ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 3

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

59° anno
6 gennaio 2016


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo ( 1 )

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo ( 1 )

35

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 )

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/10 della Commissione, del 5 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

46

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 1 )

48

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti ( GU L 302 del 19.11.2015 )

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/4 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato.

(2)

I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.


6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/3


REGOLAMENTO (UE) 2016/5 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato. Tali requisiti sono stati attuati nel diritto dell'Unione mediante il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2).

(2)

I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n 748/2012.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I (parte 21) del regolamento (CE) n. 748/2012, il testo della lettera a) del punto 21.A.18 è sostituito dal seguente:

«a)

I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell'allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e:

1.

per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3, 4 e 14, secondo i casi;

2.

per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, secondo i casi;

3.

per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi;

4.

per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi. nonché

5.

per gli aeromobili a rotore basculante, nel volume I, parte II, capitolo 13, secondo i casi.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).


6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (6).

(3)

Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 31 marzo 2015, e al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2014, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 e adottare un nuovo regolamento.

(4)

Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 81 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 237 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo successivo all'incidente.

(5)

Le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208 non sono più esplicitamente escluse dal campo di applicazione poiché gli obblighi di campionamento e analisi e di dichiarazione si applicano a un elenco definito di alimenti per animali e prodotti alimentari.

(6)

I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Aomori e Saitama per accertare la presenza di radioattività.

(7)

Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, l'assenza di casi di non conformità riscontrati dalle autorità giapponesi per due anni consecutivi (2013 e 2014) è stata utilizzata, ai fini dell'attuale riesame, come criterio per revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per tali alimenti per animali e prodotti alimentari. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(8)

Al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno formularne le disposizioni raggruppando insieme le prefetture per le quali esiste l'obbligo, prima dell'esportazione nell'Unione, di campionamento e analisi degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari.

(9)

Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, prodotti della pesca, riso, semi di soia, grano saraceno e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Lo stesso obbligo si applica ai prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per molti di tali alimenti per animali e prodotti alimentari non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione.

(10)

Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per una delle piante selvatiche commestibili non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione. Poiché sono stati invece riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate.

(11)

I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. Poiché sono stati riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate.

(12)

I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di tre anni. È pertanto opportuno mantenere la bassa frequenza dei controlli all'importazione e abrogare l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni tre mesi la Commissione di tutti i risultati delle analisi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

(13)

Le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 non sono più rilevanti per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari attualmente importati dal Giappone e non dovrebbero pertanto essere più contemplate dal presente regolamento.

(14)

È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi intesi ad accertare la presenza di radioattività in alimenti per animali e prodotti alimentari del quinto periodo vegetativo (2015) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2016. I criteri del riesame saranno determinati al momento del riesame.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (7) («i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi:

a)

i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

b)

le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (8);

c)

le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario dei prodotti.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende:

per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 5, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, della stessa classe o descrizione, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura del Giappone,

per gli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente da una o più prefetture del Giappone, nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Possono essere importati nell'Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.

Articolo 4

Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137

I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I.

Articolo 5

Dichiarazione per taluni prodotti

1.   Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o di prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell'articolo 6.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone.

3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che:

a)

il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o

b)

il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II (9) per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né proveniente da una di esse; o

c)

il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito; o

d)

il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o

e)

se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

4.   Il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

Articolo 6

Redazione e firma della dichiarazione

1.   La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato III.

2.   Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente.

3.   Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 4, la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi.

Articolo 7

Identificazione

Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e nel certificato sanitario che accompagna la partita.

Articolo 8

Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato

1.   Le partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (10) («punto di entrata designato»).

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (11). Tali partite sono immesse nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva.

Articolo 9

Notifica preventiva

1.   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.   Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti compilano:

a)

per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II di detto regolamento. Ai fini del presente regolamento, la casella I.13 del DCE può contenere più di un codice di prodotto;

b)

per il pesce e i prodotti della pesca: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (12).

Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto d'ispezione frontaliero almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 10

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1:

a)

controlli documentali su tutte le partite;

b)

controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.

2.   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all'articolo 5 sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.

Articolo 11

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari.

Articolo 12

Immissione in libera pratica

1.   L'immissione in libera pratica di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e sia firmata nella casella II.21 del DCE.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE. L'immissione in libera pratica di tali partite è soggetta al regolamento (CE) n. 136/2004.

Articolo 13

Prodotti non conformi

I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati in Giappone.

Articolo 14

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2016.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è abrogato.

Articolo 16

Disposizione transitoria

In deroga all'articolo 3, possono essere importati nell'Unione:

a)

i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; e

b)

i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1o febbraio 2016 e che sono accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).

(7)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(8)  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

(9)  L'elenco di prodotti figurante all'allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(11)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(12)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).


ALLEGATO I

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

Latte e bevande a base di latte

Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate

Altri prodotti alimentari

Somma di cesio-134 e cesio-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese

 

Alimenti destinati a bovini ed equini

Alimenti destinati ai suini

Alimenti destinati al pollame

Alimenti destinati ai pesci (5)

Somma di cesio-134 e cesio-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.

Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.

Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87.

(3)  Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).

(5)  Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.


ALLEGATO II

Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione

a)

Prodotti originari della prefettura di Fukushima:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00;

riso e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 e 1905 90;

semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1201 90, 1208 10 e 1507;

farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (Petasites japonicus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 e 0813 50;

b)

prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC 0307 21, 0307 29 e 1605 52 00;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

c)

prodotti originari delle prefetture di Akita, Yamagata o Nagano:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 e 2005 91;

felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

d)

prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:

funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 e 2005 99 80;

koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 e 0712 90;

e)

prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a d) del presente allegato.


ALLEGATO III

Dichiarazione per l'importazione nell'Unione di

…(prodotto e paese di origine)

Codice identificativo del lottoNumero della dichiarazione

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,

[rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6]

DICHIARA che … …[prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] della presente partita così composta: … …(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo) imbarcata a …(luogo di imbarco) il …(data di imbarco) da …(identificazione del trasportatore) diretta a …(località e paese di destinazione) proveniente dallo stabilimento … …(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137.

DICHIARA che la partita contiene:

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, né provenienti da una di esse;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono provenienti da una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti e che sono stati campionati il …(data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il …(data) presso …(nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi;

funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti quali ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il …(data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il …(data) presso …(nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi.

Fatto a …il …

Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cuiall'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6


6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (2), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni.

(2)

Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici.

(3)

Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte.

(4)

Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.

(5)

Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare in conformità alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva.

(6)

È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(2)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).


ALLEGATO 1

Istruzioni

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A (1), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica.

Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III (2) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (3). Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione (5). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati.

Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») (6). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE (7).

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell'operatore economico.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 (8). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (9).

Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione (10) sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari (11) e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri (12). Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE.

Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE  (13) sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza.

Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (14) per ciascuno dei soggetti interessati.

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati.

Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione (15).

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico.
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico.

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Parte III. Criteri di esclusione:

A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione).

B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante).

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro).

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

Parte IV. Criteri di selezione  (16):

α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

A: Idoneità.

B: Capacità economica e finanziaria.

C: Capacità tecniche e professionali.

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale  (17)  (18).

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati  (19).

Parte VI. Dichiarazioni finali


(1)  Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività criminose …

(2)  Informazioni sui motivi di esclusione.

(3)  Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE.

(4)  Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile appena questa sarà pronta.

(5)  La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse.

La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE).

Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE.

(6)  Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.

(7)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(8)  Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

(9)  Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per poter riutilizzare le informazioni successivamente gli operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il formato.xml).

(10)  Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo stimato dei singoli lotti.

(11)  Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in prima battuta un'informazione di carattere generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione.

(12)  Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole procedure aperte, oppure, per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.

(13)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(14)  Cfr. parte II, sezione C.

(15)  Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un'autenticazione elettronica.

(16)  Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).

(17)  L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono sostanzialmente identici.

(18)  Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare in un modello di formulario.

(19)  L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati (Parte V) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a criteri o regole obiettivi e non discriminatori.


ALLEGATO 2

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Image

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

Image

Image

Image

Parte III: Motivi di esclusione

Image

Image

Image

Image

Parte IV: Criteri di selezione

Image

Image

Image

Image

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

Image

Parte VI: Dichiarazioni finali

Image


6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/8 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi comuni enunciati nella strategia Europa 2020, la Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri una serie completa di dati sul lavoro autonomo che consenta di effettuare confronti tra gli Stati membri.

(2)

Il regolamento (UE) n. 318/2013 (2) della Commissione istituisce un modulo ad hoc sul lavoro autonomo.

(3)

Il regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 (3) della Commissione specifica e fornisce una descrizione dei settori di informazioni specialistiche («sottomoduli ad hoc») da includere nel modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo.

(4)

La Commissione dovrebbe specificare le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e il termine per la trasmissione dei dati di cui al sottomodulo ad hoc sul lavoro autonomo.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo, i filtri e i codici da utilizzare, nonché il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi alla Commissione sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42).


ALLEGATO

Nel presente allegato sono definiti le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da utilizzare nel modulo ad hoc sul lavoro autonomo previsto per il 2017. Sono inoltre stabilite le date di trasmissione dei dati alla Commissione.

Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione:31 marzo 2018.

Filtri e codici da utilizzare per la trasmissione dei dati: come definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (1).

Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi da utilizzare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: le colonne 222-225 contengono numeri interi, le colonne 226-227 contengono decimali.

1)   Sottomodulo «Lavoro autonomo economicamente dipendente»

Nome/colonna

Codice

Descrizione

Filtro

MAINCLNT

 

Dipendenza economica

STAPRO = 1,2

211

 

Numero e importanza dei clienti negli ultimi 12 mesi

 

 

1

Nessun cliente negli ultimi 12 mesi

 

2

Un solo cliente negli ultimi 12 mesi

3

2-9 clienti negli ultimi 12 mesi, ma con uno più importante

4

2-9 clienti negli ultimi 12 mesi, di importanza equiparabile

5

Più di 9 clienti negli ultimi 12 mesi, ma con uno più importante

6

Più di 9 clienti negli ultimi 12 mesi, di importanza equiparabile

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

WORKORG

 

Dipendenza organizzativa

STAPRO = 1,2 E MAINCLNT ≠ 1

212

 

Influenza sulle decisioni relative all'orario di lavoro

 

 

1

Decide il rispondente

 

2

Decide/decidono il/i cliente/i del rispondente

3

Decide un'eventuale altra parte

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

2)   Sottomodulo «Condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi»

Nome/colonna

Codice

Descrizione

Filtro

REASSE

 

Motivo principale per cui si è diventati lavoratori autonomi

STAPRO = 1,2

213

 

Motivo principale per diventare lavoratori autonomi nel momento in cui si è iniziato a lavorare come lavoratori autonomi nell'attuale posto di lavoro

 

 

1

Non è riuscito a trovare un lavoro dipendente

 

2

Il precedente datore di lavoro del rispondente gli ha chiesto di diventare lavoratore autonomo

3

È prassi consolidata nel settore del rispondente

4

Si è presentata un'occasione adeguata

5

Ha proseguito l'attività familiare

6

Non voleva o intendeva lavorare in proprio, ma ha iniziato a farlo per un motivo diverso dai precedenti

7

Desiderava lavorare in proprio per via degli orari di lavoro flessibili

8

Desiderava lavorare in proprio per altri motivi

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

SEDIFFIC

 

Principali difficoltà del lavoro autonomo

STAPRO = 1,2

214

 

Principali difficoltà percepite nel lavorare in proprio nel corso degli ultimi 12 mesi

 

 

0

Mancanza di influenza sulla fissazione del prezzo del proprio lavoro

 

1

Mancanza di accesso ai finanziamenti per le imprese

2

Pagamenti ritardati o mancati

3

Oneri amministrativi eccessivi

4

Mancanza di reddito in caso di malattia

5

Periodi di difficoltà finanziaria

6

Periodi di inattività per mancanza di clienti, incarichi o progetti

7

Altre difficoltà

8

Nessuna difficoltà

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

REASNOEM

 

Motivo principale per non assumere dipendenti

STAPRO = 2

215

 

Motivo principale percepito per non assumere dipendenti

 

 

0

Il rispondente vuole in primo luogo lavorare per se stesso

 

1

Non c'è abbastanza lavoro

2

Difficoltà nel trovare personale adeguato

3

Il quadro giuridico è troppo complicato

4

Contributi di previdenza sociale troppo alti

5

Non è possibile nel lavoro del rispondente

6

Il rispondente preferisce lavorare con subappaltatori o collaboratori

7

Il/i cliente/i del rispondente vuole/vogliono che il lavoro sia eseguito personalmente

8

Altro motivo

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

BPARTNER

 

Lavorare con partner commerciali

STAPRO = 1,2

216

 

Lavorare con soci e/o in una rete di altri lavoratori autonomi

 

 

1

Collabora con un socio

 

2

Collabora con altri lavoratori autonomi nell'ambito di una rete

3

Entrambi

4

Né l'uno né l'altro

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

PLANEMPL

 

Previsione di assumere dipendenti o subappaltatori

STAPRO = 1,2

217

 

Prevede di assumere o subappaltare nei prossimi 12 mesi

 

 

1

Prevede di assumere solo dipendenti a tempo indeterminato

 

2

Prevede di assumere solo dipendenti temporanei

3

Prevede di assumere sia dipendenti a tempo indeterminato che temporanei

4

Prevede di assumere solo subappaltatori

5

Prevede di assumere sia subappaltatori che dipendenti

6

Non prevede di assumere dipendenti o subappaltatori

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

3)   Sottomodulo «Lavoratori autonomi e dipendenti»

Nome/colonna

Codice

Descrizione

Filtro

JBSATISF

 

Soddisfazione professionale

WSTATOR = 1,2

218

 

Livello di soddisfazione professionale nell'attività lavorativa principale

 

 

1

Molto soddisfatto

 

2

Abbastanza soddisfatto

3

Poco soddisfatto

4

Del tutto insoddisfatto

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

AUTONOMIA

 

Autonomia professionale

WSTATOR = 1,2

219

 

Livello di influenza su contenuto e ordine dei compiti nell'attività lavorativa principale

 

 

1

In grado di influenzare sia contenuto che ordine dei compiti

 

2

In grado di influenzare il contenuto ma non l'ordine dei compiti

3

In grado di influenzare l'ordine ma non il contenuto dei compiti

4

Non in grado di influenzare contenuto né ordine dei compiti

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

PREFSTAP

 

Status professionale preferito per l'attività lavorativa principale

WSTATOR = 1,2

220

 

Preferenza a lavorare come dipendente se lavoratore autonomo, o viceversa

 

 

1

Non vuole cambiare status professionale

 

2

È autonomo ma vorrebbe lavorare come dipendente

3

È un lavoratore dipendente o collaboratore familiare ma vorrebbe lavorare in proprio

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde

OBSTACSE

 

Motivo principale per non diventare lavoratore autonomo nell'attività lavorativa principale

PREFSTAP = 3

221

 

Motivo principale per cui chi lavora come dipendente o coadiuvante familiare che vorrebbe diventare lavoratore autonomo non l'ha fatto

 

 

1

Incertezza economica

 

2

Difficoltà a ottenere finanziamenti per il lavoro

3

Stress, responsabilità o rischi eccessivi

4

Minore copertura di protezione sociale

5

Altro motivo

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

Nulla

Non sa/non risponde


(1)  Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).


6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/9 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della registrazione delle sostanze, i titoli II e III del regolamento (CE) n. 1907/2006 contengono disposizioni che prevedono l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di condividere i dati e trasmettere insieme le informazioni all'Agenzia.

(2)

L'esperienza acquisita dalle autorità in occasione delle scadenze di registrazione del 2010 e del 2013, di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze soggette a un regime transitorio, insieme alle informazioni ricevute dalle parti interessate direttamente e in occasione del seminario sulla registrazione REACH che si è svolto a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2013, indicano che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di condivisione e trasmissione comune dei dati non sono state utilizzate in tutto il loro potenziale, visto che la loro attuazione è risultata inferiore alle aspettative. Ciò si è rivelato particolarmente pregiudizievole per le piccole e medie imprese.

(3)

Affinché il sistema di condivisione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, sia applicato in modo efficace, è necessario promuovere buone pratiche di gestione e assicurare l'efficiente funzionamento degli accordi riguardanti la condivisione di tali dati. Occorre pertanto stabilire delle regole per un'efficace attuazione del regolamento in questione per quanto riguarda la condivisione dei dati.

(4)

I costi relativi alla condivisione e alla trasmissione comune delle informazioni, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbero essere determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.

(5)

È necessario precisare che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia i costi amministrativi che i costi inerenti alle prescrizioni in materia di informazione dovrebbero essere condivisi soltanto se tali costi riguardano informazioni che una parte è tenuta a trasmettere per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma del regolamento in questione. I costi legati alle prescrizioni in materia di informazione comprendono tutti i costi per uno studio già realizzato o uno studio da effettuare, sia in relazione alla preparazione delle specifiche necessarie che alla stipula di un contratto con un laboratorio o al monitoraggio dell'efficacia dello studio. Dovrebbero essere inclusi anche i costi legati al rispetto di un obbligo di informazione, nell'ambito del regolamento REACH, che non comporta l'utilizzo di studi.

(6)

Al fine di garantire che i dati siano comunicati in modo trasparente ed efficace, tutti gli accordi relativi alla condivisione di dati ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere strutturati in modo che tutti i costi pertinenti siano chiaramente descritti e identificabili. Tuttavia, qualora le parti di accordi in materia di condivisione di dati, già vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano soddisfatte del funzionamento di tali accordi, con il consenso di tutte le parti si dovrebbe poter derogare all'obbligo di elencare per singole voci i costi.

(7)

Al fine di accertarsi che i costi della condivisione di dati siano giustificati e ripartiti in maniera adeguata tra le parti di un accordo di condivisione di dati, le parti in questione dovrebbero conservare i rendiconti annuali sui costi sostenuti e le compensazioni ricevute. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le parti di accordi vigenti in materia di condivisione dei dati dovrebbero fare il possibile per fornire le prove dei costi sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Ai fini della coerenza con l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e per garantire che siano documentati i costi di tutti gli studi che possono essere oggetto di un accordo di condivisione, i registri annuali dovrebbero essere conservati per almeno12 anni dopo la trasmissione di uno studio nell'ambito di una registrazione ai sensi di tale regolamento.

(9)

Un accordo di condivisione di dati dovrebbe includere un modello per la condivisione di tutti i costi pertinenti. Ciascun modello di condivisione dei costi dovrebbe prevedere un meccanismo di rimborso per consentire l'eventuale adeguamento della quota di costi che ogni dichiarante paga se altri dichiaranti aderiscono all'accordo in una fase successiva.

(10)

Al fine di garantire che non venga imposto un onere amministrativo superfluo alle parti di accordi di condivisione di dati già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti in questione dovrebbero poter rinunciare all'obbligo di includere un meccanismo di rimborso se tutte sono d'accordo. Nel caso di accordi di questo tipo, i potenziali dichiaranti che intendono aderire all'accordo vigente dovrebbero poter chiedere l'inclusione di un meccanismo di rimborso.

(11)

Ai fini della certezza giuridica, è opportuno precisare che, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i costi associati a una decisione di valutazione di una sostanza possono applicarsi anche ai dichiaranti che hanno già cessato le loro attività a norma dell'articolo 50, paragrafi 2 o 3, di tale regolamento.

(12)

Il principio di «una sostanza, una registrazione», su cui si fonda il funzionamento dei titoli II e III del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe essere rafforzato sottolineando il ruolo dell'Agenzia nell'assicurare che tutte le trasmissioni di informazioni relative ad una determinata sostanza confluiscano nella stessa registrazione, a norma del regolamento in questione.

(13)

Laddove gli esperimenti su animali vertebrati non siano necessari ai fini della registrazione di una parte a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno precisare che tale parte non è tenuta a condividere i dati con altri dichiaranti della stessa sostanza e può optare per una trasmissione separata delle informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(14)

Al fine di assicurare la coerenza con il principio di «una sostanza, una registrazione», l'Agenzia dovrebbe garantire che una trasmissione separata delle informazioni, di cui all'articolo 10, lettera a), giustificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, confluisca comunque nella registrazione esistente per la sostanza in questione.

(15)

Al fine di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli associati alle sostanze e per ridurre al minimo la sperimentazione sugli animali, il presente regolamento incoraggia la condivisione di studi pertinenti (su animali o con altri metodi) condotti su sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza in fase di registrazione (raggruppamento o metodo del nesso esistente, detto «read-across»).

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i doveri e gli obblighi specifici applicabili alle parti degli accordi qualora, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia prevista la condivisione di informazioni e dei relativi costi.

Articolo 2

Trasparenza

1.   Quando più dichiaranti della stessa sostanza o più partecipanti a un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) sono tenuti a scambiarsi informazioni a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, essi si adoperano per giungere ad un accordo sulla condivisione delle informazioni. Questo accordo di condivisione di dati, che riguarda esclusivamente le persone o gli organismi soggetti al regolamento in questione, deve essere chiaro e comprensibile per tutte le parti e comprendere le seguenti sezioni:

a)

l'elenco per voce dei dati da condividere, compreso il costo di ogni voce e una descrizione delle prescrizioni in materia di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 cui ciascun costo corrisponde, spiegando in che modo i dati da condividere soddisfano le prescrizioni in materia di informazione;

b)

l'elenco per voce e la giustificazione di eventuali costi per la creazione e la gestione dell'accordo di condivisione dei dati e la trasmissione comune delle informazioni tra dichiaranti della stessa sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili a tale accordo di condivisione dei dati (in appresso denominati «costi amministrativi»);

c)

un modello di condivisione dei costi, che comprende un meccanismo di rimborso.

2.   Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento esista già un accordo di condivisione dei dati, le parti di tale accordo possono, all'unanimità, rinunciare all'obbligo di elencare per voce i dati come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b).

A meno che non fornisca il suo consenso scritto ai dichiaranti precedenti, un dichiarante potenziale di una sostanza, per la quale un accordo di condivisione dei dati è già stato concluso da dichiaranti precedenti, che richieda la condivisione di uno studio o di una serie di studi a norma degli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è vincolato da una deroga esistente e ha il diritto di chiedere l'elenco per voce, come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b).

Quando viene fatta una richiesta di questo tipo, i precedenti dichiaranti sono tenuti a:

a)

elencare per voce tutti i costi pertinenti sostenuti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

fornire la prova del costo di ogni studio, completato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, richiesto a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

c)

fare il possibile per fornire un elenco per voce di tutti gli altri costi pertinenti, compresi i costi amministrativi e le spese per gli studi non contemplati alla lettera b), sostenuti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b).

L'elenco per voce dei costi è trasmesso al dichiarante potenziale senza indebito ritardo.

3.   Quando dichiaranti della stessa sostanza hanno condiviso informazioni e le hanno trasmesse congiuntamente a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, essi documentano annualmente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti in relazione all'applicazione dell'accordo di condivisione di dati.

La documentazione annuale contiene le sezioni di cui al paragrafo 1 e comprende, ai fini del meccanismo di rimborso, la registrazione di eventuali compensazioni ricevute dai nuovi dichiaranti.

In assenza di una documentazione dettagliata dei costi sostenuti o delle compensazioni ricevute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le parti di un accordo si adoperano per raccogliere prove o elaborare la migliore approssimazione possibile di tali costi e compensazioni per ogni anno a partire dall'inizio di tale accordo.

Questa documentazione annuale è conservata dai dichiaranti per un minimo di 12 anni successivamente all'ultima trasmissione di uno studio ed è resa disponibile, a titolo gratuito, su richiesta di una parte dell'accordo di condivisione di dati, entro un termine ragionevole e tenendo conto di tutte le prescrizioni relative ai termini di registrazione applicabili.

Articolo 3

Una sostanza, una registrazione

1.   Fatti salvi gli articoli 11, paragrafo 3, e 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, spetta all'Agenzia garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione, a norma del regolamento in questione.

2.   Quando l'Agenzia autorizza un dichiarante potenziale di una sostanza già registrata a fare riferimento alle informazioni da lui richieste in conformità dell'articolo 27, paragrafo 6, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, essa provvede affinché qualsiasi successiva trasmissione di informazioni da parte di tale potenziale dichiarante confluisca nella trasmissione comune per tale sostanza.

3.   Se un dichiarante potenziale ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 26 o 29 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e si è assicurato che non è tenuto a condividere gli esperimenti su animali vertebrati ai fini della sua registrazione, egli può decidere di far valere l'articolo 11, paragrafo 3, o l'articolo 19, paragrafo 2, per procedere ad una trasmissione separata di tutte o di parte delle informazioni in questione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento.

In questi casi, il dichiarante potenziale informa gli eventuali precedenti dichiaranti di tale sostanza in merito alla sua decisione. Egli ne informa anche l'Agenzia che è tenuta ad assicurare che questa trasmissione separata, effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, confluisca nella registrazione esistente per tale sostanza, conformemente al paragrafo 1.

Articolo 4

Equità e non discriminazione

1.   Ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all'Agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma di tale regolamento. Lo stesso vale anche per i costi amministrativi.

2.   Il modello di condivisione dei costi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), si applica a tutti i dichiaranti di tale sostanza, compresi gli eventuali futuri dichiaranti che aderiscono all'accordo di condivisione di dati in una fase successiva.

Il modello di condivisione dei costi include, per tutti i dichiaranti di una determinata sostanza, le disposizioni relative alla condivisione dei costi legati ad un'eventuale decisione di valutazione della sostanza in questione.

Ai fini di un accordo su un particolare modello di condivisione dei costi occorre tenere conto anche dei fattori seguenti: il numero stimato di dichiaranti potenziali della sostanza in questione e la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza.

Qualora un modello di condivisione dei costi comprenda la possibilità di coprire i costi di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza, tale possibilità deve essere giustificata e indicata separatamente dagli altri costi nell'accordo di condivisione dei dati.

La raccolta delle informazioni per stabilire le similarità delle sostanze non dovrebbe essere soggetta alla condivisione dei costi tra dichiaranti precedenti e dichiaranti potenziali.

3.   A norma degli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se le parti di un accordo di condivisione di dati non raggiungono un'intesa sul modello di condivisione dei costi, ciascun partecipante è tenuto a pagare una quota uguale dei costi legati alla sua partecipazione all'accordo. Si procede comunque al rimborso di parte delle spese sostenute, come se si fosse giunti ad un accordo sul meccanismo di rimborso ai sensi del paragrafo 4, primo comma.

4.   I modelli di condivisione dei costi devono comunque prevedere il meccanismo di rimborso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e un metodo di ridistribuzione proporzionale a ciascun partecipante della sua quota di costi, qualora un dichiarante potenziale aderisca all'accordo successivamente.

Il meccanismo di rimborso tiene anche conto dei seguenti fattori: la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi in materia di registrazione per la sostanza in questione, diversi da quelle derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza e la sostenibilità economica di taluni rimborsi, qualora i costi del rimborso risultino superiori all'importo da rimborsare.

5.   Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento esista già un accordo di condivisione di dati, le parti di tale accordo possono, all'unanimità, rinunciare all'obbligo di includere un meccanismo di rimborso nel loro modello di condivisione dei costi.

Un dichiarante potenziale che intenda aderire a un accordo di condivisione di dati esistente non è vincolato da una deroga esistente, a meno che non fornisca il suo consenso scritto ai precedenti dichiaranti, e ha il diritto di ottenere l'inclusione di un meccanismo di rimborso nel modello di condivisione dei costi, a norma del presente regolamento.

6.   I dichiaranti che abbiano cessato le proprie attività a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 possono comunque essere tenuti a condividere i costi risultanti dalla decisione di valutazione di una sostanza, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, di tale regolamento.

Articolo 5

Risoluzione delle controversie

1.   In sede di risoluzione di una controversia in materia di condivisione dei dati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1097/2006, l'Agenzia tiene conto del rispetto, ad opera delle parti, degli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4 di tale regolamento.

2.   Il presente regolamento non pregiudica la piena e completa applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/10 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/48


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016

che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II, sezione I, la lettera b), punto 2) della direttiva 2002/57/CE stabilisce la purezza varietale minima delle sementi di ibridi di colza.

(2)

L'attuale norma di purezza fissata al 90 %, applicabile per le varietà ibride di colza sia primaverile sia invernale, non rispecchia più le particolari caratteristiche tecniche né le limitazioni alla produzione di sementi di colza primaverile.

(3)

Le condizioni per la produzione di sementi stabilite dalla direttiva 2002/57/CE si basano su norme ammesse a livello internazionale dai sistemi relativi alle sementi istituiti dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici).

(4)

La purezza varietale per le sementi di colza primaverile dovrebbe essere adattata al livello stabilito dall'OCSE.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato II della direttiva 2002/57/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2002/57/CE

Nell'allegato II, sezione I, della direttiva 2002/57/CE il punto 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

La purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

sementi di base, componente femminile: 99,0 %;

sementi di base, componente maschile: 99,9 %;

sementi certificate di varietà di colza invernale: 90,0 %;

sementi certificate di varietà di colza primaverile: 85,0 %.»

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.


Rettifiche

6.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/50


Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302 del 19 novembre 2015 )

Pagina 34, testo della prima nota relativa alla sostanza «Fenmedifam»:

anziché:

«(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.»

leggasi:

«(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.»