ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
22 settembre 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia

2007/C 223/01

Codice di condotta

1

2007/C 223/02

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
GU C 211 dell'8.9.2007

3

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2007/C 223/03

Causa C-298/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichthof (Germania) il 22 giugno 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Causa C-301/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 giugno 2007 — PAGO International GmbH contro Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Causa C-322/07 P: Ricorso proposto il 12 luglio 2007 dalla Papierfabrik August Koehler AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

5

2007/C 223/06

Causa C-327/07 P: Ricorso proposto il 13 luglio 2007 dalla Bolloré SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

6

2007/C 223/07

Causa C-334/07 P: Ricorso proposto il 18 luglio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione delle Comunità europee

6

2007/C 223/08

Causa C-338/07 P: Ricorso proposto il 20 luglio 2007 dalla Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

7

2007/C 223/09

Causa C-347/07: Ricorso presentato il 25 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

8

2007/C 223/10

Causa C-368/07: Ricorso presentato il 2 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

8

2007/C 223/11

Causa C-370/07: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea

9

2007/C 223/12

Causa C-382/07: Ricorso proposto l'8 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

9

 

Tribunale di primo grado

2007/C 223/13

Causa T-6/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2007 — wheyco/Commissione (Aiuti di Stato — Elemento di incentivo — Ricorso di annullamento — Atto che produce effetti giuridici — Interesse ad agire — Irricevibilità)

10

2007/C 223/14

Causa T-252/06 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2007 — Beau/Commissione (Impugnazione — Pubblico impiego — Dipendenti — Malattia professionale — Impugnazione manifestamente irricevibile — Impugnazione manifestamente infondata)

10

2007/C 223/15

Causa T-415/06 P: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2007 — De Smedt/Commissione (Ricorso d'impugnazione — Pubblico impiego — Agenti contrattuali — Ex agente ausiliare — Domanda di revisione dell'inquadramento nel grado fissato all'atto dell'assunzione — Impugnazione manifestamente infondata)

11

2007/C 223/16

Causa T-31/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007 — Du Pont de Nemours (Francia) e altri/Commissione (Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Direttiva 91/414/CEE — Ricevibilità — Fumus boni juris — Urgenza — Bilanciamento d'interessi)

11

2007/C 223/17

Causa T-263/07: Ricorso proposto il 14 luglio 2007 — Estonia/Commissione delle Comunità europee

12

2007/C 223/18

Causa T-267/07: Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Italia/Commissione

12

2007/C 223/19

Causa T-268/07: Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Agrícola del Sureste/Consiglio e Commissione

13

2007/C 223/20

Causa T-269/07: Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Mediterráneo Algodón/Consiglio e Commissione

13

2007/C 223/21

Causa T-270/07: Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Devisa/Consiglio e Commissione

14

2007/C 223/22

Causa T-271/07: Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Eurosemillas/Consiglio e Commissione

14

2007/C 223/23

Causa T-272/07: Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Surcotton/Consiglio e Commissione

14

2007/C 223/24

Causa T-274/07: Ricorso proposto il 19 luglio 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio

15

2007/C 223/25

Causa T-285/07: Ricorso presentato il 18 luglio 2007 — Italia/Parlamento e Commissione

15

2007/C 223/26

Causa T-287/07: Ricorso proposto il 25 luglio 2007 — cApStAn/Commissione

16

2007/C 223/27

Causa T-293/07 P: Ricorso proposto il 3 agosto 2007 da Alessandro Lofaro avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 24 maggio 2007, cause riunite F-27/06 e F-75/06, Lofaro/Commissione

16

2007/C 223/28

Causa T-272/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2007 — Keppenne/Commissione

17

2007/C 223/29

Causa T-411/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2007 — Keppenne/Commissione

17

2007/C 223/30

Causa T-326/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007 — Rath/UAMI — AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Causa T-114/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2007 — Globe/Commissione

17

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2007/C 223/32

Causa F-133/06: Ricorso presentato l'11 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

18

2007/C 223/33

Causa F-18/07: Ricorso presentato il 10 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

18

2007/C 223/34

Causa F-20/07: Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

19

2007/C 223/35

Causa F-21/07: Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

20

2007/C 223/36

Causa F-70/07: Ricorso presentato il 23 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

20

2007/C 223/37

Causa F-74/07: Ricorso proposto il 3 luglio 2007 — Meierhofer/Commissione

21

2007/C 223/38

Causa F-77/07: Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — Labate/Commissione

22

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia

22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/1


Codice di condotta

(2007/C 223/01)

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto quanto deliberato dalla Corte di giustizia nelle sue riunioni del 28 marzo, del 24 aprile e del 3 luglio 2007,

visti gli articoli 2, 4, 6, 18 e 47 dello Statuto della Corte di giustizia e l'articolo 5 dell'allegato al detto Statuto, gli articoli 3 e 4 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia nonché gli articoli 4 e 5 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado,

considerando che, fatte salve le disposizioni statutarie e regolamentari applicabili, è opportuno chiarire in un codice di condotta taluni obblighi derivanti da tali disposizioni per i membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica,

previa consultazione del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica,

decide di adottare il presente Codice di condotta:

Articolo 1

Principi generali

1.   Il Codice di condotta si applica ai membri e agli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado e del Tribunale della funzione pubblica.

2.   I membri si dedicano pienamente all'adempimento del loro mandato.

3.   I membri si astengono, all'esterno della Corte, da qualsiasi commento che possa nuocere alla reputazione della Corte o possa essere interpretato come una presa di posizione della Corte in dibattiti che esulano dal suo ruolo istituzionale.

Articolo 2

Integrità

I membri non accettano doni, di qualsiasi natura, che possano far mettere in dubbio la loro indipendenza.

Articolo 3

Imparzialità

I membri evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto di interessi.

Articolo 4

Dichiarazione degli interessi finanziari

1.   All'atto dell'assunzione delle funzioni, i membri trasmettono al Presidente della Corte di giustizia una dichiarazione relativa ai loro interessi finanziari.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è del seguente tenore: «Dichiaro che dalla mia situazione patrimoniale non risulta alcun interesse finanziario tale da pregiudicare la mia imparzialità e la mia indipendenza nell'esercizio delle mie funzioni».

Articolo 5

Altre attività

1.   Quando intendono partecipare ad un'attività esterna, i membri chiedono la previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale di cui fanno parte. Essi si impegnano tuttavia a rispettare il loro obbligo di disponibilità al fine di dedicarsi pienamente all'adempimento del loro mandato.

2.   I membri possono essere autorizzati ad intervenire nell'ambito di un insegnamento, di una conferenza, di un seminario o di un colloquio, evitando di ricevere in tale occasione una contropartita finanziaria non usuale.

3.   I membri possono altresì essere autorizzati a svolgere attività di carattere scientifico nonché funzioni onorifiche non remunerate presso fondazioni o enti analoghi nei settori culturale, artistico, sociale, sportivo o caritativo, e presso istituti di insegnamento o di ricerca. A tal fine, essi si impegnano a non svolgere attività di gestione tali da compromettere la loro indipendenza o la loro disponibilità o che diano adito a conflitto di interessi. Per fondazioni o enti analoghi vanno intesi istituti o associazioni senza fini di lucro, che svolgono attività di pubblica utilità nei settori menzionati.

Articolo 6

Impegno dei membri dopo la cessazione dalle loro funzioni

1.   Dopo la cessazione dalle loro funzioni i membri continuano ad essere vincolati dal dovere di discrezione.

2.   I membri si impegnano a non partecipare, dopo la cessazione dalle loro funzioni

in qualunque maniera a cause pendenti dinanzi al loro organo giurisdizionale di appartenenza al momento della cessazione dalle funzioni;

in qualunque maniera a cause connesse, in forma diretta ed evidente, a cause, anche definite, da essi trattate in qualità di giudici o avvocati generali;

e per un periodo di tre anni a partire da tale data

in quanto rappresentanti delle parti, vuoi con atti scritti, vuoi con difese orali, a cause che si svolgano dinanzi ai giudici comunitari.

3.   Gli ex membri possono intervenire in quanto consulenti o esperti in altre cause o formulare un parere giuridico, a condizione però di rispettare gli obblighi derivanti dal paragrafo 1.

Articolo 7

Applicazione del Codice

1.   Il Presidente della Corte di giustizia, assistito da un comitato consultivo composto dai tre membri della Corte di giustizia aventi la maggiore anzianità nelle funzioni, cura la buona applicazione del presente Codice di condotta.

2.   La Corte di giustizia ne garantisce l'osservanza e decide in caso di dubbio, previa consultazione, a seconda dei casi, del Tribunale di primo grado o del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 8

Entrata in vigore

1.   Il presente Codice di condotta entra in vigore il 1o ottobre 2007.

2.   La dichiarazione degli interessi finanziari dei membri che svolgono le loro funzioni a tale data deve essere trasmessa al Presidente della Corte di giustizia entro e non oltre il 30 novembre 2007.


22.9.2007   

IT

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C 223/3


(2007/C 223/02)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GU C 211 dell'8.9.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 183 del 4.8.2007

GU C 170 del 21.7.2007

GU C 155 del 7.7.2007

GU C 140 del 23.6.2007

GU C 129 del 9.6.2007

GU C 117 del 26.5.2007

Questi testi sono disponibili su:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Pareri

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichthof (Germania) il 22 giugno 2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./deutsche internet versicherung AG

(Causa C-298/07)

(2007/C 223/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichthof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Convenuta: deutsche internet versicherung AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se un prestatore sia tenuto, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva, prima della stipulazione del contratto con un destinatario del servizio (1), a comunicare un numero telefonico per permettere contatti rapidi ed una comunicazione diretta ed efficiente.

2)

Nel caso in cui la risposta sub 1) sia risolta negativamente:

a)

Se un prestatore debba aprire un secondo canale di comunicazione oltre ad indicare l'indirizzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva, prima della stipulazione un contratto con un destinatario del servizio.

b)

In caso affermativo, se sia sufficiente, per un secondo canale di comunicazione, che il prestatore predisponga una maschera di interrogazione mediante la quale il destinatario del servizio si possa rivolgere al prestatore tramite internet e la risposta alla richiesta di informazioni del destinatario del servizio sia fornita dal prestatore tramite e-mail.


(1)  GU L 178, pag. 1.


22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshofs (Austria) il 26 giugno 2007 — PAGO International GmbH contro Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

(Causa C-301/07)

(2007/C 223/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: PAGO International GmbH

Convenuta: Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un marchio comunitario è protetto in tutta la Comunità in quanto «marchio notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «GMV») (1), qualora esso sia «notoriamente conosciuto» solo in uno Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se un marchio «notoriamente conosciuto» solo in uno Stato membro sia protetto nel medesimo Stato membro ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. c), del GMV per cui possa essere emesso un divieto limitato solo a tale Stato membro.


(1)  GU L 11, pag. 1.


22.9.2007   

IT

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C 223/5


Ricorso proposto il 12 luglio 2007 dalla Papierfabrik August Koehler AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

(Causa C-322/07 P)

(2007/C 223/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Papierfabrik August Koehler AG (Rappresentanti: I. Brinker e S. Hirsbrunner, Rechtsanwälte; J. Schwarze, Universitätsprofessor)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, causa T-125/02, nella parte relativa alla ricorrente;

annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante) (1), nella parte relativa alla ricorrente;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione;

in subordine rispetto a quanto richiesto al punto 2, rinviare la causa al Tribunale per una decisione conforme alla sentenza della Corte;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte:

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene quanto segue. Le affermazioni del Tribunale sulla determinazione dell'ammenda violerebbero i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. La ricorrente lamenta in proposito una violazione del diritto comunitario sostanziale. Il Tribunale avrebbe erroneamente supposto che fosse irrilevante la natura di impresa familiare della ricorrente, priva, a differenza delle altre imprese, di accesso diretto al mercato dei capitali. Il Tribunale avrebbe invece erroneamente affermato che un'impresa non può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altre imprese. Tuttavia, la ricorrente non avrebbe utilizzato tale argomento. Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le differenze strutturali fra la ricorrente e le altre imprese alle quali è stata contestata un'infrazione. Esso avrebbe pertanto violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità

Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente supposto che la ricorrente avesse partecipato all'infrazione nel periodo precedente all'ottobre 1993. A tale proposito esso avrebbe esaminato le prove in modo insufficiente, le avrebbe valutate in modo contraddittorio e distorto, violando la presunzione di innocenza e i diritti di difesa della ricorrente. La ricorrente lamenta qui l'esistenza di un vizio di procedura. Le affermazioni con le quali il Tribunale argomenta circa il fatto che le riunioni ufficiali dell'associazione AEMCP nel periodo dal gennaio 1992 al settembre 1993 sarebbero state la sede per accordi sui prezzi a livello europeo sarebbero insufficienti e contraddittorie. Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel supporre che la ricorrente abbia preso parte a riunioni informali in cui sarebbero stati concordati i prezzi a livello nazionale.


(1)  GU 2004, L 115, pag. 1.


22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/6


Ricorso proposto il 13 luglio 2007 dalla Bolloré SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

(Causa C-327/07 P)

(2007/C 223/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré SA (rappresentanti: C. Momège e P. Gassenbach, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata in quanto essa ha, da un lato, violato i diritti della difesa della Bolloré SA e il principio di presunzione d'innocenza e, dall'altro, ha snaturato elementi di prova per dimostrare la durata della violazione;

statuire definitivamente sulla causa T-109/02, conformemente all'art. 61 dello Statuto della Corte e, a tale titolo, annullare la decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante) (1) per quanto questa concerne la Bolloré SA o, in ogni caso, ridurre l'ammenda inflitta alla Bolloré SA dalla Commissione e confermata dal Tribunale;

nel caso in cui la Corte non statuisse sulla presente causa, riservare la decisione sulle spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

infine, conformemente all'art. 69 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese tanto dinanzi al Tribunale, quanto dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, suddiviso in due parti, essa sostiene, da un lato, che il Tribunale ha violato il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa non annullando la citata decisione della Commissione allorquando esso conclude, nella stessa sentenza, che la comunicazione degli addebiti non ha permesso alla ricorrente di prendere conoscenza della censura relativa alla sua implicazione diretta nella violazione, né dei fatti addotti dalla Commissione a sostegno di tale censura, di modo che la ricorrente non ha potuto assicurare utilmente la propria difesa durante il procedimento amministrativo.

Dall'altro lato, sarebbero stati violati i diritti della difesa anche in quanto il Tribunale avrebbe giudicato che l'illecito commesso dalla Commissione non può giustificare l'annullamento della decisione controversa in quanto questo non avrebbe avuto un'influenza determinante sul dispositivo di tale decisione. Secondo la ricorrente, infatti, la comunicazione degli addebiti giocherebbe un ruolo talmente fondamentale nel diritto comunitario della concorrenza che il mancato rispetto delle regole relative alla comunicazione degli addebiti concernenti l'identificazione e la determinazione delle responsabilità avrebbe dovuto irrimediabilmente comportare l'annullamento della decisione controversa.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene inoltre che, per provare la durata della violazione e stabilire, di conseguenza, l'importo della sanzione dovuta dalla Bolloré, il Tribunale, da un lato, avrebbe violato il principio della presunzione d'innocenza fondandosi su semplici indizi non corroborati, e dall'altro, avrebbe snaturato elementi di prova relativi al valore accordato alle dichiarazioni di un'altra società (Arjo Wiggins Appleton) e al preteso oggetto anticoncorrenziale di una riunione ufficiale dell'Associazione europea dei produttori europei di carta autocopiante, tenutasi a Zurigo il 23 gennaio 1992.


(1)  GU 2004, L 115, pag. 1.


22.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/6


Ricorso proposto il 18 luglio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-334/07 P)

(2007/C 223/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: Kilian Gross, agente)

Altre parte nel procedimento: Freistaat Sachsen

Conclusioni della ricorrente

annullare completamente l'impugnata sentenza del Tribunale di primo grado 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione delle Comunità europee;

decidere la causa nel merito dichiarando il ricorso infondato;

condannare la parte ricorrente in primo grado alle spese del giudizio di impugnazione e di quello di primo grado nella causa T-357/02.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione la sentenza impugnata viola l'art. 88, nn. 2 e 3, CE, l'art. 249, secondo comma, CE, l'art. 254, n. 2, seconda frase, CE, gli artt. 3 e ss. del regolamento procedimentale nonché l'art. 10, n. 1, del regolamento sull'esenzione per gli aiuti alle PME, avendo il Tribunale trascurato il fatto che la valutazione della legittimità della decisione impugnata (2003/226/CE) (1) doveva essere compiuta esclusivamente sulla base delle norme contenute nel regolamento sull'esenzione per gli aiuti alle PME [regolamento (CE) n. 70/2001] (2).

Il regolamento sull'esenzione per gli aiuti alle PME è entrato in vigore prima dell'adozione della decisione impugnata, risultando pertanto direttamente applicabile e costituendo l'unico contesto normativo valido. A giudizio della Commissione, il Tribunale di primo grado ha erroneamente negato l'applicabilità del regolamento sull'esenzione per gli aiuti alle PME ritenendo per errore che l'applicazione dello stesso alla decisione impugnata avrebbe avuto natura retroattiva.

In subordine la Commissione sostiene che la sentenza impugnata viola anche l'art. 2, n. 2, e l'art. 4, n. 5, del regolamento procedurale [regolamento (CE) n. 659/1999] (3), avendo il Tribunale ignorato i criteri e i requisiti per il perfezionamento di una notificazione.


(1)  GU L 91, pag. 13.

(2)  GU L 10, pag. 33.

(3)  GU L 83, pag. 1.


22.9.2007   

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C 223/7


Ricorso proposto il 20 luglio 2007 dalla Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02 (Bolloré/Commissione), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton/Commissione), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/Commissione), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler/Commissione), T-126/02 (M-real Zanders/Commissione), T-128/02 (Papeteries Mougeot/Commissione), T-129/02 (Torraspapel/Commissione), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles/Commissione) e T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga/Commissione)

(Causa C-338/07 P)

(2007/C 223/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. (rappresentante: avv. E. Pérez Medrano)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

che venga dichiarato che il presente ricorso è ricevibile e fondato,

che la sentenza impugnata venga annullata in toto o parzialmente nella misura in cui pregiudica la parte ricorrente, per tutti i motivi di diritto rilevati o alcuni di essi, e che dall'annullamento di tale sentenza si deducano tutte le conseguenze di diritto, tanto se si decide espressamente nel merito quanto se si rinvia l'esame di quest'ultimo al Tribunale di primo grado,

che si decida la soppressione o la riduzione dell'ammenda imposta nella decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante) (1) oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado,

che la Commissione sia condannata al pagamento delle spese del presente giudizio,

che la Commissione sia condannata al pagamento delle spese del giudizio relativo alla sentenza che viene impugnata.

Motivi e principali argomenti

1)

Violazione del principio del diritto ad un processo equo per quanto riguarda la valutazione della pretesa partecipazione a determinate riunioni del cartello nel mercato spagnolo e partecipazione ad un cartello europeo.

2)

Violazione della presunzione di innocenza per quanto riguarda la valutazione delle infrazioni asseritamente commesse attraverso prova indiziaria.

3)

Violazione del diritto comunitario per quanto riguarda il carattere sproporzionato e iniquo dell'ammenda rispetto alla gravità, al calcolo e all'applicazione di attenuanti e la mancanza di motivazione nella valutazione di alcune attenuanti.

4)

Violazione del diritto ad un processo equo in un periodo di tempo ragionevole.


(1)  GU 2004, L 115, pag. 1.


22.9.2007   

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C 223/8


Ricorso presentato il 25 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-347/07)

(2007/C 223/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/41/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE (2) e 92/118/CEE (3) del Consiglio e la decisione 95/408/CE (4) del Consiglio, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/41/CE è scaduto il 1o gennaio 2006.


(1)  GU L 157, p. 33.

(2)  GU L 395, p. 13.

(3)  GU L 62, p. 49.

(4)  GU L 243, p. 17.


22.9.2007   

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C 223/8


Ricorso presentato il 2 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-368/07)

(2007/C 223/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, E. Montaguti, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

Constatare che, avendo omesso di elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi a lei imposti dagli artt. 5, par. 1 e 16, par. 1 della Direttiva 2000/59/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 28 dicembre 2002.


(1)  GU L 332, p. 81.


22.9.2007   

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C 223/9


Ricorso proposto il 3 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-370/07)

(2007/C 223/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Zadra, in qualità di agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio 24 maggio 2007 che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14a riunione della conferenza delle Parti (COP 14) della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), l'Aia (Paesi Bassi), 3-15 giugno 2007;

condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la mancata indicazione da parte della decisione controversa del Consiglio di precisare le disposizioni del Trattato CE su cui si fonda costituisce una violazione di forme sostanziali, segnatamente dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253.


22.9.2007   

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C 223/9


Ricorso proposto l'8 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-382/07)

(2007/C 223/12)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e M. Telles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/51/CE (1), che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e, comunque, non comunicandole alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 31 dicembre 2005.


(1)  GU L 164, pag. 164.


Tribunale di primo grado

22.9.2007   

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C 223/10


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2007 — wheyco/Commissione

(Causa T-6/06) (1)

(«Aiuti di Stato - Elemento di incentivo - Ricorso di annullamento - Atto che produce effetti giuridici - Interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2007/C 223/13)

Lingua processuale:il tedesco

Parti

Ricorrente: wheyco GmbH, già Mopro-Nord GmbH (Altentreptow, Germania) (rappresentanti: avv.ti L. Harings e C. Schmidt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross, T. Scharf e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 6 settembre 2005, relativa all'aiuto di Stato n. 363/2004 per la costruzione di uno stabilimento di trasformazione del siero del latte situato in Mecleburgo-Pomerania occidentale (Germania) (GU 2005, C 262, pag. 5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

La wheyco GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 74 del 25 marzo 2006.


22.9.2007   

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C 223/10


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 12 luglio 2007 — Beau/Commissione

(Causa T-252/06 P) (1)

(«Impugnazione - Pubblico impiego - Dipendenti - Malattia professionale - Impugnazione manifestamente irricevibile - Impugnazione manifestamente infondata»)

(2007/C 223/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Yolande Beau (Parigi, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) 28 giugno 2006, causa F-39/05, Beau/Commissione (non ancora pubblica nella Raccolta) e diretto all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Beau sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 281 del 18 novembre 2006.


22.9.2007   

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C 223/11


Ordinanza del Tribunale di primo grado del 9 luglio 2007 — De Smedt/Commissione

(Causa T-415/06 P) (1)

(Ricorso d'impugnazione - Pubblico impiego - Agenti contrattuali - Ex agente ausiliare - Domanda di revisione dell'inquadramento nel grado fissato all'atto dell'assunzione - Impugnazione manifestamente infondata)

(2007/C 223/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: L.Vogel e R. Kechiche, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti); Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti)

Oggetto

Ricorso di impugnazione proposto contro sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 19 ottobre 2006, causa F-59/05, De Smedt/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e inteso all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Elisabeth de Smedt è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

3)

Il Consiglio sosterrà le proprie spese.


(1)  GU C 42 del 24 febbraio 2007.


22.9.2007   

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C 223/11


Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 19 luglio 2007 — Du Pont de Nemours (Francia) e altri/Commissione

(Causa T-31/07 R)

(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Direttiva 91/414/CEE - Ricevibilità - Fumus boni juris - Urgenza - Bilanciamento d'interessi)

(2007/C 223/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedenti: Du Pont de Nemours (Francia) SAS (Puteaux, Francia); Du Pont Portugal — Serviços, Sociedada Unipessoal Lda (Lisbona, Portogallo); Du Pont Ibérica SL (Barcelona, Spagna); Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA (Mechelen, Belgio); Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milano, Italia), Du Pont de Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Paesi Bassi); Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg vor der Höhe, Germania); DuPont CZ s.r.o (Praga, Repubblica ceca); Du Pont Magyarország Kereskedelmi kft (Budaors, Ungheria); Du Pont Poland sp. z o.o. (Varsavia, Pologna); Du Pont Romania Srl (Bucarest, Romania); DuPont (UK) Ltd (Herts, Regno Unito); Dy-Pont Agkro Ellas AE (Halandri, Grecia); DuPont International Operations SARL (Grand Saconnex, Svizzera); e DuPont Solutions (Francia) SAS (Puteaux) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e N.Rampal)

Resistente: Commissione della Comunità Europee (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti)

Oggetto

Domanda diretta alla sospensione di talune disposizioni della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 91/414/CEE con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27).

Dispositivo

1)

La scadenza dell'iscrizione del flusilazolo nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, fissata per il 30 giugno 2008 dall'allegato della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva 91/414 con l'iscrizione della sostanza attiva flusilazolo, è sospesa fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale.

2)

La data entro la quale gli Stati membri modificano o revocano, ove occorra, previa valutazione, l'autorizzazione concessa ai prodotti contenenti il flusilazolo, fissata al 30 giugno 2008 dall'art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 2006/133, è sospesa fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale.

3)

La restrizione prevista dalla parte A delle disposizioni specifiche di cui all'allegato della direttiva 2006/133, riguardanti i tipi di colture su cui gli Stati membri possono autorizzare l'impiego del flusilazolo, ovvero i cereali (diversi dal riso), il granturco, i semi di colza e le barbabietole da zucchero, è sospesa fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale.

4)

Le spese sono riservate.


22.9.2007   

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Ricorso proposto il 14 luglio 2007 — Estonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-263/07)

(2007/C 223/17)

Lingua processuale: l'estone

Parti

Ricorrente: Eesti Vabariik (rappresentante: Lembit Uibo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione dei gas a effetto serra, notificato dall'Estonia conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE (1).

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione delle Comunità europee 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione dei gas a effetto serra, notificato dall'Estonia conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, va annullata per i seguenti motivi:

violazione dell'art. 9, nn. 1 e 3 e dell'art. 11, n. 2 della direttiva 2003/87/CE nonché eccesso di potere derivante dalla violazione stessa;

manifesto errore di valutazione, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione le vere informazioni ad essa accessibili, ma si è fondata su presupposti falsi che hanno direttamente ed essenzialmente influito sul risultato consistente nella decisione controversa nonché sulla fissazione globale delle quote di emissione;

violazione dell'art. 175, n. 2, lett. c), CE, in quanto la Commissione non ha competenza per adottare misure che influiscono essenzialmente sulla scelta degli Stati membri tra diverse fonti di energia nonché sulla loro struttura generale di approvvigionamento energetico;

violazione del principio di buona amministrazione poiché la Commissione non ha adottato la decisione valutando tutte le essenziali circostanze di fatto delle singole situazioni concrete, né controllato se fossero pertinenti tutti i presupposti invocati in occasione dell'adozione della decisione;

violazione dell'obbligo di motivazione.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 245 del 25 ottobre 2003, pag. 32).


22.9.2007   

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C 223/12


Ricorso presentato il 9 luglio 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-267/07)

(2007/C 223/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Aiello e S. Fiorentino, Avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione n. C (2007) 1901 del 27.4.2007, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui ha posto a carico della Repubblica italiana, per il 50 % ai sensi dell'articolo 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi nei casi di irregolarità o negligenze considerati nel presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione n. C (2007) 1901 del 27.4.2007, notificata in pari data, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2006, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, nella parte in cui ha posto a carico della Repubblica italiana, per il 50 %, ai sensi dell'articolo 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi in determinati casi di irregolarità o negligenze.

A sostegno dell'impugnativa il Governo italiano ha lamentato l'inserimento nella decisione di casi che la Commissione avrebbe dovuto, secondo diligenza e nel termine ragionevole, espressamente decidere in epoca anteriore, con imputazione integrale a carico del FEOAG. Ciò, anche in considerazione del fatto che, per diversi di tali posizioni, vi era stato un favorevole pronunciamento dei Servizi della Commissione.

Il Governo italiano ha, quindi, dedotto i seguenti motivi di ricorso:

a)

violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 595/91 nonché dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1663/95. Violazione dell'art. 253 CE nella forma del difetto di motivazione;

b)

violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8, par. 2, dei Regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/99. Violazione dell'art. 253 CE nella forma del difetto di motivazione;

c)

violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 595/91 e dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1663/95 nonché dell'articolo 8, par. 2, dei Regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1258/99 (rispetto ai casi di importo inferiore a 500 000,00 Euro). Violazione dell'art. 253 CE nella forma del difetto di motivazione (rispetto ai casi di importo inferiore a 500 000,00 Euro).


22.9.2007   

IT

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C 223/13


Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Agrícola del Sureste/Consiglio e Commissione

(Causa T-268/07)

(2007/C 223/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: S. Coop. Agrícola del Sureste (Murcia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 142 585;

condannare alle spese le istituzioni convenute.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.


22.9.2007   

IT

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C 223/13


Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Mediterráneo Algodón/Consiglio e Commissione

(Causa T-269/07)

(2007/C 223/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Mediterráneo Algodón, SA (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 3 273 147;

condannare alle spese le istituzioni convenute.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.


22.9.2007   

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C 223/14


Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Devisa/Consiglio e Commissione

(Causa T-270/07)

(2007/C 223/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Nueva Desmotadora Sevillana, SA (Siviglia, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 2 385 571;

condannare alle spese le istituzioni convenute.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.


22.9.2007   

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C 223/14


Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Eurosemillas/Consiglio e Commissione

(Causa T-271/07)

(2007/C 223/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eurosemillas, SA (Cordova, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 2 661 427;

condannare alle spese le istituzioni convenute.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.


22.9.2007   

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C 223/14


Ricorso presentato il 19 luglio 2007 — Surcotton/Consiglio e Commissione

(Causa T-272/07)

(2007/C 223/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Surcotton, SA (Cordova, Spagna) (Rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

accogliere il presente ricorso per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 288 CE, dichiarando il diritto della ricorrente al risarcimento, da parte del Consiglio e della Commissione in solido, di una somma complessiva di EUR 1 734 027;

condannare alle spese le istituzioni convenute.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono i medesimi fatti valere nella causa T-217/07, Las Palmeras/Consiglio e Commissione.


22.9.2007   

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C 223/15


Ricorso proposto il 19 luglio 2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio

(Causa T-274/07)

(2007/C 223/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, 452/2007, nei limiti in cui esso si applica alla ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, la quale produce assi da stiro e componenti essenziali di queste nella Repubblica popolare cinese, chiede l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (1) nei limiti in cui tali misure si applicano alla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente, in primo luogo, sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 2, n. 7, lett. b) e c), del Regolamento di Base (2) in quanto la Commissione ha presentato una proposta di misure antidumping al Consiglio fondata su un'errata valutazione che la ricorrente non soddisfava i criteri per lo status di economia di mercato stabiliti all'art. 2, n. 7, lett. c).

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 20, nn. 4 e 5, del Regolamento di Base e il suo diritto al contraddittorio in quanto alla ricorrente sono stati dati solo 6 giorni per rispondere alla lettera finale modificata di divulgazione delle informazioni.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 8 del Regolamento di Base in quanto non hanno considerato in maniera appropriata gli impegni di prezzo offerti dalla ricorrente.

Infine, la ricorrente sostiene che le Istituzioni comunitarie hanno violato l'art. 5, n. 2, lett. a), del Regolamento di Base in quanto non hanno rivelato l'identità del denunciante che ha cominciato l'istruttoria che ha portato al regolamento impugnato.


(1)  GU 2007 L 109, pag. 12.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).


22.9.2007   

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C 223/15


Ricorso presentato il 18 luglio 2007 — Italia/Parlamento e Commissione

(Causa T-285/07)

(2007/C 223/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuti: Parlamento europeo e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/95/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 20 posti di Amministratori (AD 5) nel campo delle scienze dell'informazione (biblioteche/documentazione), pubblicato nelle sole edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'8 maggio 2007, numero C 103 A.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-156/07 Spagna contro Commissione.


22.9.2007   

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C 223/16


Ricorso proposto il 25 luglio 2007 — cApStAn/Commissione

(Causa T-287/07)

(2007/C 223/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: cApStAn Sprl (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Bublot)

Convenuta: Commissione della Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione di rigetto della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 22 maggio 2007, recante rigetto della sua offerta presentata nell'ambito del procedimento di gara d'appalto «Post-editing services PER 2007» (1), per mancanza di prove di esperienza in materia.

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nell'esame della sua candidatura in quanto la gara riguarderebbe esattamente il suo settore di attività, cosa che la ricorrente asserisce di aver ben indicato nella sua offerta. Essa afferma parimenti di aver già ottenuto un appalto pubblico in materia indetto dalla Commissione e che le prestazioni fornite in tale occasione non sono mai state messe in questione.

Inoltre, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata sarebbe fondata su motivi manifestamente erronei e che tale errore darebbe luogo ad una mancanza di motivazione.


(1)  GU 2007/S 21-023949.


22.9.2007   

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C 223/16


Ricorso proposto il 3 agosto 2007 da Alessandro Lofaro avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 24 maggio 2007, cause riunite F-27/06 e F-75/06, Lofaro/Commissione

(Causa T-293/07 P)

(2007/C 223/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Lofaro (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: J.-L. Laffineur, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata e, conseguentemente,

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica nelle cause riunite F-27/06 e F-75/06, emessa il 24 maggio 2007;

dirimere la controversia e accogliere il ricorso iniziale presentato dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Nell'impugnazione il ricorrente asserisce che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto nell'interpretazione da esso adottata dell'articolo 90, n. 2, dello Statuto, in particolare, con riferimento al termine previsto per la proposizione del reclamo e alla data da prendere in considerazione per la scadenza di tale termine. Il ricorrente fa valere che l'interpretazione adottata dal Tribunale viola i principi generali di diritto comunitario, quali il principio di certezza del diritto, il principio di non discriminazione e il principio di proporzionalità, nonché i diritti del ricorrente. Egli sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe risposto a tutti i motivi da esso sviluppati nei ricorsi e che, pertanto, l'ordinanza sarebbe viziata da difetto di motivazione, in quanto la motivazione risulterebbe insufficiente ed erronea.


22.9.2007   

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C 223/17


Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2007 — Keppenne/Commissione

(Causa T-272/04) (1)

(2007/C 223/28)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 273 del 6.11.2004.


22.9.2007   

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C 223/17


Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2007 — Keppenne/Commissione

(Causa T-411/04) (1)

(2007/C 223/29)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 300 del 4.12.2004.


22.9.2007   

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C 223/17


Ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007 — Rath/UAMI — AstraZeneca (VIXACOR)

(Causa T-326/05) (1)

(2007/C 223/30)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


22.9.2007   

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Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2007 — Globe/Commissione

(Causa T-114/06) (1)

(2007/C 223/31)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 131 del 3.6.2006.


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

22.9.2007   

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C 223/18


Ricorso presentato l'11 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-133/06)

(2007/C 223/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare l'inesistenza ex lege ovvero, in subordine, annullare la decisione a mezzo della quale venne in essere il rigetto della domanda datata 31 agosto 2005 con la quale il ricorrente chiese all'autorità che ha il potere di nomina (APN) di essere reintegrato nel possesso dei suoi beni, già giacenti nell'alloggio di servizio a suo tempo assegnatogli in Angola e dei quali la Commissione si era in precedenza impossessata sine titulo;

dichiarare l'inesistenza ex lege ovvero, in subordine, annullare, per quanto necessario, la decisione emessa dell'APN in data 20 luglio 2006, con la quale fu rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione controversa;

condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel possesso dei beni;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 000 000, o quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno derivante al ricorrente dalla decisione controversa, a far tempo dalla data della domanda datata 31 agosto 2005 ovvero, in subordine, dalla data in cui la decisione controversa sorse, e fino alla data odierna;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra l'odierno e quello in cui ogni decisione inerente il disponendo accoglimento in toto e senza eccezione alcuna della domanda datata 31 agosto 2005 sarà eseguita dalla convenuta, la somma di EUR 300, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1)

difetto assoluto di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, confusione e carattere pretestuoso delle ragioni addotte dalla convenuta;

2)

violazione di legge avente carattere grave palese e manifesto;

3)

Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.


22.9.2007   

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C 223/18


Ricorso presentato il 10 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-18/07)

(2007/C 223/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione datata 25 ottobre 2005 promanante dal Regime comune di assicurazione malattia della convenuta, con la quale la convenuta rigettò la domanda datata 11 ottobre 2005, introdotta dal ricorrente affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, fosse riconosciuto che era affetto da una malattia grave;

annullare, per quanto necessario, la decisione emessa dell'autorità che ha il potere di nomina datata 30 novembre 2006, rif. ADMIN.B.2/MB/nb D(06) 27556, con la quale, ed in parte qua, fu rigettato il reclamo datato 23 agosto 2006 formato dal ricorrente avverso e per l'annullamento della decisione controversa;

dichiarare l'inesistenza ex lege ovvero, in subordine, annullare, per quanto necessario e qualora questo esista materialmente, cosa questa incerta rebus sic stantibus, il presunto parere del consiglio dei medici di cui trattasi nella nota datata 30 novembre 2006, sconosciuto al ricorrente nei suoi estremi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1)

difetto assoluto di motivazione, anche per illogicità, incongruenza, tautologia, confusione, carenza di istruttoria e carattere pretestuoso delle ragioni addotte dalla convenuta;

2)

Errore manifesto di apprezzamento e violazione di legge;

3)

Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.


22.9.2007   

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C 223/19


Ricorso presentato il 27 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-20/07)

(2007/C 223/34)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare, nella misura del necessario, la decisione di rigetto della domanda datata 31 marzo 2006 ed inviata in data 4 aprile 2006, nella parte in cui detta decisione concerne la domanda inoltrata dal ricorrente affinché, nella determinazione e conseguente erogazione del rimborso inerente a una visita effettuata in data 28 settembre 2005, fosse applicato il punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione»);

annullare, la decisione con la quale è stata rigettata la domanda datata 31 marzo 2006;

annullare, nella misura del necessario, il conteggio n. 58, lista n. 30001052, datato 24 maggio 2006;

annullare, nella misura del necessario, la nota ADMIN.B.2/MB/nb D(06) 27556 datata 30 novembre 2006, contenente, inter alia, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in risposta al reclamo datato 7 agosto 2006 e avente sostanzialmente il medesimo oggetto del presente ricorso;

condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, a titolo di rimborso del complemento al 100 % delle spese mediche da lui sostenute e delle quali chiese il rimborso al Regime comune a mezzo della domanda datata 31 marzo 2006, della differenza tra la somma di EUR 720,45 sborsata dall'attore e quella di EUR 396,36 rimborsatagli, ovvero quella somma minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa a questo titolo, differenza da maggiorarsi degli interessi a decorrere dall'8 aprile 2006, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti;

condannare la convenuta, nella misura del necessario, alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto dovutogli e non erogatogli, ai sensi e per gli effetti del punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione, in relazione alla visita effettuata in data 28 settembre 2005, da maggiorarsi degli interessi a decorrere dal 4 aprile 2006, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale vorrà ritenere giusti;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è proposto in relazione al diniego da parte della convenuta di rimborsare all'attore il complemento al 100 % di alcune spese mediche che egli ha sostenuto e di applicare, nella determinazione del rimborso in relazione ad una visita medica effettuata in data 28 settembre 2005, il punto 4 dell'art. XV dell'allegato I alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1)

difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in quanto non si comprenderebbe perché mai la convenuta abbia opposto al ricorrente il diniego di cui sopra;

2)

errore manifesto di apprezzamento e violazione di legge, poiché lo stato patologico del ricorrente avrebbe natura tale da far insorgere nei suoi confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello statuto dei funzionari, il diritto al rimborso delle spese mediche nella misura del 100 %;

3)

violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi gravemente illegittimi.


22.9.2007   

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C 223/20


Ricorso presentato il 4 giugno 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-21/07)

(2007/C 223/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione implicita (in prosieguo: la «decisione impugnata») con la quale è stata rigettata la domanda datata 30 dicembre 2005, inviata dal ricorrente in data 17 gennaio 2006;

annullare, per quanto necessario, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina datata 15 novembre 2006 con la quale fu rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione impugnata;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente il risarcimento richiesto con la domanda datata 30 dicembre 2005, vale a dire la somma di EUR 100 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente l'ulteriore somma di EUR 50 000, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, a titolo di risarcimento dei danni prodottisi successivamente alla data della detta domanda;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente gli interessi di mora, nella misura del 10 % all'anno, con capitalizzazione annuale a far tempo dalla data della domanda datata 30 dicembre 2005 e fino al soddisfacimento e più in generale all'eliminazione completa delle note lamentate, ovvero nella misura con la capitalizzazione e con il dies a quo che il Tribunale riterrà giusti ed equi, sulla somma di EUR 100 000 ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa;

condannare la convenuta a procedere, senza indugio alcuno ulteriore, alla distruzione materiale degli originali e di tutte le copie della nota datata 20 febbraio 2001, prot. 951883, nonché della nota datata 15 novembre 2006, nonché infine, se esiste, della lettera del 20 luglio 2006 cui la convenuta fa riferimento nella nota datata 15 novembre 2006;

condannare la convenuta a notificare al ricorrente l'avvenuta distruzione materiale, specificando ad substantiam, per ciascun atto distrutto, il luogo in cui si trovava antecedentemente alla distruzione materiale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e di azione della distruzione materiale, in particolare la data, il luogo e l'agente esecutore;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 100, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, per ogni giorno di mora nel procedere alla distruzione materiale, a far tempo dalla date dell'emananda sentenza e fino all'effettiva notificazione al ricorrente dell'avvenuta distruzione materiale, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati a questo titolo in quello precedente.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso trae origine da alcune affermazioni che sarebbero contenute in alcune note riconducibili alla convenuta, dalle quali il ricorrente ritiene si evincano atti, fatti e comportamenti illeciti inerenti al trattamento di dati sensibili concernenti la sua persona.

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso:

1)

difetto di motivazione, in quanto, da un lato, la domanda del ricorrente è stata rigettata solo in forma implicita e, dall'altro, la motivazione fornita dalla convenuta nella nota del 15 novembre sarebbe incongrua, illogica e pretestuosa;

2)

violazione di legge, poiché sussisterebbero le condizioni per riconoscere al ricorrente il diritto al risarcimento del danno richiesto con la domanda datata 30 dicembre 2005, vale a dire: l'illiceità dei atti, fatti e comportamenti perpetrati dalla convenuta; il sorgere del danno in capo al ricorrente; il nesso causale tra il danno lamentato e la condotta criticata.

3)

Violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione, atteso che la convenuta avrebbe omesso di tener debito conto degli interessi dell'attore e avrebbe posto in essere una pluralità di atti e fatti connessi che, per la loro grave illegittimità e il considerevole lasso di tempo nel corso del quale sono stati compiuti, configurerebbero una violazione di detti doveri.


22.9.2007   

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C 223/20


Ricorso presentato il 23 luglio 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-70/07)

(2007/C 223/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione (in appresso la «decisione controversa»), comunque formatasi, mercé alla quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 giugno 2006, con la quale il ricorrente chiese che la Commissione gli rifondesse quella parte delle spese da lui sostenute nella causa T-176/04 (1), Marcuccio/Commissione, già in essere presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, a cui la convenuta era stata condannata con ordinanza 6 marzo 2006;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione controversa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 6 347,67, maggiorati degli interessi di mora e della rivalutazione nella complessiva misura del 10 % all'anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla domanda del 22 giugno 2006 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 1 000, a titolo di risarcimento della perdita di chance che il ricorrente avrebbe potuto sfruttare se avesse potuto disporre a tempo debito della somma non corrispostagli;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, pro bono et ex aequo, la somma di EUR 3 000, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra l'odierno e quello in cui ogni decisione inerente il disponendo accoglimento in toto e senza eccezione della domanda datata 22 giugno 2006 sarà eseguita dalla convenuta, la somma di EUR 2, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta e equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della decisione di accoglimento;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'attore adduce, a sostegno delle sue argomentazioni, i tre seguenti motivi di ricorso: 1) difetto assoluto di motivazione; 2) violazione di legge; 3) violazione del dovere di sollecitudine e di quello di buona amministrazione.


(1)  GU C 121 del 20.5.2006, pag. 12. Per un errore materiale il ricorrente fa riferimento alla causa T-176/03 invece che alla causa T-176/04.


22.9.2007   

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C 223/21


Ricorso proposto il 3 luglio 2007 — Meierhofer/Commissione

(Causa F-74/07)

(2007/C 223/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stefan Meierhofer (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: avv. H.-G. Schiessl)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della convenuta 10 maggio 2007 relativa al ricorrente;

annullare la decisione della convenuta 19 giugno 2007, relativa al reclamo;

ordinare alla convenuta di procedere ad una nuova valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente il 29 marzo 2007, tenendo conto dei vigenti criteri relativi all'esame;

ordinare alla convenuta di decidere nuovamente sull'iscrizione del ricorrente nell'elenco di riserva del concorso per la selezione del personale della Comunità europea AD/26/05, tenendo conto del nuovo risultato della prova;

ordinare alla convenuta di motivare le nuove decisioni da adottare;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ha partecipato al concorso per la selezione del personale della Comunità europea AD/26/05 (dipendenti AD5). Dopo le prove, la commissione esaminatrice del concorso lo ha informato che non poteva essere iscritto nell'elenco di riserva a causa del punteggio insufficiente.

Il ricorso è diretto contro l'assenza di motivazione della decisione della Commissione quanto alla mancata iscrizione del ricorrente nell'elenco di riserva, nonché contro vizi di procedura verificatisi nel corso della prova orale.


22.9.2007   

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C 223/22


Ricorso proposto il 31 luglio 2007 — Labate/Commissione

(Causa F-77/07)

(2007/C 223/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kay Labate (Tarquinia, Italia) (rappresentante: I. S. Forrester, Queen's Counsel)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni della Commissione 6 ottobre 2006 e 18 ottobre 2004;

disporre che la Commissione paghi al ricorrente le somme previste dall'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») e dall'art. 9 della Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «Regolamentazione sui rischi»);

disporre ogni altro eventuale legittimo provvedimento;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sig.ra Kay Labate, ricorrente, vedova di un ex funzionario della Commissione europea, il sig. Mario Labate, per parte propria e sulla base dei diritti derivanti dal coniugio, contesta le decisioni della Commissione che rifiutano di riconoscere il tumore al polmone di suo marito come malattia professionale.

Il sig. Labate è stato funzionario della Commissione per 29 anni, durante i quali egli è stato esposto, secondo quanto affermato dalla ricorrente, ad una ingente quantità di fumo passivo da tabacco. Egli è stato dichiarato invalido permanente a seguito della scoperta del tumore ai polmoni a causa del quale è in seguito deceduto. L'interessato aveva presentato una richiesta di riconoscimento della sua malattia come malattia professionale. Pur riconoscendo l'esposizione del sig. Labate al fumo passivo e non trovando altra causa scatenante del tumore ai polmoni che lo ha colpito, la Commissione medica constatava tuttavia nella sua decisione che non si poteva asserire con certezza l'esistenza di un collegamento tra tale malattia e le attività professionali dell'interessato. La Commissione ha coerentemente respinto la richiesta, basandosi sulla constatazione della Commissione medica secondo cui il collegamento tra la malattia del sig. Labate e le sue attività professionali non era sufficientemente accertato.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato in diritto concludendo che l'art. 73 dello Statuto del personale non riguardasse anche la fattispecie del tumore del quale il sig. Labate soffriva. Essa asserisce che il livello di «certezza» richiesto dalla Commissione medica fosse irragionevolmente ed eccessivamente rigoroso nonché contrario alla giurisprudenza.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione medica non ha riferito la possibilità che il fumo passivo cui il sig. Labate era esposto potesse aver aggravato il tumore di cui egli soffriva, come previsto all'art. 3 della Regolamentazione sui rischi. Inoltre, la Commissione non ha risolto la questione secondo cui, malgrado il fumo passivo non sia di per sé elencato in tale articolo, diversi specifici elementi cancerogeni del fumo passivo da tabacco sono elencati e quindi previsti dall'art. 73 dello Statuto del personale. La ricorrente asserisce che la Commissione medica ha erroneamente intrapreso l'esame di questioni relative alle prove eccedendo così le sue competenze, in luogo di limitarsi ad accertare la situazione in fatto sotto il profilo medico.

Da ultimo, la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione conteneva una motivazione inadeguata e che il tempo da essa impiegato per emanarla è stato eccessivo e in contrasto con il principio di buona amministrazione. Se la decisione fosse stata adottata prima del decesso del sig. Labate e avesse riconosciuto il collegamento tra la malattia di quest'ultimo e il lavoro da esso esercitato, l'interessato avrebbe ricevuto otto anni di stipendio in risarcimento.