ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
58° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1489 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2015
relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 come additivo per mangimi per tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell'Unione come additivi per l'insilaggio. |
(2) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparati di Lactobacillus plantarum MBS-LP-01 (NCIMB 30238) e Pediococcus pentosaceus MBS-PP-01 (NCIMB 30237) sono stati inseriti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali. |
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate due domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l'insilaggio». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
Nei pareri del 23 maggio 2012 (2) e dell'11 settembre 2014 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, i preparati in questione non hanno effetti dannosi sulla salute animale, su quella umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che la miscela dei preparati di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 e Lactobacillus plantarum NCIMB 30238, se usati in un rapporto 8:2, ha il potenziale di migliorare la conservazione delle sostanze nutritive nell'insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Le due domande sono state valutate separatamente per sicurezza ed efficacia, ma l'Autorità ha concluso che l'efficacia è stata dimostrata solo dalla miscela dei due preparati in un rapporto ben preciso. Si propone pertanto di autorizzare soltanto un preparato. La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del preparato in questione come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 24 marzo 2016 in conformità alla normativa applicabile prima del 24 settembre 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal 2012; 10(6):2732 e 2733.
(3) The EFSA Journal 2014; 12(9):3829.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
|||||||||||||||
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati. |
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1k21008 |
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Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 |
Composizione dell'additivo Preparazione di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 contenente almeno 2,0 × 1010 CFU/g di additivo e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 contenente almeno 2,6 × 1010 CFU/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237. Metodo di analisi (1) Conteggio nell'additivo per mangimi di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787). Identificazione di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). Conteggio nell'additivo per mangimi di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: metodo di diffusione su piastra (EN 15786). Identificazione di Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). |
Tutte le specie animali |
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— |
— |
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24 settembre 2025 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
4.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1490 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2015
relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda per l'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel parere del 27 gennaio 2015 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente, e può migliorare il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2015;13(2):4011.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici). |
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4d11 |
Pancosma France S.A.S. |
Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum |
Composizione dell'additivo Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum avente un tenore di:
Caratterizzazione delle sostanze attive
Metodo di analisi (2) Per la quantificazione di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina nell'additivo per mangimi:
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Polli da ingrasso |
— |
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100 |
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24 settembre 2025 |
(1) JECFA, edizione online: «Specifications for Flavourings». http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
4.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1491 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «virginiamicina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 è determinato in un regolamento il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico. |
(2) |
La tabella 1 di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 (2) della Commissione contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
La virginiamicina non figura in detta tabella. |
(4) |
Una domanda per la determinazione degli LMR per la virginiamicina nel pollo è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali («EMA»). |
(5) |
L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato di fissare un LMR per la virginiamicina nel pollo, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, a condizione che tale sostanza non sia utilizzata per gli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare gli LMR per la virginiamicina dal pollo al pollame. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Virginiamicina |
Virginiamicina fattore S1 |
Pollame |
10 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 60 μg/kg |
Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene |
Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
4.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1492 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento. |
(2) |
La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. |
(3) |
La tilvalosina figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita per i suini e il pollame, in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene per i suini e in rapporto a pelle e grasso e fegato per il pollame, esclusi gli animali che producono uova destinate al consumo umano. |
(4) |
L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione alle uova di gallina della voce esistente per la tilvalosina. |
(5) |
Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di determinare un LMR per le uova di gallina. |
(6) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. |
(7) |
L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare gli LMR per la tilvalosina dalle uova di gallina alle uova di altre specie di pollame. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. |
(9) |
È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
(2) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce riguardante la sostanza «tilvalosina» è sostituita dalla seguente:
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009] |
Classificazione terapeutica |
«Tilvalosina |
Tilvalosina |
Suini |
50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg 50 μg/kg |
Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene |
NESSUNA |
Agenti antinfettivi/Antibiotici» |
Pollame |
200 μg/kg |
Uova |
||||
Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina |
Pollame |
50 μg/kg 50 μg/kg |
Pelle e grasso Fegato |
4.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1493 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2015
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
175,1 |
MK |
41,5 |
|
XS |
34,4 |
|
ZZ |
83,7 |
|
0707 00 05 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
137,9 |
BO |
147,4 |
|
CL |
131,9 |
|
UY |
133,8 |
|
ZA |
133,7 |
|
ZZ |
136,9 |
|
0806 10 10 |
BA |
74,4 |
EG |
243,0 |
|
MA |
201,0 |
|
MK |
63,9 |
|
TR |
136,2 |
|
ZZ |
143,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
119,1 |
BR |
99,5 |
|
CL |
135,5 |
|
NZ |
123,8 |
|
US |
168,2 |
|
UY |
110,5 |
|
ZA |
112,3 |
|
ZZ |
124,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
87,1 |
CL |
110,6 |
|
CN |
88,6 |
|
TR |
133,4 |
|
ZA |
113,1 |
|
ZZ |
106,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
MK |
68,9 |
TR |
147,4 |
|
ZZ |
108,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
57,0 |
IL |
336,8 |
|
MK |
47,2 |
|
XS |
70,3 |
|
ZZ |
127,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
4.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/16 |
Rettifica della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293 del 5 novembre 2013 )
A pagina 12, articolo 15, paragrafo 3:
anziché:
«… autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché …»
leggi:
«… autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché …»