ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 96

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno
30 marzo 2020


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/429 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) stabilisce requisiti uniformi per gli enti in materia di segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti ai fini degli articoli 99 e 100, dell’articolo 101, paragrafo 4, lettera a), dell’articolo 394, paragrafo 1, e degli articoli 415 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce una nuova disciplina riguardante la cartolarizzazione, che comprende un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Il predetto regolamento prevede un trattamento preferenziale per le cartolarizzazioni STS e alcune cartolarizzazioni sintetiche per le PMI e introduce un trattamento regolamentare più sensibile al rischio per le esposizioni verso le cartolarizzazioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato per adattare a questo nuovo quadro il sistema di segnalazione delle posizioni verso la cartolarizzazione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (4) è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1986 (5), il quale ha recepito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leases, pubblicato dall’International Accounting Standards Board (IASB) il 13 gennaio 2016. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere modificato al fine di rispecchiare tali cambiamenti.

(4)

È opportuno che le autorità competenti siano in grado di monitorare e valutare in modo efficace il profilo di rischio degli enti e di farsi un quadro dei rischi che ne derivano per il settore finanziario. Un elevato livello di esposizioni deteriorate influisce sul profilo di rischio, sulla redditività e sulla solvibilità degli enti, incidendo in ultima istanza sulla capacità di prestito all’economia nel suo complesso. È pertanto opportuno rivedere gli obblighi di segnalazione per consentire alle autorità competenti di valutare e monitorare in maniera più efficace le esposizioni deteriorate, raccogliendo in maniera ricorrente informazioni più granulari su tali esposizioni, e per colmare le lacune individuate in materia di dati.

(5)

Inoltre, la struttura e l’entità delle spese degli enti influenzano in modo significativo la redditività e la sostenibilità dei loro modelli di business. Per permettere alle autorità competenti di acquisire informazioni più approfondite su tali spese, è opportuno migliorare il quadro di riferimento per le segnalazioni.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (6) è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1620 (7), al fine di migliorare l’allineamento con le norme internazionali e facilitare una gestione più efficiente della liquidità da parte degli enti creditizi. Anche il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato per tenere conto di tali cambiamenti nel quadro di riferimento per la segnalazione dei requisiti in materia di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

(7)

È inoltre opportuno rivedere i modelli e le istruzioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per valutare nuovamente la convenienza e l’adeguatezza delle voci per memoria incluse nei modelli e nelle istruzioni durante i primi anni di applicazione del regolamento, nonché per correggere i refusi, i riferimenti errati e le incongruenze di formattazione emersi nel corso della sua applicazione.

(8)

Affinché le autorità competenti possano esercitare efficacemente le loro funzioni di vigilanza, è opportuno che gli enti forniscano le loro informazioni utilizzando quanto prima i modelli modificati dal presente regolamento di esecuzione. Il nuovo quadro di riferimento dell’Unione per la cartolarizzazione diventa pienamente applicabile il 1o gennaio 2020, dopo la scadenza delle disposizioni transitorie. Pertanto, gli obblighi di segnalazione riveduti riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 30 marzo 2020. Al fine di concedere agli enti e alle autorità competenti il tempo sufficiente per ottemperarvi, gli obblighi di segnalazione riveduti riguardanti le esposizioni deteriorate, le obbligazioni di debito soggette a misure di concessione, le spese operative e amministrative e le informazioni finanziarie di cui agli allegati da III a V del presente regolamento di esecuzione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o giugno 2020. Infine, tenendo conto delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2018/1620 che si applicano dal 30 aprile 2019, le disposizioni del presente regolamento di esecuzione concernenti le segnalazioni sulla liquidità dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2020.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(10)

L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). In conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l’ABE non ha condotto una consultazione pubblica aperta in merito alle parti dei predetti progetti di norme tecniche di attuazione che sono di natura redazionale o introducono soltanto un numero limitato di voci nel quadro di riferimento per le segnalazioni a fini di vigilanza, in quanto tale consultazione sarebbe stata sproporzionata in relazione alla portata e all’impatto dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui trattasi.

(11)

Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

la lettera a) è così modificata:

i)

il punto 7 è soppresso;

ii)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.7;»;

b)

alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.9.

Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;»;

(2)

all’articolo 9, il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le informazioni specificate nell’allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

«h)

con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 nell’allegato III, parte 2, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i)

l’ente non è un ente piccolo e non complesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dell’ente e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella categoria delle esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, sezione 17, del presente regolamento è pari o superiore al 5 %. Ai fini del presente punto, il rapporto non comprende, sia nel numeratore che nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, i saldi di cassa presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.

Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;

i)

con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato III, parte 4, se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera h), punti i) e ii), del presente paragrafo. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.»;

(3)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le informazioni specificate nell’allegato IV, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

«h)

con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell’allegato IV, parte 2, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;

i)

con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato IV, parte 4, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.»;

(4)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

(5)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

(6)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;

(7)

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

(8)

l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;

(9)

l’allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;

(10)

l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;

(11)

l’allegato XXIV è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;

(12)

l’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 1, 4 e 5, si applica a decorrere dal 30 marzo 2020. L’articolo 1, punti da 9 a 12, si applica a decorrere dal 1o aprile 2020. L’articolo 1, punti 2, 3 e da 6 a 8, si applica a decorrere dal 1o giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(4)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16 (GU L 291 del 9.11.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione, del 13 luglio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10).

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

MODELLI COREP

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRI

CA1

2

C 02.00

REQUISITI DI FONDI PROPRI

CA2

3

C 03.00

COEFFICIENTI DI CAPITALE

CA3

4

C 04.00

VOCI PER MEMORIA

CA4

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

CA5.2

 

 

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

GS

6.1

C 06.01

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE

Totale GS

6.2

C 06.02

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

GS

 

 

RISCHIO DI CREDITO

CR

7

C 07.00

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR SA

 

 

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)

CR IRB 2

 

 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell’ente

CCB

 

 

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

CR SETT

13.1

C 13.01

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC

14

C 14.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC Details

14.1

C 14.01

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO

CR SEC Details 2

 

 

RISCHIO OPERATIVO

OPR

16

C 16.00

RISCHIO OPERATIVO

OPR

 

 

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI

 

17.1

C 17.01

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL’ULTIMO ANNO

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA

OPR DETAILS 2

 

 

RISCHIO DI MERCATO

MKR

18

C 18.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO

MKR IM

25

C 25.00

RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

CVA

 

 

VALUTAZIONE PRUDENTE

MKR

32.1

C 32.01

VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

PRUVAL 4

 

 

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MKR

33

C 33.00

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE

GOV


C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Riga

ID

Voce

Importo

010

1

FONDI PROPRI

 

015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

 

020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

 

040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale versati

 

045

1.1.1.1.1*

di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

 

050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

 

140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

 

160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

 

180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

200

1.1.1.4

Altre riserve

 

210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

 

220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

230

1.1.1.7

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

 

240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

 

250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

 

270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

 

280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)

 

285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Avviamento

 

310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

 

320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

 

330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all’avviamento

 

340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

 

350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

 

370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l’ente può utilizzare senza restrizioni

 

430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche in capitale primario di classe 1

 

440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250  %

 

472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65  %

 

520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

 

530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

 

550

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale versati

 

560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

570

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR

 

748

1.1.2.12

Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

 

750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

 

760

1.2.1

Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

 

770

1.2.1.1

Strumenti di capitale versati e prestiti subordinati

 

780

1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

 

790

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

842

1.2.1.5

(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

 

890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2

 

900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell’ambito del metodo IRB

 

920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

 

940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all’articolo 3 del CRR

 

978

1.2.13

Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

 


C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Riga

Voce

Etichetta

Importo

010

1

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

020

1*

di cui: imprese d’investimento ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, e dell’articolo 98 del CRR

 

030

1**

di cui: imprese d’investimento ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, e dell’articolo 97 del CRR

 

040

1.1

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

050

1.1.1

Metodo standardizzato (SA)

 

051

1.1.1*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 124 del CRR

 

060

1.1.1.1

Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

 

070

1.1.1.1.01

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

080

1.1.1.1.02

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

090

1.1.1.1.03

Organismi del settore pubblico

 

100

1.1.1.1.04

Banche multilaterali di sviluppo

 

110

1.1.1.1.05

Organizzazioni internazionali

 

120

1.1.1.1.06

Enti

 

130

1.1.1.1.07

Imprese

 

140

1.1.1.1.08

Al dettaglio

 

150

1.1.1.1.09

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

160

1.1.1.1.10

Esposizioni in stato di default

 

170

1.1.1.1.11

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

180

1.1.1.1.12

Obbligazioni garantite

 

190

1.1.1.1.13

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

200

1.1.1.1.14

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

210

1.1.1.1.15

Strumenti di capitale

 

211

1.1.1.1.16

Altre posizioni

 

240

1.1.2

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

241

1.1.2*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 164 del CRR

 

242

1.1.2**

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 124 del CRR

 

250

1.1.2.1

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

260

1.1.2.1.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

270

1.1.2.1.02

Enti

 

280

1.1.2.1.03

Imprese — PMI

 

290

1.1.2.1.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

300

1.1.2.1.05

Imprese — Altro

 

310

1.1.2.2

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

320

1.1.2.2.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

330

1.1.2.2.02

Enti

 

340

1.1.2.2.03

Imprese — PMI

 

350

1.1.2.2.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

360

1.1.2.2.05

Imprese — Altro

 

370

1.1.2.2.06

Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

 

380

1.1.2.2.07

Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

 

390

1.1.2.2.08

Al dettaglio — Rotative qualificate

 

400

1.1.2.2.09

Al dettaglio — Altre PMI

 

410

1.1.2.2.10

Al dettaglio — Altre non PMI

 

420

1.1.2.3

Strumenti di capitale in base a IRB

 

450

1.1.2.5

Altre attività diverse dai crediti

 

460

1.1.3

Importo dell’esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

 

470

1.1.4

Posizioni verso la cartolarizzazione

 

490

1.2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

500

1.2.1

Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

 

510

1.2.2

Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

 

520

1.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

530

1.3.1

Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

540

1.3.1.1

Strumenti di debito negoziati

 

550

1.3.1.2

Strumenti di capitale

 

555

1.3.1.3

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

556

1.3.1.3*

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

 

557

1.3.1.3**

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

 

560

1.3.1.4

Cambio

 

570

1.3.1.5

Merci

 

580

1.3.2

Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

590

1.4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

600

1.4.1

Metodo base (BIA) per il rischio operativo

 

610

1.4.2

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

620

1.4.3

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

630

1.5

IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

 

640

1.6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

 

650

1.6.1

Metodo avanzato

 

660

1.6.2

Metodo standardizzato

 

670

1.6.3

In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)

 

680

1.7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

690

1.8

IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

 

710

1.8.2

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 458 del CRR

 

720

1.8.2*

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

 

730

1.8.2**

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

 

740

1.8.2***

di cui: dovuti a esposizioni all’interno del settore finanziario

 

750

1.8.3

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 459 del CRR

 

760

1.8.4

di cui: importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio dovuto all’articolo 3 del CRR

 


C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Riga

ID

Voce

Importo

010

1

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

020

2

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

030

3

Coefficiente di capitale di classe 1

 

040

4

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

050

5

Coefficiente di capitale totale

 

060

6

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

Voci per memoria: Requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), Requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Livello degli orientamenti nell’ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

130

13

Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

 

140

13*

TSCR: costituito da capitale primario di classe 1

 

150

13**

TSCR: costituito da capitale di classe 1

 

160

14

Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

 

170

14*

OCR: costituito da capitale primario di classe 1

 

180

14**

OCR: costituito da capitale di classe 1

 

190

15

OCR e P2G

 

200

15*

OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1

 

210

15**

OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

 


C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

010

010

1

Totale delle attività fiscali differite

 

020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

 

030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

050

2

Totale delle passività fiscali differite

 

060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

070

2.2

Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

093

2A

Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

 

096

2B

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %

 

097

2C

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

 

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base a IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

 

110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all’inclusione nel calcolo dell’importo delle perdite attese

 

120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

 

130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

 

140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

 

145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base a IRB

 

150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

 

155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

 

160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all’inclusione nel capitale di classe 2

 

180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

200

9

Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

 

210

10

Soglia del 17,65  % di capitale primario di classe 1

 

225

11.1

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

 

226

11.2

Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

291

12.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

510

16

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

580

17

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale

650

18

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell’ente

 

660

19

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell’ente

 

670

20

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell’ente

 

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

690

22

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

710

24

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

720

25

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

730

26

Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

Riserve di capitale

740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

 

750

 

Riserva di conservazione del capitale

 

760

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

770

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente

 

780

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

800

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

810

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

Requisiti del secondo pilastro

820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

Ulteriori informazioni per le imprese d’investimento

830

29

Capitale iniziale

 

840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

 

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

850

31

Esposizioni originarie non nazionali

 

860

32

Esposizioni originarie totali

 

Requisito minimo di Basilea I

870

 

Aggiustamenti dei fondi propri totali

 

880

 

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

 

890

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

 

900

 

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

 

910

 

Deficit di capitale totale per quanto riguarda i requisiti minimi di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

 


C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

 

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

Aggiustamenti del capitale di classe 2

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

Voci per memoria

Percentuale applicabile

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Codice

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1

AGGIUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING

link to {CA1;r220}

link to {CA1;r660}

link to {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

link to {CA5.2; r010;c060}

link to {CA5.2; r020;c060}

link to {CA5.2; r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI

link to {CA1;r240}

link to {CA1;r680}

link to {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI

link to {CA1;r520}

link to {CA1;r730}

link to {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Profitti e perdite non realizzati

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Profitti non realizzati

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Perdite non realizzate

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Disponibili per la vendita” dello IAS 39 omologato dall’UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Disponibili per la vendita” dello IAS 39 omologato dall’UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Deduzioni

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Perdite relative all’esercizio in corso

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Attività immateriali

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base a IRB

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Strumenti propri

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Strumenti propri di capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

di cui: strumenti detenuti direttamente

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

di cui: strumenti detenuti indirettamente

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Partecipazioni incrociate reciproche

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtri e deduzioni aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

CA 5.2 Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Base per il calcolo del limite

Percentuale applicabile

Limite

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

Codice

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera c bis), e dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 489

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

090

3

Elementi ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 490

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Elementi totali senza incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)

 

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA:

AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL’ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

NOME

CODICE

Codice LEI

ENTE O EQUIVALENTE

(SÌ / NO)

TIPO DI SOGGETTO

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

 

 

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

 

 

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA:

AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL’ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

 

 

 

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

 

 

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo standardizzato

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

 

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

 

 

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

RETTIFICA DELL’ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN’ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

 

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

015

di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” e “esposizioni in strumenti di capitale”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili – immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: esposizioni nell’ambito dell’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

di cui: compensate a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

 

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: nella categoria 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

VOCI PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

 

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD:

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

 

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

 

Esposizioni in stato di default

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

 

di cui: in stato di default

 

di cui: in stato di default

 

di cui: in stato di default

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

di cui: finanziamenti specializzati

(esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

di cui: finanziamenti specializzati

soggetti a criteri di assegnazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantite da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL’ENTE (CCB)

Paese:

 

Importo

Percentuale

Informazioni qualitative

010

020

030

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

 

 

010

Valore dell’esposizione secondo il metodo standardizzato

 

 

 

020

Valore dell’esposizione secondo il metodo IRB

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

 

 

030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato

 

 

 

040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione

 

 

 

055

Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

 

 

 

070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

 

 

 

080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

 

 

090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

 

 

100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

 

 

 

Coefficienti anticiclici

 

 

 

120

Coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata

 

 

 

130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell’ente

 

 

 

140

Coefficiente anticiclico specifico dell’ente

 

 

 

Uso della soglia del 2 %

 

 

 

150

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche

 

 

 

160

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

 

 

 


C 10.01 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

 

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE CUI È APPLICATO IL METODO IRB

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

020

METODO PD/LGD: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

070

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

METODO DEI MODELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)

CLASSE DI DEBITORI

(IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

SISTEMA DI RATING INTERNO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

 

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

010

020

030

040

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

030

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

040

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

050

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

060

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

 

 

 

 

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

080

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

090

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

100

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

110

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

120

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

 

 

 

 


C 13.01 – RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

 

(-) SCONTI SU PREZZI D’ACQUISTO NON RIMBORSABILI

(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

 

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

RETTIFICA DELL’IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 %

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

ALTRO (RW = 1 250  %)

 

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

ALTRO (RW = 1 250  %)

DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

 

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL’ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

 

RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO

RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

 

 

 

DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL’ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

 

DI CUI: RW = 1 250  % (W IGNOTA)

 

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

OPZIONE SEC-ERBA

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL CRR

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

 

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

 

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

 

=< 20 % RW

da >20 % a 50 % RW

da >50 % a 100 % RW

da >100 % a < 1 250  % RW

1 250  % RW

 

=< 20 % RW

da >20 % a 50 % RW

da >50 % a 100 % RW

da >100 % a < 1 250  % RW

RW = 1 250  % (W IGNOTA)

RW = 1 250  % (ALTRO)

 

CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE

CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

OPZIONE SEC-ERBA

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL CRR

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL CRR

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

 

=< 20 % RW

da >20 % a 50 % RW

da >50 % a 100 % RW

da >100 % a < 1 250  % RW

1 250  % RW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQS 1

CQS 2

CQS 3

TUTTE LE ALTRE CQS

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

CQS 5

CQS 6

CQS 7

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

CQS 12

CQS 13

CQS 14

CQS 15

CQS 16

CQS 17

TUTTE LE ALTRE CQS

 

 

 

 

 

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0490

0500

0510

0520

0530

0540

0550

0560

0570

0580

0590

0600

0610

0620

0630

0640

0650

0660

0670

0680

0690

0700

0710

0720

0730

0740

0750

0760

0770

0780

0790

0800

0810

0820

0830

0840

0850

0860

0870

0880

0890

0900

0910

0920

0930

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

0020

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

ESPOSIZIONI STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO: breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO: lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

CQS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

CQS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

CQS 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

CQS 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

CQS 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

CQS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

CQS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

CQS 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

CQS 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

CQS 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

CQS 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

CQS 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

CQS 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

CQS 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

NUMERO DI RIGA

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?

RUOLO DELL’ENTE

(CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE

(TRADIZIONALE/SINTETICA/PROGRAMMA ABCP/OPERAZIONE ABCP)

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?

TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

CARTOLARIZZAZIONE STS O NON STS?

CARTOLARIZZAZIONE AMMISSIBILE AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI?

MANTENIMENTO

PROGRAMMI NON ABCP

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

DATA DI CREAZIONE

(mm/aaaa)

DATA DELL’ULTIMA EMISSIONE

(mm/aaaa)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

QUOTA DELL’ENTE (%)

TIPO

% di IRB NEL METODO APPLICATO

NUMERO DI ESPOSIZIONI

ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)

PAESE

LGD (%)

EL%

UL%

DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Kirb

% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa

VOCI PER MEMORIA

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SCADENZA

VOCI PER MEMORIA

 

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL’ESERCIZIO CORRENTE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL’OPERAZIONE

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL’ENTE CEDENTE (%)

 

IMPORTO

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

CQS

IMPORTO

NUMERO DI SEGMENTI

CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL PIÙ SUBORDINATO

IMPORTO

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

CQS

005

010

020

021

110

030

040

051

060

061

070

075

446

080

090

100

120

121

130

140

150

160

171

180

181

190

201

202

203

204

210

221

222

223

225

230

231

232

240

241

242

250

251

252

260

270

280

290

291

300

302

303

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 14.01 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO (SEC Details Approach)

Metodo:

NUMERO DI RIGA

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA

CTP O NON CTP?

POSIZIONI NETTE

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

IRS / CRS

LINEE DI LIQUIDITÀ

ALTRO

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

 

PRIME PERDITE

 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

LUNGHE

CORTE

005

010

020

310

320

330

340

350

351

360

361

370

380

390

400

411

420

430

431

432

440

447

448

450

460

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

ATTIVITÀ BANCARIE

INDICATORE RILEVANTE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

(IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO ASA)

REQUISITO DI

FONDI PROPRI

Importo complessivo dell’esposizione al rischio operativo

VOCI PER MEMORIA NELL’AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

DI CUI:

DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONI E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

010

020

030

040

050

060

070

071

080

090

100

110

120

010

1.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

020

2.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

SERVIZI FINANZIARI PER L’IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

3.

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 


C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS

TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA

TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

FRODE INTERNA

FRODE ESTERNA

PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI

DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI

INTERRUZIONI DELL’OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI

ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI

MINIMA

MASSIMA

Riga

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

SERVIZI FINANZIARI PER L’IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]

Numero di eventi (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

ELEMENTI D’IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi) di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

di cui: numero di eventi di perdita soggetti ad un adeguamento positivo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

di cui: numero di eventi di perdita soggetti ad un adeguamento negativo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

di cui: importi positivi di adeguamenti per perdite (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

di cui: importi negativi di adeguamenti per perdite (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 17.02 — RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA (OPR DETAILS 2)

 

ID dell’evento

Data della contabilizzazione

Data dell’evento

Data di scoperta

Tipologie di eventi di perdita

Perdita lorda

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS

Nome del soggetto giuridico

ID del soggetto giuridico

Unità operativa

Descrizione

Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance) [CF]

Negoziazioni e vendite (Trading and Sales) [TS]

Intermediazione al dettaglio (Retail Brokerage) [RBr]

Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial Banking) [CB]

Servizi bancari al dettaglio (Retail Banking) [RB]

Pagamenti e regolamenti (Payment and Settlement) [PS]

Gestioni fiduciarie (Agency Services) [AS]

Gestioni patrimoniali (Asset Management) [AM]

Elementi d’impresa (Corporate Items) [CI]

Riga

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

011

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

012

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

013

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

020

Metodo basato sulla scadenza

 

 

 

 

 

 

 

030

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

080

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

120

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

190

(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

200

(> 20 per cedola di meno del 3 %) anni

 

 

 

 

 

 

 

210

Metodo basato sulla durata finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

220

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

251

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

260

Titoli di debito nell’ambito della prima categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Titoli di debito nell’ambito della seconda categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Con durata residua ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

290

Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

300

Con durata residua > 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

310

Titoli di debito nell’ambito della terza categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Titoli di debito nell’ambito della quarta categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Derivati su crediti di tipo “nth-to-default” provvisti di rating

 

 

 

 

 

 

 

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

 

 

 

 

 

 

 

350

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

360

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

370

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

380

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

385

Metodo delta-plus – opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

390

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) PER PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) PER PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA PER METODO

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

[0 – 10 %]

[10 – 12 %]

[12 – 20 %]

[20 – 40 %]

[40 – 100 %]

[100 – 150 %]

[150 – 200 %]

[200 – 225 %]

[225 – 250 %]

[250 – 300 %]

[300 – 350 %]

[350 – 425 %]

[425 – 500 %]

[500 – 650 %]

[650 – 750 %]

[750 – 850 %]

[850 – 1 250  %]

1 250  %

[0 – 10 %]

[10 – 12 %]

[12 – 20 %]

[20 – 40 %]

[40 – 100 %]

[100 – 150 %]

[150 – 200 %]

[200 – 225 %]

[225 – 250 %]

[250 – 300 %]

[300 – 350 %]

[350 – 425 %]

[425 – 500 %]

[500 – 650 %]

[650 – 750 %]

[750 – 850 %]

[850 – 1 250  %]

1 250  %

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

ALTRO (RW = 1 250  %)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

010

020

030

040

050

060

061

062

063

064

065

066

071

072

073

074

075

076

077

078

079

081

082

083

085

086

087

088

089

091

092

093

094

095

096

097

098

099

101

102

103

0104

402

403

404

405

406

530

540

570

601

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}

020

di cui: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 20.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (LUNGA) PER PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA (CORTA) PER PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLA POSIZIONE NETTA PER METODO

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

[0 – 10 %]

[10 – 12 %]

[12 – 20 %]

[20 – 40 %]

[40 – 100 %]

[100 – 250 %]

[250 – 350 %]

[350 – 425 %]

[425 – 650 %]

[650 – 1 250  %]

1 250  %

[0 – 10 %]

[10 – 12 %]

[12 – 20 %]

[20 – 40 %]

[40 – 100 %]

[100 – 250 %]

[250 – 350 %]

[350 – 425 %]

[425 – 650 %]

[650 – 1 250  %]

1 250  %

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

ALTRO (RW = 1 250  %)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

010

020

030

040

050

060

071

072

073

074

075

076

077

078

079

081

082

086

087

088

089

091

092

093

094

095

096

097

402

403

404

405

406

410

420

430

440

450

010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {330:060}

 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

020

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

021

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

022

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

 

 

 

 

 

 

 

050

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

090

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

125

Metodo delta-plus – opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

(comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

COMPENSATE

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Valute strettamente correlate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Oro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Metodo delta-plus – opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA

130

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollaro australiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brasiliano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollaro canadese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Corona ceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Corona danese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Lira egiziana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Lira sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Fiorino ungherese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas lituano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso messicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu romeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rublo russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinaro serbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Corona svedese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franco svizzero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Lira turca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hrivnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollaro statunitense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Corona islandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Corona norvegese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollaro di Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nuovo dollaro di Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollaro neozelandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollaro di Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Renminbi-yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna croata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

010

020

030

040

050

060

070

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

020

Metalli preziosi (tranne l’oro)

 

 

 

 

 

 

 

030

Metalli comuni

 

 

 

 

 

 

 

040

Prodotti agricoli (“softs”)

 

 

 

 

 

 

 

050

Altri

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui prodotti energetici (petrolio, gas)

 

 

 

 

 

 

 

070

Metodo basato sulle fasce di scadenza

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

 

 

 

 

 

 

 

090

Metodo semplificato: tutte le posizioni

 

 

 

 

 

 

 

100

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

110

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

120

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

130

Metodo delta-plus – requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

135

Metodo delta-plus – opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

140

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 


C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

 

VALORE A RISCHIO (VaR)

VaR IN CONDIZIONI DI STRESS

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero di scostamenti

durante i 250 giorni lavorativi precedenti

Fattore moltiplicativo del VaR (mc)

Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (ms)

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

REQUISITO MINIMO

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO

020

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di debito negoziati – Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti di debito negoziati – Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Strumenti di capitale – Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Strumenti di capitale – Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Importo complessivo per il rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Importo complessivo per il rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

 

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

VaR

VaR IN CONDIZIONI DI STRESS

REQUISITI DI

FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO

DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA

 

di cui:

derivati OTC

di cui:

operazioni di finanziamento tramite titoli

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE

(VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Numero di controparti

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

CVA SOSTENUTO

CDS SINGLE NAME

CDS DELL’INDICE

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Totale rischio di CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

020

Metodo avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

030

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

040

In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 


C 32.01 – VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL’IMPATTO PARZIALE SUL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

FILTRI PRUDENZIALI

ALTRO

COMMENTI PER ALTRO

DI CUI:

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2

PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.02 – VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

 

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

AVA TOTALE

INCERTEZZA “UPSIDE”

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RICAVI

QTD

DIFFERENZA

IPV

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

P&L DEL GIORNO 1

SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

 

COSTI DI CHIUSURA

 

RISCHI DEL MODELLO

 

POSIZIONI CONCENTRATE

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

COSTI DI CHIUSURA

RISCHI DEL MODELLO

POSIZIONI

CONCENTRATE

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

DI CUI: CALCOLATA SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

METODO DI BASE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1

PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE – TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

TASSI DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90 % DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2

PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100 % DEL PROFITTO NON REALIZZATO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10 % DEL VALORE NOZIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25 % DEL VALORE INIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.03 – VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)

RANK

MODELLO

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

RILEVABILITÀ

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

 

 

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

DIFFERENZA IPV (TEST DELL’OUTPUT)

COPERTURA IPV (TEST DELL’OUTPUT)

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

P&L DEL GIORNO 1

DI CUI:

CALCOLATO SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RISCHI DEL MODELLO

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 32.04 – VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)

RANK

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

SOTTOSTANTE

DIMENSIONE DELLA POSIZIONE CONCENTRATA

MISURA DELLA DIMENSIONE

VALORE DI MERCATO

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

DIFFERENZA IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 33.00 — ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)

Paese:

 

Esposizioni dirette

Voce per memoria: Derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche

Valore dell’esposizione

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio

Esposizioni in bilancio

Riduzione di valore accumulata

 

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

 

Derivati

Esposizioni fuori bilancio

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili

Posizioni corte

 

 

 

 

Derivati con fair value (valore equo) positivo

Derivati con fair value (valore equo) negativo

Importo nominale

Accantonamenti

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Derivati con fair value (valore equo) positivo – Valore contabile

Derivati con fair value (valore equo) negativo – Valore contabile

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Attività finanziarie per negoziazione

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Valore contabile

Importo nozionale

Valore contabile

Importo nozionale

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

010

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI

020

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Organismi del settore pubblico [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Esposizioni nel quadro del rischio di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA

170

[0 – 3M]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

[3M – 1A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

[1A – 2A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

[2A – 3A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

[3A – 5A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

[5A – 10A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

[oltre 10A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 175

1.

STRUTTURA E CONVENZIONI 175

1.1.

STRUTTURA 175

1.2.

CONVENZIONE DI NUMERAZIONE 175

1.3.

CONVENZIONE DEI SEGNI 175

1.4.

ABBREVIAZIONI 175
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 176

1.

DESCRIZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA) 176

1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 176

1.2.

C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1) 177

1.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 177

1.3.

C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2) 190

1.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 190

1.4.

C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3) 195

1.4.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 195

1.5.

C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4) 198

1.5.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 198

1.6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5) 212

1.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 212

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1) 213

1.6.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 213

1.6.3.

C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2) 221

1.6.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 221

2.

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 223

2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 223

2.2.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 223

2.3.

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO 224

2.4.

C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS) 224

2.5.

C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS) 225

3.

MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO 232

3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 232

3.1.1.

SEGNALAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CON EFFETTO DI SOSTITUZIONE 233

3.1.2.

SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROPARTE 233

3.2.

C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA) 233

3.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 233

3.2.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR SA 233

3.2.3.

ASSEGNAZIONE DI ESPOSIZIONI ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO 234

3.2.4.

CHIARIMENTI DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI ALCUNE CLASSI DI ESPOSIZIONI SPECIFICHE CITATE NELL’ARTICOLO 112 DEL CRR 237

3.2.4.1.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ENTI” 237

3.2.4.2.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “OBBLIGAZIONI GARANTITE” 238

3.2.4.3.

CLASSE DI ESPOSIZIONI “ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO” 238

3.2.5.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 238

3.3.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB) 245

3.3.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO CR IRB 245

3.3.2.

RIPARTIZIONE DEL MODELLO CR IRB 245

3.3.3.

C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1) 246

3.3.3.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 246

3.3.4.

C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI - RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (MODELLO CR IRB 2) 254

3.4.

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE 255

3.4.1.

C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1) 255

3.4.1.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 255

3.4.2.

C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2) 258

3.4.2.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 258

3.4.3.

C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICICLICO SPECIFICO DELL’ENTE (CCB) 260

3.4.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 260

3.4.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 260

3.5.

C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2) 264

3.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 264

3.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE (VALIDE SIA PER IL MODELLO CR EQU IRB 1 CHE PER IL MODELLO CR EQU IRB 2) 265

3.6.

C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT) 267

3.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 267

3.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 268

3.7.

C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC) 270

3.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 270

3.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 270

3.9.

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 278

3.9.1.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS 278

3.9.2

RIPARTIZIONE DEL MODELLO SEC DETAILS 279

3.9.3

C 14.00 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS) 279

3.9.4.

C 14.01 – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS 2) 289

4.

MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO 291

4.1.

C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR) 291

4.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 291

4.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 292

4.2.

RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS) 294

4.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 294

4.2.2.

C 17.01: PERDITE E RECUPERI DA RISCHIO OPERATIVO PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1) 295

4.2.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 295

4.2.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 296

4.2.3.

C 17.02: RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI PRINCIPALI EVENTI DI PERDITA NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 2) 301

4.2.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 301

4.2.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 301

5.

MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 302

5.1.

C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) 303

5.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 303

5.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 303

5.2.

C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 305

5.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 305

5.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 305

5.3.

C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP) 307

5.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 307

5.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 307

5.4.

C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) 309

5.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 309

5.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 310

5.5.

C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) 311

5.5.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 311

5.5.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 312

5.6.

C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) 314

5.6.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 314

5.6.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 314

5.7.

C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) 315

5.7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 315

5.7.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 315

5.8.

C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA) 318

5.8.1.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 318

6.

VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL) 319

6.1.

C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1) 319

6.1.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 319

6.1.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 320

6.2.

C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2) 323

6.2.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 323

6.2.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 324

6.3.

C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3) 331

6.3.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 331

6.3.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 332

6.4

C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4) 334

6.4.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 334

6.4.2.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 334

7.

C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV) 335

7.1.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 335

7.2.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 336

7.3.

ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE 336

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   STRUTTURA E CONVENZIONI

1.1.   STRUTTURA

1.

Il quadro consta in tutto di cinque blocchi di modelli:

a)

adeguatezza patrimoniale, descrizione del capitale regolamentare; importo complessivo dell’esposizione al rischio;

b)

solvibilità del gruppo, descrizione del rispetto dei requisiti di solvibilità da parte di tutti i singoli soggetti inclusi nel consolidamento del soggetto segnalante;

c)

rischio di credito (compresi i rischi di controparte, diluizione e regolamento);

d)

rischio di mercato (compresi il rischio di posizione nel portafoglio di negoziazione, il rischio di cambio, il rischio di posizione in merci e il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)];

e)

rischio operativo.

2.

Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento di esecuzione contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

3.

L’ente segnala soltanto i modelli che sono rilevanti per il metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

1.2.   CONVENZIONE DI NUMERAZIONE

4.

Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 5 a 8. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

5.

Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.

6.

Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.

7.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}

8.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

1.3.   CONVENZIONE DEI SEGNI

9.

Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4.   ABBREVIAZIONI

bis.

Ai fini del presente allegato sono usate le denominazioni seguenti: “CRR” per il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), “CRD” per la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), “AD” per la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e “BAD” per la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4).

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   DESCRIZIONE DELL’ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (CA)

1.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

10.

I modelli CA contengono informazioni sui numeratori del primo pilastro (fondi propri, classe 1, capitale primario di classe 1), sul denominatore (requisiti di fondi propri) e sull’applicazione delle disposizioni transitorie del CRR e della CRD. I modelli CA sono cinque:

a)

il modello CA1 indica l’importo dei fondi propri dell’ente, ripartito nei singoli elementi che lo compongono. L’importo dei fondi propri così determinato comprende l’effetto aggregato dell’applicazione delle disposizioni transitorie del CRR e della CRD per tipo di capitale;

b)

il modello CA2 riassume gli importi complessivi delle esposizioni al rischio definiti nell’articolo 92, paragrafo 3, del CRR;

c)

il modello CA3 indica i coefficienti per i quali il CRR definisce un livello minimo, nonché altri dati correlati;

d)

il modello CA4 contiene le voci per memoria necessarie, fra le altre, per determinare gli elementi di cui al modello CA1, nonché informazioni riguardanti le riserve di capitale conformemente alla CRD;

e)

il modello CA5 contiene i dati necessari per calcolare l’effetto dell’applicazione delle disposizioni transitorie del CRR sui fondi propri. Il modello CA5 sparirà allo scadere di dette disposizioni transitorie.

11.

I modelli sono usati da tutti i soggetti segnalanti, indipendentemente dai principi contabili applicati, anche se taluni elementi al numeratore sono specifici per i soggetti che utilizzano norme di valutazione del tipo usato negli IAS/IFRS. Di solito le informazioni indicate al denominatore sono correlate ai risultati finali segnalati nei corrispondenti modelli per il calcolo dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

12.

I fondi propri totali sono formati da tipi di capitale differenti: il capitale di classe 1 (T1), che è la somma del capitale primario di classe 1 (CET1) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), e il capitale di classe 2 (T2).

13.

L’applicazione delle disposizioni transitorie del CRR e della CRD è trattata come segue nei modelli CA:

a)

le voci del modello CA1 prescindono di solito dagli aggiustamenti transitori. Questo significa che gli importi indicati alle voci del modello CA1 sono calcolati conformemente alle disposizioni definitive (ossia come se non ci fossero disposizioni transitorie), ad eccezione delle voci che riassumono l’effetto di dette disposizioni transitorie. Per ciascun tipo di capitale (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2) tre diverse voci comprendono tutti gli aggiustamenti dovuti a dette disposizioni transitorie;

b)

le disposizioni transitorie possono influire anche sulla carenza di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 (ossia l’eccesso della deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 e dal capitale di classe 2 disciplinata, rispettivamente, dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), e dall’articolo 56, lettera e), del CRR); pertanto, le voci che riportano queste carenze possono riflettere indirettamente l’effetto delle disposizioni transitorie;

c)

il modello CA5 è usato esclusivamente per segnalare l’effetto prodotto dall’applicazione delle disposizioni transitorie del CRR.

14.

I requisiti del secondo pilastro possono ricevere un trattamento diverso all’interno dell’Unione (l’articolo 104, paragrafo 2, della CRD deve essere recepito nella legislazione nazionale). La segnalazione della solvibilità imposta dal CRR comprende soltanto l’impatto dei requisiti del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità o sul coefficiente finale. Una segnalazione dettagliata dei requisiti del secondo pilastro non rientra nell’ambito dell’articolo 99 del CRR.

a)

I modelli CA1, CA2 e CA5 contengono solamente dati relativi ad elementi del primo pilastro.

b)

Il modello CA3 indica l’impatto dei requisiti aggiuntivi del secondo pilastro sul coefficiente di solvibilità su base aggregata. Un blocco del modello è dedicato all’impatto degli importi sui coefficienti, mentre l’altro blocco è dedicato al coefficiente in quanto tale. Nessuno dei due blocchi ha ulteriori collegamenti ai modelli CA1, CA2 o CA5.

c)

Il modello CA4 contiene una cella per i requisiti aggiuntivi di fondi propri connessi al secondo pilastro. Detta cella, che non è collegata tramite norme di convalida ai coefficienti di capitale del modello CA3, rispecchia l’articolo 104, paragrafo 2, della CRD, che cita esplicitamente i requisiti aggiuntivi di fondi propri come una possibilità per le decisioni nell’ambito del secondo pilastro.

1.2.   C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   Fondi propri

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del CRR

I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

015

1.1.   Capitale di classe 1

Articolo 25 del CRR

Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.

020

1.1.1.   Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del CRR

030

1.1.1.1.   Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1

Articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b), articoli da 27 a 30, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR

040

1.1.1.1.1.   Strumenti di capitale versati

Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del CRR

Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del CRR).

Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del CRR.

045

1.1.1.1.1*   di cui: strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

Articolo 31 del CRR

Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza sono compresi nel capitale primario di classe 1 se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del CRR.

050

1.1.1.1.2*   Voce per memoria: strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 28, paragrafo 1, lettere b), l) e m), del CRR

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

060

1.1.1.1.3.   Sovrapprezzo azioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 124, e articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

070

1.1.1.1.4.   (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR

Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 42 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.1.1.4 a 1.1.1.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR

Strumenti di capitale primario di classe 1 compresi nella voce 1.1.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

L’importo da segnalare comprende le posizioni detenute all’interno del portafoglio di negoziazione calcolate sulla base della posizione lunga netta, come previsto dall’articolo 42, lettera a), del CRR.

090

1.1.1.1.4.2.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR

091

1.1.1.1.4.3.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR

092

1.1.1.1.5.   (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del CRR

Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR, sono dedotti gli “strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l’ente ha l’obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente”.

130

1.1.1.2.   Utili non distribuiti

Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), e articolo 26, paragrafo 2, del CRR

Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.

140

1.1.1.2.1.   Utili non distribuiti di anni precedenti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del CRR

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR definisce gli utili non distribuiti come “i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile”.

150

1.1.1.2.2.   Utile o perdita ammissibile

Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR

L’articolo 26, paragrafo 2, del CRR autorizza l’inserimento degli utili di periodo o di fine esercizio a titolo di utile non distribuito, previo consenso dell’autorità competente e purché siano soddisfatte alcune condizioni.

Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

160

1.1.1.2.2.1.   Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR

L’importo da segnalare è il profitto o la perdita rilevati nel conto economico.

170

1.1.1.2.2.2.   (-) parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

Articolo 26, paragrafo 2, del CRR

Questa riga non contiene alcun importo se nel periodo di riferimento l’ente ha registrato perdite, perché le perdite sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1.

Se l’ente ha registrato utili, è segnalata la parte non ammissibile conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, del CRR (ossia gli utili non verificati mediante revisione contabile e gli oneri e dividendi prevedibili).

Va rilevato che, in caso di utili, deve essere dedotto quanto meno l’importo dei dividendi di periodo.

180

1.1.1.3.   Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del CRR

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo e prima dell’applicazione dei filtri prudenziali. L’importo da segnalare è determinato conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione (5).

200

1.1.1.4.   Altre riserve

Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del CRR

Il CRR definisce le altre riserve come “riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate (accumulated other comprehensive income) o negli utili non distribuiti”.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

210

1.1.1.5.   Fondi per rischi bancari generali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 112, e articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del CRR

L’articolo 38 della BAD definisce i fondi per rischi bancari generali come gli “importi che l’ente creditizio decide di destinare alla copertura di tali rischi, quando ciò sia necessario in considerazione della prudenza imposta dai rischi particolari inerenti alle operazioni bancarie”.

L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

220

1.1.1.6.   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del CRR

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale primario di classe 1. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

230

1.1.1.7.   Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 120, e articolo 84 del CRR

Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

240

1.1.1.8.   Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

Articoli 479 e 480 del CRR

Aggiustamenti degli interessi di minoranza dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

250

1.1.1.9.   Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

Articoli da 32 a 35 del CRR

260

1.1.1.9.1.   (-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

Articolo 32, paragrafo 1, del CRR

L’importo da segnalare è l’aumento del patrimonio netto dell’ente risultante da attività cartolarizzate, conformemente al principio contabile applicabile.

Questa voce comprende, ad esempio, il reddito futuro atteso che si traduce in una plusvalenza per l’ente oppure, nel caso dei cedenti, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.

270

1.1.1.9.2.   Riserva di copertura dei flussi di cassa

Articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del CRR

L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo se le coperture dei flussi di cassa si traducono in una perdita (cioè se riducono il capitale contabile) e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

L’importo è segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.

280

1.1.1.9.3.   Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)

Articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del CRR

L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio (cioè se la perdita riduce il capitale contabile) e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

285

1.1.1.9.4.   Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e articolo 33, paragrafo 2, del CRR

L’importo da segnalare può essere positivo o negativo. È positivo in caso di perdita dovuta a variazioni del rischio di credito proprio e viceversa. L’importo è pertanto di segno opposto a quello indicato nei documenti contabili.

In questa voce non sono inseriti gli utili non verificati mediante revisione contabile.

290

1.1.1.9.5.   (-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

Articoli 34 e 105 del CRR

Rettifiche del fair value (valore equo) delle esposizioni interne o esterne al portafoglio di negoziazione, dovute all’applicazione di norme più rigorose per la valutazione prudente di cui all’articolo 105 del CRR.

300

1.1.1.10.   (-) Avviamento

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del CRR

310

1.1.1.10.1.   (-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR

“Avviamento” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è l’importo rilevato in bilancio.

320

1.1.1.10.2.   (-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

Articolo 37, lettera b), e articolo 43 del CRR

330

1.1.1.10.3.   Passività fiscali differite associate all’avviamento

Articolo 37, lettera a), del CRR

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se l’avviamento fosse deteriorato o eliminato contabilmente in base al principio contabile applicabile.

340

1.1.1.11.   (-) Altre attività immateriali

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del CRR

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

350

1.1.1.11.1.   (-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, e articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce corrisponde all’importo rilevato in bilancio per le attività immateriali diverse dall’avviamento.

360

1.1.1.11.2.   Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

Articolo 37, lettera a), del CRR

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali diverse dall’avviamento fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile.

370

1.1.1.12.   (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR

380

1.1.1.13.   (-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e articoli 40, 158 e 159 del CRR

L’importo da segnalare non è ridotto dall’aumento del livello delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese (articolo 40 del CRR).

390

1.1.1.14.   (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e articolo 41 del CRR

400

1.1.1.14.1.   (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR

Le attività dei fondi pensione a prestazioni definite sono definite come “le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano”.

L’importo da segnalare in questa voce corrisponde all’importo rilevato in bilancio (se indicato separatamente).

410

1.1.1.14.2.   Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 4, paragrafo 1, punti 108 e 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Importo delle passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività dei fondi pensione a prestazioni definite fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base al principio contabile applicabile.

420

1.1.1.14.3.   Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l’ente può utilizzare senza restrizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 109, e articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Questa voce è compilata soltanto in presenza di un’autorizzazione preventiva dell’autorità competente di ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.

Le attività comprese in questa riga sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio per i requisiti del rischio di credito.

430

1.1.1.15.   (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 36, paragrafo 1, lettera g), e articolo 44 del CRR

Possesso di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene essere stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.

L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1.

440

1.1.1.16.   (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR

L’importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce CA1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1”. L’importo deve essere dedotto dal capitale primario di classe 1.

450

1.1.1.17.   (-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 4, paragrafo 1, punto 36, articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), e articoli da 89 a 91 del CRR

Le partecipazioni qualificate sono definite come il “possesso diretto o indiretto di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un’impresa, ovvero che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa”.

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del CRR, le partecipazioni qualificate possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

460

1.1.1.18.   (-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253, paragrafo 1, del CRR

Sono segnalate in questa voce le posizioni verso la cartolarizzazione che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ma che, in alternativa, possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto ii), del CRR).

470

1.1.1.19.   (-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), e articolo 379, paragrafo 3, del CRR

Le operazioni con regolamento non contestuale sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % cinque giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all’estinzione dell’operazione, conformemente ai requisiti dei fondi propri per il rischio di regolamento. In alternativa possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iii), del CRR). In quest’ultimo caso sono segnalate in questa voce.

471

1.1.1.20.   (-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), e articolo 153, paragrafo 8, del CRR

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto iv), del CRR, le posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

472

1.1.1.21.   (-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

Articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), e articolo 155, paragrafo 4, del CRR

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto v), del CRR, le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (utilizzando questa voce) o, in alternativa, essere sottoposte a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.

480

1.1.1.22.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articoli da 43 a 46, articolo 49, paragrafi 2 e 3, e articolo 79 del CRR

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale primario di classe 1.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 2 e 3).

490

1.1.1.23.   (-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee (al netto della parte delle associate passività fiscali differite che sono assegnate alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee) che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, lettera b), del CRR, deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

500

1.1.1.24.   (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articoli 43, 45 e 47, articolo 48, paragrafo 2, lettera b), articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, e articolo 79 del CRR

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 10 % di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Cfr. le alternative alla deduzione in caso di applicazione del consolidamento (articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, del CRR).

510

1.1.1.25.   (-) Importo eccedente la soglia del 17,65 %

Articolo 48, paragrafo 2, del CRR

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, nonché partecipazioni dirette, indirette e sintetiche detenute dall’ente in strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo che deve essere dedotta applicando la soglia del 17,65 % di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del CRR.

520

1.1.1.26.   Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

Articoli da 469 a 472 e articoli 478 e 481 del CRR.

Aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

524

1.1.1.27.   (-) Altre deduzioni del capitale primario di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR

529

1.1.1.28.   Elementi o deduzioni del capitale primario di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale primario di classe 1 o una deduzione da un elemento del capitale primario di classe 1 a una delle righe da 020 a 524.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR).

530

1.1.2.   CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR

540

1.1.2.1.   Strumenti di capitale ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 51, lettera a), articoli 52, 53 e 54, articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

550

1.1.2.1.1.   Strumenti di capitale versati

Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del CRR

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

560

1.1.2.1.2*   Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

Articolo 52, paragrafo 1, lettere c), e) e f), del CRR

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

570

1.1.2.1.3.   Sovrapprezzo azioni

Articolo 51, lettera b), del CRR

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

580

1.1.2.1.4.   (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 57 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.1.2.1.4 a 1.1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare gli strumenti propri di capitale primario di classe 1. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 sono segnalati separatamente nella voce 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 144, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 compresi nella voce 1.1.2.1.1 detenuti da enti del gruppo consolidato.

620

1.1.2.1.4.2.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

621

1.1.2.1.4.3.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

622

1.1.2.1.5.   (-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), e articolo 57 del CRR

Ai sensi dell’articolo 56, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

660

1.1.2.2.   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 4 e 5, articoli da 484 a 487 e articoli 489 e 491 del CRR

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale aggiuntivo di classe 1. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

670

1.1.2.3.   Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 83, 85 e 86 del CRR

Somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato.

È compreso il capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

680

1.1.2.4.   Aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 480 del CRR

Aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile compreso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

690

1.1.2.5.   (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 56, lettera b), e articolo 58 del CRR

Possesso di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene essere stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.

L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1.

700

1.1.2.6.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera c), articoli 59, 60 e 79 del CRR

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

710

1.1.2.7.   (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 56, lettera d), articoli 59 e 79 del CRR

Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo.

720

1.1.2.8.   (-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

Articolo 56, lettera e), del CRR

L’importo da segnalare è ripreso direttamente dalla voce del modello CA1 “Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2” (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)».

730

1.1.2.9.   Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

Articoli 474, 475, 478 e 481 del CRR

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

740

1.1.2.10.   Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del CRR

Il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale aggiuntivo di classe 1 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale primario di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.1.2.1 a 1.1.2.12 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.1.16 figurerà un pari importo di segno negativo.

744

1.1.2.11.   (-) Altre deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 dovute all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR

748

1.1.2.12.   Elementi o deduzioni del capitale aggiuntivo di classe 1 — altro

Questa riga ha lo scopo di garantire flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 o una deduzione da un elemento aggiuntivo di classe 1 a una delle righe da 530 a 744.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR).

750

1.2.   CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR

760

1.2.1.   Strumenti di capitale e prestiti subordinati ammissibili come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera a), articoli da 63 a 65, articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR

770

1.2.1.1.   Strumenti di capitale versati e prestiti subordinati

Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del CRR

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

780

1.2.1.2*   Voce per memoria: Strumenti di capitale e prestiti subordinati non ammissibili

Articolo 63, lettere c), e) e f), e articolo 64 del CRR

Le condizioni previste dalle lettere citate valgono per situazioni di capitale differenti, che sono reversibili; ne consegue che l’importo qui indicato può diventare ammissibile in periodi successivi.

L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

790

1.2.1.3.   Sovrapprezzo azioni

Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del CRR

Il “sovrapprezzo azioni” ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli “strumenti di capitale versati”.

800

1.2.1.4.   (-) Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR

Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Soggetti alle eccezioni di cui all’articolo 67 del CRR.

Le partecipazioni azionarie incluse come “strumenti di capitale non ammissibili” non sono segnalate in questa riga.

L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.

Le voci da 1.2.1.4 a 1.2.1.4.3 non comprendono gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2. Gli obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di classe 2 sono segnalati separatamente nella voce 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR

Strumenti di capitale di classe 2 compresi nella riga 1.2.1.1 detenuti dagli enti del gruppo consolidato.

840

1.2.1.4.2.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR

841

1.2.1.4.3.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR

842

1.2.1.5.   (-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), e articolo 67 del CRR

Ai sensi dell’articolo 66, lettera a), del CRR sono dedotti gli strumenti propri di capitale di classe 2 “che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti”.

880

1.2.2.   Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del CRR

Importo degli strumenti di capitale assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering come capitale di classe 2. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

890

1.2.3.   Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2

Articoli 83, 87 e 88 del CRR

Somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusi nel capitale di classe 2 consolidato.

È incluso il capitale di classe 2 ammissibile emesso da società veicolo (articolo 83 del CRR).

900

1.2.4.   Aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

Articolo 480 del CRR

Aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie. Questa voce si ricava direttamente dal modello CA5.

910

1.2.5.   Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell’ambito del metodo IRB

Articolo 62, lettera d), del CRR

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, questa riga contiene gli importi positivi risultanti dal confronto tra gli accantonamenti e le perdite attese ammissibili come capitale di classe 2.

920

1.2.6.   Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

Articolo 62, lettera c), del CRR

Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, questa voce contiene le rettifiche di valore su crediti generiche ammissibili come capitale di classe 2.

930

1.2.7.   (-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

Articolo 4, paragrafo 1, punto 122, articolo 66, lettera b), e articolo 68 del CRR

Possesso di strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) laddove sussista una partecipazione incrociata reciproca che l’autorità competente ritiene essere stata concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell’ente.

L’importo da segnalare è calcolato sulla base delle posizioni lunghe lorde e comprende gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e 3.

940

1.2.8.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera c), articoli da 68 a 70 e articolo 79 del CRR

Parte delle partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) nei casi in cui l’ente non ha un investimento significativo che deve essere dedotta dal capitale di classe 2.

950

1.2.9.   (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del CRR

Sono dedotte interamente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del CRR) in cui l’ente ha un investimento significativo.

960

1.2.10.   Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

Articoli 476, 477, 478 e 481 del CRR

Aggiustamenti dovuti a disposizioni transitorie. L’importo da segnalare si ricava direttamente dal modello CA5.

970

1.2.11.   Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

Articolo 56, lettera e), del CRR

Il capitale di classe 2 non può essere negativo; è tuttavia possibile che le deduzioni siano superiori al capitale stesso, più il relativo sovrapprezzo azioni. In questi casi, il capitale di classe 2 deve essere uguale a zero e la parte in eccesso delle deduzioni che gli competono va dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1.

Grazie a questa voce, la somma delle righe da 1.2.1 a 1.2.13 non è mai inferiore a zero. Se questa voce registra un importo positivo, alla voce 1.1.2.8 figurerà un pari importo di segno negativo.

974

1.2.12.   (-) Altre deduzioni del capitale di classe 2 dovute all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR

978

1.2.13.   Elementi o deduzioni del capitale di classe 2 — altro

Questa riga offre flessibilità a esclusivi fini di segnalazione. È utilizzata soltanto nei rari casi in cui manchi una decisione finale sulla segnalazione di specifici elementi di capitale/deduzioni nel modello CA1 corrente. Pertanto è compilata solo qualora sia impossibile attribuire un elemento del capitale di classe 2 o una deduzione da un elemento del capitale di classe 2 a una delle righe da 750 a 974.

Questa riga non è usata per assegnare elementi di capitale/deduzioni non soggetti al CRR nel calcolo dei coefficienti di solvibilità (ad esempio l’assegnazione di elementi del capitale/deduzioni nazionali che esulano dall’ambito di applicazione del CRR).

1.3.   C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 3, e articoli 95, 96 e 98 del CRR

020

1*   di cui: Imprese di investimento ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, e dell’articolo 98 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR

030

1**   di cui: Imprese di investimento ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, e dell’articolo 97 del CRR

Per le imprese di investimento di cui all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 97 del CRR

040

1.1.   IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

Articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR

050

1.1.1.   Metodo standardizzato (SA)

Modelli CR SA e SEC SA a livello di esposizioni totali.

051

1.1.1*   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 124 del CRR

L’ente segnala gli importi aggiuntivi dell’esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa consultazione con l’ABE conformemente all’articolo 124, paragrafi 2 e 5, del CRR.

060

1.1.1.1.   Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

Modello CR SA a livello di esposizioni totali. Le classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono quelle citate nell’articolo 112 del CRR, escluse le posizioni verso la cartolarizzazione.

070

1.1.1.1.01.   Amministrazioni centrali o banche centrali

Cfr. il modello CR SA.

080

1.1.1.1.02.   Amministrazioni regionali o autorità locali

Cfr. il modello CR SA.

090

1.1.1.1.03.   Organismi del settore pubblico

Cfr. il modello CR SA.

100

1.1.1.1.04.   Banche multilaterali di sviluppo

Cfr. il modello CR SA.

110

1.1.1.1.05.   Organizzazioni internazionali

Cfr. il modello CR SA.

120

1.1.1.1.06.   Enti

Cfr. il modello CR SA.

130

1.1.1.1.07.   Imprese

Cfr. il modello CR SA.

140

1.1.1.1.08.   Al dettaglio

Cfr. il modello CR SA.

150

1.1.1.1.09.   Garantite da ipoteche su beni immobili

Cfr. il modello CR SA.

160

1.1.1.1.10.   Esposizioni in stato di default

Cfr. il modello CR SA.

170

1.1.1.1.11.   Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Cfr. il modello CR SA.

180

1.1.1.1.12.   Obbligazioni garantite

Cfr. il modello CR SA.

190

1.1.1.1.13.   Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Cfr. il modello CR SA.

200

1.1.1.1.14.   Organismi di investimento collettivo (OIC)

Cfr. il modello CR SA.

210

1.1.1.1.15.   Strumenti di capitale

Cfr. il modello CR SA.

211

1.1.1.1.16.   Altre posizioni

Cfr. il modello CR SA.

240

1.1.2.   Metodo basato sui rating interni (IRB)

241

1.1.2*   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 164 del CRR

L’ente segnala gli importi aggiuntivi dell’esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi che gli sono stati comunicati previa notifica all’ABE conformemente all’articolo 164, paragrafi 5 e 7, del CRR.

242

1.1.2**   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 124 del CRR

L’ente segnala gli importi aggiuntivi dell’esposizione al rischio necessari per adempiere ai requisiti prudenziali più rigorosi fissati dalle autorità competenti previa consultazione con l’ABE conformemente all’articolo 124, paragrafi 2 e 5, del CRR, che si ricollegano ai limiti del valore di mercato ammissibile delle garanzie reali di cui all’articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 126, paragrafo 2, lettera d), del CRR.

250

1.1.2.1.   Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione del credito).

260

1.1.2.1.01.   Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

270

1.1.2.1.02.   Enti

Cfr. il modello CR IRB.

280

1.1.2.1.03.   Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

290

1.1.2.1.04.   Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

300

1.1.2.1.05.   Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

310

1.1.2.2.   Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

Modello CR IRB a livello di esposizioni totali (quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione del credito).

320

1.1.2.2.01.   Amministrazioni centrali e banche centrali

Cfr. il modello CR IRB.

330

1.1.2.2.02.   Enti

Cfr. il modello CR IRB.

340

1.1.2.2.03.   Imprese — PMI

Cfr. il modello CR IRB.

350

1.1.2.2.04.   Imprese — Finanziamenti specializzati

Cfr. il modello CR IRB.

360

1.1.2.2.05.   Imprese — Altro

Cfr. il modello CR IRB.

370

1.1.2.2.06.   Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

380

1.1.2.2.07.   Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

Cfr. il modello CR IRB.

390

1.1.2.2.08.   Al dettaglio — Rotative qualificate

Cfr. il modello CR IRB.

400

1.1.2.2.09.   Al dettaglio — altre PMI

Cfr. il modello CR IRB.

410

1.1.2.2.10.   Al dettaglio — Altre non PMI

Cfr. il modello CR IRB.

420

1.1.2.3.   Strumenti di capitale in base al metodo IRB

Cfr. il modello CR EQU IRB.

450

1.1.2.5.   Altre attività diverse da crediti

L’importo da segnalare è l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio, calcolato conformemente all’articolo 156 del CRR.

460

1.1.3.   Importo dell’esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Articoli 307, 308 e 309 del CRR

470

1.1.4   Posizioni verso la cartolarizzazione

Cfr. il modello CR SEC.

490

1.2.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

500

1.2.1.   Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

510

1.2.2.   Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

Cfr. il modello CR SETT.

520

1.3.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

530

1.3.1.   Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

540

1.3.1.1.   Strumenti di debito negoziati

Modello MKR SA TDI a livello di valute totali.

550

1.3.1.2.   Strumenti di capitale

Modello MKR SA EQU a livello di mercati nazionali totali.

555

1.3.1.3.   Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

Articolo 348, paragrafo 1, articolo 350, paragrafo 3, lettera c), e articolo 364, paragrafo 2, lettera a), del CRR

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del CRR o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del CRR. Il CRR non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.

Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del CRR, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione moltiplicato per 12,5 .

Nei casi di applicazione del metodo particolare previsto all’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del CRR, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC, moltiplicato per 12,5 .

556

1.3.1.3.*   Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se l’OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di tasso di interesse.

557

1.3.1.3.**   OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

Importo complessivo dell’esposizione al rischio per le posizioni in OIC se l’OIC è investito esclusivamente in strumenti soggetti al rischio di strumenti di capitale o in strumenti misti o se le componenti dell’OIC non sono note.

560

1.3.1.4.   Cambio

Cfr. il modello MKR SA FX.

570

1.3.1.5.   Merci

Cfr. il modello MKR SA COM.

580

1.3.2.   Importo dell’esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

Cfr. il modello MKR IM.

590

1.4.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera e), e articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

Per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR, questo elemento è pari a zero.

600

1.4.1.   Metodo base per il rischio operativo (BIA)

Cfr. il modello OPR.

610

1.4.2.   Metodi standardizzati (TSA)/metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

620

1.4.3.   Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

Cfr. il modello OPR.

630

1.5.   IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 95, paragrafo 2, articolo 96, paragrafo 2, articolo 97 e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Solo per le imprese di investimento di cui all’articolo 95, paragrafo 2, all’articolo 96, paragrafo 2, e all’articolo 98 del CRR. Cfr. anche l’articolo 97 del CRR.

Le imprese di investimento di cui all’articolo 96 del CRR segnalano l’importo indicato nell’articolo 97 moltiplicato per 12,5.

Le imprese di investimento di cui all’articolo 95 del CRR segnalano secondo le seguenti modalità:

un importo pari a zero nei casi in cui l’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR è superiore all’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

il risultato della sottrazione dell’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del CRR dall’importo indicato nell’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del CRR nei casi in cui questo secondo importo è maggiore del primo.

640

1.6.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR

Cfr. il modello CVA.

650

1.6.1.   Metodo avanzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 383 del CRR.

Cfr. il modello CVA.

660

1.6.2.   Metodo standardizzato

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 384 del CRR.

Cfr. il modello CVA.

670

1.6.3.   In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)

Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) conformemente all’articolo 385 del CRR.

Cfr. il modello CVA.

680

1.7.   IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e articoli da 395 a 401 del CRR

690

1.8.   IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

Articoli 3, 458 e 459 del CRR e importi delle esposizioni a rischi che non possono essere inseriti in una delle voci da 1.1 a 1.7.

Gli enti segnalano gli importi necessari per ottemperare a quanto segue:

i requisiti prudenziali più rigorosi imposti dalla Commissione conformemente agli articoli 458 e 459 del CRR;

gli importi aggiuntivi delle esposizioni al rischio dovuti all’articolo 3 del CRR.

Questa voce non ha collegamento a un modello di dettagli.

710

1.8.2.   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 458 del CRR

Articolo 458 del CRR

720

1.8.2*   di cui: requisiti per le grandi esposizioni

Articolo 458 del CRR

730

1.8.2**   di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

Articolo 458 del CRR

740

1.8.2***   di cui: dovuti a esposizioni all’interno del settore finanziario

Articolo 458 del CRR

750

1.8.3.   di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull’articolo 459 del CRR

Articolo 459 del CRR

760

1.8.4.   di cui: importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio dovuto all’articolo 3 del CRR

Articolo 3 del CRR

Va segnalato l’importo aggiuntivo dell’esposizione al rischio. L’importo comprende soltanto gli importi aggiuntivi (se, ad esempio, un’esposizione pari a 100 ha un fattore di ponderazione del rischio del 20 % e l’ente applica un fattore di ponderazione del rischio del 50 % conformemente all’articolo 3 del CRR, l’importo da segnalare è 30).

1.4.   C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

010

1.   Coefficiente di capitale primario di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del CRR

Il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell’ente espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

020

2.   Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di capitale primario di classe 1 rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR (4,5 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

030

3.   Coefficiente di capitale di classe 1

Articolo 92, paragrafo 2, lettera b), del CRR

Il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell’ente espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

040

4.   Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di capitale di classe 1 rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR (6 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

050

5.   Coefficiente di capitale totale

Articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR

Il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

060

6.   Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

Questa voce indica, in cifre assolute, l’importo dell’eccedenza o della carenza di fondi propri rispetto al requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR (8 %), cioè senza tener conto delle riserve di capitale e delle disposizioni transitorie in materia di coefficienti.

130

13.   Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente di capitale totale (8 %) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del CRR;

ii)

il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del secondo pilastro – P2R) determinato conformemente ai criteri specificati negli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress a fini di vigilanza (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL)].

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR) comunicato all’ente dall’autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.

Nei casi in cui l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i).

140

13*   TSCR: costituito da capitale primario di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR;

ii)

la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 130 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1.

Nei casi in cui l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i).

150

13**   TSCR: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del CRR;

ii)

la parte del coefficiente P2R di cui al punto ii) della riga 130 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1.

Nei casi in cui l’autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l’elemento di cui al punto i).

160

14.   Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente TSCR di cui alla riga 130;

ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.

Questa voce riflette il coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) ai sensi della sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP GL.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

170

14*   OCR: costituito da capitale primario di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente TSCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 140;

ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

180

14**   OCR: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente TSCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 150;

ii)

in funzione della sua applicabilità legale, il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della CRD.

Se non si applica alcun requisito di riserva di capitale, occorre segnalare solo il punto i).

190

15.   Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR) e livello degli orientamenti nell’ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente OCR di cui alla riga 160;

ii)

ove applicabile, il livello degli orientamenti P2G ai sensi degli EBA SREP GL. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.

Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

200

15*   OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente OCR costituito da capitale primario di classe 1 di cui alla riga 170;

ii)

ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 190 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale primario di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.

Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

210

15**   OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

La somma di i) e ii) come segue:

i)

il coefficiente OCR costituito da capitale di classe 1 di cui alla riga 180;

ii)

ove applicabile, la parte del P2G di cui al punto ii) della riga 190 che l’autorità competente impone di detenere in forma di capitale di classe 1. Il P2G è incluso solo se comunicato all’ente dall’autorità competente.

Se l’autorità competente non ha comunicato il P2G, occorre segnalare solo il punto i).

1.5.   C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga

010

1.   Totale delle attività fiscali differite

L’importo segnalato in questa voce è uguale all’importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

020

1.1.   Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

Articolo 39, paragrafo 2, del CRR

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura e sono pertanto soggette all’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio.

030

1.2.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), e articolo 38 del CRR

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ma non derivano da differenze temporanee e quindi non sono soggette a soglie (cioè sono dedotte integralmente dal capitale primario di classe 1).

040

1.3.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 38 e articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee. Pertanto alla loro deduzione dal capitale primario di classe 1 si applicano le soglie del 10 % e del 17,65 % di cui all’articolo 48 del CRR.

050

2.   Totale delle passività fiscali differite

L’importo segnalato in questa voce è uguale all’importo rilevato nel più recente bilancio contabile verificato/sottoposto a revisione.

060

2.1.   Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR

Passività fiscali differite che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR. Questa voce comprende pertanto le passività fiscali differite che riducono l’importo dell’avviamento, altre attività immateriali o attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre che sono segnalate, rispettivamente, alle voci 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 e 1.1.1.14.2 del modello CA1.

070

2.2.   Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

Articolo 38 del CRR

080

2.2.1.   Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR

Passività fiscali differite che possono ridurre l’importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e non sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

090

2.2.2.   Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 38, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR

Passività fiscali differite che possono ridurre l’importo delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura conformemente all’articolo 38, paragrafi 3 e 4, del CRR, e sono assegnate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 5, del CRR.

093

2A   Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

Articolo 39, paragrafo 1, del CRR

L’importo dei pagamenti in eccesso di imposte e dei riporti di perdite fiscali che non è dedotto dai fondi propri conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del CRR; l’importo indicato è quello precedente all’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio.

096

2B   Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 %

Articolo 48, paragrafo 4, del CRR

L’importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250 % conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR, tenendo conto dell’effetto dell’articolo 470 del CRR. L’importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all’applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

097

2C   Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %

Articolo 469, paragrafo 1, lettera d), articolo 470, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR

L’importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 470 del CRR, ma sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 472, paragrafo 5, del CRR. L’importo indicato è quello delle attività fiscali differite precedente all’applicazione del fattore di ponderazione del rischio.

100

3.   Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

110

3.1.   Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all’inclusione nel calcolo dell’importo delle perdite attese

Articolo 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

120

3.1.1.   Rettifiche di valore su crediti generiche

Articolo 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

130

3.1.2.   Rettifiche di valore su crediti specifiche

Articolo 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

131

3.1.3.   Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Articoli 34, 110 e 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

140

3.2.   Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate solo le perdite attese relative alle esposizioni non in stato di default.

145

4.   Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 62, lettera d), articoli 158 e 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

150

4.1.   Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

Articolo 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB.

155

4.2.   Perdite attese totali ammissibili

Articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, e articolo 159 del CRR

Questa riga è compilata soltanto dagli enti che applicano il metodo IRB. Sono segnalate soltanto le perdite attese relative alle esposizioni in stato di default.

160

5.   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera d), del CRR

Conformemente all’articolo 62, lettera d), del CRR, per gli enti che applicano il metodo IRB l’importo dell’eccesso di accantonamento (rispetto alle perdite attese) che può essere incluso nel capitale di classe 2 può ammontare al massimo allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati secondo il metodo IRB.

L’importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 0,6 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

170

6.   Accantonamenti lordi totali ammissibili all’inclusione nel capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR

Questa riga comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell’applicazione del massimale.

L’importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

180

7.   Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell’accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

Articolo 62, lettera c), del CRR

Conformemente all’articolo 62, lettera c), del CRR, le rettifiche di valore su crediti che possono essere incluse nel capitale di classe 2 possono ammontare al massimo all’1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

L’importo da segnalare in questa riga sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cioè non moltiplicati per 1,25 %) che costituiscono la base per il calcolo del massimale.

190

8.   Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Questa riga indica la soglia massima delle partecipazioni non deducibili in soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo. L’importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

200

9.   Soglia del 10 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b), del CRR

Questa riga indica la soglia del 10 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.

L’importo risulta dalla somma degli elementi che costituiscono la base della soglia e dalla moltiplicazione del totale così ottenuto per il 10 %.

210

10.   Soglia del 17,65 % di capitale primario di classe 1

Articolo 48, paragrafo 1, del CRR

Questa riga indica la soglia del 17,65 % delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee, da applicare dopo la soglia del 10 %.

La soglia è calcolata in modo tale che l’importo rilevato dei due elementi non ecceda il 15 % del capitale primario di classe 1, calcolato dopo tutte le deduzioni e escluso qualsiasi aggiustamento dovuto a disposizioni transitorie.

225

11.1.   Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera a), del CRR

226

11.2.   Capitale ammissibile ai fini delle grandi esposizioni

Articolo 4, paragrafo 1, punto 71, lettera b), del CRR

230

12.   Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR

240

12.1.   Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 46 e 49 del CRR

250

12.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 44, 46 e 49 del CRR

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all’articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

12.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR

L’articolo 45 del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

270

12.2.   Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR

280

12.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

290

12.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR

L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

291

12.3.1.   Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR

292

12.3.2.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR

293

12.3.3.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR

300

13.   Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58, 59 e 60 del CRR

310

13.1.   Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR.

320

13.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 58 e articolo 60, paragrafo 2, del CRR

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

330

13.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

340

13.2.   Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR

350

13.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

360

13.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

361

13.3.   Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR

362

13.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR

363

13.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR

370

14.   Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68, 69 e 70 del CRR

380

14.1.   Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR

390

14.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 68 e articolo 70, paragrafo 2, del CRR

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno; e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

400

14.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

410

14.2.   Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR

420

14.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

430

14.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

431

14.3.   Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR

432

14.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR

433

14.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR

440

15.   Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR

450

15.1.   Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR

460

15.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 44, 45, 47 e 49 del CRR

Partecipazioni dirette nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, esclusi:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;

b)

gli importi relativi agli investimenti ai quali si applica qualsiasi alternativa di cui all’articolo 49; e

c)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

470

15.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 45 del CRR

L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

480

15.2.   Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR

490

15.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 44 e 45 del CRR

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

500

15.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 45 del CRR

L’articolo 45, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

501

15.3.   Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR

502

15.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 44 e 45 del CRR

503

15.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 45 del CRR

510

16.   Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 58 e 59 del CRR

520

16.1.   Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 58 e 59 del CRR

530

16.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 58 del CRR

Partecipazioni dirette nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 56, lettera d), del CRR); e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

540

16.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 59 del CRR

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

550

16.2.   Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR

560

16.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 58 e 59 del CRR

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR.

570

16.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 59 del CRR

L’articolo 59, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

571

16.3.   Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR

572

16.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 58 e 59 del CRR

573

16.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 59 del CRR

580

17.   Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

Articoli 68 e 69 del CRR

590

17.1.   Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articoli 68 e 69 del CRR

600

17.1.1.   Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 68 del CRR

Partecipazioni dirette nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo, escluse:

a)

le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno (articolo 66, lettera d), del CRR); e

b)

le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

610

17.1.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

Articolo 69 del CRR

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

620

17.2.   Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR

630

17.2.1.   Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articoli 68 e 69 del CRR

L’importo da segnalare sono le partecipazioni indirette interne al portafoglio di negoziazione e relative agli strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sotto forma di detenzioni di titoli su indici. L’importo si ottiene calcolando l’esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario compresi negli indici.

Non sono incluse le partecipazioni trattate come partecipazioni incrociate reciproche conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR.

640

17.2.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, e articolo 69 del CRR

L’articolo 69, lettera a), del CRR permette di compensare le posizioni corte nella stessa esposizione sottostante a condizione che la scadenza della posizione corta corrisponda a quella della posizione lunga o abbia una durata residua di almeno un anno.

641

17.3.   Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR

642

17.3.1.   Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articoli 68 e 69 del CRR

643

17.3.2.   (-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, e articolo 69 del CRR

650

18.   Esposizioni ponderate per il rischio del capitale primario di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale primario di classe 1 dell’ente

Articolo 46, paragrafo 4, articolo 48, paragrafo 4, e articolo 49, paragrafo 4, del CRR

660

19.   Esposizioni ponderate per il rischio del capitale aggiuntivo di classe 1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell’ente

Articolo 60, paragrafo 4, del CRR

670

20.   Esposizioni ponderate per il rischio del capitale di classe 2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale di classe 2 dell’ente

Articolo 70, paragrafo 4, del CRR

680

21.   Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 12.1.

690

22.   Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR

L’autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 15.1.

700

23.   Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 13.1.

710

24.   Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR

L’autorità competente può derogare su base temporanea alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale aggiuntivo di classe 1 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che questi strumenti devono essere segnalati anche nella voce 16.1.

720

25.   Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR

L’autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 14.1.

730

26.   Detenzioni di strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

Articolo 79 del CRR

L’autorità competente può derogare alle disposizioni relative alle deduzioni dal capitale di classe 2 dovute a partecipazioni in strumenti di uno specifico soggetto del settore finanziario qualora ritenga che dette partecipazioni sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto.

Si rileva che tali strumenti devono essere segnalati anche nella voce 17.1.

740

27.   Requisito combinato di riserva di capitale

Articolo 128, punto 6, della CRD

750

Riserva di conservazione del capitale

Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della CRD

Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, della CRD la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa riga è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.

760

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR

In questa riga è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

770

Riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente

Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

780

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

800

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della CRD

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

810

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della CRD

L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

820

28.   Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

Articolo 104, paragrafo 2, della CRD.

Se l’autorità competente stabilisce che l’ente deve calcolare requisiti aggiuntivi di fondi propri per motivi connessi al secondo pilastro, tali requisiti aggiuntivi di fondi propri sono segnalati in questa riga.

830

29.   Capitale iniziale

Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della CRD e articolo 93 del CRR

840

30.   Fondi propri basati sulle spese fisse generali

Articolo 96, paragrafo 2, lettera b), articolo 97, e articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del CRR

850

31.   Esposizioni originarie non nazionali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB conformemente all’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente.

860

32.   Esposizioni originarie totali

Informazioni necessarie per il calcolo della soglia di segnalazione del modello CR GB conformemente all’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione. La soglia è calcolata sulla base dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione.

Le esposizioni sono considerate di livello nazionale quando sono verso controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente.

870

Aggiustamenti dei fondi propri totali

Articolo 500, paragrafo 4, del CRR

Segnalare in questa riga la differenza tra l’importo segnalato alla riga 880 e i fondi propri totali ai sensi del CRR.

Se è applicata l’alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.

880

Fondi propri corretti integralmente per il requisito minimo di Basilea I

Articolo 500, paragrafo 4, del CRR

Segnalare in questa posizione i fondi propri totali ai sensi del CRR corretti conformemente all’articolo 500, paragrafo 4, del CRR (ossia corretti integralmente in modo da riflettere le differenze esistenti tra il calcolo dei fondi propri conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/6/CEE del Consiglio (6) e dalla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), prima del 1o gennaio 2007, e il calcolo dei fondi propri conformemente al CRR, differenze derivanti dal trattamento distinto, ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, delle perdite attese e delle perdite inattese).

Se è applicata l’alternativa del metodo standardizzato (articolo 500, paragrafo 2, del CRR), lasciare vuota questa riga.

890

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I

Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Segnalare in questa posizione l’importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR (ossia l’80 % dell’importo totale minimo dei fondi propri che l’ente dovrebbe detenere ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 93/6/CEE e della direttiva 2000/12/CE).

900

Requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I — Alternativa del metodo standardizzato

Articolo 500, paragrafi 2 e 3, del CRR

Segnalare in questa posizione l’importo dei fondi propri che devono essere detenuti ai sensi dell’articolo 500, paragrafo 2, del CRR (ossia l’80 % dei fondi propri che l’ente dovrebbe detenere ai sensi dell’articolo 92 del CRR, calcolando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e alla parte tre, titolo III, capi 2 e 3, del CRR, a seconda dei casi, anziché conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, o alla parte tre, titolo III, capo 4, del CRR a seconda dei casi).

910

Deficit di fondi propri totali per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il requisito minimo di Basilea I o l’alternativa del metodo standardizzato

Articolo 500, paragrafo 1, lettera b), e articolo 500, paragrafo 2, del CRR

In questa riga indicare:

nei casi in cui è applicato l’articolo 500, paragrafo 1, lettera b), del CRR e la riga 880 < riga 890: la differenza tra la riga 890 e la riga 880;

o, nei casi in cui è applicato l’articolo 500, paragrafo 2, del CRR e la riga 010 del C 01.00 < riga 900 del C 04.00: la differenza tra la riga 900 del C 04.00 e la riga 010 del C 01.00.

1.6.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5)

1.6.1.   Osservazioni di carattere generale

15.

Il modello CA5 riassume il calcolo degli elementi dei fondi propri e delle deduzioni oggetto delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 465 a 491 del CRR.

16.

Il modello CA5 è strutturato come segue:

a)

il modello 5.1 riassume gli aggiustamenti totali da apportare alle diverse componenti dei fondi propri (segnalate nel modello CA1 conformemente alle disposizioni definitive) per effetto dell’applicazione delle disposizioni transitorie. Gli elementi di questo modello sono presentati come “aggiustamenti” delle diverse componenti di capitale segnalate nel modello CA1, per tener conto degli effetti delle disposizioni transitorie sulle componenti dei fondi propri;

b)

il modello 5.2 contiene ulteriori informazioni dettagliate sul calcolo degli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato.

17.

L’ente segnala nelle prime quattro colonne gli aggiustamenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, nonché l’importo da trattare come attività ponderate per il rischio. L’ente deve segnalare altresì nella colonna 050 la percentuale applicabile e nella colonna 060 l’importo ammissibile senza l’applicazione delle disposizioni transitorie.

18.

Gli enti compilano il modello CA5 soltanto per il periodo di vigenza delle disposizioni transitorie previste nella parte dieci del CRR.

19.

Alcune delle disposizioni transitorie prevedono una deduzione dal capitale di classe 1. In tali casi, qualora l’importo residuo di una deduzione o delle deduzioni si applichi al capitale di classe 1 e il capitale aggiuntivo di classe 1 sia insufficiente per compensare detto importo, l’importo eccedente è dedotto dal capitale primario di classe 1.

1.6.2.   C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

20.

Gli enti segnalano nel modello CA5.1 le disposizioni transitorie che si applicano alle componenti dei fondi propri conformemente agli articoli da 465 a 491 del CRR e le confrontano con l’applicazione delle disposizioni definitive di cui alla parte due, titolo II, del CRR.

21.

Gli enti segnalano nelle righe da 020 a 060 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering. Le cifre da segnalare nella riga 060, colonne da 010 a 030, del modello CA5.1 si possono ricavare dalle rispettive sezioni del modello CA5.2.

22.

Gli enti segnalano nelle righe da 070 a 092 le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti gli interessi di minoranza e gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni (conformemente agli articoli 479 e 480 del CRR).

23.

Dalla riga 100 in avanti gli enti segnalano le informazioni sulle disposizioni transitorie riguardanti i profitti e le perdite non realizzati, le deduzioni e i filtri e deduzioni aggiuntivi.

24.

Vi possono essere casi in cui le deduzioni transitorie dal capitale primario di classe 1, dal capitale aggiuntivo di classe 1 o dal capitale di classe 2 superano il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 o il capitale di classe 2 di un ente. Tali situazioni, purché siano la conseguenza di disposizioni transitorie, vanno segnalate nel modello CA1 compilando le celle corrispondenti. Pertanto, gli aggiustamenti segnalati nelle colonne del modello CA5 non comprendono gli effetti di ricaduta nei casi in cui il capitale disponibile sia insufficiente.

1.6.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1

020

Aggiustamenti del capitale aggiuntivo di classe 1

030

Aggiustamenti del capitale di classe 2

040

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

La colonna 040 indica gli importi pertinenti che adeguano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio di cui all’articolo 92, paragrafo 3, del CRR per effetto di disposizioni transitorie. Gli importi indicati tengono conto dell’applicazione delle disposizioni della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, o della parte tre, titolo IV, conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del CRR. Questo significa che gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, sono indicati come importi delle esposizioni ponderati per il rischio, mentre gli importi transitori soggetti alla parte tre, titolo IV, rappresentano i requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 .

Mentre le colonne da 010 a 030 hanno un collegamento diretto con il modello CA1, gli aggiustamenti dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio non hanno un collegamento diretto con i pertinenti modelli per il rischio di credito. Eventuali aggiustamenti dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio derivanti dalle disposizioni transitorie sono segnalati direttamente nei modelli CR SA, CR IRB, CR EQU IRB, MKR SA TDI, MKR SA EQU o MKR IM. I relativi effetti sono segnalati inoltre nella colonna 040 del modello CA5.1. Pertanto, questi importi costituiscono soltanto voci per memoria.

050

Percentuale applicabile

060

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

La colonna 060 indica l’importo di ciascuno strumento prima dell’applicazione delle disposizioni transitorie, ossia l’importo di base pertinente per il calcolo degli aggiustamenti.


Riga

010

1.   Aggiustamenti totali

In questa riga è indicato l’effetto complessivo degli aggiustamenti transitori sui diversi tipi di capitale, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

020

1.1.   Strumenti soggetti alla clausola grandfathering

Articoli da 483 a 491 del CRR

In questa riga è indicato l’effetto complessivo degli strumenti assoggettati temporaneamente alla clausola grandfathering sui diversi tipi di capitale.

030

1.1.1.   Strumenti soggetti alla clausola grandfathering: strumenti che costituiscono aiuti di Stato

Articolo 483 del CRR.

040

1.1.1.1.   Strumenti ammissibili come fondi propri ai sensi della direttiva 2006/48/CE

Articolo 483, paragrafi 1, 2, 4 e 6, del CRR

050

1.1.1.2.   Strumenti emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico

Articolo 483, paragrafi 1, 3, 5, 7 e 8, del CRR

060

1.1.2.   Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

Gli importi da segnalare si ricavano dalla colonna 060 del modello CA5.2.

070

1.2.   Interessi di minoranza ed equivalenti

Articoli 479 e 480 del CRR

Questa riga indica gli effetti delle disposizioni transitorie su: interessi di minoranza ammissibili come capitale primario di classe 1; strumenti ammessi di classe 1 ammissibili come capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato; fondi propri ammessi ammissibili come capitale di classe 2 consolidato.

080

1.2.1.   Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

Articolo 479 del CRR

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammesso come riserve consolidate conformemente alla normativa precedente.

090

1.2.2.   Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

Articoli 84 e 480 del CRR

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

091

1.2.3.   Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 85 e 480 del CRR

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

092

1.2.4.   Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

Articoli 87 e 480 del CRR

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è l’importo ammissibile senza disposizioni transitorie.

100

1.3.   Altri aggiustamenti transitori

Articoli da 467 a 478 e articolo 481 del CRR

Questa riga indica l’effetto complessivo degli aggiustamenti transitori su deduzioni dai diversi tipi di capitale, profitti e perdite non realizzati, filtri e deduzioni aggiuntivi, più gli importi ponderati per il rischio che ne derivano.

110

1.3.1.   Profitti e perdite non realizzati

Articoli 467 e 468 del CRR

Questa riga indica l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui profitti e perdite non realizzati misurati al fair value (valore equo).

120

1.3.1.1.   Profitti non realizzati

Articolo 468, paragrafo 1, del CRR

130

1.3.1.2.   Perdite non realizzate

Articolo 467, paragrafo 1, del CRR

133

1.3.1.3.   Profitti non realizzati relativi a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall’UE

Articolo 468 del CRR

136

1.3.1.4.   Perdite non realizzate relative a esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria “Attività finanziarie disponibili per la vendita” dello IAS 39 approvato dall’UE

Articolo 467 del CRR

138

1.3.1.5.   Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell’ente correlato a derivati passivi

Articolo 468 del CRR

140

1.3.2.   Deduzioni

Articolo 36, paragrafo 1, e articoli da 469 a 478 del CRR

Questa riga indica l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sulle deduzioni.

150

1.3.2.1.   Perdite relative all’esercizio in corso

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del CRR.

Se alle imprese è stato chiesto soltanto di dedurre le perdite significative:

qualora la perdita netta provvisoria complessiva sia “significativa”, l’intero importo residuo è dedotto dal capitale di classe 1;

qualora, invece, la perdita netta provvisoria complessiva non sia “significativa”, l’importo residuo non è dedotto.

160

1.3.2.2.   Attività immateriali

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR

Per stabilire l’importo delle attività immateriali da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 37 del CRR.

L’importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga è la deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

170

1.3.2.3.   Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR

Per stabilire l’importo delle succitate attività fiscali differite da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 38 del CRR relative alla riduzione di tali attività per effetto delle passività fiscali differite.

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, del CRR.

180

1.3.2.4.   Carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 6, e articolo 478 del CRR

Per stabilire l’importo della carenza di accantonamenti rispetto alle perdite attese in base al metodo IRB da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 40 del CRR.

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

190

1.3.2.5.   Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

Articolo 33, paragrafo 1, lettera e), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 7, e articoli 473 e 478 del CRR

Per stabilire l’importo delle attività dei succitati fondi pensione a prestazioni definite da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 41 del CRR.

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del CRR.

194

1.3.2.5.*   di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento positivo

Articolo 473 del CRR

198

1.3.2.5.**   di cui: introduzione di modifiche allo IAS 19 — elemento negativo

Articolo 473 del CRR

200

1.3.2.6.   Strumenti propri

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

210

1.3.2.6.1.   Strumenti propri di capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 8, e articolo 478 del CRR

Per stabilire l’importo dei succitati strumenti propri di capitale primario di classe 1 da dedurre, l’ente tiene conto dell’articolo 42 del CRR.

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento, l’ente ripartisce le partecipazioni in strumenti propri di capitale primario distinguendo tra strumenti “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del CRR.

211

1.3.2.6.1**   di cui: strumenti detenuti direttamente

Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera a), del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale.

212

1.3.2.6.1*   di cui: strumenti detenuti indirettamente

Articolo 469, paragrafo 1, lettera b), e articolo 472, paragrafo 8, lettera b), del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale.

220

1.3.2.6.2.   Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera a), articolo 474, articolo 475, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR

Per stabilire l’importo delle succitate partecipazioni da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 57 del CRR.

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 475, paragrafo 2, del CRR), l’ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera a), del CRR.

221

1.3.2.6.2**   di cui: strumenti detenuti direttamente

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 474, lettera b), e all’articolo 475, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

222

1.3.2.6.2*   di cui: strumenti detenuti indirettamente

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 474, lettera b), e all’articolo 475, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

230

1.3.2.6.3.   Strumenti propri di capitale di classe 2

Articolo 66, lettera a), articolo 476, articolo 477, paragrafo 2, e articolo 478 del CRR

Per stabilire l’importo delle partecipazioni da dedurre, l’ente tiene conto delle disposizioni dell’articolo 67 del CRR.

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda della natura dello strumento (articolo 477, paragrafo 2, del CRR), l’ente ripartisce le succitate partecipazioni distinguendo tra strumenti propri di capitale di classe 2 “detenuti direttamente” e “detenuti indirettamente”.

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera a), del CRR

231

di cui: strumenti detenuti direttamente

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni dirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 476, lettera b), e all’articolo 477, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

232

di cui: strumenti detenuti indirettamente

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo complessivo delle partecipazioni indirette, compresi gli strumenti che l’ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di un’obbligazione contrattuale esistente o potenziale, conformemente all’articolo 476, lettera b), e all’articolo 477, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

240

1.3.2.7.   Partecipazioni incrociate reciproche

Poiché il trattamento dell’“importo residuo” varia a seconda del fatto che la partecipazione nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 del soggetto del settore finanziario debba o non debba essere considerata significativa (articolo 472, paragrafo 9, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 477, paragrafo 3, del CRR), l’ente ripartisce le partecipazioni incrociate reciproche distinguendo tra investimenti significativi e investimenti non significativi.

250

1.3.2.7.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera g), del CRR.

260

1.3.2.7.1.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera a), e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

270

1.3.2.7.1.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera g), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 9, lettera b), e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all’articolo 469, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

280

1.3.2.7.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera b), del CRR

290

1.3.2.7.2.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all’articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

300

1.3.2.7.2.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera b), articolo 474, articolo 475, paragrafo 3, lettera b), e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all’articolo 475, paragrafo 3, del CRR.

310

1.3.2.7.3.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera b), del CRR

320

1.3.2.7.3.1.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all’articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

330

1.3.2.7.3.2.   Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera b), articolo 476, articolo 477, paragrafo 3, lettera a), e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: importo residuo conformemente all’articolo 477, paragrafo 3, del CRR.

340

1.3.2.8.   Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

350

1.3.2.8.1.   Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 10, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

360

1.3.2.8.2.   Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera c), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera c), del CRR

370

1.3.2.8.3.   Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera c), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera c), del CRR

380

1.3.2.9.   Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 470, paragrafi 2 e 3, del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: articolo 470, paragrafo 1, del CRR

385

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

Articolo 469, paragrafo 1, lettera c), articolo 472, paragrafo 5, e articolo 478 del CRR

Parte delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee che supera la soglia del 10 % di cui all’articolo 470, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

390

1.3.2.10.   Strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

400

1.3.2.10.1.   Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), articolo 469, paragrafo 1, articolo 472, paragrafo 11, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del CRR.

410

1.3.2.10.2.   Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 56, lettera d), articolo 474, articolo 475, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 56, lettera d), del CRR.

420

1.3.2.10.2.   Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo

Articolo 66, lettera d), articolo 476, articolo 477, paragrafo 4, e articolo 478 del CRR

Importo da segnalare nella colonna 060 di questa riga: deduzione originaria conformemente all’articolo 66, lettera d), del CRR.

425

1.3.2.11.   Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 471 del CRR

430

1.3.3.   Filtri e deduzioni aggiuntivi

Articolo 481 del CRR

Questa riga riporta l’effetto complessivo delle disposizioni transitorie sui filtri e deduzioni aggiuntivi.

Conformemente all’articolo 481 del CRR, gli enti segnalano nella voce 1.3.3 informazioni relative ai filtri e deduzioni prescritti dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due.

440

1.3.4.   Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9

Gli enti segnalano le informazioni inerenti alle disposizioni transitorie dell’IFRS 9 conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

1.6.3.   C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

25.

Gli enti segnalano informazioni inerenti alle disposizioni transitorie relative agli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non costituiscono aiuti di Stato (articoli da 484 a 491 del CRR).

1.6.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Articolo 484, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR

Strumenti ammissibili per ciascuna riga, compresi i relativi sovrapprezzi azioni.

020

Base per il calcolo del limite

Articolo 486, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR

030

Percentuale applicabile

Articolo 486, paragrafo 5, del CRR

040

Limite

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR

050

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Articolo 486, paragrafi da 2 a 5, del CRR

060

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

L’importo da segnalare è uguale agli importi segnalati nelle rispettive colonne della riga 060 del modello CA5.1.


Riga

010

1.   Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

Articolo 484, paragrafo 3, del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

020

2.   Strumenti ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettera c bis), e dell’articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 489 del CRR

Articolo 484, paragrafo 4, del CRR

030

2.1.   Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

Articolo 484, paragrafo 4, e articolo 489 del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

040

2.2.   Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 489 del CRR

050

2.2.1.   Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

060

2.2.2.   Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

070

2.2.3.   Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 489, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

080

2.3.   Superamento del limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 1, del CRR

L’importo eccedente il limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

090

3.   Elementi ammissibili ai sensi dell’articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all’articolo 490 del CRR

Articolo 484, paragrafo 5, del CRR

100

3.1.   Elementi totali senza incentivo al rimborso

Articolo 490 del CRR

110

3.2.   Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 490 del CRR

120

3.2.1.   Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 3, e articolo 491, lettera a), del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

130

3.2.2.   Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 5, e articolo 491, lettera a), del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

140

3.2.3.   Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del CRR dopo la data di scadenza effettiva

Articolo 490, paragrafo 6, e articolo 491, lettera c), del CRR

L’importo da segnalare comprende le relative riserve sovrapprezzo azioni.

150

3.3.   Superamento del limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

Articolo 487, paragrafo 2, del CRR

L’importo eccedente il limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering può essere trattato alla stregua degli strumenti assoggettabili alla clausola grandfathering come strumenti di classe 2.

2.   SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

2.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

26.

I modelli C 06.01 e C 06.02 sono compilati se i requisiti di fondi propri sono calcolati su base consolidata. Il modello C 06.02 consta di quattro parti e raccoglie informazioni diverse su tutti i singoli soggetti (compreso l’ente segnalante) inclusi nel consolidamento:

a)

soggetti inclusi nel consolidamento;

b)

informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo;

c)

informazioni sul contributo dei singoli soggetti alla solvibilità del gruppo;

d)

informazioni sulle riserve di capitale.

27.

Gli enti che hanno ottenuto la deroga di cui all’articolo 7 del CRR compilano soltanto le colonne da 010 a 060 e da 250 a 400.

28.

I dati indicati tengono conto di tutte le disposizioni transitorie del CRR applicabili alla relativa data di riferimento per le segnalazioni.

2.2.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

29.

La seconda parte del modello C 06.02 (informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo) raccoglie, nelle colonne da 070 a 210, informazioni sugli enti creditizi e sugli altri enti finanziari regolamentati che sono effettivamente soggetti a particolari requisiti di solvibilità su base individuale. Per ciascuno dei soggetti inclusi nell’ambito di segnalazione il modello indica i requisiti di fondi propri per ciascuna categoria di rischio e i fondi propri a fini di solvibilità.

30.

In caso di consolidamento proporzionale delle partecipazioni, le cifre relative ai requisiti di fondi propri e ai fondi propri riflettono i rispettivi importi proporzionali.

2.3.   INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SINGOLI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

31.

La terza parte del modello C 06.02 e il modello C 06.01 (informazioni sul contributo di tutti i soggetti inclusi nel consolidamento del CRR alla solvibilità del gruppo, inclusi i soggetti cui non si applicano particolari requisiti di solvibilità su base individuale) hanno lo scopo di individuare, nelle colonne da 250 a 400, i soggetti del gruppo che generano i rischi e raccolgono fondi propri sul mercato, sulla scorta di dati che sono prontamente disponibili o possono essere facilmente ritrattati senza dover rideterminare il coefficiente di capitale su base individuale o subconsolidata. A livello di singolo soggetto, i dati relativi sia al rischio che ai fondi propri costituiscono contributi ai dati del gruppo, non elementi di un coefficiente di solvibilità su base individuale. Per tale motivo questi dati non devono essere confrontati tra loro.

32.

La terza parte comprende anche gli importi degli interessi di minoranza, così come del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e del capitale di classe 2 ammissibile inclusi nei fondi propri consolidati.

33.

Poiché la terza parte del modello si riferisce a “contributi”, gli importi da segnalarvi sono diversi, ove del caso, dagli importi indicati nelle colonne che si riferiscono alle informazioni dettagliate sulla solvibilità del gruppo.

34.

Lo scopo è di annullare le esposizioni incrociate all’interno di un medesimo gruppo secondo un principio omogeneo in termini sia di rischi che di fondi propri, per coprire gli importi segnalati nel modello CA consolidato del gruppo aggiungendo gli importi segnalati per ciascun soggetto nel modello della solvibilità del gruppo. Non è possibile un collegamento diretto al modello CA nei casi in cui non è superata la soglia dell’1 %.

35.

Gli enti stabiliscono il metodo di ripartizione tra i singoli soggetti più idoneo a tener conto dei possibili effetti di diversificazione per il rischio di mercato e il rischio operativo.

36.

È possibile che un gruppo consolidato faccia parte di un altro gruppo consolidato. Questo significa che i soggetti di un sottogruppo sono segnalati uno per uno nel GS dell’intero gruppo anche se il sottogruppo è a sua volta soggetto a obblighi di segnalazione. Il sottogruppo soggetto a obblighi di segnalazione compila altresì il modello GS per ciascun soggetto, sebbene tali informazioni dettagliate siano inserite nel modello GS relativo al gruppo consolidato di rango superiore.

37.

L’ente segnala i dati relativi al contributo di un soggetto quando il contributo di tale soggetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio è superiore all’1 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo, o quando il contributo al totale dei fondi propri è superiore all’1 % del totale dei fondi propri del gruppo. Detta soglia non vale per le filiazioni o i sottogruppi che apportano al gruppo fondi propri (sotto forma di interessi di minoranza oppure di strumenti aggiuntivi di classe 1 ammissibili o di strumenti di classe 2 ammissibili inclusi nei fondi propri).

2.4.   C 06.01 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (TOTALE GS)

Colonne

Istruzioni

250-400

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Cfr. le istruzioni per C 06.02

410-480

RISERVE DI CAPITALE

Cfr. le istruzioni per C 06.02


Righe

Istruzioni

010

TOTALE

Il Totale rappresenta la somma dei valori segnalati in tutte le righe del modello C 06.02.

2.5.   C 06.02 – SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (GS)

Colonne

Istruzioni

010-060

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

Questo modello serve a raccogliere informazioni distinte per singolo soggetto riguardanti tutti i soggetti inclusi nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.

010

NOME

Nome del soggetto incluso nel consolidamento.

020

CODICE

Questo codice è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello.

Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.

La composizione effettiva del codice dipende dal sistema di segnalazione nazionale.

025

CODICE LEI

Il codice LEI è il codice di identificazione del soggetto giuridico ed è un codice di riferimento proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) e approvato dal G20 inteso a garantire l’identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie.

In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, un’unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org) assegna codici pre-LEI alle controparti.

Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.

030

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ/NO)

È indicato “SÌ” quando al soggetto in questione si applicano requisiti di fondi propri conformemente al CRR e alla CRD o a disposizioni quanto meno equivalenti alle norme di Basilea.

Negli altri casi si indica “NO”.

Image 1 Interessi di minoranza:

articolo 81, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 82, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del CRR.

Ai fini degli interessi di minoranza e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle filiazioni, le filiazioni i cui strumenti possono essere ammissibili sono enti o imprese soggetti ai requisiti del CRR in virtù della legislazione nazionale applicabile.

035

TIPO DI SOGGETTO

Per la segnalazione del tipo di soggetto sono utilizzate le seguenti categorie:

a)

ente creditizio

articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR;

b)

impresa di investimento

articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del CRR;

c)

ente finanziario (altro)

articolo 4, paragrafo 1, punti 20, 21 e 26, del CRR;

gli enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR che non sono inclusi in una delle categorie d), f) o g);

d)

società di partecipazione finanziaria (mista)

articolo 4, paragrafo 1, punti 20 e 21, del CRR;

e)

impresa strumentale

articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del CRR;

f)

società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE)

articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del CRR;

g)

società cessionaria per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond)

soggetto costituito per l’emissione di obbligazioni garantite o la detenzione della garanzia di tali obbligazioni, se non incluso nelle categorie a), b) o da d) a f) di cui sopra;

h)

altro tipo di soggetto

soggetto diverso da quelli di cui alle lettere da a) a g).

Se un soggetto non è sottoposto al CRR e alla CRD ma a disposizioni almeno equivalenti alle disposizioni di Basilea, la categoria pertinente è determinata con la massima diligenza possibile.

040

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

Inserire “SF” per le singole filiazioni consolidate integralmente.

Inserire “SP” per le singole filiazioni consolidate parzialmente.

050

CODICE DEL PAESE

Gli enti segnalano il codice a due lettere che identifica il paese di cui alla norma ISO 3166-2.

060

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

Questa percentuale è riferita alla quota effettiva di capitale detenuta dall’impresa madre nelle filiazioni. In caso di consolidamento integrale di una filiazione diretta, la quota effettiva è ad esempio del 70 %. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, la quota di partecipazione di una filiazione da segnalare è il risultato della moltiplicazione delle quote delle filiazioni in questione.

070-240

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

La sezione relativa alle informazioni dettagliate (colonne da 070 a 240) contiene informazioni riguardanti unicamente i soggetti e i sottogruppi che, essendo inclusi nel consolidamento (parte uno, titolo II, capo 2, del CRR), sono effettivamente soggetti a requisiti di solvibilità stabiliti nel CRR o a disposizioni almeno equivalenti alle norme di Basilea (cioè quelli per cui è indicato “sì” nella colonna 030).

Sono segnalate informazioni riguardanti tutti i singoli enti di un gruppo consolidato ai quali si applicano requisiti di fondi propri, indipendentemente dal luogo in cui sono situati.

Le informazioni riportate in questa parte riflettono le norme locali sulla solvibilità della giurisdizione in cui l’ente opera (per questo modello, quindi, non è necessario effettuare un doppio calcolo su base individuale conformemente alle regole dell’ente impresa madre). Nei casi in cui le norme locali sulla solvibilità siano diverse dal CRR e non esista una ripartizione analoga, le informazioni sono integrate qualora siano disponibili dati nella rispettiva granularità. Questa parte del modello è pertanto strutturata come modello fattuale che riassume i calcoli eseguiti dai singoli enti di un gruppo, tenuto conto del fatto che alcuni di tali enti possono essere soggetti a norme di solvibilità diverse.

Segnalazione delle spese fisse generali delle imprese di investimento

Nel calcolo del coefficiente di capitale ai sensi degli articoli 95, 96, 97 e 98 del CRR le imprese di investimento includono i requisiti di fondi propri relativi alle spese fisse generali.

La parte dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio relativa alle spese fisse generali è segnalata nella colonna 100 della parte 2 di questo modello.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È segnalata la somma delle colonne da 080 a 110.

080

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L’importo da segnalare in questa colonna è la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 040 “IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE”, e degli importi dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 490 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA” del modello CA2.

090

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dei requisiti di fondi propri uguali o equivalenti a quelli da indicare nella riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” del modello CA2.

100

RISCHIO OPERATIVO

L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dell’esposizione al rischio uguale o equivalente a quello da indicare nella riga 590 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)” del modello CA2.

Le spese fisse generali sono incluse in questa colonna, compresa la riga 630 “IMPORTO AGGIUNTIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI” del modello CA2.

110

IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

L’importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni ai rischi non elencati specificamente nelle voci precedenti. È la somma degli importi delle righe 640, 680 e 690 del modello CA2.

120-240

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI FONDI PROPRI RILEVANTI AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono riflettono le norme locali di solvibilità dello Stato membro in cui opera il soggetto o il sottogruppo.

120

FONDI PROPRI

L’importo da segnalare in questa colonna è l’importo dei fondi propri uguali o equivalenti a quelli da segnalare nella riga 010 “FONDI PROPRI” del modello CA1.

130

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

Articolo 82 del CRR

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti, le riserve sovrapprezzo azioni e altre riserve) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

140

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 87, paragrafo 1, lettera b), del CRR

150

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

Articolo 25 del CRR

160

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articolo 82 del CRR

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni segnalate su base individuale e integralmente consolidate che sono enti.

Nel caso di dette filiazioni sono partecipazioni qualificate gli strumenti (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

170

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

Articolo 85, paragrafo 1, lettera b), del CRR

180

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

Articolo 50 del CRR

190

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

Articolo 81 del CRR

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 3, del CRR. Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del CRR, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall’articolo 84 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale primario di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

200

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

Articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del CRR

210

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

Articolo 61 del CRR

220

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del CRR

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del CRR, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata per tutti i calcoli previsti dall’articolo 85 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

230

CAPITALE DI CLASSE 2

Articolo 71 del CRR

240

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

Articoli 82 e 83 del CRR

Questa colonna è compilata soltanto per le filiazioni integralmente consolidate che sono enti, escluse le filiazioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del CRR. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del CRR, ciascuna filiazione è considerata su base subconsolidata ai fini di tutti i calcoli previsti dall’articolo 87 del CRR, ove pertinente; diversamente, è considerata su base individuale.

Nel caso di dette filiazioni sono interessi di minoranza gli strumenti di capitale di classe 2 (più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni) posseduti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi del CRR.

L’importo da segnalare comprende gli effetti di qualsiasi disposizione transitoria ed è l’importo ammissibile alla data di riferimento per le segnalazioni.

250-400

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

250-290

CONTRIBUTO AI RISCHI

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all’ente segnalante.

250

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

È segnalata la somma delle colonne da 260 a 290.

260

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

L’importo da segnalare sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e i requisiti di fondi propri del rischio di regolamento/consegna conformemente al CRR, escluso qualsiasi importo correlato a operazioni con altri soggetti incluso nel calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato a livello di gruppo.

270

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

Gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi di mercato devono essere calcolati a livello di ciascun soggetto conformemente al CRR. I soggetti segnalano il contributo agli importi complessivi di esposizione al rischio per i rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci del gruppo. La somma degli importi qui segnalata corrisponde all’importo della riga 520 “IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO PER I RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI” della segnalazione consolidata.

280

RISCHIO OPERATIVO

Nel caso dei metodi avanzati di misurazione, gli importi delle esposizioni al rischio segnalati per il rischio operativo sono comprensivi dell’effetto della diversificazione.

Questa colonna comprende le spese fisse generali.

290

IMPORTI DELL’ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

L’importo da segnalare in questa colonna sono gli importi delle esposizioni al rischio per i rischi non elencati nelle voci precedenti.

300-400

CONTRIBUTO AI FONDI PROPRI

Questa parte del modello non mira a imporre agli enti di eseguire un calcolo completo del coefficiente di capitale totale a livello di ciascun soggetto.

Le colonne da 300 a 350 sono compilate in riferimento ai soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri mediante interessi di minoranza, capitale di classe 1 ammissibile o fondi propri ammissibili. Tenuto conto della soglia di cui all’ultimo paragrafo del precedente capo 2.3 della parte II, le colonne da 360 a 400 sono compilate per tutti i soggetti consolidati che contribuiscono ai fondi propri consolidati.

In questa colonna non sono inclusi i fondi propri apportati a un soggetto dagli altri soggetti compresi nello stesso ambito del soggetto segnalante; è segnalato soltanto il contributo netto ai fondi propri del gruppo (principalmente i fondi propri raccolti presso terzi e le riserve accumulate).

Le informazioni segnalate nelle colonne che seguono sono conformi alle norme di solvibilità applicabili all’ente segnalante.

300-350

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

L’importo da segnalare come “FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l’importo ricavato dalla parte due, titolo II, del CRR, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

300

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 87 del CRR

310

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 85 del CRR

320

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 84 del CRR

L’importo da segnalare è l’importo degli interessi di minoranza della filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

330

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

Articolo 86 del CRR

L’importo da segnalare è l’importo del capitale di classe 1 ammissibile della filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato conformemente al CRR.

340

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

Articolo 88 del CRR

L’importo da segnalare è l’importo dei fondi propri ammissibili della filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato conformemente al CRR.

350

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-)/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

360-400

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

Articolo 18 del CRR

L’importo da segnalare come “FONDI PROPRI CONSOLIDATI” è l’importo ricavato dal bilancio, esclusi i fondi apportati da altri soggetti del gruppo.

360

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

370

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

380

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

390

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

L’importo da segnalare è il contributo di ciascun soggetto al risultato consolidato — profitto o perdita (-) — che comprende i risultati attribuibili agli interessi di minoranza.

400

DI CUI: (-) AVVIAMENTO/(+) AVVIAMENTO NEGATIVO

L’importo da segnalare in questa riga è l’avviamento o l’avviamento negativo del soggetto segnalante rispetto alla filiazione.

410-480

RISERVE DI CAPITALE

La struttura della segnalazione delle riserve di capitale nel modello GS ricalca la struttura generale del modello CA4 e utilizza i medesimi concetti di segnalazione. Per indicare le riserve di capitale nel modello GS, gli importi pertinenti sono segnalati conformemente alle disposizioni applicabili per determinare il requisito di riserva di capitale per la situazione consolidata di un gruppo. Pertanto, gli importi segnalati di riserve di capitale rappresentano i contributi di ciascun soggetto alle riserve di capitale del gruppo. Gli importi segnalati sono basati sulle disposizioni nazionali di recepimento della CRD e sul CRR, comprese le disposizioni transitorie ivi previste.

410

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

Articolo 128, punto 6, della CRD

420

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della CRD

Conformemente all’articolo 129, paragrafo 1, della CRD la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. In questa cella è segnalato un importo dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è stabile.

430

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL’ENTE

Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della CRD

In questa cella è segnalato l’importo effettivo della riserva anticiclica.

440

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del CRR

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all’articolo 458 del CRR in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

450

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della CRD

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

470

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della CRD

In questa cella è segnalato l’importo della riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale.

480

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della CRD

In questa cella è segnalato l’importo della riserva di altri enti a rilevanza sistemica.

3.   MODELLI DEL RISCHIO DI CREDITO

3.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

38.

Per quanto riguarda il rischio di credito sono previsti gruppi di modelli differenziati per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating interni (IRB). Si devono inoltre utilizzare modelli distinti in base alla ripartizione geografica delle posizioni soggette al rischio di credito in caso di superamento della soglia applicabile ai sensi dell’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione.

3.1.1.   Segnalazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetto di sostituzione

39.

L’articolo 235 del CRR descrive la procedura per calcolare l’esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale.

40.

L’articolo 236 del CRR descrive la procedura per calcolare l’esposizione pienamente garantita da una protezione di tipo personale in caso di protezione completa/protezione parziale — stesso rango (seniority).

41.

Gli articoli 196, 197 e 200 del CRR disciplinano la protezione del credito di tipo reale.

42.

Le esposizioni verso debitori (controparti dirette) e verso fornitori di protezioni assegnati alla stessa classe di esposizioni sono segnalate sia come afflusso che come deflusso relativamente alla stessa classe di esposizioni.

43.

Il tipo di esposizione non cambia per effetto della protezione del credito di tipo personale.

44.

Se un’esposizione è garantita da una protezione del credito di tipo personale, la parte garantita è assegnata, ad esempio, come deflusso nella classe di esposizioni del debitore e come afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione. Tuttavia, il tipo di esposizione non cambia al variare della classe di esposizioni.

45.

L’effetto di sostituzione nel quadro di segnalazione COREP tiene conto del trattamento della ponderazione del rischio effettivamente applicabile alla parte garantita dell’esposizione. Pertanto, la parte garantita dell’esposizione è ponderata per il rischio secondo il metodo standardizzato ed è segnalata nel modello CR SA.

3.1.2.   Segnalazione del rischio di controparte

46.

Le esposizioni che derivano dalle posizioni su rischio di controparte sono segnalate nei modelli CR SA o CR IRB, indipendentemente dal fatto che siano elementi del portafoglio bancario o del portafoglio di negoziazione.

3.2.   C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

3.2.1.   Osservazioni di carattere generale

47.

I modelli CR SA contengono le informazioni necessarie per calcolare i requisiti di fondi propri relativi al rischio di credito secondo il metodo standardizzato. In particolare, forniscono informazioni dettagliate:

a)

sulla distribuzione dei valori dell’esposizione in base ai differenti tipi di esposizioni, ai fattori di ponderazione del rischio e alle classi di esposizioni;

b)

sull’importo e il tipo di tecniche di attenuazione del rischio utilizzate per ridurre i rischi.

3.2.2.   Ambito di applicazione del modello CR SA

48.

Ai sensi dell’articolo 112 del CRR, per calcolare i requisiti di fondi propri ciascuna esposizione cui è applicato il metodo standardizzato è assegnata a una delle sedici classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato.

49.

Le informazioni contenute nel modello CR SA sono richieste sia per le classi di esposizioni complessive sia singolarmente per ciascuna delle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato. Gli importi complessivi e le informazioni di ciascuna classe di esposizioni sono segnalati in una dimensione separata.

50.

Non rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione del modello CR SA i seguenti elementi:

a)

le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione” di cui all’articolo 112, lettera m), del CRR, che sono segnalate nei modelli CR SEC;

b)

le esposizioni dedotte dai fondi propri.

51.

L’ambito di applicazione del modello CR SA comprende i seguenti requisiti di fondi propri:

a)

il rischio di credito, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 (Metodo standardizzato), del CRR, nel portafoglio bancario; è incluso, tra l’altro, il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio bancario;

b)

il rischio di controparte, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6 (Rischio di controparte), del CRR, nel portafoglio di negoziazione;

c)

il rischio di regolamento correlato alle operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all’articolo 379 del CRR, per tutte le attività aziendali.

52.

Il modello comprende tutte le esposizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, in combinato disposto con la parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del CRR. Anche gli enti che applicano l’articolo 94, paragrafo 1, del CRR devono segnalare in questo modello le proprie posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione se calcolano i relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR (parte tre, titolo II, capi 2 e 6, e titolo V del CRR). Il modello fornisce, quindi, non solo informazioni dettagliate sul tipo di esposizione (ad esempio elementi in/fuori bilancio), ma anche informazioni sull’assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio nell’ambito della rispettiva classe di esposizioni.

53.

Il modello CR SA contiene altresì voci per memoria, nelle righe da 290 a 320, per raccogliere ulteriori informazioni relativamente alle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili e alle esposizioni in stato di default.

54.

Tali voci per memoria sono compilate solamente per le seguenti classi di esposizioni:

a)

verso amministrazioni centrali o banche centrali (articolo 112, lettera a), del CRR);

b)

verso amministrazioni regionali o autorità locali (articolo 112, lettera b), del CRR);

c)

verso organismi del settore pubblico (articolo 112, lettera c), del CRR);

d)

verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR);

e)

verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR);

f)

al dettaglio (articolo 112, lettera h), del CRR).

55.

La segnalazione delle voci per memoria non ha effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere da a) a c) e da f) ad h), del CRR, né delle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere i) e j), del CRR segnalate nel modello CR SA.

56.

Le righe per memoria forniscono ulteriori informazioni sulla struttura del debitore delle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Le esposizioni sono segnalate in queste righe laddove i debitori sarebbero altrimenti stati segnalati nelle classi di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o autorità locali”, “organismi del settore pubblico”, “enti”, “imprese” e “al dettaglio” del modello CR SA, se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”. Tuttavia, i dati segnalati sono gli stessi utilizzati per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nelle classi di esposizioni “in stato di default” o “garantite da beni immobili”.

57.

Ad esempio, nel caso di un’esposizione con importi delle esposizioni al rischio calcolati conformemente all’articolo 127 del CRR e rettifiche di valore inferiori al 20 %, queste informazioni sono segnalate come totale alla riga 320 del modello CR SA e nella classe di esposizioni “in stato di default”. Se la stessa esposizione, prima dello stato di default, era verso un ente, tale informazione è riportata anche nella riga 320 della classe di esposizioni “enti”.

3.2.3.   Assegnazione di esposizioni alle classi di esposizioni in applicazione del metodo standardizzato

58.

Per garantire un’assegnazione uniforme delle esposizioni alle differenti classi di esposizioni di cui all’articolo 112 del CRR, si applica il metodo sequenziale illustrato di seguito:

a)

in una prima fase l’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione è classificata nella classe di esposizioni corrispondente (originaria) di cui all’articolo 112 del CRR, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione specifica riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata;

b)

in una seconda fase le esposizioni possono essere riassegnate ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito (credit risk mitigation, CRM), con effetti di sostituzione sull’esposizione (ad esempio garanzie, derivati su crediti, metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie) mediante afflussi e deflussi.

59.

Alla classificazione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione nelle differenti classi di esposizioni (prima fase) si applicano i criteri indicati di seguito, fatta salva la successiva riassegnazione dovuta all’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione o fatto salvo il trattamento (ponderazione del rischio) che ciascuna esposizione riceve nella classe di esposizioni alla quale è stata assegnata.

60.

Ai fini della classificazione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione nella prima fase non si tiene conto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito associate all’esposizione (si rileva che tali tecniche sono prese in considerazione esplicitamente nella seconda fase), a meno che un effetto di protezione non costituisca un elemento intrinseco della definizione di una classe di esposizioni, come nel caso della classe di cui all’articolo 112, lettera i), del CRR (esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili).

61.

L’articolo 112 del CRR non stabilisce criteri per la separazione delle classi di esposizioni, con la possibile conseguenza che, in assenza di indicazioni sulla priorità dei criteri di valutazione da applicare ai fini della classificazione, un’esposizione può potenzialmente essere classificata in classi di esposizioni diverse. Il caso più evidente si pone tra le esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine (articolo 112, lettera n), del CRR) e le esposizioni verso enti (articolo 112, lettera f), del CRR)/esposizioni verso imprese (articolo 112, lettera g), del CRR). Al riguardo è chiaro che il CRR fornisce un’implicita indicazione delle priorità, poiché si valuterà dapprima se una data esposizione può essere assegnata alle esposizioni a breve termine verso enti e imprese, e soltanto dopo si valuterà se essa può essere assegnata alle esposizioni verso enti o alle esposizioni verso imprese. È ovvio che, altrimenti, nessuna esposizione potrà mai essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera n), del CRR. Questo esempio è solo uno dei casi più evidenti che si possono verificare, non l’unico. È opportuno rilevare che per stabilire le classi di esposizioni secondo il metodo standardizzato si applicano criteri diversi (categorizzazione degli enti, durata dell’esposizione, status di scaduto, eccetera), e questo è il motivo fondamentale per non separare i raggruppamenti.

62.

Per garantire l’omogeneità e la comparabilità delle segnalazioni è necessario specificare la priorità dei criteri di valutazione per l’assegnazione alle singole classi di esposizioni dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione, fatto salvo il trattamento specifico (ponderazione del rischio) che ogni singola esposizione riceve nell’ambito della classe alla quale è stata assegnata. I criteri di attribuzione di priorità presentati infra sotto forma di albero decisionale si basano sulla valutazione delle condizioni previste esplicitamente dal CRR per assegnare un’esposizione a una determinata classe e, laddove tali condizioni siano soddisfatte, su qualsiasi decisione dell’ente segnalante o dell’autorità di vigilanza in merito all’applicabilità di determinate classi di esposizioni. In tal modo il risultato del processo di assegnazione delle esposizioni a fini di segnalazione è conforme alle disposizioni del CRR. Ciò non vieta agli enti di avvalersi di altre procedure di assegnazione, interne, che possono essere anch’esse conformi a tutte le pertinenti disposizioni del CRR e alle relative interpretazioni emesse in sedi competenti.

63.

Nella classifica di valutazione dell’albero decisionale è attribuita priorità a una classe di esposizioni rispetto alle altre (cioè si valuta dapprima se un’esposizione può essere assegnata a una classe di esposizioni, fatto salvo il risultato della valutazione) qualora sussista la possibilità che, altrimenti, alla classe in questione non sia assegnata alcuna esposizione. Ciò si verifica se, in assenza di criteri di attribuzione di priorità, una classe di esposizioni diventa un sottoinsieme di altre classi. Pertanto, i criteri raffigurati graficamente nel seguente albero decisionale dovrebbero operare secondo un processo sequenziale.

64.

In considerazione di quanto precede, la classifica di valutazione dell’albero decisionale riportato in appresso è la seguente:

1.

posizioni verso la cartolarizzazione;

2.

posizioni associate a un rischio particolarmente elevato;

3.

esposizioni in strumenti di capitale;

4.

esposizioni in stato di default;

5.

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)/esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (classi di esposizioni separate);

6.

esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;

7.

altre posizioni;

8.

esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine;

9.

tutte le altre classi di esposizioni (classi di esposizioni disgiunte) che comprendono: le esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; le esposizioni verso organismi del settore pubblico; le esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; le esposizioni verso organizzazioni internazionali; le esposizioni verso enti; le esposizioni verso imprese e le esposizioni al dettaglio.

65.

Nelle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo e in caso di ricorso al metodo look-through (articolo 132, paragrafi 3, 4 e 5, del CRR) si prendono in considerazione le singole esposizioni sottostanti, classificandole nella corrispondente riga della ponderazione del rischio in base al trattamento loro riservato, ma tutte queste singole esposizioni sono classificate nella classe delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo.

66.

Come specificato all’articolo 134, paragrafo 6, del CRR, i derivati su crediti di tipo “nth-to-default” provvisti di rating sono classificati direttamente come posizioni verso la cartolarizzazione; se, invece, sono privi di rating, sono inclusi nella classe di esposizioni “altre posizioni”. In quest’ultimo caso l’importo nominale del contratto è segnalato come esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione nella riga degli “altri fattori di ponderazione del rischio” (il fattore di ponderazione del rischio applicato è quello specificato nella somma riportata ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 6, del CRR).

67.

In una seconda fase, le esposizioni sono riassegnate alla classe di esposizioni del fornitore della protezione a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione.

ALBERO DECISIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI SECONDO IL METODO STANDARDIZZATO CONFORMEMENTE AL CRR

Esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera m), del CRR?

Image 2

Posizioni verso la cartolarizzazione

NO

Image 3

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera k), del CRR?

Image 4

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato (cfr. anche articolo 128 del CRR)

NO

Image 5

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera p), del CRR?

Image 6

Esposizioni in strumenti di capitale (cfr. anche articolo 133 del CRR)

NO

Image 7

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera j), del CRR?

Image 8

Esposizioni in stato di default

NO

Image 9

 

 

Può essere assegnata alle classi di esposizioni di cui all’articolo 112, lettere l) e o), del CRR?

Image 10

Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivo (OIC)

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (cfr. anche articolo 129 del CRR)

Queste due classi di esposizioni sono separate tra loro (cfr. osservazioni sul metodo look-through nella risposta precedente); pertanto l’assegnazione a una di esse è immediata.

NO

Image 11

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera i), del CRR?

Image 12

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili (cfr. anche articolo 124 del CRR)

NO

Image 13

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera q), del CRR?

Image 14

Altre posizioni

NO

Image 15

 

 

Può essere assegnata alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera n), del CRR?

Image 16

Esposizioni verso enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

NO

Image 17

 

 

Le seguenti classi di esposizioni sono separate tra loro; pertanto l’assegnazione a una di esse è immediata:

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

esposizioni verso organismi del settore pubblico

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

esposizioni verso organizzazioni internazionali

esposizioni verso enti

esposizioni verso imprese

esposizioni al dettaglio

3.2.4.   Chiarimenti dell’ambito di applicazione di alcune classi di esposizioni specifiche citate nell’articolo 112 del CRR

3.2.4.1.   Classe di esposizioni “Enti”

68.

Le esposizioni infragruppo di cui all’articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR sono segnalate con le modalità indicate di seguito.

69.

Le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 113, paragrafo 7, del CRR sono segnalate nella rispettiva classe di esposizioni nella quale sarebbero segnalate se non fossero esposizioni infragruppo.

70.

Ai sensi dell’articolo 113, paragrafi 6 e 7, del CRR un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE. Ciò significa che le controparti infragruppo non sono necessariamente enti, bensì anche imprese assegnate ad altre classi di esposizioni, ad esempio imprese strumentali o imprese di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE del Consiglio (8). Pertanto le esposizioni infragruppo sono segnalate nella classe di esposizioni corrispondente.

3.2.4.2.   Classe di esposizioni “Obbligazioni garantite”

71.

Le esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” con le modalità indicate di seguito.

72.

Le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) soddisfano i requisiti di cui all’articolo 129, paragrafi 1 e 2, del CRR per poter essere classificate nella classe di esposizioni “obbligazioni garantite”. L’adempimento di detti requisiti deve essere verificato in ciascun caso. Tuttavia, anche le obbligazioni di cui all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE emesse prima del 31 dicembre 2007 sono assegnate alla classe di esposizioni “obbligazioni garantite” in virtù dell’articolo 129, paragrafo 6, del CRR.

3.2.4.3.   Classe di esposizioni “Organismi di investimento collettivo”

73.

Laddove ci si avvalga della possibilità di cui all’articolo 132, paragrafo 5, del CRR, le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC sono segnalate come elementi in bilancio ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, prima frase, del CRR.

3.2.5.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 111 del CRR senza tener conto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, dei fattori di conversione e dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito; valgono le seguenti precisazioni derivanti dall’articolo 111, paragrafo 2, del CRR.

1.

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR o all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), del CRR, l’esposizione originaria corrisponde al valore dell’esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

2.

Ai valori dell’esposizione per i contratti di leasing si applica l’articolo 134, paragrafo 7, del CRR.

3.

In caso di compensazione in bilancio di cui all’articolo 219 del CRR, i valori dell’esposizione sono segnalati tenendo conto dell’importo delle garanzie in contante ricevute.

4.

In caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, l’effetto della protezione del credito di tipo reale sotto forma di accordi quadro di compensazione di cui all’articolo 220, paragrafo 4, del CRR è ripreso nella colonna 010. Pertanto, in caso di accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto cui si applicano le disposizioni della parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore di E* calcolato conformemente agli articoli 220 e 221 del CRR è segnalato nella colonna 010 del modello CR SA.

030

(-) Rettifiche di valore e accantonamenti associati all’esposizione originaria

Articoli 24 e 111 del CRR

Rettifiche di valore e accantonamenti per perdite su crediti conformemente alla disciplina contabile alla quale è sottoposto il soggetto segnalante.

040

Esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti

Somma delle colonne 010 e 030.

050 - 100

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Tecniche di attenuazione del rischio di credito così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riducono il rischio di credito di un’esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce “Sostituzione dell’esposizione dovuta all’attenuazione del rischio di credito”.

Se una garanzia reale influisce sul valore dell’esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

Gli elementi da segnalare qui sono:

le garanzie reali, incorporate conformemente al metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie;

la protezione del credito ammissibile di tipo personale.

Cfr. anche le istruzioni relative al punto 3.1.1.

050 - 060

Protezione del credito di tipo personale: valori corretti (GA)

Articolo 235 del CRR

L’articolo 239, paragrafo 3, del CRR contiene la formula per il calcolo del valore corretto GA di una protezione del credito di tipo personale.

050

Garanzie

Articolo 203 del CRR

Protezione del credito di tipo personale così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, non comprensiva dei derivati su crediti.

060

Derivati su crediti

Articolo 204 del CRR

070 – 080

Protezione del credito di tipo reale

Queste colonne riguardano la protezione del credito di tipo reale così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR e soggetta alle norme di cui agli articoli 196, 197 e 200 del CRR. Gli importi non comprendono gli accordi quadro di compensazione (già compresi nell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione).

Gli investimenti in credit linked note di cui all’articolo 218 del CRR e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all’articolo 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

070

Garanzia reale finanziaria: metodo semplificato

Articolo 222, paragrafi 1 e 2, del CRR

080

Altra protezione del credito di tipo reale

Articolo 232 del CRR

090 - 100

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione. L’importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione.

Sono segnalati qui anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

110

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Importo dell’esposizione al netto delle rettifiche di valore, tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti alle TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE.

120-140

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE, METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

Articoli da 223 a 228 del CRR. Comprendono anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

Le credit linked note di cui all’articolo 218 del CRR e le posizioni di compensazione in bilancio risultanti da accordi di compensazione in bilancio ammissibili di cui all’articolo 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

L’effetto della costituzione di garanzia del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie applicato a un’esposizione garantita da una garanzia reale finanziaria ammissibile è calcolato conformemente agli articoli da 223 a 228 del CRR.

120

Rettifica dell’esposizione per volatilità

Articolo 223, paragrafi 2 e 3, del CRR

L’importo da segnalare è pari all’impatto della rettifica per volatilità del valore dell’esposizione (Eva-E) = E*He.

130

(-) Garanzia reale finanziaria: valore corretto (Cvam)

Articolo 239, paragrafo 2, del CRR

Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono comprese le garanzie reali finanziarie e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all’articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR.

L’importo da segnalare corrisponde a: Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Per la definizione di C, Hc, Hfx, t, T e t* si rimanda alla parte tre, titolo II, capo 4, sezioni 4 e 5, del CRR.

140

(-) di cui: rettifiche per volatilità e in funzione della durata

Articolo 223, paragrafo 1, e articolo 239, paragrafo 2, del CRR

L’importo da segnalare è l’impatto combinato delle rettifiche per volatilità e in funzione della durata (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*-1)], dove l’impatto delle rettifiche per volatilità è (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] e l’impatto delle rettifiche in funzione della durata è (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*-1)].

150

Valore dell’esposizione corretto integralmente (E*)

Articolo 220, paragrafo 4, articolo 223, paragrafi da 2 a 5, e articolo 228, paragrafo 1, del CRR

160 - 190

Ripartizione per fattori di conversione del valore dell’esposizione corretta integralmente degli elementi fuori bilancio

Articolo 111, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR Cfr. anche l’articolo 222, paragrafo 3, e l’articolo 228, paragrafo 1, del CRR.

Indicare i valori dell’esposizione corretta integralmente prima dell’applicazione del fattore di conversione.

200

Valore dell’esposizione

Articolo 111 e parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR

Valore dell’esposizione, tenuto conto delle rettifiche di valore, di tutte le attenuazioni del rischio di credito e dei fattori di conversione del credito, da attribuire ai fattori di ponderazione del rischio ai sensi dell’articolo 113 e della parte tre, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR.

210

di cui: derivante dal rischio di controparte

Per gli strumenti derivati, le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, le operazioni con regolamento a lungo termine e i finanziamenti con margini soggetti alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, valore dell’esposizione per il rischio di controparte calcolato secondo i metodi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 2 a 5, del CRR.

215

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio prima dell’applicazione del fattore di sostegno alle PMI

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR senza tener conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501 del CRR.

220

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR tenuto conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501 del CRR.

230

di cui: con una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta

Articolo 112, lettere da a) a d), f), g), l), n), o) e q), del CRR

240

di cui: con una valutazione del merito di credito derivata dall’amministrazione centrale

Articolo 112, lettere da b) a d), f), g), l) e o), del CRR


Righe

Istruzioni

010

Esposizioni totali

015

di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “esposizioni in strumenti di capitale”

Articolo 127 del CRR

Completare questa riga solo per le classi di esposizioni “posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” ed “esposizioni in strumenti di capitale”.

Se figura nell’elenco di cui all’articolo 128, paragrafo 2, del CRR o se soddisfa i criteri di cui all’articolo 128, paragrafo 3, o all’articolo 133 del CRR, l’esposizione è classificata nella classe di esposizioni “Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “Esposizioni in strumenti di capitale”. Di conseguenza, non vi sono altre classificazioni, anche se si tratta di un’esposizione in stato di default di cui all’articolo 127 del CRR.

020

di cui: PMI

In questa riga sono segnalate tutte le esposizioni verso PMI.

030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 501 del CRR.

040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

Articolo 125 del CRR

Segnalate soltanto nella classe di esposizioni “garantite da ipoteche su beni immobili”.

050

di cui: esposizioni nell’ambito dell’utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

Esposizioni alle quali è stato applicato il metodo standardizzato conformemente all’articolo 150, paragrafo 1, del CRR.

060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

Articolo 148, paragrafo 1, del CRR

070-130

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

Le posizioni del “portafoglio bancario” dell’ente segnalante sono ripartite sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra: esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

Le esposizioni soggette al rischio di controparte derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera f), e all’articolo 299, paragrafo 2, del CRR sono assegnate alle esposizioni soggette al rischio di controparte. Anche gli enti che applicano l’articolo 94, paragrafo 1, del CRR ripartiscono le posizioni interne al “portafoglio di negoziazione” sulla base dei criteri indicati sotto, distinguendo tra esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito, esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito ed esposizioni soggette al rischio di controparte.

070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

Attività di cui all’articolo 24 del CRR non comprese in altra categoria.

Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all’articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR sono incluse se non sono segnalate nella riga 080.

080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

Le posizioni fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell’allegato I del CRR.

Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 090, 110 e 130 e pertanto non sono incluse in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 90, del CRR sono incluse se sono considerate elementi fuori bilancio.

090-130

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

090

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci; ii) i finanziamenti con margini così come definiti nell’articolo 272, punto 3, del CRR.

100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del CRR, conformemente all’articolo 301, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni da negoziazione, così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR, verso una CCP.

110

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

I derivati comprendono i contratti elencati nell’allegato II del CRR.

Operazioni con regolamento a lungo termine così come definite nell’articolo 272, punto 2, del CRR.

I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che sono compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 130; pertanto non sono inclusi in questa riga.

120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

Articolo 306 del CRR per le CCP qualificate così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del CRR, conformemente all’articolo 301, paragrafo 2, del CRR.

Esposizioni da negoziazione, così come definite nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR, verso una CCP.

130

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

In questa riga sono segnalate le esposizioni che, in virtù di una compensazione contrattuale tra prodotti differenti (definita nell’articolo 272, punto 11, del CRR), non possono essere classificate né come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine né come operazioni di finanziamento tramite titoli.

140-280

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

140

0 %

150

2 %

Articolo 306, paragrafo 1, del CRR

160

4 %

Articolo 305, paragrafo 3, del CRR

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

Articolo 232, paragrafo 3, lettera c), del CRR

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 4, del CRR

260

370 %

Articolo 471 del CRR

270

1 250 %

Articolo 133, paragrafo 2, e articolo 379 del CRR

280

Altri fattori di ponderazione del rischio

Questa riga non è disponibile per le classi di esposizioni “amministrazioni centrali”, “imprese”, “enti” e “al dettaglio”.

Per segnalare le esposizioni non soggette ai fattori di ponderazione del rischio elencati nel modello.

Articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR

I derivati su crediti nth-to-default privi di rating nell’ambito del metodo standardizzato (articolo 134, paragrafo 6, del CRR) sono segnalati in questa riga nella classe di esposizioni “altre posizioni”.

Cfr. anche articolo 124, paragrafo 2, e articolo 152, paragrafo 2, lettera b), del CRR.

290-320

Voci per memoria

Cfr. anche la spiegazione delle finalità delle voci per memoria nella sezione generale del modello CR SA.

290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

Articolo 112, lettera i), del CRR

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da beni immobili non residenziali di cui agli articoli 124 e 126 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili non residenziali.

300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100 %

Articolo 112, lettera j), del CRR

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

Articolo 112, lettera i), del CRR

Questa è soltanto una voce per memoria. Indipendentemente dal calcolo degli importi delle esposizioni al rischio delle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali conformemente agli articoli 124 e 125 del CRR, le esposizioni sono ripartite e segnalate in questa riga se sono garantite da beni immobili residenziali.

320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

Articolo 112, lettera j), del CRR

Esposizioni comprese nella classe di esposizioni “esposizioni in stato di default” che sarebbero incluse in questa classe se non fossero in stato di default.

3.3.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB)

3.3.1.   Ambito di applicazione del modello CR IRB

74.

L’ambito di applicazione del modello CR IRB comprende i requisiti di fondi propri per:

i.

il rischio di credito interno al portafoglio bancario, tra cui:

il rischio di controparte interno al portafoglio bancario;

il rischio di diluizione per crediti commerciali acquistati;

ii.

il rischio di controparte interno al portafoglio di negoziazione;

iii.

le operazioni con regolamento non contestuale derivanti da tutte le attività aziendali.

75.

L’ambito di applicazione del modello comprende le esposizioni i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati ai sensi della parte tre, titolo II, capo 3, articoli da 151 a 157 del CRR (metodo IRB).

76.

Il modello CR IRB non comprende i seguenti dati:

i.

le esposizioni in strumenti di capitale, che sono segnalate nel modello CR EQU IRB;

ii.

le posizioni verso la cartolarizzazione, che sono segnalate nei modelli CR SEC e/o CR SEC Details;

iii.

“altre attività diverse da crediti” di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera g), del CRR. Per questa classe di esposizioni il fattore di ponderazione del rischio deve essere sempre del 100 %, esclusi gli elementi “cassa e valori assimilati” e le esposizioni che costituiscono valori residuali di beni dati in locazione, conformemente all’articolo 156 del CRR. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di questa classe di esposizioni sono segnalati direttamente nel modello CA;

iv.

il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), che è segnalato nel modello rischio di CVA.

Per il modello CR IRB non è richiesta la ripartizione geografica per paese di residenza della controparte delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB, che è segnalata nel modello CR GB.

77.

Per precisare se l’ente utilizza stime interne della LGD o dei fattori di conversione del credito, sono fornite le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni segnalata:

“NO”

se si utilizzano le stime della LGD e dei fattori di conversione del credito compiute dall’organismo di vigilanza (IRB di base — F-IRB);

“SÌ”

se si utilizzano le stime interne della LGD e dei fattori di conversione del credito (IRB avanzato — A-IRB).

In ogni caso, per la segnalazione dei portafogli al dettaglio deve essere indicato “SÌ”.

L’ente che utilizza stime interne della LGD per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, e utilizza la LGD determinata dall’autorità di vigilanza per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’altra parte delle proprie esposizioni cui è applicato il metodo IRB, deve segnalare un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo F-IRB e un CR IRB Total per le posizioni cui è applicato il metodo A-IRB.

3.3.2.   Ripartizione del modello CR IRB

78.

Il modello CR IRB consta di due modelli: il modello CR IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio, nonché la ripartizione dell’esposizione totale in base al tipo di esposizione, e il modello CR IRB 2, che espone la ripartizione dell’esposizione complessiva assegnata alle classi o ai pool di debitori. I modelli CR IRB 1 e CR IRB 2 sono trasmessi separatamente per le seguenti classi e sottoclassi di esposizioni:

1)

Totale

(Il modello “Total” deve essere segnalato per l’IRB di base e separatamente per il metodo IRB avanzato.)

2)

Banche centrali e amministrazioni centrali

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR)

3)

Enti

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR)

4.1)

Imprese — PMI

(Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR)

4.2)

Imprese — Finanziamenti specializzati

(articolo 147, paragrafo 8, del CRR)

4.3)

Imprese — Altre

(Tutte le esposizioni verso imprese di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR non segnalate ai punti 4.1 e 4.2.)

5.1)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili)

5.2)

Al dettaglio — garantite da beni immobili, non PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili e non segnalate al punto 5.1.)

5.3)

Al dettaglio — Rotative qualificate

(Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 4, del CRR)

5.4)

Al dettaglio — altre PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate ai punti 5.1 e 5.3.)

5.5)

Al dettaglio — altre non PMI

(Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate ai punti 5.2 e 5.3.)

3.3.3.   C 08.01 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

010

SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

La probabilità di default (PD) assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare si basa sulle disposizioni di cui all’articolo 180 del CRR. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Per gli importi relativi a un’aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio le esposizioni totali), si riporta la media ponderata per l’esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione considerata. Il valore dell’esposizione (colonna 110) è utilizzato per il calcolo della media ponderata per l’esposizione della PD.

 

Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall’autorità competente.

Non è richiesto né auspicabile disporre di una scala tipo di vigilanza. Se l’ente segnalante applica un sistema di rating unico o è in grado di effettuare le segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, si utilizza tale scala.

Negli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpate e ordinate a partire dalla classe con la PD più bassa alla classe con la PD più alta. Se utilizza molte classi o molti pool, l’ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Gli enti contattano preventivamente la rispettiva autorità competente se vogliono segnalare un numero di classi diverso da quello utilizzato al proprio interno.

Per la ponderazione della PD media si utilizza il valore dell’esposizione indicato nella colonna 110. Per il calcolo della PD media ponderata per l’esposizione (ad esempio per le “esposizioni totali”) si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Le esposizioni in stato di default sono quelle attribuite alla o alle ultime classi di rating con una PD pari al 100 %.

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L’ente segnala il valore dell’esposizione prima di tener conto di qualsiasi rettifica di valore, di accantonamenti, di effetti dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito o dei fattori di conversione del credito.

Il valore dell’esposizione originaria è segnalato conformemente all’articolo 24 e all’articolo 166, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del CRR.

L’effetto derivante dall’articolo 166, paragrafo 3, del CRR (effetto della compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi) è segnalato separatamente come protezione del credito di tipo reale e pertanto non riduce l’esposizione originaria.

030

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell’esposizione originaria prima dell’applicazione del fattore di conversione per tutte le esposizioni di soggetti di cui all’articolo 142, paragrafi 4 e 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

040-080

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Attenuazione del rischio di credito così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR che riduce il rischio di credito di un’esposizione o di esposizioni mediante la sostituzione delle esposizioni descritta infra alla voce “SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO”.

040-050

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Protezione del credito di tipo personale così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR.

Se una garanzia reale influisce sull’esposizione (ad esempio quando è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

040

GARANZIE

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell’articolo 236, paragrafo 3, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all’articolo 183 del CRR, è segnalato il valore pertinente utilizzato nel modello interno.

Le garanzie sono segnalate nella colonna 040 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo delle garanzie è segnalato nella colonna 150.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

050

DERIVATI SU CREDITI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, è indicato il valore corretto (GA) così come definito nell’articolo 236, paragrafo 3, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD conformemente all’articolo 183 del CRR, è segnalato il valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna.

Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo dei derivati su crediti è segnalato nella colonna 160.

Per le esposizioni soggette al trattamento del “double default”, il valore della protezione del credito di tipo personale è segnalato nella colonna 220.

060

ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Se una garanzia reale influisce sull’esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si applica l’articolo 232 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, è segnalata l’attenuazione del rischio di credito che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 212 del CRR. È indicato il valore pertinente utilizzato nel modello interno dell’ente.

L’importo è segnalato nella colonna 060 se non è effettuata una rettifica nella LGD. Se è effettuata una rettifica nella LGD, l’importo è segnalato nella colonna 170.

070-080

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla classe o dal pool di debitori e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla classe o al pool di debitori. Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, nelle classi o nei pool di debitori.

Si considerano anche gli afflussi e i deflussi all’interno delle medesime classi di esposizioni e, ove rilevante, delle medesime classi o pool di debitori.

Si tiene conto delle esposizioni derivanti da eventuali afflussi e deflussi da e verso altri modelli.

090

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Esposizioni assegnate alla classe o al pool di debitori corrispondente e alla corrispondente classe di esposizioni dopo aver tenuto conto degli afflussi e dei deflussi dovuti a tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione.

100, 120

di cui: elementi fuori bilancio

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

110

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

È segnalato il valore dell’esposizione determinato conformemente all’articolo 166 e all’articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.

Agli strumenti di cui all’allegato I si applicano i fattori di conversione del credito (articolo 166, paragrafi 8, 9 e 10, del CRR), a prescindere dal metodo scelto dall’ente.

Per le righe 040-060, ossia le operazioni di finanziamento tramite titoli, i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine e le esposizioni derivanti da compensazione contrattuale tra prodotti differenti soggette alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR, il valore dell’esposizione è pari al valore del rischio di controparte calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 7, del CRR. Tali valori sono segnalati in questa colonna, non nella colonna 130 “di cui: derivante dal rischio di controparte”.

130

di cui: derivante dal rischio di controparte

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

140

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione del valore dell’esposizione per tutte le esposizioni verso soggetti di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punti 4 e 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

150-210

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”

Non sono comprese in queste colonne le tecniche di attenuazione del rischio di credito che hanno un impatto sulle LGD in conseguenza dell’applicazione del loro effetto di sostituzione.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, si tiene conto dell’articolo 228, paragrafo 2, dell’articolo 230, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 231 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD:

nel caso di protezione del credito di tipo personale, per le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, enti e imprese si tiene conto dell’articolo 161, paragrafo 3, del CRR; per le esposizioni al dettaglio si tiene conto dell’articolo 164, paragrafo 2, del CRR;

nel caso di protezione del credito di tipo reale, le garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

150

GARANZIE

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040.

160

DERIVATI SU CREDITI

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 050.

170

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Valore pertinente utilizzato nella modellizzazione interna dell’ente.

Strumenti di attenuazione del rischio di credito conformi ai criteri di cui all’articolo 212 del CRR.

180

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

Nel caso delle operazioni interne al portafoglio di negoziazione, sono compresi gli strumenti finanziari e le merci ammissibili come esposizioni nel portafoglio di negoziazione conformemente all’articolo 299, paragrafo 2, lettere da c) a f), del CRR. Conformemente alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, del CRR, le credit linked note e la compensazione in bilancio sono trattate come garanzie in contante.

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all’articolo 193, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 194, paragrafo 1, del CRR. È segnalato il valore corretto (Cvam) di cui all’articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, le garanzie reali finanziarie sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR. L’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia.

190-210

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all’articolo 199, paragrafi da 1 a 8, e all’articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, le altre garanzie reali sono prese in considerazione nelle stime della LGD conformemente all’articolo 181, paragrafo 1, lettere e) ed f), del CRR.

190

IMMOBILI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all’articolo 199, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche gli immobili dati in leasing (cfr. l’articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l’articolo 229 del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato.

200

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all’articolo 199, paragrafi 6 e 8, del CRR e sono segnalati in questa colonna. Sono compresi anche i beni dati in leasing diversi dagli immobili (cfr. l’articolo 199, paragrafo 7, del CRR). Cfr. anche l’articolo 229, paragrafo 3, del CRR.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.

210

CREDITI COMMERCIALI

Se non sono utilizzate stime interne della LGD, i valori sono determinati conformemente all’articolo 199, paragrafo 5, e all’articolo 229, paragrafo 2, del CRR e sono segnalati in questa colonna.

Se sono utilizzate stime interne della LGD, l’importo da segnalare è la stima del valore di mercato della garanzia reale.

220

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL “DOUBLE DEFAULT”: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

Garanzie e derivati su crediti a copertura di esposizioni soggette al trattamento del “double default” tenuto conto dell’articolo 202 e dell’articolo 217, paragrafo 1, del CRR. Cfr. anche le colonne 040 “garanzie” e 050 “derivati su crediti”.

230

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

Sono presi in considerazione tutti gli impatti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui valori della LGD specificati nella parte tre, titolo II, capi 3 e 4, del CRR. In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all’articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Per le esposizioni in stato di default si tiene conto dell’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Per il calcolo delle medie ponderate per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione di cui alla colonna 110.

Sono presi in considerazione tutti gli effetti (pertanto la soglia minima applicabile alle ipoteche è inclusa nella segnalazione).

Per gli enti che applicano il metodo IRB ma non utilizzano stime interne della LGD, gli effetti di attenuazione del rischio delle garanzie reali finanziarie sono considerati in E*, il valore corretto integralmente dell’esposizione, e poi ripresi nella LGD* di cui all’articolo 228, paragrafo 2, del CRR.

La LGD media ponderata per l’esposizione associata a ciascuna “classe o pool di debitori” che presenta una PD deriva dalla media delle LGD prudenziali assegnate alle esposizioni relative alla classe/al pool con PD in questione, ponderate per il rispettivo valore dell’esposizione di cui alla colonna 110.

Se sono applicate stime interne della LGD, si tiene conto dell’articolo 175 e dell’articolo 181, paragrafi 1 e 2, del CRR.

In caso di esposizioni soggette al trattamento del “double default”, la LGD da segnalare è la LGD selezionata conformemente all’articolo 161, paragrafo 4, del CRR.

Il calcolo della LGD media ponderata per l’esposizione deriva dai parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5.

Le esposizioni e le rispettive LGD dei soggetti regolamentati di grandi dimensioni del settore finanziario e dei soggetti finanziari non regolamentati non sono incluse nel calcolo della colonna 230, bensì soltanto nel calcolo della colonna 240.

240

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

LGD media ponderata per l’esposizione (%) per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell’articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del CRR e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell’articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

250

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (GIORNI)

Il valore segnalato è determinato conformemente all’articolo 162 del CRR. Per il calcolo delle medie ponderate per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione (colonna 110). La durata media è espressa in giorni.

Questi dati non sono segnalati per i valori delle esposizioni la cui durata non è un elemento compreso nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Ne consegue che questa colonna non è compilata in riferimento alla classe di esposizioni “al dettaglio”.

255

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l’articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l’articolo 154, paragrafo 1, del CRR.

Non si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501, paragrafo 1, del CRR.

260

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, imprese ed enti, cfr. l’articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR. Per le esposizioni al dettaglio, cfr. l’articolo 154, paragrafo 1, del CRR.

Si tiene conto del fattore di sostegno alle PMI di cui all’articolo 501, paragrafo 1, del CRR.

270

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Ripartizione dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del fattore di sostegno alle PMI per tutte le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario così come definiti nell’articolo 142, paragrafo 1, punto 4, del CRR e verso soggetti del settore finanziario non regolamentati così come definiti nell’articolo 142, paragrafo 1, punto 5, del CRR soggetti al coefficiente di correlazione più elevato determinato conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del CRR.

280

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Per la definizione di perdita attesa, cfr. l’articolo 5, punto 3, del CRR; per il calcolo degli importi delle perdite attese, cfr. l’articolo 158 del CRR. L’importo della perdita attesa da segnalare si basa sui parametri di rischio effettivamente utilizzati nel sistema di rating interno approvato dalla rispettiva autorità competente.

290

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

In questa riga sono segnalate le rettifiche di valore e le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche conformemente all’articolo 159 del CRR. Le rettifiche di valore su crediti generiche sono segnalate assegnando un importo pro rata in funzione delle perdite attese delle diverse classi di debitori.

300

NUMERO DI DEBITORI

Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del CRR

Per tutte le classi di esposizioni, fatta eccezione per la classe di esposizioni “al dettaglio” e per i casi di cui all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR, l’ente segnala il numero dei soggetti giuridici/debitori valutati separatamente, a prescindere dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.

Nell’ambito della classe di esposizioni “al dettaglio” o se le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate a diverse classi di debitori conformemente all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del CRR in altre classi di esposizioni, l’ente segnala il numero delle esposizioni assegnate separatamente a una determinata classe o pool di rating. Ove trovi applicazione l’articolo 172, paragrafo 2, del CRR, un debitore può essere assegnato a più di una classe.

Poiché riguarda un elemento della struttura dei sistemi di rating, questa colonna fa riferimento alle esposizioni originarie prima dell’applicazione del fattore di conversione attribuito a ciascuna classe o pool di debitori, senza considerare l’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (in particolare degli effetti di riassegnazione).


Righe

Istruzioni

010

ESPOSIZIONI TOTALI

015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

In questa riga sono segnalate soltanto le esposizioni che soddisfano i requisiti dell’articolo 501, paragrafo 2, del CRR.

020-060

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

Le attività di cui all’articolo 24 del CRR non sono comprese in nessun’altra categoria.

Le esposizioni che costituiscono elementi in bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le operazioni con regolamento non contestuale di cui all’articolo 379, paragrafo 1, del CRR (se non dedotte) non costituiscono elementi in bilancio, ma sono comunque segnalate in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR sono incluse se non sono segnalate nella riga 030.

030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

Gli elementi fuori bilancio comprendono gli elementi elencati nell’allegato I del CRR.

Le esposizioni che costituiscono elementi fuori bilancio e sono comprese come operazioni di finanziamento tramite titoli o come derivati e operazioni con regolamento a lungo termine, o che derivano da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti sono segnalate nelle righe 040-060; pertanto non sono incluse in questa riga.

Le esposizioni derivanti da attività costituite in garanzia presso una CCP ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del CRR sono incluse se sono considerate elementi fuori bilancio.

040-060

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

040

Operazioni di finanziamento tramite titoli

Le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), così come definite nel paragrafo 17 del documento del Comitato di Basilea “The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects” (Applicazione di Basilea II alle operazioni di negoziazione e trattamento degli effetti del “double default”), comprendono: i) i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del CRR, nonché le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci e ii) i finanziamenti con margini così come definiti nell’articolo 272, punto 3, del CRR.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli comprese in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalate nella riga 060 e pertanto non figurano in questa riga.

050

Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

I derivati comprendono i contratti elencati nell’allegato II del CRR. I derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine compresi in una compensazione tra prodotti differenti sono segnalati nella riga 060; pertanto non sono inclusi in questa riga.

060

Da compensazione contrattuale tra prodotti differenti

Cfr. le istruzioni relative al modello CR SA.

070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

Per le esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali cfr. l’articolo 142, paragrafo 1, punto 6, e l’articolo 170, paragrafo 1, lettera c), del CRR.

Per le esposizioni al dettaglio cfr. l’articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del CRR. Per le esposizioni derivanti da crediti commerciali acquistati cfr. l’articolo 166, paragrafo 6, del CRR.

Le esposizioni derivanti da rischi di diluizione di crediti commerciali acquistati non sono segnalate in base alle classi o ai pool di debitori e sono ricomprese nella riga 180.

Se utilizza molte classi o molti pool, l’ente può concordare con le autorità competenti di ridurre il numero delle classi o dei pool da segnalare.

Non è utilizzata una scala tipo; gli enti stabiliscono autonomamente la scala da utilizzare.

080

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

Articolo 153, paragrafo 5, del CRR Vale solo per le classi di esposizioni verso imprese, enti e amministrazioni centrali e banche centrali.

090-150

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

120

di cui: nella categoria 1

Articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, del CRR

160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

Articolo 193, paragrafi 1 e 2, articolo 194, paragrafi da 1 a 7, e articolo 230, paragrafo 3, del CRR

170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CHE APPLICANO FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL’AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100 % E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Esposizioni derivanti da operazioni con regolamento non contestuale per le quali si utilizza il trattamento alternativo di cui all’articolo 379, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, del CRR o alle quali si applica una ponderazione del rischio pari al 100 % conformemente all’articolo 379, paragrafo 2, ultimo comma, del CRR. In questa riga sono segnalati i derivati su crediti nth-to-default privi di rating conformemente all’articolo 153, paragrafo 8, del CRR e qualsiasi altra esposizione soggetta a ponderazione del rischio non compresa in altra riga.

180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, punto 53, del CRR per la definizione del rischio di diluizione. Per il calcolo della ponderazione del rischio relativamente al rischio di diluizione, cfr. l’articolo 157, paragrafo 1, del CRR.

Ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 6, del CRR il valore dell’esposizione dei crediti commerciali acquistati è l’importo in essere meno gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativamente al rischio di diluizione prima dell’attenuazione del rischio di credito.

3.3.4.   C 08.02 — Rischio di credito e rischio di controparte e operazioni con regolamento non contestuale: metodo IRB applicato ai requisiti patrimoniali - ripartizione per classe o pool di debitori (modello CR IRB 2)

Colonna

Istruzioni

005

Classe di debitori (identificativo della riga)

Si tratta di un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga su un dato foglio del modello. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010-300

Per ciascuna di queste colonne valgono le istruzioni delle colonne numerate in modo corrispondente del modello CR IRB 1.


Riga

Istruzioni

010-001 — 010-NNN

Gli importi segnalati in queste righe sono inseriti in ordine crescente in base alla PD assegnata alla classe o al pool di debitori. La PD dei debitori in stato di default è pari al 100 %. Le esposizioni soggette al trattamento alternativo per le garanzie reali immobiliari (applicabile soltanto se non si utilizzano stime interne della LGD) non sono assegnate in base alla PD del debitore e non sono segnalate in questo modello.

3.4.   RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: INFORMAZIONI RIPARTITE GEOGRAFICAMENTE

79.

Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale. In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione forniscono informazioni disaggregate per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia viene presa in considerazione unicamente in relazione ai modelli CR GB 1 e CR GB 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all’area geografica “Altri paesi”.

80.

Il termine “residenza del debitore” si riferisce al paese in cui il debitore ha sede. Questo concetto può essere applicato su base “debitore diretto” e su base “rischio finale”; pertanto, le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione possono modificare l’attribuzione di un’esposizione a un paese. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali non sono assegnate al paese di residenza dell’organizzazione bensì all’area geografica “Altri paesi”, indipendentemente dalla classe di esposizione cui è assegnata l’esposizione verso organizzazioni sopranazionali.

81.

I dati riguardanti l’“esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione” sono indicati in riferimento al paese di residenza del debitore diretto. I dati riguardanti il “valore dell’esposizione” e l’“importo delle esposizioni ponderato per il rischio” sono indicati sulla base del paese di residenza del debitore finale.

3.4.1.   C 09.01 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato (CR GB 1)

3.4.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR SA.

020

Esposizioni in stato di default

Esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione per le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” e per le esposizioni in stato di default classificate nella classe di esposizioni “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale”.

Questa “voce per memoria” fornisce informazioni aggiuntive sulla struttura del debitore delle esposizioni in stato di default. Le esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” di cui all’articolo 112, lettera j), del CRR sono segnalate in corrispondenza della voce in cui sarebbero stati inseriti i debitori se tali esposizioni non fossero state assegnate alle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”.

Queste informazioni sono una “voce per memoria” e pertanto non hanno effetti sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle classi di esposizioni “esposizioni in stato di default”, “esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato” o “esposizioni in strumenti di capitale” di cui all’articolo 112, lettere j), k) e p), del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodo

L’importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all’ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti di cui all’articolo 110 del CRR.

Questa voce comprende le rettifiche di valore su crediti generiche che possono essere incluse nel capitale di classe 2, prima dell’applicazione del massimale di cui all’articolo 62, lettera c), del CRR.

L’importo da segnalare è al lordo degli effetti fiscali.

055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Rettifiche di valore su crediti di cui all’articolo 110 del CRR.

060

Cancellazioni

Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all’ultima segnalazione di dati.

075

Valore dell’esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 200 del modello CR SA.

080

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 215 del modello CR SA.

090

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 220 del modello CR SA.


Righe

010

Amministrazioni centrali o banche centrali

Articolo 112, lettera a), del CRR

020

Amministrazioni regionali o autorità locali

Articolo 112, lettera b), del CRR

030

Organismi del settore pubblico

Articolo 112, lettera c), del CRR

040

Banche multilaterali di sviluppo

Articolo 112, lettera d), del CRR

050

Organizzazioni internazionali

Articolo 112, lettera e), del CRR

060

Enti

Articolo 112, lettera f), del CRR

070

Imprese

Articolo 112, lettera g), del CRR

075

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA

080

Al dettaglio

Articolo 112, lettera h), del CRR

085

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA

090

Garantite da ipoteche su beni immobili

Articolo 112, lettera i), del CRR

095

di cui: PMI

Stessa definizione di cui alla riga 020 del modello CR SA

100

Esposizioni in stato di default

Articolo 112, lettera j), del CRR

110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

Articolo 112, lettera k), del CRR

120

Obbligazioni garantite

Articolo 112, lettera l), del CRR

130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

Articolo 112, lettera n), del CRR

140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

Articolo 112, lettera o), del CRR

150

Esposizioni in strumenti di capitale

Articolo 112, lettera p), del CRR

160

Altre esposizioni

Articolo 112, lettera q), del CRR

170

Esposizioni totali

3.4.2.   C 09.02 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore: esposizioni cui è applicato il metodo IRB (CR GB 2)

3.4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Stessa definizione di cui alla colonna 020 del modello CR IRB.

030

di cui: in stato di default

Valore dell’esposizione originaria per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.

040

Nuovi default osservati per il periodo

L’importo delle esposizioni originarie trasferite nella classe “esposizioni in stato di default” nel corso del trimestre successivo all’ultima data di riferimento per le segnalazioni è segnalato a fronte della classe di esposizioni alla quale il debitore apparteneva originariamente.

050

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti di cui all’articolo 110 del CRR.

055

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Rettifiche di valore su crediti di cui all’articolo 110 del CRR.

060

Cancellazioni

Le cancellazioni comprendono sia le riduzioni del valore riportato delle attività finanziarie deteriorate rilevate direttamente nel conto economico [IFRS 7.B5.(d).(i)] sia le riduzioni degli importi degli accantonamenti a fronte delle attività finanziarie deteriorate [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Rettifiche di valore su crediti/cancellazioni per nuovi default osservati

Somma delle rettifiche di valore su crediti e delle cancellazioni relativamente alle esposizioni classificate come “esposizioni in stato di default” nel trimestre successivo all’ultima segnalazione di dati.

080

SISTEMA DI RATING INTERNO/PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

Stessa definizione di cui alla colonna 010 del modello CR IRB.

090

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

Stessa definizione di cui alle colonne 230 e 240 del modello CR IRB: la LGD media ponderata per l’esposizione (%) si riferisce a tutte le esposizioni, comprese quelle verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario e soggetti finanziari non regolamentati. Si applica l’articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del CRR.

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5, del CRR.

100

di cui: in stato di default

LGD ponderata per l’esposizione per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.

105

Valore dell’esposizione

Stessa definizione di cui alla colonna 110 del modello CR IRB.

110

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 255 del modello CR IRB.

120

di cui: in stato di default

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni classificate come esposizioni in stato di default conformemente all’articolo 178, paragrafo 1, del CRR.

125

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

Stessa definizione di cui alla colonna 260 del modello CR IRB.

130

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

Stessa definizione di cui alla colonna 280 del modello CR IRB.


Righe

010

Banche centrali e amministrazioni centrali

Articolo 147, paragrafo 2, lettera a), del CRR

020

Enti

Articolo 147, paragrafo 2, lettera b), del CRR

030

Imprese

Tutte le esposizioni verso imprese di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR

042

di cui: finanziamenti specializzati (esclusi finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione)

Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), del CRR

Non sono segnalati dati sulle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 153, paragrafo 5, del CRR.

045

di cui: finanziamenti specializzati soggetti a criteri di assegnazione

Articolo 147, paragrafo 8, lettera a), e articolo 153, paragrafo 5, del CRR

050

di cui: PMI

Articolo 147, paragrafo 2, lettera c), del CRR

060

Al dettaglio

Tutte le esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR

070

Al dettaglio — Garantite da beni immobili

Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili

080

PMI

Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 154, paragrafo 3, del CRR garantite da beni immobili

090

Non PMI

Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR garantite da beni immobili

100

Al dettaglio — Rotative qualificate

Esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR, in combinato disposto con l’articolo 154, paragrafo 4, del CRR

110

Altre esposizioni al dettaglio

Altre esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR non segnalate nelle righe 070 - 100

120

PMI

Altre esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR verso PMI

130

Non PMI

Altre esposizioni al dettaglio di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), del CRR verso non PMI

140

Strumenti di capitale

Esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR

150

Esposizioni totali

3.4.3.   C 09.04 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell’ente (CCB)

3.4.3.1.   Osservazioni di carattere generale

82.

Questo modello ha lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sugli elementi della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente. Le informazioni richieste riguardano i requisiti di fondi propri determinati conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del CRR e la localizzazione geografica delle esposizioni creditizie, delle esposizioni verso la cartolarizzazione e delle esposizioni inserite nel portafoglio di negoziazione rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell’ente (CCB) ai sensi dell’articolo 140 della CRD (esposizioni creditizie rilevanti).

83.

Le informazioni nel modello C 09.04 sono fornite per il “Totale” delle esposizioni creditizie rilevanti per tutti i paesi in cui dette esposizioni sono localizzate e individualmente per ogni paese in cui sono localizzate le esposizioni creditizie rilevanti. Gli importi complessivi e le informazioni su ciascun paese sono segnalati in una dimensione separata.

84.

La soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4, del presente regolamento di esecuzione non è rilevante ai fini della segnalazione di questa ripartizione.

85.

Per determinare la localizzazione geografica le esposizioni sono assegnate sulla base del debitore diretto, come disposto dal regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione (10). Pertanto le tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) non mutano l’attribuzione di un’esposizione alla sua localizzazione geografica ai fini della segnalazione delle informazioni di cui al presente modello.

3.4.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Importo

Il valore delle esposizioni creditizie rilevanti e i requisiti di fondi propri associati determinati conformemente alle istruzioni relative alla rispettiva riga.

020

Percentuale

030

Informazioni qualitative

Queste informazioni sono segnalate solo per il paese di residenza dell’ente (la giurisdizione corrispondente al suo Stato membro di origine) e per il “Totale” di tutti i paesi.

Gli enti indicano {s} o {n} conformemente alle istruzioni relative alla pertinente riga.


Righe

010-020

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD

010

Valore dell’esposizione secondo il metodo standardizzato

Valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 111 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.

Il valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 055.

020

Valore dell’esposizione secondo il metodo IRB

Valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 166 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD.

Il valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non è indicato in questa riga bensì nella riga 055.

030-040

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD

030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo il metodo standardizzato

Somma delle posizioni lunghe nette e corte nette ai sensi dell’articolo 327 del CRR delle esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR:

esposizioni verso strumenti di debito diversi dalla cartolarizzazione;

esposizioni verso posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione;

esposizioni verso portafogli di negoziazione di correlazione;

esposizioni verso titoli di capitale;

esposizioni verso OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348 del CRR.

040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

Per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD soggette a requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capi 2 e 5, del CRR, segnalare la somma dei seguenti elementi:

il fair value (valore equo) delle posizioni non in derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD determinate conformemente all’articolo 104 del CRR;

il valore nozionale dei derivati che rappresentano esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD.

055

Esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

Valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 248 del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD.

070-110

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

La somma delle righe 080, 090 e 100.

080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera a), della CRD nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario non sono indicati in questa riga bensì nella riga 100.

I requisiti di fondi propri sono pari all’8 % dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio determinato ai sensi della parte tre, titolo II, capi da 1 a 4 e capo 6, del CRR.

090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR per il rischio specifico o conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del CRR per il rischio incrementale di default e di migrazione per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera b), della CRD, nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti nel quadro del rischio di mercato includono, tra l’altro, i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione calcolati ai sensi della parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR e i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso organismi di investimento collettivo determinati conformemente all’articolo 348 del CRR.

100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

Requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR per le esposizioni creditizie rilevanti di cui all’articolo 140, paragrafo 4, lettera c), della CRD nel paese in questione.

I requisiti di fondi propri sono pari all’8 % dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR.

110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è calcolato come un rapporto tra requisiti di fondi propri, determinato come segue:

1.

numeratore: requisiti di fondi propri totali che riguardano le esposizioni creditizie rilevanti nel paese in questione [r070; c010; foglio del paese];

2.

denominatore: requisiti di fondi propri totali che riguardano tutte le esposizioni creditizie rilevanti per il calcolo della riserva di capitale anticiclica di cui all’articolo 140, paragrafo 4, della CRD [r070; c010; “Totale”].

Le informazioni sui fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri non sono segnalate per il “Totale” di tutti i paesi.

120-140

Coefficienti anticiclici

120

Coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata

Coefficiente anticiclico fissato per il paese in questione dall’autorità designata di detto paese conformemente agli articoli 136, 137, 139 e all’articolo 140, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3, lettera b), della CRD.

Se l’autorità designata del paese in questione non ha fissato un coefficiente anticiclico lasciare vuota questa riga.

I coefficienti anticiclici fissati dall’autorità designata ma non ancora applicabili nel paese in questione alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.

Le informazioni sul coefficiente anticiclico fissato dall’autorità designata non sono segnalate nel “Totale” di tutti i paesi.

130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell’ente

Coefficiente anticiclico applicabile al paese in questione che è stato fissato dall’autorità designata del paese di residenza dell’ente conformemente agli articoli 137, 138, 139 e all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), della CRD. I coefficienti anticiclici non ancora applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni non sono segnalati.

Le informazioni sul coefficiente anticiclico applicabile nel paese dell’ente non sono segnalate per il “Totale” di tutti i paesi.

140

Coefficiente anticiclico specifico dell’ente

Coefficiente anticiclico specifico dell’ente calcolato conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, della CRD.

Il coefficiente anticiclico specifico dell’ente è calcolato come la media ponderata dei coefficienti anticiclici che sono applicati nei paesi in cui sono situate le esposizioni creditizie rilevanti dell’ente, ovvero che sono applicati ai fini dell’articolo 140 ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2 o 3, della CRD. Il coefficiente anticiclico pertinente è segnalato in [r120; c020; foglio del paese] o in [r130; c020; foglio del paese], a seconda del caso.

Il fattore di ponderazione applicato al coefficiente anticiclico in ogni paese è la quota di requisiti di fondi propri sul totale dei requisiti di fondi propri ed è segnalato in [r110; c020; foglio del paese].

Le informazioni sul coefficiente anticiclico specifico dell’ente sono segnalate soltanto per il “Totale” di tutti i paesi e non per ogni paese separatamente.

150 - 160

Uso della soglia del 2 %

150

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, le esposizioni creditizie generiche estere il cui aggregato non supera il 2 % dell’aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione dell’ente possono essere assegnate allo Stato membro di origine dell’ente. L’aggregato delle esposizioni creditizie generiche, delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle esposizioni verso la cartolarizzazione è calcolato escludendo le esposizioni creditizie generiche localizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), e dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione.

Se si avvale di questa deroga, l’ente indica “s” nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.

Se non si avvale di questa deroga, l’ente indica “n” nella rispettiva cella.

160

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, gli enti di cui il totale delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione non supera il 2 % del totale delle loro esposizioni creditizie generiche, delle loro esposizioni nel portafoglio di negoziazione e delle loro esposizioni verso la cartolarizzazione possono assegnare le esposizioni nel portafoglio di negoziazione allo Stato membro di origine dell’ente.

Se si avvale di questa deroga, l’ente indica “s” nel modello per il paese corrispondente al suo Stato membro di origine e per il “Totale” di tutti i paesi.

Se non si avvale di questa deroga, l’ente indica “n” nella rispettiva cella.

3.5.   C 10.01 E C 10.02 — ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE IN BASE AL METODO IRB (CR EQU IRB 1 E CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Osservazioni di carattere generale

86.

Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine “CR EQU IRB” si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

87.

Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del CRR) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del CRR per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), del CRR.

88.

Ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 6, del CRR le seguenti esposizioni sono assegnate alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale:

a)

esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell’emittente;

b)

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a).

89.

Nel modello CR EQU IRB sono segnalati anche gli organismi di investimento collettivo trattati secondo il metodo della ponderazione semplice per il rischio di cui all’articolo 152 del CRR.

90.

Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del CRR gli enti trasmettono il modello CR EQU IRB qualora applichino uno dei tre metodi citati nell’articolo 155 del CRR:

metodo della ponderazione semplice;

metodo PD/LGD;

metodo dei modelli interni.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito), ossia le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all’articolo 471, paragrafo 2, del CRR.

91.

Nel modello CR EQU IRB non sono segnalati i seguenti crediti in strumenti di capitale:

le esposizioni in strumenti di capitale nel portafoglio di negoziazione, se l’ente non è esentato dal calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni interne al portafoglio di negoziazione (articolo 94 del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale soggette all’applicazione parziale del metodo standardizzato (articolo 150 del CRR), comprese:

le esposizioni in strumenti di capitale soggette alla clausola grandfathering ai sensi dell’articolo 495, paragrafo 1, del CRR;

le esposizioni in strumenti di capitale verso soggetti alle cui obbligazioni creditizie sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % secondo il metodo standardizzato, compresi i soggetti che beneficiano di sostegno pubblico, nei casi in cui è applicabile un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % (articolo 150, paragrafo 1, lettera g), del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi legislativi allo scopo di promuovere determinati settori economici che prevedono consistenti sovvenzioni per investimenti a favore dell’ente e comportano una qualche forma di supervisione pubblica e restrizioni sugli investimenti in strumenti di capitale (articolo 150, paragrafo 1, lettera h), del CRR);

le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali i cui importi delle esposizioni ponderati per il rischio possono essere calcolati conformemente al trattamento delle “altre attività diverse da crediti” (articolo 155, paragrafo 1, del CRR);

i crediti in strumenti di capitale dedotti dai fondi propri conformemente agli articoli 46 e 48 del CRR.

3.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

Colonne

005

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

La classe di debitori è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

SISTEMA DI RATING INTERNO

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell’articolo 165, paragrafo 1, del CRR.

La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti minimi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del CRR. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nel sistema di rating interno approvato dall’autorità competente.

Per gli importi relativi a un’aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio “esposizioni totali”), si riporta la media ponderata per l’esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l’esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l’esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell’esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).

020

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

L’ente segnala nella colonna 020 il valore dell’esposizione originaria (prima dell’applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all’articolo 167 del CRR, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l’applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti comprendono nella colonna 020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all’allegato I del CRR assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la “parte non pagata di azioni sottoscritte”).

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all’articolo 165, paragrafo 1, del CRR) tengono conto anche della compensazione di cui all’articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, del CRR.

030-040

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del CRR). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 030 e 040 l’importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 030) o di derivati su crediti (colonna 040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

050

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(-) DEFLUSSI TOTALI

L’ente segnala nella colonna 050 la parte dell’esposizione originaria prima dell’applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del CRR.

060

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 060 il valore dell’esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del CRR).

Nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell’esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del CRR).

070

LGD MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE (%)

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano la media ponderata per l’esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell’aggregazione.

Per il calcolo della LGD media ponderata per l’esposizione è utilizzato il valore dell’esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 060).

Gli enti tengono conto delle disposizioni dell’articolo 165, paragrafo 2, del CRR.

080

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO

L’ente segnala gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale calcolati a norma dell’articolo 155 del CRR.

Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all’articolo 178 del CRR, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del CRR).

Per quanto riguarda il parametro M (“maturity”, durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del CRR).

090

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

L’ente segnala nella colonna 090 l’importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell’articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del CRR.

92.

Conformemente all’articolo 155 del CRR, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno. L’ente segnala nel modello CR EQU IRB 1 anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito).

Righe

CR EQU IRB 1 — riga 020

METODO PD/LGD: TOTALE

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 020 del modello CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — righe 050 - 090

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice del rischio (articolo 155, paragrafo 2, del CRR) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 050 a 090.

CR EQU IRB 1 — riga 100

METODO DEI MODELLI INTERNI

Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del CRR) segnalano le informazioni richieste nella riga 100.

CR EQU IRB 1 — riga 110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l’applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Ad esempio:

l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, del CRR e

le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all’articolo 471, paragrafo 2, del CRR

sono segnalati nella riga 110.

CR EQU IRB 2

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del CRR) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.

Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano un sistema di rating unico, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detto sistema di rating unico/scala tipo. In tutti gli altri casi, i differenti sistemi di rating sono unificati e classificati secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori dei differenti sistemi di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla classe o dal pool con la PD più bassa alla classe o al pool con la PD più alta.

3.6.   C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

3.6.1.   Osservazioni di carattere generale

93.

Questo modello serve per segnalare informazioni riguardanti sia le operazioni interne al portafoglio di negoziazione sia quelle esterne che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, nonché informazioni sui relativi requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR.

94.

L’ente segnala nel modello CR SETT le informazioni sul rischio di regolamento/consegna relativamente agli strumenti di debito, agli strumenti di capitale, alle valute estere e alle merci interne o esterne al proprio portafoglio di negoziazione.

95.

Ai sensi dell’articolo 378 del CRR le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci relative a strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna. Si rileva, tuttavia, che i derivati e le operazioni con regolamento a lungo termine che risultano non liquidati dopo lo scadere delle relative date di consegna sono invece soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna, secondo quanto stabilito dall’articolo 378 del CRR.

96.

In caso di operazioni non liquidate dopo lo scadere della data di consegna, l’ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto. La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente.

97.

Al fine di calcolare i corrispondenti requisiti di fondi propri, l’ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

98.

Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l’importo dell’esposizione al rischio i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna sono moltiplicati per 12,5.

99.

Si rileva che i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento non contestuale ai sensi dell’articolo 379 del CRR non sono compresi nel modello CR SETT. Essi sono segnalati nei modelli relativi al rischio di credito (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

L’ente segnala, al prezzo di liquidazione convenuto di cui all’articolo 378 del CRR, le operazioni che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna.

Tutte le operazioni non liquidate sono comprese in questa colonna, a prescindere dal fatto che, allo scadere della data di regolamento, costituiscano una perdita o un profitto.

020

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

Ai sensi dell’articolo 378 del CRR, gli enti segnalano la differenza di prezzo tra il prezzo di liquidazione convenuto e il valore di mercato corrente dello strumento di debito, dello strumento di capitale, della valuta estera o della merce in questione, quando tale differenza può comportare una perdita per l’ente.

In questa colonna sono segnalate soltanto le operazioni non liquidate che comportano una perdita allo scadere della data di regolamento.

030

REQUISITI DI FONDI PROPRI

L’ente segnala i requisiti di fondi propri calcolati ai sensi dell’articolo 378 del CRR.

040

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

Conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR, per determinare l’importo dell’esposizione al rischio di regolamento l’ente moltiplica per 12,5 i requisiti di fondi propri segnalati nella colonna 030.


Righe

010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

L’ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione (di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR).

L’ente segnala nella cella {r010;c010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L’ente segnala nella cella {r010;c020} le informazioni aggregate relative all’esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L’ente segnala nella cella {r010;c030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR).

da 020 a 060

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L’ente segnala nelle righe da 020 a 060 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.

070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

L’ente segnala informazioni aggregate riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione (di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto ii), e all’articolo 378 del CRR).

L’ente segnala nella cella {r070;c010} la somma aggregata delle operazioni non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna al rispettivo prezzo di liquidazione convenuto.

L’ente segnala nella cella {r070;c020} le informazioni aggregate relative all’esposizione derivante da una differenza di prezzo per le operazioni non liquidate che comportano una perdita.

L’ente segnala nella cella {r070;c030} i requisiti aggregati di fondi propri ricavati dalla somma dei requisiti di fondi propri delle operazioni non liquidate moltiplicando la “differenza di prezzo” indicata nella colonna 020 per il fattore appropriato basato sul numero di giorni lavorativi di ritardo rispetto alla data di regolamento (categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR).

da 080 a 120

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100 %)

L’ente segnala nelle righe da 080 a 120 informazioni riguardanti il rischio di regolamento/consegna delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione conformemente alle categorie di cui alla tabella 1 dell’articolo 378 del CRR.

Non sono previsti requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento/consegna per le operazioni che risultano non liquidate meno di cinque giorni lavorativi dopo la data di regolamento prevista.

3.7.   C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)

3.7.1.   Osservazioni di carattere generale

100.

Quando l’ente agisce in qualità di cedente, le informazioni contenute in questo modello sono richieste per tutte le cartolarizzazioni per le quali è riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. Se l’ente agisce in qualità di investitore, devono essere segnalate tutte le esposizioni.

101.

Le informazioni da segnalare sono condizionate dal ruolo svolto dall’ente nel contesto della cartolarizzazione, pertanto si utilizzano elementi di segnalazione specifici per i cedenti, i promotori e gli investitori.

102.

Il presente modello contiene informazioni comuni sulle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche contenute nel portafoglio bancario.

3.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

L’ente cedente segnala l’importo in essere, alla data di riferimento per le segnalazioni, di tutte le esposizioni correnti verso la cartolarizzazione create nell’operazione di cartolarizzazione, a prescindere dal soggetto che detiene le posizioni. Sono pertanto segnalate le esposizioni verso la cartolarizzazione in bilancio (ad esempio obbligazioni, prestiti subordinati) nonché le esposizioni fuori bilancio e i derivati (ad esempio linee di credito subordinate, linee di liquidità, contratti swap su tassi d’interesse, credit default swap, eccetera) creati dalla cartolarizzazione.

Il cedente non segnala in questo modello le cartolarizzazioni tradizionali nelle quali non detiene alcuna posizione. A tal fine le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente includono clausole di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 242, punto 16, del CRR nella cartolarizzazione di esposizioni rotative.

0020-0040

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Articoli 251 e 252 del CRR

Il valore corretto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito utilizzate nella struttura di cartolarizzazione non tiene conto dei disallineamenti di durata.

0020

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVA)

La procedura dettagliata per il calcolo del valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) da segnalare in questa colonna è esposta nell’articolo 223, paragrafo 2, del CRR.

0030

(-) DEFLUSSI TOTALI (-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

Conformemente alla regola generale per gli “afflussi” e i “deflussi”, gli importi segnalati in questa colonna figurano come “afflussi” nel corrispondente modello relativo al rischio di credito (CR SA o CR IRB) e nella classe di esposizioni alla quale il soggetto segnalante assegna il fornitore della protezione (ovvero il terzo al quale il segmento è trasferito mediante protezione del credito di tipo personale).

La procedura di calcolo dell’importo nominale corretto per il “rischio di cambio” della protezione del credito (G*) è indicata nell’articolo 233, paragrafo 3, del CRR.

0040

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

Tutti i segmenti mantenuti o riacquistati, ad esempio le posizioni che coprono le prime perdite non traslate, sono segnalati al rispettivo valore nominale.

Nel calcolo dell’importo mantenuto o riacquistato della protezione del credito non si tiene conto dell’effetto dei coefficienti di scarto (haircut) di vigilanza sulla protezione del credito.

0050

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall’ente segnalante, calcolate in conformità dell’articolo 248, paragrafi 1 e 2, del CRR, senza applicare i fattori di conversione del credito, al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, e degli eventuali sconti su prezzi d’acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all’articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, e al lordo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.

La compensazione è rilevante unicamente per i derivati multipli forniti alla stessa società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) coperti da accordi di compensazione ammissibili.

Nelle cartolarizzazioni sintetiche le posizioni detenute dal cedente sotto forma di elementi in bilancio e/o ragioni di credito dell’investitore derivano dall’aggregazione delle colonne da 0010 a 0040.

0060

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Articolo 248 del CRR Le rettifiche di valore e gli accantonamenti da segnalare in questa colonna si riferiscono soltanto alle posizioni verso la cartolarizzazione; non sono considerate le rettifiche di valore delle esposizioni cartolarizzate.

0070

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

Questa colonna comprende i valori delle esposizioni delle posizioni verso la cartolarizzazione, calcolate in conformità dell’articolo 248, paragrafi 1 e 2, del CRR, al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, senza applicare i fattori di conversione, e al lordo degli eventuali sconti su prezzi d’acquisto non rimborsabili sulle esposizioni cartolarizzate di cui all’articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, e al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti relativi alla posizione verso la cartolarizzazione.

0080-0110

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL’ESPOSIZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del CRR, parte tre, titolo II, capo 4, del CRR e articolo 249 del CRR

Gli enti forniscono in queste colonne informazioni sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito che riducono il rischio di credito di una o più esposizioni mediante sostituzione di esposizioni (come indicato sotto in riferimento agli afflussi e ai deflussi).

Se una garanzia reale influisce sul valore dell’esposizione (ad esempio se è utilizzata per le tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione), il suo importo è limitato al valore dell’esposizione.

Gli elementi da segnalare in questa riga sono:

1.

garanzie reali, costituite a norma dell’articolo 222 del CRR (metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie);

2.

la protezione del credito ammissibile di tipo personale.

0080

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (GA)

Protezione del credito di tipo personale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 59, del CRR, e articoli da 234 a 236 del CRR

0090

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

Protezione del credito di tipo reale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 58, del CRR, di cui all’articolo 249, paragrafo 2, primo comma, del CRR e come disciplinato agli articoli 195, 197 e 200 del CRR.

Le credit linked note e la compensazione in bilancio di cui agli articoli 218 e 219 del CRR sono trattate come garanzie in contante.

0100-0110

SOSTITUZIONE DELL’ESPOSIZIONE DOVUTA ALL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Sono segnalati gli afflussi e i deflussi all’interno delle stesse classi di esposizioni e, ove rilevanti, i fattori di ponderazione del rischio o le classi di debitori.

0100

(-) DEFLUSSI TOTALI

Articolo 222, paragrafo 3, articolo 235, paragrafi 1 e 2, e articolo 236 del CRR

I deflussi corrispondono alla parte garantita dell’“esposizione al netto delle rettifiche di valore e degli accantonamenti” che è dedotta dalla classe di esposizioni del debitore e, ove rilevante, dalla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori, e successivamente assegnata alla classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevante, alla relativa ponderazione del rischio o classe di debitori.

Tale importo è considerato un afflusso nella classe di esposizioni del fornitore della protezione e, ove rilevanti, nelle relative ponderazioni del rischio o classi di debitori.

0110

AFFLUSSI TOTALI

In questa colonna sono segnalate come afflussi le posizioni verso la cartolarizzazione che costituiscono titoli di debito e sono utilizzate come garanzie reali finanziarie ammissibili conformemente all’articolo 197, paragrafo 1, del CRR se è utilizzato il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

0120

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL’ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questa colonna include le esposizioni assegnate alla ponderazione del rischio e alla classe di esposizioni corrispondenti dopo aver tenuto conto dei deflussi e degli afflussi dovuti a “tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) con effetti di sostituzione sull’esposizione”.

0130

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL’IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (CVAM)

Articoli da 223 a 228 del CRR

L’importo segnalato comprende anche le credit linked note (articolo 218 del CRR).

0140

VALORE DELL’ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all’articolo 248 del CRR, ma senza applicare i fattori di conversione di cui all’articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

0150

DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0 %

Articolo 248, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Ai fini di questa colonna il fattore di conversione è definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56, del CRR.

Ai fini della segnalazione, i valori dell’esposizione corretti integralmente (E* sono segnalati per il fattore di conversione 0 %.

0160

(-) SCONTI SU PREZZI D’ACQUISTO NON RIMBORSABILI

Conformemente all’articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % eventuali sconti sul prezzo di acquisto non rimborsabili connessi a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti abbiano determinato la riduzione dei fondi propri.

0170

(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI

Conformemente all’articolo 248, paragrafo 1, lettera d), del CRR, un ente cedente può dedurre dal valore dell’esposizione della posizione verso la cartolarizzazione a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 l’importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche delle esposizioni sottostanti determinato conformemente all’articolo 110 del CRR.

0180

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Valore dell’esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione calcolato conformemente all’articolo 248 del CRR

0190

(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

Conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 253, paragrafo 1, del CRR, nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %, gli enti possono dedurre dai fondi propri il valore dell’esposizione della posizione, in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.

0200

VALORE DELL’ESPOSIZIONE SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Valore dell’esposizione meno il valore dell’esposizione dedotto dai fondi propri.

0210

SEC-IRBA

Articolo 254, paragrafo 1, lettera a), del CRR

0220-0260

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

Esposizioni cui è applicato il SEC-IRBA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.

0270

DI CUI: CALCOLATE A NORMA DELL’ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

Articolo 255, paragrafo 4, del CRR

Ai fini di questa colonna le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.

0280

SEC-SA

Articolo 254, paragrafo 1, lettera b), del CRR

0290-0340

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

Esposizioni cui è applicato il SEC-SA ripartite per fasce di ponderazione del rischio.

Per RW = 1 250 % (W ignoto), l’articolo 261, paragrafo 2, lettera b), quarto comma, del CRR prevede che la posizione nella cartolarizzazione sia ponderata per il 1 250 % laddove l’ente non conosca lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio.

0350

SEC-ERBA

Articolo 254, paragrafo 1, lettera c), del CRR

0360-0570

RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE/LUNGO TERMINE)

Articolo 263 del CRR

Le posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA con un rating desunto di cui all’articolo 254, paragrafo 2, del CRR sono segnalate come posizioni provviste di rating.

I valori delle esposizioni soggetti a ponderazione del rischio sono ripartiti in funzione del termine breve o lungo e delle classi di merito di credito come previsto alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 263 e alle tabelle 3 e 4 dell’articolo 264 del CRR.

0580-0630

RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA

Per ciascuna posizione verso la cartolarizzazione gli enti considerano una delle opzioni seguenti nelle colonne 0580-0620.

0580

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

Articolo 254, paragrafo 2, lettera c), del CRR

Tutti i prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali sono segnalati in questa colonna, anche se rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 254, paragrafo 2, lettera a) o b), del CRR.

0590

OPZIONE SEC-ERBA

Articolo 254, paragrafo 3, del CRR

0600

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL CRR

Articolo 254, paragrafo 2, lettera a), del CRR

0610

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL CRR

Articolo 254, paragrafo 2, lettera b), del CRR

0620

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL CRR

Le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al SEC-ERBA, quando l’applicazione del SEC-IRBA o del SEC-SA è stata esclusa dalle autorità competenti a norma dell’articolo 254, paragrafo 4, o dell’articolo 258, paragrafo 2, del CRR

0630

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

Posizioni verso la cartolarizzazione cui è applicato il SEC-ERBA secondo la gerarchia dei metodi di cui all’articolo 254, paragrafo 1, del CRR

0640

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articolo 254, paragrafo 5, del CRR riguardante l’applicazione del metodo della valutazione interna (IAA) per le posizioni in programmi ABCP.

0650-0690

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

Esposizioni cui è applicato il metodo della valutazione interna ripartite per fasce di ponderazione del rischio

0700

ALTRO (RW = 1 250 %)

Se non viene applicato nessuno dei metodi precedenti, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente all’articolo 254, paragrafo 7, del CRR.

0710-0860

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima delle rettifiche dovute a disallineamenti di durata o violazioni delle disposizioni in materia di due diligence, escluso qualsiasi importo dell’esposizione ponderato per il rischio riguardante esposizioni riassegnate a un altro modello mediante deflussi.

0840

IAA: FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

In questa colonna deve essere indicata la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione.

0860

IMPORTO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO, DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

Per le cartolarizzazioni sintetiche con disallineamenti di durata, l’importo da segnalare in questa colonna non tiene conto dei disallineamenti di durata.

0870

RETTIFICA DELL’IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

Per i disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche è incluso RW*-RW(SP), calcolato a norma dell’articolo 252 del CRR, tranne per i segmenti con una ponderazione del rischio del 1 250 %, dove l’importo da segnalare è zero. L’importo RW(SP) comprende non solo gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio indicati nella colonna 0650 ma anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni riassegnate a altri modelli mediante deflussi.

0880

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402  (11)

Conformemente all’articolo 270 bis del CRR, se l’ente non rispetta determinati requisiti, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applicherebbe alle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione a norma della parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR.

0890

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, prima dell’applicazione dei limiti di cui agli articoli 267 e 268 del CRR.

0900

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Conformemente all’articolo 267 del CRR l’ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

0910

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

Conformemente all’articolo 268 del CRR gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.

0920

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

Importo totale dell’esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, sezione 3, del CRR, considerando la ponderazione del rischio totale come indicato all’articolo 247, paragrafo 6, del CRR.

0930

VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

Importo delle esposizioni ponderato per il rischio derivante dalle esposizioni riassegnate al fornitore degli strumenti di attenuazione del rischio e pertanto computate nel modello corrispondente, che sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle posizioni verso la cartolarizzazione.

103.

Il modello è suddiviso in tre grandi blocchi di righe contenenti dati riguardanti le esposizioni create/promosse/mantenute o acquistate da cedenti, investitori e promotori. Per ciascuna di esse le informazioni sono ripartite per elementi in bilancio e fuori bilancio e derivati, nonché in base all’essere o meno soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

104.

Le posizioni trattate secondo il SEC-ERBA e le posizioni prive di rating (esposizioni alla data di riferimento per le segnalazioni) sono ripartite in base alle classi di merito di credito applicate all’avvio (ultimo blocco di righe). Questa informazione è segnalata dai cedenti, dai promotori e dagli investitori.

Righe

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

Le esposizioni totali fanno riferimento all’importo complessivo delle cartolarizzazioni e delle ricartolarizzazioni in essere. Questa riga riassume tutte le informazioni segnalate dai cedenti, dai promotori e dagli investitori nelle righe successive.

0020

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione in essere ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR, che non sono ricartolarizzazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 63, del CRR.

0030

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 243 o 270 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0040

ESPOSIZIONI STS

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione STS che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 243 del CRR.

0050

POSIZIONE SENIOR VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI DELLE PMI

Importo totale delle posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 270 del CRR.

0060, 0120, 0170, 0240, 0290, 0360 e 0410

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Articolo 254, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e articoli 259, 261, 263, 265, 266 e 269 del CRR

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono ammesse al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0070, 0190, 0310 e 0430

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

Importo totale delle posizioni verso la ricartolarizzazione in essere ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR.

0080

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di cedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR.

0090-0130, 0210-0250 e 0330-0370

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI IN BILANCIO

In conformità dell’articolo 248, paragrafo 1, lettera a), del CRR, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo l’applicazione di eventuali rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche alla posizione verso la cartolarizzazione in conformità dell’articolo 110 del CRR.

Gli elementi in bilancio sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all’applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all’articolo 243 del CRR nelle righe 0100 e 0120 e sull’importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del CRR nelle righe 0110 e 0130.

0100, 0220 e 0340

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 243 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0110, 0130, 0160, 0180, 0230, 0250, 0280, 0300, 0350, 0370, 400 e 420

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del CRR.

0140-0180, 0260-0300 e 0380-0420

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Queste righe contengono informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione relative a elementi fuori bilancio e derivati soggette a un fattore di conversione nell’ambito del quadro in materia di cartolarizzazione. Ove non diversamente specificato, il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale meno qualsiasi rettifica di valore su crediti specifica di tale posizione, moltiplicato per un fattore di conversione del 100 %.

Le posizioni verso la cartolarizzazione fuori bilancio risultanti da uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR sono determinate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR. Il valore dell’esposizione per il rischio di controparte di uno degli strumenti derivati elencati nell’allegato II del CRR è determinato conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del CRR.

Per le linee di liquidità, le linee di credito e gli anticipi per cassa del gestore gli enti segnalano l’importo non utilizzato.

Per gli swap su tassi d’interesse e su valute è indicato il valore dell’esposizione (calcolato conformemente all’articolo 248, paragrafo 1, del CRR).

Gli elementi fuori bilancio e i derivati sono ripartiti in funzione delle informazioni relative all’applicazione del trattamento differenziato ai fini patrimoniali di cui all’articolo 270 del CRR nelle righe 0150 e 0170 e sull’importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del CRR nelle righe 0160 e 0180. Si applicano gli stessi riferimenti giuridici previsti per le righe da 0100 a 0130.

0150, 0270 e 0390

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 243 o 270 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

0200

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio e gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di investitore.

Ai fini di questo modello, per “investitore” s’intende un ente che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore.

0320

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

Questa riga riassume le informazioni riguardanti gli elementi in bilancio, gli elementi fuori bilancio e i derivati delle posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione nelle quali l’ente ha il ruolo di promotore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

0440-0670

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO (CQS) ALL’AVVIO

Queste righe contengono informazioni sulle posizioni in essere (alla data di riferimento per le segnalazioni) per le quali è stata determinata la classe di merito di credito (come indicato nelle tabelle 1 e 2 dell’articolo 263 e nelle tabelle 3 e 4 dell’articolo 264 del CRR) alla data di creazione (avvio). Per le posizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo l’IAA, la CQS è quella corrispondente alla prima assegnazione del rating IAA. In mancanza di questa informazione sono segnalati i dati disponibili equivalenti alle classi di merito di credito di più antica data.

Queste righe devono essere compilate soltanto per le colonne 0180-0210, 0280, 0350-0640, 0700-0720, 0740, 0760-0830 e 0850.

3.9.   INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC DETAILS)

3.9.1.   Ambito di applicazione del modello SEC DETAILS

109.

Questi modelli contengono informazioni suddivise per singola operazione (a differenza delle informazioni aggregate segnalate nei modelli CR SEC, MKR SA SEC, MKR SA CTP, CA1 e CA2) riguardanti tutte le cartolarizzazioni alle quali l’ente segnalante partecipa. Sono indicate le caratteristiche principali di ciascuna cartolarizzazione, quali la natura del portafoglio sottostante e i requisiti di fondi propri.

110.

Questi modelli devono essere compilati per:

a.

le cartolarizzazioni create/promosse dall’ente segnalante, anche qualora esso non detenga alcuna posizione nella cartolarizzazione. Laddove l’ente detenga almeno una posizione nella cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che vi sia o non vi sia stato un trasferimento significativo del rischio, l’ente segnala informazioni riguardanti tutte le posizioni da esso detenute (nel portafoglio bancario oppure nel portafoglio di negoziazione). Le posizioni detenute comprendono le posizioni mantenute a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 e, in caso di applicazione dell’articolo 43, paragrafo 6, di detto regolamento, dell’articolo 405 del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018;

b.

le cartolarizzazioni il cui sottostante finale è costituito da passività finanziarie emesse originariamente dall’ente segnalante e acquisite (parzialmente) da un veicolo per la cartolarizzazione. Tale sottostante potrebbe includere obbligazioni garantite o altre passività ed è identificato come tale nella colonna 160;

c.

le posizioni detenute nelle cartolarizzazioni quando l’ente segnalante non è né il cedente né il promotore (ossia è investitore e prestatore originario).

111.

Questi modelli devono essere compilati dai gruppi consolidati e dagli enti autonomi (12) situati nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri. Nel caso di cartolarizzazioni che coinvolgono più di un soggetto del medesimo gruppo consolidato, è segnalata la ripartizione dettagliata per singolo soggetto.

112.

In considerazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402, secondo il quale gli enti che investono in posizioni verso la cartolarizzazione devono acquisire molte informazioni sulle posizioni stesse per adempiere agli obblighi di due diligence, l’ambito di segnalazione del modello si applica agli investitori in misura ridotta. Essi compilano in particolare le colonne 010-040; 070-110; 161; 190; 290-300; 310-470.

113.

Gli enti che hanno il ruolo di prestatori originari (e che non hanno anche il ruolo di cedente o promotore nella medesima cartolarizzazione) devono in linea di massima compilare il modello nella stessa misura degli investitori.

3.9.2   Ripartizione del modello SEC DETAILS

113 bis.

Il SEC DETAILS consta di due modelli. Il SEC DETAILS fornisce una panoramica generale delle cartolarizzazioni e il SEC DETAILS 2 fornisce una ripartizione delle stesse cartolarizzazioni in funzione del metodo applicato.

113 ter.

Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono segnalate solo nelle colonne 005-020, 420, 430, 431, 432, 440 e 450-470. Per le colonne 420, 430 e 440 gli enti tengono conto dell’RW corrispondente al requisito di fondi propri della posizione netta.

3.9.3   C 14.00 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS)

Colonne

005

NUMERO DI RIGA

Il numero di riga è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

CODICE INTERNO

Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all’identificativo dell’operazione di cartolarizzazione.

020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (codice/denominazione)

Codice utilizzato per la registrazione legale dell’operazione di cartolarizzazione o, in sua mancanza, denominazione con la quale l’operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all’interno dell’ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

021

CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?

Questa colonna indica se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione infragruppo, privata o pubblica.

Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:

“PRI” = privata;

“INT” = infragruppo;

“PUB” = pubblica.

110

RUOLO DELL’ENTE: (CEDENTE/PROMOTORE/PRESTATORE ORIGINARIO/INVESTITORE)

Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:

“O” = cedente;

“S” = promotore;

“I” = investitore;

“L” = prestatore originario.

Cedente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR e promotore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR. Si presume che gli investitori siano gli enti cui si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402. Nei casi in cui si applica l’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, si applicano gli articoli 406 e 407 del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

030

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE (codice/denominazione)

In questa colonna è segnalato il codice LEI applicabile al cedente o, in sua mancanza, il codice attribuito al cedente dall’autorità di vigilanza o, in sua mancanza, la denominazione dell’ente stesso.

Per le cartolarizzazioni multi-seller nelle quali l’ente segnalante è coinvolto come cedente, promotore o prestatore originario, l’ente segnalante riporta l’identificativo di tutti i soggetti appartenenti al suo gruppo consolidato che sono coinvolti nell’operazione (come cedente, promotore o prestatore originario). Se il codice non è disponibile o non è noto all’ente segnalante, è indicata la denominazione dell’ente.

Nel caso di cartolarizzazioni multi-seller in cui l’ente segnalante detiene una posizione in qualità di investitore, l’ente segnalante fornisce l’identificativo di tutti i diversi cedenti coinvolti nella cartolarizzazione o, se non disponibile, le denominazioni dei diversi cedenti. Se le denominazioni non gli sono note, l’ente segnalante indica che la cartolarizzazione è “multi-seller”.

040

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE (TRADIZIONALE/SINTETICA/PROGRAMMA ABCP/OPERAZIONE ABCP)

Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:

“AP” = programma ABCP;

“AT” = operazione ABCP;

“T” = tradizionale;

“S” = sintetica.

Le definizioni di “programma di emissione di commercial paper garantiti da attività”, “operazione su commercial paper garantiti da attività”, “cartolarizzazione tradizionale” e “cartolarizzazione sintetica” figurano all’articolo 242, punti da 11 a 14, del CRR.

051

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

Gli enti in quanto cedenti, promotori e prestatori originari inseriscono una delle seguenti abbreviazioni:

“K” = rilevate totalmente;

“P” = eliminate in parte;

“R” = eliminate totalmente;

“N” = non applicabile

Questa colonna riassume il trattamento contabile dell’operazione. Il trasferimento significativo del rischio ai sensi degli articoli 244 e 245 del CRR non incide sul trattamento contabile dell’operazione nell’ambito della disciplina contabile applicabile.

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

L’opzione “P” (eliminate in parte) è selezionata quando le attività cartolarizzate sono rilevate in bilancio in misura pari al coinvolgimento continuativo del soggetto segnalante conformemente all’IFRS 9.3.2.16 – 3.2.21.

060

TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DI FONDI PROPRI?

I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:

“N” = non soggette a requisiti di fondi propri;

“B” = portafoglio bancario;

“T” = portafoglio di negoziazione;

“A” = parzialmente in entrambi i portafogli.

Articoli 109, 244 e 245 del CRR

Questa colonna riassume il trattamento ai fini della solvibilità dello schema di cartolarizzazione da parte del cedente. La colonna indica se i requisiti di fondi propri sono calcolati secondo le esposizioni cartolarizzate o secondo le posizioni verso la cartolarizzazione (portafoglio bancario/portafoglio di negoziazione).

Se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (non essendoci stato un trasferimento significativo del rischio), il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito è segnalato nel modello CR SA, qualora l’ente applichi all’esposizione cartolarizzata il metodo standardizzato, oppure nel modello CR IRB, qualora l’ente applichi all’esposizione cartolarizzata il metodo basato sui rating interni.

Al contrario, se i requisiti di fondi propri si basano su posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio bancario (in quanto è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio), le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito sono segnalate nel modello CR SEC. Per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute nel portafoglio di negoziazione, le informazioni sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono indicate nel modello MKR SA TDI (rischio di posizione generale standardizzato) e nel modello MKR SA SEC o nel modello MKR SA CTP (rischio di posizione specifico standardizzato) o ancora nel modello MKR IM (modelli interni).

Nelle cartolarizzazioni di passività i cedenti non compilano questa colonna.

061

TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO (SRT)

I cedenti, e soltanto loro, inseriscono le seguenti abbreviazioni:

“N” = nessun SRT riconosciuto e il soggetto segnalante pondera per il rischio le sue esposizioni cartolarizzate;

“A” = realizzazione dell’SRT a norma dell’articolo 244, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 245, paragrafo 2, lettera a), del CRR;

“B” = realizzazione dell’SRT a norma dell’articolo 244, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 245, paragrafo 2, lettera b), del CRR;

“C” = realizzazione dell’SRT a norma dell’articolo 244, paragrafo 3, lettera a), o dell’articolo 245, paragrafo 3, lettera a), del CRR;

“D” = attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % o deduzione delle posizioni mantenute a norma dell’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del CRR.

Questa colonna riassume se è stato realizzato un trasferimento significativo e, in caso affermativo, con quali mezzi. La realizzazione dell’SRT determinerà il corretto trattamento ai fini della solvibilità da parte del cedente.

070

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

Conformemente alla definizione di “cartolarizzazione” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR e alla definizione di “ricartolarizzazione” di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR, indicare il tipo di sottostante utilizzando le seguenti abbreviazioni:

“S” = cartolarizzazione;

“R” = ricartolarizzazione.

075

CARTOLARIZZAZIONE STS

Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402

Inserire una delle seguenti abbreviazioni:

Y

Sì;

N

No.

446

CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Articoli 243 e 270 del CRR

Gli enti utilizzano una delle seguenti abbreviazioni:

Y

Sì;

N

No.

“Sì (Y)” va indicato sia in caso di cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali a norma dell’articolo 243 del CRR che in caso di posizioni senior verso cartolarizzazioni delle PMI (non STS) ammissibili a tale trattamento a norma dell’articolo 270 del CRR.

080-100

MANTENIMENTO

Articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 Nei casi in cui si applica l’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, si applica l’articolo 405 del CRR nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.

080

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

Per ciascuno schema di cartolarizzazione creato è segnalato il pertinente tipo di mantenimento dell’interesse economico netto, come previsto dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402:

A –

sezione verticale (posizioni verso la cartolarizzazione): “il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;

V –

sezione verticale (esposizioni cartolarizzate): il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate se il rischio di credito così mantenuto rispetto a tali esposizioni cartolarizzate è sempre alla pari con o è subordinato al rischio di credito cartolarizzato rispetto alle medesime posizioni;

B –

esposizioni rotative: “in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

C –

in bilancio: “il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione”;

D –

prime perdite: “il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate”;

E –

esente: questo codice è utilizzato per segnalare le cartolarizzazioni cui si applica l’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;

U –

non conforme o sconosciuto: questo codice è utilizzato quando l’ente segnalante non sa con certezza quale sia il tipo di mantenimento applicato oppure in caso di inadempienza.

090

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

Il mantenimento di un interesse economico netto rilevante da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione riguarda una percentuale non inferiore al 5 % (alla data di creazione).

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente) o “N” (non applicabile).

100

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:

Y

Sì;

N

No.

Non occorre compilare questa colonna se nella colonna 080 (tipo di mantenimento applicato) è riportato il codice “E” (esente).

120-130

PROGRAMMI NON ABCP

Data la loro particolarità di essere costituiti da una pluralità di posizioni individuali verso la cartolarizzazione, i programmi ABCP (definiti nell’articolo 242, punto 11, del CRR) sono esenti dalla segnalazione nelle colonne 120, 121 e 130.

120

DATA DI CREAZIONE (mm/aaaa)

Il mese e l’anno della data di creazione della cartolarizzazione (che è la data di separazione o di chiusura del portafoglio) sono indicati nel formato “mm/aaaa”.

Per ciascuno schema di cartolarizzazione la data di creazione non può variare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva. Nel caso specifico degli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool, la data di creazione è la data della prima emissione dei titoli.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

121

DATA DELL’ULTIMA EMISSIONE (mm/aaaa)

Il mese e l’anno della data dell’ultima emissione di titoli nella cartolarizzazione sono indicati nel formato “mm/aaaa”.

Il regolamento (UE) 2017/2402 si applica solo alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019. La data dell’ultima emissione di titoli determina se ciascuno schema di cartolarizzazione rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

Questa colonna contiene l’importo (calcolato sulla base delle esposizioni originarie prima dell’applicazione dei fattori di conversione) del portafoglio cartolarizzato alla data di creazione della cartolarizzazione.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da open pool è segnalato l’importo riferito alla data di creazione della prima emissione dei titoli. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun’altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l’importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per le cartolarizzazioni di passività sono segnalati soltanto gli importi emessi dal soggetto segnalante.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

140-225

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

Nelle colonne da 140 a 225 il soggetto segnalante deve inserire informazioni su varie caratteristiche del portafoglio cartolarizzato.

140

IMPORTO COMPLESSIVO

Gli enti segnalano il valore del portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni, ossia l’importo in essere delle esposizioni cartolarizzate. Per le cartolarizzazioni tradizionali non occorre inserire nessun’altra attività del portafoglio della cartolarizzazione. Per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller (ossia con più di un cedente) è segnalato soltanto l’importo corrispondente al contributo del soggetto segnalante al portafoglio cartolarizzato. Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool (ossia quando il portafoglio di attività cartolarizzate non può essere ampliato dopo la data di creazione) l’importo è ridotto progressivamente.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

150

QUOTA DELL’ENTE (%)

Quota (percentuale con due decimali) che l’ente detiene nel portafoglio cartolarizzato alla data di riferimento per le segnalazioni. La percentuale da segnalare in questa colonna è, per impostazione predefinita, il 100 %, salvo per gli schemi di cartolarizzazione multi-seller. In tal caso il soggetto segnalante indica il proprio contributo attuale al portafoglio cartolarizzato (equivalente alla colonna 140 in termini relativi).

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

160

TIPO

Questa colonna contiene informazioni sul tipo di attività (da “mutui ipotecari residenziali” a “altre esposizioni all’ingrosso”) o passività (“obbligazioni garantite” e “altre passività”) del portafoglio cartolarizzato. L’ente seleziona una delle seguenti opzioni, considerando il valore dell’EAD più elevato:

Settore al dettaglio:

 

mutui ipotecari residenziali;

 

crediti su carta di credito;

 

prestiti al consumo;

 

prestiti a PMI (trattate come clienti al dettaglio);

 

altre esposizioni al dettaglio.

Settore all’ingrosso:

 

mutui ipotecari non residenziali;

 

locazione finanziaria (leasing);

 

prestiti a imprese;

 

prestiti a PMI (trattate come imprese);

 

crediti commerciali;

 

altre esposizioni all’ingrosso.

Passività:

 

obbligazioni garantite;

 

altre passività.

Se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate è una combinazione dei tipi sopraelencati, l’ente indica il tipo più importante. Per le ricartolarizzazioni l’ente indica il pool sottostante finale delle attività. Il tipo “altre passività” comprende buoni del Tesoro e credit linked note.

Per gli schemi di cartolarizzazione assistiti da closed pool il tipo non può cambiare tra una data di riferimento per le segnalazioni e la successiva.

171

% DI IRB NEL METODO APPLICATO

Questa colonna contiene informazioni sul metodo/sui metodi che l’ente intende applicare alle esposizioni cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni.

Gli enti segnalano la percentuale delle esposizioni cartolarizzate, misurata in base al valore dell’esposizione, cui è applicato il metodo basato sui rating interni alla data di riferimento per le segnalazioni.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Tuttavia questa colonna non riguarda le cartolarizzazioni di passività.

180

NUMERO DI ESPOSIZIONI

Articolo 259, paragrafo 4, del CRR

Questa colonna deve essere compilata obbligatoriamente soltanto dagli enti che applicano il metodo SEC-IRBA alle posizioni verso la cartolarizzazione (e che pertanto indicano più del 95 % nella colonna 171). Gli enti segnalano il numero effettivo di esposizioni.

Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività). Questa colonna non è compilata se l’ente segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione. Gli investitori non compilano questa colonna.

181

ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)

Articolo 261, paragrafo 2, del CRR

Anche se l’ente non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l’ente segnala il fattore “W” (relativo alle esposizioni sottostanti in stato di default) che deve essere calcolato conformemente all’articolo 261, paragrafo 2, del CRR.

190

PAESE

Gli enti inseriscono il codice (ISO 3166-1 alpha-2) del paese di origine del sottostante finale dell’operazione, ossia il paese del debitore diretto delle esposizioni originarie cartolarizzate (metodo look-through). Se il portafoglio della cartolarizzazione comprende più paesi, l’ente indica il paese più importante. Se nessun paese supera la soglia del 20 % basata sull’importo delle attività/passività, si indica “altri paesi”.

201

LGD (%)

La perdita in caso di default media ponderata per l’esposizione (LGD) deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 170). La LGD è calcolata a norma dell’articolo 259, paragrafo 5, del CRR.

Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

202

EL (%)

La perdita attesa media ponderata per l’esposizione (EL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171). In caso di attività cartolarizzate cui è applicato lo SA, la EL da indicare è costituita dalle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui all’articolo 111 del CRR. La EL è calcolata secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3, del CRR. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

203

UL (%)

La perdita inattesa media ponderata per l’esposizione (UL) delle attività cartolarizzate deve essere segnalata soltanto dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 170). La UL delle attività è pari all’importo dell’esposizione ponderato per il rischio (RWEA) moltiplicato per 8 %. L’RWEA è calcolato secondo quanto indicato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del CRR. Questa colonna non deve essere compilata in caso di cartolarizzazione di passività o se i requisiti di fondi propri si basano sulle esposizioni cartolarizzate (nel caso di una cartolarizzazione di attività).

204

DURATA MEDIA PONDERATA PER L’ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La durata media ponderata per l’esposizione (WAM) delle attività cartolarizzate alla data di riferimento per le segnalazioni è segnalata da tutti gli enti indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Gli enti calcolano la durata di ciascuna attività come indicato all’articolo 162, paragrafo 2, lettere a) e f), del CRR senza applicare il massimale di 5 anni.

210

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

Rettifiche di valore e accantonamenti (articolo 159 del CRR) relativi a perdite su crediti effettuati conformemente alla disciplina contabile applicabile al soggetto segnalante. Le rettifiche di valore comprendono qualsiasi importo rilevato nel conto economico a titolo di perdite su crediti di attività finanziarie dalla loro rilevazione iniziale in bilancio (comprese le perdite dovute al rischio di credito di attività finanziarie valutate al valore equo che non sono dedotte dal valore dell’esposizione), più gli sconti sulle attività acquistate in stato di default di cui all’articolo 166, paragrafo 1, del CRR. Gli accantonamenti comprendono gli importi accumulati delle perdite su crediti negli elementi fuori bilancio.

Questa colonna contiene informazioni sulle rettifiche di valore e gli accantonamenti applicati alle esposizioni cartolarizzate. Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività.

Questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

221

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) KIRB

Questa colonna è compilata unicamente dagli enti che applicano il SEC-IRBA (e pertanto indicano 95 % o più nella colonna 171) e contiene informazioni sul KIRB di cui all’articolo 255 del CRR. Il KIRB è espresso in percentuale (con due decimali).

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

222

% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB

I portafogli IRB ai sensi dell’articolo 242, punto 7, del CRR, a condizione che l’ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del CRR, su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti (articolo 259, paragrafo 2, del CRR).

223

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) KSA

Anche se non applica il metodo SEC-SA alle posizioni verso la cartolarizzazione, l’ente compila questa colonna. Questa colonna contiene informazioni sul KSA di cui all’articolo 255, paragrafo 6, del CRR. Il KSA è espresso in percentuale (con due decimali).

Questa colonna non è compilata per la cartolarizzazione di passività. Per la cartolarizzazione di attività, questa informazione è segnalata anche se il soggetto segnalante non detiene alcuna posizione nella cartolarizzazione.

225

VOCI PER MEMORIA

225

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL’ESERCIZIO CORRENTE

Articolo 110 del CRR

230-304

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulla struttura della cartolarizzazione in base alle posizioni in bilancio/fuori bilancio, ai segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) e alla scadenza alla data di riferimento per le segnalazioni.

Per le cartolarizzazioni multi-seller è indicato soltanto l’importo corrispondente o attribuito all’ente segnalante.

230-252

ELEMENTI IN BILANCIO

Questo blocco di colonne contiene informazioni sugli elementi in bilancio ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

230-232

SENIOR

230

IMPORTO

Importo delle posizioni verso la cartolarizzazione senior ai sensi dell’articolo 242, punto 6, del CRR.

231

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

Il punto di attacco (%) di cui all’articolo 256, paragrafo 1, del CRR.

232 e 252

CQS

Classi di merito di credito (CQS) previste per gli enti che applicano il SEC-ERBA (tabelle 1 e 2 dell’articolo 263 e tabelle 3 e 4 dell’articolo 264 del CRR). Queste colonne sono compilate per tutte le operazioni con rating, indipendentemente dal metodo applicato.

240-242

MEZZANINE

240

IMPORTO

L’importo da segnalare comprende:

posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine ai sensi dell’articolo 242, punto 18, del CRR;

posizioni verso la cartolarizzazione aggiuntive che non sono definite all’articolo 242, punto 6, 17 o 18, del CRR.

241

NUMERO DI SEGMENTI

Numero di segmenti mezzanine.

242

CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL PIÙ SUBORDINATO

CQS, determinata in conformità della tabella 2 dell’articolo 263 e della tabella 3 dell’articolo 264 del CRR, del segmento mezzanine più subordinato.

250-252

PRIME PERDITE

250

IMPORTO

Importo del segmento prime perdite ai sensi dell’articolo 242, punto 17, del CRR.

251

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

Il punto di distacco (%) di cui all’articolo 256, paragrafo 2, del CRR.

260-280

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Questo blocco di colonne contiene informazioni riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati ripartiti per segmento (senior/mezzanine/prime perdite).

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per gli elementi in bilancio ai fini della classificazione nei segmenti.

290-300

SCADENZA

290

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

Probabile data di chiusura dell’intera cartolarizzazione, alla luce delle clausole contrattuali e delle condizioni finanziarie attualmente attese. Di norma è la data che cade per prima tra quelle indicate di seguito:

i)

la prima data in cui può essere esercitata un’opzione clean-up call (ai sensi dell’articolo 242, punto 1, del CRR), tenendo conto della scadenza della o delle esposizioni sottostanti e del relativo tasso atteso di rimborso anticipato o di potenziali attività di rinegoziazione;

ii)

la prima data in cui il cedente può esercitare qualsiasi altra opzione call prevista dalle clausole contrattuali della cartolarizzazione che comporti il rimborso totale della cartolarizzazione.

Sono indicati il giorno, il mese e l’anno della prima data di chiusura prevista. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

291

OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL’OPERAZIONE

Tipo di call pertinente per la prima data di chiusura prevista:

opzione clean-up call che soddisfa i requisiti dell’articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del CRR;

altra opzione clean-up call;

altro tipo di opzione call.

300

DATA DI SCADENZA FINALE LEGALE

Data in cui tutto il capitale e gli interessi della cartolarizzazione devono essere restituiti per legge (sulla base dei documenti dell’operazione).

Sono indicati il giorno, il mese e l’anno della data di scadenza finale legale. Se disponibile è indicata la data esatta, altrimenti è indicato il primo giorno del mese.

302-304

VOCI PER MEMORIA

302

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di attacco del segmento più subordinato ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.

303

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

I cedenti, e soltanto loro, segnalano il punto di distacco del segmento più senior ceduto a terzi, per le cartolarizzazioni tradizionali, o protetto da terzi, per le cartolarizzazioni sintetiche.

304

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL’ENTE CEDENTE (%)

I cedenti, e soltanto loro, segnalano la perdita attesa (EL) più la perdita inattesa (UL) delle attività cartolarizzate trasferite a terzi in percentuale del totale della EL più la UL. Sono segnalate la EL e la UL delle esposizioni sottostanti, che sono poi assegnate tramite la cascata di cartolarizzazione ai rispettivi segmenti della cartolarizzazione. Per le banche che applicano lo SA, la EL è la rettifica di valore su crediti specifica delle attività cartolarizzate e la UL è il requisito patrimoniale delle esposizioni cartolarizzate.

3.9.4.   C 14.01 – Informazioni dettagliate sulle cartolarizzazioni (SEC DETAILS 2)

113 quater.

Il modello SEC DETAILS 2 è compilato separatamente per i seguenti metodi:

1)

SEC-IRBA;

2)

SEC-SA;

3)

SEC-ERBA;

4)

1 250 %.

Colonne

005

NUMERO DI RIGA

Il numero di riga è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.

010

CODICE INTERNO

Codice interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare la cartolarizzazione. Il codice interno è associato all’identificativo dell’operazione di cartolarizzazione.

020

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE (CODICE/DENOMINAZIONE)

Codice utilizzato per la registrazione legale della posizione verso la cartolarizzazione o dell’operazione di cartolarizzazione nel caso di diverse posizioni che possono essere segnalate nella stessa riga o, in sua mancanza, denominazione con la quale la posizione verso la cartolarizzazione o l’operazione di cartolarizzazione è nota sul mercato, o all’interno dell’ente in caso di cartolarizzazione interna o privata. Quando è disponibile il numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number — ISIN), ossia nel caso di operazioni pubbliche, in questa colonna sono riportati i caratteri comuni a tutti i segmenti della cartolarizzazione.

310-400

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE: ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni sulle posizioni verso la cartolarizzazione suddivise in posizioni in bilancio/fuori bilancio e in segmenti (senior/mezzanine/prime perdite) alla data di riferimento per le segnalazioni.

310-330

ELEMENTI IN BILANCIO

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne 230, 240 e 250 ai fini della classificazione nei segmenti.

340-361

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

Si applicano gli stessi criteri utilizzati per le colonne da 260 a 280 ai fini della classificazione nei segmenti.

351 e 361

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

% di ponderazione del rischio (RW) del garante ammissibile o % di ponderazione del rischio del corrispondente strumento che fornisce protezione del credito conformemente all’articolo 249 del CRR.

370-400

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Questo blocco di colonne contiene informazioni aggiuntive riguardanti gli elementi fuori bilancio e i derivati totali (già segnalati nelle colonne 340-361 in base a una ripartizione differente).

370

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

Questa colonna serve per le posizioni verso la cartolarizzazione detenute dal cedente e garantite tramite sostituti del credito diretti (direct credit substitutes, DCS).

Conformemente all’allegato I del CRR sono considerati sostituti del credito diretti (DCS) i seguenti elementi fuori bilancio a rischio pieno:

garanzie che assumono la forma di sostituti del credito;

lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito.

380

IRS/CRS

IRS significa “contratti swap su tassi di interesse”; CRS significa “contratti swap su valuta”. Tali derivati sono elencati nell’allegato II del CRR.

390

LINEE DI LIQUIDITÀ

Linee di liquidità ai sensi dell’articolo 242, punto 3, del CRR.

400

ALTRO

Elementi fuori bilancio restanti.

411

VALORE DELL’ESPOSIZIONE

Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0180 del modello CR SEC.

420

(-) VALORE DELL’ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

Questa informazione è correlata strettamente alla colonna 0190 del modello CR SEC.

In questa colonna è segnalato un importo negativo.

430

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni riguardanti l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio prima dell’applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia per schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio determinato sulla base delle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l’RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 570 del MKR SA SEC o le colonne 410 e 420 (la pertinente per il requisito di fondi propri) del MKR SA CTP.

431

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 267 del CRR

432

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

Articolo 268 del CRR

440

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Questa colonna contiene informazioni riguardanti l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dopo l’applicazione del massimale alle posizioni verso la cartolarizzazione (ossia per schemi di cartolarizzazione con trasferimento significativo del rischio). Per gli schemi di cartolarizzazione senza trasferimento significativo del rischio (cioè i requisiti di fondi propri determinati sulla base delle esposizioni cartolarizzate), in questa colonna non sono segnalati dati.

Questa colonna non è compilata per le cartolarizzazioni di passività.

Per le cartolarizzazioni contenute nel portafoglio di negoziazione, è segnalato l’RWEA relativo al rischio specifico. Cfr., rispettivamente, la colonna 600 del MKR SA SEC o la colonna 450 del MKR SA CTP.

447-448

VOCI PER MEMORIA

447

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA

Articoli 263 e 264 del CRR Questa colonna è compilata solo per le operazioni con rating prima dell’applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell’ambito del SEC-ERBA.

448

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA

Articoli 261 e 262 del CRR Questa colonna è compilata prima dell’applicazione del massimale e non è compilata per le operazioni nell’ambito del SEC-SA.

450-470

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

450

CTP O NON CTP?

Gli enti utilizzano le seguenti abbreviazioni:

C — portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP);

N — non CTP.

460-470

POSIZIONI NETTE — LUNGHE/CORTE

Cfr., rispettivamente, le colonne 050/060 del modello MKR SA SEC o del modello MKR SA CTP.

4.   MODELLI RELATIVI AL RISCHIO OPERATIVO

4.1.   C 16.00 – RISCHIO OPERATIVO (OPR)

4.1.1.   Osservazioni di carattere generale

114.

Questo modello contiene informazioni riguardanti il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR per il rischio operativo secondo il metodo base (BIA), il metodo standardizzato (TSA), il metodo standardizzato alternativo (ASA) e il metodo avanzato di misurazione (AMA). L’ente non può applicare contemporaneamente, a livello individuale, i metodi TSA e ASA per le linee di business “servizi bancari al dettaglio” e “servizi bancari a carattere commerciale”.

115.

Gli enti che applicano i metodi BIA, TSA e/o ASA calcolano i requisiti di fondi propri sulla base delle informazioni disponibili alla fine dell’esercizio finanziario. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, gli enti possono utilizzare stime aziendali. Se si utilizzano dati verificati mediante revisione contabile, gli enti segnalano tali dati, che dovrebbero restare invariati. Sono ammessi scostamenti da questo principio dell’“invarianza” se, ad esempio, nel periodo in questione si verificano circostanze eccezionali, quali acquisizioni recenti o dismissioni di soggetti o attività.

116.

Se un ente può dimostrare all’autorità competente che, a causa di circostanze eccezionali, quali fusioni o dismissioni di soggetti o attività, l’utilizzo della media triennale per il calcolo dell’indicatore rilevante determinerebbe una stima distorta del requisito di fondi propri per il rischio operativo, l’autorità competente può autorizzare l’ente a modificare il calcolo in modo da poter tener conto di tali circostanze. L’autorità competente può inoltre agire di propria iniziativa e richiedere all’ente di modificare il calcolo. L’ente operativo da meno di tre anni può avvalersi di stime aziendali prospettiche per il calcolo dell’indicatore rilevante, purché inizi a utilizzare dati storici non appena siano disponibili.

117.

Nelle colonne il modello riporta anzitutto informazioni riguardanti l’importo dell’indicatore rilevante delle attività bancarie soggette al rischio operativo, nonché l’importo dei prestiti e degli anticipi (quest’ultimo solo in caso di applicazione del metodo ASA) per gli ultimi tre anni. Nelle colonne successive sono segnalate le informazioni riguardanti l’importo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo. Ove applicabile, si deve specificare la parte di tale importo dovuta a un meccanismo di attribuzione. Per quanto riguarda il metodo AMA, sono aggiunte voci per memoria per illustrare in dettaglio l’effetto delle perdite attese, della diversificazione e delle tecniche di attenuazione sul requisito di fondi propri per il rischio operativo.

118.

Nelle righe le informazioni sono riportate in base al metodo di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo, con specificazione delle linee di business per i metodi TSA e ASA.

119.

Questo modello è trasmesso da tutti gli enti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio operativo.

4.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-030

INDICATORE RILEVANTE

Gli enti che utilizzano l’indicatore rilevante per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio operativo (secondo i metodi BIA, TSA e ASA) segnalano l’indicatore rilevante per i rispettivi anni nelle colonne da 010 a 030. Inoltre, in caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall’articolo 314 del CRR, gli enti segnalano anche, a fini informativi, l’indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

Di seguito, il termine “indicatore rilevante” si riferisce alla “somma degli elementi” alla fine dell’esercizio finanziario di cui al punto 1 della tabella 1 dell’articolo 316 del CRR.

Se l’ente dispone di dati sull’“indicatore rilevante” relativi a un periodo inferiore a tre anni, i dati storici disponibili (cifre verificate mediante revisione contabile) sono attribuiti alle corrispondenti colonne del modello in via prioritaria: se, ad esempio, sono disponibili dati storici relativi a un solo anno, questi sono segnalati nella colonna 030. Ove plausibile, le stime prospettiche sono inserite nella colonna 020 (stima dell’anno successivo) e nella colonna 010 (stima dell’anno + 2).

L’ente che non dispone di dati storici sull’“indicatore rilevante” può utilizzare stime aziendali prospettiche.

040-060

PRESTITI E ANTICIPI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO)

In queste colonne sono segnalati gli importi dei prestiti e degli anticipi delle linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio” di cui all’articolo 319, paragrafo 1, lettera b), del CRR. Detti importi servono per il calcolo dell’indicatore rilevante alternativo per determinare i requisiti di fondi propri corrispondenti alle attività soggette al metodo standardizzato alternativo (articolo 319, paragrafo 1, lettera a), del CRR).

Per la linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” sono inclusi anche i titoli detenuti all’esterno del portafoglio di negoziazione.

070

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Il requisito di fondi propri si calcola in base ai metodi applicati e conformemente agli articoli da 312 a 324 del CRR. L’importo risultante è segnalato nella colonna 070.

071

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO

Articolo 92, paragrafo 4, del CRR.

Requisiti di fondi propri nella colonna 070 moltiplicati per 12,5 .

080

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

Se è stato autorizzato l’utilizzo del metodo AMA a livello consolidato (articolo 18, paragrafo 1, del CRR), conformemente all’articolo 312, paragrafo 2, del CRR, il capitale di copertura del rischio operativo è ripartito tra i diversi soggetti del gruppo sulla base della metodologia applicata dagli enti per tener conto degli effetti della diversificazione nel sistema di misurazione del rischio utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, oppure congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE. Il risultato di tale ripartizione è segnalato in questa colonna.

090-120

VOCI PER MEMORIA NELL’AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

090

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Il requisito di fondi propri segnalato nella colonna 090 è quello della colonna 070, calcolato però prima di tener conto degli effetti di riduzione dovuti alle perdite attese, alla diversificazione e alle tecniche di attenuazione del rischio (cfr. sotto).

100

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

Nella colonna 100 è segnalata la riduzione dei requisiti di fondi propri dovuta alle perdite attese stimate nelle prassi operative interne (di cui all’articolo 322, paragrafo 2, lettera a), del CRR).

110

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

L’effetto della diversificazione riportato nella colonna 110 è la differenza tra la somma dei requisiti di fondi propri calcolati separatamente per ciascuna classe di rischio operativo (ossia una situazione di “dipendenza perfetta”) e il requisito diversificato di fondi propri calcolato tenendo conto delle correlazioni e delle dipendenze (presumendo, cioè, una “dipendenza meno che perfetta” tra le classi di rischio). La situazione di “dipendenza perfetta” si verifica nel “caso normale”, ossia se l’ente non applica una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, e quindi il capitale secondo il metodo AMA è calcolato come somma delle misure individuali di rischio operativo delle classi di rischio selezionate. In questo caso si presume che la correlazione tra le classi di rischio sia del 100 % e il valore della colonna deve essere posto a zero. Per contro, se calcola una struttura esplicita di correlazioni tra le classi di rischio, l’ente deve inserire in questa colonna la differenza tra il capitale secondo il metodo AMA derivante dal “caso normale”, e il capitale secondo il metodo AMA ottenuto dopo l’applicazione della struttura di correlazioni tra le classi di rischio. Il valore ottenuto esprime la “capacità di diversificazione” del modello AMA, cioè la sua capacità di cogliere l’insorgenza non simultanea di gravi eventi di perdita dovuti al rischio operativo. Nella colonna 110 deve essere segnalato l’importo di cui l’assunta struttura di correlazioni riduce il capitale AMA rispetto alla correlazione del 100 %.

120

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

Nella colonna 120 è segnalato l’impatto delle assicurazioni e di altri meccanismi di trasferimento del rischio conformemente all’articolo 323 del CRR.


Righe

010

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

Questa riga contiene gli importi corrispondenti alle attività soggette al metodo base per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo (articoli 315 e 316 del CRR).

020

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO/AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

In questa riga è segnalato il requisito di fondi propri calcolato in base al metodo standardizzato e al metodo standardizzato alternativo (articoli 317, 318 e 319 del CRR).

030-100

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

In caso di uso del metodo TSA l’indicatore rilevante di ciascun anno è riportato nelle righe da 030 a 100 in corrispondenza delle linee di business elencate nella tabella 2 dell’articolo 317 del CRR. Le attività sono classificate nelle varie linee di business conformemente ai principi di cui all’articolo 318 del CRR.

110-120

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

Gli enti che utilizzano il metodo ASA (articolo 319 del CRR) riportano l’indicatore rilevante per gli anni corrispondenti, separatamente per ciascuna linea di business nelle righe da 030 a 050 e da 080 a 100, nonché nelle righe 110 e 120 per le linee di business “servizi bancari a carattere commerciale” e “servizi bancari al dettaglio”.

Le righe 110 e 120 riportano l’importo dell’indicatore rilevante delle attività soggette al metodo ASA distinguendo tra l’importo relativo alla linea di business “servizi bancari a carattere commerciale” e gli importi relativi alla linea di business “servizi bancari al dettaglio” (articolo 319 del CRR). Vi possono essere importi nelle righe relative ai “servizi bancari a carattere commerciale” e ai “servizi bancari al dettaglio” sia per il metodo TSA (righe 060 e 070) sia per il metodo ASA (righe 110 e 120), ad esempio quando una filiazione applica il metodo TSA mentre l’ente impresa madre applica il metodo ASA.

130

ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

In questa riga sono segnalati i dati pertinenti agli enti che applicano il metodo AMA (articolo 312, paragrafo 2, e articoli 321, 322 e 323 del CRR).

In caso di uso combinato di diversi metodi, previsto dall’articolo 314 del CRR, sono riportate informazioni sull’indicatore rilevante per le attività soggette al metodo AMA. Lo stesso vale per tutte le altre banche che applicano il metodo AMA.

4.2.   RISCHIO OPERATIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE PERDITE NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (OPR DETAILS)

4.2.1.   Osservazioni di carattere generale

120.

Il modello C 17.01 (OPR DETAILS 1) riassume le informazioni riguardanti le perdite lorde e i recuperi delle perdite registrati dall’ente nell’ultimo anno per tipologie di eventi e linee di business. Il modello C 17.02 (OPR DETAILS 2) fornisce informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno.

121.

Le perdite per rischio operativo che sono collegate al rischio di credito e soggette a requisiti di fondi propri per il rischio di credito (eventi di rischio operativo di confine con i rischi di credito) non sono considerate né nel modello C 17.01 né nel modello C 17.02.

122.

In caso di uso combinato di diversi metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo in conformità dell’articolo 314 del CRR, le perdite e i recuperi registrati dall’ente sono segnalati nei modelli C 17.01 e C 17.02, indipendentemente dal metodo applicato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

123.

Per “perdita lorda” si intende la perdita, di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, dovuta ad una tipologia di evento di rischio operativo o di evento di perdita prima di recuperi di qualsiasi tipo, fatti salvi gli “eventi di perdita recuperata rapidamente” così come definiti di seguito.

124.

Per “recupero” si intende un evento indipendente relativo alla perdita originaria dovuta al rischio operativo che è separata nel tempo, in cui i fondi o i flussi di benefici economici sono ricevuti da prime o terze parti, quali imprese di assicurazione o altre parti. I recuperi sono ripartiti tra recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e recuperi diretti.

125.

Per “eventi di perdita recuperata rapidamente” si intende gli eventi di rischio operativo che portano a perdite che sono parzialmente o totalmente recuperate entro cinque giorni lavorativi. In caso di evento di perdita recuperata rapidamente, soltanto la parte della perdita che non è recuperata interamente (ossia la perdita al netto della parte recuperata rapidamente) rientra nella definizione di perdita lorda. Di conseguenza, gli eventi di perdita che portano a perdite recuperate interamente entro cinque giorni lavorativi non rientrano nella definizione di perdita lorda, né sono inclusi nella segnalazione degli OPR DETAILS.

126.

Per “data della contabilizzazione” si intende la data in cui la perdita o la riserva/l’accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite. Questa data segue logicamente la “data dell’evento” (ossia la data in cui l’evento di rischio operativo è avvenuto o è iniziato) e la “data di scoperta” (ossia la data in cui l’ente ha avuto conoscenza dell’evento di rischio operativo).

127.

Le perdite derivanti da un evento comune di rischio operativo o da molteplici eventi collegati ad un primo evento di rischio operativo che genera eventi o perdite (“root-event”) sono raggruppate. Gli eventi raggruppati sono considerati e segnalati come un unico evento, e quindi i relativi importi delle perdite lorde o gli adeguamenti per perdite sono sommati.

128.

Le cifre segnalate nel giugno del rispettivo anno sono dati provvisori, mentre i dati definitivi sono segnalati in dicembre. Di conseguenza i dati di giugno hanno un periodo di riferimento di sei mesi (vale a dire dal 1o gennaio al 30 giugno dell’anno civile) mentre i dati di dicembre hanno un periodo di riferimento di dodici mesi (vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno civile). Per i dati segnalati sia a giugno che a dicembre, per “precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni” si intendono tutti i periodi di riferimento per le segnalazioni fino a quello che termina alla fine dell’anno civile precedente compreso.

129.

Per verificare la conformità con il criterio previsto dall’articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento di esecuzione, gli enti utilizzano le ultime statistiche disponibili nella pagina Internet dell’EBA in materia di segnalazioni di vigilanza per ottenere la “somma dei singoli totali di bilancio di tutti gli enti dello stesso Stato membro”. Per verificare il criterio previsto dall’articolo 5, lettera b), punto 2, lettera b), punto iii), del presente regolamento di esecuzione, si utilizza il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato quale definito al punto 8.89 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (SEC 2010) (13) e pubblicato da Eurostat per l’anno civile precedente.

4.2.2.   C 17.01: Perdite e recuperi da rischio operativo per linea di business e tipologia di evento di perdita nell’ultimo anno (OPR DETAILS 1)

4.2.2.1.   Osservazioni di carattere generale

130.

Nel modello C 17.01 le informazioni sono riportate distribuendo le perdite e i recuperi superiori alle soglie interne tra le diverse linee di business (elencate nella tabella 2 dell’articolo 317 del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR) e le diverse tipologie di eventi di perdita (di cui all’articolo 324 del CRR). È possibile che le perdite associate a un unico evento di perdita siano ripartite tra una pluralità di linee di business.

131.

Nelle colonne sono esposte le diverse tipologie di eventi di perdita e i totali di ciascuna linea di business, insieme a una voce per memoria che indica la soglia interna minima applicata nella raccolta dei dati relativi alle perdite; qualora vi sia più di una soglia, per ciascuna linea di business sono riportate sia la soglia minima che quella massima.

132.

Nelle righe sono riportate le linee di business, e all’interno di ciascuna di esse sono contenute informazioni sul numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi), l’importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi), il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite, gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento, la perdita singola massima, la somma delle cinque maggiori perdite e l’importo complessivo dei recuperi (recuperi diretti e recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio).

133.

Per le linee di business totali sono segnalati anche i dati sul numero di eventi di perdita e l’importo delle perdite lorde per alcuni intervalli sulla base di soglie prestabilite: 10 000, 20 000, 100 000 e 1 000 000. Le soglie sono fissate in euro e sono incluse a fini di comparabilità tra gli enti delle perdite segnalate; pertanto esse non si riferiscono necessariamente alle soglie minime di perdita utilizzate per la raccolta interna dei dati sulle perdite, da segnalare in un’altra sezione del modello.

4.2.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010-0070

TIPOLOGIE DI EVENTI

Gli enti segnalano le perdite nelle rispettive colonne da 010 a 070 in base alle tipologie di eventi di perdita di cui all’articolo 324 del CRR.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nella colonna 080 le perdite dovute a una tipologia di evento di perdita non identificata.

0080

TOTALE TIPOLOGIE DI EVENTI DI PERDITA

Nella colonna 080, per ciascuna linea di business gli enti segnalano il “numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)” totale, l’“importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)” totale, il “numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite” totale, gli “adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento” totali, la “perdita singola massima”, la “somma delle cinque maggiori perdite”, il totale dell’“importo complessivo dei recuperi diretti” e il totale dell’“importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio”.

A condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, la colonna 080 illustra la semplice aggregazione del numero degli eventi di perdita, degli importi complessivi delle perdite lorde, degli importi complessivi dei recuperi e degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento riportati nelle colonne da 010 a 070.

La “perdita singola massima” segnalata nella colonna 080 è la perdita singola massima all’interno di una linea di business ed è identica al massimo delle “perdite singole massime” indicate nelle colonne da 010 a 070, a condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite.

Come somma delle cinque maggiori perdite, nella colonna 080 è segnalata la somma delle cinque maggiori perdite all’interno della corrispondente linea di business.

0090-0100

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

Gli enti segnalano nelle colonne 090 e 100 le soglie minime di perdita che applicano alla raccolta di dati interni sulle perdite conformemente all’articolo 322, paragrafo 3, lettera c), ultima frase, del CRR.

Se applica una sola soglia in ciascuna linea di business, l’ente compila soltanto la colonna 090.

Se applica soglie differenti all’interno della medesima linea di business regolamentare, segnala anche la soglia massima applicabile (colonna 100).


Righe

0010-0880

LINEE DI BUSINESS: SERVIZI FINANZIARI PER L’IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF], NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS], INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBR], SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB], SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB], PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS], GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS], GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM], ELEMENTI D’IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Per ciascuna linea di business di cui alla tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR, compresa la linea di business aggiuntiva “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e per ciascuna tipologia di evento di perdita, l’ente segnala le seguenti informazioni in base alle soglie interne: il “numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)”, l’“importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)”, il “numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite”, gli “adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento”, la “perdita singola massima”, la “somma delle cinque maggiori perdite”, l’“importo complessivo dei recuperi diretti” e l’“importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio”.

Nel caso di un evento di perdita che riguardi più di una linea di business, l’“importo delle perdite lorde” è distribuito tra tutte le linee di business interessate.

Gli enti che calcolano il requisito di fondi propri secondo il metodo BIA possono segnalare solo nelle righe 910-980 le perdite relative a una linea di business non identificata.

0010, 0110, 0210, 0310, 0410, 0510, 0610, 0710, 0810

Numero di eventi di perdita (eventi di perdita nuovi)

Il numero di eventi di perdita è il numero di eventi di perdita per cui sono state contabilizzate perdite lorde nel periodo di riferimento per le segnalazioni.

Il numero di eventi di perdita fa riferimento a “eventi nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo

i)

“contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o

ii)

“contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l’evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

Gli “eventi di perdita nuovi” non comprendono gli eventi di perdita “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni già inclusi in precedenti segnalazioni ai fini di vigilanza.

0020, 0120, 0220, 0320, 0420, 0520, 0620, 0720, 0820

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

L’importo delle perdite lorde è l’importo delle perdite lorde riferito agli eventi di perdita dovuti al rischio operativo (ad esempio costi diretti, accantonamenti, regolamenti). Tutte le perdite connesse a un singolo evento di perdita che sono contabilizzate nel periodo di riferimento per le segnalazioni sono sommate e considerate come le perdite lorde per tale evento di perdita nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.

L’importo delle perdite lorde segnalato si riferisce agli “eventi di perdita nuovi” di cui alla riga precedente della presente tabella. Per gli eventi di perdita “contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni non inclusi in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, la perdita totale accumulata fino alla data di riferimento per le segnalazioni (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) è indicata come perdita lorda alla data di riferimento per le segnalazioni.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0030, 0130, 0230, 0330, 0430, 0530, 0630, 0730, 0830

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

Il numero degli eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è il numero di eventi di perdita dovuti al rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni e già inclusi nelle precedenti segnalazioni, in relazione ai quali sono stati effettuati adeguamenti per perdite nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, la somma di tali adeguamenti per perdite è considerata come un unico adeguamento nel periodo in questione.

0040, 0140, 0240, 0340, 0440, 0540, 0640, 0740, 0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

Gli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento sono pari alla somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):

i)

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti positivi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio aumento degli accantonamenti, eventi di perdita collegati, ulteriori regolamenti) per eventi di rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni;

ii)

gli importi delle perdite lorde riferiti agli adeguamenti negativi per perdite effettuati nel periodo di riferimento per le segnalazioni (ad esempio dovuti alla diminuzione degli accantonamenti) per eventi di perdita dovuti al rischio operativo “contabilizzati per la prima volta” e segnalati in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

 

Se per un evento di perdita è stato effettuato più di un adeguamento per perdite nel periodo di riferimento per le segnalazioni, sono sommati tutti gli importi di tali adeguamenti per perdite, tenendo conto del segno (positivo o negativo) degli adeguamenti stessi. Questa somma è considerata come l’adeguamento per perdite per tale evento nel periodo di riferimento per le segnalazioni in questione.

Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l’importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell’ente, l’ente segnala l’importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all’ultima volta in cui l’evento è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo anziché l’importo dell’adeguamento per perdite negativo stesso.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0050, 0150, 0250, 0350, 0450, 0550, 0650, 0750, 0850

Perdita singola massima

La perdita singola massima è l’importo maggiore tra:

i)

l’importo maggiore delle perdite lorde relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e e

ii)

l’importo positivo maggiore degli adeguamenti per perdite (di cui alle precedenti righe 0040, 0140, …, 0840) relativo a un evento di perdita segnalato per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0060, 0160, 0260, 0360, 0460, 0560, 0660, 0760, 0860

Somma delle cinque maggiori perdite

La somma delle cinque maggiori perdite è la somma dei cinque maggiori importi tra:

i)

gli importi delle perdite lorde per eventi di perdita segnalati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni e

ii)

gli importi positivi degli adeguamenti per perdite (come definiti per le precedenti righe 0040, 0140, …, 0840) relativi ad eventi di perdita segnalati per la prima volta in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni. L’importo che può configurarsi come uno dei cinque maggiori è l’importo dell’adeguamento per perdite stesso, non la perdita totale associata al rispettivo evento di perdita prima o dopo l’adeguamento per perdite.

Gli importi da segnalare non tengono conto dei recuperi ottenuti.

0070, 0170, 0270, 0370, 0470, 0570, 0670, 0770, 0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

I recuperi diretti sono tutti i recuperi ottenuti, ad eccezione di quelli soggetti all’articolo 323 del CRR di cui alla riga successiva di questa tabella.

L’importo complessivo dei recuperi diretti è la somma di tutti i recuperi diretti e degli adeguamenti ai recuperi diretti contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

0080, 0180, 0280, 0380, 0480, 0580, 0680, 0780, 0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

Per recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio si intendono i recuperi soggetti all’articolo 323 del CRR.

L’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la somma di tutti i recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio e degli adeguamenti a tali recuperi contabilizzati nel periodo di riferimento e riferiti a eventi di perdita dovuti al rischio operativo contabilizzati per la prima volta nel periodo di riferimento per le segnalazioni o in precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni.

0910-0980

LINEE DI BUSINESS TOTALI

Per ciascuna tipologia di evento di perdita (colonne da 0010 a 0080) devono essere segnalate le informazioni relative alle linee di business totali.

0910-0914

Numero di eventi di perdita

Alla riga 0910 è indicato il numero degli eventi di perdita superiori alla soglia interna ripartiti per tipologia di evento di perdita nelle linee di business totali. Questo valore può essere minore dell’aggregazione del numero di eventi di perdita per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.

Alle righe 0911-0914 è indicato il numero di eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti del modello.

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 080 si applicano le disposizioni seguenti, a seconda dei casi:

Il numero totale di eventi di perdita segnalati alle righe da 0910 a 0914 è uguale all’aggregazione orizzontale del numero di eventi di perdita di cui alla riga corrispondente, dato che quei valori tengono già conto degli eventi di perdita con impatti su più linee di business come se fossero un evento di perdita unico.

L’importo segnalato alla colonna 0080, riga 0910 non è necessariamente uguale all’aggregazione verticale del numero di eventi di perdita di cui alla colonna 080, considerato che un evento di perdita può avere impatti su più linee di business simultaneamente.

0920-0924

Importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi)

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo delle perdite lorde (eventi di perdita nuovi) segnalato nella riga 0920 è la semplice aggregazione degli importi delle perdite lorde degli eventi di perdita nuovi per ciascuna linea di business.

Alle righe 0921-0924 è indicato l’importo delle perdite lorde per eventi di perdita il cui importo delle perdite lorde rientra negli intervalli definiti nelle righe pertinenti.

0930, 0935, 0936

Numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite

Alla riga 0930 è indicato il totale del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite di cui alle righe 0030, 0130,..., 0830. Questo valore può essere minore dell’aggregazione del numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite per linee di business, perché gli eventi di perdita con impatti multipli (impatti su più linee di business) sono considerati un evento unico. Può essere più elevato se un ente che calcola i requisiti di fondi propri conformemente al metodo BIA non è in grado di individuare per ogni caso la linea di business interessata (o le linee di business interessate) dalla perdita.

Il numero di eventi di perdita soggetti ad adeguamenti per perdite è ripartito tra il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni e il numero di eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (tutti indicati con il segno positivo).

0940, 0945, 0946

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

Alla riga 0940 è indicato il totale degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento per linea di business (di cui alle righe 0040, 0140,..., 0840). Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo segnalato alla riga 0940 è la semplice aggregazione degli adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento segnalati per le diverse linee di business.

L’importo degli adeguamenti per perdite è ripartito tra l’importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite positivo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0945, segnalato come cifra positiva) e l’importo relativo a eventi di perdita per i quali è stato effettuato un adeguamento per perdite negativo nel periodo di riferimento per le segnalazioni (riga 0946, segnalato come cifra negativa). Se, a causa di un adeguamento per perdite negativo, l’importo delle perdite adeguato imputabile a un evento di perdita scende al di sotto della soglia per la raccolta di dati interni dell’ente, l’ente segnala l’importo complessivo delle perdite per tale evento di perdita accumulate fino all’ultima volta in cui l’evento di perdita è stato segnalato ad una data di riferimento di dicembre (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) con un segno negativo alla riga 0946 anziché l’importo dell’adeguamento per perdite negativo stesso.

0950

Perdita singola massima

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, la perdita singola massima è la perdita massima superiore alla soglia interna per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Se un evento di perdita ha impatti su più linee di business, questi valori possono essere maggiori della perdita singola massima registrata in ciascuna linea di business.

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR e/o ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, per la colonna 0080 si applicano le disposizioni seguenti:

La perdita singola massima segnalata è pari al più elevato tra i valori riportati nelle colonne 0010-0070 di questa riga.

Se vi sono eventi di perdita con impatti su più linee di business, l’importo segnalato alla {r950, c080} può essere più elevato degli importi della “perdita singola massima” per linea di business segnalati in altre righe della colonna 080.

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

È segnalata la somma delle cinque maggiori perdite lorde per ciascuna tipologia di evento di perdita considerate tutte le linee di business. Questa somma può essere maggiore della somma massima delle cinque maggiori perdite registrate in ciascuna linea di business e deve essere segnalata a prescindere dal numero delle perdite.

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, e ha individuato le tipologie di eventi di perdita per tutte le perdite, nella colonna 0080 la somma delle cinque maggiori perdite è la somma delle cinque maggiori perdite dell’intera matrice; ciò significa che questo importo non necessariamente è uguale al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla riga 0960 o al valore massimo della “somma delle cinque maggiori perdite” di cui alla colonna 0080.

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo complessivo dei recuperi diretti è la semplice aggregazione dell’importo complessivo dei recuperi diretti di ciascuna linea di business.

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

Se l’ente ha assegnato tutte le sue perdite ad una linea di business elencata nella tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR o alla linea di business “elementi d’impresa” di cui all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR, l’importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio è la semplice aggregazione degli importi complessivi dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio per ciascuna linea di business.

4.2.3.   C 17.02: Rischio operativo: informazioni dettagliate sui principali eventi di perdita nel corso dell’ultimo anno (OPR DETAILS 2)

4.2.3.1.   Osservazioni di carattere generale

134.

Nel modello C 17.02 sono fornite informazioni sui singoli eventi di perdita (una riga per ciascun evento di perdita).

135.

Le informazioni segnalate in questo modello fanno riferimento a “eventi di perdita nuovi”, vale a dire eventi di rischio operativo:

a)

“contabilizzati per la prima volta” nel periodo di riferimento per le segnalazioni; o

b)

“contabilizzati per la prima volta” in un precedente periodo di riferimento per le segnalazioni, se l’evento di perdita non era stato incluso in nessuna precedente segnalazione ai fini di vigilanza, per esempio perché è stato identificato come evento di perdita dovuto al rischio operativo solo nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni o perché la perdita accumulata imputabile a tale evento di perdita (ossia la perdita originaria più/meno tutti gli adeguamenti per perdite effettuati nei precedenti periodi di riferimento per le segnalazioni) ha superato la soglia per la raccolta di dati interni soltanto nell’attuale periodo di riferimento per le segnalazioni.

136.

Sono segnalati soltanto gli eventi di perdita che comportano una perdita lorda pari o superiore a 100 000 EUR.

Tenuto conto di tale soglia:

a)

sono indicati nel modello l’evento maggiore per ciascuna tipologia di evento, a condizione che l’ente abbia individuato le tipologie di eventi di perdita e

b)

almeno i dieci maggiori eventi rimanenti per importo della perdita lorda, a prescindere dal fatto che sia stata o meno individuata la tipologia di evento.

c)

Gli eventi di perdita sono classificati sulla base delle perdite lorde loro imputate.

d)

Ciascun evento di perdita è considerato solo una volta.

4.2.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ID dell’evento

L’ID dell’evento è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello.

Gli enti utilizzano l’ID interno, ove disponibile, altrimenti riportano gli ID in ordine numerico: 1, 2, 3 ecc.

0020

Data della contabilizzazione

Per data della contabilizzazione si intende la data in cui la perdita o la riserva/l’accantonamento a fronte di una perdita dovuta al rischio operativo sono state rilevate per la prima volta nel conto profitti e perdite.

0030

Data dell’evento

La data dell’evento è la data in cui è avvenuto o ha avuto inizio l’evento di perdita dovuto al rischio operativo.

0040

Data di scoperta

La data di scoperta è la data in cui l’ente ha avuto conoscenza dell’evento di perdita dovuto al rischio operativo.

0050

Tipologie di eventi di perdita

Tipologie di eventi di perdita di cui all’articolo 324 del CRR.

0060

Perdita lorda

Perdita lorda relativa all’evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01.

0070

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

Perdita lorda relativa all’evento di perdita di cui alle righe 0020, 0120 ecc. del modello C 17.01 al netto dei recuperi diretti riferiti a tale evento di perdita.

0080 - 0160

Perdita lorda per linea di business

La perdita lorda segnalata alla colonna 0060 è assegnata alle pertinenti linee di business di cui alla tabella 2 dell’articolo 317, paragrafo 4, del CRR e all’articolo 322, paragrafo 3, lettera b), del CRR.

0170

Nome del soggetto giuridico

Nome del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 010 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).

0180

ID del soggetto giuridico

Codice LEI del soggetto giuridico quale segnalato alla colonna 025 del modello C 06.02 in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono stati interessati più soggetti).

0190

Unità operativa

Unità operativa o divisione dell’ente in cui si è verificata la perdita (o la quota di perdita più elevata, se sono state interessate più unità operative o divisioni).

0200

Descrizione

Descrizione dell’evento di perdita, se necessario facendo ricorso a generalizzazioni e all’anonimizzazione, comprendente come minimo informazioni sull’evento di perdita stesso e sulle sue determinanti o sulle sue cause, se note.

5.   MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO

137.

Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d’interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).

138.

Ai fini del calcolo del capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima è la componente di rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l’emittente oppure, nel caso di un derivato, con l’emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è indicato negli articoli da 326 a 333 del CRR.

5.1.   C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

5.1.1.   Osservazioni di carattere generale

139.

Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR). I differenti rischi e metodi disponibili nell’ambito del CRR sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {325;060} (cartolarizzazioni) e nella cella {330;060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).

140.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.

5.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all’articolo 345, paragrafo 1, seconda frase, del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l’articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030-040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del CRR. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l’articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 .


Righe

010-350

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.

011

RISCHIO GENERICO

012

Derivati

Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d’interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del CRR, ove applicabili.

013

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d’interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.

020-200

METODO BASATO SULLA SCADENZA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all’articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del CRR e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell’articolo 339, paragrafo 9, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.

210-240

RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all’articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del CRR e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell’articolo 340, paragrafo 7, del CRR. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).

250

RISCHIO SPECIFICO

Somma degli importi segnalati nelle righe 251, 325 e 330.

Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 335, all’articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del CRR. Si rimanda altresì all’ultima frase dell’articolo 327, paragrafo 1, del CRR.

251-321

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.

Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e) e secondo comma, del CRR – metodo “look-through”). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del CRR) sono indicati separatamente nella riga 321.

Segnalazione di posizioni soggette all’articolo 336, paragrafo 3, del CRR: ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 3, del CRR, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 336 del CRR. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 280-300 in funzione della durata residua.

Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR.

325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 610 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.

350-390

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafo 3, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.

5.2.   C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

5.2.1.   Osservazioni di carattere generale

141.

Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.

142.

Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all’articolo 335 del CRR in combinato disposto con l’articolo 337 del CRR. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C’è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l’ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

143.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 253 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l’articolo 337 del CRR (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l’articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030-040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del CRR

050-060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 328, 329 e 334 del CRR Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l’articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

061-104

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell’articolo 263, tabelle 3 e 4 dell’articolo 264 e articolo 266 del CRR.

La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.

402-406

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

Articolo 254 del CRR.

402

SEC-IRBA

Articoli 259 e 260 del CRR

403

SEC-SA

Articoli 261 e 262 del CRR

404

SEC-ERBA

Articoli 263 e 264 del CRR

405

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del CRR.

406

ALTRO (RW = 1 250 %)

Articolo 254, paragrafo 7, del CRR.

530-540

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

Articolo 270 bis del CRR.

570

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

Articolo 337 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.

601

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE/REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Articolo 337 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR.


Righe

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall’ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

040,070 e

100

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del CRR.

020,050,

080 e 110

POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 64, del CRR.

041, 071 e 101

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all’articolo 243 o 270 del CRR e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.

030-050

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR

060-080

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.

090-110

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR.

Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

5.3.   C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

5.3.1.   Osservazioni di carattere generale

144.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell’articolo 338, paragrafo 3, del CRR) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.

145.

Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all’articolo 335 del CRR in combinato disposto con l’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del CRR. C’è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l’ente per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del CRR. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.

146.

Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 030, 060 o 090 (a seconda del ruolo svolto dall’ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 110. Le “altre posizioni del CTP” non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l’articolo 338, paragrafo 3, del CRR), però sono “collegate” esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).

147.

In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 253 del CRR). In tal caso, queste posizioni devono essere segnalate nella riga 460 del CA1.

5.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR in combinato disposto con l’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione).

Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l’articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

030-040

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 253 del CRR.

050-060

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 328, 329 e 334 del CRR

Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l’articolo 328, paragrafo 2, del CRR.

071-097

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell’articolo 263, tabelle 3 e 4 dell’articolo 264 e articolo 266 del CRR.

402-406

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

Articolo 254 del CRR.

402

SEC-IRBA

Articoli 259 e 260 del CRR

403

SEC-SA

Articoli 261 e 262 del CRR

404

SEC-ERBA

Articoli 263 e 264 del CRR

405

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del CRR.

406

ALTRO (RW = 1 250 %)

Articolo 254, paragrafo 7, del CRR.

410-420

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 del CRR senza tener conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR.

430-440

DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE

Articolo 338 del CRR tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR.

450

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra (i) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 430) e (ii) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 440).


Righe

010

ESPOSIZIONI TOTALI

Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall’ente nel o nei suoi ruoli di cedente, investitore o promotore.

020-040

CEDENTE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del CRR

050-070

INVESTITORE

Ente creditizio che detiene posizioni verso la cartolarizzazione in un’operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.

080-100

PROMOTORE

Articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del CRR

Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.

030, 060 e 090

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all’articolo 338, paragrafi 2 e 3, del CRR.

I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga “Altre posizioni del CTP”.

110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all’articolo 347 del CRR sono inseriti entrambi in questa riga.

Le posizioni del cedente, dell’investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non è possibile fornire la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione.

040, 070, 100 e 120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

Sono incluse le seguenti posizioni:

i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione;

le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all’articolo 346 del CRR;

le altre posizioni conformi all’articolo 338, paragrafo 3, del CRR.

5.4.   C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

5.4.1.   Osservazioni di carattere generale

148.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.

149.

Il modello deve essere compilato separatamente per il “Totale”, più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Ai fini di quest’obbligo di segnalazione, il termine “mercato” ha il valore di “paese” (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione (14).

5.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del CRR

Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all’articolo 345, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.

030-040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale deve essere calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all’articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

I requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del CRR di qualsiasi posizione pertinente.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR.

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 .


Righe

010-130

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

020-040

RISCHIO GENERICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del CRR) e relativi requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del CRR.

Entrambe le ripartizioni (021/022 e 030/040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.

Nelle righe 021 e 022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti.

Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 030 e 040.

021

Derivati

Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332, ove applicabili.

022

Altre attività e passività

Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.

030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione (15)

Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non vanno segnalate nella riga 050.

040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all’articolo 343 del CRR, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all’articolo 344, paragrafo 3, del CRR.

050

RISCHIO SPECIFICO

Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all’articolo 342 del CRR, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all’articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del CRR.

090-130

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del CRR

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.5.   C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

5.5.1.   Osservazioni di carattere generale

150.

Gli enti segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l’EUR), l’oro e le posizioni in quote di OIC.

151.

Le righe da 100 a 480 di questo modello sono compilate anche se gli enti non sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell’articolo 351 del CRR. In tali voci per memoria sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell’articolo 354 del CRR. Le righe da 130 a 480 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell’Unione, per le valute seguenti: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

020-030

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all’articolo 352, paragrafo 1, del CRR.

A norma dell’articolo 352, paragrafo 2, del CRR, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all’articolo 92, paragrafo 1, del CRR, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.

040-050

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del CRR.

Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all’articolo 352, paragrafo 1, del CRR. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente.

060-080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del CRR.

060-070

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)

Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.

Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.

Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.

Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine.

080

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)

Posizioni compensate per valute strettamente correlate.

090

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del CRR.

100

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 .


Righe

010

POSIZIONI TOTALI

Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell’articolo 354 del CRR e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), tenendo conto dell’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).

020

VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all’articolo 354 del CRR.

025

Valute strettamente correlate: di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni

Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 354 del CRR.

030

TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all’articolo 351 e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell’articolo 353 del CRR

Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:

1.

il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell’investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell’ente);

2.

se la direzione dell’investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell’OIC).

La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali.

040

ORO

Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all’articolo 351 e all’articolo 352, paragrafi 2 e 4, del CRR.

050 - 090

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del CRR

I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.

100-120

Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione

Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.

100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

Le posizioni non comprese nella riga 110 o nella riga 120 sono segnalate in questa voce.

110

Elementi fuori bilancio

Gli elementi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 352 del CRR, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell’allegato I del CRR, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.

120

Derivati

Posizioni valutate conformemente all’articolo 352 del CRR.

130-480

VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA

Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell’Unione, per le valute USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.

5.6.   C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

5.6.1.   Osservazioni di carattere generale

152.

In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.

5.6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010-020

TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)

Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all’articolo 357, paragrafo 4, del CRR (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, del CRR).

030-040

POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)

Secondo la definizione dell’articolo 357, paragrafo 3, del CRR.

050

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR, ricevono una copertura patrimoniale.

060

REQUISITI DI FONDI PROPRI

I requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR di qualsiasi posizione pertinente.

070

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5


Righe

010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto iii), del CRR e alla parte tre, titolo IV, capo 4, del CRR.

020-060

POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA

A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell’articolo 361 del CRR.

070

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all’articolo 359 del CRR.

080

METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO

Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all’articolo 361 del CRR.

090

METODO SEMPLIFICATO

Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all’articolo 360 del CRR.

100-140

REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)

Articolo 358, paragrafo 4, del CRR.

I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.

5.7.   C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

5.7.1.   Osservazioni di carattere generale

153.

Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.

154.

In linea generale, dipende dalla struttura del modello degli enti il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d’interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L’ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.

5.7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

030-040

Valore a rischio (VaR)

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.

030

Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

040

Giorno precedente (VaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

050-060

Valore a rischio in condizioni di stress

Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l’immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell’ente.

050

Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

060

Ultimo disponibile (SVaRt-1)

Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del CRR.

070-080

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

070

Misura media su 12 settimane

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

080

Ultima misura

Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del CRR.

090-110

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

090

REQUISITO MINIMO

Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR

Corrisponde all’8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all’articolo 338, paragrafo 1, del CRR per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per “tutti i rischi di prezzo”.

100-110

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del CRR

110

ULTIMA MISURA

Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del CRR

120

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Requisiti di fondi propri citati nell’articolo 364 del CRR per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all’articolo 364, paragrafo 2, del CRR.

130

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5

140

Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)

Di cui all’articolo 366 del CRR.

È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l’addendo.

150-160

Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)

Di cui all’articolo 366 del CRR.

170-180

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L’APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

L’importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all’articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del CRR, tenendo conto della facoltà di cui all’articolo 335 del CRR, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.


Righe

010

POSIZIONI TOTALI

Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, del CRR.

Nelle colonne da 030 a 060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio.

020

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

Parte del rischio di posizione di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di tasso d’interesse specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, lettera a), del CRR.

030

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO

Componente del rischio generico di cui all’articolo 362 del CRR

040

STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di cui all’articolo 362 del CRR

050

STRUMENTI DI CAPITALE

Parte del rischio di posizione di cui all’articolo 363, paragrafo 1, del CRR correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale specificati nell’articolo 367, paragrafo 2, lettera c), del CRR.

060

STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO

Componente del rischio generico di cui all’articolo 362 del CRR

070

STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di cui all’articolo 362 del CRR

080

RISCHIO DI CAMBIO

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del CRR

090

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del CRR

100

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO

Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

110

IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO

Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).

5.8.   C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

5.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

010

Valore dell’esposizione

Articolo 271 del CRR, in combinato disposto con l’articolo 382 del CRR.

EAD totale di tutte le operazioni soggette a copertura del rischio di CVA.

020

di cui: Derivati OTC

Articolo 271 del CRR, in combinato disposto con l’articolo 382, paragrafo 1, del CRR.

Parte dell’esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati OTC. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

030

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

Articolo 271 del CRR, in combinato disposto con l’articolo 382, paragrafo 2, del CRR.

La parte dell’esposizione totale al rischio di controparte dovuta esclusivamente a derivati su operazioni di finanziamento tramite titoli. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni e detengono derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione non sono tenuti a segnalare questa informazione.

040

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

Articolo 383 del CRR, in combinato disposto con l’articolo 363, paragrafo 1, lettera d), del CRR.

Calcolo del valore a rischio basato sui modelli interni per il rischio di mercato.

050

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040

060

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040

070

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Cfr. le istruzioni relative alla colonna 040

080

REQUISITI DI FONDI PROPRI

Articolo 92, paragrafo 3, lettera d), del CRR.

Requisiti di fondi propri per il rischio di CVA calcolato secondo il metodo prescelto.

090

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR

Requisiti di fondi propri moltiplicati per 12,5 .

 

Voci per memoria

100

Numero di controparti

Articolo 382 del CRR.

Numero delle controparti comprese nel calcolo dei fondi propri per il rischio di CVA.

Le controparti sono un sottoinsieme di debitori. Esistono soltanto nelle operazioni su derivati e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli, nelle quali sono l’altra parte contrattuale.

110

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

Numero di controparti per le quali il differenziale creditizio è stato determinato utilizzando una variabile proxy invece dei dati di mercato osservati direttamente.

120

CVA SOSTENUTO

Accantonamenti contabili dovuti al calo del merito di credito delle controparti dei derivati.

130

CDS SINGLE NAME

Articolo 386, paragrafo 1, lettera a), del CRR

Importi nozionali totali dei single name CDS utilizzati come copertura del rischio di CVA.

140

CDS DELL’INDICE

Articolo 386, paragrafo 1, lettera b), del CRR

Importi nozionali totali di CDS dell’indice utilizzati come copertura del rischio di CVA.


Righe

010

Rischio totale di CVA

Somma delle righe da 020 a 040.

020

Metodo avanzato

Metodo avanzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall’articolo 383 del CRR.

030

Metodo standardizzato

Metodo standardizzato di calcolo del rischio di CVA previsto dall’articolo 384 del CRR.

040

In base al metodo dell’esposizione originaria (OEM)

Importi soggetti all’applicazione dell’articolo 385 del CRR.

6.   VALUTAZIONE PRUDENTE (PRUVAL)

6.1.   C 32.01 - VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (PRUVAL 1)

6.1.1.   Osservazioni di carattere generale

154 bis.

Questo modello è compilato da tutti gli enti, a prescindere dal fatto che abbiano o meno adottato il metodo semplificato per la determinazione degli aggiustamenti di valutazione supplementari (AVA). Questo modello ha per oggetto il valore assoluto delle attività e passività valutate al fair value (valore equo) utilizzato per determinare se siano o meno soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione (16) per l’uso del metodo semplificato per la determinazione degli AVA.

154 ter.

Per quanto riguarda gli enti che utilizzano il metodo semplificato, questo modello fornisce l’AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR come previsto all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/101, che va segnalato di conseguenza nella riga 290 del C 01.00.

6.1.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, prima di qualsiasi esclusione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento delegato.

0020

DI CUI: portafoglio di negoziazione

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) di cui a 010 corrispondenti a posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.

0030-0070

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL’IMPATTO PARZIALE SUL CET1

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0030

Perfettamente corrispondenti

Le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0040

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Per le posizioni soggette a contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi della disciplina contabile applicabile, il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse in proporzione all’impatto della pertinente variazione della valutazione sul capitale CET1 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0050

Filtri PRUDENZIALI

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) escluse a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa dell’applicazione transitoria dei filtri prudenziali di cui agli articoli 467 e 468 del CRR.

0060

Altro

Qualsiasi altra posizione esclusa a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 a causa di aggiustamenti del valore contabile aventi solo un effetto proporzionale sul capitale CET1.

Questa riga è compilata solo nei rari casi in cui elementi esclusi a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101 non possono essere indicati nelle colonne 0030, 0040 o 0050 di questo modello.

0070

Commenti per altro

Occorre indicare le ragioni principali per cui le posizioni segnalate nella colonna 0060 sono state escluse.

0080

Attività e passività VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) incluse nella soglia di cui all’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) effettivamente incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0090

DI CUI: portafoglio di negoziazione

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicato nella colonna 0080 corrispondente alle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione.


Righe

0010 – 0210

Le definizioni di queste categorie corrispondono a quelle delle righe corrispondenti dei modelli FINREP 1.1 e 1.2.

0010

1.   ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 20 a 210.

0020

1.1   ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle attività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0030 a 0140.

Le celle pertinenti delle righe da 0030 a 0130 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.01 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall’ente:

gli IFRS omologati dall’Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (IFRS UE) (17);

i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”); o

i GAAP nazionali basati sulla BAD (FINREP “GAAP nazionali basati sulla BAD”).

0030

1.1.1   ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 9. Appendice A.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 050 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0040

1.1.2   ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

Articoli 32 e 33 della BAD; parte 1.17 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 091 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0050

1.1.3   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 096 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0060

1.1.4   ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della AD.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 100 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0070

1.1.5   ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2 A.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 141 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0080

1.1.6   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

Articolo 36, paragrafo 2, della BAD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 171 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0090

1.1.7   ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della AD.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 175 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0100

1.1.8   ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della AD; parte 1.20 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 234 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0110

1.1.9   DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 9.6.2.1; parte 1.22 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 6 e 8, della AD; IAS 39.9

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 240 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0120

1.1.10   VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.89 A(a); IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della AD. Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 250 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0130

1.1.11   PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

IAS 1.54(e); parti 1.21 e 2.4 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 4, punti 7 e 8, della BAD; articolo 2, paragrafo 2, della AD.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 260 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0140

1.1.12   (-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Parte 1.29 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 375 del modello F 01.01 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0150

1.2   PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il totale delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nelle righe da 0160 a 0210.

Le celle pertinenti delle righe da 0150 a 0190 sono compilate in linea con il modello FINREP F 01.02 di cui agli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione in funzione dei principi contabili applicati dall’ente:

gli IFRS omologati dall’Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IFRS UE)

i principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS UE (“GAAP nazionali compatibili con gli IFRS”)

o i GAAP nazionali basati sulla BAD (FINREP “GAAP nazionali basati sulla BAD”).

0160

1.2.1   PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 010 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0170

1.2.2   PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafi 3 e 6, della AD.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 061 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0180

1.2.3   PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della AD; IAS 39.9.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 070 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0190

1.2.4   DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 9.6.2.1; parte 1.26 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), articolo 8, paragrafo 6, e articolo 8, paragrafo 8, lettera a), della AD.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 150 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0200

1.2.5   VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.89 A(b), IFRS 9.6.5.8; articolo 8, paragrafi 5 e 6, della AD; parte 2.8 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 160 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

0210

1.2.6   SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Parte 1.29 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione.

Le informazioni fornite in questa riga corrispondono a quelle della riga 295 del modello F 01.02 degli allegati III e IV del presente regolamento di esecuzione.

6.2.   C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

6.2.1.   Osservazioni di carattere generale

154 quater.

Lo scopo di questo modello è fornire informazioni sulla composizione dell’AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR insieme alle informazioni pertinenti sulla valutazione contabile delle posizioni che danno origine alla determinazione degli AVA.

154 quinquies.

Questo modello è compilato da tutti gli enti che

(a)

sono tenuti ad utilizzare il metodo di base poiché superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101, su base individuale o su base consolidata, come previsto all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento; o

(b)

hanno scelto di applicare il metodo di base sebbene non superino la soglia.

154 sexies.

Ai fini del presente modello per incertezza “upside” si intende quanto segue: Come stabilito dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA sono pari alla differenza tra il fair value (valore equo) e una valutazione prudente determinata sulla base di una sicurezza del 90 % che gli enti possano uscire dall’esposizione a tale punto o meglio entro il range nozionale dei valori plausibili. Il valore o incertezza “upside” è il punto opposto nella distribuzione dei valori plausibili al quale gli enti hanno solo una sicurezza del 10 % di poter uscire dall’esposizione a tale punto o meglio. L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l’AVA totale.

6.2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0010 - 0100

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

Gli AVA a livello di categoria per l’incertezza delle quotazioni di mercato, i costi di chiusura, i rischi del modello, le posizioni concentrate, i costi amministrativi futuri, la chiusura anticipata delle posizioni e i rischi operativi sono calcolati rispettivamente a norma degli articoli 9, 10, 11 e da 14 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, che sono soggette al beneficio della diversificazione rispettivamente a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, gli AVA a livello di categoria, salvo altrimenti indicato, sono pari alla somma dei singoli AVA prima del beneficio della diversificazione [i benefici della diversificazione calcolati utilizzando il metodo 1 o 2 di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati alle voci 1.1.2, 1.1.2.1 e 1.1.2.2 del modello].

Per le categorie dell’incertezza delle quotazioni di mercato, dei costi di chiusura e dei rischi del modello, gli importi calcolati secondo l’approccio basato su esperti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono indicati separatamente nelle colonne 0020, 0040 e 0060.

0010

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0020

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato calcolati a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0030

COSTI DI CHIUSURA

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0040

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per i costi di chiusura calcolati a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0050

RISCHI DEL MODELLO

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0060

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli AVA per i rischi del modello calcolati a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0070

POSIZIONI CONCENTRATE

Articolo 105, paragrafo 11, del CRR.

Gli AVA per le posizioni concentrate calcolati a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0080

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i costi amministrativi futuri calcolati a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0090

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per le chiusure anticipate delle posizioni calcolati a norma dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0100

RISCHIO OPERATIVO

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR.

Gli AVA per i rischi operativi calcolati a norma dell’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0110

AVA TOTALE

Riga 0010: AVA totale da dedurre dai fondi propri a norma degli articoli 34 e 105 del CRR e indicato conseguentemente alla riga 290 di C 01.00. L’AVA totale è la somma delle righe 0030 e 0180.

Riga 0020: Quota dell’AVA totale indicata nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

Righe da 0030 a 0160: Somma delle colonne 0010, 0030, 0050 e da 0070 a 0100.

Righe da 0180 a 0210: AVA totale derivante dai portafogli secondo l’approccio alternativo.

0120

INCERTEZZA “UPSIDE”

Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L’incertezza “upside” è calcolata e aggregata sulla stessa base dell’AVA totale di cui alla colonna 0110, ma utilizzando un livello di certezza del 10 % al posto del 90 % impiegato per determinare l’AVA totale.

0130 -0140

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti agli importi degli AVA indicati nelle righe da 0010 a 0130 e nella riga 0180. Per alcune righe, in particolare le righe da 0090 a 0130, tali importi potrebbero dover essere approssimati o assegnati sulla base della valutazione di esperti.

Riga 0010: il valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.

La riga 0010 è la somma delle righe 0030 e 0180.

Riga 0020: quota del valore assoluto totale delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) indicate nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

 

Riga 0030: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080. La riga 0030 è la somma delle righe da 0090 a 0130.

Riga 0050: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

Riga 0060: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non possono più essere considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

Riga 0070: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Riga 0080: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Righe da 0090 a 0130: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) assegnato come indicato sotto (cfr. le istruzioni delle righe corrispondenti) in base alle seguenti categorie di rischio: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci. Esso include il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) per le quali gli AVA hanno valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101, che sono altresì indicate separatamente nelle righe 0070 e 0080.

Riga 0180: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti ai portafogli secondo l’approccio alternativo

0130

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.

0140

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra.

0150

RICAVI QTD

I ricavi quarter-to-date (ricavi QTD) dall’ultima data di riferimento per le segnalazioni attribuiti alle attività e alle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle diverse righe come spiegato nelle istruzioni relative alle colonne da 0130 a 0140 di cui sopra, ove pertinente assegnati o approssimati sulla base della valutazione di esperti.

0160

DIFFERENZA IPV

La somma per tutte le posizioni e i fattori di rischio dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV”) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la posizione o il fattore di rischio pertinente.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

0170 - 0250

RETTIFICHE DEL VALORE EQUO

Le rettifiche, talora definite “riserve”, applicate potenzialmente al fair value (valore equo) contabile dell’ente, che esulano dal modello di valutazione utilizzato per generare i valori contabili (escluso il differimento dell’utile o perdita del giorno 1) e che possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA pertinente. Potrebbero riflettere fattori di rischio sfuggenti alla tecnica di valutazione che sono in forma di premio di rischio o costo di uscita e rientrano nella definizione di fair value (valore equo). Sono comunque considerate dai partecipanti al mercato in sede di determinazione del prezzo. (IFRS 13.9 e IFRS13.88).

0170

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il premio di rischio derivante dall’esistenza di un range di prezzi osservati per strumenti equivalenti o, con riferimento ad un input di un modello di valutazione costituito da un parametro di mercato, gli strumenti dai quali l’input è stato calibrato, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato.

0180

COSTI DI CHIUSURA

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per tenere conto del fatto che le valutazioni a livello di posizione non riflettono un prezzo di uscita per la posizione o il portafoglio, in particolare se tali valutazioni sono calibrate su un prezzo di mid-market, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i costi di chiusura.

0190

RISCHI DEL MODELLO

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere i fattori di mercato o prodotto che sfuggono al modello utilizzato per calcolare i valori e i rischi quotidiani delle posizioni (“modello di valutazione”) o per riflettere un livello appropriato di prudenza data l’incertezza derivante dall’esistenza di un range di modelli validi alternativi e di calibrazioni di modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i rischi del modello.

0200

POSIZIONI CONCENTRATE

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall’ente è superiore al volume di negoziazione normale o alle dimensioni delle posizioni su cui si basano le quotazioni o negoziazioni osservabili utilizzate per calibrare il prezzo o gli input immessi nel modello di valutazione, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per le posizioni concentrate.

0210

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per coprire le perdite attese dovute al default della controparte su posizioni derivate (ovvero l’aggiustamento della valutazione del credito - CVA- totale dell’ente).

0220

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente qualora i modelli di valutazione non riflettano pienamente il costo di finanziamento (funding) che i partecipanti al mercato ingloberebbero nel prezzo di uscita per una posizione o un portafoglio (ovvero la rettifica totale della valutazione per finanziamento (funding) a livello di ente quando un ente computa tale rettifica o, in alternativa, una rettifica equivalente).

0230

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

Rettifica applicata al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere i costi amministrativi sostenuti dal portafoglio o dalla posizione ma non inclusi nel modello di valutazione o nei prezzi utilizzati per calibrare gli input di tale modello, e che pertanto può essere considerata volta a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per costi amministrativi futuri.

0240

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere le aspettative di chiusura anticipata contrattuale o non contrattuale che sfuggono al modello di valutazione, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per chiusure anticipate delle posizioni.

0250

RISCHIO OPERATIVO

Rettifiche applicate al fair value (valore equo) dell’ente per riflettere il premio di rischio che i partecipanti al mercato esigerebbero per i rischi operativi derivanti da copertura, amministrazione e regolamento di contratti del portafoglio, e che pertanto possono essere considerate volte a far fronte alla stessa fonte di incertezza dell’AVA per i rischi operativi.

0260

P&L DEL GIORNO 1

Rettifiche per riflettere i casi in cui il modello di valutazione più tutte le altre rettifiche pertinenti del fair value (valore equo) applicabili ad una posizione o ad un portafoglio non riflettevano il prezzo pagato o ricevuto il primo giorno della rilevazione, ovvero il differimento dell’utile o della perdita del giorno 1 (IFRS 9.B5.1.2.A).

0270

SPIEGAZIONE E DESCRIZIONE

Descrizione delle posizioni trattate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101 e delle ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17.


Righe

0010

1.   METODO DI BASE TOTALE

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati secondo il metodo di base come previsto al capo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0020

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, la quota degli AVA totali indicati nella riga 0010 derivante da posizioni del portafoglio di negoziazione (valore assoluto).

0030

1.1   PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101 DELLA COMMISSIONE - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per ciascuna categoria pertinente di AVA di cui alle colonne da 0010 a 0110, gli AVA totali computati a norma degli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 per le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) soggette al trattamento descritto all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Sono compresi gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Sono inclusi i benefici della diversificazione indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

La riga 0030 è la differenza tra le righe 0040 e 0140.

0040 - 0130

1.1.1   TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

Per le righe da 0090 a 0130 gli enti classificano le loro attività e passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 (all’interno e all’esterno del portafoglio di negoziazione) in base alle categorie di rischio seguenti: tassi di interesse, cambio, credito, strumenti di capitale e merci.

A tal fine gli enti si affidano alla loro struttura interna di gestione del rischio e, secondo una mappatura elaborata in base alla valutazione di esperti, assegnano le loro linee di business o unità di negoziazione alla categoria di rischio più appropriata. Gli AVA, le rettifiche del fair value (valore equo) ed altre informazioni richieste corrispondenti alle linee di business o alle unità di negoziazione assegnate sono allocati alla stessa categoria di rischio pertinente, per fornire a livello di riga per ciascuna categoria di rischio un quadro coerente degli aggiustamenti apportati sia a fini prudenziali che a fini contabili ed un’indicazione della dimensione delle posizioni interessate (in termini di attività e passività valutate al fair value (valore equo)]. Quando gli AVA o altri aggiustamenti sono computati ad un livello di aggregazione diverso, in particolare a livello di impresa, gli enti elaborano una metodologia di assegnazione degli AVA agli insiemi pertinenti di posizioni. La metodologia di allocazione fa sì che la riga 0040 sia la somma delle righe da 0050 a 0130 per le colonne da 0010 a 0100.

Indipendentemente dal metodo applicato, le informazioni fornite sono per quanto possibile coerenti a livello di riga poiché saranno comparate a tale livello (importi AVA, incertezza “upside”, importi del fair value (valore equo) e potenziali rettifiche del fair value (valore equo)].

La ripartizione nelle righe da 0090 a 0130 esclude gli AVA computati a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101 che sono indicati nelle righe 0050 e 0060 e sono inclusi negli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, negli AVA per i costi di chiusura e negli AVA per i rischi del modello come previsto all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

I benefici della diversificazione sono indicati nella riga 0140 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101 e sono pertanto esclusi dalle righe da 0040 a 0130.

0050

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L’AVA totale calcolato per i differenziali creditizi non realizzati (“AVA su CVA”) e la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Colonna 0110: l’AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.

Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo degli AVA per i differenziali creditizi non realizzati. Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

0060

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

Articolo 105, paragrafo 10, del CRR, articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

L’AVA totale calcolato per i costi di investimento e di finanziamento (funding) e la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello a norma dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Colonna 0110: l’AVA totale è fornito solo per informazione in quanto la sua attribuzione agli AVA per l’incertezza delle quotazioni di mercato, agli AVA per i costi di chiusura o agli AVA per i rischi del modello porta alla sua inclusione, dopo aver tenuto conto dei benefici della diversificazione, nei corrispondenti AVA a livello di categoria.

Colonne 0130 e 0140: il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) incluse ai fini del computo dell’AVA per i costi di investimento e di finanziamento (funding). Ai fini del computo di questo AVA, le attività e le passività valutate al fair value (valore equo) di segno opposto perfettamente corrispondenti, escluse dal computo della soglia a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101, non sono più considerate di segno opposto perfettamente corrispondenti.

0070

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0080

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) corrispondenti alle esposizioni oggetto di valutazione per le quali l’AVA ha valore zero a norma dell’articolo 10, paragrafo 2 o 3, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0090

1.1.1.1   TASSI DI INTERESSE

0100

1.1.1.2   CAMBIO

0110

1.1.1.3   CREDITO

0120

1.1.1.4   STRUMENTI DI CAPITALE

0130

1.1.1.5   MERCI

0140

1.1.2   (-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE

Beneficio totale della diversificazione. Somma delle righe 0150 e 0160.

0150

1.1.2.1   (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1

Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 1 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

0160

1.1.2.2   (-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Per le categorie di AVA aggregate utilizzando il metodo 2 a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 7, e dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2016/101, la differenza tra la somma dei singoli AVA e l’AVA totale a livello di categoria dopo l’aggiustamento per aggregazione.

0170

1.1.2.2*   VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90 % DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2

Nella terminologia del metodo 2, la somma di FV – PV per tutte le esposizioni oggetto di valutazione per le quali APVA < 10 % (FV – PV).

0180

1.2   PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L’APPROCCIO ALTERNATIVO

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Per i portafogli soggetti all’approccio alternativo a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101, l’AVA totale è pari alla somma delle righe 0190, 0200 e 0210.

Le informazioni di bilancio pertinenti ed altre informazioni contestuali sono fornite nelle colonne da 0130 a 0260. La descrizione delle posizioni e le ragioni per cui non è stato possibile applicare gli articoli da 9 a 17 del regolamento delegato (UE) 2016/101 sono fornite nella colonna 0270.

0190

1.2.1   APPROCCIO ALTERNATIVO; 100 % DEL PROFITTO NON REALIZZATO

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0200

1.2.2   APPROCCIO ALTERNATIVO; 10 % DEL VALORE NOZIONALE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0210

1.2.3   APPROCCIO ALTERNATIVO; 25 % DEL VALORE INIZIALE

Articolo 7, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

6.3.   C 32.03 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO (PRUVAL 3)

6.3.1.   Osservazioni di carattere generale

154 septies.

Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 al loro livello. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata sono tenuti a compilare questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154 octies.

Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per i rischi del modello in termini di importo dell’AVA che contribuiscono all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello computato a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0050 del modello C 32.02.

154 nonies.

I 20 principali singoli AVA per i rischi del modello, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154 decies.

I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per i rischi del modello sono indicati utilizzando l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

154 undecies.

I prodotti che sono sufficientemente omogenei rispetto al modello di valutazione e all’AVA per i rischi del modello sono riuniti e indicati su una linea per massimizzare la copertura rispetto all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello dell’ente.

6.3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0005

RANK

Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.; 1 è assegnato al maggiore singolo AVA per i rischi del modello, 2 al secondo maggiore ecc.

0010

MODELLO

Il nome interno (alfanumerico) utilizzato dall’ente per identificare il modello.

0020

CATEGORIA DI RISCHIO

La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente il prodotto o il gruppo di prodotti che danno origine all’aggiustamento di valutazione per i rischi del modello.

Gli enti utilizzano i seguenti codici:

IR –

tassi di interesse (interest rates)

FX –

cambio (foreign exchange)

CR –

credito (credit)

EQ –

strumenti di capitale (equities)

CO –

(commodities)

0030

PRODOTTO

Il nome interno (alfanumerico) per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, che è valutato utilizzando il modello.

0040

RILEVABILITÀ

Numero di rilevazioni di prezzo per il prodotto o il gruppo di prodotti negli ultimi dodici mesi che soddisfano uno dei criteri seguenti:

la rilevazione riguarda un prezzo al quale l’ente ha effettuato un’operazione;

la rilevazione riguarda un prezzo verificabile per un’effettiva operazione intercorsa tra terzi;

la rilevazione riguarda un prezzo ottenuto da una quotazione irrevocabile.

Gli enti utilizzano uno dei seguenti valori: “nessuna”, “1-6”, “6-24”, “24-100”, “100+”.

0050

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

Singolo AVA per i rischi del modello prima del beneficio della diversificazione ma dopo il netting del portafoglio, ove applicabile.

0060

DI CUI: CALCOLATO SECONDO L’APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

Gli importi nella colonna 0050 che sono stati calcolati secondo l’approccio basato su esperti di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0070

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Gli importi nella colonna 0050 che sono stati aggregati utilizzando il metodo 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/101. Questi importi corrispondono a FV – PV nella terminologia di tale allegato.

0080

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

Il contributo all’AVA totale a livello di categoria per i rischi del modello, calcolato a norma dell’articolo 11, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2016/101, dei singoli AVA per i rischi del modello che sono aggregati utilizzando il metodo 2 dell’allegato del medesimo regolamento. Questo importo corrisponde a APVA nella terminologia dell’allegato.

0090 -0100

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività e delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0090

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle attività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0100

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

Il valore assoluto delle passività valutate al fair value (valore equo) utilizzando il modello di cui alla colonna 0010 rilevato a bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.

0110

DIFFERENZA IPV (TEST DELL’OUTPUT)

La somma dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV”) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per il corrispondente prodotto o gruppo di prodotti.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

Sono inclusi qui solo i risultati che sono stati calibrati dai prezzi degli strumenti che sarebbero attribuiti allo stesso prodotto (test dell’output). Non sono inclusi i risultati dei test degli input dei dati di mercato che sono testati a fronte dei livelli che sono stati calibrati da diversi prodotti.

0120

COPERTURA IPV (TEST DELL’OUTPUT)

La percentuale delle posizioni assegnate al modello ponderate per l’AVA per i rischi del modello che è coperta dai risultati dei test dell’output IPV indicati nella colonna 0110.

0130 – 0140

RETTIFICHE DEL VALORE EQUO

Le rettifiche del valore equo di cui alle colonne 0190 e 0240 del modello C 32.02 che sono state applicate alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

0150

P&L DEL GIORNO 1

Gli aggiustamenti quali definiti nella colonna 0260 del modello C 32.02 che sono stati applicati alle posizioni assegnate al modello nella colonna 0010.

6.4   C 32.04 - VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE (PRUVAL 4)

6.4.1.   Osservazioni di carattere generale

154 duodecies.

Questo modello è compilato solo dagli enti che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101. Gli enti appartenenti ad un gruppo che supera la soglia su base consolidata compilano questo modello solo quando superano la soglia anche al loro livello.

154 terdecies.

Questo modello è utilizzato per fornire i dettagli dei 20 principali singoli AVA per le posizioni concentrate in termini di importo dell’AVA che contribuiscono all’AVA totale a livello di categoria per le posizioni concentrate computato a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2016/101. Queste informazioni corrispondono a quelle riportate nella colonna 0070 del modello C 32.02.

154 quaterdecies.

I 20 principali AVA per le posizioni concentrate, e le corrispondenti informazioni sul prodotto, sono indicati in ordine discendente partendo dal maggiore.

154 quindecies.

I prodotti corrispondenti a questi principali singoli AVA per le posizioni concentrate sono indicati utilizzando l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

154 sexdecies.

Per massimizzare la copertura del modello, le posizioni che sono omogenee in termini di metodologia di calcolo degli AVA sono aggregate.

6.4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

0005

RANK

Il rank è un identificatore di riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l’ordine numerico 1, 2, 3 ecc.; 1 è assegnato al maggiore AVA per le posizioni concentrate, 2 al secondo maggiore ecc.

0010

CATEGORIA DI RISCHIO

La categoria di rischio (tassi di interesse, FX, credito, strumenti di capitale, merci) che caratterizza più adeguatamente la posizione.

Gli enti utilizzano i seguenti codici:

IR –

tassi di interesse (interest rates)

FX –

cambio (foreign exchange)

CR –

credito (credit)

EQ –

strumenti di capitale (equities)

CO –

merci (commodities)

0020

PRODOTTO

Il nome interno per il prodotto o il gruppo di prodotti, in linea con l’inventario dei prodotti previsto all’articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0030

SOTTOSTANTE

Il nome interno del sottostante o dei sottostanti, nel caso di derivati, o degli strumenti, qualora non si tratti di derivati.

0040

DIMENSIONE DELLE POSIZIONI CONCENTRATE

Dimensione della singola posizione oggetto di valutazione concentrata individuata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/101, espressa nell’unità descritta nella colonna 0050.

0050

MISURA DELLA DIMENSIONE

Unità di misura della dimensione utilizzata internamente nel quadro dell’identificazione della posizione oggetto di valutazione concentrata per computare la dimensione della posizione concentrata di cui alla colonna 0040.

In caso di posizioni in obbligazioni o strumenti di capitale, indicare l’unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “numero di obbligazioni”, “numero di azioni” o “valore di mercato”.

In caso di posizioni in derivati, indicare l’unità utilizzata per la gestione interna del rischio, ad esempio “PV01; EUR per spostamento parallelo della curva dei rendimenti di 1 punto base”.

0060

VALORE DI MERCATO

Il valore di mercato della posizione.

0070

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

Il periodo di uscita prudente in numero di giorni stimato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/101.

0080

AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

L’importo dell’AVA per le posizioni concentrate calcolato a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/101 per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata.

0090

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

L’importo delle rettifiche del fair value (valore equo) apportate per riflettere il fatto che la posizione aggregata detenuta dall’ente è superiore al normale volume di negoziazione o alla dimensione delle posizioni sulle quali sono basate le quotazioni o le negoziazioni che sono servite per calibrare il prezzo o gli input utilizzati dal modello di valutazione.

L’importo indicato corrisponde all’importo che è stato applicato alla singola posizione oggetto di valutazione concentrata.

0100

DIFFERENZA IPV

La somma dei differenziali non aggiustati (“differenza IPV”) calcolati alla fine del mese più vicina alla data di riferimento per le segnalazioni nel quadro del processo di verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del CRR, utilizzando i migliori dati indipendenti disponibili per la singola posizione oggetto di valutazione concentrata interessata.

Per differenziali non aggiustati si intendono le differenze non aggiustate tra le valutazioni generate dal sistema di negoziazione e le valutazioni prodotte dal processo IPV mensile

I differenziali aggiustati nei libri e nella contabilità dell’ente per la data di fine mese pertinente non sono inclusi ai fini del calcolo della differenza IPV.

7.   C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (GOV)

7.1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

155.

Le informazioni ai fini del modello C 33.00 riguardano tutte le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” di cui al punto 42, lettera b), dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione.

156.

Le esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” sono comprese in diverse classi di esposizioni a norma degli articoli 112 e 147 del CRR, come specificato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli C 07.00, C 08.01 e C 08.02.

157.

Per l’associazione tra classi di esposizioni usate per calcolare i requisiti patrimoniali ai sensi del CRR e il settore della controparte “amministrazioni pubbliche” si applica quanto indicato nella tabella 2 (metodo standardizzato) e nella tabella 3 (metodo IRB) di cui alla parte 3 dell’allegato V del presente regolamento di esecuzione.

158.

Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto.

159.

L’imputazione delle esposizioni alle classi di esposizioni o giurisdizioni è effettuata senza tener conto di tecniche di attenuazione del rischio di credito e, in particolare, senza considerare effetti di sostituzione. Tuttavia il calcolo dei valori delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per ciascuna classe di esposizioni e per ogni giurisdizione comprende l’incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi gli effetti di sostituzione.

160.

La segnalazione di informazioni sulle esposizioni verso “amministrazioni pubbliche” per giurisdizione di residenza della controparte immediata diversa dalla giurisdizione nazionale dell’ente segnalante è soggetta alle soglie di cui all’articolo 5, lettera b), punto 3, del presente regolamento di esecuzione.

7.2.   AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO SULLE ESPOSIZIONI VERSO LE “AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

161.

L’ambito di applicazione del modello GOV comprende le esposizioni dirette in bilancio, fuori bilancio e in derivati verso “amministrazioni pubbliche” nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione. Inoltre è richiesta una voce per memoria riguardo alle esposizioni indirette sotto forma di derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche.

162.

L’esposizione è un’esposizione diretta quando la controparte immediata è un soggetto che rientra nella definizione di “amministrazioni pubbliche” ai sensi dell’allegato V, punto 42, lettera b), del presente regolamento di esecuzione.

163.

Il modello è diviso in due sezioni: la prima si basa su una ripartizione delle esposizioni in base al rischio, al metodo regolamentare e alle classi di esposizioni, la seconda si basa su una ripartizione per durata residua.

7.3.   ISTRUZIONI RELATIVE A POSIZIONI SPECIFICHE

Colonne

Istruzioni

010-260

ESPOSIZIONI DIRETTE

010-140

ESPOSIZIONI IN BILANCIO

010

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Il valore contabile lordo aggregato determinato a norma dell’allegato V, parte 1, punto 34, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD quali definiti all’allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 030 a 120.

Gli aggiustamenti per la valutazione prudente non riducono il valore contabile lordo di esposizioni per negoziazione e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo).

020

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Il valore contabile aggregato, di cui all’allegato V, parte 1, punto 27, del presente regolamento di esecuzione, delle attività finanziarie non derivate verso amministrazioni pubbliche, per tutti i portafogli contabili ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD quali definiti all’allegato V, parte 1, punti da 15 a 22, del presente regolamento di esecuzione, ed elencati nelle colonne da 030 a 120, al netto delle posizioni corte.

Se l’ente ha una posizione corta per la stessa durata residua e la stessa controparte immediata che è denominata nella stessa valuta, il valore contabile della posizione corta è compensato a fronte del valore contabile della posizione diretta. Questo importo netto è considerato pari a zero quando si tratta di un importo negativo.

È segnalata la somma delle colonne da 030 a 120 meno la colonna 130. Se tale importo è inferiore a zero, l’importo da segnalare è zero.

030-120

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE IN BASE AI PORTAFOGLI CONTABILI

Il valore contabile aggregato delle attività finanziarie non derivate, come definito alla riga precedente di questa tabella, verso amministrazioni pubbliche ripartito in base ai portafogli contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

030

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9, appendice A.

040

Attività finanziarie per negoziazione

Articoli 32 e 33 della BAD; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della AD

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

050

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

060

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5 e articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 6, della AD.

070

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Articolo 36, paragrafo 2, della BAD; articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della AD

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

080

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(d); IFRS 9.4.1.2 A;

090

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 8, della AD.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

100

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2; allegato V, parte 1, punto 15, del presente regolamento di esecuzione.

110

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Articolo 35 della BAD; articolo 6, paragrafo 1, punto i), e articolo 8, paragrafo 2, della AD; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

120

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

Articolo 37 della BAD; articolo 12, paragrafo 7, della AD; allegato V, parte 1, punto 16, del presente regolamento di esecuzione.

Da dichiarare unicamente per gli enti che applicano i principi contabili generalmente accettati nazionali (GAAP).

130

Posizioni corte

Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell’IFRS 9. BA.7(b), quando la controparte diretta è una amministrazione pubblica quale definita ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato.

Le posizioni corte si verificano quando l’ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, o presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.

Il valore contabile è il fair value (valore equo) delle posizioni corte.

Le posizioni corte sono segnalate per categoria di durata residua, come da elenco alle righe da 170 a 230, e per controparte immediata. Le posizioni corte sono utilizzate per compensare posizioni con la stessa durata residua e controparte immediata per il calcolo delle colonne da 030 a 120.

140

di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

Valore contabile delle posizioni corte, secondo quanto definito nell’IFRS 9 BA.7(b), che si verificano quando l’ente vende i titoli acquisiti nel quadro di un prestito a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, in cui la controparte diretta di tali titoli è una amministrazione pubblica, e che sono incluse nei portafogli contabili “posseduti per negoziazione” o “attività finanziarie per negoziazione” (colonna 030 o 040).

In questa colonna non sono incluse le posizioni corte che si verificano quando i titoli venduti erano stati presi a prestito in una operazione di concessione di titoli in prestito.

150

Riduzione di valore accumulata

La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne da 080 a 120 (allegato V, parte 2, punti 70 e 71, del presente regolamento di esecuzione).

160

Riduzione di valore accumulata — di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

La riduzione di valore accumulata aggregata relativa alle attività finanziarie non derivate segnalate nelle colonne 080 e 090.

170

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060, 070, 080 e 090 (allegato V, parte 2, punto 69, del presente regolamento di esecuzione).

180

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito aggregate relative alle posizioni indicate nelle colonne 050, 060 e 070.

190

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito - di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

L’aggregato delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative alle posizioni indicate nelle colonne 080 e 090.

200-230

DERIVATI

Le posizioni dirette su derivati sono segnalate nelle colonne da 200 a 230.

Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

200-210

Derivati con un fair value (valore equo) positivo

Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).

200

Derivati con un fair value (valore equo) positivo: valore contabile

Valore contabile dei derivati contabilizzati come attività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.

Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.

210

Derivati con un fair value (valore equo) positivo: importo nozionale

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all’allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento per le segnalazioni in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è positivo per l’ente alla data di riferimento.

220-230

Derivati con un fair value (valore equo) negativo

Tutti gli strumenti derivati la cui controparte è una amministrazione pubblica con fair value (valore equo) negativo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, a prescindere dal fatto che tali strumenti siano utilizzati in una valida relazione di copertura, siano posseduti per negoziazione o siano inclusi nel portafoglio di negoziazione ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

I derivati utilizzati in coperture economiche sono segnalati in questa sede se sono inclusi nei portafogli contabili “di negoziazione” o “posseduti per negoziazione” (allegato V, parte 2, punti 120, 124, 125 e da 137 a 140, del presente regolamento di esecuzione).

220

Derivati con un fair value (valore equo) negativo: valore contabile

Valore contabile dei derivati contabilizzati come passività finanziarie alla data di riferimento per le segnalazioni.

Ai sensi dei GAAP basati sulla BAD, i derivati da segnalare in queste colonne comprendono gli strumenti derivati valutati al costo o al minore fra questo e il valore di mercato inclusi nel portafoglio di negoziazione o designati come strumenti di copertura.

230

Derivati con un fair value (valore equo) negativo: importo nozionale

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il valore nozionale, secondo la definizione di cui all’allegato V, parte 2, punti da 133 a 135, del presente regolamento di esecuzione, di tutti i contratti derivati conclusi e non ancora regolati alla data di riferimento in cui la controparte è una amministrazione pubblica, come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, e il fair value (valore equo) del derivato è negativo per l’ente alla data di riferimento.

240-260

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

240

Importo nominale

Quando la controparte diretta dell’elemento fuori bilancio è una amministrazione pubblica come definita ai punti da 155 a 160 del presente allegato, importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie che non sono considerati come un derivato ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali basati sulla BAD (allegato V, parte 2, punti 102-119, del presente regolamento di esecuzione).

Conformemente all’allegato V, parte 2, punti 43 e 44, del presente regolamento di esecuzione, l’amministrazione pubblica è la controparte diretta: a) di una garanzia finanziaria prestata, se essa è la controparte diretta dello strumento di debito garantito, e b) di un impegno all’erogazione di prestiti e altro impegno dato, se essa è la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante.

250

Accantonamenti

Punto 6, lettera c), e “elementi fuori bilancio” di cui all’articolo 4, articolo 27, paragrafo 11, articolo 28, paragrafo 8, e articolo 33 della BAD+/; IFRS 9.4.2.1(c)(ii),(d)(ii), 9.5.5.20; IAS 37, IFRS 4, allegato V, parte 2.11, del presente regolamento di esecuzione.

Accantonamenti su tutte le esposizioni fuori bilancio indipendentemente dalla modalità con cui sono valutate, ad eccezione di quelle che sono valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità dell’IFRS 9.

Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore di un impegno all’erogazione di finanziamenti dato è segnalata nella colonna 150 se l’ente non è in grado di individuare separatamente le perdite attese su crediti relative all’importo utilizzato e non utilizzato dello strumento di debito. Nel caso in cui la somma delle perdite attese su crediti per lo strumento finanziario in questione superi il valore contabile lordo della componente di prestito dello strumento, il saldo restante delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella colonna 250.

260

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Per gli elementi fuori bilancio valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità dell’IFRS 9, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito (allegato V, parte 2, punto 110, del presente regolamento di esecuzione).

270-280

Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche

Sono segnalati i derivati su crediti che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie di cui all’allegato V, parte 2, punto 58, che l’ente segnalante ha sottoscritto con controparti diverse da amministrazioni pubbliche e la cui esposizione di riferimento è verso un’amministrazione pubblica.

Queste colonne non sono compilate per le esposizioni ripartite per rischio, metodo regolamentare e classe di esposizioni (righe da 020 a 160).

Le esposizioni segnalate nella sezione non devono essere prese in considerazione nel calcolo del valore dell’esposizione e dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio (colonne 290 e 300), che si basa unicamente su esposizioni dirette.

270

Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile

Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) positivo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.

Per i derivati soggetti agli IFRS, l’importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono attività finanziarie alla data per le segnalazioni.

Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l’importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) positivo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

280

Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile

Valore contabile aggregato dei derivati su crediti venduti su esposizioni delle amministrazioni pubbliche segnalati che hanno un fair value (valore equo) negativo per l’ente alla data di riferimento per le segnalazioni, senza considerare gli aggiustamenti per la valutazione prudente.

Per i derivati soggetti agli IFRS, l’importo da segnalare in questa colonna è il valore contabile dei derivati che costituiscono passività finanziarie alla data per le segnalazioni.

Per i derivati soggetti ai GAAP basati sulla BAD, l’importo da segnalare in questa colonna è il fair value (valore equo) dei derivati con un fair value (valore equo) negativo alla data di riferimento per le segnalazioni, indipendentemente da come vengono contabilizzati.

290

Valore dell’esposizione

Valore dell’esposizione per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.

Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l’articolo 111 del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l’articolo 166 e l’articolo 230, paragrafo 1, seconda frase, del CRR.

Per la segnalazione dei derivati soggetti a coperture patrimoniali sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.

300

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio

Importo dell’esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito.

Per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato (SA): cfr. l’articolo 113, paragrafi da 1 a 5, del CRR. Per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB: cfr. l’articolo 153, paragrafi 1 e 3, del CRR.

Ai fini della segnalazione delle esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato, cfr. le istruzioni relative alla ripartizione per riga.


Righe

Istruzioni

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER METODO REGOLAMENTARE

010

Esposizioni totali

L’aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche, quali definite ai paragrafi da 155 a 160 del presente allegato.

020-155

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

L’aggregato delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche cui viene applicato un fattore di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, del CRR. Le esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito comprendono le esposizioni sia all’interno che all’esterno del portafoglio di negoziazione soggette a copertura patrimoniale per il rischio di controparte.

Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): le esposizioni dovute al rischio di controparte sono segnalate nelle righe relative al rischio di credito, mentre le esposizioni dovute al rischio di mercato sono segnalate nella riga relativa al rischio di mercato.

030

Metodo standardizzato

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

040

Amministrazioni centrali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali o banche centrali” conformemente agli articoli 112 e 114 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

050

Amministrazioni regionali o autorità locali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni regionali o autorità locali” conformemente agli articoli 112 e 115 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

060

Organismi del settore pubblico

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico. Queste esposizioni sono assegnate alla classe di esposizioni verso “organismi del settore pubblico” conformemente agli articoli 112 e 116 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

070

Organizzazioni internazionali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali. Queste esposizioni sono assegnate alle classi di esposizioni verso “organizzazioni internazionali” conformemente agli articoli 112 e 118 del CRR, come specificato nelle istruzioni per il modello C 07.00, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 040 a 070 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo SA a norma dell’articolo 112 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

080

Metodo IRB

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono ponderate per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del CRR, comprese le esposizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione per le quali la ponderazione del rischio conformemente al suddetto capo concerne il rischio di controparte.

090

Amministrazioni centrali

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni centrali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

100

Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono amministrazioni regionali o autorità locali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

120

Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, punto 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera a), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

130

Organismi del settore pubblico [Enti]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 4, punto 8, del CRR, e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “enti” conformemente all’articolo 147, paragrafo 4, lettera b), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

140

Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali e banche centrali]

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche che sono organizzazioni internazionali e che sono assegnate alla classe di esposizioni verso “amministrazioni centrali e banche centrali” conformemente all’articolo 147, paragrafo 3, lettera c), del CRR, come specificato nelle istruzioni per i modelli C 08.01 e C 08.02, ad eccezione delle specifiche per quanto riguarda la redistribuzione delle esposizioni verso amministrazioni pubbliche ad altre classi di esposizioni a seguito dell’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito con effetti di sostituzione sull’esposizione, che non si applicano.

155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche diverse da quelle incluse nelle righe da 090 a 140 di cui sopra che sono classificate nelle classi di esposizioni cui è applicato il metodo IRB a norma dell’articolo 147 del CRR ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

160

Esposizioni soggette al rischio di mercato

Le esposizioni al rischio di mercato coprono le posizioni per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, del CRR.

Le esposizioni dirette di cui all’articolo 271 del CRR soggette a requisiti di fondi propri sia per il rischio di controparte che per il rischio di mercato sono indicate sia nelle righe del rischio di credito (da 020 a 155) sia nella riga del rischio di mercato (riga 160): l’esposizione dovuta al rischio di controparte è segnalata nelle righe relative al rischio di credito, mentre l’esposizione dovuta al rischio di mercato è segnalata nella riga relativa al rischio di mercato.

170-230

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER DURATA RESIDUA

La durata residua è calcolata in giorni tra la data di scadenza contrattuale e la data di riferimento per le segnalazioni per tutte le posizioni.

Le esposizioni verso amministrazioni pubbliche sono disaggregate per durata residua e imputate alle categorie previste secondo le seguenti modalità:

[0 - 3M [: meno di 90 giorni

[3M – 1 A [: pari o superiore a 90 giorni ma inferiore a 365 giorni

[1 A – 2 A [: pari o superiore a 365 giorni ma inferiore a 730 giorni

[2 A – 3 A [: pari o superiore a 730 giorni ma inferiore a 1 095 giorni

[3 A – 5 A [: pari o superiore a 1 095 giorni ma inferiore a 1 825 giorni

[5 A – 10 A [: pari o superiore a 1 825 giorni ma inferiore a 3 650 giorni

[oltre 10 A: pari o superiore a 3 650 giorni»


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(4)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

(6)  Direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese d’investimento e degli enti creditizi (GU L 141 dell’11.6.1993, pag. 1).

(7)  Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

(8)  Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(10)  Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(12)  Gli “enti autonomi” non fanno parte di un gruppo né si consolidano nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri.

(13)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine “mercato” (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(16)  Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell’articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).

(17)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO III

«ALLEGATO III

SOSTITUISCE L’ALLEGATO III – SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE AGLI IFRS

MODELLI FINREP PER GLI IFRS

NUMERO DEL MODELLO

CODICE DEL MODELLO

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

 

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

 

 

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

F 01.01

Stato patrimoniale: attività

1.2

F 01.02

Stato patrimoniale: passività

1.3

F 01.03

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

F 02.00

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

3

F 03.00

Prospetto di conto economico complessivo

 

 

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

F 04.01

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2.1

F 04.02.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.2.2

F 04.02.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.3.1

F 04.03.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

4.4.1

F 04.04.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato

4.5

F 04.05

Attività finanziarie subordinate

5.1

F 05.01

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto

6.1

F 06.01

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

 

 

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.1

F 07.01

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

 

 

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

F 08.01

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

F 08.02

Passività finanziarie subordinate

 

 

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1.1

F 09.01.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

F 09.02

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

F 10.00

Derivati – Negoziazione e coperture economiche

 

 

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

F 11.01

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

11.3

F 11.03

Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura

11.4

F 11.04

Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)

 

 

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.1

F 12.01

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.2

F 12.02

Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)

 

 

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

F 13.01

Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diverse da quelle possedute per negoziazione

13.2.1

F 13.02.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

13.3.1

F 13.03.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

14

F 14.00

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

15

F 15.00

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

 

 

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1

F 16.01

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.2

F 16.02

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

16.3

F 16.03

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento

16.4

F 16.04

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio

16.4.1

F 16.04.1

Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

16.5

F 16.05

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

16.6

F 16.06

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

16.7

F 16.07

Riduzione di valore di attività non finanziarie

16.8

F 16.08

Altre spese amministrative

 

 

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

F 17.01

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

F 17.02

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio – impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

F 17.03

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

 

 

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18

F 18.00

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.1

F 18.01

Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte

18.2

F 18.02

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

19

F 19.00

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

 

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

 

 

Disaggregazione geografica

20.1

F 20.01

Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

20.2

F 20.02

Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

20.3

F 20.03

Disaggregazione geografica delle principali voci del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per luogo di attività

20.4

F 20.04

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

F 20.05

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

F 20.06

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

20.7.1

F 20.07.1

Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte

21

F 21.00

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo

 

 

Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio

22.1

F 22.01

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività

22.2

F 22.02

Attività interessate dai servizi forniti

 

 

Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive

23.1

F 23.01

Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti

23.2

F 23.02

Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi

23.3

F 23.03

Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto “loan-to-value”

23.4

F 23.04

Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

23.5

F 23.05

Prestiti e anticipazioni: Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

23.6

F 23.06

Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate

 

 

Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario

24.1

F 24.01

Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate

24.2

F 24.02

Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

24.3

F 24.03

Prestiti e anticipazioni: afflusso di cancellazioni di esposizioni deteriorate

 

 

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

25.1

F 25.01

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi

25.2

F 25.02

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute

25.3

F 25.03

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

26

F 26.00

Gestione della tolleranza e qualità della tolleranza

 

 

PARTE 3 [SEMESTRALE]

 

 

Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate

30.1

F 30.01

Interessenze in entità strutturate non consolidate

30.2

F 30.02

Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

 

 

Parti correlate

31.1

F 31.01

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

31.2

F 31.02

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

 

 

PARTE 4 [ANNUALE]

 

 

Struttura del gruppo

40.1

F 40.01

Struttura del gruppo: “entità per entità”

40.2

F 40.02

Struttura del gruppo: “strumento per strumento”

 

 

Fair value (valore equo)

41.1

F 41.01

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al costo ammortizzato

41.2

F 41.02

Ricorso all’opzione del fair value (valore equo)

42

F 42.00

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

43

F 43.00

Accantonamenti

 

 

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti

44.1

F 44.01

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti

44.2

F 44.02

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti

44.3

F 44.03

Spese di personale per tipo di benefici

44.4

F 44.04

Spese di personale per struttura e categoria del personale

 

 

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

45.1

F 45.01

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile

45.2

F 45.02

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita e di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

45.3

F 45.03

Altri ricavi e costi operativi

46

F 46.00

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

47

F 47.00

Durata media e periodi di recupero

1.    Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività

 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

010

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Cassa

Allegato V.Parte 2.1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V.Parte 2.2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V.Parte 2.3

5

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 9.Appendice A

 

 

060

Derivati

IFRS 9.Appendice A

10

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

4

 

080

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

4

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

4

 

096

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

4

 

098

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

4

 

099

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

4

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

4

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

4

 

141

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

4

 

143

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

4

 

144

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

4

 

181

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

4

 

183

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

4

 

240

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.22

11

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate

IAS 1.54(e); Allegato V.Parte 1.21, Parte 2.4

40

 

270

Attività materiali

 

 

 

280

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

290

Investimenti immobiliari

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Attività immateriali

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

310

Avviamento

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

320

Altre attività immateriali

IAS 38.8, 118; IFRS 16.47(a)

21, 42

 

330

Attività fiscali

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Attività fiscali correnti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Attività fiscali differite

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

360

Altre attività

Allegato V.Parte 2.5

 

 

370

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7

 

 

380

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2   Passività

 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Derivati

IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Posizioni corte

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

8

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

8

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

8

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

8

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

8

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

8

 

110

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

8

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

8

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

8

 

150

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.26

11

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Accantonamenti

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9

43

 

190

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.10

43

 

200

Ristrutturazione

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti

IAS 37.Appendice C. Esempi 6 e 10

43

 

220

Impegni e garanzie dati

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.11

9

12

43

 

230

Altre disposizioni

IAS 37.14

43

 

240

Passività fiscali

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Passività fiscali correnti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Passività fiscali differite

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

270

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12

 

 

280

Altre passività

Allegato V.Parte 2.13

 

 

290

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14

 

 

300

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Capitale

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

020

Capitale versato

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capitale richiamato ma non versato

Allegato V.Parte 2.14

 

 

040

Sovrapprezzo azioni

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

050

Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V.Parte 2.18-19

46

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

IAS 32.28-29; Allegato V.Parte 2.18

 

 

070

Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi

Allegato V.Parte 2.19

 

 

080

Altro patrimonio netto

IFRS 2.10; Allegato V.Parte 2.20

 

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

CRR art 4(1)(100)

46

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Attività materiali

IAS 16.39-41

 

 

110

Attività immateriali

IAS 38.85-87

 

 

120

Utili o (-) perdite attuariali da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5.38, IG Esempio 12

 

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Allegato V.Parte 2.21

 

 

330

Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V.Parte 2.22

 

 

340

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Allegato V.Parte 2.22

 

 

350

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]

IAS 1.7(e);IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a);Allegato V.Parte 2.57

 

 

360

Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Allegato V.Parte 2.23

 

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.82A(a) (ii)

 

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Allegato V.Parte 2.24

 

 

140

Conversione di valuta estera

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Allegato V.Parte 2.25

 

 

155

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Allegato V.Parte 2.26

 

 

165

Strumenti di copertura [non elementi designati]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24 E (b)(c); Allegato V.Parte 2.60

 

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5.38, IG Esempio 12

 

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Utili non distribuiti

CRR art 4(1)(123)

 

 

200

Riserve di rivalutazione

IFRS 1.30, D5-D8; Allegato V.Parte 2.28

 

 

210

Altre riserve

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

IAS 28.11; Allegato V.Parte 2.29

 

 

230

Altro

Allegato V.Parte 2.29

 

 

240

(-) Azioni proprie

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V.Parte 2.30

46

 

250

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acconti sui dividendi

IAS 32.35

 

 

270

Partecipazioni di minoranza

IAS 1.54(q)

 

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

CRR art 4(1)(100)

46

 

290

Altre posizioni

 

46

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1.IG6

 

 

2.    Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti

Disaggregazione nella tabella

Esercizio corrente

010

010

Interessi attivi

IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31

16

 

020

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34

 

 

025

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.20(b);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

IFRS 9.Appendice A; .B6.6.16; Allegato V.Parte 2.35

 

 

080

Altre attività

Allegato V.Parte 2.36

 

 

085

Interessi attivi su passività

IFRS 9.5.7.1, Allegato V.Parte 2.37

 

 

090

(Interessi passivi)

IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31

16

 

100

(Passività finanziarie possedute per negoziazione)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.33, 34

 

 

110

(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio)

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)

IAS 39.9; Allegato V.Parte 2.35

 

 

140

(Altre passività)

Allegato V.Parte 2.38

 

 

145

(Interessi passivi su attività)

IFRS 9.5.7.1, Allegato V.Parte 2.39

 

 

150

(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)

IFRIC 2.11

 

 

160

Ricavi da dividendi

Allegato V.Parte 2.40

31

 

170

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V.Parte 2.40

 

 

175

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.40

 

 

191

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Allegato V.Parte 2.41

 

 

192

Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.42

 

 

200

Ricavi da commissioni e compensi

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Costi per commissioni e compensi)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

Allegato V.Parte 2.45

16

 

231

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

241

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.20(a)(v);IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Altro

 

 

 

280

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.43, 46

16

 

287

Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.46

 

 

290

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.44

16, 45

 

300

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

Allegato V.Parte 2.47

16

 

310

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

330

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

IAS 1.34; Allegato V.Parte 2.48

45

 

340

Altri ricavi operativi

Allegato V.Parte 2.314-316

45

 

350

(Altri costi operativi)

Allegato V.Parte 2.314-316

45

 

355

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO

 

 

 

360

(Spese amministrative)

 

 

 

370

(Spese di personale)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Altre spese amministrative)

 

16

 

385

(Contributi di cassa ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi)

Allegato V.Parte 2.48i

 

 

390

(Ammortamenti)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Investimenti immobiliari)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Altre attività immateriali)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.49

 

 

426

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.35J

 

 

427

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.35J

 

 

430

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(impegni di pagamento a favore di fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi)

Allegato V.Parte 2.48i

 

 

440

(Impegni e garanzie dati)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V.Parte 2.50

 

 

450

(Altri accantonamenti)

 

 

 

460

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Allegato V.Parte 2.51, 53

12

 

481

(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Attività finanziarie al costo ammortizzato)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Investimenti immobiliari)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Avviamento)

IFRS 3.Appendice B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Altre attività immateriali)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Altro)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Avviamento negativo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 3.Appendice B64(n)(i)

 

 

590

Quota dell’utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.54

 

 

600

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

IFRS 5.37; Allegato V.Parte 2.55

 

 

610

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, IG 6

 

 

640

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

IAS 1.82(ea) ; IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V.Parte 2.56

 

 

650

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1.81B (b)(i)

 

 

690

Attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    Prospetto di conto economico complessivo

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Utile o (-) perdita d’esercizio

IAS 1.7, IG6

 

020

Altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7, IG6

 

030

Voci che non saranno riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.82A(a)(i)

 

040

Attività materiali

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

050

Attività immateriali

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

060

Utili o (-) perdite attuariali da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

070

Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita

IFRS 5.38

 

080

Quota di altri ricavi e costi rilevati delle entità contabilizzata con il metodo del patrimonio netto

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

081

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(d)

 

083

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto

IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V.Parte 2.57

 

084

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Allegato V.Parte 2.57

 

085

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Allegato V.Parte 2.57

 

086

Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito

IAS 1.7(f)

 

090

Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate

IAS 1.91(b); Allegato V.Parte 2.66

 

100

Voci che possono essere riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.82A(a)(ii)

 

110

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Allegato V.Parte 2.58

 

120

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Allegato V.Parte 2.58

 

130

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Allegato V.Parte 2.59

 

140

Altre riclassificazioni

Allegato V.Parte 2.65

 

150

Conversione di valuta estera

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

160

Utili o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto

IAS 21.32, 38-47

 

170

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

180

Altre riclassificazioni

Allegato V.Parte 2.65

 

190

Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a);

 

200

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1.7(e),IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)

 

210

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii);IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Allegato V.Parte 2.59

 

220

Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti

IAS 1.IG6;IFRS 9.6.5.11(d)(i)

 

230

Altre riclassificazioni

Allegato V.Parte 2.65

 

231

Strumenti di copertura [non elementi designati]

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V.Parte 2.60

 

232

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E (b)(c)

 

233

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7(g)(h);IFRS 9.6.5.15,.6.5.16;IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V.Parte 2.61

 

234

Altre riclassificazioni

Allegato V.Parte 2.65

 

241

Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Allegato V.Parte 2.62-63

 

251

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4

 

261

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Allegato V.Parte 2.64

 

270

Altre riclassificazioni

IFRS 5.IG Esempio 12;IFRS 9.5.6.5; Allegato V.Parte 2.64-65

 

280

Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita

IFRS 5.38

 

290

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IFRS 5.38

 

300

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

310

Altre riclassificazioni

IFRS 5, IG Esempio 12

 

320

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

330

Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita d’esercizio

IAS 1.91(b), IG6; Allegato V.Parte 2.66

 

340

Totale del conto economico complessivo per l’esercizio

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

350

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

360

Attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1   Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

010

005

Derivati

 

 

010

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11, Allegato V.Parte 1.44(b)

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

060

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

070

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

090

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

110

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

130

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

150

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

170

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

180

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

IFRS 9.Appendice A

 

4.2.1   Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti

Valore contabile

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Allegato V.Parte 1.27

Allegato V.Parte 2.69

010

020

010

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11, Allegato V.Parte 1.44(b)

 

 

020

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

030

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

040

di cui: società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

050

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

060

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

070

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

080

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

090

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

100

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

110

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

120

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

130

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

140

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

150

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

160

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

170

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

180

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

4.2.2   Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti

Valore contabile

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Allegato V.Parte 1.27

Allegato V.Parte 2.69

010

020

060

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

070

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

130

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

180

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

4.3.1   Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

Riferimenti

Valore contabile

Valore contabile lordo

Allegato V.Parte 1.34(b)

Riduzione di valore accumulata

Allegato V.Parte 2.70(b), 71

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

 

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

di cui: strumenti con rischio di credito basso

Allegato V.Parte 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V.Parte 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9 ; Allegato V.Parte 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V.Parte 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11; Allegato V.Parte 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Allegato V.Parte 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1   Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

Riferimenti

Valore contabile

Valore contabile lordo

Allegato V.Parte 1.34(b)

Riduzione di valore accumulata

Allegato V.Parte 2.70(a), 71

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

 

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

di cui: strumenti con rischio di credito basso

Allegato V.Parte 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V.Parte 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9 ; Allegato V.Parte 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V.Parte 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate

IFRS 9.5.13 e IFRS 7.35M(c); Allegato V.Parte 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5   Attività finanziarie subordinate

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

010

010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

020

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

030

ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L’EMITTENTE]

Allegato V.Parte 2.78, 100

 

5.    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto

5.1   Prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione e attività per negoziazione per prodotto

 

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Allegato V.Parte 1.34

Allegato V.Parte 1.42(a)

Allegato V.Parte 1.42(b)

Allegato V.Parte 1.42(c)

Allegato V.Parte 1.42(d)

Allegato V.Parte 1.42(e)

Allegato V.Parte 1.42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Per prodotto

010

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V.Parte 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Debito da carta di credito

Allegato V.Parte 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Crediti commerciali

Allegato V.Parte 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finanziari

Allegato V.Parte 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V.Parte 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Altri prestiti a termine

Allegato V.Parte 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V.Parte 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Per garanzia reale

090

di cui: Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

 

Per finalità

110

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V.Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Per subordinazione

130

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V.Parte 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

6.    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

6.1   Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

 

Riferimenti

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e), Parte 2.91

Valore contabile lordo

 

 

 

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore

di cui: deteriorati

 

di cui: in stato di default

 

 

Allegato V.Parte 1.34

Allegato V.Parte 2.93

Allegato V.Parte 2. 213-232

CRR art 178; Allegato V.Parte 2.237(b)

Allegato V.Parte 2.70-71

Allegato V.Parte 2.69

010

011

012

013

021

022

010

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

020

B Attività estrattive

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

030

C Attività manifatturiere

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

040

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

050

E Fornitura di acqua

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

060

F Costruzioni

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

070

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

080

H Trasporto e magazzinaggio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

090

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

100

J Informazione e comunicazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

105

K Attività finanziarie e assicurative

Regolamento NACE, Allegato V.Parte 2.92

 

 

 

 

 

 

110

L Attività immobiliari

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

120

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

130

N Attività amministrative e di servizi di supporto

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

140

O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

150

P Istruzione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

160

Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

170

R Arte, spettacoli e tempo libero

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

180

S Altri servizi

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

190

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V.Parte 1.32, Parte 2.90

 

 

 

 

 

 

7.    Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.1   Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Allegato V.Parte 2.96

010

020

030

040

050

060

070

080

090

060

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTALE DEGLI STRUMENTI DI DEBITO

Allegato V.Parte 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V.Parte 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Debito da carta di credito

Allegato V.Parte 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Crediti commerciali

Allegato V.Parte 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Leasing finanziari

Allegato V.Parte 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V.Parte 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Altri prestiti a termine

Allegato V.Parte 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V.Parte 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

di cui: crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V.Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V.Parte 2.89; CRR Art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1.   Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Detenute per negoziazione

Designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Costo ammortizzato

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9.Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V.Parte 2.101

010

020

030

037

040

010

Derivati

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

020

Posizioni corte

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

050

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a), 44(c)

 

 

 

 

 

070

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97

 

 

 

 

 

100

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

120

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97

 

 

 

 

 

150

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c),44(c)

 

 

 

 

 

170

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97

 

 

 

 

 

200

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

220

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97

 

 

 

 

 

250

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

270

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97

 

 

 

 

 

300

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

320

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.3; Allegato V.Parte 2.97

 

 

 

 

 

350

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37, Parte 2.98

 

 

 

 

 

370

Certificati di deposito

Allegato V.Parte 2.98(a)

 

 

 

 

 

380

Titoli garantiti da attività (ABS)

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

390

Obbligazioni garantite

CRR art 129

 

 

 

 

 

400

Contratti ibridi

Allegato V.Parte 2.98(d)

 

 

 

 

 

410

Altri titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 2.98(e)

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanziari composti convertibili

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

430

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

440

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

445

di cui: passività relative a leasing

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

450

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

8.2   Passività finanziarie subordinate

 

Riferimenti

Valore contabile

Designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Al costo ammortizzato

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

020

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

030

PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE

Allegato V.Parte 2.99-100

 

 

9.    Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1.1   Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Importo nominale degli impegni e delle garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell’IFRS 9

Allegato V.Parte 2.107-108, 118

Accantonamenti per gli impegni e le garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell’IFRS 9

Allegato V.Parte 2.106-109

Altri impegni valutati a norma dello IAS 37 e garanzie finanziarie valutate a norma dell’IFRS 4

Impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo)

Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati

(Fase 2)

Strumenti deteriorati

(Fase 3)

Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati

(Fase 2)

Strumenti deteriorati

(Fase 3)

Importo nominale

Accantonamento

Importo nominale

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su impegni deteriorati

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Allegato V.Parte 2.111, 118

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Allegato V.Parte 2.106, 111

IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Allegato V.Parte 2.110, 118

Allegato V.Parte 2.69

010

020

030

040

050

060

100

110

120

130

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garanzie finanziarie date

IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Altri impegni dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

 

Riferimenti

Importo massimo della garanzia che può essere considerato

Importo nominale

IFRS 7.36 (b); Allegato V.Parte 2.119

Allegato V.Parte 2.119

010

020

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti

IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Allegato V.Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 113

 

 

020

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

070

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

080

Garanzie finanziarie ricevute

IFRS 9.2.1(e ), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8.Appendice A; IFRS 4 Allegato A; Allegato V.Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 114

 

 

090

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

150

Altri impegni ricevuti

Allegato V.Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 115

 

 

160

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

170

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

180

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

190

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

200

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

210

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

10.    Derivati – Negoziazione e coperture economiche

 

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti

Valore contabile

Importo nozionale

Attività finanziarie possedute per negoziazione e per negoziazione

Passività finanziarie possedute per negoziazione e per negoziazione

Negoziazione totale

di cui: venduti

Allegato V.Parte 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 (a); Allegato V.Parte 2.120, 131

Allegato V.Parte 2.133-135

Allegato V.Parte 2.133-135

010

020

030

040

010

Tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.129(a)

 

 

 

 

020

di cui: coperture economiche

Allegato V.Parte 2.137-139

 

 

 

 

030

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

040

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

050

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

060

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

070

Patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.129(b)

 

 

 

 

080

di cui: coperture economiche

Allegato V.Parte 2.137-139

 

 

 

 

090

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

100

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

110

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

120

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

130

Cambi e oro

Allegato V.Parte 2.129(c)

 

 

 

 

140

di cui: coperture economiche

Allegato V.Parte 2.137-139

 

 

 

 

150

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

160

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

170

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

180

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V.Parte 2.129(d)

 

 

 

 

195

di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)

IFRS 9.6.7.1; Allegato V.Parte 2.140

 

 

 

 

201

di cui: altre coperture economiche

Allegato V.Parte 2.137-140

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

220

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

240

Altro

 

 

 

 

 

250

Merci

Allegato V.Parte 2.129(e)

 

 

 

 

260

di cui: coperture economiche

Allegato V.Parte 2.137-139

 

 

 

 

270

Altro

Allegato V.Parte 2.129(f)

 

 

 

 

280

di cui: coperture economiche

Allegato V.Parte 2.137-139

 

 

 

 

290

DERIVATI

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

300

di cui: OTC – enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142

 

 

 

 

310

di cui: OTC – altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)

 

 

 

 

320

di cui: OTC – controparti restanti

Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)

 

 

 

 

11.    Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1   Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

 

Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti

Valore contabile

Importo nozionale

Attività

Passività

Copertura totale

di cui: venduti

IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131

IFRS 7.24A; Allegato V.Parte 2.120, 131

Allegato V.Parte 2.133-135

Allegato V.Parte 2.133-135

010

020

030

040

010

Tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.129(a)

 

 

 

 

020

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

030

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

060

Patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.129(b)

 

 

 

 

070

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

080

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V.Parte 2.129(c)

 

 

 

 

120

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

130

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

160

Credito

Allegato V.Parte 2.129(d)

 

 

 

 

170

Credit default swap

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

190

Total return swap

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

200

Altro

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

210

Merci

Allegato V.Parte 2.129(e)

 

 

 

 

220

Altro

Allegato V.Parte 2.129(f)

 

 

 

 

230

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.129(a)

 

 

 

 

250

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

260

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

270

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

280

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

290

Patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.129(b)

 

 

 

 

300

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

310

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

320

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

330

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

340

Cambi e oro

Allegato V.Parte 2.129(c)

 

 

 

 

350

Opzioni OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

360

Altri OTC

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

370

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

380

Altro sui mercati organizzati

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

390

Credito

Allegato V.Parte 2.129(d)

 

 

 

 

400

Credit default swap

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

410

Opzione su differenziale creditizio

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

420

Total return swap

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

430

Altro

Allegato V.Parte 2.136

 

 

 

 

440

Merci

Allegato V.Parte 2.129(e)

 

 

 

 

450

Altro

Allegato V.Parte 2.129(f)

 

 

 

 

460

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

490

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

di cui: OTC – enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

di cui: OTC – altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)

 

 

 

 

530

di cui: OTC – controparti restanti

Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)

 

 

 

 

11.3   Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura

 

Riferimenti

Valore contabile

Copertura di fair value (valore equo)

Copertura dei flussi finanziari

Copertura dell’investimento netto in una gestione estera

Allegato V.Parte 2.145

Allegato V.Parte 2.145

Allegato V.Parte 2.145

010

020

030

010

Attività finanziarie non derivate

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

020

di cui: attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

030

di cui: Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

040

di cui: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)

 

 

 

050

Passività finanziarie non derivate

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

060

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

080

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

11.4   Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)

 

Riferimenti

Microcoperture

Microcoperture – Copertura della posizione netta

Rettifiche delle coperture su microcoperture

Macrocoperture

Valore contabile

Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)

Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività

Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette

Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IFRS 7.24B(a), Allegato V.Parte 2.146, 147

IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Allegato V.Parte 2.147, 151

IFRS 7.24B(a)(ii); Allegato V.Parte 2.148, 149

IFRS 7.24B(a)(v); Allegato V.Parte 2.148, 150

IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Allegato V.Parte 2.152

010

020

030

040

050

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

010

Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Allegato V.Parte 2.146, 151

 

 

 

 

 

020

Tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

030

Patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

040

Cambi e oro

Allegato V.Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

050

Credito

Allegato V.Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

060

Merci

Allegato V.Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

070

Altro

Allegato V.Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

080

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Allegato V.Parte 2.146, 151

 

 

 

 

 

090

Tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

100

Patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V.Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

120

Credito

Allegato V.Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

130

Merci

Allegato V.Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

140

Altro

Allegato V.Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

150

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Allegato V.Parte 2.146, 151

 

 

 

 

 

160

Tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

170

Patrimonio netto

Allegato V.Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

180

Cambi e oro

Allegato V.Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V.Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

200

Merci

Allegato V.Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

210

Altro

Allegato V.Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

12.    Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.1   Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

 

Riferimenti

Saldo di apertura

Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione

Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile

Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)

Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)

Variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia di stima dell’ente (al netto)

Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni

Altre rettifiche

Saldo di chiusura

Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito

 

IFRS 7.35I; Allegato V.Parte 2.159, 164(b)

IFRS 7.35I; Allegato V.Parte 2.160, 164(b)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.161-162

IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Allegato V.Parte 2.164(c)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.163

IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4;IFRS 7.35L; Allegato V.Parte 2.72, 74, 164(a), 165

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V.Parte 2.166

 

 

IFRS 9.5.4.4; Allegato V.Parte 2.165

Allegato V.Parte 2.166i

010

020

030

040

050

070

080

090

100

110

120

125

010

Svalutazioni per attività finanziarie senza aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

IFRS 9.5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: svalutazioni misurate collettivamente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: svalutazioni misurate individualmente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Svalutazioni per strumenti di debito con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

IFRS 9.5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

di cui: svalutazioni misurate collettivamente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

di cui: svalutazioni misurate individualmente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 2.213-232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Svalutazioni per strumenti di debito deteriorati (Fase 3)

IFRS 9.5.5.1, 9. Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

di cui: svalutazioni misurate collettivamente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

di cui: svalutazioni misurate individualmente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V.Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Totale delle svalutazioni per gli strumenti di debito

IFRS 7.B8E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 1)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Allegato V.Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 2)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Allegato V.Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 3)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Allegato V.Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie dati

IFRS 7.B8E; Allegato V.Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2   Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)

 

Riferimenti

Valore contabile lordo / importo nominale

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 167, 170

Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 2

Trasferimenti tra Fase 2 e Fase 3

Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 3

Dalla Fase 1 alla Fase 2

Dalla Fase 2 alla Fase 1

Dalla Fase 2 alla Fase 3

Dalla Fase 3 alla Fase 2

Dalla Fase 1 alla Fase 3

Dalla Fase 3 alla Fase 1

Allegato V.Parte 2.168-169

010

020

030

040

050

060

010

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

130

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

140

Totale degli strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

150

Impegni e garanzie finanziarie dati

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5

 

 

 

 

 

 

13.    Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1   Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione

 

 

Riferimenti

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V.Parte 2.171-172, 174

 

Garanzie e garanzie reali

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Altri prestiti garantiti da garanzia reale

Garanzie finanziarie ricevute

Beni immobili residenziali

Beni immobili non residenziali

Cassa, depositi, [titoli di debito emessi]

Beni mobili

Titoli di capitale e di debito

Prestiti rimanenti

IFRS 7.36(b)

Allegato V.Parte 2.173(a)

Allegato V.Parte 2.173(a)

Allegato V.Parte 2.173(b)(i)

Allegato V.Parte 2.173(b)(ii)

Allegato V.Parte 2.173(b)(iii)

Allegato V.Parte 2.173(b)(iv)

Allegato V.Parte 2.173(c)

 

 

 

010

020

030

031

032

041

050

010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

035

di cui: piccole e medie imprese (PMI)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

036

di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a); Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

037

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V.Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

 

Riferimenti

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

(Allegato V.Parte 2.175)

 

 

 

di cui:

attività non correnti possedute per la vendita

(IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7)

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Allegato V.Parte 2.175i

Allegato V.Parte 1.27-28

Allegato V.Parte 2.175ii

Allegato V.Parte 2.175i

Allegato V.Parte 1.27-28

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Beni diversi da immobili, impianti e macchinari

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Beni immobili residenziali

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Beni immobili non residenziali

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Beni mobili

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Titoli di capitale e di debito

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Altro

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Totale

 

 

 

 

 

 

13.3.1   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

 

Riferimenti

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

(Allegato V.Parte 2.176)

 

 

 

di cui:

attività non correnti possedute per la vendita

(IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7)

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Allegato V.Parte 2.175i

Allegato V.Parte 1.27-28

Allegato V.Parte 2.175ii

Allegato V.Parte 2.175i

Allegato V.Parte 1.27-28

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Beni diversi da immobili, impianti e macchinari

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Beni immobili residenziali

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Beni immobili non residenziali

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Beni mobili

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Titoli di capitale e di debito

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Altro

IFRS 7.38(a), Allegato V.Parte 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Totale

 

 

 

 

 

 

14.    Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

 

Riferimenti

Gerarchia del fair value (valore equo)

IFRS 13.93 (b)

Variazione del fair value (valore equo) nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.178

Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte

Allegato V.Parte 2.179

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

010

020

030

040

050

060

070

080

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Derivati

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11,

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

056

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

057

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

058

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

059

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Derivati

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Posizioni corte

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

 

Riferimenti

Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate

Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell’ente

Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l’ente conserva i diritti inerenti al servizio

Importi eliminati contabilmente a fini di capitale

Attività trasferite

Passività associate

ITS V.Parte 2.181

Importo del capitale in essere delle attività originarie

Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]

Valore contabile delle passività associate

Valore contabile

di cui: cartolarizzazioni

di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile

di cui: cartolarizzazioni

di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto

IFRS 7.42D.(e), Allegato V.Parte 1.27

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Allegato V.Parte 2.183-184

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Allegato V.Parte 2.183-184

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.181

 

CRR art 109; Allegato V.Parte 2.182

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Interessi attivi

Interessi passivi

Allegato V.Parte 2.187, 189

Allegato V.Parte 2.188, 190

010

020

010

Derivati – Negoziazione

IFRS 9.Appendice A, .BA.1, .BA.6; Allegato V.Parte 2.193

 

 

015

di cui: interessi attivi da derivati in coperture economiche

Allegato V.Parte 2.193

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

030

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

090

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

141

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V.Parte 2.88(b), 194i

 

 

142

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 194i

 

 

150

Altre attività

Allegato V.Parte 2.5

 

 

160

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

170

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

180

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

190

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

200

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

210

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

220

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.32-34, Parte 2.191

 

 

250

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.192

 

 

260

Altre passività

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

270

INTERESSE

IAS 1.97

 

 

280

di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate

IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Allegato V.Parte 2.194

 

 

290

di cui: interessi da leasing

IFRS 16.38(a), 49, Allegato V.Parte 2.194ii

 

 

16.2   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Allegato V.Parte 2.195-196

010

020

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO, AL NETTO

Allegato V.Parte 2.45

 

16.3   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Allegato V.Parte 2.197-198

010

010

Derivati

IFRS 9.Appendice A, .BA.1, .BA.7(a)

 

015

di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)

IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Allegato V.Parte 2.199

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

030

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

050

Posizioni corte

IFRS 9.BA.7(b)

 

060

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

090

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

IFRS 9.Appendice A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)

 

095

di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato

IFRS 9.5.6.2; Allegato V.Parte 2.199

 

16.4   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Strumenti correlati al tasso d’interesse e relativi derivati

Allegato V.Parte 2.200(a)

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale e relativi derivati

Allegato V.Parte 2.200(b)

 

030

Operazioni sui cambi e derivati relativi a cambi e oro

Allegato V.Parte 2.200(c)

 

040

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

Allegato V.Parte 2.200(d)

 

050

Derivati correlati a merci

Allegato V.Parte 2.200(e)

 

060

Altro

Allegato V.Parte 2.200(f)

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.4.1   Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Allegato V.Parte 2.201

010

020

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

030

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

090

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO, AL NETTO

IFRS 7.20(a)(i)

 

100

di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato

IFRS 9.6.5.2; Allegato V.Parte 2.202

 

16.5   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Allegato V.Parte 2.203

Allegato V.Parte 2.203

010

020

020

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO, AL NETTO

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

071

di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto

IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Allegato V.Parte 2.204

 

 

072

di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto

IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Allegato V.Parte 2.204

 

 

16.6   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Allegato V.Parte 2.205

010

010

Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]

IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)

 

020

Variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto

IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Allegato V.Parte 2.206

 

030

Inefficacia rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio delle coperture di flussi finanziari

IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)

 

040

Inefficacia rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio delle coperture di investimenti netti in gestioni estere

IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

050

UTILI O (-) PERDITE DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO

 

 

16.7   Riduzione di valore di attività non finanziarie

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Incrementi

Storni

Riduzione di valore accumulata

Allegato V.Parte 2.208

Allegato V.Parte 2.208

 

010

020

040

060

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 28.40-43

 

 

 

070

Filiazioni

IFRS 10.Appendice A

 

 

 

080

Joint venture

IAS 28.3

 

 

 

090

Società collegate

IAS 28.3

 

 

 

100

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

110

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

120

Investimenti immobiliari

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

130

Avviamento

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3.Appendice B67(d)(v)

 

 

 

140

Altre attività immateriali

IAS 38.118(e)(iv)(v)

 

 

 

145

Altro

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

150

TOTALE

 

 

 

 

16.8   Altre spese amministrative

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Costi

0010

0010

Spese relative alle tecnologie dell’informazione (IT)

Allegato V.Parte 2.208i

 

0020

Esternalizzazione IT

Allegato V.Parte 2.208i-208ii

 

0030

Spese IT diverse dalle spese di esternalizzazione IT

Allegato V.Parte 2.208i

 

0040

Imposte e tasse (altro)

Allegato V.Parte 2.208iii

 

0050

Servizi di consulenza e professionali

Allegato V.Parte 2.208iv

 

0060

Pubblicità, marketing e comunicazione

Allegato V.Parte 2.208v

 

0070

Spese connesse al rischio di credito

Allegato V.Parte 2.208vi

 

0080

Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti

Allegato V.Parte 2.208vii

 

0090

Spese connesse ad attività immobiliari

Allegato V.Parte 2.208viii

 

0100

Spese connesse ai leasing

Allegato V.Parte 2.208ix

 

0110

Altre spese amministrative – parte restante

Allegato V.Parte 2.208x

 

0120

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

 

 

17.    Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1   Attività

 

Riferimenti

Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.209

010

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

IAS 1.54 (i)

 

020

Cassa

Allegato V.Parte 2.1

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V.Parte 2.2

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V.Parte 2.3

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendice A

 

060

Derivati

IFRS 9.Appendice A

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

080

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

096

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.4

 

097

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

098

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

099

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

120

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

141

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

142

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

143

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

144

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

181

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

182

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

183

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

240

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.22

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

260

Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1.54(e); Allegato V.Parte 1.21, Parte 2.4, 210

 

270

Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione

IFRS 4, IG20, lettere b)-c); Allegato V.Parte 2.211

 

280

Attività materiali

 

 

290

Attività immateriali

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

300

Avviamento

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

310

Altre attività immateriali

IAS 38.8,118

 

320

Attività fiscali

IAS 1.54(n-o)

 

330

Attività fiscali correnti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

340

Attività fiscali differite

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

350

Altre attività

Allegato V.Parte 2.5

 

360

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.6

 

370

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2   Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

 

Riferimenti

Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]

Allegato V.Parte 2.118, 209

010

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116

 

020

Garanzie finanziarie date

IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116

 

030

Altri impegni dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116

 

040

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

 

 

17.3   Passività e patrimonio netto

 

Riferimenti

Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.209

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

020

Derivati

IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

030

Posizioni corte

IFRS 9.BA7(b)

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

110

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

120

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

150

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.26

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

170

Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione

IFRS 4.IG20(a); Allegato V.Parte 2.212

 

180

Accantonamenti

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

190

Passività fiscali

IAS 1.54(n-o)

 

200

Passività fiscali correnti

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

210

Passività fiscali differite

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

220

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12

 

230

Altre passività

Allegato V.Parte 2.13

 

240

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14

 

250

PASSIVITÀ

IAS 1.9(b);IG 6

 

260

Capitale

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

270

Sovrapprezzo azioni

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

280

Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V.Parte 2.18-19

 

290

Altro patrimonio netto

IFRS 2.10; Allegato V.Parte 2.20

 

300

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

CRR art 4(1)(100)

 

310

Utili non distribuiti

CRR art 4(1)(123)

 

320

Riserve di rivalutazione

IFRS 1.33, D5-D8

 

330

Altre riserve

IAS 1.54; IAS 1.78 (e)

 

340

(-) Azioni proprie

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V.Parte 2.28

 

350

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

IFRS 10.B94

 

360

(-) Acconti sui dividendi

IAS 32.35

 

370

Partecipazioni di minoranza

IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94

 

380

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1.9(c), IG 6

 

390

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1.IG6

 

18    Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.0   Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

 

Riferimenti

Valore contabile lordo / Importo nominale

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V.Parte 2.119

 

In bonis

Deteriorate

 

Esposizioni in bonis -

Riduzione di valore accumulata e accantonamenti

Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

Non scadute o scadute da <= 30 giorni

Scadute da

> 30 giorni <= 90 giorni

di cui:

strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

di cui:

strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui:

strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

di cui: in stato di default

di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da

> 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui:

strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

di cui:

strumenti deteriorati (Fase 3)

Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

 

 

 

 

di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221

Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V.Parte 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)

Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)

CRR art 178; Allegato V.Parte 2.237(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)

Allegato V.Parte 2. 238

Allegato V.Parte 2. 238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V.Parte 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)

Allegato V.Parte 2. 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V.Parte 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.237(a)

Allegato V.Parte 2. 239

Allegato V.Parte 2. 239

Allegato V.Parte 2. 239

Allegato V.Parte 2. 239

005

Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista

Allegato V.Parte 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V.Parte 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V.Parte 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V.Parte 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE

Allegato V.Parte 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA

Allegato V.Parte 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanzie finanziarie date

IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Altri impegni dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Allegato V.Parte 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1   Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte

 

Riferimenti

Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni

Afflussi nelle esposizioni deteriorate

(-) Deflussi dalle esposizioni deteriorate

0010

0020

Allegato V.Parte 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi

Allegato V.Parte 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi

0010

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

0020

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

0030

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

0040

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

0050

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

0060

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a); Allegato V.Parte 2.239vii(a), 239ix

 

 

0080

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239vii(a), 239ix

 

 

0090

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)

 

 

0100

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

0110

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)

 

 

0120

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 239vii(c)

 

 

0130

PRESTITI E ANTICIPAZIONI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE

Allegato V.Parte 2.217

 

 

0140

PRESTITI E ANTICIPAZIONI POSSEDUTI PER LA VENDITA

Allegato V.Parte 2.220

 

 

0150

TOTALE AFFLUSSI / DEFLUSSI

 

 

 

18.2   Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V.Parte 2.119

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

In bonis

Deteriorate

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Esposizioni in bonis-Riduzioni di valore accumulate

 

Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

Non scadute o scadute da <= 30 giorni

Scadute da

> 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da

> 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui: in stato di default

di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

 

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.118, 221

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258

Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 256, 259-262

Allegato V.Parte 2. 256(b), 261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

Allegato V.Parte 2. 222, 235-236

CRR art 178; Allegato V.Parte 2.237(b)

Allegato V.Parte 2. 259-263

Allegato V.Parte 2. 238

Allegato V.Parte 2. 267

Allegato V.Parte 2. 238

Allegato V.Parte 2. 207

Allegato V.Parte 2. 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 236, 238

Allegato V.Parte 2. 207

Allegato V.Parte 2. 239

Allegato V.Parte 2. 239

Allegato V.Parte 2. 239

Allegato V.Parte 2. 239

0010

Società non finanziarie

Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a); Allegato V.Parte 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Famiglie

Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

Riferimenti

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V.Parte 2.119

 

Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

 

Esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata e accantonamenti

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

di cui:

in stato di default

di cui:

hanno subito una riduzione di valore

di cui:

tolleranza di esposizioni deteriorate prima della tolleranza

 

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

 

 

 

di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di tolleranza

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258

Allegato V.Parte 2. 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.241(a), 266

Allegato V.Parte 2. 241 (b), 265-266

Allegato V.Parte 2. 256(b), 261

Allegato V.Parte 2. 259-263

Allegato V.Parte 2.241(a), 266

Allegato V.Parte 2. 241 (b), 265-266

CRR art 178; Allegato V.Parte 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.264(a)

Allegato V.Parte 2. 231, 252(a), 263

Allegato V.Parte 2. 267

Allegato V.Parte 2. 207

Allegato V.Parte 2. 207

Allegato V.Parte 2. 241(a), 267

Allegato V.Parte 2. 241(b), 267

Allegato V.Parte 2. 268

Allegato V.Parte 2. 268

Allegato V.Parte 2. 268

Allegato V.Parte 2. 268

005

Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista

Allegato V.Parte 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V.Parte 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V.Parte 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V.Parte 2.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE

Allegato V.Parte 2.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA

Allegato V.Parte 2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    Disaggregazione geografica

20.1   Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V.Parte 2.270

Allegato V.Parte 2.270

010

020

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Cassa

Allegato V.Parte 2.1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V.Parte 2.2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V.Parte 2.3

 

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 9. Appendice A

 

 

060

Derivati

IFRS 9. Appendice A

 

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

096

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

097

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

098

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

099

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

141

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

142

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

143

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

144

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

181

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

182

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

183

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

240

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.22

 

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Attività materiali

 

 

 

270

Attività immateriali

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

280

Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1.54(e); Allegato V.Parte 1.21, Parte 2.4

 

 

290

Attività fiscali

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Altre attività

Allegato V.Parte 2.5

 

 

310

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.7

 

 

320

ATTIVITÀ

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

20.2   Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V.Parte 2.270

Allegato V.Parte 2.270

010

020

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

020

Derivati

IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

 

030

Posizioni corte

IFRS 9.BA7(b)

 

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

110

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

120

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

150

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 9.6.2.1; Allegato V.Parte 1.26

 

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Accantonamenti

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

 

180

Passività fiscali

IAS 1.54(n-o)

 

 

190

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V.Parte 2.12

 

 

200

Altre passività

Allegato V.Parte 2.13

 

 

210

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V.Parte 2.14

 

 

220

PASSIVITÀ

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

20.3   Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per luogo di attività

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V.Parte 2.270

Allegato V.Parte 2.270

010

020

010

Interessi attivi

IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31

 

 

020

(Interessi passivi)

IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31

 

 

030

(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta )

IFRIC 2.11

 

 

040

Ricavi da dividendi

Allegato V.Parte 2.40

 

 

050

Ricavi da commissioni e compensi

IFRS 7.20(c)

 

 

060

(Costi per commissioni e compensi)

IFRS 7.20(c)

 

 

070

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

Allegato V.Parte 2.45

 

 

080

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.43, 46

 

 

083

Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.5.7.1

 

 

090

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V.Parte 2.44

 

 

100

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

Allegato V.Parte 2.47-48

 

 

110

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

130

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

IAS 1.34

 

 

140

Altri ricavi operativi

Allegato V.Parte 2.314-316

 

 

150

(Altri costi operativi)

Allegato V.Parte 2.314-316

 

 

155

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO

 

 

 

160

(Spese amministrative)

 

 

 

170

(Ammortamenti)

IAS 1.102, 104

 

 

171

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.49

 

 

180

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

 

190

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio)

IFRS 7.20(a)(viii); Allegato V.Parte 2.51, 53

 

 

200

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)

IAS 28.40-43

 

 

210

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

IAS 36.126(a)(b)

 

 

220

Avviamento negativo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 3.Appendice B64(n)(i)

 

 

230

Quota degli utili o (-) delle perdite da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

Allegato V.Parte 2.54

 

 

240

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

IFRS 5.37; Allegato V.Parte 2.55

 

 

250

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

260

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

270

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, IG 6

 

 

280

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V.Parte 2.56

 

 

290

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

IAS 1.81A(a)

 

 

20.4   Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

asse z

Paese di residenza della controparte

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

 

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

di cui: possedute per negoziazione o per negoziazione

di cui: attività finanziarie soggette a riduzione di valore

di cui: oggetto di misure di tolleranza

di cui: deteriorate

 

di cui: in stato di default

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.271, 275

Allegato V.Parte 1.15(a), Parte 2.273

Allegato V.Parte 2.273

Allegato V.Parte 2.275

Allegato V.Parte 2.275

CRR art 178; Allegato V.Parte 2.237(b)

Allegato V.Parte 2.274

Allegato V.Parte 2.274

010

011

012

022

025

026

031

040

010

Derivati

IFRS 9.Appendice A, Allegato V.Parte 2.272

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

di cui: società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

210

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

230

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

240

di cui: credito al consumo

Allegato V.Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5   Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

asse z

Paese di residenza della controparte

 

Riferimenti

Importo nominale

 

Accantonamenti per impegni e garanzie dati

di cui: oggetto di misure di tolleranza

di cui: deteriorate

 

di cui: in stato di default

 

Allegato V.Parte 2.118, 271

Allegato V.Parte 2.240-258

Allegato V.Parte 2.275

CRR art 178; Allegato V.Parte 2.237(b)

Allegato V.Parte 2.276

010

022

025

026

030

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

020

Garanzie finanziarie date

IFRS 4 Allegato A; CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

030

Altri impegni dati

CRR Allegato I; Allegato V.Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

20.6   Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

asse z

Paese di residenza della controparte

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27, 2.271

010

010

Derivati

IFRS 9.Appendice A, Allegato V.Parte 1.44(e), Parte 2.272

 

020

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

030

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

040

Posizioni corte

IFRS 9.BA7(b); Allegato V.Parte 1.44(d)

 

050

di cui: enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

060

di cui: altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

070

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

080

Banche centrali

Allegato V.Parte 1.42(a)

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V.Parte 1.42(b)

 

100

Enti creditizi

Allegato V.Parte 1.42(c)

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(d)

 

120

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

130

Famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

20.7.1   Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte

asse z

Paese di residenza della controparte

 

Riferimenti

Società non finanziarie

Allegato V.Parte 2.271, 277

Valore contabile lordo

 

 

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.275

Allegato V.Parte 2.273

Allegato V.Parte 2.275

Allegato V.Parte 2.274

Allegato V.Parte 2.274

010

011

012

021

022

010

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

020

B Attività estrattive

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

030

C Attività manifatturiere

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

040

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

050

E Fornitura di acqua

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

060

F Costruzioni

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

070

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

080

H Trasporto e magazzinaggio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

090

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

100

J Informazione e comunicazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

105

K Attività finanziarie e assicurative

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

110

L Attività immobiliari

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

120

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

130

N Attività amministrative e di servizi di supporto

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

140

O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

150

P Istruzione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

160

Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

170

R Arte, spettacoli e tempo libero

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

180

S Altri servizi

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

190

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

21.    Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 2.278-279

010

010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

020

Modello della rideterminazione del valore

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

030

Modello del costo

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

040

Investimenti immobiliari

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

050

Modello del fair value (valore equo)

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

060

Modello del costo

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

070

Altre attività immateriali

IAS 38.8, 118

 

080

Modello della rideterminazione del valore

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modello del costo

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio

22.1   Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Allegato V.Parte 2.280

IFRS 7.20(c )

010

010

Ricavi da commissioni e compensi

Allegato V.Parte 2.281-284

 

020

Titoli

 

 

030

Emissioni

Allegato V.Parte 2.284(a)

 

040

Ordini di trasferimento

Allegato V.Parte 2.284(b)

 

050

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli

Allegato V.Parte 2.284(c)

 

051

Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance)

 

 

052

Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione

Allegato V.Parte 2.284(e)

 

053

Servizi di tesoreria

Allegato V.Parte 2.284(f)

 

054

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l’impresa

Allegato V.Parte 2.284(g)

 

055

Consulenza a parcella

Allegato V.Parte 2.284(h)

 

060

Compensazione e regolamento

Allegato V.Parte 2.284(i)

 

070

Gestione di attività

Allegato V.Parte 2.284(j); 285(a)

 

080

Custodia [per tipo di cliente]

Allegato V.Parte 2.284(j); 285(b)

 

090

Investimento collettivo

 

 

100

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di custodia

 

 

110

Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo

Allegato V.Parte 2.284(j); 285(c)

 

120

Operazioni fiduciarie

Allegato V.Parte 2.284(j); 285(d)

 

131

Servizi di pagamento

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

132

Conti correnti

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

133

Carte di credito

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

134

Carte di debito e altri pagamenti con carta

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

135

Bonifici e altri ordini di pagamento

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

136

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

140

Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]

Allegato V.Parte 2.284(l); 285(f)

 

150

Investimento collettivo

 

 

160

Prodotti assicurativi

 

 

170

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a risorse della clientela distribuite ma non gestite

 

 

180

Finanza strutturata

Allegato V.Parte 2.284(n)

 

190

Attività di gestione del prestito

Allegato V.Parte 2.284(o)

 

200

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V.Parte 2.284(p)

 

210

Garanzie finanziarie date

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V.Parte 2.284(p)

 

211

Prestiti concessi

Allegato V.Parte 2.284(r)

 

213

Cambio

Allegato V.Parte 2.284(s)

 

214

Merci

Allegato V.Parte 2.284(t)

 

220

Altri ricavi da commissioni e compensi

Allegato V.Parte 2.284(u)

 

230

(Costi per commissioni e compensi)

Allegato V.Parte 2.281-284

 

235

(Titoli)

Allegato V.Parte 2.284(d)

 

240

(Compensazione e regolamento)

Allegato V.Parte 2.284(i)

 

245

(Gestione di attività)

Allegato V.Parte 2.284(j); 285(a)

 

250

(Custodia)

Allegato V.Parte 2.284(j); 285(b)

 

255

(Servizi di pagamento)

Allegato V.Parte 2.284(k), 285(e)

 

256

(di cui: carte di credito, di debito e di altro tipo)

 

 

260

(Attività di gestione del prestito)

Allegato V.Parte 2.284(o)

 

270

(Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti)

Allegato V.Parte 2.284(q)

 

280

(Garanzie finanziarie ricevute)

Allegato V.Parte 2.284(q)

 

281

(Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni)

Allegato V.Parte 2.284(m)

 

282

(Cambio)

Allegato V.Parte 2.284(s)

 

290

(Altri costi da commissioni e compensi)

Allegato V.Parte 2.284(u)

 

22.2   Attività interessate dai servizi forniti

 

Riferimenti

Importo delle attività interessate dai servizi forniti

Allegato V.Parte 2.285(g)

010

010

Gestioni di attività [per tipo di cliente]

Allegato V.Parte 2.285(a)

 

020

Investimento collettivo

 

 

030

Fondi pensionistici

 

 

040

Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale

 

 

050

Altri veicoli di investimento

 

 

060

Attività in custodia [per tipo di cliente]

Allegato V.Parte 2.285(b)

 

070

Investimento collettivo

 

 

080

Altro

 

 

090

di cui: affidati ad altri soggetti

 

 

100

Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo

Allegato V.Parte 2.285(c)

 

110

Operazioni fiduciarie

Allegato V.Parte 2.285(d)

 

120

Servizi di pagamento

Allegato V.Parte 2.285(e)

 

130

Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]

Allegato V.Parte 2.285(f)

 

140

Investimento collettivo

 

 

150

Prodotti assicurativi

 

 

160

Altro

 

 

23.    Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive

23.1   Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti

 

Riferimenti

numero di strumenti

(Allegato V.Parte 2.320)

 

 

In bonis

Deteriorati

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Allegato V.Parte 1.32

Allegato V.Parte 2. 256, 259-263

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 259-261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2.256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2   Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

(Allegato V.Parte 1.34)

 

 

In bonis

Deteriorati

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Allegato V.Parte 1.32

Allegato V.Parte 2. 256, 259-263

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 259-261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2.256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Prestiti e anticipazioni non garantiti sprovvisti di garanzie finanziarie

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata > 90 %

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3   Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto “loan-to-value”

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

(Allegato V.Parte 1.34)

 

 

In bonis

Deteriorati

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Allegato V.Parte 1.32

Allegato V.Parte 2. 256, 259-263

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 259-261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2.256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prestiti e anticipazioni a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V.Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4   Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Riferimenti

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

(Allegato V.Parte 2.69-71)

 

 

In bonis

Deteriorati

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Allegato V.Parte 1.32

Allegato V.Parte 2. 256, 259-263

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 259-261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2.256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti e anticipazioni non garantiti sprovvisti di garanzie finanziarie

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5   Prestiti e anticipazioni: garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

Riferimenti

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V.Parte 2.171-172, 174

 

 

In bonis

Deteriorati

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Allegato V.Parte 1.32

Allegato V.Parte 2. 256, 259-263

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 259-261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2.256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Beni immobili a titolo di garanzia reale ricevuti su prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Voce per memoria: garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale

Allegato V.Parte 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

di cui: beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6   Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate

 

Riferimenti

Cancellazioni parziali accumulate

(Allegato V.Parte 2.72, 74)

 

 

In bonis

Deteriorati

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di tolleranza

scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

Allegato V.Parte 1.32

Allegato V.Parte 2. 256, 259-263

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2. 222, 235

Allegato V.Parte 2. 259-261

Allegato V.Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V.Parte 2.256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

Allegato V.Parte 2.222, 235-236

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V.Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V.Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V.Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario

24.1   Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

(Allegato V.Parte 1.34)

Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

di cui:

prestiti su immobili non residenziali

Allegato V.Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239

Allegato V.Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

Allegato V.Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V.Parte 2.239ix

Allegato V.Parte 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Saldo di apertura

Allegato V.Parte 2.328

 

 

 

 

 

 

 

0020

Afflussi

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0030

Afflusso dovuto alla riclassificazione da esposizioni in bonis non oggetto di misure di tolleranza

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0040

Afflusso dovuto alla riclassificazione da esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: riclassificate da esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza in prova precedentemente tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)

 

 

 

 

 

 

 

0060

Afflusso dovuto all’acquisto di esposizioni

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0070

Afflusso dovuto agli interessi maturati

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a)

 

 

 

 

 

 

 

0080

Afflusso dovuto ad altro

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c)

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: afflusso che si ripete più di una volta

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(a)

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: afflusso delle esposizioni concesse negli ultimi 24 mesi

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: afflusso delle esposizioni concesse nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)

 

 

 

 

 

 

 

0120

Deflussi

Allegato V.Parte 2.239iii-239v, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0130

Deflusso dovuto alla riclassificazione nella categoria delle esposizioni in bonis non oggetto di misure di tolleranza

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0140

Deflusso dovuto alla riclassificazione nella categoria delle esposizioni in bonis oggetto di misure di tolleranza

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0150

Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(b), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0160

Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(c), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0170

Recuperi accumulati netti derivanti dalla liquidazione di garanzie reali

Allegato V.Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: cancellazioni nel contesto delle liquidazioni di garanzie reali

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(c)

 

 

 

 

 

 

 

0190

Deflusso dovuto alla presa di possesso delle garanzie reali

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(d), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0200

Recuperi accumulati netti derivanti dalla presa di possesso delle garanzie reali

Allegato V.Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: cancellazioni nel contesto della presa di possesso delle garanzie reali

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(d)

 

 

 

 

 

 

 

0220

Deflussi dovuti alla vendita di strumenti

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(e), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0230

Recuperi accumulati netti derivanti dalla vendita di strumenti

Allegato V.Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0240

di cui: cancellazioni nel contesto della vendita di strumenti

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(e)

 

 

 

 

 

 

 

0250

Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(f), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0260

Recuperi accumulati netti derivanti dai trasferimenti del rischio

Allegato V.Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0270

di cui: cancellazioni nel contesto dei trasferimenti del rischio

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(f)

 

 

 

 

 

 

 

0280

Deflusso dovuto alle cancellazioni

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(g), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0290

Deflusso dovuto alla riclassificazione in possedute per la vendita

Allegato V.Parte 2.239iii-239vi, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0300

Deflusso dovuto ad altro

Allegato V.Parte 2.239iii-239v(h), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0310

di cui: deflusso di esposizioni deteriorate che sono diventate deteriorate nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.334

 

 

 

 

 

 

 

0320

Saldo di chiusura

Allegato V.Parte 2.328

 

 

 

 

 

 

 

24.2   Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

 

Riferimenti

Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

di cui:

prestiti su immobili non residenziali

Allegato V.Parte 1.32, Parte 2.69-71, 213-216, 223-239

Allegato V.Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

Allegato V.Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V.Parte 2.239ix

Allegato V.Parte 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Saldo di apertura

Allegato V.Parte 2.335

 

 

 

 

 

 

 

0020

Aumenti nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.336

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: riduzioni di valore a fronte di interessi maturati

Allegato V.Parte 2.337

 

 

 

 

 

 

 

0040

Diminuzioni nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.338

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: storno della riduzione di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Allegato V.Parte 2.339(a)

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: svincolo di saldi dovuto al processo di liquidazione

Allegato V.Parte 2.339(b)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Saldo di chiusura

Allegato V.Parte 2.335

 

 

 

 

 

 

 

24.3   Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell’esercizio

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Esposizioni deteriorate – Prestiti e anticipazioni

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

di cui:

prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V.Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239

Allegato V.Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

Allegato V.Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V.Parte 2.239ix

Allegato V.Parte 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Cancellazioni nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.340

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: remissione del debito

Allegato V.Parte 2.340

 

 

 

 

 

 

 

25.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

25.1   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi

 

Riferimenti

Riduzione del debito residuo

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari

 

 

Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per

di cui:

attività non correnti

possedute per la vendita

 

 

<= 2 anni

> 2 anni <= 5 anni

> 5 anni

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V.Parte 2.69-71, 343

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175, 348

IFRS 5.6, Allegato V.Parte 2.175, 175i, 344

IFRS 5.6, Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0010

Saldo di apertura

Allegato V.Parte 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Afflussi di garanzie reali nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Afflusso dovuto a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V.Parte 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Afflusso dovuto a variazioni positive del valore

Allegato V.Parte 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Deflussi di garanzie reali nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Deflusso per il quale è stata raccolta liquidità

Allegato V.Parte 2.347, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Liquidità raccolta al netto dei costi

Allegato V.Parte 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Utili / (-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V.Parte 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Deflusso con sostituzione mediante strumento finanziario

Allegato V.Parte 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Finanziamenti concessi

Allegato V.Parte 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Deflusso dovuto a variazioni negative del valore

Allegato V.Parte 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Saldo di chiusura

Allegato V.Parte 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute

 

Riferimenti

Riduzione del debito residuo

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari

 

 

 

Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per

di cui:

attività non correnti

possedute per la vendita

 

 

 

<= 2 anni

> 2 anni <= 5 anni

> 5 anni

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V.Parte 2.69-71, 343

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V.Parte 2.175, 175ii

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V.Parte 2.175, 175ii, 348

IFRS 5.6, Allegato V.Parte 2.175, 175i

IFRS 5.6, Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

Beni immobili residenziali

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: in costruzione / sviluppo

Allegato V.Parte 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Beni immobili non residenziali

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: in costruzione / sviluppo

Allegato V.Parte 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali (ad eccezione dei terreni agricoli)

Allegato V.Parte 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: terreni con concessione edilizia

Allegato V.Parte 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: terreni senza concessione edilizia

Allegato V.Parte 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Beni mobili

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Titoli di capitale e di debito

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Altro

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Totale

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V.Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

 

Riferimenti

Riduzione del debito residuo

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V.Parte 2.69-71, 343

IAS 16.6, Allegato V.Parte 2.175, 175i

IAS 16.6, Allegato V.Parte 1.27, Parte 2.175

IAS 16.6, Allegato V.Parte 2.175, 175ii

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Totale

Allegato V.Parte 2.341, 357-358

 

 

 

 

 

0020

Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V.Parte 2.341, 345, 357-358

 

 

 

 

 

26.    Gestione della tolleranza e qualità della tolleranza

 

Riferimenti

Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di tolleranza

 

 

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

di cui: in bonis

di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell’esercizio

 

di cui: in bonis

di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell’esercizio

 

di cui: in bonis

di cui: ai quali sono state concesse misure di tolleranza nell’esercizio

Allegato V.Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V.Parte 2.256, 259-261

Allegato V.Parte 2.361

Allegato V.Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V.Parte 2.256, 259-261

Allegato V.Parte 2.361

Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V.Parte 2.256, 259-261

Allegato V.Parte 2.361

Allegato V.Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V.Parte 2.256, 259-261

Allegato V.Parte 2.361

Allegato V.Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V.Parte 2.256, 259-261

Allegato V.Parte 2.361

Allegato V.Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V.Parte 2.256, 259-261

Allegato V.Parte 2.361

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

Numero di strumenti

Allegato V.Parte 2.320, 355, 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Valore contabile lordo degli strumenti, per i seguenti tipi di misure di tolleranza:

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.355, 357, 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Periodo di grazia/moratoria sui pagamenti

Allegato V.Parte 2.358(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Riduzione del tasso di interesse

Allegato V.Parte 2.358(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Estensione della durata/scadenza

Allegato V.Parte 2.358(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Rimodulazione dei pagamenti

Allegato V.Parte 2.358(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Remissione del debito

Allegato V.Parte 2.358(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Debt asset swap

Allegato V.Parte 2.358(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Altre misure di tolleranza

Allegato V.Parte 2.358(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore contabile lordo degli strumenti che sono stati oggetto di misure di tolleranza più volte in diversi momenti

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di tolleranza due volte

Allegato V.Parte 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di tolleranza più di due volte

Allegato V.Parte 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prestiti e anticipazioni ai quali sono state concesse misure di tolleranza in aggiunta a quelle già esistenti

Allegato V.Parte 2.360(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di tolleranza che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria “deteriorati”

Allegato V.Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate

30.1    Interessenze in entità strutturate non consolidate

 

Riferimenti

Valore contabile delle attività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale

di cui: supporto di liquidità utilizzato

Fair value (valore equo) del supporto di liquidità utilizzato

Valore contabile delle passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale

Importo nominale delle esposizioni fuori bilancio fornite dall’ ente segnalante

di cui: importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Perdite subite dall’ente segnalante nell’esercizio corrente

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Allegato V.Parte 2.286

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b); Allegato V.Parte 2.287

010

020

030

040

050

060

080

010

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

Per natura delle attività

Riferimenti

Valore contabile

Società veicolo di cartolarizzazione

Gestione di attività

Altre attività

CRR art 4(1)(66)

Allegato V.Parte 2.285(a)

 

IFRS 12.24, B6.(a)

010

020

030

010

Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell’ente segnalante

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

021

di cui: deteriorate

Allegato V.Parte 2.213-239

 

 

 

030

Derivati

IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.272

 

 

 

040

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

050

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

060

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

070

Patrimonio netto e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell’ente segnalante

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

080

Strumenti rappresentativi di capitale emessi

IAS 32.11

 

 

 

090

Derivati

IFRS 9.Appendice A; Allegato V.Parte 2.272

 

 

 

100

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

110

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

 

 

Importo nominale

120

Esposizioni fuori bilancio fornite dall’ente segnalante

IFRS 12.B26.(e); CRR Allegato I; Allegato V.Parte 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

131

di cui: deteriorate

Allegato V.Parte 2.117

 

 

 

31.    Parti correlate

31.1   Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

 

Riferimenti

Allegato V.Parte 2.288-291

Saldi in essere

Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole

Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo

Società collegate e joint venture

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’ente o della sua impresa madre

Altre parti correlate

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Allegato V.Parte 2.289

IAS 24.19(d),(e); Allegato V.Parte 2.289

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

010

020

030

040

050

010

Attività finanziarie selezionate

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 32.11

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

 

050

di cui: deteriorati

Allegato V.Parte 2.213-239

 

 

 

 

 

060

Passività finanziarie selezionate

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

070

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

 

 

 

090

Importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti, delle garanzie finanziarie e di altri impegni dati

IAS 24.18(b); CRR Allegato I; Allegato V.Parte 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

 

 

100

di cui: deteriorati

IAS 24.18(b); Allegato V.Parte 2.117

 

 

 

 

 

110

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

IAS 24.18(b); Allegato V.Parte 2.290

 

 

 

 

 

120

Importo nozionale dei derivati

Allegato V.Parte 2.133-135

 

 

 

 

 

131

Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

IAS 24.1(c); Allegato V.Parte 2.69-71, 291

 

 

 

 

 

132

Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate

Allegato V.Parte 2.11, 106, 291

 

 

 

 

 

31.2   Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

 

Riferimenti

Allegato V.Parte 2.288-289, 292-293

Esercizio corrente

Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole

Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo

Società collegate e joint venture

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’ente o della sua impresa madre

Altre parti correlate

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

010

020

030

040

050

010

Interessi attivi

IAS 24.18(a); Allegato V.Parte 2.31

 

 

 

 

 

020

Interessi passivi

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Allegato V.Parte 2.31

 

 

 

 

 

030

Ricavi da dividendi

IAS 24.18(a); Allegato V.Parte 2.40

 

 

 

 

 

040

Ricavi da commissioni e compensi

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

050

Spese per commissioni e compensi

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

060

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

070

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie

IAS 24.18(a); Allegato V.Parte 2.292

 

 

 

 

 

080

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate

IAS 24.18(d); Allegato V.Parte 2.293

 

 

 

 

 

090

Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate

Allegato V.Parte 2.50, 293

 

 

 

 

 

40.    Struttura del gruppo

40.1   Struttura del gruppo: “entità per entità”

Codice LEI

Codice dell’entità

Denominazione dell’entità

Data di entrata

Capitale azionario della partecipata

Patrimonio netto della partecipata

Attività totali della partecipata

Utile o (-) perdita della partecipata

Residenza della partecipata

Settore della partecipata

Codice NACE

Interessenze accumulate [%]

Diritti di voto [%]

Struttura del gruppo [rapporti]

Trattamento contabile [gruppo contabile]

Trattamento contabile [gruppo CRR]

Valore contabile

Costo di acquisizione

Avviamento in relazione alla partecipata

Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(a)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(b)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(c)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(d)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(e)

IFRS 12.B12(b); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(g)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(h)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(i)

IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(j)

IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(k)

IFRS 12.10(a)(i); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(l)

IFRS 12.21(b); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(m)

CRR art 18; Allegato V.Parte 2.294-295, 296(n)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(0)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(p)

Allegato V.Parte 2.294-295, 296(q)

IFRS 12.21(b)(iii); Allegato V.Parte 2.294-295, 296(r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2.   Struttura del gruppo: “strumento per strumento”

Codice del titolo

Codice dell’entità

Codice LEI della società di partecipazione

Codice della società di partecipazione

Denominazione della società di partecipazione

Interessenze accumulate (%)

Valore contabile

Costo di acquisizione

Allegato V.Parte 2.297(a)

Allegato V.Parte 2.296(b), 297(c)

Allegato V.Parte 2.297(b)

Allegato V.Parte 2.297(b)

 

Allegato V.Parte 2.296(j), 297(c)

Allegato V.Parte 2.296(o), 297(c)

Allegato V.Parte 2.296(p), 297(c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Fair value (valore equo)

41.1   Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al costo ammortizzato

 

Riferimenti

Allegato V.Parte 2.298

Fair value (valore equo)

IFRS 7, paragrafi 25-26

Gerarchia del fair value (valore equo)

IFRS 13.97, 93(b)

Livello 1

IFRS 13.76

Livello 2

IFRS 13.81

Livello 3

IFRS 13.86

010

020

030

040

ATTIVITÀ

015

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

016

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

017

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

PASSIVITÀ

070

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

 

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

 

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

 

 

41.2   Ricorso all’opzione del fair value (valore equo)

 

Riferimenti

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Asimmetria contabile

Gestione in base al fair value (valore equo)

Contratti ibridi

Gestione per il rischio di credito

IFRS 9.B4.1.29

IFRS 9.B4.1.33

IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Allegato V.Parte 2.300

IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Allegato V.Parte 2.301

010

020

030

040

ATTIVITÀ

010

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V.Parte 1.31

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V.Parte 1.32

 

 

 

 

PASSIVITÀ

050

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

 

 

060

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2.Parte 2.9; Allegato V.Parte 1.36

 

 

 

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V.Parte 1.37

 

 

 

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V.Parte 1.38-41

 

 

 

 

42.    Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

 

Riferimenti

Allegato V.Parte 2.302

Valore contabile

 

di cui: attività consistenti nel diritto di utilizzo

 

IFRS 16.47(a), 53(j), Allegato V.Parte 2.303i

010

020

010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

 

020

Modello della rideterminazione del valore

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

 

030

Modello del costo

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

 

040

Investimenti immobiliari

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

 

050

Modello del fair value (valore equo)

IAS 40.33-55, 76

 

 

060

Modello del costo

IAS 40.56, 79(c)

 

 

070

Altre attività immateriali

IAS 38.8, 118, 122 ; Allegato V.Parte 2.303

 

 

080

Modello della rideterminazione del valore

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

 

090

Modello del costo

IAS 38.74

 

 

43.    Accantonamenti

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V.Parte 1.27

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

Ristrutturazione

Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti

Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell’IFRS 4

Altre disposizioni

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.10

IAS 37.70-83

IAS 37.14

IAS 37; IFRS 4; Allegato V.Parte 2.304-305

IAS 37.14

010

020

030

040

055

060

010

Saldo di apertura [valore contabile di inizio esercizio]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

020

Accantonamenti aggiuntivi, inclusi aumenti degli accantonamenti esistenti

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

030

(-) Importi utilizzati

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

040

(-) Importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

050

Aumento dell’importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione

IAS 37.84 (e)

 

 

 

 

 

 

060

Altri movimenti

 

 

 

 

 

 

 

070

Saldo di chiusura [valore contabile di fine esercizio]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

44    Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti

44.1   Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti

 

Riferimenti

Importo

Allegato V.Parte 2.306-307

010

010

Fair value (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti

IAS 19.140(a)(i), 142

 

020

di cui: strumenti finanziari emessi dall’ente

IAS 19.143

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 19.142(b)

 

040

Strumenti di debito

IAS 19.142(c)

 

050

Immobili

IAS 19.142(d)

 

060

Altre attività dei piani a benefici definiti

 

 

070

Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti

IAS 19.140(a)(ii)

 

080

Effetto del massimale di attività

IAS 19.140(a)(iii)

 

090

Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]

IAS 19.63; Allegato V.Parte 2.308

 

100

Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Allegato V.Parte 2.9

 

110

Fair value (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività

IAS 19.140(b)

 

44.2   Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti

 

Riferimenti

Obbligazioni per benefici definiti

Allegato V.Parte 2.306, 309

010

010

Saldo di apertura [valore attuale]

IAS 19.140(a)(ii)

 

020

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti

IAS 19.141(a)

 

030

Interessi passivi

IAS 19.141(b)

 

040

Contributi versati

IAS 19.141(f)

 

050

(-) Utili o perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche

IAS 19.141(c)(ii)

 

060

(-) Utili o perdite attuariali risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie

IAS 19.141(c)(iii)

 

070

Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio

IAS 19.141(e)

 

080

Benefici erogati

IAS 19.141(g)

 

090

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, compresi utili e perdite al momento dell’estinzione

IAS 19.141(d)

 

100

Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni

IAS 19.141(h)

 

110

Altri aumenti o (-) diminuzioni

 

 

120

Saldo di chiusura [valore attuale]

IAS 19.140(a)(ii); Allegato V.Parte 2.310

 

44.3   Spese di personale per tipo di benefici

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Pensioni e spese simili

Allegato V.Parte 2.311(a)

 

020

Pagamenti basati su azioni

IFRS 2.44; Allegato V.Parte 2.311(b)

 

030

Salari e stipendi

Allegato V.Parte 2.311(c)

 

040

Contributi per la previdenza sociale

Allegato V.Parte 2.311(d)

 

050

Indennità di cessazione del rapporto di lavoro

IAS 19.8, Allegato V.Parte 2.311(e)

 

060

Altri tipi di spese di personale

Allegato V.Parte 2.311(f)

 

070

SPESE DI PERSONALE

 

 

44.4   Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Personale complessivo

 

 

 

 

di cui: personale più rilevante

 

 

 

di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di gestione) e alta dirigenza

di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di supervisione strategica)

 

Allegato V.Parte 2.311i(a)

Allegato V.Parte 2.311i

Allegato V.Parte 2.311i(b)

0010

0020

0030

0040

0010

Remunerazione fissa

Allegato V.Parte 2.311i(a)

 

 

 

 

0020

Remunerazione variabile

Allegato V.Parte 2.311i(a)

 

 

 

 

0030

Spese di personale diverse dalle remunerazioni

 

 

 

 

 

0040

SPESE DI PERSONALE

 

 

 

 

 

0050

NUMERO DI DIPENDENTI

Allegato V.Parte 2.311ii

 

 

 

 

45.    Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

45.1   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Allegato V.Parte 2.312

010

020

010

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

020

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

030

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie

 

Riferimenti

Esercizio corrente

Allegato V.Parte 2.313

010

010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.68, 71

 

020

Investimenti immobiliari

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

030

Attività immateriali

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

040

Altre attività

IAS 1.34 (a)

 

050

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

IAS 1.34

 

45.3   Altri ricavi e costi operativi

 

Riferimenti

Ricavi

Costi

010

020

010

Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo)

IAS 40.76(d); Allegato V.Parte 2.314

 

 

020

Investimenti immobiliari

IAS 40.75(f); Allegato V.Parte 2.314

 

 

030

Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari

IFRS 16.81,82; Allegato V.Parte 2.315

 

 

040

Altro

Allegato V.Parte 2.316

 

 

050

ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI

Allegato V.Parte 2.314-316

 

 

46.    Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Fonti di variazioni del patrimonio netto

Riferimenti

Capitale

Sovrapprezzo azioni

Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal capitale

Altro patrimonio netto

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Utili non distribuiti

Riserve di rivalutazione

Altre riserve

(-) Azioni proprie

Utile o (-) perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

(-) Acconti sui dividendi

Partecipazioni di minoranza

Totale

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Altre posizioni

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Allegato V.Parte 2.18-19

IAS 1.106; Allegato V.Parte 2.20

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

IAS 1.106, 54(c)

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Allegato V.Parte 2.30

IAS 1.106(a)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.9(c), IG6

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti rappresentativi di capitale

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti rappresentativi di capitale emessi

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in patrimonio netto

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

IAS 1.106.(d).(iii); Allegato V.Parte 2.318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l’esercizio

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1.IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    Prestiti e anticipazioni: durata media e periodi di recupero

 

Riferimenti

TOTALE

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

di cui: prestiti su immobili non residenziali

 

Allegato V.Parte 1.42(f)

Allegato V.Parte 2.86(a), 87

Allegato V.Parte 1.42(e)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V.Parte 2.239ix

Allegato V.Parte 2.239ix

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Prestiti e anticipazioni non deteriorati: tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)

Allegato V.Parte 2.362, 363

 

 

 

 

 

 

 

0020

Recuperi accumulati netti derivanti dai contenziosi conclusi nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.362, 364(a)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Riduzione del valore contabile lordo derivante dai contenziosi conclusi nell’esercizio

Allegato V.Parte 2.362, 364(b)

 

 

 

 

 

 

 

0040

Durata media dei contenziosi conclusi nell’esercizio (in anni)

Allegato V.Parte 2.362, 364(c)

 

 

 

 

 

 

»


Allegato IV

«Allegato IV

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI

MODELLI FINREP PER I GAAP

NUMERO DEL MODELLO

CODICE DEL MODELLO

NOME DEL MODELLO O DEL GRUPPO DI MODELLI

 

 

Parte 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

 

 

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

F 01.01

Stato patrimoniale: attività

1.2

F 01.02

Stato patrimoniale: passività

1.3

F 01.03

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

F 02.00

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

3

F 03.00

Prospetto di conto economico complessivo

 

 

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

F 04.01

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2.1

F 04.02.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.2.2

F 04.02.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.3.1

F 04.03.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

4.4.1

F 04.04.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie al costo ammortizzato

4.5

F 04.05

Attività finanziarie subordinate

4.6

F 04.06

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie per negoziazione

4.7

F 04.07

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

4.8

F 04.08

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

F 04.09

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

4.10

F 04.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

5.1

F 05.01

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto

6.1

F 06.01

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

 

 

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.1

F 07.01

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.2

F 07.02

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore che sono scadute in base ai GAAP nazionali

 

 

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

F 08.01

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

F 08.02

Passività finanziarie subordinate

 

 

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

F 09.01

Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.1.1

F 09.01.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

F 09.02

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

F 10.00

Derivati – Negoziazione e coperture economiche

 

 

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

F 11.01

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

11.2

F 11.02

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

11.3

F 11.03

Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura

11.3.1

F 11.03.1

Strumenti di copertura non derivati in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per portafoglio contabile

11.4

F 11.04

Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)

 

 

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12

F 12.00

Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti rappresentativi di capitale in base ai GAAP nazionali

12.1

F 12.01

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.2

F 12.02

Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)

 

 

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

F 13.01

Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diverse da quelle possedute per negoziazione

13.2.1

F 13.02.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

13.3.1

F 13.03.1

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

14

F 14.00

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

15

F 15.00

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

 

 

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1

F 16.01

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.2

F 16.02

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

16.3

F 16.03

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento

16.4

F 16.04

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio

16.4.1

F 16.04.1

Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

16.5

F 16.05

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

16.6

F 16.06

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

16.7

F 16.07

Riduzione di valore di attività non finanziarie

16.8

F 16.08

Altre spese amministrative

 

 

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

F 17.01

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

F 17.02

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio – impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

F 17.03

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

 

 

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18

F 18.00

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.1

F 18.01

Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte

18.2

F 18.02

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

19

F 19.00

Esposizioni oggetto di misure di concessione

 

 

Parte 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

 

 

Disaggregazione geografica

20.1

F 20.01

Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

20.2

F 20.02

Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

20.3

F 20.03

Disaggregazione geografica delle principali voci del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per luogo di attività

20.4

F 20.04

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

F 20.05

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

F 20.06

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

20.7.1

F 20.07.1

Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte

21

F 21.00

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo

 

 

Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio

22.1

F 22.01

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività

22.2

F 22.02

Attività interessate dai servizi forniti

 

 

Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive

23.1

F 23.01

Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti

23.2

F 23.02

Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi

23.3

F 23.03

Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto “loan-to-value”

23.4

F 23.04

Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

23.5

F 23.05

Prestiti e anticipazioni: garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

23.6

F 23.06

Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate

 

 

Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario

24.1

F 24.01

Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate

24.2

F 24.02

Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

24.3

F 24.03

Prestiti e anticipazioni: afflusso di cancellazioni di esposizioni deteriorate

 

 

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

25.1

F 25.01

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi

25.2

F 25.02

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute

25.3

F 25.03

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

26

F 26.00

Gestione della concessione e qualità della concessione

 

 

Parte 3 [SEMESTRALE]

 

 

Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate

30.1

F 30.01

Interessenze in entità strutturate non consolidate

30.2

F 30.02

Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

 

 

Parti correlate

31.1

F 31.01

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

31.2

F 31.02

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

 

 

Parte 4 [ANNUALE]

 

 

Struttura del gruppo

40.1

F 40.01

Struttura del gruppo: “entità per entità”

40.2

F 40.02

Struttura del gruppo: “strumento per strumento”

 

 

Fair value (valore equo)

41.1

F 41.01

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato

41.2

F 41.02

Ricorso all’opzione del fair value (valore equo)

42

F 42.00

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

43

F 43.00

Accantonamenti

 

 

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti

44.1

F 44.01

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti

44.2

F 44.02

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti

44.3

F 44.03

Spese di personale per tipo di benefici

44.4

F 44.04

Spese di personale per struttura e categoria del personale

 

 

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

45.1

F 45.01

Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile

45.2

F 45.02

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie diverse da quelle possedute per la vendita e di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

45.3

F 45.03

Altri ricavi e costi operativi

46

F 46.00

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

47

F 47.00

Durata media e periodi di recupero

CODICE CROMATICO NEI MODELLI:

 

Parti per gli enti segnalanti in base ai GAAP nazionali

 

Cella da non compilare per gli enti segnalanti soggetti alla disciplina contabile pertinente

1.    Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

010

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

BAD art 4 Attivo(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Cassa

Allegato V. Parte 2.1

Allegato V. Parte 2.1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2

Allegato V. Parte 2.2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V. Parte 2.3

Allegato V. Parte 2.3

5

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 9.Appendice A

 

 

060

Derivati

Allegato II del CRR

IFRS 9.Appendice A

10

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

4

 

080

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.24, 26

Allegato V. Parte 1.31

4

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.24, 27

Allegato V. Parte 1.32

4

 

091

Attività finanziarie per negoziazione

BAD articoli 32-33; Allegato V. Parte 1.17

 

 

 

092

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17, 27

 

10

 

093

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

4

 

094

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

4

 

095

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

4

 

096

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

4

 

098

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

4

 

099

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

4

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

4

 

110

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

4

 

120

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

4

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

4

 

141

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

4

 

143

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

4

 

144

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

4

 

171

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 36(2)

 

4

 

172

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

4

 

173

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

4

 

174

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

4

 

175

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)

 

4

 

176

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

4

 

177

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

4

 

178

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

4

 

181

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

4

 

183

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

4

 

231

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19

 

4

 

390

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

4

 

232

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

4

 

233

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

4

 

234

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20

 

4

 

235

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

4

 

236

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

4

 

237

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

4

 

240

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22

11

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate

BAD art 4 Attivo (7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4

IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4

40

 

270

Attività materiali

BAD art 4 Attivo(10)

 

 

 

280

Immobili, impianti e macchinari

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a); IFRS 16.47(a)

21, 42

 

290

Investimenti immobiliari

 

IAS 40.5; IAS 1.54(b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Attività immateriali

BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

310

Avviamento

BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

320

Altre attività immateriali

BAD art 4 Attivo(9)

IAS 38.8,118; IFRS 16.47(a)

21, 42

 

330

Attività fiscali

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Attività fiscali correnti

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Attività fiscali differite

Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

360

Altre attività

Allegato V. Parte 2.5, 6

Allegato V. Parte 2.5

 

 

370

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.7

 

 

375

(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione al fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 1.29

 

 

 

380

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

BAD art 4 Attivo

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2   Passività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.8 (e)(ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Derivati

 

IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

10

 

030

Posizioni corte

 

IFRS 9.BA7(b)

8

 

040

Depositi

 

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

8

 

050

Titoli di debito emessi

 

Allegato V. Parte 1.37

8

 

060

Altre passività finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.38-41

8

 

061

Passività finanziarie per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)

 

8

 

062

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25

 

10

 

063

Posizioni corte

 

 

8

 

064

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

8

 

065

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

8

 

066

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

8

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

8

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

8

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

8

 

110

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Direttiva contabile art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.30

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

8

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.37

8

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.32-34

Allegato V. Parte 1.38-41

8

 

141

Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Direttiva contabile art 8(3)

 

8

 

142

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

8

 

143

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

8

 

144

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

8

 

150

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a); Allegato V. Parte 1.26

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26

11

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V. Parte 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Accantonamenti

BAD art 4 Passivo(6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

175

Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nelle passività]

BAD art 38.1; CRR art 4(1)(112); Allegato V. Parte 2.15

 

 

 

180

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

Allegato V. Parte 2.9

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.9

43

 

190

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

Allegato V. Parte 2.10

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.10

43

 

200

Ristrutturazione

 

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti

 

IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10

43

 

220

Impegni e garanzie dati

BAD articolo 4 Passivo (6)(c), Voci fuori bilancio, articolo 27(11), articolo 28(8), articolo 33

IFRS 9.4.2.1(c),(d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V. Parte 2.11

9

12

43

 

230

Altre disposizioni

BAD articolo 4 Passivo (6)(c), Voci fuori bilancio

IAS 37.14

43

 

240

Passività fiscali

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Passività fiscali correnti

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Passività fiscali differite

Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

270

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V. Parte 2.12

 

 

280

Altre passività

Allegato V. Parte 2.13

Allegato V. Parte 2.13

 

 

290

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.14

 

 

295

Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione al fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 1.29

 

 

 

300

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Disaggregazione nella tabella

Valore contabile

010

010

Capitale

BAD art 4 Passivo(9), BAD art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

46

 

020

Capitale versato

BAD art 4 Passivo(9)

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capitale richiamato ma non versato

BAD art 4 Passivo(9); Allegato V. Parte 2.17

Allegato V. Parte 2.14

 

 

040

Sovrapprezzo azioni

BAD art 4 Passivo(10); CRR art 4(1)(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

050

Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal “Capitale”

Allegato V. Parte 2.18-19

Allegato V. Parte 2.18-19

46

 

060

Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti

Direttiva contabile art 8(6); Allegato V. Parte 2.18

IAS 32.28-29; Allegato V. Parte 2.18

 

 

070

Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi

Allegato V. Parte 2.19

Allegato V. Parte 2.19

 

 

080

Altre partecipazioni (other equity)

Allegato V. Parte 2.20

IFRS 2.10; Allegato V. Parte 2.20

 

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

46

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IAS 1.82A(a)

 

 

100

Attività materiali

 

IAS 16.39-41

 

 

110

Attività immateriali

 

IAS 38.85-87

 

 

120

Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti

 

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IFRS 5.38, IG Esempio 12

 

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

 

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IAS 1.7(d); IFRS 9 5.7.5, B5.7.1; Allegato V. Parte 2.21

 

 

330

Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V. Parte 2.22

 

 

340

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]

 

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Allegato V. Parte 2.22

 

 

350

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]

 

IAS 1.7(e); IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Allegato V. Parte 2.57

 

 

360

Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito

 

IAS 1.7(f); IFRS 9 5.7.7;Allegato V. Parte 2.23

 

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IAS 1.82A(a)(ii)

 

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [Parte efficace]

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)

IFRS9.6.5.13(a); IFRS7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Allegato V. Parte 2.24

 

 

140

Conversione di valuta estera

BAD art 39(6)

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari [Parte efficace]

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)

IAS 1.7 (e); IFRS 7.24B(b)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(i);.24E; IFRS 9.6.5.11(b); Allegato V. Parte 2.25

 

 

155

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IAS 1.7(da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; Allegato V. Parte 2.26

 

 

165

Strumenti di copertura [non elementi designati]

 

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V. Parte 2.60

 

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IFRS 5.38, IG Esempio 12

 

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

 

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Utili non distribuiti

BAD art 4 Passivo(13); CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

 

200

Riserve di rivalutazione

BAD art 4 Passivo(12)

IFRS 1.30, D5-D8; Allegato V. Parte 2.28

 

 

201

Attività materiali

Direttiva contabile art 7(1)

 

 

 

202

Strumenti rappresentativi di capitale

Direttiva contabile art 7(1)

 

 

 

203

Titoli di debito

Direttiva contabile art 7(1)

 

 

 

204

Altro

Direttiva contabile art 7(1)

 

 

 

205

Riserve valutate al fair value (valore equo)

Direttiva contabile art 8(1)(a)

 

 

 

206

Copertura di investimenti netti in gestioni estere

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(b)

 

 

 

207

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(a); CRR articolo 30(a)

 

 

 

208

Derivati di copertura. Altre coperture

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)(a)

 

 

 

209

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2)

 

 

 

210

Altre riserve

BAD art 4 Passivo(11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

215

Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]

BAD art 38.1; CRR art 4(1)(112); Allegato V. Parte 2.15

 

 

 

220

Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

Direttiva contabile art 9(7)(a); art 27; Allegato V. Parte 2.29

IAS 28.11; Allegato V. Parte 2.29

 

 

230

Altro

Allegato V. Parte 2.29

Allegato V. Parte 2.29

 

 

235

Differenze di primo consolidamento

Direttiva contabile art 24(3)(c)

 

 

 

240

(-) Azioni proprie

Direttiva contabile, Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2); BAD art 4 Attivo (12); Allegato V. Parte 2.30

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V. Parte 2.30

46

 

250

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

BAD art 4 Passivo(14)

IAS 1.81B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acconti sui dividendi

CRR articolo 26(2b)

IAS 32.35

 

 

270

Partecipazioni di minoranza

Direttiva contabile art 24(4)

IAS 1.54(q)

 

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

46

 

290

Altre posizioni

 

 

46

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

BAD art 4 Passivo

IAS 1, IG6

 

 

2.    Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Disaggregazione nella tabella

Esercizio corrente

010

010

Interessi attivi

BAD art 27 Presentazione verticale(1); Allegato V. Parte 2.31

IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31

16

 

020

Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V. Parte 2.33, 34

 

 

025

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e), IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

041

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.10-11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

 

IFRS 9.Appendice A; .B6.6.16; Allegato V. Parte 2.35

 

 

080

Altre attività

 

Allegato V. Parte 2.36

 

 

085

Interessi attivi su passività

Allegato V. Parte 2.37

IFRS 9.5.7.1, Allegato V. Parte 2.37

 

 

090

(Interessi passivi)

BAD art 27 Presentazione verticale(2); Allegato V. Parte 2.31

IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31

16

 

100

(Passività finanziarie possedute per negoziazione)

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V. Parte 2.33, 34

 

 

110

(Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio)

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato)

 

IFRS 7.20(b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse)

 

IAS 39.9; Allegato V. Parte 2.35

 

 

140

(Altre passività)

 

Allegato V. Parte 2.38

 

 

145

(Interessi passivi su attività)

Allegato V. Parte 2.39

IFRS 9.5.7.1, Allegato V. Parte 2.39

 

 

150

(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)

 

IFRIC 2.11

 

 

160

Ricavi da dividendi

BAD art 27 Presentazione verticale(3); Allegato V. Parte 2.40

Allegato V. Parte 2.40

31

 

170

Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Allegato V. Parte 2.40

 

 

175

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e),IFRS 9.5.7.1A; Allegato V. Parte 2.40

 

 

191

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.20(a)(ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; Allegato V. Parte 2.41

 

 

192

Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate non contabilizzate con il metodo del patrimonio netto

Allegato V. Parte 2.42

Allegato V. Parte 2.42

 

 

200

Ricavi da commissioni e compensi

BAD art 27 Presentazione verticale(4)

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Costi per commissioni e compensi)

BAD art 27 Presentazione verticale(5)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

Allegato V. Parte 2.45

16

 

231

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10-11

 

 

241

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

 

IFRS 7.20(a)(v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Altro

 

 

 

 

280

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.43, 46

16

 

285

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

 

16

 

287

Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.46

 

 

290

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.44

16, 45

 

295

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

 

16

 

300

Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)

Allegato V. Parte 2.47

16

 

310

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

BAD art 39

IAS 21.28, 52(a)

 

 

320

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14); Allegato V. Parte 2.56

 

 

 

330

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

Allegato V. Parte 2.48

IAS 1.34; Allegato V. Parte 2.48

45

 

340

Altri ricavi operativi

BAD art 27 Presentazione verticale(7); Allegato V. Parte 2.314-316

Allegato V. Parte 2.314-316

45

 

350

(Altri costi operativi)

BAD art 27 Presentazione verticale(10); Allegato V. Parte 2.314-316

Allegato V. Parte 2.314-316

45

 

355

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO

 

 

 

 

360

(Spese amministrative)

BAD art 27 Presentazione verticale(8)

 

 

 

370

(Spese di personale)

BAD art 27 Presentazione verticale(8)(a)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Altre spese amministrative)

BAD art 27 Presentazione verticale(8)(b);

 

16

 

385

(Contributi in contante ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi)

Allegato V. Parte 2.48i

Allegato V. Parte 2.48i

 

 

390

(Ammortamenti)

 

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Immobili, impianti e macchinari)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Investimenti immobiliari)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

415

(Avviamento)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

 

 

 

420

(Altre attività immateriali)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

425

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.49

 

 

426

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.35J

 

 

427

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

IFRS 7.35J

 

 

430

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

9

12

43

 

435

(impegni di pagamento a favore di fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi)

Allegato V. Parte 2.48i

Allegato V. Parte 2.48i

 

 

440

(Impegni e garanzie dati)

BAD art 27 Presentazione verticale(11)-(12)

IFRS 9.4.2.1(c),(d),9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, Allegato V. Parte 2.50

 

 

450

(Altri accantonamenti)

 

 

 

 

455

(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)

BAD art 38.2

 

 

 

460

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 35-37, Allegato V. Parte 2.52, 53

IFRS 7.20(a)(viii); IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.51, 53

12

 

481

(Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo)

 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Attività finanziarie al costo ammortizzato)

 

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)

BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14);

IAS 28.40-43

16

 

520

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Immobili, impianti e macchinari)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Investimenti immobiliari)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Avviamento)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IFRS 3.Appendice B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Altre attività immateriali)

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Altro)

 

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Avviamento negativo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 24(3)(f)

IFRS 3.Appendice B64(n)(i)

 

 

590

Quota dell’utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto

BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14);

Allegato V. Parte 2.54

 

 

600

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

 

IFRS 5.37; Allegato V. Parte 2.55

 

 

610

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

BAD art 27 Presentazione verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

BAD art 27 Presentazione verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

632

Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte

BAD art 27 Presentazione verticale(21)

 

 

 

633

Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte

BAD art 27 Presentazione verticale(19)

 

 

 

634

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)

BAD art 27 Presentazione verticale(20)

 

 

 

640

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

 

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V. Parte 2.56

 

 

650

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate

 

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)

 

IFRS 5.33(b)(ii),(iv)

 

 

670

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

BAD art 27 Presentazione verticale(23)

IAS 1.81A(a)

 

 

680

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

 

IAS 1.81B(b)(i)

 

 

690

Attribuibile ai soci della controllante

 

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    Prospetto di conto economico complessivo

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Utile o (-) perdita d’esercizio

IAS 1.7, IG6

 

020

Altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7, IG6

 

030

Voci che non saranno riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.82A(a)(i)

 

040

Attività materiali

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

050

Attività immateriali

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

060

Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120(c)

 

070

Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita

IFRS 5.38

 

080

Quota di altri ricavi e costi rilevati delle entità contabilizzata con il metodo del patrimonio netto

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

081

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(d)

 

083

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto

IFRS 9.5.7.5;.6.5.3; IFRS 7.24C; Allegato V. Parte 2.57

 

084

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [elemento coperto]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(b); Allegato V. Parte 2.57

 

085

Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo [strumento di copertura]

IFRS 9.5.7.5;.6.5.8(a); Allegato V. Parte 2.57

 

086

Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del loro rischio di credito

IAS 1.7(f)

 

090

Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate

IAS 1.91(b); Allegato V. Parte 2.66

 

100

Voci che possono essere riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.82A(a)(ii)

 

110

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [Parte efficace]

IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i)(iv),.24E(a); Allegato V. Parte 2.58

 

120

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.13(a); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a); Allegato V. Parte 2.58

 

130

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49; IFRS 9.6.5.14; Allegato V. Parte 2.59

 

140

Altre riclassificazioni

Allegato V. Parte 2.65

 

150

Conversione di valuta estera

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

160

Utili o (-) perdite su conversione rilevati a patrimonio netto

IAS 21.32, 38-47

 

170

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

180

Altre riclassificazioni

Allegato V. Parte 2.65

 

190

Copertura di flussi finanziari [Parte efficace]

IAS 1.7, IG6; IAS 39.95(a)-96 IFRS 9.6.5.11(b); IFRS 7.24C(b)(i);.24E(a)

 

200

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1.7(e),IG6; IFRS 9.6.5.11(a)(b)(d); IFRS 7.24C(b)(i), .24E(a)

 

210

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95, IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(ii)(iii); IFRS 7.24C(b)(iv),.24E(a) Allegato V. Parte 2.59

 

220

Trasferiti al valore contabile iniziale degli elementi coperti

IAS 1.IG6; IFRS 9.6.5.11(d)(i)

 

230

Altre riclassificazioni

Allegato V. Parte 2.65

 

231

Strumenti di copertura [non elementi designati]

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E (b)(c); Allegato V. Parte 2.60

 

232

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c)

 

233

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7(g)(h); IFRS 9.6.5.15,.6.5.16; IFRS 7.24E(b)(c); Allegato V. Parte 2.61

 

234

Altre riclassificazioni

Allegato V. Parte 2.65

 

241

Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IAS 1.7(da), IG 6; IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4; Allegato V. Parte 2.62-63

 

251

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.4

 

261

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IFRS 9.5.6.7; Allegato V. Parte 2.64

 

270

Altre riclassificazioni

IFRS 5.IG Esempio 12; IFRS 9.5.6.5; Allegato V. Parte 2.64-65

 

280

Attività non correnti e gruppi in dismissione posseduti per la vendita

IFRS 5.38

 

290

Utile o (-) perdite da valutazione rilevati a patrimonio netto

IFRS 5.38

 

300

Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

310

Altre riclassificazioni

IFRS 5, IG esempio 12

 

320

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

330

Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita d’esercizio

IAS 1.91(b), IG6; Allegato V. Parte 2.66

 

340

Totale del conto economico complessivo per l’esercizio

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

350

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

360

Attribuibile ai soci della controllante

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1   Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27

010

005

Derivati

 

 

 

010

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11, Allegato V. Parte 1.44(b)

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

Allegato V. Parte 1.15(a)

IFRS 9.Appendice A

 

4.2.1   Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 1.27

Allegato V. Parte 2.69

010

020

010

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11, Allegato V. Parte 1.44(b)

 

 

020

di cui: enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

030

di cui: altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

040

di cui: società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

050

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

060

Banche centrali

 

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

070

Amministrazioni pubbliche

 

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

080

Enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

090

Altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

100

Società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

110

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

120

Banche centrali

 

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

130

Amministrazioni pubbliche

 

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

140

Enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

150

Altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

160

Società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

170

Famiglie

 

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

180

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

4.2.2   Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 1.27

Allegato V. Parte 2.69

010

020

010

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

di cui: al costo

 

IAS 39.46(c)

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.38(c)

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.38(d)

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.38(e)

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

4.3.1   Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Valore contabile lordo

Allegato V. Parte 1.34(b)

Riduzione di valore accumulata

Allegato V. Parte 2.70(b), 71

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

 

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

di cui: strumenti con rischio di credito basso

Allegato V. Parte 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V. Parte 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V. Parte 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V. Parte 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11; Allegato V. Parte 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

 

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Amministrazioni pubbliche

 

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Banche centrali

 

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Amministrazioni pubbliche

 

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

di cui: piccole e medie imprese

 

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Famiglie

 

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate

 

IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Allegato V. Parte 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1   ATTIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Valore contabile lordo

Allegato V. Parte 1.34(b)

Riduzione di valore accumulata

Allegato V. Parte 2.70(a), 71

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

 

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

di cui: strumenti con rischio di credito basso

Allegato V. Parte 1.27

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a)

IFRS 9.B5.5.22-24; Allegato V. Parte 2.75

IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i)

IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii)

IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii)

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V. Parte 2.72-74

IFRS 9.5.4.4 e B5.4.9; Allegato V. Parte 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

 

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

 

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

 

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

 

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

 

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

di cui: piccole e medie imprese

 

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Famiglie

 

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL COSTO AMMORTIZZATO

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

di cui: attività finanziarie deteriorate acquistate

 

IFRS 9.5.13 e IFRS 7.35M(f); Allegato V. Parte 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5   Attività finanziarie subordinate

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

010

010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

020

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

030

ATTIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE [PER L’EMITTENTE]

Direttiva contabile art 8(1)(a); Allegato V. Parte 2.78, 100

Allegato V. Parte 2.78, 100

 

4.6   Attività finanziarie per negoziazione

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

010

005

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17, Parte 2.68

 

010

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)

 

020

di cui: non quotati

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

BAD articoli 32-33; Allegato V. Parte 1.17

 

4.7   Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 1.27-28

Allegato V. Parte 2.69

010

021

010

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)

 

 

020

di cui: non quotati

 

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

BAD art 36(2)

 

 

4.8   Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Attività finanziarie non soggette a riduzione di valore

Allegato V. Parte 1.34(d), Parte 2.79

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore

Allegato V. Parte 2.79

Valore contabile

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Valore contabile

Valore contabile lordo

Allegato V. Parte 1.34(d)

Svalutazioni specifiche per il rischio di credito

Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile

Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività che non hanno subito una riduzione di valore

Attività deteriorate

Allegato V. Parte 1.27-28

Allegato V. Parte 2.69

Allegato V. Parte 1.27-28

 

CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95), Allegato V. Parte 2.70(c),71

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71, 82

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.72-74

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.72-74

010

030

035

040

050

060

070

080

090

100

010

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: non quotati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9   Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile lordo

Allegato V. Parte 1.34(c), 34(e)

Svalutazioni specifiche per il rischio di credito

Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile

Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile

Valore contabile

 

Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di mercato

Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di credito

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività che non hanno subito una riduzione di valore

 

Attività deteriorate

 

di cui: attività al LOCOM

di cui: attività al LOCOM

di cui: attività al LOCOM

Allegato V. Parte 2.80

Allegato V. Parte 1.19

CRR art 4(1)(95), Allegato V. Parte 2.80

Allegato V. Parte 1.19

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71, 82

Allegato V. Parte 1.27-28

Allegato V. Parte 1.19

Allegato V. Parte 2.80

Allegato V. Parte 2.80

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.72-74

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.72-74

010

015

020

025

030

041

045

050

060

070

080

090

100

005

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

di cui: non quotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE SECONDO UN METODO BASATO SUL COSTO

BAD art 37,1; art 42a(4)(b); Allegato V. Parte 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10   Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile lordo

Allegato V. Parte 1.34(e), 34(f)

Svalutazioni specifiche per il rischio di credito

Svalutazioni generali per il rischio di credito che influisce sul valore contabile

Svalutazioni generali per il rischio bancario che influisce sul valore contabile

Valore contabile

 

Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di mercato

Rettifiche di valore negative accumulate su attività al LOCOM – indotte dal rischio di credito

Cancellazioni parziali accumulate

Cancellazioni totali accumulate

Attività che non hanno subito una riduzione di valore

 

Attività deteriorate

 

di cui: attività al LOCOM

di cui: attività al LOCOM

di cui: attività al LOCOM

Allegato V. Parte 2.81

Allegato V. Parte 1.20

Allegato V. Parte 2.81

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 1.20

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.70(c), 71, 82

Allegato V. Parte 1.27-28

Allegato V. Parte 1.20

Allegato V. Parte 2.81

Allegato V. Parte 2.81

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.72-74

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.72-74

015

016

020

025

030

040

050

010

070

080

090

100

110

010

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: non quotate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2); Allegato V. Parte 1.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto

5.1   Prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione e attività per negoziazione per prodotto

 

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Allegato V. Parte 1.34

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Per prodotto

010

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V. Parte 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Debito da carta di credito

Allegato V. Parte 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Crediti commerciali

Allegato V. Parte 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finanziari

Allegato V. Parte 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V. Parte 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Altri prestiti a termine

Allegato V. Parte 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V. Parte 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Per garanzia reale

090

di cui: prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

 

Per finalità

110

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V. Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Per subordinazione

130

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V. Parte 2.89; CRR art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

6.    Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

6.1   Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE

 

Riferimenti

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e), Parte 2.91

Valore contabile lordo

 

 

 

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore

di cui: deteriorati

 

di cui: in stato di default

 

 

Allegato V. Parte 1.34

Allegato V. Parte 2.93

Allegato V. Parte 2. 213-232

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

Allegato V. Parte 2.70-71

Allegato V. Parte 2.69

010

011

012

013

021

022

010

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

020

B Attività estrattive

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

030

C Attività manifatturiere

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

040

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

050

E Fornitura di acqua

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

060

F Costruzioni

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

070

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

080

H Trasporto e magazzinaggio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

090

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

100

J Informazione e comunicazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

105

K Attività finanziarie e assicurative

Regolamento NACE, Allegato V. Parte 2.92

 

 

 

 

 

 

110

L Attività immobiliari

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

120

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

130

N Attività amministrative e di servizi di supporto

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

140

O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

150

P Istruzione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

160

Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

170

R Arte, spettacoli e tempo libero

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

180

S Altri servizi

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

 

190

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.90

 

 

 

 

 

 

7.    Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

7.1   Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27

Attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)

Attività deteriorate (Fase 3)

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

IFRS 9.5.5.11;B5.5.37; IFRS 7.B8I, Allegato V. Parte 2.96

010

020

030

040

050

060

070

080

090

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTALE DEGLI STRUMENTI DI DEBITO

Allegato V. Parte 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V. Parte 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Debito da carta di credito

Allegato V. Parte 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Crediti commerciali

Allegato V. Parte 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Leasing finanziari

Allegato V. Parte 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V. Parte 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Altri prestiti a termine

Allegato V. Parte 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V. Parte 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

di cui: prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V. Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V. Parte 2.89; CRR art 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2   Attività finanziarie soggette a riduzione di valore che sono scadute in base ai GAAP nazionali

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Scadute ma che non hanno subito una riduzione di valore

Scadute con riduzione di valore

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

≤ 30 giorni

> 30 giorni ≤ 90 giorni

> 90 giorni

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.96

010

020

030

040

050

060

060

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

070

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

080

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

090

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

100

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

110

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

120

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

130

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

140

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

150

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

160

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

170

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

180

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

190

TOTALE DEGLI STRUMENTI DI DEBITO

Allegato V. Parte 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti e anticipazioni per prodotto, per garanzia reale e per subordinazione

 

 

 

 

 

 

 

200

Su richiesta [call] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V. Parte 2.85(a)

 

 

 

 

 

 

210

Debito da carta di credito

Allegato V. Parte 2.85(b)

 

 

 

 

 

 

220

Crediti commerciali

Allegato V. Parte 2.85(c)

 

 

 

 

 

 

230

Leasing finanziari

Allegato V. Parte 2.85(d)

 

 

 

 

 

 

240

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V. Parte 2.85(e)

 

 

 

 

 

 

250

Altri prestiti a termine

Allegato V. Parte 2.85(f)

 

 

 

 

 

 

260

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V. Parte 2.85(g)

 

 

 

 

 

 

270

di cui: prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

280

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(b), 87

 

 

 

 

 

 

290

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

300

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V. Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

310

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V. Parte 2.89; CRR art 147(8)

 

 

 

 

 

 

8.    Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1.   Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

 

 

 

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

 

Detenute per negoziazione

Designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Costo ammortizzato

Negoziazione

Ad un metodo basato sul costo

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

IFRS 7.8(e)(ii); IFRS 9 Appendice A, IFRS 9.BA.6-BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

IFRS 7.24A(a); IFRS 9.6

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V. Parte 2.101

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9, AG 14-15

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

Direttiva contabile art 8(3), (6); IAS 39.47

Direttiva contabile art 8(3); Allegato V. Parte 1.25

Direttiva contabile art 8(3)

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a)

CRR art 33(1)(b), art 33(1)(c); Allegato V. Parte 2.102

 

 

010

020

030

034

035

037

040

010

Derivati

Allegato II del CRR

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Posizioni corte

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

050

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a), 44(c)

Allegato V. Parte 1.42(a), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

070

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

080

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

090

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

 

 

 

 

 

 

 

100

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b), 44(c)

Allegato V. Parte 1.42(b), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

120

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

130

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

140

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

 

 

 

 

 

 

 

150

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

160

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c),44(c)

Allegato V. Parte 1.42(c),44(c)

 

 

 

 

 

 

 

170

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

180

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

190

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

 

 

 

 

 

 

 

200

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d),44(c)

Allegato V. Parte 1.42(d),44(c)

 

 

 

 

 

 

 

220

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

230

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

240

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

 

 

 

 

 

 

 

250

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(c)

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

270

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

280

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

290

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

 

 

 

 

 

 

 

300

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(c)

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(c)

 

 

 

 

 

 

 

320

Conti correnti/depositi overnight

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

330

Depositi con durata prestabilita

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

340

Depositi rimborsabili con preavviso

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.3; Allegato V. Parte 2.97

 

 

 

 

 

 

 

350

Contratti di vendita con patto di riacquisto

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

360

Titoli di debito emessi

Allegato V.1.37, Parte 2.98

Allegato V. Parte 1.37, Parte 2.98

 

 

 

 

 

 

 

370

Certificati di deposito

Allegato V. Parte 2.98(a)

Allegato V. Parte 2.98(a)

 

 

 

 

 

 

 

380

Titoli garantiti da attività (ABS)

CRR art 4(1)(61)

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

 

390

Obbligazioni garantite

CRR art 129

CRR art 129

 

 

 

 

 

 

 

400

Contratti ibridi

Allegato V. Parte 2.98(d)

Allegato V. Parte 2.98(d)

 

 

 

 

 

 

 

410

Altri titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 2.98(e)

Allegato V. Parte 2.98(e)

 

 

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanziari composti convertibili

 

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

445

di cui: passività dei leasing

 

IFRS 16.22, 26-28, 47(b)

 

 

 

 

 

 

 

450

PASSIVITÀ FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Passività finanziarie subordinate

 

 

 

Valore contabile

 

 

Designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Al costo ammortizzato

Ad un metodo basato sul costo

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

IFRS 7.8(e)(i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

Riferimenti dei GAAP nazionali

 

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

Direttiva contabile art 8(3), (6); IAS 39.47

Direttiva contabile art 8(3)

 

 

010

020

030

010

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

020

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

030

PASSIVITÀ FINANZIARIE SUBORDINATE

Allegato V. Parte 2.99-100

Allegato V. Parte 2.99-100

 

 

 

9.    Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1.1   Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Importo nominale degli impegni e delle garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell’IFRS 9

Allegato V. Parte 2.107-108, 118

Accantonamenti per gli impegni e le garanzie finanziarie fuori bilancio con riferimento alla riduzione di valore a norma dell’IFRS 9

Allegato V. Parte 2.106-109

Altri impegni valutati a norma dello IAS 37 e garanzie finanziarie valutate a norma dell’IFRS 4

Impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo)

Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati

(Fase 2)

Strumenti deteriorati

(Fase 3)

Strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

Strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati

(Fase 2)

Strumenti deteriorati

(Fase 3)

Importo nominale

Disposizione

Importo nominale

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su impegni deteriorati

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS 9.5.5, IFRS9.B2.5; IFRS 7.35M

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c), IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(a)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(i)

IFRS 9.2.1(e),(g), IFRS 9.4.2.(c),IFRS9.5.5, IFRS 9.B2.5; IFRS 7.35H(b)(ii)

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Allegato V. Parte 2.111, 118

IAS 37, IFRS 9.2.1(e), IFRS 9.B2.5; IFRS 4; Allegato V. Parte 2.106, 111

IFRS 9.2.3(a), 9.B2.5; Allegato V. Parte 2.110, 118

Allegato V. Parte 2.69

010

020

030

040

050

060

100

110

120

130

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garanzie finanziarie date

IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

di cui: deteriorate

Allegato V. Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1   Esposizioni fuori bilancio in base ai GAAP nazionali: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

 

Riferimenti dei GAAP nazionali

Importo nominale

Accantonamenti

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.118

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.11

010

020

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113

 

 

021

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.117

 

 

030

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

080

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

090

Garanzie finanziarie date

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114

 

 

101

di cui: deteriorate

Allegato V. Parte 2.117

 

 

110

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

120

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

130

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

140

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

150

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

160

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

170

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115

 

 

181

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.117

 

 

190

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

200

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

210

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

220

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

230

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

240

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

9.2   Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

 

 

 

Importo massimo della garanzia che può essere considerato

Importo nominale

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

IFRS 7.36 (b); Allegato V. Parte 2.119

Allegato V. Parte 2.119

Riferimenti dei GAAP nazionali

 

Allegato V. Parte 2.119

Allegato V. Parte 2.119

 

 

010

020

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti

Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 113

IFRS 9.2.1(g), .BCZ2.2; Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 113

 

 

020

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

070

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

080

Garanzie finanziarie ricevute

Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 114

IFRS 9.2.1(e), .B2.5, .BC2.17, IFRS 8.Appendice A; IFRS 4 Allegato A; Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 114

 

 

090

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

150

Altri impegni ricevuti

Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 115

Allegato V. Parte 1.44(h), Parte 2.102-103, 115

 

 

160

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

170

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

180

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

190

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

200

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

210

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

10.    Derivati – Negoziazione e coperture economiche

 

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato

 

 

Valore contabile

Fair value (valore equo)

Importo nozionale

 

 

Attività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione

 

Passività finanziarie Possedute per negoziazione e per negoziazione

 

Valore positivo

Valore negativo

Negoziazione totale

di cui: venduti

 

 

di cui: attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM

di cui: passività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo / LOCOM

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.120, 131

 

IFRS 9.BA.7 (a); Allegato V. Parte 2.120, 131

 

 

 

Allegato V. Parte 2.133-135

Allegato V. Parte 2.133-135

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.17, Parte 2.120

Allegato V. Parte 2.124

Allegato V. Parte 1.25, Parte 2.120

Allegato V. Parte 2.124

Allegato V. Parte 2.132

Allegato V. Parte 2.132

Allegato V. Parte 2.133-135

Allegato V. Parte 2.133-135

 

 

010

011

020

016

022

025

030

040

010

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: coperture economiche

Allegato V. Parte 2.137-139

Allegato V. Parte 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

di cui: coperture economiche

Allegato V. Parte 2.137-139

Allegato V. Parte 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: coperture economiche

Allegato V. Parte 2.137-139

Allegato V. Parte 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

195

di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 2.140

IFRS 9.6.7.1; Allegato V. Parte 2.140

 

 

 

 

 

 

 

 

201

di cui: altre coperture economiche

Allegato V. Parte 2.137-140

Allegato V. Parte 2.137-140

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

260

di cui: coperture economiche

Allegato V. Parte 2.137-139

Allegato V. Parte 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

280

di cui: coperture economiche

Allegato V. Parte 2.137-139

Allegato V. Parte 2.137-139

 

 

 

 

 

 

 

 

290

DERIVATI

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.16(a)

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

300

di cui: OTC – enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142

Allegato V. Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142

 

 

 

 

 

 

 

 

310

di cui: OTC – altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)

Allegato V. Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

320

di cui: OTC – controparti restanti

Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)

Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1   Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

 

Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Importo nozionale

Attività

Passività

Copertura totale

di cui: venduti

IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131

IFRS 7.24A; Allegato V. Parte 2.120, 131

Allegato V. Parte 2.133-135

Allegato V. Parte 2.133-135

010

020

030

040

010

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

020

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

030

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

060

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

070

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

080

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

120

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

130

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

160

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

170

Credit default swap

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

190

Total return swap

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

200

Altro

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

210

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

220

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

230

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)

IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a)

 

 

 

 

240

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

250

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

260

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

270

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

280

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

290

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

300

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

310

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

320

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

330

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

340

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

350

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

360

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

370

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

380

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

390

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

400

Credit default swap

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

410

Opzione su differenziale creditizio

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

420

Total return swap

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

430

Altro

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

440

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

450

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

460

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI

IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b)

 

 

 

 

470

COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE

IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c)

 

 

 

 

480

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132

 

 

 

 

490

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

di cui: OTC – enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142

 

 

 

 

520

di cui: OTC – altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)

 

 

 

 

530

di cui: OTC – controparti restanti

Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)

 

 

 

 

11.2   Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

 

Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

Importo nozionale

Fair value (valore equo)

Attività

 

Passività

 

Copertura totale

 

di cui: venduti

 

Valore positivo

Valore negativo

di cui: attività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM

di cui: passività contabilizzate al costo ammortizzato / LOCOM

di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM

di cui: derivati contabilizzati al costo ammortizzato / LOCOM

Allegato V. Parte 1.17, Parte 2.120

Allegato V. Parte 2.124

Allegato V. Parte 1.25, Parte 2.120

Allegato V. Parte 2.124

Allegato V. Parte 2.133-135

Allegato V. Parte 2.124

Allegato V. Parte 2.133-135

Allegato V. Parte 2.124

Allegato V. Parte 2.132

Allegato V. Parte 2.132

005

006

007

008

010

011

020

021

030

040

010

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Opzioni OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Altri OTC

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Credit default swap

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total return swap

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Altro

Allegato V. Parte 2.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

Allegato V. Parte 1.22, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

di cui: coperture di fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

di cui: coperture dei flussi finanziari

Allegato V. Parte 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

di cui: coperture costo-prezzo

Allegato V. Parte 2.143, 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234

di cui: copertura in investimenti netti in una gestione estera

Allegato V. Parte 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235

di cui: coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

di cui: coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

di cui: OTC – enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c), 44(e), Parte 2.141(a), 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

di cui: OTC – altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d), 44(e), Parte 2.141(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

di cui: OTC – controparti restanti

Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.141(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3   Strumenti di copertura non derivati: disaggregazione per portafoglio contabile e per tipo di copertura

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Copertura di fair value (valore equo)

Copertura dei flussi finanziari

Copertura dell’investimento netto in una gestione estera

Allegato V. Parte 2.145

Allegato V. Parte 2.145

Allegato V. Parte 2.145

010

020

030

010

Attività finanziarie non derivate

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

020

di cui: attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

030

di cui: attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

040

di cui: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i)

 

 

 

050

Passività finanziarie non derivate

IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

060

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

080

Attività finanziarie al costo ammortizzato

IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2

 

 

 

11.3.1   Strumenti di copertura non derivati in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per portafoglio contabile

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

Allegato V. Parte 2.145

010

Attività finanziarie non derivate

 

 

020

di cui: attività finanziarie per negoziazione

BAD articoli 32-33 Allegato V. Parte 1.17

 

030

di cui: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 36(2)

 

040

di cui: attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)

 

050

di cui: altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20

 

060

Passività finanziarie non derivate

 

 

070

di cui: passività finanziarie per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)

 

080

di cui: passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Direttiva contabile art 8(3)

 

11.4   Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo)

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Microcoperture

Microcoperture – Copertura della posizione netta

Rettifiche delle coperture su microcoperture

Macrocoperture

Valore contabile

Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)

Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività

Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette

Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IFRS 7.24B(a), Allegato V. Parte 2.146, 147

IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Allegato V. Parte 2.147, 151

IFRS 7.24B(a)(ii); Allegato V. Parte 2.148, 149

IFRS 7.24B(a)(v); Allegato V. Parte 2.148, 150

IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Allegato V. Parte 2.152

010

020

030

040

050

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

010

Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Allegato V. Parte 2.146, 151

 

 

 

 

 

020

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

030

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

040

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

050

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

060

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

070

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

080

Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Allegato V. Parte 2.146, 151

 

 

 

 

 

090

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

100

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

120

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

130

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

140

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

150

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Allegato V. Parte 2.146, 151

 

 

 

 

 

160

Tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.129(a)

 

 

 

 

 

170

Azioni (equity)

Allegato V. Parte 2.129(b)

 

 

 

 

 

180

Cambi e oro

Allegato V. Parte 2.129(c)

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V. Parte 2.129(d)

 

 

 

 

 

200

Merci

Allegato V. Parte 2.129(e)

 

 

 

 

 

210

Altro

Allegato V. Parte 2.129(f)

 

 

 

 

 

12.    Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

12.0   Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti rappresentativi di capitale in base ai GAAP nazionali

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

CRR articolo 442(i); Allegato V. Parte 2.153

Saldo di apertura

Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell’esercizio

Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell’esercizio

Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni

Trasferimenti tra svalutazioni

Altre rettifiche

Saldo di chiusura

Recuperi rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

Rettifiche di valore rilevate direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

 

Allegato V. Parte 2.154

Allegato V. Parte 2.154

 

 

Allegato V. Parte 2.155

 

 

Allegato V. Parte 2.78

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Svalutazioni specifiche per il rischio di credito

CRR art 428 (g)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Svalutazioni generali per il rischio di credito

CRR art 4(1)(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Svalutazioni generali per i rischi bancari

BAD art 37.2; CRR art 4(1)(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1   Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Saldo di apertura

Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione

Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile

Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)

Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile (al netto)

Variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia di stima dell’ente (al netto)

Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni

Altre rettifiche

Saldo di chiusura

Recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito

 

IFRS 7.35I; Allegato V. Parte 2.159, 164(b)

IFRS 7.35I; Allegato V. Parte 2.160, 164(b)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V. Parte 2.161-162

IFRS 7.35I; IFRS 7.35J; IFRS 9.5.5.12, B5.5.25, B5.5.27; Allegato V. Parte 2.164(c)

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V. Parte 2.163

IFRS 7.35I; IFRS 9.5.4.4; IFRS 7.35L; Allegato V. Parte 2.72, 74, 164(a), 165

IFRS 7.35I; IFRS 7.35B(b); Allegato V. Parte 2.166

 

 

IFRS 9.5.4.4; Allegato V. Parte 2.165

Allegato V. Parte 2.166i

010

020

030

040

050

070

080

090

100

110

120

125

010

Svalutazioni per attività finanziarie senza aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

IFRS 9.5.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: svalutazioni misurate collettivamente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: svalutazioni misurate individualmente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Svalutazioni per strumenti di debito con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

IFRS 9.5.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

di cui: svalutazioni misurate collettivamente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

di cui: svalutazioni misurate individualmente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.213-232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Svalutazioni per strumenti di debito deteriorati (Fase 3)

IFRS 9.5.5.1, 9. Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

di cui: svalutazioni misurate collettivamente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

di cui: svalutazioni misurate individualmente

IFRS 9.B5.5.1 – B5.5.6; Allegato V. Parte 2.158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Totale delle svalutazioni per gli strumenti di debito

IFRS 7.B8E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 1)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5, B2.5; Allegato V. Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 2)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.3, B2.5; Allegato V. Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

Impegni e garanzie finanziarie dati (Fase 3)

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, B2.5; Allegato V. Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

Totale accantonamenti su impegni e garanzie finanziarie date

IFRS 7.B8E; Allegato V. Parte 2.157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2   Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda)

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile lordo / importo nominale

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 167, 170

Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 2

Trasferimenti tra Fase 2 e Fase 3

Trasferimenti tra Fase 1 e Fase 3

Dalla Fase 1 alla Fase 2

Dalla Fase 2 alla Fase 1

Dalla Fase 2 alla Fase 3

Dalla Fase 3 alla Fase 2

Dalla Fase 1 alla Fase 3

Dalla Fase 3 alla Fase 1

Allegato V. Parte 2.168-169

010

020

030

040

050

060

010

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

130

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

140

Totale degli strumenti di debito

 

 

 

 

 

 

 

150

Impegni e garanzie finanziarie dati

IFRS 9.2.1|(g); 2.3(c); 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5

 

 

 

 

 

 

13.    Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1   Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione

 

Garanzie e garanzie reali

 

 

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V. Parte 2.171-172, 174

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Altri prestiti garantiti da garanzia reale

Garanzie finanziarie ricevute

 

 

Beni immobili residenziali

Beni immobili non residenziali

Contante, depositi [titoli di debito emessi]

Beni mobili

Titoli di capitale e di debito

Prestiti rimanenti

IFRS 7.36(b)

Allegato V. Parte 2.173(a)

Allegato V. Parte 2.173(a)

Allegato V. Parte 2.173(b)(i)

Allegato V. Parte 2.173(b)(ii)

Allegato V. Parte 2.173(b)(iii)

Allegato V. Parte 2.173(b)(iv)

Allegato V. Parte 2.173(c)

 

 

010

020

030

031

032

041

050

010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

035

di cui: piccole e medie imprese (PMI)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

036

di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239ix

PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

037

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

040

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V. Parte 2.88(b)

Allegato V. Parte 2.88(b)

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a)

Allegato V. Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

 

 

 

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio [possedute alla data di riferimento]

(Allegato V. Parte 2.175)

 

 

 

 

 

di cui:

attività non correnti possedute per la vendita

(IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.7)

 

 

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.175i

Allegato V. Parte 1.27-28

Allegato V. Parte 2.175ii

Allegato V. Parte 2.175i

Allegato V. Parte 1.27-28

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobili, impianti e macchinari

 

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Beni diversi da immobili, impianti e macchinari

 

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Beni immobili residenziali

Allegato V. Parte 2.173(a)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Beni immobili non residenziali

Allegato V. Parte 2.173(a)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Beni mobili

Allegato V. Parte 2.173(b)(ii)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Titoli di capitale e di debito

Allegato V. Parte 2.173(b)(iii)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Altro

Allegato V. Parte 2.173(b)(iv)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Totale

 

 

 

 

 

 

 

13.3.1   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

 

 

 

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate

(Allegato V. Parte 2.176)

 

 

 

 

 

di cui:

attività non correnti possedute per la vendita

(IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.7)

 

 

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.175i

Allegato V. Parte 1.27-28

Allegato V. Parte 2.175ii

Allegato V. Parte 2.175i

Allegato V. Parte 1.27-28

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Immobili, impianti e macchinari

 

IAS 16.6

 

 

 

 

 

0020

Beni diversi da immobili, impianti e macchinari

 

IFRS 7.38(a)

 

 

 

 

 

0030

Beni immobili residenziali

Allegato V. Parte 2.173(a)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0040

Beni immobili non residenziali

Allegato V. Parte 2.173(a)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(a)

 

 

 

 

 

0050

Beni mobili

Allegato V. Parte 2.173(b)(ii)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(b)(ii)

 

 

 

 

 

0060

Titoli di capitale e di debito

Allegato V. Parte 2.173(b)(iii)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(b)(iii)

 

 

 

 

 

0070

Altro

Allegato V. Parte 2.173(b)(iv)

IFRS 7.38(a), Allegato V. Parte 2.173(b)(iv)

 

 

 

 

 

0080

Totale

 

 

 

 

 

 

 

14.    Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo)

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Gerarchia del fair value (valore equo)

IFRS 13.93 (b)

Variazione del fair value (valore equo) nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.178

Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte

Allegato V. Parte 2.179

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

010

020

030

040

050

060

070

080

 

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Derivati

 

IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

051

Attività finanziarie per negoziazione

BAD articoli 32-33 Allegato V. Parte 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

Partecipazioni

BCE/2013/33; Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

057

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

058

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

059

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.8 (h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passività finanziarie possedute per negoziazione

Direttiva contabile art 4art 8(1)(a), (6); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Derivati

Allegato II del CRR

IFRS 9.BA.7(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Posizioni corte

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.30

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.32-34

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Passività finanziarie per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

Posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e) (i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(1)(a); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.26

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite

 

 

 

Attività finanziarie trasferite integralmente rilevate

Attività finanziarie trasferite rilevate nella misura del coinvolgimento residuo dell’ente

Importo del capitale in essere delle attività finanziarie trasferite integralmente eliminate contabilmente per le quali l’ente conserva i diritti inerenti al servizio

Importi eliminati contabilmente a fini di capitale

 

 

Attività trasferite

Passività associate

ITS V.Parte 2.181

Importo del capitale in essere delle attività originarie

Valore contabile delle attività ancora rilevate [coinvolgimento residuo]

Valore contabile delle passività associate

 

 

Valore contabile

di cui: cartolarizzazioni

di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto

Valore contabile

di cui: cartolarizzazioni

di cui: contratti di vendita con patto di riacquisto

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

IFRS 7.42D.(e), Allegato V. Parte 1.27

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Allegato V. Parte 2.183-184

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Allegato V. Parte 2.183-184

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.181

 

CRR art 109; Allegato V. Parte 2.182

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.27-28

CRR art 4(1)(61)

Allegato V. Parte 2.183-184

 

CRR art 4(1)(61)

Allegato V. Parte 2.183-184

 

 

 

 

CRR art 109; Allegato V. Parte 2.182

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Attività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendice A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

Attività finanziarie per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); Allegato V. Parte 1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 9.4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Parte 1.14, Parte 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), art 8(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Parte 1.14, Parte 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Direttiva contabile art 42a(4)(b),(5a); IAS 39.9

IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.24, 26

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.24, 27

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

BAD art 37,1; art 42a(4)(b); Allegato V. Parte 1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

BAD art 35-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

16.1   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Interessi attivi

Interessi passivi

Allegato V. Parte 2.187, 189

Allegato V. Parte 2.188, 190

010

020

010

Derivati – Negoziazione

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 2.193

IFRS 9.Appendice A, .BA.1, .BA.6; Allegato V. Parte 2.193

 

 

015

di cui: interessi attivi da derivati in coperture economiche

Allegato V. Parte 2.193

Allegato V. Parte 2.193

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

030

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

040

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

050

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

060

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

070

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

080

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

090

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

140

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

141

di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni

Allegato V. Parte 2.88(b), 194i

Allegato V. Parte 2.88(b), 194i

 

 

142

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 194i

Allegato V. Parte 2.88(a), 194i

 

 

150

Altre attività

Allegato V. Parte 1.51

Allegato V. Parte 2.5

 

 

160

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

170

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

180

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

190

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

200

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

210

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

220

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

230

Titoli di debito emessi

Allegato V.1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

240

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.32-34, Parte 2.191

Allegato V. Parte 1.32-34, Parte 2.191

 

 

250

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.192

Allegato V. Parte 2.192

 

 

260

Altre passività

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

270

INTERESSE

BAD art 27 Presentazione verticale(1), (2)

IAS 1.97

 

 

280

di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate

 

IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7; Allegato V. Parte 2.194

 

 

290

di cui: interessi da leasing

Allegato V. Parte 2.194ii

IFRS 16.38(a), 49, Allegato V. Parte 2.194ii

 

 

16.2   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Allegato V. Parte 2.195-196

010

010

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

Allegato V. Parte 1.28

 

020

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9 Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9 Allegato V. Parte 1.36

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ E DI PASSIVITÀ FINANZIARIE NON VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO, AL NETTO

BAD art 27 Presentazione verticale(6); Allegato V. Parte 2.45

Allegato V. Parte 2.45

 

16.3   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Allegato V. Parte 2.197-198

010

010

Derivati

 

IFRS 9.Appendice A, .BA.1, .BA.7(a)

 

015

di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)

 

IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Allegato V. Parte 2.199

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

030

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

040

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

050

Posizioni corte

 

IFRS 9.BA.7(b)

 

060

Depositi

 

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

070

Titoli di debito emessi

 

Allegato V. Parte 1.37

 

080

Altre passività finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.38-41

 

090

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

 

IFRS 9.Appendice A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)

 

095

di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato

 

IFRS 9.5.6.2; Allegato V. Parte 2.199

 

100

Derivati

Allegato II del CRR

 

 

110

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

140

Posizioni corte

 

 

 

150

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

160

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

170

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

180

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

BAD art 27 Presentazione verticale(6); Allegato V. Parte 1.17

 

 

16.4   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Strumenti correlati al tasso d’interesse e relativi derivati

 

Allegato V. Parte 2.200(a)

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale e relativi derivati

 

Allegato V. Parte 2.200(b)

 

030

Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro

 

Allegato V. Parte 2.200(c)

 

040

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

 

Allegato V. Parte 2.200(d)

 

050

Derivati correlati a merci

 

Allegato V. Parte 2.200(e)

 

060

Altro

 

Allegato V. Parte 2.200(f)

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

080

Strumenti correlati al tasso d’interesse e relativi derivati

Allegato V. Parte 2.200(a)

 

 

090

Strumenti rappresentativi di capitale e relativi derivati

Allegato V. Parte 2.200(b)

 

 

100

Operazioni sui cambi e derivati relativi a tassi di cambio e oro

Allegato V. Parte 2.200(c)

 

 

110

Strumenti correlati al rischio di credito e relativi derivati

Allegato V. Parte 2.200(d)

 

 

120

Derivati correlati a merci

Allegato V. Parte 2.200(e)

 

 

130

Altro

Allegato V. Parte 2.200(f)

 

 

140

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

 

 

16.4.1   Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Allegato V. Parte 2.201

010

020

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

030

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

040

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

090

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO, AL NETTO

 

IFRS 7.20(a)(i)

 

100

di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato

 

IFRS 9.6.5.2; Allegato V. Parte 2.202

 

16.5   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Allegato V. Parte 2.203

Allegato V. Parte 2.203

010

020

010

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

030

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

040

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

070

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO, AL NETTO

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

071

di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto

 

IFRS 9.6.7; IFRS 7.24G(b); Allegato V. Parte 2.204

 

 

072

di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto

 

IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(i); Allegato V. Parte 2.204

 

 

080

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

090

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

100

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

110

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

120

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

130

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

140

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE, AL NETTO

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

 

 

 

16.6   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Allegato V. Parte 2.207

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Allegato V. Parte 2.205

010

010

Variazioni del fair value (valore equo) dello strumento di copertura [compresa la cessazione]

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 7.24A(c); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

020

Variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1; IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Allegato V. Parte 2.206

 

030

Inefficacia rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio delle coperture di flussi finanziari

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)

IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)

 

040

Inefficacia rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio delle coperture di investimenti netti in gestioni estere

Direttiva contabile art 8(1)(a)

IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)

 

050

UTILI O (-) PERDITE DERIVANTI DALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA, AL NETTO

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a)

 

 

16.7   Riduzione di valore di attività non finanziarie

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Incrementi

Storni

Riduzione di valore accumulata

Allegato V. Parte 2.208

Allegato V. Parte 2.208

 

010

020

040

060

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

BAD art 27 Presentazione verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

 

070

Filiazioni

 

IFRS 10, appendice A

 

 

 

080

Joint venture

 

IAS 28.3

 

 

 

090

Società collegate

 

IAS 28.3

 

 

 

100

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività non finanziarie

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

110

Immobili, impianti e macchinari

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

120

Investimenti immobiliari

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

130

Avviamento

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Appendice B67(d)(v)

 

 

 

140

Altre attività immateriali

BAD art 27 Presentazione verticale(9)

IAS 38.118(e)(iv)(v)

 

 

 

145

Altro

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

150

TOTALE

 

 

 

 

 

16.8   Altre spese amministrative

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Costi

0010

0010

Spese relative alle tecnologie dell’informazione (IT)

Allegato V. Parte 2.208i

Allegato V. Parte 2.208i

 

0020

Esternalizzazione IT

Allegato V. Parte 2.208i-208ii

Allegato V. Parte 2.208i-208ii

 

0030

Spese IT diverse dalle spese di esternalizzazione IT

Allegato V. Parte 2.208i

Allegato V. Parte 2.208i

 

0040

Imposte e tasse (altro)

Allegato V. Parte 2.208iii

Allegato V. Parte 2.208iii

 

0050

Servizi di consulenza e professionali

Allegato V. Parte 2.208iv

Allegato V. Parte 2.208iv

 

0060

Pubblicità, marketing e comunicazione

Allegato V. Parte 2.208v

Allegato V. Parte 2.208v

 

0070

Spese connesse al rischio di credito

Allegato V. Parte 2.208vi

Allegato V. Parte 2.208vi

 

0080

Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti

Allegato V. Parte 2.208vii

Allegato V. Parte 2.208vii

 

0090

Spese connesse ad attività immobiliari

Allegato V. Parte 2.208viii

Allegato V. Parte 2.208viii

 

0100

Spese connesse ai leasing

Allegato V. Parte 2.208ix

Allegato V. Parte 2.208ix

 

0110

Altre spese amministrative – Parte restante

Allegato V. Parte 2.208x

Allegato V. Parte 2.208x

 

0120

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

 

 

 

17.    Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1   Attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]

Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209

010

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

BAD art 4 Attivo(1)

IAS 1.54 (i)

 

020

Cassa

Allegato V. Parte 2.1

Allegato V. Parte 2.1

 

030

Disponibilità presso banche centrali

BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2

Allegato V. Parte 2.2

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V. Parte 2.3

Allegato V. Parte 2.3

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Appendice A

 

060

Derivati

Allegato II del CRR

IFRS 9.Appendice A

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

080

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.24, 26

Allegato V. Parte 1.31

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.24, 27

Allegato V. Parte 1.32

 

091

Attività finanziarie per negoziazione

BAD articoli 32-33 Allegato V. Parte 1.17

 

 

092

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17

 

 

093

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

094

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

095

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

096

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 9.4.1.4

 

097

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

098

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

099

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

110

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

120

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

141

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

142

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

143

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

144

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

171

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 36(2)

 

 

172

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

173

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

174

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

 

175

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)

 

 

176

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

177

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

178

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

 

181

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

182

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

183

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

231

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19

 

 

380

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

232

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

233

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

234

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20

 

 

235

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

236

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

237

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

240

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

260

Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

BAD art. 4 Attivo (7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4, 210

IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4, 210

 

270

Attività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione

Allegato V. Parte 2.211

IFRS 4, IG20, lettere b)-c); Allegato V. Parte 2.211

 

280

Attività materiali

BAD art 4 Attivo(10)

 

 

290

Attività immateriali

BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

300

Avviamento

BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

310

Altre attività immateriali

BAD art 4 Attivo(9)

IAS 38.8,118

 

320

Attività fiscali

 

IAS 1.54(n-o)

 

330

Attività fiscali correnti

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

340

Attività fiscali differite

Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

350

Altre attività

Allegato V. Parte 2.5, 6

Allegato V. Parte 2.5

 

360

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.6

 

365

(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 1.29

 

 

370

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

BAD art 4 Attivo

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2   Esposizioni fuori bilancio: impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Ambito di consolidamento contabile [valore nominale]

Allegato V. Parte 2.118, 209

010

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116

 

020

Garanzie finanziarie date

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114

IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116

 

030

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116

 

040

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

 

 

 

17.3   Passività e patrimonio netto

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Ambito di consolidamento contabile [valore contabile]

Allegato V. Parte 1.27-28, Parte 2.209

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

020

Derivati

 

IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

030

Posizioni corte

 

IFRS 9.BA7(b)

 

040

Depositi

 

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

050

Titoli di debito emessi

 

Allegato V. Parte 1.37

 

060

Altre passività finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.38-41

 

061

Passività finanziarie per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)

 

 

062

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25, 27

 

 

063

Posizioni corte

 

 

 

064

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

065

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

066

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

110

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Direttiva contabile art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

120

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.30

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.37

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.32-34

Allegato V. Parte 1.38-41

 

141

Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Direttiva contabile art 8(3)

 

 

142

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

143

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

144

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

150

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a); Allegato V. Parte 1.26

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V. Parte 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

170

Passività derivanti da contratti di assicurazione e di riassicurazione

Allegato V. Parte 2.212

IFRS 4.IG20(a); Allegato V. Parte 2.212

 

180

Accantonamenti

BAD art 4 Passivo(6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

190

Passività fiscali

 

IAS 1.54(n-o)

 

200

Passività fiscali correnti

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

210

Passività fiscali differite

Direttiva contabile art 17(1)(f); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

220

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V. Parte 2.12

 

230

Altre passività

Allegato V. Parte 2.13

Allegato V. Parte 2.13

 

240

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.14

 

245

Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 1.29

 

 

250

PASSIVITÀ

 

IAS 1.9(b);IG 6

 

260

Capitale

BAD art 4 Passivo(9), BAD art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

270

Sovrapprezzo azioni

BAD art 4 Passivo(10); CRR art 4(1)(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

280

Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal “Capitale”

Allegato V. Parte 2.18-19

Allegato V. Parte 2.18-19

 

290

Altre partecipazioni (other equity)

Allegato V. Parte 2.20

IFRS 2.10; Allegato V. Parte 2.20

 

300

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

 

310

Utili non distribuiti

CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

320

Riserve di rivalutazione

BAD art 4 Passivo(12)

IFRS 1.33, D5-D8

 

325

Riserve valutate al fair value (valore equo)

Direttiva contabile art 8(1)(a)

 

 

330

Altre riserve

BAD art 4 Passivo (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78 (e)

 

335

Differenze di primo consolidamento

Direttiva contabile art 24(3)(c)

 

 

340

(-) Azioni proprie

Direttiva contabile, Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2); BAD art 4 Attivo (12); Allegato V. Parte 2.20

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Allegato V. Parte 2.28

 

350

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell’impresa madre

BAD art 4 Passivo(14)

IFRS 10.B94

 

360

(-) Acconti sui dividendi

CRR articolo 26(2)

IAS 32.35

 

370

Partecipazioni di minoranza

Direttiva contabile art 24(4)

IAS 1.54(q); IFRS 10.22, .B94

 

380

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

IAS 1.9(c), IG 6

 

390

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

BAD art 4 Passivo

IAS 1, IG6

 

18.    Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

18.0   Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate

 

 

 

Valore contabile lordo / importo nominale

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V. Parte 2.119

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

Esposizioni in bonis -

Riduzione di valore accumulata e accantonamenti

Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

Non scadute o scadute da <= 30 giorni

Scadute da

> 30 giorni <= 90 giorni

di cui:

strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

di cui:

strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da

> 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui:

strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

di cui: in stato di default

di cui: strumenti deteriorati (Fase 3)

di cui: hanno subito una riduzione di valore

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da

> 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui:

strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

di cui:

strumenti deteriorati (Fase 3)

Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

 

 

 

 

 

 

di cui: strumenti senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1)

di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)

 

 

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

122

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V. Parte 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V. Parte 2. 237(c)

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V. Parte 2. 237(c)

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(a)

 

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Allegato V. Parte 2. 237(d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V. Parte 2. 237(c)

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Allegato V. Parte 2. 237(c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.237(a)

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 222, 235

 

 

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

 

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

 

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.237(a)

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 238

 

 

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

 

 

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

005

Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista

BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2, 3

Allegato V. Parte 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V. Parte 2.233(a)

Allegato V. Parte 2.233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V. Parte 2.233(b)

Allegato V. Parte 2.233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V. Parte 2.233(c), 234

Allegato V. Parte 2.233(c), 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE

Allegato V. Parte 2.217

Allegato V. Parte 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

Allegato V. Parte 2.220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 224

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanzie finanziarie date

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114, 225

IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116, 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115, 224

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116, 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Allegato V. Parte 2.217

Allegato V. Parte 2.217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1   Afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte

 

 

 

Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

Afflussi nelle esposizioni deteriorate

(-) Deflussi dalle esposizioni deteriorate

 

 

 

 

0010

0020

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi

Allegato V. Parte 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi

Allegato V. Parte 2.213-216, 224-234, 239i, 239iv- 239vi

0010

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

0020

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

0030

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

0040

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

0050

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

0060

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vii(a), 239ix

PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vii(a), 239ix

 

 

0080

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239vii(a), 239ix

Allegato V. Parte 2.239vii(a), 239ix

 

 

0090

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)

 

 

0100

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

0110

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vii(b)

 

 

0120

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 239vii(c)

Allegato V. Parte 2.88(a), 239vii(c)

 

 

0130

PRESTITI E ANTICIPAZIONI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE

Allegato V. Parte 2.217

Allegato V. Parte 2.217

 

 

0140

PRESTITI E ANTICIPAZIONI POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

Allegato V. Parte 2.220

 

 

0150

TOTALE AFFLUSSI / DEFLUSSI

 

 

 

 

18.2   Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive su prestiti garantiti da beni immobili

 

 

 

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V. Parte 2.119

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

In bonis

Deteriorate

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Esposizioni in bonis -

Riduzioni di valore accumulate

 

Esposizioni deteriorate – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

Non scadute o scadute da <= 30 giorni

Scadute da

> 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da < = 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da

> 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui: in stato di default

di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da

> 90 giorni

<= 180 giorni

Scadute da

> 180 giorni

<= 1 anno

Scadute da

> 1 anno <= 2 anni

Scadute da

> 2 anni <= 5 anni

Scadute da

> 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

di cui: esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

Garanzie reali ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni in bonis

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

 

 

 

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate

 

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 256, 259-262

Allegato V. Parte 2. 256(b), 261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

Allegato V. Parte 2. 259-263

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 267

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.118, 221

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-255

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 256, 259-262

Allegato V. Parte 2. 256(b), 261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

Allegato V. Parte 2. 222, 235-236

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

Allegato V. Parte 2. 259-263

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 267

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 236, 238

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

Allegato V. Parte 2. 239

0010

Società non finanziarie

Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii

PMI Art 1 2(a); Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii

Allegato V. Parte 2.239vi (a), 239vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Famiglie

Crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informazioni su esposizioni oggetto di misure di concessione

 

 

 

Valore contabile lordo / importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V. Parte 2.119

 

 

 

Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

 

Esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata e accantonamenti

Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione – Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

di cui:

in stato di default

di cui:

hanno subito una riduzione di valore

di cui:

concessione relativa ad esposizioni deteriorate prima della concessione

 

 

Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni

Rifinanziamento

Garanzie reali ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione

 

 

 

 

 

 

di cui: garanzie reali ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione

 

di cui: garanzie finanziarie ricevute su esposizioni non deteriorate oggetto di misure di concessione

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

175

180

185

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-258

Allegato V. Parte 2. 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.241(a), 266

Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266

Allegato V. Parte 2. 256(b), 261

Allegato V. Parte 2. 259-263

Allegato V. Parte 2.241(a), 266

Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.Appendice A; Allegato V. Parte 2.264(a)

Allegato V. Parte 2. 231, 252(a), 263

Allegato V. Parte 2. 267

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 241(a), 267

Allegato V. Parte 2. 241(b), 267

Allegato V. Parte 2. 268

Allegato V. Parte 2. 268

Allegato V. Parte 2. 268

Allegato V. Parte 2. 268

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2. 118, 240-245, 251-255

Allegato V. Parte 2. 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.241(a), 266

Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266

Allegato V. Parte 2. 256(b), 261

Allegato V. Parte 2. 259-263

Allegato V. Parte 2.241(a), 266

Allegato V. Parte 2. 241 (b), 265-266

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.264(b)

CRR art 4(1)(95); Allegato V. Parte 2.264(a)

Allegato V. Parte 2. 231, 252(a), 263

Allegato V. Parte 2. 267

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 207

Allegato V. Parte 2. 241(a), 267

Allegato V. Parte 2. 241(b), 267

Allegato V. Parte 2. 268

Allegato V. Parte 2. 268

Allegato V. Parte 2. 268

Allegato V. Parte 2. 268

005

Disponibilità di cassa presso banche centrali e altri depositi a vista

BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2, 3

Allegato V. Parte 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO AL COSTO O AL COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V. Parte 2.249(a)

Allegato V. Parte 2.249(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO O NEL PATRIMONIO NETTO SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V. Parte 2.249(b)

Allegato V. Parte 2.249(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

226

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

933

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

Allegato V. Parte 2.88(a), 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

STRUMENTI DI DEBITO RIGIDAMENTE AL LOCOM O AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO O NEL PATRIMONIO NETTO NON SOGGETTI A RIDUZIONE DI VALORE

Allegato V. Parte 2.249

Allegato V. Parte 2.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE O PER NEGOZIAZIONE

Allegato V. Parte 2.246

Allegato V. Parte 2.246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

STRUMENTI DI DEBITO POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

Allegato V. Parte 2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113, 246

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116, 246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    Disaggregazione geografica

20.1   Disaggregazione geografica delle attività per luogo di attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V. Parte 2.270

Allegato V. Parte 2.270

010

020

010

Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

BAD art 4 Attivo(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Cassa

Allegato V. Parte 2.1

Allegato V. Parte 2.1

 

 

030

Disponibilità presso banche centrali

BAD art 13(2); Allegato V. Parte 2.2

Allegato V. Parte 2.2

 

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V. Parte 2.3

Allegato V. Parte 2.3

 

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a), (5); IAS 39.9

IFRS 9. Appendice A

 

 

060

Derivati

Allegato II del CRR

IFRS 9. Appendice A

 

 

070

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.24, 26

Allegato V. Parte 1.31

 

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.24, 27

Allegato V. Parte 1.32

 

 

091

Attività finanziarie per negoziazione

BAD articoli 32-33 Allegato V. Parte 1.17

 

 

 

092

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.17, 27

 

 

 

093

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

094

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

095

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

096

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4

 

 

097

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

098

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

099

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

110

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11; BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

120

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

141

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

 

IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A

 

 

142

Strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 32.11

 

 

143

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

144

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

171

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 36(2)

 

 

 

172

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

173

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

174

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

175

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (8)

 

 

 

176

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

177

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

178

Prestiti e anticipazioni

Direttiva contabile art 8(1)(a), (4)(b); Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

181

Attività finanziarie al costo ammortizzato

 

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

182

Titoli di debito

 

Allegato V. Parte 1.31

 

 

183

Prestiti e anticipazioni

 

Allegato V. Parte 1.32

 

 

231

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19

 

 

 

330

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

232

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

233

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

234

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20

 

 

 

235

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

236

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

237

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

240

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8); IAS 39.9; Allegato V. Parte 1.22

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.22

 

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Direttiva contabile art 8(5), (6); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Attività materiali

BAD art 4 Attivo(10)

 

 

 

270

Attività immateriali

BAD art 4 Attivo(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

280

Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate

BAD art 4 Attivo (7)-(8); Direttiva contabile art 2(2); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4

IAS 1.54(e); Allegato V. Parte 1.21, Parte 2.4

 

 

290

Attività fiscali

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Altre attività

Allegato V. Parte 2.5, 6

Allegato V. Parte 2.5

 

 

310

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.7

 

 

315

(-) Scarti di garanzia relativi ad attività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 1.29

 

 

 

320

ATTIVITÀ

BAD art 4 Attivo

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

20.2   Disaggregazione geografica delle passività per luogo di attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V. Parte 2.270

Allegato V. Parte 2.270

010

020

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

 

IFRS 7.8 (e) (ii); IFRS 9.BA.6

 

 

020

Derivati

 

IFRS 9.Appendice A; IFRS 9.4.2.1(a); IFRS 9.BA.7(a)

 

 

030

Posizioni corte

 

IFRS 9.BA7(b)

 

 

040

Depositi

 

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

050

Titoli di debito emessi

 

Allegato V. Parte 1.37

 

 

060

Altre passività finanziarie

 

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

061

Passività finanziarie per negoziazione

Direttiva contabile art 8(1)(a),(3),(6)

 

 

 

062

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.25

 

 

 

063

Posizioni corte

 

 

 

 

064

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

065

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

066

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

110

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Direttiva contabile art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

120

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.30

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.37

 

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.32-34

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

141

Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Direttiva contabile art 8(3)

 

 

 

142

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

143

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

144

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

150

Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)(a); Allegato V. Parte 1.26

IFRS 9.6.2.1; Allegato V. Parte 1.26

 

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

Direttiva contabile art 8(5), (6); Allegato V. Parte 2.8; IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Accantonamenti

BAD art 4 Passivo(6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

 

180

Passività fiscali

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

190

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Allegato V. Parte 2.12

 

 

200

Altre passività

Allegato V. Parte 2.13

Allegato V. Parte 2.13

 

 

210

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Allegato V. Parte 2.14

 

 

215

Scarti di garanzia relativi a passività per negoziazione valutate al fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 1.29

 

 

 

220

PASSIVITÀ

 

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

20.3   Disaggregazione geografica di voci del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per luogo di attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Attività nazionali

Attività non nazionali

Allegato V. Parte 2.270

Allegato V. Parte 2.270

010

020

010

Interessi attivi

BAD art 27 Presentazione verticale(1); Allegato V. Parte 2.31

IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31

 

 

020

(Interessi passivi)

BAD art 27 Presentazione verticale(2); Allegato V. Parte 2.31

IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31

 

 

030

(Spese per capitale sociale rimborsabile a richiesta)

 

IFRIC 2.11

 

 

040

Ricavi da dividendi

BAD art 27 Presentazione verticale(3); Allegato V. Parte 2.40

Allegato V. Parte 2.40

 

 

050

Ricavi da commissioni e compensi

BAD art 27 Presentazione verticale(4)

IFRS 7.20(c)

 

 

060

(Costi per commissioni e compensi)

BAD art 27 Presentazione verticale(5)

IFRS 7.20(c)

 

 

070

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

Allegato V. Parte 2.45

 

 

080

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.43, 46

 

 

083

Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 9.5.7.1

 

 

085

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

 

 

 

090

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.5.7.1; Allegato V. Parte 2.44

 

 

095

Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

 

 

 

100

Utili o (-) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6), (8)

Allegato V. Parte 2.47-48

 

 

110

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

BAD art 39

IAS 21.28, 52(a)

 

 

120

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto

BAD art 27 Presentazione verticale (13)-(14); Allegato V. Parte 2.56

 

 

 

130

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

 

IAS 1.34

 

 

140

Altri ricavi operativi

BAD art 27 Presentazione verticale(7); Allegato V. Parte 2.314-316

Allegato V. Parte 2.314-316

 

 

150

(Altri costi operativi)

BAD art 27 Presentazione verticale(10); Allegato V. Parte 2.314-316

Allegato V. Parte 2.314-316

 

 

155

TOTALE DEI RICAVI OPERATIVI, AL NETTO

 

 

 

 

160

(Spese amministrative)

BAD art 27 Presentazione verticale(8)

 

 

 

170

(Ammortamenti)

 

IAS 1.102, 104

 

 

171

Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto

 

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.49

 

 

175

(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)

BAD art 38.2

 

 

 

180

(Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

 

 

190

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 35-37, Allegato V. Parte 2.52, 53

IFRS 7.20(a)(viii); Allegato V. Parte 2.51, 53

 

 

200

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)

BAD art 27 Presentazione verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

210

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

IAS 36.126(a)(b)

 

 

220

Avviamento negativo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 24(3)(f)

IFRS 3.Appendice B64(n)(i)

 

 

230

Quota degli utili o (-) delle perdite da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

BAD art 27 Presentazione verticale(13)-(14)

Allegato V. Parte 2.54

 

 

240

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

 

IFRS 5.37; Allegato V. Parte 2.55

 

 

250

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

260

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

BAD art 27 Presentazione verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

270

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

BAD art 27 Presentazione verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

275

Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte

BAD art 27 Presentazione verticale(21)

 

 

 

280

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

 

IAS 1.82(ea); IFRS 5.33(a), 5.33 A; Allegato V. Parte 2.56

 

 

290

UTILE O (-) PERDITA D’ESERCIZIO

BAD art 27 Presentazione verticale(23)

IAS 1.81A(a)

 

 

20.4   Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

 

 

 

Valore contabile lordo

 

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito – su esposizioni deteriorate

 

 

di cui: possedute per negoziazione o per negoziazione

di cui: attività finanziarie soggette a riduzione di valore

di cui: oggetto di misure di concessione

di cui: deteriorate

 

 

 

di cui: in stato di default

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.271, 275

Allegato V. Parte 1.15(a), 16(a), 17, Parte 2.273

Allegato V. Parte 2.273

Allegato V. Parte 2.275

Allegato V. Parte 2.275

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

Allegato V. Parte 2.274

Allegato V. Parte 2.274

 

 

010

011

012

022

025

026

031

040

010

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 2.272

IFRS 9 Appendice A, Allegato V. Parte 2.272

 

 

 

 

 

 

 

 

020

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

030

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5; Allegato V. Parte 1.44(b)

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

di cui: società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

Allegato V. Parte 1.31, 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

Allegato V. Parte 1.32, 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

di cui: piccole e medie imprese

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

210

di cui: crediti garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

230

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

240

di cui: credito al consumo

Allegato V. Parte 2.88(a)

Allegato V. Parte 2.88(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5   Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

 

 

 

Importo nominale

 

 

 

Accantonamenti per impegni e garanzie dati

 

 

di cui: oggetto di misure di concessione

di cui: deteriorate

 

 

 

di cui: in stato di default

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.118, 271

Allegato V. Parte 2.240-258

Allegato V. Parte 2.275

CRR art 178; Allegato V. Parte 2.237(b)

Allegato V. Parte 2.276

 

 

010

022

025

026

030

010

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 113

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

020

Garanzie finanziarie date

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.112, 114

IFRS 4 Allegato A; Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(f), Parte 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

030

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.112, 115

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 1.44(g), Parte 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

20.6   Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28, 2.271

010

010

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.24(a), 25, 26, 44(e), Parte 2.272

IFRS 9 Appendice A, Allegato V. Parte 1.44(e), Parte 2.272

 

020

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

030

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

040

Posizioni corte

Allegato V. Parte 1.44(d)

IFRS 9.BA7(b); Allegato V. Parte 1.44(d)

 

050

di cui: enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

060

di cui: altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

070

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

080

Banche centrali

Allegato V. Parte 1.42(a)

Allegato V. Parte 1.42(a)

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V. Parte 1.42(b)

Allegato V. Parte 1.42(b)

 

100

Enti creditizi

Allegato V. Parte 1.42(c)

Allegato V. Parte 1.42(c)

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(d)

Allegato V. Parte 1.42(d)

 

120

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

130

Famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

20.7.1   Disaggregazione geografica dei prestiti e delle anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE, per residenza della controparte

Paese di residenza della controparte:

 

Riferimenti

Società non finanziarie

Allegato V. Parte 2.271, 277

Valore contabile lordo

 

 

Riduzione di valore accumulata

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

di cui: prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.275

Allegato V. Parte 2.273

Allegato V. Parte 2.275

Allegato V. Parte 2.274

Allegato V. Parte 2.274

010

011

012

021

022

010

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

020

B Attività estrattive

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

030

C Attività manifatturiere

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

040

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

050

E Fornitura di acqua

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

060

F Costruzioni

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

070

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

080

H Trasporto e magazzinaggio

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

090

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

100

J Informazione e comunicazione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

105

K Attività finanziarie e assicurative

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

110

L Attività immobiliari

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

120

M Attività professionali, scientifiche e tecniche

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

130

N Attività amministrative e di servizi di supporto

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

140

O Amministrazione pubblica e difesa, previdenza sociale obbligatoria

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

150

P Istruzione

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

160

Q Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

170

R Arte, spettacoli e tempo libero

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

180

S Altri servizi

Regolamento NACE

 

 

 

 

 

190

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

21.    Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 2.278-279

010

010

Immobili, impianti e macchinari

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

020

Modello della rideterminazione del valore

 

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

030

Modello del costo

 

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

040

Investimenti immobiliari

 

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

050

Modello del fair value (valore equo)

 

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

060

Modello del costo

 

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

070

Altre attività immateriali

BAD art 4 Attivo(9)

IAS 38.8, 118

 

080

Modello della rideterminazione del valore

 

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modello del costo

 

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio

22.1   Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Allegato V. Parte 2.280

BAD art 27 Presentazione verticale(4), (5)

IFRS 7.20(c)

010

010

Ricavi da commissioni e compensi

 

Allegato V. Parte 2.281-284

 

020

Titoli

 

 

 

030

Emissioni

Allegato V. Parte 2.284(a)

Allegato V. Parte 2.284(a)

 

040

Ordini di trasferimento

Allegato V. Parte 2.284(b)

Allegato V. Parte 2.284(b)

 

050

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli

Allegato V. Parte 2.284(c)

Allegato V. Parte 2.284(c)

 

051

Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance)

 

 

 

052

Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione

Allegato V. Parte 2.284(e)

Allegato V. Parte 2.284(e)

 

053

Servizi di tesoreria

Allegato V. Parte 2.284(f)

Allegato V. Parte 2.284(f)

 

054

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l’impresa

Allegato V. Parte 2.284(g)

Allegato V. Parte 2.284(g)

 

055

Consulenza a parcella

Allegato V. Parte 2.284(h)

Allegato V. Parte 2.284(h)

 

060

Compensazione e regolamento

Allegato V. Parte 2.284(i)

Allegato V. Parte 2.284(i)

 

070

Gestione di attività

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)

 

080

Custodia [per tipo di cliente]

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)

 

090

Investimento collettivo

 

 

 

100

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di custodia

 

 

 

110

Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(c)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(c)

 

120

Operazioni fiduciarie

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(d)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(d)

 

131

Servizi di pagamento

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

132

Conti correnti

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

133

Carte di credito

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

134

Carte di debito e altri pagamenti con carta

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

135

Bonifici e altri ordini di pagamento

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

136

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

140

Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]

Allegato V. Parte 2.284(l); 285(f)

Allegato V. Parte 2.284(l); 285(f)

 

150

Investimento collettivo

 

 

 

160

Prodotti assicurativi

 

 

 

170

Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a risorse della clientela distribuite ma non gestite

 

 

 

180

Finanza strutturata

Allegato V. Parte 2.284(n)

Allegato V. Parte 2.284(n)

 

190

Attività di gestione del prestito

Allegato V. Parte 2.284(o)

Allegato V. Parte 2.284(o)

 

200

Impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Allegato V. Parte 2.284(p)

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V. Parte 2.284(p)

 

210

Garanzie finanziarie date

Allegato V. Parte 2.284(p)

IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Allegato V. Parte 2.284(p)

 

211

Prestiti concessi

Allegato V. Parte 2.284(r)

Allegato V. Parte 2.284(r)

 

213

Cambio

Allegato V. Parte 2.284(s)

Allegato V. Parte 2.284(s)

 

214

Merci

Allegato V. Parte 2.284(t)

Allegato V. Parte 2.284(t)

 

220

Altri ricavi da commissioni e compensi

Allegato V. Parte 2.284(u)

Allegato V. Parte 2.284(u)

 

230

(Costi per commissioni e compensi)

 

Allegato V. Parte 2.281-284

 

235

(Titoli)

Allegato V. Parte 2.284(d)

Allegato V. Parte 2.284(d)

 

240

(Compensazione e regolamento)

Allegato V. Parte 2.284(i)

Allegato V. Parte 2.284(i)

 

245

(Gestione di attività)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(a)

 

250

(Custodia)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)

Allegato V. Parte 2.284(j); 285(b)

 

255

(Servizi di pagamento)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

Allegato V. Parte 2.284(k), 285(e)

 

256

(di cui: carte di credito, di debito e di altro tipo)

 

 

 

260

(Attività di gestione del prestito)

Allegato V. Parte 2.284(o)

Allegato V. Parte 2.284(o)

 

270

(Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti)

Allegato V. Parte 2.284(q)

Allegato V. Parte 2.284(q)

 

280

(Garanzie finanziarie ricevute)

Allegato V. Parte 2.284(q)

Allegato V. Parte 2.284(q)

 

281

(Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni)

Allegato V. Parte 2.284(m)

Allegato V. Parte 2.284(m)

 

282

(Cambio)

Allegato V. Parte 2.284(s)

Allegato V. Parte 2.284(s)

 

290

(Altri costi da commissioni e compensi)

Allegato V. Parte 2.284(u)

Allegato V. Parte 2.284(u)

 

22.2   Attività interessate dai servizi forniti

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Importo delle attività interessate dai servizi forniti

Allegato V. Parte 2.285(g)

010

010

Gestioni di attività [per tipo di cliente]

Allegato V. Parte 2.285(a)

Allegato V. Parte 2.285(a)

 

020

Investimento collettivo

 

 

 

030

Fondi pensionistici

 

 

 

040

Portafogli di clienti gestiti su base discrezionale

 

 

 

050

Altri veicoli di investimento

 

 

 

060

Attività in custodia [per tipo di cliente]

Allegato V. Parte 2.285(b)

Allegato V. Parte 2.285(b)

 

070

Investimento collettivo

 

 

 

080

Altro

 

 

 

090

di cui: affidate ad altri soggetti

 

 

 

100

Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo

Allegato V. Parte 2.285(c)

Allegato V. Parte 2.285(c)

 

110

Operazioni fiduciarie

Allegato V. Parte 2.285(d)

Allegato V. Parte 2.285(d)

 

120

Servizi di pagamento

Allegato V. Parte 2.285(e)

Allegato V. Parte 2.285(e)

 

130

Risorse della clientela distribuite ma non gestite [per tipo di prodotto]

Allegato V. Parte 2.285(f)

Allegato V. Parte 2.285(f)

 

140

Investimento collettivo

 

 

 

150

Prodotti assicurativi

 

 

 

160

Altro

 

 

 

23.    Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive

23.1   Prestiti e anticipazioni: numero di strumenti

 

 

 

Numero di strumenti

(Allegato V. Parte 2.320)

 

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87, 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319; 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2   Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sui valori contabili lordi

 

 

 

Valore contabile lordo

(Allegato V. Parte 1.34)

 

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti e anticipazioni in fase di precontenzioso

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Prestiti e anticipazioni in fase di contenzioso

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata > 90 %

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3   Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale: ripartizione per rapporto “loan-to-value”

 

 

 

Valore contabile lordo

(Allegato V. Parte 1.34)

 

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Prestiti e anticipazioni a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Prestiti su immobili non residenziali a piccole e medie imprese (società non finanziarie) garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.86(a), 87, 239ix, 319; PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 60 % e inferiore o uguale all’80 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore all’80 % e inferiore o uguale al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: prestiti con rapporto “loan-to-value” superiore al 100 %

Allegato V. Parte 2.239x, 325

Allegato V. Parte 2.239x, 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.4   Prestiti e anticipazioni: informazioni aggiuntive sulle riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

 

 

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

(Allegato V. Parte 2.69-71)

 

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Prestiti e anticipazioni al costo o al costo ammortizzato

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.233(a), 319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319, 323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5   Prestiti e anticipazioni: garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute

 

 

 

Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato

Allegato V. Parte 2.171-172, 174

 

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Garanzie finanziarie ricevute su prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 2.319, 326

Allegato V. Parte 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 2.319, 326

Allegato V. Parte 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Beni immobili a titolo di garanzia reale ricevuti su prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 2.319, 326

Allegato V. Parte 2.319, 326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Voce per memoria: garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale

Allegato V. Parte 2.319, 326, 327

Allegato V. Parte 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

di cui: beni immobili a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.319, 326, 327

Allegato V. Parte 2.319, 326, 327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6   Prestiti e anticipazioni: cancellazioni parziali accumulate

 

 

 

Cancellazioni parziali accumulate

(Allegato V. Parte 2.72, 74)

 

 

 

 

In bonis

Deteriorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da <= 90 giorni

Scadute da > 90 giorni

 

 

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: scadute da > 30 giorni <= 90 giorni

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

 

di cui: esposizioni oggetto di misure di concessione

Scadute da > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute da > 180 giorni <= 1 anno

Scadute da > 1 anno <= 2 anni

Scadute da > 2 anni <= 5 anni

Scadute da > 5 anni <= 7 anni

Scadute da > 7 anni

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-239

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 2. 256, 259-263

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2. 222, 235

Allegato V. Parte 2. 259-261

Allegato V. Parte 2. 213-216, 226-232

Allegato V. Parte 2.256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236, 256, 259-262

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

Allegato V. Parte 2.222, 235-236

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

Allegato V. Parte 1.32, 44(a), Parte 2.319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: famiglie

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 1.42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: società non finanziarie – PMI

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

Allegato V. Parte 1.42(e), PMI Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: prestiti su immobili non residenziali a PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: società non finanziarie – diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 1.42(e)

Allegato V. Parte 1.42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    Prestiti e anticipazioni: flussi di esposizioni deteriorate, riduzioni di valore e cancellazioni dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario

24.1   Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate

 

 

 

Valore contabile lordo

(Allegato V. Parte 1,34)

 

 

Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni

 

 

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

 

 

di cui:

prestiti su immobili non residenziali

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Saldo di apertura

Allegato V. Parte 2.328

Allegato V. Parte 2.328

 

 

 

 

 

 

 

0020

Afflussi

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0030

Afflusso dovuto alla riclassificazione da esposizioni in bonis non oggetto di misure di concessione

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0040

Afflusso dovuto alla riclassificazione da esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: riclassificate da esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova precedentemente tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b)

 

 

 

 

 

 

 

0060

Afflusso dovuto all’acquisto di esposizioni

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329

 

 

 

 

 

 

 

0070

Afflusso dovuto agli interessi maturati

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a)

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(a)

 

 

 

 

 

 

 

0080

Afflusso dovuto ad altro

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c)

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(c)

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: afflusso che si ripete più di una volta

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a)

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: afflusso delle esposizioni concesse negli ultimi 24 mesi

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: afflusso delle esposizioni concesse nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)

Allegato V. Parte 2.239ii, 239iii, 239vi, 330(b)

 

 

 

 

 

 

 

0120

Deflussi

Allegato V. Parte 2.239iii-239v, 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0130

Deflusso dovuto alla riclassificazione nella categoria delle esposizioni in bonis non oggetto di misure di concessione

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0140

Deflusso dovuto alla riclassificazione nella categoria delle esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(a), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0150

Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(b), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(b), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0160

Deflusso dovuto alle liquidazioni di garanzie reali

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(c), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(c), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0170

Recuperi accumulati netti derivanti dalla liquidazione di garanzie reali

Allegato V. Parte 2.333

Allegato V. Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: cancellazioni nel contesto delle liquidazioni di garanzie reali

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(c)

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(c)

 

 

 

 

 

 

 

0190

Deflusso dovuto alla presa di possesso delle garanzie reali

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(d), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(d), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0200

Recuperi accumulati netti derivanti dalla presa di possesso delle garanzie reali

Allegato V. Parte 2.333

Allegato V. Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0210

di cui: cancellazioni nel contesto della presa di possesso delle garanzie reali

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(d)

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(d)

 

 

 

 

 

 

 

0220

Deflussi dovuti alla vendita di strumenti

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(e), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(e), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0230

Recuperi accumulati netti derivanti dalla vendita di strumenti

Allegato V. Parte 2.333

Allegato V. Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0240

di cui: cancellazioni nel contesto della vendita di strumenti

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(e)

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(e)

 

 

 

 

 

 

 

0250

Deflusso dovuto ai trasferimenti del rischio

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(f), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(f), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0260

Recuperi accumulati netti derivanti dai trasferimenti del rischio

Allegato V. Parte 2.333

Allegato V. Parte 2.333

 

 

 

 

 

 

 

0270

di cui: cancellazioni nel contesto dei trasferimenti del rischio

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(f)

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(f)

 

 

 

 

 

 

 

0280

Deflusso dovuto alle cancellazioni

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(g), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(g), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0290

Deflusso dovuto alla riclassificazione in possedute per la vendita

Allegato V. Parte 2.239iii-239vi, 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239vi, 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0300

Deflusso dovuto ad altro

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(h), 331, 332

Allegato V. Parte 2.239iii-239v(h), 331, 332

 

 

 

 

 

 

 

0310

di cui: deflusso di esposizioni deteriorate che sono diventate deteriorate nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.334

Allegato V. Parte 2.334

 

 

 

 

 

 

 

0320

Saldo di chiusura

Allegato V. Parte 2.328

Allegato V. Parte 2.328

 

 

 

 

 

 

 

24.2   Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

 

 

 

Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

 

Esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni

 

 

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

 

 

di cui:

prestiti su immobili non residenziali

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.69-71, 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.69-71, 213-216, 223-239

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Saldo di apertura

Allegato V. Parte 2.335

Allegato V. Parte 2.335

 

 

 

 

 

 

 

0020

Aumenti nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.336

Allegato V. Parte 2.336

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: riduzioni di valore a fronte di interessi maturati

Allegato V. Parte 2.337

Allegato V. Parte 2.337

 

 

 

 

 

 

 

0040

Diminuzioni nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.338

Allegato V. Parte 2.338

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: storno della riduzione di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Allegato V. Parte 2.339(a)

Allegato V. Parte 2.339(a)

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: svincolo di saldi dovuto al processo di liquidazione

Allegato V. Parte 2.339(b)

Allegato V. Parte 2.339(b)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Saldo di chiusura

Allegato V. Parte 2.335

Allegato V. Parte 2.335

 

 

 

 

 

 

 

24.3   Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell’esercizio

 

 

 

Valore contabile lordo

 

 

Esposizioni deteriorate – Prestiti e anticipazioni

 

 

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

 

 

di cui:

prestiti su immobili non residenziali a PMI

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32, 34, Parte 2.213-216, 223-239

Allegato V. Parte 1.42(f), 44(a)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e), 44(a)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Cancellazioni nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.340

Allegato V. Parte 2.340

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: remissione del debito

Allegato V. Parte 2.340

Allegato V. Parte 2.340

 

 

 

 

 

 

 

25.    Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e tramite procedure di escussione

25.1   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi

 

 

 

Riduzione del debito residuo

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari

 

 

 

 

Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per

di cui:

attività non correnti possedute per la vendita

 

 

 

 

<= 2 anni

> 2 anni <= 5 anni

> 5 anni

 

 

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 2.69-71, 343

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

IFRS 5.6, Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344

IFRS 5.6, Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 352

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0010

Saldo di apertura

Allegato V. Parte 2.341, 342

Allegato V. Parte 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Afflussi di garanzie reali nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.345, 349

Allegato V. Parte 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Afflusso dovuto a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V. Parte 2.345, 349

Allegato V. Parte 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Afflusso dovuto a variazioni positive del valore

Allegato V. Parte 2.345, 349

Allegato V. Parte 2.345, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Deflussi di garanzie reali nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.346, 349

Allegato V. Parte 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Deflusso per il quale è stata incassata liquidità

Allegato V. Parte 2.347, 349

Allegato V. Parte 2.347, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Liquidità incassata al netto dei costi

Allegato V. Parte 2.347

Allegato V. Parte 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Utili / (-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V. Parte 2.347

Allegato V. Parte 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Deflusso con sostituzione mediante strumento finanziario

Allegato V. Parte 2.346, 349

Allegato V. Parte 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Finanziamenti concessi

Allegato V. Parte 2.347

Allegato V. Parte 2.347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Deflusso dovuto a variazioni negative del valore

Allegato V. Parte 2.346, 349

Allegato V. Parte 2.346, 349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Saldo di chiusura

Allegato V. Parte 2.341, 342

Allegato V. Parte 2.341, 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: tipo di garanzie reali ottenute

 

 

 

Riduzione del debito residuo

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari

 

 

 

 

 

Anzianità: rilevazione nello stato patrimoniale per

di cui:

attività non correnti possedute per la vendita

 

 

 

 

 

<= 2 anni

> 2 anni <= 5 anni

> 5 anni

 

 

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 2.69-71, 343

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V. Parte 2.175, 175ii

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348

IFRS 5.6, Allegato V. Parte 2.175, 175i

IFRS 5.6, Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 344

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V. Parte 2.175, 175ii

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i, 348

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175ii, 348

Allegato V. Parte 2.175, 175i

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

Beni immobili residenziali

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: in costruzione / sviluppo

Allegato V. Parte 2.350, 352(a)

Allegato V. Parte 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Beni immobili non residenziali

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: in costruzione / sviluppo

Allegato V. Parte 2.350, 352(a)

Allegato V. Parte 2.350, 352(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali (ad eccezione dei terreni agricoli)

Allegato V. Parte 2.350, 352(b)

Allegato V. Parte 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: terreni con concessione edilizia

Allegato V. Parte 2.350, 352(b)

Allegato V. Parte 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: terreni senza concessione edilizia

Allegato V. Parte 2.350, 352(b)

Allegato V. Parte 2.350, 352(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Beni mobili

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Titoli di capitale e di debito

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Altro

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Totale

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V. Parte 2.350, 351

Allegato V. Parte 2.350, 351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

 

 

 

Riduzione del debito residuo

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari

 

 

Valore contabile lordo

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Valore al momento della rilevazione iniziale

Valore contabile

Variazioni negative accumulate

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 2.69-71, 343

IAS 16.6, Allegato V. Parte 2.175, 175i

IAS 16.6, Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

IAS 16.6, Allegato V. Parte 2.175, 175ii

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.343

Allegato V. Parte 2.175, 175i

Allegato V. Parte 1.27, Parte 2.175

Allegato V. Parte 2.175, 175ii

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Totale

Allegato V. Parte 2.341, 357-358

Allegato V. Parte 2.341, 357-358

 

 

 

 

 

0020

Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso

Allegato V. Parte 2.341, 345, 357-358

Allegato V. Parte 2.341, 345, 357-358

 

 

 

 

 

26.    Gestione della concessione e qualità della concessione

 

 

 

Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione

 

 

 

 

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

 

di cui: in bonis

di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell’esercizio

 

di cui: in bonis

di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell’esercizio

 

di cui: in bonis

di cui: ai quali sono state accordate misure di concessione nell’esercizio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V. Parte 2.256, 259-261

Allegato V. Parte 2.361

Allegato V. Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V. Parte 2.256, 259-261

Allegato V. Parte 2.361

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V. Parte 2.256, 259-261

Allegato V. Parte 2.361

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Allegato V. Parte 1.32, Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V. Parte 2.256, 259-261

Allegato V. Parte 2.361

Allegato V. Parte 1.32, 42(f), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V. Parte 2.256, 259-261

Allegato V. Parte 2.361

Allegato V. Parte 1.32, 42(e), 44(a), Parte 2.240-245, 252-257

Allegato V. Parte 2.256, 259-261

Allegato V. Parte 2.361

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

Numero di strumenti

Allegato V. Parte 2.320, 355, 356

Allegato V. Parte 2.320, 355, 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Valore contabile lordo degli strumenti, per i seguenti tipi di misure di concessione:

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355, 357, 359

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355, 357, 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti

Allegato V. Parte 2.358(a)

Allegato V. Parte 2.358(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Riduzione del tasso di interesse

Allegato V. Parte 2.358(b)

Allegato V. Parte 2.358(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Estensione della durata/scadenza

Allegato V. Parte 2.358(c)

Allegato V. Parte 2.358(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Rimodulazione dei pagamenti

Allegato V. Parte 2.358(d)

Allegato V. Parte 2.358(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Remissione del debito

Allegato V. Parte 2.358(e)

Allegato V. Parte 2.358(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Debt asset swap

Allegato V. Parte 2.358(f)

Allegato V. Parte 2.358(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Altre misure di concessione

Allegato V. Parte 2.358(g)

Allegato V. Parte 2.358(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore contabile lordo degli strumenti che sono stati oggetto di misure di concessione più volte in diversi momenti

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione due volte

Allegato V. Parte 2.360(a)(i)

Allegato V. Parte 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte

Allegato V. Parte 2.360(a)(i)

Allegato V. Parte 2.360(a)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Prestiti e anticipazioni ai quali sono state accordate misure di concessione in aggiunta a quelle già esistenti

Allegato V. Parte 2.360(a)(ii)

Allegato V. Parte 2.360(a)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati oggetto di misure di concessione che non sono riusciti a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria “deteriorati”

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)

Allegato V. Parte 1.34, Parte 2.232, 355, 360(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    Attività fuori bilancio: interessenze in entità strutturate non consolidate

30.1    Interessenze in entità strutturate non consolidate

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile delle attività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale

di cui: supporto di liquidità utilizzato

Fair value (valore equo) del supporto di liquidità utilizzato

Valore contabile delle passività finanziarie rilevate nello stato patrimoniale

Importo nominale delle esposizioni fuori bilancio fornite dall’ente segnalante

di cui: importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti dati

Perdite subite dall’ente segnalante nell’esercizio corrente

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Allegato V. Parte 2.286

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b); Allegato V. Parte 2.287

010

020

030

040

050

060

080

010

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Disaggregazione delle interessenze in entità strutturate non consolidate per natura delle attività

 

Per natura delle attività

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Società veicolo di cartolarizzazione

Gestione di attività

Altre attività

CRR art 4(1)(66)

Allegato V. Parte 2.285(a)

 

 

IFRS 12.24, B6.(a)

010

020

030

010

Attività finanziarie selezionate rilevate nello stato patrimoniale dell’ente segnalante

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

021

di cui: deteriorate

Allegato V. Parte 2.213-239

Allegato V. Parte 2.213-239

 

 

 

030

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 2.272

IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.272

 

 

 

040

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

050

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

060

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

070

Patrimonio netto e passività finanziarie selezionati rilevati nello stato patrimoniale dell’ente segnalante

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

080

Strumenti rappresentativi di capitale emessi

 

IAS 32.11

 

 

 

090

Derivati

Allegato II del CRR; Allegato V. Parte 1.24(a), 25, 26, Parte 2.272

IFRS 9 Appendice A; Allegato V. Parte 2.272

 

 

 

100

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

110

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

Importo nominale

120

Esposizioni fuori bilancio fornite dall’ente segnalante

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.112, 113-115, 118

IFRS 12.B26.(e); Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

131

di cui: deteriorate

Allegato V. Parte 2.117

Allegato V. Parte 2.117

 

 

 

31.    Parti correlate

31.1   Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Saldi in essere

Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole

Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo

Società collegate e joint venture

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’ente o della sua impresa madre

Altre parti correlate

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Allegato V. Parte 2.289

IAS 24.19(d),(e); Allegato V. Parte 2.289

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Direttiva contabile art 17(1)(p)

Direttiva contabile art 17(1)(p); Allegato V. Parte 2.289

Direttiva contabile art 17(1)(p); Allegato V. Parte 2.289

Direttiva contabile art 17(1)(p)

Direttiva contabile art 17(1)(p)

Allegato V. Parte 2.288-291

Allegato V. Parte 2.288-291

010

020

030

040

050

010

Attività finanziarie selezionate

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

020

Strumenti rappresentativi di capitale

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

050

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.213-239

Allegato V. Parte 2.213-239

 

 

 

 

 

060

Passività finanziarie selezionate

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

070

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

 

080

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

 

090

Importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti, delle garanzie finanziarie e di altri impegni dati

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.112, 113-115, 118

IAS 24.18(b);

Allegato I del CRR; Allegato V. Parte 2.102-105, 113-115, 118

 

 

 

 

 

100

di cui: deteriorati

Allegato V. Parte 2.117

IAS 24.18(b); Allegato V. Parte 2.117

 

 

 

 

 

110

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

Allegato V. Parte 2.102-103, 113-115, 290

IAS 24.18(b); Allegato V. Parte 2.290

 

 

 

 

 

120

Importo nozionale dei derivati

Allegato V. Parte 2.133-135

Allegato V. Parte 2.133-135

 

 

 

 

 

131

Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 2.69-71, 291

IAS 24.1(c); Allegato V. Parte 2.69-71, 291

 

 

 

 

 

132

Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate

Allegato V. Parte 2.11, 106, 291

Allegato V. Parte 2.11, 106, 291

 

 

 

 

 

31.2   Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Impresa madre ed entità che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole

Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo

Società collegate e joint venture

Dirigenti con responsabilità strategiche dell’ente o della sua impresa madre

Altre parti correlate

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

 

 

 

 

 

Allegato V. Parte 2.288-289, 292-293

Allegato V. Parte 2.288-289, 292-293

010

020

030

040

050

010

Interessi attivi

BAD art 27 Presentazione verticale(1); Allegato V. Parte 2.31

IAS 24.18(a); Allegato V. Parte 2.31

 

 

 

 

 

020

Interessi passivi

BAD art 27 Presentazione verticale(2); Allegato V. Parte 2.31

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Allegato V. Parte 2.31

 

 

 

 

 

030

Ricavi da dividendi

BAD art 27 Presentazione verticale(3); Allegato V. Parte 2.40

IAS 24.18(a); Allegato V. Parte 2.40

 

 

 

 

 

040

Ricavi da commissioni e compensi

BAD art 27 Presentazione verticale(4)

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

050

Spese per commissioni e compensi

BAD art 27 Presentazione verticale(5)

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

060

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

070

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie

Allegato V. Parte 2.292

IAS 24.18(a); Allegato V. Parte 2.292

 

 

 

 

 

080

Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 2.293

IAS 24.18(d); Allegato V. Parte 2.293

 

 

 

 

 

090

Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate

Allegato V. Parte 2.50, 293

Allegato V. Parte 2.50, 293

 

 

 

 

 

40.    Struttura del gruppo

40.1   Struttura del gruppo: “entità per entità”

Codice LEI

Codice dell’entità

Denominazione dell’entità

Data di entrata

Capitale azionario della partecipata

Patrimonio netto della partecipata

Attività totali della partecipata

Utile o (-) perdita della partecipata

Residenza della partecipata

Settore della partecipata

Codice NACE

Interessenze accumulate [%]

Diritti di voto [%]

Struttura del gruppo [rapporti]

Trattamento contabile [gruppo contabile]

Trattamento contabile [gruppo CRR]

Valore contabile

Costo di acquisizione

Avviamento in relazione alla partecipata

Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(a)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(b)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(c)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(d)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(e)

IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.B12(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(g)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(h)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(i)

IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(j)

IFRS 12.21(a)(iv); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(k)

IFRS 12.10(a)(i); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(l)

IFRS 12.21(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(m)

CRR art 18; Allegato V. Parte 2.294-295, 296(n)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(0)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(p)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)

IFRS 12.21(b)(iii); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(r)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(a)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(b)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(c)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(d)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(e)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(f)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(h)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(i)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(j)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(k)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(l)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(m)

CRR art 423(b); Allegato V. Parte 2.294-295, 296(n)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(0)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(p)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(q)

Allegato V. Parte 2.294-295, 296(r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2   Struttura del gruppo: “strumento per strumento”

Codice del titolo

Codice dell’entità

Codice LEI della società di partecipazione

Codice della società di partecipazione

Denominazione della società di partecipazione

Interessenze accumulate (%)

Valore contabile

Costo di acquisizione

Allegato V. Parte 2.297(a)

Allegato V. Parte 2.296(b), 297(c)

Allegato V. Parte 2.297(b)

Allegato V. Parte 2.297(b)

 

Allegato V. Parte 2.296(j), 297(c)

Allegato V. Parte 2.296(o), 297(c)

Allegato V. Parte 2.296(p), 297(c)

Allegato V. Parte 2.297(a)

Allegato V. Parte 2.296(b), 297(c)

Allegato V. Parte 2.297(b)

Allegato V. Parte 2.297(b)

 

Allegato V. Parte 2.296(j), 297(c)

Allegato V. Parte 2.296(o), 297(c)

Allegato V. Parte 2.296(p), 297(c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Fair value (valore equo)

41.1   Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Allegato V. Parte 2.298

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.298

Fair value (valore equo)

IFRS 7.25-26

Gerarchia del fair value (valore equo)

IFRS 13.97, 93(b)

Livello 1

IFRS 13.76

Livello 2

IFRS 13.81

Livello 3

IFRS 13.86

010

020

030

040

ATTIVITÀ

015

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Direttiva contabile art 8(4)(b), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2

 

 

 

 

016

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.24, 26

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

017

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.24, 27

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

021

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

BAD art 35; Direttiva contabile articolo 6(1)(i) e articolo 8(2); Allegato V. Parte 1.18, 19

 

 

 

 

 

022

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

023

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

024

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

031

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

BAD art 37; Direttiva contabile articolo 12(7); Allegato V. Parte 1.20

 

 

 

 

 

032

Partecipazioni

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.4-5

 

 

 

 

 

033

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

 

034

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

 

PASSIVITÀ

070

Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato

Direttiva contabile art 8(3), (6); IAS 39.47

IFRS 7.8(g); IFRS 9.4.2.1

 

 

 

 

080

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.30

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.32-34

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

101

Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Direttiva contabile art 8(3)

 

 

 

 

 

102

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

 

103

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

 

104

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

 

41.2   Ricorso all’opzione del fair value (valore equo)

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Asimmetria contabile

Gestione in base al fair value (valore equo)

Contratti ibridi

Gestione per il rischio di credito

IFRS 9.B4.1.29

IFRS 9.B4.1.33

IFRS 9.4.3.6; IFRS 9.4.3.7; Allegato V. Parte 2.300

IFRS 9.6.7; IFRS 7.8(a)(e); Allegato V. Parte 2.301

010

020

030

040

ATTIVITÀ

010

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)

IFRS 7.8(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

 

 

030

Titoli di debito

Allegato V. Parte 1.31

Allegato V. Parte 1.31

 

 

 

 

040

Prestiti e anticipazioni

Allegato V. Parte 1.32

Allegato V. Parte 1.32

 

 

 

 

PASSIVITÀ

050

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

 

 

060

Depositi

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

BCE/2013/33 Allegato 2. Parte 2.9; Allegato V. Parte 1.36

 

 

 

 

070

Titoli di debito emessi

Allegato V. Parte 1.37

Allegato V. Parte 1.37

 

 

 

 

080

Altre passività finanziarie

Allegato V. Parte 1.38-41

Allegato V. Parte 1.38-41

 

 

 

 

42.    Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Allegato V. Parte 2.302

Valore contabile

 

di cui: attività consistenti nel diritto di utilizzo

 

IFRS 16.47(a), 53(j), Allegato V. Parte 2.303i

010

020

010

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

 

020

Modello della rideterminazione del valore

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

 

030

Modello del costo

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

 

040

Investimenti immobiliari

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

 

050

Modello del fair value (valore equo)

IAS 40.33-55, 76

 

 

060

Modello del costo

IAS 40.56, 79(c)

 

 

070

Altre attività immateriali

IAS 38.8, 118, 122; Allegato V. Parte 2.303

 

 

080

Modello della rideterminazione del valore

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

 

090

Modello del costo

IAS 38.74

 

 

43.    Accantonamenti

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Valore contabile

Allegato V. Parte 1.27-28

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

Ristrutturazione

Questioni giuridiche e contenzioso tributario pendenti

Impegni e garanzie dati in base ai GAAP nazionali

Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell’IFRS 4

Altre disposizioni

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.9

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.10

IAS 37.70-83

IAS 37.14

 

IAS 37; IFRS 4; Allegato V. Parte 2.304-305

IAS 37.14

Allegato V. Parte 2.9

Allegato V. Parte 2.10

 

 

BAD art 24-25, 33(1)

 

 

010

020

030

040

050

055

060

010

Saldo di apertura [valore contabile di inizio esercizio]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Accantonamenti aggiuntivi, inclusi aumenti degli accantonamenti esistenti

 

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

 

030

(-) Importi utilizzati

 

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

 

040

(-) Importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio

 

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Incremento nell’importo attualizzato [dovuto al passare del tempo] ed effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione

 

IAS 37.84 (e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Altri movimenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Saldo di chiusura [valore contabile di fine esercizio]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

44.    Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti

44.1   Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Importo

Allegato V. Parte 2.306-307

010

010

Fair value (valore equo) delle attività dei piani a benefici definiti

IAS 19.140(a)(i), 142

 

020

di cui: strumenti finanziari emessi dall’ente

IAS 19.143

 

030

Strumenti rappresentativi di capitale

IAS 19.142(b)

 

040

Strumenti di debito

IAS 19.142(c)

 

050

Immobili

IAS 19.142(d)

 

060

Altre attività dei piani a benefici definiti

 

 

070

Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti

IAS 19.140(a)(ii)

 

080

Effetto del massimale di attività

IAS 19.140(a)(iii)

 

090

Attività nette dei benefici definiti [valore contabile]

IAS 19.63; Allegato V. Parte 2.308

 

100

Accantonamenti per pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro [valore contabile]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Allegato V. Parte 2.9

 

110

Fair value (valore equo) di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività

IAS 19.140(b)

 

44.2   Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti

 

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Obbligazioni per benefici definiti

Allegato V. Parte 2.306, 309

010

010

Saldo di apertura [valore attuale]

IAS 19.140(a)(ii)

 

020

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti

IAS 19.141(a)

 

030

Interessi passivi

IAS 19.141(b)

 

040

Contributi versati

IAS 19.141(f)

 

050

Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi demografiche

IAS 19.141(c)(ii)

 

060

Utili o perdite attuariali (-) risultanti da variazioni nelle ipotesi finanziarie

IAS 19.141(c)(iii)

 

070

Aumento o (-) diminuzione dei tassi di cambio

IAS 19.141(e)

 

080

Benefici erogati

IAS 19.141(g)

 

090

Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate – compresi utili e perdite al momento dell’estinzione

IAS 19.141(d)

 

100

Aumento o (-) diminuzione derivante da aggregazioni aziendali o dismissioni

IAS 19.141(h)

 

110

Altri aumenti o (-) diminuzioni

 

 

120

Saldo di chiusura [valore attuale]

IAS 19.140(a)(ii); Allegato V. Parte 2.310

 

44.3   Spese di personale per tipo di benefici

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

010

010

Pensioni e spese simili

Allegato V. Parte 2.311(a)

Allegato V. Parte 2.311(a)

 

020

Pagamenti basati su azioni

Allegato V. Parte 2.311(b)

IFRS 2.44; Allegato V. Parte 2.311(b)

 

030

Salari e stipendi

Allegato V. Parte 2.311(c)

Allegato V. Parte 2.311(c)

 

040

Contributi per la previdenza sociale

Allegato V. Parte 2.311(d)

Allegato V. Parte 2.311(d)

 

050

Indennità di cessazione del rapporto di lavoro

Allegato V. Parte 2.311(e)

IAS 19.8, Allegato V. Parte 2.311(e)

 

060

Altri tipi di spese di personale

Allegato V. Parte 2.311(f)

Allegato V. Parte 2.311(f)

 

070

SPESE DI PERSONALE

 

 

 

44.4   Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale

 

 

 

Esercizio corrente

 

 

Personale complessivo

 

 

 

 

 

 

di cui: personale più rilevante

 

 

 

 

 

di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di gestione) e alta dirigenza

di cui: organo di amministrazione (nella sua funzione di supervisione strategica)

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

 

Allegato V. Parte 2.311i(a)

Allegato V. Parte 2.311i

Allegato V. Parte 2.311i(b)

 

 

0010

0020

0030

0040

0010

Remunerazione fissa

Allegato V. Parte 2.311i(a)

Allegato V. Parte 2.311i(a)

 

 

 

 

0020

Remunerazione variabile

Allegato V. Parte 2.311i(a)

Allegato V. Parte 2.311i(a)

 

 

 

 

0030

Spese di personale diverse dalle remunerazioni

 

 

 

 

 

 

0040

SPESE DI PERSONALE

 

 

 

 

 

 

0050

NUMERO DI DIPENDENTI

Allegato V. Parte 2.311ii

Allegato V. Parte 2.311ii

 

 

 

 

45.    Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio

45.1   Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

Allegato V. Parte 2.312

010

020

010

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.1.5

 

 

020

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

 

IFRS 7.20(a)(i); IFRS 9.4.2.2

 

 

030

UTILI O (-) PERDITE DA ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

BAD art 27 Presentazione verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2   Utili o perdite da eliminazione contabile di – attività non finanziarie

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Esercizio corrente

Allegato V. Parte 2.313

010

010

Immobili, impianti e macchinari

 

IAS 16.68, 71

 

020

Investimenti immobiliari

 

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

030

Attività immateriali

 

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

040

Altre attività

 

IAS 1.34 (a)

 

050

UTILI O (-) PERDITE DA ELIMINAZIONE CONTABILE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

 

IAS 1.34

 

45.3   Altri ricavi e costi operativi

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Ricavi

Costi

010

020

010

Variazioni del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo)

Allegato V. Parte 2.314

IAS 40.76(d); Allegato V. Parte 2.314

 

 

020

Investimenti immobiliari

Allegato V. Parte 2.314

IAS 40.75(f); Allegato V. Parte 2.314

 

 

030

Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari

Allegato V. Parte 2.315

IFRS 16.81, 82; Allegato V. Parte 2.315

 

 

040

Altro

Allegato V. Parte 2.316

Allegato V. Parte 2.316

 

 

050

ALTRI RICAVI E COSTI OPERATIVI

Allegato V. Parte 2.314-316

Allegato V. Parte 2.314-316

 

 

46.    Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

 

Fonti di variazioni del patrimonio netto

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Riferimenti dei GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Capitale

Sovrapprezzo azioni

Strumenti rappresentativi di capitale emessi diversi dal “Capitale”

Altre partecipazioni (other equity)

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Utili non distribuiti

Riserve di rivalutazione

Riserve valutate al fair value (valore equo)

Altre riserve

Differenze di primo consolidamento

(-) Azioni proprie

Utile o (-) perdita attribuibile ai soci dell’impresa madre

(-) Acconti sui dividendi

Partecipazioni di minoranza

Totale

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Altre posizioni

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Allegato V. Parte 2.18-19

IAS 1.106; Allegato V. Parte 2.20

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

 

IAS 1.106, 54(c)

 

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Allegato V. Parte 2.30

IAS 1.106(a)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.54(q), 106(a)

IAS 1.9(c), IG6

BAD art 4 Passivo(9), BAD art 22

BAD art 4 Passivo(10); CRR art 4(1)(124)

Allegato V. Parte 2.18-19

Allegato V. Parte 2.20

Direttiva contabile art 8(1)(a), (6)

BAD art 4 Passivo (13); CRR art 4(1)(123)

 

BAD art 4 Passivo(12)

 

Direttiva contabile 24(3)(c)

Direttiva contabile, Allegato III, Attivo, Voce D(III)(2); BAD art 4 Attivo (12); Allegato V. Parte 2.30

BAD art 4 Passivo(14)

CRR articolo 26(2b)

Direttiva contabile art 24(4)

Direttiva contabile art 24(4)

 

010

020

030

040

050

060

070

075

080

085

090

100

110

120

130

140

010

Saldo di apertura [prima della rideterminazione]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effetti della correzione di errori

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effetti delle variazioni delle politiche contabili

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Saldo di apertura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Emissione di azioni ordinarie

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Emissione di azioni privilegiate

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Emissione di altri strumenti rappresentativi di capitale

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Esercizio o scadenza di altri strumenti rappresentativi di capitale emessi

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversione del debito in patrimonio netto

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Riduzione di capitale

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendi

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Acquisto di azioni proprie

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vendita o cancellazione di azioni proprie

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Riclassificazione di strumenti finanziari da patrimonio netto a passività

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Riclassificazione di strumenti finanziari da passività a patrimonio netto

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto

 

IAS 1.106.(d).(iii); Allegato V. Parte 2.318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Aumento o (-) diminuzione del patrimonio netto risultante da aggregazioni aziendali

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Pagamenti basati su azioni

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Altri aumenti o (-) diminuzioni del patrimonio netto

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Totale del conto economico complessivo per l’esercizio

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81A.(c); IAS 1, IG6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Saldo di chiusura [esercizio corrente]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    Prestiti e anticipazioni: durata media e periodi di recupero

 

 

TOTALE

 

 

di cui: famiglie

di cui: società non finanziarie

 

 

 

di cui: crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale

 

di cui: PMI

di cui: prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie diverse dalle PMI

 

 

 

 

 

di cui: prestiti su immobili non residenziali

Riferimenti

 

Allegato V. Parte 1.42(f)

Allegato V. Parte 2.86(a), 87

Allegato V. Parte 1.42(e)

PMI Art 1 2(a)

PMI Art 1 2(a), Allegato V. Parte 2.239ix

Allegato V. Parte 2.239ix

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

Prestiti e anticipazioni non deteriorati: tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)

Allegato V. Parte 2.362, 363

 

 

 

 

 

 

 

0020

Recuperi accumulati netti derivanti dai contenziosi conclusi nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.362, 364(a)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Riduzione del valore contabile lordo derivante dai contenziosi conclusi nell’esercizio

Allegato V. Parte 2.362, 364(b)

 

 

 

 

 

 

 

0040

Durata media dei contenziosi conclusi nell’esercizio (in anni)

Allegato V. Parte 2.362, 364(c)

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO V

«ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE

Indice

PARTE 1: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 830

1.

Riferimenti 830

2.

Convenzioni 831

3.

Consolidamento 832

4.

Portafogli contabili di strumenti finanziari 833

4.1.

Attività finanziarie 833

4.2.

Passività finanziarie 834

5.

Strumenti finanziari 834

5.1.

Attività finanziarie 835

5.2.

Valore contabile lordo 835

5.3.

Passività finanziarie 836

6.

Disaggregazione della controparte 836
PARTE 2: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 837

1.

Stato patrimoniale 837

1.1.

Attività (1.1) 837

1.2.

Passività (1.2) 838

1.3.

Patrimonio netto (1.3) 839

2.

Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (2) 840

3.

Prospetto di conto economico complessivo (3) 843

4.

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte (4) 844

5.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione per prodotto (5) 846

6.

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni non per negoziazione alle società non finanziarie per codici NACE (6) 847

7.

Attività finanziarie soggette a riduzione di valore scadute (7) 848

8.

Disaggregazione delle passività finanziarie (8) 848

9.

Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni (9) 849

10.

Derivati e contabilizzazione delle operazioni di copertura (10 e 11) 851

10.1.

Classificazione dei derivati per tipo di rischio 852

10.2.

Importi da segnalare per i derivati 853

10.3.

Derivati classificati come “Coperture economiche” 854

10.4.

Disaggregazione dei derivati per settore della controparte 854

10.5.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2) 855

10.6.

Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1) 855

10.7.

Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4) 855

11.

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti (12) 856

11.1.

Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0) 856

11.2.

Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1) 856

11.3.

Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2) 858

12.

Garanzie reali e garanzie ricevute (13) 858

12.1.

Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1) 858

12.2.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (possedute alla data di riferimento) (13.2.1) 859

12.3.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (13.3.1) 859

13.

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari al fair value (valore equo) (14) 859

14.

Eliminazione contabile e passività finanziarie associate ad attività finanziarie trasferite (15) 860

15.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (16) 860

15.1.

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1) 860

15.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2) 861

15.3.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3) 862

15.4.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4) 862

15.5.

Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1) 862

15.6.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5) 863

15.7.

Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6) 863

15.8.

Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7) 863

15.9.

Altre spese amministrative (16.8) 863

16.

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento del CRR (17) 864

17.

Esposizioni deteriorate (18) 864

17.1.

Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate (18.0) 864

17.2.

Afflussi e deflussi delle esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte (18.1) 868

17.3.

Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive sui prestiti garantiti da beni immobili (18.2) 869

18.

Esposizioni oggetto di misure di concessione (19) 870

19.

Disaggregazione geografica (20) 873

19.1.

Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3) 873

19.2.

Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7) 873

20.

Attività materiali e immateriali: attività soggette a leasing operativo (21) 874

21.

Gestione di attività, custodia e altre funzioni di servizio (22) 874

21.1.

Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1) 874

21.2.

Attività interessate dai servizi forniti (22.2) 876

22.

Interessenze in entità strutturate non consolidate (30) 877

23.

Parti correlate (31) 877

23.1.

Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1) 877

23.2.

Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2) 877

24.

Struttura del gruppo (40) 878

24.1.

Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1) 878

24.2.

Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2) 879

25.

Fair value (Valore equo) (41) 879

25.1.

Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1) 879

25.2.

Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2) 879

26.

Attività materiali e immateriali: valore contabile per metodo di misurazione (42) 880

27.

Accantonamenti (43) 880

28.

Piani a benefici definiti e benefici per i dipendenti (44) 880

28.1.

Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1) 880

28.2.

Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2) 880

28.3.

Spese di personale per tipo di benefici (44.3) 880

28.4.

Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale (44.4) 881

29.

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio (45) 881

29.1.

Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1) 881

29.2.

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2) 881

29.3.

Altri ricavi e costi operativi (45.3) 881

30.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto (46) 882

31.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (23) 882

32.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI: FLUSSI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE, RIDUZIONI DI VALORE E CANCELLAZIONI DALLA FINE DELL’ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (24) 883

32.1.

Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate (24.1) 883

32.2.

Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate (24.2) 884

32.3.

Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell’esercizio (24.3) 885

33.

GARANZIE REALI OTTENUTE ACQUISENDONE IL POSSESSO E TRAMITE PROCEDURE DI ESCUSSIONE (25) 885

33.1.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi (25.1) 885

33.2.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari - Tipo di garanzie reali ottenute (25.2) 886

33.3.

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari (25.3) 887

34.

GESTIONE DELLA CONCESSIONE E QUALITÀ DELLA CONCESSIONE (26) 887

35.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI: DURATA MEDIA E PERIODI DI RECUPERO (47) 888
PARTE 3: ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE 889

PARTE 1

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.   RIFERIMENTI

1.

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive sui modelli per le informazioni finanziarie (in appresso “FINREP”) contenuti negli allegati III e IV del presente regolamento. Il presente allegato integra le istruzioni inserite in forma di riferimenti nei modelli di cui agli allegati III e IV.

2.

Gli enti che utilizzano principi contabili nazionali compatibili con gli IFRS (“GAAP nazionali compatibili”) applicano le istruzioni comuni e degli IFRS contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito. Ciò non pregiudica la conformità delle prescrizioni dei GAAP nazionali compatibili alle prescrizioni della BAD. Gli enti che utilizzano prescrizioni dei GAAP nazionali non compatibili con gli IFRS o che non sono ancora stati resi compatibili con le disposizioni dell’IFRS 9 applicano le istruzioni comuni e della BAD contenute nel presente allegato, se non diversamente stabilito.

3.

I punti di dati individuati nei modelli sono redatti in conformità delle regole di rilevazione, compensazione e valutazione della disciplina contabile applicabile, così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 77), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.

Gli enti trasmettono soltanto le parti dei modelli che riguardano:

a)

le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dall’ente;

b)

le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui l’ente è coinvolto;

c)

le operazioni compiute dall’ente;

d)

le regole di valutazione applicate dall’ente, compresi i metodi di stima delle svalutazioni per il rischio di credito.

5.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, si applicano le seguenti abbreviazioni:

a)

“CRR”: il regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

“IAS” o “IFRS”: i “principi contabili internazionali”, come definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), adottati dalla Commissione;

c)

“regolamento BSI della BCE” o “BCE/2013/33”: il regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (2);

d)

“regolamento NACE”: il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

e)

“codici NACE”: i codici di cui al regolamento NACE;

f)

“BAD”: la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (4);

g)

“direttiva sulla contabilità”: la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

h)

“GAAP nazionali”: i principi contabili generalmente accettati a livello nazionale elaborati a norma della BAD;

i)

“PMI”: le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione C(2003)1422 della Commissione (6);

j)

“codice ISIN”: il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari, composto di dodici caratteri alfanumerici e che identifica in modo univoco un’emissione di strumenti finanziari;

k)

“codice LEI”: il codice identificativo mondiale del soggetto giuridico che identifica in modo univoco le parti di un’operazione finanziaria;

l)

“fasi di riduzione di valore”: le categorie di riduzione di valore secondo quanto definito nell’IFRS 9, paragrafo 5.5. La “fase 1” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.5. La “fase 2” si riferisce alla riduzione di valore valutata in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.3. La “fase 3” si riferisce alla riduzione di valore su attività deteriorate come definito nell’appendice A dell’IFRS 9;

m)

“raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili”: la raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (7).

2.   CONVENZIONI

6.

Ai fini degli allegati III e IV, un punto di dati ombreggiato in grigio significa che quel punto non è richiesto o che non è possibile segnalarlo. Nell’allegato IV una riga o una colonna contenente riferimenti ombreggiati in nero significa che i corrispondenti punti di dati non devono essere trasmessi dagli enti che si attengono ai riferimenti riportati nella riga o colonna in questione.

7.

I modelli di cui agli allegati III e IV includono regole di convalida implicite che sono stabilite nei modelli stessi mediante convenzioni.

8.

L’uso di parentesi nell’intestazione di una voce di un modello significa che quella voce deve essere sottratta per ottenere il totale, ma non significa che la voce in questione è segnalata come negativa.

9.

Le voci da segnalare come negative sono individuate nei modelli mediante l’inserimento di “(-)” all’inizio della relativa intestazione, come ad esempio in “(-) azioni proprie”.

10.

Nel “Modello dei punti di dati” (in appresso “DPM”) per i modelli di segnalazione delle informazioni finanziarie descritti negli allegati III e IV, ciascun punto di dati (cella) ha una “Voce di base” alla quale è assegnato l’attributo “Credito/debito”. In tal modo si garantisce che tutti i soggetti che segnalano i punti di dati si attengano alla “Convenzione dei segni” e si può conoscere l’attributo “Credito/debito” corrispondente a ciascun punto di dati.

11.

Il funzionamento di questa convenzione è illustrato schematicamente nella tabella 1.

Tabella 1

Convenzioni credito/debito, segni positivi e negativi

Elemento

Credito/Debito

Saldo/Movimento

Cifra segnalata

Attività

Debito

Saldo delle attività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento delle attività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Diminuzione delle attività

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Costi

Saldo dei costi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento dei costi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Diminuzione dei costi

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Passività

Credito

Saldo delle passività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento delle passività

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Diminuzione delle passività

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Patrimonio netto

Saldo del patrimonio netto

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento del patrimonio netto

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Diminuzione del patrimonio netto

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Ricavi

Saldo dei ricavi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Aumento dei ricavi

Positiva (“normale”, non occorre inserire il segno)

Saldo negativo (compresi gli storni) dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

Diminuzione dei ricavi

Negativa (occorre inserire il segno meno “-”)

3.   CONSOLIDAMENTO

12.

Ove non diversamente specificato nel presente allegato, i modelli FINREP sono predisposti secondo l’ambito del consolidamento prudenziale ai sensi della parte 1, titolo II, capo 2, sezione 2, del CRR. Per rilevare le rispettive filiazioni, joint venture e collegate gli enti applicano gli stessi metodi applicati per il consolidamento prudenziale:

a)

agli enti può essere permesso o imposto di applicare il metodo del patrimonio netto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del CRR, agli investimenti in filiazioni assicurative e in filiazioni non finanziarie;

b)

agli enti può essere permesso di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del CRR, alle filiazioni finanziarie;

c)

agli enti può essere imposto di applicare il metodo del consolidamento proporzionale, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del CRR, agli investimenti in joint venture.

4.   PORTAFOGLI CONTABILI DI STRUMENTI FINANZIARI

13.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, i “portafogli contabili” sono costituiti da strumenti finanziari aggregati in base alle regole di valutazione. Le aggregazioni non comprendono le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, i saldi ottenibili a richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” né gli strumenti finanziari classificati come “Posseduti per la vendita” compresi nelle voci “Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” e “Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita”.

14.

Nell’ambito dei GAAP nazionali, gli enti ai quali è permesso o imposto di applicare per gli strumenti finanziari determinate regole di valutazione in conformità agli IFRS comunicano, nella misura in cui dette regole sono applicate, i portafogli contabili pertinenti per gli IFRS. Se le regole di valutazione per gli strumenti finanziari che gli enti sono autorizzati o tenuti a utilizzare in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD fanno riferimento alle regole di valutazione di cui allo IAS 39, gli enti comunicano i portafogli contabili basati sulla BAD per tutti i loro strumenti finanziari nella misura in cui le regole di valutazione applicate fanno riferimento alle regole di valutazione contenute nell’IFRS 9.

4.1.   Attività finanziarie

15.

Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a)

“Attività finanziarie possedute per negoziazione”;

b)

“Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

c)

“Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

d)

“Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”;

e)

“Attività finanziarie al costo ammortizzato”.

16.

Per le attività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

a)

“Attività finanziarie per negoziazione”;

b)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

(c)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”;

(d)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”;

(e)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”.

17.

Tra le “Attività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le attività finanziarie classificate come per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 22 della presente parte sono segnalati come attività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.

18.

A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per le attività finanziarie, i “Metodi basati sul costo” comprendono le regole di valutazione utilizzate per valutare gli strumenti di debito al costo, maggiorato degli interessi maturati meno le perdite per riduzione di valore.

19.

A norma dei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo” comprendono gli strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo, nonché gli strumenti valutati al minore tra il costo e il valore di mercato (principio del “LOCOM” ossia “Lower Of COST Or Market”) su base non continuativa (moderatamente al LOCOM), indipendentemente dalla loro effettiva valutazione alla data di riferimento per le segnalazioni. Le attività valutate moderatamente al LOCOM sono attività per le quali il LOCOM è applicato solo in specifiche circostanze. La disciplina contabile applicabile definisce tali circostanze quali, ad esempio, una riduzione del valore, una diminuzione prolungata del fair value (valore equo) rispetto al costo o un cambiamento delle intenzioni delle strutture dirigenziali.

20.

Nei GAAP nazionali basati sulla BAD le “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” includono le attività finanziarie che non possono essere incluse in altri portafogli contabili. Questo portafoglio contabile comprende, tra l’altro, le attività finanziarie valutate al LOCOM su base continuativa (“rigidamente al LOCOM”). Le attività valutate rigidamente al LOCOM sono attività per le quali la disciplina contabile applicabile dispone o una valutazione iniziale e una successiva al LOCOM o una valutazione iniziale al costo e una valutazione successiva al LOCOM.

21.

A prescindere dal metodo di misurazione, le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate in “Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate”, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5.

22.

Tra i “Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono ricompresi i derivati con un saldo positivo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come derivati posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

4.2.   Passività finanziarie

23.

Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sugli IFRS:

a)

“Passività finanziarie possedute per negoziazione”;

b)

“Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”;

c)

“Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato”.

24.

Per le passività finanziarie si utilizzano i seguenti portafogli contabili basati sui GAAP nazionali:

(a)

“Passività finanziarie per negoziazione”;

(b)

“Passività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”.

25.

Tra le “Passività finanziarie per negoziazione” sono ricomprese tutte le passività finanziarie classificate come per negoziazione nei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD. A prescindere dalla metodologia di valutazione applicata ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante che non sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura in conformità al punto 26 della presente parte sono segnalati come passività finanziarie per negoziazione. Tale classificazione si applica anche ai derivati che, ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, non sono rilevati a bilancio o di cui sono rilevate a bilancio solo le variazioni del fair value (valore equo) o che sono utilizzati come coperture economiche secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 137, del presente allegato.

26.

Tra i “Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono ricompresi i derivati con un saldo negativo per l’ente segnalante posseduti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ai sensi degli IFRS. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i derivati nel portafoglio bancario sono classificati come posseduti a fini di contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono regole contabili speciali per i derivati nel portafoglio bancario e i derivati riducono il rischio di altre posizioni incluse nel portafoglio bancario.

5.   STRUMENTI FINANZIARI

27.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “valore contabile” si intende l’importo che deve essere rilevato in bilancio. Il valore contabile degli strumenti finanziari comprende gli interessi maturati. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile dei derivati è o il valore contabile ai sensi dei GAAP nazionali, comprensivo di ratei, premi e accantonamenti se applicabili, o pari a zero se i derivati non sono rilevati in bilancio.

28.

Se rilevati ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD i ratei e i risconti degli strumenti finanziari, ivi compresi interessi maturati, premi e sconti o costi dell’operazione, sono segnalati insieme allo strumento e non come “Altre attività” o “Altre passività”.

29.

Laddove applicabili ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD sono segnalati i “Coefficienti di scarto (haircut) per posizioni di negoziazione valutate al valore equo”. I coefficienti di scarto riducono il valore delle attività di negoziazione e aumentano il valore delle passività di negoziazione.

5.1.   Attività finanziarie

30.

Le attività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Cassa”, “Derivati”, “Strumenti rappresentativi di capitale”, “Titoli di debito” e “Prestiti e anticipazioni”.

31.

“Titoli di debito” sono strumenti di debito posseduti dall’ente emessi in forma di titoli che non sono prestiti, ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

32.

“Prestiti e anticipazioni” sono strumenti di debito posseduti dagli enti che non sono titoli; questa voce comprende i “Prestiti” ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE e le anticipazioni non classificabili come “Prestiti” ai sensi della medesima tabella. Le caratteristiche delle “Anticipazioni che non sono prestiti” sono ulteriormente descritte nella parte 2, punto 85, lettera g), del presente allegato.

33.

Nella FINREP la voce “Strumenti di debito” include “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito”.

5.2.   Valore contabile lordo

34.

Per valore contabile lordo degli strumenti di debito si intende quanto segue:

a)

ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio senza essere inseriti nel portafoglio di negoziazione o posseduto a fini di negoziazione, il valore contabile lordo varia in funzione del fatto che detti strumenti di debito siano classificati come in bonis o deteriorati. Per gli strumenti di debito in bonis il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Per gli strumenti di debito deteriorati il valore contabile lordo è il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, secondo la definizione di cui alla parte 2, punto 69, del presente allegato. Ai fini della misurazione del valore contabile lordo, la valutazione degli strumenti di debito deve essere effettuata a livello di singoli strumenti finanziari;

b)

a norma degli IFRS, per gli strumenti di debito al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo, il valore contabile lordo è il valore contabile prima delle rettifiche per l’eventuale fondo a copertura perdite;

c)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito classificati come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”, il valore contabile lordo delle attività che hanno subito una riduzione di valore è pari al valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni specifiche per il rischio di credito. Il valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore è il valore contabile prima delle rettifiche per svalutazioni generali per il rischio di credito e per svalutazioni generali per il rischio bancario, laddove incidano sul valore contabile;

d)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito classificati come “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto” varia in funzione del fatto che dette attività finanziarie siano soggette o no a disposizioni in materia di riduzione di valore. Ove siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo è il valore contabile prima di rettifiche per eventuali riduzioni di valore accumulate, secondo i requisiti di cui alla lettera c) per le attività che hanno o non hanno subito riduzione di valore, o per l’eventuale importo accumulato delle rettifiche del fair value (valore equo) che è considerato perdita per riduzione di valore. Ove dette attività finanziarie non siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, il valore contabile lordo delle stesse è il fair value (valore equo) per le esposizioni in bonis e, per le esposizioni deteriorate, il fair value (valore equo) ottenuto dopo aver sommato le eventuali rettifiche negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;

e)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile lordo degli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM o moderatamente al LOCOM è il costo, se valutati al costo durante il periodo di riferimento per le segnalazioni. Se detti strumenti di debito sono valutati al valore di mercato, il valore contabile lordo è il valore di mercato prima delle rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito;

f)

ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, per gli strumenti di debito segnalati alla voce “Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” valutate con metodi diversi dal LOCOM, il valore contabile lordo è il valore contabile calcolato prima di tener conto di eventuali rettifiche di valore che si configurano come riduzioni di valore;

g)

per le attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD o per le attività finanziarie possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS, il valore contabile lordo è il fair value (valore equo). Se i GAAP basati sulla BAD prevedono coefficienti di scarto (haircut) su strumenti di negoziazione valutati al valore equo, il valore contabile degli strumenti finanziari è il fair value (valore equo) prima dell’applicazione di detti coefficienti di scarto.

5.3.   Passività finanziarie

35.

Le passività finanziarie sono ripartite tra le seguenti classi di strumenti: “Derivati”, “Posizioni corte”, “Depositi”, “Titoli di debito emessi” e “Altre passività finanziarie”.

36.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “Depositi” si intendono i depositi ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

37.

“Titoli di debito emessi” sono strumenti di debito emessi dall’ente in forma di titoli che non sono depositi ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

38.

“Altre passività finanziarie” comprendono tutte le passività finanziarie diverse dai derivati, dalle posizioni corte, dai depositi e dai titoli di debito emessi.

39.

Ai sensi degli IFRS le “Altre passività finanziarie” comprendono le garanzie finanziarie date, laddove valutate o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o all’importo rilevato inizialmente meno l’ammortamento accumulato (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c), punto ii)]. Gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati sono segnalati come “Altre passività finanziarie” se sono designati come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera a)] o se sono impegni all’erogazione di finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato (IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera c), e paragrafo 4.2.1, lettera d)].

40.

Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e gli altri impegni dati sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) di esercizio, qualsiasi modifica del fair value (valore equo), ivi comprese variazioni dovute al rischio di credito, è segnalata come “Altre passività finanziarie” e non come accantonamenti per “Impegni e garanzie dati”.

41.

Le “Altre passività finanziarie” includono anche dividendi da pagare, importi dovuti per voci in sospeso e transitorie, nonché importi dovuti per regolamenti futuri di operazioni su titoli o valuta se gli importi dovuti per operazioni sono rilevati prima della data di pagamento.

6.   DISAGGREGAZIONE DELLA CONTROPARTE

42.

Ove sia richiesta la disaggregazione della controparte, si utilizzano i seguenti settori della controparte:

a)

banche centrali;

b)

amministrazioni pubbliche: amministrazioni centrali, amministrazioni statali o regionali e amministrazioni locali, compresi organi amministrativi e imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un’attività commerciale (e sono segnalate alle voci “enti creditizi”, “altre società finanziarie” o “società non finanziarie”, a seconda della loro attività); enti di previdenza e assistenza sociale; organizzazioni internazionali, come le istituzioni dell’Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali;

c)

enti creditizi: qualsiasi ente rientrante nella definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del CRR (“impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto”) e banche multilaterali di sviluppo (MDB);

d)

altre società finanziarie: tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi;

e)

società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 3, del regolamento BSI della BCE;

f)

famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari e esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinati alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non destinati alla vendita per particolari gruppi di famiglie.

43.

L’attribuzione del settore della controparte si basa esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni contratte congiuntamente da più di un debitore avviene sulla base delle caratteristiche del debitore più pertinente, o determinante, per la concessione dell’esposizione da parte dell’ente. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, per paese di residenza e per codice NACE è basata sulle caratteristiche del debitore più pertinente o determinante.

44.

Nelle seguenti operazioni, le controparti immediate sono:

a)

per i prestiti e le anticipazioni, il debitore diretto. Per i crediti commerciali il debitore diretto è la controparte tenuta a pagare i crediti, fatta eccezione per le cessioni pro solvendo, in cui il debitore diretto è il trasferente dei crediti se l’ente segnalante non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti trasferiti;

b)

per i titoli di debito e per gli strumenti rappresentativi di capitale, l’emittente dei titoli;

c)

per i depositi, il depositante;

d)

per le posizioni corte, la controparte dell’operazione di assunzione in prestito di titoli o di vendita con patto di riacquisto passivo;

e)

per i derivati, la controparte diretta del contratto derivato. Per i derivati OTC compensati a livello centrale, la controparte diretta è la stanza di compensazione che agisce come controparte centrale. La disaggregazione per controparte per i derivati su rischio di credito si riferisce al settore al quale appartiene la controparte contrattuale (acquirente o venditore della protezione);

f)

per le garanzie finanziarie date, la controparte è la controparte diretta dello strumento di debito garantito;

g)

per gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, la controparte il cui rischio di credito è assunto dall’ente segnalante;

h)

per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, le garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti, il garante o la controparte che si è impegnata con l’ente segnalante.

PARTE 2

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1.   STATO PATRIMONIALE

1.1.   Attività (1.1)

1.

“Cassa” comprende le banconote e le monete nazionali ed estere circolanti in possesso dall’ente che sono utilizzate abitualmente per i pagamenti.

2.

“Disponibilità presso banche centrali” comprende i saldi esigibili a richiesta presso le banche centrali.

3.

“Altri depositi a vista” comprende i saldi esigibili a richiesta vantati nei confronti di enti creditizi.

4.

“Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate” comprende le partecipazioni in società collegate, joint venture e filiazioni che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, tranne quando sono classificate come possedute per la vendita in conformità all’IFRS 5, indipendentemente dalla modalità di valutazione, anche se i principi contabili consentono di includerle nei vari portafogli contabili utilizzati per gli strumenti finanziari. Il valore contabile delle partecipazioni considerato per l’applicazione del metodo del patrimonio netto comprende il relativo avviamento.

5.

Le attività diverse dalle attività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre attività”. Le altre attività comprendono, tra l’altro, oro, argento e altre merci, anche se posseduti per negoziazione.

6.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il valore contabile delle azioni proprie riacquistate è segnalato in “Altre attività” se i pertinenti GAAP nazionali consentono la rilevazione come attività.

7.

“Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.

1.2.   Passività (1.2)

8.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura” se la perdita deriva dalla valutazione del derivato di copertura, o nella riga “Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” se la perdita deriva dalla valutazione della posizione coperta. Se non è possibile distinguere la perdita derivante dalla valutazione del derivato di copertura dalla perdita derivante dalla valutazione della posizione coperta, tutti gli accantonamenti per perdite potenziali derivanti dalla parte inefficace della relazione di copertura del portafoglio sono segnalati nella riga “Derivati – Contabilizzazione delle operazioni di copertura”.

9.

Gli accantonamenti per “Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro” comprendono l’importo delle passività nette per benefici definiti.

10.

Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per “Altri benefici a lungo termine per i dipendenti” comprendono l’importo dei disavanzi dei piani per benefici a lungo termine per i dipendenti di cui allo IAS 19, paragrafo 153. Le spese maturate per i benefici a breve termine per i dipendenti (IAS 19, paragrafo 11, lettera a)], i piani a contribuzione definita (IAS 19, paragrafo 51, lettera a)] e i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro (IAS 19, paragrafo 169, lettera a)] sono compresi in “Altre passività”.

11.

Ai sensi degli IFRS gli accantonamenti per “Impegni e garanzie dati” comprendono gli accantonamenti relativi a tutti gli impegni e le garanzie, a prescindere dal fatto che la loro riduzione di valore sia determinata in conformità all’IFRS 9 o che il loro accantonamento si attenga allo IAS 37 o che siano trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4. Le passività derivanti da impegni e garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio non sono segnalate come accantonamenti, benché dovute al rischio di credito, ma come “Altre passività finanziarie” conformemente alla parte 1, punto 40, del presente allegato. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD gli accantonamenti per “Impegni e garanzie dati” comprendono accantonamenti relativi a tutti gli impegni e garanzie.

12.

“Capitale sociale rimborsabile a richiesta” comprende gli strumenti di capitale emessi dall’ente che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto. Gli enti includono in questa voce le quote cooperative che non soddisfano i criteri per la classificazione nel patrimonio netto.

13.

Le passività diverse dalle passività finanziarie che, per loro natura, non sono classificabili in voci specifiche dello stato patrimoniale sono segnalate in “Altre passività”.

14.

“Passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita” ha lo stesso significato assunto nell’IFRS 5.

15.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD i “Fondi per i rischi bancari generali” sono importi attribuiti in conformità all’articolo 38 della BAD. Se rilevati, appaiono separatamente o come passività in “Accantonamenti” oppure nel patrimonio netto in “Altre riserve”, conformemente ai GAAP nazionali pertinenti.

1.3.   Patrimonio netto (1.3)

16.

Ai sensi degli IFRS gli strumenti rappresentativi di capitale che sono strumenti finanziari includono i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32.

17.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD il “Capitale richiamato ma non versato” comprende il valore contabile del capitale emesso dall’ente che i sottoscrittori sono stati invitati a versare ma che non risulta ancora versato alla data di riferimento. Se l’aumento di capitale non ancora versato è rilevato come aumento del capitale azionario, il capitale richiamato ma non versato è segnalato alla voce “Capitale richiamato ma non versato” nel modello 1.3 nonché alla voce “Altre attività” nel modello 1.1. Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, quando l’aumento di capitale può essere rilevato solo dopo il ricevimento del pagamento dagli azionisti, il capitale non versato non è segnalato nel modello 1.3.

18.

“Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti” comprende la componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti (cioè gli strumenti finanziari che hanno sia una componente di passività sia una componente di capitale) emessi dall’ente, se disaggregati in base alla disciplina contabile pertinente (compresi gli strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti).

19.

“Altri strumenti rappresentativi di capitale emessi” comprende gli strumenti rappresentativi di capitale che sono strumenti finanziari diversi da “Capitale” e da “Componente rappresentativa di capitale degli strumenti finanziari composti”.

20.

“Altre partecipazioni (other equity)” comprende tutti gli strumenti di capitale che non sono strumenti finanziari, incluse, tra l’altro, le operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (IFRS 2, paragrafo 10).

21.

“Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende gli utili e le perdite accumulati dovuti a variazioni di fair value (valore equo) su investimenti in strumenti rappresentativi di capitale per i quali il soggetto segnalante ha scelto in maniera irrevocabile di presentare nelle altre componenti di conto economico complessivo le variazioni di fair value (valore equo).

22.

“Inefficacia delle coperture di fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende la parte inefficace della copertura accumulata derivante da coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La parte inefficace della copertura segnalata in questa riga è la differenza tra la variazione accumulata del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalata in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (elemento coperto)” e le variazioni accumulate del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalate in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (strumento di copertura)” (IFRS 9, paragrafi 6.5.3 e 6.5.8).

23.

“Variazioni del fair value (valore equo) di passività finanziarie al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio attribuibili a variazioni del rischio di credito” comprende gli utili e le perdite accumulati rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e relativi al rischio di credito proprio per le passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, indipendentemente dal fatto che la designazione avvenga al momento della rilevazione iniziale o successivamente.

24.

“Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)” comprende la riserva di conversione di valuta estera per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle che non si applicano più, pur restando le gestioni estere rilevate nello stato patrimoniale.

25.

“Derivati di copertura. Riserva per la copertura di flussi finanziari (parte efficace)” comprende la riserva per la copertura di flussi finanziari per la parte efficace della variazione di fair value (valore equo) dei derivati di copertura in una copertura di flussi finanziari, sia per le coperture in corso che per le coperture che non si applicano più.

26.

“Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” include gli utili o le perdite accumulati su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, al netto del fondo a copertura perdite valutato alla data della segnalazione secondo quanto previsto dall’IFRS 9, paragrafo 5.5.

27.

“Strumenti di copertura (non elementi designati)” comprende le variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti:

a)

il valore temporale di un’opzione, se le variazioni del valore temporale e il valore intrinseco di tale opzione sono separati e se soltanto la variazione del valore intrinseco è designata come strumento di copertura (IFRS 9, paragrafo 6.5.15);

b)

l’elemento forward di un contratto forward, se l’elemento forward e l’elemento spot di tale contratto forward sono separati e se soltanto la variazione dell’elemento spot del contratto forward è designata come strumento di copertura;

c)

il differenziale dovuto alla valuta estera dello strumento finanziario, se lo si esclude dalla designazione di tale strumento finanziario come strumento di copertura (IFRS 9, paragrafi 6.5.15 e 6.5.16).

28.

Ai sensi degli IFRS “Riserve di rivalutazione” include l’importo delle riserve risultanti dalla rilevazione iniziale negli IAS, non destinato ad altri tipi di riserve.

29.

La voce “Altre riserve” è suddivisa in “Riserve o perdite accumulate da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” e “Altro”. “Riserve o perdite accumulate di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” comprende l’importo accumulato dei ricavi e dei costi relativi alle suddette partecipazioni rilevato nell’utile (perdita) degli esercizi precedenti se sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto. “Altro” comprende le riserve diverse da quelle indicate separatamente in altre voci e può includere la riserva legale e la riserva statutaria.

30.

La voce “Azioni proprie” comprende tutti gli strumenti finanziari che hanno le caratteristiche di strumenti rappresentativi di capitale proprio riacquisiti dall’ente che non sono venduti o ammortizzati, tranne nel caso in cui, ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati in “Altre attività”.

2.   PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (2)

31.

Gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e dei derivati di copertura classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura” sono segnalati o separatamente dagli altri utili e perdite in “Interessi attivi” e “Interessi passivi” (“corso secco”) o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste categorie di strumenti (“prezzo tel quel”). L’approccio “corso secco” o “prezzo tel quel” è applicato in modo coerente per tutti gli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e per i derivati di copertura classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”.

32.

Gli enti segnalano le voci seguenti, che comprendono i ricavi e i costi in relazione alle parti correlate che non sono consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito del consolidamento regolamentare, disaggregandole per portafoglio contabile:

a)

“Interessi attivi”;

b)

“Interessi passivi”;

c)

“Ricavi da dividendi”;

d)

“Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”;

e)

“Utili o perdite derivanti da modifica, al netto”;

f)

“Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”.

33.

“Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione” comprendono, laddove è utilizzato il corso secco, gli importi relativi ai derivati classificati nella categoria “posseduti per negoziazione” che sono strumenti di copertura da un punto di vista economico ma non da un punto di vista contabile per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli strumenti finanziari coperti.

34.

Se è utilizzato il corso secco, “Interessi attivi. Attività finanziarie possedute per negoziazione” e “Interessi passivi. Passività finanziarie possedute per negoziazione” comprendono anche le commissioni ripartite nel tempo e i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione (IFRS 9, paragrafo 6.7).

35.

“Interessi attivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” e “Interessi passivi. Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono, se è utilizzato il corso secco, gli importi correlati ai derivati classificati nella categoria “Contabilizzazione delle operazioni di copertura”, che coprono il rischio di tasso di interesse, in particolare le coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (coperture di una posizione netta), il cui rischio coperto riguarda voci diverse del prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio. Se è utilizzato il corso secco, detti importi sono segnalati come interessi attivi e passivi su base lorda per presentare in termini corretti gli interessi attivi e passivi degli elementi coperti ai quali sono collegati. Con il corso secco, se l’elemento coperto genera interessi attivi (passivi), detti importi sono segnalati come interessi attivi (passivi) anche quando si tratta di un importo negativo (positivo).

36.

“Interessi attivi – altre attività” comprende gli importi degli interessi attivi non inclusi nelle altre voci, quali interessi attivi correlati a contanti, a disponibilità presso banche centrali ed altri depositi a vista nonché ad attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e come interessi attivi netti derivanti da attività nette per piani a benefici definiti.

37.

Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi a passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in “Interessi attivi su passività”. Tali passività e i relativi interessi generano un rendimento positivo per l’ente.

38.

“Interessi passivi – altre passività” comprende gli importi degli interessi passivi non inclusi nelle altre voci, quali gli interessi passivi correlati a passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, spese derivanti da aumenti del valore contabile di un accantonamento che riflettono il passaggio del tempo oppure interessi passivi netti derivanti da passività nette per piani a benefici definiti.

39.

Ai sensi degli IFRS e se non altrimenti previsto dai GAAP nazionali, gli interessi relativi ad attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo sono segnalati in “Interessi passivi su attività”. Dette attività e i relativi interessi generano un rendimento negativo per l’ente.

40.

I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono segnalati o separatamente da altri utili e perdite derivanti da queste classi di strumenti come “Ricavi da dividendi” se è utilizzato il corso secco, o come parte degli utili o delle perdite derivanti da queste classi di strumenti se è utilizzato il prezzo tel quel.

41.

I ricavi da dividendi su strumenti rappresentativi di capitale designati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo comprendono i dividendi relativi agli strumenti eliminati contabilmente nel corso del periodo di riferimento per le segnalazioni e i dividendi relativi agli strumenti detenuti alla fine del periodo di riferimento per le segnalazioni.

42.

I ricavi da dividendi derivanti da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate includono i dividendi di dette partecipazioni se la contabilizzazione non usa il metodo del patrimonio netto.

43.

La voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” include gli utili e le perdite da rivalutazione ed eliminazione contabile di strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione. Questa voce comprende anche gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato come valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i dividendi e gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie possedute per negoziazione se è utilizzato il prezzo tel quel.

44.

La voce “Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” comprende anche l’importo rilevato nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio per il rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) se la rilevazione delle variazioni del rischio di credito proprio nelle altre componenti di conto economico complessivo crea o amplia un’asimmetria contabile (IFRS 9, paragrafo 5.7.8). Questa voce comprende anche gli utili e le perdite dagli strumenti coperti che sono designati come valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se la designazione è utilizzata per gestire il rischio di credito, nonché gli interessi attivi e passivi su attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se è utilizzato il prezzo tel quel.

45.

La voce “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” non comprende gli utili da strumenti rappresentativi di capitale che il soggetto segnalante ha scelto di valutare al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo (IFRS 9, paragrafo 5.7.1, lettera b)].

46.

Se un cambiamento nel modello di business comporta la riclassificazione di un’attività finanziaria in un altro portafoglio contabile, gli utili o le perdite derivanti dalla riclassificazione sono segnalati nelle pertinenti righe del portafoglio contabile in cui l’attività finanziaria è riclassificata, con le seguenti modalità:

a)

se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del portafoglio contabile al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.2), gli utili o le perdite dovuti alla riclassificazione sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o alla voce “Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, a seconda dei casi;

b)

se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.7), gli utili o le perdite cumulati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo e riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio, sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto” o alla voce “Utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, a seconda dei casi.

47.

La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” comprende gli utili e le perdite da strumenti di copertura ed elementi coperti, compresi quelli su elementi coperti valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da strumenti rappresentativi di capitale, in una copertura di fair value (valore equo) in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.5.8. Essa include inoltre la parte inefficace della variazione del fair value (valore equo) degli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari. Le riclassificazioni della riserva per la copertura di flussi di cassa o della riserva per le coperture di un investimento netto in una gestione estera sono rilevate nelle stesse righe del “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” che sono interessate da flussi di cassa derivanti dagli elementi coperti. La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto” comprende anche gli utili e le perdite derivanti dalle coperture di un investimento netto in gestioni estere. Questa voce comprende anche gli utili da coperture di posizioni nette.

48.

La voce “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” comprende gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie, tranne se classificate come possedute per la vendita o come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate.

48i.

La voce “Contributi in denaro a fondi di risoluzione e sistemi di garanzia dei depositi” comprende gli importi dei contributi ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi versati in contante. Se il contributo è in forma di impegno al pagamento, detto impegno è incluso in “Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti” se l’impegno al pagamento fa sorgere una passività conformemente al principio contabile applicabile.

49.

La voce “Utili o (-) perdite derivanti da modifica, al netto” comprende gli importi risultanti dalla rettifica del valore contabile lordo delle attività finanziarie intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A). Gli utili o le perdite derivanti da modifica non comprendono l’impatto delle modifiche sull’importo delle perdite attese su crediti, che è segnalato in “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio”.

50.

La voce “Accantonamenti o (-) storni di accantonamenti. Impegni e garanzie dati” comprende gli oneri netti nel “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” per gli accantonamenti su tutti gli impegni e le garanzie nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9, dello IAS 37 o dell’IFRS 4 in conformità al punto 11 della presente parte, o ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Ai sensi degli IFRS qualsiasi variazione del fair value (valore equo) degli impegni e delle garanzie finanziarie valutati al fair value (valore equo) è segnalato alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”. Gli accantonamenti comprendono pertanto l’importo di riduzione di valore per gli impegni e le garanzie per i quali la riduzione di valore è determinata in conformità all’IFRS 9 o il cui accantonamento si attiene allo IAS 37 o che sono trattati come contratti assicurativi ai sensi dell’IFRS 4.

51.

Ai sensi degli IFRS la voce “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” include tutti gli utili o le perdite per riduzione di valore per gli strumenti di debito risultanti dall’applicazione delle regole sulla riduzione di valore di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5, a prescindere dal fatto che le perdite attese su crediti conformemente all’IFRS 9, paragrafo 5.5, siano stimate nell’arco di un periodo di dodici mesi o lungo tutta la vita del credito, e comprende gli utili o le perdite per riduzione di valore per i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing (IFRS 9, paragrafo 5.5.15).

52.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, in “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” sono inclusi tutte le svalutazioni e tutti gli storni di svalutazioni di strumenti finanziari valutati secondo metodi basati sul costo a seguito del cambiamento del merito di credito del debitore o dell’emittente, nonché, a seconda delle specifiche dei GAAP nazionali, le svalutazioni dovute alla riduzione di valore di strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e secondo altri metodi di misurazione, compreso il LOCOM.

53.

La voce “Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” comprende anche gli importi cancellati – secondo la definizione di cui ai punti 72, 74 e 165, lettera b), della presente parte del presente allegato – che superano l’importo del fondo a copertura perdite alla data di cancellazione e, di conseguenza, sono rilevati come una perdita direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, nonché i recuperi di importi cancellati in precedenza rilevati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio.

54.

Le quote di utili o perdite da filiazioni, joint venture e società collegate che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto nell’ambito del consolidamento regolamentare sono segnalate alla voce “Quota dell’utile o (-) perdita da partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate contabilizzata con il metodo del patrimonio netto”. Conformemente allo IAS 28, paragrafo 10, il valore contabile della partecipazione è ridotto dell’importo dei dividendi versati da tali soggetti. La riduzione di valore su tali partecipazioni è segnalata alla voce “(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate)”. Gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile di tali partecipazioni sono segnalati in conformità con i punti 55 e 56 della presente parte.

55.

La voce “Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate” comprende gli utili o le perdite generati da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili a attività operative cessate.

56.

Ai sensi degli IFRS gli utili o le perdite dovuti a eliminazione contabile delle partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate sono segnalati alla voce “Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate” se sono considerati attività operative cessate ai sensi dell’IFRS 5. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, detti utili e perdite sono segnalati in “Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate, al netto”.

3.   PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (3)

57.

La voce “Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura di strumenti rappresentativi di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” comprende la variazione della parte inefficace della copertura accumulata nelle coperture di fair value (valore equo) in cui l’elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. La variazione della parte inefficace della copertura accumulata segnalata in questa riga è la differenza tra i movimenti della variazione del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale segnalati in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (elemento coperto)” e i movimenti della variazione del fair value (valore equo) del derivato di copertura segnalati in “Variazioni del fair value (valore equo) di strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (strumento di copertura)”.

58.

“Copertura di investimenti netti in gestioni estere (parte efficace)” comprende la variazione della riserva di conversione di valuta estera accumulata per la parte efficace delle coperture di investimenti netti in gestioni estere, sia delle coperture in corso che di quelle cessate.

59.

Per le coperture di investimenti netti in gestioni estere e le coperture di flussi finanziari, i rispettivi importi segnalati alla voce “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprendono gli importi trasferiti in ragione del fatto che i flussi coperti si sono verificati e non è più previsto che si verifichino.

60.

La voce “Strumenti di copertura (non elementi designati)” comprende i movimenti delle variazioni accumulate del fair value (valore equo) di tutti gli elementi seguenti se non sono designati come componenti di copertura:

a)

valore temporale delle opzioni;

b)

elementi forward di contratti forward;

c)

differenziali dovuti ai tassi di cambio di strumenti finanziari.

61.

Per le opzioni, gli importi riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio e segnalati alla voce “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprendono riclassificazioni dovute ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un’operazione e ad opzioni che coprono un elemento coperto relativo a un periodo di tempo.

62.

In “Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” sono inclusi gli utili o le perdite su strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo diversi da utili o perdite per riduzione di valore e da utili e perdite su cambi, che sono rispettivamente segnalati alle voci “(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio)” e “Differenze di cambio (utile o (-) perdita), al netto” nel modello 2. “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” comprende, in particolare, il trasferimento all’utile (perdita) d’esercizio in seguito a eliminazione contabile o riclassificazione nella categoria del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.

63.

Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria della valutazione al costo ammortizzato a quella del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (IFRS 9, paragrafo 5.6.4), gli utili o le perdite risultanti dalla riclassificazione sono segnalati in “Strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo”.

64.

Se l’attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria del fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.7) o a quella del costo ammortizzato (IFRS 9, paragrafo 5.6.5), gli utili e le perdite cumulati riclassificati, precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo sono rispettivamente segnalati in “Trasferiti all’utile (perdita) d’esercizio” e in “Altre riclassificazioni”, in questo secondo caso tramite una rettifica del valore contabile dell’attività finanziaria.

65.

Per tutti gli elementi delle altre componenti di conto economico complessivo, “Altre riclassificazioni” comprende i trasferimenti, diversi dalle riclassificazioni, dalle altre componenti di conto economico complessivo all’utile (perdita) d’esercizio o al valore contabile iniziale degli elementi coperti, nel caso di coperture di flussi finanziari.

66.

Ai sensi degli IFRS, le “Imposte sul reddito relative a voci che non saranno riclassificate” e le “Imposte sul reddito relative a voci che possono essere riclassificate nell’utile o (-) perdita d’esercizio” (IAS 1, paragrafo 91, lettera b), e IG6) sono segnalate come voci separate.

4.   DISAGGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE PER STRUMENTO E PER SETTORE DELLA CONTROPARTE (4)

67.

Le attività finanziarie vengono disaggregate per portafoglio contabile e strumento e – ove richiesto – per controparte. Per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo e al costo ammortizzato, il valore contabile lordo delle attività e delle riduzioni di valore accumulate è ripartito in fasi di riduzione di valore.

68.

I derivati segnalati come attività finanziarie per negoziazione ai sensi dei GAAP basati sulla BAD comprendono gli strumenti valutati al fair value (valore equo), come pure gli strumenti valutati secondo metodi basati sul costo o al LOCOM.

69.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, per “variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” in relazione alle esposizioni deteriorate si intendono variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito se la variazione netta accumulata è negativa. La variazione netta accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito è calcolata sommando tutte le variazioni negative e positive del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito verificatesi dopo la rilevazione dello strumento di debito. Detto importo è segnalato soltanto se la somma delle variazioni positive e negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito dà luogo ad un importo negativo. La valutazione degli strumenti di debito è effettuata a livello di singoli strumenti finanziari. Per ciascuno strumento di debito, le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate fino all’eliminazione contabile dello strumento.

70.

Ai fini degli allegati III e IV, nonché del presente allegato, “riduzione di valore accumulata” ha i seguenti significati:

a)

per gli strumenti di debito valutati al costo ammortizzato o secondo un metodo basato sul costo, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato, laddove opportuno per ciascuna fase di riduzione di valore. La riduzione di valore accumulata riduce il valore contabile dello strumento di debito mediante l’uso di un accantonamento ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD;

b)

per gli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata è la somma delle perdite attese su crediti e delle loro variazioni rilevate come una riduzione di fair value (valore equo) per un dato strumento finanziario dopo la rilevazione iniziale;

c)

per gli strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD soggetti a riduzione di valore, la riduzione di valore accumulata è l’importo cumulativo delle perdite per riduzione di valore, al netto dell’uso e degli storni, che è stato rilevato. La riduzione del valore contabile avviene o tramite l’uso di un accantonamento o mediante riduzioni dirette che non costituiscono un caso di eliminazione contabile.

71.

Ai sensi degli IFRS la riduzione di valore accumulata comprende un fondo per le perdite attese su crediti per le attività finanziarie afferenti a ciascuna delle fasi di riduzione di valore specificate nell’IFRS 9. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, essa comprende svalutazioni specifiche e generali per il rischio di credito, nonché una svalutazione generale per il rischio bancario se riduce il valore contabile degli strumenti di debito. La riduzione di valore accumulata comprende anche le rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito su attività finanziarie valutate al LOCOM.

72.

Le “Cancellazioni parziali accumulate” e “Cancellazioni totali accumulate” comprendono, rispettivamente, l’importo parziale e totale accumulato alla data di riferimento del capitale e le commissioni e gli interessi scaduti maturati di tutti gli strumenti di debito che sono stati eliminati contabilmente fino a quel momento utilizzando uno dei metodi descritti al punto 74 in quanto l’ente non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali. Questi importi vengono segnalati fino all’estinzione totale di tutti i diritti dell’ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause o fino al loro recupero. Pertanto gli importi cancellati, se non sono recuperati, devono essere segnalati mentre sono oggetto di esecuzione forzata.

73.

Se uno strumento di debito viene infine cancellato totalmente a causa di cancellazioni parziali successive, l’importo cumulativo cancellato viene riclassificato, spostandolo dalla colonna “Cancellazioni parziali accumulate” alla colonna “Cancellazioni totali accumulate”.

74.

Le cancellazioni costituiscono un caso di eliminazione contabile e riguardano un’attività finanziaria nella sua totalità o una parte di essa, anche nei casi in cui la modifica di un’attività induca l’ente a rinunciare al suo diritto di raccogliere flussi finanziari su una parte o sulla totalità di tale attività, come spiegato più in dettaglio al punto 72. Le cancellazioni comprendono importi risultanti sia da riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente nell’utile (perdita) d’esercizio, sia da riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.

75.

La colonna “di cui: strumenti con rischio di credito basso” include gli strumenti ritenuti a basso rischio di credito alla data della segnalazione e per i quali l’ente presuppone che il rischio di credito non sia aumentato significativamente dopo la rilevazione iniziale, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5.10.

76.

I crediti commerciali nell’accezione di cui allo IAS 1, paragrafo 54, lettera h), le attività derivanti da contratto e i crediti impliciti nei contratti di leasing ai quali è stato applicato il metodo semplificato di cui all’IFRS 9, paragrafo 5.5.15, per la stima del fondo a copertura perdite sono segnalati in “Prestiti e anticipazioni” nel modello 4.4.1. Il fondo a copertura perdite corrispondente per tali attività è segnalato o in “Riduzione di valore accumulata su attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)” o in “Riduzione di valore accumulata su attività deteriorate (Fase 3)”, in funzione del fatto che i crediti commerciali, le attività derivanti da contratto o i crediti impliciti nei contratti di leasing nell’ambito del metodo semplificato siano considerati attività deteriorate.

77.

Le attività finanziarie acquistate o originate che sono deteriorate al momento della rilevazione iniziale ai sensi dell’IFRS 9, appendice A, sono segnalate separatamente nei modelli 4.3.1 e 4.4.1. Per tali attività le riduzioni di valore accumulate comprendono soltanto le variazioni cumulate delle perdite attese lungo tutta la vita del credito dopo la rilevazione iniziale (IFRS 9, paragrafo 5.5.13). L’importo del valore contabile lordo e della riduzione di valore accumulata corrispondenti per dette attività sono segnalati in “Attività deteriorate (Fase 3)” al momento della rilevazione iniziale e fin tanto che sono considerate attività deteriorate ai sensi della definizione di “attività finanziaria deteriorata” di cui all’appendice A dell’IFRS 9. Le attività che non sono più considerate attività deteriorate dopo la rilevazione iniziale sono segnalate in “Attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2)”.

78.

Nel modello 4.5 gli enti segnalano il valore contabile di “Prestiti e anticipazioni” e “Titoli di debito” che rientrano nella definizione di “debito subordinato” di cui al punto 100 della presente parte.

79.

Nel modello 4.8 le informazioni da segnalare variano a seconda che le attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto siano soggette a disposizioni in materia di riduzione di valore, in applicazione dei GAAP nazionali basati sulla BAD. Se dette attività finanziarie sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano in questo modello informazioni relative al valore contabile, al valore contabile lordo delle attività che non hanno subito riduzione di valore e delle attività che hanno subito una riduzione, alla riduzione di valore accumulata e alle cancellazioni accumulate. Se dette attività non sono soggette a riduzione di valore, gli enti segnalano le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le esposizioni deteriorate.

80.

Nel modello 4.9 le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM e le relative rettifiche di valore sono inserite separatamente dalle altre attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo e dalla relativa riduzione di valore. Le attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, comprese le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM, sono segnalate come attività che non hanno subito riduzione di valore se non presentano rettifiche di valore o riduzioni di valore ad esse collegate, e come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore o come riduzione di valore ad esse collegata. Le rettifiche di valore che si configurano come riduzione di valore sono rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito che riflettono il deterioramento del merito di credito della controparte. Le attività finanziarie valutate moderatamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato che riflettono l’incidenza delle variazioni delle condizioni di mercato sul valore dell’attività non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.

81.

Nel modello 4.10 le attività valutate rigidamente al LOCOM nonché le relative rettifiche di valore sono segnalate separatamente dalle attività valutate secondo altri metodi di misurazione. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM e le attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione sono segnalate come attività che hanno subito una riduzione di valore se presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito secondo la definizione di cui al punto 80 o una riduzione di valore ad esse collegata. Le attività finanziarie valutate rigidamente al LOCOM con rettifiche di valore derivanti dal rischio di mercato secondo la definizione di cui al punto 80 non sono considerate attività che hanno subito una riduzione di valore. Le rettifiche di valore accumulate derivanti dal rischio di credito e quelle derivanti dal rischio di mercato sono segnalate separatamente.

82.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, l’importo delle svalutazioni generali per il rischio bancario da segnalare nei pertinenti modelli è soltanto quello relativo alla parte che incide sul valore contabile degli strumenti di debito (articolo 37, paragrafo 2, della BAD).

5.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE PER PRODOTTO (5)

83.

I prestiti e le anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione o le attività per negoziazione sono disaggregati per tipo di prodotto e per settore della controparte per il valore contabile, e per tipo di prodotto solo per il valore contabile lordo.

84.

Nel medesimo modello vengono segnalati anche i saldi esigibili su richiesta classificati come “Cassa, disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista” indipendentemente dalla modalità di valutazione.

85.

I prestiti e le anticipazioni sono allocati ai seguenti prodotti:

a)

“su richiesta (call) e con breve preavviso (conto corrente)” comprende i saldi esigibili su richiesta (call), con breve preavviso (entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della richiesta), conti correnti e saldi simili che includono prestiti che costituiscono depositi overnight per il debitore (prestiti da rimborsare entro la chiusura delle attività del giorno successivo a quello della concessione), indipendentemente dalla loro forma giuridica. Comprende inoltre “Scoperti” che sono saldi a debito sui saldi dei conti correnti e riserve obbligatorie detenute presso la banca centrale;

b)

“Debito da carta di credito” comprende il credito concesso mediante carte di addebito posticipato o carte di credito ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE;

c)

“Crediti commerciali” comprende i prestiti ad altri debitori concessi sulla base di fatture o altri documenti che conferiscono il diritto di ricevere i proventi delle operazioni di vendita di beni o fornitura di servizi. Questa voce comprende tutte le operazioni di factoring e simili, come le accettazioni, l’acquisto a titolo definitivo di crediti commerciali, il forfaiting, lo sconto di fatture, cambiali, carte commerciali e altri crediti quando l’ente segnalante acquista crediti commerciali (sia con che senza rivalsa);

d)

“Leasing finanziari” comprende il valore contabile dei crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario. Ai sensi degli IFRS i “Crediti impliciti nei contratti di leasing finanziario” sono quelli di cui alla definizione dello IAS 17;

e)

“Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo” comprende i finanziamenti concessi in cambio di titoli o oro acquistati nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o presi a prestito sulla base di accordi di concessione di titoli in prestito, secondo la definizione di cui ai punti 183 e 184 della presente parte;

f)

“Altri prestiti a termine” comprende i saldi a debito con scadenze o termini contrattuali fissi non compresi in altre voci;

g)

“Anticipazioni che non sono prestiti” comprende le anticipazioni non classificabili come “prestiti” ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE. Questa voce include, tra l’altro, gli importi lordi a credito a fronte di voci in sospeso (come fondi in attesa di investimento, trasferimento o regolamento) e voci transitorie (come assegni bancari e altri mezzi di pagamento inviati all’incasso).

86.

I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base delle garanzie reali ricevute come segue:

a)

“Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale” comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da beni immobili residenziali o commerciali a titolo di garanzia reale, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente “loan-to-value”) e dalla forma giuridica della garanzia reale;

b)

“Altri prestiti garantiti da garanzia reale” comprende i prestiti e le anticipazioni formalmente garantiti da garanzie reali, a prescindere dal rapporto tra prestito e garanzia reale (detto comunemente rapporto “loan-to-value” (LTV)] e dalla forma giuridica della garanzia reale, diversi dai “crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale”. Queste garanzie reali comprendono il pegno di titoli, contanti e altre garanzie reali, a prescindere dalla forma giuridica della garanzia.

87.

I prestiti e le anticipazioni sono classificati in base alla garanzia reale, a prescindere dalla finalità del prestito. Il valore contabile dei prestiti e delle anticipazioni garantiti da più di un tipo di garanzia reale è classificato e segnalato come garantito da beni immobili se tali prestiti e anticipazioni sono garantiti da immobili, indipendentemente dal fatto che siano garantiti anche da altri tipi di garanzie reali.

88.

I prestiti e le anticipazioni sono classificati sulla base della loro finalità come segue:

a)

“Credito al consumo” comprende prestiti concessi principalmente per il consumo privato di beni e servizi ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE;

b)

“Mutui per l’acquisto di abitazione” comprende i crediti concessi alle famiglie a fini di investimento in abitazioni destinate all’uso personale e alla locazione, comprese la costruzione e il rinnovamento ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE.

89.

I prestiti sono classificati in base al modo in cui possono essere recuperati. “Prestiti per il finanziamento di progetti” comprende i prestiti che soddisfano le caratteristiche delle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 147, paragrafo 8, del CRR.

6.   DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI E DELLE ANTICIPAZIONI NON PER NEGOZIAZIONE ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE PER CODICI NACE (6)

90.

I valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni concessi a società non finanziarie diversi da quelli inseriti nel portafoglio di negoziazione o in quello posseduto a fini di negoziazione sono classificati per settore di attività economica utilizzando i codici NACE sulla base dell’attività principale della controparte.

91.

La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore avviene in conformità della parte 1, punto 43, del presente allegato.

92.

La segnalazione dei codici NACE avviene con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). Gli enti segnalano i prestiti e le anticipazioni alle società non finanziarie che esercitano attività finanziarie o assicurative in “K – Attività finanziarie e assicurative”.

93.

Ai sensi degli IFRS le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono i) attività finanziarie al costo ammortizzato e ii) attività finanziarie al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le attività finanziarie soggette a riduzione di valore comprendono attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, anche al LOCOM. A seconda delle specifiche dei diversi GAAP nazionali, possono includere i) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e ii) attività finanziarie valutate secondo altri metodi di misurazione.

7.   ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE SCADUTE (7)

94.

Il valore contabile degli strumenti di debito inclusi nei portafogli contabili soggetti a riduzione di valore è segnalato nel modello 7.1 solo se gli strumenti sono scaduti. Gli strumenti scaduti sono allocati alle corrispondenti categorie dello scaduto sulla base della loro situazione individuale.

95.

I portafogli contabili soggetti a riduzione di valore sono attività finanziarie soggette a riduzione di valore secondo la definizione di cui al punto 93 della presente parte.

96.

Le attività finanziarie sono considerate scadute se l’importo inerente al capitale, agli interessi o alle commissioni non è stato pagato alla data in cui era dovuto. Le esposizioni scadute sono segnalate per il loro intero valore contabile. I valori contabili di queste attività sono segnalati per fasi di riduzione di valore o per livello di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicabili e ripartiti in funzione del numero di giorni di ritardo di pagamento dell’importo più vecchio scaduto, alla data di riferimento.

8.   DISAGGREGAZIONE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE (8)

97.

I “Depositi” e la disaggregazione dei prodotti sono definiti come nella tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE. I depositi di risparmio amministrati sono classificati ai sensi di detto regolamento e suddivisi in base alla controparte. In particolare, i depositi di risparmio a vista non trasferibili che, pur essendo a norma di legge rimborsabili su richiesta, sono soggetti a penali e restrizioni considerevoli e hanno caratteristiche molto simili a quelle dei depositi overnight sono classificati come depositi rimborsabili con preavviso.

98.

I “Titoli di debito emessi” sono disaggregati nei seguenti tipi di prodotti:

a)

“Certificati di deposito”: titoli che autorizzano i titolari a ritirare fondi da un conto;

b)

“Titoli garantiti da attività (ABS)”: titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61), del CRR;

c)

“Obbligazioni garantite” di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del CRR;

d)

“Contratti ibridi”: comprendono contratti con derivati incorporati;

e)

“Altri titoli di debito emessi”: i titoli di debito non inclusi tra i prodotti di cui alle lettere da a) a d), divisi tra strumenti finanziari composti convertibili e strumenti non convertibili.

99.

Le “Passività finanziarie subordinate” emesse sono trattate alla stregua di altre passività finanziarie assunte. Le passività subordinate emesse in forma di titoli sono classificate come “Titoli di debito emessi” e le passività subordinate in forma di depositi sono classificate come “Depositi”.

100.

Il modello 8.2 comprende il valore contabile dei “Depositi” e dei “Titoli di debito emessi” che sono debito subordinato, ai sensi della tabella di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento BSI della BCE, classificati in base ai portafogli contabili. Gli strumenti di “Debito subordinato” forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’ente emittente che può essere fatto valere soltanto dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri crediti di livello superiore.

101.

“Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito proprio” include tutte le predette variazioni accumulate di fair value (valore equo), indipendentemente dal fatto che siano rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio o nelle altre componenti di conto economico complessivo.

9.   IMPEGNI ALL’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI, GARANZIE FINANZIARIE E ALTRI IMPEGNI (9)

102.

Le esposizioni fuori bilancio comprendono gli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I del CRR. Nei modelli 9.1, 9.1.1 e 9.2 tutte le esposizioni fuori bilancio elencate nell’allegato I del CRR sono disaggregate in impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni.

103.

Le informazioni relative agli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati e ricevuti comprendono sia gli impegni revocabili che quelli irrevocabili.

104.

Gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati elencati nell’allegato I del CRR possono essere strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 se sono valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o se sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, come pure strumenti che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.

105.

Ai sensi degli IFRS gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati sono segnalati nel modello 9.1.1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9;

b)

sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio) ai sensi dell’IFRS 9;

c)

rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4.

106.

Le passività che sono rilevate come perdite su crediti per le garanzie finanziarie e gli impegni dati di cui al punto 105, lettere a) e c), della presente parte del presente allegato sono segnalate come accantonamenti a prescindere dai criteri di misurazione applicati.

107.

Gli enti soggetti agli IFRS segnalano l’importo nominale e gli accantonamenti degli strumenti che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, compresi quelli valutati al costo iniziale meno i proventi cumulati rilevati, ripartiti in fasi di riduzione.

108.

Nel modello 9.1.1 è segnalato solo l’importo nominale dell’impegno se lo strumento di debito comprende sia uno strumento in bilancio che una componente fuori bilancio. Se il soggetto segnalante non è in grado di separare le perdite attese su crediti sulla componente in bilancio da quelle sulla componente fuori bilancio, le perdite attese su crediti sull’impegno sono segnalate insieme alle riduzioni di valore accumulate sulla componente in bilancio. Se la somma delle perdite attese su crediti supera il valore contabile lordo dello strumento di debito, il saldo delle perdite attese su crediti è segnalato come accantonamento nella fase di riduzione di valore appropriata del modello 9.1.1 (IFRS 9, paragrafo 5.5.20 e IFRS 7, paragrafo B8E).

109.

La garanzia finanziaria o l’impegno all’erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato valutati in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera d), e per i quali il fondo a copertura perdite è determinato in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.5, sono segnalati nella fase di riduzione di valore appropriata.

110.

Se gli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni sono valutati al fair value (valore equo) secondo l’IFRS 9, gli enti segnalano in apposite colonne del modello 9.1.1 l’importo nominale e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di tali garanzie finanziarie e impegni. Le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito” sono segnalate applicando i criteri di cui al punto 69 della presente parte.

111.

L’importo nominale e gli accantonamenti di altri impegni o garanzie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37 o dell’IFRS 4 sono segnalati in apposite colonne.

112.

Gli enti soggetti ai GAAP nazionali basati sulla BAD segnalano nel modello 9.1 l’importo nominale degli impegni e garanzie finanziarie di cui ai punti 102 e 103, nonché l’ammontare degli accantonamenti che devono essere detenuti per dette esposizioni fuori bilancio.

113.

Gli “Impegni all’erogazione di finanziamenti” sono impegni irrevocabili a fornire credito a termini e condizioni prestabiliti, ad eccezione di quelli che sono derivati, perché possono essere regolati al netto in disponibilità liquide oppure mediante consegna o emissione di un altro strumento finanziario. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come “Impegni all’erogazione di finanziamenti”:

a)

“Depositi forward”;

b)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” a termini e condizioni prestabiliti.

114.

Le “Garanzie finanziarie” sono contratti che impongono all’emittente di effettuare pagamenti specifici per rimborsare al possessore una perdita dovuta alla mancata esecuzione di un pagamento, se dovuto, da parte di un determinato debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito, comprese le garanzie prestate per altre garanzie finanziarie. Ai sensi degli IFRS questi contratti sono conformi alla definizione di contratto di garanzia finanziaria di cui all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), e all’IFRS 4, appendice A. I seguenti elementi dell’allegato I del CRR sono classificati come “Garanzie finanziarie”:

a)

“Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito”;

b)

“Derivati su crediti”: corrisponde alla definizione di garanzia finanziaria;

c)

“Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito”.

115.

“Altri impegni” comprende i seguenti elementi dell’allegato I del CRR:

a)

“Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti”;

b)

“Crediti documentari accordati o confermati”;

c)

“Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio”;

d)

“Crediti documentari nei quali la merce ha funzione di garanzia e altre operazioni autoliquidantisi”;

e)

“Garanzie e cauzioni” (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione) e “Garanzie che non assumono la forma di sostituti del credito”;

f)

“Fideiussioni a garanzia di spedizioni (shipping guarantees), obbligazioni doganali e fiscali (customs and tax bonds)”;

g)

“Agevolazioni per l’emissione di effetti (NIF) e di credito rinnovabile (RUF)”;

h)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni a “prestare” o fornire “aperture per accettazione” se i termini e le condizioni non sono prestabiliti;

i)

“Aperture di credito non utilizzate” comprendenti impegni ad “acquistare titoli” o “fornire garanzie”;

j)

“Aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione”;

k)

“Altri elementi fuori bilancio” di cui all’allegato I del CRR.

116.

Ai sensi degli IFRS i seguenti elementi sono iscritti a bilancio e, quindi, non sono segnalati come esposizioni fuori bilancio:

a)

i “Derivati su crediti” che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie sono considerati “Derivati” ai sensi dell’IFRS 9;

b)

le “Accettazioni” sono obbligazioni assunte da un ente di pagare alla scadenza il valore nominale di una cambiale; poiché le cambiali sono utilizzate di solito nella vendita di merci, le accettazioni sono classificate in bilancio come “Crediti commerciali”;

c)

le “Girate su effetti” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;

d)

le “Cessioni pro solvendo” che non soddisfano i criteri di eliminazione contabile di cui all’IFRS 9;

e)

le “Attività acquistate con accordi di acquisto a termine a titolo definitivo” sono “derivati” ai sensi dell’IFRS 9;

f)

le “Operazioni di vendita di attività con patto di riacquisto ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE”. Questi contratti, nei quali il cessionario ha la facoltà, ma non l’obbligo, di restituire le attività a un prezzo concordato in anticipo a una data determinata (o da determinarsi), corrispondono alla definizione di derivati di cui all’Appendice A dell’IFRS 9.

117.

La voce “di cui: in stato di default” include l’importo nominale degli impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni dati considerati in stato di default ai sensi dei punti da 213 a 239 della presente parte.

118.

Per le garanzie finanziarie, gli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni dati, l’“Importo nominale” è l’importo che rappresenta al meglio l’esposizione massima dell’ente al rischio di credito senza tener conto delle garanzie reali possedute o di altri supporti del credito. In particolare, per le garanzie finanziarie date l’importo nominale è l’importo massimo che l’entità dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti, l’importo nominale è l’importo non utilizzato che l’ente si è impegnato a prestare. Gli importi nominali sono i valori di esposizione senza l’applicazione dei fattori di conversione e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

119.

Nel modello 9.2, per gli impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti l’importo nominale è l’importo totale non utilizzato che la controparte si è impegnata a prestare all’ente. Per gli altri impegni ricevuti, l’importo nominale è l’importo totale impegnato dall’altra parte dell’operazione. Nelle garanzie finanziarie ricevute l’“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” è l’importo massimo che la controparte dovrebbe pagare in caso di escussione della garanzia. Se una garanzia finanziaria ricevuta è stata emessa da più di un garante, l’importo garantito è segnalato una sola volta in questo modello ed è attribuito al garante più pertinente per l’attenuazione del rischio di credito.

10.   DERIVATI E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA (10 E 11)

120.

Ai fini dei modelli 10 e 11, i derivati sono considerati o derivati di copertura se sono impiegati in una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità ai sensi degli IFRS o dei GAAP nazionali applicabili a norma della BAD, o posseduti per negoziazione negli altri casi.

121.

Il valore contabile e l’importo nozionale dei derivati posseduti per negoziazione, comprese le coperture economiche, e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura sono segnalati nei modelli 10 e 11 disaggregati per tipo di rischio sottostante, tipo di mercato e tipo di prodotto. Gli enti segnalano i derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura anche disaggregati per tipo di copertura. I dati relativi agli strumenti di copertura non derivati sono segnalati separatamente, ripartiti per tipo di copertura.

122.

Ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD, tutti i derivati sono segnalati in questi modelli indipendentemente dal fatto che siano o no rilevati in bilancio ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali.

123.

La ripartizione del valore contabile, del fair value (valore equo) e dell’importo nozionale dei derivati per negoziazione e di copertura in base ai portafogli contabili e ai tipi di copertura è attuata tenendo in considerazione i portafogli contabili e i tipi di copertura applicabili negli IFRS o nei GAAP nazionali a norma della BAD, a seconda del quadro che si applica al soggetto segnalante.

124.

I derivati di negoziazione e i derivati di copertura che, secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, sono valutati al costo o al LOCOM sono indicati separatamente.

125.

Il modello 11 comprende strumenti di copertura ed elementi coperti a prescindere dal principio contabile utilizzato per rilevare una relazione di copertura che soddisfa i criteri di ammissibilità, anche se questa relazione riguarda una posizione netta. Se l’ente ha scelto di continuare ad applicare lo IAS 39 per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (IFRS 9, paragrafo 7.2.21), i riferimenti e i nomi per i tipi di copertura e i portafogli contabili vanno letti come i riferimenti e i nomi pertinenti nello IAS 39, paragrafo 9: “Attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” si riferisce a “Attività disponibili per la vendita”, mentre “Attività al costo ammortizzato” riunisce “Posseduti fino a scadenza” e “Finanziamenti e crediti”.

126.

I derivati inclusi in strumenti ibridi che sono stati separati dal contratto primario sono segnalati nei modelli 10 e 11 a seconda della natura del derivato. L’importo del contratto primario non è incluso nei modelli. Il valore del contratto primario non è incluso nei modelli; tuttavia, se lo strumento ibrido è valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il contratto è segnalato nella sua interezza e i derivati incorporati non sono segnalati nei modelli 10 e 11.

127.

Gli impegni considerati derivati (IFRS 9, paragrafo 2.3, lettera b)] e i derivati su crediti che non soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati nel modello 10 e nel modello 11 secondo le stesse suddivisioni degli altri strumenti derivati, ma non sono segnalati nel modello 9.

128.

Il valore contabile delle attività finanziarie non derivate o delle passività finanziarie non derivate che sono rilevate come strumento di copertura in applicazione degli IFRS o dei GAAP nazionali pertinenti a norma della BAD è segnalato separatamente nel modello 11.3.

10.1.   Classificazione dei derivati per tipo di rischio

129.

Tutti i derivati sono classificati in una delle seguenti categorie di rischio:

a)

tasso di interesse: i derivati su tassi di interesse sono contratti relativi a uno strumento finanziario che genera interessi i cui flussi di cassa sono determinati da tassi di interesse di riferimento o da un altro contratto basato su tassi di interesse, come un’opzione su un contratto future per l’acquisto di titoli di Stato. Questa categoria è limitata alle operazioni nelle quali tutte le componenti sono esposte al tasso di interesse di un’unica valuta. Sono perciò esclusi i contratti che comportano il cambio di una o più valute estere, come i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute e le opzioni su valute, nonché altri contratti la cui caratteristica di rischio predominante è il rischio di cambio, che devono essere segnalati come contratti di cambio. L’unica eccezione si presenta quando i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse, nel qual caso sono segnalati nelle apposite righe riservate a questi tipi di coperture. I contratti su tassi di interesse includono i contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement, i contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta, i contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future, le opzioni su tassi di interesse (tra cui cap, floor, collar e corridor), swap su tassi di interesse e warrant su tassi di interesse;

b)

azioni: i derivati su azioni sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di una determinata azione o da un indice di prezzi di azioni;

c)

cambi e oro: questi derivati includono contratti riguardanti i tassi di cambio di valute nel mercato a termine e l’esposizione all’oro. Coprono, quindi, operazioni in cambi a termine secco (outright forward), swap su tassi di cambio, swap su valute (compresi swap su tassi di interesse in differenti valute), contratti a termine su valute del tipo future, opzioni su valute, swap su valute e warrant su valute. I derivati su tassi di cambio includono tutti i contratti che comportano un’esposizione a più di una valuta, sia in tassi di cambio che in tassi di interesse, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse. I contratti sull’oro includono tutti i contratti che comportano un’esposizione all’oro;

d)

credito: i derivati su crediti sono contratti nei quali il pagamento è collegato principalmente a una determinata misura del merito di credito di un particolare credito di riferimento e che non corrispondono alla definizione di garanzie finanziarie (IFRS 9, paragrafo 4.2.1, lettera c)]. I contratti prevedono specificamente uno scambio di pagamenti nel quale almeno una delle due componenti dipende dalla performance del credito di riferimento. I pagamenti possono essere attivati da una serie di eventi, tra cui l’insorgere di uno stato di default, il declassamento del rating o un cambio concordato del differenziale creditizio dell’attività di riferimento. I derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzia finanziaria di cui al punto 114 della presente parte del presente allegato sono segnalati solo nel modello 9;

e)

merci: questi derivati sono contratti nei quali il rendimento o una parte del rendimento dipende dal prezzo di un bene o da un indice di prezzi di un bene, quali un metallo prezioso (diverso dall’oro), petrolio, legname o prodotti agricoli;

f)

altro: questi derivati sono tutti gli altri contratti derivati che non comportano l’esposizione a cambi, tassi di interesse, azioni, merci o rischio di credito; sono, ad esempio, i derivati sul clima e i derivati assicurativi.

130.

Se il derivato è influenzato da più di un tipo di rischio sottostante, lo strumento è attribuito al tipo di rischio più sensibile. Nei derivati multiesposizione, in caso di incertezza le operazioni devono essere attribuite in base al seguente ordine di precedenza:

a)

merci: in questa categoria sono segnalate tutte le operazioni su derivati che comportano l’esposizione a una merce o un indice di merci, con o senza esposizione congiunta a merci e ogni altra categoria di rischio che può includere cambi, tassi di interesse o azioni;

b)

azioni: in questa categoria sono segnalate, ad eccezione dei contratti con esposizione congiunta a merci e azioni, che devono essere segnalati come merci, tutte le operazioni su derivati collegate alla performance di azioni o indici di azioni. Questa categoria include anche le operazioni su azioni con esposizione a cambi o tassi di interesse;

c)

cambi e oro: questa categoria include tutte le operazioni con derivati (ad eccezione di quelle già segnalate nelle categorie delle merci o delle azioni) con esposizione a più di una valuta, sia che riguardino strumenti finanziari che generano interessi, sia che riguardino tassi di cambio, tranne nei casi in cui i contratti swap su tassi di interesse in differenti valute sono utilizzati come parte di una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse.

10.2.   Importi da segnalare per i derivati

131.

Ai sensi degli IFRS il “Valore contabile” per tutti i derivati (per copertura o per negoziazione) è il fair value (valore equo). I derivati con un fair value (valore equo) positivo (superiore a zero) sono “Attività finanziarie”; i derivati con un fair value (valore equo) negativo (inferiore a zero) sono “Passività finanziarie”. Il “Valore contabile” è segnalato separatamente per i derivati con fair value (valore equo) positivo (“Attività finanziarie”) e per i derivati con fair value (valore equo) negativo (“Passività finanziarie”). Alla data della rilevazione iniziale un derivato viene classificato come “Attività finanziaria” o come “Passività finanziaria” a seconda del suo fair value (valore equo) iniziale. Dopo la rilevazione iniziale, a seconda che il fair value (valore equo) di un derivato aumenti o diminuisca, i termini di cambio possono variare in senso favorevole all’ente (e allora il derivato viene classificato come “Attività finanziaria”) o in senso sfavorevole (il derivato viene classificato come “Passività finanziaria”). Il valore contabile dei derivati di copertura è il loro intero fair value (valore equo) comprendente, se del caso, le componenti di tale fair value (valore equo) che non sono state designate come strumenti di copertura.

132.

Oltre ai valori contabili definiti al punto 27 della parte 1 del presente allegato, gli enti segnalanti segnalano i valori di fair value (valore equo) in base ai GAAP nazionali basati sulla BAD per tutti gli strumenti derivati, sia che debbano essere iscritti in bilancio, sia che debbano essere iscritti fuori bilancio ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD.

133.

L’“Importo nozionale” è il valore nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento, a prescindere dal fatto che generino esposizioni su derivati iscritte in bilancio. In particolare, nel determinare l’importo nozionale si deve tener conto di quanto segue:

a)

nei contratti in cui gli importi nozionali o nominali del capitale sono variabili, la base di segnalazione è costituita dagli importi nozionali o nominali del capitale alla data di riferimento;

b)

il valore dell’importo nozionale da segnalare per un contratto derivato con una componente moltiplicatrice è l’importo nozionale effettivo del contratto o il valore alla pari;

c)

swap: l’importo nozionale di uno swap è l’importo del capitale sottostante su cui si basa lo scambio di interessi, valute o altri ricavi o costi;

d)

contratti collegati ad azioni e merci: l’importo nozionale da segnalare per un contratto collegato ad azioni o merci è la quantità della merce o del prodotto azionario per la quale è stato concluso un contratto di acquisto o di vendita moltiplicata per il prezzo unitario previsto dal contratto. L’importo nozionale da segnalare per i contratti collegati a merci con scambi multipli di capitale è il valore del contratto moltiplicato per il numero degli scambi di capitale rimanenti nel contratto;

e)

derivati su crediti: il valore del contratto da segnalare per i derivati su crediti è il valore nominale del credito di riferimento pertinente;

f)

le opzioni digitali hanno un pagamento predefinito che può essere un importo monetario oppure un numero di contratti di un sottostante. L’importo nozionale delle opzioni digitali è o l’importo monetario predefinito o il fair value (valore equo) del sottostante alla data di riferimento.

134.

La colonna “Importo nozionale” dei derivati include, per ciascuna voce, la somma degli importi nozionali di tutti i contratti nei quali l’ente è controparte, a prescindere dal fatto che i derivati siano considerati attività oppure passività sotto il profilo del bilancio o che non siano iscritti nel bilancio. Tutti gli importi nozionali sono segnalati indipendentemente dal fatto che il fair value (valore equo) dei derivati sia positivo, negativo o uguale a zero. Non è consentito compensare tra i diversi importi nozionali.

135.

L’“Importo nozionale” è segnalato come “Totale” e “di cui: venduto” per le seguenti voci: “Opzioni OTC”, “Opzioni mercato organizzato”, “Credito”, “Merci” e “Altri”. La voce “di cui: venduto” include gli importi nozionali (prezzo base) dei contratti nei quali le controparti (titolari dell’opzione) dell’ente (emittente) hanno il diritto di esercitare l’opzione, nonché, nelle voci correlate ai derivati sul rischio di credito, gli importi nozionali dei contratti nei quali l’ente (venditore della protezione) ha venduto (fornisce) protezione alle controparti (acquirenti della protezione).

136.

L’allocazione di un’operazione alla voce “OTC” o “Mercato organizzato” si basa sulla natura del mercato in cui l’operazione ha luogo e non sull’esistenza o meno di un obbligo di compensazione per tale operazione. Un “Mercato organizzato” è un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del CRR. Pertanto, nel caso in cui stipuli un contratto derivato in un mercato OTC in cui la compensazione centrale è obbligatoria, il soggetto segnalante classifica tale derivato come “OTC” e non come “Mercato organizzato”.

10.3.   Derivati classificati come “Coperture economiche”

137.

I derivati che sono posseduti a fini di copertura ma che non soddisfano i criteri per essere effettivi strumenti di copertura ai sensi dell’IFRS 9, ai sensi dello IAS 39 se quest’ultimo si applica ai fini della contabilizzazione delle operazioni di copertura o ai sensi della disciplina contabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD, sono segnalati nel modello 10 come “Coperture economiche”. Ciò si applica anche a tutti i seguenti casi:

a)

derivati che coprono strumenti di capitale non quotati il cui costo può rappresentare una stima adeguata del fair value (valore equo);

b)

derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7;

c)

derivati classificati come “Posseduti per negoziazione” in conformità all’IFRS 9, appendice A, o come attività di negoziazione conformemente ai GAAP nazionali basati sulla BAD, ma che non fanno parte del portafoglio di negoziazione, così come definito nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del CRR.

138.

La voce “Coperture economiche” non include i derivati per operazioni per conto proprio.

139.

I derivati che corrispondono alla definizione di “Coperture economiche” sono segnalati separatamente per ciascun tipo di rischio nel modello 10.

140.

I derivati su crediti utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario, o di parte di esso, che è rilevato come valutato al fair value (valore equo) nell’utile (perdita) di esercizio al momento della rilevazione iniziale o successivamente ad essa, o mentre non è iscritto, in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7, sono segnalati in un’apposita riga del modello 10 in rischio di credito. Le altre coperture economiche del rischio di credito per le quali il soggetto segnalante non applica il paragrafo 6.7 dell’IFRS 9 sono segnalate separatamente.

10.4.   Disaggregazione dei derivati per settore della controparte

141.

Il valore contabile e l’importo nozionale totale dei derivati posseduti per negoziazione e dei derivati posseduti per contabilizzazione delle operazioni di copertura negoziati sul mercato OTC vengono segnalati per controparte applicando le seguenti categorie:

a)

“Enti creditizi”,

b)

“Altre società finanziarie” e

c)

“Controparti restanti”, che comprende tutte le altre controparti.

142.

Tutti i derivati OTC, a prescindere dal tipo di rischio al quale sono correlati, vengono disaggregati in base alle controparti elencate.

10.5.   Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali (11.2)

143.

Se i GAAP nazionali a norma della BAD impongono l’allocazione dei derivati di copertura in categorie di coperture, i derivati di copertura sono segnalati separatamente per ciascuna delle categorie applicabili: “coperture di fair value”, “coperture di flussi di cassa”, “coperture al prezzo di costo”, “coperture di investimenti netti in gestioni estere”, “coperture di fair value (valore equo) di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” e “coperture di flussi finanziari di portafoglio dal rischio di tasso di interesse”.

144.

Ove applicabile secondo i GAAP nazionali basati sulla BAD, per “coperture di prezzo di costo” si intende una categoria di copertura in cui il derivato di copertura è in genere valutato al costo.

10.6.   Importo da segnalare per gli strumenti di copertura non derivati (11.3 e 11.3.1)

145.

Per gli strumenti di copertura non derivati l’importo da segnalare è il loro valore contabile secondo le norme di misurazione applicabili per i portafogli contabili ai quali gli strumenti appartengono contenute negli IFRS o nei GAAP basati sulla BAD. Per gli strumenti di copertura non derivati non va segnalato alcun “importo nozionale”.

10.7.   Elementi coperti in coperture di fair value (valore equo) (11.4)

146.

Il valore contabile degli elementi coperti in una copertura di fair value (valore equo) rilevato nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria è disaggregato per portafoglio contabile e per tipo di rischio coperto per le attività finanziarie coperte e le passività finanziarie coperte. Uno strumento finanziario coperto da più di un rischio è segnalato nel tipo di rischio in cui è segnalato lo strumento di copertura, in conformità al punto 129.

147.

Le “Microcoperture” sono coperture diverse dalla copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse in conformità allo IAS 39.89 A. Le microcoperture comprendono le coperture di posizioni nette pari a zero definite in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.6.6.

148.

Le “Rettifiche delle coperture sulle microcoperture” includono tutte le rettifiche delle coperture per tutte le microcoperture quali definite al punto 147.

149.

Le “Rettifiche delle coperture incluse nel valore contabile di attività/passività” sono l’importo accumulato degli utili e delle perdite sugli elementi coperti che hanno rettificato il valore contabile di tali elementi e sono stati rilevati nell’utile (perdita). Le rettifiche delle coperture degli elementi coperti che sono patrimonio netto valutato al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo sono segnalate nel modello 1.3. Le rettifiche delle coperture per impegni irrevocabili non rilevati o una loro componente non sono segnalate.

150.

Le “Rettifiche residue per microcoperture cessate comprese le coperture delle posizioni nette” includono quelle rettifiche delle coperture che, a seguito della cessazione del rapporto di copertura e della fine della rettifica di elementi coperti per gli utili e le perdite di copertura, devono ancora essere ammortizzate rispetto agli utili (alle perdite) tramite un tasso di interesse effettivo ricalcolato per gli elementi coperti valutati al costo ammortizzato, o all’importo che rappresenta l’utile o la perdita di copertura cumulato rilevato precedentemente per le attività coperte valutate al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo.

151.

Se un gruppo di attività o di passività finanziarie, compreso un gruppo di attività o di passività finanziarie che costituiscono una posizione netta, è ammissibile come elemento coperto, le attività e le passività finanziarie che costituiscono tale gruppo sono segnalate al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti all’interno del gruppo, in “Attività o passività incluse nella copertura di una posizione netta (prima del netting)”.

152.

Gli “Elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse” includono attività e passività finanziarie comprese in una copertura di fair value (valore equo) dell’esposizione al tasso di interesse di un portafoglio di attività o di passività finanziarie. Questi strumenti finanziari sono segnalati al valore contabile su base lorda, prima del netting tra strumenti nel portafoglio.

11.   MOVIMENTI RIGUARDANTI SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI PER PERDITE SU CREDITI (12)

11.1.   Movimenti riguardanti svalutazioni per perdite su crediti e riduzioni di valore degli strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD (12.0)

153.

Il modello 12.0 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate secondo metodi basati sul costo e per attività finanziarie con altri metodi di misurazione o valutate al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono che tali attività siano soggette a riduzione di valore. Le rettifiche di valore su attività valutate al minore tra il costo e il valore di mercato non sono segnalate nel modello 12.0.

154.

Vengono segnalati gli “Aumenti dovuti a importi accantonati per perdite stimate su crediti nell’esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta la rilevazione di spese nette; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione gli aumenti della riduzione di valore nell’esercizio superano le diminuzioni. Vengono segnalate le “Diminuzioni dovute a importi stornati per perdite stimate su crediti nell’esercizio” quando per la principale categoria di attività o controparte la stima della riduzione di valore nell’esercizio comporta la rilevazione di ricavi netti; ciò significa che per la categoria o la controparte in questione le diminuzioni della riduzione di valore nell’esercizio superano gli aumenti.

155.

Le variazioni degli importi delle svalutazioni dovuti per il rimborso e le dismissioni di attività finanziarie sono segnalate in “Altre rettifiche”. Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74.

11.2.   Movimenti riguardanti svalutazioni e accantonamenti per perdite su crediti ai sensi degli IFRS (12.1)

156.

Il modello 12.1 contiene una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura dell’accantonamento per attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e al fair value (valore equo) nelle altre componenti di conto economico complessivo, secondo una ripartizione per fasi di riduzione di valore, per strumento e per controparte.

157.

Gli accantonamenti per esposizioni fuori bilancio che sono soggetti alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 sono segnalati per fasi di riduzione di valore. La riduzione di valore degli impegni all’erogazione di finanziamenti è segnalata solo come accantonamenti qualora non sia considerata congiuntamente alla riduzione di valore delle attività in bilancio in conformità dell’IFRS 9, paragrafo 7.B8E, e del punto 108 della presente parte. I movimenti degli accantonamenti per impegni e garanzie finanziarie valutati secondo le disposizioni dello IAS 37 e le garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 sono segnalati non in questo modello ma nel modello 43. Le variazioni del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito di impegni e garanzie finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9 sono segnalate non in questo modello ma alla voce “Utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto”, in conformità del punto 50 della presente parte.

158.

Le voci “di cui: svalutazioni misurate collettivamente” e “di cui: svalutazioni misurate individualmente” includono i movimenti dell’importo cumulativo della riduzione di valore relativa alle attività finanziarie che sono state misurate su base collettiva o individuale.

159.

Gli “Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione” includono l’importo degli aumenti delle perdite attese contabilizzate nella rilevazione iniziale delle attività finanziarie create o acquisite. Questo aumento delle svalutazioni è segnalato alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla creazione o all’acquisizione di tali attività finanziarie. Gli aumenti o le diminuzioni delle perdite attese su tali attività finanziarie dopo la loro rilevazione iniziale sono indicati nelle altre colonne. Le attività create o acquisite includono le attività risultanti dall’utilizzo di impegni fuori bilancio.

160.

Le “Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile” includono l’importo delle variazioni delle svalutazioni per attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente nell’esercizio di riferimento per motivi diversi dalla cancellazione, che comprendono i trasferimenti a terzi o la scadenza dei diritti contrattuali a causa del rimborso integrale, della dismissione di tali attività finanziarie o del loro trasferimento ad un altro portafoglio contabile. La variazione della svalutazione è rilevata in questa colonna alla prima data di riferimento per le segnalazioni successiva al rimborso, alla dismissione o al trasferimento. Per le esposizioni fuori bilancio questa voce comprende anche le diminuzioni della riduzione di valore dovute alla trasformazione di un elemento fuori bilancio in un’attività in bilancio.

161.

Le “Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)” includono l’importo netto delle variazioni delle perdite attese alla fine dell’esercizio di riferimento a causa di un aumento o una diminuzione del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale, indipendentemente dal fatto che tali variazioni abbiano comportato il trasferimento dell’attività finanziaria a un’altra fase. Sono segnalati in questa colonna gli effetti su tale svalutazione dovuti all’aumento o alla diminuzione dell’importo delle attività finanziarie in conseguenza degli interessi attivi maturati e pagati. Questa voce comprende anche gli effetti del passare del tempo sulle perdite attese calcolate in conformità all’IFRS 9, paragrafo 5.4.1, lettere a) e b). Anche le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici sono segnalate in questa colonna. Le variazioni delle perdite attese dovute al rimborso parziale delle esposizioni mediante rate sono segnalate in questa colonna, ad eccezione dell’ultima quota, che è segnalata nella colonna “Diminuzioni dovute all’eliminazione contabile”.

162.

Tutte le variazioni delle perdite attese su crediti relative a esposizioni rotative sono segnalate in “Variazioni dovute ad una variazione del rischio di credito (al netto)”, tranne per le variazioni relative a cancellazioni e ad aggiornamenti della metodologia seguita dall’ente per stimare le perdite su crediti. Le esposizioni rotative sono quelle esposizioni per le quali è consentita la fluttuazione dei saldi in essere dei clienti sulla base della decisione di questi ultimi di prendere a prestito e di rimborsare entro il limite stabilito dall’ente.

163.

Le “Variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia di stima dell’ente (al netto)” includono le variazioni dovute all’aggiornamento della metodologia seguita dall’ente per la stima delle perdite attese a causa di modifiche ai modelli esistenti o della creazione di nuovi modelli utilizzati per stimare la riduzione di valore. Gli aggiornamenti metodologici includono anche gli effetti dell’adozione di nuove norme. Le modifiche della metodologia che determinano la variazione della fase di riduzione di valore di un’attività sono valutate in relazione ad un cambiamento complessivo di modello. Le variazioni delle stime dovute ad aggiornamenti o alla revisione dei parametri di rischio e le variazioni dei dati economici prospettici non sono segnalate in questa colonna.

164.

La segnalazione delle variazioni delle perdite attese relative alle attività modificate (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A) dipende dalle caratteristiche della modifica, secondo le seguenti modalità:

a)

se la modifica comporta l’eliminazione contabile parziale o totale di un’attività a causa di una cancellazione, quale definita al punto 74, l’effetto di tale cancellazione sulle perdite attese è segnalato nel campo “Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni”, e qualsiasi altro effetto dovuto a variazioni delle perdite attese su crediti è segnalato nelle altre colonne corrispondenti;

b)

se la modifica comporta la completa eliminazione contabile di un’attività per motivi diversi dalla cancellazione, quale definita al punto 74, e la sua sostituzione con una nuova attività, l’effetto della modifica sulle perdite attese su crediti è segnalato in “Variazioni dovute a eliminazione contabile” per le variazioni dovute all’attività eliminata contabilmente, e in “Aumenti dovuti all’emissione e all’acquisizione” per le variazioni dovute all’attività modificata di nuova rilevazione. L’eliminazione contabile per motivi diversi dalla cancellazione include l’eliminazione nel caso in cui le condizioni dell’attività modificata siano state oggetto di variazioni sostanziali;

c)

se la modifica non determina l’eliminazione contabile totale o parziale dell’attività modificata, i suoi effetti sulle perdite attese sono segnalati in “Variazioni dovute a modifiche senza eliminazione contabile”.

165.

Le cancellazioni sono segnalate a norma dei punti da 72 a 74 della presente parte del presente allegato e conformemente alle seguenti disposizioni:

a)

se lo strumento di debito è eliminato contabilmente, in tutto o in parte, a causa dell’assenza di una ragionevole aspettativa di recupero, la diminuzione del fondo a copertura perdite segnalata e dovuta agli importi cancellati è indicata alla voce “Riduzione dell’accantonamento dovuta a cancellazioni”;

b)

gli “Importi cancellati direttamente a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio” sono gli importi delle attività finanziarie cancellati durante l’esercizio di riferimento che superano gli accantonamenti della rispettiva attività finanziaria alla data di eliminazione contabile. Essi includono tutti gli importi cancellati durante l’esercizio di riferimento e non soltanto quelli che sono ancora oggetto di esecuzione forzata;

166.

le “Altre rettifiche” includono gli importi non segnalati nelle colonne precedenti, comprese le rettifiche delle perdite attese per le differenze di cambio ove ciò sia coerente con la comunicazione degli effetti del cambio nel modello 2.

166i.

Gli “Utili o perdite da eliminazione contabile di strumenti di debito” comprendono la differenza tra il valore contabile delle attività finanziarie misurato alla data dell’eliminazione contabile e il corrispettivo percepito.

11.3.   Trasferimenti tra fasi di riduzione di valore (presentazione su base lorda) (12.2)

167.

Per le attività finanziarie il valore contabile lordo e, per le esposizioni fuori bilancio soggette alle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9, l’importo nominale che è stato trasferito tra fasi di riduzione di valore durante l’esercizio di riferimento è segnalato nel modello 12.2.

168.

È segnalato solo il valore contabile lordo o l’importo nominale delle attività finanziarie o delle esposizioni fuori bilancio che si trovano in una diversa fase di riduzione di valore alla data di riferimento per le segnalazioni rispetto all’inizio dell’esercizio finanziario o alla loro rilevazione iniziale. Per le esposizioni in bilancio per le quali la riduzione di valore segnalata nel modello 12.1 include una componente fuori bilancio (IFRS 9, paragrafo 5.5.20, e IFRS 7, paragrafo B8E), è tenuta in considerazione la variazione di fase della componente in bilancio e fuori bilancio.

169.

Per la segnalazione dei trasferimenti effettuati nel corso dell’esercizio finanziario, le attività finanziarie o le esposizioni fuori bilancio che hanno cambiato più volte fase di riduzione di valore dall’inizio dell’esercizio finanziario o dalla loro rilevazione iniziale sono segnalate come trasferite dalla fase di riduzione di valore in cui si trovavano all’inizio dell’esercizio finanziario o alla rilevazione iniziale alla fase di riduzione di valore in cui sono incluse alla data di riferimento per le segnalazioni.

170.

Il valore contabile lordo o l’importo nominale da segnalare nel modello 12.2 è il valore contabile lordo o l’importo nominale alla data della segnalazione, indipendentemente dal fatto che tale importo fosse superiore o inferiore alla data del trasferimento.

12.   GARANZIE REALI E GARANZIE RICEVUTE (13)

12.1.   Disaggregazione delle garanzie reali e delle garanzie per prestiti e anticipazioni diversi da quelli posseduti per negoziazione (13.1)

171.

Le garanzie reali e le garanzie a copertura dei prestiti e delle anticipazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono segnalate per tipo di pegno: crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale e altri crediti garantiti da garanzia reale e da garanzie finanziarie ricevute. I prestiti e le anticipazioni sono disaggregati per controparte e per finalità.

172.

Nel modello 13.1 è segnalato l’ “Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato”. La somma degli importi della garanzia finanziaria e/o della garanzia reale indicati nelle relative colonne del modello 13.1 non supera il valore contabile del relativo prestito.

173.

Per segnalare prestiti e anticipazioni per tipo di pegno si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale”: quelli “Residenziali” includono i crediti garantiti da immobili residenziali, quelli “Non residenziali” includono i crediti garantiti da ipoteche su beni immobili non residenziali, compresi uffici e locali commerciali e altri tipi di beni immobili non residenziali. La determinazione del carattere residenziale o non residenziale dei beni immobili a titolo di garanzia reale è effettuata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 75, del CRR;

b)

“Altri crediti garantiti da garanzia reale”:

i)

“Contante, depositi (titoli di debito emessi)” includono a) depositi presso l’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito e b) titoli di debito emessi dall’ente segnalante che sono stati costituiti in garanzia reale per un prestito;

ii)

i “Beni mobili” includono il pegno di garanzie reali diverse da beni immobili e comprende autovetture, aerei, navi, apparecchiature industriali e meccaniche (macchinari, apparecchiature meccaniche e tecniche), scorte e merci (beni, prodotti finiti e semilavorati, materie prime) e altre forme di beni mobili;

iii)

i “Titoli di capitale e di debito” includono garanzie sotto forma di strumenti di capitale, comprese le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate, nonché sotto forma di titoli di debito emessi da terzi;

iv)

i “Prestiti rimanenti” includono i pegni di attività;

c)

le “Garanzie finanziarie ricevute” includono i contratti che, in conformità del punto 114 della presente parte del presente allegato, impongono all’emittente di effettuare pagamenti specificati per rimborsare all’ente una perdita da esso sostenuta a causa della mancata esecuzione, alla data pattuita, di un pagamento da parte di uno specifico debitore in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.

174.

Per i prestiti e le anticipazioni che hanno contemporaneamente diversi tipi di garanzie reali o di garanzie, l’“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è allocato in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore. Per i crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, tali beni immobili a titolo di garanzia reale sono sempre segnalati per primi, indipendentemente dalla loro qualità rispetto alle altre garanzie reali. Se l’“Importo massimo della garanzia reale o della garanzia che può essere considerato” è superiore al valore dei beni immobili a titolo di garanzia reale, il suo valore residuo è assegnato ad altri tipi di garanzie reali e di garanzie in base alla qualità, a partire dalla garanzia con la qualità migliore.

12.2.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (possedute alla data di riferimento) (13.2.1)

175.

Questo modello è utilizzato per segnalare informazioni relative alle garanzie reali ottenute tra inizio e fine esercizio e che sono ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono le attività che non sono state costituite in garanzie reali dal debitore, ma che sono state ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nel quadro di un procedimento giudiziario. I tipi di garanzie reali sono indicati al punto 173, a eccezione dei tipi di cui alla lettera (b), punto (i), del medesimo punto.

175i.

Per “Valore al momento della rilevazione iniziale” si intende il valore contabile lordo della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell’ente segnalante.

175ii.

Per “Variazioni negative accumulate” si intende la differenza, a livello di singola garanzia reale, tra il valore al momento della rilevazione iniziale della garanzia reale e il valore contabile alla data di riferimento per le segnalazioni, se la differenza è negativa.

12.3.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso accumulate (13.3.1)

176.

Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che sono ancora rilevate in bilancio alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute, sono segnalate nel modello 13.3.1. Sono incluse sia le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come “Immobili, impianti e macchinari”, sia le altre garanzie reali ottenute acquisendone il possesso. Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono le attività che non sono state costituite in garanzie reali dal debitore, ma che sono state ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nel quadro di un procedimento giudiziario.

13.   GERARCHIA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO): STRUMENTI FINANZIARI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) (14)

177.

Gli enti segnalano il valore degli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) secondo la gerarchia prevista dall’IFRS 13, paragrafo 72. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

178.

La “Variazione del fair value (valore equo) nell’esercizio” include gli utili o le perdite risultanti dalle rivalutazioni nell’esercizio degli strumenti che continuano ad esistere alla data della segnalazione effettuate ai sensi dell’IFRS 9, dell’IFRS 13 o dei GAAP nazionali, ove applicabili. Gli utili e le perdite sono segnalati analogamente alla rilevazione a prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, oppure, ove applicabile, a prospetto di conto economico complessivo, ossia al lordo delle imposte.

179.

La “Variazione accumulata del fair value (valore equo) al lordo delle imposte” include l’importo degli utili o delle perdite risultante dalle rivalutazioni degli strumenti accumulata dal momento del rilevamento iniziale fino alla data di riferimento.

14.   ELIMINAZIONE CONTABILE E PASSIVITÀ FINANZIARIE ASSOCIATE AD ATTIVITÀ FINANZIARIE TRASFERITE (15)

180.

Il modello 15 include le informazioni sulle attività finanziarie trasferite che in tutto o in parte non soddisfano le condizioni per l’eliminazione contabile, nonché sulle attività finanziarie integralmente eliminate contabilmente per le quali l’ente conserva i diritti inerenti al servizio.

181.

Le passività associate sono segnalate in base al portafoglio nel quale le correlate attività finanziarie trasferite sono state incluse nel lato delle attività, e non in base al portafoglio nel quale sono state incluse nel lato delle passività.

182.

La colonna “Importi eliminati contabilmente a fini di capitale” include il valore contabile delle attività finanziarie rilevate a fini contabili ma eliminate contabilmente a fini prudenziali, perché l’ente le tratta come posizioni verso la cartolarizzazione a fini di capitale, ai sensi degli articoli 109, 243 e 244 del CRR.

183.

I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) sono operazioni nelle quali l’ente riceve contanti in cambio di attività finanziarie vendute a un dato prezzo con l’impegno a riacquistare le stesse attività (o attività simili) a un prezzo fisso a una data futura specificata. Le operazioni che implicano il trasferimento temporaneo di oro a fronte di garanzia in contante sono considerate contratti di vendita con patto di riacquisto. Gli importi ricevuti dall’ente in cambio delle attività finanziarie trasferite a terzi (“acquirente temporaneo”) sono classificati tra i “Contratti di vendita con patto di riacquisto” laddove sussista un impegno, e non una semplice opzione, a effettuare l’operazione inversa. I contratti di vendita con patto di riacquisto comprendono anche operazioni simili, tra cui:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi in forma di prestito di titoli contro garanzia in contante;

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego (sell/buy back).

184.

I “Contratti di vendita con patto di riacquisto” (“repos”) e i “Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo” (“reverse repos”) comportano contante ricevuto o prestato dall’ente.

185.

In un’operazione di cartolarizzazione, se le attività finanziarie trasferite sono state eliminate contabilmente, gli enti dichiarano nel prospetto del conto economico gli utili (le perdite) generati dalla voce in questione corrispondenti ai “Portafogli contabili” nei quali le attività finanziarie erano inserite prima dell’eliminazione contabile.

15.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (16)

186.

Per determinate voci selezionate del prospetto del conto economico sono segnalate ulteriori disaggregazioni degli utili (o proventi) e delle perdite (o spese).

15.1.   Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte (16.1)

187.

Gli interessi attivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:

a)

interessi attivi su attività finanziarie e su altre attività;

b)

interessi attivi su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

188.

Gli interessi passivi sono disaggregati in base ad entrambi i seguenti criteri:

a)

interessi passivi su passività finanziarie e su altre passività;

b)

interessi passivi su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

189.

Gli interessi attivi su attività finanziarie e su passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi attivi su derivati posseduti per negoziazione, titoli di debito e prestiti e anticipazioni, nonché su depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo.

190.

Gli interessi passivi su passività finanziarie e su attività finanziarie con tasso di interesse effettivo negativo includono gli interessi passivi su derivati posseduti per negoziazione, depositi, titoli di debito emessi e altre passività finanziarie, nonché su titoli di debito e prestiti e anticipazioni con tasso di interesse effettivo negativo.

191.

Ai fini del modello 16.1, le posizioni corte sono considerate all’interno di altre passività finanziarie. Sono presi in considerazione tutti gli strumenti inclusi nei vari portafogli, tranne quelli inclusi nella voce “Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura” non utilizzati per coprire il rischio di tasso di interesse.

192.

I “Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse” comprendono gli interessi attivi e passivi su strumenti di copertura laddove gli elementi coperti generano interessi.

193.

Se è utilizzato il corso secco, gli interessi su derivati posseduti per negoziazione includono gli importi relativi ai derivati posseduti per negoziazione classificabili come “Coperture economiche” che vengono inclusi come interessi attivi e passivi per correggere i ricavi e i costi degli strumenti finanziari coperti sotto il profilo economico ma non sotto quello contabile. In tal caso gli interessi attivi su derivati in coperture economiche sono segnalati separatamente nell’ambito degli interessi attivi su derivati di negoziazione. Anche le commissioni ripartite nel tempo o i conguagli in relazione ai derivati su crediti valutati al fair value (valore equo) e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o parte di esso - designato al fair value (valore equo) in tale occasione, sono segnalati nell’ambito degli interessi su derivati posseduti per negoziazione.

194.

Ai sensi degli IFRS, “di cui: interessi attivi da attività finanziarie deteriorate” significa interessi attivi da attività finanziarie deteriorate, comprese le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Ai sensi dei GAAP nazionali a norma della BAD, sono inclusi gli interessi attivi sulle attività finanziarie deteriorate con un fondo specifico per la perdita di valore per il rischio di credito.

194i.

“Di cui: credito al consumo” e “di cui: mutui per l’acquisto di abitazioni” rispecchiano i ricavi e i costi sui prestiti e le anticipazioni descritti al punto 88 della presente parte.

194ii.

“Di cui: interessi da leasing” rispecchia rispettivamente gli interessi attivi del locatore sul credito da leasing (leasing finanziari) e gli interessi passivi del locatario sulla passività del leasing.

15.2.   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.2)

195.

Gli utili e le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività finanziarie e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento finanziario e di portafoglio contabile. Per ciascuna voce sono segnalati l’utile netto realizzato o la perdita derivante dall’operazione eliminata contabilmente. L’importo netto rappresenta la differenza tra gli utili realizzati e le perdite subite.

196.

Il modello 16.2 si applica ai sensi degli IFRS alle attività e alle passività finanziarie al costo ammortizzato e agli strumenti di debito valutati al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, il modello 16.2 si applica alle attività finanziarie valutate secondo un metodo basato sul costo, al fair value (valore equo) rilevato nel patrimonio netto e in base a metodi di misurazione come il minore tra il costo e il valore di mercato. Gli utili e le perdite su strumenti finanziari classificati come posseduti per negoziazione ai sensi dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD non sono segnalati in questo modello a prescindere dalle regole di valutazione applicabili a detti strumenti.

15.3.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per strumento (16.3)

197.

Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati per tipo di strumento; ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

198.

Gli utili e le perdite derivanti da operazioni in valuta sul mercato a pronti, escluse le operazioni di cambio di banconote e monete in valuta estera, sono inclusi come utili e perdite da negoziazione. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni su metalli preziosi o dalla loro eliminazione contabile e rivalutazione non sono inclusi negli utili e nelle perdite da negoziazione ma in “Altri ricavi operativi” o in “Altri costi operativi”, in conformità al punto 316 della presente parte.

199.

La voce “di cui: coperture economiche con l’uso dell’opzione del fair value (valore equo)” comprende solo gli utili e le perdite da derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e utilizzati per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7. Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello del fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel portafoglio dei posseduti per negoziazione (IFRS 9, paragrafo 5.6.2) sono segnalati in “di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato”.

15.4.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione e attività finanziarie per negoziazione e passività finanziarie per negoziazione per rischio (16.4)

200.

Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie possedute per negoziazione sono disaggregati anche per tipo di rischio. Ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) del rischio sottostante (tasso di interesse, patrimonio netto, cambio, crediti, merci e altro) associato all’esposizione, compresi i relativi derivati. Gli utili e le perdite derivanti da differenze di cambio sono inclusi nella voce in cui è incluso il resto degli utili e delle perdite derivanti dallo strumento convertito. Gli utili e le perdite derivanti da attività finanziarie e passività finanziarie diverse dai derivati sono inclusi nelle categorie di rischio come segue:

a)

tasso d’interesse: è inclusa la negoziazione di prestiti e anticipazioni, di depositi e di titoli di debito (posseduti o emessi);

b)

patrimonio netto: è inclusa la negoziazione di azioni, di quote di OICVM e di altri strumenti rappresentativi di capitale;

c)

operazioni sui cambi: sono incluse esclusivamente le operazioni sui cambi;

d)

rischio di credito: è inclusa la negoziazione di credit linked note;

e)

merci: questa voce include soltanto i derivati, perché gli utili e le perdite da merci possedute per negoziazione devono essere segnalati negli “Altri ricavi operativi” o negli “Altri costi operativi” in conformità al punto 316 della presente parte;

f)

altro: è inclusa la negoziazione di strumenti finanziari non classificabili in altre disaggregazioni.

15.5.   Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.4.1)

201.

Gli utili e le perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Ciascuna voce di disaggregazione è l’importo netto realizzato e non realizzato (utili meno perdite) dello strumento finanziario.

202.

Gli utili o le perdite derivanti della riclassificazione di attività finanziarie spostate dal portafoglio contabile del costo ammortizzato a quello delle attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 9, paragrafo 5.6.2) sono segnalati in “di cui: utili e perdite dovuti alla riclassificazione delle attività al costo ammortizzato”.

15.6.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per strumento (16.5)

203.

Gli utili e le perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono disaggregati per tipo di strumento. Gli enti segnalano gli utili (o le perdite) netti realizzati e non realizzati nonché l’importo della variazione del fair value (valore equo) delle passività finanziarie verificatasi nell’esercizio a causa di variazioni del rischio di credito (rischio di credito proprio del debitore o dell’emittente) se il rischio di credito proprio non è segnalato nelle altre componenti di conto economico complessivo.

204.

Se un derivato su crediti valutato al fair value (valore equo) è utilizzato per gestire il rischio di credito di uno strumento finanziario - o di parte di esso - che è designato al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in tale occasione, gli utili o le perdite dello strumento finanziario al momento di tale designazione sono segnalati in “di cui: utili o (-) perdite al momento della designazione delle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto”. I successivi profitti e perdite al fair value (valore equo) su questi strumenti finanziari sono riportati in “di cui: utili o (-) perdite dopo la designazione sulle attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a fini di copertura, al netto”.

15.7.   Utili o perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura (16.6)

205.

Tutti gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, esclusi gli interessi attivi o passivi se è utilizzato il corso secco, sono disaggregati per tipo di contabilizzazione delle operazioni di copertura: copertura di fair value (valore equo), copertura di flusso finanziario e copertura di un investimento netto in una gestione estera. Gli utili e le perdite derivanti dalla copertura di fair value (valore equo) sono disaggregati per lo strumento di copertura e per l’elemento coperto. Gli utili e le perdite sugli strumenti di copertura non comprendono gli utili e le perdite relativi a elementi degli strumenti di copertura che non sono designati come strumenti di copertura in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.2.4. Gli strumenti di copertura non designati sono segnalati in conformità al punto 60 della presente parte. Gli utili e le perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura includono anche gli utili e le perdite sulle coperture di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (copertura di una posizione netta).

206.

Le “Variazioni del fair value (valore equo) dell’elemento coperto attribuibili al rischio coperto” comprendono gli utili e le perdite su elementi coperti qualora i prodotti siano strumenti di debito valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità all’IFRS 9, paragrafo 4.1.2 A (IFRS 9, paragrafo 6.5.8).

207.

Ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD, la disaggregazione per tipo di copertura, come previsto in questo modello, è segnalata nella misura in cui la disaggregazione è compatibile con i requisiti contabili applicabili.

15.8.   Riduzione di valore di attività non finanziarie (16.7)

208.

Sono segnalati “Incrementi” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di spese nette. Sono segnalati “Storni” se per il portafoglio contabile o la principale categoria di attività la stima della riduzione di valore nell’esercizio si traduce nella rilevazione di ricavi netti.

15.9.   Altre spese amministrative (16.8)

208i.

Le “Spese relative alle tecnologie dell’informazione (IT)” sono le spese sostenute per realizzare processi aziendali, servizi applicativi e soluzioni di infrastrutture resi possibili dalla tecnologia dell’informazione per i risultati dell’azienda, inclusi i costi connessi alla creazione e alla manutenzione di sistemi informatici ed esclusi i compensi per gli specialisti informatici nel libro paga dell’ente, che dovrebbero invece essere segnalati come spese di personale.

208ii.

Tra le spese per le tecnologie dell’informazione, per “Esternalizzazione IT” si intendono le spese connesse all’uso di fornitori esterni di servizi. Non sono incluse le spese connesse a i) servizi di personale puri (personale delle agenzie) nella misura in cui l’ente semplicemente assume personale temporaneamente e mantiene il controllo assoluto dei servizi forniti e ii) contratti di manutenzione di software/hardware operativi puramente standardizzati su beni meramente acquistati.

208iii.

Le “Imposte e tasse (altro)” includono le imposte e le tasse diverse da i) imposte connesse a imposte sugli utili o sulle perdite e ii) imposte e tasse da attività operative cessate. Sono incluse in tale voce le imposte e tasse come le imposte su beni e servizi e le tasse pagate dall’ente.

208iv.

Per “Servizi di consulenza e professionali” si intendono le spese effettuate per la consulenza di esperti o strategica.

208v.

“Pubblicità, marketing e comunicazione” include le spese connesse alle attività di comunicazione di marketing come la pubblicità, il marketing diretto o online e gli eventi.

208vi.

Per “Spese connesse al rischio di credito” si intendono le spese amministrative nel contesto di eventi di credito, come le spese sostenute per prendere possesso di garanzie reali o per procedimenti giudiziari.

208vii.

Per “Spese di contenzioso non coperte da accantonamenti” si intendono le spese legali non connesse a rischio di credito che non erano coperte da un accantonamento associato.

208viii.

Per “Spese connesse ad attività immobiliari” si intendono le spese per la riparazione e la manutenzione che non migliorano l’uso, né prolungano la vita utile del bene immobile, nonché le spese per i servizi (acqua, elettricità e riscaldamento).

208ix.

Ai sensi degli IFRS, la voce “Spese connesse ai leasing” include le spese per il locatario imputabili a leasing a breve termine e a leasing di attività di scarso valore di cui all’IFRS 16, paragrafi 5 e 6. A norma dei GAAP nazionali, le spese connesse ai leasing includono le spese del locatario, laddove il principio contabile preveda il trattamento dei pagamenti dovuti per il leasing come spese.

208x.

La voce “Altre spese amministrative - parte restante” comprende tutte le componenti restanti di “altre spese amministrative”, quali i servizi amministrativi e logistici, l’affrancatura e il trasporto di documenti, i servizi di sorveglianza e sicurezza, i servizi di contazione di denaro e trasporto valori. I conferimenti in denaro ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia dei depositi non sono segnalati in questa categoria, ma sono invece segnalati in una riga separata del modello 2.

16.   RICONCILIAZIONE TRA AMBITO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE E AMBITO DI CONSOLIDAMENTO DEL CRR (17)

209.

L’“Ambito di consolidamento contabile” include il valore contabile di attività, passività e patrimonio netto, nonché gli importi nominali delle esposizioni fuori bilancio determinati tenendo conto dell’ambito di consolidamento contabile, ossia includendo nel consolidamento filiazioni che sono imprese di assicurazioni e società non finanziarie. Per rilevare filiazioni, joint ventures e collegate gli enti applicano lo stesso metodo applicato nel proprio bilancio.

210.

In questo modello la voce “Partecipazioni in filiazioni, in joint venture e in società collegate” non include le filiazioni perché tutte le filiazioni sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento contabile.

211.

Le “Attività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le attività relative a riassicurazioni cedute nonché, ove esistenti, le attività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

212.

Le “Passività derivanti da contratti di assicurazione e riassicurazione” includono le passività correlate ai contratti di assicurazione e riassicurazione emessi.

17.   ESPOSIZIONI DETERIORATE (18)

17.1.   Informazioni sulle esposizioni in bonis e deteriorate (18.0)

213.

Ai fini del modello 18 sono considerate esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri:

a)

esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;

b)

è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.

214.

La classificazione come esposizione deteriorata si applica nonostante la classificazione come esposizione in stato di default a fini regolamentari conformemente all’articolo 178 del CRR o come esposizione che ha subito una riduzione di valore a fini contabili ai sensi della disciplina contabile applicabile.

215.

Le esposizioni che sono considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR e le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile sono sempre considerate esposizioni deteriorate. Ai sensi degli IFRS, ai fini del modello 18, le esposizioni deteriorate sono quelle che sono state ritenute deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate segnalate in questa fase conformemente al punto 77 della presente parte Le esposizioni incluse in fasi riduzione di valore diverse della Fase 3 sono considerate deteriorate se soddisfano i criteri per esserlo.

216.

Le esposizioni sono classificate sulla base del loro intero importo e senza tener conto dell’esistenza di eventuali garanzie reali. La rilevanza è valutata conformemente all’articolo 178 del CRR.

217.

Ai fini del modello 18, le “esposizioni” comprendono tutti gli strumenti di debito (titoli di debito, prestiti e anticipazioni, che includono disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista) e le esposizioni fuori bilancio, ad eccezione delle esposizioni possedute per negoziazione.

218.

Gli strumenti di debito sono inclusi nei seguenti portafogli contabili: (a) strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato; (b) strumenti di debito al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore; e c) Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore, in conformità dei criteri di cui al punto 233 della presente parte. Ciascuna categoria è disaggregata per strumento e per controparte.

219.

Ai sensi degli IFRS e dei GAAP nazionali basati sulla BAD, le esposizioni fuori bilancio comprendono i seguenti elementi revocabili e irrevocabili:

a)

impegni all’erogazione di finanziamenti dati;

b)

garanzie finanziarie date;

c)

altri impegni dati.

220.

Gli strumenti di debito classificati come posseduti per la vendita conformemente all’IFRS 5 sono segnalati separatamente.

221.

Nel modello 18 per gli strumenti di debito, il “Valore contabile lordo” è segnalato così come indicato alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per le esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 del presente allegato.

222.

Ai fini del modello 18 un’esposizione è considerata scaduta quando soddisfa i criteri di cui al punto 96 della presente parte.

223.

Ai fini del modello 18 per “debitore” si intende un debitore ai sensi dell’articolo 178 del CRR.

224.

Un impegno è considerato un’esposizione deteriorata per il suo importo nominale laddove, se utilizzato o attivato in qualche modo, darebbe luogo ad esposizioni soggette al rischio di non essere rimborsate integralmente senza l’escussione delle garanzie.

225.

Le garanzie finanziarie date sono considerate esposizioni deteriorate per il loro importo nominale se la garanzia rischia di essere attivata dalla parte garantita, in particolare nel caso in cui l’esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata di cui al punto 213. Quando la parte garantita è in ritardo sull’importo dovuto nell’ambito del contratto di garanzia finanziaria, l’ente segnalante valuta se il conseguente credito soddisfi i criteri per essere considerato deteriorato.

226.

Le esposizioni classificate come deteriorate conformemente al punto 213 sono classificate come tali o su base individuale (“con riferimento all’operazione”) o per l’esposizione complessiva verso un dato debitore (“con riferimento al debitore”). Per i diversi tipi di esposizioni deteriorate su base individuale o verso un dato debitore sono utilizzati i seguenti metodi di classificazione:

a)

per le esposizioni deteriorate classificate come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, si applica il metodo di classificazione di tale articolo;

b)

per le esposizioni che sono classificate come deteriorate a causa di una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile, si applicano i criteri di riconoscimento per la riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;

c)

per altre esposizioni deteriorate che non sono classificate né come esposizioni in stato di default né come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore, si applicano le disposizioni dell’articolo 178 del CRR per le esposizioni in stato di default.

227.

Nei casi in cui un ente ha in bilancio esposizioni verso un debitore che sono scadute da oltre 90 giorni e il valore contabile lordo delle esposizioni scadute rappresenta più del 20 % del valore contabile lordo di tutte le esposizioni in bilancio verso tale debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso tale debitore sono considerate deteriorate. Se un debitore appartiene ad un gruppo, si valuta la necessità di considerare deteriorate anche le esposizioni verso altri soggetti del gruppo, se non sono già considerate esposizioni che hanno subito una riduzione di valore o in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR, tranne per le esposizioni oggetto di dispute isolate che non sono collegate alla solvibilità della controparte.

228.

Le esposizioni cessano di essere considerate deteriorate laddove sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’esposizione soddisfa i criteri applicati dall’ente segnalante per la cessazione della classificazione come esposizione che ha subito una riduzione di valore o in stato di default ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR;

b)

la situazione del debitore è migliorata in misura tale che è probabile il rimborso integrale, secondo le condizioni originarie o modificate;

c)

il debitore non ha importi scaduti da oltre 90 giorni.

229.

Finché le condizioni di cui al punto 228, lettere a), b) e c), non sono soddisfatte, un’esposizione resta classificata come deteriorata anche se ha già soddisfatto i criteri applicati dall’ente segnalante per la cessazione della riduzione di valore e dello stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR.

230.

L’esposizione deteriorata classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 non cessa di essere classificata come esposizione deteriorata.

231.

L’esposizione deteriorata cui sono concesse misure di concessione non cessa di essere in stato di deterioramento. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione, come indicato al punto 262, cessano di essere considerate deteriorate se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le esposizioni non sono considerate deteriorate o in stato di default da parte dell’ente segnalante ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR;

b)

è trascorso almeno un anno dalla data più recente tra quella in cui sono state applicate misure di concessione e quella in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate;

c)

non esiste, successivamente alle misure di concessione, alcun importo scaduto o alcuna preoccupazione per quanto riguarda il pieno rimborso dell’esposizione secondo le condizioni post-misure di concessione. L’assenza di preoccupazioni risulta dopo un’analisi della situazione finanziaria del debitore da parte dell’ente. Le preoccupazioni possono essere considerate superate quando il debitore ha rimborsato, tramite i suoi pagamenti regolari secondo le condizioni post-misure di concessione, un totale pari all’importo che era precedentemente scaduto (nei casi in cui vi erano importi scaduti) o che è stato cancellato (nei casi in cui non vi erano importi scaduti) nell’ambito delle misure di concessione o il debitore ha dimostrato altrimenti di essere in grado di ottemperare alle condizioni post-misure di concessione.

Le condizioni specifiche di cui alle lettere a), b) e c) si applicano in aggiunta ai criteri applicati dagli enti segnalanti per le esposizioni che hanno subito una riduzione di valore e in stato di default rispettivamente ai sensi della disciplina contabile applicabile e dell’articolo 178 del CRR.

232.

Se le condizioni di cui al punto 231 della presente parte del presente allegato non sono soddisfatte alla fine del periodo di un anno indicato alla lettera b) di tale punto, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione deteriorata oggetto di misure di concessione fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.

233.

I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono così segnalati nel modello 18:

a)

“Strumenti di debito al costo o al costo ammortizzato” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i)

“Attività finanziarie al costo ammortizzato” (IFRS);

ii)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo”, tra cui strumenti di debito moderatamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iii)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione”, fatta eccezione per gli strumenti di debito valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

b)

“Strumenti di debito al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o nel patrimonio netto soggetti a riduzione di valore” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i)

“Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo” (IFRS);

ii)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”, laddove gli strumenti rientranti in tale categoria di valutazione possono essere soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP nazionali basati sulla BAD;

c)

“Strumenti di debito rigidamente al LOCOM o al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o nel patrimonio netto non soggetti a riduzione di valore” comprende gli strumenti di debito inclusi in una delle seguenti categorie:

i)

“Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS);

ii)

“Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS);

iii)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (GAAP nazionali basati sulla BAD);

iv)

“Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione” laddove gli strumenti di debito sono valutati rigidamente al LOCOM (GAAP nazionali basati sulla BAD);

v)

“Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto”, laddove gli strumenti di debito rientranti in tale categoria di valutazione non sono soggetti a riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile prevista dai GAAP basati sulla BAD.

234.

Se gli IFRS o i pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD prevedono la designazione di impegni al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, il valore contabile di ogni attività risultante da tale designazione e dalla valutazione al fair value è indicata alla voce “Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (IFRS) o alla voce “Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” (GAAP nazionali basati sulla BAD). Il valore contabile di eventuali passività risultanti da tale designazione non è segnalato nel modello 18. L’importo nozionale di tutti gli impegni designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio è segnalato nel modello 9.

234i.

Le esposizioni seguenti sono inserite in righe separate:

a)

Crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, definiti al punto 86, lettera a), e al punto 87 della presente parte;

b)

Credito al consumo, definito al punto 88, lettera a), della presente parte.

235.

Le esposizioni scadute sono segnalate separatamente nelle categorie “in bonis” e “deteriorate” per il loro intero importo come definito al punto 96 della presente parte. Le esposizioni scadute da oltre 90 giorni ma che non sono rilevanti conformemente all’articolo 178 del CRR sono segnalate tra le esposizioni in bonis in “Scadute da > 30 giorni < = 90 giorni”.

236.

Le esposizioni deteriorate sono segnalate disaggregate per fasce temporali di scadenza. Le esposizioni non scadute o scadute da 90 giorni o meno ma ciononostante individuate come deteriorate a causa della probabilità di non rimborso integrale sono segnalate in un’apposita colonna. Le esposizioni che presentano sia importi scaduti che la probabilità di non rimborso integrale sono classificate per fasce temporali di scadenza in funzione del numero di giorni di arretrato.

237.

Le esposizioni seguenti sono inserite in colonne separate:

a)

esposizioni che sono considerate deteriorate ai sensi della disciplina contabile applicabile; ai sensi degli IFRS, è segnalato l’importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate; ai sensi dei GAAP nazionali, è segnalato l’importo delle attività deteriorate;

b)

esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR;

c)

ai sensi degli IFRS, attività con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorate (Fase 2), comprese le attività deteriorate acquistate o originate che non corrispondono più alla definizione di attività “deteriorate” dopo la rilevazione iniziale;

d)

ai sensi degli IFRS, per le esposizioni in bonis, attività senza un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (Fase 1).

238.

La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.

239.

Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute su esposizioni in bonis o deteriorate sono segnalate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile o al valore nominale previa deduzione degli accantonamenti della relativa esposizione.

17.2.   Afflussi e deflussi delle esposizioni deteriorate – prestiti e anticipazioni per settore della controparte (18.1)

239i.

Il modello 18.1 fornisce gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come attività finanziarie per negoziazione o posseduti per negoziazione, che sono stati classificati nella o fuori dalla categoria delle esposizioni deteriorate ai sensi dei punti da 213 a 239 o del punto 260 della presente parte. Gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni deteriorati sono disaggregati per settore della controparte.

239ii.

Gli afflussi alla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati su base cumulativa dall’inizio dell’esercizio finanziario. Gli afflussi rispecchiano il valore contabile lordo delle esposizioni che si sono deteriorate definite ai punti da 213 a 239 o al punto 260 della presente parte durante il periodo, incluse le esposizioni deteriorate acquistate. L’aumento del valore contabile lordo dell’esposizione deteriorata dovuto agli interessi maturati o all’aumento delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito è altresì segnalato come afflusso.

239iii.

Per l’esposizione che nel corso del periodo sia stata riclassificata varie volte da deteriorata a in bonis o viceversa, l’importo degli afflussi e dei deflussi è individuato confrontando lo stato dell’esposizione (in bonis o deteriorata) all’inizio dell’esercizio finanziario o al momento della rilevazione iniziale e il suo stato alla data di riferimento per le segnalazioni.

239iv.

I deflussi dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati su base cumulativa dall’inizio dell’esercizio finanziario. I deflussi rispecchiano la somma dei valori contabili lordi delle esposizioni che cessano di essere deteriorate nel corso del periodo e, ove applicabile, comprendono l’importo delle cancellazioni effettuate nel contesto dell’eliminazione contabile parziale o completa dell’esposizione. La riduzione del valore contabile lordo dell’esposizione deteriorata dovuta agli interessi corrisposti o alla riduzione delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito è altresì segnalata come deflusso.

239v.

Un deflusso è segnalato nei seguenti casi:

a)

l’esposizione deteriorata soddisfa i criteri per non essere più classificata come deteriorata conformemente ai punti da 228 a 232 della presente parte ed è riclassificata come esposizione in bonis non oggetto di misure di concessione o esposizione in bonis oggetto di misure di concessione;

b)

l’esposizione deteriorata è rimborsata parzialmente o integralmente; in caso di rimborso parziale, solo l’importo rimborsato è classificato come deflusso;

c)

la garanzia reale è liquidata, inclusi i deflussi dovuti ad altre procedure di liquidazione o legali, come la liquidazione di attività diverse dalla garanzia reale acquisita tramite procedure legali e la vendita volontaria della garanzia reale;

d)

l’ente acquisisce il possesso della garanzia reale come previsto al punto 175 della presente parte, inclusi i casi di debt asset swap (scambio di debito contro attivi), cessione volontaria e debt equity swap (scambio di debito contro capitale proprio);

e)

vendita dell’esposizione deteriorata;

f)

il rischio inerente all’esposizione deteriorata è trasferito e l’esposizione soddisfa i criteri per essere eliminata contabilmente;

g)

cancellazione, parziale o totale, dell’esposizione deteriorata; nel caso della cancellazione parziale, solo l’importo cancellato è classificato come deflusso;

h)

l’esposizione deteriorata, o parti dell’esposizione deteriorata, cessa di essere deteriorata per altri motivi.

239vi.

La riclassificazione dell’esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non è segnalata né come afflusso né come deflusso. In via eccezionale, la riclassificazione dell’esposizione deteriorata da qualsiasi portafoglio contabile a “posseduta per la vendita” è segnalata come deflusso dal portafoglio contabile originario e come afflusso a “posseduta per la vendita”.

239vii.

Le esposizioni seguenti sono inserite in righe separate:

a)

I prestiti su immobili non residenziali (CRE) definiti al punto 239ix, disaggregati in prestiti CRE a PMI o prestiti CRE a società non finanziarie diverse da PMI;

b)

i crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale, definiti i punti 86, lettera a), e 87 della presente parte;

c)

il credito al consumo, definito al punto 88, lettera a), della presente parte.

17.3.   Prestiti su immobili non residenziali e informazioni aggiuntive sui prestiti garantiti da beni immobili (18.2)

239viii.

Il modello 18.2 presenta informazioni concernenti i prestiti su immobili non residenziali a società non finanziarie e i prestiti garantiti da beni immobili non residenziali o residenziali a titolo di garanzia reale rispettivamente a società non finanziarie e famiglie, disaggregati per rapporto tra prestito e valore (rapporto “loan-to-value”). Sono esclusi prestiti e anticipazioni classificati come detenuti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione e strumenti di debito posseduti per la vendita.

239ix.

La voce “Prestiti su immobili non residenziali” comprende le esposizioni definite alla sezione 2, capo 1, paragrafo 1, della raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (8).

239x.

Il rapporto “loan-to-value” è calcolato conformemente ai metodi di calcolo del rapporto prestito/valore corrente (rapporto “current loan-to-value”) di cui alla sezione 2, capo 1, paragrafo 1, della raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili.

239xi.

Le informazioni sulla garanzia reale ricevuta e sulle garanzie finanziarie ricevute sui prestiti sono segnalate conformemente al punto 239 della presente parte. Pertanto, la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione.

18.   ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE (19)

240.

Ai fini del modello 19, le esposizioni oggetto di misure di concessione sono contratti di debito per i quali sono state applicate misure di concessione. Le misure di concessione consistono in concessioni nei confronti di un debitore che si trova o è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”).

241.

Ai fini del modello 19, una concessione può comportare una perdita per il prestatore e fa riferimento a una delle seguenti azioni:

a)

una modifica dei termini e delle condizioni di un contratto che il debitore è considerato incapace di rispettare a causa di difficoltà finanziarie (“debito problematico”) che determinano un’insufficiente capacità di servizio del debito, nel caso in cui la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie;

b)

il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico, qualora tale finanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non si fosse trovato in difficoltà finanziarie.

242.

Si è in presenza di una concessione nel caso in cui sussista almeno uno dei seguenti elementi:

a)

differenza a favore del debitore tra i termini modificati del contratto e i precedenti termini del contratto;

b)

inclusione nel contratto modificato di termini più favorevoli rispetto a quelli che altri debitori con un profilo di rischio analogo avrebbero potuto ottenere dallo stesso ente nel momento in cui i termini più favorevoli sono stati inclusi.

243.

L’esercizio di clausole che, se utilizzate a discrezione del debitore, permettono al debitore di modificare i termini del contratto (“clausole di concessione incorporate”) è considerato una concessione se l’ente approva l’esercizio di tali clausole e conclude che il debitore si trova in difficoltà finanziarie.

244.

Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, per “rifinanziamento” si intende l’uso di contratti di debito al fine di garantire il pagamento totale o parziale di altri contratti di debito i cui termini il debitore non è in grado di rispettare.

245.

Ai fini del modello 19, per “debitore” si intendono tutti i soggetti giuridici appartenenti al gruppo del debitore che rientrano nell’ambito di consolidamento contabile e le persone fisiche che controllano il gruppo.

246.

Ai fini del modello 19, per “debito” si intendono i prestiti e le anticipazioni (che includono anche disponibilità presso banche centrali e altri depositi), i titoli di debito e gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati, revocabili e irrevocabili, compresi gli impegni all’erogazione di finanziamenti designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio che costituiscono attività alla data di riferimento del bilancio. Dal “debito” sono escluse le esposizioni possedute per negoziazione.

247.

Il “debito” comprende anche i prestiti e le anticipazioni e i titoli di debito classificati come attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita ai sensi dell’IFRS 5.

248.

Ai fini del modello 19, “esposizione” ha lo stesso significato di “debito” di cui ai punti 246 e 247 della presente parte.

249.

I portafogli contabili ai sensi degli IFRS elencati alla parte 1, punto 15, del presente allegato e nell’ambito dei pertinenti GAAP nazionali basati sulla BAD elencati alla parte 1, punto 16, del presente allegato sono segnalati nel modello 19 in conformità al punto 233 della presente parte.

250.

Ai fini del modello 19, per “ente” si intende l’ente che ha applicato le misure di concessione.

251.

Nel modello 19 per il “debito”, il “Valore contabile lordo” è segnalato in conformità alla parte 1, punto 34, del presente allegato. Per gli impegni all’erogazione di finanziamenti dati che sono esposizioni fuori bilancio è segnalato l’importo nominale quale definito al punto 118 della presente parte di questo allegato.

252.

Le esposizioni sono considerate oggetto di misure di concessione se è stata fatta una concessione, a prescindere dal fatto che un importo sia scaduto o dalla classificazione delle esposizioni come esposizioni che hanno subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile o come in stato di default in conformità dell’articolo 178 del CRR. Le esposizioni non sono considerate oggetto di misure di concessione se il debitore non si trova in difficoltà finanziarie. Ai sensi degli IFRS, le attività finanziarie modificate (IFRS 9, paragrafo 5.4.3 e appendice A) sono considerate oggetto di misure di concessione laddove vi sia stata una concessione quale definita ai punti 240 e 241 della presente parte del presente allegato, indipendentemente dall’incidenza della modifica sulle variazioni del rischio di credito dell’attività finanziaria rispetto alla rilevazione iniziale. Nei seguenti casi si è in presenza di misure di concessione:

a)

un contratto modificato che è stato classificato come deteriorato prima della modifica o che in assenza di modifica sarebbe stato classificato come deteriorato;

b)

la modifica che è stata apportata ad un contratto comporta la soppressione totale o parziale del debito tramite cancellazioni;

c)

l’ente approva l’uso di clausole di concessione incorporate per un debitore il cui debito è deteriorato o sarebbe considerato deteriorato senza l’uso di tali clausole;

d)

simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era deteriorato o sarebbe stato classificato come deteriorato in assenza di rifinanziamento.

253.

Una modifica che comporta rimborsi effettuati mediante presa di possesso della garanzia reale è trattata come misura di concessione se costituisce una concessione.

254.

Vi è una presunzione relativa del fatto che sono state prese misure di concessione nelle seguenti circostanze:

a)

è accaduto che il contratto modificato fosse scaduto totalmente o parzialmente da più di 30 giorni (senza essere deteriorato) almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la sua modifica o sarebbe scaduto da più di 30 giorni, totalmente o parzialmente, senza modifiche;

b)

simultaneamente a o in prossimità con la concessione di ulteriore credito da parte dell’ente, il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi su un altro contratto con l’ente che era totalmente o parzialmente scaduto da 30 giorni almeno una volta durante i tre mesi precedenti al suo rifinanziamento;

c)

l’ente approva l’uso di clausole di concessione incorporate per debiti scaduti da 30 giorni o che sarebbero scaduti da 30 giorni senza l’esercizio di tali clausole.

255.

Le difficoltà finanziarie sono valutate a livello di debitore come indicato al punto 245. Solo le esposizioni alle quali sono state applicate misure di concessione sono indicate come esposizioni oggetto di misure di concessione.

256.

Le esposizioni oggetto di misure di concessione sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate o nella categoria delle esposizioni in bonis conformemente ai punti da 213 a 239 e al punto 260 della presente parte. La classificazione come esposizione oggetto di misure di concessione cessa se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’esposizione oggetto di misure di concessione è considerata in bonis anche quando è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate dopo che da un’analisi della situazione finanziaria del debitore è emerso che non soddisfaceva più le condizioni per essere considerata deteriorata;

b)

è trascorso un periodo minimo di due anni dalla data alla quale l’esposizione oggetto di misure di concessione è stata considerata in bonis (“periodo di prova”);

c)

sono stati fatti pagamenti regolari di più di un importo aggregato insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del periodo di prova;

d)

nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni alla fine del periodo di prova.

257.

Se le condizioni di cui al punto 256 non sono soddisfatte alla fine del periodo di prova, l’esposizione continua ad essere indicata come esposizione in bonis oggetto di misure di concessione in prova fino a quando sono soddisfatte tutte le condizioni. Le condizioni sono valutate almeno su base trimestrale.

258.

L’esposizione oggetto di misure di concessione classificata come attività non corrente posseduta per la vendita ai sensi dell’IFRS 5 continua a essere classificata come esposizione oggetto di misure di concessione.

259.

Un’esposizione oggetto di misure di concessione può essere considerata in bonis dalla data di applicazione delle misure di concessione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

tale applicazione non ha determinato la classificazione dell’esposizione come esposizione deteriorata;

b)

l’esposizione non era considerata un’esposizione deteriorata alla data di applicazione delle misure di concessione.

260.

Quando a un’esposizione in bonis oggetto di misure di concessione in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono applicate misure di concessione aggiuntive o l’esposizione oggetto di misure di concessione in prova che è stata tolta dalla categoria delle esposizioni deteriorate è scaduta da più di 30 giorni, essa è classificata come deteriorata.

261.

Le “esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione” comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che non soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni in bonis. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione sono in prova fino a quando non sono soddisfatti i criteri di cui ai punti 256 e 259 della presente parte. Le esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalate separatamente nell’ambito delle esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione nella colonna “di cui: esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”.

262.

Le “esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione” comprendono le esposizioni oggetto di misure di concessione che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e che sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione includono:

a)

esposizioni divenute deteriorate a causa dell’applicazione di misure di concessione;

b)

esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di concessione;

c)

esposizioni oggetto di misure di concessione che sono state tolte dalla categoria delle esposizioni in bonis, comprese le esposizioni riclassificate in applicazione del punto 260.

263.

Quando le misure di concessione sono applicate a esposizioni che erano deteriorate prima dell’applicazione di misure di concessione, l’importo di queste esposizioni oggetto di misure di concessione è indicato separatamente nella colonna “di cui: concessione relativa ad esposizioni deteriorate prima delle misure di concessione”.

264.

Le seguenti esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono inserite in colonne separate:

a)

esposizioni che ai sensi della disciplina contabile applicabile sono considerate deteriorate. Ai sensi degli IFRS, è segnalato in questa colonna l’importo delle attività deteriorate (Fase 3), comprese le attività deteriorate acquistate o originate segnalate in conformità al punto 77 della presente parte;

b)

esposizioni considerate in stato di default conformemente all’articolo 178 del CRR.

265.

La colonna “Rifinanziamento” include il valore contabile lordo del nuovo contratto (“rifinanziamento del debito”) concesso nell’ambito di un’operazione di rifinanziamento che si configura come misura di concessione, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

266.

Le esposizioni oggetto di misure di concessione che combinano modifiche e rifinanziamento sono assegnate alla colonna “Strumenti con modifiche dei termini e delle condizioni” o alla colonna “Rifinanziamento” in funzione della misura che ha il maggiore impatto sui flussi di cassa. Il rifinanziamento da parte di un pool di banche è segnalato nella colonna “Rifinanziamento” per l’importo totale del rifinanziamento del debito fornito dall’ente segnalante o del debito rifinanziato tuttora in essere presso l’ente segnalante. Il riconfezionamento di diversi debiti in un nuovo debito è segnalato come modifica, a meno che vi sia anche un’operazione di rifinanziamento che ha un impatto maggiore sui flussi di cassa. Quando la concessione tramite la modifica dei termini e delle condizioni di un’esposizione problematica comporta l’eliminazione contabile della stessa e la rilevazione di una nuova esposizione, questa nuova esposizione è considerata debito oggetto di misure di concessione.

267.

La riduzione di valore accumulata, le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e gli accantonamenti sono segnalati conformemente al punto 11, ai punti da 69 a 71 e ai punti 106 e 110 della presente parte.

268.

Le garanzie reali e garanzie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione sono segnalate per tutte le esposizioni oggetto di misure di concessione, indipendentemente dal loro status in bonis o deteriorato. Inoltre, le garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione sono indicate separatamente. Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le garanzie ricevute sono calcolati conformemente ai punti 172 e 174 della presente parte. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione in bilancio o al valore nominale previa deduzione degli accantonamenti della relativa esposizione fuori bilancio.

19.   DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA (20)

269.

Il modello 20 viene trasmesso se l’ente supera la soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4), del presente regolamento.

19.1.   Disaggregazione geografica per luogo di attività (20.1-20.3)

270.

La disaggregazione geografica per luogo di attività nei modelli da 20.1 a 20.3 distingue tra “Attività nazionali” e “Attività non nazionali”. Ai fini della presente parte, per “luogo” si intende la giurisdizione di registrazione del soggetto giuridico che ha rilevato l’attività o la passività corrispondente; per le succursali si intende la giurisdizione di residenza. Alla voce “nazionali” sono incluse le attività rilevate nello Stato membro in cui ha sede l’ente segnalante.

19.2.   Disaggregazione geografica per residenza della controparte (20.4-20.7)

271.

I modelli da 20.4 a 20.7 contengono informazioni “paese per paese” sulla base della residenza della controparte immediata, secondo la definizione di cui alla parte 1, punto 43, del presente allegato. La disaggregazione fornita comprende le esposizioni o le passività verso soggetti residenti in ciascuno degli Stati esteri nei quali l’ente ha esposizioni. Le esposizioni o passività nei confronti di organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo non sono assegnate al paese di residenza dell’ente bensì all’area geografica “Altri paesi”.

272.

I “Derivati” comprendono sia i derivati di negoziazione, comprese le coperture economiche, che i derivati di copertura ai sensi degli IFRS e GAAP, segnalati nei modelli 10 e 11.

273.

Le attività possedute per negoziazione ai sensi degli IFRS e le attività di negoziazione ai sensi dei GAAP sono inserite separatamente. Le attività finanziarie soggette a riduzione di valore si intendono con lo stesso significato di cui al punto 93 della presente parte. Le attività valutate al LOCOM che presentano rettifiche di valore derivanti dal rischio di credito sono considerate deteriorate.

274.

Nei modelli 20.4 e 20.7 sono segnalate la “Riduzione di valore accumulata” e le “Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate”, determinate conformemente ai punti da 69 a 71 della presente parte.

275.

Nel modello 20.4 per gli strumenti di debito, è segnalato il “Valore contabile lordo” determinato conformemente al punto 34 della parte 1 del presente allegato. Per i derivati e gli strumenti rappresentativi di capitale, l’importo da segnalare è il valore contabile. Nella colonna “di cui: deteriorati” sono segnalati gli strumenti di debito determinati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte. Il debito oggetto di misure di concessione comprende tutti i contratti di debito ai fini del modello 19 ai quali sono applicate misure di concessione, come definite ai punti da 240 a 268 della presente parte.

276.

Nel modello 20.5, gli “Accantonamenti per impegni e garanzie dati” comprendono gli accantonamenti valutati secondo le disposizioni dello IAS 37, le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4 e gli accantonamenti per l’erogazione di finanziamenti e garanzie finanziarie ai sensi delle disposizioni in materia di riduzione di valore dell’IFRS 9 e gli accantonamenti per impegni e garanzie ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD conformemente al punto 11 della presente parte.

277.

Nel modello 20.7 i prestiti e le anticipazioni non posseduti per negoziazione sono segnalati con la classificazione secondo i codici NACE “paese per paese”. I codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). I prestiti e le anticipazioni soggetti a riduzione di valore si riferiscono ai medesimi portafogli di cui al punto 93 della presente parte.

20.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: ATTIVITÀ SOGGETTE A LEASING OPERATIVO (21)

278.

Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera e), del presente regolamento, le attività materiali date in leasing dall’ente (locatore) a terzi in forza di contratti che qualificano tali operazioni come leasing operativo ai sensi della disciplina contabile applicabile vengono divise per il totale delle attività materiali.

279.

Ai sensi degli IFRS le attività date in leasing dall’ente (in qualità di locatore) a terzi a titolo di leasing operativo sono disaggregate per metodo di misurazione.

21.   GESTIONE DI ATTIVITÀ, CUSTODIA E ALTRE FUNZIONI DI SERVIZIO (22)

280.

Per il calcolo della soglia di cui all’articolo 9, lettera f), del presente regolamento, l’importo dei “Ricavi netti da commissioni e compensi” è il valore assoluto della differenza tra i “Ricavi da commissioni e compensi” e i “Costi per commissioni e compensi”. Analogamente, l’importo degli “Interessi netti” è il valore assoluto della differenza tra gli “Interessi attivi” e gli “Interessi passivi”.

21.1.   Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività (22.1)

281.

I ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi sono segnalati per tipo di attività. Ai sensi degli IFRS, il presente modello comprende ricavi e costi relativi a commissioni e compensi diversi da entrambi i seguenti elementi:

a)

importi considerati ai fini del calcolo dell’interesse effettivo degli strumenti finanziari (IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)];

b)

importi derivanti da strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio (IFRS 7, paragrafo 20, lettera c), punto i)].

282.

Non sono inclusi i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione di strumenti finanziari non misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio. Tali costi di transazione sono compresi nel valore iniziale di acquisizione/emissione di detti strumenti e sono ammortizzati nell’utile (perdita) d’esercizio al tasso d’interesse effettivo nell’arco della loro durata residua (IFRS 9, paragrafo 5.1.1).

283.

Ai sensi degli IFRS, i costi di transazione direttamente attribuibili all’acquisizione o emissione di strumenti finanziari misurati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio sono inclusi in quanto parte degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto”, degli “Utili o perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto” o degli “Utili o perdite derivanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto”, a seconda del portafoglio contabile in cui sono inclusi. Tali costi di transazione non sono compresi nel valore iniziale di acquisizione o emissione di detti strumenti e sono rilevati immediatamente nell’utile (perdita) d’esercizio.

284.

Gli enti segnalano i ricavi e i costi relativi a commissioni e compensi in base ai seguenti criteri:

a)

“Titoli. Emissioni”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all’emissione di titoli non creati né emessi dall’ente;

b)

“Titoli. Ordini di trasferimento”: include le commissioni e i compensi generati dal ricevimento, dalla trasmissione e dall’esecuzione di ordini di acquisto o vendita di titoli per conto di clienti;

c)

“Titoli. Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a titoli”: include le commissioni e i compensi generati dalla fornitura, da parte dell’ente, di altri servizi correlati a titoli non creati né emessi dall’ente stesso;

d)

tra i costi relativi a commissioni e compensi, quelli per i “titoli” includono le commissioni e i compensi addebitati all’ente destinatario di servizi correlati a titoli indipendentemente dal fatto che siano stati o no creati o emessi dall’ente stesso;

e)

“Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione”: include le commissioni e i compensi per servizi di consulenza inerenti alle attività di fusione e acquisizione dei clienti aziendali;

f)

“Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Servizi di tesoreria”: include le commissioni e i compensi per servizi finanziari per l’impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per i clienti aziendali;

g)

“Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi finanziari per l’impresa”: include tutte le altre commissioni e tutti gli altri compensi inerenti ai servizi finanziari per l’impresa;

h)

“Consulenza a parcella”: include le commissioni e i compensi addebitati per servizi di consulenza ai clienti non direttamente collegati alla gestione di attività, ad esempio le commissioni di private banking. Le commissioni per consulenza in operazioni di fusione e acquisizione non sono incluse qui bensì nella voce “Servizi finanziari per l’impresa (Corporate Finance). Consulenza in operazioni di fusione e acquisizione”;

i)

“Compensazione e regolamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) qualora detto ente partecipi a sistemi di controparte, compensazione e regolamento;

j)

“Gestione di attività”, “Custodia”, “Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo” e “Operazioni fiduciarie”: includono i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente che fornisce detti servizi (o a esso addebitati);

k)

“Servizi di pagamento”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente che fornisce i servizi di pagamento di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (o addebitati all’ente che riceve detti servizi). Le informazioni sui ricavi relativi alle commissioni e ai compensi sono segnalate separatamente per i conti correnti, le carte di credito, le carte di debito e altri pagamenti con carta, i bonifici e altri ordini di pagamento, nonché altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento. “Altri ricavi da commissioni e compensi connessi a servizi di pagamento” include gli oneri per l’utilizzo della rete ATM dell’ente mediante carte non emesse dall’ente stesso. Le informazioni sui costi relativi alle commissioni e ai compensi su carte di credito, di debito e di altro tipo sono segnalate separatamente;

l)

“Risorse della clientela distribuite ma non gestite (per tipo di prodotto)”: comprende i ricavi relativi alle commissioni e ai compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell’ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale. Queste informazioni sono segnalate per tipo di prodotto;

m)

tra i costi relativi a commissioni e compensi, quelli per “Distribuzione di prodotti effettuata da fornitori esterni” comprendono i costi di distribuzione dei prodotti e dei servizi dell’ente tramite una rete di agenti esterni/mediante un accordo di distribuzione con fornitori esterni quali broker ipotecari, piattaforme di prestito online o interfacce frontali di fintech;

n)

“Finanza strutturata”: include le commissioni e i compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli creati o emessi dall’ente;

o)

commissioni per le “Attività di gestione del prestito”: includono, sul lato dei ricavi, i ricavi da commissioni e compensi generati dall’ente grazie alla fornitura di servizi di gestione del prestito e, sul lato dei costi, i costi per le commissioni e i compensi addebitati all’ente dai fornitori di servizi di prestito;

p)

“Impegni all’erogazione di finanziamenti dati” e “Garanzie finanziarie date”: includono l’importo, rilevato come ricavo nell’esercizio, dell’ammortamento delle commissioni e dei compensi relativi alle attività rilevate inizialmente come “Altre passività”;

q)

“Impegni all’erogazione di finanziamenti ricevuti” e “Garanzie finanziarie ricevute”: includono le spese per le commissioni e i compensi rilevate dall’ente durante l’esercizio a seguito dell’addebito ad opera della controparte che si è impegnata all’erogazione del finanziamento o alla fornitura della garanzia finanziaria inizialmente rilevati come “altre attività”;

r)

alla voce “Prestiti concessi” sono segnalati commissioni e compensi che vengono addebitati durante l’iter di concessione dei prestiti, ma che non rientrano nel calcolo del tasso di interesse effettivo;

s)

“Cambio”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi per i servizi di cambio (tra cui il cambio di banconote o monete estere, le commissioni sugli assegni internazionali in valuta, il differenziale denaro-lettera) e i ricavi/costi connessi a operazioni internazionali. Qualora i ricavi (costi) attribuibili alle operazioni di cambio possano essere distinti da altri ricavi da commissioni inerenti alle carte di debito/credito, questa voce include anche le commissioni e i compensi di cambio generati mediante carte di credito o di debito;

t)

“Merci”: include i ricavi relativi alle commissioni e ai compensi connessi all’attività su merci, tranne i ricavi connessi alla negoziazione delle merci che sono segnalati come altri ricavi operativi;

u)

“Altri ricavi (costi) relativi a commissioni e compensi”: include i ricavi (costi) relativi alle commissioni e ai compensi generati dall’ente (o a esso addebitati) che non possono essere attribuiti a nessuna delle altre voci dell’elenco.

21.2.   Attività interessate dai servizi forniti (22.2)

285.

Le operazioni correlate alla gestione di attività, a funzioni di custodia e ad altri servizi forniti dall’ente sono segnalate utilizzando le seguenti definizioni:

a)

“Gestione di attività”: si riferisce alle attività appartenenti direttamente ai clienti e gestite dall’ente. La “Gestione di attività” è segnalata per tipo di cliente: organismi di investimento collettivo, fondi pensionistici, portafogli di clienti gestiti su base discrezionale e altri veicoli di investimento;

b)

“Attività in custodia”: si riferisce ai servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari forniti dall’ente per conto dei clienti nonché ai servizi relativi alla custodia, come la gestione di contanti e garanzie reali. Le “Attività in custodia” sono segnalate per tipo di clienti per i quali l’ente detiene tali attività, distinguendo tra organismi di investimento collettivo e altri soggetti. La voce “di cui: affidate ad altri soggetti” si riferisce all’importo delle attività incluse nelle attività in custodia la cui custodia effettiva è stata affidata dall’ente ad altri soggetti;

c)

“Servizi amministrativi centrali per l’investimento collettivo”: si riferisce ai servizi amministrativi forniti dall’ente a organismi di investimento collettivo. Includono, tra l’altro, i servizi di agente di trasferimenti, di compilazione della documentazione contabile, di preparazione dei prospetti, dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di disbrigo della corrispondenza mediante distribuzione dei rendiconti finanziari e di tutti gli altri documenti destinati agli investitori, di gestione delle emissioni e dei rimborsi e di tenuta del registro degli investitori, nonché di calcolo del valore netto delle attività;

d)

“Operazioni fiduciarie”: si riferisce alle attività nelle quali l’ente opera in nome proprio ma per conto e a rischio dei suoi clienti. Non di rado, in questo tipo di operazioni l’ente fornisce servizi, quali servizi di custodia e gestione di attività, a un’entità strutturata, oppure la gestione di portafogli su base discrezionale. Tutte le operazioni fiduciarie sono segnalate esclusivamente in questa voce, a prescindere dal fatto che l’ente fornisca o no anche altri servizi;

e)

“Servizi di pagamento”: si riferisce ai servizi di pagamento elencati nell’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366;

f)

“Risorse della clientela distribuite ma non gestite”: si riferisce ai prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale che l’ente ha distribuito ai suoi clienti attuali. Questa voce è segnalata per tipo di prodotto;

g)

“Importo delle attività interessate dai servizi forniti”: include l’importo, determinato applicando il fair value (valore equo), delle attività per le quali l’ente agisce. Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l’ente fornisca servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

22.   INTERESSENZE IN ENTITÀ STRUTTURATE NON CONSOLIDATE (30)

286.

Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, per “Supporto di liquidità utilizzato” si intende la somma del valore contabile di prestiti e anticipazioni concessi a entità strutturate non consolidate e del valore contabile dei titoli di debito detenuti emessi da entità strutturate non consolidate.

287.

Le “Perdite subite dall’ente segnalante nell’esercizio corrente” comprendono le perdite dovute a riduzione di valore e tutte le altre perdite subite da un ente segnalante durante il periodo di riferimento per le segnalazioni e riguardanti le interessenze dell’ente segnalante in entità strutturate non consolidate.

23.   PARTI CORRELATE (31)

288.

Gli enti segnalano gli importi o le operazioni relativi alle esposizioni in bilancio e fuori bilancio in cui la controparte è una parte correlata di cui allo IAS 24.

289.

Le operazioni infragruppo e i saldi residui infragruppo del gruppo prudenziale sono eliminati. Alla voce “Filiazioni e altre entità dello stesso gruppo” gli enti includono i saldi e le operazioni con filiazioni che non sono stati eliminati o perché le filiazioni non sono interamente consolidate nell’ambito del consolidamento prudenziale o perché sono escluse dall’ambito del consolidamento prudenziale in conformità dell’articolo 19 del CRR in quanto trascurabili o, nel caso di enti facenti parte di un gruppo più grande, perché le filiazioni appartengono all’ente impresa madre e non all’ente in questione. Alla voce “Società collegate e joint venture” gli enti registrano le quote di saldi e operazioni con joint venture e società collegate del gruppo di appartenenza dell’entità che non sono stati eliminati in sede di applicazione del consolidamento proporzionale.

23.1.   Parti correlate: importi dovuti a e importi da ricevere da (31.1)

290.

Alla voce “Impegni all’erogazione di finanziamenti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti” gli importi da segnalare sono la somma del “nominale” degli impegni all’erogazione di finanziamenti e altri impegni ricevuti, e dell’“Importo massimo della garanzia che può essere considerato” delle garanzie finanziarie ricevute come indicato al punto 119.

291.

“Riduzione di valore accumulata e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate”, determinate conformemente ai punti da 69 a 71 della presente parte, sono segnalate solo per le esposizioni deteriorate. “Accantonamenti su esposizioni fuori bilancio deteriorate” include gli accantonamenti in conformità ai punti 11, 106 e 111 della presente parte per esposizioni deteriorate determinate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

23.2.   Parti correlate: costi e ricavi derivanti da operazioni con (31.2)

292.

La voce “Utili o perdite da eliminazione contabile non su attività finanziarie” include tutti gli utili e tutte le perdite derivanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate. Questa voce include gli utili e le perdite risultanti dall’eliminazione contabile di attività non finanziarie generati da operazioni con parti correlate e che rientrano in una delle seguenti voci del “Prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio”:

a)

“Utili o perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”, per le segnalazioni ai sensi dei GAAP nazionali basati sulla BAD;

b)

“Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie”;

c)

“Utili o perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate”;

d)

“Utili o perdite al netto delle imposte da attività operative cessate”.

293.

“Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di esposizioni deteriorate” include le perdite per riduzione di valore di cui ai punti da 51 a 53 della presente parte per esposizioni deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte. “Accantonamenti o (-) storno degli accantonamenti su esposizioni deteriorate” include gli accantonamenti di cui al punto 50 della presente parte per esposizioni fuori bilancio deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 della presente parte.

24.   STRUTTURA DEL GRUPPO (40)

294.

Gli enti forniscono alla data di segnalazione informazioni dettagliate sulle filiazioni, le joint venture e le società collegate consolidate totalmente o proporzionalmente nell’ambito di consolidamento contabile, e sulle entità indicate come “Partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate” conformemente al punto 4 della presente parte, comprese le entità in cui le partecipazioni sono possedute per la vendita ai sensi dell’IFRS 5. Le informazioni fornite riguardano tutte le entità, indipendentemente dall’attività svolta.

295.

Gli strumenti rappresentativi di capitale che non soddisfano i criteri per essere classificati come partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate e le azioni proprie possedute dall’ente segnalante (“Azioni proprie”) sono esclusi dal presente modello.

24.1.   Struttura del gruppo: “entità per entità” (40.1)

296.

Le seguenti informazioni sono fornite per ogni entità. Ai fini degli allegati III e IV e del presente allegato, sono richiesti:

a)

“Codice LEI”: il codice LEI della partecipata. Fornire l’eventuale codice LEI della partecipata;

b)

“Codice dell’entità”: il codice identificativo della partecipata. Il codice dell’entità è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga del modello 40.1;

c)

“Denominazione dell’entità”: il nome della partecipata;

d)

“Data di entrata”: la data alla quale la partecipata è entrata nell’“ambito del gruppo”;

e)

“Capitale azionario della partecipata”: il valore totale, alla data di riferimento, del capitale emesso dalla partecipata;

f)

“Patrimonio netto della partecipata”, “Attività totali della partecipata” e “Utile o (-) perdita della partecipata”: gli importi di tali voci riportati nell’ultimo bilancio della partecipata;

g)

“Residenza della partecipata”: il paese di residenza della partecipata;

h)

“Settore della partecipata”: il settore della controparte di cui alla parte 1, punto 42, del presente allegato;

i)

“Codice NACE”: indicato sulla base dell’attività principale della partecipata. Nel caso di società non finanziarie, i codici NACE sono segnalati con il primo livello di disaggregazione (per “sezione”). Nel caso di società finanziarie, i codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per “divisione”);

j)

“Interessenze accumulate (%)”: la percentuale di strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;

k)

“Diritti di voto (%)”: la percentuale di diritti di voto associati agli strumenti partecipativi posseduti dall’ente alla data di riferimento;

l)

“Struttura del gruppo (rapporti)”: indica i rapporti esistenti tra l’impresa madre capogruppo e la partecipata (impresa madre o entità che controlla congiuntamente l’ente segnalante, la filiazione, la joint venture o la società collegata);

m)

“Trattamento contabile (gruppo contabile)”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento contabile (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

n)

“Trattamento contabile (gruppo CRR)”: indica il rapporto tra il trattamento contabile e l’ambito di consolidamento del CRR (consolidamento totale, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto o altro);

o)

“Valore contabile”: importi che l’ente rileva a bilancio per partecipate non consolidate né totalmente né proporzionalmente;

p)

“Costo di acquisizione”: l’importo pagato dagli investitori;

q)

“Avviamento in relazione alla partecipata”: l’importo dell’avviamento rilevato nello stato patrimoniale consolidato dell’ente segnalante per la partecipata nelle voci “Avviamento” o “Investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate”;

r)

“Fair value (valore equo) degli investimenti con quotazioni ufficiali”: il prezzo alla data di riferimento. Viene fornito solo laddove gli strumenti sono quotati.

24.2.   Struttura del gruppo: “strumento per strumento” (40.2)

297.

Le seguenti informazioni sono fornite per ogni strumento:

a)

“Codice del titolo”: il codice ISIN del titolo. Per i titoli privi di codice ISIN, indicare un altro codice che individui il titolo in modo univoco. Il “codice del titolo” e il “codice della società di partecipazione” sono un identificativo di riga composito ed insieme sono unici per ciascuna riga del modello 40.2;

b)

“Codice della società di partecipazione”: il codice identificativo dell’entità nel gruppo che possiede l’investimento. “Codice LEI della società di partecipazione”: il codice LEI della società che detiene il titolo. Fornire l’eventuale codice LEI della società di partecipazione;

c)

“Codice dell’entità”, “Interessenze accumulate (%)”, “Valore contabile” e “Costo di acquisizione”: sono definiti al punto 296 della presente parte. I relativi importi corrispondono al titolo posseduto dalla corrispondente società di partecipazione.

25.   FAIR VALUE (VALORE EQUO) (41)

25.1.   Gerarchia del fair value (valore equo): strumenti finanziari a costo ammortizzato (41.1)

298.

In questo modello sono segnalate le informazioni sul fair value (valore equo) degli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato, secondo la gerarchia di cui all’IFRS 13, paragrafi 72, 76, 81 e 86. Se i GAAP nazionali a norma della BAD prevedono inoltre la ripartizione delle attività valutate al fair value (valore equo) tra diversi livelli di fair value, gli enti segnalano anche questo modello, in conformità ai GAAP nazionali.

25.2.   Ricorso all’opzione del fair value (valore equo) (41.2)

299.

In questo modello sono segnalate le informazioni sul ricorso all’opzione del fair value (valore equo) per le attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio.

300.

“Contratti ibridi”: per le passività, include il valore contabile degli strumenti finanziari ibridi classificati complessivamente nel portafoglio contabile delle passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio; questa voce include pertanto gli strumenti ibridi non separati nella loro interezza.

301.

“Gestione per il rischio di credito”: il valore contabile degli strumenti che sono designati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in occasione della loro copertura contro il rischio di credito di derivati su crediti valutati al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9, paragrafo 6.7.

26.   ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI: VALORE CONTABILE PER METODO DI MISURAZIONE (42)

302.

“Immobili, impianti e macchinari”, “Investimenti immobiliari” e “Altre attività immateriali” sono segnalati in base ai criteri applicati per la loro misurazione.

303.

“Altre attività immateriali”: include tutte le attività immateriali diverse dall’avviamento.

303i.

Qualora l’ente assuma il ruolo di locatario, fornisce informazioni separate sulle attività in leasing (attività consistenti nel diritto di utilizzo).

27.   ACCANTONAMENTI (43)

304.

Questo modello include la riconciliazione tra il valore contabile della voce “Accantonamenti” a inizio e fine esercizio per natura dei movimenti, fatta eccezione per gli accantonamenti valutati a norma dell’IFRS 9, che sono invece segnalati nel modello 12.

305.

“Altri impegni e garanzie dati valutati a norma dello IAS 37 e garanzie date valutate a norma dell’IFRS 4”: include gli accantonamenti valutati a norma dello IAS 37 e le perdite su crediti delle garanzie finanziarie trattate come contratti di assicurazione ai sensi dell’IFRS 4.

28.   PIANI A BENEFICI DEFINITI E BENEFICI PER I DIPENDENTI (44)

306.

Questi modelli includono informazioni accumulate riguardanti tutti i piani a benefici definiti dell’ente. In presenza di più di un piano a benefici definiti, va segnalato il valore aggregato di tutti i piani.

28.1.   Componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti (44.1)

307.

Il modello sulle componenti delle attività e passività nette dei piani a benefici definiti espone la riconciliazione del valore attuale accumulato di tutte le passività (attività) nette dei piani a benefici definiti e i diritti a ricevere un indennizzo (IAS 19, paragrafo 140, lettere a) e b)].

308.

La voce “Attività nette per benefici definiti” include, in caso di avanzo, gli importi degli avanzi da rilevare nello stato patrimoniale in quanto non soggetti ai limiti di cui allo IAS 19, paragrafo 63. Il valore di questa voce e l’importo rilevato nella voce per memoria “Fair value (valore equo) di tutti i diritti a ricevere un indennizzo rilevati come attività” sono inclusi nella voce “Altre attività” dello stato patrimoniale.

28.2.   Movimenti delle obbligazioni per benefici definiti (44.2)

309.

Il modello sui movimenti delle obbligazioni per benefici definiti espone la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura del valore attuale accumulato di tutte le obbligazioni per i benefici definiti dell’ente. Gli effetti dei diversi elementi elencati nello IAS 19, paragrafo 141, nell’esercizio sono presentati separatamente.

310.

L’importo della voce “Saldo di chiusura (valore attuale)” nel modello relativo ai movimenti delle obbligazioni per benefici definiti è uguale a quello della voce “Valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti”.

28.3.   Spese di personale per tipo di benefici (44.3)

311.

Per segnalare le spese di personale per tipo di benefici si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Pensioni e spese simili”: include l’importo rilevato nell’esercizio a titolo di spese di personale relative a tutte le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (sia in piani a contributi definiti, sia in piani a benefici definiti), compresi i contributi inerenti al periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro versati a fondi di previdenza sociale (fondi pensione) gestiti dallo Stato o da enti di sicurezza sociale;

b)

“Pagamenti basati su azioni”: include l’importo rilevato nel periodo di riferimento a titolo di spese di personale per pagamenti basati su azioni;

c)

“Salari e stipendi”: include la remunerazione dei dipendenti dell’ente per il loro lavoro o i loro servizi, ma esclude le indennità di cessazione del rapporto di lavoro e la remunerazione sotto forma di elementi basati su azioni che sono segnalati in voci separate;

d)

“Contributi per la previdenza sociale”: include i contributi versati ai fondi di previdenza sociale, gli importi versati allo Stato o a enti di sicurezza sociale per beneficiare di una futura prestazione sociale, ma esclude i contributi inerenti al periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro versati a fondi di previdenza sociale a fini pensionistici (contributi ai fondi pensione);

e)

“Indennità di cessazione del rapporto di lavoro”: include le indennità inerenti alla cessazione anticipata di un contratto e quindi le prestazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro quali definite nello IAS 19, paragrafo 8;

f)

“Altri tipi di spese di personale”: include le spese di personale che non possono essere assegnate a nessuna delle categorie di cui sopra.

28.4.   Spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale (44.4)

311i.

Per segnalare le spese di personale per categoria di remunerazione e categoria del personale si utilizzano le seguenti definizioni:

a)

“Retribuzione fissa”, “Retribuzione variabile”, “Personale più rilevante” e “Organo di amministrazione nella sua funzione di gestione” hanno lo stesso significato assunto negli orientamenti dell’ABE “su sane politiche di remunerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull’informativa ai sensi dell’articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013” (EBA/GL/2015/22);

b)

“Organo di amministrazione”, “Organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica” e “Alta dirigenza” comprendono il personale come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7), 8) e 9), della CRD.

311ii.

“Numero di dipendenti”: include, alla data di riferimento per le segnalazioni, il numero di dipendenti, espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP), più il numero di membri dell’organo di amministrazione espresso in termini di effettivi per l’ambito di consolidamento prudenziale (CRR). Di questi, il numero dei membri del personale più rilevante e il numero dei rappresentanti nell’organo di amministrazione nella sua funzione di gestione e nell’alta dirigenza, nonché il numero dei rappresentanti nell’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione strategica sono segnalati separatamente.

29.   DISAGGREGAZIONE DI VOCI SELEZIONATE DEL PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO (45)

29.1.   Utili o perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per portafoglio contabile (45.1)

312.

“Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio” contiene solo i profitti e le perdite dovuti alla modifica del rischio di credito proprio degli emittenti di passività designate al fair value rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio laddove l’ente segnalante ha scelto di rilevarle nell’utile (perdita) d’esercizio perché la rilevazione nelle altre componenti di conto economico complessivo creerebbe o amplierebbe un’asimmetria contabile.

29.2.   Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie (45.2)

313.

Gli “Utili o perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie” sono disaggregati per tipo di attività. Ciascuna voce include l’utile o la perdita sull’attività che è stata eliminata contabilmente. “Altre attività” comprende altre attività materiali, attività immateriali e investimenti non segnalati altrove.

29.3.   Altri ricavi e costi operativi (45.3)

314.

Gli altri ricavi e costi operativi sono disaggregati secondo le seguenti voci: rettifiche del fair value (valore equo) di attività materiali valutate in conformità al modello del fair value (valore equo), ricavi per canoni e costi operativi diretti connessi a investimenti immobiliari, ricavi e costi relativi ad attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari, altri ricavi e costi operativi.

315.

La voce “Leasing operativi diversi dagli investimenti immobiliari” include, nella colonna “Ricavi”, i rendimenti ottenuti e, nella colonna “Costi”, i costi sostenuti dall’ente in qualità di locatore nelle attività di leasing operativo diverse da quelle riguardanti attività classificate come investimenti immobiliari. I costi per l’ente in qualità di locatario sono inclusi nella voce “Altre spese amministrative”.

316.

Gli utili o le perdite derivanti da eliminazione contabile e rivalutazioni di oro, di altri metalli preziosi e di altre merci posseduti valutati al fair value (valore equo), al netto dei costi di vendita, sono segnalati tra le voci incluse in “Altri ricavi operativi. Altro” oppure “Altri costi operativi. Altro”.

30.   PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO (46)

317.

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto espone la riconciliazione tra il valore contabile a inizio (saldo di apertura) e a fine esercizio (saldo di chiusura) per ciascuna voce del patrimonio netto.

318.

I “trasferimenti tra le componenti del patrimonio netto” comprendono tutti gli importi trasferiti nel patrimonio netto, compresi gli utili e le perdite dovuti al rischio di credito proprio delle passività designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio e le variazioni accumulate del fair value degli strumenti rappresentativi di capitale valutati al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo che sono trasferiti ad altre componenti del patrimonio netto al momento dell’eliminazione contabile.

31.   PRESTITI E ANTICIPAZIONI: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (23)

319.

Il modello 23 riporta informazioni aggiuntive su prestiti e anticipazioni, esclusi prestiti e anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione e strumenti di debito posseduti per la vendita.

320.

Ai fini della determinazione del “numero di strumenti”, si intende per strumento un prodotto bancario con un saldo in essere e, se del caso, un limite di credito, di norma associato a un conto. L’esposizione verso una specifica controparte può essere costituita da molteplici strumenti. Il numero di strumenti è determinato in base al modo in cui l’ente gestisce l’esposizione. Il numero di strumenti è indicato separatamente per le esposizioni in fase di precontenzioso e le esposizioni in fase di contenzioso come definite ai punti 321 e 322 della presente parte.

321.

Un’esposizione è “in fase di precontenzioso” laddove al debitore è stato formalmente comunicato che l’ente avvierà un’azione legale nei suoi confronti entro un periodo di tempo definito a meno che non vengano assolte determinate obbligazioni contrattuali o altri obblighi di pagamento. Sono compresi anche i casi in cui l’ente segnalante ha risolto il contratto per formale violazione da parte del debitore dei termini e delle condizioni del contratto e ha effettuato la relativa comunicazione al debitore ma non ha ancora avviato formalmente un’azione legale nei confronti del debitore. Le esposizioni classificate “in fase di precontenzioso” possono cessare di essere così classificate se vengono pagati gli importi dovuti o se passano alla fase di contenzioso come definita al punto seguente.

322.

Un’esposizione è “in fase di contenzioso” laddove è stata formalmente avviata un’azione legale nei confronti del debitore. Sono compresi i casi in cui un organo giurisdizionale ha confermato che si è svolto un procedimento giudiziario formale o al sistema giudiziario è stata comunicata l’intenzione di avviare un procedimento giudiziario.

323.

La voce “Prestiti non garantiti e anticipazioni sprovviste di garanzie” si riferisce alle esposizioni per le quali non sono state costituite garanzie reali né sono state ricevute garanzie; non è inclusa la parte non garantita di un’esposizione parzialmente garantita.

324.

I prestiti e anticipazioni con un coefficiente di copertura accumulata superiore al 90 % sono segnalati separatamente. A tal fine, per “coefficiente di copertura accumulata” si intende il rapporto tra le riduzioni di valore accumulate, rispettivamente le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito relative a un prestito o un’anticipazione, al numeratore, e il valore contabile lordo di tale prestito o anticipazione, al denominatore.

325.

I crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale di cui al punto 86, lettera a), e al punto 87 della presente parte, nonché i prestiti su immobili non residenziali di cui al punto 239ix della presente parte sono segnalati disaggregati per rapporto tra prestito e garanzia reale (rapporto “loan-to-value”) come definito al punto 239x della presente parte.

326.

Le informazioni sulle garanzie reali detenute e sulle garanzie ricevute sui prestiti e sulle anticipazioni sono segnalate conformemente al punto 239 della presente parte. Di conseguenza, la somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali che per le garanzie non può essere superiore al valore contabile della relativa esposizione. I beni immobili costituiti in garanzia reale sono segnalati anche separatamente.

327.

In deroga al punto precedente, la voce “Garanzie reali ricevute su prestiti e anticipazioni – importi senza massimale” riflette il valore totale delle garanzie reali ricevute senza massimale al valore contabile della relativa esposizione.

32.   PRESTITI E ANTICIPAZIONI: FLUSSI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE, RIDUZIONI DI VALORE E CANCELLAZIONI DALLA FINE DELL’ULTIMO ESERCIZIO FINANZIARIO (24)

32.1.   Prestiti e anticipazioni: afflussi e deflussi di esposizioni deteriorate (24.1)

328.

Il modello 24.1 presenta la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura dello stock di prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come attività finanziarie per negoziazione, posseduti per negoziazione o posseduti per la vendita, che sono classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte e segnalati nel modello 18. Gli afflussi e i deflussi di prestiti e anticipazioni deteriorati sono disaggregati per tipo di afflusso o deflusso.

329.

Gli afflussi alla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati conformemente ai punti 239ii, 239iii e 239vi della presente parte, ad eccezione degli afflussi alla categoria “posseduti per la vendita”, che non rientrano nel campo di applicazione del presente modello. Gli afflussi sono disaggregati per tipo (fonte) di afflusso. In questo contesto:

a)

“Afflusso dovuto agli interessi maturati”: rappresenta gli interessi maturati su prestiti e anticipazioni deteriorati che non sono stati inclusi in nessuna delle altre categorie della disaggregazione per tipo (fonte); si tratta dell’afflusso che rileva gli interessi maturati su prestiti e anticipazioni deteriorati che erano stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che da allora sono stati sistematicamente classificati come tali; gli interessi maturati su esposizioni che erano state classificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte soltanto nell’esercizio sono segnalati insieme all’afflusso stesso nella corrispondente categoria di tipo (fonte);

b)

“di cui: riclassificate da esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova precedentemente tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”: include “esposizioni in bonis oggetto di misure di concessione in prova tolte dalla categoria delle esposizioni deteriorate”, di cui al punto 261 della presente parte, che sono state nuovamente riclassificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte nell’esercizio;

c)

“Afflusso dovuto ad altro”: rileva gli afflussi che non possono essere collegati a nessuna delle altre fonti specificate di afflussi e include, tra l’altro, gli aumenti del valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate dovuti all’erogazione di importi aggiuntivi nell’esercizio e la capitalizzazione di importi scaduti comprese le commissioni e le spese capitalizzate e le variazioni dei tassi di cambio inerenti a prestiti e anticipazioni deteriorati che erano stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che da allora sono stati sistematicamente classificati come tali.

330.

Le esposizioni seguenti sono segnalate in righe separate:

a)

“Afflusso che si ripete più di una volta”: comprende prestiti e anticipazioni che sono stati ripetutamente riclassificati da deteriorati a in bonis o viceversa nell’esercizio;

b)

“Afflusso delle esposizioni concesse negli ultimi 24 mesi”: rappresenta prestiti e anticipazioni concessi nei 24 mesi precedenti la data di riferimento e classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte nell’esercizio. Di queste esposizioni, quelle concesse nell’esercizio sono segnalate anche separatamente.

331.

I deflussi dalla categoria delle esposizioni deteriorate sono segnalati conformemente ai punti da 239iii a 239vi della presente parte e sono disaggregati per tipo (motivo) di deflusso. In questo contesto, “Deflusso dovuto alle cancellazioni” riflette l’importo delle cancellazioni effettuate nell’esercizio che non possono essere collegate a nessuno degli altri tipi specificati di deflusso e include anche le cancellazioni connesse all’estinzione totale di tutti i diritti dell’ente segnalante per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause verificatasi nell’esercizio.

332.

Nei casi in cui un’esposizione è in parte eliminata contabilmente e la parte restante è riclassificata in bonis, il deflusso inerente alla riclassificazione e quello inerente all’eliminazione contabile sono segnalati come deflussi separati. Per i deflussi dovuti alle liquidazioni di garanzie reali, alla vendita di esposizioni, ai trasferimenti del rischio e all’acquisizione del possesso della garanzia reale, sono segnalati i recuperi accumulati netti ottenuti. Se all’atto delle liquidazioni di garanzie reali, della vendita di esposizioni, dei trasferimenti del rischio e dell’acquisizione del possesso della garanzia reale è stata effettuata una cancellazione, tale importo è segnalato come parte del tipo di deflusso connesso.

333.

“Recuperi accumulati netti”: include, rispettivamente, i) l’importo della liquidità o mezzi equivalenti incassati, al netto dei costi correlati, nel contesto delle liquidazioni di garanzie reali, della vendita di esposizioni e dei trasferimenti del rischio, ii) il valore al momento della rilevazione iniziale come definito al punto 175i della presente parte delle garanzie reali ottenute nel contesto dei deflussi dovuti all’acquisizione del possesso delle garanzie reali.

334.

Il deflusso inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell’esercizio e che successivamente cessano di soddisfare i criteri per essere classificati come deteriorati è segnalato separatamente.

32.2.   Prestiti e anticipazioni: flusso di riduzioni di valore e variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate (24.2)

335.

Il modello 24.2 presenta la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura degli accantonamenti e dello stock delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono o sono stati classificati come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte.

336.

La voce “Aumenti nell’esercizio” comprende:

a)

lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell’esercizio e che sono ancora classificati come deteriorati alla data di riferimento per le segnalazioni;

b)

lo stock, alla data di eliminazione contabile, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono diventati deteriorati nell’esercizio e che sono stati eliminati contabilmente nell’esercizio; e

c)

l’aumento delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che sono ancora classificati come tali alla data di riferimento per le segnalazioni oppure che sono stati eliminati contabilmente nell’esercizio.

337.

La parte dell’aumento attribuibile alle riduzioni di valore e alle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) contabilizzate a fronte di interessi maturati è segnalata anche separatamente.

338.

La voce “Diminuzioni nell’esercizio” comprende:

a)

lo stock, alla data di eliminazione contabile, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che hanno cessato di essere deteriorati nell’esercizio e sono stati eliminati dal portafoglio dell’ente nell’esercizio;

b)

lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che hanno cessato di essere deteriorati nell’esercizio e che sono ancora classificati come deteriorati alla data di riferimento;

c)

lo stock, alla data di riferimento, delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati riclassificati come “posseduti per la vendita” nell’esercizio; e

d)

la diminuzione delle riduzioni di valore accumulate e delle variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito inerente a prestiti e anticipazioni che sono stati classificati come deteriorati alla fine dell’esercizio finanziario precedente e che sono ancora classificati come tali alla data di riferimento per le segnalazioni.

339.

Le seguenti voci sono segnalate separatamente:

a)

la diminuzione attribuibile agli storni delle svalutazioni e agli storni delle variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito;

b)

la diminuzione attribuibile allo smontamento (unwinding) dell’attualizzazione nel contesto dell’applicazione del metodo contabile del tasso di interesse effettivo.

32.3.   Prestiti e anticipazioni: cancellazioni di esposizioni deteriorate nell’esercizio (24.3)

340.

Il modello 24.3 è utilizzato per segnalare le cancellazioni come definite al punto 74 della presente parte nella misura in cui i) sono state effettuate nell’esercizio (afflussi) e ii) si riferiscono a prestiti e anticipazioni classificati nell’esercizio come deteriorati conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione o posseduti per la vendita. Sono segnalate sia le cancellazioni parziali che quelle totali. Di queste, le cancellazioni attribuibili alla decadenza del diritto di recuperare per vie legali un’esposizione, o parte di essa, sono segnalate separatamente.

33.   GARANZIE REALI OTTENUTE ACQUISENDONE IL POSSESSO E TRAMITE PROCEDURE DI ESCUSSIONE (25)

341.

La voce “Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso” include sia le attività costituite in garanzia reale dal debitore sia quelle non costituite in garanzia reale dal debitore bensì ottenute in cambio della cancellazione del debito, su base volontaria o nell’ambito di un procedimento giudiziario.

33.1.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari: afflussi e deflussi (25.1)

342.

Il modello 25.1 è utilizzato per presentare la riconciliazione del saldo di apertura, all’inizio dell’esercizio finanziario, e il saldo di chiusura dello stock di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulla “riduzione del debito residuo” connessa e sul valore al momento della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso.

343.

Per “Riduzione del debito residuo” si intende il valore contabile lordo dell’esposizione che è stata eliminata contabilmente dallo stato patrimoniale in cambio della garanzia reale ottenuta acquisendone il possesso, nel momento esatto dello scambio, e le relative riduzioni di valore e variazioni negative del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito accumulate in quel momento. Laddove, al momento dello scambio, è stata effettuata una cancellazione, anche tale importo è considerato parte della riduzione del debito residuo. Non sono segnalate le eliminazioni contabili dallo stato patrimoniale dovute ad altri motivi, quale l’incasso di disponibilità liquide.

344.

“Valore al momento della rilevazione iniziale” ha lo stesso significato assunto al punto 175i della presente parte.

345.

Riguardo alla voce “Afflussi nell’esercizio”:

a)

le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono: i) le nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell’esercizio (dall’inizio dell’esercizio finanziario), indipendentemente dal fatto che queste siano ancora rilevate nello stato patrimoniale dell’ente (possedute) alla data di riferimento o no, ii) le variazioni positive nella valutazione delle garanzie reali nell’esercizio per vari motivi (ad esempio variazioni positive del fair value (valore equo), apprezzamento, storno della riduzione di valore, modifica dei principi contabili). Questi tipi di afflussi sono segnalati anche separatamente;

b)

la voce “Riduzione del debito residuo” riflette la riduzione del debito residuo dell’esposizione eliminata contabilmente connessa alla garanzia reale ottenuta nell’esercizio.

346.

Riguardo alla voce “Deflussi nell’esercizio”:

a)

le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso includono: i) le garanzie reali cedute per contanti nell’esercizio; ii) le garanzie reali cedute con sostituzione mediante strumenti finanziari nell’esercizio; iii) le variazioni negative nella valutazione delle garanzie reali nell’esercizio per vari motivi (ad esempio variazioni negative del fair value (valore equo), deprezzamento, riduzione di valore, cancellazione, modifica dei principi contabili). Questi tipi di deflussi sono segnalati separatamente. Laddove le garanzie reali sono eliminate contabilmente in cambio sia di contanti che di strumenti finanziari, gli importi pertinenti sono scissi e assegnati ai due tipi di deflusso. La voce “Garanzie reali cedute con sostituzione mediante strumenti finanziari” descrive i casi in cui la garanzia reale è ceduta a una controparte e l’acquisizione a opera di tale controparte è finanziata dall’ente segnalante;

b)

la voce “Riduzione del debito residuo” riflette la riduzione del debito residuo dell’esposizione in relazione ai casi in cui la garanzia reale è stata ceduta per contanti o sostituita mediante strumenti finanziari nell’esercizio.

347.

In caso di cessione di garanzie reali per contanti, “Deflusso per il quale è stata incassata liquidità” è pari alla somma di “Liquidità incassata al netto dei costi” e “Utili/(-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso”. Per “Liquidità incassata al netto dei costi” si intende l’importo della liquidità ricevuta al netto dei costi di transazione, quali commissioni e compensi versati ad agenti, imposte e tasse sul trasferimento. Per “Utili/(-) perdite derivanti dalla vendita di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso” si intende la differenza tra il valore contabile della garanzia reale valutato alla data di eliminazione contabile e l’importo della liquidità ricevuta al netto dei costi di transazione. In caso di sostituzione di garanzie reali con strumenti finanziari come descritto al punto 346 della presente parte, è segnalato il valore contabile dei finanziamenti concessi.

348.

Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso sono segnalate disaggregate per “anzianità” della garanzia reale, ossia sulla base del periodo di tempo durante il quale la garanzia reale è stata rilevata nello stato patrimoniale dell’ente.

349.

Nel contesto della presentazione delle garanzie reali ottenute per anzianità, l’“età” della garanzia reale nello stato patrimoniale, ossia il passaggio da una categoria predefinita di anzianità a un’altra, non è segnalato né come afflusso né come deflusso.

33.2.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse dalle garanzie reali classificate come immobili, impianti e macchinari - Tipo di garanzie reali ottenute (25.2)

350.

Il modello 25.2 include la disaggregazione delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso come definite al punto 341 della presente parte, per tipo di garanzie reali ottenute. Il modello riflette le garanzie reali rilevate nello stato patrimoniale alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulle voci connesse “Riduzione del debito residuo” e “Valore al momento della rilevazione iniziale” come definite ai punti 343 e 344 della presente parte nonché sul numero di garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate nello stato patrimoniale alla data di riferimento.

351.

I tipi di garanzie reali sono quelli di cui al punto 173 della presente parte, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b), punto i), dello stesso punto 173.

352.

Riguardo alle garanzie reali sotto forma di beni immobili, le seguenti informazioni sono segnalate in righe separate:

a)

beni immobili oggetto di costruzione o sviluppo;

b)

riguardo ai beni immobili non residenziali, le garanzie reali sotto forma di terreni connessi a società che operano nel settore degli immobili non residenziali, ad eccezione dei terreni agricoli. Sono segnalate anche informazioni separate sui terreni con e senza concessione edilizia.

33.3.   Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari (25.3)

353.

Nel modello 25.3 sono segnalate informazioni sulle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari. Inoltre, il modello fornisce informazioni sulle voci connesse “Riduzione del debito residuo” e “Valore al momento della rilevazione iniziale” come definite ai punti 343 e 344 della presente parte.

354.

Sono fornite informazioni sullo stock di garanzie reali alla data di riferimento, indipendentemente dal momento in cui sono state ottenute, e sugli afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso tra inizio e fine esercizio e che alla data di riferimento sono ancora rilevate nello stato patrimoniale. Riguardo alla voce “Riduzione del debito residuo”, “Totale” riflette la riduzione del debito residuo in relazione alle garanzie reali alla data di riferimento e “Afflussi dovuti a nuove garanzie reali ottenute acquisendone il possesso” riflette la riduzione del debito residuo in relazione alle garanzie reali ottenute nell’esercizio.

34.   GESTIONE DELLA CONCESSIONE E QUALITÀ DELLA CONCESSIONE (26)

355.

Il modello 26 include informazioni dettagliate su prestiti e anticipazioni classificati come oggetto di misure di concessione in conformità ai punti da 240 a 268 della presente parte, esclusi gli strumenti classificati come posseduti per la vendita. Le esposizioni oggetto di misure di concessione che si riferiscono a una modifica dei termini e delle condizioni precedenti o al rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico come definito al punto 241 della presente parte sono disaggregate in tipi più specifici di misure di concessione.

356.

“Numero di strumenti” è determinato come definito al punto 320 della presente parte.

357.

Il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione è assegnato a una categoria che riflette il tipo di misura di concessione. Laddove a un’esposizione sono state applicate molteplici misure di concessione, il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione è assegnato al tipo di misura di concessione più pertinente. Quest’ultimo è individuato in base al tipo di misura di concessione che ha l’impatto massimo sul valore attuale netto dell’esposizione oggetto di misure di concessione o utilizzando qualsiasi altro metodo considerato applicabile.

358.

I tipi di misure di concessione sono i seguenti:

a)

periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti: sospensione temporanea degli obblighi di rimborso del capitale o degli interessi, con ripresa successiva dei rimborsi;

b)

riduzione del tasso di interesse: riduzione permanente o temporanea del tasso di interesse (fisso o variabile) a un tasso equo e sostenibile;

c)

estensione della durata/scadenza: proroga della scadenza dell’esposizione, che comporta la riduzione degli importi delle rate mediante la ripartizione dei rimborsi su un periodo più lungo;

d)

rimodulazione dei pagamenti: adeguamento del calendario di rimborso contrattuale con o senza modifiche degli importi delle rate, diverso dal periodo di tolleranza/moratoria sui pagamenti, dall’estensione della durata/scadenza e dalla remissione del debito. La categoria include, tra l’altro, la capitalizzazione degli arretrati e/o degli arretrati degli interessi maturati sul saldo in essere del capitale per rimborso secondo un piano rimodulato sostenibile e la diminuzione dell’importo delle rate di rimborso del capitale nell’arco di un periodo determinato, indipendentemente dal fatto che gli interessi rimangano da versare integralmente oppure siano capitalizzati o decaduti;

e)

remissione del debito: soppressione parziale dell’esposizione da parte dell’ente segnalante mediante decadenza dal diritto di recuperarla per vie legali;

f)

debt asset swap: sostituzione parziale di esposizioni sotto forma di strumenti di debito con attività o partecipazione al capitale proprio;

g)

altre misure di concessione, tra cui, tra l’altro, il rifinanziamento totale o parziale di un contratto di debito problematico.

359.

Laddove la misura di concessione incide sul valore contabile lordo di un’esposizione è segnalato il valore contabile lordo alla data di riferimento, ossia dopo l’applicazione della misura di concessione. In caso di rifinanziamento è segnalato il valore contabile lordo del nuovo contratto (“rifinanziamento del debito”) concesso che si configura come misura di concessione, nonché il valore contabile lordo del vecchio contratto rimborsato che è ancora in essere.

360.

Le voci seguenti sono segnalate in righe separate:

a)

gli strumenti che sono stati oggetto di misure di concessione più volte in diversi momenti, laddove:

i)

per prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione “due volte” e “più di due volte” si intendono le esposizioni classificate come oggetto di misure di concessione conformemente ai punti da 240 a 268 della presente parte alla data di riferimento per le segnalazioni, alle quali sono state applicate misure di concessione in due o rispettivamente più di due diversi momenti. Sono incluse, tra l’altro, le esposizioni originariamente oggetto di misure di concessione non più qualificate come tali (esposizioni oggetto di misure di concessione ritornate in bonis), ma alle quali sono state successivamente accordate nuove misure di concessione;

ii)

per “Prestiti e anticipazioni ai quali sono state accordate misure di concessione in aggiunta a quelle già esistenti” si intendono esposizioni oggetto di misure di concessione in prova alle quali sono state applicate misure di concessione in aggiunta alle misure di concessione concesse in un momento precedente, senza che l’esposizione sia nel frattempo ritornata in bonis;

b)

esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione che non sono riuscite a soddisfare i criteri di esclusione dalla categoria “deteriorate”. Sono comprese le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione che non sono riuscite a soddisfare le condizioni per cessare di essere considerate deteriorate conformemente al punto 232 della presente parte alla fine del periodo di prova di 1 anno di cui al punto 231, lettera b), della presente parte.

361.

Le esposizioni alle quali sono state accordate misure di concessione dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario sono segnalate in colonne separate.

35.   PRESTITI E ANTICIPAZIONI: DURATA MEDIA E PERIODI DI RECUPERO (47)

362.

Le informazioni fornite nel modello 47 si riferiscono a prestiti e anticipazioni, esclusi i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per negoziazione, attività finanziarie per negoziazione o posseduti per la vendita.

363.

“Tempo medio ponderato dalla data di scadenza (in anni)” è calcolato come media ponderata del numero di giorni trascorsi dalla scadenza di esposizioni classificate come deteriorate conformemente ai punti da 213 a 239 ovvero al punto 260 della presente parte alla data di riferimento. Ai fini del calcolo, le esposizioni deteriorate che non sono scadute sono considerate scadute da zero giorni. Le esposizioni sono ponderate per il valore contabile lordo rilevato alla data di riferimento. Il tempo medio ponderato dalla data di scadenza è espresso in anni (con decimali).

364.

Sono segnalate le seguenti informazioni sui risultati dei contenziosi su prestiti e anticipazioni deteriorati conclusi nell’esercizio:

a)

recuperi accumulati netti: la voce include i recuperi derivanti da procedimenti giudiziali. Non sono inclusi i recuperi derivanti da accordi volontari;

b)

riduzione del valore contabile lordo: la voce include il valore contabile lordo di prestiti e anticipazioni deteriorati eliminati contabilmente in seguito alla conclusione di un contenzioso. Include le relative cancellazioni;

c)

durata media dei contenziosi conclusi nell’esercizio: è calcolata come media del tempo trascorso tra la data di classificazione dello strumento come “in fase di contenzioso” conformemente al punto 322 della presente parte e la data di perfezionamento del procedimento giudiziario; è espressa in anni (con decimali).

PARTE 3

ASSOCIAZIONE TRA CLASSI DI ESPOSIZIONI E SETTORI DELLA CONTROPARTE

1.

Le tabelle 2 e 3 associano le classi di esposizioni che devono essere usate per calcolare i requisiti patrimoniali conformemente al CRR ai settori della controparte usati nelle tabelle FINREP.

Tabella 2

Metodo standardizzato

Classi di esposizione del metodo standardizzato (articolo 112 CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)

Amministrazioni centrali o banche centrali

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)

Amministrazioni regionali o autorità locali

2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)

Organismi del settore pubblico

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)

Banche multilaterali di sviluppo

3)

Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)

Organizzazioni internazionali

2)

Amministrazioni pubbliche

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

f)

Enti

(cioè enti creditizi e imprese di investimento)

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

g)

Imprese

2)

Amministrazioni pubbliche

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

h)

Al dettaglio

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

i)

Garantite da ipoteche su beni immobili

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j)

In stato di default

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

j bis)

Associate a un rischio particolarmente elevato

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

k)

Obbligazioni garantite

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

l)

Posizioni verso la cartolarizzazione

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

m)

Enti e imprese con valutazione del merito di credito a breve termine

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

n)

Organismi di investimento collettivo

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP gli investimenti negli OIC sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale, indipendentemente dal fatto che il CRR autorizzi o meno il look-through.

o)

Patrimonio netto

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.

p)

Altre posizioni

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.


Tabella 3

Metodo basato sui rating interni

Classi di esposizione del metodo IRB

(articolo 147 del CRR)

Settori FINREP della controparte

Osservazioni

a)

Amministrazioni centrali e banche centrali

1)

Banche centrali

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

b)

(cioè enti creditizi e imprese di investimento nonché alcune amministrazioni pubbliche e banche multilaterali)

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

c)

Imprese

2)

Amministrazioni pubbliche

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

d)

Al dettaglio

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni sono associate ai settori FINREP della controparte in base alla natura della controparte immediata.

e)

Patrimonio netto

Strumenti rappresentativi di capitale

Nella FINREP il patrimonio netto è suddiviso in categorie differenti di attività finanziarie.

f)

Posizioni verso la cartolarizzazione

2)

Amministrazioni pubbliche

3)

Enti creditizi

4)

Altre società finanziarie

5)

Società non finanziarie

6)

Famiglie

Queste esposizioni dovrebbero essere associate ai settori FINREP della controparte in base al rischio sottostante della posizione verso la cartolarizzazione. Nella FINREP, se le posizioni verso la cartolarizzazione restano rilevate nello stato patrimoniale, i settori della controparte sono i settori delle controparti immediate di queste posizioni.

g)

Altre attività diverse dai crediti

Voci diverse dello stato patrimoniale

Nella FINREP le altre posizioni possono essere incluse in categorie differenti di attività.»


(1)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(6)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (C(2003)1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

(8)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 31 ottobre 2016, relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) (GU C 31 del 31.1.2017, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).


ALLEGATO VI

«ALLEGATO XVIII

MODELLI AMM

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

 

 

MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO

67

C 67.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

69

C 69.00

PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

70

C 70.00

RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)


C 67.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER CONTROPARTE

Totale e valute significative

 

Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte

Nome della controparte

Codice

Codice LEI

Settore della controparte

Residenza della controparte

Tipo di prodotto

Importo ricevuto

Durata originaria media ponderata

Durata residua media ponderata

Riga

ID

010

015

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DIECI PRINCIPALI CONTROPARTI CIASCUNA DELLE QUALI È SUPERIORE ALL’1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

TUTTO L’ALTRO FINANZIAMENTO (FUNDING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 — CONCENTRAZIONE DEL FINANZIAMENTO (FUNDING) PER TIPO DI PRODOTTO

Totale e valute significative

Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto

Riga

ID

Nome del prodotto

Valore contabile ricevuto

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Durata originaria media ponderata

Durata residua media ponderata

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODOTTI SUPERIORI ALL’1 % DELLE PASSIVITÀ TOTALI

010

1

FINANZIAMENTO (FUNDING) AL DETTAGLIO

 

 

 

 

 

020

1.1

di cui depositi a vista

 

 

 

 

 

031

1.2

di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

041

1.3

di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi

 

 

 

 

 

070

1.4

Conti di risparmio

 

 

 

 

 

080

1.4.1

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

 

 

 

 

 

090

1.4.2

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

 

 

 

 

 

100

2

FINANZIAMENTO (FUNDING) ALL’INGROSSO

 

 

 

 

 

110

2.1

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

120

2.1.1

di cui prestiti e depositi da clienti finanziari

 

 

 

 

 

130

2.1.2

di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari

 

 

 

 

 

140

2.1.3

di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

 

 

 

 

 

150

2.2

Finanziamento all’ingrosso garantito

 

 

 

 

 

160

2.2.1

di cui SFT

 

 

 

 

 

170

2.2.2

di cui emissione di obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

180

2.2.3

di cui emissione di titoli garantiti da attività (ABS)

 

 

 

 

 

190

2.2.4

di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

 

 

 

 

 


C 69.00 — PREZZI PER FINANZIAMENTI (FUNDING) DI VARIA DURATA

Totale e valute significative

 

Prezzi per finanziamenti (funding) di varia durata

Overnight

1 settimana

1 mese

3 mesi

6 mesi

1 anno

2 anni

5 anni

10 anni

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Differenziale

Volume

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Finanziamento (funding) totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1

di cui: finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.2

di cui: finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.3

di cui: finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.4

di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.5

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.6

di cui: titoli garantiti da attività (ABS) compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 — RINNOVO DEL FINANZIAMENTO (FUNDING)

Totale e valute significative

 

Rinnovo del finanziamento (funding)

Overnight

> 1 giorno ≤ 7 giorni

> 7 giorni ≤ 14 giorni

> 14 giorni ≤ 1 mese

> 1 mese ≤ 3 mesi

> 3 mesi ≤ 6 mesi

> 6 mesi

Totale dei flussi di cassa netti

Termine medio (giorni)

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

In scadenza

Rinnovo

Nuovo finanziamento

Netto

Termine finanziamento in scadenza

Termine finanziamento rinnovato

Termine nuovo finanziamento

Riga

ID

Giorno

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

010

1.1

1

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.2

2

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.3

3

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.6

6

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.9

9

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.11

11

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1.12

12

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.13

13

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.14

14

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1.15

15

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.16

16

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.17

17

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1.18

18

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.19

19

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1.21

21

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.22

22

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.23

23

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1.24

24

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.24.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.24.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.25

25

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.25.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.25.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.25.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.26

26

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.26.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.26.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.26.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.27

27

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.27.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.27.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.27.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.28

28

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.28.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.28.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.28.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.29

29

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.29.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.29.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.29.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.30

30

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.30.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.30.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.30.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.31

31

Finanziamento totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.31.1

Finanziamento al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.31.2

Finanziamento all’ingrosso non garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.31.3

Finanziamento garantito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO VII

«ALLEGATO XIX

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER GLI ULTERIORI STRUMENTI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ALLEGATO XVIII

1.   Ulteriori strumenti di controllo

1.1.   Osservazioni generali

1.

Per consentire il controllo del rischio di liquidità degli enti non rientrante nell’ambito di applicazione delle segnalazioni in materia di copertura della liquidità e di finanziamento stabile, gli enti compilano il modello di cui all’allegato XVIII conformemente alle istruzioni del presente allegato.

2.

Il finanziamento totale include tutte le passività finanziarie diverse da derivati e posizioni corte.

3.

I finanziamenti con scadenza aperta, compresi i depositi a vista, si considerano aventi scadenza overnight.

4.

La durata originaria rappresenta il tempo tra la data di origine e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell’allegato XXIII. Ciò significa che in caso di opzioni, come al punto 12 dell’allegato XXIII, la durata originaria del finanziamento può essere più corta del tempo trascorso dalla data di origine.

5.

La durata residua rappresenta il tempo tra la fine del periodo di riferimento e la data di scadenza del finanziamento. La data di scadenza del finanziamento è determinata conformemente al punto 12 dell’allegato XXIII.

6.

Ai fini del calcolo della durata media ponderata originaria o residua, i depositi con scadenza overnight sono considerati aventi durata di un giorno.

7.

Ai fini del calcolo della durata originaria e residua, se il finanziamento prevede per la controparte dell’ente un periodo di preavviso o una clausola di cancellazione o di ritiro anticipato, si ipotizza il ritiro alla prima data possibile.

8.

Per le passività perpetue, salvo se prevedono opzioni come indicato al punto 12 dell’allegato XXIII, si ipotizza una durata originaria e residua fisse di venti anni.

9.

Per il calcolo della soglia percentuale per valuta significativa di cui ai modelli C 67.00 e C 68.00, gli enti utilizzano la soglia dell’1 % delle passività totali in tutte le valute.

1.2.   Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte (C 67.00)

1.

Per raccogliere le informazioni sulla concentrazione del finanziamento (funding) degli enti segnalanti per controparte nel modello C 67.00, gli enti applicano le istruzioni contenute nella presente sezione.

2.

Gli enti segnalano le dieci principali controparti o il gruppo di clienti connessi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando il finanziamento ottenuto da ciascuna controparte o dal gruppo di clienti connessi supera la soglia dell’1 % delle passività totali nelle righe da 020 a 110 della sezione 1 del modello. La controparte segnalata alla voce 1.01 corrisponde all’importo massimo del finanziamento concesso dalla controparte o dal gruppo di clienti connessi superiore alla soglia dell’1 % alla data di riferimento per le segnalazioni. La voce 1.02 è il secondo importo per entità superiore alla soglia dell’1 % e così via con le restanti voci.

3.

Se una controparte appartiene a diversi gruppi di clienti connessi, viene segnalata solo una volta nel gruppo con il finanziamento di importo più elevato.

4.

Gli enti segnalano il totale di tutto l’altro finanziamento nella sezione 2.

5.

I totali della sezione 1 e della sezione 2 sono pari al totale del finanziamento dell’ente risultante dallo stato patrimoniale segnalato nel quadro dell’informativa finanziaria (FINREP).

6.

Per ogni controparte gli enti completano tutte le colonne da 010 a 080.

7.

Laddove il finanziamento è stato ottenuto mediante più di un tipo di prodotto, occorre segnalare il prodotto con il quale è stata ottenuta la percentuale massima di finanziamento. L’identificazione del possessore sottostante dei titoli può avvenire sulla base dei migliori sforzi (best efforts). L’ente che dispone di informazioni sul possessore dei titoli in virtù del suo ruolo di banca depositaria considera il relativo importo ai fini della segnalazione della concentrazione delle controparti. In assenza di informazioni sul possessore dei titoli, non occorre segnalare l’importo corrispondente.

8.

Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Nome della controparte

Il nome di ciascuna controparte che ha concesso un finanziamento che supera la soglia dell’1 % delle passività totali è registrato nella colonna 010 in ordine decrescente dell’entità del finanziamento ottenuto.

È indicato il nome della controparte, persona fisica o giuridica. Se la controparte è una persona giuridica, il nome della controparte è la denominazione completa della persona giuridica da cui deriva il finanziamento (funding), compreso qualsiasi riferimento al tipo di società conformemente al diritto societario nazionale.

015

Codice

Questo codice è un identificativo di riga ed è unico per ogni riga della tabella.

020

Codice LEI

Codice identificativo del soggetto giuridico della controparte.

Qualora per una data controparte esista un codice di identificazione LEI, esso è utilizzato per identificarla.

030

Settore della controparte

A ciascuna controparte è attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP:

i) banche centrali; ii) amministrazioni pubbliche; iii) enti creditizi; iv) altre società finanziarie; v) società non finanziarie; vi) nuclei familiari.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato alcun settore.

040

Residenza della controparte

Si utilizza il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui la controparte ha sede (tra cui gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali) disponibile nella più recente edizione del “vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti”.

Per i gruppi di clienti connessi non viene segnalato il paese.

050

Tipo di prodotto

Alle controparti indicate nella colonna 010 è assegnato un tipo di prodotto, corrispondente al prodotto emesso con il quale è stato ottenuto il finanziamento (o è stata ottenuta la percentuale massima del finanziamento in caso di più tipi di prodotti), utilizzando i seguenti codici indicati in grassetto:

UWF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da clienti finanziari tra cui fondi interbancari)

 

UWNF (finanziamenti all’ingrosso non garantiti ottenuti da clienti non finanziari)

SFT (finanziamenti ottenuti mediante contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013)

CB (finanziamenti ottenuti mediante l’emissione di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE)

ABS (finanziamenti ottenuti mediante l’emissione di titoli garantiti da attività tra cui commercial paper garantiti da attività)

IGCP (finanziamenti ottenuti da controparti infragruppo)

OSWF (altri finanziamenti all’ingrosso garantiti)

OFP (altri prodotti di finanziamento, ad esempio finanziamento al dettaglio).

060

Importo ricevuto

L’importo totale del finanziamento concesso dalle controparti segnalate nella colonna 010 è registrato nella colonna 060 al valore contabile.

070

Durata originaria media ponderata

Per l’importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata originaria media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 070.

La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

080

Durata residua media ponderata

Per l’importo del finanziamento segnalato nella colonna 060 concesso dalla controparte segnalata nella colonna 010, la durata residua media ponderata (in giorni) del relativo finanziamento è registrata nella colonna 080.

La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni restanti) del finanziamento concesso dalla controparte. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale da essa concesso.

1.3.   Concentrazione del finanziamento (funding) per tipo di prodotto (C 68.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento degli enti segnalanti per tipo di prodotto, ripartite per tipo di finanziamento come specificato nelle seguenti istruzioni relative alle righe.

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   Finanziamento (funding) al dettaglio

Depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61

020

1.1.   di cui depositi a vista

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a vista.

031

1.2.   di cui depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi.

041

1.3.   di cui depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi.

070

1.4.   di cui conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con una delle seguenti caratteristiche:

con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro;

senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

Questa riga non deve essere compilata.

080

1.4.1.   con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio con periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

090

1.4.2.   senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro

Finanziamento al dettaglio di cui alla riga 010 costituito da conti di risparmio senza periodo di preavviso superiore a 30 giorni per il ritiro.

100

2.   Finanziamento (funding) all’ingrosso: costituito da quanto segue:

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Questa riga non deve essere compilata.

110

2.1.   finanziamento all’ingrosso non garantito

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che non sono garantiti.

120

2.1.1.   di cui prestiti e depositi da clienti finanziari

Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti finanziari.

Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.

130

2.1.2.   di cui prestiti e depositi da clienti non finanziari

Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da clienti non finanziari.

Il finanziamento da banche centrali è escluso da questa riga.

140

2.1.3.   di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

Finanziamento di cui alla riga 110 costituito da prestiti e depositi da entità infragruppo.

Il finanziamento all’ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

150

2.2.   finanziamento all’ingrosso garantito

Tutti i finanziamenti ove le controparti sono diverse da quelle dei depositi al dettaglio come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che sono garantiti.

160

2.2.1.   di cui SFT

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 82, del regolamento (UE) n. 575/2013.

170

2.2.2.   di cui emissioni di obbligazioni garantite

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante l’emissione di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

180

2.2.3.   di cui emissioni di titoli garantiti da attività (ABS)

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto mediante emissione di titoli garantiti da attività, tra cui commercial paper garantiti da attività.

190

2.2.4.   di cui prestiti e depositi da entità infragruppo

Finanziamento di cui alla riga 150 costituito da finanziamento ottenuto da entità infragruppo.

Il finanziamento all’ingrosso da entità infragruppo è segnalato solo su base individuale o subconsolidata.

2.

Ai fini della compilazione del presente modello, gli enti segnalano l’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascun tipo di prodotto che supera la soglia dell’1 % delle passività totali.

3.

Per ogni tipo di prodotto gli enti completano tutte le colonne da 010 a 050.

4.

La soglia dell’1 % delle passività totali è utilizzata per determinare conformemente a quanto segue i tipi di prodotti con i quali è stato ottenuto il finanziamento:

a)

la soglia dell’1 % delle passività totali è applicata a tutti i tipi di prodotti di cui alle righe seguenti: 1.1 “depositi a vista”; 1.2 “depositi a termine non ritirabili entro i 30 giorni successivi”; 1.3 “depositi a termine ritirabili entro i 30 giorni successivi”; 1.4 “conti di risparmio”; 2.1 “finanziamento all’ingrosso non garantito”; 2.2 “finanziamento all’ingrosso garantito”;

b)

per il calcolo della soglia dell’1 % delle passività totali per la riga 1.4 “conti di risparmio”, la soglia si applica alla somma di 1.4.1 e 1.4.2;

c)

per la riga 1. “Finanziamento (funding) al dettaglio” e per la riga 2. “Finanziamento (funding) all’ingrosso”, la soglia dell’1 % delle passività totali si applica solo a livello aggregato.

5.

Le cifre segnalate alle riga 1. “Finanziamento (funding) al dettaglio”, alla riga 2.1 “finanziamento all’ingrosso non garantito” e alla riga 2.2 “finanziamento all’ingrosso garantito” possono includere una gamma più ampia di prodotti rispetto agli elementi inclusi nelle sottostanti voci “di cui”.

6.

Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile ricevuto

Il valore contabile del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” è segnalato nella colonna 010 del modello.

020

Importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l’importo coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono pari all’importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

030

Importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo

Dell’importo totale del finanziamento ricevuto per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto” segnalato nella colonna 010, l’importo non coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.

Nota: gli importi segnalati nella colonna 020 e nella colonna 030, per ciascuna delle categorie di prodotti elencati nella colonna “Nome del prodotto”, sono pari all’importo totale ricevuto segnalato nella colonna 010.

040

Durata originaria media ponderata

Per l’importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto”, la durata originaria media ponderata (in giorni) del finanziamento è registrata nella colonna 040.

La durata originaria media ponderata è calcolata come la durata originaria media (in giorni) del finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con tutte le emissioni del tipo di prodotto.

050

Durata residua media ponderata

Per l’importo del finanziamento ricevuto segnalato nella colonna 010 per le categorie di prodotti elencate nella colonna “Nome del prodotto”, la durata residua media ponderata (in giorni) per il finanziamento è registrata nella colonna 050.

La durata residua media ponderata è calcolata come la durata media (in giorni) restante per il finanziamento ricevuto per il tipo di prodotto. La media è ponderata sulla base dell’entità dei diversi importi del finanziamento concesso dalla controparte in proporzione al finanziamento totale ottenuto con tutte le emissioni del tipo di prodotto.

1.4.   Prezzi per finanziamenti di varia durata (C 69.00)

1.

Gli enti segnalano nel modello C 69.00 le informazioni sul volume delle operazioni e sui prezzi da essi pagati per il finanziamento ottenuto nel periodo di riferimento e ancora in essere al termine del periodo di riferimento in conformità con le seguenti durate originarie:

a)

overnight, nelle colonne 010 e 020;

b)

superiore a overnight e inferiore o uguale ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;

c)

superiore ad 1 settimana e inferiore o uguale ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;

d)

superiore ad 1 mese e inferiore o uguale a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;

e)

superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;

f)

superiore a 6 mesi e inferiore o uguale ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;

g)

superiore a 1 anno e inferiore o uguale a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;

h)

superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;

i)

superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.

2.

Ai fini della determinazione della durata del finanziamento ottenuto, gli enti non tengono conto del periodo tra la data dell’operazione e la data di regolamento; per esempio una passività a tre mesi con regolamento a due settimane è segnalata come avente durata a 3 mesi (colonne 070 e 080).

3.

Il differenziale segnalato nella colonna di sinistra di ogni categoria di scadenza è uno dei seguenti:

a)

il differenziale che l’ente dovrebbe corrispondere per passività di durata inferiore o uguale ad un anno, se dovessero essere convertite nell’indice overnight di riferimento per la valuta pertinente al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell’operazione;

b)

il differenziale che l’impresa dovrebbe corrispondere all’emissione per passività con durata originaria superiore ad un anno, se dovessero essere convertite nell’indice di riferimento pertinente per la valuta corrispondente (ossia EURIBOR a tre mesi per l’EUR o LIBOR a tre mesi per la GBP e lo USD), al più tardi alla chiusura delle attività il giorno dell’operazione.

Al solo fine del calcolo del differenziale ai sensi delle precedenti lettere a) e b), l’ente può, sulla base dei dati storici, determinare la durata originaria tenendo conto o meno delle opzioni, a seconda dei casi.

4.

Il differenziale è segnalato in punti base con segno negativo, se il nuovo finanziamento è meno costoso del tasso di riferimento pertinente. È calcolato sulla base della media ponderata.

5.

Ai fini del calcolo del differenziale medio da corrispondere per molteplici emissioni/depositi/prestiti, gli enti calcolano il costo totale nella valuta di emissione ignorando gli FX swap ma includendo premi o sconti e commissioni da corrispondere o da ricevere, prendendo come base la durata dello swap su tasso di interesse teorico o reale corrispondente alla durata della passività. Il differenziale è pari al tasso della passività meno il tasso dello swap.

6.

L’importo del finanziamento ottenuto per le categorie di finanziamento elencate nella colonna “Voce” è segnalato nella colonna “Volume” della categoria di scadenza applicabile.

7.

Nella colonna “Volume” gli enti indicano gli importi che rappresentano il valore contabile del nuovo finanziamento ottenuto nella categoria di scadenza applicabile in base alla durata originaria.

8.

Come per tutte le altre voci, anche per gli impegni fuori bilancio gli enti segnalano unicamente gli importi che risultano dal bilancio. Gli impegni fuori bilancio concessi all’ente sono segnalati nel modello C 69.00 soltanto dopo l’utilizzo. In caso di utilizzo, il volume e il differenziale da segnalare sono l’importo utilizzato e il differenziale applicabile alla fine del periodo di riferimento. Se l’utilizzo non può essere rinnovato a discrezione dell’ente, è segnalata la durata effettiva dell’utilizzo. Se l’ente ha già utilizzato la linea alla fine del periodo di riferimento precedente e successivamente ne aumenta l’utilizzo, è segnalato solo l’importo aggiuntivo utilizzato.

9.

I depositi effettuati dalla clientela al dettaglio sono i depositi come definiti all’articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

10.

Per il finanziamento rinnovato nel periodo di riferimento e ancora in essere alla fine del periodo è segnalata la media dei differenziali applicabili a detta data (ossia alla fine del periodo di riferimento). Ai fini del modello C 69.00, il finanziamento rinnovato e ancora in essere alla fine del periodo di riferimento è considerato nuovo finanziamento.

11.

In deroga al resto della sezione 1.4., il volume e il differenziale dei depositi a vista sono segnalati solo se il depositante non disponeva di un deposito a vista nel precedente periodo di riferimento o se vi è un aumento dell’importo del deposito rispetto alla precedente data di riferimento, nel qual caso l’incremento è considerato nuovo finanziamento. Il differenziale è quello che si applica alla fine del periodo.

12.

In assenza di elementi da segnalare, la cella relativa al differenziale è lasciata vuota.

13.

Istruzioni su righe specifiche

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   Finanziamento (funding) totale

Il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutti i finanziamenti sono segnalati come segue, per tutte le seguenti durate:

a)

overnight, nelle colonne 010 e 020;

b)

superiore a overnight e inferiore o uguale ad 1 settimana, nelle colonne 030 e 040;

c)

superiore ad 1 settimana e inferiore o uguale ad 1 mese, nelle colonne 050 e 060;

d)

superiore ad 1 mese e inferiore o uguale a 3 mesi, nelle colonne 070 e 080;

e)

superiore a 3 mesi e inferiore o uguale a 6 mesi, nelle colonne 090 e 100;

f)

superiore a 6 mesi e inferiore o uguale ad 1 anno, nelle colonne 110 e 120;

g)

superiore a 1 anno e inferiore o uguale a 2 anni, nelle colonne 130 e 140;

h)

superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni, nelle colonne 150 e 160;

i)

superiore a 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni, nelle colonne 170 e 180.

020

1.1   di cui: finanziamento (funding) al dettaglio

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento al dettaglio ottenuto.

030

1.2   di cui: finanziamenti all’ingrosso non garantiti

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento all’ingrosso non garantito ottenuto.

040

1.3   di cui: finanziamento garantito

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato del finanziamento garantito ottenuto.

050

1.4   di cui: titoli di primo rango (senior) non garantiti

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli di primo rango (senior) non garantiti ottenuti.

060

1.5   di cui: obbligazioni garantite

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato di tutte le emissioni di obbligazioni garantite che vincolano le attività proprie degli enti.

070

1.6   di cui: titoli garantiti da attività compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP)

Del finanziamento totale segnalato alla voce 1, il volume totale e il differenziale medio ponderato dei titoli garantiti da attività (ABS) emessi, compresi i commercial paper garantiti da attività (ABCP).

1.5.   Rinnovo del finanziamento (C 70.00)

1.

Questo modello serve a raccogliere informazioni sul volume del finanziamento in scadenza e sul nuovo finanziamento ottenuto, ossia sul “Rinnovo del finanziamento”, su base giornaliera nel corso del mese precedente la data di riferimento per le segnalazioni.

2.

Gli enti segnalano, in giorni di calendario, il finanziamento in scadenza secondo le seguenti categorie di scadenza in base alla durata originaria:

a)

overnight, nelle colonne da 010 a 040;

b)

tra 1 giorno e 7 giorni, nelle colonne da 050 a 080;

c)

tra 7 e 14 giorni, nelle colonne da 090 a 120;

d)

tra 14 giorni e 1 mese, nelle colonne da 130 a 160;

e)

tra 1 e 3 mesi, nelle colonne da 170 a 200;

f)

tra 3 e 6 mesi, nelle colonne da 210 a 240;

g)

superiore a 6 mesi, nelle colonne da 250 a 280.

3.

Per ciascuna categoria di scadenza di cui al punto 2, l’importo in scadenza è segnalato nella colonna di sinistra, l’importo del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna “Rinnovo”, il nuovo finanziamento ottenuto è segnalato nella colonna “Nuovo finanziamento” e la differenza netta tra nuovo finanziamento e rinnovo meno finanziamento in scadenza è segnalata nella colonna di destra.

4.

Il totale dei flussi di cassa netti è segnalato nella colonna 290 ed è pari alla somma di tutte le colonne “Netto”: 040, 080, 120, 160, 200, 240 e 280.

5.

Il termine medio (in giorni) del finanziamento in scadenza è segnalato nella colonna 300.

6.

Il termine medio (in giorni) del finanziamento rinnovato è segnalato nella colonna 310.

7.

Il termine medio (in giorni) del nuovo finanziamento è segnalato nella colonna 320.

8.

L’importo nella colonna “In scadenza” comprende tutte le passività contrattualmente ritirabili dal fornitore del finanziamento o dovute alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

9.

L’importo nella colonna “Rinnovo” comprende l’importo in scadenza di cui ai punti 2 e 3 che rimane all’ente alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo. Se la durata del finanziamento è cambiata a seguito del rinnovo, l’importo nella colonna “Rinnovo” è segnalato nella categoria di scadenza corrispondente alla nuova durata.

10.

L’importo nella colonna “Nuovo finanziamento” comprende gli afflussi effettivi di finanziamento alla data pertinente del periodo di riferimento. Deve essere sempre segnalato con segno positivo.

11.

L’importo nella colonna “Netto” rappresenta la variazione del finanziamento nell’ambito di una particolare fascia di durata originaria alla data pertinente del periodo di riferimento ed è calcolato sommando l’importo della colonna “Nuovo finanziamento” e l’importo della colonna “Rinnovo” e sottraendo l’importo della colonna “In scadenza”.

12.

Istruzioni relative a colonne specifiche

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

da 010 a 040

Scadenza a un giorno (overnight)

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 010 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 020 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria overnight è segnalato nella colonna 030 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento giornaliero in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento giornaliero ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 040 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 050 a 080

> 1 giorno ≤ 7 giorni

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 050 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 060 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un giorno e una settimana è segnalato nella colonna 70 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 080 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 090 a 120

> 7 giorni ≤ 14 giorni

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 090 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 100 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra una settimana e due settimane è segnalato nella colonna 110 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 120 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 130 a 160

> 14 giorni ≤ 1 mese

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 130 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 140 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra due settimane e un mese è segnalato nella colonna 150 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 160 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 170 a 200

> 1 mese ≤ 3 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 170 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 180 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra un mese e tre mesi è segnalato nella colonna 190 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 200 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 210 a 240

> 3 mesi ≤ 6 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 210 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 220 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria compresa tra tre mesi e sei mesi è segnalato nella colonna 230 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 240 delle voci da 1.1 a 1.31.

da 250 a 280

> 6 mesi

L’importo totale del finanziamento in scadenza alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 250 delle voci da 1.1 a 1.31. Per i mesi con meno di 31 giorni e per i fine settimana le linee non pertinenti sono lasciate in bianco.

L’importo totale del finanziamento rinnovato alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 260 delle voci da 1.1 a 1.31.

L’importo totale del nuovo finanziamento ottenuto alla data pertinente del periodo di riferimento avente durata originaria superiore a sei mesi è segnalato nella colonna 270 delle voci da 1.1 a 1.31.

La differenza netta tra finanziamento in scadenza, da una parte, e la somma di rinnovo e nuovo finanziamento ottenuto, dall’altra, è segnalata nella colonna 280 delle voci da 1.1 a 1.31.

290

Totale dei flussi di cassa netti

Il totale dei flussi di cassa netti, corrispondente alla somma di tutte le colonne “Netto”: 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, è segnalato nella colonna 290.

da 300 a 320

Termine medio (giorni)

Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti in scadenza è segnalato nella colonna 300. Il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i finanziamenti rinnovati è segnalato nella colonna 310, il termine medio ponderato (in giorni) di tutti i nuovi finanziamenti è segnalato nella colonna 320.»


ALLEGATO VIII

«ALLEGATO XXIV

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

 

 

PARTE 1 – ATTIVITÀ LIQUIDE

72

C 72.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – ATTIVITÀ LIQUIDE

 

 

PARTE 2 – DEFLUSSI

73

C 73.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – DEFLUSSI

 

 

PARTE 3 – AFFLUSSI

74

C 74.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – AFFLUSSI

 

 

PARTE 4 – SWAP CON GARANZIE REALI

75

C 75.01

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – SWAP CON GARANZIE REALI

 

 

PARTE 5 — CALCOLI

76

C 76.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – CALCOLI

 

 

PARTE 6 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

77

C 77.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – PERIMETRO


C 72.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – ATTIVITÀ LIQUIDE

Valuta

Riga

ID

Voce

Importo/Valore di mercato

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Valore ai sensi dell’articolo 9

010

020

030

040

010

1

TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

 

 

 

 

020

1.1.

Totale delle attività di livello 1 non rettificate

 

 

 

 

030

1.1.1.

Totale delle attività di LIVELLO 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

040

1.1.1.1.

Monete e banconote

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2.

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

 

1,00

 

 

060

1.1.1.3.

Attività delle banche centrali

 

1,00

 

 

070

1.1.1.4.

Attività delle amministrazioni centrali

 

1,00

 

 

080

1.1.1.5.

Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali

 

1,00

 

 

090

1.1.1.6.

Attività di organismi del settore pubblico

 

1,00

 

 

100

1.1.1.7.

Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

 

1,00

 

 

110

1.1.1.8.

Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

 

1,00

 

 

120

1.1.1.9.

Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

 

1,00

 

 

130

1.1.1.10.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali

 

1,00

 

 

140

1.1.1.11.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,95

 

 

150

1.1.1.12.

Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali

 

1,00

 

 

160

1.1.1.13.

Enti centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

 

 

 

 

170

1.1.1.14.

Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2A rilevate come livello 1

 

0,80

 

 

180

1.1.2.

Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di LIVELLO 1 non rettificate

 

 

 

 

190

1.1.2.1.

Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,93

 

 

200

1.1.2.2.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

0,88

 

 

210

1.1.2.3.

Enti centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

 

 

 

 

220

1.2.

Totale delle attività di livello 2 non rettificate

 

 

 

 

230

1.2.1.

Totale delle attività di LIVELLO 2A non rettificate

 

 

 

 

240

1.2.1.1.

Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)

 

0,85

 

 

250

1.2.1.2.

Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)

 

0,85

 

 

260

1.2.1.3.

Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

 

0,85

 

 

270

1.2.1.4.

Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

 

0,85

 

 

280

1.2.1.5.

Titoli di debito societario (CQS1)

 

0,85

 

 

290

1.2.1.6.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2A

 

0,80

 

 

300

1.2.1.7.

Enti centrali: attività di livello 2A considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

 

 

 

 

310

1.2.2.

Totale delle attività di LIVELLO 2B non rettificate

 

 

 

 

320

1.2.2.1.

Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)

 

0,75

 

 

330

1.2.2.2.

Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)

 

0,75

 

 

340

1.2.2.3.

Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

 

0,70

 

 

350

1.2.2.4.

Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

0,65

 

 

360

1.2.2.5.

Titoli di debito societario (CQS2/3)

 

0,50

 

 

370

1.2.2.6.

Titoli di debito societario – attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)

 

0,50

 

 

380

1.2.2.7.

Azioni (indice azionario principale)

 

0,50

 

 

390

1.2.2.8.

Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

 

0,50

 

 

400

1.2.2.9.

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

 

1,00

 

 

410

1.2.2.10.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

0,70

 

 

420

1.2.2.11.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

 

0,65

 

 

430

1.2.2.12.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

0,60

 

 

440

1.2.2.13.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (indice azionario principale) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

 

0,45

 

 

450

1.2.2.14.

Depositi detenuti dal membro della rete presso l’ente centrale (investimento non obbligato)

 

0,75

 

 

460

1.2.2.15.

Finanziamento (funding) di liquidità dell’ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)

 

0,75

 

 

470

1.2.2.16.

Enti centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

485

2

Depositi detenuti dal membro della rete presso l’ente centrale (investimento obbligato)

 

 

 

 

580

3

Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi valutari

 

 

 

 

590

4

Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari

 

 

 

 


C 73.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – DEFLUSSI

Valuta

 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali concesse

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Deflusso

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

010

1

DEFLUSSI

 

 

 

 

 

 

020

1.1.

Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1.

Depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

035

1.1.1.1.

depositi esentati dal calcolo dei deflussi

 

 

 

0,00

 

 

040

1.1.1.2.

depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi

 

 

 

1,00

 

 

050

1.1.1.3.

depositi soggetti a deflussi superiori

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.3.1

categoria 1

 

 

 

0,10 -0,15

 

 

070

1.1.1.3.2

categoria 2

 

 

 

0,15 -0,20

 

 

080

1.1.1.4.

depositi stabili

 

 

 

0,05

 

 

090

1.1.1.5.

depositi stabili con deroga

 

 

 

0,03

 

 

100

1.1.1.6.

depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore

 

 

 

 

 

 

110

1.1.1.7.

altri depositi al dettaglio

 

 

 

0,10

 

 

120

1.1.2.

Depositi operativi

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.

mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.1.1.

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,05

 

 

150

1.1.2.1.2.

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,25

 

 

160

1.1.2.2.

mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa

 

 

 

 

 

 

170

1.1.2.2.1.

non trattati come attività liquide dell’ente depositante

 

 

 

0,25

 

 

180

1.1.2.2.2.

trattati come attività liquide dell’ente creditizio depositante

 

 

 

1,00

 

 

190

1.1.2.3.

mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari

 

 

 

0,25

 

 

200

1.1.2.4.

mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell’ambito di una rete

 

 

 

0,25

 

 

203

1.1.3.

Depositi operativi eccedenti

 

 

 

 

 

 

204

1.1.3.1.

depositi di clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

205

1.1.3.2.

depositi di altri clienti

 

 

 

 

 

 

206

1.1.3.2.1.

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,20

 

 

207

1.1.3.2.2.

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,40

 

 

210

1.1.4.

Depositi non operativi

 

 

 

 

 

 

220

1.1.4.1.

depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage

 

 

 

1,00

 

 

230

1.1.4.2.

depositi di clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

240

1.1.4.3.

depositi di altri clienti

 

 

 

 

 

 

250

1.1.4.3.1.

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,20

 

 

260

1.1.4.3.2.

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

 

 

 

0,40

 

 

270

1.1.5.

Deflussi aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

280

1.1.5.1.

garanzie reali diverse da garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 fornite per derivati

 

 

 

0,20

 

 

290

1.1.5.2.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

 

 

 

0,10

 

 

300

1.1.5.3.

deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia

 

 

 

1,00

 

 

310

1.1.5.4.

impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati

 

 

 

1,00

 

 

340

1.1.5.5.

deflussi da derivati

 

 

 

1,00

 

 

350

1.1.5.6.

posizioni corte

 

 

 

 

 

 

360

1.1.5.6.1.

coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli

 

 

 

0,00

 

 

370

1.1.5.6.2.

altro

 

 

 

1,00

 

 

380

1.1.5.7.

garanzie reali in eccesso richiamabili

 

 

 

1,00

 

 

390

1.1.5.8.

garanzie reali dovute

 

 

 

1,00

 

 

400

1.1.5.9.

garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide

 

 

 

1,00

 

 

410

1.1.5.10.

perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata

 

 

 

 

 

 

420

1.1.5.10.1.

strumenti finanziari strutturati

 

 

 

1,00

 

 

430

1.1.5.10.2.

strumenti di raccolta

 

 

 

1,00

 

 

450

1.1.5.11.

compensazione interna delle posizioni del cliente

 

 

 

0,50

 

 

460

1.1.6.

Linee irrevocabili

 

 

 

 

 

 

470

1.1.6.1.

linee di credito

 

 

 

 

 

 

480

1.1.6.1.1.

a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

490

1.1.6.1.2.

a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

 

 

 

0,10

 

 

500

1.1.6.1.3.

a favore di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

510

1.1.6.1.3.1.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

520

1.1.6.1.3.2.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

 

 

 

0,10

 

 

530

1.1.6.1.3.3.

altro

 

 

 

0,40

 

 

540

1.1.6.1.4.

a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi

 

 

 

0,40

 

 

550

1.1.6.1.5.

nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

560

1.1.6.1.6.

nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall’ente depositante

 

 

 

0,75

 

 

570

1.1.6.1.7.

a favore di altri clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

580

1.1.6.2.

linee di liquidità

 

 

 

 

 

 

590

1.1.6.2.1.

a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

600

1.1.6.2.2.

a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

 

 

 

0,30

 

 

610

1.1.6.2.3.

a favore di imprese di investimento personale

 

 

 

0,40

 

 

620

1.1.6.2.4.

a favore di SSPE

 

 

 

 

 

 

630

1.1.6.2.4.1.

per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari

 

 

 

0,10

 

 

640

1.1.6.2.4.2.

altro

 

 

 

1,00

 

 

650

1.1.6.2.5.

a favore di enti creditizi

 

 

 

 

 

 

660

1.1.6.2.5.1.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

 

 

 

0,05

 

 

670

1.1.6.2.5.2.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

 

 

 

0,30

 

 

680

1.1.6.2.5.3.

altro

 

 

 

0,40

 

 

690

1.1.6.2.6.

nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

700

1.1.6.2.7.

nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall’ente depositante

 

 

 

0,75

 

 

710

1.1.6.2.8.

a favore di altri clienti finanziari

 

 

 

1,00

 

 

720

1.1.7.

Altri prodotti e servizi

 

 

 

 

 

 

731

1.1.7.1.

Aperture di credito revocabili

 

 

 

 

 

 

740

1.1.7.2.

prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso

 

 

 

 

 

 

750

1.1.7.3.

mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

 

 

 

 

 

 

760

1.1.7.4.

carte di credito

 

 

 

 

 

 

770

1.1.7.5.

scoperti

 

 

 

 

 

 

780

1.1.7.6.

deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso

 

 

 

 

 

 

850

1.1.7.7.

debiti per derivati

 

 

 

 

 

 

860

1.1.7.8.

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio

 

 

 

 

 

 

870

1.1.7.9.

altro

 

 

 

 

 

 

885

1.1.8.

Altre passività e impegni dovuti

 

 

 

 

 

 

890

1.1.8.1.

passività risultanti dalle spese di funzionamento

 

 

 

0,00

 

 

900

1.1.8.2.

sotto forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio

 

 

 

1,00

 

 

912

1.1.8.4.

eccesso di finanziamento a clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

913

1.1.8.4.1.

eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio

 

 

 

1,00

 

 

914

1.1.8.4.2.

eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie

 

 

 

1,00

 

 

915

1.1.8.4.3.

eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

1,00

 

 

916

1.1.8.4.4.

eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici

 

 

 

1,00

 

 

917

1.1.8.5.

attività prese in prestito su base non garantita

 

 

 

1,00

 

 

918

1.1.8.6.

altro

 

 

 

1,00

 

 

920

1.2.

Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

 

 

 

 

 

 

930

1.2.1.

La controparte è una banca centrale

 

 

 

 

 

 

940

1.2.1.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,00

 

 

945

1.2.1.1.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

950

1.2.1.2.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,00

 

 

955

1.2.1.2.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

960

1.2.1.3.

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

0,00

 

 

965

1.2.1.3.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

970

1.2.1.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

0,00

 

 

975

1.2.1.4.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

980

1.2.1.5.

obbligazioni garantite di livello 2B

 

 

 

0,00

 

 

985

1.2.1.5.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

990

1.2.1.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

0,00

 

 

995

1.2.1.6.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1000

1.2.1.7.

altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

 

 

 

0,00

 

 

1005

1.2.1.7.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1010

1.2.1.8.

garanzie reali sotto forma di attività illiquide

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2.

La controparte non è una banca centrale

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,00

 

 

1035

1.2.2.1.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1040

1.2.2.2.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

0,07

 

 

1045

1.2.2.2.1

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1050

1.2.2.3.

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

0,15

 

 

1055

1.2.2.3.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1060

1.2.2.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

0,25

 

 

1065

1.2.2.4.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1070

1.2.2.5.

obbligazioni garantite di livello 2B

 

 

 

0,30

 

 

1075

1.2.2.5.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1080

1.2.2.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

0,35

 

 

1085

1.2.2.6.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1090

1.2.2.7.

altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

 

 

 

0,50

 

 

1095

1.2.2.7.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

1100

1.2.2.8.

garanzie reali sotto forma di attività illiquide

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3.

Deflussi totali da swap con garanzie reali

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

1170

2.

Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

 

 

 

 

 

 

 

3.

Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

 

 

 

 

 

 

1180

3.1.

forniti da enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1190

3.2.

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

 

 

 

 

 

 

1200

3.3.

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

1210

3.4.

forniti da altri clienti

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela

 

 

 

 

 

 

1290

4.1.

di cui: a clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

1300

4.2.

di cui: a clienti non finanziari

 

 

 

 

 

 

1310

4.3.

di cui: garantiti

 

 

 

 

 

 

1320

4.4.

di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

1330

4.5.

di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale

 

 

 

 

 

 

1340

4.6.

di cui: depositi operativi

 

 

 

 

 

 

1345

4.7.

di cui: depositi operativi eccedenti

 

 

 

 

 

 

1350

4.8.

di cui: depositi non operativi

 

 

 

 

 

 

1360

4.9.

di cui: passività sotto forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio

 

 

 

 

 

 

1370

5.

Deflussi valutari

 

 

 

 

 

 

 

6.

Provvista garantita oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3

 

 

 

 

 

 

1400

6.1.

di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

1410

6.2.

di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

 

 

 

 

 

1420

6.3.

di cui: garantite da attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

1430

6.4.

di cui: garantite da attività di livello 2B

 

 

 

 

 

 

1440

6.5.

di cui: garantite da attività illiquide

 

 

 

 

 

 


C 74.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – AFFLUSSI

Valuta

 

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

010

1

TOTALE DEGLI AFFLUSSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.

Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1.

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1.

importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2.

altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1.

importi dovuti da clienti al dettaglio

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2.

importi dovuti da imprese non finanziarie

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3.

importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4.

importi dovuti da altri soggetti giuridici

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.1.2.

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1.

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1.

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2.

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l’ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2.

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1.

importi dovuti da banche centrali

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2.

importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.1.3.

afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.1.4.

importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.1.5.

importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

1.1.6.

prestiti con data di scadenza contrattuale non definita

 

 

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7.

importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.1.8.

afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.1.9.

afflussi da derivati

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.1.10.

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.1.11.

altri afflussi

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

263

1.2.

Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265

1.2.1.

La controparte è una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267

1.2.1.1.

garanzie reali ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269

1.2.1.1.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271

1.2.1.1.1.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273

1.2.1.1.2.

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275

1.2.1.1.2.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

277

1.2.1.1.3.

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279

1.2.1.1.3.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

1.2.1.1.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283

1.2.1.1.4.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

285

1.2.1.1.5.

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287

1.2.1.1.5.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289

1.2.1.1.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291

1.2.1.1.6.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

293

1.2.1.1.7.

garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. o 1.2.1.1.6.

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295

1.2.1.1.7.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297

1.2.1.2.

garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299

1.2.1.3.

garanzie reali non ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

1.2.1.3.1.

garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

1.2.1.3.2.

tutte le altre garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305

1.2.2.

La controparte non è una banca centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307

1.2.2.1.

garanzie reali ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309

1.2.2.1.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

1.2.2.1.1.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

313

1.2.2.1.2.

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315

1.2.2.1.2.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317

1.2.2.1.3.

garanzie reali di livello 2A

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319

1.2.2.1.3.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

1.2.2.1.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

323

1.2.2.1.4.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325

1.2.2.1.5.

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

327

1.2.2.1.5.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329

1.2.2.1.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

 

 

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

1.2.2.1.6.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333

1.2.2.1.7.

garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. o 1.2.2.1.6.

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335

1.2.2.1.7.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337

1.2.2.2.

garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1.2.2.3.

garanzie reali non ammissibili come attività liquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

1.2.2.3.1.

prestiti su margine: garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343

1.2.2.3.2.

garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345

1.2.2.3.3.

tutte le altre garanzie reali illiquide

 

 

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.3.

Afflussi totali da swap con garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.4.

(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.5.

(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

2.

Afflussi valutari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

3.

Afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

3.1.

Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

3.2.

Importi dovuti da clienti finanziari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

3.3.

Operazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

3.4.

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

3.5.

Ogni altro afflusso all’interno di un gruppo o nell’ambito un sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Operazioni di prestito garantite oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

4.1.

di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

4.2.

di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

4.3.

di cui: garantite da attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

4.4.

di cui: garantite da attività di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

4.5.

di cui: garantite da attività illiquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 75.01 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – SWAP CON GARANZIE REALI

Valuta

 

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Deflussi

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte è una banca centrale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0040

1.1.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

0060

1.1.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0080

1.1.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0100

1.1.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

0120

1.1.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0140

1.1.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

0160

1.1.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

0180

1.1.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0210

1.2.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0230

1.2.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

1.2.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

0250

1.2.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

1.2.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

0270

1.2.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

1.2.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

0290

1.2.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

1.2.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

0310

1.2.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

1.2.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

0330

1.2.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

1.2.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

0350

1.2.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

1.3.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

1.3.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0380

1.3.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

1.3.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0400

1.3.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

1.3.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0420

1.3.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0440

1.3.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

1.3.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

0460

1.3.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

1.3.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0480

1.3.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

1.3.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

0500

1.3.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

1.3.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

0520

1.3.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

1.4.

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

1.4.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0550

1.4.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

1.4.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0570

1.4.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

1.4.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0590

1.4.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

1.4.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0610

1.4.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

1.4.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0630

1.4.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

1.4.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

0650

1.4.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

1.4.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0670

1.4.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

1.4.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

0690

1.4.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0700

1.5.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

1.5.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0720

1.5.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

1.5.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0740

1.5.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

1.5.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0760

1.5.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

1.5.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0780

1.5.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0790

1.5.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0800

1.5.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

1.5.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0820

1.5.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

1.5.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

0840

1.5.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

1.5.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

0860

1.5.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

1.6.

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

1.6.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0890

1.6.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900

1.6.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0910

1.6.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

1.6.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0930

1.6.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

1.6.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0950

1.6.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

1.6.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0970

1.6.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

1.6.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0990

1.6.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.6.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1010

1.6.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.6.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

1030

1.6.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.7.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.7.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1060

1.7.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.7.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1080

1.7.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.7.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1100

1.7.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.7.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1120

1.7.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.7.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1140

1.7.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.7.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1160

1.7.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.7.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1180

1.7.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.7.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1200

1.7.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.8.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.8.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1230

1.8.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.8.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1250

1.8.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.8.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1270

1.8.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.8.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1290

1.8.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.8.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1310

1.8.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.8.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1330

1.8.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

1.8.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1350

1.8.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1360

1.8.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370

2.

TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte non è una banca centrale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1380

2.1.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

2.1.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1400

2.1.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1410

2.1.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1420

2.1.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1430

2.1.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1440

2.1.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1450

2.1.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1460

2.1.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1470

2.1.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

1480

2.1.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1490

2.1.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1500

2.1.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1510

2.1.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

1520

2.1.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1530

2.1.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

1540

2.1.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1550

2.2.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560

2.2.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

1570

2.2.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1580

2.2.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1590

2.2.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600

2.2.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1610

2.2.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1620

2.2.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1630

2.2.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1640

2.2.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

1650

2.2.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1660

2.2.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

1670

2.2.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1680

2.2.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

1690

2.2.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700

2.2.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

1710

2.2.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1720

2.3.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1730

2.3.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1740

2.3.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1750

2.3.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

1760

2.3.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1770

2.3.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1780

2.3.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1790

2.3.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1800

2.3.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1810

2.3.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

1820

2.3.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830

2.3.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

1840

2.3.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1850

2.3.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

1860

2.3.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870

2.3.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

1880

2.3.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890

2.4.

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

2.4.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

1910

2.4.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920

2.4.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,18

 

 

 

 

 

1930

2.4.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

2.4.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

1950

2.4.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960

2.4.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

1970

2.4.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

2.4.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

1990

2.4.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2.4.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2010

2.4.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2.4.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2030

2.4.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040

2.4.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2050

2.4.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2060

2.5.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2070

2.5.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,30

 

 

 

 

 

2080

2.5.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2090

2.5.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,23

 

 

 

 

 

2100

2.5.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110

2.5.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2120

2.5.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130

2.5.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2140

2.5.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150

2.5.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2160

2.5.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2170

2.5.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2180

2.5.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2190

2.5.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2200

2.5.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

2.5.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2220

2.5.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

2.6.

Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

2.6.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2250

2.6.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

2.6.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,28

 

 

 

 

 

2270

2.6.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

2.6.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2290

2.6.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2300

2.6.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,10

 

 

 

 

 

2310

2.6.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2320

2.6.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2330

2.6.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2340

2.6.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2350

2.6.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2360

2.6.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2370

2.6.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2380

2.6.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2390

2.6.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

2.7.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2410

2.7.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2420

2.7.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2430

2.7.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,43

 

 

 

 

 

2440

2.7.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2450

2.7.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,35

 

 

 

 

 

2460

2.7.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2470

2.7.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

2480

2.7.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2490

2.7.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,20

 

 

 

 

 

2500

2.7.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2510

2.7.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

2520

2.7.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2530

2.7.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

2540

2.7.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550

2.7.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2560

2.7.8.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2570

2.8.

Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2580

2.8.1.

Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

2590

2.8.1.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

2.8.2.

Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

0,93

 

 

 

 

 

2610

2.8.2.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

2.8.3.

Attività di livello 2A

 

 

 

 

0,85

 

 

 

 

 

2630

2.8.3.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2640

2.8.4.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

 

 

 

 

0,75

 

 

 

 

 

2650

2.8.4.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2660

2.8.5.

Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

2670

2.8.5.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2680

2.8.6.

Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

 

 

 

 

0,65

 

 

 

 

 

2690

2.8.6.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

2.8.7.

Altre attività di livello 2B

 

 

 

 

0,50

 

 

 

 

 

2710

2.8.7.1.

di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2720

2.8.8.

Attività illiquide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

2730

23

Totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2740

34

Totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Swap con garanzie reali oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2750

5.1

di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2760

5.2

di cui: le garanzie reali prese in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2770

5.3

di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2780

5.4

di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2790

5.5

di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

5.6

di cui: le garanzie reali date in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

5.7

di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2820

5.8

di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 76.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – CALCOLI

Valuta

 

Valore/Percentuale

Riga

ID

Voce

010

CALCOLI

Numeratore, denominatore, coefficiente

010

1.

Riserva di liquidità

 

020

2.

Deflusso netto di liquidità

 

030

3.

Coefficiente di copertura della liquidità (%)

 

Calcoli del numeratore

040

4.

Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell’articolo 9): non rettificato

 

050

5.

Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

060

6.

Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

070

7.

Deflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni)

 

080

8.

Afflussi di liquidità garantiti (entro 30 giorni)

 

091

9.

Livello 1 escl. “importo rettificato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima

 

100

10.

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato

 

110

11.

Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

120

12.

Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

131

13.

“Importo rettificato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

 

160

14.

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle attività di livello 2A: non rettificato

 

170

15.

Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A

 

180

16.

Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A

 

191

17.

“Importo rettificato” delle attività di livello 2A

 

220

18.

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato

 

230

19.

Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

 

240

20.

Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

 

251

21.

“Importo rettificato” delle attività di livello 2B

 

280

22.

Importo eccedente delle attività liquide

 

290

23.

Riserva di liquidità

 

Calcoli del denominatore

300

24.

Totale dei deflussi

 

310

25.

Afflussi totalmente esentati

 

320

26.

Afflussi soggetti al massimale di 90 %

 

330

27.

Afflussi soggetti al massimale di 75 %

 

340

28.

Riduzione per gli afflussi totalmente esentati

 

350

29.

Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %

 

360

30.

Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %

 

370

31.

Deflusso netto di liquidità

 

Pilastro 2

380

32.

Requisito del pilastro 2 di cui all’articolo 105 della CRD

 


C 77.00 – COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ – PERIMETRO

Impresa madre o filiazione

Nome

Codice

Codice LEI

Codice paese

Tipo di soggetto

005

010

020

030

040

050

 

 

 

 

 

»


ALLEGATO IX

«ALLEGATO XXV

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 1: ATTIVITÀ LIQUIDE)

1.   Attività liquide

1.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (1). Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2.

Le attività segnalate rispettano i requisiti di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.

3.

In deroga al punto 2, gli enti creditizi non applicano le limitazioni sulle valute a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 al momento della compilazione del modello sulla base di una valuta separata, come richiesto dall’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi applicano tuttavia le limitazioni di giurisdizione.

4.

Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.

A norma dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi comunicano, se del caso, l’importo/il valore di mercato delle attività liquide tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità derivanti dalla chiusura anticipata delle coperture di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera b) e secondo i coefficienti di scarto appropriati di cui al capo 2 del medesimo regolamento delegato.

6.

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto. Nelle presenti istruzioni il termine “ponderato” è utilizzato in senso generale per indicare l’importo ottenuto dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento). Nelle presenti istruzioni il termine “fattore di ponderazione” si riferisce ad un numero compreso tra 0 e 1 che moltiplicato per l’importo consente di ottenere, rispettivamente, l’importo ponderato o il valore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

7.

Gli enti creditizi non segnalano due volte le voci nelle sezioni 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2. del modello e tra di esse.

1.2.   Osservazioni di carattere specifico

1.2.1.   Requisiti specifici per gli OIC

8.

Per le voci 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13. del modello, gli enti creditizi segnalano la quota adeguata del valore di mercato dell’OIC corrispondente alle attività liquide sottostanti l’organismo, conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1.2.2.   Requisiti specifici in relazione alla clausola di grandfathering e alle disposizioni transitorie

9.

Gli enti creditizi segnalano le voci indicate agli articoli da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nelle pertinenti righe relative alle attività. Il totale di tutte le attività segnalate sulla base dei predetti articoli è segnalato anche nella sezione “per memoria” per riferimento.

1.2.3.   Requisiti specifici per la segnalazione da parte di enti centrali

10.

Gli enti centrali, quando segnalano attività liquide corrispondenti a depositi degli enti creditizi collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante, assicurano che l’importo segnalato di dette attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi, conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1.2.4.   Requisiti specifici in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

11.

Tutte le attività conformi agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che sono nella riserva dell’ente creditizio alla data di riferimento sono segnalate nella pertinente riga del modello C72, anche se sono vendute o utilizzate in operazioni a termine garantite. Conformemente, in detto modello non sono segnalate le attività liquide derivanti da operazioni di tipo forward starting riferite ad acquisti di attività liquide contrattualmente convenuti ma non ancora regolati e ad acquisti a termine di attività liquide.

1.2.5.   Sottomodello per le attività liquide

1.2.5.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo/Valore di mercato

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano il valore di mercato o, se del caso, l’importo delle attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.

L’importo/valore di mercato segnalato nella colonna 010:

tiene conto dei deflussi netti e degli afflussi netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture di cui all’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento;

non tiene conto dei coefficienti di scarto specificati al titolo II dello stesso regolamento;

include la quota di depositi, di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che detengono diverse attività specifiche nelle corrispondenti righe relative alle attività;

è ridotto, se del caso, dell’importo dei depositi, di cui all’articolo 16, collocati presso l’ente creditizio centrale ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Quando si fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi tengono conto del flusso di cassa netto (deflusso o afflusso) che si avrebbe se la copertura fosse chiusa alla data di riferimento per le segnalazioni. Gli enti creditizi non tengono conto delle potenziali future variazioni di valore dell’attività.

020

Fattore di ponderazione standard

La colonna 020 contiene i fattori di ponderazione che rispecchiano l’importo ottenuto dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto indicati al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione mirano a rispecchiare la riduzione di valore delle attività liquide dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto appropriati.

030

Fattore di ponderazione applicabile

Nella colonna 030 gli enti creditizi segnalano il fattore di ponderazione applicato alle attività liquide di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. La cifra segnalata nella colonna 030 non supera la cifra indicata nella colonna 020.

040

Valore ai sensi dell’articolo 9

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano il valore delle attività liquide determinato conformemente all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61, che è pari all’importo/valore di mercato, tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità dovuti alla chiusura anticipata delle coperture, moltiplicato per il fattore di ponderazione applicabile.

1.2.5.2.   Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

Titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61

In c010 gli enti creditizi segnalano l’importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide.

In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all’articolo 9 delle proprie attività liquide.

020

1.1.   Totale delle attività di livello 1 non rettificate

Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61.

In c010 gli enti creditizi segnalano l’importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 1.

In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all’articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 1.

030

1.1.1.   Totale delle attività di LIVELLO 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le attività e le attività sottostanti ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 non sono segnalate in questa sottosezione.

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

040

1.1.1.1.   Monete e banconote

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importo totale del contante derivante da monete e banconote.

050

1.1.1.2.   Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importo totale delle riserve ritirabili in qualsiasi momento in periodi di stress detenute dall’ente creditizio presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un’ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito del credito) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l’amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

L’importo ritirabile ammissibile è specificato in un accordo tra l’autorità competente dell’ente creditizio e la banca centrale in cui le riserve sono detenute o nelle norme applicabili del paese terzo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

060

1.1.1.3.   Attività delle banche centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che un’ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l’amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

070

1.1.1.4.   Attività delle amministrazioni centrali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, a condizione che un’ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell’amministrazione centrale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalate in questa riga.

In questa riga sono segnalate le attività emesse da organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri di cui all’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

080

1.1.1.5.   Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, purché siano trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di un paese terzo che un’ECAI prescelta valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia di un’amministrazione regionale o di un’autorità locale di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalate in questa riga.

090

1.1.1.6.   Attività di organismi del settore pubblico

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato membro o del paese terzo ovvero verso una loro amministrazione regionale o autorità locale, a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Un’ECAI prescelta valuta il merito di credito delle esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese terzo di cui al precedente paragrafo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali del paese terzo di cui alla presente sottosezione sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale del paese terzo, a norma dell’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

100

1.1.1.7.   Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale e riserve detenute in una banca centrale alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un’ECAI prescelta almeno nella classe di merito di credito 1, purché l’ente creditizio rilevi dette attività aggregate come attività di livello 1 a concorrenza dell’importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress nella stessa valuta.

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale e riserve detenute in una banca centrale alle condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un’ECAI prescelta almeno nella classe di merito di credito 1 e che non sono denominate nella valuta nazionale del paese terzo, purché l’ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 a concorrenza dell’importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in detta valuta estera corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.

110

1.1.1.8.   Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività emesse da un ente creditizio costituito o stabilito dall’amministrazione centrale di uno Stato membro, ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, che ha l’obbligo giuridico di proteggere la base economica dell’ente creditizio e di mantenerne la capacità finanziaria.

Attività emesse da finanziatori di prestiti agevolati di cui alla definizione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali summenzionate sono trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

120

1.1.1.9.   Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle banche multilaterali di sviluppo e dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 117, paragrafo 2, e all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

130

1.1.1.10.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a monete, banconote ed esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un’ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l’amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

140

1.1.1.11.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività ammissibili come attività di livello 1, ad eccezione di monete, banconote, esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, e ad obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

150

1.1.1.12.   Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali

Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importo non utilizzato delle linee di credito fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che la linea soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

160

1.1.1.13.   Enti creditizi centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 relativamente all’ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Le attività segnalate in questa riga sono attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.

170

1.1.1.14.   Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2 A rilevate come livello 1

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

In caso di carenza di attività di livello 1, l’ente creditizio segnala l’importo delle attività di livello 2 A rilevate come attività di livello 1 e non segnalate come attività di livello 2 A, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Tali attività non sono segnalate nella sezione dedicata alle attività di livello 2 A.

180

1.1.2.   Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificate

Articoli 10, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono, o le relative attività sottostanti sono ammissibili come, obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

190

1.1.2.1.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima conformi all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

200

1.1.2.2.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

210

1.1.2.3.   Enti creditizi centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento delegato relativamente all’ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Le attività segnalate in questa riga sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.

220

1.2.   Totale delle attività di livello 2 non rettificate

Articoli da 11 a 16 e articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A o di livello 2B ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.

In c010 gli enti creditizi segnalano l’importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 2.

In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore calcolato conformemente all’articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 2.

230

1.2.1.   Totale delle attività di LIVELLO 2 A non rettificate

Articoli 11, 15 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle attività di livello 2 A, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle attività di livello 2 A, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

240

1.2.1.1.   Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali od organismi del settore pubblico di uno Stato membro quando alle esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

250

1.2.1.2.   Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che a dette attività sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

260

1.2.1.3.   Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata conformi all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che un’ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

270

1.2.1.4.   Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi conformi all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che un’ECAI prescelta ne valuti il merito di credito nella classe di merito di credito 1 in conformità all’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

280

1.2.1.5.   Titoli di debito societario (CQS1)

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Titoli di debito societario conformi all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

290

1.2.1.6.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2 A

Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2 A ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

300

1.2.1.7.   Enti creditizi centrali: attività di livello 2 A considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento delegato relativamente all’ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2 A.

310

1.2.2.   Totale delle attività di livello 2B non rettificate

Articoli da 12 a 16 e articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate come attività di livello 2B conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo/valore di mercato totale delle attività di livello 2B, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell’importo totale ponderato delle attività di livello 2B, senza tener conto dei requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

320

1.2.2.1.   Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado o da prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Sono segnalate in questa riga le attività soggette alla disposizione transitoria di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

330

1.2.2.2.   Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) conformi all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da prestiti per veicoli e leasing auto ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

340

1.2.2.3.   Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che l’aggregato di attività sottostanti consista esclusivamente in esposizioni ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 35 % ai sensi dell’articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013.

350

1.2.2.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività (ABS) che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché siano garantite da attività ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Si ricorda che, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l’80 % dei mutuatari dell’aggregato devono essere PMI al momento dell’emissione della cartolarizzazione.

360

1.2.2.5.   Titoli di debito societario (CQS2/3)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Titoli di debito societario conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

370

1.2.2.6.   Titoli di debito societario — attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)

Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per gli enti creditizi i quali, conformemente all’atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l’autorità competente può autorizzare una deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del predetto regolamento delegato, purché venga dimostrata l’insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano i requisiti fissati nei predetti punti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.

I predetti enti creditizi segnalano i titoli di debito societario contenenti attività non fruttifere di interessi, purché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e abbiano ottenuto un’adeguata deroga dalla rispettiva autorità competente.

380

1.2.2.7.   Azioni (indice azionario principale)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e denominate nella valuta dello Stato membro di origine dell’ente creditizio.

Gli enti creditizi segnalano anche le azioni conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e denominate in una valuta diversa, a condizione che siano considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell’importo destinato a coprire i deflussi di liquidità in detta valuta o nella giurisdizione in cui è assunto il rischio di liquidità.

390

1.2.2.8.   Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per gli enti creditizi i quali, conformemente all’atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali o dall’amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo o da un’amministrazione regionale, un’autorità locale o un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un’ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all’articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.

400

1.2.2.9.   Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61

L’importo non utilizzato delle linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto fornite da banche centrali conformi all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

410

1.2.2.10.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

420

1.2.2.11.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

430

1.2.2.12.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Si ricorda che, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l’80 % dei mutuatari dell’aggregato devono essere PMI al momento dell’emissione della cartolarizzazione.

440

1.2.2.13.   Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (indice azionario principale) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a titoli di debito societario conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, azioni conformi all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento o attività non fruttifere di interessi che soddisfano l’articolo 12, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.

450

1.2.2.14.   Depositi detenuti dal membro della rete presso l’ente centrale (investimento non obbligato)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Deposito minimo che l’ente creditizio mantiene presso l’ente creditizio centrale, purché sia parte del sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di una rete ammissibile alla deroga di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento o di una rete cooperativa in uno Stato membro disciplinata da disposizioni di legge o da contratto.

Gli enti creditizi assicurano che l’ente centrale non abbia l’obbligo giuridico o contrattuale di detenere o investire i depositi in attività liquide di livello o categoria specifici.

460

1.2.2.15.   Finanziamento (funding) di liquidità dell’ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)

Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importo non utilizzato del finanziamento (funding) di liquidità limitato conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

470

1.2.2.16.   Enti creditizi centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell’ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell’ente creditizio collocati presso l’ente centrale considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell’articolo 17 relativamente all’ente centrale a livello individuale.

Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l’importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.

Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2B.

VOCI PER MEMORIA

485

2.   Depositi detenuti dal membro della rete presso l’ente centrale (investimento obbligato)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo totale delle attività segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

580

3.   Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi valutari

Articolo 8, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte di attività di livello 1, 2 A e 2B di cui agli articoli da 10 a 16 che gli enti non possono rilevare conformemente all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

590

4.   Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari

Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano le attività conformi all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8 dello stesso regolamento delegato, purché non siano state segnalate nella riga 580 per ragioni di valuta.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 2: DEFLUSSI)

1.   Deflussi

1.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2.

Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.

Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all’autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.

4.

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, i deflussi di liquidità:

i.

includono le categorie di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61;

ii.

sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61.

5.

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto, e il termine “fattore di ponderazione” si riferisce unicamente ad essi. Nelle presenti istruzioni il termine “ponderato” è utilizzato in senso generale per indicare l’importo ottenuto dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).

6.

I deflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per i deflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso preferenziale di deflusso, e i deflussi da depositi operativi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa) sono segnalati nelle pertinenti categorie. Questi deflussi sono anche segnalati separatamente come voci per memoria.

7.

I deflussi di liquidità sono segnalati nel modello soltanto una volta, a meno che siano applicabili ulteriori deflussi ai sensi dell’articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 o se la voce è una voce “di cui” o una voce per memoria.

8.

In caso di segnalazione separata ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le seguenti indicazioni si applicano sempre:

sono segnalati solo le voci e i flussi denominati in detta valuta;

in caso di disallineamento di valuta fra componenti di un’operazione, è segnalata solo la componente in detta valuta;

quando il regolamento delegato (UE) 2015/61 la consente, la compensazione può essere applicata solo ai flussi in detta valuta;

quando un flusso presenta un’opzionalità multivaluta, l’ente creditizio effettua una valutazione della valuta in cui è probabile che il flusso si verifichi e segnala la voce solo in detta valuta separata.

9.

I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati qui per informazione.

10.

Il modello contiene informazioni sui flussi di liquidità garantiti, denominati “operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari” nel regolamento delegato (UE) 2015/61, e ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità definito nello stesso regolamento. Quando dette operazioni sono effettuate a fronte di un aggregato di garanzie reali, ai fini della segnalazione nel presente modello le specifiche attività costituite sono identificate, secondo le categorie di attività liquide di cui al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, iniziando dalle attività meno liquide. Contestualmente, in caso di operazioni effettuate a fronte di un aggregato di garanzie reali con durata residua diversa, le attività meno liquide sono assegnate in primo luogo alle operazioni con la durata residua più lunga.

11.

Per gli swap con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.01 di cui all’allegato XXIV. Gli swap con garanzie reali, che sono operazioni garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello C 73.00 relativo ai deflussi di cui all’allegato XXIV, che copre solo operazioni contante contro garanzie reali.

1.2.   Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

12.

Gli enti creditizi segnalano i deflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swap con garanzie reali che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un deflusso. Nel caso di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l’importo da prestare alla controparte è considerato un deflusso e segnalato alla voce 1.1.8.6. al netto del valore di mercato dell’attività da ricevere come garanzia reale e dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto del coefficiente di copertura della liquidità, se l’attività è ammissibile come attività liquida. Se l’importo da dare in prestito è inferiore al valore di mercato (dopo l’applicazione del coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell’attività da ricevere come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Se la garanzia reale da ricevere non è ammissibile come attività liquida, il deflusso è segnalato per intero. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto, quando il valore di mercato dell’attività da prestare come garanzia reale dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l’attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all’importo in contante da ricevere, la differenza deve essere indicata come deflusso nella suddetta riga. Se l’importo da ricevere è superiore al valore di mercato (dopo l’applicazione del coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell’attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Per gli swap con garanzie reali, quando l’effetto netto dello swap iniziale di attività liquide (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un deflusso, tale deflusso è segnalato nella summenzionata riga.

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swap con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l’orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

13.

Albero decisionale per la sezione 1 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV. L’albero decisionale non ha nessuna incidenza sulla segnalazione delle voci per memoria. L’albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l’assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l’albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni. Per motivi di semplicità l’albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali. Ciò non significa, tuttavia, che non devono essere segnalati. Per atto delegato si intende il regolamento delegato (UE) 2015/61.

#

Voce

Decisione

Segnalazione

1

Operazione di tipo forward starting

# 2

No

# 4

2

Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni

Non segnalare

No

# 3

3

Operazione di tipo forward starting che inizia entro l’orizzonte di 30 giorni e scade oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un deflusso netto

ID 1.1.8.6.

No

Non segnalare

4

Voce che richiede deflussi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 30 dell’atto delegato?

# 5 e successivamente # 51

No

# 5

5

Deposito al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013?

# 6

No

# 12

6

Deposito annullato con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per il quale è stato concordato il pagamento ad altro ente creditizio?

ID 1.1.1.2.

No

# 7

7

Deposito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’atto delegato?

ID 1.1.1.1.

No

# 8

8

Deposito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, dell’atto delegato?

ID 1.1.1.6.

No

# 9

9

Deposito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’atto delegato?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.1.3.

No

# 10

10

Deposito ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’atto delegato?

ID 1.1.1.5.

No

# 11

11

Deposito ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’atto delegato?

ID 1.1.1.4.

No

ID 1.1.1.7.

12

Passività in scadenza di cui può esigersi il pagamento da parte dell’emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un’aspettativa del fornitore del finanziamento che l’ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario?

# 13

No

# 30

13

Passività risultante dalle spese di funzionamento dell’ente?

ID 1.1.8.1.

No

# 14

14

Passività sotto forma di obbligazione venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, dell’atto delegato?

Seguire il percorso dei depositi al dettaglio (ossia rispondere sì per # 5 e trattare di conseguenza)

No

# 15

15

Passività sotto forma di titoli di debito?

ID 1.1.8.2.

No

# 16

16

Deposito ricevuto come garanzia reale?

Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.5.

No

# 17

17

Deposito derivante da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage?

ID 1.1.4.1.

No

# 18

18

Deposito operativo ai sensi dell’articolo 27 dell’atto delegato?

# 19

No

# 24

19

Mantenuto nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa?

# 20

No

# 22

20

Trattato come attività liquide dell’ente creditizio depositante?

ID 1.1.2.2.2.

No

# 21

21

Mantenuto per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell’ambito di una rete?

ID 1.1.2.4.

No

ID 1.1.2.2.1.

22

Mantenuto al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.2.1.

No

# 23

23

Mantenuto nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari?

ID 1.1.2.3.

No

# 24

24

Depositi operativi eccedenti?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.3.

No

# 25

25

Altri depositi?

# 26

No

# 27

26

Depositi di clienti finanziari?

ID 1.1.4.2.

No

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.4.3.

27

Passività da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati e degli swap con garanzie reali?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.2.

No

# 28

28

Passività da swap con garanzie reali?

Assegnare ad una voce pertinente di C75.01 e ID 1.3, ove applicabile.

No

# 29

29

Passività risultante in un deflusso da derivati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’atto delegato?

ID 1.1.5.5.

No

# 30

30

Altre passività in scadenza nei successivi 30 giorni?

ID 1.1.8.3.

No

#31

31

Impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari in scadenza nei successivi 30 giorni per importi superiori agli afflussi da detti clienti?

Uno dei seguenti ID: da 1.1.8.4.1 a 1.1.8.4.4

No

#32

32

Altri deflussi in scadenza nei successivi 30 giorni non menzionati in precedenza?

ID 1.1.8.6.

No

#33

33

Importo non utilizzato che può essere ritirato dalla linea di credito e di liquidità irrevocabile conformemente all’articolo 31 dell’atto delegato?

#34

No

# 42

34

Linea di credito irrevocabile?

# 35

No

# 37

35

Nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattata come attività liquida dall’ente depositante?

ID 1.1.6.1.6.

No

# 36

36

Nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetta a trattamento preferenziale?

ID 1.1.6.1.5.

No

Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.6.1.

37

Linea di liquidità irrevocabile?

#38

n.p.

n.p.

38

Nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattata come attività liquida dall’ente depositante?

ID 1.1.6.2.7.

No

# 39

39

Nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetta a trattamento preferenziale?

ID 1.1.6.2.6.

No

# 40

40

A favore di SSPE?

Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.6.2.4.

No

#41

41

A favore di imprese di investimento personale?

ID 1.1.6.2.3.

No

Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.6.2.

42

Altro prodotto o servizio ai sensi dell’articolo 23 dell’atto delegato?

# 43

No

Non segnalare

43

Prodotto fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio?

ID 1.1.7.8.

No

# 44

44

Prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso?

ID 1.1.7.2.

No

# 45

45

Mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

ID 1.1.7.3.

No

# 46

46

Deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso?

ID 1.1.7.6.

No

# 47

47

Carte di credito?

ID 1.1.7.4.

No

# 48

48

Scoperti?

ID 1.1.7.5.

No

# 49

49

Debiti per derivati?

ID 1.1.7.7.

No

# 50

50

Altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale?

ID 1.1.7.1.

No

ID 1.1.7.9.

51

Titolo di debito già segnalato alla voce 1.1.8.2. di C 73.00?

Non segnalare

No

# 52

52

Requisito di liquidità per i derivati ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’atto delegato già considerato alla domanda # 29?

Non segnalare

No

Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.5.

1.3.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo

1.1.   Istruzioni specifiche su operazioni/depositi non garantiti

Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere di varie categorie di passività e di impegni fuori bilancio di cui agli articoli da 22 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Previa approvazione da parte dell’autorità competente nell’ambito di ogni categoria di deflussi, l’importo di ogni voce segnalata nella colonna 010 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV è compensato sottraendo l’importo corrispondente di afflussi correlati a norma dell’articolo 26.

1.2.   Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere delle passività che rappresentano la componente in contante dell’operazione garantita ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

020

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle garanzie reali concesse, calcolato come il valore di mercato corrente al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, e fatte salve le seguenti condizioni:

quando l’ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell’ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell’ambito delle attività liquide, l’importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide;

le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione delle operazioni garantite).

030

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali concesse

Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui il valore delle garanzie reali concesse ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Esso è calcolato moltiplicando la colonna 020 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV per il fattore di ponderazione/il coefficiente di scarto applicabile del modello C 72.00 di cui all’allegato XXIV corrispondente al tipo di attività. La colonna 030 del modello C 73.00 dell’allegato XXIV è utilizzata nel calcolo dell’importo rettificato delle attività liquide nel modello C 76.00 di cui all’allegato XXIV.

040

Fattore di ponderazione standard

Articoli da 24 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61

I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.

050

Fattore di ponderazione applicabile

Sia non garantiti che garantiti.

Gli enti creditizi segnalano qui i fattori di ponderazione applicabili, che sono quelli specificati agli articoli da 22 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

060

Deflusso

Sia non garantiti che garantiti.

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. Detti deflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 010 del modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV per la colonna 050 dello stesso modello.

1.4.   Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   DEFLUSSI

Titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi ai sensi del titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

020

1.1.   Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

Articoli da 20 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui agli articoli da 21 a 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61, ad eccezione dei deflussi di cui all’articolo 28, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento.

030

1.1.1.   Depositi al dettaglio

Articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio di cui all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Gli enti creditizi segnalano anche, all’interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l’importo delle notes, delle obbligazioni e degli altri titoli emessi venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in conti al dettaglio, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Gli enti creditizi considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 per le diverse categorie di depositi al dettaglio. Di conseguenza, gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei pertinenti fattori di ponderazioni applicabili per tutti questi depositi.

035

1.1.1.1.   depositi esentati dal calcolo dei deflussi

Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui le categorie di depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettere a) e b).

040

1.1.1.2.   depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi

Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi con durata residua inferiore a 30 giorni dalla data in cui è stato concordato il pagamento.

050

1.1.1.3.   depositi soggetti a deflussi superiori

Articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui il saldo totale dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.

060

1.1.1.3.1.   categoria 1

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dell’intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui alla lettera a) ovvero due dei criteri di cui alle lettere da b) a e) dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all’articolo 25, paragrafo 5, dello stesso regolamento delegato nel qual caso essi sono segnalati in quest’ultima categoria.

Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall’articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 o dei tassi superiori, se applicati da un’autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull’intero importo di ogni deposito indicato al paragrafo precedente e ponderati per gli importi corrispondenti citati.

070

1.1.1.3.2.   categoria 2

Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dell’intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 e almeno un altro criterio di cui allo stesso paragrafo o tre o più criteri di cui allo stesso paragrafo, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all’articolo 25, paragrafo 5, dello stesso regolamento delegato, nel qual caso essi sono segnalati in quest’ultima categoria.

Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.

Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall’articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 o dei tassi superiori, se applicati da un’autorità competente, che sono stati applicati sull’intero importo di ogni deposito indicato nei paragrafi precedenti e ponderati per gli importi corrispondenti citati.

080

1.1.1.4.   depositi stabili

Articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, se

detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o

detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;

la deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non è applicabile.

090

1.1.1.5.   depositi stabili con deroga

Articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE fino ad un livello massimo di 100 000 EUR e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61, se:

detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o

detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;

la deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non è applicabile.

100

1.1.1.6.   depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore

Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei depositi al dettaglio aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi della normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo.

110

1.1.1.7.   altri depositi al dettaglio

Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo degli altri depositi al dettaglio diversi da quelli segnalati alle voci precedenti.

120

1.1.2.   Depositi operativi

Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui la parte dei depositi operativi necessari per la prestazione di servizi operativi determinati conformemente all’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi come stabilito all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

La parte dei depositi operativi che supera l’importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non è segnalata qui ma in ID 1.1.3.

130

1.1.2.1.   mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano i depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione consolidata, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, di importanza cruciale per il depositante ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61; i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l’improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano separatamente l’importo di tali depositi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.

140

1.1.2.1.1.   coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.

150

1.1.2.1.2.   non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che non è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.

160

1.1.2.2.   mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti nel contesto della ripartizione dei compiti all’interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all’interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, ovvero come deposito minimo istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano detti depositi in varie righe, a seconda che essi siano trattati o no come attività liquide dall’ente creditizio depositante, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

170

1.1.2.2.1.   non trattati come attività liquide dell’ente depositante

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti nel contesto di una rete cooperativa o di un sistema di tutela istituzionale conformemente ai criteri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61, purché detti depositi non siano rilevati come attività liquide dell’ente creditizio depositante.

180

1.1.2.2.2.   trattati come attività liquide dell’ente creditizio depositante

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano i depositi degli enti creditizi collocati presso l’ente creditizio centrale che sono considerati attività liquide dell’ente creditizio depositante ai sensi dell’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano l’importo di detti depositi fino a concorrenza dell’importo delle corrispondenti attività liquide al netto del coefficiente di scarto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

190

1.1.2.3.   mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari

Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da un cliente non finanziario nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61, fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 27, paragrafo 6, dello stesso regolamento delegato.

Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l’improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

200

1.1.2.4.   mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell’ambito di una rete

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali, laddove l’ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento delegato. I servizi di compensazione della liquidità e i servizi relativi a enti creditizi centrali riguardano esclusivamente i servizi prestati nel contesto di una relazione consolidata di importanza cruciale per il depositante, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, prima frase, del regolamento (UE) 2015/61; i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche od operative rilevanti che determinano l’improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

203

1.1.3.   Depositi operativi eccedenti

Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano qui la parte dei depositi operativi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi.

204

1.1.3.1.   depositi di clienti finanziari

Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte dei depositi operativi da clienti finanziari eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

205

1.1.3.2.   depositi di altri clienti

Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano la parte dei depositi operativi da clienti diversi dai clienti finanziari, ad esclusione dei depositi al dettaglio, eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Tali depositi operativi eccedenti sono segnalati in due righe diverse a seconda che l’intero importo dei depositi operativi eccedenti sia coperto o non coperto (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).

206

1.1.3.2.1.   coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi operativi eccedenti mantenuti da altri clienti se l’intero importo è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

207

1.1.3.2.2.   non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 27, paragrafo 4, e articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi operativi eccedenti mantenuti da altri clienti se l’intero importo non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

210

1.1.4.   Depositi non operativi

Articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non garantiti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano separatamente, ad eccezione delle passività derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, i depositi non operativi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.

La parte dei depositi operativi eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi non è segnalata qui ma in ID 1.1.3.

220

1.1.4.1.   depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage

Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage di cui all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

230

1.1.4.2.   depositi di clienti finanziari

Articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da clienti finanziari nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

240

1.1.4.3.   depositi di altri clienti

Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano i depositi mantenuti da altri clienti (diversi dai clienti finanziari e dai clienti considerati per i depositi al dettaglio) ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, nella misura in cui detti depositi non sono considerati depositi operativi ai sensi dell’articolo 27 del predetto regolamento delegato.

Detti depositi sono segnalati in due righe diverse a seconda che l’intero importo dei depositi sia coperto o non coperto (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).

250

1.1.4.3.1.   coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da altri clienti se l’intero importo è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

260

1.1.4.3.2.   non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’intero importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da altri clienti se l’intero importo non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

270

1.1.5.   Deflussi aggiuntivi

Articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi aggiuntivi di cui all’articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

I depositi ricevuti come garanzie reali, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61, non sono considerati passività ai fini dell’articolo 24, 25, 27 o 31 bis dello stesso regolamento delegato ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 30, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento delegato.

280

1.1.5.1.   garanzie reali diverse da garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 fornite per derivati

Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.

290

1.1.5.2.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.

300

1.1.5.3.   deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia

Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo totale dei deflussi aggiuntivi che hanno calcolato e notificato alle autorità competenti a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se un importo soggetto a deflusso dovuto al deterioramento della propria qualità creditizia è stato segnalato altrove in una riga con un fattore di ponderazione inferiore al 100 %, anche nella riga 300 occorre segnalare un importo, in modo che la somma dei deflussi sia pari al 100 % dei deflussi totali per l’operazione.

310

1.1.5.4.   impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati

Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei deflussi calcolati conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione.

340

1.1.5.5.   deflussi da derivati

Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei deflussi attesi nell’arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e da derivati su crediti calcolato conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Solo per le segnalazioni in una valuta separata, ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi segnalano i deflussi che si verificano soltanto nella valuta rilevante rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 (e afflusso EUR40 in C 74.00).

350

1.1.5.6.   posizioni corte

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Se detiene una posizione corta coperta da un’assunzione di titoli in prestito non garantita, l’ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l’ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un’operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l’ente creditizio presuppone che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e sia applicato un tasso di deflusso dello 0 %.

360

1.1.5.6.1.   coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l’ente li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni.

370

1.1.5.6.2.   altro

Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto diversi da quelli che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l’ente li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni.

380

1.1.5.7.   garanzie reali in eccesso richiamabili

Articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in eccesso detenute dall’ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento.

390

1.1.5.8.   garanzie reali dovute

Articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario.

400

1.1.5.9.   garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide

Articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II e sostituibili con attività corrispondenti ad attività non ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II senza il consenso dell’ente.

410

1.1.5.10.   perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata

Articolo 30, paragrafi da 8 a 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario emessi dall’ente creditizio stesso ovvero da conduit o società veicolo sponsorizzati.

Gli enti creditizi che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento (funding) qui segnalati non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.

420

1.1.5.10.1.   strumenti finanziari strutturati

Articolo 30, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano il saldo corrente in essere delle proprie passività o delle passività di conduit o società veicolo sponsorizzati risultanti da titoli garantiti da attività (ABS), obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario.

430

1.1.5.10.2.   strumenti di raccolta

Articolo 30, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo in scadenza delle passività derivanti da commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altre strumenti di raccolta analoghi, nella misura in cui ad essi non si applica la definizione degli strumenti di cui al punto 1.1.5.10.1., oppure l’importo delle attività potenzialmente restituibili o la liquidità richiesta nell’ambito di tali strumenti.

Tutti i finanziamenti su commercial paper garantiti da attività, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi con scadenza o restituibili entro 30 giorni. Gli enti creditizi che dispongono di strumenti di raccolta strutturata che comprendono l’emissione di strumenti di debito a breve termine, come i commercial paper garantiti da attività, segnalano i potenziali deflussi di liquidità da tali strutture. Questi includono, tra l’altro, i) l’impossibilità di rifinanziare il debito in scadenza e ii) l’esistenza di derivati o di componenti analoghe ai derivati inseriti per contratto nella documentazione relativa alla struttura che consentirebbero la “restituzione” di attività in un accordo di finanziamento o che impongono al cedente originario dell’attività di fornire liquidità, mettendo definitivamente fine all’accordo di finanziamento (“liquidity puts”) nel periodo di 30 giorni. Quando le attività di raccolta strutturata sono svolte mediante entità veicolo (quali società veicolo, conduit o SIV), nel determinare i requisiti di attività liquide di qualità elevata l’ente creditizio considera la scadenza dei titoli di debito emessi dal soggetto e le eventuali opzioni incorporate negli accordi di finanziamento che possono potenzialmente provocare la “restituzione” delle attività o il fabbisogno di liquidità, a prescindere dal fatto che la società veicolo sia o no consolidata.

450

1.1.5.11.   compensazione interna delle posizioni del cliente

Articolo 30, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2015/61

L’ente creditizio segnala qui il valore di mercato delle attività illiquide dei clienti che, in relazione ai servizi di prime brokerage, ha utilizzato per coprire vendite allo scoperto di un altro cliente compensandole internamente.

460

1.1.6.   Linee irrevocabili

Articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui all’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano qui anche le linee irrevocabili ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

L’importo massimo utilizzabile è determinato conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

470

1.1.6.1.   linee di credito

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

480

1.1.6.1.1.   a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013.

490

1.1.6.1.2.   a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento e che non sono state fornite per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui il cliente non è in grado di ottenere finanziamenti sui mercati finanziari.

500

1.1.6.1.3.   a favore di enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili fornite a enti creditizi.

510

1.1.6.1.3.1.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

520

1.1.6.1.3.2.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

530

1.1.6.1.3.3.   altro

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci.

540

1.1.6.1.4.   a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi.

550

1.1.6.1.5.   nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale

Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

560

1.1.6.1.6.   nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall’ente depositante

Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all’articolo 16 segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest’ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2.

570

1.1.6.1.7.   a favore di altri clienti finanziari

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.

580

1.1.6.2.   linee di liquidità

Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

590

1.1.6.2.1.   a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) 575/2013.

600

1.1.6.2.2.   a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.

610

1.1.6.2.3.   a favore di imprese di investimento personale

Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano gli importi massimi utilizzabili delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di imprese di investimento personale.

620

1.1.6.2.4.   a favore di SSPE (società veicolo per la cartolarizzazione)

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a SSPE.

630

1.1.6.2.4.1.   per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari

Articolo 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate fornite ad una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, nella misura in cui supera l’importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l’importo massimo utilizzabile è limitato contrattualmente all’importo delle attività attualmente acquistate.

640

1.1.6.2.4.2.   altro

Articolo 31, paragrafo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE per ragioni diverse da quelle summenzionate. Vi sono inclusi gli accordi in base ai quali l’ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE.

650

1.1.6.2.5.   a favore di enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a enti creditizi.

660

1.1.5.2.5.1.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell’articolo 411, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

670

1.1.6.2.5.2.   per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell’articolo 411, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né clienti al dettaglio ai sensi dell’articolo 411, punto 2, dello stesso regolamento.

Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall’amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.

680

1.1.6.2.5.3.   altro

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi non menzionati nelle precedenti voci.

690

1.1.6.2.6.   nell’ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale

Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

700

1.1.6.2.7.   nell’ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall’ente depositante

Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all’articolo 16 segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest’ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2.

710

1.1.6.2.8.   a favore di altri clienti finanziari

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.

720

1.1.7.   Altri prodotti e servizi

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i prodotti o servizi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

L’importo da segnalare è l’importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Il fattore di ponderazione applicabile da segnalare è il fattore di ponderazione determinato dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

731

1.1.7.1.   Aperture di credito revocabili

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo delle aperture di credito revocabili di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

In questa riga non devono essere segnalate le garanzie.

740

1.1.7.2.   prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all’ingrosso

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei prestiti non utilizzati e degli anticipi alle controparti all’ingrosso di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

750

1.1.7.3.   mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

760

1.1.7.4.   carte di credito

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo delle carte di credito di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

770

1.1.7.5.   scoperti

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo degli scoperti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

780

1.1.7.6.   deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o all’estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all’ingrosso, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

850

1.1.7.7.   debiti per derivati

Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei debiti per derivati, diversi dai contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti, di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

860

1.1.7.8.   prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei prodotti o servizi connessi ai prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

870

1.1.7.9.   altro

Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo di altri prodotti o servizi diversi da quelli citati in precedenza di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Le garanzie, tra le altre voci, sono segnalate in questa riga.

In questa riga sono segnalati i deflussi potenziali diversi dagli eventi attivatori del declassamento di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

885

1.1.8.   Altre passività e impegni dovuti

Articolo 28, paragrafi 2 e 6, e articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano i deflussi da altre passività e gli impegni dovuti come previsto all’articolo 28, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Questa voce comprende anche, se necessario, i saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l’autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

890

1.1.8.1.   passività risultanti dalle spese di funzionamento

Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

900

1.1.8.2.   sotto forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio

Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere di notes, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli segnalati come depositi al dettaglio, di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61. L’importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.

912

1.1.8.4   Eccesso di finanziamento a clienti non finanziari

Articolo 31 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

913

1.1.8.4.1   eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti al dettaglio e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

914

1.1.8.4.2   eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti che sono imprese non finanziarie e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

915

1.1.8.4.3   eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

916

1.1.8.4.4   eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici

Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento ad altri soggetti giuridici e l’importo dei relativi afflussi da detti clienti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.

917

1.1.8.5.   Attività prese in prestito su base non garantita

Articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui le attività prese in prestito su base non garantita che scadono entro i 30 giorni. Per tali attività si presume l’esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %.

Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l’ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell’ente.

918

1.1.8.6.   Altro

Articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere delle passività in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario diverse da quelle di cui agli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

In questa riga sono inclusi unicamente gli altri deflussi risultanti da operazioni non garantite. Le operazioni garantite sono segnalate in ID 1.2. sui “Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari” e in ID 1.3. sui “Deflussi totali da swap con garanzie reali”.

920

1.2.   Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le operazioni di swap con garanzie reali (che coprono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali) sono segnalate nel modello C 75.01 di cui all’allegato XXIV.

930

1.2.1.   La controparte è una banca centrale

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale.

940

1.2.1.1.   garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

945

1.2.1.1.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.1., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

950

1.2.1.2.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è un’attività di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

955

1.2.1.2.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.2., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

960

1.2.1.3.   garanzie reali di livello 2 A

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

965

1.2.1.3.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.3, quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

970

1.2.1.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti i), ii) o iv) e che, se non fossero utilizzati come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

975

1.2.1.4.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.4., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

980

1.2.1.5.   obbligazioni garantite di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

985

1.2.1.5.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.5., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

990

1.2.1.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese o prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii) o v), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

995

1.2.1.6.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.6., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1000

1.2.1.7.   altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B non incluse nelle voci precedenti che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1005

1.2.1.7.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.1.7., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1010

1.2.1.8.   garanzie reali sotto forma di attività illiquide

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.

1020

1.2.2.   La controparte non è una banca centrale

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale.

1030

1.2.2.1.   garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1035

1.2.2.1.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.1., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1040

1.2.2.2.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1045

1.2.2.2.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.2., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1050

1.2.2.3.   garanzie reali di livello 2 A

Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1055

1.2.2.3.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.3., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1060

1.2.2.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto i), ii) o iv), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1065

1.2.2.4.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.4., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1070

1.2.2.5.   obbligazioni garantite di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), e che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1075

1.2.2.5.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.5., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1080

1.2.2.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Articolo 28, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B coperti da prestiti commerciali, leasing e linee di credito concessi ad imprese o prestiti e linee di credito concessi a persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1, che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), punto iii) o v), e che, se non fossero utilizzati come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1085

1.2.2.6.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.6., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1090

1.2.2.7.   altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B non incluse nelle voci precedenti che, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1095

1.2.2.7.1.   di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

Le operazioni di cui alla voce 1.2.2.7., quando le garanzie reali, se non fossero utilizzate come garanzia in tali operazioni, sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1100

1.2.2.8.   garanzie reali sotto forma di attività illiquide

Articolo 28, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.

1130

1.3.   Deflussi totali da swap con garanzie reali

La somma dei deflussi nella colonna 0070 in C 75.01 di cui all’allegato XXIV è segnalata nella colonna 060.

VOCI PER MEMORIA

1170

2.   Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

Articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 l’importo del saldo in essere di tutte le passività e gli impegni fuori bilancio i cui i deflussi di liquidità sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Nella colonna 060 gli enti creditizi segnalano i deflussi che sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

 

3.   Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. disaggregati per le seguenti controparti:

enti creditizi;

clienti finanziari diversi dagli enti creditizi;

emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico;

altri clienti.

1180

3.1.   forniti da enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da enti creditizi.

1190

3.2.   forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.

1200

3.3.   forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.

1210

3.4.   forniti da altri clienti

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).

 

4.   Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela

Gli enti creditizi segnalano qui tutte le operazioni segnalate alla voce 1 nelle quali la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

1290

4.1.   di cui: a clienti finanziari

Gli enti creditizi segnalano l’importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1300

4.2.   di cui: a clienti non finanziari

Gli enti creditizi segnalano l’importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti non finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1310

4.3.   di cui: garantiti

Gli enti creditizi segnalano l’importo totale delle operazioni garantite segnalate alla voce 1.2. che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1320

4.4.   di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.6.1. concesse a soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della voce 4 per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1330

4.5.   di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale

Gli enti creditizi segnalano l’importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.6.2. concesse a soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della voce 4 per le quali non hanno ricevuto l’autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell’articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1340

4.6.   di cui: depositi operativi

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei depositi di cui alla voce 1.1.2. a soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1345

4.7.   di cui: depositi operativi eccedenti

Gli enti creditizi segnalano l’importo dei fondi sui depositi operativi eccedenti di cui alla voce 1.1.3. a soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1350

4.8.   di cui: depositi non operativi

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei depositi di cui alla voce 1.1.4. da soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1360

4.9.   di cui: passività sotto forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio

Gli enti creditizi segnalano l’importo del saldo in essere dei titoli di debito segnalati alla voce 1.1.8.2. detenuti da soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della voce 4.

1370

5.   Deflussi valutari

Questa voce è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.

Solo per le segnalazioni in una valuta separata, ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi segnalano la quota dei deflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.5.5.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da swap su tassi di interesse in differenti valute e operazioni a pronti e a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 (e afflusso EUR40 in C 74.00).

 

6.   Provvista garantita oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con durata residua fino a 30 giorni quando la controparte è una banca centrale e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

1400

6.1.   di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

1410

6.2.   di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

1420

6.3.   di cui: garantite da attività di livello 2 A

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2 A che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61, e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

1430

6.4.   di cui: garantite da attività di livello 2B

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività di livello 2B, che, se non fossero utilizzate come garanzia, sarebbero conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61, e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

1440

6.5.   di cui: garantite da attività illiquide

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di provvista garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario quando la controparte è una banca centrale, la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 3: AFFLUSSI)

1.   Afflussi

1.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.

2.

Gli enti creditizi presentano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 575/2013.

3.

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli afflussi di liquidità:

i.

comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l’ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell’arco di 30 giorni;

ii.

sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.

4.

Gli afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per gli afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso preferenziale di afflusso) sono assegnati alle pertinenti categorie. Gli importi non ponderati sono inoltre segnalati come voci per memoria nella sezione 3 del modello (righe 460-510).

5.

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi derivanti dalle attività liquide segnalate conformemente al titolo II dello stesso regolamento diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.

6.

Gli afflussi che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili sono segnalati nelle pertinenti righe delle sezioni 1.1., 1.2. o 1.3. Gli afflussi sono segnalati integralmente, a prescindere dall’importo dei deflussi nel paese terzo o nella valuta.

7.

Gli importi dovuti per titoli emessi dall’ente creditizio stesso o da una SSPE con cui l’ente creditizio ha stretti legami sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile alle attività sottostanti ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

8.

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte. Si tratta di impegni contrattuali che non sono definiti per contratto alla data di riferimento per le segnalazioni, ma che saranno o potrebbero essere assunti nell’orizzonte di 30 giorni.

9.

Nel caso di una segnalazione separata a norma dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell’operazione. Ad esempio, nel caso dei derivati in valuta estera, gli enti creditizi possono compensare gli afflussi e i deflussi ai sensi dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo quando sono denominati nella stessa valuta.

10.

La struttura a colonna del presente modello consente di indicare i diversi massimali degli afflussi applicabili ai sensi dell’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Al riguardo, il modello è basato su tre serie di colonne, una per ogni trattamento (massimale del 75 %, massimale del 90 % ed esenzione dal massimale). Gli enti creditizi che effettuano la segnalazione su base consolidata possono utilizzare più di una serie di colonne se, nel quadro dello stesso consolidamento, soggetti diversi beneficiano di trattamenti diversi.

11.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 riguardante il consolidamento, gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, a tassi inferiori a quelli indicati nel titolo III dello stesso regolamento sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale del paese terzo.

12.

Il regolamento delegato (UE) 2015/61 fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto e nel modello l’espressione “fattore di ponderazione” si riferisce unicamente ad essi nell’opportuno contesto. Nel presente allegato il termine “ponderato” è utilizzato in senso generale per indicare l’importo calcolato dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).

13.

Nei modelli associati alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Dette voci forniscono tra l’altro le informazioni necessarie all’autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità.

1.2.   Osservazioni specifiche riguardanti le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari

14.

Il modello classifica i flussi garantiti secondo la qualità delle attività sottostanti o l’ammissibilità come attività liquide di qualità elevata. Per gli swap con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.01 di cui all’allegato XXIV. Gli swap con garanzie reali, che sono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello relativo agli afflussi (C 74.00 di cui all’allegato XXIV), che copre solo operazioni di contante contro garanzie reali.

15.

Qualora le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari siano garantite da azioni o quote di OIC, tali operazioni sono segnalate come se fossero garantite dalle attività sottostanti l’OIC. Ad esempio, nel caso di un’operazione di prestito garantita da azioni o quote di un OIC che investe esclusivamente in attività di livello 2 A, l’operazione è segnalata come se fosse garantita direttamente da una garanzia reale di livello 2 A. Il tasso di afflusso potenzialmente superiore per operazioni di prestito garantite coperte da azioni o quote di OIC è rispecchiato dal tasso di afflusso pertinente da segnalare.

16.

Nel caso di una segnalazione separata a norma dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell’operazione. Pertanto, un’operazione di vendita con patto di riacquisto passivo può determinare un afflusso negativo. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo segnalate alla stessa voce sono sommate (positive e negative). Il totale positivo è segnalato nel modello relativo agli afflussi. Il totale negativo è segnalato nel modello relativo ai deflussi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si procede all’inverso.

17.

Per il calcolo degli afflussi, le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari sono segnalate a prescindere dal fatto che la garanzia reale sottostante ricevuta soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Inoltre, al fine di consentire il calcolo della riserva rettificata di attività liquide ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi segnalano separatamente anche le operazioni in cui la garanzia reale sottostante ricevuta soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del medesimo regolamento.

18.

Quando l’ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell’ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale ma per un importo superiore alla quota che può essere rilevata come attività liquida, l’importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide. Le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1.3.   Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo forward starting

19.

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni. L’afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l’attività non è un’“attività liquida”, l’afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L’attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l’ente detiene l’attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni.

20.

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e swap con garanzie reali che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un afflusso. Nel caso dei contrati di vendita con patto di riacquisto, l’afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l’importo da ricevere è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell’attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come deflusso in C 73.00. Se l’attività non è un’“attività liquida”, l’afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L’attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l’ente detiene l’attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, quando il valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale dopo l’applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l’attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all’importo in contante da dare in prestito, la differenza deve essere indicata come afflusso in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”). Per gli swap con garanzie reali, quando l’effetto netto dello swap iniziale di attività (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un afflusso, tale afflusso è segnalato in {C 74.00; r260} (“altri afflussi”).

21.

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo forward starting, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo forward starting e gli swap con garanzie reali di tipo forward starting con inizio e scadenza entro l’orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

1.4.   Albero decisionale sugli afflussi ai fini del coefficiente di copertura della liquidità ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

22.

L’albero decisionale non pregiudica la segnalazione delle voci per memoria. L’albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l’assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l’albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni in ogni momento.

23.

Per motivi di semplicità l’albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali; questo, tuttavia, non significa necessariamente che essi non debbano essere segnalati.

1.4.1.   Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00 di cui l’allegato XXIV

#

Voce

Decisione

Segnalazione

1

Afflusso che soddisfa i criteri operativi di cui all’articolo 32, quali:

l’esposizione non è scaduta (articolo 32, paragrafo 1)

l’ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell’arco di 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 1)

l’ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte (articolo 32, paragrafo 7)

gli afflussi che sono già stati compensanti con deflussi non devono essere segnalati (articolo 26)

Gli enti creditizi non computano gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività (articolo 32, paragrafo 6)

No

Nessuna segnalazione

# 2

2

Operazioni di tipo forward starting

# 3

No

# 5

3

Operazione di tipo forward starting conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni

Nessuna segnalazione

No

# 4

4

Operazioni di tipo forward starting che iniziano entro l’orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l’orizzonte di 30 giorni, quando la componente iniziale produce un afflusso netto

Riga 260, ID 1.1.11.

No

Nessuna segnalazione

5

Afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale

# 6

No

# 7

6

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso (articolo 34)

Riga 250, ID 1.1.10.

No

# 7

7

Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]

# 23

No

# 8

8

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 2, lett. c)]

Riga 190, ID 1.1.5.

No

# 9

9

Importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. b)]

Riga 180, ID 1.1.4.

No

# 10

10

Prestiti con data di scadenza contrattuale non definita (articolo 32, paragrafo 3, lett. i)].

# 11

No

# 12

11

Interessi e pagamenti minimi da prestiti con data di scadenza contrattuale non definita che sono dovuti per contratto e che sono soggetti ad un afflusso di cassa effettivo nei successivi 30 giorni

# 12

No

Riga 200, ID 1.1.6.

12

Importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 2, lett. d)]

Riga 210, ID 1.1.7.

No

# 13

13

Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela (articolo 32, paragrafo 4)]

Riga 230, ID 1.1.8.

No

# 14

14

Afflussi di liquidità da derivati al netto per controparte e per garanzia reale (articolo 32, paragrafo 5)]

Riga 240, ID 1.1.9.

No

# 15

15

Afflussi collegati a deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9 (articolo 32, par 3, lett. a)].

Riga 170, ID 1.1.3.

No

# 16

16

Importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]

# 20

No

# 17

17

Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono al rimborso del capitale (articolo 32, paragrafo 2)

Riga 040, ID 1.1.1.1.

No

# 18

18

Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]

# 19

No

Riga 260, ID 1.1.11.

19

Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]

# 19.1

Clienti al dettaglio

Riga 060, ID 1.1.1.2.1.

No

# 19.2

# 19.2

Imprese non finanziarie

Riga 070, ID 1.1.1.2.2.

No

# 19.3

# 19.3

Emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Riga 080, ID 1.1.1.2.3.

No

Riga 090, ID 1.1.1.2.4.

20

Afflussi da clienti finanziari classificati come depositi operativi (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]

# 21

No

# 22

21

L’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]

Riga 120, ID 1.1.2.1.1.

No

Riga 130, ID 1.1.2.1.2.

22

Importi dovuti da banche centrali (articolo 32, paragrafo2, lett. a)]

Riga 150, ID 1.1.2.2.1.

No

Riga 160, ID 1.1.2.2.2.

23

Operazione di swap con garanzie reali (articolo 32, paragrafo 3, lett. e)]

Riga 410, ID 1.3 (2)

No

# 24

24

L’operazione è svolta con una banca centrale

#25

No

# 31

25

Le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8)

# 26

No

# 30

26

Garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte

Riga 297, ID 1.2.1.2.

No

# 27

27

Le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8

# 28

No

# 29

28

Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 28.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 269, ID 1.2.1.1.1 +

Riga 271, ID 1.2.1.1.1.1

No

# 28.2

# 28.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 273, ID 1.2.1.1.2 +

Riga 275, ID 1.2.1.1.2.1

No

# 28.3

# 28.3

garanzie reali di livello 2 A

Riga 277, ID 1.2.1.1.3 +

Riga 279, ID 1.2.1.1.3.1

No

# 28.4

# 28.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Riga 281, ID 1.2.1.1.4 +

Riga 283, ID 1.2.1.1.4.1

No

# 28.5

# 28.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Riga 285, ID 1.2.1.1.5 +

Riga 287, ID 1.2.1.1.5.1

No

# 28.6

# 28.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Riga 289, ID 1.2.1.1.6 +

Riga 291, ID 1.2.1.1.6.1

No

Riga 293, ID 1.2.1.1.7 +

Riga 295, ID 1.2.1.1.7.1

29

Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 29.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 269, ID 1.2.1.1.1

No

# 29.2

# 29.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 273, ID 1.2.1.1.2

No

# 29.3

# 29.3

garanzie reali di livello 2 A

Riga 277, ID 1.2.1.1.3

No

# 29.4

# 29.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Riga 281, ID 1.2.1.1.4

No

# 29.5

# 29.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Riga 285, ID 1.2.1.1.5

No

# 29.6

# 29.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Riga 289, ID 1.2.1.1.6

No

Riga 293, ID 1.2.1.1.7

30

Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)] costituite da strumenti di capitale illiquidi

Riga 301, ID 1.2.1.3.1

No

Riga 303, ID 1.2.1.3.2

31

Le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8)

# 32

No

# 36

32

Garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte

Riga 337, ID 1.2.2.2.

No

# 33

33

Le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8

# 34

No

# 35

34

Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 34.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 309, ID 1.2.2.1.1 +

Riga 311, ID 1.2.2.1.1.1

No

# 34.2

# 34.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 313, ID 1.2.2.1.2 +

Riga 315, ID 1.2.2.1.2.1

No

# 34.3

# 34.3

garanzie reali di livello 2 A

Riga 317, ID 1.2.2.1.3 +

Riga 319, ID 1.2.2.1.3.1

No

# 34.4

# 34.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Riga 321, ID 1.2.2.1.4 +

Riga 323, ID 1.2.2.1.4.1

No

# 34.5

# 34.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Riga 325, ID 1.2.2.1.5 +

Riga 327, ID 1.2.2.1.5.1

No

# 34.6

# 34.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Riga 329, ID 1.2.2.1.6 +

Riga 331, ID 1.2.2.1.6.1

No

Riga 333, ID 1.2.2.1.7 +

Riga 335, ID 1.2.2.1.7.1

35

Operazione di finanziamento garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 35.1

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 309, ID 1.2.2.1.1

No

# 35.2

# 35.2

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Riga 313, ID 1.2.2.1.2

No

# 35.3

# 35.3

garanzie reali di livello 2 A

Riga 317, ID 1.2.2.1.3

No

# 35.4

# 35.4

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Riga 321, ID 1.2.2.1.4

No

# 35.5

# 35.5

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Riga 325, ID 1.2.2.1.5

No

# 35.6

# 35.6

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Riga 329, ID 1.2.2.1.6

No

Riga 333, ID 1.2.2.1.7

36

Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]

# 36.1

prestiti su margine: garanzie reali illiquide

Riga 341, ID 1.2.2.3.1.

No

# 36.2

# 36.2

garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi

Riga 343, ID 1.2.2.3.2.

No

Riga 345, ID 1.2.2.3.3.

1.4.2.   Albero decisionale sulle colonne del modello C 74.00 di cui l’allegato XXIV

#

Voce

Decisione

Segnalazione

1

L’afflusso deve essere segnalato nelle righe 010-430 del modello C 74.00 di cui all’allegato XXIV ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 e secondo la classificazione specificata nella sezione 1 (“Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00”)

No

Nessuna segnalazione

# 2

2

Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]

# 11

No

# 3

3

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 4

No

# 6

4

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 4.1

Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi

 

# 5

# 4.2

Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi

 

# 7

5

Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 9

No

# 10

6

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

# 7

No

# 8

7

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

#7.1

Importi dovuti/importo massimo utilizzabile

 

Colonna 010

# 7.2

Fattore di ponderazione applicabile

 

Colonna 080

# 7.3

Afflusso

 

Colonna 140

8

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 9

No

# 10

9

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 9.1

Importi dovuti/importo massimo utilizzabile

 

Colonna 020

# 9.2

Fattore di ponderazione applicabile

 

Colonna 090

# 9.3

Afflusso

 

Colonna 150

10

Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)

# 10.1

Importi dovuti/importo massimo utilizzabile

 

Colonna 030

# 10.2

Fattore di ponderazione applicabile

 

Colonna 100

# 10.3

Afflusso

 

Colonna 160

11

Operazione di provvista garantite in cui le garanzie reali sono di norma ammissibili come attività liquide (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8)

# 12

No

# 3

12

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 13

No

# 15

13

Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)

# 13.1

Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi

 

# 14

# 13.2

Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi

 

# 16

14

Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 18

No

# 19

15

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

# 16

No

# 17

16

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)

# 16.1

Importi dovuti

 

Colonna 010

# 16.2

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

 

Colonna 040

# 16.3

Fattore di ponderazione applicabile

 

Colonna 080

# 16.4

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute

[solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]

 

Colonna 110

# 16.5

Afflusso

 

Colonna 140

17

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 18

No

# 19

18

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)

# 18.1

Importi dovuti

 

Colonna 020

# 18.2

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

 

Colonna 050

# 18.3

Fattore di ponderazione applicabile

 

Colonna 090

# 18.4

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute

[solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]

 

Colonna 120

# 18.5

Afflusso

 

Colonna 150

19

Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)

# 19.1

Importi dovuti

 

Colonna 030

# 19.2

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

 

Colonna 060

# 19.3

Fattore di ponderazione applicabile

 

Colonna 100

# 19.4

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute

[solo se le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi]

 

Colonna 130

# 19.5

Afflusso

 

Colonna 160

1.5.   Sottomodello degli afflussi

1.5.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}-{297}, {301}-{303}, {309}-{337}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell’importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell’importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

020

Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}-{297}, {301}-{303}, {309}-{337}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 020 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell’importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell’importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

030

Importo — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}-{297}, {301}-{303}, {309}-{337}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 030 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, la parte dell’importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell’importo non esentata è segnalata nella colonna 010.

040

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {269}-{295}, {309}-{335} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 040 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

050

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {269}-{295}, {309}-{335} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 050 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

060

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {269}-{295}, {309}-{335} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 060 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.

070

Fattore di ponderazione standard

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

I fattori di ponderazione standard nella colonna 070 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.

080

Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Il fattore di ponderazione applicabile è quello specificato agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

090

Fattore di ponderazione applicabile - Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

100

Fattore di ponderazione applicabile — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

110

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {271}, {275}, {279}, {283}, {287}, {291}, {295}, {311}, {315}, {319}, {323}, {327}, {331} e {335}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 110 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

120

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {271}, {275}, {279}, {283}, {287}, {291}, {295}, {311}, {315}, {319}, {323}, {327}, {331} e {335}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 120 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

130

Valore ai sensi dell’articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {271}, {275}, {279}, {283}, {287}, {291}, {295}, {311}, {315}, {319}, {323}, {327}, {331} e {335}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 130 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Se l’autorità competente ha approvato l’esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.

140

Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l’importo totale/l’importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 010 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 080.

Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l’ente creditizio ha ricevuto l’impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

150

Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l’importo totale/l’importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 020 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 090.Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l’ente creditizio ha ricevuto l’impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

160

Afflusso — Esentato dal massimale degli afflussi

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {269}, {273}, {277}, {281}, {285}, {289}, {293}, {301}-{303}, {309}, {313}, {317}, {321}, {325}, {329}, {333}, {341}-{345}, {450} e {470}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 il totale degli afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61, calcolato moltiplicando l’importo totale/l’importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 030 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 100.

Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 solo se l’ente creditizio ha ricevuto l’impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.

1.5.2.   Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

1.   TOTALE DEGLI AFFLUSSI

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Nella riga 010 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile come somma delle attività/degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;

 

per la colonna 140, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swap con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e

per le colonne 150 e 160, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e swap con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e meno gli afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

020

1.1.   Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Nella riga 020 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile derivanti da operazioni/depositi non garantiti e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni/depositi non garantiti.

030

1.1.1.   importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Nella riga 030 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (importi dovuti da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro importo dovuto da clienti non finanziari) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (afflussi da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro afflusso da clienti non finanziari).

I clienti non finanziari includono, tra l’altro, persone fisiche, PMI, imprese, emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico conformemente all’articolo 31 bis del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di cui all’articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, con un cliente non finanziario garantite da attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni garantite da titoli trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni con clienti non finanziari garantite da attività non trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella pertinente riga della sezione 1.1.1.

Gli importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione. Gli importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni sono segnalati nella sezione 1.1.4. e non in questa sezione. Gli importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalati nella sezione 1.1.5 e non in questa sezione.

040

1.1.1.1.   importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) con durata residua non superiore a 30 giorni che non corrispondono a rimborso del capitale. Questi afflussi comprendono gli interessi e le commissioni dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali).Gli importi dovuti da banche centrali che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.

050

1.1.1.2.   altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Nella riga 050 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli importi dovuti da clienti non finanziari per controparte e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli altri afflussi da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli afflussi da clienti non finanziari per controparte.

Gli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.1.1. e non in questa sezione.

Gli altri importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.

Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.

060

1.1.1.2.1.   importi dovuti da clienti al dettaglio

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da clienti al dettaglio con durata residua non superiore a 30 giorni.

070

1.1.1.2.2.   importi dovuti da imprese non finanziarie

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da imprese non finanziarie con durata residua non superiore a 30 giorni.

080

1.1.1.2.3.   importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico con durata residua non superiore a 30 giorni.

090

1.1.1.2.4.   importi dovuti da altri soggetti giuridici

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da altri soggetti giuridici non segnalati altrove con durata residua non superiore a 30 giorni.

100

1.1.2.   importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento

Nella riga 100 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (depositi operativi e non operativi) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari (depositi operativi e non operativi).

Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti con durata residua non superiore a 30 giorni da banche centrali e clienti finanziari che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell’orizzonte di 30 giorni.

 

Gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella pertinente sezione.

I depositi presso l’ente centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non sono segnalati come afflussi.

Gli importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni sono segnalati nella sezione 1.1.4 e non in questa sezione. Gli importi dovuti per titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalati nella sezione 1.1.5 e non in questa sezione.

110

1.1.2.1.   importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento

Nella riga 110 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l’ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico) e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l’ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico).

Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da clienti finanziari al fine di ottenere dall’ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

120

1.1.2.1.1.   importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento

Importi dovuti da clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni al fine di ottenere dall’ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando l’ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico.

130

1.1.2.1.2.   importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l’ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 in combinato disposto con l’articolo 27 dello stesso regolamento

Importi dovuti da clienti finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni al fine di ottenere dall’ente creditizio servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61, quando l’ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. A queste voci si applica un tasso di afflusso del 5 %.

140

1.1.2.2.   importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Nella riga 140 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari non classificati come depositi operativi.

Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

150

1.1.2.2.1.   importi dovuti da banche centrali

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da banche centrali con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

160

1.1.2.2.2.   Importi dovuti da clienti finanziari

Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da clienti finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.

170

1.1.3.   afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all’erogazione di prestiti agevolati di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

180

1.1.4.   importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio

Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

190

1.1.5.   importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario

Articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

201

1.1.6.   prestiti con data di scadenza contrattuale non definita

Articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Prestiti con data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 Gli enti creditizi considerano solo i prestiti il cui contratto consente all’ente creditizio di disimpegnarsi o di richiedere il pagamento entro 30 giorni di calendario. Nell’importo segnalato sono inclusi gli interessi e i pagamenti minimi che devono essere addebitati sul conto del cliente entro 30 giorni di calendario. Gli interessi e i pagamenti minimi da prestiti con data di scadenza contrattualmente non definita, che per contratto sono dovuti e danno luogo ad un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni di calendario, sono considerati importi dovuti e sono segnalati nella pertinente riga secondo il trattamento previsto all’articolo 32 per gli importi dovuti. Gli enti creditizi non segnalano gli altri interessi maturati che tuttavia non sono addebitati sul conto del cliente né danno luogo a un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni di calendario.

210

1.1.7.   importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

Articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante sui più importanti indici e il contante dovuto per tali strumenti azionari venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.

230

1.1.8.   afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

Articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Gli afflussi sono computati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.

240

1.1.9.   afflussi da derivati

Articolo 32, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61

L’importo netto dei crediti attesi nell’arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti.

Gli enti creditizi calcolano gli afflussi attesi nell’arco di 30 giorni di calendario su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell’articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per base netta si intende anche al netto delle garanzie reali ricevute, purché ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61.

I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera o da operazioni di derivati su crediti che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) di importi di capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.

Nel caso di una segnalazione separata a norma dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni su derivati o le operazioni in derivati su crediti sono distinte per ciascuna valuta rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.

250

1.1.10.   afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso

Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l’autorità competente ha autorizzato l’applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

260

1.1.11.   altri afflussi

Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Tutti gli altri afflussi conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non segnalati altrove nel modello.

263

1.2.   Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

L’articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 si riferisce agli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni.

Nella riga 263 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.

Le operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario sono segnalate nel modello C 75.01 dell’allegato XXIV e non in questa sezione.

265

1.2.1.   la controparte è una banca centrale

Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 con durata residua non superiore a 30 giorni e nelle quali la controparte è una banca centrale.

Nella riga 265 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte è una banca centrale; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte è una banca centrale.

267

1.2.1.1.   garanzie reali ammissibili come attività liquide

Nella riga 267 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide.

Gli enti creditizi segnalano operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide, (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

269

1.2.1.1.1.   garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 1 di cui all’articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

271

1.2.1.1.1.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.1., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

273

1.2.1.1.2.   garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

275

1.2.1.1.2.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.2., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

277

1.2.1.1.3.   garanzie reali di livello 2 A

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2 A di cui all’articolo 11.

279

1.2.1.1.3.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.3., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

281

1.2.1.1.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).

283

1.2.1.1.4.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.4., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

285

1.2.1.1.5.   garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di attività di livello 2 B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

287

1.2.1.1.5.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.5., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

289

1.2.1.1.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).

291

1.2.1.1.6.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.6., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

293

1.2.1.1.7.   garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. o 1.2.1.1.6.

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b), c) o f).

295

1.2.1.1.7.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1.1.7., le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

297

1.2.1.2.   garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e che sono garantite da attività che sono impiegate a copertura di una posizione corta conformemente all’articolo 30, paragrafo 5. Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.

299

1.2.1.3.   garanzie reali non ammissibili come attività liquide

Gli enti creditizi segnalano nella riga 299 del modello C 74.00 dell’allegato XXIV operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide. Gli enti creditizi segnalano

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da tali operazioni come somma degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da tali operazioni come somma degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.

301

1.2.1.3.1.   garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da strumenti di capitale illiquidi

303

1.2.1.3.2.   tutte le altre garanzie reali illiquide

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività illiquide non ricomprese nella sezione 1.2.1.3.1.

305

1.2.2.   la controparte non è una banca centrale

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all’articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 con una durata residua non superiore a 30 giorni e nelle quali la controparte non è una banca centrale.

Nella riga 305 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte non è una banca centrale; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari nelle quali la controparte non è una banca centrale.

307

1.2.2.1.   garanzie reali ammissibili come attività liquide

Nella riga 307 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide.

Gli enti creditizi segnalano operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività liquide, (a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni e che l’attività soddisfi i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

309

1.2.2.1.1.   garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 1 di cui all’articolo 10, ad eccezione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

311

1.2.2.1.1.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.1, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

313

1.2.2.1.2.   garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f).

315

1.2.2.1.2.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.2, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

317

1.2.2.1.3.   garanzie reali di livello 2 A

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2 A di cui all’articolo 11.

319

1.2.2.1.3.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.3, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

321

1.2.2.1.4.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).

323

1.2.2.1.4.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.4, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

325

1.2.2.1.5.   garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide della categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

327

1.2.2.1.5.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.5, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

329

1.2.2.1.6.   garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).

331

1.2.1.1.6.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.6, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

333

1.2.2.1.7.   garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. o 1.2.2.1.6.

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che, a prescindere dal fatto che siano o no riutilizzate in altre operazioni, sarebbero ammissibili ai sensi degli articoli 7 e 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide di qualsiasi categoria di attività di livello 2B di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b), c) o f).

335

1.2.2.1.7.1.   di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2.1.7, le operazioni nelle quali le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

337

1.2.2.2.   garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte non è una banca centrale e che sono garantite da attività che sono impiegate a copertura di una posizione corta conformemente all’articolo 30, paragrafo 5. Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.

339

1.2.2.3.   garanzie reali non ammissibili come attività liquide

Gli enti creditizi segnalano nella riga 339 del modello C 74.00 dell’allegato XXIV operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide. Gli enti creditizi segnalano

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da tali operazioni come somma degli importi dovuti da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida; e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da tali operazioni come somma degli afflussi da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono strumenti di capitale illiquidi e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.

341

1.2.2.3.1.   prestiti su margine: garanzie reali illiquide

Articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Prestiti su margine a fronte di attività illiquide con durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e le attività ricevute non sono utilizzate per coprire posizioni corte ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

343

1.2.2.3.2.   garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da strumenti di capitale illiquidi

345

1.2.2.3.3.   tutte le altre garanzie reali illiquide

Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61

Operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni in cui la controparte non è una banca centrale e in cui l’operazione è garantita da attività illiquide non ricomprese nella sezione 1.2.2.3.1 o 1.2.2.3.2.

410

1.3.   Afflussi totali da swap con garanzie reali

Gli enti creditizi segnalano qui la somma degli afflussi totali da swap con garanzie reali calcolati nel modello C 75.01 di cui all’allegato XXIV.

420

1.4.   (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)

Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti segnalano nelle colonne 140, 150 e 160 la somma degli afflussi totali ponderati provenienti da paesi terzi nei quali vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili meno la somma dei deflussi totali ponderati verso paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili segnalati nel modello C 73.00 di cui all’allegato XXIV. Se l’importo è negativo, gli enti indicano “0”.

430

1.5.   (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Nella segnalazione su base consolidata gli enti creditizi segnalano nelle colonne 140, 150 o 160 l’importo degli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 che superano l’importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.

VOCI PER MEMORIA

450

2.   Afflussi valutari

Questa voce per memoria è segnalata soltanto in caso di segnalazione separata della valuta utilizzata per le segnalazioni o di una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente all’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli enti creditizi segnalano la quota degli afflussi da derivati (segnalati nella sezione 1.1.9.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta da swap su tassi di interesse in differenti valute, operazioni a pronti e operazioni a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.

460

3.   Afflussi all’interno di un gruppo o nell’ambito di un sistema di tutela istituzionale

Gli enti creditizi segnalano qui come voci per memoria tutte le operazioni segnalate nella sezione 1 (ad esclusione della sezione 1.1.10.) nelle quali la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

Nella riga 460 di C 74.00 di cui all’allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:

per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile nell’ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale, come somma degli importi dovuti/dell’importo massimo utilizzabile nell’ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte e

per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali nell’ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale come somma degli afflussi nell’ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte.

470

3.1.   Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti non finanziari segnalati nella sezione 1.1.1. quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

480

3.2.   Importi dovuti da clienti finanziari

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti finanziari segnalati nella sezione 1.1.2. quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento;

490

3.3.   Operazioni garantite

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, così come il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute segnalato nella sezione 1.2., quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

500

3.4.   Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni

Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni segnalati nella sezione 1.1.5. quando l’emittente è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

510

3.5.   Ogni altro afflusso all’interno di un gruppo o nell’ambito un sistema di tutela istituzionale

Gli enti creditizi segnalano qui ogni altro afflusso all’interno di un gruppo o nell’ambito un sistema di tutela istituzionale segnalato nelle sezioni da 1.1.3. a 1.1.11. (escluse le sezioni 1.1.5 e 1.1.10.) quando la controparte è l’impresa madre o una filiazione dell’ente creditizio o un’altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all’ente creditizio da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all’articolo 10 dello stesso regolamento.

 

4.   Operazioni di prestito garantite oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

530

4.1.   di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

540

4.2.   di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

550

4.3.   di cui: garantite da attività di livello 2 A

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 2 A, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

560

4.4.   di cui: garantite da attività di livello 2B

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività di livello 2B, che soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

570

4.5.   di cui: garantite da attività illiquide

Gli enti creditizi segnalano qui le operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario nelle quali la controparte è una banca centrale, la garanzia reale ricevuta è costituita da attività illiquide e le relative operazioni sono oggetto di deroga dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 4: SWAP CON GARANZIE REALI)

1.   Swap con garanzie reali

1.1.   Osservazioni generali

1.

In questo modello sono segnalate le operazioni con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario nelle quali attività non in contante sono scambiate con altre attività non in contante. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

2.

Le operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un deflusso se all’attività presa in prestito è applicato ai sensi del capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61 un coefficiente di scarto inferiore rispetto all’attività data in prestito. Il deflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell’attività presa in prestito per la differenza tra il tasso di deflusso applicabile all’attività data in prestito e il tasso di deflusso applicabile all’attività presa in prestito nelle operazioni di provvista garantite con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Qualora la controparte sia la banca centrale nazionale dell’ente creditizio, il tasso di deflusso da applicare al valore di mercato dell’attività presa in prestito è 0 %. Per banca centrale nazionale dell’ente creditizio si intende la banca centrale nazionale conforme alla definizione di cui all’articolo 28, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

3.

Gli swap con garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario comportano un afflusso laddove, ai sensi del capo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/61, all’attività data in prestito è applicato un coefficiente di scarto inferiore rispetto all’attività presa in prestito. L’afflusso è calcolato moltiplicando il valore di mercato dell’attività data in prestito per la differenza tra il tasso di afflusso applicabile all’attività presa in prestito e il tasso di afflusso applicabile all’attività data in prestito nelle operazioni di finanziamento garantito con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario. Se la garanzia reale ottenuta è impiegata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni di calendario non sono rilevati afflussi.

4.

Per le attività liquide il valore di liquidità è calcolato conformemente all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

5.

Le operazioni di swap con garanzie reali sono valutate individualmente e i flussi sono segnalati come deflusso o come afflusso (per operazione) nella corrispondente riga. Ai fini della segnalazione le operazioni contenenti molteplici categorie di tipi di garanzia (ad esempio, un paniere di garanzie reali) sono suddivise in parti, corrispondenti alle righe del modello, e valutate in parti. Nel contesto delle operazioni di swap di panieri o portafogli di garanzie reali con scadenza entro i successivi 30 giorni di calendario, le attività non in contante date in prestito sono assegnate singolarmente alle attività non in contante prese in prestito secondo le categorie di attività liquide definite al titolo II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, partendo dalla combinazione meno liquida (ossia, attività non in contante non liquide date in prestito, attività non in contante non liquide prese in prestito). Le garanzie reali in eccesso nell’ambito di una combinazione sono spostate nella categoria superiore, in modo che fino alla combinazione più liquida vi sia piena corrispondenza tra le combinazioni pertinenti. Le garanzie reali in eccesso a livello complessivo vengono quindi rilevate nella combinazione più liquida.

6.

Le operazioni di swap con garanzie reali che prevedono azioni o quote di OIC sono segnalate come se le operazioni prevedessero le attività sottostanti l’OIC. I diversi coefficienti di scarto applicati alle azioni o quote di OIC sono rispecchiati nel pertinente tasso di deflusso o di afflusso da segnalare.

7.

Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell’articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) 575/2013. In questo caso, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta pertinente in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alla valuta pertinente sia segnalata solo una parte dell’operazione, con conseguente impatto sul valore di liquidità eccedente.

1.2.   Osservazioni di carattere specifico

8.

Per il calcolo degli afflussi e dei deflussi, le operazioni di swap con garanzie reali sono segnalate a prescindere dal fatto che la garanzia reale sottostante prevista soddisfi, o soddisferebbe se non già utilizzata per garantire l’operazione in questione, i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Inoltre, per consentire il calcolo della riserva rettificata di attività liquide conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61, gli enti creditizi segnalano separatamente anche le operazioni nelle quali almeno una componente della garanzia reale soddisfa i requisiti operativi di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

9.

Quando l’ente può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell’ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell’ambito delle attività liquide, l’importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide.

10.

Gli swap con garanzie reali che prevedono attività di livello 2 A sono segnalati nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione degli swap con garanzie reali).

1.3.   Sottomodello per gli swap con garanzie reali

1.3.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito

Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 0010. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0020

Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito

Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 0020. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell’attività al netto del coefficiente di scarto.

0030

Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito

Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 0030. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0040

Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito

Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 0040. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell’attività al netto del coefficiente di scarto.

0050

Fattore di ponderazione standard

Articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61

I fattori di ponderazione standard nella colonna 0050 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e sono indicati solo per informazione.

0060

Fattore di ponderazione applicabile

Articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61

I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli 28 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell’impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.

0070

Deflussi

Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. I deflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0030, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.

0080

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %

Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni soggette al massimale degli afflussi del 75 %. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.

0090

Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %

Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni soggette al massimale degli afflussi del 90 %. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.

0100

Afflussi esentati dal massimale degli afflussi

Gli enti creditizi segnalano qui gli afflussi delle operazioni esentate dal massimale degli afflussi. Gli afflussi sono calcolati moltiplicando la colonna 0060 per la colonna 0010, entrambe di C 75.01 dell’allegato XXIV.

1.3.2.   Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

1.   TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte è una banca centrale)

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali.

0020

1.1.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni pertinente colonna, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).

0030

1.1.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (prese in prestito).

0040

1.1.1.1.   di cui le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0050

1.1.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

0060

1.1.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0070

1.1.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

0080

1.1.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0090

1.1.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

0100

1.1.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0110

1.1.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

0120

1.1.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0130

1.1.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

0140

1.1.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0150

1.1.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

0160

1.1.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0170

1.1.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

0180

1.1.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.1.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

0190

1.2.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.

0200

1.2.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

0210

1.2.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0220

1.2.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

0230

1.2.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0240

1.2.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

0250

1.2.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0260

1.2.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

0270

1.2.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0280

1.2.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

0290

1.2.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0300

1.2.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

0310

1.2.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0320

1.2.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

0330

1.2.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0340

1.2.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

0350

1.2.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.2.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

0360

1.3.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.

0370

1.3.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

0380

1.3.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0390

1.3.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

0400

1.3.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0410

1.3.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

0420

1.3.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0430

1.3.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

0440

1.3.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0450

1.3.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

0460

1.3.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0470

1.3.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

0480

1.3.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0490

1.3.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

0500

1.3.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0510

1.3.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

0520

1.3.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.3.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

0530

1.4.   Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).

0540

1.4.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

0550

1.4.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0560

1.4.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

0570

1.4.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0580

1.4.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

0590

1.4.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0600

1.4.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

0610

1.4.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0620

1.4.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

0630

1.4.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0640

1.4.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

0650

1.4.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0660

1.4.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

0670

1.4.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0680

1.4.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

0690

1.4.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.4.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

0700

1.5.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.

0710

1.5.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

0720

1.5.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0730

1.5.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

0740

1.5.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0750

1.5.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

0760

1.5.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0770

1.5.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

0780

1.5.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0790

1.5.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

0800

1.5.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0810

1.5.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

0820

1.5.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0830

1.5.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

0840

1.5.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0850

1.5.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

0860

1.5.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.5.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

0870

1.6.   Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).

0880

1.6.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

0890

1.6.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0900

1.6.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

0910

1.6.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0920

1.6.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

0930

1.6.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0940

1.6.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

0950

1.6.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0960

1.6.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

0970

1.6.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0980

1.6.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

0990

1.6.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1000

1.6.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

1010

1.6.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1020

1.6.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

1030

1.6.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.6.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

1040

1.7.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.

1050

1.7.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima (prese in prestito).

1060

1.7.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1070

1.7.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

1080

1.7.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1090

1.7.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

1100

1.7.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1110

1.7.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

1120

1.7.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1130

1.7.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

1140

1.7.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1150

1.7.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

1160

1.7.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1170

1.7.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

1180

1.7.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1190

1.7.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

1200

1.7.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.7.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

1210

1.8.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.

1220

1.8.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

1230

1.8.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.1 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1240

1.8.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

1250

1.8.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.2. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1260

1.8.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

1270

1.8.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.3. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1280

1.8.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

1290

1.8.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.4. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1300

1.8.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

1310

1.8.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.5 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1320

1.8.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

1330

1.8.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.6 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1340

1.8.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

1350

1.8.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 1.8.7 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1360

1.8.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

1370

2.   TOTALE DEGLI SWAP CON GARANZIE REALI (la controparte non è una banca centrale)

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali.

1380

2.1.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni pertinente colonna, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).

1390

2.1.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (prese in prestito).

1400

2.1.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1410

2.1.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

1420

2.1.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1430

2.1.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

1440

2.1.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1450

2.1.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

1460

2.1.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1470

2.1.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

1480

2.1.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1490

2.1.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

1500

2.1.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1510

2.1.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

1520

2.1.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1530

2.1.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

1540

2.1.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.1.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

1550

2.2.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.

1560

2.2.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

1570

2.2.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1580

2.2.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

1590

2.2.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1600

2.2.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

1610

2.2.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1620

2.2.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

1630

2.2.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1640

2.2.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

1650

2.2.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1660

2.2.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

1670

2.2.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1680

2.2.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

1690

2.2.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1700

2.2.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

1710

2.2.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.2.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

1720

2.3.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.

1730

2.3.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

1740

2.3.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1750

2.3.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

1760

2.3.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1770

2.3.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

1780

2.3.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1790

2.3.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

1800

2.3.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1810

2.3.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

1820

2.3.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1830

2.3.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

1840

2.3.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1850

2.3.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

1860

2.3.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1870

2.3.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

1880

2.3.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.3.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

1890

2.4.   Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).

1900

2.4.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

1910

2.4.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1920

2.4.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

1930

2.4.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1940

2.4.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

1950

2.4.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1960

2.4.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

1970

2.4.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

1980

2.4.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

1990

2.4.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2000

2.4.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

2010

2.4.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2020

2.4.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

2030

2.4.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2040

2.4.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

2050

2.4.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.4.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

2060

2.5.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.

2070

2.5.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

2080

2.5.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2090

2.5.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

2100

2.5.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2110

2.5.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

2120

2.5.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2130

2.5.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

2140

2.5.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2150

2.5.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

2160

2.5.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2170

2.5.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

2180

2.5.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2190

2.5.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

2200

2.5.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2210

2.5.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

2220

2.5.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.5.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

2230

2.6.   Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).

2240

2.6.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

2250

2.6.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2260

2.6.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

2270

2.6.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2280

2.6.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

2290

2.6.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2300

2.6.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

2310

2.6.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2320

2.6.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

2330

2.6.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2340

2.6.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

2350

2.6.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2360

2.6.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

2370

2.6.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2380

2.6.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

2390

2.6.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.6.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

2400

2.7.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.

2410

2.7.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima (prese in prestito).

2420

2.7.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.1. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2430

2.7.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

2440

2.7.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.2. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2450

2.7.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

2460

2.7.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.3. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2470

2.7.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

2480

2.7.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.4. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2490

2.7.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

2500

2.7.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.5. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2510

2.7.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

2520

2.7.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.6. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2530

2.7.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

2540

2.7.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.7. gli enti creditizi segnalano

la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide; e

la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2550

2.7.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

2560

2.7.8.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.7.8. gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali date in prestito che, se non fossero utilizzate come garanzia per tali operazioni, sarebbero ammesse ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come attività liquide.

2570

2.8.   Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:

Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61

Gli enti creditizi segnalano qui, per le pertinenti colonne, i valori totali degli swap con garanzie reali per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.

2580

2.8.1.   Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).

2590

2.8.1.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.1 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2600

2.8.2.   Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).

2610

2.8.2.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.2 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2620

2.8.3.   Attività di livello 2 A

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).

2630

2.8.3.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.3 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2640

2.8.4.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)

Operazioni in cui l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).

2650

2.8.4.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.4 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2660

2.8.5.   Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).

2670

2.8.5.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.5 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2680

2.8.6.   Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).

2690

2.8.6.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.6 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2700

2.8.7.   Altre attività di livello 2B

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).

2710

2.8.7.1.   di cui: le garanzie reali scambiate soddisfano i requisiti operativi

Delle operazioni di cui alla voce 2.8.7 gli enti creditizi segnalano la componente delle garanzie reali prese in prestito se soddisfano i requisiti operativi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2720

2.8.8.   Attività illiquide

Operazioni nelle quali l’ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).

VOCI PER MEMORIA

2730

3.   Totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte

Gli enti segnalano qui il totale degli swap con garanzie reali (tutte le controparti) segnalati nelle linee precedenti nei quali sono state utilizzate garanzie reali prese in prestito per coprire posizioni corte in cui è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.

2740

4.   Totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo

Gli enti segnalano in qui il totale degli swap con garanzie reali con controparti infragruppo segnalati nelle linee precedenti.

 

5.   Swap con garanzie reali oggetto di deroga dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2750

5.1.   di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 1, escluse obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2760

5.2.   di cui: le garanzie reali prese in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2770

5.3.   di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2 A

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 2 A che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2780

5.4.   di cui: le garanzie reali prese in prestito sono attività di livello 2B

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali prese in prestito sono garanzie reali di livello 2B che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2790

5.5.   di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 1, escluse obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2800

5.6.   di cui: le garanzie reali date in prestito sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2810

5.7.   di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2 A

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 2 A che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

2820

5.8.   di cui: le garanzie reali date in prestito sono attività di livello 2B

Gli enti creditizi segnalano qui la parte delle operazioni di swap con garanzie reali con durata residua non superiore a 30 giorni nelle quali la controparte è una banca centrale, le garanzie reali date in prestito sono garanzie reali di livello 2B che soddisfano i requisiti operativi stabiliti all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e le pertinenti operazioni sono esentate dall’applicazione dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 5: CALCOLI)

1.   Calcoli

1.1.   Osservazioni generali

1.

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sui calcoli ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

1.2.   Osservazioni di carattere specifico

2.

I riferimenti alle celle sono forniti nel seguente formato: modello; riga; colonna. Ad esempio, {C 72.00; r130; c040} si riferisce al modello sulle attività liquide; riga 130; colonna 040.

1.3.   Sottomodello dei calcoli – Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga

Riferimenti giuridici e istruzioni

CALCOLI

Numeratore, denominatore, coefficiente

Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61

Il numeratore e il denominatore del coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente stesso.

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

010

1.   Riserva di liquidità

Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r290; c010}.

020

2.   Deflusso netto di liquidità

Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r370; c010}.

030

3.   Coefficiente di copertura della liquidità (%)

Segnalare il coefficiente di copertura della liquidità calcolato come specificato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell’ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell’arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.

Se {C 76.00; r020; c010} è pari a zero (determinando un coefficiente tendente all’infinito) indicare il valore 999999.

Calcoli del numeratore

Articolo 17 e allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61

Formula per calcolare la riserva di liquidità.

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

040

4.   Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell’articolo 9): non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r030; c040}.

050

5.   Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

060

6.   Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

070

7.   Deflussi di liquidità garantiti

Segnalare i deflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite o delle operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

080

8.   Afflussi di liquidità garantiti

Segnalare gli afflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite o delle operazioni di prestito garantite con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

091

9.   Livello 1 escl. “importo rettificato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima

È indicato nell’allegato I, punto 3, lettera a)

Segnalare l’importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato

L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

100

10.   Valore ai sensi dell’articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r180; c040}.

110

11.   Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Segnalare i deflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

120

12.   Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

Segnalare gli afflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

131

13.   “Importo rettificato” delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

È indicato dall’allegato I, punto 3, lettera b)

Segnalare l’importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato

L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

160

14.   Valore ai sensi dell’articolo 9 delle attività di livello 2 A: non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r230; c040}.

170

15.   Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A

Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

180

16.   Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A

Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

191

17.   “Importo rettificato” delle attività di livello 2 A

È indicato dall’allegato I, punto 3, lettera c)

Segnalare l’importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.

L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

220

18.   Valore ai sensi dell’articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato

Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r310; c040}.

230

19.   Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2B alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

240

20.   Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B

Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2B alla liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

251

21.   “Importo rettificato” delle attività di livello 2B

È indicato dall’allegato I, punto 3, lettera d)

Segnalare l’importo rettificato delle attività di livello 2 B a massimale non applicato.

L’importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di provvista garantite, delle operazioni di prestito garantite o delle operazioni di swap con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo a meno che l’operazione sia soggetta a deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.

280

22.   Importo eccedente delle attività liquide

Allegato I, punto 4

Segnalare l’“importo eccedente delle attività liquide”: questo importo è pari a:

a)

importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più

b)

importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più

c)

importo rettificato delle attività di livello 2 A, più

d)

importo rettificato delle attività di livello 2B,

meno il valore minore tra i seguenti:

e)

somma di a), b), c) e d)

f)

100/30 moltiplicato per a)

g)

100/60 moltiplicato per la somma di a) e b)

h)

100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).

290

23.   RISERVA DI LIQUIDITÀ

Allegato I, punto 2

Segnalare la riserva di liquidità, che è pari a:

a)

importo delle attività di livello 1, più

b)

importo delle attività di livello 2 A, più

c)

importo delle attività di livello 2B,

meno il valore minore tra i seguenti:

d)

somma di a), b) e c); o

e)

“importo eccedente delle attività liquide”.

Calcoli del denominatore

Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/61

Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità

dove:

NLO= deflusso netto di liquidità

TO= totale dei deflussi

TI= totale degli afflussi

FEI= afflussi totalmente esentati

IHC= afflussi soggetti all’elevazione del massimale al 90 % dei deflussi

IC= afflussi soggetti all’elevazione del massimale al 75 % dei deflussi

Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.

300

24.   Totale dei deflussi

TO = dal foglio dei deflussi

Indicare la cifra di cui a {C 73.00; r010; c060}.

310

25.   Afflussi totalmente esentati

FEI = dal foglio degli afflussi

Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c160}.

320

26.   Afflussi soggetti al massimale di 90 %

IHC = dal foglio degli afflussi

Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c150}.

330

27.   Afflussi soggetti al massimale di 75 %

IC = dal foglio degli afflussi

Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c140}.

340

28.   Riduzione per gli afflussi totalmente esentati

Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:

= MIN (FEI, TO).

350

29.   Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %

Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:

= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)].

360

30.   Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %

Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:

= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)].

370

31.   DEFLUSSO NETTO DI LIQUIDITÀ

Segnalare i deflussi netti di liquidità che sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %:

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)] – MIN(IC, 0.75*MAX(T0- FEI-IHC/0.9,0)]

Pilastro 2

380

32.   REQUISITO DEL PILASTRO 2

di cui all’articolo 105 della CRD

Segnalare il requisito del pilastro 2.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 6: PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

1.   Perimetro di consolidamento

1.1.   Osservazioni generali

1.

Questo modello identifica, ai soli fini del requisito di copertura della liquidità a livello consolidato, i soggetti cui si riferiscono le informazioni segnalate nei modelli C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.01 e C 76.00. Il modello identifica tutti i soggetti che rientrano nell’ambito del consolidamento del coefficiente di copertura della liquidità conformemente agli articoli 8 e 10 e all’articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo il caso. Il modello ha tante righe quanti sono i soggetti che rientrano nell’ambito del consolidamento.

1.2.   Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna

Riferimenti giuridici e istruzioni

0005

Impresa madre o filiazione

Si indica “Impresa madre” se il soggetto nella riga è:

l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

l’ente impresa madre o l’ente filiazione che deve soddisfare, rispettivamente, il requisito di copertura della liquidità su base consolidata o su base subconsolidata, nel contesto di un unico sottogruppo di liquidità ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 575/2013;

l’ente in questione che è tenuto a soddisfare il requisito di copertura della liquidità su base subconsolidata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

l’ente centrale nell’UE.

Si indica “Filiazione” nelle altre righe.

010

Nome

Nella colonna 010 è segnalato il nome di ciascun soggetto nell’ambito del consolidamento.

020

Codice

Questo codice è un identificativo di riga ed è unico per ciascuna riga della tabella.

Codice assegnato al soggetto incluso nel consolidamento.

030

Codice LEI

Nella colonna 020 è segnalato il codice identificativo di ciascun soggetto giuridico che rientra nell’ambito del consolidamento. Qualora per un dato soggetto esista un codice identificativo LEI, esso è utilizzato per identificare il soggetto.

040

Codice paese

Nella colonna 030 è segnalato il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese in cui ha sede ciascun soggetto che rientra nell’ambito del consolidamento.

050

Tipo di soggetto

Ai soggetti segnalati nella colonna 010 è assegnato un tipo di soggetto corrispondente alla sua forma giuridica, come sotto indicato:

“Ente creditizio”

“Impresa di investimento”

“Altro”“


(1)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(2)  Le operazioni di swap con garanzie reali devono essere segnalate nel modello C 75.01 di cui all’allegato XXIV.