ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
3 ottobre 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione, del 2 ottobre 2018, che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1474 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla nomina di due membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

7

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti ( GU L 140 del 6.6.2018 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1472 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

La sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(5)

A tal fine il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (3) ha istituito un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari, secondo il quale la nuova valutazione dei coloranti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.

(6)

Il 18 novembre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio come additivo alimentare (4). Essa ha concluso che in base all'insieme dei dati attuali non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'E 120 e che le stime del grado di esposizione particolareggiate erano inferiori alla DGA per tutti i gruppi della popolazione. L'Autorità ha tuttavia raccomandato di rivedere l'attuale denominazione «Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» affinché rifletta in modo più accurato il materiale usato come additivo alimentare e di aggiornare le specifiche riguardanti la percentuale del materiale di cui non è stato tenuto conto, i limiti massimi per gli elementi tossici e la presenza di composti proteici.

(7)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(9)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati.

(10)

Prima che le modifiche diventino applicabili è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, qualsiasi riferimento a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituito da «E 120 Acido carminico, carminio».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(11):4288.

(5)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituita dalla seguente:

«E 120 ACIDO CARMINICO, CARMINIO

Sinonimi

CI Rosso naturale 4

Definizione

L'acido carminico è ottenuto da estratti acquosi, alcolici-acquosi o alcolici della cocciniglia, costituita dai corpi essiccati dell'insetto di sesso femminile Dactylopius coccus Costa.

I carmini sono pigmenti di alluminio dell'acido carminico in cui si ritiene che l'alluminio e l'acido carminico siano presenti in un rapporto molare di 1:2.

Il principio colorante è l'acido carminico. Possono essere presenti anche piccole quantità della sua forma amminica, l'acido 4-ammino carminico.

Nei prodotti in commercio il principio colorante acido carminico può essere presente in associazione con cationi di ammonio, calcio, potassio o sodio, singolarmente o in combinazione, e tali cationi possono anche essere in eccesso. I prodotti in commercio possono contenere anche materiale proteico derivante dall'insetto di origine.

Colour Index n.

75470

EINECS

Acido carminico: 215-023-3; carmini: 215-724-4.

Denominazione chimica

Acido 7-β-D-glucopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantracen-2-carbossilico (acido carminico); il carminio è il chelato di alluminio idrato di tale acido.

Formula chimica

C22H20O13 (acido carminico)

Peso molecolare

492,39 (acido carminico)

Tenore

Contenuto non inferiore al 90 % di acido carminico; non inferiore al 50 % di acido carminico nei chelati.

Descrizione

Di colore da rosso a rosso scuro, friabile, solido o in polvere.

Identificazione

 

Spettrometria

Acido carminico:

 

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 518 nm.

 

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 494 nm.

 

E 1 %/1 cm 139 al picco a circa 494 nm in acido cloridrico diluito.

Acido 4-ammino carminico:

 

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 535 nm.

 

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 530 nm.

 

E 1 %/1 cm 260 al picco a circa 535 nm in soluzione acquosa ammoniacale a pH 9,5.

Nei prodotti in commercio l'acido carminico può essere differenziato dalla sua ammina mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).

Purezza

 

Residui di solventi

Etanolo:

Metanolo:

non più di 150 mg/kg

non più di 50 mg/kg

Ceneri totali

Acido carminico:

Carminio:

non più del 5 %

non più del 12 %

Proteine (N × 6,25)

Acido carminico:

Carminio:

non più del 2,2 %

non più del 25 %

Acido 4-ammino carminico

Non più del 3 % rispetto all'acido carminico

Sostanze insolubili in ammoniaca diluita

Carminio: non più dell'1 %

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1,5 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,5 mg/kg

Cadmio

Non più di 0,1 mg/kg

Criteri microbiologici

 

Salmonella spp.

Assente in 10 g

È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio di questo colorante


3.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1473 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2018

che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione (2) prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilizzate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.

(3)

A norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.

(4)

Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.

(5)

A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.

(6)

È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.

(7)

Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o ottobre 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2019 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).


DECISIONI

3.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/7


DECISIONE (UE) 2018/1474 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla nomina di due membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Michael HÄUPL e del sig. Herwig VAN STAA.

(3)

Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Renate BRAUNER, della sig.ra Brigitta PALLAUF e della sig.ra Barbara SCHWARZ.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Günther PLATTER a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Günther PLATTER, Landeshauptmann von Tirol,

sig. Michael LUDWIG, Landeshauptmann/Bürgermeister von Wien;

b)

quali supplenti:

sig.ra Sonja LEDL-ROSSMANN, Präsidentin des Landtags von Tirol,

sig. Peter HANKE, Stadtrat für Finanzen und Budget der Stadt Wien,

sig.ra Brigitta PALLAUF, Präsidentin des Landtags von Salzburg,

sig. Martin EICHTINGER, Landesrat für Wohnen, Arbeitsmarkt und Internationale Beziehungen von Niederösterreich.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


Rettifiche

3.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/9


Rettifica del regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 6 giugno 2018 )

Pagina 76, allegato, punto 2) che modifica l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, tabella, penultima e ultima riga:

anziché:

«0140020

Ciliege (dolci)

0,3

1,5

 

2 (*)

0140030

Pesche

0,5

0,8

 

50»

leggasi:

«0140020

Ciliege (dolci)

0,3

2

 

2 (*)

0140030

Pesche

0,5

1,5

 

50».