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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/405

11.4.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/405 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda l’uso dei segnali in caso di avaria delle comunicazioni radio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi.

(2)

Alcuni recenti sviluppi introdotti dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») devono riflettersi nelle norme dell’Unione. Alcuni di questi ultimi sviluppi di cui all’annesso 2 Rules of the Air («regole dell’aria») della convenzione di Chicago riguardano i segnali da utilizzare, in tutte le condizioni di visibilità, in caso di avaria delle comunicazioni radio tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i veicoli o i pedoni sull’area di manovra degli aeroporti. È pertanto necessario modificare di conseguenza la parte ADR.OPS.B.031 - Comunicazioni del regolamento (UE) n. 139/2014, allegato IV.

(3)

Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, garantendo nel contempo il mantenimento di un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

(4)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 18 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 02/2023 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 maggio 2025

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1).

(3)   https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO

Al punto ADR.OPS.B.031 dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

«c)

Se si utilizzano segnali in conformità alla lettera b), punto 4), essi hanno il seguente significato:

Segnale luminoso proveniente dal controllo di aeroporto

Significato

Luci verdi intermittenti

Permesso di attraversare l’area di atterraggio o di spostarsi sulla via di rullaggio

Luci rosse fisse

Arrestarsi

Luci rosse intermittenti

Allontanarsi dall’area di atterraggio o dalla via di rullaggio e fare attenzione agli aeromobili in movimento

Luci bianche intermittenti

Evacuare l’area di manovra secondo le istruzioni locali

d)

In condizioni di emergenza o qualora non siano osservati i segnali di cui alla lettera c), sulle piste o vie di rullaggio dotate di un sistema di illuminazione deve essere utilizzato il segnale descritto di seguito, il quale deve avere il seguente significato:

Segnale luminoso proveniente dal controllo di aeroporto

Significato

Luci intermittenti sulle piste o sulle vie di rullaggio

Evacuare la pista e osservare il segnale luminoso emesso dalla torre.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/405/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)