ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
16 aprile 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

2014/200/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria [notificata con il numero C(2013) 4426]  ( 1 )

1

 

 

2014/201/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativa alla compensazione di Simet SpA per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) — Italia] [notificata con il numero C(2013) 6251]  ( 1 )

48

 

 

2014/202/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo ( 1 )

68

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

16.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2013

relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria

[notificata con il numero C(2013) 4426]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/200/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Secondo varie denunce presentate alla Commissione da maggio 2006, il regime spagnolo applicabile alle compagnie di trasporto marittimo dal 2002 (regime spagnolo di tax lease) ha consentito a tali compagnie di acquistare navi in Spagna con uno sconto del 20-30 %. In particolare, due federazioni nazionali di cantieri navali e un singolo cantiere navale hanno denunciato che il regime ha determinato la perdita di contratti di costruzione navale da parte dei loro membri a vantaggio dei cantieri spagnoli. Il 13 luglio 2010 le associazioni dei costruttori navali di sette paesi europei hanno firmato una petizione contro il cosiddetto regime spagnolo di tax lease. Almeno una compagnia di trasporto marittimo ha sostenuto tale iniziativa. Nell’agosto 2010 un deputato al Parlamento europeo ha presentato un’interrogazione sullo stesso argomento (2).

(2)

Con lettere del 15 settembre 2006, del 30 gennaio 2007, del 6 novembre 2007 e del 3 marzo 2008, la Commissione ha inviato alla Spagna richieste di informazioni. La Spagna ha risposto con lettere del 16 ottobre 2006, del 23 e 27 febbraio 2007, dell’11 gennaio e del 27 marzo 2008. Nel corso di una riunione tenutasi il 29 aprile 2008, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari, che la Spagna ha fornito con lettera del 17 giugno 2008. Con lettere del 23 settembre 2008, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni supplementari, che la Spagna ha fornito con lettera del 24 ottobre 2008.

(3)

Sulla base di nuove informazioni fornite dai denuncianti, con lettere dell’11 gennaio e del 25 maggio 2010 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni supplementari. La Spagna ha risposto con lettere del 10 marzo e del 26 luglio 2010. Il 24 gennaio 2011 si è svolta una riunione con le autorità spagnole.

(4)

Con lettera del 29 giugno 2011, la Commissione ha informato la Spagna di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’aiuto.

(5)

Con lettera del 2 agosto 2011, la Spagna si è espressa in merito alla decisione di avviare il procedimento formale.

(6)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale (in appresso «decisione C(2011)4494 def.») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure.

(7)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di vari interessati. Con lettere del 23 febbraio, del 7 marzo, dell’11 luglio e del 29 ottobre 2012, del 12 e del 25 febbraio e del 22 aprile 2013, essa le ha trasmesse alla Spagna, alla quale è stata data l’opportunità di commentarle. I commenti della Spagna sono stati ricevuti con lettere del 30 aprile, del 24 maggio, del 9 e 23 luglio e del 14 novembre 2012, del 25 febbraio, del 12 marzo e del 21 maggio 2013. La Spagna ha anche presentato osservazioni supplementari con lettere del 3 e del 9 ottobre 2012. Su loro richiesta, il 13 novembre 2012 e il 4 febbraio 2013 la Commissione ha incontrato l’associazione Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (PYMAR) (4) e il 6 marzo 2013 le autorità spagnole.

2.   DESCRIZIONE DEL REGIME SPAGNOLO DI TAX LEASE

(8)

Il regime spagnolo di tax lease è utilizzato nelle transazioni che comportano la costruzione di navi d’alto mare da parte di cantieri navali (venditori) e il loro acquisto da parte di compagnie di trasporto marittimo (acquirenti) e il finanziamento di tali transazioni mediante una struttura giuridica e finanziaria ad hoc.

(9)

Il regime spagnolo di tax lease si fonda su quanto segue:

una struttura giuridica e finanziaria ad hoc organizzata da una banca e interposta tra la compagnia di trasporto marittimo e il cantiere navale, rispettivamente l’acquirente e il venditore di una nave,

una rete complessa di contratti tra le varie parti,

l’applicazione di numerose misure fiscali spagnole.

(10)

Su richiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno confermato che il regime spagnolo di tax lease è stato utilizzato in 273 transazioni per la costruzione e l’acquisto di navi tra il 1o gennaio 2002 e il 30 giugno 2010, per un valore totale di 8 727 997 332 EUR. Il regime ha continuato a essere applicato fino al 29 giugno 2011, quando è stato avviato il procedimento d’indagine formale. Gli acquirenti sono compagnie di trasporto marittimo di tutta Europa e di altri paesi. In tutte le transazioni tranne una (un contratto per 6 148 969 EUR) erano coinvolti cantieri navali spagnoli.

2.1.   IL REGIME SPAGNOLO DI TAX LEASE — STRUTTURA GIURIDICA E FINANZIARIA

(11)

Come indicato, un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease consente a un armatore di far costruire una nuova nave con una riduzione del 20-30 % del prezzo applicato dal cantiere navale. Per poter ottenere il prezzo scontato (dopo aver dedotto la riduzione), una compagnia di trasporto marittimo deve accettare di acquistare la nave non direttamente dal cantiere, ma da un gruppo d’interesse economico (GIE) costituito ai sensi del diritto spagnolo e istituito da una banca.

(12)

La struttura del regime spagnolo di tax lease è costituita da un sistema di pianificazione fiscale organizzato in genere da una banca al fine di creare vantaggi fiscali per gli investitori in un GIE trasparente sotto il profilo fiscale e di trasferire parte dei vantaggi fiscali alla compagnia di trasporto marittimo sotto forma di riduzione del prezzo della nave. La quota restante dei vantaggi è conservata dagli investitori nel GIE come remunerazione per il loro investimento. Oltre al GIE, un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease coinvolge anche altri intermediari, come una banca e una società di leasing (cfr. il grafico di seguito riportato).

Image

(13)

In pratica, il GIE ottiene in locazione la nave da una società di leasing dalla data in cui la nave inizia a essere costruita. Al termine dei lavori di costruzione, il GIE concede la nave in locazione a scafo nudo alla compagnia di trasporto marittimo, la quale inizia a utilizzarla. In ogni caso, il GIE s’impegna ad acquistare la nave alla scadenza del contratto di locazione e la compagnia di trasporto marittimo s’impegna ad acquistare la nave alla scadenza del contratto di locazione a scafo nudo, mediante contratti reciproci con clausole di opzione di vendita o di acquisto (5). La data per l’esercizio delle opzioni risultanti dal contratto di locazione è fissata alcune settimane prima della data per l’esercizio dell’opzione stabilita dal contratto di locazione a scafo nudo. Entrambe le opzioni sono esercitate dopo che il GIE aderisce al regime d’imposta sul tonnellaggio (per una descrizione più dettagliata, cfr. la sezione 2.2.4 Misura 4: regime d’imposta sul tonnellaggio). Tra le parti coinvolte viene concluso un accordo quadro per garantire che tutti concordino riguardo all’organizzazione e al funzionamento della struttura del regime spagnolo di tax lease.

(14)

Le transazioni che si svolgono tra i vari partecipanti a un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sono state descritte in maniera più approfondita nella decisione C(2011)4494 def. (sezione 2.2) (6) sulla base degli esempi forniti dalla Spagna (7).

2.2.   IL REGIME SPAGNOLO DI TAX LEASE — ASPETTI FISCALI

(15)

Lo scopo del regime spagnolo di tax lease descritto nella precedente sezione 2.1 più sopra è in primo luogo definire talune misure fiscali che offrano determinati vantaggi al GIE e agli investitori che vi partecipano, i quali trasmettono quindi una parte dei vantaggi alla compagnia di trasporto marittimo che acquista una nuova nave.

(16)

Il GIE usufruisce dei vantaggi fiscali in due fasi in base a due diverse serie di norme fiscali. Nella prima fase, si applica l’ammortamento anticipato e accelerato della nave locata nell’ambito del regime «normale» d’imposta sulle società, con la conseguenza di considerevoli perdite fiscali per il GIE. Tenuto conto dell’obbligo di trasparenza fiscale del GIE, le perdite fiscali sono deducibili dai redditi degli investitori in misura proporzionale alla rispettiva quota nel GIE.

(17)

In circostanze normali, i risparmi fiscali ottenuti con l’ammortamento anticipato e accelerato del costo della nave dovrebbero essere compensati successivamente dal pagamento di maggiori imposte quando la nave è stata completamente ammortizzata e non sono più deducibili costi di ammortamento o quando la nave viene venduta e dalla vendita si ricava una plusvalenza (8). Tenuto conto dell’obbligo di trasparenza fiscale del GIE, i maggiori profitti ottenuti in anni successivi si aggiungerebbero di norma ai redditi degli investitori e sarebbero assoggettabili ad imposta.

(18)

Tuttavia, in un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, i GIE non conservano le navi dopo che l’ammortamento è stato completato. Nella seconda fase, i risparmi fiscali derivanti dal trasferimento delle perdite iniziali agli investitori sono salvaguardati in seguito al passaggio del GIE dal regime d’imposta sul reddito al regime d’imposta sul tonnellaggio e all’esenzione totale delle plusvalenze derivanti dalla vendita della nave, subito dopo il passaggio al nuovo sistema, alla compagnia di trasporto marittimo (9). Per maggiori informazioni sulle due fasi descritte, cfr. la decisione C(2011)4494 def. (sezione 2.3.1).

(19)

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone (10), l’effetto combinato delle misure fiscali utilizzate nel regime spagnolo di tax lease consente al GIE e ai suoi investitori di conseguire una plusvalenza pari a circa il 30 % del prezzo lordo iniziale della nave. Una parte della plusvalenza — inizialmente ottenuta dal GIE/dai suoi investitori — è conservata dagli investitori (10-15 %) e una parte viene trasferita alla compagnia di trasporto marittimo (85-90 %), che alla fine diventa il proprietario della nave, con una riduzione compresa tra il 20 % e il 30 % del prezzo lordo iniziale della nave.

(20)

Come già menzionato, le operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease combinano varie misure fiscali distinte, seppure intercorrelate, allo scopo di creare un vantaggio fiscale. La sezione che segue descrive brevemente le misure di cui trattasi. Per una descrizione più approfondita, cfr. la decisione C(2011)4494 def. (sezione 2.4).

2.2.1.   Misura 1 — Ammortamento accelerato  (11) di beni locati

(articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS)

(21)

In Spagna, il trattamento fiscale di un’operazione di locazione è diverso dal suo trattamento contabile. Il capo XIII del regio decreto legislativo n. 4/2004 del 5 marzo 2004, che approva la versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società (TRLIS) (12), e l’articolo 49 del regio decreto n. 1777/2004 del 30 luglio 2004, che approva il regolamento relativo all’imposta sulle società (RIS) (13), si applicano ai contratti di locazione finanziaria con una durata minima di due anni qualora abbiano ad oggetto beni mobili o con una durata di dieci anni qualora abbiano ad oggetto beni immobili o stabilimenti industriali.

(22)

Unicamente a fini fiscali, la parte dei pagamenti che consente al locatore di recuperare il costo del bene (14) è considerata una spesa deducibile entro certi limiti, ossia: l’importo dedotto non può essere superiore all’importo ottenuto moltiplicando il costo del bene per due o tre volte il coefficiente ufficiale dell’ammortamento lineare massimo previsto per il tipo di bene.

(23)

Nel caso delle navi, l’ammortamento lineare normale è ripartito, a fini fiscali, in dieci anni (10 % all’anno). Il tasso di ammortamento accelerato massimo per i beni locati è compreso tra 20 % e 30 % all’anno (da 40 a 60 mesi). In base alla legge spagnola, i proprietari di navi possono anche effettuare l’ammortamento secondo il metodo a quote proporzionali (15) o il metodo della somma numerica degli anni di vita utile (sum-of-the-years digit — SYD) (16).

2.2.2.   Misura 2: applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati

(articolo 115, paragrafo 11, e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS)

(24)

In base all’articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS, l’ammortamento accelerato di un bene locato inizia alla data in cui il bene diventa operativo, ossia non prima della consegna del bene e dell’inizio del suo uso da parte del locatario. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS (17), il ministero dell’Economia e delle Finanze può, su richiesta formale del locatario, determinare una data d’inizio anticipata per l’ammortamento. In linea di principio, questa disposizione si applica, a determinate condizioni, a tutti i beni locati oggetto di un contratto di locazione e ammissibili all’ammortamento accelerato.

(25)

In effetti, l’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS impone due condizioni generali. In primo luogo, la nuova data d’inizio dovrebbe essere determinata tenendo conto delle «caratteristiche specifiche del periodo del contratto o di costruzione per il bene e del carattere specifico del suo uso economico». Ai sensi dell’articolo 49 del RIS, le autorità fiscali consentono di anticipare l’ammortamento dall’inizio del periodo di costruzione unicamente nel caso in cui tale periodo sia superiore a 12 mesi e il contratto di locazione preveda pagamenti di locazione anticipati. In secondo luogo, «la determinazione di tale data non dovrebbe influire sul calcolo dell’imponibile fiscale derivante dall’uso effettivo del bene o sui pagamenti risultanti dal trasferimento della proprietà, che devono essere stabiliti conformemente al regime fiscale generale o al regime speciale di cui al capo VIII, del titolo VII, della TRLIS».

(26)

In base all’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS (18), i beni oggetto del regime di ammortamento anticipato di cui all’articolo 115, paragrafo 1, della TRLIS saranno concessi in locazione ai GIE registrati in Spagna, che, a loro volta, li concederanno in sublocazione a terzi. Inoltre, l’articolo 49 del RIS stabilisce la procedura da seguire per la presentazione di una domanda di ammortamento anticipato di beni locati.

2.2.3.   Misura 3: gruppi d’interesse economico (GIE)

(27)

Come già menzionato, i GIE spagnoli hanno una personalità giuridica distinta da quella dei loro membri. Ne consegue che i GIE possono presentare una domanda per la misura di ammortamento anticipato e per il regime alternativo d’imposta sul tonnellaggio previsti dagli articoli da 124 a 128 della TRLIS (cfr. la sezione 2.2.4) se soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge spagnola, anche se nessuno dei loro membri è una compagnia di trasporto marittimo.

(28)

Tuttavia, da un punto di vista fiscale, i GIE sono trasparenti riguardo ai loro azionisti residenti in Spagna. In altre parole, a fini fiscali, i profitti (o le perdite) dei GIE sono attribuiti direttamente ai loro membri residenti in Spagna in misura proporzionale. Poiché i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sono considerati uno strumento d’investimento dai loro membri, anziché un mezzo per svolgere congiuntamente un’attività, la presente decisione si riferisce ad essi come investitori.

(29)

La trasparenza fiscale dei GIE significa che le perdite sostanziali subite da un GIE in seguito a un ammortamento anticipato e accelerato possono essere trasferite direttamente agli investitori, che possono compensarle con i propri profitti e ridurre l’imposta dovuta.

2.2.4.   Misura 4: regime d’imposta sul tonnellaggio (articoli da 124 a 128 della TRLIS)

(30)

La normativa spagnola in materia d’imposta sul tonnellaggio si applica dal 2002. Prevede un calcolo alternativo degli utili imponibili delle compagnie di trasporto marittimo riguardo alle loro attività di trasporto ammissibili, sulla base del tonnellaggio gestito anziché della differenza tra ricavi e spese.

(31)

La Commissione ha autorizzato (19) il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio come aiuto di Stato compatibile sulla base degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (20) (in appresso «gli orientamenti per i trasporti marittimi»). Le disposizioni che disciplinano il regime d’imposta sul tonnellaggio sono contenute nel capo XVII, articoli da 124 a 128, della TRLIS.

(32)

La Spagna ha anche adottato misure di applicazione contenute nel titolo VI, articoli da 50 a 52, del RIS. La Commissione sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto per le disposizioni di cui agli articoli da 124 a 128 della TRLIS, notificate e approvate dalla Commissione, le misure di applicazione, e in particolare la deroga di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del RIS (cfr. la sezione 2.2.5), non sono state notificate o autorizzate dalla Commissione.

(33)

Come in altri Stati membri, l’adesione al regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio è facoltativa e richiede l’autorizzazione preventiva delle autorità fiscali, che ha una validità di dieci anni. I ricavi derivanti dalle attività non connesse con i trasporti marittimi, o non ammissibili, sono soggetti alle normali disposizioni relative alle imposte sul reddito.

(34)

In base alla legge spagnola, i GIE coinvolti nel regime spagnolo di tax lease possono essere iscritti in uno dei registri delle compagnie di trasporto marittimo (21) in quanto, secondo le autorità spagnole, le loro attività comprendono la gestione di navi proprie e di navi noleggiate. Il concetto di gestione di una nave comprenderebbe quindi il fatto di rendere un nave disponibile a terzi in base a un contratto di locazione a scafo nudo.

(35)

La base imponibile per le attività di trasporto marittimo ammissibili è calcolata tenendo conto della stazza lorda:

Stazza netta registrata

Importo giornaliero per 100 tonnellate (EUR)

Da 0 a 1 000

0,90

Da 1 001 a 10 000

0,70

Da 10 001 a 25 000

0,40

Oltre 25 001

0,20

(36)

Dopo aver calcolato la base imponibile alternativa tenendo conto della stazza lorda gestita dalla compagnia di trasporto marittimo, a tale base si applica la normale aliquota dell’imposta sulle società.

(37)

Ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, primo comma, della TRLIS, la base imponibile dell’imposta sul tonnellaggio deve includere tutti i ricavi derivanti dalle attività di trasporto marittimo in alto mare (ammissibili), fra cui, in particolare, le plusvalenze realizzate quando le navi, acquistate nuove da un’impresa che usufruisce del regime d’imposta sul tonnellaggio, sono successivamente vendute anche se l’impresa resta nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio. Per contro, in base alle normali disposizioni relative all’imposta sui redditi delle società, poiché la base imponibile è determinata come differenza tra i ricavi e le spese, quando le navi sono acquistate da un’impresa e successivamente vendute con una plusvalenza, le plusvalenze eccezionali così ottenute costituiscono un reddito imponibile e aumentano quindi la base imponibile alla quale si applica l’imposta sulle società.

Trattamento fiscale delle plusvalenze eccezionali nel contesto del trasferimento di navi al regime d’imposta sul tonnellaggio

(38)

Si applicano disposizioni speciali qualora una nave, che non sia più nuova, e l’imposta sul relativo reddito siano trasferiti dal regime normale d’imposta sulle società al regime d’imposta sulla tassazione. In caso di navi di cui un’impresa sia già proprietaria nel momento in cui aderisce al regime d’imposta sul tonnellaggio, o di navi di seconda mano (in appresso navi «usate») acquistate quando un’impresa usufruisce già del regime d’imposta sul tonnellaggio, si applica una procedura specifica prevista dall’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS (22). Secondo tale procedura, la tassazione di determinati importi si effettua in base alle normali disposizioni relative all’imposta sulle società solo qualora la nave sia successivamente venduta:

nel primo esercizio finanziario in cui si applica il regime d’imposta sul tonnellaggio, o in cui sono state acquistate le navi usate, le riserve non distribuibili pari alla differenza tra il normale valore di mercato e il valore contabile netto di ciascuna nave interessata da questa disposizione devono essere accantonate, o la differenza deve essere dichiarata separatamente nella relazione annuale per ciascuna nave, per ogni esercizio finanziario in cui se ne mantiene la proprietà;

l’importo di detta riserva positiva insieme alla differenza positiva, alla data di trasferimento della proprietà, tra l’ammortamento fiscale e l’ammortamento contabile per la nave venduta, si aggiungono alla base imponibile per l’imposta sul tonnellaggio di cui all’articolo 125, paragrafo 1, della TRLIS dopo il completamento della vendita della nave.

(39)

Pertanto, nelle normali condizioni di applicazione del regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio, approvato dalla Commissione, le possibili plusvalenze sono tassate all’ingresso in tale regime e si presume che la tassazione delle plusvalenze, anche se ritardata, avvenga successivamente quando la nave viene venduta o dismessa. Come spiegato nella sezione 2.2.5, in base al regime spagnolo di tax lease, la tassazione non è differita, ma completamente evitata in quanto le navi interessate dovrebbero essere nuove, non usate. Non è quindi applicabile la procedura speciale.

2.2.5.   Misura 5: articolo 50, paragrafo 3, del RIS

(40)

Nel caso delle operazioni autorizzate nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, la Commissione osserva che i GIE possono uscire dal regime normale d’imposta sulle società per aderire al regime d’imposta sul tonnellaggio senza compensare l’imposta occulta cui sono soggetti derivante dall’ammortamento anticipato e accelerato all’ingresso nel regime d’imposta sul tonnellaggio o successivamente quando la nave viene venduta o dismessa.

(41)

In effetti, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS (23) stabilisce che quando le navi sono acquistate mediante un’opzione call nell’ambito di un contratto di locazione precedentemente approvato dalle autorità fiscali, si ritiene che le navi siano nuove (24) — non usate — senza prendere in considerazione se sono già state utilizzate o ammortizzate, alla data di esercizio dell’opzione di locazione, ossia dopo il passaggio del GIE al regime d’imposta sul tonnellaggio. In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, tale deroga è stata applicata soltanto a contratti di locazione specifici approvati dalle autorità fiscali nel contesto delle domande di ammortamento anticipato ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS (cfr. la precedente sezione 2.2.2 Misura 2: applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati), ossia in relazione alle navi d’alto mare di nuova costruzione locate acquistate mediante operazioni rientranti nel regime spagnolo di tax lease e, con una sola eccezione, da cantieri navali spagnoli.

(42)

In tali casi, la nave si considera acquistata nuova dal GIE alla data in cui è stata esercitata l’opzione di locazione, ossia dopo l’ingresso del GIE nel regime d’imposta sul tonnellaggio. La prima conseguenza della deroga di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del RIS è che si evita l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS. Il GIE non deve costituire una riserva non distribuibile e non sono tassate la differenza positiva tra il prezzo pagato dalla compagnia di trasporto marittimo e il valore contabile della nave risultante dai documenti contabili del GIE (25) e la differenza positiva tra il valore contabile e il valore fiscale della nave (26). La seconda conseguenza è che i ricavi derivanti dalla vendita alla compagnia di trasporto marittimo (il prezzo elevato di esercizio dell’opzione di locazione a scafo nudo) si considerano ottenuti dall’acquisto e dalla vendita di un nave da parte di un’impresa che usufruisce del regime d’imposta sul tonnellaggio e saranno inclusi nella base imponibile dell’imposta sul tonnellaggio ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, primo comma, della TRLIS.

3.   MOTIVI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO D’INDAGINE FORMALE

(43)

In primo luogo, la Commissione ha espresso il parere che il regime spagnolo di tax lease, nonostante l’applicazione di varie misure fiscali, dovrebbe essere analizzato come un unico regime (approccio globale) in quanto le varie misure potevano essere utilizzate solo congiuntamente, di diritto o di fatto, e ha concluso che il regime costituisce un aiuto di Stato.

(44)

In secondo luogo, sono state valutate separatamente le singole misure (approccio individuale) e in questa fase la Commissione ha concluso quanto segue:

l’ammortamento accelerato di beni locati (misura n. 1) potrebbe costituire un aiuto di Stato, ma in ogni caso costituirebbe un aiuto esistente in quanto è stato attuato prima dell’adesione; ne consegue che riguardo alla misura in questione non è stato avviato un procedimento d’indagine formale,

l’ammortamento anticipato di beni locati (misura n. 2) potrebbe costituire un aiuto di Stato in quanto offre un vantaggio selettivo tenuto conto della vaghezza delle condizioni stabilite dalla normativa spagnola e dei poteri discrezionali esercitati dall’amministrazione fiscale spagnola nell’interpretazione di dette condizioni; la misura, entrata in vigore nel 2002 (27), è stata considerata un aiuto di Stato illegale ed eventualmente incompatibile,

lo status di GIE (misura n. 3) non è stato classificato come possibile aiuto di Stato; riguardo alla misura in questione non è stato avviato un procedimento d’indagine formale,

il regime d’imposta sul tonnellaggio (misura n. 4) è stato autorizzato dalla Commissione nel 2002 come aiuto di Stato compatibile; la compatibilità del regime d’imposta sul tonnellaggio approvato non è stata messa in discussione nella decisione C(2011)4494 def.; tenuto conto dell’autorizzazione concessa dalla Commissione, la misura dovrebbe essere in ogni caso considerata un aiuto esistente.

La Commissione ha tuttavia espresso dubbi riguardo a due aspetti relativi al regime d’imposta sul tonnellaggio:

la Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità data ad alcune imprese, come i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, di beneficiare del regime d’imposta sul tonnellaggio qualora le loro attività siano limitate al noleggio o alla locazione di navi a scafo nudo. La Commissione ha considerato che tali imprese non erano attive nel settore dei trasporti marittimi di merci o di passeggeri secondo quanto definito dal regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (28) e dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (29), ma nel settore degli investimenti finanziari e dell’affitto e locazione di beni. La Commissione ha fatto presente che la loro ammissibilità al regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio non è mai stata notificata o autorizzata dalla Commissione,

l’esenzione fiscale per le plusvalenze (misura n. 5) risultante dalle misure di applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio (articolo 50, paragrafo 3, del RIS) e presentata dalle autorità spagnole nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio autorizzato è stata considerata una misura aggiuntiva che esula dall’ambito dell’autorizzazione concessa dalla Commissione nel 2002. Tale misura è stata anche ritenuta un aiuto illegale ed eventualmente incompatibile.

(45)

I possibili beneficiari dell’aiuto sono stati identificati nel seguente modo:

i GIE come principali beneficiari dei vantaggi fiscali,

i membri/investitori dei GIE che usufruiscono dei vantaggi fiscali basati sulla trasparenza dei GIE,

le compagnie di trasporto marittimo che ricevono parte dei vantaggi fiscali sotto forma di riduzione del prezzo della nave,

eventualmente i cantieri navali, le banche coinvolte, le società di locazione e altri intermediari.

(46)

La Commissione ha ritenuto che l’aiuto non sembra essere compatibile con il mercato interno.

4.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA E DEGLI INTERESSATI

(47)

Sono pervenute osservazioni dalle autorità spagnole e da 41 terzi, fra cui autorità pubbliche, associazioni settoriali e singole imprese coinvolte in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease o concorrenti di quelle coinvolte, come cantieri navali o associazioni di costruttori navali esteri.

(48)

Le osservazioni riguardano i seguenti aspetti della valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione C(2011)4494 def.:

aspetti procedurali,

l’approccio generale: valutazione del regime spagnolo di tax lease nel complesso rispetto alla valutazione delle singole misure che fanno parte di detto regime,

se le singole misure equivalgano a un aiuto di Stato (presenza di un vantaggio, risorse statali, imputabilità allo Stato, effetto sulla concorrenza e gli scambi commerciali) e se alcune di esse costituiscano un aiuto esistente,

identificazione dei beneficiari dell’aiuto,

compatibilità di un possibile aiuto di Stato,

ostacoli al recupero dell’aiuto (parità di trattamento, legittimo affidamento, certezza del diritto).

4.1.   PROCEDIMENTO

(49)

La Spagna ritiene che la Commissione abbia avviato il procedimento d’indagine formale senza aver debitamente effettuato una controverifica delle sue conclusioni principali con le autorità spagnole. Ne consegue che sono stati violati il diritto di difesa dello Stato spagnolo e il principio del contraddittorio, che sono essenziali per qualsiasi procedura amministrativa.

(50)

Secondo alcuni terzi, la Commissione avrebbe dovuto far ricorso al procedimento relativo agli aiuti esistenti, in quanto, se costituiscono un aiuto, le due misure fiscali interessate (le disposizioni relative all’ammortamento per beni locati e il regime d’imposta sul tonnellaggio) sarebbero un aiuto esistente.

4.2.   VALUTAZIONE DEL REGIME SPAGNOLO DI TAX LEASE NEL COMPLESSO/VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE

4.2.1.   Denuncianti

(51)

Holland Shipbuilding ritiene che il regime spagnolo di tax lease debba essere considerato un unico regime in quanto si tratta di un sistema organizzato che si avvale deliberatamente di varie misure fiscali per creare un vantaggio economico che è molto maggiore del vantaggio totale ottenibile applicando le varie misure separatamente e in quanto le misure sono interdipendenti. L’uso del regime d’imposta sul tonnellaggio consente ai GIE di rendere permanente il vantaggio fiscale temporaneo determinato dall’ammortamento anticipato e accelerato. La vaghezza delle condizioni imposte all’applicazione dell’ammortamento anticipato e la loro interpretazione da parte delle autorità spagnole conferiscono poteri discrezionali all’amministrazione fiscale. Tutto ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, in linea di principio, l’autorizzazione è concessa solo se si effettua il passaggio dal regime normale d’imposta sulle società al regime d’imposta sul tonnellaggio.

(52)

Anche Danish Maritime e […] (30)  (31) considerano il regime spagnolo di tax lease nel complesso come un regime di aiuti di Stato che, a prescindere dai suoi beneficiari, offre chiaramente un vantaggio economico ad alcune imprese.

4.2.2.   La Spagna e i partecipanti alle transazioni nell’ambito del regime di tax lease

(53)

Tuttavia, la Spagna e le imprese individuate dalla Commissione come possibili beneficiari dell’aiuto (compagnie di trasporto marittimo, banche, investitori nei GIE, cantieri navali coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease) contestano l’approccio generale adottato.

(54)

Ritengono che il regime in questione non sia sancito in quanto tale nella normativa fiscale spagnola, che le operazioni nell’ambito del regime siano accordi privati (locazione, noleggio a scafo nudo, GIE) conclusi tra parti private che sono libere di scegliere il modo più economico per finanziare un bene e utilizzare i meccanismi contrattuali e fiscali di cui dispongono. Sostengono inoltre che la Spagna non dovrebbe essere ritenuta responsabile dei vantaggi acquisiti dai contribuenti nel tentativo di ridurre il proprio onere fiscale. Inoltre, la normativa fiscale non prevede il ricorso a tutte le misure menzionate dalla Commissione nella decisione C(2011)4494 def.

(55)

La Asociación Española de Banca (associazione bancaria spagnola — AEB) ritiene che sia la prima volta che la Commissione individui un aiuto di Stato in una combinazione di operazioni giuridiche tra soggetti privati anziché in una disposizione giuridica.

(56)

L’AEB ritiene che, anziché un unico sistema, esistano due regimi diversi (quello di ammortamento e quello d’imposta sul tonnellaggio) che possono chiaramente essere suddivisi e trattati separatamente, a prescindere dal fatto che siano utilizzati separatamente o congiuntamente.

(57)

Inoltre, l’AEB ritiene che la Commissione non abbia individuato un sistema di riferimento generale prima di individuare un vantaggio selettivo. Secondo l’AEB, esistono molti modi per finanziare l’acquisizione di un bene facendo ricorso a varie combinazioni di strumenti giuridici e di misure fiscali e la Commissione dovrebbe confrontare tra loro tutte queste situazioni alternative. Concludere che il regime spagnolo di tax lease conferisce un vantaggio selettivo ad alcune società sarebbe quindi artificioso, soprattutto se la Commissione usa come riferimento il modo più costoso, da un punto di vista fiscale, per finanziare un investimento, ignorando quindi tutte le misure incentivanti disponibili per gli investitori.

(58)

Ne consegue che il regime in questione non conferisce un vantaggio selettivo. Ciò è dimostrato in particolare dal fatto che la Commissione individua vari beneficiari potenziali che non corrispondono a settori economici. Facendo riferimento alla comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (32) (in appresso «la comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese») e alla decisione della Commissione relativa al Groepsrentebox neerlandese (33), l’AEB ritiene che non si possa concludere che la misura sia selettiva in quanto è più vantaggiosa per i membri dei GIE che investono in navi d’alto mare rispetto a quelli che investono in altri beni.

(59)

Poiché il regime spagnolo di tax lease è costituito unicamente da parti private che utilizzano misure fiscali generali nel contesto di accordi privati, non sono coinvolte risorse statali.

(60)

Secondo l’AEB, non vi sono effetti sulla concorrenza e sugli scambi commerciali tra gli Stati membri in quanto i principali beneficiari individuati dalla Commissione sono compagnie di trasporto marittimo e la misura è disponibile per tutte le compagnie di trasporto marittimo d’Europa e di altre parti del mondo.

(61)

Nelle loro osservazioni, i terzi descrivono il regime spagnolo di tax lease come una serie di misure non intercorrelate (approccio individuale) e non formulano altre osservazioni sul regime nel complesso.

4.3.   OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE

4.3.1.   Ammortamento accelerato [articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS  (34) ] — Misura 1

(62)

Secondo la Spagna e alcuni terzi, la misura è in generale applicabile a tutti i tipi di beni e a tutti i settori. La diversità tra trattamento fiscale e trattamento contabile dei canoni di locazione non comporta una selettività di fatto, come dimostra la varietà dei settori che applicano la misura. Inoltre, il regime spagnolo d’imposta sulle società prevede disposizioni alternative per l’ammortamento accelerato. L’AEB sostiene che l’ammortamento lineare non può essere considerato come (l’unico) riferimento per stabilire l’esistenza di un vantaggio in quanto in generale sono consentiti altri metodi di ammortamento. L’articolo 11 della TRLIS e gli articoli da 1 a 5 del RIS prevedono la possibilità di applicare metodi regressivi come i metodi delle quote proporzionali (35) o della somma numerica degli anni di vita utile (SYD) (36) nonché la possibilità di ammortizzare un bene in base a un piano specifico concordato con l’amministrazione fiscale (37). L’AEB menziona come esempio il fatto che il metodo delle quote proporzionali sarebbe applicabile a un tasso 2,5 volte superiore al tasso di ammortamento lineare applicabile, ossia il 25 %.

4.3.2.   Applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato (articolo 115, paragrafo 11 e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS) — Misura 2

(63)

Si sostiene che l’ammortamento anticipato è solo un metodo di ammortamento accelerato secondo cui l’ammortamento accelerato può iniziare, a determinate condizioni, prima della data in cui il bene viene consegnato e gestito dall’utilizzatore finale. Se non fosse possibile dedurre gli importi versati durante la costruzione del bene, si tratterebbe di fatto di un anticipo delle imposte. L’ammortamento anticipato ripristina solo la neutralità e la corrispondenza tra il flusso finanziario e il trattamento fiscale.

(64)

L’AEB ribadisce che la possibilità di anticipare l’inizio del periodo di ammortamento è una misura generale prevista anche dall’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della TRLIS e dall’articolo 5 del RIS, che definiscono le norme generali applicabili all’ammortamento. Tali disposizioni consentono all’amministrazione fiscale di approvare un piano di ammortamento specifico presentato e giustificato dal soggetto passivo, anche per quanto riguarda i beni in costruzione.

(65)

L’unico scopo della previa autorizzazione dell’ammortamento anticipato e della procedura seguita dall’amministrazione fiscale è verificare che l’operazione sia effettiva e che siano soddisfatti i criteri oggettivi stabiliti dalla normativa. In particolare, deve essere garantito in anticipo che: esista un accordo di locazione la cui data d’inizio sia precedente all’entrata in funzione o alla consegna del bene; quando si presenta la richiesta si indichi che i pagamenti per il recupero del costo del bene sono deducibili; il contratto valga per l’acquisto di un bene che richiede un lungo periodo contrattuale/di costruzione in linea con le condizioni operative del bene; sia concluso il contratto di costruzione del bene e siano indicate le condizioni contrattuali specifiche che disciplinano l’uso del bene.

(66)

Oltre alle condizioni generali stabilite dall’articolo 49 del RIS, qualora il richiedente sia un GIE, l’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS impone una condizione supplementare. L’autorizzazione non dipende dall’applicazione di altre misure o dalla presentazione di ulteriori documenti. Infine, l’assenza di qualsiasi discrezionalità nella procedura è illustrata dal fatto che non è mai stata respinta alcuna richiesta presentata all’amministrazione fiscale. A questo proposito, l’AEB ritiene che la Commissione debba esaminare più attentamente i motivi per cui non vengono effettuate operazioni di finanziamento. Se, come sostenuto dalla Commissione sulla base di informazioni informali, alcune compagnie di trasporto marittimo non sono riuscite a trovare una banca per organizzare l’operazione, ciò dipende soprattutto dal fatto che le parti non hanno potuto giungere a un accordo su taluni elementi delle operazioni, come ad esempio il prezzo. L’AEB nega formalmente che suoi membri abbiano partecipato a riunioni o a contatti informali con le autorità spagnole. In effetti, la situazione non è come quella descritta nella decisione della Commissione sui GIE fiscaux  (38) francesi, in cui la condizione che l’operazione presenti un interesse economico e sociale rilevante è stata ritenuta imprecisa e lasciata alla discrezionalità delle autorità fiscali. Per contro, l’AEB nega che le condizioni specificate dall’articolo 49 del RIS siano imprecise e aperte a una libera interpretazione.

(67)

Pertanto, l’ammortamento anticipato, al pari dell’ammortamento accelerato, è applicabile in generale a tutti i tipi di beni e a tutti i settori. Si tratta di una misura generale.

(68)

Poiché è un metodo di applicazione dell’ammortamento accelerato, se si ritiene che sia un aiuto, dovrebbe essere considerato un aiuto esistente.

4.3.3.   La trasparenza fiscale dei gruppi d’interesse economico (articolo 48 della TRLIS) — Misura 3

(69)

Secondo l’AEB, la trasparenza dei GIE è coerente con la logica del regime fiscale spagnolo. Tale trasparenza consente a vari investitori di effettuare un investimento congiunto che nessuno di loro intraprenderebbe per proprio conto e di applicare, tenuto conto della trasparenza e della loro quota nell’investimento, il trattamento fiscale che sarebbe stato applicato se avessero effettuato l’investimento per proprio conto. Non esiste quindi alcun vantaggio legato all’applicazione dello status di GIE. Inoltre, tale status non comporta limitazioni settoriali. Qualsiasi contribuente spagnolo può essere membro di un GIE. Non si tratta quindi di una misura selettiva.

4.3.4.   Il regime d’imposta sul tonnellaggio (articoli da 124 a 128 della TRLIS) — Misura 4

(70)

Dal momento che la Commissione ha ricordato nella decisione C(2011)4494 di aver autorizzato il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio nel 2002 come aiuto compatibile con gli orientamenti per i trasporti marittimi (39), le autorità spagnole e i terzi concentrano le loro osservazioni sull’ambito dell’approvazione del 2002 e sulle questioni specifiche legate al fatto che i GIE finanziari (40) coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo debbano usufruire o meno del regime d’imposta sul tonnellaggio.

(71)

Riguardo alla questione di stabilire se i GIE finanziari (40) coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, che non gestiscono navi, ma investono nelle navi e le noleggiano nel contesto di investimenti finanziari, debbano usufruire del regime d’imposta sul tonnellaggio, la Spagna sostiene che le compagnie gestiscono le navi noleggiandole e pertanto sono state immatricolate nei registri navali spagnoli (come compagnie di trasporto marittimo) dall’entrata in vigore dell’articolo 1 del regio decreto n. 1027/1989 (41) del 28 luglio 1989, ripreso nell’articolo 9 della legge n. 27/1992 del 24 novembre 1992. Poiché la Commissione ha autorizzato l’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio a tutte le compagnie immatricolate nei registri navali spagnoli (42), l’autorizzazione comprende le compagnie che possiedono navi e le concedono in noleggio o locazione a terzi. Se si ritiene che sia un aiuto di Stato, tale misura dovrebbe pertanto essere considerata un aiuto esistente.

4.3.5.   Articolo 50, paragrafo 3, del RIS — Misura 5

(72)

La Spagna, PYMAR e alcune banche sostengono che l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS contiene unicamente misure di applicazione intese a garantire la certezza del diritto. Sostengono che, conformemente ai principi del sistema giuridico spagnolo, gli elementi sostanziali di una misura fiscale devono essere sempre disciplinati dalla legge e che tale disposizione, contenuta in un regio decreto, non introduce nulla di nuovo, ma si limita a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS. Non si discosta dalla legge né crea vantaggi aggiuntivi. La non tassazione delle plusvalenze faceva già parte del regime autorizzato dalla Commissione e pertanto, se costituisce un aiuto, la misura dovrebbe essere considerata un aiuto esistente.

(73)

Inoltre, la Spagna e i presunti beneficiari sostengono che è logico considerare la nave «nuova» poiché nessuno l’ha usata prima del locatario e l’esercizio dell’opzione è concordato quando si conclude il contratto di locazione (43). L’AEB afferma che di norma un bene è considerato nuovo quando viene acquisito tramite l’opzione di un contratto di locazione.

4.4.   OSSERVAZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE STATALI E ALL’IMPUTABILITÀ DELLE MISURE ALLO STATO

(74)

Secondo i denuncianti, una deduzione fiscale implica un trasferimento di risorse statali sotto forma di perdita di entrate fiscali. Il regime spagnolo di tax lease/le misure fiscali sono imputabili allo Stato in quanto tutte le misure sono previste dalla normativa spagnola. Inoltre, il regime spagnolo di tax lease dipende dall’autorizzazione concessa dalle autorità fiscali. Anche se riguardano singole misure, è chiaro che, nella pratica, le autorizzazioni sono concesse per tutte le operazioni rientranti nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. Ne è la prova il fatto che la richiesta di ammortamento anticipato presentata all’amministrazione fiscale descrive in maniera approfondita la creazione del vantaggio fiscale e la sua distribuzione tra un GIE o gli investitori e la compagnia di trasporto marittimo e include una comunicazione del cantiere navale in cui si indicano i vantaggi economici e sociali che si prevede possano derivare dall’accordo. La presentazione sistematica di tali documenti non è motivata se non costituiva una precondizione per l’approvazione.

(75)

Le compagnie di trasporto marittimo, dal canto loro, sostengono che lo sconto sul prezzo iniziale offerto dal cantiere navale o dal GIE non è imputabile allo Stato in quanto deriva da rapporti contrattuali privati tra il GIE e la compagnia di trasporto marittimo coinvolta nell’operazione.

4.5.   OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E AGLI EFFETTI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI

(76)

[…] ritiene che i vantaggi in questione (14 milioni di EUR nell’esempio riportato nella decisione C(2011)4494 def.) siano di portata tale da influire senza alcun dubbio sulla posizione di mercato dei beneficiari e quindi creano considerevoli distorsioni in mercati caratterizzati da un elevato livello di concorrenza. Il regime offre un grande vantaggio ai cantieri navali spagnoli che possono promuovere le loro navi a un prezzo, inferiore a quello di altri cantieri europei, che comprende le agevolazioni previste dal regime spagnolo di tax lease. […] fa riferimento a statistiche del ministero spagnolo dell’Industria da cui risulta che nel tempo i cantieri navali spagnoli hanno servito un numero sempre crescente di armatori stranieri.

(77)

Riguardo alle compagnie di trasporto marittimo, […] ritiene che acquistare navi dai cantieri spagnoli a un prezzo molto più basso consenta loro di risparmiare milioni di EUR su una parte sostanziale dei loro costi fissi. Poiché è distribuita nel periodo di durata del recupero del costo delle navi, tale agevolazione offre loro un vantaggio concorrenziale rispetto ad altri operatori del trasporto marittimo e quindi falsa la concorrenza per molti anni.

(78)

Come già menzionato, gli armatori sostengono che tutte le compagnie di trasporto marittimo hanno accesso alle condizioni offerte dai cantieri navali spagnoli e quindi possono usufruire delle riduzioni di prezzo che i cantieri navali spagnoli potrebbero offrire. Sostengono inoltre di aver pagato un prezzo di mercato equo e di non aver beneficiato di alcun vantaggio economico. Ne consegue che l’acquisto di navi dai cantieri navali spagnoli non dovrebbe ridurne in misura considerevole i costi d’esercizio o rafforzare la loro posizione in maniera duratura, come dichiarato dalla Commissione nella decisione C(2011)4494 def.

4.6.   OSSERVAZIONI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI DELL’AIUTO

(79)

Secondo l’AEB, i GIE non possono essere beneficiari di aiuti. Tenuto conto della loro trasparenza fiscale, spetta agli investitori pagare l’imposta derivante dall’attività commerciale dei GIE. I GIE non possono pertanto usufruire di alcun vantaggio economico derivante da una riduzione delle imposte. Inoltre, qualsiasi contribuente spagnolo può essere un investitore (un membro) di un GIE.

(80)

D’altro canto, alcune compagnie di trasporto marittimo ritengono che i GIE siano gli unici beneficiari possibili di aiuti. Gli armatori non possono essere beneficiari di aiuti in quanto non sono contribuenti spagnoli. Sostengono inoltre che la Commissione abbia erroneamente ritenuto, senza fornire alcuna spiegazione, che i vantaggi fiscali sarebbero stati trasferiti dal GIE alla compagnia di trasporto marittimo attraverso una riduzione dei prezzi. In effetti, il prezzo è fissato in seguito a una decisione commerciale adottata dal proprietario privato di un bene.

(81)

Gli armatori sono del parere che le compagnie di trasporto marittimo di tutto il mondo in genere acquistano navi da cantieri navali di vari paesi, fra cui, se lo desiderano, da cantieri navali spagnoli. Tutte le compagnie di trasporto marittimo possono quindi beneficiare di qualsiasi riduzione dei prezzi che i cantieri navali spagnoli possono offrire.

(82)

Vari armatori sostengono che se il regime spagnolo di tax lease costituisce un aiuto di Stato, essi non ne sono i beneficiari. Vengono forniti due motivi: primo, le modalità di funzionamento della struttura del regime in questione dimostrano che esiste un coordinamento tra il GIE e il cantiere navale, che costituisce un unico centro d’interesse e fissa il prezzo di vendita; secondo, le compagnie che gestiscono rimorchiatori e navi di soccorso forniscono esempi di offerte ricevute da cantieri navali non spagnoli per la costruzione di imbarcazioni simili. Tali offerte rientrano nella stessa fascia di prezzo o in una fascia di prezzo inferiore rispetto a quelle dei cantieri navali spagnoli scelti. Sostengono di aver pertanto pagato un prezzo di mercato equo e di non aver beneficiato di un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Se il regime spagnolo di tax lease offrisse un vantaggio economico, i beneficiari sarebbero i cantieri navali coinvolti in operazioni rientranti in detto regime e non le compagnie di trasporto marittimo.

(83)

Holland Shipbuilding ritiene che i beneficiari di aiuti siano i GIE e i loro investitori, nonché le compagnie di trasporto marittimo, ma anche i cantieri navali spagnoli in quanto esiste una considerevole differenza tra il prezzo pagato dagli armatori e il prezzo ricevuto da cantieri navali, che è superiore al prezzo di mercato. Secondo un’associazione nazionale di costruttori navali, il regime era inteso a offrire vantaggi ai cantieri navali. Sarebbe sbagliato concludere che il regime di cui trattasi sia vantaggioso per le compagnie di trasporto marittimo. La riduzione del prezzo di costruzione non implica necessariamente un vantaggio per l’acquirente della nave. Inoltre, i cantieri navali spagnoli possono offrire questo vantaggio solo agli acquirenti che si avvalgono del regime spagnolo di tax lease. Quest’ultimo costituisce un aiuto illegale alla costruzione navale che danneggia i costruttori navali nazionali in diretta concorrenza con quelli spagnoli.

(84)

PYMAR ritiene che nella decisione C(2011)4494 def. la Commissione non abbia fornito spiegazioni sufficienti riguardo ai motivi per cui individua i cantieri navali come possibili beneficiari di aiuti di Stato. Sottolinea inoltre che nelle decisioni adottate nei casi GIE Fiscaux, Brittany Ferries, Air Caraïbes o Le Levant  (44) riguardanti regimi fiscali simili, la Commissione non abbia individuato il produttore del bene come beneficiario di aiuti di Stato.

4.7.   OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE COME AIUTO ESISTENTE O ILLEGALE

(85)

Come menzionato nella precedente sezione 4.3, la Spagna e taluni terzi ritengono che le misure coinvolte siano solo due: in primo luogo, le disposizioni dell’articolo 115 della TRLIS riguardanti la deduzione del costo di un bene acquistato mediante un contratto di locazione finanziaria. La Spagna ha adottato tali disposizioni prima della sua adesione all’Unione europea. Pertanto, se questa misura costituisce un aiuto, si tratta di un aiuto esistente come indicato dalla Commissione nella decisione C(2011)4494 def., e l’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS, che consente all’amministrazione fiscale di fissare la data iniziale per la deduzione, è solo un mezzo per applicare l’articolo 115. In secondo luogo, il regime d’imposta sul tonnellaggio sancito dagli articoli da 124 a 128 della TRLIS è stato approvato dalla Commissione nel 2002 e pertanto costituisce anch’esso un aiuto esistente. Le disposizioni di applicazione, in particolare l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS, non alterano le norme sancite dalla legge e pertanto rientrano nell’ambito dell’autorizzazione della Commissione.

4.8.   OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

(86)

Le autorità spagnole e i presunti beneficiari sostengono che l’aiuto è compatibile sulla base del regime d’imposta sul tonnellaggio approvato nel 2002 in quanto riguarda le «compagnie di trasporto marittimo registrate ai sensi del diritto spagnolo (45), la cui attività comprende la gestione di navi possedute e noleggiate». Poiché l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS ha il solo scopo di attuare il regime d’imposta sul tonnellaggio, anch’esso rientra nell’ambito della decisione del 2002.

(87)

Anche i terzi sostengono che un eventuale aiuto sarebbe compatibile con gli orientamenti per i trasporti marittimi, che comprendono la gestione di navi possedute o noleggiate, e l’aiuto resterebbe entro il massimale di aiuto imposto dagli orientamenti.

(88)

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (associazione spagnola degli architetti navali e degli ingegneri marini) ritiene che la compatibilità di un aiuto dovrebbe essere analizzata nel contesto concorrenziale generale anziché concentrarsi sul mercato interno in quanto i cantieri navali di paesi non facenti parte dell’Unione europea ricevono una forma di sostegno non soggetta alle regole della concorrenza, a differenza di quanto avviene nell’Unione europea.

(89)

Per contro, […] ritiene che il regime non possa essere considerato in alcun modo un aiuto compatibile, neppure, come menzionato nella decisione C(2011)4494 def., in base agli orientamenti per i trasporti marittimi. In effetti, ritiene, in primo luogo, che la Spagna non possa dimostrare che tutte le navi costruite fossero ammissibili a usufruire degli orientamenti e, in secondo luogo, che l’aiuto possa solo ridurre a zero l’importo dell’imposta dovuta dal beneficiario nel paese che adotta il regime. Pertanto, gli armatori non spagnoli non beneficerebbero del regime e l’imposta pagata dagli armatori spagnoli potrebbe essere limitata in quanto essi usufruiscono del regime d’imposta sul tonnellaggio e di una riduzione degli oneri sociali.

4.9.   OSSERVAZIONI RELATIVE AL RECUPERO

(90)

Le autorità spagnole e i beneficiari potenziali sostengono che il recupero dovrebbe essere escluso in quanto violerebbe i principi fondamentali del diritto dell’Unione europea (46) come la parità di trattamento, il legittimo affidamento o la certezza del diritto.

4.9.1.   Parità di trattamento

(91)

PYMAR sostiene che misure fiscali simili sono state esaminate in altri due casi (Brittany Ferries  (47) e GIE Fiscaux) in cui non è stato imposto alcun recupero. Se la Commissione dovesse concludere che esiste un aiuto, tale aiuto dovrebbe essere considerato compatibile fino al limite stabilito nel capo 11 degli orientamenti per i trasporti marittimi e, per l’importo eccedente tale limite, la protezione della certezza del diritto dovrebbe evitare che la Commissione richieda il recupero, come nel caso francese. […] sostiene che, poiché non è stato recuperato alcun aiuto dagli operatori francesi, recuperare un aiuto dagli operatori spagnoli in un caso molto simile creerebbe per questi ultimi uno svantaggio concorrenziale in violazione del principio della parità di trattamento.

(92)

La Spagna e PYMAR fanno riferimento ad alcune decisioni in cui la Commissione ha già stabilito di astenersi dal recupero come risulta da dichiarazioni pubbliche della Commissione o di uno dei suoi membri. Si fa riferimento alle decisioni sui centri di coordinamento belgi, sulle holding 1929 lussemburghesi e su altri centri di coordinamento e attività intragruppo di società multinazionali (48), sull’avviamento in Spagna (49), su un caso italiano di aiuti a favore di grandi imprese in difficoltà (50) e su due casi nel settore della pesca (51) (Isole Shetland e Isole Orkney).

4.9.2.   Legittimo affidamento/certezza del diritto

(93)

Secondo la Spagna (52) e taluni terzi coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, i seguenti elementi hanno indotto i partecipanti alle operazioni a ritenere che le misure fiscali in esse utilizzate non costituissero un aiuto di Stato:

1)

la dichiarazione della Commissione nella decisione Brittany Ferries del 2001 (53) nel senso che un regime simile a quello spagnolo di tax lease, ossia i GIE Fiscaux francesi, era una misura generale;

2)

la pubblicazione dei progetti di misure (ammortamento anticipato e regime d’imposta sul tonnellaggio) nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo il 10 ottobre 2001 (54);

3)

una lettera del 2001 con la quale la Commissione chiede informazioni alla Spagna nel contesto di un’indagine riguardante varie presunte misure di aiuto, fra cui un regime di tax lease, a favore del settore della costruzione navale;

4)

una decisione della Commissione del 2004 (55) che respinge la concessione di aiuti ai cantieri navali olandesi per compensare gli aiuti presumibilmente offerti ai cantieri navali spagnoli che concorrono per gli stessi contratti di costruzione navale;

5)

la decisione del 2006 nel caso relativo ai GIE Fiscaux  (56) francesi;

6)

una lettera della Commissaria Kroes del 2009 (57), all’epoca competente per la concorrenza, al ministro norvegese del Commercio e dell’Industria in risposta a una denuncia secondo cui il regime spagnolo di tax lease avrebbe favorito i cantieri navali spagnoli;

7)

il tempo trascorso tra la pubblicazione dei progetti di misure nel 2001, l’avvio del regime nel 2002 o le prime denunce ricevute dalla Commissione nel 2006 e l’avvio del procedimento nel giugno 2011. Un periodo di tempo così lungo avrebbe rafforzato la convinzione che non esistevano elementi sufficienti per procedere;

8)

un operatore economico diligente non avrebbe potuto prevedere la possibile esistenza di un aiuto di Stato nella combinazione di vari regimi che erano un elemento consolidato del sistema fiscale nazionale (ammortamento accelerato di beni locati, status di GIE) e che in precedenza erano stati approvati dalla Commissione (regime d’imposta sul tonnellaggio);

9)

le dichiarazioni riguardanti l’assenza di aiuti in misure relative ai metodi di ammortamento nella comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese (58).

4.9.2.1.   La decisione della Commissione del 2001 nel caso Brittany Ferries (BAI)

(94)

Al punto 193 della decisione, la Commissione ha dichiarato che: «per quanto riguarda i Groupements d’intérêt économique ed i vantaggi fiscali che derivano dal ricorso a tale formula, la Commissione ritiene che si tratti di una misura di carattere generale, in quanto la fattispecie, di comune applicazione in Francia, è utilizzabile in qualsiasi settore di attività economica ed è disciplinata dal diritto privato».

(95)

La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 gennaio 2002. Nella decisione del 2006 sui GIE Fiscaux francesi, la Commissione ha ritenuto che: «Se è vero che il regime in questione, in questa circostanza, era quello in vigore prima del 1998, si deve tuttavia constatare che questo fatto non emergeva chiaramente dalle motivazioni di questa decisione e che questa circostanza ha potuto, pertanto, contribuire a indurre in errore i beneficiari del regime qui in questione».

(96)

La Spagna (59) e taluni terzi hanno sostenuto che questa dichiarazione aveva creato una situazione di incertezza giuridica riguardo alla legalità del regime spagnolo di tax lease, che è molto simile nella sua interpretazione e negli effetti, o aveva creato legittimo affidamento riguardo al fatto che il regime spagnolo di tax lease non costituiva un aiuto di Stato.

4.9.2.2.   La pubblicazione dei progetti di misure nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo

(97)

Secondo l’associazione PYMAR, la Commissione è venuta a conoscenza dell’esistenza del regime spagnolo di tax lease quando le misure che lo costituiscono (applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati e regime spagnolo di tax lease) sono state pubblicate il 10 ottobre 2001 nell’ambito dello stesso disegno di legge nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo. Successivamente, i cantieri navali hanno iniziato a includere i vantaggi derivanti da tali misure nelle loro offerte per nuovi progetti di costruzione navale, senza attendere l’entrata in vigore delle misure, allo scopo di compiere passi avanti nei negoziati sulle prime strutture del regime spagnolo di tax lease e nella loro attuazione.

4.9.2.3.   La richiesta di informazioni del 2001 riguardo al regime spagnolo di tax lease

(98)

PYMAR fa riferimento a una lettera inviata dalla Commissione il 21 dicembre 2001 in seguito a una denuncia relativa a varie misure statali che avrebbero ridotto il costo delle navi acquistate da cantieri navali spagnoli. Nella lettera, la Commissione chiedeva in particolare ha chiesto informazioni sul regime di tax lease:

«La Commissione è venuta a conoscenza della presunta esistenza di alcune misure che riducono il costo di acquisto di navi da cantieri navali spagnoli. In particolare, la Commissione è stata informata che sono disponibili le misure di seguito specificate.

[…]

3.

Un regime di tax lease, in base al quale possono essere utilizzate navi costruite in Spagna per ridurre le imposte mediante il ricorso a società veicolo. A quanto pare, il vantaggio derivante da tale combinazione viene trasferito all’armatore attraverso un prezzo inferiore o una riduzione dei costi di locazione. Si prega la Spagna di fornire tutte le informazioni pertinenti che consentano di valutare la questione».

(99)

Secondo PYMAR, dalla lettera emerge che la Commissione era informata e consapevole dell’esistenza del regime di tax lease e che aveva esaminato la questione già nel 2001 senza intraprendere alcuna azione, creando la legittima aspettativa che la misura spagnola non costituiva un aiuto.

4.9.2.4.   La decisione del 2004 relativa alla notifica neerlandese

(100)

Il 9 settembre 2002 le autorità olandesi hanno notificato una «compensazione degli aiuti» che intendevano concedere ai cantieri navali olandesi allo scopo di compensare i presunti aiuti offerti dalla Spagna (60). Al termine dell’indagine formale (61), nella sua decisione finale (62) la Commissione ha concluso che, poiché «le autorità spagnole [hanno] negato in modo chiaro la disponibilità dell’aiuto», non disponeva di elementi tali da poter dissipare i suoi dubbi sulla «sufficienza delle prove relative al presunto aiuto spagnolo» (63) e ha dichiarato l’aiuto notificato incompatibile con il mercato interno.

(101)

Secondo PYMAR, poiché il regime spagnolo di tax lease è entrato in vigore nel 2002, prima che i Paesi Bassi notificassero l’aiuto, la decisione della Commissione del 2004 avrebbe creato il legittimo affidamento che il regime spagnolo non costituiva un aiuto.

4.9.2.5.   La decisione del 2006 nel caso relativo ai GIE fiscali francesi

(102)

Secondo PYMAR, il regime francese dei GIE Fiscaux è molto simile al regime spagnolo di tax lease. Ne consegue che la decisione del 2006 nel caso francese ha creato tra gli operatori un legittimo affidamento sui seguenti punti: 1) il regime spagnolo di tax lease sarebbe stato considerato compatibile con il mercato interno entro i limiti del capitolo 11 degli orientamenti per i trasporti marittimi, e 2) non sarebbe stato chiesto il recupero degli aiuti di Stato eccedenti il massimale di cui al capitolo 11 degli orientamenti, tenuto conto delle similitudini procedurali tra i due casi.

(103)

Inoltre, PYMAR invoca alcune decisioni della Commissione in cui la similitudine di una misura con una misura approvata in precedenza dalla Commissione era un fattore che giustificava il legittimo affidamento degli operatori. In particolare, PYMAR rammenta che non è stato imposto alcun recupero in casi (64) come ad esempio il regime «Foreign Income» (Irlanda), le attività di finanziamento internazionale (Paesi Bassi), i centri di coordinamento e le società finanziarie (Lussemburgo), i centri di coordinamento di Vizcaya (Spagna), i centri di controllo e coordinamento (Germania), le centrali di tesoreria, i centri di coordinamento e i centri logistici (Francia), il regime fiscale di «ruling» applicabile alle «US Foreign Sales Corporations» (Belgio) e le «società qualificate» di Gibilterra (Regno Unito), in quanto i regimi interessati erano molto simili ai centri di coordinamento belgi che in precedenza erano stati approvati dalla Commissione.

4.9.2.6.   La lettera del 2009 inviata dalla Commissaria Kroes

(104)

In risposta a una lettera delle autorità norvegesi che denunciavano una presunta discriminazione contro i cantieri navali norvegesi in relazione al regime spagnolo di tax lease, la Commissaria Kroes ha risposto che la DG Concorrenza aveva già svolto le opportune indagini e che, su sua richiesta, la Spagna aveva rilasciato una dichiarazione pubblica sotto forma di risposta dell’amministrazione fiscale a una domanda di un contribuente (65) (il cosiddetto interpello fiscale), confermando che la misura non era limitata ai cantieri navali spagnoli e poteva essere utilizzata anche per l’acquisto di navi prodotte in altri Stati membri. La lettera concludeva che, tenuto conto di tale chiarimento, non erano ritenute necessarie ulteriori azioni.

(105)

Secondo PYMAR, il 2 aprile 2009 un armatore norvegese aveva comunicato il contenuto della lettera della Commissaria Kroes a un cantiere navale spagnolo con cui era coinvolto in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. PYMAR ha anche presentato una lettera del 13 settembre 2012 della Gerencia del Sector de la Construcción Naval  (66) (GSN) a dimostrazione del fatto che, nel 2009, tale organismo era a conoscenza del contenuto della lettera della Commissaria Kroes e l’aveva comunicato a con soggetti partecipanti a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease e con PYMAR nel corso delle loro riunioni periodiche.

4.9.2.7.   Periodo di tempo trascorso tra la denuncia e l’avvio del procedimento

(106)

Secondo PYMAR, sono trascorsi nove anni tra il momento in cui la Commissione è venuta a conoscenza del regime nel dicembre 2001/l’avvio del regime nel 2002 (cinque anni dalle prime denunce ricevute dalla Commissione nel 2006) e l’avvio del procedimento nel giugno 2011. Il periodo di tempo trascorso senza che la Commissione intervenisse rafforza la convinzione che non esistessero elementi sufficienti per procedere.

4.9.2.8.   Un operatore economico diligente non avrebbe potuto prevedere la possibile esistenza di un aiuto di Stato nella combinazione di varie misure

(107)

Secondo PYMAR e altri terzi, si tratta della prima volta che la Commissione ha ritenuto che l’applicazione congiunta di varie misure costituisca un aiuto di Stato e di norma gli operatori avveduti non avrebbero potuto prevederlo.

4.9.2.9.   Le dichiarazioni sui metodi d’ammortamento nella comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese

(108)

PYMAR sostiene che in base all’articolo 13 della comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese, le misure di natura puramente fiscale come le regole di ammortamento non costituiscono un aiuto di Stato. Su tale base, gli operatori avevano legittimamente ritenuto che la misura d’ammortamento anticipato non costituisse un aiuto di Stato.

4.9.3.   Conseguenze del recupero

(109)

Dal momento in cui la Commissione era venuta a conoscenza dell’esistenza del regime spagnolo di tax lease, le sue azioni e il periodo di tempo trascorso hanno creato il legittimo affidamento che non sussistesse alcun aiuto e pertanto che l’aiuto concesso per le operazioni effettuate in precedenza non sarebbe stato recuperato. La Commissione dovrebbe quindi evitare d’imporre il recupero dell’aiuto per tutte le operazioni.

(110)

Allo stesso modo, la lettera della Commissaria Kroes del 2009 conferma che il regime era stato esaminato dalla Commissione. Tutte le parti coinvolte in operazioni nell’ambito del regime di tax lease (compagnie di trasporto marittimo, GIE, banche e intermediari e simili) potevano nutrire il legittimo affidamento che la Commissione non avrebbe riscontrato la presenza di aiuti nel regime e che, siccome non erano previste ulteriori indagini, non si configurasse alcun aiuto.

(111)

PYMAR fa anche riferimento alle decisioni in cui la Commissione ha riconosciuto che le azioni delle istituzioni dell’Unione europea (Corte di giustizia, Commissione ecc.) potevano creare il legittimo affidamento che gli aiuti concessi in passato non sarebbero stati recuperati, evitando che la Commissione imponesse il recupero anche qualora gli aiuti fossero stati concessi prima dell’azione che aveva determinato il legittimo affidamento. PYMAR fa riferimento alle decisioni adottate nei casi dell’avviamento in Spagna, dei centri di coordinamento belgi, del rimborso dell’imposta sull’energia in Austria e degli aiuti in favore delle grandi imprese in difficoltà in Italia (67).

4.9.4.   Clausole contrattuali

(112)

Le autorità spagnole e PYMAR sostengono che eventuali aiuti individuati dalla Commissione a favore delle compagnie di trasporto marittimo o dei GIE e degli investitori avrebbero in ogni caso ripercussioni sui cantieri navali, che riceverebbero richieste di rimborso ai GIE, ai relativi investitori o alle società d’investimento in virtù dei rapporti contrattuali esistenti tra i vari partecipanti alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. In effetti, secondo PYMAR, alcune clausole dei contratti prevedono che i cantieri navali compensino gli investitori e le compagnie di trasporto marittimo, in particolare, in caso di una modifica delle normative, compresa quella in materia fiscale, che influisca sull’operazione.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   PROCEDIMENTO

(113)

La Commissione ritiene che la procedura seguita non abbia violato i diritti di difesa della Spagna né il diritto di terzi di essere sentiti. Per contro, la decisione di avviare il procedimento d’indagine formale è il provvedimento formale iniziale che la Commissione deve adottare ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (68) [in appresso «regolamento (CE) n. 659/1999»] se, dopo un esame preliminare, nutre dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto di Stato (articolo 13 e articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999). Lo scopo della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale è esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, effettuare una valutazione preliminare relativa al carattere di aiuto della misura prevista, esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno e invitare lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni [articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999].

(114)

Inoltre, la Commissione non ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo all’ammortamento accelerato di beni locati (articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS) partendo dal presupposto che se costituiva un aiuto di Stato, la misura poteva in ogni caso essere considerata un aiuto esistente. Non ha sollevato dubbi riguardo al regime d’imposta sul tonnellaggio, almeno nel senso che era stato notificato e autorizzato dalla Commissione (articoli da 124 a 128 della TRLIS), in quanto anche tale misura era considerata un aiuto esistente. Le due misure di cui trattasi sono menzionate e descritte nella decisione C(2011)4494 def. solo in quanto sono elementi importanti del regime spagnolo di tax lease e sono legate alle misure oggetto dell’indagine formale (articolo 115, paragrafo 11 e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS, articolo 49 e articolo 50, paragrafo 3, del RIS e applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio alle attività diverse dai trasporti).

(115)

La Commissione ritiene che l’articolo 115, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS, l’articolo 49 e l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS e l’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio alle attività diverse dai trasporti possano essere separati dalle altre misure menzionate nel punto precedente (ossia l’articolo 115, paragrafo 6, e gli articoli da 124 a 128 della TRLIS) e non costituiscano un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, in quanto tali misure sono state introdotte nel 2002 e nel 2003, dopo l’adesione della Spagna all’Unione europea, e sono entrate in vigore senza la previa autorizzazione della Commissione. Pertanto, riguardo alle misure in questione, la Commissione ha seguito a giusto titolo la procedura applicabile agli aiuti illegali [articolo 1, lettera f), articolo 13 e articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999].

5.2.   VALUTAZIONE DEL REGIME SPAGNOLO DI TAX LEASE NEL COMPLESSO/VALUTAZIONE DELLE SINGOLE MISURE

(116)

Il fatto che il regime spagnolo di tax lease sia composto da varie misure non tutte sancite dalla normativa spagnola in materia fiscale non è sufficiente per evitare che la Commissione lo descriva e lo valuti come un sistema. Come spiegato nella decisione C(2011)4494 def., la Commissione ritiene infatti che le varie misure fiscali utilizzate nelle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease fossero collegate tra loro di diritto o di fatto. Di diritto, in quanto l’applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati (articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS) corrisponde a un’applicazione anticipata dell’ammortamento accelerato di beni locati (articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS). Allo stesso modo, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS stabilisce una deroga a una procedura specifica applicabile nel contesto del regime d’imposta sul tonnellaggio. Di diritto, in quanto l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS riguarda unicamente le navi ammissibili al regime d’imposta sul tonnellaggio e i contratti di locazione autorizzati dall’amministrazione fiscale. Di fatto, in quanto i contratti di locazione erano considerati autorizzati dall’amministrazione fiscale solo nel contesto delle autorizzazioni concesse per l’ammortamento anticipato di beni locati. Di diritto, in quanto l’ammortamento anticipato può essere previsto per un’ampia serie di beni eventualmente acquisiti mediante un contratto di locazione. Le condizioni per l’ammortamento anticipato sono tuttavia soggette a interpretazione e sono state di fatto considerate soddisfatte solo per le navi ammissibili al regime d’imposta sul tonnellaggio e le autorizzazioni sono state concesse solo per tali navi.

(117)

Inoltre, la Commissione pone in evidenza che due delle tre misure principali coinvolte nel regime spagnolo di tax lease (applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato e norme sull’ammissibilità al regime d’imposta sul tonnellaggio) sono entrate in vigore nella stessa data (1o gennaio 2002) in virtù della stessa legge.

(118)

La Commissione sottolinea inoltre che, riferendosi al legittimo affidamento e alla parità di trattamento, gli stessi terzi che contestano l’approccio globale della Commissione presentano il regime spagnolo di tax lease come molto simile al regime francese dei GIE Fiscaux. Il fatto che tutti gli elementi della misura francese fossero inclusi in un’unica disposizione giuridica implicava necessariamente una valutazione globale. A questo proposito, il fatto che i vari elementi del regime spagnolo di tax lease siano distribuiti tra varie disposizioni giuridiche che sono di fatto legate tra loro non giustificherebbe di per sé un approccio diverso.

(119)

Per tali motivi, la Commissione ritiene necessario descrivere il regime spagnolo di tax lease come un sistema di misure fiscali collegate tra loro e valutarne gli effetti nel loro contesto reciproco, tenendo conto in particolare delle relazioni di fatto introdotte o approvate dallo Stato.

(120)

In ogni caso, la Commissione non si avvale esclusivamente di un approccio globale. Parallelamente a esso, la Commissione ha anche analizzato le singole misure che costituiscono il regime spagnolo di tax lease. La Commissione ritiene che i due approcci siano complementari e conducano a conclusioni coerenti. La valutazione individuale è necessaria per determinare quale parte dei vantaggi economici creati dal regime spagnolo di tax lease derivi dalle misure generali e quale dalle misure selettive. La valutazione individuale consente inoltre alla Commissione di determinare, se necessario, quale parte dell’aiuto sia compatibile con il mercato interno e quale parte dovrebbe essere recuperata.

(121)

Questo duplice approccio, già seguito nella decisione C(2011)4494 def., consente alla Commissione di definire un sistema di riferimento per ogni singola misura e per il regime spagnolo di tax lease nel complesso, allo scopo di individuare vantaggi selettivi che costituiscono un aiuto di Stato. Per ogni operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, l’analisi controfattuale in base alla quale sarà valutata la presenza di un aiuto è l’operazione stessa, con le stesse disposizioni contrattuali, ma eseguita senza le misure individuate come aiuti di Stato. A questo proposito, un’operazione alternativa con disposizioni, contrattuali e finanziarie, effettivamente diverse non costituirebbe una vera e propria analisi controfattuale.

(122)

Gli operatori economici hanno la facoltà di strutturare le proprie operazioni di finanziamento di beni come ritengono opportuno e di utilizzare a tale scopo le misure fiscali generali ritenute più adeguate. Tuttavia, poiché dette operazioni comportano l’applicazione di misure fiscali selettive, che sono soggette al controllo in materia di aiuti di Stato, le imprese in esse coinvolte sono possibili beneficiari di aiuti di Stato. Da un lato, il fatto che vari settori o varie categorie d’imprese siano individuati come possibili beneficiari non dimostra che il regime spagnolo di tax lease sia una misura generale (69). Dall’altro lato, il fatto che il regime sia utilizzato per finanziarie l’acquisizione, il noleggio a scafo nudo e la rivendita di navi d’alto mare può essere considerato una chiara indicazione della selettività della misura da un punto di vista settoriale.

5.3.   ESISTENZA DI UN AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

(123)

In base all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(124)

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo agli aiuti concessi a imprese che svolgono attività economiche. Inoltre, i criteri stabiliti dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi. Le misure in esame costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi del trattato se sono soddisfatte tutte le condizioni summenzionate. In sostanza, il sostegno finanziario dovrebbe:

essere concesso dallo Stato e mediante risorse statali,

favorire talune imprese o talune produzioni,

falsare o minacciare di falsare la concorrenza,

incidere sugli scambi tra Stati membri.

(125)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione a due livelli diversi:

a livello di singole misure, in cui la Commissione valuta se ciascuna misura costituisce un aiuto di Stato a prescindere dal suo uso nel regime spagnolo di tax lease,

a livello di regime spagnolo di tax lease nel complesso: come già menzionato, il regime in questione è costituito da una combinazione di tali misure che sono di diritto o di fatto collegate tra loro.

5.3.1.   Imprese ai sensi dell’articolo 107 del TFUE

(126)

La Commissione ritiene che tutte le parti coinvolte in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease siano imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e quest’aspetto non è contestato dalla Spagna (70) o da terzi, poiché le loro attività consistono nell’offrire beni e servizi su un mercato (71). Più precisamente, i cantieri navali offrono navi nuove o servizi di costruzione, riparazione e ristrutturazione, le società di locazione offrono strumenti finanziari, i GIE concedono in locazione e vendono navi, gli investitori offrono beni e servizi su un’ampia serie di mercati, se non si tratta di persone fisiche che non esercitano alcuna attività economica, nel cui caso non sono oggetto della presente decisione, le compagnie di trasporto marittimo offrono servizi di trasporto marittimo, le banche organizzatrici offrono servizi di finanziamento e d’intermediazione e altri intermediari offrono servizi di consulenza o d’intermediazione.

5.3.2.   Esistenza di un vantaggio selettivo

(127)

Secondo una giurisprudenza consolidata: «l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato impone di determinare se nell’ambito di un dato regime giuridico una misura statale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime. In caso affermativo, il provvedimento di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività» (72).

5.3.2.1.   Ammortamento accelerato (articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS) — Misura 1

(128)

Nella decisione C(2011)4494 def., la Commissione ha affermato che, se la misura costituiva un aiuto di Stato, si sarebbe trattato di un aiuto esistente e non ha effettuato una valutazione. In seguito all’indagine formale, la Commissione è giunta alla conclusione che la misura, considerata da sola, non costituisce un aiuto di Stato in quanto non favorisce talune imprese o talune produzioni. La Commissione sottolinea, infatti, che la misura è applicabile a tutte le imprese soggette all’imposta sul reddito in Spagna senza alcuna limitazione riguardo al settore di attività, al luogo di stabilimento, alle dimensioni, allo status giuridico o all’ubicazione dei beni. Si applica inoltre senza eccezione a tutti i beni soggetti ad ammortamento.

(129)

Inoltre, la limitazione ai beni locati non costituisce un elemento di selettività in quanto l’acquisizione di un bene può essere finanziata mediante contratti di locazione finanziaria generalmente accessibili a imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni. Nessun elemento indica che i beneficiari della misura siano di fatto concentrati in taluni settori o tipi di produzione. I dati statistici forniti dalla Spagna riguardo all’uso dell’articolo 115 della TRLIS da parte di contribuenti spagnoli (cfr. il grafico di seguito riportato) confermano che la locazione finanziaria è utilizzata da imprese che presentano un’ampia serie di redditi imponibili (il 45 % degli utilizzatori dichiarati dell’articolo 115 guadagna meno di 1 milione di EUR e il 70 % meno di 3 milioni di EUR) (cfr. il grafico a sinistra). Anche l’importo assoluto del vantaggio fiscale che può derivare dalla deduzione di una spesa supplementare (73) ai sensi dell’articolo 115 della TRLIS varia a seconda del reddito del contribuente interessato (cfr. il grafico a destra).

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Fonte: ministero dell’Economia e delle Finanze.

(130)

Le autorità spagnole hanno anche confermato che i contratti di locazione e l’articolo 115 della TRLIS possono essere utilizzati riguardo ai beni costruiti in (o provenienti da) altri Stati membri. Infine, la Commissione sottolinea che le condizioni d’applicazione dell’articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS sono chiare, oggettive e neutrali e che per applicarlo non è necessaria un’autorizzazione preventiva. Ne consegue che l’amministrazione fiscale non ha il potere di autorizzare o di negare a sua discrezione l’applicazione di tale misura (74).

(131)

La Commissione conclude pertanto che l’ammortamento accelerato di beni locati (articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS) in quanto tale non conferisce un vantaggio selettivo ai GIE nelle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease.

5.3.2.2.   Applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato (articolo 115, paragrafo 11, e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS) — Misura 2

(132)

Le disposizioni relative all’ammortamento previste dalla normativa fiscale spagnola (articolo 11 della TRLIS) in generale stabiliscono che il costo di un bene dovrebbe essere ripartito nell’arco della sua vita economica, quindi dal momento in cui viene utilizzato per un’attività economica. In base all’articolo 115, paragrafo 6, della TRLIS, l’ammortamento accelerato di beni locati dovrebbe tenere conto della data in cui il bene è diventato operativo. Poiché consente di iniziare l’ammortamento accelerato prima che il bene cominci a essere utilizzato, l’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS conferisce un vantaggio economico.

(133)

Tale possibilità costituisce una deroga alla norma generale stabilita dall’articolo 115, paragrafo 6, ed è subordinata all’autorizzazione discrezionale delle autorità spagnole; si tratta pertanto, prima facie, di una misura selettiva. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Spagna e da alcuni terzi, i criteri per la concessione dell’autorizzazione non sono chiari e obiettivi, e anche se lo fossero, ciò non sarebbe sufficiente per escluderne il carattere selettivo (75). La Commissione sottolinea che i criteri di cui all’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS sono vaghi e devono essere interpretati dall’amministrazione fiscale che al riguardo non ha pubblicato norme amministrative o spiegazioni. L’applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato sulla base di criteri vaghi introduce la selettività nel regime spagnolo di tax lease, anche se i poteri discrezionali non sono esercitati in maniera arbitraria (76). Inoltre, la Commissione sottolinea che la Spagna non ha spiegato in maniera convincente i motivi per cui sono necessarie tutte le condizioni imposte dall’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e dall’articolo 49 del RIS per evitare abusi. Per esempio, devono essere dimostrate le caratteristiche specifiche dell’uso economico del bene (77) e l’assenza di effetti sull’imponibile derivante dall’uso del bene o dal trasferimento di proprietà (78). Non è stata fornita alcuna giustificazione per tali limitazioni, che introducono ulteriori elementi di selettività. La Spagna non ha neppure dimostrato i motivi per cui è necessaria un’autorizzazione preventiva. Garantire l’esistenza effettiva di un’operazione di locazione, ad esempio, sembra tanto importante per consentire la normale deduzione dei costi di locazione/ammortamento di un bene o per l’applicazione dell’ammortamento accelerato quanto lo è per l’applicazione anticipata dell’ammortamento. Le prime misure non sono tuttavia soggette all’autorizzazione preventiva e, come nel caso di tali misure, sembrerebbe essere sufficiente una verifica ex post dei criteri chiari e obiettivi applicabili all’ammortamento anticipato di beni locati.

(134)

Nella decisione C(2011)4494 def., secondo la Commissione le autorità spagnole avevano confermato in una riunione che, sulla base delle autorizzazioni concesse, le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS erano ritenute soddisfatte solo nel caso di acquisizioni di navi per le quali era stato effettuato il passaggio dal regime normale d’imposta sulle società al regime d’imposta sul tonnellaggio (79) e il successivo trasferimento di proprietà della nave alla compagnia di trasporto marittimo mediante l’esercizio di un’opzione nel contesto di un contratto di locazione a scafo nudo. La Spagna ha negato (80) di aver dichiarato quanto riportato, riconoscendo tuttavia che vi erano difficoltà d’interpretazione (81). La Commissione sottolinea che non sono state fornite prove da cui risulti che in altre circostanze siano state concesse autorizzazioni per l’applicazione dell’ammortamento anticipato (82).

(135)

Sulla base degli esempi forniti dalle autorità spagnole, sembra che le richieste di ammortamento anticipato presentate dai GIE all’amministrazione fiscale descrivano in maniera dettagliata tutta l’organizzazione del regime spagnolo di tax lease e forniscano tutti i contratti pertinenti (in particolare, il contratto di costruzione navale, il contratto di locazione, il contratto di locazione a scafo nudo, i contratti d’opzione, l’accordo di assunzione e di cancellazione dei debiti). Secondo la Spagna, tali elementi sono necessari per verificare la conformità alle condizioni imposte dall’articolo 115, paragrafo 11, e dall’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e dall’articolo 49 del RIS.

(136)

La Commissione sottolinea tuttavia che la procedura stabilita dal regolamento d’esecuzione (83) conferisce all’amministrazione fiscale considerevoli poteri discrezionali riguardo all’interpretazione dei requisiti giuridici e all’eventuale imposizione di ulteriori condizioni. In particolare, l’amministrazione può richiedere tutte le informazioni supplementari che può ritenere rilevanti per la valutazione (84). A questo proposito, la Commissione sottolinea inoltre che in alcuni degli esempi forniti, le richieste presentate contenevano anche ulteriori allegati che non erano necessari per dimostrare la conformità alle condizioni imposte dall’articolo 115, paragrafo 11, e dall’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e dall’articolo 49 del RIS: (1) un calcolo dettagliato dei vantaggi fiscali complessivi e il modo in cui sono condivisi tra la compagnia di trasporto marittimo, da un lato, e il GIE o i relativi investitori, dall’altro lato, e (2) una dichiarazione del cantiere navale che descrive in maniera approfondita i vantaggi economici e sociali attesi dal contratto di costruzione navale. Secondo alcuni denuncianti, tali documenti sono richiesti dall’amministrazione fiscale nel contesto del processo di autorizzazione. Secondo la Spagna, tali elementi sono stati forniti dai richiedenti (GIE) di propria iniziativa. I documenti indicano, in particolare, che si tiene conto dell’importanza di un contratto di costruzione navale per l’economia spagnola e del vantaggio fiscale complessivo creato dall’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease.

(137)

La Commissione conclude che la procedura d’autorizzazione preventiva obbligatoria, la necessità d’interpretare le condizioni vaghe di cui all’articolo 115, paragrafo 11, e all’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e all’articolo 49 del RIS e la possibilità per l’amministrazione fiscale di richiedere ulteriori documenti o informazioni sono elementi che dimostrano con chiarezza che l’amministrazione fiscale dispone di ampi poteri discrezionali nell’esercizio del suo compito di autorizzazione di operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease.

(138)

Come menzionato nella comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (in appresso «la comunicazione sugli aiuti fiscali») (85), la Corte di giustizia riconosce che il trattamento degli operatori economici su base discrezionale può conferire all’applicazione individuale di una misura generale le caratteristiche di una misura selettiva, in particolare quando il potere discrezionale venga esercitato al di fuori della semplice gestione del gettito fiscale secondo criteri obiettivi (86)  (87).

(139)

La Commissione ritiene pertanto che l’applicazione discrezionale dell’ammortamento anticipato di beni locati in base all’articolo 115, paragrafo 11 e all’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e all’articolo 49 del RIS conferisca un vantaggio selettivo ai GIE che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease e ai relativi investitori.

5.3.2.3.   La trasparenza fiscale dei gruppi d’interesse economico (articolo 48 della TRLIS) — Misura 3

(140)

La Commissione ritiene che la condizione di trasparenza finanziaria dei GIE sancita dagli articoli 48 e 49 della TRLIS consenta semplicemente a vari operatori di unirsi per finanziare un investimento o di svolgere un’attività economica. Ne consegue che tale misura non conferisce un vantaggio selettivo ai GIE o ai loro membri.

5.3.2.4.   Il regime d’imposta sul tonnellaggio (articoli da 124 a 128 della TRLIS) — Misura 4

(141)

Come spiegato nella precedente sezione 2.2.4, il regime d’imposta sul tonnellaggio costituisce un regime di aiuti di Stato esistente, approvato con la decisione C(2002) 582 def. della Commissione del 27 febbraio 2002. Il regime comprende le disposizioni dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS relative al trattamento delle imposte occulte e delle plusvalenze nel contesto di un trasferimento al regime d’imposta sul tonnellaggio di beni usati o di seconda mano in precedenza soggetti al regime fiscale generale.

(142)

Come spiegato nel precedente punto (17), in circostanze normali, ossia quando una società resta nel regime generale d’imposta sulle società anziché passare al regime d’imposta sul tonnellaggio, il vantaggio fiscale derivante dall’ammortamento anticipato o accelerato di beni nei primi anni (aumento delle imposte occulte) viene compensato in larga misura negli anni successivi (diminuzione delle imposte occulte) o quando il bene viene venduto o demolito (tassazione delle plusvalenze). In tutto il periodo, il processo comporta il differimento del pagamento di determinate imposte. Poiché l’imposta versata nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio non dipende dalla differenza tra ricavi e spese, il passaggio al regime d’imposta sul tonnellaggio a metà del periodo implica che le imposte occulte non vengono regolarizzate.

(143)

Rispetto a quanto si verificherebbe nel contesto del regime fiscale generale, il differimento nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio della regolarizzazione delle imposte occulte consentito dall’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS conferisce un ulteriore vantaggio economico selettivo alle società che passano al regime d’imposta sul tonnellaggio rispetto a quelle che restano nel regime fiscale generale.

(144)

Come spiegato di seguito, nella sezione 5.4, il regime d’imposta sul tonnellaggio approvato dalla Commissione non si estende al trattamento fiscale dei ricavi ottenuti dalla locazione a scafo nudo, che pertanto costituisce non un aiuto esistente, ma un nuovo aiuto.

5.3.2.5.   Articolo 50, paragrafo 3, del RIS — Misura 5

(145)

Rispetto a quanto autorizzato nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio notificato, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS prevede un ulteriore vantaggio: stabilendo una deroga alla normale applicazione dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, alcune navi d’alto mare, che di norma sarebbero considerate usate o di seconda mano, sono ritenute nuove al trasferimento al regime d’imposta sul tonnellaggio. Ne consegue che la regolarizzazione delle imposte occulte, solitamente differita fino al momento della vendita o della demolizione del bene ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, viene definitivamente cancellata, creando quindi un vantaggio economico.

(146)

Il vantaggio economico conferito dall’articolo 50, paragrafo 3, del RIS è selettivo in quanto non è disponibile per tutti i beni. Non è disponibile neppure per tutte le navi soggette al regime d’imposta sul tonnellaggio e all’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS. In effetti, tale vantaggio è disponibile solo a condizione che la nave sia acquisita mediante un contratto di locazione finanziaria autorizzato in precedenza dall’amministrazione fiscale. Come già menzionato, le autorità spagnole hanno confermato che l’amministrazione fiscale ha ritenuto tale condizione effettivamente soddisfatta solo se era stato autorizzato un contratto di locazione finanziaria nel contesto dell’applicazione dell’ammortamento anticipato ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS. Né la Spagna né terzi hanno fatto riferimento ad altre circostanze in cui sia possibile l’autorizzazione preventiva di un contratto di locazione da parte dell’amministrazione fiscale. Come menzionato nella precedente sezione 5.3.2.2, le autorizzazioni sono state concesse nel contesto dei sostanziali poteri discrezionali esercitati dall’amministrazione fiscale e solo in relazione a navi d’alto mare di nuova costruzione.

(147)

In contrasto con l’argomento addotto dalla Spagna e da taluni terzi, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS non si limita a fornire un chiarimento riguardo alla procedura specifica notificata o al concetto di «nave usata». Considerando che una nave locata è ancora nuova alla data in cui il locatario esercita l’opzione call, purché il contratto di locazione sia stato approvato in precedenza dall’amministrazione fiscale, tale disposizione si discosta dalla procedura specifica (88) sancita dall’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS. Pertanto, essa introduce selettivamente un ulteriore vantaggio evitando la tassazione delle conseguenti plusvalenze.

(148)

La Commissione ritiene che la concessione di tale ulteriore vantaggio selettivo, sia esso in riferimento al regime fiscale generale o alla normale applicazione del regime alternativo d’imposta sul tonnellaggio e dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS autorizzato dalla Commissione, non possa essere giustificata dal carattere e dalla generalità del regime spagnolo di tax lease.

(149)

In effetti, la Commissione ha autorizzato l’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS come procedura specifica che avrebbe dovuto evitare che si abusasse dell’articolo 125, paragrafo 1, ossia per evitare che gli operatori trasferissero navi usate e oggetto di un totale ammortamento eccessivo al regime d’imposta sul tonnellaggio al solo scopo di venderle con una considerevole plusvalenza che avrebbe goduto di un’esenzione ai sensi del regime d’imposta sul tonnellaggio. La Commissione sottolinea a questo proposito che le operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease coinvolgono GIE che noleggiano, quindi possiedono per un breve periodo, un’unica nave che non gestiscono essi stessi e passano al regime d’imposta sul tonnellaggio per il periodo di tempo molto limitato necessario per esercitare l’opzione del contratto di locazione e trasferire la proprietà della loro unica nave alla compagnia di trasporto marittimo. Tali operazioni non sembrano essere in linea con gli obiettivi del regime d’imposta sul tonnellaggio previsti negli orientamenti per i trasporti marittimi.

(150)

Ne consegue che la Commissione non concorda sul fatto che che sia logico considerare una nave «nuova» alla data in cui si esercita l’opzione in quanto nessuno l’ha utilizzata prima del locatario o in quanto l’esercizio dell’opzione era già stato concordato al momento della conclusione del contratto di locazione.

(151)

Riguardo alla prima parte di tale argomento, la Commissione sottolinea che la norma della separazione si applica anche alle navi trasferite da un operatore dal regime fiscale normale al regime d’imposta sul tonnellaggio, ossia senza alcun cambiamento di proprietà e senza che terzi ne facciano uso.

(152)

Riguardo alla seconda parte, il fatto che l’opzione sia già concordata non rende necessario determinare se la nave è nuova. La Commissione non ha ricevuto spiegazioni riguardo ai motivi per cui tale nave dovrebbe essere considerata nuova, a prescindere da chi ne sia il proprietario, il giorno in cui si esercita l’opzione. La Commissione non ha ricevuto spiegazioni convincenti neppure riguardo ai motivi per cui un’ipotesi di questo genere sarebbe ragionevole solo se il contratto di locazione fosse stato approvato in precedenza dall’amministrazione fiscale.

(153)

A questo proposito, la Commissione sottolinea che le plusvalenze non godrebbero di un’esenzione fiscale se l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS chiarisse unicamente che le navi locate sono considerate nuove il giorno in cui viene concluso il contratto di locazione, senza tenere conto della data in cui si esercita l’opzione. In tale caso, il GIE dovrebbe essere considerato il proprietario della nave prima del suo trasferimento al regime d’imposta sul tonnellaggio, la nave sarebbe considerata usata o di seconda mano al momento dell’ingresso nel regime d’imposta sul tonnellaggio e si applicherebbe l’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, determinando il differimento della regolarizzazione delle imposte occulte o della tassazione delle plusvalenze al momento della vendita o della demolizione della nave.

(154)

La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS conferisca un vantaggio selettivo alle imprese che acquistano navi mediante contratti di locazione finanziaria precedentemente autorizzati dall’amministrazione fiscale e, in particolare, ai GIE o ai relativi investitori che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease.

5.3.2.6.   Vantaggio selettivo derivante dal regime spagnolo di tax lease nel complesso. Beneficiari del vantaggio

(155)

L’importo del vantaggio economico derivante dal regime spagnolo di tax lease nel complesso corrisponde al vantaggio che il GIE non avrebbe ottenuto nella stessa operazione finanziaria con la sola applicazione di misure generali. In pratica, il vantaggio corrisponde alla somma dei vantaggi ottenuti dal GIE applicando le misure selettive summenzionate, ossia:

l’interesse risparmiato sugli importi delle imposte il cui pagamento è stato differito in virtù dell’ammortamento anticipato (articolo 115, paragrafo 11, e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS),

l’importo dell’imposta evitata o dell’interesse risparmiato sulle imposte il cui pagamento è stato differito in virtù del regime d’imposta sul tonnellaggio (articolo 128 della TRLIS), tenuto conto che il GIE non era ammissibile a detto regime,

l’importo dell’imposta evitata sulla plusvalenza ottenuta sulla vendita della nave in virtù dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS.

(156)

Considerando il regime spagnolo di tax lease nel complesso, il vantaggio è selettivo in quanto era soggetto ai poteri discrezionali conferiti all’amministrazione fiscale dalla procedura d’autorizzazione preventiva obbligatoria e dalla formulazione imprecisa delle condizioni applicabili all’ammortamento anticipato. Poiché altre misure applicabili unicamente alle attività di trasporto marittimo ammissibili in base agli orientamenti per i trasporti marittimi, in particolare l’articolo 50, paragrafo 3, della TRLIS, dipendono da tale autorizzazione preventiva, il regime spagnolo di tax lease nel complesso è selettivo. Ne consegue che l’amministrazione fiscale autorizzerebbe le operazioni nell’ambito del regime in questione soltanto per finanziare navi d’alto mare (selettività settoriale). Come confermato dai dati statistici forniti dalla Spagna, tutte le 273 operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease organizzate fino al giugno 2010 riguardano navi d’alto mare.

(157)

A questo proposito, il fatto che tutte le compagnie di trasporto marittimo, comprese le compagnie stabilite in altri Stati membri, abbiano potenzialmente accesso alle operazioni di finanziamento nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non modifica la conclusione secondo cui il regime favorisce talune attività, ossia l’acquisizione di navi d’alto mare mediante contratti di locazione, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente.

(158)

I cantieri navali europei hanno denunciato in varie occasioni di non aver avuto accesso ai finanziamenti delle banche spagnole per il regime di cui trattasi.

(159)

Nella sua decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione ha osservato che tutte le navi ammesse al regime spagnolo di tax lease tranne una erano state costruite in cantieri navali spagnoli. La Commissione ha espresso il dubbio (89) che un tale esito possa essere ragionevolmente spiegato nel contesto delle operazioni derivanti solo dalla libera scelta degli operatori economici in un mercato libero e concorrenziale.

(160)

Tuttavia, in mancanza di elementi da cui risulti che le richieste relative all’acquisizione di navi non spagnole siano state respinte, la Commissione non può stabilire che il regime spagnolo di tax lease fosse di fatto limitato all’acquisizione di navi spagnole. Inoltre, la Commissione sottolinea che con una comunicazione vincolante in risposta a una domanda di un potenziale investitore, del 1o dicembre 2008, l’amministrazione fiscale spagnola ha espressamente confermato che il regime spagnolo di tax lease si applica alle navi costruite in altri Stati membri dell’Unione europea (90). In tali circostanze, la Commissione conclude che il regime spagnolo di tax lease non comporta ulteriori elementi di selettività a favore dei cantieri navali spagnoli né discriminazioni basate sul luogo di stabilimento del cantiere.

(161)

La Commissione ritiene che il vantaggio sia a favore del GIE e, per effetto della trasparenza, dei relativi investitori. In effetti, il GIE è il soggetto giuridico che applica tutte le misure fiscali e, se del caso, presenta richieste di autorizzazione all’amministrazione fiscale. Per esempio, è indiscutibile che siano state presentate richieste d’applicazione dell’ammortamento anticipato o dell’imposta sul tonnellaggio per conto del GIE. Da un punto di vista fiscale, il GIE è un soggetto trasparente e i suoi ricavi imponibili o le spese deducibili sono automaticamente trasferiti agli investitori.

(162)

In un’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, in termini economici, una parte sostanziale del vantaggio fiscale ottenuto dal GIE è trasferita alla compagnia di trasporto marittimo attraverso una riduzione del prezzo. Gli allegati acclusi ad alcuni fascicoli quando i GIE richiedono l’autorizzazione preventiva per l’ammortamento anticipato (cfr. il successivo punto (168)] confermano che gli operatori che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease ritengono che i vantaggi fiscali derivanti dall’operazione siano condivisi tra i GIE o i relativi investitori e le compagnie di trasporto marittimo. La questione dell’imputabilità allo Stato del vantaggio viene tuttavia trattata nella sezione successiva.

(163)

Qualora altri partecipanti alle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease come i cantieri navali, le società di locazione e altri intermediari usufruiscano di un effetto indiretto di tale vantaggio, la Commissione ritiene che il vantaggio inizialmente ottenuto dal GIE e dai relativi investitori non sia a loro trasferito.

5.3.3.   Trasferimento di risorse statali e imputabilità allo Stato

Risorse statali

(164)

I vantaggi selettivi per i GIE e i relativi membri individuati nelle misure 2, 4 e 5 menzionate in precedenza (cfr. le sezioni 5.3.2.2, 5.3.2.4 e 5.3.2.5) derivano dall’applicazione di disposizioni della normativa in materia fiscale.

(165)

Per ogni operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, l’uso di risorse statali comporta la mancata riscossione d’interessi dovuta al differimento fiscale derivante dall’ammortamento anticipato di beni locati, un mancato gettito fiscale in assenza della regolarizzazione delle imposte occulte quando il GIE passa dal regime normale d’imposta sulle società al regime d’imposta sul tonnellaggio e un mancato gettito fiscale in assenza di tassazione delle plusvalenze ottenute al momento del trasferimento di proprietà della nave alla compagnia di trasporto marittimo. Il regime spagnolo di tax lease nel complesso implica la perdita definitiva di gettito fiscale equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spese fiscali e di mancata riscossione d’interessi.

(166)

Nel contesto di operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease, all’inizio lo Stato trasferisce le proprie risorse al GIE finanziando i vantaggi selettivi. In virtù della trasparenza fiscale, il GIE trasferisce quindi le risorse statali ai propri investitori.

Imputabilità

(167)

Le misure in esame derivano dall’applicazione della normativa spagnola in materia fiscale e dalle autorizzazioni fiscali concesse dall’amministrazione fiscale spagnola per l’applicazione dell’ammortamento anticipato e del regime d’imposta sul tonnellaggio. Le autorizzazioni sono state concesse per l’applicazione di singole misure come l’ammortamento anticipato (accelerato) della nave locata da parte di ciascun GIE o per il passaggio del GIE al regime d’imposta sul tonnellaggio. Inoltre, sulla base degli esempi forniti dalle autorità spagnole, il processo d’autorizzazione era indispensabile per poter procedere con l’operazione di finanziamento.

(168)

Secondo i denuncianti, l’amministrazione fiscale esaminava e interveniva nella ripartizione della plusvalenza fiscale tra la compagnia di trasporto marittimo, da un lato, e il GIE e i relativi investitori, dall’altro lato. Sulla base degli esempi forniti dalle autorità spagnole, risulta che in realtà le richieste presentate all’amministrazione fiscale per l’autorizzazione dell’ammortamento anticipato comprendono in genere il calcolo del vantaggio fiscale complessivo creato dalla struttura del regime spagnolo di tax lease e il modo in cui il vantaggio fiscale viene ripartito tra la compagnia di trasporto marittimo e gli investitori nel GIE, o, in ogni caso, contengono gli elementi necessari per effettuare il calcolo.

(169)

Tutte le conseguenze economiche della concessione del vantaggio fiscale ai GIE derivano tuttavia da una combinazione di operazioni giuridiche tra soggetti privati. Le norme applicabili non obbligano i GIE a trasferire parte del vantaggio fiscale alla compagnia di trasporto marittimo e tanto meno ai cantieri navali o agli intermediari. È vero che l’amministrazione fiscale gode di un ampio potere discrezionale e, in tale contesto, valuta le ripercussioni economiche dell’operazione nel complesso, tuttavia ciò non è sufficiente per stabilire che a decidere in merito al trasferimento di parte del vantaggio alle compagnie di trasporto marittimo o all’importo del trasferimento siano le autorità spagnole. Si tratta di una situazione diversa da quella esaminata nelle decisioni relative al caso Air Caraïbes o al caso dei GIE Fiscaux francesi, in cui esisteva un obbligo giuridico per gli investitori di trasferire almeno il 60 % o due terzi del vantaggio agli utilizzatori e le autorità francesi verificavano la conformità di ciascuna operazione a tale requisito.

(170)

Pertanto, i vantaggi selettivi sono stati concessi mediante risorse statali. Sono chiaramente imputabili allo Stato spagnolo in quanto ne usufruiscono i GIE e i relativi investitori. Lo stesso non vale tuttavia per i vantaggi goduti dalle compagnie di trasporto marittimo e a fortiori per i vantaggi indiretti per i cantieri navali e gli intermediari.

5.3.4.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(171)

Infine, il vantaggio minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. Allorché l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intraunionali, questi sono da considerarsi influenzati da tale aiuto (91). È sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza (92) e agli scambi tra Stati membri.

(172)

Nel caso in esame, gli investitori, ossia i membri dei GIE, sono attivi in vari settori dell’economia, in particolare in settori aperti agli scambi intraunionali. Inoltre, tramite le operazioni che usufruiscono del regime spagnolo di tax lease sono attivi mediante i GIE nei mercati del noleggio a scafo nudo, dell’acquisto e della vendita di navi d’alto mare, che sono aperti agli scambi intraunionali. I vantaggi derivanti dal regime spagnolo di tax lease rafforzano la loro posizione nei rispettivi mercati, falsando o minacciando di falsare la concorrenza.

(173)

Il vantaggio economico ricevuto dai GIE e dai relativi investitori che usufruiscono delle misure in esame può pertanto incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare la concorrenza nel mercato interno.

5.4.   AIUTO ESISTENTE O ILLEGALE

(174)

L’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 (93) definisce varie situazioni in cui un aiuto è considerato un aiuto esistente. In base alle informazioni ricevute nel caso in esame, un aiuto esistente sarebbe i) un aiuto che esisteva prima dell’entrata in vigore del trattato in Spagna o ii) un aiuto approvato in precedenza dalla Commissione.

L’imposta sul tonnellaggio costituisce un aiuto esistente, tuttavia la sua applicazione ai ricavi ottenuti dal noleggio a scafo nudo costituisce un nuovo aiuto

(175)

Tra le misure che possono essere considerate aiuti di Stato (94), la Commissione ritiene che solo le disposizioni giuridiche del regime d’imposta sul tonnellaggio (articoli da 124 a 128 della TRLIS, misura 4) costituiscano un regime di aiuti esistente in quanto è stato approvato dalla Commissione nel 2002.

(176)

La Commissione ritiene tuttavia che i GIE che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità al regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio.

(177)

La Commissione ha autorizzato il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio come aiuto compatibile sulla base degli orientamenti per i trasporti marittimi, che si applicano unicamente alle imprese che svolgono effettivamente attività di trasporto marittimo (95) con navi proprie o con navi noleggiate. A titolo eccezionale, il regime d’imposta sul tonnellaggio è applicabile ad attività che gli orientamenti considerano ausiliarie o assimilate al trasporto marittimo. Per esempio, in determinate condizioni, le attività di gestione navale, di dragaggio o di rimorchio possono essere ammissibili agli aiuti (96). Per contro, la mera proprietà di una nave, la sua acquisizione mediante locazione finanziaria o la concessione della stessa a noleggio o in locazione a terzi, senza assumere l’intera responsabilità delle operazioni della nave, non possono essere considerate attività ammissibili. Com’è ovvio, il beneficiario del regime d’imposta sul tonnellaggio dovrebbe essere il soggetto che svolge l’attività di trasporto ammissibile con la nave ammissibile.

(178)

È vero che, a titolo eccezionale, le attività di noleggio a scafo nudo sono state in precedenza autorizzate dalla Commissione nell’ambito di taluni regimi d’imposta sul tonnellaggio notificati, tuttavia solo temporaneamente e in circostanze specifiche legate a un’eccessiva capacità (97). A tali condizioni, l’attività principale delle imprese interessate resta il trasporto marittimo e i ricavi derivanti dalle attività di noleggio a scafo nudo possono essere considerati ausiliari rispetto all’attività principale. Questa tolleranza è pienamente in linea con gli obiettivi degli orientamenti per i trasporti marittimi di «mantenere e migliorare il know-how marittimo e proteggere e promuovere l’occupazione dei marittimi europei,» e «contribuire al consolidamento delle industrie marittime connesse stabilite negli Stati membri, e al mantenimento di una flotta globalmente competitiva sui mercati mondiali» (98).

(179)

In linea con gli orientamenti per i trasporti marittimi, la decisione C(2002)582 def. della Commissione del 27 febbraio 2002 che autorizza il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio menziona esplicitamente che sono ammissibili al regime in questione solo le attività di trasporto marittimo (99). In effetti, la sezione 2.4. relativa ai beneficiari prevede che i beneficiari del regime d’imposta sul tonnellaggio possano essere le compagnie marittime registrate ai sensi del diritto spagnolo, la cui attività includa la gestione di navi possedute e noleggiate» (sottolineatura aggiunta) e la sezione 2.5. relativa alle attività/navi ammissibili prevede che il regime d’imposta sul tonnellaggio riguardi solo il reddito derivante da navi d’alto mare utilizzate in attività di trasporto marittimo. Le attività ammissibili sono mirate e includono solo il trasporto marittimo (sottolineatura aggiunta).

(180)

Dal testo della decisione della Commissione del 2002, adottata sulla base degli orientamenti per i trasporti marittimi, si desume che le imprese individuate come armatrici in base al diritto spagnolo possono beneficiare del regime d’imposta sul tonnellaggio a condizione che svolgano le attività di trasporto marittimo ammissibili ed entro i relativi limiti.

(181)

La Commissione ritiene che l’attività esercitata dai GIE che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non possa essere considerata un’attività di trasporto. Quando passa al regime d’imposta sul tonnellaggio, il GIE noleggia un’unica nave da una società di locazione e la concede a noleggio a scafo nudo a un terzo armatore. Se gestisce la nave per fornire servizi di trasporto marittimo, il terzo armatore può essere ammissibile al regime d’imposta sul tonnellaggio. Il GIE mette tuttavia a disposizione una nave solo a una terza compagnia di trasporto marittimo che la gestisca. Il GIE è pertanto un intermediario che fornisce servizi di noleggio o di locazione e non servizi di trasporto.

(182)

I GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease di norma concedono a noleggio l’unica nave che posseggono o noleggiano, che pertanto rappresenta tutta la loro flotta. In tali circostanze, il GIE non si assume alcun rischio o responsabilità in termini di gestione tecnica, dell’equipaggio o commerciale della nave. Si tratta di un puro intermediario e i ricavi derivanti dalla concessione a noleggio a scafo nudo non possono essere considerati ausiliari rispetto a un’attività di trasporto marittimo.

(183)

Inoltre, i GIE restano nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio per un breve periodo di tempo, ossia le due settimane necessarie per esercitare l’opzione del contratto di locazione e per l’esercizio da parte dell’armatore dell’opzione associata al contratto di noleggio. Consentire lo svolgimento di questo tipo d’attività nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio non sembra aumentare in maniera duratura la quota di tonnellaggio gestita sotto la bandiera di paesi del SEE o da essi controllata. Per gli stessi motivi, i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non sembrano contribuire all’obiettivo di «mantenere […] il know-how marittimo e proteggere […] l’occupazione dei marittimi europei» o al «consolidamento delle industrie marittime».

(184)

In conclusione, l’approvazione derivante dalla decisione del 2002 non implica che l’attività di imprese come i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease possa essere considerata un’attività di trasporto marittimo.

(185)

La Commissione ritiene pertanto che includere nel regime d’imposta sul tonnellaggio imprese come i GIE che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease  (100) comporti la concessione di un nuovo aiuto, mediante il calcolo del reddito imponibile in funzione della stazza gestita o la possibilità di rinviare la regolarizzazione delle imposte occulte fino al momento della vendita o della demolizione della nave, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS.

Le altre misure costituiscono un nuovo aiuto

(186)

L’ammortamento anticipato di beni locati (articolo 115, paragrafo 11, e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS, misura 2) non è un aiuto esistente in quanto è stato introdotto nel 2002, ossia dopo l’adesione della Spagna all’Unione europea nel 1986, e non è mai stato notificato alla Commissione o da essa approvato. Inoltre, l’effetto di tale misura può essere chiaramente separato dall’effetto dell’ammortamento accelerato. Detta misura costituisce un aiuto illegale.

(187)

Analogamente, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS, che consentiva di esentare le plusvalenze derivanti dalle navi acquistate nel contesto di contratti di locazione autorizzati in precedenza (misura 5) è entrato in vigore nel 2002 senza notifica preventiva o approvazione da parte della Commissione.

(188)

La Commissione ritiene che l’approvazione concessa nel 2002 non riguardi le misure d’esecuzione e, in particolare, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS, in quanto introduce una deroga alle norme di separazione applicabili alle navi usate ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS, conferendo quindi un ulteriore vantaggio. Tale deroga avrebbe dovuto essere notificata insieme alle disposizioni giuridiche approvate dalla Commissione, ma così non è stato.

(189)

L’applicazione dell’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS non sembra richiedere ulteriori definizioni o chiarimenti. Di norma comporterebbe la tassazione delle plusvalenze ottenute da un locatore all’atto del trasferimento di una nave al locatario (compagnia di trasporto marittimo). Se la Spagna lo avesse ritenuto necessario, un eventuale chiarimento avrebbe dovuto essere fornito al momento della notifica.

(190)

Ne consegue che costituiscono un aiuto illegale anche le misure d’esecuzione e, in particolare, l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS.

5.5.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO INTERNO

(191)

La Commissione conclude che le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato, singolarmente e nel contesto del regime spagnolo di tax lease:

l’ammortamento anticipato di beni locati acquisiti mediante un contratto di locazione finanziaria (articolo 115, paragrafo 11, e articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e articolo 49 del RIS),

il regime d’imposta sul tonnellaggio per quanto riguarda l’ammissibilità delle attività di noleggio a scafo nudo,

l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS.

(192)

In linea di principio, sono vietati gli aiuti di Stato quali definiti dall’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, l’articolo 107, paragrafo 2, prevede che sono compatibili con il mercato interno alcuni tipi di aiuti e l’articolo 107, paragrafo 3, che taluni tipi di aiuti o gli aiuti destinati a determinati beneficiari possono essere dichiarati compatibili dalla Commissione. A seconda della categoria di beneficiari, potrebbero essere applicabili norme specifiche come gli orientamenti per i trasporti marittimi (101) o la disciplina nel settore della costruzione navale (102).

(193)

Né le autorità spagnole né i terzi individuati come beneficiari nella presente decisione hanno invocato l’applicazione di altre disposizioni dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE o l’applicazione di altre discipline degli aiuti di Stato adottate sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

5.5.1.   Applicazione degli orientamenti per i trasporti marittimi

Ammissibilità dei ricavi derivanti dal noleggio a scafo nudo al regime d’imposta sul tonnellaggio

(194)

Come menzionato nel precedente punto (71), le autorità spagnole e taluni terzi ritengono che la concessione a noleggio rientri nell’ambito della decisione del 2002 che autorizza il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio in quanto si riferisce alla gestione di navi possedute e noleggiate.

(195)

La Commissione non condivide tale interpretazione della decisione del 2002. Gli orientamenti per i trasporti marittimi e la decisione del 2002 chiariscono che il regime d’imposta sul tonnellaggio dovrebbe essere applicato solo alle attività di trasporto marittimo (103). Di norma, i ricavi derivanti da altre attività diverse dal trasporto, anche se svolte da una compagnia di trasporto marittimo, non possono essere tassati in base al regime d’imposta sul tonnellaggio (104), salvo espressa deroga e a determinate condizioni (attività ausiliarie, dragaggio, rimorchio).

(196)

In questo contesto, «la gestione di navi possedute e noleggiate» menzionata come attività ammissibile nella decisione del 2002 riguarda unicamente la «gestione» di navi possedute o noleggiate a scafo nudo e gestite, nel caso di navi sia possedute sia noleggiate, da una compagnia di trasporto marittimo.

(197)

Come già menzionato nella sezione 5.3.2.4, i GIE finanziari che partecipano a operazioni di finanziamento nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non gestiscono essi stessi le navi e non forniscono alcun servizio di trasporto marittimo. Sono intermediari finanziari coinvolti nel finanziamento collettivo di un bene. Non intervengono nella gestione strategica, tecnica, dell’equipaggio o commerciale della nave che concedono a noleggio e non si assumono alcun rischio o responsabilità per la fornitura di servizi di trasporto marittimo.

(198)

Inoltre, la Commissione sottolinea che i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease concedono a noleggio la loro unica nave con un’opzione d’acquisto (o opzione call) che, fin dall’inizio, la compagnia di trasporto marittimo s’impegna a esercitare e un’opzione di vendita (o opzione put) esercitabile dal GIE. Ciò equivale al trasferimento differito, anche se definitivo, della proprietà di tutta la flotta del GIE. Ne consegue che il GIE non è nella stessa situazione degli armatori che subiscono un eccesso temporaneo di capacità e, per ottenere una certa flessibilità, concedono a noleggio parte della loro flotta a operatori terzi per un periodo di tempo limitato (cfr. il precedente punto (178)].

(199)

Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che i GIE coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease non siano ammissibili al regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio autorizzato dalla Commissione né rientrino nell’ambito delle disposizioni degli orientamenti per i trasporti marittimi.

(200)

La Commissione ritiene tuttavia che, tenuto conto del carattere generale delle operazioni di locazione, i GIE che partecipano a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease e i relativi investitori agiscano come intermediari che trasmettono ad altri beneficiari (compagnie di trasporto marittimo) un vantaggio che persegue un obiettivo d’interesse comune.

Ammissibilità dei GIE e/o dei relativi investitori come intermediari

(201)

In linea con l’approccio adottato nella decisione del 20 dicembre 2006 relativa ai GIE fiscaux francesi (105), la Commissione è del parere che, siccome rappresenta una remunerazione equa per la loro intermediazione nel trasferimento alle compagnie di trasporto marittimo di un vantaggio che persegue un obiettivo d’interesse comune, l’aiuto ottenuto dal GIE o dai relativi investitori debba essere ritenuto compatibile nella stessa misura. È vero che, in questo caso, non esiste alcun obbligo giuridico per i GIE di trasferire parte dell’aiuto ricevuto alle compagnie di trasporto marittimo. Tuttavia, nell’esercizio del suo potere discrezionale quando valuta la compatibilità della misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione ritiene opportuno tenere conto degli effetti favorevoli della misura per il settore marittimo e applicare mutatis mutandis le disposizioni degli orientamenti per i trasporti marittimi, di norma applicabili alle misure di aiuto, al vantaggio trasferito alla compagnia di trasporto marittimo. Pertanto, se l’applicazione degli orientamenti per i trasporti marittimi a una compagnia di trasporto marittimo coinvolta in una specifica operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease comporta un vantaggio parziale compatibile o un vantaggio complessivo di x%, la stessa percentuale dell’aiuto trattenuta dal GIE o dai relativi investitori è compatibile.

Vantaggio per le compagnie di trasporto marittimo come utilizzatori finali

(202)

Poiché il vantaggio è a favore delle compagnie di trasporto marittimo, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e gli orientamenti per i trasporti marittimi (106) costituiscono l’unico quadro pertinente per valutarne la compatibilità

(203)

La Commissione ritiene che le compagnie di trasporto marittimo non beneficino di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tuttavia, al fine di individuare l’importo dell’aiuto compatibile a livello di GEI, come intermediari che trasmettono alle compagnie di trasporto marittimo un vantaggio che persegue un obiettivo d’interesse comune, la Commissione ritiene che gli orientamenti per i trasporti marittimi debbano essere applicati mutatis mutandis al vantaggio trasferito dal GIE alla compagnia di trasporto marittimo per determinare: 1) l’importo dell’aiuto ricevuto inizialmente dal GEI e trasferito alla compagnia di trasporto marittimo che sarebbe stato compatibile se l’importo trasferito costituisse un aiuto di Stato alla compagnia di trasporto marittimo; 2) la quota del vantaggio compatibile rispetto al vantaggio complessivo trasferito alla compagnia di trasporto marittimo; 3) l’importo dell’aiuto che dovrebbe essere ritenuto compatibile come remunerazione dei GEI per la loro intermediazione.

(204)

Gli orientamenti per i trasporti marittimi descrivono varie categorie di aiuti di Stato e le condizioni alle quali gli aiuti possono essere autorizzati dalla Commissione. In particolare, gli orientamenti chiariscono che si applicano solo alle attività di trasporto marittimo e a un numero limitato di attività ausiliarie o assimilate.

(205)

Quando una compagnia di trasporto marittimo come utilizzatrice finale fornisce servizi di trasporto marittimo (o attività assimilate) e soddisfa tutte le condizioni degli orientamenti, un vantaggio da essa ricevuto e che costituisce un aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno.

(206)

Secondo gli orientamenti per i trasporti marittimi, possono essere concessi aiuti mediante varie categorie di misure. Una delle principali condizioni imposte dall’articolo 10 degli orientamenti del 1997 e dall’articolo 11 degli orientamenti per i trasporti marittimi del 2004 è un massimale complessivo degli aiuti, ossia l’importo massimo degli aiuti di Stato ricevibile da un’impresa che può essere ritenuto compatibile con il mercato interno (107).

(207)

In base agli orientamenti del 1997, il massimale degli aiuti corrisponde a «un azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi» e alla «riduzione dell’imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo». In base agli orientamenti del 2004, il massimale corrisponde a un azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e a una riduzione delle imposte mediante l’applicazione di un regime d’imposta sul tonnellaggio. Tuttavia, gli orientamenti del 2004 stabiliscono inoltre che «l’entità totale dell’aiuto concesso […] non debba superare l’importo complessivo delle imposte e dei contributi sociali riscossi per le attività di trasporto marittimo e per i marittimi».

(208)

Riguardo all’applicazione del massimale degli aiuti a specifici armatori beneficiari, la Commissione ritiene che debba essere prevista a livello di SEE. Ciò significa che il massimale dovrebbe tenere debito conto dell’imposta sulle società e degli oneri di sicurezza sociale pagati dai beneficiari in altri Stati membri del SEE. Questa logica è coerente con la giurisprudenza relativa al caso FagorBrandt  (108) che ha confermato che la valutazione di una misura di aiuto di Stato deve tenere debito conto dell’effetto cumulativo dei possibili aiuti concessi in vari Stati membri.

(209)

Poiché il caso in esame riguarda gli aiuti concessi ai GIE in relazione all’acquisizione, da parte di un armatore, di un bene a lungo termine, la Commissione concorda con le autorità spagnole sul fatto che il vantaggio ricevuto dalla compagnia di trasporto marittimo dovrebbe essere ripartito nel periodo di ammortamento normale del bene (dieci anni da un punto di vista fiscale) e confrontato con l’importo complessivo delle imposte e degli oneri di sicurezza sociale pagati nello stesso periodo.

(210)

In base al massimale, tutti i vantaggi concessi eccedenti l’importo complessivo delle imposte sul reddito e degli oneri di sicurezza sociale dei marittimi e delle imposte sulle società riscosse per le attività di trasporto marittimo devono essere considerati incompatibili con il trattato.

5.6.   RECUPERO

(211)

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 prevede che, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. Attraverso il recupero degli aiuti, viene ripristinata per quanto possibile la posizione concorrenziale esistente prima della concessione degli aiuti.

(212)

Tuttavia, l’articolo 14 del regolamento stabilisce anche che la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. La presente sezione esamina se i principi generali di parità di trattamento, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto impediscano alla Commissione d’imporre il recupero totale o parziale degli aiuti già concessi.

5.6.1.   Parità di trattamento

(213)

Il principio di parità di trattamento e di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (109).

(214)

Il regime francese dei GIE fiscaux è per molti aspetti analogo al regime spagnolo di tax lease. Richiede l’intermediazione di un GIE o di investitori trasparenti sotto il profilo fiscale tra il costruttore di un bene a lungo termine e l’acquirente al quale il GIE concede il bene a noleggio o in locazione. Il GIE applica l’ammortamento accelerato e anticipato al bene e la plusvalenza derivante dalla vendita del bene è esentata dall’imposta sulle società. Il GIE o i suoi investitori restituiscono una parte sostanziale dei benefici risultanti dalle misure fiscali all’acquirente del bene (per esempio, una compagnia di trasporto marittimo) mediante una riduzione dell’affitto o del prezzo dell’opzione d’acquisto. Tuttavia, nel regime francese figurava un’esenzione esplicita delle plusvalenze mentre nel regime spagnolo di tax lease tale esenzione risulta dall’applicazione congiunta del regime d’imposta sul tonnellaggio e dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS al GIE.

(215)

La Commissione sottolinea inoltre che il contesto giuridico e la storia procedurale dei casi francese e spagnolo sono diversi e che la Commissione non ha imposto il recupero per parte del periodo in esame nella sua decisione definitiva del 2006 relativa ai GIE fiscaux per motivi legati alla storia procedurale specifica di tale caso. In particolare, la Francia non aveva formalmente notificato il regime alla Commissione, ma l’aveva informata prima di attuarlo. La Commissione osserva inoltre che, quando ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo ai GIE fiscaux, non si era mai pronunciata in precedenza su un caso simile. Per contro, quando ha avviato l’indagine formale riguardo al regime spagnolo di tax lease, la Commissione aveva già stabilito che un regime simile, per la precisione i GIE fiscaux francesi, costituiva un regime di aiuti di Stato. Poiché il contesto di fatto e di diritto dei GIE fiscaux è diverso da quello del regime spagnolo di tax lease, la Commissione ritiene che possa essere giustificato un trattamento diverso. Tuttavia, come spiegato dalla Commissione nella successiva sezione 5.6.3, i motivi relativi al principio di certezza del diritto hanno indotto la Commissione ad astenersi dall’imporre il recupero nel caso in esame fino alla data di pubblicazione della decisione inerente ai GIE fiscaux francesi.

(216)

La Commissione ritiene altresì che, nei casi menzionati nel precedente punto (92), l’applicazione del principio di legittimo affidamento a misure analoghe fosse giustificata tenuto conto delle circostanze specifiche di ogni caso. Per il caso relativo all’avviamento in Spagna, in una risposta a un deputato al Parlamento europeo il regime in questione era chiaramente considerato una misura generale. Per i centri di coordinamento e le attività intragruppo di società multinazionali (110), la Commissione ha ritenuto che esistesse un legittimo affidamento sulla base non solo dell’autorizzazione preventiva dei centri di coordinamento belgi come misura generale nel 1984 e nel 1987, ma anche della risposta fornita dalla Commissione a un’interrogazione parlamentare (111). In tale risposta si sosteneva che un’ampia serie di misure fiscali, ossia «normative fiscali relative all’imposizione delle sedi centrali dei gruppi multinazionali stabiliti in Europa per evitare loro la doppia imposizione», non rientravano nel campo d’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, tutti i regimi menzionati erano stato attuati dopo la risposta all’interrogazione parlamentare. Nel caso relativo alle «società qualificate» di Gibilterra, l’esistenza del legittimo affidamento era basata sul fatto che la misura era modellata su un’altra misura nello stesso Stato membro, ossia il regime delle società esenti, che costituiva un aiuto esistente. Allo stesso modo, le misure relative alle Isole Orcadi e alle Isole Shetland erano modellate l’una sull’altra.

(217)

Riguardo al regime spagnolo di tax lease, la Commissione ritiene pertanto soddisfatto il principio generale di parità di trattamento se, tenendo conto delle circostanze specifiche del regime, sono rispettati i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto (cfr. le successive sezioni 5.6.2 e 5.6.3).

5.6.2.   Legittimo affidamento

(218)

Il legittimo affidamento deriverebbe da un’azione della Commissione che offriva garanzie specifiche, incondizionate e concordanti (112) di genere tale da suscitare speranze, giustificate (113), in capo alle autorità o ai beneficiari dell’aiuto quanto al fatto che il regime fosse legale (114). Secondo la giurisprudenza, in linea di principio non può essere riconosciuto alcun legittimo affidamento in mancanza di un’adeguata notifica (115), (116), salvo che si sia in presenza di circostanze eccezionali (117).

5.6.2.1.   La decisione della Commissione del 2001 nel caso Brittany Ferries (BAI)

(219)

La Commissione osserva che la Spagna non ha notificato il regime spagnolo di tax lease alla Commissione e che quanto dichiarato nella sua decisione del 2001 riguardava un regime diverso, ossia il regime che ha preceduto quello valutato nella decisione relativa ai GIE fiscaux, e faceva esplicito riferimento al sistema giuridico di un altro Stato membro. Ne consegue che la Commissione ritiene che quanto dichiarato non costituisca una circostanza eccezionale e non sia sufficiente per giustificare il riconoscimento del legittimo affidamento a favore della Spagna e di operatori terzi partecipanti a operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. Questa conclusione è coerente con l’approccio adottato nella decisione della Commissione del 2006 relativa ai GIE fiscaux in cui la Commissione non aveva individuato alcun elemento che dimostrasse l’esistenza del legittimo affidamento (118).

5.6.2.2.   La pubblicazione dei progetti di misure nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo

(220)

La pubblicazione dei progetti di misure nella Gazzetta ufficiale del parlamento di uno Stato membro non soddisfa il requisito di notifica formale e di sospensione imposto dalla disposizione in questione del trattato. La Commissione sottolinea che la misura d’ammortamento anticipato è stata attuata 21 mesi dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 659/1999 senza notifica preventiva e contemporaneamente al regime d’imposta sul tonnellaggio, correttamente notificato e autorizzato dalla Commissione in conformità alle disposizioni del trattato e al regolamento summenzionato.

5.6.2.3.   La richiesta d’informazioni del 2001 riguardo a un regime di tax lease

(221)

La Commissione ritiene che tale lettera non abbia potuto creare speranze giustificate riguardo al regime spagnolo di tax lease o alle singole misure coinvolte nelle operazioni nell’ambito di detto regime.

(222)

Conformemente all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha analizzato le informazioni di cui disponeva riguardo a un presunto aiuto illegale e, il 21 dicembre 2001, ha chiesto informazioni allo Stato membro interessato. In primo luogo, la Commissione sottolinea che una richiesta d’informazioni non è un documento pubblico. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da PYMAR, la richiesta dimostra che la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie per individuare e valutare il presunto aiuto illegale. In quanto tale, anche se fosse stata resa pubblica, non avrebbe potuto creare il legittimo affidamento che il regime non costituisse un aiuto. In terzo luogo, e questo è il punto più importante, con lettere del 28 gennaio 2002 e del 28 maggio 2002 le autorità spagnole hanno categoricamente negato che fosse disponibile una misura fiscale a favore dell’acquisizione di navi per contratti conclusi dopo il 31 dicembre 2000.

5.6.2.4.   La decisione del 2004 relativa alla notifica neerlandese  (119)

(223)

La Commissione ritiene che la decisione del 2004 non possa aver creato speranze giustificate riguardo al regime spagnolo di tax lease o alle singole misure coinvolte in operazioni nell’ambito di detto regime per i motivi di seguito specificati.

(224)

In primo luogo, l’oggetto dell’indagine della Commissione nel caso in questione non era una misura spagnola, ma un regime notificato dal governo neerlandese inteso a compensare i cantieri navali olandesi o a consentire loro di allinearsi alle offerte fatte nel 2000 (120) dai cantieri navali spagnoli che avrebbero beneficiato del presunto aiuto di Stato concesso dalla Spagna riguardo a sei specifici contratti di costruzione navale. Ne consegue che lo scopo della decisione della Commissione del 2004 era fornire una valutazione dell’aiuto notificato dai Paesi Bassi e non di un presunto aiuto concesso dalla Spagna.

(225)

In secondo luogo, la misura spagnola che i Paesi Bassi intendevano compensare non era il regime spagnolo di tax lease né alcuna delle sue componenti. Come menzionato nella decisione del 2003 di avviare il procedimento d’indagine formale nel caso di cui trattasi, le autorità olandesi hanno chiaramente invocato un presunto aiuto sotto forma di abbuono d’interessi su crediti concesso agli armatori in base al regio decreto spagnolo n. 442/94 (121). Inoltre, la Commissione sottolinea che l’ammortamento anticipato di beni locati e il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio sono entrati in vigore solo il 1o gennaio 2002. Un progetto di tali misure è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo soltanto il 10 ottobre 2001. Pertanto, le misure non hanno potuto essere utilizzate per finanziare contratti di costruzione navale nel 2000.

(226)

In terzo luogo, anche se gli operatori avessero immaginato che la misura spagnola che doveva essere compensata fosse il regime spagnolo di tax lease, come non è nel caso di specie, quanto dichiarato nella decisione del 2004 non avrebbe potuto creare un legittimo affidamento. In effetti, la Commissione ha dichiarato di avere dubbi sulla «sufficienza delle prove relative al presunto aiuto spagnolo» in quanto la Spagna aveva specificato che l’aiuto ai sensi del regio decreto n. 442/94 non sarebbe stato più disponibile dopo il 31 dicembre 2000. Dopo tale data, l’aiuto non sarebbe stato più autorizzato in base al regolamento relativo alla costruzione navale (122). L’oggetto dell’indagine della Commissione era tuttavia l’aiuto compensativo neerlandese, non il presunto aiuto spagnolo, e il dubbio principale sollevato dalla Commissione nella decisione di avviare il procedimento riguardava la possibilità ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (123) di compensare un aiuto, una volta dimostrata la sua esistenza, concesso da un altro Stato membro e non da uno Stato non facente parte dell’Unione europea.

(227)

L’assenza di prove riguardo al presunto aiuto era un argomento secondario tra i dubbi espressi dalla Commissione. Dopo aver chiesto alla Spagna chiarimenti sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi, la Commissione ha potuto solo prendere atto del fatto che la Spagna aveva negato che l’aiuto fosse stato concesso (124) (ai sensi del regio decreto spagnolo n. 442/94) e concludere che i Paesi Bassi non avevano fornito prove sufficienti dell’aiuto spagnolo da compensare. La mancanza di prove di un aiuto di Stato non equivale alla dimostrazione della non esistenza di aiuti di Stato nelle misure spagnole. Anzi, nella decisione di avviare il procedimento la Commissione aveva già chiarito che non era riuscita a stabilire che la Spagna avesse concesso illegalmente il presunto aiuto, ma che continuava a tenere sotto controllo il mercato della costruzione navale nell’Unione europea e le possibili violazioni delle norme relative agli aiuti di Stato (125). Se avessero ritenuto in buona fede che l’aiuto spagnolo che i Paesi Bassi intendevano compensare fosse il regime spagnolo di tax lease, i beneficiari effettivi o potenziali di tale regime avrebbero dovuto essere avvisati del fatto che la Spagna ne aveva negato l’esistenza anziché invocarne la compatibilità.

5.6.2.5.   La decisione del 2006 nel caso relativo ai GIE fiscaux francesi

(228)

La Commissione ritiene che né la sua decisione di avviare il procedimento formale nel caso dei GIE fiscaux francesi nel 2004 né la sua decisione definitiva del 2006 che concludeva che il regime era in parte un aiuto incompatibile possano aver eventualmente creato un legittimo affidamento, come sostenuto da PYMAR.

(229)

In effetti, le misure di aiuto devono essere notificate alla Commissione. In mancanza di una notifica, solo circostanze eccezionali possono indurre lo Stato membro e gli operatori a supporre legittimamente che una misura con costituisca un aiuto. Tuttavia, se non viene rispettata la procedura di notifica e di approvazione, non si può supporre legittimamente che una misura che equivale a un aiuto di Stato sia compatibile con il mercato interno.

(230)

Per contro, nella decisione del 20 dicembre 2006 relativa ai GIE fiscaux francesi, la Commissione ha espresso con chiarezza la sua posizione secondo cui il regime francese di tax lease conferiva un aiuto di Stato. Il fatto che il regime spagnolo di tax lease fosse simile a quello francese avrebbe dovuto attirare l’attenzione della Spagna e dei beneficiari sulla possibilità che detto regime potesse costituire un aiuto di Stato. Pertanto, l’eventuale legittimo affidamento esistente prima della pubblicazione della decisione relativa al regime francese nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 30 aprile 2007, non sarebbe stato più legittimo da tale data.

(231)

Analogamente, il mero fatto che l’aiuto incompatibile non fosse stato recuperato nel caso francese non è sufficiente per creare il legittimo affidamento che l’aiuto incompatibile eventualmente individuato nel caso spagnolo non sarebbe stato recuperato. In effetti, se esistesse un motivo tale da impedire alla Commissione di ordinare allo Stato membro interessato di recuperare l’aiuto, lo si dovrebbe ricercare nelle circostanze specifiche del caso.

5.6.2.6.   La lettera del 2009 inviata dalla Commissaria Kroes

(232)

La Commissione ritiene che la lettera inviata dalla Commissaria Kroes non possa aver creato speranze giustificate riguardo al regime spagnolo di tax lease o alle singole misure coinvolte in operazioni nell’ambito di detto regime per i motivi di seguito specificati.

(233)

In primo luogo, la lettera non è un atto formale che rappresenta la posizione della Commissione, ossia il Collegio dei Commissari, come sarebbe nel caso di una decisione formale della Commissione o della risposta a un’interrogazione parlamentare. Nella sua lettera di una pagina, la Commissaria Kroes ha risposto, nel contesto di una corrispondenza bilaterale, a una lettera di una pagina inviata dal ministro norvegese per il Commercio e l’Industria Brustad. La Commissione non ha reso pubblico il contenuto della lettera.

(234)

La Commissione sottolinea che la lettera dell’armatore norvegese, menzionata nel precedente punto 105, è indirizzata a un unico cantiere navale spagnolo con cui l’armatore ha un rapporto d’affari e che la testimonianza, del 2012, proviene da Gerencia del Sector Naval, un organismo governativo. La Commissione sottolinea inoltre che né le autorità spagnole, che sapevano che l’indagine era in corso, né gli operatori che consideravano la possibilità di effettuare operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease hanno chiesto alla Commissione di chiarire la posizione espressa nella lettera della Commissaria Kroes.

(235)

In secondo luogo, e soprattutto, anche se fosse stata resa pubblica nel 2009, la lettera non forniva garanzie specifiche, incondizionate e concordanti che il regime spagnolo di tax lease fosse legale. In effetti, la risposta fornita dalla Commissaria Kroes è incentrata sulle presunte discriminazioni tra cantieri navali stabiliti in vari paesi del SEE. La conclusione della lettera secondo cui in quella fase non erano previste ulteriori azioni era chiaramente legata alla recente pubblicazione di una dichiarazione che chiariva che il regime spagnolo di tax lease poteva essere utilizzato per l’acquisizione di navi prodotte in altri paesi europei, rispondendo direttamente alle preoccupazioni espresse dal ministro Brustad. In ogni caso, la lettera non faceva alcuna menzione della presenza di aiuti di Stato a livello di GIE o dei relativi investitori e ancor meno assumeva una posizione al riguardo. In merito alle compagnie di trasporto marittimo, ai cantieri navali e agli intermediari, la Commissione ritiene che non siano i beneficiari dell’aiuto, per cui non sussiste la questione del legittimo affidamento.

(236)

La Commissione ritiene pertanto che in ogni caso la lettera non fornisse garanzie specifiche, incondizionate e concordanti che potessero creare il legittimo affidamento che il regime non contenesse aiuti di Stato a favore del GIE o dei relativi investitori.

(237)

Poiché la Commissione non ha individuato l’esistenza di un legittimo affidamento sulla base della lettera, la questione se tale legittimo affidamento riguardasse il periodo precedente la lettera è del tutto irrilevante.

5.6.2.7.   Un operatore economico diligente non avrebbe potuto prevedere la possibile esistenza di un aiuto di Stato nell’applicazione congiunta di varie misure

(238)

Poiché le singole misure costituiscono un aiuto di Stato (tranne l’ammortamento accelerato di beni locati), il fatto che gli operatori economici non potessero prevedere che anche la loro combinazione potesse essere considerata un aiuto di Stato è irrilevante e non giustifica l’esistenza di un legittimo affidamento o la violazione di altri principi fondamentali del diritto dell’Unione europea.

(239)

Per contro, vari terzi tra gli operatori coinvolti in operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease hanno sostenuto che la decisione del 2006 nel caso dei GIE fiscaux francesi aveva offerto loro un legittimo affidamento in quanto la misura era molto simile al regime spagnolo in questione. Il fatto che tutti gli elementi della misura francese fossero inclusi in un’unica disposizione giuridica implica necessariamente una valutazione globale. A questo proposito, il fatto che i vari elementi del regime spagnolo di tax lese fossero inclusi in varie misure, di fatto legate tra loro e utilizzate congiuntamente, per ottenere effetti simili non dovrebbe garantire un approccio diverso e non esclude una valutazione globale.

(240)

In ogni caso, la Commissione ritiene che l’ammortamento anticipato di beni locati e l’esenzione fiscale, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS, delle plusvalenze realizzate nell’ambito del regime d’imposta sul tonnellaggio costituiscano un aiuto di Stato in ogni caso. In mancanza della notifica di tali disposizioni, gli operatori potevano avere solo il legittimo affidamento che fossero legali in circostanze eccezionali che non sono state dimostrate.

5.6.2.8.   Le dichiarazioni relative ai metodi d’ammortamento nella comunicazione della Commissione sulla tassazione diretta delle imprese  (126)

(241)

La Commissione sottolinea che il testo della comunicazione non forniva alcun motivo che potesse indurre gli operatori a nutrire il legittimo affidamento che il regime spagnolo di tax lease fosse legale. In primo luogo, le disposizioni invocate si riferiscono unicamente ai metodi d’ammortamento e quindi l’eventuale legittimo affidamento poteva riguardare solo l’ammortamento anticipato di beni locati.

(242)

In secondo luogo, la comunicazione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi misura relativa all’ammortamento esula dal campo d’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato. Il punto 13 della comunicazione stabilisce che le regole di ammortamento e quelle per il riporto delle perdite non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e tutte le produzioni. Il regime spagnolo di tax lease non è applicabile a tutte le imprese o tutte le produzioni.

(243)

Inoltre, il punto 22 della stessa comunicazione chiarisce che il livello di discrezionalità e il margine di manovra di cui l’amministrazione fiscale dispone possono motivare la presunzione che siano presenti aiuti di Stato. Come spiegato nella precedente sezione 2.2.2, l’applicazione dell’ammortamento anticipato è subordinata ad alcune condizioni, il cui contenuto deve essere interpretato, e all’autorizzazione preventiva dell’amministrazione fiscale. Prima di concedere l’autorizzazione, l’amministrazione può richiedere documenti supplementari al richiedente o informazioni ad altre amministrazioni. Il fatto che in tutti i fascicoli di richiesta di cui la Commissione dispone fossero presenti documenti supplementari suggerisce che erano stati esplicitamente o implicitamente richiesti dall’amministrazione o che i richiedenti sapevano che erano necessari per ottenere l’autorizzazione. Ne consegue che l’amministrazione godeva di ampi poteri discrezionali nell’applicazione di tale misura.

(244)

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche del regime, il testo della comunicazione non poteva dare adito a incertezze, e ancor meno poteva creare un legittimo affidamento per quanto riguarda il carattere di aiuto dell’ammortamento anticipato.

5.6.2.9.   Ammissibilità dei ricavi derivanti dal noleggio a scafo nudo al regime d’imposta sul tonnellaggio

(245)

L’autorizzazione concessa con la decisione C(2002)582 def. della Commissione del 27 febbraio 2002 si riferisce a imprese registrate ai sensi del diritto spagnolo la cui attività comprende la gestione di navi possedute o noleggiate. La Commissione ritiene tuttavia che tale decisione non possa creare il legittimo affidamento che i soggetti le cui attività consistano esclusivamente nella concessione a noleggio a scafo nudo di una nave siano ammissibili al regime d’imposta sul tonnellaggio. Come spiegato nei precedenti punti (179) e (180), dalla decisione del 2002 risulta chiaramente che il regime d’imposta sul tonnellaggio si applica esclusivamente in relazione alle navi ammissibili e alle attività di trasporto ammissibili.

5.6.3.   Certezza del diritto

(246)

La certezza del diritto è un requisito fondamentale del diritto europeo inteso a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici dallo stesso disciplinati. Secondo la giurisprudenza, l’esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri e non implica un intervento dell’istituzione interessata (127). Tuttavia, affinché tale principio sia violato finora è necessario che siano presenti due elementi cumulativi:

l’esistenza di un insieme di elementi che crei una situazione d’incertezza riguardo alla regolarità della misura,

una prolungata mancanza d’azione da parte della Commissione, nonostante sia a conoscenza dell’aiuto.

(247)

La decisione relativa ai GIE Fiscaux francesi e la sentenza Salzgitter  (128) sono le uniche due occasioni in cui la Commissione e il Tribunale rispettivamente hanno ritenuto che la violazione del principio di certezza del diritto possa evitare il recupero anche se non esiste un legittimo affidamento. Tuttavia, la sentenza pronunciata nella causa Salzgitter è stata annullata dalla Corte di giustizia proprio riguardo all’applicazione del principio di certezza del diritto alla fattispecie (129).

5.6.3.1.   Elementi che hanno creato una situazione d’incertezza riguardo alla regolarità della misura

(248)

Il regime spagnolo di tax lease e i GIE fiscaux francesi condividono alcune caratteristiche fondamentali e hanno effetti molto simili (cfr. la sezione 5.6.1 Parità di trattamento). Entrambi sono utilizzati nel finanziamento di beni d’investimento a lungo termine. Si tratta di GIE trasparenti sotto il profilo fiscale che ammortano i beni e ne trasferiscono la proprietà all’utilizzatore finale mediante un certo tipo di contratto di locazione. In entrambi i casi, l’ammortamento è anticipato o accelerato e le plusvalenze ottenute dal GIE sono esenti da imposta. In entrambi i casi, il vantaggio economico derivante dall’ammortamento anticipato o accelerato e dall’esenzione delle plusvalenze è condiviso tra gli investitori nei GIE e l’utilizzatore finale del bene (mediante una riduzione del prezzo), sebbene esistano considerevoli differenze riguardo all’intervento dello Stato in proposito.

(249)

Le principali misure che fanno parte del regime spagnolo di tax lease sono state attuate tra il 2002 (130) e il 2003, ossia prima che la Commissione decidesse che il regime francese costituiva un aiuto di Stato.

(250)

Tenuto conto dell’analogia del regime spagnolo di tax lease e dei GIE fiscaux, è pertanto possibile, come sostenuto dalle autorità spagnole e da taluni terzi, che gli eventi invocati a favore della tutela della certezza del diritto per il regime francese abbiano anche creato una situazione d’incertezza riguardo alla regolarità del regime spagnolo.

(251)

Su questo punto, la Commissione conclude che la situazione d’incertezza potrebbe essere stata creata da quanto dichiarato dalla Commissione nella decisione del 2001 nel caso Brittany Ferries  (131), nel senso che taluni vantaggi fiscali erano una misura generale. Come spiegato nel punto 192 della decisione relativa ai GIE fiscaux, quanto dichiarato non specificava che si faceva riferimento al regime precedente ai GIE fiscaux, quindi i beneficiari di tale regime e di un regime simile, come quello spagnolo di tax lease, potrebbero essere stati fuorviati.

(252)

Riguardo agli altri elementi invocati dalla Spagna e da terzi, la Commissione ha analizzato se gli elementi addotti a sostegno dell’esistenza di un legittimo affidamento (cfr. la sezione 5.6.1) possano aver creato una situazione d’incertezza.

(253)

In primo luogo, in base al trattato gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione la loro intenzione di concedere nuovi aiuti. La pubblicazione dei progetti di misure nella Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo non può essere considerata una notifica alla Commissione e l’assenza di reazione da parte della Commissione non può aver contribuito a creare una situazione d’incertezza.

(254)

In secondo luogo, la richiesta d’informazioni del 2001 riguardo alla misura di tax lease dimostra che la Commissione ha reagito alle asserzioni riguardo alla presenza di aiuti di Stato formulate da un denunciante. La richiesta era indirizzata alla Spagna, che nelle sue risposte ha strenuamente negato l’esistenza di siffatte misure. La richiesta non è stata resa pubblica dalla Commissione, tuttavia se, per qualsiasi motivo, i futuri beneficiari del regime spagnolo di tax lease fossero venuti a conoscenza di tale richiesta d’informazioni nel momento in cui intendevano partecipare al regime, tale circostanza avrebbe dovuto metterli in guardia riguardo al fatto che era stata presentata una denuncia alla Commissione, secondo la quale le misure del regime in questione potevano costituire un aiuto di Stato. Una richiesta d’informazioni dimostrerebbe inoltre che la Commissione non aveva informazioni sufficienti sulla misura per valutarla e non potrebbe indurre a concludere che la Commissione approvasse la misura. Inoltre, poiché la richiesta era stata inviata prima dell’entrata in vigore delle misure che costituiscono il regime spagnolo di tax lease, la Spagna avrebbe potuto notificare tutti gli elementi del regime per ottenere la certezza del diritto. In alternativa, i beneficiari avrebbero dovuto chiedere alla Spagna, o alla Commissione, informazioni riguardo alla notifica del regime da parte della Spagna o alla sua approvazione da parte della Commissione. Ne consegue che né la Spagna né gli operatori potevano sostenere che la richiesta o, tenuto conto della risposta fornita, l’assenza di un intervento successivo da parte della Commissione abbia contribuito a creare una situazione d’incertezza.

(255)

In terzo luogo, riguardo alla decisione del 2004 relativa alla misura compensativa neerlandese, la Commissione sottolinea che la compensazione per una misura diversa dal regime spagnolo di tax lease non può aver creato una situazione d’incertezza riguardo a quest’ultimo. Il fatto che una descrizione precisa del presunto aiuto spagnolo in documenti pubblici fosse stata fornita soltanto nella versione neerlandese della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale non è sufficiente per concludere che i lettori potessero presumere che riguardasse il regime spagnolo di tax lease. In effetti, una traduzione della decisione neerlandese o una richiesta alla Commissione avrebbero potuto facilmente chiarire che il presunto aiuto spagnolo comportava abbuoni d’interesse sulla base del regio decreto n. 442/1994. Inoltre, la Commissione si è limitata a menzionare il fatto che la Spagna aveva negato l’esistenza del presunto aiuto spagnolo e che i Paesi Bassi non avevano fornito prove sufficienti. Come menzionato nella decisione, la Commissione può solo affidarsi allo Stato membro e non può essere ritenuta responsabile dell’eventuale situazione d’incertezza che l’assenza di un intervento successivo da parte sua possa aver creato. La Commissione ritiene pertanto che la decisione del 2004 non possa aver contribuito a creare una situazione d’incertezza riguardo alla legittimità del regime spagnolo di tax lease.

(256)

In quarto luogo, la Commissione ritiene che la situazione d’incertezza creata riguardo alla legittimità del regime spagnolo di tax lease in seguito a quanto dichiarato nella decisione della Commissione del 2001 nel caso Brittany Ferries abbia cessato di esistere alla data di pubblicazione della decisione della Commissione relativa ai GIE fiscaux francesi. Tale decisione chiariva che la Commissione considerava il regime francese di tax lease un aiuto di Stato e avrebbe dovuto mettere in guardia la Spagna e i beneficiari del regime spagnolo di tax lease sul fatto che detto regime potesse costituire un aiuto di Stato. Pertanto, non può avere creato o contribuito a creare una situazione d’incertezza al riguardo.

(257)

In quinto luogo, per i motivi illustrati nella precedente sezione 5.6.2.6, la Commissione ritiene che la lettera inviata dalla Commissaria Kroes nel 2009 non abbia creato né contribuito a creare una situazione d’incertezza.

5.6.3.2.   Periodo di tempo trascorso tra la denuncia e l’avvio del procedimento

(258)

La Commissione ritiene che il periodo di tempo trascorso nell’indagine del regime spagnolo di tax lease prima di avviare il procedimento d’indagine formale debba essere calcolato dal 2006 quando la Commissione ha ricevuto le denunce di cantieri navali europei. Per i motivi summenzionati, né la pubblicazione dei progetti di misure nella Gazzetta ufficiale spagnola né le accuse ricevute dalla Commissione nel 2001 ed esplicitamente negate dalla Spagna nel 2002 consentono di ritenere che la Commissione abbia rinviato indebitamente l’esercizio dei suoi poteri d’indagine. Non consente di farlo neppure la decisione definitiva del 2004 nel caso C-66/2003, che riguardava la compensazione di una presunta misura di aiuto di Stato diversa.

(259)

Il periodo di tempo trascorso tra la prima denuncia del 2006 e l’avvio del procedimento formale nel 2011 non sembra essere eccessivo tenuto conto del numero di misure fiscali interessate, della complessità delle operazioni nell’ambito del regime di tax lease e della mancanza di trasparenza riguardo a dette operazioni. Inoltre, tra il settembre 2006 e il maggio 2010 la Commissione ha inviato otto richieste formali d’informazioni (132) e ha mantenuto contatti regolari con le autorità spagnole.

(260)

Inoltre, solo nell’ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una nuova denuncia contenente un elemento fondamentale per la valutazione del regime, ossia uno studio completo di esperti fiscali che descriveva il funzionamento del regime e i relativi effetti. Pertanto, il periodo di tempo trascorso nell’indagine del regime spagnolo di tax lease non sembra essere sufficiente per invocare la certezza del diritto.

(261)

Tenuto conto della complessità delle misure in esame, la Commissione non può escludere che l’incertezza del diritto possa essere stata generata dalla decisione del 2001 relativa al caso Brittany Ferries, come sostenuto dalla Spagna e dai beneficiari, riguardo alla classificazione del regime spagnolo di tax lease come aiuto. Tuttavia ciò può essere vero solo fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2007 della decisione della Commissione relativa ai GIE fiscaux francesi, in cui la Commissione ha stabilito che tale regime costituiva un aiuto di Stato.

(262)

La Commissione conclude pertanto di non dover ordinare il recupero dell’aiuto derivante dalle operazioni nell’ambito del regime di tax lease riguardo alle quali è stato concesso l’aiuto tra l’entrata in vigore di detto regime nel 2002 e il 30 aprile 2007.

5.6.4.   Determinazione degli importi da recuperare

(263)

La Commissione ha valutato varie misure fiscali che costituiscono regimi di aiuti di Stato. La presente decisione non ha lo scopo di stabilire gli importi precisi degli aiuti ricevuti da ciascun beneficiario in ogni operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease. La Commissione ritiene tuttavia che lo Stato membro interessato dovrebbe applicare la metodologia di seguito riportata per determinare, caso per caso, i beneficiari degli aiuti e l’importo degli aiuti incompatibili da recuperare. La metodologia può essere ulteriormente perfezionata in collaborazione con le autorità spagnole, in particolare al fine di stabilire l’importo effettivo del vantaggio fiscale di cui gli investitori hanno goduto, alla luce della loro singola situazione fiscale.

(264)

Fase 1: calcolo del vantaggio fiscale complessivo creato dall’operazione. Si tratta del valore attuale netto dei vantaggi fiscali effettivamente ottenuti dal GIE o dai relativi investitori (ossia prima della deduzione della parte dei vantaggi trasferita alla compagnia di trasporto marittimo attraverso una riduzione del prezzo). Il valore attuale netto deve essere calcolato alla data d’inizio dell’ammortamento anticipato autorizzato dalle autorità fiscali e i tassi di attualizzazione utilizzati ai fini del calcolo devono essere basati sulle realtà del mercato. La Commissione suggerisce che, salvo diversamente convenuto, la Spagna può utilizzare i calcoli forniti dai GIE all’amministrazione fiscale al momento della richiesta dell’ammortamento anticipato (cfr. il precedente punto (168)]. In linea di principio, il vantaggio fiscale è considerato concesso alla data in cui le imposte sono dovute dal GIE o dai relativi investitori.

(265)

Fase 2: calcolo del vantaggio fiscale creato dalle misure fiscali generali applicate all’operazione. Si tratta del valore attuale netto, calcolato nello stesso modo indicato per la fase 1, dell’importo dei vantaggi fiscali che il GIE o i relativi investitori avrebbero ottenuto in una situazione di riferimento in cui fosse stata utilizzata solo la misura dell’ammortamento accelerato dal momento in cui la nave ha iniziato a essere gestita e l’operazione è stata tassata in base al regime normale d’imposta sulle società. In questo scenario, le plusvalenze ottenute sulla vendita della nave alla compagnia di trasporto marittimo sarebbero state soggette, alla data di esercizio dell’opzione da parte della compagnia di trasporto marittimo, all’imposta sulle società generalmente applicabile agli utili d’impresa. In linea di principio, il vantaggio fiscale è considerato ottenuto alla data in cui le imposte sono dovute dal GIE o dai relativi investitori.

(266)

Fase 3: calcolo del vantaggio fiscale equivalente a un aiuto di Stato. Poiché la Commissione ritiene che l’ammortamento accelerato sia una misura generale, l’importo del vantaggio corrispondente a tale misura (ossia il pagamento differito di talune imposte) non costituisce un aiuto di Stato. La differenza tra gli importi ottenuti nella fase 1 e nella fase 2 deve corrispondere all’aiuto che il GIE e i relativi investitori hanno ricevuto come beneficiari delle misure fiscali in questione, ossia il valore attuale netto del vantaggio complessivo derivante dall’uso dell’ammortamento anticipato, dal regime d’imposta sul tonnellaggio (al quale i GIE non erano ammissibili) e dall’esenzione fiscale delle plusvalenze ottenuta in virtù dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS. In linea di principio, il vantaggio fiscale è considerato ottenuto alla data in cui le imposte sono dovute dal GIE o dai relativi investitori.

(267)

Fase 4: calcolo dell’importo dell’aiuto compatibile. In primo luogo, l’aiuto ricevuto dal GIE o dai relativi investitori calcolato nella fase 3 è compatibile in quanto corrisponde al vantaggio trasferito alla compagnia di trasporto marittimo che sarebbe stato compatibile se fosse stato considerato un aiuto di Stato a favore di tale compagnia. La percentuale dell’aiuto trasferito alla compagnia di trasporto marittimo deve essere determinata sulla base di un calcolo simile a quello presentato dai GIE nella richiesta inviata all’amministrazione fiscale (cfr. il precedente punto 136), e tenendo conto di una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione. Come spiegato nei precedenti punti da 202 a 210, parte del vantaggio trasferito alla compagnia di trasporto marittimo può essere considerata compatibile se la compagnia, la nave interessata e le relative attività di trasporto sono ammissibili ai sensi degli orientamenti per i trasporti marittimi. L’importo compatibile deve essere determinato conformemente al capitolo 11 degli orientamenti e tenendo debito conto di tutti gli aiuti già concessi alla compagnia di trasporto marittimo interessata nel SEE. In particolare, gli importi degli aiuti concessi in Spagna devono essere aggiunti a quelli erogati nel paese di stabilimento della compagnia (se fa parte del SEE). L’importo degli aiuti eccedente il massimale, o di cui non è dimostrata la compatibilità ai sensi del capitolo 11 degli orientamenti per i trasporti marittimi, deve essere considerato incompatibile.

(268)

Poiché il massimale di cui al capitolo 11 degli orientamenti per i trasporti marittimi si calcola su base annua e il vantaggio ricevuto dalla compagnia di trasporto marittimo riguarda un bene a lungo termine, la Commissione concorda sul fatto che, per l’applicazione del massimale, il vantaggio derivante per la compagnia in questione dall’operazione nell’ambito del regime spagnolo di tax lease può essere ripartito nell’arco del periodo dell’ammortamento normale (dieci anni) della nave interessata.

(269)

In secondo luogo, poiché corrisponde a una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione di investitori finanziari nel trasferimento di un vantaggio compatibile alle compagnie di trasporto marittimo, anche tale remunerazione è considerata un aiuto compatibile o incompatibile nella stessa misura del vantaggio trasferito alla compagnia di trasporto marittimo (cfr. il precedente punto 201).

5.6.5.   Clausole contrattuali

(270)

Come menzionato in precedenza, PYMAR ha informato la Commissione riguardo a talune clausole contenute in alcuni contratti tra gli investitori, le compagnie di trasporto marittimo e i cantieri navali. In base a dette clausole, i cantieri navali avrebbero dovuto compensare le altre parti qualora non fosse stato possibile ottenere i vantaggi fiscali attesi.

(271)

Nella sua decisione definitiva negativa con recupero parziale nel caso dei GIE fiscaux francesi (133), che presenta considerevoli analogie con il caso in esame, la Commissione ha sottolineato che: «il fatto che i rischi fiscali e giuridici sostenuti dai membri dei GIE avrebbero potuto essere, in alcuni casi, contrattualmente trasferiti sugli utenti dei beni non è contrario al principio in base al quale l’obiettivo perseguito dalla Commissione quando esige, se necessario, il recupero di un aiuto illegale è quello di far perdere ai diversi beneficiari il vantaggio di cui hanno beneficiato sul loro rispettivo mercato rispetto ai loro concorrenti, e di ristabilire la condizione preesistente alla concessione dell’aiuto». La Commissione ha concluso che: «la realizzazione di questo obiettivo non può dipendere […] da clausole contrattuali concordate dai beneficiari dell’aiuto».

(272)

L’obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato interno è inteso, secondo una giurisprudenza consolidata, al ripristino dello status quo ante (134). Secondo un’altra formula, il principale obiettivo cui è finalizzato il recupero di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto medesimo (135). Con la restituzione dell’aiuto, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ristabilita la situazione precedente al versamento dell’aiuto (136).

(273)

Per conseguire tale risultato, la Commissione deve avere il potere d’imporre la restituzione dell’aiuto da parte degli effettivi beneficiari, in modo da poter svolgere la funzione di ripristinare la situazione concorrenziale sul mercato o sui mercati in cui si è verificata la distorsione. A tale scopo, la Commissione deve poter individuare con chiarezza le imprese che hanno l’obbligo di restituire l’aiuto illegale dichiarato incompatibile. Tale obiettivo sarebbe tuttavia costantemente eluso se parti private potessero, mediante clausole contrattuali, modificare gli effetti delle decisioni di recupero adottate dalla Commissione. Tale eventuale possibilità potrebbe essere utilizzata dagli operatori economici che dispongono di un ampio potere di contrattazione per tutelarsi dalle decisioni di recupero, vanificando in concreto il controllo degli aiuti di Stato.

(274)

A fini di raffronto, nella recente sentenza Residex  (137), la Corte di giustizia ha dichiarato che spetta al giudice nazionale individuare, tenuto conto di tutte le particolarità del caso, il beneficiario ovvero, eventualmente, i beneficiari di una garanzia che costituisce un aiuto di Stato disponendo il recupero dell’importo complessivo dell’aiuto di cui trattasi. Inoltre, a prescindere del beneficiario dell’aiuto, e poiché l’obiettivo dei provvedimenti che i giudici nazionali sono tenuti ad adottare in caso di violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE mira essenzialmente al ripristino della situazione concorrenziale precedente al versamento dell’aiuto di cui trattasi, i giudici medesimi devono assicurarsi che i provvedimenti da essi disposti quanto alla validità degli atti stessi consentano di conseguire tale obiettivo. Ciò dimostra che, quando è necessario porre rimedio alla distorsione causata dall’aiuto, i giudici nazionali possono intervenire e dichiarare la nullità dei contratti, anche a scapito delle parti che non beneficiano dell’aiuto, che in questo caso sono i locatori i cui crediti erano assistiti dalla garanzia statale. Lo stesso ragionamento si applica a fortiori alla Commissione quando impone l’effettiva restituzione dell’aiuto da parte dei beneficiari. A questo proposito, va sottolineato che la Commissione è chiamata ad adottare una decisione definitiva sulla misura di aiuto, anziché a provvedere, come devono fare i giudici nazionali, alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di inadempimento dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(275)

Ne consegue che le clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dell’aiuto dall’obbligo di restituzione di aiuti illegali e incompatibili, trasferendo i rischi economici e giuridici di tale restituzione ad altre persone, sono in contrasto con l’essenza stessa del sistema di controllo degli aiuti di Stato stabilito dal trattato. Tale sistema è indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno e costituisce quindi un insieme di norme di ordine pubblico (138). Pertanto, le parti private non possono discostarsene mediante clausole contrattuali.

(276)

Ciò è tanto più vero nella situazione in esame riguardo al regime spagnolo di tax lease, in cui alcuni cantieri navali sono controllati dallo Stato. Tenuto conto che i cantieri navali pubblici hanno stipulato le clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dall’obbligo di restituzione dell’aiuto, il loro comportamento impedirebbe di adempiere il compito di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili. Inoltre, il comportamento degli operatori controllati dallo Stato che cercano di tutelare le loro controparti contrattuali dal recupero può esercitare una considerevole pressione sui loro concorrenti privati che possono essere indotti ad accettare clausole simili nei loro contratti, determinando quindi una protezione generalizzata dei beneficiari dal recupero.

6.   CONCLUSIONE

La Commissione conclude quanto segue:

in base agli orientamenti per i trasporti marittimi e alla decisione del 27 febbraio 2002 che autorizza il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio, le attività che consistono esclusivamente nel leasing, nella locazione o nel noleggio di navi non costituiscono servizi di trasporto. Ne consegue che tali attività sono in linea di principio non ammissibili al regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio autorizzato dalla Commissione,

l’articolo 115, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e l’articolo 49 del RIS (ammortamento anticipato di beni locati), l’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio ai GIE non ammissibili e l’articolo 50, paragrafo 3, del RIS costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

le misure menzionate non sono aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 in quanto non sono state notificate né altrimenti autorizzate dalla Commissione,

la Spagna ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

ne consegue che il cosiddetto regime spagnolo di tax lease, che comporta l’applicazione congiunta dell’articolo 115, paragrafo 11, e dell’articolo 48, paragrafo 4, della TRLIS e dell’articolo 49 del RIS (ammortamento anticipato di beni locati), l’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio ai GIE non ammissibili e l’applicazione dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS, è illegale,

l’aiuto a favore del GIE o dei suoi investitori può essere considerato compatibile con il mercato interno in quanto corrisponde a una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione di investitori finanziari ed è trasferito alle compagnie di trasporto marittimo ammissibili ai sensi degli orientamenti per i trasporti marittimi nel rispetto delle condizioni stabilite dagli orientamenti stessi. Ciò implica, in particolare, che l’importo complessivo trasferito alle compagnie di trasporto marittimo non superi il massimale imposto dal capitolo 11 degli orientamenti,

la parte dell’aiuto eccedente l’importo dell’aiuto compatibile deve essere restituita dai beneficiari, ossia i GIE e i relativi investitori senza la possibilità per tali beneficiari di trasferire l’onere della restituzione ad altre persone,

La Commissione non è tenuta a ordinare il recupero dell’aiuto derivante dalle operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease per le quali l’aiuto è stato concesso tra l’entrata in vigore del regime in questione nel 2002 e il 30 aprile 2007, che è la data di pubblicazione della decisione relativa al caso C-46/2004 France GIE fiscaux (cfr. il precedente punto 261),

dopo tale data, ordinare il recupero non violerebbe i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto sanciti dal diritto dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure derivanti dall’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS (ammortamento anticipato di beni locati), dall’applicazione del regime d’imposta sul tonnellaggio a imprese, navi o attività non ammissibili e dall’articolo 50, paragrafo 3, del RIS costituiscono un aiuto di Stato a favore dei GIE e dei loro investitori, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione dal 1o gennaio 2002 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Le misure di aiuti di Stato di cui all’articolo 1 sono incompatibili con il mercato interno, tranne i casi in cui l’aiuto corrisponda a una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione degli investitori finanziari e sia trasferito a compagnie di trasporto marittimo ammissibili ai sensi degli orientamenti per i trasporti marittimi nel rispetto delle condizioni imposte dagli orientamenti stessi.

Articolo 3

La Spagna pone fine al regime di aiuti di cui all’articolo 1 nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 4

1.   La Spagna deve recuperare l’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 presso gli investitori dei GIE che ne hanno beneficiato, senza la possibilità per tali beneficiari di trasferire l’onere del recupero ad altre persone. Non si effettua tuttavia alcun recupero riguardo agli aiuti concessi nell’ambito di operazioni di finanziamento in merito alle quali le autorità competenti si sono impegnate a concedere il beneficio delle misure con un atto giuridicamente vincolante adottato prima del 30 aprile 2007.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (139) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (140) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’articolo 1 con effetto a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1.   Il recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   La Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 6

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni:

a)

l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;

b)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   La Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 276 del 21.9.2011, pag. 5.

(2)  Cfr. l’interrogazione parlamentare E-5819/2010, cui è stata fornita risposta il 31 agosto 2010.

(3)  Cfr. la nota a piè di pagina 1.

(4)  Associazione spagnola dei piccoli e medi cantieri navali.

(5)  La società di leasing e la compagnia di trasporto marittimo concludono anche contratti con clausole di opzione di acquisto (o call) e di vendita (o put).

(6)  Cfr. la nota a piè di pagina 3.

(7)  Con lettera del 26 luglio 2010.

(8)  Di norma si otterrebbe una plusvalenza dalla vendita di un bene che è stato oggetto di un ammortamento eccessivo in seguito all’applicazione di un ammortamento anticipato e accelerato in quanto il valore fiscale residuo del bene potrebbe essere molto inferiore al suo prezzo di vendita.

(9)  La differenza tra il prezzo di vendita e il valore fiscale della nave. Il valore fiscale della nave è il prezzo iniziale pagato meno gli importi dedotti (spese) per tenere conto dell’ammortamento. Nel caso in esame, la nave sarebbe completamente, o quasi completamente, ammortizzata prima del passaggio del GIE al regime d’imposta sul tonnellaggio, ossia il suo valore contabile sarebbe pari a zero o vicino allo zero.

(10)  Sono comprese informazioni fornite dalla Spagna: tre esempi concreti di richieste presentate dai GIE all’amministrazione fiscale ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 11, della versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades — TRLIS), i contratti e altri allegati acclusi a tali richieste.

(11)  Nella presente decisione, per «ammortamento» s’intende indistintamente la deduzione del costo di ammortamento da parte del proprietario di un bene e la deduzione da parte del locatario dei pagamenti effettuati in relazione al recupero da parte del locatore del costo del bene. Ne consegue che per ammortamento accelerato dei beni locati s’intende la possibilità per i locatari di dedurre i pagamenti entro il limite di due o tre volte il tasso di ammortamento lineare.

(12)  Regio decreto legislativo n. 4/2004 del 5 marzo 2004 che approva la versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società, pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) dell’11 marzo 2004.

(13)  Regio decreto n. 1777/2004 del 30 luglio 2004 che approva il regolamento relativo all’imposta sulle società, pubblicato nella Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) del 6 agosto 2004.

(14)  Escluso il valore dell’opzione di acquisto.

(15)  Ogni anno si applica una percentuale costante al valore residuo del bene risultante alla fine dell’esercizio fiscale precedente (valore residuo = valore di acquisto meno l’ammortamento iscritto in passato). Anziché la ripartizione uniforme del costo del bene nell’arco di un determinato periodo, questo sistema comporta quote di ammortamento proporzionali in ciascun periodo successivo.

(16)  Se un bene deve essere ammortizzato in cinque anni, la somma numerica degli anni di vita utile è 15 (= 1 + 2 + 3 + 4 + 5) e il costo di ammortamento è pari a 5/15 del valore di acquisto nel primo anno, a 4/15 nel secondo anno e così via fino a 1/15 nel quinto anno.

(17)  Copiato dal precedente articolo 128, paragrafo 11, della legge n. 43/1995 introdotto dalla legge n. 24/2001 e applicabile dal 2002. Per «ammortamento anticipato» s’intende l’anticipazione della data in cui l’ammortamento può avere inizio. Nel caso in esame, a condizione che ricevano l’autorizzazione fiscale necessaria, i contribuenti possono iniziare l’ammortamento accelerato durante la costruzione della nave, ossia prima della consegna della nave al soggetto passivo o prima dell’inizio dell’utilizzo della nave da parte del soggetto passivo.

(18)  L’articolo 48 della TRLIS disciplina le disposizioni fiscali specifiche applicabili ai gruppi d’interesse economico. Cfr. la sezione 2.2.3 Misura 3: gruppi d’interesse economico (GIE).

(19)  Decisione C(2002) 582 def. della Commissione, del 27 febbraio 2002, nel caso N 736/01, modificata dalla decisione N 528/03.

(20)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(21)  Cfr. la legge n. 27/1992 del 24.11.1992 sui porti nazionali e la marina mercantile.

(22)  Cfr. l’articolo 125, paragrafo 2, della TRLIS.

(23)  Introdotto dal regio decreto n. 252/2003 del 28.2.2003, Gazzetta ufficiale spagnola (BOE) n. 62 del 13.3.2003.

(24)  Articolo 50, paragrafo 3, del RIS. Va sottolineato che la deroga viene concessa soltanto ai GIE che hanno già ottenuto l’autorizzazione per l’ammortamento anticipato dalle autorità fiscali.

(25)  Alla data di trasferimento al regime d’imposta sul tonnellaggio.

(26)  Alla data di trasferimento della proprietà della nave alla compagnia di trasporto marittimo.

(27)  Cfr. la nota a piè di pagina 17.

(28)  Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

(29)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(30)  Segreto aziendale/informazione riservata.

(31)  […]

(32)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3. Cfr. il paragrafo 14.

(33)  Cfr. la decisione 2009/809/CE della Commissione, dell’8 luglio 2009, nel caso C 4/07, Paesi Bassi, Groepsrentebox.

(34)  TRLIS: versione consolidata della legge relativa all’imposta sulle società.

(35)  Cfr. la nota a piè di pagina 15.

(36)  Cfr. la nota a piè di pagina 16.

(37)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della TRLIS e l’articolo 5 del RIS.

(38)  Aiuto di Stato C 46/2004, decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 43).

(39)  Cfr. la nota a piè di pagina 20.

(40)  La Commissione non ritiene un problema l’applicazione dell’imposta sul tonnellaggio ai GIE a patto che essi gestiscano effettivamente navi per fornire servizi di trasporto marittimo e soddisfino le condizioni stabilite dagli orientamenti per i trasporti marittimi.

(41)  Questa disposizione si applica a tutte le navi, imbarcazioni e strutture navali a prescindere dall’origine, dal tonnellaggio o dallo scopo delle medesime. Si applica inoltre a tutte le compagnie marittime che gestiscono navi […] a prescindere dal fatto che ne siano proprietarie o le gestiscano in base a un accordo di locazione, a un accordo di noleggio o a qualsiasi altra formula consentita dalla legge.

(42)  Cfr. la decisione C(2002)582 def. della Commissione, del 27 febbraio 2002, sezione 2.4. Beneficiari: i beneficiari del regime d’imposta sul tonnellaggio possono essere compagnie marittime registrate ai sensi del diritto spagnolo, la cui attività includa la gestione di navi possedute o noleggiate.

(43)  Cfr., in particolare, la lettera del 2 agosto 2011 delle autorità spagnole in risposta alla decisione C(2011)4494 def. della Commissione, sezione 3.2.3.2. Presunto nuovo aiuto di Stato: punto 9 dell’articolo 50, paragrafo 3, del RIS, «[…] il concetto di “usato” nell’ambito dell’imposta sulle società si applica agli elementi che sono stati usati da un terzo diverso dallo stesso soggetto passivo che richiede l’applicazione di una disposizione specifica.»

(44)  Decisioni della Commissione del 20.12.2006 nel caso C 46/04 GIE Fiscaux, dell’8.5.2001 nel caso C 31/98 Brittany Ferries, del 16.12.2003 nel caso N 474/03 Air Caraïbes e del 20.5.2008 nel caso C 74/99 Le Levant.

(45)  Si fa riferimento alla legge spagnola n. 27/92. I beneficiari possono essere quindi società aventi la sede principale in Spagna o società stabilite nell’Unione europea con sedi secondarie in Spagna.

(46)  Cfr. l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

(47)  Decisione della Commissione dell’8.5.2001 nel caso C 31/98 (GU L 12 del 15.1.2002, pag. 33).

(48)  Centri di coordinamento (DE), centri di coordinamento e società finanziarie (LU), centri di coordinamento di Vizcaya (ES), gruppi di coordinamento e di tesoreria internazionali (FR), redditi esteri (IE), attività di finanziamento internazionali (NL).

(49)  Decisione della Commissione, del 12 gennaio 2011, nel caso relativo all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere (C 45/07, GU L 135 del 21.5.2011, pag. 1).

(50)  Decisione della Commissione, del 16 maggio 2000, concernente il regime di aiuto posto in essere dall’Italia in favore delle grandi imprese in difficoltà (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 29).

(51)  Decisione della Commissione, del 3 giugno 2003, nel caso C 87/2001 relativa al piano del Consiglio delle Isole Orkney riguardante gli antecedenti di pesca (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 49) e decisione della Commissione, del 3 giugno 2003, relativa ai prestiti per l’acquisto di contingenti di pesca nelle Isole Shetland (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 63).

(52)  In particolare, la lettera del 2 agosto 2011.

(53)  Decisione della Commissione, dell’8 maggio 2001, relativa all’aiuto di Stato erogato dalla Francia in favore della società «Bretagne Angleterre Irlande»(«BAI» o «Brittany Ferries») (GU L 12 del 15.1.2002, pag. 33).

(54)  Cfr. la Gazzetta ufficiale del parlamento spagnolo, Congresso dei deputati, VII legislatura, serie A: disegni di legge, n. 50-1, 10 ottobre 2001, pagg. 22-25 (http://www.congreso.es).

(55)  Aiuto di Stato C 66/2003, decisione della Commissione del 30 giugno 2004 relativa all’aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione in favore di quattro cantieri navali per sei contratti di costruzione navale (GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 48).

(56)  Aiuto di Stato C 46/2004, decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 43).

(57)  Lettera del 9.3.2009.

(58)  Cfr., in particolare, il paragrafo 13.

(59)  Cfr. la lettera del 2.8.2011.

(60)  Notifiche registrate con i numeri di caso da N 601 a N 606/2002.

(61)  Cfr. la lettera dell’11 novembre 2003, GU C 11 del 15.1.2004, pag. 5.

(62)  Cfr. la decisione C(2004) 2213, GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 48.

(63)  Cfr. il punto 24 della decisione C(2004) 2213.

(64)  Cfr. la decisione del 17.2.2003, GU L 204 del 13.8.2003, pag. 51 (IE), la decisione del 17.2.2003, GU L 180 del 18.7.2003, pag. 52 (NL), le due decisioni del 16.10.2002, GU L 153 del 20.6.2003, pag. 40 e GU L 170 del 9.7.2003, pag. 20 (LU), la decisione del 22.8.2002, GU L 31 del 6.2.2003, pag. 26 (ES), la decisione del 5.9.2002, GU L 177 del 16.7.2003, pag. 17 (DE), la decisione dell’11.12.2002, GU L 330 del 18.12.2003, pag. 23 e la decisione del 13.5.2003, GU L 23 del 28.1.2004, pag. 1 (FR), la decisione del 24.6.2003, GU L 23 del 28.1.2004, pag. 14 (BE) e la decisione del 30.3.2004, GU L 29 del 2.2.2005, pag. 24 (UK).

(65)  La Spagna ha pubblicato l’interpello il 1o dicembre 2008:

http://petete.meh.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?Consulta=CONSULTA&Pos=7262 (ultima consultazione il 19.6.2013).

(66)  La Gerencia Naval (http://www.gernaval.org/) è una società pubblica, in base al suo statuto, approvata dal regio decreto n. 3451/2000 del 22 dicembre 2000 (BOE dell’11.1.2001).

(67)  Decisione della Commissione del 12.1.2011 nel caso C-45/2007, punto 192, GU L 135 del 21.5.2011, pag. 1, decisione della Commissione del 13.11.2007 nel caso C-15/2002, punto 85, GU L 90 del 2.4.2008, pag. 7, decisione della Commissione del 9.3.2004 nel caso C-33/2003, punti 47, 48 e 66, GU L 190 del 22.7.2005, pag. 13, decisione della Commissione del 16.5.2000 nel caso C-68/1999, punto 73, GU L 79 del 17.3.2001, pag. 29.

(68)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(69)  Cfr. la causa C-75/97 Belgio/Commissione (Maribel bis/ter) (Raccolta 1999, pag. I-3671, punto 32).

(70)  Cfr., in particolare, la lettera del 2 agosto 2011 delle autorità spagnole in risposta alla decisione C(2011)4494 def. della Commissione, sezione 3.2.2. riguardante le disposizioni relative alla trasparenza applicabili ai GIE, primo paragrafo: ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 12/1991 del 29 aprile 1991 sui gruppi d’interesse economico, tali soggetti hanno personalità giuridica, hanno carattere commerciale e la capacità d’intraprendere attività economiche.

(71)  Cfr. la causa 118/85 Commissione/Italia (Raccolta 1987, pag. 2599, punto 7); la causa C-35/96 Commissione/Italia (Raccolta 1998, pag. I-3851, punto 36), le cause riunite da C-180/98 a C-184/98 Pavlov e altri (Raccolta 2000, pag. I-6451, punto 75).

(72)  Cfr. la causa C-172/03 Heiser (Raccolta 2005, pag. I-1627, punto 40).

(73)  La spesa supplementare corrispondente alla differenza positiva tra la spesa dedotta a fini fiscali ai sensi dell’articolo 115 e la spesa registrata nella contabilità deve essere riportata nella dichiarazione d’imposta del beneficiario.

(74)  Cfr. la causa C-295/97 Piaggio (Raccolta 1999, pag. I-3735, punto 39), e la giurisprudenza citata.

(75)  Cfr. le cause riunite T-92/00 e T-103/00 Diputación Foral de Álava/Commissione (Raccolta 2002, pag. II-1385, punto 58).

(76)  Ibidem, punto 35.

(77)  Articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS: «Il ministero … può determinate la data di cui al paragrafo 6 … tenendo conto delle caratteristiche specifiche del periodo del contratto o di costruzione del bene e del carattere specifico del suo uso economico, a condizione che la determinazione di tale data non influisca sul calcolo dell’imponibile derivante dall’uso effettivo del bene o dei pagamenti derivanti dal trasferimento di proprietà, che devono essere determinati conformemente al regime fiscale generale o al regime specifico» (sottolineatura aggiunta).

(78)  Articolo 49, paragrafo 3, del RIS: «La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni: c) prova delle caratteristiche specifiche dell’uso del bene. Devono essere fornite le relazioni finanziarie e giuridiche relative all’uso cui è destinato il bene acquistato mediante un accordo di locazione finanziaria, indicando le formule contrattuali specifiche che saranno utilizzate e i flussi finanziari positivi e negativi che si verificheranno».

(79)  Lettere delle autorità spagnole del 27 marzo 2008, del 10 marzo 2010 e del 27 luglio 2010 in cui sono sintetizzate le autorizzazioni concesse fino alla fine di giugno 2010.

(80)  Le autorità spagnole negano di aver confermato «nella pratica», come indicato al punto 24 della decisione della Commissione, che potevano rientrare nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 115, paragrafo 11, della TRLIS solo i beni successivamente assoggettati al regime d’imposta sul tonnellaggio.

(81)  Le autorità spagnole hanno semplicemente sottolineato le difficoltà d’interpretazione create dal requisito, stabilito dal legislatore, di subordinare l’applicazione dell’ammortamento anticipato all’assenza di effetti sul calcolo dell’imponibile fiscale derivante dall’uso effettivo del bene e sui ricavi derivanti dal suo trasferimento.

(82)  Il contratto di locazione a scafo nudo tra il GIE e la compagnia di trasporto marittimo sembra derivare dall’interpretazione di una delle condizioni imposte dall’articolo 48 della TRLIS ed essere soggetto all’esame e all’autorizzazione dell’amministrazione fiscale.

(83)  In particolare l’articolo 49 del RIS.

(84)  Articolo 49, paragrafo 4, del RIS: la direzione generale per la tassazione può richiedere al soggetto passivo tutti i dati, le relazioni, le registrazioni e le prove ritenuti necessari.

(85)  GU C 384 del 10.12.1998.

(86)  Cfr. la comunicazione sugli aiuti fiscali, sezione relativa alle prassi amministrative discrezionali, punti 21 e 22.

(87)  Causa C-241/94 Francia/Commissione (Kimberly Clark Sopalin) (Raccolta 1996, pag. I-4551).

(88)  Cfr. la decisione C(2002)582 def. della Commissione del 27 febbraio 2002, sezione 2.12.1. relativa ai contributi in conto capitale: «le plusvalenze maturate prima dell’adesione al regime d’imposta sul tonnellaggio sono soggette a una tassazione piena in base alle disposizioni normali relative all’imposta sulle società quando la nave viene venduta. Per garantire il rispetto della disposizione in questione, il beneficiario deve creare una riserva pari alla differenza tra il valore normale di mercato e il valore contabile netto di ciascuna nave, tenendo quindi conto delle plusvalenze della nave inserita nel regime. La riserva è soggetta a una tassazione piena in caso di trasferimento di proprietà. Inoltre, al fine di evitare l’elusione delle imposte quando si passa al nuovo regime, anche la differenza positiva tra l’ammortamento fiscale e quello contabile è assoggettata a una piena tassazione alle aliquote normali quando la nave viene venduta, per evitare che un ammortamento contabile inferiore a quello fiscale si trasformi in una plusvalenza nominale inferiore, eludendo quindi in parte il pagamento integrale dell’imposta per le plusvalenze» (sottolineatura aggiunta).

(89)  Cfr. il punto 73 della decisione C(2011)4494 def. della Commissione.

(90)  Cfr. http://petete.meh.es/scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=12728&Consulta=buques&Pos=230

(91)  Cfr., in particolare, la causa 730/79 Philip Morris/Commissione (Raccolta 1980, pag. 2671, punto 11), la causa C-53/00 Ferring (Raccolta 2001, pag. I-9067, punto 21), la causa C-372/97 Italia/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3679, punto 44).

(92)  Causa T-214/95 Het Vlaamse Gewest/Commissione (Raccolta 1998, pag. II-717).

(93)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(94)  Come spiegato nelle sezioni 5.3.2.1 e 5.3.2.3, la Commissione non considera le disposizioni dell’articolo 115, paragrafo 6 (ammortamento accelerato) e dell’articolo 48 della TRLIS (status giuridico dei GIE) un aiuto di Stato.

(95)  Cfr. gli orientamenti per i trasporti marittimi, sezione 3.1 Regime fiscale delle società di navigazione, paragrafo 12: «I presenti orientamenti si applicano esclusivamente al trasporto marittimo».

(96)  Cfr. gli orientamenti per i trasporti marittimi, sezione 3.1 Regime fiscale delle società di navigazione, paragrafi 11, 12 e 16: «Le società di gestione navale possono beneficiare di sgravi solo per le navi di cui assicurano la totalità della gestione dell’equipaggio e della gestione tecnica […] per poter usufruire delle riduzioni fiscali, tali società devono assumere dal proprietario l’intera responsabilità delle operazioni della nave, oltre ad addossarsi tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti dal codice ISM»; «La Commissione può tuttavia ammettere che il rimorchio in mare di altre navi, piattaforme petrolifere ecc. rientri in tale definizione» e «Le attività di ‘dragaggio’ non sono di massima ammissibili agli aiuti al trasporto marittimo. Tuttavia, si possono applicare disposizioni fiscali per le società (come l’imposta basata sul tonnellaggio) per quanto riguarda le draghe la cui attività costituisce ‘trasporto marittimo’ …».

(97)  Cfr. il punto 28 della decisione della Commissione dell’11 dicembre 2002 nel caso N 504/02 relativo all’introduzione di un’imposta sul tonnellaggio in Irlanda e il punto 10 della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 nel caso SA.30515 relativo alle modifiche al regime d’aiuto dell’imposta sul tonnellaggio in Finlandia.

(98)  Cfr. gli orientamenti per i trasporti marittimi, punto 2.2. Obiettivi generali dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato.

(99)  Cfr. la sezione 2.4. relativa ai beneficiari: «i beneficiari del regime d’imposta sul tonnellaggio possono essere compagnie marittime registrate ai sensi del diritto spagnolo, la cui attività includa la gestione di navi possedute o noleggiate» e la sezione 2.5. relativa alle attività/navi ammissibili: «il regime d’imposta sul tonnellaggio riguarda unicamente il reddito derivante da navi d’alto mare utilizzate in attività di trasporto marittimo. Le attività ammissibili sono mirate e includono solo il trasporto marittimo».

(100)  Va sottolineato che i GIE, come altre forme d’imprese, possono in linea di principio essere inseriti nel regime d’imposta sul tonnellaggio se svolgono attività ammissibili.

(101)  Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, GU C 205 del 5.7.1997, pag. 5 (applicabili fino al 16.1.2004), GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3 (applicabili dal 17.1.2004).

(102)  Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11. Tuttavia, tenuto conto che i cantieri navali non sono beneficiari dell’aiuto e che è impossibile quantificare un flusso economico a loro favore, non è necessario valutare l’aiuto nell’ambito di tale disciplina.

(103)  Cfr. gli orientamenti per i trasporti marittimi, sezione 2.1 Portata dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato, primo paragrafo: «I presenti orientamenti riguardano gli aiuti concessi dagli Stati membri o mediante risorse statali a favore dei trasporti marittimi» e la sezione 3.1 Regime fiscale delle società di navigazione, dodicesimo paragrafo: «I presenti orientamenti si applicano esclusivamente al trasporto marittimo».

(104)  Cfr. gli orientamenti per i trasporti marittimi, sezione 3.1 Regime fiscale delle società di navigazione, ultimo paragrafo: «i vantaggi fiscali soprammenzionati devono essere limitati alle attività di trasporto marittimo; quindi nei casi in cui un armatore sia anche attivo in altri settori commerciali, sarà chiesta la tenuta di una contabilità trasparente per evitare un effetto diffusivo dell’aiuto su attività non connesse con i trasporti marittimi.»

(105)  Aiuto di Stato C 46/2004, decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 43).

(106)  Come menzionato in precedenza, la Spagna ha invocato la decisione della Commissione del 2002 che autorizza il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio come base per la compatibilità. In effetti, la conclusione secondo cui l’imposta sul tonnellaggio è compatibile con il mercato interno è basata sugli orientamenti per i trasporti marittimi.

(107)  Il massimale si applica solo a talune categorie di aiuti individuate dagli orientamenti: misure fiscali e sociali volte a promuovere la competitività, la sostituzione degli equipaggi, gli aiuti agli investimenti e gli aiuti regionali.

(108)  Cfr. le cause riunite T-115/09 e T-116/09 Electrolux AB e Whirlpool Europe BV/Commissione.

(109)  Cfr. la causa C-110/03 Belgio/Commissione, punto 71 e la giurisprudenza citata.

(110)  Centri di coordinamento (DE), centri di coordinamento e società finanziarie (LU), centri di coordinamento di Vizcaya (ES), gruppi di coordinamento e di tesoreria internazionali (FR), regime «Foreign Income» (IE), attività di finanziamento internazionale (NL).

(111)  Risposta fornita il 12 luglio 1990 all’interrogazione scritta n. 1735/90 dell’onorevole G. de Vries alla Commissione (GU C 63 dell’11.3.1991, pag. 37).

(112)  Causa C 167/06 P Komninou e altri/Commissione, punto 63, e causa C-537/08 P Kahla Thüringen Porzellan/Commissione (Raccolta 2010, pag. I-12917, punto 63).

(113)  Cause riunite C-182/03 e C-217/03 Belgio e Forum 187/Commissione (Raccolta 2006, pag. I-5479, punto 147); causa C-167/06 P Komninou e altri/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-141, punto 63); causa T-107/02 GE Betz/UAMI - Atofina Chemicals (BIOMATE) (Raccolta 2004, pag. II-1845, punto 80) e la giurisprudenza citata.

(114)  Causa C-289/81, Mavridis/Parlamento (Raccolta 1983, pag. 1731); causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan BV/Commissione (Raccolta 2000, pag. II-15, punto 59). Cfr. anche la causa 265/85 (Raccolta 1987, pag. 1155, punto 44), e la causa C-152/88 Sofrimport/Commissione (Raccolta 1990, pag. I-153, punto 26).

(115)  In base all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare nuove misure di aiuto alla Commissione e di ottenerne l’approvazione prima di dare esecuzione alle misure. Il capo II del regolamento di procedura (GU L 83 del 27.3.1999) stabilisce precise disposizioni per l’applicazione dell’articolo 107 agli aiuti notificati.

(116)  Cfr. le cause riunite C-183/02 P e C-187/02 P Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-10609, punti 44-45 e 52).

(117)  Cfr. le cause riunite T-427/04 e T-17/05 Francia/Commissione (France Télécom) (Raccolta 2009, pag. II-4315, punto 263).

(118)  Cfr. il punto 187 di detta decisione.

(119)  Decisione della Commissione del 30 giugno 2004 relativa all’aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione in favore di quattro cantieri navali per sei contratti di costruzione navale.

(120)  Cfr. la tabella 2 al punto 9 della decisione della Commissione dell’11 novembre 2003, GU C 11 del 15.1.2004, pag. 7.

(121)  Cfr. il punto 8 della decisione della Commissione dell’11 novembre 2003 summenzionata, secondo cui lo scopo dell’aiuto notificato è compensare i presunti abbuoni di interessi offerti dalla Spagna. I Paesi Bassi sostengono che i prezzi quotati dai cantieri spagnoli includevano gli abbuoni di interessi per il finanziamento delle esportazioni concesso dalle autorità spagnole, sulla base del regio decreto spagnolo n. 442/94.

(122)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

(123)  GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11.

(124)  Cfr. il punto 24 della decisione definitiva del 30 giugno 2004 summenzionata: «Nelle procedure relative agli aiuti di Stato la Commissione deve in ultima analisi fare affidamento sulle dichiarazioni dello Stato membro che si suppone conceda o abbia concesso l’aiuto».

(125)  Cfr. il punto 14 della decisione della Commissione dell’11 novembre 2003 summenzionata.

(126)  Cfr. la comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(127)  Cfr. le cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-7869, punto 140).

(128)  Cfr. la causa T-308/00 Salzgitter/Commissione (Raccolta 2004, pag. II-1933).

(129)  Causa C-408/04P Commissione/Salzgitter (Raccolta 2008, pag. I-2767).

(130)  In pratica, le prime operazioni nell’ambito del regime spagnolo di tax lease sarebbero state organizzate a luglio 2002.

(131)  GU L 12 del 15.1.2002, pag. 33.

(132)  Sono state inviate otto richieste d’informazioni alla Spagna nelle seguenti date: 15.9.2006, 30.1.2007, 6.11.2007, 5.2.2008, 3.3.2008, 23.9.2008, 11.1.2010, 12.5.2010.

(133)  Cfr. il punto 196 della decisione.

(134)  Cfr., in particolare, la causa C-348/93 Commissione/Italia (Raccolta 1995, pag. I-673, punto 26).

(135)  Causa C-277/00 Germania/Commissione (Raccolta 2004, pag. I-3925, punto 76).

(136)  Causa C-350/93 Commissione/Italia (Raccolta 1995, pag. I-699, punto 22).

(137)  Sentenza dell’8 dicembre 2011 nella causa C-275/10, Residex Capital IV, non ancora pubblicata, punti 43-45.

(138)  Cfr., per analogia, la causa C-126/97 Eco Swiss China Time (Raccolta 1999, pag. I-3055, punti 36—41).

(139)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(140)  GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni relative all’importo degli aiuti ricevuti, da recuperare o già recuperati

Identità del beneficiario

Importo complessivo degli aiuti ricevuti nel quadro del regime (1)

Importo complessivo degli aiuti da recuperare (1)

(Capitale)

Importo complessivo rimborsato (1)

Capitale

Interessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Milioni in moneta nazionale


16.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2013

relativa alla compensazione di Simet SpA per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) — Italia]

[notificata con il numero C(2013) 6251]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/201/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

In data 18 maggio 2011 le autorità italiane hanno comunicato, a mezzo notifica elettronica, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, la compensazione a favore di Simet SpA (in prosieguo: Simet), per la fornitura — effettuata tra il 1987 e il 2003 — di servizi interregionali di trasporto passeggeri tramite autobus nell’ambito di un obbligo di servizio pubblico, in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano (in prosieguo: la misura notificata). Detta notifica è stata protocollata col numero SA.33037.

(2)

Le autorità italiane hanno presentato ulteriori informazioni in merito alla misura notificata il 12 luglio 2011, il 5 ottobre 2011, il 20 febbraio 2012, il 2 e il 28 marzo 2012 e il 17 aprile 2012.

(3)

Con lettera del 31 maggio 2012, la Commissione ha notificato alle autorità italiane la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato (in prosieguo: la decisione di avvio).

Le seguenti osservazioni sono state ricevute entro le scadenze accettate:

le autorità italiane hanno presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio con le lettere del 1o giugno 2012, del 24 settembre 2012 e dell’11 ottobre 2012,

l’unico terzo che ha presentato osservazioni in risposta alla decisione di avvio è stato Simet, il potenziale beneficiario della misura notificata. Le sue osservazioni sono state ricevute il 4 agosto 2012, il 31 ottobre 2012 e il 13 dicembre 2012,

le autorità italiane hanno commentato le osservazioni del terzo con lettere del 28 novembre 2012, del 4 dicembre 2012, del 19 dicembre 2012 e del 10 gennaio 2013.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   LA SOCIETÀ E I SERVIZI FORNITI

(4)

Simet è una società privata che gestisce servizi di trasporto passeggeri tramite autobus sulla base di concessioni di servizio rilasciate dallo Stato italiano in forza della legge n. 1822/39 (2). Nello specifico, Simet effettua il servizio di linea su una rete interregionale di tratte che collegano la Calabria con altre regioni italiane. Oltre a questi servizi, che rappresentano circa i due terzi delle sue entrate, Simet fornisce anche altri servizi, compresi servizi di trasporto internazionale, servizi turistici e servizi di noleggio autobus con conducente (3), che rappresentano il restante terzo delle entrate totali della società.

(5)

Nell’ottobre 1999 Simet ha presentato per la prima volta al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in prosieguo: il ministero) una richiesta di compensazione per oneri di servizio pubblico per il servizio di trasporto interregionale tramite autobus relativamente agli anni a partire dal 1987 (4). Il ministero ha respinto quella richiesta e le successive, sostenendo di non aver incaricato Simet della gestione di servizi pubblici.

(6)

Stando alle autorità italiane, Simet, così come altri operatori di servizi di linea interregionali, operava in forza di licenze provvisorie (concessioni) rinnovate di anno in anno previa domanda della società esercente. Tali concessioni conferivano alla società esercente il diritto esclusivo di prestare i servizi in questione. In base ai disciplinari di concessione annuale, l’erogazione del servizio non conferiva all’operatore il diritto a sussidio o a compenso di sorta e il servizio si intendeva esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente. Le tariffe proposte dalla società stessa erano quelle riportate nei disciplinari di concessione annuale autorizzati dal ministero.

(7)

Nel corso degli anni la società ha presentato una serie di domande di modifica delle modalità di erogazione dei servizi forniti, che venivano solitamente accolte sulla base della procedura prevista dal decreto del presidente della Repubblica 369/94 (5). Gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 369/94 prevedono una procedura dettagliata di valutazione e analisi comparativa delle domande per l’introduzione di ciascun nuovo servizio sulla base di una concessione.

2.2.   LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO PRECEDENTI ALLA DECISIONE DI AVVIO

(8)

In risposta ai rifiuti del ministero di concedere compensazioni per oneri di servizio pubblico a partire dal 1987, Simet ha presentato ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, chiedendo una compensazione per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

(9)

Dopo i vari gradi di giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza 1405/2010 del 9 marzo 2010 (decisione 1405/2010) (in prosieguo, sentenza 1405/2010), ha ritenuto che Simet avesse il diritto di ricevere compensazioni per i servizi di autobus di linea (prevalentemente interregionali) forniti in virtù delle concessioni rilasciate dallo Stato italiano. La sentenza stabiliva inoltre che l’importo preciso della compensazione dovesse essere determinato sulla base di dati certi ricavati dalla contabilità della società.

(10)

Come spiega più dettagliatamente la decisione di avvio, la sentenza 1405/2010 non ha tuttavia definito precisamente da quale atto legale scaturisse l’imposizione dell’obbligo di servizio pubblico, né in quale forma. Nell’ordinanza 2072/2011, emessa il 18 gennaio 2011 a seguito del mancato rispetto della sentenza 1405/2010 da parte dell’amministrazione, il Consiglio di Stato è più esplicito a riguardo e dichiara che «il ministero ha più volte negato alla società la possibilità di modificare i percorsi, gli orari, le località di carico, nonché ha disposto, in materia di tariffe, che non potessero superare quelle praticate dalle Ferrovie dello Stato, elementi questi che la società ritiene sintomatici dello svolgimento di un servizio pubblico».

(11)

Benché la sentenza 1405/2010 citi il nuovo regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che disciplina le compensazioni di servizio pubblico, in quanto «fissa, per quanto riguarda le compensazioni, criteri non dissimili da quelli della precedente disciplina comunitaria», il Consiglio di Stato ha ingiunto alle autorità responsabili di pagare una compensazione a Simet ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio (7).

(12)

Le autorità italiane hanno deciso di attendere la valutazione da parte della Commissione delle misure notificate prima di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato (sentenza 1405/2010 e ordinanza 2072/2010) e pagare a Simet la compensazione.

2.3.   IMPORTO INIZIALMENTE NOTIFICATO DELLA POSSIBILE COMPENSAZIONE PER ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

(13)

Per quanto riguarda l’importo della compensazione da pagare a Simet per i servizi prestati, le autorità italiane hanno presentato alla Commissione una relazione, commissionata da Simet a un consulente esterno (in prosieguo: la relazione iniziale), senza avallare le stime in essa riportate. La relazione iniziale stimava la compensazione dovuta a circa 59,4 milioni di EUR (8).

(14)

Successivamente, tuttavia, le richieste di compensazione sono state riesaminate poiché in seguito alla decisione di avvio, il Consiglio di Stato ha chiesto una valutazione indipendente sul livello opportuno di compensazione. L’esito di tale valutazione è trattato nelle sezioni 2.6 e 2.7.

2.4.   DURATA

(15)

Benché Simet abbia rivendicato la compensazione per i servizi forniti fino alla fine del 2013 (9), le autorità italiane sono dell’avviso che il periodo pertinente ai fini della presente notifica sia soltanto quello intercorso dal 1987 al 2003, in quanto la sentenza 1405/2010 concerne esclusivamente il ricorso relativo a quel lasso di tempo. In particolare, il punto 3.1 della sentenza suddetta fa riferimento alle compensazioni per le annualità 1987-2003.

2.5.   GLI SVILUPPI DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NAZIONALE IN SEGUITO ALLA DECISIONE DI AVVIO

(16)

In seguito al rifiuto, da parte delle autorità italiane, di eseguire la sentenza 1405/2010 e l’ordinanza 2072/2011, il Consiglio di Stato ha adottato una nuova ordinanza, cioè l’ordinanza 270/2012, con cui nominava un collegio di consulenza indipendente per decidere in merito alle modalità di attuazione della sentenza 1405/2010.

(17)

Il collegio, formato da un presidente e due componenti, è stato incaricato di calcolare l’importo della compensazione da pagare a Simet in forza della sentenza 1405/2010. Allo stesso tempo le parti della controversia hanno nominato i propri esperti, i quali hanno commentato le conclusioni preliminari del collegio di consulenza. Nel corso dei mesi, tutto ciò ha portato allo scambio di memorie e controdeduzioni.

(18)

Il collegio di consulenza ha concluso i lavori nell’agosto 2012. Il collegio non è pervenuto a una conclusione unanime, ma ha presentato due relazioni distinte al Consiglio di Stato:

il 29 agosto 2012 è stata presentata una relazione di minoranza sottoscritta dal presidente del collegio di consulenza nominato dal Consiglio di Stato, nella quale si concludeva che i dati disponibili non erano sufficienti a determinare la compensazione da riconoscere a Simet e che quindi non si poteva concedere alcuna compensazione,

il 20 agosto 2012 è stata presentata una relazione di maggioranza sottoscritta da due dei tre consulenti nominati dal Consiglio di Stato, nella quale i consulenti concludevano che la compensazione da riconoscere a Simet ammontava a 22 049 796 EUR.

(19)

Poiché la procedura in materia di aiuti di Stato è ancora in corso dinanzi alla Commissione, il Consiglio di Stato non ha ancora adottato una decisione finale sull’importo della compensazione dovuto a Simet.

2.6.   LA RELAZIONE DI MINORANZA

(20)

Nella relazione di minoranza si mettono in evidenza i seguenti punti:

la carenza di dati certi ai fini del calcolo della compensazione (richiesti dall’ordinanza 2072/2011 e dalla sentenza 1405/2010),

la mancanza di un sistema di separazione di conti previsto dal regolamento (CEE) n. 1191/69, condizione necessaria per concedere la compensazione (in modo da evitare un eccesso di compensazione),

l’impossibilità di sostituire il sistema di separazione di conti con altri sistemi contabili, che non hanno ancora dimostrato di consentire un’accurata individuazione di tutti i fattori di costo e ricavo,

per quanto riguarda gli anni per i quali sono disponibili i dati di contabilità analitica (soltanto due, ossia il 2002 e il 2003): i documenti allegati ai bilanci (note sui bilanci e rapporto sulle operazioni) non fanno alcun riferimento a tali dati. Questo sembrerebbe indicare che la contabilità analitica non è stata utilizzata dagli organismi di governo societario come strumento per esercitare il controllo delle attività dell’azienda,

la mancanza di parametri predeterminati per calcolare la compensazione,

la mancata identificazione, da parte della società, di obblighi di servizio pubblico precisi, specifici e inequivocabili (in relazione ai tipi individuati nella legislazione dell’Unione) per i singoli percorsi,

la mancata identificazione dello «svantaggio economico» derivante da tali obblighi,

la mancata prova del danno sostenuto da Simet, che aveva l’onere di fornire tale prova nei procedimenti che hanno portato alla sentenza 1405/2010.

(21)

Alla luce di dette carenze, la relazione di minoranza conclude che non sono disponibili dati certi per calcolare la compensazione disposta dalla sentenza 1405/2010 e quindi non è possibile determinare alcun importo.

2.7.   LA RELAZIONE DI MAGGIORANZA

(22)

La relazione di maggioranza utilizza la seguente metodologia per calcolare la compensazione spettante a Simet:

2.7.1.   Elemento Di Compensazione Basato Sulla Differenza Tra Costi D’Esercizio Ed Entrate

2.7.1.1.   Metodo per stimare le entrate

(23)

Per gli anni dal 1987 al 1992 e dal 2002 al 2003 gli esperti hanno estrapolato le entrate derivanti dal servizio di linea direttamente dai conti finanziari. Per il periodo 1993-2001, gli esperti hanno utilizzato la documentazione di Simet sulle entrate dal momento che, per il periodo in questione, i conti finanziari non forniscono dettagli sulle entrate derivanti da tale servizio (10). Sulla base di questi calcoli, le entrate totali per il periodo 1987-2003 sono state fissate a 57 213 440 EUR.

2.7.1.2.   Metodo per stimare i costi dei servizi di autobus

(24)

Per il periodo 1987-1992, dal momento che non era disponibile la contabilità analitica, gli esperti hanno ripartito i costi del servizio di linea per il trasporto interregionale sulla base della percentuale di introiti generati da quegli stessi servizi durante quel periodo. Per quanto riguarda l’importo totale dei costi, gli esperti li hanno tratti da ciascuno dei bilanci annuali. Quindi, per definire i soli costi d’esercizio, hanno dedotto dai costi totali tutti i costi diversi da quelli d’esercizio, ossia: interessi, oneri finanziari, perdite alla cessione di attivi, perdite e costi vari, imposte dirette e rimanenze finali. Infine, i costi di esercizio attribuibili al servizio di linea per il trasporto interregionale sono stati determinati sulla base della percentuale di entrate generate dagli stessi servizi di linea.

(25)

Per il periodo 1993-2001, Simet ha cambiato la presentazione dei dati nei bilanci annuali (11). Di conseguenza, per quegli anni, i consulenti hanno dedotto dai bilanci annuali della società il valore dei costi d’esercizio totale quale somma algebrica delle seguenti voci relative ai costi di produzione: materie sussidiarie e di consumo, servizi esterni, godimento di beni di terzi, personale, ammortamenti e svalutazioni, variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, e oneri diversi di gestione. I costi d’esercizio attribuibili ai servizi di linea sono stati quindi determinati sulla base della percentuale delle entrate generate da quegli stessi servizi di linea (come per il periodo 1987-1992). Per gli anni 2000 e 2001, benché venisse applicata la contabilità analitica, i documenti in questione non erano esaustivi, ragion per cui si è deciso di utilizzare lo stesso metodo degli anni precedenti per definire i costi dei servizi di linea.

(26)

Per gli anni 2002 e 2003 erano disponibili dati di contabilità analitica. Pertanto i consulenti hanno suddiviso i costi nelle seguenti categorie: i) costi concernenti il chilometraggio; ii) costi da attribuire direttamente ai servizi di linea; iii) costi da attribuire sulla base del fatturato.

La prima categoria di costi comprende costi relativi a carburante, olio motore, pneumatici, parti di ricambio, lavori esterni, lavaggio dei veicoli, pedaggi autostradali, manutenzione obbligatoria dei veicoli, noleggio e ammortamento delle attività. Ognuna di queste voci di costo è stata divisa per il numero totale di chilometri percorsi e il costo per chilometro è stato quindi moltiplicato per il numero di chilometri percorsi soltanto dai servizi di linea.

La seconda categoria di costi comprende quelle voci di costo che, sulla base della contabilità analitica, sono direttamente attribuibili ai servizi di linea interregionali. Esse comprendono: occupazione diretta, smaltimento dei rifiuti, oneri per commissioni, oneri diversi, spese di parcheggio, noleggio di veicoli di terzi per servizi di linea, acquisti per servizi a bordo, rimborso spese del personale viaggiante.

La terza categoria di costi comprende i «costi indiretti» e include costi indiretti del lavoro, costi fissi, assicurazione degli autobus, imposta sulla proprietà dei veicoli, affitto dei locali. Tali costi sono stati ripartiti sulla base della percentuale di entrate generate dagli stessi servizi di linea.

(27)

Una volta sommate le cifre così calcolate per ciascuno dei periodi summenzionati, i costi totali relativi ai servizi di linea per il periodo 1987-2003 sono stati fissati a 59 510 413 EUR.

(28)

Conseguentemente, dopo aver sottratto tali costi dalle entrate derivanti dal servizio di linea, la relazione di maggioranza calcola una perdita operativa pari a 2 296 973 EUR per il periodo 1987-2003.

2.7.2.   Elemento di compensazione concernente la necessità di garantire la remunerazione del capitale impiegato:

(29)

Per ciascun esercizio in oggetto, i consulenti hanno determinato il capitale impiegato come la somma dei seguenti fattori:

capitale proprio (E), il cui valore è tratto dai bilanci annuali, considerando il capitale sociale,

capitale di prestito (D). I consulenti hanno considerato capitale di prestito soltanto il debito finanziario, ossia i debiti nei confronti di banche e altri finanziatori.

(30)

La formula «Costo medio ponderato del capitale» (WACC) viene presa come base per determinare il tasso di remunerazione del capitale impiegato:

Formula

Ove: Re

Re

=

tasso di rendimento atteso sul capitale proprio;

Rd

=

costo del debito; E = capitale proprio dell’azienda;

D

=

debito dell’azienda; Formula;

E/V

=

percentuale del finanziamento che consiste di capitale proprio;

D/V

=

percentuale del finanziamento che consiste di debito;

Tc

=

aliquota d’imposta sulle società

(31)

Il rendimento atteso sul capitale proprio è stato calcolato utilizzando il modello di valutazione degli attivi finanziari, un modello che descrive il rapporto tra rischio e il rendimento previsto:

Formula

Ove: Re

rf

=

Risk free rate

βa

=

Bata of the security

Formula

=

Expected market return

(32)

Il tasso d’interesse per i titoli di Stato a 10 anni, desunto dalle statistiche nazionali, è stato usato come riferimento per un tasso esente da rischio (rf).

(33)

I consulenti hanno concluso che, per gli anni per i quali si doveva valutare la compensazione, gli investitori che investivano in azioni piuttosto che in titoli mobiliari privi di rischio nel mercato italiano (12) chiedevano in media un premio di rischio (rm-rf) pari al 5,8 %.

(34)

Il coefficiente Beta (13) delle azioni nel capitale Simet è stato calcolato prendendo il valore Beta unlevered (14) pari a 0,39 per il servizio di autobus e il settore di trasporto (15). Successivamente, detto valore Beta è stato adeguato alla struttura finanziaria comunicata dalla società per ogni anno:

Formula

(35)

Dal 1987 al 1994 l’aliquota d’imposta applicata sulle società italiane era pari al 36 %, dal 1995 al 2000 al 37 % e dal 2001 al 2002 al 36 %.

(36)

Secondo i consulenti, la remunerazione del capitale impiegato indica l’importo di compensazione che Simet deve ricevere al netto delle imposte. Poiché la compensazione sarà soggetta a imposta, dev’essere adeguata nel modo seguente:

Formula

(37)

In base a tali formule, i consulenti hanno calcolato che la remunerazione dovuta sul capitale impiegato da Simet è di 5 948 150 EUR.

(38)

Quindi, l’importo totale della compensazione calcolato dagli esperti prima dell’applicazione dell’interesse di mora è pari a 8 245 124 EUR (compensazione concernente le perdite operative e la remunerazione del capitale impiegato).

2.7.3.   Calcolo dell’interesse di mora

(39)

Poiché gli importi di compensazione calcolati in precedenza non sono stati pagati negli anni per i quali erano dovuti, i consulenti hanno rivisto tali importi al rialzo come segue:

gli importi calcolati inizialmente sono stati rivalutati sulla base dell’indice dei prezzi al consumo fornito dall’ISTAT fino al luglio 2012,

successivamente, è stato applicato l’interesse legale sugli importi così ottenuti.

(40)

Quindi, il collegio di consulenza è giunto a un importo totale di compensazione di 22 049 796 EUR.

2.7.4.   Altre osservazioni comprese nella relazione di maggioranza

(41)

Secondo la relazione di maggioranza, la compensazione concessa dal Consiglio di Stato non riguarda la diretta applicazione del regolamento (CEE) n. 1191/69, ossia una concessione diretta — ancorché retroattiva — della compensazione ai sensi di tale regolamento. Al contrario, essa ritiene che il Consiglio di Stato abbia proposto l’applicazione dei criteri sanciti in tale regolamento sui metodi comuni di compensazione, per accertare i danni sostenuti da Simet in seguito all’ampliamento illegittimo dei propri obblighi di servizio pubblico nel corso del tempo.

(42)

La relazione di maggioranza osserva inoltre che, nei casi in cui la Commissione non riteneva di applicare il regolamento (CEE) n. 1191/69 per valutare le compensazioni del servizio pubblico, spesso ha approvato tali compensazioni applicando per analogia il quadro dell’Unione per gli aiuti di Stato sotto forma di obblighi di servizio pubblico. Il criterio principale per la Commissione era che l’importo della compensazione non superasse quanto era necessario per coprire i costi sostenuti nell’assolvimento di tali obblighi. Per quanto riguarda il rischio dell’eccesso di compensazione nel caso di specie, la relazione di maggioranza afferma che, poiché l’esercizio svolto riguarda il calcolo ex post dei costi effettivamente sostenuti in passato dalla società per fornire i servizi di linea richiesti, nei suoi calcoli non si riscontrano le incertezze inerenti a qualsiasi valutazione prognostica quando la compensazione viene determinata ex ante. Di conseguenza, la questione dell’eccesso di compensazione non si pone.

(43)

La relazione di maggioranza ricorda anche che non era disponibile un sistema di separazione di conti e afferma che la separazione dei conti si applica a quelle imprese che ricevono una compensazione per la fornitura di un servizio pubblico al fine di evitare l’utilizzo indebito di tali fondi a favore di altre attività dell’azienda. Poiché, tuttavia, nel caso in questione finora non sono state trasferite risorse pubbliche a Simet come compensazione per la fornitura di un servizio pubblico, il requisito di separazione dei conti non dev’essere considerato un motivo per rifiutare il pagamento della compensazione concessa dal Consiglio di Stato.

(44)

La relazione di maggioranza osserva altresì che per gli anni 2002 e 2003, quando era disponibile la contabilità analitica, le perdite operative effettive erano essenzialmente le stesse di quelle basate sulla metodologia utilizzata per gli anni precedenti, secondo cui i costi del servizio di linea sono stati ripartiti per il trasporto interregionale sulla base della percentuale di introiti generati da quegli stessi servizi (le cifre differivano soltanto del 2,6 %). Quindi, i consulenti ritengono che l’indisponibilità di contabilità analitica per il periodo precedente non debba avere alcuna rilevanza di carattere pratico ai fini della concessione di compensazioni.

3.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(45)

Come risulta dalla decisione di avvio, la Commissione nutriva molti dubbi in merito alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno.

(46)

In primo luogo, la Commissione nutriva dubbi sulla possibilità di classificare la misura notificata come una misura che non costituisca aiuto così come, in particolare, sul rispetto delle quattro condizioni fissate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza Altmark  (16).

(47)

In secondo luogo, la Commissione ha sollevato la questione del quadro giuridico applicabile. Poiché la compensazione ingiunta dal Consiglio di Stato riguardava gli obblighi di servizio pubblico asseritamente imposti a Simet per gli anni dal 1987 al 2003 ma non ancora pagati, è sorta la questione se il regolamento (CEE) n. 1191/69 o il regolamento (CE) n. 1370/2007 fossero applicabili nel caso in questione.

(48)

La Commissione ha ritenuto che il regolamento (CEE) n. 1191/69 sarebbe applicabile nel caso in questione qualora si potesse dimostrare che un obbligo di servizio pubblico era stato effettivamente imposto unilateralmente a Simet dalle autorità italiane e la compensazione proposta rispettava tutti i requisiti di tale regolamento. Infatti, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69, le compensazioni per obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente a un’impresa in base alle norme di detto regolamento sono dispensate dalla procedura di notifica preventiva alla Commissione. Tuttavia, qualora venga dimostrato che nessuna delle due condizioni è stata soddisfatta, si renderebbe necessario valutare la compatibilità della misura notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(49)

In terzo luogo, ipotizzando che la compensazione ingiunta dal Consiglio di Stato sia effettivamente frutto dell’imposizione unilaterale degli obblighi di servizio pubblico, la Commissione dubita, sulla base delle informazioni in suo possesso, che la compensazione fosse conforme a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1191/69. La Commissione inoltre dubita dell’opportunità di applicare il metodo comune di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69, applicabile agli obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente per gli anni successivi al 1992, poiché, a partire dal luglio 1992, i servizi di autobus interregionali non avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente (17).

(50)

In quarto luogo, se ulteriori indagini confermassero che almeno una delle condizioni di esenzione dalla notifica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69, non sia stata soddisfatta e che fosse necessario eseguire una valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, la Commissione nutrirebbe dubbi sul rispetto delle condizioni di tale regolamento nel caso di specie.

(51)

In ogni caso, indipendentemente dalla base giuridica applicata, la Commissione dubita che la compensazione ingiunta dal Consiglio di Stato escludesse la possibilità di eccesso di compensazione. La Commissione ha rilevato l’assenza, almeno fino al 2000 (18), di un’efficace separazione dei conti da parte di Simet e ha messo in discussione la possibilità di stabilire con precisione ex post i costi connessi ai servizi di linea, contestando inoltre l’adeguatezza del rendimento atteso sul capitale proprio utilizzato nei calcoli ai fini della compensazione.

4.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(52)

Nei documenti che hanno inviato, le autorità italiane ritengono che la misura notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, in particolare perché non soddisfa tutte le condizioni sancite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza Altmark. Secondo le autorità italiane, inoltre, la compensazione concessa dal Consiglio di Stato non era conforme né al regolamento (CEE) n. 1191/69 né al regolamento (CE) n. 1370/2007.

(53)

Le autorità italiane hanno sottolineato che nel periodo in esame non esisteva né un’imposizione unilaterale né un’imposizione contrattuale di obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto interregionale tramite autobus. Lo strumento giuridico che disciplina il rapporto tra autorità pubblica e imprese private esercenti i servizi di trasporto passeggeri è costituito da una pluralità di provvedimenti unilaterali di concessione, in base ai quali l’autorità pubblica trasferiva al privato il proprio diritto legale di svolgere servizi di trasporto a un’utenza indifferenziata che in vigenza della legge n. 1822/39 l’ordinamento giuridico italiano imputava in origine allo Stato.

(54)

Le autorità italiane hanno altresì osservato che il disciplinare di concessione rilasciato dal ministero su richiesta della società specificava chiaramente che il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente, eccezion fatta per la garanzia dei diritti esclusivi che si applicava durante il periodo in esame. L’erogazione del servizio non dava diritto a sussidio o a compenso di sorta. Tali concessioni erano di natura temporanea e venivano rinnovate ogni anno su richiesta della società. Le licenze erano soggette a numerose modifiche da un anno a un altro per quanto riguarda i percorsi, le località di carico, il numero delle partenze eccetera, a seconda delle specifiche richieste avanzate dalle società.

(55)

Per quanto concerne il massimale tariffario, vigente fino al 2001, di cui parla la decisione di avvio del procedimento, le autorità italiane fanno presente che veniva applicato in tutto il territorio italiano e non solo in una determinata zona geografica. Esse osservano altresì che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69, si trattava di una misura rientrante nella politica dei prezzi, ma non costituiva un obbligo tariffario soggetto a compensazione obbligatoria ai sensi del regolamento.

(56)

Inoltre, secondo le autorità italiane, a partire dal luglio 1992 (19), le imposizioni unilaterali di servizio pubblico per i servizi interregionali tramite autobus non erano neanche consentite ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69. L’articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento consente imposizioni unilaterali soltanto per i servizi urbani, extraurbani e regionali.

(57)

In ogni caso, le autorità italiane hanno fatto presente che Simet non ha mai chiesto la soppressione di un obbligo di servizio pubblico, come previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1191/69, richiesta che essa considera un prerequisito per affermare l’esistenza degli obblighi in questione. La richiesta rivolta da Simet al ministero nel 1999 (20) era una generica richiesta di compensazione per obblighi di servizio pubblico asseritamente imposti dalle concessioni erogate per gli anni a partire dal 1987. Le autorità italiane hanno segnalato che tale richiesta non indicava quali obblighi di servizio pubblico dovessero essere soppressi per garantire un’adeguata redditività dei servizi di linea interregionali.

(58)

Di conseguenza, le autorità italiane hanno concluso che Simet non ha dimostrato di essersi assunta gli obblighi di servizio pubblico (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69), e in particolare non ha dimostrato a quali specifici e precisi obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sia stata soggetta. Secondo le autorità italiane, Simet ha dimostrato soltanto di aver svolto, sulla base di concessioni statali rilasciate dalle autorità competenti su domanda dell’impresa, diversi servizi universali di trasporto. L’affidamento dei servizi universali di trasporto a Simet di per sé non dimostra l’assunzione da parte di quest’ultima di alcun obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(59)

Le autorità italiane osservano inoltre che, per gran parte del periodo in esame (1987-2001), Simet non ha applicato un’efficace separazione dei conti come previsto dall’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69 (21). Non è stato quindi possibile calcolare i costi netti aggiuntivi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Pertanto le condizioni di cui all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1191/69 non sono soddisfatte.

(60)

Infine, le autorità italiane osservano che il ministero competente non ha previamente stabilito alcun importo di compensazione, come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1191/69, in quanto non ha imposto alcun obbligo di servizio pubblico a Simet. Nel caso di specie la compensazione dovuta a Simet è stata calcolata esclusivamente sulla base di una valutazione ex post.

(61)

Le autorità italiane ritengono che una valutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 sollevi essenzialmente le stesse questioni (tra cui l’assenza di una chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico, l’assenza di parametri obiettivi, previamente definiti, sulla base dei quali calcolare la compensazione, la mancanza di un sistema di separazione di conti, eccetera) di una valutazione effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69. Per quanto riguarda il concetto di «ragionevole utile» stabilito nell’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007, le autorità italiane considerano sovradimensionato il tasso di rendimento proposto da Simet nella relazione iniziale allorché la compensazione viene determinata ex post ed elimina il rischio di costi/perdite imprevisti.

(62)

Le autorità italiane hanno interamente sottoscritto le conclusioni della relazione di minoranza, secondo cui non era possibile calcolare l’importo della compensazione. Al contempo, le autorità italiane ritengono che ci siano alcuni errori materiali e metodologici nella relazione di maggioranza. In particolare, le autorità italiane dubitano dell’idoneità del metodo basato su ipotesi che è stato utilizzato in tale relazione per la stima dei costi netti di esercizio derivanti dai presunti obblighi di servizio pubblico e, analogamente, contestano il fatto che la relazione:

non limiti l’importo del capitale impiegato al capitale imputabile agli obblighi di servizio pubblico, ma abbia considerato l’intero capitale impiegato per calcolare la compensazione. In altre parole, il capitale utilizzato per altre attività della società come agenzie di viaggio, servizi internazionali, noleggio di autobus con autista non è stato escluso da questi calcoli,

includa un premio di rischio superiore a 100 punti base al momento di determinare il rendimento atteso sul capitale. Ciò non sembra opportuno per una compensazione calcolata ex post,

non calcoli adeguatamente l’interesse in relazione al fatto che gli importi di compensazione non siano stati pagati negli anni per i quali erano stati determinati. In particolare i consulenti nominati dal Consiglio di Stato hanno applicato interessi legali su importi completamente rivalutati al 2012 e non sugli importi originari come sarebbe stato opportuno.

5.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(63)

L’unico dei terzi che ha presentato osservazioni in risposta alla decisione di avvio è stato Simet, il potenziale beneficiario della misura notificata. Nelle sue dichiarazioni Simet dissente dalle posizioni preliminari adottate dalla Commissione nella decisione di avvio.

(64)

A sostegno della propria affermazione che le siano stati imposti degli obblighi, Simet ha presentato le concessioni a essa rilasciate per i percorsi oggetto del procedimento giudiziario. Secondo Simet, i requisiti sanciti da tali concessioni comprendevano le disposizioni sulle tariffe, gli obblighi di percorso, le fermate da servire, la frequenza delle corse e l’orario del servizio, nonché le condizioni che regolano il trasporto del bagaglio passeggeri e il trasporto gratuito dei dispacci ordinari per conto dei servizi postali, e degli effetti postali dietro corresponsione del canone, previsto dalle disposizioni che regolano questo tipo di trasporto. Le concessioni prevedevano inoltre che la società comunicasse ogni tipo di interruzione, incidente o modifica delle modalità di erogazione dei servizi forniti, nonché l’obbligo di emettere biglietti per il trasporto di passeggeri, bagagli e pacchi agricoli nonché di conservare i relativi registri per cinque anni. Ugualmente, Simet doveva ottenere preventiva autorizzazione da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile del ministero in merito al tipo e alle caratteristiche degli autobus da utilizzare per i servizi oggetto delle concessioni nonché per fornire altri servizi.

(65)

Simet inoltre ha presentato quelli che, a suo parere, erano i dinieghi, totali o parziali, espressi dal ministero a fronte delle richieste di modifica delle modalità di erogazione dei servizi da essa forniti. In particolare, per quanto riguarda il periodo in esame, Simet ha presentato i dinieghi (parziali) riguardanti (22):

le domande per effettuare nuove fermate oltre a quelle già presenti nei servizi di linea in esercizio sulla tratta Rossano-Napoli (1992), sulla tratta Cariati-Milano (1995), sulla tratta Cosenza-Firenze (1999), sulla tratta Cosenza-Firenze e Cosenza-Pisa (2000) e infine sulla tratta San Giovanni-Milano (2003),

una domanda di autorizzazione per l’esercizio di nuovi servizi di linea sulla tratta Cosenza-Napoli (2000).

(66)

Simet ritiene che questi dinieghi provino la natura unilaterale dell’imposizione di obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità italiane. Simet sostiene inoltre che le autorità non abbiano consentito di «ottimizzare» i servizi di trasporto mediante l’ampliamento e la diversificazione dei servizi. I tratti serviti dalla società sono stati «congelati» e sono rimasti vincolati alle decisioni ministeriali, benché formalmente classificati come «attività aziendali».

(67)

Simet dissente dall’affermazione contenuta nel punto 16 della decisione di avvio, secondo cui le tariffe riportate nei disciplinari di concessione annuale erano quelle proposte dalla società. Inizialmente, le tariffe dei servizi di linea a lunga percorrenza dovevano essere analoghe a quelle del trasporto ferroviario in seconda classe, come risulta tra l’altro dal promemoria ministeriale del 19 dicembre 1988 (D.C. III Div 32 n. 3846), secondo il quale «tenuto conto che molte società concessionarie di autolinee di competenza statale hanno avanzato istanze per ottenere l’aumento delle tariffe; tenuto conto che nell’ultimo periodo non sono state più emanate disposizioni di carattere generale in materia tariffaria; in attesa di nuove direttive […] si dispone che [gli uffici regionali] autorizzino direttamente le concessionarie ad apportare nell’esercizio delle proprie autolinee un aumento della tariffa fino al raggiungimento di quella praticata dall’Ente Ferrovie dello Stato (FS) nella II classe ferroviaria più il supplemento rapido se trattasi di autolinee che transitano sull’autostrada [come la fattispecie che qui rileva]; […] ovviamente non dovrà essere apportato nessun aumento tariffario su quelle autolinee per le quali è già in vigore la suddetta tariffa.» Secondo Simet, questi passi dimostrano che non le è stato consentito di fissare tariffe superiori a quelle praticate dall’Ente Ferrovie dello Stato nella seconda classe ferroviaria (ossia la tariffa più bassa applicata dalle Ferrovie dello Stato). Di conseguenza alla società è stato impedito di ottenere un maggior ricavo dalla sua attività, poiché essenzialmente lo Stato mirava a soddisfare esigenze e finalità collettive.

(68)

Nella circolare del ministero prot. n. A/7302 del 3 luglio 1992, si legge che, per quell’anno, l’aumento concesso per le autolinee di competenza statale era pari al 6,1 %. Secondo Simet la circolare, con cui il ministero autorizza un aumento tariffario solo per l’adeguamento ISTAT, conferma l’impossibilità per la società di applicare autonomamente le tariffe ritenute più appropriate. Simet fa inoltre presente che dalla circolare n. 3/02 del 5 aprile 2002 emerge, al punto 2, che, in sede di indicazioni sulle modalità di conversione delle tariffe dalla lira all’euro, il ministero ha confermato che le tariffe in questione erano tariffe e prezzi «regolamentati».

(69)

Infine, dalle concessioni rilasciate dal ministero risulta che la tariffa è «stabilita», vale a dire autoritativamente determinata dall’amministrazione. Trattandosi non di una semplice «autorizzazione» ma di una «concessione», nei relativi disciplinari è espressamente precisato che è «regolata dalle clausole in esso stabilite, nonché da quelle che potranno essere successivamente stabilite» e che «l’amministrazione ha facoltà di revocare in ogni momento la concessione senza che l’esercente possa accampare pretese di alcun genere». Al punto 6 di ciascuno dei disciplinari è espressamente detto che i prospetti degli orari e le tariffe sono quelli approvati dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile del ministero. Simet afferma di non aver potuto, dal momento che la fissazione delle tariffe impedisce l’elasticità dei servizi offerti all’utenza, rispondere alle domande del mercato né soddisfare le proprie esigenze nel modo che riteneva più opportuno.

(70)

Dato l’obbligo di applicare le tariffe a essa imposte, Simet ritiene di non aver potuto attuare quelle politiche dei prezzi che solitamente sarebbero state attuate da un’impresa in un mercato moderno, libero e competitivo. Da un lato, Simet ha messo in evidenza il fatto che il livello delle tariffe imposte dal ministero (equivalenza con la tariffa praticata dall’Ente Ferrovie dello Stato nella seconda classe ferroviaria) era così basso che la società non era in grado di coprire i costi d’esercizio dei servizi di autolinee. Dall’altro, queste misure hanno consentito allo Stato di offrire un sostegno ingiustificato alle Ferrovie dello Stato, dal momento che è stato impedito a concessionarie di servizi di autolinee interregionali, come Simet, di applicare tariffe inferiori a quelle praticate da quella società per un biglietto di seconda classe con supplemento rapido. Le Ferrovie dello Stato sono state ulteriormente favorite dal fatto che a Simet e ad altre società erogatrici di simili servizi sono stati negati sussidi.

(71)

Alla luce di quanto precede, Simet ritiene che le concessioni rilasciate dal ministero e le successive decisioni di rigettare le richieste di apportare modifiche ai percorsi dimostrino che tali concessioni soddisfano i criteri del contratto di servizio ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69 nel prevedere obblighi in relazione a percorsi, fermate, tariffe, trasporto gratuito dei dispacci ordinari per conto dei servizi postali e degli effetti postali dietro corresponsione del canone, previsto dalle disposizioni che regolano questo tipo di trasporto.

(72)

Anche ipotizzando che il regolamento (CEE) n. 1191/69 non prevedesse alcun diritto alla compensazione per i concessionari di servizi interregionali, come sostenuto dal ministero, Simet sostiene che ciò significherebbe che il servizio era stato liberalizzato e, di conseguenza, l’amministrazione non avrebbe potuto imporre alcun obbligo all’impresa, in particolare per ciò che riguarda le tariffe. Simet quindi ritiene che il ministero abbia violato la legge e che, ai sensi della legislazione nazionale (articolo 35 del decreto legislativo n. 80/1998 applicato dal Consiglio di Stato), il risarcimento del danno sia dovuto.

(73)

Secondo Simet non viene in rilievo la fattispecie tipicamente disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1191/69, bensì una controversia risarcitoria. Simet osserva che la sentenza 1405/2010 ha riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 80/1998, a ristoro dei pregiudizi subiti a causa degli illegittimi provvedimenti di rifiuto opposti dal ministero di eliminare gli obblighi di servizio pubblico risultanti a carico di Simet. Tali provvedimenti, lesivi del diritto alla libertà di impresa tutelato dall’articolo 41 della Costituzione italiana, in quanto produttivi di danno patrimoniale nello svolgimento dell’attività di impresa, dovevano ritenersi perciò illeciti e come tali, davano diritto al ristoro effettivo dei danni subiti. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il ministero aveva arrecato a Simet un danno ingiusto imponendole obblighi di servizio pubblico, in violazione del suo diritto di fornire un servizio di trasporto in piena libertà e autonomia.

(74)

Qualora tuttavia si ritenesse che il regolamento (CEE) n. 1191/69, così come modificato, consenta all’amministrazione di imporre obblighi di servizio pubblico per soddisfare le esigenze della regione, Simet ritiene che il ministero sarebbe tenuto a prevedere un corrispettivo a compensazione di tali oneri. In effetti, secondo Simet, il regolamento (CEE) n. 1191/69 consente di imporre obblighi di servizio per «soddisfare le esigenze di trasporto di una regione» (articolo 1, paragrafo 2) e non «in una regione».

6.   COMMENTI DELL’ITALIA SULLE OSSERVAZIONI DEL TERZO

(75)

Nei loro commenti sulle osservazioni del terzo, le autorità italiane hanno ribadito la propria posizione, secondo la quale non sussiste alcun obbligo di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 né del regolamento (CE) n. 1370/2007 e nessuna compensazione è quindi dovuta.

(76)

A sostegno della loro posizione, le autorità italiane hanno ulteriormente spiegato il sistema che regola il funzionamento dei servizi di trasporto passeggeri tramite autobus di linea ai sensi della legge n. 1822/39 (23) (legge applicabile durante il periodo in considerazione). Secondo questa legge, il quadro normativo per i servizi di linea di competenza statale (noti anche come «autolinee ordinarie») era il seguente:

i)

il servizio era esercitato a seguito di rilascio di concessione;

ii)

la concessione era rilasciata su domanda dell’impresa;

iii)

per l’assegnazione delle concessioni non erano previste né venivano poste in essere procedure selettive;

iv)

la concessione per legge era provvisoria o definitiva a totale discrezionalità del ministero che invariabilmente sceglieva sempre di assegnare la concessione provvisoria per tutte le imprese. Pertanto le concessioni avevano durata annuale e le imprese (Simet inclusa) ripresentavano la domanda di anno in anno per ottenere il rinnovo della concessione;

v)

la concessione comportava il diritto di esclusiva sulla tratta indicata nel disciplinare di concessione;

vi)

i concessionari avevano titoli preferenziali per quanto concerneva i bacini di traffico serviti, definiti in base a un criterio cosiddetto di «finitimità», ossia di prossimità e di interconnessione economica e funzionale delle linee (articoli 5 e 6 della legge n. 1822/39);

vii)

era inoltre applicato un criterio di preferenza dei servizi esistenti, nel senso che, per motivi di economicità, era ritenuto di maggior salvaguardia dell’interesse pubblico prediligere la modifica dei servizi esistenti piuttosto che l’istituzione di nuovi servizi;

viii)

inoltre, per il rilascio della concessione di nuovi servizi era applicato il criterio del numero di utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del nuovo servizio da istituire. Era ritenuto necessario un bacino di utenza di almeno 300 000 abitanti per servizi con un percorso fino a 500 km e per i servizi con percorrenza maggiore era utilizzato un criterio proporzionale (24).

(77)

Da quanto sopra consegue che le determinazioni del ministero rispetto alle domande presentate dalle imprese per la modifica di un servizio esistente o la concessione di nuovi servizi dovevano tener conto di tale assetto normativo.

(78)

Per quanto riguarda i dinieghi, totali o parziali, espressi dal ministero a fronte delle richieste di modifica delle modalità di erogazione dei servizi forniti da Simet, le autorità italiane hanno osservato che essi riguardavano esclusivamente il sistema disciplinato dalla legge n. 1822/39. In particolare il ministero non poteva rilasciare nuove concessioni per nuovi servizi né ampliare la portata delle concessioni esistenti (accettando nuove fermate) nei casi in cui questo avrebbe avuto effetti sui diritti di altri operatori di linea, ai sensi di tale legge. Al contempo, il ministero ha accettato le modifiche che non contraddicevano i principi sanciti nella legge n. 1822/39 (25).

(79)

Pur riconoscendo che a Simet è stata negata l’autorizzazione di esercitare nuovi servizi o di aggiungere nuove fermate ai servizi esistenti in diverse occasioni, le autorità italiane ritengono che le dichiarazioni di Simet e i documenti allegati non provino che siano state presentate, affinché venissero modificate le caratteristiche dei servizi forniti stabilite in disciplinari di concessione esistenti, domande formali in seguito rigettate. In ogni caso, il ministero non ha mai respinto le richieste di Simet di rimuovere le fermate in zone scarsamente popolate né quelle che prevedevano modifiche degli orari.

(80)

Per quanto riguarda le clausole dei disciplinari di concessione sul trasporto di effetti postali, a detta delle autorità italiane Simet non ha fornito alcuna prova che documenti i servizi effettivamente erogati e i costi netti. Le autorità italiane hanno fatto inoltre presente che Simet SpA non ha mai prodotto alcun provvedimento che dimostri che il ministero abbia negato a Simet la possibilità di apportare variazioni alle tariffe. Si precisa tra l’altro che Simet non ha mai chiesto l’autorizzazione a diminuire le tariffe.

(81)

Per quanto riguarda il promemoria ministeriale del 19 dicembre 1988 (D.C. III Div 32 n. 3846) e alla successiva circolare ministeriale n. A/66 del 10 gennaio 1989 (emessa dall’ufficio provinciale della motorizzazione civile del ministero di Catanzaro), secondo le autorità italiane questi documenti hanno consentito agli operatori dei servizi di linea di adeguare le tariffe a quelle delle Ferrovie dello Stato e dovevano quindi essere considerate nell’ambito delle più ampie politiche nazionali dei trasporti e dei prezzi. Altrettanto dovrebbe dirsi in merito alla lettera dell’ufficio provinciale di Catanzaro n. 7302 del 3 luglio 1992 (cui fa riferimento Simet) che consentiva agli operatori di servizi di autolinee di aumentare le tariffe del 6,1 % per adeguarle all’inflazione in attuazione della circolare n. 801/92 (26). Nella lettera si informa che le imprese possono operare in un diverso regime tariffario, a condizione di presentare specifica domanda. Le autorità italiane segnalano che Simet non ha mai presentato alcuna domanda a riguardo. In ogni caso, né il promemoria ministeriale del 1988 né la lettera del ministero del 1992 costituiscono un diniego della domanda di Simet di soppressione degli obblighi di servizio pubblico in relazione alle tariffe.

(82)

Le autorità italiane dissentono inoltre da quanto sostenuto da Simet, ossia che il punto 2 della circolare n. 3/02 del 5 aprile 2002 dimostri che le tariffe per il servizio di linea erano fissate dal ministero. Questa circolare si limita a fornire indicazioni sulle modalità di conversione delle tariffe dalla lira all’euro. Il fatto che le tariffe dei servizi di linea a lunga percorrenza fossero «regolamentate» non significa che non fossero fissate dagli operatori. Ciò significa anzi che erano fissate preventivamente per tutelare la trasparenza e la pubblicità, a garanzia dei passeggeri, e successivamente autorizzate dai competenti servizi ministeriali. Trattandosi di servizi di linea regolari a offerta indifferenziata, le modalità dei servizi forniti, quali percorsi, fermate, orari e tariffe devono essere note in anticipo, a differenza di quanto avviene nel caso dei servizi occasionali. Secondo le autorità italiane, lo stesso principio si applica a livello di Unione per i servizi regolari, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), ai sensi del quale le tariffe costituiscono parte integrante delle autorizzazioni dei servizi regolari (articolo 6, paragrafo 2, del suddetto regolamento). A motivo di quest’obbligo di predeterminazione, le autorità italiane contestano altresì l’interpretazione di Simet del punto 6 dei disciplinari di concessione (28), in quanto erano predeterminati (nella domanda presentata dall’impresa e nella concessione rilasciata dal ministero) sia gli orari sia le tariffe relativi ai servizi di linea concessi.

(83)

Per quanto riguarda l’importo della compensazione richiesta, Simet rivendica soltanto una «compensazione […] entro i limiti degli importi dovuti». Secondo le autorità italiane i calcoli dei costi presentati periodicamente da Simet sono generici, giacché coprono l’intera attività commerciale, e obiettivamente scorretti, non essendo basati su dati certi, dal momento che per gran parte del periodo in esame non era disponibile la separazione dei conti.

(84)

Le autorità italiane ritengono del tutto irrilevante che il caso riguardi la concessione di una compensazione per servizio pubblico (quindi l’applicazione diretta del regolamento (CEE) n. 1191/69) o la concessione di un risarcimento. Anche presumendo che il Consiglio di Stato intendesse riconoscere il diritto di Simet al risarcimento, conclusione che a detta delle autorità italiane non è ovvia né scontata leggendo la sentenza 1405/2010 (29), qualsiasi danno sopportato potrebbe derivare soltanto dall’assolvimento di obblighi di servizio pubblico. Le autorità italiane insistono sul fatto che non vi è stata imposizione di tali obblighi nei confronti di Simet.

(85)

Infine, le autorità italiane dissentono sull’opportunità di concedere il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione italiana. Il trasporto di passeggeri mediante servizi di linea interregionali non si può considerare completamente liberalizzato dalla semplice e diretta applicazione dell’articolo 41 della Costituzione, essendo in primo luogo soggetto a un sistema di concessioni (disciplinato dalla legge n. 1822/39 e dal decreto del presidente della Repubblica 369/94) e successivamente a un sistema di autorizzazioni (disciplinato dal decreto legislativo n. 285/05).

7.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

7.1.   SUSSISTENZA DELL’AIUTO

(86)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(87)

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, una misura costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o tramite risorse statali,

la misura deve conferire un vantaggio selettivo, favorendo talune imprese o talune produzioni,

la misura falsa o rischia di falsare la concorrenza,

ha un’incidenza sugli scambi fra gli Stati membri.

(88)

La Commissione valuterà se, nel caso di specie, tutte queste condizioni siano state osservate.

7.1.1.   Risorse statali e imputabilità

(89)

La Commissione osserva che le sentenze del Consiglio di Stato ingiungono al ministero di pagare la compensazione a Simet per la fornitura di servizi di trasporto interregionale tramite autobus dal 1987 al 2003 sulle tratte di competenza statale. Le risorse per il pagamento di tale compensazione sono quelle a disposizione del ministero e pertanto costituiscono risorse statali. La decisione di pagare tale compensazione, disposta dall’organo giurisdizionale, è imputabile allo Stato.

7.1.2.   Vantaggio economico selettivo

(90)

Innanzitutto, la Commissione osserva che Simet svolge un’attività economica, e segnatamente il trasporto passeggeri, dietro corrispettivo. Pertanto, Simet deve essere considerata un’«impresa» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(91)

La concessione della misura dovrebbe inoltre essere considerata selettiva, in quanto ne beneficerebbe soltanto Simet.

(92)

Per quanto concerne il vantaggio economico selettivo accordato, dalla sentenza Altmark discende che la compensazione concessa dallo Stato o tramite risorse statali quale compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico non conferisce un vantaggio a favore di dette imprese e pertanto non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, purché ricorrano i quattro presupposti seguenti (30):

in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro,

in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente,

in terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento,

in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non è effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento.

(93)

Per quanto riguarda la seconda condizione, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che non conferiscano un vantaggio economico tale da favorire l’impresa beneficiaria a scapito delle imprese concorrenti. Tuttavia, la necessità di stabilire previamente i parametri di compensazione non significa che quest’ultima debba essere calcolata in base a una formula specifica. Piuttosto, l’importante è che sia chiaro fin dall’inizio il modo in cui viene determinata la compensazione.

(94)

Nel caso di specie, Simet non ha prodotto alcuna prova che dimostri che i parametri di compensazione per la fornitura dei servizi in esame nel periodo in questione fossero stabiliti in anticipo e in modo obiettivo e trasparente. I disciplinari di concessione su cui si basa Simet per dimostrare di avere a carico un obbligo di servizio pubblico specificano piuttosto che l’erogazione del servizio con conferisce all’operatore un diritto a sussidio o a compenso di sorta e che il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente. È per questo motivo che la sentenza 1405/2010 del Consiglio di Stato ha disposto che tale compensazione debba essere calcolata sulla base di dati certi ricavati dalla contabilità della società. In mancanza di parametri di compensazione stabiliti in anticipo, qualsiasi calcolo di questo tipo, come i calcoli contenuti nella relazione iniziale e nella relazione di maggioranza, si basa necessariamente ed esclusivamente su stime ex post del costo netto sostenuto per la fornitura dei servizi di linea interregionali in questione. Pertanto, nel caso di specie, la seconda condizione della sentenza Altmark non è stata soddisfatta.

(95)

Poiché la sentenza Altmark dispone che tutte e quattro le condizioni debbano essere cumulativamente soddisfatte per escludere la presenza di un vantaggio economico nel caso in cui venga concessa una compensazione a un’impresa in considerazione degli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti, non c’è motivo per la Commissione di valutare se nel caso di specie le altre tre condizioni siano state osservate. Di conseguenza, il pagamento della compensazione a favore di Simet per la fornitura di servizi interregionali di trasporto tramite autobus per il periodo 1987-2003 conferisce a tale impresa un vantaggio economico selettivo.

7.1.3.   Distorsione della concorrenza ed effetto sugli scambi tra gli Stati membri

(96)

Per quanto concerne questi due criteri, occorre verificare se la misura notificata potrebbe falsare la concorrenza tanto da incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

(97)

Come indicato nella sentenza Altmark  (31), dal 1995 svariati Stati membri hanno aperto alcuni mercati di trasporto urbano, extraurbano o regionale alla concorrenza di imprese di altri Stati membri ed esistono diversi esempi di imprese di trasporto di uno Stato membro che esercitano attività in un altro. Questa tendenza è particolarmente evidente nel settore dei servizi di autolinee interregionali come quelli forniti da Simet. Di conseguenza, qualsiasi compensazione concessa a Simet è da ritenersi atta a falsare la concorrenza nell’ambito della fornitura dei servizi interregionali di trasporto tramite autobus e a incidere sugli scambi tra Stati membri al punto da ripercuotersi negativamente sulla possibilità, per le imprese di trasporto stabilite in altri Stati membri, di prestare i propri servizi in Italia e rafforzare la posizione di mercato di Simet.

(98)

La Commissione osserva altresì che Simet è attiva su altri mercati, come il mercato dei servizi di viaggio internazionali, i servizi turistici e i servizi di noleggio autobus e che pertanto è in concorrenza con altre società in seno all’Unione che operano su questi mercati. Qualsiasi compensazione concessa a Simet falserebbe necessariamente la concorrenza e inoltre inciderebbe sugli scambi tra Stati membri su tali mercati.

(99)

Di conseguenza, a parere della Commissione, la misura notificata falsa la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

7.1.4.   Conclusione

(100)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la misura notificata costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.2.   ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI NOTIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1191/69

(101)

Sulla base del ragionamento del Consiglio di Stato, Simet ha acquisito titolo alla compensazione per la fornitura dei servizi di trasporto in esame nel momento in cui ha svolto tali servizi. Questo ragionamento implica che i pagamenti per la compensazione fossero dispensati dalla procedura di notifica obbligatoria, a norma di quanto disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69; in caso contrario, per via della mancata notifica della compensazione, essa sarebbe risultata illegale poiché in contrasto con le disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato.

(102)

Questo perché, in base all’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, le compensazioni risultanti dall’applicazione dello stesso sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e quindi dall’obbligo di previa notifica. Come si evince dalla sentenza Combus, il concetto di «compensazione per obblighi di servizio pubblico» ai sensi di tale disposizione deve essere interpretato in maniera molto restrittiva (32). L’esenzione dalla procedura di notifica di cui all’articolo 17, paragrafo 2, concerne soltanto la compensazione per gli obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente a un’impresa, a norma dell’articolo 2 dello stesso regolamento, da calcolarsi secondo il metodo descritto agli articoli da 10 a 13 dello stesso (metodo comune di compensazione), e non si applica ai contratti di servizio pubblico definiti nell’articolo 14. La compensazione pagata in virtù di un contratto di servizio pubblico, come definito all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, che costituisca aiuto di Stato, deve essere notificata alla Commissione prima di essere posta in esecuzione. La mancata notifica porterà a considerare tale compensazione come un aiuto illegalmente posto in esecuzione.

(103)

Onde stabilire se, nel caso in oggetto, l’articolo 17, paragrafo 2, dispensasse effettivamente le autorità italiane dall’obbligo di previa notifica, è pertanto necessario, in primo luogo, stabilire se le autorità italiane abbiano effettivamente imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico a Simet e, in secondo luogo, se la compensazione riconosciuta per tali oneri di servizio sia conforme al regolamento (CEE) n. 1191/69. La Commissione esaminerà in successione entrambe le questioni.

7.2.1.   Le autorità italiane hanno imposto unilateralmente a Simet un obbligo di servizio pubblico?

(104)

Secondo Simet (33), l’imposizione unilaterale nei suoi confronti di un obbligo di servizio pubblico si può dedurre dalle specifiche riguardanti le modalità dei servizi da fornire previste dai disciplinari di concessione rilasciati per ciascuno specifico percorso di linea interregionale, dall’imposizione di tariffe da parte del ministero e dai dinieghi di quest’ultimo a fronte delle richieste di modifica dei servizi esistenti o di concessione di nuovi servizi.

(105)

Tuttavia, in base alle informazioni che le sono state fornite, la Commissione constata che Simet non ha dimostrato in modo convincente che le autorità italiane le abbiano imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico.

(106)

In primo luogo, l’iniziativa di Simet di chiedere il rinnovo dei disciplinari di concessione per tutti i 16 anni durante il periodo in esame non può conciliarsi con l’imposizione unilaterale di un obbligo di servizio pubblico. La finalità di questi disciplinari era quella di conferire a Simet il diritto esclusivo di prestare i servizi in questione per il periodo in esame. Nonostante il fatto che ciascuno di questi disciplinari stipulasse che l’esercizio non era soggetto a compensazione e si intendesse esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente, Simet ha chiesto ripetutamente la proroga di tali diritti.

(107)

In secondo luogo, il fatto che i disciplinari stabilissero le tariffe, i percorsi o la frequenza delle corse e gli orari di servizio non significa necessariamente che, come conseguenza delle concessioni, a Simet venissero imposti obblighi unilaterali di servizio pubblico. Considerando anzi che quelli forniti erano servizi regolari di linea, era necessario che i disciplinari di concessione, che conferivano a Simet il diritto esclusivo di prestare tali servizi, stabilissero in anticipo le modalità dei servizi da fornire. Non è stata prodotta alcuna prova per dimostrare che siano state presentate, al fine di modificare tali caratteristiche, domande formali in seguito rigettate dal ministero, né Simet ha addotto prove che dimostrassero che le modalità summenzionate le venissero imposte unilateralmente dalle autorità italiane, anziché proposte dall’operatore, come contropartita del diritto di prestare i servizi su base esclusiva, e successivamente autorizzate dal ministero.

(108)

In terzo luogo, per quanto riguarda il presunto obbligo di trasporto di effetti postali, Simet non ha fornito alcuna prova relativa ai servizi effettivamente erogati e ai costi netti da essi derivanti, né ha fornito alcuna prova di avere mai contestato le clausole dei disciplinari di concessione sul trasporto di effetti postali. Ciò potrebbe significare che la prestazione di tali servizi non era contraria agli interessi commerciali della società oppure che quest’ultima lo riteneva un’equa remunerazione del diritto di esercitare servizi di trasporto interregionale su base esclusiva.

(109)

In quarto luogo, per quanto riguarda le tariffe che Simet ha potuto praticare per i servizi di trasporto passeggeri forniti, benché le autorità italiane riconoscano che fino al 2001 erano effettivamente in vigore disposizioni nazionali che fissavano le linee generali del sistema dei prezzi dei servizi dei trasporti tramite autobus nell’ambito delle più ampie politiche nazionali dei trasporti e dei prezzi (34), gli operatori potevano presentare una domanda specifica per applicare una tariffa diversa. Ciò risulta chiaramente dalla lettera ministeriale cui ha fatto riferimento Simet (35). La Commissione osserva, tuttavia, che Simet non ha addotto alcuna prova per dimostrare di aver presentato domande di questo tipo alle autorità italiane, né che il ministero abbia mai rigettato domande di modifica delle tariffe durante il periodo 1987-2003.

(110)

Contrariamente alla tesi di Simet, il fatto che le tariffe dei servizi di linea a lunga percorrenza fossero «approvate» dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile del ministero (36) e che nella circolare n. 3/02 del 5 aprile 2002 (37) si facesse riferimento a tariffe «regolamentate» non significa che queste tariffe non fossero inizialmente fissate dagli operatori. Piuttosto, l’utilizzo di questi termini significa semplicemente che le tariffe erano fissate preventivamente per tutelare la trasparenza e la pubblicità, a garanzia dei passeggeri, e successivamente autorizzate dai competenti servizi ministeriali.

(111)

In ogni caso, questo tipo di misure non costituisce, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69, un «obbligo tariffario», che sarebbe stato soggetto al metodo comune di compensazione. Per obbligo tariffario si intende esclusivamente «l’obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l’interesse commerciale dell’impresa e derivanti dall’imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari». La definizione di obbligo tariffario non si applica «agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l’organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo».

(112)

Infine, per quanto riguarda i dinieghi del ministero addotti da Simet, la Commissione osserva che si trattava di richieste di natura espansionistica che non riguardavano modifiche delle modalità di erogazione dei servizi esistenti. Un’espansione dei servizi non era sempre possibile per via del modo in cui la legge n. 1822/39 disciplina il funzionamento dei servizi di linea di trasporto passeggeri. Infatti, era possibile rilasciare concessioni per nuovi servizi o ampliare la portata di quelli esistenti soltanto a patto che tali concessioni non avessero effetti sui diritti di altri operatori di linea. Pertanto il rifiuto di avviare nuovi servizi o ampliare quelli esistenti è stato il risultato di un’azione volta a conciliare gli interessi dei diversi operatori economici, piuttosto che la conseguenza dell’imposizione di obblighi di servizio pubblico, come afferma Simet.

(113)

Di conseguenza, Simet non ha dimostrato che le autorità italiane le abbiano imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico.

7.2.2.   La compensazione erogata per tale obbligo è conforme al regolamento (CEE) n. 1191/69?

(114)

In ogni caso, anche ipotizzando che venisse dimostrata una qualche forma di imposizione unilaterale degli obblighi di servizio pubblico, la compensazione per tali servizi dovrebbe comunque essere conforme al metodo comune di compensazione (sezione IV) del regolamento (CEE) n. 1191/69 per poter essere esentata dall’obbligo di notifica preventiva ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento. La Commissione non ritiene che tale condizione si sia verificata.

(115)

In primo luogo, la Commissione rileva che l’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1191/69 dispone, fra l’altro, per quanto riguarda l’obbligo d’esercizio o di trasporto, che l’ammontare della compensazione debba essere pari alla differenza tra la diminuzione degli oneri e la diminuzione degli introiti dell’impresa che può derivare, per il periodo di tempo considerato, dalla soppressione totale o parziale corrispondente dell’obbligo in questione. La Commissione osserva inoltre che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Antrop, i requisiti stabiliti da tale disposizione non sono soddisfatti quando «non è possibile accertare, basandosi su dati certi della contabilità [della società], la differenza tra i costi imputabili alla parte della [sua] attività nell’area soggetta alla rispettiva concessione e le entrate corrispondenti e, di conseguenza, non è possibile calcolare il costo aggiuntivo derivante [a tale impresa] dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico» (38).

(116)

Inoltre, a partire dal 1o luglio 1992, il regolamento (CEE) n. 1191/69, all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), prevedeva che le imprese di trasporto che esercitano non soltanto servizi soggetti agli obblighi di servizio pubblico, ma anche altre attività, effettuassero il servizio pubblico: i) separando i conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartendo le relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti e ii) compensando le spese con le entrate di esercizio e i versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d’attività dell’impresa.

(117)

Nel caso di specie, Simet non ha adottato un’efficace separazione dei conti per i diversi servizi che ha fornito fino al 2002. Inoltre si può dubitare della validità della contabilità analitica per gli anni 2002 e 2003, relativamente alla separazione dei conti, in quanto non è provato che tale contabilità analitica venisse utilizzata dagli organismi di governo societario per controllare le proprie attività. Pertanto il disposto dell’articolo 10 non è stato rispettato.

(118)

In secondo luogo, Simet non ha dimostrato che «gli svantaggi economici […] siano stati determinati tenendo conto delle ripercussioni dell’obbligo sul complesso dell’attività dell’impresa» [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1191/69], né è stato rispettato il requisito che prevede di fissare preventivamente l’importo della compensazione (articolo 13 del regolamento), come illustrato nella sezione 7.1.2.

(119)

Infine, il periodo di compensazione della misura notificata è quello intercorso dal 1987 al 2003. Tuttavia, il metodo comune di compensazione si applicava ai servizi di autobus interregionali soltanto fino al luglio 1992 e successivamente era limitato a «servizi di trasporto passeggeri urbani, extraurbani o regionali», in base al regolamento (CEE) n. 1893/91 (39). La definizione di «servizi regionali» fornita dal regolamento (CEE) n. 1191/69 («servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione») non può essere ampliata per coprire tutti i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze della popolazione di una regione, e coprire quindi anche i percorsi interregionali. Infatti, un’interpretazione così ampia avrebbe reso il regolamento assai inefficiente, giacché gli Stati membri erano autorizzati a escluderne l’applicazione alle imprese le cui attività erano limitate esclusivamente a «servizi di trasporto passeggeri urbani, extraurbani o regionali» (40).

(120)

Pertanto, la Commissione constata che la compensazione notificata non è conforme al metodo comune di compensazione stabilito dal regolamento (CEE) n. 1191/69.

7.2.3.   Conclusione in merito all’esenzione dall’obbligo di notifica

(121)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la compensazione che il Consiglio di Stato ritiene dovuta a Simet per la fornitura di servizi interregionali di trasporto tramite autobus nel periodo 1987-2003 non fosse dispensata dalla procedura di informazione preventiva in base all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

7.3.   COMPATIBILITÀ DELL’AIUTO

(122)

Poiché non è stato dimostrato che i pagamenti a titolo di compensazione fossero dispensati dalla procedura di informazione preventiva ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69, sarà necessario esaminare la loro compatibilità con il mercato interno, poiché si ritiene costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come indicato alla sezione 7.1.

(123)

La Commissione ritiene che l’esame della compatibilità della misura notificata debba essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, che è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1191/69, poiché questa è la legislazione in vigore al momento dell’adozione della presente decisione (41). Essa osserva a tale riguardo che la compensazione accordata a Simet dal Consiglio di Stato non è ancora stata erogata, cosicché la data in cui ricorrerebbero gli effetti dell’aiuto progettato coincide con il momento in cui la Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato interno (42). Inoltre, è dubbio che un’irrevocabile concessione di un diritto a tale compensazione fosse stata accordata a Simet prima della sentenza 1405/2010 resa dal Consiglio di Stato il 9 marzo 2010, che effettivamente obbliga lo Stato italiano a effettuare tali pagamenti all’impresa. Come spiegato al punto (94), i disciplinari di concessione su cui si basa Simet per dimostrare di avere a carico un obbligo di servizio pubblico specificano che l’erogazione del servizio non conferiva all’operatore un diritto a sussidio o a compenso di sorta e che il servizio si intendeva esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente. Infine, va sottolineato che l’importo della compensazione da versare a Simet non è ancora stata decisa dal Consiglio di Stato.

(124)

Il regolamento (CE) n. 1370/2007 disciplina la concessione dei contratti di servizio pubblico, definiti nel suo articolo 2, lettera i), nel settore del trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento «le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico […] erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato [interno]. Tali compensazioni sono dispensate dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato».

(125)

Per le ragioni sotto indicate, la Commissione ritiene che la compensazione notificata non sia conforme alle condizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007. Essa, di conseguenza, non può essere dichiarata compatibile col mercato interno sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento.

(126)

In particolare, la Commissione osserva che, anche se i disciplinari di concessione soddisfacessero i requisiti di cui all’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda la definizione di contratto di servizio pubblico, non sono state comunque rispettate alcune delle disposizioni dell’articolo 4 di tale regolamento, che stabilisce i contenuti obbligatori dei contratti di servizio pubblico e le norme generali. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), prevede ad esempio che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione debbano essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente per evitare l’eccesso di compensazione, mentre l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 4, paragrafo 2, definiscono le modalità di ripartizione dei costi e delle entrate. Come emerge nella sezione 7.1.2, dall’esame del secondo criterio della sentenza Altmark operato dalla Commissione, i disciplinari di concessione in questione specificavano che l’erogazione del servizio non conferiva all’operatore un diritto a sussidio o a compenso di sorta e che il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’impresa esercente. Una tale esclusione della compensazione implica necessariamente che i parametri di compensazione non siano stati stabiliti in anticipo, cosa non conforme all’articolo 4 del regolamento.

(127)

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che, in caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente, la compensazione debba essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni fissate nell’allegato, per garantire che essa non ecceda quanto necessario per adempiere all’obbligo di servizio pubblico. Detto allegato esige, fra l’altro, la separazione dei conti (punto 5) e precisa le modalità per determinare l’importo massimo della compensazione.

(128)

Come rilevato al punto 115, per gran parte del periodo oggetto della notifica (dal 1987 al 2001), Simet non ha adottato un’efficace separazione dei conti, e anche la validità della contabilità analitica può essere messa in dubbio. Di conseguenza è impossibile dimostrare che, qualunque compensazione venga infine accordata, essa non ecceda l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico (punto 2 dell’allegato).

(129)

Inoltre, in mancanza di parametri di compensazione stabiliti in anticipo, ogni ripartizione dei costi deve necessariamente essere effettuata ex post in base a ipotesi arbitrarie, come è stato fatto sia nella relazione iniziale che nella relazione di maggioranza. La Commissione non può tuttavia accettare le ipotesi utilizzate nella relazione di maggioranza, secondo cui ogni servizio prestato dall’impresa dovrebbe necessariamente rappresentare la stessa proporzione di costi ed entrate in un dato anno. Inoltre, poiché un calcolo ex post risulterà necessariamente in una piena compensazione dei costi sostenuti nella prestazione del servizio, la Commissione ritiene che un tasso di rendimento sul capitale proprio superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base, utilizzato sia nella relazione iniziale che nella relazione di maggioranza, non sia generalmente considerato un riferimento adeguato per calcolare il ragionevole utile.

(130)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la compensazione decisa dal Consiglio di Stato, non prevista dai disciplinari di concessione, non sarà erogata in conformità con il regolamento (CE) n. 1370/2007, e che pertanto la misura notificata è incompatibile con il mercato interno.

(131)

Infine, in merito a quanto sostenuto da Simet, ossia che la sentenza 1405/2010 del Consiglio di Stato non riguarderebbe la concessione di una compensazione per obblighi di servizio pubblico in base al regolamento del Consiglio applicabile, ma rappresenterebbe un risarcimento danni relativo a una violazione del regolamento (CEE) n. 1191/69 derivante dalla presunta imposizione unilaterale illecita di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 e dell’articolo 1, paragrafo 5, di detto regolamento, la Commissione osserva che, mentre non è presente alcun riferimento al regolamento (CEE) n. 1191/69 nel dispositivo della sentenza 1405/2010, quest’ultima fa riferimento al diritto di Simet di percepire, ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69, importi a titolo di compensazione il cui ammontare dovrà essere determinato dall’amministrazione sulla base di dati certi (43). Inoltre, nella sentenza 1405/2010, lo stesso Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso per risarcimento di Simet, che esso ha inteso fosse destinato a coprire i danni residui non coperti dalla compensazione che doveva essere accordata, nonché il ricorso per indebito arricchimento, dato l’accoglimento della richiesta principale di compensazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 (44). Perciò, al punto 3.3 della sentenza, il Consiglio di Stato afferma: «Ogni pretesa risarcitoria dedotta dall’appellante non può, allo stato, trovare accoglimento, in quanto solo all’esito della suddetta determinazione da parte dell’amministrazione, potrà eventualmente emergere un danno residuo non coperto da tale determinazione, che dovrà essere dedotto e dimostrato dalla società interessata».

(132)

In ogni caso, la Commissione ritiene che la concessione di un risarcimento a favore di Simet per la presunta imposizione unilaterale illecita di obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità italiane, calcolata sulla base del metodo comune di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69, violerebbe gli articoli 107 e 108 del trattato. Questo perché essa produrrebbe per Simet esattamente lo stesso risultato della concessione di una compensazione per oneri di servizio pubblico per il periodo in esame, nonostante il fatto che i disciplinari di concessione che regolamentano i servizi in questione non fossero dispensati dall’obbligo di notifica preventiva, né soddisfacessero i requisiti sostanziali del regolamento (CEE) n. 1191/69 o del regolamento (CE) n. 1370/2007, come sopra dimostrato. La disponibilità di una tale concessione consentirebbe quindi effettivamente di aggirare le norme sugli aiuti di Stato e le condizioni, stabilite dal legislatore dell’Unione, alle quali le autorità competenti, nell’imporre o contrattare obblighi di servizi pubblico, compensano i relativi operatori per i costi sostenuti come contropartita per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Infine, come affermato precedentemente, i disciplinari di concessione in virtù dei quali Simet forniva i servizi di trasporto non prevedevano il pagamento di alcuna compensazione finanziaria. Simet acconsentiva a prestare i propri servizi alle condizioni stabilite in tali concessioni a proprio rischio.

(133)

Di conseguenza, la Commissione non può accogliere l’argomentazione di Simet, secondo cui la sentenza 1405/2010 del Consiglio di Stato rappresenta un risarcimento danni relativo a una violazione del regolamento (CEE) n. 1191/69 piuttosto che la concessione di una compensazione per obblighi di servizio pubblico.

8.   CONCLUSIONI

(134)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, incompatibile con il mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I pagamenti di compensazione a favore di Simet notificati dalle autorità italiane costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale misura non era dispensata dall’obbligo di notifica preventiva in base all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

Tale aiuto di Stato è incompatibile con il mercato interno, in quanto non sono state rispettate le condizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007. Pertanto le autorità italiane non possono dare esecuzione a detto aiuto.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2013

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 216 del 21.7.2012, pag. 45.

(2)  Legge 28 settembre 1939 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata (successivamente modificata dal decreto legislativo 285/2005).

(3)  Cfr. http://ngs.Simetspa.it/portale/azienda/

(4)  Lettera di Simet del 22 ottobre 1999, riferimento 175/99.

(5)  D.P.R. 22 aprile 1994 – Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.

(6)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(7)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1).

(8)  Per ciascun anno in esame, la compensazione annua è stata ricavata dalla somma del disavanzo risultante dalle perdite d’esercizio, degli oneri finanziari e del rendimento sul capitale proprio. Il calcolo era basato su una serie di ipotesi teoriche, tra cui ipotesi sui costi d’esercizio del servizio di linea per il trasporto interregionale per il periodo precedente al 2000, giacché per quel periodo non era disponibile un sistema di separazione dei conti. Secondo le stime, dal 1987 al 2003 il rendimento atteso sul capitale proprio investito nei servizi di linea avrebbe dovuto essere compreso tra il 20 % e il 36 %. Poiché le compensazioni annue non sono state corrisposte negli anni per cui sono state calcolate, la perizia ne ha calcolato il valore attuale netto (VAN). Per ulteriori particolari sulla metodologia utilizzata in questo calcolo iniziale, si rimanda alla decisione di avvio.

(9)  A norma dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, che ha abrogato la legge n. 1822/39, le concessioni per i servizi di linea rilasciate ai sensi della legge n. 1822/1939 possono essere prorogate sino alla fine del 2013.

(10)  Apparentemente, sulla base delle modifiche della quarta direttiva del Consiglio 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

(11)  Cfr. la nota precedente.

(12)  Questo dato è stato ricavato da una banca dati elaborata dal prof. A. Damodaran. Cfr. www.damodaran.com

(13)  Una misura della volatilità, o del rischio sistematico, di un titolo mobiliare o di un portafoglio rispetto all’intero mercato.

(14)  Beta unlevered = coefficiente beta della società senza alcun debito.

(15)  Questo dato è stato ricavato da una banca dati elaborata dal prof. A. Damodaran. Cfr. www.damodaran.com, «auto e autocarri».

(16)  Causa C-280/00, Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg, Raccolta 2003, pag. I-7747.

(17)  Cfr. articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).

(18)  Fino al 2000 non veniva adottata alcuna separazione di conti.

(19)  Data in cui è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1893/91.

(20)  Lettera di Simet del 22 ottobre 1999, riferimento 175/99.

(21)  Fino al 2000 non esisteva alcuna separazione dei conti.

(22)  La Commissione non ha esaminato altra documentazione che non riguardasse il periodo oggetto dalle decisioni del Consiglio di Stato.

(23)  Poi abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 285/2005.

(24)  Articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del decreto del presidente della Repubblica n. 369 del 22 aprile 1994.

(25)  Per esempio, nel 1992 il ministero ha accettato di spostare per motivi di sicurezza le fermate sulla tratta Rossano-Napoli; nel 2000 il ministero ha accettato la richiesta di nuove fermate e di variazioni del percorso per servire nuove località per il principio di economicità sulle tratte Cosenza-Firenze e Cosenza-Pisa. Inoltre le autorità italiane hanno osservato che dalla documentazione presentata da Simet risulta che nel 1992 il ministero aveva accettato l’aumento tariffario richiesto dalla società per la tratta Rossano-Napoli.

(26)  Che fissa un tetto agli aumenti tariffari per i servizi di autolinee ordinarie corrispondenti al tasso d’inflazione.

(27)  Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(28)  Il punto 6 di ciascuno dei disciplinari di concessione afferma che gli orari e le tariffe saranno quelli approvati dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile del ministero.

(29)  In effetti la sentenza 1405/2010 fa riferimento al diritto a percepire gli importi a titolo di compensazione ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69, il cui ammontare dovrà essere determinato dall’amministrazione sulla base di dati certi (pagina 21, punto 3.3 della sentenza). Inoltre, al punto 3.3, il Consiglio di Stato afferma di non aver valutato i danni poiché: «Ogni pretesa risarcitoria dedotta dall’appellante non può, allo stato, trovare accoglimento, in quanto solo all’esito della suddetta determinazione da parte dell’amministrazione, potrà eventualmente emergere un danno residuo non coperto da tale determinazione, che dovrà essere dedotto e dimostrato dalla società interessata».

(30)  Causa C-280/00 Altmark, punti 87 e 88.

(31)  Punto 79.

(32)  Causa T-157/01, Danske Busvognmænd, Raccolta 2004, pag. II-917, punti 77-79.

(33)  Cfr. sezione 5.

(34)  Fino alla fine del 1991, la circolare n. 13/74 del 30 aprile 1974 disponeva che, di norma, le tariffe dei servizi di autobus di linea interregionali fossero analoghe a quelle del trasporto ferroviario in seconda classe. Successivamente, dal 1992 al 2000, il promemoria ufficiale n. 801 del 17 marzo 1992 stabiliva che gli aumenti tariffari dovessero di norma rimanere contenuti entro il tasso d’inflazione, che all’epoca era indicato dal comitato interministeriale prezzi.

(35)  Lettera dell’ufficio provinciale di Catanzaro n. A/7302 del 3 luglio 1992.

(36)  Punto 6 dei disciplinari di concessione.

(37)  Punto 2 della circolare n. 3/02 del 5 aprile 2002 che fornisce indicazioni sulle modalità di conversione delle tariffe dalla lira all’euro.

(38)  Causa C-504/07, Raccolta 2009, pag. I-03867.

(39)  GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1.

(40)  Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(41)  La Commissione si richiama a tale riguardo alle argomentazioni elaborate ai punti da (307) a (313) della decisione del 24 febbraio 2010 nel caso C 41/08 (ex NN 35/08) concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico fra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner (GU L 7 dell’11.1.2011, pag. 1). Tale decisione è stata annullata dal Tribunale nella causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea [2013], non ancora pubblicata – sentenza attualmente impugnata davanti alla Corte di giustizia, causa C-303/13. Il risultato di questo ricorso non è rilevante ai fini dell’esito del presente caso, poiché il Tribunale ha confermato nella sentenza impugnata che, per quanto riguarda gli aiuti notificati ma non versati, vanno applicati le norme, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità che sono in vigore alla data in cui la Commissione adotta la decisione (si veda il punto 39 della sentenza).

(42)  Causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen, Raccolta 2008, pag. I-9465, punti da 50 a 53; causa T-3/09, Italia/Commissione, Raccolta 2011, pag. II-95, punto 60.

(43)  Punto 3.3 della sentenza 1405/2010.

(44)  Punto 3.4 della sentenza 1405/2010.


16.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/68


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2014

che stabilisce la posizione dell’Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/202/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2013/107/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo prevede che la Commissione europea, in collaborazione con l’agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell’ambiente (EPA), elabori e riveda periodicamente le specifiche comuni per le apparecchiature per ufficio, modificando l’allegato C dell’accordo.

(2)

La posizione dell’Unione europea in merito alle modifiche delle specifiche deve essere decisa dalla Commissione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione tengono conto del parere dello European Union Energy Star Board di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (2) modificato dal regolamento (UE) n. 174/2013 (3).

(4)

Le specifiche dei display di cui all’allegato C, parte II, e le specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui all’allegato C, parte III, devono essere abrogate e sostituite dalle specifiche allegate alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell’Unione europea da adottarsi in merito alla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta a rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C, parti II e III, dell’accordo e ad aggiungere a tale allegato nuove specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità, si basa sul progetto di decisione allegato.

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 63 del 6.3.2013, pag. 5.

(2)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(3)  GU L 63 del 6.3.2013, pag. 1.


ALLEGATO I

PROGETTO DI DECISIONE

del …

degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo

GLI ENTI DI GESTIONE,

visto l’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, in particolare l’articolo XII,

considerando la necessità di aggiungere all’accordo le specifiche dei nuovi prodotti «server informatici» e «sistemi statici di continuità» e di rivedere le specifiche esistenti dei tipi di prodotto «dispositivi per il trattamento di immagini» e «display»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La parte I «Display», la parte II «Sistemi statici di continuità», la parte III «Server informatici» e la parte IV «Dispositivi per il trattamento di immagini» sono aggiunte, come indicato di seguito, all’allegato C dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio.

Sono abrogate la parte II «Display» e la parte III «Dispositivi per il trattamento di immagini» attualmente incluse nell’allegato C dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio.

La decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. La decisione, in duplice copia, è firmata dai copresidenti.

Firmata a Washington DC il […]

[…]

a nome dell’agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell’ambiente

Firmata a Bruxelles il […]

[…]

a nome dell’Unione europea


ALLEGATO II

ALLEGATO C

PARTE II DELL’ACCORDO

«I.   SPECIFICHE DEI DISPLAY

1.   Definizioni

1.1.   Tipi di prodotto

Display elettronico (display): prodotto reperibile in commercio formato da uno schermo di visualizzazione e dai relativi componenti elettronici, spesso contenuti in un unico cabinet, la cui funzione primaria è quella di visualizzare informazioni di tipo visivo provenienti 1) da un computer, una postazione di lavoro o un server attraverso uno o più ingressi, (come ad esempio, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, IEEE 1394, USB), 2) da un supporto di memorizzazione esterno (come un’unità flash USB, una scheda di memoria) o 3) da un collegamento in rete.

a)

Unità video per computer (monitor): dispositivo elettronico, con diagonale dello schermo solitamente di lunghezza superiore a 12 pollici e densità in pixel superiore a 5 000 pixel per pollice quadrato (pixel/in2), che visualizza l’interfaccia utente e i programmi aperti di un computer, permettendo all’utente di interagire con il computer, in genere per mezzo di una tastiera e di un mouse.

Display potenziato (Enhanced-Performance Display): unità video (monitor) dotata di tutte le seguenti caratteristiche e funzionalità:

i)

un grado di contrasto di almeno 60:1 misurato a un angolo di visione orizzontale di almeno 85°, con o senza vetro di copertura dello schermo;

ii)

una risoluzione nativa pari o superiore a 2,3 megapixel (MP); e

iii)

una gamma cromatica rispondente almeno al profilo sRGB quale definito dalla norma IEC 61966 2-1. Spostamenti nello spazio colore sono ammessi a condizione che sia supportato il 99 % o più dei colori del profilo sRGB definito.

b)

Cornice digitale: dispositivo elettronico, con diagonale dello schermo solitamente di lunghezza non superiore a 12 pollici, avente la funzione principale di visualizzare immagini digitali. Può anche essere munito di temporizzatore programmabile, di sensore di presenza, di connessioni audio/video o di connessioni bluetooth o senza fili.

c)

Pannello segnaletico: dispositivo elettronico con diagonale dello schermo solitamente di lunghezza superiore a 12 pollici e densità in pixel pari o inferiore a 5 000 pixel/in2. In genere viene commercializzato come pannello segnaletico commerciale per l’uso in aree nelle quali deve essere visto da più persone in ambienti diversi dagli uffici, quali negozi, centri commerciali, ristoranti, musei, alberghi, manifestazioni all’aperto, aeroporti, sale conferenza o aule scolastiche.

1.2.   Dispositivo esterno di alimentazione (External Power Supply – EPS) o trasformatore elettrico esterno: componente contenuto in un alloggiamento separato esterno al display, destinato a convertire la tensione di rete in ingresso a CA in CC a tensione/i inferiore/i per fornire energia al display. Un EPS si collega al display mediante connessioni elettriche maschio/femmina, cavi, fili o altri cablaggi amovibili o fissi.

1.3.   Modalità di funzionamento

a)

Modalità accesa: modalità di attivazione del prodotto, nella quale esso esegue una o più delle sue funzioni principali. Questa modalità è comunemente indicata anche con le definizioni “attivo”, “in funzione” e “condizioni di funzionamento normali”. La potenza assorbita in questa modalità è di solito superiore a quella assorbita nelle modalità veglia e spenta.

b)

Modalità veglia: modalità in cui si trova il prodotto dopo aver ricevuto un segnale proveniente da un dispositivo collegato o da uno stimolo interno. Il prodotto può trovarsi in tale modalità anche in seguito a un segnale inviato dall’utente. Il prodotto deve riattivarsi al ricevimento di un segnale proveniente da un dispositivo collegato, una rete, un controllo a distanza e/o uno stimolo interno. Quando il prodotto si trova in questa modalità non produce immagini visibili: possibili eccezioni sono le funzioni protettive o dirette all’utente come informazioni sul prodotto, indicazione dello stato o funzioni basate su sensori.

Note:

1.

esempi di stimoli interni sono i temporizzatori o i sensori di presenza.

2.

i controlli del consumo di energia non sono esempi di segnale inviato dall’utente.

c)

Modalità spenta: modalità in cui il prodotto, pur collegato a una fonte di elettricità, non esegue alcuna funzione in modalità accesa o veglia. Questa modalità può persistere per un periodo di tempo indeterminato. Il prodotto può uscire da questa modalità solo se l’utente aziona direttamente un interruttore o un comando. Alcuni prodotti possono essere privi di tale modalità.

1.4.   Luminanza: misura fotometrica dell’intensità luminosa, per unità di superficie, di un flusso luminoso proiettato in una determinata direzione, espressa in candele per metro quadrato (cd/m2). La luminanza si riferisce all’impostazione della luminosità di un display.

a)

Luminanza massima dichiarata: luminanza massima che il display può raggiungere in una modalità accesa predefinita e, ad esempio, specificata dal produttore nel manuale dell’utente.

b)

Luminanza massima misurata: luminanza massima che il display può raggiungere configurando a mano comandi quali la luminosità e il contrasto.

c)

Luminanza di fabbrica: luminanza del display definita nello stabilimento di produzione, scelta dal produttore per il normale uso domestico o per un determinato mercato. La luminanza di fabbrica di display muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control – ABC) abilitato per impostazione predefinita può variare a seconda delle condizioni di luminosità ambientale del luogo in cui è collocato il display.

1.5.   Superficie dello schermo: larghezza visibile dello schermo moltiplicata per l’altezza visibile dello schermo, espressa in pollici quadrati (in2).

1.6.   Controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control – ABC): meccanismo automatico che regola la luminosità di un display in funzione della luminosità ambientale.

1.7.   Condizioni della luminosità ambientale: combinazione dei valori di illuminamento nell’ambiente che circonda un display, come un soggiorno o un ufficio.

1.8.   Collegamento a ponte (bridge connection): collegamento fisico tra due hub controller, di solito, ma non sempre, USB o FireWire, destinato a espandere le porte (port), in genere per spostarle in un luogo più adatto o per aumentarne il numero.

1.9.   Funzione di messa in rete: capacità di ottenere un indirizzo IP quando si è collegati a una rete.

1.10.   Sensore di presenza: dispositivo usato per rilevare la presenza umana davanti a un display o nella zona che lo circonda. Si usa di solito per far passare un display dalla modalità accesa a quella di veglia o spenta.

1.11.   Famiglia di prodotti: gruppo di display, della stessa marca, con le stesse caratteristiche di dimensione e di risoluzione, contenuti nello stesso cabinet ma dotati eventualmente di configurazioni hardware diverse.

Esempio: due unità video per computer appartenenti alla stessa linea di modelli, entrambe con una diagonale dello schermo di 21 pollici e una risoluzione di 2 074 megapixel (MP) ma con accessori di serie diversi (altoparlanti, videocamera, …), possono essere definite una famiglia di prodotti.

1.12.   Modello rappresentativo: prodotto configurato e provato ai fini della qualifica ENERGY STAR, destinato a essere commercializzato ed etichettato come prodotto ENERGY STAR.

2.   Campo d’applicazione

2.1.   Prodotti inclusi

2.1.1.

Il logo ENERGY STAR può essere attribuito a prodotti che soddisfano la definizione qui specificata di display, alimentati direttamente da reti a CA, da un alimentatore esterno o da una connessione dati o di rete, ma non a quelli elencati nella sezione 2.2.

2.1.2.

Tipici prodotti cui può essere attribuito tale logo secondo la presente specifica sono:

a)

unità video per computer

b)

cornici digitali

c)

pannelli segnaletici, e

d)

altri prodotti come monitor con funzionalità tastiera, video e mouse (keyboard, video and mouse switch functionality – KVM) e altri display specifici per l’industria conformi alle definizioni e ai criteri di certificazione della presente specifica.

2.2.   Prodotti esclusi

2.2.1.

Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L’elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all’indirizzo www.eu-energystar.org

2.2.2.

Il logo ai sensi della presente specifica non può essere attribuito ai seguenti prodotti:

a)

prodotti con diagonale visibile dello schermo superiore a 61 pollici;

b)

prodotti con sintonizzatore TV integrato;

c)

prodotti commercializzati e venduti come televisori, compresi quelli muniti di porta d’ingresso per un computer (come VGA) commercializzati e venduti principalmente come televisori;

d)

prodotti che sono componenti TV. Un componente TV è un prodotto composto da due o più componenti separati (ad esempio display e sintonizzatore) commercializzati e venduti come televisori in un unico modello o sistema. Un componente TV può avere più di un cavo di alimentazione;

e)

prodotti aventi doppia funzione (televisori/unità video per computer), commercializzati e venduti come tali;

f)

dispositivi mobili di elaborazione informatica e di comunicazione (come tablet, lavagne, lettori elettronici, smartphone);

g)

prodotti destinati a soddisfare specifiche di dispositivi medici che proibiscono funzioni di risparmio energetico e/o non dispongono di una modalità di alimentazione conforme alla definizione di modalità veglia; e

h)

thin client, ultra-thin client o zero client.

3.   Criteri di attribuzione del logo

3.1.   Cifre significative e arrotondamento

3.1.1.

Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente non arrotondati.

3.1.2.

Salvo disposizioni contrarie, la conformità ai requisiti si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.

3.1.3.

Valori misurati o calcolati direttamente per essere riportati sul sito ENERGY STAR vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle rispettive specifiche.

3.2.   Requisiti generali

3.2.1.

Dispositivi esterni di alimentazione: se il prodotto ha in dotazione un EPS, questo deve soddisfare i requisiti di efficienza pari al livello V dell’International Efficiency Marking Protocol e recare il marchio “livello V”. Ulteriori informazioni relative a tale protocollo si trovano all’indirizzo www.energystar.gov/powersupplies

Gli alimentatori esterni devono soddisfare i requisiti di livello V quando sono provati con il Metodo di prova per il calcolo dell’efficienza energetica degli alimentatori esterni a tensione singola CA-CC e CA-CA, dell’11 agosto 2004 (Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies, Aug. 11, 2004).

3.2.2.

Gestione del consumo:

a)

i prodotti devono disporre di almeno una funzione di gestione del consumo abilitata per impostazione predefinita che possa essere usata per passare automaticamente dalla modalità accesa alla modalità veglia mediante un dispositivo host collegato oppure internamente (ad esempio, supporto per il VESA Display Power Management Signalling – DPMS abilitato per impostazione predefinita);

b)

i prodotti che generano contenuti da visualizzare provenienti da una o più fonti interne sono dotati di un sensore o di un temporizzatore abilitato per impostazione predefinita ad attivare automaticamente la modalità veglia o spenta;

c)

per i prodotti che dopo un tempo di ritardo predefinito passano dalla modalità accesa a quella di veglia o spenta deve essere comunicato tale tempo di ritardo;

d)

le unità video per computer devono passare automaticamente alla modalità veglia o spenta entro 15 minuti dopo la disconnessione da un computer host.

3.3.   Requisiti della modalità accesa

3.3.1.

Il consumo d’energia in modalità accesa (On Mode power - PON), misurato con il metodo di prova ENERGY STAR, non deve superare il consumo massimo d’energia in modalità accesa (Maximum On Mode Power Requirement - PON_MAX), calcolato e arrotondato come indicato alla tabella 1.

Se la densità in pixel (DP) del prodotto, calcolata con l’equazione 1, supera i 20 000 pixel/in2, la risoluzione dello schermo (r) necessaria a determinare PON_MAX va calcolata con l’equazione 2.

Equazione 1: Calcolo della densità in pixel

Formula

dove:

DP è la densità in pixel del prodotto, arrotondata al numero intero più vicino, espressa in pixel/in2,

r è la risoluzione dello schermo, in megapixel, e

A è la superficie visibile dello schermo, in in2.

Equazione 2: Calcolo della risoluzione se la densità in pixel (DP) del prodotto supera i 20 000 pixel/in2

Formula

Formula

dove:

r1 e r2 indicano la risoluzione dello schermo, in megapixel, da usare per calcolare PON MAX,

DP è la densità in pixel del prodotto, arrotondata al numero intero più vicino, espressa in pixel/in2, e

A è la superficie visibile dello schermo, in in2.

Tabella 1

Calcolo del consumo massimo d’energia in modalità accesa (PON_MAX)

Tipo di prodotto e

lunghezza della diagonale dello schermo, d

(in pollici)

PON_MAX

dove Dp ≤ 20 000 pixel/in2

(in watt)

Dove:

r = risoluzione dello schermo in megapixel

A = superficie visibile dello schermo in in2

Il risultato è arrotondato al decimale di watt più vicino

PON_MAX

dove DP > 20 000 pixel/in2

(in watt)

Dove:

r = risoluzione dello schermo in megapixel

A = superficie visibile dello schermo in in2

Il risultato è arrotondato al decimale di watt più vicino

d < 12,0

Formula

Formula

12,0 ≤ d < 17,0

Formula

Formula

17,0 ≤ d < 23,0

Formula

Formula

23,0 ≤ d < 25,0

Formula

Formula

25,0 ≤ d ≤ 61,0

Formula

Formula

30,0 ≤ d ≤ 61,0

(solo per prodotti che soddisfano la definizione di pannelli segnaletici)

Formula

Formula

3.3.2.

Nei prodotti che soddisfano la definizione di display potenziato (Enhanced-Performance Display) occorre aggiungere a PON_MAX, calcolato in base alla tabella 1, un consumo aggiuntivo tollerato (enhanced-performance power allowance – PEP), calcolato con l’equazione 3. In questo caso PON, misurato con il metodo di prova ENERGY STAR, non deve superare la somma di PON_MAX e PEP.

Equazione 3: Calcolo del consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa per display potenziati

Formula

Formula

Dove:

PEP < 27″ è il consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa, espresso in watt, per display potenziati con diagonale dello schermo inferiore a 27 pollici,

PEP ≥ 27″ è il consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa, espresso in watt, per display potenziati con diagonale dello schermo pari o superiore a 27 pollici, e

PON_MAX è il consumo massimo d’energia in modalità accesa, espresso in watt.

3.3.3.

Per i prodotti muniti di controllo automatico della luminosità (Automatic Brightness Control – ABC) abilitato per impostazione predefinita, occorre aggiungere a PON_MAX, calcolato in base alla tabella 1, un consumo aggiuntivo tollerato (PABC), calcolato con l’equazione 5, se la riduzione del consumo d’energia in modalità accesa (RABC), calcolata con l’equazione 4, è pari o superiore a 20 %.

a)

Se RABC è inferiore a 20 %, PABC non va aggiunto a PON_MAX.

b)

PON, misurato con ABC disabilitato mediante il metodo di prova ENERGY STAR deve essere pari o inferiore a PON_MAX.

Equazione 4: Calcolo della riduzione del consumo d’energia in modalità accesa per prodotti con ABC abilitato per impostazione predefinita

Formula

dove:

RABC è la riduzione percentuale del consumo d’energia in modalità accesa dovuta ad ABC,

P300 è il consumo misurato in modalità accesa, espresso in watt, se la prova è effettuata con livello di luce ambientale di 300 lux, e

P10 è il consumo misurato in modalità accesa, espresso in watt, se la prova è effettuata con livello di luce ambientale di 10 lux.

Equazione 5: Calcolo del consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa per prodotti con ABC abilitato per impostazione predefinita

Formula

Dove:

PABC è il consumo aggiuntivo tollerato in modalità accesa, espresso in watt, e

PON_MAX è il consumo massimo d’energia in modalità accesa, espresso in watt.

3.3.4.

Nei prodotti alimentati da una fonte di CC a bassa tensione, PON, calcolato con l’equazione 6, non deve essere superiore a PON_MAX, calcolato in base alla tabella 1.

Equazione 6: Calcolo del consumo d’energia in modalità accesa per prodotti alimentati da una fonte di CC a bassa tensione

Formula

Dove:

PON è il consumo calcolato in modalità accesa, espresso in watt,

PL è il consumo di CA, espresso in watt, della fonte di CC a bassa tensione avente come carico l’unità in prova (unit under test – UUT), e

PS è la perdita marginale della fonte di alimentazione a CA, espressa in watt.

3.4.   Requisiti della modalità veglia

3.4.1.

Il consumo in modalità veglia (Sleep Mode power – PSLEEP) per prodotti privi delle funzionalità dati/di rete di cui alle tabelle 3 o 4 non deve essere superiore al consumo massimo di energia in modalità veglia (Maximum Sleep Mode Power Requirement – PSLEEP_MAX) di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Consumo massimo d’energia in modalità veglia (PSLEEP_MAX)

PSLEEP_MAX

(watt)

0,5

3.4.2.

Il consumo misurato in modalità veglia (PSLEEP) per prodotti con una o più delle funzionalità dati/di rete di cui alle tabelle 3 o 4 non deve essere superiore al consumo massimo di energia delle funzionalità dati/di rete in modalità veglia (PSLEEP_AP), calcolato con l’equazione 7.

Equazione 7: Calcolo del consumo massimo d’energia delle funzionalità dati/di rete in modalità veglia

Formula

Dove:

PSLEEP_AP è il consumo massimo di energia in modalità veglia, espresso in watt, per prodotti provati con funzioni aggiuntive che consumano energia,

PSLEEP_MAX è il consumo massimo d’energia in modalità veglia, espresso in watt, come specificato nella tabella 2,

PDN è il consumo aggiuntivo tollerato, espresso in watt, come specificato alla tabella 3 per funzionalità dati/di rete connesse durante la prova della modalità veglia, e

PADD è il consumo aggiuntivo tollerato, espresso in watt, come specificato alla tabella 4 per funzionalità aggiuntive dati/di rete abilitate per impostazione predefinita e attive durante la prova nella modalità veglia.

Tabella 3

Consumi aggiuntivi tollerati in modalità veglia per funzionalità dati/di rete

Funzioni

Tipi previsti

PDN

(watt)

 

USB 1.x

0,1

USB 2.x

0,5

USB 3.x, DisplayPort (connessione non video), Thunderbolt

0,7

Rete

Fast Ethernet

0,2

Gigabit Ethernet

1,0

Wi-Fi

2,0


Tabella 4

Consumi aggiuntivi tollerati in modalità veglia per funzionalità aggiuntive

Funzioni

Tipi previsti

PADD

(watt)

Sensore

Sensore di presenza

0,5

Memoria

Lettori di memoria flash o di smart card, interfacce per macchine fotografiche, PictBridge

0,2

Esempio 1: una cornice digitale con una sola funzionalità di bridging o di connessa e attivata durante la prova nella modalità veglia, con Wi-Fi e nessuna funzionalità supplementare attivata durante la prova nella modalità veglia, può essere ammessa all’uso con un estensore Wi-Fi da 2,0 W. Si tenga presente che Formula, Formula.

Esempio 2: uno schermo di computer con funzionalità di bridging USB 3.x e DisplayPort (connessione non video) è sottoposto a prova con il solo dispositivo USB 3.x collegato e attivato. Supponendo che durante la prova nella modalità veglia non siano attivate funzionalità aggiuntive, lo schermo può essere ammesso all’uso con un estensore USB 3.x da 0,7 W. Si tenga presente che Formula, Formula.

Esempio 3: uno schermo di computer con una funzionalità di bridging e una funzionalità di rete USB 3.x e Wi-Fi è sottoposto a prova con entrambe le funzionalità collegate e attivate durante la prova nella modalità veglia. Supponendo che durante la prova nella modalità veglia non siano attivate funzionalità aggiuntive, lo schermo può essere ammesso all’uso con un estensore USB 3.x da 0,7 W e un estensore Wi-Fi da 2,0 W. Si tenga presente che Formula, Formula.

3.4.3.

Per prodotti dotati di più modalità veglia (come veglia e veglia profonda), il consumo d’energia misurato in modalità veglia (PSLEEP) non supera, in nessuna delle varie modalità veglia, il valore di PSLEEP MAX nel caso di prodotti senza funzionalità dati/di rete, o il valore di PSLEEP_AP, nel caso di prodotti sottoposti a prova con funzionalità aggiuntive che consumano energia, come collegamenti in bridge e in rete. Se il prodotto dispone di diverse modalità veglia selezionabili manualmente oppure può passare alla modalità veglia in varie maniere (ad esempio, via telecomando o mettendo il computer host in modalità veglia), il PSLEEP indicato per ottenere il logo è il consumo in modalità veglia (PSLEEP) della modalità veglia con il PSLEEP massimo, misurato come indicato nella sezione 6.5 del metodo di prova. Se il prodotto passa automaticamente nelle varie modalità veglia il PSLEEP indicato per ottenere la qualifica è la media PSLEEP di tutte le modalità veglia misurata come indicata nella sezione 6.5 del metodo di prova.

3.5.   Requisiti nella modalità spenta

Il consumo d’energia misurato in modalità spenta (POFF) non è superiore al consumo massimo d’energia in modalità spenta (POFF_MAX) specificato alla tabella 5.

Tabella 5

Consumo massimo d’energia in modalità spenta (POFF_MAX)

POFF_MAX

(watt)

0,5

3.6.   Per tutti i prodotti occorre registrare la luminanza massima dichiarata e la luminanza massima misurata; la luminanza di fabbrica deve essere indicata per tutti i prodotti, esclusi quelli con ABC abilitato per impostazione predefinita.

4.   Requisiti di prova

4.1.   Metodi di prova

Per i prodotti commercializzati nell’Unione europea, i produttori sono tenuti a eseguire prove e ad autocertificare i modelli che soddisfano le direttive Energy Star. Per determinare l’idoneità all’attribuzione del logo ENERGY STAR, si usano i metodi di prova sottoindicati.

Tipo di prodotto

Metodo di prova

Tutti i tipi di prodotto e dimensioni dello schermo

ENERGY STAR Test Method for Determining Displays Energy Use Version 6.0 – Rev. Jan-2013 (ENERGY STAR –Metodo di prova per determinare il consumo di energia dei display, versione 6.0 – Riveduto, gennaio 2013)

4.2.   Numero di unità richieste per le prove

4.2.1.

Per la prova si sceglie un’unità di un modello rappresentativo, secondo la definizione di cui alla sezione 1.

4.2.2.

Per attribuire il logo a una famiglia di prodotti, si considera come modello rappresentativo la configurazione del prodotto che consuma più energia all’interno di ciascuna categoria di prodotti della famiglia.

4.3.   Certificazione per il mercato internazionale

Ai fini dell’attribuzione del logo, occorre che i prodotti siano provati con la combinazione di tensione e frequenza d’ingresso pertinente per ciascun mercato in cui saranno commercializzati e pubblicizzati come ENERGY STAR.

5.   Interfaccia utente

I produttori sono incoraggiati a progettare prodotti in linea con le norme sull’interfaccia utente, IEEE P1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices Employed in Office/Consumer Environments. Informazioni dettagliate sono disponibili all’indirizzo http://eetd.LBL.gov/Controls. I produttori che non adottano la norma IEEE P1621 sono tenuti a motivare tale scelta all’EPA e alla Commissione europea.

6.   Data di applicazione

6.1.

La data a decorrere dalla quale i produttori possono cominciare a certificare i prodotti secondo la presente versione 6.0 delle specifiche Energy Star sarà definita come data di applicazione dell’accordo. Per ottenere il logo ENERGY STAR, un modello di prodotto deve soddisfare la specifica ENERGY STAR in vigore al momento della sua fabbricazione. La data di fabbricazione, specifica per ogni apparecchio, è la data (ad esempio, mese e anno) alla quale un apparecchio è considerato completamente assemblato.

6.2.

Revisioni future delle specifiche: l’EPA e la Commissione europea si riservano il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciale ne pregiudichino l’utilità per i consumatori, l’industria o l’ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. Si noti che, in caso di revisione di una specifica, il logo ENERGY STAR non viene rilasciato automaticamente per l’intero ciclo di vita di un modello.

7.   Considerazioni per future revisioni

7.1.   Display con diagonale dello schermo superiore a 61 pollici

Sono attualmente disponibili sul mercato, a scopi commerciali e didattici, display interattivi con diagonale dello schermo superiore a 60 pollici. È comune interesse comprendere meglio lo schema del consumo di elettricità di tali prodotti testati con il metodo di prova per display; l’EPA e la Commissione europea collaboreranno con le parti interessate per accedere alle informazioni prima e durante la prossima revisione della specifica. In linea di principio, l’EPA e la Commissione europea sono interessate a un eventuale ampliamento della gamma dei prodotti a quelli con schermo superiore a 61 pollici all’atto della prossima revisione della specifica.

7.2.   Funzionalità di schermo tattile

L’EPA e la Commissione europea sono impegnate a elaborare costantemente livelli di efficienza dei display che tengano conto di nuove caratteristiche e funzionalità e sono convinte che i display a schermo tattile, che rientrano nel campo di applicazione della presente specifica, aumenteranno la propria diffusione sul mercato, soprattutto tra i pannelli segnaletici. In futuro, EPA, DOE e Commissione europea esamineranno con le parti interessate l’impatto dello schermo tattile sul consumo energetico in modalità accesa, per stabilire in che misura le prossime specifiche possano riguardare anche la funzionalità di schermo tattile.

II.   SPECIFICHE DEI SISTEMI STATICI DI CONTINUITÀ (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES - UPS)

1.   Definizioni

Salvo indicazione contraria, tutti i termini utilizzati nel presente documento corrispondono alle definizioni contenute nella norma IEC 62040-3 della Commissione elettrotecnica internazionale (1).

Ai fini della presente specifica si applicano le seguenti definizioni:

Sistemi statici di continuità (Uninterruptible Power Supply – UPS): combinazione di convertitori, commutatori e dispositivi di immagazzinamento dell’energia, per esempio batterie, che costituiscono un sistema di potenza per mantenere la continuità dell’alimentazione del carico in caso di guasto dell’alimentazione in ingresso (2).

1.1.

Meccanismo di conversione della corrente:

a)

UPS statico: UPS in cui la tensione di uscita è fornita da componenti elettronici a stato solido.

b)

UPS basato su macchine rotanti: UPS in cui la tensione di uscita è fornita da una o più macchine elettriche rotanti.

1)

UPS basato su macchine rotanti (rotary UPS – RUPS) senza motore diesel: un RUPS che per mantenere la continuità dell’alimentazione elettrica in caso di guasto dell’alimentazione in ingresso non si serve di un motore diesel in esso integrato.

2)

RUPS accoppiato a un motore diesel (diesel-coupled rotary UPS – DRUPS): un RUPS che per mantenere la continuità dell’alimentazione elettrica in caso di guasto dell’alimentazione in ingresso può servirsi di un motore diesel in esso integrato.

c)

Corrente in uscita:

1)

UPS a corrente alternata (CA): UPS che eroga corrente con un flusso continuo di carica elettrica che inverte periodicamente il proprio verso.

2)

UPS/raddrizzatore a corrente continua (CC): UPS che eroga corrente con un flusso continuo di carica elettrica unidirezionale. Comprende sia raddrizzatori singoli per applicazioni a CC sia interi sistemi UPS a CC composti di moduli di raddrizzamento, controllori e vari altri componenti ausiliari.

Nota: gli UPS a CC sono anche noti come raddrizzatori. Ai fini del presente documento si usa il termine “UPS/raddrizzatore a CC” perché un “raddrizzatore” può anche far parte di un sottosistema UPS a corrente alternata.

1.2.

UPS modulare: UPS composto di due o più unità UPS singole, che condividono uno o più cabinet e un sistema di accumulo d’energia, le cui uscite, in modalità di funzionamento “normale”, sono collegate a un bus comune d’uscita interamente contenuto nel/nei cabinet. La quantità totale di singole unità UPS in un UPS modulare è pari a “n + r”, in cui n è la quantità di singole unità UPS necessaria a sostenere il carico ed r è la quantità di unità UPS ridondanti. Gli UPS modulari possono essere utilizzati per disporre di ridondanza, per aumentare la capacità o per entrambi gli scopi.

1.3.

Ridondanza: concatenazione di più unità UPS in UPS paralleli per migliorare la continuità dell’alimentazione, classificati come segue.

a)

N + 0: UPS che non può tollerare eventuali interruzioni mantenendo la modalità di funzionamento “normale”. Nessuna ridondanza.

b)

N + 1: UPS parallelo che può tollerare l’interruzione di un’unità UPS o di un gruppo di UPS mantenendo la modalità di funzionamento “normale”.

c)

2N: UPS parallelo che può tollerare l’interruzione di metà delle proprie unità UPS mantenendo la modalità di funzionamento “normale”.

1.4.

Modalità di funzionamento dell’UPS:

a)

modalità normale: modo di funzionamento in cui si trova l’UPS quando ricorrono le seguenti condizioni:

1)

la CA in ingresso si colloca all’interno della fascia di tolleranza richiesta e alimenta l’UPS;

2)

il sistema di accumulo d’energia è carico o si sta ricaricando;

3)

il carico si colloca nell’ambito dei valori specificati per l’UPS;

4)

il bypass è eventualmente disponibile e si trova entro i limiti di tolleranza specificati;

b)

modalità batteria: modo di funzionamento in cui si trova l’UPS quando ricorrono le seguenti condizioni:

1)

la CA in ingresso è disinserita o sorpassa i limiti di tolleranza richiesti;

2)

l’intera energia proviene dal sistema di accumulo o, nel caso di un DRUPS, dal motore diesel in esso integrato o da entrambi i sistemi combinati;

3)

il carico si colloca nell’ambito dei valori specificati per l’UPS.

c)

Modalità bypass: modo di funzionamento dell’UPS quando il carico è alimentato solo attraverso il bypass.

1.5.

Caratteristiche di dipendenza dall’energia d’ingresso dell’UPS:

a)

dipendente dalla tensione e dalla frequenza d’ingresso (voltage and frequency dependent – VFD): è in grado di proteggere il carico dall’interruzione dell’alimentazione (3);

b)

indipendente dalla tensione d’ingresso (voltage independent – VI): è in grado di proteggere il carico come nel caso del VFD e può anche proteggere da:

(1)

sottotensione continua d’ingresso;

(2)

sovratensione continua d’ingresso (4);

c)

indipendente dalla tensione e dalla frequenza d’ingresso (voltage and frequency independent – VFI): indipendente dalle variazioni di tensione e di frequenza e in grado di proteggere il carico dagli effetti negativi di tali variazioni senza esaurire la fonte dell’energia stoccata.

1.6.

UPS in modalità normale semplice: UPS che funziona in modalità normale con i parametri di una sola serie di caratteristiche di dipendenza dall’energia d’ingresso. Ad esempio, un UPS che funziona solo come VFI.

1.7.

UPS in modalità normale multipla: UPS che funziona in modalità normale con i parametri di più serie di caratteristiche di dipendenza dall’energia d’ingresso. Ad esempio, un UPS in grado di funzionare sia come VFI che come VFD.

1.8.

Bypass: percorso di alimentazione alternativo rispetto al trasformatore di CA.

a)

Bypass di manutenzione (percorso): percorso di alimentazione alternativo per continuare ad alimentare il carico durante le attività di manutenzione.

b)

Bypass automatico: percorso di alimentazione alternativo (primario o stand by) rispetto al trasformatore indiretto di CA.

1)

Bypass meccanico: il comando viene trasmesso da un interruttore a contatti meccanicamente separabili.

2)

Bypass statico (bypass elettronico): il comando viene trasmesso da interruttori elettronici di potenza, come transistori, tiristori, triac o altri dispositivi semiconduttori.

3)

Bypass ibrido: il comando viene trasmesso da un interruttore a contatti separabili meccanicamente combinato ad almeno un dispositivo a comando elettronico.

1.9.

Carico di riferimento per la prova: carico o condizione in cui l’energia in uscita dall’UPS eroga la potenza attiva (W) prevista per l’UPS (5).

1.10.

Unità in prova (Unit Under Test – UUT): UPS sottoposto a prova, configurato per la consegna al cliente, con gli accessori (filtri o trasformatori) necessari corrispondenti alla configurazione di prova di cui alla sezione 3 del metodo di prova ENERGY STAR.

1.11.

Fattore di potenza: rapporto tra il valore assoluto della potenza attiva P e la potenza apparente S.

1.12.

Famiglia di prodotti: gruppo di modelli del prodotto 1) costruiti dallo stesso produttore, 2) soggetti agli stessi criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR e 3) riconducibili alla stessa progettazione di base. Variazioni accettabili all’interno di una famiglia di prodotti UPS:

a)

numero dei moduli installati;

b)

ridondanza:

c)

tipo e quantità dei filtri d’ingresso e di uscita;

d)

numero degli impulsi del raddrizzatore (6);

e)

capacità del sistema di accumulo dell’energia.

1.13.

Abbreviazioni:

a)   A: ampère

b)   CA: corrente alternata

c)   CC: corrente continua

d)   DRUPS: UPS basato su macchine rotanti, accoppiato a un motore diesel

e)   RUPS: UPS basato su macchine rotanti

f)   THD: distorsione armonica totale

g)   UPS: sistema statico di continuità

h)   UUT: unità in prova (Unit Under Test)

i)   V: volt

j)   VFD: dipendente dalla tensione e dalla frequenza (voltage and frequency dependent)

k)   VFI: indipendente dalla tensione e dalla frequenza (voltage and frequency independent)

l)   VI: indipendente dalla tensione (voltage independent)

m)   W: watt

n)   Wh: wattora

2.   Campo d’applicazione

2.1.   Ai prodotti che soddisfano la definizione di sistema statico di continuità (UPS) fornita nella presente specifica, ivi compresi gli UPS statici e basati su macchine rotanti, gli UPS a CA e gli UPS/raddrizzatori a CC, può essere attribuito il logo ENERGY STAR; restano esclusi i prodotti elencati nella sezione 2.3.

2.2.   Tra i prodotti cui può essere attribuito il logo ai sensi della presente specifica rientrano:

a)

UPS per uso domestico, destinati a proteggere i computer da tavolo (desktop) e relative periferiche e/o i dispositivi per l’intrattenimento domestico come televisori, ricevitori digitali, lettori DVR, Blu-Ray e DVD;

b)

UPS a uso commerciale destinati a proteggere le apparecchiature informatiche e di telecomunicazione di uffici e di piccole imprese quali server, commutatori di rete, router e piccoli array di memorizzazione;

c)

UPS per centri di calcolo (data center) destinati a proteggere grandi apparecchiature informatiche e di telecomunicazione come server per imprese, apparecchiature per la connessione in rete e grandi array di memorizzazione;

d)

UPS/raddrizzatori a CC per telecomunicazione destinati a proteggere sistemi di reti di telecomunicazione situati in una sede centrale o in un sito senza fili/cellulare a distanza.

2.3.   Prodotti esclusi

2.3.1.

Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L’elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all’indirizzo www.energystar.gov/products.

2.3.2.

Il logo ai sensi della presente specifica non può essere attribuito ai seguenti prodotti:

a)

prodotti interni a un computer o a un altro apparecchio d’uso finale (come, batterie aggiuntive per alimentazione interna o batterie di riserva per modem, sistemi di sicurezza ecc.);

b)

UPS industriali destinati in modo specifico a proteggere processi o funzioni critiche di controllo, fabbricazione o produzione;

c)

UPS d’uso comune concepiti come parte di sistemi elettrici di trasmissione e di distribuzione (sottostazioni elettriche o UPS a livello locale);

d)

UPS per TV via cavo (CATV) destinati ad alimentare sistemi di distribuzione di segnali via cavo esterni alle apparecchiature dell’impianto e collegati direttamente o indirettamente al cavo stesso. Il “cavo” può essere coassiale (fili metallici), a fibre ottiche o senza fili (“Wi-Fi”);

e)

UPS destinati a rispondere a specifiche norme di sicurezza UL per applicazioni legate alla sicurezza, come accensione di luci, attivazioni e uscite d’emergenza o attrezzature di diagnostica medica;

f)

UPS destinati ad applicazioni di bordo su mezzi mobili, marittimi o aerei.

3.   Criteri per l’attribuzione del logo

3.1.   Cifre significative e arrotondamento

3.1.1.

Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente non arrotondati.

3.1.2.

Salvo disposizioni contrarie, la conformità alla specifica si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.

3.1.3.

Valori misurati o calcolati direttamente per essere comunicati sul sito ENERGY STAR vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle rispettive specifiche.

3.2.   Requisiti di efficienza energetica per UPS a CA

3.2.1.

UPS in modalità normale semplice: l’efficienza media adattata al carico (EffAVG), calcolata con l’equazione 1, deve essere pari o superiore all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 2, per la potenza nominale d’uscita specificata e per le caratteristiche di dipendenza dall’energia d’ingresso, salvo quanto specificato di seguito.

Per prodotti di potenza nominale superiore a 10 000 W e con funzionalità di rilevamento e di comunicazione (cfr. sezione 3.6), l’efficienza media adattata al carico (EffAVG), calcolata con l’equazione 1, deve essere pari o superiore all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 3, per le caratteristiche specificate di dipendenza dall’energia d’ingresso.

Equazione 1: Calcolo dell’efficienza media per UPS a CA

Formula

Dove:

EffAVG rappresenta l’efficienza media adattata al carico,

tn% rappresenta la percentuale di tempo dedicata al particolare n% del carico di riferimento per la prova, specificata nell’ipotesi di carico di cui alla tabella 1, e

Eff n% rappresenta l’efficienza al particolare n% del carico di riferimento per la prova, misurata in conformità al metodo di prova ENERGY STAR.

Tabella 1

Ipotesi di carico dell’UPS a CA per il calcolo dell’efficienza media

Potenza nominale, P, in watt (W)

Caratteristiche di

dipendenza

dall’energia in ingresso

Percentuale di tempo dedicata a una determinata

quota del carico di riferimento per la prova

tn%

25 %

50 %

75 %

100 %

P ≤ 1 500 W

VFD

0,2

0,2

0,3

0,3

VFD

0

0,3

0,4

0,3

1 500 W < P ≤ 10 000 W

VFD, VI o VFI

0

0,3

0,4

0,3

P > 10 000 W

VFD, VI o VFI

0,25

0,5

0,25

0


Tabella 2

Efficienza media minima richiesta per l’UPS a CA

Efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), dove:

P è la potenza nominale in uscita in watt (W), e

ln è il logaritmo naturale.

Potenza nominale in uscita

Caratteristica di dipendenza dall’energia d’ingresso

VFD

VI

VFI

P ≤ 1 500 W

0,967

0,0099 × ln(P) + 0,815

1 500 W < P ≤ 10 000 W

0,970

0,967

P > 10 000 W

0,970

0,950

0,0099 × ln(P) + 0,805


Tabella 3

Efficienza media minima dell’UPD a CA per prodotti con funzioni di rilevamento e di comunicazione

Efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), dove:

P è la potenza nominale in uscita in watt (W), e

ln è il logaritmo naturale.

Potenza nominale in uscita

Caratteristica di dipendenza dall’energia d’ingresso

VFD

VI

VFI

P > 10 000 W

0,960

0,940

0,0099 × ln(P) + 0,795

3.2.2.

UPS in modalità normale multipla senza la modalità “dipendenza massima dall’energia d’ingresso” abilitata per impostazione predefinita. Se l’UPS in modalità normale multipla non ha la modalità “dipendenza massima dall’energia d’ingresso” abilitata per impostazione predefinita, la sua efficienza media adattata al carico (EffAVG), calcolata con l’equazione 1, deve essere pari o superiore:

a)

all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 2, per la potenza nominale in uscita e la modalità più bassa di dipendenza dall’energia d’ingresso di cui dispone l’UPS, per modelli con potenza in uscita pari o inferiore a 10 000 W o privi delle funzionalità di rilevamento e di comunicazione di cui alla sezione 3.6; oppure

b)

all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 3, per la potenza nominale in uscita e la modalità più bassa di dipendenza dall’energia d’ingresso di cui dispone l’UPS, per modelli con potenza in uscita superiore a 10 000 W e dotati delle funzionalità di rilevamento e di comunicazione di cui alla sezione 3.6.

3.2.3.

UPS in modalità normale multipla con la modalità “dipendenza massima dall’energia d’ingresso” abilitata per impostazione predefinita. Se l’UPS in modalità normale multipla ha la modalità “dipendenza massima dall’energia d’ingresso” abilitata per impostazione predefinita, la sua efficienza media adattata al carico (EffAVG), calcolata con l’equazione 2, deve essere pari o superiore:

a)

all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 2, per la potenza nominale in uscita e la modalità più bassa di dipendenza dall’energia d’ingresso di cui dispone l’UPS, per modelli con potenza in uscita pari o inferiore a 10 000 W o privi delle funzionalità di rilevamento e di comunicazione di cui alla sezione 3.6; oppure

b)

all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 3, per la potenza nominale in uscita e la modalità più bassa di dipendenza dall’energia d’ingresso di cui dispone l’UPS, per modelli con potenza in uscita superiore a 10 000 W e dotati delle funzionalità di rilevamento e di comunicazione di cui alla sezione 3.6.

Equazione 2: Calcolo dell’efficienza media per UPS a CA in modalità normale multipla

Formula

Dove:

EffAVG rappresenta l’efficienza media adattata al carico,

Eff1 rappresenta l’efficienza media adattata al carico nella modalità più bassa di dipendenza dall’energia d’ingresso (ossia, VFI o VI), calcolata con l’equazione 1, e

Eff2 rappresenta l’efficienza media adattata al carico nella modalità più alta di dipendenza dall’energia d’ingresso (ossia, VFD), calcolata con l’equazione 1.

3.3.   Requisiti di efficienza energetica per UPS/raddrizzatori a CC

L’efficienza media adattata al carico (EffAVG), calcolata con l’equazione 3, deve essere pari o superiore all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 4. Tale requisito si applica a sistemi completi e/o a moduli singoli. Anche i produttori possono ottenere il logo ENERGY STAR per entrambi purché rispettino le seguenti condizioni:

a)

i sistemi completi che sono anche modulari ottengono il logo come famiglie di prodotti UPS modulari sui quali è installato un particolare modello di modulo;

b)

l’attribuzione del logo a singoli moduli non incide sull’attribuzione del logo ai sistemi modulari, a meno che gli interi sistemi non siano anch’essi conformi alla certificazione come sopra indicato;

c)

per i prodotti di potenza nominale in uscita superiore a 10 000 W e con funzionalità di rilevamento e di comunicazione (cfr. sezione 3.6), l’efficienza media adattata al carico (EffAVG), calcolata con l’equazione 3, deve essere pari o superiore all’efficienza media minima richiesta (EffAVG_MIN), determinata in base alla tabella 5.

Equazione 3: Calcolo dell’efficienza media per tutti gli UPS a CC

Formula

Tabella 4:

Efficienza media minima richiesta degli UPS/raddrizzatori a CC

Efficienza media minima

richiesta (EffAVG_MIN)

0,955

Tabella 5

Efficienza media minima richiesta degli UPS/raddrizzatori a CC per prodotti con funzionalità di rilevamento e di comunicazione

Potenza

nominale in uscita

Efficienza media minima

richiesta (EffAVG_MIN)

P > 10 000 W

0,945

3.4.   Requisiti del fattore di potenza

Il fattore misurato della potenza in ingresso di tutti gli UPS a CA al 100 % del carico di riferimento per la prova deve essere pari o superiore al fattore di potenza minimo richiesto, di cui alla tabella 6, per tutte le modalità normali VFI e VI richieste per l’attribuzione del logo.

Tabella 6

Fattore di potenza in ingresso minimo richiesto degli UPS a CA

Fattore di potenza minimo

richiesto

0,90

3.5.   Requisiti standard per la comunicazione delle informazioni

3.5.1.

Per ciascun modello o famiglia di prodotti occorre presentare all’EPA e/o alla Commissione europea una scheda tecnica standard contenente i dati relativi all’alimentazione e alle prestazioni (Power and Performance Data Sheet – PPDS).

3.5.2.

Ulteriori dettagli sulla scheda tecnica si trovano sul sito di ENERGY STAR nella sezione dedicata agli UPS, all’indirizzo www.energystar.gov/products

La scheda tecnica conterrà le informazioni seguenti:

a)

informazioni generali (produttore, nome e numero del modello);

b)

caratteristiche elettriche (meccanismo di conversione della corrente, topologia, tensione e frequenza in ingresso e in uscita);

c)

efficienza media usata per ottenere il logo ENERGY STAR;

d)

efficienza in corrispondenza di ciascun punto di carico e risultati delle prove del fattore di potenza, in ciascuna modalità normale applicabile, per le configurazioni provate sia massime che minime delle famiglie di prodotti UPS modulari;

e)

funzioni di misurazione e comunicazione (dati visualizzati sul contatore, dati forniti attraverso la rete, protocolli disponibili);

f)

eventualmente, link verso un sito web pubblico, contenente orientamenti su procedure di prova specifiche per modello;

g)

caratteristiche della batteria/del dispositivo di accumulo dell’energia;

h)

dimensioni fisiche.

3.5.3.

Se necessario, l’EPA e la Commissione europea potranno rivedere periodicamente la scheda tecnica standard e informeranno i partner del processo di revisione in atto.

3.6.   Requisiti per le misurazioni e la comunicazione dei dati

3.6.1.

Gli UPS a CA e gli UPS/raddrizzatori a CC con potenza nominale in uscita superiore a 10 000 W possono beneficiare di un incentivo per l’efficienza pari all’1 %, come indicato alle tabelle 3 e 5, se venduti con un contatore di energia che presenti le seguenti caratteristiche:

a)

il contatore è commercializzato come componente indipendente ed esterno, venduto in pacchetto insieme all’UPS, oppure è parte integrante dell’UPS;

b)

il contatore misura, in kWh, l’energia in uscita dell’UPS per ciascuna modalità normale;

c)

il contatore può comunicare i risultati delle misurazioni attraverso una rete, mediante uno dei seguenti protocolli: Modbus RTU, Modbus TCP o SNMP (vers. 1, 2 o 3);

d)

il contatore esterno all’UPS deve soddisfare i requisiti della sezione 3.6.2;

e)

il contatore integrato nell’UPS deve soddisfare i requisiti della sezione 3.6.3.

3.6.2.

Requisiti dei contatori esterni. Perché l’UPS ottenga l’incentivo per l’efficienza di misurazione, i contatori esterni venduti in pacchetto insieme all’UPS devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

a)

soddisfare almeno la classe di precisione 2 (ossia, classe 1, classe 0,5 S o classe 0,2 S) come specificato dalle norme IEC 62053-21 (7), IEC 62053-22 (8), o ANSI C12.2 (9);

b)

presentare un errore relativo nella misurazione dell’energia pari o inferiore al 2 % rispetto alle condizioni standard di cui alla sezione 3.6.4, ad eccezione della corrente, che deve essere provata al 25 % e 100 % della corrente massima del contatore; oppure

c)

presentare un errore relativo nella misurazione dell’energia pari o inferiore al 5 % rispetto a uno standard, se fanno parte di un sistema di misurazione completo (compresi i trasformatori di corrente che potrebbero essere integrati nel contatore e nell’UPS) alle condizioni di cui alla sezione 3.6.4.

3.6.3.

Requisiti dei contatori integrati: perché l’UPS ottenga l’incentivo per l’efficienza di misurazione, i contatori integrati devono soddisfare i seguenti requisiti alle condizioni di cui alla sezione 3.6.4:

presentare un errore relativo nella misurazione dell’energia pari o inferiore al 5 % rispetto a uno standard, se fanno parte di un sistema di misurazione completo (compresi i trasformatori di corrente integrati nel contatore e nell’UPS).

3.6.4.

Condizioni ambientali ed elettriche per la precisione del contatore: il contatore deve soddisfare i requisiti di cui alle sezioni 3.6.2 e 3.6.3, alle seguenti condizioni:

a)

condizioni ambientali: coerenti con il metodo di prova ENERGY STAR e le norme cui esso si riferisce; e

b)

condizioni elettriche: coerenti con ciascun punto di carico secondo il metodo di prova ENERGY STAR e le norme cui esso si riferisce.

4.   Prova

4.1.   Metodi di prova

Per i prodotti commercializzati nell’Unione europea, i produttori devono eseguire prove e autocertificare i modelli che soddisfano le direttive Energy Star. Per stabilire se a un UPS può essere attribuito il logo ENERGY STAR occorre usare i metodi di prova indicati nella tabella 7.

Tabella 7

Metodi di prova per l’attribuzione del logo ENERGY STAR

Tipo di prodotto

Metodo di prova

Tutti gli UPS

Metodo di prova ENERGY STAR per sistemi statici di continuità, rev. maggio 2012

4.2.   Numero di unità richieste per le prove

4.2.1.

La selezione dei modelli rappresentativi da sottoporre a prova è effettuata in base ai seguenti requisiti:

a)

per l’attribuzione del logo a un singolo modello del prodotto, si considera modello rappresentativo un prodotto nella configurazione equivalente a quella destinata a essere commercializzata ed etichettata come ENERGY STAR;

b)

per l’attribuzione del logo a famiglie di prodotti UPS modulari, se i modelli variano per numero di moduli installati, il produttore sceglie come modelli rappresentativi la configurazione minima e quella massima; un sistema modulare deve, cioè, soddisfare i criteri di ammissibilità nelle sua configurazione massima e minima non ridondante. Se i modelli rappresentativi nella configurazione minima e massima soddisfano i criteri di certificazione ENERGY STAR ai rispettivi livelli di potenza in uscita, il logo può essere attribuito a tutti i modelli di una famiglia di prodotti UPS modulari che presentano una configurazione intermedia;

c)

per attribuire il logo a famiglie di prodotti UPS, i cui modelli siano accomunati da una caratteristica diversa dal numero di moduli installati, si considera modello rappresentativo la configurazione che consuma di più all’interno della famiglia, non tenendo conto di differenze tra sistemi di accumulo dell’energia. Per la prova, il produttore può scegliere qualsiasi sistema di accumulo d’energia che soddisfi i requisiti del metodo di prova ENERGY STAR. Per ottenere il logo per altri prodotti nell’ambito di una famiglia di prodotti non occorre provarli: si presuppone che essi soddisfino i pertinenti criteri di certificazione ENERGY STAR e possono essere sottoposti a prove di verifica qualche tempo dopo la certificazione iniziale.

4.2.2.

Per le prove si sceglie una singola unità per ciascun modello rappresentativo.

4.2.3.

Tutte le unità sottoposte a prova devono soddisfare i criteri di certificazione ENERGY STAR.

5.   Data di applicazione

5.1.

La data a decorrere dalla quale i produttori possono cominciare a certificare i prodotti secondo la presente versione 1.0 delle specifiche ENERGY STAR sarà la data in cui l’accordo entra in vigore. Per ottenere la qualifica ENERGY STAR, un modello di prodotto deve soddisfare la specifica ENERGY STAR in vigore al momento della sua fabbricazione. La data di fabbricazione è specifica per ogni unità e corrisponde alla data in cui un’unità è considerata completamente assemblata.

5.2.

Revisioni future delle specifiche: l’EPA e la Commissione europea si riservano il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciale ne pregiudicano l’utilità per i consumatori, l’industria o l’ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. In caso di revisione, va notato che la qualifica ENERGY STAR non è concessa automaticamente per l’intera vita di un modello di apparecchio.

III.   SPECIFICHE DEI SERVER INFORMATICI (VERSIONE 2.0)

1.   Definizioni

1.1.   Tipi di prodotto

1.1.1.

Server informatico: apparecchio informatico che fornisce servizi e gestisce risorse in rete per i dispositivi client, come ad esempio i computer da tavolo (desktop), i computer portatili (notebook), i thin client (terminal leggeri), i dispositivi senza fili, i PDA, i telefoni IP o altri componenti di rete. Un server informatico è generalmente venduto mediante canali imprenditoriali per essere utilizzato nei centri di elaborazione dati e presso uffici e realtà aziendali; vi si accede principalmente tramite connessioni di rete, e non attraverso componenti per l’immissione dati direttamente dall’utente, quali una tastiera o un mouse. Ai fini della presente specifica un server informatico deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

a)

essere commercializzato e venduto come server informatico;

b)

essere progettato e commercializzato quale supporto a uno o più sistemi operativi (OS) e/o hypervisor per server informatici;

c)

essere destinato ad eseguire applicazioni installate dall’utente, di norma, ma non esclusivamente, per uso aziendale;

d)

supportare il codice di correttore errore (ECC) e/o la memoria tampone, compresi i moduli di memoria DIMM (Dual In-line Memory Module) con buffer e le configurazioni con memoria BOB (Buffered On Board);

e)

essere presentato e venduto con uno o più alimentatori CA-CC oppure CC-CC; e

f)

essere progettato in modo che tutti i processori abbiano accesso a una memoria di sistema condivisa e siano visibili in maniera a un unico sistema operativo o hypervisor.

1.1.2.

Server gestito: server informatico progettato per essere dotato di un elevato livello di disponibilità in un ambiente con gestione avanzata. Ai fini della presente specifica un server gestito deve soddisfare tutti i seguenti criteri:

a)

essere progettato per essere configurato con alimentatori ridondanti; e

b)

contenere un apposito controller di gestione dedicato (ad esempio, processore di servizio).

1.1.3.

Sistema blade: sistema costituito di un telaio blade (blade chassis) e di uno o più server blade amovibili e/o altre unità (ad esempio, unità di memoria blade, apparecchiature di rete blade). I sistemi blade sono progettati come soluzione scalabile per contenere molteplici server o unità di memoria blade in un unico involucro e per consentire ai tecnici di aggiungere o sostituire facilmente durante il funzionamento (hot-swap) le unità di memoria (blade).

a)

Blade server: server informatico progettato per essere utilizzato in un telaio blade. Si tratta di un dispositivo ad alta densità, costituito da almeno un processore e una memoria di sistema, che funge da server informatico indipendente ma il cui funzionamento dipende da risorse condivise site nel telaio blade (ad esempio, alimentatori, raffreddamento). Un processore o un modulo di memoria inteso ad espandere un server autonomo non è considerato un blade server.

1)

Multi-bay blade server: blade server la cui installazione occupa più di un alloggiamento in un telaio blade.

2)

Single-wide blade server: blade server che occupa uno spazio largo quanto un alloggiamento per blade server standard.

3)

Double-wide blade server: blade server che occupa uno spazio largo quanto due alloggiamenti per blade server standard.

4)

Half-height blade server: blade server che occupa uno spazio alto la metà di un alloggiamento per blade server standard.

5)

Quarter-height blade server: server blade che occupa uno spazio la cui altezza è quattro volte inferiore a quella di un alloggiamento per blade server standard.

6)

Blade server multinodo: blade server dotato di più nodi. È possibile aggiungere o sostituire componenti durante il funzionamento (hot swap) al server ma non ai singoli nodi.

b)

Telaio blade: involucro contenente risorse condivise per il funzionamento di blade server, unità di memoria blade e altri dispositivi blade. Tra le risorse condivise contenute nel telaio possono rientrare gli alimentatori, la memoria dati, hardware per la distribuzione di CC, la gestione termica, la gestione del sistema e i servizi di rete.

c)

Memoria blade: dispositivo di memorizzazione progettato per essere utilizzato in un telaio blade e il cui funzionamento dipende da risorse condivise site nel telaio (ad esempio, alimentatori, raffreddamento).

1.1.4.

Server con tolleranza completa ai guasti: server informatico dotato di ridondanza hardware completa, in cui ciascun componente informatico è replicata tra due nodi che eseguono in parallelo carichi di lavoro identici (ossia, se un nodo smette di funzionare oppure deve essere riparato, il secondo nodo può eseguire le operazioni da solo per evitare che il server resti inattivo). Questo tipo di server utilizza due sistemi per eseguire contemporaneamente e ripetutamente un unico carico di lavoro in modo da assicurare disponibilità continua in un’applicazione cruciale.

1.1.5.

Server resiliente: server informatico dotato di ampie funzionalità RAS (Reliability, Availability, Serviceability) e caratteristiche di scalabilità integrate nella microarchitettura del sistema, dell’unità di elaborazione centrale (CPU) e del chipset. Ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR ai sensi della presente specifica, un server resiliente deve avere le caratteristiche descritte nell’appendice B della presente specifica.

1.1.6.

Server multinodo: server informatico progettato con due o più nodi server indipendenti che condividono un unico involucro e uno o più alimentatori. In un server multinodo l’energia elettrica è distribuita a tutti i nodi mediante gli alimentatori condivisi. I nodi server in un server multinodo non sono progettati per essere sostituiti a caldo (hot-swappable).

Server a doppio nodo: comune configurazione di server multinodo che consiste in due nodi server.

1.1.7.

Server appliance: server informatico dotato di un sistema operativo preinstallato e di un software applicativo utilizzato per svolgere una funzione specifica o una serie di funzioni strettamente collegate. Questo tipo di server fornisce servizi tramite una o più reti (ad esempio, IP e SAN) ed è generalmente gestito attraverso un’interfaccia web o a riga di comando. Le configurazioni hardware e software del server appliance sono impostate dal venditore in base alle funzioni specifiche richieste dal cliente (ad esempio, servizi nomi, firewall, autenticazione, cifratura e chiamata (VoIP – voice over IP), e non sono destinate ad eseguire software installato dall’utente.

1.1.8.

Sistema informatico ad alte prestazioni (HPC): sistema informatico progettato ed ottimizzato per eseguire applicazioni altamente parallele. I sistemi HPC presentano molti nodi omogenei di cluster spesso dotati di interconnessioni (IPC) ad alta velocità, grande capacità di memoria e ampia larghezza di banda. I sistemi HPC, che possono essere costruiti appositamente oppure assemblati utilizzando vari server ordinari, devono soddisfare tutti i seguenti criteri:

a)

essere commercializzati e venduti come server informatici ottimizzati per applicazioni informatiche a prestazioni elevate;

b)

essere progettati (o assemblati) ed ottimizzati per eseguire applicazioni altamente parallele;

c)

presentare una serie di nodi informatici in linea di massima omogenei, raggruppati principalmente per aumentare la capacità di calcolo;

d)

essere dotati di interconnessioni (IPC) nodali ad alta velocità.

1.1.9.

Server a corrente continua (CC): server informatico progettato unicamente per funzionare con alimentazione fornita da una fonte di corrente continua.

1.1.10.

Server di grandi dimensioni: server resiliente/scalabile messo in commercio come sistema preintegrato/pretestato alloggiato in uno o più frame o rack completi e dotato di un sottosistema I/O ad alta connettività con un minimo di 32 slot I/O dedicati.

1.2.   Categoria di prodotto

Classificazione di secondo ordine o sottotipo di prodotto che si basa sulle caratteristiche del prodotto e sui componenti installati. Le categorie di prodotti sono utilizzate nella presente specifica per determinare i requisiti per l’attribuzione del logo e la conduzione delle prove.

1.3.   Fattori di forma dei server informatici

1.3.1.

Server montato su rack: server informatico progettato per essere installato in un rack standard di 19 pollici per centri di calcolo, quale definito dalle norme EIA-310, IEC 60297 o DIN 41494. Ai fini della presente specifica, il blade server è contemplato in una categoria a parte e pertanto non rientra nella categoria dei server montati su rack.

1.3.2.

Server su piedistallo: server informatico autonomo dotato di unità di alimentazione, raffreddamento, dispositivi di I/O e altre risorse necessarie al funzionamento in autonomia. La struttura di un server su piedistallo è analoga a quella di un computer client a cassa verticale.

1.4.   Componenti dei server informatici

1.4.1.

Unità di alimentazione: dispositivo che trasforma la tensione alternata (CA) o continua (CC) in ingresso in una o più tensioni continue in uscita ai fini dell’alimentazione di un server informatico. L’unità di alimentazione per server informatici deve essere autonoma e fisicamente separabile dalla scheda madre e deve collegarsi al sistema tramite una connessione elettrica amovibile o fissa.

a)

Alimentatore CA-CC: unità di alimentazione che trasforma la tensione di rete alternata (CA) in ingresso in una o più tensioni continue (CC) in uscita ai fini dell’alimentazione di un server informatico.

b)

Alimentatore CC-CC: unità di alimentazione che trasforma la tensione di rete continua in ingresso in una o più tensioni continue in uscita ai fini dell’alimentazione di un server informatico. Ai fini della presente specifica, un convertitore CC-CC (noto anche come regolatore di tensione) sito all’interno del server informatico e utilizzato per convertire una corrente continua a bassa tensione (ad esempio, 12 V) in altro tipo di corrente continua in uscita ad uso dei componenti del server non è considerato un alimentatore CC-CC.

c)

Alimentatore monouscita: unità di alimentazione concepita in modo da fornire la maggior parte della sua potenza nominale in uscita in corrente continua principale ai fini dell’alimentazione di un server informatico. Questo tipo di alimentatore può offrire una o più uscite in modalità attesa che restano attive se collegate a una fonte di alimentazione. Ai fini della presente specifica, la potenza nominale totale in uscita di eventuali uscite di unità di alimentazione aggiuntive che non siano principali né in modalità attesa non deve essere superiore a 20 Watt. Le unità di alimentazione che offrono più uscite con la stessa tensione dell’uscita principale sono considerate unità di alimentazione monouscita a meno che tali tensioni 1) siano generate da convertitori separati, abbiano stadi separati di raddrizzamento della tensione di uscita, oppure 2) abbiano limiti di corrente indipendenti.

d)

Alimentatore multiuscita: unità di alimentazione concepita in modo da fornire la maggior parte della sua potenza nominale a più uscite principali in corrente continua ai fini dell’alimentazione di un server informatico. Questo tipo di alimentatore può offrire una o più uscite in modalità attesa che restano attive se collegate a una fonte di alimentazione. Ai fini della presente specifica, la potenza nominale totale in uscita di eventuali uscite di unità di alimentazione aggiuntive che non siano principali né in modalità attesa è pari o superiore a 20 Watt.

1.4.2.

Dispositivo di ingresso/uscita (I/O): dispositivo che consente l’immissione e la restituzione di dati mediante l’interazione tra il server informatico e altri dispositivi. Può essere parte integrante della scheda madre del server o essere collegato a quest’ultima tramite slot di espansione (ad esempio, PCI, PCIe). Esempi di dispositivi di I/O sono i controller RAID/SAS e i dispositivi Ethernet, InfiniBand e Fibre Channel.

Porta I/O: circuito fisico di un dispositivo di I/O nel quale è possibile stabilire una sessione I/O indipendente. Una porta non equivale a una presa di connettore; è possibile che una presa di connettore possa servire varie porte della stessa interfaccia.

1.4.3.

Scheda madre: circuito principale del server. Ai fini della presente specifica, la scheda madre contiene i connettori per collegare altre schede e, di norma, i seguenti componenti: processore, memoria, BIOS e slot di espansione.

1.4.4.

Processore: circuito logico che elabora ed esegue le istruzioni di base che fanno funzionare il server. Ai fini della presente specifica, il processore è l’unità di elaborazione centrale (CPU) del server informatico. La CPU tipica è un pacchetto fisico installato sulla scheda madre del server mediante un socket o saldatura diretta. Il pacchetto della CPU può comprendere uno o più nuclei fisici.

1.4.5.

Memoria: ai fini della presente specifica, la memoria è una parte del server esterna al processore in cui sono conservate le informazioni per uso immediato da parte del processore.

1.4.6.

Unità disco rigido (HDD): dispositivo principale di memorizzazione informatica che legge e scrive su uno o più dischi magnetici rotanti.

1.4.7.

Unità disco a stato solido (SSD): dispositivo di memorizzazione che utilizza chip di memoria al posto di dischi magnetici rotanti.

1.5.   Altre apparecchiature per centri di calcolo

1.5.1.

Apparecchiatura di rete: dispositivo la cui funzione principale è quella di trasferire dati fra varie interfacce di rete, consentendo il collegamento dati tra dispositivi collegati (ad esempio, router e commutatori). Il collegamento tra i dati è ottenuto instradando i pacchetti di dati incapsulati in base al protocollo Internet, Fibre Channel, InfiniBand o simili.

1.5.2.

Prodotto di memorizzazione: sistema di memorizzazione pienamente operativo che offre servizi di memorizzazione dei dati a client e dispositivi connessi, direttamente o attraverso una rete. I componenti e i sottosistemi che sono parte integrante dell’architettura del prodotto (che servono, ad esempio, per la comunicazione interna tra controller e dischi) sono considerati parte del prodotto di memorizzazione, al contrario dei componenti normalmente associati a un ambiente di memorizzazione a livello di centro di calcolo (ad esempio, i dispositivi necessari per il funzionamento di una SAN esterna). Il prodotto può essere costituito da controller di memorizzazione integrati, dispositivi di memorizzazione, elementi di rete incorporati, software e altri dispositivi. I prodotti di memorizzazione possono contenere uno o più processori integrati, che non eseguono applicazioni software installate dall’utente ma possono eseguire applicazioni inerenti ai dati (ad esempio, replica dei dati, utilità di backup, compressione dei dati, agenti di installazione).

1.5.3.

Sistemi statici di continuità (Uninterruptible Power Supply – UPS): combinazione di convertitori, commutatori e dispositivi di immagazzinamento dell’energia (ad esempio, batterie) che costituiscono un sistema di potenza per mantenere la continuità dell’alimentazione del carico in caso di guasto dell’alimentazione in ingresso.

1.6.   Modalità di funzionamento e stati di consumo

1.6.1.

Stato inattivo: stato operativo in cui è stato completato il caricamento del sistema operativo e degli altri software, il server informatico è in grado di completare le transazioni del carico di lavoro, ma il sistema non chiede alcuna transazione attiva né vi sono transazioni attive in sospeso (ossia, il server informatico è operativo ma non svolge alcuna operazione utile). Per i sistemi cui si applicano le norme ACPI, lo stato inattivo corrisponde allo stato di livello S0 delle norme ACPI.

1.6.2.

Stato attivo: stato operativo in cui il server informatico esegue operazioni in risposta a richieste esterne precedenti o simultanee (ad esempio, un’istruzione impartita mediante la rete). Questo stato include sia 1) l’elaborazione attiva sia 2) la ricerca o il recupero dei dati archiviati nella memoria, nella cache o in dispositivi interni/esterni di memorizzazione durante l’attesa di ulteriori istruzioni impartite mediante la rete.

1.7.   Altri termini chiave

1.7.1.

Controller: computer o server informatico che gestisce un processo di valutazione benchmark e svolge le seguenti funzioni:

a)

avvia e arresta ogni segmento (fase) del benchmark delle prestazioni;

b)

controlla le esigenze del carico di lavoro del benchmark delle prestazioni;

c)

avvia e arresta la raccolta dei dati da parte dell’analizzatore di potenza in modo da poter mettere in relazione i dati sui consumi energetici e sulle prestazioni in ogni fase;

d)

memorizza i file di log contenenti le informazioni sui consumi energetici e sulle prestazioni della valutazione benchmark;

e)

trasforma i dati non elaborati in un formato adatto alla comunicazione, alla trasmissione e alla convalida delle informazioni risultante dalla valutazione benchmark; e

f)

raccoglie e memorizza dati sull’ambiente, se tale operazione è automatizzata per il processo di valutazione benchmark.

1.7.2.

Client di rete (prova): computer o server informatico che genera traffico trasmesso ad un’unità in prova (UUT) collegata da un commutatore di rete.

1.7.3.

Funzionalità RAS (Reliability, Availability, and Serviceability): acronimo che designa le caratteristiche di affidabilità, disponibilità e facilità di manutenzione, che talvolta diviene RASM, per includere i criteri di gestibilità (manageability). Per quanto concerne i server informatici, s’intendono per:

a)

caratteristiche di affidabilità, le caratteristiche che rendono il server capace di eseguire la funzione alla quale è destinato senza interruzioni causate da guasti dei suoi componenti (ad esempio, scelta dei componenti, riduzione della temperatura e/o della tensione nominale, rilevamento e correzione di errori);

b)

caratteristiche di disponibilità, le caratteristiche che rendono il server capace di massimizzare il proprio funzionamento alla capacità normale per un determinato tempo di inattività (ad esempio, ridondanza, sia a micro che macro livello);

c)

caratteristiche di facilità di manutenzione, caratteristiche che consentono di effettuare interventi di manutenzione sul server senza interromperne il funzionamento (ad esempio, collegamento a caldo).

1.7.4.

Utilizzo del processore del server: percentuale dell’attività di elaborazione della CPU con processore a pieno carico ad una tensione e ad una frequenza determinate, misurata all’istante o calcolata come media in un arco di tempo breve considerando una serie di cicli allo stato attivo e/o inattivo.

1.7.5.

Hypervisor: tecnica di virtualizzazione hardware che consente a più sistemi operativi guest di essere in esecuzione in un unico sistema host.

1.7.6.

Acceleratori ausiliari di elaborazione (APA): schede aggiuntive di espansione installate in slot di espansione aggiuntivi universali (ad esempio, schede GPGPU installate in uno slot PCI).

1.7.7.

Canale DDR in buffer: canale o porta di memoria che collega un controller di memoria a un numero definito di dispositivi di memoria (ad esempio, DIMM) in un server informatico. Un server informatico standard può contenere svariati controller di memoria, che a loro volta possono supportare uno o più canali DDR in buffer, ciascuno dei quali serve soltanto una parte dello spazio totale di memoria indirizzabile del server informatico.

1.8.   Famiglia di prodotti

Descrizione di alto livello riguardante un gruppo di computer aventi la stessa combinazione di telaio/scheda madre che spesso contiene centinaia di possibili configurazioni hardware e software.

1.8.1.   Attributi comuni della famiglia di prodotti: serie di caratteristiche comuni a tutti i modelli/configurazioni di una famiglia di prodotti riconducibili alla stessa progettazione di base. Tutti i modelli/configurazioni di una famiglia di prodotti devono avere le caratteristiche seguenti:

a)

appartenere alla stessa linea di modelli o allo stesso tipo di macchina;

b)

presentare lo stesso fattore di forma (ad esempio, montaggio su rack, blade, piedistallo) o la stessa progettazione meccanica ed elettrica, con leggere differenze dal punto di vista meccanico per consentire il supporto di più fattori di forma;

c)

disporre degli stessi processori appartenenti a un’unica serie specifica o che possano essere ospitati in un tipo di socket comune;

d)

disporre delle stesse unità di alimentazione aventi un’efficienza energetica pari o superiore all’efficienza registrata per tutti i livelli di carico richiesti specificati nella sezione 3.2 (10 %, 20 %, 50 % e 100 % del carico nominale massimo per gli alimentatori monouscita; 20 %, 50 % e 100 % del carico nominale massimo per gli alimentatori multiuscita).

1.8.2.   Configurazioni di prodotto sottoposte a prova per la famiglia di prodotti

a)

Varianti in base al corrispettivo di acquisto:

1)

Configurazione per prestazioni basse: combinazione di alimentazione del socket per processori, unità di alimentazione, memoria, memorizzazione (unità disco rigido e unità SDD) e dispositivi di I/O che rappresenta il sistema informatico più economico o dalle prestazioni più basse all’interno della famiglia di prodotti.

2)

Configurazione per prestazioni elevate: combinazione di alimentazione del socket per processori, unità di alimentazione, memoria, memorizzazione (unità disco rigido e unità SDD) e dispositivi di I/O che rappresenta il sistema informatico più costoso o dalle prestazioni più elevate all’interno della famiglia di prodotti.

b)

Configurazione standard:

Configurazione standard: configurazione del prodotto intermedia rispetto alle configurazioni minima e massima dell’alimentazione, rappresentativa di un prodotto distribuito ad alto volume di vendite.

c)

Variazioni nell’utilizzo dell’alimentazione:

1)

Configurazione dell’alimentazione corrispondente al consumo minimo: configurazione minima che consente di avviare ed eseguire i sistemi operativi supportati. La configurazione minima è la configurazione disponibile sul mercato e in grado di soddisfare i requisiti ENERGY STAR con la più bassa alimentazione del socket per processori, la più bassa capacità di memoria e il minor numero di unità di alimentazione, unità di memorizzazione (unità disco rigido e SDD) e dispositivi di I/O installati.

2)

Configurazione dell’alimentazione corrispondente al consumo massimo: combinazione di componenti selezionati dal fornitore che, una volta assemblati e in funzione, massimizzano il consumo energetico all’interno della famiglia di prodotti. La configurazione massima è la configurazione disponibile sul mercato e in grado di soddisfare i requisiti ENERGY STAR con la più alta alimentazione del socket per processori, la più alta capacità di memoria e il maggior numero di unità di alimentazione, unità di memorizzazione (unità disco rigido e SDD) e dispositivi di I/O installati.

2.   Campo di applicazione

2.1.   Prodotti inclusi

Per essere idoneo a ottenere il logo ENERGY STAR a norma della presente specifica, un prodotto deve rispondere alla definizione di server informatico fornita nella sezione 1 del presente documento. L’ammissibilità secondo i requisiti definiti nella versione 2.0 del programma ENERGY STAR è limitata ai server informatici blade, multinodo, montati su rack o a piedistallo con un massimo di quattro socket per processori nell’intero server (o per ciascun blade o nodo nel caso dei blade server o dei server multinodo). I prodotti esplicitamente esclusi dalla versione 2.0 sono indicati nella sezione 2.2.

2.2.   Prodotti esclusi

2.2.1.

Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L’elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all’indirizzo www.eu-energystar.org/

2.2.2.

Il logo non può essere attribuito a norma della presente specifica ai seguenti prodotti:

a)

server con tolleranza ai guasti completa;

b)

server appliance;

c)

sistemi informatici ad alte prestazioni (HPC);

d)

server di grandi dimensioni;

e)

prodotti per la memorizzazione, comprese le soluzioni di memorizzazione blade;

f)

apparecchiature di rete.

3.   Criteri per l’attribuzione del logo

3.1.   Cifre significative e arrotondamento

3.1.1.

Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente non arrotondati.

3.1.2.

Salvo disposizioni contrarie, la conformità alla specifica si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.

3.1.3.

I valori misurati o calcolati direttamente per essere comunicati sul sito ENERGY STAR vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle rispettive specifiche.

3.2.   Requisiti relativi all’alimentazione

3.2.1.

Ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR al prodotto, sono accettati i dati e le relazioni delle prove condotte sugli alimentatori presentati dagli organismi riconosciuti dall’EPA per la conduzione di tali prove.

3.2.2.

Criteri relativi all’efficienza dell’alimentazione: gli alimentatori utilizzati nei prodotti ammessi a norma della presente specifica devono rispettare i seguenti requisiti quando vengono sottoposti a prova con il protocollo Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 6.6 (disponibile all’indirizzo www.efficientpowersupplies.org). I dati sull’alimentazione ottenuti con la Rev. 6.4.2 (come richiesto nella versione 1.1), 6.4.3 o 6.5 sono accettati a condizione che la prova sia stata eseguita prima della data di applicazione della versione 2.0 della presente specifica.

a)

Server a piedistallo e server montati su rack: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un server informatico a piedistallo o montato su rack deve essere preconfigurato solo con unità di alimentazione aventi un’efficienza pari o superiore a quella specificata nei requisiti applicabili di cui alla tabella 1.

b)

Blade server e server multinodo: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un blade server o un server multinodo con telaio in dotazione deve essere preconfigurato in modo tale che tutte le unità di alimentazione che forniscono corrente al telaio abbiano un’efficienza pari o superiore a quella specificata nei requisiti applicabili di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Requisiti di efficienza delle unità di alimentazione

Tipo di alimentatore

Potenza nominale in uscita

10 % del carico

20 % del carico

50 % del carico

100 % del carico

Multiuscita

(CA/CC)

Tutti i livelli in uscita

N/D

85 %

88 %

85 %

Monouscita

(CA/CC)

Tutti i livelli in uscita

80 %

88 %

92 %

88 %

3.2.3.

Criteri relativi al fattore di potenza degli alimentatori: gli alimentatori utilizzati nei computer ammessi a norma della presente specifica devono rispettare i seguenti requisiti quando vengono sottoposti a prova con il protocollo Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 6.6 (disponibile all’indirizzo www.efficientpowersupplies.org). I dati sull’alimentazione ottenuti con la Rev. 6.4.2 (come richiesto nella versione 1.1), 6.4.3 o 6.5 sono accettati a condizione che la prova sia stata eseguita prima della data di applicazione della versione 2.0.

a)

Server a piedistallo e server montati su rack: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un server informatico a piedistallo o montato su rack deve essere preconfigurato solo con unità di alimentazione aventi un fattore di potenza pari o superiore a quello specificato nei requisiti applicabili di cui alla tabella 2, in tutte le condizioni di carico per le quali la potenza in uscita è pari o superiore a 75 watt. I partner sono tenuti a misurare e comunicare il fattore di potenza delle unità di alimentazione in condizioni di carico inferiori a 75 watt, sebbene non si applichino requisiti minimi del fattore di potenza.

b)

Blade server o server multinodo: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un blade server o un server multinodo con telaio in dotazione deve essere preconfigurato in modo tale che tutte le unità di alimentazione che forniscono corrente al telaio abbiano un fattore di potenza pari o superiore a quello specificato nei requisiti applicabili di cui alla tabella 2, in tutte le condizioni di carico per le quali la potenza in uscita è pari o superiore a 75 watt. I partner sono tenuti a misurare e comunicare il fattore di potenza delle unità di alimentazione in condizioni di carico inferiori a 75 watt, sebbene non si applichino requisiti minimi del fattore di potenza.

Tabella 2

Requisiti del fattore di potenza per le unità di alimentazione

Tipo di alimentatore

Potenza nominale in uscita

10 % del carico

20 % del carico

50 % del carico

100 % del carico

Multiuscita CA/CC

Tutti i valori nominali della potenza in uscita

N/D

0,80

0,90

0,95

Monouscita CA/CC

Valore nominale della potenza in uscita ≤ 500 W

N/D

0,80

0,90

0,95

Valore nominale della potenza in uscita > 500 W

e

Valore nominale della potenza in uscita ≤ 1 000 W

0,65

0,80

0,90

0,95

Valore nominale della potenza in uscita > 1 000 W

0,80

0,90

0,90

0,95

3.3.   Requisiti per la gestione dell’alimentazione

3.3.1.

Gestione dell’alimentazione del processore del server: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un server informatico deve offrire la gestione dell’alimentazione del processore mediante abilitazione della funzione nel BIOS per impostazione predefinita e/o mediante controller di gestione, processore di servizio e/o sistema operativo preinstallato. Tutti i processori devono essere in grado di ridurre il consumo energetico nei periodi di scarso utilizzo:

a)

riducendo la tensione e/o la frequenza mediante il sistema DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) o

b)

abilitando lo stato di consumo ridotto per il processore o il nucleo quando un nucleo o un socket non è utilizzato.

3.3.2.

Gestione dell’alimentazione del sistema di supervisione: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un prodotto con un sistema di supervisione preinstallato (ad esempio, un sistema operativo o un hypervisor) deve avere la gestione dell’alimentazione di tale sistema abilitata per impostazione predefinita.

3.3.3.

Comunicazione dei dati sulle funzioni di gestione dell’alimentazione: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, è necessario che i dettagli di tutte le funzioni di gestione dell’alimentazione abilitate per impostazione predefinita siano riportati nella scheda tecnica relativa alle prestazioni e ai consumi energetici. Tale requisito si applica alle funzioni di gestione dell’alimentazione nel BIOS, nel sistema operativo o in qualsiasi altra origine che possa essere configurata dall’utente finale.

3.4.   Criteri per i sistemi blade e multinodo

3.4.1.

Monitoraggio e gestione degli aspetti termici dei sistemi blade e multinodo: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un blade server o un server multinodo deve disporre di funzioni abilitate per impostazione predefinita che consentano di gestire la velocità della ventola e di monitorare la temperatura d’ingresso del telaio o del blade/nodo in tempo reale.

3.4.2.

Documentazione fornita con il blade server e il server multinodo: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, un blade server o un server multinodo senza telaio in dotazione deve essere accompagnato da documentazione in cui sia specificato che il server è conforme alla qualifica ENERGY STAR solo se installato in un telaio in grado di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3.4.1 del presente documento. È necessario inoltre che insieme al blade server o al server multinodo vengano forniti un elenco dei telai conformi ai suddetti requisiti e informazioni per l’ordinazione. Le informazioni di cui sopra possono essere fornite su stampa o in formato elettronico insieme al blade server o al server multinodo o pubblicate sul sito del partner nella stessa sezione in cui sono disponibili le informazioni sul server.

3.5.   Criteri di efficienza nello stato attivo

3.5.1.

Comunicazione dei dati sull’efficienza nello stato attivo: ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, al momento della trasmissione dei dati di un server informatico o di una famiglia di server informatici per cui si richiede il logo occorre fornire le seguenti informazioni in modo dettagliato e all’interno della relazione prodotta in seguito al completamento della valutazione dell’efficienza nello stato attivo:

a)

risultati finali dello strumento di valutazione SERT, compresi i file results (sia in formato html che in formato testo) e tutti i file png results-chart;

b)

risultati intermedi dello strumento di valutazione SERT per l’intera prova eseguita, compresi i file results-details (sia in formato html che in formato testo) e tutti i file png results-details-chart.

I requisiti relativi al formato dei dati e alla comunicazione degli stessi sono indicati nella sezione 4.1 della presente specifica.

3.5.2.

Comunicazione incompleta: nella documentazione fornita ai clienti o nel materiale pubblicitario, i partner non devono comunicare in modo selettivo i risultati di singoli moduli del carico di lavoro, né presentare i risultati dello strumento di valutazione dell’efficienza in un formato che non corrisponda a una relazione completa della prova eseguita.

3.6.   Criteri di efficienza nello stato inattivo – Server con un socket (1S) e con due socket (2S) (non di tipo blade server o multinodo)

3.6.1.

Comunicazione dei dati relativi allo stato inattivo: il consumo massimo nello stato inattivo (PIDLE_MAX) deve essere misurato e comunicato sia nella documentazione relativa alla qualifica ENERGY STAR sia in tutti i casi specificati nella sezione 4.

3.6.2.

Efficienza nello stato inattivo: il consumo misurato nello stato inattivo (PIDLE) deve essere pari o inferiore al requisito del consumo massimo nello stato inattivo (PIDLE_MAX), calcolato con l’equazione 1.

Equazione 1: Calcolo del consumo massimo nello stato inattivo

Formula

Dove:

PIDLE_MAX è il requisito del consumo massimo nello stato inattivo,

PBASE è la tolleranza di base in termini di consumo nello stato inattivo specificata nella tabella 3.

PADDL_i è la tolleranza in termini di consumo nello stato inattivo per i componenti aggiuntivi, specificata nella tabella 4.

a)

Tali limiti di consumo nello stato inattivo si applicano solo ai sistemi a un socket e a due socket.

b)

Per determinare il consumo nello stato inattivo ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, si faccia riferimento alla sezione 6.1 del metodo di prova per i server informatici ENERGY STAR.

c)

La categoria Resiliente nella tabella 3 riguarda solo i sistemi a due socket che rispondono alla definizione di server resiliente fornita nell’appendice B.

d)

Tutte le quantità (ad eccezione dei processori installati) indicate nelle tabelle 3 e 4 fanno riferimento al numero di componenti installati nel sistema, non al numero massimo di componenti che il sistema è in grado di supportare (ad esempio, memoria installata e non memoria supportata e così via).

e)

La tolleranza per gli alimentatori aggiuntivi può applicarsi ad ogni alimentatore ridondante utilizzato nella configurazione.

f)

Ai fini della determinazione delle tolleranze di consumo nello stato inattivo, la capacità di memoria deve essere sempre arrotondata al GB più vicino (10).

g)

La tolleranza per i dispositivi di I/O aggiuntivi si applica a tutti i dispositivi di I/O supplementari rispetto alla configurazione di base (ossia dispositivi Ethernet aggiuntivi rispetto a due porte con velocità pari o superiore a 1 Gigabit al secondo, funzionalità Ethernet di serie ed eventuali dispositivi di I/O non Ethernet), compresi i dispositivi di I/O incorporati e aggiuntivi installati mediante slot di espansione. Tale tolleranza può applicarsi a tutti i seguenti tipi di funzionalità I/O: Ethernet, SAS, SATA, Fibre Channel e Infiniband.

h)

La tolleranza per i dispositivi di I/O aggiuntivi va calcolata in base alla velocità nominale del collegamento di una singola connessione, arrotondata al Gbit più vicino. Ai dispositivi di I/O con velocità inferiore a 1 Gbit non si applica la tolleranza per i dispositivi di I/O aggiuntivi.

i)

La tolleranza per i dispositivi di I/O aggiuntivi si applica solo ai dispositivi di I/O già attivati/abilitati in base alla configurazione di fabbrica e in grado di funzionare se collegati a un interruttore funzionante.

Tabella 3

Tolleranze di base in termini di consumo nello stato inattivo per server 1S e 2S

Categoria

Numero massimo possibile di processori installati

(n.)

Server gestito

Tolleranza di base in termini di consumo nello stato inattivo, PBASE

(watt)

A

1

No

47,0

B

1

57,0

C

2

No

92,0

D

2

142,0

Resiliente

2

205,0


Tabella 4

Tolleranze supplementari in termini di consumo nello stato inattivo per componenti aggiuntivi

Caratteristica del sistema

Applicabile a

Tolleranza supplementare in termini di consumo nello stato inattivo

Dispositivi

aggiuntivi

Alimentatori installati esplicitamente per la ridondanza dell’alimentazione

20 watt per ogni alimentatore

Unità disco rigido (comprese le unità SSD)

Per ogni unità disco rigido installata

8,0 watt per ogni unità disco rigido

Memoria supplementare

Memoria installata superiore a 4 GB

0,75 watt per GB

Canale DDR con buffer aggiuntivo

Più di 8 canali DDR con buffer installati

(solo server resilienti)

4,0 watt per canale DDR con buffer

Dispositivi di I/O

aggiuntivi

Dispositivi installati equivalenti a più di 2 porte con velocità ≥ 1 Gbit, funzionalità Ethernet di serie

< 1 Gbit: nessuna tolleranza

= 1 Gbit: 2,0 watt/porta attiva

> 1 Gbit e < 10 Gbit: 4,0 watt/porta attiva

≥ 10 Gbit: 8,0 watt/porta attiva

3.7.   Criteri di efficienza nello stato inattivo – Server con tre socket (3S) e con quattro socket (4S) (non di tipo blade server o multinodo)

Comunicazione dei dati relativi allo stato inattivo: il consumo nello stato inattivo (PIDLE) deve essere misurato e comunicato sia nella documentazione relativa alla qualifica ENERGY STAR sia in tutti i casi specificati nella sezione 4.

3.8.   Criteri di efficienza nello stato inattivo – Blade server

3.8.1.

Comunicazione dei dati relativi allo stato inattivo: i valori del consumo nello stato inattivo (PTOT_BLADE_SYS) e (PBLADE) devono essere misurati e comunicati sia nella documentazione relativa alla qualifica ENERGY STAR sia in tutti i casi specificati nella sezione 4.

3.8.2.

I blade server devono essere sottoposti a prova per verificarne la conformità ai criteri di cui alla sezione 3.8.1 rispettando tutte le condizioni elencate di seguito:

a)

I valori di consumo da comunicare vanno calcolati utilizzando un telaio blade popolato a metà. In presenza di blade server con più domini di alimentazione, occorre scegliere il numero di domini di alimentazione che più si avvicina al valore corrispondente all’occupazione di metà dello spazio del telaio blade. Nel caso in cui vi siano due possibilità, entrambe vicine al valore di occupazione di metà dello spazio, è necessario eseguire la prova con il dominio o la combinazione di domini che utilizza il maggior numero di blade server. Nelle prove con telaio blade popolato a metà è necessario comunicare il numero di blade sottoposti a prova.

b)

È possibile facoltativamente misurare e comunicare i valori relativi al consumo per un telaio blade completamente popolato, a condizione che si forniscano anche i dati sul telaio blade popolato a metà.

c)

Tutti i blade server installati nel telaio blade devono presentare la stessa configurazione.

d)

I valori relativi al consumo per ciascun blade vanno calcolati utilizzando l’equazione 2.

Equazione 2: Calcolo del consumo per un singolo blade

Formula

Dove:

PBLADE è il consumo per ciascun blade server,

PTOT_BLADE_SYS è il consumo totale misurato del sistema blade,

NINST_BLADE_SRV è il numero di blade server installati nel telaio blade sottoposto a prova.

3.9.   Criteri di efficienza nello stato inattivo – Server multinodo

3.9.1.

Comunicazione dei dati relativi allo stato inattivo: i valori del consumo nello stato inattivo (PTOT_NODE_SYS) e (PNODE) devono essere misurati e comunicati sia nella documentazione relativa alla qualifica ENERGY STAR sia in tutti i casi specificati nella sezione 4 di seguito.

3.9.2.

I server multinodo devono essere sottoposti a prova per verificarne la conformità ai criteri di cui alla sezione 3.9.1 rispettando tutte le condizioni elencate di seguito:

a)

I valori di consumo da comunicare vanno calcolati utilizzando un telaio multinodo completamente popolato.

b)

Tutti i server multinodo installati nel telaio multinodo devono presentare la stessa configurazione.

c)

I valori relativi al consumo per ciascun nodo vanno calcolati utilizzando l’equazione 3.

Equazione 3: Calcolo del consumo per un singolo nodo

Formula

Dove:

PNODE è il consumo per ciascun nodo,

PTOT_BLADE_SYS è il consumo totale misurato del server multinodo,

NINST_NODE_SRV è il numero di server multinodo installati nel telaio multinodo sottoposto a prova.

3.10.   Altri criteri di prova

Requisiti per le unità APA: per tutti i server informatici venduti con unità APA si applicano i criteri e le disposizioni elencati di seguito.

a)

Per singole configurazioni: tutte le prove nello stato di inattività vanno effettuate con e senza le unità APA installate. Le misurazioni del consumo nello stato inattivo effettuate sia con le unità APA installate sia con le unità APA rimosse devono essere trasmesse all’EPA o alla Commissione europea, a seconda dei casi, insieme alla documentazione relativa alla qualifica ENERGY STAR.

b)

Per le famiglie di prodotti: le prove nello stato inattivo vanno effettuate con e senza le unità APA installate con la configurazione dell’alimentazione corrispondente al consumo massimo o la configurazione per prestazioni elevate di cui alla sezione 1.8.2. È possibile facoltativamente effettuare prove con e senza le unità APA installate negli altri punti di prova e quindi comunicarne i risultati.

c)

Le misurazioni del consumo nello stato inattivo effettuate sia con le unità APA installate sia con le unità APA rimosse devono essere trasmesse all’EPA o alla Commissione europea, a seconda dei casi, insieme alla documentazione relativa alla qualifica ENERGY STAR. I risultati di tali misurazioni vanno trasmessi per ciascun prodotto APA destinato alla vendita con la configurazione certificata.

d)

Le misurazioni del valore PIDLE nelle sezioni 3.6 e 3.7, del valore PBLADE nella sezione 3.8 e del valore PNODE nella sezione 3.9 vanno effettuate con le unità APA rimosse, anche se presenti nella configurazione di fabbrica. Tali misurazioni devono essere quindi ripetute con ciascuna unità APA installata, una alla volta, per valutare il consumo elettrico nello stato inattivo di ogni singola unità.

e)

Il consumo elettrico nello stato inattivo di ciascuna unità APA installata nelle configurazioni certificate non deve superare i 46 watt.

f)

Deve essere comunicato il consumo elettrico nello stato inattivo di ogni singolo prodotto APA venduto con una configurazione certificata.

4.   Requisiti standard per la comunicazione delle informazioni

Requisiti per la comunicazione dei dati

4.1.

Per ciascun server informatico o ciascuna famiglia di server informatici recante il logo ENERGY STAR è necessario trasmettere alla Commissione tutte le informazioni contenute nei campi di dati obbligatori del modulo QPX (Qualified Product Exchange) per server informatici rispondenti alla specifica ENERGY STAR versione 2.0.

a)

I partner sono invitati a fornire una serie di dati per ciascuna configurazione di prodotto certificata ENERGY STAR, sebbene la Commissione europea accetti anche la trasmissione di una serie di dati per ogni famiglia di prodotti certificata.

b)

La certificazione di una famiglia di prodotti deve includere i dati relativi a tutti i punti di prova di cui alla sezione 1.8.2, a seconda dei casi.

c)

Ove possibile, i partner devono rendere disponibile sul proprio sito web un collegamento ipertestuale che consenta di accedere a un calcolatore dei consumi energetici, utilizzabile dagli acquirenti per ottenere dati dettagliati sul consumo e sulle prestazioni di configurazioni specifiche all’interno di una famiglia di prodotti.

4.2.

Sul sito web UE ENERGY STAR sono disponibili i seguenti dati, accessibili dallo strumento per la ricerca dei prodotti:

a)

nome e numero del modello, codice SKU e/o ID di configurazione;

b)

caratteristiche del sistema (fattore di forma, socket/slot disponibili, specifiche di alimentazione e così via);

c)

tipo di sistema (non gestito, gestito, scalabile e così via);

d)

configurazione/i del sistema (comprese la configurazione per prestazioni basse, la configurazione per prestazioni elevate, la configurazione dell’alimentazione corrispondente al consumo minimo, la configurazione dell’alimentazione corrispondente al consumo massimo e la configurazione tipica per la certificazione di una famiglia di prodotti);

e)

dati relativi al consumo e alle prestazioni risultanti dalle prove effettuate per la verifica obbligatoria dei criteri di efficienza nello stato attivo e nello stato inattivo, compresi i file results.xml, results.html e results.txt, tutti i file png results-chart, i file results-details.html e results-details.txt e tutti i file png results-details-chart;

f)

funzioni di risparmio energetico disponibili e abilitate (ad esempio, la funzione di gestione dell’alimentazione);

g)

elenco di dati selezionati della relazione termica ASHRAE;

h)

misurazioni della temperatura dell’aria in ingresso effettuate prima di iniziare la prova, al termine della prova nello stato inattivo e al termine della prova nello stato attivo;

i)

per le certificazioni relative a famiglie di prodotti, elenco di configurazioni certificate con codici SKU o ID di configurazione certificati;

j)

per un blade server, elenco di telai blade compatibili rispondenti ai criteri di certificazione ENERGY STAR.

4.3.

Se necessario, l’EPA e la Commissione europea rivedranno periodicamente questo elenco e informeranno le parti interessate del processo di revisione in atto, oltre a coinvolgerle in tale processo.

5.   Requisiti standard per la misurazione e la comunicazione dei dati sulle prestazioni

5.1.   Misurazione e comunicazione dei dati

5.1.1.

Un server informatico deve indicare i dati sul consumo di corrente in ingresso (W), sulla temperatura dell’aria in ingresso (°C) e sull’utilizzo medio di tutte le CPU logiche. I dati devono essere pubblicati o resi disponibili in un formato accessibile agli utenti e consultabile attraverso un software di gestione non proprietario di terze parti su una rete standard. Per i blade server e i sistemi blade o per i server e i sistemi multinodo, i dati possono essere aggregati a livello di telaio.

5.1.2.

I server informatici classificati come apparecchiature di classe B secondo la norma EN 55022:2006 sono esentati dall’obbligo di indicare i dati sul consumo di corrente in ingresso e sulla temperatura dell’aria in ingresso di cui alla sezione 5.1.1. Le apparecchiature di classe B sono le apparecchiature domestiche e da ufficio (destinate all’uso in ambiente domestico). Tutti i server informatici che partecipano al programma devono soddisfare i requisiti e le condizioni relativi alla comunicazione dei dati sull’utilizzo di tutte le CPU logiche.

5.2.   Modalità di comunicazione dei dati

5.2.1.

Per rendere disponibili i dati agli utenti finali, è possibile utilizzare componenti incorporati o dispositivi aggiuntivi forniti insieme al server informatico, ad esempio un processore di servizio, un misuratore di potenza o termico incorporato (o un’altra tecnologia out-of-band) o un sistema operativo preinstallato.

5.2.2.

I prodotti con un sistema operativo preinstallato devono includere tutti i driver e i componenti software necessari per consentire agli utenti finali di accedere ai dati standardizzati specificati nel presente documento. I prodotti sui quali non sia stato preinstallato un sistema operativo devono essere accompagnati da documentazione cartacea con istruzioni per l’accesso ai registri contenenti informazioni pertinenti sui sensori. Le informazioni di cui sopra possono essere fornite su stampa o in formato elettronico insieme al server informatico o pubblicate sul sito del partner nella stessa sezione in cui sono disponibili le informazioni sul server.

5.2.3.

Nel momento in cui diventa disponibile uno standard aperto e universale per la raccolta e la comunicazione dei dati, i produttori devono incorporare lo standard nei propri sistemi.

5.2.4.

La valutazione dei requisiti di precisione (5.3) e campionamento (5.4) deve essere effettuata esaminando i dati riportati nella scheda tecnica dei componenti. Se tali dati non sono disponibili, la valutazione della precisione e del campionamento va effettuata sulla base della dichiarazione del partner.

5.3.   Precisione della misurazione

5.3.1.

Potenza in ingresso: i valori comunicati risultanti dalle misurazioni devono avere una precisione di almeno ± 5 % del valore effettivo, con un livello massimo di precisione di ± 10 W per ogni unità di alimentazione installata (per ogni alimentatore non è mai richiesta una precisione superiore a ± 10 watt), considerando un intervallo operativo compreso tra lo stato di inattività e lo stato di consumo massimo.

5.3.2.

Utilizzo del processore: l’utilizzo medio deve essere stimato per ogni CPU logica che sia visibile al sistema operativo e deve essere comunicato all’operatore o all’utente del server informatico mediante l’ambiente operativo (sistema operativo o hypervisor).

5.3.3.

Temperatura dell’aria in ingresso: i valori comunicati risultanti dalle misurazioni devono avere una precisione di almeno ± 2 °C.

5.4.   Requisiti di campionamento

5.4.1.

Potenza in ingresso e utilizzo del trasformatore: per le misurazioni relative alla potenza in ingresso e all’utilizzo del processore, il campionamento deve essere eseguito internamente al server informatico con una frequenza pari o superiore a una misurazione ogni 10 secondi. Per la media mobile, concernente un intervallo massimo di 30 secondi, il campionamento deve essere eseguito internamente al server informatico con una frequenza pari o superiore a una misurazione ogni 10 secondi.

5.4.2.

Temperatura dell’aria in ingresso: per le misurazioni relative alla temperatura dell’aria in ingresso, il campionamento deve essere eseguito internamente al server informatico con una frequenza pari o superiore a 1 misurazione ogni 10 secondi.

5.4.3.

Marcatura temporale: per i sistemi che utilizzano la marcatura temporale dei dati ambientali, il campionamento dei dati deve essere eseguito all’interno del server informatico con una frequenza pari o superiore a 1 misurazione ogni 30 secondi.

5.4.4.

Software di gestione: il software di gestione esterno deve poter accedere a tutti i dati campionati tramite un metodo pull su richiesta o un metodo push coordinato. In entrambi i casi, il software di gestione del sistema definisce la scala temporale per la consegna dei dati, mentre il server informatico assicura che i dati consegnati rispondano ai requisiti di campionamento e precisione sopra elencati.

6.   Prova

6.1.   Metodi di prova

6.1.1.

Per stabilire se a un server informatico può essere attribuito il logo ENERGY STAR, occorre usare i metodi di prova indicati nella tabella 5.

Tabella 5

Metodi di prova per l’attribuzione del logo ENERGY STAR

Tipo di prodotto o componente

Metodo di prova

Tutti

Metodo di prova per l’attribuzione del logo ENERGY STAR da utilizzare per i server informatici (rev. marzo 2013)

Tutti

Strumento SERT (Server Efficiency Rating Tool), versione 1.0.0, rev. del 26 febbraio 2013, sviluppato dalla SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation)

6.1.2.

Quando si sottopongono a prova server informatici, durante l’operazione di prova tutti i socket per processori delle UUT devono essere popolati.

Se un server informatico non è in grado di supportare il popolamento di tutti i socket per processori durante la prova, è necessario popolare il sistema in modo da garantirne la funzionalità massima. La tolleranza di base in termini di consumo nello stato inattivo cui saranno soggetti tali sistemi dipende dal numero di socket presenti.

6.2.   Numero di unità necessarie per la prova

La selezione dei modelli rappresentativi da sottoporre a prova viene effettuata in base ai seguenti requisiti:

a)

per la certificazione di una singola configurazione di prodotto, si considera modello rappresentativo la configurazione univoca destinata a essere commercializzata ed etichettata come ENERGY STAR;

b)

per la certificazione di una famiglia di prodotti di qualsiasi tipo, si considera modello rappresentativo una singola configurazione di prodotto per ciascuno dei cinque punti definiti nella sezione 1.8.2. all’interno della famiglia. Tutti questi modelli rappresentativi presentano gli stessi attributi comuni della famiglia di prodotti definiti nella sezione 1.8.1.

6.3.   Certificazione di famiglie di prodotti

6.3.1.

Ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR, ai partner viene richiesto di effettuare prove e di trasmettere i dati risultanti per singole configurazioni di prodotto. Tuttavia, un partner può certificare più configurazioni di prodotto con la stessa designazione di famiglia di prodotti se ciascuna configurazione all’interno della famiglia soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a)

singoli prodotti costruiti sulla stessa piattaforma, conformi e ammissibili in base agli stessi requisiti della presente specifica, identici sotto tutti gli aspetti alla configurazione di prodotto rappresentativa sottoposta a prova, ad eccezione dell’alloggiamento e del colore;

b)

singoli prodotti che soddisfano i requisiti di una famiglia di prodotti, secondo la definizione fornita in precedenza nella sezione 1.8. In questo caso, i partner sono tenuti a effettuare la prova e a trasmetterne i risultati come indicato alla sezione (b).

6.3.2.

I partner devono presentare una scheda tecnica contenente i dati relativi all’alimentazione e alle prestazioni per ogni famiglia di prodotti per cui viene richiesta l’attribuzione del logo.

6.3.3.

Tutte le configurazioni di prodotto all’interno di una famiglia di prodotti per la quale viene richiesta l’attribuzione del logo devono soddisfare i requisiti ENERGY STAR, compresi i prodotti per i quali non sono stati comunicati i dati.

7.   Data di applicazione

7.1.

La data di applicazione della presente specifica ENERGY STAR versione 2.0 per server informatici sarà definita come data di entrata in vigore dell’accordo. Per ottenere la qualifica ENERGY STAR, un modello di prodotto deve essere conforme alla specifica ENERGY STAR in vigore al momento della sua fabbricazione. La data di fabbricazione è specifica per ogni unità e corrisponde alla data in cui un’unità è considerata completamente assemblata.

7.2.

Revisioni future delle specifiche: l’EPA e la Commissione europea si riservano il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciale dovessero pregiudicarne l’utilità per i consumatori, l’industria o l’ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. In caso di revisione, va notato che la qualifica ENERGY STAR non è concessa automaticamente per l’intera vita di un modello di apparecchio.

8.   Considerazioni per future revisioni

8.1.

Criteri di efficienza nello stato attivo: l’EPA e la Commissione europea intendono definire criteri di efficienza nello stato attivo nella versione 3.0 per tutte le categorie di server informatici per le quali si dispone di dati SERT sufficienti a differenziare i prodotti in modo adeguato.

8.2.

Dimensioni corrette degli alimentatori: l’EPA e la Commissione europea esploreranno le possibilità di incoraggiare l’utilizzo di dimensioni corrette degli alimentatori nella versione 3.0.

8.3.

Inclusione di server informatici CC-CC: l’EPA e la Commissione europea incoraggiano i produttori a collaborare con la SPEC per sviluppare il supporto di server CC (a corrente continua) nel SERT, per far sì che i server informatici CC possano ambire alla certificazione nella versione 3.0.

8.4.

Inclusione di ulteriori architetture di sistema: l’EPA e la Commissione europea incoraggiano i produttori a collaborare con la SPEC per sviluppare il supporto di architetture attualmente non supportate dal SERT ma che rappresentano una parte considerevole del mercato dei server informatici. L’EPA e la Commissione europea prenderanno in considerazione qualsiasi architettura supportata dal SERT prima dello sviluppo della versione 3.0.

8.5.

Rimozione dell’estensore per gli alimentatori ridondanti aggiuntivi: l’EPA e la Commissione europea sono al corrente dell’esistenza di una tecnologia che consente di lasciare in modalità attesa gli alimentatori ridondanti e di attivarli solo se necessario. L’EPA e la Commissione europea incoraggiano l’adozione di questa tecnologia nei server informatici e valuteranno la possibilità di rimuovere dalla versione 3.0 l’attuale estensore per alimentatori ridondanti aggiuntivi qualora non fosse più necessario.

8.6.

Requisiti per acceleratori di elaborazione ausiliari (APA): l’EPA e la Commissione europea intendono rivedere ed eventualmente ampliare i requisiti per le unità APA nella versione 3.0, sulla base dei dati sulle unità APA raccolti con la versione 2.0, nonché includere la valutazione delle unità APA nel SERT.

8.7.

Requisiti per la prova delle caratteristiche termiche e la comunicazione dei dati risultanti: l’EPA e la Commissione europea intendono riconsiderare gli attuali requisiti per le prove della temperatura e la comunicazione dei dati risultanti, al fine di ottimizzare il valore dei dati raccolti a vantaggio dei produttori e degli operatori dei centri di calcolo.

Appendice A

Esempi di calcolo

1.   Requisiti di consumo nello stato inattivo

Per determinare i requisiti di consumo massimo nello stato inattivo ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR, è necessario determinare il livello base nello stato inattivo di cui alla tabella 3 e quindi aggiungere le tolleranze di consumo della tabella 4 (nella sezione 3.6 dei criteri di ammissibilità). Di seguito è riportato un esempio.

Esempio: server informatico standard a processore singolo con 8 GB di memoria, due dischi rigidi e due dispositivi di I/O (il primo con due porte da 1 Gbit e il secondo con sei porte da 1 Gbit).

1.1.

Tolleranza di base:

a)

determinare la tolleranza di base nello stato inattivo di cui alla tabella 3, qui di seguito richiamata.

b)

Il server di esempio appartiene alla categoria A e può avere un consumo massimo di 47,0 watt nello stato inattivo per ottenere il logo ENERGY STAR.

Categoria

Numero di processori installati

(n.)

Server gestito

Tolleranza di base in termini di consumo nello stato inattivo

(W)

A

1

No

47,0

B

1

57,0

C

2

No

92,0

D

2

142,0

Resiliente

2

205,0

1.2.

Tolleranze supplementari in termini di consumo nello stato inattivo: determinare le tolleranze supplementari nello stato inattivo per i componenti aggiuntivi di cui alla tabella 4, qui di seguito richiamata.

Caratteristica del sistema

Applicabile a

Tolleranza supplementare in termini di consumo nello stato inattivo

Alimentatori aggiuntivi

Alimentatori installati esplicitamente per la ridondanza dell’alimentazione

20,0 watt per ogni alimentatore

Unità disco rigido (comprese le unità SSD)

Tutte le unità disco rigido installate

8,0 watt per ogni unità disco rigido

Memoria supplementare

Memoria installata superiore a 4 GB

0,75 watt per GB

Canale DDR con buffer aggiuntivo

Più di 8 canali DDR con buffer installati

(solo server resilienti)

4,0 watt per canale DDR con buffer

Dispositivi di I/O aggiuntivi (velocità singola connessione arrotondata al gigabit più vicino)

Dispositivi installati equivalenti a più di 2 porte con velocità ≥ 1 Gbit, funzionalità Ethernet di serie

< 1 Gbit: nessuna tolleranza

= 1 Gbit: 2,0 watt/porta attiva

> 1 Gbit e < 10 Gbit: 4,0 watt/porta attiva

≥ 10 Gbit: 8,0 watt/porta attiva

a)

Il server di esempio dispone di due unità disco rigido. Esso ha pertanto una tolleranza supplementare di 16,0 watt per ogni unità disco rigido (2 unità disco rigido x 8,0 watt).

b)

Il server di esempio ha 4 GB in più rispetto alla configurazione di base. Esso ha pertanto una tolleranza supplementare di 3,0 watt per ogni memoria (4 GB aggiuntivi x 0,75 watt/GB).

c)

Il server di esempio ha una scheda I/O che non soddisfa i criteri per l’installazione di un estensore: il primo dispositivo ha soltanto due porte Ethernet e non supera la soglia delle due porte. Il secondo dispositivo soddisfa i criteri per l’installazione di un estensore: il server ha una tolleranza supplementare di 12,0 watt per il dispositivo (sei porte da 1 Gbit x 2,0 watt/porta attiva).

1.3.

La tolleranza finale nello stato inattivo si calcola sommando la tolleranza di base e le tolleranze di consumo supplementari. Per ottenere il logo, il sistema di esempio non dovrebbe consumare più di 78,0 watt nello stato inattivo (47,0 W + 16,0 W + 3,0 W + 12,0 W).

2.   Tolleranza supplementare nello stato inattivo – Alimentatori

Gli esempi riportati di seguito si riferiscono alle tolleranze di consumo nello stato inattivo per gli alimentatori aggiuntivi.

2.1.

Se il funzionamento di un server informatico richiede due alimentatori e ne sono installati tre, il server riceve una tolleranza di consumo supplementare nello stato inattivo di 20,0 watt.

2.2.

Se lo stesso server presenta una configurazione di fabbrica con quattro alimentatori installati, esso riceve una tolleranza di consumo supplementare nello stato inattivo di 40,0 watt.

3.   Tolleranza supplementare nello stato inattivo - Canale DDR con buffer aggiuntivo

Gli esempi riportati di seguito si riferiscono alle tolleranze di consumo nello stato inattivo per i canali DDR con buffer aggiuntivi.

3.1.

Se, in base alla configurazione di fabbrica, in un server informatico resiliente sono installati sei canali DDR con buffer, il server non riceve una tolleranza di consumo supplementare nello stato inattivo.

3.2.

Se, in base alla configurazione di fabbrica, nello stesso server resiliente sono installati 16 canali DDR con buffer, il server riceve una tolleranza di consumo supplementare nello stato inattivo di 32,0 watt (primi 8 canali = nessuna tolleranza supplementare, ulteriori 8 canali = 4,0 watt × 8 canali DDR con buffer).

Appendice B

Identificazione della classe di server resilienti

1.

Scalabilità e funzionalità RAS del processore – Devono essere supportate tutte le funzionalità elencate di seguito.

1.1.

Funzionalità RAS del processore: il processore deve disporre delle seguenti funzionalità di rilevamento, correzione e contenimento degli errori nei dati:

a)

rilevamento degli errori nelle cache, nelle directory e nei buffer per la conversione degli indirizzi L1 mediante la protezione della parità;

b)

correzione degli errori di singolo bit (o superiore) mediante l’utilizzo del codice EEC sulle cache che contengono dati modificati; consegna dei dati corretti al destinatario (la correzione degli errori non è utilizzata semplicemente per lo scrubbing in background);

c)

recupero da errori e contenimento degli errori mediante 1) riavvio e ripristino al punto di arresto del processore, 2) indicazione (tagging) del data poisoning e propagazione 3) o entrambe le funzionalità. Tali meccanismi indicano al sistema operativo o all’hypervisor di contenere l’errore in un processo o in una partizione, riducendo così la necessità di riavviare il sistema;

d)

1) azioni autonome di mitigazione degli errori nell’hardware del processore, come la disabilitazione delle parti della cache contenenti errori, 2) supporto dell’analisi predittiva degli errori mediante notifica al sistema operativo, all’hypervisor o al processore di servizio della posizione e/o della causa principale degli errori o 3) entrambe le funzionalità.

1.2.

La tecnologia di processore utilizzata nei server resilienti e scalabili è progettata per fornire capacità e funzionalità aggiuntive senza chipset supplementari, consentendone l’integrazione in sistemi con 4 o più socket per processori. I processori hanno un’infrastruttura aggiuntiva che consente di supportare bus incorporati supplementari per soddisfare le esigenze dei sistemi di dimensioni maggiori.

1.3.

Il server dispone di interfacce di I/O a banda larga per la connessione a dispositivi di espansione di I/O esterni o a dispositivi di I/O remoti senza riduzione del numero di socket per processori collegabili tra di loro. Può trattarsi di interfacce proprietarie o standard, ad esempio PCIe. Il controller di I/O ad elevate prestazioni per il supporto di questi slot può essere incorporato nel socket del processore principale o nella scheda di sistema.

2.

Scalabilità e funzionalità RAS della memoria – Devono essere supportate tutte le funzionalità e le caratteristiche elencate di seguito.

a)

Rilevamento degli errori della memoria e recupero dagli stessi mediante il codice EEC esteso.

b)

Nelle DIMM x4, recupero da errori di due chip adiacenti nello stesso rank.

c)

Migrazione della memoria: la memoria con errori può essere deallocata in modo proattivo e i dati possono essere migrati verso la memoria disponibile. Questa operazione può essere effettuata al livello di granularità delle DIMM o dei blocchi di memoria logica. In alternativa, è possibile eseguire il mirroring della memoria.

d)

Utilizzo di buffer di memoria per la connessione di collegamenti processore-memoria con velocità superiore a moduli DIMM montati su canali DDR con velocità inferiore. Il buffer di memoria può essere un chip buffer autonomo e distinto integrato nella scheda di sistema oppure in schede di memoria personalizzate. L’utilizzo di chip buffer è necessario per il supporto dei moduli DIMM estesi, i quali offrono una maggiore capacità di memoria grazie alla disponibilità di DIMM con una capacità più elevata, a un maggior numero di slot DIMM per ciascun canale di memoria e a una più ampia larghezza di banda della memoria per ciascun canale di memoria rispetto ai moduli DIMM montati direttamente. I moduli di memoria possono essere anche personalizzati, con i buffer di memoria e i chip DRAM integrati nella stessa scheda.

e)

Utilizzo di collegamenti resilienti tra processori e buffer di memoria con meccanismi per il recupero da errori temporanei sul collegamento.

f)

Riserva di corsie nei collegamenti processore-memoria. Questa tecnica consente di riservare una o più corsie di failover in caso di errore permanente.

3.

Funzionalità RAS degli alimentatori: tutte le unità di alimentazione installate o fornite con il server devono essere ridondanti e gestibili contemporaneamente. I componenti ridondanti e riparabili possono essere anche ospitati in una singola unità di alimentazione fisica, ma devono essere riparabili senza richiedere lo spegnimento del sistema. È necessario che sia disponibile il supporto per il funzionamento del sistema in modalità operativa danneggiata in caso di riduzione della capacità di alimentazione causata da guasti agli alimentatori o dall’interruzione dell’alimentazione in ingresso.

4.

Funzionalità RAS per le esigenze termiche e di raffreddamento: tutti i componenti di raffreddamento attivi, come le ventole o le unità di raffreddamento ad acqua, devono essere ridondanti e gestibili contemporaneamente. Il complesso del processore deve disporre di meccanismi che consentano di rallentarne drasticamente la velocità in caso di emergenze termiche. È necessario che sia disponibile il supporto per il funzionamento del sistema in modalità operativa danneggiata quando si riscontrano emergenze termiche nei componenti del sistema.

5.

Resilienza del sistema – Il server deve presentare almeno sei delle caratteristiche elencate di seguito.

a)

Supporto di controller di memorizzazione ridondanti o di un percorso ridondante alla memoria esterna.

b)

Processori di servizio ridondanti.

c)

Stadi regolatori CC-CC ridondanti dopo le uscite degli alimentatori.

d)

Supporto della deallocazione del processore runtime da parte dell’hardware del server.

e)

Schede di I/O o unità disco rigido sostituibili a caldo (hot-swappable).

f)

Ripetizione dei tentativi end-to-end in caso di errore del bus sulle interconnessioni da processore a memoria o da processore a processore.

g)

Possibilità di estendere o ridurre le risorse hardware in modalità in linea, senza la necessità di riavviare il sistema operativo (funzionalità “su richiesta”).

h)

Migrazione del socket per processori: con l’assistenza dell’hypervisor e/o del sistema operativo, le attività in esecuzione su un socket per processori possono essere migrate verso un altro socket per processori senza dover riavviare il sistema.

i)

Abilitazione del controllo o dello scrubbing della memoria in background per rilevare e correggere gli errori in modo proattivo e ridurre così l’eventualità di errori irreversibili.

j)

Resilienza della memoria interna: i sistemi resilienti dispongono di componenti hardware RAID nella configurazione di base, mediante il supporto nella scheda di sistema o mediante uno slot dedicato per una scheda controller RAID per il supporto delle unità interne del server.

6.

Scalabilità del sistema – Il server deve presentare tutte le caratteristiche elencate di seguito.

a)

Elevata capacità di memoria: almeno 8 porte DIMM DDR3 o DIMM DDR4 per ciascun socket, con collegamenti resilienti tra il socket per processori e i buffer di memoria.

b)

Elevata espandibilità I/O: ampia infrastruttura I/O di base e supporto di un numero elevato di slot I/O. Disponibilità di almeno 32 corsie PCIe Gen 2 dedicate o di una larghezza di banda I/O equivalente, con almeno uno slot x16 o un’altra interfaccia dedicata per il supporto dell’interfaccia I/O proprietaria PCIe esterna o di un’altra interfaccia I/O standard del settore.

Appendice C

Metodo di prova

1.   Panoramica

Il metodo di prova descritto di seguito è utilizzato per determinare la conformità ai requisiti della specifica ENERGY STAR per i server informatici e per acquisire i dati sul consumo nello stato inattivo e nello stato attivo da riportare nella scheda tecnica relativa alle prestazioni e ai consumi energetici dei prodotti ENERGY STAR.

2.   Applicabilità

Il seguente metodo di prova è applicabile a tutti i prodotti idonei a ottenere il logo ENERGY STAR nella categoria dei server informatici.

3.   Definizioni

Salvo indicazione contraria, tutti i termini utilizzati nel presente documento corrispondono alle definizioni contenute nella specifica ENERGY STAR per i server informatici.

4.   Configurazione della prova

4.1.

Potenza in ingresso: la potenza in ingresso deve corrispondere ai valori specificati nelle tabelle 6 e 7. La frequenza della potenza in ingresso deve corrispondere a quella specificata nella tabella 8.

Tabella 6

Requisiti di alimentazione in ingresso per i prodotti con potenza nominale inferiore o pari a 1 500 watt (W)

Tipo di prodotto

Tensione di alimentazione

Tolleranza della tensione

Distorsione armonica totale massima

Server con unità di alimentazione monouscita CA-CC (corrente alternata/corrente continua)

230 volt (V) CA o 115 V CA (11)

+/- 1,0 %

2,0 %

Server con unità di alimentazione multiuscita CA-CC

230 V CA o 115 V CA (11)

Condizioni di prova facoltative per CA-CC (mercato giapponese)

100 V CA

Server trifase (mercato nordamericano)

208 V CA

Server trifase (mercato europeo)

400 V CA


Tabella 7

Requisiti di alimentazione in ingresso per i prodotti con potenza nominale superiore a 1 500 W

Tipo di prodotto

Tensione di alimentazione

Tolleranza della tensione

Distorsione armonica totale massima

Server con unità di alimentazione monouscita CA-CC

230 V CA o 115 V CA (11)

+/- 4,0 %

5,0 %

Server con unità di alimentazione multiuscita CA-CC

230 V CA o 115 V CA (11)

Condizioni di prova facoltative per CA-CC (mercato giapponese)

100 V CA

Server trifase

(mercato nordamericano)

208 V CA

Server trifase (mercato europeo)

400 V CA

Tabella 8

Requisiti della frequenza in ingresso per tutti i prodotti

Tensione di alimentazione

Frequenza

Tolleranza della frequenza

100 V CA

50 Hertz (Hz) o 60 Hz

± 1,0 %

115 V CA

60 Hz

230 V CA

50 Hz o 60 Hz

Trifase

(mercato nordamericano)

60 Hz

Trifase

(mercato europeo)

50 Hz

4.2.

Temperatura ambiente: la temperatura ambiente deve essere di 25 ± 5 °C.

4.3.

Umidità relativa: l’umidità relativa deve essere compresa tra il 15 % e l’80 %.

4.4.

Analizzatore di potenza: l’analizzatore di potenza deve riportare il valore quadratico medio (RMS) e almeno due delle seguenti unità di misura: tensione, corrente e fattore di potenza. Gli analizzatori di potenza hanno le seguenti caratteristiche:

a)

Conformità: l’analizzatore di potenza deve essere scelto dall’elenco di dispositivi di misurazione dei consumi elettrici del Server Efficiency Rating Tool (SERT)TM  (12) Design Document 1.0.0 (13).

b)

Calibrazione: è necessario che l’analizzatore sia stato calibrato non più di anno prima dell’esecuzione della prova in base a valori riconducibili a uno standard del NIST, il National Institute of Science and Technology (USA), o di un analogo istituto nazionale di metrologia presente in un altro paese.

c)

Fattore di cresta: fattore di cresta della corrente disponibile pari o superiore a 3 alla portata nominale; gli analizzatori che non specificano il fattore di cresta della corrente devono essere in grado di misurare un picco di amperaggio almeno 3 volte più grande rispetto all’amperaggio massimo misurato durante un intervallo di campionamento di 1 secondo.

d)

Risposta di frequenza minima: 3,0 kHz.

e)

Risoluzione minima:

1)

0,01 W per valori di misurazione inferiori a 10 W;

2)

0,1 W per valori di misurazione compresi tra 10 W e 100 W; e

3)

1,0 W fper valori di misurazione maggiori di 100 W.

f)

Registrazione: la frequenza di lettura supportata dall’analizzatore è pari ad almeno 1 serie di misurazioni al secondo, dove la serie è definita come misura di potenza, in watt. L’intervallo di calcolo della media dei dati dell’analizzatore deve essere uguale all’intervallo di lettura. L’intervallo di calcolo della media dei dati è definito come intervallo di tempo in cui viene calcolata la media di tutti i campioni acquisiti dai componenti elettronici di campionamento ad alta velocità dell’analizzatore per fornire la serie di misurazioni.

g)

Precisione della misurazione: i dati delle misurazioni della potenza sono comunicati all’analizzatore con una precisione complessiva dell’1 % o superiore per tutti i valori misurati.

4.5.

Sensore di temperatura: il sensore di temperatura deve presentare le seguenti caratteristiche:

a)

Conformità: il sensore di temperatura deve essere scelto dall’elenco di dispositivi di misurazione della temperatura fornito nel SERT Design Document 1.0.0.

b)

Registrazione: l’intervallo di lettura minimo del sensore deve essere pari a 4 campioni al minuto.

c)

Precisione della misurazione: la temperatura deve essere misurata a una distanza frontale massima di 50 mm dall’ingresso principale del flusso d’aria dell’unità in prova (UUT) e i dati risultanti dalla misurazione devono essere comunicati con una precisione complessiva di ± 0,5 °C o superiore.

4.6.

Strumento di prova nello stato attivo: SERT 1.0.0, sviluppato dalla SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) (14).

4.7.

Sistema controller: il sistema controller, utilizzato per registrare i dati relativi ai consumi e alla temperatura, può essere un server, un computer desktop o un laptop.

a)

L’analizzatore di potenza e il sensore di temperatura devono essere collegati al sistema controller.

b)

Il sistema controller e l’UUT devono essere collegati tra di loro mediante un commutatore di rete Ethernet.

4.8.

Requisiti SERT generici: è necessario soddisfare gli eventuali requisiti aggiuntivi specificati nei documenti di supporto SPEC o SERT 1.0.0, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova. I documenti di supporto SPEC comprendono quelli elencati di seguito:

a)

SPEC Power and Performance Methodology

b)

SPEC Power Measurement Setup Guide

c)

SPEC PTDaemon Design Document

d)

SERT Design Document

e)

SERT Run and Reporting Rules

f)

SERT User Guide

g)

SERT JVM Options

h)

SERT Result File Fields

5.   Conduzione della prova

5.1.   Configurazione della prova

È necessario verificare i consumi e l’efficienza dei server informatici sottoposti a prova. La prova deve essere effettuata secondo le modalità descritte di seguito.

5.1.1.

Configurazione predefinita: i prodotti devono essere sottoposti a prova nella configurazione predefinita, che comprende la configurazione hardware e le impostazioni del sistema, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova. Se appropriato, tutte le opzioni software devono essere impostate sui valori predefiniti.

5.1.2.

Posizione in cui effettuare la misurazione: tutte le misurazioni dell’alimentazione devono essere effettuate in un punto intermedio tra la fonte di alimentazione CA e l’UUT. Non è consentito collegare unità UPS tra il misuratore di potenza e l’UUT. Il misuratore di potenza deve restare in funzione fino al completamento della registrazione dei dati relativi al consumo nello stato inattivo e nello stato attivo. Quando si sottopone a prova un sistema blade, l’alimentazione deve essere misurata in corrispondenza del punto di ingresso del telaio blade (ossia sugli alimentatori che convertono l’alimentazione distribuita del centro di calcolo in alimentazione distribuita del telaio).

5.1.3.

Flusso d’aria: non è consentito indirizzare intenzionalmente l’aria in prossimità dell’apparecchiatura per la quale si effettua la misurazione in modo non conforme alla prassi abitualmente seguita nei centri di calcolo.

5.1.4.

Alimentatori: tutte le unità di alimentazione devono essere collegate e operative.

UUT con più unità di alimentazione: durante la prova tutti gli alimentatori devono essere collegati alla fonte di alimentazione CA e in funzione. Se necessario, è possibile utilizzare un’unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) per collegare più alimentatori a un’unica fonte. Se si utilizza una PDU, qualsiasi carico elettrico aggiuntivo derivante da tale unità deve essere incluso nella misurazione dei consumi dell’UUT. Quando si sottopongono a prova blade server con telai popolati a metà, è possibile scollegare le unità di alimentazione per i domini di alimentazione non popolati (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 5.2.4.(b)].

5.1.5.

Gestione dell’alimentazione e sistema operativo: è necessario che sia installato il sistema operativo in dotazione o un sistema operativo rappresentativo. I prodotti che non dispongono di un sistema operativo preinstallato devono essere sottoposti a prova con qualsiasi sistema operativo compatibile. Per tutte le prove devono essere mantenute le configurazioni predefinite delle funzioni di gestione dell’alimentazione e/o di risparmio energetico. Per quanto riguarda le funzioni di gestione dell’alimentazione che richiedono la presenza di un sistema operativo, ossia quelle non controllate in modo esplicito dal BIOS (Basic Input Output System) o dal controller di gestione, durante la prova devono essere utilizzate solo le funzioni abilitate dal sistema operativo per impostazione predefinita.

5.1.6.

Memorizzazione: nei prodotti sottoposti a prova ai fini dell’ottenimento del logo ENERGY STAR deve essere installata almeno un’unità disco rigido (HDD) o un’unità a stato solido (SSD). I prodotti che non dispongono di un’unità HDD o SSD preinstallata devono essere sottoposti a prova utilizzando una configurazione delle unità di memorizzazione uguale a quella di un modello identico in vendita con unità disco preinstallate. I prodotti che non supportano l’installazione di unità disco (HDD o SSD) e utilizzano esclusivamente soluzioni di memorizzazione esterne, ad esempio reti SAN (Storage Area Network), devono essere sottoposti a prova con soluzioni di memorizzazione esterne.

5.1.7.

Sistema blade e server a doppio nodo o multinodo: un sistema blade o un server a doppio nodo o multinodo deve presentare le stesse configurazioni per ciascun nodo o blade server, compresi tutti i componenti hardware e le impostazioni software o di gestione dell’alimentazione. La misurazione dei consumi di questi sistemi deve essere effettuata in modo tale da garantire che il misuratore di potenza acquisisca l’alimentazione proveniente da tutti i nodi o i blade server sottoposti a prova per l’intera durata della prova.

5.1.8.

Telaio blade: il telaio blade deve disporre almeno di capacità di alimentazione, raffreddamento e collegamento in rete per tutti i blade server. Il telaio deve essere popolato come indicato nella sezione 5.2.4. Tutte le misurazioni della potenza per i sistemi blade devono essere effettuate all’ingresso del telaio.

5.1.9.

Impostazioni del BIOS e del sistema dell’UUT: occorre mantenere tutte le impostazioni predefinite del BIOS, salvo se diversamente specificato nel presente metodo di prova.

5.1.10.

I/O (Input/Output) e connessione di rete: almeno una porta dell’UUT deve essere collegata a un commutatore di rete Ethernet. Il commutatore è in grado di supportare la velocità di rete nominale minima e massima dell’UUT. La connessione di rete deve essere attiva durante tutte le prove e, sebbene il collegamento debba essere pronto e in grado di trasmettere pacchetti, non è richiesto alcun traffico specifico sulla connessione durante l’esecuzione della prova. Ai fini della prova, accertarsi che l’UUT disponga di almeno una porta Ethernet (utilizzare un’unica scheda aggiuntiva solo se la funzionalità Ethernet non è di serie).

5.1.11.

Connessioni Ethernet: i prodotti in grado di supportare reti Ethernet a efficienza energetica (conformi allo standard IEEE 802.3az) devono essere collegati esclusivamente ad apparecchiature di rete conformi allo standard EEE (Energy Efficient Ethernet) durante la prova. Occorre prendere le misure appropriate per abilitare le funzioni EEE a entrambe le estremità del collegamento di rete durante tutte le prove.

5.2.   Preparazione dell’UUT

5.2.1.

L’UUT deve essere sottoposta a prova con i socket per processori popolati secondo le modalità specificate nella sezione 6.1.2 dei criteri di ammissibilità ENERGY STAR versione 2.0.

5.2.2.

Installare l’UUT in una posizione o in un rack di prova. L’UUT non deve essere fisicamente spostata fino al completamento della prova.

5.2.3.

Se l’UUT è un sistema multinodo, è necessario effettuare la prova verificando i consumi per ciascun nodo dopo aver configurato il telaio in modo che sia completamente popolato. Tutti i server multinodo installati nel telaio devono essere identici e presentare la stessa configurazione.

5.2.4.

Se l’UUT è un sistema blade, è necessario effettuare la prova verificando i consumi per ciascun blade server dopo aver configurato il telaio in modo che sia popolato a metà; è possibile anche effettuare una prova facoltativa con il telaio completamente popolato. Per i sistemi blade, popolare il telaio come indicato di seguito:

a)

Configurazione dei singoli blade server

Tutti i blade server installati nel telaio devono essere identici e presentare la stessa configurazione.

b)

Popolamento parziale (a metà) del telaio (obbligatorio)

1)

Calcolare il numero di blade server necessari per popolare metà degli slot per single-wide blade server disponibili nel telaio blade.

2)

In presenza di un telaio blade con più domini di alimentazione, scegliere il numero di domini di alimentazione che più si avvicina al valore corrispondente all’occupazione di metà dello spazio del telaio. Nel caso in cui vi siano due possibilità, entrambe vicine al valore di occupazione di metà dello spazio del telaio, eseguire la prova con il dominio o la combinazione di domini che utilizza il maggior numero di blade server.

Esempio 1: un determinato telaio blade supporta fino a 7 single-wide blade server su due domini di alimentazione. Un dominio di alimentazione supporta 3 blade server e l’altro dominio supporta 4 blade server. In questo esempio, il dominio di alimentazione che supporta 4 blade server sarebbe completamente popolato durante la prova, mentre l’altro resterebbe non popolato. Esempio 2: un determinato telaio blade supporta fino a 16 single-wide blade server su quattro domini di alimentazione. Ognuno dei quattro domini di alimentazione supporta 4 blade server. In questo esempio, due domini di alimentazione sarebbero completamente popolati durante la prova, mentre gli altri due resterebbero non popolati.

3)

Seguire le istruzioni fornite dal produttore o nel manuale dell’utente per il popolamento parziale del telaio, operazione che potrebbe richiedere lo scollegamento di alcuni alimentatori e di alcune ventole di raffreddamento per i domini di alimentazione non popolati.

4)

Qualora tali informazioni non fossero disponibili o fossero incomplete, fare riferimento alle istruzioni riportate di seguito:

i)

popolare completamente i domini di alimentazione;

ii)

se possibile, scollegare gli alimentatori e le ventole di raffreddamento per i domini di alimentazione non popolati;

iii)

riempire tutti gli alloggiamenti vuoti con pannelli o altro materiale equivalente che consenta di limitare il flusso d’aria durante l’intera prova.

c)

Popolamento completo del telaio (facoltativo)

Popolare tutti gli alloggiamenti del telaio disponibili. È necessario che siano collegati tutti gli alimentatori e tutte le ventole di raffreddamento. Effettuare tutte le prove obbligatorie specificate nella sezione 6.

5.2.5.

Collegare l’UUT a un commutatore di rete Ethernet (IEEE 802.3) attivo. La connessione deve restare attiva per l’intera durata della prova, ad eccezione di brevi intervalli necessari per il passaggio da una velocità di collegamento all’altra.

5.2.6.

Il sistema controller richiesto per fornire il controllo del carico di lavoro SERT, l’acquisizione dei dati o altre funzioni di supporto durante la prova dell’UUT deve essere collegato allo stesso commutatore di rete dell’UUT e soddisfare tutti gli altri requisiti concernenti la rete dell’UUT. Sia l’UUT che il sistema controller devono essere configurati per comunicare tramite la rete.

5.2.7.

Collegare il misuratore di potenza a una fonte di alimentazione CA impostata sulla combinazione di tensione e frequenza adatta alla prova, come specificato nella sezione 4.

5.2.8.

Collegare l’UUT alla presa di corrente del contatore sul misuratore di potenza seguendo le indicazioni fornite nella sezione 5.1.2.

5.2.9.

Collegare l’interfaccia di uscita dei dati del misuratore di potenza e del sensore di temperatura all’ingresso appropriato del sistema controller.

5.2.10.

Verificare che l’UUT presenti la configurazione predefinita di fabbrica.

5.2.11.

Verificare che il sistema controller e l’UUT siano collegati sulla stessa rete interna tramite un commutatore di rete Ethernet.

5.2.12.

Utilizzare un normale comando ping per verificare che il sistema controller e l’UUT possano comunicare tra di loro.

5.2.13.

Installare SERT 1.0.0 sull’UUT e sul sistema controller seguendo le istruzioni fornite nel manuale SERT User Guide 1.0.0 (15).

6.   Procedure di prova per tutti i prodotti

6.1.   Prova nello stato inattivo

6.1.1.

Accendere l’UUT, utilizzando l’apposito interruttore o collegandola alla rete elettrica.

6.1.2.

Accendere il sistema controller.

6.1.3.

Iniziare a registrare il tempo trascorso.

6.1.4.

Trascorsi da 5 a 15 minuti dal completamento dell’avvio (boot) iniziale o dell’accesso (login) iniziale, impostare il misuratore di potenza in modo che inizi a rilevare i valori del consumo nello stato inattivo con una frequenza pari o superiore a 1 lettura al secondo.

6.1.5.

Rilevare i valori del consumo nello stato inattivo per 30 minuti. Durante tale intervallo di tempo l’UUT deve restare nello stato inattivo e non deve passare a un livello di consumo inferiore con funzionalità limitate (ad esempio, veglia o ibernazione).

6.1.6.

Registrare il consumo medio nello stato inattivo (media aritmetica) durante l’intervallo di prova di 30 minuti.

6.1.7.

Quando si sottopone a prova un server multinodo o un sistema blade, procedere nel modo indicato di seguito per ottenere i valori relativi al consumo di un singolo nodo o blade server:

a)

Dividere il consumo totale nello stato inattivo ottenuto dalla misurazione di cui alla sezione 6.1.6 per il numero di nodi o di blade server installati per la prova.

b)

Registrare il totale misurato e i valori di consumo per ciascun nodo o per ciascun blade server calcolati nella sezione 6.1.7 (a) (per ciascuna misurazione).

6.2.   Prova nello stato attivo con SERT

6.2.1.

Riavviare l’UUT.

6.2.2.

Trascorsi da 5 a 15 minuti dal completamento dell’avvio (boot) iniziale o dell’accesso (login) iniziale, seguire le istruzioni fornite nel manuale SERT User Guide 1.0.0 per avviare SERT.

6.2.3.

Seguire tutti i passaggi descritti nel manuale SERT User Guide 1.0.0 per eseguire correttamente SERT.

6.2.4.

Durante l’esecuzione di SERT non sono consentiti interventi o operazioni di ottimizzazione manuali sul sistema controller, sull’UUT o nell’ambiente interno ed esterno.

6.2.5.

Una volta completata l’esecuzione di SERT, includere in tutti i risultati delle prove i seguenti file di output:

a)

Results.xml

b)

Results.html

c)

Results.txt

d)

Tutti i file results-chart.png (ad esempio, results-chart0.png, results-chart1.png e così via)

e)

Results-details.html

f)

Results-details.txt

g)

Tutti i file png results-details-chart (ad esempio, results-details-chart0.png, results-details-chart1.png e così via).

IV.   SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DI IMMAGINI (VERSIONE 2.0)

1.   Definizioni

1.1.

Tipi di prodotto

1.1.1.

Stampante: prodotto la cui funzione principale consiste nel trasferire dati elettronici su supporto cartaceo. Una stampante è in grado di ricevere informazioni provenienti da computer singoli o collegati in rete o da altri dispositivi di ingresso (ad esempio, macchine fotografiche digitali). La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come stampanti, comprese le stampanti espandibili a dispositivi multifunzione.

1.1.2.

Scanner: prodotto la cui funzione principale consiste nel convertire originali su carta in immagini elettroniche che possono essere archiviate, modificate, convertite o trasmesse perlopiù in un ambiente informatico. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come scanner.

1.1.3.

Fotocopiatrice: prodotto la cui unica funzione è produrre copie su supporto cartaceo di originali in formato cartaceo. La definizione si riferisce a prodotti commercializzati come fotocopiatrici e fotocopiatrici digitali espandibili.

1.1.4.

Fax (apparecchio fax): prodotto le cui funzioni principali consistono nella scansione di originali in formato cartaceo per assicurarne la trasmissione elettronica verso unità remote e nella ricezione di documenti trasmessi elettronicamente per convertirli in formato cartaceo. Un fax può anche essere in grado di produrre copie su carta. La trasmissione elettronica avviene principalmente attraverso una rete telefonica pubblica, ma può avvenire anche attraverso una rete informatica o via Internet. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come apparecchi fax.

1.1.5.

Dispositivo multifunzione (DMF): prodotto che svolge almeno due delle funzioni di base di stampante, scanner, fotocopiatrice o fax. Un DMF può avere un formato fisicamente integrato o essere costituito da un insieme di componenti funzionalmente integrati. La funzione di copia del DMF è considerata diversa dalla funzione di fotocopiatura occasionale di singoli fogli offerta dagli apparecchi fax. La definizione comprende i prodotti commercializzati come dispositivi multifunzione (DMF) e prodotti multifunzione (PMF).

1.1.6.

Duplicatore digitale: prodotto venduto come sistema di duplicazione completamente automatico che utilizza il metodo della duplicazione per mezzo di stencil con funzione di riproduzione digitale. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come duplicatori digitali.

1.1.7.

Affrancatrice: prodotto la cui funzione principale è l’affrancatura di corrispondenza. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come affrancatrici.

1.2.

Tecnologie di stampa

1.2.1.

Termica diretta: tecnologia di stampa caratterizzata da impulsi termici su un supporto rivestito che scorre su una testina di stampa termica. La stampa termica diretta non richiede l’utilizzo di nastri.

1.2.2.

A sublimazione di inchiostro: tecnologia di stampa caratterizzata dalla deposizione (sublimazione) di inchiostri a pigmenti sul supporto di stampa in base all’energia fornita agli elementi riscaldanti.

1.2.3.

Elettrofotografica: tecnologia di stampa caratterizzata dall’illuminazione di un fotoconduttore sotto una forma che rappresenta l’immagine da riprodurre per mezzo di una fonte luminosa, lo sviluppo dell’immagine per mezzo di particelle di toner utilizzando l’immagine latente sul fotoconduttore per determinare la presenza o l’assenza di toner in una data posizione, il trasferimento del toner al supporto di stampa definitivo e il fissaggio durante il quale il toner viene fuso nel supporto di stampa per rendere l’immagine duratura. Ai fini della presente specifica, i prodotti della stampa elettrografica a colori offrono toner singoli di tre o più colori contemporaneamente, mentre i prodotti della stampa elettrografica monocromatica offrono toner singoli di uno o due colori contemporaneamente. La presente definizione comprende tecnologie di illuminazione laser, a diodi a emissione luminosa (LED) e con display a cristalli liquidi (LCD).

1.2.4.

A impatto: tecnologia di stampa caratterizzata dalla formazione dell’immagine desiderata sul supporto di stampa attraverso il trasferimento di sostanze coloranti da un “nastro” al supporto stesso mediante una procedura a impatto. La definizione comprende l’impatto a punti (dot formed) e l’impatto a forme/caratteri completi (fully formed).

1.2.5.

A getto d’inchiostro: tecnologia di stampa a matrice caratterizzata dal deposito di minuscole gocce d’inchiostro sul supporto di stampa. Ai fini della specifica, i prodotti a getto d’inchiostro a colori dispongono di due o più coloranti singoli per volta, mentre i prodotti a getto d’inchiostro per la stampa monocromatica dispongono di un colorante per volta. La definizione comprende la tecnologia a getto d’inchiostro piezoelettrica, a sublimazione e termica. La definizione non comprende la tecnologia a getto d’inchiostro a elevate prestazioni.

1.2.6.

A getto di inchiostro a elevate prestazioni: tecnologia di stampa che presenta file di ugelli sull’intera larghezza della pagina e/o la capacità di asciugare l’inchiostro tramite meccanismi aggiuntivi di asciugatura del supporto di stampa. I prodotti a getto d’inchiostro a elevate prestazioni sono utilizzati nelle applicazioni commerciali dei prodotti a tecnologia di stampa elettrofotografica.

1.2.7.

A inchiostro solido: tecnologia di stampa nella quale l’inchiostro è solido a temperatura ambiente e liquido quando riscaldato alla temperatura di proiezione sul supporto. La definizione comprende sia il trasferimento diretto che il trasferimento in offset sul supporto attraverso un tamburo o nastro intermedio.

1.2.8.

Stencil: tecnologia di stampa caratterizzata dal trasferimento delle immagini sul supporto di stampa a partire da uno stencil arrotolato su un tamburo inchiostrato.

1.2.9.

Trasferimento termico (TT): tecnologia di stampa caratterizzata dal deposito di minuscole gocce di colorante solido (in genere cere colorate), sotto forma fusa/fluida, direttamente sul supporto di stampa a matrice. Il trasferimento termico si distingue dalla tecnologia a getto d’inchiostro in quanto l’inchiostro è solido a temperatura ambiente ed è reso fluido dal calore.

1.3.

Modalità operative

1.3.1.

Modalità accesa:

a)

Stato attivo: stato di consumo in cui il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione, sta producendo copie su carta ed esegue una qualsiasi delle sue altre funzioni principali.

b)

Stato pronto: stato di un prodotto che non sta lavorando, ha raggiunto le condizioni di funzionamento, non è ancora passato ad una modalità di risparmio energetico e può passare allo stato attivo in brevissimo tempo. Tutte le funzionalità del prodotto possono essere attivate in questo stato e il prodotto è in grado di tornare allo stato attivo rispondendo a uno degli input potenziali previsti dal prodotto stesso, quali stimoli elettrici esterni (ad esempio, stimolo di rete, chiamata fax o controllo remoto) e interventi fisici diretti (ad esempio, attivazione di un interruttore o di un pulsante fisico).

1.3.2.

Modalità spenta: stato di consumo a cui passa il prodotto quando viene spento manualmente o automaticamente, ma si trova ancora collegato alla rete. Questa modalità è disattivata quando l’apparecchio riceve un input, ad esempio da un interruttore manuale o un temporizzatore, che riporta l’unità allo stato pronto. Quando è il risultato dell’intervento manuale di un utente, tale stato è spesso denominato Spegnimento manuale, mentre quando è il risultato di uno stimolo automatico o predeterminato (ad esempio, un tempo di ritardo o un temporizzatore), è spesso denominato Spegnimento automatico (16).

1.3.3.

Modalità veglia: stato di consumo ridotto in cui il prodotto entra automaticamente dopo un periodo di inattività (ossia un tempo di attesa predefinito), in risposta ad un’azione manuale dell’utente (ad esempio, ad un’ora impostata dall’utente, in risposta all’attivazione da parte dell’utente di un interruttore o di un pulsante fisico), o in risposta a stimoli elettrici esterni (ad esempio, stimolo di rete, chiamata fax, controllo remoto). Per i prodotti valutati in base al metodo di prova TEC, la modalità veglia permette il funzionamento di tutte le funzionalità del prodotto (compreso il mantenimento della connettività di rete), seppure con un possibile ritardo nella transizione in stato attivo. Per i prodotti valutati in base al metodo di prova TEC, la modalità veglia permette il funzionamento di un’unica interfaccia di rete attiva, nonché la connessione fax se del caso, seppure con un possibile ritardo nella transizione in stato attivo.

1.3.4.

Attesa: stato con il più basso consumo energetico che non può essere disattivato (influenzato) dall’utente e che può persistere per un periodo di tempo indeterminato quando il prodotto è collegato alla rete elettrica ed è utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante (17). L’attesa è lo stato di alimentazione minima del prodotto. Per i prodotti per il trattamento di immagini oggetto della presente specifica, la modalità attesa di solito corrisponde alla modalità spenta, ma può anche corrispondere allo stato pronto o alla modalità veglia. Un prodotto non può uscire dalla modalità attesa e passare a un livello di consumo inferiore, a meno che non sia scollegato dalla fonte di alimentazione principale in seguito ad un intervento manuale.

1.4.

Formato dei supporti

1.4.1.

Grande formato: prodotti progettati per supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza pari o superiore a 406 mm. I prodotti di grande formato possono anche essere in grado di stampare su supporti di dimensioni standard o di piccolo formato.

1.4.2.

Formato standard: prodotti progettati per supporti di formato standard (ad esempio, Lettera, Legale, Ledger, A3, A4 e B4), compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza compresa tra 210 mm e 406 mm. I prodotti standard possono anche essere in grado di stampare su supporti di piccole dimensioni.

Capacità A3: prodotti di formato standard con percorso della carta di larghezza pari o superiore a 275 mm.

1.4.3.

Piccolo formato: prodotti progettati per supporti di dimensioni inferiori a quelle definite standard (ad esempio, A6, 4″ × 6″, microfilm), compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza inferiore a 210 mm.

1.4.4.

Modulo continuo: prodotti che non utilizzano supporti di formato predeterminato e che sono progettati per applicazioni quali stampa di codici a barre, etichette, ricevute, striscioni, disegni tecnici. I prodotti a moduli continui possono essere di formato piccolo, standard o grande.

1.5.

Termini complementari

1.5.1.

Duplex automatico: capacità di una fotocopiatrice, apparecchio fax, DMF o stampante di riprodurre le immagini su entrambe le facce di un foglio di carta, senza alcuna manipolazione manuale del foglio in fase intermedia. Si ritiene che un prodotto disponga della funzionalità duplex automatico solo se tutti gli accessori necessari a produrre in duplex sono acclusi al prodotto di fabbrica.

1.5.2.

Connessione dati: collegamento che consente lo scambio d’informazioni tra i dispositivi per il trattamento di immagini e un dispositivo o supporto di memoria ad alimentazione esterna.

1.5.3.

Tempo di ritardo predefinito: periodo di tempo per il passaggio del prodotto ad una modalità a consumo ridotto (ad esempio, veglia, spento), impostato dal produttore prima della commercializzazione. Tale periodo è misurato dal completamento della sua funzione primaria.

1.5.4.

Front-end digitale (Digital Front-End, DFE): server a funzionalità integrate che funge da host per altri computer e applicazioni e da interfaccia verso il dispositivo per il trattamento di immagini. Il DFE aumenta le funzionalità del dispositivo per il trattamento di immagini.

a)

Il DFE offre tre o più delle seguenti funzioni avanzate:

1)

connettività di rete in vari ambienti;

2)

casella di posta elettronica;

3)

gestione dei lavori in coda;

4)

gestione dell’apparecchio (ad esempio, riportare dalla modalità veglia a quella attiva il dispositivo per il trattamento di immagini);

5)

interfaccia utente grafica avanzata;

6)

capacità di avviare comunicazioni con altri server host e computer client (ad esempio, scansione di documenti per l’invio tramite posta elettronica, interrogazione (polling) delle caselle di posta remote per la verifica dello stato dei lavori); o

7)

capacità di post-trattare delle pagine (ad esempio, riformattazione di pagine prima della stampa).

b)

DFE di tipo 1: DFE alimentato in corrente continua (CC) dal suo alimentatore a corrente alternata (CA) (interno o esterno), separato dall’alimentatore del dispositivo per il trattamento d’immagini. Questo tipo di DFE può essere alimentato in CA direttamente da una presa, o dalla CA associata all’alimentatore interno del dispositivo per il trattamento di immagini. Il DFE di tipo 1 può essere venduto di serie con il dispositivo per il trattamento di immagini oppure come accessorio.

c)

DFE di tipo 2: DFE alimentato in corrente continua (CC) dallo stesso alimentatore del dispositivo per il trattamento di immagini con il quale funziona. I DFE di tipo 2 devono disporre di un quadro o di un assemblaggio con un processore separato in grado di avviare un’attività sulla rete e che possa essere fisicamente rimosso, isolato o disattivato utilizzando pratiche ingegneristiche comuni per la misurazione della corrente elettrica.

d)

Acceleratore di elaborazione ausiliario (APA): schede aggiuntive di espansione installate in slot di espansione aggiuntivi universali del DFE (ad esempio, schede GPGPU installate in uno slot PCI).

1.5.5.

Connessione alla rete: connessione che consente lo scambio d’informazioni tra i dispositivi per il trattamento di immagini e uno o più dispositivi ad alimentazione esterna.

1.5.6.

Estensore di funzionalità: interfaccia dati o di rete o altro componente che aggiunge funzionalità al motore di stampa di un dispositivo per il trattamento di immagini e offre una tolleranza in termini di consumi nel qualificare i prodotti secondo il metodo della modalità operativa (OM).

1.5.7.

Modalità operativa (OM): ai fini della presente specifica, metodo di confronto della prestazione energetica di un prodotto tramite valutazione del consumo (misurato in Watt) in stati operativi diversi, come indicato nella sezione 9 del metodo di prova ENERGY STAR dei dispositivi per il trattamento di immagini.

1.5.8.

Consumo tipico di energia elettrica (Typical Electricity Consumption, TEC): ai fini della presente specifica, metodo di confronto della prestazione energetica di un prodotto tramite valutazione del consumo tipico di energia elettrica (misurato in kilowattora) durante il normale funzionamento per un certo periodo di tempo, come indicato nella sezione 8 del metodo di prova ENERGY STAR dei dispositivi per il trattamento di immagini.

1.5.9.

Motore di stampa: motore di base di un prodotto per il trattamento di immagini che controlla la produzione delle immagini. Il motore di stampa dipende, per la capacità di comunicazione e di elaborazione delle immagini, dai dispositivi che aggiungono funzionalità. Senza estensori di funzionalità e altri componenti, il motore di stampa non è in grado di acquisire i dati delle immagini da elaborare e, pertanto, non è funzionale.

1.5.10.

Prodotto di base: la più semplice configurazione di un particolare modello di prodotto, dotato del numero minimo di estensori di funzionalità disponibili. I componenti e gli accessori opzionali non sono considerati parte del prodotto di base.

1.5.11.

Accessorio: periferica esterna che non è necessaria per il funzionamento del prodotto di base, ma che può essere inclusa di fabbrica o aggiunta successivamente per aumentarne le funzionalità. L’accessorio può essere venduto separatamente, con un proprio numero di modello, oppure insieme al prodotto di base, come parte di un pacchetto o di una configurazione.

1.5.12.

Modello del prodotto: prodotto per il trattamento di immagini venduto o commercializzato con un numero di modello o nome commerciale unico. Il modello può essere composto da un prodotto di base o da un prodotto di base più accessori.

1.5.13.

Famiglia di prodotti: gruppo di modelli del prodotto 1) costruito dallo stesso fabbricante, 2) soggetto agli stessi criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR e 3) avente una progettazione di base comune. I modelli del prodotto all’interno di una famiglia si distinguono l’uno dall’altro per una o più caratteristiche o aspetti che 1) non incidono sul rendimento dei prodotti per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR oppure 2) sono specificamente indicati come varianti accettabili all’interno di una famiglia di prodotti. Per i dispositivi per il trattamento di immagini, tra le varianti accettabili all’interno di una famiglia di prodotti rientrano:

a)

il colore;

b)

il cabinet;

c)

gli accessori per il trattamento della carta in entrata o in uscita;

d)

i componenti elettronici non associati al motore di stampa del dispositivo per il trattamento di immagini, compresi i DFE di tipo 1 e di tipo 2.

2.   Campo di applicazione

2.1.   Prodotti inclusi

2.1.1.

Ai prodotti reperibili in commercio che soddisfano una delle definizioni dei dispositivi per il trattamento di immagini di cui alla sezione 1.1 e sono in grado di essere azionati da 1) una presa a muro, 2) una connessione dati o di rete o 3) sia una presa a muro che una connessione dati o di rete può essere attribuito il logo ENERGY STAR, ad eccezione dei prodotti elencati nella sezione 2.2.

2.1.2.

Il prodotto per il trattamento di immagini deve essere inoltre classificato in base al consumo tipico di energia elettrica (TEC) o alla modalità operativa (OM) di cui alla tabella 1 di seguito, in funzione del metodo di valutazione ENERGY STAR.

Tabella 1

Metodi di valutazione dei dispositivi per il trattamento di immagini

Tipo di dispositivo

Formato dei supporti

Tecnologia di stampa

Metodo di valutazione ENERGY STAR

Fotocopiatrice

Standard

DT, DS, EP, SI, TT

TEC

Grande

DT, DS, EP, SI, TT

OM

Duplicatore digitale

Standard

Stencil

TEC

Fax

Standard

DT, DS, EP, SI, TT

TEC

IJ

OM

Affrancatrice

Tutti

DT, EP, IJ, TT

OM

Dispositivo multifunzione (DMF)

Standard

IJ a elevate prestazioni, DT, DS, EP, SI, TT

TEC

IJ, impatto

OM

Grande

DT, DS, EP, IJ, SI, TT

OM

Stampante

Standard

IJ a elevate prestazioni, DT, DS, EP, SI, TT

TEC

IJ, impatto

OM

Grande o piccolo

DT, DS, EP, impatto, IJ, SI, TT

OM

Piccolo

IJ a elevate prestazioni

TEC

Scanner

Tutti

N/D

OM

2.2.   Prodotti esclusi

2.2.1.

Ai prodotti che rientrano in altre specifiche di prodotto ENERGY STAR non può essere attribuito il logo a norma della presente specifica. L’elenco delle specifiche attualmente in vigore si trova all’indirizzo www.eu-energystar.org.

2.2.2.

Ai prodotti che soddisfano una o più delle condizioni seguenti non può essere attribuito il logo ENERGY STAR a norma della presente specifica:

prodotti progettati per funzionare in collegamento diretto alla corrente trifase.

3.   Criteri per l’attribuzione del logo

3.1.   Cifre significative e arrotondamento

3.1.1.

Tutti i calcoli vanno effettuati con valori misurati direttamente non arrotondati.

3.1.2.

Salvo disposizioni contrarie, la conformità alla specifica si valuta utilizzando valori misurati direttamente o calcolati senza il ricorso ad arrotondamenti.

3.1.3.

I valori misurati o calcolati direttamente per essere riportati sul sito ENERGY STAR vanno arrotondati alla cifra significativa più vicina, come stabilito dalle rispettive specifiche.

3.2.   Prescrizioni generali

3.2.1.

Alimentazione esterna

Se il prodotto è dotato di un alimentatore esterno monotensione, questo deve soddisfare i requisiti di efficienza di livello V dell’International Efficiency Marking Protocol e recare il marchio “livello V”. Ulteriori informazioni relative a tale protocollo si trovano all’indirizzo www.energystar.gov/powersupplies

Gli alimentatori esterni monouscita devono soddisfare i requisiti di livello V quando sono sottoposti a prova con il Metodo di prova per il calcolo dell’efficienza energetica degli alimentatori esterni a tensione singola CA-CC e CA-CA, dell’11 agosto 2004 (Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies, Aug. 11, 2004).

Gli alimentatori esterni multiuscita devono soddisfare i requisiti di livello V quando sono sottoposti a prova con il protocollo di prova dell’efficienza EPRI 306 Generalized Internal Power Supply Efficiency Test Protocol, Rev. 6.6. I dati sull’alimentazione ottenuti con la Rev. 6.4.2 (come richiesto nella versione 1.2) sono accettabili se la prova è stata eseguita prima della data di entrata in vigore della versione 2.0.

3.2.2.

Microtelefono senza fili aggiuntivo: I fax o i DMF dotati di funzionalità fax che sono commercializzati con un microtelefono senza fili aggiuntivo devono utilizzare un microtelefono che ha ottenuto il logo ENERGY STAR oppure uno conforme alla specifica ENERGY STAR per i prodotti di telefonia quando viene sottoposto al metodo di prova ENERGY STAR, il giorno in cui il prodotto per il trattamento di immagini riceve il logo ENERGY STAR. La specifica e il metodo di prova ENERGY STAR per i prodotti di telefonia sono reperibili all’indirizzo www.energystar.gov/products.

3.2.3.

Dispositivo multifunzione (DMF) con funzionalità integrate: se il DMF è un insieme di componenti funzionali integrati (ossia se non è un dispositivo fisico unico), la somma del consumo energetico o elettrico di tutti i componenti deve essere inferiore ai requisiti di consumo energetico o elettrico del DMF in questione per ottenere il logo ENERGY STAR.

3.2.4.

Requisiti del DFE: il consumo tipico di energia elettrica (TECDFE) di un DFE di tipo 1 o di tipo 2 commercializzato con un prodotto per il trattamento di immagini al momento della vendita è calcolato con l’equazione 1 per un DFE senza modalità veglia o con l’equazione 2 per un DFE con modalità veglia. Il TECDFE ottenuto è inferiore o pari al TECDFE massimo richiesto indicato alla tabella 2 per il DFE del tipo in questione.

a)

Il valore TEC o il consumo allo stato pronto di un DFE che soddisfa i requisiti relativi al TECDFEmassimo dovrebbe essere escluso o sottratto dalle misurazioni dell’energia e del consumo TEC in modalità operativa del prodotto per il trattamento di immagini, secondo i casi.

b)

La sezione 3.3.2 offre ulteriori informazioni sulla sottrazione dei valori TECDFE dai prodotti TEC.

c)

La sezione 3.4.2 offre ulteriori informazioni per escludere i DFE dai livelli OM veglia e attesa.

Equazione 1: Calcolo del TECDFE per front-end digitali senza modalità veglia

Formula

Dove:

TECDFE è il consumo energetico settimanale tipico per i DFE, espresso in kilowattora (kWh) e arrotondato allo 0,1 kWh più vicino.

PDFE_READY è il consumo del DFE allo stato pronto misurato nella procedura di prova, espresso in Watt.

Equazione 2: Calcolo del TECDFE per front-end digitali con modalità veglia

Formula

Dove:

TECDFE è il consumo energetico settimanale tipico per i DFE, espresso in kilowattora (kWh) e arrotondato allo 0,1 kWh più vicino.

PDFE_READY è il consumo del DFE allo stato pronto misurato nella procedura di prova, espresso in Watt.

PDFE_SLEEP è il consumo del DFE in modalità veglia, misurato nella procedura di prova, espresso in Watt.

Tabella 2

TECDFE massimo necessario per i DFE di tipo 1 e di tipo 2

Categoria di DFE

Descrizione della categoria

TECDFE massimo (kWh/settimana arrotondato allo 0,1 kWh/settimana più vicino ai fini della relazione)

DFE di tipo 1

DFE di tipo 2

A

Ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR, tutti i DFE che non soddisfano la definizione della categoria B saranno considerati sotto la categoria A.

10,9

8,7

B

Per essere classificati nella categoria B, i DFE devono essere dotati di:

due o più unità di elaborazione centrale (CPU) e ≥ 1 acceleratori di elaborazione ausiliari (APA) dedicati

22,7

18,2

3.3.   Requisiti per i prodotti a consumo tipico di energia elettrica (TEC)

3.3.1.

Capacità duplex automatico

a)

Per tutte le fotocopiatrici, DMF e stampanti sottoposti al metodo di prova TEC, la capacità duplex automatico deve essere presente all’atto dell’acquisto come indicato nelle tabelle 3 e 4. Le stampanti la cui funzione prevista è la stampa su supporto speciale su un solo lato (ad esempio, emissione di carta rivestita per etichette, supporti per stampa termica diretta ecc.) sono esenti da questo requisito.

Tabella 3

Requisiti relativi al duplex automatico per tutte le fotocopiatrici, DMF e stampanti a colori TEC

Velocità monocromatica del prodotto, s, calcolata nel metodo di prova (ipm)

Requisito relativo al duplex automatico:

s ≤ 19

Nessuno

19 < s < 35

Integrato nel prodotto di base o accessorio opzionale

s ≥ 35

Integrato nel prodotto di base


Tabella 4

Requisiti relativi al duplex automatico per tutte le fotocopiatrici, DMF e stampanti monocromatiche TEC

Velocità monocromatica del prodotto, s, calcolata nel metodo di prova (ipm)

Requisito relativo al duplex automatico:

s ≤ 24

Nessuno

24 < s < 37

Integrato nel prodotto di base o accessorio opzionale

s ≥ 37

Integrato nel prodotto di base

b)

Se un prodotto non è venduto sistematicamente con vassoio duplex automatico di serie, il partner deve precisare nella documentazione del prodotto, nel sito web e nella documentazione istituzionale di vendita che, benché soddisfi i requisiti ENERGY STAR di efficienza energetica, il prodotto può ottenere il logo solo se è munito del vassoio duplex o se è usato con esso. L’EPA e la Commissione europea chiedono ai partner di usare la seguente formula per trasmettere il messaggio alla clientela: “Ottiene il risparmio energetico ENERGY STAR; il prodotto ottiene il logo ENERGY STAR quando è confezionato (o usato) con vassoio duplex.”

3.3.2.

Consumo tipico di energia elettrica (Typical Electricity Consumption, TEC): il consumo tipico di energia (TEC) calcolato con l’equazione 3 o con l’equazione 4 è inferiore o pari al TEC massimo necessario (TECMAX) indicato nell’equazione 6.

a)

Per i dispositivi per il trattamento di immagini con un DFE di tipo 2 che soddisfa il TECDFE massimo necessario di cui alla tabella 2, il consumo energetico misurato del DFE è diviso per 0,80 in modo da tener conto delle perdite dell’alimentazione interna ed è poi escluso nel confronto tra il valore TEC misurato del prodotto e il TECMAX. Il DFE non incide sulla capacità del prodotto per il trattamento di immagini di entrare o uscire dalle modalità di consumo ridotto. Il consumo energetico di un DFE può essere escluso solo se questo soddisfa la definizione di DFE di cui alla sezione 1 e se è un quadro con un’unità di elaborazione separata in grado di avviare un’attività sulla rete.

Esempio: il risultato TEC totale di una stampante è 24,50 kWh/settimana e il valore del relativo TECDFE di tipo 2 calcolato nella sezione 3.2.4 è 9,0 kWh/settimana. Il valore TECDFE è quindi diviso per 0,80 in modo da tener conto delle perdite dell’alimentazione interna del dispositivo per il trattamento di immagini allo stato pronto; il risultato è 11,25 kWh/settimana. Il valore dell’alimentazione rettificato è sottratto dal valore TEC sottoposto a prova: 24,50 kWh/settimana – 11,25 kWh/settimana = 13,25 kWh/settimana. Il valore risultante 13,25 kWh/settimana è poi confrontato con il TECMAX pertinente per determinare la rispondenza ai requisiti per l’attribuzione del logo.

b)

Per le stampanti, gli apparecchi fax, i duplicatori digitali con funzionalità di stampa e i DMF con funzionalità di stampa, il TEC è calcolato con l’equazione 3.

Equazione 3: Calcolo TEC per stampanti, apparecchi fax, duplicatori digitali con funzionalità di stampa e DMF con funzionalità di stampa

Formula,

Dove:

TEC è il consumo energetico tipico settimanale per stampanti, apparecchi fax, duplicatori digitali con funzionalità di stampa e DMF con funzionalità di stampa, espresso in kWh e arrotondato allo 0,1 kWh più vicino;

EJOB_DAILY è l’energia giornaliera, calcolata con l’equazione 5, espressa in kWh;

EFINAL è l’energia finale, misurata nella procedura di prova, convertita in kWh;

NJOBS è il numero di lavori al giorno, calcolato nella procedura di prova;

tFINAL è il tempo finale richiesto per il passaggio alla modalità veglia, misurato nella procedura di prova, convertito in ore;

ESLEEP è l’energia in modalità veglia, misurata nella procedura di prova, convertita in kWh, e

tSLEEP è la durata della veglia, misurata nella procedura di prova, convertita in ore.

c)

Per le fotocopiatrici, i duplicatori digitali senza funzionalità di stampa e i DMF senza funzionalità di stampa, il TEC è calcolato con l’equazione 4.

Equazione 4: Calcolo TEC per fotocopiatrici, duplicatori digitali senza funzionalità di stampa e DMF senza funzionalità di stampa

Formula,

Dove:

TEC è il consumo energetico tipico settimanale per fotocopiatrici, duplicatori digitali senza funzionalità di stampa e DMF senza funzionalità di stampa, espresso in kWh e arrotondato allo 0,1 kWh più vicino;

EJOB_DAILY è l’energia giornaliera, calcolata con l’equazione 5, espressa in kWh;

EFINAL è l’energia finale, misurata nella procedura di prova, convertita in kWh;

NJOBS è il numero di lavori al giorno, calcolato nella procedura di prova;

tFINAL è il tempo finale richiesto per il passaggio alla modalità veglia, misurato nella procedura di prova, convertito in ore;

EAUTO è l’energia in modalità autospegnimento, misurata nella procedura di prova, convertita in kWh, e

tAUTO è la durata dell’autospegnimento, misurata nella procedura di prova, convertita in ore.

d)

L’energia giornaliera è calcolata con l’equazione 5.

Equazione 5: Calcolo dell’energia giornaliera per i prodotti TEC

Formula,

Dove:

EJOB_DAILY è l’energia giornaliera, espressa in kWh;

EJOBi è l’energia dell’ennesimo lavoro, misurata nella procedura di prova, convertita in kWh, e

NJOBS è il numero di lavori al giorno, calcolato nella procedura di prova.

Equazione 6: Calcolo del TEC massimo necessario

Formula,

Dove:

TECMAX è il TEC massimo necessario in kilowattora alla settimana (kWh/settimana) arrotondato allo 0,1 kWh/settimana più vicino ai fini della relazione;

TECREQ è il TEC necessario specificato nella tabella 5, espresso in kWh, e

AdderA3 è una tolleranza pari a 0,3 kWh/sett. attribuita a tutti i prodotti con capacità A3.

Tabella 5

TEC necessario al netto della tolleranza A3 (se pertinente)

Riproduzione colore

Velocità monocromatica del prodotto, s, calcolata nel metodo di prova (ipm)

TECREQ

(kWh/settimana arrotondato allo 0,1 kWh/settimana più vicino ai finidella relazione)

Dispositivo non multifunzionale

con riproduzione monocromatica

s ≤ 5

0,3

5 < s < 20

Formula

20 < s ≤ 30

Formula

30 < s ≤ 40

Formula

40 < s ≤ 65

Formula

65 < s ≤ 90

Formula

s > 90

Formula

Dispositivo non multifunzionale

con riproduzione monocromatica

s ≤ 5

0,4

5 < s < 30

Formula

30 < s ≤ 50

Formula

50 < s ≤ 80

Formula

s > 80

Formula

Dispositivo non multifunzionale

con riproduzione monocromatica

s ≤ 10

1,3

10 < s ≤ 15

Formula

15 < s ≤ 30

Formula

30 < s ≤ 75

Formula

s > 75

Formula

Dispositivo non multifunzionale

con riproduzione monocromatica

s ≤ 10

1,5

10 < s ≤ 15

Formula

15 < s ≤ 30

Formula

30 < s ≤ 70

Formula

70 < s ≤ 80

Formula

s > 80

Formula

3.3.3.

Requisiti aggiuntivi per la comunicazione dei risultati delle prove:

a)

I tempi di recupero dalle diverse modalità (attiva 0, attiva 1, attiva 2) e il tempo di ritardo predefinito devono essere comunicati per tutti i prodotti sottoposti a prova con il metodo TEC.

b)

Per i DFE di tipo 1 commercializzati con un prodotto per il trattamento di immagini, compresi quelli non sottoposti a prova con il prodotto per il trattamento di immagini nell’ambito della configurazione a più alto consumo di energia di cui alla sezione 4.2.1(c), è necessario comunicare il nome/numero del modello, il consumo allo stato pronto, il consumo in modalità veglia e il TECDFE.

3.4.   Requisiti dei prodotti in modalità operativa (OM)

3.4.1.

Modalità veglia molteplici: se un prodotto è in grado di entrare automaticamente in molteplici modalità successive di veglia, ai fini dell’attribuzione del logo si usa la stessa modalità veglia in base ai requisiti del tempo di ritardo predefinito per passare alla modalità veglia indicati nella sezione 3.4.3 e ai requisiti di consumo energetico in modalità veglia indicati nella sezione 3.4.4.

3.4.2.

Requisiti del DFE: per un dispositivo per il trattamento di immagini dotato di un DFE con funzionalità integrate alimentato dal prodotto per il trattamento di immagini, e che soddisfa il pertinente requisito relativo al TECDFE massimo di cui alla tabella 2, non si tiene conto del consumo del DFE, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

il consumo del DFE allo stato pronto, misurato col metodo di prova, è diviso per 0,60 per tener conto delle perdite di alimentazione interna.

1)

Requisiti della modalità veglia: il consumo risultante di cui alla precedente lettera a), se è inferiore o pari al consumo allo stato pronto o in modalità veglia del dispositivo per il trattamento di immagini, è stralciato dal consumo del dispositivo per il trattamento di immagini misurato allo stato pronto o in modalità veglia quando lo si confronta con i requisiti della modalità veglia di cui alla sezione 3.4.4 di seguito. Altrimenti, il consumo in modalità veglia del DFE misurato nel metodo di prova è diviso per 0,60 e stralciato dal consumo in modalità pronta o veglia del dispositivo per il trattamento di immagini ai fini del confronto con i requisiti.

2)

Requisiti della modalità attesa: il consumo risultante di cui alla precedente lettera a), se è inferiore o pari al consumo allo stato pronto, in modalità veglia o in modalità spenta del dispositivo per il trattamento di immagini, è stralciato dal consumo del dispositivo allo stato pronto, in modalità veglia o in modalità spenta nel confronto con i requisiti della modalità attesa di cui alla sezione 3.4.5 di seguito. Altrimenti, il consumo in modalità veglia del DFE misurato nel metodo di prova è diviso per 0,60 ed escluso dal consumo allo stato pronto, in modalità veglia o in modalità spenta del dispositivo per il trattamento di immagini ai fini del confronto con i requisiti.

b)

Il DFE non deve incidere sulla capacità del dispositivo per il trattamento di immagini di entrare o uscire dalle modalità di consumo ridotto.

c)

Per beneficiare di questa esclusione, il DFE deve soddisfare la definizione di cui alla sezione 1 ed essere un’unità di elaborazione separata in grado di avviare attività in rete.

Esempi: il prodotto 1 è un dispositivo per il trattamento di immagini il cui DFE di tipo 2 ha una modalità veglia non separata. Il DFE di tipo 2 ha un consumo misurato allo stato pronto e in modalità veglia pari a 30 Watt. Il consumo misurato in modalità veglia del prodotto è 53 Watt. Sottraendo 50 Watt (30 Watt/0,60) dal consumo del prodotto misurato in modalità veglia, 53 Watt, i risultanti 3 Watt sono il consumo in modalità veglia del prodotto da usare nei limiti dei criteri di seguito.

Il prodotto 2 è un dispositivo per il trattamento di immagini il cui DFE di tipo 2 passa in modalità veglia quando il dispositivo passa in modalità veglia durante le prove. Il DFE di tipo 2 ha un consumo misurato allo stato pronto e in modalità veglia pari rispettivamente a 30 e 5 Watt. Il consumo misurato in modalità veglia del prodotto è 12 Watt. Sottraendo 50 Watt (30 Watt/0,60) dal consumo del prodotto misurato in modalità veglia, 12 Watt, il risultato è -38 Watt. In questo caso, si sottraggono 8,33 Watt (5 Watt/0,60) dal consumo del prodotto misurato in modalità veglia, 12 Watt, ottenendo un risultato di 3,67 Watt che è usato nei limiti dei criteri di seguito.

3.4.3.

Tempo di ritardo predefinito: il tempo di ritardo predefinito misurato per il passaggio alla modalità veglia (tSLEEP) è inferiore o pari al tempo di ritardo predefinito necessario per il passaggio alla modalità veglia (tSLEEP_REQ) indicato nella tabella 6, fatte salve le seguenti condizioni:

a)

il tempo di ritardo predefinito per il passaggio alla modalità veglia non può essere modificato dall’utente per renderlo più lungo del tempo di ritardo massimo della macchina. Quest’ultimo deve essere impostato dal produttore a 4 ore al massimo.

b)

Quando riportano dati e descrivono prodotti in grado di passare alla modalità veglia in vari modi, i partner devono fare riferimento a un livello di veglia che possa essere raggiunto automaticamente. Se il prodotto è in grado di entrare automaticamente in molteplici livelli successivi di veglia, il livello utilizzato ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR è a discrezione del produttore; il tempo di ritardo predefinito specificato, tuttavia, deve corrispondere al livello utilizzato.

c)

Il tempo di ritardo predefinito non si applica ai prodotti OM in grado di soddisfare i requisiti della modalità veglia allo stato pronto.

Tabella 6

Tempo di ritardo predefinito per il passaggio alla modalità veglia per i prodotti OM

Tipo di prodotto

Formato dei supporti

Velocità monocromatica del prodotto, s, calcolata nel metodo di prova

(ipm o mppm)

Tempo di ritardo predefinito necessario per il passaggio alla modalità veglia, tSLEEP_REQ

(minuti)

Fotocopiatrice

Grande

s ≤ 30

30

s > 30

60

Fax

Piccola o standard

Tutti

5

con riproduzione monocromatica

Piccola o standard

s ≤ 10

15

10 < s ≤ 20

30

s > 20

60

Grande

s ≤ 30

30

s > 30

60

Stampante

Piccola o standard

s ≤ 10

5

10 < s ≤ 20

15

20 < s ≤ 30

30

s > 30

60

Grande

s ≤ 30

30

s > 30

60

Scanner

Tutti

Tutti

15

Affrancatrice

Tutti

s ≤ 50

20

50 < s ≤ 100

30

100 < s ≤ 150

40

s > 150

60

3.4.4.

Consumo energetico in modalità veglia: il consumo energetico misurato in modalità veglia (PSLEEP) è pari o inferiore al requisito di consumo energetico massimo in modalità veglia (PSLEEP_MAX) calcolato con l’equazione 7, fatte salve le condizioni seguenti:

a)

Solo le interfacce presenti e usate durante la prova, comprese le interfacce fax, possono essere considerate estensori di funzionalità.

b)

La funzionalità del prodotto ottenuta tramite un DFE non è considerata un estensore di funzionalità.

c)

Un’interfaccia singola che esegue funzioni multiple può essere contata solo una volta.

d)

Le interfacce che soddisfano più di una definizione di tipo d’interfaccia sono classificate secondo la funzionalità usata durante la prova.

e)

Per i prodotti che allo stato pronto rispettano i requisiti di consumo della modalità veglia non sono richieste altre riduzioni automatiche di consumo per il rispetto dei requisiti della modalità veglia.

Equazione 7: Calcolo del requisito di consumo massimo in modalità veglia per i prodotti OM

Formula

Dove:

PSLEEP_MAX è il requisito di consumo massimo in modalità veglia, espresso in Watt, (W) e arrotondato allo 0,1 Watt più vicino;

PMAX_BASE è la tolleranza di consumo massima in modalità veglia per il motore di stampa di base, di cui alla tabella 7, espressa in Watt;

AdderINTERFACE è la tolleranza di consumo degli estensori di funzionalità di tipo interfaccia usati durante la prova, comprese le funzionalità fax, selezionata dal produttore secondo la tabella 8, espressa in Watt;

n è il numero di tolleranze dichiarate per gli estensori di funzionalità di tipo interfaccia usati durante la prova, comprese le funzionalità fax, pari o inferiore a 2;

AdderOTHER è la tolleranza di consumo degli estensori di funzionalità non di tipo interfaccia usati durante la prova, selezionata dal produttore secondo la tabella 8, espressa in Watt, e

m è il numero di tolleranze dichiarate per gli estensori di funzionalità non di tipo interfaccia usati durante la prova, ed è illimitato.

Tabella 7

Tolleranza di consumo in modalità veglia per il motore di stampa di base

Tipo di prodotto

Formato dei supporti

Tecnologia di stampa

PMAX_BASE

(watt)

Impatto

Getto d’inchiostro

Tutti gli altri

non pertinente

Fotocopiatrice

Grande

 

 

x

 

8,2

Fax

Standard

 

x

 

 

0,6

Affrancatrice

N/D

 

x

x

 

5,0

con riproduzione monocromatica

Standard

x

x

 

 

0,6

Grande

 

x

 

 

4,9

 

 

x

 

8,2

Stampante

Piccolo

x

x

x

 

4,0

Standard

x

x

 

 

0,6

Grande

x

 

x

 

2,5

 

x

 

 

4,9

Scanner

Qualsiasi

 

 

 

x

2,5


Tabella 8

Tolleranze di consumo in modalità veglia per gli estensori di funzionalità

Tipo di dispositivo

Tipo di connessione

Velocità massima di trasferi-mento dati, r

(Mbit/se-condo)

Dettagli

Tolleranze (in W) per gli estensori di funzionalità

Interfaccia

Cablata

r < 20

Comprende: USB 1.x, IEEE 488, IEEE 1284/Parallel/Centronics, RS232

0,2

20 ≤ r < 500

Comprende: USB 2.x, IEEE 1394/FireWire/i.LINK, Ethernet da 100Mb

0,4

r ≥ 500

Comprende: USB 3.x, Ethernet da 1 G

0,5

Qualsiasi

Comprende: lettori di memoria flash o di smartcard, interfacce per macchine fotografiche, PictBridge

0,2

Fax Modem

Qualsiasi

Si applica solo agli apparecchi fax e ai DMF

0,2

Senza fili, frequenza radio

Qualsiasi

Comprende: Bluetooth, 802.11

2,0

Senza fili, infrarossi

Qualsiasi

Comprende: IrDA.

0,1

Microtelefono senza fili

N/D

N/D

Capacità del dispositivo per il trattamento di immagini di comunicare con un microtelefono senza fili. Si applica una sola volta, indipendentemente dal numero di microtelefoni senza fili che il prodotto è progettato per gestire. Non riguarda il consumo energetico del microtelefono senza fili stesso.

0,8

Memoria

N/D

N/D

Si applica alla capacità interna di memorizzazione dei dati disponibile nel dispositivo per il trattamento di immagini. Si applica a tutti i volumi della memoria interna e deve essere adattata di conseguenza per la RAM. Questa estensione non si applica al disco rigido né alla memoria flash.

0,5/GB

Scanner

N/D

N/D

Si applica solo ai DMF e alle fotocopiatrici.

Comprende: la tecnologia CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) o una tecnologia diversa, quali le tecnologie LED (Light-Emitting Diode), alogena, HCFT (Hot-Cathode Fluorescent Tube), Xenon o TL (Tubular Fluorescent). Si applica una sola volta, indipendentemente dalle dimensioni della lampada o dal numero di lampade/bulbi utilizzati.

0,5

Alimentazione elettrica

N/D

N/D

Si applica all’alimentazione sia interna che esterna delle affrancatrici e dei prodotti di formato standard che usano tecnologie di stampa a getto d’inchiostro e a impatto con consumo dichiarato (POUT) superiore a 10 Watt.

0,02 x

(POUT – 10,0)

Display tattile

N/D

N/D

Si applica a display tattili sia a colori che monocromatici.

0,2

Unità disco interne

N/D

N/D

comprende tutti i prodotti di memorizzazione ad alta capacità, incluse le unità disco rigido e a stato solido. Non comprende le interfacce per unità esterne.

0,15

3.4.5.

Consumo elettrico in modalità attesa: il consumo in modalità attesa, che è il più basso tra i consumi in modalità pronta, in modalità veglia e in modalità spenta misurati durante la procedura di prova, è pari o inferiore al consumo massimo in modalità attesa di cui alla tabella 9, fatta salva la condizione seguente.

Il dispositivo per il trattamento di immagini deve soddisfare il requisito del consumo in modalità attesa a prescindere dallo stato degli altri dispositivi (ad esempio un PC host) ad esso connessi.

Tabella 9

Requisito del consumo massimo in modalità attesa

Tipo di prodotto

Consumo massimo in modalità attesa

(Watt)

Tutti i prodotti OM

0,5

4.   Prova

4.1.   Metodi di prova

Per determinare la rispondenza degli apparecchi per il trattamento di immagini ai criteri per l’attribuzione del logo ENERGY STAR si usano i metodi di prova riportati nella tabella 10.

Tabella 10

Metodi di prova per l’attribuzione del logo ENERGY STAR

Tipo di prodotto

Metodo di prova

Tutti i prodotti

Metodo di prova ENERGY STAR per gli apparecchi per il trattamento di immagini, rev. maggio-2012

4.2.   Numero di unità necessarie per le prove

4.2.1.

Per le prove sono selezionati modelli rappresentativi in base ai requisiti seguenti:

a)

per l’attribuzione del logo a un singolo modello del prodotto, si considera modello rappresentativo un prodotto nella configurazione equivalente a quella destinata a essere commercializzata ed etichettata come ENERGY STAR;

b)

per l’attribuzione del logo a una famiglia di prodotti che non include un DFE di tipo 1, si considera modello rappresentativo la configurazione a più alto consumo di energia della famiglia. Il fatto che un modello non superi le prove (ad esempio nel quadro delle prove di verifica) si ripercuote su tutti i modelli appartenenti alla medesima famiglia.

c)

Per l’attribuzione del logo a una famiglia di prodotti che include un DFE di tipo 1, si sottopone a prova la configurazione a più alto consumo di energia tra i dispositivi per il trattamento di immagini e il DFE a più alto consumo di energia della famiglia. Il fatto che un modello della famiglia e tutti i DFE di tipo 1 commercializzati con i dispositivi per il trattamento di immagini non superino le prove (ad esempio nel quadro delle prove di verifica) si ripercuote su tutti i modelli appartenenti alla famiglia. I prodotti per il trattamento di immagini che non sono dotati di un DFE di tipo 1 non possono essere aggiunti a tale famiglia di prodotti ai fini della qualifica e devono essere sottoposti a valutazione come famiglia separata senza DFE di tipo 1.

4.2.2.

Per le prove, si sceglie una singola unità per ciascun modello rappresentativo.

4.3.   Qualifica per il mercato internazionale

Ai fini della qualifica, i prodotti sono sottoposti a prova con la combinazione tensione/frequenza d’ingresso pertinente per ciascun mercato in cui saranno commercializzati e pubblicizzati come ENERGY STAR

5.   Interfaccia utente.

I produttori sono incoraggiati a progettare prodotti in linea con la norma IEEE 1621 per le interfacce utente relativa agli elementi di interfaccia utente nei dispositivi elettronici di regolazione della potenza utilizzati in ambienti professionali e domestici. Informazioni dettagliate sono disponibili all’indirizzo http://eetd.LBL.gov/Controls.

6.   Data di applicazione

Data di applicazione: la specifica ENERGY STAR sui dispositivi per il trattamento di immagini, versione 2.0 si applica dal 1o gennaio 2014. Ai fini dell’attribuzione del logo ENERGY STAR, un modello di prodotto deve soddisfare la specifica ENERGY STAR in vigore al momento della fabbricazione. La data di fabbricazione è specifica per ogni unità ed è quella alla quale un’unità è considerata completamente assemblata.

6.1.

Revisioni future delle specifiche: l’EPA e la Commissione europea si riservano il diritto di modificare la presente specifica se cambiamenti di natura tecnologica e/o commerciale dovessero pregiudicarne l’utilità per i consumatori, l’industria o l’ambiente. Conformemente alla politica attuale, le revisioni della specifica sono realizzate di comune accordo con le parti interessate. In caso di revisione, va notato che l’attribuzione del ENERGY STAR non è concessa automaticamente per l’intera vita di un modello di apparecchio.

6.2.

Considerazioni per future revisioni

a)

Cambiamenti del metodo di prova: l’EPA, il dipartimento dell’energia statunitense (DOE) e la Commissione europea continueranno a sorvegliare l’uso della capacità proxy nell’hardware dei dispositivi per il trattamento di immagini e valuteranno l’eventualità di sviluppare un metodo di prova per stabilire la presenza di un proxy di rete (ad esempio conforme alla norma ECMA-393 ProxZzzy for Sleeping Hosts). L’EPA, il DOE e la Commissione europea valuteranno altresì la possibilità di misurare e notificare la velocità del prodotto nella configurazione di fabbrica, il tempo di recupero dalla modalità veglia o spenta per i prodotti OM e l’uscita dalla modalità veglia causata da eventi comuni della rete.

b)

Requisiti TEC in kilowattore all’anno: l’EPA e la Commissione europea hanno aggiunto colonne alle tabelle TEC che illustrano i requisiti in kilowattore all’anno oltre ai kilowattore alla settimana attualmente in uso. A titolo puramente informativo, l’EPA e la Commissione europea esamineranno l’eventualità di rendere questa unità l’unico modo di esprimere il TEC in una futura revisione della specifica nell’intento di risolvere le questioni inerenti all’accuratezza della comunicazione dei dati e al confronto con altri prodotti ENERGY STAR (che tipicamente sono illustrati in kilowattore all’anno).

c)

Dispositivi per stampare e scansionare supporti diversi dalla carta: all’EPA e alla Commissione europea si chiedono spesso informazioni in merito alla certificazione di prodotti che stampano o scansionano supporti diversi dalla carta (ad esempio tessuto, microfilm ecc.) e le informazioni sul relativo consumo energetico sono benvenute. Tali dati agevoleranno lo sviluppo di requisiti per questi prodotti in una versione futura della specifica.

d)

Prodotti professionali (prodotti TEC ad alta velocità per stampare su carta più pesante o di dimensioni maggiori): l’EPA e la Commissione europea hanno appreso che alcuni prodotti TEC ad alta velocità hanno requisiti supplementari per la stampa su carta più pesante o di dimensioni maggiori. L’EPA e la Commissione europea valuteranno la possibilità di separarli in una categoria distinta in una versione futura della specifica.

e)

Requisiti disaccoppiati per categorie TEC: nella versione 1 e 2 delle specifiche dei dispositivi per il trattamento di immagini, l’EPA e la Commissione europea hanno ipotizzato che i prodotti per la stampa a colori avranno un TEC più elevato dei prodotti per la stampa monocromatica dovuto alla maggiore complessità e che i prodotti multifunzionali avranno un TEC più elevato di quelli monofunzionali. I requisiti TEC sono stati impostati per rispecchiare questo rapporto. Tuttavia, l’EPA e la Commissione europea hanno recentemente appreso che alcuni DMF per la stampa a colori – identificati come prodotti premium – possono integrare caratteristiche di risparmio energetico che ne diminuiscono il consumo portandolo sotto quello dei DMF per la stampa monocromatica. L’EPA e la Commissione europea valuteranno quindi la possibilità di disaccoppiare i requisiti TEC in futuro per distinguere le prestazioni più elevate tra tutte le categorie TEC.

f)

Riesame della gamma di prodotti: l’EPA e la Commissione europea potrebbero valutare nuovamente lo stato del mercato dei dispositivi per il trattamento di immagini per stabilire se l’attuale gamma dei prodotti inclusi sia ancora pertinente e se l’etichetta ENERGY STAR continui a offrire una distinzione sul mercato a tutti i prodotti che rientrano nella gamma.

g)

Estensione dei requisiti di capacità duplex: l’EPA e la Commissione europea potrebbero valutare nuovamente i requisiti relativi alla presenza della capacità duplex come parte integrante del prodotto di base e considerare in che modo si possano rendere più rigorosi i requisiti opzionali. La modifica dei requisiti per ottenere una maggiore copertura per i prodotti con capacità duplex di serie nel motore di stampa di base potrebbe ridurre il consumo di carta.

Appendice D

Metodo di prova per stabilire il consumo energetico dei dispositivi per il trattamento di immagini

1.   Contesto

Il metodo di prova descritto di seguito è utilizzato per determinare la conformità del prodotto ai requisiti dei criteri di ammissibilità per l’attribuzione del logo ENERGY STAR applicabili ai dispositivi per il trattamento di immagini

2.   Applicabilità

I requisiti delle prove ENERGY STAR sono funzionali alla di prodotti da valutare. La tabella 11 è usata per stabilire la pertinenza di ciascuna sezione del presente documento.

Tabella 11

Applicabilità della procedura di prova

Tipo di prodotto

Formato dei supporti

Tecnologie di stampa

Metodo di valutazione ENERGY STAR

Fotocopiatrice

Standard

Termica diretta (DT), sublimazione di inchiostro (DS), elettrofotografia (EP), inchiostro solido (SI), trasferimento termico (TT)

Consumo energetico tipico (TEC)

Grande

DT, DS, EP, SI, TT

Modalità operativa (OM)

Duplicatore digitale

Standard

Stencil

TEC

Fax

Standard

DT, DS, EP, SI, TT

TEC

Getto d’inchiostro

OM

Affrancatrice

Tutti

DT, EP, IJ, TT

OM

Dispositivo multifunzione (DMF)

Standard

IJ, DT, DS, EP, SI, TT a elevate prestazioni

TEC

IJ, impatto

OM

Grande

DT, DS, EP, IJ, SI, TT

OM

Stampante

Standard

IJ, DT, DS, EP, SI, TT a elevate prestazioni

TEC

IJ, impatto

OM

Grande o piccolo

DT, DS, EP, a impatto, IJ, SI, TT

OM

Piccolo

IJ a elevate prestazioni

TEC

Scanner

Tutti

N/D

OM

3.   Definizioni

Salvo indicazione contraria, i termini utilizzati nel presente documento corrispondono alle definizioni contenute nella specifica ENERGY STAR riguardante i criteri di ammissibilità per i prodotti per il trattamento di immagini.

4.   Configurazione della prova

Configurazione generale della prova

4.1.

Configurazione della prova e strumenti: la configurazione della prova e gli strumenti per tutte le parti della procedura qui descritta sono conformi ai requisiti della norma IEC 62301 “Measurement of Household Appliance Standby Power”, sezione 4, “General Conditions for Measurements”, seconda edizione. In caso di prescrizioni tra loro contraddittorie, prevalgono quelle relative al metodo di prova ENERGY STAR.

4.2.

Potenza in ingresso a CA. I prodotti destinati ad essere alimentati da una rete elettrica CA sono collegati a una fonte di tensione adatta al mercato di destinazione, come indicato nella tabella 12 o nella tabella 13.

a)

I prodotti con unità esterne di alimentazione (EPS) in dotazione sono prima collegati all’alimentazione esterna e poi alla fonte di tensione, come indicato nella tabella 12 o nella tabella 13.

b)

Se il prodotto è concepito per funzionare in un determinato mercato ad una combinazione di tensione/frequenza diversa da quella di tale mercato (ad esempio, 230 volt (V), 60 Hertz (Hz) in America settentrionale), l’unità è provata alla combinazione di tensione/frequenza nominale del produttore per tale unità. Si comunicano le combinazioni tensione/frequenza utilizzate.

Tabella 12

Requisiti di alimentazione in ingresso per i prodotti con potenza nominale inferiore o pari a 1 500 W

Mercato

Tensione

Tolleranza della tensione

Distorsione armonica totale massima

Frequenza

Tolleranza della frequenza

America settentrionale, Taiwan

115 V CA

+/– 1,0 %

2,0 %

60 Hz

+/– 1,0 %

Europa, Australia, Nuova Zelanda

230 V CA

+/– 1,0 %

2,0 %

50 Hz

+/– 1,0 %

Giappone

100 V CA

+/– 1,0 %

2,0 %

50 Hz/60 Hz

+/– 1,0 %


Tabella 13

Requisiti di alimentazione in ingresso per i prodotti con potenza nominale superiore a 1 500 W

Mercato

Tensione

Tolleranza della tensione

Distorsione armonica totale massima

Frequenza

Tolleranza della frequenza

America settentrionale, Taiwan

115 V CA

+/– 4,0 %

5,0 %

60 Hz

+/– 1,0 %

Europa, Australia, Nuova Zelanda

230 V CA

+/– 4,0 %

5,0 %

50 Hz

+/– 1,0 %

Giappone

100 V CA

+/– 4,0 %

5,0 %

50 Hz/60 Hz

+/– 1,0 %

4.3.

Potenza in ingresso a CC a bassa tensione

a)

I prodotti possono essere alimentati da una fonte di CC a bassa tensione (ad esempio, via rete o connessione dati) soltanto se la fonte di CC è l’unica possibilità di alimentazione accettabile per il prodotto (ad esempio, in assenza di presa di CA o di alimentatori esterni).

b)

Gli apparecchi alimentati da CC a bassa tensione devono essere configurati con una fonte di CA della CC necessaria per le prove (ad esempio un hub USB).

Occorre registrare e comunicare la fonte di CA della tensione a CC utilizzata per ciascuna prova.

c)

Il consumo di energia dell’unità in prova (UUT) è indicato anche dai seguenti valori, misurati secondo la procedura illustrata nella sezione 5 del presente metodo:

1)

consumo di CA della fonte di CC a bassa tensione avente come carico l’unità in prova (PL); e

2)

consumo di CA della fonte di CC a bassa tensione senza carico (PS).

4.4.

Temperatura ambiente: La temperatura ambiente è di 23 °C ± 5 °C.

4.5.

Umidità relativa: l’umidità relativa è compresa tra 10 % e 80 %.

4.6.

Misuratore di potenza: i misuratori di potenza hanno le seguenti caratteristiche:

a)

risposta di frequenza minima: 3,0 kHz

b)

risoluzione minima:

1)

0,01 W per valori di misurazione inferiori a 10 W;

2)

0,1 W per valori di misurazione compresi tra 10 W e 100 W;

3)

1 W per valori di misurazione compresi tra 100 W e 1,5 kW; e

4)

10 W per valori di misurazione superiori a 1,5 kW.

5)

Le misurazioni di energia cumulativa devono avere risoluzioni in linea di massima corrispondenti ai suddetti valori quando si effettua la conversione in potenza media. Per le misurazioni di energia cumulativa, il fattore di merito per determinare la precisione richiesta è il valore della potenza massima nel corso del periodo di misurazione, e non la potenza media, in quanto è il valore massimo che condiziona lo strumento e la configurazione di misurazione.

4.7.

Incertezza di misurazione (18):

a)

le misurazioni superiori o pari a 0,5 W sono effettuate con un’incertezza massima del 2 % a un livello di confidenza del 95 %;

b)

le misurazioni inferiori a 0,5 W sono effettuate con un’incertezza massima di 0,02 W a un livello di confidenza del 95 %.

4.8.

Misurazione del tempo: le misurazioni del tempo possono essere effettuate con un normale cronometro o altro dispositivo analogo con una risoluzione di almeno 1 secondo.

4.9.

Specifiche applicabili alla carta

a)

I prodotti di formato standard sono provati conformemente alla tabella 14.

b)

I prodotti di grande e piccolo formato e i prodotti a modulo continuo sono provati utilizzando carta compatibile di qualsiasi dimensione.

Tabella 14

Specifiche del formato e della grammatura della carta

Mercato

Formato

Grammatura

(g/m2)

America settentrionale/Taiwan

8,5″ × 11″

75

Europa/Australia/Nuova Zelanda

A4

80

Giappone

A4

64

5.   Misurazione della fonte di CC a bassa tensione per tutti i prodotti

5.1.

Collegare la fonte di CC al misuratore e all’alimentazione in CA pertinente come indicato nella tabella 12.

5.2.

Verificare che la fonte di CC sia priva di carico.

5.3.

Far stabilizzare la fonte di CC per almeno 30 minuti.

5.4.

Misurare e registrare la tensione della fonte di CC senza carico (PS) conformemente alla norma IEC 62301, prima edizione.

6.   Configurazione della prova preliminare dell’UUT per tutti i prodotti

6.1.   Configurazione generale

6.1.1.

Velocità del prodotto a fini di calcolo e comunicazione dati: la velocità del prodotto a fini di calcolo e comunicazione è la velocità massima dichiarata dal produttore in base ai seguenti criteri, espressa in immagini al minuto (ipm) e arrotondata al numero intero più vicino:

a)

in generale, per i prodotti di formato standard, la stampa/copia/scansione in un minuto di una facciata di foglio A4 oppure di dimensioni 8,5″ × 11″ equivale a 1 (ipm).

se il prodotto funziona in modalità duplex, la stampa/copia/scansione in un minuto delle due facciate di foglio A4 oppure di dimensioni 8,5″ × 11″ equivale a 2 (ipm).

b)

Per tutti i prodotti, la velocità del prodotto è basata sui seguenti elementi:

1)

la velocità di stampa dichiarata dal produttore, salvo se il prodotto non è dotato della funzione di stampa, nel qual caso,

2)

la velocità di copia dichiarata dal produttore, salvo se il prodotto non è dotato della funzione di copia, nel qual caso,

3)

la velocità di scansione dichiarata dal produttore.

4)

Il produttore che intende ottenere il logo per un prodotto in un determinato mercato avvalendosi dei risultati delle prove che hanno permesso di ottenere il logo in un altro mercato utilizzando altri formati di carta (ad esempio, A4 oppure 8,5″ × 11″), se la velocità massima dichiarata, calcolata nel modo indicato nella tabella 15, differisce quando si producono immagini su carta di diverso formato, utilizza la velocità massima.

Tabella15

Calcolo della velocità del prodotto per prodotti di formato standard, piccolo e grande, ad eccezione delle affrancatrici

Formato dei supporti

Dimensioni dei supporti

Velocità del prodotto, s

(ipm)

Dove:

sP è la velocità massima monocromatica dichiarata in immagini al minuto quando si procede al trattamento del supporto in questione

w è la larghezza del supporto, in metri (m)

è la lunghezza del supporto, in metri (m)

Standard

8,5″ × 11″

sP

A4

sP

Piccolo

4″ × 6″

0,25 × sP

A6

0,25 × sP

Inferiore ad A6 oppure 4″ × 6″

16 × w × × sP

Grande

A2

4 × sP

A0

16 × sP

c)

Per i prodotti a modulo continuo, la velocità è calcolata in base all’equazione 8.

Equazione 8: Calcolo della velocità del prodotto

Formula

Dove:

s è la velocità del prodotto, in ipm,

w è la larghezza del supporto, in metri (m),

sL è la velocità massima monocromatica dichiarata, in metri al minuto.

d)

Per le affrancatrici, la velocità del prodotto è espressa sotto forma di unità di corrispondenza affrancata al minuto (mppm).

e)

La velocità del prodotto utilizzata a fini di calcolo e attribuzione del logo, ottenuta con il metodo di cui sopra, può non essere uguale alla velocità del prodotto utilizzata per la prova.

6.1.2.

Colore: i prodotti in grado di rendere immagini a colori sono sottoposti a prova in modalità monocromatica (nero).

a)

Per i prodotti senza inchiostro nero, si utilizza un nero composito.

Connessione alla rete: i prodotti la cui configurazione di fabbrica prevede il collegamento in rete devono essere collegati ad una rete.

b)

I prodotti sono collegati ad una sola connessione di rete o dati per la durata della prova.

Solo un computer può essere collegato all’UUT, direttamente o via rete.

c)

Il tipo di connessione in rete dipende dalle caratteristiche dell’UUT ed è la connessione più elevata tra quelle che figurano nella tabella 16 e presente sull’unità nella sua configurazione di fabbrica.

Tabella 16

Connessione alla rete o connessione dati da utilizzare nella prova

Ordine di preferenza per l’utilizzo nella prova (se fornita dall’UUT)

Connessione per tutti i prodotti

1

Ethernet – 1 Gb/s

2

Ethernet – 100/10 Mb/s

3

USB 3.x

4

USB 2.x

5

USB 1.x

6

RS232

7

IEEE 1284 (19)

8

Wi-Fi

9

Altre connessioni cablate, in ordine di preferenza dalla più veloce alla più lenta

10

Altre connessioni senza fili, in ordine di preferenza dalla più veloce alla più lenta

11

Se non si utilizza alcuna delle connessioni di cui sopra, effettuare la prova con qualsiasi connessione fornita dal dispositivo (o nessuna)

d)

I prodotti connessi a Ethernet, di cui alla sezione 6.1.2(c), in grado di supportare reti Ethernet a efficienza energetica (norma IEEE 802.3az) (20) sono collegati a un commutatore di rete o a un router che supporta a sua volta una rete Ethernet a efficienza energetica per la durata della prova.

e)

In tutti i casi è comunicato il tipo di connessione utilizzato durante la prova.

Modalità servizio/manutenzione: durante l’esecuzione delle prove le UUT non sono mai in modalità servizio/manutenzione, compresa la calibrazione dei colori.

f)

Le modalità servizio/manutenzione sono disattivate prima di eseguire la prova.

g)

I produttori forniscono le istruzioni su come disattivare le modalità servizio/manutenzione se tali informazioni non figurano nella documentazione del prodotto che accompagna l’UUT o non sono facilmente reperibili online.

h)

Se non è possibile disattivare le modalità servizio/manutenzione e una di esse si attiva durante un lavoro diverso dal primo, i risultati del lavoro con modalità servizio/manutenzione attiva possono essere sostituiti con i risultati di un altro lavoro. In tal caso, il lavoro sostitutivo è inserito nella procedura di prova immediatamente dopo il lavoro 4; tale sostituzione va comunicata. La durata di ogni lavoro è di 15 minuti.

6.2.   Configurazione degli apparecchi fax

Tutti gli apparecchi fax e i DMF con funzionalità fax che si collegano ad una linea telefonica sono collegati ad una linea telefonica durante l’esecuzione della prova, oltre ad essere connessi a una rete di cui alla tabella 16 se l’UUT è dotata di una funzione di rete.

a)

Se non si dispone di una linea telefonica funzionante, si può ricorrere, in sostituzione, ad un simulatore di linea.

b)

Solo gli apparecchi fax sono sottoposti a prova utilizzando la funzionalità fax.

La prova sui fax è effettuata con un’immagine per lavoro.

6.3.   Configurazione dei duplicatori digitali

Fatta eccezione per quanto indicato di seguito, i duplicatori digitali sono configurati e sottoposti a prova come stampanti, fotocopiatrici o DMF, a seconda delle loro funzionalità di fabbrica.

a)

I duplicatori digitali sono sottoposti a prova alla velocità massima dichiarata, che è anche la velocità da utilizzare per determinare la dimensione del lavoro per la prova, e non alla velocità predefinita di fabbrica, se diversa.

b)

Per i duplicatori digitali, si utilizza un’unica immagine originale.

7.   Inizializzazione della prova preliminare dell’UUT per tutti i prodotti

Inizializzazione generale

Prima dell’inizio della prova, l’UUT è inizializzata come segue:

a)

installare l’UUT in base alle istruzioni del produttore o alla documentazione che accompagna la macchina.

1)

Gli accessori di serie, quali i dispositivi di alimentazione della carta, di cui è prevista l’installazione o il collegamento da parte dell’utente finale, sono installati come previsto per il modello del prodotto in questione. La carta è collocata in tutti i dispositivi di alimentazione preposti a contenere il tipo di carta indicato per effettuare le prove e l’UUT preleva la carta dal dispositivo di alimentazione predefinito utilizzando le impostazioni di fabbrica.

2)

Se il prodotto è collegato a un computer, direttamente o via rete, durante la prova il computer esegue l’ultima versione del driver predefinito del produttore, disponibile al momento della prova, impostato secondo i parametri predefiniti di fabbrica, salvo se diversamente indicato nel presente metodo di prova. Occorre comunicare la versione del driver di stampa utilizzato per le prove.

i)

Se i parametri di un’impostazione non sono predefiniti né sono indicati nel presente metodo di prova, spetta al collaudatore scegliere quelli che ritiene pertinenti; occorre comunicare l’impostazione scelta.

ii)

Quando esiste una connessione via rete e più computer vi sono connessi, le impostazioni del driver di stampa si applicano solo al computer che invia i lavori di stampa all’UUT.

3)

Per quanto riguarda i prodotti progettati per funzionare a batteria quando non sono collegati alla rete elettrica, tutte le prove sono eseguite dopo aver rimosso la batteria. Per quanto riguarda le UUT che non contemplano una configurazione di funzionamento senza gruppo batterie, la prova è eseguita con gruppo o gruppi batterie carichi installati, avendo cura di registrare tale configurazione nei risultati della prova. Per assicurarsi che la batteria sia completamente carica, si procede nel seguente modo:

i)

se l’UUT è dotata di una spia indicante che la batteria è completamente carica, continuare a mantenere l’apparecchio in carica per altre 5 ore dopo l’indicazione dell’avvenuta carica;

ii)

se l’UUT non è dotata di alcuna spia di carica, ma le istruzioni del produttore forniscono un tempo indicativo di carica della batteria in questione o della capacità della batteria in questione, continuare a mantenere l’apparecchio in carica per altre 5 ore dopo il tempo specificato nelle istruzioni;

iii)

se l’UUT non è dotata di alcuna spia di carica e le istruzioni non forniscono un tempo indicativo, mantenere l’apparecchio in carica per ventiquattr’ore;

b)

collegare l’UUT alla fonte di alimentazione;

c)

accendere l’UUT ed eseguire la configurazione iniziale di sistema, se del caso; verificare che i tempi di ritardo predefiniti siano configurati in base alle specifiche di prodotto e/o alle raccomandazioni del produttore.

1)

Velocità di prova: il prodotto è sottoposto a prova configurato secondo le impostazioni di velocità predefinite di fabbrica.

2)

Autospegnimento dei prodotti TEC: se una stampante, un duplicatore digitale, un apparecchio fax o un DMF con funzionalità di stampa è dotato di autospegnimento abilitato per impostazione predefinita, l’autospegnimento è disattivato prima di eseguire la prova;

3)

Autospegnimento dei prodotti OM: se un prodotto è dotato di autospegnimento abilitato per impostazione predefinita, l’autospegnimento rimane attivo durante la prova;

d)

i dispositivi antiumidità che possono essere controllati dall’utente sono spenti o disattivati durante la prova;

e)

precondizionamento: mettere l’UUT in modalità spenta e lasciarla inattiva per 15 minuti.

1)

Per quanto riguarda i prodotti EP-TEC, l’UUT è lasciata in modalità spenta per altri 105 minuti, per un totale di almeno 120 minuti (2 ore).

2)

Il precondizionamento è d’obbligo solo prima di iniziare la prima prova di ogni UUT.

8.   Procedura di prova del consumo tipico di energia elettrica (TEC)

8.1.   Struttura dei lavori

8.1.1.

Lavori al giorno: il numero di lavori al giorno (NJOBS) è specificato nella tabella 17.

Tabella 17

Numero di lavori al giorno (NJOBS)

Velocità monocromatica del prodotto, s

(ipm)

Lavori al giorno

(NJOBS)

s ≤ 8

8

8 < s < 32

s

s ≥ 32

32

8.1.2.

Immagini per lavoro: tranne per gli apparecchi fax, il numero di immagini è calcolato secondo l’equazione 9 indicata di seguito. Per praticità, nella tabella 21 alla fine del presente documento è riportato il calcolo delle immagini per lavoro risultante per ogni valore intero della velocità di prodotto fino a 100 ipm.

Equazione 9: Calcolo del numero di immagini per lavoro

NIMAGES =

1

s < 4

s ≥ 4

Formula

Dove:

NIMAGES è il numero di immagini per lavoro arrotondato per difetto (senza cifre decimali),

s è la velocità (monocromatica) massima dichiarata in immagini al minuto (ipm), calcolata nella sezione 6.1.1 della presente procedura di prova, e

NJOBS è il numero di lavori al giorno, calcolato in base alla tabella 17.

Immagine di prova: come immagine originale per tutte le prove si utilizza il modello di prova A della norma ISO/IEC 10561:1999.

a)

L’immagine è resa in corpo 10 con un carattere Courier a larghezza fissa (o equivalente più prossimo).

b)

non è necessario che siano riprodotti i caratteri dell’alfabeto tedesco, se il prodotto non ha questa funzionalità.

Lavori di stampa: i lavori di stampa per la prova possono essere inviati tramite la connessione di rete di cui alla tabella 16 immediatamente prima della stampa di ciascun lavoro.

c)

Ogni immagine di un lavoro di stampa è inviata separatamente (ossia, le immagini possono tutte fare parte dello stesso documento), ma non possono essere copie di un’unica immagine originale (a meno che l’apparecchio in questione non sia un duplicatore digitale).

d)

Per le stampanti e i DMF in grado di interpretare un linguaggio di descrizione della pagina (PDL, Page Description Language) (ad esempio, PCL, Postscript), le immagini sono inviate al prodotto in PDL.

Lavori di copia:

e)

per le fotocopiatrici con velocità inferiore o pari a 20 ipm si utilizza un originale per ogni immagine richiesta.

f)

Per le fotocopiatrici con velocità superiore a 20 ipm, potrebbe non essere possibile rispettare il numero di immagini originali richieste (a causa, ad esempio, dei limiti della capacità dei caricatori di documenti). In tal caso, è consentito eseguire più copie di ciascun originale e il numero di originali è superiore o pari a dieci.

A esempio, per un’unità da 50 ipm che richiede 39 immagini per lavoro, la prova può essere effettuata con quattro copie di dieci originali o tre copie di 13 originali.

g)

Gli originali possono essere collocati nel caricatore di documenti prima dell’inizio della prova.

Gli apparecchi non dotati di un caricatore di documenti possono realizzare tutte le immagini a partire da un solo originale collocato sul piatto di inserimento.

Lavori di fax i lavori di fax sono inviati tramite la linea telefonica collegata o il simulatore di linea subito prima di effettuare ogni lavoro.

8.2.   Procedure di misurazione

La misurazione del TEC è eseguita in base alla tabella 18 per le stampanti, gli apparecchi fax, i duplicatori digitali con funzionalità di stampa e i DMF con funzionalità di stampa, e in base alla tabella 19 per le fotocopiatrici, i duplicatori digitali senza funzionalità di stampa e i DMF senza funzionalità di stampa, secondo le seguenti disposizioni:

a)

carta: l’UUT deve disporre di carta sufficiente per svolgere i lavori di stampa o copia prestabiliti;

b)

capacità duplex: i prodotti sono sottoposti a prova nella modalità unidirezionale, a meno che la velocità di output in modalità duplex sia superiore alla velocità di output in modalità unidirezionale, nel qual caso la prova si esegue nella modalità duplex. In tutti i casi occorre documentare la modalità in cui è stata effettuata la prova sull’unità e la velocità di stampa utilizzata. Gli originali per la copia sono costituiti da immagini simplex;

c)

metodo per la misurazione del consumo elettrico: tutte le misurazioni sono registrate come energia accumulata nel tempo, in wattora (Wh), e il tempo è registrato in minuti.

L’operazione “azzerare il contatore” può consistere nel registrare il consumo cumulativo di energia nell’istante preso in considerazione, anziché nell’azzeramento vero e proprio del contatore.

Tabella 18

Procedura di prova TEC per stampanti, apparecchi fax, duplicatori digitali con funzionalità di stampa e DMF con funzionalità di stampa

Passaggio

Stato iniziale

Azione

Registrare (al termine del passaggio)

Unità di misura

Stati che possono essere misurati

1

Spento

Collegare l’UUT al contatore. Accertarsi che l’apparecchio sia alimentato e in modalità spenta. Azzerare il contatore e misurare l’energia per almeno 5 minuti. Registrare sia l’energia sia il tempo.

Energia in modalità spenta

Wattora (Wh)

Spento

Durata intervallo di prova

Minuti (min)

2

Spento

Accendere l’apparecchio. Attendere fino a quando l’apparecchio indica che si trova in modalità pronta.

3

Pronto

Effettuare un lavoro di stampa comprendente almeno un’immagine, ma non più di un lavoro in riferimento alla tabella 21. Misurare e registrare il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio.

Durata stato attivo 0

Minuti (min)

4

Pronto (o altro)

Attendere fino a quando il contatore indica che l’apparecchio è entrato in modalità veglia finale oppure rispettare il tempo specificato dal produttore.

5

Veglia

Azzerare il contatore, misurare l’energia e il tempo per 1 ora. Registrare sia l’energia sia il tempo.

Energia in stato veglia, ESLEEP

Wattora (Wh)

Veglia

Durata stato veglia,

tSLEEP

(≤ 1 ora)

Minuti (min)

6

Veglia

Azzerare il contatore e il cronometro. Stampare un lavoro (calcolato sopra). Misurare l’energia e il tempo. Registrare il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio. Misurare l’energia per 15 minuti dall’inizio del lavoro. Il lavoro deve concludersi entro 15 minuti.

Energia lavoro 1

EJOB1

Wattora (Wh)

Recupero, attivo, pronto, veglia

Durata stato attivo 1

Minuti (min)

7

Pronto (o altro)

Ripetere il passaggio 6.

Energia lavoro 2

EJOB2

Wattora (Wh)

Idem come sopra

Durata stato attivo 2

Minuti (min)

8

Pronto (o altro)

Ripetere il passaggio 6 (senza misurare la durata dello stato attivo).

Energia lavoro 3

EJOB3

Wattora (Wh)

Idem come sopra

9

Pronto (o altro)

Ripetere il passaggio 6 (senza misurare la durata dello stato attivo).

Energia lavoro 4

EJOB4

Wattora (Wh)

Idem come sopra

10

Pronto (o altro)

Azzerare il contatore e il cronometro. Misurare l’energia e il tempo fino a quando il contatore e/o l’apparecchio indicano che l’apparecchio è entrato in modalità veglia, o in modalità veglia finale per gli apparecchi con più modalità veglia, oppure rispettare il tempo eventualmente specificato dal produttore. Registrare sia l’energia sia il tempo.

Energia finale,

EFINAL

Wattora (Wh)

Pronto, veglia

Tempo finale,

tFINAL

Minuti (min)

Nota: nei passaggi 4 e 10, per gli apparecchi che non indicano quando entrano nella modalità veglia finale, i produttori precisano, a fini di prova, il tempo che intercorre fino all’attivazione di tale modalità.


Tabella 19

Procedura di prova TEC per fotocopiatrici, duplicatori digitali senza funzionalità di stampa e DMF senza funzionalità di stampa

Passaggio

Stato iniziale

Azione

Registrare

Unità di misura

Stati che possono essere misurati

1

Spento

Collegare l’UUT al contatore. Accertarsi che l’apparecchio sia alimentato e in modalità spenta. Azzerare il contatore e misurare l’energia per almeno 5 minuti. Registrare sia l’energia sia il tempo.

Energia in modalità spenta

Wattora (Wh)

Spento

Durata intervallo di prova

Minuti (min)

2

Spento

Accendere l’apparecchio. Attendere fino a quando l’apparecchio sia entrato in modalità pronta.

3

Pronto

Effettuare un lavoro di copia comprendente almeno un’immagine, ma non più di un lavoro in riferimento alla tabella di lavoro. Misurare e registrare il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio.

Durata stato attivo 0

Minuti (min)

4

Pronto (o altro)

Attendere fino a quando il contatore indica che l’apparecchio è entrato in modalità veglia finale oppure rispettare il tempo specificato dal produttore.

5

Veglia

Azzerare il contatore, misurare l’energia e il tempo per 1 ora o fino a quando l’apparecchio entra in modalità autospegnimento. Registrare sia l’energia sia il tempo.

Energia in stato veglia

Wattora (Wh)

Veglia

Durata stato veglia

(≤ 1 ora)

Minuti (min)

6

Veglia

Azzerare il contatore e il cronometro. Copiare un lavoro (calcolato sopra). Misurare e registrare l’energia e il tempo necessario perché il primo foglio esca dall’apparecchio. Misurare l’energia per 15 minuti dall’inizio del lavoro. Il lavoro deve concludersi entro 15 minuti.

Energia lavoro 1

EJOB1

Wattora (Wh)

Recupero, attivo, pronto, veglia, autospegnimento

Durata stato attivo1

Minuti (min)

7

Pronto (o altro)

Ripetere il passaggio 6.

Energia lavoro 2

EJOB2

Wattora (Wh)

Idem come sopra

Durata stato attivo 2

Minuti (min)

8

Pronto (o altro)

Ripetere il passaggio 6 (senza misurare la durata dello stato attivo).

Energia lavoro 3

EJOB3

Wattora (Wh)

Idem come sopra

9

Pronto (o altro)

Ripetere il passaggio 6 (senza misurare la durata dello stato attivo).

Energia lavoro 4

EJOB4

Wattora (Wh)

Idem come sopra

10

Pronto (o altro)

Azzerare il contatore e il cronometro. Misurare l’energia e il tempo fino a quando il contatore e/o l’apparecchio indicano che l’apparecchio è entrato in modalità autospegnimento, oppure rispettare il tempo specificato dal produttore. Registrare l’energia e il tempo; se all’inizio di questo passaggio l’apparecchio si trovava in modalità autospegnimento, considerare i valori relativi all’energia e al tempo come pari a zero.

Energia finale,

EFINAL

Wattora (Wh)

Pronto, veglia

Tempo finale,

t FINAL

Minuti (min)

11

Autospegnimento

Azzerare il contatore e misurare l’energia e il tempo per almeno 5 minuti. Registrare sia l’energia sia il tempo.

Energia in stato autospegnimento

EAUTO

Wattora (Wh)

Veglia,

autospegnimento

Durata stato autospegnimento,

tAUTO

Minuti (min)

Nota: nei passaggi 4 e 10, per gli apparecchi che non indicano quando entrano nella modalità veglia finale, i produttori precisano, a fini di prova, il tempo che intercorre fino all’attivazione di tale modalità.

9.   Procedura di prova basata sulla modalità operativa (OM)

Procedure di misurazione

La misurazione del consumo di energia e dei tempi di ritardo è eseguita conformemente alla tabella 20, secondo le disposizioni seguenti.

Misurazione del consumo di energia: tutte le misurazioni del consumo di energia sono eseguite utilizzando la potenza media o l’energia cumulativa, in base ai metodi descritti di in appresso.

1)

Metodo della potenza media: la potenza media effettiva è misurata nel corso di un periodo scelto dall’utente, che non può essere inferiore a 5 minuti.

Per le modalità operative la cui durata è inferiore a 5 minuti, la potenza media effettiva è misurata sull’intera durata della modalità.

2)

Metodo dell’energia cumulativa: se lo strumento utilizzato per la prova non è in grado di misurare la potenza media effettiva, è misurato il consumo cumulativo di energia nell’arco di un periodo di tempo scelto dall’utente. Il periodo di prova non è inferiore a 5 minuti. La potenza media è determinata dividendo il consumo cumulativo di energia per la durata del periodo di prova.

3)

Se il consumo di energia della modalità sottoposta a prova è periodico, il periodo di prova include uno o più periodi completi.

Passaggio

Stato iniziale

Azione

Registrare

Unità di misura

1

Spento

Collegare l’UUT al contatore. Accendere l’apparecchio. Attendere fino a quando l’apparecchio indica che si trova in modalità pronta.

 

2

Pronto

Stampare, copiare o eseguire la scansione di una sola immagine.

 

3

Pronto

Misurare il consumo in modalità pronta.

Consumo in modalità pronta,

PREADY

Watt (W)

4

Pronto

Attendere e misurare il tempo di ritardo predefinito per il passaggio alla modalità veglia.

Ritardo predefinito per il passaggio alla modalità veglia

tSLEEP

Minuti (min)

5

Veglia

Misurare il consumo in modalità veglia.

Consumo in modo veglia

PSLEEP

Watt (W)

6

Veglia

Attendere e misurare il tempo di ritardo predefinito per il passaggio alla modalità autospegnimento (ignorare questo passaggio in assenza di modalità autospegnimento).

Tempo di ritardo predefinito per il passaggio alla modalità autospegnimento

Minuti (min)

7

Autospegnimento

Misurare il consumo in modalità autospegnimento (ignorare questo passaggio in assenza di modalità autospegnimento).

Consumo in modalità autospegnimento

PAUTO-OFF

Watt (W)

8

Autospegnimento

Spegnere manualmente e attendere che l’apparecchio sia spento (in assenza di interruttore manuale di accensione/spegnimento, annotare questo dato e attendere che l’apparecchio passi allo stato veglia dal consumo energetico più basso).

9

Spento

Misurare il consumo in modalità spenta (in assenza di un interruttore manuale di accensione/spegnimento, annotare questo dato e misurare il consumo in modalità veglia).

Consumo in modalità spenta

POFF

Watt (W)

Passaggio 1 – Se l’apparecchio non è dotato di un indicatore dello stato pronto, utilizzare come base il momento in cui il livello di consumo si stabilizza al livello pronto e annotare tale informazione nella relazione di prova dell’apparecchio.

Passaggio 4 – Il tempo di ritardo predefinito è misurato a partire dal completamento del lavoro fino a quando l’apparecchio entra in modalità veglia.

Passaggi 4 e 5 – Nel caso di prodotti che presentano più modalità veglia, ripetere questi passaggi tante volte quante sono necessarie per rilevare il consumo in tutte le modalità veglia e comunicare i dati ottenuti. La maggior parte delle fotocopiatrici e dei DMF di grande formato che utilizzano tecnologie di stampa ad alta temperatura è provvista di due modalità veglia. Nel caso di prodotti non dotati di tale modalità, saltare i passaggi 4 e 5.

Passaggi 4 e 5 – Nel caso di prodotti non dotati di una modalità veglia, eseguire e registrare le misurazioni in modalità pronta.

Passaggi 4 e 6 – Effettuare le misurazioni dei tempi di ritardo predefiniti in parallelo, in modo cumulativo a partire dal passaggio 4. Ad esempio, un apparecchio impostato per passare in modalità veglia dopo 15 minuti e in una seconda modalità veglia trascorsi 30 minuti dal passaggio alla prima modalità veglia avrà un tempo di ritardo predefinito di 15 minuti per il primo livello e di 45 minuti per il secondo livello.

10.   Procedure aggiuntive per i prodotti dotati di front-end digitale (DFE, Digital Front End)

Questo passaggio si applica esclusivamente ai prodotti dotati di DFE, seconda la definizione di cui alla sezione 1 dei requisiti del programma ENERGY STAR per i dispositivi per il trattamento di immagini.

10.1.   Prova dei DFE in modalità pronta

10.1.1.

I prodotti predisposti per la connessione in rete nella configurazione di fabbrica sono collegati ad una rete durante l’esecuzione della prova. La connessione di rete da utilizzare è determinata in base alla tabella 16.

10.1.2.

Se il DFE dispone di un cavo di alimentazione separato, a prescindere dal fatto che il cavo e il comando siano interni o esterni al prodotto per il trattamento di immagini, si misura per 10 minuti il consumo di energia soltanto del DFE e se ne registra la media mentre il prodotto principale è in modalità pronta.

10.1.3.

Se il DFE non è dotato di un cavo di alimentazione separato, il collaudatore misura l’alimentazione CC necessaria al funzionamento del DFE quando l’intero apparecchio si trova in modalità pronta. Si misura per 10 minuti la corrente continua in ingresso del DFE e se ne registra la media mentre il prodotto principale è in modalità pronta. A tal fine, il metodo più comunemente utilizzato consiste nell’eseguire una misurazione istantanea della corrente continua in ingresso del DFE.

10.2.   Prova dei DFE in modalità veglia

Questa prova è eseguita per determinare il consumo energetico in modalità veglia di un DFE nell’arco di un’ora. Il valore ottenuto si utilizzerà per certificare i prodotti per il trattamento di immagini dotati di DFE con modalità veglia predisposte alla connessione in rete.

10.2.1.

I prodotti predisposti per la connessione in rete nella configurazione di fabbrica sono collegati ad una rete durante l’esecuzione della prova. La connessione di rete da utilizzare è determinata in base alla tabella 16.

10.2.2.

Se il DFE dispone di un cavo di alimentazione separato, a prescindere dal fatto che il cavo e il comando siano interni o esterni al prodotto per il trattamento di immagini, si misura per 1 ora il consumo di energia soltanto del DFE e se ne registra la media mentre il prodotto principale è in modalità veglia. Alla fine del periodo di misurazione di 1 ora, si invia un lavoro di stampa al prodotto principale per accertarsi che il DFE risponda al comando.

10.2.3.

Se il DFE non è dotato di un cavo di alimentazione separato, il collaudatore misura l’alimentazione CC necessaria al funzionamento del DFE quando l’intero apparecchio si trova in modalità veglia. Si misura per 1 ora la corrente continua in ingresso del DFE e se ne registra la media mentre il prodotto principale è in modalità veglia. Alla fine del periodo di misurazione di 1 ora, si invia un lavoro di stampa al prodotto principale per accertarsi che il DFE risponda al comando.

10.2.4.

Nei casi di cui ai punti 10.2.2 e 10.2.3 si applicano i seguenti requisiti:

a)

i produttori forniscono informazioni relative a:

(1)

l’abilitazione o meno della modalità veglia nella configurazione di fabbrica del DFE; e

(2)

l’intervallo di tempo previsto prima che il DFE passi alla modalità veglia.

b)

Se il DFE non risponde al comando di stampa entro 1 ora, il dato comunicato come consumo energetico in modalità veglia è il livello di energia misurato in modalità pronta.

Nota: tutte le informazioni specificate o fornite dai produttori per le prove dei prodotti sono messe a disposizione del pubblico.

11.   Riferimenti

11.1.

ISO/IEC 10561:1999, “Information technology – Office equipment – Printing devices – Method for measuring throughput – Class 1 and Class 2 printers”.

11.2.

IEC 62301:2011, “Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power”, seconda edizione.

Tabella 21:

Numero di immagini al giorno calcolato per velocità del prodotto da 1 a 100 ipm

Velocità (ipm)

Lavori/giorno

Immagini/lavoro (valore non arrotondato)

Immagini/lavoro

Immagini/giorno

1

8

0,06

1

8

2

8

0,25

1

8

3

8

0,56

1

8

4

8

1,00

1

8

5

8

1,56

1

8

6

8

2,25

2

16

7

8

3,06

3

24

8

8

4,00

4

32

9

9

4,50

4

36

10

10

5,00

5

50

11

11

5,50

5

55

12

12

6,00

6

72

13

13

6,50

6

78

14

14

7,00

7

98

15

15

7,50

7

105

16

16

8,00

8

128

17

17

8,50

8

136

18

18

9,00

9

162

19

19

9,50

9

171

20

20

10,00

10

200

21

21

10,50

10

210

22

22

11,00

11

242

23

23

11,50

11

253

24

24

12,00

12

288

25

25

12,50

12

300

26

26

13,00

13

338

27

27

13,50

13

351

28

28

14,00

14

392

29

29

14,50

14

406

30

30

15,00

15

450

31

31

15,50

15

465

32

32

16,00

16

512

33

32

17,02

17

544

34

32

18,06

18

576

35

32

19,14

19

608

36

32

20,25

20

640

37

32

21,39

21

672

38

32

22,56

22

704

39

32

23,77

23

736

40

32

25,00

25

800

41

32

26,27

26

832

42

32

27,56

27

864

43

32

28,89

28

896

44

32

30,25

30

960

45

32

31,64

31

992

46

32

33,06

33

1 056

47

32

34,52

34

1 088

48

32

36,00

36

1 152

49

32

37,52

37

1 184

50

32

39,06

39

1 248

51

32

40,64

40

1 280

52

32

42,25

42

1 344

53

32

43,89

43

1 376

54

32

45,56

45

1 440

55

32

47,27

47

1 504

56

32

49,00

49

1 568

57

32

50,77

50

1 600

58

32

52,56

52

1 664

59

32

54,39

54

1 728

60

32

56,25

56

1 792

61

32

58,14

58

1 856

62

32

60,06

60

1 920

63

32

62,02

62

1 984

64

32

64,00

64

2 048

65

32

66,02

66

2 112

66

32

68,06

68

2 176

67

32

70,14

70

2 240

68

32

72,25

72

2 304

69

32

74,39

74

2 368

70

32

76,56

76

2 432

71

32

78,77

78

2 496

72

32

81,00

81

2 592

73

32

83,27

83

2 656

74

32

85,56

85

2 720

75

32

87,89

87

2 784

76

32

90,25

90

2 880

77

32

92,64

92

2 944

78

32

95,06

95

3 040

79

32

97,52

97

3 104

80

32

100,00

100

3 200

81

32

102,52

102

3 264

82

32

105,06

105

3 360

83

32

107,64

107

3 424

84

32

110,25

110

3 520

85

32

112,89

112

3 584

86

32

115,56

115

3 680

87

32

118,27

118

3 776

88

32

121,00

121

3 872

89

32

123,77

123

3 936

90

32

126,56

126

4 032

91

32

129,39

129

4 128

92

32

132,25

132

4 224

93

32

135,14

135

4 320

94

32

138,06

138

4 416

95

32

141,02

141

4 512

96

32

144,00

144

4 608

97

32

147,02

147

4 704

98

32

150,06

150

4 800

99

32

153,14

153

4 896

100

32

156,25

156

4 992»


(1)  Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Norma IEC 62040-3: 2011. “Sistemi statici di continuità (UPS) – parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova”, seconda edizione.

(2)  I guasti dell’alimentazione in ingresso si verificano quando la tensione e la frequenza oltrepassano la fascia di tolleranza nominale, stazionaria e transiente oppure quando le distorsioni o le interruzioni oltrepassano i limiti specificati per l’UPS.

(3)  L’energia erogata dall’UPS VFD dipende dalle variazioni di tensione e frequenza della CA in ingresso e non offre altre funzioni correttive come avviene quando si usano trasformatori allacciati.

(4)  Il produttore deve definire una fascia di tolleranza della tensione in uscita più ristretta di quella della tensione d’ingresso L’energia erogata dall’UPS VI dipende dalla frequenza d’ingresso della CA e la tensione d’uscita deve restare nei limiti di tensione prescritti (stabiliti da funzioni correttive aggiuntive della tensione come quelle che derivano dall’uso di circuiti attivi e/o passivi).

(5)  Questa definizione consente a potenze dell’UPS superiori a 100 000 W di retroalimentare la fonte d’ingresso a CA se si trova in modalità di prova e fatte salve le norme locali.

(6)  Gli impulsi sono picchi a forma di onda prodotti da un raddrizzatore per ciclo e dipendono dalla configurazione del raddrizzatore e dal numero delle fasi d’ingresso.

(7)  Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). Norma IEC 62053-21. “Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a.) – Prescrizioni particolari – parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2)”, prima edizione

(8)  Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), Norma IEC 62053-22, “Apparati per la misura dell’energia elettrica (c.a) – Prescrizioni particolari – parte 22: Contatori statici di energia attiva (classe 0,2 e 0,5 S)”, prima edizione.

(9)  American National Standards Institute. Norma ANSI C12.1. “American National Standard for Electric Meters: Code for Electricity Metering”, 2008.

(10)  Un GB corrisponde a 1 0243 o 230 byte.

(11)  Nota: la tensione di 230 V CA si riferisce al mercato europeo, mentre il valore di 115 V CA si riferisce al mercato nordamericano

(12)  http://www.spec.org/sert/

(13)  http://www.spec.org/sert/docs/SERT-Design_Document.pdf

(14)  http://www.spec.org/

(15)  http://www.spec.org/sert/docs/SERT-User_Guide.pdf

(16)  Ai fini della presente specifica, per “rete” o “alimentazione elettrica principale” s’intende la fonte di alimentazione, compresa l’alimentazione a corrente continua per i prodotti che funzionano solo a corrente continua.

(17)  IEC 62301 Ed. 1.0 – Household electrical appliances – Measurement of standby power.

(18)  L’incertezza di misurazione è calcolata in base alla norma IEC 62301, seconda edizione, appendice D.

È calcolata solo l’incertezza dovuta allo strumento di misurazione.

(19)  Anche indicata come interfaccia parallela o Centronics.

(20)  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), norma 802.3az-2010, “IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications”, 2010.