ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 33

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

49o anno
9 febbraio 2006


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2006/C 033/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2006/C 033/2

Estratto di un provvedimento di risanamento adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2

2006/C 033/3

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4132 — Lehman Brothers/Heinz European Seafood) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2006/C 033/4

Nuova faccia nazionale delle monete euro in circolazione

5

2006/C 033/5

Nuova faccia nazionale delle monete euro in circolazione

6

2006/C 033/6

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4128 — Adecco/Deutscher Industrie Service) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7

2006/C 033/7

Progetto di archiviazione relativo alla denuncia 2004/5008

8

2006/C 033/8

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.4028 — Flaga/Progas/JV) ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 33/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

8 febbraio 2006

(2006/C 33/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1948

JPY

yen giapponesi

141,51

DKK

corone danesi

7,4667

GBP

sterline inglesi

0,68610

SEK

corone svedesi

9,2713

CHF

franchi svizzeri

1,5529

ISK

corone islandesi

74,97

NOK

corone norvegesi

8,0165

BGN

lev bulgari

1,9558

CYP

sterline cipriote

0,5742

CZK

corone ceche

28,473

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

251,29

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,6961

MTL

lire maltesi

0,4293

PLN

zloty polacchi

3,8225

RON

leu rumeni

3,5820

SIT

tolar sloveni

239,49

SKK

corone slovacche

37,650

TRY

lire turche

1,5950

AUD

dollari australiani

1,6195

CAD

dollari canadesi

1,3808

HKD

dollari di Hong Kong

9,2740

NZD

dollari neozelandesi

1,7669

SGD

dollari di Singapore

1,9518

KRW

won sudcoreani

1 161,05

ZAR

rand sudafricani

7,4712

CNY

renminbi Yuan cinese

9,6235

HRK

kuna croata

7,3502

IDR

rupia indonesiana

11 069,82

MYR

ringgit malese

4,461

PHP

peso filippino

61,843

RUB

rublo russo

33,7940

THB

baht thailandese

47,491


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 33/2


Estratto di un provvedimento di risanamento adottato a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

(2006/C 33/02)

TRIBUNALE DI ALMELO

Causa 71661 HA RK 05.45

Data della decisione: 16 giugno 2005

Decisione del Tribunale di Almelo, giudice unico per le cause civili, su richiesta di:

società anonima

De Nederlansche Bank N.V.,

con sede ad Amsterdam,

attore,

in appresso DNB,

procuratore: E.M.M. van de Loo,

avvocato: D.A. van der Stelt, Amsterdam

contro

società a responsabilità limitata

Geregelde Zaken Holding B.V.,

con sede a Hengelo (O),

con uffici a 7500 AC Enschede, Neptunusstraat 15a,

convenuto,

in appresso GZH,

procuratore: E.M.M. van de Loo,

avvocato: A.C. van Campen, Arnhem.

Procedimento

DNB ha chiesto al Tribunale, con domanda del 13 giugno 2005, di dichiarare, con decisione immediatamente esecutiva, che GZH si trova in una situazione che richiede, nell'interesse dell'insieme dei creditori, un provvedimento particolare, e di nominare J.A.D.M. Daniëls, avvocato e procuratore ad Almelo, come amministratore, e un membro di questo Tribunale come giudice-commissario, decidendo in merito alla durata secondo quanto stimerà necessario. DNB ha inoltre chiesto, se la domanda è accolta, di indicare con assoluta precisione il momento della decisione, e di farne pubblicare immediatamente dall'amministratore o dal cancelliere del Tribunale un estratto sulla Gazzetta ufficiale olandese (Staatscourant), sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e in due quotidiani olandesi indicati dal Tribunale. Entrambe le parti hanno presentato degli elementi prima dell'esame della domanda. L'audizione ha avuto luogo il 15 giugno 2005. Per GZH si è presentata B. Mueller-de-Graaf, assistita dall'avv. Van Campen. Per DNB si è presentato il dr. J.W.E. Nagtegaal, dipendente di DNB, assistito dall'avv. Van der Stelt.

Valutazione del caso e motivazione della decisione

1.

La richiesta è basata sull'articolo 71, comma 2, della legge sulla vigilanza del sistema creditizio (Wet toezicht kredietwezen, Wtk). Sulla base di tale articolo, il Tribunale — su richiesta di DNB, se la solvibilità o la liquidità di un istituto di credito cui si applica il divieto dell'articolo 6 della legge è, secondo DNB, tale da dover prevedere che l'istituto di credito non potrà, o potrà solo parzialmente adempiere agli obblighi derivanti dalle somme ad esso affidate — può dichiarare che l'istituto di credito si trova in una situazione che richiede, nell'interesse dell'insieme dei creditori, un provvedimento particolare. DNB ritiene che GZH si trovi nella situazione definita all'articolo 71, comma 2, della Wtk, e che sia necessario un provvedimento particolare.

2.

DNB afferma che GZH è una società o un istituto la cui attività consiste nel ricevere somme rimborsabili, a termine o meno, nel concedere crediti e/o nell'effettuare investimenti a nome proprio. GZH è quindi un istituto di credito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Wtk. Esso ha il divieto di svolgere attività di istituto di credito se non ha ricevuto da DNB un'autorizzazione a tal fine, se non ha ottenuto dal Ministero delle Finanze un'esenzione dal divieto o se DNB non gli ha concesso una dispensa dallo stesso divieto. Secondo DNB, GZH non dispone di alcuna autorizzazione né ha ottenuto alcuna esenzione. All'udienza GZH non ha contestato il fatto di essere un istituto di credito ai sensi della Wtk. Ha dichiarato di essersi basato su informazioni ottenute dall'Autorità per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten, AFM), di non essere stato indirizzato da questa alla DNB per un'autorizzazione o esenzione, e di agire quindi in buona fede. Ciò non toglie tuttavia che GZH abbia operato e operi in violazione dell'articolo 1, comma 1, della Wtk.

3.

Da un'inchiesta avviata dall'Expertisecentrum Handhaving (Divisione di vigilanza) di DNB risulta che GZH non soddisfa i requisiti riguardanti la liquidità e la solvibilità. L'inchiesta si è basata sulle cifre fornite da GZH. Si tratta di cifre provvisorie non ancora controllate da un perito contabile e non è stato tenuto conto degli aspetti fiscali. È stato constatato che GZH, per mezzo di certificati di garanzia di interessi, ha concluso contratti in virtù dei quali dei depositanti hanno investito diverse somme per un rendimento fisso fra il 7 % e il 9 % all'anno. In totale, GZH ha ricevuto somme per un importo di almeno 2 035 574,70 euro. Queste somme sono state in parte destinate alla concessione di prestiti, utilizzati per garantire i pagamenti degli interessi mensili sui certificati di garanzia. Sono stati inoltre realizzati investimenti in beni immobili ed è stato concesso un prestito di 980 533,03 euro a Muller & De Graaf Financieel Advies B.V., di cui GZH è l'unico azionista. DNB afferma che la liquidità di GZH non è sufficiente per adempiere all'obbligo di rimborso derivante dai certificati di garanzia di interessi, che ammonta a 2 158 574,70 euro. GZH ha immediata disponibilità di una somma di 424 159,10 euro. A breve termine vi è pertanto un ammanco di 1 734 415,60 euro. Il fattore cruciale per poter adempiere agli obblighi di rimborso è il valore dei crediti in conto corrente nei confronti di Muller & De Graaf Financieel Advies B.V. GZH ha tuttavia dichiarato all'udienza di non poter recuperare a breve termine gli importi prestati a Muller & De Graaf Financieel Advies B.V.

L'ammanco a medio termine è di 1 605 848,60 euro, a lungo termine di 320 368,10 euro.

Per quanto riguarda la solvibilità, dall'inchiesta è emerso che i fondi propri, consistenti solo nel capitale azionario versato meno le perdite subite, ammontano a un valore negativo (-67 399,54). Secondo i criteri della DNB, questi fondi propri negativi non possono garantire una solvibilità sufficiente. Quale che sia la norma considerata, essi restano al di sotto dei valori fissati dalle direttive di DNB in materia di solvibilità per gli istituti di credito. Applicando le disposizioni d'urgenza vi è, secondo DNB, un modo per salvaguardare gli interessi dei creditori e liquidare i loro crediti nelle migliori condizioni.

4.

All'udienza GZH ha contestato, senza sufficiente motivazione, il fatto di non soddisfare i requisiti previsti in materia di liquidità e di solvibilità. Ha argomentato, è vero, che DNB, o perlomeno l'Expertisecentrum Handhaving, non ha tenuto conto di tutti i dati finanziari e possibili entrate che sono ora disponibili. Tuttavia, dalle spiegazioni fornite emerge che non si tratta di somme talmente cospicue da togliere valore ai calcoli di DNB. Il Tribunale ritiene pertanto che sia stato dimostrato in maniera sufficiente che, per la sua situazione in materia di liquidità e solvibilità, GZH si trova in una situazione che, nell'interesse dell'insieme dei creditori, richiede un provvedimento particolare.

5.

GZH ha inoltre aggiunto all'udienza che il provvedimento d'urgenza, con le relative pubblicazioni, avrà un effetto negativo sullo stesso GZH e su Muller & De Graaf Financieel Advies B.V., ledendo così proprio gli interessi che DNB cerca di tutelare. Il Tribunale ritiene che nella fattispecie la questione della pubblicità non possa ostacolare l'applicazione delle disposizioni d'urgenza. GZH, consapevolmente o meno, ha violato le disposizioni della Wtk e ha creato una situazione di liquidità e solvibilità insufficienti. Ciò rende necessario un intervento, e il fatto che questo possa dar luogo a pubblicità non lo rende assolutamente eccessivo o inopportuno. GZH ha anche indicato che DNB ha la possibilità di designare uno stille curator («curatore tacito»). Per questo non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale e, in questo caso, non è neanche richiesta la pubblicazione. DNB non ha tuttavia optato per questa soluzione, e del resto GZH non aveva chiesto (prima) la designazione di un tale curatore. Il Tribunale non darà quindi seguito a questo argomento di difesa.

6.

Date le considerazioni di cui sopra, il Tribunale ritiene che GZH si trovi in una situazione che, nell'interesse dell'insieme dei creditori, richiede un provvedimento particolare, e procederà pertanto alla nomina di un amministratore. Sulla base dell'articolo 71, comma 7, della Wtk, DNB ha chiesto la nomina come amministratore di J.A.D.M. Daniëls (Daniëls, Dijkmans & Huisman, Advocaten te Almelo) il cui studio si trova in Ootmarsumsestraat 72, 7602 JR Almelo (indirizzo postale: Postbus 31, 7600 AA Almelo). Il Tribunale seguirà questa richiesta.

7.

Il Tribunale fissa la durata del provvedimento a un anno e mezzo, e stabilisce quindi che resterà in vigore fino al 16 dicembre 2006. In virtù di quanto disposto dall'articolo 71 comma 15, della Wtk, il provvedimento può, se necessario, essere prorogato.

Decisione

Il Tribunale:

I.

dichiara che Geregelde Zaken Holding B.V. si trova in una situazione che richiede, nell'interesse dell'insieme dei creditori, un provvedimento particolare;

II.

nomina come giudice-commissario A.E. Zweers, membro di questo Tribunale, e come amministratore J.A.D.M. Daniëls, avvocato e procuratore ad Almelo;

III.

decide che il provvedimento resta in vigore fino al 16 dicembre 2006;

IV.

decide che l'amministratore procederà immediatamente, come previsto all'articolo 71, comma 8, della Wtk, alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale olandese (Staatscourant), sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, su De Twentsche Courant Tubantia e su NRC-Handelsblad;

V.

dichiara la presente decisione immediatamente esecutiva, con effetto retroattivo dall'inizio del giorno della pronunzia.

Fatto ad Almelo il 16 giugno 2005 alle ore 14 da K.J. Haarhuis in presenza del cancelliere.

Consegnato per copia/fotocopia/copia autenticata il 16.6.2005.

Il cancelliere del Tribunale di Almelo

Settore Diritto civile


9.2.2006   

IT

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C 33/4


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4132 — Lehman Brothers/Heinz European Seafood)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 33/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 1.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Lehman Brothers Merchant Banking Partners III L.P. («Lehman Brothers», USA) appartenente al gruppo Lehman Brothers acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo del ramo di attività europeo relativo ai prodotti della pesca di HJ Heinz Company («Heinz», USA) mediante acquisto di azioni o quote e di elementi dell'attivo.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Lehman Brothers: fondo di investimento,

per Heinz: pesca, trasformazione e distribuzioni di prodotti della pesca.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4132 — Lehman Brothers/Heinz European Seafood, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


9.2.2006   

IT

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C 33/5


Nuova faccia nazionale delle monete euro in circolazione

(2006/C 33/04)

Image

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (1). Secondo le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati membri ed i paesi che hanno stipulato con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma soltanto per la moneta da 2 euro ed entro il limite di non più di un nuovo disegno all'anno per ciascun paese. Tali monete commemorative presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete in euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale un'effigie commemorativa.

Stato di emissione: Germania

Effigie commemorativa: Schleswig-Holstein

Descrizione della faccia: La parte interna della moneta reca una raffigurazione della «Holstentor», la porta simbolo della città di Lubecca. La parola «Schleswig-Holstein» appare sotto la porta in basso nella parte interna. Nella parte destra del disegno compaiono le iniziali dell'incisore «HH». Una delle lettere «A», «D», «F», «G» o «J» appare sul lato sinistro del disegno come marchio della zecca. Nella parte superiore della corona esterna dodici stelle formano un semicerchio, interrotto dall'anno di coniazione «2006», impresso nella parte superiore. Le parole «Bundesrepublik Deutschland» formano un semicerchio nella parte inferiore della corona esterna.

Quantitativo di emissione: 30 milioni di monete

Data approssimativa di emissione: febbraio 2006

Incisione sul contorno della moneta: «Einigkeit und Recht und Freiheit» e l'aquila federale


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pagg. 1-30 dove sono riportate tutte le facce nazionali delle monete emesse nel 2002.

(2)  Cfr. conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2003 sui cambiamenti dell'effigie sulle facce nazionali delle monete in euro. Cfr. inoltre la raccomandazione della Commissione del 29 settembre 2003, relativa a una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro in circolazione (GU L 264 del 15.10.2003, pagg. 38-39).


9.2.2006   

IT

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C 33/6


Nuova faccia nazionale delle monete euro in circolazione

(2006/C 33/05)

Image

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. A titolo informativo per coloro che per professione maneggiano monete, e per il pubblico in generale, la Commissione pubblica tutti i disegni delle nuove monete in euro (1). Secondo le conclusioni del Consiglio dell'8 dicembre 2003 (2), gli Stati membri ed i paesi che hanno stipulato con la Comunità un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a mettere in circolazione determinati quantitativi di monete commemorative in euro, ma soltanto per la moneta da 2 euro ed entro il limite di non più di un nuovo disegno all'anno per ciascun paese. Tali monete commemorative presentano le medesime caratteristiche tecniche delle normali monete in euro in circolazione, ma recano sulla faccia nazionale un'effigie commemorativa.

Stato membro: Repubblica italiana

Effigie commemorativa: XX Giochi olimpici invernali — Torino 2006.

Descrizione della faccia: in primo piano è raffigurato un atleta impegnato nella discesa di una gara agonistica che si staglia su uno sfondo composto da elementi grafici stilizzati: in alto a sinistra il monogramma della Repubblica italiana «RI» con in basso la lettera «R» e una raffigurazione della Mole Antonelliana, edificio simbolo della città di Torino, con alla base la scritta «TORINO»; in alto a destra le parole «GIOCHI INVERNALI»; a destra della figura, disposto in posizione verticale, l'anno di emissione «2006» e la sigla dell'autore Maria Carmela Colaneri «MCC». Il disegno è circondato dalle dodici stelle dell'Unione europea.

Quantitativo di emissione: 40 milioni di monete

Data approssimativa di emissione: gennaio-febbraio 2006

Incisione sul contorno della moneta: 2 *, ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall'alto in basso


(1)  Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1 dove sono riportate tutte le facce nazionali delle monete emesse finora.

(2)  Cfr. conclusioni del Consiglio Affari generali dell'8 dicembre 2003 sui cambiamenti dell'effigie sulle facce nazionali delle monete in euro. Cfr. inoltre la raccomandazione della Commissione del 29 settembre 2003, relativa a una prassi comune in materia di modifiche al disegno delle facce nazionali sul diritto delle monete in euro in circolazione (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 38).


9.2.2006   

IT

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C 33/7


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4128 — Adecco/Deutscher Industrie Service)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2006/C 33/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 2.2.2006 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 [e a seguito di un rinvio in conformitá con l'articolo 4(5)] del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Adecco SA («Adecco», Svizzera) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Deutscher Industrie Service AG («DIS», Germania) mediante offerta pubblica annunciata.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Adecco: fornitura di servizi di gestione delle risorse umane e di servizi di collocamento del personale su scala mondiale, incluso la somministrazione di lavoro a tempo determinato,

per DIS: somministrazione del lavoro, anche a tempo determinato, ad aziende in Austria e Germania.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (2) del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4128 — Adecco/Deutscher Industrie Service, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.


9.2.2006   

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C 33/8


Progetto di archiviazione relativo alla denuncia 2004/5008

(2006/C 33/07)

«I servizi della Commissione hanno completato le indagini sulla denuncia collettiva 2004/5008 (riguardante un progetto di costruzione di abitazioni ad Amburgo, Germania). Una lettera contenente i risultati della valutazione è stata pubblicata in lingua tedesca su Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/lexcomm/multiple_complaints/doc/20045008de.pdf».


9.2.2006   

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C 33/9


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.4028 — Flaga/Progas/JV)

(2006/C 33/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 26.1.2006 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32006M4028. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)