ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 127

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50o anno
8 giugno 2007


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 127/01

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

1

2007/C 127/02

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ( 1 )

5

2007/C 127/03

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

7

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione

2007/C 127/04

Tassi di cambio dell'euro

8

 

V   Pareri

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione

2007/C 127/05

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

9

 

ALTRI ATTI

 

Commissione

2007/C 127/06

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

10

 

2007/C 127/07

Avviso

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/1


Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(2007/C 127/01)

Data di adozione della decisione:

27.4.2007

Numero dell'aiuto

N 509/06

Stato membro

Italia

Regione

Campania

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura

Legge regionale n. 7 del 29 marzo 2006

Fondamento giuridico

Legge regionale n. 7 del 29 marzo 2006 — Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura

Tipo di misura

Regime degli aiuti

Obiettivo

Investimenti nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti apistici e assistenza tecnica al fine di tutelare e sviluppare il settore apicolo nella regione Campania.

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Spesa annua: 500 000 EUR

Dotazione globale: 1 000 000 EUR

Intensità

Investimenti:

a)

fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate;

b)

fino ad un massimo del 40% delle spese ammissibili nelle altre zone;

c)

fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate e del 50% nelle altre zone se l'investimento è effettuato da giovani agricoltori entro cinque anni dal loro insediamento.

Assistenza tecnica: Fino ad un massimo del 90% delle spese ammissibili.

Durata

Fino al 31.12.2008

Settore economico

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Regione Campania AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Centro direzionale Isola A/6

I-80143 Napoli

Altre informazioni:

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione:

27.4.2007

Numero dell'aiuto:

N 637/06

Stato membro:

Belgio

Regione:

Fiandra

Titolo (e/o nome del beneficiario):

«Steun aan investeringen in de agrovoedingssector »(«Aiuto agli investimenti nel settore agroalimentare»)

Fondamento giuridico:

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de agrovoedingssector

Arrêté du gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire

Arrêté ministériel d'application de l'arrêté du gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire

Tipo di misura:

Regime di aiuto

Obiettivo:

Facilitare lo sviluppo di imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

Forma di sostegno:

Sovvenzione

Stanziamento:

15 000 000 EUR

Intensità:

Fino ad un massimo del 20% dei costi ammissibili

Durata:

2007-2009

Settore economico:

Settore agricolo

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Vlaamse overheid, Agentschap voor Landbouw en Visserij

Leuvenseplein 4

B-1000 Brussel

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

27.4.2007

Numero dell'aiuto

N 756/06

Stato membro

Repubblica ceca

Regione

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Risarcimento dei danni causati alle foreste nonché ai vivai e agli edifici forestali dalle alluvioni verificatesi nel periodo maggio-luglio 2006

Fondamento giuridico

Usnesení vlády České republiky ze dne 3. července 2006 č. 845 k povodňové situaci v České republice a následkům povodňových škod v období od 28. května do 2. července 2006

Usnesení vlády České republiky ze dne 1. listopadu 2006 č. 1246 o finančním řešení zmírnění škod způsobených na zemědělském majetku, vodohospodářské infrastruktuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období od 28. května do 2. července 2006

Návrh zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod na lesním hospodářství způsobených povodněmi v období květen až červenec 2006

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Risarcimento dei danni causati dalle calamità naturali

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Bilancio complessivo di: 5 milioni di CZK

Intensità

Fino al 60%

Durata

Fino al 31 dicembre 2007

Settore economico

Settore agricolo (forestale)

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Altre informazioni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione

4.4.2007

Numero dell'aiuto

N 85/07

Stato membro

Italia

Regione

Lombardia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (Siccità estate 2006 — Province di Como, Pavia e Varese)

Fondamento giuridico

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Compensazione di danni alla produzione agricola causati da avversità atmosferiche

Forma di sostegno

Sovvenzione diretta

Stanziamento

Si fa riferimento al regime approvato (NN 54/A/04)

Intensità

Fino all'80% dei danni alla produzione agricola

Durata

Fino al termine dei pagamenti

Settore economico

Agricoltura

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Altre informazioni

Provvedimento di applicazione del regime approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo relativo all'aiuto di Stato NN 54/A/04 [Lettera della Commissione C(2005)1622 def., del 7 giugno 2005]

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/5


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 127/02)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma

(Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

Data della prima pubblicazione

CEN

EN 71-1:2005 (2)  (3)  (4)  (5)

Sicurezza dei giocattoli — Proprietà meccaniche e fisiche

EN 71-1:1998

La data di questa pubblicazione

Questa è la prima pubblicazione

EN 71-1:2005/A3:2006

Nota 3

La data di questa pubblicazione

Questa è la prima pubblicazione

EN 71-1:2005/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 71-2:2006

Sicurezza dei giocattoli — Infiammabilità

EN 71-2:2003

Data scaduta

(31.7.2006)

31.5.2006

EN 71-2:2006/AC:2006

 

 

31.5.2006

CEN

EN 71-3:1994

Sicurezza dei giocattoli — Migrazione di alcuni elementi

EN 71-3:1988

Data scaduta

(30.6.1995)

12.10.1995

EN 71-3:1994/A1:2000

Nota 3

Data scaduta

(31.10.2000)

14.9.2001

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

 

 

8.8.2002

EN 71-3:1994/AC:2002

 

 

15.3.2003

CEN

EN 71-4:1990

Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse

 

9.2.1991

EN 71-4:1990/A1:1998

Nota 3

Data scaduta

(31.10.1998)

5.9.1998

EN 71-4:1990/A2:2003

Nota 3

Data scaduta

(31.1.2004)

9.12.2003

CEN

EN 71-5:1993

Sicurezza dei giocattoli — Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica

 

1.9.1993

EN 71-5:1993/A1:2006

Nota 3

Data scaduta

(31.7.2006)

31.5.2006

CEN

EN 71-6:1994

Sicurezza dei giocattoli — Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età

 

22.6.1995

CEN

EN 71-7:2002

Sicurezza dei giocattoli — Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova

 

15.3.2003

CEN

EN 71-8:2003

Sicurezza dei giocattoli — Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno

 

9.12.2003

EN 71-8:2003/A1:2006

Nota 3

30.11.2006

26.10.2006

Nota 1

In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE.

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu./enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel.(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  

Nota: Conformemente alla decisione 2001/579/CE della Commissione (GU L 205 del 31.7.2001, pag.39), la clausola 4.20(d) della norma EN 71-1:1998 concernente il livello ponderato (C) di pressione acustica del picco di emissione sonora, prodotto da un giocattolo che utilizza capsule a percussione, determina la presunzione di conformità soltanto a partire dal 1o agosto 2001.

(3)  

Nota: La norma EN 71-1:1998/A8:2003 riguarda solo i rischi causati da «palline »(che la norma definisce «oggetti sferici, ovoidali o ellissoidali») destinate a essere lanciate, spinte, colpite con un calcio, lasciate cadere o fatte rimbalzare. I giocattoli contenenti palline che non rientrano nella norma devono aver ottenuto un attestato CE del tipo prima di essere immessi in commercio.

(4)  

Nota:«I giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di una metà d'uovo aventi un'apertura più o meno rotonda, ovale o ellittica destinati ad essere usati per bere, come ad esempio i servizi da tè giocattolo, possono presentare un rischio per la salute dei bambini. Tali giocattoli non sono coperti dalla norma, ragion per cui questi prodotti devono essere corredati di un certificato del tipo CE e la conformità col modello approvato dev'essere stata certificata dall'apposizione del marchio CE».

(5)  

Nota:«Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto, il requisito di cui al punto 4.17.1 lettera b), in base al quale la prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3, non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli».


8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/7


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(2007/C 127/03)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

Modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC1123 — relazione della 38a riunione del Comitato SA):

EMENDAMENTI ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(38a RIUNIONE DEL CSA DI OTTOBRE 2006)

DOC. NC1123

Emendamenti alle note esplicative della nomenclatura allegata alla Convenzione SA

26.20

N/13

27.10

N/13

Capitolo 29 — Allegato

N/6

38.25

N/13

49.11

N/3

85.08

N/14

85.13

N/2

85.43

N/3

Capitolo 90 — Principi generali

N/14

90.10

N/15

95.04

N/5

Pareri di classificazione approvati dal comitato SA

4418.72/4

N/7

8424.81/1

N/8

8462.21/2

N/9

8473.40/1

N/16

8513.10/1

N/10

8517.11/1

N/11

8517.62/12

N/12

8528.12/4

N/16

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione Principi Principi generaliie Fiscalità e unione doganale della Commissione delle Comunità europee, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles oppure consultando il sito Internet di questa direzione Principi Principi generaliie al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/8


Tassi di cambio dell'euro (1)

7 giugno 2007

(2007/C 127/04)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,3470

JPY

yen giapponesi

163,43

DKK

corone danesi

7,4466

GBP

sterline inglesi

0,67900

SEK

corone svedesi

9,3205

CHF

franchi svizzeri

1,6477

ISK

corone islandesi

84,64

NOK

corone norvegesi

8,0820

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5833

CZK

corone ceche

28,412

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

253,15

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6964

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8355

RON

leu rumeni

3,2679

SKK

corone slovacche

34,268

TRY

lire turche

1,7883

AUD

dollari australiani

1,5926

CAD

dollari canadesi

1,4267

HKD

dollari di Hong Kong

10,5256

NZD

dollari neozelandesi

1,7842

SGD

dollari di Singapore

2,0669

KRW

won sudcoreani

1 248,33

ZAR

rand sudafricani

9,6950

CNY

renminbi Yuan cinese

10,3028

HRK

kuna croata

7,3534

IDR

rupia indonesiana

11 954,63

MYR

ringgit malese

4,6135

PHP

peso filippino

61,969

RUB

rublo russo

34,8460

THB

baht thailandese

43,977


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Pareri

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/9


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 127/05)

1.

In data 1.6.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione le imprese Gerresheimer Glass Inc («Gerresheimer», Stati Uniti), appartenente al gruppo Gerresheimer group e controllata da Blackstone investment und Group (Stati Uniti) e Chase Scientific Glass, Inc («Chase», Stati Uniti), appartenente al gruppo Thermo Fisher Scientific Inc (Stati Uniti) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune di Kimble Chase Life Science and Research Products LLC («Kimble/Chase», Stati Uniti), mediante acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Gerresheimer: prodotti in vetro per uso farmaceutico e applicazioni scientifiche,

per Chase: prodotti in vetro per uso scientifico, industriale e ricerca medica,

per Kimble/Chase: sviluppo e produzione di prodotti in vetro gettabili e riutilizzabili per uso scientifico.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4708 — Gerresheimer/Chase/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


ALTRI ATTI

Commissione

8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/10


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 127/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«QUEIJO SERRA DA ESTRELA»

N. CE: PT/PDO/117/0213/16.05.2002

DOP ( X ) IGP ( )

Modifica/Modifiche richieste

Voce(i) del disciplinare

Image

Nome del prodotto

X

Descrizione del prodotto

Image

Zona geografica

Image

Prova dell'origine

X

Metodo di ottenimento

Image

Legame

X

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Modifica/Modifiche:

Descrizione: Da tempi immemorabili la produzione di «Queijo Serra da Estrela »segue due modelli distinti: la fabbricazione di formaggio destinato al consumo immediato, comunemente noto con il nome «Serra da Estrela», e la fabbricazione di formaggio destinato al consumo in un tempo successivo: il «Serra da Estrela Velho». Quest'ultimo, in tutto e per tutto identico al primo per quanto riguarda le razze da latte, il tipo di allevamento e l'alimentazione degli animali, l'ottenimento e il trasporto del latte, la lavorazione del formaggio, ecc., si differenzia soltanto relativamente per le condizioni di stagionatura, che esigono tempi più lunghi. È evidente che il «Serra da Estrela Velho »presenta caratteristiche organolettiche distinte, dal momento che è di dimensioni più ridotte, di colore più scuro e di sapore più pronunciato rispetto al «Serra da Estrela».

I produttori desiderano commercializzare anche il «Serra da Estrela Velho», ritenendo fra l'altro opportuno reintrodurre la produzione di formaggi di dimensioni più ridotte — circa 0,7 kg — conformemente alle antiche pratiche tradizionali.

Metodo di ottenimento: La produzione del «Queijo Serra da Estrela», come accade per la maggior parte dei formaggi tradizionali portoghesi, è un'attività spiccatamente stagionale. Per questa ragione e per adeguarsi alle nuove abitudini di consumo (caratterizzate da punte massime di domanda nei mesi estivi e nel periodo natalizio) e permettere che i consumatori abituali ma meno abbienti possano continuare a consumare questo formaggio — il cui prezzo è elevato — i produttori desiderano poter elaborare un «Serra da Estrela »a lunga conservazione in condizioni tali da impedirne sia il deterioramento sia la maturazione. D'altra parte, essi desiderano commercializzare i due tipi di formaggio — normale e stagionato — sotto forma di porzioni.

Il formaggio «Serra da Estrela »è un prodotto vivo la cui evoluzione prosegue anche dopo le operazioni di conservazione, di taglio e di condizionamento. Tali operazioni possono quindi essere eseguite solo nella regione di origine, tenuto conto della necessità di:

garantire la genuinità e le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche che definiscono la qualità particolare di questi formaggi — attributi che solo i produttori, gli abitanti locali ed i consumatori abituali sono in grado di riconoscere;

valutare le caratteristiche qualitative di ciascun formaggio, singolarmente, prima di sottoporlo alle operazioni di cui sopra;

far sì che il formaggio, anche dopo essere stato tagliato, mantenga la burrosità tipica; a tal fine è decisivo selezionare i formaggi che presentano un grado di maturazione adeguato al momento di effettuare l'operazione;

far sì che, nel caso del formaggio stagionato, le fette presentino la consistenza desiderata, senza sbriciolarsi; a tal fine è determinante la scelta dei formaggi che presentano le caratteristiche appropriate di sapore e di consistenza nel momento esatto della fase di maturazione in cui è opportuno procedere al taglio;

garantire il mantenimento della reputazione secolare del prodotto e fare in modo che essa non sia usurpata e che il consumatore non venga indotto in errore;

garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie del prodotto nel tempo e nel corso delle diverse operazioni;

garantire un controllo adeguato delle operazioni, conformemente agli obblighi regolamentari;

assicurare la tracciabilità fra ciascuna forma o porzione di formaggio, gli impianti di produzione e le aziende agricole, in modo da garantire l'origine geografica del prodotto.

Etichettatura: Le modifiche relative all'etichettatura consistono precisamente nella menzione obbligatoria dell'aggettivo «velho »per contraddistinguere i formaggi stagionati per oltre 120 giorni.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«QUEIJO SERRA DA ESTRELA»

N. CE: PT/PDO/117/0213/16.05.2002

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Denominazione:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Indirizzo:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisboa

Tel.:

(351-21) 844 22 00

Fax:

(351-21) 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Associazione

Denominazione:

Estrelacoop — Coop. Produtores de Queijo Serra da Estrela, CRL

Indirizzo:

R. Miguel Bombarda, 20

P-6360-344 Celorico da Beira

Tel.:

(351-271) 74 13 21

Fax:

(351-271) 74 13 21

E-mail:

estrelacoopqse@oninet.pt

Composizione:

Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3: Formaggi

4.   Disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Queijo Serra da Estrela»

4.2.   Descrizione: Formaggio ottenuto per sgocciolamento lento della cagliata, previa coagulazione con cardo selvatico (Cynara cardunculus, L.) del latte di pecora puro crudo, ottenuto dalla mungitura di pecore di razza Bordaleira Serra da Estrela o di razza Churra Mondegueira. La durata minima di maturazione del formaggio «Serra da Estrela »è di 30 giorni. Allorché la maturazione viene effettuata per almeno 120 giorni, il formaggio viene denominato «Serra da Estrela Velho».

Le principali caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

4.3   Zona geografica: Tenendo conto dell'ecosistema integrato della regione, delle tecniche di allevamento tramandate nei secoli, delle condizioni climatiche richieste per la trasformazione e la maturazione del formaggio, del microclima particolare, delle competenze secolari comprovate, dell'esistenza di metodi locali, leali e costanti, dell'obbligo di difendere il consumatore dalle frodi e dagli abusi, della necessità di procedere al controllo di tutte le operazioni e dell'obbligo di garantire la tracciabilità del prodotto nell'arco dell'intero ciclo di produzione, la zona geografica di produzione e di trasformazione delle materie prime e di maturazione, di immagazzinamento prolungato, di taglio e di condizionamento del formaggio, è circoscritta ai comuni di Carregal do Sal, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Mangualde, Manteigas, Nelas, Oliveira do Hospital, Penalva do Castelo e Seia e alle freguesias di Carapito, Cortiçada, Dornelas, Eirado, Forninhos, Penaverde e Valverde, del comune di Aguiar da Beira, alle freguesias di Anceriz, Barril do Alva, Cerdeira, Coja, Pomares e Vila Cova do Alva, del comune di Arganil, alle freguesias di Aldeia de Carvalho, Cortes do Meio, Erada, Paul, Sarzedo, Unhais da Serra e Verdelhos, del comune di Covilhã, alle freguesias di Aldeia Viçosa, Cavadoude, Corujeira, Fala, Famalicão, Fernão Joanes, Maçainhas de Baixo, Mizarela, Pero Soares, Porto da Carne, São Vicente, Sé Seixo Amarelo, Trinta, Vale de Estrelas, Valhelhas, Videmonte, Vila Cortez do Mondego e Vila Soeiro, del comune di Guarda, alle freguesias di Midões, Póvoa de Midões e Vila Nova de Oliveirinha, del comune di Tábua, alle freguesias di Canas de Santa Maria, Ferreirós do Dão, Lobão Beira, Molelos, Mosteiro de Fráguas, Nandufe, Parada de Gonta, Sabugosa, São Miguel do Outeiro, Tonda e Tondela, del comune di Tondela, alle freguesias di Aldeia Nova, Carnicães, Feital, Fiães, Freches, Santa Maria, São Pedro, Tamanho, Torres, Vila Franca das Naves e Vilares, del comune di Trancoso e alle freguesias di Fragosela, Loureiro de Silgueiros, Povolide e São João de Lourosa, del comune di Viseu.

4.4   Prova dell'origine: Il latte di pecora delle razze sopra indicate può provenire soltanto da aziende ubicate in questa zona geografica, previamente iscritte presso l'associazione di produttori e soggette a controllo. Gli animali sono iscritti nei rispettivi registri. Gli impianti di ottenimento, maturazione, taglio e condizionamento del formaggio devono essere opportunamente autorizzati ed iscritti presso l'associazione nonché soggetti a controllo. Sulle singole forme o porzioni, oltre all'etichetta, è apposto un marchio di certificazione numerato, il quale permette la rintracciabilità completa del prodotto. L'intero circuito produttivo è controllato dall'ente appositamente riconosciuto, segnatamente per quanto attiene all'ubicazione delle aziende e delle unità di trasformazione, alimentazione e allevamento delle greggi, mungitura e circuito del latte ed alla sua trasformazione fino alla commercializzazione.

4.5.   Metodo di ottenimento: Gli animali sono allevati in regime estensivo o semi-estensivo. È ammesso unicamente il latte che presenti perfette condizioni igienico-sanitarie. Il formaggio è ottenuto mediante l'aggiunta di latte, crudo e puro, di sale e di fiore di cardo, seguita da moderato rimescolamento e da coagulazione. La cagliata è tagliata mediante lo spino od altro strumento adeguato, quindi è collocata su un panno bianco e spremuta per estrarne il siero; il panno con la cagliata è collocato in stampi aperti. La cagliata è divisa e spremuta, quindi rivoltata una prima volta, poi sottoposta a spremitura per estrarne il massimo di siero. Lo stampo è aperto e la pasta viene divisa, adagiata in un altro panno bianco e pulito, quindi ricollocata nello stampo, in cui è sottoposta a spremitura fino a raggiungere il diametro definitivo e rivoltata una seconda volta; la spremitura può essere eseguita manualmente o meccanicamente. È consentito salare la superficie del formaggio prima di passare alla fase della maturazione. Quest'ultima può essere effettuata in impianti naturali o in atmosfera controllata. La maturazione si articola in due fasi decisive: durante la prima i formaggi, avvolti in un panno bianco e pulito, sono collocati in condizioni di umidità e di temperatura che consentano la fermentazione lattica, al termine della quale essi sono lavati e vengono quindi lasciati ad asciugare, in condizioni di temperatura e di umidità diverse dalle prime. La durata della maturazione è determinante per qualificare il formaggio come «Serra da Estrela »o «Serra da Estrela Velho».

Il formaggio «Serra da Estrela »è un prodotto vivo la cui evoluzione prosegue anche dopo le operazioni di conservazione, di taglio e di condizionamento. Tali operazioni possono quindi essere eseguite solo nella regione di origine, tenuto conto della necessità di:

garantire la genuinità e le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche che definiscono la qualità particolare di questi formaggi — attributi che solo i produttori, gli abitanti locali ed i consumatori abituali sono in grado di riconoscere;

valutare le caratteristiche qualitative di ciascun formaggio, singolarmente, prima di sottoporlo alle operazioni di cui sopra;

far sì che il formaggio, anche dopo essere stato tagliato, mantenga la burrosità tipica; a tal fine è decisivo selezionare i formaggi che presentano un grado di maturazione adeguato al momento di effettuare l'operazione;

far sì che, nel caso del formaggio stagionato, le fette presentino la consistenza desiderata, senza sbriciolarsi; a tal fine è determinante la scelta dei formaggi che presentano le caratteristiche appropriate di sapore e di consistenza nel momento esatto della fase di maturazione in cui è opportuno procedere al taglio;

garantire il mantenimento della reputazione secolare del prodotto e fare in modo che essa non sia usurpata e che il consumatore non venga indotto in errore;

garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie del prodotto nel tempo e nel corso delle diverse operazioni;

garantire un controllo adeguato delle operazioni, conformemente agli obblighi regolamentari;

assicurare la tracciabilità fra ciascuna forma o porzione di formaggio, gli impianti di produzione e le aziende agricole, in modo da garantire l'origine geografica del prodotto.

4.6   Legame: Tutta la regione del grande altipiano della Beira, le cui condizioni climatiche si traducono in inverni rigidi, piovosi e prolungati, accompagnati talvolta da precipitazioni nevose, ed in estati calde e asciutte. I pascoli naturali sono costituiti da graminacee vivaci spontanee e da pascoli seminati a trifoglio bianco e a trifoglio sotterraneo che conferiscono al latte di pecora e, di conseguenza, al formaggio, le sue caratteristiche uniche. La regione ed i formaggi ivi prodotti erano già citati in testi scritti da autori romani. I formaggi erano citati anche come alimenti di prim'ordine a bordo delle caravelle delle grandi scoperte o nelle commedie teatrali del secolo XVI. Il legame con l'origine è ulteriormente rafforzato dal fatto che il latte proviene esclusivamente da pecore di razze locali (Bordaleira Serra da Estrela e Churra Mondegueira).

4.7   Struttura di controllo:

Denominazione:

Beira Tradição — Certificação de Produtos da Beira, L.DA

Indirizzo:

Urbanização Auto Mecânica, 8 r/c

P-6000 Castelo Branco

Telefono:

(351-272) 32 98 43

Fax:

(351-272) 32 98 43

E-mail:

celestino.almeida@netvisao.pt

L'organismo «Beira Tradição — Certificação de Produtos da Beira, Lda »è stato riconosciuto conforme ai requisiti della norma 45011:2001

4.8   Etichettatura: Oltre alle diciture rese obbligatorie dalla legislazione generale, è obbligatorio l'uso

della dicitura «Queijo Serra da Estrela — Denominação de Origem Protegida »o «Queijo Serra da Estrela Velho — Denominação de Origem Protegida»;

del logo comunitario delle DOP;

del marchio di certificazione, su cui figurano il nome del prodotto, il nome dell'organismo di controllo e certificazione e un numero di serie che consente la tracciabilità del prodotto.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 127/s3


AVVISO

L'8 giugno 2007 sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 127 A il «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Quarto complemento alla venticinquesima edizione integrale».

Gli abbonati possono ottenere gratuitamente la suddetta Gazzetta ufficiale nei limiti del numero e della(e) versione(i) linguistica(che) del(dei) loro abbonamento(i). Gli abbonati sono pregati di rispedire la cedola di ordinazione che si trova in calce, debitamente compilata, specificando il numero di matricola dell'abbonamento (il codice che figura a sinistra di ogni etichetta e che comincia per O/..........). La gratuità e la disponibilità sono assicurate per un anno a decorrere dalla data d'uscita della Gazzetta ufficiale in questione.

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