ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 317E

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49° anno
23 dicembre 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Lunedì, 11 dicembre 2006

2006/C 317E/01

PROCESSO VERBALE

1

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

1

Ripresa della sessione

1

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

1

Composizione del Parlamento (osservatori)

1

Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

1

Firma di atti adottati in codecisione

2

Presentazione di documenti

3

Dichiarazioni scritte (articolo 116 del regolamento)

8

Dichiarazioni scritte e interrogazioni orali (presentazione)

8

Petizioni

8

Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

11

Decisioni relative ad alcuni documenti

12

Ordine dei lavori

12

Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

13

Agenzia europea per le sostanze chimiche ***II — Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***II (discussione)

13

Codice doganale comunitario ***I — Programma Dogana 2013 ***I (discussione)

14

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza * (discussione)

14

Spese nel settore veterinario * (discussione)

15

Settore della banana * (discussione)

15

Circolazione degli alimenti composti per animali ***I (discussione)

15

Ordine del giorno della prossima seduta

16

Chiusura della seduta

16

ELENCO DEI PRESENTI

17

 

Martedì, 12 dicembre 2006

2006/C 317E/02

PROCESSO VERBALE

19

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

19

Apertura della seduta

19

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

19

Presentazione di documenti

20

Storni di stanziamenti

22

Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007 (proposte di risoluzione presentate)

24

Vertice Russia/Unione europea (proposte di risoluzione presentate)

24

Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

25

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II — Strumento finanziario di cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito * (discussione)

26

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***III (discussione)

26

Benvenuto

27

Turno di votazioni

27

Nomina del Commissario bulgaro (votazione)

27

Nomina del Commissario rumeno (votazione)

27

Consegna del Premio Sacharov (seduta solenne)

27

Ordine del giorno

28

Turno di votazioni (seguito)

28

Nomina del membro bulgaro della Corte dei conti (articolo 131 del regolamento) (votazione)

28

Nomina del membro rumeno della Corte dei conti (articolo 131 del regolamento) (votazione)

28

Modalità di partecipazione di Islanda e Norvegia alle attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

29

Programma d'azione comunitario nel campo della politica dei consumatori (2007-2013) ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

29

Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

29

Trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

30

Protezione dei minori e della dignità umana in relazione alla competitività dei servizi audiovisivi e d'informazione ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

30

Programma Dogana 2013 ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

30

Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

30

Indagini sulla struttura delle aziende agricole ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

31

Cooperazione tra gli uffici per il recupero crediti * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

31

Spese nel settore veterinario * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

31

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***III (votazione)

32

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II (votazione)

32

Codice doganale comunitario ***I (votazione)

32

Circolazione degli alimenti composti per animali ***I (votazione)

32

Statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ***I (votazione)

33

Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo ***I (votazione)

33

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza * (votazione)

34

Strumento finanziario di cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito * (votazione)

34

Dichiarazioni di voto

34

Correzioni e intenzioni di voto

35

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

35

Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***I (discussione)

35

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (discussione)

36

Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) — Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * — Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 (discussione)

36

Ordine del giorno

37

Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

37

Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I (discussione)

38

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II (discussione)

39

Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***I (discussione)

39

Composizione del Parlamento

40

Ordine del giorno della prossima seduta

40

Chiusura della seduta

40

ELENCO DEI PRESENTI

41

ALLEGATO I

43

ALLEGATO II

50

TESTI APPROVATI

58

P6_TA(2006)0529Nomina del Commissario bulgaroDecisione del Parlamento europeo che dà approvazione alla nomina del nuovo membro della Commissione designato dalla Repubblica di Bulgaria, sig.ra Meglena Kuneva

58

P6_TA(2006)0530Nomina del Commissario rumenoDecisione del Parlamento europeo che dà approvazione alla nomina del nuovo membro della Commissione designato dalla Repubblica di Romania, sig. Leonard Orban

59

P6_TA(2006)0531Nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei contiDecisione del Parlamento europeo sulla nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei conti (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

59

P6_TA(2006)0532Nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei contiDecisione del Parlamento europeo sulla nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei conti (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

60

P6_TA(2006)0533Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

60

P6_TA(2006)0534Programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B (COD))

61

P6_TA(2006)0535Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibile ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

62

P6_TA(2006)0536Trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

62

P6_TA(2006)0537Tutela dei minori e della dignità umana in relazione alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

63

P6_TA(2006)0538Programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

64

P6_TC1-COD(2006)0075Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)

64

P6_TA(2006)0539Ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

74

P6_TA(2006)0540Contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

74

P6_TC1-COD(2006)0112Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

75

P6_TA(2006)0541Cooperazione tra gli Uffici per il recupero dei beni *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805 (CNS))

76

P6_TA(2006)0542Spese nel settore veterinario *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

78

P6_TA(2006)0543Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***IIIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

81

P6_TA(2006)0544Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

82

P6_TA(2006)0545Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

82

P6_TC1-COD(2005)0246Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

83

ALLEGATO

159

P6_TA(2006)0546Alimenti composti per animali ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

166

P6_TC1-COD(2006)0117Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali

166

P6_TA(2006)0547Statistiche sulle consociate estere ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

168

P6_TC1-COD(2005)0016Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere

169

ALLEGATO IMODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

174

ALLEGATO IIMODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL'ESTERO (OUTWARD FATS)

176

ALLEGATO IIILIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

177

P6_TA(2006)0548Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

185

P6_TC1-COD(2006)0116Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)

185

P6_TA(2006)0549Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

199

P6_TA(2006)0550Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

205

P6_TA(2006)0551Principi attivi farmaceuticiDichiarazione del Parlamento europeo sui principi attivi farmaceutici

213

 

Mercoledì, 13 dicembre 2006

2006/C 317E/03

PROCESSO VERBALE

215

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

215

Apertura della seduta

215

Presentazione di documenti

215

Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

215

Strategia dell'ampliamento e principali sfide 2006-2007 — Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (discussione)

215

Composizione dei gruppi politici

216

Ordine del giorno

216

Dichiarazione della Presidenza

216

Turno di votazioni

216

Agenzia europea per le sostanze chimiche ***II (votazione)

217

Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***II (votazione)

217

Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali della Corte di giustizia delle Comunità europee * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

217

Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali del Tribunale di primo grado delle Comunità europee * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

218

Anno europeo del dialogo interculturale (2008) ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

218

Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

218

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 (articolo 131 del regolamento) (votazione)

218

Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***I (votazione)

219

Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I (votazione)

219

Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***I (votazione)

219

Contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) * (votazione)

220

Settore della banana * (votazione)

220

IVA applicabile a servizi di radiodiffusione e di televisione e ad altri servizi elettronici * (votazione)

220

Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007 (votazione)

220

Vertice Russia/Unione europea (votazione)

221

Attuazione della direttiva 85/611/CEE (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) (votazione)

221

Strategia dell'ampliamento e principali sfide 2006-2007 (votazione)

222

Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (votazione)

222

Dichiarazioni di voto

222

Correzioni e intenzioni di voto

223

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

223

Protezione dei dati (discussione)

223

Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (discussione)

224

Benvenuto

224

Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (seguito della discussione)

224

Benvenuto

224

Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (seguito della discussione)

224

Benvenuto

224

Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (seguito della discussione)

225

Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

225

Patente di guida (rifusione) ***II (discussione)

226

Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***I (discussione)

226

Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) * — Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) * (discussione)

227

Videogiochi a contenuto violento (discussione)

227

Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori) (discussione)

227

Ordine del giorno della prossima seduta

228

Chiusura della seduta

228

ELENCO DEI PRESENTI

229

ALLEGATO I

231

ALLEGATO II

252

TESTI APPROVATI

365

P6_TA(2006)0552Agenzia europea per le sostanze chimiche ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

365

P6_TC2-COD(2003)0256Psizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

365

ALLEGATO

366

P6_TA(2006)0553Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

368

P6_TA(2006)0554Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali della Corte di giustizia delle Comunità europee *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS))

368

P6_TA(2006)0555Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali del Tribunale di primo grado delle Comunità europee *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

369

P6_TA(2006)0556Anno europeo del dialogo interculturale (2008) ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

369

P6_TA(2006)0557Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

370

ALLEGATO

371

P6_TA(2006)0558Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III — Commissione (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

406

P6_TA(2006)0559Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

407

P6_TC1-COD(2005)0260Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

408

P6_TA(2006)0560Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

432

P6_TC1-COD(2006)0033Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

432

P6_TA(2006)0561Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione del veicolo e che modifica la direttiva 72/306/CEE e la direttiva …/…/CE (COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

440

P6_TC1-COD(2005)0282Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

441

ALLEGATO ILIMITI D'EMISSIONE

455

ALLEGATO IIMODIFICHE DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE

456

P6_TA(2006)0562Contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

458

P6_TA(2006)0563Settore delle banane *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

459

P6_TA(2006)0564IVA applicabile a servizi di radiodiffusione e di televisione e ad altri servizi elettronici *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

467

P6_TA(2006)0565Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007Risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007

467

P6_TA(2006)0566Vertice UE-RussiaRisoluzione del Parlamento europeo sul Vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 a Helsinki

474

P6_TA(2006)0567Valori mobiliari (o.i.c.v.m.)Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

478

P6_TA(2006)0568Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2006-2007Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (2006/2252(INI))

480

P6_TA(2006)0569Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membriRisoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (2006/2226(INI))

485

 

Giovedì, 14 dicembre 2006

2006/C 317E/04

PROCESSO VERBALE

491

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

491

Apertura della seduta

491

Presentazione di documenti

491

Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde — Strategia sulla biomassa e i biocarburanti — Assistenza in materia di sicurezza nucleare * (discussione)

492

Commemorazione

493

Firma di atti adottati in codecisione

493

Turno di votazioni

495

Progetto di bilancio generale dell'Unione europea — Esercizio 2007, modificato dal Consiglio (votazione)

495

Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (votazione)

497

Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

497

Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali e per vie navigabili) (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

498

Trasmissione di dati statistici coperti dal segreto (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

498

Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

498

Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

498

Accordo CE-Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

499

Attività di R&S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (accordo UE/Australia, Canada, Norvegia, Svizzera, Corea, Giappone e USA) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

499

OCM dello zucchero (regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero a seguito dell'allargamento) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

499

Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

499

Giustizia civile (2007-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

500

Creazione del Fondo europeo peri rifugiati (2008-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

500

Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

500

Creazione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (2007-2013) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

501

Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo (2007-2013) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

501

Composizione numerica delle commissioni (votazione)

501

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II (votazione)

501

Patente di guida (rifusione) ***II (votazione)

502

Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo (votazione)

502

Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori) (votazione)

502

Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I (votazione)

502

Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I (votazione)

503

Medicinali per uso pediatrico ***I (votazione)

503

Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I (votazione)

503

Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) * (votazione)

504

Giustizia penale (2007-2013) * (votazione)

504

Prevenire e combattere la criminalità (2007-2013) * (votazione)

504

Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) * (votazione)

505

Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) * (votazione)

505

Assistenza in materia di sicurezza nucleare * (votazione)

505

Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri * (votazione)

506

Premio Sacharov (votazione)

506

Protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (votazione)

506

Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde (votazione)

507

Strategia sulla biomassa e i biocarburanti (votazione)

507

Dichiarazioni di voto

507

Correzioni e intenzioni di voto

508

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

508

Convenzione dell'Aja sui titoli (discussione)

508

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione)

509

Situazione nelle isole Figi

509

Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti

509

Myanmar (Birmania)

509

Turno di votazioni

509

Situazione nelle isole Figi (votazione)

510

Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (votazione)

510

Myanmar (Birmania) (votazione)

510

Convenzione dell'Aja sui titoli (votazione)

511

Composizione delle commissioni e delle delegazioni

511

Verifica dei poteri

511

Decisioni relative ad alcuni documenti

511

Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento)

512

Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

513

Calendario delle prossime sedute

513

Interruzione della sessione

513

ELENCO DEI PRESENTI

514

ALLEGATO I

516

ALLEGATO II

546

TESTI APPROVATI

588

P6_TA(2006)0570Progetto di bilancio generale 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) e sulle lettere rettificative nn. 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) e 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

588

ALLEGATO

595

P6_TA(2006)0571Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

598

P6_TA(2006)0572Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali e per vie navigabili) (versione codificata) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

599

P6_TA(2006)0573Trasmissione di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

600

P6_TA(2006)0574Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (versione codificata) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

600

P6_TA(2006)0575Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

601

P6_TA(2006)0576Accordo CE/Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

602

P6_TA(2006)0577Attività di R & S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (CE/Australia, Canada, paesi EFTA Norvegia e Svizzera, Corea, Giappone e Stati Uniti d'America) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo, destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

602

P6_TA(2006)0578OCM nel settore dello zucchero e regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero a seguito dell'ampliamento *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

603

P6_TA(2006)0579Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

604

P6_TC1-COD(2005)0037BPosizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Prevenzione e informazione in materia di droga nell'ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia

604

P6_TA(2006)0580Giustizia civile (2007-2013) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

612

P6_TC1-COD(2005)0040Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico Giustizia civile per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia

613

P6_TA(2006)0581Creazione di un Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (COM(2005)0123) — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

621

P6_TC1-COD(2005)0046Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

621

P6_TA(2006)0582Introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

650

P6_TC1-COD(2006)0046Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

650

P6_TA(2006)0583Creazione del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

652

ALLEGATO

652

P6_TA(2006)0584Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo (2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo, per il periodo 2007-2013 — Programma generale Sicurezza e tutela delle libertà (COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS))

678

P6_TA(2006)0585Composizione numerica delle commissioniDecisione del Parlamento europeo sulla composizione numerica delle commissioni

688

P6_TA(2006)0586Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD))

689

P6_TC2-COD(2005)0017Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

690

P6_TA(2006)0587Patente di guida ***IIRisoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (9010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD))

701

P6_TC2-COD(2003)0252Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione)

702

ALLEGATO IDISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

714

ALLEGATO II

724

ALLEGATO IIINORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

734

ALLEGATO IVNORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

739

ALLEGATO VREQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA

742

ALLEGATO VIREQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

743

ALLEGATO VII

743

ALLEGATO VIIITAVOLA DI CONCORDANZA

744

P6_TA(2006)0588Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazioneDecisione del Parlamento europeo sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione (2006/2211(REG))

747

P6_TA(2006)0589Modifica del regolamento (questori, uffici di presidenza delle commissioni)Decisione del Parlamento europeo sulla modifica degli articoli 15 e 182, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento — Elezione dei Questori e uffici di presidenza delle commissioni (2006/2287(REG))

749

P6_TA(2006)0590Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

749

P6_TC1-COD(2005)0047Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori

750

P6_TA(2006)0591Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

782

P6_TC1-COD(2005)0049Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori

783

P6_TA(2006)0592Medicinali per uso pediatrico ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE ed il regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

812

P6_TC1-COD(2006)0207Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria

812

P6_TA(2006)0593Procedura europea per le controversie di modesta entità ***IRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

814

P6_TC1-COD(2005)0020Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

814

ALLEGATO I

826

832

ALLEGATO II

833

ALLEGATO III

835

ALLEGATO IV

837

P6_TA(2006)0594Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

838

ALLEGATO

839

P6_TA(2006)0595Giustizia penale (2007-2013) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico Giustizia penale come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

847

ALLEGATO

847

P6_TA(2006)0596Prevenire e combattere la criminalità *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico Prevenzione e lotta contro la criminalità per il periodo 2007-2013 — Programma generale Sicurezza e tutela delle libertà (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

856

P6_TA(2006)0597Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

862

P6_TA(2006)0598Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

863

P6_TA(2006)0599Assistenza in materia di sicurezza nucleare *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

863

P6_TA(2006)0600Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

869

P6_TA(2006)0601Seguito da dare al Premio SacharovRisoluzione del Parlamento europeo sul seguito del Premio Sacharov

871

P6_TA(2006)0602Protezione dei dati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penaleRaccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2006/2286(INI))

872

P6_TA(2006)0603Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicuraRisoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde (2006/2113(INI))

876

P6_TA(2006)0604Strategia per la biomassa e i biocarburantiRisoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti (2006/2082(INI))

890

P6_TA(2006)0605FigiRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nelle Isole Figi

898

P6_TA(2006)0606Coinvolgimento delle forze ONU nelle violenze sessuali in Liberia e HaitiRisoluzione del Parlamento europeo sul coinvolgimento delle forze ONU nelle violenze sessuali in Liberia e Haiti

899

P6_TA(2006)0607BirmaniaRisoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Birmania

902

P6_TA(2006)0608Implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoliRisoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoli

904


 

II   Atti preparatori

 

PARLAMENTO EUROPEO

 

Lunedì, 18 dicembre 2006

2006/C 317E/05

PROCESSO VERBALE

906

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

906

Ripresa della sessione

906

Approvazione del processo verbale della seduta precedente

906

Presentazione di documenti

906

Benvenuto

906

Firma di REACH e del Settimo programma quadro di ricerca

907

Riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 — Semestre di attività della Presidenza finlandese (discussione)

907

Calendario delle prossime sedute

907

Interruzione della sessione

907

ELENCO DEI PRESENTI

908


 

2006/C 317E/06

s32


IT

 


I Comunicazioni

PARLAMENTO EUROPEO

Lunedì, 11 dicembre 2006

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 317/1


PROCESSO VERBALE

(2006/C 317 E/01)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 17.00.

2.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Interviene Margrietus van den Berg sulla dichiarazione della Commissione sull'Aids (punto 4 del PV del 30.11.2006).

3.   Composizione del Parlamento (osservatori)

Il presidente dell'Assemblea nazionale bulgara ha comunicato la nomina di Konstantin Dimitrov in qualità di osservatore al Parlamento europeo a decorrere dall'1.12.2006, in sostituzione di Dimitar Abadjiev.

4.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare

L'onorevole Giuseppe Gargani ha richiesto la difesa della propria immunità parlamentare in relazione a un procedimento giudiziario pendente dinanzi al tribunale di Roma.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, la richiesta è stata deferita alla commissione competente, e cioè alla commissione JURI.

5.   Firma di atti adottati in codecisione

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà martedì alla firma dei seguenti atti adottati in codecisione, conformemente all'articolo 68 del Regolamento del Parlamento:

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (3667/1/2006 — C6-0462/2006 — 2004/0001(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (3658/4/2006 — C6-0454/2006 — 2003/0210(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (3623/6/2006 — C6-0446/2006 — 2004/0217(COD))

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (3657/1/2006 — C6-0456/2006 — 2005/0041(COD))

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma cultura (2007-2013) (3656/1/2006 — C6-0455/2006 — 2004/0150(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (3629/1/2006 — C6-0448/2006 — 1997/0335(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3632/1/2006 — C6-0447/2006 — 2000/0069(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (3659/2/2006 — C6-0463/2006 — 2004/0055(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati) (3660/1/2006 — C6-0458/2006 — 2005/0244(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (3648/1/2006 — C6-0449/2006 — 2005/0166(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato XVI della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (Versione codificata) (3635/3/2006 — C6-0452/2006 — 2003/0207(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (Versione codificata) (3637/1/2006 — C6-0453/2006 — 2004/0017(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) (3638/3/2006 — C6-0461/2006 — 2003/0094(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (versione codificata) (3640/2/2006 — C6-0450/2006 — 2006/0067(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (3641/1/2006 — C6-0459/2006 — 2006/0070(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (3643/2/2006 — C6-0460/2006 — 2006/0071(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (3642/1/2006 — C6-0451/2006 — 2006/0073(COD))

6.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1)

dalle commissioni parlamentari

1.1)

relazioni:

* Relazione sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)) — commissione BUDG

Relatore: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006 (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)) — commissione BUDG

Relatore: Giovanni Pittella (A6-0444/2006).

* Relazione sulla nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei conti (N6-0038/2006 — C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS)) — commissione CONT

Relatore: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006).

* Relazione sulla nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei conti (N6-0037/2006 — C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS)) — commissione CONT

Relatore: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006).

* Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS)) — commissione ECON

Relatore: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [[01]] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)) — commissione LIBE

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006).

Relazione sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (2006/2252(INI)) — commissione AFET

Relatore: Elmar Brok (A6-0436/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS)) — commissione REGI

Relatore: Jim Higgins (A6-0432/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)) — commissione INTA

Relatore: David Martin (A6-0430/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD)) — commissione IMCO

Relatore: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)) — commissione IMCO

Relatore: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [[02]] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)) — commissione LIBE

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006).

Relazione su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde (2006/2113(INI)) — commissione ITRE

Relatore: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [[04]] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)) — commissione LIBE

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD)) — commissione BUDG

Relatore: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS)) — commissione AGRI

Relatore: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 [[03]] — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS)) — commissione ITRE

Relatore: Giles Chichester (A6-0418/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)) — commissione TRAN

Relatore: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

Relazione sulla discriminazione nei confronti di giovani donne e ragazze nel settore dell'istruzione (2006/2135(INI)) — commissione FEMM

Relatore: Věra Flasarová (A6-0416/2006).

Relazione sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione (2006/2211(REG)) — commissione AFCO

Relatore: Richard Corbett (A6-0415/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 [[02]] — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS)) — commissione AGRI

Relatore: Joseph Daul (A6-0412/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)) — commissione AGRI

Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 [[01]] — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)) — commissione AGRI

Relatore: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD)) — commissione IMCO

Relatore: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS)) — commissione TRAN

Relatore: Paolo Costa (A6-0406/2006).

Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sui termini di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali (2006/2014(INI)) — commissione JURI

Relatore: Diana Wallis (A6-0405/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/… relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2006)0607 — C6-0338/2006 — 2006/0195(COD)) — commissione ENVI

Relatore: Adriana Poli Bortone (A6-0404/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/… concernente l'aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti (COM(2006)0606 — C6-0337/2006 — 2006/0193(COD)) — commissione ENVI

Relatore: Karin Scheele (A6-0403/2006).

***I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD)) — commissione CULT

Relatore: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

* Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS)) — commissione ENVI

Relatore: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

* Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare (09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)) — commissione ITRE

Relatore: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento …/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD)) — commissione ENVI

Relatore: Françoise Grossetête (A6-0396/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo», per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 [[01]] — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» per il periodo 2007-2013: Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 [[02]] — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006).

* Relazione sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (07259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Mihael Brejc (A6-0388/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD)) — commissione JURI

Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006).

1.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD)) — commissione DEVE

Relatore: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD)) — commissione ENVI

Relatore: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006).

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD)) — commissione CULT

Relatore: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006).

***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (09577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD)) — commissione CULT

Relatore: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006).

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (09010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)) — commissione TRAN

Relatore: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD)) — commissione IMCO

Relatore: Marianne Thyssen (A6-0408/2006).

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD)) — commissione PECH

Relatore: Philippe Morillon (A6-0400/2006).

2)

dai deputati

2.1)

interrogazioni orali in vista dell'ora delle interrogazioni (articolo 109 del regolamento) (B6-0448/2006)

Consiglio

Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Budreikaitė Danutė, Doyle Avril, Corbett Richard, López-Istúriz White Antonio, Posselt Bernd, Belder Bastiaan, Beglitis Panagiotis, Hutchinson Alain, Evans Robert, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Goudin Hélène, Holm Jens, Rübig Paul, Papadimoulis Dimitrios, Carlshamre Maria, Mitchell Gay, Sonik Bogusław, Crowley Brian, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Clark Derek Roland, Leichtfried Jörg, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Mastenbroek Edith, Manolakou Diamanto, Kauppi Piia-Noora, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Casaca Paulo, Andrikienė Laima Liucija

Commissione

Davies Chris, Crowley Brian, Riera Madurell Teresa, Manolakou Diamanto, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Andrikienė Laima Liucija, van Nistelrooij Lambert, Posselt Bernd, Bushill-Matthews Philip, Papadimoulis Dimitrios, De Rossa Proinsias, Lundgren Nils, Toussas Georgios, Cercas Alejandro, Tarabella Marc, Ludford Sarah, Karim Sajjad, Beglitis Panagiotis, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Goudin Hélène, Mitchell Gay, Paleckis Justas Vincas, McAvan Linda, Aylward Liam, Ebner Michl, Doyle Avril, Belet Ivo, Bowis John, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Gklavakis Ioannis, Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Bowles Sharon, Mavrommatis Manolis, Meyer Pleite Willy, Batzeli Katerina, Van Hecke Johan, McGuinness Mairead, López-Istúriz White Antonio, Karatzaferis Georgios, Hutchinson Alain, Evans Robert, Holm Jens, Rübig Paul, Vanhecke Frank, Carlshamre Maria, Higgins Jim, Vaidere Inese, Montoro Romero Cristobal, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Martin David, De Sarnez Marielle, Newton Dunn Bill, Schmidt Olle, Carnero González Carlos, Weber Manfred, Matsis Yiannakis, Casaca Paulo, Pafilis Athanasios, Gaľa Milan, Kauppi Piia-Noora, Rack Reinhard

2.2)

proposte di risoluzione (articolo 113 del regolamento)

Cristiana Muscardini. Proposta di risoluzione sulla promozione della vendita di Alberi di Natale con certificato di provenienza da vivaio autorizzato e con marchio FSC-Forest Stewardship Council (B6-0629/2006)

deferimento

merito

:

ENVI

parere

:

AGRI

Adriana Poli Bortone. Proposta di risoluzione su norme restrittive nella vendita di armi giocattolo (B6-0627/2006)

deferimento

merito

:

IMCO

parere

:

CULT, LIBE

Cristiana Muscardini. Proposta di risoluzione sul divieto della poligamia in Europa (B6-0626/2006)

deferimento

merito

:

FEMM

parere

:

LIBE

3)

dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione

***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD)) — Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatore: Christa Klaß (A6-0446/2006).

7.   Dichiarazioni scritte (articolo 116 del regolamento)

Le dichiarazioni scritte n. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63/2006 non hanno raccolto il numero di firme necessario e pertanto decadono, a norma dell'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento.

8.   Dichiarazioni scritte e interrogazioni orali (presentazione)

I documenti seguenti sono stati presentati dai deputati:

1)

interrogazioni orali (articolo 108 del regolamento):

(O-0120/2006) Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau e Csaba Sándor Tabajdi, alla Commissione: Effetti della firma della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (B6-0447/2006).

2)

dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento):

Daniel Strož, sulla necessità di collegare il più rapidamente possibile i cosiddetti nuovi Stati membri dell'UE al Sistema d'informazione Schengen (SIS I for all) (88/2006);

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta e Sylvia-Yvonne Kaufmann, sul rifiuto delle autorità americane di concedere visti alle famiglie di alcuni detenuti (89/2006);

Caroline Lucas, Michl Ebner, Luigi Cocilovo e Jean Lambert, sulle violazioni dei diritti umani e lo status nazionale della Papua Occidentale (90/2006);

Daniel Strož, sul rischio che possano essere introdotti metodi autoritari e antidemocratici nella politica della Repubblica ceca (91/2006).

9.   Petizioni

Conformemente all'articolo 191, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate, sono state deferite alla commissione competente:

Il 22.11.2006

 

di Edith Keßler-Ghattas (n. 715/2006);

 

di Rolf Jürgens (n. 716/2006);

 

di Hansjürgen Pingel (Steinmann, Pingel & Partner) (n. 717/2006);

 

Nome confidenziale (n. 718/2006);

 

di Julia Ovchinski (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (n. 719/2006);

 

di Argirios Tsorakis (n. 720/2006);

 

di Janko Sribar (n. 721/2006);

 

di Anja Neumann (n. 722/2006);

 

di Anke Dorothea Junghänel (Kanzlei für Internationale Rechtsangelegenheiten und Mediation) (n. 723/2006);

 

di Giorgio Bortini (n. 724/2006);

 

di Carlton Panton (n. 725/2006);

 

di Joseph Komla (n. 726/2006);

 

di Istvan Farkas (National Society of Conservationists) (n. 727/2006);

 

di Nicolas Antonio Moya Garcia (n. 728/2006);

 

di Sofia Patino Fontan (n. 729/2006);

 

di Matthew Horrobin (n. 730/2006);

 

di Candido Gomes (n. 731/2006);

 

di Steve Tinmurth (n. 732/2006);

 

di James McGinley (n. 733/2006);

 

di Antony Wheatley (n. 734/2006);

 

di Yves Chanel (n. 736/2006);

 

di Virginia Vessa (n. 737/2006);

 

di Vanessa Doddi (n. 738/2006);

 

di Alexander Van Brabant (Vandervennet, Valcke & Van Brabant) (n. 739/2006);

 

di Ronald Bracke (n. 740/2006);

 

di Maria Elisabeth Glastra Van Loon (n. 741/2006);

 

di Eduardo Jaime Ribeiro (n. 742/2006);

 

di Axel Hansson (n. 743/2006);

 

di Robert Krzak (Zieloni 2004, Koło Poznańskie) (n. 744/2006);

 

di Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (n. 745/2006);

 

di Manfred Wilpert (n. 746/2006);

 

di Ernst Reichert (n. 747/2006);

 

di Siegfried Schwan (n. 748/2006);

 

di Günter Fröhlich (n. 749/2006);

 

di Rudak (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (n. 750/2006);

 

di Börner (Dr. Gorev, Engelmann und Kollegen) (n. 751/2006);

 

di Tomas Eckhardt (n. 752/2006);

 

di Giorgio Bortini (n. 753/2006);

 

di Bruno Köhler (MANNdat e.V.) (n. 754/2006);

 

di Nasik Bedjanian (n. 755/2006);

 

di Raimondo Righi (n. 756/2006);

 

di André Felsch (n. 757/2006);

 

di Manuela Álvarez González (Asociación asturiana contra el acoso psicológico en el trabajo) (recante 2 firme) (n. 758/2006);

 

di Dennis Davis (n. 759/2006);

 

di Rosa Maria Hennecke-Gramatzki (n. 760/2006);

 

di Juan Pundik Knapheis (Filium — Asociación para la Prevención del Maltrato al Niño) (n. 761/2006);

 

di Manuel Guazo Calderón (Ecologistas en acción Cantabria) (n. 762/2006);

 

di Ana Maria Gallego Barros (n. 763/2006);

 

di Philippe Riglet (n. 764/2006);

 

di Marie Josephe Folliet Desages (n. 765/2006);

 

di Atanas Tchobanov (n. 766/2006);

 

di Lorenzino Antonini (n. 767/2006);

 

di Maria Elisa Horta e Valle (n. 768/2006);

 

di Maia (n. 769/2006);

 

di José Domingos Sousa (n. 770/2006);

 

di Carlos Correia de Matos (n. 771/2006);

 

di Özcan Kaldoyo (n. 772/2006);

L'08.12.2006

 

di Rafael Simancas Simancas (Grupo Parlamentario Socialista) (avec 5 signatures) (n. 773/2006);

 

di Margit Parey (+ 1 firma) (n. 774/2006);

 

di Chris Papoudaris (n. 775/2006);

 

di Chris Papoudaris (n. 776/2006);

 

di Chris Papoudaris (n. 777/2006);

 

di Shimon Philipp (n. 778/2006);

 

di Rudolf Weβbecher (n. 779/2006);

 

di Jürgen Meyer (n. 780/2006);

 

di Marcus van der Lippe (n. 781/2006);

 

di Wolfgang Bötsch (Gassner, Stockmann & Kollegen RAE) (n. 782/2006);

 

di Wolfgang Depcik (n. 783/2006);

 

di Gergő Bárány (+ 1 firma) (n. 784/2006);

 

di Florian Lempert (n. 785/2006);

 

di Giorgio Bortini (n. 786/2006);

 

di Monika Budde (n. 787/2006);

 

di Sophie Popp (n. 788/2006);

 

di Ringelmann (Dr. Gorev — Engelmann und Kollegen) (n. 789/2006);

 

di H.-J. Müller Warthemann (n. 790/2006);

 

di Alfred Buss (NABU) (n. 791/2006);

 

di Giannis Aivaliotis (n. 792/2006);

 

di Nicolas Kasnakidis (Panhellenic Union of the Unemployed) (n. 793/2006);

 

di Athanasios Zoboilis (n. 794/2006);

 

di Pericles Kolioulis (n. 795/2006);

 

di Agisliaos Papachristou (n. 796/2006);

 

di Paraskevas Luludakis (Comité des automobilistes européens victimes économiques des autorités grecques) (n. 797/2006);

 

di Ron Sarel (n. 798/2006);

 

di Antonio Graziano (La Stazione di Partenza) (n. 799/2006);

 

di Joaquin Martinez Gonzalez (Fundacion Docete Omnes) (n. 800/2006);

 

di Tiago Pérez Glez-Arís (Foro Social pola Defensa do Pobo) (n. 801/2006);

 

di Julio Rodríguez Cermeño («Vocal de Emigración» Asociación de pensionistas y jubilados «La Dársena») (n. 802/2006);

 

di Julia Martinez Fernandez (Ecologistas en acción — región murciana) (n. 803/2006);

 

di Raúl Urquiaga Cela (Plataforma Jarama Vivo) (n. 804/2006);

 

di Ana Rosa Montilla Díaz (avec 7 signatures) (n. 805/2006);

 

di Moraia Grau Lopez (n. 806/2006);

 

di Maria Dolores Serrano Fuentes (n. 807/2006);

 

di Pedro Domínguez Gento (n. 808/2006);

 

di Emile Carp (La Maison Protestante) (+ 87 firme) (n. 809/2006);

 

di Brigitte Elise Ghislaine Vehauwaert (n. 810/2006);

 

Nom confidentiel (n. 811/2006);

 

di Francesco Candido (Comitato No Acqua Rossa — Melendugno) (n. 812/2006);

 

di Pasquale De Feo (n. 813/2006);

 

di Roberto Marcoccio (n. 814/2006);

 

di Marco da Prato (n. 815/2006);

 

di Claudio Pacileo (+ 6 firme) (n. 816/2006);

 

di Maurizio Tani (n. 817/2006);

 

di Serge Jung (Ensemble pour Cap-d'Ail) (n. 818/2006);

 

di Thomas Elfgren (n. 819/2006);

 

di Heinz Schneider (n. 820/2006);

 

di Michelangelo La Spina (n. 821/2006);

 

di Angels Casas (n. 822/2006);

 

di Philippe Lambert (n. 823/2006);

 

Nom confidentiel (n. 824/2006);

 

di Thomas Long (n. 825/2006);

 

di Philip Munro (n. 826/2006);

 

di Zdeněk Mášek (n. 827/2006);

 

di Niall Gilligan (n. 828/2006);

 

di Emmanuel Miliarakis (Coordinating Committee in Support for a Liberated Cyprus) (recante 2 764 firme) (n. 829/2006);

 

di Tobias King (n. 830/2006);

 

di Tracey McCillen (UK Sport Association For People with Learning Disability) (n. 831/2006);

 

di John Robert Gransby (n. 832/2006);

 

di Sofia Partino Fontan (n. 833/2006);

 

di Family Solidarity (recante 13 firme) (n. 834/2006);

 

di Peter Williams (n. 835/2006);

 

di Whiting van der Veen (n. 836/2006);

 

di Gabriel Sengo (Arameans of Aram-Naharaim Foundation) (n. 837/2006);

 

di Massimo Paradella (Organisation Internationale pour la Protection des Animaux) (recante 7 225 firme) (n. 838/2006);

 

di Scott Barrie (The Scottish Parliament) (recante 4 firme) (n. 839/2006);

 

di Raimond Ojaste (n. 840/2006);

 

di Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) (n. 841/2006);

 

di Gints Kārkliņš (n. 842/2006);

 

di Adam Krutysza (n. 843/2006);

 

di Stanisław Rajczakowski (n. 844/2006);

 

di Krystyna Kaczor (n. 845/2006);

 

di Tomasz Grzybkowski (n. 846/2006);

 

di Janusz Wilczyński (n. 847/2006);

 

di Mirosław Kraszewski (n. 848/2006);

 

di Brygida i Tadeusz Pokrzeptowicz (recante 4 firme) (n. 849/2006);

 

di TAO AFI + A & D (European Commission Staff Association) (plus 1 000 signatures) (n. 850/2006);

 

di Marie-Jöelle Chaillol (n. 851/2006);

 

di August Eßer (n. 852/2006);

 

di Renata Cempura Klimek (n. 853/2006);

 

di Hans-Eike Weitz (n. 854/2006);

 

di Heribert Süttmann (n. 855/2006);

 

di Ellen Wilmes (n. 856/2006);

 

di Francisco Murcia Puchades (Federacion de promotores inmobiliarios y agentes urbanizadores de la comunidad Valenciana) (n. 857/2006);

 

di Andres Martinez Espinosa (Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja) (n. 858/2006);

 

di Gema Amor Pérez (Generalitat Valenciana) (n. 859/2006);

 

di Matteo Cornelius Sullivan (Partito della Alternativa Monarchica) (recante 3 firme) (n. 860/2006);

 

di Jose Vitorino (n. 861/2006).

10.   Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il Consiglio ha trasmesso copia conforme del seguente documento:

protocollo recante modifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, la Repubblica di Croazia, dall'altra, per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero e alcuni prodotti del settore dello zucchero originari della Croazia o della Comunità.

11.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Decisione di elaborare una relazione, a norma dell'articolo 202 del regolamento

commissione AFCO

Modifica dell'articolo 15 e dell'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento: elezione dei questori e dell'ufficio di presidenza delle commissioni (2006/2287(REG))

12.   Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

È stato distribuito il progetto d'ordine del giorno definitivo delle sedute plenarie dall'11 al 14.12.2006 e del 18.12.2006 (PE 381.846 PDOJ), per il quale sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 132 del regolamento):

Richiesta della Commissione di applicare la procedura d'urgenza (articolo 134 del regolamento) a:

10 proposte di decisione riguardanti il finanziamento dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (punti 93 e da 112 a 120 del PDOJ).

Il Consiglio ritiene che sia imperativo che il Parlamento conceda il proprio accordo riguardo al finanziamento necessario prima della fine dell'anno. In caso contrario, l'attuazione dei programmi non potrà essere avviata dal 1o gennaio 2007, il che avrebbe conseguenze assai nefaste sullo sviluppo dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

Sedute dal 11.12.2006 al 14.12.2006

lunedì

richiesta del gruppo Verts/ALE, di iscrivere la discussione della relazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006) (punto 9 del PDOJ) come ultimo punto dell'ordine del giorno.

Il Parlamento approva la richiesta.

martedì

richiesta del gruppo PSE, con l'appoggio dei gruppi PPE-DE e ALDE, di porre in votazione la relazione Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006) senza discussione.

Il Parlamento approva la richiesta.

Tale punto è iscritto al turno delle votazioni di mercoledì.

Intervengono Philip Bushill-Matthews, che segnala una incongruenza tra la versione inglese e francese del PDOJ per quanto riguarda il tempo destinato al tempo delle interrogazioni (Il Presidente gli risponde che la versione francese è quella giusta), e Bernd Posselt sulla riduzione del tempo delle interrogazioni.

mercoledì

richiesta del gruppo ALDE, con il sostegno dei gruppi PPE-DE, PSE, Verts/ALE e UEN, di iscrivere nel tempo delle votazioni una proposta di risoluzione sul progetto di misure di applicazione della direttiva direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Il Parlamento approva la richiesta.

Termine per la presentazione di emendamenti: domani martedì 12.12.2006, alle 12.00.

giovedì

Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 115 del regolamento):

richiesta del gruppo PPE-DE di sostituire il punto «Liberazione degli operatori sanitari detenuti in Libia» (punto106 del PDOJ) con un punto «Myanmar» (Birmania).

Intervengono su tale richiesta Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Simon Busuttil, che motiva la richiesta, e Hannes Swoboda.

Il Parlamento approva la richiesta.

Seduta del 18.12.2006

nessuna richiesta di modifica

*

* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

13.   Interventi di un minuto su questioni di rilevanza politica

Intervengono, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, per interventi di un minuto volti a richiamare l'attenzione del Parlamento su questioni aventi rilevanza politica, i seguenti deputati:

Zita Pleštinská, Kyriacos Triantaphyllides, Bruno Gollnisch, Marianne Mikko, Georgios Papastamkos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, James Nicholson, Brian Crowley, Jan Tadeusz Masiel, Caroline Lucas, Mary Lou McDonald, Józef Pinior, Richard Corbett, Bernadette Bourzai, Avril Doyle, Luís Queiró, Chris Davies, Ioannis Gklavakis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Georgios Karatzaferis, Andrzej Jan Szejna, Witold Tomczak, Jörg Leichtfried, Ryszard Czarnecki, Marios Matsakis, Gerard Batten, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Françoise Castex, Danutė Budreikaitė, Mairead McGuinness, Margarita Starkevičiūtė, Zbigniew Zaleski e Czesław Adam Siekierski.

14.   Agenzia europea per le sostanze chimiche ***II — Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche [07525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Guido Sacconi (A6-0345/2006).

Guido Sacconi presenta le sue relazioni raccomandazioni per la seconda lettura.

Intervengono Mauri Pekkarinen (Presidente in carica del Consiglio), Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) e Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Ria Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Intervengono Chris Davies, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Liam Aylward, a nome del gruppo UEN, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Hartmut Nassauer, Riitta Myller, Lena Ek, Caroline Lucas, Jens Holm, Urszula Krupa, Karl-Heinz Florenz, Linda McAvan, Frédérique Ries, Hiltrud Breyer, Diamanto Manolakou, Jan Tadeusz Masiel, Hélène Goudin, John Bowis, Anne Ferreira, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Dimitrios Papadimoulis, Konrad Szymański, Vladimír Železný, Marianne Thyssen, Dorette Corbey, Marie Anne Isler Béguin, Bairbre de Brún, (dato che ha iniziato il suo intervento in irlandese, Il Presidente le comunica che questa lingua non è tradotta in plenaria), Georgios Karatzaferis, Werner Langen, Gyula Hegyi, Miloslav Ransdorf, Godfrey Bloom, Bogusław Sonik, Åsa Westlund, Jens-Peter Bonde, Avril Doyle, Karin Scheele, Antonios Trakatellis, Adam Gierek, Richard Seeber, Marie-Noëlle Lienemann, Péter Olajos, Dan Jørgensen e Thomas Ulmer.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Intervengono Andres Tarand, Erna Hennicot-Schoepges, Proinsias De Rossa, Evangelia Tzampazi, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Libor Rouček, Edit Herczog, Guido Sacconi, Mauri Pekkarinen, Günter Verheugen e Stavros Dimas.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.1 del PV del 13.12.2006 e punto 8.2 del PV del 13.12.2006.

15.   Codice doganale comunitario ***I — Programma Dogana 2013 ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) [COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) [COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

Interviene László Kovács (membro della Commissione).

Janelly Fourtou presenta le sue relazioni.

Intervengono Jean-Pierre Audy (relatore per parere della commissione INTA), Andreas Schwab, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Henrik Lax, a nome del gruppo ALDE, Adam Bielan, a nome del gruppo UEN, Jean-Claude Martinez, non iscritto, Zita Pleštinská, Francisco Assis, Seán Ó Neachtain, Konstantinos Hatzidakis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk e László Kovács.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.15 del PV del 12.12.2006 e punto 14.8 del PV del 12.12.2006.

16.   Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza * (discussione)

Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza [COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

Interviene Markos Kyprianou (membro della Commissione).

Kathy Sinnott illustra la sua relazione.

Intervengono Antonios Trakatellis, a nome del gruppo PPE-DE, Edite Estrela, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Irena Belohorská, non iscritto, Horst Schnellhardt e Markos Kyprianou.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.19 del PV del 12.12.2006.

17.   Spese nel settore veterinario * (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario [COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

Interviene Markos Kyprianou (membro della Commissione).

Ilda Figueiredo illustra la sua relazione.

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

Intervengono Mairead McGuinness, a nome del gruppo PPE-DE, Heinz Kindermann, a nome del gruppo PSE, Agnes Schierhuber, Bogdan Golik e Markos Kyprianou.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.12 del PV del 12.12.2006.

18.   Settore della banana * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane [COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

Interviene Mariann Fischer Boel (membro della Commissione).

Jean-Claude Fruteau illustra la sua relazione.

Intervengono Salvador Garriga Polledo (relatore per parere della commissione BUDG), Pedro Guerreiro (relatore per parere della commissione REGI), Carmen Fraga Estévez, a nome del gruppo PPE-DE, Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Witold Tomczak, a nome del gruppo IND/DEM, Emanuel Jardim Fernandes, Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski e Mariann Fischer Boel.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.12 del PV del 13.12.2006.

19.   Circolazione degli alimenti composti per animali ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali [COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

Interviene Markos Kyprianou (membro della Commissione).

Intervengono Albert Jan Maat, a nome del gruppo PPE-DE, Heinz Kindermann, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Agnes Schierhuber, Marc Tarabella, Elisabeth Jeggle, Thijs Berman e Markos Kyprianou.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.16 del PV del 12.12.2006.

20.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 381.846/OJ/OJMA).

21.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.45.

Julian Priestley

Segretario generale

Dagmar Roth-Behrendt

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Aita, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Szabó, Ţicău, Ţîrle


Martedì, 12 dicembre 2006

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 317/19


PROCESSO VERBALE

(2006/C 317 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

2.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

Situazione nelle isole Figi

Pasqualina Napoletano e Miguel Angel Martínez Martínez, a nome del gruppo PSE, sulla situazione nelle isole Figi (B6-0646/2006);

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sul colpo di Stato nelle isole Figi (B6-0649/2006);

Tobias Pflüger, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nelle isole Figi in seguito al colpo di Stato (B6-0652/2006);

Margrete Auken e Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle isole Figi (B6-0660/2006);

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki e Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN, sul colpo di Stato nelle isole Figi (B6-0662/2006);

István Szent-Iványi e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione nelle isole Figi (B6-0663/2006).

II.

Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Charles Tannock e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sul coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (B6-0648/2006);

Luisa Morgantini e Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, sul coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (B6-0653/2006);

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Marcin Libicki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo UEN, sul coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (B6-0654/2006);

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marie-Arlette Carlotti, Miguel Angel Martínez Martínez, María Sornosa Martínez e Pierre Schapira, a nome del gruppo PSE, sul coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (B6-0656/2006);

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, sul coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (B6-0659/2006).

III.

Myanmar (Birmania)

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Simon Coveney e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sula situazione in Birmania (B6-0647/2006);

Vittorio Agnoletto e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla Birmania (B6-0651/2006);

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock e Marc Tarabella, a nome del gruppo PSE, sulla situazione in Birmania (B6-0655/2006);

Frédérique Ries e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in Birmania (B6-0657/2006);

Gintaras Didžiokas, a nome del gruppo UEN, sulla Birmania/Myanmar (B6-0658/2006);

Frithjof Schmidt, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla situazione in Birmania (Myanmar) (B6-0661/2006).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

3.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (COM(2006)0748 — C6-0440/2006 — 2006/0249(COD))

deferimento

merito

:

IMCO

parere

:

JURI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi (COM(2006)0745 — C6-0439/2006 — 2006/0246(COD))

deferimento

merito

:

ITRE

parere

:

EMPL, ITRE, INTA, IMCO

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (COM(2006)0422 — C6-0438/2006 — 2006/0141(CNS))

deferimento

merito

:

AFET, BUDG

parere

:

EMPL, ITRE, INTA, IMCO

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

deferimento

merito

:

ECON

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (COM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

deferimento

merito

:

ECON

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Consiglio dell'Unione europea: Lettera rettificativa riveduta n. 2 del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2007 (15783/2006 — C6-0444/2006 — 2006/2018(BUD))

deferimento

merito

:

BUDG

Consiglio dell'Unione europea: Lettera rettificativa n. 3 del progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2007 (15636/2006 — C6-0443/2006 — 2006/2018(BUD))

deferimento

merito

:

BUDG

Progetto di bilancio generale delle comunità europee per l'esercizio finanziario 2007, modificato e corredato di proposte di modifica (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD))

deferimento

merito

:

BUDG

Progetto di bilancio rettificativo n. 6 per l'esercizio 2006 — Sezione III — Commissione (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

deferimento

merito

:

BUDG

2)

dalle commissioni parlamentari

2.1)

relazioni:

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue Report on amendment of Rules 15 and 182(1) of Parliament's Rules of Procedure — Election of Quaestors and committee bureaux (2006/2287(REG)) — commissione AFCO

Relatore: Jo Leinen (A6-0464/2006).

* Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico al fine di includere il bulgaro e il rumeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS)) — commissione JURI

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006).

* Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico al fine di includere il bulgaro e il rumeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS)) — commissione JURI

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS)) — commissione JURI

Relatore: Diana Wallis (A6-0461/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD)) — commissione JURI

Relatore: Diana Wallis (A6-0460/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD)) — commissione JURI

Relatore: Diana Wallis (A6-0459/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD)) — commissione JURI

Relatore: Diana Wallis (A6-0458/2006).

***I Relazione sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD)) — commissione JURI

Relatore: Diana Wallis (A6-0457/2006).

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (2006/2286(INI)) — commissione LIBE

Relatore: Martine Roure (A6-0456/2006).

***I Relazione sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2006)0230 [[02]] — C6-0464/2006 — 2005/0037B(COD)) — commissione LIBE

Relatore: Inger Segelström (A6-0454/2006).

* Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [[03]] — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Inger Segelström (A6-0453/2006).

***I Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [[04]] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)) — commissione LIBE

Relatore: Inger Segelström (A6-0452/2006).

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 quale modificato dal Consiglio e sulle lettere rettificative nn. 1/2007, 2/2007 e 3/2007 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 — Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione III — Commissione, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII — Comitato delle regioni, Sezione VIII (A) — Mediatore europeo, Sezione VIII (B) — Garante europeo della protezione dei dati (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD)) — commissione BUDG

Corelatori: James Elles e Louis Grech (A6-0451/2006).

2.2)

raccomandazioni per la seconda lettura:

***II Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)) — commissione FEMM

Corelatori: Lissy Gröner e Amalia Sartori (A6-0455/2006).

3)

dal Comitato di conciliazione

Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

4.   Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 42/2006 della Commissione europea (C6-0352/2006 — SEC(2006)1282).

Preso atto del parere del Consiglio, la commissione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, ha autorizzato lo storno, a condizione che non venga contratto alcun impegno prima dell'adozione finale degli atti giuridici necessari.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 47/2006 della Commissione europea (C6-0353/2006 — SEC(2006)1288).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 48/2006 della Commissione europea (C6-0368/2006 — SEC(2006)1349).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 50/2006 della Commissione europea (C6-0369/2006 — SEC(2006)1351).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 51/2006 della Commissione europea (C6-0405/2006 — SEC(2006)1352).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 54/2006 della Commissione europea (C6-0406/2006 — SEC(2006)1355).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 55/2006 della Commissione europea (C6-0416/2006 — SEC(2006)1399).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 56/2006 della Commissione europea (C6-0407/2006 — SEC(2006)1400).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

*

* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti DEC 58/2006 della Commissione europea (C6-0425/2006 — SEC(2006)1402).

A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento finanziario del 25 giugno 2002, la commissione ha deciso di autorizzare lo storno per l'intero ammontare.

5.   Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007 (proposte di risoluzione presentate)

Dichiarazione della Commissione: Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007

La discussione si è svolta il 14.11.2006(punto 15 del PV del 14.11.2006).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sul programma legislative e di lavoro della Commissione per il 2007 (B6-0630/2006);

Silvana Koch-Mehrin, a nome del gruppo ALDE, sul Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (B6-0634/2006);

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas e Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (B6-0635/2006);

Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (B6-0637/2006/riv.);

Françoise Grossetête e Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (B6-0640/2006);

Martin Schulz e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (B6-0642/2006).

Votazione: punto 8.14 del PV del 13.12.2006.

6.   Vertice Russia/Unione europea (proposte di risoluzione presentate)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Vertice Russia/Unione europea

La discussione si è svolta il 29.11.2006(punto 13 del PV del 29.11.2006).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes e Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Vertice UE-Russia (B6-0631/2006);

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis e Jacek Saryusz-Wolski, a nome del gruppo PPE-DE, sul Vertice UE-Russia (B6-0633/2006);

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski e Ryszard Czarnecki, sul Vertice UE-Russia (B6-0636/2006);

Esko Seppänen e Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Vertice UE-Russia (B6-0638/2006);

Paavo Väyrynen e Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, sul Vertice UE-Russia (B6-0639/2006);

Hannes Swoboda e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE, sul Vertice Russia-UE (B6-0641/2006).

Votazione: punto 8.15 del PV del 13.12.2006.

7.   Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

Richiesta della Commissione di applicare la procedura d'urgenza (articolo 134 del regolamento) a:

***I Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD)] — commissione LIBE

* Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)]

Relatore: Inger Segelström — commissione LIBE.

* Proposta di decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] — commissione LIBE

***I Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia civile» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)] — commissione LIBE

*** I Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)] — commissione LIBE

***I Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per le frontiere esterne per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)] — commissione LIBE

* Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)] — commissione LIBE

***I Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0045(COD)] — commissione LIBE

* Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» [COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)] — commissione LIBE

* Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenire e combattere la criminalità» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» [COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)] — commissione LIBE

Intervengono Jean-Marie Cavada (presidente della commissione LIBE) et Ewa Klamt, a nome del gruppo PPE-DE.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Tali punti sono iscritti al turno di votazioni di giovedì 14.12.2006 alle 12.00.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 10.00 di mercoledì 13.12.2006.

8.   Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II — Strumento finanziario di cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito * (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD)] — Commissione per lo sviluppo

Relatore: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] — Commissione per il commercio internazionale

Relatore: David Martin (A6-0430/2006).

Gay Mitchell presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

David Martin illustra la sua relazione.

Interviene Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione).

Intervengono Syed Kamall, a nome del gruppo PPE-DE, Margrietus van den Berg, a nome del gruppo PSE, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Hélène Goudin, a nome del gruppo IND/DEM, Irena Belohorská, non iscritto, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Thierry Cornillet, Witold Tomczak, Andreas Mölzer, Nirj Deva, Marie-Arlette Carlotti, Toomas Savi e Georgios Papastamkos.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono Erika Mann, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Justas Vincas Paleckis, Eoin Ryan e Benita Ferrero-Waldner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.14 del PV del 12.12.2006 e punto 14.20 del PV del 12.12.2006.

9.   Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***III (discussione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (PE-CONS 03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD)) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione

Relatore: Christa Klaß (A6-0446/2006).

Christa Klaß illustra la sua relazione.

Interviene Stavros Dimas (membro della Commissione).

Intervengono Péter Olajos, a nome del gruppo PPE-DE, María Sornosa Martínez, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, a nome del gruppo UEN, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Jim Allister, non iscritto, Richard Seeber, Karin Scheele, Anne Laperrouze, Carl Schlyter, Kathy Sinnott e Proinsias De Rossa.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.13 del PV del 12.12.2006.

(La seduta, sospesa alle 11.00, è ripresa alle 11.30)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

10.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ad una delegazione del parlamento afghano, guidata da sua Eccellenza Mohammad Yonus Qanoni, presidente dell'Assemblea nazionale dell'Afghanistan, presente in tribuna d'onore.

11.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

11.1.   Nomina del Commissario bulgaro (votazione)

PROGETTO DI DECISIONE B6-0644/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

Intervengono sulla nomina dei Commissari bulgaro e rumeno: José Manuel Barroso (Presidente della Commissione), Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Jeffrey Titford, a nome del gruppo IND/DEM, e Bruno Gollnisch, non iscritto.

Approvazione (P6_TA(2006)0529)

11.2.   Nomina del Commissario rumeno (votazione)

PROGETTO DI DECISIONE B6-0645/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

Approvazione (P6_TA(2006)0530)

12.   Consegna del Premio Sacharov (seduta solenne)

Dalle 12.00 alle 12.30, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della consegna del premio Sacharov ad Alexandre Milinkievitch, capo dell'opposizione democratica in Bielorussia.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

13.   Ordine del giorno

Il Presidente propone di invertire i due primi punti all'ordine del giorno di mercoledì 13.12.2006 nel pomeriggio, vale a dire di iniziare alle 15.00 con le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla Protezione dei dati, per poi continuare con la discussione prioritaria sulla preparazione del Consiglio europeo.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla proposta.

Il presidente comunica che la relazione Jo Leinen sulla Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori) (A6-0464/2006) è stata approvata in commissione l'11.12.2006.

Egli rammenta che tale punto è iscritto al turno di votazioni di giovedì 14.12.2006 e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 13.12.2006 alle 10.00.

*

* *

Intervengono Hannes Swoboda e Richard Corbett sull'organizzazione dei lavori.

14.   Turno di votazioni (seguito)

14.1.   Nomina del membro bulgaro della Corte dei conti (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta nomina di Nadezhda Sandolova a membro bulgaro della Corte dei conti [C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS)] — Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: José Javier Pomés Ruiz (A6-0442/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

(Votazione a scrutinio segreto. Elenco dei partecipanti alla votazione: allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale», punto 3)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0531)

Interventi sulla votazione:

Prima della votazione, Bruno Gollnisch sull'applicazione dell'articolo 150, paragrafo 6, del regolamento (Il Presidente gli ha risposto che devono essere disponibili in tutte le lingue soltanto gli elementi posti in votazione).

14.2.   Nomina del membro rumeno della Corte dei conti (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta nomina di Ovidiu Ispir a membro rumeno della Corte dei conti [C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS)] — Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Szabolcs Fazakas (A6-0443/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

(Votazione a scrutinio segreto. Elenco dei partecipanti alla votazione: allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale», punto 4)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0532)

14.3.   Modalità di partecipazione di Islanda e Norvegia alle attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea [COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Marie Cavada (A6-0423/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0533)

14.4.   Programma d'azione comunitario nel campo della politica dei consumatori (2007-2013) ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario nel campo della politica dei consumatori (2007-2013) [13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Marianne Thyssen (A6-0408/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Marianne Thyssen (relatore) ha fatto una dichiarazione sulla base dell'articolo 131 paragrafo 4, del regolamento.

Dichiarato approvato (P6_TA(2006)0534)

14.5.   Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0445/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2006)0535)

14.6.   Trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio [14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD)] — Commissione per la pesca

Relatore: Philippe Morillon (A6-0400/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2006)0536)

14.7.   Protezione dei minori e della dignità umana in relazione alla competitività dei servizi audiovisivi e d'informazione ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea [09577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Marielle De Sarnez (A6-0433/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2006)0537)

14.8.   Programma Dogana 2013 ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) [COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Janelly Fourtou (A6-0428/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0538)

14.9.   Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio [COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Christopher Heaton-Harris (A6-0407/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0539)

14.10.   Indagini sulla struttura delle aziende agricole ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania [COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Janusz Lewandowski (A6-0424/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0540)

14.11.   Cooperazione tra gli uffici per il recupero crediti * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi [07259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Mihael Brejc (A6-0388/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

INIZIATIVA, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0541)

14.12.   Spese nel settore veterinario * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario [COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Ilda Figueiredo (A6-0409/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0542)

14.13.   Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***III (votazione)

Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (PE-CONS 03658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD)) — Delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione

Relatore: Christa Klaß (A6-0446/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROGETTO COMUNE

Approvazione (P6_TA(2006)0543)

14.14.   Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD)] — Commissione per lo sviluppo

Relatore: Gay Mitchell (A6-0448/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2006)0544)

14.15.   Codice doganale comunitario ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) [COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD)] — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Janelly Fourtou (A6-0429/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0545)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0545)

14.16.   Circolazione degli alimenti composti per animali ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali [COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0411/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0546)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0546)

14.17.   Statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere [COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD)] — Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Wolf Klinz (A6-0332/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0547)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0547)

14.18.   Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) [COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD)] — Commissione per gli affari esteri

Corelatori: Hélène Flautre e Edward McMillan-Scott (A6-0376/2006).

La discussione si è svolta il 29.11.2006 (punto 16 del PV del 29.11.2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0548)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0548)

Interventi sulla votazione:

Hélène Flautre (relatore) e Edward McMillan-Scott (relatore);

Hélène Flautre ha presentato un emendamento orale all'emendamento 147, che è stato accolto.

14.19.   Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza * (votazione)

Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza [COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Kathy Sinnott (A6-0398/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0549)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0549)

Interventi sulla votazione:

Kathy Sinnott (relatore).

14.20.   Strumento finanziario di cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito * (votazione)

Relazione sul progetto di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito [11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS)] — Commissione per il commercio internazionale

Relatore: David Martin (A6-0430/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0550)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0550)

15.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Marianne Thyssen — A6-0408/2006:

Andreas Mölzer

Relazione Christa Klaß — A6-0446/2006:

Andreas Mölzer e Richard Seeber

Relazione Gay Mitchell — A6-0448/2006:

Vytautas Landsbergis

16.   Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Astrid Lulling ha segnalato il mancato funzionamento della sua postazione di voto durante la votazione della relazione di Szabolcs Fazakas — A6-0443/2006.

Panagiotis Beglitis e Aloyzas Sakalas hanno comunicato che le loro postazioni di voto non hanno funzionato durante la votazione sulla nomina dei due Commissari.

(La seduta, sospesa alle 13.05, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vicepresidente

17.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

18.   Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

Interviene Viviane Reding (membro della Commissione).

Ruth Hieronymi illustra la sua relazione.

Intervengono Karsten Friedrich Hoppenstedt (relatore per parere della commissione ECON), Heide Rühle (relatore per parere della commissione IMCO), Jean-Marie Cavada (relatore per parere della commissione LIBE), Lissy Gröner (relatore per parere della commissione FEMM), Erna Hennicot-Schoepges, a nome del gruppo PPE-DE, Henri Weber, a nome del gruppo PSE, Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, Helga Trüpel, a nome del gruppo Verts/ALE, Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Thomas Wise, a nome del gruppo IND/DEM, Roger Helmer, non iscritto, József Szájer, Catherine Trautmann, Karin Resetarits, Miguel Portas, Johannes Blokland, Syed Kamall, Christa Prets, Sharon Bowles, Giusto Catania, Manolis Mavrommatis, Åsa Westlund, Patrizia Toia e Marie-Hélène Descamps.

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

Intervengono Anna Hedh, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Luis Herrero-Tejedor e Viviane Reding.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.8 del PV del 13.12.2006.

19.   Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Gerardo Galeote, a nome del gruppo PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco, a nome del gruppo PSE, Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE, Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, Hanna Foltyn-Kubicka, a nome del gruppo UEN, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Simon Coveney, Józef Pinior, Marios Matsakis, Eoin Ryan, Richard Howitt, Jan Tadeusz Masiel, Paula Lehtomäki e Benita Ferrero-Waldner.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Interviene Marios Matsakis.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, a conclusione della discussione.

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra e Gerardo Galeote, a nome del gruppo PPE-DE, Pasqualina Napoletano e Véronique De Keyser, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato e Marco Pannella, a nome del gruppo ALDE, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer, Luisa Morgantini e Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo UEN, sull'accompagnamento del Premio Sacharov (B6-0650/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.33 del PV del 14.12.2006.

20.   Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) — Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * — Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 (discussione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) e le lettere rettificative nn. 1/2007 (SEC(2006)0762) — 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) — 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

 

Sezione I, Parlamento europeo

 

Sezione II, Consiglio

 

Sezione III, Commissione

 

Sezione IV, Corte di giustizia

 

Sezione V, Corte dei conti

 

Sezione VI, Comitato economico e sociale

 

Sezione VII, Comitato delle regioni

 

Sezione VIII(A), Mediatore europeo

 

Sezione VIII(B), Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci

Corelatori: James Elles e Louis Grech (A6-0451/2006).

Relazione sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III, Commissione [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Gianni Pittella (A6-0444/2006).

James Elles e Louis Grech illustrano la loro relazione (A6-0451/2006).

Ingeborg Gräßle illustra la sua relazione (A6-0447/2006).

Intervengono Ulla-Maj Wideroos (Presidente in carica del Consiglio) e Dalia Grybauskaitė (membro della Commissione).

Intervengono Borut Pahor (relatore per parere della commissione CONT), Ville Itälä, a nome del gruppo PPE-DE, Catherine Guy-Quint, a nome del gruppo PSE, Anne E. Jensen, a nome del gruppo ALDE, Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a nome del gruppo UEN, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, e Sergej Kozlík, non iscritto.

Gianni Pittella illustra la sua relazione (A6-0444/2006).

Intervengono Salvador Garriga Polledo, Jutta Haug, Kyösti Virrankoski, Hans-Peter Martin, Janusz Lewandowski, Neena Gill, Markus Ferber, Paulo Casaca e Antonis Samaras.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono Vladimír Maňka, Jean-Claude Martinez, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Paul Rübig, Richard Corbett, che si congratula per il modo in cui la presidente ha condotto le discussioni e Dalia Grybauskaitė.

La discussione è chiusa.

Votazione: 14.12.2006 e 13.12.2006.

21.   Ordine del giorno

La Conferenza dei presidenti ha presentato una proposta di decisione sulla composizione numerica delle commissioni (B6-0664/2006).

Tale punto è iscritto al turno di votazioni di giovedì 4.12.2006 e il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 13.12.2006 alle 12.00.

(La seduta, sospesa alle 18.25 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 18.30)

22.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0448/2006).

Prima parte

Interrogazione 37 (Sharon Bowles): Lavoratori provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria.

Olli Rehn (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sharon Bowles, Richard Corbett e Alexander Stubb.

Interrogazione 38 (David Martin): Vendite «duty free» nei nuovi regolamenti sulla sicurezza aerea.

Joe Borg (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di David Martin, Reinhard Rack e Jörg Leichtfried.

Interrogazione 39 (Reinhard Rack): Compensazioni pecuniarie per i ritardi nel traffico aereo.

Joe Borg risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Reinhard Rack, Robert Evans e Richard Seeber.

Seconda parte

Interrogazione 40 (Chris Davies): Misure dell'Unione europea per porre fine alla pratica del rigetto in mare delle catture accessorie.

Joe Borg risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Chris Davies e Jim Allister.

L'interrogazione 41 è stata ritirata.

Interrogazione 42 (Teresa Riera Madurell): Misure prese dalla Commissione in ottemperanza alle raccomandazioni date nella relazione su donne e pesca.

Joe Borg risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Teresa Riera Madurell.

Le interrogazioni da 43 a 45 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 46 (Lambert van Nistelrooij): Opportunità economiche innovative favorite dal cambiamento demografico.

Vladimír Špidla (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Lambert van Nistelrooij, Danutė Budreikaitė e Andreas Mölzer.

Interrogazione 47 (Bernd Posselt): Demografia e salario educativo.

Vladimír Špidla risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

Le interrogazioni da 48 a 53 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 54 (Marc Tarabella): Fallimento della politica dei consumatori nel mercato interno.

Markos Kyprianou (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Marc Tarabella.

Interrogazione 55 (Sarah Ludford): Riso geneticamente modificato.

Markos Kyprianou risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Sarah Ludford.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.50, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

23.   Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione [COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006).

Interviene Vladimír Špidla (membro della Commissione).

Roselyne Bachelot-Narquin illustra la sua relazione.

Intervengono Giulietto Chiesa (relatore per parere della commissione INTA), Esko Seppänen (relatore per parere della commissione BUDG), Vladimír Remek (relatore per parere della commissione ITRE), Jamila Madeira (relatore per parere della commissione REGI), Ria Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Jean Louis Cottigny, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, José Albino Silva Peneda, Jan Andersson, Ona Juknevičienė, Pierre Jonckheer, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Donata Gottardi, Philip Bushill-Matthews, Brigitte Douay, Iles Braghetto, Gábor Harangozó, Konstantinos Hatzidakis, Nikolaos Vakalis, Ivo Belet e Vladimír Špidla.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.9 del PV del 13.12.2006.

24.   Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere [10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)] — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Corelatori: Lissy Gröner e Amalia Sartori (A6-0455/2006).

Lissy Gröner e Amalia Sartori illustrano la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Vladimír Špidla (membro della Commissione).

Intervengono Anna Záborská, a nome del gruppo PPE-DE, Zita Gurmai, a nome del gruppo PSE, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, a nome del gruppo GUE/NGL, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Britta Thomsen, Bairbre de Brún, Johannes Blokland, Teresa Riera Madurell, Pia Elda Locatelli, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh e Vladimír Špidla.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.18 del PV del 14.12.2006.

25.   Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione del veicolo e che modifica la direttiva 72/306/CEE e la direttiva …/…/CE [COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Matthias Groote (A6-0301/2006).

Interviene Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione).

Matthias Groote illustra la sua relazione.

Intervengono Ivo Belet (relatore per parere della commissione ITRE), Anja Weisgerber (relatore per parere della commissione IMCO), Bogusław Liberadzki (relatore per parere della commissione TRAN), Martin Callanan, a nome del gruppo PPE-DE, Dorette Corbey, a nome del gruppo PSE, Holger Krahmer, a nome del gruppo ALDE, Rebecca Harms, a nome del gruppo Verts/ALE, Jens Holm, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Jacques Toubon, Péter Olajos, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Karsten Friedrich Hoppenstedt e Günter Verheugen.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.10 del PV del 13.12.2006.

26.   Composizione del Parlamento

Ole Krarup ha comunicato per iscritto le dimissioni dalla carica di deputato al Parlamento con decorrenza dall'01.01.2007.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, il Parlamento prende atto della vacanza del suo seggio a decorrere da tale data e ne informa l'autorità nazionale competente.

27.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 381.846/OJME).

28.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.35.

Julian Priestley

Segretario generale

Antonios Trakatellis

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Nomina del Commissario bulgaro

Progetto di decisione: B6-0644/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto di decisione

AN

+

583, 21, 28

Votazione per appello nominale: articolo 99, paragrafo 4 del regolamento

2.   Nomina del Commissario rumeno

Progetto di decisione: B6-0645/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto di decisione

AN

+

595, 16, 29

Votazione per appello nominale: articolo 99, paragrafo 4 del regolamento

3.   Nomina del membro bulgaro della Corte dei conti

Relazione: José Javier POMÉS RUÍZ (A6-0442/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta di decisione

 

+

votazione per scrutinio segreto (art. 162, par. 1)

561, 32, 38

4.   Nomina del membro rumeno della Corte dei conti

Relazione: Szabolcs FAZAKAS (A6-0443/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta di decisione

 

+

votazione per scrutinio segreto (art. 162, par. 1)

356, 229, 51

5.   Modalità di partecipazione di Islanda e Norvegia alle attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne *

Relazione: Jean-Marie CAVADA (A6-0423/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Programma d'azione comunitario nel campo della politica dei consumatori (2007-2013) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Marianne THYSSEN (A6-0408/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Posizione comune

Dichiarata approvata

7.   Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Dagmar ROTH-BEHRENDT (A6-0445/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Posizione comune

Dichiarata approvata

8.   Trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri ***II

Relazione: Philippe MORILLON (A6-0400/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Posizione comune

Dichiarata approvata

9.   Protezione dei minori e della dignità umana in relazione alla competitività dei servizi audiovisivi e d'informazione ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: Marielle DE SARNEZ (A6-0433/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Posizione comune

Dichiarata approvata

10.   Programma Dogana 2013 ***I

Relazione: Janelly FOURTOU (A6-0428/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***I

Relazione: Christopher HEATON-HARRIS (A6-0407/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

12.   Indagini sulla struttura delle aziende agricole ***I

Relazione: Janusz LEWANDOWSKI (A6-0424/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Cooperazione tra gli uffici per il recupero crediti *

Relazione: Mihael BREJC (A6-0388/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Spese nel settore veterinario *

Relazione: Ilda FIGUEIREDO (A6-0409/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***III

Relazione: Christa KLAß (A6-0446/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: progetto comune

 

+

 

16.   Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Gay MITCHELL (A6-0448/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

2, 3, 1

MITCHELL ea

 

-

 

Posizione comune

 

Dichiarata approvata

17.   Codice doganale comunitario ***I

Relazione: Janelly FOURTOU (A6-0429/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-13

15-17

20-23

25-26

28-33

36-56

commissione

 

+

 

art 11, dopo § 2

14

commissione

 

+

 

57

PPE-DE

 

R

 

art 15

18

commissione

 

+

 

19

commissione

 

 

dopo art 125

58

PPE-DE

VE

-

281, 337, 16

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 24, 27, 34 e 35 non concernendo tutte le versioni linguistiche, non sono stati messi in votazione (articolo 151, paragrafo 1, lettera d, del regolamento)

18.   Circolazione degli alimenti composti per animali ***I

Relazione: Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF (A6-0411/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

2

commissione

vd

+

 

4

commissione

vd

-

 

dopo cons 1

5=

11=

14=

ALDE

PPE-DE

Verts/ALE

 

+

 

1

commissione

 

 

16

Verts/ALE

 

-

 

7=

13=

ALDE

PPE-DE

 

+

 

dopo cons 2

8

ALDE

 

-

 

dopo cons 3

3

commissione

 

-

 

9=

12=

15=

ALDE

PPE-DE

Verts/ALE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 6 e 10 sono irricevibili

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: emm 2 e 4

PPE-DE: em 4

ALDE: em 4

19.   Statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere ***I

Relazione: Wolf KLINZ (ex-Letta) (A6-0332/2005)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco 1

(compromesso)

16-49

ALDE

 

+

 

blocco 2 —

emendamenti della commissione competente

1-2

4-15

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

615, 13, 20

L'emendamento 3 non concernendo tutte le versioni linguistiche, non è stato messo in votazione (articolo 151, paragrafo 1, lettera d, del regolamento)

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

20.   Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo ***I

Relazione: Hélène FLAUTRE/Edward MCMILLAN-SCOTT (A6-0376/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco 1 —

pacchetto di compromesso

101-109

111-116

118-145

146

147

Verts/ALE, PPE-DE

Verts/ALE

Verts/ALE

 

+

em 147

modificato oralmente

blocco 2

1-100

commissione

 

 

articolo 2, § 1, lettera a)

148

PPE-DE

 

R

 

117

Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 110 è stato ritirato.

Varie

Hélène FLAUTRE ha proposto l'emendamento orale successivo all'emendamento 147:

«Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l'erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare e supplementare specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, compresi il godimento dei diritti umani da parte dei migranti, i diritti dei richiedenti asilo e degli sfollati interni, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all'interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali il sostegno alle missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.»

21.   Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza *

Relazione: Kathy SINNOTT (A6-0398/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-3

5-28

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

4

commissione

vd

+

 

raccomandazione alla Commissione, dopo punto 3

29

ALDE

 

R

 

dopo cons 5

30

ALDE

 

R

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

IND/DEM Em 4

22.   Strumento finanziario di cooperazione con i paesi e territori industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito *

Relazione: David MARTIN (A6-0430/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-32

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   B6-0644/2006 — Nomina del Commissario bulgaro

Decisione

Favorevoli: 583

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 21

ALDE: Mohácsi

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Roth-Behrendt

UEN: Camre

Verts/ALE: Beer

Astensioni: 28

GUE/NGL: Manolakou, Pflüger, Rizzo, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Callanan, Mann Thomas

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen, Joan i Marí, Onesta

Correzioni di voto

Favorevoli

Michael Gahler, Panagiotis Beglitis, Aloyzas Sakalas

2.   B6-0645/2006 — Nomina del Commissario rumeno

Decisione

Favorevoli: 595

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Kozlík, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 16

GUE/NGL: Henin, Krarup

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter, Mote

UEN: Camre

Astensioni: 29

GUE/NGL: Manolakou, Pflüger, Rizzo, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Callanan, Klamt, Lauk, Mann Thomas

PSE: Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen, Onesta

Correzioni di voto

Favorevoli

Panagiotis Beglitis, Aloyzas Sakalas

3.   Relazione Pomés Ruiz A6-0442/2006 — scrutinio segreto

Decisione

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Tarand, Titley, Van Lancker,Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

4.   Relazione Fazakas A6-0443/2006 — scrutinio segreto

Decisione

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gobbo, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

5.   Relazione Klinz A6-0332/2006

Risoluzione

Favorevoli: 615

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Lundgren, Pęk, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 13

IND/DEM: Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Nattrass, Piotrowski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Mote

Astensioni: 20

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Krupa, Louis

NI: Allister, Baco, Borghezio, Claeys, Dillen, Gobbo, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0529

Nomina del Commissario bulgaro

Decisione del Parlamento europeo che dà approvazione alla nomina del nuovo membro della Commissione designato dalla Repubblica di Bulgaria, sig.ra Meglena Kuneva

Il Parlamento europeo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria, in particolare l'articolo 45,

vista la candidata designata dallo Stato membro aderente in vista della sua nomina quale membro della Commissione, ossia la sig.ra Meglena Kuneva,

vista l'audizione della candidata svoltasi il 27 novembre 2006,

vista l'intenzione del Consiglio di procedere alla nomina del nuovo membro della Commissione, di comune accordo con il Presidente della Commissione, a far data dall'adesione, ossia del 1o gennaio 2007, come indicato nella lettera che il Consiglio ha inviato il 31 ottobre 2006 al Presidente del Parlamento europeo,

visto il protocollo sull'allargamento dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto l'articolo 99 del suo regolamento,

A.

ricordando le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea,

B.

considerando il risultato dell'audizione del Commissario designato originario della Repubblica di Bulgaria, sintetizzato nella lettera di valutazione inviata dal presidente della competente commissione parlamentare al Presidente del Parlamento europeo, nonché nella raccomandazione della Conferenza dei presidenti,

C.

ricordando la necessità di avviare la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del suddetto Protocollo relativo all'allargamento sulla composizione della nuova Commissione a partire dal novembre 2009 nel contesto del processo costituzionale europeo,

1.

approva la nomina del nuovo membro della Commissione, sig.ra Meglena Kuneva, per il restante mandato fino al 31 ottobre 2009;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

P6_TA(2006)0530

Nomina del Commissario rumeno

Decisione del Parlamento europeo che dà approvazione alla nomina del nuovo membro della Commissione designato dalla Repubblica di Romania, sig. Leonard Orban

Il Parlamento europeo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Romania, in particolare l'articolo 45,

visto il candidato designato dallo Stato membro aderente in vista della sua nomina quale membro della Commissione, ossia il sig. Leonard Orban,

vista l'audizione del candidato svoltasi il 27 novembre 2006,

vista l'intenzione del Consiglio di procedere alla nomina del nuovo membro della Commissione, di comune accordo con il Presidente della Commissione, a far data dall'adesione, ossia del 1o gennaio 2007, come indicato nella lettera che il Consiglio ha inviato il 31 ottobre 2006 al Presidente del Parlamento europeo,

visto il protocollo sull'allargamento dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

visto l'articolo 99 del suo regolamento,

A.

ricordando le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma del trattato che istituisce la Comunità europea,

B.

considerando il risultato dell'audizione del Commissario designato originario della Repubblica di Romania, sintetizzato nella lettera di valutazione inviata dal Presidente della competente commissione parlamentare al presidente del Parlamento europeo, nonché nella raccomandazione della Conferenza dei presidenti,

C.

ricordando la necessità di avviare la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del suddetto Protocollo relativo all'allargamento sulla composizione della nuova Commissione a partire dal novembre 2009 nel contesto del processo costituzionale europeo,

1.

approva la nomina del nuovo membro della Commissione, sig. Leonard Orban, per il restante mandato fino al 31 ottobre 2009;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

P6_TA(2006)0531

Nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei conti

Decisione del Parlamento europeo sulla nomina di Nadezhda Sandolova a membro della Corte dei conti (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 247, paragrafo 3, del trattato CE e l'articolo 160 B, paragrafo 3, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0411/2006),

considerando che, nella sua riunione del 28 novembre 2006, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato la candidata designata dal Consiglio per l'incarico di membro della Corte dei conti ed ha esaminato le qualifiche della candidata alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 247, paragrafo 2, del trattato CE e dall'articolo 160 B, paragrafo 2, del trattato Euratom,

visto l'articolo 101 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0442/2006);

1.

esprime parere positivo sulla nomina di Nadezhda Sandolova quale membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, nonché alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

P6_TA(2006)0532

Nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei conti

Decisione del Parlamento europeo sulla nomina di Ovidiu Ispir a membro della Corte dei conti (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 247, paragrafo 3, del trattato CE e l'articolo 160 B, paragrafo 3, del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0410/2006),

considerando che, nella sua riunione del 28 novembre 2006, la commissione per il controllo dei bilanci ha ascoltato il candidato designato dal Consiglio per l'incarico di membro della Corte dei conti ed ha esaminato le qualifiche del candidato alla luce dei criteri stabiliti dall'articolo 247, paragrafo 2, del trattato CE e dall'articolo 160 B, paragrafo 2, del trattato Euratom,

visto l'articolo 101 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0443/2006);

1.

esprime parere positivo sulla nomina di Ovidiu Ispir quale membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti, nonché alle altre istituzioni delle Comunità europee e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

P6_TA(2006)0533

Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0178) (1),

visti l'articolo 62, punto 2, lettera a), l'articolo 66 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0358/2006),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0423/2006);

1.

approva la conclusione della convenzione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0534

Programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (13241/1/2006 — C6–0420/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0115) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0235) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0408/2006);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 23.3.2006, P6_TA(2006)0107.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0535

Prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibile ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14224/4/2006 — C6-0432/2006) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0775) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0445/2006);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Testi approvati del 17.5.2006, P6_TA(2006)0212.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0536

Trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14283/1/2006 — C6-0421/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0566) (2),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A6-0400/2006);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 15.6.2006, P6_TA(2006)0264.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0537

Tutela dei minori e della dignità umana in relazione alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9577/1/2006 — C6-0313/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0341),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0031),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0433/2006);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 217.

P6_TA(2006)0538

Programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0201) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0158/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A6-0428/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale e sottolinea che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura annuale di bilancio in conformità delle disposizioni di cui al punto 37 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0075

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Un obiettivo fondamentale per la Comunità nei prossimi anni è quello di assicurare la crescita e la creazione di posti di lavoro, come previsto nel rilancio della Strategia di Lisbona. I precedenti programmi del settore doganale, in particolare la decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (3), (di seguito denominato «Dogana 2007») hanno contribuito sensibilmente al conseguimento di tale obiettivo e degli obiettivi generali della politica in materia doganale. È pertanto opportuno proseguire le attività iniziate nell'ambito dei suddetti programmi. È opportuno istituire un nuovo programma (di seguito denominato «il Programma») per un periodo di sei anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale contenuto nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4).

(2)

Le amministrazioni doganali svolgono un ruolo essenziale nella tutela degli interessi della Comunità, soprattutto di quelli finanziari. Esse assicurano inoltre ai cittadini e agli operatori economici comunitari un livello equivalente di protezione in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità in cui vengono espletate le formalità di sdoganamento. In questo contesto la strategia definita dal Gruppo Politica Doganale è finalizzata ad assicurare che le amministrazioni doganali nazionali operino in modo altrettanto efficiente ed efficace e rispondano a qualsiasi esigenza derivante dai cambiamenti del contesto doganale allo stesso modo che se fossero un'unica amministrazione. È quindi importante che il Programma sia coerente e di ausilio alla politica doganale e che il Gruppo Politica Doganale, composto dalla Commissione e dai direttori delle amministrazioni doganali degli Stati membri o dai loro rappresentanti tragga sostegno dal Programma. L'attuazione del Programma deve essere coordinata e organizzata dalla Commissione e dagli Stati membri nell'ambito della politica comune sviluppata dal Gruppo Politica Doganale.

(3)

È necessario che l'azione in campo doganale dia priorità al miglioramento dei controlli e delle attività antifrode, riduca al minimo i costi sostenuti dagli operatori economici per conformarsi alla legislazione doganale, assicuri una gestione efficiente dei controlli delle merci alle frontiere esterne e tuteli i cittadini dell'Unione europea garantendo la protezione e la sicurezza della catena di approvvigionamento internazionale. La Comunità deve pertanto essere in grado, nell'ambito dei suoi poteri, di sostenere l'azione delle amministrazioni doganali degli Stati membri e a tal fine deve avvalersi pienamente di tutte le possibilità di cooperazione e mutua assistenza amministrativa offerte dalla normativa comunitaria.

(4)

Al fine di sostenere il processo di adesione dei paesi candidati, occorre dare alle amministrazioni doganali di questi paesi il sostegno necessario perché possano assolvere, fin dalla data della loro adesione, l'insieme dei compiti richiesti dalla legislazione comunitaria, compresa la gestione della futura frontiera esterna. Pertanto il Programma dovrebbe essere aperto ai paesi candidati e potenziali candidati.

(5)

Al fine di sostenere le riforme doganali nei Paesi che partecipano alla Politica Europea di Vicinato, è opportuno offrire loro la possibilità, a determinate condizioni, di partecipare ad attività selezionate del Programma.

(6)

La crescente globalizzazione del commercio, lo sviluppo di nuovi mercati ed i cambiamenti nei metodi e nella velocità di circolazione delle merci richiedono alle amministrazioni doganali degli Stati membri di rafforzare le relazioni tra loro e con le imprese, con gli ambienti giuridici e scientifici e con gli operatori attivi nel commercio con l'estero. Il Programma dovrebbe offrire la possibilità, se del caso, a soggetti che rappresentano i suddetti ambienti o organismi di partecipare ad attività del Programma.

(7)

I sistemi transeuropei informatizzati sicuri per la comunicazione e lo scambio di informazioni finanziati nell'ambito di Dogana 2007 sono essenziali ai fini del funzionamento delle dogane all'interno della Comunità per lo scambio di informazioni fra le amministrazioni doganali e devono quindi continuare ad essere appoggiati nel quadro del programma.

(8)

L'esperienza acquisita dalla Comunità con i programmi doganali precedenti dimostra che riunire funzionari di diverse amministrazioni nazionali in attività professionali utilizzando strumenti come benchmarking, gruppi di progetto, seminari, seminari di approfondimento, visite di lavoro, attività di formazione e azioni di monitoraggio contribuisce in misura notevole al raggiungimento degli obiettivi di tali programmi. Queste attività dovrebbero pertanto continuare, mentre dovrebbe essere possibile, se richiesto, sviluppare nuovi strumenti per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità che possono evidenziarsi.

(9)

I funzionari delle amministrazioni doganali devono avere un livello di conoscenze linguistiche sufficiente per poter cooperare e partecipare al Programma. È responsabilità dei paesi partecipanti provvedere alla necessaria formazione linguistica dei propri funzionari.

(10)

La valutazione intermedia del Programma Dogana 2007 ha confermato la necessità di organizzare in modo più strutturato la condivisione delle informazioni e lo scambio di conoscenze tra le amministrazioni e tra queste e la Commissione, nonché il consolidamento delle conoscenze acquisite durante gli eventi del programma. Pertanto, nell'ambito del Programma una particolare attenzione deve essere rivolta alla condivisione delle informazioni e alla gestione delle conoscenze.

(11)

Sebbene la responsabilità primaria per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del programma spetti ai paesi partecipanti, è necessaria un'azione comunitaria per il coordinamento delle attività perseguite nell'ambito del programma nonché per fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario.

(12)

Dato che gli obiettivi della presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(13)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del Programma, una dotazione finanziaria che costituisce l'importo di riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

(14)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   È istituito un programma pluriennale d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013), (di seguito denominato «il Programma»), valido per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, finalizzato ad appoggiare e integrare le azioni intraprese dagli Stati membri per garantire il funzionamento efficace del mercato interno nel settore doganale.

2.   Il programma comprende le seguenti attività:

(a)

sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni;

(b)

benchmarking;

(c)

seminari e seminari di approfondimento;

(d)

gruppi di progetto e gruppi di indirizzo;

(e)

visite di lavoro;

(f)

attività di formazione;

(g)

azioni di monitoraggio;

(h)

ogni altra attività necessaria per la realizzazione degli obiettivi del Programma.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«amministrazione»: le pubbliche autorità ed altri organismi dei paesi partecipanti responsabili per l'amministrazione doganale e per le altre attività connesse;

(2)

«funzionario»: il membro di un'amministrazione.

Articolo 3

Partecipazione al programma

1.   I paesi partecipanti sono gli Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2.

2.   Il Programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

(a)

paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed ai termini e condizioni generali stabiliti per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari nei pertinenti accordi quadro e nelle decisioni di associazione del Consiglio;

(b)

paesi potenziali candidati, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

3.   Al programma possono partecipare anche taluni paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella comunitaria e conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi duadro relativi alla loro partecipazione ai programmi comunitari.

4.   I paesi partecipanti vengono rappresentati da funzionari dell'amministrazione interessata.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il Programma è inteso ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

(a)

garantire che le attività doganali rispondano alle esigenze del mercato interno, inclusa la sicurezza della catena di approvvigionamento e la facilitazione al commercio, nonché il sostegno alla strategia per la crescita e l'occupazione;

(b)

assicurare che le amministrazioni doganali degli Stati membri interagiscano e assolvano ai loro obblighi in modo altrettanto efficiente come se costituissero un'unica amministrazione, garantendo un livello equivalente dei risultati dei controlli in qualsiasi punto del territorio doganale della Comunità e sostenendo l'attività legittima delle imprese;

(c)

garantire la necessaria tutela degli interessi finanziari della Comunità;

(d)

rafforzare la protezione e la sicurezza;

(e)

preparare i paesi menzionati all'articolo 3, paragrafo 2 all'adesione, anche mediante la condivisione di esperienze e di conoscenze con le amministrazioni doganali di tali paesi.

2.   L'impostazione comune in materia di politica doganale viene continuamente adeguata ai nuovi sviluppi nell'ambito della collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in seno al Gruppo Politica Doganale, composto dalla Commissione e dai responsabili gerarchici delle amministrazioni doganali degli Stati membri o da loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo suddetto in merito alle misure relative all'attuazione del programma.

Articolo 5

Obiettivi specifici

Il Programma si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

(a)

ridurre l'onere amministrativo ed i costi di conformità degli operatori economici, migliorando ulteriormente la standardizzazione e la semplificazione dei sistemi e dei controlli doganali, e mantenere una cooperazione aperta e trasparente con gli attori commerciali;

(b)

individuare, sviluppare e applicare le migliori pratiche di lavoro, soprattutto nei settori del controllo audit pre- e post- sdoganamento, dell'analisi dei rischi, dei controlli doganali e delle procedure semplificate;

(c)

mantenere un sistema di misurazione dei risultati conseguiti dalle amministrazioni doganali degli Stati membri al fine di migliorare la loro efficienza ed efficacia;

(d)

sostenere le azioni volte a prevenire le irregolarità, in particolare tramite la trasmissione rapida d'informazioni sui rischi agli uffici doganali di confine;

(e)

garantire una classificazione tariffaria uniforme ed univoca nella Comunità, migliorando, in particolare, il coordinamento e la cooperazione tra i laboratori;

(f)

contribuire alla creazione di un contesto doganale informatizzato pan-europeo sviluppando sistemi interoperativi di comunicazione e di scambio di informazioni e procedendo alle necessarie modificazioni legislative e amministrative;

(g)

mantenere i sistemi di comunicazione e informazione esistenti e, ove opportuno, elaborarne di nuovi;

(h)

intraprendere azioni dirette ad assistere le amministrazioni doganali dei paesi che si preparano all'adesione;

(i)

contribuire allo sviluppo di amministrazioni doganali efficienti nei paesi terzi;

(j)

migliorare la cooperazione fra le amministrazioni doganali degli Stati membri e dei paesi terzi, in particolare quelle dei paesi partner della Politica europea di vicinato;

(k)

sviluppare e rafforzare la formazione comune.

Articolo 6

Programma di lavoro

La Commissione stabilisce annualmente un programma di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

CAPO II

ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Articolo 7

Sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni

1.   La Commissione e i paesi partecipanti assicurano il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

2.   I sistemi di comunicazione e di scambio d'informazioni sono i seguenti:

(a)

la rete comune di comunicazioni/interfaccia comune di sistemi (CCN/CSI);

(b)

il sistema di transito informatizzato (CTS);

(c)

i sistemi tariffari, in particolare il sistema di diffusione di dati (DDS), la nomenclatura combinata (NC), il sistema d'informazione sulla tariffa integrata della Comunità (TARIC), il sistema di informazioni tariffarie obbligatorie europee (EBTI), il sistema dei contingenti tariffari e di sorveglianza (TQS), il sistema d'informazione delle sospensioni (SOSPENSIONI), il sistema di gestione degli specimen (SMS), il sistema informatico per il trattamento delle procedure (ISPP), l'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) e il sistema degli esportatori registrati (REX);

(d)

i sistemi per rafforzare la sicurezza definiti dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6), in particolare il sistema comunitario di gestione dei rischi, il sistema di controllo all'esportazione (SCE), il sistema di controllo all'importazione (SCI) e il sistema per gli operatori economici autorizzati (AEO);

(e)

ogni nuovo sistema di comunicazione e di scambio d'informazioni in materia doganale, compresi i sistemi doganali elettronici, istituiti nell'ambito della legislazione comunitaria e previsti dal programma di lavoro di cui all'articolo 6.

3.   I componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni sono l'hardware, il software e i collegamenti di rete, comuni a tutti i paesi partecipanti. La Commissione conclude a nome della Comunità i contratti necessari ad assicurare la natura operativa di questi componenti.

4.   I componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni comprendono le banche dati nazionali che fanno parte di questi sistemi, i collegamenti di rete tra i componenti comunitari e non comunitari, e il software e l'hardware che ciascun paese partecipante ritenga necessari per il pieno funzionamento di detti sistemi nella propria amministrazione. I paesi partecipanti provvedono a mantenere in funzione i componenti non comunitari e ne assicurano l'interoperabilità con i componenti comunitari.

5.   La Commissione coordina, in collaborazione con i paesi partecipanti, gli aspetti relativi all'allestimento e al funzionamento dei componenti comunitari e non comunitari dei sistemi e dell'infrastruttura di cui al paragrafo 2 al fine di garantirne la loro operabilità, l'interconnettività e il miglioramento continuo. La Commissione e i paesi partecipanti fanno del proprio meglio per conformarsi ai calendari e alle scadenze fissati a questo fine.

6.   La Commissione può rendere il CCN/CSI accessibile ad altre amministrazioni, a fini doganali e non. A copertura dei relativi costi può essere richiesto un contributo finanziario.

Articolo 8

Benchmarking

Possono essere organizzate fra due o più paesi partecipanti attività di benchmarking, sotto forma di raffronti fra metodi di lavoro, procedure o processi, in relazione a indicatori concordati, allo scopo di individuare le migliori pratiche.

Articolo 9

Seminari e seminari di approfondimento

La Commissione e i paesi partecipanti organizzano in collaborazione tra loro seminari e seminari di approfondimento e provvedono a divulgarne i risultati.

Articolo 10

Gruppi di progetto e gruppi di indirizzo

La Commissione può istituire, in cooperazione con i paesi partecipanti, gruppi di progetto incaricati dell'esecuzione di compiti specifici da assolvere entro tempi prestabiliti e gruppi di indirizzo, responsabili delle attività di coordinamento.

Articolo 11

Visite di lavoro

1.   I paesi partecipanti organizzano visite di lavoro per i funzionari. La durata di tali visite non può essere superiore a un mese. Ogni visita è dedicata ad una specifica attività professionale e viene adeguatamente preparata e successivamente valutata dai funzionari e dalle amministrazioni interessati. Le visite di lavoro possono essere operative o incentrate su determinate attività prioritarie.

2.   I paesi partecipanti consentono ai funzionari ospiti di essere attivamente coinvolti nelle attività dell'amministrazione ospitante. A tal fine, i funzionari in questione sono autorizzati a svolgere le mansioni inerenti alle funzioni loro assegnate. Se le circostanze lo richiedono e, in particolare, per tener conto delle specifiche esigenze del sistema giuridico di ciascun paese partecipante, le autorità competenti dei paesi partecipanti possono limitare detta autorizzazione.

3.   Durante la visita di lavoro, la responsabilità civile del funzionario ospite nell'esercizio delle proprie funzioni è assimilata a quella dei funzionari dell'amministrazione ospitante. I funzionari ospiti sono tenuti al segreto professionale secondo le regole vigenti per i funzionari del paese ospitante.

Articolo 12

Attività di formazione

1.   I paesi partecipanti, in collaborazione con la Commissione, facilitano la cooperazione tra gli istituti nazionali di formazione e, in particolare, mediante:

(a)

la fissazione di standard di formazione, lo sviluppo dei programmi di formazione esistenti e, ove opportuno, lo sviluppo di moduli di formazione esistenti e di nuovi moduli che utilizzino l'e-learning, in modo da creare un nucleo comune di formazione relativo all'insieme delle regole e delle procedure doganali e consentire così ai funzionari di acquisire le necessarie competenze e conoscenze professionali;

(b)

ove sia opportuno, la promozione e l'accesso per i funzionari di tutti i paesi partecipanti ai corsi di formazione in materia doganale, quando siffatti corsi siano organizzati da un paese partecipante per i propri funzionari;

(c)

ove sia opportuno, la messa a disposizione dell'infrastruttura e degli strumenti necessari per assicurare un e-learning condiviso in ambito doganale e nella gestione delle attività di formazione.

2.   I paesi partecipanti integrano, ove opportuno, i moduli di apprendimento on line realizzati in comune, di cui al paragrafo 1, lettera a), nei rispettivi programmi di formazione nazionali.

I paesi partecipanti assicurano inoltre che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua, necessaria per acquisire le competenze e le conoscenze professionali comuni in conformità ai programmi di formazione. I paesi partecipanti promuovono la formazione linguistica necessaria ai funzionari per consentire loro di raggiungere un livello di conoscenza linguistica sufficiente ai fini della partecipazione al Programma.

Articolo 13

Azioni di monitoraggio

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, decide quali settori specifici della normativa doganale comunitaria possono essere oggetto di monitoraggio.

2.   Il monitoraggio è effettuato da gruppi misti di funzionari doganali degli Stati membri e funzionari della Commissione. Seguendo un approccio tematico o regionale, tali gruppi visitano vari punti del territorio doganale della Comunità nei quali le amministrazioni doganali svolgono le loro funzioni. I gruppi analizzano le pratiche doganali a livello nazionale, individuano eventuali difficoltà di applicazione delle norme e, ove opportuno, formulano proposte di adattamento delle norme e dei metodi di lavoro della Comunità, per migliorare l'efficienza globale delle azioni doganali. Le relazioni dei gruppi sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Partecipazione alle attività del Programma

I rappresentanti di organismi internazionali, le amministrazioni di paesi terzi, gli operatori economici e le loro organizzazioni possono partecipare alle attività organizzate nell'ambito del Programma quando ciò sia utile per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 15

Condivisione delle informazioni

La Commissione, in collaborazione con i paesi partecipanti, sviluppa la condivisione delle informazioni derivanti dalle attività del Programma.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è di 323 800 000euro.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del Piano finanziario pluriennale, in conformità con il punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Articolo 17

Spese

1.   Le spese necessarie per l'attuazione del Programma sono ripartite tra la Comunità e i paesi partecipanti conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   La Comunità si fa carico delle spese seguenti:

(a)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e funzionamento quotidiano dei componenti comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

(b)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute da funzionari dei paesi partecipanti per attività di benchmarking, visite di lavoro, seminari, e seminari di approfondimento, gruppi di progetto e di indirizzo nonché azioni di formazione e monitoraggio;

(c)

i costi relativi all'organizzazione di seminari e seminari di approfondimento;

(d)

le spese di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione di esperti esterni e partecipanti di cui all'articolo 14;

(e)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi e moduli di formazione nella misura in cui questi siano comuni a tutti i paesi partecipanti;

(f)

i costi relativi alle altre attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), sino ad un ammontare massimo pari al 5 % del costo totale del Programma.

3.   I paesi partecipanti si fanno carico delle seguenti spese:

(a)

i costi di acquisizione, sviluppo, installazione, manutenzione e normale funzionamento dei componenti non comunitari dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

(b)

i costi relativi alla formazione iniziale e continua dei propri funzionari, compresa la loro formazione linguistica.

4.   I paesi partecipanti cooperano con la Commissione per assicurare che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della sana gestione finanziaria.

La Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito denominato, il «regolamento finanziario»), stabilisce le regole relative al pagamento delle spese e le comunica ai paesi partecipanti.

5.   L'allocazione finanziaria del presente Programma può riguardare anche le spese relative ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, direttamente necessarie per la gestione del programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni di informazione e pubblicazioni, spese connesse a reti informatiche incentrate sullo scambio di informazioni, assieme a tutte le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può dover sostenere per la gestione del Programma.

Articolo 18

Applicabilità del regolamento finanziario

Tutte le sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario concesse in virtù della presente decisione sono soggette alle disposizioni del regolamento finanziario. In particolare, le sovvenzioni sono oggetto di un preventivo accordo scritto con il beneficiario, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, adottate sulla base dello stesso, con la quale il beneficiario dichiara di accettare che la Corte dei conti verifichi l'uso fatto degli stanziamenti concessigli.

Articolo 19

Controllo finanziario

Le decisioni di finanziamento e tutti gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione sono soggetti al controllo finanziario e, all'occorrenza, a verifiche effettuate sul posto dalla Commissione, in particolare dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e dalla Corte dei conti. Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 20

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato Dogana 2013 (di seguito denominato «il Comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicanogli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 21

Monitoraggio

Il Programma è oggetto di un controllo permanente congiunto da parte dei paesi partecipanti e della Commissione.

Articolo 22

Valutazione intermedia e finale

1.   Il Programma è oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione finale effettuate sotto la responsabilità della Commissione sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di altre eventuali informazioni pertinenti. Esso viene valutato rispetto agli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5.

La valutazione intermedia esamina i risultati di medio periodo ottenuti nella realizzazione del Programma in termini di efficacia ed efficienza, nonché il sussistere della pertinenza degli obiettivi iniziali del Programma. Valuta, inoltre, l'impiego dei fondi e lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e dell'attuazione del Programma.

La valutazione finale si concentra sull'efficacia e l'efficienza delle attività del Programma.

2.   I paesi partecipanti trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni di valutazione:

(a)

prima del 1o aprile 2011, una relazione di valutazione intermedia sulla pertinenza, l'efficacia e l'efficienza del Programma;

(b)

prima del 1o aprile 2014, una relazione di valutazione finale incentrata, tra l'altro, sull'efficacia e sull'efficienza del Programma.

3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali altre informazioni pertinenti, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni di valutazione:

(a)

prima del 1o agosto 2011, una relazione di valutazione intermedia e una comunicazione sull'opportunità di proseguire la realizzazione del Programma;

(b)

prima del 1o agosto 2014, una relazione di valutazione finale.

Le suddette relazioni sono trasmesse, a titolo d'informazione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 23

Abrogazione

La decisione n. 253/2003/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad iniziative perseguite nell'ambito della suddetta decisione continuano ad essere disciplinati dalla stessa decisione fino al loro completamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 78.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.

(3)  GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, p. 1.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(6)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

P6_TA(2006)0539

Ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0609) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 135 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0420/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0407/2006);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0540

Contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0344) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0217/2006),

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0424/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0112

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

visti l'atto d'adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 571/88 (2) del Consiglio prevede che gli Stati membri vengano rimborsati, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

(2)

Lo svolgimento delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede considerevoli finanziamenti da parte degli Stati membri e della Comunità, al fine di soddisfare la necessità d'informazione delle istituzioni della Comunità.

(3)

In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania e dello svolgimento, nel 2007, di indagini sulla struttura delle aziende agricole in tali nuovi Stati membri, è opportuno prevedere un contributo comunitario massimo per indagine; tale adeguamento è necessario a causa dell'adesione e non è stato previsto nell'atto d'adesione.

(4)

Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma quadro, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

2 000 000euro per la Bulgaria,

2 000 000euro per la Romania.»;

2)

all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 20 400 000euro per il periodo 2007-2009.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.

(2)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0541

Cooperazione tra gli Uffici per il recupero dei beni *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del rintracciamento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia (7259/2006),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0122/2006),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0388/2006);

1.

approva l'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia quale emendata;

2.

invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio e della Repubblica di Finlandia.

1 bis.     Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può, nei limiti in cui ciò sia compatibile con il diritto nazionale, istituire o designare due Uffici per il recupero dei beni. Qualora uno Stato membro disponga di più di due unità incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato, non più di due unità dotate degli stessi poteri possono essere designate come punti nazionali di contatto.

2.   Ogni Stato membro indica l'unità che costituisce un Ufficio nazionale per il recupero dei beni ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri notificano tale informazione e qualsiasi modifica successiva al Segretariato generale del Consiglio per iscritto. Ciò non osta a che altre unità, incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato, si scambino informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4.

2.   Ogni Stato membro indica l'unità che costituisce un Ufficio nazionale per il recupero dei beni ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri notificano tale informazione e qualsiasi modifica successiva al Segretariato generale del Consiglio per iscritto. Ciò non osta a che altre unità, incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei proventi di reato, si scambino informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 con l'Ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro .

1.   Un Ufficio per il recupero dei beni può presentare una richiesta di informazioni per una delle finalità di cui all'articolo 1. A tale scopo l'Ufficio si serve delle procedure previste dalla decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Si applicano i motivi di rifiuto previsti in detta decisione quadro.

1.   Un Ufficio per il recupero dei beni o un'altra unità in uno Stato membro dotata degli stessi poteri incaricata di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei beni può presentare una richiesta di informazioni per una delle finalità di cui all'articolo 1. A tale scopo l'Ufficio si serve delle procedure previste dalla decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni ed intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Si applicano i motivi di rifiuto previsti in detta decisione quadro.

1.   Gli Uffici per il recupero dei beni possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di un altro Ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità della presente decisione quali enunciate all'articolo 1.

1.   Gli Uffici per il recupero dei beni o altre unità in uno Stato membro dotate degli stessi poteri incaricate di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei beni possono, entro i limiti imposti dal diritto nazionale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta, scambiare informazioni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di un altro Ufficio per il recupero dei beni in conformità delle finalità della presente decisione quali enunciate all'articolo 1.

Articolo 5

Uso delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione

1.     Le informazioni o i documenti ottenuti ai sensi della presente decisione possono essere utilizzati in qualsiasi procedimento inteso a congelare, sequestrare o confiscare proventi di reato o altri beni connessi con reati.

2.     Nel trasmettere informazioni in virtù della presente decisione, l'Ufficio per il recupero dei beni mittente può subordinare a limitazioni o condizioni l'uso delle informazioni. L'Ufficio per il recupero dei beni ricevente si conforma a tali limitazioni o condizioni. Tali limitazioni e condizioni non possono riguardare l'uso delle informazioni a fini di risarcimento delle vittime del reato per cui sono state ottenute le informazioni stesse.

Soppresso

P6_TA(2006)0542

Spese nel settore veterinario *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0273) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0199/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0409/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

sollecita l'avvio della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(8 bis)

Occorre constatare che scarse sono le conoscenze sui risultati dei programmi di lotta, eradicazione e sorveglianza relativi a talune malattie degli animali nei vari Stati membri.

(8 ter)

Occorre constatare che tra vari Stati membri, persino vicini, esistono differenze nelle attitudini e nei comportamenti in ordine alle stesse malattie, il che può incidere sull'efficacia delle misure adottate.

(8 quater)

Occorre annettere particolare rilevanza alle situazioni di emergenza che rendono necessaria la mobilitazione tempestiva e non programmabile di risorse finanziarie oltremodo elevate.

a bis)

il sostegno a misure di divulgazione di buone pratiche e di incentivo alla presentazione di programmi congiunti di due o più Stati membri e zone frontaliere, sempreché risultino rilevanti ai fini della lotta, eradicazione e sorveglianza delle malattie contagiose degli animali, comprese le zoonosi.

L'elenco nell'allegato può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, per tener conto in particolare delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica.

L'elenco nell'allegato può essere aggiornato solo previo parere specifico del Parlamento europeo e del Consiglio. In via eccezionale, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, nella misura in cui si tratta delle epizoozie emergenti che mettono a rischio la salute degli animali e, indirettamente, la salute pubblica.

Tuttavia, in funzione della loro situazione particolare, gli Stati membri hanno la possibilità di presentare programmi nazionali per la lotta, l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie contagiose degli animali, comprese le zoonosi, che saranno cofinanziati dall'Unione europea.

Entro il 31 marzo gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

Ogni anno entro il 30 aprile gli Stati membri presentano alla Commissione i programmi annuali o pluriennali previsti per l'anno successivo, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

I programmi presentati dopo il 31 marzo non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

I programmi presentati dopo il 30 aprile non sono presi in considerazione ai fini di un finanziamento nell'esercizio successivo.

Le situazioni di emergenza che rendono necessaria una mobilitazione tempestiva e non programmabile di risorse finanziarie oltremodo elevate sono sempre fronteggiate e non sono soggette alle scadenze di cui alla presente decisione.

7 bis)

L'articolo 43 bis è sostituito dal seguente:

Articolo 43 bis

Ogni quattro anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione del settore veterinario e sul rapporto costo-efficacia dell'applicazione dei programmi nei vari Stati membri, compresa una illustrazione dei criteri adottati.

La decisione 90/638/CEE del Consiglio è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore della decisione sulla fissazione dei criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma della decisione 90/424/CEE e delle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10 della stessa decisione.

La decisione 90/638/CEE del Consiglio è abrogata a partire dalla data di entrata in vigore della decisione sulla fissazione dei criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 2, terzo comma della decisione 90/424/CEE e delle modalità di applicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10 della stessa decisione , fatto salvo il parere del Parlamento europeo in caso di modifica dei criteri attualmente in vigore.

Leucosi bovina

Malattia di Newcastle

Morbo di Aujeszky

Brucellosi suina

BHV1

Maedi Visna

Paratubercolosi

Mycoplasma gallisepticum


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

P6_TA(2006)0543

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento ***III

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0550) (2) e sulla proposta modificata (COM(2005)0282),

vista la sua posizione in seconda lettura (3) sulla posizione comune del Consiglio (4),

visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2006)0434) (5),

visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,

visto l'articolo 65 del suo regolamento,

vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0446/2006);

1.

approva il progetto comune;

2.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

3.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 15.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Testi approvati del 13.6.2006, P6_TA(2006)0251.

(4)  GU C 126 E del 30.5.2006, pag. 1.

(5)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0544

Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (11944/2/2006 — C6-0357/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0629) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0629/2) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo (A6-0448/2006);

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 18.5.2006, P6_TA(2006)0217.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0545

Codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0608) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 135 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0419/2005),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0429/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0246

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

visto il protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, concernente le Isole Canarie e Ceuta e Melilla, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici che delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (in seguito «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario nel quadro di politiche comuni in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. Ciò lascia impregiudicate le disposizioni specifiche stabilite in altri settori quali quelle che esistono o possono essere introdotte nel quadro, tra l'altro, delle normative in materia di agricoltura, ambiente, politica commerciale comune, statistica o risorse proprie. La normativa doganale deve essere meglio allineata alle disposizioni in materia di riscossione delle imposte all'importazione, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

(2)

In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d'azione 2004-2005 (3), è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente negli Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario che internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore dell'atto di adesione il 1o maggio 2004, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (in seguito la «convenzione di Kyoto»), l'adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio (5). È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione. Per tutte queste ragioni un'ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente; occorre una revisione completa.

(4)

La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione «Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio» (6), semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni, per promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali devono essere fusi o armonizzati e il loro numero deve essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

(5)

Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne della Comunità hanno trasformato il ruolo delle dogane, rendendole un elemento centrale del processo di globalizzazione e, nel monitoraggio e nella gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale deve pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

(6)

L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in seguito «IT») è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi IT per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

(7)

Il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrà accompagnarsi ad un'armonizzazione dei controlli doganali che dovranno essere efficaci in tutto il territorio comunitario senza generare comportamenti contrari alla concorrenza nei vari punti d'entrata e uscita dal territorio.

(8)

Al fine di agevolare l'attività commerciale, offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale della Comunità, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo, quali polizia, guardie di confine, autorità veterinarie e ambientali, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola («interfaccia unica») e che le merci siano controllate da tali autorità nello stesso tempo e nello stesso posto («sportello unico»).

(9)

Al fine di agevolare l'attività di talune imprese , occorre dare agli operatori economici la facoltà di continuare a nominare un rappresentante nelle loro relazioni con le autorità doganali. Tuttavia, tale diritto di rappresentanza non dovrebbe più poter essere riservato a nessuna legislazione nazionale di uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale dovrebbe poter ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

(10)

Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili devono, in quanto «operatori economici autorizzati», poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti. Essi potranno beneficiare in tal modo dello status di operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» o di quello di operatore economico organizzato «sicurezza» in modo indipendente o cumulativo.

(11)

Tutte le decisioni, ossia gli atti ufficiali delle autorità doganali relativi alla normativa doganale e aventi effetti giuridici nei confronti di una o più persone, comprese le informazioni vincolanti, devono essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni devono essere valide in tutta la Comunità e poter essere annullate, modificate salvo altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.

(12)

In conformità alla carta dei diritti fondamentali, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che venga presa una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona stessa. Una tale disposizione nell'ambito del codice deve applicarsi anche ai casi di recupero a posteriori e alle decisioni relative alle richieste di rimborso o sgravio.

(13)

La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno al fine di scoraggiare qualsiasi violazione grave delle norme doganali e in tal modo ridurre il rischio di frodi o di minacce alla/per la sicurezza e salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità. Questi fini possono essere realizzati soltanto mediante un quadro comunitario comune che attribuisca il potere giurisdizionale per l'irrogazione delle sanzioni e delimiti tali sanzioni, nel pieno rispetto della carta dei diritti fondamentali.

(14)

Al fine di garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità per le autorità doganali di garantire la corretta applicazione della normativa doganale e, dall'altro, il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

(15)

Al fine di minimizzare i rischi per la Comunità, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri deve essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non deve impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

(16)

È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire precise disposizioni per il rilascio delle prove di origine nella Comunità, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.

(17)

Per quanto riguarda le norme relative all'origine preferenziale, è opportuno, al fine di accelerare il processo decisionale nella Comunità, conferire alla Commissione la facoltà di adottare tali norme per le merci che beneficiano delle misure preferenziali applicabili al commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla.

(18)

È opportuno riunire tutte le circostanze in seguito alle quali sorge un'obbligazione doganale all'importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell'obbligazione doganale. Ciò deve valere anche per la nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione.

(19)

Poiché il nuovo ruolo delle autorità doganali implica la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra gli uffici doganali interni e quelli di confine, l'obbligazione doganale deve, in genere, sorgere nel luogo in cui è stabilito il debitore, in quanto l'ufficio doganale competente per tale luogo è quello che può meglio sorvegliare le attività della persona in questione.

(20)

Inoltre, in linea con la convenzione di Kyoto, è opportuno prevedere un numero limitato di casi in cui sia richiesta la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri al fine di stabilire il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale e recuperare i dazi.

(21)

Le norme relative ai regimi speciali devono consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali, nonché globale per più transazioni.

(22)

Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, una garanzia deve coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore deve coprire anche gli importi dei dazi che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori.

(23)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l'applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode deve essere possibile vietare temporaneamente l'applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici.

(24)

È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.

(25)

È necessario stabilire il criterio per la determinazione del carattere comunitario delle merci e le circostanze che determinano la perdita di tale carattere, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale carattere rimane immutato quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità.

(26)

È opportuno assicurare che nei casi in cui l'operatore economico fornisce, anticipatamente, le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale devono essere effettuati in primo luogo dall'ufficio doganale competente per i locali dell'operatore economico.

(27)

Le norme relative alle dichiarazioni doganali devono essere modernizzate e semplificate, in particolare in modo da richiedere che le dichiarazioni doganali siano, di norma, fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata.

(28)

Poiché la convenzione di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione doganale prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito. Lo sdoganamento centralizzato deve includere la possibilità di usare dichiarazioni semplificate, la proroga della data di presentazione di una dichiarazione completa e della documentazione richiesta, la dichiarazione periodica e la dilazione di pagamento.

(29)

Per contribuire a garantire condizioni di concorrenza neutrali in tutta la Comunità, è opportuno stabilire a livello comunitario le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, che dovevano precedentemente essere adottate a livello nazionale.

(30)

È opportuno fornire norme semplici e comuni per i regimi speciali (transito, deposito, uso particolare e perfezionamento), integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

(31)

La concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale deve essere facilitata e la nascita dell'obbligazione doganale in tali casi deve essere oggetto di norme semplici. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate ad un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, sono oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Tuttavia, deve anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate ad un regime speciale. Gli stessi criteri si devono applicare alle manipolazioni usuali.

(32)

In considerazione delle misure per una maggiore sicurezza introdotte nel codice a norma del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario  (7), la collocazione delle merci nelle zone franche deve diventare un regime doganale e le merci devono essere soggette a controlli doganali all'entrata e relativamente alle scritture.

(33)

Per le merci vincolate ad un regime di uso particolare, deve essere stabilito un quadro giuridico di base relativo alla sospensione delle accise, prevista dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8), dell'IVA sulle importazioni, prevista dagli articoli 7, paragrafo 3, e 10, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (9), e delle misure di politica commerciale.

(34)

Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo deve coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

(35)

Le misure in materia di sicurezza relative alle merci comunitarie che escono dal territorio doganale della Comunità devono applicarsi anche alla riesportazione delle merci non comunitarie. Le stesse norme devono applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità.

(36)

È opportuno, al fine di garantire un processo decisionale efficace e condizioni di uniformità, semplificare i meccanismi per l'adozione delle misure di applicazione, delle note esplicative, delle linee guida e delle decisioni della Commissione che richiedono il ritiro di una decisione presa dalle autorità doganali, nonché per l'elaborazione di una posizione comune nell'ambito di comitati, gruppi di lavoro e panel istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale. La procedura di gestione è la più appropriata per l'adozione delle disposizioni di applicazione e la procedura di consultazione la più appropriata per l'adozione delle linee guida e delle note esplicative.

(37)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

(38)

È opportuno conferire competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione, in particolare quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice.

(39)

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice. Occorre pertanto abrogare, insieme al regolamento (CEE) n. 2913/92, anche i seguenti regolamenti:

regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (11),

regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla (12),

regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi (13).

(40)

In base al principio di proporzionalità, per l'efficace funzionamento dell'Unione doganale quale pilastro centrale del mercato interno è necessario e opportuno stabilire norme e procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma, del trattato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE, RUOLO DELLE DOGANE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento istituisce il codice doganale comunitario, in appresso «il codice», che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono.

Il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale della Comunità, senza pregiudizio delle disposizioni in altri settori attinenti a tali scambi.

Articolo 2

Ruolo delle autorità doganali

Le autorità doganali sono incaricate della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al libero scambio, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno , della politica commerciale comune e delle altre politiche comunitarie comuni riguardanti il commercio, nonché alla sicurezza dell'intera catena logistica. Tale compito comprende le seguenti funzioni:

a)

tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

b)

tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

c)

garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente, se del caso in stretta cooperazione con altre autorità;

d)

mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

Articolo 3

Territorio doganale

1.   Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

il territorio del Regno del Belgio;

il territorio della Repubblica ceca;

il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole FærØer e della Groenlandia;

il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica);

il territorio della Repubblica di Estonia;

il territorio della Repubblica ellenica;

il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla;

il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna e la Polinesia francese;

il territorio dell'Irlanda;

il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell'atto di adesione;

il territorio della Repubblica di Lettonia;

il territorio della Repubblica di Lituania;

il territorio del Granducato del Lussemburgo;

il territorio della Repubblica di Ungheria;

il territorio della Repubblica di Malta;

il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;

il territorio della Repubblica d'Austria;

il territorio della Repubblica di Polonia;

il territorio della Repubblica portoghese;

il territorio della Repubblica di Slovenia;

il territorio della Repubblica slovacca;

il territorio della Repubblica di Finlandia;

il territorio del Regno di Svezia;

il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2.   I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:

a)

FRANCIA

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679);

b)

CIPRO

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

3.   Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del codice, si intende per:

1)

«autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che dispone ai sensi del diritto nazionale del potere di applicare alcune norme doganali;

2)

normativa doganale: il corpus legislativo costituito da quanto segue:

a)

il codice e le disposizioni adottate a livello comunitario e, se del caso, a livello nazionale per la sua applicazione;

b)

la tariffa doganale comune;

c)

gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nella Comunità;

3)

«persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica ma abbia, ai sensi del diritto comunitario o nazionale, la capacità di agire;

4)

«operatore economico»: una persona che , nel quadro della sua professione, è coinvolta in attività coperte dalla legislazione doganale ;

5)

«rappresentante in dogana»: una persona stabilita nel territorio dell'Unione che fornisce a terzi servizi in materia doganale;

6)

«rischio»: la probabilità che si verifichi, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale della Comunità e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza di merci non aventi carattere comunitario, un evento che avrebbe uno dei risultati seguenti:

a)

impedire la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali;

b)

compromettere gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

c)

costituire una minaccia per la sicurezza della Comunità e dei suoi cittadini, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

7)

«controlli doganali»: atti specifici effettuati dalle autorità doganali ai sensi degli articoli da 27 a 30;

8)

«dichiarazione sommaria»: una dichiarazione da fare prima che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità o ne escano;

9)

«dichiarazione in dogana»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, della specifica procedura da applicare;

10)

«dichiarante»: la persona che fa una dichiarazione sommaria o una dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona a nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

11)

«regime doganale»: uno dei regimi seguenti a cui possono essere vincolate le merci in conformità al codice:

a)

immissione in libera pratica;

b)

regimi speciali;

c)

esportazione;

12)

«dazi all'importazione»: i dazi doganali figuranti nella tariffa doganale comune dovuti all'importazione delle merci;

13)

«dazi all'esportazione»: i dazi doganali figuranti nella tariffa doganale comune dovuti all'esportazione delle merci;

14)

«merci non comunitarie»: le merci diverse da quelle di cui al punto (20) o che hanno perso la posizione di merci comunitarie;

15)

«gestione dei rischi»: l'identificazione sistematica dei rischi e la messa in atto di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

16)

«svincolo delle merci»: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

17)

«vigilanza doganale»: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

18)

«ristorno»: il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione su merci immesse in libera pratica se tali merci sono esportate dal territorio doganale della Comunità nello stato originario o sotto forma di prodotti trasformati;

19)

«prodotti trasformati»: merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

20)

«persona stabilita nel territorio doganale della Comunità»:

a)

se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale della Comunità;

b)

se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale della Comunità;

21)

«posizione doganale»: carattere di merci comunitarie o non comunitarie;

22)

«merci comunitarie»: merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

a)

merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità;

b)

merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;

c)

merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui alla lettera b) sia da merci di cui alle lettere a) e b);

23)

«presentazione delle merci in dogana»: notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

24)

«titolare delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto simile di disporne o che ne ha il controllo fisico;

25)

«titolare del regime»: la persona che fa o per conto della quale viene fatta la dichiarazione in dogana, oppure la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi di tale persona in relazione a un regime doganale;

26)

«misure di politica commerciale»: misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni comunitarie relative all'importazione e all'esportazione delle merci;

27)

«operazioni di perfezionamento»: le operazioni seguenti:

a)

la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

b)

la trasformazione di merci;

c)

la distruzione di merci;

d)

la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

e)

l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

28)

«tasso di rendimento»: la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento.

CAPO 2

DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE

Sezione 1

Fornitura di informazioni

Articolo 5

Scambio e protezione dei dati

1.   Tutti i necessari scambi di dati, documenti di accompagnamento, decisioni e notifiche fra autorità doganali e fra operatori economici e autorità doganali sono effettuati mediante procedimenti informatici.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194 , paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto con misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

2.   Se non specificamente disposto altrimenti, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

a)

le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, come previsto per l'applicazione della normativa doganale;

b)

una serie di dati e un formato comuni per i messaggi di dati da scambiare ai sensi della normativa doganale.

I dati di cui alla lettera b) del primo comma comprendono le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

I sistemi necessari per lo scambio elettronico di dati fra uffici doganali a norma del paragrafo 1 devono essere introdotti entro il 30 giugno 2009.

Articolo 6

Protezione dei dati

1.   Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto che ai fini dei controlli doganali ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, tali informazioni non sono divulgate dalle autorità competenti senza l'espressa autorizzazione della persona o autorità che le ha fornite.

Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità competenti sono tenute o autorizzate a farlo in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

2.   I dati riservati possono essere comunicati alle amministrazioni doganali e ad altri enti di paesi e territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità soltanto nel quadro di un accordo internazionale che garantisca un equivalente livello di protezione dei dati.

La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Articolo 7

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

1.   Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso da parte delle autorità doganali ai sistemi informatici dell'operatore economico.

2.   Eventuali informazioni fornite da una parte all'altra nel corso della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate se non diversamente convenuto dalle due parti.

Articolo 8

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

1.   Qualsiasi persona può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Tale richiesta può essere respinta qualora non si riferisca a un'operazione di importazione o esportazione realmente prevista.

2.   Le amministrazioni doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo la normativa, le decisioni amministrative e i moduli di domanda relativi agli scambi internazionali di merci a disposizione degli operatori economici gratuitamente e, ogniqualvolta fattibile, attraverso Internet.

Articolo 9

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

1.   Qualsiasi persona che interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, qualunque sia il supporto usato, nonché tutta l'assistenza necessaria.

2.   Senza pregiudizio dell'eventuale applicazione di sanzioni, la presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, anche semplificata, di una notifica, o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione, impegna la persona interessata per quanto riguarda:

a)

l'esattezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda, o in qualsiasi altro formulario pertinente;

b)

l'autenticità dei documenti presentati o resi disponibili;

c)

se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime interessato, o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali.

Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda, o a fornire le informazioni richieste, sia un rappresentante della persona interessata, anche il rappresentante è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.

Articolo 10

Sistema di dati comune

Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, mantenere ed utilizzare un sistema elettronico per la registrazione e l'aggiornamento comune di dati per quanto riguarda:

a)

tutte le persone direttamente o indirettamente interessate dall'espletamento delle formalità doganali;

b)

qualsiasi autorizzazione riguardante un regime doganale o lo status di operatore economico autorizzato.

I dati sono accessibili alle amministrazioni doganali degli Stati membri nello svolgimento dei loro compiti e, in conformità alle norme di cui al terzo comma, agli operatori economici.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194 , paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono la forma e il contenuto standard dei dati da registrare e le norme relative all'accesso a tali dati.

Sezione 2

Rappresentanza doganale

Articolo 11

Rappresentante doganale

1.   Qualsiasi persona può nominare ai fini dei suoi rapporti con le autorità doganali un rappresentante incaricato di espletare gli atti e le formalità previsti dalla normativa doganale, in appresso «rappresentante doganale».

La rappresentanza doganale può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

2.   Un rappresentante doganale deve essere stabilito all'interno del territorio doganale della Comunità.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono le condizioni alle quali per il requisito previsto dal primo comma del presente paragrafo può non essere richiesto.

3.     Lo status di rappresentante doganale è soggetto ai seguenti criteri:

è aperto a tutte le persone che lo richiedano;

è gestito da un organo governativo nello Stato membro;

dopo essere stato registrato nello Stato membro in cui la richiesta è stata fatta, è riconosciuto in tutti gli Stati membri;

è subordinato all'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Non vi sono limiti quanto al numero dei rappresentanti doganali nell'Unione europea.

Una persona avente lo status di rappresentante doganale e lo status di operatore economico autorizzato può avvalersi di tutte le semplificazioni.

4.     Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni persona che eserciti un'attività commerciale è abilitata a rivolgersi alle autorità doganali senza essere tenuta a farsi rappresentare da un rappresentante in dogana.

Articolo 12

Potere di rappresentanza

1.   Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

La persona che non dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona o che dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome proprio e per proprio conto.

2.   Le autorità doganali possono richiedere a qualsiasi persona che dichiara di agire in nome o per conto di un'altra di fornire le prove del suo potere di agire in qualità di rappresentante doganale, eccetto nel caso in cui essa appartiene a una categoria di persone aventi il diritto di agire per conto di un'altra persona.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che identifichino le categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 13

Rappresentanza in dogana e status dell'operatore economico autorizzato

1.   Se una persona agisce in qualità di rappresentante doganale su base regolare e commerciale, le può essere concesso lo status di «operatore economico autorizzato» a norma dell'articolo 14.

2.   Un rappresentante doganale può agire in qualità di rappresentante fiscale, come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di imposta sul valore aggiunto, in appresso «IVA», e di accise.

Sezione 3

Operatore economico autorizzato

Articolo 14

Domanda e autorizzazione

1.   Una persona che è stabilita nel territorio doganale della Comunità e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 15 e 16 può richiedere lo status di operatore economico autorizzato.

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione di altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a riesame periodico.

2.    Lo status di operatore economico autorizzato comprende due tipi di autorizzazione: operatore economico autorizzato «semplificazione doganale» e operatore economico autorizzato «sicurezza».

Il primo tipo di autorizzazione consente di beneficiare di semplificazioni previste ai sensi del presente codice o delle sue disposizioni di applicazione. Il secondo tipo consente al titolare agevolazioni attinenti alla sicurezza.

Le due autorizzazioni sono cumulabili.

3.   Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 15 e 16, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali .

4.   Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e a condizione che i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale comunitaria siano soddisfatti, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

5.   Lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato in conformità alle condizioni stabilite a norma dell'articolo 16, lettera h).

6.   L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali tutti i fattori sorti dopo la concessione dello status che ne possano influenzare il proseguimento o il contenuto.

Articolo 15

Concessione dello status

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato devono essere almeno i seguenti:

a)

una comprovata adeguata osservanza degli obblighi doganali e fiscali ;

b)

un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c)

se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria;

d)

a norma della disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi del presente codice o delle sue disposizioni di applicazione, l'esistenza di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

e)

a norma della disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, se un operatore economico autorizzato intende beneficiare delle agevolazioni riguardanti i controlli doganali in materia di sicurezza, l'esistenza di adeguati standard di sicurezza.

Articolo 16

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che disciplinano le questioni seguenti:

a)

la concessione dello status di operatore economico autorizzato;

b)

la frequenza del riesame dello status di operatore economico autorizzato;

c)

la concessione delle autorizzazioni per l'uso di semplificazioni;

d)

l'identificazione dell'autorità doganale competente per la concessione dello status e delle autorizzazioni di cui sopra;

e)

il tipo e la portata delle agevolazioni che possono essere concesse riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza ;

f)

la consultazione e informazione delle altre autorità doganali;

g)

le condizioni alle quali una domanda fatta dalla persona che chiede un'autorizzazione può essere limitata a uno o più Stati membri;

h)

le condizioni alle quali lo status di operatore economico autorizzato può essere sospeso o revocato;

i)

le condizioni alle quali si può non esigere il requisito della residenza nella Comunità per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali.

Sezione 4

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

Articolo 17

Disposizioni generali

1.   Quando una persona chiede alle autorità doganali di prendere una decisione, essa fornisce tutte le informazioni richieste da dette autorità per poter decidere.

Una decisione può anche essere chiesta da, e presa nei confronti di, più persone.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 viene presa e notificata al richiedente entro un termine di due mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dalle autorità doganali, se non altrimenti disposto dalla normativa doganale.

Tuttavia, se le autorità doganali si trovano nell'impossibilità di rispettare il suddetto termine, prima che questo scada ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere sulla richiesta.

3.   Se non altrimenti specificato dalla decisione stessa o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene che l'abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 25, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data.

4.   Prima di prendere una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la o le persone a cui è destinata, le autorità doganali comunicano a tale o tali persone le loro obiezioni, motivandole. Alla persona interessata viene data la possibilità di esprimere il suo punto di vista, entro un termine a decorrere dalla data in cui le obiezioni sono state inviate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono il termine di cui al primo comma del presente paragrafo.

Alla scadenza di detto termine la decisione, motivata, viene notificata nella debita forma alla persona interessata.

L'obbligo di comunicare le obiezioni prima di prendere una decisione che avrebbe conseguenze sfavorevoli per la persona a cui è destinata si applica anche alle decisioni prese dalle autorità doganali senza preventiva richiesta da parte della persona interessata e in particolare alla notifica di un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3.

La decisione deve fare riferimento al diritto di ricorso di cui all'articolo 24.

5.   Senza pregiudizio delle disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi e a quali condizioni le decisioni non hanno effetto o diventano nulle, le autorità doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla se essa non è conforme alla normativa doganale o alle linee guida o alle note esplicative per la sua interpretazione.

Articolo 18

Validità delle decisioni a livello comunitario

Se non altrimenti richiesto o specificato, le decisioni prese dalle autorità doganali sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

Articolo 19

Annullamento di decisioni favorevoli

1.   Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al suo destinatario se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la decisione è stata emessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

b)

il richiedente sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

c)

se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

2.   L'annullamento della decisione viene notificato al suo destinatario.

3.   Se non altrimenti specificato, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

4.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 20

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

1.   Una decisione favorevole viene revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 19, non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni stabilite per il suo rilascio.

2.   Se non altrimenti specificato nella normativa doganale, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa.

3.   La revoca o la modifica della decisione viene notificata al suo destinatario.

4.   Gli effetti della revoca o modifica della decisione decorrono dalla data in cui la notifica della revoca o della modifica perviene o si ritiene che sia pervenuta al destinatario della decisione.

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare ad altra data la decorrenza degli effetti della revoca o modifica.

5.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, in particolare per le decisioni destinate a più persone.

Articolo 21

Decisioni speciali

1.   Le autorità doganali emettono, su richiesta, decisioni che contengono informazioni tariffarie vincolanti, in appresso «decisioni ITV» o decisioni che contengono informazioni vincolanti in materia di origine, in appresso «decisioni IVO».

Tale richiesta può essere respinta qualora non si riferisca a un regime doganale realmente previsto.

2.   Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci.

Esse obbligano le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data della decisione.

Esse obbligano il destinatario, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

3.   Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data specificata nelle stesse.

4.   Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione deve essere in grado di provare quanto segue:

a)

nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

b)

nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

5.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 5, e all'articolo 19, le decisioni ITV o IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

6.   Le decisioni ITV o IVO vengono revocate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, e dell'articolo 20.

Esse non possono essere modificate.

7.   Nonostante l'articolo 20, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

a)

le condizioni alle quali e il momento in cui la decisione ITV o IVO cessa di essere valida;

b)

le condizioni alle quali e il periodo di tempo per il quale una decisione di cui alla lettera a) può ancora essere utilizzata in relazione a contratti giuridicamente vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della scadenza della sua validità.

8.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali devono essere emesse altre decisioni speciali.

Sezione 5

Sanzioni doganali

Articolo 22

Sanzioni doganali

1.   Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di infrazione alla normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Le sanzioni amministrative sono applicate sotto forma di:

a)

un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, anche applicato in sostituzione di una sanzione penale, e/o

b)

ritiro, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.

Qualora le sanzioni amministrative siano associate a sanzioni penali, sulla base degli stessi elementi, il cumulo delle sanzioni è proporzionato.

Sezione 6

Ricorsi

Articolo 23

Diritto penale

Gli articoli 24, 25 e 26 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione presa da un'autorità giudiziaria.

Articolo 24

Diritto di ricorso

1.   Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso contro una decisione presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.   Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

a)

in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un altro organo, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente designato a tale scopo dagli Stati membri;

b)

in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri.

3.   Il ricorso deve essere presentato in forma elettronica o per iscritto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o chiesta.

Articolo 25

Sospensione dell'applicazione

1.   La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora possa essere provocato un danno irreparabile alla persona che ha presentato il ricorso, le autorità doganali sospendono, interamente o in parte, l'applicazione della decisione contestata.

Le autorità doganali possono sospendere, interamente o in parte, l'applicazione della decisione contestata quando hanno fondati motivi di sospettare che essa sia incompatibile con la normativa doganale.

3.   Quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che quest'ultima possa provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 26

Decisione sul ricorso

Per quanto riguarda le decisioni emesse dalle autorità doganali sui ricorsi si applica l'articolo 17.

Gli Stati membri garantiscono che la procedura di ricorso consenta una rapida correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

Sezione 7

Controllo delle merci

Articolo 27

Controlli doganali

1.   Le autorità doganali possono effettuare tutti i controlli che ritengono necessari per garantire la corretta applicazione della normativa doganale e di altre normative che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale della Comunità e altri territori, nonché la presenza di merci non comunitarie.

Tali controlli, in appresso «controlli doganali», possono consistere nella visita delle merci, nella verifica dei dati delle dichiarazioni e dell'esistenza e autenticità di documenti elettronici o cartacei, nell'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé.

I controlli doganali possono essere effettuati all'esterno del territorio doganale della Comunità se ciò è previsto da un accordo internazionale.

2.   I controlli doganali, inclusi i controlli casuali, si basano sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le misure necessarie per farvi fronte, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionale.

Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, sviluppano, mantengono e utilizzano, al più tardi al 30 giugno 2009, un sistema elettronico per l'applicazione della gestione dei rischi.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

a)

norme per un quadro comune in materia di gestione dei rischi;

b)

norme per stabilire criteri comuni e settori di controllo prioritari;

c)

norme che disciplinano lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi tra le amministrazioni doganali.

Articolo 28

Collaborazione fra autorità

1.   Qualora, relativamente alle stesse merci, vengano effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, tali controlli si effettuano in stretta collaborazione con le autorità doganali e, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo (sportello unico).

2.   Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi, scambiare dati ottenuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, del trasferimento e dell'uso finale di merci circolanti fra il territorio doganale della Comunità e altri territori o nel contesto della presenza di merci non comunitarie, fra di loro, con le autorità doganali di altri Stati membri e con la Commissione.

Articolo 29

Verifica a posteriori

Dopo aver svincolato le merci, le autorità doganali, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione sommaria o nella dichiarazione in dogana, possono controllare i documenti e i dati commerciali riguardanti operazioni relative alle merci in questione o le successive operazioni commerciali relative alle stesse merci.

Tali controlli possono essere effettuati presso il dichiarante o il suo rappresentante, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci quando queste possono essere ancora presentate.

Articolo 30

Eccezioni

1.   Non si applicano controlli né formalità doganali:

a)

ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari;

b)

ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria.

2.   Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

a)

dei controlli di sicurezza effettuati sui bagagli dalle autorità degli Stati membri, dalle autorità portuali o aeroportuali o dai vettori;

b)

dei controlli connessi con i divieti o le restrizioni stabiliti dagli Stati membri, purché tali divieti o restrizioni siano compatibili con il trattato.

Sezione 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni; oneri e costi

Articolo 31

Conservazione di documenti e di altre informazioni

1.   Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per il periodo stabilito dalle disposizioni vigenti e per almeno tre anni civili, qualunque sia il supporto usato.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione.

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

Quando si tratta di merci vincolate ad un altro regime doganale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione si è concluso.

2.   Senza pregiudizio dell'articolo 73, paragrafo 4, quando da un controllo doganale effettuato dalle autorità doganali in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora sia stato presentato ricorso, i documenti devono essere conservati fino al termine della procedura.

Articolo 32

Oneri e costi

1.   Le autorità doganali non applicano alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali .

Tuttavia, esse possono applicare oneri o recuperare costi per determinati servizi resi.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure di applicazione del secondo comma del paragrafo 1, specificamente in relazione a quanto segue:

a)

la presenza, ove richiesta, del personale doganale in locali diversi da quelli delle dogane;

b)

analisi o perizie sulle merci e spese postali per la rispedizione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 21 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;

c)

la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;

d)

misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

CAPO 3

CONVERSIONE VALUTARIA, TERMINI E SEMPLIFICAZIONE

Articolo 33

Conversione valutaria

1.   Quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni, ossia:

a)

in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

b)

in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci, le soglie di valore e l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

Il tasso di cambio riflette, il più accuratamente possibile, il valore corrente della valuta convertita nella valuta dello Stato membro.

2.   Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale viene fissato una volta l'anno.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 34

Termini

1.   Se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato e la data o il termine non possono essere prorogati a meno che le disposizioni in questione lo prevedano espressamente.

2.   Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971 che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini  (14) del Consiglio si applicano ai termini fissati dalla normativa doganale, salvo quando si applichino altre disposizioni specifiche.

Articolo 35

Semplificazione

1.    La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni l'applicazione del codice può essere semplificata.

2.     Le procedure semplificate, da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 3, sono applicate alle merci comunitarie che circolano fra un territorio nazionale coperto dalla direttiva 77/388/CEE, articolo 3, paragrafo 3 e un'altra parte del territorio doganale comunitario.

3.     Previa approvazione della Commissione (che agisce secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 3, uno Stato membro può applicare procedure semplificate alle merci comunitarie di cui al paragrafo 2, che circolano esclusivamente nell'ambito del suo territorio e, analogamente, due o più Stati membri possono accordarsi su procedure semplificate da applicare a dette merci circolanti fra di essi.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPO 1

TARIFFA DOGANALE COMUNE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI

Articolo 36

Tariffa doganale comune

1.   I dazi all'importazione e all'esportazione sono basati sulla tariffa doganale comune.

Le altre misure stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

2.   La tariffa doganale comune comprende:

a)

la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune  (15);

b)

qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

c)

i dazi all'importazione convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;

d)

le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

e)

le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

f)

le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi all'importazione su talune merci;

g)

il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

h)

le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie.

3.   Quando le merci interessate soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4.   Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.

Articolo 37

Classificazione tariffaria delle merci

Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata in conformità al primo o al secondo comma è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure annesse a tale sottovoce.

CAPO 2

ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 38

Campo di applicazione

Gli articoli 39, 40 e 41 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

a)

della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e);

b)

delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c)

delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci.

Articolo 39

Acquisizione dell'origine

1.   Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2.   Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 40

Prova dell'origine

1.   Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

2.   Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.

3.   Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo 41

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 39 e 40.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 42

Origine preferenziale delle merci

1.   Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   2 Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3.   3 Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

4.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

5.   Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, le norme sull'origine preferenziale sono adottate in conformità all'articolo 187 del trattato.

6.     Allorché negozia in nome della Comunità gli accordi di cui al paragrafo 2 o presenta una proposta con l'obiettivo di definire, con un regolamento adottato conformemente agli articoli 251 o 187 del trattato, le norme di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, la Commissione tiene conto in particolare:

a)

degli impegni e degli obblighi accettati in relazione ad accordi internazionali;

b)

della necessità di definire criteri concernenti il carattere originario dei prodotti adeguati alle caratteristiche di ciascun prodotto e di garantire che il beneficio economico delle misure preferenziali sia effettivamente riservato ai paesi, ai territori, o ai gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali tali misure sono state concordate o adottate;

c)

del livello di sviluppo e del grado di industrializzazione dei paesi, dei territori, dei gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali le misure preferenziali sono state concordate o adottate;

d)

degli obiettivi d'integrazione regionale che sottendono alcuni dei regimi preferenziali in questione attraverso la definizione di regole appropriate sul cumulo;

e)

della necessità di definire norme semplici da comprendere e da applicare, che consentano agli operatori dei paesi, dei territori, o gruppi di paesi o di territori a beneficio dei quali tali misure sono state concordate o adottate, di ricorrere efficacemente alle misure preferenziali, e compatibili con l'obiettivo della semplificazione del commercio.

Essa prevede misure di controllo appropriate che consentano di prevenire o di sanzionare l'abuso o l'elusione delle misure preferenziali.

7.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure necessarie all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

CAPO 3

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo 43

Campo di applicazione

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli da 44 a 47.

Articolo 44

Valore di transazione

1.   Il valore in dogana delle merci importate è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità, eventualmente adeguato in conformità alle misure adottate a norma del paragrafo 4, in appresso «valore di transazione».

Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore nei confronti del venditore, o nei confronti di terzi per soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere in denaro, ma può avvenire, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili.

2.   Il valore di transazione si applica purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le seguenti:

i)

restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità;

ii)

limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

iii)

restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore delle merci;

b)

la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

c)

nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento in conformità alle misure adottate a norma del paragrafo 4;

d)

il compratore e il venditore non siano collegati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 3.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera d), il fatto che il compratore e il venditore siano collegati non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. Se necessario sono esaminate le circostanze proprie della vendita, e il valore di transazione è accettato purché i legami tra le parti non abbiano influito sul prezzo.

Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute in altro modo, le autorità doganali hanno motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, notificano le loro motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure che stabiliscono gli elementi che, ai fini della determinazione del valore in dogana, devono essere addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare, o che possono essere esclusi.

Articolo 45

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma dell'articolo 44, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2 del presente articolo, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) può essere invertito su richiesta del dichiarante.

2.   Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

a)

il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

b)

il valore di transazione di merci similari vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

c)

il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale della Comunità nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori;

d)

il valore calcolato, uguale alla somma dei seguenti elementi:

i)

costo o valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

ii)

importo rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità;

iii)

costo o valore del trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, spese di carico e movimentazione connesse con tale trasporto e spese di assicurazione delle merci.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono eventuali altre condizioni e norme per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 46

Metodo residuale

Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma degli articoli 44 o 45, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale della Comunità, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

a)

dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

b)

dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

c)

del presente capo.

Tuttavia, per determinare il valore in dogana a norma del primo comma non si può usare nessuno dei seguenti elementi:

a)

prezzo di vendita nel territorio doganale della Comunità di merci prodotte in tale territorio;

b)

sistema che preveda l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato di due valori possibili;

c)

prezzo delle merci sul mercato interno del paese di esportazione;

d)

costo di produzione diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari a norma dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera d);

e)

prezzi all'esportazione verso un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità;

f)

valori in dogana minimi;

g)

valori arbitrari o fittizi.

Articolo 47

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme per la determinazione del valore in dogana in casi specifici e relativamente a merci per cui è sorta un'obbligazione doganale dopo l'uso di un regime speciale.

TITOLO III

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

CAPO 1

NASCITA DI UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 48

Obbligazione doganale

I dazi all'importazione o all'esportazione sono dovuti per merci specifiche sulla base della tariffa doganale comune; l'importo dovuto costituisce l'obbligazione doganale.

Sezione 2

Obbligazione doganale all'importazione

Articolo 49

Immissione in libera pratica, ammissione temporanea

1.   Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non comunitarie a uno dei regimi seguenti:

a)

immissione in libera pratica;

b)

ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

2.   L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Il dichiarante è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione è anch'essa debitrice se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 50

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

1.   Quando un divieto di ristorno dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra la Comunità e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, sorge un'obbligazione doganale all'importazione per detti prodotti in seguito:

a)

all'accettazione della notifica di riesportazione relativa ai prodotti in questione, ottenuti in regime di perfezionamento attivo;

b)

all'accettazione della dichiarazione relativa alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo in caso di esportazione anticipata dei prodotti trasformati in questione.

2.   Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

3.   Si applica l'articolo 49, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, per le merci non comunitarie di cui all'articolo 188, il debitore è la persona che presenta la notifica di riesportazione e, in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale la notifica viene presentata.

Articolo 51

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1.   Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 49 e 50, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:

a)

uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non comunitarie nel territorio doganale della Comunità o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l'uso o la rimozione di merci all'interno di tale territorio; oppure

b)

una condizione fissata per il vincolo di merci non comunitarie a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.

2.   Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:

a)

non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure

b)

le merci sono state vincolate al regime doganale o dichiarate a tal fine, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

a)

qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

b)

qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;

c)

qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione delle merci in questione sotto tale regime o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio ridotta a causa dell'uso finale delle merci.

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 o i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a un regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 52

Deduzione di dazi già corrisposti

1.   Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Il primo comma si applica, mutatis mutandis, quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

2.   Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Sezione 3

Obbligazione doganale all'esportazione

Articolo 53

Dichiarazione di esportazione

1.   L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione di merci soggette ai dazi all'esportazione.

2.   L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3.   Il dichiarante è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale viene fatta la dichiarazione.

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

Articolo 54

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

1.   Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 53 e se le merci sono soggette ai dazi all'esportazione, sorge un'obbligazione doganale all'esportazione in seguito all'inosservanza:

a)

di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita, la circolazione o la rimozione delle merci;

b)

delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2.   Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:

a)

il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana;

b)

il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;

c)

se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

3.   Quando merci soggette ai dazi all'esportazione escono dal territorio doganale della Comunità senza dichiarazione in dogana, il debitore è una delle persone seguenti:

a)

qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;

b)

qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

4.   Quando un'obbligazione doganale sorge in seguito all'inosservanza delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione, il debitore è:

a)

il dichiarante;

b)

in caso di rappresentanza indiretta, la persona per conto della quale viene fatta la dichiarazione.

Sezione 4

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

Articolo 55

Divieti e restrizioni

L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l'importazione o l'esportazione.

Tuttavia, l'introduzione illegale nel territorio doganale della Comunità di moneta falsa o di stupefacenti e sostanze psicotrope che non entrano nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico non comporta il sorgere di un'obbligazione doganale.

Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi doganali o l'esistenza di un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

Articolo 56

Più debitori

Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, ognuno di essi è responsabile per l'intera obbligazione.

Tuttavia, la priorità viene data, in primo luogo, al recupero dell'obbligazione doganale presso l'importatore o l'esportatore registrato.

Quando una o più di tali persone hanno deliberatamente violato la normativa doganale, la priorità viene data al recupero dell'obbligazione doganale presso tali persone.

Articolo 57

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi

1.   L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

2.   Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

3.   Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli da 136 a 140, dell'articolo 177 e degli articoli da 180 a 183, tale trattamento tariffario favorevole o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 51 o 54, purché il comportamento della persona interessata non implichi operazioni fraudolente.

Articolo 58

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi

1.   Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale della Comunità spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale, tali spese o l'aumento di valore non vengono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

Vengono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, la natura e l'origine delle merci non comunitarie usate nelle operazioni.

2.   Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale della Comunità, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

3.   Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo dell'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione relativa a tali merci.

Articolo 59

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

a)

le norme per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci;

b)

ulteriori norme speciali per regimi particolari.

La Commissione può adottare secondo le procedure di cui all'articolo 194, paragrafo 3 misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto e misure che stabiliscono deroghe agli articoli 57 e 58.

Articolo 60

Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

1.   L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui viene presentata la dichiarazione in dogana di cui agli articoli 49 e 53 o, a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, in cui si considera che sia stata presentata.

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

2.   Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato e il luogo non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un periodo di tempo stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità sotto tale regime.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono il periodo di tempo di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

4.   Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in un altro Stato membro e l'importo della stessa è inferiore a 100 000euro, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

CAPO 2

GARANZIA PER UN'OBBLIGAZIONE DOGANALE POTENZIALE O ESISTENTE

Articolo 61

Disposizioni generali

1.   Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

2.   Le autorità doganali possono richiedere che il debitore costituisca una garanzia per assicurare il pagamento di un'obbligazione doganale e di altri oneri, in particolare l'IVA e le accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e di accise.

3.   Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo.

4.   Le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'obbligazione doganale relativa a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o meno.

5.   Le autorità doganali permettono che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

6.   Su richiesta della persona di cui ai paragrafi 3 o 5 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi.

7.   Non viene richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono altri casi in cui non deve essere richiesta alcuna garanzia oppure deve essere richiesta una garanzia ridotta.

8.   Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo da garantire non supera la soglia statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio del 22 maggio 1995 relativo alle statistiche degli scambi di beni delle Comunità e dei suoi stati membri tra i paesi terzi  (16).

9.   Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale della Comunità, ai fini per i quali è costituita.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 62

Garanzia obbligatoria

1.   Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, e fatte salve le norme adottate ai sensi del paragrafo 3, le autorità doganali fissano l'importo della stessa ad un livello pari all'importo esatto dell'obbligazione doganale in questione se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

Quando non è possibile determinare l'importo esatto dell'obbligazione doganale, l'importo della garanzia è fissato all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, dell'obbligazione doganale che è sorta o che può sorgere.

2.   Senza pregiudizio dell'articolo 67, se una garanzia globale è costituita per obbligazioni doganali il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, le obbligazioni doganali in questione.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 63

Garanzia facoltativa

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia viene comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'obbligazione doganale potrebbe non essere pagata entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 62.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono quando una garanzia è facoltativa.

Articolo 64

Costituzione di una garanzia

1.   La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:

a)

deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

b)

impegno assunto da un fideiussore;

c)

altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'obbligazione doganale, come una dichiarazione di conformità ad un accordo di categoria esistente, una dichiarazione notarile, un accordo particolare fra operatori e autorità doganali, ecc.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che specificano le forme di garanzia di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo.

2.   Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di pagamento ritenuto equivalente a un deposito in contanti viene costituita in conformità alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.

Articolo 65

Scelta della garanzia

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere uno dei tipi di garanzia di cui all'articolo 64, paragrafo 1.

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il tipo di garanzia scelto se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

Le autorità doganali possono esigere che il tipo di garanzia scelto sia mantenuto per un periodo determinato.

Articolo 66

Fideiussore

1.   Il fideiussore di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b), deve essere una terza persona stabilita nel territorio doganale della Comunità. Deve essere approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di una banca o di un'altra istituzione finanziaria ufficialmente riconosciuta accreditata nella Comunità.

2.   Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito dell'obbligazione doganale.

L'impegno copre anche, entro i limiti dell'importo garantito, gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti in seguito a una verifica a posteriori.

3.   Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento dell'obbligazione doganale entro il termine prescritto.

Articolo 67

Garanzia globale

1.   L'autorizzazione di cui all'articolo 61, paragrafo 6, è concessa solamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

sono stabilite nella Comunità;

b)

non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute contro la normativa doganale o fiscale;

c)

si avvalgono regolarmente dei regimi in questione o hanno, a conoscenza delle autorità doganali, la capacità di adempiere gli obblighi relativi a tali regimi.

2.   Quando deve essere costituita una garanzia globale per obbligazioni doganali che potrebbero sorgere, un operatore economico può usare una garanzia globale con un importo ridotto o beneficiare di un esonero dalla garanzia, a norma dell'articolo 61, paragrafo 7, a condizione che siano soddisfatti almeno i criteri seguenti:

a)

corretto uso del regime doganale in questione per un determinato periodo;

b)

cooperazione con le autorità doganali;

c)

per quanto concerne l'esonero dalla garanzia, buona capacità finanziaria, sufficiente ad assolvere gli impegni della persona in questione.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che disciplinano la concessione delle autorizzazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 68

Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie

1.   Nei casi in cui potrebbe sorgere un'obbligazione doganale nel quadro di regimi speciali, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2.   L'esonero dalla garanzia autorizzato a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, non si applica alle merci considerate ad alto rischio.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con le misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

3.   A titolo eccezionale, in circostanze particolari, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale di importo ridotto di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

4.   Per le merci in relazione alle quali in concomitanza con una garanzia globale siano state constatate frodi su larga scala, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che vietino temporaneamente l'uso di una garanzia globale.

Articolo 69

Garanzia complementare o sostitutiva

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento dell'obbligazione doganale entro il termine prescritto, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 61, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

Articolo 70

Svincolo della garanzia

1.   Le autorità doganali svincolano la garanzia quando l'obbligazione doganale è estinta o non può più sorgere.

2.   Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.

3.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

CAPO 3

RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI DAZI — RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI

Sezione 1

Determinazione, notifica al debitore e contabilizzazione dell'importo dei dazi

Articolo 71

Determinazione dell'importo dei dazi

Le autorità doganali competenti per il territorio in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 60 determinano l'importo dei dazi dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.

Articolo 72

Notifica dell'obbligazione doganale

1.   La decisione che stabilisce l'importo dei dazi dovuti viene notificata al debitore, nella forma prescritta dalla legislazione nazionale, nel territorio in cui è sorta l'obbligazione doganale.

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

a)

in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;

b)

l'importo dei dazi dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell'articolo 21;

c)

la decisione iniziale di non notificare l'importo dei dazi o di comunicare una cifra inferiore all'importo dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;

d)

le autorità doganali siano dispensate dall'obbligo di comunicare l'importo dei dazi.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione della lettera d) del secondo comma del presente paragrafo.

2.   Quando l'importo dei dazi dovuti equivale all'importo indicato nella dichiarazione in dogana, non occorre notificare al debitore la decisione di cui al paragrafo 1.

In questi casi, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale ad una decisione che notifica al debitore l'importo dei dazi dovuti.

3.   Laddove non si applica il paragrafo 2 del presente articolo, la decisione che stabilisce l'importo dei dazi dovuti viene notificata al debitore entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di prendere tale decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 73

Termine per la notifica di un'obbligazione doganale

1.   Una decisione che stabilisce l'importo dei dazi non può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

2.   Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 viene portato a dieci anni.

3.   Quando viene presentato un ricorso a norma dell'articolo 24, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sospesi a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4.   Quando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione doganale viene ripristinato a norma dell'articolo 84, paragrafo 3, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati sospesi, a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 90, fintanto che non sia stata presa una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

Articolo 74

Contabilizzazione

1.   Le autorità doganali di cui all'articolo 71 contabilizzano l'importo dei dazi dovuti.

Il primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma.

Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi che non possono più essere notificati al debitore a norma dell'articolo 73.

2.   Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe o no che i predetti importi saranno pagati.

Articolo 75

Termine per la contabilizzazione

1.   Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione delle merci per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l'importo dei dazi dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

2.   Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo dei dazi dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi dovuti deve essere contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di calcolare l'importo dei dazi in questione e di determinare il debitore.

4.   Il paragrafo 3 si applica, mutatis mutandis, all'importo dei dazi da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato ad un livello inferiore all'importo dovuto.

5.   I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 76

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono norme relative alla contabilizzazione.

Sezione 2

Termini e modalità per il pagamento dei dazi

Articolo 77

Termini di pagamento generali e controllo del pagamento

1.   Gli importi dei dazi notificati a norma dell'articolo 72 devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'importo dei dazi dovuti. In caso di contabilizzazioni aggregate alle condizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 79.

Viene concessa d'ufficio una proroga del termine quando si constata che l'interessato ha ricevuto la notifica troppo tardi per poter effettuare il pagamento nel termine prescritto.

Inoltre, su richiesta del debitore, le autorità doganali possono concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi dovuti sia stato determinato nel corso della verifica a posteriori di cui all'articolo 29. Senza pregiudizio dell'articolo 82, paragrafo 1, la proroga del termine non può superare il tempo necessario al debitore per prendere le misure opportune al fine di adempiere il suo obbligo.

2.   Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 79 a 82, il pagamento deve essere effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono le condizioni per la sospensione del termine di pagamento dell'obbligazione nei casi seguenti:

a)

quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 90;

b)

quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 51 e ci si trova in presenza di più debitori.

Articolo 78

Pagamento

1.   Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione secondo modalità concordate con le autorità doganali.

2.   Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

Articolo 79

Dilazione di pagamento

Senza pregiudizio dell'articolo 85, le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

a)

singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 75, paragrafo 4;

b)

globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;

c)

globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 80

Termini per la dilazione di pagamento

1.   La dilazione di pagamento di cui all'articolo 79 è di trenta giorni. Tale termine viene calcolato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 79, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'importo dei dazi dovuti viene notificato al debitore.

3.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata in conformità all'articolo 79, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di aggregazione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.

4.   Quando la dilazione di pagamento è effettuata in conformità all'articolo 79, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.

5.   Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

6.   Quando i periodi di cui al paragrafi 3 e 4 sono di una settimana di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana di calendario in questione.

Quando i suddetti periodi sono di un mese di calendario, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato il sedicesimo giorno del mese successivo al mese di calendario in questione.

Articolo 81

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono le norme relative alla dilazione del pagamento per i casi in cui la dichiarazione in dogana è semplificata a norma degli articoli 125 o 127.

Articolo 82

Altre agevolazioni di pagamento

1.   Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

Tuttavia, tale garanzia può non essere richiesta quando è accertato che, tenuto conto della situazione del debitore, richiederla potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La concessione di agevolazioni a norma del primo comma comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi. L'importo di tale interesse è equivalente a quello che sarebbe applicato al medesimo fine sull'euromercato o, se del caso, sul mercato nazionale della moneta in cui l'importo deve essere pagato.

Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

2.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 83

Esecuzione coatta del pagamento — Arretrati

1.   Quando l'importo dei dazi dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro per assicurare il pagamento di detto importo.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure intese ad assicurare il pagamento da parte dei fideiussori nel quadro di una procedura speciale.

2.   Sull'importo dei dazi viene applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Il tasso dell'interesse di mora non può superare di oltre un punto percentuale il tasso dell'interesse di credito sull'euromercato o sul mercato della moneta nazionale in questione. Esso non può essere inferiore a tale tasso.

3.   Quando l'importo di un'obbligazione doganale è stato notificato a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, oltre all'importo dei dazi viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono le circostanze, in termini di tempo e importi, in cui le autorità doganali possono rinunciare alla riscossione di un interesse di mora.

Sezione 3

Rimborso e sgravio dei dazi

Articolo 84

Disposizioni generali

1.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«rimborso»: la restituzione dei dazi all'importazione o all'esportazione pagati;

b)

«sgravio»: esonero dall'obbligo di pagare un importo di dazi all'importazione o all'esportazione che non è stato pagato.

I riferimenti ai dazi all'importazione o all'esportazione che figurano nella presente sezione si intendono relativi anche agli interessi di mora.

2.   Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

Tuttavia, viene pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso a norma dell'articolo 85 non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione.

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è equivalente al tasso d'interesse sull'euromercato o sul mercato della moneta nazionale in questione.

3.   Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligo di pagamento del dazio sempre che il recupero dell'obbligazione doganale originaria non sia caduto in prescrizione a norma dell'articolo 73.

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo devono essere rimborsati.

Articolo 85

Rimborso e sgravio

1.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, sempre che l'importo oggetto di rimborso o di sgravio superi un dato importo, per i seguenti motivi:

a)

dazi applicati in eccesso;

b)

merci difettose;

c)

errore delle autorità doganali;

d)

equità.

Si procede inoltre al rimborso dei dazi pagati qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 117.

2.   Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 90, che i dazi all'importazione o all'esportazione devono essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 86, 88 o 89, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

3.   Non vengono concessi rimborsi o sgravi qualora la situazione su cui si basa la decisione che stabilisce l'importo dei dazi sia dovuta ad una frode del debitore.

Articolo 86

Rimborso e sgravio dei dazi applicati in eccesso

Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione qualora l'importo stabilito nella decisione doganale iniziale superi l'importo dovuto o sia stato notificato al debitore contrariamente all'articolo 72, paragrafo 1, lettere c) o d).

Articolo 87

Merci difettose

1.   Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando la decisione che stabilisce l'importo di tali dazi riguarda merci immesse in libera pratica che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

2.   Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto.

3.   Le autorità doganali si accertano che il debitore riesporti le merci dal territorio doganale della Comunità o, su sua richiesta, vincoli le stesse al regime di perfezionamento attivo (anche a fini di distruzione), di transito esterno, di deposito o di zona franca.

Articolo 88

Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità doganali

Viene presa una decisione di rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione se la decisione iniziale che ha stabilito l'importo dei dazi non corrispondeva all'importo dovuto per un errore delle autorità doganali, purché sussistano le seguenti condizioni:

a)

l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;

b)

il debitore ha agito in buona fede.

Quando la posizione preferenziale delle merci è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del primo comma, lettera a).

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

Articolo 89

Rimborso e sgravio per motivi di equità

In situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 85, paragrafo 1, secondo comma, 86, 87 e 88, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione e all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

Articolo 90

Procedura di rimborso e sgravio

1.   Se un debitore ritiene che dei dazi all'importazione o all'esportazione debbano essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 85, presenta una domanda all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a)

in caso di dazi applicati in eccesso, di errore delle autorità doganali o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'importo;

b)

in caso di merci difettose, entro un anno dalla data di notifica dell'importo;

c)

in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.

Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda in tempo utile per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

2.   Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, quando le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio di propria iniziativa a norma dell'articolo 85, paragrafo 2.

3.   Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 24 contro la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

4.   Una volta ricevuta la domanda a norma del paragrafo 1, le autorità doganali decidono se concedere o no il rimborso o lo sgravio, a seconda dei casi.

Il rimborso e lo sgravio possono essere totali o parziali.

Articolo 91

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure per l'applicazione della presente sezione. Tali misure specificano i casi in cui la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 4, se il rimborso o lo sgravio di un importo di dazi sia giustificato.

CAPO 4

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Articolo 92

Estinzione

1.   Senza pregiudizio delle disposizioni vigenti relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale e alla mancata riscossione della stessa in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, un'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:

a)

con il pagamento dell'importo dei dazi;

b)

con lo sgravio dell'importo dei dazi, fatto salvo il paragrafo 4;

c)

quando, per delle merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

d)

quando delle merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono sequestrate o confiscate;

e)

quando delle merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

f)

quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali;

g)

quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 51 o dell'articolo 54 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime dichiarato e non costituiva un tentativo di frode;

ii)

vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

h)

quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;

i)

quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 50 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate o vengono fornite prove sufficienti per dimostrare che il trattamento tariffario preferenziale non è stato concesso;

j)

quando, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 51 e vengono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono state esportate dal territorio doganale della Comunità.

Ai fini della lettera f) del primo comma, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.

2.   In caso di sequestro o di confisca delle merci ai sensi del paragrafo 1, lettera d), l'obbligazione doganale non è tuttavia, ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, considerata estinta qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi doganali o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

3.   Quando un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti da tale distruzione sono considerati merci non comunitarie.

4.   Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligo di pagare l'importo dei dazi si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.

5.   Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera j), l'obbligo di pagare l'importo dei dazi non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.

6.   Quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 51, l'obbligo di pagare l'importo dei dazi si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi, segnatamente nei casi in cui è stata effettuata una consegna controllata per agevolare l'identificazione dei criminali.

7.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.

TITOLO IV

ARRIVO DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE

Articolo 93

Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di importazione

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione sommaria di importazione, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono una serie di dati e un formato comuni per la dichiarazione sommaria di importazione, comprendenti le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi e per la corretta effettuazione dei controlli doganali, principalmente per motivi di sicurezza, se del caso secondo standard e pratiche commerciali internazionali.

2.   Se non altrimenti specificato, una dichiarazione sommaria di importazione è presentata o resa disponibile presso l'ufficio doganale competente prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure riguardanti:

a)

il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di importazione deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale della Comunità;

b)

la determinazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione sommaria di importazione e dove devono essere effettuati l'analisi dei rischi e i controlli all'entrata basati sui rischi.

4.    La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 3, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con:

a)

le condizioni alle quali l'obbligo della dichiarazione sommaria di importazione può essere oggetto di dispensa o di adattamento;

b)

le norme per eccezioni e variazioni relative al termine di cui all'articolo presente, paragrafo 3, lettera a);

5.   Nell'adottare le misure presenti ai paragrafi 3 e 4 si tiene conto:

a)

di circostanze particolari;

b)

dell'applicazione delle misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;

c)

degli accordi internazionali che prevedono disposizioni specifiche in materia di sicurezza.

Articolo 94

Presentazione e persona competente

1.   La dichiarazione sommaria di importazione viene presentata mediante un procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di importazione.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di importazione in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di importazione presentate mediante un procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

2.   La dichiarazione sommaria di importazione è presentata dalla persona che introduce le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità.

3.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 2, la dichiarazione sommaria di importazione può essere presentata anche:

a)

dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce la persona di cui al paragrafo 2;

b)

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'autorità doganale competente.

4.   Se del caso, le autorità doganali segnalano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di importazione le spedizioni che possono comportare rischi particolari in materia di sicurezza.

5.     Allorché la dichiarazione sommaria di importazione è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità, detto gestore deve depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di arrivo sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le enunciazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di entrata.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure che definiscono le enunciazioni che devono figurare nella notifica di arrivo.

Il paragrafo 1 si applica per analogia al primo comma del presente paragrafo.

Articolo 95

Modifica della dichiarazione sommaria

Su sua richiesta la persona che presenta la dichiarazione sommaria di importazione è autorizzata a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria che intendono procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno autorizzato il ritiro delle merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al secondo comma, lettera c) del presente articolo.

Articolo 96

Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria

L'ufficio doganale competente può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di importazione per le merci per le quali prima della scadenza del termine di cui all'articolo 93, paragrafo 3, lettera b) viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana deve contenere almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di importazione. Fino al momento della sua accettazione a norma dell'articolo 114, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di importazione.

CAPO 2

ARRIVO DELLE MERCI

Sezione 1

Entrata delle merci nel territorio doganale della Comunità

Articolo 97

Vigilanza doganale

1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Esse sono soggette all'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche o tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci contraffatte e sui contanti che entrano nella Comunità.

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale.

Senza pregiudizio dell'articolo 175, una volta determinata la loro posizione le merci comunitarie non sono più soggette a vigilanza doganale.

Le merci non comunitarie rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non vengono esportate o distrutte.

2.   Qualsiasi persona interessata alle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.

3.   Le merci rimangono sotto vigilanza doganale fintanto che le autorità doganali non ne concedono lo svincolo.

Articolo 98

Trasporto fino al luogo appropriato

1.   La persona che introduce le merci nel territorio doganale della Comunità le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e in conformità alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure per via terrestre senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale della Comunità.

Le merci sono presentate alle autorità doganali al momento dell'arrivo, a norma dell'articolo 101.

2.   Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità diventa responsabile dell'assolvimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3.   Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale della Comunità.

4.   Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di disposizioni speciali per le lettere, le cartoline e le stampe o per le merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

5.   Il paragrafo 1 non si applica alle merci trasportate su mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità senza fare scalo all'interno di tale territorio.

Articolo 99

Servizi aerei e marittimi intracomunitari

1.   I paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 98 e gli articoli da 93 a 96 e da 100 a 103 non si applicano alle merci che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale della Comunità circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che il trasporto sia stato effettuato in linea diretta e mediante servizio aereo o collegamento marittimo regolare senza scalo fuori del territorio doganale della Comunità.

2.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono disposizioni speciali per i servizi aerei e i collegamenti marittimi regolari.

Articolo 100

Trasporto in circostanze particolari

1.   Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

2.   Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo 98, paragrafo 5, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e l'obbligo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

3.   Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o di quelle che si trovano a bordo della nave o dell'aeromobile nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che vengano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

Sezione 2

Presentazione, scarico e visita delle merci

Articolo 101

Presentazione in dogana delle merci

1.   Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana da una delle persone seguenti:

a)

la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità;

b)

la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;

c)

la persona che ha provveduto al loro trasporto ad introduzione avvenuta.

2.   Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

a)

da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci ad un regime doganale;

b)

dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una zona franca.

3.   La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di importazione o alla dichiarazione in dogana presentata per le merci in questione.

4.   Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di disposizioni speciali riguardanti:

a)

le merci trasportate dai viaggiatori;

b)

le merci vincolate a un regime doganale, ma senza obbligo di presentazione in dogana;

c)

le lettere, le cartoline, le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti.

Articolo 102

Scarico e visita delle merci

1.   Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

2.   Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

3.   Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali dal luogo in cui sono state presentate.

Sezione 3

Formalità successive alla presentazione

Articolo 103

Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale

Senza pregiudizio degli articoli 131 e 133, le merci non comunitarie presentate in dogana devono essere vincolate a un regime doganale.

Salvo altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale intende vincolare le merci, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

Articolo 104

Merci considerate in custodia temporanea

1.   Salvo quando vengono vincolate immediatamente a un regime doganale specifico per il quale è stata accettata una dichiarazione in dogana o quando sono state collocate in una zona franca, le merci non comunitarie presentate in dogana sono considerate in custodia temporanea, a norma dell'articolo 159.

2.   Senza pregiudizio dell'obbligo di cui all'articolo 93, paragrafo 2, e delle eccezioni o della dispensa previste dalle misure adottate a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, quando si constata che le merci non comunitarie presentate in dogana non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di importazione, il titolare delle merci presenta immediatamente tale dichiarazione.

Sezione 4

Merci che hanno circolato in regime di transito

Articolo 105

Deroga per le merci che arrivano in regime di transito

L'articolo 98, ad eccezione del primo comma del paragrafo 1, e gli articoli da 101 a 104 non si applicano quando vengono introdotte nel territorio doganale della Comunità merci già vincolate a un regime di transito.

Articolo 106

Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie dopo la conclusione di un regime di transito

Gli articoli 102, 103 e 104 si applicano alle merci seguenti, dopo la loro presentazione in dogana presso un ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale della Comunità in conformità alle disposizioni vigenti in materia di transito:

a)

merci non comunitarie introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;

b)

merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito all'interno di tale territorio.

TITOLO V

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE E REGIME DOGANALE

CAPO 1

POSIZIONE DELLE MERCI

Articolo 107

Presunzione di carattere comunitario

1.   Tutte le merci presenti nel territorio doganale della Comunità sono considerate merci comunitarie, tranne quando sia stabilito che non hanno carattere comunitario.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , norme volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono:

a)

i casi in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

i vari modi per stabilire il carattere comunitario delle merci.

Articolo 108

Perdita del carattere comunitario

Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando:

a)

vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o l'articolo 109;

b)

sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;

c)

vengono abbandonate allo Stato dopo essere state vincolate al regime dell'uso finale;

d)

la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo in conformità a misure adottate a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 109

Merci che escono temporaneamente dal territorio doganale

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.

CAPO 2

DICHIARAZIONE IN DOGANA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 110

Dichiarazione delle merci — Vigilanza sulle merci comunitarie

1.   Tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale, ad eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

2.   Le merci comunitarie dichiarate per un regime doganale sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale della Comunità o siano abbandonate allo Stato o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata a norma dell'articolo 117.

Articolo 111

Uffici doganali competenti

1.   Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio e garantiscono che siano fissati giorni e orari di apertura adeguati.

In tale contesto, gli Stati membri tengono conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure per la creazione dei seguenti uffici doganali:

a)

l'ufficio doganale presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione in dogana;

b)

l'ufficio doganale in cui si devono effettuare l'analisi dei rischi e i controlli all'importazione o all'esportazione basati sui rischi.

Articolo 112

Tipi di dichiarazione in dogana

1.   La dichiarazione in dogana viene presentata mediante procedimento informatico.

Anche i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci possono essere presentati o resi disponibili mediante un procedimento informatico.

2.   In deroga al paragrafo 1, e quando tale possibilità sia prevista, la dichiarazione in dogana può essere presentata per iscritto o mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui le merci possano essere vincolate a un regime doganale.

3.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Sezione 2

Dichiarazioni normali

Articolo 113

Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento

1.   Le dichiarazioni in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Le dichiarazioni fatte per via informatica devono contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione. Le dichiarazioni scritte devono essere firmate.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le specifiche cui devono conformarsi le dichiarazioni in dogana.

2.   I documenti elettronici o cartacei richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci devono essere a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione.

Tuttavia, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare la messa a disposizione di tali documenti dopo lo svincolo delle merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo e secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 114

Accettazione di una dichiarazione

1.   Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 113 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono disponibili per il controllo da parte delle autorità doganali.

2.   Qualora, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, una dichiarazione in dogana venga presentata presso un ufficio diverso da quello al quale vengono presentate le merci, la dichiarazione può essere accettata se l'ufficio al quale vengono presentate le merci conferma la disponibilità delle stesse a fini di controllo.

3.   Salvo altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione e all'esportazione è.

Articolo 115

Dichiarante

1.   La dichiarazione in dogana può essere fatta da qualsiasi persona che sia in grado di presentare o rendere disponibili tutti i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione all'ufficio doganale competente.

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto.

2.   Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, la condizione di stabilimento nella Comunità non è richiesta a chi:

rilascia una dichiarazione di transito o di ammissione temporanea;

dichiara merci a titolo occasionale nella misura in cui le autorità doganali lo ritengano giustificato.

Articolo 116

Modifica della dichiarazione

Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno svincolato le merci.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al secondo comma, lettera c) del presente articolo.

Articolo 117

Invalidamento della dichiarazione

1.   Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione già accettata quando:

a)

sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

b)

sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2.   Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

3.   L'invalidamento della dichiarazione non pregiudica l'applicazione di sanzioni amministrative o penali.

Sezione 3

Verifica

Articolo 118

Verifica della dichiarazione

1.   Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione, le autorità doganali possono:

a)

esaminare la dichiarazione e tutti i documenti cartacei o elettronici richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci;

b)

chiedere al dichiarante di presentare documenti diversi da quelli di cui alla lettera a);

c)

procedere alla visita delle merci;

d)

prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

2.   Le constatazioni fatte dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 119

Visita delle merci e prelievo di campioni

1.   Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

2.   Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.

3.   Se effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

Articolo 120

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

1.   Se la visita o il prelievo di campioni riguardano solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

Articolo 121

Risultati della verifica

1.   I risultati della verifica della dichiarazione sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2.   Quando non si procede alla verifica della dichiarazione, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

Articolo 122

Misure di identificazione

1.   Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici autorizzati prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle condizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

Le misure di identificazione hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale della Comunità.

2.   I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

Sezione 4

Svincolo

Articolo 123

Svincolo delle merci

1.   Senza pregiudizio dell'articolo 124, quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che le merci non formino oggetto di divieti o restrizioni, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione sono state verificate oppure accettate senza verifica.

Il primo comma si applica quando la verifica di cui all'articolo 118 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

2.   Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione riguarda due o più articoli, si considera che le indicazioni relative a ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

3.   Se le merci vengono presentate, in conformità alle misure adottate a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, a un ufficio doganale diverso da quello presso il quale è stata accettata la dichiarazione in dogana, gli uffici in questione si scambiano le informazioni necessarie allo svincolo delle merci, senza pregiudizio dei controlli relativi alla sicurezza.

Articolo 124

Svincolo subordinato al pagamento dell'obbligazione doganale o alla costituzione di una garanzia

1.   Quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell'obbligazione o alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 2, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

2.   Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

CAPO 3

SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI IN DOGANA

Sezione 1

Dichiarazioni semplificate

Articolo 125

Dichiarazione semplificata

Le autorità doganali permettono a un operatore economico di ottenere lo svincolo delle merci sulla base di una dichiarazione semplificata.

La dichiarazione semplificata può consistere in un'iscrizione nelle scritture del dichiarante, purché le autorità doganali abbiano accesso a tali dati nel sistema elettronico del dichiarante e possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati tra gli uffici doganali.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure riguardanti quanto segue:

a)

le condizioni alle quali viene dato il permesso di cui al primo comma del presente articolo;

b)

le specifiche a cui deve essere conforme la dichiarazione semplificata di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

Articolo 126

Deroga agli obblighi del dichiarante

Quando le merci sono svincolate a norma dell'articolo 125, le autorità doganali possono dispensare il dichiarante, senza pregiudizio dei suoi obblighi legali, dalla presentazione delle merci in dogana.

Articolo 127

Dichiarazione semplificata occasionale

Quando l'uso di una dichiarazione semplificata viene richiesto a titolo occasionale, l'ufficio doganale presso il quale viene presentata la dichiarazione può accettarla senza che sia concessa un'autorizzazione.

Articolo 128

Dichiarazione complementare

1.   In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 125 o 127, il dichiarante autorizzato a fare tale dichiarazione fornisce una dichiarazione complementare contenente le ulteriori indicazioni necessarie a costituire una dichiarazione in dogana per il regime doganale in questione.

In caso di dichiarazione autorizzata a norma dell'articolo 125, la dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al primo comma del presente paragrafo.

2.   La dichiarazione complementare e la dichiarazione semplificata di cui all'articolo 125, primo comma, sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 114.

Quando la dichiarazione semplificata è sostituita da un'iscrizione nelle scritture dell'operatore economico e dall'accesso a tali dati da parte delle autorità doganali, la dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data di iscrizione delle merci nelle scritture.

3.   Il luogo in cui la dichiarazione complementare deve essere presentata in conformità all'autorizzazione si considera, ai fini dell'articolo 60, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

Articolo 129

Applicazione delle norme relative alle dichiarazioni normali

Gli articoli da 113 a 122 si applicano, mutatis mutandis, alle dichiarazioni semplificate e complementari.

Sezione 2

Altre semplificazioni

Articolo 130

Agevolazione della classificazione

Le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che a un'intera spedizione sia applicata una sottovoce tariffaria unica o aggregata, a condizione che la spedizione sia costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e trattare ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana, secondo la relativa classificazione comporti un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto alle misure all'importazione o all'esportazione in questione.

Tuttavia, qualora siano dovuti dazi all'importazione o all'esportazione, l'importo da riscuotere non deve essere inferiore a quello che sarebbe stato pagato se ciascun articolo fosse stato classificato singolarmente.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo e secondo comma del presente articolo.

CAPO 4

RIMOZIONE DELLE MERCI

Articolo 131

Distruzione delle merci

Qualora le circostanze lo richiedano, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci presentate in dogana. Esse ne informano il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.

Article132

Misure che devono prendere le autorità doganali

1.   Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

a)

quando le merci sono state introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità oppure sono state sottratte alla vigilanza doganale;

b)

quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:

i)

non è stato possibile intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali per motivi imputabili al dichiarante;

ii)

non sono stati resi disponibili i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;

iii)

i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;

iv)

sono soggette a divieti o restrizioni, compresi quelli relativi alla sicurezza;

c)

quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;

d)

quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso;

e)

quando le merci sono abbandonate allo Stato.

2.   Le merci non comunitarie che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime della custodia temporanea.

Articolo 133

Abbandono

1.   Le merci non comunitarie e le merci in regime di uso finale possono essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

2.   L'abbandono non comporta alcuna spesa per lo Stato. Le spese risultanti dalla distruzione o da altra forma di rimozione delle merci sono a carico del titolare del regime o, se del caso, del titolare delle merci.

Articolo 134

Misure di applicazione

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del presente capo.

TITOLO VI

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO 1

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Articolo 135

Campo di applicazione e effetto

1.   Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

2.   L'immissione in libera pratica comporta:

a)

l'applicazione delle misure di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicate in una fase precedente;

b)

la riscossione dei dazi all'importazione;

c)

la riscossione dell'IVA e delle accise come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e accise;

d)

l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

3.   L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

CAPO 2

ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Sezione 1

Merci in reintroduzione

Articolo 136

Campo di applicazione e effetto

1.   Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.

2.   Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

3.   Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale della Comunità, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo dei dazi all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle merci comunitarie che hanno perso il carattere comunitario a norma dell'articolo 108 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

Articolo 137

Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 136 non è concessa per:

a)

le merci esportate dal territorio doganale della Comunità in regime di perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino ancora nello stato in cui sono state esportate;

b)

le merci beneficiarie di misure di politica agricola che hanno comportato la loro esportazione dal territorio doganale della Comunità.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono deroghe al primo comma del presente articolo.

Articolo 138

Stato delle merci

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 136 è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono deroghe al primo comma del presente articolo.

Articolo 139

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

1.   Gli articoli 136 e 138 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo prima di essere riesportati dal territorio doganale della Comunità.

2.   Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene determinato a norma dell'articolo 58, paragrafo 3. La data di accettazione della notifica di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.

3.   L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 136 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), a meno che sia assicurato che le merci di importazione non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

Sezione 2

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

Articolo 140

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

1.   Senza pregiudizio dell'articolo 39, paragrafo 1, sono esentati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:

a)

i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;

b)

i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo 1.

TITOLO VII

REGIMI SPECIALI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 141

Campo di applicazione

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

a)

transito;

b)

deposito;

c)

uso particolare;

d)

perfezionamento.

Articolo 142

Autorizzazione

1.   Il ricorso al regime di perfezionamento o di uso particolare e la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea o il deposito doganale delle merci sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità doganali.

L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più regimi speciali.

Un'autorizzazione può interessare le autorità doganali di più di uno Stato membro (autorizzazione unica) o prevedere il ricorso a più di un regime speciale (autorizzazione integrata).

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni e le procedure in base alle quali le autorizzazioni possono essere concesse.

2.   Salvo altrimenti disposto, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente:

a)

alle persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, eccetto che nel caso dell'ammissione temporanea, in cui le persone sono stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;

b)

alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l'ordinato svolgimento delle operazioni e che, nei casi in cui per le merci vincolate ad un regime speciale potrebbero sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 61;

c)

per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, rispettivamente alla persona che utilizza o fa utilizzare le merci o alla persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che prevedono deroghe al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo.

3.   Salvo altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 2, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

se le autorità doganali possono garantire la vigilanza e il controllo del regime senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

b)

se l'autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo o passivo o di ammissione temporanea non reca pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari.

Salvo prova contraria, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari ai sensi del primo comma, lettera b) del presente paragrafo.

Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori comunitari, viene effettuato un esame delle condizioni economiche, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 4.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che disciplinano l'esame delle condizioni economiche.

4.   Il titolare dell'autorizzazione informa le autorità doganali di qualsiasi elemento sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

Articolo 143

Domanda

La domanda di autorizzazione è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo nel quale è tenuta la contabilità principale del richiedente a fini doganali.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che prevedono deroghe al primo comma del presente articolo.

Articolo 144

Scritture

1.   Fatta eccezione per il regime di transito, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture nella forma approvata dalle autorità doganali.

Le scritture devono consentire alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

2.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che prevedono deroghe all'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

Articolo 145

Conclusione o appuramento di un regime

1.   Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l'articolo 175, un regime speciale è concluso o appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati ad un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale della Comunità o sono abbandonati allo Stato.

2.   Nel caso del regime di transito, il regime e gli obblighi del titolare decadono quando le merci vincolate a tale regime e i dati richiesti sono presentati all'ufficio doganale di destinazione a norma delle disposizioni del regime in questione.

Il regime e gli obblighi suddetti sono appurati dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

Articolo 146

Trasferimento di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali, ad altre persone che soddisfano le condizioni previste per il regime in questione.

Articolo 147

Circolazione delle merci

Le merci vincolate ad un regime speciale diverso dal transito possono circolare da una località all'altra del territorio doganale della Comunità.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente articolo.

Articolo 148

Manipolazioni usuali

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

Articolo 149

Merci equivalenti

1.   Le merci equivalenti consistono in merci comunitarie immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate ad un regime speciale.

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non comunitarie trasformate al posto di merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo.

Le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che prevedono deroghe al terzo comma del presente paragrafo.

2.   A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali autorizzano quanto segue:

a)

l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime speciale diverso dai regimi di transito, ammissione temporanea e custodia temporanea;

b)

nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;

c)

nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono i casi in cui le autorità doganali possono autorizzare l'uso di merci equivalenti nell'ambito dell'ammissione temporanea.

3.   L'uso di merci equivalenti non è consentito in relazione alle manipolazioni usuali quali definite all'articolo 148 o qualora possa comportare un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'a rticolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che precisano casi aggiuntivi nei quali le merci equivalenti non possono essere utilizzate.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi qualora le merci non comunitarie non siano importate entro il periodo di cui all'articolo 178, paragrafo 3.

Articolo 150

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per il funzionamento dei regimi contemplati dal presente titolo.

CAPO 2

TRANSITO

Sezione 1

Transito esterno e interno

Articolo 151

Transito esterno

1.   Nel quadro del regime di transito esterno merci non comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità senza essere soggette:

a)

ai dazi all'importazione;

b)

alle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti ;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni le merci comunitarie sono vincolate al transito esterno.

3.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario esterno di cui all'articolo 153, paragrafo 1;

b)

in base a carnet TIR (convenzione TIR), sempre che:

i)

essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale della Comunità;

ii)

si effettui da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità;

c)

in base a carnet ATA (convenzione ATA/Convenzione di Istanbul), utilizzati come documenti di transito;

d)

in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

e)

in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

f)

nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti;

g)

in base alla lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR utilizzati come documento di transito.

4.   Il regime di transito esterno si applica senza pregiudizio dell'articolo 147.

Articolo 152

Transito interno

1.   Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, merci comunitarie possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, attraversando un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario interno, di cui all'articolo 153, paragrafo 2, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b)

in base a carnet TIR (convenzione TIR);

c)

in base a carnet ATA (convenzione ATA/Convenzione di Istanbul), utilizzati come documenti di transito;

d)

in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

e)

in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

f)

nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti;

g)

in base alla lettera di vettura CIM o del bollettino di consegna TR utilizzati come documento di transito.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci comunitarie solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e in una certa forma.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le condizioni e la forma per determinare la posizione doganale.

Sezione 2

Transito comunitario

Articolo 153

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime di transito comunitario esterno, le merci di cui all'articolo 151, paragrafi 1 e 2, possono circolare a norma di detto articolo e degli articoli 154 e 155.

2.   Nel quadro del regime di transito comunitario interno, le merci di cui all'articolo 152, paragrafo 1, possono circolare a norma di detto articolo e dell'articolo 154.

Articolo 154

Obblighi del titolare del regime di transito comunitario

1.   Il titolare del regime di transito comunitario è tenuto a:

a)

presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;

b)

rispettare le disposizioni doganali relative al regime;

c)

salvo altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte, all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti che possono essere dovute in relazione alle merci.

2.   Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comunitario sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Articolo 155

Merci che attraversano il territorio di un paese non facente parte del territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario esterno

Il regime di transito comunitario esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

b)

il trasporto attraverso tale territorio si effettui in base ad un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale della Comunità.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'effetto del regime di transito comunitario esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

CAPO 3

DEPOSITO

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 156

Campo di applicazione

1.   Ai fini del presente capo, il «deposito» comprende i regimi di custodia temporanea, deposito doganale e zona franca.

2.   Nel quadro di un regime di deposito, merci non comunitarie possono essere immagazzinate nel territorio doganale della Comunità senza essere soggette a:

a)

ai dazi all'importazione;

b)

alle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti ;

c)

alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

3.   Le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca in conformità alla normativa comunitaria specifica.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono ulteriori casi in cui le merci comunitarie possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca e a quali condizioni.

Articolo 157

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime

1.   Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del regime hanno la responsabilità:

a)

di garantire che le merci in regime di custodia temporanea o di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale;

b)

di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di custodia temporanea o di deposito doganale;

c)

di osservare le condizioni particolari fissate nell'autorizzazione relativa al regime di deposito doganale o alla gestione delle strutture di deposito.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime. In tal caso, le autorità doganali possono esigere dal titolare del regime la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposte, all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti che potrebbero sorgere.

3.   Il titolare del regime è sempre responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di custodia temporanea o di deposito doganale.

Articolo 158

Termine per l'appuramento

La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.

Tuttavia, in casi eccezionali, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato.

Sezione 2

Custodia temporanea

Articolo 159

Merci in custodia temporanea

1.   Se non diversamente dichiarate per un regime doganale, le seguenti merci non comunitarie si considerano dichiarate per il regime di custodia temporanea dal titolare delle stesse dopo la loro presentazione in dogana:

a)

merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo se direttamente collocate in una zona franca;

b)

merci introdotte in un'altra parte del territorio doganale della Comunità da una zona franca;

c)

merci per le quali si conclude il regime di transito esterno.

La dichiarazione in dogana si considera presentata e accettata dalle autorità doganali al momento della presentazione in dogana delle merci.

2.   La dichiarazione sommaria di importazione costituisce la dichiarazione in dogana per il regime di custodia temporanea.

3.   Le autorità doganali possono esigere dal titolare delle merci la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale o di altre imposte, all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti , che potrebbero sorgere.

4.   Qualora, per un motivo qualsiasi, delle merci non possano essere svincolate per il regime di custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure per l'applicazione del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 160

Manipolazione delle merci in custodia temporanea

1.   Le merci in regime di custodia temporanea possono essere collocate soltanto in strutture di custodia temporanea autorizzate.

2.   Senza pregiudizio dell'articolo 97, paragrafo 2, le merci in regime di custodia temporanea possono essere oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

Sezione 3

Deposito doganale

Articolo 161

Magazzinaggio nei depositi doganali

1.   Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non comunitarie possono essere collocate in strutture autorizzate per tale regime dalle autorità doganali e sottoposte al loro controllo, in appresso «depositi doganali».

2.   Le strutture autorizzate possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio di merci (deposito doganale pubblico) oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale (deposito doganale privato).

3.   Qualora le circostanze lo giustifichino, le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne che nei casi di forza maggiore, tale rimozione deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

Articolo 162

Merci comunitarie e attività di trasformazione

1.   Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire che nei locali di un deposito doganale abbiano luogo:

a)

il magazzinaggio di merci comunitarie;

b)

la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

Sezione 4

Zone franche

Articolo 163

Determinazione delle zone franche

1.   Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità situate in tale territorio e separate dal resto di esso a zona franca.

Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.

2.   Le zone franche sono intercluse.

Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti alla vigilanza delle autorità doganali.

3.   Le persone e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

Articolo 164

Costruzioni e attività nelle zone franche

1.   La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.

2.   Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività deve essere preventivamente notificato alle autorità doganali.

3.   Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

4.   Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

Articolo 165

Altri regimi doganali in una zona franca

1.   Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non comunitarie possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo o ad un regime di uso particolare, alle condizioni stabilite per tali regimi.

2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le merci non si considerano vincolate al regime di zona franca.

Articolo 166

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

1.   Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali nei casi seguenti:

a)

se sono introdotte nella zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale della Comunità;

b)

se sono state vincolate ad un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;

c)

se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;

d)

se possono beneficiare di misure di politica agricola che comportano la loro esportazione.

2.   Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non devono essere presentate in dogana.

3.   Le merci si considerano vincolate al regime di zona franca al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate ad un altro regime doganale.

Articolo 167

Merci comunitarie nelle zone franche

1.   Le merci comunitarie possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In tali casi, le merci non si considerano vincolate al regime di zona franca.

2.   Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali attestano il carattere comunitario delle seguenti merci:

a)

merci comunitarie introdotte in una zona franca;

b)

merci comunitarie che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;

c)

merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.

Articolo 168

Consumo o trasformazione di merci non comunitarie

1.   Tranne i casi di cui all'articolo 165, le merci non comunitarie non possono essere consumate, utilizzate o trasformate nelle zone franche.

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli  (17) e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola o commerciale comune.

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette ad un contingente o ad un massimale tariffario.

Articolo 169

Esportazione, riesportazione e introduzione delle merci in un'altra parte del territorio doganale della Comunità

Senza pregiudizio della normativa comunitaria specifica, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale della Comunità oppure introdotte in un'altra parte di tale territorio.

Gli articoli da 97 a 104 si applicano, mutatis mutandis, alle merci introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Articolo 170

Posizione doganale delle merci reintrodotte in un'altra parte del territorio doganale della Comunità

1.   Se delle merci vengono reintrodotte da una zona franca in un'altra parte del territorio doganale della Comunità, l'attestazione di cui all'articolo 167, paragrafo 2, può essere utilizzata come prova del carattere comunitario delle merci in questione.

2.   Quando il carattere comunitario delle merci non è dimostrato a norma del paragrafo 1 o da qualsiasi altro documento approvato, le merci sono considerate merci non comunitarie.

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure previste per l'esportazione nel quadro della politica commerciale o agricola, le merci sono considerate merci comunitarie.

CAPO 4

USO PARTICOLARE

Sezione 1

Ammissione temporanea

Articolo 171

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea merci non comunitarie possono essere usate nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e dalle accise applicabili in base alle disposizioni vigenti in materia di accise, e senza essere soggette alle misure di politica commerciale nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

Se le merci beneficiano dell'esenzione totale dai dazi all'importazione, esse beneficiano anche dell' esenzione dalle altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti.

2.   Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci siano destinate ad essere riesportate;

b)

le merci non siano destinate a subire modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;

c)

sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o delle operazioni da effettuare, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito ad un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 149, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3, misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Articolo 172

Durata della permanenza delle merci nel regime di ammissione temporanea

1.   Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo deve essere sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.

2.   Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un successivo regime doganale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

3.   Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, prolungare tali periodi.

Articolo 173

Situazioni coperte dall'ammissione temporanea

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni si può fare ricorso al regime di ammissione temporanea e si può concedere un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione.

Nell'adozione di tali misure si tiene conto degli accordi internazionali e della natura e dell'uso delle merci.

Articolo 174

Importo dei dazi all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione

1.   L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al tre per cento dell'importo dei dazi all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi.

2.   L'importo dei dazi all'importazione non deve essere superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

Sezione 2

Uso finale

Articolo 175

Vigilanza doganale nel quadro del regime di uso finale

1.   Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso finale. Esse restano soggette a vigilanza doganale.

2.   La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa nei seguenti casi:

a)

quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

b)

quando le merci sono esportate, distrutte o abbandonate allo Stato;

c)

quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.

CAPO 5

PERFEZIONAMENTO

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 176

Tasso di rendimento

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa comunitaria relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione effettuata in regime di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere successivamente adeguato.

Sezione 2

Perfezionamento attivo

Articolo 177

Campo di applicazione

1.   Senza pregiudizio dell'articolo 149, nel quadro del regime di perfezionamento attivo merci non comunitarie possono essere utilizzate nel territorio doganale della Comunità in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

a)

ai dazi all'importazione;

b)

ad altre imposte all'importazione conformemente alle disposizioni vigenti ;

c)

a misure di politica commerciale, nella misura in cui non si applichino all'entrata o all'uscita delle merci nel o dal territorio doganale della Comunità.

2.   Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

Nel caso di cui all'articolo 149, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

3.   In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo si applica anche alle seguenti merci:

a)

merci che devono essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a disposizioni tecniche per la loro immissione in libera pratica;

b)

merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell'articolo 148.

Articolo 178

Termine per l'appuramento

1.   Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo o i prodotti trasformati devono essere vincolati ad un successivo regime doganale, a meno che siano distrutti e non restino residui.

Tale termine decorre dalla data in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per vincolare i prodotti trasformati ad un successivo regime doganale.

2.   Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga del termine stabilito a norma del paragrafo 1.

L'autorizzazione può specificare che un termine con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre civile, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre civile successivo.

3.   Nei casi di esportazione anticipata a norma dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Tale termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

Articolo 179

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

Previa autorizzazione delle autorità doganali, parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, può essere oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale della Comunità, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

Sezione 3

Perfezionamento passivo

Articolo 180

Campo di applicazione

1.   Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

2.   Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le seguenti merci comunitarie:

a)

merci la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione;

b)

merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;

c)

merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;

d)

merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c) a causa della loro esportazione.

3.   Se i prodotti trasformati sono dichiarati per l'immissione in libera pratica dal titolare dell'autorizzazione, è concesso, su sua richiesta, uno sgravio totale o parziale dai dazi all'importazione ai sensi del paragrafo 1.

4.   Nei casi non disciplinati dagli articoli 181 e 182 e se si applicano dazi ad valorem, l'importo del dazio all'importazione è calcolato sulla base del costo delle operazioni di perfezionamento effettuate fuori del territorio doganale della Comunità.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme per tale calcolo e le norme applicabili in caso di dazi specifici.

5.   Le autorità doganali stabiliscono il termine entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti trasformati e vincolate all'immissione in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono prorogare tale termine su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 181

Riparazione di merci

1.   Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Articolo 182

Sistema degli scambi standard

1.   Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato, in appresso «prodotto di sostituzione», può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.

2.   Le autorità doganali consentono il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle soggette alle misure di politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3.   I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.

4.   Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.

5.   Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 183

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

1.   Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

2.   Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

3.   Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono, su richiesta dell'interessato, prorogare tale termine.

TITOLO VIII

PARTENZA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

CAPO 1

MERCI IN USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE

Articolo 184

Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza

1.   Le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza presentata o resa disponibile presso l'ufficio doganale competente prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità.

Il primo comma non si applica, tuttavia, alle merci trasferite con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale della Comunità, senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2.   Se è richiesta una dichiarazione in dogana, o una notifica di riesportazione a norma dell'articolo 188, tale dichiarazione o notifica costituisce la dichiarazione pre-partenza.

Se non sono richieste né una dichiarazione in dogana né una notifica di riesportazione, la dichiarazione pre-partenza è costituita dalla dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 189.

3.   La dichiarazione pre-partenza contiene perlomeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di uscita.

Articolo 185

Misure che stabiliscono alcuni particolari

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure riguardanti:

a)

in quali casi e a quali condizioni le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza;

b)

le condizioni alle quali l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza può essere oggetto di deroga o di adattamento;

c)

il termine entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata o resa disponibile prima che le merci escano dal territorio doganale della Comunità;

d)

eventuali eccezioni e variazioni relative al termine di cui alla lettera c);

e)

la determinazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentata o resa disponibile la dichiarazione pre-partenza e presso il quale si devono effettuare l'analisi dei rischi e i controlli all'esportazione e all'uscita basati sui rischi.

Nell'adottare tali misure, si tiene conto:

a)

di circostanze particolari;

b)

dell'applicazione di tali misure a determinati tipi di traffico di merci, modi di trasporto o operatori economici;

c)

di accordi internazionali che prevedono misure particolari di sicurezza.

Articolo 186

Formalità e vigilanza doganale

1.   Per le merci destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità è richiesto l'espletamento delle formalità di uscita le quali, se del caso, comprendono:

a)

il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o il pagamento delle restituzioni all'esportazione;

b)

la riscossione dei dazi all'esportazione;

c)

le formalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di IVA e di accise;

d)

l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche o tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci contraffatte e sui contanti che escono dalla Comunità.

2.   Le merci che escono dal territorio doganale della Comunità sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali.

Se del caso, le autorità doganali possono determinare il percorso da utilizzare quando le merci escono dal territorio doganale della Comunità e il termine per la loro rimozione da tale territorio .

3.   Lo svincolo per l'uscita è concesso a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano quando è stata accettata la dichiarazione pre-partenza.

4.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le misure per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

CAPO 2

ESPORTAZIONE

Articolo 187

Merci comunitarie

Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione.

Il primo comma non si applica alle seguenti merci:

a)

merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo;

b)

merci vincolate al regime di transito interno o merci che escono temporaneamente dal territorio doganale della Comunità a norma dell'articolo 109.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono le formalità di esportazione applicabili alle merci vincolate al regime di uso finale o di perfezionamento passivo.

Articolo 188

Merci non comunitarie

1.   Le merci non comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono oggetto di una notifica di riesportazione, che deve essere presentata presso l'ufficio doganale competente, e soggette alle formalità di uscita.

2.   Gli articoli da 110 a 124 si applicano, mutatis mutandis, alla notifica di riesportazione.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

a)

merci vincolate al regime di transito esterno e che si limitano ad attraversare il territorio doganale della Comunità;

b)

merci trasbordate all'interno di una zona franca o direttamente esportate da una zona franca;

c)

merci in regime di custodia temporanea direttamente esportate da una struttura di custodia temporanea autorizzata.

Articolo 189

Dichiarazione sommaria di uscita

1.   Quando delle merci comunitarie o non comunitarie sono destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità e non è richiesta una notifica di riesportazione, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita all'ufficio doganale competente, a norma dell' articolo 184 .

2.   La dichiarazione sommaria di uscita viene fatta mediante procedimento informatico. Possono essere usate informazioni commerciali, portuali o relative al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie per una dichiarazione sommaria di uscita.

Le autorità doganali possono accettare, in circostanze eccezionali, dichiarazioni sommarie di uscita in forma cartacea, a condizione che applichino il medesimo livello di gestione dei rischi applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate mediante procedimento informatico e che possano essere soddisfatti i requisiti per lo scambio di tali dati con altri uffici doganali.

Le autorità doganali possono accettare che il deposito della dichiarazione sommaria di uscita sia sostituito dal deposito di una notifica che dà accesso ai dati della dichiarazione sommaria nel sistema informatico dell'operatore economico.

3.   La dichiarazione sommaria di uscita viene presentata da una delle seguenti persone:

a)

dalla persona che fa uscire le merci dal territorio doganale della Comunità o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori da tale territorio;

b)

dall'esportatore, speditore o altra persona in nome e per conto della quale agiscono le persone di cui alla lettera a);

c)

da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso le autorità doganali competenti.

4.     Se la dichiarazione sommaria di uscita è depositata da una persona diversa dal gestore del mezzo di trasporto sul quale le merci escono dal territorio doganale della Comunità, detto gestore deve, nei termini di cui all'articolo 185, primo comma, lettera c), depositare presso l'ufficio doganale competente una notifica di uscita sotto forma di distinta, bolla di spedizione o lista di carico, che riprenda le enunciazioni necessarie all'identificazione di tutte le merci trasportate soggette a dichiarazione sommaria di uscita.

Il paragrafo 2 si applica per analogia al primo comma del presente paragrafo.

La Commissione, adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono:

a)

gli enunciati che devono figurare nell'avviso di uscita;

b)

le condizioni in cui l'obbligo di depositare un avviso di uscita può essere oggetto di dispensa o di adattamento;

c)

le regole che disciplinano le eccezioni e le variazioni autorizzate rispetto al termine di cui al primo comma del presente paragrafo;

d)

la designazione dell'ufficio doganale competente presso il quale deve essere presentato o reso disponibile l'avviso di uscita.

Per l'adozione di tali misure si tiene conto degli elementi seguenti:

a)

le circostanze particolari;

b)

l'applicazione di tali misure a taluni tipi di merci trasportate, di modi di trasporto o di operatori economici;

c)

gli accordi internazionali che prevedono disposizioni specifiche in materia di sicurezza.

Articolo 190

Modifica della dichiarazione sommaria di uscita

La persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita è autorizzata, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni di tale dichiarazione dopo la presentazione della stessa.

Non è tuttavia possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

a)

hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

b)

hanno stabilito che le indicazioni in questione sono inesatte;

c)

hanno già autorizzato la rimozione delle merci.

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure che stabiliscono eccezioni al secondo comma, lettera c) del presente articolo.

CAPO 3

ESENZIONE DAI DAZI

Articolo 191

Esportazione temporanea

1.   Le merci comunitarie possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale della Comunità e beneficiare di un'esenzione dai dazi all'atto della reimportazione.

2.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all' articolo 194, paragrafo 3 , misure volte a modificare elementi non essenziali del presente atto integrandolo con misure per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo .

TITOLO IX

COMITATO DEL CODICE DOGANALE E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Articolo 192

Altre misure di applicazione

In aggiunta alle misure di applicazione di cui al codice, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 2, misure che stabiliscono quanto segue:

a)

norme e standard per l'interoperabilità dei sistemi doganali degli Stati membri al fine di realizzare una maggiore cooperazione fondata sullo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali , tra le autorità doganali e le altre autorità competenti e tra le autorità doganali e gli operatori economici;

b)

in quali casi e a quali condizioni la Commissione può emettere decisioni volte a richiedere agli Stati membri di revocare o modificare una decisione;

c)

altre misure di applicazione eventualmente necessarie, in particolare quando la Comunità accetta impegni e obblighi in relazione ad accordi internazionali che richiedono l'adattamento delle disposizioni del codice.

Articolo 193

Note esplicative e linee guida

1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 194, paragrafo 4, quanto segue:

a)

le note esplicative del codice e delle disposizioni adottate per la sua applicazione, nonché delle norme di origine di cui all'articolo 42;

b)

le linee guida per un'interpretazione comunitaria delle disposizioni del codice e delle altre disposizioni doganali.

2.     Dette note esplicative e linee guida sono incluse sotto forma di allegati nelle disposizioni di esecuzione relative al presente regolamento.

Articolo 194

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in appresso «comitato».

2.   Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.     Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Quando viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 195

Altre questioni

Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente al codice e alle misure adottate per la sua applicazione che sia sollevata dal presidente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, e che riguardi, in particolare:

a)

problemi derivanti dall'applicazione della normativa doganale;

b)

la posizione che la Comunità deve adottare all'interno di comitati, gruppi di lavoro o panel, istituiti da o nel quadro di accordi internazionali attinenti alla normativa doganale.

CAPO 2

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 196

Abrogazione

Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 3925/91, (CEE) n. 2913/92, (CE) n. 82/2001 e (CE) n. 1207/2001.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

Articolo 197

Relazioni sulle sanzioni doganali

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi … (*), le disposizioni nazionali vigenti a norma dell'articolo 22 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro la fine di ogni anno civile, una relazione sull'applicazione dell'articolo 22, secondo le modalità richieste dalla Commissione.

Articolo 198

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12.12.2006.

(3)  COM(2004)0544 def. del 9.8.2004.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(5)  GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/485/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 113).

(6)  COM(2003)0452 def. del 24.7.2003.

(7)   GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

(9)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE ( GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9 ).

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(11)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(12)  GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1.

(13)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1617/2006 (GU L 300 del 31.10.2006, pag. 5).

(14)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(15)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1).

(16)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 476/97 (GU L 75 del 15.3.1997, pag. 1).

(17)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(*)  Due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO

Tavola di concordanza 1: Nuovo regolamento > Regolamento (CEE) n. 2913/92

Articolo del nuovo regolamento

Articoli del reg. 2913/92

Articolo del nuovo regolamento

Articoli del reg. 2913/92

Articolo 1

nuovo

Articolo 47

nuovo

2

2

48

nuovo

3

3

49

201

4

1, 4

50

216

5

nuovo + 15

51

202, 203, ex 204, 206

6

nuovo

52

143(2), ex 144, 208

7

nuovo

53

209

8

11

54

210, 211

9

14 + 199 DAC

55

212

10

nuovo

56

213

11

5 (1)(2) & (3)

57

121, 122, ex 144, 214

12

5 (4)

58

112, 121, 122, 135, 136, ex 144, 178

13

nuovo

59

nuovo

14

5a (1)

60

215(1)(2) & (4)

15

5a (2)

61

189, 191

16

5a (2)

62

192(1)

17

6, 7, ex 10

63

190, 192(2)

18

ex 250

64

193, 194, 197

19

8

65

196

20

9

66

195

21

12

67

94 (1)-(4)

22

nuovo

68

94 (5)(6)(7)

23

246

69

198

24

243

70

199

25

244

71

215(3), 217

26

245

72

221 (1) & (2)

27

13

73

221 (3) & (4)

28

nuovo

74

217, 220 (2) bis & quater

29

ex 78

75

218, 219 (2) & 220(1)

30

Reg. 3925/91

76

nuovo

31

16

77

222

32

11(2)

78

223, 231

33

18, 35

79

224, 225, 226

34

17

80

227

35

19

81

228

36

20 (1)-(5), 21

82

229, 230

37

20 (6)

83

232, 214 (3)

38

22

84

235, 241, 242

39

23, 24

85

237, 239, 240

40

26

86

236

41

nuovo

87

238

42

27

88

220(2)(ter), 236

43

28, 36

89

239

44

29, 32, 36

90

nuovo

45

30, 32(1)(e), 33

91

nuovo

46

31

92

150(2), ex 204, 205, 206, 207, 212a, 233, 234

93

36a, 36b (1)

147

90, 103

94

36b (1)-(4)

148

91(3), 111

95

36b (5)

149

109, 173(ter)

96

36c

150

ex 114, ex 115

97

37, 42, 58(2)

151

92, 97, 98(3), 109(4), 115 (2), 120, 131, 142 (2), 146 (2), 165

98

38(1)-(4)

152

91

99

38(5)

153

93, 163, 164

100

39

154

nuovo

101

40, 41

155

95, 96

102

46, 47

156

93

103

48, 49, 58(1)

157

98, 166

104

50

158

101, 102

105

54

159

108, 110, 171

106

55

160

50, 51(2), 53

107

Ex articolo 313 DAC

161

51(1), 52

108

83

162

99, 110

109

164

163

106

110

59

164

167(1)-(3), 168 (1) & (2)

111

60

165

167 (4), 172

112

61, ex 77

166

173

113

62, 76(1)bis, 77

167

ex 169, 170

114

63, 67

168

169, ex 170

115

64

169

175

116

65

170

177, 181

117

66

171

180

118

68, ex 250

172

137, 139

119

69

173

140

120

70

174

141, 142

121

71, ex 250

175

143 (1) & (2)

122

72, ex 250

176

82

123

73

177

119

124

74

178

130, ex 114

125

76 (1) & (4)

179

118

126

76(1) (quater)

180

123

127

nuovo

181

145, 146, 149, 150, 151, 153(2)

128

76(2) & (3)

182

152

129

nuovo

183

154, 155, 156

130

81

184

154 (4), 157

131

56

185

182a

132

57, 75, 78(3)

186

182 ter, ex 182 quater, 161(4) & (5)

133

ex 182

187

ex 161, 162, 183

134

nuovo

188

161(1), (2)

135

79

189

182, ex. 182 quater

136

185(1)

190

ex 182 quater, 182 quinquies

137

185(2)

191

182 quinquies(4)

138

186

192

nuovo

139

187

193

184 + Reg. 918/83

140

188

194

247, 248

141

184 + Reg. 918/83

195

nuovo

142

84

196

247a, 248a

143

85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148

197

249

144

nuovo

198

251, 252

145

105, 106 (3), 107, 176

199

253

146

89, 92


Tavola di concordanza 2: Regolamento (CEE) n. 2913/92 > Nuovo regolamento

Articolo del reg. 2913/92

Articoli del nuovo regolamento

Articolo del reg. 2913/92

Articoli del nuovo regolamento

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 44

Ritirato

2

2

45

Ritirato

3

3

46

102

4

4

47

102

5

11, 12

48

103

5a

14, 15, 16

49

103

6

17

50

104, 160

7

17

51

160, 161

8

19

52

161

9

20

53

160

10

17

54

105

11

8, 32

55

106

12

21

56

131

13

27

57

103

14

9

58

97, 103

15

5

59

110

16

31

60

111

17

34

61

112

18

33

62

113

19

35

63

114

20

36, 37

64

115

21

36

65

116

22

38

66

117

23

39

67

114

24

39

68

118

25

Ritirato

69

119

26

40

70

120

27

42

71

121

28

43

72

122

29

44

73

123

30

45

74

124

31

46

75

132

32

44, 45

76

113, 125, 126, 128

33

45

77

112, 113

34

47

78

29

35

33

79

135

36

44

80

Ritirato

36a

93

81

130

36b

93, 94, 95

82

176

36c

96

83

108

37

97

84

142

38

98, 99

85

143

39

100

86

143

40

101

87

143

41

101

88

143

42

97

89

146

43

Ritirato

90

147

91

148, 152

141

174

92

146, 151

142

174, 151

93

153, 156

143

53, 175

94

67, 68, 143

144

52, 57, 58

95

143, 155

145

181

96

155

146

151, 181

97

151

147

143

98

151, 157

148

143

99

162

149

181

100

143

150

181

101

158

151

181

102

158

152

92, 182

103

147

153

181

104

143

154

183, 184

105

145

155

183

106

145, 163

156

183

107

145

157

184

108

159

158

Ritirato

109

149, 151

159

Ritirato

110

159, 162

160

Ritirato

111

148

161

186, 187, 188

112

58

162

187

113

Ritirato

163

153

114

150, 178

164

109, 153

115

150, 151

165

151

116

143

166

157

117

143

167

164, 165

118

179

168

164

119

177

168a

Ritirato

120

151

169

167, 168

121

57, 58

170

167, 168

122

57, 58

171

159

123

180

172

165

124

Ritirato

173

149, 166

125

Ritirato

174

Ritirato

126

Ritirato

175

169

127

Ritirato

176

145

128

Ritirato

177

170

129

Ritirato

178

58

130

178

179

Ritirato

131

151

180

171

132

143

181

170

133

143

182

133, 189

134

Ritirato

182a

185

135

58

182 ter

186

136

58

182 quater

186, 189, 190

137

172

182 quinquies

190, 191

138

143

183

187

139

172

184

141, 193

140

173

185

136, 137

186

138

220

74, 75, 88

187

139

221

72, 73

188

140

222

77

189

61

223

78

190

63

224

79

191

61

225

79

192

62, 63

226

79

193

64

227

80

194

64

228

81

195

66

229

82

196

65

230

82

197

64

231

78

198

69

232

83

199

70

233

92

200

Ritirato

235

84

201

49

236

86, 88

202

51

237

85

203

51

238

87

204

51, 92

239

85, 89

205

92

240

85

206

51, 92

241

84

207

92

242

84

208

52

243

24

209

53

244

25

210

54

245

26

211

54

246

23

212

55

247

194

212a

92

247a

196

213

56

248

194

214

57, 83

248a

196

215

60, 71

249

197

216

50

250

18, 118, 121, 122

217

74

251

198

218

75

252

198

219

75

253

199


Tavola di concordanza 3: Regolamento abrogato > Nuovo regolamento

Precedente regolamento

Articoli del nuovo regolamento

(CEE) n. 918/83

Articoli 141 & 193

(CEE) n. 3925/91

Articolo 30

(CE) n. 82/2001

Articolo 42

(CE) n. 1207/2001

Articolo 42

P6_TA(2006)0546

Alimenti composti per animali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0340) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0209/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0411/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0117

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (3). Tale disposizione ha aggiunto una lettera all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 79/373/CEE che prevede che i produttori di mangimi composti per animali indichino, dietro richiesta del cliente, l'esatta composizione del mangime.

(2)

Nella sentenza del 6 dicembre 2005 nelle cause riunite C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04 (4) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato invalido l'articolo 1, punto 1, lettera b) della direttiva 2002/2/CE in relazione al principio di proporzionalità.

(3)

L'articolo 233 del trattato dispone che le istituzioni da cui emana l'atto annullato adottino i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

(4)

L'obiettivo di garantire la sicurezza alimentare si raggiunge, tra l'altro, attraverso l'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 178/2002 (5) e 183/2005 (6).

(5)

Diverse sentenze giudiziarie emesse negli Stati membri hanno comportato differenze e disparità nell'applicazione della direttiva 2002/2/CE e molti casi relativi a detta direttiva sono attualmente ancora pendenti dinnanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali.

(6)

Il Parlamento europeo e il Consiglio non stanno attualmente presentando ulteriori emendamenti di vasta portata all'atto giuridico di base, poiché la Commissione ha promesso, nell'ambito del programma di semplificazione, di redigere proposte per la metà del 2007 intese a modificare la legislazione sui mangimi. Anticipano che la questione della cosiddetta dichiarazione esplicita degli ingredienti sarà completamente riesaminata in quella sede e si aspettano nuove proposte dalla Commissione che tengano conto sia degli interessi degli allevatori nel disporre di informazioni precise e dettagliate sui materiali alimentari contenuti nei mangimi sia dell'interesse dell'industria a far sì che i segreti aziendali siano adeguatamente protetti.

(7)

L'articolo 12, secondo comma della direttiva 79/373/CEE, inserito dall'articolo 1, punto 5 della direttiva 2002/2/CE, prevede un obbligo per i produttori di mangimi composti di mettere a disposizione delle autorità incaricate di effettuare i controlli ufficiali, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite dall'etichettatura.

(8)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 2002/2/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2002/2/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1, punto 1, lettera b), è soppresso;

2)

all'articolo 1, punto 6, il testo dell'articolo 15 bis della direttiva 79/373/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 bis

Entro il 6 novembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione sull'attuazione del regime istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera j), paragrafo 5, lettera d), nonché dall'articolo 5 quater e dall'articolo 12, secondo comma, in particolare per quanto concerne l'indicazione delle quantità, sotto forma di percentuale rispetto al peso, di materie prime sull'etichetta dei mangimi composti, compresa la tolleranza consentita, corredata di eventuali proposte volte a migliorare le suddette disposizioni.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.

(2)  Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 23).

(3)  GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(4)  ABNA e altri. Raccolta [2005] I-10423.

(5)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(6)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

P6_TA(2006)0547

Statistiche sulle consociate estere ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0088) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0084/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0332/2005);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0016

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell'economia sono fondamentali ai fini di un'adeguata valutazione dell'incidenza delle imprese a controllo estero sull'economia dell'Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell'efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero.

(2)

L'attuazione e la revisione dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione.

(3)

Ai fini dell'elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull'occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.

(4)

Le informazioni fornite nell'ambito della normativa comunitaria in vigore o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 (3), istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nel GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all'elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.

(6)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (4), e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (5), istituiscono un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle imprese nella Comunità.

(7)

Per poter procedere all'elaborazione di conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (6), è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.

(8)

Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definiscono le norme generali per l'elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.

(9)

L'elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7).

(10)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di standard statistici comuni ai fini dell'elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell'allegato III nonché di apportare eventuali conseguenti modifiche degli allegati I e II, di dare attuazione ai risultati degli studi pilota e di definire le adeguate norme comuni di qualità nonché i contenuti e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrarlo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9) e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (10), sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«consociata estera»: un'impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un'unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un'impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un'unità istituzionale residente in tale paese;

b)

«controllo»: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei.In tale contesto l'impresa A è controllata da un'unità istituzionale B allorché B controlla — direttamente o indirettamente — più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;

c)

«controllo estero»: il controllo nel caso in cui l'unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l'unità istituzionale da essa controllata;

d)

«filiali»: le unità locali che non sono persone giuridiche distinte e che dipendono da imprese a controllo estero. Esse sono trattate come quasi società ai sensi del punto 3, lettera f) della sottosezione B (Unità istituzionale/Note esplicative) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

e)

«statistiche sulle consociate estere»: le statistiche che descrivono l'attività complessiva delle consociate estere;

f)

«statistiche sulle consociate estere residenti nel paese»: le statistiche che descrivono l'attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;

g)

«statistiche sulle consociate estere residenti all'estero»: le statistiche che descrivono l'attività delle consociate estere residenti all'estero controllate da un'unità istituzionale residente nel paese di rilevazione dei dati;

h)

«unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera»: l'unità istituzionale che si colloca all'ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale;

i)

«impresa», «unità locale» e «unità istituzionale»: le entità corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sulle consociate estere riguardo alle caratteristiche, alle attività economiche e alla disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 4

Fonti di dati

1.   Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all'articolo 6, raccolgono le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo a tutte le fonti da essi ritenute pertinenti e più idonee.

2.   Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all'interno degli Stati membri a norma del presente regolamento.

3.   In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili, compresi i valori zero.

Articolo 5

Studi pilota

1.   La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese e all'estero.

2.   Gli studi pilota sono condotti nell'intento di valutare l'opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese.

3.   Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.

4.   Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

5.   Gli studi pilota sono completati entro … (*).

Articolo 6

Norme di qualità e relazioni

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite (Eurostat), una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (relazioni sulla qualità).

3.   Le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4.   La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 7

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente le pertinenti definizioni e le indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Calendario e deroghe

1.   Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II.

2.   Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.

Articolo 9

Misure di esecuzione

1.   Le seguenti misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

a)

indicazione del formato e delle procedure appropriati per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;

b)

concessione di deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti, compresa la concessione di ulteriori deroghe a ogni nuova prescrizione a seguito di studi pilota, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3:

a)

adeguando le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio richiesto nell'allegato III, nonché apportando le conseguenti modifiche agli allegati I e II;

b)

attuando i risultati degli studi pilota, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4; e

c)

definendo le opportune norme comuni di qualità, il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

3.   Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (il comitato).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.

4.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

Articolo 11

Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione chiede il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, in particolare tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Articolo 12

Relazione sull'applicazione

Entro … (**) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve:

a)

valutare la qualità delle statistiche elaborate;

b)

valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;

c)

valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;

d)

individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a…, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 144 del 14.6.2005, pag. 14.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006.

(3)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

(4)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10)  GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

(*)  GU: Tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(**)  Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (1):

Codice

Designazione

11 11 0

Numero di imprese

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 31 0

Costi del personale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

16 11 0

Numero di persone occupate

22 11 0

Spesa complessiva per R & S intra-muros (*)

22 12 0

Numero complessivo del personale R & S (*)

Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate saranno forniti dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

Per le variabili «Spesa complessiva per R & S intra-muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R & S» (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni C, D, E e F della NACE.

Per la sezione J della NACE saranno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato (**) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti conformemente al concetto di «unità istituzionale controllante ultima» combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell'allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con Economia d'impresa.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1.

Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l'anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

3.

Il primo anno di riferimento per cui saranno compilate le variabili «Spesa complessiva per R & S intra-muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R & S» (codice 22 12 0) è il 2007.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1.

Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2.

Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.

3.

Gli studi pilota saranno eseguiti nell'intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità di tali dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese.

4.

Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice

Designazione

 

Esportazioni di beni e servizi

Importazioni di beni e servizi

Esportazioni di beni e servizi intragruppo

Importazioni di beni e servizi intragruppo

Esportazioni, importazioni, esportazioni intragruppo e importazioni intragruppo saranno suddivise in beni e servizi.

5.

Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell'elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell'elaborazione delle variabili «Spesa complessiva per R & S intra-muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R & S» (code 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l'opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.


(1)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

(*)  I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 sono trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 1.1, sezioni C-F, l'importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell'1 % del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0.

(**)  Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.

ALLEGATO II

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL'ESTERO («OUTWARD FATS»)

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all'estero controllate da un'unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all'articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno indicate le seguenti caratteristiche definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2700/98:

Codice

Designazione

12 11 0

Fatturato

16 11 0

Numero di persone occupate

11 11 0

Numero di imprese

Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, sarà indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti dettagliati per paese di ubicazione e per attività della consociata estera specificati nell'allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per attività saranno combinati come segue:

livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività;

livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività;

livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1.

Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l'anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1.

Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2.

Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell'accezione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.

3.

Gli studi pilota saranno condotti nell'intento di valutare l'opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere gravante sulle imprese.

4.

Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice

Designazione

13 31 0

Costi del personale

Esportazioni di beni e servizi

Importazioni di beni e servizi

Esportazioni di beni e servizi intragruppo

Importazioni di beni e servizi intragruppo

12 15 0

Numero di persone occupate

15 11 0

Numero di imprese

ALLEGATO III

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

Livelli di disaggregazione geografica

Livello 1

 

Livello 2-OUT

(livello 1 + 24 paesi)

V2

Extra-UE 27

V2

Extra-UE 27

 

 

IS

Islanda

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvegia

CH

Svizzera

CH

Svizzera

 

 

HR

Croazia

RU

Federazione russa

RU

Federazione russa

 

 

TR

Turchia

 

 

EG

Egitto

 

 

MA

Marocco

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Sudafrica

CA

Canada

CA

Canada

US

Stati Uniti d'America

US

Stati Uniti

 

 

MX

Messico

 

 

AR

Argentina

BR

Brasile

BR

Brasile

 

 

CL

Cile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israele

CN

Cina

CN

Cina

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

India

IN

India

 

 

ID

Indonesia

JP

Giappone

JP

Giappone

 

 

KR

Corea del Sud

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filippine

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailandia

 

 

AU

Australia

 

 

NZ

Nuova Zelanda

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

C4

Centri finanziari offshore

C4

Centri finanziari offshore

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI  (*)di più di uno Stato membro

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI  (*)di più di uno Stato membro

Livello 2-IN

A1

Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati)

Z9

Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati)

A2

Controllata dal paese di rilevazione dei dati

V1D3

UE-25 (Intra-UE-27) escluso il paese di rilevazione dei dati

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

GR

Grecia

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

IT

Italia

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (**) di più di uno Stato membro

V2

Extra-UE-27

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

CN

Cina

HK

Hong Kong

IL

Israele

IS

Islanda

JP

Giappone

LI

Liechtenstein

NO

Norvegia

NZ

Nuova Zelanda

RU

Federazione russa

TR

Turchia

US

Stati Uniti

C4

Centri finanziari offshore

Z8

Extra-UE-27 non attribuiti

Livello 3

AD

Andorra

EE

Estonia (***)

KZ

Kazakistan

QA

Qatar

AE

Emirati arabi uniti

EG

Egitto

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

RO

Romania (***)

AF

Afghanistan

ER

Eritrea

LB

Libano

RU

Federazione russa

AG

Antigua e Barbuda

ES

Spagna (***)

LC

Saint Lucia

RW

Ruanda

AI

Anguilla

ET

Etiopia

LI

Liechtenstein

SA

Arabia Saudita

AL

Albania

FI

Finlandia (***)

LK

Sri Lanka

SB

Isole Salomone

AM

Armenia

FJ

Figi

LR

Liberia

SC

Seicelle

AN

Antille olandesi

FK

Isole Falkland (Malvine)

LS

Lesotho

SD

Sudan

AO

Angola

FM

Stati federati di Micronesia

LT

Lituania (***)

SE

Svezia (***)

AQ

Antartide

FO

Faer Øer

LU

Lussemburgo (***)

SG

Singapore

AR

Argentina

FR

Francia (***)

LV

Lettonia (***)

SH

Sant'Elena

AS

Samoa americane

GA

Gabon

LY

Gran Giamahiria araba libica

SI

Slovenia (***)

AT

Austria (***)

GD

Grenada

MA

Marocco

SK

Slovacchia (***)

AU

Australia

GE

Georgia

MD

Repubblica moldova

SL

Sierra Leone

AW

Aruba

GG

Guernsey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

MG

Madagascar

SM

San Marino

AZ

Azerbaigian

GH

Ghana

MH

Isole Marshall

SN

Senegal

BA

Bosnia-Erzegovina

GI

Gibilterra

MK (1)

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

SO

Somalia

BB

Barbados

GL

Groenlandia

ML

Mali

SR

Suriname

BD

Bangladesh

GM

Gambia

MM

Myanmar

ST

São Tomé e Príncipe

BE

Belgio (***)

GN

Guinea

MN

Mongolia

SV

Salvador

BF

Burkina-Faso

GQ

Guinea equatoriale

MO

Macao

SY

Repubblica araba siriana

BG

Bulgaria

GR

Grecia (***)

MP

Marianne settentrionali

SZ

Swaziland

BH

Bahrein

GS

Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud

MR

Mauritania

TC

Isole Turks e Caicos

BI

Burundi

GT

Guatemala

MS

Montserrat

TD

Ciad

BJ

Benin

GU

Guam

MT

Malta (***)

TF

Territori francesi meridionali

BM

Bermuda

GW

Guinea-Bissau

MU

Maurizio

TG

Togo

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MV

Maldive

TH

Thailandia

BO

Bolivia

HK

Hong Kong

MW

Malawi

TJ

Tagikistan

BR

Brasile

HM

Isole Heard e McDonald

MX

Messico

TK

Tokelau

BS

Bahama

HN

Honduras

MY

Malaysia

TM

Turkmenistan

BT

Bhutan

HR

Croazia

MZ

Mozambico

TN

Tunisia

BV

Isola di Bouvet

HT

Haiti

NA

Namibia

TO

Tonga

BW

Botswana

HU

Ungheria (***)

NC

Nuova Caledonia

TP

Timor est

BY

Bielorussia

ID

Indonesia

NE

Niger

TR

Turchia

BZ

Belize

IE

Irlanda (***)

NF

Isola Norfolk

TT

Trinidad e Tobago

CA

Canada

IL

Israele

NG

Nigeria

TV

Tuvalu

CC

Isole Cocos (Keeling)

IM

Isola di Man (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

NI

Nicaragua

TW

Taiwan, Provincia della Cina

CD

Repubblica democratica del Congo

IN

India

NL

Paesi Bassi (***)

TZ

Repubblica unita di Tanzania

CF

Repubblica centrafricana

IO

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

NO

Norvegia

UA

Ucraina

CG

Congo

IQ

Iraq

NP

Nepal

UG

Uganda

CH

Svizzera

IR

Repubblica islamica dell'Iran

NR

Nauru

UK

Regno Unito (***)

CI

Côte d'Ivoire

IS

Islanda

NU

Niue

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

CK

Isole Cook

IT

Italia (***)

NZ

Nuova Zelanda

US

Stati Uniti

CL

Cile

JE

Jersey (nessun codice paese ufficiale ISO 3166-1, elementi di codice riservati in via eccezionale)

OM

Oman

UY

Uruguay

CM

Camerun

JM

Giamaica

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CN

Cina

JO

Giordania

PE

Perù

VA

Santa Sede (Città del Vaticano)

CO

Colombia

JP

Giappone

PF

Polinesia francese

VC

Saint Vincent e Grenadine

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PG

Papua Nuova Guinea

VE

Venezuela

CU

Cuba

KG

Kirghizistan

PH

Filippine

VG

Isole Vergini britanniche

CV

Capo Verde

KH

Cambogia (Kampuchea)

PK

Pakistan

VI

Isole Vergini americane

CX

Isola Christmas

KI

Kiribati

PL

Polonia (***)

VN

Vietnam

CY

Cipro (***)

KM

Comore

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

CZ

Repubblica ceca (***)

KN

Saint Kitts e Nevis

PS

Territorio palestinese occupato

WF

Wallis e Futuna

DE

Germania (***)

KP

Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

PT

Portogallo (***)

WS

Samoa

DJ

Gibuti

KR

Repubblica di Corea (Corea del Sud)

PW

Palau

YE

Yemen

DK

Danimarca (***)

KW

Kuwait

PY

Paraguay

 

 

DM

Dominica

KY

Isole Cayman

 

 

ZA

Sudafrica

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

ZM

Zambia

DZ

Algeria

 

 

 

 

ZW

Zimbabwe

EC

Ecuador

Z8

Extra UE-25 non attribuiti

 

 

RS

Serbia

A2

Controllata dal paese di rilevazione dei dati

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI di più di uno Stato membro (****)

 

 

ME

Montenegro

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE PER ATTIVITÀ

Livello 1

Livello 2

 

NACE Rev. 1.1 (1)

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

Sezioni C-O (esclusa L)

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione C

di cui:

 

Estrazione di petrolio e di gas

Divisione 11

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione D

Industrie alimentari

Sottosezione DA

Industrie tessili e dell'abbigliamento

Sottosezione DB

Industria del legno, stampa e editoria

Sottosezioni DD & DE

TOTALE industrie tessili + industria del legno

 

Raffinerie di petrolio e altri trattamenti

Divisione 23

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Divisione 24

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Divisione 25

Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

 

Prodotti in metallo

Sottosezione DJ

Macchine ed apparecchi meccanici

Divisione 29

TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici

 

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

Divisione 30

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

Divisione 32

Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e app. per le comunicazioni

TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

 

Veicoli e altri mezzi di trasporto

Autoveicoli

Divisione 34

Altri mezzi di trasporto

Divisione 35

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

 

Attività manifatturiere n.c.a.

 

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Sezione E

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

Sezione F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

 

COMMERCIO E RIPARAZIONI

COMMERCIO E RIPARAZIONI

Sezione G

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

Divisione 50

Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Divisione 51

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

Divisione 52

ALBERGHI E RISTORANTI

ALBERGHI E RISTORANTI

Sezione H

TRASPORTI, MAGAZZ. E COMUNICAZIONI

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

Sezione I

Trasporti e magazzinaggio

Div. 60, 61, 62, 63

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

Divisione 60

Trasporti marittimi e per vie d'acqua

Divisione 61

Trasporti aerei

Divisione 62

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

Divisione 63

Poste e telecomunicazioni

Divisione 64

Attività postali e di corriere

Gruppo 641

Telecomunicazioni

Gruppo 642

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sezione J

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Divisione 65

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

Divisione 66

Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni

Divisione 67

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione K, Div. 70

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

Sezione K, Div. 71

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Sezione K, Div. 72

RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO

Sezione K, Div. 73

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Sezione K, Div. 74

Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza

Gruppo 741

Attività degli studi legali e notarili

Classe 7411

Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

Classe 7412

Studi di mercato e sondaggi di opinione

Classe 7413

Consulenza amministrativo-gestionale

Classe 7414

Amministrazione di imprese

Classe 7415

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Gruppo 742

Pubblicità

Gruppo 744

Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.

Gruppi 743, 745, 746, 747, 748

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

ISTRUZIONE

Sezione M

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Sezione N

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

Sezione O, Div. 90

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

Sezione O, Div. 91

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Sezione O, Div. 92

Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

Gruppi 921, 922, 923

Attività delle agenzie di stampa

Gruppo 924

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

Gruppo 925

Attività sportive e ricreative

Gruppi 926, 927

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Sezione O, Div. 93

Non attribuite

 


Livello 3 (NACE Rev. 1.1)

Titolo

Livello di dettaglio richiesto

Economia d'impresa

Sezioni C-K

Estrazione di minerali

Sezione C

Attività manifatturiere

Sezione D

Tutte le sottosezioni DA-DN

Tutte le divisioni 15-37

Aggregati:

Alta tecnologia (HIT)

Tecnologia medio alta (MHT)

Tecnologia medio bassa (MLT)

Bassa tecnologia (LOT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

23, 25-28, 35.1

15-22, 36, 37

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Sezione E

Tutte le divisioni (40 e 41)

Costruzioni

Sezione F (Divisione 45)

Tutti i gruppi (45.1-45.5)

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

Sezione G

Tutte le divisioni (50-52)

Gruppi 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.9

Gruppi 52.1-52.7

Alberghi e ristoranti

Sezione H (Divisione 55)

Gruppi 55.1-55.5

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Sezione I

Tutte le divisioni

Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Attività finanziarie

Sezione J

Tutte le divisioni

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese

Sezione K

Divisione 70

Divisione 71, gruppi 71.1 + 71.2, 71.3 e 71.4

Divisione 72, gruppi 72.1-72.6

Divisione 73

Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8


(*)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(**)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(1)  Codice provvisorio che non incide sulla denominazione definitiva del paese che sarà assegnata alla conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(***)  Solo per Inward FATS.

(****)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(1)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

P6_TA(2006)0548

Strumento finanziario europeo per la promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo nel mondo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0354),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, e 181 A, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0206/2006),

vista la dichiarazione della Commissione sul controllo democratico e la coerenza delle azioni esterne allegata all'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) e il relativo scambio di lettere,

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per i bilanci (A6-0376/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale (MFF) e ricorda che l'importo annuale sarà deciso nell'ambito della procedura annuale di bilancio a norma dell'articolo 37 del suddetto Accordo interistituzionale;

4.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TC1-COD(2006)0116

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, e l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza dell'assistenza esterna dell'UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (2) istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) che copre l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 (3) istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per fornire sostegno diretto alla politica di prossimità dell'UE. Il regolamento (CE) n. […] (*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (4), istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (DCI). Il regolamento (CE) n. […] (*) del […] (5) che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (ICI). Il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 istituisce uno strumento finanziario di stabilità (IfS) (6) per erogare aiuti in situazioni di crisi esistenti o sul nascere, e per far fronte a specifiche minacce mondiali e transregionali. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e altre autorità pubbliche.

(2)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, «l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».

(3)

La promozione, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (7). Le relazioni contrattuali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani (8).

(4)

Questo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi del consenso europeo sullo sviluppo, adottato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea il 20 dicembre 2005 (9). Il consenso europeo sullo sviluppo sottolinea che «Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell'uomo, buon governo e democratizzazione», contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM).

(5)

Dato che il consenso europeo sullo sviluppo ha riaffermato che la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne costituiscono un diritto umano fondamentale nonché una questione di giustizia sociale oltre a essere strumentale per il conseguimento di tutti gli OSM, il Programma di azione del Cairo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, il presente regolamento contiene una forte componente di genere;

(6)

Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l'obiettivo della politica estera e di sicurezza comune, quale enunciato all'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e plasmato dagli orientamenti dell'UE, e mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(7)

Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti dell'uomo, adottato nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), e i relativi strumenti regionali in materia di diritti umani.

(8)

Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e diritti umani. Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico; il controllo democratico e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, a loro volta presupposti necessari alla tutela reale dei diritti umani.

(9)

A differenza dei diritti umani, che sono intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall'interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni, in particolare i parlamenti democratici nazionali, deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato ma senza diminuire l'impegno della comunità internazionale.

(10)

Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, trasparente, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (10) e del regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità. diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonchè. a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (11) che hanno costituito la base giuridica dell'iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), vi è la necessità di specifiche risorse finanziarie e di uno strumento finanziario specifico capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità e rafforzando gli strumenti comunitari connessi agli aiuti esterni, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (12), e gli aiuti umanitari.

(11)

L'assistenza comunitaria nell'ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell'ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione.

(12)

Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell'ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell'Accordo di Cotonou con i paesi ACP, dello Strumento di cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali, nazionali e locali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile, vale a dire tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi indipendenti dallo Stato e attivi nel campo dei diritti umani e della promozione della democrazia.

(13)

Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l'assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell'autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l'erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare e addizionale specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, ivi inclusi i diritti dei migranti, di coloro che richiedono asilo e dei profughi interni, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all'interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali il sostegno alle missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.

(14)

Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia sulla base del presente regolamento dovrebbero avvenire con il coinvolgimento dei parlamenti democratici e della loro capacità di sostenere e promuovere i processi di riforma democratica. I parlamenti nazionali devono pertanto essere ritenuti idonei a ricevere finanziamenti a norma del presente regolamento quando ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi prefissi, a meno che le misure proposte possano essere finanziate da uno strumento comunitario di assistenza esterna.

(15)

Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell'assistenza esterna del 21 gennaio 2001 («Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance») sottolineano l'esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell'UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto e la loro coerenza, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare un più stretto coordinamento con altri donatori. La politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche perseguite dagli Stati membri.

(16)

In virtù della rilevanza e della portata dell'assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo.

(17)

Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto.

(18)

Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l'efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve pertanto avere la possibilità di adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell'assistenza esterna.

(19)

La Comunità dovrebbe anche essere in grado di reagire in modo flessibile e tempestivo nei confronti delle esigenze specifiche dei difensori dei diritti dell'uomo mediante misure ad hoc non subordinate a inviti a presentare proposte. Inoltre, l'eleggibilità degli organismi senza personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è anche possibile alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

(20)

Il presente regolamento fissa una dotazione finanziaria per il periodo 2007/2013 che costituisce l'importo principale di riferimento per l'autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (13).

(21)

è opportuno garantire che il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possa continuare a contare sul finanziamento dell'UE oltre la scadenza, alla fine del 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (14), che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro.

(22)

Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea contribuiscono in modo significativo e determinante al processo democratico nei paesi terzi (15). Tuttavia, la promozione della democrazia è un aspetto che supera di gran lunga il solo processo elettorale. La spesa per le missioni di osservazione elettorale dell'UE non dovrebbe pertanto assorbire una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile a norma del presente regolamento.

(23)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(24)

Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell'ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, coerente con la politica estera complessiva dell'Unione europea, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2.   L'assistenza in esame mira in particolare:

a)

ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla loro osservanza, come proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, promuovendo e consolidando la democrazia e le riforme democratiche nei paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile, a fornire sostegno e solidarietà ai difensori dei diritti dell'uomo e alle vittime di repressioni e maltrattamenti e a rafforzare la società civile attiva nel settore dei diritti dell'uomo e della promozione della democrazia;

b)

a sostenere e rafforzare il contesto internazionale e regionale per la protezione, la promozione e il monitoraggio dei diritti umani, promuovere la democrazia e lo stato di diritto e rafforzare il ruolo attivo della società civile in questi contesti;

c)

promuovere la fiducia nei processi elettorali e poteziandone l'affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e mediante il sostegno alle organizzazioni locali della società civile coinvolte in questi processi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Conformemente agli articoli 1 e 3, l'assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori:

a)

promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro con le seguenti iniziative:

i)

promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione artistica e culturale, l'indipendenza degli organi di stampa, il completo accesso all'informazione e adottando misure per lottare contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura;

ii)

rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e promuovendo l'accesso alla giustizia;

iii)

promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc e i processi di giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione;

iv)

sostenendo le riforme per realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la sorveglianza democratica, compreso per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia e incoraggiando le misure contro la corruzione;

v)

promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, per quanto riguarda i processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;

vi)

promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità delle opportunità, della partecipazione e della rappresentanza politica delle donne;

vii)

sostenendo misure per facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, come il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democratizzazione;

b)

promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:

i)

l'abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;

ii)

il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell'articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

iii)

la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

iv)

i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;

v)

i diritti delle donne proclamati nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nei suoi protocolli facoltativi, comprese le misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;

vi)

i diritti del bambino, proclamati nella Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro i l lavoro minorile, la tratta dei bambini e la prostituzione infantile e l'arruolamento e l'utilizzazione di soldati bambini;

vii)

i diritti dei disabili;

viii)

la promozione della disciplina di base in materia di protezione del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese;

ix)

l'istruzione, la formazione e il controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia e il settore coperto dal paragrafo 1, lettera a), vi bis);

x)

il sostegno per le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e per le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii);

c)

Il rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani della giustizia, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico:

i)

fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia dello stato di diritto e democrazia;

ii)

favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti dell'uomo, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;

iii)

caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;

d)

La diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici e ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico:

i)

organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE;

ii)

mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;

iii)

contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale e sostenendo le loro iniziative per potenziare la partecipazione al processo elettorale e al suo seguito;

iv)

sostenendo misure volte a attuare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare mediante le organizzazioni della società civile.

2.   Ove opportuno, tutti gli interventi di aiuto nell'ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione e alla protezione dell'uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, dei diritti delle persone con disabilità e a principi quali l'emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l'assunzione di responsabilità.

3.   Gli interventi di aiuto di cui al presente regolamento trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere un'attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi ovvero essere direttamente collegati alle azioni a livello mondiale o regionale.

Articolo 3

Complementarità e coerenza dell'assistenza comunitaria

1.   L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell'Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di l'assistenza esterna e l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro. L'assistenza comunitaria complementare di cui al presente regolamento è fornita per potenziare l'azione nel quadro dei relativi strumenti di assistenza esterna.

2.   La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti.

3.   Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione garantisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti, anche con altri donatori, durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo.

4.   La Commissione informa ed intrattiene uno scambio regolare di opinioni con il Parlamento europeo.

5.   La Commissione effettua un regolare scambio di informazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi.

TITOLO II

ATTUAZIONE

Articolo 4

Contesto generale

L'assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento trova attuazione tramite le seguenti misure:

a)

documenti di strategia e relative revisioni, laddove necessarie;

b)

programmi di azione annuali;

c)

provvedimenti speciali;

d)

misure ad hoc.

Articolo 5

Documenti di strategia e relative revisioni

1.   I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell'assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Essi sono coerenti con il fine, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.

2.   I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta.

3.   I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc.

4.   Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni e scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti della società civile.

Articolo 6

Programmi di azione annuali

1.   In deroga al disposto di cui all'articolo 7, la Commissione adotta programmi di azione annuali sulla base dei documenti di strategia e relative revisioni menzionati all'articolo 5.

2.   I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi tengono conto degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'assistenza comunitaria nel passato. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo.

3.   I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20 %; in tal caso, essa informa il comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

4.   Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all'articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l'adozione del programma stesso.

Articolo 7

Provvedimenti speciali

1.   In deroga all'articolo 5, a fronte di necessità impreviste e debitamente giustificate o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia.

2.   I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione, nonché l'importo totale del finanziamento. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e il calendario orientativo per la loro attuazione. Essi comprendono una definizione del tipo di indicatori di rendimento che dovrà essere controllato in fase di attuazione dei provvedimenti speciali.

3.   I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000euro sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4.   Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000euro, la Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri e entro dieci giorni dall'adozione della decisione.

Articolo 8

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow-up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, segnatamente le misure di formazione ed istruzione per i partner della società civile, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti.

2.   Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

3.   La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Misure ad hoc

1.   Fatto salvo l'articolo 5, la Commissione può destinare piccole sovvenzioni ad hoc a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente.

2.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle misure ad hoc adottate.

Articolo 10

Ammissibilità

1.   Fatto salvo l'articolo 14, gli organismi e gli attori elencati di seguito che operano su base indipendente e responsabile possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all'attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7 e 9:

a)

organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

b)

enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

c)

organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;

d)

organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

e)

persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

2.   Solo se necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale ed in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.

Articolo 11

Procedure di gestione

1.   Gli interventi di assistenza finanziati ai sensi del presente regolamento sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17); le relative modifiche, siano esse gestite in modo centralizzato o congiunto con organizzazioni internazionali, sono attuate conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2.   In caso di cofinanziamento e in altri casi debitamente giustificati, conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può affidare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 12

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2.   I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo;

b)

convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54;

c)

contratti di appalto;

d)

contratti di lavoro.

Articolo 13

Tipi di finanziamenti

1.   I finanziamenti comunitari possono assumere le forme seguenti:

a)

progetti e programmi;

b)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

c)

piccole sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), onde finanziare le misure d'urgenza necessarie previste dall'articolo 9, paragrafo 1;

d)

sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo;

e)

finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell'uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione;

f)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, sindacati, federazioni sindacali nonché altri attori non statali;

g)

risorse umane e materiali per un'attuazione efficace delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea;

h)

appalti pubblici quali definiti all'articolo 88 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002.

2.   Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento che vede coinvolti:

a)

gli Stati membri e i relativi enti locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici;

b)

altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici;

c)

organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

d)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali.

3.   Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell'ambito del progetto o del programma.

4.   Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli organismi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per l'esecuzione delle azioni congiunte. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

5.   In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6.   L'aiuto della Comunità non deve essere utilizzato per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi beneficiari.

Articolo 14

Norme di partecipazione e norme di origine

1.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese in via di adesione o ufficialmente candidato all'adesione riconosciuto dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo e le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, di cui all'elenco del comitato di assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE/DAC), in aggiunta alle persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica un aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo stabilito dall'OCSE/DAC, in occorrenza delle regolari revisioni del medesimo, e ne informa il Consiglio.

2.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese e le persone giuridiche stabilite in un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, in tutti i casi in cui sia stato sancito un accesso reciproco agli interventi di assistenza esterna. L'accesso reciproco è riconosciuto ogni qualvolta un paese stabilisce norme equanimi di ammissibilità nei confronti degli Stati membri e del paese beneficiario interessato.

L'accesso reciproco è stabilito in virtù di una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo di paesi su base regionale. Detta decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

3.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito del presente regolamento sono ammesse le organizzazioni internazionali.

4.   Il disposto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica la partecipazione di categorie di organizzazioni ammissibili in virtù della loro natura o localizzazione, alla luce degli obiettivi degli interventi da porre in essere.

5.   Gli esperti possono essere di qualsivoglia nazionalità. Questa norma non pregiudica i requisiti qualitativi e finanziari di cui alla disciplina comunitaria in materia di appalti.

6.   Qualora le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento siano gestite in modo centralizzato o indiretto tramite delega ad organismi comunitari specializzati, organismi nazionali o internazionali pubblici o a entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni dell'ente di gestione sono ammesse le persone fisiche aventi la cittadinanza dei paesi che hanno accesso ai contratti e alle sovvenzioni comunitarie conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi della normativa e delle procedure stabilite dall'ente di gestione, nonché le persone giuridiche stabilite nei summenzionati paesi.

7.   Qualora l'assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un'organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall'organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l'uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

8.   Qualora le sovvenzioni comunitarie riguardino un intervento cofinanziato assieme ad un paese terzo, in regime di reciprocità, o ad un'organizzazione regionale, ovvero ad uno Stato membro, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dal paese terzo, dall'organizzazione regionale o dallo Stato membro in questione. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

9.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono trarre origine dalla Comunità o da un paese ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Ai sensi del presente regolamento, la definizione di «origine» emana dalla rilevante disciplina comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.

10.   In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con i paesi confinanti, ovvero da altri paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.

11.   Sono previste deroghe qualora i prodotti e i servizi non risultino reperibili sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza, oppure quando le norme di ammissione renderebbero impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un intervento.

12.   Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all'impiego e all'occupazione e l'abolizione del lavoro minorile.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Qualsiasi convenzione o accordo che risulti dall'attuazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (18), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (19) e del regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (20).

2.   Le convenzioni e i contratti devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare revisioni contabili, sulla base di documenti e sul posto, relativamente a tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96.

Articolo 16

Valutazione

1.   La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l'efficacia, la coerenza e la compatibilità, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.

2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

3.   La Commissione coinvolge tutti gli attori interessati nella fase di valutazione dell'assistenza comunitaria erogata ai sensi del presente regolamento. Sono inoltre incoraggiate valutazioni congiunte con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali o altri organismi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni di cui al suo articolo 8. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 30 giorni.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Relazione annuale

1.   La Commissione vaglia i progressi realizzati nell'attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento e presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati, nonché, ove possibile, sui principali effetti e conseguenze dell'assistenza. Detta relazione costituisce parte integrante della relazione annuale sull'attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo e assistenza esterna, nonché della relazione annuale dell'UE sui diritti umani.

2.   La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento.

Essa valuta i risultati degli aiuti, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 19

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1 104 000 000euro. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 20

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente il presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale).

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(*)  Nota per la GU: per favore inserire data e/o numero del presente regolamento.

(4)  GU L …

(5)  GU L …

(6)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(7)  Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

(8)  Comunicazione della Commissione del 23 maggio 1995 sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(9)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(10)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

(11)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(12)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(13)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(14)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(15)  Comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2000 in materia di assistenza e osservazione delle elezioni da parte dell'UE.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(17)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(18)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(19)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(20)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P6_TA(2006)0549

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0329) (1),

visto l'articolo 152, paragrafo 4, comma 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0238/2006),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0398/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(2 bis)

Le persone di età superiore ai 65 anni rappresentano il 16 % della popolazione totale dell'UE, ma subiscono in modo sproporzionato il 40 % degli infortuni mortali. Gli anziani hanno quindi una probabilità doppia di subire un infortunio mortale e le fratture delle ossa lunghe sono la principale causa di ricovero ospedaliero tra gli anziani.

(5 bis)

La salute pubblica è condizionata da differenze biologiche, dall'ambiente, dall'accesso all'informazione e dalle condizioni socioeconomiche.

(5 ter)

La prospettiva di genere va integrata in tutti i settori, comprese la politiche sanitarie. Occorre altresì realizzare studi quantitativi basati sul genere e destinare risorse applicando il principio dell'articolazione di bilancio alla luce del genere.

(5 quater)

La violenza contro le donne in ambito domestico è la principale causa di morte e invalidità nelle donne di età compresa tra i 16 e i 44 anni.

(6)

Il rischio d'infortunio è distribuito in modo disuguale negli Stati membri, oltre che nei gruppi sociali . Il rischio di decesso per infortunio è cinque volte più grande nello Stato membro che ha il più alto tasso di infortuni rispetto a quello col tasso più basso.

(6)

Il rischio d'infortunio è distribuito in modo disuguale negli Stati membri, con un'incidenza variabile a seconda delle condizioni ambientali, lavorative e sociali, dell'età e delle differenze di genere. Il rischio di decesso per infortunio è cinque volte più grande nello Stato membro che ha il più alto tasso di infortuni rispetto a quello col tasso più basso.

(7)

Rispetto a molte altre cause di malattia o decesso prematuro, si possono prevenire gli infortuni rendendo più sicuri l'ambiente in cui si vive , i prodotti e i servizi che usiamo. È provato che le misure preventive, che non sono però ancora applicate all'interno della Comunità in modo abbastanza ampio, possono dimostrarsi efficaci.

(7)

Rispetto a molte altre cause di malattia o decesso prematuro, si possono prevenire gli infortuni rendendo più sicuri l'ambiente in cui si vive e i prodotti e i servizi che usiamo e sensibilizzando l'opinione pubblica alle conseguenze dei comportamenti a rischio. Adottando un approccio più ampio alla salute pubblica si può altresì ridurre sensibilmente il numero degli infortuni e degli atti di violenza. È provato che le misure preventive, che non sono però ancora applicate all'interno della Comunità in modo abbastanza ampio, possono dimostrarsi efficaci.

(8)

La maggior parte di tali misure si è rivelata efficace in termini di costo in quanto i costi degli interventi sono spesso cinque volte più importanti dei costi legati alla prevenzione per i sistemi sanitari.

(8)

La maggior parte di tali misure si è rivelata efficace in termini di costo nel preservare l'integrità e la vita degli esseri umani in quanto i costi degli interventi sono spesso cinque volte più importanti dei costi legati alla prevenzione sia per il settore privato che per il settore pubblico e in particolare per i sistemi sanitari. Oltre ai costi sanitari ed economici, non si possono sottovalutare i costi umani e i costi pagati dalla società, dato che i costi economici e sanitari non coprono le ripercussioni sulle famiglie delle vittime e sulle reti di sostegno sociale o sulle comunità, i luoghi di lavoro e le scuole.

(9)

Malgrado il fatto che si siano fatti molti passi avanti in un certo numero di settori legati alla sicurezza come ad esempio il traffico oppure il luogo di lavoro, ci sono altre aree che sono molto meno coperte come la casa, lo sport e il tempo libero, gli incidenti e la prevenzione per bambini e anziani.

(9)

Malgrado il fatto che si siano fatti molti passi avanti in un certo numero di settori legati alla sicurezza come ad esempio il traffico oppure il luogo di lavoro, ci sono altre aree che sono molto meno coperte come la casa, lo sport e il tempo libero, gli incidenti e la prevenzione per bambini , donne e anziani.

(9 bis)

Nonostante i recenti studi, le lesioni provocate dalla violenza domestica sono tuttora sottostimate per quanto riguarda sia il danno fisico e psicologico procurato, che l'onere finanziario gravante sui sistemi sanitari e previdenziali.

(9 ter)

Bisogna tener conto della correlazione esistente tra disponibilità e consumo di alcool e stupefacenti e la frequenza con cui si registrano lesioni risultanti da atti di violenza o da incidenti, in particolare gli incidenti stradali.

(10)

È quindi necessario sviluppare un sistema di controllo e notifica che assicuri un metodo coordinato in tutti gli Stati membri per sviluppare e determinare le politiche nazionali sulla prevenzione degli infortuni, compreso lo scambio delle buone prassi. Tale sistema sarà sviluppato nell'ambito della decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e i programmi successivi, e sarà basato su sistemi nazionali di controllo e notifica che saranno sviluppati in modo armonizzato e coerente.

(10)

È quindi necessario sviluppare un sistema di controllo e notifica che assicuri un metodo coordinato in tutti gli Stati membri per sviluppare e determinare le politiche nazionali sulla prevenzione degli infortuni e la promozione della sicurezza , compreso lo scambio delle buone prassi. Tale sistema sarà basato su sistemi nazionali di controllo e notifica che saranno sviluppati in modo armonizzato e coerente.

(10 bis)

Il sistema di sorveglianza degli infortuni deve comprendere gli attuali programmi relativi agli infortuni e le banche dati e le reti sugli infortuni che sono già stati ampiamente finanziati dalla Commissione. Tale misura è assolutamente indispensabile per creare sinergie e ridurre i costi utilizzando i dispositivi già in vigore.

(10 ter)

Qualora gli attuali sistemi di sorveglianza e controllo degli infortuni si rivelino economicamente insostenibili per taluni Stati membri, occorre ricorrere a un sistema alternativo, quale ad esempio uno che dipenda da insiemi di dati minimi più facilmente disponibili sulla base delle statistiche ospedaliere.

(10 quater)

Per garantire che le migliori pratiche rispondano effettivamente alle necessità e alla capacità di ciascun paese, occorre sostenere il rafforzamento delle istituzioni e lo sviluppo delle risorse umane, in particolare in quei paesi che presentano la più ampia quota di infortuni prevenibili.

(11)

Allo scopo di distribuire le risorse del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica e affrontare la prevenzione degli infortuni nel modo più efficace, sono stati identificati sette punti prioritari: sicurezza di bambini e adolescenti, sicurezza degli anziani, sicurezza degli utenti stradali vulnerabili, prevenzione degli infortuni sportivi, prevenzione degli infortuni causati da prodotti e servizi, prevenzione delle autolesioni e prevenzione della violenza. Tali aree prioritarie sono state determinate tenendo conto dell'impatto sociale degli infortuni in termini di quantità e gravità, i dati che riguardano l'efficacia delle azioni d'intervento e la fattibilità di un'attuazione efficace negli Stati membri.

(11)

Allo scopo di affrontare la prevenzione degli infortuni nel modo più efficace, sono stati identificati otto punti prioritari: sicurezza di bambini e adolescenti, sicurezza degli anziani, sicurezza degli utenti stradali , in particolare quelli vulnerabili, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul luogo di lavoro, prevenzione degli infortuni sportivi e legati ad attività ricreative , prevenzione degli infortuni causati da prodotti e servizi, prevenzione delle autolesioni e prevenzione della violenza , in particolare la violenza contro le donne e i bambini . Tali aree prioritarie sono state determinate tenendo conto dell'impatto sociale degli infortuni in termini di quantità e gravità, i dati che riguardano l'efficacia delle azioni d'intervento e la fattibilità di un'attuazione efficace negli Stati membri.

1.

Sviluppare un sistema nazionale di sorveglianza e notifica degli infortuni che fornisca informazioni comparabili, segua l'evoluzione dei rischi d'infortunio e gli effetti delle misure preventive nel corso del tempo valutando le necessità di introdurre iniziative ulteriori sulla sicurezza dei prodotti e servizi.

1.

Sviluppare un sistema nazionale di sorveglianza e notifica degli infortuni che abbia accesso ad altre banche dati pertinenti, fornisca informazioni comparabili e una ripartizione dei dati per sesso ed età, segua l'evoluzione dei rischi d'infortunio concentrandosi sui fattori determinanti degli infortuni, segua gli effetti delle misure preventive nel corso del tempo valutando le necessità di introdurre iniziative ulteriori , da un lato, sulla sicurezza dei prodotti e servizi e, dall'altro, in materia di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, accordando un'attenzione particolare alle categorie vulnerabili, quali i giovani .

1 bis.

Sviluppare la cooperazione multisettoriale coinvolgendo e rafforzando i partenariati con gli interessati a livello locale, nazionale e internazionale, fornendo un coordinamento e una risposta integrata agli infortuni e alla mancanza di sicurezza.

2.

Creare piani d'azione nazionali per prevenire gli infortuni e le lesioni dando inizio a una cooperazione interdipartimentale e aumentando le possibilità di finanziamento per le campagne, promuovendo la sicurezza e attuando i piani nazionali, con particolare attenzione nei confronti dei bambini, degli anziani e degli utenti stradali vulnerabili e in particolare per quanto riguarda le lesioni sportive, gli infortuni causati da prodotti e servizi, la violenza e le autolesioni.

2.

Creare piani d'azione nazionali per prevenire gli infortuni e le lesioni dando inizio a una cooperazione interdipartimentale e a una collaborazione con gli interessati, aumentando le possibilità di finanziamento per le campagne, introducendo incentivi per la promozione della sicurezza e attuando i piani nazionali, con particolare attenzione nei confronti dei gruppi a rischio elevato, quali bambini, degli anziani , dei disabili, delle donne e degli utenti stradali vulnerabili e in particolare per quanto riguarda le lesioni sportive e legate ad attività ricreative, le lesioni causate dalle mutilazioni genitali femminili, gli infortuni causati da prodotti e servizi, la violenza , soprattutto quella domestica contro le donne e i bambini e le autolesioni.

2 bis.

Effettuare studi scientifici, in particolare sulle autolesioni e i comportamenti a rischio.

2 ter.

Occorre prestare particolare attenzione ai determinanti sociali che provocano infortuni e rischi: le maggiori differenze nei tassi di infortunio, mortalità e morbilità sono riscontrabili tra i paesi più poveri e quelli più ricchi e tra classi sociali all'interno dei paesi. Il divario si sta allargando in virtù di fattori quali l'aumento del traffico stradale, l'acuirsi delle disparità a livello di reddito, maggiore disoccupazione, minore sostegno sociale, la liberalizzazione del mercato e maggiore disponibilità di alcool e l'inadeguatezza dei meccanismi regolamentari e di attuazione. Sono particolarmente a rischio i disoccupati, le minoranze etniche, gli immigrati, i rifugiati e i disabili e i senza tetto.

2 quater.

Adottare misure affinché le banche dati sulle buone pratiche in materia di prevenzione degli infortuni si basino su dati corretti che tengano conto delle circostanze locali e siano suffragati da ricerche che indichino le specifiche circostanze sociali, economiche, infrastrutturali e culturali nelle quali sono attuate le politiche coronate da successo.

3.

Assicurare che la prevenzione degli infortuni e la promozione della sicurezza siano introdotte in modo sistematico nella formazione del personale sanitario, di modo che tali gruppi possano consigliare in modo competente i pazienti, i clienti e il pubblico.

3.

Assicurare che la prevenzione degli infortuni e la promozione della sicurezza siano introdotte in modo sistematico migliorando l'istruzione e la formazione del personale sanitario e di altri settori , di modo che tali gruppi possano consigliare in modo competente i pazienti, i clienti e il pubblico. Sensibilizzare il pubblico sulle cause e le conseguenze illustrando le responsabilità dei singoli e della società per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni e la promozione della sicurezza.

3 bis.

Provvedere a che le compagnie assicurative che hanno accesso ai dati relativi agli infortuni forniscano agli Stati membri tutti i dati utili al fine di facilitare la definizione dei meccanismi e dei luoghi in cui si verificano più di frequente incidenti e utilizzare tali informazioni per migliorare la prevenzione.

1.

Nell'ambito di un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica e i programmi successivi, dare sostegno e priorità alle azioni che hanno lo scopo di creare un sistema di sorveglianza e notifica degli infortuni a livello comunitario con dati forniti dagli Stati membri sulla base del loro sistema di sorveglianza e notifica nazionale, rendendo disponibili a tutte le parti in causa le informazioni contenute nella base di dati.

1.

Dare sostegno e priorità alla creazione di un sistema di sorveglianza e notifica degli infortuni a livello comunitario con dati forniti dagli Stati membri sulla base del loro sistema di sorveglianza e notifica nazionale, rendendo disponibili a tutte le parti in causa le informazioni contenute nella base di dati.

1 bis.

Presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, a norma dell'articolo 251 del trattato, una proposta legislativa relativa alla creazione di un sistema di sorveglianza degli infortuni a livello comunitario, allo scambio di informazioni sulle buone pratiche e alla divulgazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, corredata di precisi dettagli in merito alle implicazioni finanziarie.

2.

Creare un meccanismo a livello comunitario per lo scambio di informazioni e buone prassi e diffondere tali informazioni a tutte le parti in causa interessate.

soppresso

3 bis.

Sostenere attraverso il Fondo di coesione e i Fondi strutturali le azioni in materia di prevenzione degli infortuni nonché infrastrutture migliori e più sicure.

4.

Sostenere lo sviluppo delle buone prassi e delle azioni politiche collegate alle sette aree prioritarie identificate utilizzando le risorse fornite dal programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica e dai programmi successivi, nel quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori e il programma quadro d'azione comunitaria di ricerca .

4.

Sviluppare buone prassi e delle azioni politiche collegate alle sette aree prioritarie. Provvedere a che tutti i futuri programmi sulla prevenzione degli infortuni e la promozione della sicurezza tengano conto delle disparità a livello di salute, ricordando che l'impossibilità ad accedere a un sostegno sociale, una scarsa coesione della comunità e l'esclusione sociale riducono la capacità dei soggetti a sopportare i conflitti sociali senza ricorrere alla violenza, comprese le autolesioni.

5.

Effettuare una valutazione quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione per determinare se le misure proposte siano effettive e per valutare la necessità di azioni ulteriori.

5.

Effettuare una valutazione quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione per determinare se le misure proposte siano effettive, per valutare la necessità di azioni ulteriori e condurre una valutazione d'impatto relativa al genere sulle misure e sulle azioni esistenti e future.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0550

Strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (11877/2006) (1),

visto l'articolo 181 A del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0265/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0430/2006);

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio, quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(3)

L'Unione europea e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito hanno convenuto di rafforzare le proprie relazioni e di cooperare nei settori in cui hanno comuni interessi mediante svariati strumenti bilaterali quali accordi, dichiarazioni, piani d'azione ed altri documenti analoghi.

(3)

L'Unione europea e i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito hanno convenuto di rafforzare le proprie relazioni e di cooperare nei settori in cui hanno comuni interessi mediante svariati strumenti bilaterali e multilaterali quali accordi, dichiarazioni, piani d'azione ed altri documenti analoghi.

(4)

Sotto l'egida dei principi enunciati in tali strumenti, la Comunità attua una politica di cooperazione volta a creare un contesto favorevole allo svolgimento e allo sviluppo delle sue relazioni con questi paesi e territori. Le attività di cooperazione contribuiscono a creare le condizioni propizie al potenziamento della presenza e della visibilità europea in questi paesi e a incoraggiare gli scambi economici, commerciali, accademici, culturali e di altro tipo nonché l'interazione tra i vari settori di attori di ciascuna parte .

(4)

Sotto l'egida dei principi enunciati in tali strumenti, la Comunità attua una politica di cooperazione volta a creare un contesto favorevole allo svolgimento e allo sviluppo delle sue relazioni con questi paesi e territori. Le attività di cooperazione dovrebbero contribuire a potenziare la presenza e la visibilità europea in questi paesi e a incoraggiare gli scambi economici, commerciali, accademici, culturali e di altro tipo nonché il dialogo e l'interazione tra gli attori competenti nei settori corrispondenti .

(4 bis)

La cooperazione della Comunità dovrebbe contribuire all'obiettivo generale di sviluppare e di consolidare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché all'obiettivo di rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

(5 bis)

Per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento sarebbe opportuno attenersi a un approccio differenziato, a seconda del contesto economico, sociale e politico, favorendo la cooperazione con paesi o regioni partner, per mezzo di programmi appositi che tengano pienamente conto della situazione specifica, ma anche degli interessi, delle strategie e delle priorità specifiche della Comunità.

(6 bis)

Per assicurare coerenza ed efficacia, la politica di cooperazione della Comunità dovrebbe essere attuata puntando a una maggiore complementarità e a una migliore armonizzazione, nonché all'allineamento e al coordinamento di procedure, sia fra la Comunità e gli Stati membri, sia nelle relazioni con altri agenti.

1.    Gli aiuti comunitari sovvenzionano la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e altre forme di cooperazione, che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, con i paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito.

1.    I finanziamenti comunitari sovvenzionano la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e altre forme di cooperazione, che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, con i paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito elencati nell'allegato .

2.   La cooperazione con i summenzionati paesi e territori si prefigge principalmente di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale. Le attività di cooperazione contribuiranno alla creazione di un ambiente più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuoverà il dialogo e gli interessi strategici della Comunità ivi .

2.   La cooperazione della Comunità con i paesi partner è condotta in conformità del titolo XXI del trattato. L'obiettivo primario di tale cooperazione con i summenzionati paesi e territori consiste nel fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi , nei settori di cui all'articolo 4, su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un ambiente più trasparente e favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e per promuovere un dialogo efficace, favorendo al contempo gli interessi della Comunità.

2.   Ai fini del presente regolamento, i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito sono compresi tra quelli elencati nell'allegato I e chiamati in appresso «paesi partner». Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e allo scopo di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione di cui all'articolo 6, che i paesi non elencati nell'allegato I possono parteciparvi qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia possono essere previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5. La Commissione modifica tale elenco conformemente alle revisioni periodiche da parte del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE del suo elenco di paesi in via di sviluppo e ne informa il Consiglio .

2.   Ai fini del presente regolamento, i paesi e territori industrializzati ed altri ad alto reddito sono compresi tra quelli elencati nell'allegato e chiamati in appresso «paesi partner». Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e allo scopo di favorire la cooperazione regionale, la Commissione , previa approvazione del Parlamento europeo, può decidere, al momento di adottare i programmi di azione di cui all'articolo 6, che i paesi non elencati nell'allegato possono parteciparvi qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia possono essere previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5. Eventuali modifiche all'elenco dell'allegato risultanti dalle revisioni periodiche da parte del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE del suo elenco di paesi in via di sviluppo sono notificate al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione prima che quest'ultima adotti le modifiche necessarie .

1 bis.     La Comunità si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto, della buona governance, del rispetto dei diritti dell'uomo, di uno sviluppo sostenibile e delle libertà fondamentali e punta a sviluppare e a consolidare l'impegno nei confronti di questi valori nei paesi e nelle regioni partner, mediante il dialogo e la cooperazione.

1.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano settori di cooperazione contemplati segnatamente negli strumenti, accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra la Comunità e i paesi partner nonché i settori che rappresentano interessi strategici della Comunità.

1.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento sono coerenti con gli obiettivi di cooperazione contemplati negli strumenti, accordi, dichiarazioni e piani d'azione tra la Comunità e i paesi partner e con gli interessi propri della Comunità.

2.    Nell'attuare misure che rientrano nel presente regolamento, la Commissione si accerta che i progetti di cooperazione siano giuridicamente e sostanzialmente coerenti con altre politiche comunitarie pertinenti.

2.    Per tutte le misure finanziate a titolo del presente regolamento e per tutti i settori di cooperazione da esso coperti , la Comunità si accerta che la cooperazione sia giuridicamente e sostanzialmente coerente con i vari settori dell'azione esterna e con altre politiche comunitarie pertinenti. Tale coerenza è assicurata in sede di elaborazione delle politiche, di pianificazione strategica e di programmazione e applicazione di misure.

2 bis.     Per l'attuazione del presente regolamento è necessario attenersi a un approccio differenziato, a seconda del contesto economico, sociale e politico, favorendo la cooperazione con paesi o regioni partner, per mezzo di programmi appositi, che tengano pienamente conto della situazione specifica, ma anche degli interessi, delle strategie e delle priorità specifiche della Comunità.

2 ter.     La Comunità e gli Stati membri migliorano il coordinamento e la complementarità delle proprie politiche, dei propri programmi e l'applicazione di misure con paesi e territori partner.

L'assistenza comunitaria sostiene le azioni di cooperazione in carattere con l'articolo 1 e conformemente alle finalità globali, al campo di applicazione, agli obiettivi e principi generali del presente regolamento. Una specifica attenzione è accordata alle azioni nei seguenti settori di cooperazione :

Il finanziamento comunitario sostiene le azioni di cooperazione in carattere con l'articolo 1 e conformemente alle finalità globali, al campo di applicazione, agli obiettivi e principi generali del presente regolamento. Il finanziamento comunitario copre i seguenti tipi di attività :

1)

la promozione della cooperazione, dei partenariati e le imprese comuni tra gli attori economici, accademici e scientifici nella Comunità e nei paesi partner;

1)

la promozione della cooperazione, dei partenariati e le imprese comuni tra gli attori economici, accademici e scientifici , comprese le piccole e medie imprese, nella Comunità e nei paesi partner;

3)

la promozione del dialogo tra gli attori politici, economici e sociali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti della Comunità e dei paesi partner;

3)

la promozione del dialogo tra gli attori politici, economici e sociali , comprese le piccole e medie imprese, ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti della Comunità e dei paesi partner;

1.   Le azioni per promuovere la cooperazione conformemente al presente regolamento si effettuano nel quadro dei programmi pluriennali di cooperazione che comprendono la cooperazione in settori appropriati di attività con tutti o con una serie dei paesi partner. La Commissione redige i programmi pluriennali di cooperazione e ne specifica il campo di applicazione.

1.    Tutte le azioni per promuovere la cooperazione conformemente al presente regolamento si effettuano nel quadro dei programmi pluriennali di cooperazione che comprendono la cooperazione nei settori di attività di cui all'articolo 4 con tutti o con una serie dei paesi partner. La Commissione , dopo aver consultato il Parlamento europeo, redige i programmi pluriennali di cooperazione e ne specifica il campo di applicazione.

2.   I programmi di cooperazione non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi strategici e le priorità, gli obiettivi generali e i risultati previsti che la Comunità si prefigge. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini di un finanziamento comunitario e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione sono soggetti a revisione intermedia o ad eventuali revisioni ad hoc.

2.   I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi strategici e le priorità, gli obiettivi generali e i risultati da conseguire, che la Comunità si prefigge. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini di un finanziamento comunitario e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione. Ciò, eventualmente, con l'indicazione di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti a revisione intermedia , su richiesta del Parlamento europeo, o ad eventuali revisioni ad hoc.

3.   I programmi di cooperazione e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   I programmi di cooperazione pluriennali e le eventuali revisioni sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3.   I programmi di azione sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all'interno del bilancio previsionale, l'aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi con gli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.

3.   I programmi di azione annuali sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Non è necessario avvalersi di questa procedura per gli emendamenti dei programmi di azione, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti tra le operazioni programmate all'interno del bilancio previsionale, l'aumento del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, o la riduzione del bilancio, purché dette modifiche siano conformi con gli obiettivi iniziali quali definiti nei programmi d'azione.

2)

Paesi partner e loro istituzioni e organi decentrati;

2)

Paesi e regioni partner e loro istituzioni e organi decentrati;

3.   Le misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali sono adottate dalla Commissione, la quale ne informa gli Stati membri.

3.   Le misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali sono adottate dalla Commissione, la quale ne informa gli Stati membri e il Parlamento europeo .

a)

gli Stati membri e i relativi enti pubblici e parapubblici;

a)

gli Stati membri e le loro autorità regionali e locali, e i relativi enti pubblici e parapubblici;

Articolo 11 bis

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.     Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni volte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (2), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità  (3) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante le inchieste condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)  (4).

2.     Gli accordi conferiscono alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di effettuare controlli, compresi controlli dei documenti o controlli sul posto, nei confronti di qualsiasi appaltatore o subappaltatore che abbia ottenuto fondi comunitari. Essi autorizzano altresì la Commissione ad effettuare verifiche sul posto e ispezioni, come stabilito dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.     Tutti i contratti derivanti dall'attuazione di assistenza assicurano i diritti della Commissione e della Corte dei conti a titolo del paragrafo 2, durante e dopo l'esecuzione dei contratti.

1.   La Commissione procede ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

1.   La Commissione procede ad una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento nell'intento di verificare se il grado di realizzazione degli obiettivi fissati inizialmente, nonché il rapporto costo-efficacia e l'impatto delle misure finanziate dalla Comunità, siano stati soddisfacenti. Su tale base la Commissione elabora raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future.

1 bis.     Le relazioni di valutazione sono elaborate per mezzo di valutazioni esterne indipendenti, se del caso, o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

2 bis.     La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli agenti non statali, alla fase di valutazione della cooperazione della Comunità fornita a norma del presente regolamento.

2 ter.     Una quota limitata della dotazione annuale è usata per finanziare studi di valutazione delle azioni e dei programmi intrapresi nel quadro del presente regolamento.

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette ogni due anni una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta le azioni e i programmi finanziati.

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette ogni due anni una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riferisce sull'esito dell'esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e i programmi finanziati e, per quanto possibile, riferisce i principali risultati e impatti delle azioni e dei programmi di cooperazione .

4.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento dei lavori del comitato e gli fornisce i pertinenti documenti compresi gli ordini del giorno, i progetti di misure e i resoconti sommari delle riunioni.

4.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento dei lavori del comitato e gli fornisce i pertinenti documenti compresi gli ordini del giorno, i progetti di misure e i resoconti dettagliati delle riunioni.

L'importo del finanziamento comunitario ritenuto necessario per l'attuazione delle azioni individuate nel presente regolamento è fissato dall'autorità di bilancio su base annuale entro i limiti delle prospettive finanziarie .

L'importo di riferimento finanziario per applicare il presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni euro. L'importo annuale del finanziamento comunitario ritenuto necessario per l'attuazione delle azioni individuate nel presente regolamento è fissato dall'autorità di bilancio su base annuale entro i limiti del quadro finanziario .

Articolo 15 bis

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a introdurre le necessarie modifiche.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(3)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P6_TA(2006)0551

Principi attivi farmaceutici

Dichiarazione del Parlamento europeo sui principi attivi farmaceutici

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando che la certificazione di conformità alle buone prassi di fabbricazione garantisce un'elevata qualità dei principi attivi farmaceutici,

B.

ricordando che alcuni produttori comunitari, ex art. 111, paragrafo 5 della direttiva 2001/83/CE (1), ottengono tale certificazione previa ispezione ai siti produttivi, mentre produttori extra-comunitari, in forza della risoluzione AP-CSP (99) 4 del Consiglio d'Europa, possono ottenere la stessa sulla base di autocertificazione, senza subire ispezioni,

C.

considerando che la commercializzazione di principi attivi extracomunitari preoccupa la comunità scientifica dell'Unione per il mancato rispetto degli standard di sicurezza,

D.

ricordando che conoscere la provenienza di un principio attivo garantisce maggiore sicurezza ai consumatori,

E.

considerando che le disposizioni rivolte al fabbricante di medicinali e principi attivi, di cui all'art. 111, della suddetta direttiva sono direttamente applicabili anche agli importatori,

1.

sollecita la presentazione, da parte sia del produttore sia dell'importatore di principi attivi, di un «Certificato di buona prassi di fabbricazione» rilasciato dalle autorità europee a seguito di ispezioni obbligatorie ai siti produttivi;

2.

propone di introdurre la tracciabilità del principio attivo, indicandone la provenienza (i.e., Paese, Azienda, Sito produttivo), per disincentivare la ri-etichettatura o il ri-confezionamento dei prodotti extracomunitari, a maggior tutela della salute pubblica;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione ed ai parlamenti degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Adamou, Aita, Albertini, Alvaro, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Birutis, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Crowley, Czarnecki M., Daul, Davies, De Blasio, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Dess, De Veyrac, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Doyle, Drčar Murko, Duka-Zólyomi, Ebner, Estrela, Eurlings, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fernandes, Fernández Martín, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Geremek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Grässle, de Grandes Pascual, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klass, Klinz, Kósáné Kovács, Kratsa-Tsagaropoulou, Krupa, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kużmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Le Foll, Lehideux, Leinen, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lulling, Lynne, McMillan-Scott, Manders, Mann T., Mantovani, Marques, Martens, Martin D., Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Navarro, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Remek, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Schwab, Seeber, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Sterckx, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tajani, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasto, Weisgerber, Willmott, Wojciechowski B., Wojciechowski J., Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zani, Zappala', Zatloukal, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).


Mercoledì, 13 dicembre 2006

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 317/215


PROCESSO VERBALE

(2006/C 317 E/03)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.05.

2.   Presentazione di documenti

Le commissioni parlamentari hanno presentato la seguente relazione:

* (Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue). Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del Programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 [[02]] — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)) — commissione LIBE

Relatore: Inger Segelström (A6-0465/2006).

3.   Seguito dato alle posizioni e risoluzioni del Parlamento

È stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato alle posizioni e risoluzioni approvate dal Parlamento nel corso delle tornate di settembre I e settembre II.

4.   Strategia dell'ampliamento e principali sfide 2006-2007 — Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (discussione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione sulla strategia dell'ampliamento e le principali sfide 2006-2007 [2006/2252(INI)] — Commissione per gli affari esteri

Relatore: Elmar Brok (A6-0436/2006).

Relazione sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri [2006/2226(INI)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Alexander Stubb (A6-0393/2006).

Elmar Brok illustra la sua relazione (A6-0436/2006).

Alexander Stubb illustra la sua relazione (A6-0393/2006).

Intervengono Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Olli Rehn (membro della Commissione).

Intervengono Íñigo Méndez de Vigo, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a nome del gruppo ALDE, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Philip Claeys, non iscritto, Panayiotis Demetriou, Jan Marinus Wiersma e Andrew Duff.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Vicepresidente

Intervengono Johannes Voggenhuber, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Karatzaferis, Jim Allister, Jacques Toubon, Carlos Carnero González, Alexander Lambsdorff, Angelika Beer, Mary Lou McDonald, Jan Tadeusz Masiel, Gerard Batten, György Schöpflin, Jo Leinen, István Szent-Iványi, Cem Özdemir, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Mario Borghezio, Paul Marie Coûteaux, Reinhard Rack, Richard Corbett, Ignasi Guardans Cambó, Milan Horáček, Kyriacos Triantaphyllides, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jacek Protasiewicz, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Giorgos Dimitrakopoulos e Inger Segelström.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

Intervengono Hannu Takkula, Bogdan Klich, Józef Pinior, Henrik Lax, Camiel Eurlings, Stavros Lambrinidis, Arūnas Degutis, Zsolt László Becsey, Marie-Line Reynaud, Olle Schmidt, Bernd Posselt, Helmut Kuhne, Alojz Peterle, Genowefa Grabowska, Tunne Kelam, Ioannis Kasoulides, Ioannis Varvitsiotis, Tadeusz Zwiefka, Charles Tannock, Andreas Mölzer, Paula Lehtomäki e Olli Rehn.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 8.17 del PV del 13.12.2006 (A6-0436/2006) e punto 8.18 del PV del 13.12.2006 (A6-0393/2006).

(La seduta, sospesa alle 11.55 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.05)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

5.   Composizione dei gruppi politici

Mario Borghezio, Umberto Bossi, Gian Paolo Gobbo, Dariusz Maciej Grabowski, Wiesław Stefan Kuc, Bogdan Pęk, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bogusław Rogalski, Francesco Enrico Speroni e Andrzej Tomasz Zapałowski hanno aderito al gruppo UEN con decorrenza 13.12.2006.

6.   Ordine del giorno

Il Presidente comunica che la relazione Jo Leinen, sulla modifica dell'articolo 15 e dell'articolo 182, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento europeo — Elezione dei Questori e ufficio di presidenza delle commissioni (A6-0464/2006), iscritta al turno di votazioni di giovedì 14.12.2006(punto 110 dell'OJ), non è stata approvata in commissione secondo la procedura prevista all'articolo 131 del regolamento ed è, di conseguenza, iscritta come ultimo punto all'ordine del giorno della presente seduta.

*

* *

Intervengono Renato Brunetta per segnalare il comportamento, a suo parere eccessivo, di taluni agenti di sicurezza davanti all'ingresso dell'emiciclo, Tadeusz Zwiefka, che deplora il fatto che le trasmissioni televisive siano state interrotte ieri al momento della consegna del premio Sacharov, privando in tal modo i bielorussi dell'intervento di Alexander Milinkievitch (il Presidente gli risponde che i problemi cui si fa riferimento sono legati alle manifestazioni del personale ausiliario del Parlamento).

7.   Dichiarazione della Presidenza

Il Presidente esprime, a titolo personale e a nome del Parlamento, la sua preoccupazione per quanto riguarda la controversa conferenza sull'olocausto tenutasi a Teheran l'11 e 12 dicembre 2006 e, a nome del Parlamento, invita il governo iraniano a prendere tutte le misure del caso per combattere l'antisemitismo, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione.

8.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

8.1.   Agenzia europea per le sostanze chimiche ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [07524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Guido Sacconi (A6-0352/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Intervengono Karl-Heinz Florenz (presidente della commissione ENVI) et Guido Sacconi (relatore).

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2006)0552)

Interventi sulla votazione:

Guido Sacconi dopo la votazione del pacchetto di compromesso (opzione 1);

Roberto Musacchio sulla necessità che, durante la votazione, il relatore rispetti la diversità dei punti di vista nell'emiciclo;

Carl Schlyter sull'eventualità di una procedura di conciliazione;

Guido Sacconi al termine della votazione, per felicitarsi del suo esito.

8.2.   Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche [07525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Guido Sacconi (A6-0345/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata (P6_TA(2006)0553)

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

8.3.   Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali della Corte di giustizia delle Comunità europee * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico, al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura [15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS)] — Commissione giuridica

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0463/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0554)

8.4.   Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali del Tribunale di primo grado delle Comunità europee * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico, al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura [15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS)] — Commissione giuridica

Relatore: Giuseppe Gargani (A6-0462/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0555)

8.5.   Anno europeo del dialogo interculturale (2008) ***II (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Anno europeo del dialogo interculturale (2008) [14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0435/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarato approvato (P6_TA(2006)0556)

8.6.   Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [COM(2006)0213 — C6-0207/2006 — 2005/0090(CNS)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Ingeborg Gräßle (A6-0447/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0557)

8.7.   Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III, Commissione [15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD)] — Commissione per i bilanci

Relatore: Gianni Pittella (A6-0444/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0558)

8.8.   Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Ruth Hieronymi (A6-0399/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0559)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0559)

Interventi sulla votazione:

Ruth Hieronymi (relatore) ha apportato una precisazione sulla terminologia tedesca della relazione, rispetto alle versioni inglese e francese;

Jacques Toubon ha insistito affinché siano eliminate tutte le contraddizioni di carattere linguistico nelle varie versioni del testo prima della trasmissione della posizione del Parlamento alla Commissione e al Consiglio (Il Presidente gli ha risposto che ciò era previsto);

Christopher Heaton-Harris sulla ricevibilità dell'emendamento 160 (Il Presidente gli ha risposto che questa era stata verificata e confermata);

Ignasi Guardans Cambó sulla procedura di votazione.

8.9.   Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione [COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD)] — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Roselyne Bachelot-Narquin (A6-0385/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Intervengono Janusz Lewandowski (presidente della commissione BUDG), il quale comunica che il gruppo PPE-DE ritira i propri emendamenti, e Roselyne Bachelot-Narquin (relatore) che si compiace di questa decisione.

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0560)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0560)

8.10.   Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione del veicolo e che modifica la direttiva 72/306/CEE e la direttiva …/…/CE [COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Matthias Groote (A6-0301/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0561)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0561)

8.11.   Contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) [COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS)] — Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Jim Higgins (A6-0432/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0562)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0562)

Interventi sulla votazione:

Jim Higgins (relatore), prima della votazione.

8.12.   Settore della banana * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane [COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Jean-Claude Fruteau (A6-0422/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0563)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0563)

Interventi sulla votazione:

Emanuel Jardim Fernandes ha apportato una precisazione linguistica all'emendamento 22.

8.13.   IVA applicabile a servizi di radiodiffusione e di televisione e ad altri servizi elettronici * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici [COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS)] — Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Zsolt László Becsey (A6-0440/2006.)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0564)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0564)

8.14.   Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007 (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 e B6-0642/2006

La discussione si è svolta il 14.11.2006(punto 15 del PV del 14.11.2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B6-0630/2006

Reiezione

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0634/2006/rev

(in sostituzione delle B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006 e B6-0642/2006):

presentata da

Françoise Grossetête e Hans-Gert Pöttering, a nome del gruppo PPE-DE,

Martin Schulz e Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE,

Silvana Koch-Mehrin, a nome del gruppo ALDE,

Pierre Jonckheer, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE,

Brian Crowley, Roberta Angelilli, Guntars Krasts, Gintaras Didžiokas e Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0565)

(La proposta di risoluzione B6-0637/2006/rev decade)

8.15.   Vertice Russia/Unione europea (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 e B6-0641/2006

La discussione si è svolta il 29.11.2006(punto 13 del PV del 29.11.2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0631/2006/rev

(in sostituzione delle B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006 e B6-0641/2006):

presentata da

Jacek Saryusz-Wolski, Bernd Posselt, Vytautas Landsbergis e Tunne Kelam, a nome del gruppo PPE-DE,

Hannes Swoboda e Jan Marinus Wiersma, a nome del gruppo PSE

Paavo Väyrynen, a nome del gruppo ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Milan Horáček, Bart Staes, Rebecca Harms e Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE,

Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL,

Konrad Szymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere e Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0566)

Interventi sulla votazione:

Konrad Szymański sulla votazione degli emendamenti 9 e 6.

8.16.   Attuazione della direttiva 85/611/CEE (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) (votazione)

Proposta di risoluzione presentata ai sensi dell'articolo 81 del regolamento, da Wolf Klinz, a nome della commissione ECON, sul progetto di direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (B6-0643/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0567)

8.17.   Strategia dell'ampliamento e principali sfide 2006-2007 (votazione)

Relazione sulla comunicazione della Commissione sulla strategia dell'ampliamento e le principali sfide 2006-2007 [2006/2252(INI)] — Commissione per gli affari esteri

Relatore: Elmar Brok (A6-0436/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0568)

Interventi sulla votazione:

Elmar Brok (relatore) ha presentato emendamenti orali agli emendamenti 29 e 16, che sono stati accolti.

Giorgos Dimitrakopoulos e Joost Lagendijk hanno presentato emendamenti orali all'emendamento 17, che sono stati accolti.

8.18.   Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (votazione)

Relazione sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri [2006/2226(INI)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Alexander Stubb (A6-0393/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0569)

Interventi sulla votazione:

Alexander Stubb (relatore) ha precisato che faceva fede la versione francese dell'emendamento 8.

9.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazioni Guido Sacconi — A6-0352/2006 e A6-0345/2006:

Hubert Pirker, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Zita Pleštinská, Richard Seeber, Czesław Adam Siekierski, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk

Relazione Ruth Hieronymi — A6-0399/2006:

Carlo Fatuzzo

Relazione Roselyne Bachelot-Narquin — A6-0385/2006:

Hubert Pirker, Carlo Fatuzzo

Relazione Matthias Groote — A6-0301/2006:

Richard Seeber, Carlo Fatuzzo

Relazione Jim Higgins — A6-0432/2006:

Marian Harkin

Relazione Jean-Claude Fruteau — A6-0422/2006:

Jean-Claude Martinez

Vertice Russia/Unione europea:

Bernd Posselt

Relazione Elmar Brok — A6-0436/2006:

Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Carlo Fatuzzo

Relazione Alexander Stubb — A6-0393/2006:

Hubert Pirker

10.   Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Francesco Musotto e Alfonso Andria hanno segnalato il mancato funzionamento delle loro postazioni di voto durante la votazione della relazione di Guido Sacconi — A6-0352/2006, emendamento 191.

Elmar Brok ha comunicato di non avere partecipato alla votazione sulla relazione Ruth Hieronymi — A6-0399/2006 — a motivo di un conflitto d'interessi.

Jim Higgins ha segnalato il mancato funzionamento della sua postazione di voto durante la votazione della relazione di Jim Higgins — A6-0432/2006.

Hubert Pirker ha segnalato il mancato funzionamento della sua postazione di voto durante la votazione della relazione di Elmar Brok — A6-0436/2006.

(La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Antonios TRAKATELLIS

Vicepresidente

11.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Marian Harkin ha comunicato di non aver firmato la lista di presenza, sebbene sia stata presente.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

12.   Protezione dei dati (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Protezione dei dati

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) e Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Charlotte Cederschiöld, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Paula Lehtomäki, Kathalijne Maria Buitenweg, per rivolgere un'interrogazione al Consiglio, cui risponde Paula Lehtomäki, Sophia in 't Veld, che chiede al Consiglio di fornirle una risposta scritta alle sue interrogazioni, Paula Lehtomäki, che glielo promette, e Franco Frattini.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

13.   Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006)

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) fa la dichiarazione.

14.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a M. Ranko Krivokapic, Président du Parlement de la République du Montenegro et Mme Gordana Djurovic, vice-premier ministre pour l'intégration européenne, presenti in tribuna d'onore.

15.   Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (seguito della discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006)

José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Hans-Gert Pöttering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, e Graham Watson, a nome del gruppo ALDE.

16.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ad una delegazione del Parlamento della Repubblica dell'Azerbaigian, guidata da Valeh Aleskerov, vicepresidente del Parlamento di tale paese e copresidente della commissione di cooperazione parlamentare UE/Azerbaigian, presente in tribuna d'onore.

17.   Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (seguito della discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006)

Intervengono Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, e Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL.

18.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, ad una delegazione del Parlamento siriano, guidata da Numair Ghanem, presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento siriano, presente in tribuna d'onore.

19.   Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006) (seguito della discussione)

Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione: Preparazione del Consiglio europeo (14 e 15 dicembre 2006)

Interviene Brian Crowley, a nome del gruppo UEN.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM, Jana Bobošíková, non iscritto, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope e Reino Paasilinna.

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

Intervengono Andrew Duff, Vittorio Agnoletto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Patrick Louis, Koenraad Dillen, Françoise Grossetête, Robert Goebbels, Sarah Ludford, Kartika Tamara Liotard, Hanna Foltyn-Kubicka, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Jan Marinus Wiersma, Mirosław Mariusz Piotrowski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès e Panayiotis Demetriou.

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

Intervengono Libor Rouček, Markus Ferber, Gary Titley, Nikolaos Vakalis, Mia De Vits, Francisco José Millán Mon, Simon Busuttil, Alexander Stubb, Paula Lehtomäki e José Manuel Barroso.

La discussione è chiusa.

20.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B6-0448/2006).

Interrogazione 1 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Azione della Presidenza finlandese per i fanciulli e le loro famiglie.

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Paul Rübig e Manuel Medina Ortega.

Interrogazione 2 (Manuel Medina Ortega): Strategie per l'immigrazione.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manuel Medina Ortega, Danutė Budreikaitė e Reinhard Rack, il quale prende la parola dopo un intervento di Derek Roland Clark

Interrogazione 3 (Claude Moraes): Piani del Consiglio per il 2007, Anno delle pari opportunità, e per il 2008, Anno del dialogo interculturale.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Richard Corbett (sostituto dell'autore).

Interrogazione 4 (Sarah Ludford): Strategia di lotta contro il terrorismo.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sarah Ludford e Jörg Leichtfried.

L'interrogazione 5 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 6 (Danutė Budreikaitė): Prospettive del settore energetico in Lituania.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Paul Rübig e Laima Liucija Andrikienė.

Interrogazione 7 (Avril Doyle): COP12.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Avril Doyle.

Interrogazione 8 (Richard Corbett): Composizione della Commissione.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Richard Corbett.

L'interrogazione 9 è stata ritirata.

Interrogazione 10 (Bernd Posselt): Statuto del Kosovo.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

Interrogazione 11 (Bastiaan Belder): Aborti tardivi nella clinica Ginemedex di Barcellona.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bastiaan Belder.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).

Il tempo delle interrogazioni riservato al Consiglio è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.00, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

21.   Patente di guida (rifusione) ***II (discussione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione) [09010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

Mathieu Grosch presenta la raccomandazione per la seconda lettura.

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Ewa Hedkvist Petersen, a nome del gruppo PSE, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Reinhard Rack, Willi Piecyk, Michael Henry Nattrass, Stanisław Jałowiecki, Gary Titley, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Corien Wortmann-Kool, Proinsias De Rossa, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dieter-Lebrecht Koch e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.19 del PV del 14.12.2006.

22.   Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio [COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Fernand Le Rachinel illustra la sua relazione.

Intervengono Georg Jarzembowski, a nome del gruppo PPE-DE, Willi Piecyk, a nome del gruppo PSE, Danutė Budreikaitė, a nome del gruppo ALDE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.14 del PV del 14.12.2006.

23.   Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) * — Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

Interviene Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

Carlos Coelho illustra le sue relazioni.

Intervengono Barbara Kudrycka, a nome del gruppo PPE-DE, Adam Bielan, a nome del gruppo UEN, Andrzej Jan Szejna, Leopold Józef Rutowicz.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.29 del PV del 14.12.2006 e punto 6.30 del PV del 14.12.2006.

24.   Videogiochi a contenuto violento (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Videogiochi a contenuto violento

Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Mary Honeyball, a nome del gruppo PSE, e Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN.

La discussione è chiusa.

25.   Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori) (discussione)

Relazione sulla modifica dell'articolo 15 e dell'articolo 182, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento europeo — Elezione dei Questori e ufficio di presidenza delle commissioni [2006/2287(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Jo Leinen (A6-0464/2006).

Richard Corbett (relatore supplente) illustra la relazione.

Intervengono Ingo Friedrich, a nome del gruppo PPE-DE, Andrew Duff, a nome del gruppo ALDE, Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, Richard Corbett, su quest'ultimo intervento e Johannes Voggenhuber il quale gli risponde.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.21 del PV del 14.12.2006.

26.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 381.846/OJJE).

27.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.25.

Julian Priestley

Segretario generale

Janusz Onyszkiewicz

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Cappone, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Konstantin Dimitrov, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Marinescu, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Vigenin


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vd

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Guido SACCONI (A6-0352/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Opzione 1 — Pacchetto di compromesso

191

PSE, PPE-DE, UEN, ALDE

AN

+

529, 98, 24

Opzione 2 — Verts/ALE-GUE/NGL 1

(vedasi nota sottostante)

-

Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

Opzione 3 — Verts/ALE 2

(vedasi nota sottostante)

-

Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

Opzione 4 — Emendamenti della commissione competente

1-172

commissione

 

 

Nanoparticelle

votazione in blocco

175

177

188

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

110, 539, 14

Articoli e concentrazione

votazione in blocco

176

178

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

94, 552, 13

art 1, dopo § 3

173

Blokland ea

AN

-

96, 559, 5

art 7, § 6

179

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

109, 530, 20

dopo l'articolo 7

180

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

83, 542, 39

art 23, § 2

181

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

Articolo 56,

parte introduttiva

182

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

art 56, lettera f)

183

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

109, 529, 22

art 60, § 4

184

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

84, 531, 50

art 60, § 5

185

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

86, 527, 47

art 68, § 2

186

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

88, 529, 44

art 127, dopo § 1

187

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

121, 528, 13

Allegato 1

189

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

87, 551, 21

Allegato 3

190

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

110, 534, 21

Allegato 11

174

Le Foll ea

 

 

Posizione comune

Dichiarata approvata quale modificata

Opzione 2: Verts/ALE, GUE/NGL1

Emendamenti 192 fino a 221 incluso dei Verts/ALE e della GUE/NGL + le modifiche seguenti al pacchetto di compromesso:

Benessere degli animali: considerando 1, 12bis, 36, 43, 50 e 58bis, Articoli 1(1), 2(4) b), 13(1bis), 29, 39(1bis) e 116(2bis) e (3) più gli emendamenti 43 e 168 della commissione ENVI

Comitologia: considerando 72bis e 110, Articoli 13(2), 40(7), 57(1) e (8), 63(8), 67(1) e (2), 72, 130, 131, 132(3) bis) e Allegato XI punto 3.3 più l'emendamento 160 della commissione ENVI

Opzione 3: Verts/ALE 2

Emendamenti 222 dei Verts/ALE e della GUE/NGL più l'insieme del testo consolidato senza le modifiche seguenti: Articolo 3(35) e (36), Articoli 7(7) nota a piè di pagina, Articolo 9(7), Articolo 23(1) nota a piè di pagina, Articolo 25(3), Articolo 42(2) a) due note a piè di pagina, Articolo 43(2) nota a piè di pagina, Articolo 59(4a), Articolo 115 nota a piè di pagina, Articolo 117(2) b) e d), Articolo 117(3), Articolo 118, Articolo 137(6), (7) e (8) e Allegato VIII punto 8.4.2

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: em 173

Verts/ALE: opzione 1, emm 175/177/188, 176/178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190

2.   Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Guido SACCONI (A6-0345/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Posizione comune

Dichiarata approvata

3.   Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali della Corte di giustizia delle Comunità europee *

Relazione: Giuseppe GARGANI (A6-0463/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali del Tribunale di primo grado delle Comunità europee *

Relazione: Giuseppe GARGANI (A6-0462/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Anno europeo del dialogo interculturale (2008) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura (richiesta maggioranza qualificata)

Erna HENNICOT-SCHOEPGES (A6-0435/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Posizione comune

 

Dichiarata approvata

6.   Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *

Relazione: Ingeborg GRÄßLE (A6-0447/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

606, 28, 16

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

7.   Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006

Relazione: (richiesta maggioranza qualificata)

Giovanni PITTELLA (A6-0444/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***I

Relazione: Ruth HIERONYMI (A6-0399/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di reiezione della posizione comune

167

IND/DEM

AN

-

71, 556, 11

insieme del testo

 

 

 

 

emendamento orale

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-12

14-18

20-24

26-37

39

41

43-46

49

52-55

57

59

63-68

70-74

77-78

80-82

84-85

92-93

97-100

103-104

108-110

120-125

133

135-137

143-147

149-151

commissione

 

+

em 29 come aggiunta all'em 20

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

13

commissione

vd/VE

+

360, 277, 6

47

commissione

vd

+

 

56

commissione

vd

+

 

61

commissione

vd

+

 

62

commissione

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

76

commissione

 

+

 

91

commissione

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

101

commissione

vd/VE

+

381, 256, 4

102

commissione

vd

-

 

106

commissione

vd

-

 

134

commissione

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

148

commissione

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

art 1, lettera e)

205

ALDE

 

+

 

69

commissione

 

 

art 1, lettera k)

188=

237=

GUE/NGL

CHIESA ea

 

-

 

75

commissione

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

art 1, dopo let k)

172

Verts/ALE

AN

-

276, 370, 9

204

ALDE

VE

-

289, 342, 13

79

commissione

 

+

 

dopo l'art 1

198=

240=

GUE/NGL

GRUBER ea

AN

-

270, 375, 13

art 2

168

MIKKO ea

 

-

 

dopo l'articolo 2

199

ALDE

vd

 

 

1/AN

+

391, 248, 15

2

-

 

215

PPE-DE

 

 

83

commissione

 

 

art. 3, § 1

220

PPE-DE, ALDE

AN

+

343, 302, 15

86

commissione

 

 

art 3, dopo § 1

246

PSE

 

-

 

art 3, dopo § 1

221

PPE-DE, ALDE

 

+

 

152

PSE

 

 

87

commissione

 

 

153

PSE

 

-

 

222

PPE-DE, ALDE

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

88

commissione

 

 

154

PSE

 

-

 

89

commissione

 

+

 

155

PSE

 

-

 

90

commissione

 

+

 

art 3 ter. § 1

183

Verts/ALE

AN

-

208, 438, 13

223

PPE-DE, ALDE

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

94

commissione

 

 

art 3 ter. § 3

206

ALDE

 

-

 

224

PPE-DE, ALDE

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

95

commissione

 

 

art 3 ter. dopo § 2

207

ALDE

VE

+

369, 281, 8

96

commissione

 

 

art 3 quinquies, dopo § 1

105

commissione

VE

+

591, 48, 16

160

IND/DEM

 

 

art 3 sexies

107

commissione

 

+

 

187

UEN

 

-

 

art 3 octies, lett. a)-f)

189=

209=

230=

GUE/NGL

ALDE

GUIDONI ea

vd

 

 

1/VE

+

321, 318, 6

2

-

 

3

-

 

4

-

 

art 3 octies, lett. a)

200

ALDE

 

+

 

111

commissione

 

 

art 3 octies, dopo lett. a) e b)

112

commissione

 

+

 

113

commissione

 

+

 

art 3 octies, lett. c)

114

commissione

 

+

 

186

IND/DEM

 

 

art 3 octies, lett. d)-e)

115

commissione

 

+

 

116

commissione

vd

+

 

117

commissione

 

+

 

art 3octies, lett. f)

118

commissione

 

-

 

225

PPE-DE, ALDE

 

+

 

art 3 octies, dopo lett. f)

190=

233=

GUE/NGL

GUIDONI ea

 

-

 

226

PPE-DE, ALDE

AN

+

325, 308, 24

177

Verts/ALE

 

 

156

PSE

 

 

119

commissione

 

 

art 3 nonies, § 1

238

CHIESA ea

 

-

 

art 3 nonies, dopo § 1

174

Verts/ALE

AN

-

123, 528, 4

191=

235=

GUE/NGL

CHIESA ea

 

-

 

234

CHIESA ea

 

-

 

227

PPE-DE, ALDE

div/AN

 

 

1

+

595, 52, 3

2

+

349, 290, 13

3

+

413, 222, 14

163

IND/DEM

 

 

126

128-130

132

commissione

 

 

127

commissione

 

 

131

commissione

 

 

art 3 nonies, dopo § 2

175

Verts/ALE

AN

-

263, 355, 11

239

CHIESA ea

 

-

 

dopo art 3 nonies

243

PSE

 

-

 

art 10, § 1

138

commissione

 

+

 

192

GUE/NGL

 

-

 

art 10, § 2

139

commissione

VE

-

305, 329, 10

176

Verts/ALE

AN

-

281, 368, 6

157

PSE

VE

-

298, 334, 17

art 11, § 1

140

commissione

 

-

 

161

IND/DEM

 

-

 

228

PPE-DE, ALDE

 

+

 

art 11, § 2, dopo § 1

193=

236=

GUE/NGL

GUIDONI ea

vs/AN

 

 

1

-

265, 379, 12

2

-

126, 518, 13

162

IND/DEM

AN

-

231, 392, 23

208pc

ALDE

AN

+

324, 323, 12

216

PPE-DE

 

 

141

commissione

 

 

art 11, § 2, comma 2

208pc

ALDE

AN

-

120, 530, 9

185

UEN

 

-

 

art 11, dopo § 2

158=

180=

PSE

Verts/ALE

AN

-

276, 374, 12

194=

232=

GUE/NGL

GUIDONI ea

 

-

 

art 15

169

WESTLUND ea

AN

-

183, 428, 39

art 18, § 1

195/rev.

244=

GUE/NGL

PSE

 

-

 

211

ALDE

 

-

 

231

GUIDONI ao

 

-

 

art 18, dopo § 1

196

GUE/NGL

 

-

 

art 18, § 2

166=

179=

IND/DEM

Verts/ALE

AN

-

139, 505, 13

202

ALDE

 

+

 

142

commissione

 

 

art 18bis

178

Verts/ALE

AN

-

285, 368, 7

229

PPE-DE, ALDE

 

+

 

art 23ter

182=

197=

242=

Verts/ALE

GUE/NGL

GRUBER ea

div/AN

 

 

1

+

327, 313, 14

2

-

270, 366, 14

201

ALDE

vd

 

 

1

+

 

2/VE

-

320, 331, 8

3

+

 

dopo cons. 3

210=

241=

ALDE

CHIESA ea

 

-

 

cons 14

19

commissione

 

-

 

213

PPE-DE

 

+

 

cons 17

203

ALDE

VE

-

310, 324, 20

25

commissione

 

+

 

cons 27

218

PPE-DE, ALDE

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

184

Verts/ALE

 

 

40

commissione

 

 

cons 29

42

commissione

 

+

 

212

ALDE

 

-

 

cons 35

50

commissione

 

-

 

214

PPE-DE

 

+

 

dopo cons 35

51

commissione

 

+

 

181

Verts/ALE

 

 

dopo cons 41

170

Verts/ALE

AN

-

133, 513, 10

cons 42

58

commissione

 

+

 

cons 44

§

testo originale

vd

+

 

cons 45

173

Verts/ALE

AN

-

87, 558, 9

cons 46

171

Verts/ALE

AN

-

88, 546, 12

219

PPE-DE, ALDE

vd

 

 

1

+

 

2/VE

-

286, 349, 8

60

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Gli emendamenti 38 e 48 non concernendo tutte le versioni linguistiche non sono stati posti in votazione (articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm. 167 e 208

Verts/ALE: emm 141, 162, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 193, 216, 220, 226, 227 e 236

GUE/NGL: emm. 198, 193 e 197

PPE-DE: emm 199 prima parte, 162, 208, 216

ALDE: em 208 seconda parte

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE, ALDE

Em 75

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «o senza» e «al fornitore di servizi di media»

seconda parte:«o senza»

terza parte:«al fornitore di servizi di media»

PSE, ALDE

Em 227

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «Tuttavia, a meno che gli Stati membri decidano altrimenti, l'inserimento di prodotti é ammissibile» e «e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del programma»

seconda parte:«Tuttavia, a meno che gli Stati membri decidano altrimenti, l'inserimento di prodotti è ammissibile»

terza parte:«e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del programma»

IND/DEM

Em 91

prima parte: L'insieme del testo tranne la parola «o»

seconda parte: tale parola

Verts/ALE

Em 62

prima parte: L'insieme del testo tranne le parole «o dell'inserimento di prodotti»

seconda parte: tali parole

Em 134

prima parte: paragrafo 1

seconda parte: paragrafo 2

Em 218

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «Il diritto d'accesso transfrontaliero …; di»

seconda parte: tali parole

Em 223

… non concerne la versione italiana, nella quale la seconda parte di tale voto non è presente

Em 224

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «di carattere generale»

seconda parte: tali parole

PSE

Em 193

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «e teatrali, di concerti e programmi di opera»

seconda parte: tali parole

PPE-DE

Em 148

prima parte:«Gli Stati membri … della presente direttiva»

seconda parte:«in particolare … e disabili»

Em 199

prima parte:«E inserito il seguente … il caso sia urgente»

seconda parte:«Le ragioni … compresi gli investitori»

Em 201

prima parte:«(20 bis) È inserito … promuovo misure,»

seconda parte:«in particolare … di radiodiffusione»

terza parte:«affinché le emittenti … dell'Unione europea»

Em 222

… non concerne la versione italiana in quanto la parola inglese «solely», che costituisce la seconda parte del voto, non è presente nel testo italiano

ALDE

Emm. 182/197/242

prima parte:«Gli Stati membri … trasmissione televisivo»

seconda parte:«Gli Stati membri … mercati connessi»

Emm. 189/209/230

prima parte: l'insieme del testo tranne la lettera a), la lettera c), punto i) e la lettera f)

seconda parte: lettera a)

terza parte: lettera c), punto i)

quarta parte: lettera f)

Em. 219

prima parte:«La pubblicità … sono inseriti»

seconda parte:«Nell'interesse della protezione … da essi acquistate»

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: em 56

PSE: cons 44

PPE-DE: emm. 13, 47, 101, 102, 105, 106

ALDE: emm. 61, 76, 116 e 134

Varie

Gli emendamenti 164 e 165 sono stati annullati.

Gli emendamenti 159, 217 e 245 sono stati ritirati

Il gruppo PPE-DE ha accolto l'emendamento 29 come aggiunta all'emendamento 20.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento orale: sostituire nell'intero testo le parole «aiuti alla produzione» con «aiuti materiali alla produzione».

9.   Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I

Relazione: Roselyne BACHELOT-NARQUIN (A6-0385/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1 —

(compromesso)

6-9

15

21

23

25

28-29

33

36

40

43

48-49

51-52

69-76

78

80-85

87-89

91-95

commissione

 

+

 

blocco n. 2 —

emendamenti della commissione competente

1-5

10-14

16-20

22

24

26-27

31-32

34-35

37-38

41-42

44

46-47

50

53-56

commissione

 

 

art 2, parte introduttiva

57 + 58

GUE/NGL

 

-

 

77

commissione

 

+

 

art 3, lettera a)

59

GUE/NGL

 

-

 

79

commissione

 

+

 

art 5, § 5

60

GUE/NGL

 

-

 

86

commissione

 

+

 

art 10

62

PPE-DE

 

R

 

61

GUE/NGL

 

-

 

39

commissione

 

+

 

dopo art 11

63

PPE-DE

 

R

 

art 12, titolo

64

PPE-DE

 

R

 

art 12, § 1 e 2

90

commissione

 

+

 

65

PPE-DE

 

R

 

66

PPE-DE

 

R

 

art 13, § 1

67

PPE-DE

 

R

 

45

commissione

 

+

 

art 16, § 1, dopo trattino 1

68

PPE-DE

 

R

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Non riguardando tutte le versioni linguistiche, l'emendamento 30 non è stato posto in votazione (articolo 151, paragrafo 1, lettera d) del regolamento).

L'emendamento 96 è stato annullato.

10.   Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***I

Relazione: Matthias GROOTE (A6-0301/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Blocco n. 1 —

pacchetto di compromesso

63-72

74-90

92

94-115

117

119-129

131-133

PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN

AN

+

621, 10, 10

Blocco n. 1 —

 pacchetto di compromesso

votazione per parti separate

73

PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN

AN

+

545, 78, 9

118

PSE, PPE-DE, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, UEN

vs/AN

 

 

1

+

619, 19, 7

2

+

520, 103, 10

blocco n. 2

1-47

49-58

commissione

 

 

Articolo 3, dopo il punto 1a

60

Verts/ALE, GUE/NGL

AN

-

136, 496, 6

91

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN

AN

+

520, 107, 11

art 9

61

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

116

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN

AN

+

552, 83, 5

dopo l'articolo 9

59

IND/DEM

AN

-

111, 517, 13

Allegato I

62

Verts/ALE, GUE/NGL

 

-

 

130

PSE, PPE-DE, ALDE, UEN

AN

+

546, 93, 10

votazione: proposta modificata

AN

+

537, 88, 12

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

540, 87, 9

Gli emendamenti 48 e 93 non sono stati posti in votazione poiché non concernono tutte le versioni linguistiche (articolo 151, paragrafo 1, lettera d), del regolamento).

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

Em. 118

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «alle date fissate all'articolo 9, paragrafo 3»

seconda parte: tali parole

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: em 73

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 60 e 91

IND/DEM: em 59

PSE: blocco n. 1, emendamenti 91, 116 e 130, proposta modificata e votazione finale

11.   Contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) *

Relazione: Jim HIGGINS (A6-0432/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Emendamento della commissione competente

1

commissione

AN

+

419, 121, 12

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

ALDE: em 1

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: em 1

12.   Settore della banana *

Relazione: Jean-Claude FRUTEAU (A6-0422/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-9

11-23

25-26

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

10

commissione

AN

+

514, 92, 11

Articolo 3, § 3 (Articolo 30)

27

GUE/NGL

VE

+

412, 177, 5

24

commissione

 

 

dopo l'articolo 4

28

GUE/NGL

 

+

 

art 5, § 2

29

GUE/NGL

 

-

 

Allegato, punto 3 (Allegato VII, lettera L, § 1, trattino 1)

30

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: em 10

13.   IVA applicabile a servizi di radiodiffusione e di televisione e ad altri servizi elettronici *

Relazione: Zsolt László BECSEY (A6-0440/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

art 4

2

PPE-DE

 

+

 

1

commissione

 

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

14.   Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007

Proposte di risoluzione: B6-0630/2006, B6-0634/2006, B6-0635/2006, B6-0637/2006/rev, B6-0640/2006, B6-0642/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione dei gruppi politici

B6-0630/2006

 

Verts/ALE

 

-

 

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0634/2006/rev.

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

§ 4

§

testo originale

vd

 

 

1

+

 

2/VE

+

467, 123, 7

§ 21

§

testo originale

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0634/2006

 

ALDE

 

 

B6-0635/2006

 

UEN

 

 

B6-0640/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0642/2006

 

PSE

 

 

B6-0637/2006

 

GUE/NGL

 

 

Richieste di votazione per parti separate

ALDE

Par. 4

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «la protezione dei lavoratori a statuto atipico»

seconda parte: tali parole

Par. 21

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «la protezione dei lavoratori atipici»

seconda parte: tali parole

Varie

Il gruppo Verts/ALE ha ritirato la sua firma dalla proposta di risoluzione comune.

Konrad Szymański è anche firmatario della proposta di risoluzione comune presentata a nome del gruppo UEN.

15.   Vertice Russia/Unione europea

Proposte di risoluzione: B6-0631/2006, B6-0633/2006, B6-0636/2006, B6-0638/2006, B6-0639/2006, B6-0641/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0631/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§§ 3 e 4

-

testo originale

 

+

Inversione dell'ordine dei §

§ 6

5

UEN

VE

+

309, 276, 8

§ 11

6

UEN

vd

 

 

1/VE

-

289, 297, 5

2

-

 

9

PPE-DE

VE

-

282, 302, 13

dopo § 11

8

UEN

VE

+

444, 106, 33

§ 12

3

ALDE

 

-

 

dopo § 12

1

Verts/ALE

 

+

 

dopo § 13

4

ALDE

 

+

 

dopo § 16

7

UEN

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0631/2006

 

Verts/ALE

 

 

B6-0633/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0636/2006/rev

 

UEN

 

 

B6-0638/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0639/2006

 

ALDE

 

 

B6-0641/2006

 

PSE

 

 

L'emendamento 2 è stato annullato.

Richieste di votazione per parti separate

UEN

Em. 6

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «senza escludere misure di ritorsione»

seconda parte: tali parole

Varie

La proposta di risoluzione B6-0636/2006/rev è stata firmata a nome del gruppo UEN da Ryszard Czarnecki, e non da Marek Aleksander Czarnecki.

Il gruppo ALDE ha proposto di invertire l'ordine dei paragrafi 3 e 4.

16.   Attuazione della direttiva 85/611/CEE (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari)

Proposta di risoluzione: B6-0643/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0643/2006

commissione ECON

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

17.   Strategia dell'ampliamento e principali sfide 2006-2007

Relazione: Elmar BROK (A6-0436/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

12/rev.

Verts/ALE

 

+

 

§ 2

22

PPE-DE

VE

-

273, 305, 14

§ 6

3S

ALDE

 

-

 

§ 7

4S

ALDE

 

-

 

§ 11

29

PSE

 

+

modificato oralmente

20

PPE-DE

 

 

§ 13

5S

ALDE

 

-

 

§ 14

23

PPE-DE

 

-

 

§

testo originale

AN

+

476, 75, 37

§ 15

§

testo originale

vd

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 16

§

testo originale

vd

+

 

§ 22

24

PPE-DE

 

+

 

§ 25

§

testo originale

vd

+

 

§ 26

30

PSE

 

+

 

§ 27

6

ALDE

 

+

 

§ 28

7

ALDE

 

+

 

§ 29

§

testo originale

AN

+

543, 28, 22

§ 30

15

GUE/NGL

VE

-

282, 288, 10

dopo § 30

16

PSE

 

+

modificato oralmente

§ 31

13/rev.

Verts/ALE

 

 

8

ALDE

 

 

17

PSE

 

+

modificato oralmente

25

PPE-DE

 

 

dopo § 31

18

PPE-DE

VE

+

290, 263, 18

dopo § 32

9

ALDE

vd

 

 

1

+

 

2/VE

-

260, 315, 11

§ 39

14/rev.

Verts/ALE

vd

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 40

11

PPE-DE

 

+

 

§ 43

§

testo originale

vd

+

 

dopo trattino 2

1

ALDE

 

+

 

cons A

§

testo originale

vd

+

 

dopo il cons C

2

ALDE

VE

+

304, 254, 32

cons D

§

testo originale

vd

+

 

dopo il cons D

21

PPE-DE

 

-

 

cons F

26

PPE-DE

 

+

 

27

PSE

 

 

19

PPE-DE

 

+

 

cons K

28S

PSE

VE

-

280, 294, 10

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

481, 66, 38

L'emendamento 10 è stato ritirato.

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: § 14 e votazione finale

UEN: § 29

Richieste di votazione per parti separate

PSE

Par. 15

prima parte:«esorta quindi … più democraticamente»

seconda parte:«necessario»

terza parte:«un presupposto … per ulteriori allargamenti»

PPE-DE

Em. 14/rev

prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «(esclusi quindi la Turchia e i Balcani occidentali)»

seconda parte:«(esclusi quindi la Turchia e i Balcani occidentali)»

Em. 9

prima parte:«ricorda che … i paesi aderenti»

seconda parte:«nonché astenersi … in questione»

Richieste di votazione distinta

PSE: § 43 e considerando D

PPE-DE: considerando A, §§ 11, 15, 16 e 25

Varie

Gli emendamenti 1 e 2 fanno riferimento al vertice di Salonicco del 2003.

Elmar Brok ha presentato il seguente emendamento orale all'emendamento 29:

«11.

ritiene che il buon funzionamento dell'Unione dipenda dall'adesione incondizionata di tutti i suoi membri ai valori universali alla base dell'Unione europea in quanto progetto politico: i diritti inalienabili e inviolabili della persona umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto, che compongono l'identità europea;»

Il relatore presenterà il seguente emendamento orale all'emendamento 16:

«30 bis.

sottolinea che il rifiuto turco di rispettare pienamente i termini del protocollo addizionale mette seriamente in pericolo il buon andamento dei negoziati di adesione; sottolinea che la decisione del Consiglio di non aprire i negoziati su otto capitoli importanti relativi a politiche rilevanti per le restrizioni della Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro e di non chiudere provvisoriamente alcun capitolo è una conseguenza inevitabile della posizione assunta dalla Turchia in questo contesto; esorta la Turchia a cooperare in modo costruttivo per garantire la piena applicazione del protocollo addizionale nei tempi più brevi; a tal proposito accoglie con favore l'invito alla Commissione di presentare ogni anno una relazione sui progressi effettuati nel trattare le questioni incluse nella dichiarazione dell'UE del 21 settembre 2005;»

L'On. Dimitrakopoulos presenterà il seguente emendamento orale all'emendamento 17 ed un altro emendamento é stato presentato in Aula:

«31.

si rammarica sinceramente che gli sforzi della Presidenza finlandese volti a trovare una soluzione per superare l'attuale situazione di stallo relativamente alla piena applicazione del protocollo addizionale, da un lato, e ad attenuare l'isolamento dei turchi-ciprioti nella parte settentrionale dell'isola , in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, dall'altro, non siano stati coronati da successo; invita la Presidenza tedesca a portare avanti tali sforzi con determinazione;»

Joost Lagendijk ha inoltre presentato un emendamento orale all'emendamento 17 al fine di aggiungere la seguente frase:

«in stretta cooperazione con gli sforzi rinnovati delle Nazioni unite;»

Il gruppo PPE-DE ha accolto l'emendamento 29 come aggiunta.

18.   Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri

Relazione: Alexander STUBB (A6-0393/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 8

3S

Verts/ALE

 

-

 

§ 9, parte introduttiva

5

PSE

vd

 

 

1

-

 

2

-

 

§ 9(b)

§

testo originale

AN

+

438, 107, 25

§ 9(c)

§

testo originale

AN

+

451, 76, 30

§ 9(e)

§

testo originale

AN

+

455, 95, 20

§ 9(f)

§

testo originale

AN

+

456, 79, 36

§ 9(g)

§

testo originale

AN

+

445, 104, 22

§ 9(h)

§

testo originale

AN

+

439, 107, 22

dopo § 9

4

Verts/ALE

AN

-

93, 472, 18

§ 10, lettera c)

8

PSE

 

+

 

§ 14

6

PSE

 

+

 

1

Verts/ALE

 

 

§ 18

§

testo originale

AN

+

393, 130, 38

cons L

2

Verts/ALE

 

-

 

7

PSE

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

398, 99, 36

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: §§ 9(b), 9(c), 9(e), 9(f), 9(g), 9(h) e votazione finale

Verts/ALE: em 4

Kirkhope ea: § 18 e votazione finale

ALDE: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

PSE

Em. 5

prima parte: l'insieme del testo tranne la parola «ulteriore»

seconda parte: tale parola

Varie

Pervenche Berès ha anche firmato l'emendamento 7.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Opzione 1

Favorevoli: 529

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contrari: 98

ALDE: Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Hybášková, Langendries, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Borghezio

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 24

ALDE: Ek, Oviir, Savi

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Grosch, Konrad, Lauk, Pieper, Reul

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Alfonso Andria, Pierre Moscovici, Jules Maaten, Mary Honeyball, Maria Carlshamre

Astensioni

Pedro Guerreiro, Ilda Figueiredo

2.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamenti 175 + 177 + 188

Favorevoli: 110

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cercas, Correia, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hedh, Laignel, Le Foll, Navarro, Öger, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Saks, Savary, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 539

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 14

ALDE: Ek, Oviir, Prodi, Savi, Sbarbati

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Henri Weber

Contrari

Anna Hedh

3.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamenti 176 + 178

Favorevoli: 94

ALDE: Jäätteenmäki, Resetarits, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Hybášková

PSE: Peillon, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 552

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Kozlík

PPE-DE: Wijkman

PSE: Castex, Gröner, Occhetto

Verts/ALE: van Buitenen

4.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 173

Favorevoli: 96

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Langendries

PSE: Bourzai

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 559

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensioni: 5

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Bernadette Bourzai

5.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 179

Favorevoli: 109

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, De Rossa, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Pahor, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 530

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 20

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Henri Weber

6.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 180

Favorevoli: 83

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 542

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Ransdorf

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Lipietz

Astensioni: 39

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Paleckis, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Alain Lipietz

Astensioni

Henri Weber

7.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 183

Favorevoli: 109

ALDE: Harkin, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 529

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 22

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Henri Weber

8.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 184

Favorevoli: 84

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 531

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 50

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman, von Wogau

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Paleckis, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Astensioni

Henri Weber

9.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 185

Favorevoli: 86

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Le Rachinel, Martin Hans-Peter

PSE: Castex, Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 527

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 47

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 186

Favorevoli: 88

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi

PSE: Chiesa, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 529

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 44

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Evans Robert, Ferreira Anne, Fruteau, Gröner, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Occhetto, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Rocard, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 187

Favorevoli: 121

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Correia, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 528

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 189

Favorevoli: 87

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Castex, Chiesa, Correia, Hutchinson, Navarro, Patrie

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 551

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 21

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Gröner, Laignel, Occhetto, Vergnaud

Verts/ALE: van Buitenen

13.   Raccomandazione Sacconi A6-0352/2006

Emendamento 190

Favorevoli: 110

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bourzai, Carlotti, Castex, Chiesa, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Hutchinson, Laignel, Le Foll, Moscovici, Navarro, Patrie, Peillon, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 534

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Helmer, Mote, Mussolini, Rivera, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 21

ALDE: Ek, Oviir, Savi

IND/DEM: Karatzaferis, Krupa

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Roithová, Wijkman

PSE: Gröner, Occhetto, Rocard

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Relazione Grässle A6-0447/2006

Risoluzione

Favorevoli: 606

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 28

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Duchoň, Ouzký

UEN: Grabowski

Astensioni: 16

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Krarup

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Mote

PPE-DE: Heaton-Harris

UEN: Angelilli, Borghezio, Camre, Gobbo, Musumeci

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Alexander Radwan

15.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 167

Favorevoli: 71

ALDE: Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Krarup, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Hannan, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Chiesa

UEN: Kuźmiuk

Verts/ALE: Schlyter, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 556

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Kaufmann, Kohlíček, Meyer Pleite, Papadimoulis, Portas, Remek, Strož, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Trüpel, Ždanoka

Astensioni: 11

ALDE: Toia

GUE/NGL: de Brún, Henin, McDonald, Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Sommer

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Hélène Goudin

Contrari

Bart Staes

16.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 172

Favorevoli: 276

ALDE: Andria, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, de Villiers

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 370

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Astensioni: 9

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Bonsignore

PSE: Mann Erika, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 198 + 240

Favorevoli: 270

ALDE: Andria, Beaupuy, Cocilovo, Costa, Deprez, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Sbarbati, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ebner, Kasoulides, Vakalis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 375

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PSE: Titley

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Eija-Riitta Korhola, Jean-Louis Bourlanges

18.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 199/1

Favorevoli: 391

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: de Brún, Guerreiro, Guidoni, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Berman, van den Burg, Casaca, Cashman, Chiesa, Corbett, Cottigny, Douay, Evans Robert, Gill, Golik, Gottardi, Gruber, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, Lavarra, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Napoletano, Sacconi, Saks, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Smith

Contrari: 248

ALDE: Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Dover, Duchoň, Florenz, Hannan, Heaton-Harris, Hybášková, Kamall, Ouzký, Škottová, Strejček, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc, Muscardini, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

ALDE: Beaupuy, Fourtou

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PSE: Liberadzki, Locatelli

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 220

Favorevoli: 343

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Gurmai, Honeyball, Howitt, Lehtinen, Martin David, Siwiec, Van Lancker, Weber Henri, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Smith

Contrari: 302

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Onyszkiewicz, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Karatzaferis, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Fjellner, Fontaine, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Lamassoure, Mathieu, Saïfi, Seeberg, Sudre, Toubon

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

NI: Baco, Chruszcz, Claeys, Dillen, Kozlík, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Grosch, Langendries, Thyssen

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Correzioni di voto

Contrari

Marie-Hélène Descamps, Ieke van den Burg, Ambroise Guellec, Henri Weber

Astensioni

Hélène Goudin, Nils Lundgren

20.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 183

Favorevoli: 208

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Sinnott, Železný

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Hökmark, Hybášková, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 438

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Berlinguer, Chiesa, Corbett, Evans Robert, Fazakas, Fruteau, Gill, Goebbels, Gottardi, Grech, Gruber, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Kreissl-Dörfler, Lavarra, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Morgan, Occhetto, Panzeri, Pittella, Sacconi, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: van den Burg, Locatelli, Rapkay, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Ieke van den Burg

Contrari

Linda McAvan

21.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 226

Favorevoli: 325

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Dobolyi, Goebbels, Gurmai, Guy-Quint, Lehtinen, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Contrari: 308

ALDE: Andria, Bourlanges, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cabrnoch, Castiglione, Duchoň, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, McGuinness, Mitchell, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vakalis, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Grabowski, Kuc, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 24

ALDE: Ries

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Belet, Brepoels, Coveney, Demetriou, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Grosch, Hatzidakis, Langendries, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Thyssen, Varvitsiotis

UEN: Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

22.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 174

Favorevoli: 123

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Berend, Mauro, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Berlinguer, Bösch, van den Burg, Chiesa, Christensen, Corbett, Ettl, Gebhardt, Gomes, Gottardi, Gröner, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hughes, Lavarra, Leichtfried, Locatelli, Muscat, Napoletano, Panzeri, Pittella, Sacconi, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Tarand, Thomsen, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 528

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Portas

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Astensioni: 4

NI: Baco, Kozlík, Rivera

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 227/1

Favorevoli: 595

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 52

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Ebner, Hybášková, Maat, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Correia, Roth-Behrendt

UEN: Czarnecki Ryszard, Grabowski, Libicki, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 3

NI: Baco, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Rainer Wieland

24.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 227/2

Favorevoli: 349

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Casaca, Goebbels, Hazan, Lehtinen, McAvan, Paasilinna, Rasmussen, Wiersma

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Contrari: 290

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Costa, Degutis, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Ebner, Ouzký, Seeberg, Škottová, Strejček, Sumberg, Vlasák, Wieland, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Czarnecki Ryszard, Kuc, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 13

ALDE: Cocilovo

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Kozlík, Mölzer, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Hegyi

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Linda McAvan, Jens Holm, Eva-Britt Svensson

25.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 227/3

Favorevoli: 413

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Neyts-Uyttebroeck, Sbarbati

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle, Schlyter

Contrari: 222

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Belet, Brepoels, Cabrnoch, Descamps, De Veyrac, Duchoň, Ebner, Fjellner, Fontaine, Galeote, Gauzès, Grosch, Grossetête, Guellec, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Lamassoure, Mathieu, Ouzký, Purvis, Saïfi, Seeberg, Škottová, Strejček, Stubb, Sudre, Toubon, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Batzeli, Berger, Bösch, Chiesa, Christensen, Ettl, Gebhardt, Gottardi, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Kindermann, Krehl, Lehtinen, Leichtfried, Locatelli, Napoletano, Öger, Panzeri, Piecyk, Pittella, Prets, Roth-Behrendt, Sacconi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Tarand, Thomsen, Westlund

UEN: Muscardini, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 14

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren

NI: Baco, Kozlík, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Dehaene, Kamall, Lewandowski

PSE: Occhetto

Verts/ALE: van Buitenen

26.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 175

Favorevoli: 263

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Griesbeck, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, Ehler, Graça Moura, de Grandes Pascual, Guellec, Pīks, Pirker, Silva Peneda, Ventre, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Janowski, Kuc, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 355

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: de Brún, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Désir, Grech, Gruber, Lehtinen

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 11

GUE/NGL: Krarup

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Siekierski

PSE: McCarthy, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Correzioni di voto

Favorevoli

Harlem Désir, Katerina Batzeli

Contrari

Hubert Pirker, Ambroise Guellec,

27.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 176

Favorevoli: 281

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ebner, Olbrycht, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 368

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Paleckis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Astensioni: 6

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PSE: Rapkay

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jean-Louis Bourlanges

Contrari

Rainer Wieland

28.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 193 + 236/1

Favorevoli: 265

ALDE: Andria, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Demetriou, Dimitrakopoulos, Ebner, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Mikolášik, Millán Mon, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Trakatellis, Varvitsiotis, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kristovskis, Kuc, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 379

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lehtinen, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Rapkay, Simpson, Siwiec, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Rühle

Astensioni: 12

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PSE: Herczog, Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

29.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 193 + 236/2

Favorevoli: 126

ALDE: Andria, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Demetriou, Dimitrakopoulos, Ebner, Gklavakis, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Samaras, Seeberg, Trakatellis, Varvitsiotis

PSE: Andersson, Berlinguer, Chiesa, Christensen, Désir, Gill, Gomes, Gottardi, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Lavarra, Locatelli, Napoletano, Pittella, Rasmussen, Sacconi, Schaldemose, Scheele, Segelström, Thomsen, Westlund

UEN: Camre, Kristovskis, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 518

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Rühle

Astensioni: 13

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Rivera

PSE: Hegyi, Herczog

Verts/ALE: van Buitenen

30.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 162

Favorevoli: 231

ALDE: Polfer

IND/DEM: Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Dillen, Mussolini, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Barsi-Pataky, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Batzeli, Corbett

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 392

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Karatzaferis, Lundgren

NI: Chruszcz, Giertych, Helmer, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Elles, Evans Jonathan, Florenz, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Jackson, Kauppi, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, McMillan-Scott, Mathieu, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pleštinská, Saïfi, Samaras, Seeberg, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Toubon, Trakatellis, Van Orden, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 23

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Daul

PSE: Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

John Whittaker, Graham Booth, wwAnders Wijkman, Gerard Batten, Nigel Farage, Roger Knapman

31.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 208

Favorevoli: 324

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Sinnott, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Helmer, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Barón Crespo, Cashman, Corbett, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, Kinnock, Locatelli, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Stihler, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Contrari: 323

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Sbarbati, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Karatzaferis, Knapman, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Duchoň, Ebner, Fontaine, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Lamassoure, Mathieu, Mavrommatis, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Samaras, Seeberg, Škottová, Strejček, Sudre, Tannock, Toubon, Trakatellis, Veneto, Vlasák, Vlasto, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc, Piotrowski, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 12

ALDE: Starkevičiūtė

IND/DEM: Goudin, Krupa, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Vanhecke

PSE: Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Michael Cramer, Erika Mann, Pia Elda Locatelli

32.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 208/2

Favorevoli: 120

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Allister, Belohorská, Mussolini

PPE-DE: Callanan, Deva, Dover, Hannan, Heaton-Harris, Kamall, Kauppi, Protasiewicz, Purvis, Sartori, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden

PSE: Cashman, Corbett, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Aylward, Crowley, Ó Neachtain, Ryan, Vaidere

Verts/ALE: Cramer, Rühle

Contrari: 530

ALDE: Andria, Beaupuy, Cocilovo, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Starkevičiūtė, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 9

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: McGuinness, Siekierski, Ventre

PSE: Evans Robert, Gill, Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Jean-Louis Bourlanges

33.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 158 + 180

Favorevoli: 276

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jäätteenmäki, Jensen, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Susta, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ebner, Seeberg

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 374

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, Goebbels, McCarthy

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 12

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík

PSE: van den Burg, Herczog, Mann Erika, Rapkay, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Correzioni di voto

Favorevoli

Ieke van den Burg

34.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 169

Favorevoli: 183

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Ek, Gibault, Griesbeck, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Samuelsen, Schmidt Olle, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Figueiredo, Flasarová, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Busuttil, Casa, Cederschiöld, Ebner, McGuinness, Mitchell, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bullmann, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, De Keyser, De Rossa, Désir, Dobolyi, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Gebhardt, Gill, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hutchinson, Kinnock, Kósáné Kovács, Laignel, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Morgan, Myller, Paasilinna, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Roure, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Skinner, Stihler, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Gobbo, Kristovskis, La Russa, Maldeikis, Masiel, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 428

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Henin, McDonald, Rizzo, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mote, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beňová, Berger, Bösch, Busquin, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Chiesa, Correia, Cottigny, De Vits, Díez González, Douay, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gruber, Hamon, Herczog, Hughes, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Locatelli, McCarthy, Madeira, Mastenbroek, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moscovici, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Prets, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Siwiec, Sornosa Martínez, Tabajdi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Onesta, Rühle, Smith, Staes, Trüpel

Astensioni: 39

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Coveney, Wieland

PSE: Arif, Arnaoutakis, Batzeli, Bozkurt, Capoulas Santos, Dührkop Dührkop, Fernandes, Gierek, Kuhne, Lambrinidis, Mann Erika, Matsouka, Medina Ortega, Muscat, Napoletano, Paleckis, Peillon, Rouček, Sakalas, Stockmann, Tzampazi, Wiersma

Verts/ALE: Bennahmias, van Buitenen, Frassoni, Lichtenberger

Correzioni di voto

Favorevoli

Sérgio Sousa Pinto, Gérard Onesta, Marian Harkin, Pierre Moscovici

Contrari

Erika Mann

35.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 166 + 179

Favorevoli: 139

ALDE: Andria, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Hybášková, Ouzký, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

PSE: Andersson, Beňová, Berlinguer, Casaca, Chiesa, Christensen, Désir, Gill, Gomes, Gottardi, Grech, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Lavarra, Napoletano, Panzeri, Rasmussen, Sacconi, Schaldemose, Segelström, Tarand, Thomsen, Westlund

UEN: Camre, Piotrowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 505

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Krupa, Tomczak

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martinez, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Fourtou

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Dillen, Kozlík, Mote, Rivera

PSE: Locatelli, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jens-Peter Bonde

36.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 178

Favorevoli: 285

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg, Varvitsiotis, Ventre, von Wogau

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Kuc, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 368

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Cashman, McCarthy

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Ždanoka

Astensioni: 7

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

NI: Baco, Kozlík

PPE-DE: Cederschiöld

PSE: Mann Erika

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Rainer Wieland

37.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 182 + 197/1

Favorevoli: 327

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ebner, Garriga Polledo, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 313

ALDE: Polfer, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Goebbels, Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 14

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Kozlík

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Thyssen

PSE: Jöns, Kindermann, Roth-Behrendt

Verts/ALE: van Buitenen

38.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamenti 182 + 197/2

Favorevoli: 270

ALDE: Andria, Beaupuy, Cocilovo, Costa, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Losco, Morillon, Prodi, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Ebner, Vakalis

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 366

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Helmer, Lang, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Lehtinen

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Jonckheer

Astensioni: 14

ALDE: Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Martinez

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Thyssen

PSE: Kindermann

Verts/ALE: van Buitenen

39.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 170

Favorevoli: 133

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brejc, Brepoels, Doyle, Grosch, Ibrisagic, Jordan Cizelj, McGuinness, Mitchell, Montoro Romero, Novak, Seeberg, Záborská

PSE: Andersson, Beňová, Berman, Bösch, Chiesa, Corbey, Ettl, Grech, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Leichtfried, McAvan, Muscat, Paleckis, Poignant, Schapira, Scheele, Segelström, Skinner, Westlund

UEN: Camre, Didžiokas, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 513

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Jonckheer

Astensioni: 10

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Lundgren

NI: Kozlík, Vanhecke

PPE-DE: Coveney

PSE: Bozkurt

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

Correzioni di voto

Favorevoli

Ivo Belet, Ole Christensen, Christel Schaldemose, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen

Contrari

Rainer Wieland, Nils Lundgren

40.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 173

Favorevoli: 87

ALDE: Bourlanges, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Lambsdorff, Losco, Prodi, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: de Brún, Guerreiro, Guidoni, Holm, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers

NI: Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Peterle, Seeberg

PSE: Andersson, Chiesa, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Tarand, Westlund

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 558

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Rühle

Astensioni: 9

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Claeys, Kozlík, Vanhecke

UEN: Grabowski, Piotrowski, Rogalski

Verts/ALE: van Buitenen

41.   Relazione Hieronymi A6-0399/2006

Emendamento 171

Favorevoli: 88

ALDE: Degutis, Deprez, Dičkutė, Losco, Samuelsen, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Seeberg

PSE: Andersson, Chiesa, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström, Tarand, Westlund

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 546

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Henin

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 12

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Baco, Dillen, Kozlík, Vanhecke

PSE: Hegyi

Verts/ALE: van Buitenen, Rühle

42.   Relazione Groote A6-0301/2006

Block 1

Favorevoli: 621

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 10

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco

UEN: Angelilli

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Allister, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

43.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 73

Favorevoli: 545

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Bloom, Clark, Goudin, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contrari: 78

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis

NI: Bobošíková, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Hybášková, Millán Mon, Schwab

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel

Astensioni: 9

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Claude Turmes

44.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 118/1

Favorevoli: 619

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 19

ALDE: Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková

PPE-DE: Wijkman, Wortmann-Kool

Astensioni: 7

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Maat

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

45.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 118/2

Favorevoli: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Costa, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contrari: 103

ALDE: Deprez, Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Clark, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Grosch, Maat, Thyssen, Wijkman, Wortmann-Kool

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Baco, Kozlík, Mote

UEN: Borghezio, Gobbo

Verts/ALE: van Buitenen

46.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 60

Favorevoli: 136

ALDE: Andria, Deprez, Ek, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bloom, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Martin Hans-Peter, Vanhecke

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Doorn, Grosch, Maat, Oomen-Ruijten, Seeberg, Surján, Thyssen, Ventre, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, De Keyser, De Vits, Gottardi, Hutchinson, Mastenbroek, Peillon, Tarabella, Van Lancker, Vaugrenard

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Czarnecki Ryszard, Musumeci, Ó Neachtain, Piotrowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 496

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Bonde, Tomczak, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Thomsen, Titley, Trautmann, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 6

IND/DEM: Krupa

NI: Baco, Kozlík, Rivera

PSE: Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Camiel Eurlings

47.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 91

Favorevoli: 520

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Voggenhuber

Contrari: 107

ALDE: Deprez, Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

PPE-DE: Belet, Brepoels, Dehaene, Maat, Montoro Romero, Sonik, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: van den Berg, Berlinguer, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Mastenbroek, Napoletano, Tarabella, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 11

ALDE: Hall

IND/DEM: Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE: Ventre

PSE: Leichtfried, Wiersma

Verts/ALE: van Buitenen

48.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 116

Favorevoli: 552

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Karatzaferis, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Voggenhuber

Contrari: 83

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Astensioni: 5

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: McMillan-Scott

Verts/ALE: van Buitenen

49.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 59

Favorevoli: 111

ALDE: Hennis-Plasschaert, Losco, Maaten, Manders, Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Oomen-Ruijten

PSE: van den Berg, Berman, Bozkurt, van den Burg, Corbey, Hutchinson, Mastenbroek

UEN: Borghezio, Camre, Gobbo

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 517

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, aSaryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 13

ALDE: Hall

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers, Železný

NI: Baco, Kozlík, Mote, Rivera

PSE: Bösch, Wiersma

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

50.   Relazione Groote A6-0301/2006

Emendamento 130

Favorevoli: 546

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contrari: 93

ALDE: Szent-Iványi

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Vernola, Wijkman

PSE: Pittella, Titley

UEN: Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Kozlík, Martinez, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

51.   Relazione Groote A6-0301/2006

Proposta Commissione

Favorevoli: 537

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contrari: 88

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Chruszcz, Claeys, Giertych, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Vernola

PSE: Corbey, Van Lancker

UEN: Crowley

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 12

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers, Whittaker

NI: Allister, Baco, Kozlík

PPE-DE: Lauk, McMillan-Scott, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

52.   Relazione Groote A6-0301/2006

Risoluzione

Favorevoli: 540

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Contrari: 87

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Corbey, Van Lancker

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 9

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco

PPE-DE: Lauk, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Brian Crowley

53.   Relazione Higgins A6-0432/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 419

ALDE: Andria, Beaupuy, Bourlanges, Busk, Cocilovo, Costa, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Piskorski, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Susta, Takkula, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Cabrnoch, Casini, Castiglione, Chichester, Coelho, Coveney, Daul, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Eurlings, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pinheiro, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 121

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Carlshamre, Gentvilas, Hall, Harkin, Juknevičienė, Kułakowski, Manders, Samuelsen, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Handzlik, Hökmark, Jałowiecki, Kaczmarek, Olbrycht, Siekierski, Vernola, Zaleski, Zappalà

PSE: Mastenbroek

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Gobbo, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 12

ALDE: Chatzimarkakis, Degutis, Ek, Krahmer, Matsakis

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, de Villiers

NI: Mote

PPE-DE: Kamall

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jim Higgins

54.   Relazione Fruteau A6-0422/2006

Emendamento 10

Favorevoli: 514

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Karatzaferis, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Busuttil, Casa, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 92

ALDE: Ek, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Březina, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Christensen, Hedkvist Petersen, Rasmussen, Schaldemose, Segelström, Westlund

Astensioni: 11

ALDE: Degutis

IND/DEM: Batten, Clark, Knapman, Whittaker, Wise

PPE-DE: Freitas

PSE: Mann Erika

UEN: Borghezio, Gobbo

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Geoffrey Van Orden

55.   Relazione Brok A6-0436/2006

Paragrafo 14

Favorevoli: 476

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 75

GUE/NGL: Guidoni, Holm, Kohlíček, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Pflüger, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Le Pen Marine, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Belet, Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Hybášková, Ouzký, Posselt, Protasiewicz, Škottová, Strejček, Vlasák, Vlasto, Wijkman, Zahradil, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Capoulas Santos, Jöns, Saks, Savary, Tarabella

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter, Ždanoka

Astensioni: 37

ALDE: Susta

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Manolakou, Pafilis, Remek

IND/DEM: Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Helmer, Rivera, Vanhecke

PPE-DE: Atkins, Beazley, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Gräßle, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock

PSE: Chiesa

UEN: Borghezio, Gobbo

Verts/ALE: van Buitenen, Kallenbach, Lucas

Correzioni di voto

Favorevoli

Marc Tarabella, Anders Wijkman, Tatjana Ždanoka, Gilles Savary

Contrari

Marine Le Pen, Lydia Schenardi, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Claude Martinez, Geoffrey Van Orden

56.   Relazione Brok A6-0436/2006

Paragrafo 29

Favorevoli: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Rivera, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Segelström, Sifunakis, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 28

GUE/NGL: Manolakou, Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Mote, Mussolini

PPE-DE: Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Glante

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Foglietta, Gobbo, La Russa, Musumeci, Tatarella

Astensioni: 22

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: De Veyrac

PSE: Bullmann, Chiesa, Groote, Jöns, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Leichtfried, Occhetto, Rapkay, Siwiec

UEN: Camre, Didžiokas

Verts/ALE: van Buitenen

57.   Relazione Brok A6-0436/2006

Risoluzione

Favorevoli: 481

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, de Brún, Kaufmann, Musacchio, Ransdorf, Remek, Zimmer

IND/DEM: Karatzaferis

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Mussolini, Rivera, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernándz Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 66

GUE/NGL: Aita, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Brepoels, Cabrnoch, Callanan, Deß, Duchoň, Hannan, Heaton-Harris, Ibrisagic, Ouzký, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 38

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Papadimoulis, Wurtz

IND/DEM: Bonde

NI: Martinez

PPE-DE: Atkins, Beazley, Deva, Dover, Evans Jonathan, Harbour, Hybášková, Jackson, Kamall, Kirkhope, Parish, Purvis, Seeberg, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden, Weisgerber

PSE: Chiesa

UEN: Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Podkański, Roszkowski, Rutowicz

Verts/ALE: van Buitenen, Jonckheer

Correzioni di voto

Favorevoli

Hubert Pirker

Contrari

Jean-Claude Martinez, Bairbre de Brún

58.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 9-B

Favorevoli: 438

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Busk, Carlshamre, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Musacchio, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Foglietta, Kuc, La Russa, Muscardini, Musumeci

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 107

ALDE: Takkula, Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vernola, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Paasilinna

UEN: Aylward, Bielan, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 25

ALDE: Budreikaitė

GUE/NGL: Henin, Meyer Pleite, Wurtz

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Isler Béguin, Joan i Marí, Smith

59.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 9-C

Favorevoli: 451

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Musacchio, Ransdorf, Remek, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Kuc, La Russa, Muscardini, Musumeci, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 76

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Holm, Kohlíček, McDonald, Pflüger, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Bonsignore, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Grabowski, Kristovskis, Masiel, Ó Neachtain, Rogalski, Roszkowski, Ryan, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Astensioni: 30

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Meyer Pleite, Pafilis, Triantaphyllides

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Bielan, Janowski, Libicki, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli

Christofer Fjellner

60.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 9-E

Favorevoli: 455

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Remek, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Kuc, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 95

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Holm, Liotard, McDonald, Manolakou, Maštálka, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Vaidere, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 20

ALDE: Budreikaitė

GUE/NGL: Meyer Pleite

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Lambert

Correzioni di voto

Favorevoli

Emanuel Jardim Fernandes, Christofer Fjellner

61.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 9-F

Favorevoli: 456

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Kaufmann, Musacchio, Papadimoulis, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 79

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Holm, Liotard, McDonald, Meijer, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Ferber, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Paasilinna

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Grabowski, Kristovskis, Piotrowski, Rogalski, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 36

ALDE: Budreikaitė, Kułakowski

GUE/NGL: Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kohlíček, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Remek, Strož, Wurtz

NI: Martin Hans-Peter

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Muscat, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Borghezio

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Joan i Marí, Smith

62.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 9-G

Favorevoli: 445

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Kaufmann, Musacchio, Papadimoulis, Strož, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 104

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Lehideux, Morillon, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Pflüger, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fjellner, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 22

ALDE: Toia

GUE/NGL: Flasarová, Manolakou, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Remek

IND/DEM: Bonde

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

UEN: Borghezio

Verts/ALE: van Buitenen

63.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 9-H

Favorevoli: 439

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Lehideux, Losco, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Kaufmann, Maštálka, Papadimoulis, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Jöns, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Czarnecki Ryszard, Foglietta, Kuc, Muscardini, Musumeci, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 107

ALDE: Laperrouze, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: de Brún, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Manolakou, Meijer, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Beazley, Cabrnoch, Callanan, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Ulmer, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Aylward, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 22

ALDE: Kułakowski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meyer Pleite, Pflüger, Wurtz

PSE: Cashman, Chiesa, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen

64.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Emendamento 4

Favorevoli: 93

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon

GUE/NGL: Wurtz

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, Brepoels, Castiglione, Descamps, Ferber, Galeote, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Guellec, Hatzidakis, Korhola, Langendries, Mathieu, Oomen-Ruijten, Posselt, Saïfi, Sudre, Toubon, Vlasto

PSE: Andersson, Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Fruteau, Hamon, Moscovici, Napoletano, Navarro, Poignant, Reynaud, Roure, Savary, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Czarnecki Ryszard, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 472

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Louis, Lundgren, Sinnott, de Villiers, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Atkins, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casini, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Van Lancker, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 18

ALDE: Toia

GUE/NGL: Aita, Manolakou, Pafilis

NI: Rivera

PSE: Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, McCarthy, Martin David, Stihler, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Joan i Marí, Lucas, Smith

Correzioni di voto

Favorevoli

Anne Ferreira, Henri Weber

Contrari

Jan Andersson, Konstantinos Hatzidakis

65.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Paragrafo 18

Favorevoli: 393

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Lambsdorff, Lax, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Casini, Castiglione, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Podestà, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà, Zatloukal

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Christensen, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Van Lancker, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Czarnecki Ryszard, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 130

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Lehideux, Morillon, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Hatzidakis, Jackson, Kamall, Kirkhope, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Hamon, Hazan, Patrie, Roure, Schapira, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Bielan, Borghezio, Camre, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Joan i Marí, Schlyter, Smith

Astensioni: 38

ALDE: Kułakowski

NI: Rivera

PPE-DE: Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Olbrycht, Pleštinská, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: van den Berg, Cashman, Chiesa, Corbey, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen, Evans Jill, Romeva i Rueda

Correzioni di voto

Favorevoli

Konstantinos Hatzidakis

Contrari

Henri Weber, Gilles Savary

66.   Relazione Stubb A6-0393/2006

Risoluzione

Favorevoli: 398

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Mussolini, Rivera

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Audy, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Busuttil, Castiglione, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Posdorf, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schöpflin, Seeber, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Zappalà, Zatloukal

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gruber, Hänsch, Hamon, Haug, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Saks, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Kuc, La Russa, Maldeikis, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Ryan, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 99

ALDE: Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Martin Hans-Peter, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Atkins, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kamall, Kirkhope, Montoro Romero, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Stevenson, Strejček, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Camre, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen, Joan i Marí, Schlyter, Smith

Astensioni: 36

NI: Martinez

PPE-DE: Chmielewski, Handzlik, Jałowiecki, Kaczmarek, Klich, Olbrycht, Pleštinská, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Seeberg, Siekierski, Záborská, Zaleski, Zwiefka

PSE: Cashman, Chiesa, Evans Robert, Gill, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Morgan, Simpson, Skinner, Titley, Willmott

UEN: Borghezio, Janowski, Masiel, Rutowicz, Zīle

Verts/ALE: Evans Jill

Correzioni di voto

Favorevoli

Britta Thomsen

Contrari

Jean-Claude Martinez


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0552

Agenzia europea per le sostanze chimiche ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (7524/8/2006 – C6-0267/2006) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0644) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0352/2006),

viste le dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione legislativa che saranno pubblicate unitamente all'atto legislativo sulla Gazzetta ufficiale,

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 1.

(2)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 303.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2003)0256

Psizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in seconda lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 1907/2006)

ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione sui metodi alternativi

Da vari decenni la Comunità, nell'ambito della strategia volta a promuovere metodi di prova alternativi, dà la preminenza all'elaborazione di metodologie informatiche, in vitro e di altro genere, oltre che al perfezionamento dei metodi attuali. Tra il 1999 e il 2002 (Quinto programma quadro), l'Unione europea ha finanziato 43 progetti di ricerca per un valore di 65 milioni di euro, molti dei quali sono ancora in corso. Nell'attuale programma quadro di ricerca (Sesto programma quadro 2003-2006), ha investito oltre 90 milioni di euro per mettere a punto metodi di prova rigorosi ed efficaci, che non utilizzino animali e che soddisfino i criteri di convalida internazionali.

Le attività di ricerca proseguiranno nel Settimo programma quadro 2007-2013, mediante attività coordinate su metodi e strategie di sperimentazione alternativi dei prodotti farmaceutici (nel capitolo «Salute») e dei prodotti chimici per l'industria (nel capitolo «Ambiente»). Sono stati esaminati, nell'ambito del sistema REACH, i possibili metodi in grado di contribuire maggiormente a ridurre la sperimentazione sugli animali, tenendo in debita considerazione il tempo necessario all'elaborazione delle prove e i termini per la registrazione previsti dal suddetto sistema. Il Settimo programma quadro contempla pertanto la messa a punto di metodi che potrebbero direttamente contribuire a ridurre il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali nell'ambito di REACH. La partecipazione dei soggetti interessati è sollecitata mediante iniziative quali il partenariato europeo per promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale, lanciato il 7 novembre 2005 dai Commissari Verheugen e Potocnik in collaborazione con le organizzazioni settoriali. La reale condivisione di esperienze, competenze e risorse tra la Commissione e il settore interessato consente di realizzare un partenariato intrasettoriale coordinato a livello comunitario, molto più efficace delle varie iniziative isolate che hanno caratterizzato il panorama fino ad oggi.

La convalida dei metodi di prova alternativi è tra le priorità della Commissione fin dal 1991. A tal fine essa ha istituito il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM), un servizio specifico all'interno del Centro comune di ricerca, incaricato di coordinare la convalida di metodi di prova alternativi a livello dell'Unione europea e di promuoverne lo sviluppo, la convalida e il riconoscimento internazionali. La Commissione continuerà a convalidare metodi risultanti consoni ed esaminerà l'applicazione dei metodi convalidati nella legislazione comunitaria. Sono attualmente utilizzati metodi appropriati nell'ambito della legislazione comunitaria sui prodotti chimici, per adeguare l'allegato V della direttiva 67/548/CEE. La Commissione, riconoscendo l'importanza di garantire che tali metodi siano accolti il più rapidamente possibile a livello normativo, ha adottato vari metodi di prova alternativi nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE prima della loro adozione definitiva a livello internazionale. La Commissione si adopererà affinché le norme sulla sperimentazione REACH siano adeguate con la massima tempestività, una volta che si disponga di appropriati metodi convalidati.

La Commissione continuerà a partecipare con impegno alle attività degli organismi internazionali, in particolare l'OCSE, nell'ambito del quale contribuisce alla messa a punto di nuovi standard per la sperimentazione, con un'attenzione particolare ai nuovi metodi convalidati di cui si è detto in precedenza.

Il quadro normativo entro cui si utilizzano i metodi di prova è altrettanto importante quanto i singoli metodi. Ridurre al minimo la sperimentazione sugli animali è stato, fin dall'inizio della sua ideazione, un elemento fondamentale del sistema REACH. La Commissione si è costantemente sforzata di migliorare quest'aspetto della proposta., come dimostrano alcuni cambiamenti significativi avvenuti in questo senso nell'arco dell'intero processo, quali l'introduzione della preregistrazione, in risposta alle reazioni suscitate dal Libro bianco nel 2001, e l'accettazione di un'unica data per la preregistrazione, conformemente al parere del Parlamento in prima lettura e alla posizione comune del Consiglio. La riduzione al minimo della sperimentazione sugli animali, oltre ad emergere nel testo giuridico dettagliato in aspetti quali il fomento a raggruppare le sostanze, la valutazione delle proposte di sperimentazione e l'impiego di metodi comparativi, è oggetto di un'importante attività condotta nell'ambito dei RIP (progetti di attuazione di REACH), mediante lo sviluppo di strategie di sperimentazione intelligenti, attività che la Commissione si è impegnata a portare avanti dopo l'adozione di REACH. L'elaborazione e l'aggiornamento di linee direttrici, ad esempio, e il funzionamento dell'Agenzia offriranno ulteriori opportunità per affrontare le preoccupazioni sollevate da questo tema.

La Commissione prenderà infine in esame gli aspetti pertinenti nella revisione della direttiva 86/609/CEE, con particolare riguardo al modo in cui promuovere ulteriormente lo sviluppo, la convalida e l'adozione a livello normativo di metodi alternativi in conformità con il principio delle tre R («reduce, refine or replace animal experiments»).

Dichiarazione della Commissione relativa agli additivi del tabacco nell'ambito dei negoziati su REACH e agli emendamenti del PE su tali additivi

Il regolamento REACH contempla, alla stregua di ogni altra sostanza chimica, gli ingredienti chimici dei prodotti del tabacco, che pertanto andranno registrati e sottoposti a valutazione, restrizione o autorizzazione a norma del sistema REACH. Alcuni dei loro effetti nella forma combusta dovranno essere oggetto di eventuali valutazioni della sicurezza.

Una volta entrato in funzione il sistema REACH, occorrerà sintetizzare e tenere in considerazione le informazioni sugli ingredienti del tabacco disponibili grazie a REACH, per beneficiare al massimo delle sinergie derivanti dall'attività in corso nel contesto della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

Nell'ambito della direttiva 2001/37/CE, la Commissione s'impegna a promuovere:

l'elaborazione e l'applicazione di un modello di dichiarazione armonizzato per gli ingredienti del tabacco, al fine di creare una condizione previa per la valutazione sistematica di tali ingredienti, che potrebbe successivamente sfociare nell'istituzione di una banca dati europea sugli ingredienti del tabacco e i loro effetti;

la valutazione delle prove per rilevare gli effetti tossicologici e la dipendenza dal punto di vista della salute pubblica;

la collaborazione tra i laboratori del tabacco indipendenti all'interno dell'UE, per creare una base operativa che consenta agli Stati membri di analizzare e valutare congiuntamente gli ingredienti del tabacco e/o le emissioni di fumo, per poi studiare successivamente un'eventuale proposta di elenco comune degli ingredienti.

La Commissione inoltre:

parteciperà all'elaborazione delle linee direttrici sulle prove e sulla misurazione del contenuto e delle emissioni dei prodotti del tabacco, nell'ambito della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta contro il tabagismo;

esaminerà la possibilità di cofinanziare la ricerca sulla tossicità, in particolare la capacità di dare dipendenza, degli ingredienti del tabacco e/o delle emissioni di fumo, nell'ambito del programma quadro di ricerca.

In occasione della prossima revisione della direttiva 2001/37/CE, che sarà basata sulla relazione relativa alla sua attuazione prevista per la fine del 2007, la Commissione considererà in che modo sviluppare ulteriormente la valutazione degli ingredienti del tabacco, alla luce dell'esperienza acquisita e delle valutazioni condotte sulle ripercussioni delle varie opzioni.

La responsabilità di dimostrare quali effetti producono sulla salute il contenuto e le emissioni dei prodotti del tabacco incombe per intero al settore, cui spetta finanziare l'elaborazione, la convalida e la realizzazione di adeguate prove tossicologiche e test di dipendenza. Questo processo deve essere condotto dalle autorità competenti in materia di salute pubblica, per garantire che tutte le metodologie messe a punto siano adeguate ad affrontare i problemi specifici di questo campo.

In base al principio indicato nel paragrafo precedente sul ruolo del settore nel finanziamento delle prove, la Commissione esaminerà le possibilità concrete di mobilitare risorse umane e finanziarie adeguate che consentano di sostenere un solido programma di lavoro sulla valutazione degli ingredienti e delle emissioni di fumo per valutare a dovere i risultati dal punto di vista sanitario.

La Commissione è consapevole del fatto che sviluppare e convalidare metodologie, così come valutare le sostanze, costituiscono compiti impegnativi, che richiederanno parecchi anni per essere portati a termine.

P6_TA(2006)0553

Modifica della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (REACH) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (7525/3/2006 — C6-0268/2006) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0644) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0345/2006),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 252.

(2)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 440.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0554

Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali della Corte di giustizia delle Comunità europee *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15712/2006),

visti l'articolo 245, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 160, paragrafo 2 del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0434/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0463/2006),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0555

Inclusione del bulgaro e del rumeno tra le lingue processuali del Tribunale di primo grado delle Comunità europee *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico al fine di includere il bulgaro e il romeno tra le lingue processuali fissate dal regolamento di procedura (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (15715/2006),

visti l'articolo 245, paragrafo 2 del trattato CE e l'articolo 160, paragrafo 2 del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0435/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0462/2006),

1.

approva il progetto di decisione del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo sottoposto a consultazione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6_TA(2006)0556

Anno europeo del dialogo interculturale (2008) ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (14153/2/2006 — C6-0422/2006),

vista la propria posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0467) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0492) (3),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 67 del proprio regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0435/2006),

1.

approva la posizione comune;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto con il Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

4.

incarica il proprio Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati del 1.6.2006, P6_TA(2006)0234.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0557

Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto l'orientamento comune del Consiglio del 7 novembre 2006 (14259/2006),

viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0181) (1) e la proposta modificata (COM(2006)0213) (2),

viste le sue posizioni del 15 marzo 2006 (3) e del 6 luglio 2006 (4) sulla proposta della Commissione e la sua posizione del 6 settembre 2006 sulla proposta modificata della Commissione (5),

visto l'articolo 279 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0431/2006),

visti gli articoli 51 e 56 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0447/2006),

1.

accoglie le conclusioni della concertazione del 21 novembre 2006 e dichiara conclusa la procedura di concertazione di cui all'articolo 184 del regolamento finanziario;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento quale allegata alla presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2006)0085.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0312.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0343.

ALLEGATO

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2), in seguito denominato «il regolamento finanziario», getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne dovrebbero mantenere e potenziare gli elementi essenziali. In particolare è opportuno rafforzare la trasparenza fornendo informazioni in merito ai beneficiari dei fondi comunitari. Inoltre, i principi di bilancio enunciati in tale regolamento dovrebbero essere rispettati in tutti gli atti normativi, e le deroghe dovrebbero essere limitate al minimo strettamente necessario.

(2)

Alla luce dell'esperienza acquisita nella prassi, occorrerebbe apportare talune modifiche nell'intento di facilitare l'esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi, in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato CE.

(3)

Tutte le modifiche dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, e ad assicurare una sana gestione finanziaria, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie.

(4)

Occorrerebbe tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti giuridici di base adottati per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il regolamento finanziario.

(5)

Occorrerebbe chiarire che una sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente e definire le caratteristiche e gli obiettivi fondamentali dei sistemi di controllo interno.

(6)

Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione di fondi provenienti dal bilancio, occorre rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi entro determinati limiti necessari per proteggere interessi legittimi pubblici e privati e tenendo conto delle specificità della campagna agraria del Fondo europeo agricolo di garanzia.

(7)

Riguardo al principio dell'unità del bilancio, si dovrebbe semplificare la norma relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti. L'onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi è sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito e sarebbe più efficace prevedere che gli interessi siano detratti, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento da versare al beneficiario.

(8)

Riguardo al principio dell'annualità, per rispondere alle esigenze funzionali occorrerebbe introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. Il riporto di stanziamenti dovrebbe essere consentito a titolo eccezionale nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell'ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(9)

I pagamenti richiesti dagli Stati membri a norma dei nuovi regolamenti nel settore agricolo s'incentreranno prevalentemente all'inizio dell'esercizio n. Di conseguenza, la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell'esercizio n – 1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell'esercizio n) dovrebbe essere portata a tre quarti degli stanziamenti corrispondenti nell'ultimo bilancio agricolo adottato. Riguardo al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, è opportuno modificare il testo per introdurvi il riferimento agli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio, escludendo pertanto gli storni di stanziamenti.

(10)

L'impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all'attuazione di tali azioni, in particolare a causa delle limitazioni frapposte alla possibilità di riporti. Per queste spese occorrerebbe quindi consentire l'impiego di stanziamenti dissociati, il che sarebbe maggiormente conforme al carattere pluriennale delle azioni.

(11)

Per quanto riguarda il principio dell'universalità, all'elenco delle entrate con destinazione specifica si dovrebbero aggiungere due voci. Anzitutto, per analogia con quanto previsto attualmente nell'ambito di programmi specifici di ricerca, si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi ad hoc, a titolo di entrate con destinazione specifica, per progetti attinenti ai programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione. Inoltre, i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati dovrebbero essere considerati entrate con destinazione specifica, quale stimolo per gli ordinatori a ottenere in tale vendita i massimi prezzi.

(12)

Attualmente, la Commissione deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità di bilancio prima di accettare qualsiasi liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l'autorizzazione dovrebbe essere resa obbligatoria soltanto nel caso di liberalità che superino un determinato valore e comportino oneri considerevoli.

(13)

È opportuno semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare.

(14)

Ai fini dell'efficienza, si dovrebbe consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l'azione in questione l'atto di base manchi al momento della formazione del bilancio, ma sia adottato nel corso dell'esercizio.

(15)

Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione dovrebbero essere adattate alla nuova struttura di formazione del bilancio per attività (ABB). Si dovrebbe quindi prevedere un esonero dalla «procedura di notifica». Nell'ultimo mese dell'esercizio occorrerebbe consentire alla Commissione di decidere autonomamente sugli storni di stanziamenti relativi alle spese di personale entro il limite del 3 % degli stanziamenti dell'esercizio.

(16)

In seguito alla soppressione della riserva relativa ai prestiti e alle garanzie dei prestiti accordati dalla Comunità a paesi terzi e in seguito all'adozione del nuovo dispositivo di dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, è opportuno modificare gli articoli 26, 45 e 46 del regolamento finanziario.

(17)

Al fine di accelerare la mobilitazione di fondi in casi eccezionali di catastrofi umanitarie e crisi internazionali che si verificassero alla fine dell'esercizio, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti di bilancio non utilizzati dalla rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio interessati.

(18)

Per quanto riguarda la procedura di bilancio, il disposto dell'articolo 29 del regolamento finanziario, secondo cui il bilancio deve essere pubblicato entro due mesi dall'adozione, si è rivelato irrealistico: sarebbe più pragmatico fissare tale termine a tre mesi. All'articolo 33 del regolamento finanziario occorrerebbe introdurre il concetto di «rendiconti di attività», per rendere ufficiale uno degli elementi cruciali dell'ABB e definirne meglio il contenuto al fine di renderli operativi. Lo scadenzario dei pagamenti dovrebbe essere incluso nei documenti di lavoro che corredano il progetto preliminare di bilancio elencati all'articolo 33 del regolamento finanziario invece che nel bilancio stesso, poiché esso non è pertinente alla procedura di bilancio ed è inutilmente gravoso.

(19)

Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, appaiono necessari taluni adeguamenti al fine di rispecchiare meglio le specificità della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Per motivi di chiarezza del diritto, i tipi di atti di base applicabili ai sensi del trattato CE e dei titoli V e VI del trattato UE dovrebbero essere indicati all'articolo 49 del regolamento finanziario anziché nelle modalità di esecuzione. Va inoltre aggiunta una disposizione specifica al fine di riflettere adeguatamente i tipi di misure preparatorie che possono essere intraprese nel campo della PESC.

(20)

Per quanto riguarda i metodi di gestione, è opportuno ristrutturare a fini di chiarezza l'articolo 53 del regolamento finanziario. Si deve anche sopprimere la limitazione della gestione concorrente al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e ai Fondi strutturali, poiché altri programmi supplementari saranno ora attuati in regime di gestione concorrente. Si devono rendere più chiare le disposizioni relative alla gestione congiunta. L'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) dovrebbe essere completato per includere in particolare la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti in quanto organismi comunitari a cui la Commissione può delegare compiti. Occorrerebbe semplificare i criteri enunciati all'articolo 54 del regolamento finanziario per ricorrere agli organismi nazionali pubblici per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. Inoltre, si dovrebbe estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi internazionali pubblici. All'articolo 54 occorrerebbe anche chiarire la posizione dei consiglieri speciali e dei capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel contesto della politica estera e di sicurezza comune.

(21)

È opportuno stabilire con maggiore precisione le responsabilità degli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente, per tener conto degli attuali dibattiti tra le istituzioni relativi alla procedura di discarico e agli adeguati sistemi di controllo da prevedere, così da rispecchiare le responsabilità reciproche tra gli Stati membri e la Commissione. A seguito del nuovo accordo interistituzionale (punto 44), gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare ogni anno una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili in relazione ai fondi in gestione concorrente.

(22)

All'articolo 57 del regolamento finanziario occorrerebbe modificare il divieto di delegare atti d'esecuzione a organismi privati, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. Per esempio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di assicurarsi i servizi di un'agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare i costi ai partecipanti a conferenze, a condizione che tali imprese private non esercitino alcun potere discrezionale.

(23)

Occorrerebbe consentire l'istituzione, da parte di varie istituzioni, di istanze comuni specializzate in irregolarità finanziarie.

(24)

Occorrerebbe chiarire la responsabilità del contabile per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. A tale scopo egli dovrebbe avere la facoltà di controllare le informazioni trasmesse dall'ordinatore delegato e di formulare riserve, se necessario.

(25)

Occorrerebbe chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi dovrebbero comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto confermare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondono agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno dovrebbe essere in grado di procedere a valutazioni della qualità dell'attività di revisione contabile interna.

(26)

Si dovrebbe introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non è soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L'introduzione di tale termine di prescrizione risponde all'esigenza di una sana gestione finanziaria.

(27)

Il regolamento finanziario dovrebbe rispecchiare l'importanza dei contratti quadro nella gestione degli appalti pubblici. Esso dovrebbe incoraggiare il ricorso a procedure interistituzionali di aggiudicazione degli appalti, nonché prevedere la possibilità di procedure di aggiudicazione congiunte fra un'istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro.

(28)

Occorrerebbe procedere ad alcuni adeguamenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento finanziario corrisponda perfettamente a quella della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (3). Si dovrebbe conferire alle istituzioni comunitarie la possibilità, prevista in tale direttiva, per gli Stati membri di determinare procedure specifiche per appalti dichiarati segreti, quando la loro attuazione deve essere accompagnata da misure di sicurezza specifiche, o quando lo richiede la tutela dello Stato membro.

(29)

In linea con la direttiva 2004/18/CE, si dovrebbero chiarire le norme sull'esclusione da una procedura di appalto. Per motivi di certezza del diritto e proporzionalità, inoltre, nel regolamento finanziario va specificato un periodo massimo di esclusione. Alla luce della direttiva 2004/18/CE, dovrebbe essere prevista un'eccezione alle norme sull'esclusione per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi nazionali.

(30)

All'articolo 93 del regolamento finanziario si dovrebbe rendere obbligatorio, per i candidati od offerenti nell'ambito delle procedure di appalto, certificare, se è loro richiesto, la proprietà, l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica che presenta l'offerta o che i loro subcontraenti non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario. Gli offerenti non dovrebbero essere tenuti a certificare di non trovarsi in una delle situazioni che danno origine all'esclusione, quando partecipano a una procedura di appalto per l'aggiudicazione di un contratto di valore molto modesto.

(31)

Al fine di potenziare l'efficacia delle procedure di appalto, la base di dati relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione dovrebbe essere comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

(32)

Al fine di tenere conto degli interessi degli offerenti non selezionati, è opportuno prevedere che la firma di un contratto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE non possa avvenire prima che sia trascorso un ragionevole periodo di statu quo.

(33)

Si dovrebbero chiarire gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di un contratto, a norma dell'articolo 103 nei casi di frodi e d'irregolarità per rendere tale disposizione più operativa.

(34)

È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si deve chiarire la definizione di sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito o di partecipazione azionaria, nonché con spese connesse ai mercati della pesca. Per migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell'istituzione o una convenzione scritta con il beneficiario.

(35)

Ai fini della chiarezza e della trasparenza si dovrebbe autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari o a tasso fisso, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

(36)

Ai fini della certezza del diritto si dovrebbero includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell'assenza di profitti, attualmente previste nelle modalità d'esecuzione. Inoltre, si dovrebbe chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito.

(37)

La norma secondo la quale le sovvenzioni dovrebbero essere accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l'esperienza ha mostrato che, in certi casi, la natura dell'azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari, che dovrebbero pertanto essere esonerati da tale norma.

(38)

Si dovrebbe adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario. Alcuni atti giuridici di base consentono invece di combinare finanziamenti comunitari provenienti da fonti diverse e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell'intento di assicurare l'efficacia delle spese. Nondimeno, si dovrebbe chiarire all'articolo 111 del regolamento finanziario, che i medesimi costi non possono essere finanziati due volte dal bilancio comunitario.

(39)

La norma secondo la quale non si può firmare la convenzione su una sovvenzione di funzionamento oltre quattro mesi dopo l'inizio dell'anno contabile del beneficiario si è rivelata più rigorosa del necessario. Tale termine dovrebbe pertanto essere esteso a sei mesi.

(40)

Per motivi di semplificazione, nel caso di sovvenzioni di funzionamento sotto forma di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso fisso, va eliminata la norma secondo cui le sovvenzioni diminuiscono gradualmente.

(41)

Si dovrebbero sopprimere alcune restrizioni relative all'ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. In linea con il principio di proporzionalità, per le sovvenzioni di valore molto modesto, l'ordinatore può astenersi dal chiedere ai richiedenti di attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 93, 94 o 96 del regolamento finanziario.

(42)

Fintantoché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di concessione, non vi è la necessità concreta di far valutare tali criteri da un comitato appositamente istituito a tal fine; di conseguenza, si dovrebbe sopprimere tale disposizione.

(43)

Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale di cui all'articolo 120 non è chiara e deve essere semplificata. Occorrerebbe inoltre prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un'azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi.

(44)

Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, all'articolo 121 del regolamento finanziario si dovrebbe prevedere la possibilità per l'ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi comunitari, rientrino nell'ambito del consolidamento, essendo inteso che il consolidamento dei conti non comporta storni di fondi da organismi autofinanziati al bilancio generale dell'Unione europea, né incide sulla loro autonomia finanziaria e operativa e sulle procedure di discarico per i loro conti.

(45)

Nella prospettiva dell'entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 2007 sostituirà il FEAOG, è necessario adeguare la terminologia nel titolo del titolo I della parte seconda e negli articoli 26 e da 148 a 151 del regolamento finanziario. Si devono apportare chiarimenti all'articolo 151 in modo che, nei casi in cui si è in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Sono necessari chiarimenti relativi agli storni anche per l'articolo 153.

(46)

Nel titolo II della parte seconda, e nell'articolo 155 si dovrebbe adeguare la terminologia, cosicché il riferimento riguardi soltanto i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca e il Fondo per lo sviluppo rurale. Si dovrebbero sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione di paesi terzi su base decentrata, a norma dell'articolo 164, e continueranno ad essere attuati in gran parte secondo le modalità attuali. Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di «forza maggiore», la disposizione al riguardo va preservata nel regolamento finanziario soltanto per i casi di «errore manifesto» imputabile alla Commissione.

(47)

All'articolo 160 del regolamento finanziario, è necessario aggiungere una disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti.

(48)

È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche.

(49)

Per quanto riguarda le azioni esterne, in linea con la prassi esistente si dovrebbe chiarire che le procedure di concessione di sovvenzioni che i paesi terzi dovrebbero applicare in caso di gestione decentrata vanno precisate nelle convenzioni di finanziamento concluse con tali paesi. Si dovrebbe specificare che si applica la «norma n + 3» in base a cui i singoli contratti e convenzioni che attuano tali convenzioni di finanziamento devono essere conclusi entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento. Occorrerebbe prevedere norme specifiche per i casi di gestione decentrata di programmi pluriennali ai sensi dei regolamenti (CE) n. … del Consiglio (IPA e ENPI).

(50)

Si dovrebbe conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. Pur mantenendone invariato il contenuto, si dovrebbero lievemente ristrutturare gli articoli 171, 173 e 176 del regolamento finanziario, per chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici.

(51)

È opportuno chiare la procedura in virtù della quale l'autorità di bilancio può formulare un parere su un progetto di costruzione.

(52)

Programmi quadro di ricerca successivi hanno agevolato il lavoro della Commissione definendo norme semplificate per la selezione degli esperti esterni chiamati a valutare le proposte o le richieste di sovvenzione e a fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione dei progetti finanziati. Tale procedura dovrebbe essere estesa a tutti gli altri programmi.

(52bis)

Occorrerebbe aggiungere disposizioni transitorie. In primo luogo all'articolo 181, paragrafo 1, per quanto concerne la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati corrispondenti agli stanziamenti effettuati nel periodo di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, il caso di forza maggiore dovrebbe continuare ad applicarsi come previsto nel regolamento finanziario del 25 giugno 2002 fino alla chiusura degli interventi. L'obiettivo è di non perturbare il sistema vigente visto che i casi di forza maggiore sono trattati diversamente nel nuovo regolamento relativo ai fondi strutturali. In secondo luogo all'articolo 181, paragrafo 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla base di dati centrale per l'esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto e di sovvenzione. Infine, all'articolo 181, paragrafo 3, in previsione del pagamento degli impegni comunitari che rimangono da liquidare al fine di poter chiudere gli interventi ai sensi dei regolamenti che disciplinano i fondi strutturali e il fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006. Per quanto concerne gli stanziamenti riguardanti le spese operative, occorre salvaguardare la possibilità della Commissione di effettuare storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione siano destinati allo stesso obiettivo. Parimenti, la Commissione può continuare a procedere a storni di stanziamenti da titolo a titolo quando gli stanziamenti in questione riguardano iniziative comunitarie o assistenza tecnica e misure innovative, a condizione che essi siano assegnati a misure della stessa natura. Ciò significa per esempio che si possono effettuare storni da una iniziativa comunitaria all'altra, in un titolo diverso.

(53)

È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 è così modificato:

1)

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, in seguito denominato “il bilancio”, e alla presentazione e alla revisione dei conti.»

2)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che richiede un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.»

3)

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis, 18 e 74.»

4)

Nella parte prima, titolo II, capo 1 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1.   Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d'esecuzione del presente regolamento, in seguito denominato “le modalità d'esecuzione” prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l'ordinatore responsabile, una volta all'anno, recupera tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie.

2.   Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di:

a)

prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d'esecuzione, non costituiscono importi ingenti;

b)

prefinanziamenti versati a norma dei contratti d'appalto di cui all'articolo 88;

c)

prefinanziamenti versati a Stati membri;

d)

prefinanziamenti versati nell'ambito di aiuti di preadesione;

e)

anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in seguito denominato “lo statuto”;

f)

prefinanziamenti versati nell'ambito della gestione congiunta di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera c).»

5)

L'articolo 9 è così modificato:

a)

nella frase introduttiva del paragrafo 2 le parole «Per gli stanziamenti d'impegno degli stanziamenti dissociati» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stanziamenti d'impegno»;

b)

nella prima frase del paragrafo 3 le parole «Per gli stanziamenti di pagamento degli stanziamenti dissociati» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stanziamenti di pagamento».

6)

All'articolo 11, l'espressione «l'articolo 157» è sostituita dalla seguente «l'articolo 157 e l'articolo 160 bis».

7)

All'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nelle modalità d'esecuzione.»

8)

All'articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 160, paragrafo 1 bis e l'articolo 161, paragrafo 2, le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate:»

b)

È inserita la seguente lettera a bis):

«a bis)

i contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base;»

c)

È inserita la seguente lettera e bis):

«e bis)

i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato»;

9)

All'articolo 19, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'accettazione di liberalità per un valore pari o superiore a 50 000euro comportanti oneri finanziari, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali si pronunciano entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda della Commissione.»

10)

L'articolo 22 è sostituto dal seguente:

«Articolo 22

1.   Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni di stanziamenti:

a)

da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;

b)

da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti.

2.   Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l'autorità di bilancio delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.

3.   Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può proporre all'autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all'interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s'intende effettuare lo storno. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 24.

4.   Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l'autorità di bilancio.»

11)

L'articolo 23 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno;»

ii)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

storni, non appena l'atto di base è adottato applicando la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, dal titolo “stanziamenti accantonati”, di cui all'articolo 43, nei casi in cui per l'azione in oggetto l'atto di base mancava al momento della formazione del bilancio;»

iii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettere b) e c), la Commissione informa l'autorità di bilancio della propria decisione. Se durante il periodo di tre settimane uno dei rami dell'autorità di bilancio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'articolo 24.»

iv)

sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:

«Negli ultimi due mesi dell'esercizio, tuttavia, la Commissione può trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno o altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti dell'esercizio. La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni.

La Commissione informa l'autorità di bilancio nelle due settimane successive alla decisione relativa agli storni di cui alla lettera d) del primo comma.»

b)

Al paragrafo 2, i termini «dal paragrafo 1, lettera c)» sono sostituiti da «dal paragrafo 1».

12)

L'articolo 26 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli storni all'interno dei titoli del bilancio previsti per gli stanziamenti del FEAGA, dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e della ricerca, sono disciplinati dalle disposizioni speciali contenute nei titoli I, II e III della parte seconda.»

b)

Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli storni destinati a permettere l'utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono decisi dall'autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.»

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   In casi eccezionali debitamente giustificati di catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 15 dicembre dell'esercizio, la Commissione può procedere allo storno di stanziamenti non utilizzati dell'esercizio in corso ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi ed operazioni di aiuto umanitario. La Commissione informa i due rami dell'autorità di bilancio immediatamente dopo aver effettuato tali storni.»

13)

L'articolo 28 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione o da uno Stato membro in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato CE o del trattato sull'Unione europea, che possano avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del presente regolamento.

Le modifiche a una proposta o iniziativa presentate all'autorità legislativa che possano avere un'incidenza finanziaria rilevante, ivi compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria preparata dall'istituzione che propone la modifica.»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al fine di prevenire i rischi di frode e irregolarità, la scheda finanziaria di cui al paragrafo 1 presenta tutte le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti e previste.»

14)

Dopo l'articolo 28, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 28 bis

1.   Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente, adeguato per ogni modo di gestione, e in conformità delle normative settoriali specifiche.

2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)

efficacia, efficienza ed economia delle operazioni,

b)

affidabilità delle relazioni,

c)

salvaguardia degli attivi e informazione,

d)

prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità,

e)

adeguata gestione dei rischi connessi alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.»

15)

All'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo.

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva del bilancio.

I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

16)

All'articolo 30, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione mette a disposizione, nella forma appropriata, le informazioni sui beneficiari dei fondi provenienti dal bilancio, di cui essa dispone qualora l'esecuzione del bilancio sia centralizzata e espletata direttamente dai suoi servizi e le informazioni sui beneficiari dei fondi siano fornite da entità cui siano stati delegati compiti di esecuzione del bilancio secondo altre modalità di gestione.

Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza, in particolare la tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4) e del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), e dei requisiti in materia di sicurezza, nel rispetto delle specificità di ciascuna delle modalità di gestione di cui all'articolo 53 e se del caso in conformità delle pertinenti normative settoriali.»

17)

L'articolo 33, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

rendiconti di attività contenenti:

informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine, precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori;

una giustificazione esauriente e un approccio costo benefici per le modifiche proposte riguardanti il livello degli stanziamenti;

chiara motivazione dell'intervento a livello dell'UE nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà;

informazioni sui tassi di esecuzione dell'attività dell'esercizio trascorso e tassi di esecuzione per l'esercizio in corso.

I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.»

b)

È aggiunta la lettera seguente:

«e)

uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti.»

18)

All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il terzo comma seguente

«Prima di presentare un progetto preliminare di bilancio rettificativo, la Commissione e le istituzioni diverse dalla Commissione esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, tenendo conto delle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti.»

19)

All'articolo 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

uno stato generale delle entrate e delle spese;»

20)

All'articolo 43, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti del presente titolo possono essere utilizzati solo dopo uno storno in conformità della procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) nei casi in cui l'adozione dell'atto di base è soggetta alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, e della procedura di cui all'articolo 24 negli altri casi.»

21)

Al secondo comma dell'articolo 44, i termini «agli articoli 22, 23 e 25» sono sostituiti dai seguenti «agli articoli 23 e 25».

22)

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Articolo 45

1.   Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi.

2.   La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.»

23)

L'articolo 46, paragrafo 1 è così modificato:

a)

Il punto 1) è così modificato:

i)

La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«nello stato generale delle entrate e delle spese:»

ii)

La lettera f) è soppressa.

iii)

La lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 41, paragrafo 1;»

b)

Il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);»

c)

Al punto 3), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;»

d)

Il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l'attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.»

24)

Al secondo comma dell'articolo 47, paragrafo 1, i termini «gradi A1, A2 e A3» sono sostituiti da «gradi AD 16, AD 15 e AD 14».

25)

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

1.   Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione comunitaria o dell'Unione europea è preliminarmente adottato un atto di base.

Un atto di base è un atto giuridico che fornisce una base giuridica per l'azione e per l'esecuzione delle spesa corrispondente iscritte in bilancio.

2.   In applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, un atto di base è un atto adottato dall'autorità legislativa e può assumere la forma di regolamento, direttiva, decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE o di decisione sui generis.

3.   In applicazione del titolo V del trattato sull'Unione europea (relativo alla politica estera e di sicurezza comune — PESC), un atto di base può assumere una delle forme specificate all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

4.   In applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea (relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), un atto di base può assumere una delle forme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

5.   Le raccomandazioni e i pareri, nonché le risoluzioni, le conclusioni, le dichiarazioni e gli altri atti privi di effetto giuridico non costituiscono atti di base ai sensi del presente articolo.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza delle Comunità o di quella dell'Unione:

a)

gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per due esercizi finanziari successivi;

b)

gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del trattato CE e del trattato Euratom, nonché del titolo VI del trattato UE, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per tre esercizi finanziari successivi al massimo. La procedura legislativa deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso della procedura legislativa, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.

All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b), in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito;

c)

gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nel campo del titolo V del trattato UE (relativo alla PESC). Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione europea volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.

Ai fini delle operazioni UE di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.

Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, con la piena associazione della Commissione. A tal fine, la presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la PESC informa la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica in particolare una stima delle risorse necessarie a tal fine. In conformità delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi;

d)

gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del trattato CE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate nelle modalità di esecuzione;

e)

gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.

26)

All'articolo 50 è aggiunto il seguente secondo comma:

Ciascuna istituzione esercita tali poteri in conformità del presente regolamento ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.»

27)

L'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

1.   È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.

2.   Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.»

28)

L'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

La Commissione esegue il bilancio in conformità delle disposizioni degli articoli da 53 bis a 53 quinquies secondo i metodi seguenti:

a)

in modo centralizzato;

b)

con una gestione concorrente o decentrata; o

c)

in gestione congiunta con organizzazioni internazionali.»

29)

Gli articoli seguenti sono inseriti:

«Articolo 53 bis

Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni di esecuzione sono espletate o direttamente nei suoi servizi o indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57.

Articolo 53 ter

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della parte seconda.

2.   Fatte salve disposizioni complementari previste dalla normativa settoriale pertinente e per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi o di altro tipo necessari per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. A tal fine essi devono in particolare:

a)

accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano realmente effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente;

b)

prevenire le irregolarità, e le frodi e intervenire se esse si verificano;

c)

recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d'irregolarità o errori;

d)

garantire, attraverso la normativa settoriale pertinente e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti e predispongono un efficace sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis. Se necessario ed appropriato, essi avviano azioni legali.

3.   Gli Stati membri presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili.

4.   Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

Articolo 53 quater

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d'esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell'articolo 56 e del titolo IV della parte seconda, fatta salva la delega di funzioni residue agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

2.   Per assicurarsi che l'impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie che le permettano di assumere la responsabilità finale nell'esecuzione del bilancio.

3.   I paesi terzi a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

Articolo 53 quinquies

1.   Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d'esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d'esecuzione, nei seguenti casi:

a)

se la Commissione e l'organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;

b)

e la Commissione e l'organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto;

c)

quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono specificati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.

Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo interno e di aggiudicazione degli appalti, norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute.

2.   Nella convenzione individuale conclusa con l'organizzazione internazionale per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l'esecuzione delle funzioni affidate a quest'ultima.

3.   Le organizzazioni internazionali a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.»

30)

L'articolo 54 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione non può delegare a terzi i poteri d'esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d'esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

La delega delle funzioni d'esecuzione del bilancio deve rispondere al principio di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente e garantire il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell'azione comunitaria. Le funzioni d'esecuzione così delegate non possono generare conflitti d'interessi.»

b)

Il paragrafo 2 è così modificato:

i)

l'alinea è sostituito dal seguente:

«Nei limiti previsti al paragrafo 1, la Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta o gestione decentrata, ai sensi dell' articolo 53 bis o 53 ter, può delegare funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio: […]»

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

ad organismi creati dalle Comunità, di cui all'articolo 185, e ad altri organismi comunitari specializzati, come la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, nella misura in cui vi sia compatibilità con la missione dell'organismo definita dall'atto di base;»

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.»

iv)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49.»

c)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Detti organismi o persone adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.»

31)

Gli articoli 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 55

1.   Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l'attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6).

2.   L'esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti è affidata al direttore dell'agenzia.

Articolo 56

1.   La Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, si accerta anzitutto dell'esistenza e del buon funzionamento nelle entità alle quali affida l'esecuzione:

a)

di procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d'interessi, ai sensi delle disposizioni rispettivamente dei titoli V e VI;

b)

di un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l'effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;

c)

un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e che rispecchi tale utilizzazione nei conti della Comunità;

d)

una revisione contabile esterna indipendente;

e)

un accesso del pubblico all'informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;

f)

una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3.

La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti degli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano equivalenti ai propri sistemi, nel rispetto delle norme internazionalmente riconosciute.

2.   In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, ad eccezione del criterio di cui alla lettera e), in tutto o in parte secondo il grado di decentramento convenuto tra la Commissione e il paese terzo o gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 169 bis, la Commissione può decidere

in caso di utilizzazione in comune di fondi e

alle condizioni previste nell'atto di base,

di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o concessione delle sovvenzioni del paese partner beneficiario o come convenuto fra i donatori.

Prima di prendere tale decisione, la Commissione deve aver ottenuto in via preliminare, sulla base di un esame caso per caso, la prova che tali procedure rispettano i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitano conflitti di interesse, offrono garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria che richiede un controllo interno efficace ed efficiente.

Il paese terzo, gli organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali interessati si impegnano ad adempiere i seguenti obblighi:

a)

rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del medesimo paragrafo;

b)

assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente;

c)

procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente;

d)

adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.

3.   La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell'esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell'equipollenza fra i sistemi di controllo.»

32)

All'articolo 57, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione non può affidare atti d'esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o dell'organismo che procede al loro versamento.»

33)

L'articolo 59 è così modificato:

a)

È inserito il seguente paragrafo 1bis:

«1 bis.   Ai fini del presente titolo, il termine “agenti” indica le persone soggette allo statuto.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni istituzione stabilisce nelle proprie regole amministrative interne gli agenti di livello adeguato ai quali delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore, i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri.»

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti.»

34)

All'articolo 60, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale di attività e degli altri elementi d'informazione individuati. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività dell'anno precedente.»

35)

L'articolo 61 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, lettera e) è aggiunta la frase seguente:

«il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di liquidazione;»

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter, 2 quater:

«2 bis.   Prima della loro adozione da parte dell'istituzione, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione.

A tal fine il contabile verifica che tali conti sono stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili definiti sotto la sua responsabilità, come stabilito nel presente regolamento per i conti della sua istituzione e che tutte le entrate e le spese sono contabilizzate.

Gli ordinatori delegati trasmettono al contabile tutte le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.

Gli ordinatori delegati restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo.

2 ter.   Il contabile è abilitato a verificare le informazioni ricevute nonché a eseguire qualsiasi controllo supplementare che egli ritenga necessario per approvare i conti.

Formula riserve, se necessario, illustrando con precisione la natura e la portata di dette riserve.

2 quater.   I contabili delle altre istituzioni e agenzie approvano i rispettivi conti annuali e li inviano al contabile della Commissione.»

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Salve le deroghe previste dal presente regolamento, solo il contabile è autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. È responsabile della custodia dei medesimi.»

36)

All'articolo 62, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti subordinati.»

37)

L'articolo 63 è sostituito dal seguente:

«Articolo 63

1.   Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato ai sensi delle modalità d'esecuzione.

Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell'articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo rispettando il livello di stanziamenti deciso dall'autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

2.   Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.»

38)

All'articolo 65, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni del presente capo fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all'articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.»

39)

L'articolo 66 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.»

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

a)

l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;

b)

l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.»

c)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di sottodelegazione all'interno dei suoi servizi, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.»

d)

Al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.»

40)

L'articolo 73 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando l'ordinatore delegato competente intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità, secondo le procedure e conformemente ai criteri previsti dalle modalità d'esecuzione. La decisione di rinuncia deve essere motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione soltanto alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.»

b)

è aggiunto il seguente comma:

«Alle condizioni stabilite nelle modalità d'esecuzione, l'ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.»

41)

È inserito il seguente articolo 73 bis:

«Articolo 73 bis

Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l'applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d'esecuzione.»

42)

All'articolo 75, paragrafo 2, i termini «all'articolo 49, paragrafo 2» sono sostituiti da «all'articolo 49, paragrafo 6, lettera e)».

43)

All'articolo 77, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.»

44)

All'articolo 80 è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.»

45)

All'articolo 86, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.»

46)

All'articolo 87, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il revisore interno è un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d'esecuzione.»

47)

L'articolo 88 è sostituito dal seguente:

«Articolo 88

1.   Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Questi appalti includono quanto segue:

a)

gli appalti riguardanti l'acquisto o la locazione di un immobile;

b)

gli appalti di forniture;

c)

gli appalti di lavori;

d)

gli appalti di servizi.

2.   Un contratto quadro è un contratto concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. È disciplinato dalle disposizioni del presente titolo relative alla procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

3.   Fatti salvi gli articoli da 93 a 96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.»

48)

All'articolo 89, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.»

49)

L'articolo 90 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Tutti gli appalti il cui valore è superiore alle soglie previste dall'articolo 105 o dall'articolo 167 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall'articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento, come specificato nelle modalità d'esecuzione, e per gli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7)

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all'articolo 105 o all'articolo 167 e gli appalti di servizi di cui all'allegato IIB della direttiva 2004/18/CE, sono oggetto di una adeguata pubblicità, come specificato nelle modalità di esecuzione.»

50)

L'articolo 91 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme:

a)

la procedura aperta;

b)

la procedura ristretta;

c)

il concorso di progettazione;

d)

la procedura negoziata;

e)

il dialogo competitivo.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni, agenzie esecutive o organismi di cui all'articolo 185 e ogniqualvolta vi è la possibilità di migliorare l'efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate cercano di eseguire la procedura di aggiudicazione su base interistituzionale.

Nei casi in cui un appalto pubblico o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra una istituzione e un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la procedura di aggiudicazione può essere condotta congiuntamente dall'istituzione e dall'amministrazione aggiudicatrice in questione, come specificato nelle modalità d'esecuzione.»

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le modalità d'esecuzione stabiliscono quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica agli appalti di servizi disciplinati dall'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si è dichiarato il carattere segreto, la cui esecuzione deve essere accompagnata da misure di sicurezza speciali, o quando lo richiede la tutela di interessi fondamentali delle Comunità o dell'Unione europea.»

51)

L'articolo 92 è sostituito dal seguente:

«Articolo 92

I documenti della gara d'appalto devono fornire una descrizione completa, chiara e precisa dell'oggetto dell'appalto e specificare i criteri di esclusione, selezione e attribuzione applicabili.»

52)

L'articolo 93 è così modificato:

a)

il paragrafo 1, è così modificato:

i)

le parole introduttive sono sostituite dal seguente testo:

«Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:»

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i quali siano attualmente soggetti a una sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, paragrafo 1.»

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, in caso di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall'esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto come indicato nelle modalità d'applicazione.

Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall'amministrazione aggiudicatrice, deve:

a)

quando il candidato o offerente è un'entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l'amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell'entità giuridica;

b)

se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.»

c)

è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Nelle modalità d'esecuzione è stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1 comportano l'esclusione di candidati o offerenti dalla partecipazione a una gara d'appalto. Il periodo massimo non supera i dieci anni.»

53)

Gli articoli 94, 95 e 96 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 94

Sono esclusi dall'aggiudicazione di un appalto i candidati o offerenti che, in occasione della procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto:

a)

si trovino in situazione di conflitto di interessi;

b)

si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o non abbiano fornito tali informazioni;

c)

si trovino in una delle situazioni di esclusione, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto.

Articolo 95

1.   La Commissione crea e gestisce una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali. La base di dati contiene informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 e all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a). È comune alle istituzioni, alle agenzie esecutive e agli organismi di cui all'articolo 185.

2.   Le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi come anche gli organismi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che partecipano all'esecuzione del bilancio in conformità degli articoli 53 e 54 comunicano all'ordinatore competente informazioni sui candidati e offerenti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), laddove la condotta dell'operatore interessato abbia arrecato pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità. L'ordinatore riceve tali informazioni e chiede al contabile di inserirle nella base di dati.

Le autorità e gli organismi di cui al primo comma hanno accesso alle informazioni contenute nella base di dati e possono tenerne conto, se necessario e sotto la loro responsabilità, nell'aggiudicazione di appalti associati all'esecuzione del bilancio.

3.   Nelle modalità d'esecuzione si fissano criteri trasparenti e coerenti per garantire l'applicazione proporzionata dei criteri di esclusione. La Commissione definisce procedure e specifiche tecniche standardizzate per il funzionamento della base di dati.

Articolo 96

1.   L'amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie:

a)

a candidati od offerenti che rientrano in uno dei casi di cui all'articolo 94, lettera b);

b)

a contraenti dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni previste in contratti a carico del bilancio.

In ogni caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve prima dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionali all'entità dell'appalto e alla gravità dei reati commessi e possono consistere:

a)

nell'esclusione del candidato o dell'offerente o del contraente dagli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio per un periodo massimo di dieci anni, e/o

b)

in sanzioni finanziarie inflitte al candidato o offerente o al contraente entro i limiti del valore dell'appalto in causa.»

54)

L'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 97

1.   Gli appalti vengono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione applicabili al contenuto dell'offerta, previa verifica della capacità degli operatori economici non esclusi ai sensi degli articoli 93 e 94 e dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), in conformità dei criteri di selezione di cui ai documenti della gara d'appalto.

2.   Un appalto è attribuito mediante aggiudicazione o mediante attribuzione all'offerta economicamente più vantaggiosa.»

55)

L'articolo 98 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le modalità di presentazione delle offerte sono tali da garantire una concorrenza reale e il segreto del loro contenuto fino al momento dell'apertura simultanea.

2.   Se ritenuto opportuno e proporzionato, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione, una garanzia preliminare a tutela del mantenimento delle offerte presentate.»

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Tutte le richieste di partecipazione o offerte dichiarate conformi dalla commissione d'apertura sono valutate sulla base dei criteri indicati nei documenti dell'appalto, al fine di proporre all'amministrazione aggiudicatrice l'aggiudicazione dell'appalto oppure di procedere a un'asta elettronica.»

56)

Gli articoli 102 e 103 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 102

1.   L'amministrazione aggiudicatrice esige dai contraenti una garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità d'esecuzione.

2.   L'amministrazione aggiudicatrice può, se ritenuto opportuno e proporzionato, esigere dai contraenti tale garanzia ai fini seguenti:

a)

a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto;

b)

per limitare i rischi finanziari collegati al versamento di prefinanziamenti.

Articolo 103

Quando la procedura di aggiudicazione si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l'annullamento della procedura stessa.

Quando, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione di un appalto si rivela inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, le istituzioni possono, in funzione della fase alla quale è giunta la procedura, non attribuire il contratto oppure sospenderne l'esecuzione oppure, se del caso, risolverlo.

Se detti errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.»

57)

All'articolo 104 è aggiunta la seguente frase:

«Esse delegano, a norma dell'articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.»

58)

L'articolo 105 è sostituito dal seguente:

«Articolo 105

1.   Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, la direttiva 2004/18/CE fissa le soglie che determinano:

a)

le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 90;

b)

la scelta delle procedure di cui all'articolo 91, paragrafo 1;

c)

i termini corrispondenti.

2.   Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nelle modalità d'esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, non firma il contratto o il contratto quadro con l'offerente selezionato prima che sia trascorso un periodo di statu quo.»

59)

Il titolo del capo 1, titolo VI, della parte prima è sostituito dal testo seguente:

«CAPO 1

Portata e forma delle sovvenzioni»

60)

L'articolo 108 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esse sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:

a)

le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee;

b)

i prestiti, gli strumenti della Comunità che comportano rischi o i contributi finanziari della Comunità a tali strumenti, gli appalti pubblici di cui all'articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio;

c)

gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell'investitore privato, i finanziamenti quasi mobiliari e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi comunitari specializzati come il Fondo europeo per gli investimenti (FEI);

d)

le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri;

e)

le spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi degli articoli da 53 a 53 quinquies;

f)

i pagamenti effettuati a favore degli organismi a cui sono delegate funzioni d'esecuzione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 2 e i contributi versati in virtù del loro atto di base costitutivo a favore di organismi istituiti dall'autorità legislativa;

g)

le spese relative ai mercati della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola (8);

h)

i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse.»

c)

Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   Sono assimilati a sovvenzioni, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo:

a)

i profitti derivanti dall'abbuono d'interessi su determinati prestiti concessi;

b)

gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

4.   Ogni istituzione può concedere sovvenzioni per attività di comunicazione laddove, per motivi debitamente giustificati, l'uso di procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici non sia appropriato.»

61)

È inserito il seguente articolo 108 bis:

«Articolo 108 bis

1.   Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;

b)

somme forfettarie;

c)

finanziamenti a tasso fisso;

d)

una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c).

2.   Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto.»

62)

Nel titolo VI della parte prima, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPO 2

Principi»

63)

L'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Articolo 109

1.   Le sovvenzioni devono rispettare i principi della trasparenza e della parità di trattamento.

Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.

In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alle modalità d'esecuzione.

2.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

3.   Il paragrafo 2 non si applica a:

a)

borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

b)

premi attribuiti in seguito a concorsi;

c)

azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre reddito nel quadro di azioni esterne.»

64)

All'articolo 110 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all'inizio dell'esercizio.

Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base come destinatario di una sovvenzione.

Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.»

65)

Gli articoli 111 e 112 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 111

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio.

Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple o sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

In ogni caso, il bilancio non finanzia due volte i medesimi costi.

Articolo 112

1.   La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della concessione della sovvenzione.

In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.

È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

2.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario.»

66)

All'articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Salvo diversa disposizione dell'atto di base a favore di organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo, in caso di rinnovo le sovvenzioni di funzionamento hanno carattere degressivo. La presente disposizione non si applica alle sovvenzioni che assumono una delle forme di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c).»

67)

L'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«Articolo 114

1.   Le domande di sovvenzione sono presentate per iscritto.

2.   Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da:

a)

persone giuridiche; le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie.

b)

persone fisiche, se lo esigono la natura o le caratteristiche dell'azione o l'obiettivo perseguito dal richiedente.

3.   Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a).

I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al primo comma. Tuttavia, l'ordinatore può astenersi dal richiedere tale attestazione per le sovvenzioni di valore molto modesto, come specificato nelle modalità di esecuzione.

4.   L'ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all'articolo 96.

Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, al momento della presentazione della richiesta o nel corso dell'attuazione della sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall'ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.»

68)

All'articolo 116, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le proposte sono valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.»

69)

L'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«Articolo 118

1.   L'ordinatore competente può, se ritenuto opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.

2.   L'ordinatore esige dal beneficiario tale garanzia preliminare nei casi specificati nelle modalità di esecuzione.»

70)

All'articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In caso d'inosservanza da parte del beneficiario dei suoi obblighi, la sovvenzione è sospesa o ridotta o soppressa nei casi previsti dalle modalità di esecuzione, una volta che il beneficiario avrà potuto formulare le proprie osservazioni.»

71)

L'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

1.   Quando l'esecuzione dell'azione richiede che il beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità di esecuzione.

2.   Quando l'esecuzione dell'azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché:

a)

la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell'azione;

b)

le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella decisione o convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali;

c)

tale sostegno riguardi importi esigui.

Ai fini della lettera c), l'importo massimo del sostegno finanziario che il beneficiario può versare a terzi è stabilito nelle modalità di esecuzione.

3.   Ogni decisione o convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»

72)

L'articolo 121 è così modificato:

a)

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli stati finanziari delle istituzioni definiti all'articolo 126, degli organismi di cui all'articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie;»

b)

La lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le relazioni aggregate sull'esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).»

73)

L'articolo 122 è così modificato:

a)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«I conti delle istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 sono corredati di una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.»

b)

È inserito in seguente secondo comma:

«La relazione di cui al primo comma fornisce informazioni, fra l'altro, sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.»

74)

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 121 comunicano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, entro il 1o marzo che segue l'esercizio chiuso, i loro conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione, accompagnati dalla sua relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria e i conti consolidati provvisori.

Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all'articolo 121 trasmette entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria anche al Parlamento europeo e al Consiglio.»

75)

L'articolo 129 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, i termini «articolo 185» sono sostituiti da «articolo 121».

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ogni organismo di cui all'articolo 121 formano i rispettivi conti definitivi a norma dell'articolo 61 e li trasmettono al contabile della Commissione e alla Corte dei Conti entro il 1o luglio che segue l'esercizio chiuso, in vista della formazione dei conti consolidati definitivi.»

c)

È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da una nota redatta dal contabile della Commissione, nella quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, delle norme e dei metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.»

d)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li trasmette entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.»

e)

Al paragrafo 4, i termini «31 ottobre» sono sostituiti da «15 novembre».

76)

L'articolo 131 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, i termini «La Commissione» sono sostituiti da «Il contabile della Commissione».

b)

Al paragrafo 2, i termini «la Commissione» sono sostituiti da «il contabile della Commissione».

77)

All'articolo 133, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

78)

All'articolo 134, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

79)

All'articolo 138, paragrafo 1, i termini «all'articolo 185» sono sostituiti da «all'articolo 121».

80)

All'articolo 139, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti e i due rami dell'autorità di bilancio sulle regole interne che emanano in materia finanziaria.»

81)

L'articolo 143 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, i termini «15 giugno» sono sostituiti da «30 giugno» e i termini «30 settembre» sono sostituiti da «15 ottobre»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico ed alle altre istituzioni, entro il 15 novembre, la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte delle istituzioni e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

c)

Al paragrafo 6, i termini «15 febbraio» sono sostituiti da «28 febbraio».

82)

L'articolo 144 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Se la Corte dei conti decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea talune relazioni speciali, devono esservi unite le risposte delle istituzioni interessate.»

b)

Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I pareri di cui all'articolo 248, paragrafo 4, del trattato CE e all'articolo 160 C, paragrafo 4, del trattato Euratom che non riguardano proposte o progetti nell'ambito della consultazione legislativa, possono essere pubblicati dalla Corte dei conti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

83)

All'articolo 145, paragrafo 1, i termini «30 aprile» sono sostituiti da «15 maggio».

84)

Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO I

FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA»

85)

All'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni delle parti prima e terza del presente regolamento si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo “il FEAGA”), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.»

86)

L'articolo 149 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (9), che saranno coperte con stanziamenti dissociati.»

b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1290/2005, possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo.

Tale riporto non può superare, entro il limite del 2 % degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l'importo dell'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (10) del Consiglio, che era stato applicato nell'ultimo esercizio.

Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali è stato applicato, nell'ultimo esercizio, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La Commissione adotta la decisione di riporto entro il 15 febbraio dell'esercizio verso il quale è previsto il riporto, e ne informa l'autorità di bilancio.»

87)

All'articolo 150, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le decisioni della Commissione che stabiliscono l'importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA.

3.   Le spese di gestione corrente del FEAGA possono, a partire dal 15 novembre, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare i tre quarti del totale dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.»

88)

All'articolo 151, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui alla normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi quanto all'ammissibilità, l'imputazione in pagamento avviene entro lo stesso termine di due mesi.»

89)

L'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Articolo 152

Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, a condizione che l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»

90)

All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione, quando a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, può procedere a storni di stanziamenti, adotta la decisione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo e ne informa l'autorità di bilancio come previsto all'articolo 23, paragrafo 1.»

91)

L'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«Articolo 154

1.   Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

2.   Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio è imputato su un unico articolo.»

92)

Nella parte seconda, al titolo I, il titolo è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO PER LA PESCA, FONDO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE»

93)

L'articolo 155 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni delle parti prima del presente regolamento e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui alla normativa sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo per la pesca (FEP) e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in prosieguo “i Fondi”, nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui al presente titolo.»

b)

Il paragrafo 3 è soppresso.

94)

All'articolo 157, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.»

95)

L'articolo 158 è sostituito dal seguente:

«Articolo 158

La Commissione può procedere, per quanto concerne le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati allo stesso obiettivo ai sensi della normativa sui Fondi di cui all'articolo 155, o siano spese di assistenza tecnica.»

96)

All'articolo 160, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Gli stanziamenti relativi alle entrate risultanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui al protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono assimilati ad entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18. Gli stanziamenti d'impegno risultanti da queste entrate sono aperti a partire dalla previsione di credito e gli stanziamenti di pagamento a partire dalla riscossione delle entrate.»

97)

È inserito il seguente articolo 160 bis:

«Articolo 160 bis

1.   Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo dell'impegno disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei progetti di ricerca ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell'esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione esamina, all'inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti.

In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all'autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

3.   L'autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

L'importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell'anno n non può superare in nessun caso il 25 % dell'importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell'anno n – 1.

4.   Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto.

Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno n.

Alla conclusione dell'anno n, l'ordinatore competente disimpegna definitivamente il saldo non eseguito di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.»

98)

All'articolo 163, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite a livello centralizzato dalla Commissione, mediante gestione concorrente o a livello decentrato dai paesi terzi beneficiari, ovvero congiuntamente con organizzazioni internazionali, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 53 a 57.»

99)

L'articolo 164 è soppresso.

100)

L'articolo 166 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

al primo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

«a)

a conclusione di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce in nome delle Comunità, e i paesi terzi beneficiari o gli organismi da questi designati, in prosieguo “beneficiari”;

b)

un contratto o una convenzione di sovvenzione tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o tra la Commissione e persone fisiche o giuridiche incaricate della realizzazione.»

ii)

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni alle quali è fornito l'aiuto esterno sono fissate nello strumento che gestisce i contratti o le sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le convenzioni di finanziamento con i paesi terzi beneficiari di cui al paragrafo 1, lettera a) sono concluse al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno n + 1, dove l'anno n è quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio.

I singoli contratti, decisioni e convenzioni di sovvenzione per l'attuazione di dette convenzioni di finanziamento sono conclusi o adottati entro tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento.

I singoli contratti e convenzioni relativi alla revisione contabile e alla valutazione possono essere conclusi successivamente.»

c)

È aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica ai programmi pluriennali nei seguenti casi:

le componenti Cooperazione transfrontaliera, Sviluppo regionale, Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo rurale del regolamento n. …/2006 che istituisce uno Strumento di assistenza preadesione;

la componente Cooperazione transfrontaliera del regolamento n. …/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato.

In tali casi si applicano le seguenti regole:

a)

In caso di programmi pluriennali, sono automaticamente disimpegnate le parti di un impegno di bilancio che, al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno n, vale a dire quello nel corso del quale è stato adottato l'impegno di bilancio:

i)

non sono state utilizzate a fini di prefinanziamento; oppure

ii)

non sono state utilizzate per pagamenti intermedi; oppure

iii)

non sono state presentate in relazione ad esse dichiarazioni di spesa che rispettino le condizioni di cui all'articolo … del regolamento IPA o all'articolo … del regolamento ENPI.

b)

La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2017 per cui non viene presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 dicembre 2018, viene automaticamente disimpegnata.»

101)

L'articolo 167 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un organismo di diritto pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che sono beneficiari di una sovvenzione per l'attuazione di un'azione esterna.»

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti devono essere previste nelle convenzioni di finanziamento o nella convenzione o decisione di sovvenzione di cui all'articolo 166.»

102)

Il titolo del capo 4 del titolo IV della parte seconda è sostituito dal seguente:

«CAPO 4

Sovvenzioni»

103)

È inserito il seguente articolo 169 bis:

«Articolo 169 bis

Le procedure di concessione delle sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono previste nelle convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 166. Esse sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.»

104)

L'articolo 170 è sostituito dal seguente:

«Articolo 170

Ogni convenzione di finanziamento o convenzione di sovvenzione o decisione di sovvenzione deve prevedere espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.»

105)

All'articolo 171, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.»

106)

L'articolo 173 è sostituito dal seguente:

«Articolo 173

Per gli stanziamenti iscritti nell'allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell'ufficio europeo in questione, a norma dell'articolo 59.»

107)

All'articolo 174, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il direttore dell'ufficio europeo interessato adotta, previa approvazione del suo comitato direttivo, i criteri secondo i quali è tenuta la contabilità.»

108)

È inserito il seguente articolo 174 bis:

«Articolo 174 bis

1.   Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.

2.   Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 8 della parte prima.»

109)

L'articolo 175 è così modificato:

a)

Il paragrafo 1 è soppresso.

b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.»

110)

L'articolo 176 è soppresso.

111)

L'articolo 178 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dall'autorità di bilancio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.»

b)

Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.»

112)

All'articolo 179, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Qualora uno dei due rami dell'autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica all'istituzione interessata, entro due settimane dal ricevimento dell'informazione relativa al progetto di natura immobiliare, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l'istituzione interessata può procedere all'operazione progettata a titolo della sua autonomia amministrativa, fatti salvi l'articolo 282 del trattato CE e l'articolo 185 del trattato Euratom, per quanto concerne la rappresentanza della Comunità.

Il parere è trasmesso all'istituzione interessata entro un termine di due settimane a decorrere da tale notifica.»

113)

Dopo l'articolo 179, è inserito il seguente titolo VII:

«TITOLO VII

ESPERTI

Articolo 179 bis

Le modalità di esecuzione includono procedure specifiche per la selezione di esperti, retribuiti sulla base di un importo fisso, incaricati di assistere le istituzioni, in particolare, nella valutazione delle proposte e delle domande di sovvenzione o dei bandi di gara, e di fornire assistenza tecnica per il seguito e la valutazione finale dei progetti finanziati dal bilancio.»

114)

L'articolo 180 è soppresso.

115)

L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

Articolo 181

«1.   Per quanto riguarda i Fondi di cui all'articolo 155, paragrafo 1 per i quali gli atti di base sono stati abrogati prima dell'applicazione del presente regolamento, gli stanziamenti disimpegnati a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 possono essere ricostituiti in caso d'errore manifesto imputabile alla sola Commissione o in caso di forza maggiore con serie ripercussioni sulla realizzazione degli interventi finanziati da detti Fondi.

2.   La base di dati centrale di cui all'articolo 95 viene creata entro il 1o gennaio 2009.

3.   Per gli storni di stanziamenti riguardanti le spese operative di cui alla normativa sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2000-2006 per cui devono ancora essere effettuati pagamenti comunitari ai fini della liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora da liquidare fino al termine dell'assistenza, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che gli stanziamenti in questione:

siano destinati allo stesso obiettivo;

oppure riguardino iniziative comunitarie o azioni innovative e assistenza tecnica e formino oggetto di storno a favore di misure della stessa natura.

4.   L'articolo 30, paragrafo 3 è applicabile al fondo menzionato all'articolo 148, paragrafo 1, per la prima volta in relazione ai pagamenti a carico del bilancio 2008.»

116)

L'articolo 185 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione adotta un regolamento finanziario quadro degli organismi creati dalle Comunità, dotati di personalità giuridica e che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio.»

b)

Il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile dalla data di applicazione del regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e al più tardi dal 1o maggio 2007.

Tuttavia i punti 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94 dell'articolo 1 del presente regolamento sono applicabili dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Consiglio

Il presidente

[…]

DICHIARAZIONI DELLE ISTITUZIONI

1.   Progetto di dichiarazione della Commissione sulla trasparenza

«La Commissione si impegna a garantire, a livello dei regolamenti di esecuzione settoriali, che la divulgazione di informazioni riguardanti i beneficiari di risorse provenienti dai Fondi agricoli (FEASR e FEAGA) sia comparabile a quella prevista dai regolamenti di esecuzione settoriali relativi ai Fondi strutturali. In particolare, sarà garantita una pubblicazione annuale ex post adeguata, per ciascun beneficiario, sugli importi ricevuti a titolo di tali Fondi, suddivisi in grandi categorie di spesa.»

2.   Progetto di dichiarazione della Commissione sul finanziamento dei partiti politici europei

«La Commissione si impegna a presentare, se possibile prima del febbraio 2007, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, introducendo disposizioni appropriate intese ad esentare dalla regola dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario le risorse proprie, in particolare i contributi e le quote di iscrizione, riprese nei conti annuali di un partito politico a livello europeo che superino il 25 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003.»

3.   Progetto di dichiarazione del Parlamento europeo e della Commissione sulle deroghe al regolamento finanziario

«La Commissione e il Parlamento europeo si impegnano a notificare alle altre istituzioni le deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario contenute nelle proposte legislative o negli emendamenti alle proposte legislative presentate all'autorità legislativa, e a precisare i motivi specifici che giustificano dette deroghe.»


(1)  GU C 13 del 18.1.2006, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(7)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(8)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(9)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

(10)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

P6_TA(2006)0558

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III — Commissione (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

Il Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 177,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, definitivamente adottato il 15 dicembre 2005 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 6/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, presentato dalla Commissione il 31 ottobre 2006 (SEC(2006)1410),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006, stabilito dal Consiglio il 30 novembre 2006 (15635/2006 — C6-0441/2006),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0444/2006),

A.

considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2006 intende iscrivere in bilancio un aumento delle previsioni riguardanti le entrate e una diminuzione degli stanziamenti di pagamento a fronte delle linee di bilancio delle rubriche 1, 2 e 7, nonché modificare i commenti dell'articolo di bilancio 1 1 1 riguardante l'immagazzinamento dello zucchero e dell'articolo 13 03 08,

B.

considerando che l'aumento delle previsioni delle entrate pari a 2 667 milioni di euro e la diminuzione degli stanziamenti di pagamento pari a 4 706 milioni di euro riguardano somme ingenti,

C.

considerando che l'approvazione del bilancio rettificativo n. 6/2006 porterà ad una conseguente diminuzione del contributo degli Stati membri per il 2006 pari a un totale di 7 373 milioni di euro,

D.

considerando che la sottovalutazione regolare e sistematica delle entrate, con tutti i suoi effetti, dovrebbe essere ritenuta meritevole di uno scrutinio approfondito,

E.

considerando che il basso livello di esecuzione dei pagamenti che sono stati approvati con la procedura annuale di bilancio continua ad essere fonte di preoccupazione,

F.

considerando che i due rami dell'autorità di bilancio sono giunti ad un accordo per il bilancio 2007, incluso il livello di pagamenti,

G.

considerando che il bilancio rettificativo n. 6/2006, visti i suoi effetti sul livello dei pagamenti del bilancio 2007, è stato incluso nell'accordo suddetto,

1.

ricorda alla Commissione la sua responsabilità di fare tutto il possibile per eseguire i pagamenti approvati dall'autorità di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio;

2.

decide di approvare senza modifiche il progetto di bilancio rettificativo del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 15.3.2006.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).

P6_TA(2006)0559

Coordinamento di talune disposizioni degli Stati membri relative alla radiodiffusione televisiva ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0646) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0399/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0260

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/552/CEE (4) del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dovrebbero essere il più possibile discrete e semplici in modo da consentire ai nuovi e agli attuali servizi di media audiovisivi di svilupparsi e prosperare favorendo in tal modo la creazione di nuovi posti di lavoro, la crescita economica, l'innovazione e la diversità culturale.

(2)

Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi a richiesta sono coordinate solo a livello di distribuzione dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro (5)) e a livello di scambio dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (6); il contenuto dei nuovi servizi audiovisivi è disciplinato finora dalla legislazione degli Stati membri. Alcune di queste divergenze ostacolano la libera circolazione di tali servizi all'interno dell'Unione europea e possono provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune.

(3)

I servizi di media audiovisivi sono nel contempo beni culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d'informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione — l'istruzione e la cultura giustifica l'applicazione e il rispetto di norme specifiche a tali servizi , segnatamente affinché siano preservate le libertà e i diritti fondamentali iscritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto delle Nazioni Unite sulle libertà civili e politiche e affinché sia garantita la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili.

(4)

Nelle sue risoluzioni del 1o dicembre 2005 sulla preparazione della sesta Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (7) e del 4 aprile 2006 sulla valutazione del Round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (8), il Parlamento europeo chiede che siano esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali sanità, istruzione e servizi audiovisivi. Nella sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (9) il Parlamento europeo ha approvato la conclusione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d'identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale».

(5)

L'istruzione ai media dovrebbe consistere nel fornire al cittadino i mezzi per interpretare criticamente e utilizzare il volume sempre maggiore d'informazioni da cui viene investito, così come sancito nella Raccomandazione 1466 (2000) del Consiglio d'Europa. Attraverso questo processo di apprendimento il cittadino sarà dunque in grado di elaborare messaggi e selezionare i media più appropriati per la loro comunicazione, diventando così capace di esercitare appieno il proprio diritto alla libertà d'informazione e d'espressione.

(6)

I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e i nuovi servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nell'Unione europea, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei media e abbassare le barriere d'accesso, occorre rispettare i principi fondamentali del mercato comune, come le norme sulla concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo della radiodiffusione.

(7)

Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza, rafforzare la certezza del diritto , contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate , volte a garantire in particolare un livello adeguato di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili o disabili nonché il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, a tutti i servizi di media audiovisivi , sia lineari che non, a prescindere dal fatto che siano trasmessi in base a un palinsesto o a richiesta. I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire il principio dello Stato di trasmissione e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e andrebbero quindi conservati.

(8)

La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva (10), nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione , il necessario pluralismo dei media, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il potenziamento della sensibilizzazione e delle conoscenze del pubblico in materia di media, nonché il principio dell'universalità dell'accesso per tutti i settori del pubblico, comprese le categorie più svantaggiate.

(9)

La coesistenza di organismi di radiodiffusione televisiva pubblici e privati riveste grande importanza nel mercato dei media audiovisivi, dove gli organismi di radiodiffusione televisiva pubblici possono beneficiare in ugual misura dei vantaggi dell'economia digitale.

(10)

Il principio del paese di origine è indispensabile per far emergere un mercato audiovisivo paneuropeo con una forte industria che produca contenuti europei. Inoltre, tale principio salvaguarda il diritto degli spettatori di scegliere tra un'ampia gamma di programmi europei.

(11)

Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa «i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione» (11). Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui servizi di media audiovisivi. In linea di principio l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito se si consentirà alle industrie di crescere con una regolamentazione minima e alle piccole imprese in fase di avvio, che creano ricchezza e posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un mercato deregolamentato.

(12)

Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («Televisione senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002  (12). Con tale risoluzione — come pure con la risoluzione sulla Televisione senza frontiere del 4 settembre 2003 (13) — il Parlamento europeo chiede che la direttiva 89/552/CEE venga adattata ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondamentali, che conservano tutta la loro validità. Inoltre, esso sostiene in linea di principio la strategia generale che consiste nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).

(13)

La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed intende includere i principi, i diritti e le libertà sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero istituire, ove non l'abbiano già fatto, una o più autorità di regolamentazione indipendenti. Tali autorità dovrebbero essere garanti del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della fornitura di servizi di media audiovisivi. Spetta agli Stati membri decidere se sia opportuno disporre di una sola autorità di regolamentazione per l'insieme dei servizi di media audiovisivi o di più autorità distinte per ciascuna categoria di servizi (lineari o non lineari). Inoltre, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali o norme regolamentari in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(14)

Il requisito secondo cui lo Stato membro d'origine dovrebbe garantire l'osservanza del diritto interno coordinato dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo nello Stato membro di ricezione; tuttavia lo Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, derogare a tale prescrizione in caso di grave violazione degli articoli 3 quinquies, 3 sexies e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/552/CEE, tenuto conto del fatto che il rispetto dei diritti fondamentali è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

(15)

Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva quadro ha creato un unico quadro normativo per tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati, ma lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva per separare la disciplina della trasmissione dalla disciplina dei contenuti.

(16)

La direttiva sul commercio elettronico non comprende disposizioni sostanziali particolari sui contenuti dei servizi di media audiovisivi e lascia agli Stati membri la possibilità di derogare al principio del paese d'origine per determinate questioni d'interesse generale, decidendo caso per caso e applicando la relativa procedura di notifica. La presente direttiva estende il settore del diritto comunitario armonizzato in quanto impone ulteriori norme minime per i media audiovisivi non lineari con riferimento alla tutela dei minori e alla diversità culturale. A tal fine, essa si fonda sulla direttiva sul commercio elettronico in tali settori per comprendere un sottogruppo specifico di servizi audiovisivi non lineari che rivestono particolare importanza per la società e sono caratterizzati dalla loro dimensione culturale. Per tali servizi il livello di coordinamento delle norme nazionali è maggiore e il mercato interno più completo.

(17)

Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per un tipo di media audiovisivi .

(18)

La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi il cui contenuto sia adatto alla radiodiffusione televisiva, a prescindere dalla piattaforma di fornitura e dal fatto che l'approccio editoriale e la responsabilità del fornitore si riflettano in un palinsesto o in un catalogo di programmi . Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economiche, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico. L'elemento economico deve essere significativo per giustificare l'applicazione della presente direttiva. Le attività economiche sono di solito svolte dietro compenso, per un determinato periodo di tempo e sono caratterizzate da una certa continuità. La valutazione dell'elemento economico dovrebbe essere soggetta ai parametri e alle regole del paese d'origine. Di conseguenza, la definizione di servizi di media audiovisivi esclude le attività non economiche , generalmente offerte a titolo gratuito, come i blog e altri contenuti generati dall'utente o qualsiasi forma di comunicazione privata, come ad esempio la posta elettronica o i siti internet privati.

(19)

La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa che esercitano responsabilità editoriale in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico, incluse le comunicazioni audiovisive commerciali, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi la cui finalità principale non è la distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Inoltre, in conformità della direttiva sul commercio elettronico, sono egualmente esclusi i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie e le scommesse, purché la loro finalità principale non consista nella distribuzione di contenuti audiovisivi. Ulteriori esempi sono i giochi on line e i motori di ricerca, nella misura in cui la loro finalità principale non sia la distribuzione di contenuto audiovisivo.

(20)

Fra i servizi di radiodiffusione televisiva, cioè i servizi lineari, si annoverano attualmente in particolare la televisione analogica e digitale, il live streaming (trasmissione continua in diretta), il webcasting (trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita, mentre fra i servizi a richiesta (non lineari) va inquadrato ad esempio il video a richiesta. Per i servizi di media audiovisivi lineari o i servizi di radiodiffusione televisiva che sono distribuiti anche in contemporanea o in differita come servizi non lineari dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva si applicano solo alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, senza che una componente sia chiaramente subordinata a un'altra, la presente direttiva dovrebbe ancora applicarsi alle componenti identificabili del servizio che rispondono a tutti i criteri di un servizio di media audiovisivo.

(21)

Le definizioni figuranti nella presente direttiva, in particolare le definizioni di radiodiffusione televisiva, servizi lineari e servizi non lineari, sono stabilite solo ai fini della presente direttiva e della direttiva 89/552/CEE e non comprendono i diritti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore e diritti affini. La portata di tali diritti e il regime applicabile non sono pregiudicati da tali definizioni e continuano ad essere disciplinati in maniera indipendente in base alla pertinente normativa.

(22)

Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva.

(23)

Ai fini della presente direttiva Il termine «audiovisivo» si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né ai servizi radiofonici .

(24)

Un servizio di media audiovisivo è costituito da programmi, vale a dire una serie in sé compiuta di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, che sono soggetti a responsabilità editoriale e trasmessi da un fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto o raccolti in forma di catalogo.

(25)

Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La «responsabilità editoriale» è la competenza per la selezione e l'organizzazione del contenuto di una fornitura audiovisiva su base professionale. Essa si può esercitare su singoli contenuti o su una raccolta di contenuti. Tale responsabilità editoriale si applica alla composizione del palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o al catalogo dei programmi, nel caso di servizi non lineari. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico.

(26)

La semplice fornitura tecnica, per via terrestre o satellitare, di un servizio di media audiovisivo non conferisce di per sé la qualifica di fornitore di servizi di media ai sensi della presente direttiva; lo stesso principio si applica ad una decisione in materia di scelta, a condizione che la responsabilità editoriale sia chiaramente assunta da un terzo soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

(27)

I criteri enunciati nella definizione di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE e illustrati nei considerando da 18 a 26 della presente direttiva, vanno soddisfatti contemporaneamente.

(28)

La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo e formano parte di programmi o li accompagnano e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(29)

Il principio del paese di origine resta alla base della direttiva 89/552/CEE in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio deve, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e all'introduzione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno. L'applicazione di tale principio non può escludere la considerazione dei criteri dell'origine delle risorse di un servizio per assicurare le condizioni di una concorrenza leale.

(30)

Per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di media audiovisivi e che il pluralismo dell'informazione sia un principio fondamentale dell'Unione europea.

(31)

È pertanto essenziale che gli Stati membri impediscano l'emergere di posizioni dominanti che comportino limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione nei media nonché dell'informazione in generale, ad esempio adottando misure per garantire un accesso non discriminatorio alle offerte di servizi di media audiovisivi nel pubblico interesse, tra l'altro attraverso obblighi di ridiffusione.

(32)

Il progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, comporta la necessità di adattare i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e un'attuazione efficace e per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto dei servizi di media audiovisivi.

(33)

Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell'Unione europea, la presente direttiva deve applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione destinati al grande pubblico. La definizione del termine «apparecchiature comuni destinate al pubblico» deve essere lasciata alle autorità nazionali competenti.

(34)

Gli articoli da 43 a 48 del trattato sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media audiovisivi possono generalmente scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), da parte sua, ha sottolineato che «il Trattato non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita» (14).

(35)

Gli Stati membri devono poter applicare ai fornitori di servizi di media che rientrano nella loro sfera di competenza norme più severe nei settori coordinati dalla presente direttiva , assicurandosi che tali norme siano conformi alla normativa comunitaria sulla concorrenza . Per evitare che tali norme vengano eluse, la codificazione della giurisprudenza della CGCE  (15), unita ad una procedura più efficiente, costituisce una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine.

(36)

Affinché uno Stato membro possa provare caso per caso che un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro elude le sue norme, tale Stato membro può basarsi su indicatori quali l'origine della pubblicità e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l'esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(37)

A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva o dei servizi di media audiovisivi non lineari, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della direttiva 89/552/CEE e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo (16). Particolare riferimento dovrebbe essere fatto anche alla protezione dei minori e della salute e tuttavia non dovrebbe essere permesso in alcun caso il controllo «ex ante» di idee o di opinioni. Per quanto concerne i servizi audiovisivi non lineari, la possibilità per uno Stato membro di adottare misure in applicazione dell'articolo 2 bis della direttiva 89/552/CEE sostituisce le misure che potevano essere adottate finora dallo Stato membro interessato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 e/o dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva sul commercio elettronico nell'ambito coordinato dagli articoli 3 quater e 3 quinquies della direttiva 89/552/CEE.

(38)

Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea» (17) la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti saranno più efficaci ove adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l'autoregolamentazione è un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non può sostituire l'obbligo del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un «collegamento giuridico» tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

(39)

Il termine generico «coregolamentazione» comprende strumenti di regolamentazione basati sulla cooperazione tra organismi statali e organismi di autoregolamentazione che, a livello nazionale, sono definiti e strutturati in modo molto diverso. La forma concreta di tali strumenti si basa sulla tradizione specifica degli Stati membri in materia di disciplina dei media. Comune ai regimi di coregolamentazione è il fatto che compiti e obiettivi originariamente di pertinenza statale sono attuati in collaborazione con gli operatori interessati dalla regolamentazione. Spetta alle parti interessate, sulla base del mandato o dell'autorizzazione dello Stato, garantire il conseguimento dell'obiettivo della regolamentazione. Il fondamento è sempre un quadro giuridico statale che prescrive contenuti, organizzazione e procedure. Su tale base, le parti interessate prevedono ulteriori criteri, regole e strumenti e si adoperano affinché siano rispettati. Tale forma così definita di autoregolamentazione consente di utilizzare direttamente competenze specifiche per compiti amministrativi e di evitare procedure burocratiche. A tal fine è necessario che tutti gli operatori, o almeno quelli determinanti, partecipino o accettino il sistema. Il funzionamento della coregolamentazione è assicurato tramite una combinazione di criteri che le parti interessate devono osservare e di possibilità d'intervento statale qualora i detti criteri non siano rispettati.

(40)

I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(41)

Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di grande interesse generale devono concedere agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbero: superare i 90 secondi; essere trasmessi prima che la manifestazione sia conclusa o, per le manifestazioni sportive, prima della fine di una giornata di gioco, scegliendo il tempo più breve; essere trasmessi oltre 36 ore dopo la manifestazione; essere utilizzati per creare un archivio pubblico; rimuovere il logo o un altro identificatore dell'emittente che detiene i diritti; essere utilizzati in servizi non lineari almeno che sia offerta dal vivo o in differita dallo stesso prestatore di servizi media. Il diritto di accesso transfrontaliero alle informazioni dovrebbe essere applicato solo se necessario. Di conseguenza, se un altro organismo di radiodiffusione nello stesso Stato membro ha acquisito diritti esclusivi per la manifestazione in questione, l'accesso deve essere richiesto a tale organismo. Per le emittenti transfrontaliere la legislazione pertinente è quella dello Stato membro nel quale si svolge la manifestazione.

(42)

L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace. Le persone in possesso di una competenza mediatica potranno operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerta dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e proteggere meglio se stessi e le loro famiglie contro i contenuti dannosi o offensivi. È pertanto di importanza determinante che gli Stati membri e le autorità di regolamentazione nazionali promuovano attivamente lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, conducano periodicamente studi di monitoraggio e adattino di conseguenza i loro approcci alla disciplina dei contenuti.

(43)

I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società (18). Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies della direttiva 89/552/EEC.

(44)

Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano accesso all'informazione sui modi in cui è esercitata la responsabilità editoriale dei contenuti e da chi . Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

(45)

In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva 89/552/CEE deve promuovere un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori , dei diritti delle persone con disabilità e della dignità umana.

(46)

I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria e i genitori. Al riguardo appare necessario formare non solo i minori, ma anche i loro genitori, insegnanti ed educatori ad utilizzare al meglio tutti i mezzi di comunicazione, in particolare i servizi di media audiovisivi, qualunque sia la loro forma di diffusione. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, nelle comunicazioni commerciali audiovisive , nelle pubblicità, nelle televendite, nelle sponsorizzazioni, nell'inserimento di prodotti e in ogni altra forma di comunicazione tecnicamente possibile norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(47)

Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio critico ai media nei rispettivi programmi didattici e di aggiornamento professionale a livello nazionale.

(48)

Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È però quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi non lineari , attraverso l'obbligo di segnalare chiaramente, prima della trasmissione, il carattere particolare di taluni programmi, in conformità sia dell'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce l'inviolabilità della dignità umana e afferma che essa deve essere rispettata e tutelata, sia dell'articolo 24 della stessa Carta, che sancisce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

(49)

I minori, le persone vulnerabili e disabili, anche a livello mentale, possono essere particolarmente colpiti e psichicamente o psicologicamente scossi e turbati da programmi contenenti scene di violenza verbale, fisica o morale o scene offensive per la dignità umana o che incitano all'odio razziale o a qualsiasi altra forma di discriminazione. Nella misura in cui proteggere in generale tali persone costituisce uno degli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a ricordare tale imperativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi e ad imporre loro di segnalare chiaramente, prima della loro diffusione, il carattere particolare di tali programmi.

(50)

Nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante, la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede necessariamente che le misure in questione siano attuate attraverso il controllo preventivo dei servizi di media audiovisivi.

(51)

L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso. In particolare la diversità delle sue culture e delle sue lingue dovrebbe essere rispettata e promossa ; la reciproca comprensione dovrebbe essere incoraggiata .

(52)

I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Il sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in una quota minima di opere europee proporzionale al risultato economico, oppure in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei «video a richiesta» o ancora nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3 della direttiva 89/552/CEE, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi. In tali relazioni è opportuno tenere debitamente conto anche delle opere di produttori indipendenti.

(53)

Le persone che si occupano soltanto della vendita abbinata o della trasmissione di servizi di media audiovisivi o che offrono in vendita pacchetti di tali servizi, per i quali non hanno alcuna responsabilità editoriale, non dovrebbero essere considerate fornitori di servizi di media. Pertanto, la semplice vendita abbinata, la trasmissione o la rivendita delle offerte di contenuto, per le quali non hanno alcuna responsabilità editoriale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

(54)

Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva a includere nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(55)

I fornitori di servizi di media dovrebbero inoltre inserire nei loro servizi opere di produttori indipendenti, nel rispetto dei diritti che scaturiscono dalle ritrasmissioni di tali opere e della giusta attribuzione dei diritti dei contributori.

(56)

È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media audiovisivi.

(57)

La disponibilità di servizi non lineari amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi affinché nei loro programmi didattici e di aggiornamento professionale a livello nazionale sia prevista un'informazione sufficiente sull'utilizzo critico dei media, di modo che non si rendano necessarie disposizioni dettagliate sulle comunicazioni audiovisive commerciali. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare né giustificato, né opportuno, imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi non lineari. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive devono, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a obiettivi d'interesse generale chiaramente definiti.

(58)

Il diritto di replica è uno strumento giuridico particolarmente idoneo nel settore online, in quanto dà la possibilità di correggere immediatamente le informazioni contestate. Tale diritto dovrebbe comunque essere esercitato entro un periodo di tempo ragionevole, dopo la ricezione della richiesta, in un momento e con modalità idonee al programma specifico al quale la richiesta si riferisce. Alla replica deve essere in particolare riconosciuta la stessa importanza attribuita all'informazione contestata, in modo da raggiungere la stessa cerchia di utenti, con gli stessi effetti.

(59)

Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella sua comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva «Televisione senza frontiere» in materia di pubblicità televisiva (19), l'elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove ed efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere in modo più efficace e paritario con le innovazioni nel settore dei servizi a richiesta. Tale comunicazione interpretativa resta valida nella misura in cui si riferisce a disposizioni della direttiva 89/552/CEE lasciate inalterate dalla direttiva che modifica.

(60)

Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze , per alcuni casi determinati in base ad un elenco positivo, e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(61)

È necessario garantire la coerenza tra la presente direttiva e la legislazione comunitaria in vigore. Di conseguenza, in caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto comunitario che disciplina aspetti specifici relativi all'accesso a un'attività di servizi di media audiovisivi oppure all'esercizio di questo tipo di attività, dovrebbero prevalere le disposizioni della presente direttiva. La presente direttiva integra quindi l'acquis comunitario. Pertanto, in aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE (20) si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE (21), che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CEE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE (22) che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il regolamento (CE) n 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.  (23)

(62)

Dato l'aumento dell'impiego di nuove tecnologie, come i videoregistratori personali, e della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

(63)

La presente direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo. Spot pubblicitari e di televendita possono essere inseriti nei programmi solo in modo da non pregiudicare l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle interruzioni naturali e della durata e del carattere del programma stesso, né i diritti dei titolari dei diritti.

(64)

La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20 % di pubblicità per ora di orologio, ad eccezione delle forme pubblicitarie che richiedono più tempo a causa delle loro caratteristiche e dei metodi di presentazione specifici, quali telepromozioni e finestre di televendita (24).

(65)

La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva.

(66)

La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. È opportuno un elenco positivo che consenta l'inserimento di prodotti in tipi di contenuti la cui funzione primaria non è influenzare le opinioni nonché nei casi in cui non sia stato fornito alcun compenso o sia stato fornito un compenso di modesta entità. La definizione di inserimento di prodotti copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Il compenso può consistere nella fornitura di servizi o articoli aventi un valore monetario per i quali il ricevente altrimenti avrebbe dovuto impiegare risorse proprie (finanziarie, personali o materiali). La pratica dell'inserimento di prodotti è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità. Essa dovrebbe inoltre soddisfare requisiti specifici. Non devono essere compromesse la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore di servizi di media. In particolare l'inserimento del prodotto nel programma non deve dare l'impressione che il prodotto goda del sostegno del programma o dei suoi presentatori. Inoltre il prodotto non deve essere «messo eccessivamente in evidenza». L'evidenziazione ha carattere indebito quando non è giustificata da esigenze editoriali del programma, o dalla necessità di renderlo verosimile. Il carattere indebito può derivare dalla ripetuta comparsa dei marchi, dei beni o dei servizi in questione o dal modo in cui essi vengono evidenziati. Al riguardo occorre tener conto anche del contenuto dei programmi in cui gli stessi sono inseriti.

(67)

Per «aiuti alla produzione» si intendono la menzione o l'illustrazione di beni o servizi per motivi editoriali, senza compenso o controprestazioni analoghe. Ai fini della distinzione tra aiuti alla produzione e inserimento di prodotti ai sensi della presente direttiva, è opportuno chiarire le condizioni giuridiche quadro per l'impiego degli aiuti alla produzione ammessi in tutti i formati di programmi.

(68)

La «visibilità eccessiva» sussiste quando la ripetuta presentazione del marchio, della merce o del servizio in questione o il tipo di presentazione fanno sì che taluni prodotti siano messi eccessivamente in evidenza nel quadro degli aiuti alla produzione o dell'inserimento di prodotti, tenuto conto del contenuto dei programmi nell'ambito dei quali sono presentati.

(69)

Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione , Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra le autorità di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva stabiliti in uno Stato membro potrebbero avere in un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra le rispettive autorità abbiano luogo contatti prima del rilascio delle autorizzazioni. Tale collaborazione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE e in particolare dagli articoli 2, 2 bis e 3.

(70)

La diversità culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono elementi importanti del settore audiovisivo europeo e rappresentano quindi condizioni indispensabili per la democrazia e il pluralismo.

(71)

Il diritto delle persone con disabilità, degli anziani e dei cittadini di paesi terzi la cui madrelingua è diversa dalla lingua del paese ospitante a partecipare e a integrarsi nella vita sociale e culturale della comunità, in conformità degli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità di tali servizi comprende, ma non in via esclusiva, il linguaggio gestuale, la sottotitolazione, la descrizione audio e una navigazione tra i menu di facile comprensione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva Servizi di Media Audiovisivi).»

2)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“servizio di media audiovisivo”, un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato , prestato sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi consistenti in immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE e/o comunicazioni commerciali audiovisive. Non sono compresi né i servizi nei quali la fornitura di contenuto audiovisivo è secondaria e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi, né la stampa nei formati cartaceo ed elettronico;

b)

“fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione. Non sono comprese le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di contenuto per il quale la responsabilità editoriale spetta a terzi;

c)

“trasmissione televisiva” o “servizio lineare” , un servizio di media audiovisivo nel quale una sequenza cronologica di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, in un dato momento deciso dal fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto fisso dei programmi;

d)

“organismo di radiodiffusione televisiva”, un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari;

e)

“servizio a richiesta” o “servizio non lineare”, un servizio di media audiovisivo costituito da un'offerta di contenuti audiovisivi, compilata o elaborata da un fornitore di servizi di media e nel quale l'utente richiede individualmente la fornitura di un programma particolare, sulla base di una gamma di contenuti e in un momento scelto dall'utente, o che non è contemplato dalla definizione di servizio lineare di cui alla lettera c);

f)

“comunicazione commerciale audiovisiva”, immagini in movimento, siano esse sonore o non, che sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo o, nel caso di canali dedicati alle televendite, come un servizio di media audiovisivo, allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

g)

“pubblicità televisiva”, ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

h)

“pubblicità occulta”, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

i)

“inclusione di prodotti” e “inserimento di temi”, l'intervento di un'impresa o di un organismo qualsiasi nella sceneggiatura di un film o di una fiction al fine di promuovere in particolare un prodotto, un servizio o un marchio;

j)

“sponsorizzazione”, ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento diretto o indiretto di servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

k)

“telepromozione”, una forma di pubblicità consistente nell'esibizione di beni e servizi o nella presentazione verbale o visiva dei beni e servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, trasmessa come parte di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

l)

“televendita”, le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

m)

“inserimento di prodotti”, ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, con o senza pagamento o altro compenso al fornitore di servizi di media. Non sono tuttavia comprese le comunicazioni risultanti da decisioni editoriali indipendenti di utilizzare prodotti, senza evidenziarli in modo eccessivo, che sono parte integrante di un programma e ne agevolano la produzione, come i premi attribuiti nei programmi, i prodotti promozionali di marchi e gli oggetti incidentali e accessori;

n)

“aiuti alla produzione”, merci o servizi messi a disposizione gratuitamente e senza altro compenso e utilizzati per motivi editoriali;

o)

“programma”, una serie di immagini animate, sonore o meno, che costituiscono un'unità, all'interno di un palinsesto o di un catalogo stabilito o compilato da un fornitore di servizi di media;

p)

“coregolamentazione”, una forma di regolamentazione basata sulla cooperazione tra autorità pubbliche e organismi di autoregolamentazione;

q)

“responsabilità editoriale”, la responsabilità, a titolo professionale, della composizione del palinsesto o della compilazione dei programmi destinati al grande pubblico, al fine di fornire il contenuto mediatico all'interno di una cornice temporale prestabilita o di consentirne l'ordinazione su catalogo. »

3)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

Al paragrafo 1, i termini «tutte le trasmissioni televisive delle emittenti» sono sostituiti dai termini «tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media» e i termini «alle trasmissioni» sono sostituiti dai termini «ai servizi di media audiovisivi»;

b)

al paragrafo 2, i termini «le emittenti televisive» sono sostituiti ogni volta dai termini «i fornitori di servizi di media»;

c)

al paragrafo 3, i termini «un'emittente televisiva» sono sostituiti ogni volta dai termini «il fornitore di servizi di media»; i termini «decisioni editoriali sul palinsesto» sono sostituiti da «decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo»; i termini «attività di telediffusione» sono sostituiti da «attività di servizio di media audiovisivo» e i termini «nel quale essa ha iniziato a trasmettere» sono sostituiti da «nel quale esso ha iniziato la sua attività», i termini «decisioni sul palinsesto» sono sostituiti da «decisioni sul servizio di media audiovisivo».

d)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:

a)

se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;

b)

anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in uno Stato membro, se si avvalgono di una capacità satellitare di competenza di tale Stato membro.»

e)

Al paragrafo 5 i termini «l'emittente televisiva» sono sostituiti da «il fornitore di servizi di media» e i termini «articolo 52» sono sostituiti da «articolo 43».

f)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione

4)

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

1.   Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2.     Gli Stati membri possono derogare temporaneamente al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

un servizio di media audiovisivo proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafi 1 o 2, e/o l'articolo 3 quinquies o 3 sexies;

b)

durante i 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha violato la disposizione o le disposizioni di cui alla lettera a) almeno in due occasioni;

c)

lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro in cui è stabilito e alla Commissione le asserite violazioni e le misure che intende adottare qualora tali violazioni dovessero ripetersi;

d)

le consultazioni con lo Stato membro di stabilimento e la Commissione non hanno prodotto una soluzione amichevole entro 15 giorni dalla notifica prevista alla lettera c) e l'asserita violazione persiste.

3.     Per quanto riguarda i servizi a richiesta, uno Stato membro può, in casi urgenti, adottare provvisoriamente misure derogatorie al paragrafo 1 senza soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere (b), (c) e (d). In questo caso, le misure sono notificate al più presto possibile alla Commissione e allo Stato membro in cui ha sede il fornitore di servizi di media, con l'indicazione dei motivi per cui il primo Stato membro ritiene che il caso sia urgente.

4.     La Commissione decide entro due mesi dalla notifica se le misure adottate dallo Stato membro siano compatibili con il diritto comunitario. Qualora le giudichi incompatibili, chiede allo Stato membro di revocare d'urgenza le misure in questione.

5.     Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato. »

5)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva purché tali norme osservino il diritto comunitario e non distorcano la concorrenza.

2.     Nei casi in cui uno Stato membro:

a)

abbia esercitato la sua facoltà ai sensi del paragrafo 1 di richiedere di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose; e

b)

ove tali norme siano giustificate per motivi di politica pubblica, inclusa la protezione di minori o la pubblica sicurezza o la salute pubblica o la protezione della diversità culturale; e

c)

ritenga che un'emittente sotto la giurisdizione di un altro Stato membro utilizzi la presente direttiva in modo abusivo o fraudolento per aggirare dette norme,

esso può contattare lo Stato membro avente giurisdizione per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente di qualsiasi problema esistente. Dietro ricevimento di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro avente giurisdizione chiede all'emittente di osservare le norme in questione. Lo Stato membro avente giurisdizione informa il primo Stato membro dei risultati ottenuti entro due mesi dalla richiesta.

3.     Il primo Stato membro, qualora ritenga:

a)

che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 1 bis non siano soddisfacenti; e

b)

che il fornitore di servizi di media in questione si sia stabilito nello Stato membro avente giurisdizione per evitare le norme più rigorose, nei settori coordinati dalla presente direttiva, alle quali sarebbe soggetto se fosse stabilito nel primo Stato membro,

può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore di servizi di media per prevenire abusi o una condotta fraudolenta.

Siffatte misure sono oggettivamente necessarie, sono applicate in modo non discriminatorio, sono idonee al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono limitarsi a quanto necessario per conseguirli.

4.     Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi in base ai quali propone di adottare le misure e

b)

la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che i motivi per i quali lo Stato membro propone di adottare tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono fondati.

5.     La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.

6.   Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

7.   Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti nello Stato membro interessato e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

8.     Se le disposizioni della presente direttiva entrano in conflitto con una disposizione di un altro atto comunitario che regolamenta gli aspetti relativi all'accesso a un'attività di servizi di media audiovisivi o al suo esercizio, prevalgono le disposizioni della presente direttiva.

9.     Gli Stati membri promuovono, mediante mezzi adeguati, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica tra i consumatori. »

6)

Sono inseriti i seguenti articoli da 3 ter a 3 terdecies:

«Articolo 3 ter

1.    In virtù del principio del libero accesso all'informazione sancito in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e fatti salvi gli accordi contrattuali esistenti tra gli organismi di radiodiffusione, ciascuno Stato membro provvede a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità , compresi gli estratti destinati a trasmissioni transfrontaliere , le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. L'emittente che concede l'accesso ha diritto a un adeguato compenso per i costi tecnici sostenuti.

2.   Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. Tali estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale.

3.     Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando l'obbligo delle singole emittenti di rispettare le norme in materia di diritti d'autore, incluse la direttiva 2001/29/CE (25) e/o la Convenzione internazionale per la protezione degli esecutori, dei produttori di fonogrammi e delle organizzazioni di radiodiffusione, siglata a Roma il 26 ottobre 1961 nonché la Convenzione di Berna per la protezione dei lavori artistici e letterari siglata il 9 settembre 1886, quale successivamente rivista e modificata.

4.     Gli Stati membri garantiscono che le modalità e le condizioni che disciplinano l'uso di tali brevi estratti siano definite, in particolare la loro durata massima, i limiti di tempo relativi alla loro trasmissione e i requisiti per l'identificazione dell'emittente ospite.

5.     Le emittenti possono, conformemente al diritto dello Stato membro interessato e ai fini della trasmissione, ottenere esse stesse l'accesso all'avvenimento in questione.

Articolo 3 quater

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

a)

il nome del fornitore di servizi di media;

b)

l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

c)

gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

d)

se del caso, l'organo di regolamentazione competente o vigilanza pertinente .

Articolo 3 quinquies

1.    Gli Stati membri garantiscono con mezzi adeguati che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Il presente articolo si applica in particolare a programmi che contengono pornografia e atti di violenza gratuita. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti interessate dell'industria dei media a promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio. Gli Stati membri promuovono misure per dare ai genitori e ad altre persone incaricate della sorveglianza maggiori possibilità di controllo sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia.

2.     Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione mettano a disposizione degli utenti sistemi di filtraggio di contenuti nocivi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e li informino della loro esistenza.

3.     La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi, le autorità di regolamentazione e tutte le parti interessate a riflettere sulla fattibilità tecnica e giuridica dello sviluppo di una segnaletica armonizzata dei contenuti a favore di un migliore filtraggio e di una classificazione a monte, indipendentemente dalla piattaforma di fornitura utilizzata, per assicurare una migliore protezione dei minori.

4.     Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano in alcun caso della pedopornografia, pena sanzioni di tipo amministrativo e/o penale.

5.     Gli Stati membri invitano i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione a promuovere campagne di informazione per la prevenzione della violenza contro le donne e i minori, ove possibile in collaborazione con associazioni e soggetti pubblici e privati impegnati nel settore.

Articolo 3 sexies

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, razza o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o non violino in qualsiasi altra forma la dignità umana.

Articolo 3 septies

1.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati e tenendo debito conto dei diversi strumenti di fornitura, lo sviluppo e, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi non lineari, il sostegno e la promozione potrebbero assumere la forma di un numero minimo di opere europee proporzionale alla resa economica, oppure di una quota minima di opere europee e di opere europee create da produttori indipendenti dalle emittenti nei cataloghi di “video su richiesta”, o ancora di una presentazione attraente delle opere europee create da tali produttori indipendenti nelle guide elettroniche ai programmi.

2.   Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

4.   Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché degli obiettivi della diversità culturale .

Articolo 3 octies

Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente le seguenti prescrizioni:

a)

le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali; e distinguibili dal contenuto editoriale. Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva, le televendite e le telepromozioni devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b)

le comunicazioni commerciali audiovisive rispettano l'integrità e le interruzioni naturali del programma durante il quale sono trasmesse;

c)

le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali . In tal senso il volume sonoro della pubblicità, nonché dei programmi o delle sequenze che la precedono e la seguono, non deve superare il volume sonoro medio di altre parti del programma. Tale obbligo implica sia la responsabilità dei pubblicitari sia quella delle emittenti, che devono assicurarsi che i pubblicitari lo rispettino allorché forniscono i loro messaggi;

d)

le comunicazioni commerciali audiovisive devono osservare i principi fissati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, non devono:

i)

violare la dignità umana;

ii)

offendere discriminando la razza, il genere, la nazionalità , la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

iii)

violare i diritti dei bambini, quali definiti dalla Convenzione ONU dei diritti del bambino;

iv)

incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

v)

incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

e)

è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

f)

la pornografia, incluse le rappresentazioni suscettibili di incitare all'odio fondato sul sesso, è vietata in tutte le forme di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita;

g)

le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;

h)

sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto medicinali e cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi audiovisivi;

i)

le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare minori che si trovano in situazioni di pericolo;

j)

gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori di servizi di media audiovisivi ad elaborare un codice di condotta concernente i programmi per bambini che contengono o sono interrotti da pubblicità, sponsorizzazioni o qualunque forma di commercializzazione di cibi e bevande malsani e inadeguati, come quelli ad elevato contenuto di grassi, zuccheri e sale, e di bevande alcoliche.

Articolo 3 nonies

1.   I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a)

i loro contenuti e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la programmazione non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b)

non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi .

2.   I servizi o i programmi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3.   La sponsorizzazione di servizi o di programmi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4.   I notiziari e i programmi di attualità non possono essere sponsorizzati .

Articolo 3 decies

1.     L'inserimento di prodotti è vietato. In particolare, non possono contenere un inserimento di prodotti i notiziari e i programmi d'attualità, i programmi per bambini, i documentari e i programmi di consulenza.

In linea di principio, l'integrazione di prodotti e l'inserimento di temi sono vietati.

2.     Tuttavia, a meno che gli Stati membri decidano altrimenti, l'inserimento di prodotti è ammissibile in opere cinematografiche, in film e in serie per la televisione e in trasmissioni sportive.

Può essere consentito anche nel caso di aiuti alla produzione, qualora non siano effettuati pagamenti, ma determinati beni o servizi siano forniti gratuitamente in vista del loro inserimento in un programma.

I programmi contenenti l'inserimento di prodotti rispettano i seguenti requisiti:

a)

il loro contenuto e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la loro programmazione, non sono in alcun caso influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore dei servizi di media;

b)

non invitano direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c)

non mettono indebitamente in evidenza il prodotto in questione;

d)

i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimenti di prodotti sono opportunamente identificati all'inizio e alla fine del programma e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del programma per evitare confusioni da parte del telespettatore.

L'utente è informato dell'uso di eventuali aiuti alla produzione con mezzi appropriati.

3.     In ogni caso, i programmi non possono contenere inserimento di prodotti o aiuti alla produzione per:

tabacco o sigarette o inserimento di prodotti che provengono da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco; oppure

medicinali specifici o cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro avente la giurisdizione sul fornitore di servizi audiovisivi.

4.     Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo la data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore la presente direttiva.

Articolo 3 undecies

1.     In una data ora di orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali gli spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20 %.

2.     Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti connessi direttamente derivati da tali programmi o agli annunci di sponsorizzazione.

Articolo 3 dodecies

1.     Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

2.    A partire non più tardi dal … (*), gli Stati membri presentano alla Commissione, ogni due anni, una relazione nazionale sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione comprende, in particolare, statistiche sui progressi compiuti per raggiungere l'obiettivo dell'accessibilità quale descritto al paragrafo 1. Essa illustra gli eventuali ostacoli e descrive le misure necessarie per superarli.

Articolo 3 terdecies

1.     Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare ma non in via esclusiva l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto in un programma, deve poter fruire di un diritto di replica o di misure equivalenti.

2.     Il diritto di replica o le misure equivalenti sono fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3.     Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto di replica o tali misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare, essi provvedono affinché il termine previsto per l'esercizio del diritto di replica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4.     La domanda relativa all'esercizio del diritto di replica o del ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, la sua diffusione renda civilmente responsabile il fornitore dei servizi di media audiovisivi o sia contraria al buon costume.

5.     Gli Stati membri garantiscono che siano oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di replica o il ricorso a misure equivalenti.

6.     Il diritto di replica non pregiudica altri mezzi di ricorso messi a disposizione delle persone il cui diritto alla dignità, all'onore, alla buona reputazione e alla vita privata non è stato rispettato dall'emittente. »

(*)   Tre anni dall'adozione della presente direttiva. "

7)

All'articolo 5, è aggiunto il seguente testo:

«d)

gli Stati membri, nel definire la nozione di “produttore indipendente”, tengono adeguatamente conto dei tre criteri seguenti:

la proprietà e i diritti di proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati. »

8)

L'articolo 6 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

le opere coprodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di questi accordi.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;

d)

il paragrafo 5 è soppresso.

9)

L'articolo 7 è soppresso.

10)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali .

2.   Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi.»

10)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.    La pubblicità pubblicità e gli spot di televendita sono inseriti solo tra i programmi. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità — tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso — e i diritti degli aventi diritto.

2.   La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni segmento programmato di 30 minuti.

I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite.»

11)

Gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

12)

Gli articoli 16 e 17 sono soppressi.

13)

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1.   In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20 %.

2.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente che pubblicizza i propri programmi e alle televendite, ai programmi sponsorizzati nonché, ove applicabile, agli inserimenti di prodotti.»

14)

L'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

« Articolo 18 bis

Le finestre di comunicazione commerciale audiovisiva nella forma di televendite, finestre di televendite e telepromozioni devono essere chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici. »

15)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente all'autopromozione , che devono essere chiaramente identificabili come tali attraverso mezzi ottici e/o acustici . A tali trasmissioni non si applicano il capitolo III, né l'articolo 11 (interruzioni pubblicitarie), né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite).»

16)

L'articolo 19 bis è soppresso.

17)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri

18)

L'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1.     Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psicologico o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. »

19)

Gli articoli 22 bis e 22 ter sono sostituiti dal seguente:

« Articolo 22 bis

1.     Gli Stati membri promuovono la produzione e la programmazione di servizi di media audiovisivi e di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione.

2.     Tali misure sono volte a facilitare l'azione educativa dei genitori, degli insegnanti e degli educatori finalizzate alla conoscenza degli effetti dei programmi che potrebbero essere visti dai minori mediante:

la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione;

la promozione di politiche di sensibilizzazione e di educazione alla comunicazione che vedano coinvolte anche le istituzioni scolastiche e che rendano possibile la produzione di programmi europei idonei alla visione familiare o rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

la presa in considerazione dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, genitori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.

3.     Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono altresì che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano di inibire la visione di taluni programmi. »

20)

L'articolo 23 bis è così modificato:

Al paragrafo 2, lettera e), i termini «servizi di radiodiffusione televisiva» sono sostituiti da «servizi di media audiovisivi».

21)

Sono inseriti i seguenti articoli 23 ter e 23 quater:

«Articolo 23 ter

1.   Gli Stati membri adottano le misure opportune ai fini dell'istituzione di autorità e organismi di regolamentazione nazionali , in conformità della legislazione nazionale, per tutelarne indipendenza, assicurare un'equa rappresentanza di donne e uomini e garantire che esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

2.     Gli Stati membri affidano alle autorità di regolamentazione nazionali il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle relative alla libertà di espressione, al pluralismo dei media, alla dignità umana, al principio di non discriminazione, alla protezione dei minori, delle persone vulnerabili e disabili.

3.    Gli enti nazionali di regolamentazione rafforzano la propria cooperazione e comunicano agli enti di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 23 quater

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia garantito il pluralismo dell'informazione nel sistema radiotelevisivo.

Gli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, promuovono misure, in particolare all'atto della concessione o del rinnovo delle licenze o delle autorizzazioni di radiodiffusione, affinché le emittenti che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione riflettano nel complesso il necessario pluralismo dei valori e delle opzioni all'interno della loro società che sono compatibili con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. »

22)

Gli articoli 25 e 25 bis sono soppressi.

23)

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Entro il … (**) e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva , comprese le relazioni di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 3, e all'articolo 3 duodecies, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 1 e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di competitività del settore e della promozione della diversità culturale

(**)   La fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva. "

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)  (26) è così modificato:

il testo del punto 4 dell'allegato:

«4.

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 3 octies a 3 nonies e articoli da 10 a 20 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU …)»

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …  (***). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva purché tali norme osservino il diritto comunitario e non distorcano la concorrenza .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)   GU C 318 del 23.12.2006, pag. 202 .

(2)  GU C ….

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006.

(4)  Direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(5)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(6)   GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7)   GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(8)   GU C ….

(9)   GU C ….

(10)  COM(2003)0784.

(11)  COM(2005)0229.

(12)   GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117.

(13)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453.

(14)  Causa C-56/96 VT4 Ltd contro Vlaamse Gemeenschap [1997] Racc. I-03143, punto 22; causa C-212/97 Centros Ltd. contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen [1999] Racc. I-01459; cfr. anche causa C-11/95 Commissione contro Belgio e la causa C-14/96 Paul Denuit [1997] Racc. I-02785.

(15)  Causa C-212/97 Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; causa C-33/74 van Bergen contro Bestuur van de Bedrijsfsvereniging voord de Metaalnijverheid [1974] Racc. 1299; causa C-23/93 TV 10 SA contro Commissariaat voor de Media [1994] Racc. I-04795, paragrafo 21.

(16)  Causa C-355/98 Commissione contro Belgio [2000] ECR I-1221, paragrafo 28; causa C 348/96 Calfa [1999] ECR I-0011, paragrafo 23.

(17)  COM(2005)0097.

(18)  Causa C-89/04 Mediakabel {2005} ECR 1-4891.

(19)  GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

(20)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(21)  Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16).

(22)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(23)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(24)  Causa C-320/94 Reti Televisive Italiane SpA (RTI); Causa C-328/94 Radio Torre; Causa C-329/94 Rete A Srl; Causa C-337/94 Vallau Italiana Promomarket Srl; Causa C-338/94 Radio Italia Solo Musica Srl e altri e Causa C-339/94 GETE Srl contro Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. [1996] Racc. I-06471.

(25)   Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(26)   GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE (GU L 149 del l'11.6.2005, pag. 22).

(***)   Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

P6_TA(2006)0560

Creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0091) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0082/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A6–0385/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0033

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita, l'occupazione e il benessere, e la necessità di rafforzare ancora la competitività europea attraverso modifiche strutturali, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG), accessibile a tutti gli Stati membri, per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.

(2)

È necessario salvaguardare i valori europei e promuovere lo sviluppo di un commercio estero equo. Gli effetti negativi della globalizzazione dovrebbero essere affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale, mirante a instaurare elevati standard ecologici e sociali. L'assistenza accordata dal FEG dovrebbe essere dinamica e capace di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.

(3)

Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica. Il FEG dovrebbe promuovere l'imprenditorialità, ad esempio attraverso microcrediti o aiutando a instaurare progetti cooperativi.

(4)

Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. Una siffatta perturbazione non si concentra necessariamente in un unico Stato membro. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri possono quindi presentare congiuntamente una domanda di assistenza a titolo del FEG.

(5)

Le attività del FEG dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda gli interventi dei Fondi strutturali, apportando un reale valore aggiunto alle politiche sociali della Comunità

(6)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4) (accordo interistituzionale) è applicabile dal 1o gennaio 2007 e il punto 28 fissa il quadro finanziario del FEG.

(7)

Le azioni specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento non dovrebbero beneficiare dell'aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia necessario un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si dovrebbero evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.

(8)

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano considerate ammissibili a partire dal giorno in cui uno Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati. Tenendo conto della necessità di una risposta che miri in modo specifico al reinserimento professionale, occorre fissare una scadenza per l'utilizzo del contributo finanziario del FEG.

(9)

Lo Stato membro dovrebbe rimanere responsabile dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni finanziate dalla Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5). Lo Stato membro dovrebbe giustificare l'utilizzo del contributo finanziario ottenuto.

(10)

L'Osservatorio europeo del cambiamento, con sede a Dublino, può assistere la Commissione europea e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le domande di fondi al FEG.

(11)

Poiché gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.

(12)

Il periodo di attuazione del FEG è collegato alla durata del quadro finanziario che va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per cui forme di aiuto dovrebbero essere disponibili per i lavoratori in esubero per motivi legati al commercio a decorrere dal 1o gennaio 2007.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di più posti di lavoro nell'Unione europea, il presente regolamento istituisce il FEG, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale.

Il periodo di applicazione è legato alla durata del quadro finanziario applicabile dal gennaio 2007 al dicembre 2013.

2.   Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero per motivi legati al commercio.

Articolo 2

Criteri di intervento

Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell'Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:

a)

l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o

b)

l'esubero di almeno 1 000 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II,

c)

in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivate dallo o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi a titolo di dette circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % delle spese del FEG in un anno.

Articolo 3

Azioni ammissibili

Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti:

a)

misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

b)

misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

c)

misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.

Su iniziativa dello Stato membro, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo per la sua attuazione.

Articolo 4

Forma del contributo finanziario

La Commissione concede il contributo finanziario in forma di versamento unico, eseguito nel quadro della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Articolo 5

Domande

1.   Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 10 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all'articolo 2. Lo Stato membro o gli Stati membri possono integrare ulteriormente la domanda.

2.   La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a)

un'analisi motivata del legame tra gli esuberi programmati e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali licenziamenti;

b)

l'identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali), dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;

c)

una descrizione del territorio in questione e delle sue autorità, nonché di altri soggetti interessati, e dell'impatto previsto degli esuberi sull'occupazione locale, regionale o nazionale;

d)

il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e la stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali nonché le informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

e)

la data o le date in cui la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati è iniziata o in cui ne è previsto l'inizio;

f)

le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;

g)

l'autorità responsabile della gestione e del controllo finanziario, a norma dell'articolo 18.

3.   Tenendo conto delle misure adottate dallo Stato membro, dalla regione, dalle parti sociali e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo (il FSE), le informazioni di cui al paragrafo 2 devono comprendere una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall'autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello territoriale più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.

5.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione valuta, in consultazione con lo Stato membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Complementarità, conformità e coordinamento

1.   L'aiuto del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi.

2.   L'aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

3.   L'assistenza del FEG offre solidarietà e sostegno a singoli lavoratori in esubero a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG non finanzia la ristrutturazione di imprese o settori.

4.   Secondo le rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento degli aiuti dei fondi comunitari.

5.   Gli Stati membri si assicurano che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 7

Parità tra donne e uomini e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.

Articolo 8

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2.   Tali compiti sono eseguiti in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.

Articolo 9

Informazione e pubblicità

1.   Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L'informazione è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.

2.   La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue comunitarie, che offra informazioni sul FEG e una guida sulla presentazione delle domande nonché informazioni aggiornate sulle domande accettate e quelle respinte, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio.

Articolo 10

Determinazione del contributo finanziario

1.   Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta a propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.

L'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

2.   Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 12.

3.   Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa al più presto lo Stato membro interessato.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili per un contributo del FEG a partire dalla data o dalle date in cui lo Stato membro interessato inizia a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 12

Procedura di bilancio

1.   Le modalità del FEG sono conformi alle disposizioni di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale, e a ogni eventuale revisione di tale punto.

2.   Gli stanziamenti relativi al FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come accantonamenti nell'ambito della normale procedura di bilancio non appena la Commissione abbia individuato margini sufficienti e/o cancellato impegni.

3.   Se ritiene che debba essere concesso un contributo finanziario del FEG, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio una proposta di autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti all'importo stabilito conformemente all'articolo 10 nonché una richiesta di storno dell'importo alla linea di bilancio del FEG. Le proposte possono essere raggruppate in lotti.

Gli storni attinenti al FEG sono eseguiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.   La proposta di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

a)

la valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, insieme ad una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione;

b)

le prove che sussistono le condizioni di cui agli articoli 2 e 6;

c)

i motivi che giustificano gli importi proposti.

5.   Contestualmente alla presentazione della sua proposta, la Commissione avvia una procedura di trilogo, eventualmente in forma semplificata, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto.

6.   Il 1o settembre di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.

7.   Non appena l'autorità di bilancio rende disponibili gli stanziamenti, la Commissione adotta la decisione di concessione di un contributo finanziario.

Articolo 13

Versamento e utilizzo del contributo finanziario

1.   In seguito all'adozione della decisione secondo l'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro o agli Stati membri interessati in un'unica rata.

2.   Lo Stato membro utilizza il contributo finanziario e gli eventuali interessi da esso prodotti entro 12 mesi dalla domanda a norma dell'articolo 5.

Articolo 14

Impiego dell'euro

Nelle domande, nelle decisioni di concessione dei contributi, nelle relazioni di cui al presente regolamento e in ogni altro documento che vi si riferisca tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 15

Relazione finale e chiusura

1.   Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, nonché un rendiconto giustificante le spese e indicante, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.

2.   Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG.

Articolo 16

Relazione annuale

1.   A decorrere dal 2008 ed entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali, in particolare dal FES, e la chiusura del contributo finanziario concesso. Essa documenta inoltre le domande respinte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

2.   La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 17

Valutazione

1.   La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri:

a)

una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 31 dicembre 2011; e

b)

una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2014, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2.   I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 18

Gestione e controllo finanziario

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, essi adottano le seguenti misure:

a)

verificare la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

b)

verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;

c)

assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;

d)

prevenire, individuare e rettificare le irregolarità così come sono definite all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (6) e recuperare gli importi indebitamente versati applicando interessi di mora a norma dello stesso articolo. Gli Stati membri notificano tempestivamente tali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

2.   Lo Stato membro apporta le necessarie rettifiche finanziarie qualora si accerti un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare del tutto o in parte il contributo comunitario. Lo Stato membro recupera ogni somma persa in seguito ad un'irregolarità e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata nei termini stabiliti dallo Stato membro interessato, è previsto il pagamento di interessi di mora.

3.   Nell'esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. È di competenza di ciascuno Stato membro assicurare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica essa stessa l'esistenza di tali sistemi.

A tal fine, senza pregiudizio delle competenze della Corte dei Conti, né dei controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli sul posto, in particolare controlli a campione, sulle azioni finanziate dal fondo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

4.   Lo Stato membro provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 19

Rimborso del contributo finanziario

1.   Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato indicato a norma dell'articolo 12, la Commissione chiede allo Stato membro di rimborsare l'importo corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

2.   Se lo Stato membro non rispetta gli obblighi stabiliti nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione può imporre allo Stato membro il rimborso completo o parziale del contributo finanziario ricevuto.

3.   Prima di adottare una decisione in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la Commissione procede a un adeguato esame del caso e, in particolare, concede allo Stato membro un periodo di tempo determinato per formulare le proprie osservazioni.

4.   Qualora, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione concluda che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, decide, se non è stato raggiunto alcun accordo e se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini stabiliti dalla Commissione, e tenuto conto di eventuali osservazioni dello Stato membro, nei tre mesi che seguono la fine del periodo suindicato di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo interamente o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Ogni somma persa a seguito di una irregolarità accertata dà luogo ad un recupero; se la somma non è rimborsata nei termini previsti dallo Stato membro interessato, è previsto il pagamento di interessi di mora.

Articolo 20

Clausola di revisione

In base alla prima relazione annuale di cui all'articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo,

Il presidente

Per il Consiglio,

Il presidente


(1)  Parere del 13 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere dell'11 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

P6_TA(2006)0561

Omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione del veicolo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione degli autoveicoli riguardo alle emissioni e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione del veicolo e che modifica la direttiva 72/306/CEE e la direttiva …/…/CE (COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0683) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0007/2006),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0301/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a introdurre proposte in materia di omologazione, nell'ambito di una direttiva quadro rivista, onde garantire l'accesso ad informazioni dettagliate sulla riparazione dei veicoli, al fine di stimolare la concorrenza in seno a tale comparto industriale; invita inoltre la Commissione a presentare tutte le proposte necessarie per evitare doppioni o regolamentazioni duplici fra il presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (2), e il progetto di direttiva sull'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

P6_TC1-COD(2005)0282

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tal fine è in vigore un vasto sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). Le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dovrebbero dunque essere armonizzate per evitare condizioni divergenti da uno Stato membro all'altro e garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente.

(2)

Il presente regolamento appartiene a una serie di singoli atti normativi nell'ambito della procedura di omologazione comunitaria di cui alla direttiva 70/156/CEE che dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(3)

Su richiesta del Parlamento europeo è stato introdotto un nuovo approccio normativo nella legislazione dell'Unione europea sui veicoli. Il presente regolamento fissa pertanto le norme fondamentali sulle emissioni dei veicoli, mentre le caratteristiche tecniche saranno indicate dalle misure di esecuzione adottate secondo le procedure di comitato.

(4)

Nel marzo 2001 la Commissione ha varato il programma Clean Air For Europe (CAFE), ne ha descritto i principali elementi in una comunicazione del 4 maggio 2005 e ha approvato una strategia tematica sull'inquinamento atmosferico con una comunicazione del 21 settembre 2005. La strategia tematica sostiene la necessità di ulteriori riduzioni delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti (aerei, marittimi e terrestri), dalle famiglie e dal settore energetico, agricolo e industriale per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea di qualità dell'aria. In tale contesto, il compito di ridurre le emissioni dei veicoli dovrebbe essere affrontato nell'ambito di una strategia globale. Le norme Euro 5 e Euro 6 costituiscono una delle misure intese a ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi.

(5)

Per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria perseguiti dall'Unione europea, occorre uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli. Per tale motivo, occorrerebbe fornire all'industria informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni. Questo è il motivo per cui il regolamento, oltre ad Euro 5, include la fase Euro 6 dei valori limite delle emissioni.

(6)

In particolare, per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite riguardanti l'inquinamento occorre ridurre notevolmente le emissioni di ossido di azoto provocato dai veicoli con motore diesel. Ciò implica la necessità di raggiungere valori limite ambiziosi della fase Euro 6 senza dover rinunciare ai vantaggi dei motori diesel in termini di consumo di carburanti e di emissioni di idrocarburi e monossido di carbonio. Porre un tale obiettivo di riduzione delle emissioni di ossido di azoto in una fase iniziale darà ai costruttori di veicoli una sicurezza di programmazione a lungo termine e su scala europea.

(7)

Quando si fissano norme sulle emissioni, occorre conoscere le implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, i costi diretti e indiretti imposti alle imprese e i vantaggi sempre maggiori in termini di stimoli all'innovazione, di miglioramento della qualità dell'aria, di riduzione dei costi sanitari e di aumento della speranza di vita, come pure le implicazioni per il bilancio complessivo delle emissioni di CO2.

(8)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi di riparazione e di gestione dell'informazione. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e alla loro interazione con altri sistemi dei veicoli. È opportuno stabilire le caratteristiche tecniche cui i siti web dei costruttori dovrebbero conformarsi, unitamente a misure mirate che garantiscano un accesso ragionevole alle piccole e medie imprese (PMI). Le norme comuni definite con il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati, come il formato OASIS (4), possono facilitare lo scambio di informazioni tra i costruttori e i fornitori di servizi. È quindi opportuno pretendere inizialmente l'uso delle specifiche tecniche del formato OASIS e invitare la Commissione a chiedere a CEN/ISO di sviluppare ulteriormente tale formato in norma, in vista di una tempestiva sostituzione del formato OASIS.

(9)

Entro i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento del sistema di accesso a tutte le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli, allo scopo di stabilire se è opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli nell'ambito di una direttiva quadro riveduta sull'omologazione. Se le disposizioni che disciplinano l'accesso a tutte le informazioni sui veicoli sono incluse in detta direttiva, le corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere abrogate purché siano salvaguardati i diritti di accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli.

(10)

La Commissione dovrebbe tenere sotto controllo le emissioni tuttora non regolate e dovute alla diffusione di carburanti di nuova formula, di tecnologie motoristiche e di sistemi di controllo delle emissioni, presentando, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per regolamentare tali emissioni.

(11)

Al fine di agevolare l'introduzione sul mercato e mantenere l'esistenza di veicoli a combustibile alternativo, che possono avere basse emissioni di ossidi di azoto e di particolato, e di favorire nel contempo una riduzione delle emissioni per i veicoli a benzina, il presente regolamento introduce valori limite distinti per la massa totale degli idrocarburi e per la massa degli idrocarburi diversi dal metano.

(12)

È opportuno continuare ad impegnarsi per introdurre limiti di emissione più severi, con riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio e la fissazione di detti limiti basati sulle prestazioni effettive dei veicoli durante il loro uso.

(13)

Ai fini del controllo sulle emissioni di particolato ultra fine (PM 0,1 μm e inferiore), la Commissione dovrebbe adottare quanto prima, e introdurre quanto prima e entro l'entrata in vigore della fase Euro 6, un approccio alle emissioni di PM basato sul numero, oltre a quello basato sulla massa attualmente in uso, che sia imperniato sui risultati del programma UN/ECE sulla misurazione del particolato (Particulate Measurement Programme — PMP) e coerente con gli attuali ambiziosi obiettivi per l'ambiente.

(14)

Per garantire maggior riproducibilità alle misurazioni sulla massa di particolato e sul numero di particelle in laboratorio, la Commissione dovrebbe adottare un nuovo procedimento di misurazione in sostituzione di quello attuale quanto prima e entro l'entrata in vigore della fase Euro 6. Esso dovrebbe basarsi sui risultati PMP. Una volta avviato il nuovo procedimento di misura, dovrebbero essere ricalibrati i limiti di emissione della massa di PM fissati dal presente regolamento, poiché la nuova procedura registra livelli di massa inferiori al metodo attuale.

(15)

La Commissione dovrebbe essere conscia della necessità di rivedere il nuovo ciclo di guida standard europeo, metodo di prova di base per regolamentare le emissioni dell'omologazione CE. Dovrebbero essere aggiornati o sostituiti dei cicli di prova per riflettere mutamenti nelle specifiche dei veicoli e nei comportamenti di guida. Perché le emissioni mondiali effettive corrispondano a quelle misurate all'omologazione, possono essere necessarie delle revisioni. Si dovrebbe altresì prevedere l'uso di sistemi portatili di misura delle emissioni e l'introduzione del concetto regolatore del «non superamento».

(16)

I sistemi OBD sono necessari per controllare le emissioni durante l'uso di un veicolo. Data l'importanza di controllare le emissioni mondiali effettive, la Commissione dovrebbe studiare i requisiti di tali sistemi e le soglie di tolleranza per gli errori di rilevazione.

(17)

È necessario un metodo normalizzato di misura del consumo di carburante e delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli in modo da evitare ostacoli tecnici al commercio tra Stati membri. Clienti e utenti devono anche disporre di informazioni oggettive e precise.

(18)

Prima di elaborare una proposta per le future norme sulle emissioni la Commissione dovrebbe realizzare studi volti a stabilire se sia ancora necessario suddividere in gruppi le categorie di veicoli e se si possano applicare limiti di emissione neutri rispetto alla massa.

(19)

Gli Stati membri potranno accelerare, con incentivi finanziari, la vendita di veicoli rispondenti ai requisiti adottati a livello comunitario, incentivi che si dovrebbero però conformare alle disposizioni del trattato, soprattutto alle norme sugli aiuti di Stato, e evitare distorsioni del mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe ledere il diritto degli Stati membri di includere le emissioni nella base per il calcolo delle imposte sui veicoli.

(20)

Poiché la legislazione comunitaria sulle emissioni dei veicoli e sul consumo di carburante ha più di 35 anni di storia ed è ora distribuita su oltre 24 direttive, è opportuno sostituire tali direttive con un regolamento nuovo, corredato di misure d'attuazione. Un regolamento farà sì che le norme tecniche dettagliate siano direttamente applicabili a costruttori, autorità di omologazione e servizi tecnici e che possano essere aggiornate in modo molto più veloce ed efficace. Le direttive 70/220/CEE (5), 72/306/CEE (6), 74/290/CEE (7), 80/1268/CEE (8), 83/351/CEE (9), 88/76/CEE (10), 88/436/CEE (11), 89/458/CEE (12), 91/441/CEE (13), 93/59/CEE (14), 94/12/CE (15), 96/69/CE (16), 98/69/CE (17), 2001/1/CE (18), 2001/100/CE (19) e 2004/3/CE (20) dovrebbero pertanto essere abrogate. Gli Stati membri dovrebbero anche abrogare la legislazione che recepisce le direttive abrogate.

(21)

Per chiarire l'ambito di applicazione della legislazione in materia di emissioni dei veicoli è opportuno modificare la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (21), al fine di comprendere tutti i veicoli pesanti e di provvedere affinché il presente regolamento si applichi ai veicoli a motore leggeri.

(22)

Per garantire una transizione regolare dalle attuali direttive al presente regolamento, la sua applicabilità dovrebbe essere rinviata per un certo tempo dopo la sua entrata in vigore. Durante tale periodo i costruttori dovrebbero tuttavia poter scegliere tra un'omologazione dei veicoli ai sensi delle attuali direttive o del presente regolamento. Le disposizioni sugli incentivi finanziari dovrebbero essere inoltre applicabili subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La validità dell'omologazione rilasciata nell'ambito delle attuali direttive non sarà inficiata dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(23)

Allo scopo di assicurare una transizione regolare dalle attuali direttive al presente regolamento, è opportuno prevedere nella fase Euro 5 alcune eccezioni per i veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali. Queste eccezioni dovrebbero cessare all'entrata in vigore della fase Euro 6.

(24)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (22).

(25)

In particolare, la Commissione ha il potere di introdurre valori limite basati sul numero di particelle di cui all'allegato I, nonché ricalibrare i valori limite basati sulla massa delle particelle enunciati in tale allegato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(26)

In particolare, la Commissione ha anche il potere di stabilire procedure, test e requisiti specifici per l'omologazione, nonché procedure riviste di misurazione per il particolato e un valore limite basato sul numero di particelle, e di adottare misure concernenti l'utilizzazione di impianti di manipolazione, l'accesso alle informazioni sulle riparazioni dei veicoli e la loro manutenzione e i test periodici per misurare le emissioni. Tali misure di portata generale e intese a integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(27)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno attraverso l'introduzione di prescrizioni tecniche comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e l'accesso garantito alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli per gli operatori indipendenti sulla stessa base dei concessionari e meccanici autorizzati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membrie pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Scopo, ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Scopo

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti tecnici comuni per l'omologazione di veicoli a motore («veicoli») e parti di ricambio, come i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, riguardo alle loro emissioni.

2.   Il presente regolamento fissa inoltre norme sulla conformità in servizio, la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD), la misurazione del consumo di carburante e l'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a veicoli delle categorie M1, M2, N1, e N2 di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg.

2.   Su richiesta del costruttore, l'omologazione concessa a norma del presente regolamento può essere estesa dai veicoli di cui al paragrafo 1 ai veicoli M1, M2, N1 e N2 definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Articolo 3

Definizioni

Nell'ambito delle finalità del presente regolamento e dei suoi provvedimenti di attuazione si applicano le seguenti definizioni:

1)

«veicolo ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di stoccaggio (sul veicolo) dell'energia per la sua propulsione;

2)

«veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali»: veicoli diesel della categoria M1 che possono essere:

a)

veicoli per uso speciale definiti nella direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 000 kg;

b)

veicoli con massa di riferimento superiore a 2 000 kg e progettati per il trasporto di 7 o più occupanti, compreso il conducente, salvo, a partire dal 1o settembre 2012, i veicoli della categoria M1G definiti nella direttiva 70/156/CEE; oppure

c)

veicoli con massa di riferimento superiore a 1 760 kg usati specificamente per scopi commerciali e adibiti al trasporto di sedie a rotelle all'interno del veicolo.

3)

«massa di riferimento»: massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg;

4)

«gas inquinanti»: emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in equivalente di biossido d'azoto (NO2) e di idrocarburi;

5)

«particolato»: componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 °K (52 °C), mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;

6)

«emissioni dallo scarico»: emissione di gas inquinanti e di particolato;

7)

«emissioni per evaporazione»: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, non proveniente dalle emissioni dallo scarico;

8)

«basamento motore»: spazi nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell'olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;

9)

«sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: sistema di controllo delle emissioni in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

10)

«impianto di manipolazione»: ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l'efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo;

11)

«dispositivo di controllo dell'inquinamento»: componente di un veicolo che controlla e/o limita le emissioni dallo scarico e per evaporazione;

12)

«dispositivo d'origine di controllo dell'inquinamento»: un dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi coperti dall'omologazione concessa al veicolo;

13)

«dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento»: dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d'origine di controllo dell'inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata, come definita dalla direttiva 70/156/CEE;

14)

«informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione»: ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la riinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai propri concessionari/meccanici autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per l'installazione di parti o dispositivi sul veicolo;

15)

«operatori indipendenti»; imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli a motore: meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi;

16)

«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti mediante biomassa;

17)

«veicolo alimentato da carburante alternativo»: un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica, oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali.

CAPITOLO II

Obblighi dei costruttori relativi all'omologazione

Articolo 4

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori dimostrano che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità sono stati omologati conformemente al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione. I costruttori dimostrano inoltre che tutti i nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento da omologare, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono stati omologati conformemente al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione.

Tali obblighi comprendono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all'allegato I e dei provvedimenti d'attuazione di cui all'articolo 5.

2.   I costruttori garantiscono il rispetto delle procedure di omologazione a verifica della conformità della produzione, della durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento e della conformità in condizioni d'uso.

Le misure tecniche adottate dal costruttore devono inoltre essere tali da garantire che le emissioni dallo scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate, conformemente al presente regolamento, per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni normali di utilizzazione. Pertanto, i controlli della conformità in condizioni d'uso vanno effettuati per 5 anni o 100 000 km a seconda del caso che si verifica per primo. Le prove di durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento a fini di omologazione vanno effettuate per 160 000 km. Per conformarsi a tali prove di durata tale scopo i costruttori devono avere la possibilità di effettuare test di invecchiamento al banco di prova, nel rispetto delle misure di attuazione di cui al paragrafo 4.

Il controllo di conformità in condizioni d'uso verifica, in particolare, le emissioni dello scarico quali misurate sulla base dei limiti di emissione di cui all'allegato I. Al fine di migliorare il controllo delle emissioni per evaporazione e delle emissioni a bassa temperatura ambiente, la Commissione riesamina le procedure di prova.

3.   I costruttori precisano le emissioni di biossido di carbonio ed i dati relativi al consumo di carburante in un documento consegnato all'acquirente del veicolo al momento dell'acquisto.

4.   I metodi e i requisiti specifici per attuare i paragrafi 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 5

Requisiti e prove

1.   Il costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e assemblaggio dei componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell'uso normale, soddisfi il presente regolamento e i relativi provvedimenti d'attuazione.

2.   L'uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato. Tale divieto non si applica quando:

a)

l'impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli;

b)

l'impianto non funziona dopo l'avvio del motore;

c)

le condizioni sono in sostanza comprese nelle procedure di prova a verifica delle emissioni per evaporazione e delle emissioni medie dallo scarico.

3.   I metodi, le prove e i requisiti specifici per l'omologazione stabiliti dal presente paragrafo, nonché i requisiti per attuare il paragrafo 2, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Essi comprendono i requisiti relativi ai seguenti elementi:

a)

emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni a bassa temperatura ambiente, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento;

b)

emissioni per evaporazione e del basamento motore;

c)

sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell'inquinamento in condizioni d'uso;

d)

durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, conformità in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;

e)

misurazione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo di carburante;

f)

veicoli ibridi e veicoli a carburante alternativo;

g)

estensione dell'omologazione e requisiti per i piccoli costruttori;

h)

attrezzatura di prova; e

i)

carburanti di riferimento, come benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas.

I requisiti di cui sopra si applicano, se del caso, ai veicoli indipendentemente dal tipo di carburante da essi utilizzato.

CAPITOLO III

Accesso all'informazione per la riparazione e la manutenzione dei veicoli

Articolo 6

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori consentono, attraverso siti web e un formato standardizzato, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto al contenuto predisposto o all'accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati, un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli anche agli operatori indipendenti. Al fine di facilitare il conseguimento di questo obiettivo, le informazioni devono essere presentate coerentemente, inizialmente in conformità ai requisiti tecnici del formato OASIS (23). I costruttori mettono inoltre a disposizione materiale informativo agli operatori indipendenti, nonché ai concessionari/meccanici autorizzati.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

identificazione inequivocabile del veicolo;

b)

manuali di uso e manutenzione;

c)

manuali tecnici;

d)

informazioni sulle componenti e le diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);

e)

schemi di cablaggio;

f)

codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);

g)

numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;

h)

informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati; e

i)

informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova.

3.   Concessionari/meccanici autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione o di manutenzione a veicoli di un costruttore del cui sistema di distribuzione essi non sono membri.

4.   Le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli sono accessibili sempre, salvo disposizione contraria a fini di manutenzione del sistema di informazione.

5.   Per fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i fabbricanti/meccanici interessati di componenti, strumenti diagnostici o attrezzatura di prova.

6.   Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, installatori e/o meccanici autorizzati in materia di apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo.

7.   Quando chiede l'omologazione CE o nazionale, il costruttore deve provare all'autorità di omologazione il rispetto del presente regolamento riguardo l'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli e delle informazioni di cui al paragrafo 5. Se, in quel momento, le informazioni non sono ancora disponibili o conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data dell'omologazione. Se la conformità non viene provata entro tale periodo, l'autorità d'omologazione adotta misure adeguate per garantire la conformità.

Il costruttore modifica e completa l'informazione per la riparazione e la manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui essa è accessibile ai meccanici autorizzati.

Articolo 7

Spese di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli

1.   I costruttori possono fatturare spese ragionevoli e proporzionate di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento; le spese non sono ragionevoli né proporzionate se scoraggiano l'accesso senza tener conto dell'ampiezza dell'uso fattone dall'operatore indipendente.

2.   I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d'accesso diverse a seconda dei rispettivi periodi per i quali esso viene consentito.

Articolo 8

Provvedimenti di attuazione

I provvedimenti necessari per dare attuazione agli articoli 6 e 7 e che sono volti a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Ciò comprende la definizione e l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative alle modalità della messa a disposizione delle informazioni OBD e per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, con un'attenzione particolare per le esigenze specifiche delle PMI.

Articolo 9

Relazione

Entro … (*), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema d'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, riservando un'attenzione particolare agli effetti sulla concorrenza e sul funzionamento del mercato interno nonché ai benefici per l'ambiente. La relazione valuta se sia opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli nell'ambito di una direttiva quadro rivista sull'omologazione.

CAPITOLO IV

Obblighi degli Stati membri

Articolo 10

Omologazione

1.   Con effetto da … (**), su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un nuovo tipo di veicolo né proibirne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio, se il veicolo interessato è conforme al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite d'emissione Euro 5 o Euro 6 fissati rispettivamente nella tabella 1 e tabella 2 dell'allegato I.

2.   A decorrere dal 1o settembre 2009, e dal 1o settembre 2010 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie agli allegati, ad eccezione dei valori limite d'emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Per le prove relative alle emissioni dallo scarico, i valori limite applicati ai veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche sono gli stessi che quelli applicati ai veicoli della classe III della categoria N1.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, e dal 1o gennaio 2012 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1, e della categoria N2 e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie agli allegati, ad eccezione dei valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I e, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli. Per le prove relative alle emissioni dallo scarico, i valori limite applicati ai veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche sono gli stessi di quelli applicati ai veicoli della classe III della categoria N1.

4.   A decorrere dal 1o settembre 2014, e dal 1o settembre 2015 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale per nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I.

5.   A decorrere dal 1o settembre 2015, e dal 1o settembre 2016 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I, e, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.

Articolo 11

Omologazione delle parti di ricambio

1.   Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento nuovi, destinati a veicoli omologati ai sensi del presente regolamento, qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione ai sensi del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2.   Le autorità nazionali possono continuare a rilasciare estensioni dell'omologazione CE ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento concepiti per norme precedenti il presente regolamento alle condizioni applicate in origine. Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di tali dispositivi antinquinamento di ricambio qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'adeguata omologazione.

3.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a veicoli omologati prima dell'adozione delle prescrizioni in materia di omologazione delle componenti.

Articolo 12

Incentivi finanziari

1.   Gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano alla produzione in serie di veicoli conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Tali incentivi sono validi per tutti i veicoli nuovi, in vendita sul mercato di uno Stato membro, che siano conformi almeno ai valori limite di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I prima delle date fissate all'articolo 10, paragrafo 3. Essi cessano di essere applicati in tali date.

A partire dalle date di cui all'articolo 10, paragrafo 3 e sino alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 5, possono essere concessi incentivi finanziari applicabili unicamente ai veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Gli incentivi cessano di essere applicati alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per ammodernare i veicoli in servizio e per demolire quelli che non sono conformi.

3.   Per ogni tipo di veicolo gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non superano il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni fissati nell'allegato I, costo d'installazione compreso.

4.   La Commissione è informata in tempo utile dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Sanzioni

1.   Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento da parte dei costruttori e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro … (***) e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.

2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio;

c)

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell'omologazione;

d)

l'impiego di dispositivi difettosi; e

e)

il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 14

Ridefinizione delle specifiche

1.   La Commissione esamina la possibilità di includere le emissioni di metano nel calcolo delle emissioni di biossido di carbonio. Se necessario, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corredata di misure volte a eliminare o limitare le emissioni di metano.

2.   Al termine del programma sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della norma Euro 6, la Commissione adotta le misure in appresso, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo senza ridurre le ambizioni attuali per quanto riguarda l'ambiente:

a)

modifica del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3 per ricalibrare i valori limite indicati nell'allegato I del presente regolamento in base alla massa di particolato e a introdurvi valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un'ampia correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio;

b)

l'adozione di un metodo rivisto di misura per il particolato e di un valore limite per il numero di particelle, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.   La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, nonché i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni. Qualora tale revisione accerti che queste non sono più adeguate, o non riflettono più le reali emissioni mondiali, sono adattate per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada. Le necessarie misure, concepite per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

4.   La Commissione tiene sotto controllo gli agenti inquinanti soggetti ai requisiti e alle prove di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Qualora la Commissione concluda che è necessario regolamentare le emissioni di ulteriori agenti inquinanti, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare di conseguenza il presente regolamento.

5.   La Commissione riesamina i limiti di emissione di cui all'allegato I, tabella 4 per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo e presenta, ove opportuno, una proposta al Parlamento europeo e Consiglio al fine di rendere più rigorosi i limiti di emissione.

6.   I pertinenti allegati della direttiva 2005/55/CE sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, al fine di prevedere requisiti per l'omologazione di tutti i veicoli che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Modifiche delle direttive 70/156/CEE e 2005/55/CE

1.   La direttiva 70/156/CEE è modificata conformemente all'allegato II del presente regolamento.

2.   La direttiva 2005/55/CE è modificata come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativa all'omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo alle loro emissioni (Euro IV e V)»;

b)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“veicolo”: qualsiasi veicolo a motore quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg;

b)

“motore”: la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica separata quale definita all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

c)

“veicolo ecologico migliorato (EEV)”: il veicolo azionato da un motore conforme ai valori limite di emissione facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I»;

c)

la sezione 1 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

«1.

La presente direttiva riguarda il controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, la vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni, la conformità dei veicoli/motori in circolazione e i sistemi diagnostici di bordo (OBD) di tutti i veicoli a motore nonché i motori indicati all'articolo 1, ad eccezione dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. …/… (1)

(1)  GU: inserire titolo e il numero del presente regolamento e la relativa nota a piè di pagina."

Articolo 17

Abrogazione

1.   Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere da … (****).

direttiva 70/220/CEE,

direttiva 72/306/CEE,

direttiva 74/290/CEE,

direttiva 77/102/CEE,

direttiva 78/665/CEE,

direttiva 80/1268/CEE,

direttiva 83/351/CEE,

direttiva 88/76/CEE,

direttiva 88/436/CEE,

direttiva 89/458/CEE,

direttiva 91/441/CEE,

direttiva 93/59/CEE,

direttiva 93/116/CE,

direttiva 94/12/CE,

direttiva 96/44/CE,

direttiva 96/69/CE,

direttiva 98/69/CE,

direttiva 98/77/CE,

direttiva 1999/100/CE,

direttiva 1999/102/CE,

direttiva 2001/1/CE,

direttiva 2001/100/CE,

direttiva 2002/80/CE,

direttiva 2003/76/CE,

direttiva 2004/3/CE.

2.   Gli allegati II e V della direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989, recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti i veicoli a motore (24), sono soppressi a decorrere da … (****).

3.   I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri abrogano la legislazione di attuazione adottata ai sensi delle direttive di cui al paragrafo 1 a decorrere da … (****).

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica da … (*****), ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 1, e dall'articolo 12 che si applicano da … (******).

3.   Le modifiche o i provvedimenti d'attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 6 sono adottati al più tardi … (*******).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 318 del 22.12.2006, pag. 62.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).

(4)  Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate.

(5)  Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag.29).

(6)  Direttiva 72/306/CEE del del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle egislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1).

(7)  Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva a 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 159 del 15.6.1974, pag. 61). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/101/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

(8)  Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(9)  Direttiva 83/351/CEE del Consiglio del 16 giugno 1983 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 197 del 20.7.1983, pag. 1).

(10)  Direttiva 88/76/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 1).

(11)  Direttiva 88/436/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (Limitazione delle emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel) (GU L 214 del 6.8.1988, pag. 1).

(12)  Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica, per quanto riguarda le norme europee di emissione per autoveicoli di cilindrata inferiore a 1,4 litri, la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 1).

(13)  Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1).

(14)  Direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 21).

(15)  Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).

(16)  Direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).

(17)  Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1).

(18)  Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34).

(19)  Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 16 del 18.1.2002, pag. 32).

(20)  Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(21)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/51/CE della Commissione (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11).

(22)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(23)  Il «formato OASIS» si riferisce alle specifiche tecniche del documento OASIS SC2-D5, Format of Automotive Repair Information, versione 1.0, 28 maggio 2003 (disponibile presso: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) e delle sezioni 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 nonché 3.8 del documento OASIS SC1-D2, Autorepair Requirements Specification, versione 6.1, del 10.1.2003 (disponibile presso http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf 00005.pdf), che utilizza solo testi e formati grafici aperti.

(*)  Quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(**)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(***)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(****)  Sessantasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(24)  GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43.

(*****)  Diciotto mesi e un giorno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(******)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

(*******)  Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO I

LIMITI D'EMISSIONE

Tabella 1: Limiti d'emissione Euro 5

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Valori limite

Massa del monossido di carbonio

(CO)

Massa degli idrocarburi totali (1)

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa d'ossido d'azoto

(NOx)

Massa combinata degli idrocarburi totali e d'ossido d'azoto

(THC + NOx)

Massa del particolato

(MP)

Numero di particelle (1)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305  < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760  < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Legenda: PI = motore ad accensione comandata, CI = motore ad accensione spontanea.

Tabella 2: Limiti d'emissione Euro 6

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Valori limite

Massa del monossido di carbonio

(CO)

Massa degli idrocarburi totali

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa degli ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata degli idrocarburi e degli ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa del particolato

(MP)

Numero di particelle (3)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (4)

CI

PI

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305  < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760  < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Chiave: PI = motore ad accensione comandata, CI = motore ad accensione spontanea.

Tabella 3: Limite d'emissione per la prova delle emissioni per evaporazione

Massa delle emissioni per evaporazione (g/prova)

2,0

Tabella 4: Limite d'emissione per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo

Temperatura di prova 266 K (– 7 °C)

Categoria del veicolo

Classe

Massa del monossido di carbonio (CO)

L1 (g/km)

Massa degli idrocarburi (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  Un numero standard sarà definito prima possibile e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della norma Euro 6.

(2)  Le norme sulla massa del particolato nei motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motori a iniezione diretta.

(3)  In questa fase verrà definito un numero standard.

(4)  Le norme sulla massa del particolato nei motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motori a iniezione diretta.

ALLEGATO II

MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1)

nell'articolo 2 si aggiunge la seguente frase dopo l'ultimo trattino:

«Ove nella presente direttiva si faccia riferimento ad una direttiva particolare o ad un regolamento, si dovranno comprendere anche i relativi provvedimenti d'attuazione.»;

2)

le parole «o regolamenti» si aggiungono dopo le parole «direttiva particolare» nelle seguenti disposizioni:

articolo 2, primo trattino; articolo 2, nono trattino; articolo 2, decimo trattino; articolo 2, quattordicesimo trattino; articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 4; articolo 4, paragrafo 1, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, lettera d); articolo 5, paragrafo 5; articolo 6, paragrafo 3; articolo 7, paragrafo 2; articolo 13, paragrafo 4; articolo 13, paragrafo 5; allegato I, primo comma; allegato III, parte III; allegato IV, parte II, primo paragrafo; allegato V sezione 1, lettera a); allegato V sezione 1, lettera b); allegato V sezione 1, lettera c); allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli; allegato VII, sezione 4; allegato VII, nota 1 a piè di pagina; allegato X, sezione 2.1.; allegato X, sezione 3.3.; allegato XI, appendice 4, significato delle lettere: X; allegato XII, sezione B(2); allegato XIV, sezione 2(a); allegato XIV, sezione 2(c); allegato XIV, sezione 2(d);

3)

le parole «o regolamento» si aggiungono dopo la parola «direttive» nelle seguenti disposizioni:

articolo 2, ottavo trattino; articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2); articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino; articolo 4, paragrafo 1, lettera b); articolo 4, paragrafo 3; articolo 5, paragrafo 4, terzo comma; articolo 5, paragrafo 6; articolo 8, paragrafo 2; articolo 8, paragrafo 2, lettera c); articolo 9, paragrafo 2; articolo 10, paragrafo 2; articolo 11, paragrafo 1; articolo 13, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1, lettera i); elenco degli allegati: titolo dell'allegato XIII; allegato I, primo comma; allegato IV, parte I, prima e seconda riga; allegato IV, parte II, nota 1 a piè di pagina; allegato V sezione 1(b); allegato V sezione 3; allegato V sezione 3(a); allegato V sezione 3(b); allegato VI, punti 1 e 2; allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli; allegato X, sezione 2.2.; allegato X, sezione 2.3.5.; allegato X, sezione 3.5; allegato XII, titolo; allegato XIV, sezione 1.1.; allegato XIV, sezione 2(c);

4)

le parole «o regolamento» si aggiungono dopo la parola «direttiva» nelle seguenti disposizioni:

articolo 5, paragrafo 3, terzo comma; allegato IV, parte I, nota a piè di pagina X della tabella;allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli, l'intestazione delle tabelle; allegato VII (1) sezione 2; allegato VII (1) sezione 3; allegato VII (1) sezione 4; allegato VIII, sezioni 1, 2, 2.1, 2.2 e 3; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati della categoria M1, punti 45, 46.1 e 46.2; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3, punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3 punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti della categoria M1 punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie M2 e M3, punti 45 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3, punti 45 e 46.1; allegato X nota a piè di pagina 2; allegato X sezione 1.2.2; allegato XI, appendice 4, significato delle lettere: N/A; allegato XV, intestazione della tabella;

le parole «o regolamenti» si aggiungono dopo la parola «direttive» nelle seguenti disposizioni:

allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati della categoria M1; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti della categoria M1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie M2 e M3; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3; allegato XV;

5)

nell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) le parole «o uno o più regolamenti» si aggiungono dopo le parole «una o più direttive»;

6)

nell'allegato IV, parte I, si sostituiscono l'intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«Oggetto

Numero della Direttiva/Regolamento

Riferimento della Gazzetta ufficiale

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2.

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/… /CE

(CE) n. …/…

L …, …, p. …

X (10)

X (10)

 

X (10)

X (10)

 

 

 

 

 

7)

nell'allegato IV, sono soppressi i punti 11 e 39 della parte I;

8)

nell'allegato VII, (4) si aggiungono le parole «o ad un regolamento particolare» dopo le parole «in base a una direttiva particolare»;

9)

nell'allegato VII, (5) si aggiungono le parole «o regolamento» dopo le parole «l'ultima direttiva»;

10)

nell'allegato XI, appendice 1, si sostituiscono l'intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«N.

Oggetto

Numero della Direttiva/Regolamento

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

Q

G + Q

G + Q»

 

;

11)

nell'allegato XI, appendice 1, sono soppressi i punti 11 e 39;

12)

nell'allegato XI, appendice 2, si sostituiscono l'intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«N.

Oggetto

Numero della Direttiva/Regolamento

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

A

A

 

A

 

 

 

 

 

;

13)

nell'allegato XI, appendice 2, sono soppressi i punti 11 e 39;

14)

nell'allegato XI, appendice 3, si sostituiscono l'intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«N.

Oggetto

Numero della Direttiva/ Regolamento

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

[…/…/CE]

(CE) n. …/…

Q

 

Q

 

 

 

 

 

;

15)

nell'allegato XI, appendice 3, è soppresso il punto 11;

16)

nell'allegato XI, appendice 4, si sostituiscono l'intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«N.

Oggetto

Numero della Direttiva/Regolamento

Gru mobile della categoria N

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

N/A»

;

17)

nell'allegato XI, appendice 4, è soppresso il punto 11.


(10)  Per i veicoli con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del costruttore si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.»;

P6_TA(2006)0562

Contributi finanziari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0564) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0423/2006),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale ed il parere della commissione per i bilanci (A6-0432/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

esorta il Consiglio, allorché prenderà in esame il proposto cambiamento della base giuridica della proposta della Commissione, ad evitare ogni ritardo nell'assegnazione del Fondo internazionale per l'Irlanda;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308 ,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159 ,

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame)


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0563

Settore delle banane *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0489) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0339/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0422/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo indicativo di riferimento che figura nella proposta della Commissione debba essere compatibile con il massimale della rubrica 2 del nuovo quadro finanziario pluriennale (MFF) e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale in conformità delle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (2);

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)

Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull'orientamento dei produttori al mercato, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.

(1)

Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull'accompagnamento degli sviluppi specifici in tali regioni, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.

(2 bis)

Dall'istituzione dell'organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore delle banane, vista la concorrenza dei produttori di banane di paesi terzi e nell'ottica di una corretta utilizzazione degli stanziamenti comunitari, l'intero settore ha compiuto importanti sforzi di modernizzazione, dalla produzione alla commercializzazione, migliorando in maniera significativa i propri livelli di produttività e la qualità dei prodotti e riducendo nel contempo l'impatto ambientale della propria attività. L'OMC ha favorito inoltre la concentrazione dell'offerta comunitaria, il che ha contribuito a consolidare il settore nelle regioni produttrici ed ha agevolato la commercializzazione delle banane europee.

(3)

La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l'insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni.

(3)

La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l'insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni , che inoltre non dispongono di alcuna soluzione di sostituzione che consenta una diversificazione verso altre colture economicamente valide .

(3 bis)

Occorre tener conto del fatto che il settore della banana ha una grande rilevanza socioeconomica nelle regioni ultraperiferiche, contribuisce all'obiettivo della coesione economica e sociale, grazie al reddito e all'occupazione che genera e alle attività economiche a monte e a valle che dinamizza e assicura la conservazione dell'equilibrio ecologico e paesaggistico, con evidente potenziale di sviluppo turistico.

(5)

Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, prevede l'istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. In caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche, tali da incidere sulle condizioni di vita delle regioni ultraperiferiche, la Commissione presenterà la propria relazione prima di tale data. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.

(5)

Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, prevede l'istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. Tuttavia, per tener conto della situazione specifica dei produttori di banane, occorre che la Commissione  presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica prima della data prevista in caso di significativo degrado della situazione economica di tali produttori, soprattutto a causa di modifiche del regime esterno. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.

(5 bis)

Occorre prevedere il versamento di uno o più anticipi specifici per i produttori di banane delle regioni ultraperiferiche.

(7)

Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche non appare più necessario mantenere in vigore un regime di aiuto specifico per le banane, data la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

(7)

Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di decidere di disaccoppiare in parte gli aiuti per le banane, nonostante la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica alcuni regolamenti prevede un regime di pagamento unico disaccoppiato per le aziende agricole (in appresso il «regime di pagamento unico»). Lo scopo del regime è quello di passare dal sostegno della produzione al sostegno dei produttori.

soppresso

(8 bis)

Nella conversione verso il sostegno ai produttori assumono un ruolo prioritario le azioni in materia d'informazione e di infrastrutture mirate allo sviluppo rurale. Al riguardo occorre puntare su un adeguamento della produzione e della commercializzazione delle banane a diversi standard di qualità, come quelli del commercio equo, della produzione biologica, delle varietà locali o con un marchio registrato di origine geografico. Le banane possono essere commercializzate in quanto prodotto tipico locale anche nel contesto del turismo esistente in dette zone, il che permette inoltre di legare i consumatori alle rispettive varietà di banane in quanto prodotto identificabile e preferito.

(8 ter)

Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico.

(8 quater)

La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore della banana nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di banane della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura in questione e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore delle banane e di evitare che la coltura delle banane sia sostituita da altre colture. A tal fine appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro, per gli Stati membri che lo desiderino, al 40 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(8 quinquies)

È opportuno che il rimanente 60 % della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente rimanga disponibile per il regime di pagamento unico.

(9)

Per ragioni di coerenza è opportuno abolire l'attuale regime di aiuti compensativi per le banane e inserirlo nel regime di pagamento unico. A tal fine è necessario inserire l'aiuto compensativo per le banane nell'elenco dei pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili al beneficio dell'aiuto, nell'ambito del regime di pagamento unico, in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato delle banane e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a banane non devono essere escluse in quanto colture permanenti. È quindi opportuno modificare di conseguenza i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie siano adottate dalla Commissione.

soppresso

(10)

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente erano, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e, dall'altro, la limitazione del pagamento dell'aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.

(10)

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente erano, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e il sostegno alla commercializzazione nel settore delle banane, limitando al contempo, il pagamento dell'aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.

(11)

Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché la maggioranza dei produttori della Comunità sono attualmente membri di un'organizzazione di produttori. Il secondo obiettivo è ormai superato poiché l'aiuto compensativo sarà abolito prossimamente. Non è più necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori ed è opportuno lasciare piuttosto agli Stati membri la libertà di disciplinare, se necessario, questa materia in funzione delle peculiarità dei loro territori .

(11)

Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché la maggioranza dei produttori della Comunità sono attualmente membri di un'organizzazione di produttori. È necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori. Onde evitare la frammentazione del settore delle banane nelle regioni produttrici, si propone di mantenere un quadro regolamentare comunitario, invitando gli Stati membri a continuare a prevedere, quale requisito indispensabile per beneficiare degli aiuti, l'obbligo di commercializzare la produzione attraverso le suddette organizzazioni di produttori.

1)

i titoli II e III, gli articoli 16-20, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 25, 30, 31 e 32 sono soppressi;

1)

gli articoli 6 e 7 del titolo II, il titolo III, gli articoli da 16 a 20, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 25, 30, 31 e 32 sono soppressi;

1)

All'articolo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine, leguminose da granella, cotone, tabacco, luppolo e degli agricoltori dediti all'olivicoltura e alla coltivazione delle banane .

1)

all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a)

abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII, oppure, per quanto riguarda le banane, se hanno beneficiato di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui al punto L dell'allegato VII;

soppresso

6 bis)

All'articolo 64, paragrafo 2, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

2.     Sulla base della scelta fatta da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, in conformità della procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascuno dei pagamenti diretti di cui rispettivamente agli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter e 69.

Tale massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nei massimali nazionali di cui all'articolo 41, moltiplicata per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri in conformità degli articoli 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter e 69.

6 ter)

È inserito il seguente articolo 68 ter:

Articolo 68 ter

Pagamenti per le banane

Nel caso dei pagamenti per le banane, il 40 % dell'aiuto rimane collegato alla produzione, mentre il restante 60 % della quota nazionale dell'aiuto rimane disponibile per il regime di pagamento unico.

7)

all'articolo 145, dopo la lettera d ter) è inserita la lettera seguente:

d quater)

modalità relative all'inserimento dell'aiuto per le banane nel regime di pagamento unico.

soppresso

1)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

Articolo 18 bis

Banane

Il percepimento di aiuti da parte dei produttori del settore delle banane sarà subordinato all'adesione a un'organizzazione riconosciuta, conformemente al titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93. Tali aiuti possono essere concessi anche a produttori individuali che, per la loro situazione particolare, segnatamente per la loro situazione geografica, non possono aderire a un'organizzazione di produttori.

2 bis)

all'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

3 bis.     In caso di deterioramento delle condizioni economiche che incidono sulle fonti di reddito dei produttori di banane, soprattutto a seguito di modifiche del regime esterno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica prima del 31 dicembre 2009, corredata, se del caso, di opportune proposte.

3)

Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 a quello istituito dal presente regolamento.

3)

Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 a quello istituito dal presente regolamento. Va in particolare previsto un regime di anticipi specifici per i produttori di banane durante il periodo compreso tra gennaio e ottobre di ogni anno.

Articolo 4 bis

Valutazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto del presente regolamento sul tenore di vita degli agricoltori comunitari, sui redditi dei produttori comunitari e sulla coesione economica e sociale, proponendo iniziative concrete ove non siano stati conseguiti gli obiettivi iniziali.

1)

nell'allegato I, la riga relativa alle banane è soppressa;

soppresso

2)

all'allegato VI è aggiunta la seguente riga:

Banane Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 Aiuto compensativo per le perdite di reddito ;

soppresso


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0564

IVA applicabile a servizi di radiodiffusione e di televisione e ad altri servizi elettronici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0739) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0437/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0440/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2008 .

L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2009 .

Qualsiasi proposta finalizzata a un eventuale prolungamento del regime è adottata dalla Commissione con sufficiente anticipo rispetto alla sua scadenza, in modo da consentire al Parlamento europeo di disporre del tempo sufficiente per esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 93 del trattato.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0565

Programma legislativo e di lavoro della Commissione 2007

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007

Il Parlamento europeo,

visto il programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (COM(2006)0629), approvato il 24 ottobre 2006, presentato dalla Commissione e discusso dal Parlamento il 14 novembre 2006,

visti gli orientamenti di strategia politica della Commissione per il 2004-2009, la sua strategia politica annuale per il 2007 e i contributi delle commissioni parlamentari trasmessi alla Commissione dalla Conferenza dei presidenti, come disposto dall'accordo quadro tra il Parlamento e la Commissione,

visti l'articolo 33 e l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 2007 sarà un anno cruciale per il processo di integrazione europea, con l'Unione che accoglierà due nuovi Stati membri (Romania e Bulgaria), festeggerà il 50o anniversario del Trattato di Roma, si adopererà per conseguire un accordo istituzionale e avvierà tutta una serie di nuovi programmi di finanziamento,

B.

considerando l'estrema importanza che l'Unione realizzi ambiziosi obiettivi politici, economici e sociali per i propri cittadini e serva l'interesse comune europeo nel fare dell'Unione un attore di primo piano sulla scena mondiale, che promuove soluzioni comuni per la pace, la giustizia, la prosperità e lo sviluppo socioeconomico sostenibile a livello mondiale,

C.

considerando la necessità di appaiare strettamente le spese alle priorità politiche, tenuto conto che le risorse previste nell'ambito delle nuovo quadro finanziario sono insufficienti per raccogliere tutte le sfide a venire,

D.

ribadendo la necessità che l'Europa si adoperi per rispondere alle crescenti aspettative dei suoi cittadini, potenziando il proprio ruolo di protagonista sulla scena mondiale,

1.

accoglie positivamente l'accento posto dal programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 sulla modernizzazione dell'economia europea e sul miglioramento del benessere dei cittadini; condivide a tale proposito l'importanza annessa alla sicurezza, alla salute, all'innovazione, a un ambiente più pulito, all'energia e ai cambiamenti climatici, al mercato interno, alla migrazione e all'integrazione, alla visibilità e all'efficacia dell'Europa a livello mondiale, come pure al miglioramento delle comunicazioni con i cittadini europei; si rammarica tuttavia della scarsa ambizione in diversi altri settori e ritiene che, per ripristinare lo slancio del progetto europeo, la Commissione debba svolgere pienamente il proprio ruolo nel rafforzare l'economia sociale di mercato dell'Europa, fondata sullo sviluppo sostenibile;

2.

ritiene che la distinzione tra «iniziative strategiche» e «iniziative prioritarie» accresca la chiarezza e la credibilità del programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007; chiede tuttavia alla Commissione di dare prova di maggiore coerenza e precisione nell'illustrare la distinzione tra le due suddette categorie e, in particolare, di chiarire il calendario per la presentazione delle «iniziative prioritarie»; invita la Commissione a presentargli dopo sei mesi un aggiornamento sui progressi compiuti nell'attuazione del programma legislativo e di lavoro;

3.

si compiace del fatto che la Commissione abbia accolto numerosi contributi delle commissioni parlamentari, formulati nel quadro del nuovo «dialogo strutturato» e delineati nella relazione di sintesi della Conferenza dei presidenti di commissione;

4.

invita tuttavia la Commissione a informarlo dei motivi per cui non ha incluso nel programma di lavoro per il 2007, come richiesto dalle sue commissioni parlamentari, le seguenti iniziative legislative: il riconoscimento reciproco nel settore degli scambi di merci, le proposte atte a migliorare il marchio CE, la revisione dello statuto della Società europea, lo sviluppo dei microcrediti, la conciliazione della vita lavorativa e familiare, la protezione dei lavoratori a statuto atipico, una nuova proposta sulla Mutua europea, i valori limite per le sementi contenenti organismi geneticamente modificati e una proposta sull'iniziativa per la trasparenza;

5.

ritiene comunque che il funzionamento dell'accordo quadro sulle relazioni tra Parlamento e Commissione possa e debba essere migliorato, coinvolgendo i gruppi politici in maniera più coerente e sin dalle prime fasi della procedura;

6.

deplora che non vi sia interazione tra il programma legislativo e di lavoro e la procedura di bilancio; auspica, conformemente all'accordo quadro tra Parlamento e Commissione, di migliorare il nesso tra le due procedure e attende con interesse lo svolgimento di una discussione sulle modalità per poter realizzare ciò;

7.

invita la Commissione ad impegnarsi in un dialogo precoce con il Parlamento sulla questione cruciale della revisione del quadro di bilancio dell'Unione europea e del quadro finanziario, sulla revisione intermedia della PAC e sui nuovi meccanismi per le risorse proprie;

8.

plaude all'intenzione della Commissione di ravvicinare l'Europa ai cittadini grazie a una migliore strategia di comunicazione, intesa a una maggiore visibilità e una migliore comprensione dell'Unione europea a livello nazionale, regionale e locale; sostiene tutte le iniziative intese a creare partenariati e a prestare attenzione e a fornire risposte in maniera più sistematica alle preoccupazioni dei cittadini;

9.

sottolinea a tal fine, in particolare, la necessità di coordinare meglio la politica di comunicazione con i governi nazionali e i partiti politici, nell'intento di instaurare un efficace dialogo aperto con i cittadini sulle tematiche europee; ritiene che i propri membri possano dare un proprio contributo a questo processo e si attende dalla Commissione una stretta collaborazione in sede di definizione e attuazione della sua politica di comunicazione;

10.

prende atto della determinazione della Commissione ad essere associata all'elaborazione della Dichiarazione di Berlino sul 50o anniversario del Trattato di Roma; ritiene importante che tale dichiarazione abbia un carattere veramente interistituzionale, con la partecipazione congiunta di Parlamento, Consiglio e Commissione; è del parere che questa dichiarazione debba contribuire anche ad affermare i valori e l'identità dell'Unione e a promuovere le riforme istituzionali in Europa;

11.

plaude al desiderio della Commissione di impegnarsi attivamente nel processo inteso a assicurare l'adozione di un trattato costituzionale europeo; è del parere che gli obiettivi e le riforme previsti dal trattato siano indispensabili per il buon funzionamento e il futuro sviluppo dell'Unione; invita la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, ad assumere un ruolo guida nell'individuare una valida via d'uscita all'attuale impasse istituzionale;

Priorità per il 2007

Modernizzare l'economia europea

12.

si compiace che il programma legislativo e di lavoro della Commissione ponga l'accento in modo particolare sulla necessità di proseguire la modernizzazione dell'economia europea, per renderla più dinamica e competitiva, tenuto conto delle sfide sul piano mondiale; sottolinea l'importanza annessa a un'incisiva attuazione della strategia di Lisbona, sottolineando l'interdipendenza dei progressi in campo economico, sociale e ambientale nel creare un'economia dinamica e innovativa; ribadisce il suo sostegno a un'Agenda europea in cui prosperità e solidarietà siano davvero obiettivi che si sostengono a vicenda e invita la Commissione ad adottare misure che rispecchino questa realtà;

13.

invita la Commissione a migliorare il coordinamento delle politiche economiche, in particolare al fine di promuovere le iniziative nazionali ed europee mirate a incentivare la ricerca, le competenze e le nuove tecnologie, a condividere le prassi eccellenti sul modo in cui aumentare l'efficacia e la qualità della spesa pubblica e a migliorare la qualità dei dati statistici;

Ricerca e sviluppo

14.

ribadisce l'urgenza di promuovere la ricerca cooperativa per migliorare la competitività dell'economia europea, soprattutto nel settore delle tecnologie di punta; esorta a intraprendere maggiori sforzi coordinati per promuovere il settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie della società dell'informazione;

15.

ritiene che, se fondata sui giusti principi, la creazione del previsto Istituto europeo di tecnologia (IET) potrebbe contribuire alla competitività dell'economia europea, ponendo rimedio alla frammentazione degli sforzi nel campo della ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione, che finora ha ostacolato i progressi; insiste sulla necessità di evitare che i fondi precedentemente destinati al Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo non siano assolutamente utilizzati per finanziare le attività dell'Istituto;

16.

accoglie con favore la proposta della Commissione relativa al programma Erasmus Mundus II, volto a favorire la cooperazione con i paesi terzi nel settore dell'istruzione superiore; sottolinea tuttavia che la Commissione dovrà adottare ulteriori iniziative per promuovere l'eccellenza nelle università e negli istituti di istruzione superiore europei, l'apprendimento permanente e una migliore conoscenza delle lingue;

17.

sottolinea la rilevanza strategica del settore spaziale, che è in rapida espansione, ed appoggia pertanto pienamente l'iniziativa della Commissione di definire una politica spaziale europea coerente ed esaustiva;

Mercato interno

18.

invita la Commissione a potenziare gli sforzi per il completamento del mercato interno, in modo tale da consentire ai cittadini di sfruttarne pienamente i vantaggi; ritiene tuttavia che la revisione della strategia per il mercato interno non debba fornire un pretesto per la mancata presentazione delle necessarie iniziative in materia di mercato interno che sono necessarie; sottolinea che il mercato unico può essere sviluppato con risultati positivi solo nel contesto della promozione della concorrenza equa, della coesione, di un elevato livello di protezione dei consumatori e del rispetto dei principi di Göteborg;

19.

chiede nuovamente alla Commissione di esplorare tutte le soluzioni possibili per migliorare i sistemi relativi ai brevetti e alla composizione delle controversie in materia di brevetti;

20.

sottolinea l'importanza di completare il mercato interno nel campo dei servizi finanziari e assicurativi e, in particolare, dell'impegno della Commissione di proporre un aggiornamento della legislazione in materia di solvibilità, fondi investimento (OICVM) e trattamento IVA dei servizi finanziari; sottolinea tuttavia che, per quanto concerne la legislazione sui servizi finanziari, una delle priorità fondamentali per il 2007 dovrebbe riguardare il corretto recepimento e la tempestiva applicazione dei testi legislativi adottati negli ultimi anni; invita a tale riguardo la Commissione a riferire sul possibile impatto dei «private equity funds» (fondi azionari privati) e degli «hedge funds» (fondi speculativi ad alto rischio) sulla stabilità finanziaria, sulla performance economica e sull'occupazione;

Raccogliere le sfide della società europea

21.

constata che la Commissione intende procedere a una valutazione globale della Società europea ma la invita a essere più ambiziosa e, considerando che il 2007 sarà l'Anno europeo delle pari opportunità, a presentare una serie di iniziative nei settori dell'esclusione sociale, della povertà, della protezione dei lavoratori atipici e di una migliore protezione sociale nelle nuove forme di occupazione, nonché una valutazione dell'attuazione della legislazione comunitaria sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione, e qualsiasi iniziativa sia necessaria in questo campo;

22.

chiede che venga dato adeguatamente seguito alla comunicazione della Commissione concernente una consultazione su un'azione da realizzare a livello comunitario per promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro (COM(2006) 0044) volta a promuovere il coinvolgimento attivo delle persone più lontane dal mercato del lavoro;

23.

invita la Commissione a identificare una base giuridica chiara per la lotta contro tutti i tipi di violenza, in particolare nei confronti delle donne e dei bambini;

24.

accoglie favorevolmente, a questo proposito, l'obiettivo della Commissione di esaminare possibili percorsi atti a rafforzare la «flessicurezza» e ad aiutare gli Stati membri a raggiungere un elevato livello di produttività e di protezione sociale;

Protezione dei consumatori

25.

chiede alla Commissione di imprimere un nuovo impulso al settore della protezione dei consumatori, in particolare al fine di consolidare e rivedere l'acquis sui consumatori per rafforzare l'efficacia della politica di protezione dei consumatori e i loro diritti, garantire la protezione dei consumatori vulnerabili, migliorare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori riguardo ai loro diritti e al ricorso alla giustizia, ad esempio mediante una campagna d'informazione su scala comunitaria, e tutelare gli interessi dei consumatori in tutte le politiche settoriali dell'UE; osserva a tale proposito che la normativa sulla protezione dei consumatori non dovrebbe in alcun caso costituire uno strumento per creare nuovi ostacoli nel mercato interno, bensì garantire che i consumatori di tutti gli Stati membri beneficino dell'elevato livello di protezione già raggiunto;

26.

accoglie pertanto favorevolmente il piano d'azione per la produzione e il consumo sostenibili, in quanto integra sia la dimensione sociale che quella economica;

Sicurezza dei cittadini, giustizia e migrazione

27.

chiede un impegno degli Stati membri e della Commissione per affrontare le cause strutturali delle migrazioni di massa, adeguando e aggiornando le loro attuali politiche per consentire ai paesi in via di sviluppo di proteggere e rafforzare le loro economie e garantire un reddito decente alle loro popolazioni, il che costituisce la sola alternativa a lungo termine per ridurre l'immigrazione illegale;

28.

invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca tra i loro servizi di controllo alle frontiere e ad aumentare i finanziamenti destinati a Frontex, al fine di lottare contro la tratta degli esseri umani; chiede che gli accordi di riammissione vengano conclusi secondo equità, rispettino i diritti fondamentali dei migranti e tengano conto delle necessità condivise dagli Stati membri dell'UE e degli paesi di origine e di transito;

29.

ritiene che una politica comune in materia di immigrazione, visti e asilo, nonché un'efficace integrazione economica e sociale degli immigrati sulla base di principi comuni, debbano essere al centro dell'azione europea nel 2007; plaude alle iniziative della Commissione in materia di immigrazione di manodopera e di sanzioni nei confronti dei datori di lavoro di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE; rinnova la propria richiesta di adozione della procedura di codecisione e del voto a maggioranza qualificata in tutti i settori inerenti all'immigrazione;

30.

sottolinea la necessità di una politica comune dei visti a livello UE, obiettivo rispetto al quale il completamento del sistema d'informazione sui visti (VIS) è un elemento chiave; esprime tuttavia una serie di riserve per quanto concerne la protezione e l'accesso ai dati e l'interoperabilità delle banche dati e si rammarica che la decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro resti bloccata in seno al Consiglio;

31.

appoggia risolutamente l'intento della Commissione di aggiornare la decisione quadro sulla lotta al terrorismo, in particolare affrontando i problemi della diffusione degli esplosivi e della trasmissione di conoscenze specialistiche, nonché contrastando la propaganda terroristica, pur sottolineando che una maggiore sicurezza dei cittadini non deve compromettere la protezione dei lori diritti fondamentali;

32.

insiste sulla necessità di affrontare la cibercriminalità e di migliorare i controlli alle frontiere e la gestione delle domande di visto, sottolineando nel contempo l'importanza della rapida entrata in vigore del Sistema d'informazione Schengen II (SIS II) e del suddetto VIS;

33.

esorta la Commissione a presentare, nel 2007, un progetto di direttiva sulle modalità per tutelare i diritti dei lavoratori stagionali nell'Unione europea, al fine di evitare gli abusi e le situazioni di schiavitù attualmente esistenti;

34.

rammenta che molto resta ancora da fare per garantire a tutti un accesso equo ed efficiente alla giustizia; chiede maggiori iniziative nel campo della giustizia civile per creare quel quadro giuridico equilibrato capace di dare sicurezza e garantire il ricorso alla giustizia;

Energia sicura, competitiva e sostenibile

35.

plaude alla proposta della Commissione di includere tra gli obiettivi strategici per il 2007 la definizione di una «Politica energetica europea», sulla base dei principi della sicurezza e della diversificazione d'approvvigionamento, della sostenibilità, dell'efficienza e di una maggiore autonomia energetica;

36.

sottolinea che una componente fondamentale della politica energetica comune vada individuato nell'accresciuta solidarietà fra gli Stati membri, capace di fronteggiare le difficoltà legate alla sicurezza fisica delle infrastrutture e alla sicurezza delle forniture; ritiene inoltre che tale solidarietà rafforzata accrescerebbe sensibilmente la capacità dell'Unione europea di difendere i suoi comuni interessi energetici a livello internazionale;

37.

è fermamente persuaso che un fattore essenziale del mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti sia la pronta trasposizione da parte di tutti gli Stati membri del diritto UE volte a creare un mercato interno dell'elettricità e del gas pienamente operativo, che rafforzi la competitività, la trasparenza e l'efficienza energetica;

38.

sollecita gli Stati membri a creare un mercato interno europeo dell'energia creando un equilibrio fra fonti di approvvigionamento interne ed esterne ed assicurando l'interoperabilità delle reti elettriche nazionali;

39.

chiede alla Commissione di assicurare una migliore sinergia tra sviluppo economico, da una parte, e sviluppo/uso di tecnologie ecologiche dall'altra, tenuto conto delle forti complementarità, che rappresentano una fonte potenziale di accresciuta competitività;

Migliorare la qualità di vita in Europa

Ambiente, trasporti e sviluppo sostenibile

40.

sottolinea il ruolo di primo piano svolto dall'Unione europea a livello internazionale per quanto riguarda la considerazione delle questioni ambientali, e concorda sul fatto che nei prossimi anni andrebbero compiuti sforzi per proteggere la biodiversità e far fronte ai cambiamenti climatici, in particolare sviluppando il concetto di «diplomazia verde» e puntando su una politica energetica mirata, incentrata sull'aumento della quota di energie rinnovabili, sul risparmio energetico e sull'efficienza energetica; accoglie con favore, a tale riguardo, il Libro verde sul cambiamento climatico dopo il 2012, che contribuirà a individuare i settori d'intervento;

41.

invita la Commissione ad appoggiare un ruolo forte per l'Unione europea nella definizione delle politiche post-Kyoto e dei nuovi obiettivi; accoglie con favore in questo senso la proposta di libro verde sul cambiamento climatico post-2012 che permetterà di verificare quelle aree in cui è necessario intervenire.

42.

si attende che la proposta di riesame del regime comunitario di scambio di emissioni sia finalizzato a migliorare l'efficacia ambientale di tale regime, includendovi pertanto anche le emissioni del trasporto aereo;

43.

esorta la Commissione a provvedere a un migliore coordinamento delle politiche dei trasporti e dell'ambiente, improntato allo sviluppo sostenibile, proponendo obiettivi concreti di riduzione del CO2 per il parco automobilistico totale e integrando i trasporti aerei negli obblighi vincolanti del protocollo di Kyoto;

44.

deplora il fatto che la protezione e la salvaguardia della biodiversità nell'UE non siano state indicate fra le priorità per il 2007 e incoraggia pertanto ancor più vivamente la Commissione ad assumere un ruolo guida nella battaglia mondiale per contrastare la perdita della biodiversità, assicurando nel contempo la corretta gestione della rete Natura 2000, soprattutto per quanto riguarda le zone marine;

45.

invita la Commissione a intraprendere le iniziative necessarie per rendere possibile la creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo delle fonti di energia che non comportano emissioni di CO2; sottolinea che il cambiamento climatico si ripercuote non solo sull'ambiente ma anche sulla salute, ragion per cui chiede alla Commissione di affrontare le nuove minacce e gli effetti a lungo termine;

Salute

46.

accoglie positivamente il contributo della Commissione alla formulazione della politica sanitaria in Europa e crede fermamente che la tutela e la promozione della salute debbano essere componenti implicite di tutte le politiche dell'Unione europea;

47.

sottolinea che un'efficace strategia sanitaria europea richiede una migliore collaborazione tra i servizi sanitari, in particolare per quanto riguarda la mobilità dei pazienti e la loro sicurezza (si pensi, ad esempio, alla contraffazione dei medicinali), l'informazione ai pazienti sui farmaci e il cambiamento degli stili di vita, e per raccogliere con successo la sfida rappresentata dall'invecchiamento in buone condizioni di salute;

Agricoltura e pesca

48.

Nota l'intenzione della Commissione di presentare una proposta sulla semplificazione della PAC, nonché su un'unica organizzazione comune di mercato (OCM), in linea con gli obiettivi della semplificazione e della trasparenza; sottolinea che, in vista della revisione del bilancio della Comunità nel 2008, si dovrebbe rafforzare il ruolo regionale, sociale ed ambientale della PAC, stabilizzando nel contempo i fondi agricoli della Comunità;

49.

plaude al maggiore impulso dato alle iniziative di semplificazione nel settore della PAC e attribuisce particolare importanza all'impegno assunto dalla Commissione di riferire in merito al funzionamento del meccanismo di ecocondizionalità; appoggia l'intenzione della Commissione di procedere alla rifusione e alla modernizzazione delle attuali prescrizioni in materia di etichettatura dei mangimi;

50.

valuta positivamente la proposta di regolamento volta a intensificare la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare in considerazione delle notevoli perdite che tale attività causa alle comunità costiere e ai pescatori che operano nel rispetto della legge; deplora tuttavia la generale mancanza di iniziativa e di impulso politico nel settore della PCP, che sarebbero invece necessari per affrontare le nuove sfide, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale;

L'Europa come partner mondiale

Politica europea di vicinato

51.

si compiace dell'impegno della Commissione di dare la priorità al rafforzamento della Politica europea di vicinato, ma ritiene che per dare dei contenuti a tale impegno occorrano proposte e iniziative concrete; mette in guardia contro il rischio che la Politica europea di vicinato possa limitarsi a relazioni bilaterali e amministrative o «burocratiche» con i paesi interessati; ritiene che taluni aspetti di tale politica andrebbero rivisti per tener conto delle aspettative dei vari paesi interessati e strutturare gli accordi in modo più rispondente alle loro esigenze; chiede di essere coinvolto in questo processo;

52.

invita la Commissione ad elaborare una relazione annuale sul rispetto della clausola sui diritti umani e la democrazia degli accordi con i paesi della politica europea di vicinato, corredata di una valutazione dettagliata e di raccomandazioni sull'efficacia e la coerenza delle azioni intraprese;

Stabilità e democrazia nell'Europa sud-orientale

53.

osserva che i paesi dell'Europa sud-orientale stanno realizzando passi avanti e acquisendo quello slancio verso l'adesione citato nella Dichiarazione di Salonicco; si attende che l'Unione assuma un ruolo guida per consolidare la stabilità e aumentare la prosperità nei Balcani occidentali, assistendo in tal modo i paesi della regione nel loro cammino verso l'adesione all'Unione europea;

Russia

54.

ricorda alla Commissione che l'attuale accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia scadrà nel 2007; invita la Commissione a proporre principi-guida per il contenuto strategico delle relazioni dell'Unione europea con la Russia e, in particolare, a sottolineare l'importanza di collocare la democrazia, i diritti dell'uomo e la libertà di espressione al centro delle future relazioni, istituendo un chiaro meccanismo di sorveglianza dell'attuazione di tutte le clausole di tale nuovo accordo;

Politica di sviluppo

55.

invita gli Stati membri e la Commissione a dare prova di maggiore ambizione nell'onorare l'impegno a conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e chiede alla Commissione di presentare proposte concrete di finanziamento alternativo dei programmi di sviluppo;

56.

ritiene che, per consentire ai paesi appartenenti al Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) di realizzare i loro obiettivi di sviluppo, occorra rispettare correttamente l'aspetto dello sviluppo regionale in sede di negoziato sugli accordi di partenariato economico;

Politica commerciale e negoziati OMC

57.

a livello multilaterale, auspica risultati positivi e ambiziosi per i negoziati di Doha; si rammarica del fatto che sia stato necessario rinviare sine die le trattative sul programma di sviluppo di Doha e rileva che il fallimento dei negoziati multilaterali e il passaggio ad accordi bilaterali/regionali potrebbe condurre a un processo di liberalizzazione ineguale e a uno sviluppo squilibrato, con ripercussioni negative soprattutto per i paesi meno sviluppati;

PESD

58.

sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di sindacato parlamentare sullo sviluppo della politica europea di sicurezza e difesa (PESD) in generale, e sulle missioni PESD in particolare, come pure l'esigenza di fornire informazioni proattive e di effettuare una consultazione prima che vengano decise azioni comuni in ambito PESD, in modo che i parlamenti possano esprimere il proprio parere e le loro eventuali preoccupazioni;

Legiferare meglio

59.

sottolinea l'esigenza di accelerare la semplificazione e il consolidamento della legislazione UE e di impegnarsi più a fondo per una migliore normazione e una rapida trasposizione e corretta applicazione della legislazione UE; chiede un meccanismo più rigoroso di sorveglianza dell'effettiva applicazione della legislazione europea nell'ordinamento degli Stati membri;

60.

insiste sul fatto che tutte le iniziative in materia di semplificazione devono essere pienamente conformi a tutti i principi e a tutte le condizioni enunciate nella sua risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia per la semplificazione del contesto normativo (1);

Valutazioni d'impatto

61.

si compiace dell'inserimento delle valutazioni di impatto nel processo legislativo e del fatto che il programma legislativo e di lavoro sottolinei un accordo sulla necessità di una legislazione di elevata qualità, con l'impegno assunto dalla Commissione di effettuare valutazioni d'impatto per tutte le iniziative legislative strategiche e prioritarie; insiste sulla necessità di effettuare valutazioni di impatto indipendenti, evitando tuttavia che ciò provochi ritardi eccessivi nella presentazione delle proposte della Commissione; rammenta che «legiferare meglio» non significa necessariamente deregolamentare o passare a forme di regolamentazione minima;

Soft law

62.

deplora il crescente ricorso della Commissione alla soft law, come raccomandazioni e comunicazioni interpretative, che le consente di eludere le prerogative dell'autorità legislativa;

Monitoraggio dell'attuazione e del rispetto dell'acquis

63.

si rammarica della scarsa reazione della Commissione alla propria richiesta circa l'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri;

64.

invita la Commissione a rendere più trasparente l'intero processo di trasposizione e attuazione e a persuadere gli Stati membri a produrre delle «tavole di concordanza», che mostrino esattamente quale parte di una qualsiasi normativa emana dall'Unione europea e quale invece dagli Stati membri;

Responsabilità di bilancio

65.

auspica che nel corso del 2007 sia data piena attuazione a tutte le riforme previste nel nuovo accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, consentendo quindi di ottenere risultati rapidi in termini di miglioramento della qualità di esecuzione del bilancio;

66.

chiede alla Commissione di assicurare, agevolare e incoraggiare l'esecuzione integrale del bilancio dell'UE, in particolare nei nuovi Stati membri, dal momento che il 2007 sarà un anno cruciale per l'attuazione della nuova politica strutturale; chiede alla Commissione di applicare tutte le misure necessarie a garantire che i programmi operativi per il nuovo periodo di finanziamento, in accordo con gli orientamenti strategici per la coesione, siano pronti ed entrino nella fase di attuazione puntualmente per tutti gli Stati membri;

67.

sottolinea l'importanza che annette all'agenda delle riforme, in particolare nel settore della lotta contro la frode e la cattiva gestione, poiché ogni caso di frode o cattiva gestione contribuisce ad aumentare lo scetticismo nei confronti dell'Unione europea; deplora il fatto che la Commissione sembri aver ridimensionato il suo programma originario di riforma; in tale contesto invita la Commissione a continuare a lavorare al piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato e all'iniziativa per la trasparenza;

*

* *

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0205.

P6_TA(2006)0566

Vertice UE-Russia

Risoluzione del Parlamento europeo sul Vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 a Helsinki

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di partnership e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro (1), che è entrato in vigore nel 1997 e che scadrà nel 2007,

viste le consultazioni UE-Russia sui diritti umani,

viste le attuali responsabilità della Russia sul piano internazionale e su quello europeo in quanto Presidente del G8 e Presidente del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa,

viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sulla Russia, in particolare la risoluzione del 25 ottobre 2006 sulle relazioni UE-Russia in seguito all'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya (2), la risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nell'Unione europea (3) e la sua risoluzione del 26 maggio 2005 sulle relazioni UE-Russia (4),

visto l'esito del 18o Vertice UE-Russia tenutosi a Helsinki il 24 novembre 2006,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le relazioni tra l'UE e la Russia hanno registrato, negli ultimi anni, una crescita costante determinando un'integrazione ed un'interdipendenza economiche profonde e generalizzate, destinate ad aumentare ancora di più nel prossimo futuro,

B.

considerando che una maggiore cooperazione e buone relazioni di vicinato tra l'UE e la Russia sono di vitale importanza ai fini della stabilità, della sicurezza e della prosperità di tutta l'Europa,

C.

considerando che la conclusione di un accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e la Federazione russa riveste la massima importanza per questa maggiore cooperazione, soprattutto per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo di relazioni economiche basate sull'uguaglianza, la trasparenza e il rispetto di procedure riconosciute a livello internazionale, il rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa attraverso il reperimento di pacifiche soluzioni politiche ai conflitti regionali nel comune vicinato e l'ulteriore rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo, dello Stato di diritto e della democrazia quale base di queste relazioni,

D.

considerando che la rapida attuazione dei quattro spazi comuni, con un comune spazio economico, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, uno spazio di sicurezza esterna e uno spazio di ricerca, istruzione e cultura dovrebbe essere al cuore dei negoziati su questo nuovo accordo di partenariato strategico,

E.

considerando che la sicurezza dell'approvvigionamento di energia è una delle più importanti sfide per l'Europa e uno dei principali settori di cooperazione con la Russia, e considerando che circa un quarto del gas e del petrolio importato dall'UE proviene dalla Russia e che l'Unione europea è il consumatore più affidabile delle esportazioni russe,

F.

considerando che il summenzionato vertice UE-Russia di Helsinki del 24 novembre 2006 doveva segnare l'inizio di una nuova fase nelle relazioni UE-Russia e, in particolare, doveva servire per avviare i negoziati su un nuovo accordo quadro tra la UE e la Russia per sostituire l'attuale accordo di partnership e di cooperazione (APC) che scadrà nel 2007,

G.

considerando che la Polonia ha bloccato l'avvio dei negoziati sul nuovo accordo quadro sostenendo che dovrebbe essere subordinato all'abrogazione da parte di Mosca del divieto sulle importazioni di carne polacca introdotto nel 2005,

H.

considerando che il 10 novembre 2006 la Russia ha introdotto un nuovo embargo sulle importazioni di carne e di prodotti avicoli dalla Polonia adducendo violazioni delle regolamentazioni veterinarie; considerando che la Russia ha anche imposto un divieto sulle importazioni dall'UE di pesce e di prodotti della pesca; considerando che prima del suddetto Vertice del 24 novembre 2006 la Russia minacciava di estendere il divieto a tutta la UE sostenendo di essere preoccupata per la febbre suina in Romania e Bulgaria,

I.

considerando che le recenti uccisioni di eminenti oppositori del governo russo hanno provocato grande preoccupazione in tutta l'Europa,

J.

considerando la diffusa preoccupazione — in Russia, nell'Unione europea e altrove — per quanto riguarda la democrazia e i diritti umani in Russia e per l'incapacità della polizia e delle autorità giudiziarie russe di trovare i responsabili degli assassini di matrice politica,

K.

considerando che le formalità transfrontaliere ai confini UE-Russia sono molto lente e causano code intollerabili di mezzi pesanti ad alcuni posti di controllo,

L.

considerando che l'Unione europea dovrebbe essere in grado di unire le proprie forze e parlare con una sola voce nelle sue relazioni con la Russia,

1.

riconosce l'importanza della Russia quale partner strategico per la cooperazione, con cui l'Unione europea condivide non solo interessi economici e commerciali ma anche l'obiettivo di cooperare strettamente sul piano internazionale, oltre che nelle relazioni di vicinato;

2.

sottolinea l'importanza dell'unità e della solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea nelle relazioni con la Russia; apprezza di conseguenza la linea europea comune definita nel Vertice informale di Lahti il 20 ottobre 2006 che ha consentito all'Unione di parlare con una sola voce nelle riunioni con il Presidente Vladimir Putin a Lahti e a Helsinki;

3.

si compiace delle discussioni aperte sulla democrazia e i diritti umani svoltesi in occasione del suddetto vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 e del vertice di Lathi; sottolinea tuttavia che la situazione attuale in Russia è fonte di grave preoccupazione per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, la democrazia, la libertà di espressione e il diritto della società civile e dei singoli cittadini di contestare le autorità e renderle responsabili delle loro azioni;

4.

deplora il fatto che il suddetto Vertice del 24 novembre 2006 non abbia avviato negoziati su un nuovo accordo quadro tra l'UE e la Russia e incoraggia le Presidenze finlandese e tedesca a continuare a lavorare per attivare il mandato di negoziato su un nuovo accordo che dovrà essere adottato quanto prima e per avviare i necessari negoziati senza indugio;

5.

sottolinea che la vigorosa difesa dei diritti dell'uomo e dei valori democratici dovrebbe essere un principio di base di ogni impegno UE nei confronti della Russia; invita la Commissione a inviare un chiaro segnale a tutte le parti interessate che questi valori non saranno relegati in secondo piano nel pacchetto di negoziato UE-Russia;

6.

deplora che le consultazioni tra l'UE e la Russia per quanto riguarda i diritti umani non hanno determinato alcun sostanziale progresso in questo campo, che dovrebbe essere una priorità nelle relazioni bilaterali; invita pertanto il governo russo a contribuire all'intensificazione delle consultazioni UE-Russia in materia di diritti dell'uomo come parte essenziale del partenariato UE-Russia e a consentire il libero funzionamento delle organizzazioni in materia di diritti dell'uomo interne e internazionali e delle altre ONG nonché a proteggere la sicurezza personale degli attivisti dei diritti dell'uomo; invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che ogni assistenza finanziaria concessa alla Russia sia legata allo sviluppo degli standard democratici in tale paese;

7.

esprime la propria profonda preoccupazione per le recenti notizie riportate dalle organizzazioni internazionali e dagli esperti delle Nazioni Unite (ONU) in materia di diritti umani sul ricorso alla tortura nelle prigioni e nelle stazioni di polizia russe, nonché nei centri di detenzione segreti in Cecenia, tortura che comprende atti inumani e degradanti commessi da pubblici ufficiali; condanna con forza tali pratiche e invita le autorità russe a indagare su tali abusi, a porre immediatamente termine a ogni violazione e a processare i responsabili;

8.

sottolinea l'esigenza di lavorare insieme alla Russia come necessario partner strategico per assicurare la pace, la stabilità e la sicurezza e lottare contro il terrorismo internazionale e l'estremismo violento, nonché per affrontare altre questioni di sicurezza, come i rischi ambientali e nucleari, il problema della droga e il traffico di armi e di esseri umani nonché la criminalità organizzata transfrontaliera nel vicinato dell'Europa, in cooperazione con l'OSCE e altre sedi internazionali;

9.

invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare iniziative comuni con il governo russo per rafforzare la democrazia, la sicurezza e la stabilità nel comune vicinato, in particolare attraverso attività congiunte per salvaguardare la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali in Bielorussia e sforzi congiunti per risolvere finalmente i conflitti in Moldavia, Georgia e Nagorno-Karabakh; invita l'UE e la Russia ad assumersi la propria responsabilità, in quanto membri del Quartetto (che comprende anche l'ONU e gli Stati Uniti), operando per la soluzione del conflitto in Medio Oriente e promuovendo una conferenza di pace internazionale per raggiungere un accordo regionale di pace in Medio Oriente;

10.

rileva che i progressi inerenti alla firma e alla ratifica dell'accordo ancora in sospeso sulle frontiere tra l'Estonia e la Russia e tra la Lettonia e la Russia continuano a costituire una importante priorità nei rapporti UE-Russia e che la questione andrebbe trattata in modo costruttivo ed equo, accettabile per tutti gli interessati;

11.

deplora le controversie sulle esportazioni dei prodotti agricoli e della pesca dall'UE alla Russia; ritiene che il proseguimento di queste controversie commerciali stia gravemente danneggiando l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Russia e l'Unione europea; invita quindi la Commissione e il governo russo a risolvere in via d'urgenza le controversie commerciali pendenti; insiste affinché l'Unione europea dimostri la necessaria solidarietà verso tutti gli Stati membri, e in particolare verso la Polonia, che subiscono discriminazioni a causa della politica commerciale russa;

12.

esprime la propria preoccupazione per le dichiarazioni delle autorità russe secondo le quali esse imporranno restrizioni ai prodotti agricoli dell'UE dopo l'adesione di Bulgaria e Romania;

13.

esprime la sua massima preoccupazione per la continua serie di omicidi di importanti personalità, come Anna Politkovskaya, che si oppongono all'attuale governo russo o che difendono i diritti fondamentali dei cittadini russi; sottolinea che il Consiglio e la Commissione devono reagire con tutta la loro autorevolezza e sottolinea che la partnership con la Russia sarà seriamente pregiudicata se la Russia non dimostrerà la sua capacità e la sua determinazione di contribuire alle indagini per scoprire gli assassini e di adempiere al suo dovere di uscire da questo circolo vizioso e di processare i responsabili;

14.

chiede alla Federazione russa, quale membro del Consiglio d'Europa, di migliorare le condizioni dei prigionieri e di porre termine alle difficoltà che incontrano gli avvocati ad accedere ad alcuni di loro; mette in rilievo che in base al codice penale russo il luogo di detenzione deve essere vicino alla residenza dei detenuti o vicino al luogo in cui è stato commesso il crimine, come esemplificato dai detenuti, i Sigg. Khodorkovsky e Lebedev;

15.

approva l'accordo raggiunto al suddetto Vertice UE-Russia del 24 novembre 2006 di abolire gradualmente i diritti che la Russia fa pagare alle società aree dell'UE che sorvolano la Siberia, risolvendo una disputa tra le due parti che dura da 20 anni, e aprendo la via affinché le società aree dell'UE possano aumentare il numero di rotte verso i mercati in crescita dell'Asia; rileva che la disputa sui diritti, che è costata alle società aree dell'UE più di 250 milioni di euro all'anno, era uno degli ultimi ostacoli identificati dall'UE dopo il suo accordo con la Russia in merito all'entrata di tale paese nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che aprirà nuove possibilità per una più intensa cooperazione e maggiori scambi tra l'UE e la Russia;

16.

teme che le recenti modifiche alla parte IV del codice civile russo relative ai diritti di proprietà intellettuale siano inferiori agli standard richiesti per l'OMC (TRIPS) e comunque ancora inadeguati rispetto ai profondi impegni contemplati per un partenariato strategico;

17.

esprime soddisfazione per l'intensificarsi del dialogo UE-Russia sulle questioni energetiche; sottolinea l'importanza strategica della cooperazione in materia energetica e l'esigenza di rafforzare le relazioni energetiche UE-Russia; sottolinea che l'ulteriore cooperazione in questo settore deve basarsi sui principi dell'interdipendenza e della trasparenza ed evidenzia l'importanza della reciprocità in termini di accesso ai mercati, infrastrutture e investimenti, con l'obiettivo di evitare strutture di mercato oligopolistiche e diversificare l'approvvigionamento energetico dell'Unione europea; in questo ambito, invita la Russia a rispettare i principi del trattato sulla Carta dell'energia entrato in vigore nell'aprile 1998 e a rafforzare la cooperazione in materia di risparmi energetici ed energia rinnovabile;

18.

invita il Consiglio e la Commissione a raddoppiare gli sforzi per risolvere i problemi di attraversamento delle frontiere ai confini UE-Russia; sottolinea, al riguardo, che occorre creare ulteriori capacità per far fronte all'aumento del flusso di merci; esorta le autorità russe a ridurre le code alle frontiere, accelerando le ispezioni e spostandone alcune dalla zona di frontiera ad altre più lontane;

19.

si compiace dell'esito positivo del Vertice sulla Dimensione settentrionale che si è svolto nel contesto del Vertice UE-Russia il 24 novembre 2006, e al quale la Russia ha partecipato assieme all'UE, alla Norvegia e all'Islanda; auspica che il documento quadro sulla Dimensione settentrionale adottato in quella sede costituisca una buona base per lo sviluppo di una cooperazione più stretta, a livello regionale e transfrontaliero, con la Russia;

20.

esprime a tale riguardo serie preoccupazioni per le misure applicate dalla Russia contro la Georgia, che stano avendo enormi conseguenze economiche, politiche e umanitarie; invita pertanto le autorità russe ad abrogare l'ingiustificato divieto che colpisce esportazioni sensibili dalla Georgia verso la Russia e a porre fine alla persistente azione di repressione a danno di persone di etnia georgiana che vivono in Russia;

21.

sottolinea l'esigenza che l'Unione europea agisca in modo unitario e con determinazione nei suoi sforzi per rafforzare le relazioni con la Federazione russa; si compiace dell'intenzione della Presidenza tedesca di attribuire una priorità ancora maggiore a questa importante tematica;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 1.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0448.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2006)0110.

(4)  GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 235.

P6_TA(2006)0567

Valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1) (in appresso denominata «direttiva OICVM III»),

visto il progetto di direttiva della Commissione, del 13 settembre 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (documento di lavoro ESC/43/2006) (in appresso denominato «progetto di direttiva di attuazione»),

visto il parere del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), destinato alla Commissione europea, sul chiarimento di talune definizioni riguardanti le attività ammissibili per gli OICVM, del gennaio 2006 (2),

vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

vista la dichiarazione rilasciata dal Presidente della Commissione Romano Prodi dinanzi al Parlamento europeo il 5 febbraio 2002 (4),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari (5),

vista la sua risoluzione del 27 aprile 2006 sulla gestione degli attivi (6),

visto l'articolo 81 del suo regolamento,

A.

considerando che finora le attività ammissibili per gli OICVM sono state oggetto di interpretazioni diverse da parte delle autorità di vigilanza degli Stati membri, per cui di fatto prodotti diversi sono stati offerti quali OICVM,

B.

considerando che un chiarimento uniforme a livello europeo di talune definizioni delle attività ammissibili è necessario ai fini del completamento del mercato unico,

1.

ritiene che un regolamento, invece di una direttiva, costituisca la migliore soluzione per garantire un recepimento uniforme, coerente e tempestivo delle nuove definizioni nel diritto nazionale; invita la Commissione a esporre dettagliatamente i motivi per cui si debba privilegiare una direttiva e a esaminare la possibilità di trasformare la sua proposta di direttiva in una proposta di regolamento;

2.

sottolinea che il CESR ha fornito un prezioso contributo all'elaborazione delle nuove definizioni delle attività ammissibili per gli OICVM e che esso dovrebbe pertanto continuare a essere coinvolto in qualità di «comitato di livello 3», in particolare al fine di garantire la coerenza delle definizioni chiarite nelle modalità di esecuzione nella loro applicazione quotidiana; auspica, a tale riguardo, che il CESR si pronunci nel prossimo futuro sulla questione se gli indici di fondi speculativi (hedge funds) rientrino tra le attività ammissibili; rileva che gli indici di fondi speculativi devono soddisfare i requisiti fondamentali per diventare attività ammissibili ai sensi della direttiva OICVIM III, vale a dire essere sufficientemente diversificati, rappresentare un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono ed essere resi pubblici in modo adeguato;

Valori mobiliari

3.

sottolinea l'importanza del requisito della liquidità dei valori mobiliari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del progetto di direttiva di attuazione, ai fini del corretto funzionamento della gestione delle attività, e invita la Commissione a garantire l'inclusione di questo principio al livello più appropriato;

Strumenti del mercato monetario

4.

invita la Commissione a estendere da un anno fino a un massimo di esattamente 397 giorni il periodo di regolamento previsto per gli strumenti del mercato monetario normalmente negoziati sul mercato monetario, affinché tali strumenti abbiano una durata massima di 397 giorni all'emissione o una durata residua massima di 397 giorni, ovvero siano soggetti a rettifiche periodiche del rendimento, in linea con le condizioni del mercato monetario, almeno una volta ogni 397 giorni; sottolinea, a tale riguardo, che questa modifica tiene conto della direttiva 2004/39/CE (7) e consente un'analisi comparativa con le norme applicate dall'Autorità di vigilanza finanziaria statunitense;

Indici finanziari

5.

constata che la direttiva OICVM III non stabilisce se gli indici finanziari possono essere basati solamente sulle attività ammissibili oppure anche sulle attività non ammissibili, e che l'articolo 9 del progetto di direttiva di attuazione definisce entrambe le categorie come attività ammissibili, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di diversificazione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva OICVM III;

6.

sottolinea che l'articolo 9 del progetto di direttiva di attuazione è inteso a consentire agli Stati membri di elevare dal 20 % al 35 % il limite applicabile agli investimenti nei mercati regolamentati nei quali prevalgono taluni strumenti del mercato monetario e valori mobiliari; ritiene pertanto che l'articolo 9 del progetto di direttiva di applicazione dovrebbe far riferimento non solo all'articolo 22 bis, paragrafo 1, ma anche all'articolo 22 bis, paragrafo 2, della direttiva OICVM III;

7.

constata che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del progetto di direttiva di attuazione, sono autorizzati gli investimenti relativi a indici composti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva OICVM III; sottolinea tuttavia che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) iii), del progetto di direttiva non considera in modo adeguato alcuni di questi indici, in quanto i limiti fissati all'articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva OICVM III, a cui fa riferimento, si applicano unicamente agli emittenti di azioni o di obbligazioni e non riguardano gli indici la cui diversificazione non dipende dal tipo di emittente, come ad esempio gli indici dei prodotti di base, la cui diversificazione dipende dal tipo di prodotto; invita pertanto la Commissione a estendere il campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del progetto di direttiva di attuazione, in modo tale che ogni indice adeguatamente controllato dal sistema di gestione del rischio dell'OICVM sia considerato come sufficientemente diversificato;

Carte commerciali assistite da attività

8.

ritiene che le carte commerciali assistite da attività (asset-backed commercial papers) a due livelli non debbano essere gli unici strumenti a essere considerati come attività ammissibili e invita pertanto la Commissione, fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva OICVM III, ad autorizzare come attività ammissibili per gli OICVM anche altre carte commerciali assistite da attività;

*

* *

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al CESR.


(1)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

(2)  CESR/06-005.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/EC (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(4)  INTERVENTO/02/44.

(5)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 115.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0181.

(7)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

P6_TA(2006)0568

Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2006-2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (2006/2252(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione concernente la strategia di allargamento e le sfide principali per il periodo 2006-2007 (COM(2006)0649),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (1),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993 e del Consiglio europeo di Madrid del 15-16 dicembre 1995, del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997, del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 nonché dei Consigli europei di Bruxelles del 16-17 dicembre 2004, del 16-17 giugno 2005 e del 15-16 giugno 2006,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della Commissione (2),

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2006, sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (3),

visto l'articolo 45, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0436/2006),

A.

considerando che l'Unione europea è un progetto politico fondato su valori condivisi e su obiettivi perseguiti in comune,

B.

considerando che l'UE si è evoluta in un'unione politica di democrazie, impegnata a rispettare le norme democratiche e a sviluppare una vivace cultura democratica,

C.

considerando che l'incentivo offerto dalla prospettiva dell'adesione all'UE ha indubbiamente contribuito a promuovere le riforme, consolidare la democrazia, potenziare il rispetto dei diritti umani e aumentare la stabilità nei paesi vicini,

D.

considerando che il Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha riaffermato l'impegno ad attuare pienamente l'Agenda di Salonicco, e che il Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 giugno 2006 ha ribadito l'intenzione di onorare gli impegni esistenti assunti nei confronti dei paesi dell'Europa Sudorientale (la Turchia e la Croazia, paesi con cui sono in corso negoziati di adesione, la Repubblica ex Iugoslava di Macedonia/FYROM, paese candidato, e i paesi dei Balcani occidentali, potenziali candidati) in merito all'allargamento, rilevando nel contempo la necessità di assicurare che «l'Unione sia in grado di funzionare politicamente, finanziariamente e istituzionalmente in seguito all'allargamento»,

E.

considerando che l'UE deve agire, basandosi sul suo impegno irreversibile a favore della democrazia, consapevole che la democrazia funziona solo se il demos — i cittadini dell'Europa — riconosce e sostiene il suo allargamento attraverso l'adesione di nuovi Stati membri e dei loro cittadini,

F.

considerando che il Parlamento europeo, assieme ai parlamenti nazionali e con il sostegno delle autorità regionali e locali e delle organizzazioni della società civile, può contribuire a rafforzare la trasparenza e la responsabilità del processo di allargamento e, quindi, ad aumentare il consenso dell'opinione pubblica sulla questione,

G.

considerando che l'allargamento dovrebbe come previsto dal Trattato, contribuire al processo d'integrazione europea e alla realizzazione di un'unione sempre più profonda fra i popoli d'Europa senza pregiudicare la valenza politica di tale progetto, e promuovere la pace, la sicurezza, la stabilità, la democrazia e la prosperità in Europa,

H.

considerando che, per tale ragione, occorre tener conto della capacità d'integrazione dell'Unione allorché si pensa al futuro dell'Unione,

I.

considerando che la dichiarazione formulata dal Vertice di Copenaghen il 21 e 22 giugno 1993 citava come importante considerazione «la capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea»,

J.

considerando che gli Stati membri e le Istituzioni dell'Unione europea devono affrontare con coraggio i fattori istituzionali, finanziari e politici sottesi alla capacità dell'Unione di integrare nuovi Stati membri,

K.

considerando che ciò presuppone un'approfondita analisi delle ripercussioni che l'aumento del numero dei membri può avere sulle politiche di coesione dell'Unione e sulle sue finanze,

L.

considerando che la capacità di integrazione è un concetto in evoluzione, che occorre valutare periodicamente con il passare del tempo alla luce di nuove circostanze,

M.

considerando che la capacità d'integrazione si basa su criteri oggettivi e affronta problemi concreti e quindi non deve essere confusa con la percezione nell'opinione pubblica dell'impatto di nuovi ampliamenti;

N.

considerando che la «capacità d'integrazione» non è un nuovo criterio applicabile ai paesi candidati ma una condizione per il successo dell'allargamento e per l'approfondimento del processo d'integrazione europea e che spetta all'Unione e non ai paesi candidati assumere la responsabilità del miglioramento della «capacità d'integrazione»,

O.

considerando che i paesi in via di adesione e candidati devono rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen (criteri di Copenaghen) e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali dell'UE,

1.

concorda con la Commissione sul fatto che i precedenti allargamenti sono stati un successo, hanno rafforzato l'Unione europea stimolandone la crescita economica, rafforzando il suo ruolo nel mondo e sostenendo lo sviluppo di nuove politiche comunitarie e hanno promosso la democrazia, la pace e la prosperità in Europa; sottolinea che l'ampliamento in generale fa parte degli strumenti più efficaci della politica estera e delle politiche di prevenzione dei conflitti dell'UE; ricorda che l'appoggio generalizzato ai precedenti allargamenti ha consentito di compiere la missione iniziale dell'integrazione europea, vale a dire riunificare il continente europeo dopo le divisioni politiche del XX secolo;

2.

rileva tuttavia che si può trarre insegnamenti dalle passate esperienze, in particolare la necessità di giudicare ciascun paese in base ai suoi meriti e di negoziarne l'adesione conformemente a un calendario basato sull'effettivo rispetto dei criteri di Copenaghen, nonché la necessità di evitare di indicare troppo presto una data per l'adesione definitiva;

3.

ritiene che questi insegnamenti debbano essere utilizzati per migliorare la qualità e la trasparenza del processo di allargamento;

4.

ritiene che l'Unione dovrebbe onorare i propri impegni nei confronti dei paesi che hanno già prospettive di adesione, purché essi rispettino i criteri di Copenaghen per l'adesione all'UE e adempiano agli obblighi che ne derivano; sottolinea che il rispetto di tali impegni rappresenta per questi paesi un forte incentivo a portare avanti le riforme;

5.

concorda sul fatto che il consolidamento, la condizionalità e la comunicazione sono i principi che ispirano la strategia dell'UE per l'allargamento; ritiene che qualsiasi ulteriore impegno per l'allargamento richieda un'analisi più approfondita rispetto al passato relativamente alla capacità d'integrazione dell'UE, dal punto di vista istituzionale, finanziario e politico;

6.

si rammarica quindi che la Commissione non abbia fornito un'analisi sufficientemente approfondita dei nodi da sciogliere prima che l'Unione possa procedere a nuovi ampliamenti;

7.

ritiene che la «Relazione speciale sulla capacità dell'Unione europea di accogliere nuovi Stati membri», di cui all'allegato I della suddetta comunicazione della Commissione, costituisca una risposta insoddisfacente alla richiesta, fatta dal Parlamento col paragrafo 5 della succitata risoluzione del 16 marzo 2006, di una «relazione che enunci i principi su cui si fonda tale definizione»;

8.

ritiene che la capacità d'integrazione dell'Unione si basa fondamentalmente su tre pilastri, ossia le sue istituzioni, la loro legittimità e capacità di agire e decidere in modo democratico ed efficace in nuove circostanze, le sue risorse finanziarie e il loro contributo generale alla coesione economica e sociale, nonché la capacità di un'Unione ampliata di perseguire i suoi obiettivi politici;

9.

ricorda quindi che è l'Unione, e non i paesi candidati, a doversi assumere la responsabilità di migliorare la sua capacità d'integrazione;

10.

ritiene che l'Unione europea possa attendersi dai suoi cittadini un atteggiamento positivo nei confronti dell'allagamento solo se essi vedono un'Europa che dà dei risultati; sottolinea quindi che la capacità d'integrazione non può essere disgiunta dalla capacità di agire dell'UE; ritiene che l'allargamento dovrebbe far parte dell'agenda dei cittadini dell'Unione ed essere pubblicizzato di conseguenza;

11.

ritiene che l'Unione possa funzionare adeguatamente solo sulla base di un'adesione incondizionata di tutti i suoi membri ai valori universali che sottendono all'Unione europea quale progetto politico: i diritti inalienabili e inviolabili della persona, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto che costituiscono l'identità europea;

12.

ritiene che, se non si riuscirà a garantire che la capacità d'integrazione dell'UE corrisponda ai progetti in termini di allargamento, ciò comporterà un indebolimento dell'Unione sul piano interno ed esterno, riducendo i benefici dell'adesione crescente per tutti i membri e che tale effetto non sarebbe compensato dall'aumento della dimensione esterna;

13.

critica la Commissione per la superficialità con cui tratta gli aspetti istituzionali, con particolare riferimento in questo senso alla propria risoluzione del 13 dicembre 2006 sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (4);

14.

ricorda i termini della sua summenzionata risoluzione del 19 gennaio 2006 e ribadisce che, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, il trattato di Nizza non costituisce una base adeguata per ulteriori allargamenti;

15.

esorta quindi i Capi di Stato e di governo a concludere il processo costituzionale entro la fine del 2008, come ribadito dal Consiglio europeo del giugno 2006, per consentire all'Unione di lavorare con più efficacia e trasparenza nonché più democraticamente, un presupposto necessario per ulteriori allargamenti;

16.

ricorda ai Capi di Stato e di governo che hanno il dovere di completare questo processo prima delle prossime elezioni europee, al fine di evitare ritardi nei negoziati di adesione in corso;

17.

sottolinea che la riforma istituzionale dell'Unione è di per sé una necessità, a prescindere da futuri ampliamenti e che occorre perseguirla con rigore e celerità;

18.

conferma che i negoziati di adesione proseguiranno secondo i meriti e i risultati di ciascun partner negoziale;

19.

apprezza e sostiene l'impegno della Commissione volto a migliorare la qualità del processo di adesione, rendendolo più trasparente e rispettoso dei parametri ed effettuando sistematicamente valutazioni d'impatto sulle politiche fondamentali nelle fasi cruciali del processo;

20.

ritiene che la prevista revisione del bilancio dell'Unione nel 2008-2009 debba tener conto della futura integrazione dei paesi attualmente candidati e precandidati;

21.

sottolinea che la comunicazione della Commissione non tratta in modo esauriente le ripercussioni finanziarie di nuovi ampliamenti e invita la Commissione a fornire stime chiare e credibili dell'impatto finanziario, prima di ogni nuova adesione;

22.

ribadisce che tale dibattito implica questioni difficili che potrebbero avere ripercussioni sulle politiche comuni dell'Unione, incluse le politiche in materia di coesione ;

23.

ritiene che debba essere esaminato d'urgenza l'impatto finanziario di futuri ampliamenti, di cui i Capi di Stato e di governo hanno implicitamente riconosciuto la complessità non integrandolo nel quadro finanziario 2007-2013; invita i Consigli Affari generali e ECOFIN a tenere una discussione congiunta sull'argomento;

24.

sottolinea che l'adempimento dei criteri politici stabiliti al Consiglio europeo di Copenaghen, anche nel settore dello Stato di diritto, dovrebbe avere maggiore priorità rispetto a quanto avvenuto finora nell'ambito dei negoziati di adesione e si dovrebbe stabilire un legame diretto fra questi criteri e il ritmo generale dei negoziati;

25.

valuta positivamente, a tale riguardo, l'inserimento nell'attuale quadro negoziale di un capitolo sulla magistratura e i diritti fondamentali, che tratta le questioni politiche e consentirà alle istituzioni dell'UE di analizzare con attenzione i progressi compiuti in questi settori cruciali;

26.

ritiene che negli allargamenti precedenti non sia stata rivolta sufficiente attenzione, nelle fasi iniziali dei negoziati, ai progressi nel campo della giustizia, della corruzione e dei diritti fondamentali; s'impegna a svolgere un ruolo molto più attivo nel sorvegliare il processo di adesione, ponendo in particolare l'accento sui suoi aspetti politici; invita il Consiglio a fare lo stesso e ad elaborare raccomandazioni chiare e debitamente motivate destinate ai paesi candidati, invece di prendere semplicemente atto dei progressi tecnici nei negoziati;

27.

ricorda le chiare prospettive di adesione che il Vertice UE di Salonicco del 19-20 giugno 2003 ha offerto ai paesi dei Balcani occidentali; ribadisce il proprio impegno ad appoggiare appieno tali prospettive che devono essere mantenute per consolidare la stabilità e la pace nella regione; ricorda a questi paesi che ognuno di loro sarà valutato sulla base dei propri meriti e che ciò determinerà il ritmo della loro integrazione nell'UE;

28.

si compiace della decisione del Consiglio del 13 novembre 2006 di adottare i mandati negoziali per gli accordi sulla facilitazione dei visti e la riammissione con i paesi dei Balcani occidentali, quale primo passo per promuovere i contatti tra i popoli di queste regioni e l'UE; rileva tuttavia che l'obiettivo consiste nella libertà di circolazione senza visti;

29.

apprezza i continui progressi compiuti dalla Croazia, paese candidato, verso l'integrazione nell'UE e invita i negoziatori di entrambe le parti a mantenere lo slancio raggiunto in questi negoziati in vista di una sollecita conclusione;

30.

prende atto che la relazione 2006 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia, pur affermando che la Turchia ha continuato ad attuare riforme politiche, sottolinea che il loro ritmo ha subito un rallentamento e conferma le lacune nel processo di riforma, come aveva già fatto il Parlamento nella sua risoluzione del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione; ribadisce che ciò comprende anche la ratifica e la piena applicazione da parte della Turchia del protocollo addizionale che estende l'accordo di associazione CE-Turchia ai dieci nuovi Stati membri, firmato dalla Turchia nel luglio 2005, in conformità della dichiarazione UE del 21 settembre 2005;

31.

sottolinea che il rifiuto turco di rispettare pienamente i termini del protocollo addizionale mette seriamente in pericolo il buon andamento dei negoziati di adesione; sottolinea che la decisione del Consiglio di non aprire i negoziati su otto capitoli importanti relativi a politiche rilevanti per le restrizioni della Turchia nei confronti della Repubblica di Cipro e di non chiudere provvisoriamente alcun capitolo è una conseguenza inevitabile della posizione assunta dalla Turchia in questo contesto; esorta la Turchia a cooperare in modo costruttivo per garantire la piena applicazione del protocollo addizionale nei tempi più brevi; a tal proposito accoglie con favore l'invito alla Commissione di presentare ogni anno una relazione sui progressi effettuati nel trattare le questioni incluse nella dichiarazione dell'UE del 21 settembre 2005;

32.

si rammarica sinceramente che gli sforzi della Presidenza finlandese volti a trovare una soluzione per superare l'attuale situazione di stallo relativamente alla piena applicazione del protocollo addizionale, da un lato, e ad attenuare l'isolamento della comunità turco-cipriota, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, dall'altro, non siano stati coronati da successo; invita la Presidenza tedesca a portare avanti tali sforzi con determinazione;

33.

è del parere che l'Unione europea debba essere pronta ad approvare un calendario volto a garantire che i suddetti obiettivi possano essere conseguiti entro un periodo di tempo ragionevole;

34.

esorta il Consiglio a sottoscrivere nuovi impegni solo sulla base di una valutazione approfondita delle relative conseguenze istituzionali, finanziarie, politiche e socioeconomiche; invita quindi la Commissione a fornire valutazioni d'impatto complete ogni qualvolta esamini nuove domande di adesione e quando presenta le sue raccomandazioni sull'apertura e la conclusione di negoziati;

35.

ricorda che durante i negoziati di adesione, quando il Consiglio, deliberando all'unanimità su una proposta della Commissione, stabilisce i criteri per l'apertura e la chiusura provvisoria di ogni capitolo, gli Stati membri dovrebbero condursi imparzialmente nei confronti di tutti i paesi in via di adesione;

36.

chiede che il diritto del Parlamento di esprimere un parere conforme si applichi non solo dopo la conclusione del processo negoziale ma anche prima dell'avvio dei negoziati di adesione;

37.

rileva che, poiché l'UE continua a condurre, ed avviare, negoziati sull'allargamento con i paesi balcanici affrontare la corruzione endemica e le reti regionali della criminalità organizzata diventerà un elemento importante sulla strada verso l'adesione; raccomanda dunque con forza che gli attuali strumenti finanziari per l'allargamento siano potenziati e che ne sia rettificato l'orientamento di modo che si concentrino, in via prioritaria, sulla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, con particolare riferimento alla riforma della magistratura, al rafforzamento della capacità della pubblica amministrazione e al miglioramento della cooperazione transfrontaliera;

38.

ricorda ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri che compete loro informare adeguatamente l'opinione pubblica sui vantaggi dei passati allargamenti e sulla posta in gioco di quelli futuri, pubblicizzando le ragioni delle decisioni che prendono, all'unanimità, nel corso del processo di adesione;

39.

invita quindi la Commissione a cooperare con gli Stati membri, il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali per informare con maggiore efficacia l'opinione pubblica in merito all'allargamento, aumentando di conseguenza la trasparenza del processo;

40.

si compiace della raccomandazione formulata dalla Commissione di rendere pubblici le relazioni analitiche, i parametri per l'apertura dei capitoli oggetto di negoziato e la posizione comune finale dell'UE;

41.

sollecita la Commissione a fornire una definizione più precisa della propria «politica di vicinato rafforzata» illustrando dettagliatamente ciò che questo tipo di relazioni comporterebbe;

42.

invita nuovamente la Commissione e il Consiglio a presentare, per tutti i paesi europei attualmente senza prospettive di adesione all'Unione europea, proposte volte ad avviare strette relazioni bilaterali o multilaterali con l'UE, conformi alle loro esigenze ed interessi specifici; sottolinea che sono i paesi che dispongono di una prospettiva di adesione riconosciuta a dover decidere se aderire o meno a questo ambito multilaterale, come tappa intermedia in vista dell'adesione a pieno titolo;

43.

invita, in tale contesto, la Commissione e il Consiglio a considerare l'istituzione, quale parte di una strategia di vicinato rafforzata, e in aggiunta alle strategie concernenti le relazioni con altri paesi, una politica regionale globale dell'Unione europea nella grande regione del Mar Nero, per poter costruire relazioni economiche e politiche bilaterali o multilaterali più forti tra l'UE e tutti i paesi della regione, in particolare per quanto riguarda il libero scambio, come nel caso dell'accordo di libero scambio per l'Europa centrale, gli investimenti, la sicurezza energetica e la politica in materia d'immigrazione;

44.

ritiene che le opzioni summenzionate, che comportano un ampio spettro di possibilità operative, potrebbero costituire un'alternativa attraente e reale che, senza escludere l'adesione piena, aprirebbe ai paesi partner una stabile prospettiva a lungo termine di relazioni istituzionalizzate con l'UE e darebbe l'incentivo necessario per promuovere le numerose riforme interne necessarie nei paesi in questione;

45.

invita la Commissione e il Consiglio, in tale contesto, a considerare la possibilità di modulare l'assistenza della Comunità, alla luce dei progressi realizzati dai paesi beneficiari nell'attuazione delle riforme richieste ai fini della loro integrazione europea;

46.

sottolinea che, sebbene la Russia non sia candidata all'adesione, né faccia parte della politica europea di vicinato, le relazioni con il più grande paese limitrofo dell'UE sono e restano vitali nel contesto di qualsiasi futura strategia dell'UE in materia di allargamento; ribadisce, nel contesto, che l'UE deve continuare a compiere ogni sforzo per sviluppare un ampio partenariato, unico nel suo genere con la Russia, comprendente scambi commerciali ed energia, ma soprattutto le questioni legate ai diritti umani e alla democrazia;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0381.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0096.

(3)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 306.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0569.

P6_TA(2006)0569

Aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti istituzionali della capacità dell'Unione europea di integrare nuovi Stati membri (2006/2226(INI))

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea,

viste le conclusioni della Presidenza delle riunioni del Consiglio europeo tenutesi a Copenaghen nel giugno 1993, a Madrid nel dicembre 1995, a Lussemburgo nel dicembre 1997, a Salonicco nel giugno 2003, a Bruxelles nel dicembre 2004, nel giugno 2005 e nel giugno 2006,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il documento di strategia del 2005 sull'ampliamento presentato dalla Commissione (COM(2005)0561),

vista la sua risoluzione del 12 gennaio 2005 sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (1),

vista la sua risoluzione del 28 settembre 2005 sull'apertura dei negoziati con la Turchia (2),

visto il quadro negoziale per la Turchia e la Croazia adottato dal Consiglio il 3 ottobre 2005,

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sul documento 2005 di strategia per l'allargamento della Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 sulle prossime iniziative per il periodo di riflessione e analisi sul futuro dell'Europa (5),

vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione (6),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0393/2006),

A.

considerando che il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2003 ha offerto una chiara prospettiva europea ai paesi dei Balcani occidentali, con l'adesione all'Unione europea quale obiettivo finale (Agenda di Salonicco),

B.

considerando che il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ribadito il suo impegno a favore della piena attuazione dell'Agenda di Salonicco e che il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha confermato l'intenzione di onorare gli impegni assunti in materia di allargamento nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale (Turchia e Croazia, paesi con i quali i negoziati di adesione sono in corso, ex Repubblica iugoslava di Macedonia/FYROM, quale paese candidato, e paesi dei Balcani occidentali, quali potenziali candidati), sottolineando la necessità di assicurare che l'Unione «sia in grado di funzionare politicamente, finanziariamente e istituzionalmente in seguito all'allargamento»,

C.

considerando che il 3 ottobre 2005 il Consiglio ha aperto ufficialmente i negoziati di adesione con la Turchia e la Croazia,

D.

considerando che il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha accordato lo status di paese candidato all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM),

E.

considerando che il rispetto di tutti i criteri di Copenaghen costituisce dal 1993 la base per l'adesione all'UE e che così dovrebbe continuare ad essere per le future adesioni,

F.

considerando che i criteri di Copenaghen menzionano altresì come elemento importante la «capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea»,

G.

considerando che la capacità istituzionale dell'Unione di integrare nuovi Stati membri forma sempre più oggetto di discussione in relazione agli allargamenti successivi all'adesione della Bulgaria e della Romania,

H.

considerando che, nella suddetta risoluzione sul documento di strategia del 2005 sull'ampliamento, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2006 una relazione che enunciasse i principi sui quali si basa la capacità di assorbimento dell'Unione,

I.

considerando che il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha deciso che «il ritmo dell'allargamento deve tener conto della capacità di assorbimento dell'Unione» ed ha previsto di tenere un dibattito, nel dicembre 2006, «su tutti gli aspetti relativi a ulteriori allargamenti, compresa la capacità dell'Unione di accogliere nuovi membri e gli altri modi di migliorare la qualità del processo di allargamento in base alle positive esperienze finora acquisite», sulla scorta di una relazione «su tutti gli aspetti pertinenti relativi alla capacità di assorbimento dell'Unione» che la Commissione dovrà presentare contemporaneamente alle sue relazioni annuali sui progressi fatti in materia di allargamento e processo di preadesione,

J.

considerando che secondo il Consiglio europeo tale relazione «dovrebbe inoltre riguardare la questione dell'attuale e futura comprensione dell'allargamento da parte dei cittadini e dovrebbe tener conto della necessità di spiegare adeguatamente il processo di allargamento alla popolazione dell'Unione»,

K.

considerando che il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha dichiarato che «i negoziati di adesione da aprire con i paesi candidati la cui adesione potrebbe avere notevoli ripercussioni finanziarie potranno essere conclusi solo dopo l'istituzione del quadro finanziario per il periodo a decorrere dal 2014, unitamente a eventuali riforme finanziarie conseguenti»,

L.

considerando che la nozione di capacità d'integrazione comporta la necessità di affrontare la sfida dell'adeguamento dell'UE, affinché essa sia in grado di accogliere i nuovi Stati membri, e che tale sfida rimane per ora irrisolta, in particolare a seguito della bocciatura del trattato costituzionale da parte di Francia e Paesi Bassi, laddove il trattato consentirebbe all'Unione europea di funzionare in modo efficiente e democratico, rimanendo ancora da affrontare il problema delle risorse finanziarie,

M.

considerando che attualmente è in corso un dibattito sulla cosiddetta «capacità di assorbimento» dell'Unione nel contesto di futuri allargamenti,

N.

considerando che il Presidente della Commissione ha dichiarato dinanzi al Parlamento europeo di ritenere che occorra risolvere le questioni istituzionali prima di qualsiasi allargamento futuro e ha espresso l'auspicio che, come stabilito dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, una siffatta soluzione istituzionale possa essere raggiunta entro la fine del 2008, consentendo in tal modo all'Unione di rispettare i propri impegni nei confronti dei paesi con i quali sono in corso negoziati e dei paesi ai quali è stata offerta una prospettiva di adesione,

O.

considerando che una soluzione istituzionale di questo tipo è essenzialmente e principalmente necessaria per mantenere il ritmo dell'integrazione europea, come osservato dai Capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Copenaghen del 1993,

1.

segnala che gli allargamenti tendevano a rafforzare l'Unione, a favorire la sua crescita economica, a rinsaldare il suo ruolo nel mondo e a promuovere lo sviluppo di nuove politiche dell'UE;

2.

ricorda che la nozione di «capacità di assorbimento» è stata menzionata formalmente per la prima volta nel 1993, quando il Consiglio europeo di Copenaghen ha riconosciuto che, accanto ai criteri politici ed economici che i paesi candidati devono soddisfare al fine di accedere all'Unione, la «capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri, mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione europea, riveste parimenti grande importanza, nell'interesse generale dell'Unione e dei paesi candidati»;

3.

rammenta che, sebbene ogni allargamento dell'Unione abbia comportato modifiche del suo assetto istituzionale, politico e finanziario, dette modifiche non sono state sufficienti a mantenere l'efficacia del processo decisionale dell'Unione;

4.

ritiene che la formulazione «capacità di assorbimento» non trasmetta adeguatamente l'idea che vuole esprimere, in quanto l'UE non assorbe in alcun modo i propri membri, e propone pertanto che tale espressione venga sostituita da «capacità d'integrazione», che riflette maggiormente il carattere dell'appartenenza all'UE;

5.

sottolinea che la «capacità d'integrazione» non è un nuovo criterio applicabile ai paesi candidati, ma una condizione per il successo dell'allargamento e per l'approfondimento del processo d'integrazione europeo; ritiene che la responsabilità di migliorare la «capacità d'integrazione» incomba all'Unione e non ai paesi candidati;

6.

ritiene che la nozione di «capacità d'integrazione» implica che, dopo l'allargamento,

le istituzioni europee siano in grado di funzionare adeguatamente e di prendere decisioni in modo efficiente e democratico, in conformità delle proprie procedure specifiche,

le risorse finanziarie dell'Unione siano sufficienti per finanziare adeguatamente le sue attività,

l'Unione riesca a sviluppare le proprie politiche e a conseguire gli obiettivi che si è posta per realizzare il proprio progetto politico;

7.

ritiene che, al fine di garantire la sua capacità d'integrazione, l'Unione debba prendere decisioni in merito alla portata e alla sostanza delle riforme che deve attuare prima che abbiano luogo eventuali adesioni future; ritiene che tale valutazione debba riguardare tutte le fasi chiave del processo di allargamento, tenendo conto del possibile impatto che i nuovi Stati membri avranno sulle capacità istituzionali, finanziarie e decisionali dell'Unione;

8.

riconosce che al momento l'Unione incontra difficoltà a rispettare gli impegni assunti nei confronti dei paesi dell'Europa sud-orientale perché la sua attuale struttura istituzionale, finanziaria e politica non è adatta per ulteriori allargamenti e deve essere migliorata;

Aspetti istituzionali della capacità d'integrazione

9.

sottolinea che, prima di qualsiasi futuro allargamento, è essenziale procedere a una riforma dell'Unione europea, per porla in condizioni di funzionare in modo più efficiente, trasparente e democratico; ritiene che, in tale ottica, qualsiasi allargamento futuro richiederà le riforme istituzionali seguenti:

a)

adozione di un nuovo sistema di voto a maggioranza qualificata che rafforzi la capacità del Consiglio di pervenire a decisioni;

b)

estensione sostanziale degli ambiti cui applicare il voto a maggioranza qualificata;

c)

estensione sostanziale della partecipazione del Parlamento europeo al processo decisionale, in condizioni di parità con il Consiglio, in materia di bilancio e nel settore legislativo,

d)

modifica del sistema di rotazione delle Presidenze del Consiglio europeo e del Consiglio;

e)

creazione della figura di Ministro degli affari esteri;

f)

ulteriore modifica della composizione della Commissione, oltre quella prevista dal trattato di Nizza;

g)

potenziamento del ruolo del Presidente della Commissione e rafforzamento della sua legittimità democratica mediante la sua elezione da parte del Parlamento europeo;

h)

estensione della giurisdizione della Corte di giustizia a tutti gli ambiti di attività dell'Unione, incluso il controllo del rispetto dei diritti fondamentali;

i)

istituzione di meccanismi per la partecipazione dei parlamenti nazionali al controllo dell'azione dell'Unione;

j)

miglioramento delle disposizioni in materia di flessibilità per far fronte alla crescente possibilità che non tutti gli Stati membri siano disposti a portare avanti congiuntamente determinate politiche, ovvero che non siano in grado di farlo;

k)

modifica della procedura di modifica dei trattati, al fine di semplificarla, renderla più efficace e rafforzare il suo carattere democratico e la sua trasparenza;

l)

soppressione della «struttura a pilastri» e sua sostituzione con una singola entità dotata di struttura unificata e di personalità giuridica;

m)

adozione di una clausola che consenta agli Stati membri di ritirarsi dall'Unione europea;

n)

chiara definizione dei valori su cui si fonda l'Unione europea nonché dei suoi obiettivi;

o)

chiara definizione delle competenze dell'Unione e dei principi che governano la sua azione e le sue relazioni con gli Stati membri;

p)

rafforzamento della trasparenza del processo decisionale dell'Unione, in particolare mediante il controllo pubblico delle attività del Consiglio quando esso agisce in qualità di colegislatore;

q)

chiara definizione e semplificazione degli strumenti mediante i quali l'Unione esercita le sue competenze;

osserva che tutte queste riforme figurano già nel trattato costituzionale e che la loro entrata in vigore consentirebbe all'Unione allargata di funzionare in modo adeguato, assicurandole la capacità di prendere decisioni in modo efficiente e democratico;

Altri aspetti rilevanti della capacità d'integrazione

10.

segnala che, a parte le riforme istituzionali indispensabili, i futuri allargamenti dell'Unione comporteranno la necessità di modifiche in altri importanti aspetti della sua struttura, quali:

a)

l'adozione della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il miglioramento delle politiche di solidarietà tra gli Stati membri;

b)

la revisione del quadro finanziario dell'Unione, anche per quanto riguarda il sistema di finanziamento, ai fini del suo adeguamento alle nuove esigenze di un'Unione allargata, sulla base di un «riesame completo e globale» del quadro finanziario 2007-2013 già pianificato per il 2008/2009, conformemente alla risoluzione del Parlamento dell'8 giugno 2005, sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (7), e alle disposizioni dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (8);

c)

la ridefinizione di molte delle sue politiche, alcune delle quali sono state istituite 50 anni fa, in modo da permettergli di attuare la strategia di Lisbona, di potenziarne la capacità d'azione sulla scena internazionale e di adattarle alle nuove sfide che un'Unione molto più grande e molto più diversificata si trova ad affrontare in un mondo globalizzato;

d)

il rafforzamento della politica europea di vicinato, al fine di fornire uno strumento adeguato per sviluppare relazioni reciprocamente vantaggiose con i paesi europei che non hanno prospettive immediate di adesione in quanto non soddisfano le condizioni richieste o che scelgono di non aderire;

11.

sottolinea che le suddette riforme devono andare di pari passo con iniziative volte ad aumentare l'accettazione pubblica dell'allargamento e rammenta la responsabilità dei dirigenti politici europei in materia di informazione del pubblico riguardo agli obiettivi e ai vantaggi reciproci dell'allargamento e dell'unificazione dell'Europa; sostiene gli sforzi della Commissione volti a utilizzare «diversi strumenti per far conoscere la sua politica di allargamento e controbattere le idee infondate con elementi concreti», come indicato nel summenzionato documento di strategia 2005 stessa sull'allargamento;

12.

ribadisce tuttavia che ogni decisione dell'UE volta ad accettare un nuovo Stato membro è adottata secondo una procedura che comprende numerose salvaguardie, ossia una decisione unanime di tutti gli Stati membri riguardo all'apertura e alla chiusura dei negoziati di adesione, l'approvazione del Parlamento e la ratifica di ogni trattato di adesione da parte di tutti gli Stati membri;

13.

sottolinea che, in ogni caso, la firma di un trattato di adesione da parte dei governi degli Stati membri implica il loro impegno pieno ad agire di conseguenza al fine di garantire la conclusione positiva del processo di ratifica, secondo le procedure in vigore in ciascun paese;

14.

ritiene che il parere conforme del Parlamento europeo, necessario perché il Consiglio possa pronunciarsi a norma dell'articolo 49 del TUE in merito all'adesione di nuovi Stati membri, debba applicarsi alla decisione di avviare negoziati di adesione così come alla loro conclusione;

Conclusioni

15.

ribadisce il suo impegno nei confronti dell'allargamento in quanto opportunità storica per assicurare in Europa pace, sicurezza, stabilità, democrazia e Stato di diritto, nonché crescita economica e prosperità; ribadisce la sua convinzione che l'allargamento deve andare di pari passo con l'approfondimento dell'Unione, se non si vogliono compromettere gli obiettivi del processo d'integrazione europeo;

16.

sottolinea che l'Unione deve essere in grado di adeguare in tempo utile la propria struttura istituzionale, finanziaria e politica, in modo da evitare ritardi imprevisti nell'adesione dei paesi candidati, una volta stabilito che essi soddisfano tutti i criteri di Copenaghen;

17.

ribadisce che il trattato di Nizza non offre una base adeguata per ulteriori allargamenti;

18.

ribadisce il suo sostegno al trattato costituzionale, che offre già soluzioni a gran parte delle riforme di cui l'UE ha bisogno per onorare i suoi attuali impegni in materia di allargamento e che rappresenta la concretizzazione del binomio approfondimento-allargamento; mette in guardia sul fatto che qualsiasi tentativo volto a incoraggiare l'attuazione frammentaria di parti del pacchetto costituzionale può mettere a repentaglio il compromesso globale su cui esso si basa;

19.

prende atto del calendario stabilito dal Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 per trovare una soluzione alla crisi costituzionale entro e non oltre il secondo semestre del 2008;

20.

ribadisce il suo impegno a pervenire a una soluzione costituzionale per l'Unione europea quanto prima possibile, e in ogni caso prima che i cittadini dell'Unione siano chiamati alle urne per le elezioni europee del 2009, affinché l'Unione possa onorare gli impegni presi verso i paesi candidati ed essere pronta ad accoglierli;

*

* *

21.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, ai parlamenti e ai governi della Turchia, della Croazia, dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e del Montenegro, alle istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo e alla Missione delle Nazioni Unite in Kosovo.


(1)  GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 88.

(2)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 163.

(3)  GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 306.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0096.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0263.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0381.

(7)  GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

(8)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


Giovedì, 14 dicembre 2006

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 317/491


PROCESSO VERBALE

(2006/C 317 E/04)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 9.00.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa e del protocollo sulle richieste di risarcimento, i procedimenti giudiziari e gli indennizzi relativi all'accordo quadro su un programma ambientale multilaterale per il nucleare nella Federazione russa (COM(2006)0665 — C6-0475/2006 — 2006/0227(CNS))

deferimento

merito

:

ITRE

parere

:

ENVI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — European Data Protection Supervisor (SEC(2006)0915 [09] — C6-0472/2006 — 2006/2170(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

JURI, LIBE

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — European Ombudsman (SEC(2006)0915 [08] — C6-0471/2006 — 2006/2063(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Committee of the Regions (SEC(2006)0915 [07] — C6-0470/2006 — 2006/2076(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Economic and Social Committee (SEC(2006)0915 [06] — C6-0469/2006 — 2006/2075(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Court of Auditors (SEC(2006)0915 [05] — C6-0468/2006 — 2006/2074(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Court of Justice (SEC(2006)0915 [04] — C6-0467/2006 — 2006/2073(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Communities — Financial Year 2005 — Council (SEC(2006)0915 [03] — C6-0466/2006 — 2006/2072(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Il titolo è attualmente disponibile soltanto in alcune lingue European Commission — Final annual accounts of the European Commuities — Financial Year 2005 — European Parliament (SEC(2006)0915 [02] — C6-0465/2006 — 2006/2071(DEC))

deferimento

merito

:

CONT

parere

:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari (COM(2006)0778 — C6-0457/2006 — 2006/0258(COD))

deferimento

merito

:

ENVI

parere

:

AGRI, ITRE, IMCO

Proposta di decisione del Consiglio recante accettazione, a nome della Comunità europea, del protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005 (08934/2006 — C6-0359/2006 — 2006/0060(AVC))

deferimento

merito

:

INTA

parere

:

DEVE, ENVI, JURI

3.   Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde — Strategia sulla biomassa e i biocarburanti — Assistenza in materia di sicurezza nucleare * (discussione)

Relazione sulla strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde [2006/2113(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

Relazione sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti [2006/2082(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Werner Langen (A6-0347/2006).

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare [09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

Interviene Andris Piebalgs (membro della Commissione)

Eluned Morgan illustra la sua relazione (A6-0426/2006).

Werner Langen illustra la sua relazione (A6-0347/2006).

Esko Seppänen illustra la sua relazione (A6-0397/2006).

Intervengono Anders Wijkman (relatore per parere della commissione DEVE), Jean-Pierre Audy (relatore per parere della commissione INTA), Jacky Henin (relatore per parere della commissione INTA), Janusz Lewandowski (relatore per parere della commissione BUDG), Christian Ehler (relatore per parere della commissione ECON), Evangelia Tzampazi (relatore per parere della commissione ENVI), Frédérique Ries (relatore per parere della commissione ENVI), Liam Aylward (relatore per parere della commissione ENVI), Marta Vincenzi (relatore per parere della commissione TRAN), Hannu Takkula (relatore per parere della commissione TRAN), Oldřich Vlasák (relatore per parere della commissione REGI), Willem Schuth (relatore per parere della commissione AGRI), Herbert Reul, a nome del gruppo PPE-DE, Edit Herczog, a nome del gruppo PSE, Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE, Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, e Lydia Schenardi, non iscritto.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

Intervengono Paul Rübig, Reino Paasilinna, Jorgo Chatzimarkakis, Rebecca Harms, Tobias Pflüger, John Whittaker e Jim Allister, Elmar Brok (relatore per parere della commissione AFET), Alejo Vidal-Quadras, Mechtild Rothe, Anne Laperrouze, Athanasios Pafilis, Alessandro Battilocchio, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Romana Jordan Cizelj, Matthias Groote, Nicole Fontaine, Dorette Corbey, Andres Tarand, Teresa Riera Madurell e Andris Piebalgs.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.35 del PV del 14.12.2006, punto 6.36 del PV del 14.12.2006 e punto 6.31 del PV del 14.12.2006.

(La seduta, sospesa alle 10.50 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 11.05)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

4.   Commemorazione

Josep Borrell Fontelles (Presidente del Parlamento europeo) e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) rendono omaggio, a nome del Parlamento e della Commissione, alla memoria di Loyola de Palacio, Vicepresidente della Commissione dal 1999 al 2004, scomparsa a Madrid il 13.12.2006.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

5.   Firma di atti adottati in codecisione

Il Presidente comunica che, congiuntamente al Presidente del Consiglio, procederà, nel corso della prossima settimana, alla firma dei seguenti atti adottati in codecisione, conformemente all'articolo 68 del regolamento del Parlamento:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (3664/2006 — C6-0000/2006 — 2003/0256(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. …/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (3665/2006 — C6-0476/2006 — 2003/0257(COD))

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il settimo programma quadro delle Comunità europee per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3666/2006 — C6-0477/2006 — 2005/0043(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (3668/2006 — C6-0478/2006 — 2005/0277(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (3661/2006 — C6-0479/2006 — 2005/0104(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3662/2006 — C6-0480/2006 — 2005/0106(COD))

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008) (3682/2006 — C6-0481/2006 — 2005/0203(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 (3684/2006 — C6-0482/2006 — 2005/0223(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3681/2006 — C6-0484/2006 — 2004/0270 B(COD))

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (3680/2006 — C6-0487/2006 — 2005/0042 B(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (3663/2006 — C6-0490/2006 — 2004/0220(COD))

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (3649/2006 — C6-0492/2006 — 2005/0179(COD))

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (3650/2006 — C6-0491/2006 — 2005/0221(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (3669/2006 — C6-0486/2006 — 2005/0258(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 (3631/2006 — C6-0485/2006 — 2005/0098(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (3651/2006 — C6-0483/2006 — 2006/0011(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione) (versione codificata) (3687/2006 — C6-0494/2006 — 2003/0252(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE ed il regolamento (CE) n. 726/2004 (3677/2006 — C6-0495/2006 — 2006/0207(COD))

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (3683/2006 — C6-0496/2006 — 2004/0117(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (3686/2006 — C6-0497/2006 — 2005/0017(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, per quanto riguarda la dotazione finanziaria per il periodo 2007-2009 e il contributo comunitario massimo per la Bulgaria e la Romania (3689/2006 — C6-0498/2006 — 2006/0112(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio lche stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (3607/2/2006 — C6-0499/2006 — 2005/0006(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (3678/2006 — C6-0500/2006 — 2006/0033(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani) (3688/2006 — C6-0501/2006 — 2006/0116(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (3617/7/2006 — C6-0502/2006 — 2003/0262(COD))

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (3616/9/2006 — C6-0503/2006 — 2003/0165(COD))

Inoltre, il Consiglio ha comunicato che approva la posizione definita dal Parlamento in prima lettura il 30 novembre 2006 in vista dell'approvazione dei seguenti atti:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3673/2006 — C6-0489/2006 — 2006/0209(COD))

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/87/EC che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (3674/2006 — C6-0488/2006 — 2006/0210(COD))

In considerazione delle modifiche apportate dal Consiglio al testo trasmesso al Parlamento, è stata consultata la commissione TRAN, competente in materia. Con lettera del 12 dicembre 2006, il presidente di detta commissione ha informato il Presidente, in conformità dell'articolo 66, paragrafo 2, che tali modifiche non riguardano il merito. Pertanto, il Presidente firmerà la prossima settimana anche questi atti.

6.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

6.1.   Progetto di bilancio generale dell'Unione europea — Esercizio 2007, modificato dal Consiglio (votazione)

Progetti di emendamento al progetto di bilancio generale, modificato dal Consiglio.

(Richiesta la maggioranza qualificata)

Il Presidente rammenta le disposizioni applicabili alla votazione del bilancio e le maggioranze richieste. Egli fa procedere ad una votazione elettronica di controllo dell'assistenza nell'emiciclo. Vi partecipano 542 deputati.

Interviene James Elles (relatore generale per il bilancio), che illustra i seguenti adeguamenti tecnici:

«In primo luogo l'emendamento 328 (linea 22 02 02) comprende una aumento di 2 milioni di euro in impegni e pagamenti. Detti due milioni sono prelevati dalla linea 19 05 01. Di conseguenza è ritirato l'emendamento 314 alla linea 19 05 01.

In secondo luogo, alla linea 16 02 02 è aggiunto un importo di 5 milioni di euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

In terzo luogo alla linea 15 04 07 è aggiunto un importo di 400 000euro in stanziamenti di impegno e di pagamento.

In merito agli importi della riserva sbloccati: emendamento 302 alla linea 16 03 02, la riserva è tolta; emendamento 251, linea 26 01 50 23; emendamento 330, linea 28 01 01.

Per quanto riguarda l'EPSO, l'emendamento 255 è sostituito da un emendamento volto a ridurre gli importi alla riserva fino a concorrenza del 25 % degli stanziamenti delle linee di bilancio interessate.

Infine, per tenere in conto un problema nel quadro dell'aiuto di preadesione emerso nel corso delle lettura del Consiglio e che non abbiamo potuto esaminare per tempo, il Parlamento invita la Commissione, alla fine del paragrafo 25 della risoluzione a “presentare una domanda di storno o di bilancio rettificativo nel corso dell'esercizio 2007 risulterebbe insufficiente”. La rettifica riguarda la linea di bilancio 05 05 01 01.

Raccomando la votazione sugli adeguamenti tecnici da me esposti.»

Il Parlamento approva tali adeguamenti tecnici.

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

Gli emendamenti approvati figurano nell'allegato dei «Testi approvati».

Ulla-Maj Wideroos (Presidente in carica del Consiglio) fa la seguente dichiarazione:

«Avete ora approvato in seconda lettura il bilancio 2007. Si tratta del primo bilancio in un'Unione europea allargata a 27. Inoltre è anche il primo bilancio nel periodo finanziario 2007-2013. Rilevo con soddisfazione che l'accordo al quale sono pervenute le due istituzioni al termine dei negoziati del 21 novembre scorso e del trialogo del 28 novembre, è stato ripreso nel progetto di bilancio 2007.

In relazione alla classificazione delle spese restano diverse divergenze minori riguardanti l'interpretazione e in materia il Consiglio conserva le sue prerogative. Il Consiglio è tuttavia in grado di accettare il tasso minimo di aumento delle spese quale risulta dalla votazione svolta in seconda lettura.

Concludo ringraziando il presidente della commissione per i bilancio on. Lewandowski, nonché i relatori onn. Elles e Gresch, per l'eccellente collaborazione assicurata nel corso dei negoziati».

Il Presidente fa la seguente dichiarazione:

«Rilevo che la procedura di bilancio si è svolta in conformità del trattato e dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 e che, a norma dell'articolo 13 dell'accordo, il Consiglio e il Parlamento si sono dichiarati d'accordo sul tasso minimo di aumento delle spese non obbligatorie, come risulta dalla seconda lettura del Parlamento. La procedura di bilancio può pertanto essere considerata chiusa e il bilancio proclamato approvato definitivamente».

Dopo aver invitato la Presidente in carica del Consiglio, Ulla-Maj Wideroos, la rappresentante della Commissione, Dalia Grybauskaitė, il presidente della commissione BUDG, Janusz Lewandowski, e i relatori James Elles e Louis Grech a raggiungerlo, il Presidente del Parlamento, insieme alla Presidente in carica del Consiglio, procede alla firma del bilancio.

6.2.   Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) e le lettere rettificative nn. 1/2007 (SEC(2006)0762) — 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) — 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

 

Sezione I, Parlamento europeo

 

Sezione II, Consiglio

 

Sezione III, Commissione

 

Sezione IV, Corte di giustizia

 

Sezione V, Corte dei conti

 

Sezione VI, Comitato economico e sociale

 

Sezione VII, Comitato delle regioni

 

Sezione VIII(A), Mediatore europeo

 

Sezione VIII(B), Garante europeo della protezione dei dati — Commissione per i bilanci

Corelatori: James Elles e Louis Grech (A6-0451/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0570)

Interventi sulla votazione:

Catherine Guy-Quint e James Elles (correlatore) sulla procedura di voto.

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

6.3.   Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) [COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD)] — Commissione giuridica

Relatore: Diana Wallis (A6-0458/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0571)

6.4.   Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali e per vie navigabili) (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) [COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD)] — Commissione giuridica

Relatore: Diana Wallis (A6-0459/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0572)

6.5.   Trasmissione di dati statistici coperti dal segreto (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) [COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD)] — Commissione giuridica

Relatore: Diana Wallis (A6-0457/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0573)

6.6.   Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) [COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD)] — Commissione giuridica

Relatore: Diana Wallis (A6-0460/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0574)

6.7.   Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) [COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS)] — Commissione giuridica

Relatore: Diana Wallis (A6-0461/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0575)

6.8.   Accordo CE-Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei [COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Paolo Costa (A6-0406/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0576)

6.9.   Attività di R&S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (accordo UE/Australia, Canada, Norvegia, Svizzera, Corea, Giappone e USA) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America [COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Giles Chichester (A6-0418/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0577)

6.10.   OCM dello zucchero (regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero a seguito dell'allargamento) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea [COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS)] — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Joseph Daul (A6-0412/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0578)

6.11.   Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Inger Segelström (A6-0454/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0579)

6.12.   Giustizia civile (2007-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia civile» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Inger Segelström (A6-0452/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0580)

6.13.   Creazione del Fondo europeo peri rifugiati (2008-2013) ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0437/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0581)

6.14.   Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio [COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Fernand Le Rachinel (A6-0417/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0582)

6.15.   Creazione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (2007-2013) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0419/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0583)

6.16.   Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo (2007-2013) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» [COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Romano Maria La Russa (A6-0390/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Interviene Romano Maria La Russa (relatore) contro l'applicazione della procedura di voto dell'articolo 131 per tali argomenti.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0584)

6.17.   Composizione numerica delle commissioni (votazione)

Proposta di decisione presentata ai sensi dell'articolo 174 del regolamento dalla Conferenza dei presidenti sulla composizione numerica delle commissioni parlamentari (B6-0664/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0585)

6.18.   Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere [10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD)] — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Corelatori: Lissy Gröner e Amalia Sartori (A6-0455/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2006)0586)

6.19.   Patente di guida (rifusione) ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (rifusione) [09010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Mathieu Grosch (A6-0414/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2006)0587)

6.20.   Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo (votazione)

Relazione sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo (disposizioni di attuazione) [2006/2211(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Richard Corbett (A6-0415/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati: Vedasi l'allegato «Risultati delle votazioni»

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0588)

Interventi sulla votazione:

Richard Corbett (relatore)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1o gennaio 2007.

6.21.   Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori) (votazione)

Relazione sulla modifica dell'articolo 15 e dell'articolo 182, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento europeo — Elezione dei Questori e ufficio di presidenza delle commissioni [2006/2287(REG)] — Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Jo Leinen (A6-0464/2006).

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati: Vedasi l'allegato «Risultati delle votazioni»

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0589)

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1o gennaio 2007.

6.22.   Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0427/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 22)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Interviene Barbara Kudrycka (relatore) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento di compromesso.

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0590)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0590)

6.23.   Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» [COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Barbara Kudrycka (A6-0425/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 23)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Intervengono Barbara Kudrycka (relatore), Ulla-Maj Wideroos, Presidente in carica del Consiglio, e Andris Piebalgs (membro della Commissione) per precisare la posizione delle loro rispettive istituzioni.

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0591)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0591)

6.24.   Medicinali per uso pediatrico ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento …/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 [COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Françoise Grossetête (A6-0396/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 24)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0592)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0592)

6.25.   Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità [COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD)] — Commissione giuridica

Relatore: Hans-Peter Mayer (A6-0387/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 25)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0593)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0593)

Interventi sulla votazione:

Hans-Peter Mayer (relatore) ha precisato che faceva fede la terminologia tedesca del testo e ha presentato un emendamento orale al blocco di compromesso n. 1, che è stato accolto.

6.26.   Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) * (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Inger Segelström (A6-0465/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 26)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0594)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0594)

6.27.   Giustizia penale (2007-2013) * (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Inger Segelström (A6-0453/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 27)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0595)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0595)

6.28.   Prevenire e combattere la criminalità (2007-2013) * (votazione)

Relazione Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenire e combattere la criminalità» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» [COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Romano Maria La Russa (A6-0389/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 28)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0596)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0596)

6.29.   Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho (A6-0410/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 29)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0597)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0597)

6.30.   Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho (A6-0413/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 30)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0598)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0598)

6.31.   Assistenza in materia di sicurezza nucleare * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare [09037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Esko Seppänen (A6-0397/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 31)

TEXTE DU CONSEIL

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0599)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0599)

Interventi sulla votazione:

Esko Seppänen (relatore) ha presentato un emendamento orale all'emendamento 25, che è stato accolto.

6.32.   Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo [COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ioannis Varvitsiotis (A6-0431/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 32)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0600)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0600)

6.33.   Premio Sacharov (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0665/2006 e B6-0666/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 33)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0665/2006

(in sostituzione delle B6-0665/2006 e B6-0666/2006):

presentata da

 

Edward McMillan-Scott, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gerardo Galeote e Bogusław Sonik, a nome del gruppo PPE-DE;

 

Pasqualina Napoletano e Véronique De Keyser, a nome del gruppo PSE;

 

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato e Marco Pannella, a nome del gruppo ALDE;

 

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni e Daniel Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE;

 

Vittorio Agnoletto, Gabriele Zimmer, Jens Holm, Erik Meijer e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL;

 

Inese Vaidere, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Gintaras Didžiokas e Ryszard Czarnecki, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0601)

*

* *

Interviene Edward McMillan-Scott per segnalare che Gao Zhisheng, difensore cinese dei diritti dell'uomo, è appena stato processato e incarcerato.

6.34.   Protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (votazione)

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale [2006/2286(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Martine Roure (A6-0456/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 34)

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0602)

6.35.   Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde (votazione)

Relazione sulla strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde [2006/2113(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Eluned Morgan (A6-0426/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 35)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0603)

Interventi sulla votazione:

Claude Turmes ha presentato un emendamento orale all'emendamento 10.

Poiché più di 37 deputati si sono opposti alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo non è stato accolto.

6.36.   Strategia sulla biomassa e i biocarburanti (votazione)

Relazione sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti [2006/2082(INI)] — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Werner Langen (A6-0347/2006).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 36)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0604)

Interventi sulla votazione:

Mechtild Rothe, a nome del gruppo PSE, ha presentato un emendamento orale al paragrafo 76, che è stato accolto.

7.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione James Elles e Louis Grech — A6-0451/2006:

Laima Liucija Andrikienė

Relazione Lissy Gröner e Amalia Sartori — A6-0455/2006:

Zita Pleštinská

Relazione Jo Leinen — A6-0464/2006:

Richard Corbett

Relazione Esko Seppänen — A6-0397/2006:

Árpád Duka-Zólyomi

Relazione Martine Roure — A6-0456/2006:

Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE

8.   Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(La seduta, sospesa alle 13.00, è ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

9.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

10.   Convenzione dell'Aja sui titoli (discussione)

Interrogazione orale (O-0120/2006) presentata da Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Gianni Pittella, Manfred Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau e Csaba Sándor Tabajdi, alla Commissione: Effetti della firma della Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (B6-0447/2006)

Pervenche Berès svolge l'interrogazione orale.

Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

Intervengono Jean-Paul Gauzès, a nome del gruppo PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, a nome del gruppo PSE, John Purvis, Marc Tarabella, Jacques Barrot e Pervenche Berès

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine della discussione.

Pervenche Berès, Wolf Klinz, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Catherine Trautmann, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi, Françoise Castex, Anne Ferreira, Robert Navarro, Brigitte Douay, Bernadette Bourzai, Alain Hutchinson, Sérgio Sousa Pinto, Alejandro Cercas, Maria Badia i Cutchet, Ignasi Guardans Cambó e Michel Rocard sulle implicazioni della firma della Convenzione dell'Aia sui titoli (B6-0632/2006)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 14.4 del PV del 14.12.2006.

11.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (discussione)

(Per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione vedi punto 2 del PV del 12.12.2006)

11.1.   Situazione nelle isole Figi

Proposte di risoluzione B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 e B6-0663/2006

Justas Vincas Paleckis, Nirj Deva, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Adam Bielan e István Szent-Iványi illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, Józef Pinior, a nome del gruppo PSE, Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN e Michael Gahler e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.1 del PV del 14.12.2006.

11.2.   Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti

Proposte di risoluzione B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 e B6-0659/2006

José Javier Pomés Ruiz, Ilda Figueiredo, Marek Aleksander Czarnecki, Miguel Angel Martínez Martínez e Raül Romeva i Rueda illustrano le proposte di risoluzione.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Michael Gahler, a nome del gruppo PPE-DE, Karin Scheele, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Józef Pinior e Kathy Sinnott e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.2 del PV del 14.12.2006.

11.3.   Myanmar (Birmania)

Proposte di risoluzione B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 e B6-0661/2006

Thomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis e Alyn Smith illustrano le proposte di risoluzione.

Intervengono Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg e Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 12.3 del PV del 14.12.2006.

12.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

12.1.   Situazione nelle isole Figi (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 e B6-0663/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 37)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0646/2006

(in sostituzione delle B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006 e B6-0663/2006):

presentata da

 

Nirj Deva, Geoffrey Van Orden, Bernd Posselt, Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, Panagiotis Beglitis, a nome del gruppo PSE,

 

István Szent-Iványi, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,

 

Margrete Auken, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski, Michał Tomasz Kamiński, Marcin Libicki, Roberts Zīle, Hanna Foltyn-Kubicka, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0605)

(La proposta di risoluzione B6-0652/2006 decade)

12.2.   Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 e B6-0659/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 38)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0648/2006

(in sostituzione delle B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006 e B6-0659/2006):

presentata da

 

Michael Gahler, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Miguel Angel Martínez Martínez, Marie-Arlette Carlotti, María Sornosa Martínez e Pierre Schapira, a nome del gruppo PSE,

 

Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,

 

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken e Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Luisa Morgantini e Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki e Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0606)

12.3.   Myanmar (Birmania) (votazione)

Proposte di risoluzione B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 e B6-0661/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 39)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE RC-B6-0647/2006

(in sostituzione delle B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006 e B6-0661/2006):

presentata da

 

Geoffrey Van Orden, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock e Simon Coveney, a nome del gruppo PPE-DE,

 

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock e Marc Tarabella, a nome del gruppo PSE,

 

Frédérique Ries e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE,

 

Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE,

 

Vittorio Agnoletto e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL,

 

Gintaras Didžiokas, a nome del gruppo UEN

Approvazione (P6_TA(2006)0607)

12.4.   Convenzione dell'Aja sui titoli (votazione)

Proposta di risoluzione B6-0632/2006

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 40)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0608)

13.   Composizione delle commissioni e delle delegazioni

Su richiesta dei gruppi non iscritti e PSE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone: Jean-Claude Martinez in sostituzione di Philip Claeys

Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese: Philippe Busquin in sostituzione di Guido Sacconi

Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia: Guido Sacconi in sostituzione di Philippe Busquin

14.   Verifica dei poteri

Su proposta della commissione JURI, il Parlamento decide di confermare il mandato di Christel Schaldemose a decorrere dal 15.10.2006.

15.   Decisioni relative ad alcuni documenti

Cooperazione rafforzata tra commissioni

commissione ENVI

Immissione sul mercato di prodotti fotofarmaceutici (COM(2006)0388 — C6-0245/2006 — 2006/0136(COD))

(parere: ITRE, IMCO)

Cooperazione rafforzata tra commissioni ENVI, AGRI

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

Autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa(articolo 45 del regolamento)

commissione DEVE

Corno d'Africa: un partenariato politico regionale dell'UE per la pace,la sicurezza e lo sviluppo (2006/2291(INI))

(parere: AFET, INTA)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

commissione ENVI

Strategia tematica per la protezione del suolo (2006/2293(INI))

(parere: AGRI, ITRE, JURI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

commissione INTA

L'Europa nell'era della globalizzazione — aspetti esterni della competitività (2006/2292(INI))

(parere: ITRE, ECON)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

commissione TRAN

Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari (2006/2299(INI))

(parere: PECH, ENVI, ITRE, REGI)

(A seguito della decisione della Conferenza dei Presidenti del 07.12.2006)

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 82, paragrafo 4, del regolamento)

commissione AFET

Relazione sui progressi compiuti dalla FYROM nel 2006 (2006/2289(INI))

Relazione sui progressi compiuti dalla Croazia nel 2006 (2006/2288(INI))

Decisione di elaborare relazioni di iniziativa (articolo 114, paragrafo 3)

commissione LIBE

Protezione dei dati nel quadro della cooperazione di polizia in campo penale (2006/2286(INI))

16.   Dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116 del regolamento)

Numero di firme raccolte dalle dichiarazioni scritte inserite nel registro (articolo 116, paragrafo 3, del regolamento):

Numero del documento

Autore

Firme

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim e Carl Schlyter

57

65/2006

Renato Brunetta

40

66/2006

Oldřich Vlasák

29

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis e Caroline Lucas

50

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura e José Albino Silva Peneda

97

69/2006

Aldo Patriciello

11

70/2006

Alessandra Mussolini e Carlo Casini

23

71/2006

Luca Romagnoli

29

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská e Peter Šťastný

69

73/2006

Mario Borghezio

10

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira e Emanuel Fernandes

20

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner e Thomas Mann

36

76/2006

Andreas Mölzer

19

77/2006

Andreas Mölzer

9

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk e Ryszard Czarnecki

16

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney e Christa Prets

92

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff e Richard Howitt

25

81/2006

Alessandra Mussolini

5

82/2006

Stanisław Jałowiecki

43

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke e Koenraad Dillen

9

84/2006

Catherine Stihler

30

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo e Helmuth Markov

7

86/2006

Adriana Poli Bortone

9

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries e Thomas Ulmer

51

88/2006

Daniel Strož

9

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta e Sylvia-Yvonne Kaufmann

35

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo e Jean Lambert

21

91/2006

Daniel Strož

8

17.   Trasmissione dei testi approvati nel corso della presente seduta

A norma dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Con l'accordo del Parlamento, i testi approvati saranno trasmessi sin d'ora ai loro destinatari.

18.   Calendario delle prossime sedute

La prossima seduta si terrà il 18.12.2006.

19.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 16.35.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Leichtfried, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Athanasiu, Bărbuleţiu, Becşenescu, Buruiană-Aprodu, Ciornei, Cioroianu, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Duca, Ganţ, Hogea, Ivanova, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Parvanova, Paşcu, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Stoyanov, Ţicău, Vigenin


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Progetto di bilancio generale dell'Unione europea — esercizio 2007 modificato dal Consiglio

N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

COMMISSIONE

277

01 04 04

Blocco 1

+

 

3

02 01 04 01

Blocco 1

4

02 01 04 05

Blocco 1

278

02 02 01

Blocco 1

6

02 02 03 04

Blocco 1

7

02 02 05

Blocco 1

8

02 02 09

Blocco 1

9

02 02 10

Blocco 1

10

02 03 02 01

Blocco 1

279

02 04 01

Blocco 1

15

04 02 03

Blocco 1

16

04 02 04

Blocco 1

17

04 02 05

Blocco 1

18

04 02 06

Blocco 1

19

04 02 07

Blocco 1

20

04 02 08

Blocco 1

21

04 02 09

Blocco 1

22

04 02 10

Blocco 1

23

04 02 11

Blocco 1

281

04 02 17

Blocco 1

282

04 03 03 02

Blocco 1

283

04 03 04

Blocco 1

28

04 03 05

Blocco 1

29

04 03 06

Blocco 1

30

04 04

Blocco 1

36

04 04 01 06

Blocco 1

284

04 04 02 01

Blocco 1

38

04 04 03 01

Blocco 1

39

04 04 04 02

Blocco 1

43

06 02 01 01

Blocco 1

44

06 02 02 01

Blocco 1

45

06 02 03

Blocco 1

46

06 02 04 01

Blocco 1

47

06 02 04 02

Blocco 1

285

06 02 06

Blocco 1

49

06 02 07

Blocco 1

50

06 02 08 01

Blocco 1

51

06 02 09 01

Blocco 1

52

06 02 10

Blocco 1

53

06 03 01

Blocco 1

56

06 04 01

Blocco 1

60

06 07 02

Blocco 1

72

08

Blocco 1

73

08 01 04 30

Blocco 1

288

08 02 01

Blocco 1

289

08 03 01

Blocco 1

 

290

08 04 01

Blocco 1

291

08 05 01

Blocco 1

292

08 13 01

Blocco 1

84

09 01 04 01

Blocco 1

293

09 01 04 02

Blocco 1

294

09 01 04 03

Blocco 1

87

09 02 03 01

Blocco 1

88

09 03 03

Blocco 1

89

09 03 04 01

Blocco 1

90

09 03 04 02

Blocco 1

295

09 04 01

Blocco 1

92

09 04 03 02

Blocco 1

119

12 01 04 01

Blocco 1

121

13 03

Blocco 1

122

13 03 03

Blocco 1

123

13 03 04

Blocco 1

124

13 03 05

Blocco 1

125

13 03 06

Blocco 1

126

13 03 07

Blocco 1

127

13 03 08

Blocco 1

128

13 03 09

Blocco 1

296

13 03 16

Blocco 1

132

14 04 02

Blocco 1

297

14 05 03

Blocco 1

 

135

15 02 02 05

Blocco 1

137

15 02 09

Blocco 1

298

15 02 22

Blocco 1

139

15 02 25 01

Blocco 1

141

15 02 28

Blocco 1

142

15 02 29

Blocco 1

253

29 01 04 01

Blocco 1

41

05 04 03 02

Blocco 1

64

07 03 02

Blocco 1

65

07 03 03

Blocco 1

66

07 03 04

Blocco 1

67

07 03 06

Blocco 1

287

07 03 07

Blocco 1

69

07 03 08

Blocco 1

70

07 03 09 01

Blocco 1

71

07 03 11

Blocco 1

113

11 01 04 01

Blocco 1

114

11 01 04 02

Blocco 1

115

11 01 04 06

Blocco 1

116

11 07 01

Blocco 1

117

11 08 01

Blocco 1

118

11 08 05 01

Blocco 1

62

07 01 04 02

Blocco 1

134

15 01 04 20

Blocco 1

143

15 04 09

Blocco 1

299

15 04 44

Blocco 1

300

15 05 55

Blocco 1

148

15 06 07

Blocco 1

301

15 06 66

Blocco 1

302

16 03 02

Blocco 1

152

16 03 04

Blocco 1

153

16 03 05

Blocco 1

154

16 03 06

Blocco 1

303

16 04 03

Blocco 1

304

16 05 01

Blocco 1

157

17 03 01 01

Blocco 1

158

17 03 03 01

Blocco 1

159

17 03 06

Blocco 1

163

17 04 08 01

Blocco 1

164

18 01 04 17

Blocco 1

165

18 02 03 01

Blocco 1

166

18 02 04

Blocco 1

167

18 02 05

Blocco 1

305

18 02 06

Blocco 1

307

18 03 09

Blocco 1

172

18 03 10

Blocco 1

173

18 03 12

Blocco 1

174

18 04 01

Blocco 1

175

18 04 05 01

Blocco 1

308

18 04 05 03

Blocco 1

177

18 04 06

Blocco 1

178

18 04 07

Blocco 1

179

18 05 05 01

Blocco 1

180

18 06 04 01

Blocco 1

181

18 07 01 01

Blocco 1

309

18 07 03

Blocco 1

235

22 01 04 06

Blocco 1

240

22 03 01

Blocco 1

1

01 03 02

Blocco 1

280

04 01 04 13

Blocco 1

63

07 02 01

Blocco 1

120

13 01 04 02

Blocco 1

136

15 02 03

Blocco 1

140

15 02 27 01

Blocco 1

186

19 01 04 05

Blocco 1

187

19 02 01 03

Blocco 1

190

19 04 04

Blocco 1

313

19 04 06

Blocco 1

314

19 05 01

Blocco 1

192

19 05 03

Blocco 1

193

19 08

Blocco 1

194

19 08 02 01

Blocco 1

195

19 09

Blocco 1

197

19 10

Blocco 1

 

 

200

19 10 01 03

Blocco 1

201

19 10 01 04

Blocco 1

321

19 10 02

Blocco 1

222

21 01 04 02

Blocco 1

224

21 04 04

Blocco 1

225

21 04 05

Blocco 1

226

21 04 06

Blocco 1

326

21 05 01

Blocco 1

228

21 06

Blocco 1

229

21 06 02

Blocco 1

230

21 06 03

Blocco 1

327

21 06 04

Blocco 1

233

22 01 04 02

Blocco 1

234

22 01 04 04

Blocco 1

236

22 02 01

Blocco 1

328

22 02 02

Blocco 1

237

Blocco 1

239

22 02 05 02

Blocco 1

242

23 01 04 01

Blocco 1

244

23 02 02

Blocco 1

331

XX 01 01 01

Blocco 1

260

XX 01 02 01 02

Blocco 1

261

XX 01 02 02 02

Blocco 1

262

XX 01 02 11

Blocco 1

263

XX 01 02 11 05

Blocco 1

264

XX 01 03 01 03

Blocco 1

13

04 01 02 11

Blocco 1

61

07 01 02 11

Blocco 1

245

24 01 06

Blocco 1

246

26 01 08

Blocco 1

247

26 01 20

Blocco 1

248

26 01 21

Blocco 1

249

26 01 22 01

Blocco 1

250

26 01 23 01

Blocco 1

330

28 01 01

Blocco 1

255

A4 02 01

Blocco 1

251

26 01 50 23

Blocco 1

256

PARTC-3-3

Blocco 1

257

PARTC-3-6

Blocco 1

258

PARTC-3-7

Blocco 1

286

06 03 03

div

1

+

 

2

+

 

57

06 04 03 03

div

1

+

 

2

+

 

42

05 04 05 01

div

1

+

 

2

+

 

170

18 03 04

div

1

+

 

2

+

 

306

18 03 03

div

1

+

 

2/AN

 

257, 288, 13

311

19 01 04 03

Blocco 2

+

 

315

19 08 01 01

Blocco 2

316

19 08 01 02

Blocco 2

317

19 08 01 03

Blocco 2

318

19 09 01

Blocco 2

319

19 10 01

Blocco 2

320

19 10 01 02

Blocco 2

323

20 02 01

Blocco 2

325

21 03 01

Blocco 2

329

22 02 03

Blocco 2

269

19 01 04 03

Blocco 3

 

270

19 08 01 01

Blocco 3

267

19 08 01 02

Blocco 3

271

19 08 01 03

Blocco 3

272

19 09 01

Blocco 3

274

19 10 01

Blocco 3

275

19 10 01 02

Blocco 3

273

20 02 01

Blocco 3

276

21 03 01

Blocco 3

238

22 02 03

 

 

 

312

19 03

div

1

+

 

2

 

 

310

19 01 02 02

div

1

+

 

2

+

 

322

20 01 02 11

div

1

+

 

2/AN

 

324, 226, 7


N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

CORTE DI GIUSTIZIA

97

1 2

Blocco 4

+

 

100

Blocco 4

102

1 2 0 4

Blocco 4

104

1 2 9

Blocco 4

110

1 4 0 6

Blocco 4

203

2 0 2 2

Blocco 4

205

2 0 2 6

Blocco 4

207

2 0 2 9

Blocco 4

208

2 1 0 0

Blocco 4

210

Blocco 4

211

2 1 0 2

Blocco 4

212

2 1 0 3

Blocco 4

214

2 1 4

Blocco 4

216

2 3 6

Blocco 4


N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

CORTE DEI CONTI

101

1 2

Blocco 5

+

 

106

1 2 9

Blocco 5

108

1 4 0 0

Blocco 5

111

1 6 2

Blocco 5

209

2 1 0 0

Blocco 5


N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

98

1 2

Blocco 6

+

 

109

1 4 0 0

Blocco 6

204

2 0 2 2

Blocco 6

206

2 0 2 6

Blocco 6

213

2 1 2

Blocco 6

217

2 5 4 8

Blocco 6

218

2 6 0 4

Blocco 6


N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

COMITATO DELLE REGIONI

99

1 2

Blocco 7

+

 

103

1 2 0 4

Blocco 7

105

1 2 9

Blocco 7

112

1 6 3 8

Blocco 7


N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

MEDIATORE EUROPEO

215

2 3 1

 

+

 


N. em

Linea di bilancio

Blocco, AN, VE, vs, div

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

GARANTE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI

107

1 3 0

Blocco 8

+

 

94

1 0 4

Blocco 8

95

1 0 9

Blocco 8

96

1 1

Blocco 8

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

«Titolo 4 — Opzione B» (Blocco 3)

Prima parte: il testo di tutti gli emendamenti ad esclusione di tutte le riserve

Seconda parte: tutte le riserve

Em 42

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riserva e dei relativi commenti

Seconda parte: riserva e relativi commenti

Em 312

Prima parte: L'insieme del testo tranne la frase «Il Parlamento ha quindi deciso di ridurre del 50 % le linee di bilancio … a tutte le fasi del processo decisionale»

Seconda parte: tale commento

Em 310

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riserva

Seconda parte: riserva

PSE

Em 286

Prima parte: L'insieme del testo tranne la frase «Parte dello stanziamento è destinata a promuovere … nell'ambito della Dimensione nordica»

Seconda parte: tale commento

Em 57

Prima parte: l'insieme del testo tranne la frase «Parte dello stanziamento è destinata a promuovere … nell'ambito della Dimensione nordica»

Seconda parte: tale commento

Em 170

Prima parte: l'insieme del testo tranne l'ultimo trattino del commento «spese logistiche e di trasporto»

Seconda parte: «spese logistiche e di trasporto»

Verts/ALE, PSE

Em 322

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riserva

Seconda parte: riserva

Em 306

Prima parte: l'insieme del testo ad esclusione della riserva

Seconda parte: riserva

2.   Progetto di bilancio generale 2007, modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Relazione: James ELLES, Louis GRECH (A6-0451/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo § 1

3

GUE/NGL

 

-

 

4

GUE/NGL

 

-

 

§ 4

§

testo originale

AN

+

516, 19, 13

§ 8

9

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

-

256, 276, 18

§

testo originale

 

 

§ 9

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 10

10

PPE-DE

 

+

 

§

testo originale

 

 

§ 11

11

PPE-DE

 

+

 

§

testo originale

 

 

§ 13

5

GUE/NGL

 

-

 

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

+

318, 236, 6

§ 15

§

testo originale

vd

+

 

§ 16

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

332, 227, 5

2

+

382, 165, 4

dopo § 16

8

PSE

 

R

 

§ 17

6

GUE/NGL

 

-

 

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 26

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo § 26

1

IND/DEM

AN

-

89, 453, 22

§ 27

§

testo originale

AN

+

487, 64, 8

§ 28

§

testo originale

vd

+

 

§ 34

§

testo originale

vd

+

 

§ 35

§

testo originale

vd

+

 

§ 38

§

testo originale

AN

+

515, 37, 8

dopo § 38

7

GUE/NGL

vs

 

 

1

-

 

2

-

 

§ 41

§

testo originale

AN

+

551, 2, 11

§ 42

§

testo originale

AN

+

522, 28, 10

dopo § 44

2

IND/DEM

vs/AN

 

 

1

-

109, 407, 41

2

 

cons B

§

testo originale

vd

+

 

cons C

§

testo originale

vd

+

249, 273, 35

cons D

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons F

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/AN

-

249, 299, 15

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: emm 1 e 2

PSE: § 16

PPE-DE: §§ 4, 8, 27, 38, 41 e 42

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: cons C e D, §§ 11, 15, 27 e 35

PSE: cons B, §§ 28, 34 e 35

Richieste di votazione per parti separate

ALDE, Verts/ALE

Em 9

Prima parte: L'insieme del testo tranne le parole «sottolinea che l'approccio … bilancio 2007»

Seconda parte: tali parole

Verts/ALE

Par 9

Prima parte:«ricorda la … emendamenti di bilancio»

Seconda parte:«a seguito della risposta … sull'ottimizzazione della spesa»

Par 16

Prima parte:«ritiene che … funzionamento delle ONG»

Seconda parte:«intende esaminare … sviluppo dell'UE»

Par 26

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «respinge i tagli … in seconda lettura»

Seconda parte: tali parole

Em 2

Prima parte:«incarica … i costi effettivi»

Seconda parte:«o le tariffe … pubblicate»

PSE

Cons D

Prima parte:«considerando … globalizzazione»

Seconda parte:«sollevando … del mondo»

Cons F

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «ai preparativi per la revisione … (QFP)»

Seconda parte: tali parole

Par 1

Prima parte:«ricorda … 5 e 6»

Seconda parte:«ritiene … di bilancio»

Verts/ALE, PSE

Par 13

Prima parte:«ribadisce … globalizzazione in corso»

Seconda parte:«ritiene che … Stai Uniti d'America»

Par 17

Prima parte:«ritiene che … cittadini dell'Europa»

Seconda parte:«fa notare che … bilancio 2007»

Em 7

Prima parte:«non appoggia … della PESC»

Seconda parte:«ricorda … di bilancio»

3.   Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0458/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali e per vie navigabili) (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0459/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Trasmissione di dati statistici coperti dal segreto (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0457/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

6.   Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) ***I

Relazione: Diana WALLIS (A6-0460/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) *

Relazione: Diana WALLIS (A6-0461/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Accordo CE-Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0406/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Attività di R&S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (accordo UE/Australia, Canada, Norvegia, Svizzera, Corea, Giappone e USA) *

Relazione: Giles CHICHESTER (A6-0418/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   OCM dello zucchero (regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero a seguito dell'allargamento) *

Relazione: Joseph DAUL (A6-0412/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

513, 14, 22

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

11.   Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0454/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

528, 16, 8

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

12.   Giustizia civile (2007-2013) ***I

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0452/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

486, 61, 3

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

13.   Creazione del Fondo europeo peri rifugiati (2008-2013) ***I

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0437/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***I

Relazione: Fernand LE RACHINEL (A6-0417/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Creazione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (2007-2013) *

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0419/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

16.   Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo (2007-2013) *

Relazione: Romano Maria LA RUSSA (A6-0390/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

17.   Composizione numerica delle commissioni

Proposta di decisione: B6-0664/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di decisione B6-0664/2006

(Conferenza dei presidenti)

commissione per il trasporto e il turismo e

commissione per gli affari costituzionali

1

PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, IND/DEM + UEN

 

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

18.   Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Lissy GRÖNER, Amalia SARTORI (A6-0455/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-15

commissione

 

+

 

Posizione comune

Dichiarata approvata quale modificata

N.B.: Non vi è votazione finale in seconda lettura.

19.   Patente di guida (rifusione) ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata)

Mathieu GROSCH (A6-0414/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

proposta di reiezione della posizione comune

6

BRADBOURN ea

AN

-

approvazione em 6 = la posizione comune è respinta e l'atto non è approvato

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

commissione

 

+

 

Posizione comune

Dichiarata approvata quale modificata

Richieste di votazione per appello nominale

Philip Bradbourn: em 6

20.   Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo

Relazione: Richard CORBETT (A6-0415/2006) REG

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

articolo 81

1

commissione

 

+

richiesta maggioranza qualificata

2

PSE, Verts/ALE

 

+

richiesta maggioranza qualificata

votazione: Proposta di decisione (insieme)

 

+

 

21.   Modifica del regolamento del Parlamento europeo (commissioni, Questori)

Relazione: Jo LEINEN (A6-0464/2006) REG

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

commissione

VE

+

richiesta maggioranza qualificata

374, 119, 68

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

396, 112, 57

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: votazione finale

22.   Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0427/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamento della commissione competente — insieme del testo

1

commissione

 

+

 

art 5, § 2, dopo sotto-§ 1

2

GUE/NGL

AN

-

83, 331, 146

art 6, § 2, sotto-§ 2, letera a)

3

GUE/NGL

AN

-

70, 478, 16

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: emm 2 e 3

23.   Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I

Relazione: Barbara KUDRYCKA (A6-0425/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamento della commissione competente — insieme del testo

1

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

108, 440, 13

dopo cons. 21

3

GUE/NGL

 

 

4

GUE/NGL

 

 

5

GUE/NGL

 

 

art 2, § 1

2

GUE/NGL

AN

-

71, 343, 143

art 6, § 2, dopo lettera d)

6

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

GUE/NGL: em 2

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

Em 1

Prima parte: Il testo nella sua interezza escluso l'articolo 54

Seconda parte: l'articolo 54

24.   Medicinali per uso pediatrico ***I

Relazione: Françoise GROSSETÊTE (A6-0396/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

art 1

3

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, IND/DEM, Belohorská

 

+

 

cons 1

1

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, IND/DEM, Belohorská

 

+

 

cons 2

2

PPE-DE, PSE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN, IND/DEM, Belohorská

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

25.   Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I

Relazione: Hans-Peter MAYER (A6-0387/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

blocco n. 1

«pacchetto di compromesso»

102-105

107-129

PPE-DE, ALDE, PSE, Verts/ALE

 

+

modificato oralmente

approvazione blocco n. 1 = blocco n. 2 decade

blocco n. 2

10

12

15

17

19

23

28-29

35-36

40

47

51

55-56

59

64

72

89

94-96

99

101

commissione

 

 

blocco n. 3

1-9

11

13-14

16

18

20-22

24-27

30-34

37-39

41-46

48-50

52-54

57-58

60-63

65-71

73-88

90-93

97-98

100

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

L'emendamento 106 è stato soppresso.

Varie

Il relatore Hans-Peter Mayer ha presentato il seguente emendamento orale al blocco n. 1:

«Articolo 15, paragrafo 3 è soppresso»

26.   Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) *

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0465/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

AN

+

476, 41, 30

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: proposta modificata

27.   Giustizia penale (2007-2013) *

Relazione: Inger SEGELSTRÖM (A6-0453/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

commissione

 

+

 

votazione: proposta modificata

AN

+

483, 54, 8

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: proposta modificata

28.   Prevenire e combattere la criminalità (2007-2013) *

Relazione: Romano Maria LA RUSSA (A6-0389/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-25

commissione

 

+

 

art 5, § 1

26

PSE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

29.   Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) *

Relazione: Carlos COELHO (A6-0410/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

30.   Sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) *

Relazione: Carlos COELHO (A6-0413/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

31.   Assistenza in materia di sicurezza nucleare *

Relazione: Esko SEPPÄNEN (A6-0397/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1

3

5-6

8-11

14-24

26

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta

2

commissione

vd

-

234, 287, 4

4

commissione

vd

+

 

7

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

12

commissione

vd

-

 

25

commissione

vd

+

modificato oralmente

art 1, dopo § 1

27

Verts/ALE

AN

-

250, 271, 9

art 2, lettera a), trat 3

28

Verts/ALE

 

-

 

13

commissione

 

+

 

votazione: testo del Consiglio

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 2 e 12

Verts/ALE: em 4

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em 27

Richieste di votazione per parti separate

Verts/ALE

Em. 7

Prima parte: da «Resta inteso che …» a «… giurisdizione sull'impianto stesso»

Seconda parte: da «Inoltre, si dovrebbero …» a «… sugli Stati membri»

Varie

Il relatore Esko Seppänen, ha presentato il seguente emendanento orale all'emendamento 25:

Emendamento orale all'emendamento 25 (parte aggiunta sottolineata e evidenziata):

«Articolo 20bis

Importo finanziario di riferimento

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 assomma a 524 milioni di euro.

Stanziamenti annuali sono autorizzati dalle due autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

32.   Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *

Relazione: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0431/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

commissione

 

+

 

art 1, § 3, lettera a)

7

GUE/NGL

 

-

 

art 1, § 4, lettera a)

8

GUE/NGL

 

-

 

art 2

9

GUE/NGL

 

-

 

cons 2

6

GUE/NGL

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

33.   Premio Sacharov

Proposte di risoluzione: B6-0665/2006, B6-0666/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0665/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL + UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0665/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0666/2006

 

PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN

 

 

Varie

Anche Bogusław Sonik è firmatario della proposta di risoluzione comune a nome del PPE-DES.

34.   Protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Relazione: Martine ROURE (A6-0456/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 3

§

testo originale

vd

+

279, 226, 6

§ 5

1

PPE-DE

 

+

 

votazione: raccomandazione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: § 3

35.   Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde

Relazione: Eluned MORGAN (A6-0426/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 1

11

GUE/NGL

 

-

 

dopo § 1

9

PPE-DE, UEN

AN

-

224, 228, 58

§ 3

10

PPE-DE, UEN

VE

+

modificato oralmente

§ 4, parte introduttiva

12

Verts/ALE

 

-

 

§ 4, lettera a)

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 4, lettera b)

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2/VE

-

229, 271, 7

§ 4, dopo lettera f)

1

PES

VE

+

270, 233, 6

§ 5

§

testo originale

vs

 

 

1

-

 

2

-

 

§ 8

§

testo originale

vd

+

 

dopo § 17

4

UEN, PPE-DE

VE

-

226, 249, 23

§ 18

13

Verts/ALE

 

+

 

dopo § 25

14

Verts/ALE

VE

+

226, 227, 10

§ 29

§

testo originale

vd

+

 

§ 37

§

testo originale

vs/AN

 

 

1

+

479, 16, 8

2

+

260, 236, 3

§ 46

§

testo originale

vd

-

 

dopo § 48

2

PSE

 

+

 

§ 64

5

PPE-DE, ALDE, UEN

 

+

 

§ 79

6

PPE-DE, ALDE, UEN

 

+

 

§ 83

7

PPE-DE, UEN

 

+

 

§ 94

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

208, 277, 3

§ 97

§

testo originale

vd

+

 

dopo § 97

15

Verts/ALE

VE

+

276, 207, 3

§ 98

3/riv2 =

17/riv2 =

PSE

PPE-DE, ALDE, UEN

 

+

 

§ 102

8

PPE-DE, UEN

 

+

 

§ 114

16

Verts/ALE

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richiesta per voti separati

PES: §§ 46, 97

ALDE: §§ 5 e 46

Verts/ALE: §§ 8, 29, 97

PPE-DE: § 5

Richieste di votazione per appello nominale

ALDE: § 37

Verts/ALE: em 9 e § 37

Richiesta per voti separati

PES

Par 5

Prima parte: da «ricorda la summenzionata risoluzione …» a «… emissioni di gas a effetto serra»;

Seconda parte: da «invita gli Stati membri …» a «… combustibili fossili»

Em 16

Prima parte: il testo nella sua interezza senza la soppressione dei termini «più avanzate», i.e. «le modalità più avanzate»;

Seconda parte: i suddetti termini

Verts/ALE

Par 4, lettera a)

Prima parte: il testo nella sua interezza, esclusi i termini «su un ampio uso dei meccanismi di flessibilità»

Seconda parte: i suddetti termini

Par 4, lettera b)

Prima parte: da «che, durante il secondo periodo di finanziamento …» a «… e il consumo energetico»

Seconda parte: da «attraverso l'ammodernamento …» a «produzione dell'energia»

PPE-DE

Par 37

Prima parte: testo nella sua interezza escluso il termine «vincolanti»

Seconda parte: il suddetto termine

Par 94

Prima parte: da «invita la commissione ad …» a «… trasporto transfrontaliero limitate»

Seconda parte: da «ritiene che le entrate …» a «… potenziamento delle interconnessioni»

Varie

Il relatore propone che il testo dell'emendamento 9, qualora approvato, venga inserito dopo il paragrafo 37

36.   Strategia sulla biomassa e i biocarburanti

Relazione: Werner LANGEN (A6-0347/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

dopo § 4

1

IND/DEM

 

-

 

§ 6

6

Verts/ALE

 

-

 

§ 9

§

testo originale

vd

+

 

§ 10

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 11

7

Verts/ALE

 

-

 

dopo § 15

14

ALDE

 

+

 

§ 24

21

ALDE

 

-

 

§ 26

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 29

8

Verts/ALE

 

-

 

§ 30

§

testo originale

vd

+

 

§ 32

20

ALDE

 

+

 

9

Verts/ALE

 

 

§ 35

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 45

17/rev.

ALDE

 

+

 

4

PPE-DE

 

 

dopo § 47

10

Verts/ALE

vs

 

 

1

-

 

2

 

§ 52

§

testo originale

vd

+

 

§ 56

11

Verts/ALE

 

-

 

dopo § 56

12

Verts/ALE

VE

-

102, 274, 6

§ 58

§

testo originale

vd

-

 

§ 60

18

ALDE

 

+

 

§

testo originale

 

 

§ 65

§

testo originale

vd

+

 

§ 67

13

Verts/ALE

 

-

 

§ 68

§

testo originale

vd

+

 

§ 70

23

ALDE

 

-

 

§ 73

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 76

-

-

 

+

modificato oralmente

dopo § 77

24

ALDE

 

-

 

25

ALDE

 

+

 

dopo § 80

2

PPE-DE

 

+

 

3

PPE-DE

 

+

 

dopo trattino 8

15

ALDE

 

+

 

cons C

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

cons E

5

Verts/ALE

 

-

 

cons F

19

ALDE

 

+

 

cons X

§

testo originale

vd

+

 

cons Y

§

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Gli emendamenti 16 e 22 sono stati soppressi

Richieste di votazione distinta:

PSE: §§ 65, 68

Verts/ALE: cons X, Y e §§ 9, 30, 52, 58, 65, 68

PPE-DE: § 60

Richieste di votazione distinta

PSE

Em 10

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «del 30 %» e «entro il 2020»

Seconda parte: tali parole

Verts/ALE

Par 26

Prima parte:«si augura … gli Stati membri»

Seconda parte:«nell'ambito della politica agricola comune»

Par 73

Prima parte:«è convinto … bioenergie;»

Seconda parte:«considera … di esportazione»

PPE-DE

Cons C

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «di idrogeno»

Seconda parte: tali parole

Par 10

Prima parte: l'insieme del testo tranne le parole «di idrogeno e»

Seconda parte: tali parole

Par 35

Prima parte:«appoggia … ampia scala»

Seconda parte:«fa riferimento … dell'energia»

Varie

Il gruppo PES presenterà il seguente emendamento orale al paragrafo 76:

«76.

chiede alla Commissione di presentare appena possibile una proposta di direttiva sull'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili quale parte del pacchetto energetico nel 2007 e ricorda la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 contenente raccomandazioni alla Commissione sull'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento»

37.   Situazione nelle isole Figi

Proposte di risoluzione: B6-0646/2006, B6-0649/2006, B6-0652/2006, B6-0660/2006, B6-0662/2006, B6-0663/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0646/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 7

1

PSE

 

+

 

dopo § 8

3

GUE/NGL

 

-

 

§ 9

2

PSE

 

+

 

§

testo originale

 

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0646/2006

 

PSE

 

 

B6-0649/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0652/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0660/2006

 

Verts/ALE

 

 

B6-0662/2006

 

UEN

 

 

B6-0663/2006

 

ALDE

 

 

38.   Coinvolgimento delle forze dell'ONU in abusi sessuali in Liberia e Haiti

Proposte di risoluzione: B6-0648/2006, B6-0653/2006, B6-0654/2006, B6-0656/2006, B6-0659/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0648/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

Cons A

1S

ALDE

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0648/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0653/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0654/2006

 

UEN

 

 

B6-0656/2006

 

PSE

 

 

B6-0659/2006

 

Verts/ALE

 

 

39.   Myanmar (Birmania)

Proposte di risoluzione: B6-0647/2006, B6-0651/2006, B6-0655/2006, B6-0657/2006, B6-0658/2006, B6-0661/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione comune RC-B6-0647/2006

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

65, 0, 0

Proposte di risoluzione dei gruppi politici

B6-0647/2006

 

PPE-DE

 

 

B6-0651/2006

 

GUE/NGL

 

 

B6-0655/2006

 

PSE

 

 

B6-0657/2006

 

ALDE

 

 

B6-0658/2006

 

UEN

 

 

B6-0661/2006

 

Verts/ALE

 

 

 

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

40.   Implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoli

Proposta di risoluzione: B6-0632/2006

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di risoluzione B6-0632/2006

(BERÈS ea)

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

L'onorevole Sahra Wagenknecht ha co-firmato una mozione per una risoluzione a nome del gruppo GUE/NGL.


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Progetto di bilancio generale 2007 modificato

Emendamento 306/2

Favorevoli: 257

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Lipietz

Contrari: 288

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 13

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Claeys, Dillen, Le Pen Marine, Martinez, Schenardi

Verts/ALE: van Buitenen

2.   Progetto di bilancio generale 2007 modificato

Emendamento 322/2

Favorevoli: 324

ALDE: Andria, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Liotard, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Mann Erika

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 226

ALDE: Morillon

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, De Michelis, Mote

PPE-DE: Grosch

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 7

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Louis, de Villiers

NI: Baco, Martin Hans-Peter

Verts/ALE: van Buitenen

3.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 4

Favorevoli: 516

ALDE: Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 19

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mote, Schenardi

PPE-DE: Zvěřina

PSE: Occhetto

UEN: Bielan

Astensioni: 13

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli

Rainer Wieland

4.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 13/2

Favorevoli: 318

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 236

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 6

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Martinez, Mote

UEN: Libicki

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Rainer Wieland

5.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 16/1

Favorevoli: 332

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Mastenbroek

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 227

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 5

NI: Baco, Belohorská, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

6.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 16/2

Favorevoli: 382

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 165

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Astensioni: 4

NI: Baco, Belohorská, Mote

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Emendamento 1

Favorevoli: 89

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Casini, Duchoň, Fajmon, de Grandes Pascual, Hybášková, Mauro, Millán Mon, Salafranca Sánchez-Neyra, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Batzeli, van den Berg, Berman, Capoulas Santos, Corbey, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Lambrinidis, Mastenbroek, Matsouka, Napoletano, Segelström, Swoboda, Westlund

UEN: Bielan, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Hassi, Schlyter, Trüpel

Contrari: 453

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Borghezio, Crowley, Kuc, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 22

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: de Brún, Kaufmann, McDonald, Remek

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PSE: Kuhne, Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas

8.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 27

Favorevoli: 487

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Schmidt Olle, Staniszewska, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 64

ALDE: Costa, De Sarnez, Geremek, Guardans Cambó, Krahmer, Polfer, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Cederschiöld, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Škottová, Sonik, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Berman, Capoulas Santos, Corbey, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Mastenbroek, Saks, Segelström, Westlund

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 8

ALDE: Ek

GUE/NGL: de Brún, McDonald

NI: Baco, Mote

PSE: Wiersma

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Jorgo Chatzimarkakis

9.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 38

Favorevoli: 515

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 37

ALDE: Guardans Cambó

GUE/NGL: Flasarová, Guerreiro, Maštálka, Meyer Pleite, Pflüger, Remek, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Simpson

UEN: Szymański

Astensioni: 8

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 41

Favorevoli: 551

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak, de Villiers, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 2

IND/DEM: Farage

NI: Martin Hans-Peter

Astensioni: 11

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Clark, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Paragrafo 42

Favorevoli: 522

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 28

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Astensioni: 10

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Baco, Martin Hans-Peter, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Emendamento 2/1

Favorevoli: 109

ALDE: Resetarits, Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Méndez de Vigo, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: van den Berg, Bullmann, Carlotti, Hedh, Hedkvist Petersen, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lienemann, Mastenbroek, Myller, Segelström, Van Lancker

UEN: Czarnecki Ryszard, Kamiński

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 407

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Lambrinidis, Le Foll, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf

Astensioni: 41

ALDE: Ek

NI: Allister, Baco, Helmer, Martinez, Mote, Mussolini

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Sonik, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

PSE: Honeyball, Leichtfried, Martin David, Scheele, Swoboda, Titley, Wiersma

UEN: Bielan, Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Michael Cashman, Åsa Westlund, Richard Corbett, Catherine Stihler, Dorette Corbey, Jorgo Chatzimarkakis

Astensioni

Glenis Willmott, Linda McAvan, David Martin

13.   Relazione Elles/Grech A6-0451/2006

Considerando F/2

Favorevoli: 249

IND/DEM: Bonde, Goudin, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Belohorská, Chruszcz, Giertych, Helmer, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Šťastný, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Trüpel

Contrari: 299

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Schenardi

PPE-DE: Duchoň, Fajmon, Maat, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kamiński, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 15

IND/DEM: Batten, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Sinnott, de Villiers, Whittaker, Wise

NI: Allister, Baco, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

14.   Relazione Daul A6-0412/2006

Risoluzione

Favorevoli: 513

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Krupa, Tomczak, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 14

ALDE: Laperrouze

GUE/NGL: Catania, Portas

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Dillen, Mote

UEN: Camre

Astensioni: 22

ALDE: Schmidt Olle

GUE/NGL: Agnoletto, Musacchio, Pafilis

IND/DEM: Coûteaux, Louis, Sinnott, de Villiers

NI: Allister, Belohorská, Helmer, Mussolini

PPE-DE: Brejc, Doyle, Kamall, Novak, Schwab, Wijkman

PSE: Corbey, Kuhne

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

15.   Relazione Segelström A6-0454/2006

Risoluzione

Favorevoli: 528

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mussolini, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 16

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Clark, Goudin, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Helmer, Mote

PPE-DE: Bushill-Matthews, Evans Jonathan

Astensioni: 8

GUE/NGL: Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Louis, de Villiers

NI: Battilocchio

PSE: Berman

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Philip Bushill-Matthews

16.   Relazione Segelström A6-0452/2006

Risoluzione

Favorevoli: 486

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 61

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Allister, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 3

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Železný

Verts/ALE: van Buitenen

17.   Raccomandazione Grosch A6-0414/2006

Emendamento 6

Favorevoli: 67

ALDE: Lynne

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Goudin, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hudacký, Hybášková, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Rutowicz, Zapałowski

Verts/ALE: Schlyter

Contrari: 483

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Ebner, Ehler, Fatuzzo, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 13

ALDE: Hennis-Plasschaert, Maaten, Manders, Mulder

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco

PPE-DE: Ferber, Purvis

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton

18.   Relazione Leinen A6-0464/2006

Risoluzione

Favorevoli: 396

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Helmer, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Contrari: 112

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Hennicot-Schoepges

PSE: Bourzai, Dobolyi, Guy-Quint, Mann Erika, Martin David, Stihler

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 57

ALDE: Cocilovo, Manders

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Krupa, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Reul

PSE: Carlotti, Cashman, Castex, Honeyball, Hughes, Le Foll, Lienemann, Mastenbroek, Navarro, Scheele, Simpson

UEN: Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

19.   Relazione Kudrycka A6-0427/2006

Emendamento 2

Favorevoli: 83

ALDE: Krahmer, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Ibrisagic, Kauppi

PSE: Gomes, Guy-Quint, Scheele

UEN: Grabowski, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Ryan, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 331

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Berlinguer, Désir, Fazakas, Glante, Grech, Hänsch, Jørgensen, Muscat

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 146

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: McMillan-Scott

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Grabowska, Groote, Gurmai, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Astensioni

Joseph Muscat, Harlem Désir

20.   Relazione Kudrycka A6-0427/2006

Emendamento 3

Favorevoli: 70

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fjellner, Ibrisagic

PSE: Szejna

UEN: Pęk

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 478

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 16

IND/DEM: Batten, Clark, Farage, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Wise

NI: Baco, Martinez

PSE: Chiesa

UEN: Grabowski, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Relazione Kudrycka A6-0425/2006

Emendamento 2

Favorevoli: 71

ALDE: Polfer, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Sinnott

NI: Bobošíková, Claeys

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Ibrisagic

PSE: Szejna

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 343

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Wise, Železný

NI: Allister, Chruszcz, De Michelis, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Glante, Grech, Gurmai, Hänsch, Jöns, Moscovici, Muscat, Pahor, Titley

UEN: Angelilli, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Astensioni: 143

GUE/NGL: Pafilis

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Martin Hans-Peter, Martinez

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Grabowska, Groote, Guy-Quint, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Hughes, Hutchinson, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari

Louis Grech

22.   Relazione Segelström A6-0465/2006

Proposta Commissione

Favorevoli: 476

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Podkański, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 41

GUE/NGL: Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren, Sinnott

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Callanan, Duchoň, Fajmon, Heaton-Harris, Hökmark, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Camre, Czarnecki Ryszard

Astensioni: 30

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Baco, Helmer, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Jackson, Kamall, McMillan-Scott, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Borghezio, Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

23.   Relazione Segelström A6-0453/2006

Proposta Commissione

Favorevoli: 483

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Flasarová, Henin, Kaufmann, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 54

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Holm, Liotard, Meijer, Pafilis, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 8

GUE/NGL: de Brún, McDonald

IND/DEM: Krupa

NI: Baco

UEN: Camre, Kamiński, Piotrowski

Verts/ALE: van Buitenen

24.   Relazione Seppänen A6-0397/2006

Emendamento 27

Favorevoli: 250

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Cocilovo, Costa, Davies, Duff, Ek, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Lax, Ludford, Lynne, Matsakis, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, McDonald, Meijer, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Clark, Goudin, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Chruszcz, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Doyle, Karas, Mauro, Papastamkos, Pirker, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Škottová

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Ettl, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Camre, Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 271

ALDE: Beaupuy, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Krahmer, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Polfer, Ries, Schmidt Olle, Schuth

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Holm, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meyer Pleite, Pafilis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Lundgren

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Masiel, Muscardini, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

NI: Baco, Belohorská

PSE: Estrela, Fazakas, Roure, Titley

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Martine Roure

Contrari

Karin Riis-Jørgensen

25.   Relazione Morgan A6-0426/2006

Emendamento 9

Favorevoli: 224

ALDE: Andrejevs, Beaupuy, Cavada, Chatzimarkakis, Costa, Deprez, De Sarnez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Jensen, Laperrouze, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Piskorski, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Szent-Iványi, Virrankoski

GUE/NGL: Henin, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Chruszcz, Giertych, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zappalà

PSE: Glante, Goebbels, Maňka, Vaugrenard, Vergnaud

UEN: Camre, Czarnecki Marek Aleksander

Contrari: 228

ALDE: Andria, Attwooll, Carlshamre, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Lax, Ludford, Lynne, Matsakis, Polfer, Prodi, Resetarits, Sterckx, Susta, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Holm, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Hennicot-Schoepges, Higgins, Karas, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Rack, Rübig, Samaras, Schierhuber, Seeber, Seeberg, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Janowski, Kristovskis, Kuc, Masiel, Ó Neachtain, Rutowicz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 58

ALDE: Cocilovo, Geremek, Krahmer, Kułakowski, Newton Dunn, Savi, Staniszewska, Takkula, Väyrynen

GUE/NGL: Kaufmann

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Belet, Brepoels, Duchoň, Fajmon, Mitchell, Škottová, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Capoulas Santos, Castex, Cottigny, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Le Foll, Lienemann, Navarro, Patrie, Peillon, Reynaud, Savary, Schapira, Trautmann

UEN: Berlato, Bielan, Borghezio, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Kamiński, Libicki, Muscardini, Roszkowski, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Corien Wortmann-Kool

Contrari

Jens-Peter Bonde, Carlos Coelho, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Astensioni

Harlem Désir, Marie-Arlette Carlotti, Bernard Poignant, Kader Arif, Bernadette Bourzai, Simon Busuttil

26.   Relazione Morgan A6-0426/2006

Paragrafo 37/1

Favorevoli: 479

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Flasarová, Holm, Kaufmann, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Remek, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Krupa, Sinnott, Tomczak

NI: Battilocchio, Belohorská, Chruszcz, Claeys, De Michelis, Giertych, Martin Hans-Peter, Mussolini, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Zaleski, Zappalà

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, Kuc, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 16

ALDE: Andria

GUE/NGL: Brie, Henin, Pafilis

IND/DEM: Batten, Clark, Goudin, Lundgren

NI: Bobošíková

PPE-DE: Duchoň, Seeberg, Škottová, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Astensioni: 8

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Liotard

NI: Martinez, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Schierhuber

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jens-Peter Bonde

27.   Relazione Morgan A6-0426/2006

Paragrafo 37/2

Favorevoli: 260

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Costa, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guerreiro, Henin, Holm, McDonald, Musacchio, Ransdorf, Remek, Svensson

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mussolini

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Brepoels, Doyle, Higgins, Hökmark, Liese, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Saïfi, Schierhuber, Seeberg, Sonik, Wijkman

PSE: Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Batzeli, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Koterec, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Kuc

Verts/ALE: Aubert, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 236

ALDE: Andria, Chatzimarkakis, Krahmer, Schuth

GUE/NGL: Figueiredo, Kaufmann, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Pafilis, Pflüger, Seppänen, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Clark, Goudin, Krupa, Lundgren, Sinnott, Tomczak

NI: Bobošíková, Chruszcz, Claeys, Giertych, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zvěřina

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Kristovskis, La Russa, Libicki, Masiel, Ó Neachtain, Roszkowski, Rutowicz, Wojciechowski Janusz

Astensioni: 3

GUE/NGL: Flasarová

NI: Martinez

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli

Jens-Peter Bonde

28.   RC — B6-0647/2006 — Birmania

Risoluzione

Favorevoli: 65

ALDE: Beaupuy, Matsakis, Onyszkiewicz

GUE/NGL: Catania, Meijer, Pflüger

IND/DEM: Bonde, Krupa, Sinnott

NI: Martin Hans-Peter, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Andrikienė, Bauer, Bowis, Březina, Chichester, Daul, Deß, Deva, Duka-Zólyomi, Gahler, Gauzès, Gomolka, Grossetête, Kaczmarek, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Mann Thomas, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Pleštinská, Posselt, Purvis, Roithová, Sudre, Tajani, Tannock, Vatanen, Wieland, Záborská, Zaleski

PSE: Arif, Ayala Sender, Berès, Bourzai, Bullmann, Casaca, Cashman, Geringer de Oedenberg, Martínez Martínez, Pinior, Roure, Sakalas, Sánchez Presedo, Scheele, Tarabella, Trautmann

UEN: Libicki, Rutowicz

Verts/ALE: Lambert, Onesta, Romeva i Rueda, Smith


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0570

Progetto di bilancio generale 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni)

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 quale modificato dal Consiglio (tutte le sezioni) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) e sulle lettere rettificative nn. 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) e 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2),

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (4),

visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, stabilito dal Consiglio il 14 luglio 2006 (C6-0299/2006),

viste la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, Sezione III — Commissione (C6-0299/2006) e la lettera rettificativa n. 1/2007 (SEC(2006)0762) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 (5),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, Sezione I — Parlamento europeo, Sezione II — Consiglio, Sezione IV — Corte di giustizia, Sezione V — Corte dei conti, Sezione VI — Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII — Comitato delle regioni, Sezione VIII (A) — Mediatore europeo, Sezione VIII (B) — Garante europeo della protezione dei dati (C6-0300/2006) (6),

vista la lettera rettificativa n. 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007,

vista la lettera rettificativa n. 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007,

visti i suoi emendamenti e le sue proposte di modificazione del 26 ottobre 2006 al progetto di bilancio generale (7),

viste le modifiche del Consiglio agli emendamenti e alle proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento (15637/2006 — C6-0442/2006),

visti i risultati della conciliazione del 21 novembre 2006 e la successiva riunione del 28 novembre 2006,

vista la dichiarazione del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti gli emendamenti e le proposte di modificazione al progetto di bilancio generale approvati dal Parlamento,

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0451/2006),

A.

considerando che ha seguito una strategia coerente nel corso della sua attività sul bilancio 2007,

B.

considerando che tale strategia era basata sui tre pilastri fissati nella sua risoluzione del 18 maggio 2006 sul bilancio 2007: relazione della Commissione sulla strategia politica annuale (SPA) (8), ossia la definizione delle priorità politiche, l'ottimizzazione della spesa e i preparativi per la revisione 2008/2009,

C.

considerando che tale impostazione ha messo in luce le grandi sfide e opportunità per l'Unione europea in relazione all'attuale processo di globalizzazione, sollevando nel contempo questioni fondamentali circa la natura dei partenariati strategici dell'UE con i paesi partner e le regioni del mondo,

D.

considerando che questa visione chiara, coerente e strategica ha consentito al Parlamento di ottenere risultati nei negoziati con il Consiglio sulle priorità chiave del Parlamento, anche per quanto concerne il regolamento finanziario,

E.

considerando che i risultati ottenuti relativamente alle priorità del Parlamento, all'ottimizzazione della spesa nonché al regolamento finanziario comporteranno benefici reali per i cittadini europei in termini di spesa più efficiente ed efficace, contribuendo agli sforzi continui del Parlamento di giungere a una dichiarazione di affidabilità positiva (DAS) per la spesa dell'UE,

Considerazioni generali: conseguimento delle priorità, ottimizzazione della spesa, preparativi per la revisione 2008/2009

Conseguimento delle priorità

1.

ricorda che la strategia e le priorità politiche per l'approccio del Parlamento al bilancio 2007 sono state stabilite nella suddetta risoluzione SPA del 18 maggio 2006, in particolare ai paragrafi 5 e 6; ritiene che tale risoluzione sia stata quindi un mezzo essenziale per la definizione della sua strategia in una fase preliminare della procedura annuale di bilancio;

2.

accoglie con favore i risultati che ha conseguito riguardo alle sue ampie priorità e alle questioni chiave nei negoziati con il Consiglio, nel trilogo e nella procedura di conciliazione, prima della seconda lettura del Parlamento sul bilancio;

3.

per quanto concerne il livello globale dei pagamenti, respinge l'impostazione del Consiglio, consistente in riduzioni arbitrarie e generali dei livelli dei pagamenti; ritiene che i pagamenti dovrebbero essere diretti ai programmi prioritari per i quali sia possibile garantire una spesa efficiente ed efficace; concorda, nel quadro di un accordo globale con il Consiglio, su un livello finale di pagamenti di 115 500 milioni di euro, il che equivale allo 0,99 % dell'RNL dell'UE;

4.

ricorda la sua dichiarazione sui pagamenti in cui si afferma che i punti 12 e 13 dell'AII del 17 maggio 2006 stabiliscono importi in valore assoluto, che rappresentano massimali annui di spesa nell'ambito dei bilanci generali, nel contesto del QFP; ricorda pertanto che il rispetto dei massimali annui fissati dal QFP 2007-2013 costituisce un'accettazione automatica dei tassi di aumento delle spese non obbligatorie nei bilanci annuali; ricorda al Consiglio che il Parlamento considererà l'eventuale mancato rispetto dei punti summenzionati come una violazione dell'AII;

5.

rileva in tale contesto che le commissioni specializzate del Parlamento sono state modeste nel richiedere maggiori stanziamenti di pagamento nell'ambito della prima lettura del Parlamento sul bilancio 2007, dato che le principali nuove basi giuridiche sono state concordate nel corso del 2006 in vista dell'avvio dei nuovi programmi di spesa dell'UE nel 2007;

6.

per quanto concerne il livello globale degli stanziamenti d'impegno, rileva che il Parlamento ha adottato un approccio cauto, in linea con quello delle commissioni specializzate, e non ha richiesto l'utilizzazione dello strumento di flessibilità; fissa gli stanziamenti d'impegno ai massimali (o vicini ai massimali) di cui all'allegato I dell'AII del 17 maggio 2006 per la maggioranza delle rubriche del bilancio 2007;

7.

in relazione alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), decide di ripristinare gli stanziamenti d'impegno per il 2007 al livello previsto nel progetto preliminare di bilancio (PPB) di 159 200 000euro, ma si attende che il Consiglio dia attuazione sia allo spirito che alla lettera dell'AII del 17 maggio 2006 per quanto concerne la spesa per la PESC e come confermato nello scambio di lettere tra i presidenti Brok e Lewandowski e il ministro finlandese Wideroos;

Ottimizzazione della spesa

8.

ritiene che per le future procedure di bilancio occorra basarsi su questo tipo di approccio, allo scopo di assicurare una migliore valutazione dei programmi comunitari e un più attento controllo dell'esecuzione del bilancio, conformemente alle priorità del Parlamento e alle sue prerogative istituzionali; prende atto della dichiarazione congiunta con la Commissione su un'adeguata esecuzione del bilancio e sottolinea che l'obiettivo generale di tale esercizio è di consentire un'ottimizzazione della spesa a vantaggio dei cittadini europei e di rispondere alle sfide che l'UE deve affrontare mediante un'assegnazione ottimale dei fondi (cfr. dichiarazione in allegato);

9.

ricorda la sua decisione di collocare il 30 % degli stanziamenti, per un totale di oltre 500 milioni di euro, nella riserva per circa 40 linee di bilancio per cui il Parlamento ha avuto serie preoccupazioni circa la qualità e il livello dell'esecuzione di bilancio, sulla base di un attento esame delle fonti d'informazione disponibili; accoglie con favore la risposta costruttiva della Commissione ai requisiti stabiliti dal Parlamento per lo svincolo di tali riserve nei suoi emendamenti di bilancio; a seguito della risposta della Commissione allegata alla sua tradizionale lettera di eseguibilità dei primi di novembre, decide di mantenere oltre 8 900 000euro in riserva per 4 linee di bilancio; decide di continuare a controllare attentamente la qualità e il livello dell'esecuzione della spesa su tali linee nel corso del 2007, in linea con la dichiarazione sull'ottimizzazione della spesa;

10.

accoglie inoltre con favore la riunione del 15 novembre 2006 con il Commissario responsabile della programmazione finanziaria e del bilancio e il Segretario generale della Commissione, quale forte dimostrazione dell'impegno della Commissione a favore dell'approccio dell'ottimizzazione della spesa; rileva che la propria commissione per i bilanci terrà, agli inizi del 2007, un'audizione intesa a far progredire questo tipo di approccio;

11.

rammenta l'importanza che annette al conseguimento di una dichiarazione di affidabilità positiva per i fondi in gestione condivisa; sottolinea la propria intenzione di adoperarsi affinché, conformemente all'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, le competenti autorità di revisione contabile degli Stati membri rilascino una dichiarazione sulla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con la normativa comunitaria; ribadisce la necessità che gli Stati membri si impegnino pertanto a redigere, all'idoneo livello nazionale, una sintesi annuale delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili; accoglie con favore i recenti sviluppi in uno Stato membro, volti a consolidare tutti i conti separati quando il denaro dell'UE è speso nel quadro della gestione condivisa, al fine di un controllo successivo di tali cifre; ritiene che una revisione della metodologia della Corte dei conti per la valutazione della conformità alle norme finanziarie dell'UE, mediante un processo di revisione tra pari insieme ad altre istituzioni analoghe, contribuirà a migliorare l'approccio della Corte in materia di controllo dei conti dell'UE; rileva con stupore che un tale processo non è stato ancora completato e chiede che lo sia entro il 31 luglio 2007;

12.

riguardo alle tre nuove agenzie (Agenzia delle sostanze chimiche, Istituto per le questioni di genere, Agenzia dei diritti fondamentali), prende atto delle dichiarazioni congiunte concordate tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in relazione al finanziamento e alla programmazione finanziaria per tali agenzie nel contesto dell'AII del 17 maggio 2006; riguardo alle agenzie esistenti, decide di ripristinare gli stanziamenti del PPB, collocando però in riserva gli aumenti al di sopra di un importo di riferimento, in attesa di una valutazione positiva dei risultati conseguiti dalle agenzie in rapporto ai loro programmi di lavoro finali; osserva che tali valutazioni dovrebbero essere completate nel contesto di una riunione con i capi delle agenzie nella primavera del 2007;

Preparativi per la revisione 2008/2009

13.

ribadisce la necessità che l'Unione europea metta a punto una strategia maggiormente proattiva che le consenta di affrontare le sfide e le opportunità del processo di globalizzazione in corso; ritiene che in tale contesto sia necessario un riesame dell'approccio dell'UE relativo ai partenariati con le regioni e i paesi terzi e che l'impiego del termine «strategico» dovrebbe essere riservato ai partenariati più importanti per l'UE, come quello transatlantico con gli Stati Uniti d'America;

14.

ribadisce che l'analisi politica elaborata dalla «Commissione temporanea sulle sfide politiche e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013» e la pertinente risoluzione approvata dal Parlamento l'8 giugno 2005 (9) costituiscono tuttora la base per la revisione e le eventuali modifiche dell'AII; ritiene che debbano essere incluse anche la valutazione dell'efficacia e l'attuazione della nuova generazione di programmi e di strumenti pluriennali;

15.

rileva che le azioni preparatorie adottate dal Parlamento in relazione agli scambi commerciali e scientifici con la Cina e l'India sono destinate a sottolineare l'importanza che il Parlamento attribuisce allo sviluppo di una più stretta cooperazione con questi paesi in rapido sviluppo;

16.

ritiene che la Commissione dovrebbe raggiungere un maggiore livello di trasparenza circa i vantaggi e gli svantaggi del lavoro con le ONG per l'attribuzione dell'assistenza allo sviluppo dell'UE; in tale contesto raccomanda un'analisi costi-benefici sul funzionamento delle ONG; intende esaminare ulteriormente le possibilità di un maggiore ricorso ai microcrediti nella futura assistenza allo sviluppo da parte dell'UE;

17.

ritiene che la Commissione dovrebbe riesaminare la natura dei partenariati strategici dell'UE in una relazione che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2007, definendo in particolare il significato del termine «strategico», e che ciò costituisca soltanto un esempio della più ampia esigenza che l'Unione europea stabilisca chiaramente le sue priorità politiche globali in modo da poterle comunicare efficacemente ai cittadini dell'Europa; fa notare che priorità politiche chiare costituiscono una condizione essenziale per l'assegnazione delle risorse di bilancio a tali priorità; sottolinea che nella sua attività per il bilancio 2007 il Parlamento ha stabilito le sue priorità politiche nelle prime fasi della procedura, sviluppando così una strategia efficace per il bilancio 2007;

18.

ritiene pertanto che il Parlamento dovrebbe perfezionare l'approccio relativo alla definizione di priorità adottato nella procedura di bilancio 2007, tra l'altro mediante una serie di audizioni su questioni politiche specifiche, al fine di definire le sue priorità politiche a medio termine; ritiene che, in linea con i paragrafi 38-40 della risoluzione SPA del 18 maggio 2006, ciò dovrebbe contribuire allo sviluppo da parte del Parlamento di una strategia per la revisione 2008/2009;

Questioni orizzontali e elementi chiave per rubrica del QFP

Questioni orizzontali

19.

riguardo ai progetti pilota e alle azioni preparatorie, rileva l'aumento dei massimali per i nuovi progetti stabiliti nell'AII del 17 maggio 2006 e sottolinea che tali progetti consentono al Parlamento di indicare le aree prioritarie per lo sviluppo delle politiche europee; decide pertanto di proporre diversi nuovi progetti ampiamente in linea con le priorità stabilite al paragrafo 6 della risoluzione SPA del 18 maggio 2006;

20.

prende atto dell'adozione della lettera rettificativa n. 3/2007 della Commissione e degli elementi della lettera rettificativa n. 2/2007, incluse le disposizioni relative alla classificazione concernente Hercule II e il Fondo europeo per la globalizzazione; respinge altri elementi della lettera rettificativa n. 2/2007 e decide di inserire importi adeguati e una nomenclatura di bilancio in linea con le sue priorità esterne;

21.

accoglie con favore l'accordo raggiunto sulla messa a disposizione di un importo di 500 milioni di euro per il Fondo europeo per la globalizzazione iscritto in bilancio per l'esercizio 2007; sottolinea che la procedura adottata per l'iscrizione in bilancio del Fondo resta conforme alle disposizioni del punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006 e ribadisce l'opinione che, in conformità dell'accordo, l'ordine delle fonti utilizzate per il finanziamento del Fondo europeo per la globalizzazione in un esercizio N è quello risultante dalla sequenza cronologica delle informazioni disponibili sui margini e gli impegni cancellati, ossia, in primo luogo gli stanziamenti d'impegno cancellati dall'esercizio N - 2, in secondo luogo il margine lasciato disponibile nell'esercizio N - 1, in terzo luogo gli stanziamenti d'impegno cancellati dall'esercizio N - 1; accoglie con favore l'opinione della Commissione su tale questione, come espressa nella lettera del 17 novembre 2006 del Commissario responsabile per la programmazione finanziaria e il bilancio, destinata al Presidente del Parlamento europeo;

Elementi principali per rubrica dell'AII

Rubrica 1A — Competitività per la crescita e l'occupazione

22.

ribadisce la sua convinzione, espressa nella risoluzione SPA del 18 maggio 2006, che la conoscenza, le competenze, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione, le tecnologie della società dell'informazione e una politica in materia di energia e trasporti sostenibili costituiscano la base per un'economia moderna sana e siano essenziali per la creazione di posti di lavoro; ha pertanto deciso di respingere l'approccio del Consiglio, consistente in riduzioni apportate a numerose linee di bilancio di cruciale importanza, intese ad accrescere la competitività dell'economia dell'UE; ha deciso di aumentare gli stanziamenti di pagamento, anche se ad un livello ridotto rispetto alla prima lettura, per i programmi prioritari legati all'agenda di Lisbona, come il programma per la competitività e l'innovazione (CIP) e il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);

23.

è convinto che l'aumento della competitività dell'UE sia un elemento essenziale della risposta dell'UE alle sfide della globalizzazione; ritiene pertanto che gli aumenti degli stanziamenti alla rubrica 1a costituiscano un chiaro segnale della futura direzione che dovrebbe prendere la spesa dell'UE; ricorda la necessità di un adeguato finanziamento pubblico che consenta di creare l'effetto volano atteso dal cofinanziamento della Banca europea per gli investimenti; attende con impazienza le proposte della Commissione e del Consiglio su tale questione; sottolinea che per il Fondo europeo per gli investimenti sarebbe auspicabile un aumento del capitale sottoscritto a lungo termine, sia per accompagnare l'introduzione dei nuovi mandati (incluso il CIP) nel 2007, sia per finanziare le nuove operazioni del progetto per il trasferimento di tecnologie, come auspicato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione;

24.

sottolinea il significato tecnologico ed economico del programma Galileo; ricorda alla Commissione che, considerato il periodo nel suo insieme, il programma è sottofinanziato nel nuovo QFP e le chiede di cercare rapidamente una soluzione praticabile e duratura, al fine di garantire il successo di questo programma;

Rubrica 1B — Coesione per la crescita e l'occupazione

25.

osserva che gli stanziamenti per i fondi strutturali e di coesione per il QFP 2007-2013 sono nettamente inferiori a quanto anticipato, soprattutto a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005; ritiene pertanto che si debbano ripristinare gli importi del PPB; sottolinea l'importanza di definire e approvare il più presto possibile i programmi nazionali, ora che è stato concordato il nuovo AII; sottolinea l'importanza della coesione quale una delle priorità politiche dell'UE; per quanto concerne l'assistenza preadesione chiede alla Commisisone di persentare una richiesta di trasferimento di modifica del bilancio nel corso del 2007 ove gli importi previsti nel bilancio per il 2007 si rivelino insufficienti;

Rubrica 2 — Preservazione e gestione delle risorse naturali

26.

fa notare che il 2007 sarà il primo anno di piena attuazione della più recente riforma della politica agricola comune (PAC); respinge i tagli alle spese obbligatorie apportati dal Consiglio in seconda lettura; respinge la riclassificazione di diverse linee di bilancio nel settore agricolo, dalle spese obbligatorie a quelle non obbligatorie, come proposto dalla Commissione nella lettera rettificativa n. 2/2007;

27.

deplora che, nonostante le rilevanti esigenze di ristrutturazione, ammodernamento e diversificazione dell'economia rurale dell'Europa, le risorse destinate allo sviluppo rurale siano destinate a diminuire in termini reali; ritiene che un trasferimento volontario dei fondi dal sostegno agricolo diretto («primo pilastro» della PAC) allo sviluppo rurale non sia il mezzo più opportuno per rimediare a tale situazione; manifesta a tale riguardo forti riserve sull'attuale proposta della Commissione concernente la modulazione volontaria, che consentirebbe di trasferire allo sviluppo rurale fino al 20 % del sostegno agricolo diretto; chiede alla Commissione di compiere una valutazione d'impatto in conformità dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione su «legiferare meglio» (10); ribadisce che il Parlamento si riserva tuttora di esprimere la sua posizione sulla modulazione volontaria e ritiene che sarebbe opportuno valutare tale questione assieme a quella del cofinanziamento nel quadro della revisione 2008/2009, come indicato nella dichiarazione n. 9 dell'AII del 17 maggio 2006 relativa alla modulazione volontaria;

28.

esprime la propria delusione per il fatto che, nonostante l'elevato fabbisogno di stanziamenti per lo sviluppo di un vaccino morto per il virus della febbre catarrale maligna (FCM), il Consiglio si sia rifiutato, in seconda lettura, di approvare l'iniziativa adottata dal Parlamento a tale riguardo; accoglie tuttavia con favore la proposta della Commissione, formulata nella lettera di eseguibilità, di incorporare lo sviluppo di un nuovo vaccino per il virus della FCM nel bilancio della ricerca nell'ambito dei progetti dello strumento di assistenza preadesione (IPA); sottolinea l'opportunità di privilegiare lo sviluppo di un vaccino polivalente, che sia efficace contro i diversi tipi di tale virus;

29.

appoggia e accoglie con favore la dichiarazione congiunta su Life+ concordata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione riguardo all'assegnazione di finanziamenti provvisori nel caso di un vuoto legislativo tra l'inizio del 2007 e l'adozione finale dell'atto giuridico;

Rubrica 3A — Libertà, sicurezza e giustizia

30.

sottolinea che l'area di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare la promozione dei diritti fondamentali, la definizione di una politica comune in materia di asilo e migrazione e la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, sono tra le priorità fondamentali dell'Unione;

31.

ritiene che la gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione sia uno degli obiettivi che richiedono attualmente un sostegno urgente; ripristina di conseguenza il livello di stanziamenti d'impegno del PPB per l'agenzia Frontex, collocando nel contempo alcuni fondi in riserva, in linea con l'approccio generale per le agenzie;

Rubrica 3B — Cittadinanza

32.

ricorda l'importanza del principio di sussidiarietà nel campo della cultura, dell'istruzione, della formazione e della gioventù, e ritiene che il rispetto del pluralismo delle opinioni sia la prima condizione per un'efficace politica di comunicazione, intesa a rendere l'UE più vicina ai cittadini; ritiene che si possa fare un uso migliore dei nuovi mezzi di comunicazione, al fine di riunire per scambi d'idee i responsabili politici europei di ogni tendenza; accoglie con favore, a tale riguardo, l'evoluzione positiva dei programmi d'informazione di Euronews; invita la Commissione a sostenere la diffusione di Euronews in lingua araba, affinché i cittadini arabofoni nell'Unione europea e gli abitanti dei paesi di lingua araba del bacino mediterraneo possano beneficiare di una migliore copertura e informazione sull'impegno dell'Europa; esorta la Commissione a chiarire le implicazioni di bilancio del piano D per la democrazia, il dibattito e il dialogo e le azioni da intraprendere nel suo ambito; chiede alla Commissione di pubblicare su Internet i dettagli delle attribuzioni di sovvenzioni (importi e beneficiari) per tutte le azioni;

33.

ricorda l'importanza che attribuisce ad efficaci strategie di comunicazione dell'UE e in particolare alla garanzia che i meccanismi on line possano essere utilizzati nella misura più ampia possibile, al fine di agevolare lo sviluppo di informazioni e il flusso di idee tra formatori di opinioni europei e parti interessate; sottolinea a tale riguardo il progetto pilota adottato per le reti d'informazione pilota, al fine di migliorare la comunicazione tra responsabili politici, non da ultimo tra parlamentari europei e nazionali; ritiene che tale iniziativa dovrebbe basarsi sugli attuali portali web europei, in modo da conferire valore aggiunto alle azioni specifiche esistenti in tale area;

34.

invita la Commissione a effettuare uno studio concernente le condizioni e la stima dei costi di restauro delle chiese situate nella parte settentrionale di Cipro, che sono state sconsacrate, trasformate in moschee o danneggiate da quando l'esercito turco ha assunto il controllo della regione nel 1974, in linea con la dichiarazione del Parlamento europeo sulla protezione e la salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di Cipro (11);

35.

mette in discussione la qualità della politica di informazione attuata dalla Commissione; chiede alla Commissione di confermare ufficialmente la sua volontà di rappresentare in modo adeguato tutte le istituzioni e i relativi poteri;

Rubrica 4 — L'UE quale attore globale

36.

ritiene che l'UE dovrebbe dotarsi di risorse sufficienti per svolgere un ruolo di partner mondiale («global player») nel rispetto dei suoi valori; propone il ripristino delle cifre del PPB per diverse linee e aumenti al di là del PPB per pagamenti e impegni in alcune aree, al fine di promuovere le attività dell'UE mediante programmi comunitari nei settori della politica estera, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario, nonché scambi commerciali e scientifici con paesi emergenti di importanza cruciale;

37.

sottolinea l'importanza della trasparenza nell'utilizzo dei fondi destinati all'Iraq per il tramite dei due fondi fiduciari e ricorda la necessità di monitorare attentamente la capacità di assorbimento dell'Iraq; chiede pertanto alla Commissione di fornire regolarmente informazioni sui progetti finanziati dall'Unione europea e sul tasso di assorbimento dei fondi destinati a tale paese;

38.

rileva che il nuovo quadro giuridico per le azioni esterne dell'UE implica anche una nuova struttura di bilancio; accoglie con favore, in linea generale, la semplificazione degli strumenti e la nuova nomenclatura di bilancio in esso proposte; accoglie altresì con favore la presentazione di uno strumento separato sui diritti umani e la democrazia, che richiede una modifica della nomenclatura del PPB; non può tuttavia accettare che vari dei cambiamenti proposti riducano la trasparenza per settori e/o regioni e paesi; ha deciso a tale riguardo di apportare le modifiche necessarie; chiede altresì alla Commissione di fornire una ripartizione per attività e paese in fase di preadesione e, ai fini della trasparenza, una nomenclatura corrispondente in tutte le pertinenti linee di bilancio; chiede inoltre alla Commissione di trasmettere su base regolare una relazione di monitoraggio all'autorità di bilancio, concernente i progressi dei due nuovi Stati membri e dei paesi in fase di preadesione;

39.

ripristina gli stanziamenti per la PESC al livello proposto nel PPB della Commissione e nel PB del Consiglio; sottolinea che richiede al Consiglio di rispettare la lettera e lo spirito dell'AII del 17 maggio 2006 in relazione alla PESC, in linea con lo scambio di lettere tra i presidenti Brok e Lewandowski e il ministro Wideroos;

40.

rileva che la seconda lettura del Parlamento sul bilancio 2007 non lascia margini nella rubrica 4 e che l'aumento degli impegni mediante bilanci rettificativi nel corso del 2007 implicherebbe pertanto il ricorso allo strumento di flessibilità; si attende di essere pienamente informato dal Consiglio, su una base a priori proattiva, delle necessità finanziarie della prossima missione in Kosovo;

Rubrica 5 — Amministrazione

41.

riguardo al personale delle istituzioni dell'UE, rileva che le riduzioni dell'organigramma inizialmente proposte dal Consiglio non saranno attuate nel bilancio 2007; appoggia la dichiarazione congiunta con il Consiglio sulle assunzioni relative agli allargamenti del 2004 e del 2007; accoglie con favore l'impegno della Commissione di effettuare un esercizio di screening approfondito, fornendo una valutazione a medio termine dei suoi fabbisogni in termini di personale, nonché una relazione dettagliata sul personale della Commissione con funzioni di supporto e coordinamento in tutti i posti di lavoro entro il 30 aprile 2007;

42.

decide di svincolare gli importi iscritti in riserva in prima lettura per le risorse di personale della Commissione, sulla base di una lettera del Presidente della Commissione che accetta di soddisfare pienamente tutte e quattro le richieste del Parlamento concernenti lo svincolo della riserva; si attende una discussione strategica sul personale delle istituzioni dell'UE durante il 2007 nel contesto dell'esercizio di screening richiesto dal Parlamento;

Altre sezioni del bilancio 2007

43.

rileva che l'aumento di bilancio accordato alle «altre sezioni» nel bilancio 2007, esclusi i costi dell'allargamento, è stato solo dell'1,7 % rispetto al bilancio 2006; osserva che tale aumento è puramente marginale, riflette l'aumento del tasso d'inflazione e il costo delle priorità specifiche delle istituzioni ed è in realtà molto inferiore a quanto richiesto nel PPB; decide di mantenere la posizione originaria assunta in prima lettura, ripristinando 10 630 000euro rispetto alle riduzioni di 28 280 000euro apportate dal Consiglio;

44.

ribadisce la sua convinzione che l'attuazione del rigore di bilancio in tutte le attività in corso garantisca una gestione finanziaria più efficace e rifletta le reali necessità e priorità attuali delle istituzioni; riconosce tuttavia che le istituzioni devono avere gli strumenti necessari per poter funzionare e operare ad un livello ragionevolmente efficace, garantendo così che i vari obiettivi delle istituzioni possano essere realmente conseguiti; deplora pertanto la decisione del Consiglio di non accogliere il bilancio del Parlamento per le «altre sezioni» come approvato in prima lettura;

45.

chiede che le istituzioni presentino entro il 1o settembre di ogni anno relazioni più informative sulle loro attività e sui risultati conseguiti; queste relazioni d'attività devono fornire informazioni maggiori e più chiare sul modo in cui i fondi sono utilizzati con successo e giustificare il consumo degli stanziamenti di bilancio; ciò consentirebbe all'autorità di bilancio di controllare come e dove l'aumento dei fondi rende più efficienti le istituzioni;

46.

ribadisce l'importanza della cooperazione interistituzionale, che può indubbiamente portare benefici alle istituzioni interessate; ritiene a tale riguardo che il servizio amministrativo comune del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni sia un modo efficace e dinamico di evitare duplicazioni, ridurre i costi e sviluppare lo spirito di gruppo senza ridurre la qualità e l'efficienza del servizio fornito; invita i due Comitati ad esaminare entro il luglio 2007 questa cooperazione, alla luce del principio di condivisione e al fine di prendere le misure necessarie per garantire che le esigenze delle due istituzioni siano soddisfatte e che sia assicurata una governance più equa del servizio comune; raccomanda di effettuare, entro la fine di giugno 2007, una valutazione delle funzioni e delle attività del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni;

*

* *

47.

incarica il suo Presidente di proclamare che il bilancio è definitivamente adottato e di provvedere a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

48.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le dichiarazioni allegate al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, al Mediatore europeo e al Garante europeo della protezione dei dati, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0451.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0452.

(7)  Testi approvati, Allegato.

(8)  Testi approvati, P6_TA(2006)0221.

(9)  GU C 124 E del 25.5.2006, p. 373.

(10)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(11)  Testi approvati del 5.9.2006, P6_TA(2006)0335.

ALLEGATO

Dichiarazione congiunta sulle tre nuove agenzie previste nel bilancio 2007 in applicazione del punto 47 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006

Il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio 2007 prevede il finanziamento delle tre nuove agenzie seguenti:

l'Agenzia europea delle sostanze chimiche;

l'Istituto europeo per le questioni di genere;

l'Agenzia europea dei diritti fondamentali.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a utilizzare questa prima esperienza acquisita con le tre nuove agenzie per l'ulteriore sviluppo della procedura prevista al punto 47 dell'AII al momento dell'elaborazione di proposte per la creazione di nuove agenzie.

Dichiarazione congiunta sul finanziamento dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche

Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato la prima programmazione finanziaria per il periodo 2007-2013, in conformità del punto 46 dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 7 novembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che il finanziamento dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche può essere assicurato nell'ambito del massimale di spesa approvato per la rubrica 1a per il periodo 2007-2013.

Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che gli emendamenti alla base giuridica dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche comportano una spesa supplementare globale di 113 600 000euro negli esercizi 2008 e 2009 nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, rispetto alla programmazione finanziaria presentata nel maggio 2006 dalla Commissione e senza tenere conto delle possibili ridistribuzioni nell'ambito della rubrica 1a.

La Commissione, qualora, su richiesta dell'Agenzia o per altre circostanze impreviste, intenda scostarsi dagli importi originariamente ritenuti necessari per il finanziamento dell'Agenzia nel periodo in causa, comunica all'autorità di bilancio questa intenzione e l'effetto che essa avrà sul restante margine della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale, indicando altresì la riprogrammazione.

Dichiarazione congiunta sul finanziamento dell'Istituto europeo per le questioni di genere

Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato la prima programmazione finanziaria per il periodo 2007-2013, in conformità del punto 46 dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 7 novembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che il finanziamento dell'Istituto europeo per le questioni di genere può essere assicurato nell'ambito del massimale di spesa approvato per la rubrica 1a per il periodo 2007-2013.

La Commissione, qualora, su richiesta dell'Istituto o per altre circostanze impreviste, intenda scostarsi dagli importi originariamente ritenuti necessari per il finanziamento dell'Istituto nel periodo in causa, notifica all'autorità di bilancio questa intenzione e gli effetti che essa avrà sul restante margine della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale, indicando altresì la riprogrammazione.

Dichiarazione congiunta sul finanziamento dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali

Nel maggio 2006 la Commissione ha presentato la prima programmazione finanziaria per il periodo 2007-2013, in conformità del punto 46 dell'Accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Commissione il 7 novembre 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che il finanziamento dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali può essere assicurato nell'ambito del massimale di spesa approvato per la rubrica 3a per il periodo 2007-2013.

La Commissione, qualora, su richiesta dell'Agenzia o per altre circostanze impreviste, intenda scostarsi dagli importi originariamente ritenuti necessari per il finanziamento dell'Agenzia nel periodo in causa, notifica all'autorità di bilancio questa intenzione e l'effetto che essa avrà sul restante margine della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale, indicando altresì la riprogrammazione.

Dichiarazione congiunta sulle assunzioni in relazione all'allargamento del 2004 e del 2007

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto con grande preoccupazione dei ritardi nel processo di selezione e assunzione relativo all'allargamento del 2004, della scarsa copertura dei posti al livello dei quadri intermedi, dell'alto tasso di posti permanenti occupati da agenti temporanei e della mancanza di un numero sufficiente di concorsi adeguati.

Il Parlamento europeo e il Consiglio insistono perché le istituzioni, e in particolare l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), facciano tutto il possibile per garantire che siano prese iniziative atte a rettificare la situazione e ad accelerare l'intero processo di copertura dei posti concessi dall'autorità di bilancio. I criteri dovrebbero essere conformi a quanto stabilito all'articolo 27 dello Statuto, consentendo di giungere quanto prima possibile ad una base geografica proporzionale quanto più ampia possibile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio intendono controllare da vicino il processo di assunzione in corso. A tal fine, chiedono a ciascuna istituzione e all'EPSO di fornire due volte l'anno all'autorità di bilancio informazioni sullo stato delle assunzioni in relazione all'allargamento del 2004 e del 2007.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano i Segretari generali delle istituzioni a presentare una relazione sui progressi compiuti in materia secondo le seguenti modalità:

per quanto concerne la copertura dei posti concessi nei bilanci 2004-2006, entro la fine di gennaio 2007;

per quanto concerne la copertura dei posti concessi nel 2007, entro il 15 giugno 2007 e il 31 ottobre 2007.

Dichiarazione congiunta su LIFE+

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano il principio di bilancio secondo cui l'esecuzione di spese operative importanti richiede l'adozione preliminare di un atto di base.

Nel contempo, le tre istituzioni riconoscono che all'inizio dell'esercizio 2007 alcuni nuovi atti di base, destinati a dare seguito ad atti di base precedenti che scadono alla fine del 2006, possono essere ancora all'esame dell'autorità legislativa. Tuttavia, talune azioni hanno assoluto bisogno di nuovi impegni di bilancio, per non pregiudicare l'esecuzione e la preservazione dell'acquis. Tale rischio esiste per talune azioni per cui già esiste un ampio accordo politico fra le tre istituzioni.

Una particolare preoccupazione è stata espressa, soprattutto dal Parlamento nella sua risoluzione sulla prima lettura del progetto di bilancio 2007, in relazione al programma LIFE+ che garantirà il seguito del precedente Life III e di altre azioni connesse. Se si creerà un vuoto legislativo tra l'inizio dell'esercizio 2007 e l'adozione finale dell'atto giuridico, le tre istituzioni convengono che un importo fino a 15 milioni di euro (su un bilancio totale di LIFE+ di 240 milioni di euro proposto nel progetto preliminare di bilancio 2007) può essere impegnato nel periodo interinale per attività di preparazione del passaggio a LIFE+ alle migliori condizioni, ossia con l'obiettivo di preservare l'acquis conseguito con le azioni in corso nel settore dell'ambiente. Tali attività, la cui continuazione è essenziale per preservare la continuità dell'acquis, riguardano in particolare i sistemi d'informazione che garantiscono il controllo della legislazione ambientale dell'UE, i registri alla base del sistema di scambio delle emissioni, il ricorso a competenze scientifiche e esterne per la preparazione delle proposte della Commissione nei casi in cui quest'ultima è tenuta a rispettare date limite, nonché azioni di informazione e sensibilizzazione.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e della Commissione volta a garantire un'adeguata esecuzione del bilancio

Nel quadro della procedura di bilancio, il Parlamento europeo e la Commissione sottolineano la necessità di un migliore rapporto costi-benefici nel bilancio dell'UE e ritengono che tale concetto vada applicato su base permanente. L'obiettivo di questo approccio è di valutare gli aspetti quantitativi e qualitativi di ciascun programma dell'UE.

In tale contesto, la valutazione dei programmi dell'UE dovrebbe diventare una preoccupazione importante delle istituzioni interessate alla procedura annuale di bilancio.

Il Parlamento europeo e la Commissione ricordano che la gestione basata sulle attività è destinata ad offrire una visione integrata dei risultati e dei costi dei vari settori politici, incluse le risorse operative ed amministrative.

Le due istituzioni convengono di compiere i passi necessari per migliorare il controllo dell'esecuzione del bilancio mediante un processo che utilizzi tutte le informazioni disponibili a partire da gennaio 2007, cui saranno associate tutte le commissioni del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si impegna a fare un miglior uso degli storni e dei bilanci rettificativi, quali strumenti per verificare l'esecuzione del bilancio durante l'esercizio, in relazione alle priorità del Parlamento e alle sue prerogative interistituzionali.

I risultati del processo in corso saranno oggetto di uno scambio di opinioni in ciascun trilogo previsto nell'allegato II dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Questo esercizio mira a garantire che le politiche finanziate dal bilancio dell'UE permettano un'ottimizzazione della spesa a vantaggio dei cittadini europei e rispondano alle sfide che l'Unione europea deve affrontare mediante la migliore assegnazione possibile dei fondi dell'UE.

Dichiarazione del Parlamento europeo sulla disciplina di bilancio per i pagamenti

Il Parlamento europeo ricorda che i punti 12 e 13 dell'AII del 17 maggio 2006 stabiliscono importi in valore assoluto, che rappresentano massimali annui di spesa nell'ambito dei bilanci generali, nel contesto del quadro finanziario pluriennale.

Pertanto, il rispetto dei massimali annui fissati dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013 costituisce un'accettazione automatica dei tassi di aumento delle spese non obbligatorie nei bilanci annuali.

L'eventuale mancato rispetto dei punti 12 e 13 dell'AII sarà considerato dal Parlamento europeo una violazione dell'AII.

Il Parlamento europeo si impegna ad eseguire le disposizioni dei punti 12 e 13 dell'AII, come misura di disciplina di bilancio per l'intera durata del quadro finanziario pluriennale.

P6_TA(2006)0571

Procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (versione codificata) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0284 ) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2 e l'articolo 71 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0185/2006),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0458/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0572

Eliminazione dei controlli alle frontiere degli Stati membri (trasporti stradali e per vie navigabili) (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (versione codificata) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0432) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0261/2006),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0459/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0573

Trasmissione di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (Euratom, CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (versione codificata) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0477) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0290/2006),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0457/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0574

Trasmissione di statistiche sulla pesca nell'Atlantico nordorientale (versione codificata) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (versione codificata) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

(Procedura di codecisione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0497) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0301/2006),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2)

visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0460/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0575

Criteri comunitari applicabili alle azioni di sradicamento e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (versione codificata) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

(Procedura di consultazione: codificazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0315) (1),

visto il trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2006),

visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (2),

visti gli articoli 80 e 51, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0461/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

P6_TA(2006)0576

Accordo CE/Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0266) (1),

visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0308/2006),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0406/2006),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica del Paraguay.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0577

Attività di R & S nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione (CE/Australia, Canada, paesi EFTA Norvegia e Svizzera, Corea, Giappone e Stati Uniti d'America) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo, destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione, tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0343) (1),

visti l'articolo 170 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0373/2006),

visti l'articolo 51, l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0418/2006),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Australia, del Canada, dei paesi EFTA Norvegia e Svizzera, della Corea, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0578

OCM nel settore dello zucchero e regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero a seguito dell'ampliamento *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0677) (1),

visti l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, l'articolo 41, secondo comma, l'articolo 20 e l'allegato IV dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0424/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0412/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0579

Prevenzione e informazione in materia di droga (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0230) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 152 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0095/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0454/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0037B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo  (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera p) del trattato, l'azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute.

(2)

L'azione della Comunità dovrebbe completare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica, a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana e a ridurre i danni alla salute causati dalla tossicodipendenza , ivi comprese le politiche in materia di informazione e prevenzione .

(3)

Considerato che gli studi mostrano che la patologia e la mortalità connesse alla tossicodipendenza interessano un numero rilevante di cittadini europei, i danni provocati da tale fenomeno costituiscono un grave problema di salute pubblica.

(4)

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ai risultati della valutazione finale della strategia dell'Unione europea contro la droga e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2000-2004) (COM(2004)0707) ha sottolineato la necessità di coinvolgere regolarmente la società civile nella formulazione della politica dell'UE in materia di droga.

(5)

La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (3) prevede lo sviluppo di strategie e misure sulla tossicodipendenza, in quanto fattore determinante per la salute legata al modo di vivere.

(6)

Nella raccomandazione 2003/488/CE del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (4), il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi collegati un obiettivo di sanità pubblica e di elaborare e attuare di conseguenza strategie globali.

(7)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2004 ha approvato la strategia antidroga dell'UE per il periodo 2005-2012, che contempla tutte le attività dell'Unione europea in materia di droga e fissa alcuni obiettivi principali, tra cui quello di garantire un elevato livello di protezione della salute, benessere e coesione sociale con la prevenzione e la riduzione del consumo di droga, della tossicodipendenza e degli effetti nocivi della droga sulla salute e la società.

(8)

Al fine di dotarsi di uno strumento essenziale per attuare concretamente la strategia antidroga dell'UE 2005-2012, il Consiglio ha adottato il piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2005-2008)  (5). Tale piano d'azione ha come obiettivo primario di diminuire sensibilmente la diffusione del consumo di droga tra la popolazione e ridurre i danni sociali e per la salute provocati dal consumo e dal commercio di droghe illecite.

(9)

Il programma mira a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dell'UE (2005-2012) e del piano d'azione in materia di lotta contro la droga (2005-2008) e (2009-2012) sostenendo progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.

(10)

È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la droga arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo complesso.

(11)

Particolare attenzione andrebbe prestata alla prevenzione del consumo di droga tra i giovani, che sono la fascia più vulnerabile della popolazione. La principale sfida in materia di prevenzione consiste nell'incoraggiare i giovani ad adottare stili di vita sani.

(12)

La Comunità europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che gli Stati membri devono intraprendere nel settore dell'informazione e della prevenzione in materia di droga, inclusi il trattamento e la riduzione dei danni derivanti dall'utilizzo di droga , completandole e incoraggiando le sinergie.

(13)

Si dovrebbe assicurare la complementarità con le competenze tecniche dell'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) avvalendosi delle metodologie e delle migliori pratiche sviluppate dallo stesso, nonché coinvolgendo quest'ultimo nell'elaborazione del programma di lavoro annuale.

(14)

Gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare informazioni a livello comunitario e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Data la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerata la portata e l'incidenza dell'iniziativa, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione in base al presente programma.

(16)

La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria  (6).

(17)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (di seguito «il regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (8), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero applicarsi tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(18)

È inoltre opportuno adottare misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari per recuperare fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  (9) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione  (10) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)  (11).

(19)

Il regolamento finanziario impone l'adozione di un atto di base per le sovvenzioni di funzionamento.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12) operando una distinzione tra le misure che sono soggette alla procedura di regolamentazione con controllo e quelle che sono soggette alla procedura consultiva. Quest'ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata per garantire una maggiore efficienza .

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma «Prevenzione e informazione in materia di droga», di seguito «il programma», nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e ridurre gli effetti nocivi della droga sulla salute .

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

contribuire a migliorare l'informazione sul consumo di droga;

b)

prevenire e ridurre il consumo di droga, la tossicodipendenza e gli effetti nocivi connessi;

c)

sostenere l'attuazione della strategia antidroga dell'UE.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere azioni transnazionali per:

costituire reti multidisciplinari;

assicurare lo sviluppo della base delle conoscenze, lo scambio di informazioni e l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche, ivi compresi la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale;

sensibilizzare il pubblico ai problemi sanitari e sociali provocati dal consumo di droghe e incoraggiare un dialogo aperto per migliorare la comprensione di tale fenomeno;

sostenere misure volte a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento, tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.

b)

coinvolgere la società civile nell'attuazione e nello sviluppo della strategia dell'Unione europea contro la droga e dei piani d'azione in materia di lotta alla droga;

c)

controllare, attuare e valutare la realizzazione di specifiche azioni nell'ambito dei piani d'azione sulla droga 2005-2008 e 2009-2012. Il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto nel processo di valutazione tramite la sua partecipazione al gruppo di orientamento della Commissione in materia di valutazione.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo ed aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; oppure

b)

progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato , alle condizioni stabilite nel programma di lavoro annuale; oppure

c)

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali.

Articolo 5

Partecipazione

1.   Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, di seguito «paesi partecipanti»:

a)

i paesi EFTA che aderiscono all'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

b)

i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, conformemente alla condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli aggiuntivi relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con tali paesi.

2.   I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al presente programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o altri paesi terzi o organizzazioni internazionali che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Gruppi destinatari

1.   Il programma è destinato a tutti i gruppi direttamente o indirettamente interessati dal fenomeno della droga.

2.   Per quanto riguarda la droga, i gruppi a rischio da considerarsi gruppi destinatari sono i giovani, le donne , i gruppi vulnerabili e le popolazioni dei quartieri problematici. Altri gruppi destinatari possono essere gli insegnanti e gli educatori, i genitori, gli assistenti sociali, le autorità locali e nazionali, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le autorità penitenziarie, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.

Articolo 7

Accesso al programma

Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello pertinente, dipartimenti universitari e centri di ricerca) che operano nel settore dell'informazione e della prevenzione del consumo di droga , ivi compreso il settore della riduzione della domanda e del trattamento dei danni causati dalla droga.

Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro accedono alle sovvenzioni previste dal programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

sovvenzioni,

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, salvo in casi eccezionali e debitamente giustificati secondo quanto previsto dal regolamento finanziario , e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni .

Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni.

Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3.   Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. In particolare saranno finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua l'assistenza comunitaria in conformità del regolamento finanziario.

2.   Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale tenendo conto delle competenze tecniche dell'OEDT. Il programma stabilisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro per il 2007 viene adottato tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente strumento.

3.   Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3 .

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera c), vanno valutate considerando:

la coerenza con gli obiettivi del programma;

la qualità delle attività programmate;

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

l'impatto geografico e sociale delle attività svolte;

il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.     La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, lettera a) secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, lettere b) e c) secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano organismi o organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato .

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5a, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 11

Complementarità

1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà», il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e il programma comunitario per la sanità pubblica . Verrà assicurata la complementarità con la metodologia e le migliori pratiche sviluppate dall'OEDT, in particolare per quanto concerne le informazioni statistiche sulle droghe.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà»e«Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.

3.   Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione provvederà affinché i beneficiari del presente programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio comunitario e da altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di 21,35 milioni euro.

2.   Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1.    La Commissione provvede affinché per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni .

2.    La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati dalla stessa), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.    La Commissione provvede affinché il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

4.   In base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti vengano rettificati , ove necessario .

5.   La Commissione provvederà affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione venga ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario venga invitato a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione  provvede affinché il sostegno finanziario residuo possa essere annullato e si possa procedere al recupero dei fondi già erogati.

5.    La Commissione provvede affinché eventuali importi indebitamente versati le vengano restituiti. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

b)

una presentazione annuale sull'attuazione del programma;

c)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del presente programma, corredato di una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Visibilità

La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità del finanziamento concesso in base alla presente decisione.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)   GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(3)   GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(4)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

(5)   GU C 168 dell'8.7.2005, pag. 1.

(6)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (EC, Euratom) No 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, p. 1).

(8)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(9)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(10)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

P6_TA(2006)0580

«Giustizia civile» (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0122) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0096/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0452/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0040

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l' articolo 67, paragrafo 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato  (1) ,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve tra l'altro adottare, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

Facendo seguito a programmi precedenti, quali Grotius  (2) e il progetto Robert Schuman (3), il regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio (4) ha istituito, per il periodo 2002-2006, un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile.

(3)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha adottato il programma dell'Aia «Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea».

(4)

Nel giugno 2005 il Consiglio e la Commissione hanno adottato un piano d'azione sull'attuazione del programma dell'Aia.

(5)

Occorre realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia istituendo un programma flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione.

(6)

Il programma «Giustizia civile» dovrebbe prevedere iniziative della Commissione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni a sostegno delle organizzazioni che promuovono ed agevolano la cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché azioni a sostegno di progetti specifici.

(7)

L'istituzione di un programma generale in materia di giustizia civile volto ad accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri contribuirà a ridurre gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile, a beneficio del funzionamento del mercato interno.

(8)

In conformità del programma dell'Aia il rafforzamento della cooperazione reciproca richiede uno sforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i diversi ordinamenti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero prestare particolare attenzione e sostegno a tale riguardo.

(9)

La presente decisione dovrebbe offrire la possibilità di cofinanziare le attività di determinate reti europee nella misura in cui la spesa è sostenuta per perseguire un obiettivo di interesse europeo generale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia implicare che un futuro programma abbracci siffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino del sostegno alle loro attività in conformità della presente decisione.

(10)

Qualsiasi istituzione, associazione o rete che ottiene una sovvenzione in base al presente programma dovrebbe riconoscere il sostegno ricevuto dalla Comunità in conformità degli orientamenti sulla visibilità elaborati dalla Commissione.

(11)

La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 , tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria  (5).

(12)

Poiché gli obiettivi del programma «Giustizia civile» non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione.

(13)

Occorre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  (6) , al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione  (7) e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)  (8).

(14)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), in seguito denominato «regolamento finanziario», e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (10), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(15)

Il regolamento finanziario impone che sia adottato un atto di base a copertura delle sovvenzioni di funzionamento.

(16)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11) , operando una distinzione tra le misure soggette alla procedura di regolamentazione con controllo e quelle soggette alla procedura del comitato consultivo, la quale, in determinati casi, si rivela più appropriata per una maggiore efficacia.

(17)

Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(18)

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

(19)

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere sulla presente decisione  (12),

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia civile», in seguito denominato «programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire alla progressiva istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3.     Nella presente decisione, per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia civile, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

b)

promuovere l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili transfrontalieri negli Stati membri;

c)

migliorare la vita quotidiana degli individui e delle imprese permettendo loro di far valere i propri diritti in tutta l'Unione europea, in particolare agevolando l'accesso alla giustizia;

d)

migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giudiziarie e amministrative e i professionisti legali, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e, più precisamente, alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile allo scopo di:

garantire la certezza del diritto e migliorare l'accesso alla giustizia;

promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni nelle controversie civili e commerciali;

rimuovere gli ostacoli ai contenziosi transfrontalieri creati dalle disparità legislative e procedurali in materia civile e promuovere, a tal fine, la necessaria compatibilità delle legislazioni;

garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;

b)

migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia civile e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi;

c)

assicurare che gli strumenti comunitari adottati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;

d)

migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia;

e)

promuovere la formazione degli operatori della giustizia sul diritto comunitario e dell'Unione europea;

f)

valutare le condizioni generali necessarie per rafforzare la reciproca fiducia, nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura ;

g)

agevolare il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, creata con la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001  (13).

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali :

1.

azioni specifiche avviate dalla Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne e eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, controllo e valutazione; oppure

2.

progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un'autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un'organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese aderente o un paese candidato; oppure

3.

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

4.

sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro permanente della rete dei Consigli superiori della magistratura e della rete europea dei Presidenti delle Corti di Cassazione dell'Unione europea, nella misura in cui sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione degli scambi di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l'organizzazione e il funzionamento dei suoi membri nell'espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione

1.    Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati «paesi partecipanti»: i paesi aderenti, i paesi candidati nonché i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi.

2.    I progetti possono coinvolgere operatori della giustizia provenienti dalla Danimarca, dai paesi candidati che non partecipano al presente programma, qualora ciò sia utile alla loro preparazione all'adesione, o da altri paesi terzi che non partecipano a questo programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.

Articolo 6

Destinatari

1.    Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, alle autorità nazionali e ai cittadini dell'Unione in generale.

2.     Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l'altro, giudici, magistrati delle procure, avvocati, procuratori legali, notai, personale accademico e scientifico, funzionari ministeriali, ausiliari di giustizia, ufficiali giudiziari, interpreti presso i tribunali e le altre professioni associate alla giustizia civile.

Articolo 7

Accesso al programma

L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative degli Stati membri.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

sovvenzioni,

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito ad inviti a presentare proposte e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. L'aliquota massima di cofinanziamento sarà specificata nei programmi di lavoro annuali.

3.   Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico. In questo caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi in ordine tra l'altro a spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua il sostegno finanziario della Comunità in conformità del regolamento finanziario.

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3.   Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all' articolo 10, paragrafo 3.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

b)

qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

importo del finanziamento comunitario richiesto e la sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, vanno valutate considerando:

la coerenza con gli obiettivi del programma;

la qualità delle attività pianificate;

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

l'impatto geografico delle attività svolte;

il coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli organismi interessati;

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.     La Commissione esamina ciascuno dei progetti di azione che le vengono presentati a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3. Le decisioni inerenti a tali azioni sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

3.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della medesima.

Articolo 11

Complementarità

1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», e con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Le informazioni statistiche sulla giustizia civile sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri, ricorrendo in caso al programma statistico comunitario.

2.    Eccezionalmente, le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico «Giustizia penale», parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3.   Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono sostegno finanziario da altri strumenti finanziari della Comunità o dell'Unione per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari del programma forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti dal bilancio comunitario e da altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente strumento è pari a 109,3 milioni euro per il periodo indicato all'articolo 1.

2.   Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio entro i limiti del quadro finanziario .

Articolo 13

Monitoraggio

1.    La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione mette le relazioni a disposizione degli Stati membri . La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2.   Fatti salvi i controlli contabili eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con i competenti organi o servizi nazionali di controllo contabile, a norma dell'articolo 248 del trattato, e le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione possono controllare in loco le azioni finanziate dal programma, anche mediante controlli a campione.

3.   I contratti e le convenzioni conclusi in forza della presente decisione stabiliscono in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati), da effettuarsi in loco se necessario, e l'esecuzione di controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4.    La Commissione provvede affinché il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

5.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l'importo del sostegno finanziario originariamente approvato, le condizioni di concessione dello stesso e il calendario dei pagamenti, siano adattate .

6.   La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un atto o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti dalle Comunità europee, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché sia ridotto, sospeso o recuperato l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l'approvazione della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario sia invitato a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché possa essere annullato il sostegno finanziario residuo e si proceda al recupero dei fondi già erogati.

5.    La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma , ivi compreso sul lavoro svolto dai beneficiari delle sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 4, entro il 31 marzo 2011;

b)

una relazione annuale sull'attuazione del programma;

c)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 16

Pubblicazione delle azioni

La Commissione pubblica ogni anno l'elenco delle azioni finanziate in base al presente programma, corredato di una succinta descrizione di ciascun progetto.

Articolo 17

Visibilità

La Commissione elabora orientamenti atti a garantire la visibilità dei finanziamenti concessi in virtù della presente decisione.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)   Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(2)  GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 3.

(3)  GU L 196 del 14.7.1998, pag. 24.

(4)  GU L 115 del 1.5.2002, pag. 1.

(5)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)   GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)   GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)   GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(12)   GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.

(13)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

P6_TA(2006)0581

Creazione di un Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123) — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0124/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0437/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0046

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori. Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime comune europeo in materia di asilo, dovrebbe costituire uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione europea.

(3)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e si conforma ai principi che sono rispecchiati, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito denominata «la convenzione di Ginevra»).

(4)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che incombono loro ai sensi degli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano la discriminazione.

(5)

Laddove applicabile, l'«interesse superiore del fanciullo» dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'attuazione della presente decisione, in conformità alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

(6)

L'attuazione di tale politica dovrebbe basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone meccanismi destinati alla promozione dell'equilibrio tra gli Stati membri degli sforzi di accoglienza di rifugiati e sfollati e di presa in carico delle conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE del Consiglio (4) è stato istituito un Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (5). In tal modo è stata assicurata la continuità della solidarietà tra Stati membri sulla base della normativa comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004.

(7)

Con il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo fissava una serie di obiettivi e priorità per proseguire la seconda fase di sviluppo del regime europeo comune in materia di asilo.

(8)

In particolare, il Consiglio europeo sottolineava la necessità che l'Unione europea contribuisca, in uno spirito di responsabilità condivisa, ad un sistema di protezione internazionale più accessibile, equo ed efficace e dia accesso alla protezione e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, e chiedeva di sviluppare programmi di protezione regionale dell'UE, incluso un programma comune di reinsediamento per gli Stati membri che intendano parteciparvi.

(9)

Il Consiglio europeo auspicava inoltre la creazione di strutture appropriate che coinvolgano i servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo, al fine di facilitare una cooperazione fattiva e concreta che consentirebbe agli Stati membri di introdurre una procedura unica applicabile in tutta l'Unione europea e a procedere congiuntamente alla raccolta, alla valutazione e all'utilizzo di informazioni sui paesi di origine, nonché a far fronte alle particolari sollecitazioni cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza a causa, tra l'altro, della posizione geografica.

(10)

Alla luce dell'istituzione del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE, del Fondo europeo per i rimpatri dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE e del Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», è opportuno creare il nuovo Fondo europeo per i rifugiati (di seguito denominato «il Fondo»), in particolare in vista della definizione di sistemi comuni di gestione, controllo e valutazione.

(11)

In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(12)

Occorre adeguare la durata del Fondo alla durata del quadro finanziario pluriennale previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (6).

(13)

La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7)  (*), la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (8)  (*) e la decisione …/2007/CE del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (9)  (*), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(14)

È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per concedere condizioni di accoglienza adeguate ai rifugiati, agli sfollati e ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualità di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (10), applicare procedure di asilo eque ed efficienti e promuovere buone prassi nel settore dell'asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai regimi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.

(15)

L'integrazione dei rifugiati nella società del paese in cui sono stabiliti è uno degli obiettivi della convenzione di Ginevra. Tali persone devono poter condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È a tal fine opportuno sostenere le azioni degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale, economica e culturale in quanto essa contribuisce alla coesione economica e sociale, il cui mantenimento e rafforzamento figurano fra i compiti fondamentali della Comunità menzionati all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del trattato.

(16)

Alla luce del programma dell'Aia, è necessario garantire che le risorse del Fondo siano usate nel modo più efficiente possibile al fine di realizzare gli obiettivi della politica di asilo dell'Unione europea, tenendo conto dell'esigenza di sostenere le misure di reinsediamento e la cooperazione pratica tra gli Stati membri, anche quali mezzi per far fronte alle sollecitazioni particolari cui sono sottoposti i regimi d'asilo e le capacità di accoglienza.

(17)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per rafforzare le rispettive capacità di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle loro politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri.

(18)

Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi volontari degli Stati membri tesi a fornire una protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), come le azioni attuate dagli Stati membri per valutare i bisogni di reinsediamento e trasferire nei loro territori gli interessati per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l'effettiva integrazione.

(19)

Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri approvate dagli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro che garantisca loro una protezione equivalente.

(20)

Il Fondo dovrebbe anche apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori pratiche e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del regime europeo comune in materia di asilo.

(21)

È opportuno costituire una riserva finanziaria destinata all'attuazione di misure d'urgenza al fine di fornire una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (11).

(22)

Si dovrebbe inoltre poter ricorrere a tale riserva finanziaria anche per sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per far fronte a situazioni di particolare pressione conseguenti all'arrivo improvviso di un numero elevato di persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e che pertanto sottopongono le capacità di accoglienza o i regimi di asilo degli Stati membri a un numero significativo di richieste urgenti. È opportuno fissare le condizioni e la procedura per la concessione di assistenza finanziaria in queste situazioni.

(23)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su un programma pluriennale, con revisione intermedia, e su un programma annuale elaborato da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze.

(24)

Benché sia opportuno concedere un importo fisso a ciascuno Stato membro, è comunque giusto ripartire un'ampia parte delle risorse annuali disponibili in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza degli sforzi che esso espleta per accogliere rifugiati e sfollati, inclusi i rifugiati che godono di protezione internazionale nel quadro di programmi nazionali.

(25)

È opportuno includere le persone che fruiscono di protezione internazionale e di una soluzione duratura tramite il reinsediamento nel numero dei beneficiari di protezione internazionale preso in considerazione, in sede di ripartizione delle risorse annuali disponibili tra gli Stati membri.

(26)

Considerata l'importanza dell'uso strategico del reinsediamento di persone provenienti da paesi o regioni designati per l'attuazione dei programmi di protezione regionale, è necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per il reinsediamento delle persone provenienti dai nuovi Stati indipendenti occidentali e dall'Africa subsahariana, così designati nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 1o settembre 2005, relativa ai programmi di protezione regionale e nelle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2005, o da qualsiasi altro paese o regione designati in futuro.

(27)

È parimenti necessario prevedere un sostegno finanziario supplementare per le misure di reinsediamento destinate a determinate categorie di persone particolarmente vulnerabili, per le quali il reinsediamento è considerato la soluzione più appropriata ai loro bisogni specifici.

(28)

Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(29)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(30)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(31)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.

(32)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(33)

L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le competenze degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(34)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.

(35)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(36)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(37)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire la promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (13).

(39)

Le misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.

(40)

È opportuno abrogare la decisione 2004/904/CE.

(41)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(42)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(43)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(44)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (14), ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3 e dall'articolo 63, paragrafi 2, lettera b) e 3, lettera b) del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI ED AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rifugiati, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. …/2007/CE (**), la decisione n. …/2007/CE (***) e la decisione n. …/2007/CE (****), al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.   Obiettivo generale del Fondo è sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sopportare le conseguenze di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle azioni previste nella presente decisione, tenendo conto della normativa comunitaria in materia.

2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Il Fondo sostiene le azioni negli Stati membri relative a uno o più dei seguenti settori:

a)

condizioni di accoglienza e procedure di asilo;

b)

integrazione delle persone di cui all'articolo 6, il cui soggiorno in un dato Stato membro interessato ha carattere durevole e stabile;

c)

rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, nel rispetto degli obblighi loro imposti dalla normativa comunitaria vigente e futura relativa al regime europeo comune in materia di asilo, in particolare al fine di avviare una cooperazione pratica tra gli Stati membri;

d)

reinsediamento delle persone di cui all'articolo 6, lettera e); ai fini della presente decisione per «reinsediamento» si intende il processo mediante il quale cittadini di paesi terzi o apolidi, su richiesta dell'ACNUR motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

i)

status di rifugiato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2004/83/CE o

ii)

uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato;

e)

trasferimento di persone appartenenti alle categorie di cui all'articolo 6, lettere a) e b), dallo Stato membro che ha accordato loro una protezione internazionale a un altro Stato membro che garantirà loro analoga protezione e di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) a un altro Stato membro che esaminerà le loro domande di protezione internazionale;

2.   Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a)

le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio;

b)

le strutture e la formazione per garantire l'accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo;

c)

la fornitura di aiuti materiali e di cure mediche o psicologiche;

d)

l'assistenza sociale, l'informazione o l'assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l'informazione o la consulenza sui possibili esiti della procedura d'asilo, compresi aspetti quali il rimpatrio volontario;

e)

l'assistenza legale e linguistica;

f)

l'istruzione, la formazione linguistica e le altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;

g)

la fornitura di servizi di sostegno, quali servizi di traduzione e di formazione, diretti ad aiutare a migliorare le condizioni di accoglienza e l'efficienza e la qualità delle procedure di asilo;

h)

le informazioni per le comunità locali e la formazione per il personale delle autorità locali che interagiranno con quelle accolte nel paese ospitante;

i)

il trasferimento di persone appartenenti alla categoria di cui all'articolo 6, lettera c) dallo Stato membro in cui esse si trovano allo Stato membro competente per l'esame della loro domanda di asilo.

3.   Per quanto concerne l'integrazione nella società degli Stati membri delle persone di cui al paragrafo 1, lettera b), e dei rispettivi familiari, sono ammissibili le azioni riguardanti:

a)

la consulenza e l'assistenza in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'integrazione nel mercato del lavoro, le cure mediche e psicologiche e l'assistenza sociale;

b)

l'adattamento di tali persone alla società dello Stato membro, in termini socioculturali, e la condivisione dei valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c)

la promozione di una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale;

d)

l'istruzione, la formazione professionale, il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi;

e)

la promozione dell'emancipazione e dell'indipendenza economica di tali persone;

f)

la promozione di un contatto significativo e di un dialogo costruttivo tra tali persone e la società che le accoglie, incluse le azioni che promuovono un coinvolgimento di partner chiave, quali il grande pubblico, le autorità locali, le associazioni di rifugiati, i gruppi di volontariato, i partner sociali e la società civile in senso lato;

g)

le misure per sostenere tali persone ad acquisire abilità, inclusa la formazione linguistica;

h)

la promozione della parità di condizioni di accesso e di trattamento per quanto riguarda il rapporto di tali persone con le istituzioni pubbliche.

4.   Per quanto concerne il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni volte in particolare a:

a)

promuovere la raccolta, la compilazione, l'uso e la diffusione delle informazioni sul paese d'origine, compresa la traduzione;

b)

rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati statistici sulle procedure di asilo, sull'accoglienza, sull'integrazione e sui beneficiari di protezione internazionale;

c)

rafforzare la capacità di pronunciarsi sulle domande di asilo e sui ricorsi ad esse relativi;

d)

contribuire alla valutazione delle politiche di asilo, come valutazioni d'impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

5.   Per quanto concerne il reinsediamento, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a)

l'istituzione e lo sviluppo di un programma di reinsediamento;

b)

la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento, per esempio missioni nel paese di accoglienza, colloqui, controlli medici e di sicurezza;

c)

la valutazione dello stato di salute prima della partenza e il trattamento medico;

d)

il materiale fornito prima della partenza;

e)

le informazioni prima della partenza;

f)

le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

g)

le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

6.   Per quanto concerne il trasferimento dei beneficiari e dei richiedenti protezione internazionale tra Stati membri, possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni riguardanti in particolare:

a)

le informazioni prima della partenza;

b)

le modalità di viaggio, inclusi i servizi di assistenza medica;

c)

le informazioni e l'assistenza prestate al momento dell'arrivo, inclusi i servizi di interpretazione.

7.   Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 possono beneficiare del sostegno del Fondo anche quando riguardano le persone di cui all'articolo 6, lettera e).

8.   Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore del regime europeo comune in materia di asilo.

9.   Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dell'interesse superiore dei bambini, della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali minori, minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture o stupri o altre forme gravi di violenza o abuso psicologici, fisici o sessuali, le vittime della tratta di esseri umani e le persone che necessitano di prestazioni di pronto soccorso e del trattamento essenziale di malattie.

10.   Il Fondo sostiene unicamente le azioni relative alla sistemazione delle persone di cui all'articolo 6, lettera c) in strutture separate dalle aree o dai centri destinati esclusivamente alle persone cui è negato l'ingresso o alle persone intercettate dopo aver attraversato illegalmente una frontiera o mentre s'apprestavano ad attraversare le frontiere esterne per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 4

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 10 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 6.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di asilo;

c)

sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di asilo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, e sulla cooperazione a livello nazionale tra partner chiave, quali le autorità locali e regionali, le associazioni di rifugiati e i gruppi di volontariato;

e)

sostenere progetti pilota, compresi progetti innovativi e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

f)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo;

g)

offrire alle reti che collegano organizzazioni non governative di assistenza ai rifugiati e ai richiedenti asilo presenti in almeno dieci Stati membri un sostegno strutturale inteso ad agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e ad assicurare che l'elaborazione della politica e delle prassi comunitarie in materia di asilo tenga conto dell'esperienza acquisita dalle organizzazioni non governative e degli interessi dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

h)

fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 5

Misure d'urgenza

1.   In caso di attivazione dei meccanismi di protezione temporanea previsti dalla direttiva 2001/55/CE, il Fondo può altresì finanziare, al di fuori delle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta ad esse, misure a favore degli Stati membri.

2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, il Fondo fornisce assistenza agli Stati membri anche per l'attuazione di misure d'urgenza dirette a far fronte a situazioni di particolare pressione. Si tratta di situazioni in cui l'arrivo improvviso in determinati punti delle frontiere di un elevato numero di cittadini di paesi terzi che possono aver bisogno di protezione internazionale può sottoporre le capacità di accoglienza, il regime di asilo o le infrastrutture dello Stato membro o degli Stati membri interessati a un numero eccezionalmente significativo di richieste urgenti e minacciare la vita e il benessere delle persone o l'accesso alla protezione garantita dalla normativa comunitaria.

3.   Le azioni attuate per far fronte alle situazione di particolare pressione di cui al paragrafo 2 possono beneficiare del sostegno del Fondo se:

a)

sono di immediata attuazione e non possono essere incluse nel programma annuale pertinente; e

b)

la loro durata non è superiore a sei mesi.

4.   Le misure d'urgenza ammissibili riguardano i seguenti tipi di azioni:

a)

l'accoglienza e l'alloggio;

b)

la fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;

c)

l'assistenza medica, psicologica o di altro genere;

d)

le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure;

e)

le spese logistiche e di trasporto;

f)

l'assistenza legale e linguistica;

g)

i servizi di traduzione e interpretazione, la consulenza sulle informazioni sul paese d'origine e altre misure che contribuiscono ad identificare rapidamente le persone che possono aver bisogno di protezione internazionale e a trattare in modo equo ed efficace le domande di asilo.

5.   Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere sostenute da squadre di esperti.

Articolo 6

Gruppi di riferimento

Ai fini della presente decisione, i gruppi di riferimento comprendono:

a)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri;

b)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;

c)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);

d)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

e)

qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 18.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 18 e 20 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 4 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 15 della presente decisione.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 32;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 11

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 12

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a 628 milioni di euro.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 13.

Articolo 13

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve sulla dotazione annuale del Fondo l'importo fisso di 300 000euro.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 detto importo è aumentato a 500 000euro l'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013 detto importo è aumentato a 500 000euro l'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)

al numero delle persone ammesse nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lettere a), b) ed e), per il 30 % del loro volume;

b)

al numero delle persone registrate nel corso dei tre anni precedenti, che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 6, lettere c) e d), per il 70 % del loro volume.

Ai fini di questa ripartizione, le persone di cui all'articolo 6, lettera e) non sono prese in considerazione nella categoria di cui all'articolo 6, lettera a).

3.   Gli Stati membri ricevono un importo fisso pari a 4 000euro per persona reinsediata appartenente a una delle seguenti categorie:

a)

persone provenienti da regioni o paesi designati per l'attuazione di un programma di protezione regionale;

b)

minori non accompagnati;

c)

bambini e donne a rischio, in particolare di violenza psicologica, fisica o sessuale o di sfruttamento;

d)

persone che necessitano di cure mediche importanti che possono essere garantite solo con il reinsediamento.

4.   Quando uno Stato membro procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d'una delle categorie di cui al paragrafo 3, riceve l'importo fisso per tale persona una volta sola.

5.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare tali dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

6.   Entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima del numero di persone di cui al paragrafo 3 che intendono reinsediare nell'anno successivo, corredata di una ripartizione secondo le varie categorie previste in detto paragrafo. La Commissione comunica tali informazioni al comitato di cui all'articolo 52.

Articolo 14

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 17.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

7.   Il contributo comunitario al finanziamento delle azioni attuate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, non supera il 15 % del totale delle risorse annuali assegnate a ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 13.

Articolo 15

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000euro della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di 30 000euro, per il periodo dal 2008 al 2010; e

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000euro, per il periodo dal 2011 al 2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 17

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di politica di asilo, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.   Per ogni obiettivo del Fondo, tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere l'attuazione del regime europeo comune in materia di asilo.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 18

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 17, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale in tale Stato membro per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza, le procedure d'asilo, il rimpatrio volontario assistito, l'integrazione e il reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di asilo;

b)

un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di accoglienza, di procedure d'asilo, di rimpatrio volontario assistito, d'integrazione e di reinsediamento e trasferimento da un altro Stato membro delle persone indicate all'articolo 6, nonché in materia di sviluppo, monitoraggio e valutazione delle politiche di asilo;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 11;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e il totale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 17;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 19

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso, delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Programmi annuali

1.   Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 13.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 per l'attuazione del programma annuale.

4.   In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2008 entro il 1o marzo 2008.

5.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

6.   Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 21

Modalità particolari relative alle misure d'urgenza

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione uno stato delle necessità ed un piano di attuazione delle misure d'urgenza di cui all'articolo 5, comprendenti una descrizione delle misure previste e degli organismi incaricati della loro esecuzione.

2.   Lo Stato membro che chiede l'assistenza del Fondo per far fronte alle situazioni di particolare pressione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, presenta alla Commissione una domanda corredata di tutte le informazioni pertinenti disponibili, fra cui:

a)

una descrizione dettagliata della situazione attuale, in particolare riguardo al numero di arrivi, agli effetti sulle capacità di accoglienza, al regime di asilo o alle infrastrutture e alle necessità urgenti, nonché una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;

b)

un'indicazione motivata del carattere eccezionale della situazione, suffragata da elementi che possono includere dati statistici recenti e altri dati relativi all'afflusso di persone in un punto particolare della frontiera interessata;

c)

una descrizione dettagliata delle misure d'urgenza previste, della loro portata e natura e dei partner coinvolti;

d)

una ripartizione dei costi stimati delle misure previste.

La Commissione decide se sussistono le condizioni per la concessione dell'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza e fissa l'importo del finanziamento da concedere in base alle informazioni di cui sopra e a ogni altra informazione pertinente a sua disposizione. La Commissione comunica agli Stati membri tale decisione.

3.   L'assistenza finanziaria del Fondo per le misure d'urgenza di cui all'articolo 5 è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni misura.

4.   In caso di attivazione del meccanismo di protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del numero di persone che beneficiano in ciascuno Stato membro della protezione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell'articolo 18 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

disposizioni per l'audit del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilitàdei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programmiapluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un'autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell'articolo 11;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 18 e 20;

c)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato;

d)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 5;

e)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 50, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto dell'articolo 43;

l)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)

preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o)

svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)

verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1.   L'autorità di certificazione:

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi;

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1.   L'autorità di audit:

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c)

presenta alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.   Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. …/2007/CE, n. …/2007/CE e …/2007/CE (*****), ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 25.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 32, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4.   Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 18 e 20, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni e nei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tale importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 39

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento, che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Tutti gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2.   Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 42, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 41

Differimento del pagamento

1.   L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati circa i motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto all'articolo 47, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione della relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione delle azioni.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2.   Entro il 30 giugno 2012, per il periodo 2008-2010, e il 30 giugno 2015 per il periodo 2011-2013, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   Entro il 31 dicembre 2012, per il periodo 2008-2010, e il 31 dicembre 2015, per il periodo 2011-2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla decisione n. …/2007/CE (**).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Disposizioni transitorie

1.   1 La presente decisione non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato dalla Commissione in base alla decisione 2004/904/CE o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento il 31 dicembre 2007.

2.   Nell'adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente Fondo, la Commissione tiene conto delle misure adottate in base alla decisione 2004/904/CE prima del … (******) aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detto cofinanziamento.

3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento che la Commissione ha approvato tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura dei programmi entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell'importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4.   Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo per il periodo 2005-2007.

5.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo per il periodo 2005-2007.

Articolo 55

Abrogazione

La decisione 2004/904/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 56

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 13, 17, 18, 20, 23 e 25 per l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4 e l'articolo 52, che si applicano dal … (******).

Articolo 57

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(4)  GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

(5)  GU L 381 del 28.12.2004, pag. 52.

(6)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(7)  GU …

(*)  GU: inserire numero, data e riferimento alla GU di tale decisione.

(8)  GU …

(9)  GU …

(10)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(11)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(13)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(14)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

(**)  GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 13 (Fondo per le frontiere esterne).

(***)  GU: inserire il numero della seconda decisione di cui al considerando 13 (Fondo europeo per i rimpatri).

(****)  GU: inserire il numero della terza decisione di cui al considerando 13 (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi).

(*****)  GU: inserire il numero delle tre decisioni di cui al considerando 13.

(******)  Data di entrata in vigore della presente decisione.

P6_TA(2006)0582

Introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0111) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0104/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0417/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0046

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 417/2002 (3) prevede l'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente stabilite dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal protocollo del 1978 («MARPOL 73/78») per le petroliere monoscafo, al fine di ridurre il rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.

(2)

Il regolamento (CE) n. 417/2002 ha istituito disposizioni che vietano il trasporto dei prodotti petroliferi pesanti nelle petroliere monoscafo dirette a/o provenienti da porti dell'Unione europea.

(3)

A seguito di un'iniziativa degli Stati membri e della Commissione all'interno dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tale divieto è stato recepito a livello mondiale tramite una modifica dell'allegato I di MARPOL 73/78.

(4)

I paragrafi 5, 6 e 7 della regola 13H dell'allegato I a MARPOL 73/78, relativa al divieto di trasporto di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo, prevedono la possibilità di deroghe all'applicazione di talune disposizioni della regola 13H. La dichiarazione della presidenza italiana del Consiglio europeo per conto dell'Unione europea, che figura nella relazione ufficiale del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC 50), esprime un impegno politico a non invocare tali deroghe.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 417/2002, una nave battente bandiera di uno Stato membro potrebbe beneficiare delle deroghe di cui alla regola 13H ove operi al di fuori dei porti o terminali offshore soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, pur restando conforme al regolamento (CE) n. 417/2002.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 417/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 417/2002 è sostituito dal seguente:

«3.   Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti è autorizzata a battere la bandiera di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.

Nessuna petroliera che trasporti prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata ad accedere o a uscire da porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 229.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2172/2004 della Commissione (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 26).

P6_TA(2006)0583

Creazione del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, a norma del quale il Consiglio ha consultato il Parlamento (C6-0238/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0419/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Nella riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha dichiarato che l'Unione europea deve assicurare un trattamento equo dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dei suoi Stati membri. Una politica più energica in materia di integrazione dovrebbe mirare ad attribuire loro diritti ed obblighi paragonabili a quelli dei cittadini dell'UE. Inoltre dovrebbe favorire la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e sviluppare misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(3)

L'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri è un elemento chiave nella promozione della coesione economica e sociale, un obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato. Tuttavia, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il presente strumento è destinato essenzialmente a cittadini di paesi terzi appena arrivati, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione.

(4)

Nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che per conseguire l'obiettivo di realizzare una maggiore stabilità e coesione nelle società degli Stati membri è essenziale sviluppare politiche efficaci. Ha quindi chiesto un migliore coordinamento delle politiche nazionali di integrazione sulla base di un quadro comune e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a promuovere lo scambio strutturale di esperienze e di informazioni in materia di integrazione.

(5)

Come previsto nel programma dell'Aja, il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno definito, il 19 novembre 2004, «principi fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea». Questi principi fondamentali comuni aiutano gli Stati membri a formulare politiche di integrazione in quanto è messa a loro disposizione una guida, frutto di attente riflessioni, contenente i principi fondamentali rispetto ai quali possono giudicare e valutare le loro iniziative.

(6)

I principi fondamentali comuni completano e rafforzano gli strumenti legislativi comunitari relativi all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente con riguardo al ricongiungimento familiare e ai soggiornanti di lungo periodo, nonché gli altri quadri normativi esistenti, compresi quelli relativi alla parità di genere, alla non discriminazione e all'inclusione sociale .

(7)

Nel ricordare la presentazione della comunicazione della Commissione del 1o settembre 2005 intitolata «Un'agenda comune per l'integrazione — Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea», le conclusioni del Consiglio dell'1-2 dicembre 2005 su un'agenda comune per l'integrazione sottolineano la necessità di rafforzare le politiche d'integrazione degli Stati membri e riconoscono l'importanza di definire un quadro a livello europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tutti gli aspetti della società nonché, segnatamente, di adottare misure concrete per l'attuazione dei principi fondamentali comuni.

(8)

L'incapacità di un singolo Stato membro di sviluppare e attuare politiche di integrazione può avere ripercussioni negative di vario genere sugli altri Stati membri e sull'Unione europea.

(9)

A sostegno di tale programmazione in materia di integrazione, l'autorità di bilancio ha iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee dal 2003 al 2006 stanziamenti destinati specificamente al finanziamento di progetti pilota e di azioni preparatorie nel settore dell'integrazione (INTI) .

(10)

soppressione

(11)

Alla luce delle INTI e in riferimento alle comunicazioni della Commissione sull'immigrazione, l'integrazione e l'occupazione e alla prima relazione annuale su migrazione e integrazione, occorre dotare la Comunità, a partire dal 2007, di uno strumento specifico destinato a sostenere gli sforzi nazionali degli Stati membri volti a sviluppare ed attuare politiche di integrazione che permettano ai cittadini di paesi terzi provenienti da contesti culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee, conformemente ai principi fondamentali comuni e in complementarità con l'FSE.

(12)

Per assicurare che la risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che azioni finanziate nell'ambito di tale strumento siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo dell'FSE e del Fondo europeo per i rifugiati . In questo contesto, saranno sviluppate soluzioni specifiche di programmazione comune che garantiscano una coerente risposta della Comunità in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi tramite il FSE e tramite il presente strumento.

(13)

In considerazione del fatto che il presente strumento e il FSE sono gestiti congiuntamente con gli Stati membri, è opportuno anche adottare disposizioni a livello nazionale per assicurarne l'attuazione coerente. A tal fine, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell'attuazione del presente strumento ad istituire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire l'attuazione dell'FSE e del Fondo europeo per i rifugiati, e ad assicurarsi che le azioni previste nell'ambito del presente Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate a titolo dell'FSE e del Fondo europeo per i rifugiati .

(14)

Il presente strumento è concepito come parte di un quadro coerente che si compone della presente decisione, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, e che è volto a trattare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.

(14 bis)

Il presente strumento dovrebbe essere destinato essenzialmente, per quanto riguarda il cofinanziamento di azioni concrete a sostegno del processo di integrazione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri, ad azioni a favore di cittadini di paesi terzi appena arrivati. In tale contesto si potrebbe fare riferimento alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, che stabilisce un periodo di cinque anni di soggiorno legale quale requisito per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi.

(14 ter)

Il presente strumento dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a rafforzare la loro capacità di sviluppare, attuare, sorvegliare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi, nonché favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi, in grado di contribuire a rafforzare tale capacità.

(15)

Il sostegno fornito dal Fondo sarà più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili si baserà su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(16)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per preparare l'attuazione delle azioni che saranno elencate nei programmi annuali.

(17)

soppressione

(18)

soppressione

(19)

Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), è opportuno specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le sue responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirà alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(20)

soppressione

(21)

È necessario fissare criteri oggettivi per l'assegnazione dei fondi agli Stati membri. Tali criteri dovrebbero tenere conto del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri e del totale delle nuove ammissioni di cittadini di paesi terzi in un determinato periodo di riferimento.

(22)

soppressione

(23)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovranno attenersi i sistemi di tutti i programmi.

(24)

soppressione

(25)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri sono i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi.

(26)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(27)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(28)

soppressione

(29)

L'efficacia e l'impatto delle azioni sostenute dal presente strumento dipendono inoltre dalla loro valutazione. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per una valutazione affidabile.

(30)

Occorre che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di sorveglianza del progetto.

(31)

Un importo di riferimento finanziario, a norma del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria  (4) è incluso nella presente decisione per l'intera durata del programma, senza tuttavia pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali sono definiti dal trattato .

(31bis)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione dal presente Fondo, tenendo conto della pratica di altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

(32)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire promuovere l'integrazione di cittadini di paesi terzi nelle società di accoglienza degli Stati membri alla luce dei principi fondamentali comuni, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006  (5). Le misure di attuazione saranno sottoposte a una procedura del comitato di gestione, che in alcuni casi costituisce la soluzione migliore per rafforzare l'efficacia .

(33bis)

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe essere applicata dal 1o gennaio 2007.

(34)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile,

(35)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(36)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato un parere  (6).

Il Comitato delle regioni ha formulato un parere  (7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1.    La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, in seguito denominato «Fondo», nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri .

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di sorveglianza e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

2.     I cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di tale Stato membro, rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

3.     I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di asilo riguardo alla quale non è stata ancora presa una decisione definitiva o godono dello status di rifugiati o della protezione sussidiaria o che soddisfano i requisiti per essere riconosciuti come rifugiati o sono ammissibili alla protezione sussidiaria in conformità della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono esclusi dal campo di applicazione della presente decisione.

4.     Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.   Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per permettere a cittadini di paesi terzi provenienti da contesti economici, sociali, culturali, religiosi, linguistici ed etnici diversi di soddisfare le condizioni di soggiorno e di integrarsi più facilmente nelle società europee.

Il Fondo si concentra essenzialmente su azioni miranti all'integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati.

2.   Per promuovere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuirà allo sviluppo e all'attuazione di strategie nazionali d'integrazione dei cittadini di paesi terzi in tutti gli aspetti della società, tenendo conto in particolare del principio secondo cui l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri.

3.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi;

b)

sviluppare e attuare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri;

c)

rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di integrazione di cittadini di paesi terzi;

d)

perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi per quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e delle misure di integrazione di cittadini di paesi terzi.

Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera a), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

a)

facilitano lo sviluppo e l'attuazione da parte degli Stati membri di procedure di ammissione, sostenendo tra l'altro processi di consultazione con le parti interessate e consulenze o scambi di informazioni su iniziative destinate ad alcune nazionalità o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi;

b)

rendono l'applicazione delle procedure di ammissione più efficace ed accessibile ai cittadini di paesi terzi, tra l'altro grazie a tecnologie informatiche e di comunicazione, campagne di informazione e procedure di selezione facilmente accessibili;

c)

preparano meglio i cittadini di paesi terzi ad integrarsi nella società di accoglienza attraverso misure di preparazione alla partenza che consentono loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per l'integrazione, come la formazione professionale, la diffusione di pacchetti informativi e l'organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua nel paese di origine.

2.   Con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, lettera b), il Fondo sostiene azioni negli Stati membri che:

a)

organizzano programmi e attività, o completano programmi e attività già esistenti, volti ad inserire nella società di accoglienza i cittadini di paesi terzi appena arrivati e a consentire loro di acquisire conoscenze di base sulla lingua, la storia, le istituzioni, gli aspetti socio-economici, la vita culturale nonché i valori e le norme fondamentali della suddetto società ;

b)

sviluppano e migliorano la qualità di tali programmi e attività a livello locale e regionale, ponendo in particolare l'accento sull'educazione civica;

c)

rafforzano la capacità di tali programmi e attività di raggiungere alcuni gruppi specifici, come le persone a carico di cittadini per i quali è in corso la procedura di ammissione, i bambini, le donne, gli anziani, gli analfabeti o i disabili;

d)

migliorano la flessibilità di tali programmi e attività, in particolare organizzando corsi a tempo parziale, formazioni accelerate, corsi per corrispondenza o online o formule simili, che permettano ai cittadini di paesi terzi di portarli a termine pur lavorando o studiando;

e)

sviluppano ed attuano programmi o attività destinati ai cittadini di paesi terzi di giovane età con specifiche difficoltà sociali e culturali legate a problemi di identità ;

f)

sviluppano programmi o attività che promuovono l'ammissione e sostengono il processo d'integrazione di cittadini di paesi terzi qualificati e altamente qualificati;

3.   Con riguardo agli obiettivi di cui all'articolo 3, lettere c) e d) , il Fondo sostiene azioni negli Stati membri e tra Stati membri che:

a)

migliorano l'accesso dei cittadini di paesi terzi a beni e servizi pubblici e privati, tra l'altro mediante servizi di intermediazione e di interpretazione e traduzione e mediante il miglioramento delle capacità interculturali del personale incaricato;

b)

costituiscono strutture organizzative sostenibili per l'integrazione e la gestione della diversità, promuovono una partecipazione duratura e sostenibile alla vita civile e culturale e sviluppano forme di cooperazione tra i diversi organismi interessati che permettano ai loro funzionari ai vari livelli di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle pratiche dei loro omologhi stranieri e, quando è possibile, di mettere in comune le loro risorse;

c)

sviluppano e attuano la formazione interculturale, il rafforzamento delle capacità e la gestione della diversità nonché la formazione del personale presso fornitori di servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione;

d)

rafforzano la capacità di coordinare, attuare, sorvegliare e valutare le strategie nazionali di integrazione dei cittadini di paesi terzi ai vari livelli e nei vari organi amministrativi;

e)

contribuiscono alla valutazione delle procedure di ammissione o ai programmi e alle attività di cui al paragrafo 2 sostenendo indagini rappresentative tra i cittadini di paesi terzi che ne hanno beneficiato e/o tra i soggetti interessati, quali imprese, organizzazioni non governative e autorità regionali o locali;

f)

introducono ed applicano meccanismi di raccolta ed analisi delle informazioni sulle necessità delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi a livello locale o regionale, tramite piattaforme per la consultazione di cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e la realizzazione di sondaggi presso le comunità di immigrati sui mezzi per soddisfare meglio tali necessità;

g)

contribuiscono al processo bilaterale che sta alla base delle politiche per l'integrazione sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi e lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale, interconfessionale e religioso tra comunità e/o tra comunità ed autorità investite del potere decisionale;

h)

sviluppano indicatori e indici di riferimento per misurare i progressi in ogni paese;

i)

sviluppano strumenti di sorveglianza e meccanismi di valutazione affidabili per le politiche e le misure di integrazione;

j)

aumentano l'accettazione del fenomeno della migrazione e delle misure di integrazione nelle società di accoglienza attraverso campagne di sensibilizzazione, in particolare nei mezzi di comunicazione.

Articolo 5

Azioni di interesse comunitario

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità («azioni comunitarie») relative alla politica in materia di immigrazione e integrazione.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche in materia di immigrazione e nell'attuazione delle buone pratiche nel settore dell'integrazione;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità delle politiche in materia di integrazione;

c)

sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di immigrazione e integrazione, compreso l'utilizzo della tecnologia più avanzata;

e)

sostenere progetti pilota e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria in materia di immigrazione e di integrazione e nuove forme di normativa comunitaria per l'immigrazione;

f)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici in materia di immigrazione e integrazione.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 6

[Gruppi bersaglio]

soppressione

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 7

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

In particolare, per garantire una risposta coerente della Comunità per quanto concerne l'integrazione di cittadini di paesi terzi, le azioni finanziate a titolo dello strumento sono specifiche e complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo per i rifugiati .

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 18.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 8

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nel quadro di un periodo di programmazione pluriennale (2007-2013) con revisione intermedia in conformità dell'articolo 21bis . Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 9

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata in conformità della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Una differenziazione si applica altresì alle disposizioni in materia di valutazione e ai rapporti sui programmi annuali e pluriennali.

Articolo 10

Metodi d'esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 5 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto del principio della sana gestione finanziaria.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee secondo le seguenti modalità:

a)

verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 30;

b)

interrompe o sospende la totalità o parte dei pagamenti, conformemente agli articoli 40 e 41 , in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 44 e 45 .

Articolo 11

[Addizionalità]

soppressione

Articolo 12

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso .

Dette autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative comprese le organizzazioni di migranti o le parti sociali.

Tale partenariato comprende almeno le autorità responsabili dell'attuazione designate dagli Stati membri al fine della gestione degli interventi del Fondo sociale europeo e l'autorità responsabile del Fondo europeo per i rifugiati.

2.   Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.    L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle azioni finanziate dal presente Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è di [825] milioni di euro.

1 bis.    L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario.

2.   La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 500 000 euro.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo 2007-2013 detto importo è fissato a 500 000euro l'anno per la restante parte del periodo 2007-2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione:

a)

alla media del numero totale di cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente negli Stati membri nei tre anni precedenti, per il 40 % del loro volume;

b)

al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto dalle autorità di uno Stato membro l'autorizzazione a soggiornare nel suo territorio nei tre anni precedenti, per il 60 % del loro volume.

3.   Tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b) sono escluse le seguenti categorie di persone:

a)

i lavoratori stagionali, secondo la definizione del diritto nazionale;

b)

i cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato ai sensi della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004 (8);

c)

i cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005 (9);

d)

i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto il rinnovo di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro o un cambiamento di status, compresi i cittadini di paesi terzi che acquisiscono lo status di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 (10).

4.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dall'Istituto statistico delle Comunità europee sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza conformemente alle procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, senza scopo di lucro, e non sono ammissibili ad un finanziamento di altre fonti a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può arrivare al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 18.

Il contributo è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.     Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.    In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000 euro della sua dotazione annuale , il Fondo può finanziare le misure di preparazione, la sorveglianza, le misure di sostegno tecnico e amministrativo e le misure di valutazione, audit e ispezione necessarie all'attuazione della presente decisione […].

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una base di dati comune relativa ai progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, la sorveglianza, l'ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e sorveglianza comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore.

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri in conformità del capo V, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 17

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo e misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000 euro, per il periodo 2007-2010;

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000euro , per il periodo 2011-2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di immigrazione e in altri settori connessi all'integrazione di cittadini di paesi terzi, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo interessato.

2.   Per ogni obiettivo del Fondo, gli orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere i principi fondamentali comuni.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 maggio 2007 .

4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.   Ciascuno Stato membro presenta , sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda l'attuazione delle strategie nazionali in materia di integrazione, alla luce dei principi fondamentali comuni e, se del caso, lo sviluppo e l'attuazione di programmi nazionali di ammissione ed accoglienza;

b)

un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di strategie nazionali per l'integrazione e, se del caso, di programmi di ammissione ed accoglienza e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un'indicazione del grado di compatibilità di questa strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori […], tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni di attuazione del programma pluriennale, ossia:

la designazione, a cura dello Stato membro, di tutti gli organismi previsti all'articolo 24;

una descrizione dei sistemi di attuazione, sorveglianza, controllo e valutazione nonché delle misure adottate per assicurare che le azioni siano complementari a quelle finanziate nel quadro del Fondo sociale europeo;

una definizione delle procedure applicabili alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari per assicurarne la trasparenza;

le disposizioni previste affinché sia data pubblicità al programma pluriennale.

2.    Gli Stati membri sottopongono il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione per il periodo in questione.

3.     Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina :

a)

la coerenza con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 18;

b)

la pertinenza, delle azioni previste nel progetto alla luce della strategia proposta ;

c)

a conformità dei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.    La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

5.    La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 .

Articolo 21

Programmi annuali

1.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti :

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione dei compiti cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale ;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e l'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17 per l'attuazione del programma annuale.

4.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio […].

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o no. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il programma proposto.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento, che approva il programma annuale, entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro e il periodo di ammissibilità delle spese.

Articolo 21 bis

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.     La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, nuovi orientamenti strategici per il periodo 2011-2013.

2.     Qualora siano adottati tali orientamenti strategici, ciascuno Stato membro riesamina il suo programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.     Le disposizioni dell'articolo 19 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano mutatis mutandis alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.     Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 22

Attuazione

La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 23

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi […] coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo […];

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo o servizio, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni finanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi pluriennali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

disposizioni per la verifica del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata ;

j)

procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 24

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico , responsabile della gestione dei programmi pluriennali ed annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale , o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale , purché funzionalmente indipendente dall' autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un'autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l'articolo 23, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 può essere localizzata all'interno dello stesso organismo .

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 25 a 29 secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 25

Autorità responsabile

1.    L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali e competenze linguistiche adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.    Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per continuare a svolgere correttamente e senza interruzioni i suoi compiti per l'intero periodo 2007-2013.

2 bis.     La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX della presente decisione.

Articolo 26

Compiti dell'autorità responsabile

1.    È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria .

Essa in particolare è tenuta a:

a)

consultare i partner in conformità dell'articolo 12 ;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale ed annuale di cui agli articoli 19 e 21;

c)

istituire un meccanismo di cooperazione con le autorità di gestione nominate dagli Stati membri al fine di attuare le azioni attinenti al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo per i rifugiati ;

d)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte ove appropriato ;

e)

organizzare procedure di selezione e attribuzione di cofinanziamenti di azioni a titolo del Fondo in conformità dei principi di cui all'articolo 15, paragrafo 5 ;

f)

percepire i pagamenti della Commissione e versarli ai beneficiari finali ;

g)

assicurare la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

h)

sorvegliare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese con le norme comunitarie e nazionali;

i)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità […] di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo e la valutazione;

j)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali ;

k)

assicurare che le valutazioni dei programmi pluriennali di cui all'articolo 48 siano svolte entro i termini previsti dalla presente decisione e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

l)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata pista di controllo siano conservati secondo il disposto dell'articolo 42;

m)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 29, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

n)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e le verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

o)

preparare e trasmettere alla Commissione i rapporti intermedi e finali di attuazione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente la dichiarazione di rimborso ;

p)

svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

q)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

r)

accertare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 32, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17.

Articolo 27

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce con precisione l'entità dei compiti delegati e fissa procedure dettagliate per la loro esecuzione, che devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 25.

2.   Dette procedure prevedono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 28

Autorità di certificazione

1.   L'autorità di certificazione è incaricata dei compiti seguenti:

a)

certificare che:

la dichiarazione di spesa è corretta, risulta da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili,

le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardano azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicurare, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

provvedere al recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi, tenere una contabilità degli importi recuperabili e rimborsare al bilancio generale delle Comunità europee gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 24.

Articolo 29

Autorità di audit

1.   L'autorità di audit è incaricata dei compiti seguenti:

a)

provvedere affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvedere affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c)

presentare alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), al fine di garantire che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.   Se l'autorità di audit designata in virtù della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni …, … e …, (11) ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.    Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige un rapporto che include:

a)

un rapporto annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale, e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offre adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e regolarità della spesa in questione .

4.    L' autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 24.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 30

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri assicurare la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali ed annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Essi provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 23 a 29, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Quando un importo indebitamente versato al beneficiario finale non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale delle Comunità europee l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile .

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e si accertano che i sistemi di gestione e gli audit siano applicati in modo da assicurare un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.    Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 31

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell' approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo in conformità degli articoli da 23 a 29. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione, e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la sua responsabilità.

3.     La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione del rapporto per il periodo 2007-2013 di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Articolo 32

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 23 a 29 e, sulla scorta dei rapporti annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione .

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a audit in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché sia data adeguata informazione, pubblicità e seguito alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.     La Commissione definisce orientamenti che assicurino la visibilità dei finanziamenti concessi a titolo della presente decisione.

Articolo 33

Cooperazione con gli organismi di controllo degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani di controllo e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 29 entro tre mesi.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri audit in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi .

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 34

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni, e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale, prevista all'articolo 21, paragrafo 4. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4.    Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo negli Stati membri, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

Articolo 35

Integralità dei pagamenti ai beneficiari

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese .

Articolo 36

Uso dell'euro

1.    Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 19 e 21, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera o) e le spese menzionate nel rapporto intermedio di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 38, paragrafo 4 e nel rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 50 sono espressi in euro .

2.    Gli importi figuranti nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 21, paragrafo 4, gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro.

3.     Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4.     Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 37

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

Articolo 38

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi finanziari del Fondo in conformità degli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione , entro due mesi dalla presentazione ufficiale, di un rapporto intermedio di attuazione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 34 , che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e , in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo dal quale è detratto l'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale , il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.    Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma interessato, come risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione finale di spesa del programma interessato .

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 39

Pagamento del saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento del saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale :

a)

una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 34 e una domanda di pagamento del saldo ovvero una dichiarazione di rimborso ;

b)

il rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 50;

c)

il rapporto annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Il pagamento del saldo è subordinato all'accettazione del rapporto finale di attuazione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo.

2.   Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nel rapporto finale parziale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia un rapporto sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 si interrompe qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, conformemente all'articolo 41. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 41, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 40, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate agli Stati membri.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 40

Interruzione

1.   L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 interrompe i termini per il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora […]:

a)

in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo […];

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.

Articolo 41

Sospensione

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento del saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure rettificative; o

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 30 e 31.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento del saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento del saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 42

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 .

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 43

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.    Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali. Tali rettifiche consistono nel recupero totale o parziale del contributo comunitario. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   Gli Stati membri includono nel rapporto finale di attuazione del programma annuale di cui all'articolo 50 , un elenco dei procedimenti di soppressione avviati per il programma annuale in questione.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e generano, in caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro, interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 46, paragrafo 2.

4.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

Articolo 44

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, in particolare per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 30, sospende il prefinanziamento o il pagamento finale conformemente all'articolo 41.

Articolo 45

Criteri per le rettifiche

1.    La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 30 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita una garanzia positiva ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), nell'ambito di un rapporto annuale, è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 31, dei rapporti sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 46

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale delle Comunità europee è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (12). Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 47

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 45.

CAPO IX

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E RAPPORTI

Articolo 48

Sorveglianza e valutazione

1.   La Commissione provvede a sorvegliare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua con regolarità […] una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione del rapporto di cui all'articolo 49, paragrafo 3 .

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

Articolo 49

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare la sorveglianza e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare rapporti periodici e dettagliati sullo stato di avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati , che sono alla base rispettivamente del rapporto intermedio e di quello finale di attuazione del programma annuale .

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 giugno 2010, un rapporto di valutazione dell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2012 (per il periodo 2007-2010) e il 30 giugno 2015 (per il periodo 2011-2013), un rapporto di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2009, un rapporto sull'applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 14 per la ripartizione annuale delle risorse fra Stati membri e il relativo riesame , corredati di proposte di modifica ove ritenuto necessario;

b)

entro il 31 dicembre 2010, un rapporto intermedio sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredato di una proposta sul suo sviluppo futuro;

c)

entro il 31 dicembre 2012 (per il periodo 2007-2010) e il 31 dicembre 2015 (per il periodo 2011-2013), un rapporto di valutazione ex post.

Articolo 50

Rapporto finale di attuazione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'attuazione del programma, il rapporto include le seguenti informazioni:

a)

l'attuazione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei rispettivi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

le misure di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'attuazione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   Sono considerati ricevibili i rapporti che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto del rapporto trasmesso dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 50 bis

Preparazione del programma pluriennale

1.     In deroga all'articolo 19, gli Stati membri:

a)

non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione, ma non oltre il 1o marzo 2007, designano l'autorità responsabile nazionale di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a) e, se opportuno, l'autorità delegata;

b)

non oltre il 1o maggio 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2.     Entro il 31 maggio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b)

le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all'esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nelle prospettive finanziarie.

Articolo 50 ter

Preparazione del programma annuale 2007

1.     In deroga all'articolo 21, nell'esercizio finanziario 2007 l'attuazione ha il seguente calendario:

a)

entro il 31 maggio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b)

entro il 1o settembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale.

2.     Le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro in questione possono beneficiare del sostegno del Fondo.

3.     Per consentire l'adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programma annuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l'esercizio 2007 sulla base della stima dell'importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», creato dalla decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» …/… (13) («il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 52

Riesame

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 53

Entrata in vigore

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 54

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


(1)  GU C …

(2)  GU C …

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C …

(7)  GU C …

(8)  GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

(9)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

(10)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

(11)  Saranno inseriti i riferimenti delle decisioni che istituiscono il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per i rimpatri.

(12)  GU L 248 del 16.9.2002.

(13)  Saranno inseriti i riferimenti alle decisioni che istituiscono il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per il rimpatrio.

P6_TA(2006)0584

«Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo» (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo», per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0124) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0241/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0390/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo indicativo di riferimento finanziario che figura nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 3 A del nuovo quadro finanziario pluriennale e fa notare che l'importo annuo sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità alle disposizioni del punto 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2);

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)

La prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze in materia di terrorismo sono aspetti essenziali dell'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza e si sviluppi come tale, ai sensi dell'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea.

(1)

La prevenzione dei rischi legati alla sicurezza, in particolare del terrorismo, e la gestione delle loro conseguenze sono aspetti essenziali dell'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza e si sviluppi come tale, ai sensi dell'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea.

(2)

La Comunità deve prendere i provvedimenti necessari per evitare che i terroristi attentino ai valori della democrazia, allo stato di diritto, alla società aperta e alla libertà dei nostri cittadini e delle nostre società e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze degli attentati .

(2)

La Comunità dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per evitare che le catastrofi, siano esse naturali o dovute ad intervento umano (compreso il terrorismo), attentino , per quanto riguarda le prime, al benessere, alla libertà e alla sicurezza dei cittadini e delle società e, per quanto riguarda le seconde, ai valori stessi della democrazia, allo stato di diritto e alla società aperta, e per limitare nel contempo , per quanto possibile, le conseguenze delle eventuali catastrofi .

(6)

Il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, istituito con decisione del Consiglio (CE, Euratom) n. 2001/792 del 23 ottobre 2001, prevede una risposta immediata a tutte le situazioni di emergenza grave ma non è stato concepito specificamente per la prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo.

soppresso

(7)

Ai fini di una migliore efficacia e trasparenza e di un miglior rapporto costi-benefici, gli sforzi prodigati specificamente per prevenire, preparare e gestire le conseguenze del terrorismo dovrebbero essere razionalizzati e finanziati da un unico programma.

(7)

Ai fini di una migliore efficacia e trasparenza e di un miglior rapporto costi-benefici, gli sforzi prodigati specificamente per prevenire i rischi legati alla sicurezza, in particolare il terrorismo, e gestire le loro conseguenze dovrebbero essere razionalizzati e finanziati da un unico programma.

(8)

Ai fini della certezza del diritto e della coerenza e in considerazione della complementarietà con altri programmi finanziari, occorre definire le seguenti espressioni: «misure di prevenzione e preparazione », «gestione delle crisi e delle conseguenze», «infrastrutture critiche».

(8)

Ai fini della certezza del diritto e della coerenza e in considerazione della complementarietà con altri programmi finanziari, occorre definire le seguenti espressioni: «misure di prevenzione», «gestione delle conseguenze», «infrastrutture critiche».

(9)

Le azioni della Commissione e , ove opportuno, i progetti transnazionali sono fondamentali per ottenere un approccio integrato e coordinato dell'UE. Inoltre, è utile e opportuno finanziare progetti negli Stati membri che possano apportare utili esperienze e conoscenze per azioni future a livello della Comunità, segnatamente per quanto riguarda i controlli e la valutazione dei rischi e delle minacce.

(9)

Le azioni della Commissione e i progetti transnazionali sono fondamentali per procedere quanto prima a un censimento e alla valutazione delle minacce che incombono sulle persone e sulle infrastrutture critiche europee, per predisporre un dispositivo di allarme rapido tra la Commissione e gli Stati membri, nonché per un approccio integrato e coordinato di risposte elaborate a livello dell'UE. Inoltre, è utile e opportuno finanziare progetti negli Stati membri che possano apportare utili esperienze e conoscenze , atte a essere trasposte in azioni future a livello della Comunità, segnatamente per quanto riguarda i controlli e la valutazione dei rischi e delle minacce.

(10)

È anche opportuno permettere ad organizzazioni internazionali e di paesi terzi di partecipare ai progetti transnazionali.

(10)

Dato che il terrorismo ignora le frontiere, è anche opportuno permettere ad organizzazioni internazionali e di paesi terzi di partecipare ai progetti transnazionali.

(11)

Occorre garantire la continuità con altri programmi della Comunità e dell'Unione come il Fondo di solidarietà dell'UE e lo strumento di risposta e di preparazione alle gravi emergenze, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il programma quadro di ricerca e sviluppo e i Fondi strutturali.

(11)

Occorre garantire la continuità con altri programmi della Comunità e dell'Unione come il Fondo di solidarietà dell'UE e lo strumento di risposta e di preparazione alle gravi emergenze, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il programma quadro di ricerca e sviluppo e i Fondi strutturali. Devono essere espressamente autorizzati anche i finanziamenti congiunti con i programmi della Commissione, in quanto consentono di eseguire studi specifici attinenti alla sicurezza delle persone e delle infrastrutture critiche, segnatamente nei settori dei trasporti e dell'energia, avendo a termine l'obiettivo di raggruppare tutti i mezzi di finanziamento in un unico strumento al servizio di una strategia globale di sicurezza chiaramente definita.

(12)

Dal momento che gli obiettivi del programma non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri, e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono essere meglio conseguiti a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(12)

Dal momento che gli obiettivi del programma non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri, e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono allora esigere un intervento a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(16)

Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, devono essere adottate misure per l'attuazione di tale decisione mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione. Ciò può essere fatto dal momento che il programma non ha un impatto considerevole sul bilancio comunitario.

(16)

Conformemente all'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, devono essere adottate misure per l'attuazione di tale decisione mediante la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione.

La decisione istituisce per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo», denominato in appresso «il programma», quale parte del programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» al fine di contribuire al consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La decisione istituisce per il periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2013 il programma specifico «Prevenzione dei rischi legati alla sicurezza, in particolare del terrorismo, e gestione delle loro conseguenze», denominato in appresso «il programma», quale parte del programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» al fine di contribuire al consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

a)

per misure di «prevenzione e preparazione » si intendono le misure finalizzate a prevenire e/o ridurre i rischi di attentati terroristici e/o le loro conseguenze , specialmente mediante la valutazione dei rischi e delle minacce, i controlli e l'elaborazione di norme comuni sulla tecnologia e la metodologia;

a)

per misure di «prevenzione» si intendono le misure finalizzate a prevenire e/o ridurre i rischi di attentati terroristici e altri rischi legati alla sicurezza nonché a identificare le minacce che incombono sulle persone e sulle infrastrutture critiche , specialmente mediante la valutazione dei rischi e delle minacce, i controlli e l'elaborazione di norme comuni sulla tecnologia e la metodologia;

b)

per misure ai fini della «gestione delle conseguenze» si intendono le misure che intendono limitare le conseguenze a medio termine degli attentati terroristici e che sono necessarie per salvaguardare l'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

b)

per misure ai fini della «gestione delle conseguenze» si intende il coordinamento delle misure limitate alle azioni ammissibili a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, al fine di reagire agli incidenti legati alla sicurezza, in particolare al terrorismo, e limitarne le conseguenze, dato che tali misure sono necessarie per salvaguardare l'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia , segnatamente grazie all'allestimento di un sistema di allarme rapido centralizzato e di un efficace coordinamento a livello comunitario delle risposte da dare in simili circostanze;

c)

per «infrastrutture critiche» si intendono le risorse materiali, i servizi, i mezzi di comunicazione, le reti e/o i beni il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbero gravi conseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere economico dei cittadini o per il buon funzionamento dell'Unione europea o delle amministrazioni degli Stati membri.

c)

per «infrastrutture critiche» si intendono le risorse materiali, i servizi, i mezzi di comunicazione, le reti e/o i beni il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbero gravi conseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere economico dei cittadini , per l'ambiente, o per l'attività dell'Unione europea o delle amministrazioni degli Stati membri , di cui un elenco non esaustivo figura nell'allegato della presente decisione .

1.   Il programma contribuisce alla tutela dei cittadini, delle loro libertà e della società dagli attentati terroristici e dagli incidenti correlati e a salvaguardare l'Unione europea come spazio di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

1.   Il programma contribuisce alla tutela dei cittadini, delle loro libertà e della società dagli attentati terroristici, dagli altri rischi legati alla sicurezza, indipendentemente dalla causa o l'origine, e dagli incidenti correlati e a salvaguardare l'Unione europea come spazio di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'elaborazione di altre politiche dell'Unione e della Comunità come la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale.

2.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'elaborazione di uno schema di sicurezza globale basato in particolare su altre politiche e azioni comuni dell'Unione e della Comunità, come la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la tutela dell'ambiente, gli approvvigionamenti energetici, la sicurezza delle reti di comunicazione e di informazione, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico , la continuità dell'azione pubblica e la coesione economica e sociale.

1.   Nell'ambito di tali obiettivi generali, il programma intende incoraggiare, promuovere ed elaborare, salvo quando esse sono previste da altri strumenti giuridici specifici, misure volte alla prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo .

1.   Nell'ambito di tali obiettivi generali, il programma intende incoraggiare, promuovere ed elaborare, salvo quando esse sono previste da altri strumenti giuridici specifici, misure volte alla prevenzione dei rischi legati alla sicurezza, in particolare in materia di terrorismo , e alla gestione delle loro conseguenze.

2.   Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione agli attentati terroristici, il programma intende:

2.   Per quanto riguarda la prevenzione degli attentati terroristici, il programma intende:

a)

incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischi e delle minacce per le infrastrutture critiche, comprese le valutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli degli attentati terroristici e le eventuali necessità per migliorare la loro sicurezza;

a)

incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischi e delle minacce per le persone e per le infrastrutture critiche, segnatamente tramite le valutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli e le eventuali necessità per migliorare la loro sicurezza;

3.   Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze degli attentati terroristici, il programma intende:

3.   Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze , in particolare di quelle legate agli attentati terroristici, il programma intende:

a)

incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio di know-how e tecnologie per quanto riguarda le potenziali conseguenze degli attentati terroristici;

a)

incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio di know-how e tecnologie per quanto riguarda le potenziali conseguenze di attentati terroristici e di altri rischi legati alla sicurezza ;

c)

garantire il contributo in tempo reale di esperti in materia di terrorismo alla gestione globale delle crisi e ai meccanismi di allarme rapido e di protezione civile.

c)

garantire il contributo in tempo reale di esperti , anche in materia di terrorismo , alla gestione globale delle crisi e ai meccanismi di allarme rapido e di protezione civile.

contribuiscano considerevolmente in altro modo a proteggere l'Unione e i suoi cittadini dagli attentati terroristici.

contribuiscano considerevolmente in altro modo a proteggere l'Unione e i suoi cittadini dagli attentati terroristici e dagli altri rischi legati alla sicurezza; sono pertanto ammissibili le azioni riguardanti le infrastrutture critiche nazionali condotte in cooperazione con gli Stati membri interessati in modo da eliminare o ridurre i rischi di sfruttamento delle lacune in materia di sicurezza, in particolare qualora ciò possa avere gravi conseguenze transfrontaliere.

2 bis.     Gli Stati membri sono responsabili per l'adozione, l'attuazione e il finanziamento delle misure di sicurezza operative che il presente programma ritiene necessarie per migliorare la sicurezza globale nell'Unione europea.

2 bis.     L'accesso al finanziamento viene agevolato dall'applicazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda i documenti da trasmettersi e dalla creazione di una base di dati per la presentazione delle domande.

Articolo 7 bis

Pubblicità dei finanziamenti

Qualsiasi istituzione, associazione o rete che riceve una sovvenzione dal programma, è tenuta a garantire la pubblicità del sostegno accordato dall'Unione. A tal fine, la Commissione definisce orientamenti dettagliati in materia di visibilità.

- a)

la priorità alla prevenzione di attentati terroristici in assenza di catastrofi gravi;

4 bis.     La Commissione semplifica il più possibile le procedure e provvede a che gli inviti a presentare proposte di cui al presente programma non comportino oneri burocratici per i promotori dei progetti presentati. Eventualmente, l'invito a presentare proposte può essere organizzato in due fasi, di cui la prima richiede unicamente l'invio delle informazioni strettamente necessarie per una valutazione pertinente del progetto.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione e comunitari, in particolare con il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e «Giustizia penale» nonché con i programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e lo strumento di risposta rapida e di preparazione alle gravi emergenze.

1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione e comunitari, in particolare con il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» e «Giustizia penale» nonché con i programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, con il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e lo strumento di risposta rapida e di preparazione alle gravi emergenze. La Commissione assicura che le azioni previste dai programmi non si sovrappongano.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare con il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità, al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi e ad altri strumenti della Comunità o dell'Unione.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare con il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità, al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi e ad altri strumenti della Comunità o dell'Unione , nonché con i programmi della Commissione che consentono la realizzazione di studi specifici attinenti alla sicurezza delle infrastrutture critiche, come quelli già in corso nei settori dei trasporti e dell'energia .

2 bis.     La Commissione assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano complementari a quelle previste dai programmi di cui al paragrafo 1 e che non si sovrappongano.

3 bis.     Qualora le risorse del programma risultino insufficienti per l'esecuzione di misure già avviate, la Comunità garantisce il ricorso ad altri fondi compatibili.

La Commissione assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un seguito e di una valutazione ex-post.

2 bis.     La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, annualmente e nel momento in cui presenta il progetto preliminare di bilancio, sull'esecuzione del programma, in particolare sull'utilizzo delle risorse disponibili.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2010;

c)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a)

una relazione annuale sommaria comprendente in particolare le informazioni che consentano di accertare il successo del presente programma da un punto di vista quantitativo;

a)

una dettagliata relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, in particolare per quanto riguarda i suoi obiettivi, entro il 31 dicembre 2010;

c)

una relazione di valutazione ex post sull'attuazione e i risultati del programma, comprendente una valutazione finanziaria, al termine della sua esecuzione, entro il 31 marzo 2015.

Articolo 14 bis

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicano l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 14 ter

Parità di trattamento

Gli organismi che in virtù del presente programma beneficiano di una sovvenzione di funzionamento possono partecipare a inviti a presentare proposte per altri programmi, senza per questo beneficiare di un trattamento preferenziale rispetto alle altre organizzazioni finanziate a partire da bilanci diversi da quello dell'Unione europea.

1.

Energia

a)

Produzione, raffinazione, trattamento e stoccaggio di petrolio e di gas, compresi oleodotti e gasdotti

b)

Generazione di energia elettrica

c)

Trasporto di elettricità, gas e petrolio

d)

Distribuzione di elettricità, gas e petrolio,

2.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

a)

Protezione dei sistemi informatici e delle reti

b)

Sistemi di strumentazione, automazione e controllo (SCADA ecc.)

c)

Internet

d)

Fornitura di telecomunicazioni fisse

e)

Fornitura di telecomunicazioni mobili

f)

Radiocomunicazione e radionavigazione

g)

Comunicazione satellitare

h)

Radio e telediffusione

3.

Acqua

a)

Approvvigionamento di acqua potabile

b)

Controllo della qualità dell'acqua

c)

Arginatura e controllo dei livelli idrici

4.

Alimenti

Approvvigionamenti e sicurezza alimentare

5.

Sanità

a)

Assistenza medica e ospedaliera

b)

Medicinali, sieri, vaccini e prodotti farmaceutici

c)

Laboratori e agenti biologici

6.

Finanze

a)

Servizi di pagamento/strutture di pagamento (privati)

b)

Dotazioni finanziarie governative

7.

Sicurezza, ordine pubblico e giuridico

a)

Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e giuridico

b)

Amministrazione della giustizia e amministrazione carceraria

8.

Amministrazione civile

a)

Funzioni governative

b)

Forze armate

c)

Servizi di amministrazione civile

d)

Servizi di emergenza

e)

Servizi postali e di messaggeria

9.

Trasporti

a)

Trasporto stradale

b)

Trasporto ferroviario

c)

Trasporto aereo

d)

Trasporto per vie navigabili interne

e)

Trasporto marittimo a lungo e corto raggio

10.

Industria chimica e nucleare

a)

Produzione e stoccaggio/trattamento di sostanze chimiche e nucleari

b)

Condutture di sostanze pericolose (sostanze chimiche)

11.

Spazio e ricerca

a)

Spazio

b)

Ricerca


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0585

Composizione numerica delle commissioni

Decisione del Parlamento europeo sulla composizione numerica delle commissioni

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 174 del suo regolamento,

vista la sua decisione del 21 luglio 2004 sulla composizione numerica delle commissioni parlamentari (1),

1.

decide di modificare come segue, a partire dall'8 gennaio 2007, il numero dei membri delle commissioni parlamentari:

C01 — Commissione per gli affari esteri: 86 membri

C02 — Commissione per lo sviluppo: 36 membri

C03 — Commissione per il commercio internazionale: 33 membri

C04 — Commissione per i bilanci: 50 membri

C05 — Commissione per il controllo dei bilanci: 40 membri

C06 — Commissione per i problemi economici e monetari: 51 membri

C07 — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 52 membri

C08 — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 68 membri

C09 — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 54 membri

C10 — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 44 membri

C11 — Commissione per i trasporti e il turismo: 51 membri

C12 — Commissione per lo sviluppo regionale: 57 membri

C13 — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 47 membri

C14 — Commissione per la pesca: 40 membri

C15 — Commissione per la cultura e l'istruzione: 38 membri

C16 — Commissione giuridica: 28 membri

C17 — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 60 membri

C18 — Commissione per gli affari costituzionali: 29 membri

C19 — Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 40 membri

C20 — Commissione per le petizioni: 40 membri

2.

decide di modificare come segue, a partire dall'8 gennaio 2007, il numero dei membri delle sottocommissioni parlamentari:

SC01A – Sottocommissione per i diritti dell'uomo: 36 membri

SC01B – Sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 36 membri


(1)  GU C 103 E del 28 aprile 2005, pag. 30.

P6_TA(2006)0586

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (10351/1/2006 — C6-0314/2006) (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0081) (3),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0209) (4),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0455/2006),

1.

approva la posizione comune come emendata e conferma la dichiarazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla posizione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 57.

(2)  Testi approvati, 14.3.2006, P6_TA(2006)0074.

(3)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2005)0017

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'uguaglianza tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, agli articoli 21 e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e dispone che la parità tra gli uomini e le donne deve essere assicurata in tutti i campi.

(2)

L'articolo 2 del trattato stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività, garantendo in tal modo l'integrazione della dimensione dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità.

(3)

L'articolo 13 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso in tutti gli ambiti di competenza della Comunità.

(4)

Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è iscritto nell'articolo 141 del trattato ed è già in vigore un quadro legislativo completo sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso all'occupazione e di condizioni di lavoro, compresa la parità delle retribuzioni.

(5)

Secondo la prima relazione annuale della Commissione al Consiglio europeo di primavera del 2004 sull'uguaglianza tra uomini e donne, divari significativi tra i sessi permangono nella maggior parte dei campi d'intervento; la disuguaglianza tra uomini e donne è un fenomeno a più dimensioni, che va affrontato con una combinazione complessiva di misure politiche ed occorre un impegno maggiore per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona.

(6)

Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha chiesto di «Sviluppare la consapevolezza, la messa in comune delle risorse e lo scambio di esperienze, in particolare tramite la creazione di un Istituto europeo del genere».

(7)

Secondo lo studio di fattibilità (3) eseguito per la Commissione, ad un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere spetta manifestamente il ruolo di svolgere alcuni dei compiti che non vengono attualmente affrontati dalle istituzioni esistenti, in particolare nei campi del coordinamento, della centralizzazione e della diffusione dei dati delle ricerche e delle informazioni, della costituzione di reti, della crescente visibilità dell'uguaglianza tra uomini e donne e della prospettiva di genere, nonché dello sviluppo di strumenti per migliorare l'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità.

(8)

Nella sua risoluzione del 10 marzo 2004 sulle politiche dell'Unione europea sulla parità di genere (4) il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare gli sforzi tesi alla creazione di un Istituto.

(9)

Il Consiglio «occupazione, politica sociale, salute e consumatori» dell'1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell'istituzione di un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta specifica.

(10)

La raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati obiettivi, attendibili e comparabili sull'uguaglianza tra uomini e donne, la progettazione di strumenti adeguati per eliminare tutte le forme di discriminazione sulla base del genere e integrare la dimensione di genere in tutte le politiche, la promozione del dialogo tra le parti interessate e una maggior sensibilizzazione dei cittadini europei sono necessari per consentire alla Comunità di promuovere e attuare efficacemente la politica dell'uguaglianza di genere, in particolare nell'Unione allargata. È pertanto opportuno costituire un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere che assista le istituzioni della Comunità e gli Stati membri nello svolgimento di questi compiti.

(11)

L'uguaglianza tra uomini e donne non può essere conseguita esclusivamente attraverso una politica antidiscriminatoria, ma richiede misure volte alla promozione di una coesistenza armoniosa e di una partecipazione equilibrata di uomini e donne nella società; l'Istituto dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

(12)

Data l'importanza di eliminare gli stereotipi di genere in tutte le sfere della società europea e di veicolare esempi positivi che donne e uomini possano seguire, l'Istituto dovrebbe intraprendere azioni anche in tale settore.

(13)

La cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli organismi statistici competenti, in particolare Eurostat, è essenziale per promuovere la raccolta di dati comparabili e attendibili a livello europeo. Poiché le informazioni sull'uguaglianza tra uomini e donne concernono la Comunità a tutti i livelli — locale, regionale, nazionale e comunitario — le autorità degli Stati membri potrebbero servirsi di tali informazioni al fine di formulare politiche e provvedimenti a livello locale, regionale e nazionale, nella propria sfera di competenza.

(14)

Per evitare duplicazioni e garantire il migliore impiego possibile delle risorse, l'Istituto dovrebbe lavorare a stretto contatto sia con i programmi che con gli organismi della Comunità, in particolare con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (5), con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (6), con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (7) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (8).

(15)

L'Istituto dovrebbe promuovere la cooperazione e il dialogo con le organizzazioni non governative e gli enti attivi nel settore delle pari opportunità, i centri di ricerca, le parti sociali nonché gli altri enti affini che operano attivamente per conseguire l'uguaglianza a livello nazionale ed europeo e nei paesi terzi. A fini di maggiore efficienza è opportuno che l'Istituto istituisca e coordini una rete elettronica europea sull'uguaglianza di genere con tali enti ed esperti degli Stati membri.

(16)

Per garantire l'equilibrio necessario tra gli Stati membri e la continuità dei membri del consiglio di amministrazione, per ciascun mandato i rappresentanti del Consiglio sono nominati, a partire dal 2007, secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze del Consiglio stesso.

(17)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato, è opportuno promuovere una partecipazione equilibrata di uomini e donne alla composizione del Consiglio di amministrazione.

(18)

L'Istituto dovrebbe avere la massima autonomia nell'adempimento dei propri compiti.

(19)

L'Istituto dovrebbe applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all'accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 (9) che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (10).

(20)

Si applica all'Istituto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11).

(21)

In materia di responsabilità contrattuale dell'Istituto, che è disciplinata dal diritto applicabile ai contratti da esso conclusi, la competenza a giudicare spetta alla Corte di giustizia in forza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto. Dovrebbe altresì spettare alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità extracontrattuale dell'Istituto.

(22)

È opportuno effettuare una valutazione esterna indipendente per accertare l'impatto dell'Istituto, l'eventuale necessità di modificarne o estenderne i compiti e le scadenze di ulteriori revisioni analoghe.

(23)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, cioè sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità e alle autorità degli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

L'articolo 13, paragrafo 2 del trattato conferisce il potere di adottare provvedimenti comunitari per sostenere e promuovere l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso al di fuori dell'ambiente di lavoro. L'articolo 141, paragrafo 3 del trattato è la base giuridica specifica delle misure intese ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. Il combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 141, paragrafo 3 fornisce pertanto un'adeguata base giuridica per l'adozione del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione dell'Istituto

È istituito un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (in seguito denominato «l'Istituto»).

Articolo 2

Obiettivi

Gli obiettivi generali dell'Istituto sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle autorità degli Stati membri, come stabilito dall'articolo 3.

Articolo 3

Compiti

1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Istituto:

a)

raccoglie, analizza e diffonde informazioni obiettive, comparabili e attendibili pertinenti all'uguaglianza di genere, compresi i risultati delle ricerche e le migliori pratiche che gli vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali per le pari opportunità, da organizzazioni non governative, dalle parti sociali, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati e suggerisce ulteriori settori di ricerca;

b)

appresta metodi per migliorare l'obiettività, la comparabilità e l'attendibilità dei dati a livello europeo, definendo criteri atti a migliorare la coerenza delle informazioni e a tenere conto delle questioni di genere nella raccolta dei dati;

c)

appresta, analizza, valuta e diffonde strumenti metodologici a sostegno dell'integrazione dell'uguaglianza di genere in tutte le politiche della Comunità e nelle politiche nazionali che ne derivano e a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le istituzioni e gli organi comunitari;

d)

conduce indagini sulla situazione dell'uguaglianza di genere in Europa;

e)

istituisce e coordina una Rete europea sull'uguaglianza di genere, con la partecipazione di centri, organismi, organizzazioni ed esperti impegnati nel settore delle problematiche dell'uguaglianza di genere e dell'integrazione della dimensione di genere, con l'obiettivo di sostenere e incoraggiare la ricerca, ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni;

f)

organizza riunioni ad hoc di esperti a sostegno del lavoro di ricerca dell'Istituto, promuove lo scambio di informazioni tra ricercatori e promuove l'integrazione della prospettiva di genere nella loro ricerca;

g)

per sensibilizzare i cittadini dell'UE in materia di uguaglianza di genere, organizza, insieme alle pertinenti parti in causa, conferenze, campagne e riunioni a livello europeo e presenta risultati e conclusioni di tali iniziative alla Commissione;

h)

diffonde informazioni su esempi positivi di ruoli non conformi agli stereotipi per le donne e gli uomini di ogni estrazione sociale, presenta i suoi risultati e iniziative volte a pubblicizzare e valorizzare tali esempi di successo;

i)

sviluppa il dialogo e la cooperazione con organizzazioni non governative ed enti operanti nel settore delle pari opportunità, università ed esperti, centri di ricerca, parti sociali ed organismi affini che cercano attivamente di conseguire la parità a livello nazionale ed europeo;

j)

costituisce un fondo di documentazione accessibile al pubblico;

k)

mette a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private informazioni sull'integrazione della dimensione di genere;

l)

fornisce informazioni alle Istituzioni comunitarie sull'uguaglianza di genere e sull'integrazione della dimensione di genere nei paesi in fase di adesione e in quelli candidati;

2.   L'Istituto pubblica una relazione annuale sulle proprie attività.

Articolo 4

Ambiti di attività e metodi di lavoro

1.   L'Istituto adempie ai propri compiti nel quadro delle competenze della Comunità, conformemente agli obiettivi fissati e agli ambiti prioritari individuati nel suo programma annuale, tenendo debito conto delle risorse di bilancio a sua disposizione.

2.   Il programma di lavoro dell'Istituto è conforme alle priorità della Comunità nel campo dell'uguaglianza di genere e al programma di lavoro della Commissione, compreso il suo lavoro statistico e di ricerca.

3.   Al fine di evitare duplicazioni e per garantire il miglior uso possibile delle risorse, nello svolgimento delle proprie attività l'Istituto tiene conto delle informazioni esistenti di qualsiasi provenienza ed in particolare del lavoro già svolto dalle istituzioni della Comunità e da altre istituzioni, da enti e organizzazioni nazionali e internazionali competenti e opera a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione, compreso Eurostat. L'Istituto garantisce un coordinamento adeguato con tutte le agenzie comunitarie e gli organismi dell'Unione pertinenti, da definirsi, se del caso, in un memorandum d'intesa.

4.   L'Istituto garantisce che le informazioni diffuse risultino comprensibili agli utenti finali.

5.   L'Istituto può instaurare rapporti contrattuali, in particolare stipulare contratti d'appalto, con altre organizzazioni, affinché eseguano compiti che esso intenda affidare loro.

Articolo 5

Personalità e capacità giuridica

L'Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquistare o alienare beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

Articolo 6

Indipendenza dell'Istituto

L'Istituto svolge le proprie attività indipendentemente, nel pubblico interesse.

Articolo 7

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti in possesso dell'Istituto si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dall'istituzione dell'Istituto, il Consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Istituto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia al mediatore o di azione giudiziaria dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 195 e 230 del trattato.

4.   Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 8

Cooperazione con le organizzazioni a livello nazionale ed europeo, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi

1.   Per l'adempimento dei propri compiti l'Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri, come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.

2.   Qualora si renda necessario concludere accordi con organizzazioni internazionali o paesi terzi affinché l'Istituto adempia con efficienza ai propri compiti, la Comunità conclude tali accordi con le organizzazioni internazionali o i paesi terzi nell'interesse dell'Istituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 300 del trattato. Questa disposizione non osta a una cooperazione ad hoc con tali organizzazioni o con i paesi terzi.

Articolo 9

Composizione dell'Istituto

L'Istituto si compone di:

a)

un consiglio di amministrazione;

b)

un forum di esperti;

c)

un direttore e del personale alle sue dipendenze.

Articolo 10

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si compone di:

a)

diciotto rappresentanti nominati dal Consiglio in base ad una proposta di ciascuno Stato membro interessato;

b)

un membro in rappresentanza della Commissione, nominato dalla Commissione;

2.   I membri del consiglio di amministrazione sono selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un'ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere.

Nel consiglio di amministrazione il Consiglio e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

I supplenti, che rappresentano i membri in loro assenza, sono nominati secondo la stessa procedura.

L'elenco dei membri e dei supplenti del consiglio di amministrazione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sul sito web dall'Istituto e sul altri siti Web pertinenti.

3.   Il mandato dei membri è di tre anni. Per ciascun mandato i membri nominati dal Consiglio rappresentano diciotto Stati membri secondo l'ordine di rotazione delle Presidenze con un membro designato da ciascuno Stato membro interessato.

4.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di tre anni.

5.   Ogni membro del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b) o, in sua assenza, il o la supplente, dispone di un voto.

6.   Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni necessarie al funzionamento dell'Istituto. In particolare:

a)

adotta, sulla base di un progetto del direttore ai sensi dell'articolo 12, previa consultazione della Commissione, il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a medio termine, per un periodo triennale, in funzione del bilancio e delle risorse disponibili; in caso di necessità, i programmi possono essere riveduti; il primo programma di lavoro annuale è adottato entro i nove mesi successivi alla nomina del direttore;

b)

adotta la relazione annuale, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nella quale i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; la relazione viene trasmessa entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata sul sito web dell'Istituto;

c)

esercita l'autorità disciplinare sul direttore e lo nomina o lo revoca ai sensi dell'articolo 12;

d)

adotta il progetto di bilancio e il bilancio definitivo annuali dell'Istituto.

7.   Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Istituto sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.

8.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei membri. Il presidente esprime il voto decisivo. Nei casi di cui al paragrafo 6 e all'articolo 12, paragrafo 1, le decisioni sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri.

9.   Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base di una proposta del direttore, previa consultazione con la Commissione.

10.   Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.

11.   L'Istituto trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio (in prosieguo: l'«autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

12.   I direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali possono essere, se del caso, invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione come osservatori, in modo da coordinare i rispettivi programmi di lavoro in materia di integrazione della dimensione di genere.

Articolo 11

Forum di esperti

1.   Il forum di esperti si compone di membri di enti specializzati in materia di uguaglianza di genere, in ragione di un rappresentante designato da ciascun Stato membro, due rappresentanti di altre organizzazioni specializzate in questioni di uguaglianza di genere designati dal Parlamento europeo, nonché di tre membri designati dalla Commissione per rappresentare le parti interessate a livello europeo, ciascuno in rappresentanza di una delle seguenti:

a)

un'organizzazione non governativa pertinente a livello comunitario, con un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e alla promozione dell'uguaglianza di genere;

b)

le organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario;

c)

le organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario.

Nel forum di esperti gli Stati membri e la Commissione mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.

I membri possono essere sostituti da supplenti che sono nominati contestualmente.

2.   I membri del forum di esperti non possono appartenere al consiglio di amministrazione.

3.   Il forum di esperti assiste il direttore nel garantire l'eccellenza e l'indipendenza delle attività dell'Istituto.

4.   Il forum di esperti costituisce un meccanismo di scambio di informazioni sui temi dell'uguaglianza di genere e di messa in comune di conoscenze. Garantisce una stretta collaborazione tra l'Istituto e gli enti competenti negli Stati membri.

5.   Il forum di esperti è presieduto dal direttore o, in sua assenza, da un supplente proveniente dall'Istituto. Si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno, su invito del direttore o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue modalità di funzionamento vengono precisate nel regolamento interno dell'Istituto e rese pubbliche.

6.   Ai lavori del forum di esperti partecipano rappresentanti dei servizi della Commissione.

7.   L'Istituto fornisce al forum di esperti il necessario sostegno tecnico e logistico nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.

8.   Il direttore può invitare esperti o rappresentanti di pertinenti settori economici, datori di lavoro, sindacati, enti professionali o di ricerca, o organizzazioni non governative, con esperienza riconosciuta in materie attinenti alle attività dell'Istituto, a collaborare a compiti specifici e a partecipare alle afferenti attività del forum di esperti.

Articolo 12

Direttore

1.   A capo dell'Istituto il consiglio di amministrazione nomina il direttore, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione dopo un concorso generale, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e altrove di un invito a manifestare interesse. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni.

2.   Il mandato del direttore è di 5 anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione la Commissione esamina in particolare:

a)

i risultati ottenuti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;

b)

i compiti e le necessità dell'Istituto per gli anni successivi.

3.   Al direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, competono:

a)

l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3;

b)

l'elaborazione e l'esecuzione dei programmi di attività annuale e a medio termine dell'Istituto;

c)

la preparazione delle riunioni del consiglio di amministrazione e del forum di esperti;

d)

la redazione e la pubblicazione della relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

e)

tutte le questioni riguardanti il personale, in particolare l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 13, paragrafo 3;

f)

le questioni riguardanti l'amministrazione corrente; e

g)

l'applicazione di efficaci procedure di sorveglianza e valutazione dei risultati dell'Istituto rapportati ai suoi obiettivi, sulla base di standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.

4.   Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto. Può anche essere invitato dal Parlamento europeo a riferire nel quadro di un'audizione su questioni significative legate alle attività dell'Istituto.

5.   Il direttore è il rappresentante legale dell'Istituto.

Articolo 13

Personale

1.   Al personale dell'Istituto si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso l'Istituto.

3.   L'Istituto esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina.

Articolo 14

Redazione del bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Istituto formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Istituto.

2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Istituto sono in pareggio.

3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Istituto comprendono:

a)

un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»);

b)

pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;

c)

gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui all'articolo 8;

d)

gli eventuali contributi volontari degli Stati membri.

4.   Le spese dell'Istituto comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, presenta lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Istituto per l'esercizio successivo. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.

6.   La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale. Essa trasmette le stime all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.

8.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Istituto e adotta la tabella dell'organico dell'Istituto.

9.   Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio dell'Istituto. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, esso viene adeguato di conseguenza.

10.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio l'intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato che intende emettere un parere, trasmette quest'ultimo al consiglio di amministrazione entro il termine di sei settimane a decorrere dalla notifica del progetto.

Articolo 15

Esecuzione del bilancio

1.   Il direttore cura l'esecuzione del bilancio dell'Istituto.

2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile dell'Istituto comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Istituto, insieme alla relazione di cui al paragrafo 2, alla Corte dei conti. La relazione viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore redige, sotto la propria responsabilità, i conti definitivi dell'Istituto e li trasmette al consiglio di amministrazione affinché formuli un parere.

5.   Il consiglio d'amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Istituto.

6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   I conti definitivi vengono pubblicati.

8.   Entro il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e a norma dall'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10.   Entro il 30 aprile dell'anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

11.   Il regolamento finanziario applicabile all'Istituto è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Istituto e previo accordo della Commissione.

Articolo 16

Lingue

1.   All'Istituto si applicano le disposizioni di cui al regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (13).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Istituto sono forniti, in linea di principio, dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio (14).

Articolo 17

Privilegi e immunità

All'Istituto si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 18

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

La Corte di giustizia è competente a giudicare in forza di una clausola compromissoria contenuta in ogni contratto stipulato dall'Istituto.

2.   In materia di responsabilità extra contrattuale, sulla base dei principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, l'Istituto risarcisce i danni cagionati da esso stesso o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

Articolo 19

Partecipazione di paesi terzi

1.   Alle attività dell'Istituto possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità europea accordi a norma dei quali hanno adottato e applicano la normativa comunitaria nel campo disciplinato dal presente regolamento.

2.   Vengono adottate misure nel quadro delle pertinenti disposizioni di tali accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Istituto, comprese prescrizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Istituto, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi sono in ogni caso conformi allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Articolo 20

Valutazione

1.   Entro … (*), l'Istituto commissiona una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione concerne l'efficacia dell'Istituto nel promuovere l'uguaglianza di genere e comprende un'analisi degli effetti sinergici. Essa affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare o estendere i compiti dell'Istituto e le relative conseguenze finanziarie di tale modifica o estensione. Tale valutazione esamina inoltre l'adeguatezza della struttura di gestione nell'adempimento dei compiti dell'Istituto. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa a livello sia comunitario che nazionale.

2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, decide le scadenze delle valutazioni future, tenendo conto dei risultati contenuti nella relazione di valutazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Clausola di revisione

Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 20 e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare all'Istituto, alle sue prassi di lavoro e al suo mandato. La Commissione trasmette la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche. Dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte relative al presente regolamento che ritenga necessarie.

Articolo 22

Controllo amministrativo

L'operato dell'Istituto è sottoposto al controllo del mediatore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 195 del trattato.

Articolo 23

Inizio dell'attività dell'Istituto

L'Istituto diventa operativo il prima possibile e comunque entro … (**).

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 24 del 31.1.2006, pag. 29.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 57) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(3)  Studio di fattibilità della Commissione europea per un istituto europeo del genere (realizzato da PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  GU C 102 E del 28.4.2004, pag. 638.

(5)  Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

(7)  Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 1).

(8)  Gli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio europeo del dicembre 2003, hanno chiesto alla Commissione di elaborare una proposta di agenzia per i diritti umani tramite l'estensione del mandato dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia.

(9)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(13)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

(14)  Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005.

(*)  La fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

(**)  Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

P6_TA(2006)0587

Patente di guida ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (9010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (9010/1/2006 — C6-0312/2006),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0621) (2),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0414/2006),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 138.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2003)0252

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

(3)

La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

(4)

Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.

(5)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.

(6)

Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per più di due anni.

(7)

L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.

(8)

Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.

(9)

La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa.

(10)

È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.

(11)

Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali.

(12)

Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.

(13)

L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.

(14)

Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.

(15)

Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.

(16)

Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli.

(17)

L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.

(18)

Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida.

(19)

È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(21)

In particolare la Commissione ha il potere di stabiliire i criteri necessari per l'applicazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(22)

Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modello della patente di guida

1.   Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2.   Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

3.   Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.

4.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 2

Riconoscimento reciproco

1.   Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

2.   Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.

Articolo 3

Misure antifalsificazione

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

2.   Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

3.   Gli Stati membri si assicurano che, entro … (*), tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie, definizioni e età minima

1.   La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.

2.   Ciclomotori

Categoria AM

veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (5) (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;

l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.

3.   Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:

per «motociclo» si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

per «triciclo» si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;

a)

categoria A1:

motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;

b)

categoria A2:

motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;

c)

categoria A:

i)

motocicli

l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;

ii)

tricicli di potenza superiore a 15 kW;

l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni.

4.   Autoveicoli:

per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;

per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;

a)

categoria B1:

quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;

la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli;

b)

categoria B:

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:

il completamento di una formazione, oppure

il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.

L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;

c)

categoria BE:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;

d)

categoria C1:

autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

e)

categoria C1E:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (6);

f)

categoria C:

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

g)

categoria CE:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

h)

categoria D1:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

i)

categoria D1E:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

j)

categoria D:

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

k)

categoria DE:

fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;

l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE.

5.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.

6.   Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:

a)

abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;

b)

innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

c)

innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,

se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e

se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i);

d)

abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:

a)

i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;

b)

i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 5

Condizioni e limitazioni

1.   La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

2.   Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 6

Graduazione ed equivalenze tra categorie

1.   Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a)

la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b)

la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

2.   La validità della patente di guida è fissata come segue:

a)

la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

b)

la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

c)

la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

d)

la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;

e)

la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

f)

la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.

3.   Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

a)

i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;

b)

i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.

4.   Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

a)

di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b)

di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

Articolo 7

Rilascio, validità e rinnovo

1.   Il rilascio della patente di guida è subordinata:

a)

al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)

al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria.

Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

c)

per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;

d)

al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;

e)

alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2.

a)

A partire da … (**), le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.

Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

b)

A partire da … (**), le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.

c)

Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

d)

La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.

3.   Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

a)

al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e

b)

all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.

4.   Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5.

a)

Si può essere titolari di un'unica patente di guida;

b)

uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;

c)

gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida;

d)

per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.

Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.

Articolo 8

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Esaminatori

A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV.

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente a … (**) sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

Articolo 11

Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida

1.   Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2.   Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3.   Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4.   Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.

5.   La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6.   Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.

Articolo 12

Residenza normale

Ai fini della presente direttiva, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 13

Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

1.   Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

2.   Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente a … (**) non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 14

Valutazione

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di … (***).

Articolo 15

Reciproca assistenza

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

Articolo 16

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro … (****) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Essi applicano tali disposizioni a decorrere da … (**).

3.   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto da … (**), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il … (*****).

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da … (******).

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(*)  Ventisei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(5)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

(6)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(**)  Sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(***)  Undici anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(****)  Quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(*****)  Data di entrata in vigore della presente direttiva.

(******)  Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1.

Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

La scheda è fabbricata in policarbonato.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2.

Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

a)

Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

schede insensibili ai raggi UV;

fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

incisione al laser;

nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

b)

Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

inchiostri a variazione cromatica *,

inchiostro termocromatico *,

ologrammi su misura *,

immagini variabili incise al laser *,

inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

stampa iridescente,

filigrana digitale sullo sfondo,

pigmenti infrarossi o fosforescenti,

caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.

c)

Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.

3.

La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a)

la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

b)

la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c)

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B

:

Belgio

CZ

:

Repubblica ceca

DK

:

Danimarca

D

:

Germania

EST

:

Estonia

GR

:

Grecia

E

:

Spagna

F

:

Francia

IRL

:

Irlanda

I

:

Italia

CY

:

Cipro

LV

:

Lettonia

LT

:

Lituania

L

:

Lussemburgo

H

:

Ungheria

M

:

Malta

NL

:

Paesi Bassi

A

:

Austria

PL

:

Polonia

P

:

Portogallo

SLO

:

Slovenia

SK

:

Slovacchia

FIN

:

Finlandia

S

:

Svezia

UK

:

Regno Unito;

d)

le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1)

cognome del titolare;

2)

nome/i del titolare;

3)

data e luogo di nascita del titolare;

4)

a)

data di rilascio della patente;

b)

data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);

c)

designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

d)

un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

5)

numero della patente;

6)

fotografia del titolare;

7)

firma del titolare;

8)

residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);

9)

le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e)

la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortt

 

Körkort;

f)

colori di riferimento:

blu: Pantone Reflex Blue,

giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a)

9)

le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

10)

la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);

11)

la data di scadenza per ciascuna categoria;

12)

le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

codici da 01 a 99

:

codici comunitari armonizzati

CONDUCENTE (motivi medici)

01.

Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01

Occhiali

01.02

Lenti a contatto

01.03

Occhiali protettivi

01.04

Lente opaca

01.05

Occlusore oculare

01.06

Occhiali o lenti a contatto

02.

Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

02.01

Apparecchi acustici monoauricolari

02.02

Apparecchi acustici biauricolari

03.

Protesi/ortosi per gli arti

03.01

Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02

Protesi/ortosi per gli arti inferiori

05.

Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)

05.01

Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02

Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

05.03

Guida senza passeggeri

05.04

Velocità di guida limitata a … km/h

05.05

Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente

05.06

Guida senza rimorchio

05.07

Guida non autorizzata in autostrada

05.08

Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10.

Cambio di velocità modificato

10.01

Cambio manuale

10.02

Cambio automatico

10.03

Cambio elettronico

10.04

Leva del cambio adattata

10.05

Senza cambio marce secondario

15.

Frizione modificata

15.01

Pedale della frizione adattato

15.02

Frizione manuale

15.03

Frizione automatica

15.04

Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile

20.

Dispositivi di frenatura modificati

20.01

Pedale del freno modificato

20.02

Pedale del freno allargato

20.03

Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04

Pedale del freno ad asola

20.05

Pedale del freno basculante

20.06

Freno di servizio manuale (adattato)

20.07

Pressione massima sul freno di servizio rinforzato

20.08

Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza

20.09

Freno di stazionamento modificato

20.10

Freno di stazionamento a comando elettrico

20.11

Freno di stazionamento a pedale (adattato)

20.12

Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile

20.13

Freno a ginocchio

20.14

Freno di servizio a comando elettrico

25.

Dispositivi di accelerazione modificati

25.01

Pedale dell'acceleratore modificato

25.02

Acceleratore ad asola

25.03

Pedale dell'acceleratore basculante

25.04

Acceleratore manuale

25.05

Acceleratore a ginocchio

25.06

Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)

25.07

Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno

25.08

Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09

Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile

30.

Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione

30.01

Pedali paralleli

30.02

Pedali sullo stesso livello (o quasi)

30.03

Acceleratore e freno a slitta

30.04

Acceleratore e freno a slitta per otrosi

30.05

Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili

30.06

Fondo rialzato

30.07

Elemento di protezione a fianco del pedale del freno

30.08

Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno

30.09

Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore

30.10

Sostegno per calcagno/gamba

30.11

Acceleratore e freno a comando elettrico

35.

Disposizione dei comandi modificata

(Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

35.01

Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida

35.02

Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.03

Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.04

Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)

35.05

Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40.

Sterzo modificato

40.01

Servosterzo standard

40.02

Servosterzo rinforzato

40.03

Sterzo con sistema di sicurezza

40.04

Piantone del volante prolungato

40.05

Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)

40.06

Volante inclinabile

40.07

Volante verticale

40.08

Volante orizzontale

40.09

Sterzo controllato tramite piede

40.10

Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)

40.11

Volante con impugnatura a manovella

40.12

Volante dotato di ortosi della mano

40.13

Con ortosi collegata al tendine

42.

Retrovisore/i modificato/i

42.01

Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro

42.02

Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango

42.03

Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico

42.04

Specchietto retrovisore interno panoramico

42.05

Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore

42.06

Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43.

Sedile conducente modificato

43.01

Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali

43.02

Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03

Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto

43.04

Sedile conducente dotato di braccioli

43.05

Sedile del conducente con scorrimento prolungato

43.06

Cinture di sicurezza modificate

43.07

Cinture di sicurezza a quattro punti

44.

Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01

Impianto frenante su una sola leva

44.02

Freno manuale (adattato), ruota anteriore

44.03

Freno a pedale (adattato), ruota posteriore

44.04

Leva dell'acceleratore (adattata)

44.05

Cambio e frizione manuale (adattati)

44.06

Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)

44.07

Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)

44.08

Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45.

Solo per motocicli con sidecar

50.

Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51.

Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70.

Sostituzione della patente n. … rilasciata da … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)

71.

Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)

72.

Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1)

73.

Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74.

Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75.

Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1)

76.

Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1E)

77.

Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E).

78.

Limitata a veicoli con cambio automatico

79.

(…) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE

90.01

:

a sinistra

90.02

:

destra

90.03

:

sinistra

90.04

:

destra

90.05

:

mano

90.06

:

piede

90.07

:

utilizzabile.

95.

Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … (ad esempio: 95.01.01.2012).

96.

Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V.

Codici 100 e superiori

:

codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;

13.

uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

14.

uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b)

Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle voci 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

c)

Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

4.

Disposizioni particolari

a)

Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

b)

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

Pagina 1   PATENTE DI GUIDA … [STATO MEMBRO]

Image

Pagina 2   1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Rilasciata il 4b. Validità 4c. Rilasciata da 5. Patente n. 8. Indirizzo 9. (1) Categoria 10. Data di rilascio, per categoria 11. Data di scadenza, per categoria 12. Restrizioni

Image

ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO

Patente belga (a titolo indicativo)

Image Image

(1)  

Nota: saranno aggiunti un pittogramma e una riga per la categoria AM.

Nota: la categoria «A2» sarà aggiunta alla sezione relativa alla categoria dei motocicli.

ALLEGATO II

I.   REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

una prova teorica, e quindi

una prova pratica e di comportamento.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A.   PROVA TEORICA

1.   Modalità

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

2.   Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1.   Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

2.1.1.

le norme che regolano la circolazione stradale:

in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

2.1.2.

il conducente:

importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

2.1.3.

la strada:

principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;

fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;

caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento;

2.1.4.

gli altri utenti della strada:

fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

2.1.5.

norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

2.1.6.

precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

2.1.7.

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8.

sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9.

regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3.   Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

3.1.   Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1.

impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;

3.1.2.

percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3.

fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4.

elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

4.   Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

4.1.   Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1.

disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1); impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (2);

4.1.2.

disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

4.1.3.

documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4.

comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

4.1.5.

precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6.

disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7.

limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8.

lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo);

4.1.9.

fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

4.1.10.

responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

4.2.   Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

4.2.1.

nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2.

lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3.

nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

4.2.4.

freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

4.2.5.

frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);

4.2.6.

metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7.

manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8.

responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

B.   PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5.   Il veicolo e le sue dotazioni

5.1.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

Per «veicolo dotato di cambio automatico» si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

5.2.

I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.

Categoria A1:

Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h

Categoria A2:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW.

Categoria A:

Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.

Categoria B:

Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria BE:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria B1:

Un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

Categoria C:

Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria CE:

Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

Categoria C1:

Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.

Categoria C1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D:

Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria DE:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

Categoria D1:

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D1E:

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione (3).

6.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

6.1.   Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1.

indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

6.1.2.

effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2.   Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1.

mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

6.2.2.

parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3.

Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4.

Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5.

frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.

6.3.   Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

6.3.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2.

guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3.

guida in curva;

6.3.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

6.3.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

7.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

7.1.   Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1.

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2.

regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

7.1.3.

controllo della chiusura delle porte;

7.1.4.

controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5.

controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

7.1.6.

controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

7.2.   Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1.

marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2.

inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3.

parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4.

frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

7.3.   Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1.

aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2.

marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

7.3.3.

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4.   Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2.

guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3.

guida in curva;

7.4.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

7.4.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8.   Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

8.1.   Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1.

regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2.

regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3.

controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4.

controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

8.1.5.

controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6.

controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.1.7.

controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.1.8.

adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

8.1.9.

lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

8.2.   Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1.

aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

8.2.2.

marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

8.2.3.

parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

8.2.4.

parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

8.3.   Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1.

partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2.

guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3.

guida in curva;

8.3.4.

incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5.

cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

8.3.6.

ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7.

sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8.

elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

8.3.9.

rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9.   Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1.

Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

9.2.

Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3.   L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1.

controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2.

guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

9.3.3.

osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4.

precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5.

corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6.

distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7.

velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

9.3.8.

semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9.

segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10.

frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

10.   Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11.   Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II.   CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,

rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,

individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,

contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.


(1)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(2)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 561/2006.

(3)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1.

Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.

1.2.

Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

1.3.

La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.

Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

ESAMI MEDICI

3.

Gruppo 1

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4.

Gruppo 2

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

5.

Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6.

Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un'acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1.

La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.

Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3.

Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4.

In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2

10.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

12.

Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell'epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

colpito da ritardo mentale grave;

colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14.

Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1.

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15.   Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari.

Gruppo 2

17.2.

L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18.

In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.

ALLEGATO IV

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

1.   Competenze richieste all'esaminatore di guida

1.1.

La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

1.2.

Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

1.3.   Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

teoria del comportamento al volante;

guida previdente e prevenzione degli incidenti;

programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

requisiti dell'esame di guida;

pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;

teoria e tecniche di valutazione;

guida prudente.

1.4.   Capacità di valutazione:

capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;

l'uniformità e la coerenza della valutazione;

assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;

fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

1.5.   Capacità personali di guida:

La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

1.6.   Qualità del servizio:

stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;

comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;

fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;

trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

1.7.   Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;

sicurezza di carico;

conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.

1.8.

Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

2.   Condizioni generali

2.1.   Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:

a)

deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;

b)

deve avere compiuto almeno 23 anni di età;

c)

deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

d)

deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (1);

e)

non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.2.   Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

a)

deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata formazione professionale;

b)

deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

c)

deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;

dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o

possa provare, in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;

d)

deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;

e)

non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

2.3.   Equivalenze

2.3.1.

Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

2.3.2.

Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

2.3.3.

Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

3.   Qualifica iniziale

3.1.   Formazione iniziale

3.1.1.

Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.

3.1.2.

Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

3.2.   Esami

3.2.1.

Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.

3.2.2.

Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.

3.2.3.

Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

4.   Garanzia di qualità e formazione continua

4.1.   Garanzia di qualità

4.1.1.

Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.

4.1.2.

I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.

4.1.3.

Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.

4.1.4.

Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.

4.1.5.

La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.

4.2.   Formazione continua

4.2.1.

Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:

una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:

mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;

sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;

garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;

una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni;

al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.

4.2.2.

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.

4.2.3.

La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.

4.2.4.

Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2.5.

4.2.5.

Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.

5.   Diritti acquisiti

5.1.

Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.

5.2.

Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.


(1)  GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56.

ALLEGATO V

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d); oppure

organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2.   Durata della formazione del conducente

almeno 7 ore.

3.   Programma di formazione del conducente

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:

dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;

Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;

ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo comportamento su strade pubbliche;

le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

4.   Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento.

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3.

ALLEGATO VI

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o

organizzare la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

2.   Durata della formazione dei conducenti

almeno 7 ore.

3.   Programma di formazione dei conducenti

La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.

Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strada.

I motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti.

4.   Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.

ALLEGATO VII

Parte A

Direttiva abrogata con le modifiche successive

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio (1)

(GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1)

Direttiva 94/72/CE del Consiglio

(GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86)

Direttiva 96/47/CE del Consiglio

(GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1)

Direttiva 97/26/CE del Consiglio

(GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41)

Direttiva 2000/56/CE della Commissione

(GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l'articolo 10, paragrafo 2

(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Parte B

Termini per l'attuazione nell'ordinamento nazionale e per l'applicazione

(di cui all'articolo 17)

Direttiva

Termine ultimo per l'attuazione

Data di applicazione

Direttiva 91/439/CEE

1o luglio 1994

1o luglio 1996

Direttiva 94/72/CE

1o gennaio 1995

Decisione 96/427/CE

16 luglio 1996

Direttiva 96/47/CE

1o luglio 1996

1o luglio 1996

Direttiva 97/26/CE

1o gennaio 1998

1o gennaio 1998

Direttiva 2000/56/CE

30 settembre 2003

30 settembre 2003, 30 settembre 2008 (allegato II, punto 6.2.5) e 30 settembre 2013 (allegato II, punto 5.2)

Direttiva 2003/59/CE

10 settembre 2006

10 settembre 2008 (trasporto di passeggeri) e 10 settembre 2009 (trasporto di merci)


(1)  La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto seguente che non è stato abrogato: atto di adesione del 1994.

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera j

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, secondo sotto-trattino

Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, terza frase

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3,

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5, prima frase

Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, prima alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, prima e seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, terza e quarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima e seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, terza e quarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 7 bis, paragrafo 1

Articolo 7 bis, paragrafo 2,

Articolo 8

Articolo 7 ter

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17, primo comma

Articolo 17, secondo comma

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 19

Allegato I

Allegato I bis

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato IV

P6_TA(2006)0588

Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione (2006/2211(REG))

Il Parlamento europeo,

vista la sua posizione del 6 luglio 2006 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in particolare al paragrafo 2 (1),

vista la decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2),

vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0415/2006),

considerando che:

A.

i negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno portato alla conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione congiunta che accoglie l'elaborazione di una nuova procedura da introdurre nella decisione 1999/468/CE,

B.

la nuova procedura, nota come «procedura di regolamentazione con controllo», in virtù della quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il diritto di verificare, allo stesso titolo, le disposizioni «quasi legislative» per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione e di respingere tali disposizioni,

C.

la decisione 2006/512/CE è corredata da questa dichiarazione comune; da una dichiarazione della Commissione iscritta al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,

D.

opportuno modificare l'articolo 81 del regolamento in modo da consentire al Parlamento di utilizzare i diritti contemplati dalla nuova procedura nelle migliori condizioni possibili,

1.

decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.

decide che tale modifica entrerà vigore il 1o gennaio 2007;

3.

incarica il suo Presidente, attraverso accordi con le altre istituzioni a livello amministrative, di far sì che le misure proposte non siano trasmesse al Parlamento nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 81

Disposizioni di attuazione

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.

2.    Su proposta della commissione competente il Parlamento, entro un mese — o tre mesi per misure relative ai servizi finanziari — dalla data di ricevimento del progetto di misura di attuazione, può approvare una risoluzione contraria a tale progetto, in particolare se questo esula dai poteri di esecuzione previsti nello strumento di base. Qualora non si svolga alcuna tornata prima della scadenza del periodo o qualora sia richiesta un'azione urgente, il diritto di risposta può essere considerato come delegato alla commissione competente. Tale risposta prende la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione e viene portato all'attenzione di tutti i deputati al Parlamento. Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

Articolo 81

Misure di attuazione

1.   Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione, il Presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. Quando vi è stata una cooperazione rafforzata fra commissioni per quanto riguarda l'atto di base, la commissione competente invita l'altra commissione a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.

2.    Il presidente della commissione competente fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione del progetto di misure, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure.

Se entro la scadenza prevista dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento adotta una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure , ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

3.     Quando non vi è una tornata prima della scadenza, il diritto di risposta si considera delegato alla commissione competente. Tale risposta è trasmessa con lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.

4.     Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella «procedura di regolamentazione con controllo», il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo:

a)

il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali;

b)

il Parlamento può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

c)

il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione delle misure in questione.

d)

Se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base alla quale i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0310.

(2)  GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11.

P6_TA(2006)0589

Modifica del regolamento (questori, uffici di presidenza delle commissioni)

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica degli articoli 15 e 182, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento — Elezione dei Questori e uffici di presidenza delle commissioni (2006/2287(REG))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0628/2006),

visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0464/2006),

1.

decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.

ricorda che tali modifiche entrano in vigore il 1o gennaio 2007;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Per il periodo dal gennaio 2007 al luglio 2009 il Parlamento procede all'elezione di sei questori.

Per il periodo dal gennaio 2007 al luglio 2009, l'ufficio di presidenza delle commissioni comprende quattro vicepresidenti.

P6_TA(2006)0590

Creazione del Fondo europeo per le frontiere esterne (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0125/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci A6-0427/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0047

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Se tutti gli Stati membri contribuiscono ad un livello elevato e uniforme di controllo sulle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea nel quadro di norme comuni, alcuni Stati membri sostengono un onere più gravoso rispetto ad altri.

(2)

Tale eterogenea ripartizione è dovuta alla diversità degli Stati membri per quanto riguarda la geografia delle loro frontiere esterne, il numero dei valichi autorizzati e operativi, il grado di pressione migratoria, sia regolare che irregolare, i rischi e le minacce riscontrati e il carico di lavoro che grava sui servizi nazionali per l'esame delle domande di visto e il rilascio dei visti.

(3)

La ripartizione degli oneri nella gestione delle frontiere esterne fra gli Stati membri e l'Unione europea è una delle cinque componenti della politica comune di gestione delle frontiere esterne proposta dalla Commissione nella comunicazione «Verso una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea», del 7 maggio 2002, e approvata dal Consiglio con il «Piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea» del 14 giugno 2002.

(4)

Se il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (4) segna un importante passo verso lo sviluppo progressivo di una dimensione operativa del sistema europeo comune integrato, di gestione delle frontiere, l'attuazione di norme comuni e effettive per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne rende necessario un meccanismo comunitario di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri che sostengono, nell'interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo.

(5)

Il corpus legislativo comune, definito in particolare dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5), istituisce controlli di frontiera per contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna degli Stati membri, prevedendo nel contempo che i controlli di frontiera siano effettuate nel pieno rispetto della dignità umana.

(6)

È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito denominato «il Fondo») esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano le disposizioni Schengen sulle frontiere esterne.

(7)

Tale assistenza finanziaria dovrebbe essere strutturata in modo da ricollegarsi con i passati contributi finanziari dell'Unione europea agli Stati membri che, al momento dell'entrata in vigore della presente decisione, ancora non applicano integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen, senza tuttavia limitarsi a costituire il prosieguo delle azioni finanziate in precedenza da altre fonti allocate dal bilancio generale dell'Unione europea. In questi casi, il Fondo dovrebbe assistere gli Stati membri interessati nei preparativi alla piena partecipazione quanto prima, conformemente al programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004.

(8)

Il Fondo dovrebbe altresì tener conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per spostarsi tra due zone del proprio paese geograficamente non contigue, nell'interesse non solo di quello o quegli Stati membri, ma anche di tutti gli Stati membri che hanno soppresso i controlli alle frontiere interne. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano definite esaurientemente e che le risorse siano allocate in base a una concreta valutazione delle esigenze in relazione a tali azioni.

(9)

Al fine di assicurare controlli alle frontiere esterne uniformi e di alta qualità e un traffico transfrontaliero flessibile, il Fondo dovrebbe contribuire allo sviluppo di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere che include tutte le misure relative alla politica, alla legislazione, alla cooperazione sistematica, alla ripartizione degli oneri, al personale, alle attrezzature e alla tecnologia adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri, operando in cooperazione e, se necessario, insieme ad altri soggetti che ricorrono fra l'altro al modello articolato su quattro livelli di sicurezza alle frontiere e all'analisi integrata dei rischi dell'Unione europea.

(10)

A norma del protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 2003 (6), sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, il Fondo dovrebbe sostenere i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis che disciplinano detto transito.

(11)

A integrazione della cooperazione operativa sviluppata sotto l'egida dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito denominata «l'Agenzia») e in aggiunta dell'assegnazione di finanziamenti agli Stati membri, il Fondo dovrebbe introdurre anche la possibilità di una risposta comunitaria alle carenze ai valichi di frontiera strategici cofinanziando azioni specifiche per colmarle in base ad un importo specifico stanziato ogni anno a tal fine.

(12)

Il Fondo dovrebbe altresì finanziare misure nazionali e la cooperazione fra gli Stati membri nel campo della politica dei visti e di altre attività pre-frontiera, svolte cioè in una fase preliminare ai controlli alle frontiere esterne. Una gestione efficiente delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi va a vantaggio della politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina per l'Unione europea ed è parte integrante del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere.

(13)

In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(14)

È necessario fissare criteri oggettivi per l'assegnazione delle risorse disponibili annuali agli Stati membri. Tali criteri dovrebbero essere ripartiti secondo il tipo di frontiere, tenendo conto del flusso e dei livelli di minaccia alle frontiere esterne degli Stati membri.

(15)

L'applicazione di tali criteri dovrebbe essere riesaminata nel 2010 per poter tenere conto di nuove circostanze verificatesi, in particolare quelle derivanti dalle modifiche alle frontiere esterne stesse.

(16)

Poiché è missione dell'Agenzia assistere gli Stati membri nell'attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne e allo scopo di sviluppare la complementarità fra tale missione e le responsabilità degli Stati membri nel controllare e sorvegliare le frontiere esterne, è opportuno che la Commissione consulti l'Agenzia in merito ai progetti di programmi pluriennali presentati dagli Stati membri e agli orientamenti strategici approntati dalla Commissione.

(17)

La Commissione può altresì sollecitare all'Agenzia contributi per la propria valutazione dell'impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, delle sinergie fra il Fondo e i compiti dell'Agenzia e dell'adeguatezza dei criteri di ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell'Unione in questo settore.

(18)

La presente decisione è concepita come parte di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (7)  (*), la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (8)  (*) e la decisione …/2007/CE del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (9)  (*), il cui obiettivo è affrontare la questione dell'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(19)

La partecipazione di uno Stato membro al presente Fondo non dovrebbe coincidere con la partecipazione a un futuro strumento temporaneo diretto a aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare azioni lungo le nuove frontiere esterne dell'Unione europea per l'attuazione dell'acquis di Schengen e del controllo delle frontiere esterne.

(20)

Le azioni sostenute dal presente Fondo dovrebbero essere in sinergia con le azioni sostenute dagli strumenti comunitari sull'assistenza esterna e rientrare nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne, in particolare la strategia relativa alle dimensioni esterne dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(21)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficiente e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata da ogni Stato membro in dialogo con la Commissione.

(22)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per preparare l'attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

(23)

Secondo i metodi di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10) (di seguito denominato «il regolamento finanziario») è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(24)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi.

(25)

Potrebbero essere coinvolte, a livelli diversi e in ubicazioni diverse, varie autorità di uno Stato membro, data la possibilità che il Fondo vi sostenga misure nazionali di attuazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen che spaziano dal controllo delle frontiere esterne alla politica dei visti. Dovrebbe essere quindi consentito agli Stati membri designare varie autorità di certificazione e di audit, o autorità delegate, ferma restando una chiara ripartizione delle funzioni fra di esse.

(26)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(27)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, per un'attuazione efficiente e corretta dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi in questione.

(28)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore;

(29)

L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(30)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(31)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceve una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica di altri strumenti in gestione condivisa quali i Fondi Strutturali.

(32)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (11).

(33)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire sostenere l'istituzione di un sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere, che comprende tra l'altro la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(35)

Le misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.

(36)

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione del Fondo, alcune disposizioni della presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(37)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen che rientra nei settori di cui all'articolo 1, punti A e B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13).

(38)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (14), allegato all'accordo di cui al considerando 37.

(39)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/860/CE del Consiglio (15) relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(40)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto in uno scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al considerando 39.

(41)

Allo scopo di determinare le disposizioni complementari necessarie per l'attuazione del presente strumento, è opportuno che la Comunità e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera concludano un accordo.

(42)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(43)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (16) e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (17). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(44)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (18). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

(45)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (19), rende la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3 e dall'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il Fondo per le frontiere esterne, (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. …/2007/CE (**), la decisione n. …/2007/CE (***) e la decisione n. …/2007/CE (****), al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, la sua attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa fissa le norme di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una divisione delle responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«frontiere esterne»: le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa comunitaria relativa all'attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno;

2)

«frontiere esterne temporanee»:

a)

il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità al suo atto di adesione, ma per il quale non è entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

b)

il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l'acquis di Schengen in conformità ai rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza a applicare tale acquis in misura integrale;

3)

«valico di frontiera»: qualsiasi valico autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne, comunicato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 562/2006;

4)

«Agenzia»: l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004;

Articolo 3

Obiettivi generali del Fondo

1.   Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi:

a)

organizzazione efficiente dell'attività di controllo e di sorveglianza delle frontiere esterne;

b)

gestione efficiente, da parte degli Stati membri, dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere e, dall'altro, l'attraversamento senza problemi delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen e ai principi di trattamento rispettoso e dignità;

c)

applicazione uniforme, da parte degli operatori di frontiera, della normativa comunitaria sull'attraversamento delle frontiere esterne, in particolare del regolamento (CE) n. 562/2006;

d)

miglioramento della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra Stati membri al riguardo.

2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.   In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

attuare le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa tra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

b)

sviluppare e applicare le misure necessarie per migliorare i sistemi di sorveglianza fra i valichi di frontiera;

c)

introdurre misure o elaborare sistemi efficaci per una raccolta metodica di informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione operativa alle frontiere esterne e nelle zone immediatamente pre e post frontiera;

d)

garantire una registrazione adeguata del numero di persone che attraversano tutti i tipi di frontiera esterna (terrestre, aerea, marittima);

e)

introdurre o perfezionare un sistema per la raccolta di dati statistici e amministrativi sulle categorie di viaggiatori e il numero e la natura dei controlli e delle misure di sorveglianza ai vari tipi di frontiera esterna, basato sulla registrazione e su altre fonti di raccolta dati;

f)

istituire un coordinamento efficace, strutturale, strategico e operativo fra tutte le autorità che operano ai valichi di frontiera;

g)

migliorare le capacità degli operatori di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, consulenza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

h)

intensificare lo scambio di informazioni a livello nazionale fra le autorità responsabili della gestione delle frontiere esterne e tra di esse e le altre autorità responsabili in materia di migrazione, asilo e questioni connesse;

i)

promuovere standard di gestione della qualità.

2.   In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

ad eccezione delle frontiere esterne temporanee, sviluppare nuove metodologie di lavoro, misure logistiche e tecnologie di punta per rafforzare il controllo sistematico delle persone in entrata e in uscita ai valichi di frontiera;

b)

promuovere l'uso delle tecnologie e la formazione specialistica del personale incaricato della loro applicazione effettiva;

c)

intensificare gli scambi di informazioni e potenziare la formazione sui documenti di viaggio falsi o falsificati, anche mediante la messa a punto e la diffusione di strumenti e pratiche comuni per la loro individuazione;

d)

favorire una consultazione dei dati ai valichi di frontiera efficiente e in tempo reale, grazie all'impiego di sistemi informatizzati su vasta scala come il Sistema informativo Schengen (SIS), il Sistema d'informazione visti (VIS), e uno scambio di informazioni efficiente e in tempo reale fra tutti i valichi situati lungo le frontiere esterne;

e)

provvedere all'attuazione ottimale, a livello operativo e tecnico, dei risultati dell'analisi dei rischi.

3.   In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

istituire progressivamente, in ciascuno Stato membro, sistemi uniformi d'istruzione, formazione e qualifica degli operatori di frontiera, attuando in particolare la base comune per la formazione messa a punto dall'Agenzia e integrando con coerenza le attività di quest'ultima nel settore;

b)

sostenere e incrementare gli scambi e il distaccamento di operatori di frontiera fra gli Stati membri, a complemento degli orientamenti e attività dell'Agenzia in questo settore;

c)

incoraggiare l'uso di tecnologie di punta compatibili lungo le frontiere esterne, quando indispensabile per un'applicazione corretta, efficace o uniforme delle regole;

d)

sviluppare la capacità delle autorità di applicare le stesse procedure e assumere decisioni coerenti, rapide e valide in relazione all'attraversamento delle frontiere esterne, ivi compreso il rilascio dei visti;

e)

promuovere l'uso del manuale pratico comune per le guardie di frontiera;

f)

costruire e migliorare le aree e i centri allestiti per le persone cui è negato l'ingresso e per le persone intercettate dopo che avevano attraversato illegalmente la frontiera o mentre si apprestavano ad attraversare una frontiera esterna per entrare illegalmente nel territorio degli Stati membri;

g)

aumentare la sicurezza nei locali dei valichi di frontiera, per l'incolumità degli operatori di frontiera e a tutela delle attrezzature, dei sistemi di vigilanza e dei mezzi di trasporto.

4.   In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), il Fondo sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

potenziare le capacità operative della rete di funzionari di collegamento sull'immigrazione e, mediante questa, promuovere una cooperazione più efficace fra i servizi degli Stati membri;

b)

introdurre misure intese ad assistere gli Stati membri e i vettori nell'adempimento degli obblighi loro imposti a norma della direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (20)e dell'articolo 26 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (di seguito denominata «Convenzione di Schengen») (21) al fine di impedire gli arrivi illegali alle frontiere esterne;

c)

promuovere una cooperazione più efficace con i vettori negli aeroporti dei paesi di partenza, fra l'altro impartendo al loro personale una formazione uniforme sui documenti di viaggio;

d)

promuovere la gestione della qualità e servizi e attrezzature validi in termini d'infrastruttura nella procedura di domanda di visto;

e)

promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare le domande di visto;

f)

promuovere, in materia di visti, pratiche di indagine comuni e procedure e decisioni amministrative uniformi da parte dei servizi consolari di uno Stato membro ubicati in paesi terzi diversi;

g)

incoraggiare la tendenza verso una cooperazione sistematica e regolare fra i servizi consolari e altri servizi di Stati membri diversi, in particolare in relazione al VIS, fra l'altro mettendo in comune i mezzi e le risorse per il rilascio dei visti, scambiando informazioni, studi e indagini sulle domande di visto e istituendo centri comuni per le domande di visto;

h)

incoraggiare iniziative nazionali per l'adozione di pratiche di indagine comuni e procedure amministrative e decisionali uniformi sul rilascio dei visti da parte dei servizi consolari di Stati membri diversi;

i)

istituire uffici consolari comuni.

Articolo 5

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Il Fondo sostiene azioni negli Stati membri in relazione agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, e più particolarmente:

a)

infrastrutture dei valichi di frontiera e edifici annessi, come le stazioni di frontiera, le piazzole di atterraggio per elicotteri, le corsie o i caselli per l'incolonnamento dei veicoli o delle persone ai valichi di frontiera;

b)

infrastrutture, edifici e sistemi necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera e per l'impedimento dell'attraversamento illegale delle frontiere esterne;

c)

attrezzatura operativa, come sensori, impianti di sorveglianza con telecamere, strumenti per l'esame dei documenti, strumenti di rilevazione e terminali fissi o mobili per consultare il SIS, il VIS, il Sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) e altri sistemi europei e nazionali;

d)

mezzi di trasporto per il controllo delle frontiere esterne, come veicoli, imbarcazioni, elicotteri e velivoli leggeri, provvisti di speciali dispositivi elettronici per la sorveglianza del confine e il rilevamento della presenza di persone nei mezzi di trasporto;

e)

strumenti per lo scambio di informazioni in tempo reale fra autorità competenti;

f)

sistemi di informazione e comunicazione;

g)

programmi di distaccamento e scambio di personale quali gli operatori di frontiera, i funzionari dei servizi immigrazione e il personale degli uffici consolari;

h)

istruzione e formazione del personale delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;

i)

investimenti per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa in opera di tecnologie più avanzate;

j)

studi e progetti pilota per attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra Stati membri nel settore del controllo di frontiera;

k)

studi e progetti pilota volti a incentivare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche e migliorare la qualità della gestione delle attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo.

2.   Il Fondo non sostiene azioni relative alle frontiere esterne temporanee che comportino investimenti strutturali incompatibili con l'obiettivo di sopprimere i controlli sulle persone a quelle frontiere, in particolare le azioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 6

Regime di transito speciale

1.   Il Fondo prevede un sostegno per compensare i diritti non riscossi risultanti dai visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione del documento di transito agevolato (FTD) e del documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003 (22) e n. 694/2003 (23) del Consiglio.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «costi supplementari» si intendono i costi che risultano direttamente dalle disposizioni specifiche di attuazione del regime speciale di transito e che non sono generati dal rilascio di visti di transito o altri visti.

Sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di costi supplementari:

a)

investimenti infrastrutturali;

b)

formazione del personale addetto all'attuazione del regime speciale di transito;

c)

costi operativi supplementari, compresi gli stipendi del personale specificamente addetto all'attuazione del regime speciale di transito.

3.   I diritti non riscossi di cui al paragrafo 1 sono calcolati sulla base del livello del costo dei visti di transito previsto all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune riguardante i visti, nei limiti del quadro finanziario di cui all'articolo 14, paragrafo 9.

Articolo 7

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 6 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») relative ai seguenti obiettivi:

a)

contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari e da altri servizi degli Stati membri nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri e alla cooperazione tra gli Stati membri al riguardo, comprese le attività degli ufficiali di collegamento presso le compagnie aeree e dei funzionari di collegamento sull'immigrazione;

b)

promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere in conformità all'evoluzione delle politiche in questo settore;

c)

fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, basati su partenariati transnazionali tra servizi consolari di due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche;

c)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti inerenti all'obiettivo generale di contribuire a potenziare le attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata;

d)

sostenere progetti e studi su nuove eventuali forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore, in particolare centri comuni di trattamento per le domande;

e)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione, da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore della politica dei visti e della cooperazione consolare.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 21.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2007 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 24. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 21 e 23 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 11

Metodi d'esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 7 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 17 della presente decisione.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 34;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 43 e 44, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria secondo le procedure di cui agli articoli 47 e 48.

3.   I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano al Fondo a norma della presente decisione.

4.   Sono conclusi accordi contenenti le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari della Comunità e il potere di controllo della Corte dei conti.

Articolo 12

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.   Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è pari a 1 820 milioni di euro.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Le risorse annuali disponibili sono ripartite fra gli Stati membri come segue:

a)

il 30 % per le frontiere terrestri esterne;

b)

il 35 % per le frontiere marittime esterne;

c)

il 20 % per gli aeroporti;

d)

il 15 % per gli uffici consolari.

2.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a);

b)

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere terrestri esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a).

3.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera b) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 70 % per la lunghezza delle loro frontiere esterne che sarà calcolata, in base ai fattori di ponderazione, per ciascuna sezione specifica determinata a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b);

b)

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere marittime esterne, determinato a norma del paragrafo 7, lettera a).

4.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera c) sono ripartite tra gli Stati membri secondo il carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del paragrafo 7, lettera b).

5.   Le risorse disponibili di cui al paragrafo 1, lettera d) sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 50 % per il numero di uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (24);

b)

il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, determinato a norma del paragrafo 7, lettera c) del presente articolo.

6.   Ai fini della ripartizione annuale delle risorse per quanto concerne il paragrafo 1, lettere a) e b),

a)

si tiene conto della linea che separa le zone di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (25) anche se non costituisce una frontiera terrestre esterna, fintantoché si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003, ma non della frontiera marittima a nord di tale linea;

b)

si intende per «frontiere marittime esterne» il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Si intende, tuttavia, il limite esterno delle zone che presentano una minaccia elevata, nei casi in cui siano necessarie operazioni periodiche a lungo raggio per impedire l'immigrazione clandestina o l'ingresso illegale. Ciò è determinato tenendo conto dei dati operativi forniti dagli Stati membri interessati negli ultimi due anni. Questa definizione di «frontiere marittime esterne» è usata esclusivamente ai fini della presente decisione e tutte le operazioni rispettano il diritto internazionale.

7.   Il carico di lavoro si basa sulle cifre medie degli ultimi due anni in relazione ai seguenti fattori:

a)

alle frontiere terrestri esterne e alle frontiere marittime esterne:

i)

il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii)

il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso a tali frontiere esterne;

iii)

il numero dei cittadini di paesi terzi fermati dopo l'attraversamento illegale della frontiera esterna, compreso il numero delle persone fermate in mare;

b)

negli aeroporti:

i)

il numero di persone che attraversano le frontiere esterne ai valichi di frontiera autorizzati;

ii)

il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso a tali frontiere esterne;

c)

presso gli uffici consolari:

il numero delle domande di visto.

Per il 2007, il carico di lavoro si basa unicamente sulle cifre del 2005.

8.   La ponderazione di cui ai paragrafi 2 e 3 è determinata dall'Agenzia a norma dell'articolo 15.

9.   Con riguardo alla lunghezza delle frontiere terrestri esterne di cui al paragrafo 2, lettera a), il calcolo della ripartizione annuale delle risorse non tiene conto delle frontiere esterne temporanee. Tiene conto, tuttavia, delle frontiere esterne temporanee di uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea entro il 1o maggio 2004 con uno Stato membro che ha aderito successivamente al 1o maggio 2004.

10.   Le cifre di riferimento sul carico di lavoro di cui al paragrafo 7 sono le ultime cifre fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità al diritto comunitario.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

11.   Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) in conformità al diritto comunitario, gli Stati membri comunicano alla Commissione dati provvisori entro il 1o novembre di ogni anno per la stima dell'importo che sarà loro attribuito per l'anno successivo a norma dell'articolo 23, paragrafo 2.

Prima che la Commissione accetti detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne può valutare la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

12.   L'assegnazione delle risorse di cui al paragrafo 1 non riguarda le risorse assegnate ai fini degli articoli 6 e 19. Le risorse assegnate ai fini dell'articolo 6 non possono superare 108 milioni di euro per il periodo dal 2007 al 2013.

Articolo 15

Analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia ai fini della ripartizione annuale delle risorse

1.   Per determinare la ponderazione di cui all'articolo 14, paragrafo 8, l'Agenzia trasmette alla Commissione, entro il 1o aprile di ogni anno, una relazione specifica in cui sono descritte le difficoltà nell'effettuare la sorveglianza di frontiera e la situazione alle frontiere esterne degli Stati membri, con specifico riguardo agli Stati membri particolarmente vicini a zone ad alto rischio d'immigrazione clandestina nell'ultimo anno, tenuto conto anche del numero di persone entrate illegalmente in tali Stati membri e dell'estensione del territorio di tali Stati membri.

2.   In base al modello comune di analisi integrata dei rischi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2007/2004 la relazione fa un'analisi delle minacce che hanno pregiudicato la sicurezza delle frontiere esterne degli Stati membri nell'ultimo anno, tenuto conto degli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi terzi interessati, specie nei paesi terzi limitrofi, e delinea possibili tendenze future in materia di flussi migratori e di attività illecite alle frontiere esterne.

L'analisi dei rischi è basata essenzialmente sulle seguenti informazioni raccolte dall'Agenzia, fornite dagli Stati membri o ottenute dalla Commissione (Eurostat):

a)

il numero dei cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso alla frontiera esterna;

b)

il numero dei cittadini di paesi terzi fermati mentre attraversavano o tentavano di attraversare illegalmente la frontiera esterna;

c)

il numero di passatori intercettati che hanno favorito intenzionalmente l'ingresso non autorizzato di cittadini di paesi terzi;

d)

il numero di documenti di viaggio falsi o falsificati e il numero di documenti di viaggio e visti rilasciati per falsi motivi che sono stati individuati ai valichi di frontiera in conformità al codice frontiere Schengen.

Qualora non siano disponibili come cifre di riferimento le statistiche stabilite dalla Commissione (Eurostat) bensì quelle fornite dagli Stati membri, l'Agenzia può chiedere a tali Stati membri le informazioni necessarie per valutarne la qualità, la raffrontabilità e la completezza. Ai fini di tale valutazione l'Agenzia può chiedere l'assistenza della Commissione (Eurostat).

3.   La relazione individua, infine, a norma dei paragrafi 1 e 2, i livelli attuali di minaccia alle frontiere esterne dei singoli Stati membri e determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per ogni sezione della frontiera esterna per ciascuno Stato membro:

a)

frontiera terrestre esterna:

i)

fattore 1: minaccia normale

ii)

fattore 1,5: minaccia media

iii)

fattore 3: minaccia elevata

b)

frontiera marittima esterna:

i)

fattore 0: minaccia minima

ii)

fattore 1: minaccia normale

iii)

fattore 3: minaccia media

iv)

fattore 8: minaccia elevata.

Articolo 16

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 4 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 20.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente il finanziamento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra i progetti e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000euro della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al grande pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 27, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 18

Assistenza tecnicasu iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000euro, per il periodo dal 2007 al 2010;

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000euro, per il periodo dal 2011 al 2013.

Articolo 19

Azioni specifiche

1.   La Commissione compila ogni anno un elenco di azioni specifiche cui gli Stati membri dovranno dare attuazione, laddove appropriato in cooperazione con l'Agenzia, che contribuiscano allo sviluppo del sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere cercando di colmare le carenze ai valichi di frontiera strategici individuate grazie alle analisi dei rischi di cui all'articolo 15.

2.   Il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 3 stabilisce il quadro di finanziamento per dette azioni, compresi gli obiettivi e i criteri di valutazione.

3.   L'elenco delle azioni selezionate è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

4.   Il contributo finanziario del Fondo per le azioni specifiche è limitato ad una durata di sei mesi e non può superare l'80 % del costo di ogni azione.

5.   Le risorse annuali disponibili per dette azioni non possono superare 10 milioni di euro. Le risorse ancora disponibili in seguito alla selezione di cui al paragrafo 3 possono essere impiegate per finanziare le azioni di cui all'articolo 7.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 20

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di frontiere esterne e politica dei visti, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.   Per gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli orientamenti applicano in particolare le priorità della Comunità al fine di istituire progressivamente il sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere esterne e rafforzare il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione.

3.   Per l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina migliorando le prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze consolari locali.

4.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

5.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 56, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 21

Preparazione e approvazione dei programmi pluriennali nazionali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 20, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione attuale nello Stato membro per quanto riguarda infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari;

b)

un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato in materia di infrastrutture, apparecchiature, mezzi di trasporto, sistemi di informazione e comunicazione e dispositivi di istruzione e formazione del personale delle autorità di frontiera e delle autorità consolari, e l'indicazione degli obiettivi operativi per rispondere a tali necessità nel corso del periodo coperto dal programma pluriennale;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale, la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 20;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione.

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 22

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 23

Programmi annuali

1.   Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18 per l'attuazione del programma annuale.

4.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale del progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro interessato se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

5.   Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 24

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell'articolo 21 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 56, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 25

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 26

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

dispositivi per l'audit del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 27

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del programma pluriennale e dei programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un'autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l'articolo 26, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 28 a 32 secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 28

Autorità responsabile

1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2007 al 2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 29

Compiti dell'autorità responsabile

1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell'articolo 12;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 21 e 23;

c)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 5;

e)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 51 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 52, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all'articolo 45;

l)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 32, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)

preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o)

svolgere attività d'informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)

verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 35, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18.

Articolo 30

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 28.

2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 31

Autorità di certificazione

1.   L'autorità di certificazione

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit, svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi,

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 27.

Articolo 32

Autorità di audit

1.   L'autorità di audit

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione deve rappresentare almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ogni programma annuale;

c)

presenta alla Commissione entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione;

2.   Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. …/2007/CE, n. …/2007/CE e …/2007/CE (*****) ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L'autorità di audit assicura che le verifiche tengano conto delle norme di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 18, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 27.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 33

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 26 a 32, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 34

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 26 a 32. Compete agli Stati membri assicurarne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la loro responsabilità.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

Articolo 35

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 34, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 26 a 32 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 36

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili ed evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 32 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 37

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

A titolo di eccezione, il periodo di ammissibilità delle spese è fissato a tre anni per le spese che attuano le azioni sostenute nel quadro dei programmi annuali del 2007.

4.   Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 38

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 39

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 21 e 23, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 41, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 53 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamenti della stessa sono indicati e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 40

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma.

Articolo 41

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione di tale decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 37, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato.

L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, e in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata al momento della chiusura del programma annuale.

Articolo 42

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 37, e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 53;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento a saldo.

2.   Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente, a norma dell'articolo 44. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 44, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l'articolo 43, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 43

Differimento del pagamento

1.   L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 44

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 33 e 34.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte dell'importo netto o la soppressione del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 48.

Articolo 45

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmiai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie conformi autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 46

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 49, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 53 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 47

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e di controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 33, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 44.

Articolo 48

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa concluda che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 33 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa su constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 34, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 49

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 50

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 46.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 51

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento agli obiettivi previsti all'articolo 3 nel quadro della preparazione delle relazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

4.   Nell'ambito della relazione per il periodo dal 2007 al 2010 di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera c), la Commissione valuta l'impatto del Fondo sullo sviluppo della politica e della normativa in materia di controllo delle frontiere esterne, le sinergie fra il Fondo e i compiti dell'Agenzia e l'adeguatezza dei criteri fissati per la ripartizione delle risorse fra gli Stati membri alla luce degli obiettivi dell'Unione europea in questo settore.

Articolo 52

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2012, per il periodo dal 2007 al 2010, e il 30 giugno 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione per il riesame degli articoli 14 e 15, accompagnato da proposte di modifiche, se necessario;

b)

entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredato di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012, per il periodo dal 2007 al 2010 e il 31 dicembre 2015, per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione ex post.

Articolo 53

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

i progressi realizzati nell'esecuzione del programma pluriennale e le sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

3.   La Commissione comunica all'Agenzia le relazioni finali sull'esecuzione del programma annuale che sono stati approvate.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Preparazione del programma pluriennale

1.   In deroga all'articolo 20, gli Stati membri:

a)

non appena possibile dopo il … (******), ma non oltre il … (*******), designano l'autorità nazionale responsabile di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) e, se opportuno, l'autorità delegata;

b)

entro il 30 settembre 2007 trasmettono la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 34, paragrafo 2;

2.   Entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri:

a)

una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b)

le stime degli importi che saranno loro attribuiti per gli esercizi finanziari 2008-2013, ricavate per estrapolazione del calcolo effettuato per la stima relativa all'esercizio finanziario 2007, tenendo conto degli stanziamenti annuali proposti per il periodo 2007-2013 come indicato nel quadro finanziario.

Articolo 55

Preparazione dei programmi annuali 2007 e 2008

1.   In deroga all'articolo 23, nell'esercizio finanziario 2007 e 2008 l'attuazione ha il seguente calendario:

a)

entro il 1o luglio 2007 la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'esercizio finanziario 2007;

b)

entro il 1o dicembre 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2007;

c)

entro il 1o marzo 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma annuale per il 2008.

2.   Per quanto riguarda il programma annuale per il 2007 le spese effettivamente sostenute nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione della decisione di finanziamento che approva il programma annuale dello Stato membro in questione possono beneficiare del sostegno del Fondo.

3.   Per consentire l'adozione nel 2008 delle decisioni di finanziamento che approvano il programma annuale per il 2007, un impegno di bilancio comunitario è assunto dalla Commissione per l'esercizio 2007 sulla base della stima dell'importo che sarà attribuito agli Stati membri, secondo i calcoli di cui agli articoli 14 e 15.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla presente decisione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 57

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 58

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal … (******), fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 20, 21, 23, 27, l'articolo 33, paragrafi 2 e 5, l'articolo 34, l'articolo 37, paragrafo 4 e l'articolo 56, che si applicano dal 1o gennaio 2007.

Articolo 59

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al Trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(4)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(5)  GU L 105, del 13.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 946.

(7)  GU …

(*)  GU: inserire il numero, la data e il riferimento della GU di tale decisione.

(8)  GU …

(9)  GU …

(10)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione n. 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(15)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(16)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(17)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

(18)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(19)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

(**)  GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 18 (Fondo europeo per i rifugiati).

(***)  GU: inserire il numero della seconda decisione di cui al considerando 18 (Fondo europeo per i rimpatri).

(****)  GU: inserire il numero della terza decisione di cui al considerando 18 (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi).

(20)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.

(21)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(22)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(23)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

(24)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(25)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128. Versione rettificata in GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

(*****)  GU: inserire i numeri delle tre decisioni di cui al considerando 18.

(******)  Data di entrata in vigore della presente decisione.

(*******)  15 giorni dall'entrata in vigore della presente decisione.

P6_TA(2006)0591

Creazione del Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0126/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A6-0425/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0049

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

Considerando quanto segue:

(1)

Nella prospettiva della creazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il trattato prevede, da un lato, l'adozione di misure volte a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente a misure d'accompagnamento riguardanti il controllo delle frontiere esterne, l'asilo e l'immigrazione e, dall'altro, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)

Nella riunione del 15 e 16 ottobre 1999 a Tampere, il Consiglio europeo ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, è necessario che una politica europea comune in materia di asilo e migrazione si prefigga di assicurare al tempo stesso il trattamento equo dei cittadini di paesi terzi ed una migliore gestione dei flussi migratori.

(3)

Una politica comunitaria efficace in materia di rimpatri costituisce un necessario complemento ad una politica credibile in materia di immigrazione legale e asilo, nonché una componente importante della lotta contro l'immigrazione clandestina. Gli Stati membri stanziano ingenti bilanci per l'attuazione dei programmi di rimpatrio e delle operazioni di rimpatrio forzato. Un'azione comune dell'Unione europea in questo settore, se dotata di adeguate risorse finanziarie comunitarie, potrebbe sostenere l'azione degli Stati membri, sottolineare la necessità del rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente e contribuire a rafforzare la solidarietà tra Stati membri.

(4)

Il 28 febbraio 2002 il Consiglio ha adottato il piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea (4) nel quale sottolinea che la politica di riammissione e di rimpatrio costituisce parte integrante e cruciale della lotta contro l'immigrazione clandestina e individua due elementi: principi comuni e misure comuni, sui quali dovrebbe poggiare una politica comunitaria in materia di rimpatrio, nel quadro del rafforzamento della cooperazione amministrativa tra Stati membri.

(5)

Il programma d'azione sul rimpatrio, adottato dal Consiglio il 28 novembre 2002 sulla base della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2002 su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, riguarda tutte le operazioni che intervengono nel quadro della gestione dei rimpatri da parte degli Stati membri, ossia tanto il rimpatrio forzato e volontario di cittadini di paesi terzi, quanto le fasi principali del rimpatrio, inclusi la preparazione e il follow-up.

(6)

Il Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, ha invitato la Commissione ad esaminare tutti gli aspetti relativi alla creazione di uno strumento comunitario separato in materia di rimpatrio, destinato a sostenere, in particolare, le priorità previste dal programma d'azione sul rimpatrio.

(7)

Le conclusioni del Consiglio sulle priorità per lo sviluppo positivo di una politica comune in materia di riammissione del 2 novembre 2004 sottolineano che gli accordi di riammissione della Comunità costituiscono un notevole contributo ad un'efficace gestione congiunta della migrazione e svolgono un ruolo prezioso nella lotta contro l'immigrazione clandestina e che sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione tra l'Unione europea e i paesi di origine, precedente residenza e transito degli immigrati clandestini.

(8)

Facendo seguito alle conclusioni dell'8 giugno 2004, nelle quali il Consiglio ha sollecitato l'autorità di bilancio a predisporre azioni preparatorie e ha invitato la Commissione a tenere conto dei suoi orientamenti sull'elaborazione di piani di rimpatrio integrati, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sono state avviate azioni preparatorie per gli anni 2005 e 2006.

(9)

Nel programma dell'Aia, il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l'avvio della fase preparatoria di un Fondo europeo per i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo») e la sua istituzione entro il 2007, tenendo conto della valutazione della fase preparatoria.

(10)

Nel novembre 2004 il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza relativa ad un'analisi delle migliori pratiche dichiarate di rimpatrio verso determinati paesi. La relazione rilevava l'esistenza di notevoli possibilità e l'esigenza di instaurare una cooperazione più concreta tra gli Stati membri per quanto riguarda le pratiche in materia di rimpatrio. Essa metteva quindi in evidenza le possibilità di un approccio più integrato della politica di rimpatrio e delle politiche generali, a livello nazionale e comunitario. La relazione individuava da ultimo le migliori pratiche seguite dagli Stati membri per quanto riguarda il rimpatrio volontario o forzato di cittadini di paesi terzi verso il paese d'origine o di transito, come la promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito per assicurare il carattere duraturo dei rimpatri, la consulenza in materia di rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte, anche mediante voli charter.

(11)

È necessario dotare la Comunità di uno strumento destinato a sostenere ed incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una gestione integrata dei rimpatri, al fine di favorire un'applicazione equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio definite nella normativa comunitaria relativa al rimpatrio.

(12)

Nel 2007 non dovrebbero essere previsti finanziamenti a titolo della presente decisione per tenere conto dei risultati delle azioni preparatorie sul rimpatrio (nel 2005 e nel 2006), sulla base di una relazione della Commissione sulla valutazione delle azioni preparatorie.

(13)

Le norme comuni di cui trattasi sono in particolare la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (5) ed il suo corollario, la decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (6) e la decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali (7).

(14)

Si tratta altresì di strumenti comunitari futuri, come uno strumento relativo a norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel loro territorio, che dovrebbe armonizzare le procedure di rimpatrio applicate in seno all'Unione europea e definire pertanto le condizioni alle quali gli Stati membri possono adottare misure di rimpatrio e i margini di cui dispongono a tale proposito.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le azioni ai sensi del Fondo rispettino gli obblighi derivanti dai diritti fondamentali, sanciti in particolare nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e in altri pertinenti strumenti internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, ove applicabile.

(16)

In considerazione del fatto che l'espulsione collettiva è vietata a norma del protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, solo persone che sono destinatarie di provvedimenti di allontanamento individuali dovrebbero essere rimpatriate mediante operazioni congiunte di rimpatrio ammesse a beneficiare del finanziamento a titolo della presente decisione.

(17)

In considerazione della portata e dell'obiettivo del Fondo, esso non dovrebbe in nessun caso sostenere azioni riguardanti zone e centri di permanenza in paesi terzi.

(18)

Come previsto nel programma d'azione per il rimpatrio, approvato dal Consiglio il 28 novembre 2002, e come costantemente riaffermato negli atti dell'Unione europea in questo settore, quali in particolare le conclusioni del Consiglio sul rimpatrio volontario del 2 novembre 2005, il rimpatrio volontario è una componente importante per un approccio equilibrato, efficace e sostenibile del rimpatrio.

(19)

Le azioni ammissibili che rientrano nell'ambito di applicazione della gestione integrata dei rimpatri dovrebbero tenere conto della situazione specifica delle persone vulnerabili.

(20)

Per migliorare l'efficienza nella gestione dei rimpatri a livello nazionale il Fondo dovrebbe anche includere azioni relative al rimpatrio volontario delle persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa o le persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (8) o le persone che beneficiano di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (9).

(21)

Uno dei principali obiettivi della presente decisione dovrebbe essere la promozione di una gestione integrata dei rimpatri a livello nazionale. Gli Stati membri sono incoraggiati ad effettuare le operazioni di rimpatrio alla luce di piani d'azione integrati di rimpatrio, che analizzano la situazione nello Stato membro con riferimento ai destinatari delle misure, fissano gli obiettivi delle operazioni previste e, in collaborazione con i soggetti interessati, come l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e l'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (OIM), propongono programmi di rimpatrio incentrati, attraverso svariate misure, sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri. Se opportuno, i piani di rimpatrio integrati dovrebbero essere regolarmente oggetto di valutazioni e aggiustamenti.

(22)

Al fine di promuovere il rimpatrio volontario delle persone, in particolare di quelle che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati, ai quali assicura condizioni di rimpatrio degne, sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.

(23)

Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e hanno un benefico effetto reciproco e nella gestione dei rimpatri gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. La necessità di procedere a rimpatri forzati per preservare l'integrità della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l'immigrazione e l'asilo dagli Stati membri è indubbia. Pertanto, la possibilità di procedere al rimpatrio forzato costituisce una condizione preliminare per evitare l'indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La presente decisione dovrebbe pertanto sostenere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare il rimpatrio forzato.

(24)

Del resto, i maggiori ostacoli incontrati dagli Stati membri in relazione ai rimpatri riguardano spesso i rimpatri forzati. Uno dei principali ostacoli è l'incertezza sull'identità dell'interessato e/o la mancanza dei necessari documenti di viaggio. Per risolvere questi problemi, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a migliorare la cooperazione con i servizi consolari dei paesi terzi e ad intensificare lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa tra di loro con riferimento alla loro cooperazione con tali servizi.

(25)

È altresì imperativo che la presente decisione sostenga, negli Stati membri che lo ritengano opportuno, misure specifiche di assistenza ai rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurare innanzitutto il loro rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d'origine e in secondo luogo favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità. È opportuno che tali misure non consistano nell'assistenza generica ai paesi terzi e siano ammissibili ai finanziamenti solo nella misura in cui si rendano necessarie per assicurare il completamento di attività già avviate e realizzate principalmente nel territorio degli Stati membri nell'ambito di un piano integrato di rimpatrio.

(26)

Queste misure dovrebbero inoltre essere in sinergia con le azioni sostenute dagli strumenti comunitari sull'assistenza esterna, in particolare con il programma tematico di asilo e migrazione.

(27)

La presente decisione è concepita per inserirsi nell'ambito di un quadro coerente che comprenda anche la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (10)  (*), la decisione n. …/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (11)  (*) e la decisione n. …/2007/CE del Consiglio del … che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (12)  (*), il cui obiettivo è affrontare la questione di una ripartizione equa delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate a norma della parte 3, titolo IV del trattato.

(28)

Uno dei compiti dell'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea istituita a norma del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (13) (di seguito denominata «l'Agenzia»), è offrire l'assistenza necessaria per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri. Di conseguenza, l'Agenzia deve garantire che siano soddisfatte le condizioni per un rimpatrio efficace e coordinato tra gli Stati membri, lasciando ai competenti servizi nazionali l'attuazione e l'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio. È opportuno pertanto che l'Agenzia sia autorizzata ad utilizzare le risorse messe a disposizione dalle azioni comunitarie nel quadro della presente decisione.

(29)

Il sostegno fornito dal Fondo sarebbe più efficace e più mirato se il cofinanziamento delle azioni ammissibili fosse basato su una programmazione strategica pluriennale, elaborata dai singoli Stati membri in un clima di dialogo con la Commissione.

(30)

Sulla base degli orientamenti strategici adottati dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe preparare un documento di programmazione pluriennale, che tenga conto della situazione specifica e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo che dovrebbe costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle azioni da elencare nei programmi annuali.

(31)

Nell'ambito della gestione concorrente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) (di seguito denominato «il regolamento finanziario»), è necessario specificare le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri. L'applicazione di queste condizioni consentirebbe alla Commissione di sincerarsi che gli Stati membri utilizzino il Fondo in modo legittimo, corretto e conforme al principio della sana gestione finanziaria, secondo quanto previsto all'articolo 27 e all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

(32)

La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente.

(33)

È opportuno che gli Stati membri adottino misure atte a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo e la qualità dell'attuazione. A tal fine, occorre stabilire i principi generali e le funzioni necessarie cui dovrebbero attenersi tutti i programmi operativi.

(34)

Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere i principali responsabili per l'attuazione e il controllo degli interventi del Fondo.

(35)

È opportuno specificare gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi pluriennali e annuali. Con particolare riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità in base alle quali gli Stati membri accertano l'esistenza e il corretto funzionamento di tali sistemi.

(36)

Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, è opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.

(37)

L'efficacia e l'impatto delle azioni finanziate dal Fondo dipendono inoltre dalla loro valutazione e dalla diffusione dei loro risultati. È opportuno che siano precisate le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo e le modalità per assicurare una valutazione affidabile e la qualità delle informazioni connesse.

(38)

È opportuno che le azioni siano valutate nella prospettiva di una revisione intermedia e dell'analisi d'impatto e che il processo di valutazione sia integrato nelle modalità di monitoraggio del progetto.

(39)

Tenendo presente l'importanza della visibilità del finanziamento comunitario, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per favorire il corretto riconoscimento del sostegno ricevuto da parte di qualsiasi autorità, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro ente che riceva una sovvenzione a titolo del presente Fondo, tenendo conto della pratica relativa ad altri strumenti in gestione condivisa quali i fondi strutturali.

(40)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo Interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).

(41)

Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire promuovere il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente alla luce delle norme comuni e del principio della gestione integrata dei rimpatri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(43)

Alcune misure della presente decisione relative all'adozione degli orientamenti strategici, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente decisione, sopprimendo alcuni di essi o integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo sono prorogati ai fini dell'adozione degli orientamenti strategici.

(44)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(45)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 6 settembre 2005 l'Irlanda ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(46)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, con lettera del 27 ottobre 2005 il Regno Unito ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(47)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino del trattato, la decisione 2004/927/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato (17), ha reso la procedura di cui all'articolo 251 del trattato applicabile nei settori contemplati dall'articolo 62, paragrafi 1, 2, lettera a) e 3) e dall'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b) del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

La presente decisione istituisce per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 il Fondo europeo per i rimpatri (di seguito denominato «il Fondo»), nell'ambito di un quadro coerente che comprende altresì la decisione n. …/2007/CE (**), la decisione n. …/2007/CE (***) e la decisione n. …/2007/CE (****), al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e all'applicazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri.

La presente decisione definisce gli obiettivi cui contribuisce il Fondo, le sue modalità di attuazione, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di ripartizione per la loro assegnazione.

Essa stabilisce le regole di gestione del Fondo, comprese quelle finanziarie, nonché i meccanismi di monitoraggio e controllo in base a una ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivo generale del Fondo

1.   1 Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

2.   Il Fondo contribuisce al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri o della Commissione.

Articolo 3

Obiettivi specifici

1.   Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

a)

introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;

b)

rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;

c)

promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore.

2.   La gestione integrata dei rimpatri comprende in particolare l'elaborazione e l'attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di piani di rimpatrio integrati:

a)

basati su una valutazione globale della situazione nello Stato membro con riferimento alla popolazione di riferimento o a una specifica questione mirata riguardante il rimpatrio e alle difficoltà inerenti alle operazioni previste (come quelle relative all'ottenimento dei documenti di viaggio o altri ostacoli di carattere pratico che si frappongono al rimpatrio), tenendo conto, ove opportuno, dei relativi dossier. La valutazione globale è effettuata in collaborazione con tutte le autorità e i partner interessati;

b)

destinati a predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi, in particolare per coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno sul suo territorio e contemplanti, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità;

c)

comprendenti un programma e/o un calendario e, se opportuno, un meccanismo di valutazione periodica che consenta un aggiustamento del programma ed una valutazione dell'incidenza pratica del piano;

d)

comprendenti, qualora gli Stati membri lo ritengano appropriato, misure intese a facilitare la cooperazione tra gli organismi amministrativi, le autorità preposte all'applicazione della legge e gli organi giudiziari competenti, se del caso a diversi livelli del governo.

3.   I piani di rimpatrio integrati si incentrano in particolar modo sull'efficacia e sul carattere duraturo dei rimpatri, sia volontari che forzati attraverso, ad esempio, azioni d'informazione efficienti nella fase precedente la partenza, l'organizzazione del viaggio e il transito nel paese di rimpatrio. Per quanto possibile, al fine di promuovere il rimpatrio volontario possono essere previsti incentivi, come una assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario.

Qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, tali piani possono anche prevedere misure di sostegno all'accoglienza e al reinserimento.

Articolo 4

Azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), riguardanti in particolare:

a)

l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di assicurare la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento;

b)

la promozione delle modalità e dei mezzi per fornire quanto prima informazioni sul rimpatrio nelle procedure di asilo e immigrazione e per incoraggiare individualmente i cittadini di paesi terzi ad utilizzare la possibilità del rimpatrio volontario;

c)

l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare l'efficacia e il carattere duraturo dei rimpatri;

d)

lo sviluppo di modalità di cooperazione tra diversi livelli di autorità pubbliche nazionali, regionali, locali, comunali o altre che consentano ai funzionari di ottenere rapidamente informazioni sulle esperienze e sulle pratiche esistenti altrove in materia di rimpatrio e, se possibile, di riunire le risorse.

e)

la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute.

2.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), riguardanti in particolare:

a)

la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine, precedente residenza o transito e la relativa comunicazione alle persone potenzialmente da rimpatriare;

b)

la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia dell'allontanamento;

c)

l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

d)

studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto;

e)

lo scambio di informazioni e migliori pratiche, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;

f)

l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi e/o regioni specifici;

g)

misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito;

h)

l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il rimpatrio duraturo delle persone nel loro paese d'origine o di precedente residenza.

3.   Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), riguardanti in particolare:

a)

il miglioramento della capacità delle autorità competenti di adottare decisioni qualitativamente valide in materia di rimpatrio nei tempi più brevi;

b)

il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di eseguire o di far applicare rapidamente le decisioni di allontanamento, nel pieno rispetto della dignità umana e delle norme di sicurezza europee applicabili;

c)

il miglioramento della capacità degli organi giudiziari di pronunciarsi più rapidamente sui ricorsi contro le decisioni di rimpatrio;

d)

l'organizzazione di seminari e formazioni congiunte per il personale delle competenti autorità amministrative delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari nazionali, regionali, locali, comunali o altri, per quanto concerne gli aspetti giuridici e pratici delle operazioni di rimpatrio;

e)

il miglioramento della capacità delle competenti autorità amministrative di dare efficace attuazione agli accordi comuni sul riconoscimento reciproco e alle operazioni di rimpatrio congiunte, incluse le raccomandazioni, le norme operative e le migliori pratiche definite dall'Agenzia in materia di rimpatrio.

4.   Le azioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 promuovono, in particolare, l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente nel settore della politica comune europea in materia di immigrazione e di rimpatrio.

Articolo 5

Misure ammissibili negli Stati membri

Le azioni che beneficiano di un sostegno possono includere le misure seguenti:

1)

in tutti i casi di rimpatrio, le informazioni ai cittadini di paesi terzi sul rimpatrio in generale, la consulenza individuale sulle possibilità di rimpatrio volontario, le spese di traduzione, l'ottenimento dei documenti di viaggio indispensabili, i costi dei controlli medici necessari prima del rimpatrio, le spese di viaggio e sostentamento per le persone da rimpatriare e la scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, la sistemazione della scorta, compreso il personale medico e gli interpreti, le spese di trasporto nello Stato membro fino al paese di rimpatrio e la cooperazione con le autorità del paese d'origine, di precedente residenza o transito;

2)

in tutti i casi di rimpatrio, l'assistenza specifica alle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

3)

inoltre, nel caso di rimpatrio forzato di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, le spese di viaggio, di sostentamento e per la sistemazione temporanea delle persone da rimpatriare e della scorta dello Stato membro partecipante nello Stato membro organizzatore prima della partenza nel quadro di operazioni di rimpatrio congiunte;

4)

inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, l'assistenza alle persone da rimpatriare nella preparazione del rimpatrio, nonché le spese essenziali prima del rimpatrio;

5)

inoltre, nel caso di rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri e in altri casi, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, un contributo finanziario limitato per le spese iniziali dopo il rimpatrio, il trasporto degli effetti personali delle persone da rimpatriare, una sistemazione temporanea adeguata in un centro d'accoglienza o, se necessario, in un albergo durante i primi giorni successivi al rimpatrio, la formazione e l'aiuto all'occupazione e, se del caso, un sostegno limitato alla creazione di attività economiche;

6)

l'istruzione e la formazione del personale delle autorità amministrative, delle autorità preposte all'applicazione della legge e degli organi giudiziari competenti, il distacco di queste categorie di personale di altri Stati membri per assicurare un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni in materia di rimpatrio e il rispetto degli obblighi ai sensi degli strumenti internazionali che riguardano il trattamento delle persone da rimpatriare e per rafforzare la cooperazione, nonché le missioni volte a valutare i risultati delle politiche in materia di rimpatrio nei paesi terzi;

7)

nel caso della cooperazione operativa con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio e assicurare la rapidità delle procedure di allontanamento, le spese di viaggio e di sistemazione negli Stati membri per il personale delle autorità e dei servizi responsabili dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e della verifica dei loro documenti di viaggio;

8)

nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio di uno Stato membro, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio;

9)

nel caso delle misure per il reinserimento di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, incentivi in contanti ed altre misure a breve termine necessarie per avviare il processo di reinserimento, sotto il profilo dello sviluppo personale, delle persone da rimpatriare, come la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche e l'assistenza e la consulenza dopo il rimpatrio, nonché misure che consentano agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per accogliere i rimpatriati al loro arrivo nei paesi terzi.

Articolo 6

Azioni comunitarie

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del 7 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità (di seguito denominate «azioni comunitarie») in materia di politica di rimpatrio e misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all'articolo 7.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento le azioni comunitarie devono in particolare:

a)

promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;

b)

sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di rimpatrio;

c)

sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;

d)

sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche in materia di rimpatrio, incluso l'utilizzo della tecnologia più avanzata, in particolare per incoraggiare maggiormente la ricerca comparativa per quanto riguarda l'impatto dei programmi di rimpatrio precedenti e attuali;

e)

sostenere progetti pilota e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;

f)

sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore del rimpatrio, in particolare per la diffusione di statistiche disaggregate in base ai rimpatri volontari e forzati;

g)

sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento periodico, in cooperazione con l'Agenzia, di un manuale comune sulle migliori pratiche nel settore del rimpatrio, incluse le scorte;

h)

fornire agli Stati membri servizi di sostegno in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate che richiedano azioni urgenti.

3.   Il programma di lavoro annuale che stabilisce le priorità per le azioni comunitarie è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 7

Gruppi di riferimento

1.   Ai fini della presente decisione i gruppi di riferimento comprendono:

a)

tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro richiesta di protezione internazionale in uno Stato membro e che possono scegliere di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

b)

tutti i cittadini di paesi terzi che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;

c)

tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro e che, conformemente all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro, utilizzano il rimpatrio volontario;

d)

tutti gli altri cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

2.   Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

CAPO II

PRINCIPI DI INTERVENTO

Articolo 8

Complementarità, coerenza e conformità

1.   Il Fondo fornisce un'assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali, integrandovi le priorità comunitarie.

2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 19.

3.   Le operazioni finanziate dal Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù dello stesso.

Articolo 9

Programmazione

1.   Gli obiettivi del Fondo sono realizzati nell'ambito del periodo di programmazione pluriennale (dal 2008 al 2013) con revisione intermedia a norma dell'articolo 22. Il sistema di programmazione pluriennale include le priorità e un processo di gestione, decisione, audit e certificazione.

2.   I programmi pluriennali approvati dalla Commissione sono attuati tramite programmi annuali.

Articolo 10

Intervento sussidiario e proporzionale

1.   Compete agli Stati membri attuare i programmi pluriennali e annuali di cui agli articoli 19 e 21 al livello territoriale appropriato, secondo il sistema istituzionale specifico di ciascuno di essi. Tale competenza è esercitata a norma della presente decisione.

2.   I mezzi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di audit variano secondo l'entità del contributo comunitario. Lo stesso principio si applica alle disposizioni in materia di valutazione e alle relazioni sui programmi pluriennali e annuali.

Articolo 11

Metodi d'esecuzione

1.   Il bilancio comunitario assegnato al Fondo è eseguito a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatte salve le azioni comunitarie di cui all'articolo 6 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16 della presente decisione.

2.   La Commissione esercita le responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità:

a)

controlla che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 32;

b)

differisce o sospende, in tutto o in parte, i pagamenti, secondo le procedure di cui agli articoli 41 e 42, in caso di inadempienza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 45 e 46.

Articolo 12

Partenariato

1.   Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi coinvolti nell'attuazione del programma pluriennale o, a suo parere, in grado di apportare un contributo utile allo sviluppo dello stesso.

Tali autorità e organismi possono comprendere autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, organizzazioni internazionali, in particolare l'ACNUR, e organismi che rappresentano la società civile, quali le organizzazioni non governative o le parti sociali.

2.   Tale partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner.

CAPO III

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 13

Risorse globali

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a 676 milioni di euro.

2.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

3.   La Commissione procede a una ripartizione indicativa annuale per Stato membro conformemente ai criteri stabiliti nell'articolo 14.

Articolo 14

Ripartizione annuale delle risorse per azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Ogni Stato membro riceve, sulla dotazione annuale del Fondo, l'importo fisso di 300 000euro.

Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, tale importo è aumentato a 500 000euro all'anno per il periodo dal 2008 al 2013.

Per gli Stati membri che aderiranno all'Unione europea nel periodo dal 2007 al 2013, detto importo è aumentato a 500 000euro all'anno per la restante parte del periodo dal 2008 al 2013, a partire dall'anno successivo alla loro adesione.

2.   Le restanti risorse annuali disponibili sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 50 % in proporzione al numero complessivo di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che nel corso dei tre anni precedenti sono stati oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o comunitario, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario, che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;

b)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro nel corso dei tre anni precedenti, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

3.   I cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 non includono:

a)

i cittadini di paesi terzi ai quali, mentre si trovavano in una zona di transito di uno Stato membro, è stato rifiutato l'ingresso;

b)

i cittadini di paesi terzi che devono essere rimpatriati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, in particolare in virtù del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (18).

4.   Le cifre di riferimento sono le ultime cifre stabilite dalla Commissione (Eurostat) sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, conformemente alla normativa comunitaria.

Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza secondo le procedure operative ordinarie. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 15

Struttura del finanziamento

1.   Il contributo finanziario a titolo del Fondo assume la forma di sovvenzioni.

2.   Le azioni che beneficiano del Fondo sono cofinanziate da fonti pubbliche o private, hanno natura non profit e non sono ammissibili ad un finanziamento da altre fonti a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

3.   Gli stanziamenti del Fondo sono complementari alle spese pubbliche o equivalenti degli Stati membri destinate alle misure oggetto della presente decisione.

4.   Il contributo comunitario ai progetti finanziati non supera, per le azioni di cui all'articolo 3 attuate negli Stati membri, il 50 % del costo totale di un'azione specifica.

Detto contributo può essere aumentato al 75 % per i progetti inerenti alle priorità specifiche individuate negli orientamenti strategici di cui all'articolo 18.

Il contributo comunitario è aumentato al 75 % negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione.

5.   Nell'ambito dell'attuazione della programmazione nazionale di cui al capo IV, gli Stati membri selezionano i progetti cui destinare i finanziamenti secondo i seguenti criteri minimi:

a)

la situazione e le necessità nello Stato membro interessato;

b)

il rapporto costo/efficacia delle spese, tenuto conto, tra l'altro, del numero di persone cui si rivolge il progetto;

c)

l'esperienza, la capacità, l'affidabilità e il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente il finanziamento e di qualsiasi organizzazione compartecipe;

d)

la complementarità fra il progetto e altre azioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea o nell'ambito di programmi nazionali.

6.   In generale gli aiuti comunitari per azioni finanziate dal Fondo sono concessi per un massimo di tre anni, con riserva di un riesame periodico dei progressi compiuti.

Articolo 16

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un massimale di 500 000euro della sua dotazione annuale, il Fondo può finanziare misure di preparazione, monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e ispezione necessarie per l'attuazione della presente decisione.

2.   Dette misure comprendono:

a)

studi, valutazioni, perizie e statistiche, anche di natura generale, in relazione al funzionamento del Fondo;

b)

misure informative destinate agli Stati membri, ai beneficiari finali e al pubblico, comprese campagne di sensibilizzazione e una banca dati comune dei progetti finanziati a titolo del Fondo;

c)

la messa in opera, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione;

d)

la progettazione di un quadro di valutazione e monitoraggio comune e di un sistema d'indicatori, tenuto conto, laddove appropriato, degli indicatori nazionali;

e)

il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle pratiche vigenti in questo settore;

f)

misure informative e formative destinate alle autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25, complementari alle iniziative attuate dagli Stati membri per orientare le rispettive autorità ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2.

Articolo 17

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro, per ciascun programma annuale il Fondo può finanziare misure di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo, nonché misure volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione del Fondo.

2.   L'importo stanziato per l'assistenza tecnica prevista da ciascun programma annuale non può superare:

a)

il 7 % del cofinanziamento annuale totale concesso a tale Stato membro, maggiorato di 30 000euro, per il periodo dal 2008 al 2010; e

b)

il 4 % del cofinanziamento annuale totale concesso allo Stato membro, maggiorato di 30 000euro, per il periodo dal 2011 al 2013.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE

Articolo 18

Adozione di orientamenti strategici

1.   La Commissione adotta orientamenti strategici che definiscono il quadro d'intervento del Fondo, alla luce dei progressi realizzati nello sviluppo e nell'attuazione della normativa comunitaria in materia di rimpatrio e delle misure adottate dalla Comunità nel settore dell'immigrazione clandestina, e la ripartizione indicativa delle risorse finanziarie del Fondo per il periodo del programma pluriennale.

2.   Per gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere:

a)

il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto o di altro documento di identità;

b)

il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione di accordi comunitari di riammissione o di accordi bilaterali di riammissione, al fine di rafforzare l'obbligo di uno Stato membro in forza del diritto internazionale di riammettere i suoi cittadini;

c)

il rimpatrio verso un determinato paese di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono giunti da tale paese o che vi hanno soggiornato pur non avendone la cittadinanza;

d)

il rimpatrio di persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa e le persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

e)

il rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili.

Per l'obiettivo del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie volte a promuovere la conoscenza delle norme comuni all'interno dell'Unione europea e la loro integrazione nelle procedure quotidiane di gestione dei rimpatri seguite dalle autorità amministrative degli Stati membri.

3.   La Commissione adotta gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione pluriennale entro il 31 luglio 2007.

4.   Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3. Tali orientamenti strategici, una volta adottati, sono allegati alla presente decisione.

Articolo 19

Preparazione e approvazione dei programmi nazionali pluriennali

1.   Ciascuno Stato membro presenta, sulla scorta degli orientamenti strategici di cui all'articolo 18, un progetto di programma pluriennale articolato nei seguenti elementi:

a)

una descrizione della situazione nello Stato membro per quanto concerne il principio della gestione integrata dei rimpatri, la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, con dati disaggregati tra rimpatri volontari e forzati, ove disponibili, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati;

b)

un'analisi delle necessità dello Stato membro interessato per quanto concerne la cooperazione con le autorità consolari e i servizi d'immigrazione dei paesi terzi, le misure e le politiche relative al rimpatrio volontario e forzato, l'orientamento relativo alle misure per favorire il reinserimento e il carattere duraturo dei rimpatri, lo sviluppo delle capacità delle competenti autorità amministrative e giudiziarie e la cooperazione con gli altri Stati membri nei settori citati e un'indicazione degli obiettivi operativi per soddisfare tali esigenze nel periodo coperto dal programma pluriennale;

c)

la presentazione di una strategia appropriata per raggiungere tali obiettivi e le priorità attribuite alla loro realizzazione, nonché una descrizione delle azioni previste per attuare tali priorità;

d)

un'indicazione del grado di compatibilità di tale strategia con altri strumenti regionali, nazionali e comunitari;

e)

informazioni sulle priorità e relativi obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati tramite un numero limitato di indicatori, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori consentono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi prescelti per attuare le priorità;

f)

una descrizione dell'impostazione scelta per attuare il principio di partenariato stabilito all'articolo 12;

g)

un piano di finanziamento indicativo che precisi, per ciascuna priorità e ciascun programma annuale, la partecipazione finanziaria del Fondo prevista e l'importo globale dei cofinanziamenti pubblici o privati;

h)

le disposizioni previste affinché sia reso pubblico il programma pluriennale.

2.   Gli Stati membri sottopongono alla Commissione il rispettivo progetto di programma pluriennale entro quattro mesi dalla comunicazione degli orientamenti strategici da parte della Commissione.

3.   Al fine di approvare il progetto di programma pluriennale la Commissione esamina:

a)

la coerenza del progetto di programma pluriennale con gli obiettivi del Fondo e gli orientamenti strategici di cui all'articolo 18;

b)

la pertinenza delle azioni previste nel progetto di programma pluriennale alla luce della strategia proposta;

c)

la conformità dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dallo Stato membro per l'attuazione degli interventi del Fondo alle disposizioni della presente decisione;

d)

la conformità del progetto di programma pluriennale al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni comunitarie dirette a garantire la libera circolazione delle persone, unitamente alle misure di accompagnamento direttamente correlate relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione

4.   La Commissione, se ritiene che un progetto di programma pluriennale non sia coerente con gli orientamenti strategici e/o non sia conforme alle disposizioni della presente decisione concernenti i sistemi di gestione e di controllo o al diritto comunitario, invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le ulteriori informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma pluriennale.

5.   La Commissione approva i singoli programmi pluriennali entro tre mesi dalla presentazione ufficiale, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 20

Revisione dei programmi pluriennali

1.   Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e, se necessario, riveduto per il restante periodo di programmazione, al fine di tener conto maggiormente o in modo diverso delle priorità comunitarie. I programmi pluriennali possono essere riesaminati alla luce delle valutazioni e/o a seguito di difficoltà nell'attuazione.

2.   La Commissione adotta una decisione di approvazione della revisione del programma pluriennale quanto prima dacché lo Stato membro interessato ha presentato ufficialmente domanda a tal fine. Il programma pluriennale è riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 21

Programmi annuali

1.   Il programma pluriennale approvato dalla Commissione è attuato tramite programmi annuali.

2.   Entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione comunica agli Stati membri una stima degli importi che saranno loro attribuiti per l'anno successivo, a partire dagli stanziamenti globali decisi nel quadro della procedura di bilancio annuale, secondo i calcoli di cui all'articolo 14.

3.   Entro il 1o novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di programma annuale per l'anno successivo, stabilito in base al programma pluriennale e articolato negli elementi seguenti:

a)

le modalità di selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma annuale;

b)

una descrizione delle azioni cui destinare il sostegno a titolo del programma annuale;

c)

la prevista ripartizione finanziaria del contributo del Fondo tra le varie azioni del programma e un'indicazione dell'importo richiesto a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17 per l'attuazione del programma annuale.

4.   In deroga al paragrafo 3 gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di programma annuale per il 2008 entro il 1o marzo 2008.

5.   Nell'esaminare il progetto di programma annuale di uno Stato membro, la Commissione tiene conto dell'importo definitivo degli stanziamenti assegnati al Fondo nell'ambito della procedura di bilancio.

Entro un mese dalla presentazione ufficiale di detto progetto di programma annuale, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di approvarlo o meno. Se il progetto di programma annuale non è coerente con il programma pluriennale, la Commissione invita lo Stato membro interessato a comunicare tutte le informazioni necessarie e, se opportuno, a rivedere di conseguenza il progetto di programma annuale.

La Commissione adotta la decisione di finanziamento che approva il programma annuale entro il 1o marzo dell'anno in questione. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro interessato e il periodo di ammissibilità delle spese.

6.   Per tener conto di situazioni di emergenza debitamente circostanziate che erano imprevedibili all'atto di approvazione del programma annuale e che richiedono un intervento urgente, uno Stato membro può rivedere fino al 10 % della ripartizione finanziaria del contributo a titolo del Fondo fra le diverse azioni elencate nel programma annuale o assegnare ad altre azioni fino al 10 % della dotazione ripartita, a norma della presente decisione. Lo Stato membro interessato informa la Commissione della revisione del programma annuale.

Articolo 22

Revisione intermedia del programma pluriennale

1.   La Commissione riesamina gli orientamenti strategici e se del caso adotta, entro il 31 marzo 2010, orientamenti strategici riveduti per il periodo dal 2011 al 2013.

2.   Qualora siano adottati tali orientamenti strategici riveduti, ciascuno Stato membro riesamina il proprio programma pluriennale e, ove appropriato, lo rivede.

3.   Le disposizioni dell'articolo 19 sulla preparazione e sull'approvazione dei programmi pluriennali nazionali si applicano per analogia alla preparazione e all'approvazione di tali programmi pluriennali riveduti.

4.   Gli orientamenti strategici riveduti sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Articolo 23

Esecuzione

La Commissione è responsabile dell'esecuzione della presente decisione e adotta le modalità necessarie a tal fine.

Articolo 24

Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo

I sistemi di gestione e di controllo dei programmi pluriennali stabiliti dagli Stati membri prevedono:

a)

la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

b)

l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

c)

per ciascun organismo, risorse adeguate per svolgere le funzioni attribuitegli per l'intero periodo di attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

d)

procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito dei programmi annuali;

e)

sistemi affidabili di contabilità, monitoraggio e informativa finanziaria informatizzati;

f)

un sistema di informazione e monitoraggio nei casi in cui l'organismo responsabile affidi l'esecuzione di compiti a un altro organismo;

g)

manuali di procedura relativi alle funzioni da espletare;

h)

dispositivi per l'audit del funzionamento del sistema;

i)

sistemi e procedure per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati;

j)

procedure di informativa e monitoraggio delle irregolarità e del recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 25

Designazione delle autorità

1.   Per l'attuazione del proprio programma pluriennale e dei propri programmi annuali lo Stato membro designa le seguenti autorità:

a)

un'autorità responsabile: organo funzionale dello Stato membro, autorità o organismo pubblico nazionale da quello designato ovvero organismo disciplinato dal diritto privato dello Stato membro, che svolge funzioni di servizio pubblico, responsabile della gestione del programma pluriennale e dei programmi annuali finanziati dal Fondo ed interlocutore unico della Commissione;

b)

un'autorità di certificazione: autorità o organismo pubblico nazionale, o persona fisica che svolge il ruolo di tale organismo o autorità, incaricato dallo Stato membro di certificare le dichiarazioni di spesa prima del loro invio alla Commissione;

c)

un'autorità di audit: autorità o organismo pubblico nazionale, purché funzionalmente indipendente dall'autorità responsabile e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro e incaricato di verificare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

d)

un'autorità delegata, se opportuno.

2.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione.

3.   Fatto salvo l'articolo 24, lettera b), una parte o la totalità delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere localizzata all'interno dello stesso organismo.

4.   La Commissione adotta le modalità di esecuzione degli articoli da 26 a 30 secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 26

Autorità responsabile

1.   L'autorità responsabile soddisfa i seguenti requisiti minimi:

a)

essere dotata di personalità giuridica, salvo il caso in cui si tratti di un organo funzionale dello Stato membro;

b)

disporre delle infrastrutture necessarie per comunicare agevolmente con un gran numero di utilizzatori e con le autorità responsabili degli altri Stati membri e la Commissione;

c)

operare in un ambito amministrativo che le consenta di svolgere adeguatamente i suoi compiti evitando conflitti d'interesse;

d)

essere in grado di applicare le regole comunitarie in materia di gestione dei fondi;

e)

possedere capacità finanziarie e di gestione proporzionate al volume dei fondi comunitari che dovrà gestire;

f)

disporre di personale con qualifiche professionali adeguate ad un lavoro amministrativo in un contesto internazionale.

2.   Lo Stato membro provvede affinché l'autorità responsabile disponga di fondi adeguati per svolgere i suoi compiti correttamente per l'intero periodo dal 2008 al 2013.

3.   La Commissione può assistere gli Stati membri nella formazione del personale, specie per quanto riguarda la corretta applicazione dei capi da V a IX.

Articolo 27

Compiti dell'autorità responsabile

1.   È compito dell'autorità responsabile gestire ed attuare il programma pluriennale conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

In particolare, l'autorità è tenuta a:

a)

consultare i partner a norma dell'articolo 12;

b)

presentare alla Commissione i progetti di programma pluriennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 19 e 21;

c)

organizzare e pubblicare i bandi di gara e gli inviti a presentare proposte, ove appropriato;

d)

organizzare la selezione di progetti di cofinanziamento a titolo del Fondo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 5;

e)

percepire i pagamenti della Commissione e effettuare i versamenti ai beneficiari finali;

f)

garantire la coerenza e la complementarità tra i cofinanziamenti a titolo del Fondo e quelli dei vari strumenti finanziari nazionali e comunitari pertinenti;

g)

monitorare la fornitura dei prodotti e servizi cofinanziati, l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle azioni e la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali;

h)

assicurare l'esistenza di un sistema informatico di registrazione e conservazione della contabilità di ciascuna azione svolta nell'ambito dei programmi annuali nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;

i)

provvedere affinché i beneficiari finali e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'azione, ferme restando le norme contabili nazionali;

j)

assicurare che le valutazioni del Fondo di cui all'articolo 49 siano svolte entro i termini previsti dall'articolo 50, paragrafo 2 e siano conformi agli standard qualitativi convenuti tra la Commissione e lo Stato membro;

k)

stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire un'adeguata tracciabilità dei dati siano conservati secondo il disposto all'articolo 43;

l)

assicurare che l'autorità di audit riceva, ai fini dello svolgimento degli audit di cui all'articolo 30, paragrafo 1, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure di gestione seguite e ai progetti cofinanziati dal Fondo;

m)

provvedere affinché l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese ai fini della certificazione;

n)

preparare e trasmettere alla Commissione le relazioni intermedie e finali sull'esecuzione dei programmi annuali, le dichiarazioni di spesa certificate dall'autorità di certificazione e le domande di pagamento o eventualmente le dichiarazioni di rimborso;

o)

svolgere attività di informazione e di consulenza e diffondere i risultati delle azioni finanziate;

p)

cooperare con la Commissione e le autorità responsabili degli altri Stati membri;

q)

verificare l'attuazione da parte dei beneficiari finali degli orientamenti di cui all'articolo 33, paragrafo 6.

2.   Le attività di gestione dell'autorità responsabile afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

Articolo 28

Delega di compiti da parte dell'autorità responsabile

1.   Qualora i compiti dell'autorità responsabile siano totalmente o parzialmente delegati ad un'autorità delegata, l'autorità responsabile definisce la portata dei compiti delegati e fissa per la loro esecuzione procedure dettagliate conformi ai requisiti di cui all'articolo 26.

2.   Dette procedure comprendono l'informazione regolare dell'autorità responsabile sull'efficace esecuzione dei compiti delegati e una descrizione dei mezzi impiegati.

Articolo 29

Autorità di certificazione

1.   L'autorità di certificazione:

a)

certifica che:

i)

la dichiarazione di spesa sia corretta, risulti da sistemi di contabilità affidabili e sia basata su documenti giustificativi verificabili;

ii)

le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e riguardino azioni selezionate secondo i criteri applicabili al programma, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali;

b)

assicura, ai fini della certificazione, di aver ricevuto dall'autorità responsabile informazioni adeguate sulle procedure seguite e sulle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa;

c)

tiene conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le operazioni di audit svolte dall'autorità di audit, direttamente o sotto la sua responsabilità;

d)

tiene una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;

e)

verifica il recupero dei finanziamenti comunitari che risultino indebitamente versati a seguito di irregolarità constatate, eventualmente maggiorati degli interessi,

f)

tiene una contabilità degli importi recuperabili e di quelli recuperati al bilancio generale dell'Unione europea, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

2.   Le attività dell'autorità di certificazione afferenti a progetti attuati negli Stati membri possono essere finanziate a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative di tale autorità descritte all'articolo 25.

Articolo 30

Autorità di audit

1.   L'autorità di audit:

a)

provvede affinché siano svolti audit per accertare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo;

b)

provvede affinché siano svolti audit in base a un campione adeguato di azioni, per verificare le spese dichiarate; il campione rappresenta almeno il 10 % delle spese totali ammissibili per ciascun programma annuale;

c)

presenta alla Commissione, entro sei mesi dall'approvazione del programma pluriennale, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle verifiche di cui alle lettere a) e b), garantendo che i principali beneficiari del cofinanziamento del Fondo siano oggetto di audit e che le verifiche siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

2.   Se l'autorità di audit designata ai sensi della presente decisione è nel contempo l'autorità di audit designata in virtù delle decisioni n. …/2007/CE, n. …/2007/CE e …/2007/CE (*****) ovvero se a due o più di questi Fondi si applicano sistemi comuni, è possibile presentare un'unica strategia di audit combinata a norma del paragrafo 1, lettera c).

3.   Per ciascun programma annuale l'autorità di audit redige una relazione che include:

a)

una relazione annuale di audit in cui figurano i risultati degli audit effettuati secondo la strategia di audit con riguardo al programma annuale e le eventuali carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma;

b)

un parere, in base ai controlli e agli audit effettuati sotto la responsabilità dell'autorità di audit, per appurare se il funzionamento del sistema di gestione e di controllo offra adeguate garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti;

c)

una dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento o della dichiarazione di rimborso del saldo finale e la legittimità e la regolarità della spesa in questione.

4.   L'autorità di audit assicura che le operazioni di audit tengano conto delle norme in materia di audit internazionalmente riconosciute.

5.   L'audit afferente a progetti attuati negli Stati membri può essere finanziato a titolo dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 17, fatto salvo il rispetto delle prerogative dell'autorità di audit descritte all'articolo 24.

CAPO VI

COMPETENZE E CONTROLLI

Articolo 31

Competenze degli Stati membri

1.   Spetta agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legittimità e la regolarità delle operazioni soggiacenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili e le eventuali autorità delegate, le autorità di certificazione, le autorità di audit e ogni altro organismo interessato ricevano opportuni orientamenti in merito all'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli da 24 a 30, per garantire un utilizzo efficiente e corretto dei finanziamenti comunitari.

3.   Gli Stati membri prevengono, individuano e rettificano le irregolarità. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Ove risulti impossibile recuperare somme indebitamente versate al beneficiario finale, spetta allo Stato membro interessato rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è provato che la perdita è ad esso imputabile.

4.   Gli Stati membri assumono in via principale la responsabilità del controllo finanziario delle azioni e provvedono affinché i sistemi di gestione e di controllo e gli audit siano applicati in modo da garantire un utilizzo efficiente e regolare dei fondi comunitari. Essi comunicano alla Commissione la descrizione di questi sistemi.

5.   Le modalità di esecuzione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 32

Sistemi di gestione e di controllo

1.   Prima dell'approvazione del programma pluriennale da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi di gestione e di controllo a norma degli articoli da 24 a 30. Compete agli Stati membri garantirne il corretto funzionamento per tutto il periodo di programmazione.

2.   Contestualmente al rispettivo progetto di programma pluriennale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dell'organizzazione e delle procedure delle autorità responsabili, delle autorità delegate e delle autorità di certificazione e dei sistemi di audit interno applicati da tali autorità e organismi, dall'autorità di audit e da altri eventuali organismi che svolgano attività di audit sotto la lororesponsabilità.

3.   La Commissione riesamina l'applicazione della presente disposizione nel quadro della preparazione della relazione per il periodo dal 2008 al 2010 di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

Articolo 33

Competenze della Commissione

1.   La Commissione accerta, secondo la procedura di cui all'articolo 31, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi agli articoli da 24 a 30 e, sulla scorta delle relazioni annuali di audit e dei propri audit, che tali sistemi funzionino correttamente durante il periodo di programmazione.

2.   Fatti salvi gli audit effettuati dagli Stati membri, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco diretti ad accertare l'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, che possono riguardare azioni comprese nei programmi annuali. A questi audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

3.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare controlli in loco per accertare il corretto funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più operazioni. A questi controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché siano dati informazione, pubblicità e seguito adeguati alle azioni finanziate dal Fondo.

5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura la coerenza e la complementarità delle azioni con altre politiche, strumenti e iniziative comunitarie pertinenti.

6.   La Commissione elabora orientamenti intesi ad assicurare la visibilità dei finanziamenti concessi a norma della presente decisione.

Articolo 34

Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri

1.   La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia con esse immediatamente i risultati degli audit realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse di controllo disponibili e di evitare inutili duplicazioni del lavoro.

La Commissione trasmette le proprie osservazioni sulla strategia di audit presentata ai sensi dell'articolo 30 entro tre mesi dalla ricezione della stessa.

2.   Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi annuali che considera soddisfacenti in base alle conoscenze di cui dispone al momento sui sistemi di gestione e di controllo.

Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente agli elementi probatori dell'audit forniti dagli Stati membri e che svolgerà i propri controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze dei sistemi.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 35

Ammissibilità — Dichiarazioni di spesa

1.   Tutte le dichiarazioni di spesa includono l'importo delle spese sostenute dai beneficiari finali nell'attuare le azioni e il contributo pubblico o privato corrispondente.

2.   Le spese corrispondono ai pagamenti eseguiti dai beneficiari finali. Esse sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore equivalente.

3.   Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dal 1o gennaio dell'anno al quale si riferisce la decisione di finanziamento che approva il programma annuale di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma. Le azioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.

4.   Le disposizioni che disciplinano l'ammissibilità delle spese nell'ambito delle azioni attuate negli Stati membri e cofinanziate dal Fondo, previste all'articolo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Articolo 36

Integralità dei pagamenti ai beneficiari finali

Gli Stati membri accertano che l'autorità responsabile provveda affinché i beneficiari finali ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta, né alcun altro onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di questi importi per i beneficiari finali, purché questi ultimi soddisfino tutti i requisiti concernenti l'ammissibilità delle azioni e delle spese.

Articolo 37

Uso dell'euro

1.   Gli importi che figurano nei progetti di programmi pluriennali ed annuali degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 19 e 21, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera n) e le spese menzionate nella relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4 e nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 sono espressi in euro.

2.   Gli importi indicati nelle decisioni di finanziamento, che approvano i programmi annuali degli Stati membri di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, negli impegni della Commissione e nei pagamenti della stessa sono espressi e versati in euro.

3.   Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità responsabile del programma interessato. Detto tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione in formato elettronico.

4.   Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso fisso di conversione tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 38

Impegni

Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti annualmente sulla base della decisione di finanziamento che approva il programma annuale adottata dalla Commissione, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma.

Articolo 39

Pagamenti — Prefinanziamento

1.   La Commissione versa i contributi del Fondo conformemente agli impegni di bilancio.

2.   I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento e di pagamento a saldo. Essi sono versati all'autorità responsabile designata dallo Stato membro.

3.   Un primo prefinanziamento pari al 50 % dell'importo stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, è versato allo Stato membro nei sessanta giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

4.   Un secondo prefinanziamento è erogato entro il termine massimo di tre mesi dall'approvazione da parte della Commissione, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della domanda di pagamento da parte di uno Stato membro, di una relazione intermedia sull'esecuzione del programma annuale e di una dichiarazione certificata di spesa, redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 35, che attesti un livello di spesa pari almeno al 60 % dell'importo del primo prefinanziamento erogato. L'importo del secondo prefinanziamento erogato dalla Commissione non supera il 50 % dell'importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale e, in ogni caso, qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all'importo indicato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il saldo tra l'importo dei fondi comunitari effettivamente impegnati dallo Stato membro a favore dei progetti selezionati nell'ambito del programma annuale e l'importo del primo prefinanziamento erogato.

5.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma annuale interessato, quali risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della dichiarazione di spesa relativa alla relazione finale sull'esecuzione del programma annuale interessato.

6.   La liquidazione contabile degli importi versati a titolo di prefinanziamento è effettuata alla chiusura del programma annuale.

Articolo 40

Pagamento a saldo

1.   La Commissione provvede al pagamento a saldo a condizione di aver ricevuto la seguente documentazione entro nove mesi dal termine di ammissibilità delle spese specificato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale:

a)

una dichiarazione certificata di spesa redatta a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 35 e una domanda di pagamento a saldo ovvero una dichiarazione di rimborso;

b)

la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51;

c)

la relazione annuale di audit, il parere e la dichiarazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Il pagamento a saldo è subordinato all'accettazione della relazione finale sull'esecuzione del programma annuale e della dichiarazione che accerta la validità della domanda di pagamento del saldo.

2.   Se entro il termine previsto l'autorità responsabile non fornisce i documenti di cui al paragrafo 1 in un formato accettabile, la Commissione procede al disimpegno della parte dell'impegno di bilancio del programma annuale corrispondente non utilizzata per il prefinanziamento.

3.   La procedura di disimpegno automatico di cui al paragrafo 2 è sospesa, per l'importo corrispondente ai progetti interessati, qualora al momento della presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, a livello dello Stato membro sia in corso un procedimento giudiziario o un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Lo Stato membro include nella relazione finale informazioni precise su questi progetti e ogni sei mesi invia una relazione sul loro stato d'avanzamento. Entro tre mesi dalla conclusione del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo, lo Stato membro presenta i documenti richiesti al paragrafo 1 per i progetti in questione.

4.   Il termine di nove mesi previsto al paragrafo 1 rimane sospeso qualora la Commissione adotti una decisione di sospensione del cofinanziamento per il programma annuale corrispondente a norma dell'articolo 42. Il termine riprende a decorrere dalla data di notificazione allo Stato membro della decisione della Commissione di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

5.   Fatto salvo l'articolo 41, la Commissione, entro sei mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comunica allo Stato membro l'importo delle spese da essa riconosciute a carico del Fondo e ogni eventuale rettifica finanziaria derivante dalla differenza tra le spese dichiarate e quelle riconosciute. Lo Stato membro dispone di un termine di tre mesi per presentare le proprie osservazioni.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento delle osservazioni dello Stato membro, la Commissione decide in merito all'importo delle spese riconosciute a carico del Fondo e recupera il saldo risultante dalla differenza tra le spese riconosciute definitivamente e le somme già versate a tale Stato membro.

7.   Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento a saldo entro sessanta giorni dalla data di accettazione della documentazione di cui al paragrafo 1. Il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato sei mesi dopo il pagamento.

Articolo 41

Differimento del pagamento

1.   L'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario differisce il pagamento, per un periodo massimo di sei mesi, qualora:

a)

in una relazione di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo;

b)

l'ordinatore debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.

2.   Lo Stato membro e l'autorità responsabile sono immediatamente informati dei motivi del differimento. Il pagamento è differito finché lo Stato membro non adotti le misure necessarie.

Articolo 42

Sospensione del pagamento

1.   La Commissione può sospendere la totalità o parte del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata;

c)

uno Stato membro non si sia conformato agli obblighi che gli incombono in virtù degli articoli 31 e 32.

2.   La Commissione può decidere di sospendere il prefinanziamento e il pagamento a saldo dopo aver offerto allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di tre mesi.

3.   La Commissione mette termine alla sospensione del prefinanziamento e del pagamento a saldo quando ritiene che lo Stato membro abbia adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

4.   Qualora lo Stato membro non adotti le misure necessarie, la Commissione può decidere la soppressione della totalità o di una parte del contributo comunitario al programma annuale ai sensi dell'articolo 46.

Articolo 43

Conservazione dei documenti

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 87 del trattato, l'autorità responsabile assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit dei programmi in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura dei programmi ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1.

La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati.

CAPO VIII

RETTIFICHE FINANZIARIE

Articolo 44

Rettifiche finanziarie a cura degli Stati membri

1.   Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di programmi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.

2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di azioni o programmi annuali.

Le rettifiche effettuate dagli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale del contributo comunitario e nel suo eventuale recupero. Nel caso di mancato rimborso nei termini previsti dallo Stato membro in questione, sono dovuti interessi di mora al tasso previsto dall'articolo 47, paragrafo 2. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria a danno del Fondo.

3.   In caso di irregolarità sistemiche, lo Stato membro in questione estende le indagini a tutte le operazioni potenzialmente interessate.

4.   Gli Stati membri includono nella relazione finale sull'esecuzione del programma annuale di cui all'articolo 51 un elenco dei procedimenti di disimpegno avviati per il programma annuale in questione.

Articolo 45

Audit e rettifiche finanziarie a cura della Commissione

1.   Fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione possono procedere, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, a controlli in loco, anche per campionamento, sulle azioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro interessato.

La Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità di una o più operazioni. A tali controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

2.   Effettuate le necessarie verifiche, la Commissione, se conclude che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 31, sospende il prefinanziamento o il pagamento a saldo a norma dell'articolo 42.

Articolo 46

Criteri per le rettifiche

1.   La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma annuale qualora, effettuato il necessario esame, essa riscontri che:

a)

il sistema di gestione e di controllo del programma presenta gravi carenze che mettono in pericolo il contributo comunitario già versato al programma;

b)

le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono irregolari e lo Stato membro non le ha rettificate prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)

uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 31 prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione decide dopo aver preso in considerazione le eventuali osservazioni dello Stato membro.

2.   La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. Quando l'irregolarità riguarda una dichiarazione di spesa per la quale era stata precedentemente fornita dall'autorità di audit una garanzia adeguata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), è da presumere l'esistenza di un problema sistemico comportante una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione, a meno che lo Stato membro, entro un termine di tre mesi, non possa fornire una prova in grado di confutare tale ipotesi.

3.   Nel decidere l'importo di una rettifica, la Commissione tiene conto dell'entità dell'irregolarità nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma annuale in questione.

4.   Quando la Commissione si basa sulle constatazioni effettuate da revisori non appartenenti ai propri servizi, essa trae le proprie conclusioni in merito alle conseguenze finanziarie da applicare previo esame delle misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 32, delle relazioni sulle irregolarità notificate e delle eventuali risposte degli Stati membri.

Articolo 47

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine.

2.   Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Articolo 48

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi a norma dell'articolo 44.

CAPO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 49

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione provvede a monitorare il Fondo con regolarità, in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione effettua una valutazione del Fondo, in partenariato con gli Stati membri, sulla pertinenza, l'efficacia e l'impatto delle azioni con riferimento all'obiettivo generale previsto all'articolo 2 nel quadro della preparazione delle relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 3.

3.   La Commissione esamina altresì la complementarità tra le azioni attuate nell'ambito del Fondo e quelle concernenti altre politiche, strumenti e iniziative comunitari pertinenti.

Articolo 50

Obblighi di informazione

1.   L'Autorità responsabile di ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare il monitoraggio e la valutazione dei progetti.

A tal fine, gli accordi e i contratti che essa conclude con le organizzazioni responsabili dell'attuazione delle azioni contengono clausole che stabiliscono l'obbligo di presentare relazioni periodiche e dettagliate sull'avanzamento dell'azione e la realizzazione degli obiettivi assegnati, che sono alla base rispettivamente della relazione intermedia e di quella finale sull'esecuzione del programma annuale.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione di valutazione sull'esecuzione delle azioni cofinanziate dal Fondo;

b)

entro il 30 giugno 2012 per il periodo dal 2008 al 2010 e il 30 giugno 2015 per il periodo dal 2011 al 2013, una relazione di valutazione dei risultati e dell'impatto delle azioni cofinanziate dal Fondo.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15 per la ripartizione annuale delle risorse tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte di modifica;

b)

entro il 31 dicembre 2010, una relazione intermedia sui risultati conseguiti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del Fondo, corredata di una proposta sulla futura evoluzione del Fondo;

c)

entro il 31 dicembre 2012 per il periodo 2008-2010 ed il 31 dicembre 2015 per il periodo 2011-2013, rispettivamente una relazione di valutazione ex post.

Articolo 51

Relazione finale sull'esecuzione del programma annuale

1.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma, la relazione finale sull'esecuzione del programma annuale include le seguenti informazioni:

a)

l'esecuzione finanziaria ed operativa del programma annuale;

b)

lo stato di realizzazione del programma pluriennale e delle sue priorità a fronte dei suoi obiettivi specifici verificabili, con quantificazione, ogniqualvolta possibile, degli indicatori;

c)

le iniziative dell'autorità responsabile per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, in particolare:

i)

le misure di monitoraggio e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati;

ii)

una sintesi dei problemi significativi riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate;

iii)

il ricorso all'assistenza tecnica;

d)

le misure adottate per fornire informazioni sui programmi annuali e pluriennali e farne adeguata pubblicità.

2.   È considerata ricevibile la relazione che contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione dispone di due mesi dalla data di ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, che è comunicata agli Stati membri, per pronunciarsi sul contenuto della relazione trasmessa dall'autorità responsabile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, la relazione si considera accettata.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato comune «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», istituito dalla decisione n. …/2007/CE (******).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b) nonché l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE è fissato a sei settimane.

Articolo 53

Riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano la presente decisione entro il 30 giugno 2013.

Articolo 54

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 14, 18, 19, 21, 22, 25, l'articolo 31, paragrafi 2 e 5, l'articolo 32, l'articolo 35, paragrafo 4 e l'articolo 52, che si applicano dal … (*******).

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 15.

(2)  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 47.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ….

(4)  GU C 142 del 14.6.2002, pag. 23.

(5)  GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

(6)  GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

(7)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28.

(8)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

(9)  GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

(10)  GU …

(*)  GU: inserire il numero, data e riferimento alla GU di tale decisione.

(11)  GU …

(12)  GU …

(13)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(17)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45.

(**)  GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 21 (Fondo europeo per i rifugiati).

(***)  GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 21 (Fondo per le frontiere esterne).

(****)  GU: inserire il numero della prima decisione di cui al considerando 21 (Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi).

(18)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(*****)  GU: inserire i numeri delle tre decisioni di cui al considerando 21.

(******)  GU: inserire il numero della seconda delle decisioni di cui al considerando 27 (Fondo per le frontiere esterne).

(*******)  Data di entrata in vigore della presente decisione.

P6_TA(2006)0592

Medicinali per uso pediatrico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. …/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria, il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE ed il regolamento (CE) n. 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0640) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0356/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0396/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0207

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. … (*)/2006 relativo ai medicinali utilizzati in pediatria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre adottare i necessari provvedimenti attuativi del regolamento (CE) n. … (*)/2006 (3) ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

In particolare la Commissione ha il potere di definire le modalità per la concessione di un rinvio dell'inizio o del compimento di una parte o della totalità delle misure figuranti nel piano di indagine pediatrica nonché a fissare gli importi massimi e definire le condizioni e modalità di riscossione delle sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. … (*)/2006 o delle misure esecutive adottate ai sensi dello stesso. Tali misure di portata generale e intese a integrare il regolamento (CE) n. … (*)/2006 con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. … (*)/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. … (*)/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In base all'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del presente articolo, la Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2, le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, onde specificare la definizione dei motivi di concessione di un rinvio.»;

2)

all'articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Su richiesta dell'Agenzia, la Commissione può imporre sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate ai sensi dello stesso per quanto riguarda i farmaci autorizzati secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 726/2004. Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, relativi agli importi massimi nonché alle condizioni e modalità di riscossione di tali sanzioni, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 51, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, addì …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(*)  GU: inserire il numero del documento PE-CONS 3623/06.

(1)  Parere del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(3)  GU L …

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

P6_TA(2006)0593

Procedura europea per le controversie di modesta entità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0087) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 61, lettera c), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0082/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0387/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0020

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera c) e 67,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.

(3)

A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (3), il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (5), il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (6), e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (7).

(4)

Nella riunione tenutasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire norme procedurali comuni per semplificare e accelerare le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori.

(5)

Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (8). Il programma è inteso a semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità. Questi obiettivi sono stati ripresi nel programma dell'Aia (9), adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi alle controversie di modesta entità.

(6)

Il 20 dicembre 2002 la Commissione ha adottato il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il libro verde ha avviato una consultazione sulle misure atte a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie di modesta entità.

(7)

Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità in quanto le spese, i ritardi e le difficoltà legati ai contenziosi non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della causa. Gli ostacoli per ottenere una sentenza veloce e poco costosa aumentano nelle controversie transfrontaliere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'obiettivo di un tale procedimento dovrebbe essere di agevolare l'accesso alla giustizia. La distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determina l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea. Nel momento in cui si stabiliscono le spese di trattazione della controversia nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, si dovrebbero prendere in considerazione i principi di semplicità, rapidità e proporzionalità. Sarebbe appropriato rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle spese da addebitare e assicurare altresì la trasparenza dei relativi criteri di determinazione.

(8)

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe semplificare e accelerare, riducendone le spese, i procedimenti relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità offrendo uno strumento alternativo che si aggiunga a quelli esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano impregiudicati. Il presente regolamento dovrebbe inoltre semplificare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

(9)

Il presente regolamento si propone di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto, in particolare, dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'organo giurisdizionale rispetta il diritto ad un giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove.

(10)

Per facilitare il calcolo del valore della controversia, non si dovrebbe tener conto degli interessi, dei diritti e delle spese. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati il potere dell'organo giurisdizionale di determinare tali somme in corso di giudizio, nonché le norme nazionali relative al calcolo degli interessi.

(11)

Al fine di agevolare l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, l'attore dovrebbe introdurre una domanda, compilando l'apposito modulo e presentandolo all'organo giurisdizionale. Il modulo di domanda dovrebbe essere presentato soltanto ad un organo giurisdizionale competente.

(12)

Il modulo di domanda dovrebbe essere corredato, ove opportuno, di documenti giustificativi pertinenti. Tuttavia, ciò non impedisce all'attore di presentare, se del caso, ulteriori prove durante il procedimento. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi alla replica da parte del convenuto.

(13)

Le nozioni di «manifestamente infondata» in riferimento al rigetto di una pretesa e di «irricevibile» in riferimento al rigetto di una domanda dovrebbero essere determinati conformemente al diritto nazionale.

(14)

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe svolgersi in forma scritta, a meno che l'organo giurisdizionale non ritenga necessaria un'udienza o che tale udienza non sia richiesta da una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta. Tale rigetto non può essere impugnato autonomamente.

(15)

Le parti non dovrebbero essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato o da un altro professionista del settore legale.

(16)

La nozione di «domanda riconvenzionale» dovrebbe essere interpretata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 44/2001, come nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale. Gli articoli 2 e 4, nonché l'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, dovrebbero applicarsi per analogia alle domande riconvenzionali.

(17)

Qualora il convenuto invochi un diritto di compensazione nel corso del procedimento, tale richiesta non dovrebbe costituire una domanda riconvenzionale ai fini del presente regolamento. Pertanto, il convenuto non dovrebbe essere tenuto a servirsi del modulo standard A di cui all'allegato I per far valere tale diritto.

(18)

Lo Stato membro richiesto ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 è lo Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o al quale deve essere inviato l'atto. Per ridurre spese e tempi, la notificazione e/o comunicazione degli atti alle parti è effettuata principalmente tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

(19)

La parte può rifiutare di accettare un documento al momento della notificazione e/o comunicazione, o restituendo il documento entro una settimana, qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, oppure in una lingua compresa dal destinatario.

(20)

Per quanto concerne le udienze e l'assunzione di prove, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di tecnologie di comunicazione moderne conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro del foro. L'organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.

(21)

L'assistenza pratica da fornire alle parti dovrebbe comprendere le informazioni tecniche relative alla possibilità di accesso e alla compilazione dei moduli.

(22)

Le informazioni sulle questioni procedurali possono essere fornite anche dal personale dell'organo giurisdizionale conformemente alla legislazione nazionale.

(23)

Dato che il presente regolamento mira a semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità, l'organo giurisdizionale dovrebbe agire nel minor tempo possibile anche nei casi in cui il presente regolamento non prescriva alcun termine per una fase specifica della procedura.

(24)

Per calcolare i termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (10).

(25)

Al fine di accelerare il recupero dei crediti di modesta entità, la sentenza dovrebbe essere esecutiva indipendentemente da ogni possibile impugnazione e non dovrebbe essere subordinata alla costituzione di una cauzione, eccetto nei casi previsti dal presente regolamento.

(26)

Eventuali riferimenti nel presente regolamento ad una possibile impugnazionedovrebbero comprendere qualsiasi possibile mezzo di impugnazione previsto dalla legislazione nazionale.

(27)

Dell'organo giurisdizionale deve far parte una persona abilitata ad esercitare le funzioni di giudice in conformità della legislazione nazionale.

(28)

Ogniqualvolta l'organo giurisdizionale è tenuto a fissare un termine, la parte interessata dovrebbe essere informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

(29)

La parte soccombente dovrebbe sopportare le spese processuali. Le spese processuali dovrebbero essere determinate secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale. Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, l'organo giurisdizionale dovrebbe ingiugere alla parte soccombente di sopportare soltanto le spese processuali, comprese ad esempio le spese risultanti dal fatto che la controparte era rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notificazione e/o comunicazione oppure dalla traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia o che siano state necessarie.

(30)

Per agevolare il riconoscimento e l'esecuzione, la sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere riconosciuta ed essere esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

(31)

Dovrebbero essere previste norme minime per il riesame di una sentenza nei casi in cui il convenuto non sia stato in grado di contestare la domanda.

(32)

Tenuto conto degli obiettivi di semplicità ed efficienza in termini di costi, la parte che richiede l'esecuzione non dovrebbe essere obbligata ad avere un rappresentante autorizzato o un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, a parte i soggetti responsabili dell'esecuzione secondo la legislazione di tale Stato membro.

(33)

Il capo III del presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alla determinazione delle spese giudiziali da parte dei funzionari dell'organo giurisdizionale per una sentenza emessa secondo la procedura prevista dal presente regolamento.

(34)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(35)

In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire le misure necessarie per aggiornare o apportare modifiche tecniche ai moduli di cui agli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento nonché ad integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una procedura per semplificare e accelerare i procedimenti nelle controversie transfrontaliere di modesta entità e ridurne le spese, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(38)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, inteso a semplificare e accelerare i procedimenti nei contenziosi relativi a controversie transfrontaliere di modesta entità e a ridurne le spese. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità costituisce per le parti un'alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda i 2 000euro alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri («acta iure imperii»).

2.   Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie:

a)

stato o capacità giuridica delle persone fisiche,

b)

regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari,

c)

fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini,

d)

sicurezza sociale,

e)

arbitrato,

f)

diritto del lavoro,

g)

affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro,

h)

violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

3.   Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.

Articolo 3

Controversie transfrontaliere

1.   Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.

2.   Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

3.   La data di riferimento per stabilire se esista una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 4

Introduzione del procedimento

1.   L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I, e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai mezzi di comunicazione che ritengono accettabili. La Commissione rende disponibile al pubblico tali informazioni.

3.   Se la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento l'organo giurisdizionale ne informa l'attore. A meno che l'attore non ritiri la domanda, l'organo giurisdizionale esamina la controversia secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

4.   Se l'organo giurisdizionale ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano pertinenti o non siano sufficientemente chiare o se il modulo di domanda non è completato correttamente, e a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, esso concede all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti supplementari o di ritirare la domanda entro un termine stabilito. L'organo giurisdizionale utilizza a tale scopo il modulo standard B di cui all'allegato II.

Qualora la pretesa sia manifestamente infondata o la domanda irricevibile, oppure l'attore non completi o rettifichi il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta.

5.   Gli Stati membri garantiscono che il modulo di domanda sia disponibile presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato.

Articolo 5

Svolgimento del procedimento

1.   Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta. L'organo giurisdizionale procede ad un'udienza se lo ritiene necessario o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia manifestamente superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente.

2.   Dopo aver ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato, l'organo giurisdizionale compila la parte I del modulo di replica standard C di cui all'allegato III.

Una copia del modulo di domanda e, se del caso, dei documenti giustificativi, unitamente al modulo di replica compilato, sono notificati al convenuto secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione del modulo di domanda debitamente compilato.

3.   Il convenuto replica entro trenta giorni dalla notifica dei moduli di domanda e di replica, compilando la parte II del modulo di replica standard C, corredato, ove opportuno, dei documenti giustificativi pertinenti e ritrasmettendolo all'organo giurisdizionale competente, o in ogni altro modo idoneo senza avvalersi del modulo di replica.

4.   Entro quattordici giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

5.   Se nella sua replica il convenuto sostiene che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, l'organo giurisdizionale decide entro trenta giorni dall'invio della replica all'attore se la controversia rientra nell'ambito d'applicazione del presente regolamento. Tale decisione non può essere impugnata autonomamente.

6.   Eventuali domande riconvenzionali, da presentare utilizzando il modulo standard A, e tutti i relativi documenti giustificativi, sono notificati all'attore secondo le modalità di cui all'articolo 13. Tali documenti sono inviati entro quattordici giorni dalla ricezione.

L'attore ha trenta giorni di tempo dalla data della notifica per rispondere ad eventuali domande riconvenzionali.

7.   Se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Gli articoli 2 e 4, nonché i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, per analogia, alle domande riconvenzionali.

Articolo 6

Lingue

1.   Il modulo di domanda, la replica, eventuali domande riconvenzionali, eventuali repliche a domande riconvenzionali ed eventuali descrizioni dei documenti giustificativi pertinenti sono presentati nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale.

2.   Se qualsiasi altro documento ricevuto dall'organo giurisdizionale è redatto in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'organo giurisdizionale può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza.

3.   Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto:

a)

nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione o deve essere inviato il documento, o

b)

in una lingua compresa dal destinatario,

l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1.   Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafi 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure:

a)

richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni, oppure

b)

assume le prove a norma dell'articolo 9, oppure

c)

ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza.

2.   L'organo giurisdizionale emette la sentenza entro trenta giorni da eventuali udienze o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia. La sentenza è notificata alle parti secondo le modalità di cui all'articolo 13.

3.   In mancanza di replica della parte interessata entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza avente ad oggetto la domanda principale o la domanda riconvenzionale.

Articolo 8

Udienza

L'organo giurisdizionale può tenere udienza tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

Articolo 9

Assunzione delle prove

1.   L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. Può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti. Può inoltre ammettere l'assunzione di prove tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili.

2.   L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se ciò è necessario ai fini della sentenza. Nell'adottare tale decisione l'organo giurisdizionale tiene conto delle relative spese.

3.   L'organo giurisdizionale ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.

Articolo 10

Rappresentanza delle parti

La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 11

Assistenza alle parti

Gli Stati membri assicurano che le parti dispongano di un'assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli.

Articolo 12

Mandato dell'organo giurisdizionale

1.   L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

2.   Se necessario, l'organo giurisdizionale informa le parti in merito alle questioni procedurali.

3.   Ove possibile, l'organo giurisdizionale tenta di pervenire ad una conciliazione tra le parti.

Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti

1.   La notificazione e/o comunicazione degli atti è effettuata tramite i servizi postali, con ricevuta di ritorno datata.

2.   Se la notificazione e/o comunicazione non può essere effettuata a norma del paragrafo 1, essa può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 805/2004.

Articolo 14

Termini

1.   Qualora l'organo giurisdizionale fissi un termine, la parte interessata è informata delle conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

2.   In circostanze eccezionali, se necessario per tutelare i diritti delle parti, l'organo giurisdizionale può prorogare i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, dall'articolo 5, paragrafi 3 e 6 e dall'articolo 7, paragrafo 1.

3.   Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'organo giurisdizionale rispettare i termini previsti dall'articolo 5, paragrafi da 2 a 6 e dall'articolo 7, esso adotta nel minor tempo possibile i provvedimenti richiesti da tali disposizioni.

Articolo 15

Esecutorietà della sentenza

1.   La sentenza è esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. Non è necessario prestare una cauzione.

2.   L'articolo 23 è applicabile anche nel caso in cui la sentenza debba essere eseguita nello Stato membro in cui è stata emessa.

Articolo 16

Spese

La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

Articolo 17

Impugnazione

1.   Gli Stati membri informano la Commissione se il loro diritto processuale prevede la possibilità di impugnazione contro una sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità specificando i termini in cui presentare l'impugnazione. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

2.   L'articolo 16 si applica ad ogni mezzo di impugnazione.

Articolo 18

Norme minime per il riesame della sentenza

1.   Il convenuto è legittimato a richiedere un riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, quando:

a)

i)

il modulo di domanda o la citazione a comparire sono stati notificati con un metodo che non fornisce la prova che gli atti sono stati ricevuti da lui personalmente, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004; e

ii)

la notificazione e/o comunicazione non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare la propria replica, per ragioni a lui non imputabili, oppure

b)

il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali, per ragioni a lui non imputabili,

purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

2.   Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui al paragrafo 1 è applicabile, la sentenza resta esecutiva.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla.

Articolo 19

Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 20

Riconoscimento ed esecuzione

1.   La sentenza emessa in uno Stato membro nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

2.   Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D di cui all'allegato IV senza spese supplementari.

Articolo 21

Procedimento di esecuzione

1.   Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

Tutte le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite alle stesse condizioni di una sentenza emessa nello Stato membro di esecuzione.

2.   La parte che richiede l'esecuzione della sentenza è tenuta a fornire:

a)

una copia della sentenza che soddisfi le condizioni di autenticità necessarie; e

b)

una copia del certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il contenuto del modulo D è tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

3.   La parte che richiede l'esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non è tenuta ad avere né:

a)

un rappresentante autorizzato; né

b)

un recapito postale

nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione.

4.   Alla parte che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in un altro Stato membro non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 22

Rifiuto dell'esecuzione

1.   Su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l'esecuzione è rifiutata dall'organo giurisdizionale competente dello Stato membro di esecuzione se la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a)

la sentenza anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;

b)

la sentenza anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro di esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento in tale Stato membro;

c)

la persona contro cui viene chiesta l'esecuzione non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi dinanzi all'organo giurisdizionale dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

2.   In nessun caso la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.

Articolo 23

Sospensione o limitazione dell'esecuzione

Se una parte ha impugnato una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità o se una siffatta impugnazione è ancora possibile o una parte ha chiesto il riesame a norma dell'articolo 18, l'organo giurisdizionale competente o l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione possono, su istanza della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione:

a)

limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b)

subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determinano l'importo, oppure

c)

in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Informazioni

Gli Stati membri collaborano nel fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, comprese le spese, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita a norma della decisione 2001/470/CE.

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

1.   Entro il 1o gennaio 2008 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;

b)

i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

c)

la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17 e l'organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;

d)

le lingue ammesse a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b);

e)

quali sono le autorità competenti per l'esecuzione e quali sono le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2.   La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.

Articolo 26

Misure di attuazione

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, con riferimento agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche dei moduli di cui agli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 27

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28

Riesame

Entro il 1o gennaio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione dettagliata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche per quanto riguarda il valore limite della controversia, di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e un'ampia valutazione d'impatto per ciascuno Stato membro.

A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Queste informazioni contemplano le spese processuali, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni per controversie di modesta entità degli Stati membri.

La relazione della Commissione è accompagnata, se del caso, da proposte di adeguamento.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 25, che si applica dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 61.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006.

(3)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.

(4)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

(6)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 6).

(7)  GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

(8)  GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

(9)  GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

(10)  GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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P6_TA(2006)0594

Diritti fondamentali e cittadinanza (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0122) (1),

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0236/2005),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0465/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

[…]

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.

(2)

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (3) […], tenuto conto del suo status giuridico e della sua portata con le relative spiegazioni, rispecchia i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4), dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(3)

Nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione per ravvicinare tutti i cittadini al progetto europeo incoraggiando una cittadinanza attiva.

(4)

Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (5) la Commissione sottolinea l'importanza del ruolo che la società civile riveste nella protezione e nella promozione dei diritti fondamentali; pertanto, la Commissione dovrebbe instaurare un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile.

(4bis)

In conformità del programma dell'Aia il rafforzamento della cooperazione reciproca richiede uno sforzo esplicito per migliorare la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i diversi ordinamenti giuridici. Le reti europee delle autorità pubbliche nazionali dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione e sostegno a tale riguardo.

(4ter)

La Conferenza delle Corti costituzionali europee e l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea contribuisce, in particolare tramite la gestione di basi di dati pertinenti, allo scambio di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l'organizzazione e il funzionamento dei loro membri nell'espletamento delle funzioni giudiziarie e consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria. Dovrebbe essere possibile cofinanziare le attività della Conferenza e dell'associazione nella misura in cui le spese sono sostenute per perseguire un obiettivo di interesse europeo generale. Tale cofinanziamento non dovrebbe tuttavia implicare che un futuro programma abbracci siffatte reti, né ostare a che altre reti europee beneficino del sostegno alle loro attività in conformità della decisione.

(5)

È appropriato sottolineare l'importanza dell'informazione e della comunicazione sui diritti che la cittadinanza dell'Unione conferisce ai cittadini per migliorare la consapevolezza dei loro diritti e offrire un facile accesso a informazioni affidabili.

(6)

La promozione di un dialogo interconfessionale e multiculturale a livello di Unione europea contribuirebbe a preservare e rafforzare la pace e i diritti fondamentali.

(7)

Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere complementari a quelli dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento CE n. …/2006 del Consiglio del … e dovrebbero concentrarsi in quei settori in cui possa generarsi valore aggiunto europeo. A tal fine dovrebbe essere intrapreso un opportuno coordinamento.

(8)

Al fine di raggiungere la complementarità e di garantire il miglior uso possibile delle risorse, dovrebbe essere evitata qualsiasi duplicazione tra le azioni sostenute da questo programma e le attività svolte dalle organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, quali il Consiglio d'Europa, pur permettendo attività congiunte per il conseguimento degli obiettivi del presente programma. A tal fine dovrebbe essere intrapreso un opportuno coordinamento.

(8bis)

Conformemente al principio dell'apertura dei programmi comunitari ai paesi dei Balcani occidentali, sancito dall'Agenda di Salonicco, il programma dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi aderenti, dei paesi candidati e dei paesi dei Balcani occidentali. Tale partecipazione dovrebbe essere soggetta all'ottemperanza alle condizioni generali dell'accordo bilaterale e a un contributo al bilancio del programma. Qualora ciò risponda agli obiettivi dell'azione in questione, possono essere associati all'azione come partner anche autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi che non partecipano al programma, a condizione però che non siano i beneficiari principali del progetto.

(9)

Dovrebbero essere inoltre adottate misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (7) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(10)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (in seguito denominato: il «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (10) del Consiglio, che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(11)

Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento.

(12)

Alla luce della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11), è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione siano adottate operando una distinzione tra le misure che sono soggette alla procedura del comitato di gestione e quelle che sono soggette alla procedura del comitato consultivo. Quest'ultima procedura è, in taluni casi, la più appropriata per garantire una maggiore efficacia.

(13)

Gli obiettivi del presente programma, in particolare il sostegno alle organizzazioni della società civile e la lotta al razzismo, alla xenofobia e all'antisemitismo, la tutela dei diritti fondamentali e la tutela dei diritti dei cittadini, grazie a un dialogo interconfessionale e multiculturale, non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, in ragione delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono essere realizzati meglio a livello comunitario. Pertanto la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 308.

(15)

Il Comitato economico e sociale ha formulato un parere (12),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma «Diritti fondamentali e cittadinanza», in seguito denominato «programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia».

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

3.   Il programma è attuato nei limiti del campo d'applicazione del diritto comunitario.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere lo sviluppo di una società europea fondata sul rispetto dei diritti fondamentali quali riconosciuti nell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea […], compresi i diritti derivati dalla cittadinanza dell'Unione.

b)

Rafforzare la società civile e incoraggiare un dialogo aperto, trasparente e regolare con essa riguardo ai diritti fondamentali.

c)

Combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e promuovere una migliore intesa interconfessionale e multiculturale e una maggiore tolleranza in tutta l'Unione europea.

d)

Migliorare i contatti, lo scambio di informazioni e la creazione di reti tra le autorità giuridiche, giudiziarie e amministrative e le professioni giuridiche, anche mediante il sostegno della formazione giudiziaria, al fine di una migliore comprensione reciproca tra le autorità e i professionisti in questione.

2.   Gli obiettivi generali del programma sono complementari a quelli perseguiti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) del Consiglio n. …/2006.

3.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione delle politiche comunitarie nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

Promuovere i diritti fondamentali quali riconosciuti nell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea […] e informare i cittadini dell'Unione dei loro diritti, compresi quelli che derivano dalla cittadinanza dell'Unione, per incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita democratica dell'Unione.

b)

Esaminare, se necessario, il rispetto dei diritti fondamentali specifici nell'Unione europea e negli Stati membri, nell'applicazione del diritto comunitario […] e ottenere pareri su questioni specifiche connesse ai diritti fondamentali entro questo ambito.

c)

Sostenere le organizzazioni non governative e gli altri operatori della società civile per rafforzare la loro capacità di partecipare attivamente alla promozione dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia.

d)

Creare strutture adeguate al fine di promuovere il dialogo interconfessionale e multiculturale a livello di Unione europea.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il presente programma sosterrà i seguenti tipi di azione:

a)

azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici; sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo, supporto e gestione di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; oppure

b)

progetti transnazionali specifici di interesse comunitario presentati da un'autorità o qualsiasi altro ente di uno Stato membro, un'organizzazione internazionale o non governativa, che richiedano in ogni caso almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro ed un altro Stato che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; oppure

c)

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali;

d)

sovvenzioni di funzionamento intese a cofinanziare le spese associate al programma di lavoro permanente della Conferenza delle Corti internazionali europee e dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea, che gestisce alcune basi di dati in cui sono raccolte a livello europeo le sentenze nazionali relative all'attuazione della normativa comunitaria, nella misura in cui le spese sono sostenute per conseguire un obiettivo di interesse generale europeo mediante la promozione di scambi di vedute e esperienze su materie riguardanti la giurisprudenza, l'organizzazione e il funzionamento dei loro membri nell'espletamento delle loro funzioni giudiziarie e/o consultive per quanto riguarda la normativa comunitaria.

Articolo 5

Partecipazione di paesi terzi

1.   Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi, in seguito denominati «paesi partecipanti»: i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali che partecipano al processo di stabilizzazione e associazione, secondo le condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari già conclusi o da concludere con tali paesi;

2.   Le azioni di cui all'articolo 4 possono coinvolgere autorità, organismi o organizzazioni non governative di paesi che non partecipano al presente programma a norma del paragrafo 1, qualora ciò sia utile alla preparazione all'adesione dei paesi di cui al paragrafo 1 o sia in linea con gli obiettivi delle azioni in questione.

Articolo 6

Destinatari

Il programma è diretto ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini dei paesi partecipanti o ai cittadini dei paesi terzi residenti legalmente nel territorio dell'Unione europea e alle organizzazioni della società civile, tra altri gruppi che promuovono gli obiettivi del presente programma.

Articolo 7

Accesso al programma

1.   L'accesso a questo programma è aperto, fra l'altro, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, alle università, agli istituti di ricerca, alle organizzazioni non governative, alle autorità nazionali, regionali e locali, alle organizzazioni internazionali e ad altre organizzazioni senza fini di lucro stabilite nell'Unione europea o in uno dei paesi partecipanti a norma dell'articolo 5.

2.   Il programma autorizzerà le attività svolte in comune con le organizzazioni internazionali competenti nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d'Europa, in base a contributi comuni e conformemente alle varie disposizioni in vigore in ciascuna istituzione od organizzazione, ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente programma.

Articolo 8

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

sovvenzioni,

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono concesse in seguito a inviti a presentare proposte, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, previsti nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento sarà specificato nei programmi di lavoro annuali.

3.   Sono inoltre previste spese per misure di accompagnamento, tramite contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l'acquisto di beni e servizi. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, di preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 9

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

3.   Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4;

b)

qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

importo del finanziamento comunitario richiesto e adeguatezza di tale importo rispetto ai risultati attesi;

d)

impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori precisati agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera b) e lettera c), vanno valutate considerando:

la coerenza con gli obiettivi del programma;

la qualità delle attività programmate;

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

l'impatto geografico delle attività svolte;

il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

6.   Le decisioni connesse ad azioni di cui all'articolo 4, lettera b) e lettera c) sono prese dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

7.   In applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Conferenza delle Corti costituzionali europee e all'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell'Unione europea che perseguono uno scopo di interesse europeo generale.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Complementarità

1.   Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», nonché con il programma «Progress». Viene assicurata la complementarità con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Le informazioni statistiche sui diritti fondamentali e la cittadinanza sono sviluppate in collaborazione con gli Stati membri sulla base di dati disponibili, ricorrendo all'occorrenza al programma statistico comunitario.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», al fine di attuare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti i programmi.

3.   Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. Va assicurato che i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, e sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio

1.   Per ogni azione finanziata dal programma la Commissione provvede affinché il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell'azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni da trasmettere.

2.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni conclusi in applicazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o dei suoi rappresentanti autorizzati) se necessario mediante controlli in loco, compresi controlli a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

3.   La Commissione provvede affinché il beneficiario dell'assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo all'azione stessa.

4.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato nonché il calendario dei pagamenti siano rettificati.

5.   La Commissione provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per verificare che le azioni finanziate siano svolte correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo del sostegno finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione provvede affinché il beneficiario le comunichi le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché il sostegno finanziario residuo sia annullato e si proceda al recupero dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati le siano restituiti. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione annuale sull'attuazione del programma;

b)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, nonché sul lavoro svolto dai beneficiari delle sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettera d), entro il 31 marzo 2011;

c)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

d)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 15 bis

Pubblicazione delle azioni

La Commissione pubblica ogni anno l'elenco delle azioni finanziate in base al presente programma, corredato di una succinta descrizione di ciascun progetto.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione ha efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a …, addì …

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)  Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

(5)  COM(2003)0609 del 15.10.2003.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU C 69 del 21.3.2006.

P6_TA(2006)0595

«Giustizia penale» (2007-2013) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2005)0122) (1),

visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0237/2005),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0453/2006),

1.

approva la proposta quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Decisione del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale» come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'obiettivo che l'Unione si prefigge è di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

(2)

Ai sensi dell'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, l'azione comune nel settore penale comprende, in particolare, la cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri.

(3)

Basandosi sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il programma dell'Aia adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004 ribadisce la priorità di un rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, in particolare rafforzando la cooperazione giudiziaria in materia penale, sulla base del principio del reciproco riconoscimento.

(4)

Il programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS), istituito dalla decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002 (3), ha contribuito considerevolmente al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e altre autorità di contrasto e i servizi giudiziari degli Stati membri, e al miglioramento della reciproca comprensione tra i rispettivi ordinamenti di polizia, giudiziari, giuridici ed amministrativi e della reciproca fiducia negli stessi.

(5)

Occorre realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dal trattato e dal programma dell'Aia stabilendo un programma flessibile ed efficace che ne agevoli la pianificazione e l'attuazione.

(6)

Il programma dovrebbe migliorare la reciproca fiducia nel sistema giudiziario. Come indicato nel programma dell'Aia, la reciproca fiducia dovrebbe essere rafforzata attraverso lo sviluppo di reti di organizzazioni e di istituzioni giudiziarie, il miglioramento della formazione delle professioni legali, lo sviluppo della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia, nel pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, lo sviluppo della ricerca nel settore della cooperazione giudiziaria e l'incoraggiamento di progetti operativi negli Stati membri per modernizzare la giustizia.

Inoltre, si tratta di facilitare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, migliorando la conoscenza reciproca di precedenti condanne pronunciate nell'Unione europea, in particolare creando un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.

(7)

La rete europea di formazione giudiziaria, creata da istituti specificamente incaricati della formazione dei magistrati di tutti gli Stati membri, promuove un programma di formazione dei giudici e dei pubblici ministeri con un'autentica dimensione europea. Ciò contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca e migliora la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici.

(8)

Occorre inoltre adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

9)

(…)

(10)

Poiché gli obiettivi del programma «Giustizia penale» non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'iniziativa, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti conformi al principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, reso applicabile all'Unione dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(11)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (in appresso: «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (5), che tutelano entrambi gli interessi finanziari della Comunità, si applicano tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(11bis)

È opportuno adottare anche misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (7) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(12)

Il regolamento finanziario impone che si adotti un atto di base per coprire le sovvenzioni di funzionamento.

(12bis)

In considerazione dell'importanza della visibilità dei finanziamenti comunitari, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti per facilitare, da parte di ogni ente, organizzazione non governativa, organizzazione internazionale o altro soggetto beneficiario di finanziamenti nell'ambito del presente programma, un adeguato riconoscimento del sostegno ricevuto.

(13)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato consultivo e di un comitato di gestione.

(14)

È opportuno sostituire, dal 1o gennaio 2007, la decisione del Consiglio che istituisce il programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) con il presente programma e con il nuovo programma specifico sulla prevenzione e lotta contro la criminalità che rientra nel programma generale sulla sicurezza e tutela delle libertà,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma specifico sulla giustizia penale (in seguito denominato «il programma»), quale parte del programma generale sui diritti fondamentali e giustizia, al fine di contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2.   Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;

b)

promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria. Promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giuridici al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria al fine di rafforzare il coordinamento delle indagini e di aumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l'Unione europea per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri;

c)

(…).

d)

Migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali — avvocati e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia reciproca.

e)

accrescere ulteriormente la fiducia reciproca al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degli imputati.

2.   Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e specificamente alla creazione di uno spazio giudiziario.

Articolo 3

Obiettivi specifici

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

Promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di:

promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;

eliminare gli ostacoli creati dalle disparità esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e promuovere il necessario ravvicinamento del diritto penale sostanziale concernente le forme gravi di criminalità, in particolare quelle (…) con dimensioni transfrontaliere;

accrescere ulteriormente l'introduzione di norme minime relative ad aspetti del diritto processuale penale ai fini della promozione degli aspetti pratici della cooperazione giudiziaria;

garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;

migliorare lo scambio di informazioni, attraverso l'uso di sistemi informatizzati, in particolare di quelle estratte dai casellari giudiziari nazionali,

promuovere i diritti degli imputati e l'assistenza sociale e giudiziaria alle vittime;

incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Eurojust nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità;

promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati, in particolare dei minorenni autori di reati.

b)

Migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell'esperienza e delle migliori prassi.

c)

Assicurare che gli strumenti dell'Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati.

d)

Migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l'accesso alla giustizia.

e)

Promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari.

f)

Valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, migliorando la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia.

g)

Sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

Articolo 4

Azioni

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3, il presente programma sostiene, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:

a)

azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d'informazione, supporto e sviluppo di reti di esperti nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione;

b)

progetti transnazionali specifici di interesse per l'Unione presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro Stato, che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali

c)

sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali o

d)

una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l'interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati.

e)

progetti nazionali all'interno degli Stati membri che

preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure di avviamento),

integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure complementari),

contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o Stati, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.

Articolo 5

Destinatari

Il programma è diretto, tra l'altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime e ad altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, alle autorità nazionali e ai cittadini dell'Unione in generale.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   L'accesso al presente programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione/specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia e le organizzazioni non governative degli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro possono accedere alle sovvenzioni (…) soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali.

Per «operatori della giustizia» si intendono, tra l'altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e altri prefessionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale.

2.   I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono partecipare in qualità di partner.

Articolo 7

Tipologie di intervento

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Le sovvenzioni comunitarie sono di norma concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un'azione determinata, e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.

Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nei programmi di lavoro annuali.

3.   Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanzieranno l'acquisto di beni e servizi. Saranno finanziate, tra l'altro, le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 8

Misure di attuazione

1.   La Commissione attua l'assistenza comunitaria conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2.   Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, un programma di lavoro annuale, entro fine settembre, contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all'articolo 7, paragrafo 3 e, se necessario, un elenco di altre azioni.

Il programma di lavoro annuale per il 2007 è adottato tre mesi dopo l'entrata in vigore (…) del presente strumento.

3.   Il programma di lavoro annuale è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 10bis.

4.   Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

a)

la conformità con il programma di lavoro annuale, con gli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e con le misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4;

b)

la qualità dell'azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi;

c)

l'importo del finanziamento comunitario richiesto e sua adeguatezza rispetto ai risultati attesi;

d)

l'impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali di cui all'articolo 2 e sulle misure adottate nei vari settori di cui agli articoli 3 e 4.

5.   Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 4, lettere c) e d), sono valutate considerando:

1.

la coerenza con gli obiettivi del programma;

2.

la qualità delle attività programmate;

3.

il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;

4.

l'impatto geografico delle attività svolte;

5.

il coinvolgimento dei cittadini nelle strutture degli organismi interessati;

6.

il rapporto costi/benefici dell'attività proposta.

5.bis   La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10bis. La Commissione adotta le decisioni relative alle azioni presentate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10.

La Commissione adotta le decisioni relative alle domande di sovvenzioni che riguardano (…) organismi o organizzazioni a scopo di lucro secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10bis.

6.   Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla rete europea di formazione giudiziaria, poiché essa persegue un obiettivo di interesse generale europeo.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3.   La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati a riunioni informative successive alle riunioni del comitato.

Articolo 10

Procedura consultiva

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2.   Il parere è messo a verbale; ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

3.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 10 bis

Procedura di gestione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2.   La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 11

Complementarità

1.   Saranno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico sulla giustizia civile nel contesto del programma generale sui diritti fondamentali e la giustizia e con i programmi generali sulla sicurezza e tutela delle libertà e sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori. Le informazioni statistiche sulla giustizia penale saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.

2.   Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare con il programma specifico sulla giustizia civile nel contesto del programma generale sui diritti fondamentali e giustizia, al fine di attuare azioni dirette a realizzare gli obiettivi comuni ai due programmi.

3.   Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. Si provvede affinché i beneficiari della presente decisione forniscano alla Commissione informazioni sui finanziamenti ottenuti a carico del bilancio comunitario e di altre fonti, nonché informazioni sulle richieste di finanziamento in corso.

Articolo 12

Risorse di bilancio

Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 13

Sorveglianza

1.   La Commissione provvede affinché, per ogni azione finanziata dal programma, il beneficiario trasmetta relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori e una relazione finale sia trasmessa entro tre mesi dal completamento dell'azione. La Commissione stabilisce forma e struttura delle relazioni.

2.   (…)

3.   La Commissione provvede affinché i contratti e le convenzioni risultanti dall'attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di rappresentanti autorizzati), da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, anche a campione, e controlli contabili da parte della Corte dei conti.

4.   La Commissione provvede affinché il beneficiario del finanziamento tenga a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento relativo a quest'ultima.

5.   Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione provvede affinché siano rettificati l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato e il calendario dei pagamenti.

6.   La Commissione provvede affinché sia adottato qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le azioni finanziate siano eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell'ambito del presente programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, incluso qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale stipulato sulla base del programma, derivante da un atto o da un'omissione da parte di un operatore economico, che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.   La Commissione provvede affinché l'importo dell'aiuto finanziario concesso per un'azione sia ridotto, sospeso o recuperato qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione ai cui sensi è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un'azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.

4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un'azione giustifichi solo una parte dell'assistenza finanziaria concessa, la Commissione provvede affinché venga richiesto al beneficiario di comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria residua possa essere annullata e si possa chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

5.   La Commissione provvede affinché tutti gli importi indebitamente versati siano restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 15

Valutazione

1.   Il programma è oggetto di monitoraggio periodico, al fine di seguire l'attuazione delle attività previste nell'ambito dello stesso.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

-a)

un prospetto annuale dell'esecuzione del programma;

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 30 agosto 2012;

c)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 15 bis

Pubblicazione delle azioni

Ogni anno la Commissione pubblica l'elenco delle azioni finanziate nell'ambito del presente programma, con una breve descrizione di ciascun progetto.

Articolo 15 ter

Visibilità

La Commissione elabora direttive per assicurare la visibilità dei finanziamenti erogati ai sensi della presente decisione.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

A partire dal 1o gennaio 2007 la presente decisione sostituisce le corrispondenti disposizioni della decisione del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS).

Le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in conformità con tale decisione continuano a essere disciplinate da essa fino al loro completamento. Il comitato di cui all'articolo 7 di tale decisione è sostituito dal comitato previsto all'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 10bis) che si applicano alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a …, addì …

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C …

(2)  GU C …

(3)  GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P6_TA(2006)0596

Prevenire e combattere la criminalità *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità» per il periodo 2007-2013 — Programma generale «Sicurezza e tutela delle libertà» (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2005)0124) (1),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0242/2005),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0389/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

ritiene che l'importo indicativo di riferimento finanziario figurante nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 3 A del nuovo quadro finanziario pluriennale e rileva che l'importo annuale sarà deciso nell'ambito della procedura di bilancio annuale, in linea con le disposizioni del paragrafo 38 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2);

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)

L'obiettivo dell'Unione di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza deve essere raggiunto, come previsto dall'articolo 2, quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata o di altra natura.

(1)

L'obiettivo prioritario dell'Unione di garantire ai cittadini un alto livello di sicurezza in uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza deve essere raggiunto, come previsto dall'articolo 2, quarto trattino e dall'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, mediante la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata o di altra natura.

(2)

Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini e della società dagli atti criminosi, l'Unione deve prendere i provvedimenti necessari per prevenire ed individuare tutte le forme di criminalità e per indagare e agire in maniera efficace e valida contro di esse, soprattutto nei casi in cui si tratti di criminalità transfrontaliera .

(2)

Al fine di tutelare la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini e della società dagli atti criminosi, l'Unione deve prendere i provvedimenti necessari per prevenire ed individuare tutte le forme di criminalità e per indagare e agire in maniera efficace e valida contro di esse, soprattutto nei casi in cui si tratti di criminalità organizzata .

(5)

È opportuno nonché necessario estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità e rivederne le modalità ai fini di una migliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

(5)

È opportuno nonché necessario estendere le possibilità di finanziamento delle misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità , cercando segnatamente di utilizzare in maniera ottimale i servizi competenti tramite il ricorso alle capacità imperniate sugli aspetti direttamente operativi. Le disposizioni del presente programma debbono altresì consentire di rivedere le modalità di tali contributi ai fini di una migliore efficacia, rapporto costi-benefici e trasparenza.

(9)

Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(9)

Dal momento che gli obiettivi dell'azione da realizzare, segnatamente per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e transfrontaliera, non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, postulano un intervento a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(11)

Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale previsto alla rubrica 3 delle prospettive finanziarie. È necessario che vi sia una certa flessibilità nella definizione del programma per permettere eventuali modifiche alle azioni previste in funzione dell'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013. La decisione deve, pertanto, limitarsi alla definizione generale delle azioni previste e delle disposizioni amministrative e finanziarie corrispondenti.

(11)

Le spese del programma dovrebbero essere compatibili con il massimale previsto alla rubrica 3 A del quadro finanziario pluriennale. È necessario che vi sia una certa flessibilità nella definizione del programma per permettere eventuali modifiche alle azioni previste in funzione dell'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013.

a)

attività repressiva

b)

prevenzione della criminalità e criminologia

a)

prevenzione della criminalità e criminologia

b)

attività repressiva volta a contrastare gli atti criminosi e ad impedire ai criminali di godere dei proventi di tali atti

a)

promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali e gli organismi affini dell'Unione;

a)

promuovere e organizzare azioni di coordinamento, cooperazione e comprensione reciproca tra le autorità di contrasto, le altre autorità nazionali , regionali e locali e gli organismi affini dell'Unione , procedendo segnatamente ad una razionalizzazione dei loro sforzi e ad un miglioramento della loro interoperabilità, incentivando il moltiplicarsi delle squadre comuni di indagine («Joint Investigation Teams») coordinate da EUROPOL nonché il varo di azioni di formazione e di sensibilizzazione in materia di controterrorismo risultanti dalla cooperazione CEPOL/EUPOL;

b)

incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli strumenti orizzontali necessari per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, l'elaborazione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata;

b)

incoraggiare, promuovere ed elaborare i metodi e gli strumenti orizzontali nonché l'uniformazione delle procedure necessarie per una strategia di prevenzione e lotta contro la criminalità, per esempio la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato (nella scrupolosa osservanza delle norme vigenti e future in settori così sensibili quali la ritenuta e la tutela dei dati) , l'elaborazione di migliori pratiche per la prevenzione della criminalità, l'elaborazione di statistiche comparabili e la criminologia applicata , segnatamente mediante la creazione di uno strumento autonomo di analisi comparativa ;

c)

promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la protezione delle vittime di reati e dei testimoni.

c)

promuovere ed elaborare le migliori pratiche per la protezione delle vittime di reati e dei testimoni , segnatamente con il varo di un fondo permanente integrativo di indennizzo dei vari sistemi nazionali, che garantisca una protezione e un indennizzo minimi comuni .

c bis)

promuovere, nell'ambito di idonei progetti, il concetto di «partecipazione civica» e incentivare le iniziative basate sull'impegno attivo della società civile e dei suoi soggetti a favore del miglioramento della sicurezza globale.

3.   Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto.

3.   Il programma non riguarda la cooperazione giudiziaria. Può, tuttavia, finanziare azioni finalizzate alla cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità di contrasto , mettendo segnatamente a disposizione, nell'ambito della cooperazione fra EUROPOL e EUROJUST, un'unità permanente di assistenza giuridica d'urgenza incaricata di valutare, in funzione della situazione all'origine della sua consultazione, la base giuridica pertinente applicabile che consenta la proroga dell'azione dei servizi di polizia e/o di sicurezza nel pieno rispetto del diritto.

1.   Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi pubblici e privati, soggetti e istituzioni, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, i media, le organizzazioni non governative, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli organismi internazionali competenti.

1.   Il programma è destinato alle autorità di contrasto, ad altri organismi pubblici e privati, soggetti e istituzioni, comprese le autorità locali, regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, i media, le organizzazioni non governative, e gli organismi internazionali competenti nonché i partenariati pubblico-privato a condizione che rientrino unicamente nell'ambito degli aspetti tematici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) e siano soggetti a uno stretto controllo dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla tutela dei dati personali.

1.   Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

sovvenzioni

b)

contratti di appalto pubblico

1.   Il finanziamento dell'Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche a norma degli articoli 108 e 88 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, di seguito denominato il «regolamento finanziario» :

a)

sovvenzioni

b)

contratti di appalto pubblico

2 bis.     L'accesso al finanziamento viene agevolato dall'applicazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda i documenti da trasmettersi e dalla creazione di una banca dati per la presentazione delle domande.

3 bis.     La Commissione deve, nei limiti del possibile, semplificare le procedure e far sì che gli inviti a presentare proposte non costituiscano un onere burocratico per i promotori dei progetti candidati. Se del caso, l'invito a presentare proposte può essere organizzato in due fasi di cui la prima preveda soltanto l'invio delle informazioni strettamente necessarie ad una pertinente valutazione del progetto.

d)

l'impatto geografico delle attività svolte;

d)

l'impatto geografico e l'incidenza sociale delle attività svolte;

1.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo , il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

2.     Il parere del comitato è iscritto a verbale; ciascuno Stato membro può chiedere che la sua posizione figuri a verbale

3.     la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Comitato. Esso lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

1 bis.     La Commissione garantisce che le azioni previste dalla presente decisione siano oggetto di una valutazione ex ante, di un riscontro e di una valutazione ex post. Essa veglia a garantire l'accessibilità del programma e la trasparenza della sua applicazione.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.

2.   La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma. Essa procede altresì a regolari scambi di opinioni con i beneficiari del presente programma in ordine alla sua predisposizione, attuazione e monitoraggio.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma entro il 31 marzo 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2010 ;

c)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al  Consiglio , al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai parlamenti nazionali :

- a)

una relazione annuale sommaria comprendente in particolare le informazioni che consentano di accertare il successo del presente programma da un punto di vista quantitativo;

a)

tre anni dopo l'adozione della presente decisione, una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma;

b)

quattro anni dopo l'adozione della presente decisione , una comunicazione sulla continuazione del presente programma;

c)

entro il 31 marzo 2015, una relazione dettagliata di valutazione ex post sull'attuazione e sui risultati del programma al termine della sua esecuzione .

Articolo 14 bis

Parità di trattamento

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento ai sensi del presente programma possono partecipare a inviti a presentare proposte per altri programmi senza perciò usufruire di un trattamento preferenziale rispetto alle altre organizzazioni finanziarie su bilanci diversi da quello dell'Unione europea.

Articolo 14 ter

Pubblicità dei finanziamenti

Qualsiasi istituzione, associazione o attività beneficiaria di una sovvenzione contestuale al presente programma è tenuta a garantire la pubblicità del sostegno accordato dall'Unione europea; a tal fine la Commissione definisce orientamenti dettagliati in materia di visibilità.

Articolo 14 quater

Divulgazione dei risultati

Onde agevolare la divulgazione dei risultati, gli strumenti contestuali ai progetti finanziati dal presente programma — specie in materia di statistiche e dati criminologici — sono messi gratuitamente a disposizione del gran pubblico per via elettronica.

Articolo 14 quinquies

Pubblicazione dei progetti

Ogni anno la Commissione e gli Stati membri pubblicano l'elenco dei progetti finanziati dal presente programma con una breve descrizione di ciascun progetto.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0597

Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0383) (1),

visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0296/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0410/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0598

Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (decisione) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione (COM(2006)0383) (1),

visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0297/2006),

visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0413/2006),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0599

Assistenza in materia di sicurezza nucleare *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il testo del Consiglio (9037/2006),

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0630) (1),

visto l'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, nonché l'articolo 203 di quest'ultimo, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0153/2006),

visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i bilanci (A6-0397/2006),

1.

approva il testo del Consiglio, quale emendato;

2.

ritiene che l'importo indicativo di riferimento menzionato nel testo legislativo debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e ricorda che l'importo annuale verrà stabilito durante la procedura annuale di bilancio conformemente alle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2) del 17 maggio 2006;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo presentato per consultazione;

6.

incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)

La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n. … del Consiglio, del …, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, riguarda la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, istituisce uno strumento per la stabilità. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

(1)

La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n. … del Consiglio, del …, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, riguarda la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi  (3) . Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del …, promuove la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, istituisce uno strumento per la stabilità. Il regolamento (CE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR)  (4). Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

(2 bis)

La crescente disponibilità di materiale nucleare aumenta il rischio di proliferazione delle armi nucleari ed ha pertanto chiare implicazioni per la sicurezza nucleare, che dovrebbero essere affrontate dal presente strumento.

(3 bis)

È di fondamentale importanza garantire la riservatezza delle informazioni concernenti la sicurezza nucleare e radiologica, le quali devono essere precise e comprovate, soprattutto nel caso delle informazioni che potrebbero essere particolarmente interessanti per i terroristi.

(4)

La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo X del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo , capo VII del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare.

(4)

La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo 10 del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo 7 del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare. In tale contesto, la Comunità appoggia attivamente l'elaborazione di un codice di condotta per un sistema internazionale di vigilanza riguardante gli incidenti nucleari sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

(7)

Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica.

(7)

Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica. È auspicabile il coordinamento con le azioni comunitarie delle azioni nell'ambito di siffatti accordi.

(9)

Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso.

(9)

Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui «chi inquina paga» e la responsabilità della sicurezza dell'impianto , della sua disattivazione e dei rifiuti che ha generato incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso. Inoltre, si dovrebbe attribuire priorità all'assistenza alle attività e agli impianti nucleari che potrebbero avere conseguenze significative sugli Stati membri.

(13)

Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.

(13)

Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le competenze esclusive degli Stati membri di operare le loro scelte energetiche nonché le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.

(13 bis)

Un importo finanziario di riferimento, ai sensi del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria  (5) adottato il 17 maggio 2006, dovrebbe essere incluso nel presente regolamento in relazione all'intera durata dello strumento, senza in tal modo pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali definiti dal trattato.

La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Comunità potrebbe finanziare misure a sostegno di un'efficace attuazione in casi che risultano essere ad un livello di sicurezza nucleare corrispondente allo stato dell'arte in ambito tecnologico, regolamentare e operativo registrato nell'Unione, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici, della protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento , fatto salvo il principio «chi inquina paga» .

a)

alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

a)

alla promozione di misure di sicurezza nucleare efficaci a tutti i livelli, in particolare mediante:

il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della progettazione , della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti alti livelli di sicurezza;

il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della gestione , dell'ammodernamento e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti, tenendo conto delle esperienze in relazione alla loro gestione , affinché possano essere raggiunti i massimi livelli di sicurezza;

il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi,

il sostegno a favore dello sviluppo di metodi e tecnologie adeguati per la sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari esaurite e dei rifiuti radioattivi, e

e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;

lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari , strategie che possono conseguire un elevato grado di sicurezza a congrui costi ed in un lasso di tempo ragionevole ;

b)

alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;

b)

alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e lo smaltimento di tale materiale in condizioni di sicurezza , laddove la responsabilità finanziaria deve continuare a incombere unicamente al gestore ;

d)

allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento;

d)

allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia di prevenzione degli incidenti, pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile , mitigazione delle conseguenze e risanamento;

e)

a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni e dei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca.

e)

a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni e dei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione, l'istruzione e la ricerca.

2.   I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

2.   I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, contengono i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.

3.   I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con i paesi o i paesi partner interessati della regione.

3.   I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e tenendo conto dell'articolo 18, previa consultazione, se del caso, con il paese o i paesi partner interessati della regione.

alle agenzie dell'Unione europea;

al Centro comune di ricerca della Comunità europea e alle agenzie dell'Unione europea;

programmi di alleggerimento del debito;

programmi di alleggerimento del debito , in casi eccezionali e conformemente a un programma di alleggerimento del debito concordato a livello internazionale;

2 bis.     Il finanziamento comunitario non viene utilizzato in via di principio per il pagamento di tasse, dazi doganali o di altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

La Commissione , con l'ausilio di esperti indipendenti, procede ad una regolare valutazione , sulla base di progetti individuali, dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 20 bis

Importo finanziario di riferimento

L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 assomma a 524 milioni di euro.

Stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni e successivamente presenta una relazione ogni due anni , nonché se del caso una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)   GU L […] del …, pag. …

(4)   GU L […] del …, pag. …

(5)   GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0600

Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0084) (1),

visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e i) del trattato CE,

visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0256/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0431/2006),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(3)

Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'allegato II. È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione.

(3)

Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'allegato II. È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione. In occasione della prossima revisione del regolamento (CE) n. 539/2001, si dovrebbe esaminare il caso degli altri piccoli stati insulari.

(6)

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti e gli apolidi che risiedono in un paese terzo dell'allegato II nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d'istruzione che risiedono in uno di tali paes i. È opportuno introdurre in favore di tali due categorie di persone un'esenzione di pieno diritto dal momento che risiedono in uno Stato membro .

(6)

Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti, tutti gli apolidi , sia quelli che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, sia quelli che non vi rientrano nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d'istruzione che risiedono in un paese terzo indicato nell'allegato II . Un'esenzione di pieno diritto già esiste per queste tre categorie di persone residenti nell'area Schengen, al momento di rientrarvi. Sarebbe opportuno introdurre una esenzione generalizzata per le categorie di persone residenti in uno Stato membro che non abbia o non abbia ancora aderito all'area Schengen, nella misura in cui si tratti del loro rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen .

i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

i rifugiati statutari, gli apolidi e le altre persone senza alcuna cittadinanza, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un passaporto di apolide, di un passaporto per non cittadini o di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro;

i cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 concernente lo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (2);

a)

i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001;

a)

i titolari di passaporti diplomatici o di passaporti di servizio/ufficiali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001;

3)

CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens

British Overseas Citizens

British Subjects

British Protected Persons;

3)

CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito

British Overseas Citizens

British Subjects che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito

British Protected Persons;


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

P6_TA(2006)0601

Seguito da dare al Premio Sacharov

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito del Premio Sacharov

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che dalla sua istituzione nel 1988 il Premio Sacharov per la libertà di pensiero rappresenta uno dei numerosi sostegni del Parlamento europeo ai diritti umani e alla causa della democrazia ed è un mezzo per riconoscere quanti lottano contro l'oppressione, l'intolleranza e l'ingiustizia nel mondo,

B.

considerando che tra i premiati si trovano personalità o organizzazioni come Anatoli Marchenko (1989), Aung San Suu kyi (1990), Adem Demaci (1991), Las Madres de la Plaza de Mayo (1992), Oslobodjenje (1993), Taslima Nasreen (1994), Leyla Zana (1995), Wei Jingsheng (1996), Salima Ghezali (1997), Ibrahim Rugova (1998), Xanana Gusmão (1999), ¡Basta Ya! (2000), Nurit Peled El Hannan, Izzat Ghazzawi, Dom Zacarias Kamwenho (2001), Oswaldo Payá Sardiñas (2002), Kofi Annan e le Nazioni unite (2003), Associazione bielorussa dei giornalisti (2004), Damas de Blanco (Cuba), Reporter senza frontiere e Hauwa Ibrahim (ex aequo) (2005), Alexandre Milinkievich (2006),

C.

considerando che la vincitrice del premio del 1990, la dissidente birmana Aung San Suu kyi, agli arresti domiciliari e il titolare del 2005, il gruppo cubano Damas de Blanco, non siano ancora stati autorizzati a venire a ricevere il Premio,

D.

considerando che la Conferenza dei presidenti ha deciso di inviare due delegazioni a Cuba e in Birmania per allacciare contatti con i titolari del Premio al fine di verificare la loro situazione personale,

E.

considerando che il vincitore del Premio Sacharov nel 1996, Wei Jinsheng, detenuto dall'epoca della sua designazione, non ha ancora avuto l'opportunità di rivolgersi alla Plenaria e di ricevere la ricompensa legata al Premio,

1.

deplora che detti vincitori del Premio non siano ancora stati autorizzati a ritirarlo personalmente, in quanto ciò viola uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, vale a dire la libertà di uscire e di rientrare liberamente nel proprio paese, un diritto che è espressamente riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

2.

chiede che, di fronte alla decisione della Conferenza dei presidenti di inviare due delegazioni, una in Birmania e l'altra a Cuba, le autorità dei paesi in questione autorizzino gli spostamenti di dette delegazioni;

3.

plaude alla decisione della Conferenza dei presidenti, del 16 novembre 2006, di istituire un meccanismo di seguito per i vincitori del Premio Sacharov e di inviare sistematicamente una delegazione del Parlamento europeo a incontrare i vincitori che non siano stati autorizzati dalle autorità del loro paese a presenziare alla consegna del Premio;

4.

ribadisce la sua richiesta che tutti i vincitori del Premio Sacharov, e in particolare Aung San Suu kyi, Oswaldo Payá Sardiñas e il gruppo cubano «Damas de Blanco», possano avere accesso alle istituzioni europee;

5.

chiede al suo Presidente di adottare tutte le misure necessarie affinché queste decisioni possano essere applicate;

6.

chiede alla Conferenza dei presidenti di iscrivere all'ordine del giorno della sua prossima riunione l'organizzazione della consegna del Premio Sacharov a Wei Jinsheng;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi birmano, cinese e cubano, al parlamento cinese, al parlamento birmano, all'Assemblea nazionale del potere popolare della Repubblica di Cuba e al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

P6_TA(2006)0602

Protezione dei dati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2006/2286(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Martine Roure a nome del gruppo PSE, sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (B6-0618/2006),

vista la sua posizione del 27 settembre 2006 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (1) (nel prosieguo: la «proposta di decisione quadro»),

visti i pareri del garante europeo della protezione dei dati su tale tema del 19 dicembre 2005 (2) e del 29 novembre 2006 (3),

vista la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale,

vista la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4),

visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0456/2006),

A.

considerando che il Consiglio ha rispettato l'impegno assunto il 27 settembre 2006 dinanzi al Parlamento europeo, accelerando il ritmo delle discussioni sulla proposta di decisione quadro, e che sarebbe in procinto di pervenire ad un accordo su tale testo,

B.

considerando che, nonostante l'impegno assunto in tal senso dal Consiglio il 27 settembre 2006 dinanzi al Parlamento europeo, la suddetta posizione di quest'ultimo, approvata all'unanimità, sembra non essere stata presa in considerazione nei negoziati in corso al Consiglio,

C.

considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non sono stati tenuti informati sull'andamento dei negoziati in seno al Consiglio,

D.

considerando i pareri riservati della Conferenza europea dei commissari ai dati, del 24 gennaio 2006, e la loro dichiarazione di Londra del 2 novembre 2006 sugli standard elevati di protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, con cui si chiede un quadro coerente di protezione dei dati, che questi ultimi vengano scambiati in seno agli Stati membri o tra di essi o con paesi terzi,

E.

considerando che i pareri del garante europeo della protezione dei dati e della Conferenza europea dei commissari ai dati non sembrano essere stati presi in considerazione nei negoziati in seno al Consiglio,

F.

estremamente preoccupato quanto alla piega presa dalle discussioni in sede di Consiglio e al fatto che gli Stati membri sembrano orientarsi verso un accordo sulla base del minimo comune denominatore in materia di protezione dei dati; temendo che il livello di protezione dei dati sia invece inferiore a quello garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) e dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, e che l'attuazione di questo possibile accordo abbia ripercussioni negative sul principio generale di protezione dei dati negli Stati membri dell'Unione europea, senza peraltro stabilire un livello soddisfacente di protezione sul piano europeo,

G.

considerando che il testo di decisione quadro attualmente discusso in seno al Consiglio introdurrebbe regole di protezione dei dati diverse: quelle applicate dagli Stati che fanno parte dello spazio Schengen e quelle applicate dagli Stati membri che non ne fanno parte, differenze che potrebbero portare ad incoerenze negli standard di protezione dei dati nell'ambito stesso dell'Unione europea,

H.

considerando che la proposta di decisione quadro è strettamente connessa all'applicazione del principio di disponibilità, che costituisce una priorità del programma dell'Aia,

I.

ricordando che la proposta di decisione quadro dovrà, a termine, sostituire la summenzionata Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, offrendo all'Unione europea un proprio strumento per la protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

Principi generali

a)

assicurare una protezione elevata dei diritti fondamentali dei cittadini europei mediante la creazione di un quadro giuridico atto a tutelare i dati personali nei settori coperti dal titolo VI del trattato UE,

b)

contribuire ad un migliore funzionamento della cooperazione europea nei settori della polizia e della giustizia, e rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri garantendo un livello minimo e armonizzato di protezione dei dati,

c)

garantire che la futura decisione quadro apporti un valore aggiunto europeo, assicurando un livello elevato di protezione dei dati in tutti gli Stati membri,

d)

fissare principi generali di protezione dei dati per il terzo pilastro, riprendendo i principi delle direttive comunitarie in tale settore, fissando nel contempo regole supplementari di protezione dei dati che tengano conto della specificità del lavoro di polizia e giudiziario,

e)

garantire i principi di finalità e proporzionalità, i quali prevedono che qualsiasi ingerenza nella vita privata di un cittadino debba essere necessaria e giustificata, e che qualsiasi ulteriore trattamento dei dati debba rispettare la finalità prima per la quale sono stati raccolti, in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

f)

attribuire alla futura decisione quadro un ampio campo d'applicazione che copra anche la protezione dei dati nell'ambito del trattamento interno, in quanto essa ha lo stesso obiettivo della direttiva 95/46/CE, ossia offrire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e sopprimere le disparità tra i livelli di protezione dei diritti delle persone e i livelli di sicurezza degli schedari e dei sistemi di dati, disparità che ostacolano la trasmissione e lo scambio di dati tra i diversi Stati membri,

Standard minimi di protezione dei dati nel contesto specifico della cooperazione giudiziaria e di polizia

g)

non indebolire gli standard di protezione dei dati esistenti adottando un testo che costituisca un passo indietro rispetto alla direttiva 95/46/CE e alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa di cui sopra, che è giuridicamente vincolante per gli Stati membri, e in particolare:

mantenere i diritti di informazione e di accesso ai dati delle persone interessate e il diritto di appello conformemente all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 8 della Convenzione 108,

mantenere un elevato livello di protezione dei dati sensibili, in conformità degli standard esistenti nel primo pilastro, in modo da far prevalere il principio del divieto di utilizzazione delle categorie particolari di dati, unitamente a deroghe limitate; garantire un livello molto elevato di protezione dei dati per quanto concerne il trattamento dei dati biometrici e il DNA,

mantenere la distinzione tra i diversi tipi di dati (dati su vittime, sospetti, testimoni ecc), al fine di prevedere un trattamento e garanzie differenti e specifiche in funzione del tipo di dati, in particolare per quanto concerne le persone non sospette,

h)

tenere conto del fatto che una divergenza eccessiva dei livelli di protezione dei dati fra il primo e il terzo pilastro si ripercuoterebbe negativamente non solo sul diritto dei cittadini alla protezione dei dati, ma anche sulla reciproca fiducia tra Stati membri e sull'efficacia del lavoro di polizia,

i)

garantire la qualità dei dati, in quanto vanno trasmessi soltanto i dati a priori esatti, su domanda preliminare e motivata dell'autorità competente,

j)

assicurare l'attuazione delle norme europee in materia di riservatezza dei dati,

Trattamento e trasferimento ulteriore dei dati

k)

fissare limiti e garanzie specifiche per quanto concerne il trattamento ulteriore e il trasferimento di dati ad autorità diverse da quelle competenti, salvaguardando nel contempo il principio di finalità,

l)

insistere perché lo scambio di dati con le autorità competenti di paesi terzi sia incluso nel campo di applicazione della futura decisione quadro, al fine di garantire, se necessario mediante la negoziazione di accordi internazionali appropriati, un livello adeguato di protezione dei dati, chiedendo altresì che sia valutata la qualità dei dati ricevuti da paesi terzi, anche sulla base della tutela dei diritti fondamentali,

m)

prevedere garanzie specifiche per quanto concerne il trasferimento e l'utilizzazione dei dati raccolti da privati e trattati nel quadro della funzione pubblica, prevedendo sanzioni, anche penali, per qualsiasi cattiva utilizzazione dei dati trattati in tale contesto;

Osservazioni specifiche

n)

ritenere che, in una relazione così sensibile e disuguale come quella esistente tra l'autorità pubblica e il cittadino, il consenso della persona possa essere considerato una base giuridica sufficiente per legittimare il trattamento ulteriore dei suoi dati a fini di sicurezza solo in situazioni eccezionali, specifiche, preventivamente definite e inquadrate dalla legislazione nazionale, e ricorda che la direttiva 95/46/CE continua a essere applicata a qualsiasi ulteriore trattamento dei dati rientrante nel primo pilastro;

o)

ritenere necessaria la consultazione obbligatoria delle autorità nazionali per la protezione dei dati (in applicazione della direttiva 95/46/CE) nonché della loro rete istituzionale europea, il «Gruppo di lavoro articolo 29», nel quadro dell'elaborazione di qualsiasi misura regolamentare o amministrativa relativa alla protezione dei dati;

p)

associare pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alle discussioni in corso al Consiglio, e prendere in considerazione la summenzionata posizione approvata all'unanimità dal Parlamento europeo;

q)

adottare quanto prima la proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati, prendendo nella debita considerazione la posizione summenzionata, approvata dal Parlamento all'unanimità; considerare altamente auspicabile considerare l'adozione di una decisione quadro adeguata sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro come essenziale, prima che la proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) (COM(2005)0600) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) (COM(2004)0835) possano essere adottate;

r)

mantenere, nell'ambito della futura decisione quadro, delle norme dettagliate inerenti alla sicurezza dei dati, comparabili alle norme previste dalla Convenzione Europol;

s)

adottare rapidamente la proposta di decisione quadro, pur sottolineando che la rapidità di decisione non deve comportare un livellamento verso il basso del grado di protezione dei dati e che gli articoli problematici non devono essere semplicemente soppressi o semplificati;

2.

si riserva di dibattere con i parlamenti nazionali la sua futura posizione sulla proposta di decisione quadro, una volta che il Consiglio avrà definito il proprio orientamento in questa materia;

*

* *

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0370.

(2)  GU C 47 del 25.2.2006, pag. 27.

(3)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(5)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

P6_TA(2006)0603

Strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura

Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura — Libro verde (2006/2113(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione dal titolo «Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» (COM (2006)0105),

visto il documento comune della Commissione e dell'Alto Rappresentante sugli aspetti esterni della politica energetica, presentato al Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006,

vista la sua posizione adottata in seconda lettura in data 8 marzo 2005 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (1),

vista la sua posizione adottata in prima lettura in data 26 ottobre 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (2),

vista la sua posizione adottata in seconda lettura in data 13 dicembre 2005 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (3),

vista la sua posizione adottata in seconda lettura in data 4 aprile 2006 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia (4),

vista la sua posizione del 18 maggio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (5),

vista la sua posizione adottata in data 16 novembre 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (6),

vista la sua risoluzione sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari (7),

vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 su «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici» (8),

vista la sua posizione del 14 dicembre 2004 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata) (9),

vista la sua posizione adottata in prima lettura in data 5 luglio 2005 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e per gli investimenti nelle infrastrutture (10),

vista la sua posizione del 5 luglio 2006 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (11),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento (12),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nell'Unione europea e le proposte di azioni concrete (13),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'Unione europea (14),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 relativa al Libro verde su «Efficienza energetica: fare di più con meno» (15),

viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei del 23 e 24 marzo 2006, con cui il Consiglio europeo ha approvato il Libro verde concernente una strategia energetica per l'Europa, e del 15 e 16 giugno 2006 sul documento comune della Commissione e dell'Alto Rappresentante relativo agli aspetti esterni della sicurezza energetica,

visto il dibattito svoltosi durante l'audizione pubblica organizzata su tale tema dalla sua commissione per l'industria, la ricerca e l'energia il12 settembre 2006,

visto il trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, a norma della quale nel settore dell'energia la competenza è condivisa con gli Stati membri,

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0426/2006),

1.

saluta con favore il Libro verde della Commissione su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura, ma sottolinea la necessità di riconoscere le condizioni sempre mutevoli del più ampio mercato globale dell'energia e insiste sull'importanza di estendere la prospettiva del produttore verso un'impostazione sistemica che consideri la produzione, la distribuzione e il consumo, e ciò al fine di sviluppare una politica energetica europea che permetta di garantire approvvigionamenti a prezzo accessibile — per quanto possibile da fonti a basso tenore di carbonio, nel breve termine, e senza carbonio nel medio termine — e da risorse autonome, rispettando i meccanismi di mercato, proteggendo l'ambiente, combattendo i mutamenti climatici e promuovendo l'efficienza energetica;

2.

sottolinea che nel suo Libro verde la Commissione ha constatato che nel mercato europeo dell'energia dovrebbero essere investiti 1 000 miliardi di euro per garantire all'Europa un approvvigionamento duraturo; ritiene inoltre che non si possa partire dall'assunto che tali fondi siano messi a disposizione dai bilanci pubblici e che è quindi importante coinvolgere le imprese dell'industria energetica dell'Unione europea nell'ulteriore sviluppo del consenso sulla politica energetica;

3.

chiede al Consiglio europeo di primavera 2007 di adottare un piano d'azione che contenga almeno i seguenti elementi: la collocazione dei consumatori al centro della politica energetica; una riforma radicale del sistema UE di scambio di quote di emissioni (ETS) che porti il mercato a investire in un'economia a basse emissioni di carbonio sulla base di un obiettivo prefissato per le emissioni UE di carbonio da conseguire entro il 2020; un obiettivo del 25 % di energia proveniente da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020 e un obiettivo vincolante per le emissioni dei gas di scarico di automobili; una svolta in materia di efficienza energetica; un 'intensificazione degli sforzi intesi porre in atto lo spirito e la lettera della separazione, ivi compresa la completa separazione societaria delle reti energetiche, nell'eventualità in cui altre misure si rivelassero inefficaci ; la definizione di orientamenti vincolanti minimi per i regolatori, ivi comprese una procedura di nomina degli stessi; l'indipendenza, la trasparenza e la responsabilità; una strategia ambiziosa in materia d i R&S nel settore delle tecnologie dell'energia pulita; una strategia per la politica estera comune in materia di energia; una piena applicazione di tutta la vigente legislazione UE in materia di energia;

Sostenibilità

Mutamenti climatici

4.

rileva che i mutamenti climatici stanno provocando gravi problemi ambientali che richiedono azioni immediate da parte dell'Unione europea a livello internazionale; ritiene che per il 2050 l'energia dell'Unione europea debba provenire in massima parte da fonti che non emettono carbonio o essere prodotta con tecnologie capaci di trattenere le emissioni di gas a effetto serra, in ciò privilegiando il risparmio e l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; che sussiste pertanto la necessità di definire una chiara tabella di marcia per giungere a questo obiettivo; sollecita i leader dell'Unione europea a concordare entro il prossimo anno un target vincolante di CO2 per il 2020 e un target indicativo di CO2 per il 2050; ritiene inoltre:

a)

che la Commissione dovrebbe proporre una revisione dell'ETS che comprenda una gestione economicamente accettabile dei diritti di emissione, ad esempio portando avanti il sistema della vendita all'asta o dei parametri di riferimento basati sulla produzione; che il sistema ETS debba basarsi su un'attenta valutazione delle incidenze economiche e ambientali, su una valutazione globale delle metodologie di assegnazione, e su una revisione del sistema sanzionatorio;

b)

che, durante il secondo periodo di finanziamento dell'ETS (2008-2012) l'assegnazione delle risorse finanziarie dovrebbe avvenire in modo tale da favorire l'adozione di misure volte a ridurre le emissioni di CO2 e il consumo energetico;

c)

che un sistema di cap and trade (massimali e scambi di emissioni) dovrebbe operare a livello internazionale, per un periodo superiore all'attuale;

d)

che l'ETS dovrebbe estendersi ad altri settori che sono forti consumatori di energia, inclusi tutti i settori del trasporto merci; che dovrebbe essere sviluppata una strategia per abbattere le emissioni prodotte dalle navi, previa valutazione di impatto, introducendo al più presto possibile un sistema distinto per l'aviazione;

e)

in considerazione della volatilità dei prezzi per i certificati di emissione, che la Commissione debba esaminare opzioni di attenuazione; tali opzioni dovrebbero comprendere la promozione della fiducia nel mercato aumentandone la trasparenza, ad esempio mediante la tempestiva ed uniforme pubblicazione dei dati di emissione in tutta l'Unione europea, nonché un maggior uso dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (attuazione congiunta e sviluppo pulito) per aumentare la liquidità del mercato;

f)

che la Commissione dovrebbe essere invitata ad esaminare entro il 2007 come armonizzare ulteriormente i metodi di allocazione nazionale e come la metodologia ETS possa essere semplificata e resa trasparente così come previsto dalle norme vigenti per le borse;

g)

che la Commissione debba essere invitata a presentare una relazione sulla eventuale necessità di regolamentare il mercato di compensazione del carbonio;

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

5.

chiede che il Consiglio europeo di primavera 2007 garantisca che la futura politica energetica dell'Europa sia efficacemente sostenuta da un'ambiziosa strategia di R&S nel settore energetico, che comprenda finanziamenti pubblici adeguati e forti incentivi al finanziamento privato a favore della R&S nel quadro degli obblighi inerenti alla responsabilità sociale dell'imprese; esorta gli Stati membri a definire una strategia europea per le tecnologie energetiche, specie nella prospettiva della revisione di metà periodo del bilancio dell'Unione europea relativo al settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (PQ7) e al programma Energia intelligente; chiede un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ed auspica che esso abbracci settori di ricerca riguardanti nuove tecnologie energetiche a medio e lungo termine, con particolare riferimento allo stoccaggio di energia;

6.

invita la Commissione a garantire che il contributo delle applicazioni di idrogeno e pile a combustibile per accelerare il passaggio da un sistema energetico e dei trasporti basato sui combustibili fossili ad uno efficiente e con scarsa produzione di CO2 trovi riscontro nelle azioni a breve termine in materia di politica energetica e dei trasporti dell'Unione europea e degli organismi di supporto;

7.

ricorda che l'Unione europea deve continuare a svolgere un ruolo chiave in iniziative quali il Partenariato internazionale per l'economia dell'idrogeno (IPHE) (16) o il Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER) (17);

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a creare una tabella di marcia per l'innovazione rispettosa del clima e dell'ambiente e basata non solo sull'innovazione tecnologica, ma anche sullo sviluppo di strategie volte ad aumentare la penetrazione sul mercato delle migliori tecnologie disponibili e dei miglioramenti organizzativi, ad esempio nel settore logistico;

9.

invita la Commissione a condurre un audit energetico sulle attuali piattaforme tecnologiche per migliorare il coordinamento e lo scambio di competenze;

10.

rileva che la ricerca nel settore delle tecnologie energetiche costituisce un importante fattore per la penetrazione di mercati di esportazione; invita quindi la Commissione a sostenere ulteriormente la ricerca concernente tutte le fonti di energia (convenzionale, atomica e rinnovabile), cosicché l'Europa possa, nello sfruttare tale ricerca per i propri bisogni negli Stati membri, anche penetrare mercati di esportazione;

Investimenti

11.

ricorda la necessità di investimenti significativi nelle infrastrutture dell'elettricità e del gas per garantire l'approvvigionamento energetico in Europa; chiede alla Commissione di:

a)

contribuire alla creazione di un clima favorevole agli investimenti,

b)

garantire che venga consentito ai mercati di inviare i giusti segnali d'investimento agli investitori;

12.

poiché le reti di distribuzione dell'energia elettrica dovranno adattarsi alla quota crescente di energie rinnovabili e di generazione decentrata, invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la ricerca sulle necessarie tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

13.

incoraggia il coinvolgimento degli attori regionali nelle questioni energetiche, poiché molti problemi vengono risolti attraverso investimenti a livello regionale e urbano, segnatamente con soluzioni che favoriscono l'impiego di fonti di energia diversificate e rinnovabili; sottolinea le opportunità che gli investimenti energetici rappresentano per gli imprenditori delle PMI e il ruolo che gli investimenti nell'energia sostenibile (ad es. biomassa, biocombustibili e teleriscaldamento) possono svolgere nello sviluppo regionale e urbano; chiede pertanto agli Stati membri e alla Commissione di coinvolgere le autorità regionali e locali in tali questioni affinché si impegnino sempre più fortemente nella promozione delle fonti di energia rinnovabili nell'ambito del mix energetico complessivo;

14.

attira l'attenzione sui problemi registrati dalle regioni frontaliere a causa delle differenze nelle politiche energetiche nazionali, della mancanza di scambio di informazioni tra fornitori energetici degli Stati membri e della mancanza di una politica energetica comunitaria armonizzata;

15.

sottolinea gli effetti positivi che la promozione e lo sviluppo della tecnologia per le energie rinnovabili produce sulla creazione di nuovi posti di lavoro stabili e altamente qualificati;

Sicurezza dell'approvvigionamento

Efficienza energetica e risparmio energetico

16.

invita il Consiglio e la Commissione ad adottare misure atte a rendere l'Unione europea l'economia energeticamente più efficiente del mondo entro il 2020 e a fare delle misure di efficienza energetica la priorità orizzontale per tutte le politiche settoriali dell'Unione europea; invita la Commissione a garantire la tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie in tal campo e sollecita il Consiglio ad approvare le proposte contenute nel piano d'azione dell'Unione europea sull'efficienza energetica e gli Stati membri a servirsi delle migliori prassi quale base per i loro piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, da presentare entro il giugno 2007; insiste affinché la Commissione metta disposizione sufficienti risorse umane a tutti i livelli per dare concreta attuazione alle misure del piano d'azione; ricorda che, se gli Stati membri applicassero pienamente la legislazione dell'Unione europea in vigore, il 50 % dell'obiettivo dell'Unione europea di risparmiare il 20 % dell'energia entro il 2020 sarebbe già stato realizzato; invita il Presidente della Commissione a favorire un accordo globale sull'efficienza energetica;

17.

sottolinea che sono attualmente disponibili tecnologie molto promettenti nel campo della produzione combinata di calore, elettricità e freddo e che anche il teleriscaldamento offre un'infrastruttura per le future fonti di energia rinnovabile; chiede pertanto ai governi nazionali di dare piena attuazione alla vigente direttiva sulla cogenerazione di calore ed energia e di creare le necessarie condizioni giuridiche e finanziarie per sfruttare appieno il potenziale di cogenerazione di calore ed energia, così come risulta dagli studi sul potenziale nazionale;

18.

ricorda che il 40 % di tutta l'energia dell'Unione europea è utilizzato negli edifici e che nella progettazione di edifici nuovi e nella modernizzazione di quelli esistenti vi è un enorme potenziale di riduzione di tale consumo; sollecita la Commissione a rivedere l'attuale direttiva sugli edifici onde includervi quelli al di sotto della soglia dei 1 000 m2; invita inoltre la Commissione a far sì che tutti gli edifici delle istituzioni comunitarie diano l'esempio raggiungendo un bilancio CO2 neutrale entro il 2012; ritiene che gli Stati membri debbano impegnarsi a garantire che lo stesso si faccia per tutti gli immobili dei governi nazionali e, entro il 2015, anche per gli edifici pubblici locali e regionali; sollecita la Commissione ad attuare un programma di diffusione su vasta scala nell'Unione europea di abitazioni e di edifici ad energia passiva e ad energia netta positiva;

19.

invita il Presidente della Commissione ad ospitare un convegno che riunisca i rappresentanti delle più grandi città dell'Unione europea per scambiarsi le esperienze maturate con i progetti locali di riduzione dell'energia, volti ad abbassare e rendere più efficiente il consumo energetico urbano; ritiene che occorra compiere seri sforzi per accrescere l'apporto energetico fornito dagli impianti per la produzione combinata di calore, elettricità e freddo e dagli impianti di teleriscaldamento; aggiunge che tali tecnologie sono molto promettenti in vista di un uso maggiore della biomassa e dei biocarburanti, ed evidenzia il fatto che il teleriscaldamento offre un'infrastruttura anche per le future fonti di energia rinnovabile; ritiene anche, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe collaborare strettamente con il Comitato delle regioni;

20.

invita la Commissione a presentare al più tardi nella primavera del 2007 misure di esecuzione concernenti prodotti efficienti sotto il profilo energetico ai sensi della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (18);

21.

chiede alla Commissione di aiutare l'industria a sviluppare e produrre sistemi di tariffazione e misurazione intelligente, eventualmente gestita a distanza invita ad intraprendere un'approfondita analisi costi-benefici di tali misure, tenendo conto di eventuali cambiamenti di comportamento dei consumatori;

22.

considera che la tassazione svolge un ruolo rilevante nell'aumento dell'efficienza energetica; ritiene che ci si dovrebbe adoperare per far sì che i regimi fiscali degli Stati membri favoriscano le pratiche ad alta efficienza energetica;

23.

richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che i Fondi strutturali dell'Unione europea siano utilizzati, soprattutto nei nuovi Stati membri, per ammodernare su vasta scala l'isolamento termico delle abitazioni, il che permetterà di ridurre in misura significativa il consumo di energia e le emissioni di CO2;

24.

chiede che sia elaborata una strategia globale dell'Unione europea nel settore dei trasporti, intesa a far cessare gradualmente l'uso del combustibile fossile, a ridurre la dipendenza dell'Unione europea dal petrolio e ad introdurre progressivamente l'uso di energie pulite; considera opportuno passare alle modalità di trasporto più pulite ed efficienti sotto il profilo energetico, in particolare con il varo di nuove disposizioni legislative, specie destinate all'industria automobilistica, e migliorando la penetrazione nel mercato delle auto ibride «plug-in» e dei veicoli totalmente elettrici;

25.

deplora che la Commissione abbia enormi difficoltà nel collegare i trasporti alla questione energetica; ricorda che il settore dei trasporti è all'origine del maggior problema che si pone sul terreno della sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e della forte dipendenza dal petrolio, e che le emissioni prodotte dai trasporti, specie dal settore dell'aviazione, e responsabili del cambiamento climatico registrano un incremento esponenziale;

26.

insiste sul fatto che numerose regioni periferiche e ultraperiferiche dispongono di un potenziale considerevole in fatto di energie rinnovabili, derivante dalle loro caratteristiche geografiche o climatiche (insolazione, esposizione al vento, biomassa, energia del moto ondoso); auspica che questa formidabile opportunità sia maggiormente sfruttata, soprattutto per contribuire attivamente al conseguimento degli obiettivi di Kyoto;

27.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure concrete per il miglioramento dell'efficienza energetica delle piccole e medie imprese, in particolare con misure di sensibilizzazione e del miglioramento dell'accesso alle risorse finanziarie, ad esempio attraverso i Fondi strutturali, la BERS e la BEI, nonché di investimenti mirati ad una riduzione del consumo energetico;

28.

auspica la promozione di una maggiore efficienza energetica nei paesi terzi e approva la proposta della Commissione di favorire l'adozione di un accordo internazionale sull'efficienza energetica;

29.

è del parere che il sistema del valore di riferimento stabilito nella direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (19), al fine di giungere all'efficienza energetica finale sia un mezzo economicamente razionale, non burocratico ed efficace per accrescere l'efficienza energetica, e propone che detto sistema sia utilizzato in misura maggiore in altri settori energetici; chiede alla Commissione di adoperarsi per accelerare la definizione, in tutti i settori pertinenti, di valori di riferimento comuni a livello dell'Unione europea, sulla base di indicatori settoriali di efficienza energetica, in conformità dell'articolo 16 di tale direttiva;

Mix energetico

30.

è persuaso che la diversificazione delle fonti energetiche unita a un uso accresciuto delle fonti locali e al decentramento della produzione di energia contribuisca alla sicurezza degli approvvigionamenti, ma riconosce nel contempo che le decisioni sul mix energetico prese in uno Stato membro possono influire sulla sicurezza degli approvvigionamenti in altri Stati membri; reputa che la dipendenza dell'Unione europea da un piccolo numero di produttori di energia e di vie di approvvigionamento costituisca un grave rischio per la sua stabilità e prosperità; si compiace dell'introduzione di un meccanismo atto a garantire una rapida reazione di solidarietà e assistenza nei confronti degli Stati membri che incontrano difficoltà in seguito al danneggiamento delle loro infrastrutture;

31.

ritiene essenziale che la strategia europea in materia di energia sia basata su un massimo di sussidiarietà e che le decisioni concernenti il mix energetico rimangano prerogativa degli Stati membri;

32.

accoglie favorevolmente lo scenario ufficiale del luglio 2006 presentato dalla DG TREN della Commissione, che prevede alti livelli di efficienza energetica e di fonti rinnovabili, e lo studio commissionato dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti e presentato a tale commissione il 9 ottobre 2006; sollecita quindi la Commissione a prendere entrambi gli scenari come base per il riesame della politica energetica previsto per il gennaio 2007;

33.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare la priorità, senza trascurare i costi a breve e medio termine, a quelle forme di energia che riducono la dipendenza dalle importazioni — in particolare di combustibili fossili — che favoriscono la tutela dell'ambiente, che sono sostenibili e che riducono i rischi per la continuità dell'approvvigionamento, non da ultimo grazie al decentramento della produzione;

34.

invita il Presidente della Commissione a portare a termine il progetto concernente la pubblicazione mensile delle scorte europee di petrolio e prodotti petroliferi nonché dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni, il tutto ripartito per tipo di prodotto (greggio, benzina, gasolio, gasolio da riscaldamento, ecc.); osserva che tali dati, qualora fossero pubblici come negli Stati Uniti, permetterebbero di valutare meglio le tensioni sul mercato mondiale, di avere un quadro chiaro del consumo europeo e di ridurre la sensibilità degli operatori di mercato all'evoluzione delle scorte statunitensi, contribuendo quindi ad attenuare la volatilità del prezzo del petrolio;

35.

invita la Commissione a svolgere un dibattito trasparente e obiettivo sul futuro mix energetico, tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi di tutte le fonti energetiche, compresi i costi sul piano economico ed ecologico e le loro conseguenze;

36.

sollecita la Commissione a completare, al più tardi entro la fine del 2008, un nuovo strumento di modellizzazione per l'Unione europea relativo all'energia e ai trasporti; ritiene che tale modello «bottom up» dovrebbe essere sviluppato sulla base di una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione, l'AIE e i governi nazionali, e mirare a semplificare tutti i dati statistici disponibili in Europa in materia di energia e trasporti; ritiene inoltre che esso potrà sostituire la pluralità di modelli attualmente esistenti nell'ambito dei diversi servizi della Commissione e consentire altresì di armonizzare le statistiche energetiche in tutta Europa; è altresì del parere che esso debba essere accessibile a tutti e poter essere utilizzato, come accade oggi negli Stati Uniti, su richiesta dei vari soggetti interessati che vogliano sviluppare scenari diversi per il futuro energetico dell'Unione europea;

37.

propone, al fine di promuovere la diversificazione delle fonti energetiche, che l'Unione europea definisca un quadro programmatico stabile e duraturo, che crei un clima favorevole agli investimenti; ritiene che tale quadro debba comprendere target dell'Unione europea di miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 20 % entro il 2020; chiede alla Commissione di proporre un quadro di scelte relative a regimi di sostegno armonizzati a favore delle energie rinnovabili come parte della Roadmap dell'energia rinnovabile, e di fissare per le energie rinnovabili target settoriali vincolanti che permettano di coprire il 25 % del fabbisogno di energia primaria entro il 2020, unitamente a una roadmap a livello della Commissione e del Consiglio per il conseguimento di un target per le energie rinnovabili del 50 % entro il 2040 e di un abbattimento del 30 % delle emissioni di CO2 per il 2020 e del 60-80 % per il 2050.

38.

sottolinea che la necessità di modificare l'attuale mix energetico non costituisce un fardello bensì un'opportunità; ricorda che l'uso di energia solare, energia eolica, biomassa, energia idroelettrica o geotermica e di tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico contribuiranno al rispetto degli impegni assunti a Kyoto e ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e al rafforzamento dell'innovazione, della creazione di posti di lavoro e della competitività in Europa;

39.

ritiene che la proposta Strategic Energy Review (SER) debba integrare le attività del proposto Osservatorio europeo sull'approvvigionamento energetico (che non dovrà essere un organismo indipendente) ed analizzare su base regolare la sicurezza degli approvvigionamenti; ritiene che le competenze del SER debbano comprendere l'analisi strategica dei problemi cui è confrontata l'Unione europea nel settore dell'energia, ivi compresi agli aspetti esterni; esorta la Commissione a servirsi del SER per elaborare una formula che permetta agli Stati membri di analizzare i pro e i contro delle varie scelte programmatiche concernenti l'ambiente, la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività e le creazione di posti di lavoro, onde contribuire in tal modo a minimizzare i rischi; plaude allo sforzo della Commissione di intraprendere nel quadro della SER un'analisi particolareggiata sul sovvenzionamento e sui costi di tutte le fonti energetiche, nonché sull'internalizzazione delle esternalità, applicando l'approccio del ciclo di vita e dell'efficienza globale (well to wheel); chiede che l'analisi venga pubblicata per accrescere la sensibilizzazione del pubblico; propone di realizzare, a livello europeo, un'analisi prospettica a medio e lungo termine del rapporto tra domanda e offerta che permetta di identificare le esigenze di investimento, in particolare per quanto concerne la produzione, conferendo maggiore visibilità agli operatori; propone di realizzare un'analisi costi-benefici del contributo fornito da ciascuna fonte d'energia ai tre obiettivi dell'Unione europea in campo energetico, ossia sicurezza dell'approvvigionamento, competitività e sostenibilità ambientale;

40.

ritiene che il SER debba coprire anche questioni commerciali, nel senso che dovrebbe analizzare l'impatto della cooperazione internazionale e dei contratti a lungo termine già firmati o da firmare, nonché valutare la coerenza tra le politiche perseguite dalle imprese e le politiche nazionali e comunitarie;

41.

ricorda che il petrolio è tuttora la principale fonte di energia primaria dell'Unione europea, per la quale essa dipende quasi interamente dalle importazioni; deplora che il Libro verde della Commissione non accordi sufficiente attenzione a tale fatto; invita la Commissione e gli Stati membri a tener presente la necessità di ridurre l'uso di petrolio, di diminuire la dipendenza dalle importazioni e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2;

42.

insiste affinché gli Stati membri sviluppino un approccio sistematico, comprendente gli aspetti economici, ecologici e tecnologici di produzione, distribuzione, consumo e penetrazione di mercato dei biocarburanti liquidi e gassosi o di altri combustibili rinnovabili, in particolare quelli impiegati nel trasporto urbano, al fine di promuovere l'accesso e la distribuzione di tali carburanti; insiste sulla necessità di attuare appieno le attuali disposizioni legislative, che sono vincolanti; esorta la Commissione a eliminare gli ostacoli tecnici e amministrativi che bloccano i livelli di miscelazione, ad assicurare coerenza fra i vari settori di intervento — quali trasporti, agricoltura e commercio — e a riconoscere che i biocarburanti, tanto liquidi quanto gassosi, costituiscono un'opzione per il settore dei trasporti e non semplicemente un carburante destinato alla generazione di energia elettrica; esorta gli Stati membri a prendere in considerazione un regime di certificazione obbligatorio introdotto dalla Commissione, che permetta una produzione sostenibile dei biocarburanti in tutte le fasi e tenga conto, per i biocarburanti prodotti e importati nell'Unione europea, del bilancio dei gas a effetto serra sull'intero ciclo di vita;

43.

invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva relativa al riscaldamento e al raffreddamento derivante da fonti energetiche rinnovabili e ricorda la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento;

44.

invita la Commissione a riconoscere l'importante ruolo nel medio periodo dei carburanti fossili e la possibilità di intraprendere ulteriori studi in materia di riduzione della loro intensità di carbonio, in linea con il target di 2 °C per la riduzione del CO2; ritiene che tale compito debba includere il loro continuo perfezionamento e il miglioramento della loro efficienza, lo sviluppo di una nuova generazione di impianti basati sulla gassificazione e sulla produzione parallela di elettricità e di prodotti chimici, l'ulteriore sviluppo di un metodo economico di cattura e stoccaggio di carbonio per il carbone, il petrolio e il gas, in linea con le decisioni prese nell'ambito della Piattaforma tecnologica europea per quanto concerne le emissioni zero degli impianti alimentati con combustibili fossili, e la rimozione delle barriere imposte dalla legislazione dell'Unione europea;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'importanza socioeconomica delle fonti di energia locali e indigene nell'Unione europea e ad incoraggiare il loro sviluppo in quanto mezzo per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa;

46.

invita la Commissione a realizzare le reti transeuropee dell'energia e a redigere un piano prioritario di interconnessione alla luce della decisione, recentemente modificata, che stabilisce gli orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, senza dimenticare le infrastrutture di ricezione/rigassificazione del gas naturale liquido e gli impianti di stoccaggio; ritiene che tutte le fonti energetiche, incluse quelle rinnovabili, dovrebbero godere di un accesso equo e non discriminatorio alle reti energetiche in modo da portare avanti l'integrazione dei mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; ritiene che gli impianti eolici off-shore dovrebbero essere integrati in un primo tempo in una rete regionale e successivamente nella rete energetica;

47.

chiede alla Commissione di accordare particolare attenzione allo sviluppo delle energie rinnovabili di origine marina (energia eolica in mare aperto, energia del moto ondoso, energia delle maree), in particolare nel Mare del Nord, nel Mar Baltico, nel Mare d'Irlanda e nel Mare Mediterraneo, nonché allo sviluppo dell'energia solare, in particolare nella regione mediterranea, in modo da garantire che tali risorse figurino nella road map del 2007 relativa alle fonti rinnovabili di energia e siano rapidamente e pienamente sviluppate;

48.

chiede la revisione dell'esistente normativa UE che ostacola lo sviluppo delle priorità della politica dell'energia definite nella presente relazione, compreso il futuro sviluppo dei grandi progetti relativi alle maree;

49.

ritiene che l'energia nucleare formi parte del dibattito politico europeo sul mix energetico e riconosce il ruolo che l'energia nucleare svolge attualmente in alcuni Stati membri per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità nel quadro del mix energetico e come strumento per evitare le emissioni di CO2; ritiene che le decisioni circa l'opportunità che la produzione di energia nucleare continui a svolgere un ruolo in alcuni Stati membri possano essere prese solo a livello nazionale, conformemente al principio di sussidiarietà;

50.

esorta la Commissione a esaminare lo sviluppo del nucleare negli Stati membri, tenendo conto sia dei vantaggi offerti da tale tecnologia (bassa volatilità dei costi di produzione e nessuna emissione di CO2) che dei rischi connessi all'esistenza di centrali nucleari (incidenti e smaltimento delle scorie);

51.

richiama l'attenzione sul fatto che l'Unione europea è altamente dipendente dalle importazioni e che, di conseguenza, è particolarmente importante diversificare ulteriormente i paesi d'origine e le rotte di transito;

52.

riconosce che nella decisione sulla composizione del mix energetico si debba tener conto delle particolari caratteristiche nazionali e regionali; ritiene pertanto che il sostegno alle energie rinnovabili vada orientato in funzione delle rispettive condizioni geografiche, climatiche ed economiche;

Infrastruttura per un approvvigionamento sicuro

53.

invita gli Stati membri a dare attuazione agli impegni politici assunti in materia di sviluppo delle interconnessioni energetiche mancanti, rivolgendo un'attenzione particolare alle regioni isolate e periferiche dell'Unione europea, come gli Stati baltici; rammenta la necessità di investimenti per raggiungere tale obiettivo e chiede alla Commissione di proporre misure per instaurare un clima favorevole agli investimenti per far sì che i segnali provenienti dal mercato siano tali da attrarre gli investitori; invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare in modo approfondito gli aspetti ambientali prima di approvare ulteriori investimenti per grandi infrastrutture, come, ad esempio, il progettato gasdotto nordeuropeo North Stream;

54.

ritiene che, ai fini della promozione delle energie rinnovabili, si debba tener conto in via prioritaria non solo dei vantaggi ecologici ma anche dell'efficienza economica, in modo da ridurre per quanto possibile l'onere finanziario a carico del consumatore finale;

Aspetti esterni

55.

ritiene che lo sviluppo di una posizione comune dell'Unione europea nel dialogo con gli Stati terzi accrescerà la capacità negoziali dell'Unione europea con i paesi produttori e consumatori di energia, e che il Commissario responsabile per l'energia dovrebbe attenersi a un preciso mandato che rifletta la visione europea a lungo termine sulla pianificazione energetica;

56.

sollecita gli Stati membri, nel quadro di una migliorata cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea, a procedere alla stesura di un elenco delle aree prioritarie per le quali hanno concluso accordi in materia di politica energetica esterna, che comprenda:

a)

target in fatto di mutamenti climatici, di efficienza e risparmio energetico, sviluppo delle tecnologie rinnovabili,

b)

diritti umani e dialogo sociale, al fine di definire, in tale settore, standard in materia di responsabilità sociale delle imprese a livello sia di Unione europea che di Nazioni Unite,

c)

inclusione, in tutti i nuovi accordi commerciali e in tutte le nuove convenzioni internazionali dell'Unione europea, di una sezione dedicata all'energia, fondata sui principi di reciprocità, trasparenza e preminenza del diritto,

d)

instaurazione a livello di Unione europea di un meccanismo di scambio delle informazioni riguardanti i grossi contratti di fornitura di gas e la vendita di infrastrutture energetiche a paesi terzi,

e)

diversificazione delle forniture di petrolio e gas e delle relative rotte di transito nell'ambito della politica europea di vicinato;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere gli investimenti e la partecipazione al mercato comunitario delle imprese dei paesi che forniscono energia all'Unione europea soltanto in condizioni di reciprocità, vale a dire in cambio della sicurezza degli investimenti in tali paesi, con una strategia che combini il trasferimento delle migliori tecnologie disponibili con la creazione di un quadro internazionale per gli investimenti stabile e regolamentato, che faccia perno sull'OMC e gli accordi economici bilaterali;

58.

considera essenziale che l'Unione europea continui a guidare la lotta mondiale contro il cambiamento climatico e a sforzarsi affinché siano raggiunti i target del protocollo di Kyoto; reputa necessario integrare gli sforzi dell'Unione europea per lo sviluppo di risorse e tecnologie energetiche rinnovabili e pulite a fini di risparmio ed efficienza energetici in tutte le relazioni esterne, in linea con l'agenda sullo sviluppo sostenibile globale concordata a Johannesburg nel 2002;

59.

sottolinea, con riferimento alle norme del mercato interno e agli aspetti esterni, la necessità di instaurare una politica comune dell'energia che tenga conto degli interessi politici ed economici di tutti gli Stati membri;

60.

sottolinea l'importanza di elaborare un trattato che istituisca una comunità paneuropea dell'energia;

61.

si compiace, nel contesto del Libro verde, della recente iniziativa della Commissione di realizzare uno studio «che affronti le interconnessioni tra gestione delle risorse naturali e conflitto nelle relazioni esterne della Commissione» e sottolinea in particolare i legami tra sicurezza energetica e sicurezza del clima;

62.

chiede alla Commissione di fissare quale obiettivo primario della politica energetica esterna dell'Unione europea la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti da pochi grandi fornitori, e di diversificare le fonti di approvvigionamento di energia; ritiene che a tal fine essa dovrebbe presentare al Parlamento e al Consiglio un piano a lungo termine corredato di un calendario indicativo;

63.

sottolinea che è ormai indispensabile una nuova forma di dialogo e di cooperazione politica tra i paesi consumatori, in particolare con Stati Uniti, Cina, India e Giappone; osserva che è necessario un dialogo dello stesso tipo anche tra i principali paesi consumatori e produttori per sviluppare un approccio globale all'energia; ritiene che tali nuove forme di dialogo globale in materia energetica dovrebbero mirare a rendere i mercati globali dell'energia stabili, sicuri e trasparenti, incoraggiando allo stesso tempo le fonti di energia pulite e l'efficienza energetica su base permanente;

64.

invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare un partenariato strategico nel campo dell'energia con paesi quali Cina, India, Sudafrica, Brasile e Messico, per assisterli sotto il profilo tecnico nella definizione di strategie energetiche sostenibili e assicurare così la loro partecipazione agli sforzi volti a mitigare i cambiamenti climatici;

65.

esorta la Commissione a non concentrarsi esclusivamente su una cooperazione più stretta con la Russia, ma ad attivarsi anche per rafforzare la cooperazione con altri paesi esportatori di energia, in particolare con i paesi membri della CSI e dell'OPEC; accoglie positivamente l'intenzione di sviluppare una Comunità paneuropea dell'energia;

66.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a non sottovalutare in alcun modo il pericolo, quanto mai reale, di un deficit di forniture di gas dalla Russia dopo il 2010, tra l'altro a causa degli scarsi investimenti, delle eccessive dispersioni di gas e dei troppi sprechi energetici che caratterizzano il mercato interno russo; insiste affinché gli Stati membri affermino chiaramente che il tipo di investimenti necessari potrà più facilmente concretizzarsi in presenza di un maggior grado di sicurezza per gli investimenti stessi, per effettuare i quali occorrono contratti a lungo termine; insiste affinché, nei loro colloqui in materia energetica con la Russia, gli Stati membri e l'Unione chiedano formalmente la ratifica del Protocollo sul transito e del Trattato sulla Carta dell'energia, che serve ad assicurare i tanto necessari investimenti esteri nelle infrastrutture energetiche russe e a garantire all'Unione europea adeguati approvvigionamenti di gas in futuro;

67.

nota che il Consiglio europeo informale di Lahti ha concluso che i principi della Carta dell'energia e le conclusioni del G8 vanno incorporati nel prossimo accordo fra l'Unione europea e la Russia, accordo che dovrà includere i seguenti elementi:

a)

un meccanismo, analogo a quelli previsti dall'OMC, per la composizione delle controversie riguardanti l'Unione europea e la Russia e/o singoli investitori,

b)

disposizioni per il reciproco accesso alle infrastrutture,

c)

regole di concorrenza che limitino la capacità delle società semimonopolistiche che non sono state scorporate di accedere ai rispettivi mercati energetici,

d)

un accordo per la risoluzione del problema degli incidenti tecnici nei paesi terzi, che influiscono sulle forniture transfrontaliere destinate agli Stati membri;

68.

sottolinea che la precaria sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del clima rappresenta spesso il fattore scatenante di crisi e conflitti internazionali che hanno ripercussioni sulla democrazia, i diritti umani e il livello di povertà;

69.

sottolinea che i problemi registrati l'inverno scorso nell'ambito del mercato del gas di diversi Stati membri hanno già determinato la delocalizzazione di industrie ad alto consumo di energia; ritiene necessario, in tale contesto, esaminare in che modo promuovere la solidarietà fra gli Stati membri e affrontare la questione in via prioritaria per garantire l'adeguata gestione dei meccanismi d'interconnessione esistenti e futuri;

70.

invita l'Unione europea ad adoperarsi per includere nelle norme dell'OMC disposizioni che disciplinino il commercio energetico, permettendo a tale organizzazione di diventare un mediatore internazionale in grado di risolvere controversie in materia di fornitura e di distribuzione dell'energia;

71.

ritiene che all'Unione europea incomba la responsabilità di mettere a punto, con i paesi interessati, soluzioni energetiche decentrate, che siano adatte alle regioni rurali;

72.

invita la Commissione ad analizzare e affrontare la questione degli incidenti tecnici nei paesi terzi, che influiscono sulle forniture transfrontaliere destinate agli Stati membri, come nel caso delle interruzioni delle forniture di petrolio dall'oleodotto di Druzhba;

73.

sottolinea l'esigenza di introdurre una maggiore diversità sul mercato del gas dell'Unione europea cercando soluzioni per ottenere un maggior volume di forniture energetiche direttamente dai produttori dell'Asia centrale, segnatamente Kazakistan, Azerbaigian, Turkmenistan e Uzbekistan;

74.

chiede che si compiano dei passi in direzione dello sviluppo della Comunità paneuropea dell'energia estendendo alla Turchia il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ed esaminando la possibilità di un'adesione dei paesi del Mashrek e del Maghreb alla Comunità paneuropea dell'energia;

Mercato unico dell'energia e competitività

75.

invita gli Stati membri a riconoscere che l'attuale mercato dell'energia dell'Unione europea non è ancora pienamente liberalizzato e che la piena attuazione è assolutamente indispensabile; ritiene che siano necessari un quadro politico chiaro e stabile e un mercato dell'energia equo competitivo che permettano di ottenere un alto grado di indipendenza energetica, stabilità a lungo termine, efficienza, sensibilità ambientale e sicurezza di approvvigionamento; invita pertanto, in tale situazione, la Commissione e gli Stati membri a valutare attentamente la necessità di un intervento regolamentare;

76.

rileva che il modo in cui gli Stati membri hanno dato impulso alle politiche di liberalizzazione del mercato energetico è stato eterogeneo e che, a tale proposito, si avvertono differenze tra i quadri normativi vigenti a livello nazionale;

77.

invita il Consiglio europeo di primavera 2007 a presentare una visione più ampia dell'interesse comune europeo nel settore dell'energia, al fine di inserire il completamento del mercato interno in quel quadro politico chiaro che è attualmente assente;

78.

invita la Commissione a servirsi delle sue prerogative ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 3, del trattato CE per intensificare gli sforzi destinati a separare l'infrastruttura del gas, al fine di promuovere la concorrenza nel settore delle reti di trasporto del gas e di incentivare gli operatori ad aprire i mercati a operatori diversi dai fornitori di gas tradizionali;

79.

si felicita con la Commissione per la sua inchiesta sul settore energetico; la invita ad usare misure repressive, incluse le sanzioni pecuniarie, contro le imprese che violano le regole di concorrenza e la esorta a perseguire gli Stati membri che proteggono indebitamente i grandi ex-monopolisti nazionali e tentano di fissare attraverso una nuova regolamentazione i prezzi finali a un livello inferiore al prezzo di mercato, o di bloccare fusioni ed acquisizioni, dal momento che tale comportamento pregiudicherebbe lo sviluppo del mercato interno; chiede alla Commissione di formulare orientamenti sulla forma corretta dei contratti di fornitura di lungo periodo e sulle condizioni alle quali tali accordi sono ammissibili;

80.

ritiene che gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che i piccoli e medi produttori di energia e i grandi produttori siano trattati su un piede di parità nel mercato, al fine di tutelare i consumatori di energia dagli effetti dei monopoli di mercato;

81.

esorta la Commissione, in sede di valutazione dei Piani nazionali di assegnazione, a respingere le distorsioni del mercato che ne derivano e sottolinea la necessità di armonizzare tali piani, molti dei quali attualmente pregiudicano il principio del «chi inquina paga»;

82.

invita la Commissione a porre fine alla regolamentazione dei prezzi dell'energia, poiché essa pregiudica l'essenza stessa dei mercati dell'energia aperti; invita la Commissione in particolare ad affrontare i sistemi di regolamentazione dei prezzi dell'energia per le industrie ad alta intensità energetica, poiché essi pregiudicano non solo il mercato europeo dell'energia ma anche il mercato interno in altri settori delle materie prime; riconosce che potrebbero essere necessarie misure speciali per le industrie europee ad alta intensità energetica che sono esposte alla concorrenza globale, ma ritiene che tali misure debbano essere adottate in modo coordinato in tutta l'Unione europea; esorta pertanto la DG Concorrenza a presentare una serie di criteri precisi per definire le industrie ad alta intensità energetica esposte alla concorrenza globale e a utilizzare tali criteri per valutare la validità dei sistemi energetici nazionali speciali per le industrie ad alta intensità energetica;

83.

sollecita la Commissione ad adottare ulteriori provvedimenti contro le concentrazioni nei mercati energetici in caso di abuso di posizione dominante sul mercato;

84.

propone di rafforzare in modo significativo e di armonizzare i poteri delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, le quali dovrebbero essere pienamente indipendenti rispetto ai governi e all'industria; ritiene che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto definendo una serie di regole comuni in materia di trasparenza, di divulgazione delle informazioni e di responsabilità soggette a monitoraggio da parte della Commissione e, una volta l'anno, dal Parlamento europeo, nonché fissando direttive minime vincolanti per le procedure di nomina delle autorità di regolamentazione; ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il compito di fornire consulenza alle autorità di concorrenza degli Stati membri e di assicurare che le aziende del settore abbiano per legge l'obbligo di consigliare l'utente in materia di risparmio energetico;

85.

invita la Commissione a predisporre una verifica delle competenze e dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e solo successivamente ad elaborare una raccomandazione sullo sviluppo armonizzato delle attività di regolamentazione nel mercato interno;

86.

chiede che gli Stati membri concedano alle autorità nazionali di regolamentazione prerogative concordate a livello di Unione europea, affinché esse possano garantire la trasmissione transfrontaliera di elettricità e di gas, con particolare riferimento a: accesso non discriminatorio alla rete, tariffe di trasmissione, allocazione della capacità, gestione delle congestioni, appalti pubblici ed esercizio della rete, e scadenzario preciso per le offerte pubbliche nel settore del mercato energetico; ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero insistere sulla necessità che i gestori di rete operino nell'interesse dei consumatori europei; ritiene che, prima dell'istituzione di un organismo regolatore unificato, sia necessaria un'armonizzazione delle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di una maggiore omogeneità delle azioni volte a migliorare il funzionamento del mercato;

87.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a promuovere una maggiore cooperazione da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO), soprattutto per quanto concerne l'allocazione transfrontaliera di capacità, la trasparenza, i mercati infragiornalieri e la pianificazione delle reti e degli investimenti necessari per lo sviluppo dei mercati regionali; invita la Commissione a elaborare un codice europeo delle reti in collaborazione con i TSO;

88.

invita la Commissione a trovare una soluzione ai problemi di indipendenza/conflitto di interessi e trasparenza relativi ai TSO, a presentare proposte che consentano a questi di assolvere le proprie responsabilità in quanto facilitatori di mercato e ad armonizzare la regolamentazione internazionale ad essi applicabile, onde migliorare la trasmissione transfrontaliera di energia;

89.

invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino rigorosamente le condizioni elencate all'articolo 7, paragrafo 6 della direttiva 2001/77/CE, in base al quale i costi di trasmissione applicati dai gestori per la trasmissione di energia elettrica attraverso la rete non debbono penalizzare in alcun modo l'elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili in zone periferiche quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione; sollecita la Commissione a prendere ulteriori misure per garantire che vengano meno le discriminazioni attualmente esistenti all'interno degli Stati membri;

90.

invita la Commissione e gli Stati membri a valutare attentamente se, per creare condizioni di concorrenza uniformi, sia necessario istituire nuovi organismi come il Centro europeo per le reti energetiche, dato che esiste già un numero elevato di organismi cui si potrebbe ricorrere;

91.

sollecita la Commissione ad accordare maggiore sostegno agli interconnettori operanti tra Stati membri e soprattutto all'interno degli Stati membri, in modo da offrire ai fornitori di energia delle regioni insulari e periferiche un miglior accesso alla rete continentale;

92.

invita la Commissione ad analizzare con precisione i problemi che attualmente si registrano nel rilascio delle licenze di costruzione alle frontiere; invita la Commissione a garantire che gli Stati membri rilascino licenze di costruzione alle frontiere nel giro di quattro anni dalla presentazione delle richieste; osserva che una delle strade percorribili per raggiungere tale risultato potrebbe consistere, se necessario, nell'introduzione di una normativa;

93.

ritiene che la creazione di mercati regionali dell'energia dovrebbe contribuire ad accelerare l'integrazione dei mercati energetici nell'Unione europea mentre non dovrebbe in alcun modo frapporre nuovi ostacoli all'integrazione di tutti i mercati;

94.

invita la Commissione ad adoperarsi per un maggiore ricorso a meccanismi di assegnazione basati sul mercato in caso di capacità di trasporto transfrontaliero limitate;

95.

invita la Commissione a fare dell'instaurazione, entro il 2009, di mercati regionali dell'energia elettrica ben funzionanti un obiettivo prioritario — così da integrare entro il 2012 i mercati con il maggior potenziale di sviluppo a breve termine a livello europeo — e a portare avanti la creazione di un mercato e una rete europea unica dell'energia;

96.

osserva che le interconnessioni transfrontaliere richiederanno misure speciali, quali un trattamento preferenziale dei finanziamenti, o esenzioni fiscali; sollecita l'Unione europea a far progredire rapidamente i propri progetti in materia di reti transeuropee dell'energia (TEN); rileva che il completamento dei collegamenti mancanti a livello delle TEN migliorerà la sicurezza dell'approvvigionamento, contribuendo nel contempo alla realizzazione del mercato interno;

97.

ritiene opportuno rinviare il contemplato ampliamento del quadro normativo e che occorra invece accelerare l'attuazione negli Stati membri delle norme comunitarie vigenti; è dell'avviso che ulteriori misure regolamentari, quali la completa separazione proprietaria, vadano prese in considerazione solo qualora i meccanismi previsti nell'attuale legislazione in materia di mercato interno non risultino efficaci nella pratica; sottolinea l'importanza di migliorare l'efficacia della regolamentazione e di assicurare un'applicazione corretta e coerente delle disposizioni relative alla separazione delle attività contenute nelle direttive attuali;

98.

sollecita la Commissione a tener pienamente conto delle recenti relazioni dell'UCTE e dell'ERGEG in merito al blackout elettrico avvenuto in Germania nel novembre 2006, quando fisserà la propria posizione sulla futura gestione e proprietà delle reti energetiche nonché dell'esigenza di nuove iniziative legislative per disciplinare meglio il settore energetico dell'UE;

99.

ritiene che i sistemi di trasmissione nel settore dell'energia dovrebbero essere oggetto di una separazione integrale della proprietà non appena la Commissione consideri inefficace la legislazione in vigore, poiché ciò impedirebbe il manifestarsi di conflitti di interesse tra imprese concorrenti nel settore dell'energia;

100.

ritiene che la Commissione debba presentare una strategia organica in materia di gas, che prenda in esame la necessità di ridurre i consumi, la garanzia dell'accesso di terzi, l'uso economico ed efficiente del gas, la diversificazione delle forniture e delle vie di transito e la riqualificazione delle infrastrutture (ad es. stoccaggio di gas, strutture per il gas naturale liquefatto [GNL], nodi per il gas [gas hubs] mancanti) — preparando in tal modo anche l'introduzione del biogas —, la necessità in determinati Stati membri di invertire la direzione del flusso di gas erogato, e che affronti la questione dell'immagazzinamento e degli stock dopo un'approfondita analisi costi/benefici che consideri i vincoli fisici ed economici propri del settore del gas;

101.

invita la Commissione ad avanzare proposte concernenti una direttiva sul gas naturale per bilanciare quelle in materia di biocarburanti e idrogeno;

102.

chiede alla Commissione di proporre una definizione di grande utente energetico; invita la Commissione a riservare particolare attenzione ai grandi utenti energetici dell'Unione europea che competono nell'economia globale;

103.

sollecita la Commissione ad avvalersi delle proprie prerogative in materia di concorrenza per affrontare l'esistenza di clausole di spartizione del mercato nei contratti di fornitura tra produttori di gas e fornitori energetici nazionali nell'Unione europea — clausole che vietano ai fornitori energetici nazionali dell'Unione europea di vendere le riserve di gas dei produttori su altri mercati UE —, nonché ad esaminare la legittimità dei contratti di fornitura a lungo termine che sbarrano il mercato ad altri fornitori;

Povertà energetica e diritti dei consumatori

104.

ritiene che i consumatori vadano posti al centro di tutte le future politiche energetiche e che la povertà energetica debba avere maggiore rilievo nelle proposte della Commissione; ricorda che i consumatori, e specialmente gli enti pubblici, che devono dare l'esempio in questo campo, hanno degli obblighi anche nel campo del risparmio di energia; riconosce il ruolo centrale che possono svolgere la misurazione e la tariffazione intelligente per rafforzare la sensibilità dei consumatori in merito alle modalità e ai motivi per cui viene utilizzata l'energia e quindi per cambiare i loro comportamenti di consumo; invita il Consiglio e la Commissione a proporre misure che aiutino i nuclei familiari a basso reddito a realizzare risparmi energetici nelle loro case, riducendo quindi la bolletta energetica e la loro esposizione a futuri aumenti di prezzo;

105.

insiste sulla necessità di campagne di educazione e di promozione di nuovi comportamenti a favore di una mobilità più sostenibile dei cittadini europei;

106.

chiede che venga fornito un sostegno integrato e continuo alle autorità locali e regionali nel quadro delle misure di efficienza energetica e di sostenibilità a carico dei vari fondi europei, quali in particolare i fondi strutturali, il settimo programma quadro e l'Intelligent Energy Europe (EIE), e in generale di tutti gli interventi di politica regionale e di ingegneria finanziaria inseriti nella politica di coesione per il periodo 2007-2013 nonché di quelli connessi alle attività della Banca europea per gli investimenti;

107.

invita la Commissione a dimostrare il proprio interesse per le fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico, dando rilievo (mainstreaming) a tali politiche nel quadro di tutte le azioni finanziate durante il prossimo periodo di programmazione 2007-2013 a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e, in particolare, delle azioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale in tutte le regioni dell'Unione; la invita inoltre elaborare una proposta sui modi per eliminare gli ostacoli che si frappongono ai progressi in materia di risparmio energetico, a causa della soglia del 3 % imposta alla spesa per l'efficienza energetica a carico di tali fondi, e a considerare la soppressione di tale soglia dopo il 2013;

108.

ribadisce la convinzione che l'approvvigionamento energetico della popolazione per il soddisfacimento di esigenze elementari è imprescindibile e che esso deve essere pertanto assicurato; chiede pertanto alle autorità competenti per l'energia degli Stati membri di garantire che gli obblighi di servizio universale siano rispettati, garantendo adeguata tutela alle categorie di utenti più vulnerabili e meno abbienti;

109.

è favorevole all'inserimento di obiettivi di politica energetica nella formulazione dei criteri per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, laddove ciò sia fattibile per l'autorità aggiudicatrice, ragionevole per l'offerente e non rappresenti un intervento sleale sulla concorrenza;

110.

sottolinea l'importanza di assicurare che i consumatori abbiano un accesso agevole alle informazioni in fatto di tariffe e di scelte disponibili, abbiano la possibilità di cambiare il proprio fornitore con modalità semplici e il diritto di essere ascoltati dalle autorità di regolamentazione in ciascuno Stato membro;

Sviluppo

111.

chiede che la Commissione e il Consiglio tengano conto del fatto che 2 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso ai servizi energetici di base e che l'Unione europea fissi un orientamento politico volto ad alleviare tale situazione e a realizzare gli Obiettivi di sviluppo del millennio;

112.

accoglie con favore l'iniziativa del Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili come parte della responsabilità globale di promuovere lo sviluppo;

113.

sottolinea che l'Unione europea e gli Stati membri devono sfruttare le loro relazioni con i paesi fornitori di energia, a livello diplomatico, commerciale e di assistenza, per promuovere la trasparenza fiscale; ritiene che la Commissione dovrebbe sostenere e promuovere ufficialmente l'iniziativa per la trasparenza dell'industria estrattiva (EITI) nonché sviluppare una strategia per integrare i principi della EITI e il regime di responsabilità sociale delle imprese in tutti gli accordi con i paesi terzi; ritiene che specifiche disposizioni di tali accordi dovrebbero sostenere il ruolo che la società civile deve svolgere per sorvegliare in modo indipendente la gestione dei proventi derivanti dall'energia;

114.

ritiene che l'impatto delle misure adottate verrebbe notevolmente rafforzato da una politica estera forte, intesa a persuadere tutti i paesi industrializzati a partecipare alla lotta contro il cambiamento climatico, nonché dall'inserimento nella politica di sviluppo dell'Unione europea di un maggior numero di programmi volti a promuovere l'energia pulita ed efficiente;

115.

ritiene altresì che l'Unione europea dovrà esplorare con i paesi in via di sviluppo modalità che permettano loro di partecipare maggiormente allo sforzo globale per contrastare il riscaldamento del clima, e adattarvisi, nonché azioni per rafforzare la solidarietà a livello mondiale di fronte alle ripercussioni del cambiamento climatico, soprattutto nel caso dei paesi più poveri;

116.

sottolinea che lo sviluppo economico è un diritto per tutti i paesi in via di sviluppo; pone tuttavia l'accento sul fatto che tali paesi non devono riprodurre le pratiche inquinanti dei paesi industrializzati, e chiede pertanto che si presti maggiore attenzione alla cooperazione tecnologica e allo sviluppo di capacità nel settore dell'energia sostenibile e all'applicazione di norme internazionali di efficienza per i prodotti che consumano energia;

117.

chiede che si sostenga maggiormente, ad esempio mediante il trasferimento di conoscenze e di tecnologia, il ricorso a forme di energia sostenibili e disponibili localmente, nonché a reti energetiche decentralizzate, in particolare nei paesi in via di sviluppo, al fine di garantire l'accesso all'energia, di economizzare le risorse, di creare posti di lavoro, di ridurre la dipendenza e contribuire allo sviluppo di economie di mercato sostenibili;

*

* *

118.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 36.

(2)  GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 404.

(3)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 172.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0118.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0219.

(6)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 108.

(7)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 117.

(8)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 120.

(9)  GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 44.

(10)  GU C 157 E, del 6.7.2006, pag. 61.

(11)  Testi approvati, P6_TA(2006)0300.

(12)  Testi approvati, P6_TA(2006)0058.

(13)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 599.

(14)  Testi approvati, P6_TA(2006)0110.

(15)  Testi approvati, P6_TA(2006)0243.

(16)  www.iphe.net

(17)  www.iter.org

(18)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(19)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

P6_TA(2006)0604

Strategia per la biomassa e i biocarburanti

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia per la biomassa e i biocarburanti (2006/2082(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione «Piano d'azione per la biomassa» (COM(2005)0628),

vista la comunicazione della Commissione «Strategia dell'UE per i biocarburanti» (COM(2006)0034),

vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1),

vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (2),

vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 recante raccomandazioni alla Commissione sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento (3),

visto il mandato conferito alla Commissione europea relativamente ai negoziati dell'OMC sull'agricoltura, quale definito nella proposta della Commissione europea relativa alle modalità da seguire nei negoziati dell'OMC sull'agricoltura (documento di riferimento 625/02, gennaio 2003),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia nonché i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0347/2006),

A.

considerando che, nel lungo periodo, si dovrebbe maggiormente utilizzare, fra le altre fonti, la biomassa quale fonte energetica e si dovrebbe sfruttare al massimo il suo potenziale di valorizzazione energetica, soprattutto nei settori silvicolo, agricolo e dei rifiuti,

B.

considerando che la realizzazione di soluzioni sostenibili alla sfida energetica si basa su un indispensabile, sensibile miglioramento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico e, allo stesso tempo, sull'espansione delle fonti rinnovabili,

C.

considerando che le principali possibilità di utilizzo della biomassa riguardano la generazione di energia elettrica, il riscaldamento e raffreddamento, la produzione di idrogeno, di metano e di carburanti nonché l'industria chimica, alimentare, cartaria e del legno,

D.

considerando che, nel novero delle fonti energetiche rinnovabili, la biomassa costituisce l'unica fonte di carbonio e che pertanto occorre tener conto sia del recupero energetico sia della fabbricazione di prodotti contenenti carbonio,

E.

considerando che un maggior ricorso alla biomassa può recare un contributo al conseguimento dei tre principali obiettivi della politica energetica, segnatamente la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività e la sostenibilità ambientale unitamente ad una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,

F.

considerando che la riduzione della produzione di gas a effetto serra grazie al ricorso alla bioenergia dipende dal tipo di utilizzo della bioenergia e dalla scelta della coltura e dalle caratteristiche del sistema agricolo in cui la coltura è praticata,

G.

considerando che il settore dei trasporti, pur essendo responsabile di oltre il 20 % delle emissioni di gas ad effetto serra, non è incluso nel meccanismo del commercio delle emissioni; considerando che si prevede un ulteriore aumento di tali emissioni nei prossimi anni e che l'uso dei biocarburanti è uno dei modi per migliorare la performance ambientale del settore,

H.

considerando che, grazie alla biomassa, la dipendenza dalle fonti energetiche esterne potrebbe diminuire e nelle regioni rurali si potrebbero prospettare nuove opportunità di sviluppo economico e di occupazione,

I.

considerando che taluni Stati non stanno rispettando la direttiva 2003/30/CE sull'uso dei biocarburanti nei trasporti, e stanno fissando obiettivi molto modesti,

J.

considerando che all'utilizzo della biomassa continuano tuttora a frapporsi ostacoli logistici e tecnici consistenti nel tenore energetico relativamente basso, nella disponibilità decentrata, nella diversità delle sostanze e nei carburanti sintetici,

K.

considerando che i biocarburanti della seconda generazione (carburanti BTL) consentono un utilizzo energetico notevolmente superiore a quello dei carburanti della prima generazione (olio vegetale, biodiesel, etanolo),

L.

considerando che la normativa comunitaria sulla qualità della benzina impedisce di utilizzare miscele contenenti più del 5 % di bioetanolo,

M.

considerando che si dispone della tecnologia per la produzione di biocarburanti della seconda generazione e che ad un crescente fabbisogno di carburanti di più elevata qualità fa riscontro l'esistenza dell'infrastruttura e della tecnica di propulsione,

N.

considerando che, a livello mondiale, è possibile fabbricare economicamente tramite carburanti di sintesi prodotti contenenti carbonio, come dimostrano gli esempi in Sudafrica e a Trinidad; che nondimeno tale produzione di biocarburanti della seconda generazione non deve ostacolare la produzione di carburante di prima generazione, avviata dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2003/30/CE,

O.

considerando che la definizione, a livello dell'UE, di una politica di promozione della biomassa postula un approccio integrato che apra alla concorrenza tutti i modi di utilizzo,

P.

considerando che, in linea con il principio di sussidiarietà, il piano d'azione per la biomassa deve lasciare agli Stati membri il margine di manovra e la flessibilità necessari perché possano fissare propri obiettivi e adottare, in via autonoma, politiche e strumenti di promozione della bioenergia, a condizione che tali politiche non generino distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri,

Q.

considerando che l'efficienza dei costi e la sostenibilità costituiscono importanti principi guida per una promozione ecologicamente responsabile della bioenergia, che combini un elevato livello di sicurezza ambientale con una base di finanziamento economicamente valida a lungo termine,

R.

considerando che, per conseguire gli obiettivi della sostenibilità ambientale e di una riduzione dei gas a effetto serra, è necessario assicurare che l'intero ciclo di vita del biocarburante, dal campo al serbatoio, trasporto compreso, comporti emissioni di carbonio significativamente inferiori rispetto a quelle prodotte dal combustibile fossile,

S.

considerando che la questione della produzione interna e delle importazioni di biomassa deve essere valutata nell'ottica della promozione dello sviluppo di un settore autonomo della biomassa nell'Unione europea, anche nella prospettiva del reddito supplementare potenzialmente disponibile per l'agricoltura,

T.

considerando che l'emergere di un settore europeo dei biocarburanti offre opportunità di trasferimenti di tecnologia nel settore dei biocarburanti verso paesi in via di sviluppo pesantemente danneggiati dall'aumento dei prezzi del petrolio,

U.

considerando che l'assenza di chiare norme e salvaguardie ambientali, in particolare nel caso dei biocarburanti, potrebbe comportare notevoli ripercussioni negative, come un aumento della deforestazione tropicale, senza peraltro che le emissioni di gas ad effetto serra vengano ridotte in misura significativa,

V.

considerando la necessità di verificare le norme vigenti nell'Unione europea in funzione di un migliore recupero della biomassa,

W.

considerando che occorre pervenire a un mix equilibrato tra produzione di beni e valorizzazione energetica e che quest'ultima costituisce solo una tra le varie possibilità di utilizzazione della biomassa,

X.

considerando che l'impiego chimico di prodotti contenenti grassi animali e oli vegetali costituisce un comparto economico concorrenziale, la cui esistenza non va messa in discussione,

Y.

considerando che quello dell'utilizzo industriale del legno e dei suoi sottoprodotti come materiali è un settore concorrenziale che crea occupazione e valore, la cui esistenza non va messa a repentaglio,

Z.

considerando che altri paesi non europei hanno compiuto passi significativi verso la promozione di biocarburanti e hanno già raggiunto elevate quote di penetrazione nel mercato dei carburanti,

1.

accoglie con favore le due comunicazioni della Commissione sul piano d'azione per la biomassa e sulla strategia dell'UE per i biocarburanti;

2.

condivide la valutazione della Commissione sull'attuale utilizzo della biomassa e sugli ostacoli che si frappongono ad un'ulteriore diffusione della stessa nei settori energetici;

3.

è convinto che, segnatamente alla luce della strategia di Lisbona, l'approccio dell'Unione europea per la promozione dei biocarburanti debba essere orientato all'efficienza e alla sostenibilità e che le misure adottate in questo settore non debbano comportare oneri amministrativi sproporzionati;

4.

reputa necessaria la creazione, a livello regionale, nazionale ed europeo, di mercati trasparenti e aperti per la biomassa e i biocarburanti, che rispettino le regole della produzione sostenibile, siano compatibili con un mercato unico, trasparente e competitivo dell'energia e siano integrati nel sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

5.

ritiene che i produttori di biocarburanti necessitino di una politica coerente in materia di investimenti e di prezzi a medio termine, a livello sia degli Stati membri che dell'Unione europea, che consenta il recupero in tempi ragionevoli degli investimenti effettuati;

6.

sollecita la Commissione ad adoperarsi per l'instaurazione di un mercato europeo per la biomassa e chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli esistenti sia a livello interno che rispetto agli altri Stati membri;

7.

muove dal presupposto che il piano d'azione per la biomassa e la comunicazione sulla strategia per i biocarburanti costituiscono la base di provvedimenti concreti ed efficaci;

8.

esorta la Commissione a riesaminare gli obiettivi fissati nel piano d'azione per la biomassa relativamente alla produzione di calore, alla generazione di energia elettrica e alla produzione di biocarburanti con riferimento alla competitività dei costi, all'efficienza e all'output energetico di ciascun settore;

9.

ritiene che la Commissione dovrebbe riesaminare tutti i piani d'azione e le direttive allo scopo di rendere possibile una produzione e un impiego razionali della bioenergia e dei biocarburanti; ritiene altresì che tale riesame dovrebbe riguardare in via prioritaria i settori delle coltivazioni vegetali, dell'economia forestale e dello smaltimento dei rifiuti;

10.

conviene con la Commissione che l'impiego della biomassa in applicazioni stazionarie come l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento possa contribuire in misura ottimale al conseguimento dell'obiettivo stabilito dall'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; chiede che siano sostenuti la produzione e l'utilizzo sostenibile ed efficiente in termini di costi della biomassa nei settori della produzione di energia elettrica, di metano e in quello dei trasporti nonché in quello del riscaldamento e del raffreddamento, se del caso mediante adeguate misure, che siano coerenti con il conseguimento degli obiettivi di Kyoto e dell'obiettivo a più lungo termine di un aumento massimo complessivo della temperatura di 2 °C; chiede in tale contesto che sia rivolta un'attenzione specifica alla conversione delle reti di teleriscaldamento;

11.

ritiene che gli aiuti e gli interventi in collegamento con le energie rinnovabili basate sulla biomassa non debbano provocare a lungo termine distorsioni della concorrenza sui mercati delle materie prime;

12.

muove dalla premessa che sia possibile innescare un più rapido sviluppo e un più ampio utilizzo della biomassa e dei biocarburanti anche sulla base di accordi volontari; invita gli Stati membri e la Commissione a incoraggiare l'impiego della biomassa per la produzione di energia, in particolare collegando i requisiti ambientali alle emissioni piuttosto che alla scelta del carburante;

13.

ritiene che, stanti l'ampiezza del mercato e le possibilità di utilizzo esistenti, la biomassa lignea sia la più consona per dare vita a livello europeo a mercati funzionanti, anche se già si osservano ristrettezze del mercato e prezzi in crescita; appoggia pertanto l'intenzione della Commissione di presentare quanto prima possibile un piano d'azione per la silvicoltura;

14.

ritiene tuttavia che l'utilizzo della biomassa forestale non debba determinare un aumento della pressione sulle foreste naturali, né bloccare la ricostituzione di foreste eccessivamente sfruttate in passato o portare all'espansione delle monocolture o delle piantagioni di specie esotiche, e debba essere sempre promosso secondo modalità compatibili con il miglioramento della qualità ecologica delle foreste;

15.

invita gli Stati membri a subordinare il sostegno finanziario accordato alla biomassa non già alle dimensioni, bensì all'efficienza dell'impianto in questione, alla presenza di un bilancio nettamente positivo di gas ad effetto serra e ai vantaggi tangibili per la sicurezza dell'ambiente e degli approvvigionamenti, conformemente al principio di addizionalità, tenendo conto del tipo e dell'entità del sostegno necessario per assicurare la penetrazione del mercato per un determinato tipo di biomassa;

16.

invita la Commissione a mettere a punto uno strumento che permetta di valutare la sostenibilità della produzione e dell'uso dei (bio)carburanti; ritiene sia opportuno sviluppare una metodologia comune per misurare in modo obiettivo gli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei carburanti minerali e dei biocarburanti, che potrebbe servire anche quale punto di riferimento per gli incentivi politici a favore dei (bio)carburanti più sostenibili;

17.

invita gli Stati membri ad incentivare in via prioritaria le produzioni energetiche realizzate a seguito della stipula di contratti di filiera tra imprenditori agricoli e le imprese che usano le biomasse per scopi energetici;

18.

si attende dagli Stati membri misure di incentivazione degli investimenti per la produzione e l'uso della biomassa e di biocarburanti che siano caratterizzate dalla massima efficacia sotto il profilo del clima e compatibili con le norme della politica strutturale e della politica agricola, con una particolare attenzione per le varietà ecocompatibili, adattate a livello regionale e tradizionali; ritiene che tali regimi di incentivazione non debbano in alcun caso far sì che venga soppiantata la produzione sostenibile di derrate alimentari a livello locale;

19.

si attende che gli Stati membri mettano a punto piani d'azione nazionali per la biomassa, da collegare in seguito anche alle misure nazionali di politica strutturale e agricola, e li aggiornino a scadenze fisse; si attende inoltre che facciano tutto il possibile per realizzare gli obiettivi della direttiva 2003/30/CE;

20.

invita la Commissione a vagliare, basandosi su raffronti scientifici «well-to-wheel» (dalla fonte primaria all'uso finale) di vari tipi di biomassa importata e prodotta nell'UE, la sostenibilità della biomassa e dei biocarburanti in tutti i settori di utilizzo, a presentare un bilancio della compatibilità con l'acquis comunitario e a trasmettere una relazione al Parlamento e al Consiglio entro la fine del 2007;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri, in relazione all'uso accresciuto della biomassa a fini energetici, a garantire il rispetto degli interessi e dei vincoli concernenti la conservazione della natura, l'assetto del paesaggio e la gestione delle zone rurali e delle foreste;

22.

si attende che la Commissione, in seguito ad una valutazione ambientale strategica, avanzi proposte sulla promozione dell'utilizzo sostenibile ed efficiente, in termini di costi, della biomassa a scopi di riscaldamento e raffreddamento, sia nel settore pubblico che in quello privato;

23.

è del parere che, date le esigenze controverse riguardanti la biomassa a partire dai rifiuti, è importante che la bioenergia non sia utilizzata come pretesto per promuovere l'incenerimento dei rifiuti rispetto ad opzioni che consentono un maggiore risparmio di risorse, come il riutilizzo, il riciclaggio o il compostaggio;

24.

si attende che l'utilizzo come combustibile dei rifiuti non ulteriormente riciclabili come materia, tra cui i sottoprodotti agroalimentari, ad esclusione di quelli provenienti da aree interessate da processi di desertificazione, venga facilitato nel contesto della revisione del quadro giuridico per i rifiuti, tenendo conto della resa energetica; rileva tuttavia che ciò deve avvenire senza che siano ostacolati il riutilizzo o il riciclaggio di materiali riciclabili;

25.

invita la Commissione a rimuovere tutti i possibili ostacoli contestuali alla legislazione europea onde consentire e promuovere la produzione di biogas da fermentazione di letame o rifiuti organici;

26.

sollecita l'apertura delle reti del gas all'immissione e al trasporto non discriminatorio di biogas, nella misura in cui è tecnicamente possibile immettere e trasportare tali gas in tutta sicurezza attraverso la rete del gas naturale;

27.

si augura che, le procedure amministrative per la produzione e l'utilizzo di bioenergia, oltre che essere snellite, siano estese a tutti gli Stati membri;

28.

sottolinea che il sostegno alla promozione delle colture energetiche è stato introdotto nell'ambito della riforma della politica agricola comune;

29.

segnala che nell'impiego della biomassa a fini di sostenibilità occorre promuovere il tipo di uso più prossimo al luogo di produzione delle materie agricole di base onde evitare le perdite energetiche connesse al trasporto; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a concedere aiuti finanziari per lo sviluppo delle zone rurali in modo da convertire alla bioenergia gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici nelle zone rurali;

30.

sollecita il riconoscimento e la promozione della combustione di interi raccolti, ad esempio la combustione di cereali;

31.

si compiace del fatto che la Commissione ponga l'accento sull'importanza di utilizzare le scorte di cereali d'intervento per produrre bioenergia; richiama l'attenzione sul fatto che ciò permetterà di ridurre la quantità di cereali d'intervento per l'esportazione e che l'Unione europea potrà in tal modo rispettare più facilmente gli impegni presi nel quadro dell'OMC; chiede di conseguenza alla Commissione di sviluppare incentivi adeguati al fine di garantire che la maggiore quantità possibile di cereali sia utilizzata in tal modo;

32.

accoglie favorevolmente l'obiettivo alla base della comunicazione della Commissione di continuare a promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili, tra cui i biocarburanti, compreso il loro impiego nei trasporti, ferma restando la libertà degli Stati membri di optare a favore di altre tecnologie rinnovabili e di scegliere il settore e l'applicazione in cui la biomassa assicura i maggiori benefici sotto il profilo dell'effetto serra e dell'energia;

33.

invita gli Stati membri a promuovere l'impiego dei biocarburanti rendendo più attraente il regime di imposte e accise applicabile alla produzione e all'utilizzo di tali carburanti; invita gli Stati membri ad appoggiare una politica coordinata in materia; sostiene pertanto l'obiettivo della Commissione di proporre l'applicazione di obblighi in materia di biocarburanti, secondo quanto definito nella strategia dell'Unione europea per i biocarburanti (COM(2006)0034); invita la Commissione a definire nuovi e più ambiziosi obiettivi a lungo termine, fino al 2020, onde garantire la sicurezza degli investimenti;

34.

esorta la Commissione a migliorare, di concerto con le compagnie petrolifere e di gas e con le aziende automobilistiche, la disponibilità di veicoli ecocompatibili nonché la distribuzione e l'accesso dei consumatori al biocarburante;

35.

invita la Commissione a rimuovere qualsiasi ostacolo ingiustificato allo sviluppo del mercato della biomassa e dei biocarburanti, senza compromettere le considerazioni relative all'ambiente e alla salute su cui si basano tali misure;

36.

appoggia l'intenzione della Commissione di promuovere su base duratura la ricerca e lo sviluppo, in particolare nel settore dei biocarburanti di seconda generazione, e di facilitarne l'applicazione su ampia scala;

37.

ritiene che i biocarburanti di seconda generazione (carburanti BTL) abbiano una capacità di sfruttamento energetico notevolmente superiore a quella dei biocarburanti di prima generazione;

38.

reputa di impellente necessità fissare quanto prima le norme tecniche per i biocarburanti e sottoporre a revisione la vigente direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e del suo rapporto con l'utilizzo di biocarburanti, senza compromettere le motivazioni ambientali e sanitarie originariamente alla base di tali misure; sottolinea che le norme esistenti dovrebbero essere adattate — o la direttiva 98/70/CE modificata — solo una volta che la Commissione abbia concluso la valutazione dell'impatto esercitato sulla qualità dell'aria dall'impiego di miscele con percentuali più elevate di biocarburanti nella benzina e nel combustibile diesel;

39.

sollecita in particolare il rimaneggiamento dell'attuale norma EN 14214, per includere ulteriori forme di biomassa;

40.

auspica che sia stabilita una definizione dei diversi tipi di biocarburante di seconda generazione, per distinguere, date le ripercussioni ambientali, la produzione ottenuta dalla silvicoltura rispetto alla produzione derivata da materiali lignocellulosici di scarto, rifiuti organici da discarica o materia prima di origine vegetale e animale;

41.

appoggia la creazione di una piattaforma tecnologica per i biocarburanti, di concerto con tutti i fornitori di tecnologia coinvolti nello sviluppo, nella produzione, nella trasformazione e nell'uso finale delle colture energetiche;

42.

si attende dalla Commissione che, nella promozione della ricerca, si tenga conto adeguatamente dell'obiettivo di un'aumentata utilizzazione della biomassa in connessione con sistemi di teleraffreddamento e teleriscaldamento, in accordo con la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura sul settimo programma quadro di ricerca (4);

43.

invita pressantemente gli Stati membri a indicare al più presto i loro obiettivi nazionali per la bioenergia, che dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi nazionali «Kyoto» e con l'obiettivo a lungo termine di un aumento massimo complessivo della temperatura di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, stabilito a livello UE;

44.

invita la Commissione a introdurre una certificazione obbligatoria e completa che consenta la produzione sostenibile di biocarburanti in tutte le fasi, comprendente norme per le fasi di coltivazione e trasformazione nonché per il bilancio dei gas a effetto serra nel corso dell'intero ciclo di vita, che si applichi sia ai carburanti prodotti all'interno dell'Unione europea che a quelli importati;

45.

invita la Commissione ad appoggiare lo sviluppo e l'utilizzazione del sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) per controllare l'utilizzazione del suolo nella produzione di bioetanolo al fine di impedire la distruzione delle foreste pluviali e altre ripercussioni negative sull'ambiente;

46.

riconosce che un ulteriore aumento della produzione di olio di palma può incidere sulle foreste naturali e sulla produzione tradizionale di alimenti, provocando una perdita di diversità, conflitti fondiari e forti emissioni di gas a effetto serra; invita pertanto la Commissione a subordinare l'importazione nell'Unione europea di prodotti derivati dall'olio di palma al rispetto dei criteri di produzione sostenibili, definiti nell'ambito di un sistema di certificazione globale;

47.

si attende che un eventuale obiettivo in materia di biomassa a livello europeo venga fissato in linea con l'obiettivo già stabilito dall'UE di una quota del 25 % di energie rinnovabili entro il 2020;

48.

è fautore, per quanto concerne il settore dei trasporti, di politiche e misure nonché di tecnologie alternative che siano coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamento climatico;

49.

invita la Commissione a varare misure volte a introdurre nel settore dei biocarburanti un compromesso tra l'industria automobilistica e il settore petrolifero secondo il principio «biocarburanti per le automobili e non automobili per biocarburanti»;

50.

auspica l'applicazione dell'ottava raccomandazione del gruppo CARS 21, che identifica nei biocarburanti di seconda generazione una tecnologia particolarmente promettente per ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti;

51.

raccomanda di prendere in considerazione, nell'ambito della promozione dei prodotti e della tecnologia, un eventuale impiego dei biocarburanti in tutti i modi di trasporto;

52.

ritiene che, per l'utilizzazione dei biocarburanti in taluni settori selezionati quali l'agricoltura e la silvicoltura, la navigazione e i trasporti pubblici locali, sia sensato incoraggiarne l'impiego tramite incentivi fiscali a più lungo termine a favore dei carburanti puri, nel rispetto di un adeguato regime di certificazione;

53.

invita la Commissione a incentivare, con la riforma del regime comunitario delle accise, nei singoli Stati membri l'aggiunta di biocarburanti nei carburanti convenzionali;

54.

sottolinea l'interesse di ricorrere a misure fiscali, come le esenzioni fiscali, pur invitando la Commissione a vigilare su eventuali distorsioni del mercato;

55.

appoggia la Commissione nel suo intento di pervenire, nell'ambito dei negoziati OMC, a chiare norme atte a consentire lo sviluppo di un settore europeo dei biocarburanti, in particolare attraverso la predisposizione di un quadro commerciale e doganale appropriato e coerente;

56.

invita la Commissione ad aumentare la priorità data al riconoscimento delle preoccupazioni non commerciali nell'ambito di un futuro accordo con l'OMC; rileva che ciò consentirebbe all'UE di garantire che i biocarburanti importati rispondano a taluni criteri di sostenibilità, in particolare nel settore dell'ambiente;

57.

rileva che i biocarburanti sono ormai oggetto di transazioni sul mercato mondiale e che l'UE non è ancora autosufficiente in questo settore; osserva tuttavia che la promozione della produzione interna dovrebbe avere l'assoluta priorità;

58.

ritiene opportuno definire, per un dato periodo, un tasso di penetrazione accettabile delle importazioni di bioetanolo nell'UE, che sia compatibile con il progressivo sviluppo della produzione comunitaria e in linea con la strategia europea a favore di uno sviluppo sostenibile, in particolare nel settore dell'energia;

59.

reputa necessaria, entro la fine del 2007, una relazione della Commissione sulle condizioni di produzione e di esportazione di biocarburanti nei principali paesi produttori;

60.

invita la Commissione a promuovere, nel quadro del piano d'azione per la biomassa, ulteriori studi e ricerche sulle materie plastiche derivate dalla biomassa in modo da pervenire a una migliore comprensione del contributo di tali materie, durante il loro ciclo di vita, alle economie di combustibili fossili, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alle economie di energia nelle operazioni di recupero diverse dal compostaggio; invita la Commissione ad esaminare la possibilità di rendere obbligatorio l'uso di determinate materie plastiche derivate dalla biomassa, qualora esse risultassero essere una valida alternativa alle materie plastiche utilizzate attualmente;

61.

invita la Commissione a prendere in esame la creazione, sotto forma di progetto pilota, di parchi delle energie rinnovabili, in cui il fabbisogno energetico sarebbe soddisfatto da una combinazione di varie fonti energetiche rinnovabili, quali la biomassa, l'energia eolica e solare;

62.

è convinto che il sostegno pubblico ai biocarburanti sia fondamentale e prende atto della diffusa inquietudine dell'opinione pubblica per quanto concerne l'ingegneria genetica verde; ritiene che lo sviluppo di una biomassa ad elevato contenuto energetico debba avvenire nel rispetto dell'ambiente e non debba costituire una minaccia, reale o percepita, per la produzione alimentare non geneticamente modificata; è convinto che la selezione assistita da marcatori (MAS), che consente il miglioramento delle colture grazie a tecniche di «incrocio intelligente», vale a dire l'incrocio di piante di famiglie simili anziché la loro modificazione genetica attraverso l'integrazione di un gene estraneo, debba apportare un rilevante contributo allo sviluppo di una biomassa ad elevato contenuto energetico e, nel contempo, rispettosa dell'ambiente;

63.

invita tutti gli Stati membri a creare congrui incentivi per le colture energetiche sostenibili senza mettere a repentaglio la produzione alimentare, facilitando l'accesso sostenibile e mobilitando ulteriore biomassa proveniente dall'agricoltura e dalle foreste;

64.

invita la Commissione a rivolgere una particolare attenzione ai progetti su piccola scala per i biocarburanti contestuali al settore agrario primario, come la distillazione mobile e la fermentazione, atti ad incidere notevolmente sulla futura trasformazione di prodotti derivati primari;

65.

ritiene che le risorse previste alla rubrica 2 per il primo pilastro della politica agricola comune (§ 60) e quelle del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale dovrebbero essere destinate anche all'utilizzo energetico della biomassa;

66.

è del parere che la promozione della biomassa nelle zone rurali dovrebbe essere raggiunta attribuendo priorità a ricerca, sviluppo e dimostrazione per quanto riguarda le applicazioni della biomassa che hanno dimostrato di contribuire in più ampia misura e nel modo più vantaggioso sotto il profilo dei costi alla riduzione dei gas ad effetto serra nonché al risparmio energetico, e creando un mercato specifico per migliorare la redditività mediante campagne d'informazione; propone di attribuire una particolare attenzione allo sviluppo e alla promozione di soluzioni favorevoli per tutti, che prevedano la possibilità di combinare la produzione di biomassa con il ripristino dell'habitat, un'agricoltura a basso input e una gestione del territorio che favorisca l'ambiente;

67.

chiede che sia notevolmente aumentata la superficie massima di garanzia, fissata a 1,5 milioni di ettari nel contesto del regime di aiuti per le colture energetiche, e che non sia esclusa alcuna coltura da tale regime di aiuti, privilegiando comunque quelle con un elevato fattore di efficacia energetica;

68.

sollecita la Commissione ad abolire la messa a riposo dei terreni e a sviluppare nuovi incentivi per le colture energetiche;

69.

fa presente che anche la coltivazione di materie prime rinnovabili deve essere praticata conformemente a buone prassi professionali e che per essa valgono le regole della condizionalità (cross compliance);

70.

esorta la Commissione ad ampliare il ventaglio delle specie idonee alla coltura per la produzione di biocarburanti nei regimi di sostegno, onde garantire che si scelgano le colture energetiche più adeguate a livello locale e regionale e si incentivi la fermentazione di letame;

71.

chiede alla Commissione di eliminare gli ostacoli allo sviluppo delle colture energetiche nei nuovi Stati membri, che applicano un regime semplificato di pagamento unico alla superficie;

72.

sollecita l'adozione di un quadro armonizzato a livello europeo per far sì che la disponibilità di biomassa a scopi energetici sia considerata prioritaria anche nei paesi in cui la bioenergia non è ancora sviluppata;

73.

è convinto che la produzione e l'utilizzo sostenibili della biomassa, che dovrebbero estendersi alle coltivazioni su piccola scala ed essere integrati nelle politiche di sviluppo rurale, offrano notevoli vantaggi per i paesi in via di sviluppo; ritiene inoltre che l'UE dovrebbe appoggiare il trasferimento di tecnologie verso tali paesi terzi e l'esportazione di tecnologie nel campo delle bioenergie; considera nondimeno che tale politica dovrebbe essere equilibrata e che detti sforzi dovrebbero tendere in via prioritaria al soddisfacimento del fabbisogno energetico proprio di tali paesi piuttosto che allo sviluppo esclusivo della loro capacità di esportazione;

74.

invita la Commissione a predisporre una specifica iniziativa volta a informare, formare e sensibilizzare all'uso della biomassa e dei biocarburanti, rivolta al mondo agricolo, ai cittadini e agli amministratori locali;

75.

ritiene che la produzione di biomassa e di biocarburanti possa recare un notevole contributo al conseguimento degli obiettivi europei in materia di controllo climatico;

76.

chiede alla Commissione di presentare appena possibile una proposta di direttiva sull'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili quale parte del pacchetto energetico nel 2007 e ricorda la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 contenente raccomandazioni alla Commissione sull'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento;

77.

sottolinea la necessità di una politica d'informazione su scala UE relativa alla biomassa e ai biocarburanti;

78.

invita la Commissione a includere la torba, per quanto attiene all'aspetto del ciclo di vita, quale fonte di energia rinnovabile a lungo termine per la produzione di biomassa e bioenergia;

79.

chiede, ai fini della messa a punto di una strategia a lungo termine per la promozione di un mercato concorrenziale dei biocarburanti nell'Unione europea, che siano definite condizioni quadro affidabili per investitori e produttori, in particolare per quanto riguarda gli incentivi fiscali;

80.

chiede che la cooperazione e l'integrazione dei mercati dei biocarburanti nell'UE e negli Stati europei vicini ricevano una maggiore attenzione politica ed economica, specialmente nel quadro degli accordi specifici di partenariato;

81.

è dell'avviso che il programma «Energia intelligente per l'Europa» contribuirà a sostenere i progetti locali relativi al risparmio energetico e allo sfruttamento adeguato delle risorse naturali;

82.

invita la Commissione a non fare offerte nel quadro dei negoziati biregionali e bilaterali, superiori a quanto sarà stato concesso all'OMC in termini di richieste di accesso preferenziale al mercato comune del bioetanolo e ad applicare, nel quadro del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e dell'SPG+, le disposizioni che consentono di ridurre o di eliminare le preferenze per il bioetanolo accordate a taluni paesi, quando le stesse non sono più giustificate;

83.

invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare sui tentativi di frode o di elusione dei dazi doganali applicabili al bioetanolo, ad adoperarsi in particolare affinché siano rispettate le norme sull'origine e sulla classificazione tariffaria e ad impedire l'abuso di taluni regimi doganali sospensivi;

84.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

(2)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

(3)  GU C 290 E del 29.11.2006, pag.115.

(4)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 401.

P6_TA(2006)0605

Figi

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nelle Isole Figi

Il Parlamento europeo,

vista la sua precedente risoluzione dell'8 settembre 2000 sulla situazione nelle Isole Figi (1),

vista la dichiarazione della Presidenza UE del 5 dicembre 2006 sul colpo di stato alle Isole Figi,

vista la dichiarazione del 5 dicembre 2006 del Segretario generale delle Nazioni Unite sul colpo di stato militare alle Figi,

vista la dichiarazione dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite del 6 dicembre 2006,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il commodoro Bainimarama ha rovesciato il governo figiano democraticamente eletto con il colpo di stato del 5 dicembre 2006 in disprezzo della Costituzione, dello stato di diritto, del popolo e delle istituzioni tradizionali delle Figi,

B.

considerando che a maggio e a settembre 1987 le Figi erano già state teatro di due colpi di Stato guidati dal colonello Sitiveni Rabuka e da indigeni figiani,

C.

considerando che il 19 maggio 2000 un gruppo armato prese in ostaggio per diverse settimane il Primo Ministro, primo di etnia indiana, Mahendra Chaudhry, e diversi altri membri del parlamento,

D.

considerando che la crisi sta paralizzando l'economia delle Figi con ritardi nella produzione di zucchero, una drammatica flessione del turismo e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

E.

considerando che l'aiuto allo sviluppo alle Isole Figi, nell'ambito del Nono Fondo europeo di sviluppo, equivalente a 23 milioni di euro, è stato ripristinato dall'Unione europea nel 2004 con l'obiettivo di garantire a tutti i gruppi etnici una parità di accesso all'istruzione e alla formazione,

F.

considerando che il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto costituisce un elemento essenziale dell'accordo di partenariato di Cotonou che disciplina le relazioni fra gli Stati ACP e l'Unione europea,

G.

considerando che lo sviluppo e la cooperazione fra le Figi e l'Unione europea risale al 1975,

H.

considerando che il Commonwealth decise di sospendere la partecipazione delle Figi dai suoi consigli decisionali,

1.

condanna fermamente il colpo di stato ai danni del governo democraticamente eletto da parte di forze militari figiane e ribadisce la sua più ferma opposizione ad azioni che mettano in pericolo il processo democratico nelle Figi;

2.

chiede il ritiro dell'esercito e il ripristino del governo democraticamente eletto;

3.

è persuaso che una soluzione duratura dell'attuale crisi politica possa essere raggiunta soltanto attraverso mezzi pacifici che rispettino le preoccupazioni e gli interessi di tutte le comunità;

4.

sottolinea che sta prendendo forma l'opposizione pacifica al regime militare dopo l'appello alla resistenza pacifica del Primo Ministro deposto e con la denuncia del colpo di stato da parte del Gran Consiglio dei Capi e dei gruppi ecclesiastici più influenti;

5.

ricorda che le Figi hanno svolto le elezioni generali nel maggio 2006, ritenute regolari dagli osservatori internazionali, ivi compresa una nutrita missione di osservazione elettorale dell'Unione europea;

6.

ricorda che la coalizione di governo formata dal Primo Ministro Qarase a seguito delle elezioni ha piena legittimità democratica, nonché un'ampissima maggioranza in parlamento;

7.

sottolinea che il futuro della società multietnica delle Figi dipende dalla credibilità e dalla legittimità delle istituzioni democratiche in base al principio di parità fra esseri umani a prescindere dall'origine etnica, sostenute da tutte le comunità;

8.

propone la creazione di una commissione «verità e riconciliazione» alle Figi per contribuire alla coesistenza pacifica tra le due principali comunità del paese;

9.

chiede alla Commissione UE e agli Stati membri di sospendere immediatamente tutti gli aiuti non umanitari nelle Isole Figi, come indicato all'articolo 96 dell'accordo di partenariato di Cotonou, ad eccezione dei programmi d'istruzione, sempreché questi programmi siano attuati da ONG;

10.

chiede all'Unione europea di imporre immediatamente un divieto di viaggio per impedire ai membri dell'esercito, alle loro famiglie e ad altre persone connesse con il colpo di stato alle Isole Figi l'ingresso negli Stati membri;

11.

invita tutti i membri del Forum delle Isole del Pacifico e gli altri protagonisti a livello regionale e internazionale ad esercitare pressioni per risolvere la situazione e pervenire ad una duratura stabilità politica, economica e sociali nelle Isole Figi;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale del Commonwealth, ai governi dei paesi del Forum delle Isole del Pacifico, compresa l'Australia e la Nuova Zelanda, e ai governi dei paesi del dialogo Post Forum, ivi compresi gli Stati Uniti.


(1)  GU C 135 del 7.5.2001, pag. 302.

P6_TA(2006)0606

Coinvolgimento delle forze ONU nelle violenze sessuali in Liberia e Haiti

Risoluzione del Parlamento europeo sul coinvolgimento delle forze ONU nelle violenze sessuali in Liberia e Haiti

Il Parlamento europeo,

vista la Conferenza ad alto livello dell'ONU sull'eliminazione dello sfruttamento e dell'abuso sessuale compiuto dal personale dell'ONU e delle ONG, svoltasi a New York il 4 dicembre 2006, e i commenti del Segretario generale in tale conferenza,

visti la Quarta convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) e i protocolli addizionali del 1977 secondo cui le donne devono essere protette contro gli stupri e tutte le altre forme di violenza sessuale,

viste la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 (2000) del 31 ottobre 2000, sulle donne, la pace e la sicurezza,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1265 (1999) del 17 settembre 1999 sulla protezione dei civili nei conflitti armati e in particolare il paragrafo 14, secondo il quale il personale ONU che si occupa delle attività di ristabilimento, mantenimento e consolidamento della pace deve avere una formazione appropriata, in particolare in materia di diritti dell'uomo e negli aspetti relativi al genere,

visto lo statuto di Roma che istituisce il Tribunale penale internazionale, e in particolare gli articoli 7 e 8, secondo cui lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità sono crimini contro l'umanità e crimini di guerra che vengono equiparati alla tortura e ai più gravi crimini di guerra, a prescindere dal fatto che questi atti siano perpetrati sistematicamente o meno durante conflitti internazionali o interni,

vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1712 (2006) del 29 settembre 2006 sulla Liberia,

vista la relazione del principe Zeid Ra'ad Zeid Al-Hussein, Consigliere del Segretario generale sullo sfruttamento e l'abuso sessuale nelle operazioni di pace dell'ONU, intitolata «Una strategia generale per eliminare in futuro lo sfruttamento e l'abuso sessuale nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite», del 4 aprile 2005,

vista la relazione dell'Ufficio dei servizi di controllo interno del 5 gennaio 2005, intitolata «Indagini dell'Ufficio dei servizi di controllo interno in materia di accuse di sfruttamento e abuso sessuale nell'ambito della missione organizzata dalle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo»,

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazione di post-conflitto (1),

visto l'articolo 115, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando che le recenti accuse che i bambini ad Haiti e in Liberia sono oggetto di stupri e incitamento alla prostituzione da parte del personale dell'ONU incaricato di mantenere la pace è l'ultimo di una triste serie di scandali simili, come gli atti di pedofilia da parte del personale dell'ONU nella Repubblica democratica del Congo e il traffico di esseri umani in Kosovo,

B.

considerando che alle operazioni di pace dell'ONU nel mondo partecipano quasi 100 000 persone, la grande maggioranza delle quali si comporta in modo leale e onesto, ma il cui contributo alla pace e alla sicurezza è pregiudicato da una serie di gravi abusi sessuali compiuti da un piccolo numero di dipendenti dell'ONU,

C.

considerando che le Nazioni Unite hanno indagato 319 addetti alle operazioni di pace sospettati di abusi sessuali dopo il 2004 e hanno sanzionato 179 militari, civili e agenti di polizia,

D.

considerando che i dipendenti ONU espulsi dall'organizzazione per sfruttamento sessuale sono raramente processati nel loro paese d'origine,

E.

considerando che lo scopo delle missioni di pace è di aiutare i paesi devastati dalla guerra civile o dai conflitti internazionali a ripristinare la stabilità, a garantire la sicurezza pubblica e a adottare lo Stato di diritto,

1.

esprime la propria profonda indignazione per gli odiosi crimini attribuiti al personale ONU, come le prestazioni sessuali in cambio di cibo;

2.

condanna gli atti del personale di pace dell'ONU ad Haiti e in Liberia che hanno costretto i bambini a subire violenze e prostituzione;

3.

condanna tutti gli atti di abuso e di sfruttamento sessuale nonché le altre forme di atti criminali compiuti dal personale ONU in violazione dei diritti dell'uomo nonché in flagrante contraddizione con le missioni di pace e umanitarie della stessa organizzazione;

4.

sottolinea la natura particolarmente odiosa di tali atti, che sono attività predatorie su popolazioni locali estremamente vulnerabili e deboli che dovrebbero essere protette e non abusate dal personale dell'ONU;

5.

invita tutti gli Stati membri dell'ONU che partecipano alle missioni di pace a dar seguito a tutte le accuse di abuso e sfruttamento sessuale, in particolare quelle che riguardano i minorenni, e a processare più rapidamente possibile le persone che hanno commesso gli abusi;

6.

invita il Segretario generale dell'ONU a effettuare ulteriori indagini sul ruolo delle forze di pace dell'ONU e dei lavoratori delle organizzazioni umanitarie nello sfruttamento e nell'abuso sessuale di bambini e di persone vulnerabili, allo scopo di creare un efficace sistema di controllo e di attuare la politica di tolleranza zero dell'ONU;

7.

plaude alla recente Conferenza ad alto livello dell'ONU del 4 dicembre 2006 che ha affrontato i problemi della prevenzione degli abusi sessuali in loco da parte del personale e all'annuncio del Segretario generale in merito alla strategia di prossima realizzazione per assistere le vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuale, oltre all'utilizzazione del DNA nelle indagini per impedire ulteriori abusi;

8.

esprime grave preoccupazione per le notizie di una «cultura del silenzio» in alcune missioni dell'ONU a causa dei timori di castigo e di rappresaglie; invita l'ONU ad adottare tutte le misure necessarie per creare un ambiente di lavoro che consenta al personale di riferire gli abusi compiuti senza timore di rappresaglie;

9.

sottolinea che, nonostante le attuali misure e il fatto che l'ONU da lungo tempo abbia adottato un'impostazione di «tolleranza zero», le accuse di violenza sessuale persistono; che se l'ONU non può contrastare drasticamente questi comportamenti ciò avrà un effetto negativo sulla credibilità e sull'autorità morale dell'istituzione in quanto tale e che, in ultima analisi, alcuni Stati membri potrebbero ridurre il numero dei loro effettivi in un momento in cui le missioni di pace sono sempre più necessarie;

10.

sottolinea la difficoltà a cui si trova di fronte l'ONU per sanzionare i soldati colpevoli di abusi sessuali, in quanto la responsabilità ultima della formazione dei militari e delle sanzioni nei loro confronti spetta agli Stati membri; invita pertanto i paesi interessati ad applicare procedure disciplinari ogniqualvolta sia possibile;

11.

approva l'ambizione di creare un trattato ONU vincolante per processare gli addetti alle missioni di pace che commettono abusi sessuali;

12.

sottolinea che tale trattato dovrebbe anche includere politiche per impedire al personale ONU accusato di tali abusi di essere riassunto, per istituire di un fondo di assistenza per le vittime degli abusi e per adottare misure per migliorare la formazione del personale ONU in materia di rispetto dei diritti dell'uomo;

13.

invita l'ONU a provvedere ad assicurare la protezione delle persone vulnerabili, in particolare le donne, i bambini e i rifugiati, nelle zone in cui operano le sue forze; invita inoltre l'ONU e l'UE a sostenere misure per fare in modo che le donne abbiano voce in capitolo nelle situazioni di conflitto e in quelle post conflittuali in modo che siano meno vulnerabili allo sfruttamento sessuale;

14.

approva la campagna nazionale per lottare contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale avviata dal governo della Liberia il 4 dicembre 2006, unitamente alle organizzazioni dell'ONU e della società civile, e l'appello del Presidente Johnson-Sirleaf alla comunità internazionale «di non fare cattivo uso della (sua) ricchezza e del (suo) potere per sfruttare sessualmente bambini e donne»;

15.

riconosce il lavoro delle missioni di pace delle Nazioni Unite a favore della pace e della sicurezza in tutto il mondo;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU e ai governi degli Stati membri dell'ONU.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2006)0245.

P6_TA(2006)0607

Birmania

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Birmania

Il Parlamento europeo,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite Pinheiro sulla situazione dei diritti dell'uomo in Myanmar, del 21 settembre 2006,

visti la decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 settembre 2006, di inserire il Myanmar nel suo ordine del giorno ufficiale, la visita compiuta in tale paese, dal 9 al 12 novembre 2006, dal Sottosegretario generale per gli Affari politici delle Nazioni Unite Ibrahim Gambari, e la conseguente relazione di quest'ultimo al Consiglio di sicurezza,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar, in particolare quella del 17 novembre 2005 (1),

visto il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (2),

vista la dichiarazione della presidenza del Sesto vertice Asia-Europa (ASEM), tenutosi in Helsinki a il 10 e 11 settembre 2006,

visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che il Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC) continua a sottoporre il popolo del Myanmar ad abusi spaventosi in fatto di diritti dell'uomo, quali il lavoro forzato, la persecuzione di dissidenti, la coscrizione di bambini soldato e i trasferimenti coatti,

B.

considerando che la Convenzione nazionale, convocata per la prima volta nel 1993 al fine di elaborare una costituzione e da allora sospesa più volte, ha ripreso i lavori il 10 ottobre 2006, ma che manca ancora di credibilità per via dell'assenza di rappresentanti democraticamente eletti, segnatamente della Lega nazionale per la democrazia (NLD), come anche di gruppi etnici,

C.

considerando che la leader dell'NLD, vincitrice del premio Nobel per la pace e del premio Sakharov, Aung San Suu Kyi, ha passato 10 degli ultimi 16 anni agli arresti domiciliari, un provvedimento illegale che la giunta militare prolunga ogni anno,

D.

considerando che i vicini del Myanmar devono assumere una posizione più ferma contro gli abusi commessi nel paese dal regime militare e che il Myanmar deve migliorare la sua situazione in materia di diritti dell'uomo e abbracciare la democrazia,

E.

considerando che più del 30 % dei bambini al di sotto dei cinque anni soffre di malnutrizione, che i tassi di mortalità per malaria e tubercolosi rimangono molto elevati, che l'epidemia di HIV/AIDS si è diffusa a livello di tutta la popolazione e che quasi la metà dei bambini in età scolastica non è scolarizzata,

F.

considerando che il governo del Myanmar ha recentemente ordinato al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) di chiudere i suoi cinque uffici in loco, impedendo di fatto all'organizzazione di svolgere la maggior parte del suo lavoro di assistenza e protezione a beneficio dei civili che vivono in condizioni difficili nelle zone di frontiera,

G.

considerando che, secondo la relazione strategica sul controllo internazionale dei narcotici relativa al 2006, il Myanmar è il secondo produttore al mondo di oppio illegale e che contribuisce per più del 90 % alla produzione di eroina dell'Asia sudorientale,

1.

condanna l'SPDC per aver posto in atto, per più di quarant'anni, un'implacabile soppressione del popolo birmano e per la sua totale incapacità di compiere passi significativi in direzione della democrazia;

2.

rifiuta di riconoscere la legittimità delle proposte costituzionali formulate dalla Convenzione nazionale fintantoché quest'ultima non includerà l'NLD e altri partiti politici; sollecita la Convenzione nazionale a presentare una road map per la democrazia, che rispecchi fedelmente gli auspici del popolo birmano, anziché consolidare il controllo dei militari sul potere;

3.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Aung San Suu Kyi e di tutti gli altri prigionieri politici — che secondo le stime dovrebbero essere più di 1 100 — detenuti dall'SPDC;

4.

deplora la recente chiusura, da parte del governo di Myanmar, di cinque uffici in loco del CICR (a Mandalay, Mawlamyine, Hpa-an, Taunggyi e Kyaing Tong), che rende di fatto impossibile all'organizzazione svolgere la sua attività umanitaria, nonché l'adozione di altre misure destinate ad intimidire organizzazioni non governative (ONG) impegnate in campo umanitario; invita il governo di Myanmar a consentire a queste organizzazioni di operare senza ingerenze e restrizioni;

5.

condanna fermamente la brutale repressione operata dal regime nei confronti di numerosi, importanti gruppi etnici, fra cui i karen del Myanmar orientale, che ha causato sofferenze e migrazioni interne su vasta scala (nella parte orientale del paese circa 82 000 persone sono state costrette ad abbandonare le loro case nel 2006, cosa che ha portato il numero degli sfollati interni ad almeno 500 000);

6.

accoglie favorevolmente la missione di informazione effettuata in Myanmar nel 2006 dal ministro degli Esteri malese Syed Hamid Albar, sulla scorta della posizione assunta l'anno scorso dall'Undicesimo vertice dell'Associazione delle nazioni dell'Asia-Sud-orientale (ASEAN), e confida che ciò porterà ora all'adozione di misure più severe da parte delle nazioni ASEAN nei confronti della giunta militare in Myanmar;

7.

accoglie favorevolmente la decisione dell'Organizzazione internazionale del lavoro di portare dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla Corte internazionale di giustizia le proprie preoccupazioni riguardo al detestabile ricorso al lavoro forzato da parte dell'SPDC, e spera che questo atteggiamento più determinato induca l'SPDC a porre fine a tale pratica;

8.

riconosce che le sanzioni mirate dell'Unione europea non sono state concentrate sui settori economici che procurano al regime redditi considerevoli e che, di conseguenza, non hanno finora avuto l'impatto auspicato su coloro che sono direttamente responsabili della sofferenza del popolo birmano; invita il Consiglio a garantire che tutti gli Stati membri applichino rigorosamente le misure restrittive esistenti;

9.

invita inoltre il Consiglio ad ampliare la portata delle sanzioni e ad estendere l'elenco di coloro cui esse si applicano, così da includere tutti i ministri, i deputati, i membri, i sostenitori e i lavoratori dell'SPDC, oltre ai loro familiari, nonché gli uomini d'affari e altre personalità di primo piano associate al regime;

10.

sollecita la Cina, l'India e altri paesi che continuano a rifornire di armi e a sostenere in altro modo la giunta militare a cessare di farlo e ad unirsi alla comunità internazionale nei suoi sforzi volti a migliorare la situazione in Myanmar;

11.

accoglie favorevolmente la decisione dei giudici della Corea del Sud di mettere in stato d'accusa 14 persone che lavorano per sette società sudcoreane e che avrebbero fornito tecnologia ed attrezzature al regime birmano per aiutarlo a costruire una fabbrica di armi a Pyay, nel centro del paese;

12.

si compiace della recente apertura da parte delle Nazioni Unite del primo di sette centri di assistenza giuridica, situato nel campo di Ban Mae Nai Soi, nella Thailandia nord-occidentale, e inteso ad aiutare i profughi birmani che vivono nella vicina Thailandia, e si aspetta che le Nazioni Unite adottino ulteriori misure ferme nei confronti dell'SPDC;

13.

insiste sul fatto che tutti gli aiuti al Myanmar devono essere consegnati per il tramite di ONG autentiche e devono raggiungere le popolazioni alle quali sono destinati, e che il coinvolgimento dell'SPDC deve essere il minore possibile;

14.

invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare una risoluzione vincolante che chieda il ripristino della democrazia in Myanmar e il rilascio di tutti prigionieri politici, ivi compresa Aung San Suu Kyi;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati membri, ai governi delle nazioni ASEAN, alla Lega nazionale per la democrazia, al Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


(1)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 473.

(2)  GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1.

P6_TA(2006)0608

Implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoli

Risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni della firma della Convenzione dell'Aja sui titoli

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ad alcuni diritti sui titoli detenuti presso un intermediario e la sua relazione esplicativa (in prosieguo la «Convenzione dell'Aja sui titoli»),

vista la proposta di decisone del Consiglio (COM(2003)0783) concernente la firma della Convenzione dell'Aja sui titoli,

visto lo studio della Commissione su alcuni aspetti giuridici della Convenzione dell'Aja sui titoli,

vista la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2002 concernente i contratti di garanzia finanziaria (1) e in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (2) e in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi (3) e in particolare gli articoli 24 e 31, terzo trattino,

visto il parere della Banca centrale europea del 17 marzo 2005 (4) in merito alla firma della convenzione dell'Aja sui titoli,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 7 settembre 2006 sulla partecipazione del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza dell'Aja in seguito all'adesione della Comunità (5),

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Compensazione e regolamento nell'Unione europea — prospettive future» (6),

visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma e paragrafo 3, secondo comma del trattato CE,

visto l'articolo 108, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.

considerando che la Convenzione dell'Aja sui titoli non è compatibile con le direttive 2002/47/CE, 98/26/CE e 2001/24/CE,

B.

considerando che la Commissione prevede pertanto di sottoporre a revisione queste tre direttive che sono state adottate nell'ambito della procedura di codecisione con il Parlamento europeo,

C.

considerando che tali direttive hanno postulato un principio detto PRIMA (Place of the Relevant Intemediary Approach, o approccio del luogo dell'intermediario pertinente) allo scopo di assicurare la sicurezza giuridica dei pagamenti e un efficace controllo sugli intermediari finanziari,

D.

considerando che in mancanza di armonizzazione dei diritti materiali in materia di proprietà, di diritto di voto e di diritti e obblighi dei depositari centrali nei confronti dei titolari dei conti e in particolare della distinzione tra gli attivi detenuti in proprio e quelli detenuti per conto di un cliente è necessario, prima di abbandonare il principio PRIMA, di consultare effettivamente il Parlamento europeo sulla base di un esame preliminare approfondito da parte di tutte le commissioni interessate,

E.

considerando che il Parlamento europeo dispone di un potere di parere conforme in merito alla ratifica della Convenzione dell'Aja sui titoli,

1.

ribadisce la necessità di un controllo democratico sui negoziati condotti nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato;

2.

insiste sulla necessità di una consultazione del Parlamento europeo prima della ratifica, in particolare sui progetti di mandati di negoziato e sull'utilità di clausole di deconnessione;

3.

ricorda l'attaccamento del Parlamento al principio PRIMA, alla definizione di un contesto comune per l'esercizio di attività di compensazione e di regolamento, alla lotta effettiva contro il riciclaggio e al rispetto delle intenzioni di voto degli azionisti;

4.

ritiene fondamentale assicurare la sicurezza giuridica ex ante per quanto riguarda la legge applicabile a talune questioni concernenti la detenzione, l'opponibilità e il trasferimento di titoli iscritti su un conto e detenuti presso intermediari, nonché le garanzie costituite su tali titoli in un contesto internazionale, e ridurre i rischi sistematici che potrebbero essere provocati da incertezze a tale riguardo;

5.

esprime la sua più viva preoccupazione per quanto riguarda le riserve avanzate più volte dalla Banca centrale europea in materia di rischio sistemico e il rischio di una crescita esponenziale dei litigi relativi all'esecuzione delle garanzie a cui i tribunali dovranno applicare una legge straniera allo scopo di determinare in particolare il posto che occupa in graduatoria;

6.

è del parere che un solo sistema giuridico debba disciplinare gli aspetti patrimoniali di tutti i titoli iscritti nei conti dei partecipanti in seno ad un sistema di regolamento e, nello stesso modo, ritiene che un solo sistema giuridico di regolamento debba disciplinare gli aspetti contrattuali della relazione tra il sistema e ognuno dei partecipanti allo scopo di proteggere il carattere definitivo delle operazioni, la sicurezza e la trasparenza del sistema di regolamento;

7.

è del parere che la sicurezza delle transazioni intra-europee debba avere la precedenza rispetto all'agevolazione delle transazioni tra l'Unione europea e il resto del mondo;

8.

deplora il carattere molto insufficiente del test di realtà (articolo 4, paragrafo 1 della Convenzione dell'Aja sui titoli) e le esenzioni in materia di leggi di polizia (articolo 11, paragrafo 3 della Convenzione dell'Aja sui titoli), cosa che rischia di incoraggiare la scelta delle leggi meno vincolanti e di creare distorsioni nel mercato interno dei servizi finanziari;

9.

invita la Commissione a presentargli uno studio esauriente di impatto sulle conseguenze dell'adesione alla Convenzione dell'Aja sui titoli per il diritto e l'economia dell'Unione europea; chiede che tale studio precisi in particolare le conseguenze fiscali dell'adesione alla Convenzione, le conseguenze dei trasferimenti di rischi tra entità (depositari centrali, banche, titolari di depositi) in seguito all'abbandono del principio PRIMA, le conseguenze sull'esercizio del diritto di voto connesso ai titoli, gli effetti sulla remunerazione del proprietario ultimo dei titoli, la lotta contro gli abusi del mercato, la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, l'efficacia dei sistemi di regolamento e l'accertamento dei rischi di insolvenza degli enti creditizi;

10.

chiede che tale studio di impatto sia adottato in via collegiale dai Commissari prima di adottare la Convenzione dell'Aja sui titoli definitivamente a nome della Comunità;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.

(2)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(3)  GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

(4)  GU C 81 del 2.4.2005, pag. 10.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0353.

(6)  GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 265.


II Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Lunedì, 18 dicembre 2006

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 317/906


PROCESSO VERBALE

(2006/C 317 E/05)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Ripresa della sessione

La seduta è aperta alle 11.05.

2.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono

Jean-Marie Cavada (presidente della commissione LIBE) che ringrazia i diversi attori che hanno concorso all'approvazione, il 14.12.2006 (punto 6.11 del PV del 14.12.2006, punto 6.12 del PV del 14.12.2006, punto 6.13 del PV del 14.12.2006, punto 6.15 del PV del 14.12.2006, punto 6.16 del PV del 14.12.2006, punto 6.22 del PV del 14.12.2006, punto 6.23 del PV del 14.12.2005, punto 6.26 del PV del 14.12.2006, punto 6.27 del PV del 14.12.2006 e punto 6.28 del PV del 14.12.2006), delle dieci proposte di decisione relative al finanziamento dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sottolineando che i testi rispecchiano ora la volontà dell'Aula.

Richard Corbett (relatore sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento, approvata il 14.12.2006 (punto 6.20 del PV del 14.12.2006), che chiede che le nuove disposizioni siano disponibili già dal gennaio 2007 (Il Presidente gli risponde che sarà distribuita una nuova versione provvisoria del regolamento per il gennaio 2007).

3.   Presentazione di documenti

È stato presentato il seguente documento dalla Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità (COM(2006)0570 — C6-0332/2006 — 2006/0183(COD))

deferimento

merito: TRAN

parere: ITRE

4.   Benvenuto

Il Presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Parlamento panafricano, guidata dalla sua Presidente, Gertrude Mongella, presente in tribuna d'onore.

5.   Firma di REACH e del Settimo programma quadro di ricerca

Josep Borrell Fontelles (Presidente del Parlamento europeo) e Matti Vanhanen (Presidente in carica del Consiglio) rendono delle brevi dichiarazioni in seguito all'approvazione del regolamento REACH e del Settimo programma quadro di ricerca(punto 8.1 del PV del 13.12.2006, punto 8.2 del PV del 13.12.2006, punto 8.10 del PV del 30.11.2006, punto 8.11 del PV del 30.11.2006, punto 8.14 del PV del 30.11.2006, punto 8.15 del PV del 30.11.2006, punto 8.16 del PV del 30.11.2006, punto 8.17 del PV del 30.11.2006, punto 8.18 del PV del 30.11.2006, punto 8.19 del PV del 30.11.2006, punto 8.20 del PV del 30.11.2006 e punto 8.21 del PV del 30.11.2006).

Procedono quindi alla firma degli atti, assistiti da José Manuel Barroso (Presidente della Commissione), Karl-Heinz Florenz (presidente della commissione ENVI), Guido Sacconi (relatore sulle relazioni REACH), Miloslav Ransdorf (vicepresidente della commissione ITRE) e i tre relatori sul Settimo programma quadro di ricerca, Jerzy Buzek, Philippe Busquin e Anne Laperrouze.

6.   Riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006 — Semestre di attività della Presidenza finlandese (discussione)

Relazione del Consiglio europeo e dichiarazione della Commissione: Riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2006

Dichiarazione della Presidenza in carica del Consiglio: Semestre di attività della Presidenza finlandese

Matti Vanhanen (Presidente in carica del Consiglio) illustra la relazione del Consiglio europeo e rende la dichiarazione sul semestre di attività della Presidenza finlandese del Consiglio.

José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) rende anch'egli una dichiarazione sulla riunione del Consiglio europeo.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, Nigel Farage, a nome del gruppo IND/DEM, e Koenraad Dillen, non iscritto.

Intervengono, secondo la procedura 'catch the eye': Alexander Stubb, Edite Estrela, Gérard Onesta, Gunnar Hökmark, Ville Itälä, Lasse Lehtinen, Józef Pinior, Margrietus van den Berg, Françoise Grossetête, Jan Mulder, Ryszard Czarnecki, Esko Seppänen, Piia-Noora Kauppi, Jacek Saryusz-Wolski, Marianne Mikko, Hannu Takkula, Zbigniew Zaleski, Richard Corbett, Kyriacos Triantaphyllides, Malcolm Harbour, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Simon Busuttil, Alojz Peterle, Tunne Kelam, Avril Doyle, Charles Tannock, Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská e Jerzy Buzek.

Intervengono Matti Vanhanen e José Manuel Barroso per rispondere ai quesiti posti dai deputati.

La discussione è chiusa.

7.   Calendario delle prossime sedute

Le prossime sedute si terranno dal 15.01.2007 al 18.01.2007.

8.   Interruzione della sessione

La sessione del Parlamento europeo è interrotta.

La seduta è tolta alle 13.25.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Agnoletto, Albertini, Andersson, Andrejevs, Arif, Ashworth, Audy, Ayala Sender, Ayuso, Baco, Bauer, Beaupuy, Becsey, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berès, van den Berg, Berman, Blokland, Bonde, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bozkurt, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brunetta, van den Burg, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Carollo, Caspary, Castex, Castiglione, Cavada, Christensen, Coelho, Corbett, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, De Blasio, De Keyser, Demetriou, Deprez, Descamps, Désir, De Veyrac, De Vits, Dillen, Doyle, Duff, Duka-Zólyomi, Elles, Estrela, Farage, Fernandes, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Florenz, Fourtou, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gaľa, Gaubert, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Glattfelder, Gottardi, Gröner, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Hänsch, Harangozó, Harbour, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hegyi, Herczog, Hökmark, Holm, Horáček, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Jäätteenmäki, Janowski, Jeggle, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Kallenbach, Karas, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Klinz, Koch, Konrad, Krasts, Krupa, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lamassoure, Lambrinidis, Lang, Langen, Lax, Lehtinen, Libicki, Ludford, Lundgren, Maaten, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Moreno Sánchez, Mulder, Muscat, Myller, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pęk, Alojz Peterle, Pīks, Pinior, Pirilli, Pleštinská, Podestà, Pöttering, Prets, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Rivera, Roithová, Rothe, Rouček, Roure, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saryusz-Wolski, Schapira, Scheele, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schulz, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Sommer, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Stubb, Sudre, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Tajani, Takkula, Tannock, Tomczak, Triantaphyllides, Tzampazi, Vaidere, Van Hecke, Vaugrenard, Veneto, Vlasák, Watson, Henri Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zappalà, Ždanoka, Zvěřina

Osservatori:

Bărbuleţiu, Cappone, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Martin Dimitrov, Kazak, Kirilov, Mihalache, Paparizov, Sofianski, Szabó, Vigenin


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 317/s32


 

Significato dei simboli utilizzati

*

procedura di consultazione

**I

procedura di cooperazione, prima lettura

**II

procedura di cooperazione, seconda lettura

***

parere conforme

***I

procedura di codecisione, prima lettura

***II

procedura di codecisione, seconda lettura

***III

procedura di codecisione, terza lettura

(La procedura di applicazione é fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

AFET

commissione per gli affari esteri

DEVE

commissione per lo sviluppo

INTA

commissione per il commercio internazionale

BUDG

commissione per i bilanci

CONT

commissione per il controllo dei bilanci

ECON

commissione per i problemi economici e monetari

EMPL

commissione per l'occupazione e gli affari sociali

ENVI

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

ITRE

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

IMCO

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

TRAN

commissione per i trasporti e il turismo

REGI

commissione per lo sviluppo regionale

AGRI

commissione per l'agricoltura

PECH

commissione per la pesca

CULT

commissione per la cultura e l'istruzione

JURI

commissione giuridica

LIBE

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

AFCO

commissione per gli affari costituzionali

FEMM

commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

PETI

commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PPE-DE

gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei

PSE

gruppo socialista al Parlamento europeo

ALDE

gruppo Alleanza dei liberali e dei democratici per l'Europa

Verts/ALE

gruppo Verde/Alleanza libera europea

GUE/NGL

gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica

IND/DEM

gruppo Indipendenza e Democrazia

UEN

gruppo "Unione per l'Europa delle Nazioni"

NI

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