ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 14

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

51o anno
19 gennaio 2008


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

PARERI

 

Garante europeo della protezione dei dati

2008/C 014/01

Parere del garante europeo della protezione dei dati, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

1

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2008/C 014/02

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

6

2008/C 014/03

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

10

2008/C 014/04

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

14

2008/C 014/05

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 )

18

2008/C 014/06

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2008/C 014/07

Decisione del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla nomina del membro britannico del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

21

 

Commissione

2008/C 014/08

Tassi di cambio dell'euro

22

2008/C 014/09

Mandato — Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

23

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione

2008/C 014/10

Invito a candidarsi relativo alla decisione 2007/675/CE della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

27

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione

2008/C 014/11

Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — Domanda proveniente da uno Stato membro

34

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2008/C 014/12

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M. 5003 — REWE/UAB Palink) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

2008/C 014/14

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4961 — Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

PARERI

Garante europeo della protezione dei dati

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/1


Parere del garante europeo della protezione dei dati, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

(2008/C 14/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ricevuta il 29 maggio 2007 dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1.   Introduzione

1.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (in seguito «la proposta») è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ed è stata ricevuta dal GEPD il 29 maggio 2007. Una versione riveduta della proposta è stata ricevuta il 6 luglio 2007. Il GEPD si compiace che il preambolo del regolamento, come proposto dalla Commissione, menzioni che è stato consultato.

2.

La proposta mira a sostituire la 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (3), al fine di rimediare alle carenze della direttiva stessa. Quest'ultima stabilisce le condizioni minime di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale che le imprese devono soddisfare. Come precisato nella relazione della proposta la direttiva 96/26/CE è parte di un quadro legislativo che dà forma al mercato interno del trasporto stradale. La relazione afferma che alcune disposizioni della direttiva sono applicate male o in misura diseguale poiché imprecise, incomplete o non più adatte all'evoluzione che ha interessato il trasporto stradale. Si ritiene pertanto che ciò nuoccia a una concorrenza leale e che per il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, siano necessarie nuove norme.

3.

La proposta fa proprie diverse disposizioni della direttiva 96/26/CE e contiene inoltre alcuni nuovi elementi elencati al punto 3.1 della relazione. Nello svolgere il suo compito che consiste nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali, il GEPD non discuterà di tutti questi elementi, ma si concentrerà sugli elementi della proposta che hanno un'importanza specifica per la protezione dei dati personali. In particolare, la proposta introduce registri elettronici interconnessi fra tutti gli Stati membri per facilitare lo scambio di informazioni fra questi. Inoltre, la proposta introduce, per le autorità, l'obbligo di inviare un avvertimento ai trasportatori che risultano non rispettare le condizioni di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale. Tale obbligo è da annoverare tra le varie norme atte a garantire il rispetto di dette condizioni.

4.

La proposta comprende, dunque, elementi che richiedono il trattamento di dati personali. I registri summenzionati contengono dati personali (articolo 15 della proposta). In tale contesto, occorre sottolineare che la proposta prevede diritti e doveri per le imprese, nonché per i gestori dei trasporti. Dalla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), consegue che non solo i gestori dei trasporti, ma anche le imprese possono essere persone fisiche. In questi casi anche il trattamento dei dati delle imprese rientra nel campo di applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

5.

Nel presente parere il GEPD esamina i seguenti articoli della proposta:

l'articolo 6 concernente le condizioni relative al requisito di onorabilità,

gli articoli da 9 a 14 sull'autorizzazione e la sorveglianza da parte delle autorità competenti,

l'articolo 15 che introduce in ciascuno Stato membro un registro elettronico delle imprese il quale dovrà essere interconnesso a livello europeo nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati di carattere personale,

l'articolo 16 che ricorda le regole essenziali applicabili in materia di protezione dei dati personali, in conformità della direttiva 95/46/CE.

2.   Articolo 6

6.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni relative al requisito di onorabilità. Uno dei requisiti inseriti nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), riguarda per definizione il comportamento delle persone fisiche e rientra nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria sul trattamento dei dati personali. Gli altri requisiti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e c), possono riguardare il comportamento delle persone fisiche.

7.

La disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), prescrive che i gestori dei trasporti non devono essere stati oggetto di condanne o sanzioni per infrazioni gravi o infrazioni lievi e ripetute. Tuttavia, la proposta non definisce chiaramente la differenza tra infrazioni gravi e lievi. Un'indicazione di tale differenza si trova nel considerando 7, che fa riferimento a «condanne penali o … sanzioni gravi, in particolare per violazione della normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada».Ad ogni modo, tale indicazione non fornisce un chiarimento sufficiente. Ad esempio, una condanna relativa alla normativa comunitaria in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti è «grave» oppure no, ovvero, ancora, a quali condizioni le condanne non connesse alla normativa nel settore del trasporto su strada sono «gravi»?

8.

Tale punto sarà chiarito in un regolamento di attuazione stabilito dalla Commissione (assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri) contenente un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni e della frequenza oltre la quale le infrazioni lievi e ripetute comportano la perdita dell'onorabilità (articolo 6, paragrafo 2). Il GEPD sottolinea l'importanza di tale regolamento d'attuazione. Il punto 4.2.4 della relazione afferma giustamente che l'elenco è un requisito preliminare allo scambio di informazioni fra gli Stati membri e alla definizione delle soglie minime per il ritiro delle autorizzazioni (4). Inoltre, secondo il GEPD, si tratta di uno strumento necessario per garantire l'applicazione dei principi relativi alla qualità dei dati (5), tra cui i principi che prescrivono che i dati personali siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono rilevati e sono successivamente trattati e che siano esatti e aggiornati. L'elenco è inoltre necessario per questioni di certezza del diritto per le persone interessate. Infine, occorre tenere presente che i dati sulle infrazioni sono essenziali per valutare l'idoneità delle persone ad esercitare la professione di gestore dei trasporti e che il trattamento di tali dati presenta, inoltre, chiari rischi dal punto di vista della tutela della vita privata. Ciò è ancora più importante dal momento che i dati determineranno il contenuto dei registri elettronici nazionali ai sensi dell'articolo 15 della proposta.

9.

Secondo il GEPD, il regolamento di attuazione conterrà elementi essenziali del sistema relativo all'accesso all'attività di trasportatore su strada e all'esercizio di quest'ultima, che è oggetto della proposta stessa ai sensi dell'articolo 1. Pertanto, sarebbe stato preferibile definire almeno gli elementi principali dell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della proposta, eventualmente in un allegato, in modo più preciso di quanto faccia l'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a c). Il GEPD suggerisce di modificare in tal senso la proposta, anche per conformarsi ai principi relativi alla qualità dei dati. Non concorda con eventuali suggerimenti derivanti dall'articolo 6, paragrafo 2, segnatamente che l'elenco possa contenere solo elementi non essenziali.

10.

Il GEPD fa riferimento, inoltre, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della proposta, il quale prevede che gli Stati membri stabiliscono che l'impresa deve soddisfare il requisito che non vi siano validi motivi che inducano a metterne in dubbio l'onorabilità. La proposta e la relazione non forniscono indicazioni circa il modo in cui gli Stati membri dovrebbero specificare questa norma vaga che, apparentemente, contempla le situazioni in cui non vi siano state condanne o sanzioni per l'impresa né per il gestore dei trasporti, ma in cui è tuttavia in gioco l'onorabilità. Il GEPD suggerisce che il legislatore comunitario specifichi le situazioni che tale disposizione intende contemplare, specialmente alla luce dell'obiettivo della proposta di favorire il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada. Dal punto di vista della protezione dei dati ciò è ancora più importante in quanto le imprese possono essere persone fisiche e nei loro confronti sarà applicabile la normativa sulla protezione dei dati.

3.   Articoli 9-14

11.

Gli articoli da 9 a 14, relativi all'autorizzazione e alla sorveglianza, stabiliscono il ruolo centrale delle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione del sistema. I poteri delle autorità competenti sono definiti dall'articolo 9 e comprendono l'istruzione delle domande presentate dalle imprese di trasporto su strada, l'autorizzazione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, le dichiarazioni di inidoneità relative al gestore dei trasporti nonché le verifiche.

12.

Il GEPD si compiace di tale ruolo centrale delle autorità competenti, che conferisce loro anche responsabilità per il trattamento dei dati personali, quale elemento necessario delle loro attività. In tale contesto, il GEPD ha rilevato nella proposta alcune ambiguità che possono facilmente essere risolte senza apportare alcuna modifica al sistema stesso. In primo luogo, l'articolo 10 riguarda, come indica il titolo, la registrazione delle domande. Eppure il suo paragrafo 2, che tratta della registrazione, sembra riguardare la registrazione delle autorizzazioni. Tuttavia, se ciò significa che il legislatore comunitario deve registrare anche le domande, ivi compreso il nome del gestore dei trasporti, allora occorrerebbe indicarlo esplicitamente. In secondo luogo, le autorità competenti hanno compiti connessi alla registrazione nei registri elettronici nazionali, ma la loro responsabilità relativamente a tali registri non è stabilita esplicitamente (cfr. punto 17 del presente parere).

13.

Una questione separata, relativa al capo concernente l'autorizzazione e la sorveglianza, riguarda le misure di riabilitazione. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, per ripristinare l'onorabilità è necessario un provvedimento di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente. L'articolo 14, paragrafo 1, stabilisce che le decisioni degli Stati membri relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada, alla sospensione o alla revoca di tale accesso ovvero alla dichiarazione di inidoneità devono specificare le misure di riabilitazione. Tuttavia, la proposta lascia alla totale discrezione degli Stati membri i motivi e il merito della riabilitazione, nonché il periodo in cui essa dovrebbe aver luogo. Sarebbe stato preferibile limitare la discrezionalità degli Stati membri e, così facendo, contribuire al corretto funzionamento del mercato interno del trasporto su strada, nonché all'applicazione dei principi di qualità dei dati e di certezza del diritto per le persone interessate.

4.   Articolo 15

14.

L'articolo 15, paragrafo 1, prevede che ciascuno Stato membro tenga un registro elettronico nazionale relativo alle imprese di trasporto stradale autorizzate. Questo registro dovrebbe contenere i dati elencati nella seconda parte del paragrafo, trai i quali vi sono dei dati personali. Tra questi, alcuni presentano rischi specifici per gli interessati, quali in particolare i nomi delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa (6).

15.

Il GEPD si compiace del fatto che l'accesso a tali registri sia chiaramente limitato alle autorità nazionali con competenze connesse all'oggetto della proposta. Inoltre, lo scopo dei registri è chiaramente limitato all'attuazione del regolamento, di cui agli articoli da 10 a 13 della proposta, nonché allo scopo menzionato all'articolo 26, vale a dire le relazioni che devono essere elaborate sul funzionamento del regolamento.

16.

L'articolo 15, paragrafo 2, prevede che i dati sulle sospensioni e le revoche delle autorizzazioni nonché quelli riguardanti le persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività siano conservati per due anni. Il GEPD si compiace del fatto che il periodo di conservazione sia limitato a un periodo fisso di due anni. Tuttavia, il testo dovrebbe anche assicurare che i dati riguardanti persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività vengano eliminati dal registro immediatamente dopo l'adozione di un provvedimento di riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. In tale contesto, si può fare riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46/CE (7).

17.

Inoltre, il testo del regolamento dovrebbe fornire chiarimenti sulla responsabilità della tenuta del registro e del trattamento dei dati che vi sono contenuti. Usando la terminologia della direttiva 95/46/CE: quale entità può essere definita responsabile del trattamento? (8) Appare logico che debba essere considerata responsabile del trattamento l'autorità competente, ma la proposta non ne fa menzione. Il GEPD suggerisce di chiarire questo punto della proposta. Un chiarimento è ancor più necessario in quanto il regolamento prevede l'interconnessione dei registri elettronici nazionali entro la fine del 2010 e la designazione di un punto di contatto per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tuttavia, non tutte le autorità competenti rappresenteranno punti di contatto: ogni Stato membro avrà un punto di contatto, ma vi potranno essere più autorità competenti.

18.

Ciò induce a un'osservazione sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali. L'articolo 15, paragrafo 4, prevede che l'interconnessione è attuata in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico di tutti gli Stati membri. In altri termini, la proposta prevede un sistema di accesso diretto. Come il GEPD ha spiegato nel suo parere relativo alla proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità (9), l'accesso diretto comporterà automaticamente l'accesso alle banche dati da parte di un maggior numero di persone, con il conseguente aumento dei rischi di uso illecito. Nel caso di accesso diretto da parte di un'autorità competente di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro di origine non hanno alcun controllo sull'accesso e sull'ulteriore uso dei dati. Ad esempio, come può assicurarsi l'autorità competente dello Stato membro d'origine che un'autorità in un altro Stato membro sia informata delle modifiche nel registro dopo che quest'ultima ha avuto accesso ai dati?

19.

Tali questioni dovrebbero essere trattate nelle decisioni della Commissione sulle interconnessioni, come previsto nell'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della proposta. Il GEPD si compiace in particolare delle modalità comuni relative al formato e delle procedure tecniche per la consultazione automatica che saranno adottate dalla Commissione. In ogni caso, non dovrebbero esservi dubbi circa la responsabilità dell'accesso e dell'ulteriore uso dei dati. Il GEPD propone di aggiungere all'articolo 15, paragrafo 5, una frase così formulata: «Tali modalità comuni dovrebbero stabilire quale autorità sarà responsabile dell'accesso, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e a tal fine dovrebbero includere norme relative alla registrazione e al controllo dei dati».

5.   Articolo 16

20.

L'articolo 16 riguarda la protezione dei dati personali. L'incipit dell'articolo conferma che la direttiva 95/46/CE è pienamente applicabile ai dati personali inseriti nei registri. Esso sottolinea l'importanza della protezione dei dati e può essere considerato un'introduzione alle disposizioni più specifiche dell'articolo 16, lettere a), b), c) e d).

21.

Il GEPD ritiene che le disposizioni più specifiche dell'articolo 16 manchino di valore aggiunto. Esse ricordano i diritti della persona interessata in forza della direttiva 95/46/CE (contenuti negli articoli 12 e 14) in forma semplificata e senza dare alcuna specificazione (a parte l'elemento menzionato nel punto 23 del presente parere). Inoltre, la semplificazione dei diritti dell'interessato comporta un'incertezza giuridica e potrebbe pertanto diminuire la tutela dell'interessato stesso. L'articolo 16 della proposta è ambiguo quanto al fatto che le disposizioni più specifiche della direttiva 95/46/CE si possano applicare pienamente o meno alle richieste formulate dagli interessati e relative alle informazioni che li riguardano, rientranti nel campo di applicazione della proposta. L'articolo 16 della proposta, una lex specialis rispetto agli articoli 12 e 14 della direttiva 95/46/CE, stabilisce in particolare che sono garantiti gli elementi di cui alle lettere a), b), c), e d). Secondo il GEPD ciò non dovrebbe significare che gli altri elementi non siano garantiti, ma il testo non è completamente chiaro.

22.

In alternativa, l'articolo 16 potrebbe avere valore aggiunto se specificasse i diritti compresi nella direttiva. Ad esempio, l'articolo 16 potrebbe:

chiarire quale autorità ha la responsabilità di fornire le informazioni; per utilizzare la terminologia della direttiva 95/46/CE, quale entità può essere definita responsabile del trattamento (cfr. anche punto 17 del presente parere),

prescrivere un determinato formato per l'applicazione dei diritti della persona interessata,

specificare ulteriori modalità del diritto di opposizione.

23.

L'articolo 16, lettera b), contiene una limitazione del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE che non è compatibile con la direttiva. Esso stabilisce che l'accesso deve essere consentito senza limitazioni, a intervalli regolari e senza scadenze o spese eccessive per l'autorità pubblica responsabile del trattamento dei dati e per il richiedente. L'articolo 12 della direttiva 95/46/CE ha tuttavia lo scopo di tutelare l'interessato, laddove stabilisce che l'accesso deve essere senza limitazioni e senza scadenze o spese eccessive. Il GEPD suggerisce di modificare l'articolo 16, lettera b), e di renderlo compatibile con la direttiva 95/46/CE, sopprimendo i termini «per l'autorità responsabile del trattamento dei dati». Se esiste una preoccupazione relativamente alle spese derivanti dalle richieste di accesso, occorre notare che il concetto di «spese eccessive» menzionato nell'articolo 12 della direttiva non impedisce ai responsabili del trattamento di richiedere un piccolo contributo (sufficientemente piccolo da non costituire un deterrente per l'esercizio del diritto da parte dell'interessato). Inoltre, conformemente alla legislazione nazionale, di norma le autorità avranno possibilità giuridiche per prevenire l'abuso dei diritti da parte di taluni interessati.

24.

Il GEPD suggerisce di riformulare l'articolo 16, tenendo conto dei precedenti punti del presente parere.

25.

Infine, la direttiva 95/46/CE, e più specificamente l'articolo 16, si applica anche alla cooperazione amministrativa tra Stati membri, oggetto dell'articolo 17, in quanto la comunicazione tra Stati membri di informazioni relative alle infrazioni e alle sanzioni relative alle persone fisiche rientra nell'ambito del trattamento dei dati personali. Ciò implica tra l'altro che gli interessati debbano essere informati, conformemente alla direttiva 95/46/CE e all'articolo 16, lettera a), del regolamento.

6.   Conclusioni

26.

Il GEPD suggerisce che il legislatore comunitario specifichi le situazioni che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), intende contemplare, anche alla luce dell'obiettivo della proposta di favorire il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada. Suggerisce, inoltre, di modificare la proposta al fine di definire almeno gli elementi principali dell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della proposta stessa, eventualmente in un allegato, in modo più preciso di quanto faccia l'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a c).

27.

Il GEPD si compiace del ruolo centrale delle autorità competenti, che conferisce loro anche responsabilità per il trattamento dei dati personali, quale elemento necessario delle loro attività. In tale contesto, il GEPD ha rilevato nella proposta alcune ambiguità che possono facilmente essere risolte senza apportare alcuna modifica al sistema stesso.

28.

Il GEPD si compiace del fatto che l'accesso e le finalità dei registri elettronici nazionali siano chiaramente limitati. Si compiace, inoltre, del fatto che il periodo di conservazione sia limitato a un periodo fisso di due anni. Tuttavia, il testo dovrebbe anche assicurare che i dati riguardanti persone dichiarate inidonee allo svolgimento dell'attività siano eliminati dal registro immediatamente dopo l'adozione di un provvedimento di riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

29.

Il testo del regolamento dovrebbe fornire chiarimenti sulla responsabilità della tenuta del registro e del trattamento dei dati ivi contenuti. Per quanto riguarda l'interconnessione dei registri elettronici nazionali, dovrebbe essere aggiunta all'articolo 15, paragrafo 5, la seguente frase: «Tali modalità comuni dovrebbero stabilire l'autorità responsabile dell'accesso, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e a tal fine dovrebbero includere norme relative alla registrazione e al controllo dei dati».

30.

Il GEPD propone di riformulare l'articolo 16 sulla protezione dei dati tenendo conto dell'esigenza di:

chiarire che le disposizioni più specifiche della direttiva 95/46/CE si applicano pienamente alle richieste degli interessati relative a informazioni che li riguardano nel campo di applicazione della proposta,

apportare un valore aggiunto, vale a dire specificare i diritti compresi nella direttiva, per esempio chiarendo quale autorità abbia la responsabilità di fornire informazioni, prescrivendo un determinato formato per l'applicazione dei diritti dell'interessato e specificando ulteriori modalità del diritto di opposizione,

sopprimere i termini «per l'autorità responsabile del trattamento dei dati» in relazione all'assenza di scadenze o spese eccessive derivanti da una richiesta di accesso.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2007.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.

(4)  Anche il considerando 8 conferma la necessità di una definizione comune.

(5)  Come stabilito dall'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6)  Tali dati sono inoltre specificamente menzionati nel considerando 13 della proposta.

(7)  Tale disposizione prevede che i dati personali sono «conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati».

(8)  L'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE definisce «responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali.

(9)  GU C 116 del 17.5.2006, pag. 8.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/6


Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

(2008/C 14/02)

(La presente comunicazione sostituisce le comunicazioni precedenti relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione)

TASSI DI RIFERIMENTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE

Nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato, la Commissione si avvale di tassi di riferimento e di attualizzazione. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono applicati come approssimazione del tasso di mercato e per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quanto viene erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati. Vengono inoltre utilizzati per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

CONTESTO DELLA REVISIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, in particolare nei nuovi Stati (1). Inoltre l'attuale metodo potrebbe essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La presente comunicazione presenta pertanto una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Il metodo proposto si basa sull'attuale accordo, pratico ed accettato da tutti gli Stati membri, inteso a sviluppare un metodo nuovo che riduca alcune delle attuali carenze, sia compatibile con i diversi sistemi finanziari nell'Unione europea (in particolare nei nuovi Stati membri) e continui ad essere di semplice attuazione.

STUDIO

Lo studio commissionato dalla DG Concorrenza a Deloitte & Touche (2) propone un sistema basato su due pilastri: un metodo «standard» ed un metodo «avanzato».

Metodo standard

In base a tale metodo, la Commissione pubblica, ogni trimestre, un tasso di base calcolato su diverse durate — 3 mesi, 1 anno, 5 anni e 10 anni — e per diverse valute. Vengono utilizzati i tassi IBOR (3) e i tassi «ask swap» o, in assenza di tali parametri, i tassi dei titoli di Stato. Il premio applicato per ottenere il tasso di riferimento per un prestito è calcolato in base alla qualità creditizia e alle garanzie di chi riceve il prestito. Secondo la categoria di rating dell'impresa (valutazione fornita da agenzie di rating nel caso di grandi imprese o da banche nel caso di PMI) il margine applicabile al caso di inadempimento [rating normale e costituzione di garanzie normale (4)] rappresenta 220 punti base. La maggiorazione potrebbe salire a 1 650 in caso di «bassa» qualità creditizia e di bassa costituzione di garanzie.

Metodo avanzato

Questo metodo consentirebbe agli Stati membri di nominare un soggetto indipendente incaricato del calcolo — ad esempio una banca centrale — che proceda alla pubblicazione regolare di un tasso d'interesse di riferimento corretto, per un numero più elevato di durate e su una base più frequente rispetto al metodo standard. Questo metodo sarebbe giustificato dalla conoscenza e dalla prossimità dei dati finanziari e bancari di cui dispone tale soggetto rispetto alla Commissione. In tal caso, la Commissione ed un revisore dei conti esterno convaliderebbero i metodi di calcolo. Nell'ambito di questo metodo potrebbe essere presa in considerazione, in determinati casi, la possibilità di un «opting out».

Punti deboli

Nonostante la rilevanza a livello economico dei due metodi, è possibile sottolineare determinate difficoltà.

Metodo standard:

non risolve il problema della mancanza di dati finanziari nei nuovi Stati membri ed aggiunge nuovi parametri non facilmente accessibili,

potrebbe favorire le grandi imprese a scapito delle PMI per le quali non si dispone di alcun rating o solo di un rating meno favorevole (in particolare a causa dell'asimmetria delle informazioni rispetto a coloro che concedono il prestito); potrebbe dar luogo a numerose controversie in merito al calcolo del premio da applicare in base alla qualità creditizia e al livello delle garanzie,

non semplifica il compito degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i calcoli per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

Metodo avanzato:

questo metodo potrebbe risultare problematico se applicato ai regimi di aiuto: la volatilità dei tassi di mercato potrebbe rendere talmente vantaggiosa, per chi riceve il prestito, la differenza tra il tasso sottostante di un regime di prestito ed il tasso di riferimento valido in quel momento che alcune misure diventerebbero incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato,

un adeguamento trimestrale dei tassi complicherebbe la trattazione dei casi poiché gli importi calcolati dell'aiuto possono variare considerevolmente tra l'inizio della fase di valutazione e la data della decisione finale della Commissione,

queste modalità sembrano essere eccessivamente complicate e non garantiscono un'applicazione corretta ed uniforme in tutti gli Stati membri.

NUOVA METODOLOGIA

Onde evitare le difficoltà sopra esposte, la Commissione propone un metodo che:

è di facile applicazione (in particolare per gli Stati membri per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione della norma «de minimis» o dei regolamenti di esenzione per categoria),

garantisce parità di trattamento in tutti gli Stati membri con variazioni minime rispetto alla prassi adottata attualmente e facilita l'applicazione dei tassi di riferimento per i nuovi Stati membri,

utilizza criteri semplificati tenendo conto della qualità creditizia delle imprese e non semplicemente delle loro dimensioni, criterio che risulta troppo semplicistico.

Inoltre, questo metodo permette di evitare ulteriore incertezza e maggiore complessità dei metodi di calcolo in un ambiente bancario e finanziario in evoluzione a causa all'esecuzione dell'accordo di Basilea II, che potrebbe avere considerevoli effetti sulla distribuzione dei capitali e sul comportamento delle banche. (La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e fornirà se necessario ulteriori indicazioni)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri. Inoltre l'attuale metodo può essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La Commissione adotta pertanto la seguente metodologia di fissazione dei tassi di riferimento:

Base di calcolo: IBOR a 1 anno

Il tasso di base è basato sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri; la Commissione si riserva il diritto di utilizzare durate più brevi o più lunghe adattate ai casi specifici.

Qualora tali tassi non siano disponibili, verrà utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario.

In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in circostanze eccezionali, la Commissione potrà stabilire un'altra base di calcolo, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, in linea di principio, sulla base dei dati della banca centrale di detti Stati membri.

Margini (5)

I margini seguenti vanno applicati, in linea di principio, a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie (6) offerte.

Margini relativi ai prestiti, in punti base

Categoria di rating

Costituzione di garanzie

Elevata

Normale

Bassa

Ottimo (AAA-A)

60

75

100

Buono (BBB)

75

100

220

Soddisfacente (BB)

100

220

400

Scarso (B)

220

400

650

Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)

400

650

1 000 (7)

Solitamente al tasso di base viene applicata una maggiorazione di 100 punti base. Questo presuppone i) a prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure ii) prestiti con rating buono e garanzie normali.

Per i debitori che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quale determinate società a destinazione specifica o imprese start-up, il tasso di base dovrebbe essere maggiorato di almeno 400 punti base (a seconda delle garanzie disponibili) e il margine non può mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile all'impresa madre.

Non è necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento (8).

I margini di cui sopra possono essere rivisti periodicamente per tener conto della situazione del mercato.

Aggiornamento

Un aggiornamento del tasso di riferimento sarà effettuato su base annua. In questo modo, il tasso di base sarà calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente. Il tasso di base così fissato entrerà in vigore a partire dal 1o gennaio. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, il tasso di riferimento sarà eccezionalmente calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, fatta salva l'applicazione del paragrafo seguente.

Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, verrà effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosterà di più del 15 % dal tasso valido in quel momento. Il nuovo tasso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

Tasso di attualizzazione: calcolo del valore attuale netto

Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

La presente metodologia entrerà in vigore a partire dal 1o luglio 2008.


(1)  Gli attuali tassi di riferimento per tali Stati membri sono quelli che gli Stati stessi comunicano come rispecchianti un tasso di mercato adeguato. La metodologia per arrivare a tali tassi diverge da uno Stato membro all'altro.

(2)  Disponibile sul sito web della DG Concorrenza:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/

(3)  Tasso interbancario offerto sul mercato monetario.

(4)  Casi in cui il beneficiario ha un rating soddisfacente (BB) e un tasso di perdita in caso di inadempimento compreso tra il 31 % e il 59 %.

(5)  Come constatato dallo studio, il margine è ampiamente indipendente dalla durata del prestito.

(6)  Per «garanzie normali» si intende il livello di garanzie normalmente richiesto dalle istituzioni finanziarie a titolo di garanzia per il loro prestito. Il livello di garanzie può essere misurato come la perdita in caso di inadempimento («Loss Given Default» — «LGD»), ossia la perdita prevista, in percentuale, dell'esposizione del debitore tenendo conto degli importi recuperabili dalle garanzie e dagli attivi fallimentari; di conseguenza, la LGD è inversamente proporzionale al valore delle garanzie. Ai fini della presente comunicazione, si considera che a garanzie «elevate» corrisponda una LGD uguale o inferiore a 30 %, a garanzie «normali» una LGD compresa tra 31 % e 59 % e a garanzie «basse» una LGD uguale o superiore a 60 %. Per maggiori dettagli sul concetto di LGD, cfr. «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework — Comprehensive Version», consultabile all'indirizzo:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

(7)  Fatta salva l'applicazione delle norme specifiche relative agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, nella versione attualmente in vigore di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004 pag. 2), in particolare il punto 25, lettera a) che fa riferimento ad «un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione». Di conseguenza, per i casi relativi ad aiuti al salvataggio verrà applicato il tasso IBOR a 1 anno maggiorato di almeno 100 punti base.

(8)  Per un confronto tra i meccanismi di rating del credito più comunemente utilizzati, si veda ad esempio la tabella 1 del documento di lavoro n. 207 della Banca dei regolamenti internazionali:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf


19.1.2008   

IT

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C 14/10


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/03)

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 522/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Loi de programme pour l'outre-mer

Base giuridica

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'imponibile

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 360 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction générale des impôts

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 524/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Titolo (e/o nome del beneficiario)

TVA non perçue récupérable

Base giuridica

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 200 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction générale des impôts

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 529/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Octroi de mer

Base giuridica

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 165 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction générale des douanes et des droits indirects

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

28.11.2007

Numero dell'aiuto

N 385/07

Stato membro

Germania

Regione

Freistaat Sachsen

Titolo (e/o nome del beneficiario)

ARISE Technologies Corporation

Base giuridica

35. GA-Rahmenplan

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 7 440 000 Mio EUR

Intensità

15 %

Durata

1.11.2006-31.10.2009

Settore economico

Impianti e apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

30.11.2007

Numero dell'aiuto

N 496/07

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fondo NEXT

Base giuridica

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Capitale di rischio

Forma dell'aiuto

Capitale di rischio

Dotazione di bilancio

Importo totale dell'aiuto previsto: 12,23 Mio EUR

Intensità

Durata

20.8.2007-10.10.2016

Settore economico

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Lombardia

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

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C 14/14


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/04)

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 540/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Base giuridica

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 32 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 542/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Exonération des charges sociales patronales

Base giuridica

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 850 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Caisse générale de sécurité sociale

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 559/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Base giuridica

Article 217 bis du code général des impôts

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'imponibile

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 75 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction générale des impôts

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 560/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Taxe réduite sur les salaires

Base giuridica

Article 231 du code général des impôts

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dell'aliquota fiscale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 105 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction générale des impôts

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 627/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Base giuridica

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Garanzia

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 8,1 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

IT

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C 14/18


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/05)

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 667/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Base giuridica

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,957 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

23.10.2007

Numero dell'aiuto

N 668/06

Stato membro

Francia

Regione

Départements d'outre-mer (DOM)

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Prime à la création d'emploi

Base giuridica

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Sviluppo regionale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 0,867 Mio EUR

Intensità

Durata

Fino al 31.12.2013

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

28.11.2007

Numero dell'aiuto

N 388/07

Stato membro

Regno Unito

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Base giuridica

Postal Services Act 2000

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Servizi di interessi economico generale

Forma dell'aiuto

Sovvenzione a fondo perduto, Prestito agevolato

Dotazione di bilancio

Spesa annua prevista: 334 Mio GBP; importo totale dell'aiuto previsto: 634 Mio GBP

Intensità

100 %

Durata

1.4.2008-31.3.2011

Settore economico

Poste e telecomunicazioni, Servizi al dettaglio

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

IT

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C 14/20


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4886 — Petroplus/Shell French Refineries)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/06)

L'11 gennaio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M4886. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

19.1.2008   

IT

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C 14/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

relativa alla nomina del membro britannico del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(2008/C 14/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 (1),

vista la candidatura presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 18 settembre 2006 (2), il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2006 fino al 17 settembre 2009.

(2)

Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei governi si è reso vacante a seguito delle dimissioni della Sig.ra Pauline CHARLES.

(3)

Occorre nominare il membro britannico del consiglio di direzione del Centro per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009,

DECIDE:

Articolo unico

La persona seguente è nominata membro del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2009:

I.   RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

REGNO UNITO: Sig.ra Nicola SAMS

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

(2)  GU C 240 del 5.10.2006, pag. 1.


Commissione

19.1.2008   

IT

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C 14/22


Tassi di cambio dell'euro (1)

18 gennaio 2008

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,4674

JPY

yen giapponesi

157,70

DKK

corone danesi

7,4539

GBP

sterline inglesi

0,74810

SEK

corone svedesi

9,4283

CHF

franchi svizzeri

1,6144

ISK

corone islandesi

95,41

NOK

corone norvegesi

7,9915

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,118

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

256,13

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6988

PLN

zloty polacchi

3,6165

RON

leu rumeni

3,6749

SKK

corone slovacche

33,693

TRY

lire turche

1,7341

AUD

dollari australiani

1,6697

CAD

dollari canadesi

1,5024

HKD

dollari di Hong Kong

11,4550

NZD

dollari neozelandesi

1,9127

SGD

dollari di Singapore

2,1050

KRW

won sudcoreani

1 383,90

ZAR

rand sudafricani

10,2954

CNY

renminbi Yuan cinese

10,6266

HRK

kuna croata

7,3367

IDR

rupia indonesiana

13 863,26

MYR

ringgit malese

4,7999

PHP

peso filippino

59,723

RUB

rublo russo

35,9230

THB

baht thailandese

45,450

BRL

real brasiliano

2,6026

MXN

peso messicano

16,0269


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/23


Mandato — Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2008/C 14/09)

La Commissione pubblica un invito a presentare candidature per la costituzione di un elenco di esperti che potrebbero essere chiamati a partecipare al gruppo consultivo incaricato di trattare questioni relative alla politica europea di prevenzione e lotta contro la tratta degli esseri umani.

1.   Contesto

Per migliorare la lotta contro la tratta degli esseri umani a livello europeo e conformemente alla dichiarazione di Bruxelles (2002) (1) in cui è stata espressa l'esigenza che la Commissione costituisse un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, con decisione 2003/209/CE della Commissione è stato istituito il gruppo consultivo denominato «gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani» (2).

Alla luce del prezioso lavoro svolto a partire dal 2003, grazie al quale la Commissione ha potuto approfondire le sue politiche in materia di tratta degli esseri umani, e considerata la crescente importanza di questo settore di azione a livello globale, il gruppo di esperti dovrebbe proseguire il suo lavoro. Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, è stato però necessario che la Commissione adottasse una nuova decisione (3). Sarebbe poi opportuno estendere il campo d'azione del gruppo perché possa beneficiare delle più varie competenze come richiesto da un fenomeno in continua evoluzione come quello della tratta degli esseri umani.

2.   Gruppo di esperti

La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;

b)

coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;

c)

aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

d)

assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta;

e)

su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (4) e le forme connesse di sfruttamento. Tiene altresì conto della specificità di genere.

3.   Composizione

Il gruppo è composto da 21 membri nominati dalla Commissione. Il suo mandato ha durata triennale ma può essere prorogato dalla Commissione.

4.   Ammissibilità

Le candidature possono essere presentate da persone fisiche che siano cittadini di uno degli Stati membri dell'UE o, eventualmente, di uno dei paesi candidati o facenti parte dello Spazio economico europeo.

I membri del gruppo sono specialisti con competenze ed esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera, e provengono:

a)

dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11 membri);

b)

dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo (massimo 5 membri);

c)

dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4 membri);

d)

da Europol (1 membro);

e)

dall'ambiente accademico in cui vantano esperienza di attività di ricerca per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell'Unione europea (massimo 2 membri).

I candidati devono ricoprire o aver ricoperto un incarico nell'ambito di una delle parti interessate elencate nella decisione e devono vantare:

le competenze e le conoscenze necessarie in relazione alle attività a cui potrebbe essere chiesto loro di partecipare,

un'ottima capacità professionale e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore della lotta contro la tratta degli esseri umani,

conoscenze linguistiche adeguate, compresa una comprovata capacità di lavorare in inglese.

Queste capacità saranno valutate in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e nel CV.

5.   Invito a presentare candidature

Le domande possono essere presentate soltanto in base al modulo di atto di candidatura (allegato 1) e al modello di curriculum vitae (allegato 2) acclusi all'invito a presentare candidature. Si invitano i candidati ad indicare chiaramente nella domanda il settore della lotta contro la tratta di esseri umani in cui vantano particolare competenza e ad allegare documenti che ne attestino l'esperienza.

Le domande devono essere inviate al più tardi entro il 15 febbraio 2008 per e-mail o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza

Segretariato dell'Unità D2

LX 46 3/131

B-1049 Bruxelles

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Ogni domanda sarà esaminata in base ai criteri stabiliti nell'invito a presentare candidature. La Commissione informerà gli interessati in merito all'esito della loro domanda e in particolare alla loro eventuale inclusione nell'elenco degli esperti.

Tenuto conto della politica di trasparenza delle istituzioni europee e della necessità di informare il pubblico sull'identità e sulla professionalità degli esperti della cui consulenza la Commissione si avvale, i dati personali di cui sopra saranno pubblicati (5) nel Registro dei gruppi di esperti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (6) per tutta la durata dell'appartenenza al gruppo di esperti e/o fino all'eventuale richiesta di ritiro dal registro.

6.   Determinazione finale della composizione del gruppo

La Commissione decide in merito alla composizione del gruppo di esperti sulla base delle proposte presentate in risposta all'invito a presentare candidature.

La Commissione applica i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

competenza ed esperienza comprovate, anche a livello europeo e/o internazionale, in settori connessi alla lotta contro la tratta degli esseri umani,

necessità di stabilire un equilibrio all'interno del gruppo in termini di rappresentatività, genere e provenienza geografica dei candidati,

necessità di stabilire un equilibrio fra le competenze nelle diverse forme di tratta, compreso lo sfruttamento sessuale e della manodopera, nei diversi aspetti del problema quali la prevenzione, la perseguibilità dei responsabili e l'assistenza alle vittime, nonché nei settori dei diritti umani, dei diritti dei minori, del diritto penale, dello sfruttamento della manodopera e della migrazione,

necessità di favorire una continuità con il lavoro del precedente gruppo di esperti (istituito con decisione della Commissione del 25 marzo 2003),

i membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o eventualmente di un paese in via di adesione o di un paese dello Spazio economico europeo.

I membri informano in tempo utile la Commissione di eventuali conflitti d'interessi che potrebbero comprometterne l'indipendenza.

L'elenco del gruppo di esperti sarà pubblicato sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. I nominativi sono raccolti, elaborati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

I membri del gruppo possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

a)

se si dimettono;

b)

se non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c)

se non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 287 del trattato;

d)

se non hanno informato in tempo utile la Commissione di eventuali conflitti d'interessi.

7.   Riservatezza

Per garantire la necessaria riservatezza delle informazioni sensibili, gli esperti chiamati a far parte del gruppo devono firmare un accordo di non divulgazione (NDA). Nell'esercizio delle loro funzioni sono tenuti a rispettare l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

8.   Funzionamento

Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

D'accordo con la Commissione, il gruppo può istituire al suo interno sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell'ambito di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi constano al massimo di nove membri e si sciolgono una volta espletato il mandato.

Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assume i compiti di segreteria delle riunioni del gruppo e dei sottogruppi. A tali riunioni possono partecipare rappresentanti dei servizi interessati della Commissione.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.

9.   Rimborso spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute dagli esperti per le attività del gruppo.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.


(1)  La dichiarazione di Bruxelles è stata adottata in occasione della conferenza europea sulla «Prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani — Una sfida globale per il XXI secolo», tenutasi il 18-20 settembre 2002 (GU C 137 del 12.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 79 del 26.3.2003, pag. 25.

(3)  Decisione 2007/675/EC della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29).

(4)  GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

(5)  I dati saranno pubblicati nel registro dei gruppi di esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/27


Invito a candidarsi relativo alla decisione 2007/675/CE della Commissione che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2008/C 14/10)

Con decisione 2007/675/CE (1) la Commissione ha istituito il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani che può consultare su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;

b)

coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;

c)

aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

d)

assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta.

e)

il gruppo di esperti, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (2) e le forme connesse di sfruttamento. Tiene altresì conto della specificità di genere.

La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d'esperti.

1.

Il gruppo, che consta di 21 membri nominati a titolo personale, è costituito, conformemente all'articolo 3 della richiamata decisione, da esperti qualificati selezionati dalla Commissione.

I candidati devono ricoprire o aver ricoperto un incarico nell'ambito di una delle organizzazioni elencate nella decisione e vantare:

le competenze e le conoscenze necessarie in relazione alle attività di prevenzione e lotta contro la tratta degli esseri umani a cui potrebbe essere chiesto loro di partecipare,

un'ottima capacità professionale e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore della lotta contro la tratta degli esseri umani,

conoscenze linguistiche adeguate, compresa una comprovata capacità di lavorare in inglese.

Questi elementi saranno valutati in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e nel CV.

2.

La Commissione applicherà i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

competenza ed esperienza comprovate, anche a livello europeo e/o internazionale, in settori connessi alla lotta contro la tratta degli esseri umani,

necessità di stabilire un equilibrio all'interno del gruppo in termini di rappresentatività, genere e provenienza geografica dei candidati,

necessità di stabilire un equilibrio fra le competenze nelle diverse forme di tratta, compreso lo sfruttamento sessuale e della manodopera, nei diversi aspetti del problema quali la prevenzione, la perseguibilità dei responsabili e l'assistenza alle vittime, nonché nei settori dei diritti umani, dei diritti dei minori, del diritto penale, dello sfruttamento della manodopera e della migrazione,

necessità di favorire una continuità con il lavoro del precedente gruppo di esperti (istituito con decisione della Commissione, del 25 marzo 2003),

i membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o, eventualmente, di un paese in via di adesione o di un paese dello Spazio economico europeo.

Le domande possono essere presentate soltanto in base al modulo di candidatura (allegato 1) e al modello di curriculum vitae (allegato 2). Si invitano i candidati ad indicare chiaramente il settore della lotta contro la tratta di esseri umani in cui vantano particolare competenza.

Tenuto conto della politica di trasparenza delle istituzioni europee e della necessità di informare il pubblico sull'identità e sulla professionalità degli esperti della cui consulenza la Commissione si avvale, i dati personali di cui sopra saranno pubblicati (3), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (4), nel Registro dei gruppi di esperti per tutta la durata dell'appartenenza al gruppo e/o fino all'eventuale richiesta di ritiro dal Registro.

3.

Le domande debitamente firmate devono essere inviate al più tardi entro il 15 febbraio 2008 per e-mail o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza

Segretariato dell'Unità D2

LX 46 3/131

B-1049 Bruxelles

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

La Commissione selezionerà i membri a titolo personale per un periodo di tre anni rinnovabile durante il quale forniranno consulenza alla Commissione in piena indipendenza da istruzioni esterne e rispetteranno gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 4 della decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti.

5.

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. I membri del gruppo non sono remunerati per i loro servizi.

6.

L'elenco del gruppo di esperti sarà pubblicato sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I nominativi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

7.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla sig.ra Enikő FELFÖLDI [tel. (32-2) 295 49 33, fax (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu].


(1)  GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29.

(2)  GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

(3)  I dati saranno pubblicati nel Registro dei gruppi di esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO 1

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ALLEGATO 2

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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/34


Avviso relativo a una domanda ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Domanda proveniente da uno Stato membro

(2008/C 14/11)

In data 10 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1). Il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda è l'11 gennaio 2008.

La domanda in oggetto, proveniente dalla Repubblica d'Austria, riguarda la produzione di elettricità in tale paese. Il precitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che la direttiva non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai sensi della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.

Per l'adozione di una decisione relativa a tale domanda la Commissione dispone di un termine di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato. Il termine scade quindi l'11 aprile 2008.

Le disposizioni contenute nel terzo comma del precitato paragrafo 4 non si applicano. Di conseguenza, il termine di cui dispone la Commissione potrà essere eventualmente prorogato di tre mesi. Una tale proroga formerà oggetto di pubblicazione.


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/35


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/12)

1.

In data 11 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Henkel KGaA («Henkel», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme del settore adesivi e materiale elettronico («A & E Business») che Akzo Nobel N.V. («Akzo», Paesi Bassi) ha acquisito di recente da Imperial Chemical Industries PLC («ICI», Regno Unito), mediante acquisto di quote o azioni. Attualmente, il settore «A & E Business» fa parte della National Starch and Chemical Company, membro del gruppo ICI.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Henkel: produzione e fornitura di prodotti per il bucato e la pulizia della casa, cosmetici e prodotti per l'igiene personale, adesivi, sigillanti e trattamenti per le superfici,

A & E Business: produzione e fornitura di adesivi industriali, materiale elettronico e certi tipi di trattamenti per le superfici.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/36


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M. 5003 — REWE/UAB Palink)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/13)

1.

In data 10 gennaio 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH («REWE International», Germania), appartenente al gruppo («REWE», Germania), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa UAB Palink (Lituania) mediante acquisto di quote o azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per REWE: vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non alimentari (supermercati, discount, negozi specializzati, ecc.), viaggi e turismo, principalmente in Germania;

per UAB Palink: vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari in Lituania e Lettonia.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M. 5003 — REWE/UAB Palink, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/37


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4961 — Cookson/Foseco)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/14)

1.

In data 15 gennaio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cookson plc («Cookson», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Foseco plc («Foseco», Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata l'11 ottobre 2007.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Cookson: Cookson è un'impresa specializzata nella scienza dei materiali che opera su scala mondiale nelle industrie della ceramica, dell'elettronica e dei metalli preziosi. La divisione Ceramica di Cookson fornisce principalmente prodotti refrattari a varie industrie quale l'industria siderurgica e, in misura inferiore, le industrie della ceramica tecnica (in particolari filtri), del vetro, dell'energia solare e le fonderie,

per Foseco: Foseco fornisce principalmente prodotti consumabili utilizzati nelle fonderie (ad esempio filtri) e, in misura inferiore, di prodotti refrattari utilizzati nella produzione di ferro e acciaio. L'impresa opera su scala mondiale.

3.

A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/38


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 14/15)

1.

In data 7 gennaio 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Reitan Servicehandel AS («Reitan», appartenente al gruppo Reitan, Norvegia), SAS AB («SAS», Svezia), Norges Statsbaner AS («NSB», Norvegia), Marked AS («Marked», Norvegia) e Vizz AS («Vizz», Norvegia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune dell'impresa Travel AS («Travel», Norvegia) mediante acquisto di azioni e altri mezzi.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Reitan: franchising di discount e convenience store,

per SAS: trasporti aerei,

per NSB: trasporto mediante autobus e ferrovia,

per Marked: nessuna attività,

per Vizz: nessuna attività,

per Travel: servizi informatici connessi alla prenotazione di viaggi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.