ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 318

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47o anno
22 dicembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

16 Giugno 2004 nel corso della 55a sessione plenaria

2004/C 318/1

Parere del Comitato delle regioni in merito al Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale

1

2004/C 318/2

Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni sul tema Le compagnie aeree a basso costo e lo sviluppo territoriale

7

2004/C 318/3

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Nuovi e migliori posti di lavoro attraverso la modernizzazione della protezione sociale, un approccio globale per contribuire a rendere il lavoro proficuo

12

2004/C 318/4

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro Libera circolazione delle buone idee

15

2004/C 318/5

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa

17

2004/C 318/6

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

19

2004/C 318/7

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il ruolo dell'eGovernment per il futuro dell'Europa

22

2004/C 318/8

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate (spam)

24

2004/C 318/9

Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva

27

2004/C 318/0

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010

30

IT

 


II Atti preparatori

Comitato delle regioni

16 Giugno 2004 nel corso della 55a sessione plenaria

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/1


Parere del Comitato delle regioni in merito al «Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale»

(2004/C 318/01)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale (COM(2004) 107 def.),

vista la decisione della Commissione europea del 18 febbraio 2004 di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente del 27 gennaio 2004 di incaricare la commissione Politica di coesione territoriale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere sul tema Struttura ed obiettivi della politica strutturale europea nel quadro dell'ampliamento e della globalizzazione: Apertura del dibattito (CdR 157/2000 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla relazione della Commissione dal titolo Secondo rapporto sulla coesione economica e sociale (CdR 74/2001 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione dal titolo Prima relazione intermedia sulla coesione economica e sociale (CdR 101/2002 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione Seconda relazione intermedia sulla coesione economica e sociale (CdR 391/2002) (4),

visto il proprio parere di iniziativa del 10 aprile 2003 sulla coesione territoriale (CdR 388/2002 fin) (5),

visto il proprio rapporto di prospettiva sul tema Governance e semplificazione dei fondi strutturali dopo il 2006 (CdR 389/2002 fin) (6),

visto il proprio progetto di parere (CdR 120/2004 riv. 1) adottato il 5 maggio 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatori: Vito D'AMBROSIO, presidente della regione Marche (IT/PSE) e Michael SCHNEIDER, segretario di Stato, rappresentante plenipotenziario del Land Sassonia-Anhalt presso il governo federale (DE/PPE)),

vista la Comunicazione della Commissione europea «Politica europea di prossimità – documento di orientamento» del 12 maggio 2004,

considerando quanto segue:

1.

Il terzo rapporto sulla coesione è un ulteriore passo verso la formulazione di proposte sulla configurazione della politica europea di coesione dopo il 2006 nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea.

2.

In vista dei regolamenti sui fondi strutturali annunciati per il mese di luglio di quest'anno, il Comitato è chiamato a commentare dettagliatamente le proposte della Commissione europea.

3.

Il criterio chiave per la valutazione del Comitato continua ad essere l'obiettivo stabilito nell'articolo 158 del Trattato CE, ovvero il rafforzamento della coesione economica e sociale per promuovere lo sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità. La riduzione del divario fra i livelli di sviluppo e del ritardo delle regioni meno favorite rappresenta inoltre il contributo più significativo al rafforzamento del ruolo degli enti regionali e locali dell'Unione europea.

4.

Il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa rafforza l'obiettivo della coesione inserendone la dimensione territoriale, come chiesto ripetutamente dal Comitato delle regioni.

5.

Il terzo rapporto della Commissione europea sulla coesione evidenzia come la politica strutturale e regionale debba continuare ad essere un compito condiviso fra Stati membri, enti locali e regionali e Unione europea.

6.

È necessario proseguire gli sforzi già intrapresi per ridurre i ritardi in materia di competitività e garantire una più equilibrata distribuzione territoriale di tutti i fattori che contribuiscono alla competitività,

ha adottato il seguente parere in data 16 giugno 2004 nel corso della 55a sessione plenaria.

Il comitato delle regioni

Aspetti generali

1.

accoglie favorevolmente il Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale. Si tratta, come per il secondo rapporto, di un documento completo che fornisce ampie informazioni soprattutto sulle politiche seguite dall'UE;

2.

giudica positivamente i risultati raggiunti negli ultimi anni a livello di coesione e l'impatto favorevole della politica regionale dell'Unione europea sul rafforzamento della coesione economica e sociale dell'UE nel suo insieme; ribadisce inoltre che la politica di coesione sancita dai Trattati è lo strumento più efficace e più rilevante utilizzato per attuare i principi di solidarietà e di cooperazione e rappresenta quindi una delle pietre miliari dell'integrazione tra le popolazioni e i territori dell'Unione;

3.

tiene conto del fatto che la popolazione dell'UE aumenterà da 380 milioni (UE dei 15) a 454 milioni (UE dei 25) o addirittura a 485 milioni di abitanti (UE dei 27) nell'Unione allargata. A un aumento della popolazione del 20 % circa corrisponderà però un aumento del PIL dell'UE pari solo al 5 %. Il PIL medio pro capite diminuirà del 12,5 % circa. Saranno 123 milioni - e non 84 milioni come finora - i cittadini dell'UE che vivranno in regioni in ritardo di sviluppo;

4.

accoglie favorevolmente il fatto che la politica di coesione attribuisca priorità ai nuovi Stati membri, a conferma dell'impegno dell'Unione europea a ridurre le disparità socioeconomiche in un'Unione allargata. Il Comitato delle regioni ha sostenuto fin dall'inizio questo approccio per motivi di solidarietà verso i nuovi Stati membri;

5.

prende nota del fatto che, nonostante i progressi realizzati, continuano a sussistere numerosi problemi socioeconomici nelle regioni dell'ex Unione europea a 15, come dimostra il rapporto sulla coesione. Essi riguardano ad esempio il ritardo in termini di PIL pro capite, l'alto tasso di disoccupazione, la debole crescita economica, l'esiguità della spesa per R&S e degli investimenti diretti esteri;

6.

sottolinea che, in un'Europa composta di 25 o 27 Stati membri, gli squilibri territoriali, economici e sociali saranno ancora maggiori e renderanno necessaria l'adozione di una politica di coesione territoriale, sociale ed economica che tenga conto degli effetti della globalizzazione sull'economia e delle sue conseguenze in termini di progressiva liberalizzazione del commercio internazionale;

7.

afferma che la dimensione regionale della politica di coesione, intesa come sviluppo armonioso dell'Unione nel suo insieme mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale conformemente all'articolo 158 del Trattato CE, è oggi più che mai valida e appropriata; intende soprattutto ricordare l'importanza di tener conto sistematicamente, nel contesto dell'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali, della dimensione regionale;

8.

si dichiara favorevole alle proposte di rafforzare il partenariato e la cooperazione tra i livelli di governo locale, regionale, nazionale e europeo in tutto il processo di programmazione, applicazione e valutazione dei fondi strutturali e del fondo di coesione, e chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad avvalersi della possibilità di concludere accordi tripartiti ove opportuno;

9.

constata inoltre che la realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona è in ritardo rispetto al calendario previsto.

Risorse per la futura politica di coesione

10.

ritiene che la proposta finanziaria della Commissione di assegnare lo 0,41 % del reddito nazionale lordo (innalzabile allo 0,46 % con l'inclusione degli interventi per lo sviluppo rurale e la pesca) ovvero prevedibilmente 336,3 miliardi di euro per il finanziamento dei tre obiettivi (78 % per l'obiettivo «convergenza», 18 % per l'obiettivo «competitività regionale e occupazione» e 4 % per la «cooperazione territoriale») sia un compromesso accettabile per la futura politica di coesione;

11.

crede inoltre che, per realizzare una politica di coesione che risponda agli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona, l'UE non possa assegnare a tale scopo una cifra inferiore allo 0,46 % del RNL, come è avvenuto nel 1999 nell'Europa dei 15;

12.

condivide quanto affermato dalla Commissione europea, e cioè che la dotazione finanziaria da essa proposta è sufficiente per continuare a fornire aiuti alle regioni nell'attuale Unione europea e allo stesso tempo assistere i nuovi Stati membri su una base equa, a condizione che le risorse siano ripartite correttamente e vengano concentrate sulla soluzione dei problemi più gravi;

13.

accoglie con favore il fatto che, per l'allocazione delle risorse finanziarie ai nuovi Stati membri, venga mantenuto il limite di assorbimento del 4 % del PIL nazionale e si tenga conto anche degli importi versati a titolo degli strumenti per lo sviluppo rurale e per la pesca.

Obiettivo (1) «convergenza» per promuovere la crescita e l'occupazione negli Stati membri e nelle regioni in ritardo di sviluppo

14.

accoglie con favore la proposta, avanzata nel rapporto sulla coesione, in base alla quale il nuovo obiettivo «convergenza», oltre alle regioni (a livello NUTS II) con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75 % della media dell'UE (UE-25), dovrebbe includere anche le regioni interessate dal cosiddetto effetto statistico;

15.

approva il mantenimento e l'applicazione, in tutta l'Unione allargata, delle regolamentazioni relative all'attuale obiettivo 1;

16.

è favorevole alla proposta di includere il Fondo di coesione nel nuovo obiettivo «convergenza». Ciò riguarda sia l'applicazione del criterio del 90 % per la scelta degli Stati membri ammissibili a percepire aiuti a titolo del Fondo di coesione, sia il collegamento fra i programmi dell'obiettivo 1 e le misure del Fondo di coesione nel campo delle infrastrutture. Dato che il Fondo di coesione viene finanziato con risorse destinate all'obiettivo 1, occorre tener conto degli importi erogati a titolo di questo fondo nel ripartire tra le regioni le rimanenti risorse dell'obiettivo 1; per gli Stati membri che in futuro, in conseguenza dell'ampliamento, non saranno più ammissibili, si può trovare una soluzione politica solo fra Stati membri.

17.

chiede che la distribuzione delle risorse nelle zone che rientrano nel nuovo obiettivo 1 continui ad essere effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto della gravità dei problemi nelle regioni beneficiarie. In linea di principio le formule definite ai vertici di Berlino e di Copenaghen per l'attuale periodo di programmazione restano applicabili anche in futuro. Tuttavia si dovrebbe tenere conto della ricchezza regionale e del tasso di disoccupazione in misura maggiore di quanto avviene attualmente.

Effetto statistico

18.

prende nota dei dati attuali forniti dalla Commissione europea, in base ai quali 17 regioni con circa 19 milioni di abitanti non potrebbero più beneficiare del sostegno «classico» a titolo dell'obiettivo 1 solo perché la media comunitaria del PIL pro capite diminuirà a causa dell'allargamento (il cosiddetto effetto statistico);

19.

accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di trovare una soluzione per tali regioni all'interno del nuovo obiettivo «convergenza»;

20.

prende atto della proposta della Commissione di limitare al 2013 la validità delle disposizioni transitorie per le regioni in ritardo di sviluppo interessate dall'effetto statistico. Il Comitato sottolinea tuttavia che, per motivi di parità di trattamento, le regioni interessate non devono essere escluse automaticamente da un eventuale sostegno temporaneo (phasing-in) a titolo del nuovo obiettivo «competitività e occupazione» nel periodo di finanziamento dopo il 2013. Il criterio per la futura erogazione di aiuti dev'essere la situazione socioeconomica delle regioni alla fine del prossimo periodo di programmazione;

21.

considera che la regola proposta dal commissario BARNIER, secondo cui per queste regioni, all'inizio del prossimo periodo di finanziamento, andrebbe prevista un'intensità di aiuti pari all'85 % del sostegno fornito alle regioni «classiche» dell'obiettivo 1 che, al termine del periodo di finanziamento, verrà ridotta al 60 % circa della dotazione finanziaria, sia un compromesso accettabile se sarà accompagnata da una dotazione finanziaria adeguata conformemente alle proposte della Commissione per le prospettive finanziarie 2007-2013. Tuttavia, il fatto di prevedere nella futura proposta di regolamento la possibilità di raggiungere il 100 % degli aiuti in caso di storni di fondi dovuti alla mancata esecuzione da parte delle regioni dell'Obiettivo 1 non è affatto in contraddizione con le finalità perseguite dalla Commissione. Tali importi verrebbero iscritti in una riserva che potrebbe diventare oggetto di un'ulteriore ripartizione all'interno di ogni Stato membro a metà del periodo di programmazione 2007-2013.

Controllo degli aiuti di Stato

22.

prende nota della proposta della Commissione in base alla quale per le regioni dei vecchi e nuovi Stati membri che rientreranno nel nuovo obiettivo «convergenza» anche in futuro si dovrebbero poter erogare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE;

23.

chiede che le regioni interessate dall'effetto statistico rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato UE per l'intero periodo di programmazione;

24.

chiede che per tutte le regioni interessate dall'effetto naturale (le regioni «phasing-in») si preveda una transizione dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel corso del periodo di programmazione.

Obiettivo (2) «competitività regionale e occupazione»

25.

approva la proposta della Commissione di creare un obiettivo per tutte le regioni che non rientrano nelle tipologie previste dall'obiettivo «convergenza»; un'attenzione particolare potrebbe essere riservata alle regioni che hanno problemi economici importanti e notevoli esigenze di adeguamento strutturale definiti in base a criteri uniformi; approva anche il fatto che questo nuovo obiettivo debba applicarsi al livello regionale nel suo complesso;

26.

sostiene la scelta della Commissione di basare l'intervento del nuovo obiettivo «competitività e occupazione» su un approccio che comprenda l'intero territorio delle regioni e si riallacci alle questioni che rientrano nelle strategie di Lisbona e di Göteborg senza dimenticare i servizi d'interesse generale; la gamma delle possibili misure deve tuttavia essere concepita in modo da lasciare un sufficiente margine di manovra che consenta di tener conto della molteplicità e della diversità delle regioni europee nel quadro di un approccio di politica regionale integrato;

27.

ai fini della strategia di Lisbona, invita la Commissione a individuare e ad applicare le buone pratiche apprese nei precedenti programmi per le Azioni innovative come guida per gli interventi «per l'innovazione e l'economia della conoscenza» per evitare doppioni inutili e dispendiosi;

28.

approva il fatto che le regioni che, grazie al loro sviluppo, non rientrano più nel nuovo obiettivo «convergenza» verranno ora inserite nel nuovo obiettivo «competitività e occupazione», alla voce «phasing in»; chiede di applicare alle regioni che abbiano superato per effetto naturale il limite del 75 % del PIL pro capite medio dell'Unione europea a 15 la stessa procedura definita nel periodo 2000-2006 per circostanze analoghe. Ciò consentirebbe di garantire un uso più flessibile delle risorse, in modo da consolidare lo sviluppo economico raggiunto dalle regioni che escono per effetto naturale;

29.

approva la connessione tra la strategia europea per l'occupazione e gli interventi a titolo del Fondo sociale europeo; afferma, in base al principio di sussidiarietà, la necessità di coinvolgere maggiormente le regioni nella programmazione e nell'attuazione delle misure del FSE; tali interventi dovrebbero essere in linea con la strategia europea per l'occupazione e con la sua componente nazionale, ovvero il piano d'azione nazionale per l'occupazione. Essi dovrebbero essere in sintonia anche con altri piani regionali che incidono sui mercati del lavoro a livello regionale e comprendere anche azioni attualmente attivate con il programma EQUAL;

30.

chiede che la ripartizione tra gli Stati membri delle risorse destinate al nuovo obiettivo «competitività» avvenga in base a criteri sociali, economici e territoriali oggettivi e trasparenti, tenendo conto dei problemi e delle necessità delle regioni beneficiarie; chiede inoltre che la ripartizione delle risorse a titolo dell'obiettivo «competitività e occupazione», operata dagli Stati membri tra le loro regioni, tenga conto dello sviluppo territoriale, della competitività regionale e degli indicatori economici e sociali riguardanti l'intera UE.

Controllo degli aiuti di Stato

31.

sollecita la Commissione a presentare con urgenza proposte sul futuro degli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato e a riflettere su come inserire la differenziazione territoriale nella normativa mediante indicatori adeguati, dato che è necessario che la differenziazione territoriale resti parte integrante della politica degli aiuti di Stato, e consentendo investimenti pubblici mirati nei casi in cui questi ultimi possano correggere una disfunzione del mercato; a tale proposito occorre evitare eccessive differenze fra i massimali fissati per gli aiuti in regioni vicine;

32.

esorta a prevedere, per le regioni che non rientrano nell'obiettivo «convergenza», regole in materia di norme sugli aiuti affinché anch'esse, in virtù del principio di sussidiarietà, possano perseguire un ulteriore sviluppo strutturale e ridurre le disparità regionali. Ciò presuppone il mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per le regioni che hanno necessità di adeguamento strutturale definite in base a criteri uniformi;

33.

chiede che le regioni gravate da svantaggi strutturali dovuti alla situazione geografica o demografica possano beneficiare della disposizione di cui all'art. 87, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea.

Obiettivo (3) «cooperazione territoriale europea»

34.

esprime apprezzamento per la creazione di un obiettivo specifico per la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale e per la percentuale degli stanziamenti proposta per la cooperazione territoriale;

35.

approva il riconoscimento dei confini marittimi nel quadro della cooperazione transfrontaliera e ritiene che le regioni debbano partecipare, insieme agli Stati membri, al processo di definizione e di selezione dei confini marittimi ammissibili agli aiuti;

36.

esorta a mantenere anche in futuro il sostegno interregionale all'interno dell'Unione europea. È preoccupante che il rapporto sulla coesione preveda il sostegno alla cooperazione interregionale solo nel quadro dei programmi regionali. Non serve rinviare alle possibilità di finanziamento nel quadro dei programmi regionali in quanto in tal caso la promozione di complessi programmi di cooperazione dipende dalla definizione di strategie interne di politica strutturale. Inoltre si deve continuare a garantire la possibilità di una cooperazione transfrontaliera ai confini esterni e a quelli interni, compresi i «vecchi» confini interni;

37.

chiede che, nonostante le osservazioni contenute al punto 36, alle regioni che lo desiderano sia consentito integrare la gestione dei programmi a titolo dell'obiettivo «cooperazione» nei loro programmi;

38.

accoglie con favore la proposta di stabilire un «nuovo strumento giuridico» per la cooperazione transfrontaliera e invita la Commissione europea a definirne meglio il compito e il significato facendo in modo che ciò non comporti ritardi nell'avvio e nell'attuazione di nuovi programmi e che venga garantita la continuità delle cooperazioni già esistenti;

39.

giudica positiva la creazione di un «nuovo strumento di vicinato» e sottolinea l'importanza di attivare questo nuovo strumento rapidamente per poterlo utilizzare nel nuovo periodo di programmazione, sulla scorta delle esperienze acquisite già in quello attuale, nel quadro dei programmi Interreg;

40.

invita la Commissione europea a proporre un nuovo strumento giuridico che faciliti la cooperazione interregionale decentrata, decisa a livello regionale e locale;

41.

raccomanda che i diversi strumenti della cooperazione territoriale promuovano la costituzione e il rafforzamento di reti di città e il moltiplicarsi delle esperienze di cooperazione decentrata tra enti locali.

Misure per le singole peculiarità territoriali

42.

accoglie con favore il fatto che, come in passato, la Commissione europea nel quadro del nuovo obiettivo «convergenza» proponga, conformemente all'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato, da un lato, di inserire nel nuovo obiettivo «convergenza» un programma specifico per compensare i limiti di tutte le regioni ultraperiferiche e, dall'altro, di creare una «iniziativa di vicinato» nell'ambito dei nuovi programmi di cooperazione territoriale europea, affinché tali regioni dispongano delle risorse economiche necessarie per svolgere efficacemente il loro ruolo di frontiera attiva dell'UE e quindi per contribuire alla costruzione europea. Invita tuttavia la Commissione europea a formulare chiare proposte per il coordinamento fra tali disposizioni, l'«iniziativa di vicinato» recentemente proposta e l'obiettivo della cooperazione territoriale;

43.

esprime apprezzamento per gli sforzi compiuti per considerare i problemi urbani nel quadro di una più ampia strategia regionale e nazionale, ma invita la Commissione europea a definire meglio i criteri di ammissibilità delle aree urbane ricordando il ruolo che i centri piccoli e medi svolgono nel garantire uno sviluppo equilibrato all'interno delle regioni;

44.

ritiene che la dimensione urbana della politica regionale non dovrebbe riguardare solo il recupero urbano, ma anche il ruolo delle aree urbane quali motori economici per la regione e la relazione urbano-rurale;

45.

sostiene le proposte della Commissione europea intese a rafforzare la cogestione da parte delle città nell'attuazione della dimensione urbana, conformemente al principio di sussidiarietà;

46.

accoglie favorevolmente il punto di vista della Commissione sulle regioni con svantaggi strutturali legati alla loro situazione geografica o demografica, ad esempio le aree montane, le regioni a bassa densità di popolazione e le zone insulari. Chiede inoltre che vengano adottate misure specifiche, se giustificate e tenendo in debito conto la gravità degli svantaggi esistenti, al fine di integrare dette regioni nel mercato interno a condizioni eque. L'elevato costo necessario per garantire i servizi essenziali alla popolazione di alcune regioni a causa delle particolarità territoriali e demografiche dovrebbe essere un criterio di cui tener conto.

Rapporti con altre politiche settoriali

47.

afferma che la politica di coesione deve essere considerata una politica orizzontale che sostiene il rafforzamento della coesione economica e sociale sulla base dello sviluppo sostenibile e ha un ruolo essenziale nel processo di integrazione tra le popolazioni e i territori dell'Unione; tutte le politiche comunitarie devono contribuire al conseguimento di questo obiettivo di coesione;

48.

prende atto dell'intenzione della Commissione europea di integrare l'iniziativa Leader+ nella programmazione generale, ma esprime preoccupazione per l'inclusione dello sviluppo rurale nel secondo pilastro della PAC a causa del suo modesto livello di regionalizzazione e del ruolo predominante della produzione agricola e sollecita la Commissione europea ad assicurare che ampie zone rurali vengano il più possibile incoraggiate a partecipare alle misure previste alla voce «accessibilità e servizi di interesse generale» dell'obiettivo «competitività»;

49.

ritiene necessario un coordinamento della programmazione fra le spese per lo sviluppo rurale a titolo del secondo pilastro della politica agricola comune e le spese a titolo del nuovo obiettivo 2 (competitività regionale e occupazione) e reputa che tale coordinamento debba aver luogo a livello regionale;

50.

si compiace dell'intenzione di creare un solo strumento per lo sviluppo rurale e per la pesca; invita la Commissione a chiarire le condizioni di funzionamento di tale strumento al di fuori dell'obiettivo di convergenza e ritiene che lo strumento dovrebbe dare priorità alle misure volte a prevenire gli aspetti maggiormente negativi tipici delle zone rurali quali lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e la mancanza di potenziale per lo sviluppo endogeno;

51.

esorta ad estendere le misure previste nel quadro del regolamento comunitario sullo sviluppo rurale al di là del sostegno alla produzione agricola per comprendere il settore agricolo e i settori affini, compresi i servizi agricoli. Nella ripartizione dei fondi va garantito che si tenga conto al tempo stesso degli obiettivi di convergenza e delle risorse necessarie per espletare i compiti relativi agli obblighi derivanti dalla riforma della PAC.

Semplificazione della gestione dei fondi strutturali

52.

si compiace del fatto che la Commissione europea abbia proposto di mantenere, anche per l'attuazione dei futuri fondi strutturali, degli elementi centrali dell'attuale sistema di gestione e di programmazione, come ad esempio il periodo di pianificazione pluriennale, l'approccio strategico nel quadro di una strategia unica, la promozione di partenariati pubblico-privato a livello regionale e il rafforzamento del partenariato fra i diversi livelli di governo: locale, regionale, nazionale e europeo;

53.

chiede che le regioni siano più strettamente coinvolte in un sistema di controllo più efficace e più trasparente di attribuzione, ripartizione e utilizzo dei fondi strutturali;

54.

rileva che la Commissione ha accolto molte proposte degli enti locali e regionali intese a semplificare l'amministrazione dei fondi:

limitando la definizione dei programmi solo a livello delle priorità e quindi abbandonando il complemento di programma,

attuando i programmi, in futuro, solo come programmi finanziati da un unico fondo e consentendo al FESR e al FSE di finanziare anche eventuali attività residue relative al capitale fisico,

seguendo un unico documento di programmazione per il Fondo di coesione e il FESR per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e quelli relativi ai trasporti,

decentrando il controllo finanziario nell'interesse della semplificazione e conformemente al principio di proporzionalità,

55.

sottolinea che la «semplificazione», per la Commissione, della procedura di programmazione non dovrebbe comportare maggiori oneri per gli enti regionali e locali o per i promotori dei progetti. La creazione di programmi mono-fondo all'interno del nuovo obiettivo «convergenza» potrebbe portare, per esempio, a un aumento del numero di programmi, senza alcuna agevolazione per le regioni. Sarebbe meglio mantenere l'attuale regola per i programmi operativi, eliminando solo l'obbligo di collegare tra loro i fondi nel quadro delle varie azioni e priorità. Anche in futuro, per le regioni limitrofe, si dovrebbe poter ricorrere a programmi operativi generali e a una pianificazione finanziaria comune;

56.

esorta la Commissione a tener conto, nel contesto della semplificazione della politica regionale, del cosiddetto «punto di vista dell'utente»;

57.

invita la Commissione europea a chiarire quale ruolo il documento strategico proposto svolgerà in rapporto alla programmazione a livello nazionale/regionale e quali conseguenze avranno le consultazioni annuali nel quadro delle relazioni nazionali sullo stato di avanzamento dei programmi; il Comitato parte dal principio che si terrà conto dell'assetto costituzionale degli Stati membri e chiede di non dimenticare che l'elaborazione di questi documenti strategici deve avvenire nel quadro di una cooperazione equa e ispirata ad uno spirito di partenariato conformemente al principio di sussidiarietà;

58.

reputa sufficiente che le istituzioni europee esaminino al massimo ogni due anni le priorità e i risultati ottenuti. La verifica potrebbe aver luogo in occasione del vertice europeo di primavera, dedicato all'Agenda di Lisbona e di Göteborg. In tal modo l'attuazione dei programmi a livello regionale non verrà ritardata e la loro struttura non verrà modificata;

59

prende nota del fatto che la Commissione europea non ha accolto la proposta del Comitato di trasformare la regola «N+2» in regola «N+3» che consentirebbe di ridurre i problemi legati all'attuazione di progetti su larga scala e sollecita la Commissione a riconsiderare tali proposte (degli enti locali e regionali) e, in caso di mancata accettazione, a motivare per esteso la propria scelta.

Bruxelles, 16 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 148 del 18.5.2001, pag. 25

(2)  GU C 107 del 3.5.2002, pag. 27

(3)  GU C 66 del 19.3.2003, pag. 11

(4)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 13

(5)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 23

(6)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 1


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/7


Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni sul tema «Le compagnie aeree a basso costo e lo sviluppo territoriale»

(2004/C 318/02)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione, adottata il 19 marzo 2004 dal proprio Ufficio di presidenza, a norma dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di affidare alla commissione Politica di coesione territoriale l'elaborazione di un parere sul ruolo delle compagnie aeree a basto costo nello sviluppo territoriale,

visto il parere del 9 aprile 2003 in merito al tema La coesione territoriale (relatore: VALCÀRCEL SISO, presidente della comunità autonoma di Murcia (ES/PPE)) (CdR 388/2002 fin),

visto il parere del 15 maggio 2002 in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (COM(2002) 54 def. - 2002/0038 (COD)) (CdR 103/2002 fin) (1),

visto il parere di prospettiva del 2 luglio 2003 sul tema Le capacità aeroportuali degli aeroporti regionali (2) (relatore: VERBURG, vicegovernatore della provincia del Noord-Holland (NL/PPE)) (CdR 393/2002),

visti gli orientamenti per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994),

viste le sentenze della Corte di giustizia C-159/91 e C-160/91 del 17 febbraio 1993«Christian Poucet contro Assurances Générales de France et Caisse Mutuelle Régionale du Languedoc-Roussillon» e C-82/01 del 24 ottobre 2002«Aéroports de Paris contro Commissione delle Comunità europee»,

visto il proprio progetto di parere (CdR 63/2004 riv. 1) adottato il 5 maggio 2004 dalla commissione Politica di coesione territoriale (relatore: KEYMER, presidente del consiglio del distretto di Tandridge (UK/PPE)),

considerando quanto segue:

1)

Lo sviluppo esponenziale dei vettori aerei a basso costo in Europa ha favorito l'espandersi di una rete di servizi che forniscono collegamenti aerei interregionali point-to-point e collegamenti tra le regioni e i nodi aeroportuali (hub) internazionali.

2)

Il continuo sviluppo di questa rete di servizi presenta una evidente e indiscutibile dimensione regionale, giacché facilita i collegamenti fra le regioni, favorisce la mobilità dei cittadini, incoraggia lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, promuove il turismo, concorre alla ripresa delle regioni periferiche e in particolare di quelle meno sviluppate, ripercuotendosi così positivamente sulla coesione economica, sociale e territoriale in Europa.

3)

La recente decisione della Commissione europea in merito al caso Ryanair/Charleroi (Belgio), pur confermando il sostegno della Commissione all'ulteriore espansione del settore dei voli a basso costo, evidenzia l'incertezza esistente riguardo al futuro sviluppo dei collegamenti aerei interregionali per le regioni, per i loro aeroporti e per le compagnie che offrono servizi a basso costo, come pure per gli operatori economici e i cittadini.

4)

La legittimità degli investimenti effettuati dalle regioni nelle infrastrutture aeroportuali e dalle compagnie aeree nei servizi a basso prezzo è stata messa in discussione dalla Commissione alla luce delle norme europee sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato.

5)

Questa situazione riduce notevolmente la possibilità per gli enti pubblici di convogliare gli investimenti pubblici nelle infrastrutture aeroportuali e nei servizi aerei, dove ciò risponda all'esigenza di migliorare la coesione economica, sociale e territoriale nell'intera Unione,

ha adottato il seguente parere in data 17 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

Osservazioni del Comitato delle regioni

Introduzione

Il Comitato delle regioni

1.

sottolinea che una comunicazione della Commissione europea sugli aeroporti regionali e la revisione degli orientamenti sul ruolo degli aiuti di Stato a sostegno dello sviluppo di aeroporti regionali e servizi aerei consentono la necessaria chiarezza per garantire che i servizi a basso costo contribuiscano davvero allo sviluppo regionale;

2.

è lieto dell'opportunità offertagli di esprimersi prima che la Commissione lanci un'azione in materia, giacché ciò consentirà alle proprie opinioni di ispirare i documenti della Commissione;

3.

ribadisce che il parere di prospettiva sul tema Le capacità aeroportuali degli aeroporti regionali (CdR 393/2002), adottato il 2 luglio 2003, rappresenta il substrato essenziale delle proprie opinioni;

4.

insiste sul fatto che gli aeroporti regionali vanno considerati un elemento di particolare importanza per lo sviluppo delle economie locali e regionali;

5.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'importanza sociale ed economica dei trasporti aerei è destinata ad accrescersi con l'ampliamento dell'Unione e che i servizi aerei a partire da scali regionali, inclusi quelli forniti da vettori a basso costo, consentono a una regione di accedere prima e più facilmente ai principali centri dell'UE e del resto del mondo;

6.

sottolinea che gli aeroporti regionali sono parte delle infrastrutture di accesso a una regione al pari delle strade, delle ferrovie, ecc.; di conseguenza, se si sostengono gli investimenti pubblici in tali modalità di accesso, allo stesso modo bisognerebbe agevolare e incoraggiare gli investimenti nelle infrastrutture degli aeroporti regionali. Il Comitato accoglie inoltre positivamente il riconoscimento, da parte della Commissione europea, del fatto che il ricorso a investimenti pubblici è accettabile per sostenere la nascita di servizi aerei regionali a partire da tali scali, inclusi quelli forniti da vettori a basso costo;

7.

indica alla Commissione europea le questioni chiave di cui tenere conto:

l'importanza di riconoscere gli aeroporti e i servizi aerei regionali come strumento essenziale in grado di aiutare gli enti regionali e locali a promuovere la coesione e lo sviluppo territoriale,

l'apporto dato dallo sviluppo di aeroporti e servizi aerei regionali alla creazione di occupazione, al risanamento, all'inclusione sociale e ai programmi di sviluppo economico regionali e locali,

il ruolo significativo che i servizi aerei a basso costo possono svolgere per sostenere il continuo sviluppo economico degli aeroporti regionali di piccole e medie dimensioni,

l'esigenza che la Commissione fornisca orientamenti chiari a cui potersi attenere al momento di considerare il futuro impiego del denaro pubblico per sostenere lo sviluppo della rete di servizi aerei regionali.

Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Coesione territoriale e sviluppo

1.

I trasporti sono un elemento chiave per l'integrazione economica e sociale dell'Europa. L'ampliamento dell'Unione europea produrrà una maggiore mobilità del lavoro e, di conseguenza, un maggiore interscambio sociale. Ciò a sua volta accrescerà l'importanza della rete dei servizi aerei regionali, inclusi quelli operati da vettori a basso costo, che forniscono collegamenti tra le regioni. L'importanza dei trasporti aerei per lo sviluppo del tessuto sociale dell'UE si intensificherà. L'esistenza di aeroporti regionali e servizi aerei interregionali appare quindi intrinsecamente legata allo sviluppo socioeconomico delle regioni.

2.

Gli scali regionali consentono un accesso più rapido e più agevole alle regioni. I servizi aerei in partenza da tali scali forniscono collegamenti point-to-point tra le regioni o tra di esse e gli hub internazionali. Tali servizi consentono tra l'altro ai cittadini di aree insulari, di regioni dell'Europa centrale e orientale e di paesi alla periferia dell'UE di partecipare più pienamente a quanto avviene in Europa, e promuovono in tal modo l'inclusione sociale.

3.

Con l'ulteriore estensione della rete di servizi aerei regionali, sarebbe possibile andare e tornare in un giorno da qualsiasi regione dell'UE ai principali centri economici, politici e di ricerca situati nel proprio paese e nell'intera Unione europea.

4.

L'espansione degli scali e dei servizi aerei regionali, inclusi quelli operati da vettori a basso costo, va intesa come parte dello sviluppo di un sistema di trasporto intermodale conforme agli obiettivi socioeconomici e ambientali indicati dalla Commissione nel piano generale regionale per la coesione territoriale.

5.

Lo sviluppo degli scali e dei servizi aerei regionali deve essere programmato in conformità con i principi dello sviluppo sostenibile, cioè in modo tale da soddisfare le esigenze attuali senza però pregiudicare la capacità delle generazioni future di venire incontro alle loro necessità.

6.

Gli aeroporti regionali presentano una capacità eccedentaria in termini di spazio e di utilizzazione delle piste, capacità che può essere utilizzata per operare servizi aerei interregionali point-to-point in aggiunta ai cosiddetti servizi feeder tra l'aeroporto regionale e gli hub internazionali. Lo sviluppo della rete di servizi aerei interregionali può così contribuire ad allentare la pressione sugli hub internazionali e sugli aeroporti nazionali. La congestione negli hub può essere ulteriormente alleviata dallo sviluppo di aeroporti regionali con funzioni di gateway (porte di accesso) legate alla loro posizione geografica, alle loro strutture e ai servizi offerti. L'esercizio di servizi aerei interregionali a basso costo ha un ruolo significativo da svolgere ai fini dello sviluppo della più ampia rete di servizi aerei regionali.

7.

Al momento di programmare lo sviluppo degli aeroporti regionali e dei servizi aerei interregionali, le autorità pubbliche dovranno tendere a un equilibrio adeguato tra servizi aerei interregionali e collegamenti aeroporti regionali-hub. Tale equilibrio dipenderà in parte dagli obiettivi socioeconomici delle singole regioni.

8.

La conclusione di accordi paneuropei sul trasporto aereo (come i cosiddetti accordi «cieli aperti») non dovrebbe avvenire a scapito degli aeroporti regionali. Ogni accordo o intervento in materia deve tenere conto delle più ampie implicazioni territoriali per le regioni interessate ed essere bilanciato da misure volte a garantire la competitività regionale.

Conclusioni

9.

Gli aeroporti regionali sono punti di accesso fondamentali alle regioni. I servizi aerei in partenza dagli aeroporti regionali, inclusi quelli operati da vettori a basso costo, hanno il potenziale necessario per svolgere un ruolo di spicco nella promozione della coesione territoriale. Al fine di estrinsecare questo potenziale è necessaria però una maggiore certezza riguardo alla possibilità di effettuare investimenti pubblici e privati. Tale esigenza è particolarmente avvertita in relazione agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, i quali si iscrivono nel lungo periodo. La Commissione dovrebbe dare maggiore rilievo al ruolo cruciale che gli aeroporti e i servizi aerei regionali possono svolgere nell'ambito dell'approccio multimodale allo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto. In particolare, dovrebbe soffermarsi sul potenziale di investimento nei servizi aerei interregionali point-to-point, visto in termini complementari rispetto allo sviluppo di reti ferroviarie ad alta velocità.

Competitività economica

10.

La disponibilità di servizi aerei interregionali, in particolare quelli a basso costo, negli aeroporti regionali migliora l'accesso all'economia globale. Tale circostanza, unita ai minori costi del lavoro e delle attrezzature nelle regioni più remote, potrebbe incoraggiare gli operatori economici a investire in tali regioni. Quanto alle imprese già esistenti, esse potrebbero raggiungere altre aree del paese, l'UE e il resto del mondo, e in tal modo potenziare la propria quota di mercato.

11.

Il potenziale impatto economico complessivo derivante dallo sviluppo di servizi aerei regionali a partire da aeroporti regionali andrebbe considerato sotto una quadruplice ottica:

impatto diretto: occupazione e redditi in tutto o in gran parte legati al funzionamento dell'aeroporto,

impatto indiretto: occupazione e redditi generati nell'economia dell'area interessata nella catena della fornitura di beni e servizi,

impatto indotto: occupazione e redditi generati nell'economia della regione attraverso le spese di quanti sono direttamente o indirettamente impiegati nel settore,

impatto catalitico: occupazione e redditi prodotti all'interno dell'economia regionale per via della maggiore capacità degli aeroporti di migliorare la produttività delle imprese e di attrarre attività economiche, come investimenti e turismo interno.

12.

Il migliorato accesso ai mercati europei e internazionali che un aeroporto regionale è in grado di fornire può contribuire alla conservazione della manodopera qualificata all'interno di una regione. Lo sviluppo di servizi aerei interregionali a basso costo in un aeroporto regionale può accrescere le opportunità lavorative e formative esistenti su base locale e nell'intera regione. In particolare, il fatto di impiantare servizi di ingegneria e di supporto in un aeroporto regionale incrementerà il fabbisogno regionale di ingegneri e tecnici altamente qualificati in grado di lavorare nell'industria aerea. Il conseguente incremento degli sbocchi lavorativi nelle regioni ridurrà a sua volta l'esigenza di sussidi pubblici, intensificando nel contempo la creazione di benessere. Inoltre, le compagnie aeree a basso costo possono contribuire a diversificare l'offerta turistica, renderla più dinamica ed estenderla a tutte le stagioni, migliorandone così la qualità e potenziando, di conseguenza, l'attrattiva turistica delle regioni.

Conclusioni

13.

Lo sviluppo di servizi aerei a basso costo intesi a fornire collegamenti interregionali point-to-point a partire da aeroporti regionali può rivelarsi un efficace catalizzatore dello sviluppo economico regionale, in conformità con gli obiettivi socioeconomici indicati dalla Commissione nel piano generale regionale per la coesione territoriale. Lo sviluppo della rete di servizi aerei interregionali point-to-point a basso costo operati a partire da scali regionali può essere determinante per accrescere la competitività delle regioni e, di conseguenza, dell'UE.

Aiuti di Stato

14.

I piccoli aeroporti regionali potrebbero necessitare di fondi pubblici per coprire i costi operativi e gli investimenti nelle nuove infrastrutture. In cambio, essi si propongono come base per servizi aerei regionali destinati a migliorare i livelli generali di accessibilità alle regioni più periferiche, il che a sua volta determina significativi vantaggi economici e sociali per la regione interessata.

15.

È necessario dare maggior rilievo alla funzione di servizio pubblico svolta dai servizi aerei interregionali point-to-point a basso costo forniti in quegli scali che si configurano come legame tra la regione e il resto dell'UE e del mondo.

16.

Gli investimenti pubblici andrebbero basati su un approccio mirato volto a fornire infrastrutture e servizi che consentano ai cittadini di estrinsecare le loro capacità, potenziando nel contempo la competitività economica delle regioni.

17.

Il ricorso agli investimenti pubblici per garantire una diffusione più equilibrata delle attività economiche nell'UE è conforme agli obiettivi della Commissione in tema di politica regionale: tra gli altri, conseguire un modello più sostenibile di sviluppo riducendo le pressioni derivanti dall'eccessiva concentrazione, dalla congestione e dalle strozzature nel sistema dei trasporti.

18.

Qualsiasi considerazione sul ruolo degli investimenti pubblici deve essere sufficientemente flessibile da rispecchiare il diverso grado di sviluppo raggiunto dalle varie regioni dell'UE, nonché le specifiche priorità economiche e territoriali individuate in ogni singola regione dalle rispettive autorità competenti.

Conclusioni

19.

È opportuno riconoscere che è nel pubblico interesse mantenere e sviluppare la rete di servizi aerei regionali, inclusi quelli operati dai vettori a basso costo, a partire dagli aeroporti regionali. Grazie a interventi pubblici ben calibrati è possibile effettuare modesti investimenti volti al rilancio dell'economia locale e regionale, con sostanziali vantaggi per quest'ultima. La soppressione degli investimenti pubblici in questi casi potrebbe tradursi nell'incapacità, per i servizi aerei interregionali a basso costo, di profilarsi come catalizzatori capaci di favorire la coesione territoriale e di migliorare la competitività economica. Il quadro normativo che presiede all'uso degli investimenti pubblici deve quindi saper tenere nella debita considerazione i programmi più generali a favore dell'occupazione, del risanamento, dell'inclusione sociale, dell'ambiente e dello sviluppo economico locale e regionale all'interno di una regione.

Requisiti degli orientamenti sugli aiuti di Stato

20.

Gli orientamenti dovrebbero indicare con sufficiente chiarezza in che modo la Commissione intenda interpretare le norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. L'obiettivo è fornire alle autorità regionali e locali le necessarie linee guida per l'uso corretto degli investimenti pubblici volti a consentire agli scali e ai servizi aerei regionali a basso costo di esprimere il loro potenziale e contribuire alla realizzazione degli obiettivi di politica regionale della Commissione.

21.

Tali orientamenti vanno messi a punto dalla Commissione in stretta consultazione con i rappresentanti degli enti regionali e locali.

22.

Gli orientamenti devono riconoscere e rispettare il principio della diversità regionale. Devono rispecchiare il differente grado di sviluppo raggiunto dalle varie regioni dell'Unione europea. Devono inoltre tener conto degli svantaggi naturali esistenti nelle aree di intervento, nonché del grado di sviluppo degli altri sistemi di trasporto utilizzati e delle condizioni periferiche e di dipendenza dai grandi scali aeroportuali di tali aree. Infine, dovrebbero permettere alle autorità regionali e locali di individuare le infrastrutture aeroportuali e i servizi aerei regionali di rilevanza regionale, in conformità con le specifiche priorità economiche e territoriali ravvisate dalle autorità in questione.

23.

Gli orientamenti non dovrebbero comprendere massimali rigidi, ma viceversa consentire alle autorità regionali e locali di vagliare caso per caso i potenziali vantaggi degli investimenti pubblici.

24.

Gli orientamenti dovrebbero inoltre affermare con chiarezza che gli investimenti pubblici nello sviluppo di servizi aerei regionali sono consentiti solo a patto che tutti i vettori ne possano usufruire liberamente e che si basino su criteri precisati preliminarmente. Tra tali criteri bisognerebbe includere gli specifici vantaggi derivanti per le economie regionali dalla creazione di servizi aerei interregionali a basso costo, i quali possono svolgere un ruolo di catalizzatore per gli investimenti nelle regioni.

25.

Essi dovrebbero consentire che gli investimenti pubblici costituiscano un contributo sostanziale ai costi di avvio, prevedendo anche campagne di marketing a valenza regionale finanziate attraverso le imposte locali e legate alla creazione di tali servizi.

26.

Gli orientamenti dovrebbero contemplare la possibilità di indirizzare gli investimenti pubblici nello sviluppo o nella realizzazione di infrastrutture aeroportuali aggiuntive, qualora fosse necessario, per sostenere lo sviluppo di nuovi servizi aerei regionali.

27.

Nella loro applicazione, gli orientamenti non dovrebbero limitarsi ai principi dell'economia di mercato, ma tenere conto altresì degli aspetti più generali dello sviluppo sociale, ambientale e territoriale derivanti dalla messa a punto di nuovi servizi aerei regionali, inclusi quelli operati da vettori a basso costo.

28.

Gli orientamenti devono promuovere lo sviluppo degli aeroporti regionali e dei servizi aerei interregionali nel quadro del più ampio progetto sulle reti transeuropee di trasporto.

29.

Infine, gli orientamenti devono prescrivere che la programmazione degli investimenti avvenga nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, cioè in modo tale da soddisfare le esigenze attuali senza però pregiudicare la capacità delle generazioni future di venire incontro alle loro necessità.

Bruxelles, 17 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 278 del 14.11.2002, pag. 15.

(2)  GU 256 C del 24.10.2003, pag. 47.


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/12


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Nuovi e migliori posti di lavoro attraverso la modernizzazione della protezione sociale, un approccio globale per contribuire a rendere il lavoro proficuo»

(2004/C 318/03)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Nuovi e migliori posti di lavoro attraverso la modernizzazione della protezione sociale, un approccio globale per contribuire a rendere il lavoro proficuo (COM(2003) 842 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 5 gennaio 2004, di consultarlo in merito a detto documento conformemente all'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione presa dal proprio Presidente in data 26 settembre 2003, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

visto il proprio parere (CdR 15/2003 fin (1)) in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Bilancio di cinque anni della strategia europea per l'occupazione (COM(2002) 416 def.) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il futuro della strategia europea per l'occupazione (SEO): una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti (COM(2003) 6 def.),

visto il proprio parere (CdR 167/2002 fin (2)) in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione dell'agenda per la politica sociale,

visto il proprio progetto di parere (CdR 94/2004 riv. 1) adottato dalla commissione Politica economica e sociale in data del 30 aprile 2004 (relatore: Roberto PELLA, presidente del consiglio provinciale di Biella (IT/PPE)),

ha adottato il seguente parere in data 16 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Considerando quanto segue:

1.1

Il Comitato delle regioni ha sempre espresso, anche in recenti pareri, il suo apprezzamento per il processo avviato a Lisbona, che ha riconosciuto gli stretti legami tra politica economica, politica occupazionale e politica sociale.

1.2

La comunicazione della Commissione rappresenta un'importante evoluzione nella strada intrapresa con il vertice di Lisbona a difesa dell'aspetto sociale delle politiche europee.

1.3

Emerge dal documento della Commissione la volontà di perseguire gli obiettivi delineati nell'Agenda per la politica sociale, in merito alla quale il Comitato ha già espresso soddisfazione, tra l'altro nell'ambito del quadro annuale di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione della stessa.

1.4

Il Comitato apprezza la completezza di contenuti del documento della Commissione, con il quale è stato dato un importante approccio globale alla problematica trattata.

1.5

Apprezza gli sforzi profusi dalla Commissione per affrontare i vari aspetti della politica sociale e quindi per elaborare proposte che toccano i vari ambiti, e relative innumerevoli sfaccettature, delle misure che a tutti i livelli, europeo, nazionale, regionale e locale, devono essere adottate per assicurare a tutti i cittadini europei un buon livello di qualità della vita.

1.6

È convinto, come del resto emerge anche in numerosi documenti della Commissione, della necessità di approntare i mezzi più adeguati per sfruttare e concretizzare il potenziale occupazionale europeo, che risulta essere molto elevato.

1.7

Riconosce e sottolinea il valore aggiunto per la qualità della vita di ogni cittadino rappresentato dalla possibilità di ottenere un lavoro soddisfacente sia dal punto di vista economico sia da quello professionale.

1.8

Apprezza in particolare la concezione che emerge dalla comunicazione in merito alla protezione sociale, intesa non come un sostituirsi del sistema previdenziale alla capacità di ciascuno di essere responsabile della qualità della propria vita, ma come un supporto in grado di sorreggere l'individuo trasmettendogli nuova fiducia in se stesso, creando le condizioni affinché egli possa nuovamente rivestire appieno il ruolo di cittadino europeo, ed evitando così il permanere di stati di povertà ed emarginazione sociale.

1.9

Sottolinea, in accordo con la Commissione, la necessità di prevenire la povertà e l'esclusione sociale delle categorie più deboli della popolazione attraverso efficaci misure di prevenzione e di riabilitazione.

1.10

Concorda con la Commissione nel sottolineare come siano fondamentali, per garantire al cittadino europeo la possibilità di svolgere un lavoro soddisfacente, i servizi al cittadino resi in particolare dagli enti locali e regionali, quali i servizi di custodia e di formazione socio-educativa dei minori e quelli di assistenza e protezione destinati agli anziani, ai disabili, ecc.

1.11

Apprezza in particolare il rilievo dato alla necessità di incentivare i servizi per gli anziani e ritiene inoltre opportuno sottolineare come questi non debbano essere intesi solo come servizi di accoglienza al di fuori della famiglia: in base infatti ad esperienze maturate a livello locale e regionale, i servizi più utili ed in grado di coniugare il benessere dell'anziano e quello della sua famiglia di provenienza appaiono essere, ove possibile, quelli domiciliari.

1.12

Ha preso atto del motivo per il quale non si fa cenno nel documento ai paesi candidati, e cioè il fatto che, per la stesura del documento, la Commissione si è avvalsa di appositi questionari e li ha inviati anche ai paesi candidati, i quali però non hanno purtroppo risposto in modo esaustivo e non hanno quindi potuto essere inclusi nella valutazione delle strategie adottate per incentivare l'occupazione.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

Con riferimento alle misure di riabilitazione citate dalla Commissione tra quelle atte a favorire il rientro nel mondo del lavoro delle categorie sociali a rischio, quali ad esempio gli invalidi, osserva che si tratta di interventi a carattere prevalentemente sociale e non solo medico, come invece sembra intendere la Commissione stessa nella comunicazione; in molti casi infatti l'ostacolo al rientro sul mercato del lavoro non è dovuto solo a motivazioni mediche o a oggettivi impedimenti fisici, ma anche a motivazioni di carattere materiale, psicologico, relazionale e sociale. La Commissione dovrebbe pertanto maggiormente sottolineare, e non solo nelle conclusioni, il ruolo degli enti locali e regionali nell'attuare in questi casi interventi assistenziali e sociali di più ampio respiro, ovviamente correlati agli interventi prettamente riabilitativi nel senso medico del termine che sono invece attuabili soprattutto attraverso interventi a livello statale.

2.2

Esprime la necessità, come già evidenziato in altri pareri, di razionalizzare e sincronizzare gli interventi previsti nel campo della protezione sociale con quelli relativi alla politica economica e dell'occupazione, prevedendo sempre la consultazione e soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e regionali, i quali rappresentano gli interlocutori più atti a raggiungere le fasce più deboli della popolazione.

2.3

Invita la Commissione a sottolineare maggiormente il ruolo delle ONG, che nella comunicazione non vengono citate. Le ONG sono infatti collaboratori indispensabili degli enti locali e regionali nel dare risposte concrete alle problematiche di carattere sociale, in particolare fornendo ai cittadini a rischio di emarginazione delle occasioni di entrare a contatto con il mondo del lavoro, eventualmente all'interno degli stessi enti locali e regionali.

2.4

Raccomanda alla Commissione di continuare a tenere presenti, come ha fatto nel documento oggetto del presente parere, i punti chiave già espressi in merito alla modernizzazione della protezione sociale e riconosciuti come obiettivi dallo stesso Consiglio europeo: qualità del lavoro, sicurezza dei regimi pensionistici, integrazione sociale, protezione della salute.

2.5

Raccomanda che, alla luce della Terza relazione sulla coesione economica e sociale, presentata dalla Commissione europea il 18 febbraio 2004, in cui è detto che i problemi dello sviluppo possono essere accentuati da particolari handicap di carattere geografico o naturale, specie nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e in numerose isole, la Commissione si adoperi per sormontare tali problemi promuovendo o appoggiando provvedimenti, ad esempio nel settore dell'istruzione, o incentivi a favore delle isole e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione allo scopo di modernizzare la protezione sociale e creare posti di lavoro più numerosi e migliori per i loro abitanti e in particolare per quanti hanno difficoltà a trovare un lavoro in un luogo diverso da quello d'origine.

2.6

Ribadisce la propria convinzione che l'esigenza di un'Europa più vicina ai cittadini, più democratica e più trasparente imponga una partecipazione più stretta degli enti locali e regionali e della società civile, anche attraverso le ONG, alla concezione, all'attuazione e alla valutazione della politica economica, sociale e occupazionale.

2.7

Ribadisce quanto il Comitato delle regioni ha già espresso nel proprio parere (CdR 15/2003) in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Bilancio di cinque anni della strategia europea per l'occupazione (COM(2002) 416 def.) e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il futuro della strategia europea per l'occupazione (SEO): una strategia per il pieno impiego e posti di lavoro migliori per tutti (COM(2003) 6 def.), ovvero:

che i soggetti regionali e locali hanno l'importante compito di fornire servizi sociali, di formazione e di istruzione al fine di promuovere l'occupazione, di sostenere il mercato locale del lavoro e di sviluppare nuove opportunità, oltre a essere direttamente datori di lavoro,

che essi influiscono in vari modi sulle condizioni di accesso al lavoro dei giovani, delle donne, degli immigrati e degli anziani, come pure sullo sviluppo di condizioni di parità nel mercato del lavoro,

che il ruolo degli enti locali e regionali è spesso essenziale nell'integrazione dei gruppi che si trovano al di fuori del mercato del lavoro,

che un livello elevato di occupazione costituisce un obiettivo importante anche per la politica locale di sviluppo, nonché una condizione di base per il mantenimento dei servizi,

che il partenariato tra settore pubblico, imprese, soggetti dell'economia sociale e ONG è particolarmente importante per rafforzare la coesione sociale e creare nuovo capitale sociale, imprese e posti di lavoro e rendere quindi il mercato del lavoro stimolante anche per i cittadini più a rischio di rimanerne fuori.

2.8

Invita la Commissione a ribadire sempre, in qualunque comunicazione dedicata alle problematiche relative alla flessibilità del lavoro, l'esigenza di dare sostegno ai lavoratori che decidono di seguire nuovi orientamenti professionali; senza infatti adeguate misure di protezione sociale è a rischio anche la flessibilità del mondo del lavoro, che è invece ormai indispensabile date le caratteristiche del mercato globale.

2.9

Ritiene importante garantire un livello minimo di sicurezza economica sia ai lavoratori a basso salario sia a quelli che ricoprono posti di media o alta responsabilità. Sono soprattutto necessarie forme di sostegno incentrate sulla formazione e sulla riqualificazione professionale.

2.10

Osserva che i sistemi di protezione sociale specie quelli di carattere economico, dovrebbero coinvolgere anche i datori di lavoro: questi ultimi possono infatti monitorare meglio le situazioni specifiche e quindi meglio adattare gli interventi rivolti a favorire il rientro al lavoro di lavoratori a rischio, come ad esempio quelli invalidi, eventualmente aiutandoli a trovare una nuova collocazione professionale, vuoi all'interno dell'impresa, vuoi in una impresa differente.

2.11

Raccomanda di porre in essere tutte le misure necessarie affinché, pur nella piena autonomia legislativa di ciascuno per quanto riguarda le politiche sociali, tutti gli Stati membri siano consapevoli dell'importanza delle linee guida suggerite dalla Commissione nella conclusione della sua comunicazione e del ruolo strategico rivestito dagli enti locali e regionali.

Bruxelles, 16 giugno 2004

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 244 del 10.10.2003, pag. 46.

(2)  GU C 66 del 19.3.2003, pag. 1.


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/15


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro “Libera circolazione delle buone idee”»

(2004/C 318/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro «Libera circolazione delle buone idee» (COM(2003) 840 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 5 gennaio 2004, di consultarlo a norma dell'articolo 265, 1o comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 6 novembre 2003, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio progetto di parere (CdR 96/2004 riv. 1) adottato il 30 aprile 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Peter Moore, consiglio comunale di Sheffield (UK/ELDR)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 16 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

considera l'iniziativa comunitaria EQUAL uno degli strumenti più importanti per la creazione e la diffusione dell'innovazione nel campo dell'occupazione e della politica sociale;

1.2

sottolinea che gli enti locali hanno sostenuto fortemente EQUAL sin dall'inizio, considerandola un'opportunità significativa per il miglioramento e l'ulteriore sviluppo di politiche sociali e di occupazione a livello locale e regionale. Gli enti locali e regionali apprezzano inoltre l'approccio adottato da EQUAL orientato verso il partenariato, conformemente ai principi della buona governance;

1.3

ritiene che l'introduzione di tecnologie innovative e lo sviluppo di approcci pratici e di competenze durature debbano essere degli obiettivi fondamentali. Crede inoltre che i risultati non debbano essere isolati ma piuttosto legati alle prassi tradizionali, in modo da aggiungervi nuove dimensioni e promuoverne l'efficacia. Gli enti locali e regionali possono contribuire all'integrazione di nuove prassi nei sistemi locali di fornitura di servizi e nelle reti politiche locali;

1.4

attira l'attenzione sul fatto che la questione del popolo rom è particolarmente rilevante per gli enti locali e regionali. Infatti dopo l'ampliamento i rom costituiranno la più grande minoranza etnica dell'Unione europea. Nonostante abbiano vissuto per 700 anni all'interno delle frontiere dell'UE, essi rimangono probabilmente il gruppo più discriminato di tutti i cittadini europei. Gli enti locali e regionali hanno un ruolo cruciale da svolgere nella gestione dei problemi cui sono confrontati i rom, come riconoscono le loro stesse organizzazioni rappresentative a livello europeo;

1.5

sottolinea l'importante fenomeno della tratta di donne e bambini; crede che gli enti locali e regionali abbiano un ruolo vitale nel promuovere il benessere della comunità, debbano gestire le conseguenze personali (ad es. il sostegno alle vittime) e sociali (ad es. la prevenzione della criminalità) della tratta di esseri umani, nonché affrontare quest'aspetto dell'industria del sesso, al riguardo, richiama l'esigenza che ad esso siano riservate tutte le risorse e i mezzi necessari;

1.6

crede che gli enti locali e regionali debbano essere considerati come partner fondamentali nell'attuazione di EQUAL e nell'integrazione dei suoi risultati.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

accoglie con favore l'introduzione di una fase di conferma per l'azione 2; raccomanda di integrare allo stesso modo le attività comprese nell'azione 3 (diffusione e integrazione) in modo da favorire la risoluzione dei problemi legati al finanziamento: le attività che ricopre l'azione 3 non presentano infatti molte delle caratteristiche che generalmente i finanziatori cercano (ad es. un'attività di sostegno diretto ai beneficiari);

2.2

si compiace della possibilità di estendere i partenariati allo scopo di includere gli Stati in fase di adesione - a causa della regolamentazione finanziaria, non è stato possibile farlo nella prima fase;

2.3

considera che attraverso un maggior numero di sperimentazioni nei settori della protezione dalla disoccupazione, della qualità dell'occupazione e della creazione diretta di posti di lavoro, i partenariati di sviluppo dovrebbero essere incoraggiati ad analizzare le esperienze e le migliori prassi della fase 1 - traendo in particolare lezione dagli approcci che non hanno avuto successo;

2.4

sottolinea l'importanza di prolungare la vita attiva dei lavoratori - e si compiace del riconoscimento di questa problematica da parte della Commissione non solo in vista dell'invecchiamento della popolazione in generale ma anche in relazione alle regioni con una tradizione di industria pesante in cui molti lavoratori più anziani hanno dovuto, o ancora devono, riqualificarsi per ottenere un lavoro nel settore dei servizi o in altri settori industriali;

2.5

ritiene importante riconoscere la difficoltà di trovare datori di lavoro disposti a promuovere la diversità, ma incoraggia a ispirarsi alle migliori prassi sviluppate nei diversi Stati membri durante la prima fase;

2.6

apprezza il sostegno che verrà fornito per affrontare le nuove sfide costituite dai problemi incontrati dal popolo rom e dalle vittime del traffico di essere umani; considera che queste ed altre sfide emergenti a livello europeo debbano essere affrontate in un contesto locale, regionale e nazionale adeguato, senza che abbiano un impatto negativo qualora occorra prendere in considerazione altri gruppi;

2.7

giudica essenziale che tutti i paesi rispettino lo stesso calendario per facilitare la creazione di partenariati transnazionali al momento più appropriato, avviandone l'esecuzione simultaneamente per garantirne l'efficacia. Dato che questo non è avvenuto durante la prima fase, è lieto che la Commissione ne ribadisca l'importanza;

2.8

si compiace dell'opportunità di trarre vantaggio, nella seconda fase, dall'attività delle reti tematiche a livello nazionale ed europeo e auspica che la Commissione possa percepire i più ampi benefici e il maggiore impatto che questo comporta. Il concetto di rete tematica si è sviluppato lentamente durante la prima fase. Il CdR crede che le autorità responsabili per la gestione abbiano un importante ruolo nel sostenere la partecipazione dei partenariati di sviluppo, nonché una funzione proattiva nell'individuare i soggetti e le politiche fondamentali per trarre il massimo impatto dalle attività condotte dai partenariati. Considera utile inoltre un'integrazione più approfondita tra le reti tematiche responsabili per l'elaborazione di documenti a livello nazionale ed europeo riguardanti la strategia europea per l'occupazione e la politica di inclusione sociale: questo faciliterebbe l'integrazione delle nuove prassi, considerata di fatto una sfida;

2.9

accoglie con favore le proposte sull'integrazione, in quanto permettono ad EQUAL di fornire un contributo sia alle autorità politiche decisionali sia per quanto concerne i programmi a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 dei fondi strutturali; raccomanda inoltre la partecipazione ufficiale delle reti tematiche;

2.10

considera importante, in materia di occupazione, mantenere dopo il 2006 i benefici della cooperazione transnazionale, pertanto raccomanda l'inclusione dell'elemento transnazionale nelle proposte della Commissione in merito ai programmi del FSE che subentreranno agli attuali (nonché al programma regionale del FESR).

Bruxelles, 16 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


22.12.2004   

IT

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C 318/17


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa»

(2004/C 318/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004) 18 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 23 febbraio 2004, di consultarlo in merito a detto documento conformemente all'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 19 giugno 2003, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

visto il progetto di parere (CdR 97/2004 riv. 1) adottato in data 30 aprile 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: Irma Pellinen, presidente del consiglio municipale di Haukipudas, membro del consiglio regionale dell'Ostrobotnia nordorientale (FI/PSE)),

considerando quanto segue:

1)

Alle società cooperative non è stata dedicata la necessaria attenzione né nella politica delle imprese e dell'imprenditorialità, né nella fornitura di servizi pubblici alle imprese, in particolare per quanto riguarda la creazione di nuove società cooperative in nuovi settori di attività.

2)

Per realizzare gli obiettivi di Lisbona occorre promuovere e sostenere equamente tutte le differenti forme di impresa.

3)

Le società cooperative costituiscono una componente consolidata della società europea e un elemento importante per la soluzione di numerosi problemi economici e sociali della Comunità,

ha adottato il seguente parere in data 16 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa, il cui obiettivo è incoraggiare in tutta Europa il ricorso a tale forma di società, migliorandone l'immagine e accrescendo la comprensione delle loro caratteristiche specifiche. La conoscenza delle pratiche in uso nelle cooperative, lo sviluppo ulteriore della legislazione in materia e il mantenimento e il miglioramento della posizione e del contributo delle cooperative sono tutti fattori che contribuiscono all'attuazione degli obiettivi comunitari;

1.2

condivide il giudizio della Commissione secondo cui le cooperative possono favorire la collaborazione tra le piccole e medie imprese e migliorarne la posizione di mercato, e quello secondo cui esse possono fornire servizi di qualità, in particolare «servizi di prossimità» come quelli sanitari, di protezione sociale e previdenziali. Le cooperative di proprietà dei lavoratori possono contribuire alla costruzione di una società basata sulla conoscenza;

1.3

considera importante il proposito della Commissione di ricercare i mezzi per promuovere nelle PMI la volontà e la capacità di ricorrere alla forma cooperativa come strumento volto alla creazione di attività o gruppi di attività comuni;

1.4

considera importante organizzare uno scambio strutturato di esperienze e di buone prassi e far conoscere al pubblico i progetti cooperativi delle PMI;

1.5

accoglie con favore la ricerca di strumenti atti a raccogliere dati statistici più accurati sulle cooperative;

1.6

sottolinea l'importanza della partecipazione delle cooperative ai programmi concernenti l'istruzione, la formazione professionale, la formazione permanente e quella informatica, e richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di incoraggiare le università e gli istituti di istruzione superiori a elaborare programmi curriculari destinati ai dirigenti delle cooperative;

1.7

ritiene estremamente importante individuare e diffondere buone prassi nell'ambito dei servizi pubblici di assistenza alle imprese forniti alle cooperative;

1.8

sottolinea l'importanza dei finanziamenti alle cooperative. Al riguardo è opportuno valutare la possibilità di un riferimento espresso alle cooperative nell'ambito dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti, specie quelli compresi nel «Programma pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese». Al tempo stesso è bene garantire la piena partecipazione delle cooperative ai programmi comunitari e la loro completa informazione in merito a tali programmi;

1.9

accoglie con favore il proposito della Commissione di studiare le politiche, le buone prassi e le norme concernenti le cooperative del settore sociale;

1.10

invita la Commissione a organizzare con gli Stati membri un confronto in merito all'applicazione del regolamento e della direttiva sullo statuto della società cooperativa europea;

1.11

apprezza il lavoro svolto dalla Commissione insieme agli Stati membri per migliorare la legislazione sulle cooperative;

1.12

approva gli sforzi compiuti per definire delle «norme modello» sulle cooperative;

1.13

considera importante che nel quadro della revisione del regolamento in materia di società cooperative si persegua la semplificazione di tale regolamento proponendo, ove possibile, l'adozione di norme comuni a livello europeo;

1.14

sottolinea l'importante contributo che le cooperative danno allo sviluppo dell'agricoltura nei nuovi Stati membri, sostenendo la cooperazione tra le aziende agricole ai fini degli acquisti, della commercializzazione dei prodotti e del miglioramento della produzione.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

invita la Commissione e gli Stati membri a verificare quanto prima le possibilità di attuare e di promuovere i progetti di vari gruppi di interesse volti a sensibilizzare le autorità pubbliche e gli operatori economici privati sull'opportunità di ricorrere alla forma cooperativa per costituire un'impresa o un gruppo di piccole imprese;

2.2

reputa importante che la Commissione verifichi la possibilità di organizzare uno scambio strutturato di conoscenze e di esperienze e una sessione informativa in merito alle buone prassi relative all'attività economica delle cooperative. In cooperazione con gli Stati membri e con vari gruppi di interesse, la Commissione dovrebbe esaminare la necessità di una valutazione comparativa delle politiche e delle prassi nazionali;

2.3

invita a sperimentare il metodo del conto satellite e altri metodi basati sul campionamento per acquisire dati statistici sulle società cooperative in Europa;

2.4

considera importante che nei programmi concernenti la formazione permanente, l'istruzione, la formazione professionale, la formazione informatica ecc. si tenga conto della partecipazione e dei contributi delle cooperative, in particolare nel quadro dei progetti e delle reti di esperti internazionali che si occupano dello sviluppo di buone pratiche nei settori innovativi;

2.5

sottolinea l'esigenza di individuare e di diffondere buone prassi nel quadro dei servizi pubblici alle imprese;

2.6

considera importante che venga rapidamente valutata la possibilità di inserire uno specifico riferimento alle cooperative nel quadro dei finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti che fanno parte del Programma pluriennale a favore delle imprese e dell'imprenditorialità, in particolare la parte relativa alle piccole e medie imprese, garantendo che le cooperative possano beneficiare dei programmi comunitari e che abbiano accesso alle relative informazioni;

2.7

invita la Commissione a esaminare più estesamente le politiche, le buone prassi e le norme concernenti le cooperative sociali, nonché l'importanza sociale e occupazionale delle cooperative in Europa, presentando una relazione in materia alle istituzioni comunitarie;

2.8

suggerisce alla Commissione di avviare tempestivamente una discussione con le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione delle norme europee in materia di cooperative, cercando di definire anzitutto le questioni che richiedono misure nazionali o che sono disciplinate da leggi nazionali;

2.9

sottolinea l'esigenza di lavorare attivamente con le autorità pubbliche, in particolare nei nuovi Stati membri, per garantire il miglioramento della legislazione relativa alle società cooperative. La Commissione dovrebbe inoltre imporre agli Stati membri di comunicare in anticipo alla stessa Commissione e agli altri Stati membri i progetti di modifica della legislazione in materia di cooperative sin dalla fase di progetto e prima di adottare una nuova legislazione;

2.10

sottolinea l'importanza dell'invito rivolto dalla Commissione alle organizzazioni di interessi nazionali ed europee affinché presentino iniziative e progetti di «norme modello», e rileva inoltre l'intenzione della Commissione di contribuire alla loro definizione;

2.11

raccomanda alla Commissione di seguire attivamente l'attuazione del regolamento in materia di cooperative e di definire un elenco dei settori in cui servono modifiche, in modo che cinque anni dopo l'entrata in vigore tale legislazione possa essere eventualmente semplificata e rafforzata;

2.12

accoglie con favore l'impegno della Commissione a garantire che, attraverso le iniziative comunitarie, si sfrutti il contributo delle cooperative e degli altri soggetti dell'economia sociale allo sviluppo dell'agricoltura;

2.13

sottolinea che la Commissione e i governi degli Stati membri dovrebbero studiare le possibilità di concedere agevolazioni fiscali alle cooperative sulla base dei vantaggi che esse apportano a livello locale e in campo sociale, e a condizione che esse rispettino nella sostanza i principi fondamentali originari della cooperazione: il principio democratico, il solidarismo e l'assunzione diretta della funzione imprenditoriale da parte dei soci, siano essi lavoratori o consumatori;

2.14

richiama l'attenzione sulle opportunità che le società cooperative offrono a livello regionale e locale in termini di sviluppo dell'economia locale e della creazione di nuovi sbocchi occupazionali;

2.15

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere attivamente la creazione di cooperative (in particolare nel settore della commercializzazione) nelle nuove tipologie di attività agricole e rurali, come l'agricoltura biologica, l'acquacoltura, ecc. Le iniziative al riguardo potrebbero contemplare la formazione, le attività di facilitation (agevolazione dei processi), la consulenza giuridica, l'individuazione di partecipanti, ecc.;

2.16

invita i comuni e le regioni a tenere maggiormente conto della forma cooperativa nella loro politica industriale;

2.17

ricorda che le cooperative offrono nuove possibilità di migliorare l'occupazione, di fornire servizi e di rilanciare l'economia nelle regioni periferiche caratterizzate da scarsità di capitale.

Bruxelles, 16 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


22.12.2004   

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C 318/19


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici»

(2004/C 318/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (COM(2003) 739 def. – 2003/0300 (COD)),

vista la decisione del Consiglio del 23 gennaio 2004 di consultare il Comitato in materia, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 4 novembre 2002, di affidare alla commissione Sviluppo sostenibile l'incarico di preparare i lavori in materia,

vista la decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (2002/358/CE) (1),

vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (280/2004/CE) (2),

vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (3),

visti i pareri del 18 settembre 1997 sul tema «Cambiamento climatico e energia» (CdR 104/1997 fin) (4) e del 14 marzo 2002 in merito alla Proposta di decisione del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (CdR 458/2001 fin) (5),

visto il parere in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» - sesto programma di azione per l'ambiente e alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente 2001-2010 (COM (2001) 31 def. - CdR 36/2001 fin) (6),

considerando quanto segue:

1)

l'aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia è essenziale per la protezione ambientale, la riduzione del fabbisogno energetico e il conseguimento degli obiettivi di Kyoto; pertanto, l'ulteriore sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici darà un notevole contributo alla realizzazione di tale obiettivo.

2)

Gli enti locali e regionali europei sono da anni pionieri nel campo del risparmio energetico, ad esempio attraverso l'uso di energie rinnovabili e la sperimentazione di sistemi energetici intelligenti.

3)

Numerosi enti territoriali europei si sono imposti l'obbligo di conseguire gli obiettivi fissati a Kyoto.

4)

Il concetto di risparmio energetico deve anzitutto penetrare nella coscienza dei cittadini. Gli enti locali e regionali, in quanto livello politico più vicino ai cittadini, possono dare il loro contributo in materia mentre l'Unione europea deve concedere il necessario margine d'azione,

visto il progetto di parere (CdR 92/2004 riv. 1) adottato il 3 maggio 2004 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: SINNER, Ministro per gli affari europei e le relazioni regionali dello Stato libero di Baviera (DE-PPE)),

ha adottato il seguente parere in data 17 giugno 2004 nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

concorda con la Commissione europea nel ritenere l'aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia un obiettivo chiave. Approva l'intenzione della Commissione di contribuire allo sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e di un mercato dei servizi energetici. Il CdR condivide la necessità di potenziare il mercato dei servizi energetici e dell'efficienza energetica, riducendo così le emissioni e promuovendo lo sviluppo sostenibile;

1.2

considera la proposta di direttiva un approccio sostanzialmente adeguato al raggiungimento di questi obiettivi;

1.3

sottoscrive incondizionatamente l'obiettivo di proteggere il clima e di rispettare i relativi obblighi di riduzione del consumo energetico. Gli Stati membri, le regioni e i comuni hanno già adottato diverse misure destinate al compimento di tali obblighi (cfr., a tale proposito, la legge sul risparmio energetico adottata dal Parlamento tedesco il 1o aprile 2004). A queste misure possono essere aggiunti gli sforzi volti a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori di consumo;

1.4

ritiene che le misure a favore dell'efficienza energetica, come il risparmio di energia da parte del consumatore finale e l'offerta di servizi energetici, dovrebbero iscriversi nel contesto dei mercati aperti alla concorrenza, ferma restando la priorità di confermare il ruolo del servizio pubblico affinché possa continuare ad assolvere le sue funzioni nel rispetto dei criteri di qualità, sicurezza e accessibilità;

1.5

non contesta la necessità di un quadro opportuno per migliorare in maniera significativa l'efficienza energetica nella fase del consumo finale. Questo obiettivo può essere conseguito soprattutto stimolando e aumentando la domanda di tecniche e procedure adeguate. Appare invece problematica la proposta di obbligare le imprese a presentare offerte di questo tipo. Esse dovrebbero a tal fine disporre di tecniche e procedure che nessun acquirente sarebbe obbligato a richiedere, il che avrebbe come conseguenza un aumento del prezzo finale per il consumatore;

1.6

giudica la proposta di direttiva in contraddizione con il sistema, in quanto non prende in considerazione le strutture fondamentali del mercato interno dell'energia. La proposta di direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i venditori al dettaglio o i fornitori offrano ai loro clienti, in tutti i settori del consumo finale, servizi energetici e misure di efficienza energetica parzialmente gratuiti. Tuttavia, in un mercato libero, l'offerta è molto difficile da controllare. Inoltre, i soggetti presenti sul mercato, ad esempio le imprese indipendenti di distribuzione dell'energia e i nuovi distributori sono troppo diversi l'uno dall'altro perché possano essere assoggettati a disposizioni regolamentari identiche o anche solo comparabili;

1.7

considera l'obbligo imposto ai gestori delle reti di offrire e fornire servizi energetici al cliente finale una violazione della direttiva sul mercato interno;

1.8

giudica la creazione di nuove strutture amministrative, le cui funzioni di sorveglianza e controllo possono essere attuate solo attraverso sforzi notevoli, solo parzialmente in grado di comportare un aumento dell'efficienza degli usi finali dell'energia e di promuovere lo sviluppo di un mercato per l'efficienza degli usi finali dell'energia e di un mercato dei servizi energetici. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di avvalersi, per l'esecuzione di tali compiti, di organi già esistenti. In base alla proposta di direttiva, i costi delle misure adottate per conseguire il risparmio delle quantità di energia non devono essere superiori ai benefici che esse permettono di realizzare. Dato però che non è chiaro in che modo sia da attuare questa analisi tra costi e benefici, l'obbligo in questione appare solo una proposta priva di significato pratico, con la conseguenza che i costi possono evolvere in maniera totalmente sproporzionata rispetto ai benefici. Si teme pertanto che l'eventuale integrazione di determinati costi nelle tariffe di distribuzione, prevista all'articolo 10, lettera d) della proposta di direttiva, finisca per gravare sul consumatore finale;

1.9

esorta a fare il necessario per evitare che la fissazione di un unico obiettivo di aumento dell'efficienza energetica, pari all'1 % per tutti gli Stati membri, possa produrre distorsioni della concorrenza, dato che i paesi che hanno già raggiunto un alto livello di efficienza potrebbero realizzare ulteriori aumenti di produttività solo a costi comparativamente elevati. Occorre garantire che si terrà debitamente conto degli sforzi compiuti in passato dagli Stati membri. La presa in considerazione delle misure di risparmio energetico adottate dagli Stati membri dal 1991, prevista all'allegato 1 della proposta di direttiva, deve avvenire in modo tale da escludere eventuali distorsioni di concorrenza. Inoltre, il CdR respinge l'idea di addossare un sovraccarico eccessivo ai pubblici poteri e chiede che si riservi un pari trattamento al settore pubblico e al privato;

1.10

considera che le misure proposte (ad esempio l'obiettivo unico di risparmio energetico, la creazione di nuove strutture burocratiche di sorveglianza o l'istituzione di mercati controllati dei servizi energetici) costituiscano, per la loro portata ed intensità, una notevole ingerenza nella politica energetica degli Stati membri.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

invita la Commissione, tenendo conto dell'importanza dell'obiettivo fissato dalla proposta di direttiva, a rielaborare alcuni punti essenziali del testo allo scopo, in particolare sviluppando e potenziando la domanda di servizi energetici attraverso l'informazione, la consulenza e la promozione; a tale proposito propone una campagna di informazione su scala europea con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei vantaggi ambientali del risparmio energetico;

2.2

chiede alla Commissione di tenere conto del principio di sussidiarietà in modo che gli Stati membri, le regioni e gli enti locali continuino ad essere responsabili della qualificazione, dell'accreditamento e della certificazione dei fornitori di servizi energetici, della verifica dei sistemi di diagnosi energetiche e del mercato dei servizi energetici. Essi devono poter elaborare programmi di efficienza energetica e creare meccanismi di finanziamento controllati a livello pubblico;

2.3

propone di limitare il carattere particolareggiato delle disposizioni previste affinché siano ancora compatibili con gli obiettivi di deregolamentazione, sburocratizzazione e semplificazione delle procedure fissate dalla Commissione;

2.4

chiede alla Commissione di non addossare un onere sproporzionato al settore pubblico per quanto concerne l'obiettivo del risparmio energetico. Occorre assegnare eguale responsabilità al settore pubblico e al privato nel contribuire all'obiettivo globale di una maggiore efficienza energetica.

2.5

fa osservare che per rispettare gli obblighi previsti nella proposta di direttiva, sarà necessario adottare misure di controllo, raccogliere dati ed elaborare relazioni destinate alla Commissione. Questo implica l'esigenza di creare nuove capacità di risorse umane (fino ad ora non necessarie) sia nella pubblica amministrazione sia nelle imprese, per la raccolta e la trasmissione di dati finora considerati non rilevanti sui clienti finali (ad esempio per quanto concerne il gasolio da riscaldamento) e per la distribuzione di servizi energetici. A livello legislativo, bisognerebbe prendere in considerazione e programmare questo aspetto;

2.6

ribadisce alla Commissione la necessità di rendere la nuova proposta di direttiva totalmente compatibile con gli obiettivi delle disposizioni legislative adottate nel settore dell'energia, in particolare quelle contenute nella direttiva sul mercato interno dell'energia.

Bruxelles, 17 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(2)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

(3)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(4)  GU C 379 del 15.12.1997, pag. 11.

(5)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

(6)  GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.


22.12.2004   

IT

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C 318/22


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il ruolo dell' e Government per il futuro dell'Europa»

(2004/C 318/07)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il ruolo dell'eGovernment per il futuro dell'Europa» (COM(2003) 567 def.),

vista la decisione della Commissione europea del 26 settembre 2003 di consultarlo a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente del 6 novembre 2003 di incaricare la commissione Istruzione e cultura di elaborare un parere sull'argomento,

vista la dichiarazione ministeriale rilasciata al termine della Conferenza sull'eGovernment svoltasi il 7 e 8 luglio 2003 a Como,

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti» (CdR 136/2002 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di e-government alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (CdR 247/2003 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «eEUROPE 2002: un quadro normativo comunitario per la valorizzazione delle informazioni del settore pubblico» (CdR 134/2002 fin) (3),

visto il proprio progetto di parere (CdR 392/2003 riv. 2) adottato il 5 aprile 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (relatore: Keith Brown, membro del consiglio della Contea di Clackmannanshire, Scozia (UK/AE),

considerando quanto segue:

1)

L'eGovernment contribuisce non solo all'efficienza dell'amministrazione pubblica, ma anche alla democrazia, migliorando la governance e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

2)

È necessario un impegno politico ad alto livello per creare strutture e servizi di eGovernment; la maggior parte delle barriere giuridiche non sono a livello europeo, ma a livello nazionale, regionale e locale.

3)

L'esistenza di tradizioni e basi giuridiche diverse negli attuali e futuri Stati membri rende difficile la definizione di norme comuni per la fornitura di servizi pubblici.

ha adottato all'unanimità il 16 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria il seguente parere.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

si compiace dell'importanza che la Commissione attribuisce al ruolo dell'eGovernment per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e sottolinea in particolare il ruolo e il contributo degli enti locali e regionali nel promuovere e sfruttare il potenziale dell'eGovernment, considerata la gamma e l'importanza dei servizi e delle regolamentazioni che essi forniscono sia ai cittadini che alle imprese;

1.2

evidenzia le caratteristiche essenziali degli enti locali e regionali: le loro dimensioni e la loro vicinanza alle comunità locali consentono di accelerare la velocità dell'innovazione e di conoscere e comprendere le esigenze dei servizi e degli utenti, il che è di fondamentale importanza, mentre il loro impegno diretto a livello individuale e comunitario permette loro di promuovere l'acquisizione di nuove competenze e di indurre i cambiamenti comportamentali necessari per fare dell'eGovernment una realtà tangibile e benefica;

1.3

approva la descrizione fornita dell'eGovernment come combinazione di utilizzo delle TIC nel settore governativo ed amministrativo, cambiamenti organizzativi e sviluppo di nuove competenze;

1.4

evidenzia l'importanza fondamentale di creare opportunità di formazione e di sviluppo e di investire in esse per consentire alla più ampia gamma di cittadini di partecipare agli sviluppi dell'eGovernment;

1.5

sottolinea che il valore dell'eGovernment emergerà dai cambiamenti che interverranno nell'erogazione dei servizi pubblici e dal potenziamento della partecipazione dei cittadini ai processi democratici e allo sviluppo di politiche pubbliche, in altri termini dalla modernizzazione globale della fornitura di servizi pubblici e dell'interazione con i cittadini;

1.6

avverte che tali trasformazioni a tutti i livelli di governo saranno costose e necessiteranno un notevole e prolungato impegno di risorse, al quale verrà ad aggiungersi la necessità di conservare i sistemi già esistenti durante i periodi di transizione, necessità specifica dei pubblici poteri che non sussiste per gli ambienti commerciali;

1.7

osserva che per consentire un elevato livello di adozione e di interattività, è essenziale passare alla banda larga, e pertanto accoglie con favore l'invito che la Commissione rivolge a tutte le amministrazioni pubbliche a dotarsi di connessioni a banda larga entro il 2005 e ritiene che siano necessari aiuti finanziari per consentire tale trasformazione, specie in quelle aree in cui l'attuale tasso di accesso e il tasso di crescita dell'accesso sono relativamente bassi;

1.8

apprezza la distinzione operata nella comunicazione fra eGovernance e eGovernment, e ritiene che il primo concetto, più ampio e comprendente i principali servizi sociali, sia della massima rilevanza per gli interessi degli enti locali e regionali;

1.9

raccomanda l'applicazione di un quadro comune di standard di ricerca per garantire la pubblicazione della valutazione qualitativa e quantitativa di tutti i programmi e progetti significativi, consentendo così di condividere sia i successi da imitare che l'analisi franca degli insuccessi, per trarre degli insegnamenti e migliorare le pratiche future;

1.10

ritiene che il lavoro in partenariato, la creazione di consorzi e di joint ventures a tutti i livelli fra organismi pubblici e, laddove possibile, organizzazioni private, sia a livello nazionale che comunitario siano fondamentali per sfruttare l'innovazione ed evitare l'obsolescenza, per consentire il trasferimento delle buone pratiche esistenti e future e per valorizzare al massimo le risorse pubbliche;

1.11

riconosce il potenziale che ha l'eGovernment di sostenere e promuovere le peculiarità culturali, la parità di accesso ai servizi e il contributo delle diverse popolazioni delle regioni alle politiche e ai processi, riconoscendo in tal modo il ruolo unico svolto dagli enti locali e regionali; tutto ciò rende particolarmente importante il lavoro di ricerca di qualità per la definizione di pratiche inclusive;

1.12

è consapevole dell'importanza delle tecnologie che garantiscono la protezione della vita privata e la sicurezza per guadagnare la fiducia dei consumatori, ma ritiene che ciò non debba comportare l'adozione di protocolli che potrebbero irragionevolmente ostacolare il trasferimento elettronico di informazioni riguardanti determinate persone;

1.13

osserva che la comunicazione in esame fa parte di una più ampia serie di innovazioni volte alla modernizzazione, il cui impatto collettivo ha la capacità di trasformare in meglio l'interazione fra cittadini e pubblici poteri in termini di inclusione sociale, ma considera che la coesione sociale sia potenzialmente minacciata dall'isolamento che può derivare da una riduzione delle interazioni umane interpersonali e dal quale occorre guardarsi.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

raccomanda che, nel promuovere l'eGovernment, la Commissione europea si impegni a garantire prioritariamente norme comuni, a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e un'interoperabilità efficace, a promuovere la conoscenza dei servizi paneuropei e la facilità di accesso alle informazioni sui servizi nazionali e regionali per tutti i cittadini dell'UE. Un altro aspetto prioritario concerne la sicurezza di transazioni e dati nel loro complesso. La fiducia e l'uso da parte dei cittadini sono direttamente legati alle questioni di sicurezza;

2.1 a)

raccomanda alla Commissione europea di duplicare gli sforzi per coordinare, in maniera concreta ed efficace, le azioni previste dai programmi concernenti l'eGovernment, in particolare i programmi IDA, eTEN e le attività di ricerca eGOV nell'ambito del sesto programma quadro, al fine di conseguire i migliori risultati possibile e di ottimizzare gli sforzi e le risorse che l'Unione europea destina allo sviluppo dell'eGovernment;

2.1 b)

raccomanda alla Commissione europea di approfondire la dimensione regionale e locale nell'ambito delle attività previste dai programmi relativi all'eGovernment;

2.2

raccomanda che i fondi pubblici degli Stati membri e i fondi strutturali dell'UE finanzino la fornitura di tecnologia a banda larga nelle aree in cui ciò potrebbe non essere commercialmente attuabile, garantendo così la disponibilità di eGovernment su tutto il territorio dell'UE e concentrandosi su quelle zone in cui l'accesso e/o il tasso di crescita dell'accesso è basso. Le specificità delle regioni, in particolare la superficie e la popolazione, devono essere tenute in debito conto al momento di definire gli aiuti pubblici necessari per una dotazione infrastrutturale atta a garantire l'accesso sull'intero territorio;

2.3

insiste sulla necessità di attribuire promuovere, almeno nella fase di transizione, corsi di formazione all'accesso all'eGovernment, nonché strutture destinate alle persone con disabilità e agli anziani e alle persone con scarso livello formativo per favorire l'e-inclusion ed eliminare ogni rischio di discriminazione;

2.4

sottoscrive l'osservazione in base alla quale l'erogazione online di un servizio non ne garantisce necessariamente l'utilizzo online e incoraggia fortemente la ricerca sia sulle preferenze e sugli ostacoli esistenti a livello della domanda relativamente a tipo di servizi e metodo di accesso, sia sulle innovazioni necessarie a livello dell'offerta, per poter individuare i canali che attireranno la più ampia gamma di utenti, appartenenti ad aree geografiche diverse e a gruppi diversi per età, sesso e situazione socioeconomica;

2.5

sottolinea la necessità di sfruttare pienamente le potenzialità delle tecnologie dell'informazione al fine di migliorare la qualità e la produttività dei servizi pubblici forniti attraverso i canali tradizionali;

2.6

raccomanda l'adozione di un protocollo in base al quale per i programmi e i progetti di eGovernment finanziati con fondi pubblici occorre rendere noti i risultati, i vantaggi ottenuti grazie all'iniziativa, ma anche gli aspetti passibili di miglioramento;

2.7

sollecita la Commissione a sostenere gli enti locali e regionali affinché forniscano servizi di eGovernment in diverse lingue dedicando una particolare attenzione alle lingue regionali e meno diffuse;

2.8

riconosce la complessità di valutare le principali iniziative in nuovi campi di attività, ma sollecita la fissazione di chiari obiettivi fin dall'inizio e una valutazione critica, aperta e completa dei risultati (sia positivi che negativi) in base a criteri quali la rilevanza, l'efficacia, l'efficienza e la funzionalità, allo scopo di consentire miglioramenti futuri.

Bruxelles, 16 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 14

(2)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 72

(3)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 38


22.12.2004   

IT

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C 318/24


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate (spam)»

(2004/C 318/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate (spam) (COM(2004) 28 def.),

vista la decisione della Commissione europea, del 22 gennaio 2004, di consultarlo in materia, conformemente al disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente del 5 aprile 2004 di incaricare la commissione Istruzione e cultura di elaborare un parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «Seconda fase del piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali» e alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali» (CdR 140/2002 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope, la diffusione della buona prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis)» (CdR 252/2002 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alle comunicazioni della Commissione «Analisi comparativa dei progressi dell'iniziativa eEurope» e «eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti» (CdR 136/2002 fin) (3),

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni sulle firme elettroniche» (CdR 332/98 fin) (4),

visto il proprio parere in merito alla «Sesta relazione sull'attuazione del quadro normativo per le telecomunicazioni» (CdR 52/2001 fin) (5),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione relativa al seguito riservato al Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione, corredata da una proposta di raccomandazione del Consiglio, nonché alla comunicazione della Commissione e proposta di decisione del Consiglio che adotta un Piano pluriennale d'azione comunitaria per promuovere l'uso sicuro di Internet (CdR 54/98 fin) (6),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico» (CdR 350/97 fin) (7),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «Sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: Proposta di un approccio strategico europeo» (CdR 257/2001 fin) (8),

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica: eEurope 2002» (COM(2000) 890 def. - CdR 88/2001 fin) (9),

visto il proprio progetto di parere (CdR 69/2004 riv. 1), adottato in data 5 aprile 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (Relatrice: Susie Kemp, membro del consiglio della contea del West Berkshire (UK-PPE)),

considerando quanto segue:

1)

Le comunicazioni commerciali indesiderate inviate per posta elettronica, anche note come spam, hanno raggiunto proporzioni inquietanti, passando dal 7 % del traffico mondiale di posta elettronica nel 2001 all'attuale 50 %.

2)

Lo spam costituisce non soltanto un problema in termini di violazione della privacy, abuso dei consumatori, protezione dei minori e della dignità umana, ma anche una minaccia sul piano commerciale; esso comporta infatti costi supplementari per le imprese e un calo di produttività, rischiando altresì di intaccare la fiducia dei consumatori.

3)

Nel luglio 2002 l'Unione europea ha adottato la direttiva 2002/58/CE sulla tutela della vita privata e le comunicazioni elettroniche, che introduce il principio di opt-in, ossia di consenso preliminare obbligatorio del destinatario del messaggio di posta elettronica, da recepire entro il 31 ottobre 2003.

4)

Pur trattandosi di un primo passo, la legislazione da sola non è in grado di arginare il fenomeno dello spam. Perché la direttiva 2002/58/CE ottenga l'effetto desiderato sono necessarie pertanto ulteriori azioni,

ha adottato il seguente parere all'unanimità in data 16 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

condivide la conclusione della Commissione secondo cui lo spam costituisce attualmente una delle maggiori sfide per Internet e rende pertanto necessario non solo agire con efficacia sul piano dell'applicazione delle norme e della cooperazione internazionale, ma anche convincere l'industria ad adottare soluzioni tecniche e di autoregolamentazione, nonché sensibilizzare il pubblico;

1.2

approva gli sforzi continui profusi dalla Commissione per incoraggiare il recepimento della direttiva 2002/58/CE e il sostegno offerto dalla Commissione stessa agli Stati membri; auspica altresì che tale sostegno sia esteso ai nuovi paesi all'indomani dell'allargamento nel maggio 2004;

1.3

constata che lo spam sta provocando un calo di fiducia nelle reti d'informazione e che il volume del traffico di posta elettronica rallenta i sistemi. Trattandosi di una questione di portata transfrontaliera e internazionale, il Comitato teme che la politica comunitaria otterrà dei risultati solo con il consenso e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altre potenze mondiali;

1.4

deplora che la Commissione non riconosca la capacità degli enti locali e regionali di operare da interfaccia con i cittadini in senso stretto e il pubblico in senso lato, e sollecita la Commissione a tener dovuto conto del contributo che tali enti possono offrire alla lotta allo spam;

1.5

sottolinea che gli enti locali e regionali possono essere coinvolti in questa lotta in svariati modi. Essi possono infatti svolgere un ruolo di sensibilizzazione e informazione, nonché fornire un contributo grazie, più in generale, alla loro vicinanza ai cittadini, alle organizzazioni e alle imprese;

1.6

ricorda la sua proposta di adottare misure per informare gli studenti nelle scuole sia della dimensione «sicurezza» nella società dell'informazione sia delle conseguenze dei crimini informatici;

1.7

rileva che gli enti locali e regionali rivestono una funzione di tutela del pubblico in senso lato;

1.8

riconosce che gli enti locali e regionali hanno un importante ruolo da svolgere a garanzia di uno sviluppo equilibrato della società della conoscenza e dell'informazione nell'UE, specie all'indomani dell'allargamento, allo scopo di migliorare la coesione economica e sociale nelle regioni, nelle città e nei distretti d'Europa. Essi occupano infatti una posizione ideale per assicurare il più ampio accesso possibile alle azioni comunitarie, riservando una particolare attenzione ai gruppi meno favoriti;

1.9

riconosce che le amministrazioni locali e regionali sono responsabili non solo dello sviluppo di servizi pubblici on-line, ma anche dell'introduzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (l'alfabetismo digitale, infatti, è ormai considerato una competenza fondamentale) e nell'assistenza sanitaria. Le amministrazioni locali e regionali promuovono inoltre attivamente la sicurezza dell'informazione, lo sviluppo di servizi culturali e turistici on-line, un miglior accesso ai servizi on-line e, naturalmente, una maggior interoperabilità dei processi in seno alle amministrazioni stesse e, più in generale, tra le organizzazioni. Ritiene pertanto essenziale garantire una comunicazione elettronica efficace e senza ostacoli.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

chiede che si insista sul coinvolgimento attivo dei paesi candidati. Dal momento che Internet non tiene conto delle frontiere tradizionali tra paesi, le azioni adottate a livello europeo non dovrebbero limitarsi agli attuali Stati membri dell'UE. La mancanza di reti e di sistemi informatici sicuri nelle regioni meno favorite d'Europa può contribuire ad ampliare il divario digitale tra queste regioni e quelle più avanzate e securizzate;

2.2

propone di compiere uno sforzo per garantire che i maggiori produttori mondiali di software si impegnino più a fondo nella ricerca in materia di sicurezza delle reti e delle informazioni e nella sua applicazione immediata. La sicurezza dovrebbe rappresentare un aspetto prioritario per i fornitori di accesso e di servizi di telecomunicazione che operano in Europa; andrebbero inoltre potenziati i collegamenti con le attività e le organizzazioni non europee;

2.3

sollecita la Commissione ad avvalersi della capacità degli enti locali e regionali di comunicare con i cittadini: le biblioteche, i centri culturali ed altre strutture comunali, ad esempio, sono luoghi particolarmente adatti a sensibilizzare i cittadini e a fornir loro l'accesso all'informazione, in quanto offrono un contatto diretto con il pubblico, ivi compresi i gruppi meno favoriti;

2.4

propone di risolvere a livello locale molti dei problemi associati all'uso sicuro di Internet, grazie in particolare a un'azione didattica intensiva di sensibilizzazione. Gli enti locali e regionali possono fornire al pubblico informazioni su come comportarsi per combattere lo spam;

2.5

propone che le scuole, nell'ambito del compito formativo che è loro proprio, promuovano una puntuale sensibilizzazione dei giovani all'esigenza della «sicurezza» nella società dell'informazione;

2.6

propone che gli enti locali e regionali si avvalgano dei loro contatti con le organizzazioni di imprese per incoraggiarle ad adottare azioni efficaci contro lo spam;

2.7

sottolinea infine l'importanza della cooperazione a livello dell'UE e in particolare il ruolo delle amministrazioni locali e regionali quali garanti di tale cooperazione.

Bruxelles, 16 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 73 del 26.3.2003, pag. 34

(2)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 19

(3)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 14

(4)  GU C 93 del 6.4.1999, pag. 33

(5)  GU C 19 del 22.1.2002, pag. 1

(6)  GU C 251 del 10.8.1998, pag. 51

(7)  GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 19

(8)  GU C 107 del 3.5.2002, pag. 89

(9)  GU C 107 del 3.5.2002, pag. 85


22.12.2004   

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C 318/27


Parere del Comitato delle regioni in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva»

(2004/C 318/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva» (COM(2003) 784 def.),

vista la decisione della Commissione europea in data 15 dicembre 2004 di consultarlo sull'argomento a norma dell'art. 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione, presa il 5 aprile 2004 dal proprio Presidente, d'incaricare la commissione Cultura ed istruzione dell'elaborazione del parere sull'argomento,

visto il proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (CdR 387/2001 fin) (1),

visto il proprio parere in merito alla Quarta relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in applicazione della direttiva 89/552/CEE «Televisione senza frontiere» (CdR 90/2003 fin) (2),

visto il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sugli ostacoli all'accesso diffuso a nuovi servizi ed applicazioni della società dell'informazione mediante piattaforme aperte di televisione digitale e comunicazioni mobili di terza generazione e alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchover» digitale allo «switch-off» analogico) (CdR 308/2003 fin),

visto il progetto di parere (CdR 67/2004 riv. 1), adottato il 5 aprile 2004 dalla commissione Cultura e istruzione (Relatore: Dieter Schiffmann, membro del parlamento del Land Renania-Palatinato, DE/PSE),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 17 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

è pienamente consapevole della cruciale importanza dei mezzi audiovisivi per lo sviluppo di una società pluralistica in Europa, per la salvaguardia delle identità regionali e locali e per la valorizzazione dei diritti legittimi dei cittadini in una democrazia;

1.2

evidenzia l'obiettivo di adeguare il quadro giuridico applicabile ai mezzi audiovisivi in modo da consentire e promuovere un loro ulteriore sviluppo positivo in sintonia con la funzione di primo piano che loro incombe;

1.3

giudica necessario prendere simultaneamente in considerazione altre finalità preminenti d'interesse generale connesse alle disposizioni che riguardano il settore audiovisivo, come la concorrenza, la tutela dei consumatori e la legislazione in materia di telecomunicazioni, e si compiace che la Commissione abbia colto quest'occasione per mettere a punto una comunicazione sugli sviluppi futuri della politica europea per la regolamentazione dell'intero settore audiovisivo;

1.4

giudica utile chiarire, proprio in concomitanza con l'allargamento dell'Unione europea, il quadro giuridico per la politica audiovisiva e additare un calendario per il suo ulteriore sviluppo, in modo da garantire sollecitamente la massima certezza del diritto possibile anche ai paesi in via di adesione;

1.5

considera che le più recenti innovazioni tecniche, come ad esempio i televisori a schermo piatto, offrano grandi opportunità per un ulteriore sviluppo del settore audiovisivo e sottolinea la necessità di tenerne conto in sede di definizione di un nuovo quadro normativo;

1.6

condivide in linea di principio, sottolineandoli, i principi perseguiti dalla Commissione per un quadro regolamentare nel settore audiovisivo;

1.7

condivide essenzialmente la valutazione positiva della direttiva «Televisione senza frontiere» in quanto quadro giuridico stabile e sicuro per i servizi televisivi nella Comunità, il quale ha assicurato sostanzialmente la libera circolazione dei servizi televisivi all'interno della Comunità, e in proposito rimanda al proprio parere CdR 90/2003 fin sull'argomento;

1.8

evidenzia l'importanza del principio del paese d'origine come principio fondante del mercato interno nel settore audiovisivo, ma condivide anche i timori, espressi durante la consultazione, che le emittenti televisive, di fronte alla molteplicità delle legislazioni nazionali, possano ricercare lo Stato membro che di volta in volta offre la legislazione più liberale;

1.9

conviene con la Commissione sull'eventuale opportunità di procedere ad una radicale revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» per apportarvi delle modifiche;

1.10

avrebbe pertanto auspicato che, alla luce degli sviluppi e cambiamenti intervenuti nel frattempo sul mercato dell'audiovisivo, la Commissione procedesse ad un sollecito e completo aggiornamento della direttiva «Televisione senza frontiere» in modo da definire, a livello europeo, un quadro giuridico coerente per la diffusione dei contenuti audiovisivi, atto ad offrire regole opportunamente modulate per i servizi oggetto di tale direttiva e per i servizi della società dell'informazione;

1.11

ritiene che gli altri problemi legati all'applicazione della direttiva «Televisione senza frontiere» possano essere risolti non già mediante comunicazioni interpretative, bensì mediante un rapido aggiornamento della direttiva in parola, in modo da ottenere la necessaria certezza del diritto;

1.12

sottolinea l'importanza di rispettare le regole di concorrenza nell'ambito della politica audiovisiva;

1.13

richiama l'attenzione sulla responsabilità di salvaguardare e promuovere ulteriormente il pluralismo dei media in Europa, negli Stati membri dell'UE e nelle loro regioni;

1.14

evidenzia la necessità del quadro giuridico per i servizi della società dell'informazione, come ad esempio il commercio elettronico e l'accesso a nuovi servizi, e, data l'esigenza di regole modulate, si compiace che la Commissione non intenda mettere in discussione la distinzione fra i servizi della società dell'informazione e quelli che rientrano nella direttiva «Televisione senza frontiere»;

1.15

sottolinea la necessità di una transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale che risulti agevole per gli utenti e rimanda al proprio parere sull'argomento (CdR 308/2003 fin);

1.16

richiama l'attenzione sull'importanza capitale che il diritto all'informazione assume tra i diritti individuali delle cittadine e dei cittadini europei e si compiace che nel quadro delle consultazioni la Commissione abbia contemplato il problema del diritto all'informazione in caso di avvenimenti di notevole importanza per la collettività e ritenga che ciò offra l'opportunità per riflessioni più approfondite;

1.17

pone l'accento sull'importanza di promuovere film a livello regionale e ribadisce la convinzione che la produzione audiovisiva regionale e locale va assumendo maggior rilevanza e che, insieme alla produzione a livello nazionale, essa offre un contrappeso alle produzioni di paesi extraeuropei;

1.18

sottolinea la necessità di misure intese a promuovere la produzione europea. A suo avviso, il fatto che i programmi offrano un sostegno a opere europee di produttori indipendenti contribuisce notevolmente a creare, in Europa, un panorama audiovisivo pluralistico, particolarmente idoneo a salvaguardare e mettere in rilievo la diversità del patrimonio europeo a livello regionale e locale. Ritiene tuttavia che la soluzione imperniata sulle quote, finora applicata, non abbia permesso di realizzare quest'obiettivo in misura sufficiente;

1.19

sottolinea la necessità di adottare disposizioni che creino condizioni qualitative e quantitative equilibrate per la pubblicità;

1.20

si compiace che la Commissione sia disposta a riflettere su come affinare e completare la raccomandazione riguardante la tutela dei minori e della dignità umana;

1.21

ritiene che il diritto di rettifica costituisca un elemento importante per salvaguardare i diritti umani e la libertà di opinione e appoggia l'idea di estendere questo diritto a tutti i media;

1.22

appoggia l'intento della Commissione di aggiornare la raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana includendovi aspetti prioritari come l'alfabetismo mediale, il diritto di replica e misure per lottare contro la discriminazione e l'istigazione all'odio in tutti i mezzi di comunicazione on-line;

1.23

giudica necessario che i singoli Stati membri dispongano di modelli di coregolamentazione e autoregolamentazione comportanti possibilità di modulazione per tener conto delle peculiarità a livello nazionale e regionale. Al tempo stesso appoggia tuttavia l'intento di predisporre uno studio sui modelli di coregolamentazione nel settore dei media per indagare sui loro effetti e compatibilità con il quadro normativo dell'Unione europea;

1.24

sottolinea la necessità che la Comunità continui a garantire il modello audiovisivo europeo a largo raggio, anche a livello internazionale, e soprattutto nel quadro dei negoziati in sede OMC.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

raccomanda un rapido aggiornamento, completamento e perfezionamento della direttiva «Televisione senza frontiere» per assicurare la necessaria certezza del diritto anche nella prospettiva delle nuove adesioni e per adeguare tale direttiva agli ulteriori progressi della tecnica;

2.2

raccomanda che, nel perfezionare e completare la direttiva «Televisione senza frontiere» e le altre disposizioni di carattere generale sul settore audiovisivo, si prenda in considerazione, sostenendola, l'importante funzione che le produzioni e i media audiovisivi assolvono per lo sviluppo e la valorizzazione delle identità regionali e locali. È quindi pure necessario che la forte concentrazione in questo settore d'attività venga frenata e/o che i suoi effetti vengano compensati a livello nazionale e internazionale;

2.3

raccomanda che, alla luce della costante convergenza delle tecnologie digitali nei media, si provveda ad una differenziazione delle disposizioni giuridiche in funzione dei contenuti delle produzioni, prescindendo dalle piattaforme tecnologiche;

2.4

è favorevole a mantenere nelle proporzioni attuali le disposizioni qualitative sulla pubblicità, specie per quanto riguarda la tutela dei minori e dell'infanzia, nonché la separazione fra pubblicità e contenuto redazionale;

2.5

invita tuttavia a rivedere ulteriormente le disposizioni quantitative sulla pubblicità tenendo presenti le crescenti possibilità di scelta e di controllo degli utenti, in modo che, anche in concomitanza con l'allargamento dell'UE, introducendo maggiore flessibilità, si indichi la via verso una semplificazione degli adempimenti burocratici;

2.6

raccomanda di applicare le disposizioni sulla pubblicità anche alle cosiddette «nuove forme pubblicitarie», come lo split-screen (schermo diviso) e la pubblicità virtuale e interattiva, e di offrire certezza del diritto per l'introduzione di tali nuove forme adottando disposizioni appropriate per mantenere la netta separazione fra pubblicità e contenuto redazionale;

2.7

si compiace che nel quadro della politica audiovisiva vengano presi in considerazione, fra l'altro, oltre alla direttiva «Televisione senza frontiere», anche altri ambiti oggetto di regolamentazioni come la politica di concorrenza, la tutela del diritto d'autore, la tutela dei consumatori, ecc. e raccomanda che per l'avvenire si tenga sempre più conto di questi aspetti nell'attività legislativa;

2.8

sottolinea che, proprio nell'imminenza dell'adesione dei 10 nuovi Stati membri dell'UE, occorre adoperarsi per assicurare il costante rispetto delle regolamentazioni sulla tutela dei minori e dei diritti umani nell'intero settore audiovisivo;

2.9

auspica vivamente che nell'annunciata proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana s'intensifichi l'impegno per assicurare strumenti efficaci di autoregolamentazione e di coregolamentazione, prevedendo scambi più frequenti di buone pratiche e di cooperazione in rete, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti digitale e on-line;

2.10

raccomanda che nella proposta annunciata si riservi una priorità particolare alle misure intese a promuovere l'alfabetismo mediale, dato che la Commissione constata giustamente: «Al giorno d'oggi, è essenziale sapere dove trovare le informazioni e come interpretarle»; raccomanda inoltre che questa necessaria proposta di alfabetizzazione mediale includa tutte le lingue dell'Unione europea, garantendo per tutte un minimo d'informazione e presenza;

2.11

ritiene opportuno mantenere il diritto all'informazione anche per eventi oggetto di diritto di esclusiva e per eventi che rivestano notevole importanza per la collettività. In proposito il Comitato ritiene che la regolamentazione relativa alla diffusione di eventi di grande rilievo sulle emittenti non a pagamento deve essere messa a punto in maniera flessibile e tenendo conto delle peculiarità linguistiche dei diversi paesi. Auspica che venga predisposto un elenco europeo dei grandi eventi e invita a sancire, sempre a livello europeo, un diritto alla trasmissione televisiva di brevi bollettini contenenti informazioni d'interesse generale;

2.12

raccomanda che, visto lo sviluppo positivo del mercato dei contenuti audiovisivi in Europa, si studi maggiormente come promuovere la produzione cinematografica e di telefilm, passando dalle attuali disposizioni, basate su quote, previste agli artt. 4 e 5 della direttiva «Televisione senza frontiere», a provvedimenti più decisi a sostegno della produzione e della distribuzione nel quadro di programmi di aiuti. Fa presente l'idea che, nel valutare queste opere, si tenga conto in modo particolare della salvaguardia della cultura europea e dei riflessi economici e di politica regionale. Allo stesso scopo è necessario attuare un programma specifico di sostegno orientato verso la produzione e distribuzione a carattere regionale e/o nelle diverse lingue europee;

2.13

ribadisce l'invito affinché, dati i cospicui investimenti necessari per il passaggio alla produzione e diffusione digitale, e vista la quota rilevante della produzione diretta degli enti televisivi e regionali e locali, si promuovano o consentano possibilità per incentivare la diffusione di tali servizi regionali e locali in modo da garantire la varietà culturale e regionale anche nella TV digitale del futuro. A tal fine propone di rendere prioritario il sostegno agli investimenti destinati all'adeguamento digitale dei servizi audiovisivi a carattere regionale;

2.14

auspica che anche nel quadro di un futuro perfezionamento e completamento della direttiva «Televisione senza frontiere» si garantisca alle emittenti di servizio pubblico di poter assolvere i loro compiti in linea con le istruzioni degli Stati membri, assicurando soprattutto sostegno e aiuto costanti alle emittenti pubbliche che operano a livello regionale.

Bruxelles, 17 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 15

(2)  GU C 256 del 24.10.2003, pag. 79


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 318/30


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010»

(2004/C 318/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati (2005-2010) (COM(2004) 102 def. - 2004/0032 (CNS)),

vista la decisione del Consiglio, del 23 febbraio 2004, di consultare il Comitato in merito a tale documento, a norma dell'articolo 265, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 6 novembre 2003, di incaricare la commissione Relazioni esterne dell'elaborazione del parere in materia,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, lettera b),

vista la Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati (COM(1999) 686 def. - 1999/0274 (CNS), CdR 80/2000 (1)),

visto il proprio parere sulla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003) 336 def. - CdR 223/2003 (2)),

visti i propri pareri dedicati alla questione dei rifugiati (CdR 90/2001 (3); CdR 214/2001 (4); CdR 93/2002 (5); CdR 249/2003 (6)),

visto il progetto di parere (CdR 80/2004 riv. 1), adottato dalla commissione Relazioni esterne in data 4 maggio 2004 (relatore Gustav SKUTHÄLLA, sindaco di Närpiö (FI/ELDR)),

considerando quanto segue:

1)

Il secondo periodo di attuazione del Fondo europeo per i rifugiati dovrebbe costituire uno strumento più efficace e importante per far fronte agli obiettivi previsti: ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e attuazione di una politica comune in materia di asilo in tutti gli Stati membri.

2)

Per raggiungere detti obiettivi è indispensabile che al Fondo vengano garantiti stanziamenti adeguati per tutto il periodo di riferimento, tenendo conto in particolare dell'ampliamento dell'Unione e delle esigenze dei nuovi Stati membri,

ha adottato il seguente parere in data 17 giugno 2004, nel corso della 55a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

approva la proposta della Commissione, fatte salve le proposte di modifica presentate più sotto;

1.2

apprezza il lavoro svolto dalla Commissione, dagli Stati membri, dalle regioni, dai comuni, dalle varie organizzazioni, dai rifugiati stessi e dagli altri soggetti interessati per raggiungere gli obiettivi relativi alla prima fase del Fondo;

1.3

riconosce l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione nell'elaborare la nuova proposta e constata che essa è riuscita a tenere conto di gran parte dei risultati della valutazione della prima fase e delle osservazioni presentate dai vari soggetti interessati;

1.4

approva il principio e il sistema proposti riguardo alla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri;

1.5

reputa che gli stanziamenti fissi e il sostegno tecnico e amministrativo previsti per l'attuazione delle misure negli Stati membri costituiscano un minimo indispensabile per permettere a tutti gli Stati membri di partecipare al programma e di sviluppare propri sistemi per raggiungere un livello comune europeo; sottolinea che anche nei paesi che hanno partecipato alla prima fase del Fondo continueranno a essere necessarie misure di formazione e di orientamento, destinate in particolare ai soggetti locali, per la realizzazione dei progetti di alto livello;

1.6

considera importante garantire che chiunque goda di protezione internazionale in qualsiasi Stato membro possa beneficiare delle azioni del Fondo, indipendentemente dalla procedura nazionale seguita per l'ammissione; inoltre, ritiene fondamentale che nell'attuazione del programma si dedichi particolare attenzione alle esigenze di tutti i rifugiati la cui situazione è particolarmente precaria, in particolare minori non accompagnati, madri senza coniuge o comunque donne sole, vittime di tortura o di altre forme di trattamento inumano o degradante o di abusi, o persone che richiedono speciali cure mediche;

1.7

accoglie con favore l'approccio globale alla politica di asilo proposto dalla Commissione, in base al quale il Fondo potrà essere utilizzato sia per migliorare la situazione dei richiedenti asilo che per promuoverne l'integrazione o favorirne il rimpatrio, sempre tenendo conto delle situazioni locali, regionali e nazionali;

1.8

ritiene importante che, oltre alle azioni nazionali, vengano finanziate anche misure urgenti e azioni comunitarie. Queste ultime, infatti, possono convertirsi in un importante strumento strategico di pianificazione e di sviluppo a livello europeo, se le si utilizza per promuovere ampi progetti a livello politico e a livello regionale e locale, complementari tra loro. Si dovrebbe poter riservare alle azioni comunitarie una quota sufficiente dei finanziamenti, onde garantire la complementarità delle azioni e la trasparenza della loro attuazione;

1.9

sottolinea che le conseguenze dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati sono più visibili a livello locale, nell'ambito delle comunità ospitanti; esorta pertanto a coinvolgere gli enti locali e regionali nelle decisioni relative all'accoglienza e all'integrazione di tali persone nella loro comunità;

1.10

fa presente che un aspetto fondamentale di una politica europea per i rifugiati e i richiedenti asilo rispettosa dei diritti umani consiste nel promuovere l'integrazione, la quale rivestirà anche in futuro un'importanza decisiva ai fini dello sviluppo equilibrato delle comunità locali;

1.11

ribadisce che va garantito a tutti il diritto al rimpatrio volontario nel paese di origine in condizioni di sicurezza e di rispetto della dignità umana;

1.12

accoglie con favore il proposito della Commissione di rendere più efficace la pianificazione strategica del programma attraverso una programmazione pluriennale;

1.13

sottolinea che la pianificazione strategica deve avvenire in modo trasparente nel quadro di un'autentica cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, sia per quanto riguarda le azioni a carico degli Stati membri che per quelle comunitarie e per le misure urgenti;

1.14

pone l'accento in particolare sul fatto che ai soggetti locali e regionali spetta un'importante responsabilità nell'accogliere i richiedenti asilo e i rifugiati e nel promuoverne l'integrazione; deplora pertanto che la proposta della Commissione non garantisca una consultazione abbastanza ampia delle regioni e degli enti locali ai fini dell'attuazione del programma e delle decisioni relative alla sua dotazione finanziaria. Per di più la proposta non assicura ai soggetti locali e regionali la possibilità di partecipare all'azione comunitaria attraverso lo sviluppo di buone pratiche.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 4

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

(4)

è necessario sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale e di migliorare il funzionamento dei sistemi di asilo;

(4)

è necessario sostenere e migliorare gli sforzi espletati dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, tenendo conto delle particolari esigenze di tutte le persone particolarmente vulnerabili, come ad esempio i minori non accompagnati, le madri senza coniuge o le donne sole, le vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti o di abusi e quanti hanno bisogno di speciali cure mediche, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale e di migliorare il funzionamento dei sistemi di asilo;

Motivazione

È importante sviluppare le condizioni di accoglienza, qualora esse non siano ancora a un livello adeguato. In particolare quando vi è un numero elevato di richiedenti asilo, non è sempre possibile constatare tutte le situazioni di vulnerabilità, alcune delle quali sono quindi ignorate. Perché vengano individuate, occorre quindi darne una definizione indicativa. Grazie ad un sostegno, a cure o a disposizioni speciali di livello adeguato si possono aiutare queste persone a far fronte alla situazione subita e incidere positivamente sulla successiva integrazione o sull'eventuale rimpatrio.

Raccomandazione 2

Considerando 8

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

8)

è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine;

(8)

è necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine in condizioni di sicurezza e nel rispetto dei diritti umani;

Motivazione

Il Fondo europeo per i rifugiati non deve essere utilizzato per promuovere il rimpatrio quando è impossibile garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti umani delle persone interessate.

Raccomandazione 3

Considerando 15

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

(15)

l'attuazione delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità e la qualità, i risultati e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo;

(15)

l'attuazione delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalità, la trasparenza e la qualità, i risultati e la loro valutazione nonché la sana gestione finanziaria e il suo controllo;

Motivazione

L'attuazione deve essere trasparente da tutti i punti di vista.

Raccomandazione 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) (nuovo testo)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

 

d)

al rimpatrio volontario delle persone la cui richiesta di protezione ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1-3, sia stata respinta, qualora tali persone non abbiano acquisito una nuova nazionalità e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.

Motivazione

È opportuno concedere il sostegno finanziario anche per il rimpatrio volontario delle persone la cui richiesta di protezione abbia avuto esito negativo, e non soltanto a quelle la cui richiesta sia ancora in corso di esame.

Raccomandazione 5

Articolo 4, paragrafo 3

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

3.

Le azioni tengono conto delle questioni di genere, dei particolari bisogni delle persone più vulnerabili, comprese quelle sottoposte a torture o trattamenti inumani e degradanti, nonché l'interesse superiore del minore. Le azioni previste al paragrafo 1, punti a), b) e c) possono essere oggetto di progetti combinati.

3.

Le azioni tengono conto dell'interesse superiore del minore, delle questioni di genere, dei particolari bisogni delle persone più vulnerabili, compresi i minori non accompagnati, le madri senza coniuge e le donne sole, nonché le persone quelle sottoposte a torture o trattamenti inumani e degradanti o ad abusi, e quelle bisognose di speciali cure mediche nonché l'interesse superiore del minore. Le azioni previste al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono essere oggetto di progetti combinati.

Motivazione

L'interesse superiore del minore è conforme al disposto di Trattati internazionali, per cui si propone di metterlo in particolare evidenza. Affinché sia possibile riconoscere le persone particolarmente vulnerabili occorre una definizione orientativa delle categorie cui appartengono tali persone. L'elenco proposto, per esempio, si adegua a quello fornito dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Raccomandazione 6

Articolo 6

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto b), nonché dei membri della loro famiglia, riguardanti in particolare:

Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni in materia di integrazione nella società dello Stato membro di residenza delle persone di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), nonché dei membri della loro famiglia, riguardanti in particolare per esempio:

Motivazione

Dato che gli indicatori di integrazione non sono definiti in maniera univoca e che in merito a essi vi sono molteplici punti di vista, va sottolineato che le azioni specificate sono solo esempi di come promuovere l'integrazione.

Raccomandazione 7

Articolo 6, terzo trattino (nuovo testo)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

 

le azioni volte a favorire l'assimilazione della lingua e della cultura del paese di residenza;

Motivazione

La lingua costituisce uno strumento essenziale di integrazione attiva nella comunità e nella società; pertanto, è opportuno sottolinearne il ruolo. Le lingue si apprendono in vari modi e sono strettamente connesse alla cultura, ragion per cui le azioni di promozione non devono essere limitate, ad esempio, solo all'istruzione.

Raccomandazione 8

Articolo 6, sesto trattino

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

le azioni dirette all'integrazione di queste persone, che coinvolgano autorità locali, i cittadini europei o organizzazioni di comunità di rifugiati, ad esempio attraverso il volontariato, la «sponsorizzazione», la partecipazione di organizzazioni socio-professionali o sindacali.

le azioni delle regioni e degli enti locali dirette all'integrazione di queste persone., che coinvolgano autorità locali, i cittadini europei o organizzazioni di comunità di rifugiati, ad esempio attraverso il volontariato, la «sponsorizzazione», la partecipazione di organizzazioni socio-professionali o sindacali.

Motivazione

I mezzi di cui dispongono le amministrazioni regionali e locali per promuovere l'integrazione sono per lo più connessi all'organizzazione dei servizi pubblici. A tale riguardo, occorre vigilare sulla disponibilità, sull'assenza di discriminazione e su altre esigenze specifiche in grado di favorire l'integrazione dei rifugiati. Data la loro funzione decisiva, gli interventi del livello locale andranno menzionati separatamente. Si è dunque provveduto a precisare la formulazione originaria, scindendola in due parti (raccomandazioni 8 e 9).

Raccomandazione 9

Articolo 6, settimo trattino (nuovo testo)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

 

le azioni dirette all'integrazione di queste persone e alla promozione del dialogo tra loro e le comunità locali, e coinvolgendo le organizzazioni di rifugiati e i cittadini europei, ad esempio attraverso il volontariato, la «sponsorizzazione», la partecipazione di organizzazioni socio-professionali o sindacali.

Motivazione

L'emendamento è volto a sottolineare che il concetto di integrazione comprende un dialogo tra la comunità di accoglienza, e più in generale la società civile, da un lato, e le persone in fase di integrazione, dall'altro. Va inoltre messa in evidenza la responsabilità degli stessi rifugiati ai fini dell'integrazione dei nuovi arrivati.

Raccomandazione 10

Articolo 8, paragrafo 2 (nuovo testo - l'attuale paragrafo 2 diventa paragrafo 3)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

 

2.

Nella scelta delle azioni ammesse al sostegno occorre garantire in modo particolare la creazione di concrete buone prassi a livello locale e regionale.

Motivazione

Tra le azioni comunitarie ammesse al sostegno sembrano prevalere quelle di competenza del livello nazionale o europeo. Tuttavia è spesso al livello delle comunità di accoglienza che le buone prassi e i progetti pilota innovativi vengono concepiti e soprattutto sperimentati. Occorre quindi garantire un'attuazione dei progetti che coinvolga i soggetti locali e regionali.

Raccomandazione 11

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

(d)

le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate e la messa in atto delle misure urgenti;

d)

le spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone interessate, all'assunzione di decisioni in materia di diritto di soggiorno e alla messa in atto delle misure urgenti;

Motivazione

Dalla formulazione attuale non traspare con chiarezza che il processo decisionale concernente i rifugiati rientra tra le azioni ammesse a beneficiare del sostegno. Nondimeno tale processo decisionale costituisce una componente essenziale dell'attuazione di misure urgenti e i relativi costi possono risultare considerevoli.

Raccomandazione 12

Articolo 12, paragrafo 4

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

4.

Le Autorità responsabili dovranno in particolare svolgere i seguenti compiti:

4.

Le Autorità responsabili dovranno in particolare svolgere i seguenti compiti nel rispetto della trasparenza:

Motivazione

L'attuazione deve essere trasparente in tutte le circostanze e a tutti i livelli.

Raccomandazione 13

Articolo 12, paragrafo 4, lettera a)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

a)

consultare i partner interessati al fine di decidere la programmazione pluriennale (quali le organizzazioni non governative, le autorità locali, le organizzazioni internazionali competenti, le parti sociali, ecc…);

a)

consultare i partner interessati al fine di decidere la programmazione pluriennale (quali le amministrazioni locali e regionali, le organizzazioni non governative, le autorità locali, le organizzazioni internazionali competenti, le parti sociali, ecc.);

Motivazione

Nel campo di applicazione del FER le amministrazioni locali e regionali sono agenti di primo piano, nonché fornitori di servizi e soggetti responsabili. In particolare, la politica di accoglienza e di integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo non può essere concepita e messa in pratica negli Stati membri senza un coordinamento con tali amministrazioni. Anche a livello decisionale occorrerà garantire che le autorità responsabili predispongano il programma in collaborazione con le amministrazioni locali e regionali.

Raccomandazione 14

Articolo 12, paragrafo 4, lettera c)

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

(c)

organizzare procedure di selezione e di attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non cumulabilità;

(c)

organizzare procedure di selezione e di attribuzione di cofinanziamenti da parte del Fondo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non cumulabilità, nonché tenendo conto della situazione e delle necessità dello Stato membro; nella selezione dei progetti andrebbe considerato inoltre il rapporto costo/efficacia del progetto, tenuto conto del numero di persone cui esso si rivolge, nonché dell'esperienza, della competenza e dell'affidabilità delle organizzazioni richiedenti e di eventuali organizzazioni partner;

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 3 della decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati (FER I) (GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12 segg.) ha dato buona prova di sé e andrebbe quindi ripreso nella decisione relativa al FER II. In particolare, la selezione dei progetti da parte delle autorità competenti dovrebbe continuare a orientarsi anche al criterio della situazione nella regione o nell'unità organizzativa locale e a quello delle loro necessità. Questo avviene grazie ai servizi di coordinamento regionali e locali dei singoli Stati membri, giacché gli esperti esterni non sono in grado di espletare tale funzione.

Raccomandazione 15

Articolo 22, paragrafo 2

Proposta della Commissione

Modifica proposta dal Comitato delle regioni

2.

Un prefinanziamento rappresentante il 50% dell'importo stanziato nella decisione annuale della Commissione relativa al cofinanziamento da parte del Fondo è versato allo Stato membro nei 60 giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

2.

Un prefinanziamento rappresentante il 50% 70% dell'importo stanziato nella decisione annuale della Commissione relativa al cofinanziamento da parte del Fondo è versato allo Stato membro nei 60 giorni successivi all'adozione della suddetta decisione.

Motivazione

Al fine di non gravare troppo sui bilanci nazionali e di non sfruttare eccessivamente le risorse finanziarie dei partner che attuano i progetti (ONG, ecc.), i pagamenti agli Stati membri andrebbero soggetti a requisiti meno severi in materia di prefinanziamento.

Bruxelles, 17 giugno 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 317 del 6.11.2000, pag. 4.

(2)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 46.

(3)  GU C 19 del 22.1.2002, pag. 20.

(4)  GU C 107 del 3.5.2002, pag. 85.

(5)  GU C 278 del 14.11.2002, pag. 44.

(6)  GU C 23 del 27.1.2004, pag. 30.