ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno
4 settembre 2015


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1489 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 come additivo per mangimi per tutte le specie animali ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.) ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1491 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza virginiamicina ( 1 )

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza tilvalosina ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1493 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ( GU L 293 del 5.11.2013 )

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1489 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 come additivo per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio.

(2)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparati di Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 (NCIMB 30238) e Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 (NCIMB 30237) sono stati inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate due domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l'insilaggio». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nei pareri del 23 maggio 2012 (2) e dell'11 settembre 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, su quella umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la miscela dei preparati di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 e Lactobacillus plantarum NCIMB 30238, se usati in un rapporto 8:2, ha il potenziale di migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell'insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Le due domande sono state valutate separatamente per sicurezza ed efficacia, ma l'Autorità ha concluso che l'efficacia è stata dimostrata solo dalla miscela dei due preparati in un rapporto ben preciso. Si propone pertanto di autorizzare soltanto un preparato. La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del preparato in questione come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 24 marzo 2016 in conformità alla normativa applicabile prima del 24 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2012; 10(6):2732 e 2733.

(3)  The EFSA Journal 2014; 12(9):3829.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati.

1k21008

Lactobacillus plantarum

NCIMB 30238

Pediococcus pentosaceus

NCIMB 30237

Composizione dell'additivo

Preparazione di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenente almeno 2,0 × 1010 CFU/g di additivo e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenente almeno 2,6 × 1010 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237.

Metodo di analisi  (1)

Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787).

Identificazione di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Conteggio nell'additivo per mangimi di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: metodo di diffusione su piastra (EN 15786).

Identificazione di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.

2.

Tenore minimo di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: 1 × 108 CFU (rapporto 1:4) per kg di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

24 settembre 2025


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1490 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per l'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel parere del 27 gennaio 2015 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e può migliorare il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(2):4011.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).

4d11

Pancosma France S.A.S.

Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum

Composizione dell'additivo

Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum avente un tenore di:

carvacrolo 4,6 %-5,3 %

cinnamaldeide 2,6 %-3,2 %

oleoresine di capsicum ≥ 2 % (con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari allo 0,06 %-0,21 %)

Caratterizzazione delle sostanze attive

carvacrolo (1) (purezza ≥ 98 %)

C10H14O numero CAS: 499-75-2

cinnamaldeide (1) (purezza ≥ 98 %)

C9H8O numero CAS: 104-55-2

oleoresine di capsicum con un tenore minimo della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari al 6 %-7 %)

Metodo di analisi  (2)

Per la quantificazione di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina nell'additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID)

Polli da ingrasso

100

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet.

2.

L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

Dose minima raccomandata: 100 mg/kg di mangime completo.

24 settembre 2025


(1)  JECFA, edizione online: «Specifications for Flavourings». http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1491 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «virginiamicina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 è determinato in un regolamento il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico.

(2)

La tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 (2) della Commissione contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

La virginiamicina non figura in detta tabella.

(4)

Una domanda per la determinazione degli LMR per la virginiamicina nel pollo è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»).

(5)

L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di fissare un LMR per la virginiamicina nel pollo, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, a condizione che tale sostanza non sia utilizzata per gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare gli LMR per la virginiamicina dal pollo al pollame.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Virginiamicina

Virginiamicina fattore S1

Pollame

10 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

60 μg/kg

Muscolo

Pelle e grasso

Fegato

Rene

Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano

Agenti antinfettivi/Antibiotici»


4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1492 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento.

(2)

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

(3)

La tilvalosina figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita per i suini e il pollame, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene per i suini e in rapporto a pelle e grasso e fegato per il pollame, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano.

(4)

L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione alle uova di gallina della voce esistente per la tilvalosina.

(5)

Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per le uova di gallina.

(6)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.

(7)

L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare gli LMR per la tilvalosina dalle uova di gallina alle uova di altre specie di pollame.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

(9)

È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tilvalosina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

Classificazione terapeutica

«Tilvalosina

Tilvalosina

Suini

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muscolo

Pelle e grasso

Fegato

Rene

NESSUNA

Agenti antinfettivi/Antibiotici»

Pollame

200 μg/kg

Uova

Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina

Pollame

50 μg/kg

50 μg/kg

Pelle e grasso

Fegato


4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1493 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

175,1

MK

41,5

XS

34,4

ZZ

83,7

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

137,9

BO

147,4

CL

131,9

UY

133,8

ZA

133,7

ZZ

136,9

0806 10 10

BA

74,4

EG

243,0

MA

201,0

MK

63,9

TR

136,2

ZZ

143,7

0808 10 80

AR

119,1

BR

99,5

CL

135,5

NZ

123,8

US

168,2

UY

110,5

ZA

112,3

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

87,1

CL

110,6

CN

88,6

TR

133,4

ZA

113,1

ZZ

106,6

0809 30 10, 0809 30 90

MK

68,9

TR

147,4

ZZ

108,2

0809 40 05

BA

57,0

IL

336,8

MK

47,2

XS

70,3

ZZ

127,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

4.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/16


Rettifica della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 del 5 novembre 2013 )

A pagina 12, articolo 15, paragrafo 3:

anziché:

«… autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché …»

leggi:

«… autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché …»