ISSN 1725-2466 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
49o anno |
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II Atti preparatori |
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Commissione |
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2006/C 176/2 |
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III Informazioni |
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Commissione |
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2006/C 176/3 |
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2006/C 176/4 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
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I Comunicazioni
Consiglio
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/1 |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 27.6.2006 su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE)
(2006/C 176/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto lo studio della Commissione sulla «Tassazione delle società nel mercato interno» (1),
vista la proposta relativa all'istituzione di un «Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento» fatta dalla Commissione nella sua comunicazione del 23 ottobre 2001«Verso un mercato interno senza ostacoli — Strategia per l'introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società» (2),
viste le conclusioni del Consiglio dell'11 marzo 2002 a favore di tale iniziativa e l'istituzione del forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel giugno 2002,
considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,
considerando che in un mercato interno avente le caratteristiche di un mercato nazionale, le transazioni tra imprese associate di Stati membri diversi non dovrebbero essere soggette a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle stesse transazioni effettuate tra imprese associate di uno stesso Stato membro,
considerando che nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno, è estremamente importante ridurre i costi di conformità connessi alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate,
considerando che il codice di condotta di cui alla presente risoluzione fornisce agli Stati membri e ai contribuenti un valido strumento per l'uso di una documentazione standardizzata e parzialmente centralizzata per i prezzi di trasferimento nell'Unione europea, al fine di semplificare gli obblighi in materia di prezzi di trasferimento per le attività transfrontaliere,
considerando che l'accettazione negli Stati membri di una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata a sostegno della conformità dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza potrebbe consentire alle imprese di trarre maggiormente vantaggio dal mercato interno,
considerando che la documentazione dei prezzi di trasferimento nell'Unione europea deve rientrare nel quadro delle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento,
considerando che il sistema della documentazione standardizzata e parzialmente centralizzata dovrebbe essere attuato in modo flessibile e in funzione delle particolari circostanze dell'impresa interessata,
considerando che uno Stato membro può decidere di non imporre alcun obbligo documentale in relazione ai prezzi di trasferimento o di richiedere una documentazione dei prezzi di trasferimento più limitata di quella contemplata dal presente codice di condotta,
riconoscendo che un approccio comune nell'Unione europea in materia di obblighi documentali è vantaggioso sia per i contribuenti, in particolare in termini di riduzione dei costi di conformità e minore esposizione a sanzioni relative alla documentazione, che per le amministrazioni fiscali, in termini di maggiore trasparenza e coerenza,
accogliendo favorevolmente la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2005 (3) sui lavori del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle società e su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea,
sottolineando che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato che istituisce la Comunità europea,
riconoscendo che l'attuazione del codice di condotta di cui alla presente risoluzione non dovrebbe ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,
SI ACCORDANO SUL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:
Codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE)
Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riguarda l'uso di una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata per le imprese associate nell'Unione europea. Destinatari ne sono gli Stati membri, ma con esso si vogliono anche incoraggiare le imprese associate nell'Unione europea a far uso dell'approccio DPT UE.
1. |
Gli Stati membri accetteranno una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e parzialmente centralizzata per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), di cui all'allegato, e la considereranno come informazione di base per l'accertamento dei prezzi di trasferimento di un gruppo multinazionale. |
2. |
Per i gruppi multinazionali l'uso della DPT UE è facoltativo. |
3. |
Gli Stati membri applicheranno agli obblighi documentali relativi all'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione considerazioni analoghe a quelle applicabili alla documentazione dei prezzi di trasferimento. |
4. |
Se del caso, gli Stati membri prenderanno debitamente in considerazione e seguiranno i principi e le indicazioni generali di cui all'allegato. |
5. |
Gli Stati membri si impegnano a non esigere dalle imprese più piccole e meno complesse (comprese le piccole e medie imprese) la presentazione di una documentazione uguale per quantità o complessità a quella che può essere richiesta a imprese più grandi e più complesse. |
6. |
Gli Stati membri dovrebbero:
|
7. |
Gli Stati membri non dovrebbero imporre sanzioni connesse alla documentazione se i contribuenti adempiono in buona fede, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole gli obblighi relativi alla presentazione di una documentazione standardizzata e coerente ai sensi dell'allegato o gli obblighi documentali interni di uno Stato membro e utilizzano correttamente la loro documentazione per determinare i loro prezzi di trasferimento secondo il principio di libera concorrenza. |
8. |
Per assicurare un'applicazione uniforme ed efficace del presente codice, gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno alla Commissione una relazione sulle eventuali misure da loro adottate in riferimento allo stesso e sul suo funzionamento pratico. |
(1) SEC(2001) 1681 del 23.10.2001.
(2) COM(2001) 582 def. del 23.10.2001.
(3) COM(2005) 543 def. del 7.11.2005.
ALLEGATO
DEL CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO PER LE IMPRESE ASSOCIATE NELL'UNIONE EUROPEA (DPT UE)
SEZIONE 1
CONTENTO DELLA DPT UE
1. |
La DPT UE standardizzata e coerente di un gruppo multinazionale è composta da due parti principali:
La DPT UE dovrebbe contenere indicazioni sufficienti per consentire all'amministrazione fiscale di effettuare una valutazione dei rischi ai fini della selezione di casi da esaminare o, all'inizio di una verifica fiscale, di fare domande pertinenti e precise sui prezzi di trasferimento delle imprese multinazionali e di accertare i prezzi di trasferimento delle transazioni tra società. Fatto salvo il paragrafo 31, la società presenta un'unica documentazione per ogni Stato membro interessato, costituita da un masterfile comune da usare in tutti gli Stati membri interessati e da una documentazione nazionale differente per ciascuno Stato membro. |
2. |
Si dovrebbero fornire tutti gli elementi della DPT UE sotto indicati, tenendo conto della complessità dell'impresa e delle transazioni. Per quanto possibile, si dovrebbero usare informazioni già esistenti nel gruppo (ad es. a fini gestionali). Tuttavia, può essere chiesto a un'impresa multinazionale di presentare a questo scopo una documentazione non esistente per altri fini. |
3. |
La DPT UE copre tutte le entità del gruppo residenti nell'UE, comprese le transazioni controllate tra imprese residenti fuori dell'UE e entità del gruppo residenti nell'UE. |
4. Masterfile
4.1. |
Il «masterfile» dovrebbe riflettere la realtà economica dell'impresa e fornire una rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento relativa e accessibile a tutti gli Stati membri dell'UE interessati. |
4.2. |
Il masterfile dovrebbe contenere i seguenti elementi:
|
5. Documentazione nazionale
5.1. |
Il contenuto della documentazione nazionale integra il masterfile. Insieme, le due parti costituiscono la documentazione per lo Stato membro dell'UE interessato. La documentazione nazionale dovrebbe essere accessibile alle amministrazioni fiscali che hanno un interesse legittimo all'appropriato trattamento fiscale delle transazioni coperte dalla documentazione. |
5.2. |
La documentazione nazionale dovrebbe contenere, a complemento del contenuto del masterfile, i seguenti elementi:
|
6. |
Un'impresa multinazionale dovrebbe avere la possibilità di inserire le indicazioni nel masterfile anziché nella documentazione nazionale, purché esse siano altrettanto dettagliate che nella documentazione nazionale. La documentazione nazionale dovrebbe essere compilata nella lingua prescritta dallo Stato membro interessato, anche se l'impresa multinazionale ha scelto di tenere la documentazione nazionale nel masterfile. |
7. |
Le informazioni e i documenti nazionali relativi a una transazione controllata che interessa uno o più Stati membri devono essere contenuti nella documentazione nazionale di tutti gli Stati membri interessati o nel masterfile comune. |
8. |
Le imprese multinazionali dovrebbero poter compilare la documentazione nazionale sotto forma di documentazione unica (contenente informazioni su tutte le imprese del paese in questione) o di documentazioni separate per ciascuna impresa o gruppo di attività nel paese. |
9. |
La documentazione nazionale deve essere compilata nella lingua prescritta dallo Stato membro interessato. |
SEZIONE 2
MODALITÀ DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI GENERALI PER LE IMPRESE MULTINAZIONALI
10. |
Per i gruppi multinazionali l'uso della DPT UE è facoltativo. Tuttavia, un gruppo multinazionale non dovrebbe usare la DPT UE per la sua documentazione in modo arbitrario e incostante, ma in modo coerente in tutta l'UE e da un anno all'altro. |
11. |
Un gruppo multinazionale che opta per la DPT UE dovrebbe in generale applicare tale approccio collettivamente a tutte le imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell'UE soggette alle norme in materia di prezzi di trasferimento. Fatto salvo il paragrafo 31, un gruppo multinazionale che opta per la DPT UE dovrebbe pertanto tenere la documentazione di cui alla sezione 1 per tutte le sue imprese residenti nello Stato membro interessato, comprese le stabili organizzazioni. |
12. |
Se un gruppo multinazionale ha optato per la DPT UE per un determinato periodo d'imposta, ogni membro del gruppo ne informa la sua amministrazione fiscale. |
13. |
I gruppi si dovrebbero impegnare a compilare il masterfile in tempo utile per soddisfare eventuali richieste legittime da parte di una delle amministrazioni fiscali interessate. |
14. |
Il contribuente di un dato Stato membro dovrebbe rendere disponibile la sua DPT UE, su richiesta di un'amministrazione fiscale, entro un periodo di tempo ragionevole in funzione della complessità delle transazioni. |
15. |
Il contribuente cui spetta mettere la documentazione a disposizione dell'amministrazione fiscale dovrebbe essere il contribuente tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e passibile di sanzione in caso di mancata messa a disposizione della documentazione necessaria. Ciò vale anche se la documentazione viene compilata e conservata da un'impresa del gruppo per conto di un'altra. La decisione di un gruppo multinazionale di applicare la DPT UE implica un impegno nei confronti di tutte le imprese associate residenti nell'UE a mettere il masterfile e la rispettiva documentazione nazionale a disposizione della sua amministrazione fiscale nazionale. |
16. |
Se, nella sua dichiarazione dei redditi, un contribuente effettua una rettifica degli utili in seguito all'applicazione del principio di libera concorrenza, deve essere disponibile una documentazione da cui risulta in che modo è stata calcolata la rettifica. |
17. |
L'aggregazione delle transazioni deve essere applicata in modo coerente, risultare trasparente per l'amministrazione fiscale e essere conforme al paragrafo 1.42 delle direttive OCSE sui prezzi di trasferimento (che consente l'aggregazione per le transazioni così strettamente connesse tra loro o talmente continue da non poter essere valutate in modo adeguato separatamente). Tali norme si dovrebbero applicare in modo ragionevole, tenendo conto in particolare del numero e della complessità delle transazioni. |
SEZIONE 3
MODALITÀ DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI GENERALI PER GLI STATI MEMBRI
18. |
Poiché la DPT UE fornisce informazioni di base per la valutazione dei prezzi di trasferimento del gruppo multinazionale, uno Stato membro avrebbe il diritto, nel quadro della normativa interna, di esigere, su specifica richiesta o durante un accertamento fiscale, informazioni e documenti supplementari e diversi rispetto a quelli della DPT UE. |
19. |
Il periodo entro il quale fornire informazioni e documenti supplementari in base alla specifica richiesta di cui al paragrafo 18 dovrebbe essere determinato caso per caso in funzione della quantità e analiticità delle informazioni e dei documenti richiesti. A seconda delle specifiche disposizioni locali, i tempi dovrebbero essere stabiliti in modo da dare al contribuente un periodo di tempo ragionevole (che può variare in funzione della complessità della transazione) per preparare le informazioni supplementari. |
20. |
I contribuenti non sono soggetti a sanzioni connesse alla cooperazione se hanno accettato di adottare l'approccio della DPT UE e forniscono, su specifica richiesta o durante una verifica fiscale, in modo adeguato e entro un periodo di tempo ragionevole informazioni e documenti supplementari rispetto alla DPT UE di cui al paragrafo 18. |
21. |
I contribuenti dovrebbero essere tenuti a presentare all'amministrazione fiscale la loro DPT UE, ossia il masterfile e la documentazione nazionale, soltanto all'inizio di una verifica fiscale o su specifica richiesta. |
22. |
Se uno Stato membro richiede ad un contribuente di fornire informazioni sui prezzi di trasferimento con la dichiarazione dei redditi, tale richiesta dovrebbe essere limitata ad un breve questionario o ad un apposito modulo di valutazione dei rischi. |
23. |
Non dovrebbe essere sempre necessaria la traduzione dei documenti in una lingua locale. Per minimizzare i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, gli Stati membri dovrebbero per quanto possibile accettare documenti compilati in una lingua straniera. Per quanto riguarda la DPT UE, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere disposte ad accettare il masterfile in una lingua di comune comprensione per gli Stati membri interessati. Traduzioni del masterfile dovrebbero essere fornite soltanto se strettamente necessario e su specifica richiesta. |
24. |
Gli Stati membri non dovrebbero imporre ai contribuenti di conservare la documentazione oltre un periodo di tempo ragionevole compatibile con gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali del luogo in cui il contribuente è soggetto all'imposta, a prescindere dal luogo in cui si trova tutta o parte della documentazione. |
25. |
Gli Stati membri dovrebbero valutare gli elementi comparabili nazionali o non nazionali in funzione dei fatti e delle circostanze propri del caso in questione. Ad esempio, gli elementi comparabili trovati in banche dati paneuropee non dovrebbero essere automaticamente rifiutati. L'uso di elementi comparabili non nazionali non dovrebbe di per sé esporre il contribuente a sanzioni per inadempienza. |
SEZIONE 4
MODALITÀ DI APPLICAZIONE E OBBLIGHI GENERALI APPLICABILI ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI E AGLI STATI MEMBRI
26. |
Se la documentazione presentata per un periodo rimane valida per periodi successivi e continua a comprovare la conformità della determinazione dei prezzi al principio di libera concorrenza, può essere opportuno che la documentazione relativa ai periodi successivi rinvii a quella precedente anziché ripetere le indicazioni in essa contenute. |
27. |
La documentazione non deve riprodurre i documenti facenti parte delle negoziazioni tra imprese operanti in condizioni di libera concorrenza (ad esempio, per l'accettazione di una linea di credito o di un contratto di notevole entità) purché contenga informazioni sufficienti per accertare se il prezzo è stato fissato secondo il principio di libera concorrenza. |
28. |
Il tipo di documentazione che deve essere presentato da un'impresa che fa parte di un gruppo come affiliata può essere diverso da quello che deve essere presentato da una società madre, nel senso che un'affiliata non è tenuta a fornire informazioni su tutte le relazioni e le transazioni transfrontaliere tra le imprese associate del gruppo multinazionale ma soltanto sulle relazioni e le transazioni che la riguardano. |
29. |
Per le amministrazioni fiscali, il luogo in cui un contribuente compila e conserva la sua documentazione dovrebbe essere irrilevante, purché essa sia sufficiente e, su richiesta, venga tempestivamente messa a disposizione delle amministrazioni fiscali interessate. I contribuenti dovrebbero pertanto essere liberi di tenere la loro documentazione, compresa la DPT UE, in modo centralizzato o non centralizzato. |
30. |
Il modo in cui conservare la documentazione — su carta, in forma elettronica o con qualsiasi altro sistema — dovrebbe essere a discrezione del contribuente, purché la documentazione possa essere messa a disposizione dell'amministrazione fiscale in modo ragionevole. |
31. |
In casi debitamente giustificati, ad es. nel caso di un gruppo multinazionale con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata, o costituito da varie grandi divisioni che hanno linee di prodotti e politiche in materia di prezzi di trasferimento completamente diverse o che non effettuano transazioni intragruppo, e nel caso di un'impresa di recente acquisizione, un gruppo multinazionale dovrebbe essere autorizzato a presentare più di un masterfile o a dispensare determinati membri del gruppo dalla DPT UE. |
SEZIONE 5
GLOSSARIO
IMPRESA MULTINAZIONALE E GRUPPO MULTINAZIONALE
Secondo le direttive OCSE sui prezzi di trasferimento,
— |
un'impresa multinazionale è una società che fa parte di un gruppo multinazionale; |
— |
un gruppo multinazionale è un gruppo di imprese associate con sedi di affari in due o più paesi. |
DOCUMENTAZIONE STANDARDIZZATA
Una serie uniforme di norme applicabili a livello dell'UE in materia di obblighi documentali, sulla base delle quali tutte le imprese residenti negli Stati membri compilano una documentazione distinta e unica. Questo approccio più normativo ha come obiettivo una documentazione decentralizzata ma standardizzata, ossia prevede che ciascuna entità di un gruppo multinazionale compili la propria documentazione, ma secondo norme comuni.
DOCUMENTAZIONE (GLOBALE INTEGRATA) CENTRALIZZATA
Un'unica documentazione (documentazione di base) su base globale o regionale compilata dalla società madre o dalla sede centrale di un gruppo di società in forma standardizzata e coerente a livello dell'UE. Tale documentazione può servire come base per la compilazione di una documentazione nazionale locale a partire da fonti sia locali che centrali.
DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO NELL'UE (DPT UE)
L'approccio della documentazione dei prezzi di trasferimento dell'UE (DPT UE) combina aspetti dell'approccio della documentazione standardizzata con aspetti dell'approccio della documentazione (globale integrata) centralizzata. Un gruppo multinazionale dovrebbe compilare una documentazione dei prezzi di trasferimento standardizzata e coerente composta da due parti principali:
(i) |
una documentazione uniforme contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutti i membri del gruppo residenti nell'UE («masterfile»); e |
(ii) |
più documentazioni standardizzate contenenti ciascuna informazioni relative a un singolo paese («documentazione nazionale»). |
La documentazione completa per un dato paese sarebbe costituita dal masterfile comune integrato dalla documentazione nazionale relativa al paese in questione.
SANZIONE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE
Sanzione amministrativa (o civile) imposta in seguito a inosservanza degli obblighi relativi alla DPT UE o degli obblighi documentali interni di uno Stato membro (a seconda degli obblighi ai quali l'impresa multinazionale ha scelto di essere soggetta) alla scadenza del termine previsto per la presentazione all'amministrazione fiscale della DPT UE o della documentazione interna richiesta da uno Stato membro.
SANZIONE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE
Sanzione amministrativa (o civile) imposta in seguito a mancata tempestiva ottemperanza alla specifica richiesta di un'amministrazione fiscale di fornire informazioni o documenti supplementari rispetto a quelli previsti dalla DPT UE o agli obblighi documentali interni di uno Stato membro (a seconda degli obblighi ai quali l'impresa multinazionale ha scelto di essere soggetta).
SANZIONE RELATIVA ALLA RETTIFICA
Sanzione imposta in seguito a mancato rispetto del principio di libera concorrenza, generalmente applicata in forma di soprattassa di importo fisso o pari ad una determinata percentuale della rettifica dei prezzi di trasferimento o dell'importo di imposta non dichiarato.
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/8 |
Codice di condotta per l'effettiva attuazione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
(2006/C 176/02)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTA la Convenzione del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate («Convenzione sull'arbitrato»),
RICONOSCENDO la necessità per gli Stati membri e i contribuenti di disporre di norme più dettagliate per attuare in maniera efficace la summenzionata Convenzione,
PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa alla relazione sulle attività del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento nel settore della tassazione delle imprese, contenente una proposta di codice di condotta,
SOTTOLINEANDO che il codice di condotta è un impegno politico e non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati membri o le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità derivanti dal trattato,
RICONOSCENDO che l'attuazione del presente codice di condotta non deve ostacolare la ricerca di soluzioni su un piano più generale,
ADOTTANO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:
Fatte salve le rispettive sfere di competenza degli Stati membri e della Comunità, il presente codice di condotta riguarda l'attuazione della Convenzione sull'arbitrato e alcune questioni connesse relative alle procedure amichevoli previste nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.
1. Decorrenza del periodo di tre anni (scadenza per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)
Si considera data di decorrenza del periodo di tre anni la data del «primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento» (1).
Per quanto riguarda i casi presentati in merito ai prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare questa definizione anche per determinare il periodo di tre anni di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri dell'UE.
2. Decorrenza del periodo di due anni (articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato)
(i) |
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione, un caso si considera sottoposto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 quando il contribuente fornisce le seguenti informazioni:
|
(ii) |
Il periodo di due anni decorre dalla data più recente fra le seguenti:
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3. Procedura amichevole avviata nel quadro della Convenzione sull'arbitrato
3.1 Disposizioni generali
a) |
Conformemente agli orientamenti dell'OCSE, è applicato il principio della piena concorrenza senza tenere conto delle conseguenze fiscali immediate per singoli Stati contraenti. |
b) |
I casi sono risolti il più rapidamente possibile tenendo conto della loro complessità. |
c) |
Sono presi in considerazione tutti i mezzi indispensabili per giungere ad un accordo il più rapidamente possibile, compresi i confronti diretti; se necessario, l'impresa è invitata a illustrare il caso alla sua autorità competente. |
d) |
Tenendo conto delle disposizioni del presente codice, l'accordo deve essere raggiunto entro due anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una delle autorità competenti conformemente al paragrafo 2, punto ii) del presente codice. |
e) |
La procedura amichevole non deve imporre al richiedente, o a chiunque altro sia coinvolto nel caso, costi di adempimento non dovuti o eccessivi. |
3.2 Funzionamento pratico e trasparenza
a) |
Per ridurre al massimo i costi e i ritardi dovuti alla traduzione, la procedura amichevole, in particolare lo scambio dei documenti che illustrano la posizione delle autorità competenti, dovrebbe svolgersi in una lingua di lavoro comune, o con un metodo di effetto equivalente, se le autorità competenti possono giungere ad un accordo su base bilaterale. |
b) |
L'impresa richiedente la procedura amichevole è informata, dall'autorità competente a cui ha inviato la domanda, riguardo a tutti gli sviluppi significativi durante il corso della procedura. |
c) |
È assicurata la riservatezza delle informazioni relative a chiunque sia tutelato da una convenzione fiscale bilaterale o dalla normativa di uno Stato contraente. |
d) |
L'autorità competente accusa ricezione della domanda del contribuente che intende avviare una procedura amichevole entro un mese dal ricevimento della stessa e informa contemporaneamente le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati allegando copia della domanda del contribuente. |
e) |
Se ritiene che l'impresa non abbia fornito le informazioni minime necessarie per avviare la procedura amichevole di cui al paragrafo 2, punto i), l'autorità competente, entro due mesi dal ricevimento della domanda, invita l'impresa a fornire le informazioni supplementari specifiche necessarie. |
f) |
Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che l'autorità competente risponda all'impresa richiedente in uno dei modi seguenti:
|
g) |
Se il caso è considerato fondato, l'autorità competente avvia una procedura amichevole informando l'autorità competente dell'altro Stato contraente della sua decisione e allega copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, punto i) del presente codice. Nel contempo, informa la persona che ha chiesto l'applicazione della Convenzione sull'arbitrato di aver avviato la procedura amichevole. In base alle informazioni in suo possesso, l'autorità competente che ha avviato la procedura amichevole comunica inoltre all'autorità competente dell'altro Stato contraente e al richiedente se il caso è stato sottoposto entro la scadenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e la data da cui decorre il periodo di due anni previsto all'articolo 7, paragrafo 1 di tale Convenzione. |
3.3 Scambio dei documenti che illustrano la posizione delle autorità competenti
a) |
Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, una volta avviata la procedura amichevole, l'autorità competente del paese in cui è stato effettuato, o sarà effettuato un accertamento fiscale, ossia dove si è giunti ad una decisione definitiva dell'amministrazione fiscale sul reddito o ad una misura equivalente, la quale prevede una rettifica che comporta o può comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, invii alle autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati al caso un documento che illustra la sua posizione e in cui figurano:
|
b) |
Il documento contiene un'esauriente giustificazione della valutazione fiscale o della rettifica ed è corredato della documentazione di base a sostegno della posizione dell'autorità competente e di un elenco di tutti gli altri documenti utilizzati per la rettifica. |
c) |
Il documento è inviato a tutte le autorità competenti degli altri Stati contraenti interessati il più rapidamente possibile, tenuto conto della complessità del caso in questione, e non oltre quattro mesi dalla data più recente fra le seguenti:
|
d) |
Gli Stati contraenti si impegnano a fare in modo che, qualora l'autorità competente di un paese in cui non è stato emesso, o non si intende emettere un avviso di accertamento fiscale o misura equivalente, che comporti, o possa comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, per esempio a causa di una rettifica dei prezzi di trasferimento, riceva un documento che illustra la posizione dell'altra autorità competente, essa risponda il più rapidamente possibile, tenendo conto della complessità del caso in questione e non oltre sei mesi dal ricevimento del documento. |
e) |
La risposta sarà fornita in uno dei due modi seguenti:
|
f) |
Gli Stati contraenti si impegnano a compiere ogni passo opportuno per accelerare le procedure, ogni qualvolta ciò sia possibile. A tale riguardo, gli Stati contraenti dovrebbero prevedere di organizzare periodicamente, e almeno una volta all'anno, riunioni tra le loro autorità competenti per esaminare le procedure amichevoli pendenti (purché il numero dei casi giustifichi tali riunioni). |
3.4 Convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri
Per quanto riguarda i casi relativi a prezzi di trasferimento, si raccomanda agli Stati membri di applicare le disposizioni dei paragrafi 1-3 anche alle procedure amichevoli avviate conformemente all'articolo 25, paragrafo 1 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, attuato nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Stati membri.
4. Procedure durante la seconda fase della Convenzione sull'arbitrato
4.1 Elenco delle personalità indipendenti
a) |
Gli Stati contraenti si impegnano a comunicare senza indugio al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea i nomi delle cinque personalità indipendenti, candidate a diventare membri della commissione consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione sull'arbitrato e ad informarlo, alle stesse condizioni, di eventuali modifiche dell'elenco. |
b) |
All'atto della trasmissione dei nomi delle personalità indipendenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, gli Stati contraenti allegano un curriculum vitae di tali personalità che illustra, tra l'altro, l'esperienza che esse hanno maturate in campo giuridico, fiscale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento. |
c) |
Gli Stati contraenti possono inoltre indicare nell'elenco le personalità indipendenti che soddisfano le condizioni per essere elette presidente. |
d) |
Il Segretario Generale del Consiglio chiede annualmente agli Stati contraenti di confermare i nomi delle personalità indipendenti e/o di comunicare i nomi dei loro sostituti. |
e) |
L'elenco completo di tutte le personalità indipendenti è pubblicato sul sito Web del Consiglio. |
4.2 Costituzione della commissione consultiva
a) |
Salvo diverso accordo tra gli Stati contraenti interessati, lo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, ossia la decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o la misura equivalente che comporta, o potrebbe comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sull'arbitrato, prende l'iniziativa di costituire la commissione consultiva e organizza le riunioni di questa, d'intesa con l'altro Stato contraente. |
b) |
La commissione consultiva è formata di norma da due personalità indipendenti, dal presidente e dai rappresentanti delle autorità competenti. |
c) |
La commissione consultiva è assistita da un segretariato le cui strutture organizzative sono messe a disposizione dallo Stato contraente che ha costituito la commissione consultiva, salvo diverso accordo degli Stati contraenti interessati. Per motivi di indipendenza, il segretariato è posto sotto il controllo del presidente della commissione consultiva. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6 della Convenzione sull'arbitrato, i membri del segretariato sono tenuti a mantenere il segreto. |
d) |
Il luogo in cui la commissione consultiva si riunisce e quello in cui è emesso il suo parere possono essere decisi anticipatamente dalle autorità competenti degli Stati contraenti interessati. |
e) |
Gli Stati contraenti mettono a disposizione della commissione consultiva, prima che si riunisca per la prima volta, tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le relazioni, la corrispondenza e le conclusioni utilizzati durante la procedura amichevole. |
4.3 Funzionamento della commissione consultiva
a) |
Il caso è considerato sottoposto alla commissione consultiva il giorno in cui il presidente conferma che i suoi membri hanno ricevuto tutta la documentazione e le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 4.2, lettera e). |
b) |
I lavori della commissione consultiva si svolgono nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati contraenti interessati, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente di comune accordo, tenendo conto della volontà della commissione consultiva. |
c) |
La commissione consultiva può chiedere alla parte che è fonte delle dichiarazioni o dei documenti di presentare una traduzione nella lingua o nelle lingue in cui si svolgono i lavori. |
d) |
Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione sull'arbitrato la commissione consultiva può chiedere agli Stati contraenti, in particolare allo Stato contraente che ha emesso il primo avviso di accertamento fiscale, ossia una decisione finale dell'amministrazione fiscale sul maggior reddito, o una misura equivalente che ha comportato o che potrebbe comportare una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1, di presentarsi dinanzi alla commissione consultiva. |
e) |
I costi connessi ai lavori della commissione consultiva, ripartiti equamente tra gli Stati contraenti interessati, sono le spese amministrative della commissione consultiva e i compensi e le spese delle personalità indipendenti. |
f) |
A meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente:
|
g) |
Il pagamento effettivo delle spese connesse ai lavori della commissione consultiva è effettuato dallo Stato contraente che ha preso l'iniziativa di costituire la commissione consultiva, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti non decidano diversamente. |
4.4 Parere della commissione consultiva
Gli Stati contraenti si attendono che nel parere figurino:
a) |
i nomi dei membri della commissione consultiva; |
b) |
la domanda, in cui devono essere indicati:
|
c) |
una sintesi della procedura; |
d) |
le tesi e i metodi sui quali si basa la decisione che figura nel parere; |
e) |
il parere; |
f) |
il luogo in cui è emesso il parere; |
g) |
la data in cui è emesso il parere; |
h) |
le firme dei membri della commissione consultiva. |
La decisione delle autorità competenti e il parere della commissione consultiva sono comunicati nel modo seguente:
i) |
Una volta presa la decisione l'autorità competente cui è stato sottoposto il caso trasmette copia della decisione delle autorità competenti e del parere della commissione consultiva a ciascuna delle imprese interessate. |
ii) |
Le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per rendere pubblici integralmente il parere e la decisione. Possono altresì decidere di rendere pubblici il parere e la decisione senza citare i nomi delle imprese interessate e senza fornire particolari che potrebbero rivelare l'identità di tali imprese. In ambedue i casi è richiesto l'accordo delle imprese e prima di ogni pubblicazione le imprese interessate devono aver comunicato per iscritto all'autorità competente a cui il caso è stato sottoposto di non avere obiezioni alla pubblicazione del parere e della decisione. |
iii) |
Il parere della commissione consultiva è redatto in tre copie originali, due delle quali da inviare alle autorità competenti degli Stati contraenti e una da trasmettere alla Commissione per l'archiviazione. Se vi è l'accordo per la pubblicazione del parere quest'ultimo è reso pubblico sul sito web della Commissione, nella lingua o nelle lingue originali. |
5. Sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure transfrontaliere per la soluzione delle controversie
Si raccomanda agli Stati membri di prendere le misure necessarie per fare in modo che la sospensione della riscossione dell'imposta durante le procedure transfrontaliere per la soluzione delle controversie avviate nel quadro della Convenzione sull'arbitrato possa essere ottenuta dalle imprese interessate da queste procedure, alle stesse condizioni previste per una causa/procedura di ricorso interna, anche se queste misure possono implicare cambiamenti legislativi in alcuni Stati membri. Sarebbe opportuno che gli Stati membri estendessero queste misure alle procedure transfrontaliere per la soluzione delle controversie nel quadro delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra Stati membri.
6. Adesione di nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato
Gli Stati membri si adopereranno per firmare e ratificare, accettare o approvare la Convenzione di adesione dei nuovi Stati membri dell'UE alla Convenzione sull'arbitrato il più rapidamente possibile e in ogni caso entro due anni dall'adesione all'UE.
7. Disposizioni finali
Per assicurare un'equa ed efficace applicazione del codice, gli Stati membri sono invitati a presentare ogni due anni una relazione sul suo funzionamento pratico alla Commissione. In base a queste relazioni, la Commissione ha l'intenzione di riferire al Consiglio e potrà proporre un riesame delle disposizioni del codice.
(1) Il rappresentante delle autorità fiscali italiane ritiene che il periodo di tre anni decorra dalla «data del primo avviso di accertamento fiscale o misura equivalente a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare, una doppia imposizione ai sensi dell'articolo 1», perché l'applicazione della vigente Convenzione sull'arbitrato dovrebbe essere limitata ai casi in cui si abbia una «rettifica» dei prezzi di trasferimento.
Commissione
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/13 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
27 luglio 2006
(2006/C 176/03)
1 euro=
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2737 |
JPY |
yen giapponesi |
147,25 |
DKK |
corone danesi |
7,4614 |
GBP |
sterline inglesi |
0,68420 |
SEK |
corone svedesi |
9,2495 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,5743 |
ISK |
corone islandesi |
91,81 |
NOK |
corone norvegesi |
7,9065 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CYP |
sterline cipriote |
0,5750 |
CZK |
corone ceche |
28,403 |
EEK |
corone estoni |
15,6466 |
HUF |
fiorini ungheresi |
271,64 |
LTL |
litas lituani |
3,4528 |
LVL |
lats lettoni |
0,6960 |
MTL |
lire maltesi |
0,4293 |
PLN |
zloty polacchi |
3,9254 |
RON |
leu rumeni |
3,5520 |
SIT |
tolar sloveni |
239,67 |
SKK |
corone slovacche |
38,005 |
TRY |
lire turche |
1,9200 |
AUD |
dollari australiani |
1,6671 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4420 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,9008 |
NZD |
dollari neozelandesi |
2,0495 |
SGD |
dollari di Singapore |
2,0106 |
KRW |
won sudcoreani |
1 212,94 |
ZAR |
rand sudafricani |
8,7854 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
10,1651 |
HRK |
kuna croata |
7,2595 |
IDR |
rupia indonesiana |
11 552,46 |
MYR |
ringgit malese |
4,678 |
PHP |
peso filippino |
65,596 |
RUB |
rublo russo |
34,1780 |
THB |
baht thailandese |
48,156 |
Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/14 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4253 — Bridgepoint/Limoni)
(2006/C 176/04)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 14.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4253. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/14 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4071 — Apollo/Akzo Nobel IAR)
(2006/C 176/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 29.5.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4071. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/15 |
Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. COMP/M.4240 — Teck Cominco/INCO)
(2006/C 176/06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Il 7.7.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore; |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32006M4240. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex) |
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/16 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
(2006/C 176/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Numero dell'aiuto: XS 127/04
Stato membro: Italia
Regione: Umbria
Titolo degli aiuti: Incentivi a favore delle PMI per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Base giuridica: Legge 27.10.1994 n. 598 art. 11 come modificato ed integrato da: legge 8.8.1995 n. 341 art. 3, legge 23.12.1999 n. 488 art. 54, legge 5.3.2001 n. 57 art. 15; Deliberazione della Giunta Regionale del 20.10.2004 n. 1585; Determinazione dirigenziale del 21.10.2004 n. 9093
Spesa annua prevista per il regime d'aiuto: EUR 7 091 000 per il 2004 ed EUR 6 000 000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006
Intensità massima dell'aiuto:
— |
35 % del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di sviluppo precompetitivo; |
— |
60 % del costo del progetto ammesso all'agevolazione per le attività di ricerca industriale. |
Un'ulteriore maggiorazione del 5 % è concessa qualora l'unità locale dell'impresa presso la quale si svolge il progetto di ricerca sia ubicata in area di cui all'art. 87.3.c del Trattato Ue.
Nel caso di progetti misti, comprendenti quindi sia attività di ricerca industriale che attività di sviluppo precompetitivo il contributo sarà determinato proporzionalmente in funzione della quota delle attività ammissibili sull'intero progetto ammesso
Data di applicazione:
Durata del regime:
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti alle PMI a fronte di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo
Settore economico interessato: imprese di produzione e di servizi alla produzione operanti in uno dei seguenti settori ed in possesso dei relativi codici ATECO 2002:
C — estrazioni di minerali
con l'esclusione di
— |
10.1 «Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile» (tutto il gruppo) |
— |
10.2 «Estrazione ed agglomerazione di lignite» (tutto il gruppo) |
— |
10.3 «Estrazione ed agglomerazione di tora» (tutto il gruppo) |
— |
13.10 «Estrazione di minerali di ferro» — è esclusa tutta la classe ad eccezione delle piriti. |
— |
13.20 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» — è esclusa la sola estrazione di manganese. |
D — attività manifatturiere
sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99
con l'esclusione di
— |
23.1 «Fabbricazione prodotti di cokeria» (tutto il gruppo) |
— |
24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali» — è esclusa tutta la categoria |
— |
27.10 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)» È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm). |
— |
27.22.1«Produzione di tubi senza saldatura» — È esclusa tutta la categoria. |
— |
27.22.2«Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» — È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm. |
— |
35.11.1«Cantieri navali per costruzioni metalliche» — È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.) |
— |
35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali» — È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico. |
E — produzione e distribuzione di energia elettrica limitatamente alle classi 40.10 e 40.30;
F costruzioni;
64 — «Poste e telecomunicazioni», limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni
72 — «Informatica ed attività connesse», ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
90 — «Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili», limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
92 — «Attività ricreative, culturali e sportive», limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20)
Nome ed indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Regione dell'Umbria |
Direzione Attività Produttive |
Servizio Politiche di Sostegno alle Imprese |
Via Mario Angeloni 61 |
I-06100 Perugia |
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/18 |
Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M. 4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley)
(2006/C 176/08)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1. |
In data 20.7.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 (e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa svedese Thule AB («Thule», controllata da Candover, UK) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b, del regolamento del Consiglio, il controllo delle imprese CHAAS Holdings BV («CHAAS», Paesi Bassi), Advanced Accessory Systems, LLC («Advanced Accessory Systems», USA) nonché l'attivo dell'impresa Valley Industries, Inc. («Valley», USA), mediante acquisto di quote e di attivi. |
2. |
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
|
3. |
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. |
4. |
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4129 — Thule/Chaas/Advanced Accessory Systems/Valley, al seguente indirizzo:
|
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/19 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1.6.2006 al 30.6.2006
[Pubblicazione a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]
(2006/C 176/09)
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]: Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
DCI (Denomina-zione comune internaziona-le) |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Forma farmaceutica |
ATC (Classifica-zione anatomico terapeutica) |
Data della notifica |
||||||
19.6.2006 |
ACOMPLIA |
rimonabant |
|
EU/1/06/344/001-009 |
Compressa rivestita con film |
(Non applicabile) |
21.6.2006 |
||||||
19.6.2006 |
Zimulti |
rimonabant |
|
EU/1/06/345/001-009 |
Compressa rivestita con film |
(Non applicabile) |
21.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Baraclude |
entecavir |
|
EU/1/06/343/001-004 EU/1/06/343/005 |
Compressa rivestita con film Soluzione orale |
J05AF10 |
28.6.2006 |
||||||
27.6.2006 |
Avaglim |
rosiglitazone/glimépiride |
|
EU/1/06/349/001-008 |
Compressa rivestita con film |
(Non applicabile) |
29.6.2006 |
||||||
27.6.2006 |
RotaTeq |
Vaccino del rotavirus (vivo, orale) |
|
EU/1/06/348/001-002 |
Soluzione orale |
(Non applicabile) |
29.6.2006 |
||||||
27.6.2006 |
Tysabri |
natalizumab |
|
EU/1/06/346/001 |
Concentrato per soluzione per infusione |
L04AA23 |
30.6.2006 |
— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]: Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
||||||
1.6.2006 |
Zometa |
|
EU/1/01/176/001-006 |
5.6.2006 |
||||||
1.6.2006 |
Humira |
|
EU/1/03/256/001-006 |
5.6.2006 |
||||||
1.6.2006 |
Betaferon |
|
EU/1/95/003/003-004 |
6.6.2006 |
||||||
2.6.2006 |
Avandamet |
|
EU/1/03/258/001-022 |
8.6.2006 |
||||||
8.6.2006 |
Dynepo |
|
EU/1/02/211/001-005 |
12.6.2006 |
||||||
8.6.2006 |
Ventavis |
|
EU/1/03/255/001-003 |
12.6.2006 |
||||||
8.6.2006 |
Karvea |
|
EU/1/97/049/001-033 |
12.6.2006 |
||||||
8.6.2006 |
Viagra |
|
EU/1/98/077/001-012 |
12.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Cialis |
|
EU/1/02/237/001-005 |
14.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Vivanza |
|
EU/1/03/249/001-012 |
16.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Levitra |
|
EU/1/03/248/001-012 |
16.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Zerene |
|
EU/1/99/099/001-006 |
14.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Protopy |
|
EU/1/02/202/001-006 |
14.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Protopic |
|
EU/1/02/201/001-006 |
14.6.2006 |
||||||
12.6.2006 |
Sonata |
|
EU/1/99/102/001-008 |
14.6.2006 |
||||||
16.6.2006 |
DaTSCAN |
|
EU/1/00/135/001-002 |
20.6.2006 |
||||||
16.6.2006 |
Revatio |
|
EU/1/05/318/001 |
20.6.2006 |
||||||
19.6.2006 |
DepoCyte |
|
EU/1/01/187/001 |
21.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Bondronat |
|
EU/1/96/012/004 EU/1/96/012/009-013 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
GONAL-f |
|
EU/1/95/001/001 EU/1/95/001/003-005 EU/1/95/001/009 EU/1/95/001/012 EU/1/95/001/021-022 EU/1/95/001/025-028 EU/1/95/001/031-035 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Tracleer |
|
EU/1/02/220/001-005 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Renagel |
|
EU/1/99/123/001-011 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Carbaglu |
|
EU/1/02/246/001-003 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Iscover |
|
EU/1/98/070/001a-001b EU/1/98/070/002a-002b EU/1/98/070/003a-003b EU/1/98/070/004a-004b |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Micardis |
|
EU/1/98/090/015-016 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
MicardisPlus |
|
EU/1/02/213/011-012 |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Plavix |
|
EU/1/98/069/001a-001b EU/1/98/069/002a-002b EU/1/98/069/003a-003b EU/1/98/069/004a-004b |
28.6.2006 |
||||||
26.6.2006 |
Zenapax |
|
EU/1/99/098/001-002 |
28.6.2006 |
||||||
27.6.2006 |
Kaletra |
|
EU/1/01/172/004-005 |
29.6.2006 |
— Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]
Data della decisione |
Nome del medicinale |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Data della notifica |
|||||
26.6.2006 |
Fortovase |
|
EU/1/98/075/001-002 |
28.6.2006 |
— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]: Accettazione
Data della decisione |
Nome del medicinale |
DCI (Denomina-zione comune internaziona-le) |
Titolare dell'autorizza-zione all'immissione in commercio |
N. di iscrizione nel registro comunitario |
Forma farmaceutica |
ATC (Classifica-zione anatomico terapeutica) |
Data della notifica |
|||||
19.6.2006 |
Convenia |
cefovecine |
|
EU/2/06/059/001 |
Polvere e solvente per soluzione iniettabile |
QJ01DD91 |
21.6.2006 |
Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:
Agenzia europea per i medicinali |
7, Westferry Circus, Canary Wharf |
London E14 4HB |
United Kingdom |
(1) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/24 |
Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1.6.2006 al 30.6.2006
Decisione/i presa/e in virtù dell'articolo 34 della direttiva 2001/83/CE (1) o dell'articolo 38 della direttiva 2001/82/CE (2)
(2006/C 176/10)
— Rilascio, mantenimento o modifica di un'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato
Data della decisione |
Nome/i del/i medicinale/i |
Titolare/i dell'autorizzazione all'immissione in commercio |
Stato membro interessato |
Data della notifica |
|||||
23.6.2006 |
Micotil |
Riferirsi all'allegato I |
Riferirsi all'allegato I |
23.6.2006 |
|||||
27.6.2006 |
Tysabri |
|
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
28.6.2006 |
|||||
27.6.2006 |
Kaletra |
|
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
29.6.2006 |
(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DEI NOMI, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI DEI MEDICINALI, DELLE VIE DI SOMMINISTRAZIONE, DELLE SPECIE ANIMALI E DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI
Stato Membro |
Titolare dell'AIC |
Denominazione commerciale |
Dosaggio |
Forma farmaceutica |
Specie di destinazione |
Frequenza |
Dose raccomandata Via di somministrazione |
|||||||||||||
Austria |
|
Micotil — Injektionslösung für Rinder |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini (vitelli e giovenche) |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Belgio |
|
Micotil |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini, ovini |
Dose unica |
10 mg/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Repubblica ceca |
|
Micotil 300 inj. ad us. vet. |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Giovani bovini Non utilizzare nei bovini che producono latte destinato al consumo umano |
Dose unica |
1 ml per 30 kg di peso corporeo (p.es. 10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo) Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Francia |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini |
Dose unica |
10 mg/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Germania |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini (non utilizzare nelle vacche in lattazione) |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina per kg di peso corporeo, pari a 1 ml di Micotil 300 per 30 kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Grecia |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini, ovini |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Ungheria |
|
Micotil 300 Injection A.U.V. |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini (vitelli) |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Irlanda |
|
Micotil Injection |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini e ovini |
Dose unica |
Tutte le indicazioni per gli ovini e polmonite dei bovini:
Necrobacillosi interdigitale nei bovini:
Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Italia |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini, ovini e conigli |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo (1 ml/30 kg di peso corporeo) Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Paesi Bassi |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini e vitelli fino a 2 anni di età; pecore non in lattazione |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Polonia |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini |
Dose unica |
1 ml/30 kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Portogallo |
|
Micotil |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Vitelli |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo (1ml/30 kg di peso corporeo) Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Repubblica slovacca |
|
Micotil |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Giovani bovini |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/ kg di peso corporeo pari a 1 ml per 30 kg di peso corporeo, per 3-4 giorni Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Slovenia |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini |
Dose unica |
1 ml di Micotil 300 per 30 kg di peso corporeo (10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo) Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Spagna |
|
Micotil 300 |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini |
Dose unica |
10 mg di tilmicosina/kg di peso corporeo Uso sottocutaneo |
|||||||||||||
Regno Unito |
|
Micotil |
300 mg/ml |
Soluzione iniettabile |
Bovini Ovini (oltre i 15 kg) |
Dose unica |
Ovini:
Bovini:
Necrobacillosi interdigitale:
Uso sottocutaneo |
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/28 |
Documenti COM diversi dalle proposte legislative adottati dalla Commissione
(2006/C 176/11)
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2006) 75 |
|
15.2.2006 |
DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE Contributo ai negoziati interistituzionali relativi alla Proposta di rinnovo dell' ACCORDO INTERISTITUZIONALE sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio |
COM(2006) 173 |
|
25.4.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti |
COM(2006) 181 |
|
27.4.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Verso un partenariato globale per la società dell'informazione: dopo la fase di Tunisi del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) |
COM(2006) 211 |
|
10.5.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO UN'AGENDA DEI CITTADINI PER UN'EUROPA DEI RISULTATI |
COM(2006) 215 |
|
19.5.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI i2010 — Prima relazione annuale sulla società europea dell'informazione |
COM(2006) 223 |
|
16.5.2006 |
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE RELAZIONE SULLA CONVERGENZA 2006 RELATIVA ALLA LITUANIA (predisposta ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, su richiesta della Lituania) |
COM(2006) 224 |
|
16.5.2006 |
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE RELAZIONE SULLA CONVERGENZA 2006 RELATIVA ALLA SLOVENIA (predisposta ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, su richiesta della Slovenia) |
COM(2006) 246 |
|
24.5.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO — Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca |
COM(2006) 251 |
|
31.5.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Una strategia per una società dell'informazione sicura — «Dialogo, partenariato e responsabilizzazione» |
COM(2006) 253 |
|
24.5.2006 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Un concetto per il sostegno della Comunità europea alla riforma del settore della sicurezza |
COM(2006) 260 |
|
23.5.2006 |
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'evoluzione delle spese del FEAOG — Garanzia Sistema d'allarme n. 1–4/2006 |
Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
II Atti preparatori
Commissione
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/29 |
Proposte legislative adottate dalla Commissione
(2006/C 176/12)
Documento |
Parte |
Data |
Titolo |
COM(2006) 198 |
|
8.5.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2005/231/CE che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta sull'elettricità consumata da alcuni nuclei familiari e da alcune società del settore dei servizi, conformemente all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE |
COM(2006) 202 |
|
17.5.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) |
COM(2006) 207 |
|
12.5.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo |
COM(2006) 213 |
|
18.5.2006 |
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee |
COM(2006) 219 |
|
19.5.2006 |
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Versione codificata) |
COM(2006) 222 |
|
19.5.2006 |
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) |
COM(2006) 225 |
|
16.5.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovenia il 1o gennaio 2007 |
COM(2006) 226 |
|
22.5.2006 |
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale |
COM(2006) 227 |
|
19.5.2006 |
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone |
COM(2006) 242 |
|
31.5.2006 |
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE |
COM(2006) 250 |
|
30.5.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale |
COM(2006) 258 |
|
1.6.2006 |
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (versione codificata) |
COM(2006) 259 |
|
1.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia sull'adozione di una decisione recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia |
COM(2006) 261 |
|
2.6.2006 |
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite |
COM(2006) 262 |
|
2.6.2006 |
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote (Versione codificata) |
COM(2006) 263 |
|
2.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Grecia e il Portogallo ad introdurre misure particolari di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari |
COM(2006) 265 |
|
2.6.2006 |
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (Versione codificata) |
COM(2006) 266 |
1 |
2.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
COM(2006) 266 |
2 |
2.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
COM(2006) 267 |
|
30.5.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2003/631/CE che adotta misure relative alla Liberia in base all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE in un caso di urgenza particolare |
COM(2006) 271 |
|
6.6.2006 |
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania |
COM(2006) 273 |
|
6.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario |
COM(2006) 274 |
1 |
7.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù |
COM(2006) 274 |
2 |
7.6.2006 |
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù |
Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/
III Informazioni
Commissione
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/31 |
Invito a presentare proposte per progetti pilota di cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile nella lotta contro le calamità naturali
(2006/C 176/13)
I.1. |
La Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Unità protezione civile, pubblica un invito a presentare proposte finalizzato a individuare progetti che potrebbero beneficiare di un contributo finanziario nell'ambito di progetti pilota di cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile nella lotta contro le calamità naturali. Questi progetti dovrebbero perseguire una maggiore sensibilizzazione e la creazione di una struttura per una più stretta collaborazione in materia di protezione civile transfrontaliera. Il contributo finanziario assume la forma di sovvenzioni. |
I.2. |
I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni, nonché le condizioni per la concessione delle sovvenzioni e i moduli di candidatura, sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. La documentazione indica inoltre in maniera dettagliata il luogo e i termini per la presentazione delle proposte. Tale documentazione può essere consultata sul sito Internet Europa al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/environment/funding/intro_en.htm |
I.3. |
Le proposte devono essere inviate all'indirizzo della Commissione indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte, al più tardi entro il 25.9.2006, per posta oppure tramite corriere (fa fede la data di spedizione, il timbro postale o la data della ricevuta). Le proposte inoltre possono essere recapitate a mano allo specifico indirizzo indicato nella documentazione dell'invito a presentare proposte, entro le 17.00 del 25.9.2006 (fa fede la ricevuta datata e firmata dal funzionario responsabile). Le proposte inviate entro il termine fissato ma pervenute alla Commissione dopo il 9.10.2006 (termine ultimo di ricevimento) non saranno accettate. Spetta al proponente prendere le precauzioni necessarie per rispettare il termine. Non saranno prese in considerazione le proposte trasmesse mediante fax o posta elettronica, incomplete o inviate separatamente in più parti. |
I.4 |
Procedura di esame delle proposte. La procedura di valutazione della proposta è la seguente:
I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione di cui al punto I.2. ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio. L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto di sovvenzione (espresso in euro). |
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/32 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — ePARTECIPAZIONE 2006/1
(2006/C 176/14)
1. Obiettivi e descrizione
ePartecipazione è un'azione preparatoria volta a sfruttare i vantaggi offerti dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare il processo legislativo e la legislazione a tutti i livelli del processo decisionale governativo e per assicurare una più ampia partecipazione pubblica a tali processi.
Conformemente al programma di lavoro ePartecipazione 2006, con il presente invito la Commissione sollecita i consorzi a presentare proposte.
2. Ammissibilità dei consorzi
L'invito è aperto alle proposte provenienti da soggetti giuridici dei 25 Stati membri dell'UE.
Ad ogni proposta devono partecipare almeno due soggetti giuridici indipendenti registrati.
3. Valutazione e selezione delle proposte
La Commissione procede alla valutazione delle proposte con l'assistenza di esperti indipendenti. I criteri utilizzati nella valutazione sono definiti nel programma di lavoro di ePartecipazione. Le proposte che superano la valutazione saranno classificate in base alla qualità.
Il processo di valutazione delle richieste di sovvenzioni erogate dalla Commissione è descritto nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).
4. Sostegno comunitario
Il finanziamento comunitario non supera il 75 % dei costi ammissibili sostenuti da ciascun partner.
In ogni caso, il finanziamento comunitario non deve creare profitti per i beneficiari.
5. Stanziamento di bilancio per l'invito
Lo stanziamento di bilancio complessivo per il presente invito a presentare proposte è pari a 1,5 milioni EUR.
6. Termine e indirizzo per la presentazione delle proposte
Il termine ultimo per il ricevimento delle proposte da parte della Commissione è il 4 ottobre 2006 alle ore 17 (ora di Bruxelles).
Le proposte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.
In caso di invio consecutivo di più versioni della stessa proposta, la Commissione prenderà in considerazione l'ultima versione ricevuta prima del termine ultimo.
Le proposte devono essere inviate o consegnate a mano al seguente indirizzo:
Commissione europea
All'attenzione del signor Per Blixt
oppure
— |
|
oppure
— |
|
7. Calendario
La Commissione intende informare i proponenti dell'esito della procedura di valutazione e di selezione entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte e intende perfezionare i negoziati con i proponenti prescelti entro quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione. La realizzazione dei progetti sarà avviata dopo il perfezionamento dei negoziati.
8. Informazioni supplementari
Ulteriori informazioni sulle modalità di preparazione e presentazione delle proposte sono contenute nella Guida del proponente ePartecipazione 2006. Il presente documento, il programma di lavoro ePartecipazione 2006 e altre informazioni relative al presente invito e alla procedura di valutazione possono essere scaricati dal sito internet indicato in appresso.
http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/eparticipation/index_en.htm
Nella corrispondenza relativa al presente invito si dovrà citare il codice identificativo dell'invito ePartecipazione 2006/1
Tutte le proposte pervenute saranno trattate con la massima riservatezza.
(1) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25.6.2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
Rettifiche
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 176/34 |
Rettifica delle informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 32 dell'8 febbraio 2006 )
(2006/C 176/15)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
A pagina 15, la scheda informativa sull'aiuto XT 9/05 è sostituita dalla seguente:
«Numero dell'aiuto |
XT 9/05 |
||||||
Stato membro |
Regno Unito |
||||||
Regione |
Obiettivo 2 Galles orientale e Programma di transizione |
||||||
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto |
Splotlands Credit Union |
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Base giuridica |
Council Regulation (EC) No 1260/1999 The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000) The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000 |
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Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa |
Regime di aiuti |
Importo annuo totale |
17 112 GBP |
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Credito garantito |
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Aiuto singolo |
Importo totale dell'aiuto |
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Credito garantito |
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Intensità massima dell'aiuto |
Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento |
Sì |
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Data di applicazione |
1o gennaio 2005 |
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Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso |
Fino al 31 dicembre 2006 NB: come indicato qui sopra, l'aiuto è stato stanziato prima del 31 dicembre 2006. I pagamenti corrispondenti allo stanziamento continueranno potenzialmente (in base a N+2) fino al 1o settembre 2007 |
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Obiettivo dell'aiuto |
Formazione generale |
Sì |
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Aiuto limitato a settori specifici: |
Sì |
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Altri servizi (Servizi finanziari) |
Sì |
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Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto |
Nome: National Assembly for Wales |
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Indirizzo:
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Concessione di singoli aiuti di importo elevato |
Conformemente all'articolo 5 del regolamento |
Sì» |
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