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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/3134

13.12.2024

DECISIONE (UE) 2024/3134 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2024

relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l’occupazione (3),

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri e l’Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione, in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile e di mercati del lavoro inclusivi, resilienti, orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita economica equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE). Gli Stati membri devono considerare la promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.

(2)

L’Unione deve combattere l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, come stabilito all’articolo 3 TUE. Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro l’esclusione sociale, e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, quali enunciati all’articolo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(3)

Conformemente al TFUE, l’Unione ha creato e attuato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell’ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione («orientamenti in materia di occupazione») quali figurano nell’allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (4), gli orientamenti integrati. Gli orientamenti in materia di occupazione devono guidare l’attuazione delle politiche negli Stati membri e nell’Unione, rispecchiando l’interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione adeguata e nel complesso sostenibile di politiche economiche, occupazionali e sociali che comporti ricadute positive per i mercati del lavoro e la società in generale, rafforzi la resilienza economica e sociale e risponda efficacemente alle sfide a medio e più lungo termine come pure agli effetti delle crisi, come la pandemia di COVID-19 e l’aumento del costo della vita connesso alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(4)

Per promuovere il progresso economico e sociale, compresa la convergenza verso l’alto, sostenere le transizioni verde e digitale, rafforzare la base industriale e la competitività dell’Unione e realizzare mercati del lavoro inclusivi e resilienti nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero affrontare le carenze di manodopera e di competenze e promuovere un’istruzione e formazione inclusiva e di qualità per tutti, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze di base, soprattutto tra gli studenti svantaggiati, alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) nell’istruzione scolastica e superiore, all’istruzione e formazione professionale orientata al futuro, a una riqualificazione e a un miglioramento del livello delle competenze lungo tutto l’arco della vita, come pure a efficaci politiche attive del mercato del lavoro e al miglioramento delle condizioni di lavoro e delle opportunità di carriera, nel rispetto del ruolo e dell’autonomia delle parti sociali. Ciò è particolarmente importante per le regioni meno sviluppate, remote e ultraperiferiche dell’Unione, dove i bisogni sono maggiori. Un’ulteriore risposta alle carenze registrate può consistere nel migliorare una mobilità equa dei lavoratori e dei discenti all’interno dell’UE e nell’attrarre talenti da paesi terzi. Occorrerebbe inoltre rafforzare i legami tra i sistemi di istruzione e formazione e il mercato del lavoro e si dovrebbero riconoscere le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale.

(5)

Gli orientamenti in materia di occupazione sono in linea con il nuovo quadro di governance economica dell’Unione entrato in vigore il 30 aprile 2024 (5), la vigente legislazione dell’Unione e varie iniziative dell’Unione, tra cui le raccomandazioni del Consiglio del 14 giugno 2021 (6), del 29 novembre 2021 (7), del 5 aprile 2022 (8), del 16 giugno 2022 (9), del 28 novembre 2022 (10), dell’8 dicembre 2022 (11), del 30 gennaio 2023 (12), del 12 giugno 2023 (13) e del 27 novembre 2023 (14), la raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione (15), la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2021 (16), la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale», del 30 settembre 2020 dal titolo «Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027», del 3 marzo 2021 dal titolo «Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030», del 7 settembre 2022 dal titolo «Strategia europea per l’assistenza», del 1o febbraio 2023 dal titolo «Piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette», del 25 gennaio 2023 dal titolo «Il rafforzamento del dialogo sociale nell’Unione europea», del 28 settembre 2022 dal titolo «Una migliore valutazione dell’impatto distributivo delle politiche degli Stati membri», e del 20 marzo 2024 dal titolo «Carenze di manodopera e competenze nell’UE: un piano d’azione», le decisioni (UE) 2021/2316 (17) e (UE) 2023/936 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive (UE) 2022/2041 (19), (UE) 2022/2381 (20), (UE) 2023/970 (21) e (UE) 2024/2831 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(6)

Il semestre europeo riunisce vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali all’interno dell’Unione. Oltre a perseguire la sostenibilità ambientale, la produttività, l’equità e la stabilità macroeconomica, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamati dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel novembre 2017 (23) («pilastro europeo dei diritti sociali»), e il suo strumento di monitoraggio, ossia il quadro di valutazione della situazione sociale, consentendo anche di analizzare i rischi e le sfide per la convergenza sociale verso l’alto nell’Unione, e prevede un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre europeo sostiene anche il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. Le politiche economiche e occupazionali dell’Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa dell’Europa verso un’economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorare la competitività e la produttività, garantire condizioni di lavoro adeguate, favorire l’innovazione, promuovere la democrazia sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la giustizia sociale, le pari opportunità e la convergenza socioeconomica verso l’alto, affrontare le disuguaglianze e le disparità regionali, e combatte la povertà e l’esclusione sociale.

(7)

I cambiamenti climatici e le altre sfide legate all’ambiente, la necessità di garantire una transizione verde equa, l’indipendenza energetica e una maggiore competitività delle industrie a zero emissioni nette e di salvaguardare l’autonomia strategica aperta dell’Europa, come pure lo sviluppo della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale e dell’economia delle piattaforme, l’aumento del telelavoro e i cambiamenti demografici, stanno trasformando profondamente le economie e le società dell’Unione. L’Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, e le politiche correlate. Ciò richiede un’azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia dell’Unione sia nazionale, che riconosca nel contempo il ruolo delle parti sociali, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell’Unione in materia di governance economica, tenendo conto del pilastro europeo dei diritti sociali. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili in tutte le regioni dell’Unione e un rinnovato impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate e investimenti che promuovano la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro eque, la coesione sociale e territoriale, la convergenza socioeconomica verso l’alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio. Come indicato nella raccomandazione relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, l’integrazione sistematica della dimensione dell’istruzione e della formazione in altre politiche connesse alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile in una prospettiva di apprendimento permanente può sostenere l’attuazione di tali politiche. Il sostegno dovrebbe essere fornito nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione esistenti, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e i fondi della politica di coesione, compresi il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e il Fondo europeo di sviluppo regionale disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), nonché il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). L’azione politica dovrebbe combinare misure sul versante dell’offerta e della domanda, tenendo conto nel contempo dei loro effetti a livello economico, ambientale, occupazionale e sociale.

(8)

Il pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce venti principi e diritti a sostegno del buon funzionamento e dell’equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione. Tali principi e diritti orientano in modo strategico l’Unione, garantendo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione e gli effetti del cambiamento demografico siano socialmente equi e giusti e preservino la coesione territoriale. Il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce, unitamente al quadro di valutazione della situazione sociale, una guida per monitorare i risultati degli Stati membri in ambito sociale e occupazionale, compresa la convergenza sociale verso l’alto nell’Unione, nell’ambito del semestre europeo, guidare le riforme e gli investimenti a livello nazionale, regionale e locale e conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell’economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell’economia sociale. Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d’azione per l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali («piano d’azione»), che comprende obiettivi principali dell’Unione ambiziosi ma al tempo stesso realistici per il 2030 in materia di occupazione (almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro), competenze (almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione) e riduzione della povertà (almeno 15 milioni di persone in meno, compresi cinque milioni di minori) («obiettivi principali dell’Unione per il 2030»), e sotto-obiettivi complementari nonché una versione riveduta del quadro di valutazione della situazione sociale.

(9)

Come riconosciuto dai capi di Stato o di governo in occasione del vertice sociale di Porto dell’8 maggio 2021, l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali rafforzerà lo slancio dell’Unione verso una transizione digitale, verde ed equa e contribuirà a conseguire una convergenza verso l’alto in ambito socioeconomico e ad affrontare le sfide demografiche. I capi di Stato e di governo hanno sottolineato che la dimensione sociale, il dialogo sociale e il coinvolgimento attivo delle parti sociali sono al centro di un’economia sociale di mercato altamente competitiva e hanno accolto con favore i nuovi obiettivi principali dell’Unione. Come stabilito nell’agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo, hanno affermato la loro determinazione a continuare ad approfondire l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell’Unione e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Hanno infine rilevato l’importanza di seguire da vicino, anche al più alto livello, i progressi compiuti verso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi principali dell’Unione per il 2030.

(10)

Gli obiettivi principali dell’Unione per il 2030 sono stati accolti con favore dai capi di Stato o di governo in occasione del vertice sociale di Porto e dal Consiglio europeo del giugno 2021. Essi aiuteranno, unitamente al quadro di valutazione della situazione sociale, a monitorare i progressi compiuti verso l’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nell’ambito del quadro di coordinamento delle politiche nel contesto del semestre europeo. Con il vertice sociale di Porto gli Stati membri sono stati inoltre invitati a fissare obiettivi nazionali ambiziosi che, tenendo debitamente conto della posizione di partenza di ciascuno Stato membro, dovrebbero offrire un contributo adeguato al conseguimento degli obiettivi principali dell’Unione per il 2030. Tra settembre 2021 e giugno 2022, su invito della Commissione, gli Stati membri hanno presentato i rispettivi obiettivi nazionali. Nella riunione del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del giugno 2022 i ministri degli Stati membri hanno sottolineato l’importanza di seguire da vicino i progressi compiuti verso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi principali dell’Unione per il 2030. In tale contesto i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi nazionali sono monitorati nella relazione comune sull’occupazione adottata dal Consiglio l’11 marzo 2024 («relazione comune sull’occupazione 2024») e inclusi negli strumenti di monitoraggio del semestre europeo. Inoltre la relazione comune sull’occupazione 2024 conteneva, in via sperimentale, una «prima fase dell’analisi per paese» sui potenziali rischi per la convergenza sociale verso l’alto, basata sulle caratteristiche del quadro di convergenza sociale, individuando sette Stati membri che sono esposti a potenziali rischi. Tale conclusione ha determinato una «seconda fase dell’analisi» più approfondita per tali sette Stati membri che ha mostrato complessivamente che le sfide generali non sono state confermate per tutti i paesi.

(11)

In seguito all’invasione russa dell’Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia, tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione da parte della Russia del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa con decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (28) e prorogata con decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio (29), offre un’assistenza rapida ed efficace nell’Unione agli sfollati in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e consente loro di godere in tutta l’Unione di diritti minimi che offrono un livello adeguato di protezione. Partecipando ai mercati del lavoro dell’Unione, gli sfollati ucraini possono continuare a contribuire a rafforzare l’economia dell’Unione e a sostenere il proprio paese e il proprio popolo in patria. In futuro l’esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all’accesso all’educazione e cura dell’infanzia. Gli Stati membri dovrebbero continuare a coinvolgere le parti sociali nell’elaborazione, nell’attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze, compresa quella del riconoscimento delle qualifiche delle persone sfollate dall’Ucraina. Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell’attenuare l’impatto di tale guerra in termini di salvaguardia dell’occupazione e della produzione.

(12)

Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero rispettare le pratiche nazionali di dialogo sociale e di contrattazione collettiva nonché l’autonomia delle parti sociali, con l’obiettivo di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, una crescita sostenibile e una convergenza socioeconomica verso l’alto. Tali riforme dovrebbero prevedere un ampio esame dei fattori socioeconomici, compresi miglioramenti in relazione alla sostenibilità, alla competitività, all’innovazione, alla creazione di posti di lavoro di qualità, alle condizioni di lavoro eque, alla democrazia sul luogo di lavoro, alla parità di genere, alla povertà lavorativa, all’istruzione, alla formazione e alle competenze, alla salute pubblica, alla protezione e inclusione sociale, come pure ai redditi reali. L’importanza del dialogo sociale per affrontare le sfide nel mondo del lavoro, comprese le carenze di manodopera e di competenze, è stata ribadita in occasione del vertice di Val Duchesse del 2024.

(13)

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell’Unione sostengono gli Stati membri nell’attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell’Unione, rendendo le economie e le società dell’Unione più sostenibili e resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale nel contesto in evoluzione seguito alla pandemia di COVID-19. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha reso più acute le sfide socioeconomiche preesistenti, in quanto l’aumento dei prezzi dell’energia ha colpito in particolare le famiglie a basso reddito. Gli Stati membri e l’Unione dovrebbero continuare a garantire che gli impatti sociali, occupazionali ed economici siano attenuati e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell’autonomia strategica aperta e un’accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti e tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. È essenziale rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e dispongano degli strumenti per anticipare e gestire il cambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico.

(14)

Per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro e sfruttare appieno il potenziale inutilizzato del mercato del lavoro, è necessario, anche in linea con l’approccio di inclusione attiva e alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprendano incentivi temporanei e mirati all’assunzione e alla transizione, politiche in materia di competenze, compreso l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, e servizi per l’impiego mirati, efficaci e adattabili. Occorre garantire condizioni di lavoro adeguate, anche per quanto attiene alla salute e alla sicurezza sul lavoro, e assicurare la salute fisica e mentale dei lavoratori.

(15)

Si dovrebbe contrastare la discriminazione in tutte le sue forme, garantire la parità di genere e sostenere l’occupazione dei gruppi sottorappresentati nel mercato del lavoro. A tutti dovrebbero essere garantiti parità di accesso e pari opportunità e si dovrebbero ridurre la povertà e l’esclusione sociale, in particolare dei minori, delle persone con disabilità e dei Rom, in particolare assicurando un funzionamento efficace dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi, come indicato nelle raccomandazioni del Consiglio dell’8 novembre 2019 (30) e del 30 gennaio 2023 (31). Si dovrebbero inoltre eliminare gli ostacoli a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente inclusivi e orientati al futuro e quelli alla partecipazione al mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero investire nell’educazione e nella cura della prima infanzia, in linea con la garanzia europea per l’infanzia e la raccomandazione sugli obiettivi di Barcellona per il 2030, investire nel rendere più attraente e inclusiva l’istruzione e formazione professionale, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 (32), e investire nelle competenze digitali e verdi, in linea con il piano d’azione per l’istruzione digitale e le raccomandazioni relative all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile e ai percorsi per il successo scolastico. L’accesso ad alloggi adeguati e a prezzi accessibili, anche tramite alloggi sociali, è una condizione necessaria a garantire le pari opportunità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico mediante misure di prevenzione e promuovendo l’accesso ad alloggi permanenti e l’offerta di servizi di sostegno abilitanti. Un accesso tempestivo e paritario a un’assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili, in linea con la raccomandazione del Consiglio dell’8 dicembre 2022 (33), e quello ai servizi sanitari, comprese la prevenzione e la promozione dell’assistenza sanitaria, sono particolarmente importanti, alla luce dei potenziali rischi futuri per la salute e in un contesto di società che invecchiano. Il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale dovrebbe essere ulteriormente realizzato, in linea con la strategia per i diritti delle persone con disabilità, che invitava gli Stati membri a stabilire obiettivi in materia di occupazione e apprendimento degli adulti per le persone con disabilità. Il «Quadro strategico dell’UE per i Rom» (34) sottolinea che le comunità Rom emarginate possono ridurre la carenza di manodopera e di competenze e punta a ridurre almeno della metà il divario occupazionale tra i Rom e il resto della popolazione. Le nuove tecnologie e l’evoluzione dei luoghi di lavoro in tutta l’Unione consentono modalità di lavoro più flessibili e un miglioramento della produttività e dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata, contribuendo nel contempo agli impegni dell’Unione in materia di ambiente. Per i mercati del lavoro tali sviluppi comportano tuttavia nuove sfide, che incidono sulle condizioni di lavoro, sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e su un accesso effettivo dei lavoratori dipendenti e autonomi a una protezione sociale adeguata. Gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, dovrebbero garantire che le nuove forme di organizzazione del lavoro si traducano in posti di lavoro di qualità e in condizioni e luoghi di lavoro adeguati, sani e sicuri e consentano un equilibrio tra vita privata e professionale e un invecchiamento attivo e in buona salute, con il mantenimento dei diritti sociali e del lavoro consolidati e il rafforzamento del modello sociale europeo.

(16)

Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle loro risorse REACT-EU, rese disponibili conformemente al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) che rafforza i fondi della politica di coesione e il Fondo di aiuti europei agli indigenti fino al 2023. A causa dell’attuale crisi ucraina, il regolamento (UE) 2020/2221 è stato ulteriormente integrato dal regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), nonché da un’ulteriore modifica del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) per quanto riguarda l’aumento del prefinanziamento per REACT-EU, e dall’introduzione di un nuovo costo unitario per contribuire ad accelerare l’integrazione delle persone che lasciano l’Ucraina ed entrano nell’Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio (38). Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell’Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), come pure lo strumento di sostegno tecnico, per favorire l’occupazione di qualità e gli investimenti sociali, lottare contro la povertà e l’esclusione sociale, combattere la discriminazione, garantire l’accessibilità e l’inclusione e promuovere le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione della forza lavoro, l’apprendimento permanente come pure l’istruzione e formazione di alta qualità per tutti, comprese l’alfabetizzazione e le competenze digitali, in modo da dotare i cittadini delle conoscenze e delle qualifiche necessarie per un’economia digitale e verde. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi pienamente del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro, istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), per sostenere i lavoratori collocati in esubero a seguito di eventi di ristrutturazione significativi, come le trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze globali nonché da cambiamenti tecnologici e ambientali. Sebbene destinati agli Stati membri e all’Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

(17)

In conformità dei rispettivi mandati previsto dal TFUE, il comitato per l’occupazione e il comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare come siano attuate le politiche in questione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti in materia di occupazione.

(18)

Il comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione («orientamenti in materia di occupazione»), quali figurano nell’allegato. Gli orientamenti in materia di occupazione fanno parte degli orientamenti integrati.

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti in materia di occupazione nelle loro politiche a favore dell’occupazione e nei loro programmi di riforma, che sono oggetto di una relazione in conformità dell’articolo 148, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

NAGY M.


(1)  Parere del 22 ottobre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 23 ottobre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 23 ottobre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

(5)  Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(6)  Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

(7)  Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un’istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 504 del 14.12.2021, pag. 21).

(8)  Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, «Costruire ponti per un’efficace collaborazione a livello europeo nel campo dell’istruzione superiore» (GU C 160 del 13.4.2022, pag. 1).

(9)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 1). Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10), raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26) e raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

(10)  Raccomandazione del Consiglio, del 28 novembre 2022, sui percorsi per il successo scolastico che sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulle politiche di riduzione dell’abbandono scolastico (GU C 469 del 9.12.2022, pag. 1).

(11)  Raccomandazione del Consiglio, dell’8 dicembre 2022, relativa all’accesso a un’assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili (GU C 476 del 15.12.2022, pag. 1) e raccomandazione del Consiglio, dell’8 dicembre 2022, in materia di educazione e cura della prima infanzia: obiettivi di Barcellona per il 2030 (GU C 484 del 20.12.2022, pag. 1).

(12)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva (GU C 41 del 3.2.2023, pag. 1).

(13)  Raccomandazione del Consiglio, del 12 giugno 2023, sul rafforzamento del dialogo sociale nell’Unione europea (GU C, C/2023/1389, 6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1389/oj).

(14)  Raccomandazione del Consiglio, del 27 novembre 2023, sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale (GU C/2023/1344, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1344/oj).

(15)  Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell’8.3.2021, pag. 1).

(16)  Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

(17)  Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

(18)  Decisione (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa a un Anno europeo delle competenze (GU L 125 dell’11.5.2023, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

(20)  Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 44).

(21)  Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

(22)  Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (GU L, 2024/2831, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2831/oj).

(23)  Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

(24)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(25)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(26)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(27)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(28)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

(29)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj).

(30)  Raccomandazione del Consiglio, dell’8 novembre 2019, sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

(31)  Raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva (GU C 41 del 3.2.2023, pag. 1).

(32)  Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(33)  Raccomandazione del consiglio, dell’8 dicembre 2022, relativa all’accesso a un’assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili (GU C 476 del 15.12.2022, pag. 1).

(34)  Comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo «Un’Unione dell’uguaglianza: quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom», e raccomandazione del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom (GU C 93 del 19.3.2021, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

(36)  Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell’8.4.2022, pag. 1).

(37)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(38)  Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l’istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).

(39)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(40)  Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).


ALLEGATO

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un’economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità, sfruttando anche il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, alla luce degli obiettivi principali dell’Unione e nazionali per il 2030 in materia di occupazione. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell’assunzione di personale, promuovere l’imprenditorialità responsabile e il vero lavoro autonomo e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l’accesso ai finanziamenti e sfruttando il potenziale dell’economia rinnovabile e circolare. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo dell’economia sociale, compreso quello delle imprese sociali, e sfruttarne appieno le potenzialità. Dovrebbero elaborare misure e strategie per l’economia sociale, promuovere l’innovazione sociale e incoraggiare modelli imprenditoriali che creino opportunità di lavoro di qualità e generino benessere sociale, in particolare a livello locale, anche nell’economia circolare e nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso un’economia verde, utilizzando tra l’altro un sostegno finanziario e tecnico mirato.

Regimi di riduzione dell’orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti hanno un ruolo importante nel rafforzamento della resilienza a fronte di possibili shock economici e/o del mercato del lavoro o di persistenti cambiamenti strutturali. Possono inoltre sostenere le trasformazioni strutturali agevolando e sostenendo i processi di ristrutturazione e la riallocazione della forza lavoro dai settori in declino a quelli emergenti, aumentando in tal modo la produttività e la competitività, salvaguardando l’occupazione e contribuendo a modernizzare l’economia, anche attraverso lo sviluppo delle relative competenze. Dovrebbe essere presa in considerazione l’introduzione di incentivi all’assunzione e alla transizione e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti e sviluppati in stretta collaborazione con le parti sociali, al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità e le transizioni lungo tutto l’arco della vita lavorativa e affrontare le carenze di forza lavoro e di competenze, anche alla luce delle trasformazioni digitale e verde, del cambiamento demografico, nonché dell’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all’occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell’effetto redistributivo del sistema fiscale, nonché del suo impatto sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e preservando nel contempo le entrate necessarie a un’adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e garantire un coinvolgimento efficace delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, prevedendo l’opportuno adeguamento dei salari all’andamento della produttività e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell’ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l’alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto anche delle condizioni socioeconomiche, ivi compresi la crescita dell’occupazione, la competitività, il potere d’acquisto e gli sviluppi regionali e settoriali. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell’autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari adeguati beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenuto conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro di qualità, sul potere d’acquisto e sulla povertà lavorativa.

Orientamento 6: potenziare l’offerta di forza lavoro e migliorare l’accesso all’occupazione e l’acquisizione permanente di abilità e competenze

Nel contesto delle transizioni digitale e verde, del cambiamento demografico e della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, la competitività, l’occupabilità, l’inclusività e lo sviluppo del capitale umano, promuovendo l’acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l’arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, anche alla luce degli obiettivi principali dell’Unione e nazionali per il 2030 in materia di competenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei rispettivi sistemi di istruzione e formazione e ammodernarli al fine di fornire un’istruzione di elevata qualità e inclusiva, anche a livello di istruzione e formazione professionale, migliorare i risultati scolastici e l’offerta di opportunità per sviluppare abilità e competenze, comprese quelle necessarie per le transizioni verde e digitale, e garantire l’accesso all’apprendimento digitale e alla formazione linguistica (ad esempio per quanto riguarda i rifugiati, compresi quelli provenienti dall’Ucraina, o per facilitare l’accesso al mercato del lavoro nelle regioni transfrontaliere) e l’acquisizione di competenze imprenditoriali. Gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e altri portatori di interessi, con l’obiettivo di ovviare alle carenze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e la pertinenza rispetto al mercato del lavoro, anche attraverso un sostegno finanziario e tecnico mirato. Ciò contribuirebbe anche a rendere possibili le transizioni verde e digitale in quanto verrebbe data una risposta agli squilibri tra domanda e offerta di competenze e alle carenze di manodopera che interessano anche le attività connesse alle industrie digitali e a zero emissioni nette, comprese quelle che attengono alla sicurezza economica dell’UE, e le attività connesse alla transizione verde, come la diffusione delle energie rinnovabili o la riqualificazione edilizia.

Occorre concentrarsi sulle sfide da affrontare in merito ai risultati scolastici dei giovani, in particolare per quanto riguarda le competenze di base. Sono necessari interventi per rispondere alle sfide che interessano la professione dell’insegnante, tra cui la sua attrattiva, la carenza di docenti e la necessità di investire nelle competenze e abilità digitali degli insegnanti e dei formatori. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero inoltre dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali e quelle trasversali, e delle capacità di pensiero critico di fronte alla minaccia della disinformazione, per gettare le basi per l’adattabilità e la resilienza durante tutta la vita, garantendo nel contempo che gli insegnanti siano pronti a promuovere l’acquisizione di tali competenze tra i discenti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli adulti in età lavorativa nell’accesso alla formazione, sensibilizzare anche i datori di lavoro sull’importanza di un ambiente di lavoro favorevole all’apprendimento permanente, nonché aumentare gli incentivi e la motivazione dei singoli a cercare una formazione, se del caso anche attraverso i conti individuali di apprendimento garantendone tra l’altro la trasferibilità durante le transizioni professionali e attraverso un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero esplorare il ricorso alle microcredenziali per sostenere l’apprendimento permanente e l’occupabilità. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare le esigenze del mercato del lavoro e adeguarsi meglio a tali esigenze, in particolare attraverso un continuo miglioramento del livello delle competenze e una riqualificazione continua come pure attraverso l’offerta di servizi integrati di orientamento e consulenza, per sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito occupazionale e sociale e incrementare la produttività, affrontare le carenze del mercato del lavoro e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, migliorare la resilienza complessiva dell’economia di fronte alle crisi e facilitare i potenziali adeguamenti.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione, anche a livello di copertura regionale. I minori in particolare dovrebbero avere accesso a un’educazione e cura della prima infanzia di elevata qualità e a prezzi accessibili, in linea con i nuovi «obiettivi di Barcellona» e la garanzia europea per l’infanzia. Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l’istruzione e la formazione, sostenere la parità di accesso all’istruzione dei minori appartenenti a gruppi svantaggiati e provenienti da zone remote, accrescere l’attrattiva dell’istruzione e formazione professionale (IFP), sostenere l’accesso all’istruzione terziaria e il suo completamento e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e dei laureati nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), in particolare tra le donne. Si dovrebbero anche sostenere il massimo del rendimento e l’eccellenza dei risultati scolastici, considerato il ruolo che rivestono nel promuovere il potenziale di innovazione futura dell’UE. Gli Stati membri dovrebbero agevolare la transizione dei giovani dall’istruzione al lavoro attraverso tirocini e apprendistati di qualità e aumentare la partecipazione degli adulti all’apprendimento continuo, in particolare per quanto riguarda i discenti provenienti da contesti svantaggiati e quelli meno qualificati, affrontando gli ostacoli specifici di genere e di altro tipo che possono incidere sul loro accesso e sulla loro partecipazione. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero migliorare e incrementare l’offerta di una IFP iniziale e continua flessibile e la partecipazione alla stessa, potenziare l’apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità, accessibili ed efficaci, e aiutare gli adulti scarsamente qualificati a mantenere la loro occupabilità. Dovrebbero essere offerte opportunità di formazione per consentire ai lavoratori di partecipare a programmi di formazione durante l’orario di lavoro (e senza alcun costo per i lavoratori). Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell’istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all’estero e assicurare un uso più coerente delle classificazioni europee (ad es. ESCO), e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori dell’istruzione e della formazione formale, anche per i rifugiati e le persone che beneficiano di uno status di protezione temporanea. Avvalersi del potenziale non sfruttato della forza lavoro interna dell’UE e, oltre a ciò, attirare talenti e competenze da paesi terzi attraverso la gestione dei flussi migratori, prevenire condizioni lavorative di sfruttamento e contrastare il lavoro non dichiarato possono contribuire a far fronte alle carenze di manodopera e di competenze, comprese quelle collegate alle transizioni verde e digitale, ad esempio nei settori STEM e nell’assistenza sanitaria e nell’assistenza a lungo termine.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un’assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione e sull’accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione alle persone in situazioni vulnerabili e alle persone colpite dalle transizioni verde e digitale o dagli shock nel mercato del lavoro. Dovrebbero essere attuate tempestivamente, al più tardi entro 18 mesi dall’inizio della disoccupazione, misure concrete che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell’abbandono precoce dell’istruzione e formazione e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere le opportunità di occupazione giovanile di qualità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi, in particolare per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro e opportunità per i giovani affinché entrino e rimangano nel mercato del lavoro.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito, le persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare (spesso donne) e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori (in particolare nei settori STEM, TIC, nell’assistenza sanitaria e nell’assistenza a lungo termine, nei settori dell’istruzione, dei trasporti e della costruzione) gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l’offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo condizioni di lavoro eque e salari adeguati, in modo da garantire che la concezione dei sistemi fiscali e previdenziali incoraggi la partecipazione al mercato del lavoro e che le politiche attive del mercato del lavoro siano efficaci e accessibili, nel rispetto del ruolo e dell’autonomia delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro adattato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario e tecnico mirato, iniziative di informazione e sensibilizzazione e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società. Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e di retribuzioni, come pure gli stereotipi di genere. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamenti di carriera ed eliminando gli ostacoli all’accesso a posizioni di leadership a tutti i livelli decisionali, nonché contrastando la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, un problema che colpisce principalmente le donne. Dovrebbero essere garantite la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l’accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili come pure mediante politiche idonee a rispondere ai cambiamenti che la digitalizzazione ha determinato nel mondo del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di cura abbiano accesso a un congedo adeguato per motivi familiari e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra i genitori.

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l’efficacia del dialogo sociale

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli imprenditoriali e di lavoro, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, garantendo un equilibrio tra diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all’interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell’occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a un ambiente propizio all’assunzione e alla flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo a tutti i lavoratori la protezione sociale, un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati. Promuovere l’uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero anche sostenere i lavoratori, le imprese e altri operatori nella trasformazione digitale, promuovendo tra l’altro l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale (IA) etici e affidabili. I possibili modi per farlo comprendono politiche per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori per nuove occupazioni e incentivi alle imprese per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie che possono migliorare la produttività, integrare il lavoro umano e ovviare alle carenze di manodopera in settori critici. In generale e in particolare nel contesto dei cambiamenti climatici e della trasformazione digitale, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di condizioni di lavoro (compresi orario di lavoro e modalità di lavoro che tengano conto delle ondate di calore), salute mentale sul luogo di lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che precarizzano le condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, garantendo equità, trasparenza e responsabilità nell’impiego degli algoritmi e combattendo l’abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l’accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata, se del caso.

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le transizioni, tra l’altro alla luce del cambiamento demografico e anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l’inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro, in particolare dei gruppi sottorappresentati, come le donne e i giovani, e delle persone in situazioni di vulnerabilità, come le persone meno qualificate e i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese quelle che beneficiano di uno status di protezione temporanea, le persone appartenenti a comunità Rom emarginate e i lavoratori anziani. Dovrebbero rafforzare l’ambito di applicazione e l’efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d’azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito per i disoccupati alla ricerca di un’occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio i finanziamenti e il sostegno tecnico dell’UE per rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l’impiego di fornire un’assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenendone la capacità di utilizzo dei dati e delle tecnologie digitali. In tal senso anche i servizi privati per l’impiego hanno un ruolo da svolgere.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i contributi versati e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno al lavoro e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro, comprendenti misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, anche alla luce delle carenze di manodopera e di competenze.

Si dovrebbe far crescere e sostenere in modo adeguato la mobilità dei discenti, degli apprendisti e dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda i discenti dell’istruzione e formazione professionale con esperienze di mobilità meno numerose, con l’obiettivo di migliorarne le competenze e l’occupabilità, sfruttare appieno il potenziale del mercato del lavoro europeo e contribuire alla competitività a livello europeo, contrastando nel contempo i possibili effetti demografici negativi della mobilità (compresa la fuga di cervelli). Dovrebbero essere affrontate le sfide alla mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE, come le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali o per il trasferimento dei diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale. A tutti coloro che svolgono un’attività transfrontaliera dovrebbero essere garantite condizioni eque e dignitose evitando discriminazioni e garantendo parità di trattamento, facendo rispettare la legislazione nazionale e dell’UE e rafforzando la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali per quanto riguarda i lavoratori mobili, con l’assistenza dell’Autorità europea del lavoro.

La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute a considerazioni di salute pubblica. Gli Stati membri dovrebbero migliorare i percorsi di migrazione legale e prevedere una politica di integrazione efficace dei lavoratori e delle loro famiglie, che comprenda l’istruzione e la formazione, anche linguistica, l’occupazione, la salute e l’alloggio, conformemente al diritto e alle prassi nazionali.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme e i nuovi metodi di lavoro, sfruttandone il potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti sociali esistenti. Dovrebbero fornire consulenza e orientamenti sui diritti e sugli obblighi che si applicano nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme di lavoro digitali e il telelavoro. A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero aiutarle a raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavoro atipico e sono impegnate in nuove forme di lavoro. Per quanto riguarda le sfide derivanti dalle nuove forme di organizzazione del lavoro, che comprendono tra l’altro l’impiego delle tecnologie digitali e dell’IA, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei lavoratori e il telelavoro, gli Stati membri dovrebbero contemplare la possibilità di fornire sostegno all’applicazione delle norme, ad esempio tramite orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettorati del lavoro. L’applicazione efficace dei diritti all’informazione e alla consultazione e la contrattazione collettiva sono fondamentali per lo sviluppo e il rispetto dei diritti dei lavoratori nel contesto dei processi di digitalizzazione, come anche per l’uso dell’IA e degli algoritmi nell’organizzazione del lavoro e nei rapporti di lavoro.

Sulla base delle prassi nazionali vigenti, gli Stati membri dovrebbero promuovere la democrazia sul luogo di lavoro e garantire un contesto favorevole al dialogo sociale bipartito e tripartito a tutti i livelli, anche in materia di contrattazione collettiva, nei settori pubblico e privato, conformemente al diritto e/o alle prassi nazionali, previa consultazione delle parti sociali e in stretta cooperazione con le medesime, nel rispetto della loro autonomia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere in modo sistematico e significativo e con tempestività le parti sociali nell’elaborazione e attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, se del caso, delle politiche economiche e di altre politiche pubbliche, così come nella determinazione e nell’aggiornamento dei salari minimi legali. Gli Stati membri dovrebbero favorire un maggiore livello di copertura della contrattazione collettiva, anche promuovendo lo sviluppo e il rafforzamento della capacità delle parti sociali, permettere una contrattazione collettiva efficace a tutti i livelli appropriati e incoraggiare il coordinamento a tali livelli e tra tali livelli. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all’azione collettiva. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale nell’elaborazione e nell’attuazione di soluzioni equilibrate che facilitino una transizione equa verso un’economia decarbonizzata.

Se del caso e sulla base delle prassi nazionali vigenti, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell’esperienza pertinente delle organizzazioni della società civile in tema di occupazione e questioni sociali.

Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l’inclusione sociale e combattere la povertà

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi e aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese ad eliminare ogni forma di discriminazione e a garantire pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, riservando anche la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, assistenza alle persone in cerca di lavoro, protezione sociale, assistenza sanitaria, educazione e cura della prima infanzia, assistenza a lungo termine, istruzione e accesso a beni e servizi, alloggio compreso, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l’inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e l’esclusione sociale e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l’impostazione dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell’impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli mirati si migliorerà l’efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle famiglie vulnerabili che risentono delle transizioni verde e digitale e dell’elevato costo della vita, compresi i costi abitativi ed energetici. Visto l’incremento delle forme di lavoro atipiche, gli Stati membri dovrebbero intensificare l’impegno per colmare le lacune nell’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell’inclusione attiva: un adeguato sostegno al reddito, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi abilitanti di qualità per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l’inclusione sociale sostenendo e incoraggiando la partecipazione attiva al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali. La disponibilità di alloggi accessibili, anche in termini di prezzi, e di servizi di qualità in materia di educazione e cura della prima infanzia, assistenza al di fuori dell’orario scolastico, istruzione, formazione e servizi sanitari e di assistenza a lungo termine costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. In linea con gli obiettivi principali dell’Unione e nazionali per il 2030 in materia di riduzione della povertà, particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa. È opportuno affrontare in special modo la povertà e l’esclusione sociale dei minori mediante misure globali e integrate, anche attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l’infanzia. Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, bambini compresi, l’accesso ai servizi essenziali di qualità. Dovrebbero anche garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile l’accesso a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili, compresi gli alloggi sociali, o a un’assistenza abitativa. Dovrebbero garantire una transizione verso un’energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica, forma di povertà sempre più rilevante, anche attraverso, se del caso, misure mirate di sostegno destinate alle famiglie in situazioni di vulnerabilità. Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, utilizzare in modo efficace i finanziamenti e il sostegno tecnico dell’UE per investire negli alloggi sociali o nell’assistenza abitativa, nella riqualificazione edilizia e nei servizi di accompagnamento e affrontare la necessità urgente di alloggi adeguati e a prezzi accessibili. Per quanto concerne tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico con misure di prevenzione e promuovendo l’accesso ad alloggi permanenti e l’offerta di servizi di sostegno abilitanti.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, terapeutica e a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo. Nel contesto di un aumento della domanda di assistenza a lungo termine, legata anche al cambiamento demografico, si dovrebbero affrontare le lacune di adeguatezza della protezione sociale, la carenza di forza lavoro e le condizioni di lavoro precarie.

Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e in linea con l’attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (1), gli Stati membri dovrebbero continuare a offrire un’adeguata protezione agli sfollati provenienti dall’Ucraina. Anche per i minori non accompagnati dovrebbero attuare le misure necessarie. Ai minori sfollati dovrebbe essere garantito l’accesso all’istruzione e alla cura della prima infanzia e ad altri servizi essenziali in linea con la garanzia europea per l’infanzia.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere, a promuovere un invecchiamento attivo e in buona salute e a prolungare la vita lavorativa, ad esempio innalzando l’età pensionabile effettiva, in particolare agevolando la partecipazione al mercato del lavoro e garantendo condizioni di lavoro adattate alle esigenze dei lavoratori anziani. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri pertinenti portatori di interessi e consentire un’opportuna introduzione progressiva delle riforme.


(1)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3134/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)