ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
20 ottobre 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1852 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1853 della Commissione, del 19 ottobre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1854 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

17

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2016/1855 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ( 1 )

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2016/1856 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

21

 

*

Decisione (UE) 2016/1857 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/001 FI Microsoft, presentata dalla Finlandia)

23

 

*

Decisione (UE) 2016/1858 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 ottobre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia)

25

 

*

Decisione (UE) 2016/1859 del Consiglio, del 13 ottobre 2016, sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE

27

 

*

Decisione (UE) 2016/1860 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1861 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2012/830/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 [notificata con il numero C(2016) 6477]

33

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 36/16/COL, del 9 febbraio 2016, che abroga parzialmente la decisione n. 227/04/COL per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) [2016/1862]

35

 

*

Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 58/16/COL-D, del 3 marzo 2016, recante approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia per limitare l'impatto della Gyrodactylus salaris e abrogare le decisioni n. 298/08/COL e n. 299/08/COL [2016/1863]

37

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1851 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2016

che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 577/98 è necessario definire gli elementi del programma di moduli ad hoc per gli anni 2019, 2020 e 2021.

(2)

È necessario disporre di una serie completa di dati comparabili circa le disposizioni sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di lavoro, nonché di dati più dettagliati sulla partecipazione al mercato del lavoro al fine di monitorare i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi comuni enunciati nella strategia Europa 2020.

(3)

Nel contesto dell'attuale dibattito sulla flessicurezza (2) e in considerazione della necessità, messa in evidenza nella strategia europea a favore dell'occupazione e negli orientamenti per l'occupazione (3), di una maggiore adattabilità sia delle imprese che dei lavoratori in Europa, è necessario rilevare, mediante un'indagine europea su ampia scala, dati sulla misura in cui sono applicate varie nuove modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro, nonché sulle esperienze dei lavoratori a tale proposito.

(4)

Nella sua comunicazione relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (4), la Commissione ha sottolineato l'importanza di migliorare la raccolta dei dati statistici sugli infortuni e le malattie legati al lavoro, le esposizioni professionali e la cattiva salute connessa al lavoro. Un nuovo modulo ad hoc relativo agli infortuni sul lavoro e ai problemi di salute connessi all'attività lavorativa dovrebbe permettere di confrontare i dati trasmessi dagli Stati membri nell'ambito del progetto sulle statistiche europee degli infortuni sul lavoro con la situazione delle persone sul mercato del lavoro e di raccogliere dati sui problemi di salute connessi all'attività lavorativa. Questo modulo dovrebbe inoltre fornire informazioni riguardo all'esposizione professionale ai fattori di rischio per la salute fisica e il benessere mentale.

(5)

Nella sua comunicazione Agenda europea sulla migrazione  (5) la Commissione ha riconosciuto la necessità di elaborare azioni strutturali connesse alla migrazione. È opportuno promuovere misure per l'integrazione dei migranti, comprese iniziative tese a migliorare le competenze linguistiche e professionali e a facilitare il riconoscimento delle qualifiche e l'accesso al mercato del lavoro. Uno dei principali settori su cui verte la raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio (6) riguarda l'eliminazione degli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro e la riduzione degli squilibri occupazionali tra le categorie svantaggiate, compreso il divario tra i cittadini dell'Unione e quelli provenienti da paesi terzi. Risultano necessarie, in tale contesto, informazioni dettagliate sulla situazione occupazionale dei migranti per fornire una base fattuale attendibile in vista dell'adozione di decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il programma di moduli ad hoc ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro per gli anni 2019, 2020 e 2021, come specificato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2)  La flessicurezza è una strategia integrata volta a promuovere contemporaneamente la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro. Essa tenta di conciliare l'esigenza dei datori di lavoro di disporre di una forza lavoro flessibile con il bisogno di sicurezza dei lavoratori, che vogliono avere la certezza di non dover affrontare lunghi periodi di disoccupazione.

(3)  Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

(4)  COM(2014) 332 final del 6 giugno 2014.

(5)  COM(2015) 240 final del 13 maggio 2015.

(6)  Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).


ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Programma pluriennale di moduli ad hoc 2019-2021

Disposizioni sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di lavoro

Periodo di riferimento: 2019

Sottomoduli (settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate)

 

Sottomodulo 1: flessibilità degli orari di lavoro

Obiettivo: fornire maggiori dettagli sul modo in cui i lavoratori possono organizzare il proprio orario di lavoro e le proprie assenze, ma anche sulla frequenza con cui essi sono chiamati a modificare il proprio orario di lavoro.

 

Sottomodulo 2: metodi di lavoro

Obiettivo: raccogliere informazioni sulla pressione provocata dalla scarsità di tempo, sulla gestione diretta e sull'autonomia nell'ambiente di lavoro.

 

Sottomodulo 3: luogo di lavoro

Obiettivo: fornire maggiori dettagli sul luogo di lavoro e sui tempi di spostamento, intesi come il tempo necessario per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro.

Infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa

Periodo di riferimento: 2020

Sottomoduli (settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate)

 

Sottomodulo 1: infortuni sul lavoro

Obiettivo: individuare gli infortuni sul lavoro che provocano lesioni, il loro tipo e la loro incidenza in termini di giornate lavorative perse o disabilità.

 

Sottomodulo 2: problemi di salute connessi all'attività lavorativa

Obiettivo: individuare i problemi concernenti la salute fisica o psichica causati o peggiorati dall'attività lavorativa, il loro tipo e la loro incidenza in termini di giornate lavorative perse o disabilità.

 

Sottomodulo 3: fattori di rischio per la salute fisica e/o il benessere mentale

Obiettivo: valutare se i lavoratori siano esposti a fattori di rischio che possano influire sulla salute fisica e/o psichica.

Situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli

Periodo di riferimento: 2021

Sottomoduli (settori sui quali devono essere fornite ulteriori informazioni)

 

Sottomodulo 1: informazioni generali

Obiettivo: fornire maggiori informazioni sui migranti e sui loro figli (1), in particolare sul livello d'istruzione dei genitori e sulla ragione principale che li ha spinti ad emigrare.

 

Sottomodulo 2: competenze linguistiche

Obiettivo: raccogliere informazioni sulle competenze linguistiche dei migranti percepite dai soggetti stessi.

 

Sottomodulo 3: ostacoli e sostegno alla partecipazione al mercato del lavoro

Obiettivo: raccogliere informazioni sugli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro (per esempio il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero o un ostacolo legato all'origine straniera) e sulle soluzioni individuali per trovare un impiego.


(1)  Per migranti si intendono in questo contesto i soggetti nati all'estero, che possono essere anche cittadini di paesi terzi. Per figli dei migranti si dovrebbero intendere gli immigrati di seconda generazione, vale a dire i soggetti nati nel paese e di cui almeno un genitore sia nato all'estero.


20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1852 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione delle navi che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito denominata «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell'Unione di tali navi (in seguito denominato «l'elenco dell'Unione»). L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili alle navi figuranti nell'elenco.

(2)

L'elenco dell'Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6) e (UE) 2015/1296 (7).

(3)

A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell'elenco dell'Unione.

(4)

Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all'aggiornamento periodico di elenchi delle navi INN conformemente alle loro rispettive norme (8).

(5)

Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco dell'Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione.

(6)

Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell'elenco dell'Unione deve comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.

(3)  GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14.

(4)  GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38.

(5)  GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6.

(6)  GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47.

(7)  GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12.

(8)  Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2015/2016 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXXIV del 19-30 ottobre 2015; SEAFO: elenco delle navi INN della SEAFO quale adottato nel corso della 12a riunione annuale della Commissione del 30 novembre-3 dicembre 2015; ICCAT: elenco INN 2015 quale adottato nel corso della 24a riunione ordinaria della Commissione del 10-17 novembre 2015; IATTC: elenco 2015 quale adottato nel corso dell'89a riunione della IATTC del 29 giugno-3 luglio 2015; NEAFC: elenco INN B AM 2015-07 quale adottato nel corso della 34a riunione annuale del 9-13 novembre 2015; NAFO: elenco 2015 quale adottato nel corso della 37a riunione annuale del 21-25 settembre 2015; WCPFC: elenco delle navi INN della WCPFC per il 2016, effettivo a decorrere dal 7 febbraio 2016, quale adottato nel corso della 20a sessione ordinaria della Commissione del 3-8 dicembre 2015; IOTC: elenco delle navi INN della IOTC, approvato nel corso della 20a sessione della IOTC del 23-27 maggio 2016; CGPM: elenco INN 2016 quale adottato nel corso della 40a sessione del 30 maggio-3 giugno 2016; SPRFMO: elenco delle navi INN 2016 quale adottato nel corso della 4a riunione della Commissione del 25-29 gennaio 2016.


ALLEGATO

«Numero IMO (1) di identificazione della nave/ Riferimento ORGP

Nome della nave (nome precedente) (2)

Stato o territorio di bandiera [secondo un'ORGP] (2)

Figurante nell'elenco dell'ORGP (2)

20060010 [ICCAT]

ACROS n. 2

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT, CGPM

20060009 [ICCAT]

ACROS n. 3

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT, CGPM

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE [NAFO, NEAFC]/WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR [SEAFO])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Saint Kitts e Nevis) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [CGPM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

7424891

ALDABRA (OMOA I [CCAMLR, CGPM])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Tanzania, Honduras [CCAMLR])/Tanzania [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME, NOEMI [CCAMLR, CGPM])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Belize [CCAMLR])

CCAMLR, SEAFO, CGPM

2015001 [ICCAT]

ANEKA 228

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

2015002 [ICCAT]

ANEKA 228; KM.

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

9037537

BAROON (LANA, ZEUS, TRITON I [CCAMLR])/LANA (ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU n. 18 [CGPM])

Tanzania (ultime bandiere conosciute: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone [CCAMLR])/Sconosciuto [CGPM])

CCAMLR, SEAFO, CGPM

12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT]

BHASKARA n. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)

IATTC, ICCAT, CGPM

12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT]

BHASKARA n. 9

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia)

IATTC, ICCAT, CGPM

20060001 [ICCAT]

BIGEYE

Sconosciuto

ICCAT, CGPM

20040005 [ICCAT]

BRAVO

Sconosciuto

ICCAT, CGPM

9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT]

CAMELOT

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize [IATTC])

IATTC, ICCAT, CGPM

6622642

CHALLENGE (PERSEVERANCE, MILA [CCAMLR]/MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE [CGPM])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Guinea equatoriale, Regno Unito [CCAMLR])/Panama [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

20150003 [ICCAT]

CHI TONG

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

125 [IATTC]/20110014 [ICCAT]

CHIA HAO n. 66

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize [IATTC, ICCAT])

IATTC, ICCAT, CGPM

7913622

DAMANZAIHAO (LAFAYETTE)

Perù (ultima bandiera conosciuta: Russia)

SPRFMO

20080001 [ICCAT]

DANIAA (CARLOS)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea) [ICCAT]/Guinea [CGPM]

ICCAT, CGPM

6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT]

DRAGON III

Sconosciuto

IATTC, ICCAT, CGPM

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Seychelles) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Panama [CGPM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

20150004 [ICCAT]

FU HSIANG FA 18

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150005 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 01

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150006 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 02

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150007 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 06

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150008 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 08

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150009 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 09

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150010 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 11

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150011 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 13

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150012 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 17

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150013 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 20

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150014 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 21

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20130003 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 21 [ICCAT, IOTC]/FU HSIANG FA [CGPM]

Sconosciuto

IOTC, ICCAT, CGPM

20150015 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 23

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150016 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 26

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150017 [ICCAT]

FU HSIANG FA n. 30

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC]

FU LIEN n. 1

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia) [WCPFC]/Georgia [ICCAT, CGPM]

WCPFC, ICCAT, CGPM

20130004 [ICCAT]

FULL RICH

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize [IOTC])

IOTC, ICCAT, CGPM

20080005 [ICCAT]

GALA I (MANARA II, ROAGAN)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia, Isola di Man [ICCAT])

ICCAT, CGPM

6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT]

GOIDAU RUEY n. 1 (GOIDAU RUEY 1 [IATTC, ICCAT])

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

IATTC, ICCAT, CGPM

7020126

GOOD HOPE (TOTO [CCAMLR]/TOTO, SEA RANGER V [CGPM])

Nigeria

CCAMLR, SEAFO, CGPM

6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO, SEAFO]

GORILERO (GRAN SOL)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Panama [NAFO, NEAFC, CGPM])

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

2009003 [ICCAT]

GUNUAR MELYAN 21

Sconosciuto

IOTC, ICCAT, CGPM

7322926

HEAVY SEA (DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO [CCAMLR])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize) [CCAMLR]/Panama [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

20150018 [ICCAT]

HOOM XIANG 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)

IOTC, ICCAT

20150019 [ICCAT]

HOOM XIANG 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)

IOTC, ICCAT

20150020 [ICCAT]

HOOM XIANG 105

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)

IOTC, ICCAT

20100004 [ICCAT]

HOOM XIANG II [ICCAT, IOTC]/HOOM XIANG 11 [GFCM]

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia)

IOTC, ICCAT, CGPM

7332218

IANNIS 1 [NEAFC]/IANNIS I (MOANA MAR, CANOS DE MECA [CGPM]) [NAFO, SEAFO, CGPM]

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama [NEAFC, NAFO, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

6803961

ITZIAR II (SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE [CCAMLR, CGPM])

Nigeria (ultime bandiere conosciute: Mali, Nigeria, Togo, Guinea equatoriale, Bolivia, Namibia [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mali [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT]

JYI LIH 88

Sconosciuto

IATTC, ICCAT, CGPM

20150021 [ICCAT]

KIM SENG DENG 3

Bolivia

IOTC, ICCAT

7905443

KOOSHA 4 (EGUZKIA [CGPM])

Iran

CCAMLR, SEAFO, CGPM

20150022 [ICCAT]

KUANG HSING 127

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150023 [ICCAT]

KUANG HSING 196

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

7322897/20150024 [ICCAT]

KUNLUN (TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA [CCAMLR])/TAISHAN [IOTC, ICCAT]) [CCAMLR, SEAFO, IOTC, ICCAT]/HUANG HE 22 (SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) [CGPM]

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay) [CCAMLR]/Guinea equatoriale [IOTC, ICCAT]/Tanzania, sconosciuto [CGPM])

CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT

20060007 [ICCAT]

LILA n. 10

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT, CGPM

7388267

LIMPOPO (ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE [CCAMLR])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Ghana, Seychelles, Francia [CCAMLR]/Togo, Ghana, Seychelles [CGPM])

CCAMLR, SEAFO, CGPM

20150025 [ICCAT]

MAAN YIH HSING

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20040007 [ICCAT]

MADURA 2

Sconosciuto

ICCAT, CGPM

20040008 [ICCAT]

MADURA 3

Sconosciuto

ICCAT, CGPM

7325746

MAINE [NAFO, NEAFC, CGPM]/MAINE, LABIKO (GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) [SEAFO]

Guinea

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

20060002 [ICCAT]

MARIA

Sconosciuto

ICCAT, CGPM

20060005 [ICCAT]

MELILLA n. 101

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT, CGPM

20060004 [ICCAT]

MELILLA n. 103

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT, CGPM

7385174

MURTOSA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Togo [NAFO, NEAFC, SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

9009918

MYS MARII

Russia

SPRFMO

M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT]

NEPTUNE

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia) [WCPFC]/Georgia [IATTC, ICCAT, CGPM]

IATTC, ICCAT, WCPFC, CGPM

20060003 [ICCAT]

N. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama)

ICCAT, CGPM

20060008 [ICCAT]

N. 2 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT, CGPM

20060011 [ICCAT]

3 CHOYU

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT, CGPM

20040006 [ICCAT]

OCEAN DIAMOND

Sconosciuto

ICCAT, CGPM

7826233/20090001 [ICCAT]

OCEAN LION

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale)

IOTC, ICCAT, CGPM

7816472

OKAPI MARTA

Belize

CGPM

11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT]

ORCA

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT, CGPM

20060012 [ICCAT]

ORIENTE n. 7

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras)

ICCAT, CGPM

5062479

PERLON (CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA [CCAMLR]/CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA [CGPM])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Mongolia, Togo, Uruguay) [CCAMLR, CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

6607666

RAY (KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [CCAMLR]/KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA [NEAFC, CGPM])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Belize (bandiere precedenti: Sud Africa, Guinea equatoriale, Mongolia) [NEAFC]

CCAMLR, NEAFC, SEAFO, CGPM

95 [IATTC]/20130009 [ICCAT]

REYMAR 6

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT, CGPM

20130013 [ICCAT]

SAMUDERA PASIFIK n. 18 (KAWIL n. 03, LADY VI-T-III [ICCAT])

Indonesia

ICCAT, CGPM

20150026 [ICCAT]

SAMUDERA PERKASA 11

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150027 [ICCAT]

SAMUDRA PERKASA 12 [IOTC]/SAMUDERA PERKASA 12 [ICCAT]

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20080004 [ICCAT]

SHARON 1 (MANARA 1, POSEIDON)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Libia, Regno Unito)

ICCAT, CGPM

20150028 [ICCAT]

SHUEN SIANG

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150029 [ICCAT]

SIN SHUN FA 6

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150030 [ICCAT]

SIN SHUN FA 67

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150031 [ICCAT]

SIN SHUN FA 8

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150032 [ICCAT]

SIN SHUN FA 9

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20050001 [ICCAT]

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Saint Vincent e Grenadine)

ICCAT, CGPM

20150034 [ICCAT]

SRI FU FA 168

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150035 [ICCAT]

SRI FU FA 18

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150036 [ICCAT]

SRI FU FA 188

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150037 [ICCAT]

SRI FU FA 189

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150038 [ICCAT]

SRI FU FA 286

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150039 [ICCAT]

SRI FU FA 67

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150040 [ICCAT]

SRI FU FA 888

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT]

TA FU 1

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT, CGPM

9179359

TAVRIDA (AURORA, PACIFIC CONQUEROR)

Russia (ultima bandiera conosciuta: Perù)

SPRFMO

6818930

TCHAW (REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL [CCAMLR])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Togo, Belize, Seychelles) [CCAMLR, CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT]

TCHING YE n. 6 (EL DIRIA I)

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Belize, Costa Rica)

IATTC, ICCAT, CGPM

20150041 [ICCAT]

TIAN LUNG n. 12

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

7321374

TRINITY (ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA [NEAFC, NAFO, SEAFO])

Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Ghana, Panama [NAFO]/Ghana, Panama, Marocco [NEAFC]) [NAFO, NEAFC, SEAFO]/Ghana [CGPM]

NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM

8713392

VIKING (OCTOPUS I, BERBER, SNAKE, PION, THE BIRD, CHU LIM, YIN PENG, THOR 33, ULYSES, GALE, SOUTH BOY, PISCIS) [CCAMLR]/OCTOPUS 1 (PISCIS, SOUTH BOY, GALE, ULYSES, THOR 33, YIN PENG, CHU LIM, THE BIRD, PION) [CGPM]

Nigeria (ultime bandiere conosciute: Sierra Leone, Libia, Mongolia, Honduras, Corea del Nord (RPDC), Guinea equatoriale, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Mongolia [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM

8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT]

WEN TENG n. 688 (MAHKOIA ABADI n. 196)

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize)

IATTC, ICCAT, CGPM

20140001 [ICCAT]/15579 [IATTC]

XIN SHI JI 16

Figi

ICCAT, IATTC

20150042 [ICCAT]

YI HONG 106

Bolivia

IOTC, ICCAT

20150043 [ICCAT]

YI HONG 116

Bolivia

IOTC, ICCAT

20150044 [ICCAT]

YI HONG 16

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150045 [ICCAT]

YI HONG 3

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

20150046 [ICCAT]

YI HONG 6

Bolivia

IOTC, ICCAT

20130002 [ICCAT]

YU FONG 168

Taipei cinese

WCPFC, ICCAT, CGPM

20150048 [ICCAT]

YU FONG 168

Sconosciuto

IOTC, ICCAT

2009002 [ICCAT]

YU MAAN WON

Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia)

IOTC, ICCAT, CGPM

9319856/20150033 [ICCAT]

ZEMOUR 1 (KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/SONGHUA (YUNNAN) [IOTC, ICCAT]/HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44 [CGPM]

Mauritania (ultime bandiere conosciute: Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Namibia, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale) [IOTC, ICCAT]/Tanzania [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT

9042001/20150047 [ICCAT]

ZEMOUR 2 (LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG n. 88, CARRAN [CCAMLR]/YONDING [SEAFO]) [CCAMLR, SEAFO]/YONGDING (JIANGFENG) [IOTC, ICCAT]/SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1) [CGPM]

Mauritania (ultime bandiere conosciute: Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay [CCAMLR]) [CCAMLR, SEAFO]/Guinea equatoriale [IOTC, ICCAT]/Tanzania [CGPM]

CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).»


20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1853 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

132,9

ZZ

132,9

0707 00 05

TR

149,8

ZZ

149,8

0709 93 10

TR

140,1

ZZ

140,1

0805 50 10

AR

89,1

CL

113,9

IL

72,6

TR

104,9

UY

36,5

ZA

67,5

ZZ

80,8

0806 10 10

BR

289,7

EG

169,2

TR

150,3

ZZ

203,1

0808 10 80

AU

237,5

BR

124,9

CL

147,1

NZ

138,8

ZA

129,4

ZZ

155,5

0808 30 90

CN

58,1

TR

154,5

ZZ

106,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1854 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio 2016, per il sottoperiodo dal 1o dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.12.2016 al 28.2.2017

(in %)

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

Nuovi importatori

09.4099

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

Nuovi importatori

09.4100

0,459731

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102


DIRETTIVE

20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/19


DIRETTIVA (UE) 2016/1855 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (1), in particolare l'articolo 4, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/32/CE si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti. Essa non si applica ai solventi da estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e additivi nutritivi figurino in uno degli elenchi dell'allegato I.

(2)

Il 19 agosto 2014 la società Akzo Nobel Chemicals BV ha presentato una domanda di modifica del limite massimo di residui (LMR) per l'etere dimetilico (DME) come solvente da estrazione nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, in particolare il collagene e i derivati del collagene, in cui chiede l'aumento di tale LMR da 0,009 mg/kg a 3 mg/kg e un nuovo impiego per l'estrazione di prodotti proteici finalizzata alla produzione di gelatina con un LMR di 0,009 mg/kg. Tale domanda è stata successivamente messa a disposizione degli Stati membri.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato nuovamente la sicurezza del DME come solvente da estrazione per la preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, come il collagene e la gelatina, e ha pubblicato il suo parere il 14 luglio 2015 (2). L'Autorità ha concluso che l'impiego di DME come solvente da estrazione, alle condizioni d'impiego previste e con l'LMR proposto di 3 mg/kg nel collagene e i derivati del collagene e di 0,009 mg/kg nella gelatina, non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(4)

È pertanto opportuno autorizzare l'impiego dell'etere dimetilico come solvente da estrazione per rimuovere il grasso dalle materie prime a base di proteine animali, a condizione che il limite massimo di residui di etere dimetilico venga fissato a 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene e a 0,009 mg/kg nella gelatina.

(5)

La direttiva 2009/32/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2009/32/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

(2)  Gruppo di esperti CEF dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici), 2015. Parere scientifico sulla sicurezza dell'uso dell'etere dimetilico come solvente da estrazione alle condizioni d'impiego previste e con i limiti massimi di residui proposti. EFSA Journal 2015; 13(7):4174, 13 pagg.


ALLEGATO

Nella parte II dell'allegato I della direttiva 2009/32/CE, la riga riguardante l'etere dimetilico è sostituita dalla seguente:

«Etere dimetilico

Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (*)

0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina

Preparazione di collagene (**) e derivati del collagene, tranne la gelatina

3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina


(*)  Per “gelatina” si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.

(**)  Per “collagene” si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.»


DECISIONI

20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/21


DECISIONE (UE) 2016/1856 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

(2)

Per il Fondo è fissato un massimale dell'importo annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 5 febbraio 2016 la Grecia ha presentato una domanda di assistenza finanziaria del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito le isole ioniche nel novembre 2015.

(4)

La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(5)

È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia.

(6)

Con decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), una somma pari a 50 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il pagamento di anticipi a titolo dell'esercizio 2016. Tali stanziamenti sono stati utilizzati in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della mobilitazione dalla riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016.

(7)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, una somma pari a 1 651 834 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore della Grecia.

L'importo della mobilitazione di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016. Gli stanziamenti disponibili per gli anticipi sono quindi ridotti di conseguenza.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(4)  Decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi (GU L 47 del 24.2.2016, pag. 5).


20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/23


DECISIONE (UE) 2016/1857 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/001 FI Microsoft, presentata dalla Finlandia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

L'11 marzo 2016 la Finlandia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso la Microsoft (Microsoft Mobile Oy) e otto fornitori e produttori a valle, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 5 364 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 5 364 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


20.10.2016   

IT

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L 284/25


DECISIONE (UE) 2016/1858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/002 SE/Ericsson, presentata dalla Svezia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a offrire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale, oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto dall'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 31 marzo 2016 la Svezia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la società Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) in Svezia. Essa è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 957 918 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Svezia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, la presente decisione dovrebbe essere applicata a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 957 918 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dall'11 ottobre 2016.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


20.10.2016   

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L 284/27


DECISIONE (UE) 2016/1859 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2016

sul vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione e che abroga la decisione 2003/174/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) dispone che uno degli obiettivi dell'Unione è adoperarsi per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale.

(2)

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto della loro dimensione sociale, in particolare delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana, conformemente all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(3)

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello e facilita il dialogo tra tali parti nel rispetto della loro autonomia, conformemente all'articolo 152 TFUE. Al fine di promuovere una concertazione ad alto livello con le parti sociali europee sulla strategia complessiva definita dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, la decisione 2003/174/CE del Consiglio (1) ha istituito un vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione («il vertice»). Il vertice è riconosciuto ora dall'articolo 152 TFUE quale parte integrante del dialogo sociale a livello dell'Unione.

(4)

L'Unione e i suoi Stati membri sono impegnati a cooperare nell'ambito della strategia Europa 2020, una strategia integrata finalizzata a stimolare, nel periodo 2010-2020, il potenziale di crescita e di occupazione dell'Unione («la strategia Europa 2020»). La strategia Europa 2020 mira a un maggiore coordinamento tra le politiche nazionali e dell'Unione. L'Unione ha inoltre riconosciuto la necessità di aumentare il coinvolgimento attivo e l'impegno delle parti sociali in tale strategia per dar loro modo di contribuire concretamente all'attuazione degli obiettivi della strategia.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sottolinea che le parti sociali sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui principali temi programmatici secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

(6)

Nelle conclusioni del 28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha rilevato che la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria dovrebbe essere rafforzata e ha sottolineato in questo contesto il ruolo fondamentale delle parti sociali e del dialogo sociale. Di conseguenza, nella comunicazione del 2 ottobre 2013 dal titolo «Rafforzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» la Commissione ha affrontato la questione della promozione del dialogo sociale a livello nazionale e dell'Unione e ha annunciato una proposta di revisione della decisione 2003/174/CE, facendo riferimento al vertice quale occasione per coinvolgere le parti sociali nel processo del semestre europeo.

(7)

Fin dalla sua istituzione conformemente alla decisione 2003/174/CE il vertice ha svolto un ruolo chiave di sede di concertazione ad alto livello. Esso ha contribuito positivamente allo sviluppo del dialogo sociale a livello dell'Unione nell'ambito della strategia di Lisbona durante il periodo 2000-2010 e nell'ambito della strategia Europa 2020.

(8)

Nella dichiarazione congiunta sul coinvolgimento delle parti sociali nella governance economica europea del 24 ottobre 2013, firmata per i lavoratori dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e per i datori di lavoro dalla Confederazioni delle imprese europee (BUSINESSEUROPE), dal Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale (CEEP) e dall'Unione europea artigianato e piccole e medie imprese (UEAPME), le parti sociali europee hanno chiesto un processo di consultazione coerente delle parti sociali stesse nel contesto del semestre europeo e hanno confermato il sostegno al vertice.

(9)

I compiti e la composizione del vertice dovrebbero essere adattati per tener conto delle modifiche istituzionali introdotte dal trattato di Lisbona, in particolare della creazione della funzione di presidente del Consiglio europeo di cui all'articolo 15 TUE.

(10)

La presente decisione non pregiudica l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi nazionali di relazioni industriali e dialogo sociale.

(11)

I soli poteri d'azione previsti dal TFUE ai fini dell'adozione della presente decisione sono quelli di cui all'articolo 352 TFUE.

(12)

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2003/174/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Compito

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione assicura, conformemente al TFUE e al TUE e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione, la concertazione continua tra il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione e le parti sociali. Il vertice consente alle parti sociali europee di contribuire, nell'ambito del dialogo sociale, ai vari aspetti della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Contribuisce ad agevolare una sinergia tra le azioni del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione e delle parti sociali intese a promuovere la crescita, un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. A tal fine, esso si basa sui lavori e sulle discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione sulle questioni economiche, sociali e relative all'occupazione.

Articolo 2

Membri

1.   Il vertice è composto dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e, rappresentate al più alto livello, dall'attuale presidenza del Consiglio, dalle due presidenze successive del Consiglio e dalle parti sociali. Partecipano altresì al vertice i ministri delle tre presidenze del Consiglio e il commissario responsabile per il lavoro e gli affari sociali. In funzione dell'ordine del giorno possono essere invitati a partecipare al vertice altri ministri delle tre presidenze del Consiglio e altri commissari.

2.   I rappresentanti delle parti sociali sono ripartiti in due delegazioni di pari consistenza numerica, una comprendente dieci rappresentanti dei lavoratori e l'altra comprendente dieci rappresentanti dei datori di lavoro, tenendo conto della necessità di garantire un equilibrio di genere.

3.   Ciascuna delegazione è composta di rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee che rappresentano interessi generali o interessi più specifici del personale direttivo e manageriale e delle piccole e medie imprese a livello europeo.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) e quello della delegazione dei datori di lavoro dalla Confederazione delle imprese europee (BUSINESSEUROPE). La CES e BUSINESSEUROPE vigilano affinché nei loro contributi siano tenuti in debito conto i pareri delle organizzazioni specifiche e settoriali e, ove opportuno, includono rappresentanti di talune di queste organizzazioni nelle loro delegazioni.

Articolo 3

Preparazione

1.   L'ordine del giorno del vertice è definito congiuntamente dal Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano ai lavori del vertice. A questo fine si svolgono riunioni preparatorie tra il Consiglio, la Commissione, CES e BUSINESSEUROPE.

2.   I temi all'ordine del giorno formano oggetto di uno scambio di opinioni in sede di Consiglio nella configurazione «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», sulla base dei necessari contributi dei relativi organi preparatori.

3.   La Commissione assicura il supporto del segretariato al vertice. In particolare, il segretariato si occupa della tempestiva distribuzione dei documenti. Ai fini della preparazione e dell'organizzazione delle riunioni, il segretariato del vertice instaura i contatti appropriati con CES e BUSINESSEUROPE, responsabili del coordinamento delle rispettive delegazioni.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il vertice si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si tengono prima delle rispettive riunioni di primavera e d'autunno del Consiglio europeo.

2.   Il vertice è presieduto congiuntamente dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione, con la partecipazione della presidenza di turno del Consiglio.

3.   Le riunioni del vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi, previa consultazione con le parti sociali.

4.   Il presidente del Consiglio europeo riferisce sulle discussioni e sul risultato dei lavori del vertice al Consiglio europeo.

Articolo 5

Informazioni

I copresidenti elaborano una sintesi delle discussioni del vertice per informare le pertinenti configurazioni del Consiglio, il Parlamento europeo e il pubblico.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 2003/174/CE è abrogata, con effetto dal 21 ottobre 2016.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J. RICHTER


(1)  Decisione 2003/174/CE del Consiglio, del 6 marzo 2003, che istituisce un vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione (GU L 70 del 14.3.2003, pag. 31).

(2)  Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12).


20.10.2016   

IT

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L 284/31


DECISIONE (UE) 2016/1860 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2016

relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 16 dicembre 2015, con decisione (UE) 2015/2361 (4) del Consiglio, il sig. Ignazio MARINO è stato sostituito dal sig. Antonio DECARO in qualità di membro e il sig. Antonio DECARO è stato sostituito dal sig. Andrea BALLARÈ in qualità di supplente. Il 21 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/643 (5) del Consiglio, il sig. Mauro D'ATTIS è stato rinominato al Comitato delle regioni per tener conto del suo nuovo mandato. Il 12 settembre 2016, con decisione (UE) 2016/1670 (6) del Consiglio, il sig. Andrea BALLARÈ è stato rinominato al Comitato delle regioni per tener conto del suo nuovo mandato.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Mauro D'ATTIS e del sig. Antonio DECARO.

(3)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Andrea BALLARÈ a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Mauro D'ATTIS, Consigliere del Comune di Brindisi (BR) (modifica del mandato),

sig. Andrea BALLARÈ, Consigliere del Comune di Novara (NO),

e

b)

quale supplente:

sig. Antonio DECARO, Sindaco del Comune di Bari (BA).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. SÓLYMOS


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/2361 del Consiglio, del 16 dicembre 2015, relativa alla nomina di un membro titolare italiano e di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni (GU L 331 del 17.12.2015, pag. 29).

(5)  Decisione (UE) 2016/643 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 35).

(6)  Decisione (UE) 2016/1670 del Consiglio, del 12 settembre 2016, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 249 del 16.9.2016, pag. 37).


20.10.2016   

IT

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L 284/33


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1861 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2016

che modifica la decisione di esecuzione 2012/830/UE relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012

[notificata con il numero C(2016) 6477]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (2), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.

(2)

Con la decisione di esecuzione 2012/830/UE (3) la Commissione ha stabilito l'importo massimo per progetto e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e ha definito le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(3)

L'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/830/UE dispone che tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016 e che i pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non siano ammissibili al rimborso.

(4)

Nel primo semestre del 2016 diversi Stati membri hanno informato la Commissione delle difficoltà incontrate nel rispettare tale scadenza nel contesto della crisi finanziaria e delle difficoltà tecniche.

(5)

Onde garantire che gli Stati membri siano in grado di procedere nell'esecuzione di tali progetti e non li abbandonino in conseguenza dell'interruzione dei rimborsi da parte della Commissione durante il secondo semestre del 2016, la scadenza di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/830/UE dovrebbe essere prorogata al 31 marzo 2017 con effetto retroattivo dal 1o luglio 2016.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/830/UE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2012/830/UE, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 31 marzo 2017.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2016.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione 2012/830/UE della Commissione, del 7 dicembre 2012, relativa ad una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 78).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/35


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 36/16/COL

del 9 febbraio 2016

che abroga parzialmente la decisione n. 227/04/COL per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla setticemia emorragica virale (VHS) [2016/1862]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 5 a della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE (direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), adattato all'accordo SEE dal punto 4(d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la decisione n. 494/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure in questo settore (documento n. 683826),

considerando quanto segue:

Con la decisione n. 227/04/COL l'Autorità ha riconosciuto che l'intero territorio continentale e costiero dell'Islanda è indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VHS).

Il 23 ottobre 2015 l'Islanda ha notificato attraverso il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS) un focolaio di VHS nel ciclottero di origine selvatica utilizzato come pesce riproduttore nella regione di Landnamsholf. Ulteriori informazioni sulle misure adottate sono state fornite con lettera del 13 novembre 2015 (documento n. 780869, IS rif. ANR15110004/20.5).

Alla luce di quanto precede, lo status di territorio indenne dalla VHS dell'Islanda riconosciuto dalla decisione n. 227/04/COL deve essere revocato.

Non si è verificato alcun cambiamento per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla IHN.

È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 227/04/COL soltanto per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla VHS.

La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

La decisione n. 227/04/COL è abrogata per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla setticemia emorragica virale.

2.

La decisione n. 227/04/COL resta in vigore per quanto riguarda lo status dell'Islanda in relazione alla necrosi ematopoietica infettiva.

3.

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Direttore


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.


20.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/37


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 58/16/COL-D

del 3 marzo 2016

recante approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia per limitare l'impatto della Gyrodactylus salaris e abrogare le decisioni n. 298/08/COL e n. 299/08/COL [2016/1863]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 5a della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE (direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1)), nella versione adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la decisione n. 494/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (in prosieguo: «l'Autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 683826),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione n. 298/08/COL (2) l'Autorità di vigilanza EFTA ha istituito zone indenni da malattia e garanzie complementari per la Gyrodactylus salaris in Norvegia, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio (3) e dell'articolo 5 della decisione n. 2004/453/CE della Commissione (4).

(2)

Ai sensi della decisione n. 298/08/COL, la Norvegia può esigere garanzie complementari per le partite di pesci vivi di acquacoltura di specie sensibili destinate all'allevamento, che vengono introdotte nelle zone interessate dalla decisione. Queste garanzie complementari consistono nella prescrizione che le partite siano originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente a quella del luogo di destinazione.

(3)

La direttiva 2006/88/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 91/67/CEE. La direttiva 2006/88/CE prevedeva inoltre che la decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente a detta direttiva. Tali disposizioni sono state adottate dalla decisione 2010/221/UE della Commissione (5) che ha anche abrogato definitivamente la decisione 2004/453/CE (6). Occorre pertanto abrogare e sostituire la decisione n. 298/08/COL.

(4)

L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può adottare misure per prevenire la diffusione o lottare contro le malattie non elencate nel suo allegato IV, parte II, che comportano un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di tale Stato membro. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione delle malattie o lottare contro di esse.

(5)

Alla Norvegia è stato concesso il diritto di esigere garanzie complementari in base alla decisione n. 298/08/COL e ha fornito all'Autorità informazioni sulla situazione sanitaria per quanto riguarda la Gyrodactylus salaris. Con lettera del 6 ottobre 2015 (documento n. 775798, n. rif. 2015/193600), la Norvegia ha fornito informazioni aggiornate riguardo alle misure nazionali per la Gyrodactylus salaris. Tali informazioni hanno dimostrato l'opportunità e la necessità di continuare ad adottare misure nazionali sotto forma di disposizioni relative all'immissione sul mercato, all'importazione e al transito, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(6)

Di conseguenza, poiché in base alla decisione n. 298/08/COL, alla Norvegia è stato concesso il diritto di esigere garanzie complementari per l'introduzione di animali di acquacoltura di specie sensibili nelle zone dichiarate indenni da malattia o nelle zone con programmi approvati di lotta o di eradicazione, essa può continuare ad applicare tali disposizioni in quanto misure nazionali approvate conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

(7)

Le misure nazionali approvate dalla presente decisione vanno applicate solo finché sono opportune e necessarie. Di conseguenza, la Norvegia deve inviare alla Commissione una relazione annuale sul funzionamento delle misure nazionali.

(8)

Qualsiasi sospetto della presenza di Gyrodactylus salaris in Norvegia, ad eccezione dei territori elencati nell'allegato alla presente decisione, dovrebbe essere oggetto di un'ispezione, nel corso della quale vanno applicate limitazioni dei movimenti per proteggere gli altri Stati del SEE con misure nazionali approvate contro la Gyrodactylus salaris. Inoltre, per facilitare il necessario riesame delle misure nazionali approvate, qualsiasi ulteriore conferma di malattia deve essere notificata all'Autorità e agli altri Stati del SEE.

(9)

Per ragioni di chiarezza occorre abrogare la decisione n. 298/08/COL.

(10)

Inoltre, con la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 299/08/COL (7) è stato approvato il programma norvegese per la lotta e l'eradicazione della nefrobatteriosi (BKD). Con lettera del 6 ottobre 2015 (documento n. 775798), la Norvegia ha informato l'Autorità che il programma di lotta e di eradicazione della nefrobatteriosi (BKD) era stato sospeso. Occorre pertanto abrogare la decisione 299/08/COL.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente dell'EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione di determinate misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie non elencate nella parte II dell'allegato IV, della direttiva 2006/88/CE

1.   La Norvegia, ad eccezione delle zone indicate nell'allegato della presente decisione è considerata indenne dalla Gyrodactylus salaris.

2.   La Norvegia può esigere che le partite sottoindicate, introdotte in una zona indenne da malattia, soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) e b), per le zone dichiarate indenni da Gyrodactylus salaris:

a)

gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento devono essere conformi alle:

i)

prescrizioni relative all'immissione sul mercato di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (8);

ii)

condizioni d'importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

iii)

condizioni in materia di transito e di magazzinaggio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

b)

gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi devono essere conformi alle:

i)

condizioni in materia d'importazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008;

ii)

condizioni in materia di transito e di magazzinaggio di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

Articolo 2

Relazione

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, la Norvegia presenta una relazione all'Autorità di vigilanza EFTA sulle misure nazionali approvate di cui all'articolo 1.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 della decisione 2010/221/UE.

Articolo 3

Sospetto e individuazione di malattie nelle zone indenni

1.   Qualora la Norvegia sospetti la presenza di una malattia in una zona indicata nello stesso allegato come indenne dalla Gyrodactylus salaris, essa adotta misure equivalenti almeno a quelle stabilite all'articolo 28, all'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 30 della direttiva 2006/88/CE.

2.   Se l'indagine epizooziologica conferma l'individuazione della malattia di cui al paragrafo 1, la Norvegia informa la Commissione e gli altri Stati del SEE della situazione e delle misure adottate per contenere e controllare la malattia.

Articolo 4

Abrogazione

Le decisioni n. 298/08/COL e n. 299/08/COL sono abrogate.

Articolo 5

Destinatari

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio

Carsten ZATSCHLER

Direttore


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 298/08/COL, del 21 maggio 2008, relativa alle zone indenni da malattia e alle garanzie complementari per il Gyrodactylus salaris in Norvegia (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 37).

(3)  Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1).

(4)  Decisione 2004/453/CE:della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5).

(5)  Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).

(6)  Atto di cui al punto 94 della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(7)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 299/08/COL, del 21 maggio 2008, che approva un programma di lotta e di eradicazione della nefrobatteriosi presentato dalla Norvegia (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 16).

(8)  Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).


ALLEGATO

Bacini idrografici infetti

Contea

Skibotnelva

Troms

Signaldalselva

Troms

Kitdalselva

Troms

Ranaelva

Nordland

Leirelva

Nordland

Ranelva

Nordland

Drevja

Nordland

Fusta

Nordland

Vefsna

Nordland

Hundåla

Nordland

Halsanelva

Nordland

Hestdalselva

Nordland

Dagsvikelva

Nordland

Nylandselva

Nordland

Batnfjordselva

Møre og Romsdal

Driva

Møre og Romsdal

Litledalselva

Møre og Romsdal

Usma (Øksendalselva)

Møre og Romsdal

Henselva

Møre og Romsdal

Rauma

Møre og Romsdal

Innfjordelva

Møre og Romsdal

Skorga

Møre og Romsdal

Måna (Måndalselva)

Møre og Romsdal

Breidvikelva

Møre og Romsdal

Lærdalselva

Sogn og Fjordane.

Drammenselva

Buskerud

Lierelva

Buskerud

Vesleelva (Sandeelva)

Vestfold