ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 30

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

48o anno
5 febbraio 2005


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

I   Comunicazioni

 

Commissione

2005/C 030/1

Tassi di cambio dell'euro

1

2005/C 030/2

Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3609 — Cinven/France Telecom Cable-NC Numericable) ( 1 )

2

2005/C 030/3

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della 97/67/CE ( 1 )

3

2005/C 030/4

Parere della Commissione, del 29 dicembre 2004, concernente il piano modificato di smaltimento di rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Nogent-sur-Seine, Francia, in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom

5

2005/C 030/5

Parere della Commissione, del 26 luglio 2004, concernente il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) di quanto rimane del reattore di ricerca FRF2 ubicato a Francoforte sul Meno, in Assia (Repubblica federale di Germania), in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom ( 1 )

6

2005/C 030/6

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 38/2004 (ex NN 58/04) — Aiuti a favore della società Portovesme srl — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

7

2005/C 030/7

Avviso riguardante un invito a presentare proposte di progetti ed attività di supporto (PASR-2005) nel campo dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza — Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la tecnologia

11

2005/C 030/8

Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato C 32/2004 (ex N347/2003) — Proroga del termine di consegna di cinque navi da crociera costruite da Fincantieri — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

12

2005/C 030/9

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

16

2005/C 030/0

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3661 — CDP/Stmicroelectronics) ( 1 )

22

2005/C 030/1

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3626 — Permira/Private Equity Partners/Marazzi) ( 1 )

22

 

III   Informazioni

 

Commissione

2005/C 030/2

Invito a presentare proposte — DG EAC N. 85/04 — Invito a presentare progetti innovativi di cooperazione, formazione e informazione, Azione 5 — Misure di accompagnamento

23

 

Rettifiche

2005/C 030/3

Rettifica della pubblicazione dei conti definitivi dell'esercizio 2003 delle agenzie e degli organismi dell'Unione europea (GU C 292 del 30.11.2004)

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

 


I Comunicazioni

Commissione

5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

4 febbraio 2005

(2005/C 30/01)

1 euro=

 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2958

JPY

yen giapponesi

134,71

DKK

corone danesi

7,4435

GBP

sterline inglesi

0,6883

SEK

corone svedesi

9,0853

CHF

franchi svizzeri

1,5591

ISK

corone islandesi

81,48

NOK

corone norvegesi

8,292

BGN

lev bulgari

1,9557

CYP

sterline cipriote

0,583

CZK

corone ceche

29,963

EEK

corone estoni

15,6466

HUF

fiorini ungheresi

243,79

LTL

litas lituani

3,4528

LVL

lats lettoni

0,696

MTL

lire maltesi

0,4306

PLN

zloty polacchi

3,981

ROL

leu rumeni

37 385

SIT

tolar sloveni

239,72

SKK

corone slovacche

38,043

TRY

lire turche

1,7107

AUD

dollari australiani

1,6835

CAD

dollari canadesi

1,6101

HKD

dollari di Hong Kong

10,106

NZD

dollari neozelandesi

1,8215

SGD

dollari di Singapore

2,1181

KRW

won sudcoreani

1 330,79

ZAR

rand sudafricani

7,9695


(1)  

Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/2


Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.3609 — Cinven/France Telecom Cable-NC Numericable)

(2005/C 30/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.

In data 28 gennaio 2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l'impresa Cinven Limited («Cinven», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme delle imprese France Télécom Câble («FTC», Francia), una controllata di France Télécom SA (Francia), e NC Numéricâble («NCN», Francia), una controllata di Groupe Canal+ (Francia), mediante acquisto di azioni.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

per Cinven: fondo d'investimento,

per FTC: fornitore di servizi di televisione e internet via cavo,

per NCN: fornitore di servizi di televisione e internet via cavo.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (fax n. +32/2/2964301 o 2967244) o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3609 — Cinven/France Telecom Cable-NC Numericable, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

J-70

B–1049 Bruxelles/Brussel


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/3


Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della 97/67/CE

(2005/C 30/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 13619:2002

Servizi postali - Lavorazione effetti postali - Caratteristiche ottiche dei dispositivi per la lavorazione delle lettere

 

CEN

EN 13724:2002

Servizi postali - Apertura delle cassette o buche postali private - Requisiti e metodi di verifica

 

CEN

EN 13850:2002

Servizi postali — Qualità del servizio — Misurazione del tempo di transito dei servizi «end-to-end» per ogni singolo oggetto di posta prioritaria e di prima classe

 

CEN

EN 14012:2003

Servizi postali — Qualità del servizio — Quantificazione dei reclami e procedure di rimborso

 

CEN

EN 14137:2003

Servizi postali — Qualità del servizio — Quantificazione dello smarrimento della posta raccomandata e di altri tipi di servizi postali mediante sistemi di tracciatura e di rintracciatura

 

CEN

EN 14142-1:2003

Servizi postali — Banca dati degli indirizzi — Componenti degli indirizzi postali

 

CEN

EN 14508:2003

Qualità del servizio — Misurazione del tempo di transito dei servizi end-to-end per ogni singolo invio di posta non prioritaria e di prima classe

 

CEN

EN 14534:2003

Servizi postali — Qualità del servizio — Misurazione dei tempi di transito dei servizi end-to-end per il corriere in grande quantità

 

Nota 1 in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.(33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16, (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/5


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

concernente il piano modificato di smaltimento di rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Nogent-sur-Seine, Francia, in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom

(2005/C 30/04)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

In data 7 giugno 2004 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano modificato relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Nogent-sur-Seine.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 19 luglio 2004 e trasmesse dalla Rappresentanza permanente di Francia il 21 settembre 2004, nonché dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

a)

La distanza tra l'impianto e lo Stato membro più vicino, in questo caso il Belgio ed il Lussemburgo, è di circa 200 km.

b)

La progettata modifica comporterà una generale diminuzione dei limiti di scarico di effluenti liquidi e gassosi, tranne che per il trizio allo stato liquido per il quale è previsto un aumento.

c)

In condizioni operative normali, la progettata modifica non comporterà in altri Stati membri un'esposizione della popolazione significativa sotto il profilo sanitario.

d)

Nell'eventualità di scarichi imprevisti di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali iniziali, la progettata modifica al sistema di gestione del combustibile non comporterà alcun effetto significativo sotto l'aspetto sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

La Commissione è pertanto del parere che l'attuazione del piano modificato di smaltimento di rifiuti radioattivi, derivanti dalla centrale nucleare di Nogent-sur-Seine, Francia, non è tale da comportare, nel corso del normale funzionamento né in caso di incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/6


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2004

concernente il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione ( decommissioning ) di quanto rimane del reattore di ricerca FRF2 ubicato a Francoforte sul Meno, in Assia (Repubblica federale di Germania), in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom

(2005/C 30/05)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

In data 30 gennaio 2004 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) di quanto rimane del reattore di ricerca FRF2.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari trasmesse dal governo tedesco il 22 aprile 2004, nonché dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

a)

La distanza tra l'impianto e lo Stato membro più vicino, in questo caso la Francia, è di circa 120 km.

b)

In condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti liquidi e gassosi non comporteranno in altri Stati membri un'esposizione della popolazione significativa sotto il profilo sanitario.

c)

I rifiuti solidi radioattivi derivanti dalle operazioni di disattivazione saranno trasferiti in un deposito temporaneo autorizzato tramite il punto di raccolta regionale dell'Assia. I residui solidi o i materiali di scarto non radioattivi, esonerati dal controllo di regolamentazione, saranno destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

d)

Nell'eventualità di scarichi imprevisti di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, le dosi cui potrebbe essere esposta la popolazione di altri Stati membri non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

La Commissione è pertanto del parere che l'attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi in qualsiasi forma, derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore di ricerca FRF2, ubicato a Francoforte sul Meno, in Assia (Repubblica federale di Germania), non è tale da comportare, nel corso del normale funzionamento né in caso di incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/7


AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 38/2004 (ex NN 58/04) — Aiuti a favore della società Portovesme srl

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2005/C 30/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 16 novembre 2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

SPA 3 6/5

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

1.   DESCRIZIONE

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6.2.2004 prevede che sia accordata fino al 30.6.2007 una tariffa preferenziale per la fornitura di energia elettrica ad imprese che appartengono ai settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco, situati in territori insulari caratterizzati da assenza o insufficienza di connessioni alle reti nazionali di energia e di gas.

Con delibera del 5.7.2004 n. 110/04, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas autorizza le imprese: Alcoa Srl (ex Alumix SpA), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio SpA) e Euroallumina SpA, ubicate tutte nella regione Sardegna, a beneficiare di un regime tariffario speciale in virtù di detto decreto.

Il regime in questione è descritto all'articolo 73 delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5 (1) e sue modifiche (2). Esso prevede la concessione al consumatore di energia elettrica di una «compensazione» (componente tariffaria compensativa), fissata sulla base della differenza tra la tariffa elettrica stabilita con il distributore di energia e una tariffa preferenziale.

2.   VALUTAZIONE

Per valutare se la misura disposta dal regime costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se la misura in questione incida sulla concorrenza e se sia atta ad alterare gli scambi intracomunitari.

L'applicazione di tariffe elettriche inferiori a quelle del mercato procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre, le tariffe ridotte beneficiano le imprese dei settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco che operano in una regione dell'Italia (la Sardegna), vale a dire, al momento, unicamente quattro imprese. Esse favoriscono tali imprese dal momento che esse non sono accordate alle imprese degli altri settori di produzione né alle imprese degli stessi settori attive al di fuori di tali zone.

Nel caso in oggetto, la decisione relativa alla riduzione delle tariffe elettriche è stata presa unilateralmente dalle autorità italiane. Conformemente alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9.8.2004, n. 148, essa è finanziata da compensazioni dirette versate ai consumatori di energia dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico. Conformemente all'articolo 6 della deliberazione del 18.10.2000, n. 194/00, il presidente e i membri del comitato di gestione della Cassa Conguaglio sono nominati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas d'accordo con il ministro dell'Economia e delle finanze. Dal momento che le compensazioni provengono da un fondo istituito e controllato dallo Stato, l'aiuto è finanziato con risorse statali.

Ancora, nel caso in oggetto, tali misure minacciano di falsare la concorrenza dal momento che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese in questione (alluminio, piombo, argento e zinco) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

Per i motivi di cui sopra, le misure in oggetto sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste da tale trattato.

La concessione di compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche comporta la riduzione delle spese correnti di talune imprese. Tale riduzione delle spese correnti può essere considerata un aiuto al funzionamento a imprese individuali.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore (3) vietano, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, possono essere concessi, a titolo eccezionale, aiuti a finalità regionale, nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

Nel caso in oggetto, si tratta di aiuti individuali ad hoc concessi a un numero limitato di imprese che appartengono a specifici settori. In questa fase, la Commissione nutre dei dubbi riguardo al collegamento tra l'aiuto a favore delle quattro imprese beneficiarie della misura e lo sviluppo regionale e riguardo alla proporzionalità dell'aiuto in oggetto e gli svantaggi regionali cui esso mira a ovviare. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento, tali aiuti individuali sembrano rientrare nell'ambito di politiche industriali puntuali o settoriali piuttosto che nello spirito della politica degli aiuti regionali, la quale dovrebbe restare neutrale per quanto riguarda la distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori ed attività economiche. D'altro canto, la Commissione nutre dei dubbi quanto al meccanismo di finanziamento di tale regime tariffario speciale, alla sua gestione amministrativa e alle modalità di calcolo delle compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche.

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, ogni aiuto illegale può essere recuperato dal beneficiario.

TESTO DELLA LETTERA

«Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO

1.

Con lettera del 4 dicembre 2003 (A/38568 dell'8.12.2003), uno studio di avvocati ha portato all'attenzione dei servizi della Commissione una serie di articoli di stampa segnalando l'intenzione delle autorità italiane di applicare tariffe elettriche ridotte a favore della società Portovesme Srl.

2.

Con lettera del 22 gennaio 2004 (D/50373) e del 19 marzo 2004 (D/52054), i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti su questa misura. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 6.2.2004 (CAB A/352 del 17.2.2004) e del 9 giugno 2004 (A/34260 dell'11.6.2004). Con lettera del 20 settembre 2004 (A/37093 del 22.9.2004), le autorità italiane hanno inviato informazioni supplementari.

2.   DESCRIZIONE

3.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6.2.2004 prevede che sia accordata fino al 30.6.2007 una tariffa preferenziale per la fornitura di energia elettrica ad imprese che appartengono ai settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco, situati in territori insulari caratterizzati da assenza o insufficienza di connessioni alle reti nazionali di energia e di gas.

4.

Con delibera del 5.7.2004 n. 110/04, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas autorizza le imprese: Alcoa Srl (ex Alumix Spa), Portovesme Srl, ILA (Industria Lavorazioni Alluminio Spa) e Euroallumina Spa, ubicate tutte nella regione Sardegna, a beneficiare di un regime tariffario speciale in virtù di detto decreto. Con la stessa delibera, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas prevede anche che l'elenco dei beneficiari del regime in questione sia aggiornato annualmente sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero italiano delle attività produttive.

5.

Il regime in questione è descritto all'articolo 73 delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5 (4) e sue modifiche (5). Esso prevede la concessione al consumatore di energia elettrica di una componente tariffaria compensativa, fissata sulla base della differenza tra la tariffa elettrica stabilita con il distributore di energia e una tariffa preferenziale.

6.

Secondo le autorità italiane, tale regime tariffario speciale troverebbe la sua giustificazione nelle condizioni svantaggiate dei sistemi elettrici di alcune zone dell'Italia, caratterizzate dall'assenza di infrastrutture elettriche di collegamento con le reti nazionali di trasporto: nel caso specifico, la regione Sardegna manca di connessione alla rete di gas naturale ed è insufficientemente collegata alla rete elettrica. In particolare, secondo le autorità italiane:

il sistema elettrico della regione Sardegna sarebbe caratterizzato da prezzi troppo elevati dell'energia, che non sono conformi alla dinamica dei costi di produzione delle imprese dell'isola; ciò penalizzerebbe i grandi consumatori di energia a causa dell'impatto dei costi di approvvigionamento sull'insieme dei costi di produzione;

la regione Sardegna sarebbe caratterizzata da una situazione di sottoutilizzazione delle capacità di produzione di energia elettrica: nel 2003, il livello di utilizzazione di tali capacità era del 46 % (6); inoltre, la produzione regionale di energia era di 13 000 GWh e gli impianti termoelettrici avrebbero potuto produrre nel 2003 circa 28 000 GWh;

l'interscambio di energia elettrica con l'Italia è attualmente assicurato da due cavi di 200kV con una capacità di 270 MW;

si prevede un aumento del tasso annuale di domanda di energia elettrica per il periodo 2002-2012 del 3 %;

un progetto a breve termine prevede la costruzione di un cavo di 150 kV tra la Corsica e la Sardegna; un progetto a lungo termine prevede la costruzione di un cavo della potenza di 1 000 MW tra la Sardegna e la penisola.

3.   VALUTAZIONE

3.1   Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

7.

Per valutare se la misura disposta dal regime costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procuri un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se la misura in questione incida sulla concorrenza e se sia atta ad alterare gli scambi intracomunitari.

8.

Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è l'esistenza di un “aiuto”: costituisce un aiuto propriamente detto una misura che procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. L'applicazione di tariffe elettriche inferiori a quelle del mercato procura un vantaggio economico dal momento che i costi di produzione dei beneficiari sono ridotti. Inoltre, le tariffe ridotte beneficiano esclusivamente le imprese dei settori della produzione di alluminio, piombo, argento e zinco che operano in una regione dell'Italia (la Sardegna), cioè, attualmente, quattro imprese. Le tariffe ridotte favoriscono tali imprese dal momento che esse non sono accordate alle imprese al di fuori di tali zone.

9.

Per quanto riguarda le seconda condizione, per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, i vantaggi devono essere, da una parte, accordati – direttamente o indirettamente – mediante risorse statali e, dall'altra, essere imputabili allo Stato. Nel caso in oggetto, la decisione relativa alla riduzione delle tariffe elettriche è stata presa unilateralmente dalle autorità italiane. Conformemente a quanto stabilito nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004, n. 148 (7), essa è finanziata da compensazioni corrisposte ai consumatori di energia da parte della Cassa Conguaglio per il settore elettrico. In base all'articolo 6 della delibera del 18.10.2000 n. 194/00 (8), il presidente ed i membri del comitato di gestione della Cassa Conguaglio sono nominati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in accordo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Poiché le compensazioni provengono da un fondo istituito e controllato dallo Stato, l'aiuto è finanziato da risorse statali (9).

10.

Tale misura di Stato persegue un obiettivo che rientra nell'ambito di politiche definite dalle autorità nazionali, vale a dire la riduzione delle tariffe elettriche elevate che dovrebbero essere pagate da imprese caratterizzate da produzioni ad elevata intensità energetica, come le produzioni di alluminio, di piombo, di argento e di zinco, e ubicate in regioni isolate e non sufficientemente connesse alle reti energetiche.

11.

In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nel caso in oggetto, tali misure minacciano di falsare la concorrenza dal momento che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ne beneficiano. Inoltre, poiché i prodotti delle imprese in questione (alluminio, piombo, argento e zinco) sono commercializzati sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

12.

Per i motivi di cui sopra, le misure in oggetto sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste da tale trattato.

3.2   Valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune

13.

La concessione di compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche comporta la riduzione delle spese correnti di talune imprese. Tale riduzione delle spese correnti può essere considerata un aiuto al funzionamento a imprese individuali.

14.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale attualmente in vigore (10) vietano, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento. Tuttavia, possono essere concessi, a titolo eccezionale, aiuti a finalità regionale, nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato, purché siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionato agli svantaggi che intendono compensare. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

15.

Nel caso in oggetto, si tratta di aiuti individuali ad hoc concessi a un numero limitato di imprese che appartengono a specifici settori. In questa fase, la Commissione nutre dei dubbi riguardo al collegamento tra l'aiuto a favore delle quattro imprese beneficiarie della misura e lo sviluppo regionale e riguardo alla proporzionalità dell'aiuto in oggetto e gli svantaggi regionali cui esso mira a ovviare. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento, tali aiuti individuali sembrano rientrare nell'ambito di politiche industriali puntuali o settoriali piuttosto che nello spirito della politica degli aiuti regionali, la quale dovrebbe restare neutrale per quanto riguarda la distribuzione delle risorse produttive tra i diversi settori ed attività economiche.

16.

Inoltre, la Commissione nutre dei dubbi quanto al meccanismo di finanziamento di tale regime tariffario speciale, alla sua gestione amministrativa e alle modalità di calcolo delle compensazioni destinate alla riduzione delle tariffe elettriche.

17.

Infine, secondo le autorità italiane, la tariffa preferenziale prevista dalla misura in questione (di circa 20 EUR/MWh) coinciderebbe con la tariffa fissata nel 1996 a favore della società Alumix Spa per la fornitura di energia elettrica negli anni 1996-2005.

18.

Infatti, nel 1996, la Commissione aveva giudicato che la tariffa preferenziale a favore della Alumix Spa, per il periodo in oggetto, non era un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato (11). La Commissione aveva concluso che, considerata la situazione di sovrapproduzione di energia elettrica in Sardegna e il fatto che, all'epoca, il prezzo concesso dal produttore e distributore nazionale di energia elettrica ENEL a Alumix era superiore al costo marginale medio della produzione dell'elettricità, ENEL agiva come un operatore privato in un'economia di mercato.

19.

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione europea dubita della comparabilità della misura in questione con quella esaminata e approvata dalla Commissione nel 1996. Nel 1996, infatti, ENEL era l'unico produttore e distributore di energia in Italia e la tariffa elettrica ridotta praticata da ENEL a favore della società Alumix Spa era stata confrontata con il costo marginale medio della produzione di energia elettrica di ENEL per il periodo indicato.

20.

Invece, nel caso in esame, le autorità italiane intervengono selettivamente, in un contesto di mercato dell'energia liberalizzato, a favore di talune imprese al fine di compensare la differenza tra una tariffa di mercato conclusa con un produttore qualsiasi di energia e la tariffa preferenziale fissata nel 1996.

21.

La Commissione nota inoltre che la misura in oggetto potrebbe produrre effetti di riduzione del livello di tassazione applicabile all'energia elettrica. In tal caso, tale misura necessiterebbe di una base giuridica nell'ambito della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. A tal proposito, le autorità italiane sono invitate a qualificare tale misura nell'ambito del regime armonizzato di cui alla Direttiva precitata.

22.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

23.

La Commissione ricorda all'Italia l'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e rinvia all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio in base al quale ogni aiuto illegale potrà essere recuperato presso il beneficiario.

24.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Articolo 73 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04.

(2)  Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 148 del 9.8.2004.

(3)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(4)  Articolo 73 del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, riportato nell'allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 30.1.2004, n. 5/04 (G.U.R.I n. 83 dell'8 aprile 2004).

(5)  Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 9.8.2004 n. 148.

(6)  Nel 2003, la Sardegna disponeva di una capacità di produzione di 3 800 MW con una domanda massima di 1 800 MW. La potenza istallata di 3 800 MW è così suddivisa: idroelettrica: 431 MW; termoelettrica 3 278 MW; eolica e fotovoltaica: 100 MW.

(7)  Vedi nota n. 2.

(8)  G.U.R.I. n. 257 del 3.11.2000.

(9)  Sentenza del 13.3.2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Rec. p. I-2099, punto 58).

(10)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(11)  GU C 288 dell'1.10.1996.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/11


Avviso riguardante un invito a presentare proposte di progetti ed attività di supporto (PASR-2005) nel campo dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza — Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la tecnologia

(2005/C 30/07)

In seguito all'adozione il 4 febbraio 2005 della decisione C(2005)259 concernente il programma di lavoro dell'azione preparatoria per il rafforzamento del potenziale industriale europeo nel campo della ricerca in materia di sicurezza — Verso un programma per lo sviluppo della sicurezza europea mediante la ricerca e la tecnologia — la Commissione europea lancerà un invito a presentare proposte per progetti ed attività di supporto.

Codice identificativo dell'invito: PASR-2005.

Data indicativa di pubblicazione: 5 febbraio 2005.

Data indicativa di chiusura: 3 maggio 2005.

Bilancio indicativo totale: 15 milioni di EUR.

Informazioni supplementari: Commissione europea

Information desk dell'azione preparatoria nel campo della ricerca in materia di sicurezza

E-mail: rtd-pasr@cec.eu.int

Web: http://www.cordis.lu/security


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/12


AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto di Stato C 32/2004 (ex N347/2003) — Proroga del termine di consegna di cinque navi da crociera costruite da Fincantieri

Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

(2005/C 30/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con lettera del 20.10.2004, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in oggetto.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto riguardo al quale viene avviato il procedimento entro un mese dalla data della presente pubblicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Aiuti di Stato

SPA 3 6 / 5

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

Nel luglio 2003 l'Italia ha richiesto alla Commissione la concessione di una proroga del termine di tre anni fissato per la consegna di cinque navi da crociera costruite da Fincantieri e ordinate da diverse filiali di Carnival Corporation. L'Italia richiede la proroga delle consegne dalla fine del 2003 a scadenze diverse del 2004 ed entro ottobre 2005. Fincantieri sta già procedendo alla costruzione delle navi in base ai nuovi termini di consegna.

L'autorizzazione di tale istanza da parte della Commissione è necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale, le navi consegnate dopo il 2003 non possono beneficiare degli aiuti al funzionamento, anche se i relativi contratti sono stati firmati prima della fine del 2000. L'importo totale degli aiuti per le navi ammonta a 243 milioni di EUR.

A sostegno della propria istanza, l'Italia fa riferimento alle decisioni con cui la Commissione ha concesso l'autorizzazione, come nel caso di Meyer Werft (1), nel quale il proprietario delle navi aveva richiesto una proroga delle consegne per effetto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001.

La Commissione rileva in proposito che i contratti definitivi, firmati nel dicembre 2000 con termini di consegna previsti per giugno e dicembre 2003, sussistono per ciascuna nave. Il maggiore cliente del cantiere ha inoltre richiesto la proroga dei termini di consegna in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Da questo punto di vista si può quindi affermare che la misura notificata soddisfa gli stessi criteri di cui alla decisione relativa a Meyer Werft.

La Commissione ritiene, tuttavia, necessario verificare se Fincantieri avrebbe potuto sostenere lo sforzo tecnico di consegnare tutte le navi entro la fine del 2003. Se ciò non fosse stato tecnicamente possibile, una proroga del termine di consegna consentirebbe all'Italia di contemplare aiuti al funzionamento d'importo superiore al lecito.

Sulla base dell'analisi effettuata da un esperto indipendente, la Commissione ha potuto quindi valutare la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare le cinque navi entro la fine del 2003.

Tale analisi solleva dubbi nella Commissione circa il fatto che il piano di produzione iniziale fosse realistico e che Fincantieri avesse la capacità tecnica di consegnare tutte le navi entro la fine del 2003. I dubbi si concentrano sulla nave 6079, la cui consegna è programmata per ottobre 2005. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un procedimento formale d'indagine in relazione all'istanza di proroga del termine di consegna per la suddetta nave.

Per quanto concerne le altre quattro navi, la Commissione non dubita che esse avrebbero potuto essere consegnate entro la fine del 2003 e autorizza pertanto la proroga dei termini di consegna di queste navi, come richiesto dalle autorità italiane.

TESTO DELLA LETTERA

«(1)

La Commissione si pregia informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane relative alla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per alcune parti di detta misura.

PROCEDIMENTO

(2)

Con lettera del 31 luglio 2003, l'Italia ha notificato la suddetta misura alla Commissione, che ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità italiane con lettere del 21 agosto 2003, 16 ottobre 2003, 27 gennaio 2004 e 16 febbraio 2004. L'Italia ha trasmesso le informazioni richieste con lettere del 16 settembre 2003, 6 novembre 2003, 1o dicembre 2003, 4 febbraio 2004, 12 febbraio 2004, 5 aprile 2004 e 8 luglio 2004.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

L'aiuto e i beneficiari

(3)

L'Italia ha richiesto alla Commissione la concessione di una proroga del termine di consegna del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1540/98 relativo agli aiuti alla costruzione navale (in appresso “regolamento sulla costruzione navale”) (2), a cui è subordinata la fruizione di aiuti al funzionamento connessi a contratto. L'istanza di proroga presentata riguarda la consegna da parte di Fincantieri di cinque navi da crociera, per un valore contrattuale complessivo di 2,1 miliardi di EUR ed un importo di aiuti di 243 milioni di EUR.

(4)

Fincantieri è una società pubblica con sei cantieri in Italia, specializzata nella costruzione di navi da crociera ma che costruisce anche altri tipi di navi destinate alla navigazione marittima.

(5)

L'Italia precisa che i contratti definitivi per le navi in questione sono stati firmati nel dicembre 2000 e che la consegna, stando alle clausole contrattuali, era prevista per giugno o dicembre 2003. Le navi sono state ordinate da diverse filiali di Carnival Corporation (in appresso “Carnival”), un operatore di crociere statunitense. Su tale base venivano promessi: a Fincantieri, aiuti al funzionamento connessi a contratto per la costruzione di quattro di queste navi; a Carnival (3), aiuti al funzionamento per la costruzione di una delle navi. (cfr. tabella 1)

(6)

Tabella 1: Navi per le quali si richiede una proroga

Numero della nave

Primo termine di consegna

Nuovo termine di consegna

Valore contrattuale stimato (in milioni di USD)

Beneficiario

6077

giugno 03

apr. 04

410

Fincantieri

6078

dic. 03

genn. 05

410

Fincantieri

6079

dic. 03

ott. 05

410

Fincantieri

6082

dic. 03

sett. 04

500

Fincantieri

6087

dic. 03

ott. 04

390

Carnival

 

 

 

2120

 

(7)

L'Italia precisa inoltre che il proprietario della nave ha richiesto, nell'autunno 2001, una proroga delle consegne a scadenze diverse nel 2004 e 2005, motivandola con il grave impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 sul settore delle crociere. Fincantieri ha acconsentito alla richiesta e l'Italia chiede ora una proroga del termine di consegna affinché le navi possano ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento.

(8)

Nella loro notifica, le autorità italiane fanno riferimento alla decisione della Commissione del 5 giugno 2002 (4) con la quale si autorizza una proroga analoga del termine di consegna di una nave da crociera in costruzione presso il cantiere tedesco Meyer Werft. Le autorità italiane sottolineano le analogie esistenti tra i due casi per quanto riguarda: (i) le motivazioni addotte per la proroga (impatto degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001), (ii) il mercato interessato (crociere) e (iii) il rapporto di dipendenza commerciale tra il cantiere e il proprietario della nave (Carnival è il maggiore cliente di Fincantieri).

VALUTAZIONE

Base giuridica

(9)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea, il criterio della distorsione degli scambi è applicabile se l'impresa beneficiaria svolge attività economica che comporta scambi tra Stati membri.

(10)

La Commissione rileva che la questione della proroga del periodo massimo per la consegna è determinante ai fini dell'ammissibilità del contratto alla fruizione degli aiuti al funzionamento, a norma dell'articolo 3 del regolamento sulla costruzione navale. L'aiuto al funzionamento di cui trattasi consiste nel finanziamento mediante fondi statali di parte dei costi che il cantiere in questione dovrebbe normalmente sostenere per costruire una nave. A ciò si aggiunga che la costruzione navale è un'attività economica che comporta scambi tra Stati membri. L'aiuto in oggetto rientra pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(11)

L'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE statuisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune le categorie di aiuti determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione rileva che, su tale base giuridica, il 29 giugno 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento sulla costruzione navale.

(12)

La Commissione rileva che, in base al regolamento sulla costruzione navale, per “costruzione navale” s'intende la costruzione di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma. La Commissione rileva altresì che Fincantieri costruisce questo tipo di navi e che si tratta pertanto di un'impresa interessata da detto regolamento.

(13)

L'istanza presentata dalle autorità italiane va valutata sulla base del regolamento sulla costruzione navale, nonostante quest'ultimo non sia più in vigore dalla fine del 2003, in quanto: (i) le norme in base alle quali l'Italia ha concesso l'aiuto sono state approvate per effetto di detto regolamento, (ii) l'aiuto è stato concesso quando il regolamento era ancora in vigore e (iii) le norme connesse al termine di consegna di tre anni sono in esso contenute.

(14)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulla costruzione navale prevede fino al 31 dicembre 2000 un contributo massimo del 9 % a titolo di aiuto al funzionamento connesso ad un contratto. In base all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il massimale di aiuto applicabile al contratto è costituito dal massimale vigente alla data della firma del contratto definitivo. Ciò non si applica, tuttavia, alle navi la cui consegna sia avvenuta dopo oltre tre anni dalla firma del contratto. In tali casi, il massimale applicabile è lo stesso in vigore tre anni prima della consegna della nave. Il termine ultimo di consegna per una nave che può ancora beneficiare degli aiuti al funzionamento era dunque, in linea di principio, il 31 dicembre 2003.

(15)

L'articolo 3, paragrafo 2, prevede tuttavia che la Commissione possa concedere una proroga del termine ultimo di consegna di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del singolo progetto di costruzione navale in questione, o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa. Da notare che l'Italia basa l'istanza di proroga del termine di consegna su circostanze eccezionali ed imprevedibili.

(16)

La Commissione osserva che il Tribunale di primo grado ha fornito un'interpretazione di detta disposizione nella sua sentenza del 16 marzo 2000 (5) e ha stabilito che tale disposizione debba essere interpretata restrittivamente.

(17)

La Commissione riconosce inoltre di aver concesso proroghe dei termini di consegna diverse volte nel corso degli anni precedenti, soprattutto in relazione all'impatto degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e alla loro ripercussione sul settore delle crociere.

(18)

Il caso in oggetto evidenzia forti analogie con il già menzionato caso di Meyer Werft ed altre decisioni simili. La Commissione ritiene pertanto che queste decisioni del passato creino precedenti pertinenti al caso in questione. La valutazione sarà quindi finalizzata a verificare se gli stessi fatti presenti per gli altri casi siano presenti anche nel caso in oggetto.

Valutazione dei fatti

(19)

La Commissione rileva in proposito che i contratti definitivi, firmati nel dicembre 2000 con termini di consegna previsti per giugno e dicembre 2003, sussistono per ciascuna nave. Il maggiore cliente del cantiere ha inoltre richiesto la proroga dei termini di consegna in seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Da questo punto di vista si può quindi affermare che la misura notificata soddisfa gli stessi criteri di cui alla decisione relativa a Meyer Werft.

(20)

La Commissione osserva, tuttavia, che in base alle informazioni a sua disposizione, in origine la consegna delle navi era prevista per il 2004 e il 2005. Tale informazione è stata peraltro confermata anche dall'Italia. I termini di consegna sono quindi stati cambiati alle date del 2003 soltanto in una fase successiva, verso la fine del 2000, perché altrimenti le navi non avrebbero potuto beneficiare degli aiuti al funzionamento.

(21)

La Commissione osserva che la consegna nel 2003 di tutte le cinque navi notificate, oltre ad altre navi la cui consegna era già prevista per il 2003, avrebbe rappresentato un carico di lavoro enorme per Fincantieri. La Commissione ritiene pertanto necessario verificare se Fincantieri avrebbe potuto sostenere lo sforzo tecnico di consegnare le navi in questione entro la fine del 2003. Se ciò non fosse stato tecnicamente possibile, una proroga del termine di consegna avrebbe consentito all'Italia di contemplare aiuti al funzionamento d'importo superiore al lecito.

(22)

Per quanto riguarda la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare tutte le cinque navi prima della fine del 2003, l'Italia dichiara che ciò sarebbe possibile ottimizzando le attività dei sei cantieri dell'impresa, in particolare costruendo sezioni e navi nei cantieri non destinati normalmente alla costruzione di navi da crociera. L'Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una copia del piano di produzione del dicembre 2000, in cui venivano indicate le date di consegna del 2003.

(23)

Le informazioni trasmesse dall'Italia sono state esaminate da un esperto indipendente su richiesta della Commissione. Sulla base dei risultati di tale analisi, la Commissione manifesta dubbi circa la capacità tecnica di Fincantieri di consegnare tutte le cinque navi entro la fine del 2003.

(24)

I dubbi sono supportati da tre motivazioni. La prima riguarda il progetto di costruire una delle navi nel cantiere di Ancona, che avrebbe comportato un complesso processo produttivo, considerando che le sezioni degli scafi da assemblare dovevano essere spostate ad un cantiere militare (Arsenale Triestino) per essere poi ritrasferite ad Ancona dato che le dimensioni del bacino d'attracco di Ancona sono inferiori a quelle della nave. Si aggiunga che, sino a quel momento, ad Ancona non erano mai state costruite navi così complesse, per cui sussistono dubbi circa la capacità di far fronte a tale operazione, non da ultimo per quanto concerne l'allestimento delle navi. Tenendo conto di tali considerazioni, la costruzione della nave 6077 ad Ancona avrebbe comportato un allestimento assolutamente eccezionale presso il cantiere di Palermo a seguito dello spostamento di produzione da Ancona a Palermo.

(25)

I dubbi riguardano, in secondo luogo, il quantitativo stimato dell'allestimento cui avrebbe dovuto provvedere Fincantieri se tutte le cinque navi fossero state consegnate nel 2003, che in detto anno sarebbe stato equivalente al doppio dell'attività di allestimento effettuato sino ad allora da Fincantieri. Inoltre, per il cantiere di Marghera, l'allestimento previsto per il 2003, sarebbe stato superiore di circa il 40 % all'attività svolta sino a quel momento dallo stesso. La Commissione dubita pertanto che il piano di produzione per Fincantieri in generale, e per Marghera in particolare, fosse realistico.

(26)

Per questi due motivi la Commissione dubita che le cinque navi avrebbero mai potuto essere consegnate nel 2005, tuttavia, sulla base delle stesse informazioni e analisi, essa riconosce che sarebbe stato possibile consegnarne almeno quattro.

(27)

La Commissione dubita quindi, in terzo luogo, che una delle cinque navi avrebbe potuto essere consegnata nel 2003. Di quale delle cinque navi potesse trattarsi resta, in un certo qual modo, una questione ipotetica, dato che il piano di produzione è cambiato radicalmente dal dicembre 2000. Se, da un lato, si potrebbe sostenere che ciò riguarda la nave 6077, programmata presso il cantiere di Ancona, la Commissione osserva che questa nave, che alla fine è stata costruita nel cantiere di Marghera, è stata già consegnata nell'aprile 2004.

(28)

La Commissione ritiene che i dubbi maggiori riguardino la nave 6079, ovvero la terza nave gemella della 6077, costruita anch'essa presso il cantiere di Marghera e la cui consegna è prevista per ottobre 2005. La consegna di questa nave è stata notevolmente posticipata rispetto al piano di produzione del dicembre 2000, a seguito della decisione di far costruire la nave 6077 a Marghera. Tali dubbi si fondano inoltre sulle indicazioni (una lettera d'intenti è stata firmata prima che fossero firmati i contratti definitivi nel dicembre 2000) secondo cui sin dall'inizio era stata prevista l'attuale sequenza di fabbricazione, con un termine di consegna molto ritardato per la nave 6079.

(29)

Per quanto concerne le altre quattro navi (6077, 6078, 6082 e 6087), la Commissione ritiene, come già osservato nel suddetto paragrafo (19), che sussistano i motivi per autorizzare una proroga del termine di consegna.

(30)

In considerazione della necessità di posticipare la consegna di queste navi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa, e in virtù del fatto che l'impresa sarebbe stata in grado di consegnare le navi per la fine del 2003, la proroga del termine ultimo di consegna di tre anni è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento sulla costruzione navale e, di riflesso, all'articolo 87, paragrafo 3, lettera e), del trattato CE. I termini di consegna vengono quindi prorogati alle date richieste dall'Italia (cfr. tabella 1).

Conclusioni

(31)

Alla luce di quanto predetto, la Commissione, a norma del disposto dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a presentare osservazioni e a trasmettere tutte le informazioni che possano risultare utili a dissipare i dubbi sollevati in merito alla richiesta di proroga del termine di consegna per la nave 6079 di Fincantieri, entro un mese dalla data di ricevimento della presente lettera. La Commissione invita le autorità italiane ad inoltrare a stretto giro di posta una copia della presente al potenziale beneficiario degli aiuti.

(32)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiari.

(33)

La Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.

(34)

La Commissione accoglie la richiesta dell'Italia di prorogare i termini di consegna delle navi 6077, 6078, 6082 e 6084 alle date riportate nella tabella 1.»


(1)  GU C 238 del 3.10.2002, pag. 14, aiuto di Stato n. N 843/01.

(2)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(3)  In base alle norme italiane relative agli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale, gli aiuti possono essere concessi al cantiere o al proprietario della nave.

(4)  GU C 238 del 3.10.2002, pag. 14, aiuto di Stato n. N 843/01.

(5)  T-72/98, Astilleros Zamacona SA contro Commissione, Racc. 2000-II, pag. 1683.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/16


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2005/C 30/09)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«MIEL DE GALICIA» o «MEL DE GALICIA»

N. CE: ES/00278/19.2.2003

DOP ( ) IGP ( X )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti della DOP e dell'IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada, Dirección General de Alimentación, Secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España.

Indirizzo:

Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071, Madrid

Tel.

(34) 913 475394

Fax

(34) 913 475410

2.   Richiedente:

2.1.

Nome:

Mieles Anta, SL.

2.2.

Indirizzo:

C/Ermita, 34 Polígono de A Grela-Bens. A Coruña

2.1.

Nome:

Sociedad Cooperativa «A Quiroga»

2.2.

Indirizzo:

Vilanova, 43 bajo, Fene. A Coruña

2.3.

Composizione:

Produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Categoria 1.4 Altri prodotti di origine animale

:

miele.

4.   Descrizione del disciplinare:

(sintesi delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1   Nome: «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia».

4.2   Descrizione: Il prodotto che beneficia dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia» si definisce come il miele che riunisce tutte le caratteristiche contenute nel presente disciplinare e che rispetta, al momento della produzione, della trasformazione e del condizionamento, tutti i requisiti prescritti dal disciplinare medesimo, dal manuale di qualità e dalla normativa vigente. Tale miele è prodotto in arnie a telaino mobile ed è ottenuto per decantazione o centrifugazione. Viene presentato allo stato liquido, cristallizzato o cremoso e, nel primo caso, può contenere anche frutta secca. Una presentazione alternativa è quella in favi, interi o divisi.

A seconda dell'origine botanica, il miele di Galizia rientra in una delle seguenti categorie:

miele millefiori,

miele uniflorale di eucalipto,

miele uniflorale di castagno,

miele uniflorale di mora selvatica,

miele uniflorale di erica.

Oltre a quelle indicate nella norma di qualità per il miele destinato al mercato interno, il miele protetto dall'IGP deve riunire le caratteristiche seguenti:

Caratteristiche fisico-chimiche:

a)

umidità massima: 18,5 %;

b)

attività diastasica minima: 9 (scala Gothe). I mieli a basso tenore enzimatico devono raggiungere almeno 4 (scala Gothe), a condizione che il tenore di idrossimetilfurfurale sia inferiore a 10 mg/kg;

c)

tenore massimo di idrossimetilfurfurale: 28 mg/kg.

Caratteristiche melissopalinologiche:

In generale, lo spettro pollinico nel suo complesso deve corrispondere a quello dei mieli di Galizia.

In ogni caso, la combinazione pollinica Helianthus annuus - Olea europea - Cistus ladanifer non deve superare il 5 % dello spettro pollinico totale.

Inoltre, secondo l'origine floreale dei diversi tipi di miele citati, gli spettri pollinici devono soddisfare i requisiti seguenti:

a)

miele millefiori: il polline deve venire principalmente dalle specie Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp-Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. e Brassica sp.;

b)

miele uniflorale:

«miele di eucalipto»: la percentuale minima di polline di eucalipto (Eucaliptus sp.) deve essere del 70 %;

«miele di castagno»: la percentuale minima di polline di castagno (Castanea sp.) deve essere del 70 %;

«miele di mora selvatica»: la percentuale minima di polline di mora selvatica (Rubus sp.) deve essere del 45 %;

«miele di erica»: la percentuale minima di polline di erica (Erica sp.) deve essere del 45 %.

Caratteristiche organolettiche:

In generale, i mieli devono presentare le qualità organolettiche connesse all'origine floreale corrispondente per quanto concerne il colore, l'aroma e il sapore. In funzione dell'origine, le caratteristiche organolettiche più spiccate sono le seguenti:

a)

miele millefiori: colore ambrato da chiaro a scuro, sapore e aroma in funzione del fiore predominante nel miele;

b)

miele uniflorale di eucalipto: colore ambrato, sapore dolce e aroma di cera;

c)

miele uniflorale di castagno: miele di colore scuro, con sapore molto pronunciato e un intenso aroma floreale;

d)

miele uniflorale di mora selvatica: colore ambrato scuro, forte sapore fruttato, particolarmente dolce, aromi di frutta;

e)

miele uniflorale di erica: colore ambrato scuro o scuro con toni rossastri, sapore leggermente amaro e persistente, aroma floreale persistente.

4.3   Zona geografica: La zona di produzione, di trasformazione e di condizionamento dei mieli protetti dall'indicazione geografica «Miel de Galicia» comprende l'intero territorio della Comunità autonoma di Galizia.

4.4   Prova dell'origine: L'IGP «Miel de Galicia» può essere utilizzata esclusivamente per miele proveniente da impianti iscritti nei registri del Consejo Regulador, prodotto conformemente alle norme stabilite nel disciplinare e nel manuale di qualità e che riunisce tutte le condizioni che devono caratterizzarlo.

Il Consejo Regulador tiene i registri seguenti:

registro delle aziende, in cui vengono iscritte le aziende situate all'interno della Comunità autonoma di Galizia che desiderano destinare la propria produzione all'ottenimento di miele protetto dall'indicazione geografica «Miel de Galicia»; ciascuna azienda deve possedere almeno dieci arnie a telaini mobili, verticali o orizzontali, purché provvisti di melari;

registro degli impianti di smielatura, di magazzinaggio e/o di condizionamento, in cui vengono iscritti gli impianti situati nel territorio della Comunità autonoma di Galizia che si dedicano alle attività di trasformazione del miele che può essere protetto dall'indicazione geografica.

Tutte le persone fisiche o giuridiche titolari di beni iscritti nei registri, nonché le aziende, gli impianti e i prodotti, sono soggetti al controllo effettuato dal Consejo Regulador al fine di verificare che i prodotti che recano l'indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» soddisfino i requisiti del regolamento e del disciplinare.

Il Consejo Regulador controlla per ciascuna campagna i quantitativi di miele certificato con l'indicazione geografica che sono stati immessi sul mercato da ciascuna impresa iscritta nel registro dei condizionatori al fine di verificare se essi corrispondono ai quantitativi di miele prodotto o acquistato presso gli apicoltori iscritti nel registro dei produttori o presso altre imprese iscritte.

I controlli si basano su ispezioni delle aziende e degli impianti, su un esame della documentazione nonché su un'analisi della materia prima e del prodotto finito.

La procedura di certificazione viene svolta su partite o lotti omogenei e comprende esami analitici e organolettici a seguito dei quali le partite o i lotti controllati vengono approvati, respinti o messi in attesa; in quest'ultimo caso spetta al Consejo Regulador, riunito in seduta plenaria, o eventualmente alla commissione di certificazione, di prendere una decisione finale, alla luce delle relazioni tecniche fornite dal comitato di qualificazione.

Qualora venga constatata una qualsiasi alterazione che pregiudichi la qualità del miele, o in caso di mancata osservanza delle disposizioni del regolamento relativo all'indicazione geografica o di altra normativa pertinente per quanto concerne la produzione, la trasformazione e il condizionamento, il miele non viene certificato dal Consejo Regulador e perde in tal modo il diritto all'utilizzo dell'indicazione geografica protetta.

4.5   Metodo di ottenimento: Le pratiche di gestione delle arnie sono quelle volte ad ottenere le migliori qualità dei mieli protetti dall'indicazione geografica. In ogni caso, durante il periodo di raccolta del miele le arnie non vengono sottoposte ad alcun trattamento chimico e le api non ricevono alcun alimento.

Per allontanare le api dai favi vengono impiegati metodi tradizionali, di preferenza l'apiscampo o l'introduzione di aria nell'arnia, senza uso improprio del soffiatore e senza mai ricorrere a repellenti chimici. La smielatura può avvenire per centrifugazione o per decantazione, mai per pressione.

Le operazioni di smielatura devono essere svolte con la maggior cura possibile e nelle migliori condizioni igieniche, in un locale chiuso, pulito e destinato a tale scopo.

L'essiccatura mediante deumidificatore o aerazione inizia una settimana prima, fino ad ottenere un'umidità relativa inferiore al 60 %.

Le tecniche di disopercolatura dei favi non possono in alcun modo modificare i fattori di qualità del miele. I coltelli devono essere pulitissimi, asciutti e ad una temperatura non superiore a 40 °C.

Una volta estratto e passato per un doppio filtro, il miele viene sottoposto a un processo di decantazione. Si procede in seguito alla depurazione e quindi al magazzinaggio e al condizionamento del prodotto.

L'omogeneizzazione del miele può essere effettuata per mezzo di uno strumento manuale o meccanico a basso regime di giri in modo da non alterare le caratteristiche del prodotto.

La raccolta e il trasporto del miele avvengono in condizioni igieniche adeguate, utilizzando recipienti per uso alimentare autorizzati dal manuale di qualità e dalla normativa vigente, che garantiscano la qualità del prodotto.

Il miele viene condizionato negli impianti iscritti nel corrispondente registro del Consejo Regulador.

Come indicato, tanto la produzione come le successive operazioni di estrazione, immagazzinaggio e condizionamento dovranno essere effettuate all'interno dell'area geografica delimitata.

Il fatto che anche il condizionamento avvenga in questa zona, che è quella tradizionale, è dovuto alla necessità di conservare le speciali caratteristiche e la qualità del miele di Galizia in modo da rendere il controllo del Consejo Regulador più efficace, evitando cali di qualità legati a condizioni di trasporto, magazzinaggio e condizionamento non del tutto appropriate.

Inoltre, al fine di conservare la qualità e di garantire la tracciabilità del prodotto, il condizionamento potrà essere effettuato solamente in recipienti aventi le caratteristiche specificate nel presente disciplinare e in impianti in cui potrà essere condizionato solamente miele proveniente da aziende iscritte nei registri dell'indicazione geografica protetta e in cui l'etichettatura e la controetichettatura saranno effettuate sotto la supervisione del Consejo Regulador.

Il contenuto dei recipienti destinati al consumo diretto dei mieli varia in genere da 500 a 1 000 grammi.

Il recipiente deve essere chiuso ermeticamente per evitare la perdita di aromi naturali e l'ingresso di odori e umidità ambientale che potrebbero alterare il prodotto.

4.6   Legame:

Legame storico

L'apicoltura in Galizia ha avuto la sua massima espansione prima dell'introduzione dello zucchero, poiché il miele era considerato un alimento di grande interesse per il suo potere edulcorante e le sue proprietà medicinali. Il Catastro de Ensenada del 1752-1753 registra in Galizia un totale di 366 339 arnie tradizionali, chiamate anche «trobos» o «cortizos», che sono ancora visibili in varie località. Questo dato indica chiaramente l'importanza sin dall'antichità dell'apicoltura in Galizia, testimoniata anche dalla toponimia locale.

I termini «cortín», «albar», «abellariza», «albiza» o «albariza» indicano una costruzione rurale a cielo aperto, di forma ovale, circolare e a volte quadrangolare, costituita da alte mura destinate a proteggere le arnie e ad impedire l'intrusione di animali (in particolare gli orsi). Tali costruzioni, riflesso di un'epoca, sono ancora visibili attualmente e vengono talvolta ancora utilizzate in molte zone di montagna, soprattutto nelle sierre orientali di Ancares e Caurel e nella sierra del Suido.

Il commercio del prodotto si limitava alle feste locali del periodo autunnale, poiché il miele era una produzione stagionale che dava luogo ad una sola raccolta all'anno.

Nel 1880, il parroco di Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, installa la prima arnia mobile e, qualche anno più tardi, costruisce la prima arnia destinata alla moltiplicazione per divisione e all'allevamento delle regine, che chiamerà arnia-vivaio. Il libro di Roma Fábrega sull'apicoltura indica che il primo spagnolo ad aver posseduto arnie mobili è il «prete delle api» galiziano, Don Benigno Ledo, fatto che testimonia la sua importanza per l'apicoltura non solo in Galizia ma in tutta la Spagna.

La prima opera sull'apicoltura pubblicata in Galizia è probabilmente il manuale di D. Ramón Pimentel Méndez (1893), scritto appositamente per gli apicoltori galiziani.

Il grande sviluppo dell'apicoltura moderna inizia solo nel 1975, anno in cui, grazie al lavoro delle associazioni di produttori, si registrano le prime innovazioni sostanziali nelle conoscenze degli apicoltori e nel sistema tradizionale di azienda apicola. Il principale elemento di novità consiste nel trasferimento delle colonie di api da arnie fisse ad arnie mobili, in massima parte provviste di melari.

Oggi il miele e la cera sono prodotti apicoli la cui commercializzazione risulta economicamente vantaggiosa in Galizia. Sin dall'antichità il consumatore galiziano ha apprezzato il miele proveniente dalla sua regione e ciò ha conferito al prodotto un maggiore valore di mercato.

Legame naturale

La posizione geografica della Galizia, sulla punta nordoccidentale della Penisola Iberica, a metà tra due ambienti climatici, l'Atlantico e la Meseta, le conferisce una diversità climatica che, insieme ad altri aspetti geologici e edafologici, al suo passato, al rilievo e all'intervento dell'uomo, condiziona le caratteristiche della flora e dunque la produzione di miele.

A causa del contesto biogeografico, i mieli galiziani risultano molto diversi da quelli prodotti nel resto della Spagna. Essi sono caratterizzati dall'assenza nella loro elaborazione di piante di tipo mediterraneo o di elementi colturali assai frequenti in altre parti della Spagna, come l'Helianthus annus o l'Olea europaea. L'assenza o la scarsa presenza di pollini ben rappresentati in altri tipi di miele spagnoli permette di distinguerli con facilità. La caratterizzazione dei mieli galiziani e la loro differenziazione dagli altri mieli spagnoli non risulta pertanto complicata.

Il territorio galiziano è abbastanza omogeneo per quanto riguarda le piante che secernono il nettare destinato alla produzione di miele. Le principali differenze che caratterizzano i vari tipi di miele prodotti in Galizia sono dovute alla maggiore percentuale con cui sono presenti le diverse piante.

Così, la zona litoranea è caratterizzata dalla presenza massiccia di Eucalyptus. Attualmente, tutta la costa galiziana, tanto atlantica quanto cantabrica, è stata ripopolata con l'E. globulus, produttore principale di questo tipo di miele in Galizia, a differenza delle altre zone spagnole, in cui il produttore principale è l'E. camaldulensis.

Nelle zone dell'interno la produzione di miele è legata alla forte presenza di tre tipi di elementi vegetali: Castanea sativa, Erica e Rubus.

Il castagno (Castanea sativa) è presente su tutto il territorio galiziano, in esemplari isolati ai bordi dei prati o dei coltivi oppure sotto forma di boschetti monospecifici («soutos») o misti, in cui i castagni sono associati ad altre latifoglie.

L'erica è presente in abbondanza su questo territorio, in quanto rientra fra gli elementi di sostituzione che si sviluppano in situazioni di degrado delle foreste. Tra le specie presenti, le più importanti per la produzione di miele sono l'E umbrellata, l'E. arborea, l'E. australis e l'E. cinerea.

L'altro elemento di eccellenza per la produzione di miele in Galizia è il Rubus. Si tratta di una specie che abbonda nei sottoboschi, lungo i sentieri o le strade, ai confini dei coltivi e nelle zone di coltura abbandonate. Cresce spesso in zone ruderali. Le piante di questa specie producono grandi quantitativi di nettare che determinano le caratteristiche sensoriali di molti mieli galiziani.

Poiché il Rubus è l'ultimo taxon a fiorire prima della raccolta del miele, la sua abbondanza negli spettri pollinici è maggiore, in quanto le fioriture precedenti, se sono meno abbondanti, risultano diluite dalla presenza del nettare di questa specie. Questi mieli si contraddistinguono per il colore scuro, il sapore dolce e una maggiore acidità. È proprio la presenza del Rubus nei mieli della Galizia – principale zona produttrice di questi mieli in Spagna – a conferire loro le tipiche caratteristiche fisico-chimiche.

Per quanto riguarda la differenziazione all'interno del territorio galiziano, va segnalata, come precedentemente indicato, l'esistenza di zone di produzione ben distinte (il litorale e l'interno), tra cui è compresa una fascia di transizione, di dimensioni variabili, in cui i mieli presentano caratteristiche miste. In questa zona si producono essenzialmente mieli millefiori con proporzioni equilibrate delle specie Castanea sativa ed Eucalyptus globulus, una caratteristica quasi esclusiva dei mieli della Galizia.

Vanno rilevati nei mieli galiziani anche la scarsa presenza di elementi di melata e il basso contenuto pollinico.

Inoltre, i mieli di Galizia presentano un basso tenore di granuli pollinici/grammo di miele, cosa che non stupisce, visto che provengono da specie fortemente sovrarappresentate (Castanea sativa e Eucalyptus). Questa caratteristica è legata anche al tipo di arnie utilizzate dall'apicoltore e al tipo di estrazione (centrifugazione).

4.7   Struttura di controllo: Nome: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Miel de Galicia»

Indirizzo: Pazo de Quián s/n, Sergude. 15881-Boqueixón. A Coruña.

Tel. 981- 511913. Fax 981- 511913.

Il Consejo Regulador rispetta le condizioni definite nella norma EN 45011, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

4.8   Etichettatura: I mieli commercializzati con l'indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» dovranno recare, dopo la certificazione, l'etichetta corrispondente alla marca propria di ciascun condizionatore, utilizzata unicamente per i mieli protetti, nonché una controetichetta con codice alfanumerico a numerazione progressiva, autorizzata e rilasciata dal Consejo Regulador, che riporti il logo ufficiale dell'indicazione geografica. Sulle etichette e controetichette dovrà figurare obbligatoriamente la menzione dell'indicazione geografica protetta «Miel de Galicia» o «Mel de Galicia».

4.9   Condizioni nazionali:

Legge n. 25 del 2 dicembre 1970« Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes » (Norme che disciplinano la viticoltura, i vini e gli alcolici).

Decreto 835 del 28 marzo 1972 emanato in esecuzione della legge 25/1970.

Ordinanza del ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione del 25 gennaio 1994, che precisa la corrispondenza fra la legislazione spagnola e il regolamento (CEE) n. 2081/1992, in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari.

Decreto reale 1643/1999, del 22 ottobre, che disciplina la procedura di inoltro delle domande d'iscrizione nel registro comunitario delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


(1)  Commissione europea — Direzione generale Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/22


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3661 — CDP/Stmicroelectronics)

(2005/C 30/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 22 dicembre 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32004M3661. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/22


Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. COMP/M.3626 — Permira/Private Equity Partners/Marazzi)

(2005/C 30/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 17 dicembre 2004 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n. 32004M3626. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Informazioni

Commissione

5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/23


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG EAC N. 85/04

Invito a presentare progetti innovativi di cooperazione, formazione e informazione, Azione 5 — Misure di accompagnamento

(2005/C 30/12)

1.   OBIETTIVI E DESCRIZIONE

Nel quadro del presente bando per la presentazione di progetti innovativi nell'ambito dell'Azione 5, la Commissione europea intende sostenere progetti innovativi di cooperazione, formazione e informazione nel settore dell'istruzione non formale. Tutte le candidature devono riguardare una delle tematiche/aree prioritarie definite qui di seguito:

1.

diversità culturale e tolleranza;

2.

regioni svantaggiate;

3.

Europa dell'Est — Caucaso — Europa sud-orientale;

4.

innovazione in merito alle attività giovanili;

5.

cooperazione tra enti locali o regionali e organizzazioni non governative (ONG) che operano nel settore giovanile.

È essenziale che i promotori di progetto specifichino nelle candidature gli elementi innovativi che intendono introdurre. I progetti devono avere una spiccata dimensione europea transnazionale e contribuire allo sviluppo della cooperazione europea sulle questioni giovanili. In termini più specifici, tali progetti devono portare alla creazione e/o al consolidamento di forti partenariati tra le organizzazioni giovanili o tra dette organizzazioni e gli enti pubblici.

2.   CANDIDATI AMMISSIBILI

Nel quadro del presente invito hanno diritto a presentare domanda e a partecipare in qualità di partner gli enti legalmente costituiti quali le organizzazioni non governative giovanili, nonché gli enti locali o regionali, aventi sede nei paesi che partecipano al programma.

I paesi che partecipano al programma sono i seguenti:

i 25 Stati membri dell'Unione europea,

i 3 paesi del SEE/AELS (Islanda, Liechtenstein e Norvegia),

i paesi candidati (Bulgaria, Romania e Turchia).

Le organizzazioni dei paesi limitrofi all'Unione europea (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Bielorussia, Moldova, Russia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro) possono partecipare in qualità di partner nel quadro del presente invito; tuttavia, esse non possono presentare una candidatura.

I progetti devono prevedere la partecipazione di organizzazioni provenienti da almeno quattro paesi (compreso il candidato), uno dei quali deve essere uno Stato membro dell'Unione europea.

3.   BILANCIO E DURATA DEI PROGETTI

L'importo totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nel quadro del presente invito è pari a 2 000 000 EUR. Tale importo è soggetto all'approvazione da parte dell'autorità di bilancio per l'esercizio 2005.

L'importo massimo di finanziamento per progetto non sarà superiore a 100 000 EUR per anno (12 mesi) di attività e la sovvenzione massima non potrà superare 300 000 EUR.

Si prevede che il presente invito permetterà di sostenere 10-15 progetti di alta qualità.

I progetti devono avere una durata di almeno 18 mesi. Se giustificata, potrà essere accettata una durata massima di 36 mesi. Le attività dovranno avere inizio tra il 1o ottobre 2005 e il 31 dicembre 2005.

4.   TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere inviate all'ufficio di assistenza tecnica SOCRATES, LEONARDO e GIOVENTÙ entro e non oltre il 31 marzo 2005.

5.   INFORMAZIONI COMPLETE

La versione integrale del presente invito a presentare proposte ed il modulo di candidatura sono reperibili sul seguente sito Internet: http://europa.eu.int/comm/youth/call/index_en.html. Le candidature devono rispettare i termini contenuti nella versione integrale del presente bando ed essere presentate utilizzando l'apposito modulo di candidatura.


Rettifiche

5.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 30/25


Rettifica della pubblicazione dei conti definitivi dell'esercizio 2003 delle agenzie e degli organismi dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 292 del 30 novembre 2004 )

(2005/C 30/13)

A pagina 20, dopo «EAR», inserire la seguente linea:

«Eurojust

www.eurojust.eu.int»