ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 240 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
50o anno |
Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 240/01 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ( 1 ) |
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2007/C 240/02 |
Avvio di procedura (Caso COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) ( 1 ) |
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2007/C 240/03 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4861 — KESA/EMH) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione |
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2007/C 240/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione |
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2007/C 240/05 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
12.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 240/1 |
Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 240/01)
Data di adozione della decisione |
27.6.2007 |
Numero dell'aiuto |
N 421/06 |
Stato membro |
Portogallo |
Regione |
Madeira |
Titolo (e/o nome del beneficiario) |
Zona Franca da Madeira |
Base giuridica |
Decreto Lei n.o 163/2003, de 24 de Julho — «Alteração do artigo 34.o do estatuto dos Benefícios Fiscais» Decreto Lei n.o 500/1980 de 20 de Outubro — «Criação na Região autónoma da Madeira de uma zona frança» |
Tipo di misura |
Regime |
Obiettivo |
Sviluppo regionale |
Forma dell'aiuto |
Agevolazione fiscale |
Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 22,5 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 300 Mio EUR |
Intensità |
— |
Durata |
Fino al 31 dicembre 2013 |
Settore economico |
Tutti i settori |
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
Ministério das Finanças e da Administração Pública |
Altre informazioni |
Relazione annuale |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Data di adozione della decisione |
31.8.2007 |
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Numero dell'aiuto |
N 279/07 |
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Stato membro |
Slovacchia |
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Regione |
Trnavský kraj |
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Titolo (e/o nome del beneficiario) |
R&D aid to VUJE, a.s. |
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Base giuridica |
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Tipo di misura |
Aiuto individuale |
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Obiettivo |
Ricerca e sviluppo |
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Forma dell'aiuto |
Sovvenzione a fondo perduto |
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Dotazione di bilancio |
Spesa annua prevista: 2007: 104; 2008: 130; 2009: 110 Mio EUR; importo totale dell'aiuto previsto: 0,34 Mio EUR |
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Intensità |
100 % |
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Durata |
Fino al 31.12.2009 |
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Settore economico |
Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua |
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Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto |
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Altre informazioni |
— |
Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
12.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 240/3 |
Avvio di procedura
(Caso COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 240/02)
L'8 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.
Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 74 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group, al seguente indirizzo:
Commissione delle Comunità europee |
DG Concorrenza |
Merger Registry |
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 |
B-1000 Bruxelles |
12.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 240/4 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.4861 — KESA/EMH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/C 240/03)
Il 4 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4861. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione
12.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 240/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
11 ottobre 2007
(2007/C 240/04)
1 euro=
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,4199 |
JPY |
yen giapponesi |
166,96 |
DKK |
corone danesi |
7,4510 |
GBP |
sterline inglesi |
0,69700 |
SEK |
corone svedesi |
9,1093 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,6733 |
ISK |
corone islandesi |
85,13 |
NOK |
corone norvegesi |
7,6815 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5842 |
CZK |
corone ceche |
27,473 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
249,22 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,7041 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,7370 |
RON |
leu rumeni |
3,3305 |
SKK |
corone slovacche |
33,560 |
TRY |
lire turche |
1,6851 |
AUD |
dollari australiani |
1,5721 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3874 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
11,0099 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,8445 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0764 |
KRW |
won sudcoreani |
1 302,62 |
ZAR |
rand sudafricani |
9,7164 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,6573 |
HRK |
kuna croata |
7,3240 |
IDR |
rupia indonesiana |
12 864,29 |
MYR |
ringgit malese |
4,7773 |
PHP |
peso filippino |
62,490 |
RUB |
rublo russo |
35,3640 |
THB |
baht thailandese |
44,696 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione
12.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 240/6 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India
(2007/C 240/05)
La Commissione ha deciso di sua iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1) limitato ai livelli di sovvenzione goduti da taluni produttori esportatori indiani.
1. Prodotto
Il riesame riguarda i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («il prodotto in esame»), classificabili attualmente nei codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90. Questi codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.
2. Misure esistenti
Sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India è attualmente in vigore un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (2).
3. Motivazione del riesame
La Commissione dispone di elementi di prova prima facie tali da farle ritenere che le circostanze che hanno dato luogo alle sovvenzioni siano mutate e che tale mutamento abbia carattere permanente.
I vantaggi dei 2 regimi di sovvenzione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS, ed esenzione dall'imposta sul reddito nell'ambito di sezione 80 HHC dell'Income Tax Act — ITES) sembrano infatti essere diminuiti. Ciò si deve alla modifica delle pertinenti leggi indiane di base su cui si fondano tali regimi.
È perciò probabile che sia diminuito il livello di sovvenzione delle società colpite da misure basate, del tutto o in parte, su vantaggi dovuti a uno o a entrambi i suddetti regimi nel periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato a fissare il livello delle misure attualmente in vigore.
Il livello oggi in vigore delle misure di cui al paragrafo precedente sulle importazioni del prodotto in esame può perciò non essere più necessario per neutralizzare la sovvenzione com'è ora. È opportuno pertanto rivedere le misure per le società in questione.
Tali società comprendono quelle elencate in allegato e tutti i produttori del prodotto in esame che si manifestino alla Commissione nei termini di cui al punto 5, lettera b), sottopunto i), e dimostrino entro la stessa scadenza che 1) hanno goduto di vantaggi di uno o di entrambi i suddetti regimi durante il periodo dell'inchiesta relativo al procedimento che ha portato a fissare il livello della misura cui sono soggetti (1o ottobre 1997-30 settembre 1998), e che 2), dati i mutamenti strutturali di tali regimi (v. sopra), il vantaggio da essi derivato è diminuito.
Inoltre, se l'inchiesta sul riesame dimostra o una parte interessata riesce a provare prima facie nei termini di cui al punto 5, lettera a), sottopunto i) che esportatori del prodotto in esame, interessati dall'attuale riesame, beneficiano di sovvenzioni dovute a regimi diversi da quelli suddetti, nel quadro del presente riesame, è anche possibile effettuare un'inchiesta su tali regimi.
Dato che i margini modificati di sovvenzione risultanti dall'attuale inchiesta potrebbero avere un impatto sulle misure applicabili alle società che hanno collaborato all'inchiesta da cui è scaturito il livello delle misure, e/o sulla misura residua applicabile a tutte le altre società, tali tassi potranno essere rivisti di conseguenza.
Si noti che, per le società soggette a misure sia antidumping che compensative, se cambia la misura compensativa quella antidumping può essere rettificata di conseguenza.
4. Procedura
Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova tali da giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale ex officio, la Commissione, con il presente atto, apre un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.
L'inchiesta valuterà se mantenere, abrogare o emendare le misure in vigore per le società che hanno beneficiato di uno o di entrambi i suddetti regimi di sovvenzioni e per le società di cui è sufficientemente provato che hanno beneficiato di altri regimi, come detto al precedente punto 3, 6o paragrafo. A seconda dei risultati cui darà luogo, l'inchiesta valuterà anche la necessità di rivedere le misure applicabili alle società che hanno collaborato all'inchiesta da cui è scaturito il livello delle attuali misure, e/o la misura residua applicabile a tutte le altre società.
a) Campionamento
Dato il numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.
i) Campionamento per produttori/esportatori
Perché la Commissione possa decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori o i loro rappresentanti, sono invitati a manifestarsi contattando la Commissione per fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 5, lettera b), sottopunto i), e nel formato indicato al punto 6:
— |
nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, |
— |
fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, |
— |
l'eventuale richiesta di un tasso di sovvenzione individuale (riservato esclusivamente ai produttori) (3), |
— |
descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame, volume di produzione, in tonnellate, del prodotto in esame, capacità produttiva e investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, |
— |
ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (nel mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame, |
— |
indicazione se la società ha beneficiato dei regimi DEPBS e/o ITES i) nel periodo dell'inchiesta durante l'inchiesta che ha portato a fissare il livello della misura cui è attualmente soggetta (1o ottobre 1997-30 settembre 1998) e/o ii) nel periodo 1o ottobre 2006-30 settembre 2007, |
— |
qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione. |
Con l'invio delle informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se la società viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 7.
Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie alla selezione del campione dei produttori/esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.
ii) Selezione definitiva del campione
Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 5, lettera b), sottopunto ii).
La Commissione intende effettuare la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.
Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 5, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.
In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, e dell'articolo 28 del regolamento di base. Come indicato al punto 7, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.
b) Questionari
Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla società e alle autorità del paese esportatore interessato.
c) Raccolta delle informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro i termini di cui al punto 5, lettera a), sottopunto i).
La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro i termini di cui al punto 5, lettera a), sottopunto ii).
5. Termini
a) Termini generali
i) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione
Se nell'inchiesta occorre tener conto delle osservazioni di tutte le parti interessate, queste devono manifestarsi alla Commissione, presentare i loro punti di vista, rispondere al questionario, soprattutto se sono autorità del paese esportatore interessato, o fornire ogni altra informazione, comprese quelle di cui al punto 3, 6o paragrafo, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo indicazione contraria. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
ii) Audizioni
Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
b) Termine specifico per il campionamento
i) |
Poiché la Commissione intende consultare — entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nella selezione definitiva del campione, le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera a), sottopunto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
ii) |
Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 4, lettera a), sottopunto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
iii) |
Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione. |
6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza
Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: J-79 4/23 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
7. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o lo fa solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione.
8. Calendario dell'inchiesta
In base all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Altri riesami intermedi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base
Il campo d'applicazione dell'attuale riesame è quello precisato al punto 4. Le parti che chiedono un riesame in base ad altri motivi possono farlo in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento di base.
10. Trattamento dei dati personali
Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1124/2007 (GU L 255 del 29.9.2007, pag. 1).
(3) I margini individuali possono essere chiesti a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base per le società non incluse nel campione.
(4) Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(5) Questo significa che il documento è destinato esclusivamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del, 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO
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