l'importo del pagamento anticipato maggiorato degli interessi, in quanto o il progetto non ha mai avuto effettivamente inizio, o, se lo ha avuto, è stato portato a termine dalla Commissione.


(1)  Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, 94/806/CE, relativa all'adozione di un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione, nel settore dell'energia non nucleare (1994-1998) (GU L 334, pag. 87).


5.7.2008   

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C 171/47


Ricorso proposto il 16 maggio 2008 — Schuhpark Fascies/UAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

(Causa T-183/08)

(2008/C 171/89)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schuhpark Fascies (Warendorf, Germania) (rappresentanti: A. Peter e J. Braune, Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Leder & Schuh AG (Graz, Austria)

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 marzo 2008, R 1560/2006-4;

condanna del convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Leder & Schuh AG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo e figurativo «jello SCHUHPARK» per prodotti delle classi 1,. 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24-26 e 28 (domanda n. 1 269 372)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «Schuhpark» per prodotti della classe 25 (n. 1 007 149); l'opposizione fa riferimento alla registrazione nelle classi 18, 21, 25 e 26

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e parziale rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 43, n. 2, seconda frase e n. 3 del regolamento n. 40/94 (1), nonché della regola 22, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2868/95 (2), dato che la ricorrente avrebbe sufficientemente provato l'uso serio del marchio opposto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 3, pag. 1).


5.7.2008   

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C 171/47


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — Rodd & Gunn Australia/UAMI (Raffigurazione di un cane)

(Causa T-187/08)

(2008/C 171/90)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rodd & Gunn Australia Limited (Wellington, Nuova Zelanda) (rappresentanti: B. Brandreth, barrister e N. Jenkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 marzo 2008 nel procedimento R 1245/2007-4;

ordinare la restitutio in integrum relativamente al marchio comunitario n. 339 218; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo consistente nella raffigurazione di un cane per prodotti delle classi 16, 18 e 25 — marchio comunitario n. 339 218.

Decisione del Dipartimento Marchi e registro: rifiuto della domanda volta alla restitutio in integrum.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto dell'appello.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 47 del regolamento n. 40/94 (1) in quanto il rinnovo è consentito non solo al titolare del marchio o al suo rappresentante incaricato; la commissione di ricorso ha commesso errori di diritto e di valutazione dei fatti ritenendo che la ricorrente ed i suoi rappresentanti autorizzati non avessero prestato la diligenza dovuta in tali circostanze; la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse mancato di diligenza nell'incaricare la Computer Patent Annuities Limited, un'agenzia di rinnovo dei marchi, per il rinnovo dei propri marchi.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1).


5.7.2008   

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C 171/48


Ricorso proposto il 13 maggio 2008 — infeurope/Commissione

(Causa T-188/08)

(2008/C 171/91)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: infeurope SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: O. Mader, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Commissione europea ha omesso di annullare la decisione che aggiudica i contratti quadro con riferimento alla gara di appalto AD/026/06 dell'UAMI per servizi di consulenza, revisione e studi,

Dichiarare che la Commissione europea ha omesso di portare a termine gli specifici contratti conclusi secondo i detti contratti quadro

Condannare la Commissione europea a pagare la somma di EUR 33 950 maggiorata degli interessi del 4 %, sull'importo di EUR 33 050 a decorrere dal 19 dicembre 2006, nonché interessi al 4 % sull'importo di EUR 2 900 a partire dal 14 dicembre 2007 e rispettivamente interessi dell'8 % sull'importo di EUR 35 950 a decorrere dalla data della sentenza.

Condannare la Commissione europea a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 646 631,27 maggiorati degli interessi del 4 % a decorrere dal 14 maggio 2008, e rispettivamente, dell'8 % sul detto importo a partire dalla data della sentenza.

Ordinare alla Commissione europea di produrre taluni documenti, relativi alla valutazione dell'offerta della ricorrente.

Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente vuol sentire dichiarare che la Commissione ha omesso di annullare la decisione adottata dall'UAMI Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno che aggiudica i contratti quadro multipli a seguito della gara d'appalto AO/026/06 dell'UAMI relativi a E-Alicante, servizi di consulenza, revisione contabile e studi (1) e che ha omesso di portare a termine gli specifici contratti.

I motivi e principali argomenti dedotti dalla ricorrente sono identici a quelli svolti nella causa T-176/08 infeurope/Commissione.


(1)  GU 2006 S 210-223510.


5.7.2008   

IT

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C 171/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2008 — Repubblica federale di Germania e Deutsche Post/Commissione

(Cause riunite T-490/04 e T-493/04) (1)

(2008/C 171/92)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.


5.7.2008   

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C 171/48


Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2008 — Fränkischer Weinbauverband/UAMI (marchio tridimensionale «Bocksbeutel»)

(Causa T-180/06) (1)

(2008/C 171/93)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


5.7.2008   

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C 171/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 maggio 2008 — Torres/UAMI — Bodegas Navarro López (CITA DEL SOL)

(Causa T-17/07) (1)

(2008/C 171/94)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 82 del 14.4.2007.


5.7.2008   

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C 171/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008 — Repubblica slovacca/Commissione

(Causa T-32/07) (1)

(2008/C 171/95)

Lingua processuale: lo slovacco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007.


5.7.2008   

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C 171/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2008 — R.S. Arbeitsschutz/UAMI — RS Components (RS)

(Causa T-501/07) (1)

(2008/C 171/96)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 64 dell'8.3.2008.


5.7.2008   

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C 171/49


Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 maggio 2008 — Winzer Pharma/UAMI — Oftaltech (OFTASIL)

(Causa T-30/08) (1)

(2008/C 171/97)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

5.7.2008   

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C 171/50


Ricorso proposto il 22 gennaio 2008 — Renier/Commissione

(Causa F-8/08)

(2008/C 171/98)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Colette Renier (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: dagli avv.ti S. Orlandi, J.-N. Luis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione individuale 11 aprile 2007, che limita la durata del contratto di agente contrattuale della ricorrente al periodo 16 aprile 2007-15 dicembre 2008 e domanda di risarcimento danni

Conclusioni della ricorrente

Annullamento della decisione della Commissione 11 aprile 2007 per quanto riguarda la limitazione del contratto di agente contrattuale della ricorrente al periodo 16 aprile 2007-15 dicembre 2008;

condannare la convenuta alle spese.


5.7.2008   

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C 171/50


Ricorso proposto il 5 febbraio 2008 — Nardin/Parlamento

(Causa F-12/08)

(2008/C 171/99)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Nardin (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Wiot, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione del Parlamento europeo 2 aprile 2007, che stabilisce i diritti connessi all'entrata in servizio del ricorrente, nella parte in cui non riconosce l'indennità di dislocazione e, dall'altro, la condanna del convenuto a pagare l'indennità di dislocazione maggiorata degli interessi di mora e a risarcire il danno morale subito dal ricorrente

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del Parlamento europeo 2 aprile 2007 che stabilisce i diritti connessi all'entrata in servizio del ricorrente nella parte in cui non riconosce l'indennità di dislocazione;

condannare il Parlamento europeo a pagare al ricorrente l'indennità di dislocazione corrispondente ad un importo mensile pari al 16 % dell'ammontare complessivo dello stipendio base, dell'assegno di famiglia e dell'assegno per figli a carico, versato al ricorrente mensilmente a partire dal mese di aprile 2007 e per tutti i mesi successivi, sino al saldo;

integrare la condanna maggiorando le somme dovute di interessi moratori pari all'8 % annuo, a decorrere dalle rispettive date di scadenza sino al saldo;

condannare il Parlamento europeo a pagare al ricorrente l'importo di euro 10 000 o qualsiasi altra somma, anche superiore, a titolo di risarcimento del danno morale da quest'ultimo subito;

condannare il Parlamento europeo alle spese.


5.7.2008   

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C 171/50


Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — Nanopoulos/Commissione

(Causa F-30/08)

(2008/C 171/100)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Photius Nanopoulos (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: Avv. V. Christianos, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La condanna della Commissione a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento del danno subito a causa della violazione dei suoi diritti fondamentali che ha comportato una lesione del suo onore e della sua reputazione

Conclusioni del ricorrente

Condannare la Commissione a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, la somma di euro 850 000, che comprende il risarcimento del danno arrecato alla sua salute;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


5.7.2008   

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C 171/51


Ricorso proposto il 14 marzo 2008 — Pachtitis/Commissione delle Comunità europee

(Causa F-35/08)

(2008/C 171/101)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia) (rappresentante: P. Giatagantzidis, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'EPSO di non ammettere il ricorrente alle prove scritte del concorso EPSO/AD/77/06 in seguito al risultato ottenuto nei test di accesso e della decisione dell'EPSO che respinge il reclamo del ricorrente relativo, da un lato, alla revisione della decisione di non ammissione alle prove scritte e, dall'altro, ad una domanda di trasmissione di taluni documenti del concorso.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale EPSO/5000 LM-FR/31.05.2007 e MM/dbD(07)27442/06.12.2007, nonché qualsiasi atto connesso.

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.


5.7.2008   

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C 171/51


Ricorso proposto il 22 aprile 2008 — Bernard/Europol

(Causa F-45/08)

(2008/C 171/102)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Marjorie Bernard (La Haye, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P. De Casparis, avocate)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l'annullamento della decisione di Europol riguardante la valutazione della ricorrente e il rigetto implicito del suo reclamo relativo a tale valutazione e, dall'altro, la condanna di Europol al risarcimento del danno

Conclusioni della ricorrente

Annullare la valutazione del 25 luglio 2007 e la decisione implicita di rigetto del reclamo depositato dalla sig.ra Bernard il 23 ottobre 2007;

condannare Europol al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno pari a euro 7 500;

condannare Europol alle spese.


5.7.2008   

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C 171/51


Ricorso proposto il 6 maggio 2008 — Thoss/Corte dei conti

(Causa F-46/08)

(2008/C 171/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicole Thoss (Dommeldange, Granducato di Lussemburgo) (rappresentante: avv. P. Goergen, avocat)

Convenuta: Corte dei conti europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Corte dei conti 20 marzo 2006, che rifiuta di concedere alla ricorrente la pensione di reversibilità, a seguito del decesso del coniuge

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Corte dei conti 20 marzo 2006, che rifiuta di concedere alla ricorrente la pensione di reversibilità prevista dall'art. 16, n. 1, del regolamento n. 2290/77, e la conseguente decisione 28 settembre 2006;

ordinare alla Corte di conti europea di concedere alla ricorrente la pensione di reversibilità prevista dall'art. 16, n. 1, del regolamento n. 2290/77, con effetto retroattivo al 1o dicembre 2003;

condannare la Corte dei conti europea alle spese.


5.7.2008   

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C 171/52


Ricorso proposto il 30 aprile 2008 — Buschak/Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(Causa F-47/08)

(2008/C 171/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willy Buschak (Bonn, Germnania) (rappresentanti: L. Lévi e C. Ronzi, avocats)

Convenuta: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione che modifica la descrizione dell'impiego del ricorrente e condanna della convenuta a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale.

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione rimessa dal direttore della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro al ricorrente il 4 luglio 2007, che modifica la descrizione del suo impiego;

per quanto necessario, annullare la decisione del 29 o del 30 gennaio 2008 che respinge il reclamo del ricorrente;

condannare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro al pagamento di EUR 50 000 a titolo di risarcimento danni;

condannare alle spese la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.


5.7.2008   

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C 171/52


Ricorso proposto il 27 aprile 2008 — Ortega Serrano/Commissione

(Causa F-48/08)

(2008/C 171/105)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Antonio Ortega Serrano (Cádice, Spagna) (rappresentante: A. Ortega Serrano, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della giuria del concorso EPSO/AD/26/05 di non includere il nome del ricorrente nell'elenco delle persone selezionate.

Conclusioni del ricorrente

annullare le decisioni che non consentono al ricorrente di essere iscritto nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05, né gli offrono la possibilità di effettuare nuovamente la prova orale;

obbligare la Commissione europea a stabilire una nuova data per lo svolgimento della prova orale;

obbligare la Commissione europea a motivare la sua decisione EPSO/900 R;

dargli diritto d'accesso agli atti della prova orale;

dargli accesso a tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo;

consentire al ricorrente, avvocato con patrocinio dinanzi ai giudici spagnoli, di rappresentare sé stesso in giudizio;

esaminare i fascicoli di tutti i candidati iscritti nell'elenco dei vincitori al fine di verificare che possiedano tutti un titolo comprovante un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in Giurisprudenza, e che lo abbiano presentato in tempo utile e in maniera corretta;

ammettere i documenti presentati in allegato in lingua francese e inglese;

condannare la convenuta alle spese.