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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1143

23.4.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 aprile 2024

relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso degli anni, l’Unione ha istituito regimi di qualità relativi a prodotti con caratteristiche specifiche riconoscibili che contemplano le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.

(2)

Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione nella sua comunicazione dell’11 dicembre 2019, ha inserito la definizione di un sistema alimentare equo, sostenibile, più sano e più rispettoso dell’ambiente che sia accessibile a tutti («Dal produttore al consumatore») tra le politiche volte a trasformare l’economia dell’Unione per un futuro sostenibile.

(3)

Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell’economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo.

(4)

La comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente», che invitava a una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, invitava inoltre a rafforzare il quadro legislativo in materia di indicazioni geografiche e a introdurre criteri di sostenibilità specifici. Nella comunicazione la Commissione si è impegnata a rafforzare, tra gli altri attori, la posizione dei produttori di prodotti con indicazione geografica, delle loro cooperative e delle organizzazioni di produttori nella filiera alimentare. L’attenzione dovrebbe essere rivolta ai piccoli produttori, in particolare a quelli che meglio preservano le competenze e il know-how tradizionali.

(5)

Nella comunicazione del 25 novembre 2020 dal titolo «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE — Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE» la Commissione si è impegnata a esaminare modalità per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e applicare meglio le indicazioni geografiche di prodotti agricoli, vini e bevande spiritose.

(6)

La qualità e la varietà della produzione agricola, alimentare e di vini e bevande spiritose dell’Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell’Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni e la varietà delle identità culturali nell’ambito del patrimonio dell’Unione, pur tenendo conto dell’evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi che hanno fatto dei prodotti tradizionali dell’Unione un simbolo di qualità.

(7)

I cittadini e i consumatori dell’Unione chiedono sempre più spesso prodotti di qualità, tradizionali e accessibili, che presentano qualità e caratteristiche specifiche attribuibili sia alla loro origine che al loro modo di produzione. Essi si preoccupano inoltre per il mantenimento della varietà e della sicurezza dell’approvvigionamento della produzione agricola e alimentare nell’Unione. Queste esigenze determinano una domanda di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi prodotti alimentari, con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle aventi un legame con l’origine geografica. I cittadini e i consumatori sono sempre più consapevoli delle condizioni di produzione che hanno forgiato la reputazione e l’identità di tali prodotti.

(8)

I prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse dell’Unione, sia per la sua economia che per la sua identità culturale. Tali prodotti, la più forte rappresentazione del marchio «made in the EU», riconoscibile in tutto il mondo, generano crescita e tutelano il patrimonio dell’Unione. I vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, sono una risorsa dell’Unione che deve essere ulteriormente rafforzata e protetta.

(9)

I cittadini e i consumatori si aspettano che qualsiasi indicazione geografica e regime di qualità sia sostenuto da un robusto sistema di verifica e controllo, indipendentemente dal fatto che il prodotto provenga dall’Unione o da un paese terzo.

(10)

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Il ruolo della Commissione e degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti deve essere chiaramente definito onde garantire un elevato livello di protezione.

(11)

In linea di principio e al fine di ridurre al minimo l’esposizione dei dati personali, i documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti non dovrebbero contenere dati personali. Qualora ciò non sia possibile, le informazioni che potrebbero contenere dati personali, quali i recapiti delle persone fisiche, dovrebbero essere presentate in documenti specifici distinti.

(12)

Ai fini del presente regolamento, il nome e i cognomi delle persone fisiche e i relativi recapiti potrebbero figurare nei documenti trattati dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso delle procedure stabilite dal presente regolamento. Dati personali potrebbero figurare, seppur raramente, nelle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Ciò può verificarsi sia a livello di Stati membri che a livello di Commissione, qualora il nome del gruppo di produttori interessato o dell’opponente contenga il nome di una persona fisica. Dati personali potrebbero inoltre figurare come parti dei nomi di gruppi di produttori riconosciuti. Tali dati sono trattati in relazione alla designazione di tali gruppi e all’inclusione dei loro nomi nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Dati personali possono figurare anche come parti dei nomi degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali. Tali dati sono trattati nel contesto delle procedure di controllo relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, sia a livello di Stati membri che di Commissione. D’altra parte, è più probabile che dati personali figurino come parti dei nomi degli operatori cui è stato concesso un periodo transitorio nella procedura di registrazione o modifica di un’indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, sia a livello di Stato membro che di Commissione. Dati personali potrebbero anche figurare come parti dei nomi dei produttori inclusi nell’elenco degli operatori e nello strumento che rilascia l’attestazione del rispetto del disciplinare, trattati dagli Stati membri nelle procedure di controllo relative alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite. La Commissione e gli Stati membri potrebbero pertanto essere obbligati a trattare informazioni che contengono dati personali, in particolare i nomi di persone fisiche e relativi recapiti.

(13)

Ogniqualvolta la Commissione e gli Stati membri ritengano necessario trattare dati personali conformemente al presente regolamento, tale trattamento è giustificato dall’interesse pubblico. Lo svolgimento corretto delle procedure di registrazione, modifica o cancellazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite e delle procedure di controllo nel quadro del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 (6) e (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è necessario per il corretto funzionamento del sistema ai fini della protezione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Tali procedure hanno natura pubblica. Le informazioni sui soggetti interessati sono necessarie per individuare le loro responsabilità nelle procedure e per garantire una concorrenza leale e condizioni di parità tra gli operatori. Inoltre, in alcuni casi, il trattamento dei nomi dei produttori e dei gruppi di produttori è indispensabile affinché essi possano perseguire i loro interessi o godere dei loro diritti. Il trattamento dei dati personali può avvenire in relazione alla concessione di un periodo transitorio, da parte degli Stati membri o della Commissione, nel corso di una procedura di registrazione o modifica di un’indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, alla designazione dei gruppi di produttori riconosciuti e all’inclusione dei loro nomi nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, alla compilazione dell’elenco di produttori dei prodotti designati da un’indicazione geografica tenuto dagli Stati membri e alla predisposizione e al funzionamento del sistema che rilascia l’attestazione del rispetto del disciplinare. In tutte queste situazioni il trattamento dei dati personali è effettuato nell’interesse pubblico e, in alcuni casi, anche nell’interesse dell’interessato.

(14)

In generale, conformemente al presente regolamento, le informazioni che possono contenere dati personali sono di norma trattate sotto forma di documenti digitali o cartacei che possono essere scambiati tra gli Stati membri e la Commissione o tra gli Stati membri e i produttori o le persone in questione, ovvero archiviati. Tali informazioni non sono né divulgate a terzi né pubblicate. Tuttavia, in caso di procedure di opposizione, al fine di mettere in contatto il richiedente e l’opponente in vista dell’avvio delle consultazioni e della conclusione di un accordo, la Commissione invia a entrambi i reciproci recapiti. Qualora il richiedente o l’opponente risultino identificati con un nome che contiene il nome di una persona fisica, il nome e i recapiti sono dati personali che devono essere comunicati a terzi. Inoltre, ai fini del corretto conseguimento degli obiettivi della procedura di opposizione, il richiedente dovrebbe essere informato di tutte le informazioni inviate dall’opponente per giustificare la sua opposizione alla registrazione, alla modifica o alla cancellazione. Sono altresì pubblicati o resi pubblici i nomi dei richiedenti di una modifica, delle persone che presentano richiesta di cancellazione, dei gruppi di produttori, dei singoli produttori e dei beneficiari di un periodo transitorio. Qualora tali nomi comprendano dati personali, è opportuno che anche questi ultimi siano pubblicati. In caso di procedure di approvazione di una modifica dell’Unione, il nome del richiedente dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al fine di consentire al potenziale opponente di contestare il suo interesse a presentare domanda di modifica dell’Unione. In caso di procedure di cancellazione nelle quali la cancellazione sia richiesta da una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo, il nome della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione dovrebbe essere pubblicato per identificare le persone che hanno attivato la procedura di cancellazione e per consentire a un potenziale opponente di contestare il loro interesse legittimo a presentare richiesta di cancellazione.In caso di procedure di modifica ordinaria nelle quali la modifica ordinaria sia comunicata da una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo, il nome di tale persona dovrebbe essere pubblicato o reso pubblico. Al momento dell’iscrizione delle informazioni nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, il nome del gruppo di produttori riconosciuto dovrebbe essere reso pubblico in tale registro per motivi di trasparenza e per consentire a tale gruppo di dimostrare il suo status di gruppo di produttori riconosciuto per l’indicazione geografica in questione. In caso di pubblicazione, da parte degli Stati membri, dei nomi degli organismi delegati e delle persone fisiche cui sono stati delegati compiti relativi ai controlli ufficiali per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie del loro territorio e in caso di pubblicazione, da parte della Commissione, dei nomi degli organismi di certificazione dei prodotti per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi, tali nomi dovrebbero essere resi pubblici per consentire la piena trasparenza delle procedure di controllo. Nel caso di un regolamento della Commissione o un atto nazionale che concede un periodo transitorio a un produttore per consentire l’uso di un’indicazione geografica o di una specialità tradizionale garantita, il nome del produttore dovrebbe essere menzionato in tale regolamento della Commissione o atto nazionale e reso pubblico per consentire a detto produttore di esercitare i diritti che gli sono stati concessi e per garantire condizioni di parità. In tale quadro e ai fini della corretta attuazione delle procedure di cui al presente regolamento e conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere autorizzati a comunicare a terzi o pubblicare tali dati personali.

(15)

La documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica e di una specialità tradizionale garantita, in formato digitale o cartaceo, dovrebbe essere conservata per un periodo di 10 anni dopo la cancellazione della registrazione, al fine di garantire la conservazione delle informazioni storiche e consentire il confronto con eventuali domande successive riguardanti nomi identici o simili. Qualora tale documentazione comprenda dati personali, è opportuno che anche questi ultimi siano conservati.

(16)

Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 la Commissione è l’autorità presso la quale l’interessato può esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all’uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure di cui è responsabile a norma del presente regolamento, dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente al presente regolamento e ai suddetti regolamenti. Nella gestione e nell’aggiornamento del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO») dovrebbe agire in qualità di responsabile del trattamento. L’EUIPO non dovrebbe disporre di alcun potere discrezionale per influire sulla finalità e sugli elementi essenziali del trattamento dei dati personali.

(17)

Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 le autorità competenti degli Stati membri sono le autorità presso le quali l’interessato può esercitare i relativi diritti, inviando osservazioni, ponendo domande, esprimendo preoccupazioni o presentando un reclamo in merito alla raccolta e all’uso dei dati personali. È pertanto opportuno chiarire che gli Stati membri sono considerati titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure di cui sono responsabili a norma del presente regolamento, dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e delle disposizioni adottate conformemente al presente regolamento e ai suddetti regolamenti.

(18)

Garantire il riconoscimento e la protezione uniformi nell’intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell’Unione è una priorità che può essere conseguita efficacemente solo a livello di Unione. È pertanto necessario prevedere nel diritto dell’Unione un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche. Le indicazioni geografiche costituiscono un diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare.

(19)

I produttori che agiscono collettivamente hanno maggiori poteri rispetto ai singoli produttori e si assumono la responsabilità collettiva di gestire le loro indicazioni geografiche, anche rispondendo alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile. Analogamente, l’organizzazione collettiva dei produttori di un prodotto designato da un’indicazione geografica può garantire meglio un’equa distribuzione del valore aggiunto tra gli attori della catena di approvvigionamento, al fine di fornire un reddito equo ai produttori che copra i loro costi e consenta loro di investire ulteriormente nella qualità e nella sostenibilità dei loro prodotti. L’uso delle indicazioni geografiche ricompensa i produttori in modo equo per il loro impegno nel produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità. Al tempo stesso, ciò può andare a vantaggio dell’economia rurale, in particolare nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, come le zone montane e le regioni remote, comprese le regioni ultraperiferiche, dove il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. In tal modo, i regimi di qualità possono favorire e integrare la politica di sviluppo rurale nonché le politiche di sostegno del mercato e del reddito della politica agricola comune («PAC»). In particolare, possono contribuire all’evoluzione del settore agricolo e, segnatamente, delle zone svantaggiate. Nella sua comunicazione del 30 giugno 2021 intitolata «Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040», la Commissione ha riconosciuto alle indicazioni geografiche un ruolo chiave tra le iniziative faro che promuovono zone rurali prospere, alla luce del loro contributo alla diversificazione economica delle zone rurali e del forte legame tra un prodotto e la sua origine territoriale. Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le indicazioni geografiche prevedendone l’inserimento in un registro a livello di Unione facilita lo sviluppo del settore agricolo, poiché l’approccio più uniforme che ne deriva garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti dal punto di vista dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche mira a consentire ai consumatori di compiere scelte di acquisto più informate e, attraverso l’etichettatura e la pubblicità, ad aiutarli a identificare correttamente i propri prodotti sul mercato.

(20)

Un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche dovrebbe contribuire in maniera significativa ad accrescere la conoscenza, il riconoscimento e la comprensione dei consumatori, sia nell’Unione che nei paesi terzi, riguardo ai simboli, alle indicazioni e alle abbreviazioni che attestano l’adesione ai regimi di qualità dell’Unione e il loro valore aggiunto. Il sistema potrebbe rafforzare e agevolare la promozione, a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), dei prodotti designati da indicazioni geografiche.

(21)

Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale e sostenere il mercato interno ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato e commercializzare prodotti designati da indicazioni geografiche in tutta l’Unione e nel commercio elettronico, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Alla luce dell’esperienza acquisita con l’attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario affrontare alcune questioni giuridiche, chiarire e semplificare determinate norme e snellire le procedure.

(22)

Al fine di disciplinare le indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari, è opportuno definire i prodotti agricoli e alimentari interessati in modo tale da tenere conto del quadro normativo internazionale, segnatamente dell’Accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nel rispetto dell’ambito di applicazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Pertanto, è opportuno fare riferimento alla nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (10). I prodotti agricoli e alimentari dovrebbero quindi includere i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata, compresi i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

(23)

La politica dell’Unione in materia di qualità dovrebbe contribuire a consentire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e rispondere alle esigenze della società rivolte a metodi di produzione sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del clima, che garantiscano il benessere degli animali, efficienti sotto il profilo delle risorse, socialmente ed eticamente responsabili. I produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche dovrebbero essere incoraggiati a rispettare pratiche sostenibili comprendenti obiettivi ambientali, sociali ed economici, che vadano al di là delle norme obbligatorie. Tali pratiche potrebbero essere stabilite nel disciplinare o in un’iniziativa separata. Le pratiche di sostenibilità comprese nel disciplinare dovrebbero essere correlate ad almeno uno dei tre principali tipi di sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

(24)

Le pratiche di sostenibilità dovrebbero contribuire a uno o più obiettivi ambientali, sociali o economici. Gli obiettivi ambientali dovrebbero includere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, la conservazione e l’uso sostenibile del suolo, del paesaggio, dell’acqua e delle risorse naturali, la conservazione della biodiversità, la conservazione di sementi rare, razze animali e varietà vegetali locali, la promozione di filiere corte e la gestione e la promozione del benessere degli animali. Gli obiettivi sociali dovrebbero includere il miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, nonché la contrattazione collettiva, la protezione sociale e le norme di sicurezza, la capacità di attrarre e sostenere sia i giovani che i nuovi produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica per facilitare il ricambio generazionale e agevolare la solidarietà e la trasmissione delle conoscenze da una generazione all’altra. Tra gli obiettivi economici dovrebbero figurare la garanzia di un reddito stabile ed equo e di una posizione forte lungo tutta la catena del valore per i produttori di prodotti designati da un’indicazione geografica, il miglioramento del valore economico dei prodotti designati da un’indicazione geografica e della ridistribuzione del valore aggiunto lungo la catena del valore, il contributo alla diversificazione dell’economia rurale e allo sviluppo locale, compresa l’occupazione nel settore agricolo, e la preservazione delle zone rurali.

(25)

Al fine di dare visibilità agli sforzi dei produttori di prodotti designati da indicazioni geografiche in relazione alla sostenibilità, i gruppi di produttori o i gruppi di produttori riconosciuti possono elaborare relazioni sulla sostenibilità nelle quali comunicano le pratiche sostenibili applicate nella produzione del prodotto in questione. Tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche dalla Commissione.

(26)

Da tempo l’Unione mira a semplificare il quadro normativo della PAC. Le procedure di modifica dei disciplinari relativi ai prodotti designati da un’indicazione geografica sono già state semplificate e rese più efficienti per il vino e i prodotti agroalimentari nell’ambito della revisione della PAC, in particolare attraverso l’estensione del regime delle «modifiche ordinarie», precedentemente applicabile al settore del vino e delle bevande spiritose, anche al settore dei prodotti agricoli. Ciò riduce le fasi di approvazione delle modifiche che non riguardano elementi essenziali del disciplinare né incidono sugli interessi di terzi stabiliti o residenti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine dell’indicazione geografica in questione. Al fine di semplificare ulteriormente le lunghe procedure di registrazione, modifica dell’Unione e cancellazione della registrazione, è opportuno stabilire norme procedurali armonizzate per le indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli in un unico strumento giuridico, mantenendo nel contempo le disposizioni specifiche per prodotto per i vini nel regolamento (UE) n. 1308/2013, per le bevande spiritose nel regolamento (UE) 2019/787 e per i prodotti agricoli nel presente regolamento. È opportuno che siano gli Stati membri e la Commissione ad espletare le procedure di registrazione, di modifica dell’Unione del disciplinare e di cancellazione della registrazione relative alle indicazioni geografiche originarie dell’Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Tuttavia, per quanto riguarda l’approvazione delle modifiche ordinarie, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità esclusiva della gestione della procedura e dell’adozione della decisione finale. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dal gruppo di produttori, valutarla, anche mediante l’espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione.La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’esame della domanda nella seconda fase della procedura, anche mediante l’espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale e dell’adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione all’indicazione geografica. È opportuno fissare termini per la presentazione di un’opposizione motivata al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di opposizione senza ritardare la procedura di registrazione. Dovrebbe essere possibile per l’opponente aggiungere ulteriori dettagli ai motivi esposti nell’opposizione motivata nel corso delle consultazioni con il richiedente. È opportuno che le indicazioni geografiche siano registrate solo a livello dell’Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della presentazione alla Commissione della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli il mercato interno o gli scambi internazionali. Anche le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all’atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È opportuno che la Commissione espleti le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche di prodotti originari di paesi terzi.

(27)

Per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo di portare all’attenzione della Commissione eventuali errori o informazioni supplementari in relazione a una domanda di registrazione, è opportuno prevedere la possibilità di presentare una notifica di osservazioni.

(28)

Al fine di garantire un processo decisionale coerente ed efficiente per quanto riguarda le domande di protezione e le contestazioni in giudizio presentate nell’ambito della procedura nazionale, è opportuno che la Commissione sia informata in modo tempestivo e regolare dell’avvio dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altri organi di procedimenti relativi a una domanda di registrazione trasmessa dallo Stato membro alla Commissione e dei risultati definitivi di tali procedimenti. Per lo stesso motivo, se uno Stato membro ritiene che una decisione nazionale su cui si basa la domanda di protezione possa essere invalidata a seguito di un procedimento giudiziario nazionale, esso dovrebbe informare la Commissione di tale valutazione. Se lo Stato membro chiede la sospensione dell’esame di una domanda a livello dell’Unione la Commissione dovrebbe essere esentata dall’obbligo di rispettare il termine per l’esame stabilito nel presente regolamento. Al fine di proteggere il richiedente da azioni legali vessatorie e di preservare il diritto fondamentale del richiedente di ottenere la protezione di un nome entro un termine ragionevole, l’esenzione dovrebbe essere limitata ai casi in cui la domanda di registrazione sia stata invalidata a livello nazionale da una decisione giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva, o quando gli Stati membri ritengano che l’azione volta a contestare la validità della domanda sia fondata su validi motivi.

(29)

Per consentire agli operatori, i cui interessi sono lesi dalla registrazione di un nome, di continuare ad usare tale nome per un periodo di tempo limitato, nonostante tale nome violi il regime di protezione di cui al presente regolamento, è opportuno concedere deroghe specifiche sotto forma di periodi transitori per l’uso dei nomi. Tali periodi dovrebbero anche essere autorizzati per superare difficoltà temporanee e con l’obiettivo a lungo termine di garantire il rispetto del disciplinare da parte di tutti i produttori.

(30)

Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire e mantenere un unico registro elettronico dell’Unione delle indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette. Il registro, regolarmente aggiornato, dovrebbe fornire informazioni ai consumatori e agli operatori commerciali su tutti i tipi di indicazioni geografiche iscritte nello stesso, e dovrebbe essere una banca dati elettronica memorizzata in un sistema informativo ed essere accessibile al pubblico. L’EUIPO, sulla base della sua esperienza nella gestione di altri registri di diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe gestire e tenere aggiornato il registro dell’Unione per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche.

(31)

L’Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli che rafforzano la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la divulgazione al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti da tali accordi internazionali, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all’uso di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

(32)

Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori e gli altri operatori interessati, le autorità e i consumatori possano accedere rapidamente e facilmente alle informazioni pertinenti relative a una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta registrata. Tali informazioni dovrebbero comprendere, se del caso, le informazioni sull’identità del gruppo di produttori riconosciuto a livello nazionale.

(33)

È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento dei pertinenti registri.

(34)

Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti designati da un’indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi fattori dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l’aspetto fisico o l’impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe.

(35)

Sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’evocazione di un’indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall’indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto.

(36)

Alla luce delle pratiche commerciali e della giurisprudenza dell’Unione è necessaria chiarezza sull’uso di un’indicazione geografica nella denominazione di vendita di un prodotto trasformato il cui prodotto designato dall’indicazione geografica è un ingrediente. È opportuno garantire che tale uso sia conforme a pratiche commerciali leali e non indebolisca, svigorisca o pregiudichi la reputazione del prodotto recante l’indicazione geografica. A tal fine, dovrebbero essere aggiunte condizioni relative alle qualità attribuite dall’indicazione geografica in quanto ingrediente ai prodotti alimentari trasformati. Inoltre, i produttori di alimenti preconfezionati dovrebbero informare il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, prima di iniziare a utilizzare l’indicazione geografica nel nome dell’alimento preconfezionato. Tale approccio è in linea con gli obiettivi di rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e di potenziare il ruolo del gruppo di produttori riconosciuti. In vista del conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre norme procedurali nazionali supplementari applicabili alle situazioni interne laddove il produttore di alimenti preconfezionati e il gruppo di produttori riconosciuto siano stabiliti nel territorio di tale Stato membro, in linea con i trattati e la giurisprudenza e senza ostacolare la libera circolazione delle merci e la libertà di stabilimento. Inoltre, nel rispetto del principio della libertà contrattuale, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore di alimenti preconfezionati possono concludere tra loro un accordo su specifici elementi tecnici e visivi relativi alla presentazione dell’indicazione geografica dell’ingrediente nel nome dell’alimento preconfezionato.

(37)

È opportuno chiarire le norme che disciplinano la possibilità di continuare a usare termini generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un’indicazione protetta o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.

(38)

È opportuno chiarire l’ambito di applicazione della protezione concessa a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le limitazioni alla registrazione di nuovi marchi commerciali di cui alla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e al regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) che sono in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche. Tale chiarimento è necessario anche nel caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi commerciali e ai nomi omonimi registrati come indicazioni geografiche.

(39)

È opportuno chiarire la relazione tra marchi commerciali e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l’invalidazione dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche.

(40)

Le indicazioni geografiche possono anche essere registrate come marchi commerciali qualora ciò non sia in contrasto con il presente regolamento. A tale scopo, il presente regolamento lascia impregiudicate le norme nazionali riguardanti la valutazione contabile di tali marchi e la loro inclusione nel bilancio annuale dei produttori e di gruppi di produttori.

(41)

I gruppi di produttori svolgono un ruolo essenziale nella procedura di domanda di registrazione delle indicazioni geografiche e nella gestione delle loro indicazioni geografiche. Possono essere assistite nella preparazione della loro domanda da parti interessate quali autorità regionali e locali. I gruppi di produttori dovrebbero essere dotate di mezzi per individuare e commercializzare meglio le caratteristiche specifiche dei loro prodotti. È pertanto opportuno chiarire il ruolo del gruppo di produttori.

(42)

Poiché i produttori di prodotti recanti indicazioni geografiche sono per lo più piccole o medie imprese, essi devono far fronte alla concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, il che può creare concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia. In tale contesto, nell’interesse di tutti i produttori coinvolti, è necessario consentire a un unico gruppo di produttori di intraprendere azioni specifiche a nome dei produttori. A tal fine è opportuno stabilire la categoria del gruppo di produttori riconosciuto. Oltre alle norme generali sui gruppi di produttori, che dovrebbero applicarsi di conseguenza anche ai gruppi di produttori riconosciuti, è necessario definire i criteri che servono per ottenere la qualifica di gruppo di produttori riconosciuto e i relativi ulteriori diritti specifici, in particolare allo scopo di fornire ai gruppi di produttori riconosciuti gli strumenti adeguati per far valere meglio i loro diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali e svalorizzanti. A tale riguardo, i gruppi di produttori riconosciuti dovrebbero poter rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche in questione e agire per loro conto. Dovrebbe inoltre essere affidato loro lo svolgimento di determinati compiti specifici elencati nel presente regolamento, soprattutto perché l’effetto o la portata di tali compiti interessano tutti i suddetti produttori. A tal fine, la divisione tra i livelli nazionale, regionale e locale è intesa conformemente alla struttura costituzionale e al diritto nazionale degli Stati membri. Le disposizioni relative ai gruppi di produttori riconosciuti si ispirano ai sistemi consolidati di diversi Stati membri. Tali sistemi esistenti mostrano che il gruppo di produttori riconosciuto è uno strumento prezioso per migliorare la gestione e protezione collettiva delle indicazioni geografiche, che dovrebbe essere mantenuto. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe fornire gli strumenti normativi necessari agli Stati membri che desiderino in qualsiasi momento istituire tali sistemi.

(43)

È altresì opportuno riconoscere un unico gruppo di produttori, previo accordo degli Stati membri interessati, nel caso di indicazioni geografiche la cui zona geografica si estende su più di uno Stato membro. Visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (13), lo stesso dovrebbe applicarsi per quanto concerne il territorio dell’Irlanda del Nord.

(44)

Dato il prezioso e continuo contributo delle associazioni de gruppi di produttori alla promozione e popolarizzazione del sistema delle indicazioni geografiche, è opportuno disciplinare il ruolo di tali gruppi.

(45)

Al fine di migliorare la tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, è opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l’uso corretto dei nomi di dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri dei nomi di dominio di primo livello geografico in tutta l’Unione dovrebbero riconoscere le indicazioni geografiche come un diritto da invocare nel corso di tali controversie.

(46)

Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni operatore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che gli operatori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

(47)

È opportuno proteggere sia nell’Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che identificano un’indicazione geografica registrata nonché i diritti dell’Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti.

(48)

L’etichettatura di bevande spiritose e prodotti agricoli dovrebbe essere soggetta alle norme generali stabilite nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e, in particolare, alle disposizioni volte a evitare ogni etichettatura che possa generare confusione o indurre in errore i consumatori.

(49)

È opportuno rendere obbligatorio l’uso di simboli sull’imballaggio (etichettatura e materiale pubblicitario) dei prodotti agricoli designati da un’indicazione geografica allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l’identificazione di tali prodotti sul mercato, facilitando in tal modo i controlli. Tenuto conto della loro natura specifica, è opportuno mantenere disposizioni particolari in materia di etichettatura di bevande spiritose. L’uso di simboli o indicazioni dell’Unione dovrebbe rimanere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine di paesi terzi per i prodotti agricoli. Le norme in materia di etichettatura delle denominazioni di origine protette («DOP») e delle indicazioni geografiche protette («IGP») nel settore vitivinicolo dovrebbero essere mantenute nel regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando che anche le abbreviazioni «DOP» e «IGP» possono essere aggiunte nell’etichetta.

(50)

Al fine di dare visibilità ai produttori dei prodotti designati da indicazioni geografiche, dovrebbe essere obbligatorio indicare sull’etichetta il nome del produttore o, nel caso di prodotti agricoli, il nome dell’operatore.

(51)

Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche si basa sulla fiducia dei consumatori. Il sistema delle indicazioni geografiche si basa in modo sostanziale sull’autocontrollo, sulla dovuta diligenza e sulla responsabilità individuale dei produttori, mentre spetta alle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure necessarie per prevenire o bloccare l’uso di nomi di prodotti che violano le norme che disciplinano le indicazioni geografiche. Il ruolo della Commissione è quello di sottoporre ad audit gli Stati membri in base a un’analisi del rischio. È opportuno che le indicazioni geografiche siano soggette al sistema di controlli ufficiali, conformemente ai principi di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), tra cui dovrebbe figurare un sistema di controlli in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Ogni operatore dovrebbe essere soggetto a un sistema di controllo che verifichi il rispetto del disciplinare. Tenuto conto del fatto che i vini sono soggetti a controlli specifici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che il presente regolamento preveda controlli solo per le bevande spiritose e i prodotti agricoli.

(52)

Per garantire che siano imparziali ed efficaci, le autorità competenti designate a effettuare la verifica del rispetto del disciplinare dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. Per facilitare il compito delle autorità di controllo e rendere più efficace il sistema è opportuno prevedere disposizioni sulla delega di determinati compiti relativi ai controlli ufficiali a organismi delegati e di certificazione dei prodotti e a persone fisiche. Le informazioni sulle autorità competenti e sugli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e sulle persone fisiche dovrebbero essere rese pubbliche per garantire la trasparenza e consentire alle parti interessate di contattarle.

(53)

È opportuno utilizzare le norme europee elaborate dal Comitato europeo di normazione e le norme internazionali elaborate dall’Organizzazione internazionale per la normazione per l’accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L’accreditamento di tali organismi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(54)

La tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e consentire di combattere efficacemente la contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un’indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli sul mercato dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori o delle autorità competenti per garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, come la sintesi del disciplinare. Dovrebbero essere adottate misure amministrative e giudiziarie opportune, efficaci e proporzionate per prevenire o bloccare l’uso di nomi su prodotti o servizi che non rispettano o violano le indicazioni geografiche protette.

(55)

Inoltre, dato il maggiore ricorso ai servizi intermediari online, merita particolare attenzione l’applicazione della protezione delle indicazioni geografiche nei confronti di nomi di dominio che violano tale protezione. È necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente a una violazione, stabilita ai sensi del presente regolamento, della protezione di un’indicazione geografica da parte di un nome di dominio registrato. Pertanto, nell’esercizio dei loro compiti relativi ai controlli ufficiali, tali autorità dovrebbero poter adottare misure adeguate al fine di disabilitare l’accesso dal territorio dello Stato membro interessato ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate. Tali misure dovrebbero essere in linea con altre pertinenti normative dell’Unione, come il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(56)

I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più utilizzati per la vendita di prodotti, compresi quelli designati con indicazioni geografiche, e in alcuni casi potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. Le informazioni relative alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche dovrebbero essere considerati contenuti illegali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. A tale riguardo, il presente regolamento prevede l’identificazione di tali contenuti illegali e l’adozione di eventuali misure da parte delle autorità nazionali.

(57)

Tenuto conto del fatto che un prodotto designato da un’indicazione geografica prodotto in uno Stato membro potrebbe essere venduto in un altro Stato membro, è opportuno garantire l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri al fine di consentire controlli efficaci e stabilire gli aspetti pratici di tale assistenza amministrativa.

(58)

Ai fini del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori dimostrino rapidamente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, ad esempio durante controlli doganali o ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali. A tal fine è opportuno mettere a disposizione dell’operatore un’attestazione del rispetto del disciplinare.

(59)

Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine e l’indicazione geografica. È opportuno che le norme e le definizioni delle varietà vegetali e delle razze animali siano chiarite per comprendere meglio la loro relazione con le indicazioni geografiche in caso di conflitto. È opportuno lasciare invariate le norme sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime.

(60)

Per le denominazioni di origine protette, il legame tra l’ambiente geografico e la qualità o le caratteristiche specifiche del prodotto, essenzialmente o esclusivamente attribuibili a tale ambiente, è in genere composto da vari elementi. Le modifiche temporanee che sospendono per un periodo di tempo limitato l’obbligo in base al quale una soglia minima del 50 % alimenti per animali debba provenire dalla zona geografica dovrebbero essere adottate solo se non incidono sul legame nella totalità dei suoi elementi, poiché ciò lo farebbe venire meno e consentirebbe la commercializzazione, con il nome protetto, di prodotti del tutto privi della qualità o delle caratteristiche specifiche legate alla zona geografica.

(61)

Un prodotto recante un’indicazione geografica dovrebbe soddisfare determinate condizioni stabilite nel disciplinare. Affinché tali informazioni siano facilmente comprensibili anche per le parti interessate, il disciplinare dovrebbe essere sintetizzato in un documento unico.

(62)

L’obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell’aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di usare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli.

(63)

In assenza di un obbligo generale internazionale per il riconoscimento dei regimi relativi alle specialità tradizionali garantite che potrebbe vigere in paesi terzi, e poiché il presente regolamento è applicabile esclusivamente all’interno dell’Unione, le pratiche tradizionali riguardanti il modo di produzione, la trasformazione o la composizione e gli usi tradizionali delle materie prime o degli ingredienti di un prodotto designato con un nome ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita dovrebbero essere intese in riferimento a tali pratiche o usi all’interno dell’Unione. Ciò dovrebbe applicarsi anche alle domande provenienti da paesi terzi.

(64)

Dato il numero esiguo dei nomi registrati, l’attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti. Al fine di garantire la registrazione di nomi di prodotti tradizionali autentici è opportuno adeguare i criteri e le condizioni per la registrazione di un nome, in particolare eliminando la condizione che le specialità tradizionali garantite debbano avere una specificità.

(65)

Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al relativo disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in gruppi dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.

(66)

Per garantire la trasparenza, è opportuno che le specialità tradizionali garantite siano iscritte nel registro dell’Unione delle specialità regionali garantite.

(67)

Per le specialità tradizionali garantite prodotte all’interno dell’Unione, il simbolo dell’Unione dovrebbe figurare nell’etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all’indicazione «specialità tradizionale garantita». L’uso dei nomi, del simbolo dell’Unione e dell’indicazione dovrebbe essere disciplinato di conseguenza al fine di garantire un approccio uniforme in tutto il mercato interno.

(68)

È opportuno che le specialità tradizionali garantite siano efficacemente protette sul mercato affinché i loro produttori siano adeguatamente ricompensati per il loro valore aggiunto e che a coloro che le utilizzano in modo illecito sia impedito di vendere i loro prodotti.

(69)

Al fine di evitare di indurre in errore i consumatori le specialità tradizionali registrate garantite dovrebbero essere protette da qualsiasi usurpazione o imitazione, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o da qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore. Perseguendo lo stesso obiettivo è opportuno stabilire norme per gli usi specifici delle specialità tradizionali garantite, in particolare per quanto riguarda l’uso di termini generici nell’Unione, l’etichettatura contenente o comprendente la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e i marchi commerciali.

(70)

È opportuno che gli Stati membri e la Commissione espletino le procedure di registrazione, di modifica del disciplinare e di cancellazione della registrazione delle specialità tradizionali garantite originarie dell’Unione, comprese le procedure di opposizione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili di fasi distinte di ciascuna procedura. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della prima fase della procedura che consiste nel ricevere la domanda dal gruppo di produttori, valutarla, anche mediante l’espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione alla Commissione. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’esame della domanda, anche mediante l’espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale, e dell’adozione di una decisione in merito alla concessione o meno della protezione alle specialità tradizionali garantite. Anche le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all’atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento. È inoltre opportuno che la Commissione espleti le procedure corrispondenti per le specialità tradizionali garantite originarie di paesi terzi.

(71)

Il regime delle indicazioni facoltative di qualità è stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Si riferisce a caratteristiche orizzontali specifiche di una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in zone specifiche. L’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ha soddisfatto le condizioni previste per le indicazioni facoltative di qualità ed è stata istituita da tale regolamento. Tale indicazione ha fornito ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confondere i consumatori circa la provenienza montana dei prodotti sul mercato. È opportuno mantenere la possibilità per i produttori di utilizzare indicazioni facoltative di qualità, in quanto il regime non ha ancora raggiunto il proprio potenziale negli Stati membri.

(72)

Le disposizioni relative alle indicazioni geografiche per i vini di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e per le bevande spiritose di cui al regolamento (UE) 2019/787 devono essere modificate al fine di allinearle alle norme comuni in materia di registrazione, modifica, opposizione, cancellazione, protezionee tutela delle indicazioni geografiche e, per le bevande spiritose, ai controlli di cui al presente regolamento.

(73)

Per i vini sono necessarie ulteriori modifiche alla definizione di indicazioni geografiche protette affinché sia in linea con l’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), che non definisce come caso eccezionale un’indicazione geografica con una zona geografica corrispondente all’intero territorio di un paese. Sebbene non sia più necessario giustificare come caso eccezionale un’indicazione geografica protetta nel settore vitivinicolo che copra l’intera zona di un paese, tale denominazione merita comunque un attento esame alla luce delle condizioni di registrazione, in particolare per quanto riguarda le zone molto vaste. L’allineamento alla definizione di indicazione geografica nell’accordo TRIPS non dovrebbe portare alla registrazione di denominazioni fantasiose o fittizie nel settore vitivinicolo. Un nome dovrebbe essere ritenuto ammissibile a beneficiare della registrazione qualora, pur non includendo alcun termine geografico, indichi implicitamente il luogo, la regione o il paese da cui è originario il prodotto.

(74)

Il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), relativo all’attuazione dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («atto di Ginevra») nell’Unione, deve essere modificato al fine di rafforzare il ruolo del gruppo di produttori riconosciuto nella procedura di registrazione delle indicazioni geografiche dell’Unione nel registro internazionale ai sensi dell’atto di Ginevra. Il regolamento (UE) 2019/1753 dovrebbe inoltre essere adattato per consentire la registrazione, ai sensi dell’atto di Ginevra, delle denominazioni di origine dei sette Stati membri che sono parte dell’accordo di Lisbona in relazione a prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(75)

Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell’articolo 290 TFUE, per: stabilire procedure e termini dettagliati per laprocedura di opposizione; stabilire disposizioni relative alle modifiche da parte dell’Unione dei disciplinari delle indicazioni geografiche, per le quali non è stato pubblicato alcun documento unico, alla ricevibilità delle domande di modifica dell’Unione, alla relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie e alle modifiche ordinarie; stabilire norme supplementari sull’uso delle indicazioni geografiche nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all’uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati; incaricare l’EUIPO di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire norme per determinare l’uso della denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale; stabilire norme che limitino le informazioni contenute nel disciplinare riguardo alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite; definire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme relative alla procedura di opposizione per le specialità tradizionali garantite al fine di stabilire procedure e termini dettagliati; integrare le norme relative alla procedura di domanda di modifica delle specialità tradizionali garantite; integrare le norme sull’uso delle specialità tradizionali garantite nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all’uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati; stabilire norme dettagliate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare un’indicazione facoltativa di qualità supplementare, stabilendone le condizioni d’uso; stabilire deroghe all’uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l’applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (19). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(76)

Per l’attuazione delle norme di cui al presente regolamento relative alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità, è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato composto dai delegati degli Stati membri.

(77)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno che alla Commissione siano attribuite competenze di esecuzione riguardo a quanto segue:

per quanto riguarda le indicazioni geografiche: specificare la presentazione tecnica della classificazione dei prodotti designati da indicazioni geografiche conformemente alla nomenclatura combinata e l’accesso online alla stessa; specificare il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali; stabilire norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione nella fase a livello di Unione, comprese le domande relative a più di un territorio nazionale; specificare il formato e la presentazione di opposizioni e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali; specificare il formato e la presentazione delle notifiche di osservazioni; concedere un periodo transitorio per consentire l’uso di un nome registrato insieme ad altri nomi che altrimenti sarebbero in contrasto con un nome registrato e prorogare tale periodo transitorio; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un’indicazione geografica qualora non sia stato raggiunto un accordo; registrare le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell’Unione in base a un accordo internazionale del quale l’Unione è parte contraente; specificare il contenuto e la presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione; specificare il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali; stabilire norme dettagliate riguardanti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di modifica dell’Unione e le procedure, la forma e la comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria; cancellare la registrazione di un’indicazione geografica; stabilire norme dettagliate concernenti le procedure e la forma della cancellazione di una registrazione e la presentazione delle richieste di cancellazione; rimuovere dal registro dell’Unione le indicazioni geografiche registrate in violazione delle disposizioni relative ai nomi omonimi; specificare le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione nonché le norme tecniche relative al loro uso e dell’uso delle indicazioni e delle abbreviazioni sui prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, comprese le versioni linguistiche; specificare le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi; predisporre il monitoraggio e la verifica dell’attività prevista dal disciplinare; precisare la natura e il tipo di informazioni da scambiare e i metodi per lo scambio di informazioni nell’ambito dell’assistenza reciproca ai fini dei controlli e della tutela; stabilire norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare nonché dell’estratto dell’elenco, le forme in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, e le circostanze e le forme in cui una analoga attestazione è richiesta nel caso di prodotti originari di paesi terzi; stabilire norme concernenti la forma del disciplinare delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli; specificare il formato e la presentazione online del documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali protetti;

per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite: stabilire norme concernenti la forma del disciplinare; specificare il contenuto e la presentazione del registro dell’Unione delle specialità tradizionali garantite; specificare le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione nonché le norme tecniche relative al loro uso e all’uso delle indicazioni e delle abbreviazioni sui prodotti commercializzati come specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche; stabilire requisiti procedurali per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme dettagliate concernenti le procedure, la forma e la presentazione delle domande di registrazione, anche per le domande riguardanti più di un territorio nazionale, e delle domande di modifica di un disciplinare e delle richieste di cancellazione di una registrazione; specificare il formato e la presentazione di opposizioni e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione dei dati personali; concedere i periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite; respingere una domanda di registrazione; decidere in merito alla registrazione di una specialità tradizionale garantita qualora non sia stato raggiunto un accordo; cancellare la registrazione di una specialità tradizionale garantita; specificare le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi per quanto riguarda le autorità competenti e gli organismi di certificazione dei prodotti responsabili dei controlli; stabilire norme dettagliate in merito alla natura e al tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e i metodi per lo scambio di tali informazioni ai fini dei controlli e dell’applicazione; e stabilire norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare nonché dell’estratto dell’elenco, le circostanze e le forme in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli importatori a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, anche nel caso di prodotti originari di paesi terzi;

per quanto riguarda le indicazioni facoltative di qualità: stabilire i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità; e stabilire norme relative a moduli, procedure o altri dettagli tecnici necessari per l’uso delle indicazioni facoltative di qualità;

per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013: la forma del disciplinare, la definizione del formato e della presentazione online del documento unico, e l’esclusione o l’anonimizzazione dei dati personali; le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri, le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari relativi alle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, nonché i controlli e le verifiche del rispetto del disciplinare che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami;

per quanto riguarda per le menzioni tradizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri, le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto della definizione prevista per le menzioni tradizionali e, se del caso, le condizioni d’uso della menzione tradizionale, le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l’uso illegale di menzioni tradizionali protette, nonché i controlli e la verifica della conformità che gli Stati membri sono tenuti a realizzare; la dichiarazione di invalidità e la cancellazione dal registro delle menzioni tradizionali protette delle menzioni tradizionali registrate in violazione del presente regolamento;

per quanto riguarda le bevande spiritose ai sensi del regolamento (UE) 2019/787: la forma del disciplinare, definire il formato e la presentazione online del documento unico e prevedere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali;

per quanto riguarda l’applicazione dell’atto di Ginevra nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1753: l’autorizzazione, per uno Stato membro parte dell’accordo di Lisbona che intenda registrare le sue denominazioni di origine ai sensi dell’atto di Ginevra, ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («Ufficio internazionale»).

Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(78)

È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 per quanto riguarda: la registrazione di un nome se non vi è opposizione ricevibile o, in caso di opposizione ricevibile, qualora sia stato raggiunto un accordo per le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite e, se necessario, la modifica delle informazioni pubblicate, purché tali modifiche non siano sostanziali; l’istituzione e il mantenimento di un registro elettronico delle indicazioni geografiche accessibile al pubblico e di un registro elettronico delle specialità tradizionali garantite; la concessione di un periodo transitorio per l’uso delle indicazioni geografiche a seguito di un’opposizione presentata nell’ambito della procedura nazionale; e la specificazione dei mezzi attraverso i quali il nome e l’indirizzo delle autorità competenti e degli organismi delegati devono essere resi pubblici per le specialità tradizionali garantite.

(79)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e abrogare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1151/2012.

(80)

Le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette già registrate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e le indicazioni geografiche già registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero continuare a essere protette a norma del presente regolamento e dovrebbero essere automaticamente inserite nel registro interessato.

(81)

È opportuno prevedere un meccanismo adeguato per garantire che cessi agevolmente la protezione nazionale delle indicazioni geografiche che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Al contempo, la registrazione di tali indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere agevolata, esentandole dalla fase nazionale della procedura di registrazione. Occorre altresì garantire che tali indicazioni geografiche, qualora siano registrate nell’ambito dell’accordo di Lisbona, possano essere registrate ai sensi dell’atto di Ginevra senza perdere i loro diritti di priorità.

(82)

È opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina di cui ai regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 alla disciplina di cui al presente regolamento.

(83)

È opportuno prevedere disposizioni per garantire una transizione armoniosa dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 al regime istituito dal presente regolamento, anche per quanto riguarda gli atti delegati e di esecuzione. Tali disposizioni mirano a garantire la certezza del diritto affinché le autorità, i produttori e i gruppi di produttori degli Stati membri, nonché altre persone o altri soggetti interessati, possano accertare in modo inequivocabile i loro diritti e obblighi e agire di conseguenza.

(84)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, specie la creazione di una protezione uniforme delle indicazioni geografiche, nonché l’istituzione di un sistema di protezione delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(85)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 18 luglio 2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti i seguenti regimi di qualità:

a)

le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

b)

le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità di cui al titolo III, rispettivamente capi 2 e 3, di prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 51.

Ai fini dei titoli I, II e V, ad eccezione del titolo II, capo 5, il termine «indicazioni geografiche» comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«vini», i prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

«bevanda spiritosa», una bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;

c)

«etichettatura», in relazione a tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’etichettatura come definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

d)

«fase di produzione», qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;

e)

«operatore», una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare;

f)

«prodotto trasformato», un prodotto trasformato quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

g)

«organismo delegato», un organismo delegato, come definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;

h)

«termine generico», il nome di un prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente prodotto o immesso sul mercato, è diventato il nome comune di un prodotto nell’Unione;

i)

«denominazione di una varietà vegetale», una designazione di una data varietà in uso comune o ufficialmente accettata in un catalogo nazionale o dell’Unione a norma delle direttive 2002/53/CE (22), 2002/55/CE (23), 2008/90/CE (24) del Consiglio o del regolamento (EC) n. 2100/94 (25) del Consiglio, nella lingua o nelle lingue in cui è utilizzata o elencataalla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;

j)

«denominazione di una razza animale», il nome di una razza di cui al regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici. Per le specie non contemplate da tale regolamento, si intende il nome di una razza che figura nei libri genealogici o nei registri genealogici ai sensi del diritto nazionale. Tale denominazione è nella lingua o nelle lingue in cui è elencata alla data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione;

k)

«nomenclatura combinata», la nomenclatura delle merci istituita dall’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2.   Ai fini del titolo II si applicano le definizioni seguenti:

a)

«disciplinare», il documento di cui:

i)

all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

ii)

all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

iii)

all’articolo 49 del presente regolamento per i prodotti agricoli;

b)

«documento unico», un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:

i)

all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

ii)

all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

iii)

all’articolo 50 del presente regolamento per i prodotti agricoli.

3.   Ai fini del titolo III, capo 2, per «tradizionale» si intende l’uso storico comprovato del nome da parte dei produttori di una comunità per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra. Tale periodo deve essere di almeno 30 anni e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall’evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti.

Articolo 3

Protezione dei dati

1.   Gli Stati membri e la Commissione trattano e rendono pubblici i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione, opposizione, concessione del periodo transitorio e controllo a norma del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787, in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679.

2.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma dei regolamenti (UE) 2019/787 e(UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri sono titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma dei regolamenti (UE) 2019/787, (UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.

4.   L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è un «responsabile del trattamento» ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali legati al registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.

TITOLO II

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Obiettivi

Il presente titolo prevede un sistema unitario ed esaustivo di indicazioni geografiche che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione, in tal modo:

a)

garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l’indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;

b)

contribuendo a una concorrenza leale e generando valore aggiunto con l’obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione, al fine di garantire una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti, nonché contribuendo al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione, preservando il know-how e promuovendo specifici prodotti di qualità dovuti alla zona geografica in cui sono prodotti;

c)

garantendo che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l’origine, l’autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all’origine geografica o all’ambiente geografico di tali prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

d)

garantendo una registrazione efficiente e agevole delle indicazioni geografiche che tenga conto dell’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

e)

garantendo controlli, tutela e immissione sul mercato efficaci in tutta l’Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando in tal modo l’integrità del mercato interno; e

f)

contribuendo alla tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale relativi a tali prodotti nei mercati dei paesi terzi.

Articolo 5

Ambito di applicazione

1.   Il presente titolo comprende:

a)

i vini, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a);

b)

le bevande spiritose, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b); e

c)

i prodotti agricoli.

Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del presente regolamento, tranne i vini le bevande spiritose.

2.   La registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell’Unione, in particolare quelle relative all’immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all’organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

3.   La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) non si applica al sistema di indicazioni geografiche di cui al presente regolamento.

Articolo 6

Classificazione

1.   I prodotti designati da indicazioni geografiche sono classificati secondo la nomenclatura combinata a due, quattro, sei o, qualora uno Stato membro lo decida, otto cifre. Se un’indicazione geografica riguarda prodotti appartenenti a più di una categoria ciascuna voce è specificata. La classificazione dei prodotti è utilizzata solo a fini di registrazione, statistica e tenuta di registri, in particolare per le autorità doganali. Tale classificazione non è utilizzata per determinare prodotti comparabili ai fini della protezione contro gli usi commerciali diretti e indiretti di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a).

2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire la presentazione tecnica della classificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l’accesso online alla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 7

Sostenibilità

1.   Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:

a)

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b)

produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c)

benessere degli animali;

d)

reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;

e)

mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;

f)

miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

3.   Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica.

Articolo 8

Relazione sulla sostenibilità

1.   Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può redigere e aggiornare regolarmente una relazione sulla sostenibilità basata su informazioni verificabili, recante una descrizione delle pratiche sostenibili esistenti utilizzate nella produzione del prodotto, dell’impatto del metodo di ottenimento del prodotto sulla sostenibilità in termini di impegni, ambientali, sociali, economici o di benessere degli animali, nonché le informazioni necessarie per comprendere in che modo la sostenibilità incide sullo sviluppo, sulle prestazioni e sulla posizione del prodotto.

2.   La Commissione rende pubblica la relazione sulla sostenibilità.

CAPO 2

Registrazione delle indicazioni geografiche

Articolo 9

Richiedente nella fase nazionale della procedura di registrazione

1.   Le domande di registrazione delle indicazioni geografiche possono essere presentate solo da un gruppo di produttori richiedente. Un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione. Gli enti pubblici e altre parti interessate possono assistere nella preparazione della domanda e nella relativa procedura.

2.   Ai fini del presente titolo, un’autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un gruppo di produttori richiedente per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un gruppo per motivi legati al numero, all’ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi. In tale caso la domanda di cui all’articolo 10, paragrafo 2, indica tali motivi.

3.   Ai fini del presente titolo, un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tale produttore è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un’indicazione geografica;

b)

la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e

c)

la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

4.   Nel caso di un’indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di produttori richiedenti di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Tale domanda comune è presentata a tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 10

Fase nazionale della procedura di registrazione

1.   La domanda di registrazione di un’indicazione geografica relativa a un prodotto originario dell’Unione è presentata alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

il disciplinare;

b)

il documento unico; e

c)

la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

3.   Lo Stato membro interessato esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione stabilite nelle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.

4.   Nell’ambito dell’esame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato adotta una procedura nazionale di opposizione. La procedura nazionale di opposizione garantisce la pubblicazione della domanda di registrazione, ad eccezione dei documenti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), e prevede un periodo di almeno un mese dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.

5.   Lo Stato membro interessato stabilisce le modalità della procedura di opposizione. Tali modalità possono includere criteri di ammissibilità dell’opposizione, un periodo di consultazione tra il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente e la presentazione di una relazione del gruppo di produttori richiedente sull’esito delle consultazioni, comprese eventuali modifiche apportate dal gruppo di produttori richiedente alla domanda di registrazione.

6.   Se, dopo l’esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con l’gruppo di produttori richiedente, lo Stato membro interessato ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, esso può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione di cui all’articolo 13.

7.   Lo Stato membro interessato assicura che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso. Lo Stato membro interessato assicura inoltre che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

8.   Nel caso di una domanda comune di cui all’articolo 9, paragrafo 4, la domanda è presentata a tutti gli Stati membri interessati e le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono espletate in tutti questi Stati membri.

Articolo 11

Protezione nazionale transitoria

1.   Uno Stato membro può, in via temporanea, concedere una protezione transitoria a un nome a livello nazionale a decorrere dalla data in cui una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione.

2.   Tale protezione nazionale cessa alla data in cui entra in vigore l’atto di esecuzione che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato a norma dell’articolo 21, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

3.   Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze della protezione nazionale transitoria sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.   Le misure adottate dagli Stati membri a norma del presente articolo hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono sul mercato interno o sugli scambi internazionali.

Articolo 12

Documentazione di accompagnamento

1.   La documentazione che accompagna la domanda di registrazione comprende:

a)

se del caso, informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all’uso o alla protezione dell’indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente;

b)

il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente;

c)

il nome e i recapiti di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che verificano il rispettodel disciplinare conformemente a:

i)

l’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;

ii)

l’articolo 39 del presente regolamento per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli;

d)

qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro interessato o, se del caso, dal gruppo di produttori richiedente.

2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, il formato e la presentazione online della documentazione di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo nella domanda di registrazione nella fase a livello di Unione di cui all’articolo 13, e prevede l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 13

Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

1.   Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell’Unione la domanda di registrazionecomprende:

a)

il documento unico;

b)

la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

c)

una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione;

d)

informazioni su eventuali periodi transitori concessi o proposti dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ricevibili; e

e)

il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinareaggiornato.

2.   Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari di paesi terzi la domanda di registrazionenella fase a livello di Unione comprende:

a)

il disciplinare e il riferimento alla sua pubblicazione;

b)

il documento unico;

c)

la documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

d)

la prova legale della protezione dell’indicazione geografica nel suo paese di origine; e

e)

una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

3.   La domanda di registrazione comune di cui all’articolo 9, paragrafo 4, comprende, oltre al documento unico, se del caso, i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), o al paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del presente articolo, di tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati.

4.   I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione nella fase a livello di Unione, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 14

Presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione

1.   La domanda di registrazione dell’Unione per un’indicazione geografica nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione elettronicamente tramite un sistema digitale.

Su richiesta di uno o più Stati membri, la Commissione adegua il sistema digitale per renderlo idoneo a essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di un’indicazione geografica da parte di qualsiasi Stato membro che lo desideri.

2.   Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente da un richiedente, ossia da un gruppo di produttori o da un singolo produttore, o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

Un singolo produttore di un paese terzo deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Un gruppo di produttori di un paese terzo è un gruppo di produttori che lavora con un prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.

3.   La domanda di registrazione comune di cui all’articolo 9, paragrafo 4, è presentata da:

a)

uno degli Stati membri interessati; oppure

b)

un richiedente di un paese terzo, ossia un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.

4.   I nomi per i quali sono state presentate domande di registrazione nella fase a livello di Unione sono resi pubblici dalla Commissione tramite il sistema digitale di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.   La Commissione esamina le domande di registrazione presentate a norma dell’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3. Verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell’esito della procedura nazionale di esame e di opposizione espletata dallo Stato membro interessato.

2.   L’esame è effettuato entro un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare necessaria o modifica della domanda. Qualora la Commissione rivolga tali richieste al richiedente, il periodo di esame non supera i cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente.

3.   Qualora non concluda l’esame di cui al paragrafo 2 entro i termini prescritti, la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concludere l’esame, che non può superare un mese.

4.   Qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 46, e 47, all’articolo 48, paragrafi 1, e 2, e all’articolo 50 del presente regolamento, agli articoli 93 e 95 e all’articolo 100, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 23 e all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Articolo 16

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

1.   Gli Stati membri informanola Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono pregiudicare la registrazione di un’indicazione geografica.

2.   La Commissione è esentata dall’obbligo di rispettare i termini per effettuare l’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro in merito ai motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di tale Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, che:

a)

informa la Commissione che la decisione di cui all’articolo 10, paragrafo 6, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure

b)

chiede alla Commissione di sospendere l’esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

3.   L’esenzione prevista al paragrafo 2 ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro interessato che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

4.   Se la decisione favorevole di uno Stato membro di cui all’articolo 10, paragrafo 6, è stata invalidata in tutto o in parte da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, tale Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, se necessario.

Articolo 17

Procedura di opposizione dell’Unione

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, possono presentare alla Commissione un’opposizione.

2.   Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione può presentare un’opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta a tale Stato membro di esaminare l’opposizione e di decidere se presentarla alla Commissione a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri possono specificare tale termine nel loro diritto nazionale.

3.   Nell’opposizione si dichiara di opporsi alla registrazione di un’indicazione geografica. Un’opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

4.   La Commissione esamina la ricevibilità dell’opposizione. Se ritiene che l’opposizione sia ricevibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, la Commissione invita l’opponente e il richiedente ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. La Commissione trasmette al richiedente l’opposizione e tutti i documenti forniti dall’opponente. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiestadel richiedente, prorogare una volta il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

5.   L’opponente e ilrichiedenteavviano idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Esse si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme al presente regolamento, al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi.

6.   Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedentenotifica alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda di registrazione. L’opponente può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

7.   Qualora, dopo la fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i dati pubblicati in conformità dell’articolo 15, paragrafo 4, siano stati modificati, la Commissione ripete l’esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda di registrazione sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all’articolo 15, paragrafo 4.

8.   I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

9.   La Commissione completa la valutazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell’esito della procedura di opposizione e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del documento unico.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo procedure e scadenze dettagliate per la procedura di opposizione.

11.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato ela presentazione di opposizioni eprevede l’esclusione o l’anonimizzazione didati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 18

Notifica di osservazioni

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di osservazioni.

2.   Una notifica di osservazioni evidenzia eventuali errori o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda di registrazione, compresa la possibile violazione di norme dell’Unione. La notifica di osservazioni non conferisce alcun diritto alle autorità o alle persone di cui al paragrafo 1 né attiva una procedura di opposizione.

3.   Se, a seguito della presentazione di una notifica di osservazioni, i dati pubblicati conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, sono stati modificati in modo sostanziale, la Commissione pubblica nuovamente il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare conformemente a detto paragrafo.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire il formato e la presentazione delle notifiche di osservazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 19

Motivi di opposizione

1.   Un’opposizione presentata in conformità dell’articolo 17 è ricevibile solo se l’opponente mostra che:

a)

l’indicazione geografica proposta non è conforme alla definizione di indicazione geografica o ai requisiti di cui al presente regolamento, alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all’articolo 3, paragrafo 4, e al capo III del regolamento (UE) 2019/787, a seconda dei casi;

b)

la registrazione dell’indicazione geografica proposta sarebbe impedita da una o più delle circostanze di cui all’articolo 28, all’articolo 29, all’articolo 30 o all’articolo 48, paragrafo 1; oppure

c)

la registrazione dell’indicazione geografica proposta danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio commerciale oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

2.   L’ammissibilità di un’opposizione è valutata dalla Commissione con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 20

Periodo transitorio per l’uso di indicazioni geografiche

1.   Per i prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 26, paragrafo 1, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un’opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, o dell’articolo 17, alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica la cui protezione è violata dimostri che:

a)

la registrazione dell’indicazione geografica in questione pregiudicherebbe l’esistenza del nome totalmente o parzialmente identico nella denominazione del prodotto; oppure

b)

tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome nella denominazione del prodotto sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della pubblicazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un’opposizione ricevibile conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, che sono adottati senza applicare tale procedura d’esame.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, prorogare il periodo transitorio concesso a norma del paragrafo 1 di un massimo complessivo di 15 anni, o concedere direttamente un periodo transitorio fino a un massimo di 15 anni, sempre che sia inoltre dimostrato che:

a)

il nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 sia stato legalmente utilizzato, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica interessata presso la Commissione;

b)

lo scopo dell’uso del nome nella denominazione di cui al paragrafo 1 non è stato di sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome del prodotto che è stato registrato come indicazione geografica; e

c)

tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

4.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un’opposizione ricevibile a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, che sono adottati senza applicare tale procedura d’esame.

5.   Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 3, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura e, se del caso, nella descrizione del prodotto qualora esso sia commercializzato online.

6.   Per quanto concerne le domande di registrazione delle indicazioni geografiche e le modifiche dell’Unione, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del relativo disciplinare da parte di tutti gli operatori di un prodotto recante l’indicazione geografica nella zona interessata, lo Stato membro può stabilire per la conformità un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente tale prodotto, utilizzando in modo continuativo tale nome per almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e abbiano segnalato tale fatto nella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

7.   Se il periodo che intercorre tra la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione e la registrazione del nome in questione supera i cinque anni, lo Stato membro può prorogare il periodo transitorio di un massimo di cinque anni. La decisione di prorogare il periodo transitorio è comunicata senza indugio alla Commissione, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.   Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica che fa riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura di opposizione.

Articolo 21

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 15, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni ivi indicate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, respinge la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

2.   In mancanza di opposizioni ammissibili la Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, registra l’indicazione geografica. La Commissione può tener conto delle notifiche di osservazioni ricevute in conformità dell’articolo 18.

3.   Se le perviene un’opposizione ammissibile, in base alla procedura di cui all’articolo 17 e tenendo conto dei risultati della medesima, la Commissione:

a)

se è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che registrano l’indicazione geografica senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, dopo aver controllato che l’accordo sia conforme al diritto dell’Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure

b)

adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione, se non è stato raggiunto un accordo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

4.   Gli atti di esecuzione che registrano un’indicazione geografica prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del documento unico pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, e modificato a seguito della procedura di opposizione in caso di modifiche diverse da quelle di cui all’articolo 17, paragrafo 7, e all’articolo 18, paragrafo 3.

5.   I regolamenti di esecuzione della Commissione sulla registrazione e le decisioni di esecuzione della Commissione di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.

Articolo 22

Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, crea e tiene un registro delle indicazioni geografiche dell’Unione accessibile al pubblico. Il registro si suddivide in tre parti, corrispondenti rispettivamente alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli. I fascicoli inseriti in tale registro dopo il 13 maggio 2024 sono in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (28).

2.   L’EUIPO gestisce e tiene aggiornato il registro dell’Unione per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle indicazioni geografiche.

3.   Ciascuna indicazione geografica di vini e prodotti agricoli è identificata nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», a seconda dei casi, e ciascuna indicazione geografica di bevande spiritose è identificata come «indicazione geografica».

4.   Le indicazioni geografiche di prodotti di paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. In siffatti casi la Commissione, mediante atti di esecuzione, registra tali indicazioni geografiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Per quanto riguarda i vini e i prodotti agricoli, salvo se espressamente identificati negli accordi di cui al primo comma come denominazioni di origine protette, i nomi di tali prodotti sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione come indicazioni geografiche protette.

5.   Ciascuna indicazione geografica è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, l’indicazione geografica è trascritta o traslitterata in caratteri latini ed entrambe le versioni dell’indicazione geografica sono iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e hanno parità di status.

6.   La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l’elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 4 nonché l’elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

7.   La Commissione conserva, in formato digitale o cartaceo, la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica. In caso di cancellazione della registrazione, la Commissione conserva la documentazione per i dieci anni successivi.

8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità per la specificazione del contenuto e della presentazione del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 23

Estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione

1.   Chiunque può scaricare facilmente e a titolo gratuito un estratto ufficiale del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione contenente prova della registrazione dell’indicazione geografica, nonché altri dati pertinenti compresa la data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica o altra data di priorità. L’estratto ufficiale della registrazione inserita in tale registro dopo il 13 maggio 2024 è in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024. Tale estratto ufficiale può essere utilizzato come certificato facente fede in procedimenti giuridici, giudiziari, amministrativi o simili.

2.   Qualora un gruppo di produttori sia stata riconosciuto dalle autorità nazionali in conformità dell’articolo 33, tale gruppo è identificato come rappresentante dei produttori di un prodotto designato da un’indicazione geografica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e nell’estratto ufficiale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica il formato e la presentazione online di estratti del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e prescrive l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 24

Modifiche di un disciplinare

1.   Un gruppo di produttori di un prodotto il cui nome sia un’indicazione geografica registrata può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare. Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto, tale gruppo è l’unico a poter presentare tale richiesta.

2.   Le modifiche di un disciplinare sono classificate in due categorie:

a)

modifiche dell’Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell’Unione stessa; e

b)

modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.

3.   Una modifica è considerata una modifica dell’Unione se comporta un cambiamento del documento unico o del suo equivalente e:

a)

comprende un cambiamento:

i)

per i prodotti agricoli, del nome o dell’uso del nome;

ii)

per i vini, del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

iii)

per le bevande spiritose, del nome o di una parte del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica, o ancora della denominazione legale; oppure

b)

rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure

c)

comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

I criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono verificati dagli Stati membri.

4.   Qualsiasi altra modifica del disciplinare di un’indicazione geografica registrata, che non sia una modifica dell’Unione in conformità del paragrafo 3, è considerata una modifica ordinaria.

5.   Una modifica ordinaria è considerata una modifica temporanea se consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche, oppure una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o da significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime, purché la calamità naturale, le condizioni meteorologiche sfavorevoli o la significativa turbativa del mercato e siano ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti.

6.   Le modifiche dell’Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita negli articoli da 9 e 10 e negli articoli da 12 a 21.

7.   Le domande di modifica dell’Unione provenienti da paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle indicazioni geografiche vigenti nel paese terzo.

8.   Se una domanda di modifica dell’Unione al disciplinare di un’indicazione geografica registrata comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee, la Commissione esamina soltanto la modifica dell’Unione. Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata. L’esame di tali domande verte sulle modifiche dell’Unione proposte. Se del caso, la Commissione o lo Stato membro interessato possono invitare il richiedente a modificare altri elementi del disciplinare.

9.   Le modifiche ordinarie sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni relative alle modifiche dell’Unione ai disciplinari delle indicazioni geografiche per le quali non è stato pubblicato alcun documento unico, alla ricevibilità delle domande di modifica dell’Unione, alla relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie e alle modifiche ordinarie, ivi compresa la loro pubblicazione.

11.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica dell’Unione, e alle modalità, alla forma e alla comunicazione delle modifiche ordinarie alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 25

Cancellazione della registrazione

1.   Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di un’indicazione geografica nei casi seguenti:

a)

qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; oppure

b)

qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi.

2.   La Commissione può anche adottare atti di esecuzione che cancellino la registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato. Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto, tale gruppo di produttori è l’unico a poter presentare tale richiesta.

3.   La registrazione del nome come diritto di proprietà intellettuale diverso da un’indicazione geografica, in particolare come marchio commerciale, è vietata per un anno dopo la cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica, a meno che tale diritto di proprietà intellettuale non sia esistito o il marchio non sia stato registrato prima della registrazione dell’indicazione geografica.

4.   Gli articoli 10, da 13 a 17 e 21 si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione.

Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata.

5.   Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro, le autorità del paese terzo o, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione dell’indicazione geografica in questione, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Il periodo di consultazione è di almeno un mese.

6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedurealla forma e alla presentazione di richieste di cancellazione di una registrazione.

7.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

CAPO 3

Protezione delle indicazioni geografiche

Articolo 26

Protezione delle indicazioni geografiche

1.   Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione sono protette contro:

a)

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.   Il paragrafo 1si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell’Unione.

3.   Le norme nazionali relative ai nomi utilizzati per prodotti agricoli, vini e bevande spiritose non devono creare confusione con le indicazioni geografiche registrate.

4.   La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche:

a)

ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell’Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio;

b)

ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e

c)

ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi.

5.   Le entità elencate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) hanno il diritto di presentare una domanda alle autorità doganali per vietare ai terzi di introdurre prodotti nell’Unione, in ambito commerciale, senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e violino il paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Le indicazioni geografiche registrate a norma del presente regolamento non diventano generiche nell’Unione.

7.   Se un’indicazione geografica è un nome composto che contiene un termine considerato generico, l’utilizzo di tale termine non costituisce, di norma, un comportamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 27

Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato

1.   Fatti salvi l’articolo 26 e l’articolo 37, paragrafo 7, del presente regolamento e gli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nelnome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:

a)

il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica;

b)

l’ingrediente designato dall’indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e

c)

la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.

2.   Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un’indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l’indicazione geografica in questione. Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte e agiscono di conseguenza. Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi. Il produttore dell’alimento preimballato può iniziare a utilizzare l’indicazione geografica nel nome dell’alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente. Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull’uso dell’indicazione geografica in questione.

Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i trattati, norme procedurali supplementari relative ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore dell’alimento preimballato possono concludere un accordo contrattuale sugli aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l’indicazione geografica dell’ingrediente è presentata nel nome dell’alimento preimballato nell’etichettatura, al di fuori dell’elenco degli ingredienti, o nel materiale pubblicitario.

4.   Il presente articolo non si applica alle bevande spiritose.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari sull’utilizzo di prodotti comparabili come ingredienti e i criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati di cui alparagrafo 1 del presente articolo.

Articolo 28

Termini generici

1.   I termini generici non sono registrati come indicazioni geografiche.

2.   Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nelle zone di consumo;

b)

dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell’Unione.

Articolo 29

Indicazioni geografiche omonime

1.   Un’indicazione geografica che è stata richiesta dopo che un’indicazione geografica omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell’Unione è esclusa dalla registrazione a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d’impiego e di presentazione locali e consolidate delle due indicazioni omonime o parzialmente omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all’origine geografica dei prodotti.

2.   Un’indicazione geografica omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio è esclusa dalla registrazione, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

3.   Ai fini del presente articolo il termine indicazione geografica omonima o parzialmente omonima richiesta o protetta nell’Unione si riferisce:

a)

alle indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;

b)

alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione;

c)

alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753; e

d)

alle indicazioni geografiche, nomi d’origine e termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l’Unione e uno o più paesi terzi.

4.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, cancella dal registro dell’Unione qualsiasi indicazione geografica registrata in violazione dei paragrafi 1 o 2. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 30

Marchi commerciali

Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 31

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

1.   Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l’articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.

2.   I marchi commerciali dell’Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall’EUIPO e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti.

3.   Un marchio commerciale il cui uso viola l’articolo 26, ma che è stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l’uso dell’indicazione geografica, una volta registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.

4.   Ai fini dei paragrafi 1 e 3, se le indicazioni geografiche sono state registrate nell’Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica è la data del primo giorno di protezione.

5.   Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all’articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all’indicazione geografica.

Articolo 32

Gruppi di produttori

1.   Un gruppo di produttori è un’gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che soddisfa i criteri seguenti:

a)

svolge compiti a norma del presente regolamento, compreso almeno uno dei compiti di cui al paragrafo 4;

b)

è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta; e

c)

è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.

I gruppi di produttori richiedenti soddisfano tali criteri entro la data di registrazione dell’indicazione geografica in questione.

Il produttore di un prodotto designato da un’indicazione geografica ha il diritto di aderire a un gruppo di produttori. Gli Stati membri possono limitare l’adesione a talune categorie di produttori a determinate categorie di produttori, tenendo conto della natura del prodotto oggetto del gruppo di produttori interessato.

2.   Gli Stati membri possono decidere che gli operatori e i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento dei prodotti designati da un’indicazione geografica e i portatori di interessi di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possano essere membri di un’gruppo di produttori se hanno un interesse specifico nei prodotti oggetto del gruppo di produttori. Tali membri non controllano il gruppo di produttori.

3.   Gli Stati membri possono prevedere norme supplementari, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione, lo statuto, il funzionamento e la natura dell’adesione e dei contributi finanziari ai gruppi di produttori.

4.   Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:

a)

elaborare il disciplinare, chiedere la registrazione, la modifica e la cancellazione e sviluppare attività, anche sostenendo i propri membri con i propri sistemi di controllo per verificare e garantire il rispetto del disciplinare in questione;

b)

intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell’indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell’indicazione geografica in questione;

c)

rappresentare i suoi membri nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell’Unione o nazionale;

d)

concordare le pratiche sostenibili di cui all’articolo 7, comprese nel disciplinare o separate da quest’ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un’adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione;

e)

intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell’indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tra cui:

i)

sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing;

ii)

diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto designato da un’indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica;

iii)

svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione e il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall’indicazione geografica;

iv)

diffusione di informazioni sull’indicazione geografica, sul simbolo dell’Unione pertinente e sull’abbreviazione (DOP o IGP); e

v)

attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all’articolo 7, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l’integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori;

f)

lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l’uso dell’indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell’applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili;

g)

adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l’immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l’abbassamento dei prezzi.

5.   Nel loro territorio, gli Stati membri possono assistere i produttori nella creazione e nel funzionamento dei gruppi di produttori.

6.   Se non esiste alcun gruppo di produttori per un prodotto designato da un’indicazione geografica, gli Stati membri possono svolgere i compiti di cui al paragrafo 4, lettere b), e) e f). Gli Stati membri interagiscono con i produttori e li assistono ai fini della costituzione di un gruppo di produttori.

7.   Gli Stati membri possono istituire un registro pubblico dei gruppi di produttori per i prodotti designati da indicazioni geografiche originarie del loro territorio, compresi le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e i produttori di cui all’articolo 9, paragrafo 3. Tale registro contiene almeno il nome, la forma giuridica e l’indirizzo di ciascun gruppo di produttori e tutte le indicazioni geografiche oggetto del gruppo di produttori in questione.

Articolo 33

Gruppi di produttori riconosciuti

1.   Oltre a quanto disposto dall’articolo 32, gli Stati membri possono applicare un sistema di riconoscimento dei gruppi di produttori. Il sistema di riconoscimento può essere applicato a tutti i gruppi di produttori i cui membri producono un prodotto designato da un’indicazione geografica o ai gruppi di produttori che producono determinate categorie di prodotti designati da indicazioni geografiche. Un gruppo di produttori può essere riconosciuto solo su richiesta. Nel quadro del sistema di riconoscimento, le autorità di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e i produttori di cui all’articolo 9, paragrafo 3, sono considerati gruppi di produttori riconosciuti.

2.   Gli Stati membri che applicano il sistema di cui al paragrafo 1 prevedono i criteri seguenti per il riconoscimento di un gruppo di produttori:

a)

una determinata forma giuridica; e

b)

il rispetto di una delle condizioni seguenti:

i)

una quota minima di oltre il 50 % dei produttori del prodotto ha lo status di membro; o

ii)

ne fanno parte una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di oltre il 50 % del volume o del valore della produzione commerciabile.

Gli Stati membri possono prevedere criteri supplementari, quali:

a)

accesso ai necessari contributi finanziari dei propri membri;

b)

norme relative all’ammissione dei membri, alla cessazione dell’adesione e alla violazione degli obblighi di adesione;

c)

statuto scritto.

Se un gruppo di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento è sospeso o revocato.

3.   Se un gruppo di produttori è riconosciuto nell’ambito del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di produttori riconosciuto è l’unica ad avere il diritto di:

a)

svolgere i compiti di cui all’articolo 32 per conto di tutti i produttori che producono il prodotto designato dall’indicazione geografica in questione, fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi;

b)

ricevere da un produttore di alimenti preimballati una notifica relativa all’uso dell’indicazione geografica di un ingrediente nella denominazione di un alimento preimballato di cui all’articolo 27, paragrafo 2;

c)

richiedere norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di prodotti designati da un’indicazione geografica a norma dell’articolo 166 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo massimo di sei anni conformemente all’articolo 166 bis, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

d)

stabilire clausole standard di ripartizione del valore che possono essere utilizzate a norma dell’articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e)

concordare pratiche sostenibili conformemente all’articolo 7 del presente regolamento;

f)

chiedere l’approvazione di una modifica in conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento;

g)

presentare una richiesta di cancellazione conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri possono inoltre prevedere che il gruppo di produttori riconosciuto sia l’unico gruppo di produttori autorizzato a svolgere i compiti:

a)

di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e d), se l’effetto di tali compiti riguarda tutti i produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica in questione;

b)

di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettere, b), e) ed f), se tali compiti sono svolti a livello internazionale, nazionale o regionale, fatta salva la possibilità, per i produttori del prodotto designato dall’indicazione geografica in questione, di svolgere tali compiti a livello locale.

5.   Un gruppo di produttori stabilito in uno Stato membro che non applica il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo è in grado di svolgere i compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettere b), c), e) ed f), in uno Stato membro che applica tale sistema.

6.   Se un’indicazione geografica designa una zona geografica transfrontaliera, le autorità degli Stati membri interessati o, se del caso, del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord cooperano per designare un unico gruppo di produttori riconosciuto. Se gli Stati membri interessati o, se del caso, il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, non raggiungono un accordo o se uno degli Stati membri interessati non applica il sistema di cui al paragrafo 1, nessun gruppo di produttori è riconosciuto per tale indicazione geografica.

7.   Gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori riconosciuti a norma del diritto nazionale prima del 13 maggio 2024 siano riconosciuti conformemente al paragrafo 1.

Se non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2, tale gruppo di produttori riconosciuto si adegua alle norme pertinenti entro il 14 maggio 2026. Se la conformità non è conseguita entro tale data, lo Stato membro interessato proroga tale termine una volta per un periodo massimo di un anno o revoca il riconoscimento.

8.   Se uno Stato membro applica il sistema dei gruppi di produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1, esso notifica alla Commissione, mediante un sistema digitale, il nome e l’indirizzo del gruppo di produttori riconosciuto per ciascuna indicazione geografica registrata e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamento. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e aggiorna di conseguenza il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.

Articolo 34

Associazioni di gruppi di produttori

1.   Un’associazione di gruppi di produttori può essere istituita su iniziativa dei gruppi di produttori interessati.

2.   Un’associazione di gruppi di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:

a)

partecipare a organi consultivi;

b)

scambiare informazioni con le autorità pubbliche su temi connessi alla politica in materia di indicazioni geografiche;

c)

formulare raccomandazioni volte a migliorare lo sviluppo delle politiche in materia di indicazioni geografiche, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità, la lotta alle frodi e alla contraffazione, la creazione di valore tra gli operatori, le regole di concorrenza e lo sviluppo rurale;

d)

promuovere e diffondere le migliori pratiche tra i produttori per quanto concerne le politiche in materia di indicazioni geografiche;

e)

partecipare ad azioni di promozione ai sensi del regolamento (UE) n. 1144/2014.

Articolo 35

Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi di dominio

1.   I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell’Unione garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni che affidano all’EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un’indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell’indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all’indicazione geografica in questione. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell’Unione possono fornire all’EUIPO, su base volontaria, le informazioni e i dati pertinenti.

3.   Entro il 14 novembre 2025 la Commissione effettua una valutazione della necessità e della fattibilità del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme di cui al paragrafo 2, tenendo conto del funzionamento della comunicazione volontaria di informazioni e dati di cui a tale paragrafo, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa.

Articolo 36

Diritto d’uso

Un’indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’articolo 39 del presente regolamento o dell’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, a seconda dei casi.

Nel caso in cui un’indicazione geografica corrisponda al nome della proprietà di un singolo produttore richiedente, o lo contenga, ciò non impedisce ad altri operatori di utilizzare l’indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare.

Articolo 37

Simboli dell’Unione, indicazioni e abbreviazioni

1.   Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono a indicazioni geografiche possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente. Possono inoltre essere utilizzati a fini informativi ed educativi, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore.

2.   Sono stabiliti i seguenti simboli dell’Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche:

a)

un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; e

b)

un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli. Tale simbolo può essere utilizzato anche per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

3.   Nel caso di prodotti agricoli e bevande spiritose originari dell’Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell’Unione ad essa associato figura nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario. Con riguardo all’etichettatura, l’indicazione geografica appare nello stesso campo visivo del simbolo dell’Unione.

Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all’indicazione geografica.

4.   In deroga al primo comma del paragrafo 3, nel caso delle bevande spiritose è possibile omettere i simboli dell’Unione.

5.   Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Nel caso delle bevande spiritose designate da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica.

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria.

I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

6.   Qualora i prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un’indicazione geografica, le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli e l’indicazione «indicazione geografica» può figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario delle bevande spiritose.

Le abbreviazioni «DOP» o «IGP», corrispondenti alle indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», possono figurare nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli designati da un’indicazione geografica.

7.   Indicazioni e abbreviazioni possono essere utilizzati nell’etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l’indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l’indicazione o l’abbreviazione sono collocate accanto al nome dell’ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell’Unione non appare in gruppo alla denominazione dell’alimento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

8.   I simboli dell’Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, le indicazioni «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta» e «indicazione geografica», nonché le abbreviazioni «DOP» o «IGP», a seconda dei casi, possono figurare nell’etichettatura soltanto dopo la pubblicazione dell’atto di registrazione di tale indicazione geografica.

9.   Possono inoltre figurare nell’etichettatura:

a)

riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e

b)

riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o origine del prodotto.

10.   Simboli dell’Unione associati a indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione per designare prodotti originari di paesi terzi possono figurare nell’etichettatura del prodotto e sul materiale pubblicitario, nel qual caso i simboli sono utilizzati in conformità del paragrafo 3.

11.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le caratteristiche tecniche dei simboli dell’Unione per le indicazioni geografiche nonché le norme tecniche relative al loro impiego e all’uso delle indicazioni e abbreviazioni su prodotti commercializzati come indicazione geografica registrata, comprese le versioni linguistiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

CAPO 4

Controlli e tutela

Articolo 38

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli.

Tuttavia, il paragrafo 2, primo comma, lettera a), il paragrafo 3 e, per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare, il paragrafo 4 del presente articolo nonché gli articoli 39, 40, 41 e 44 si applicano solo alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli.

2.   Ai fini del presente capo si intendono per controlli:

a)

la verifica che un prodotto designato da un’indicazione geografica sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e

b)

la verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato, comprese le interfacce online.

Ai fini del presente capo, la tutela comprende qualsiasi azione volta a garantire la conformità al titolo II, capo 3, del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti, gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali soddisfano i requisiti di cui di cui al regolamento (UE) 2017/625.

4.   Nonostante l’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione esegue i controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 2017/625, sulla base di un’analisi del rischio, a seconda del volume relativo delle indicazioni geografiche nello Stato membro, del numero di controlli effettuati o delle irregolarità connesse alla verifica della conformità o dell’uso delle indicazioni geografiche di cui alla relazione annuale dello Stato membro elaborata conformemente all’articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625. L’articolo 116, paragrafo 2, l’articolo 118 e gli articoli da 120 a 124 del regolamento (UE) 2017/625 non si applicano ai controlli, compresi gli audit, sulle indicazioni geografiche.

Articolo 39

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Ai fini del presente capo, ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica ne dà notifica alle autorità competenti, agli organismi delegati o alle persone fisiche di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione originarie del loro territorio.

2.   I produttori sono responsabili dei controlli propri che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

3.   Oltre ai controlli propri di cui al paragrafo 2, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un’indicazione geografica e originario dell’Unione, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da:

a)

una o più autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

b)

uno o più organismi delegati o persone fisiche cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625.

4.   Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto in questione sul mercato, da:

a)

una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure

b)

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

5.   Qualora un’attività prevista dal disciplinare sia effettuata da uno o più operatori in un paese diverso dal paese di origine dell’indicazione geografica, il disciplinare stabilisce disposizioni per la verifica della conformità di tali operatori. Se l’operazione in questione ha luogo nell’Unione, gli operatori ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’operazione ha luogo e sono oggetto di verifica.

6.   Se uno Stato membro applica l’articolo 9, paragrafo 2, la verifica del rispetto del disciplinare è assicurata da un’autorità diversa da quella considerata un gruppo ai sensi di detto paragrafo.

7.   I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti a copertura parziale o totale dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a)

le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi, anche per quanto riguarda i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti;

b)

le modalità di monitoraggio e verifica delle operazioni di cui al paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 40

Informazioni pubbliche su autorità competenti, organismi delegati e di certificazione dei prodotti e persone fisiche

1.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.

2.   La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 39, paragrafo 4 e aggiorna regolarmente tali informazioni.

3.   La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 41

Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti

1.   Gli organismi delegati di cui all’articolo 39, paragrafo 3, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 39, paragrafo 4, lettera b), rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:

a)

norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; oppure

b)

norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».

2.   L’accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo nazionale di accreditamento riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 che sia firmatario di un accordo multilaterale nel quadro della Cooperazione europea per l’accreditamento che riguardi le norme di cui al paragrafo 1, oppure da un organismo di accreditamento esterno all’Unione che sia firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale del Forum internazionale per l’accreditamento o di un accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l’accreditamento dei laboratori che riguardi le norme di cui al paragrafo 1.

Articolo 42

Verifica dell’uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l’uso delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un’indicazione geografica sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui all’articolo 39, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano, periodicamente e con una frequenza adeguata sulla base dell’analisi del rischio e delle notifiche ricevute, anche dai gruppi di produttori, al fine di garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un equivalente di quest’ultimo per l’indicazione geografica in questione, anche nelle presentazioni online e nell’etichettatura.

3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso dei nomi di prodotti o servizi, anche attraverso le interfacce online, che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano gli articoli 26 e 27.

4.   Gli Stati membri adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l’accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l’articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio.

5.   Ai fini di una tutela efficiente, l’autorità o le autorità designate in conformità del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l’attività di vendita al dettaglio.

Articolo 43

Obblighi dei fornitori sul mercato online

1.   Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell’Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti e che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento sono considerate contenuti illegali secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065.

2.   Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l’ordine di contrastare contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   A norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065, qualsiasi individuo o ente può notificare ai prestatori di servizi di hosting la presenza di un contenuto specifico che violi gli articoli 26 e 27 del presente regolamento.

Articolo 44

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca allo scopo di eseguire i controlli e le attività di tutela di cui al presente capo, in conformità del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625.

2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e applicazione di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 45

Attestazione del rispetto del disciplinare

1.   Un operatore il cui prodotto, in seguito alla verifica di cui all’articolo 39 del presente regolamento e all’articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, risulti conforme al disciplinare di un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento ha diritto, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro in questione:

a)

a un’attestazione, anche digitale, che può essere una copia certificata, attestante la conformità della sua produzione al disciplinare; oppure

b)

all’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente, come l’elenco di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del presente regolamento o all’articolo 116 bis del regolamento (EU) n. 1308/2013, se del caso. Il pertinente estratto dell’elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto.

2.   Su richiesta l’attestazione del rispetto del disciplinare e l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettera a) e b), sono messi a disposizione delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, delle autorità doganali o di altre autorità dell’Unione impegnate nella verifica dell’utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato interno. L’operatore può mettere l’attestazione o l’estratto dell’elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova di conformità nell’ambito delle attività commerciali. L’attestazione e l’estratto dell’elenco sono aggiornati regolarmente sulla base di una valutazione del rischio.

3.   Un operatore cui non sia più rilasciata l’attestazione del rispetto del disciplinare o che sia stato cancellato dall’elenco non è autorizzato a continuare a esporre o a utilizzare l’attestazione del rispetto del disciplinare o l’estratto dell’elenco.

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare e l’estratto dell’elenco, le forme in cui sono messi a disposizione dagli operatori o dagli operatori commerciali a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, nonché le circostanze e le forme in cui è richiesta un’attestazione equivalente in caso di prodotti originari di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

CAPO 5

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

Articolo 46

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

1.   La «denominazione di origine» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:

a)

originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b)

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e

c)

le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2.   L’«indicazione geografica» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:

a)

originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

b)

alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e

c)

la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata.

3.   In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono registrati come denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la zona di produzione delle materie prime è delimitata;

b)

sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c)

esiste un regime di controllo atto a garantire l’osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e

d)

le denominazioni di origine in questione sono state riconosciuti come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo, possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

Articolo 47

Norme specifiche sulla provenienza degli alimenti per animali e delle materie prime e sulla macellazione

1.   Nel caso di un prodotto di origine animale il cui nome è registrato come denominazione di origine gli alimenti per animali provengono integralmente dalla zona geografica delimitata.

2.   Nella misura in cui non sia possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata, si possono aggiungere alimenti per animali che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all’ambiente geografico non siano compromesse. alimenti per animali. La quantità di alimenti per animali che non provengono dalla zona geografica delimitata non può superare il 50 % di sostanza secca su base annuale.

3.   Una modifica temporanea di cui all’articolo 24, paragrafo 5, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo fino a quando non possa essere ripristinata la possibilità di garantire la provenienza degli alimenti per animali dalla zona geografica delimitata, a condizione che il legame di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), punto i) non venga meno del tutto.

4.   Tutte le restrizioni all’origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica sono giustificate in relazione al legame di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), punto ii).

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe e condizioni relativamente alla macellazione di animali vivi e alla provenienza delle materie prime. Tali deroghe e condizioni si basano su criteri obiettivi e tengono conto del benessere degli animali, della qualità o dell’uso delle materie prime e di know-how o fattori naturali riconosciuti, compresi i vincoli di cui risente la produzione agricola in talune zone.

Articolo 48

Varietà vegetali e razze animali

1.   Un nome non può essere registrato come indicazione geografica qualora sia in conflitto con la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità od origine del prodotto designato dall’indicazione geografica o creare confusione tra prodotti designati dall’indicazione geografica e la varietà vegetale o razza animale in questione.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate in relazione all’uso effettivo dei nomi in conflitto, compreso l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona di origine e l’uso della denominazione della varietà vegetale.

3.   Il presente regolamento non osta all’immissione in commercio di un prodotto non conforme al disciplinare di un’indicazione geografica registrata — la cui etichettatura includa il nome o parte del nome di tale indicazione geografica — contenente o comprendente la denominazione della varietà vegetale o della razza animale, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a)

il prodotto in questione comprende la varietà vegetale o la razza animale indicata oppure ne è derivato;

b)

i consumatori non sono indotti in errore;

c)

l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale rispetta le regole della concorrenza leale;

d)

l’uso della denominazione della varietà vegetale o della razza animale non sfrutta la reputazione dell’indicazione geografica registrata; e

e)

la produzione e la commercializzazione del prodotto in questione si sono diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell’indicazione geografica.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme per determinare l’uso delle denominazioni di varietà vegetali e razze animali.

Articolo 49

Disciplinare

1.   Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, quale usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b)

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

c)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 3;

d)

gli elementi che dimostrano che il prodotto proviene dalla zona geografica delimitata specificata in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c);

e)

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti; nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo di produttori richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare in materia di libera circolazione dei prodotti e libera prestazione di servizi;

f)

gli elementi che stabiliscono:

i)

per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera b). I dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale disposizione;

ii)

per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera b).

2.   Il disciplinare può includere anche:

a)

le pratiche sostenibili di cui all’articolo 7;

b)

qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione;

c)

altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o da un gruppo di produttori, se del caso, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 50

Documento unico

1.   Il documento unico comprende:

a)

gli elementi principali del disciplinare, ossia il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

b)

la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettera f), inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica tale legame.

2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, il formato e la presentazione online del documento unico di cui al paragrafo 1 e prescrivere l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

TITOLO III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE E INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

CAPO 1

Ambito di applicazione

Articolo 51

Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica ai prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari.

Ai fini del presente titolo, l’espressione «prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari» comprende i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I TFUE e gli altri prodotti alimentari e agricoli elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Il presente titolo non si applica alle bevande spiritose o ai prodotti vitivinicoli definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione degli aceti di vino.

CAPO 2

Specialità tradizionali garantite

Articolo 52

Obiettivi

1.   È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite (STG) per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali:

a)

aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto;

b)

favorendo la generazione di valore aggiunto attraverso un contributo alla concorrenza leale nella catena di commercializzazione, a un reddito equo per i produttori e al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

2.   La registrazione e la protezione delle specialità tradizionali garantite non pregiudicano l’obbligo dei produttori di rispettare le altre disposizioni dell’Unione, in particolare per quanto riguarda l’immissione dei prodotti sul mercato, l’organizzazione comune unica dei mercati e l’etichettatura dei prodotti alimentari.

3.   La direttiva (UE) 2015/1535 non si applica al di regime relativo alle specialità tradizionali garantite cui al presente regolamento.

Articolo 53

Criteri di ammissibilità

1.   Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa un prodotto:

a)

ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto; oppure

b)

ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2.   Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

a)

essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto; oppure

b)

designare il carattere tradizionale del prodotto.

3.   Se nella procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 61 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, lettera b), può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall’affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguita dal nome di un paese o di una sua regione.

4.   Non è registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell’Unione.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari che chiariscono i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 54

Disciplinare

1.   Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome del prodotto di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;

b)

la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;

c)

la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati, compresi, se pertinenti, la denominazione commerciale della specie interessata e il suo nome scientifico, nonché il metodo di elaborazione del prodotto; e

d)

gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

Il disciplinare può includere anche prescrizioni in materia di etichettatura.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 55

Gruppi di produttori

1.   Un gruppo di produttori è un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto o dei medesimi prodotti. È istituita su iniziativa dei produttori in funzione della natura del prodotto o dei prodotti interessati. Un gruppo di produttori opera in maniera trasparente e non discriminatoria. È inoltre organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.

2.   Gli Stati membri possono decidere che gli operatori, i rappresentanti delle attività economiche connesse a una delle fasi della catena di approvvigionamento dei prodotti designati da una specialità tradizionale garantita e i portatori di interessi di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 possano essere membri di un gruppo di produttori se hanno un interesse specifico nei prodotti oggetto del gruppo di produttori. Tali membri non controllano il gruppo di produttori.

3.   Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti:

a)

elaborare il disciplinare, presentare domanda di modifica e cancellazione, gestire i controlli propri dei suoi membri;

b)

intraprendere azioni per migliorare le prestazioni delle specialità tradizionali garantite;

c)

sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;

d)

adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure svalorizzanti per l’immagine dei prodotti.

Articolo 56

Fase nazionale della procedura di registrazione

1.   Le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita possono essere presentate soltanto da un gruppo di produttori richiedente. Un gruppo di produttori richiedente è un gruppo, indipendentemente dalla sua forma giuridica, composta da produttori dello stesso prodotto il cui nome è proposto per la registrazione o da un singolo produttore se la persona interessata è l’unico produttore disposto a presentare una domanda. Vari gruppi di produttori richiedenti di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune. Gli enti pubblici e altre parti interessate possono assistere nella preparazione della domanda e nella relativa procedura.

2.   La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita comprende:

a)

il nome e l’indirizzo dell’gruppo di produttori richiedente;

b)

il disciplinare ai sensi dell’articolo 54.

3.   Qualora la domanda sia preparata da un gruppo di produttori stabilita in uno Stato membro, la domanda è presentata alle autorità di tale Stato membro. Lo Stato membro esamina la domanda per stabilire se soddisfi le condizioni previste dai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 53. Nel quadro di tale esame lo Stato membro svolge una procedura nazionale di opposizione. Lo Stato membro che ritenga soddisfatte le condizioni del presente capo può adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione ai sensi dell’articolo 58.

4.   Lo Stato membro assicura che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di contestare la sua decisione. Lo Stato membro assicura inoltre che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

Articolo 57

Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

1.   Una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione per una specialità tradizionale garantita comprende il disciplinare di cui all’articolo 54 e:

a)

per le domande provenienti dagli Stati membri, una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e informazioni su eventuali opposizioni ricevibili a livello nazionale a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione; o

b)

per le domande provenienti da paesi terzi, una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

2.   I documenti di cui al paragrafo 1, sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

3.   Una domanda comunecomprende il disciplinare di cui all’articolo 54 e, se del caso,la dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, redatta da tutti gli Stati membri o paesi terzi interessati. Le relative procedure nazionali, compresa la fase di opposizione, sono espletate in tutti gli Stati membri interessati.

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di registrazione, comprese le domande di registrazione di una specialità tradizionale garantita che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 58

Presentazione della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

1.   La domanda di registrazione per una specialità tradizionale garantita nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione elettronicamente, attraverso un sistema digitale. A seguito di una richiesta di almeno uno Stato membro, la Commissione adegua il sistema digitale per renderlo idoneo a essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di una specialità tradizionale garantita da parte di qualsiasi Stato membro che lo desideri.

2.   Se la domanda di registrazione è redatta da un richiedente stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente da un richiedente, ossia da un gruppo di produttori o da un singolo produttore, o tramite le autorità del paese terzo in questione.

3.   La domanda di registrazione comune di cui all’articolo 56, paragrafo 1, è presentata da:

a)

uno degli Stati membri interessati; oppure

b)

un richiedente di un paese terzo, quale un gruppo di produttori o un singolo produttore, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo.

4.   I nomi per i quali sono state presentate domande di registrazione nella fase a livello di Unione sono resi pubblici dalla Commissione tramite il sistema digitale di cui al paragrafo 1.

Articolo 59

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1.   La Commissione esamina ogni domanda ricevuta ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, per verificare che contenga le informazioni richieste e che non contenga errori manifesti, tenendo conto dell’esito dell’esame e della procedura di opposizione svolti dallo Stato membro interessato. Tale esame tiene conto dell’esito della fase nazionale della procedura svolta dallo Stato membro interessato.

2.   L’esame è effettuato entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare o modifica necessaria. Qualora la Commissione rivolga tale richiesta al richiedente, il periodo di esame non supera i cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta del richiedente.

3.   Qualora non concluda l’esame di cui al paragrafo 2 entro i termini prescritti, la Commissione informa per iscritto il richiedente in merito ai motivi del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concludere l’esame, che non può superare un mese.

4.   Se, sulla base dell’esame effettuato conformemente al paragrafo 1, ritiene soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 53, 54, 56 e 57, la Commissione pubblica il disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 60

Contestazione di una domanda di registrazione a livello nazionale

1.   Gli Stati membri tengono informata la Commissione in merito agli eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi nazionali che possono pregiudicare la registrazione di una specialità tradizionale garantita.

2.   La Commissione è esentata dall’obbligo di rispettare i termini per effettuare l’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2, e di informare lo Stato membro dei motivi del ritardo qualora riceva la comunicazione di uno Stato membro relativa a una domanda di registrazione a norma dell’articolo 56 che:

a)

informa la Commissione che la decisione di cui all’articolo 56, paragrafo 3, è stata invalidata a livello nazionale da una decisione amministrativa o giudiziaria immediatamente applicabile ma non definitiva; oppure

b)

chiede alla Commissione di sospendere l’esame in quanto è stato avviato un procedimento giudiziario o amministrativo nazionale per contestare la validità della domanda e lo Stato membro ritiene che tale procedimento si fondi su validi motivi.

3.   L’esenzione ha effetto finché la Commissione non è informata dallo Stato membro che la domanda iniziale è stata ripristinata o che lo Stato membro ha ritirato la richiesta di sospensione.

4.   Se la decisione favorevole di uno Stato membro di cui all’articolo 56, paragrafo 3, è stata invalidata in tutto o in parte da una decisione definitiva adottata da un organo giurisdizionale nazionale, lo Stato membro prende in considerazione misure opportune come il ritiro o la modifica della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, se necessario.

Articolo 61

Procedura di opposizione dell’Unione

1.   Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione un’opposizione.

2.   Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione può presentare un’opposizione allo Stato membro in cui è stabilita o è residente entro un termine che consenta a tale Stato membro di esaminare l’opposizione e di decidere se presentarla alla Commissione a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri possono specificare tale termine nella loro legislazione nazionale.

3.   Nell’opposizione si dichiara di opporsi alla registrazione di una specialità tradizionale garantita. Un’opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

4.   La Commissione esamina l’ammissibilità dell’opposizione. Se ritiene che l’opposizione sia ammissibile, entro cinque mesi dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 59, paragrafo 4, del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Commissione invita l’opponente e ilrichiedentead avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi. La Commissione trasmette al richiedente l’opposizione e tutti i documenti forniti dall’opponente. In qualsiasi momento durante tale periodo, la Commissione può, su richiestadel richiedente, prorogare una volta il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

5.   L’opponentee il richiedenteavviano consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili per valutare se la domanda di registrazione è conforme alle condizioni del presente capo.

6.   Entro un mese dalla fine delle consultazioni di cui al paragrafo 4, il richiedentenotifica alla Commissione il risultato delle consultazioni, includendo tutte le informazioni scambiate, precisando se sia stato raggiunto un accordo con uno o tutti gli opponenti e indicando eventuali modifiche apportate di conseguenza alla domanda. L’opponente può anche notificare la propria posizione alla Commissione alla fine delle consultazioni.

7.   Qualora, dopo la fine delle consultazioni, il disciplinare pubblicato in conformità dell’articolo 59, paragrafo 4, sia stato modificato, la Commissione ripete l’esame della domanda di registrazione modificata. Qualora la domanda sia stata modificata in maniera sostanziale e la Commissione ritenga che la domanda modificata soddisfi le condizioni per la registrazione, essa pubblica nuovamente il disciplinare in conformità di tale paragrafo.

8.   I documenti di cui al presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

9.   La Commissione completa la valutazione della domanda di registrazionenella fase a livello di Unione, tenendo conto di eventuali richieste di periodi transitori, dell’esito della procedura di opposizione e di qualsiasi altra questione sorta in seguito al proprio esame che possa comportare una modifica del disciplinare.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo procedure e scadenze dettagliate per la procedura di opposizione.

11.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato e la presentazione di opposizioni e prevede l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 62

Motivi di opposizione

1.   Un’opposizione presentata in conformità dell’articolo 61 è ammissibile solo se l’opponente dimostra che:

a)

la specialità tradizionale garantita proposta non rispetta le disposizioni del presente capo; oppure

b)

la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico.

2.   L’ammissibilità di un’opposizione è valutata con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 63

Periodi transitori per l’uso delle specialità tradizionali garantite

1.   Per i prodotti la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l’articolo 68, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire di continuare a utilizzare tale denominazione con cui sono stati commercializzati, purché un’opposizione ammissibile, conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, o all’articolo 61, alla domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita la cui protezione è violata dimostri che tale denominazione è stata utilizzata legittimamente nel mercato interno da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 59, paragrafo 4.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati in conformità della procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, a eccezione di quelli per cui è presentata un’opposizione ammissibile conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, che sono adottati senza applicare tale procedura d’esame.

Articolo 64

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

1.   Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 59, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni ivi indicate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, respinge la domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

2.   In mancanza di opposizioni ammissibili la Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, registra la specialità tradizionale garantita.

3.   Se le perviene un’opposizione ammissibile, la Commissione, seguendo la procedura di cui all’articolo 61 e tenendo conto dei risultati della medesima:

a)

se è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che registrano la specialità tradizionale garantita senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, dopo aver controllato che l’accordo sia conforme al diritto dell’Unione e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, purché tali modifiche non siano sostanziali; oppure

b)

se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla domanda di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

4.   Gli atti di esecuzione che registrano una specialità tradizionale garantita prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del disciplinare pubblicato conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, e modificato a seguito della procedura di opposizione in caso di modifiche diverse da quelle di cui all’articolo 61, paragrafo 7.

5.   I regolamenti di esecuzione della Commissione sulla registrazione e le decisioni di esecuzione della Commissione di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.

Articolo 65

Registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione

1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, crea e tiene un registro dell’Unione accessibile al pubblico delle specialità tradizionali garantite. I fascicoli inseriti in tale registro dopo il 13 maggio 2024 sono in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 13, della direttiva (UE) 2019/1024.

2.   La Commissione conserva, in formato digitale o cartaceo, la documentazione relativa alla registrazione di una specialità tradizionale garantita. In caso di cancellazione della registrazione, la Commissione conserva la documentazione per i dieci anni successivi.

3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate che specifichino il contenuto e della presentazione del registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 66

Modifiche di un disciplinare

1.   Un gruppo di produttori di un prodotto il cui nome sia una specialità tradizionale garantita registrata può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare. Le domande descrivono le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   La procedura per la modifica di un disciplinare segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita dall’articolo 56 all’articolo 64.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme concernenti la procedura per la modifica di un disciplinare.

4.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione di una domanda di modifica di un disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 67

Cancellazione della registrazione

1.   Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, la Commissione può cancellare, mediante atti di esecuzione, la registrazione di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

a)

qualora non possa più essere garantito il rispetto del disciplinare;

b)

qualora non sia stato immesso in commercio per almeno i sette anni consecutivi precedenti alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita.

2.   La Commissione può anche, mediante atti di esecuzione, cancellare una registrazione su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato.

3.   Gli articoli da 56 a 62 e l’articolo 64 si applicano mutatis mutandis alla procedura di cancellazione.

Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata.

4.   Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro e del paese terzo interessati oppure, laddove possibile, il produttore del paese terzo che aveva originariamente presentato domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita, a meno che la cancellazione non sia direttamente richiesta dai richiedenti originali. Il periodo di consultazione è di almeno un mese.

5.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle richieste di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita.

6.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 68

Restrizione sull’uso di specialità tradizionali garantite registrate

1.   Le specialità tradizionali garantite registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se il nome protetto è tradotto, anche per quanto riguarda i prodotti utilizzati come ingredienti, o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

2.   I nomi utilizzati a livello nazionale per i prodotti agricoli e alimentari non ingenerano confusione con le specialità tradizionali garantite registrate.

3.   La protezione di cui al paragrafo 1 si applica anche ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.

4.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti proceduraliper la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme supplementari sull’uso delle specialità tradizionali garantite nel nome dei prodotti trasformati con riferimento all’uso di ingredienti comparabili e ai criteri per conferire caratteristiche essenziali ai prodotti trasformati.

Articolo 69

Eccezioni per taluni usi

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano:

a)

l’uso dei termini che sono generici nell’Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come specialità tradizionale garantita;

b)

l’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede;

c)

l’applicazione di norme dell’Unione oppure degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e ai marchi commerciali, e diritti concessi in base a tali norme.

Articolo 70

Simbolo dell’Unione, indicazione e abbreviazione

1.   È stabilito un simbolo dell’Unioneper i prodotti designati come specialità tradizionali garantite. L’indicazione «specialità tradizionale garantita», l’abbreviazione «STG» e il simbolo dell’Unione che fanno riferimento alla specialità tradizionale garantita possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente. Possono inoltre essere utilizzati a fini informativi ed educativi, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore. L’indicazione «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG» può figurare nell’etichettatura.

2.   Nel caso dei prodotti originari dell’Unione, che sono commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo dell’Unione di cui al paragrafo 2 figura nell’etichettatura e nel materiale pubblicitario unitamente al nome registrato nello stesso campo visivo. Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano alla specialità tradizionale garantita registrata.

3.   Il simbolo dell’Unione può essere utilizzato nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione.

4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione nonché le norme tecniche relative al loro impiego e all’uso dell’indicazionee dell’abbreviazione su prodotti commercializzati come specialità tradizionali garantite, comprese le versioni linguistiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 71

Adesione al regime delle specialità tradizionali garantite

1.   Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’articolo 72.

Articolo 72

Controlli e applicazione

1.   Per controlli delle specialità tradizionali garantite si intendono:

a)

la verifica che un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e

b)

la verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato.

2.   Ai fini del presente capo, la tutela comprende qualsiasi azione volta a garantire la conformità agli articoli 68, 69 e 70 del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti, gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali soddisfano i rispettivi requisiti di cui di cui al regolamento (UE) 2017/625.

4.   Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita ne dà notifica alle autorità competenti, agli organismi delegati o alle persone fisiche di cui al paragrafo 6, lettere a) e b).

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione originarie del loro territorio che sono iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione.

5.   I produttori sono responsabili dei controlli propri che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle specialità tradizionali garantite prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

6.   Oltre ai controlli propri di cui al paragrafo 5, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita e originario dell’Unione, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da:

a)

una o più autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure

b)

uno o più organismi delegati o persone fisiche cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625.

7.   Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato, da:

a)

una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure

b)

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono imporre una tassa a copertura delle spese di verifica del rispetto del disciplinare.

8.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui al paragrafo 6, per ciascun prodotto designato da una specialità tradizionale garantita e aggiornano tali informazioni.

9.   La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 7 e aggiorna regolarmente tali informazioni.

10.   La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 6e 7.

11.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi, anche per quanto riguarda i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

12.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, stabilire i mezzi attraverso i quali devono essere pubblicati il nome e l’indirizzo delle autorità competenti e degli organismi delegati di cui al presente articolo.

Articolo 73

Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti

1.   Gli organismi delegati di cui all’articolo 72, paragrafo 6, lettera b), e gli organismi di certificazione dei prodotti di cui all’articolo 72, paragrafo 7, lettera b), rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:

a)

norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; oppure

b)

norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».

2.   L’accreditamento di cui al paragrafo 1 è eseguito da un organismo nazionale di accreditamento riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 che sia firmatario di un accordo multilaterale nel quadro della Cooperazione europea per l’accreditamento che riguardi le norme di cui al paragrafo 1, oppure da un organismo di accreditamento esterno all’Unione che sia firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale del Forum internazionale per l’accreditamento o di un accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l’accreditamento dei laboratori che riguardi le norme di cui al paragrafo 1.

Articolo 74

Verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato e applicazione

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l’uso delle specialità tradizionali garantite dopo che il prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui all’articolo 72, paragrafo 6, lettera a). La verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite è effettuata sulla base di un’analisi dei rischi.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 garantiscono il rispetto del disciplinare della specialità tradizionale garantita in questione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano la protezione delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 68.

4.   Ai fini di una tutela efficiente, l’autorità o le autorità designate in conformità del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l’attività di vendita al dettaglio.

Articolo 75

Obblighi dei fornitori sul mercato online

1.   Tutte le informazioni, cui hanno accesso le persone stabilite nell’Unione, collegate alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti e che violano la protezione delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 68 del presente regolamento sono considerate contenuti illegali secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065.

2.   Le autorità giudiziarie o amministrative nazionali pertinenti degli Stati membri possono, conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065, emettere l’ordine di contrastare contenuti illegali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 76

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca allo scopo di eseguire i controlli e le attività di tutela di cui al presente capo, in conformità del titolo IV del regolamento (UE) 2017/625.

2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e le modalità di scambio di tali informazioni ai fini delle attività di controllo e tutela di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 77

Attestazione del rispetto del disciplinare

1.   Un operatore il cui prodotto, a seguito della verifica di cui all’articolo 72, risulti conforme al disciplinare di una specialità tradizionale garantita protetta a norma del presente regolamento ha diritto, su richiesta e a seconda del sistema applicato nello Stato membro in questione:

a)

a un’attestazione, che può essere una copia certificata, attestante la conformità con il disciplinare; oppure

b)

all’inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall’autorità competente, quale l’elenco di cui all’articolo 72, paragrafo 4. Il pertinente estratto dell’elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto.

2.   L’attestazione del rispetto del disciplinare e l’estratto dell’elenco di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), sono aggiornati regolarmente sulla base di una valutazione del rischio.

3.   Un operatore a cui non sia più rilasciata l’attestazione del rispetto del disciplinare o che sia stato cancellato dall’elenco non è autorizzato a continuare a esporre o a utilizzare l’attestazione del rispetto del disciplinare o l’estratto dell’elenco.

4.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce norme dettagliate concernenti la forma e il contenuto dell’attestazione del rispetto del disciplinare nonché dell’estratto dell’elenco, e le circostanze in cui e le forme in cui devono essere messi a disposizione dagli operatori o dagli operatori commerciali a fini di controllo o nel corso dell’attività commerciale, anche nel caso di un’attestazione equivalente relativa a prodotti originari di paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

CAPO 3

Indicazioni facoltative di qualità

Articolo 78

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione da parte dei produttori, nel mercato interno, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.

Articolo 79

Norme nazionali

1.   Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni e i regimi facoltativi di qualità non disciplinati dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell’Unione.

2.   La Commissione può istituire e fornire sostegno a un sistema digitale per l’inclusione delle indicazioni e dei regimi di cui al paragrafo 1 allo scopo di promuovere la conoscenza dei prodotti e dei regimi in tutta l’Unione. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i dettagli tecnici necessari per la notifica delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

Articolo 80

Indicazioni facoltative di qualità

1.   Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

a)

si riferiscono a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o a una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;

b)

il loro uso conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e

c)

hanno una dimensione europea.

2.   Esulano dall’ambito di applicazione del presente capo le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3.   Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

4.   Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle forme, alle procedure o ad altri dettagli tecnici, necessarie per l’applicazione del presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

6.   Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 81

Riserva di indicazioni facoltative di qualità supplementari

Per tener conto delle aspettative dei consumatori, dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell’evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento riservando indicazioni facoltative di qualità supplementari e stabilendone le condizioni di utilizzo.

Articolo 82

Prodotto di montagna

1.   È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità. Essa è riservata come termine composto ed è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, elencati nell’allegato I del TFUE, in merito ai quali:

a)

sia le materie prime che gli alimenti per animali per animali di allevamento provengono essenzialmente da zone montane;

b)

nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone montane.

2.   Ai fini del presente articolo si intendono «per zone montane all’interno dell’Unione» quelle zone delimitate a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone montane comprendono le zone ufficialmente designate come zone montane dal paese terzo interessato o rispondenti a criteri equivalenti a quelli di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.   In casi debitamente motivati, e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe alle condizioni di utilizzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone montane, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone montane in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

4.   Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 83

Restrizioni dell’uso e controlli

1.   Un’indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni di uso.

2.   Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicata l’applicazione delle norme dell’Unione o nazionali che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi commerciali, e i diritti concessi in base a tali norme.

3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme sull’uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente capo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

TITOLO IV

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) N. 1308/2013, (UE) 2019/787 E (UE) 2019/1753

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 93, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:

i)

le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

ii)

originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

iii)

ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iv)

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v)

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.»;

2)

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 94

Disciplinare

1.   Il disciplinare permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

le categorie dei prodotti vitivinicoli;

c)

il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta;

d)

una descrizione del vino o dei vini:

i)

per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii)

per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

e)

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

f)

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;

g)

le rese massime per ettaro;

h)

un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

i)

gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

i)

per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale punto;

ii)

per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

j)

altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o, se del caso, da un gruppo di produttori riconosciuto, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.

2.   Il disciplinare può contenere pratiche sostenibili in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

3.   Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al paragrafo 1, lettera d), mutatis mutandise, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.

Articolo 95

Documento unico

1.   Il documento unico contiene quanto segue:

a)

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

b)

lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;

c)

il tipo di indicazione geografica;

d)

una descrizione del vino o dei vini;

e)

le categorie dei prodotti vitivinicoli;

f)

le rese massime per ettaro;

g)

l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

h)

una definizione concisa della zona geografica delimitata;

i)

una descrizione del legame di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i),

j)

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

k)

se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.

2.   Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera i), sono dimostrati per ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo interessato.

(*1)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.)»;"

3)

gli articoli da 96 a 99 sono abrogati;

4)

all’articolo 100, i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;

5)

gli articoli 101 e 102 sono abrogati;

6)

l’articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Articolo 103

Protezione

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui al presente regolamento sono protette conformemente agli articoli da 26 a31, e agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2024/1143.»;

7)

gli articoli da 104 a 106 sono abrogati;

8)

all’articolo 107, i paragrafi 2, 3 e 4 sono abrogati;

9)

l’articolo 110 è sostituito dal seguente:

«Articolo 110

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

a)

la forma del disciplinare;

b)

la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’articolo 95;

c)

l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.

2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 113 bis

Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1.   La registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1143 è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, dichiara la non validità e la cancellazione dal registro di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (*2) delle menzioni tradizionali registrate in violazione del paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).»;"

11)

nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, la sottosezione 4 è sostituita dalla seguente:

«Sottosezione 4

Controlli per verificare il rispetto del disciplinare in relazione alle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali, nonché per l’applicazione delle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali

Articolo 116 bis

Controlli

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri designano l’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari in relazione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e per la verifica della conformità alla definizione e alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali, nonché per l’applicazione delle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali. A tal fine si applicano l’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

3.   All’interno dell’Unione, l’autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati come definiti all’articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino e verifica la conformità alla definizione prevista all’articolo 112 del presente regolamento e, se del caso, alle condizioni d’uso della menzione tradizionale, di cui all’articolo 115, paragrafo 3, del presente regolamento.

Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un prodotto designato da una denominazione di origine o un’indicazione geografica ne dà notifica all’autorità competente o agli organismi delegati di cui al primo comma. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di una denominazione di origine o un’indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione originarie del loro territorio.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a)

le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;

b)

le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari in relazione alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, e per la verifica della conformità alla definizione di cui all’articolo 112 e, se del caso, alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali;

c)

le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l’uso illegale di menzioni tradizionali protette;

d)

i controlli per verificare il rispetto del disciplinare che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.

(*3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui alimenti per animali, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;"

12)

all’articolo 120, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«h)

le abbreviazioni “DOP”o “IGP”, corrispondenti alle indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”»;

13)

l’articolo 166 bis è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi gli articoli 167 e 167 bis del presente regolamento, su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un gruppo di organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, o dell’articolo 161, paragrafo 1, del presente regolamento, di un’organizzazione interprofessionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento, di un gruppo di produttori di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1143, di un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di prodotti agricoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 n. 1151/2012 o ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143, il gruppo di produttori di cui all’articolo 32 di detto regolamento non ha tale diritto.»;

b)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, tranne su richiesta di un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso tale periodo può essere al massimo di sei anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo;»

14)

all’articolo 231 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L’articolo 113 bis non si applica alle domande di protezione di una menzione tradizionale presentate alla Commissione prima del 13 maggio 2024.».

Articolo 85

Modifiche del regolamento (UE) 2019/787

Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

1)

all’articolo 3, i punti 6 e 7 sono abrogati;

2)

gli articoli 16 e 21 sono abrogati;

3)

all’articolo 22 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il disciplinare può includere anche pratiche sostenibili.»;

4)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Documento unico

Il documento unico contiene quanto segue:

a)

gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine “bevanda spiritosa”, il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura;

b)

la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all’articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.»;

5)

gli articoli da 24 a 33 sono abrogati;

6)

l’articolo 34 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«La protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudica le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

7)

gli articoli 35, 36, 38, 39 e 40 sono abrogati;

8)

l’articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Competenze di esecuzione

1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

a)

la forma del disciplinare;

b)

la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’articolo 23;

c)

l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.

2.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

(*4)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;"

9)

l’allegato I è così modificato:

a)

è inserito il punto seguente:

«9 bis.

Acquavite di patate

a)

L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di tuberi di patata a meno di 94,8 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.

b)

L’acquavite di patate ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

c)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di patate è di 38 % vol.

d)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

e)

L’acquavite di patate non è aromatizzata.

f)

L’acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

g)

L’acquavite di patate può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»;

b)

sono inseriti i punti seguenti:

«13 bis.

Acquavite di pane

a)

L’acquavite di pane è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86 % vol. di pane fresco, cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di pane è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L’acquavite di pane non è aromatizzata.

e)

L’acquavite di pane può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L’acquavite di pane può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

13 ter.

Acquavite di linfa di betulla, acquavite di linfa di acero e acquavite di linfa di betulla e acero

a)

L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero sono bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione diretta di mosto ottenuto dalla fermentazione di linfa fresca di acero o betulla o di entrambi a pressione normale con un tenore alcolico inferiore a 88 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla linfa di betulla o di acero oppure di entrambi.

b)

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di linfa di betulla, dell’acquavite di linfa di acero e dall’acquavite di linfa di betulla e acero è di 38 % vol.

c)

Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

d)

L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero non sono aromatizzate.

e)

L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.

f)

L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono essere edulcorate per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»

Articolo 86

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, se la richiesta rivolta allo Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a), è presentata da un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), tale richiesta contiene informazioni verificabili relative all’interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate.

Sulla base della richiesta di cui al primo comma, lo Stato membro interessato valuta l’interesse economico della protezione internazionale di tali indicazioni geografiche. Qualora detta valutazione accerti tale interesse economico, lo Stato membro chiede alla Commissione di registrare tale indicazione geografica.

(*5)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.)»;"

2)

all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria di uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma rientra in quello del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a)

la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra entro 12 mesi dalla data della sua registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, se tale Stato membro ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della decisione (UE) 2019/1754, oppure

b)

l’annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

Per la richiesta di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui a tale comma entro un mese dalla data di registrazione della denominazione di origine in questione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e, per la richiesta di cui alla lettera b) del medesimo comma, la notifica avviene entro il 14 maggio 2025.

Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra. La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro interessato ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.»

TITOLO V

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo17, paragrafo 10, all’articolo 24, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafo 5, all’articolo 35, paragrafo 2, all’articolo 47, paragrafo 5, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 49, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafo 5, all’articolo 54, paragrafo 2,all’articolo 61, paragrafo 10, all’articolo 66, paragrafo 3, all’articolo 68, paragrafo 5, all’articolo 80, paragrafo 4, all’articolo 81 e all’articolo 82, paragrafi 3 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 13 maggio 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere prevista agli articoli di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli di cui al paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 88

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 89

Disposizione transitoria per la classificazione delle indicazioni geografiche

La classificazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, delle indicazioni geografiche registrate o richieste prima del 13 maggio 2024 è effettuata in conformità della tabella di cui all’allegato III.

Articolo 90

Disposizioni transitorie per le domande pendenti e i nomi registrati

1.   Le norme applicabili prima del 13 maggio 2024 continuano ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche, alle domande di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare e alle richieste di cancellazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione prima del 13 maggio 2024.

2.   Gli articoli 17 e 19, l’articolo 20, paragrafi da 1a 5 e l’articolo 21 si applicano tuttavia a quelle domande e richieste per cui la pubblicazione ai fini dell’opposizione della domanda di registrazione di un’indicazione geografica o della domanda di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare o di una richiesta di cancellazione di un’indicazione geografica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha luogo dopo il 13 maggio 2024.

3.   La disposizione relativa alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 20, paragrafo 7, si applica anche in relazione ai periodi transitori ancora in corso al 13 maggio 2024.

4.   L’articolo 29, paragrafo 4, non si applica ai nomi registrati o richiesti prima del 13 maggio 2024.

5.   Le norme applicabili prima del 13 maggio 2024 continuano ad applicarsi alle domande di registrazione delle specialità tradizionali garantite, alle domande di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare e alle richieste di cancellazione delle specialità tradizionali garantite ricevute dalla Commissione prima del 13 maggio 2024.

6.   Gli articoli da 61 a 64 si applicano tuttavia a quelle domande e richieste per cui la pubblicazione ai fini dell’opposizione della domanda di registrazione di una specialità tradizionale garantita o della domanda di approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare o di una richiesta di cancellazione di una specialità tradizionale garantita nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha luogo dopo il 13 maggio 2024.

Articolo 91

Disposizioni transitorie per la procedura nazionale di opposizione per le indicazioni geografiche

Si applicano le disposizioni transitorie seguenti:

a)

in deroga all’articolo 84, punto 3), del presente regolamento, l’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;

b)

in deroga all’articolo 85, punto 5), del presente regolamento, l’articolo 24, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024;

c)

in deroga all’articolo 94 del presente regolamento, l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 92

Disposizioni transitorie per le indicazioni geografiche nazionali

1.   La protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma rientrano in quello del presente regolamento, concessa a norma del diritto nazionale, cessa il 14 maggio 2025 se alla Commissione non è presentata alcuna domanda di registrazione a norma dell’articolo 13 del presente regolamento.

2.   Se una domanda di registrazione di un’indicazione geografica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata alla Commissione prima della data di cui a tale paragrafo, la protezione nazionale di tale indicazione geografica cessa alla data in cui la Commissione decide in merito alla sua registrazione a norma dell’articolo 21. L’articolo 10 non si applica a tale domanda. In caso di rigetto della domanda di registrazione, la protezione nazionale continua fino all’esperimento di tutti i mezzi di ricorso giudiziari, se del caso. Una volta cessata la protezione nazionale, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della corrispondente denominazione di origine nel registro internazionale dell’Ufficio internazionale.

Articolo 93

Continuità dei registri

1.   Ogni denominazione di origine e indicazione geografica di vini e prodotti agricoli, e ogni indicazione geografica di bevande spiritose, compresi tutti i dati pertinenti nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, iscritti nei rispettivi registri delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1151/2012, all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787, sono iscritte automaticamente nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione il 12 maggio 2024.

2.   Ogni specialità tradizionale garantita iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012, compresi tutti i dati pertinenti nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, è iscritta automaticamente nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione il 12 maggio 2024.

Articolo 94

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è abrogato.

Articolo 95

Tavola di concordanza

I riferimenti al regolamento (UE) n. 1151/2012 abrogato e i riferimenti alle disposizioni soppresse di cui agli articoli 84 e 85 del presente regolamento si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 96

Abrogazione o sostituzione degli atti delegati e di esecuzione

La Commissione abroga o sostituisce, a seconda dei casi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012 o sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 85 del presente regolamento, nella misura necessaria a renderli conformi ai poteri conferiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 97

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorre dal 13 maggio 2024.

Tuttavia, l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, l’articolo 39, paragrafo 1, e l’articolo 45 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 443 del 22.11.2022, pag. 116.

(2)   GU C 79 del 2.3.2023, pag. 74.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 marzo 2024.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(7)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

(9)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione) (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

(13)   GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(15)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui alimenti per animali, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(16)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(17)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1).

(19)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(21)  Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(22)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

(23)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(24)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

(25)  Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

(27)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(29)  Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

(30)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


ALLEGATO I

Prodotti agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Prodotti

Voce NC 25.01 (sale)

Voce NC 32.03 (cocciniglia)

Voce NC 33.01 (oli essenziali)

Voci NC da 35.01 a 35.05 (sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle)

Voci NC da 41.01 a 41.03 (pelli)

Voce NC 43.01 (pelli da pellicceria gregge)

Voce NC 45.01 (sughero)

Voci NC da 50.01 a 50.03 (seta greggia e cascami di seta)

Voci NC da 51.01 a 51.03 (lane e peli)

Voci NC da 52.01 a 52.03 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

Voce NC 53.01 (lino greggio)

Voce NC 53.02 (canapa greggia)


ALLEGATO II

Prodotti alimentari e prodotti agricoli di cui all’articolo 51

Specialità tradizionali garantite

a)

piatti pronti,

b)

birra,

c)

cioccolato e prodotti derivati,

d)

prodotti di panetteria,

e)

prodotti di pasticceria,

f)

prodotti di confetteria,

g)

prodotti di biscotteria e altro,

h)

bevande a base di estratti di piante,

i)

pasta alimentare,

j)

sale,

k)

acque gassate,

l)

sughero.


ALLEGATO III

Tabella di corrispondenza riguardante la classificazione di cui all’articolo 89

Classificazione dei prodotti esistente

Voci della nomenclatura combinata corrispondenti alla classificazione dei prodotti esistente

Vini

NC 22 04

Bevande spiritose

NC 22 08

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

NC 02

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

NC 16

Classe 1.3. Formaggi

NC 04 06

Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

NC 04

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

NC 15

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

NC 07; NC 08; NC 10; NC 11; NC 20

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

NC 03; NC 16

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

La classe 1.8 comprende varie voci della nomenclatura combinata

Classe 2.1. Birra

NC 22 03

Classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati

NC 18 06

Classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

NC 19 05

Classe 2.4. Bevande a base di estratti di piante

NC 22 05; NC 22 06

Classe 2.5. Pasta alimentare

NC 19 02

Classe 2.6. Sale

NC 25 01

Classe 2.7. Gomme e resine naturali

NC 13 01

Classe 2.8. Pasta di mostarda

NC 21 03

Classe 2.9. Fieno

NC 12 14 90

Classe 2.10. Oli essenziali

NC 33 01

Classe 2.11. Sughero

NC 45 01

Classe 2.12. Cocciniglia

NC 32 03

Classe 2.13. Fiori e piante ornamentali

NC 06 02; NC 06 03; NC 06 04

Classe 2.14. Cotone

NC 52 01

Classe 2.15. Lana

NC 51 01

Classe 2.16. Vimini

NC 14 01

Classe 2.17. Lino stigliato

NC 53 01 21

Classe 2.18. Cuoio

NC 41

Classe 2.19. Pellame

NC 43 01

Classe 2.20. Piume

NC 05 05

Classe 2.21. Vini aromatizzati

NC 22 05

Classe 2.22. Altre bevande alcoliche

NC 22 06

Classe 2.23. Cere di api

NC 15 21 90


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Presente regolamento

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Regolamento (UE) 2019/787

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 101, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafi 6 e 7

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 1 e articolo 4

Articolo 5

Articolo 2

Articolo 99, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 95, nella versione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in vigore dal 12 maggio 2024

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 24, paragrafo 4, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 96, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 5, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 94, paragrafo 1 nella versione del regolamento (UE) n. 1308/2013 in vigore dal 12 maggio 2024

Articolo 23, paragrafo 1, nella versione del regolamento (UE) 2019/787 in vigore dal 12 maggio 2024

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 96, paragrafo 3, primo comma

Articolo 24, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 10, paragrafi 4 e 5

Articolo 49, paragrafo 3, primo comma

Articolo 96, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 6, primo comma

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 49, paragrafo 4

Articolo 96, paragrafo 5, primo comma

Articolo 24, paragrafo 7, primo comma

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 49, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 7, secondo e terzo comma

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 24, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 11

Articolo 9

Articolo 25

Articolo 12

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 49, paragrafo 4, primo comma

Articolo 96, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 23, paragrafo 2, nella versione del regolamento (UE) 2019/787 in vigore dal 12 maggio 2024, e articolo 24, paragrafo 7, primo e quarto comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1, nella versione del regolamento (UE) 2019/787 in vigore dal 12 maggio 2024

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 49, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 9

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 49, paragrafo 7

Articolo 14

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 8

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 97, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 96, paragrafo 4, primo comma

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 8

Articolo 96, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 97, paragrafo 3

Articolo 17

Articolo 51

Articolo 98

Articolo 27

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 28

Articolo 20

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 52, paragrafo 1

Articolo 97, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5

Articolo 52, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 99, paragrafi 1 e 2

Articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 22

Articolo 11

Articolo 104

Articolo 33

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 53

Articolo 105

Articolo 31

Articolo 25

Articolo 54

Articolo 106

Articolo 32

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 103

Articolo 21

Articolo 27

--

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 101, paragrafo 1, primo comma

Articolo 35, paragrafo 1, primo comma

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 101, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 35, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 29, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 100, paragrafi 1 e 2

Articolo 34, paragrafi 1 e 2

Articolo 29, paragrafi 3 e 4

Articolo 30

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 101, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14

Articolo 102

Articolo 36

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 32

Articolo 45

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 46

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 44

Articolo 16

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 7

Articolo 37, paragrafo 8

Articolo 37, paragrafo 9

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 10

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 11

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 35

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 39, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 4, primo comma

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 41

Articolo 39

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 39, paragrafo 2, primo comma

Articolo 42, paragrafi 4 e 5

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 48, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 49

Articolo 7

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 51

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 52

Articolo 17

Articolo 53

Articolo 18

Articolo 54

Articolo 19

Articolo 55

Articolo 45

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 49, paragrafo 4, primo comma

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 49, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e articolo 20, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 57, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 50, paragrafi 1 e 2

Articolo 60

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 61

Articolo 51

Articolo 62

Articolo 21

Articolo 63

Articolo 24 bis

Articolo 64

Articolo 52

Articolo 65

Articolo 22

Articolo 66

Articolo 53

Articolo 67

Articolo 54

Articolo 68

Articolo 24

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 71, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 71, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 72, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 72, paragrafo 6

Articolo 37, paragrafo 1, primo comma

Articolo 72, paragrafo 7, primo comma

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 72, paragrafo 7, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 72, paragrafo 9

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 73

Articolo 39

Articolo 74

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 27

Articolo 79

Articolo 28

Articolo 80

Articolo 29

Articolo 81

Articolo 30

Articolo 82

Articolo 31

Articolo 83, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 33

Articolo 83, paragrafo 4

Articolo 34

Articolo 84

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 56

Articolo 88

Articolo 57

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 91

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 58

Articolo 94

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 59

Allegato I

Allegato I, punto I

Allegato II

Allegato I, punto II

Allegato III


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)