ISSN 1725-2466

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 310

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

47° anno
16 dicembre 2004


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

2004/C 310/1

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1

PREAMBOLO

3

PARTE I

11

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

11

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

13

COMPETENZE DELL'UNIONE

14

ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

18

QUADRO ISTITUZIONALE

18

LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

25

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

26

DISPOSIZIONI COMUNI

26

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

29

COOPERAZIONI RAFFORZATE

33

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

34

FINANZE DELL'UNIONE

36

L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

38

APPARTENENZA ALL'UNIONE

38

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

41

PREAMBOLO

41

DIGNITÀ

42

LIBERTÀ

43

UGUAGLIANZA

46

SOLIDARIETÀ

47

CITTADINANZA

50

GIUSTIZIA

52

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

53

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

55

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

55

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

56

POLITICHE E AZIONI INTERNE

58

MERCATO INTERNO

58

Instaurazione e funzionamento del mercato interno

58

Libera circolazione delle persone e dei servizi

59

Lavoratori

59

Libertà di stabilimento

61

Libera prestazione di servizi

63

Libera circolazione delle merci

64

Unione doganale

64

Cooperazione doganale

65

Divieto delle restrizioni quantitative

65

Capitali e pagamenti

66

Regole di concorrenza

68

Regole applicabili alle imprese

68

Aiuti concessi dagli Stati membri

71

Disposizioni fiscali

73

Disposizioni comuni

73

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

76

Politica economica

76

Politica monetaria

81

Disposizioni istituzionali

84

Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro

85

Disposizioni transitorie

86

POLITICHE IN ALTRI SETTORI

91

Occupazione

91

Politica sociale

93

Coesione economica, sociale e territoriale

98

Agricoltura e pesca

99

Ambiente

103

Protezione dei consumatori

105

Trasporti

105

Reti transeuropee

108

Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio

109

Energia

112

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

113

Disposizioni generali

113

Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione

114

Cooperazione giudiziaria in materia civile

117

Cooperazione giudiziaria in materia penale

118

Cooperazione di polizia

121

SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

123

Sanità pubblica

123

Industria

125

Cultura

125

Turismo

126

Istruzione, gioventù, sport e formazione professionale

127

Protezione civile

128

Cooperazione amministrativa

129

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

129

AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

131

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

131

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

133

Disposizioni comuni

133

Politica di sicurezza e di difesa comune

138

Disposizioni finanziarie

141

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

142

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

143

Cooperazione allo sviluppo

143

Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

144

Aiuto umanitario

145

MISURE RESTRITTIVE

146

ACCORDI INTERNAZIONALI

146

RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

149

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

149

FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

150

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

150

Le istituzioni

150

Il Parlamento europeo

150

Il Consiglio europeo

153

Il Consiglio dei ministri

153

La Commissione europea

154

La Corte di giustizia dell'Unione europea

156

La Banca centrale europea

164

La Corte dei conti

165

Gli organi consultivi dell'Unione

167

Il Comitato delle regioni

167

Il Comitato economico e sociale

168

La Banca europea per gli investimenti

169

Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

170

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

173

Quadro finanziario pluriennale

173

Bilancio annuale dell'Unione

174

Esecuzione del bilancio e scarico

177

Disposizioni comuni

178

Lotta contro la frode

179

COOPERAZIONI RAFFORZATE

180

DISPOSIZIONI COMUNI

182

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

186

Protocolli e Allegati

203

ATTO FINALE

401


IT

 


16.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/1


TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

CERTI che, «Unita nella diversità», l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Guy VERHOFSTADT

Primo Ministro

Karel DE GUCHT

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Stanislav GROSS

Primo Ministro

Cyril SVOBODA

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Anders Fogh RASMUSSEN

Primo Ministro

Per Stig MØLLER

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Gerhard SCHRÖDER

Cancelliere federale

Joseph FISCHER

Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Juhan PARTS

Primo Ministro

Kristiina OJULAND

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Kostas KARAMANLIS

Primo Ministro

Petros G. MOLYVIATIS

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

Presidente del Governo

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministro degli Affari esteri e della cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Jacques CHIRAC

Presidente

Jean-Pierre RAFFARIN

Primo Ministro

Michel BARNIER

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Bertie AHERN

Primo Ministro (Taoiseach)

Dermot AHERN

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Silvio BERLUSCONI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Franco FRATTINI

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

Tassos PAPADOPOULOS

Presidente

George IACOVOU

Ministro degli Affari esteri

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Vaira VĪĶE FREIBERGA

Presidente

Indulis EMSIS

Primo Ministro

Artis PABRIKS

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Valdas ADAMKUS

Presidente

Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS

Primo Ministro

Antanas VALIONIS

Ministro degli Affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Claude JUNCKER

Primo Ministro, Ministre d'Etat

Jean ASSELBORN

Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

Ferenc GYURCSÁNY

Primo Ministro

László KOVÁCS

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DI MALTA,

The Hon Lawrence GONZI

Primo Ministro

The Hon Michael FRENDO

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Dr. J. P. BALKENENDE

Primo Ministro

Dr. B. R. BOT

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Dr. Wolfgang SCHÜSSEL

Cancelliere federale

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministro federale degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Marek BELKA

Primo Ministro

Włodzimierz CIMOSZEWICZ

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Pedro Miguel DE SANTANA LOPES

Primo Ministro

António Victor MARTINS MONTEIRO

Ministro degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Anton ROP

Presidente del Governo

Ivo VAJGL

Ministro degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Mikuláš DZURINDA

Primo Ministro

Eduard KUKAN

Ministro degli Affari esteri

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Matti VANHANEN

Primo Ministro

Erkki TUOMIOJA

Ministro degli Affari esteri

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Göran PERSSON

Primo Ministro

Laila FREIVALDS

Ministro degli Affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

The Rt. Hon Tony BLAIR

Primo Ministro

The Rt. Hon Jack STRAW

Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth

PARTE I

TITOLO I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1

Istituzione dell'Unione

1.   Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.

2.   L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2

Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo I-3

Obiettivi dell'Unione

1.   L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2.   L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3.   L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4.   Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

5.   L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

Articolo I-4

Libertà fondamentali e non discriminazione

1.   La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2.   Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5

Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

1.   L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

2.   Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-6

Diritto dell'Unione

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

Articolo I-7

Personalità giuridica

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo I-8

I simboli dell'Unione

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L'inno dell'Unione è tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell'Unione è: «Unita nella diversità».

La moneta dell'Unione è l'euro.

La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

TITOLO II

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-9

Diritti fondamentali

1.   L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.

2.   L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

3.   I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo I-10

Cittadinanza dell'Unione

1.   È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2.   I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Essi hanno:

a)

il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b)

il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

c)

il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d)

il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.

TITOLO III

COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo I-11

Principi fondamentali

1.   La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2.   In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3.   In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4.   In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo I-12

Categorie di competenze

1.   Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.

2.   Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3.   Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

4.   L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

5.   In taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6.   La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni della parte III relative a ciascun settore.

Articolo I-13

Settori di competenza esclusiva

1.   L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

a)

unione doganale;

b)

definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c)

politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d)

conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e)

politica commerciale comune.

2.   L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.

Articolo I-14

Settori di competenza concorrente

1.   L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2.   L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

a)

mercato interno,

b)

politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c)

coesione economica, sociale e territoriale,

d)

agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,

e)

ambiente,

f)

protezione dei consumatori,

g)

trasporti,

h)

reti transeuropee,

i)

energia,

j)

spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

k)

problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III.

3.   Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

4.   Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo I-15

Coordinamento delle politiche economiche e occupazionali

1.   Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio dei ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

2.   L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche

3.   L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Articolo I-16

Politica estera e di sicurezza comune

1.   La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

2.   Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-17

Settori delle azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a)

tutela e miglioramento della salute umana,

b)

industria,

c)

cultura,

d)

turismo,

e)

istruzione, gioventù, sport e formazione professionale,

f)

protezione civile,

g)

cooperazione amministrativa.

Articolo I-18

Clausola di flessibilità

1.   Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure appropriate.

2.   La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-11, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo.

3.   Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

TITOLO IV

ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I

QUADRO ISTITUZIONALE

Articolo I-19

Le istituzioni dell'Unione

1.   L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

promuoverne i valori,

perseguirne gli obiettivi,

servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale comprende:

il Parlamento europeo,

il Consiglio europeo,

il Consiglio dei ministri (in appresso «Consiglio»),

la Commissione europea (in appresso «Commissione»),

la Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.   Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

Articolo I-20

Il Parlamento europeo

1.   Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2.   Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.

4.   Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo I-21

Il Consiglio europeo

1.   Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

2.   Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.

3.   Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4.   Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-22

Il presidente del Consiglio europeo

1.   Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2.   Il presidente del Consiglio europeo:

a)

presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;

b)

assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;

c)

si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d)

presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3.   Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

Articolo I-23

Il Consiglio dei ministri

1.   Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.

2.   Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3.   Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-24

Le formazioni del Consiglio dei ministri

1.   Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

2.   Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.

Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

3.   Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

4.   Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.

5.   Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.

6.   Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

7.   La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, conformemente alle condizioni previste da una decisione europea del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-25

Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1.   Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2.   In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4.   Nel Consiglio europeo, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

Articolo I-26

La Commissione europea

1.   La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2.   Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.

3.   Il mandato della Commissione è di cinque anni.

4.   I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

5.   La prima Commissione nominata in applicazione della Costituzione è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei vicepresidenti.

6.   A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero.

I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a)

gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b)

fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.

7.   La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

8.   La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

Articolo I-27

Il presidente della Commissione europea

1.   Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

2.   Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

3.   Il presidente della Commissione:

a)

definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b)

decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

c)

nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per il ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Articolo I-28

Il ministro degli affari esteri dell'Unione

1.   Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio «Affari esteri».

4.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

Articolo I-29

La Corte di giustizia dell'Unione europea

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2.   La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:

a)

sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b)

in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c)

negli altri casi previsti dalla Costituzione.

CAPO II

LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-30

La Banca centrale europea

1.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

2.   Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3.   La Banca centrale europea è un'istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

4.   La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-185 a III-191 e dell'articolo III-196 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali conservano le loro competenze nel settore monetario.

5.   Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

6.   Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo I-31

La Corte dei conti

1.   La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

2.   Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

3.   Essa è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo I-32

Gli organi consultivi dell'Unione

1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2.   Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

3.   Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4.   I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

5.   Le regole relative alla composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a III-392.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica nell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta delle decisioni europee a tal fine.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo I-33

Atti giuridici dell'Unione

1.   Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2.   In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

Articolo I-34

Atti legislativi

1.   Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

2.   Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

3.   Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo I-35

Atti non legislativi

1.   Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.

2.   Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei.

3.   Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo I-36

Regolamenti europei delegati

1.   Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

2.   Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:

a)

il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega;

b)

il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-37

Atti esecutivi

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

2.   Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio.

3.   Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4.   Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo I-38

Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

1.   Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11.

2.   Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

Articolo I-39

Pubblicazione ed entrata in vigore

1.   Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate.

Le leggi e le ggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2.   I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3.   Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo I-40

Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

1.   L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.

2.   Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III.

3.   Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.

4.   La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

5.   Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

6.   In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse.

7.   Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III.

8.   Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.

Articolo I-41

Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune

1.   La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

2.   La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4.   Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5.   Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310.

6.   Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l'articolo III-309.

7.   Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

8.   Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.

Articolo I-42

Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1.   L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a)

attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;

b)

favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c)

attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati.

2.   I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273.

3.   Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.

Articolo I-43

Clausola di solidarietà

1.   L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a)

prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b)

prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

2.   Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo I-44

Cooperazioni rafforzate

1.   Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.

Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418.

2.   La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo III-419.

3.   Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

4.   Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.

TITOLO VI

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-45

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

Articolo I-46

Principio della democrazia rappresentativa

1.   Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2.   I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3.   Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

4.   I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Articolo I-47

Principio della democrazia partecipativa

1.   Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2.   Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3.   Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4.   Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire.

Articolo I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Articolo I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-50

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1.   Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2.   Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3.   Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4.   Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.

Articolo I-51

Protezione dei dati di carattere personale

1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo I-52

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1.   L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

2.   L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3.   Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

TITOLO VII

FINANZE DELL'UNIONE

Articolo I-53

Principi finanziari e di bilancio

1.   Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.

2.   Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3.   Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

4.   L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.

5.   Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55.

6.   Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

7.   L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo I-54

Risorse proprie dell'Unione

1.   L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

2.   Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.

3.   Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4.   Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Articolo I-55

Quadro finanziario pluriennale

1.   Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.

2.   Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

3.   Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4.   Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

Articolo I-56

Bilancio dell'Unione

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404.

TITOLO VIII

L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-57

L'Unione e l'ambiente circostante

1.   L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

TITOLO IX

APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo I-58

Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

1.   L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

2.   Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo I-59

Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione

1.   Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.

Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2.   Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

3.   Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5.   Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

6.   Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo I-60

Recesso dall'Unione

1.   Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2.   Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3.   La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

5.   Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-58.

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

PREAMBOLO

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo II-61

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-62

Diritto alla vita

1.   Ogni persona ha diritto alla vita.

2.   Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-63

Diritto all'integrità della persona

1.   Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2.   Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a)

il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

b)

il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

c)

il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d)

il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo II-64

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo II-65

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1.   Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2.   Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3.   È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo II-66

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-67

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo II-68

Protezione dei dati di carattere personale

1.   Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2.   Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3.   Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo II-69

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-70

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2.   Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-71

Libertà di espressione e d'informazione

1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2.   La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo II-72

Libertà di riunione e di associazione

1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2.   I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo II-73

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo II-74

Diritto all'istruzione

1.   Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2.   Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3.   La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-75

Libertà professionale e diritto di lavorare

1.   Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2.   Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3.   I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo II-76

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-77

Diritto di proprietà

1.   Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2.   La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-78

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Articolo II-79

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1.   Le espulsioni collettive sono vietate.

2.   Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-81

Non discriminazione

1.   È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2.   Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo II-82

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-83

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo II-84

Diritti del minore

1.   I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2.   In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3.   Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-85

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo II-86

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo II-87

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-88

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo II-89

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo II-90

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-91

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1.   Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.   Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo II-92

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-93

Vita familiare e vita professionale

1.   È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2.   Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo II-94

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1.   L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2.   Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3.   Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-95

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-96

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Articolo II-97

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo II-98

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo II-99

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1.   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo II-100

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-101

Diritto ad una buona amministrazione

1.   Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2.   Tale diritto comprende in particolare:

a)

il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b)

il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

c)

l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3.   Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4.   Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo II-102

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo II-103

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo II-104

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo II-105

Libertà di circolazione e di soggiorno

1.   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2.   La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo II-107

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo II-108

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1.   Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2.   Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo II-109

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1.   Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2.   Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3.   Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo II-110

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo II-111

Ambito di applicazione

1.   Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.

2.   La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-112

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1.   Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2.   I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.

3.   Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4.   Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5.   Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.

6.   Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7.   I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

Articolo II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo II-114

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-115

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Articolo III-116

Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra donne e uomini.

Articolo III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Articolo III-118

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo III-119

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo III-120

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Articolo III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

Articolo III-122

Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

Articolo III-123

La legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2.

Articolo III-124

1.   Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo III-125

1.   Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per ogni cittadino dell'Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea può stabilire misure a tal fine.

2.   Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-126

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi l'articolo III-330, paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione.

Articolo III-127

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c).

Gli Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-128

Le lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate all'articolo IV-448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32 e il mediatore europeo.

Articolo III-129

La Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del presente titolo. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Sulla base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti all'articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO

Articolo III-130

1.   L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.

2.   Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.

4.   Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

Articolo III-131

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo III-132

Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

SEZIONE 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

Sottosezione 1

Lavoratori

Articolo III-133

1.   I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione.

2.   È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3.   I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica:

a)

di rispondere a offerte di lavoro effettive,

b)

di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

c)

di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,

d)

di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.

4.   Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Articolo III-134

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea mira in particolare a:

a)

assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

b)

eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

c)

abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;

d)

istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.

Articolo III-135

Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.

Articolo III-136

1.   In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:

a)

il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

b)

il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

2.   Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a)

rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all’articolo III-396, oppure

b)

chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

Articolo III-137

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.

Articolo III-138

1.   La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1, in particolare:

a)

trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

b)

assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate,

c)

sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

d)

vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

e)

rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2,

f)

applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

g)

coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi,

h)

accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.

Articolo III-139

La presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, alle attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.

Articolo III-140

1.   La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2.   La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo III-141

1.   La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa:

a)

al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli,

b)

al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste.

2.   Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.

Articolo III-142

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate, ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo III-143

Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma.

Sottosezione 3

Libera prestazione di servizi

Articolo III-144

Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

Articolo III-145

Ai fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali.

I servizi comprendono in particolare:

a)

attività di carattere industriale,

b)

attività di carattere commerciale,

c)

attività artigiane,

d)

attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo III-146

1.   La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti.

2.   La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.

Articolo III-147

1.   La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2.   Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

Articolo III-148

Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.

Articolo III-149

Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144, primo comma.

Articolo III-150

Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

SEZIONE 3

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Sottosezione 1

Unione doganale

Articolo III-151

1.   L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi.

2.   Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

3.   Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

4.   I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

5.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune.

6.   Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira:

a)

alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,

b)

all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese,

c)

alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti;

d)

alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.

Sottosezione 2

Cooperazione doganale

Articolo III-152

Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

Sottosezione 3

Divieto delle restrizioni quantitative

Articolo III-153

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo III-154

L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Articolo III-155

1.   Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati.

2.   Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3.   Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.

SEZIONE 4

CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo III-156

Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi.

Articolo III-157

1.   L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.

3.   In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-158

1.   L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri:

a)

di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b)

di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2.   La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione.

3.   Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156.

4.   In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.

Articolo III-159

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-160

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

SEZIONE 5

REGOLE DI CONCORRENZA

Sottosezione 1

Regole applicabili alle imprese

Articolo III-161

1.   Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

a)

fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b)

limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c)

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d)

applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e)

subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2.   Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3.   Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:

a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e

a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di

a)

imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b)

dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo III-162

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a)

nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque;

b)

nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c)

nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

d)

nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo III-163

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Tali regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di:

a)

garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora,

b)

determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,

c)

precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162,

d)

definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma,

e)

definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra.

Articolo III-164

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.

Articolo III-165

1.   Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2.   Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.

3.   La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).

Articolo III-166

1.   Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla Costituzione, in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169.

2.   Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove occorra, gli opportuni regolamenti o decisioni europei.

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

Articolo III-167

1.   Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2.   Sono compatibili con il mercato interno:

a)

gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c)

gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera.

3.   Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a)

gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b)

gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c)

gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

d)

gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e)

le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo III-168

1.   La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2.   Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4.   La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo III-169

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo III-170

1.   Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

2.   I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

3.   Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

Articolo III-171

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-172

1.   Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3.   La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo.

4.   Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III-154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5.   Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione.

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7.   Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8.   Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate.

9.   In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10.   Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

Articolo III-173

Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-174

Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.

Articolo III-175

1.   Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2.   Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, in applicazione dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo III-174.

Articolo III-176

Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo III-177

Ai fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.

SEZIONE 1

POLITICA ECONOMICA

Articolo III-178

Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.

Articolo III-179

1.   Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo III-178.

2.   Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo.

3.   Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie.

4.   Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5.   Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo.

6.   La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo III-180

1.   Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2.   Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.

Articolo III-181

1.   È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo III-182

Sono vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni prudenziali, che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

Articolo III-183

1.   L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-184

1.   Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2.   La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a)

se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:

i)

il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o

ii)

il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b)

se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3.   Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4.   Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5.   La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio.

6.   Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

7.   Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.

Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

8.   Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9.   Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere, entro un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10.   Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure:

a)

esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

b)

invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

c)

esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

d)

infliggere ammende di entità adeguata.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate.

11.   Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

12.   I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13.   Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 2

POLITICA MONETARIA

Articolo III-185

1.   L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177.

2.   I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:

a)

definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

b)

svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326;

c)

detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d)

promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.   Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4.   La Banca centrale europea è consultata:

a)

in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;

b)

dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

5.   Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6.   Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-186

1.   La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

2.   Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

Articolo III-187

1.   Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

2.   Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3.   L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:

a)

o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b)

o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

4.   Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:

a)

o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b)

o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

Articolo III-188

Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo III-189

Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo III-190

1.   Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

a)

regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo 4;

b)

le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea;

c)

raccomandazioni e pareri.

2.   La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee, raccomandazioni e pareri da essa adottati.

3.   Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4, i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.

Articolo III-191

Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo III-192

1.   Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario.

2.   Il comitato svolge i seguenti compiti:

a)

formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

b)

seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

c)

fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

d)

esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4.   Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

Articolo III-193

Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179, paragrafo 4, dell'articolo III-184, eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO

Articolo III-194

1.   Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di:

a)

rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b)

elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

2.   Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Articolo III-195

Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.

Articolo III-196

1.   Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

3.   Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo III-197

1.   Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con deroga».

2.   Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:

a)

adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2),

b)

mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),

c)

obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),

d)

emissione dell'euro (articolo III-186),

e)

atti della Banca centrale europea (articolo III-190),

f)

misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191),

g)

accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),

h)

designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2),

i)

decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1),

j)

misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

3.   Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

4.   I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a)

raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);

b)

misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).

Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

Articolo III-198

1.   Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato, e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

a)

raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

b)

sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184, paragrafo 6;

c)

rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro;

d)

livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2.   Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.

Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55 % di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

3.   Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.

Articolo III-199

1.   Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2.   Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

a)

rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;

b)

rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;

c)

sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;

d)

procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;

e)

esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.

Articolo III-200

Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.

Articolo III-201

1.   In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2.   Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a)

un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere;

b)

misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c)

concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3.   Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

Articolo III-202

1.   In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2.   La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201.

3.   Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.

CAPO III

POLITICHE IN ALTRI SETTORI

SEZIONE 1

OCCUPAZIONE

Articolo III-203

L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.

Articolo III-204

1.   Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.

Articolo III-205

1.   L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2.   Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.

Articolo III-206

1.   In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso.

2.   Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2.

3.   Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.

5.   Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

Articolo III-207

La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-208

Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato di:

a)

seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri;

b)

fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

SEZIONE 2

POLITICA SOCIALE

Articolo III-209

L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione.

A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

Articolo III-210

1.   Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

a)

miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori,

b)

condizioni di lavoro,

c)

sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,

d)

protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e)

informazione e consultazione dei lavoratori,

f)

rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

g)

condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,

h)

integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283,

i)

parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,

j)

lotta contro l'esclusione sociale,

k)

modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

b)

nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3.   In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4.   Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

5.   Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo:

a)

non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso,

b)

non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione.

6.   Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.

Articolo III-211

1.   La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2.   Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione.

3.   Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.

4.   In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo III-212

1.   Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi.

2.   Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo III-213

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti:

a)

l'occupazione;

b)

il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro;

c)

la formazione e il perfezionamento professionale;

d)

la sicurezza sociale;

e)

la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali;

f)

l'igiene del lavoro;

g)

il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.

Articolo III-214

1.   Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2.   Ai fini del presente articolo, per «retribuzione» si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

a)

che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,

b)

che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4.   Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo III-215

Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

Articolo III-216

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo III-217

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

a)

di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione;

b)

di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;

c)

fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.

Articolo III-218

La Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Articolo III-219

1.   Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.

2.   La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3.   La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 3

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

Articolo III-220

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

Articolo III-221

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi, fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-222

Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.

Articolo III-223

1.   Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

2.   Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Articolo III-224

La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III-219, paragrafo 3.

SEZIONE 4

AGRICOLTURA E PESCA

Articolo III-225

L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.

Articolo III-226

1.   Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.

2.   Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3.   Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232.

4.   Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.

Articolo III-227

1.   Le finalità della politica agricola comune sono:

a)

incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera,

b)

assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

c)

stabilizzare i mercati,

d)

garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e)

assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2.   Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si considera:

a)

il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,

b)

la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,

c)

il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.

Articolo III-228

1.   Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a)

regole comuni in materia di concorrenza,

b)

un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

c)

un'organizzazione europea del mercato.

2.   L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3.   Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.

Articolo III-229

Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a)

un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune,

b)

azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Articolo III-230

1.   La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti:

a)

per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

b)

nel quadro di programmi di sviluppo economico.

Articolo III-231

1.   La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione.

Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4.   L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2:

a)

quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b)

quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

5.   Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno dell'Unione.

Articolo III-232

Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

SEZIONE 5

AMBIENTE

Articolo III-233

1.   La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

a)

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

b)

protezione della salute umana;

c)

utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

d)

promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2.   La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3.   Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

a)

dei dati scientifici e tecnici disponibili;

b)

delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione;

c)

dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;

d)

dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni.

4.   Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo III-234

1.   La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

2.   In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono:

a)

disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

b)

misure aventi incidenza:

i)

sull'assetto territoriale;

ii)

sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse;

iii)

sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c)

misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.

In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

3.   La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

4.   Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5.   Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede in forma appropriata:

a)

deroghe temporanee e/o

b)

un sostegno finanziario del Fondo di coesione.

6.   Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 6

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo III-235

1.   Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2.   L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a)

misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno,

b)

misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

3.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4.   Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 7

TRASPORTI

Articolo III-236

1.   Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti.

2.   La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea stabilisce:

a)

norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b)

le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c)

le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d)

ogni altra misura utile.

3.   All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

Articolo III-237

Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.

Articolo III-238

Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo III-239

Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.

Articolo III-240

1.   Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2.   Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4.   La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, adotta, nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

Articolo III-241

1.   È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione.

2.   La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le necessarie decisioni europee.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

Articolo III-242

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo III-243

Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.

Articolo III-244

Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogniqualvolta lo ritenga utile.

Articolo III-245

1.   La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2.   La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 8

RETI TRANSEUROPEE

Articolo III-246

1.   Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2.   Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, intercluse e periferiche.

Articolo III-247

1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione:

a)

stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;

b)

intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

c)

può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

4.   L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.

SEZIONE 9

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO

Articolo III-248

1.   L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.

2.   Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3.   Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

Articolo III-249

Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248, l'Unione svolge le azioni seguenti, che completano quelle intraprese dagli Stati membri:

a)

attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università,

b)

promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

c)

diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione,

d)

impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.

Articolo III-250

1.   L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.

2.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

Articolo III-251

1.   La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

a)

fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità;

b)

indica le grandi linee di dette azioni;

c)

stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2.   Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

3.   Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

4.   A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Articolo III-252

1.   Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o legge quadro europea stabilisce:

a)

le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

b)

le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2.   Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione.

La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati.

3.   Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4.   Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.

Articolo III-253

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo III-254

1.   Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

2.   Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo.

3.   L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.

Articolo III-255

All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso.

SEZIONE 10

ENERGIA

Articolo III-256

1.   Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a:

a)

garantire il funzionamento del mercato dell'energia,

b)

garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e

c)

promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

2.   Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2, lettera c).

3.   In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO IV

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo III-257

1.   L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri.

2.   Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.

3.   L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

4.   L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo III-258

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo III-259

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo III-260

Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo III-261

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo III-262

Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-263

Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-264

Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:

a)

su proposta della Commissione, oppure

b)

su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

SEZIONE 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo III-265

1.   L'Unione sviluppa una politica volta a:

a)

garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;

b)

garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;

c)

instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:

a)

la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b)

i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c)

le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;

d)

qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;

e)

l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo III-266

1.   L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a)

uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;

b)

uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c)

un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

d)

procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e)

criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;

f)

norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g)

il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3.   Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-267

1.   L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori:

a)

condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

b)

definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

c)

immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

d)

lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3.   L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4.   La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5.   Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

Articolo III-268

Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo III-269

1.   L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a)

il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;

b)

la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c)

la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d)

la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;

e)

un accesso effettivo alla giustizia;

f)

l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g)

lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;

h)

un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3.   In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo III-270

1.   La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-271.

La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a:

a)

definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria;

b)

prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c)

sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d)

facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2.   Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a)

l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b)

i diritti della persona nella procedura penale;

c)

i diritti delle vittime della criminalità;

d)

altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3.   Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo:

a)

rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396 oppure

b)

chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4.   Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo III-271

1.   La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264.

3.   Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a)

rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure

b)

chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4.   Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo III-272

La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo III-273

1.   Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

a)

l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

b)

il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);

c)

il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2.   Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo III-274

1.   Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3.   La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

4.   Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

SEZIONE 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo III-275

1.   L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

2.   Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:

a)

la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

b)

un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c)

le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3.   Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo III-276

1.   Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2.   La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

a)

la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b)

il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3.   Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo III-277

Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO V

SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

SEZIONE 1

SANITÀ PUBBLICA

Articolo III-278

1.   Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre:

a)

la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria;

b)

la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti.

2.   L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3.   L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4.   In deroga all'articolo I-12, paragrafo 5 e all'articolo I-17, lettera a) e in conformità dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

a)

misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

b)

misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica;

c)

misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;

d)

misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

5.   La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

6.   Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni.

7.   L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.

SEZIONE 2

INDUSTRIA

Articolo III-279

1.   L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

a)

ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;

b)

a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese;

c)

a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;

d)

a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2.   Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3.   L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3

CULTURA

Articolo III-280

1.   L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune.

2.   L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

a)

miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

b)

conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

c)

scambi culturali non commerciali;

d)

creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3.   L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4.   L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture.

5.   Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a)

la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;

b)

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 4

TURISMO

Articolo III-281

1.   L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

A tal fine l'azione dell'Unione intende:

a)

incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b)

favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 5

ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo III-282

1.   L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

L'azione dell'Unione è intesa:

a)

a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;

b)

a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c)

a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;

d)

a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;

e)

a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;

f)

a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;

g)

a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi.

2.   L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

3.   Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a)

la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b)

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

Articolo III-283

1.   L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

L'azione dell'Unione è intesa:

a)

a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;

b)

a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

c)

a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;

d)

a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;

e)

a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

2.   L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

3.   Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a)

la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale;

b)

il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 6

PROTEZIONE CIVILE

Articolo III-284

1.   L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.

L'azione dell'Unione è intesa a:

a)

sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;

b)

promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;

c)

favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 7

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo III-285

1.   L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune.

2.   L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3.   Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

Articolo III-286

1.   I paesi e territori non europei che mantengono con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari sono associati all'Unione. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati «paesi e territori», sono enumerati nell'allegato II.

Il presente titolo si applica alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.

2.   Scopo dell'associazione è promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare strette relazioni economiche tra essi e l'Unione.

L'associazione deve in via prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che attendono.

Articolo III-287

L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

a)

gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtù della Costituzione;

b)

ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;

c)

gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;

d)

per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;

e)

nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtù dell'articolo III-291.

Articolo III-288

1.   Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, all'entrata negli Stati membri, del divieto dei dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.

2.   All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all'articolo III-151, paragrafo 4.

3.   Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al primo comma non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

4.   Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria.

5.   L'introduzione o la modifica di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Articolo III-289

Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all'entrata in un paese o territorio, avuto riguardo all'articolo III-288, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

Articolo III-290

Fatte salve le disposizioni che regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti adottati conformemente all'articolo III-291.

Articolo III-291

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta all'unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione, le leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e l'Unione. Tali leggi e leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO V

AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-292

1.   L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

2.   L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a)

salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;

b)

consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;

c)

preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;

d)

favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

e)

incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f)

contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g)

aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h)

promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3.   Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri dell'Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo III-293

1.   Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e obiettivi enunciati all'articolo III-292.

Le decisioni europee del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

CAPO II

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-294

1.   Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.

2.   Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da comprometterne l'efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e il ministro degli affari esteri dell'Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3.   L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:

a)

definendo gli orientamenti generali,

b)

adottando decisioni europee che definiscono:

i)

le azioni che l'Unione deve intraprendere,

ii)

le posizioni che l'Unione deve adottare,

iii)

le modalità di attuazione delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),

c)

rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.

Articolo III-295

1.   Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.

2.   Il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie per la definizione e l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Articolo III-296

1.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione, che presiede il Consiglio «Affari esteri», contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.

2.   Il ministro degli affari esteri rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

3.   Nell'esecuzione delle sue funzioni, il ministro degli affari esteri dell'Unione si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

Articolo III-297

1.   Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre e le condizioni di attuazione dell'azione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni europee necessarie.

2.   Le decisioni europee di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.

3.   Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione europea di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta decisione sul piano nazionale.

4.   In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.

5.   In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione europea di cui al presente articolo, uno Stato membro investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.

Articolo III-298

Il Consiglio adotta decisioni europee che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.

Articolo III-299

1.   Ogni Stato membro, il ministro degli affari esteri dell'Unione o quest'ultimo con l'appoggio della Commissione può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte.

2.   Nei casi che richiedono una decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell'Unione convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Articolo III-300

1.   Le decisioni europee di cui al presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità.

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l'Unione. In uno spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

2.   In deroga al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

a)

quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo III-293, paragrafo 1;

b)

quando adotta una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa del ministro;

c)

quando adotta una decisione europea che attua una decisione europea che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;

d)

quando adotta una decisione europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo III-302.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea all'unanimità.

3.   Conformemente all'articolo I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo III-301

1.   Quando il Consiglio europeo o il Consiglio ha definito un approccio comune dell'Unione ai sensi dell'articolo I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell'Unione e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell'ambito del Consiglio.

2.   Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune di cui al paragrafo 1.

Articolo III-302

Il Consiglio può nominare, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, un rappresentante speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità del ministro.

Articolo III-303

L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.

Articolo III-304

1.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione consulta e informa il Parlamento europeo conformemente all'articolo I-40, paragrafo 8 e all'articolo I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

2.   il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione. Esso procede due volte all'anno a un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

Articolo III-305

1.   Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione assicura l'organizzazione di tale coordinamento.

Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.

2.   Conformemente all'articolo I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano tengono informati questi ultimi e il ministro degli affari esteri dell'Unione in merito a ogni questione di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concertano e tengono pienamente informati gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell'Unione. Gli Stati membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell'Unione, fatte salve le responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.

Articolo III-306

Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure adottate in applicazione dell'articolo III-127.

Articolo III-307

1.   Fatto salvo l'articolo III-344, un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell'Unione o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell'Unione.

2.   Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e del ministro degli affari esteri dell'Unione, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo III-309.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

Articolo III-308

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da I-13 a I-15 e all'articolo I-17.

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dalla Costituzione per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.

SEZIONE 2

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE

Articolo III-309

1.   Le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

2.   Il Consiglio adotta decisioni europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.

Articolo III-310

1.   Nel quadro delle decisioni europee adottate in conformità dell'articolo III-309, il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con il ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordano sulla gestione della missione.

2.   Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.

Articolo III-311

1.   L'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall'articolo I-41, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del Consiglio, ha il compito di:

a)

contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

b)

promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;

c)

proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;

d)

sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;

e)

contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.

2.   L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.

Articolo III-312

1.   Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

2.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione.

3.   Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri dell'Unione.

Il Consiglio adotta una decisione europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

4.   Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il Consiglio può adottare una decisione europea che sospende la partecipazione di questo Stato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5.   Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato membro in questione termina.

6.   Le decisioni europee e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo III-313

1.   Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.

2.   Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento.

3.   Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, le decisioni europee che fissano:

a)

le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;

b)

le modalità di gestione del fondo iniziale;

c)

le modalità di controllo finanziario.

Quando la missione prevista conformemente all'articolo I-41, paragrafo 1 e all'articolo III-309 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza il ministro degli affari esteri dell'Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli affari esteri dell'Unione riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.

CAPO III

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Articolo III-314

L'Unione, tramite l'istituzione di un'unione doganale in conformità dell'articolo III-151, contribuisce nell'interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

Articolo III-315

1.   La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

2.   La legge europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

3.   Qualora si debbano negoziare e concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, si applica l'articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del presente articolo.

La Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad avviare i negoziati necessari. Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell'Unione.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4.   Per la negoziazione e la conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Per la negoziazione e la conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti, il Consiglio delibera all'unanimità qualora tali accordi contengano disposizioni per le quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di norme interne.

Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

a)

nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione;

b)

nel settore degli scambi di servizi nell'ambito sociale, dell'istruzione e della sanità, qualora tali accordi rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo alla loro prestazione.

5.   La negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo III, capo III, sezione 7 e all'articolo III-325.

6.   L'esercizio delle competenze attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e non comporta un'armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

SEZIONE 1

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Articolo III-316

1.   La politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in questo settore è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo.

2.   L'Unione e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Articolo III-317

1.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

2.   L'unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e III-316.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

3.   La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo III-318

1.   Per favorire la complementarità e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto dell'Unione.

2.   La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

3.   Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA CON I PAESI TERZI

Articolo III-319

1.   Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a III-318, l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la politica di sviluppo dell'Unione e sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

3.   Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

Articolo III-320

Allorché la situazione in un paese terzo esige un'assistenza finanziaria urgente da parte dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee necessarie.

SEZIONE 3

AIUTO UMANITARIO

Articolo III-321

1.   Le azioni dell'Unione nel settore dell'aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell'Unione e degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2.   Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

3.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario dell'Unione.

4.   L'Unione può concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all'articolo III-292.

Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

5.   È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell'Unione. La legge europea ne fissa lo statuto e le modalità di funzionamento.

6.   La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni dell'Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l'efficacia e la complementarità dei dispositivi dell'Unione e dei dispositivi nazionali di aiuto umanitario.

7.   L'Unione provvede affinché le sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da organizzazioni e organismi internazionali, specie nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.

CAPO V

MISURE RESTRITTIVE

Articolo III-322

1.   Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del ministro degli affari esteri dell'Unione e della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa il Parlamento europeo.

2.   Quando una decisione europea adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3.   Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

CAPO VI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Articolo III-323

1.   L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

2.   Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

Articolo III-324

L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione, volto ad istituire un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Articolo III-325

1.   Fatte salve le disposizioni particolari dell'articolo III-315, gli accordi tra l'Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

2.   Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e conclude gli accordi.

3.   La Commissione, o il ministro degli affari esteri dell'Unione quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

4.   Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

5.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

6.   Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione dell'accordo.

Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione europea di conclusione dell'accordo:

a)

previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:

i)

accordi di associazione;

ii)

adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

iii)

accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione;

iv)

accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l'Unione;

v)

accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l'approvazione;

b)

previa consultazione del Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

7.   All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9, può abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell'Unione gli adattamenti dell'accordo se quest'ultimo ne prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

8.   Nel corso dell'intera procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione e per gli accordi di associazione e gli accordi di cui all'articolo III-319 con gli Stati candidati all'adesione.

9.   Il Consiglio, su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, adotta una decisione europea sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

10.   Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

11.   Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con la Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione della Costituzione.

Articolo III-326

1.   In deroga all'articolo III-325 il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

Il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, nell'intento di pervenire ad un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'euro all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'euro.

2.   In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la stabilità dei prezzi.

3.   In deroga all'articolo III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dall'Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

4.   Fatti salvi le competenze e gli accordi dell'Unione relativi all'unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi.

CAPO VII

RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE

Articolo III-327

1.   L'Unione attua ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.

L'Unione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

2.   Il ministro degli affari esteri dell'Unione e la Commissione sono incaricati dell'attuazione del presente articolo.

Articolo III-328

1.   Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la rappresentanza dell'Unione.

2.   Le delegazioni dell'Unione sono poste sotto l'autorità del ministro degli affari esteri dell'Unione. Esse agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

Articolo III-329

1.   Se uno Stato membro subisce un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di Consiglio.

2.   Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà di cui all'articolo I-43 da parte dell'Unione sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell'Unione. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e fatto salvo l'articolo III-344, il Consiglio è assistito dal comitato politico e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all'articolo III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

3.   Per consentire all'Unione e agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta regolarmente le minacce cui è confrontata l'Unione.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1

LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1

Il Parlamento europeo

Articolo III-330

1.   Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo, previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2.   Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

Articolo III-331

La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

Articolo III-332

A maggioranza dei membri che lo compongono, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

Articolo III-333

Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.

Articolo III-334

In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altre persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

Articolo III-335

1.   Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il mediatore, di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

2.   Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3.   Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato, il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o no.

4.   Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.

Articolo III-336

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.

Articolo III-337

1.   Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo, secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.

2.   La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

3.   Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

Articolo III-338

Salvo disposizioni contrarie della Costituzione, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-339

Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.

Articolo III-340

Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

Articolo III-341

1.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2.   Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3.   Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

4.   Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Sottosezione 3

Il Consiglio dei ministri

Articolo III-342

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.

Articolo III-343

1.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

2.   Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

3.   L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

Articolo III-344

1.   Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2.   Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3.   Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

Articolo III-345

Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

Articolo III-346

Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione. Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4

La Commissione europea

Articolo III-347

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Articolo III-348

1.   A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

2.   Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

3.   In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.

4.   In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.

5.   In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.

Articolo III-349

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

Articolo III-350

Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

Articolo III-351

La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

Articolo III-352

1.   La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

2.   La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività dell'Unione.

Sottosezione 5

La Corte di giustizia dell'Unione europea

Articolo III-353

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-354

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

Articolo III-355

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo III-356

Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

Articolo III-357

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

Articolo III-358

1.   Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2.   Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3.   Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

Articolo III-359

1.   La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2.   La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

3.   Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4.   I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

5.   I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

6.   Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

Articolo III-360

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-361

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

Articolo III-362

1.   Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione, tale Stato è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2.   Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.

3.   La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

Articolo III-363

Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

Articolo III-364

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

Articolo III-365

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

5.   Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

6.   I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

Articolo III-366

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Articolo III-367

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Articolo III-368

L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.

Articolo III-369

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a)

sull'interpretazione della Costituzione,

b)

sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Articolo III-370

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.

Articolo III-371

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

Articolo III-372

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Articolo III-373

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a)

esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;

b)

deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;

c)

deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;

d)

esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

Articolo III-374

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

Articolo III-375

1.   Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

2.   Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

3.   La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

Articolo III-376

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all'articolo III-293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

Articolo III-377

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo III-378

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.

Articolo III-379

1.   I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.

Articolo III-380

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all'articolo III-401.

Articolo III-381

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Sottosezione 6

La Banca centrale europea

Articolo III-382

1.   Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197.

2.   Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

Articolo III-383

1.   Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

2.   Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.

3.   La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo, che può procedere su questa base a un dibattito generale, e al Consiglio.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.

Sottosezione 7

La Corte dei conti

Articolo III-384

1.   La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2.   La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3.   Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione. In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4.   Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Articolo III-385

1.   I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2.   I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

3.   Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni.

4.   I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, retribuita o no. Fin dall'insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione, dopo tale cessazione, di determinate funzioni o vantaggi.

5.   A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6.   I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

SEZIONE 2

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Sottosezione 1

Il Comitato delle regioni

Articolo III-386

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

Articolo III-387

Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

Articolo III-388

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

Sottosezione 2

Il Comitato economico e sociale

Articolo III-389

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

Articolo III-390

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.

Articolo III-391

Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

Articolo III-392

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.

Qualora lo reputino necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

SEZIONE 3

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo III-393

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

I suoi membri sono gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo.

Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

Articolo III-394

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

a)

progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b)

progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c)

progetti di interesse comune per più Stati membri che, per ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE

Articolo III-395

1.   Quando, in virtù della Costituzione, delibera su proposta della Commissione, il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità, salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396, paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.

2.   Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

Articolo III-396

1.   Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.

2.   La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4.   Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5.   Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6.   Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

7.   Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a)

approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b)

respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

c)

propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8.   Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a)

approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b)

non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9.   Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

10.   Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11.   La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12.   Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

13.   Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14.   I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

15.   Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

Articolo III-397

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

Articolo III-398

1.   Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

2.   La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.

Articolo III-399

1.   Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I-50, paragrafo 3.

Articolo III-400

1.   Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:

a)

gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;

b)

le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;

c)

tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).

2.   Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.

Articolo III-401

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorità competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Articolo III-402

1.   Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55.

2.   Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

3.   Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4.   Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.

5.   Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

SEZIONE 2

BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

Articolo III-403

L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo III-404

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1.

Ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2.

La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3.

Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.

4.

Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a)

approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;

b)

non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;

c)

adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5.

Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6.

Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7.

Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a)

sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità del progetto comune, o

b)

sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

c)

il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

d)

il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa base.

8.

Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.

9.

Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

10.

Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

Articolo III-405

1.   Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

Articolo III-406

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

Le spese

del Parlamento europeo,

del Consiglio europeo e del Consiglio,

della Commissione,

della Corte di giustizia dell'Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

SEZIONE 3

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

Articolo III-407

La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

Articolo III-408

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre, comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.

Articolo III-409

1.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina, successivamente al Consiglio, i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408, la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2.   Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3.   La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

4.   La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-410

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

Articolo III-411

La Commissione può, con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati, trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

Articolo III-412

1.   La legge europea stabilisce:

a)

le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b)

le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2.   Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

3.   Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

Articolo III-413

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

Articolo III-414

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.

SEZIONE 5

LOTTA CONTRO LA FRODE

Articolo III-415

1.   L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2.   Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.

3.   Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4.   La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.

5.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

Articolo III-416

Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

Articolo III-417

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

Articolo III-418

1.   Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2.   La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

Articolo III-419

1.   Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Articolo III-420

1.   Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2.   Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.

Articolo III-421

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo III-422

1.   Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.

2.   Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Articolo III-423

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo III-424

Tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Gli atti di cui al primo comma riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il Consiglio adotta gli atti di cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione, compresi il mercato interno e le politiche comuni.

Articolo III-425

La Costituzione lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Articolo III-426

In ciascuno degli Stati membri l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l'Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni connesse al funzionamento dell'istituzione stessa.

Articolo III-427

La legge europea stabilisce lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

Articolo III-428

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a maggioranza semplice.

Articolo III-429

1.   Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione.

2.   L'elaborazione delle statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. Essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.

Articolo III-430

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli elementi dei costi.

Articolo III-431

La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Articolo III-432

La sede delle istituzioni dell'Unione è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

Articolo III-433

Il Consiglio adotta all'unanimità un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo III-434

L'Unione gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo III-435

La Costituzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell'adesione, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili con la Costituzione, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'Unione e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli altri Stati membri.

Articolo III-436

1.   La Costituzione non osta alle norme seguenti:

a)

nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b)

ogni Stato membro può prendere le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea che modifica l'elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo IV-437

Abrogazione dei precedenti trattati

1.   Il presente trattato che adotta una Costituzione per l'Europa abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea e, alle condizioni stabilite nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I trattati relativi all'adesione:

a)

del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

b)

della Repubblica ellenica,

c)

del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese,

d)

della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

e)

della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

sono abrogati.

Tuttavia:

le disposizioni dei trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo;

le disposizioni del trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono mantenuti conformemente a detto protocollo.

Articolo IV-438

Successione e continuità giuridica

1.   L'Unione europea istituita dal presente trattato succede all'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e alla Comunità europea.

2.   Fatto salvo l'articolo IV-439, le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al termine del loro mandato.

3.   Gli atti delle istituzioni, organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437 restano in vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437.

Gli altri elementi dell'acquis comunitario e dell'Unione esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi al funzionamento dell'Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all'Unione o alla Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch'essi mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.

4.   La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa all'interpretazione e all'applicazione dei trattati e atti abrogati dall'articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d'interpretazione del diritto dell'Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione.

5.   La continuità delle procedure amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di entrata in vigore del presente trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le misure appropriate.

Articolo IV-439

Disposizioni transitorie relative a talune istituzioni

Le disposizioni transitorie relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il ministro degli affari esteri dell'Unione, figurano nel protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell'Unione.

Articolo IV-440

Campo di applicazione territoriale

1.   Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

2.   Il presente trattato si applica alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, alla Riunione, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie conformemente all'articolo III-424.

3.   I paesi e territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV.

Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto elenco.

4.   Il presente trattato si applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5.   Il presente trattato si applica alle isole Åland con le deroghe contenute originariamente nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V, sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5:

a)

il presente trattato non si applica alle Færøer;

b)

il presente trattato si applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II, titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;

c)

il presente trattato si applica alle isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II, sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

7.   Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica lo status, nei confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

Articolo IV-441

Unioni regionali

Il presente trattato non osta all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del trattato stesso.

Articolo IV-442

Protocolli e allegati

I protocolli e gli allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.

Articolo IV-443

Procedura di revisione ordinaria

1.   Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

2.   Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

3.   Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare al presente trattato.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4.   Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Articolo IV-444

Procedura di revisione semplificata

1.   Quando la parte III prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.

Il presente paragrafo non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

2.   Quando la parte III prevede che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta l'adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura legislativa ordinaria.

3.   Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo IV-445

Procedura di revisione semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell'Unione

1.   Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

2.   Il Consiglio europeo può adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea.

Tale decisione europea entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

3.   La decisione europea di cui al paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all'Unione nel presente trattato.

Articolo IV-446

Durata

Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.

Articolo IV-447

Ratifica e entrata in vigore

1.   Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2.   Il presente trattato entra in vigore il 1o  novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo IV-448

Testi autentici e traduzioni

1.   Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

2.   Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos suscriben el presente Tratado

Na DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed this Treaty

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Līgumu

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést

B'XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw dan it-Trattat

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag hebben gesteld

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag

Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.

V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři

Udfærdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas

Έγινε στις Ρώμη, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Rome on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a ceathair

Fatto a Roma, addì ventinove ottobre duemilaquattro.

Romā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt devintą dieną Romoje

Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján

Magħmul f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa

Gedaan te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego czwartego

Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro

V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri

V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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PROTOCOLLI E ALLEGATI

A.   PROTOCOLLI

ALLEGATI AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

1.   

PROTOCOLLO SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è una questione disciplinata dall'ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale propri di ciascuno Stato membro,

DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi europei e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI

Articolo 1

I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 2

I progetti di atti legislativi europei indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parlamenti nazionali.

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo europeo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo europeo.

I progetti di atti legislativi europei presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.

I progetti di atti legislativi europei presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.

I progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.

Articolo 3

I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.

Articolo 4

Un periodo di sei settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo europeo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste sei settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo europeo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo europeo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.

Articolo 5

Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 6

Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo IV-444, paragrafo 1 o 2 della Costituzione, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione europea.

Articolo 7

La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annua ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

Quando il sistema parlamentare nazionale non è unicamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.

TITOLO II

COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE

Articolo 9

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.

Articolo 10

Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

2.   

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-11 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-11 della Costituzione.

Articolo 2

Prima di proporre un atto legislativo europeo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Articolo 3

Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo europeo» si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, dirette all'adozione di un atto legislativo europeo.

Articolo 4

La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.

Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi europei e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.

Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi europei presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

I progetti di atti legislativi europei sono motivati con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo europeo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi europei tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.

Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

Articolo 7

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di questi parlamenti.

Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo europeo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al secondo comma, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo europeo presentato sulla base dell'articolo III-264 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Al termine di tale riesame, la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo europeo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.

Articolo 8

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo europeo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo III-365 della Costituzione da uno Stato membro, o trasmessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

Articolo 9

La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 11 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale.

3.   

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo III-381 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alla Costituzione, al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e al presente statuto.

TITOLO I

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI

Articolo 2

Prima di assumere le proprie funzioni, ogni giudice deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono esercitare alcuna attività professionale remunerata o no, salvo deroga concessa a titolo eccezionale mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.

Articolo 5

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternamente tredici e dodici giudici.

Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.

Articolo 10

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 11

La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questo.

Articolo 12

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 13

La legge europea può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualificazioni giuridiche necessarie, sono nominati mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 14

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.

Articolo 15

La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 16

La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici e altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo III-335, paragrafo 2, dell'articolo III-347, secondo comma, dell'articolo III-349 o dell'articolo III-385, paragrafo 6 della Costituzione.

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.

Articolo 17

La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici.

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 18

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa. L'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Articolo 20

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione i cui atti sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, o delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.

Articolo 21

La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento oppure, nell'ipotesi contemplata dall'articolo III-367 della Costituzione, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Articolo 22

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.

Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata.

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva.

Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale il procedimento può essere ripreso, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Articolo 23

Nei casi contemplati dall'articolo III-369 della Costituzione, la decisione del giudice nazionale che sospende il procedimento e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha emanato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione hanno il diritto di presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.

La decisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte. Il presente comma non si applica alle questioni che rientrano nel campo d'applicazione del trattato CEEA.

Quando un accordo relativo a un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più paesi terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte di giustizia sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata ai paesi terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie o osservazioni scritte.

Articolo 24

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 25

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 26

Alle condizioni determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 27

La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Articolo 28

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.

Articolo 29

La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 30

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.

Articolo 31

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 32

Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 33

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 34

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 35

Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.

Articolo 36

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 37

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 38

La Corte di giustizia delibera sulle spese.

Articolo 39

Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo III-379, paragrafo 1 della Costituzione e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo III-379, paragrafo 2 della Costituzione, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo III-401, quarto comma della Costituzione o all'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni fissate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 40

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona, se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia proposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Articolo 41

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

Articolo 42

Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunciate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 43

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 44

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.

Il procedimento di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Articolo 45

Il regolamento di procedura stabilisce termini in ragione della distanza.

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 46

Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo III-365 della Costituzione. Si applica l'articolo III-367, secondo comma della Costituzione.

Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.

TITOLO IV

IL TRIBUNALE

Articolo 47

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.

Gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Articolo 48

Il Tribunale è composto di venticinque giudici.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Articolo 50

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.

Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo III-358, paragrafo 1 della Costituzione, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli III-365 e III-367 della Costituzione proposti da uno Stato membro:

a)

contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:

di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;

di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo III-315 della Costituzione;

di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo I-37, paragrafo 2 della Costituzione;

b)

contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.

Articolo 52

Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 53

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.

Articolo 54

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questi li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata di essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte. Allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi proposti a norma dell'articolo III-365 della Costituzione o dell'articolo 146 del trattato CEEA, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto. In tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.

Quando uno Stato membro e un'istituzione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.

Articolo 55

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine a un incidente di procedura relativo a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti, come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 56

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunce che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i suoi agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 57

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli III-379, paragrafo 1 o 2 o dell'articolo III-401, quarto comma della Costituzione oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma.

Articolo 58

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 59

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 60

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, fatto salvo l'articolo III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o l'articolo 157 del trattato CEEA.

In deroga all'articolo III-380 della Costituzione, le decisioni del Tribunale che annullano una legge europea o un regolamento europeo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli III-379, paragrafi 1 e 2 della Costituzione o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia della legge europea o del regolamento europeo annullati o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 61

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da una istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 62

Nei casi di cui all'articolo III-358, paragrafi 2 e 3 della Costituzione, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.

Articolo 64

Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento europeo.

Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico sono applicabili. In deroga agli articoli III-355 e III-356 della Costituzione, ogni modifica o abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.

Articolo 65

1.   In deroga all'articolo IV-437 della Costituzione, restano in vigore tutte le modifiche del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato CEEA, che sono state adottate tra la firma e l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

2.   Al fine di integrarle nell'articolato del presente statuto, le modifiche di cui al paragrafo 1 sono oggetto di codificazione ufficiale tramite una legge europea del Consiglio, adottata su richiesta della Corte di giustizia. All'entrata in vigore di tale legge europea di codificazione, il presente articolo è abrogato.

4.   

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui agli articoli I-30 e III-187, paragrafo 2 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

CAPO I

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

1.   Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 1 della Costituzione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.

2.   Il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

CAPO II

OBIETTIVI E COMPITI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente all'articolo I-30, paragrafo 2 e all'articolo III-185, paragrafo 1 della Costituzione, l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, il Sistema sostiene le politiche economiche generali dell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima definiti nell'articolo I-3 della Costituzione. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo III-177 della Costituzione.

Articolo 3

Compiti

1.   Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 2 della Costituzione, i compiti fondamentali assolti tramite il Sistema europeo di banche centrali sono:

a)

definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;

b)

svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo III-326 della Costituzione;

c)

detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d)

promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

2.   Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 3 della Costituzione, il paragrafo 1, lettera c) del presente articolo non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.   Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 5 della Costituzione, il Sistema europeo di banche centrali contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4

Funzioni consultive

Conformemente all'articolo III-185, paragrafo 4 della Costituzione, la Banca centrale europea viene consultata:

a)

in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni;

b)

dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;

La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni.

Articolo 5

Raccolta di informazioni statistiche

1.   Al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

2.   Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui al paragrafo 1.

3.   La Banca centrale europea contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle prassi relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni.

4.   Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

1.   Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea decide come il Sistema europeo di banche centrali debba essere rappresentato.

2.   La Banca centrale europea e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

3.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'articolo III-196 della Costituzione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 7

Indipendenza

Conformemente all'articolo III-188 della Costituzione, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dal presente statuto, né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8

Principio generale

Il Sistema europeo di banche centrali è governato dagli organi decisionali della Banca centrale europea.

Articolo 9

La Banca centrale europea

1.   La Banca centrale europea che, conformemente all'articolo I-30, paragrafo 3, della Costituzione, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

2.   La Banca centrale europea assicura che i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali ai sensi dell'articolo III-185, paragrafi 2, 3 e 5 della Costituzione siano assolti o mediante le attività proprie, secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 14.

3.   Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione gli organi decisionali della Banca centrale europea sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

Articolo 10

Il consiglio direttivo

1.   Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.

2.   Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo sia superiore a 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti ed esercitati a rotazione come di seguito indicato:

a)

a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori sono suddivisi in due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota detenuta dallo Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote detenute nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i coefficienti di ponderazione, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo dai rimanenti. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici;

b)

a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono suddivisi in tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui alla lettera a). Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto;

c)

all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo;

d)

al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29, paragrafo 2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità del quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo;

e)

ogniqualvolta il prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3 oppure il numero dei governatori aumenti, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui al presente comma;

f)

deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente comma e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino alla data in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato di persona. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, con o senza diritto di voto, ai sensi del paragrafo 3 e dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum.

3.   Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è pari a zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

4.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

5.   Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

Articolo 11

Il comitato esecutivo

1.   Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, primo comma della Costituzione, il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri quattro membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o meno, salvo il caso in cui il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

2.   Conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2 della Costituzione, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

3.   Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la Banca centrale europea e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

4.   Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.

5.   Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nel regolamento interno di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

6.   Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della Banca centrale europea.

7.   Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità del paragrafo 2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

1.   Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al Sistema europeo di banche centrali dalla Costituzione e dal presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse di riferimento e all'approvvigionamento di riserve nel Sistema europeo di banche centrali e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo gli indirizzi e le decisioni stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando il consiglio direttivo decide in tal senso.

Nella misura ritenuta possibile ed opportuna, fatto salvo il disposto del presente articolo, la Banca centrale europea si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del Sistema europeo di banche centrali.

2.   Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.

3.   Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della Banca centrale europea e dei suoi organi decisionali.

4.   Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.

5.   Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

1.   Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della Banca centrale europea.

2.   Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la Banca centrale europea all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

1.   Conformemente all'articolo III-189 della Costituzione, ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con il presente statuto.

2.   Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere deferita alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo per violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti entro un termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

3.   Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del Sistema europeo di banche centrali e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della Banca centrale europea, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

4.   Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto, a meno che il consiglio direttivo non decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che dette funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del Sistema europeo di banche centrali. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo 15

Obblighi di rendiconto

1.   La Banca centrale europea compila e pubblica rapporti sulle attività del Sistema europeo di banche centrali almeno ogni tre mesi.

2.   Un rendiconto finanziario consolidato del Sistema europeo di banche centrali viene pubblicato ogni settimana.

3.   Conformemente all'articolo III-383, paragrafo 3 della Costituzione, la Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione un rapporto annuale sulle attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

4.   Il rapporto e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati.

Articolo 16

Banconote

Conformemente all'articolo III-186, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.

La Banca centrale europea rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

CAPO IV

FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 17

Conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare attività, compresi i titoli scritturali, a titolo di garanzia.

Articolo 18

Operazioni di credito e di mercato aperto

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali e di assolvere i propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

a)

operare sui mercati finanziari, sia comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) sia con operazioni pronti contro termine, sia prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi;

b)

effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

2.   La Banca centrale europea stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

1.   Fatto salvo l'articolo 2, la Banca centrale europea, nel perseguimento degli obiettivi di politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la Banca centrale europea ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

2.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali metodi impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

1.   Conformemente all'articolo III-181 della Costituzione, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali nazionali, alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, alle autorità regionali, locali o altre autorità pubbliche, ad altri organismi di diritto pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri. L'acquisto diretto presso di essi di strumenti di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali è altresì vietato.

2.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono operare in qualità di agenti finanziari per gli organismi di cui al paragrafo 1.

3.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'approvvigionamento di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di compensazione e di pagamento

La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la Banca centrale europea può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono:

a)

stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;

b)

acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto, in qualsiasi forma essi siano detenuti;

c)

detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;

d)

effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

CAPO V

VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

1.   La Banca centrale europea può fornire pareri ed essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione relativi alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

2.   Conformemente alle leggi europee adottate ai sensi dell'articolo III-185, paragrafo 6 della Costituzione, la Banca centrale europea può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 26

Conti finanziari

1.   L'esercizio finanziario della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali ha inizio il primo giorno del mese di gennaio e finisce l'ultimo giorno del mese di dicembre.

2.   Il bilancio annuale della Banca centrale europea è redatto dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. Il bilancio annuale è approvato dal consiglio direttivo ed è in seguito pubblicato.

3.   Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige una situazione patrimoniale consolidata del Sistema europeo di banche centrali, in cui figurano le attività e le passività delle banche centrali nazionali facenti parte del Sistema europeo di banche centrali.

4.   Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendicontazione riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

1.   La contabilità della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo ed approvata dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

2.   Le disposizioni dell'articolo III-384 della Costituzione si applicano soltanto a un esame dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea.

Articolo 28

Capitale della Banca centrale europea

1.   Il capitale della Banca centrale europea è di 5 miliardi di euro. Il capitale può essere aumentato dal consiglio direttivo, con una decisione europea adottata alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

2.   Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della Banca centrale europea. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

3.   Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10, paragrafo 3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

4.   Fatto salvo il paragrafo 5, le quote del capitale sottoscritto della Banca centrale europea detenute dalle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

5.   Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

1.   Lo schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

50 % della quota della popolazione dello Stato membro di appartenenza sul totale della popolazione dell'Unione nel penultimo anno antecedente l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali;

50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, nei cinque anni antecedenti il penultimo anno prima dell'istituzione del Sistema europeo di banche centrali.

Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001 %.

2.   I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente articolo sono forniti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

3.   Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali in modo analogo al paragrafo 1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

4.   Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla Banca centrale europea di attività di riserva in valuta

1.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla Banca centrale europea vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute degli Stati membri, euro, posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo, fino ad un ammontare equivalente a 50 miliardi di euro. Il consiglio direttivo decide la quota che la Banca centrale europea chiede di versare. La Banca centrale europea ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.

2.   I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale della Banca centrale europea sottoscritto.

3.   Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della Banca centrale europea un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

4.   Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dal paragrafo 1 possono essere effettuate dalla Banca centrale europea conformemente al paragrafo 2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.

5.   La Banca centrale europea può detenere e gestire posizioni di riserva sul Fondo monetario internazionale e diritti speciali di prelievo e provvedere alla messa in comune di tali attività.

6.   Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

1.   Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 23.

2.   Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, eccedenti un limite da stabilire nel quadro del paragrafo 3, sono soggette all'approvazione della Banca centrale europea al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e di cambio dell'Unione.

3.   Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

1.   Il reddito maturato dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del Sistema europeo di banche centrali (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2.   L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dalle attività detenute in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Queste attività sono accantonate dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.

3.   Se, dopo l'inizio della terza fase il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione del paragrafo 2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga al paragrafo 2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

4.   L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote o, in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria effettuate per conto del Sistema europeo di banche centrali. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata. Questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

5.   La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della Banca centrale europea, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2.

6.   La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla Banca centrale europea conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.

7.   Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della Banca centrale europea

1.   Il profitto netto della Banca centrale europea è trasferito nell'ordine seguente:

a)

un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20 % del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;

b)

il rimanente profitto netto viene distribuito ai partecipanti al capitale della Banca centrale europea in proporzione alle quote versate.

2.   Qualora la Banca centrale europea subisca una perdita, essa può essere coperta dal fondo di riserva generale della Banca centrale europea e, se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

Atti giuridici

1.   Conformemente all'articolo III-190 della Costituzione, la Banca centrale europea adotta:

a)

i regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 del presente statuto e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo 41;

b)

le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e del presente statuto;

c)

raccomandazioni e pareri.

2.   La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni europee, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3.   Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41, la Banca centrale europea ha il potere di comminare alle imprese ammende e penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti europei e dalle decisioni europee da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

1.   Gli atti o le omissioni della Banca centrale europea sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione. La Banca centrale europea può avviare un'azione giudiziaria nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Costituzione.

2.   Controversie tra, da un lato, la Banca centrale europea e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   La Banca centrale europea è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo III-431 della Costituzione. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Banca centrale europea o per suo conto.

5.   La decisione della Banca centrale europea di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.

6.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto. La Banca centrale europea, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla Costituzione e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla Banca centrale europea, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 36

Personale

1.   Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea.

2.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la Banca centrale europea e i propri dipendenti, nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37

Segreto professionale

1.   I membri degli organi decisionali e il personale della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

2.   Le persone che hanno accesso ai dati coperti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che imponga l'obbligo di riservatezza sono soggette al rispetto di tale obbligo.

Articolo 38

Poteri di firma

La Banca centrale europea è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del comitato esecutivo oppure dalla firma di due membri del personale della Banca centrale europea che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della Banca centrale europea.

Articolo 39

Privilegi e immunità

La Banca centrale europea beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

CAPO VIII

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E REGOLAMENTAZIONE COMPLEMENTARE

Articolo 40

Procedura semplificata di modifica

1.   Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 3 della Costituzione, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 del presente statuto possono essere modificati con una legge europea:

a)

o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b)

o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

2.   L'articolo 10, paragrafo 2 può essere modificato da una decisione europea del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

3.   Una raccomandazione presentata dalla Banca centrale europea ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime del consiglio direttivo.

Articolo 41

Regolamentazione complementare

Conformemente all'articolo III-187, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che prevedono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 del presente statuto. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo:

a)

o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b)

o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI

Articolo 42

Disposizioni generali

1.   La deroga di cui all'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: articoli 3 e 6, articolo 9, paragrafo 2, articolo 12, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 3, articoli 16, 18, 19, 20, 22 e 23, articolo 26, paragrafo 2, articoli 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50.

2.   Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.

3.   Conformemente all'articolo III-197, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, all'articolo 3, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 19 del presente statuto, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

4.   All'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 12, paragrafo 1, agli articoli 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31 e 32, all'articolo 33, paragrafo 2 e all'articolo 50, per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

5.   All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 33, paragrafo 1, per «partecipanti al capitale» si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

6.   All'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 30, paragrafo 2, per «capitale sottoscritto» si intende il capitale della Banca centrale europea sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 43

Compiti transitori della Banca centrale europea

La Banca centrale europea assume i compiti svolti in precedenza dall'Istituto monetario europeo, di cui all'articolo III-199, paragrafo 2 della Costituzione, che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.

La Banca centrale europea fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo III-198 della Costituzione.

Articolo 44

Consiglio generale della Banca centrale europea

1.   Fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2.   Il consiglio generale è composto dal presidente e dal vicepresidente della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

3.   Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46.

Articolo 45

Funzionamento del consiglio generale

1.   Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della Banca centrale europea.

2.   Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

3.   Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.

4.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, il consiglio generale adotta il suo regolamento interno.

5.   Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla Banca centrale europea.

Articolo 46

Competenza del consiglio generale

1.   Il consiglio generale:

a)

svolge i compiti previsti all'articolo 43;

b)

partecipa alle funzioni consultive di cui all'articolo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1.

2.   Il consiglio generale concorre:

a)

alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;

b)

alla compilazione dei rapporti e rendiconti della Banca centrale europea di cui all'articolo 15;

c)

alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26, come previsto all'articolo 26, paragrafo 4;

d)

all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29, come previsto all'articolo 29, paragrafo 4;

e)

alla fissazione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea di cui all'articolo 36.

3.   Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione.

4.   Il consiglio generale è informato dal presidente della Banca centrale europea in merito alle decisioni del consiglio direttivo.

Articolo 47

Disposizioni transitorie per il capitale della Banca centrale europea

Conformemente all'articolo 29, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea. In deroga all'articolo 28, paragrafo 3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale non decida, a una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.

Articolo 48

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della Banca centrale europea

1.   La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versa la quota del capitale della Banca centrale europea da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30, paragrafo 1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla Banca centrale europea conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

2.   Oltre al versamento da effettuare conformemente al paragrafo 1, la banca centrale nazionale interessata contribuisce alle riserve della Banca centrale europea, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della Banca centrale europea, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

3.   Nel momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali, il capitale sottoscritto della Banca centrale europea e l'ammontare massimo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla Banca centrale europea sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi vigenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali entranti interessate e quella attribuita alle banche centrali nazionali già facenti parte del Sistema europeo di banche centrali. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Articolo 49

Deroga all'articolo 32

1.   Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta modifiche significative nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'avvio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio successivo.

2.   Il paragrafo 1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'avvio della terza fase.

Articolo 50

Scambio di banconote in valute degli Stati membri

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio conformemente all'articolo III-198, paragrafo 3, della Costituzione, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate nelle valute degli Stati membri con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 51

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 42 a 47 si applicano se degli Stati membri sono oggetto di una deroga e fintantoché esistono Stati membri con tale deroga.

5.   

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo III-393 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

La Banca europea per gli investimenti di cui all'articolo III-393 della Costituzione, in seguito denominata la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alla Costituzione e al presente statuto.

Articolo 2

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo III-394 della Costituzione.

Articolo 3

Conformemente all'articolo III-393 della Costituzione, i membri della Banca sono gli Stati membri.

Articolo 4

1.   Il capitale della Banca è di 163 653 737 000 euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania

26 649 532 500

Francia

26 649 532 500

Italia

26 649 532 500

Regno Unito

26 649 532 500

Spagna

15 989 719 500

Belgio

7 387 065 000

Paesi Bassi

7 387 065 000

Svezia

4 900 585 500

Danimarca

3 740 283 000

Austria

3 666 973 500

Polonia

3 411 263 500

Finlandia

2 106 816 000

Grecia

2 003 725 500

Portogallo

1 291 287 000

Repubblica ceca

1 258 785 500

Ungheria

1 190 868 500

Irlanda

935 070 000

Slovacchia

428 490 500

Slovenia

397 815 000

Lituania

249 617 500

Lussemburgo

187 015 500

Cipro

183 382 000

Lettonia

152 335 000

Estonia

117 640 000

Malta

69 804 000

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

1.   L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

2.   Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

3.   La quota di capitale sottoscritto non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.

Articolo 5

1.   Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5 % in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.

2.   In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.

3.   Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.

Articolo 6

La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.

Articolo 7

1.   Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.

2.   Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi del mercato dell'Unione.

Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3.   Inoltre, il consiglio dei governatori:

a)

decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2,

b)

ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,

c)

esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,

d)

decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare totalmente o parzialmente fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,

e)

approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,

f)

approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,

g)

approva il regolamento interno della Banca,

h)

esercita gli altri poteri conferiti dal presente statuto.

4.   Il consiglio dei governatori può adottare, deliberando all'unanimità, nell'ambito della Costituzione e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Articolo 8

1.   Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50 % del capitale sottoscritto.

La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto.

2.   Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.

Articolo 9

1.   Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.

Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con la Costituzione ed il presente statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione sottopone al consiglio dei governatori una relazione e la pubblica dopo l'approvazione.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto di ventisei amministratori e di sedici sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;

due sostituti designati dalla Repubblica francese;

due sostituti designati dalla Repubblica italiana;

due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica del Portogallo;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;

un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;

un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;

tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;

un sostituto designato dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre in qualità di sostituti.

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.

Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio di amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3.   Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio di amministrazione.

4.   In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5.   Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione. Esso definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

Articolo 10

1.   Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.

2.   Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese da almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo, che rappresentino almeno il 50 % del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68 % del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

1.   Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.

Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo.

2.   Su proposta del consiglio di amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.

3.   Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio di amministrazione.

Esso prepara le decisioni del consiglio di amministrazione, segnatamente per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie. Assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4.   Il comitato direttivo, deliberando a maggioranza, adotta i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.

5.   Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6.   Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extragiudiziaria.

7.   I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si tiene conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applicabili al personale.

8.   Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 12

1.   Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.

2.   Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca sono state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

3.   Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi informazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.

4.   Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.

Articolo 13

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Articolo 14

1.   La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.

2.   La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.

Articolo 15

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, oppure d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 16

1.   Nell'ambito del mandato definito dall'articolo III-394 della Costituzione, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempre che non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione, la Banca, può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.

2.   La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3.   Quando un credito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà realizzato l'investimento, oppure a garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.

Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.

4.   La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo III-394 della Costituzione.

5.   Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250 % del capitale sottoscritto, delle riserve degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipazione assunta dalla Banca.

L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.

A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.

Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.

6.   La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Articolo 17

1.   I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca, nonché le commissioni e gli altri oneri, sono adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e sono calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 22.

2.   La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio d'interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo III-167 della Costituzione.

Articolo 18

Nelle operazioni di finanziamento, la Banca osserva i principi seguenti;

1.

Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione.

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

a)

quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri investimenti, e

b)

quando la realizzazione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno.

2.

Non acquisisce partecipazioni in imprese né assume responsabilità nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo III-394 della Costituzione lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.

3.

Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.

4.

La Banca e gli Stati membri non impongono condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.

5.

La Banca può subordinare la concessione di crediti all'organizzazione di aggiudicazioni internazionali.

6.

La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione.

7.

In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.

Articolo 19

1.   La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.

2.   Quando le domande sono inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento. Quando sono inoltrate per il tramite dello Stato, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione esprimono il loro parere entro un termine di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3.   Il consiglio di amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento sottopostegli dal comitato direttivo.

4.   Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, sottopone la corrispondente proposta al consiglio di amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, sottopone al consiglio di amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.

5.   In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio di amministrazione può accordare il finanziamento o la garanzia in questione soltanto deliberando all'unanimità.

6.   In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio di amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto deliberando all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7.   In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio di amministrazione non può accordare il finanziamento in questione.

8.   Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrutturazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.

Articolo 20

1.   La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2.   La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.

Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo III-197, paragrafo 1 della Costituzione, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.

Articolo 21

1.   La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediatamente necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

a)

può effettuare collocamenti sui mercati monetari;

b)

fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;

c)

può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2.   Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3.   Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agisce di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.

Articolo 22

1.   È costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10 % del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio di amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, esso va alimentato mediante:

a)

gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,

b)

gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti accordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),

sempre che tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2.   Le risorse del fondo di riserva sono collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere alle finalità del fondo.

Articolo 23

1.   La Banca è sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo III-394 della Costituzione, e avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca evita per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2.   La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso dello Stato membro interessato.

3.   La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4.   Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per investimenti da attuare sul loro territorio.

Articolo 24

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti contratti, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato membro né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Articolo 25

1.   Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività sono sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.

2.   In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.

Articolo 26

1.   In ognuno degli Stati membri la Banca gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

2.   I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.

Articolo 27

1.   Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura di arbitrato.

2.   La Banca elegge domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio.

3.   I beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Articolo 28

1.   Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.

2.   Il consiglio dei governatori stabilisce, deliberando all'unanimità, lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1, definendone in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.

3.   La Banca può partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

4.   Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi citati al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale ad essi applicabile.

5.   La Corte di giustizia dell'Unione europea dirime, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo III-365 della Costituzione.

6.   Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.

6.   

PROTOCOLLO CHE FISSA LE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI, ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo III-432 della Costituzione,

RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo unico

1.   Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

2.   Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

3.   La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.

4.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.

5.   La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.

6.   La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.

7.   Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.

8.   Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.

9.   La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.

10.   L'Europol ha sede all'Aia.

7.   

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III-434 della Costituzione, l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento della sua missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:

a)

beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato,

b)

non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:

a)

godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni della Costituzione relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri. Lo stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro carico,

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima entrata in funzione nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nello Stato della loro ultima residenza o nello Stato di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato. Ai fini dell'applicazione di tale imposta, essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

La legge europea stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

Articolo 15

La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l'articolo 11, l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L'UNIONE

Articolo 16

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione riconosce alle missioni degli Stati terzi accreditate presso l'Unione i privilegi e le immunità diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse dell'Unione.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

8.   

PROTOCOLLO RELATIVO AI TRATTATI E ATTI DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO E DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord hanno aderito alle Comunità europee il 1o gennaio 1973; che la Repubblica ellenica ha aderito alle Comunità europee il 1o gennaio 1981; che il Regno di Spagna e la Repubblica del Portogallo hanno aderito alle Comunità europee il 1o gennaio 1986; che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1o gennaio 1995;

CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede l'abrogazione dei trattati relativi a dette adesioni;

CONSIDERANDO che talune disposizioni figuranti in detti trattati di adesione e negli atti ad essi allegati restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;

CONSIDERANDO che a tali disposizioni devono essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con la Costituzione senza alterarne la portata giuridica,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

I diritti e gli obblighi risultanti dai trattati di adesione di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettere da a) a d) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, alle seguenti date:

a)

1o gennaio 1973 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;

b)

1o gennaio 1981 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica;

c)

1o gennaio 1986 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo;

d)

1o gennaio 1995 per quanto concerne il trattato relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Articolo 2

1.   Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 devono aderire agli accordi o convenzioni, purché siano ancora vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione:

a)

sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato che istituisce la Comunità europea, sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o sul trattato sull'Unione europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di detti trattati, sono relativi al funzionamento delle Comunità o dell'Unione o sono connessi alla loro sfera di attività;

b)

sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunità europee con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi a tali accordi o convenzioni. A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati aderenti di cui all'articolo 1.

2.   Gli Stati aderenti di cui all'articolo 1 adottano le misure appropriate per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri.

Articolo 3

Le disposizioni degli atti di adesione che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare a titolo non transitorio atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi delle Comunità europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma.

La disposizioni di cui al primo comma hanno la stessa natura giuridica degli atti che esse hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 4

I testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle adesioni di cui all'articolo 1 e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in lingua spagnola e portoghese e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva adesione degli Stati di cui all'articolo 1, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.

Articolo 5

Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

SEZIONE 1

Disposizioni relative a Gibilterra

Articolo 6

1.   Gli atti delle istituzioni concernenti i prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione ed i prodotti la cui importazione nell'Unione è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio non adotti una decisione europea che disponga diversamente. Il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

2.   È mantenuta la situazione di Gibilterra definita al punto VI dell'allegato II (1) dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord.

SEZIONE 2

Disposizioni relative alle Færøer

Articolo 7

I cittadini danesi residenti nelle Færøer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi della Costituzione soltanto a decorrere dalla data alla quale quest'ultima diverrebbe applicabile alle Færøer.

SEZIONE 3

Disposizioni relative alle Isole Normanne e all'isola di Man

Articolo 8

1.   La regolamentazione dell'Unione in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e la tariffa doganale comune, si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito.

2.   Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione dell'Unione applicabili da parte del Regno Unito.

Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione dell'Unione necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma.

Articolo 9

I diritti di cui beneficiano i cittadini dei territori di cui all'articolo 8 nel Regno Unito non sono pregiudicati dal diritto dell'Unione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

Articolo 10

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica applicabili alle persone o imprese a norma dell'articolo 196 del suddetto trattato s'applicano alle persone o imprese stabilite nei territori di cui all'articolo 8 del presente protocollo.

Articolo 11

Le autorità dei territori di cui all'articolo 8 applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche dell'Unione.

Articolo 12

Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficoltà nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all'articolo 8, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.

Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.

Articolo 13

Ai sensi della presente sezione è considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man, ogni cittadino britannico che possieda tale cittadinanza in virtù del fatto che esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione. Tuttavia esso non è considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non è considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.

Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione.

SEZIONE 4

Disposizioni relative all'esecuzione della politica d'industrializzazione e di sviluppo economico in Irlanda

Articolo 14

Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo irlandese è impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo.

Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune e convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

SEZIONE 5

Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare

Articolo 15

1.   Dal 1o gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.

2.   Dal 1o gennaio 1973 la Danimarca mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori elencati al paragrafo 3. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica sono i seguenti:

a)

D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico;

b)

DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato;

c)

circuito a gas ad alta temperatura;

d)

strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale;

e)

«reliability»;

f)

fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore;

g)

prove di materiali ed attrezzature in pila.

4.   La Danimarca si impegna a fornire alla Comunità europea dell'energia atomica ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunità europea dell'energia atomica o degli Stati membri al Centro di Risö, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Articolo 16

1.   Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2.   Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Danimarca incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

SEZIONE 6

Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare

Articolo 17

1.   Dal 1o gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.

2.   Dal 1o gennaio 1973 l'Irlanda mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.

Articolo 18

1.   Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2.   Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva l'Irlanda incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

SEZIONE 7

Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare

Articolo 19

1.   Dal 1o gennaio 1973 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.

2.   Dal 1o gennaio 1973, il Regno Unito mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco dell'allegato (2) del protocollo n. 28 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni forma oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   Considerato l'interesse più accentuato della Comunità europea dell'energia atomica per alcuni settori, il Regno Unito pone più particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori:

a)

ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza);

b)

ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori);

c)

sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci;

d)

metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo;

e)

compatibilità dei materiali strutturali;

f)

fabbricazione sperimentale del combustibile;

g)

termoidrodinamica;

h)

strumentazione.

Articolo 20

1.   Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2.   Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

SEZIONE 1

Disposizioni relative alla concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci

Articolo 21

L'articolo III-151 della Costituzione non osta al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1o gennaio 1979 in applicazione:

a)

della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese),

b)

del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri),

c)

della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative),

fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.

SEZIONE 2

Disposizioni relative alla fiscalità

Articolo 22

Gli atti di cui al punto II.2 dell'allegato VIII (3) dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato, ad eccezione dei riferimenti ai punti 9 e 18.b.

SEZIONE 3

Disposizioni relative al cotone

Articolo 23

1.   La presente sezione concerne il cotone, non cardato né pettinato, della sottovoce 5201 00 della nomenclatura combinata.

2.   È instaurato nell'Unione un regime destinato in particolare:

a)

a sostenere la produzione di cotone nelle regioni dell'Unione in cui essa è importante per l'economia agricola,

b)

a permettere un equo reddito per i produttori interessati,

c)

a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.

3.   Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.

4.   Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, è istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni.

Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori.

Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni:

a)

costituite ad iniziativa dei produttori stessi,

b)

che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione e

c)

riconosciute dallo Stato membro in questione.

5.   Il regime degli scambi dell'Unione con i paesi terzi non è leso. A tale scopo non può, in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.

6.   Una legge europea del Consiglio stabilisce gli adattamenti necessari del regime previsto dalla presente sezione.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei e le decisioni europee che stabiliscono le regole di base necessarie per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente sezione.

Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4

Disposizioni relative allo sviluppo economico ed industriale della Grecia

Articolo 24

Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo ellenico è impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo.

Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune.

A tale scopo le istituzioni attuano tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione dei suoi obiettivi.

In particolare, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si deve tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

SEZIONE 5

Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare

Articolo 25

1.   Dal 1o gennaio 1981 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.

2.   Dal 1o gennaio 1981 la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

a)

gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,

b)

l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,

c)

lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,

d)

lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

Articolo 26

1.   Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2.   Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità europea dell'energia atomica da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO

SEZIONE 1

Disposizioni finanziarie

Articolo 27

Le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate e verificate come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari–Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

SEZIONE 2

Disposizioni relative ai brevetti

Articolo 28

Le disposizioni della legislazione nazionale spagnola sull'onere della prova, adottate in conformità del paragrafo 2 del protocollo n. 8 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, non si applicano se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima del 1o gennaio 1986.

Nei casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, il Regno di Spagna continua a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi, il Regno di Spagna applica una procedura di «descrizione-sequestro».

Per «descrizione-sequestro» si intende una procedura che si inserisce nel sistema di cui al primo e secondo comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla «descrizione-sequestro».

Articolo 29

Le disposizioni della legislazione nazionale portoghese sull'onere della prova, adottate in conformità del paragrafo 2 del protocollo n. 19 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, non si applicano se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare d'un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima del 1o gennaio 1986.

Nei casi in cui non si applichi l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica del Portogallo continua a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto. In tutti i casi la Repubblica del Portogallo applica una procedura di «descrizione-sequestro».

Per «descrizione-sequestro» si intende una procedura che si inserisce nel sistema di cui al primo e secondo comma secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla «descrizione-sequestro».

SEZIONE 3

Disposizioni relative al meccanismo complementare di compensazione nel quadro degli accordi di pesca conclusi dall'Unione con taluni paesi terzi

Articolo 30

1.   Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attività di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dall'Unione con i paesi terzi interessati.

2.   Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento di attività di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano:

a)

il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato, dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attività di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune;

b)

l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro impegnato nell'ambito delle attività previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonché del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato dell'Unione.

3.   L'introduzione nell'Unione dei prodotti oggetto delle operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarità fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilità di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonché delle modalità di cui sono corredati.

4.   Una legge o legge quadro europea stabilisce le norme generali di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati.

Le modalità di applicazione del presente regime, nonché i quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 104/2000.

SEZIONE 4

Disposizioni relative a Ceuta e Melilla

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 31

1.   La Costituzione e gli atti delle istituzioni si applicano a Ceuta e a Melilla, con riserva delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 e nelle altre disposizioni della presente sezione.

2.   Le disposizioni della Costituzione relative alla libera circolazione delle merci, nonché gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale e di politica commerciale si applicano a Ceuta e a Melilla alle condizioni definite nella sottosezione 3 della presente sezione.

3.   Fatte salve le disposizioni specifiche dell'articolo 32, gli atti delle istituzioni in materia di politica agricola comune e di politica comune della pesca non si applicano a Ceuta e a Melilla.

4.   A richiesta del Regno di Spagna una legge o una legge quadro europea del Consiglio può:

a)

includere Ceuta e Melilla nel territorio doganale dell'Unione;

b)

stabilire le misure appropriate per estendere le vigenti disposizioni del diritto dell'Unione a Ceuta e a Melilla.

Su proposta della Commissione, che agisce di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare una legge o una legge quadro europea recante gli adattamenti eventualmente necessari del regime applicabile a Ceuta e a Melilla.

Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Sottosezione 2

Disposizioni relative alla politica comune della pesca

Articolo 32

1.   Fatti salvi il paragrafo 2 e la sottosezione 3, la politica comune della pesca non si applica a Ceuta e a Melilla.

2.   Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che:

a)

determinano le misure strutturali che potrebbero essere adottate a favore di Ceuta e Melilla;

b)

determinano le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione degli atti che esso adotta, caso per caso, in vista dei negoziati che l'Unione svolge per riprendere o concludere accordi di pesca con i paesi terzi e affinché siano presi in considerazione gli interessi specifici di Ceuta e Melilla nel quadro delle convenzioni internazionali relative alla pesca, di cui l'Unione è parte contraente.

3.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le leggi o leggi quadro europee, i regolamenti europei o le decisioni europee che determinano, se del caso, le possibilità e condizioni di reciproco accesso alle rispettive zone di pesca e alle loro risorse. Esso delibera all'unanimità.

4.   Le leggi e leggi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

Sottosezione 3

Disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, alla legislazione doganale e alla politica commerciale

Articolo 33

1.   I prodotti originari o di Ceuta e di Melilla nonché i prodotti in provenienza da paesi terzi importati o a Ceuta e a Melilla nel quadro dei regimi che sono ivi applicabili nei loro confronti non sono considerati, all'atto della loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione, merci che soddisfano le condizioni dell'articolo III-151, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione.

2.   Il territorio doganale dell'Unione non comprende Ceuta e Melilla.

3.   Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale dell'Unione, da un lato, e Ceuta e Melilla, dall'altro.

4.   Salvo disposizione contraria della presente sottosezione, gli atti delle istituzioni in materia di politica commerciale comune, autonomi o convenzionali, direttamente connessi con l'importazione o l'esportazione delle merci, non si applicano a Ceuta e a Melilla.

5.   Salvo disposizione contraria del presente titolo, l'Unione applica negli scambi con Ceuta e Melilla di prodotti che rientrano nell'allegato I della Costituzione il regime generale che essa applica nei suoi scambi esterni.

Articolo 34

Fatto salvo l'articolo 35, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari di Ceuta e di Melilla nel territorio doganale dell'Unione sono aboliti.

Articolo 35

1.   I prodotti della pesca delle voci 0301, 0302, 0303, 1604, 1605 e sottovoci 0511 91 e 2301 20 della tariffa doganale comune, originari di Ceuta e di Melilla, beneficiano, nei limiti di contingenti tariffari calcolati per prodotto sulla media dei quantitativi effettivamente smerciati durante gli anni 1982, 1983 e 1984, dell'esenzione dai dazi doganali in tutto il territorio doganale dell'Unione.

L'immissione in libera pratica dei prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione, nel quadro di tali contingenti tariffari, è subordinata al rispetto delle norme previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare al rispetto del prezzo di riferimento.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente i regolamenti europei o le decisioni europee recanti apertura e ripartizione dei contingenti secondo le modalità previste al paragrafo 1.

Articolo 36

1.   Qualora l'applicazione dell'articolo 34 conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari di Ceuta e di Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori dell'Unione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei o le decisioni europee volti ad assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale dell'Unione a condizioni particolari.

2.   Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi a Ceuta e a Melilla l'importazione di un prodotto originario o di Ceuta e di Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può prendere le misure appropriate.

Articolo 37

I dazi doganali all'importazione a Ceuta e a Melilla nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione e le tasse di effetto equivalente a tali dazi sono aboliti.

Articolo 38

I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonché il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo a Ceuta e a Melilla non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dall'Unione conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti da Ceuta e da Melilla lo stesso trattamento che esso accorda all'Unione. Tuttavia, il regime applicato all'importazione e a Ceuta e a Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non può essere più favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione.

Articolo 39

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano le regole d'applicazione della presente sottosezione, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli articoli 34, 35 e 37, comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine.

Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.

SEZIONE 5

Disposizioni relative allo sviluppo regionale della Spagna

Articolo 40

Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo spagnolo è impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.

Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune.

Essi convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.

Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.

SEZIONE 6

Disposizioni relative allo sviluppo economico ed industriale del Portogallo

Articolo 41

Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo portoghese è impegnato nell'attuazione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Portogallo a quello degli altri Stati membri e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo.

Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune.

Essi convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima.

Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

SEZIONE 7

Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con il Regno di Spagna nel campo dell'energia nucleare

Articolo 42

1.   Dal 1o gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.

2.   Dal 1o gennaio 1986 il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

a)

la fisica nucleare (basse ed alte energie),

b)

la protezione radiologica,

c)

l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili,

d)

i reattori di ricerca ed i relativi combustibili,

e)

la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).

Articolo 43

1.   Nei settori in cui il Regno di Spagna mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2.   Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno di Spagna incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

SEZIONE 8

Disposizioni relative agli scambi di cognizioni con la Repubblica del Portogallo nel campo dell'energia nucleare

Articolo 44

1.   Dal 1o gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione della Repubblica del Portogallo che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo.

2.   Dal 1o gennaio 1986 la Repubblica del Portogallo mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Portogallo nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3.   Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente:

a)

la dinamica dei reattori,

b)

la protezione radiologica,

c)

l'applicazione di tecniche di misure nucleari (nei settori industriale, agricolo, archeologico e geologico),

d)

la fisica atomica (misure di sezioni d'urto, tecniche di canalizzazione),

e)

la metallurgia estrattiva dell'uranio.

Articolo 45

1.   Nei settori in cui la Repubblica del Portogallo mette delle cognizioni a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze, a condizioni commerciali, agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2.   Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica del Portogallo incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RIPRESE DALL'ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA

SEZIONE 1

Disposizioni finanziarie

Articolo 46

Le risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto sono calcolate e controllate come se le isole Åland fossero ricomprese nell'ambito di applicazione territoriale della sesta direttiva 7/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari–Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

SEZIONE 2

Disposizioni relative all'agricoltura

Articolo 47

Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena applicazione dell'articolo 48 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nell'Unione, la Commissione può adottare una decisione europea che autorizza la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.

Articolo 48

1.   La Commissione adotta decisioni europee che autorizzano la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62o parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.

2.   Le regioni di cui al paragrafo 1 sono determinate dalla Commissione prendendo in considerazione in particolare:

a)

la scarsa densità di popolazione;

b)

la parte delle terre agricole nella superficie globale;

c)

la parte delle terre agricole adibite a colture arabili destinate all'alimentazione umana nella superficie agricola autorizzata.

3.   Gli aiuti nazionali previsti al paragrafo 1 possono essere connessi a fattori fisici di produzione, quali ettari di terreni agricoli o capi di bestiame entro i pertinenti limiti stabiliti nell'organizzazione comune dei mercati, come pure alle strutture storiche di produzione di ciascuna azienda, ma non devono:

a)

essere connessi alla produzione futura;

b)

condurre ad un aumento della produzione o del livello di sostegno globale accertato durante un periodo di riferimento precedente al 1o gennaio 1995, da determinarsi dalla Commissione.

Tali aiuti possono essere differenziati per regione.

Detti aiuti devono essere concessi in special modo per:

a)

mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, naturalmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in questione;

b)

migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

c)

agevolare lo smercio dei suddetti prodotti;

d)

garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.

Articolo 49

1.   Gli aiuti di cui agli articoli 47 e 48, nonché tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente titolo, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione è subordinata alla concessione di tale autorizzazione.

2.   Per quanto attiene agli aiuti di cui all'articolo 48, la Commissione presenta al Consiglio, ogni cinque anni a partire dal 1o gennaio 1996, una relazione avente ad oggetto:

a)

le autorizzazioni concesse;

b)

i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni.

Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.

Articolo 50

Nel settore degli aiuti di cui agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione:

a)

tra i regimi di aiuti in applicazione in Austria, in Finlandia e in Svezia prima del 1o gennaio 1995, unicamente quelli notificati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo III-168, paragrafo 1 della Costituzione;

b)

gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, notificati alla Commissione prima del 1o gennaio 1995, si ritengono notificati in tale data.

Articolo 51

1.   Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente sezione.

2.   Una legge europea del Consiglio può fissare gli adattamenti delle disposizioni contenute nella presente sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 52

1.   Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, in Finlandia ed in Svezia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1997 e non possono applicarsi oltre questa data.

2.   Una legge europea del Consiglio può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 53

Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prodotti della pesca.

SEZIONE 3

Disposizioni relative alle misure transitorie

Articolo 54

Gli atti di cui ai punti VII.B.I, VII.D.1, VII.D.2.c, IX.2.b, c, f, g, h, i, j, l, m, n, x, y, z e aa, X.a, b e c dell'allegato XV (4) dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia si applicano nei confronti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alle condizioni previste in tale allegato.

Per quanto riguarda l'allegato XV, punto IX.2.x di cui al primo comma, i rimandi alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare agli articoli 90 e 91, sono intesi come rimandi alle disposizioni della Costituzione, in particolare all'articolo III-170, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE 4

Disposizioni relative all'applicabilità di taluni atti

Articolo 55

1.   Le decisioni di esenzione individuale e decisioni di attestazione negativa adottate prima del 1o gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o dell'articolo 1 del protocollo 25 di detto accordo dall'Autorità di vigilanza dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) o dalla Commissione, ed aventi ad oggetto casi che, a seguito dell'adesione, ricadono sotto l'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea, mantengono la loro validità ai fini dell'articolo III-161 della Costituzione fino al termine ivi indicato o fino a che la Commissione adotti una decisione europea debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.

2.   Le decisioni adottate dall'Autorità di vigilanza EFTA prima del 1o gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 61 dell'accordo SEE e che a seguito dell'adesione ricadono sotto l'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea mantengono la loro validità in relazione all'articolo III-167 della Costituzione, salvo diversa decisione europea della Commissione ai sensi dell'articolo III-168 della Costituzione. Il presente paragrafo non si applica alle decisioni soggette alle procedure di cui all'articolo 64 dell'accordo SEE.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono valide dopo il 1o gennaio 1995, purché la Commissione non prenda una decisione debitamente motivata in contrario, conformemente al diritto dell'Unione.

SEZIONE 5

Disposizioni relative alle Isole Åland

Articolo 56

Le disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1o gennaio 1994 per quanto concerne:

a)

le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;

b)

le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.

Articolo 57

1.   Il territorio delle isole Åland, considerato come territorio terzo, quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, e considerato come territorio nazionale escluso dal campo d'applicazione delle direttive relative all'armonizzazione delle accise, quale definito all'articolo 2 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, è escluso dall'applicazione territoriale del diritto dell'Unione in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari e alle accise e altre forme di fiscalità indiretta.

Il presente paragrafo non si applica alle disposizioni della direttiva 69/335/CEE del Consiglio in materia di imposte sui conferimenti.

2.   La deroga prevista al paragrafo 1 è intesa a mantenere una economia locale vitale nelle isole Åland e non si ripercuoterà negativamente sugli interessi dell'Unione e sulle sue politiche comuni. La Commissione, qualora ritenesse che le disposizioni di cui al paragrafo 1 non siano più giustificate, segnatamente con riferimento alla concorrenza leale o alle risorse proprie, presenterà proposte adeguate al Consiglio, che adotta gli atti necessari conformemente ai pertinenti articoli della Costituzione.

Articolo 58

La Repubblica di Finlandia assicura la parità di trattamento per tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri nelle isole Åland.

Articolo 59

Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione relativa alle isole Åland che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

SEZIONE 6

Disposizioni relative alla popolazione Sami

Articolo 60

In deroga alle disposizioni della Costituzione, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Articolo 61

La presente sezione potrà essere integrata per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Una legge europea del Consiglio può apportare i necessari emendamenti alla presente sezione. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

Articolo 62

Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione sulla popolazione Sami che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

SEZIONE 7

Disposizioni speciali nel quadro dei fondi a finalità strutturale in Finlandia e Svezia

Articolo 63

Le zone interessate dall'obiettivo inteso a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. L'intervento dell'Unione può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione. Le regioni e zone cui si applica il presente articolo sono elencate nell'allegato 1 (5) del protocollo n. 6 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

SEZIONE 8

Disposizioni relative al trasporto ferroviario e combinato in Austria

Articolo 64

1.   Ai sensi della presente sezione si intende per:

a)

«autocarro», un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;

b)

«trasporto combinato», il trasporto effettuato mediante autocarri o unità di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco può essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada.

2.   Gli articoli da 65 a 71 si applicano alle disposizioni concernenti il trasporto ferroviario e il trasporto combinato attraverso il territorio austriaco.

Articolo 65

L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, adottano e coordinano strettamente le misure necessarie allo sviluppo e alla promozione del trasporto ferroviario e del trasporto combinato per quanto riguarda il trasporto di merci attraverso le Alpi.

Articolo 66

Nello stabilire gli orientamenti di cui all'articolo III-247 della Costituzione, l'Unione garantisce che gli assi definiti nell'allegato 1 (6) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia facciano parte delle reti transeuropee per il trasporto ferroviario e il trasporto combinato e siano inoltre individuati come progetti di interesse comune.

Articolo 67

L'Unione e gli Stati membri interessati, nel quadro delle reciproche competenze, attuano le misure elencate nell'allegato 2 (7) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Articolo 68

L'Unione e gli Stati membri interessati si adoperano al massimo per sviluppare e utilizzare le capacità supplementari su rotaia di cui all'allegato 3 (8) del protocollo n. 9 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Articolo 69

L'Unione e gli Stati membri interessati adottano misure per il potenziamento del trasporto ferroviario e del trasporto combinato. Se del caso, e fatte salve le disposizioni della Costituzione, dette misure sono stabilite in stretta consultazione con compagnie ferroviarie e altri fornitori del servizio ferroviario. Le misure stabilite nell'ambito delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di trasporto ferroviario e combinato devono avere carattere prioritario. Nell'attuazione di dette misure, deve essere attribuita particolare attenzione alla competitività, all'efficacia e alla trasparenza dei costi del trasporto ferroviario e combinato. Gli Stati membri interessati si adoperano, in particolare, affinché siano adottate misure atte a garantire che i prezzi per il trasporto combinato siano competitivi rispetto ai prezzi di altre modalità di trasporto. Gli aiuti concessi a tal fine sono conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 70

L'Unione e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.

Articolo 71

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 73, paragrafo 2, riesamina l'applicazione della presente sezione.

Articolo 72

1.   Il presente articolo si applica al trasporto di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità.

2.   Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria, il regime stabilito per viaggi per conto proprio e per viaggi per conto terzi e a titolo oneroso, a norma della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 e del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio si applica fatte salve le disposizioni del presente articolo.

3.   Fino al 1o gennaio 1998 si applicano le seguenti disposizioni:

a)

l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60 % nel periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4;

b)

la riduzione del valore di emissione complessiva NOx di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NOx di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla «conformity of production» (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5;

c)

se il numero dei transiti supera, di oltre l'8 % nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5;

d)

l'Austria rilascia e mette a disposizione, in tempo utile, il numero di carte ecopunti necessario all'utilizzazione del sistema di ecopunti, conformemente all'allegato 5, per gli autocarri che transitano attraverso l'Austria;

e)

gli ecopunti saranno ripartiti dalla Commissione fra gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da stabilire ai sensi del paragrafo 7.

4.   Prima del 1o gennaio 1998 il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, riesamina il funzionamento delle disposizioni concernenti il trasporto di merci su strada attraverso l'Austria. Detto riesame viene effettuato conformemente ai principi di base del diritto comunitario, quali il corretto funzionamento del mercato interno, segnatamente la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi, la tutela dell'ambiente nell'interesse della Comunità nel suo insieme, e la sicurezza stradale. A meno che il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti, il periodo transitorio viene prorogato per un ulteriore periodo fino al 1o gennaio 2001, durante il quale si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

5.   Prima del 1o gennaio 2001 la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, effettua uno studio scientifico del livello di conseguimento dell'obiettivo di riduzione dell'inquinamento illustrato nel paragrafo 3, lettera a). Qualora la Commissione constati che detto obiettivo è stato conseguito in modo soddisfacente, le disposizioni di cui al paragrafo 3 cessano dall'essere applicabili alla data del 1o gennaio 2001. Qualora la Commissione constati che detto obiettivo non è stato realizzato in modo soddisfacente, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 75 del trattato CE, può adottare misure, in un quadro comunitario, atte ad assicurare una tutela equivalente dell'ambiente, in particolare una riduzione del 60 % dell'inquinamento. Qualora il Consiglio non adotti siffatte misure, il periodo transitorio viene automaticamente prorogato di un ulteriore periodo definitivo di tre anni, durante il quale si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.

6.   Al termine del periodo transitorio l'acquis comunitario si applica integralmente.

7.   La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto Articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.

Le misure di cui al primo comma assicurano che sia mantenuta la situazione di fatto per gli attuali Stati membri, quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 3637/92 del Consiglio e dell'accordo amministrativo, firmato il 23 dicembre 1992, che stabilisce la data di entrata in vigore e le procedure per l'introduzione del sistema degli ecopunti previsto nell'accordo di transito. Saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per garantire che la quota di ecopunti attribuita alla Grecia tenga sufficientemente conto del fabbisogno della Grecia in questo contesto.

Articolo 73

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

SEZIONE 9

Disposizioni relative all'uso di specifici termini austriaci della lingua tedesca nell'ambito dell'Unione europea

Articolo 74

1.   Gli specifici termini austriaci della lingua tedesca contenuti nell'ordinamento giuridico austriaco ed elencati nell'allegato (9) del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno lo stesso status e possono essere usati con gli stessi effetti giuridici dei termini corrispondenti usati in Germania ed elencati nel suddetto allegato.

2.   Nella versione linguistica tedesca dei nuovi atti aventi valore giuridico gli specifici termini austriaci menzionati nell'allegato del protocollo n. 10 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia sono aggiunti nel modo opportuno ai termini corrispondenti usati in Germania.

9.   

PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all'Unione europea, istituita con il trattato sull'Unione europea, il 1o maggio 2004;

CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione prevede l'abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni;

CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell'atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti; che l'articolo IV-437, paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti;

CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

TITOLO I

PRINCIPI

Articolo 1

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «atto di adesione del 16 aprile 2003» si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea;

b)

per «trattato che istituisce la Comunità europea» («trattato CE») e «trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica» («trattato CEEA»), si intendono detti trattati quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1o maggio 2004;

c)

per «trattato sull'Unione europea» («trattato UE»), si intende detto trattato quale è stato completato o modificato da trattati o altri atti entrati in vigore anteriormente al 1o maggio 2004;

d)

per «Comunità» si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b), a seconda dei casi;

e)

per «Stati membri attuali» si intendono gli Stati membri seguenti: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;

f)

per «nuovi Stati membri» si intendono gli Stati membri seguenti: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

Articolo 2

I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione sono divenuti effettivi, alle condizioni previste da detti trattati, a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 3

1.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso denominato «protocollo di Schengen»), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I, dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1o maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.

2.   Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro.

Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti.

3.   Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004.

4.   I nuovi Stati membri devono, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea:

a)

aderire a quelli che, al 1o maggio 2004, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione;

b)

adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate al 1o maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.

Articolo 4

Ciascun nuovo Stato membro partecipa all'Unione economica e monetaria a decorrere dal 1o maggio 2004 quale Stato membro con deroga ai sensi dell'articolo III-197 della Costituzione.

Articolo 5

1.   I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.

2.   I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in vigore, alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.

Articolo 6

1.   I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all'Unione o alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni.

L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione.

2.   Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.

3.   I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo (10), conformemente all'articolo 128 dell'accordo stesso.

4.   A decorrere dal 1o maggio 2004 e in attesa, se del caso, della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corea del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1o maggio 2004.

Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al paragrafo 1, secondo comma. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1o maggio 2004, l'Unione, la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione.

5.   A decorrere dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi.

Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.

Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1o maggio 2004, l'Unione adatta secondo necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri.

6.   Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati, effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione.

7.   Gli accordi di pesca conclusi anteriormente al 1o maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione.

I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute.

Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno.

8.   Con effetto dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio.

Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione, e in particolare dal presente protocollo, il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso.

9.   I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri.

Questi si ritireranno in particolare, al 1o maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca.

Articolo 7

Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica.

Articolo 8

Le disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado, restano in vigore fatta salva l'applicazione del secondo comma.

Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme.

Articolo 9

I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, nonché i testi degli atti della Banca centrale europea, adottati anteriormente al 1o maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.

Articolo 10

Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 11

L'applicazione della Costituzione e degli atti adottati dalla istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle deroghe previste dal presente protocollo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PERMANENTI

Articolo 12

Gli adattamenti degli atti elencati nell'allegato III dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 36.

Articolo 13

Le misure elencate nell'allegato IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono applicate alle condizioni previste in detto allegato.

Articolo 14

Una legge europea del Consiglio può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente protocollo, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari in seguito a una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TEMPORANEE

Articolo 15

Gli atti elencati negli allegati V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tali allegati.

Articolo 16

1.   Le entrate denominate «dazi della tariffa doganale comune e altri dazi», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (11), o alla disposizione corrispondente in ogni decisione che la sostituisca, comprendono i dazi doganali calcolati applicando le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dall'Unione negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi.

2.   Per l'anno 2004 l'imponibile IVA armonizzato e la base dell'RNL (reddito nazionale lordo), di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della decisione 2000/597/CE, Euratom di ciascun nuovo Stato membro sono pari a due terzi della base annua. Anche la base dell'RNL di ciascun nuovo Stato membro da considerare per il calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione 2000/597/CE, Euratom è pari a due terzi della base annua.

3.   Ai fini della determinazione dell'aliquota congelata per il 2004 di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) della decisione 2000/597/CE, Euratom gli imponibili IVA ridotti dei nuovi Stati membri sono calcolati sulla base di due terzi dei loro imponibili IVA non ridotti e di due terzi del loro RNL.

Articolo 17

1.   Il bilancio dell'Unione per l'esercizio finanziario 2004 è stato adattato, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, tramite un bilancio rettificativo con effetto al 1o maggio 2004.

2.   I dodici dodicesimi mensili delle risorse basate sull'IVA e sull'RNL che i nuovi Stati membri devono corrispondere a titolo del bilancio rettificativo di cui al paragrafo 1, nonché l'adeguamento retroattivo dei dodicesimi mensili per il periodo gennaio-aprile 2004 che si applicano solo agli attuali Stati membri, sono convertiti in ottavi da richiedere nel periodo maggio-dicembre 2004. Anche gli adeguamenti retroattivi derivanti da ogni successivo bilancio rettificativo adottato nel 2004 sono convertiti in parti uguali da richiedere nel restante periodo dell'anno.

Articolo 18

Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, a Cipro, a Malta e alla Slovenia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1o maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di compensazione finanziaria temporanea:

(milioni di euro, prezzi 1999)

 

2004

2005

2006

Repubblica ceca

125,4

178,0

85,1

Cipro

68,9

119,2

112,3

Malta

37,8

65,6

62,9

Slovenia

29,5

66,4

35,5

Articolo 19

Il primo giorno lavorativo di ogni mese l'Unione versa alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, a titolo delle spese del bilancio dell'Unione, un ottavo nel 2004, a decorrere dal 1o maggio 2004, e un dodicesimo nel 2005 e nel 2006 dei seguenti importi di uno strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria:

(milioni di euro, prezzi 1999)

 

2004

2005

2006

Repubblica ceca

174,7

91,55

91,55

Estonia

15,8

2,90

2,90

Cipro

27,7

5,05

5,05

Lettonia

19,5

3,40

3,40

Lituania

34,8

6,30

6,30

Ungheria

155,3

27,95

27,95

Malta

12,2

27,15

27,15

Polonia

442,8

550,00

450,00

Slovenia

65,4

17,85

17,85

Slovacchia

63,2

11,35

11,35

Nel calcolare la ripartizione dei fondi a finalità strutturale per gli anni 2004, 2005 e 2006 si è tenuto conto degli importi di 1 miliardo di euro per la Polonia e di 100 milioni di euro per la Repubblica ceca compresi nello strumento forfettario speciale per i flussi di tesoreria.

Articolo 20

1.   I nuovi Stati membri sottoelencati versano i seguenti importi al Fondo di ricerca carbone e acciaio di cui alla decisione 2002/234/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 27 febbraio 2002, in merito alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca del carbone e dell'acciaio (12):

(milioni di euro, prezzi attuali)

Repubblica ceca

39,88

Estonia

2,50

Lettonia

2,69

Ungheria

9,93

Polonia

92,46

Slovenia

2,36

Slovacchia

20,11

2.   I contributi al Fondo di ricerca carbone e acciaio sono corrisposti, a partire dal 2006, in quattro rate da versare il primo giorno lavorativo del primo mese di ogni anno, nelle seguenti percentuali:

2006:

15 %

2007:

20 %

2008:

30 %

2009:

35 %

Articolo 21

1.   Salvo se diversamente previsto nel presente protocollo, dopo il 31 dicembre 2003 non sono assunti impegni finanziari a favore dei nuovi Stati membri nell'ambito del programma Phare (13), del programma Phare di cooperazione transfrontaliera (14), dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta (15), del programma ISPA (16) e del programma Sapard (17). I nuovi Stati membri ricevono lo stesso trattamento degli Stati membri attuali per quanto riguarda le spese nell'ambito delle prime tre rubriche delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 (18), a decorrere dal 1o gennaio 2004, salvo le singole precisazioni ed eccezioni indicate in prosieguo o altrimenti previste nel presente protocollo. Gli stanziamenti supplementari massimi per le rubriche 1, 2, 3 e 5 delle prospettive finanziarie, concernenti l'allargamento, sono fissati nell'allegato XV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. Tuttavia, non può essere assunto alcun impegno finanziario in base al bilancio 2004 per qualsiasi programma o agenzia prima dell'effettiva adesione del nuovo Stato membro interessato.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle spese nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (19), che diventeranno ammissibili al finanziamento comunitario solo a decorrere dal 1o maggio 2004, conformemente all'articolo 2 del presente protocollo.

Tuttavia, il paragrafo 1 si applica alle spese destinate allo sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia, a norma dell'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (20), fatte salve le condizioni stabilite nella modifica di tale regolamento di cui all'allegato II dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, ultima frase, a decorrere dal 1o gennaio 2004, i nuovi Stati membri partecipano ai programmi e alle agenzie dell'Unione negli stessi termini e alle stesse condizioni validi per gli Stati membri attuali, con finanziamento dal bilancio generale dell'Unione.

4.   Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.

Articolo 22

1.   A decorrere dal 1o maggio 2004, le gare d'appalto, le aggiudicazioni, l'esecuzione dei contratti e i pagamenti a titolo di assistenza di preadesione nell'ambito del programma Phare, del programma Phare di cooperazione transfrontaliera e dei fondi di preadesione a favore di Cipro e Malta sono gestiti dalle agenzie esecutive nei nuovi Stati membri.

La Commissione adotta decisioni europee per derogare al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni, in base ad una valutazione positiva del sistema di attuazione decentrato esteso (EDIS) in conformità dei criteri e delle condizioni stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (21).

Se tali decisioni sulla deroga al controllo ex ante non sono state prese anteriormente al 1o maggio 2004, qualsiasi contratto firmato nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e la data in cui la Commissione prende le decisioni è inammissibile all'assistenza di preadesione.

Tuttavia, se le decisioni della Commissione di derogare al controllo ex ante sono state ritardate oltre il 1o maggio 2004 per motivi non riconducibili alle autorità di un nuovo Stato membro, la Commissione può accettare, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati, che i contratti firmati nel periodo compreso fra il 1o maggio 2004 e la data di adozione di tali decisioni siano ammissibili all'assistenza di preadesione e che l'applicazione di quest'ultima prosegua per un periodo limitato, fatto salvo il controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le aggiudicazioni.

2.   Gli impegni di bilancio globali stabiliti anteriormente al 1o maggio 2004 in base agli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1, compresi la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici successivi e i pagamenti effettuati dopo il 1o maggio 2004, continuano ad essere disciplinati dalle norme e dalle regole degli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo il 1o maggio 2004 sono espletate in conformità degli atti pertinenti dell'Unione.

3.   L'ultima programmazione per l'assistenza di preadesione di cui al paragrafo 1 è effettuata nell'ultimo anno civile completo precedente il 1o maggio 2004. I contratti relativi alle azioni a titolo di tali programmi dovranno essere assegnati entro i due anni successivi e gli esborsi dovranno essere effettuati come previsto nel protocollo finanziario (22), di norma entro la fine del terzo anno successivo all'impegno. Non è concessa alcuna proroga del periodo per l'assegnazione dei contratti. Proroghe limitate della durata possono essere concesse per gli esborsi, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati.

4.   Ai fini della necessaria soppressione graduale degli strumenti finanziari di preadesione di cui al paragrafo 1 nonché del programma ISPA e ai fini di una transizione fluida dalle norme applicabili anteriormente al 1o maggio 2004 al regime successivo a tale data, la Commissione può prendere tutte le misure idonee ad assicurare che nei nuovi Stati membri resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di quindici mesi dopo il 1o maggio 2004.

Per la durata di tale periodo i funzionari che anteriormente al 1o maggio 2004 coprivano posti nei nuovi Stati membri e devono restarvi anche dopo tale data beneficiano in via eccezionale delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione anteriormente al 1o maggio 2004 in conformità dell'allegato X dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (23). Per tutto il 2004 e sino a fine luglio 2005, le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale, indotte dalla gestione dell'assistenza di preadesione sono coperte dalla linea relativa alle spese di complemento per azioni (ex parte B del bilancio) o da linee equivalenti per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 e il programma ISPA, dei rispettivi bilanci di preadesione.

5.   Nel caso in cui un progetto approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1258/1999 non possa più essere finanziato a titolo di detto strumento, esso può essere integrato nella pianificazione dello sviluppo rurale ed essere finanziato nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate dalla Commissione secondo le procedure stabilite all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (24).

Articolo 23

1.   Fra il 1o maggio 2004 e la fine del 2006, l'Unione fornisce ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea, in appresso «strumento di transizione», per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuare e applicare il diritto dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e per promuovere lo scambio di migliori prassi inter pares.

2.   L'assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità istituzionale in taluni settori attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi a finalità strutturale, segnatamente nei seguenti settori:

a)

giustizia e affari interni (rafforzamento del sistema giudiziario, controlli alle frontiere esterne, strategia anticorruzione, rafforzamento delle capacità in materia di applicazione della legge);

b)

controllo finanziario;

c)

tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e lotta contro la frode;

d)

mercato interno, compresa l'unione doganale;

e)

ambiente;

f)

servizi veterinari e sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare;

g)

strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);

h)

sicurezza nucleare (rafforzamento dell'efficacia e della competenza delle autorità per la sicurezza nucleare e dei relativi organismi di supporto tecnico, nonché degli organismi addetti alla gestione dei rifiuti radioattivi);

i)

statistiche;

j)

rafforzamento della pubblica amministrazione in base alle esigenze individuate nella relazione globale di controllo della Commissione non coperte dai fondi a finalità strutturale.

3.   L'assistenza fornita nel quadro dello strumento di transizione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (25).

4.   Il programma è attuato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (26) o alla legge europea che lo sostituisce. Per i progetti di gemellaggio fra pubbliche amministrazioni volti allo sviluppo istituzionale, continua ad applicarsi la procedura di invito a presentare proposte attraverso la rete di punti di contatto negli Stati membri attuali, come stabilito dagli accordi quadro conclusi con detti Stati ai fini dell'assistenza preadesione.

Gli stanziamenti di impegno per lo strumento di transizione, ai prezzi del 1999, ammontano a 200 milioni di euro nel 2004, a 120 milioni di euro nel 2005 e a 60 milioni di euro nel 2006. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie definite dall'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

Articolo 24

1.   È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo allo scopo di aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra il 1o maggio 2004 e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere.

Per rimediare alle carenze individuate nei preparativi della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione:

a)

investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi;

b)

investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen-SIS II, mezzi di trasporto);

c)

formazione delle guardie di frontiera;

d)

sostegno per i costi logistici e operativi.

2.   In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario non rimborsabile, gli importi seguenti:

(milioni di euro, prezzi 1999)

 

2004

2005

2006

Estonia

22,90

22,90

22,90

Lettonia

23,70

23,70

23,70

Lituania

44,78

61,07

29,85

Ungheria

49,30

49,30

49,30

Polonia

93,34

93,33

93,33

Slovenia

35,64

35,63

35,63

Slovacchia

15,94

15,93

15,93

3.   Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza fornita da altri strumenti dell'Unione e garantire che l'impiego sia compatibile con le politiche e le misure dell'Unione nonché con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee o la legge europea che lo sostituisce.

I pagamenti forfettari non rimborsabili sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfettari non rimborsabili, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa.

Lo Stato membro beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione e conformemente alle disposizioni di detto regolamento finanziario o della legge europea che lo sostituisce applicabili alle modalità di gestione decentrate.

4.   La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso.

5.   La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento di Schengen.

Articolo 25

Gli importi di cui agli articoli 18, 19, 23 e 24 sono adeguati ogni anno nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui al punto 15 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

Articolo 26

1.   Entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, in caso di difficoltà gravi di un settore di attività economica suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano arrecare grave perturbazione alla situazione economica di una data regione, un nuovo Stato membro può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato interno.

Nelle stesse circostanze, qualsiasi Stato membro attuale può chiedere di essere autorizzato a adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o più nuovi Stati membri.

2.   Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi e su richiesta esplicita dello Stato membro interessato, la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, corredata dei pertinenti elementi di informazione. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti coinvolte e non comportano controlli alle frontiere.

3.   Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme della Costituzione, e in particolare al presente protocollo, nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure si dovrà accordare la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Articolo 27

Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando o rischiando di arrecare così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate.

Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di abrogare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 28

In caso di carenze gravi o di rischio imminente di carenze gravi da parte di un nuovo Stato membro nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione delle decisioni quadro o di altri pertinenti impegni, strumenti di cooperazione e decisioni in materia di riconoscimento reciproco in materia penale ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché delle direttive e dei regolamenti in materia di riconoscimento reciproco in materia civile ai sensi del titolo IV del trattato CE, e delle leggi e leggi quadro europee adottate in base alle sezioni 3 e 4 del capo IV, titolo III, parte III della Costituzione, la Commissione può, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, e dopo aver consultato gli Stati membri, adottare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate, definendone le condizioni e le modalità di applicazione.

Tali misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni e decisioni nelle relazioni tra un nuovo Stato membro e uno o più altri Stati membri, senza pregiudicare il proseguimento di una stretta cooperazione giudiziaria. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta posto rimedio alle carenze. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma finché tali carenze persistono. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nel porre rimedio alle carenze individuate, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Articolo 29

Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.

Articolo 30

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (27) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o delle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Una legge europea del Consiglio può prorogare detto periodo. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 31

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo.

Articolo 32

1.   Per i Comitati, i gruppi e gli altri enti elencati nell'allegato XVI dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1o maggio 2004.

2.   Il mandato dei nuovi membri dei Comitati e dei gruppi istituiti dalla Commissione, elencati nell'allegato XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al 1o maggio 2004.

TITOLO IV

APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

Articolo 33

A decorrere dal 1o maggio 2004 i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, purché tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1o maggio 2004.

Articolo 34

I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, a decorrere dal 1o maggio 2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all'articolo 15 o in altre disposizioni del presente protocollo.

Articolo 35

Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati III e IV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e citate negli articoli 12 e 13 del presente protocollo.

Articolo 36

1.   Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1o maggio 2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente protocollo, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal 1o maggio 2004.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli atti a tal fine necessari.

Articolo 37

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI ALLEGATI ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Articolo 38

Il Regno di Spagna versa l'importo di 309 686 775 euro quale quota di capitale versato per l'aumento del capitale da esso sottoscritto. Tale contributo è versato in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.

Il Regno di Spagna contribuisce in otto rate uguali, esigibili a tali date, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono al 4,1292 % delle riserve e provviste.

Articolo 39

A decorrere dal 1o maggio 2004, i nuovi Stati membri versano i seguenti importi, corrispondenti alla loro quota del capitale versato a fronte del capitale sottoscritto, quale definito all'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti:

Polonia

170 563 175 euro

Repubblica ceca

62 939 275 euro

Ungheria

59 543 425 euro

Slovacchia

21 424 525 euro

Slovenia

19 890 750 euro

Lituania

12 480 875 euro

Cipro

9 169 100 euro

Lettonia

7 616 750 euro

Estonia

5 882 000 euro

Malta

3 490 200 euro

Tali contributi sono versati in otto rate uguali, esigibili il 30 settembre 2004, il 30 settembre 2005, il 30 settembre 2006, il 31 marzo 2007, il 30 settembre 2007, il 31 marzo 2008, il 30 settembre 2008 e il 31 marzo 2009.

Articolo 40

I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all'articolo 39, alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

Polonia

2,2742 %

Repubblica ceca

0,8392 %

Ungheria

0,7939 %

Slovacchia

0,2857 %

Slovenia

0,2652 %

Lituania

0,1664 %

Cipro

0,1223 %

Lettonia

0,1016 %

Estonia

0,0784 %

Malta

0,0465 %

Articolo 41

Il capitale e i versamenti di cui agli articoli 38, 39 e 40 del presente titolo sono versati dal Regno di Spagna e dai nuovi Stati membri in contanti in euro, salvo deroga decisa all'unanimità dal consiglio dei governatori.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA CECA

Articolo 42

1.   Fatti salvi gli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica ceca dal 1997 al 2003 sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:

a)

il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti contemplati dal trattato CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (28), sia prorogato fino al 1o maggio 2004;

b)

si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito sul piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra è stato ampliato;

c)

siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e

d)

non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica ceca dopo il 1o maggio 2004.

2.   La ristrutturazione del settore siderurgico ceco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate «società beneficiarie») e in conformità delle condizioni definite nel presente titolo, deve essere completata entro il 31 dicembre 2006 (in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).

3.   Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca.

4.   La società beneficiaria non può:

a)

in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;

b)

rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.

5.   Ogni privatizzazione successiva di una delle società beneficiarie rispetta le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità definiti nel presente titolo.

6.   Gli aiuti totali alla ristrutturazione da concedere alle società beneficiarie sono determinati in ragione degli elementi giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia ceca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. Tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 è limitato in ogni caso a un importo massimo di 14 147 425 201 CZK. Di questo importo Nová Huť riceve un massimo di 5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel riceve un massimo di 8 155 350 000 CZK e Válcovny Plechu Frýdek Místek riceve un massimo di 292 000 000 CZK a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato. L'aiuto è concesso una sola volta. Non vengono concessi ulteriori aiuti di Stato da parte della Repubblica ceca per ristrutturare l'industria siderurgica ceca.

7.   La riduzione netta di capacità che la Repubblica ceca deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di 590 000 tonnellate.

La riduzione di capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. La dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non dà diritto alla riduzione di capacità.

Il succitato livello di riduzione netta di capacità, insieme ad altre riduzioni di capacità ritenute necessarie nei programmi di ristrutturazione, è completato in conformità del calendario dell'allegato 2 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

8.   La Repubblica ceca rimuove le barriere commerciali nel mercato del carbone conformemente all'acquis al momento dell'adesione, consentendo alle società siderurgiche ceche di ottenere l'accesso al carbone a prezzi di mercato internazionali.

9.   È attuato il piano di impresa a favore della società Nová Huť. In particolare:

a)

lo stabilimento Vysoké Pece Ostrava entra a far parte del quadro organizzativo della Nová Huť mediante acquisizione dell'intera proprietà. Per questa fusione occorre fissare un termine, insieme all'attribuzione delle responsabilità per l'attuazione;

b)

le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:

i)

la Nová Huť deve passare da un orientamento alla produzione ad un orientamento al mercato e migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, compresa una maggiore trasparenza dei costi;

ii)

la società deve riesaminare la sua gamma di prodotti e inserirsi in mercati aventi un valore aggiunto più elevato;

iii)

la Nová Huť deve effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;

c)

è attuata una ristrutturazione dell'occupazione; entro il 31 dicembre 2006 sono raggiunti livelli di produttività, in base ai dati consolidati delle società beneficiarie interessate, paragonabili a quelli dei gruppi siderurgici dell'Unione;

d)

la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta al 1o maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa. Conformemente al piano di impresa sono altresì effettuati gli investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari, affinché sia assicurato il rispetto, entro il 1o novembre 2007, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (29).

10.   È attuato il piano di impresa a favore della società Vitkovice Steel. In particolare:

a)

il laminatoio duo è definitivamente chiuso entro il 31 dicembre 2006. Se la società è acquistata da un investitore strategico, la conclusione del contratto d'acquisto è subordinata alla chiusura entro tale data;

b)

le misure di ristrutturazione si focalizzano sui seguenti elementi:

i)

un aumento delle vendite dirette e una maggiore attenzione alla riduzione dei costi, presupposti essenziali di una gestione più efficace,

ii)

un adeguamento alla richiesta del mercato e il passaggio a prodotti con un valore aggiunto più elevato,

iii)

gli investimenti proposti nel processo secondario di produzione siderurgica devono essere anticipati dal 2004 al 2003, in modo da consentire alla società di competere in termini di qualità piuttosto che di prezzo;

c)

la conformità al pertinente acquis comunitario nel settore della protezione dell'ambiente è raggiunta fin dal 1o maggio 2004, compresi i necessari investimenti contemplati nel piano di impresa, che includono i futuri investimenti connessi all'IPPC ritenuti necessari.

11.   È attuato il piano di impresa a favore della società Válcovny Plechu Frýdek Místek (VPFM). In particolare:

a)

i laminatoi a caldo n. 1 e 2 sono definitivamente chiusi entro la fine del 2004;

b)

le misure di ristrutturazione devono focalizzarsi sui seguenti elementi:

i)

effettuare, a breve scadenza dopo la firma del trattato di adesione, gli investimenti necessari per giungere a una migliore qualità dei prodotti finiti;

ii)

considerare prioritaria la realizzazione delle principali opportunità individuate per accrescere la redditività (compresa la ristrutturazione dell'occupazione, le riduzioni dei costi, i miglioramenti del rendimento e un nuovo orientamento della distribuzione).

12.   Eventuali successive modifiche del piano di ristrutturazione globale e dei singoli piani devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

13.   La realizzazione della ristrutturazione finanziaria avviene in piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.

14.   La Commissione e il Consiglio seguono attentamente la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel presente titolo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni di capacità anteriormente e successivamente al 1o maggio 2004, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 15 a 18. A tal proposito la Commissione riferisce al Consiglio.

15.   La Commissione e il Consiglio effettuano il monitoraggio dei parametri della ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. In tale allegato, i rimandi al punto 16 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 16 del presente articolo.

16.   Il monitoraggio comprende una valutazione indipendente, da eseguire nel 2003, 2004, 2005 e 2006. La verifica della vitalità economica effettuata dalla Commissione costituisce un elemento importante per il raggiungimento della medesima.

17.   La Repubblica ceca coopera pienamente riguardo a tutte le modalità di monitoraggio e in particolare:

a)

fornisce alla Commissione relazioni semestrali sulla ristrutturazione delle società beneficiarie, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno, sino al termine del periodo di ristrutturazione,

b)

la prima relazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,

c)

le relazioni contengono tutte le informazioni necessarie per monitorare il processo di ristrutturazione e la riduzione e l'utilizzazione di capacità e forniscono dati finanziari sufficienti per permettere di valutare se le condizioni e i requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva il diritto di modificare alla luce dell'esperienza acquisita nel corso del processo di monitoraggio. Oltre alle singole relazioni aziendali delle società beneficiarie, è redatta una relazione sulla situazione globale del settore siderurgico ceco, comprensiva dei recenti sviluppi macroeconomici,

d)

la Repubblica ceca impone alle società beneficiarie l'obbligo di divulgare tutti i pertinenti dati che, in altre circostanze, potrebbero essere considerati riservati. Nel riferire al Consiglio, la Commissione provvede a che le informazioni riservate relative alle società non siano divulgate.

18.   La Commissione può in qualunque momento decidere di incaricare un consulente indipendente per valutare i risultati del monitoraggio, intraprendere le ricerche eventualmente necessarie e riferire alla Commissione e al Consiglio.

19.   Se la Commissione riscontra, sulla scorta delle relazioni di cui al paragrafo 17, che si sono verificate deviazioni sostanziali rispetto ai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione di vitalità economica, può chiedere alla Repubblica ceca di adottare provvedimenti atti a rafforzare le misure di ristrutturazione delle società beneficiarie in questione.

20.   Qualora dal monitoraggio emerga che:

a)

le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, oppure

b)

gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo durante il quale la Repubblica ceca può eccezionalmente concedere aiuti di Stato destinati alla ristrutturazione dell'industria siderurgica a titolo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (30) non sono stati soddisfatti, oppure

c)

durante il periodo di ristrutturazione, la Repubblica ceca ha concesso all'industria siderurgica e, in particolare, alle società beneficiarie, ulteriori aiuti di Stato incompatibili,

le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non si applicano.

La Commissione adotta gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente titolo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE DI SOVRANITÀ DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD A CIPRO

Articolo 43

1.   Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale dell'Unione e a tal fine gli atti dell'Unione in materia di politica doganale e di politica commerciale comune di cui alla sezione I dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate in detto allegato. In quest'ultimo, il rimando al «presente protocollo» è inteso come rimandato al presente titolo.

2.   Alle zone di sovranità si applicano gli atti dell'Unione relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, con le modifiche riportate in detto allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nel presente protocollo.

3.   Gli atti dell'Unione elencati nella sezione III dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono modificati come indicato in detto allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso denominato «il trattato istitutivo»).

Articolo 44

Alle zone di sovranità si applicano gli articoli da III-225 a III-232 della Costituzione e le disposizioni adottate su tale base, nonché le disposizioni adottate a norma dell'articolo III-278, paragrafo 4, lettera b) della Costituzione.

Articolo 45

Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità le quali, nell'ambito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (31), come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro.

Articolo 46

1.   La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni dell'Unione in materia di attraversamento delle frontiere esterne.

2.   Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

Articolo 47

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare, per garantire un'efficace attuazione degli obiettivi del presente titolo, una decisione europea che modifica gli articoli da 43 a 46 come pure l'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, ovvero che applica altre disposizioni della Costituzione e degli atti dell'Unione alle zone di sovranità del Regno Unito secondo modalità e condizioni che esso determina. Il Consiglio delibera all'unanimità. Prima di presentare una proposta la Commissione consulta il Regno Unito e la Repubblica di Cipro.

Articolo 48

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il Regno Unito è competente ad attuare il presente titolo nelle zone di sovranità. In particolare:

a)

il Regno Unito è competente per l'applicazione delle misure dell'Unione specificate nel presente titolo nei settori doganale, dell'imposizione indiretta e della politica commerciale comune per quanto riguarda le merci che entrano nell'isola di Cipro o la lasciano attraverso un porto o aeroporto situato all'interno delle zone di sovranità;

b)

all'interno delle zone di sovranità possono essere effettuati controlli doganali su merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito attraverso un porto o aeroporto situato nella Repubblica di Cipro;

c)

il Regno Unito è competente per il rilascio di licenze, autorizzazioni o certificati prescritti in conformità di qualsiasi misura dell'Unione applicabile alle merci importate nell'isola di Cipro o da essa esportate dalle forze armate del Regno Unito.

2.   La Repubblica di Cipro è competente per la gestione e l'erogazione di eventuali fondi dell'Unione spettanti a persone che appartengono alle zone di sovranità, in virtù dell'applicazione della politica agricola comune nelle zone di sovranità a norma dell'articolo 44 e rende conto alla Commissione di siffatte spese.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Regno Unito può delegare alle competenti autorità della Repubblica di Cipro, in conformità del regime instaurato in virtù del trattato istitutivo, l'espletamento delle funzioni che incombono a uno Stato membro a norma o in virtù delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46.

4.   Il Regno Unito e la Repubblica di Cipro cooperano per garantire l'effettiva attuazione del presente titolo nelle zone di sovranità e, se del caso, concludono ulteriori intese per quanto riguarda la delega dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 43 a 46. Una copia di tali intese è trasmessa alla Commissione.

Articolo 49

Il regime definito nel presente titolo è inteso unicamente a regolamentare la situazione particolare delle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e non può essere applicato a nessun altro territorio dell'Unione né servire, totalmente o parzialmente, come precedente per qualsiasi altro regime speciale che già esiste o che potrebbe essere istituito in un altro territorio europeo di cui all'articolo IV-4 della Costituzione.

Articolo 50

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con frequenza quinquennale a decorrere dal 1o maggio 2004 in merito all'attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 51

Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CENTRALE NUCLEARE DI IGNALINA IN LITUANIA

Articolo 52

Riconoscendo la disponibilità dell'Unione a fornire ulteriore assistenza adeguata all'opera di disattivazione della centrale nucleare di Ignalina da parte della Lituania e rilevando questo segno di solidarietà, la Lituania si è impegnata a chiudere l'Unità 1 della Centrale nucleare di Ignalina prima del 2005 e l'Unità 2 di detta centrale entro il 31 dicembre 2009 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.

Articolo 53

1.   Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Lituania ulteriore assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi volti a disattivare e ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (in appresso «il programma Ignalina»).

2.   Le misure nel quadro del programma Ignalina sono decise e attuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (32).

3.   Il programma Ignalina contempla, tra l'altro: misure a sostegno della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina; misure per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e misure di ammodernamento della capacità di produzione convenzionale per sostituire la capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina; altre misure conseguenti alla decisione di chiudere e disattivare detta centrale e che contribuiscono alla necessaria ristrutturazione, al miglioramento ambientale e all'ammodernamento dei settori della produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia in Lituania nonché all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e al miglioramento dell'efficienza energetica in Lituania.

4.   Il programma Ignalina include misure di sostegno al personale della centrale per il mantenimento di un elevato livello di sicurezza operativa nella centrale nucleare di Ignalina nel periodo precedente la chiusura e durante la disattivazione dei reattori.

5.   Per il periodo 2004-2006 il programma Ignalina dispone di 285 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.

6.   Il contributo nel quadro del programma Ignalina può, per talune misure, coprire fino al 100 % della spesa totale. Occorre adoperarsi al massimo al fine di continuare la pratica del cofinanziamento stabilita nel quadro dell'assistenza preadesione per l'opera di disattivazione da parte della Lituania e ottenere cofinanziamenti da altre fonti, se del caso.

7.   L'assistenza nel quadro del programma Ignalina, o parte della stessa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Ignalina, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

8.   Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali:

a)

per il miglioramento ambientale in linea con l'acquis e le misure di ammodernamento della centrale a energia termica lituana di Elektrenai quale fonte sostitutiva principale della capacità di produzione dei due reattori della centrale nucleare di Ignalina e

b)

per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina

sono compatibili con il mercato interno quale definito nella Costituzione.

9.   Gli aiuti pubblici provenienti da fonti nazionali, dell'Unione e internazionali a sostegno degli sforzi della Lituania volti ad affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione della centrale nucleare di Ignalina possono, caso per caso, essere considerati compatibili, ai sensi della Costituzione, con il mercato interno, in particolare gli aiuti pubblici destinati all'accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Articolo 54

1.   Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.

2.   Il programma Ignalina è, a tal fine, proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all'articolo 35 e entrano in vigore, al più tardi, entro la data di scadenza delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.

3.   Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'articolo 53.

4.   Per il periodo coperto dalle successive prospettive finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.

Articolo 55

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 52, la clausola generale di salvaguardia di cui all'articolo 26 si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.

Articolo 56

Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRANSITO DI PERSONE PER VIA TERRESTRE TRA LA REGIONE DI KALININGRAD ED ALTRE PARTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Articolo 57

Le norme e gli accordi dell'Unione sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, e in particolare il regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (33), in sé non ritardano né impediscono la piena partecipazione della Lituania all'acquis Schengen, inclusa l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne.

Articolo 58

L'Unione assiste la Lituania nell'attuazione delle norme e degli accordi sul transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa ai fini della piena partecipazione della Lituania allo spazio Schengen quanto prima.

L'Unione assiste la Lituania nella gestione del transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa e, segnatamente, sostiene i costi supplementari connessi all'attuazione delle disposizioni specifiche dell'acquis concernenti detto transito.

Articolo 59

Fatti salvi i diritti sovrani della Lituania, eventuali altri atti concernenti il transito di persone tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa sono adottati dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo 60

Il presente titolo si applica alla luce della dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 5 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A MALTA

Articolo 61

Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a Malta e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, Malta può in maniera non discriminatoria mantenere in vigore le norme sull'acquisto e il possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini di uno Stato membro che non risiedono legalmente a Malta da almeno cinque anni, previste nella legge sui beni immobili (acquisto da parte di non residenti) (capitolo 246).

Malta applica, per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Detti criteri sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini maltesi e cittadini degli altri Stati membri. Malta garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Qualora il valore del bene acquistato da un cittadino di uno Stato membro superi le soglie previste dalla legislazione maltese, segnatamente 30 000 lire maltesi per gli appartamenti e 50 000 lire maltesi per qualsiasi tipo di bene diverso dagli appartamenti e dai beni di importanza storica, è concessa un'autorizzazione. Malta può rivedere tali soglie per riflettere le fluttuazioni di prezzi del mercato immobiliare maltese.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABORTO A MALTA

Articolo 62

Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e degli atti che lo modificano o integrano incide sull'applicazione nel territorio di Malta della legislazione nazionale in materia di aborto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'INDUSTRIA SIDERURGICA POLACCA

Articolo 63

1.   In deroga agli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, gli aiuti di Stato concessi dalla Polonia ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell'industria siderurgica polacca sono ritenuti compatibili con il mercato interno a condizione che:

a)

il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2, sui prodotti della CECA, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra (34), sia stato prorogato fino al 1o maggio 2004,

b)

si rispetti, per tutto il periodo 2002-2006, quanto stabilito nel piano di ristrutturazione in base al quale il protocollo di cui sopra è stato ampliato,

c)

siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente titolo, e

d)

non venga concesso alcun aiuto di Stato all'industria siderurgica polacca dopo il 1o maggio 2004.

2.   La ristrutturazione del settore siderurgico polacco, come illustrato nei piani d'impresa specifici delle società di cui all'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (in appresso denominate «società beneficiarie») e in linea con le condizioni definite nel presente titolo, è completata entro il 31 dicembre 2006 (data in appresso denominata «la fine del periodo di ristrutturazione»).

3.   Solo le società beneficiarie hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia polacca.

4.   La società beneficiaria non può:

a)

in caso di fusione con una società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 trasmettere il beneficio dell'aiuto concesso alla società beneficiaria stessa;

b)

rilevare una qualsiasi società non compresa nell'allegato 1 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 che sia dichiarata fallita nel periodo fino al 31 dicembre 2006.

5.   Qualsiasi successiva privatizzazione di una delle società beneficiarie deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rispettare le condizioni e i principi concernenti la vitalità economica, gli aiuti di Stato e la riduzione di capacità, definiti nel presente titolo. Non deve essere concesso alcun aiuto di Stato ulteriore nel quadro della vendita di una società o di singole attività.

6.   L'aiuto alla ristrutturazione concesso alle società beneficiarie è determinato in ragione dei giustificativi contenuti nel piano approvato di ristrutturazione della siderurgia polacca e nei piani individuali di impresa approvati dal Consiglio. In ogni caso tuttavia l'aiuto pagato nel periodo 1997-2003 e nel suo importo totale non deve superare 3 387 070 000 PLN.

Di questo importo totale:

a)

per quanto riguarda Polskie Huty Stali (in seguito denominata «la PHS»), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 3 140 360 000 PLN. La PHS ha già ricevuto 62 360 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; deve ricevere un ulteriore importo non superiore a 3 078 000 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel 2002 e nel 2003 a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (da erogare integralmente nel 2002 se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti nel 2003);

b)

per quanto riguarda le società Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., e Huta Pokój S.A. (in seguito denominate «altre società beneficiarie»), l'aiuto alla ristrutturazione già concesso o da concedere dal 1997 fino alla fine del 2003 non deve essere superiore a 246 710 000 PLN. Queste imprese hanno già ricevuto 37 160 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione nel periodo 1997-2001; ricevono un ulteriore importo non superiore a 210 210 000 PLN di aiuti alla ristrutturazione a seconda dei requisiti fissati nel piano di ristrutturazione approvato (di cui 182 170 000 PLN nel 2002 e 27 380 000 PLN nel 2003, se la proroga del periodo di grazia prevista dal protocollo n. 2 dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, è accordata entro la fine del 2002, o altrimenti 210 210 000 PLN nel 2003).

La Polonia non concede alcun aiuto ulteriore a scopo di ristrutturazione alla sua industria siderurgica.

7.   La riduzione di capacità netta che la Polonia deve conseguire per i prodotti finiti durante il periodo 1997-2006 è di almeno 1 231 000 tonnellate. Tale quantitativo globale comprende riduzioni nette di capacità di almeno 715 000 tonnellate annue di laminati a caldo e 716 000 tonnellate annue di laminati a freddo, nonché un aumento massimo di 200 000 tonnellate annue per altri prodotti finiti.

La riduzione della capacità è misurata solo sulla base della chiusura permanente degli impianti di produzione, mediante distruzione fisica in modo che essi non possano essere rimessi in servizio. Una dichiarazione di fallimento di una società siderurgica non può essere considerata come una riduzione della capacità.

Le riduzioni nette di capacità riportate nell'allegato 2 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono minime e le riduzioni nette effettive di capacità da raggiungere e il relativo calendario sono stabiliti sulla base del programma di ristrutturazione finale della Polonia e dei piani d'impresa specifici nel quadro dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, tenendo conto dell'obiettivo di garantire la vitalità economica delle imprese beneficiarie al 31 dicembre 2006.

8.   Il piano d'impresa per la società beneficiaria PHS è realizzato. In particolare:

a)

gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori:

i)

riorganizzazione delle strutture di produzione della PHS in base ai prodotti, garantendo un'organizzazione orizzontale per funzione (acquisti, produzione, vendite);

ii)

creazione di una struttura di gestione unificata della PHS, che consenta la completa realizzazione di sinergie nella fase di consolidamento;

iii)

evoluzione dell'obiettivo strategico della PHS, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato;

iv)

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione della PHS, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette;

v)

riesame da parte della PHS, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nella società madre;

vi)

riesame da parte della PHS della combinazione dei prodotti, riducendo la sovraccapacità per i prodotti semilavorati lunghi e spostandosi in generale verso il mercato di prodotti con più elevato valore aggiunto;

vii)

investimenti della PHS al fine di migliorare la qualità dei prodotti finiti; occorre prestare particolare attenzione al conseguimento, entro una data da stabilirsi nel calendario per l'attuazione del programma di ristrutturazione della PHS e non oltre la fine del 2006, della produzione di qualità Sigma 3 nell'impianto della PHS di Cracovia;

b)

la PHS deve massimizzare le economie durante il periodo di ristrutturazione, aumentando l'efficienza energetica, migliorando gli acquisti e garantendo rendimenti di produttività paragonabili ai livelli dell'Unione;

c)

occorre attuare una ristrutturazione dell'occupazione; devono essere raggiunti al 31 dicembre 2006 livelli di produttività comparabili a quelli ottenuti dai gruppi di produzione dell'industria siderurgica nell'Unione, sulla base di cifre consolidate, inclusa l'occupazione indiretta nelle società di servizi interamente possedute;

d)

qualsiasi privatizzazione deve fondarsi su una base che rispetti l'esigenza di trasparenza e rifletta integralmente il valore commerciale della PHS. Non devono essere concessi ulteriori aiuti di Stato nell'ambito della vendita.

9.   Il piano d'impresa per le altre società beneficiarie è realizzato. In particolare:

a)

per tutte le altre società beneficiarie gli sforzi di ristrutturazione si concentrano sui seguenti fattori:

i)

evoluzione dell'obiettivo strategico, passando dall'orientamento alla produzione all'orientamento al mercato;

ii)

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione di tali società, garantendo inoltre un miglior controllo sulle vendite dirette;

iii)

riesame, sulla base di valide considerazioni economiche, della strategia delle società figlie e reintegrazione, se opportuno, di alcuni servizi nelle società madri;

b)

per la Huta Bankowa, attuazione del programma di economie;

c)

per la Huta Buczek, concessione del supporto finanziario necessario da parte di creditori e istituzioni finanziarie locali e attuazione del programma di economie, fra cui una riduzione del costo degli investimenti adattando le strutture di produzione esistenti;

d)

per la Huta Łabędy, attuazione del programma di economie e riduzione del ricorso all'industria estrattiva e mineraria;

e)

per la Huta Pokój, raggiungimento di standard di produttività internazionali nelle società figlie, attuazione del risparmio del consumo energetico e cancellazione degli investimenti proposti nel reparto trasformazione e costruzione;

f)

per la Huta Batory, raggiungimento di un accordo con creditori e istituzioni finanziarie sul consolidamento del debito e su prestiti destinati all'investimento. La società deve inoltre assicurare ulteriori economie sostanziali, connesse con la ristrutturazione dell'occupazione e con maggiori rendimenti;

g)

per la Huta Andrzej, garantire una base finanziaria solida al suo sviluppo negoziando un accordo tra gli attuali prestatori della società, i creditori a lungo termine, i creditori commerciali e le istituzioni finanziarie. È inoltre necessario effettuare ulteriori investimenti nel laminatoio per tubi a caldo ed attuare il programma di riduzione di organico;

h)

per la Huta L.W., sono necessari ulteriori investimenti in relazione ai progetti della società per laminatoi a caldo, impianti di sollevamento e miglioramenti ambientali. Questa società deve inoltre raggiungere livelli più elevati di produttività, mediante una ristrutturazione dell'organico e una riduzione dei costi per i servizi esterni.

10.   Eventuali modifiche successive del piano di ristrutturazione globale e dei piani individuali devono essere approvate dalla Commissione e, se del caso, dal Consiglio.

11.   La ristrutturazione deve avvenire in condizioni di piena trasparenza e sulla base di corretti principi dell'economia di mercato.

12.   La Commissione e il Consiglio seguono da vicino la realizzazione della ristrutturazione e il soddisfacimento delle condizioni di cui al presente titolo in materia di vitalità economica, aiuti di Stato e riduzioni delle capacità prima dell'adesione e dopo, fino alla fine del periodo di ristrutturazione, conformemente ai paragrafi da 13 a 18. A tal fine la Commissione riferisce al Consiglio.

13.   Oltre agli aiuti di Stato, la Commissione ed il Consiglio controllano i parametri di ristrutturazione di cui all'allegato 3 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003. I rimandi fatti in tale allegato al punto 14 del protocollo sono intesi come rimandi al paragrafo 14 del presente articolo.

14.   Il controllo include una valutazione indipendente che viene effettuata nel 2003, 2004, 2005 e 2006. Si applica il test di vitalità economica messo a punto dalla Commissione e si misura la produttività nel contesto della valutazione.

15.   La Polonia collabora pienamente all'attuazione dell'intero sistema di controllo. In particolare:

a)

la Polonia trasmette alla Commissione relazioni semestrali relative alla ristrutturazione delle società beneficiarie, entro il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno fino alla fine del periodo di ristrutturazione,

b)

la prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 15 marzo 2003 e l'ultima entro il 15 marzo 2007, salvo decisione contraria della Commissione,

c)

le relazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per il controllo del processo di ristrutturazione, degli aiuti di Stato e della riduzione e utilizzo di capacità e devono fornire dati finanziari sufficienti a consentire l'elaborazione di una valutazione che stabilisca se le condizioni e requisiti contenuti nel presente titolo sono stati soddisfatti. Le relazioni devono contenere per lo meno le informazioni di cui all'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, che la Commissione si riserva di modificare sulla base delle esperienze raccolte nel corso del processo di monitoraggio. Nell'allegato 4 del protocollo n. 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 il rimando fatto al punto 14 del protocollo é inteso come rimando al paragrafo 14 del presente articolo. Oltre alle singole relazioni riguardanti le società beneficiarie deve essere inoltre elaborata una relazione sulla situazione generale del settore siderurgico polacco, compresi recenti sviluppi macroeconomici,

d)

la Polonia deve inoltre fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per la valutazione indipendente di cui al paragrafo 14,

e)

la Polonia deve chiedere alle società beneficiarie di comunicare obbligatoriamente tutti i dati che in altre circostanze potrebbero essere considerati riservati. Allorché riferisce al Consiglio la Commissione deve garantire che informazioni riservate relative alle singole società non siano rivelate.

16.   La Commissione può decidere in qualsiasi momento di nominare un consulente indipendente con il compito di valutare i risultati dei controlli, effettuare qualsiasi ricerca necessaria e riferire alla Commissione e al Consiglio.

17.   Se, sulla base dei controlli effettuati, la Commissione riscontra discordanze sostanziali dai dati finanziari sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione della vitalità economica, essa può chiedere alla Polonia di adottare misure appropriate per rafforzare o modificare le misure di ristrutturazione per le società beneficiarie interessate.

18.   Qualora i controlli rivelino che:

a)

le condizioni per le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo non sono state soddisfatte, o che

b)

gli impegni assunti nel quadro della proroga del periodo nel corso del quale la Polonia può concedere a titolo eccezionale un sostegno di Stato per la ristrutturazione della sua industria siderurgica ai sensi dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Polonia, dall'altra, non sono stati soddisfatti, o che

c)

nel corso del periodo di ristrutturazione la Polonia ha concesso all'industria siderurgica ed in particolare alle società beneficiarie aiuti di Stato supplementari incompatibili,

le disposizioni transitorie contenute nel presente titolo sono prive d'effetto.

La Commissione adotta le misure necessarie intese ad esigere dalle società interessate il rimborso di qualsiasi aiuto concesso in violazione delle condizioni di cui al presente titolo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UNITÀ 1 E ALL'UNITÀ 2 DELLA CENTRALE NUCLEARE DI BOHUNICE V1 IN SLOVACCHIA

Articolo 64

La Slovacchia si è impegnata a chiudere l'unità 1 della centrale nucleare di Bohunice V1 entro il 31 dicembre 2006 e l'unità 2 della stessa centrale entro il 31 dicembre 2008 al più tardi e a disattivare successivamente dette unità.

Articolo 65

1.   Nel periodo 2004-2006, l'Unione fornisce alla Slovacchia assistenza finanziaria a sostegno dei suoi sforzi di disattivare e affrontare le conseguenze della chiusura e della disattivazione dell'unità 1 e dell'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 (di seguito «l'assistenza»).

2.   L'assistenza è decisa e attuata conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore di taluni paesi dell'Europa centrale e orientale (35).

3.   Per il periodo 2004-2006 l'assistenza ammonta a 90 milioni di euro in stanziamenti di impegno, da ripartire in quote annuali uguali.

4.   L'assistenza, o parti di essa, può essere messa a disposizione come contributo dell'Unione al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione di Bohunice, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Articolo 66

L'Unione riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve continuare oltre le prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si tiene conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.

Articolo 67

Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE A CIPRO

Articolo 68

1.   L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito alla revoca della sospensione di cui al paragrafo 1. Il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo 69

1.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali le disposizioni del diritto dell'Unione si applicano alla linea che separa le zone di cui all'articolo 68 e le zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Il Consiglio delibera all'unanimità.

2.   I confini tra la zona orientale di sovranità del Regno Unito e le zone di cui all'articolo 68 sono considerati parte delle frontiere esterne delle zone di sovranità del Regno Unito ai fini della parte IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro per tutta la durata della sospensione dell'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione ai sensi dell'articolo 68.

Articolo 70

1.   Nulla nel presente titolo osta all'adozione di misure intese a promuovere lo sviluppo economico delle zone di cui all'articolo 68.

2.   Siffatte misure non pregiudicano l'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione alle condizioni stabilite nel presente protocollo in qualsiasi altra parte della Repubblica di Cipro.

Articolo 71

Qualora sia trovata una soluzione della questione di Cipro, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide in merito agli adeguamenti dei termini relativi all'adesione di Cipro all'Unione riguardo la comunità turco-cipriota. Il Consiglio delibera all'unanimità.

Articolo 72

Le disposizioni del presente titolo si applicano alla luce della dichiarazione relativa a Cipro che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ALLEGATI DELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

Articolo 73

Gli allegati I e da III a XVII dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, le relative appendici e gli allegati dei protocolli 2, 3 e 8 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 (36) costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 74

1.   I riferimenti al «trattato di adesione» contenuti negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) della Costituzione, quelli alla data o al momento della firma di tale trattato sono intesi come riferimenti al 16 aprile 2003 e quelli alla data d'adesione sono intesi come riferimenti al 1o maggio 2004.

2.   Fatto salvo il secondo comma, i riferimenti al «presente atto» negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti all'atto di adesione del 16 aprile 2003.

I riferimenti a disposizioni dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti al presente protocollo, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Atto di adesione del 16 aprile 2003

Protocollo

Articolo 21

Articolo 12

Articolo 22

Articolo 13

Articolo 24

Articolo 15

Articolo 32

Articolo 21

Articolo 37

Articolo 26

Articolo 52

Articolo 32

3.   Le espressioni di seguito riportate, figuranti negli allegati di cui all'articolo 73, devono essere intese in base al significato indicato nella seguente tabella di corrispondenza, solo quando si riferiscono esclusivamente a situazioni giuridiche precedenti l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Espressioni figuranti negli allegati di cui all'articolo 73

Significato

Trattato che istituisce la Comunità europea

Costituzione

Trattato sull'Unione europea

Costituzione

Trattati sui quali è fondata l'Unione europea

Costituzione

Comunità (europea)

Unione

Comunità allargata

Unione

Comunitari(o)

dell'Unione

UE

Unione

Unione allargata o UE allargata

Unione

In deroga al primo comma, il significato del termine «comunitario», quando è riferito ai termini «preferenza» e «pesca», rimane invariato.

4.   I riferimenti a parti o disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sono intesi come riferimenti a parti o disposizioni della Costituzione, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Trattato CE

Costituzione

Parte terza, titolo I

Parte III, titolo III, capo I, sezione 3

Parte terza, titolo I, capo 1

Parte III, titolo III, capo I, sezione 3, sottosezione 1

Parte terza, titolo II

Parte III, titolo III, capo III, sezione 4

Parte terza, titolo III

Parte III, titolo III, capo I, sezioni 2 e 4

Parte terza, titolo VI, capo 1

Parte III, titolo III, capo I, sezione 5

Articolo 31

Articolo III-155

Articolo 39

Articolo III-133

Articolo 49

Articolo III-144

Articolo 58

Articolo III-158

Articolo 87

Articolo III-167

Articolo 88

Articolo III-168

Articolo 226

Articolo III-360

Allegato I

Allegato I

5.   Qualora negli allegati di cui all'articolo 73 del presente protocollo sia previsto che il Consiglio o la Commissione adottino atti giuridici, detti atti assumono la forma di regolamenti europei o di decisioni europee.

10.   

PROTOCOLLO SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo III-184 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo III-184, paragrafo 2 della Costituzione sono:

a)

il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

b)

il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo III-184 della Costituzione e del presente protocollo si intende per:

a)

«pubblico», la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;

b)

«disavanzo», l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;

c)

«investimento», la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;

d)

«debito», il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita alla lettera a).

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all'articolo 2, lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

11.   

PROTOCOLLO SUI CRITERI DI CONVERGENZA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga, di cui all'articolo III-198 della Costituzione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera a) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

Articolo 2

Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera b) della Costituzione significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro interessato non è oggetto di una decisione europea del Consiglio, di cui all'articolo III-184, paragrafo 6 della Costituzione, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Articolo 3

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera c) della Costituzione significa che lo Stato membro interessato ha rispettato i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.

Articolo 4

Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo III-198, paragrafo 1, lettera d) della Costituzione significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine dello Stato membro interessato, osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

Articolo 5

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE e del comitato economico e finanziario di cui all'articolo III-192 della Costituzione, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo III-198 della Costituzione, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

12.   

PROTOCOLLO SULL'EUROGRUPPO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,

CONSAPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.

Articolo 2

I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.

13.   

PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD IN RELAZIONE ALL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l'euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria, ai sensi del punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,

PRENDENDO ATTO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.

Articolo 2

Gli articoli da 3 a 8 e l'articolo 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.

Articolo 3

Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla sua legislazione nazionale.

Articolo 4

L'articolo I-30, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo I-30, paragrafo 5, l'articolo III-177, secondo comma, l'articolo III-184, paragrafi 1, 9 e 10, l'articolo III-185, paragrafi da 1 a 5, l'articolo III-186, gli articoli III-188, III-189, III-190 e III-191, l'articolo III-196, l'articolo III-198, paragrafo 3, gli articoli III-326 e III-382 della Costituzione non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo III-179, paragrafo 2 della Costituzione per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale.

Nelle disposizioni di cui al primo comma i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.

Articolo 5

Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.

Gli articoli III-192, paragrafo 4 e III-200 della Costituzione si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga. Gli articoli III-201 e III-202 della Costituzione continuano ad applicarsi al Regno Unito.

Articolo 6

Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso all'atto dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati all'articolo 4 e nei casi menzionati all'articolo III-197, paragrafo 4, primo comma della Costituzione. A tal fine si applica l'articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione.

Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea conformemente all'articolo III-382, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione.

Articolo 7

Gli articoli 3, 4, 6, 7, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 1, gli articoli 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 50 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea («statuto») non si applicano al Regno Unito.

In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.

I riferimenti nell'articolo 10, paragrafo 3 e nell'articolo 30, paragrafo 2 dello statuto al «capitale sottoscritto della Banca centrale europea» non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.

Articolo 8

L'articolo III-199 della Costituzione e gli articoli da 43 a 47 dello statuto si applicano, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o no di una deroga, con i seguenti emendamenti:

a)

all'articolo 43 dello statuto, i riferimenti ai compiti della Banca centrale europea e dell'Istituto monetario europeo includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo della decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;

b)

oltre ai compiti previsti dall'articolo 46 dello statuto, la Banca centrale europea svolge anche funzioni di consulenza in merito ai regolamenti europei o alle decisioni europee del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 9, lettere a) e c) del presente protocollo e contribuisce alla preparazione delle medesime;

c)

la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della Banca centrale europea per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.

Articolo 9

Il Regno Unito può notificare al Consiglio in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:

a)

il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo III-198, paragrafi 1 e 2 della Costituzione, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;

b)

la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta e contribuisce alle sue riserve sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;

c)

il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo III-198, paragrafo 3 della Costituzione, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro.

Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli articoli da 3 a 8 cessano di produrre effetto.

Articolo 10

In deroga all'articolo III-181 della Costituzione e all'articolo 21, paragrafo 1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.

14.   

PROTOCOLLO SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA IN RELAZIONE ALL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO che la Costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese alla deroga,

TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ai sensi del punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

La Danimarca usufruisce di una deroga, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. La deroga comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutte le disposizioni della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea relativi a una deroga.

Articolo 2

Quanto all'abrogazione della deroga, la procedura di cui all'articolo III-198 della Costituzione è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.

Articolo 3

In caso di abrogazione della deroga non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.

15.   

PROTOCOLLO SU TALUNE ATTIVITÀ DELLA BANCA NAZIONALE DI DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attività nei territori della Danimarca che non fanno parte dell'Unione.

16.   

PROTOCOLLO SUL REGIME DEL FRANCO COMUNITÀ FINANZIARIA DEL PACIFICO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

La Francia può mantenere il privilegio dell'emissione monetaria in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e ha il diritto esclusivo di fissare la parità del franco Comunità finanziaria del Pacifico.

17.   

PROTOCOLLO SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che le disposizioni dell'acquis di Schengen consistenti in accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché in accordi connessi e norme adottate sulla base dei suddetti accordi sono state integrate nell'ambito dell'Unione europea mediante un protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che adotta la Comunità europea;

DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore di detto protocollo, nell'ambito della Costituzione e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne;

TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca;

TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati membri di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis;

RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni della Costituzione relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri;

TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati vincolati dall'Unione nordica dei passaporti,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione e nel rispetto delle pertinenti disposizioni della Costituzione.

Articolo 2

L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.

Articolo 3

La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.

Articolo 4

L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord possono in qualsiasi momento chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.

Il Consiglio adotta una decisione europea in merito a tale richiesta. Delibera all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.

Articolo 5

Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni della Costituzione.

In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo III-419, paragrafo 1 della Costituzione si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.

Articolo 6

La Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. A tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.

Articolo 7

Ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.

18.   

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO III-130 DELLA COSTITUZIONE AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Nonostante gli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione, qualsiasi misura adottata a norma di detta Costituzione o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato a esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:

a)

verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri o per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e

b)

stabilire se concedere o no ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.

Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare i suddetti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.

Articolo 2

Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circolazione di persone tra i loro territori («zona di libero spostamento»), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a). In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno Unito. Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica tali intese.

Articolo 3

Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 si applica all'Irlanda.

Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, né qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare i suddetti controlli.

Articolo 4

Il presente protocollo si applica anche ad atti che restano in vigore a norma dell'articolo IV-438 della Costituzione.

19.   

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLE POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE E RISPETTO ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E ALLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

Articolo 2

In forza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni, o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di dette sezioni o articoli, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di dette sezioni o articoli e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Articolo 3

1.   Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta al Consiglio, in applicazione della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o di una proposta o di una iniziativa in applicazione dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica, tali Stati membri sono abilitati a partecipare. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione. I regolamenti o le decisioni europei adottati in applicazione dell'articolo III-260 della Costituzione prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

2.   Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.

Articolo 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-260 della Costituzione, nella misura in cui tale articolo riguarda i settori contemplati da dette sezioni o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.

Articolo 7

Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso tali disposizioni non si applicano più all'Irlanda.

20.   

PROTOCOLLO SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

NEL RAMMENTARE la decisione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,

PRESO ATTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo.

CONSAPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi della Costituzione del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in importanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,

DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda l'opzione per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale opzione qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,

PRENDENDO ATTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,

TENENDO PRESENTE il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione:

PARTE I

Articolo 1

La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

Articolo 2

Nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di alcun accordo internazionale concluso dall'Unione a norma di detto capo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

La Danimarca non sostiene le conseguenze finanziarie delle misure di cui all'articolo 1 diverse dalle spese amministrative connesse con le istituzioni.

Articolo 4

1.   La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte I, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.

Se la Danimarca decidesse di non applicare una tale misura, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da prendere.

2.   La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa per quanto riguarda l'acquis di Schengen.

PARTE II

Articolo 5

Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio a norma dell'articolo I-41, dell'articolo III-295, paragrafo 1 e degli articoli da III-309 a III-313 della Costituzione, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, né quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari.

Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

PARTE III

Articolo 6

Il presente protocollo si applica altresì alle misure ancora in vigore a norma dell'articolo IV-438 della Costituzione, che erano contemplate prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa dal protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 7

Gli articoli 1, 2 e 3 non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, né a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

PARTE IV

Articolo 8

La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione.

Articolo 9

1.   In qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 8, la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 9 sono rinumerati di conseguenza.

2.   Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.

ALLEGATO

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese.

Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al secondo e terzo comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

Articolo 2

A norma dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.

Articolo 3

1.   La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.

2.   Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.

Articolo 5

1.   La notifica di cui all'articolo 4 è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen.

Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all'articolo 3 o 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali misure e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.

2.   Una notifica a norma dell'articolo 3 relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell'articolo 3 ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purché tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nella presente parte, la Danimarca sia vincolata da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, si applicano alla Danimarca, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni della Costituzione.

Articolo 7

Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.

21.   

PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO CONTO dell'esigenza degli Stati membri di garantire controlli efficaci alle loro frontiere esterne, se opportuno in cooperazione con i paesi terzi,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

Le disposizioni sulle misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo III-265, paragrafo 2, lettera b) della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con i paesi terzi, a condizione che tali accordi rispettino il diritto dell'Unione e gli altri accordi internazionali pertinenti.

22.   

PROTOCOLLO SUL DIRITTO D'ASILO PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 1 della Costituzione, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali;

CONSIDERANDO che, in base all'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo I-9, paragrafi 1 e 3 della Costituzione da parte dell'Unione;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo I-58 della Costituzione, per domandare di diventare membri dell'Unione tutti gli Stati europei devono rispettare i valori sanciti nell'articolo I-2 della Costituzione;

TENENDO PRESENTE che l'articolo I-59 della Costituzione instaura un meccanismo per la sospensione di taluni diritti in caso di una violazione grave e persistente di tali valori da parte di uno Stato membro;

RAMMENTANDO che ogni cittadino di uno Stato membro, quale cittadino dell'Unione, gode di uno status e di una tutela speciali che sono garantiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni della parte I, titolo II e della parte III, titolo II della Costituzione;

TENENDO PRESENTE che la Costituzione istituisce uno spazio senza frontiere interne e conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

INTENZIONATI ad evitare che l'istituto dell'asilo sia travisato per conseguire finalità diverse da quelle cui tende;

CONSIDERANDO che il presente protocollo rispetta la finalità e gli obiettivi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

Gli Stati membri dell'Unione europea, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali da essi garantito, si considerano reciprocamente paesi d'origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l'asilo. Pertanto, la domanda d'asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all'esame in un altro Stato membro unicamente nei seguenti casi:

a)

se lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino procede, avvalendosi dell'articolo 15 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'adozione di misure che derogano, nel suo territorio, agli obblighi previsti da detta convenzione;

b)

se è stata avviata la procedura di cui all'articolo I-59, paragrafo 1 o 2 della Costituzione e finché il Consiglio o, se del caso, il Consiglio europeo non adotti una decisione europea in merito nei confronti dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

c)

se il Consiglio ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 1 della Costituzione nei riguardi dello Stato membro di cui il richiedente è cittadino ovvero se il Consiglio europeo ha adottato una decisione europea conformemente all'articolo I-59, paragrafo 2 della Costituzione riguardo allo Stato membro di cui il richiedente è cittadino;

d)

se uno Stato membro così decide unilateralmente per la domanda di un cittadino di un altro Stato membro; in tal caso il Consiglio ne è immediatamente informato; la domanda è esaminata partendo dal presupposto che sia manifestamente infondata senza che ciò pregiudichi, in alcun caso, il potere decisionale dello Stato membro.

23.   

PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 6, E DALL'ARTICOLO III-312 DELLA COSTITUZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'articolo I-41, paragrafo 6 e l'articolo III-312 della Costituzione,

RAMMENTANDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo III-309 della Costituzione che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;

RAMMENTANDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, che resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;

CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità di un'Alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;

DETERMINATE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;

RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;

RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

CONSAPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;

RICORDANDO che è importante che il ministro degli affari esteri dell'Unione sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente;

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo I-41, paragrafo 6 della Costituzione è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

a)

a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali programmi europei di equipaggiamento e all'attività dell'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (l'Agenzia europea per la difesa), e

b)

ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2007, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo III-309, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:

a)

a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi, alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;

b)

a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;

c)

a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;

d)

a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di sviluppo delle capacità»;

e)

a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.

Articolo 3

L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.

24.   

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO I-41, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione,

TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo I-41, paragrafo 2 della Costituzione non deve pregiudicare il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e deve rispettare gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per taluni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

L'Unione elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca.

25.   

PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12 (paraffina e cere di petrolio), ex 27.13 (residui paraffinosi) e 27.14 (scisti) della nomenclatura combinata importati per il consumo negli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto all'articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, adotta una decisione europea in cui stabilisce che i dazi doganali applicabili a dette importazione sono introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessari per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.

2.   Le disposizioni previste nel paragrafo 1 possono in ogni caso essere applicate quando le importazione nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno.

3.   Le decisioni europee prese dalla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese quelle intese a respingere la richiesta di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, adottare una decisione europea per modificarle o annullarle.

Articolo 4

1.   Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che sia necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che, entro un mese, adotta una decisione europea che stabilisce se le misure adottate dallo Stato possono essere mantenute o se devono essere modificate o soppresse. L'articolo 3, paragrafo 3 è applicabile a questa decisione della Commissione.

2.   Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro sotto il regime previsto all'articolo 2, in uno o più Stati membri superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso sono considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prende atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si astengono dal ricorrere al Consiglio.

Articolo 5

Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste possono essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, è assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Articolo 6

1.   Gli articoli da 2 a 5 possono essere riveduti dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.

2.   Tuttavia, al momento della revisione, sono comunque mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.

3.   Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi equivalenti di cui al paragrafo 2 possono essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.

ALLEGATO

Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, le Alte parti contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille sono ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania

625 000 tonnellate

Unione economica belgo-lussemburghese

200 000 tonnellate

Francia

75 000 tonnellate

Italia

100 000 tonnellate

Paesi Bassi

1 000 000 tonnellate

26.   

PROTOCOLLO SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

In deroga alle disposizioni della Costituzione, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.

27.   

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,

HANNO CONVENUTO la disposizione interpretativa seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

Le disposizioni della Costituzione non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

28.   

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO III-214 DELLA COSTITUZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione dell'articolo III-214 della Costituzione, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

29.   

PROTOCOLLO SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che l'articolo I-3 della Costituzione prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo I-14, paragrafo 2, lettera c) della Costituzione;

RICORDANDO che le disposizioni della parte III, titolo III, capo III, sezione 3 della Costituzione sulla coesione economica, sociale e territoriale forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un fondo;

RICORDANDO che l'articolo III-223 della Costituzione prevede l'istituzione di un fondo di coesione;

CONSTATANDO che la Banca europea per gli investimenti sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere;

CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale;

PRENDENDO atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni Stati membri;

PRENDENDO atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,

HANNO CONVENUTO la disposizione seguente, che è allegata al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

1.   Gli Stati membri ribadiscono che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione.

2.   Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che i fondi a finalità strutturale devono continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione.

3.   Gli Stati membri ribadiscono la convinzione che la Banca europea per gli investimenti deve continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della Banca europea per gli investimenti non appena ciò sia a tal fine necessario.

4.   Gli Stati membri convengono che il Fondo di coesione eroghi contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo III-184 della Costituzione.

5.   Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi a finalità strutturale per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi a finalità strutturale.

6.   Gli Stati membri dichiarano di essere disposti a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi a finalità strutturale, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi.

7.   Gli Stati membri riconoscono la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposti ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie.

8.   Gli Stati membri dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.

30.   

PROTOCOLLO CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE APPLICABILE ALLA GROENLANDIA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo unico

1.   Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.

2.   Le misure relative al regime d'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo III-231 della Costituzione.

31.   

PROTOCOLLO SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo unico

Nessuna disposizione del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa o dei trattati e atti che lo modificano o completano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

32.   

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ARTICOLO I-9, PARAGRAFO 2 DELLA COSTITUZIONE SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo I-79, paragrafo 2 della Costituzione deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, segnatamente per quanto riguarda:

a)

le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,

b)

i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati terzi e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Esso deve garantire che nessuna sua parte incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.

Articolo 3

Nessun elemento dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo III-375, paragrafo 2 della Costituzione.

33.   

PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ATTI E TRATTATI CHE HANNO COMPLETATO O MODIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA E IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che l'articolo IV-437, paragrafo 1 della Costituzione abroga il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea nonché gli atti e i trattati che li hanno completati o modificati;

CONSIDERANDO che è necessario redigere l'elenco degli atti e dei trattati di cui all'articolo IV-437, paragrafo 1,

CONSIDERANDO che occorre riprendere la sostanza delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 7, del trattato di Amsterdam,

RICORDANDO che l'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto deve restare in vigore,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Articolo 1

1.   Sono abrogati gli atti e i trattati seguenti, che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea:

a)

il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica (GU 152 del 13.7.1967, pag. 13);

b)

il trattato, del 22 aprile 1970, che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 2 del 2.1.1971, pag. 1);

c)

il trattato, del 22 luglio 1975, che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (GU L 359 del 31.12.1977, pag. 4);

d)

il trattato, del 10 luglio 1975, che modifica talune disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti (GU L 91 del 6.4.1978, pag. 1);

e)

il trattato, del 13 marzo 1984, che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia (GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 1);

f)

l'atto unico europeo del 17 febbraio 1986 e 28 febbraio 1986 (GU L 169 del 29.6.1987, pag. 1);

g)

l'atto, del 25 marzo 1993, che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 14);

h)

la decisione 2003/223/CE del Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo, del 21 marzo 2003, concernente una modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66).

2.   È abrogato il trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 340 del 10.11.1997, pag. 1).

3.   È abrogato il trattato di Nizza, del 26 febbraio 2001, che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (GU C 80 del 10.3.2001, pag. 1).

Articolo 2

1.   Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo III-432 della Costituzione e dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i rappresentanti dei governi degli Stati membri stabiliscono di comune accordo le disposizioni necessarie al fine di risolvere taluni problemi specifici del Granducato di Lussemburgo e che derivano dalla creazione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità europee.

2.   L'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), è mantenuto nella versione in vigore alla data dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Allo scopo di adattarlo alla Costituzione, tale atto è modificato nel modo seguente:

a)

all'articolo 1 il paragrafo 3 è soppresso;

b)

all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma: modifica che non riguarda il testo italiano;

c)

all'articolo 6, paragrafo 2, i termini «dell'8 aprile 1965» sono soppressi; i termini «delle Comunità europee» sono sostituiti da «dell'Unione europea»;

d)

all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, i termini «Commissione delle Comunità europee» sono sostituiti da «Commissione europea»;

e)

all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, i termini «Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»;

f)

all'articolo 7, paragrafo 1, quinto trattino, i termini «Corte dei conti delle Comunità europee» sono sostituiti da «Corte dei conti»;

g)

all'articolo 7, paragrafo 1, sesto trattino, i termini «mediatore delle Comunità europee» sono sostituiti da «mediatore europeo»;

h)

all'articolo 7, paragrafo 1, settimo trattino, i termini «della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica» sono sostituiti da «dell'Unione europea»;

i)

all'articolo 7, paragrafo 1, nono trattino, i termini «in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica» sono sostituiti da «in virtù del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica»; il termine «comunitari» è sostituito da «dell'Unione»;

j)

all'articolo 7, paragrafo 1, undicesimo trattino, i termini «delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione europea»;

k)

i trattini dell'articolo 7, paragrafo 1 diventano rispettivamente le lettere da a) a k);

l)

all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma i termini «fatte salve le disposizioni del» sono soppressi; i trattini del secondo comma diventano rispettivamente le lettere a) e b);

m)

all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma i termini «la Comunità» sono sostituiti da «l'Unione»; il termine «fissa» è sostituito da «adotta una decisione europea che fissa»; i termini «di cui al comma precedente» sono sostituiti da «di cui al primo comma»;

n)

all'articolo 11, paragrafo 3, i termini «fatti salvi l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità europea» sono sostituiti da «fatto salvo l'articolo III-238 della Costituzione»;

o)

all'articolo 14, i termini «risultano necessarie» sono sostituiti da «risulti necessario adottare»; i termini «su proposta» sono sostituiti da «su iniziativa»; i termini «adotta tali misure» sono sostituiti da «adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari».

34.   

PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE ISTITUZIONI E AGLI ORGANI DELL'UNIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dall'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea e dalla Comunità europea all'Unione europea istituita dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che succede a entrambe, è necessario prevedere disposizioni transitorie applicabili prima che prendano effetto tutte le disposizioni della Costituzione e gli atti necessari per la loro applicazione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

1.   Con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni parlamentari europee del 2009, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2, secondo comma della Costituzione, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

2.   Durante la legislatura 2004-2009, la composizione e il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro restano quelli esistenti alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa; il numero dei rappresentanti è fissato come segue:

Belgio

24

Repubblica ceca

24

Danimarca

14

Germania

99

Estonia

6

Grecia

24

Spagna

54

Francia

78

Irlanda

13

Italia

78

Cipro

6

Lettonia

9

Lituania

13

Lussemburgo

6

Ungheria

24

Malta

5

Paesi Bassi

27

Austria

18

Polonia

54

Portogallo

24

Slovenia

7

Slovacchia

14

Finlandia

14

Svezia

19

Regno Unito

78

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 2

1.   Le disposizioni dell'articolo I-25, paragrafi 1, 2 e 3 della Costituzione, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1o novembre 2009, dopo lo svolgimento delle elezioni parlamentari del 2009, conformemente all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione.

2.   Fino al 31 ottobre 2009, sono in vigore le disposizioni seguenti, fatto salvo l'articolo I-25, paragrafo 4 della Costituzione.

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

7

Germania

29

Estonia

4

Grecia

12

Spagna

27

Francia

29

Irlanda

7

Italia

29

Cipro

4

Lettonia

4

Lituania

7

Lussemburgo

4

Ungheria

12

Malta

3

Paesi Bassi

13

Austria

10

Polonia

27

Portogallo

12

Slovenia

4

Slovacchia

7

Finlandia

7

Svezia

10

Regno Unito

29

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 232 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

3.   Per le adesioni successive, la soglia di cui al paragrafo 2 è calcolata in modo che la soglia della maggioranza qualificata espressa in voti non superi quella risultante dalla tabella che figura nella dichiarazione relativa all'allargamento dell'Unione europea, iscritta nell'atto finale della Conferenza che ha adottato il trattato di Nizza.

4.   Le disposizioni seguenti relative alla definizione della maggioranza qualificata prendono effetto il 1o novembre 2009:

articolo I-44, paragrafo 3, terzo, quarto e quinto comma della Costituzione;

articolo I-59, paragrafo 5, secondo e terzo comma della Costituzione;

articolo I-60, paragrafo 4, secondo comma della Costituzione;

articolo III-179, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;

articolo III-184, paragrafo 6, terzo e quarto comma della Costituzione;

articolo III-184, paragrafo 7, terzo e quarto comma della Costituzione;

articolo III-194, paragrafo 2, secondo e terzo comma della Costituzione;

articolo III-196, paragrafo 3, secondo e terzo comma della Costituzione;

articolo III-197, paragrafo 4, secondo e terzo comma della Costituzione;

articolo III-198, paragrafo 2, terzo comma della Costituzione;

articolo III-312, paragrafo 3, terzo e quarto comma della Costituzione;

articolo III-312, paragrafo 4, terzo e quarto comma della Costituzione;

articolo 1, secondo, terzo e quarto comma, e articolo 3, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia;

articolo 1, secondo, terzo e quarto comma e articolo 5, terzo, quarto e quinto comma del protocollo sulla posizione della Danimarca.

Fino al 31 ottobre 2009, qualora non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi di cui agli articoli enumerati al primo comma, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 3

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del Consiglio «Affari generali», deliberante a maggioranza semplice.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UNIONE

Articolo 4

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità di tale ministro.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO

Articolo 5

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo III-344, paragrafo 2 della Costituzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

Articolo 6

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-386 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Irlanda

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo III-389 della Costituzione, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio

12

Repubblica ceca

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Irlanda

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

Regno Unito

24

35.   

PROTOCOLLO RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA SCADENZA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E AL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa:

Articolo 1

1.   Il valore netto delle attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali iscritte nel bilancio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio dell'Unione destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «Comunità europea del carbone e dell'acciaio in liquidazione». A liquidazione conclusa, tale patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

2.   Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

Articolo 2

1.   Una legge europea del Consiglio stabilisce tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

2.   Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 3

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applica la Costituzione.

36.   

PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO l'importanza del fatto che le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica continuino a produrre pienamente effetti giuridici,

DESIDEROSE di adattare tale trattato alle nuove regole definite dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, in particolare nei settori istituzionale e finanziario,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che modificano il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica come segue:

Articolo 1

Il presente protocollo modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) nella versione in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente protocollo, gli effetti giuridici delle modifiche apportate al trattato CEEA dai trattati e dagli atti abrogati in virtù dell'articolo IV-437 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nonché gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base del trattato CEEA rimangono impregiudicati.

Articolo 2

La denominazione del titolo III del trattato CEEA «Disposizioni istituzionali» è sostituita dalla seguente: «Disposizioni istituzionali e finanziarie».

Articolo 3

All'inizio del titolo III del trattato CEEA, è inserito il nuovo capo seguente:

«CAPO I

APPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

Articolo 106 bis

1.   Gli articoli da I-19 a I-29, gli articoli da I-31 a I-39, gli articoli I-49 e I-50, gli articoli da I-53 a I-56, gli articoli da I-58 a I-60, gli articoli da III-330 a III-372, gli articoli III-374 e III-375, gli articoli da III-378 a III-381, gli articoli III-384 e III-385, gli articoli da III-389 a III-392, gli articoli da III-395 a III-410, gli articoli da III-412 a III-415, gli articoli III-427, III-433, IV-439 e IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa si applicano al presente trattato.

2.   Nel quadro del presente trattato, i riferimenti all'Unione e alla Costituzione fatti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1 e in quelle dei protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al presente trattato si intendono, rispettivamente, come riferimenti alla Comunità europea dell'energia atomica presente e al trattato.

3.   Le disposizioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa non derogano a quanto stipulato dal presente trattato.»

Articolo 4

Al titolo III del trattato CEEA, i capi I, II e III diventano rispettivamente II, III, IV.

Articolo 5

1.   L'articolo 3, gli articoli da 107 a 132, gli articoli da 136 a 143, gli articoli da 146 a 156, gli articoli da 158 a 163, gli articoli da 165 a 170, gli articoli 173, 173 A e 175, gli articoli da 177 a 179 bis, gli articoli 180 ter e 181, gli articoli 183, 183 A, 190 e 204 del trattato CEEA sono abrogati.

2.   I protocolli allegati precedentemente al trattato CEEA sono abrogati.

Articolo 6

La denominazione del titolo IV del trattato CEEA «Disposizioni finanziarie» è sostituita dalla denominazione «Disposizioni finanziarie particolari».

Articolo 7

1.   All'articolo 38, terzo comma e all'articolo 82, terzo comma del trattato CEEA, i riferimenti agli articoli 141 e 142 sono sostituiti rispettivamente dai riferimenti agli articoli III-360 e III-361 della Costituzione.

2.   All'articolo 171, paragrafo 2 e all'articolo 176, paragrafo 3 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 183 è sostituito dal riferimento all'articolo III-412 della Costituzione.

3.   All'articolo 172, paragrafo 4 del trattato CEEA, il riferimento all'articolo 177, paragrafo 5 è sostituito dal riferimento all'articolo III-404 della Costituzione.

4.   Agli articoli 38, 82, 96 e 98 del trattato CEEA, il termine «direttiva» è sostituito da «regolamento europeo».

5.   Nel trattato CEEA il termine «decisione» è sostituito da «decisione europea», fatta eccezione per gli articoli 18, 20, 23 e per l'articolo 53, primo comma, nonché nei casi in cui la decisione è adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

6.   Nel trattato CEEA l'espressione «Corte di giustizia» è sostituita dall'espressione «Corte di giustizia dell'Unione europea».

Articolo 8

L'articolo 191 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 191

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.»

Articolo 9

L'articolo 198 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 198

Salvo contrarie disposizioni, le disposizioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland con le deroghe che figuravano in origine nel trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e che sono state riportate nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

In deroga al primo, secondo e terzo comma:

a)

il presente trattato non si applica alle Færøer né alla Groenlandia;

b)

il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord a Cipro;

c)

il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;

d)

il presente trattato si applica alle Isole Normanne e all'isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di cui all'articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a) del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ripreso nel protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.»

Articolo 10

L'articolo 206 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:

«Articolo 206

La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura di cui all'articolo IV-443 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.»

Articolo 11

All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.»

Articolo 12

Le entrate e le spese della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni, sono iscritte nel bilancio dell'Unione.

B.   ALLEGATI

AL TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

ALLEGATO I

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO III-226 DELLA COSTITUZIONE

-1- Numeri della Nomenclatura combinata

-2- Denominazione dei prodotti

CAPITOLO 1

Animali vivi

CAPITOLO 2

Carni e frattaglie commestibili

CAPITOLO 3

Pesci, crostacei e molluschi

CAPITOLO 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

CAPITOLO 5

 

0504

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

0515

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

CAPITOLO 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

CAPITOLO 7

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

CAPITOLO 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

CAPITOLO 9

Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)

CAPITOLO 10

Cereali

CAPITOLO 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

CAPITOLO 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

CAPITOLO 13

 

ex 1303

Pectina

CAPITOLO 15

 

1501

Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

1502

Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

1503

Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

1504

Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

1507

Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

1512

Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

1513

Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

1517

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

CAPITOLO 16

Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

CAPITOLO 17

 

1701

Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

1702

Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

1703

Melassi, anche decolorati

1705 (37)

Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione

CAPITOLO 18

 

1801

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802

Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

CAPITOLO 20

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

CAPITOLO 22

 

2204

Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

2205

Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

2207

Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

ex 2208 (37)

ex 2209 (37)

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nel presente allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

ex 2210 (37)

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

CAPITOLO 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

CAPITOLO 24

 

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

CAPITOLO 45

 

4501

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

CAPITOLO 54

 

5401

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

CAPITOLO 57

 

5701

Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

ALLEGATO II

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICA LA PARTE III, TITOLO IV DELLA COSTITUZIONE

Groenlandia

Nuova Caledonia e dipendenze

Polinesia francese

Terre australi ed antartiche francesi

Isole Wallis e Futuna

Mayotte

Saint Pierre e Miquelon

Aruba

Antille olandesi:

Bonaire

Curaçao

Saba

Sint Eustatius

Sint Maarten

Anguilla

Isole Cayman

Isole Falkland

Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud

Montserrat

Pitcairn

Sant'Elena e dipendenze

Territori dell'Antartico britannico

Territori britannici dell'Oceano indiano

Isole Turks e Caicos

Isole Vergini britanniche

Bermuda


(1)  GU L 73 del 27.3.1972, pag. 47.

(2)  GU L 73 del 27.3.1972, pag. 84.

(3)  GU L 291 del 19.11.1979, pag. 163.

(4)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 322.

(5)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 355.

(6)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 364.

(7)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 365.

(8)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 367.

(9)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 370.

(10)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(11)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(12)  GU L 79 del 22.3.2002, pag. 42.

(13)  Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

(14)  Regolamento (CE) n. 2760/98 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49).

(15)  Regolamento (CE) n. 555/2000 (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

(16)  Regolamento (CE) n. 1267/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

(17)  Regolamento (CE) n. 1268/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

(18)  Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1).

(19)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(20)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(21)  GU L 232 del 2.9.1999, pag. 34.

(22)  Come previsto negli orientamenti per l'attuazione del programma Phare [SEC (1999) 1596, aggiornato il 6.9.2002 con C 3303/2].

(23)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(24)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(25)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(26)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(27)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(28)  GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

(29)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(30)  GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

(31)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(32)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(33)  GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(34)  GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

(35)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(36)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(37)  Posizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU 7 del 30.1.1962, pag. 71/61).


ATTO FINALE

La CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles il 30 settembre 2003 per adottare di comune accordo il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ha adottato i seguenti testi:

I.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

II.

Protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1.

Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

2.

Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

3.

Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

4.

Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

5.

Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

6.

Protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea

7.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

8.

Protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

9.

Protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

10.

Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

11.

Protocollo sui criteri di convergenza

12.

Protocollo sull'Eurogruppo

13.

Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in relazione all'unione economica e monetaria

14.

Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca in relazione all'unione economica e monetaria

15.

Protocollo su talune attività della Banca nazionale di Danimarca

16.

Protocollo sul regime del franco Comunità finanziaria del Pacifico

17.

Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

18.

Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno Unito e all'Irlanda

19.

Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile e alla cooperazione di polizia

20.

Protocollo sulla posizione della Danimarca

21.

Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne

22.

Protocollo sul diritto d'asilo per i cittadini degli Stati membri

23.

Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo I-41, paragrafo 6, e dall'articolo III-312 della Costituzione

24.

Protocollo sull'articolo I-41, paragrafo 2, della Costituzione

25.

Protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi

26.

Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca

27.

Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

28.

Protocollo sull'articolo III-214 della Costituzione

29.

Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale

30.

Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia

31.

Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese

32.

Protocollo relativo all'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

33.

Protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea

34.

Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

35.

Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio

36.

Protocollo che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

III.

Allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1.

Allegato I - Elenco previsto dall'articolo III-226 della Costituzione

2.

Allegato II - Paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte III, titolo IV della Costituzione

La Conferenza ha adottato le dichiarazioni qui di seguito elencate e allegate al presente atto finale.

A.

Dichiarazioni relative a disposizioni della Costituzione

1.

Dichiarazione relativa all'articolo I-6

2.

Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2

3.

Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28

4.

Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

5.

Dichiarazione relativa all'articolo I-25

6.

Dichiarazione relativa all'articolo I-26

7.

Dichiarazione relativa all'articolo I-27

8.

Dichiarazione relativa all'articolo I-36

9.

Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329

10.

Dichiarazione relativa all'articolo I-51

11.

Dichiarazione relativa all'articolo I-57

12.

Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali

13.

Dichiarazione relativa all'articolo III-116

14.

Dichiarazione relativa agli articoli III-136 e III-267

15.

Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322

16.

Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c)

17.

Dichiarazione relativa all'articolo III-184

18.

Dichiarazione relativa all'articolo III-213

19.

Dichiarazione relativa all'articolo III-220

20.

Dichiarazione relativa all'articolo III-243

21.

Dichiarazione relativa all'articolo III-248

22.

Dichiarazione relativa all'articolo III-256

23.

Dichiarazione relativa all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma

24.

Dichiarazione relativa all'articolo III-296

25.

Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

26.

Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4

27.

Dichiarazione relativa all'articolo III-419

28.

Dichiarazione relativa all'articolo IV-440, paragrafo 7

29.

Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2

30.

Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

B.

Dichiarazioni relative ai protocolli allegati alla Costituzione

Dichiarazioni sul protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

31.

Dichiarazione relativa alle isole Åland

32.

Dichiarazione relativa alla popolazione Sami

Dichiarazioni sul protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

33.

Dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro

34.

Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro

35.

Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania

36.

Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa

37.

Dichiarazione relativa all'Unità 1 e all'Unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia

38.

Dichiarazione relativa a Cipro

39.

Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca

40.

Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

41.

Dichiarazione concernente l'Italia

Inoltre, la Conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente atto finale:

42.

Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo I-55

43.

Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV-440

44.

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia

45.

Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

46.

Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini»

47.

Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine «cittadini»

48.

Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo

49.

Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali

50.

Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheria sull'ortografia della denominazione della moneta unica nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.

V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři

Udfærdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas

Έγινε στη Ρώμη, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Rome on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a ceathair

Fatto a Roma, addi ventinove ottobre duemilaquattro.

Romā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt devintą dieną Romoje

Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján

Magħmul f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa

Gedaan te Roma, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego czwartego

Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro

V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri

V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

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Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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Għall-President ta' Malta

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Za predsednika Republike Slovenije

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Za prezidenta Slovenskej republiky

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Konungariket Sveriges regering

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Han firmado asimismo la presente Acta final, en su condición de Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea, observadores ante la Conferencia:

Tento závěrečný akt rovněž podepsali pozorovatelé při Konferenci, jakožto státy kandidující na přistoupení k Evropské unii:

Følgende observatører ved konferencen har ligeledes undertegnet denne slutakt i deres egenskab af kandidatstater til Den Europæiske Union:

Als Beobachter bei der Konferenz haben in ihrer Eigenschaft als Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union ferner diese Schlussakte unterzeichnet:

Käesoleva lõppakti on allkirjastanud Euroopa Liidu kandidaatriikide esindajatena ka konverentsi vaatlejad:

Την παρούσα Τελική Πράξη υπέγραψαν επίσης, υπό την ιδιότητά τους ως υποψηφίων για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών, οι παρατηρητές κατά τη Διάσκεψη:

The following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the European Union, having been observers to the Conference:

Ont également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union européenne, observateurs auprès de la Conférence:

Shínigh na breathnóirí seo a leanas ag an gComhdháil an Ionstraim Chríochnaítheach seo freisin ina gcáil mar Stáit iarrthacha don Aontas Eorpach:

Hanno altresì firmato il presente atto finale, in qualità di Stati candidati all'Unione europea, osservatori nella Conferenza

Šo Nobeiguma aktu kā Eiropas Savienības pievienošanās kandidātvalstu vadītāji ir parakstījuši arī šādi Konferences novērotāji:

Baigiamąjį aktą taip pat pasirašo į Europos Sąjungą stojančios valstybės kandidatės, Konferencijos stebėtojos:

Ezt az záróokmányt a Európai Unió tagjelölt államaiként, amelyek a Konferencián megfigyelőként vettek részt, a következők is aláírták:

Iffirmaw ukoll dan l-Att Finali, fil-kapaċità tagħhom ta' Stati kandidati ta' l-Unjoni Ewropea, bħala osservaturi għall-Konferenza:

Deze Slotakte is tevens ondertekend door de volgende kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, waarnemers bij de Conferentie:

Niniejszy Akt Końcowy został również podpisany przez Państwa kandydujące do przystąpienia do Unii Europejskiej, będące obserwatorami przy Konferencji:

Assinaram igualmente a presente Acta Final, na qualidade de Estados candidatos à adesão à União Europeia, observadores na Conferência:

V postavení štátov uchádzajúcich sa o pristúpenie k Európskej únii a v postavení pozorovateľov na konferencii podpísali tento záverečný akt:

To sklepno listino so kot države kandidatke za pristop k Evropski uniji in kot opazovalke Konference, podpisali tudi

Tämän päätösasiakirjan ovat Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioina allekirjoittaneet myös konferenssiin tarkkailijoina osallistuneet:

Nedanstående observatörer vid konferensen har, i sin egenskap av kandidatstater inför anslutning till Europeiska unionen, likaledes undertecknat denna slutakt:

Зa Peпублика Бьлгария

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Pentru România

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Türkiye Cumhuriyeti Adına

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