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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/823

6.3.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/823 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2024

relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Sono stati conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione.

(3)

Una politica di apertura del mercato dell’Unione alle importazioni dai paesi dei Balcani occidentali dovrebbe contribuire alla stabilizzazione politica ed economica della regione senza ripercussioni negative per l’Unione.

(4)

Il sistema di misure commerciali autonome originariamente istituito dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (4) costituisce un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali.

(5)

Le misure previste nel presente regolamento rientrano nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, e costituiscono una risposta alla situazione specifica dei Balcani occidentali. Tali misure non dovrebbero costituire un precedente per la politica commerciale dell’Unione nei confronti di altri paesi terzi.

(6)

In conformità del processo di stabilizzazione e di associazione, basato sulla precedente impostazione regionale e sulle conclusioni del Consiglio del 29 aprile 1997, lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi dei Balcani occidentali è soggetto a determinate condizioni. La concessione delle preferenze commerciali autonome è subordinata al rispetto dei principi fondamentali della democrazia e dei diritti umani, nonché alla disponibilità dei paesi interessati allo sviluppo delle loro relazioni economiche. La concessione di preferenze commerciali autonome migliorate a favore dei paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dovrebbe essere subordinata alla loro disponibilità ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC. Inoltre, l’ammissione al beneficio delle preferenze commerciali autonome dovrebbe essere subordinata all’impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

(7)

Le preferenze commerciali possono essere concesse unicamente ai paesi e ai territori che possiedono un’amministrazione doganale.

(8)

Le misure commerciali previste dal presente regolamento dovrebbero tener conto anche del fatto che la Serbia e il Kosovo (*1) costituiscono ciascuno un territorio doganale distinto.

(9)

Ai certificati di origine e alle procedure di cooperazione amministrativa dovrebbero applicarsi le relative disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (6).

(10)

Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici dell’allegato I, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(11)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la sospensione del diritto di beneficiare dei regimi preferenziali in caso di non conformità, il rilascio di certificati di autenticità attestanti che i prodotti sono originari del paese o territorio in questione e corrispondono alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(12)

È opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo, del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia («parti beneficiarie») di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   I prodotti originari delle parti beneficiarie continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato in tali disposizioni. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali parti beneficiarie.

Articolo 2

Condizioni di ammissione al regime preferenziale

1.   L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

osservanza della definizione di «prodotti originari» di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b)

impegno delle parti beneficiarie a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell’Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni;

c)

impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e

d)

impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

2.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.

In caso di inosservanza del primo comma, il Consiglio può adottare misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3.   In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 3

Prodotti agricolicontingenti tariffari

1.   Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I e originari delle parti beneficiarie, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli, entro i limiti del contingente tariffario dell’Unione e alle condizioni indicati nel suddetto allegato I per ogni prodotto e origine.

2.   Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 4

Gestione dei contingenti taiffari

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Lo scambio di informazioni in materia tra gli Stati membri e la Commissione avviene, per quanto possibile, per via telematica.

Articolo 5

Accesso ai contingenti tariffari

Ciascuno Stato membro garantisce in permanenza agli importatori un accesso senza discriminazioni ai contingenti tariffari, fintantoché il saldo del volume contingentale corrispondente lo consente.

Articolo 6

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 riguardo a:

a)

le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari dell’allegato I richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC);

b)

gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e le parti beneficiarie;

c)

la sospensione, in tutto o in parte, del diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza a opera di tale parte beneficiaria dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 9

Cooperazione

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare dell’articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

Sospensione temporanea

1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell’Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione, o di un’inosservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), b) o c), a opera delle parti beneficiarie, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

a)

comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;

b)

invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione o per garantire l’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, a opera delle parti beneficiarie

c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

2.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 28 febbraio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2024.

(2)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

(3)  V. allegato II.

(4)  Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(7)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).


ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno (1)

Parti beneficiarie

Aliquota del dazio

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

30 000  hl

Albania (2), Bosnia-Erzegovina (3), Kosovo (4), Montenegro (5), Macedonia del Nord (6) Serbia (7).

Esenzione


(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie delle parti beneficiarie.

(2)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l’Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

(3)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

(4)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

(5)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1514

(6)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

(7)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

 

Regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Solo articolo 1, paragrafo 1, lettera n), quinto trattino, e punto 16.5 dell’allegato

Regolamento (UE) n. 1202/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 30.11.2013, pag. 1).

 

Regolamento (UE) 2015/2423 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 18).

 

Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1).

 

Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 7).

 


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1215/2009

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 7 bis, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7 bis, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7 bis, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articoli 11 e 12

Articoli 11 e 12

Allegato I

Allegato I

Allegato III

Allegato IV

Allegato II

Allegato III


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/823/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)