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dell'Unione europea

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Serie L


2024/374

25.1.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/374 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2024

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il titolo delle categorie alimentari delle bevande alcoliche e l’uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 10 agosto 2022 la Polonia ha presentato una domanda di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari al fine, in particolare, di tenere conto della nuova definizione di determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 2 dicembre 2021 sulle bevande fermentate (3) («legge polacca sulle bevande fermentate»).

(4)

Attualmente l’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce, ai punti da 14.2.3 a 14.2.5 e al punto 14.2.8, le condizioni d’uso per quanto riguarda determinate bevande fermentate, che sono state introdotte al fine di consentire o limitare l’uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche di cui alla legge polacca del 12 maggio 2011 sulla fabbricazione e l’imbottigliamento di prodotti vitivinicoli, sulla distribuzione di tali prodotti e sull’organizzazione del mercato vitivinicolo (4). La legge polacca sulle bevande fermentate ha sostituito detta legge del 12 maggio 2011. Alcune di tali voci dovrebbero pertanto essere aggiornate e la voce relativa a E 353 di cui al punto 14.2.8 del suddetto regolamento dovrebbe essere soppressa.

(5)

Le bevande alcoliche oggetto della legge polacca sulle bevande fermentate non sono contemplate dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in quanto non rientrano in una delle categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato VII, parte II, di tale regolamento.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), salvo nel caso in cui l’aggiornamento in questione non possa avere un effetto sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’uso di diversi additivi in determinate bevande alcoliche contemplate dalla legge polacca sulle bevande fermentate non comporta un’ulteriore esposizione del consumatore a tali sostanze, detta autorizzazione costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere un effetto sulla salute umana e non è necessario chiedere il parere dell’Autorità.

(7)

Nella categoria alimentare «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)» di cui all’allegato II, parte D, punto 14.2.6, e parte E, punto 14.2.6, del regolamento (CE) n. 1333/2008, l’uso dei coloranti alimentari appartenenti ai gruppi II e III di cui all’allegato II, parte C, punti 2 e 3, dello stesso regolamento e di giallo di chinolina (E 104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110), amaranto (E 123) e ponceau 4R, rosso cocciniglia A (E 124) non dovrebbe essere autorizzato nella «vodka» al fine di garantire la coerenza con l’allegato I, categoria 15, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in cui si stabilisce che la vodka non deve essere colorata.

(8)

Nelle parti D ed E dell’elenco UE degli additivi alimentari, la categoria alimentare di cui al punto 14.2.8 contempla le bevande alcoliche non incluse nelle categorie di cui ai punti da 14.2.1 a 14.2.7, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %. Tuttavia, a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787, le bevande spiritose devono possedere un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo nel caso dei prodotti che soddisfano i requisiti dell’allegato I, categoria 39, di tale regolamento. Il titolo della categoria alimentare di cui all’allegato II, parte D, punto 14.2.8, e parte E, punto 14.2.8, del regolamento (CE) n. 1333/2008 non dovrebbe pertanto fare riferimento a «bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %». È inoltre opportuno utilizzare il termine «titolo alcolometrico volumico», quale definito all’articolo 4, punto 23), del regolamento (UE) 2019/787, anziché il termine «grado alcolico» e, nella versione inglese, dovrebbe essere utilizzato il termine «alcoholic beverages» (bevande alcoliche) invece del termine «alcoholic drinks» (bevande alcoliche). È pertanto opportuno modificare il titolo e le voci della categoria alimentare «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» dell’allegato II, parte D, punto 14.2.8, e parte E, punto 14.2.8, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

La legislazione dell’Unione relativa a determinate bevande alcoliche di cui all’allegato II, parte A, parte D, punti 14.2.2, 14.2.6 e 14.2.7, e parte E, punti 14.2.2, 14.2.6 e 14.2.7, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è stata modificata. Le norme applicabili a tali bevande alcoliche sono attualmente stabilite nei regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) n. 251/2014 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché il presente regolamento modifica le categorie relative alle bevande alcoliche, è opportuno utilizzare questa occasione per aggiornare alcuni dei riferimenti esistenti al diritto dell’Unione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 24.

(4)  Dziennik Urzędowy z 2011 r. Nr 120, poz. 690.

(5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(6)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

(1)

nella parte A, le voci di cui alla tabella 2, punti da 26 a 29, sono sostituite dalle seguenti:

«26

Vino e altri prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

27

Bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 14, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), acquavite di (con il nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione e London gin (allegato I, categorie 16 e 22 rispettivamente, di tale regolamento)

Sambuca, maraschino, marrasquino o maraskino e mistrà, quali definiti nell’allegato I, categorie 36, 37 e 41 rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/787

28

Sangria, clarea e zurra di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3)

29

Aceto di vino di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013»;

(2)

nella parte D, le voci relative alle categorie di cui ai punti 14.2.2, 14.2.6, 14.2.7 e 14.2.8 sono sostituite dalle seguenti:

«14.2.2

Vino e altri prodotti definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

14.2.6

Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787

14.2.7

Prodotti vitivinicoli aromatizzati, quali definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014

14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %»;

(3)

la parte E è così modificata:

a)

la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.2 «Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche» è sostituita dalla seguente:

«14.2.2

Vino e altri prodotti definiti nell’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

 

L’utilizzo di additivi è autorizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013, alle decisioni del Consiglio relative alla conclusione di accordi tra l’Unione europea e alcuni paesi terzi sul commercio del vino e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (*4) e alle loro misure di attuazione;

b)

nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.3, le voci relative a gruppo II, gruppo III, E 104, E 110, E 405, E 900, E 950, E 951, E 954, E 955, E 959, E 961, E 962, E 969 ed E 999 sono sostituite dalle seguenti:

 

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 104

Giallo di chinolina

25

(64)

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(64)

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 405

Alginato di propan–1,2-diolo

100

 

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 900

Dimetilpolisilossano

10

 

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 950

Acesulfame K

350

 

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 951

Aspartame

600

 

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 954

Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca

80

(52)

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 955

Sucralosio

50

 

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 959

Neoesperidina DC

20

 

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 961

Neotame

20

 

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 962

Sale di aspartame-acesulfame

350

(11)a (49) (50)

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 969

Advantame

6

 

Tranne cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe

 

E 999

Estratto di quillaia

200

(45)

Tranne cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe»;

c)

nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.4, le voci relative a gruppo II, gruppo III, E 104, E 110, E 124, E 160d, E 242 ed E 1105 sono sostituite dalle seguenti:

 

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne wino owocowe jakościowe

 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

 

Tranne wino owocowe jakościowe

 

E 104

Giallo di chinolina

25

(64)

Tranne wino owocowe jakościowe

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

10

(64)

Tranne wino owocowe jakościowe

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

1

(61)

Tranne wino owocowe jakościowe

 

E 160d

Licopene

10

 

Tranne wino owocowe jakościowe

 

E 242

Dimetildicarbonato

250

(24)

Solo vini di frutta, vini di frutta di grado alcolico ridotto e wino owocowe jakościowe, wino owocowe likierowe, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

solo wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe e aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe»;

d)

la categoria di cui al punto 14.2.5 è così modificata:

i)

la voce relativa al gruppo II è sostituita dalla seguente:

 

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne miód pitny jakościowy»;

ii)

dopo la voce relativa al gruppo II è inserita la voce seguente relativa a E 150a:

 

«E 150a

Caramello semplice

quantum satis

 

Miód pitny jakościowy può contenere solo E 150a ottenuto dal miele»;

e)

la categoria di cui al punto 14.2.6 è così modificata:

i)

la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.6 «Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (CE) n. 110/2008» è sostituita dalla seguente:

«14.2.6

Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787»;

ii)

nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.6, le voci relative a gruppo II, gruppo III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 150a-d, E 338-452 ed E 473-474 sono sostituite dalle seguenti:

 

«Gruppo II

Coloranti quantum satis

quantum satis

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

 

Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(87)

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

 

E 104

Giallo di chinolina

180

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

 

E 123

Amaranto

30

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

170

(61)

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 1 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

 

E 150a-d

Caramelli

quantum satis

 

Tranne: bevande spiritose, quali definite nell’allegato I, categorie da 15 a 17, 22, 36, 37 e 41, del regolamento (UE) 2019/787

La categoria 2 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 può contenere solo E 150a

Le categorie 1, da 3 a 8 e da 10 a 14 dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/787 possono contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore

 

E 338-452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

1 000

(1) (4)

Tranne: allegato I, categoria 2, del regolamento (UE) 2019/787

 

E 473-474

Esteri di saccarosio degli acidi grassi — sucrogliceridi

5 000

(1)

Tranne: allegato I, categoria 2, del regolamento (UE) 2019/787»;

f)

la categoria di cui al punto 14.2.7 è così modificata:

i)

la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.7 «Prodotti aromatizzati a base di vino, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91» è sostituita dalla seguente:

«14.2.7

Prodotti vitivinicoli aromatizzati, quali definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014»;

ii)

nella categoria alimentare di cui al punto 14.2.7.1, la seconda voce relativa a E 123 è sostituita dalla seguente:

 

«E 123

Amaranto

30

 

solo aperitivo a base di vino»;

g)

la categoria di cui al punto 14.2.8 è così modificata:

i)

la voce relativa alla categoria alimentare di cui al punto 14.2.8 «Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %» è sostituita dalla seguente:

«14.2.8

Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %»;

ii)

le voci relative a gruppo III, E 104, E 110, E 123, E 124, E 160b(ii), E 200-202, E 210-213, E 220-228, E 242, E405, E 432-436, E 444, E 445, E 481-482, E 952 e 1105 sono sostituite dalle seguenti:

 

«Gruppo III

Coloranti con limite massimo combinato

200

(87)

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 104

Giallo di chinolina

180

(61)

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 110

Giallo tramonto FCF/giallo arancio S

100

(61)

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 123

Amaranto

30

 

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 124

Ponceau 4R, rosso cocciniglia A

170

(61)

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 160b(ii)

Norbissina di annatto

10

 

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 200-202

Acido sorbico – sorbato di potassio

200

(1) (2)

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 210-213

Acido benzoico — benzoati

200

(1) (2)

Solo bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 220-228

Anidride solforosa — solfiti

200

(3)

Solo napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy

 

E 220-228

Anidride solforosa — solfiti

20

(3)

Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato

 

E 242

Dimetildicarbonato

250

(24)

 

 

E 405

Alginato di propan–1,2-diolo

100

 

Solo in bevande a base di mosto di uve fermentato

 

E 432-436

Polisorbati

10

(1)

Solo bevande gassate

 

E 444

Acetato isobutirrico di saccarosio

300

 

Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

100

 

Solo bevande alcoliche aromatizzate torbide con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 481-482

Stearoil-2-lattilati

8 000

(1)

Solo bevande aromatizzate con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 %

 

E 952

Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca

250

(51)

Solo miscele di bevande alcoliche e analcoliche

 

E 1105

Lisozima

quantum satis

 

Solo napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy»;

iii)

la voce relativa a E 353 è soppressa.


(*1)  (*) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(*2)  (**) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(*3)  (***) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14

(*4)  (*) GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/374/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)