ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
8 dicembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005

1

 

*

Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2266 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asperges du Blayais (IGP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2267 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara (IGP)]

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2268 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Drniški pršut (IGP)]

14

 

*

Regolamento (UE) 2015/2269 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIId per le navi battenti bandiera belga

15

 

*

Regolamento (UE) 2015/2270 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese

17

 

*

Regolamento (UE) 2015/2271 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

21

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2273 della Commissione, del 7 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2015/2274 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

44

 

*

Decisione (PESC) 2015/2275 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor)

50

 

*

Decisione (PESC) 2015/2276 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2277 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa all'approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8830]

53

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia [notificata con il numero C(2015) 8462]  ( 1 )

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8581]  ( 1 )

58

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2280 della Commissione, del 7 dicembre 2015, relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

64

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8587]  ( 1 )

67

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2015/2264 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2015

che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 342,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio (1) ha conferito all'irlandese lo status di lingua ufficiale e di lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio (2) ha prorogato la deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005 per un periodo di cinque anni, fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Il regolamento (CE) n. 920/2005 prevede che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell'Unione non siano vincolate dall'obbligo di redigere o tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese, eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Spetta al Consiglio decidere, entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga.

(4)

Sebbene si consideri necessario prorogare ulteriormente la deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, è opportuno che le istituzioni dell'Unione portino avanti il loro approccio proattivo volto ad aumentare la disponibilità di informazioni in irlandese sulle attività dell'Unione. La portata della deroga dovrebbe pertanto essere gradualmente ridotta allo scopo di porre fine alla deroga al termine dell'attuale periodo di cinque anni.

(5)

Al fine di evitare ritardi nel processo legislativo dell'Unione, la riduzione della portata della deroga dovrebbe essere monitorata con attenzione e riesaminata alla luce della capacità di traduzione disponibile. Le autorità irlandesi e la Commissione, in collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione, dovrebbero riunirsi periodicamente per monitorare l'evoluzione delle pertinenti assunzioni presso le istituzioni dell'Unione, le capacità dei prestatori di servizi esterni e la collaborazione potenziata sulle risorse linguistiche nonché sulle questioni concernenti la disponibilità dell'acquis,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Non si applica inoltre alle categorie di atti elencati in allegato a partire dalle rispettive date ivi specificate per ciascuna categoria.

Articolo 2

Le autorità irlandesi e la Commissione, in collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione, si riuniscono periodicamente per monitorare l'assunzione, da parte delle istituzioni dell'Unione, di personale di lingua irlandese in numero sufficiente per gestire efficacemente la graduale riduzione della deroga indicata in allegato, nonché per monitorare le capacità e l'impiego di prestatori di servizi esterni ai fini del soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni dell'Unione riguardanti la lingua irlandese.

Entro ottobre 2019 la Commissione riferisce al Consiglio sui progressi compiuti dalle istituzioni dell'Unione nell'attuazione della graduale riduzione della deroga indicata in allegato.

Previa considerazione di tale relazione di attuazione, il Consiglio può decidere, conformemente all'articolo 342 del trattato, di rivedere le date indicate in allegato.

Articolo 3

Entro giugno 2021 la Commissione comunica al Consiglio se le istituzioni dell'Unione dispongono di capacità sufficienti, rispetto alle altre lingue ufficiali, per applicare il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3) e il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (4) senza deroga a partire dal 1o gennaio 2022, sulla base dei fattori di cui all'articolo 2.

Articolo 4

In assenza di un regolamento del Consiglio che disponga altrimenti, la deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005 cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Articolo 5

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 920/2005 è soppresso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BRAZ


(1)  Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 5).

(3)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(4)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 401.


ALLEGATO

Calendario relativo alla graduale riduzione della deroga

Atti

Date

Direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Entro il 1o gennaio 2017

Decisioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Entro il 1o gennaio 2018

Direttive adottate dal Consiglio destinate a tutti gli Stati membri

Entro il 1o gennaio 2020

Regolamenti adottati dal Consiglio

Entro il 1o gennaio 2020

Decisioni adottate dal Consiglio che non designano i destinatari

Entro il 1o gennaio 2020

Regolamenti adottati dalla Commissione

Entro il 1o gennaio 2021

Direttive adottate dalla Commissione destinate a tutti gli Stati membri

Entro il 1o gennaio 2021

Decisioni adottate dalla Commissione che non designano i destinatari

Entro il 1o gennaio 2021


8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/2265 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2015

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 18 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'Unione e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno ridurre o sospendere i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio (1) ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2013-2015. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2015, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo 2016-2018.

(3)

È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(5)

L'applicazione dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per i gamberetti della specie Pandalus borealis oggetto di un contingente tariffario previsto nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tale contingente per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale al mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto accordo.

(6)

L'applicazione del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per le aringhe oggetto di due contingenti tariffari previsti nel presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare tali contingenti per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale del mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria di detto protocollo aggiuntivo.

(7)

È importante dare all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.

(8)

Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informare gli Stati membri di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1.   Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

2.   Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2788 per le aringhe di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 17 500 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 12 000 tonnellate.

3.   Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2792 per le aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione, stabilito nell'allegato del presente regolamento a 15 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo. Tuttavia, non si applica alcuna riduzione automatica qualora al momento opportuno il saldo disponibile di tale contingente tariffario sia inferiore o uguale a 7 500 tonnellate.

4.   La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

1.   Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell'allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l'anno civile in questione.

2.   Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell'anno civile in questione sia stato utilizzato l'80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all'allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3.   La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l'informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAHEN


(1)  Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Descrizione

Quantitativo annuale del contingente (t) (1)

Dazio contingentale

Periodo contingentale

09.2759

ex 0302 51 10

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

75 000 (10)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

4 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione2 (2)  (3)

38 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Merluzzi granatieri (Macruronus Novaezelandiae), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

17 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 95 90

11

09.2798

ex 0306 16 99

20

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

10 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

30

ex 0306 26 90

12

14

92

93

09.2794

ex 1605 21 90

45

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus borealis e Pandalus montagui cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

30 000 (5)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

62

ex 1605 29 00

50

55

09.2800

ex 1605 21 90

55

Gamberetti e gamberi della specie Pandalus jordani, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

3 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Gamberetti e gamberi della specie Penaeus vannamei e Penaeus monodon, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

40 000

0 %

1.1.2016-31.12.2016

ex 0306 27 99

30

30 000

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.12.2018

09.2760

ex 0303 66 11

10

Naselli (Merluccius spp. esclusi Merluccius merluccius, Urophycis spp.) e abadeci (Genypterus blacodes eGenypterus capensis), congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

ex 0303 89 70

91

10

ex 0303 89 90

30

09.2774

ex 0304 74 19

10

Naselli del Pacifico (Merluccius productus), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione (2)  (3)

15 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Acciughe (Engraulis anchoita), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2754

ex 0303 89 45

10

Acciughe (Engraulis anchoita eEngraulis capensis), congelate, destinate alla trasformazione (2)  (3)

1 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2788

ex 0302 41 00

10

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione (2)  (3)

17 500 (6)

0 %

1.10.2016-31.12.2016

1.10.2017-31.12.2017

1.10.2018-31.12.2018

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

11

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione (2)  (3)

15 000 (7)  (8)

5 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione (2)  (3)

25 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

91

09.2785

ex 0307 49 59

10

Corpo (9) di calamari [Ommastrephes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimoOmmastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)] e Illex spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione (2)  (3)

40 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0307 99 11

10

ex 0307 99 17

21

09.2786

ex 0307 49 59

20

Calamari [Ommastrephes spp., Todarodes spp. — esclusi Todarodes sagittatus (sinonimoOmmastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] e Illex spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione (2)  (3)

1 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0307 99 11

20

29

09.2777

ex 0303 67 00

10

Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (2)  (3)

300 000 (10)

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, congelato, destinato alla trasformazione (2)  (3)

60 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lutiano rosso (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione (2)  (3)

1 500

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2748

ex 0302 90 00

95

Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (2)  (3)

7 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

20

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione di succedanei di caviale (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

09.2778

ex 0304 83 90

21

Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), destinati alla trasformazione (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0304 99 99

65

09.2824

ex 0302 52 00

10

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione (2)  (3)

5 000

2,6 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Gamberetti e gamberi delle specie Pleoticus muelleri, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2)  (3)  (4)

10 000

4,2 %

1.1.2016-31.12.2018

ex 0306 27 99

20


(1)  Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

(2)  Contingente tariffario subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(3)  Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,

taglio,

reimballaggio di filetti congelati individualmente,

campionatura, cernita,

etichettatura,

condizionamento,

refrigerazione,

congelamento,

surgelamento,

ghiacciatura,

decongelamento,

separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, sono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. La riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.

Sono tuttavia ammessi a beneficiare del contingente tariffario i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

taglio a dadi,

taglio ad anelli, taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

filettaggio,

produzione di lati,

taglio di blocchi congelati,

frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati.

(4)  In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 26 90 (suddivisioni TARIC 12, 14 e 92), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45 e 62), 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50 e 55), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), ) 0306 27 99 (suddivisione TARIC 30), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10) e 0306 27 99 (suddivisione TARIC 20) possono beneficiare del contingente se subiscono l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(5)  Il contingente tariffario 09.2794 è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

(6)  Il contingente tariffario 09.2788 è automaticamente ridotto a 12 000 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

(7)  Il contingente tariffario 09.2792 è automaticamente ridotto a 7 500 tonnellate l'anno a decorrere da due mesi dopo l'entrata in vigore o l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, che è stato negoziato parallelamente al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

(8)  Espresso in peso netto sgocciolato.

(9)  Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.

(10)  Si applica l'articolo 4.


8.12.2015   

IT

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L 322/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2266 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asperges du Blayais (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Asperges du Blayais», presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Asperges du Blayais» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Asperges du Blayais» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 238 del 21.7.2015, pag. 13.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


8.12.2015   

IT

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L 322/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2267 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Pampapato di Ferrara»/«Pampepato di Ferrara» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 238 del 21.7.2015, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


8.12.2015   

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L 322/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2268 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Drniški pršut (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Drniški pršut», presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Drniški pršut» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Drniški pršut» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 241 del 23.7.2015, pag. 6.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


8.12.2015   

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L 322/15


REGOLAMENTO (UE) 2015/2269 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIId per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

63/TQ104

Stato membro

Belgio

Stock

COD/07D.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VIId

Data di chiusura

1.11.2015


8.12.2015   

IT

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L 322/17


REGOLAMENTO (UE) 2015/2270 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

65/TQ104

Stato membro

Francia

Stock

PLE/7HJK

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIIh, VIIj e VIIk

Data di chiusura

6.11.2015


8.12.2015   

IT

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L 322/19


REGOLAMENTO (UE) 2015/2271 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2015.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

N.

64/TQ104

Stato membro

Francia

Stock

LIN/05EI.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V

Data di chiusura

6.11.2015


8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2272 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») in conformità all'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio («TSS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), con il regolamento (CE) n. 926/2009 (2) («le misure iniziali»). Tali misure iniziali si basavano sulla rilevazione di una minaccia di pregiudizio ed erano state annullate da una sentenza del Tribunale (3) per quanto concerneva le esportazioni di prodotti fabbricati da Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. La sentenza è attualmente oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (4).

(2)

Le misure istituite hanno assunto la forma di dazi ad valorem: 17,7 % per la società Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd, 27,2 % (altre società che hanno collaborato) e 39,2 % (tutte le altre società).

2.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

(3)

Attualmente sono in vigore misure antidumping sulle importazioni di TSS originari della Russia e dell'Ucraina (5). Le misure antidumping nei confronti della Croazia sono state revocate il 26 giugno 2012 (6).

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (7) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il richiedente») per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale nell'Unione di tubi senza saldature.

(6)

La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

(7)

Il 3 ottobre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (8) («avviso di apertura»).

4.   Parti interessate dall'inchiesta

(8)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a partecipare.

(9)

La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori degli Stati Uniti d'America («USA»), invitandoli a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare gli USA come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(10)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

4.1.   Campionamento

(11)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame nell'Unione garantendo al contempo una distribuzione geografica. Il campione è formato da sei società di Repubblica ceca, Francia, Germania, Italia, Romania e Slovacchia, che rappresentano circa il 55 % del totale delle vendite a clienti non collegati nell'Unione. Poiché non sono pervenute osservazioni, le società selezionate in via provvisoria sono state mantenute nel campione definitivo.

b)   Campionamento degli importatori

(13)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(14)

Poiché solo quattro importatori indipendenti si sono manifestati fornendo le informazioni richieste nell'avviso di apertura, il campionamento non è stato necessario. Tuttavia, dei quattro importatori indipendenti solo uno ha collaborato all'inchiesta e ha presentato una risposta al questionario.

c)   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(15)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(16)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(17)

Poiché solo tre produttori esportatori della RPC hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

4.2.   Questionari e visite di verifica

(18)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.

(19)

Sono stati inviati questionari ai tre produttori esportatori cinesi che si sono manifestati nella fase di campionamento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, ai quattro importatori indipendenti che si sono manifestati nella fase di campionamento e a sette utilizzatori. Sono stati individuati e hanno ricevuto i questionari ventidue potenziali produttori analoghi in sei paesi, vale a dire Argentina, Brasile, Giappone, Messico, Ucraina e USA.

(20)

Sono pervenute risposte al questionario da un produttore esportatore cinese, tre produttori degli USA come paese di riferimento, da tutti i sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un importatore e da tre utilizzatori.

(21)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttore esportatore nella RPC:

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd., RPC;

b)

produttori dell'Unione:

Arcelor Mittal Tubular Products Ostrava AS, Repubblica ceca,

Benteler Deutschland GmbH, Germania,

Tenaris-Dalmine SpA, Italia,

TMK-ARTROM, Romania,

Vallourec Tubes France, Francia,

Železiarne Podbrezová, Slovacchia;

c)

importatore:

Handelsonderneming Jan van Meever B.V., Paesi Bassi;

d)

produttori in un paese di riferimento:

IPSCO Tubulars Inc. DBA TMK IPSCO, USA,

Vallourec Star, L.P., USA,

ArcelorMittal Tubular Products, USA.

5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(22)

L'inchiesta sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

6.   Divulgazione delle informazioni

(23)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. Dopo la divulgazione è stato inoltre concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Solo il richiedente ha presentato osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale di cui al considerando 1, vale a dire tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, di diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value-CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW) (9), originari della RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93.

2.   Prodotto simile

(25)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno degli USA, paese di riferimento, e

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(26)

La Commissione ha concluso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(27)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.

(28)

Come indicato in precedenza, tre produttori esportatori cinesi si sono manifestati dopo l'apertura e hanno ricevuto un questionario. Tuttavia è pervenuta una sola risposta. Il produttore esportatore che ha collaborato rappresentava più del 25 % delle importazioni cinesi nell'Unione e le sue importazioni sono state ritenute rappresentative delle importazioni totali dalla RPC nell'Unione. Di conseguenza, i risultati riguardo al rischio del persistere o della reiterazione del dumping sotto illustrati sono stati ricavati in base ai dati del produttore esportatore che ha collaborato.

2.   Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

2.1.   Paese di riferimento

(29)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario scegliere un paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»).

(30)

La Commissione ha informato le parti interessate nell'avviso di apertura di aver previsto gli USA, come nel caso dell'inchiesta iniziale, come possibile paese di riferimento, e ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(31)

La Commissione ha ugualmente contattato una serie di altri potenziali paesi di riferimento (Argentina, Brasile, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione russa e Ucraina) per cercarne la collaborazione e ottenere informazioni.

(32)

Tre produttori dagli USA hanno collaborato e hanno risposto al questionario.

(33)

Il livello di concorrenza sul mercato statunitense è risultato elevato, con un alto numero di produttori che vendevano sul mercato interno con livelli di importazione significativi (nonostante i dazi antidumping in vigore nei confronti della RPC). I quantitativi venduti sul mercato statunitense sono risultati consistenti; tale mercato è paragonabile a quello cinese anche in termini di gamma di prodotti. Inoltre, le materie prime usate e il processo di produzione dei produttori che hanno collaborato nel paese di riferimento sono risultati simili a quelli sul mercato cinese. Pertanto, e tenendo conto della cooperazione ricevuta, gli USA sono stati considerati un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

2.2.   Valore normale

(34)

Le informazioni pervenute dai produttori statunitensi che hanno collaborato sono state utilizzate come base per la determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori della RPC.

(35)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se durante il periodo dell'inchiesta di riesame il volume complessivo delle vendite sul mercato interno dei produttori statunitensi che hanno collaborato fosse rappresentativo. Le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative se il volume totale di tali vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti aveva rappresentato almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di quanto precede le vendite sul mercato interno degli USA sono risultate rappresentative.

(36)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale esame è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative agli acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in questione. Nei casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto erano realizzate in quantità sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(37)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % (in volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(38)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o quando il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.

2.3.   Prezzo all'esportazione

(39)

Il produttore esportatore che ha collaborato ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

2.4.   Confronto

(40)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto (nazionali e noli marittimi), di assicurazione, le spese bancarie e le commissioni.

2.5.   Margine di dumping

(41)

La Commissione ha comparato il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento con il prezzo all'esportazione medio ponderato del corrispondente tipo di prodotto in esame per il produttore esportatore che ha collaborato, a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. Su tale base il margine di dumping medio ponderato per ui produttore esportatore che ha collaborato, espresso in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato del 158,3 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(42)

La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: prezzo all'esportazione verso altri paesi, capacità produttiva ed eccesso di capacità della RPC, capacità di attrazione del mercato dell'Unione.

3.1.   Esportazioni cinesi verso altri paesi

(43)

Secondo la banca dati cinese delle statistiche sulle importazioni, nel 2013 le esportazioni cinesi di TSS a livello mondiale (124 paesi esclusa l'Unione) sono state pari a 4,6 milioni di tonnellate, con prezzi tra 400 e 4 500 EUR/t. Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi verso l'Unione sono state pari a 68 000 tonnellate, con un prezzo medio inferiore a 700 EUR/tonnellata (dati Eurostat). La Commissione ha ritenuto che tali notevoli differenze di prezzo non consentano di trarre conclusioni significative sulla politica dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio all'esportazione del produttore esportatore della RPC che ha collaborato verso i mercati dei paesi terzi (Cile, Iran, Corea, EAU e Turchia) era inferiore al prezzo medio all'esportazione dalla RPC verso l'Unione. Inoltre, i quantitativi esportati e i prezzi praticati dai produttori esportatori cinesi in alcuni importanti mercati di esportazione come l'Unione, il Canada, gli USA, la Colombia, il Messico, il Brasile, la Russia, la Bielorussia e il Kazakistan sono interessati da misure in vigore come i dazi antidumping o misure di salvaguardia.

3.2.   Capacità di produzione ed eccesso di capacità cinesi

(44)

L'inchiesta ha stabilito che dopo l'inchiesta iniziale la capacità di produzione nella RPC è notevolmente aumentata. I dati raccolti durante la visita in loco, disponibili al pubblico, indicano una capacità di produzione dell'ordine di 32 milioni di tonnellate (10). I dati forniti dal richiedente indicano un livello di capacità di produzione ancora più elevato, fino a 43 milioni di tonnellate. Entrambe le fonti confermano che dall'inchiesta iniziale la capacità di produzione dei produttori cinesi è notevolmente aumentata, almeno del 60 %.

(45)

Tutte le informazioni raccolte confermano l'esistenza di un eccesso di capacità dell'industria cinese. Non è stata presentata alcuna informazione che indichi un aumento del consumo interno nella RPC negli anni futuri in proporzione sufficiente ad assorbire l'attuale eccesso di capacità della RPC.

(46)

L'inchiesta ha stabilito che la produzione nella RPC era dell'ordine di circa 30 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, con quindi almeno 2 milioni di tonnellate di capacità inutilizzata. Questa capacità inutilizzata corrisponde a oltre il 100 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stata pertanto considerata significativa. Nella RPC vi è quindi una notevole capacità di produzione inutilizzata, che sarà probabilmente impiegata, in considerazione delle conclusioni per quanto riguarda l'attrattiva del mercato dell'Unione e delle difficoltà per il mercato interno di assorbirla, per aumentare i volumi delle esportazioni verso il mercato dell'Unione in assenza di misure.

3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(47)

Secondo i dati di Eurostat, le importazioni dalla RPC verso l'Unione sono dapprima diminuite passando dalle oltre 78 000 tonnellate del 2011 alle 47 000 o poco più del 2012 e poi aumentate nuovamente a circa 68 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo delle importazioni nel 2012 ha coinciso con una contrazione della domanda sul mercato dell'Unione. Sebbene la contrazione della domanda sia continuata durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il volume delle importazioni è aumentato: ciò si è tradotto in un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi, che ha raggiunto il 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(48)

Come stabilito al considerando 41, le importazioni dalla RPC sono state oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le misure erano in vigore. Il margine di dumping accertato è risultato addirittura superiore al margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta iniziale. Dal momento che le importazioni hanno continuato a essere oggetto di dumping in presenza delle misure, non vi è quindi motivo di ritenere che in assenza di misure i prezzi delle importazioni dalla RPC aumenterebbero, e tanto meno a un livello sufficiente a eliminare il dumping.

(49)

Come indicato al considerando 43, le misure in vigore sulle importazioni cinesi di TSS in una serie di importanti mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi di TSS limitano fortemente le possibilità di espansione o di mantenimento delle esportazioni cinesi verso tali mercati. Al tempo stesso, si è stabilito che il prezzo all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore cinese che ha collaborato era più elevato rispetto al suo prezzo all'esportazione nei mercati terzi, il che è indicativo dell'attrattiva del mercato dell'Unione nonostante le misure in vigore. È stato inoltre dimostrato che il mercato dell'Unione sarebbe un obiettivo per l'assorbimento di una parte significativa della capacità cinese inutilizzata, che in mancanza di misure antidumping verrebbe con ogni probabilità orientata verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

(50)

Inoltre, prima dell'istituzione delle misure in vigore nel 2009 le esportazioni cinesi verso l'Unione erano pari a 542 840 tonnellate, ossia quasi otto volte di più che durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò indica che il mercato dell'Unione è attraente per le importazioni cinesi in termini di dimensioni, e che esso possiede la capacità di assorbire l'aumento del volume delle importazioni dalla RPC. I dazi antidumping in vigore hanno impedito ai produttori esportatori cinesi di aumentare i propri volumi di vendita all'Unione, che probabilmente aumenteranno nuovamente qualora si lasciassero scadere le misure, in particolare considerando la disponibilità di significativa capacità inutilizzata nella RPC, come illustrato di seguito.

(51)

Inoltre, sebbene il consumo sul mercato cinese sia notevolmente aumentato dopo l'inchiesta iniziale, è improbabile che la significativa capacità di produzione inutilizzata dei produttori cinesi possa essere assorbita sul mercato interno, come indicato al considerando 45.

(52)

Pertanto, qualora le misure in vigore venissero lasciate scadere, è probabile che i produttori esportatori cinesi aumenterebbero significativamente le loro esportazioni verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

3.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(53)

L'inchiesta ha dimostrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le vendite di TSS cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping. Alla luce della notevole capacità inutilizzata di cui dispone la RPC (che durante il periodo dell'inchiesta di riesame superava il consumo complessivo dell'Unione), delle misure in vigore nei confronti delle importazioni cinesi in altri paesi terzi e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il rischio di persistenza del dumping è molto alto.

D.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(54)

L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da circa 20 produttori noti. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(55)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stabilita sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori dell'Unione che hanno collaborato e dei dati forniti dal richiedente.

(56)

Come indicato al considerando 12, a causa del numero elevato di produttori dell'Unione è stato selezionato un campione di sei produttori dell'Unione. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione, in quanto costituiva circa il 60 % del totale delle vendite nell'Unione.

2.   Consumo dell'Unione

(57)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, calcolato in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) del volume delle importazioni da paesi terzi verso il mercato dell'Unione calcolato in base ai dati Eurostat. Il richiedente ha raccolto e aggregato i dati sulle vendite da sedici produttori dell'Unione e stimato i dati per gli altri.

(58)

Su questa base, l'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Consumo totale dell'Unione (in tonnellate)

2 353 291

2 058 262

1 841 591

1 904 410

Indice (2011 = 100)

100

87

78

81

Fonte: Eurostat e dati presentati dal richiedente

(59)

Nell'arco dell'intero periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 19 %. Più specificamente, il mercato dell'Unione per il prodotto in esame e il prodotto simile è diminuito costantemente fino al 2013 (del 22 %) e poi è leggermente migliorato nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame (del 3,4 %).

(60)

La tendenza al calo del consumo dell'Unione si può spiegare principalmente con la contrazione della domanda proveniente dai settori edile, industriale e della produzione di energia, che non sono tornati ai livelli precedenti alla crisi, cioè a prima dell'anno 2009.

3.   Importazioni dal paese interessato

3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

Paese

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

RPC

Volume (tonnellate)

78 153

47 279

55 777

67 977

Indice

100

60

71

87

Quota di mercato (%)

3,3

2,3

3

3,6

Fonte: Eurostat

(61)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione è calato del 13 % nel corso del periodo considerato, passando da circa 78 000 tonnellate nel 2011 a 68 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito significativamente nel 2012 (del 40 %), e da allora è aumentato costantemente (del 18 % nel 2013 rispetto al 2012 e poi del 22 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013).

(62)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC verso l'Unione sono diminuite in misura minore rispetto al consumo dell'Unione, e ciò ha comportato un lieve aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi dal 3,3 % nel 2011 al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, la quota di mercato è scesa al 2,3 % nel 2012 e poi aumentata rispettivamente al 3 % e al 3,6 % nel 2013 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(63)

La tabella riportata di seguito mostra i prezzi medi delle importazioni dalla RPC:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

Paese

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

RPC

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

801

828

747

692

Indice

100

103

93

86

Fonte: Eurostat

(64)

Tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è diminuito del 14 %, passando da 801 EUR/tonnellata nel 2011 a 692 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, il prezzo delle importazioni cinesi è aumentato del 3 % nel 2012 per poi diminuire di oltre il 16 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il prezzo medio all'importazione del produttore esportatore che ha collaborato è risultato nella stessa fascia dei prezzi medi all'importazione rilevati da Eurostat e ha seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame.

3.3.   Sottoquotazione del prezzo

(65)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata del prezzo di vendita dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, praticato sul mercato dell'Unione, con adeguamenti a livello franco fabbrica, e il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato, praticato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabilito a livello cif in base ai dati verificati forniti dal produttore esportatore cinese.

(66)

Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi sono state usate informazioni provenienti da tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione per il periodo dell'inchiesta di riesame. Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stata del 28,4 %. Se il dazio antidumping del 17,7 % applicabile al produttore esportatore cinese che ha collaborato venisse detratto, il margine di sottoquotazione risulterebbe del 39,2 %.

4.   Importazioni da paesi terzi

(67)

Il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi

Paese

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Ucraina

Volume (tonnellate)

44 615

39 168

57 915

59 656

Indice

100

88

130

134

Quota di mercato (%)

1,9

1,9

3,1

3,1

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

900

898

838

776

Indice

100

100

93

86

Giappone

Volume (tonnellate)

51 852

47 163

23 721

21 426

Indice

100

91

46

41

Quota di mercato (%)

2,2

2,3

1,3

1,1

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 303

2 526

2 244

2 330

Indice

100

110

97

101

Bielorussia

Volume (tonnellate)

33 614

35 761

28 380

29 600

Indice

100

106

84

88

Quota di mercato (%)

1,4

1,7

1,5

1,6

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

849

856

803

783

Indice

100

101

95

92

Russia

Volume (tonnellate)

19 018

13 375

7 154

7 977

Indice

100

70

38

42

Quota di mercato (%)

0,8

0,6

0,4

0,4

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 065

1 068

1 021

901

Indice

100

100

96

85

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

43 230

54 977

43 713

56 509

Indice

100

127

101

131

Quota di mercato (%)

2,6

3,3

2,8

3,4

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 249

1 659

1 195

1 327

Indice

100

133

96

106

Fonte: Eurostat

(68)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato del 34 %, raggiungendo le 59 656 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre il volume delle importazioni dal Giappone, dalla Russia e dalla Bielorussia sono diminuiti rispettivamente del 59 %, del 58 % e del 12 %, risultando pari a 21 426 tonnellate, 7 977 tonnellate e 29 600 tonnellate nello stesso periodo. Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 31 %, passando da 43 230 a 56 509 tonnellate. In termini di quote di mercato, l'Ucraina e altri paesi terzi detenevano circa il 3 % del mercato dell'Unione, mentre il Giappone e la Bielorussia detenevano rispettivamente l'1 % e il 2 % circa. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la quota di mercato della Russia era marginale, allo 0,4 %.

(69)

Nel corso del periodo in esame i prezzi delle importazioni dall'Ucraina, dalla Bielorussia e dalla Russia hanno evidenziato una tendenza al ribasso, mentre i prezzi delle importazioni dal Giappone e da altri paesi terzi hanno registrato una tendenza al rialzo. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo delle importazioni di TSS è stato di circa 780 EUR/tonnellata per la Bielorussia e l'Ucraina, mentre per il Giappone e altri paesi terzi si situava intorno a 2 330 EUR/tonnellata e 1 327 EUR/tonnellata. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo all'importazione per la Russia è stato di circa 900 EUR/tonnellata. Attualmente sono in vigore misure antidumping sulle importazioni di TSS, dall'Ucraina e dalla Russia.

5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1.   Osservazioni generali

(70)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(71)

Al fine di valutare il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dal richiedente, che consistevano in dati relativi a sedici produttori dell'Unione e in stime per quanto riguardava gli altri come indicato al considerando 57; i dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(72)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(73)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

5.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(74)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume di produzione

3 746 432

3 585 043

3 292 752

3 361 226

Indice (2011 = 100)

100

96

88

90

Capacità di produzione

5 118 662

5 085 063

5 039 564

5 046 214

Indice (2011 = 100)

100

99

98

99

Utilizzo degli impianti

73 %

71 %

65 %

67 %

Fonte: dati presentati dal richiedente

(75)

La produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 10 % durante il periodo in esame, passando da 3 746 432 tonnellate nel 2011 a 3 361 226 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Più specificamente, essa è prima diminuita del 12 % fino al 2013 per poi aumentare del 2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(76)

La capacità di produzione è rimasta complessivamente invariata durante il periodo in esame, ed è risultata di circa 5 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(77)

In conseguenza del calo del volume della produzione a capacità di produzione invariata, l'utilizzo degli impianti ha avuto un andamento parallelo a quello del volume della produzione, diminuendo al 65 % fino al 2013 per poi aumentare al 67 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso la capacità di produzione è diminuita passando dal 73 % nel 2011 al 67 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

b)   Volume delle vendite e quota di mercato

(78)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite nell'Unione

2 082 810

1 820 539

1 624 931

1 661 265

Indice (2011 = 100)

100

87

78

80

Quota di mercato dell'industria dell'Unione

89 %

89 %

88 %

87 %

Fonte: dati presentati dal richiedente

(79)

Il volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione riportato in tabella 6 include anche le vendite ad acquirenti indipendenti e ad acquirenti collegati che risultavano realizzate a condizioni di mercato.

(80)

Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono diminuite del 20 %. Le vendite dell'industria dell'Unione sono gradualmente calate del 22 % fino al 2013 per poi migliorare in misura marginale fino a raggiungere oltre 1,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione delle vendite dell'industria dell'Unione è dovuta principalmente alla contrazione della domanda di TSS nell'Unione (v. il considerando 60). Di conseguenza, l'industria dell'Unione ha perso 2 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame, raggiungendo l'87 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

c)   Crescita

(81)

Mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 19 % durante il periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 20 %, pari a una perdita di quota di mercato di 2 punti percentuali.

d)   Occupazione e produttività

(82)

Durante il periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Numero di addetti

21 131

20 850

20 455

20 768

Indice (2011 = 100)

100

99

97

98

Produttività (unità/addetto)

177

172

161

162

Indice (2011 = 100)

100

97

91

91

Fonte: dati presentati dal richiedente

(83)

Nel periodo in esame l'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuita del 2 %, attestandosi a 20 768 addetti nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(84)

Nel periodo in esame la produttività è diminuita del 9 % a causa di una diminuzione dell'occupazione dell'Unione più lenta rispetto alla produzione dell'Unione. In condizioni economiche normali, infatti, adattarsi alla contrazione della domanda richiede più tempo all'industria dell'Unione, e pertanto vi è di solito un effetto di ritardo tra il calo della produzione e la riduzione del numero degli addetti.

e)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(85)

Sebbene il margine di dumping stabilito per la RPC fosse ben al di sopra del livello de minimis, il volume delle importazioni dalla PRC è rimasto basso per tutto il periodo in esame. L'inchiesta ha accertato che le importazioni di TSS dalla RPC hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping e che la situazione dell'industria dell'Unione è peggiorata in modo significativo come indicato ai considerando da 99 a 102.

5.3.   Indicatori microeconomici

a)   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(86)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi medi di vendita

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario sul mercato dell'Unione (EUR/tonnellata)

1 294

1 258

1 187

1 170

Indice (2011 = 100)

100

97

92

90

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

1 257

1 186

1 167

1 128

Indice (2011 = 100)

100

94

93

90

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(87)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 10 % nel corso del periodo in esame fino a raggiungere 1 170 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo dei prezzi può essere considerato una conseguenza degli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per ridurre i costi nonché della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo.

(88)

Analogamente, il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 10 % nel corso del periodo in esame, passando da 1 257 EUR/tonnellata nel 2011 a 1 128 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il calo del costo di produzione potrebbe essere spiegato in gran parte con la maggiore efficienza del processo e delle apparecchiature di produzione.

b)   Costo della manodopera

(89)

Nel periodo in esame il costo medio della manodopera dell'industria dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Costo medio della manodopera per addetto (EUR)

41 710

41 465

41 662

41 191

Indice (2011 = 100)

100

99

100

99

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(90)

Il costo medio della manodopera per addetto è rimasto relativamente stabile nel corso del periodo in esame, con un calo dell'1 % durante il periodo in esame. In particolare, il costo medio della manodopera è diminuito dell'1 % nel 2012 per poi aumentare dello 0,5 % e in seguito scendere di nuovo dell'1 %.

c)   Scorte

(91)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

145 083

129 772

166 387

153 971

Indice (2011 = 100)

100

89

115

106

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

3,9

3,6

5,1

4,6

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(92)

Nel periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente del 6 %. Dal 2011 al 2012 le scorte finali sono diminuite a seguito del calo del volume della produzione e dell'aumento del volume delle vendite all'esportazione. Dal 2012 al 2013 le scorte sono aumentate a causa di un calo nel volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame le scorte finali sono nuovamente diminuite, principalmente a causa di un aumento delle vendite dell'industria dell'Unione sia all'esterno che sul mercato dell'Unione.

(93)

Dall'inchiesta è emerso che, in questo settore, la produzione è effettuata principalmente in base agli ordini a breve termine dei clienti e quindi le scorte rappresentano una percentuale relativamente bassa della produzione. Le scorte finali in percentuale della produzione hanno seguito l'andamento delle scorte finali, aumentando lievemente dal 3,9 % nel 2011 al 4,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, soprattutto a causa del decremento del totale delle vendite dell'Unione. Più specificamente, sono diminuite di 0,3 punti percentuali dal 2011 al 2012 per poi aumentare di 1,5 punti percentuali nel 2013 per le ragioni di cui al considerando 92.

d)   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(94)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2011

2012

2013

Periodo dell'inchiesta di riesame

Redditività dell'industria dell'Unione (% sulle vendite nette)

2,9

5,7

1,7

3,6

Flusso di cassa (in EUR)

59 174 934

274 503 811

191 142 121

246 791 720

Indice (2011 = 100)

100

464

323

417

Investimenti (in EUR)

141 658 302

134 147 382

140 277 636

146 208 274

Indice (2011 = 100)

100

95

99

103

Utile sul capitale investito (%)

3,7

8,2

5,9

7,6

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

(95)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dell'industria dell'Unione ha subito variazioni da un anno all'altro a seconda delle condizioni di mercato e, in generale, è aumentata dal 2,9 % al 3,6 % durante il periodo in esame, grazie soprattutto alla composizione dei prodotti venduti, vale a dire che l'industria dell'Unione ha venduto un maggior numero di prodotti con un margine di profitto relativamente più elevato. In particolare, la redditività dell'industria dell'Unione è salita al 5,7 % nel 2012 per poi scendere all'1,7 % nel 2013 e aumentare nuovamente al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(96)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto si è più che quadruplicato durante il periodo in esame. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con le variazioni del capitale di esercizio.

(97)

Durante il periodo in esame gli investimenti sono cresciuti solo del 3 %. Si è trattato principalmente di investimenti necessari per la sostituzione delle apparecchiature di produzione.

(98)

L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito derivante dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è aumentato dal 3,7 % al 7,6 %. Come il profitto, nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utile sul capitale investito ha avuto un andamento variabile, salendo all'8,2 % nel 2012 per poi scendere al 5,9 % nel 2013 e aumentare di nuovo al 7,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(99)

Nel periodo in esame si è rilevato il miglioramento di diversi indicatori, in particolare di quelli finanziari. La redditività ha registrato un aumento marginale dal 2,9 % al 3,6 %, ossia leggermente superiore all'obiettivo di profitto del 3 % stabilito nell'inchiesta iniziale. L'utile sul capitale investito è migliorato passando dal 3,7 % al 7,6 %, mentre il livello del flusso di cassa è aumentato di oltre quattro volte. Questi sviluppi indicano che le misure antidumping in vigore sono state efficaci e hanno messo al riparo l'industria dell'Unione dal potenziale effetto pregiudizievole delle importazioni cinesi di TSS oggetto di dumping.

(100)

D'altro canto, durante il periodo in esame alcuni dei principali indicatori di pregiudizio, in particolare gli indicatori macroeconomici, hanno continuato a registrare un andamento negativo. Il volume della produzione è diminuito del 10 %, il volume delle vendite ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 20 %, l'utilizzo degli impianti del 67 %, la quota di mercato dell'Unione è diminuita del 2 % e l'occupazione del 2 %. Nel contesto di un calo della domanda di TSS, l'industria dell'Unione ha prodotto e venduto meno sul mercato dell'Unione con conseguenti livelli di utilizzo della capacità di produzione relativamente bassi, il che ha avuto ripercussioni negative sui costi fissi dell'industria dell'Unione. Va osservato che il livello di utilizzo degli impianti è diminuito significativamente dall'inchiesta iniziale, più precisamente dal 90 % dell'inchiesta iniziale al 67 % del periodo dell'inchiesta di riesame.

(101)

Pertanto, la situazione dell'industria dell'Unione si è rivelata disomogenea. Alcuni dei principali indicatori di pregiudizio, come le vendite, il volume della produzione e la quota di mercato, hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Allo stesso tempo, altri fattori quali la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno evidenziato un andamento positivo nello stesso periodo. Tuttavia, l'inchiesta ha stabilito che, nonostante queste tendenze positive osservate per alcuni fattori di pregiudizio, nel complesso l'industria dell'Unione si trova in una situazione in cui non sarebbe in grado di far fronte a un aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Cosa più importante, la situazione dell'industria dell'Unione ha nel complesso registrato di fatto un significativo deterioramento rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale. Perciò, sebbene l'industria dell'Unione sia stata redditizia nel corso del periodo in esame, i livelli di redditività sono stati molto inferiori rispetto all'inchiesta iniziale (il 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 15,4 % nel periodo dell'inchiesta iniziale), variando anche notevolmente da un anno all'altro a seconda delle condizioni del mercato dei TSS (ad esempio, dal 5,7 % nel 2012 all'1,7 % nel 2013 e poi al 3,6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame).

(102)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e non è stata esposta a una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, principalmente a causa del fatto che le misure antidumping in vigore hanno avuto un effetto di protezione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Ciononostante, la situazione dell'industria dell'Unione si è fortemente deteriorata rispetto all'inchiesta iniziale, con livelli di profitto instabili e bassi tassi di utilizzo degli impianti.

6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(103)

Come concluso ai considerando da 99 a 102, l'industria dell'Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma la sua situazione si è fortemente deteriorata rispetto all'inchiesta iniziale. Come indicato al considerando 41, le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, come indicato al considerando 53, esiste un'elevata probabilità di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

(104)

L'inchiesta iniziale ha determinato l'esistenza di una minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. Nell'attuale inchiesta si è accertato che esiste il rischio di una reiterazione della minaccia di pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Tale accertamento si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: a) la probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping, b) la disponibilità di capacità di produzione inutilizzata degli esportatori, c) il livello dei prezzi delle importazioni cinesi e la possibile domanda di altre importazioni, e d) il livello delle scorte.

a)   Probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping

(105)

Come indicato al considerando 50, le importazioni cinesi di TSS nell'Unione erano state pari a 542 840 tonnellate nel corso dell'inchiesta iniziale e sono scese a 68 000 tonnellate (vale a dire otto volte meno) durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che, a causa dei loro prezzi bassi, in caso di scadenza delle misure le importazioni cinesi di TSS oggetto di dumping possano raggiungere il livello delle importazioni nell'inchiesta iniziale (542 840 tonnellate). Nel contesto di un calo della domanda di TSS dell'Unione (da 3,2 milioni di tonnellate nell'inchiesta iniziale a 1,9 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame), tale probabile aumento delle importazioni cinesi di TSS oggetto di dumping potrebbe tradursi in un aumento della quota di mercato cinese dall'attuale 3,6 % al 30 % circa. Dall'inchiesta è infatti emerso che in caso di scadenza delle misure gli acquirenti dell'Unione reindirizzeranno con relativa facilità i loro ordini a breve termine passando da produttori dell'Unione a produttori esportatori cinesi. Questo avrà un impatto negativo sui produttori dell'Unione, poiché un minor numero di ordini comporta la riduzione dei livelli di produzione e quindi livelli di utilizzo degli impianti economicamente insostenibili. Per le ragioni esposte e tenendo conto del fatto che la capacità di produzione di TSS della Cina è aumentata considerevolmente (del 60 % circa) dall'inchiesta iniziale, in caso di scadenza delle misure probabilmente le importazioni cinesi di TSS in dumping inonderanno nel prossimo futuro il mercato dell'Unione guadagnando notevoli quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.

b)   Disponibilità di capacità di produzione inutilizzata degli esportatori

(106)

Come stabilito al considerando 46, la capacità inutilizzata totale di TSS nella RPC è stata stimata a circa 2 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale quantità superava il consumo totale di TSS dell'Unione durante lo stesso periodo. Pertanto, la RPC sarebbe in grado di esportarne notevoli volumi supplementari sul mercato dell'Unione. Inoltre, in Canada, Stati Uniti, Colombia, Messico e Brasile sono in vigore misure antidumping e di salvaguardia relative ai TSS cinesi, mentre la Russia, la Bielorussia e il Kazakhstan hanno istituito misure provvisorie sulle importazioni cinesi a prezzi non equi. Prima dell'istituzione delle misure tali paesi erano importanti mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi (11). Inoltre, gli elementi di prova raccolti indicano che la significativa capacità inutilizzata cinese e la recente flessione dell'economia cinese esercitano una forte pressione sui produttori cinesi di TSS affinché producano con tassi elevati di utilizzo degli impianti. Alla luce di tali elementi l'inchiesta ha stabilito che vi è un forte rischio che, qualora le misure fossero abrogate, i produttori esportatori cinesi indirizzerebbero la loro produzione verso il mercato dell'Unione, che come stabilito nei considerando da 47 a 52 rimane un mercato interessante.

c)   Probabile evoluzione del livello dei prezzi cinesi

(107)

Come spiegato nei considerando da 64 a 66, attualmente i prezzi cinesi sono nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, con un margine medio di sottoquotazione del 28,4 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come stabilito al considerando 52, in caso di scadenza delle misure le importazioni cinesi di TSS continueranno probabilmente a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Inoltre, come indicato al considerando 66, senza le misure antidumping le importazioni cinesi sarebbero inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione del 39,2 %. Se le misure verranno abrogate ciò si tradurrà molto probabilmente in una forte pressione sui prezzi del mercato dell'Unione, che sarà aggravata dal probabile incremento imminente delle importazioni di TSS originari della RPC. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione non possono diminuire i loro prezzi per competere con le importazioni cinesi a prezzi di dumping. I prezzi sono generalmente decisi insieme ai clienti sulla base del tipo e del quantitativo di prodotto ordinato. Come spiegato ai considerando 92 e 93, i produttori dell'Unione producono principalmente sulla base di ordini a breve termine. Ciò rende relativamente facile per i clienti passare alle più economiche importazioni cinesi di TSS. Il probabile effetto negativo sarebbe quindi duplice: a) da un lato, il significativo differenziale dei prezzi causerebbe probabilmente un riorientamento verso le importazioni in dumping a basso prezzo dalla RPC. Non vi è alcuna indicazione che il consumo nell'Unione aumenterà nel breve e medio termine. Pertanto, è probabile che le maggiori importazioni oggetto di dumping dalla RPC acquisiscano una quota di mercato significativa sul mercato dell'Unione a scapito dell'industria dell'Unione. Ne risulterebbe inoltre un'ulteriore riduzione dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, vale a dire uno degli elementi fondamentali che contribuiscono all'attuale situazione complessivamente negativa dell'industria dell'Unione, b) dall'altro lato, le importazioni cinesi in dumping a basso prezzo eserciteranno una notevole pressione sui prezzi del mercato dell'Unione costringendo l'industria dell'Unione a ridurre ulteriormente i prezzi di vendita a livelli economicamente insostenibili, e finendo per causare forti perdite.

(108)

Vi è pertanto una forte probabilità che, a causa della notevole capacità inutilizzata cinese, delle attuali misure antidumping e di salvaguardia sulle importazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame in alcuni importanti mercati di esportazione per i TSS e dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei considerando da 47 a 52, in caso di scadenza delle misure vi sarebbe nel prossimo futuro un notevole aumento dei quantitativi di importazioni cinesi in dumping a basso prezzo verso l'Unione.

d)   Livello delle scorte

(109)

Come spiegato ai considerando 92 e 93 il livello delle scorte non è particolarmente rilevante per l'analisi, dal momento che i produttori dell'Unione producono principalmente sulla base di ordinazioni a breve termine dei clienti e le scorte rappresentano una percentuale trascurabile della produzione dei produttori dell'Unione.

7.   Conclusione

(110)

Alla luce dei risultati dell'inchiesta, vale a dire della notevole capacità inutilizzata della RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione, della situazione in altri importanti mercati di esportazione, del probabile aumento imminente di notevoli quantitativi di importazioni cinesi oggetto di dumping e del previsto livello dei prezzi di tali importazioni, tenendo conto nel contempo del deterioramento generale dell'industria dell'Unione dall'istituzione delle misure iniziali e della contrazione del mercato dei TSS nell'Unione, si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione di una minaccia di pregiudizio.

(111)

Si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure in vigore rischierebbe di comportare il persistere del dumping e la reiterazione di una minaccia di pregiudizio.

E.   INTERESSE DELL'UNIONE

(112)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(113)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(114)

Su questa base la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di una persistenza del dumping e di una reiterazione della minaccia di pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(115)

L'inchiesta ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione si è trovata in una posizione di vulnerabilità. Come indicato al considerando 60, il calo della domanda dell'Unione, insieme a margini di profitto instabili e bassi livelli di utilizzo della capacità di produzione dell'industria dell'Unione, indica che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di far fronte a importazioni cinesi a prezzi non equi. L'inchiesta ha inoltre stabilito che, in caso di scadenza delle misure contro le importazioni cinesi, vi è il rischio di reiterazione della minaccia di pregiudizio. In particolare, si prevede che l'industria dell'Unione possa subire un notevole pregiudizio e forse scomparire se le importazioni cinesi di TSS sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping dovessero riprendere, poiché le perdite in termini di vendite farebbero aumentare i costi fissi.

(116)

Qualora le misure fossero mantenute si prevede che l'industria dell'Unione sarà in grado di beneficiare appieno degli effetti delle misure imposte: potrà cioè conservare la propria quota di mercato sul mercato dell'Unione e migliorare i livelli di utilizzo degli impianti. Essa dovrebbe infine riuscire a mantenere livelli di profitto positivi.

(117)

Si è concluso pertanto che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della RPC.

2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(118)

Dei quattro importatori che si sono manifestati a seguito della pubblicazione dell'avviso di apertura, solo un importatore indipendente ha risposto al questionario.

(119)

L'analisi dei dati verificati ha evidenziato che i TSS rappresentano solo una percentuale fra il 5 % e il 10 % circa delle loro vendite totali. L'importatore che ha collaborato ha realizzato profitti nel periodo in esame, e la redditività delle attività legate ai TSS per tale importatore è risultata compresa tra l'1 % e il 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, in caso di mantenimento delle misure, è probabile che esse non avrebbero un effetto significativo sull'attività dell'importatore che ha collaborato. Inoltre, data la mancata collaborazione degli altri importatori, non vi sono elementi che suggeriscano che il resto degli importatori sarebbe colpito in modo sproporzionato se le misure fossero prorogate.

3.   Interesse degli utilizzatori

(120)

Hanno collaborato all'inchiesta tre utilizzatori. Due dei tre utilizzatori che hanno collaborato hanno acquistato TSS dai produttori dell'Unione e il terzo ha acquistato TSS cinesi da un operatore commerciale. Nessuno dei tre utilizzatori ha presentato alcun argomento contro il mantenimento delle misure in vigore. Sulla base delle informazioni presentate e in linea con le conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale, si ritiene che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo significativo sugli utilizzatori. Al contrario, si prevede che il mantenimento delle misure garantirà la concorrenza nel mercato dell'UE dando la possibilità agli utilizzatori di scegliere tra fornitori diversi, sia europei che di paesi terzi.

4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(121)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC.

F.   MISURE ANTIDUMPING

(122)

Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 926/2009, dovrebbero essere mantenute.

(123)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value-CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW) (12), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 (13) (codici TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 e 7304599320) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC

17,7

A949

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

27,2

A950

Tutte le altre società

39,2

A999

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).

(3)  Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, nella causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio.

(4)  Causa C-186/14 P, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e altri/Hubei Xinyegang Steel Co.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5).

(6)  Cfr. la nota 5.

(7)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 49 del 21.2.2014, pag. 6).

(8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU C 347 del 3.10.2014, pag. 6).

(9)  Il CEV è determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(10)  Sito web sui dati relativi all'industria cinese (www.chyxx.com), sito web relativo alle notizie sull'industria metallurgica cinese (www.csteelnews.com) e sito web relativo alle informazioni sulle società cinesi (www.askci.com).

(11)  Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di TSS dalla Cina in questi paesi variano dal 32,7 % al 429,95 %.

(12)  Il CEV è determinato in conformità alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto Internazionale della Saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(13)  Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all'inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2, al codice addizionale TARIC A950

Denominazione sociale

Città

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd.

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang


8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2273 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

84,5

TR

83,5

ZZ

84,0

0707 00 05

MA

95,7

TR

155,0

ZZ

125,4

0709 93 10

MA

67,5

TR

150,7

ZZ

109,1

0805 10 20

MA

83,9

TR

59,6

UY

52,1

ZA

79,5

ZZ

68,8

0805 20 10

MA

72,8

ZZ

72,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

89,1

ZA

96,8

ZZ

93,0

0805 50 10

TR

113,3

ZZ

113,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

87,9

NZ

213,1

US

120,1

ZA

149,3

ZZ

145,2

0808 30 90

CN

80,5

TR

143,4

ZZ

112,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/44


DECISIONE (PESC) 2015/2274 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2015

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 marzo 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/133/PESC (1) che nomina il sig. Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel. Il mandato dell'RSUE è scaduto il 31 ottobre 2015.

(2)

Dovrebbe essere nominato un nuovo RSUE per il periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1.   Il sig. Ángel LOSADA FERNÁNDEZ è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel per il periodo fino al 28 febbraio 2017. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, se il Consiglio decide in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2.   Ai fini del mandato dell'RSUE, per Sahel si intende l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'UE per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel («strategia») e il suo piano d'azione regionale («PAR»), vale a dire il Burkina Faso, il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più ampie, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con i paesi del bacino del lago Ciad e altri paesi ed entità regionali o internazionali oltre il Sahel, come pure l'Africa occidentale e il Golfo di Guinea.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sull'obiettivo politico dell'Unione in relazione al Sahel di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto dell'impegno globale dell'Unione nel Sahel.

2.   L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare tutti gli sforzi dell'Unione nella regione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, compresa la strategia e il suo PAR, nonché a coordinare tutti gli strumenti pertinenti per le azioni dell'Unione.

3.   La priorità è data al Mali e alla sua stabilizzazione a lungo termine e alle dimensioni regionali del conflitto in coordinamento con la delegazione dell'UE.

4.   Gli obiettivi politici dell'Unione dovrebbero promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali e il suo popolo a un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo.

5.   Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ad altri paesi nella regione, come Mauritania, Burkina Faso, Niger e Ciad, comprese le prossime elezioni negli ultimi tre paesi.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Sahel, l'RSUE ha il mandato di:

a)

contribuire attivamente all'attuazione della strategia e del suo PAR e coordinare e sviluppare ulteriormente l'approccio globale dell'Unione alla crisi regionale, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficienza globali delle attività dell'Unione nel Sahel;

b)

avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, organizzazioni regionali, in particolare il G5 del Sahel, e internazionali, società civile e diaspore, compresi i paesi del Maghreb e del bacino del lago Ciad, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;

c)

rappresentare e promuovere gli interessi dell'Unione nei pertinenti consessi internazionali e regionali, tra cui la partecipazione nel Comité de Suivi dell'accordo di pace del Mali, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, comprese EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali e EUCAP Sahel Niger;

d)

mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare il rappresentante speciale del segretario generale per l'Africa occidentale, il rappresentante speciale del segretario generale per il Mali, e l'inviato speciale del segretario generale per il Sahel, con l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il Mali e il Sahel, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), con il G5 del Sahel, con la Commissione del bacino del lago Ciad e con gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con gli organismi pertinenti nella zona del Maghreb;

e)

seguire da vicino le dimensioni regionale e transfrontaliera delle sfide nel Sahel, compresi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, la tratta e il contrabbando degli esseri umani, il traffico di stupefacenti, i flussi di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari; in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;

f)

seguire da vicino le conseguenze umanitarie, politiche, di sicurezza e di sviluppo dei flussi su larga scala di rifugiati e migratori e i correlati flussi finanziari in tutta la regione; su richiesta, impegnarsi in dialoghi sulle migrazioni con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione in materia migratoria e di rifugiati con riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche in materia di rimpatrio e di riammissione; collaborare con i paesi del Sahel per vigilare sull'azione concordata al vertice di La Valletta nel novembre 2015;

g)

mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità internazionale, al fine di garantire un approccio coerente e globale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include il sostegno attivo dell'Unione allo sviluppo di capacità regionali nel settore della sicurezza e assicurare che le cause profonde del terrorismo e della criminalità internazionale nel Sahel siano affrontate in modo adeguato;

h)

seguire da vicino le conseguenze politiche, di sicurezza e di sviluppo delle crisi umanitarie nella regione;

i)

per quanto riguarda il Mali, contribuire alla stabilizzazione del paese, in particolare un completo ritorno alla normalità costituzionale e alla governance nell'intero territorio e un dialogo nazionale credibile e inclusivo nel quadro generale dell'accordo di pace del Mali. Questo include anche promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza e la costruzione della pace e la riconciliazione a lungo termine e la lotta contro la corruzione e l'impunità in Mali;

j)

contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione della politica dell'Unione in materia di diritti umani nella regione, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come della politica dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, e promuovere l'inclusività e la parità di genere nel processo di costruzione dello Stato, in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) e successive risoluzioni sulle donne, la pace e la sicurezza, tra cui la risoluzione 2242 (2015). Il contributo includerà il monitoraggio e la relazione sugli sviluppi nonché la formulazione di raccomandazioni a tale riguardo, e il mantenimento di contatti regolari con le autorità pertinenti in Mali e nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

k)

vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR), in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013) e 2227 (2015).

2.   Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, in particolare con il coordinatore per il Sahel.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 1 770 000 EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato presso l'RSUE è a carico dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area geografica;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

2.   L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento con altri attori dell'Unione

1.   Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione.

2.   Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione, il SEAE e altri servizi dell'Unione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

3.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale ai capi delle missioni EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante civile delle operazioni di EUCAP Sahel Niger ed EUCAP Sahel Mali si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAHEN


(1)  Decisione 2013/133/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2013, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 75 del 19.3.2013, pag. 29).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


8.12.2015   

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L 322/50


DECISIONE (PESC) 2015/2275 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2015

che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC (1) relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor).

(2)

Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/485/PESC (2) che proroga EUCAP Nestor fino al 12 dicembre 2016.

(3)

Il 6 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1793 (3), che proroga il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario fino al 15 dicembre 2015.

(4)

La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata per stabilire un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Nestor per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a 22 888 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Nestor per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a 11 950 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Nestor per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 dicembre 2015 è pari a 17 900 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Nestor per il periodo dal 16 dicembre 2015 al 12 dicembre 2016 è pari a 12 000 000 EUR.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAHEN


(1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

(2)  Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 39).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1793 del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP Nestor) (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 30).


8.12.2015   

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L 322/51


DECISIONE (PESC) 2015/2276 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2015

recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1) che istituisce la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia).

(2)

Il 21 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/800 (2) recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC, in particolare prorogando EUBAM Libia fino al 21 novembre 2015 e prevedendo un importo di riferimento finanziario per lo stesso periodo.

(3)

EUBAM Libia dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di tre mesi fino al 21 febbraio 2016.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/233/PESC.

(5)

La missione EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/233/PESC del Consiglio è così modificata:

1)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2013 al 21 maggio 2014 è pari a 30 300 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUBAM Libia per il periodo dal 22 maggio 2014 al 21 febbraio 2016 è pari a 26 200 000 EUR.»;

2)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino al 21 febbraio 2016.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 22 novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAHEN


(1)  Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

(2)  Decisione (PESC) 2015/800 del Consiglio, del 21 maggio 2015, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 22).


8.12.2015   

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L 322/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2277 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2015

relativa all'approvazione, da parte della Commissione, dei piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida in conformità dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8830]

(I testi in lingua greca e croata sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 109, paragrafo 8,

visti i piani nazionali per l'attuazione dei sistemi di convalida trasmessi dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l'attuazione dei sistemi di convalida che consenta loro di fissare priorità per la convalida e i controlli incrociati e per il successivo trattamento delle incongruenze sulla base della gestione del rischio.

(2)

I piani nazionali della Repubblica ellenica (Grecia) e della Repubblica di Croazia sono stati presentati alla Commissione per approvazione. Tali piani sono conformi all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e agli articoli da 143 a 145 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2). Essi devono pertanto essere approvati.

(3)

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)

La Commissione controllerà l'applicazione dei piani nazionali per verificarne l'effettivo funzionamento. Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulterà necessario modificare i piani nazionali di convalida, gli Stati membri dovranno procedere alle opportune modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono approvati i piani nazionali per l'attuazione del sistema di convalida a norma dell'articolo 109, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009, della Repubblica ellenica (Grecia) e della Repubblica di Croazia.

2.   Se, in base alle risultanze delle verifiche, delle ispezioni e degli audit effettuati dalla Commissione nell'ambito del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ritiene che i piani di convalida approvati in conformità del paragrafo 1 non garantiscano l'effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, degli obblighi stabiliti all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009, essa può chiedere, previa consultazione degli Stati membri interessati, che i piani in questione siano modificati.

3.   Gli Stati membri modificano i loro piani di convalida in conformità della richiesta formulata dalla Commissione a norma del paragrafo 2.

Articolo 2

La Repubblica ellenica e la Repubblica di Croazia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale degli Affari Marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).


8.12.2015   

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L 322/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2278 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia

[notificata con il numero C(2015) 8462]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina, compreso l'obbligo, per i bovini oggetto di tale atto, di essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme al modello 1 di cui all'allegato F della stessa direttiva («modello 1»). L'articolo 9 della direttiva dispone che uno Stato membro provvisto di un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva possa sottoporre tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(2)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.

(3)

La decisione 2004/558/CE (2) della Commissione approva i programmi di lotta e di eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE specificano altresì le informazioni che devono figurare nel modello 1 per quanto riguarda i riferimenti a tale decisione.

(4)

La decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione (3) ha modificato la direttiva 64/432/CEE, compreso il modello 1. Di conseguenza è necessario modificare i riferimenti al modello 1 di cui agli articoli 2 e 3 della decisione 2004/558/CE.

(5)

I Länder tedeschi Brema, Amburgo, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saarland e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(6)

La Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per i Länder Brema, Assia e Bassa Sassonia, e affinché ad essi siano applicabili le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(7)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Brema, Assia e Bassa Sassonia non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tali Länder andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(8)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la decisione 2004/558/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/558/CE è così modificata:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nella sezione C, punto II.3.3, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono indicati negli spazi previsti il numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della presente decisione.»;

2)

all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al Nella sezione C, punto II.3.3, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE e che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono indicati negli spazi previsti il numero degli articoli, dei paragrafi e dei punti rilevanti della presente decisione.»;

3)

gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

(2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/798/UE della Commissione, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda il formato dei modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina e le ulteriori condizioni di polizia sanitaria relative alla presenza di Trichine per gli scambi all'interno dell'Unione di suini domestici (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 50).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

 

Amburgo

 

Renania Settentrionale-Vestfalia

 

Renania-Palatinato

 

Saar

 

Schleswig-Holstein

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

I Länder:

 

Baden-Württemberg

 

Baviera

 

Berlino

 

Brandeburgo

 

Brema

 

Assia

 

Bassa Sassonia

 

Meclemburgo-Pomerania Occidentale

 

Sassonia

 

Sassonia-Anhalt

 

Turingia

Italia

Regione Valle d'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

»

8.12.2015   

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L 322/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2279 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8581]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 maggio 2010 in conformità agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, la società Monsanto Europe SA ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi una domanda relativa all'immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco NK603 × T25 («la domanda»).

(2)

Tale domanda riguarda anche l'immissione sul mercato di granturco geneticamente modificato NK603 × T25 in prodotti che lo contengono, o ne sono costituiti, per usi diversi dall'alimentazione umana o animale come altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

(3)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda riporta i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi di cui all'allegato II della medesima direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali, in conformità all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(4)

Il 15 luglio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ritiene che il granturco geneticamente modificato NK603 × T25 descritto nella domanda sia sicuro quanto il corrispettivo non geneticamente modificato e altre varietà di granturco non geneticamente modificato per quanto concerne i potenziali effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente nell'ambito del suo campo d'applicazione (3).

(5)

L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(6)

L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme all'uso previsto dei prodotti.

(7)

Alla luce di quanto precede si dovrebbe concedere l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco NK603 × T25 geneticamente modificato.

(8)

Secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 (4) della Commissione, a ogni organismo geneticamente modificato (di seguito «OGM») dovrebbe essere assegnato un identificatore unico.

(9)

Secondo il parere dell'EFSA, non sono necessarie particolari prescrizioni di etichettatura diverse da quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti granturco geneticamente modificato NK603 × T25 o da esso costituiti od ottenuti. Per garantire che i prodotti siano usati nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione di cui alla presente decisione è tuttavia opportuno che all'etichettatura dei prodotti contenenti granturco NK603 × T25, o da esso costituiti od ottenuti, esclusi i prodotti alimentari, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.

(10)

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti. All'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 5 di tale regolamento si trovano, rispettivamente, le prescrizioni relative alla tracciabilità di tali prodotti e quelle relative alla tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM.

(11)

Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio dell'impatto ambientale. È opportuno che tali risultati siano presentati in conformità alla decisione 2009/770/CE della Commissione (6). Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche all'immissione sul mercato e/o all'uso e alla manipolazione di alimenti e mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato o di condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e) e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

È opportuno che tutte le informazioni pertinenti che concernono l'autorizzazione dei prodotti siano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(13)

La presente decisione va notificata tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(14)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato NK603 × T25 di cui al punto b) dell'allegato alla presente decisione viene assegnato l'identificatore unico MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, viene concessa l'autorizzazione, alle condizioni stabilite nella presente decisione, ai seguenti prodotti:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

b)

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

c)

granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all'indicazione «nome dell'organismo» corrisponde la voce «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, o da esso costituiti, e sui documenti che li accompagnano, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell'allegato.

2.   Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è la Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatario

Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgio è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(3)  EFSA GMO Panel (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-80), presentata dalla Monsanto, relativa all'immissione sul mercato di granturco NK603 × T25 genericamente modificato resistente agli erbicidi destinato all'alimentazione umana e animale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165 [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.

(4)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(6)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)

Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome

:

Monsanto Europe SA.

Indirizzo

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles — Belgio

per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

b)

Designazione e specifiche dei prodotti:

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

2)

mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

3)

granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 in prodotti che lo contengano o che siano da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 descritto nella domanda esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all'erbicida glifosato, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio.

c)

Etichettatura:

1)

Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».

2)

La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, o da esso costituiti, e nei documenti che li accompagnano, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

d)

Metodo di rilevamento:

1)

Metodi quantitativi, evento-specifici basati sulla PCR in tempo reale, per il granturco MON-ØØ6Ø3-6 e ACS-ZMØØ3-2; i metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati su DNA genomico estratto dai semi del granturco MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2;

2)

metodo convalidato dal laboratorio UE di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) accessibile attraverso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) all'indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue e AOCS 0306-H6 e AOCS 0306-C2 (per ACS-ZMØØ3-2) accessibili attraverso l'American Oil Chemists Society all'indirizzo http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Identificatore unico:

MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2

f)

Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica:

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: inserito nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato].

g)

Condizioni o restrizioni all'immissione sul mercato, all'uso o alla manipolazione dei prodotti:

non pertinente.

h)

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali:

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano inserito nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i)

Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato degli alimenti destinati al consumo umano:

non pertinente.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno comunicate al pubblico mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.


8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2280 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2015

relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2015 il fornitore DENSO Corporation (il «richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione della sua seconda tecnologia innovativa: l'alternatore efficiente DENSO della classe di uscita di potenza da 100 A a 250 A La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La domanda è stata ritenuta completa e il periodo concesso ai fini della valutazione da parte della Commissione è iniziato l'11 marzo 2015, ossia il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 («linee guida tecniche», versione febbraio 2013) (3). Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che appaiono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(3)

Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda in questione non superava il 3 % nelle autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento (2009).

(4)

Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO2 dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. È corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l'alternatore efficiente DENSO è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.

(5)

Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(6)

Considerato che la metodologia di prova e le formule del richiedente per calcolare la riduzione delle emissioni di CO2 sono identiche in ogni aspetto alla metodologia specificata nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (4), per motivi di coerenza è opportuno avvalersi della metodologia specificata nella decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione al fine di determinare la riduzione delle emissioni di CO2 dovuta all'uso dell'alternatore efficiente DENSO.

(7)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(8)

La riduzione di emissioni ottenuta dalla tecnologia innovativa può essere parzialmente dimostrata nel normale ciclo di prova e la riduzione finale complessiva da certificare è quindi determinata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(9)

La relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(10)

Pertanto non è opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia innovativa in questione.

(11)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione.

(12)

Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo relativo alle emissioni specifiche attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'alternatore efficiente DENSO della classe di uscita di potenza da 100 A a 250 A, destinato a essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 è determinata secondo il metodo descritto nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE.

3.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, la riduzione delle emissioni di CO2 determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo può essere certificata e indicata nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se le riduzioni rispettano la soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

4.   Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «14».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February%202013.pdf

(4)  Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).


8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/67


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2281 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2015

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2015) 8587]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 giugno 2012 la società Monsanto Europe SA ha presentato all'autorità competente del Belgio, in conformità agli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON 87427 («la domanda»).

(2)

La domanda riguarda altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato MON 87427 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.

(3)

In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 la domanda contiene i dati e le informazioni richiesti negli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione del rischio effettuata conformemente ai principi enunciati nell'allegato II della medesima direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

(4)

Il 19 giugno 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che il granturco geneticamente modificato MON 87427, quale descritto nella domanda, è sicuro quanto la sua versione tradizionale e quanto altre varietà di granturco non geneticamente modificate e che è improbabile che abbia effetti nocivi sulla salute umana e animale e sull'ambiente nel quadro del campo di applicazione della domanda (3).

(5)

Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche poste e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel quadro della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, e dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(6)

Nel suo parere l'EFSA ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, presentato dal richiedente e costituito da un piano di sorveglianza generale, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

(7)

In base a tali considerazioni si dovrebbe rilasciare l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427.

(8)

In conformità al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (4) a ciascun organismo geneticamente modificato (di seguito «OGM») si dovrebbe assegnare un identificatore unico.

(9)

Secondo il parere dell'EFSA per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 non sembrano essere necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per garantire che l'impiego di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione è tuttavia opportuno che sull'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON 87427, ad eccezione di quelli alimentari, sia aggiunta la chiara indicazione che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.

(10)

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti. All'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 5 di tale regolamento sono stabilite, rispettivamente, le disposizioni in materia di tracciabilità di tali prodotti e degli alimenti e dei mangimi ottenuti da OGM.

(11)

Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. È opportuno che tali risultati siano presentati in conformità alle disposizioni della decisione 2009/770/CE della Commissione (6). Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni specifiche o restrizioni all'immissione in commercio e/o all'uso e alla manipolazione di alimenti e mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio, né di condizioni specifiche di tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(12)

È opportuno che, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti siano iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

(13)

La presente decisione va notificata, tramite il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(14)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per l'ulteriore delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-87427-7 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati, conformemente alle condizioni stabilite dalla presente decisione, i seguenti prodotti:

a)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

b)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

c)

granturco MON-87427-7 nei prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».

2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-87427-7, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.   Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell'allegato.

2.   Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità alla decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro comunitario

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è la società Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della società Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 8

Destinatario

La società Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati, 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-BE-2012-110) for the placing on the market of tissue-selective herbicide tolerant genetically modified maize MON 87427 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal: 2015;13(6):4130, 25 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4130.

(4)  Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(6)  Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

(7)  Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).


ALLEGATO

a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

Monsanto Europe SA.

Indirizzo

:

Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruxelles — Belgio

per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

b)   Designazione e specifiche dei prodotti

1)

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

2)

mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco MON-87427-7;

3)

granturco MON-87427-7 nei prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1 e 2, ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato MON-87427-7, come descritta nella domanda, esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza tessuto-selettiva agli erbicidi a base di glifosato. L'espressione CP4 EPSPS è assente o limitata nei tessuti riproduttivi maschili, il che elimina o riduce la necessità di cimatura nei casi in cui il MON- 87427-7 è utilizzato come progenitore femminile nella produzione di sementi di granturco ibrido.

c)   Etichettatura

1)

Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2)

la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco MON-87427-7, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

d)   Metodo di rilevamento

1)

Metodo evento-specifico, basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del MON-87427-7;

2)

convalidato sul DNA genomico estratto da semi di granturco, dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all'indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

materiale di riferimento: AOCS 0512-A e AOCS 0406-A, accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)   Identificatore unico

MON-87427-7.

f)   Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza [Biosafety Clearing-House, numero di registro: pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati all'atto della notifica].

g)   Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'uso o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)   Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati all'atto della notifica].

i)   Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio per l'uso degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà rendersi necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.