ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.352.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 352

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
21 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell'11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1242/2012 del Consiglio, del 18 dicembre 2012, che fissa, per la campagna di pesca 2013, i prezzi d’orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

6

 

*

Regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

13

 

*

Regolamento (UE) n. 1245/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1246/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi e che deroga al suddetto regolamento per il periodo 2012-2013

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 )

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2012 della Commissione, del 20 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

40

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2012 della Commissione, del 20 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1252/2012 della Commissione, del 20 dicembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

44

 

 

DECISIONI

 

 

2012/808/PESC

 

*

Decisione Atalanta/4/2012 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 dicembre 2012, relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

46

 

*

Decisione di esecuzione 2012/809/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

47

 

*

Decisione 2012/810/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

49

 

*

Decisione 2012/811/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

50

 

*

Decisione 2012/812/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq

54

 

 

2012/813/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9533]

55

 

 

2012/814/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9538]

56

 

 

2012/815/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 96/564/Euratom, CE con la quale si autorizza l’Austria a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di alcune valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA [notificata con il numero C(2012) 9539]

57

 

 

2012/816/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 96/565/Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2012) 9547]

59

 

 

2012/817/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9549]

60

 

 

2012/818/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, che autorizza la Danimarca a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2012) 9551]

61

 

 

2012/819/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, che abroga la decisione 90/182/Euratom, CEE che autorizza il Regno Unito a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9556]

62

 

 

2012/820/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9567]

63

 

 

2012/821/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9568]

64

 

 

2012/822/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9569]

65

 

 

2012/823/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l’Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9570]

67

 

 

2012/824/UE, Euratom

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012, recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2012) 9572]

68

 

 

2012/825/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2012, che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America e pone fine alla registrazione di tali importazioni imposta dal regolamento (UE) n. 771/2012

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2012 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’agosto 2010 la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 13 agosto 2010 (2), ha avviato un procedimento relativo alle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele («FOH») originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).

(2)

Nel maggio 2011 la Commissione, con il regolamento (UE) n. 446/2011 (3) («il regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FOH originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia; sulle stesse importazioni è stato istituito un dazio antidumping definitivo nel novembre 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio (4) («il regolamento definitivo»).

(3)

Il 21 gennaio 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, un produttore esportatore indonesiano di FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd e Ecogreen Oleochemicals GmbH (in seguito denominati congiuntamente «Ecogreen») hanno presentato un ricorso (causa T-28/12) dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento del regolamento definitivo relativamente al dazio antidumping applicato a Ecogreen. Ecogreen contestava l’adeguamento del suo prezzo all’esportazione, effettuato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ai fini del confronto tra tale prezzo all’esportazione e il valore normale della società.

(4)

Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT). La Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali proposte contro la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell’Unione europea. Il Tribunale aveva annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (5) per la parte relativa alla Interpipe NTRP VAT, a causa tra l’altro di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e per la parte relativa alla Interpipe Niko Tube ZAT per altri motivi.

(5)

Dato che le circostanze di fatto di Ecogreen sono analoghe a quelle di Interpipe NTRP VAT per quanto riguarda l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in particolare se si considera l’insieme dei seguenti fattori: volume delle vendite dirette ai paesi terzi inferiore all’8 % (1-5 %) del totale delle vendite all’esportazione, esistenza di una relazione di proprietà/controllo comune tra l’operatore commerciale e il produttore esportatore, natura delle funzioni dell’operatore commerciale e del produttore esportatore, si ritiene opportuno ricalcolare il margine di dumping di Ecogreen senza operare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e modificare di conseguenza il regolamento definitivo.

A.   NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

(6)

Dopo l’eliminazione dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), il margine di dumping stabilito per Ecogreen, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, risulta inferiore al 2 % ed è quindi considerato de minimis conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Alla luce di quanto precede, occorre chiudere l’inchiesta per quanto riguarda Ecogreen senza l’istituzione di misure.

(7)

Il margine di dumping per tutte le società in Indonesia, tranne per l’altro produttore esportatore per il quale è stato stabilito un margine individuale, che era stato calcolato in base al margine di dumping più elevato fra i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato, deve essere modificato per tener conto del nuovo margine di dumping calcolato per Ecogreen.

B.   INFORMAZIONE DELLE PARTI

(8)

Le parti interessate sono state informate della proposta di rivedere le aliquote del dazio antidumping in due comunicazioni, la prima inviata in data 13 giugno 2012 e la seconda in data 25 settembre 2012. A tutte le parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni dopo ciascuna di queste comunicazioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

(9)

Osservazioni sulla comunicazione inviata il 13 giugno 2012 sono pervenute da P.T. Musim Mas (PTMM), il secondo produttore esportatore dell’Indonesia, da un produttore dell’Unione e da un produttore esportatore della Malaysia. PTMM ha chiesto inoltre di poter essere sentito dai servizi della Commissione e ha ottenuto un’audizione.

(10)

PTMM, anch’esso oggetto di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), ha sostenuto che la sentenza della Corte nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P doveva comportare un nuovo calcolo del suo margine di dumping, analogamente a quanto avvenuto per Ecogreen, senza applicazione di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dato che, quando è stabilita un’entità economica unica composta dal produttore esportatore e dall’operatore commerciale, non si può procedere a un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). La società ha inoltre affermato che spettava alle istituzioni provare la necessità di applicare un adeguamento, cosa che non avevano fatto nel caso di PTMM. Ha inoltre asserito che la sua situazione era identica a quella di Ecogreen e che qualsiasi differenza di trattamento costituiva quindi una discriminazione.

(11)

Per quanto riguarda le osservazioni formulate da PTMM, va osservato che la sentenza della Corte nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P non permette di concludere che, una volta stabilita l’esistenza di un’entità economica unica, non si possa applicare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è considerato giustificato nel caso di PTMM, come spiegato nel regolamento definitivo, nelle comunicazioni con la società e in appresso.

(12)

Le circostanze dei due produttori esportatori indonesiani sono notevolmente diverse, in particolare se si considera la combinazione dei seguenti fattori: il livello delle vendite dirette all’esportazione effettuate dal produttore, l’importanza delle attività e delle funzioni dell’operatore commerciale per quanto riguarda i prodotti acquistati da società non collegate, l’esistenza di un contratto tra il produttore e l’operatore commerciale, che stabiliva il versamento a quest’ultimo di una commissione per le vendite all’esportazione. Date le diverse circostanze delle due società, l’affermazione secondo cui vi sarebbe discriminazione non può essere accolta.

(13)

Si osserva che PTMM ha inoltre presentato un ricorso dinanzi al Tribunale (causa T-26/12) per chiedere l’annullamento del regolamento definitivo nella parte riguardante il dazio antidumping istituito nei suoi riguardi.

(14)

Un produttore esportatore della Malaysia ha affermato che il calcolo di un nuovo margine per Ecogreen, senza applicazione di un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non era giustificato dalla sentenza nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P né dai fatti ivi esposti. Tale produttore esportatore ha sottolineato che il Tribunale, nella causa T-249/06, aveva rilevato un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nella misura in cui il Consiglio aveva operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato da Sepco nell’ambito di transazioni aventi a oggetto tubi fabbricati da Interpipe NTRP VAT, ma non i tubi fabbricati da Interpipe Niko Tube ZAT. La situazione di fatto di Ecogreen non poteva quindi essere simile, nel contempo, a quella di Interpipe NTRP VAT e a quella di Interpipe Niko Tube ZAT, dal momento che queste due società si trovano in situazioni diverse.

(15)

Tale argomentazione è stata accolta. La situazione di Ecogreen, in effetti, è simile a quella di Interpipe NTRP VAT e tale constatazione giustifica la necessità di adottare provvedimenti appropriati per ricalcolare il margine di dumping per Ecogreen senza l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

(16)

Il produttore esportatore della Malaysia ha inoltre sostenuto che la situazione di Ecogreen, come descritta nel regolamento definitivo, non è neppure simile a quella di Interpipe NTRP VAT. Dopo aver nuovamente valutato le specifiche circostanze di fatto di Ecogreen, si ritiene tuttavia che siano sufficientemente simili a quelle di Interpipe NTRP VAT: il tipo di controllo rilevato dal Tribunale per Interpipe NTRP VAT nel valutare se la società che effettua le attività di vendita sia sotto il controllo del produttore esportatore o se esista un controllo comune è stato infatti constatato anche per Ecogreen. Questo elemento, insieme a diversi altri fattori, come indicato al considerando 4, permette di concludere che l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, non avrebbe dovuto essere applicato.

(17)

Lo stesso produttore esportatore della Malaysia, in alternativa all’argomentazione sulle analogie tra la situazione di Ecogreen e agli elementi della causa T-249/06, ha sostenuto che la comunicazione inviata in data 13 giugno 2012 non era sufficiente e che avrebbero dovuto essere comunicati anche i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali era giustificato effettuare un nuovo calcolo per Ecogreen. Un produttore dell’Unione ha altresì osservato che entrambe le comunicazioni di cui al considerando 8 erano insufficienti e ha sostenuto di essere stato privato dei propri diritti di difesa.

(18)

A questo proposito si ricorda che determinate informazioni di natura riservata relative a società specifiche non possono essere divulgate a terzi. Tuttavia, gli elementi della situazione di fatto di Ecogreen che risultano simili a quelli di Interpipe NTRP VAT, come indicato al considerando 5, sono stati comunicati il 13 giugno 2012 e il 25 settembre 2012 alle parti interessate, alle quali è stato concesso un termine entro il quale presentare osservazioni dopo ciascuna di queste comunicazioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.

(19)

In risposta alla seconda comunicazione inviata il 25 settembre 2012, le parti hanno essenzialmente ripetuto le affermazioni contenute nelle loro risposte alla prima comunicazione del 13 giugno 2012.

(20)

PTMM ha sviluppato le proprie osservazioni sulla base della sua principale obiezione, ossia che l’esistenza di un’entità economica unica costituita da PTMM e dal suo operatore commerciale esclude un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sostenendo che le istituzioni si allontanerebbero dalla dottrina in materia di entità economica unica stabilita dalla giurisprudenza per adottare un approccio funzionale che richiederebbe un’analisi delle funzioni dell’operatore commerciale collegato.

(21)

Va osservato che la questione riguarda un punto di diritto oggetto di una causa pendente.

(22)

PTMM ha inoltre sostenuto che le argomentazioni di cui al considerando 12 non risultano convincenti e non sono sufficienti per stabilire una distinzione tra le circostanze di Ecogreen e quelle di PTMM.

(23)

A tale riguardo è sufficiente osservare che, secondo una giurisprudenza costante, l’applicazione di un trattamento diverso a società che non si trovano in una situazione identica non configura alcuna discriminazione (6). In tale contesto ogni singolo caso è stato valutato in base alle circostanze specifiche in rapporto alle sentenze pronunciate nella causa T-249/09 e nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P.

(24)

Primo argomento: livello delle vendite dirette all’esportazione effettuate dal produttore. PTMM ha dichiarato di non disporre di un servizio marketing e vendite e ha affermato che tutte le vendite effettuate direttamente dal produttore in Indonesia (e non dall’operatore commerciale collegato) erano avvenute nel pieno rispetto degli obblighi di legge. Le funzioni di marketing e vendita erano svolte dal suo operatore commerciale a Singapore. Per questo motivo PTMM ha affermato che tale argomento non giustificava l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, né la distinzione stabilita tra PTMM e Interpipe NTRP VAT.

(25)

L’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, dispone che tra il valore normale e il prezzo all’esportazione sia effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e tenendo debitamente conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

(26)

Su tale base, e come illustrato al considerando 38 del regolamento provvisorio, gli adeguamenti applicati per tener conto, tra l’altro, delle differenze nelle commissioni tra i prezzi di vendita all’esportazione e i prezzi di vendita sul mercato interno nel corso delle inchieste iniziali sono stati ritenuti giustificati a causa delle differenze nei canali di vendita tra le vendite all’esportazione verso l’Unione europea e le vendite sul mercato interno.

(27)

Le argomentazioni avanzate da PTMM non sono in contrasto con il primo argomento, vale a dire che il livello delle vendite dirette all’esportazione effettuate da PTMM è più elevato di quello di Interpipe NTRP VAT e che ciò distingue PTMM da Ecogreen. In effetti, dato il livello delle vendite dirette all’esportazione, si può solo concludere che le vendite all’esportazione di PTMM non sono solo effettuate dal suo operatore commerciale collegato a Singapore, ma anche a partire dall’Indonesia.

(28)

Secondo argomento: importanza delle attività e delle funzioni dell’operatore commerciale per quanto riguarda i prodotti acquistati da società non collegate. Pur ammettendo che le attività del suo operatore commerciale collegato riguardavano vari prodotti a base di olio di palma, PTMM ha sostenuto che tale argomento non era valido in quanto teneva conto di attività che non rientravano nell’ambito dell’inchiesta iniziale.

(29)

Per determinare se le funzioni di un operatore commerciale differiscano da quelle di un ufficio vendite interno e siano comparabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi della sentenza del Tribunale nella causa T-249/06, occorre valutare le sue attività alla luce della realtà economica. Esistono delle analogie per quanto riguarda le funzioni dell’operatore commerciale in relazione al prodotto in esame e agli altri prodotti commercializzati. Questo è confermato dal fatto che, come indicato nei considerando 30 e 31, la relazione tra PTMM e il suo operatore commerciale collegato, comprese le funzioni di quest’ultimo, per la maggior parte dei prodotti, se non per tutti — compreso il prodotto in esame — è disciplinata da un contratto unico che non opera alcuna distinzione fra i prodotti. Va osservato che le attività globali dell’operatore commerciale erano basate in larga misura su forniture provenienti da società non collegate. Le funzioni dell’operatore commerciale sono pertanto simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(30)

Terzo argomento: esistenza di un contratto tra il produttore e l’operatore commerciale, che stabiliva il versamento a quest’ultimo di una commissione per le vendite all’esportazione. PTMM ha affermato che tale contratto era un accordo quadro destinato a regolamentare i prezzi di trasferimento tra parti collegate nel rispetto degli orientamenti fiscali di Indonesia/Singapore e degli orientamenti riconosciuti a livello internazionale in materia di prezzi di trasferimento.

(31)

Benché tale accordo possa anche servire a calcolare prezzi di piena concorrenza conformemente agli orientamenti fiscali applicabili, resta il fatto che, a norma del medesimo, l’operatore commerciale riceveva una commissione sotto forma di una maggiorazione fissa applicabile unicamente alle sue attività internazionali di marketing e vendita. In effetti, il nome stesso e le modalità dell’accordo giustificano la conclusione secondo cui il contratto era destinato a disciplinare la relazione tra PTMM e l’operatore commerciale e non riguardava solamente i prezzi di trasferimento o le questioni fiscali. Il contratto costituisce quindi una prova indiziaria del fatto che le funzioni dell’operatore commerciale sono simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(32)

Alla luce degli argomenti esposti sopra, le istituzioni hanno soddisfatto l’onere della prova come richiesto dalla giurisprudenza costante (7): esse hanno infatti basato le proprie conclusioni su prove o quanto meno su indizi. Per quanto riguarda PTMM, e per le ragioni sopraesposte, l’adeguamento applicato ai prezzi all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, è giustificato e il livello attuale del dazio antidumping va quindi mantenuto.

C.   CONCLUSIONE

(33)

Sulla base di quanto precede, occorre modificare le aliquote dei dazi applicabili a Ecogreen e a tutte le altre società in Indonesia (ad eccezione di P.T. Musim Mas). Le aliquote modificate vanno applicate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, anche per le importazioni soggette a dazi provvisori tra il 12 maggio 2011 e l’11 novembre 2011. Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi corrisposti o contabilizzati a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, nella sua versione iniziale, e i dazi antidumping provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che superano l’aliquota del dazio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 come modificato dal presente regolamento, vanno rimborsati o sgravati. Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La voce relativa all’Indonesia nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, è sostituita dalla seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo (EUR/t netta)

Codice addizionale TARIC

«Indonesia

P.T. Ecogreen Oleochemicals Batam, Kabil, Batam

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

0,00

45,63

B111

B112

Tutte le altre società

45,63

B999»

Articolo 2

Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati, a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011, nella sua versione iniziale, e gli importi dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell’articolo 2 dello stesso regolamento, nella sua versione iniziale, che superano quelli stabiliti all’articolo 1 del presente regolamento, sono rimborsati o sgravati. Conformemente alla normativa doganale applicabile, le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 219 del 13.8.2010, pag. 12.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 47.

(4)  GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).

(6)  Causa C-248/04, Koninklijke Cooperatie Cosun, Raccolta 2006, pag. I-10211, punto 72, e causa C-303/05 Advocaten voor de Wereld, Raccolta 2007, pag. I-3633, punto 56. Causa C-372/06 Asda Stores Ltd/Commissioners of Her Majesty’s Revenue and Customs, Raccolta 2007, pag. I-11223, punto 62.

(7)  T 249/06, punti 180 e 181.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/6


REGOLAMENTO (UE) N. 1242/2012 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2012

che fissa, per la campagna di pesca 2013, i prezzi d’orientamento e i prezzi unionali alla produzione di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione dei prezzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), dispone che per ogni campagna di pesca siano fissati i prezzi d’orientamento e i prezzi unionali alla produzione allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(3)

Spetta al Consiglio fissare i prezzi d’orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e i prezzi unionali alla produzione per i prodotti elencati nell’allegato III dello stesso regolamento.

(4)

In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d’orientamento per la campagna di pesca 2013.

(5)

È opportuno fissare il prezzo unionale alla produzione per uno dei prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 e calcolare i prezzi unionali alla produzione per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus  (2).

(6)

In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno fissare il prezzo unionale alla produzione per la campagna di pesca 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013, i prezzi unionali alla produzione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Allegati

Specie

Presentazione commerciale

Prezzo d’orientamento

(EUR/t)

I

1.

Aringhe della specie Clupea harengus

Pesci interi

289

2.

Sardine della specie Sardina pilchardus

Pesci interi

588

3.

Spinaroli (Squalus acanthias)

Pesci interi o

pesci eviscerati con testa

1 157

4.

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

Pesci interi o

pesci eviscerati con testa

704

5.

Scorfani (Sebastes spp.)

Pesci interi

1 230

6.

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

1 613

7.

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

827

8.

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

975

9.

Merlani (Merlangius merlangus)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

907

10.

Molve (Molva spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

1 176

11.

Sgombri della specie Scomber scombrus

Pesci interi

336

12.

Sgombri della specie Scomber japonicus

Pesci interi

294

13.

Acciughe (Engraulis spp.)

Pesci interi

1 287

14.

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

dall’1.1.2013 al 30.4.2013

1 016

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

dall’1.5.2013 al 31.12.2013

1 404

15.

Naselli della specie Merluccius merluccius

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

3 235

16.

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

2 389

17.

Limande (Limanda limanda)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

795

18.

Passere pianuzze (Platichthys flesus)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

505

19.

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

Pesci interi

2 343

Pesci eviscerati con testa

2 388

20.

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

Intere

1 826

21.

Rane pescatrici (Lophius spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

2 893

Pesci privi della testa

6 015

22.

Gamberetti della specie Crangon crangon

Semplicemente cotti in acqua

2 446

23.

Gamberelli boreali (Pandalus borealis)

Semplicemente cotti in acqua

7 005

Freschi o refrigerati

1 638

24.

Granciporri (Cancer pagurus)

Interi

1 718

25.

Scampi (Nephrops norvegicus)

Interi

5 222

Code

4 160

26.

Sogliole (Solea spp.)

Pesci interi o pesci eviscerati con testa

6 911

II

1.

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 974

2.

Naselli del genere Merluccius spp.

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 270

Congelati, in filetti, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 513

3.

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)

Congelate, in partite o in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 461

4.

Pesci spada (Xiphias gladius)

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 098

5.

Seppie e seppiole (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

2 002

6.

Polpi o piovre (Octopus spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

2 293

7.

Calamari (Loligo spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 203

8.

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

961

9.

Illex argentinus

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

886

10.

Gamberi della famiglia Penaeidae

Gamberi della specie Parapenaeus longirostris

Altre specie della famiglia Penaeidae

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 070

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

7 813


ALLEGATO II

Prodotti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Peso

Caratteristiche commerciali

Prezzo unionale alla produzione

(EUR/t)

Tonno pinnagialla (Thunnus albacares)

di peso unitario superiore a 10 kg

Intero

1 248

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Intero

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga)

di peso unitario superiore a 10 kg

Intero

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Intero

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis)

 

Intero

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

 

Intero

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

 

Intero

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1243/2012 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1) istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda, nonché per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano per il merluzzo bianco»). Obiettivo del piano per il merluzzo bianco è garantire lo sfruttamento sostenibile di tali stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile. Tale obiettivo deve essere raggiunto mantenendo un determinato tasso di mortalità per la pesca del merluzzo bianco per le classi di età appropriate.

(2)

Gli articoli 7, 8 e 9 e l'articolo 12 del piano per il merluzzo bianco contengono, ai fini della realizzazione dell'obiettivo del piano, disposizioni specifiche che prescrivono una metodologia dettagliata per la fissazione annua, da un lato, dei totali ammissibili di cattura (TAC) e, dall'altro, delle limitazioni dello sforzo di pesca.

(3)

La valutazione scientifica dei risultati del piano per il merluzzo bianco, svolta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), ha messo in evidenza una serie di problemi connessi alla concezione e al funzionamento del piano stesso. Senza mettere in discussione gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco, lo CSTEP ha concluso che è improbabile che tali obiettivi possano essere raggiunti in tempi che consentano di conformarsi alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, a meno di non colmare le lacune rilevate nella concezione del piano, riguardanti, in particolare, l'applicazione degli articoli 9 e 12.

(4)

L'articolo 9 contiene disposizioni dettagliate per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi, quando, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non possono essere applicate le norme per la fissazione dei TAC di cui agli articoli 7 e 8. Sebbene l'applicazione delle riduzioni annue automatiche dei TAC del 25 % sia stata pensata per essere effettuata esclusivamente in circostanze eccezionali, dal 2009 al 2012 è diventata la regola. Di conseguenza, dall'entrata in vigore del piano per il merluzzo bianco, i TAC per le zone interessate sono stati ridotti in misura significativa e ulteriori riduzioni automatiche porterebbero all'effettiva chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco in tali zone. La valutazione scientifica svolta dallo CSTEP indica che, per conseguire gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco, sarebbe più opportuno autorizzare una maggiore flessibilità al fine di rispecchiare i pareri scientifici caso per caso. Nell'ambito di tale flessibilità è pertanto opportuno autorizzare la sospensione, a determinate condizioni, della riduzione annua del TAC, ovvero la fissazione di un livello di TAC alternativo, senza pregiudicare gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco.

(5)

L'articolo 12 contiene disposizioni dettagliate per la fissazione dello sforzo di pesca ammissibile. Poiché, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, si applicano le medesime percentuali di adeguamento allo sforzo di pesca ammissibile in linea con le riduzioni automatiche annue del tasso di mortalità per pesca (ai sensi degli articoli 7 e 8) e con le riduzioni automatiche annue del TAC (ai sensi dell'articolo 9), lo sforzo di pesca ammissibile è stato ridotto del 25 % all'anno dal 2009 al 2012 nelle zone in cui è stato applicato l'articolo 9 e in misura significativa nelle zone in cui è stato applicato l'articolo 8.Di conseguenza, dall'entrata in vigore del piano per il merluzzo bianco, le attribuzioni di sforzo di pesca massimo ammissibile sono state ridotte in misura rilevante per i principali attrezzi destinati alla cattura del merluzzo bianco. In base ai pareri scientifici, non è dimostrabile che tali riduzioni automatiche annue dello sforzo di pesca ammissibile abbiano permesso di conseguire i risultati previsti in termini di riduzione della mortalità per pesca. Nella pratica, le riduzioni automatiche annue dello sforzo hanno altresì eliminato o ridotto gli incentivi per i pescatori a ridurre la mortalità per pesca con gli altri strumenti di cui all'articolo 13. L'applicazione continuativa di riduzioni automatiche annue dello sforzo non condurrebbe alla realizzazione degli obiettivi del piano per il merluzzo bianco, ma avrebbe un impatto socioeconomico significativo sui segmenti della flotta che utilizzano gli stessi attrezzi ma che pescano principalmente specie diverse dal merluzzo bianco. È pertanto opportuno autorizzare un approccio più flessibile, che permetta di sospendere la riduzione automatica annua dello sforzo di pesca, senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco.

(6)

Tenuto conto di quanto precede, è essenziale che gli articoli 9 e 12 del piano per il merluzzo bianco siano modificati urgentemente, di modo che le possibilità di pesca per il 2013 possano essere fissate applicando le nuove disposizioni.

(7)

L'articolo 43, paragrafo 2, TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscano l'organizzazione comune dei mercati della pesca prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. L'articolo 43, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(8)

Le modifiche degli articoli 9 e 12 stabiliscono norme specifiche dettagliate per la fissazione delle possibilità di pesca espresse mediante il TAC e le limitazioni dello sforzo di pesca. Esse adattano le norme attualmente in vigore per la fissazione delle possibilità di pesca senza modificare l'obiettivo del piano per il merluzzo bianco. Si tratta, quindi, di misure relative alla fissazione e alla ripartizione dei TAC e delle limitazioni dello sforzo di pesca, che non possono essere considerate disposizioni recanti un'organizzazione comune dei mercati della pesca o disposizioni di altro tipo necessarie per il perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

1.   Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20 % ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente o, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 20 % rispetto ai TAC dell'anno precedente.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora i pareri scientifici indichino che non sia opportuna la pesca diretta e che:

a)

le catture accessorie debbano essere minimizzate o ridotte al minimo livello possibile; e/o

b)

le catture di merluzzo bianco debbano essere ridotte al minimo livello possibile,

il Consiglio può decidere di non applicare un adeguamento annuale al TAC nell'anno o negli anni successivi, a condizione che i TAC siano fissati solo per le catture accessorie.

3.   Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non sia convenuto un livello diverso di TAC.

4.   Qualora i pareri scientifici indichino che l'applicazione delle norme di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, non risulta idonea al raggiungimento degli obiettivi del piano, il Consiglio, nonostante le succitate disposizioni, può decidere in merito a un livello di TAC alternativo.»;

2)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20 %, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

a)

nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

b)

nei casi in cui si applica l'articolo 9, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   In deroga al paragrafo 4 il Consiglio, qualora lo sforzo di pesca massimo ammissibile sia stato ridotto per quattro anni consecutivi, può decidere di non applicare un adeguamento annuale allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell'anno o degli anni successivi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1244/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 753/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 753/2011.

(2)

Il 20 novembre 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese ed entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.


ALLEGATO

I.

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011.

A.   Persone associate ai talibani

1.

Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahmin (alias Muhammad Qasim)

Titolo: Haji Data di nascita: tra il 1975 e il 1976 Luogo di nascita: villaggio di Minar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan Cittadinanza: afghana Numero di identificazione nazionale: a) carta di identificazione nazionale afgana (tazkira) numero 57388 rilasciata nel distretto di Lashgar Gah, provincia di Helmland, Afghanistan b) carta di soggiorno numero 665, Ayno Maina, provincia di Kandahar, Afghanistan Indirizzo: a) Wesh, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan b) bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan c) stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan Altre informazioni: a) proprietario di Rahat Ltd, implicato nella fornitura di armi ai talibani, compresi ordigni esplosivi improvvisati (IED) b) nome del padre: Hajji Mullah Wali. Nome alternativo del padre: Haji Sadozai. Nome del nonno: Khudai Rahim. Data di designazione dell’ONU: 21.11.2012.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Rahat Ltd. [alias a) Rahat Trading Company b) Haji Muhammad Qasim Sarafi c) New Chagai Trading]

Indirizzo: a) succursale 1: stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan b) succursale 2: negozio numero 4, Azizi Bank, mercato Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; c) succursale 3: bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan d) succursale 4: Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan e) succursale 5: distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan f) succursale 6: distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan g) succursale 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nei pressi di Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) bazar Kandahari, Quetta, Pakistan h) succursale 8: Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan i) succursale 9: bazar di Chaghi, Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan j) succursale 10: Zahedan, provincia di Zabol, Iran. Altre informazioni: a) L’impresa Rahat Ltd. è stata usata dalla dirigenza talibana per trasferire fondi provenienti da donatori esterni e dal narcotraffico per finanziare le attività dei talibani nel 2011 e nel 2012. b) Proprietario: Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim c) associato anche a Mohammad Naim Barich Khudaidad. Data di designazione dell’ONU: 21.11.2012.


21.12.2012   

IT

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L 352/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1245/2012 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In risposta al peggioramento della situazione dei diritti umani in Iran, il 12 aprile 2011 il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 359/2011 (2), ha istituito, a norma della decisione 2011/235/PESC, misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi.

(2)

Il 20 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/810/PESC (3) che modifica la decisione 2011/235/PESC per quanto riguarda la portata delle misure relative alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.

(3)

Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 bis del regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:

1)

il comma esistente diventa paragrafo 1;

2)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, purché siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione o dei suoi Stati membri in Iran, oppure la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione o alla fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) in relazione a tali attrezzature.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(3)  Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.


21.12.2012   

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L 352/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1246/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi e che deroga al suddetto regolamento per il periodo 2012-2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Gli accordi in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile e tra l’Unione europea e la Thailandia, approvati con decisione 2012/792/UE del Consiglio (2), prevedono l’assegnazione di nuovi quantitativi di carni di pollame trasformate al Brasile, alla Thailandia e ad altri paesi terzi. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) in modo da tener conto dei nuovi quantitativi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 prevede specifiche modalità di gestione dei contingenti tariffari in base all’origine dei prodotti. I nuovi contingenti vanno gestiti allo stesso modo.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 616/2007.

(4)

Gli accordi con il Brasile e la Thailandia entrano in vigore il 1o marzo 2013, mentre i contingenti in questione sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno. È quindi opportuno introdurre deroghe a determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 616/2007, come modificato dal presente regolamento. In particolare, il quantitativo annuo per l’anno contingentale 2012/2013 deve essere ridotto proporzionalmente. Inoltre, non essendo possibile presentare in anticipo domande per i nuovi contingenti che entreranno in vigore il 1o marzo 2013, occorre stabilire un unico periodo contingentale che va dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013 e prevedere una deroga al normale periodo di presentazione delle domande di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007. Il periodo di validità dei titoli di importazione va modificato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007

Il regolamento (CE) n. 616/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono aperti i contingenti tariffari di cui all’allegato I del presente regolamento per l’importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra l’Unione e il Brasile e tra l’Unione e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE e con decisione 2012/792/UE del Consiglio (4).

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno.

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Eccezion fatta per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

a)

30 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

30 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

20 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

20 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

2.   Il quantitativo annuo fissato per i contingenti dei gruppi 3, 4B, 5B e 6B non è suddiviso in sottoperiodi.

3.   I quantitativi annui stabiliti per i contingenti dei gruppi 5A e 5B sono gestiti in una prima fase assegnando diritti di importazione e, in una seconda fase, rilasciando titoli di importazione.»;

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

b)

al paragrafo 4, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

nel primo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

ii)

nel secondo comma, lettera b), i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;

iii)

nel terzo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

d)

al paragrafo 6, i termini «gruppi 3, 6 e 8» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A, 6B e 8»;

e)

al paragrafo 7, terzo comma, i termini «gruppi 3 e 6» sono sostituiti dai termini «gruppi 3, 6A e 6B»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La domanda di diritto di importazione per i gruppi 5A e 5B e la domanda di titolo di importazione per gli altri gruppi possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun periodo o sottoperiodo contingentale.»;

b)

al paragrafo 2, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B» e i termini «gruppi 1, 4 e 7» sono sostituiti dai termini «gruppi 1, 4A, 4B e 7»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il quattordicesimo giorno del mese di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi, ripartiti per numero d’ordine e origine.»;

d)

al paragrafo 5, primo e secondo comma, i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

5)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

alla lettera a), i termini «gruppo 5» sono sostituiti dai termini «gruppi 5A e 5B»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per i gruppi 5A e 5B entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun periodo o sottoperiodo contingentale, i quantitativi coperti dai titoli che hanno rilasciato durante tale periodo o sottoperiodo.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per i gruppi 3, 4B, 5B e 6B, la comunicazione di cui al primo comma, lettera a), non si applica.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine. I quantitativi di cui al paragrafo 2 sono espressi in chilogrammi e ripartiti per numero d’ordine e origine.»;

6)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5), la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale sono stati rilasciati.

Per i gruppi 5A e 5B, la validità dei titoli è di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio effettivo del titolo, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo contingentale per il quale la domanda è stata presentata, fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale.

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4A, 4B e 7) e thailandesi (per i gruppi 2, 5A e 5B) conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B e 8.»;

8)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 616/2007

Per il periodo contingentale dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 e relativamente ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 e 09.4265 di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 616/2007 come modificato dall’articolo 1 del presente regolamento, si applicano le seguenti deroghe:

a)

il periodo contingentale è compreso tra il 1o marzo e il 30 giugno 2013 e il quantitativo annuo è ridotto del 67 %;

b)

non si applicano i sottoperiodi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 616/2007;

c)

la domanda di titolo di importazione e la domanda di diritto di importazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento possono essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese di gennaio 2013;

d)

i titoli di importazione per tutti i gruppi eccetto i gruppi 5A e 5B sono validi dal 1o marzo 2013 al 30 giugno 2013.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 351 del 21.12.2012, pag. 47.

(3)  GU L 147 del 5.6.2007, pag. 3.

(4)  GU L 351 del 21.12.2012, pag. 47.»;

(5)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Carni di pollame salate o in salamoia  (1)

Stato

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

1

Trimestrale

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

Thailandia

2

Trimestrale

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

Altri

3

Annuale

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828


Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Stato

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

4A

Trimestrale

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

4B

Annuale

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

Thailandia

5A

Trimestrale

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

5B

Annuale

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

09.4258

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

09.4259

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

600

Altri

6A

Trimestrale

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

6B

Annuale

09.4261

1602 32 11

630 EUR/t

340

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

09.4263

1602 39 29

10,9 %

220

09.4264

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

148

09.4265

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

125


Preparazioni di carne di tacchino

Stato

Numero del gruppo

Periodicità della gestione

Numero d’ordine

Codice NC

Dazio doganale

Quantitativi annui

(tonnellate)

Brasile

7

Trimestrale

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

Altri

8

Trimestrale

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596»


(1)  L’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia carne di pollame di cui al codice NC 0207.

(2)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame pari o superiore al 25 % ma inferiore al 57 %.

(3)  Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, una percentuale di carne o di frattaglie di pollame inferiore al 25 %.


21.12.2012   

IT

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L 352/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per evitare discrepanze, occorre che per la trasmissione dei dati ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 si applichino le stesse regole e gli stessi standard e formati a tutti i repertori, a tutte le controparti e a tutti i tipi di derivati. È pertanto necessario utilizzare una serie unica di dati per descrivere le operazioni su derivati.

(2)

Poiché di norma i derivati OTC non sono né identificabili in modo univoco con codici esistenti e di ampio uso nei mercati finanziari, quali i numeri internazionali di identificazione dei titoli (International Securities Identification Numbers – ISIN), né descrivibili utilizzando il codice ISO di classificazione degli strumenti finanziari (Classification of Financial Instruments – CFI), occorre sviluppare un metodo nuovo e universale di identificazione. Occorre utilizzare, se disponibile, un identificativo unico del prodotto che sia conforme ai principi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, che abbia un costo ragionevole, che sia offerto sulla base di un quadro di governance appropriato e sia adottato per l’uso nell’Unione. Se non è disponibile un identificativo unico del prodotto che soddisfi questi requisiti, occorre utilizzare una tassonomia temporanea.

(3)

È necessario identificare il sottostante mediante un identificativo unico; tuttavia non esiste al momento un codice standardizzato per tutto il mercato di identificazione del sottostante in un paniere. Occorre pertanto che le controparti siano tenute a indicare almeno che il sottostante è un paniere e a utilizzare, se possibile, i codici ISIN per gli indici standardizzati.

(4)

Per garantire uniformità, tutte le parti di un contratto derivato devono essere identificate con un codice identificativo unico. Occorre utilizzare, una volta disponibile, un identificativo internazionale della persona giuridica o un identificativo temporaneo della persona giuridica da definire nell’ambito di un quadro di governance che sia compatibile con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in merito ai requisiti in materia di dati e adottato per l’uso nell’Unione, per identificare tutte le controparti finanziarie e non finanziarie, le controparti centrali, gli intermediari e i beneficiari, in particolare per assicurare l’uniformità con la relazione del Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) e dell’International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari – IOSCO) sui requisiti in materia di aggregazione e di segnalazione dei dati sui derivati OTC, relazione che indica nell’identificativo della persona giuridica uno strumento di aggregazione dei dati. Nel caso delle operazioni eseguite per conto terzi, i beneficiari da identificare sono le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali il contratto è stato concluso.

(5)

Occorre tener conto dell’impostazione adottata nei paesi terzi e seguita anche dai repertori di dati sulle negoziazioni stessi quando iniziano la loro attività. Pertanto, per assicurare una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per le controparti e per attenuare il rischio operativo per i repertori di dati sulle negoziazioni, nel fissare la data di inizio della segnalazione occorre indicare date di introduzione graduale per le diverse categorie di derivati, iniziando con le categorie di attività più standardizzate ed estendendo successivamente l’obbligo alle altre categorie. I contratti derivati conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012, alla stessa data o in data successiva che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data non sono di grande rilevanza a fini regolamentari. Tuttavia, devono essere segnalati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012. Per assicurare un regime di segnalazione efficiente e proporzionato in questi casi e tenendo conto delle difficoltà di ricostruire i dati dei contratti scaduti, occorre prevedere un termine più lungo per la segnalazione.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

(7)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), l’AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato delle segnalazioni relative ai contratti derivati

Le informazioni da includere nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse secondo il formato di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Frequenza delle segnalazioni relative ai contratti derivati

Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno, se così previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tutti gli altri elementi da segnalare conformemente all’allegato del presente regolamento e all’allegato dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono segnalati appena disponibili, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare per quanto riguarda la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Articolo 3

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

1.   Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:

(a)

il beneficiario, se persona giuridica;

(b)

l’intermediario;

(c)

la controparte centrale;

(d)

il partecipante diretto, se persona giuridica;

(e)

la controparte, se persona giuridica;

(f)

il soggetto segnalante.

2.   Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia:

(a)

unico;

(b)

neutro;

(c)

affidabile;

(d)

open source;

(e)

scalabile;

(f)

accessibile;

(g)

disponibile a costi ragionevoli;

(h)

soggetto ad un adeguato quadro di governance.

3.   Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.

Articolo 4

Identificazione dei derivati

1.   Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto (Unique product identifier), che sia:

(a)

unico;

(b)

neutro;

(c)

affidabile;

(d)

open source;

(e)

scalabile;

(f)

accessibile;

(g)

disponibile a costi ragionevoli;

(h)

soggetto ad un adeguato quadro di governance.

2.   Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento (Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962.

3.   Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi:

(a)

la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti:

i)

materie prime;

ii)

crediti;

iii)

tassi di cambio;

iv)

azioni;

v)

tassi di interesse;

vi)

altro.

(b)

il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti:

i)

contratto per differenza;

ii)

contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements;

iii)

forward;

iv)

future;

v)

opzione;

vi)

swap;

vii)

altro;

(c)

nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.

Articolo 5

Data di inizio della segnalazione

1.   I contratti derivati su crediti e su tassi di interesse sono segnalati:

(a)

entro il 1o luglio 2013, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o aprile 2013;

(b)

90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o aprile 2013 o a tale data;

(c)

entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

2.   I contratti derivati non menzionati al paragrafo 1 sono segnalati:

(a)

entro il 1o luglio 2014, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o ottobre 2013;

(b)

90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o ottobre 2013 o a tale data;

(c)

entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

3.   I contratti derivati in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio della segnalazione sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 90 giorni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

4.   I contratti derivati che

(a)

sono stati stipulati prima del 16 agosto 2012 e sono ancora in essere al 16 agosto 2012 o

(b)

sono stati stipulati il 16 agosto 2012 o dopo tale data

e che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 3 anni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

5.   La data di inizio della segnalazione è prorogata di 180 giorni per la segnalazione delle informazioni di cui all’articolo 3 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


ALLEGATO

Tabella 1

dati della controparte

 

Campo

Formato

 

Parti del contratto

 

1

Data e ora della segnalazione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

2

Identificativo della controparte

Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

3

Identificativo dell’altra controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

4

Nome della controparte

100 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI).

5

Domicilio della controparte

500 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato il rispettivo identificativo della persona giuridica (LEI).

6

Settore di attività della controparte

Tassonomia:

A

=

impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE;

C

=

ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE;

F

=

impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE;

I

=

impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE;

L

=

fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

O

=

ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE.

R

=

impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE;

U

=

OICVM e relativa società di gestione autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; o

lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI) o in caso di controparte non finanziaria.

7

Natura finanziaria o non finanziaria della controparte

F=controparte finanziaria, N = controparte non finanziaria.

8

Identificativo dell’intermediario

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

9

Identificativo del soggetto segnalante

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

10

Identificativo del partecipante diretto

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

11

Identificativo del beneficiario

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

12

Capacità negoziale

P=principale, a=agente.

13

Lato della controparte

B=acquirente, S=venditore.

14

Operazione con controparte extra-SEE

S=sì, N=no.

15

Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria

S=sì, N=no.

16

Soglia di compensazione

Y=superiore, N=inferiore.

17

Valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

18

Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

19

Data della valutazione

Formato della data secondo ISO 8601.

20

Ora della valutazione

Formato dell’ora secondo UTC.

21

Tipo di valutazione

M=ai prezzi correnti di mercato, O=in base ad un modello.

22

Costituzione di garanzia reale

U=non garantito, PC=parzialmente garantito, OC=garantito in un unico senso o FC=garantito integralmente.

23

Garanzia reale per portafoglio

S=sì, N=no.

24

Codice della garanzia reale per portafoglio

Fino a 10 caratteri numerici.

25

Valore della garanzia reale

Indicare il valore dell’importo complessivo delle garanzie reali fornite; fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

26

Valuta del valore della garanzia reale

Indicare la valuta del campo 25; codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.


Tabella 2

dati comuni

 

Campo

Formato

Tipo di contratto derivato interessato

 

Sezione 2a – tipo di contratto

 

Tutti i contratti

1

Tassonomia utilizzata

Indicare la tassonomia utilizzata:

U= identificativo del prodotto [approvato in Europa]

Formula

E= tassonomia temporanea

 

2

Identificativo del prodotto 1

Per tassonomia = U:

identificativo unico del prodotto (UPI), da definire

Per tassonomia = I:

ISIN o AII,

codice di 12 caratteri alfanumerici

Per tassonomia = E:

categorie di derivati:

CO

=

materie prime

Cr

=

crediti

CU

=

valuta

EQ

=

azioni

IR

=

tassi di interesse

OT

=

altro

 

3

Identificativo del prodotto 2

Per tassonomia = U:

lasciare in bianco

Per tassonomia = I:

CFI, codice di 6 caratteri alfabetici

Per tassonomia = E:

tipo di derivati:

CD

=

contratti per differenza

FR

=

forward rate agreement

FU

=

future

FW

=

forward

OP

=

opzione

SW

=

swap

OT

=

altro

 

4

Sottostante

ISIN (12 caratteri alfanumerici);

LEI (20 caratteri alfanumerici);

Identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

UPI (da definire);

B= paniere;

I= indice.

 

5

Valuta nozionale 1

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

 

6

Valuta nozionale 2

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

 

7

Valuta di consegna

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

 

 

Sezione 2b – dati sull’operazione

 

Tutti i contratti

8

Identificativo dell’operazione

Fino a 52 caratteri alfanumerici.

 

9

Numero di riferimento dell’operazione

Campo alfanumerico fino a 40 caratteri

 

10

Sede di esecuzione

Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code – MIC) secondo ISO 10383, 4 caratteri alfabetici.

Se del caso, XOFF per i derivati quotati negoziati fuori dai mercati regolamentati o XXXX per i derivati OTC.

 

11

Compressione

Y = se il contratto deriva da compressione; N = se il contratto non deriva da compressione.

 

12

Prezzo/tasso

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

 

13

Notazione del prezzo

Ad es. codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici, percentuale.

 

14

Importo nozionale

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

 

15

Moltiplicatore del prezzo

Fino a 10 caratteri numerici.

 

16

Quantitativo

Fino a 10 caratteri numerici.

 

17

Pagamento anticipato

Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti effettuati dalla controparte segnalante e nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti ricevuti dalla controparte segnalante.

 

18

Tipo di consegna

C=in contanti, P=fisica, O=a scelta della controparte.

 

19

Data e ora di esecuzione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

 

20

Data di efficacia

Formato della data secondo ISO 8601.

 

21

Data di scadenza

Formato della data secondo ISO 8601.

 

22

Data di cessazione

Formato della data secondo ISO 8601.

 

23

Data di regolamento

Formato della data secondo ISO 8601.

 

24

Tipo di accordo quadro

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri; indicare il nome dell’eventuale accordo quadro utilizzato.

 

25

Versione dell’accordo quadro

Anno, xxxx.

 

 

Sezione 2c – attenuazione dei rischi/segnalazione

 

Tutti i contratti

26

Data e ora della conferma

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

 

27

Mezzo di conferma

Y=confermato mediante mezzo non elettronico, N=non confermato, E=confermato con mezzo elettronico.

 

 

Sezione 2d – Compensazione

 

Tutti i contratti

28

Obbligo di compensazione

S=sì, N=no.

 

29

Compensato

S=sì, N=no.

 

30

Data e ora della compensazione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

 

31

Codice identificativo della controparte centrale

Identificatore delle persone giuridiche (Legal entity identifier – LEI) (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, BIC (11 caratteri alfanumerici).

 

32

Infragruppo

S=sì, N=no.

 

 

Sezione 2e – tassi di interesse

 

Derivati su tassi di interesse

33

Tasso fisso della gamba 1

Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

 

34

Tasso fisso della gamba 2

Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

 

35

Conteggio dei giorni del tasso fisso

Effettivi/365, 30B/360 o altro.

 

36

Frequenza di pagamento della gamba fissa

Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

 

37

Frequenza di pagamento del tasso variabile

Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

 

38

Frequenza di revisione del tasso variabile

D= Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

 

39

Tasso variabile della gamba 1

Nome dell’indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.

 

40

Tasso variabile della gamba 2

Nome dell’indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.

 

 

Sezione 2f – tassi di cambio

 

Derivati su valuta

41

Valuta 2

Codice valuta ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

 

42

Tasso di cambio 1

Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

 

43

Tasso di cambio a termine

Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

 

44

Base del tasso di cambio

Ad esempio EUR/USD o USD/EUR.

 

 

Sezione 2g – materie prime

Non necessario se viene fornito un UPI contenente tutte le informazioni indicate di seguito, tranne in caso di obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Derivati su materie prime

Informazioni generali

45

Materie prime sottostanti

AG= agricole

EN= energia

FR= trasporto merci

ME= metalli

IN= indice

EV= ambientali

EX= esotiche

 

46

Informazioni specifiche sulle materie prime

Agricole

GO= semi oleosi

DA= prodotti lattiero-caseari

LI= animali

FO= prodotti forestali

SO= softs

Energia

OI= petrolio

NG= gas naturale

CO= carbone

EL= energia elettrica

IE= interenergia

Metalli

PR= preziosi

NP= non preziosi

Ambiente

WE= clima

EM= emissioni

 

Energia

47

Punto o zona di consegna

Codice EIC, codice alfanumerico di 16 caratteri.

 

48

Punto di interconnessione

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

 

49

Tipo di carico

Sezione ripetibile dei campi da 50 a 54 per individuare il profilo di consegna del prodotto corrispondente ai periodi di consegna nel corso della giornata

BL= carico di base

PL= carico di punta

OP= fuori picco

BH= ore blocco

OT= altro

 

50

Data e ora di inizio della consegna

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

 

51

Data e ora di fine della consegna

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

 

52

Capacità oggetto del contratto

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

 

53

Numero di unità

10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

 

54

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

 

 

Sezione 2h - Opzioni

 

Contratti contenenti un’opzione

55

Tipo di opzione

P=put, c=call.

 

56

Stile dell’opzione (esercizio)

A=americano, b=bermudiano, E=europeo, S=asiatico.

 

57

Prezzo strike (tasso cap/floor)

Fino a 10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

 

 

Sezione 2i - Modifiche del contratto

 

Tutti i contratti

58

Tipo di azione

N= nuovo

M= modifica

E= errore

C= annullamento

Z= compressione

V= aggiornamento della valutazione

O= altro

 

59

Dettagli sul tipo di azione

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

 


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 56, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che ogni informazione trasmessa all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che i documenti inclusi nella domanda siano contraddistinti da un numero di riferimento unico.

(2)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’AESFEM ha presentato alla Commissione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3).

(3)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato della domanda

1.   La domanda di registrazione è presentata con uno strumento che consenta di conservare le informazioni su un supporto durevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   La domanda di registrazione è presentata nel formato di cui all’allegato.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e assicura che le informazioni trasmesse individuino con chiarezza lo specifico requisito dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 a cui si riferisce, specifica in quale documento l’informazione è contenuta e motiva i casi in cui l’informazione non è trasmessa, come indicato nell’allegato alla sezione relativa ai riferimenti dei documenti.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.


ALLEGATO

FORMATO DELLA DOMANDA

INFORMAZIONI GENERALI

Data della domanda

 

Denominazione sociale del repertorio di dati sulle negoziazioni

 

Indirizzo della sede legale

 

Categorie di derivati per le quali il repertorio chiede la registrazione

 

Cognome e nome della persona responsabile della domanda

 

Recapiti della persona responsabile della domanda

 

Cognome e nome delle altre persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni

 

Recapiti delle persone responsabili della conformità del repertorio di dati sulle negoziazioni

 

Identificazione dell’eventuale impresa madre

 


RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI

(Articolo 1, paragrafo 3)

Articolo dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012

Numero di riferimento unico del documento

Titolo del documento

Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l’informazione è riportata o motivo della mancanza dell’informazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1249/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 29, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e degli articoli 13, 14 e 15 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, occorre stabilire anche norme per specificare il formato dei dati e delle informazioni conservate ai sensi dei predetti articoli.

(2)

Per assolvere le loro funzioni in maniera efficace e uniforme, le autorità competenti devono disporre di dati comparabili tra controparti centrali. L’uso di formati comuni facilita anche la riconciliazione dei dati tra controparti centrali.

(3)

Occorre che le controparti centrali siano tenute a conservare i dati in un formato compatibile con il formato in cui i dati sono conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni, tenendo conto del fatto che in determinate circostanze le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a conservare o a segnalare le stesse informazioni. L’uso di un formato comune in tutte le infrastrutture del mercato finanziario promuove il più ampio uso di detti formati da parte di un’ampia gamma di partecipanti al mercato, promuovendo in tal modo la standardizzazione.

(4)

Per facilitare il trattamento diretto e ridurre i costi a carico dei partecipanti al mercato, è importante che tutte le controparti centrali utilizzino quanto più possibile procedure e formati di dati standardizzati.

(5)

Il sottostante deve essere identificato mediante un identificatore unico; tuttavia non esiste al momento un codice standardizzato per tutto il mercato di identificazione delle attività sottostanti all’interno di un paniere. Pertanto, occorre che le controparti centrali indichino almeno che il sottostante è un paniere e utilizzino i numeri internazionali di identificazione dei titoli (International Securities Identification number – ISIN) per gli indici standardizzati, laddove possibile.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

(7)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), l’AESFEM ha condotto una consultazione pubblica prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato dei dati

1.   Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 13 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per ogni contratto da esse trattato, nel formato di cui alla tabella 1 dell’allegato.

2.   Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 14 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per ogni posizione, nel formato di cui alla tabella 2 dell’allegato.

3.   Le controparti centrali conservano i dati di cui all’articolo 15 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione che specificano in dettaglio i dati e le informazioni che le controparti centrali sono tenute a conservare, adottato ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, per le attività connesse all’attività d’impresa e all’organizzazione interna, nel formato di cui alla tabella 3 dell’allegato.

4.   Le controparti centrali trasmettono all’autorità competente i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in un formato che consenta la trasmissione diretta dei dati tra la controparte centrale e l’autorità competente. Le controparti centrali instaurano la trasmissione diretta dei dati entro sei mesi dalla richiesta dell’autorità competente.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


ALLEGATO

Tabelle dei campi relativi ai dati da segnalare ai sensi dell’articolo 1

Tabella 1

dati sulle operazioni trattate

 

Campo

Formato

Descrizione

1

Data e ora della segnalazione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Data e ora della segnalazione.

2

Prezzo/tasso

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Il prezzo del titolo o del contratto derivato, esclusi commissioni e (se del caso) interessi maturati. Nel caso degli strumenti di debito, il prezzo può essere espresso o in termini monetari o in termini percentuali

2a

Notazione del prezzo

Ad es. codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici, percentuale.

Il modo in cui è espresso il prezzo.

3

Valuta nozionale

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

La valuta in cui è espresso il prezzo. Se, nel caso delle obbligazioni o di altro titolo di debito il prezzo è espresso in termini percentuali, la percentuale viene inclusa

3a

Valuta di consegna

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

La valuta da consegnare

4

Quantitativo

Fino a 10 caratteri numerici.

Il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell’operazione

5

Misura del quantitativo

Fino a 10 caratteri numerici.

Indica se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati

6

Lato della controparte centrale

B = acquirente / S = venditore.

 

7

Identificativo del prodotto

Tassonomia temporanea conformemente alle informazioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. XX/2012 [progetto di norma tecnica di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni], ISIN o identificativo univoco del prodotto (Unique Product Identifier - UPI).

Il contratto viene identificato mediante l’identificativo del prodotto, se disponibile.

8

Identificativo del partecipante diretto

Identificativo della persona giuridica (legal Entity identifier - LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Nel caso in cui la controparte segnalante non sia un partecipante diretto, il rispettivo partecipante diretto è individuato in questo campo mediante un codice unico. Nel caso delle persone fisiche, si utilizza il codice cliente attribuito dalla controparte centrale.

9

Identificativo del beneficiario

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Il beneficiario del contratto che non è una controparte del contratto è identificato con un codice unico o, nel caso delle persone fisiche, dal codice cliente attribuitogli dal soggetto giuridico a cui la persona fisica ha fatto ricorso.

10

Parte che ha trasferito il contratto (in caso di give-up)

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

 

11

Sede di esecuzione

Se pertinente, codice identificativo del mercato (Market Identifier Code – MIC) secondo ISO 10383, XOFF per i derivati quotati negoziati fuori dai mercati regolamentati o XXXX per i derivati OTC.

Identificativo della sede in cui l’operazione è stata eseguita. Nel caso di contratti OTC, occorre verificare se il relativo strumento è ammesso alla negoziazione ma negoziato fuori dai mercati regolamentati o non ammesso alla negoziazione e negoziato fuori dai mercati regolamentati.

12

Data di interposizione

Formato della data secondo ISO 8601.

Data in cui è avvenuta l’interposizione della controparte centrale nel contratto.

13

Ora di interposizione

Formato dell’ora secondo UTC.

Ora in cui è avvenuta l’interposizione della controparte centrale, indicata nell’ora locale dell’autorità competente a cui l’operazione verrà segnalata, e fuso orario in cui l’operazione è segnalata, espresso in tempo universale coordinato (UTC) +/– ore

14

Data di cessazione del contratto

Formato della data secondo ISO 8601.

Giorno in cui il contratto prende fine.

15

Ora di cessazione del contratto

Formato dell’ora secondo UTC.

Ora a cui il contratto prende fine, indicata nell’ora locale dell’autorità competente a cui l’operazione verrà comunicata e fuso orario in cui l’operazione è segnalata, espresso in tempo universale coordinato (UTC) +/– ore

16

Tipo di consegna

C = contante, P = fisica, O = a scelta della controparte.

Se il contratto viene regolato fisicamente o in contante.

17

Data del regolamento

Formato della data secondo ISO 8601.

Data in cui viene effettuato il regolamento o il buy-in del contratto. Se più di una, aggiungere altri campi.

18

Ora del regolamento o del buy-in del contratto

Formato dell’ora secondo UTC.

Ora in cui è effettuato il regolamento o il buy-in del contratto, indicata nell’ora locale dell’autorità competente a cui l’operazione verrà segnalata, e fuso orario in cui l’operazione è segnalata, espresso in tempo universale coordinato (UTC) +/– ore

Dati sulle condizioni originarie dei contratti compensati, da fornire nella misura in cui sono applicabili

19

Data

Formato della data secondo ISO 8601.

La data alla quale il contratto è stato originariamente concluso.

20

Ora

Formato dell’ora secondo UTC.

L’ora in cui il contratto è stato originariamente concluso, indicata nell’ora locale dell’autorità competente a cui l’operazione verrà segnalata e fuso orario in cui l’operazione è segnalata, espresso in tempo universale coordinato (UTC) +/– ore

21

Identificativo del prodotto

Tassonomia temporanea conformemente alle informazioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. XX/2012 [progetto di norma tecnica di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni], ISIN o identificativo univoco del prodotto (Unique Product Identifier - UPI).

Il contratto è identificato mediante l’identificativo unico del prodotto, se disponibile.

22

Sottostante

Identificativo unico del prodotto, ISIN (12 caratteri alfanumerici) e CFI (6 caratteri alfanumerici). Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), B = paniere, o I = indice.

Identificativo dello strumento applicabile al titolo che costituisce il sottostante di un contratto derivato, nonché al valore mobiliare di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettera c), della direttiva 2004/39/CE

23

Tipo di derivato (in caso di contratto derivato)

La descrizione armonizzata del tipo di derivato dovrebbe essere conforme ad una delle categorie di livello superiore di una norma uniforme, internazionalmente accettata di classificazione degli strumenti finanziari

 

24

Inclusione dello strumento nel registro dell’AESFEM dei contratti soggetti all’obbligo di compensazione (in caso di contratto derivato)

S = sì / N = no.

 

Altre informazioni da trasmettere nella misura in cui sono applicabili

25

Identificazione della controparte centrale interoperabile che compensa una gamba dell’operazione

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

 


Tabella 2

dati sulle posizioni

 

Campo

Formato

1

Identificativo del partecipante diretto

Identificativo della persona giuridica (LEI), identificativo temporaneo della persona giuridica o BIC

2

Identificativo del beneficiario

Identificativo della persona giuridica (LEI), identificativo temporaneo della persona giuridica, BIC o codice cliente

3

Controparte centrale interoperabile che detiene la posizione

Identificativo della persona giuridica (LEI), identificativo temporaneo della persona giuridica, BIC o codice cliente

4

Segno della posizione

B = acquirente / S = venditore.

5

Valore della posizione

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

6

Prezzo al quale i contratti sono valutati

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

7

Valuta

Codice valuta ISO.

8

Altre informazioni pertinenti

Testo libero

9

Importo dei margini richiesti dalla controparte centrale

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

10

Importo dei contributi del fondo di garanzia in caso di inadempimento richiesti dalla controparte centrale

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

11

Importo di altre risorse finanziarie richieste dalla controparte centrale

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

12A

Importo dei margini forniti dal partecipante diretto con riferimento al conto cliente A

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

13A

Importo dei contributi del partecipante diretto al fondo di garanzia in caso di inadempimento con riferimento al conto cliente A

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

14A

Importo di altre risorse finanziarie fornite dal partecipante diretto con riferimento al conto cliente A

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

15B

Importo dei margini forniti dal partecipante diretto con riferimento al conto cliente B

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

16B

Importo dei contributi del partecipante diretto al fondo di garanzia in caso di inadempimento con riferimento al conto cliente B

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).

17B

Importo di altre risorse finanziarie fornite dal partecipante diretto con riferimento al conto cliente B

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yy).


Tabella 3

Documenti aziendali

 

Campo

Formato

Descrizione

1

Organigramma

Testo libero

Consiglio e pertinenti comitati, unità di compensazione, unità di gestione dei rischi, e tutte le altre unità o divisioni pertinenti.

Azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate (campi da aggiungere per ognuno degli azionisti/soci)

2

Tipo

S = azionista / M = socio.

 

3

Tipo di partecipazione qualificata

D = diretta / I = indiretta.

 

4

Tipo di soggetto

N = persona fisica / L = persona giuridica.

 

5

Importo della partecipazione:

Fino a 10 caratteri numerici (xxxx,yyyyyy).

 

Altri documenti

6

Politiche, procedure, processi prescritti dai requisiti organizzativi

Documenti

 

7

Verbali delle riunioni del consiglio e, se del caso, delle riunioni dei sottocomitati del consiglio e dei comitati dell’alta dirigenza

Documenti

 

8

Verbali delle riunioni del comitato dei rischi

Documenti

 

9

Verbali dei gruppi di consultazione con i partecipanti diretti e i clienti, se esistenti

Documenti

 

10

Relazioni degli audit interni ed esterni, sulla gestione dei rischi, sulla conformità e dei consulenti

Documenti

 

11

Politica di continuità operativa e piano di ripristino in caso di disastro

Documenti

 

12

Piano di liquidità e relazioni giornaliere sulla liquidità

Documenti

 

13

Documenti che riprendono tutte le attività e passività e i conti di capitale

Documenti

 

14

Reclami ricevuti

Testo libero

Per ciascun reclamo: nome dell’autore del reclamo, suo indirizzo e numero di conto; data di ricevimento del reclamo; nome di tutte le persone identificate nel reclamo; descrizione della natura del reclamo; trattamento del reclamo; data in cui il reclamo è stato risolto.

15

Informazioni su interruzioni del servizio o disfunzioni

Testo libero

Informazioni sulle interruzioni del servizio o sulle disfunzioni, compresa una relazione dettagliata sui tempi, gli effetti e le azioni correttive.

16

Risultati delle prove di stress e delle prove a posteriori eseguite

Testo libero

 

17

Comunicazioni scritte con le autorità competenti, l’AESFEM e i membri pertinenti del SEBC

Documenti

 

18

Pareri giuridici ricevuti in conformità alle disposizioni in materia di organizzazione

Documenti

 

19

Accordi di interoperabilità con altre controparti centrali (se applicabile)

Documenti

 

20

Elenco di tutti i partecipanti diretti (articolo 10 del regolamento (UE) n. XXX/2012)

Testo libero/documenti

Elenco ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. XXX/2012

21

Informazioni richieste ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. XXX/2012

Testo libero/documenti

Leggi e regolamenti che disciplinano i) l’accesso alla controparte centrale, ii) i contratti stipulati dalla controparte centrale con i partecipanti diretti e, ove possibile, i clienti, iii) i contratti che la controparte centrale accetta di compensare, iv) gli accordi di interoperabilità, v) l’uso delle garanzie reali e dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, ivi compresa la liquidazione delle posizioni e delle garanzie reali e la misura in cui la garanzia reale è tutelata contro la rivalsa di terzi (livello di separazione).

22

Sviluppi relativi ai processi su nuove iniziative

Testo libero

In caso di prestazione di nuovi servizi.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

(2)

La Slovenia ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti. Inoltre l'indirizzo della Commissione europea deve essere aggiornato.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.


ALLEGATO

L’allegato al regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:

(1)

L'indirizzo che figura alla voce “Slovenia” è sostituito da quanto segue:

Articolo 4

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova cesta 25

1001 Ljubljana

Tel.: + 386 1 478 2000

Fax: + 386 1 478 2340

E-mail: gp.mzz@gov.si’

Articoli 5 e 6

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 5200

Fax: + 386 1 369 6659

E-mail: gp.mf@gov.si”

(2)

La voce “Comunità europea” e il paragrafo successivo sono sostituiti da quanto segue:

“Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 12 e il 30 novembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto tre persone all'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.

(3)

L'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005 deve essere aggiornato.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1183/2005.

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1183/2005 è così modificato:

(1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(2)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco “A. PERSONE FISICHE”:

(a)

“Sultani Makenga (alias (a) colonnello Sultani Makenga, (b) Emmanuel Sultani Makenga). Data di nascita: 25 dicembre 1973. Luogo di nascita: Rutshuru, Repubblica democratica del Congo. Nazionalità: congolese. Altre informazioni: capo militare del Mouvement du 23 Mars (M23), che opera nella Repubblica democratica del Congo. Data di designazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 12.11.2012.”

(b)

“Baudoin Ngaruye Wa Myamuro (alias colonnello Baudoin Ngaruye). Data di nascita: 1978. Luogo di nascita: Lusamambo, territorio di Lubero, Repubblica democratica del Congo. Altre informazioni: capo militare del Mouvement du 23 Mars (M23). Numero di identificazione FARDC: 1-78-09-44621-80. Data di designazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 30.11.2012.”

(c)

“Innocent Kaina (alias (a) colonnello Innocent Kaina, (b) India Queen). Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo. Data di designazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 30.11.2012.”


ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

La voce “Comunità europea” e il paragrafo successivo sono sostituiti da quanto segue:

“Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

Ufficio EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/44


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1252/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

32,6

MA

80,4

TN

114,7

TR

112,5

ZZ

85,1

0707 00 05

TR

116,2

ZZ

116,2

0709 93 10

MA

124,9

TR

134,6

ZZ

129,8

0805 10 20

MA

71,3

TR

60,6

ZA

51,2

ZZ

61,0

0805 20 10

MA

67,0

ZZ

67,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

JM

129,1

MA

98,7

TR

84,6

ZZ

102,6

0805 50 10

TR

72,4

ZZ

72,4

0808 10 80

CN

169,3

MK

39,0

US

125,5

ZA

123,7

ZZ

114,4

0808 30 90

CN

60,5

TR

135,1

US

160,6

ZZ

118,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/46


DECISIONE ATALANTA/4/2012 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 dicembre 2012

relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2012/808/PESC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza («CPS») ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante dell’operazione dell’UE»).

(2)

Il 15 giugno 2011, il CPS ha adottato la decisione Atalanta/2/2011 (2) che nomina il viceammiraglio Duncan POTTS quale comandante dell’operazione dell’UE.

(3)

Il Regno Unito ha proposto che il viceammiraglio (designato) Robert TARRANT sostituisca il viceammiraglio Duncan POTTS come comandante dell’operazione dell’UE.

(4)

Il comitato militare dell’UE appoggia tale proposta.

(5)

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il viceammiraglio (designato) Robert TARRANT è nominato comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia dal 16 gennaio 2013.

Articolo 2

La decisione Atalanta/2/2011 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 158 del 16.6.2011, pag. 36.


21.12.2012   

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L 352/47


DECISIONE DI ESECUZIONE 2012/809/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (1), in particolare l’articolo 5 e l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.

(2)

Il 20 novembre 2012 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza, ha modificato l’elenco di persone, gruppi, imprese e entità soggette alle misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/486/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 199 del 2.8.2011, pag. 57.


ALLEGATO

I.

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato della decisione 2011/486/PESC.

A.   Persone associate ai talibani

1.

Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahmin (alias Muhammad Qasim)

Titolo: Haji. Data di nascita: tra il 1975 e il 1976. Luogo di nascita: villaggio di Minar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan. Cittadinanza: afgana. Numero di identificazione nazionale: a) carta di identificazione nazionale afgana (tazkira) numero 57388 rilasciata nel distretto di Lashgar Gah, provincia di Helmland, Afghanistan; b) carta di soggiorno numero 665, Ayno Maina, provincia di Kandahar, Afghanistan. Indirizzo: a) Wesh, distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; c) stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan. Altre informazioni: a) proprietario di Rahat Ltd, implicato nella fornitura di armi ai talibani, compresi ordigni esplosivi improvvisati (IED); b) nome del padre: Hajji Mullah Wali. Nome alternativo del padre: Haji Sadozai. Nome del nonno: Khudai Rahim. Data di designazione dell’ONU: 21.11.2012.

B.   Entità e altri gruppi e imprese associati ai talibani

1.

Rahat Ltd [alias: a) Rahat Trading Company; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi; c) New Chagai Trading]

Indirizzo: a) succursale 1: stanza numero 33, quinto piano, mercato Sarafi, Kandahar, provincia di Kandahar, Afghanistan; b) succursale 2: negozio numero 4, Azizi Bank, mercato Haji Muhammad Isa, Wesh, Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan; c) succursale 3: bazar di Safar, distretto di Garmser, provincia di Helmand, Afghanistan; d) succursale 4: Lashkar Gah, provincia di Helmand, Afghanistan; e) succursale 5: distretto di Gereshk, provincia di Helmand, Afghanistan; f) succursale 6: distretto di Zaranj, provincia di Nimroz, Afghanistan; g) succursale 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, nei pressi di Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) bazar Kandahari, Quetta, Pakistan; h) succursale 8: Chaman, provincia di Baluchistan, Pakistan; i) succursale 9: bazar di Chaghi, Chaghi, provincia di Baluchistan, Pakistan; j) succursale 10: Zahedan, provincia di Zabol, Iran. Altre informazioni: a) l’impresa Rahat Ltd è stata usata dalla dirigenza talibana per trasferire fondi provenienti da donatori esterni e dal narcotraffico per finanziare le attività dei talibani nel 2011 e nel 2012; b) proprietario: Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) associato anche a Mohammad Naim Barich Khudaidad. Data di designazione dell’ONU: 21.11.2012.


21.12.2012   

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L 352/49


DECISIONE 2012/810/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC (1).

(2)

È opportuno specificare che il divieto concernente la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere usate per la repressione interna in Iran non si applica se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali attrezzature siano intesi esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, né alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature.

(3)

La decisione 2011/235/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 ter della decisione 2011/235/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di attrezzature che sono destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Iran, ovvero alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi o alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione a tali attrezzature, autorizzati preventivamente dalla pertinente autorità competente.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.


21.12.2012   

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L 352/50


DECISIONE 2012/811/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica la decisione 2010/788/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1), che ha imposto misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

(2)

La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2078 (2012) del 28 novembre 2012 ha modificato i criteri per la designazione delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).

(3)

L’UNSCR 2078 (2012) ha altresì aggiunto un’ulteriore deroga alle misure di cui al punto 9 della risoluzione UNSCR 1807 (2008).

(4)

Il 12 e 30 novembre 2012 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) ha aggiunto altre persone all’elenco di persone ed entità oggetto di misure restrittive.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero e che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

persone o entità attive nella RDC che commettono gravi violazioni implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,

persone o entità che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

persone o entità che sostengono illegalmente i gruppi armati nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali, oro compreso,

persone o entità che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona designata o entità posseduta o controllata da una persona designata,

persone o entità che pianificano, sostengono o partecipano ad attacchi contro gli operatori della missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della RDC (MONUSCO).

L’elenco delle persone ed entità interessate figura in allegato.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 3, dopo la lettera c) è aggiunta la frase seguente:

«o qualora tale ingresso o transito sia necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario.»

Articolo 2

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono aggiunte all’elenco delle persone riportato nell’allegato della decisione 2010/788/PESC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.


ALLEGATO

PERSONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

Denominazione

Pseudonimi

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

MAKENGA, Sultani

Colonnello Sultani Makenga

Emmanuel Sultani Makenga

25 dicembre 1973

Rutshuru, Repubblica democratica del Congo

Congolese

Un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo.

Sultani Makenga è un capo militare del movimento del 23 marzo (M23), gruppo operante nella Repubblica democratica del Congo (RDC). Come capo dell’M23 (noto anche come esercito rivoluzionario congolese) ha commesso, ed è responsabile di, gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. È inoltre responsabile di violazioni del diritto internazionale per quanto riguarda le azioni di reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati nella RDC compiute dall’M23.

Sotto il comando di Sultani Makenga, l’M23 ha compiuto grandi atrocità contro la popolazione civile nella RDC. In base a testimonianze e segnalazioni, i militanti al comando di Sultani Makenga hanno compiuto stupri in tutto il territorio di Rutshuru a danno di donne e bambini, alcuni dei quali di soli 8 anni, nel quadro di una strategia tesa a consolidare il controllo di questo territorio. Al comando di Makenga, l’M23 ha condotto vaste campagne di reclutamento forzato di bambini nella RDC e nella regione, oltre a uccidere, menomare e ferire decine di bambini. Molti bambini reclutati hanno meno di 15 anni. Si segnala inoltre che Makenga è destinatario di armi e materiale connesso in violazione delle misure adottate dalla RDC in attuazione dell’embargo sulle armi, comprese ordinanze interne sull’importazione e il possesso di armi e materiale connesso. Tra gli atti commessi da Makenga, in quanto capo dell’M23, si annoverano violazioni gravi del diritto internazionale e atrocità contro la popolazione civile della RDC che hanno accentuato la condizione di insicurezza, i trasferimenti forzati e il conflitto nella regione.

12.11.2012

NGARUYE WA MYAMURO, Baudoin

Colonnello Baudoin NGARUYE

1978.

Lusamambo, territorio di Lubero, Repubblica democratica del Congo

Capo militare del movimento del 23 marzo (M23)

Numero di identificazione FARDC: 1-78-09-44621-80

Nell’aprile del 2012 Ngaruye ha guidato l’ammutinamento dell’ex CNDP, noto come movimento del 23 marzo (M23), agli ordini del generale Ntaganda. All’interno dell’M23 è attualmente il terzo comandante militare di grado più elevato. Il gruppo di esperti per l’RDC ne aveva già raccomandato l’inserimento nell’elenco delle persone designate nel 2008 e nel 2009. È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Ha reclutato e addestrato centinaia di bambini tra il 2008 e il 2009 e, verso la fine del 2010, ha continuato a farlo per l’M23. Ha commesso omicidi, menomazioni e sequestri, spesso contro donne. È responsabile dell’esecuzione e di tortura di disertori, con l’M23. Nel 2009, all’interno delle FARDC, ha ordinato l’uccisione di tutti gli uomini del villaggio di Shalio, territorio di Walikale. Ha inoltre fornito armi, munizioni e paghe nei territori di Masisi e di Walikale al comando diretto di Ntaganda. Nel 2010 ha organizzato trasferimenti forzati ed espropri ai danni delle popolazioni della zona di Lukopfu. È inoltre ampiamente implicato nelle reti criminali all’interno delle FARDC, traendo profitto dal commercio di minerali e causando tensioni e violenze con il Colonnello Innocent Zimurinda nel 2011.

30.11.2012

KAINA, Innocent

Colonnello Innocent KAINA

«India Queen»

Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo

 

Innocent Kaina è attualmente comandante di settore del Movimento del 23 marzo (M23). È responsabile di, ed ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l’umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell’accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Ntaganda ha avviato l’ammutinamento dell’ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell’aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all’addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell’M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell’M23.

30.11.2012


21.12.2012   

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L 352/54


DECISIONE 2012/812/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2012

che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull’Iraq (1) in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2)

Il 15 dicembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1956 (2010), con la quale ha deciso che i proventi del Fondo di sviluppo per l’Iraq siano trasferiti sul conto o sui conti del meccanismo che gli succederà a livello governativo e che il Fondo di sviluppo per l’Iraq cessi di esistere entro il 30 giugno 2011.

(3)

La posizione comune 2003/495/PESC dovrebbe pertanto essere modificata al fine di permettere il trasferimento dei fondi congelati e degli altri mezzi finanziari o risorse economiche al meccanismo istituito dal governo dell’Iraq per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq conformemente alle condizioni indicate nelle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

a)

appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza; o

b)

che sono stati trasferiti dall’Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell’ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare tale vincolo o decisione — sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al meccanismo istituito dal governo iracheno per succedere al Fondo di sviluppo per l’Iraq secondo le condizioni previste dalle risoluzioni 1483 (2003) e 1956 (2010) del Consiglio di sicurezza.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU


(1)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 72.


21.12.2012   

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L 352/55


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/178/Euratom, CEE che autorizza il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9533]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2012/813/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

Nel caso del Lussemburgo, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/178/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Granducato del Lussemburgo a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(4)

La Commissione ha invitato il Lussemburgo a verificare se le autorizzazioni concesse al Lussemburgo senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; il Lussemburgo ha confermato che l’autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 4 della parte A dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE era obsoleta.

(5)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell’articolo 1 della decisione 90/178/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 26.


21.12.2012   

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L 352/56


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/184/Euratom, CEE che autorizza il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9538]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/814/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare a esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nel caso della Danimarca, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/184/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Regno di Danimarca a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(3)

A decorrere dal 1o gennaio 1995, la Danimarca assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(4)

La Commissione ha invitato la Danimarca a verificare se le autorizzazioni concesse alla Danimarca senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Danimarca ha confermato che un’autorizzazione a non tener conto delle operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE è obsoleta.

(5)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme unionali, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 90/184/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 37.


21.12.2012   

IT

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L 352/57


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 96/564/Euratom, CE con la quale si autorizza l’Austria a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di alcune valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA

[notificata con il numero C(2012) 9539]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/815/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), l’Austria può continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni elencate al punto 2 della parte A dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 378, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Austria può continuare ad esentare le operazioni elencate ai punti 5 e 9 della parte B dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva, la lettera h) del paragrafo 2 dell’allegato IX (Fiscalità) dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea (3) autorizza l’Austria ad assoggettare all’imposta sul valore aggiunto fino al 31 dicembre 1996, in applicazione del punto 2 dell’allegato E, i servizi forniti dagli odontotecnici a titolo professionale e le forniture di protesi dentarie da parte di dentisti e odontotecnici agli enti austriaci di sicurezza sociale; è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(4)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, la lettera i) del paragrafo 2 dell’allegato IX (Fiscalità) dell’atto di adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea autorizza l’Austria ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi di telecomunicazione effettuate dai servizi pubblici postali finché il Consiglio non avrà adottato un regime comune di imposizione per tali prestazioni o fino alla data in cui tutti gli Stati membri attuali che applicano un’esenzione totale cesseranno di applicarla, ove tale data sia anteriore, ma in ogni caso fino al 31 dicembre 1995; è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(5)

Nel caso dell’Austria, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 96/564/Euratom, CE (4), con la quale si autorizza l’Austria, a decorrere dal 1o gennaio 1995, a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di alcune valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall’IVA.

(6)

La Commissione ha invitato l’Austria a verificare se le autorizzazioni concesse all’Austria senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; l’Austria ha confermato che le due autorizzazioni non erano più necessarie.

(7)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1)   Il punto 1) dell’articolo 2 della decisione 96/564/Euratom, CE è soppresso.

(2)   Il punto 2) dell’articolo 2 della decisione 96/564/Euratom, CE è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 336.

(4)  GU L 247 del 28.9.1996, pag. 39.


21.12.2012   

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L 352/59


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 96/565/Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2012) 9547]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(2012/816/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 380 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Svezia può continuare a esentare le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all’allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nel caso della Svezia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 96/565/Euratom, CE (3), che autorizza la Svezia, a decorrere dal 1o gennaio 1995, ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA.

(3)

A decorrere dal 1o gennaio 1997, per quanto riguarda i diritti d’autore e le royalties, la Svezia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(4)

La Commissione ha invitato la Svezia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Svezia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Svezia ha confermato che l’autorizzazione ad avvalersi di valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbe più stata applicata ai diritti d’autore e alle royalties.

(5)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell’articolo 2 della decisione 96/565/Euratom, CE è soppresso.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 247 del 28.9.1996, pag. 41.


21.12.2012   

IT

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L 352/60


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/185/Euratom, CEE che autorizza la Grecia a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9549]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2012/817/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 375 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate ai punti 2, 8, 11 e 12 della parte B dell’allegato X; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nel caso della Grecia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/185/Euratom, CEE (3), che autorizza la Grecia, a decorrere dal 1o gennaio 1989, a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(3)

A decorrere dal 1o luglio 2010, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(4)

A decorrere dal 22 agosto 2011, la Grecia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(5)

La Commissione ha invitato la Grecia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Grecia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Grecia ha confermato che le due autorizzazioni a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui ai punti 2 e 8 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbero più state applicate.

(6)

La Grecia ha riconosciuto che, per quanto riguarda i punti 11 e 12 della parte B dell’allegato X, il ricorso a valutazioni approssimative non si giustificava più, visto che il ministero della Difesa forniva dati più dettagliati.

(7)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)   Il punto 1) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

2)   Il punto 3) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

3)   Il punto 5) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso;

4)   Il punto 6) dell’articolo 1 della decisione 90/185/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 39.


21.12.2012   

IT

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L 352/61


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che autorizza la Danimarca a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il numero C(2012) 9551]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/818/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

La Danimarca ha chiesto che la Commissione la autorizzi a ricorrere a valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui al punto 2 della parte A e al punto 10 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all’incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall’IVA della Danimarca. La Danimarca è in grado di effettuare il calcolo utilizzando valutazioni approssimative per queste categorie di operazioni. La Danimarca deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando valutazioni approssimative conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l’applicabilità dell’autorizzazione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA a decorrere dal 1o gennaio 2012, la Danimarca è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all’allegato X della direttiva 2006/112/CE:

1)

le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale (parte A, punto 2);

2)

il trasporto di persone (parte B, punto 10).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.


21.12.2012   

IT

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L 352/62


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che abroga la decisione 90/182/Euratom, CEE che autorizza il Regno Unito a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9556]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2012/819/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Nel caso del Regno Unito, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/182/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, il Regno Unito a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

(3)

La Commissione ha invitato il Regno Unito a verificare se le autorizzazioni concesse al Regno Unito senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; il Regno Unito ha confermato che l’autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE del Consiglio non era più necessaria a causa dei cambiamenti metodologici.

(4)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/182/Euratom, CEE è abrogata.

Articolo 2

Il Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 33.


21.12.2012   

IT

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L 352/63


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9567]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2012/820/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

Nel caso dei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/180/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, i Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(4)

A decorrere dal 1o gennaio 1993, i Paesi Bassi assoggettano all’imposta le operazioni di cui al punto 5 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(5)

La Commissione ha invitato i Paesi Bassi a verificare se le autorizzazioni concesse ai Paesi Bassi senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; i Paesi Bassi hanno confermato che l’autorizzazione a ricorrere alle valutazioni approssimative di cui al punto 5 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non era più necessaria.

(6)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 2) dell’articolo 1 della decisione 90/180/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 30.


21.12.2012   

IT

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L 352/64


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9568]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

(2012/821/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

Dal 1o gennaio 2011 il Belgio assoggetta all’imposta le cessioni di terreni adiacenti a un edificio venduto in regime IVA (anteriormente alla prima occupazione) di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(4)

Dal 1o gennaio 2012 il Belgio assoggetta all’imposta le prestazioni di servizi degli avvocati e degli ufficiali giudiziari; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo.

(5)

Nel caso del Belgio, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/177/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1989, il Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(6)

La Commissione ha invitato il Belgio a verificare se le autorizzazioni concesse al Belgio senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; il Belgio ha confermato che occorreva modificare la portata delle due autorizzazioni.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificato:

1)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

prestazioni di servizi degli avvocati, purché non si tratti delle prestazioni di cui all’allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE (allegato F, ex punto 2);»

2)

Il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE (allegato F, ex punto 16).»

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 24.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/65


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/179/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9569]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2012/822/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

La possibilità per gli Stati membri di continuare ad esentare le operazioni elencate al punto 13 dell’allegato F della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (3) è stata abolita, con effetto dal 1o gennaio 1991, a norma dell’articolo 1, punto 2), lettera a), della diciottesima direttiva 89/465/CEE del Consiglio (4); è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(4)

Nel caso della Germania, sulla base del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 la Commissione ha adottato la decisione 90/179/Euratom, CEE (5), che autorizza la Repubblica federale di Germania a utilizzare, a decorrere dal 1o gennaio 1989, dati statistici anteriori al penultimo anno e a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(5)

La Commissione ha invitato la Germania a verificare se le autorizzazioni concesse alla Germania senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Germania ha confermato che l’autorizzazione a non tener conto delle operazioni di cui al punto 13 dell’allegato F della sesta direttiva e l’autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 3 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non erano più necessarie; è pertanto opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(6)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1).   Il punto 3) dell’articolo 2 della decisione 90/179/Euratom, CEE è soppresso.

2).   Il punto 3) dell’articolo 3 della decisione 90/179/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(4)  GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21.

(5)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/67


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/183/Euratom, CEE che autorizza l’Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9570]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2012/823/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

Nel caso dell’Irlanda, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/183/Euratom, CEE (3), che autorizza, a decorrere dal 1989, l’Irlanda a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(4)

La Commissione ha invitato l’Irlanda a verificare se le autorizzazioni concesse all’Irlanda senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; l’Irlanda ha confermato che l’autorizzazione a ricorrere a valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 13 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE era stata sostituita dall’introduzione del regime del margine e non era più necessaria.

(5)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 5) dell’articolo 2 della decisione 90/183/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 35.


21.12.2012   

IT

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L 352/68


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2012) 9572]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2012/824/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

A norma dell’articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell’allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(3)

La possibilità per gli Stati membri di continuare ad esentare le operazioni elencate al punto 20 dell’allegato F della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio (3), è stata abolita, con effetto dal 1o gennaio 1990, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della diciottesima direttiva 89/465/CEE del Consiglio (4); è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(4)

Il punto 26 dell’allegato F della sesta direttiva è stato soppresso con effetto dal 17 ottobre 1998 a norma dell’articolo 2 della direttiva 98/80/CE del Consiglio (5) ed è stato introdotto un regime speciale applicabile all’oro da investimento per tutti gli Stati membri; è pertanto opportuno sopprimere anche l’autorizzazione concessa a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(5)

Nel caso della Francia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 90/176/Euratom, CEE (6), che autorizza, a decorrere dal 1o gennaio 1989, la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(6)

La Commissione ha invitato la Francia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Francia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; oltre alle due autorizzazioni obsolete di cui sopra, la Francia ha confermato che effettivamente due autorizzazioni a non tener conto delle operazioni di cui ai punti 5 e 6 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non erano più utilizzate; è pertanto opportuno sopprimere le autorizzazioni concesse a tale titolo dalla Commissione per determinare la base delle risorse proprie IVA.

(7)

Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme dell’Unione, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1)   L’articolo 1 della decisione 90/176/Euratom, CEE è soppresso;

2)   Il punto 5) dell’articolo 2 della decisione 90/176/Euratom, CEE è soppresso;

3)   Il punto 6) dell’articolo 2 della decisione 90/176/Euratom, CEE è soppresso.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Janusz LEWANDOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(4)  GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21.

(5)  GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

(6)  GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22.


21.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2012

che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America e pone fine alla registrazione di tali importazioni imposta dal regolamento (UE) n. 771/2012

(2012/825/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio dell’11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (“il regolamento di base”), e in particolare gli articoli 14 e 15,

sentito il comitato consultivo,

considerato quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   APERTURA

(1)

Il 25 novembre 2011, la Commissione europea (“la Commissione”) ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni (“procedimento AS” o “il procedimento”) riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America (“gli USA” o “il paese interessato”).

(2)

Nello stesso giorno, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli USA e ha avviato un’inchiesta separata (“procedimento AD”).

(3)

Il procedimento AS è stato aperto in seguito alla denuncia presentata il 12 ottobre 2011 dalla European Producers Union of Renewable Ethanol Association (ePURE) (“il denunciante”) per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale di bioetanolo dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie delle sovvenzioni ricevute dal prodotto in esame e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(4)

Prima dell’apertura del procedimento AS e ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato alle autorità degli USA di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, secondo la quale le importazioni di bioetanolo originario degli USA sarebbero oggetto di sovvenzioni e arrecherebbero quindi un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Le autorità degli USA sono state invitate a prendere parte a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione concordata. Le autorità degli USA hanno accettato l’invito e le consultazioni si sono svolte il 17 novembre 2011. Nel corso delle consultazioni non si è giunti ad alcuna soluzione concordata.

1.2.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(5)

Un documento informativo contenente i fatti e le considerazioni principali, sulla cui base si è deciso di non adottare misure compensative provvisorie (documento informativo), è stato divulgato alle parti interessate nell’agosto 2012. Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni scritte, manifestando il proprio parere su queste risultanze. Alle parti che lo hanno richiesto è stata offerta l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a ricercare le informazioni che giudicava necessarie per giungere a conclusioni definitive. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate, e quando è risultato opportuno se ne è tenuto conto.

(6)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la conclusione dell'inchiesta antisovvenzioni concernente le importazioni di bioetanolo originario degli USA e la fine della registrazione di tali importazioni (4). Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni definitive.

(7)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori/esportatori degli USA, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori/esportatori degli USA sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire, entro 15 giorni dalla data di apertura del procedimento, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle attività da loro svolte in relazione al bioetanolo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 (“periodo dell’inchiesta” o “PI”).

(9)

Anche le autorità competenti degli USA sono state consultate per selezionare un campione rappresentativo.

(10)

Più di 60 imprese si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro la scadenza dei 15 giorni.

(11)

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione prendendo come riferimento il massimo volume rappresentativo di esportazioni di bioetanolo verso l’Unione che poteva ragionevolmente essere oggetto di un’inchiesta nel periodo di tempo a disposizione. Il campione così selezionato è composto da cinque produttori di bioetanolo e un operatore economico.

(12)

Secondo l’inchiesta, benché alcuni esportatori abbiano menzionato le esportazioni verso l’Unione nel questionario di campionamento ricevuto, nessuno dei produttori inclusi nel campione esportava bioetanolo direttamente nel mercato dell’Unione; essi lo vendevano a operatori economici/soggetti indipendenti statunitensi, che effettuavano la miscelazione e poi miscelavano il prodotto con la benzina per rivenderlo. Per individuare le proprie esportazioni verso l’Unione, i produttori facevano affidamento soprattutto sui dati ricevuti da clienti quali gli operatori economici/ soggetti indipendenti che effettuavano la miscelazione.

(13)

In tale contesto, si deve osservare che le informazioni fornite dalle autorità statunitensi dimostrano che tutto il bioetanolo venduto negli Stati Uniti ed esportato dallo stesso paese beneficia del principale regime di sovvenzioni, in particolare quando viene miscelato con la benzina. L’attività di miscelazione e la vendita della miscela soggetta a imposta sono la causa delle sovvenzioni al bioetanolo negli Stati Uniti. Nel caso specifico è stato accertato che la principale sovvenzione individuata negli Stati Uniti è stata richiesta dai soggetti indipendenti che effettuano la miscelazione e successivamente concessa loro. Le imprese incluse nel campione erano soprattutto produttori di bioetanolo che solo in misura più ridotta miscelavano bioetanolo; erano soprattutto gli operatori economici/i soggetti che effettuano la miscelazione, che esportavano anche i propri prodotti nell’Unione, a ricevere la sovvenzione principale sulla base del bioetanolo contenuto nelle miscele che producevano. Di conseguenza il campione, che era composto essenzialmente di produttori di bioetanolo che non esportano direttamente nell'Unione e che in genere non miscelano il bioetanolo con carburanti, non era affidabile ai fini della determinazione del livello di sovvenzione nel presente caso.

1.2.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(14)

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

(15)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione è formato da cinque società e gruppi scelti fra i diciannove produttori dell’Unione già noti prima dell’apertura dell’inchiesta, selezionati sulla base del volume di produzione di bioetanolo durante il periodo dell’inchiesta e della collocazione geografica dei produttori noti. Il campione rappresenta il 48 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il PI.

(16)

Dall’inchiesta tuttavia risulta che i gruppi inclusi nel campione erano formati da un gran numero di società o singole entità che producono il prodotto simile. Ciò avrebbe comportato un’inchiesta su tredici società. Dato il tempo a disposizione per l’inchiesta, non era possibile indagare su tutte, e si è quindi deciso di riesaminare i dati disponibili per il campione iniziale. L’esame ha indotto a concludere che il campione dovesse basarsi sulle singole entità produttive di dimensioni maggiori e non sui gruppi di produttori, tenendo anche conto di una certa distribuzione geografica dei produttori inclusi nel campione.

(17)

È stato quindi selezionato un campione finale di sei produttori singoli in base alla rappresentatività in termini di produzione e volume di vendite del bioetanolo durante il PI e alla collocazione geografica del produttore. Questi produttori rappresentano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione e il 44 % della produzione totale dichiarata dalle società che hanno presentato i dati per la scelta del campione. Il campione è stato ritenuto rappresentativo dell’industria dell’Unione.

(18)

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di commentare l’adeguatezza del campione scelto.

(19)

Secondo alcune parti, il campione era meno rappresentativo di quello scelto originariamente, che comprendeva gruppi di imprese. A loro avviso, un’analisi obiettiva della situazione dell’industria dell’Unione era possibile soltanto includendo nel campione tutte le imprese che fanno parte di gruppi. In particolare queste parti ritengono che i costi e gli introiti potevano riguardare alcune imprese di un gruppo che non sono visitate e quindi non possono essere incluse nell’analisi del pregiudizio.

(20)

Da questo punto di vista è opportuno osservare che la Commissione ha debitamente considerato ed esaminato i dati forniti da tutte le società non incluse nel campione e in particolare quelle che appartengono a gruppi, per accertarsi che tutti i costi e gli introiti concernenti la produzione e la vendita effettuate dalle società selezionate fossero correttamente computati nell’analisi del pregiudizio. Inoltre, i sei produttori selezionati alla fine rappresentavano il 36 % della produzione totale stimata dell’Unione, e questo è stato ritenuto rappresentativo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base.

(21)

Alcune parti hanno contestato l’inclusione nel campione di produttori dell’Unione che erano in fase di avvio; hanno altresì dichiarato che una società con una significativa capacità inutilizzata nel 2011, ubicata in uno Stato membro che non abbia attuato la direttiva sulle energie rinnovabili (“RED”), non avrebbe dovuto essere inclusa nel campione. Le parti hanno aggiunto che qualora tali aziende venissero effettivamente incluse nel campione, la Commissione avrebbe dovuto adeguare i propri dati per tenere conto di queste circostanze straordinarie.

(22)

Si ritiene che il recente avvio o la ripresa delle attività non debba impedire a una società di essere inclusa nel campione. Tale inclusione non contravviene ai criteri di selezione del campione di cui all’articolo 27 del regolamento di base. Per quanto riguarda l’adeguamento dei dati, le parti non hanno fornito alcun argomento specifico né prove accertate a sostegno della propria richiesta, né alcun fondamento su cui basare l’adeguamento richiesto. Inoltre l’inchiesta non ha messo in luce alcun costo, come per esempio gli ammortamenti a quote decrescenti, che debba essere adeguato per correggere eventuali distorsioni causate dall’attività di avviamento. La richiesta quindi è stata respinta.

(23)

Alcune parti inoltre hanno contestato l’esclusione dal campione di una società scelta in via provvisoria e ubicata in uno Stato membro nel quale si registrano alti consumi e produzione di bioetanolo. Esse ritengono infatti che questa società abbia fornito ottime prestazioni, e affermano che questo sarebbe il motivo per cui è stata esclusa dal campione. Sostengono inoltre che la selezione del campione sarebbe stata incentrata sull’accertamento del pregiudizio. A loro avviso la Commissione avrebbe dovuto inviare i cosiddetti mini-questionari a tutti i produttori per raccogliere i dati rilevanti per la selezione del campione. A questo riguardo è opportuno notare che la società in questione ha informato la Commissione di non poter più essere inclusa nel campione. Quanto all’invio di mini-questionari, prima della selezione del campione la Commissione aveva chiesto informazioni a tutti i produttori dell’Unione notoriamente interessati per raccogliere i dati rilevanti per la selezione del campione. Le suddette argomentazioni quindi sono state respinte.

(24)

Infine si è affermato che il campione avrebbe dovuto includere società che producono il bioetanolo dalla barbabietola da zucchero, dal momento che la produzione da questa materia prima può essere assai più redditizia di quella che si ottiene, per esempio, dal frumento. Benché tale argomentazione non sia stata motivata, le informazioni disponibili dimostrano che il bioetanolo prodotto dalla barbabietola da zucchero rappresenta soltanto una piccola parte della produzione totale dell’Unione – circa il 12 % nel 2011 – e che due delle società incluse nel campione usano in parte la barbabietola da zucchero come materia prima per la produzione di bioetanolo. L’argomentazione quindi è stata respinta.

1.2.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(25)

In considerazione del numero elevato di importatori coinvolti nel presente procedimento, nell’avviso di apertura è stata prevista la possibilità di ricorrere al campionamento per gli importatori in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

(26)

Soltanto tre importatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione entro la scadenza indicata nell’avviso di apertura. In considerazione del numero limitato di importatori che hanno collaborato, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

1.2.3.   Risposte al questionario e verifiche

(27)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. I questionari quindi sono stati inviati alle autorità degli USA, ai produttori/esportatori statunitensi inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai tre importatori indipendenti dell’Unione che hanno collaborato e a tutti gli utenti notoriamente interessati all’inchiesta.

(28)

Hanno risposto al questionario le autorità statunitensi, i produttori/esportatori statunitensi inclusi nel campione, i produttori dell’Unione inclusi nel campione, due importatori indipendenti e quattro utenti.

(29)

La Commissione ha esaminato e verificato tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, e ritenute necessarie al fine di determinare la sovvenzione, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione.

(30)

Le visite di verifica si sono svolte presso le seguenti autorità statunitensi:

Le autorità federali statunitensi

Ministero dell’Agricoltura

Ministero del Commercio

Ministero dell’Energia

Ministero del Tesoro

Amministrazione del commercio internazionale

Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti

(31)

Le visite di verifica si sono svolte presso le sedi delle seguenti imprese:

 

Produttori/esportatori degli USA

CHS Inc, Inver Grove Heights, Minnesota

Marquis Energy LLC, Hennepin, Illinois

Patriot Renewable Fuels LLC, Annawan, Illinois

Plymouth Energy Company LLC, Merrill, Iowa

POET LLC, Sioux Falls, South Dakota

Valero Renewable Fuels Company LLC, San Antonio, Texas

 

Produttori dell’Unione

Abengoa Energy Netherlands B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

BioWanze, S.A., Wanze, Belgio

Crop Energies Bioethanol GmbH, Mannheim, Germania

Ensus, Yarm, Regno Unito

Lantmännen Energi / Agroetanol, Norrkoping, Svezia

Tereos BENP, Lillebonne, Francia

 

Importatori indipendenti dell’Unione

Shell Trading Rotterdam B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

Greenergy Fuels Limited, Londra, Regno Unito

 

Utenti dell’Unione

Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V., Rotterdam, Paesi Bassi

1.3.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(32)

L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio si è svolta tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011. L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio si è svolto tra il gennaio 2008 e la fine del PI (“il periodo in esame”).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   PRODOTTO IN ESAME

(33)

Il prodotto in esame è il bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli, denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) originario degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97.

(34)

Il bioetanolo può essere prodotto da varie materie prime agricole, come canna da zucchero, barbabietole da zucchero patate, manioca e mais. Negli USA vige la seguente distinzione a seconda del tipo di materia prima:

(a)

il biocarburante convenzionale (prodotto soprattutto con mais e chiamato etanolo di mais) che viene definito un carburante rinnovabile derivato dall’amido di mais prodotto da impianti di cui è stata avviata la costruzione dopo la data di entrata in vigore (19 dicembre 2007) e che in futuro dovranno realizzare una riduzione del 20 % delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto al ciclo di vita delle emissioni di riferimento GHG della benzina e del diesel;

(b)

il biocarburante avanzato, definito un carburante rinnovabile diverso dall’etanolo derivato dall’amido di mais, viene prodotto da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica (“EPA”) le rende inferiori almeno del 50 % alle emissioni GHG di riferimento. Il termine comprende anche i “biocarburanti cellulosici” come il bioetanolo e il “diesel basato sulla biomassa”. Il programma per i biocarburanti avanzati comprende il piano per i biocarburanti cellulosici, il diesel basato sulla biomassa e i biocarburanti avanzati non differenziati.

(35)

Più specificamente, il biocarburante cellulosico (5) viene definito un combustibile rinnovabile derivato da qualsiasi cellulosa, emicellulosa o lignina che deriva da biomasse rinnovabili; il ciclo di vita delle sue emissioni GHG, secondo quanto disposto dall’ente amministratore della legge sulla politica energetica (“EPA”) le rende inferiori almeno del 60 % alle emissioni GHG di riferimento. Tra i biocarburanti cellulosici si annovera il bioetanolo. Esistono ricerche e progetti pilota ampiamente sostenuti dal governo federale statunitense per la produzione di biocarburanti avanzati, e in particolare di bioetanolo cellulosico, prodotti soprattutto da scarti agricoli e forestali. Secondo i dati disponibili pubblicamente negli Stati Uniti e le dichiarazioni di alcuni funzionari di quel paese (6), la produzione di questo tipo di biocarburante, nel 2014, raggiungerà circa 4 miliardi di litri, per superare i 50 miliardi di litri entro il 2021. La produzione di bioetanolo cellulosico è stata trascurabile nel PI.

(36)

Nel periodo dell’inchiesta il mais ha rappresentato la principale materia prima utilizzata negli USA, mentre la principale materia prima utilizzata nell’Unione è il frumento.

(37)

L’inchiesta ha dimostrato che generalmente il bioetanolo viene venduto puro a operatori economici/soggetti che lo miscelano (7) con la benzina, soprattutto per produrre miscele ad alto tenore che vengono esportate o vendute nel mercato interno per l’ulteriore miscelazione e il consumo. La miscelazione non è un’attività molto complessa, e può essere effettuata in serbatoi speciali aggiungendo le percentuali desiderate di bioetanolo e benzina.

(38)

Per identificare i vari tipi di bioetanolo e di miscele di bioetanolo utilizzati in tutto il mondo, le miscele di etanolo combustibile sono contrassegnate da numeri preceduti dalla lettera “E” che indicano la percentuale in volume di etanolo combustibile contenuta nella miscela. Per esempio, l’E85 è composto da etanolo anidro all’85 % e benzina al 15 %. Le miscele a basso tenore di etanolo, dall’E5 all’E25, sono note anche come miscele benzina-alcole, benché a livello internazionale l’uso più comune del termine benzina-alcole si riferisca alla miscela E10. Le miscele E10 o inferiori venivano utilizzate in più di venti paesi in tutto il mondo prima del 2011; in questo gli USA hanno svolto un ruolo leader, dal momento che quasi tutta la benzina venduta al dettaglio nel 2010 era miscelata con etanolo al 10 %.

(39)

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di bioetanolo vengono considerati biocarburanti nell’ambito del vigente RFS1 (programma di Standard nazionali per i carburanti rinnovabili) istituito nel quadro della legge del 2005 sulla politica energetica, che ha modificato il Clean Air Act (legge sull’aria pulita) istituendo il primo standard nazionale per i carburanti rinnovabili. Il Congresso statunitense ha attribuito all’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) il mandato di coordinarsi con il ministero dell’Energia, il ministero dell’Agricoltura e le parti interessate per elaborare e attuare questo programma.

(40)

In seguito alla politica adottata negli USA per alcuni anni al fine di promuovere il bioetanolo, gli USA sono diventati il maggior produttore mondiale di bioetanolo, che a partire dal 2005 ha fornito il 57,5 % della produzione globale. Nel 2009, l’EPA ha annunciato che lo Standard per i carburanti rinnovabili avrebbe imposto a gran parte dei raffinatori e importatori, e ai soggetti che effettuano la miscelazione di benzina non ossigenata di sostituire il 10 % circa della benzina con carburanti rinnovabili come l’etanolo. Tale requisito si proponeva di garantire che nel 2009 sarebbero stati prodotti almeno 11 miliardi di galloni USA di carburanti rinnovabili, per rispettare così gli obiettivi fissati dalla legge sull’indipendenza e la sicurezza energetica (EISA) del 2007 ma anche per esportare in altri mercati.

(41)

Sulla base di fonti ufficiali, informazioni del mercato e dati pubblicati (8), tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele, ossia miscele di bioetanolo con benzina minerale, che vengono prodotti e venduti negli USA ed esportati, sono ritenuti carburanti di bioetanolo e fanno parte di un pacchetto legislativo su efficienza energetica, energia rinnovabile e carburanti alternativi negli USA.

(42)

A quanto risulta, tutti i tipi di bioetanolo e il bioetanolo contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

(43)

Alcune delle parti hanno affermato che la definizione del prodotto in esame non era chiara, soprattutto perché non consentiva di distinguere il bioetanolo utilizzato come carburante da quello destinato ad altri usi. Secondo loro quindi l’inchiesta avrebbe dovuto trattare l’etanolo per tutti gli usi e quello proveniente da tutte le diverse fonti, tra cui l’etanolo sintetico che è in concorrenza con il bioetanolo per usi industriali.

(44)

Un’altra parte ha dichiarato il contrario, ossia che l’inchiesta avrebbe dovuto trattare soltanto il bioetanolo utilizzato come carburante, escludendo il bioetanolo per usi industriali.

(45)

In tale contesto, si è osservato che il prodotto in esame dev’essere definito soprattutto a seconda delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, e non a seconda degli usi o delle applicazioni. Un prodotto per cui esistano applicazioni diverse può certamente avere caratteristiche di base uguali o simili nonostante l’utilizzo successivo, e a certe condizioni potrebbe essere necessario approfondire l’analisi della definizione del prodotto e del suo campo di utilizzo alla luce della specificità dell’industria e del mercato.

(46)

Nel caso specifico è risultato evidente che l’avviso di apertura non intendeva includere l’etanolo sintetico nella definizione del prodotto. L’etanolo sintetico ha caratteristiche diverse dal bioetanolo e non corrisponde ai criteri citati per la definizione del prodotto in esame. Nessun produttore attivo soprattutto nella fabbricazione di tale prodotto ha preso parte all’inchiesta. Quindi l’etanolo sintetico non può essere incluso nella definizione del prodotto in esame e rimane fuori dal campo dell’inchiesta.

(47)

Nel corso dell’inchiesta sugli operatori degli USA e dell’Unione, non è stata sollevata alcuna domanda sui potenziali problemi inerenti alla distinzione tra bioetanolo utilizzato come carburante e bioetanolo destinato ad altri usi, e quindi non è stata raccolta alcuna prova in materia. L’inchiesta ha confermato che la sovvenzione negli USA è stata concepita per il bioetanolo carburante, ossia il bioetanolo utilizzato nella miscela di carburante e l’inchiesta sui produttori dell’Unione ha trattato soprattutto il bioetanolo utilizzato come carburante e non destinato ad altri usi.

2.2.   PRODOTTO SIMILE

(48)

È emerso che il bioetanolo fabbricato dall’industria dell’Unione e venduto nel mercato dell’Unione presenta caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base simili a quelle del bioetanolo esportato dagli USA verso l’Unione.

(49)

Come risulta dal precedente considerando (34), il bioetanolo può essere prodotto da varie materie prime. L’inchiesta tuttavia non ha mostrato che le materie prime utilizzate avrebbero causato differenze nel prodotto finale. È emerso che il prodotto in esame fabbricato negli USA ed esportato nell’Unione è intercambiabile con quello fabbricato e venduto nell’Unione da produttori dell’Unione. Inoltre, non ci sono differenze significative negli usi e nella percezione degli operatori e degli utenti nel mercato.

(50)

Si conclude pertanto che il bioetanolo prodotto e venduto nell’Unione è da considerare simile ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   SOVVENZIONE

3.1.   INTRODUZIONE

(51)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte pervenute ai questionari della Commissione, sono stati oggetto di inchiesta i seguenti regimi federali, implicanti secondo la denuncia la concessione di sovvenzioni:

Regimi federali

(a)

Credito d’imposta sulle miscele di carburante – Credito di accisa/di imposta sul reddito

(b)

Credito d’imposta sul reddito per i piccoli produttori

(c)

Credito d’imposta sul reddito per i produttori di bioetanolo cellulosico

(d)

Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense

(e)

Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense per i biocarburanti avanzati

(f)

Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alla bioraffineria

(g)

Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse

(h)

Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America

(i)

Sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria

(52)

Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte pervenute ai questionari della Commissione, sono stati oggetto di inchiesta i seguenti regimi statali, implicanti secondo la denuncia la concessione di sovvenzioni:

Regimi statali

(a)

Incentivi dello Stato dell’Illinois al bioetanolo

(i)

Sussidi per impianti di produzione di biocarburanti dell’Illinois

(ii)

Sussidi per infrastrutture per E85 dell’Illinois

(b)

Iowa

(i)

Programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l’energia alternativa dell’Iowa

(ii)

Sussidi per infrastrutture per biocarburanti

(c)

Incentivi per la produzione di bioetanolo dello Stato del Minnesota

(i)

Credito d’imposta sugli investimenti per la produzione di etanolo cellulosico del Minnesota

(ii)

Sussidi per infrastrutture di rifornimento per E85

(d)

Credito d’imposta per la produzione di etanolo del Nebraska

(e)

Incentivo per la produzione di etanolo del South Dakota

3.2.   REGIMI FEDERALI

3.2.1.   Credito d’imposta sulle miscele di carburante – Credito di accisa/di imposta sul reddito

(a)   Base giuridica

(53)

Il titolo 26 dell’U.S.C – Codice sul reddito interno – sezioni 6426 e 6427, costituisce la base giuridica del regime di credito d’imposta sulle miscele di carburante che riguarda il bioetanolo (credito d’imposta sulle miscele).

(b)   Ammissibilità

(54)

Per poter fruire del credito d’imposta sulle miscele nel PI, era necessario fabbricare una miscela di bioetanolo con un carburante soggetto a imposta (benzina, carburante diesel o kerosene), da utilizzarsi come carburante o da vendersi come carburante. Per coloro che effettuavano la miscelazione, il credito ammontava a 0,45 USD per ogni gallone di bioetanolo miscelato con un carburante soggetto a imposta.

(55)

I produttori di bioetanolo possono fruire dell’incentivo soltanto quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il bioetanolo puro, per esempio con la benzina. Anche le società che non producono bioetanolo puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di bioetanolo possono fruire del credito d’imposta sulle miscele. Per quanto riguarda il diritto all’incentivo, non c’è nessuna differenza tra il bioetanolo miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello venduto per l’esportazione.

(c)   Applicazione pratica

(56)

È quindi l’attività di miscelazione che dà diritto al credito d’imposta sulle miscele. L’importo della sovvenzione concessa a un carburante miscelato dipende dalla percentuale di bioetanolo. La sovvenzione può prendere la forma di un credito d’accisa, di un credito d’imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti.

(57)

Durante il periodo dell’inchiesta, il credito d’imposta sulle miscele è stato richiesto soprattutto (in più del 90 % dei casi) come credito di accisa – da parte di soggetti che effettuavano la miscelazione – sul quadro C del modulo 720, “Dichiarazione trimestrale federale delle accise”. Il credito è stato consentito in relazione all’imposta dovuta sul carburante e chiunque fosse soggetto all’imposta sulla benzina poteva richiederne il beneficio su questo modulo, per esempio allorché la miscelazione di bioetanolo e benzina avesse luogo nel terminale di stoccaggio prima della tassazione della benzina.

(58)

Il soggetto che effettuava la miscelazione poteva anche richiedere un credito d’imposta sul reddito rimborsabile o un pagamento diretto invece di un credito di accisa, ma soltanto per l’importo per il quale il credito di accisa superava l’accisa totale dovuta, ossia l’importo per il quale la sovvenzione massima consentita per la miscela superava il credito consentito nel modulo 720. È opportuno notare che il credito di accisa poteva superare l’accisa dovuta se, per esempio, la benzina utilizzata per la miscela fosse stata tassata prima di essere acquistata dal soggetto che effettuava la miscelazione. In questi casi, si poteva richiedere il beneficio in questione sul modulo 8849, “ richiesta di rimborso di accise”.

(59)

Il credito d’imposta sulle miscele non poteva essere cumulato, ossia rimaneva identico indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venisse richiesta come credito di accisa, credito d’imposta sul reddito, pagamento diretto al contribuente o altre combinazioni dei precedenti elementi. Le richieste di pagamento venivano effettuate sul modulo 8849, nel quadro C del modulo 720 oppure, nel caso del credito d’imposta sul reddito rimborsabile, sul modulo 4136, “credito per le imposte federali sul carburante versate”, che veniva allegato alla dichiarazione dei redditi del richiedente. È necessario ricordare, tuttavia, che l’importo totale della sovvenzione non poteva superare gli 0,45 USD per gallone di bioetanolo.

(60)

Durante il PI i soggetti che effettuavano la miscelazione di bioetanolo hanno potuto fruire anche di un credito d’imposta sul reddito non rimborsabile. Questo credito d’imposta sul reddito concesso ai soggetti che effettuavano la miscelazione su una quantità di carburante è stato ridotto dell’importo del credito di accisa richiesto in relazione alla stessa quantità di carburante. In altre parole, un soggetto che effettuasse la miscelazione non poteva richiedere sia il credito di accisa che il credito d’imposta sul reddito non rimborsabile per la stessa quantità di bioetanolo miscelato con la benzina. Al momento di richiedere il credito d’imposta sul reddito non rimborsabile, il produttore doveva dichiarare di non aver richiesto il credito di accisa per la stessa quantità di bioetanolo.

(61)

Il credito d’imposta sulle miscele può essere richiesto soltanto una volta per la stessa quantità di bioetanolo utilizzata per fabbricare una miscela, ossia dal produttore che miscela autonomamente o dall’acquirente che svolge l’attività di miscelazione. In entrambi i casi il soggetto che effettua la miscelazione ha diritto a ricevere un credito d’imposta pari a 0,45 USD per gallone per il numero di galloni di bioetanolo utilizzati per produrre la miscela.

(62)

L’inchiesta ha dimostrato che nella maggior parte dei casi il soggetto che ha richiesto la sovvenzione (“il richiedente”) era un operatore economico/soggetto che effettuava la miscelazione, tenuto al pagamento di accise, come per esempio una società petrolchimica. In effetti la miscelazione dipende da una serie di fattori come la capacità dei serbatoi disponibile nonché la collocazione geografica del bioetanolo e della benzina. Nella maggior parte dei casi i produttori di bioetanolo non hanno richiesto il credito d’imposta sulle miscele. È chiaro però che, in generale, la miscelazione è stata effettuata in terminali o presso le apparecchiature dei terminali. Da questo punto di vista sembrerebbe che il richiedente fosse soprattutto un soggetto che doveva versare accise.

(63)

Il mercato per il bioetanolo puro come uso finale non era molto esteso e quindi è stato ragionevole dal punto di vista economico miscelare il bioetanolo prodotto e preparare una miscela che avrebbe dato diritto al credito d’imposta sulle miscele. È necessario osservare che il credito d’imposta sulle miscele (credito d’imposta sul reddito/credito di accisa) esisteva, nel caso del bioetanolo, dal 1980, ossia da più di 30 anni, ed è scaduto alla fine del dicembre 2011 (dopo il PI).

(64)

L’inchiesta ha accertato che nel PI due società incluse nel campione hanno richiesto il credito d’imposta sulle miscele. Per entrambe le società tuttavia le sovvenzioni ottenute sono state insignificanti.

(65)

La comparazione della produzione totale di bioetanolo negli USA durante il PI con la quantità totale di bioetanolo che ha beneficiato del credito d’imposta sulle miscele dimostra tuttavia che tutto il bioetanolo prodotto negli USA nel PI ha beneficiato di una sovvenzione nell’ambito di questo regime. Ciò è confermato anche dalle statistiche fornite dalle competenti autorità statunitensi.

(66)

Su questa base, i risultati dell’inchiesta hanno chiaramente dimostrato che tutto il bioetanolo è stato sovvenzionato mediante questo credito d’imposta sulle miscele durante il PI.

(d)   Conclusioni

(67)

L’inchiesta ha dimostrato che durante il PI tutto il bioetanolo prodotto negli USA ha beneficiato del credito d’imposta sulle miscele. Tale credito dev’essere considerato un incentivo fiscale, sia esso concesso in forma di pagamento in contanti o portato in detrazione di imposte dovute.

(68)

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma i), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti) e di sgravi fiscali (detrazioni d’imposta). La sovvenzione conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

(69)

Il regime si applica alle sole società operanti nel settore del bioetanolo, ossia nella miscelazione di bioetanolo, ed è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(70)

Il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo è stato concesso con riferimento alle quantità di bioetanolo utilizzate in una miscela, cioè 0,45 USD per gallone di bioetanolo miscelato in un carburante soggetto a imposta.

(71)

Si ritiene che l’importo della sovvenzione sia pari a 0,45 USD per gallone su scala nazionale giacché la produzione totale di bioetanolo statunitense, comprese le esportazioni di bioetanolo verso l’Unione, in ultima analisi avrebbe beneficiato del credito sulle miscele di bioetanolo. Quindi non è necessario differenziare tra operatori economici, soprattutto perché la sovvenzione raramente viene concessa a produttori di bioetanolo, ma piuttosto a operatori che miscelano il bioetanolo, per esempio con la benzina.

3.2.2.   Credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori

(a)   Base giuridica

(72)

Il titolo 26 – Codice sul reddito interno – sezione 40, costituisce la base giuridica del regime di credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori.

(b)   Ammissibilità

(73)

Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di bioetanolo. Sono considerati piccoli produttori quelli la cui capacità di produzione non supera i 60 milioni di galloni di bioetanolo all’anno. Durante il PI il piccolo produttore poteva usufruire di un credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale dell’impresa pari a 0,10 USD per gallone di bioetanolo prodotto. I soggetti che effettuano la miscelazione, o gli operatori economici, che acquistano bioetanolo ma non lo producono non sono ammissibili al credito. Inoltre, per essere ammissibile al credito, la produzione cui si applica non può superare 15 milioni di galloni per esercizio fiscale e il bioetanolo prodotto deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di bioetanolo e di un carburante soggetto a imposta, utilizzata successivamente come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante.

(c)   Applicazione pratica

(74)

Le domande di crediti d’imposta sul reddito dei piccoli produttori sono presentate annualmente dal richiedente al momento di presentare la dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di bioetanolo prodotto dal dichiarante durante l’esercizio fiscale, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall’imposta dovuta dal richiedente sul reddito della società. Se l’imposta dovuta è inferiore al credito, l’eccedenza può essere riportata agli esercizi seguenti.

(75)

A causa dei criteri di ammissibilità, soltanto due società incluse nel campione hanno beneficiato del regime durante il PI.

(d)   Conclusioni

(76)

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1), lettera a), comma ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti d’America in forma di sgravio fiscale. La sovvenzione conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

(77)

Il regime si applica alle società che producono bioetanolo ed è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

(78)

Secondo le statistiche fornite dalle autorità statunitensi, in generale il ricorso al credito d’imposta sul reddito per i piccoli produttori è stato piuttosto infrequente rispetto alle richieste fatte per il credito d’imposta sulle miscele. La comparazione dell’importo totale richiesto nell’ambito di questo incentivo rispetto alla produzione totale di bioetanolo ha rivelato complessivamente una sovvenzione poco significativa durante il PI.

3.2.3.   Credito d’imposta sul reddito per i produttori di bioetanolo cellulosico

(a)   Base giuridica

(79)

Il titolo 26 – Codice sul reddito interno – sezione 40, costituisce la base giuridica del credito d’imposta sul reddito per i produttori di bioetanolo cellulosico.

(b)   Ammissibilità

(80)

Di questo regime possono beneficiare soltanto i produttori di bioetanolo cellulosico.

(c)   Applicazione pratica

(81)

Le domande di crediti d’imposta sul reddito sono presentate annualmente, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi del richiedente.

(82)

Prima del 1o gennaio 2012 il credito disponibile era pari a 0,46 USD per gallone di bioetanolo cellulosico prodotto. A partire dal lo gennaio 2012 il credito è aumentato a 1,01 USD per gallone.

(d)   Conclusioni

(83)

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1), lettera a), comma ii), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti d’America in forma di sgravio fiscale. La sovvenzione conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

(84)

Il regime si applica alle società che producono bioetanolo ed è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base e pertanto compensabile.

(85)

Non ci sono state richieste per il credito d’imposta sul reddito da parte di produttori di bioetanolo cellulosico durante il PI; ciò coincide con la mancata produzione commerciale di bioetanolo cellulosico fino alla fine del PI. Date le circostanze non è stato calcolato alcun importo per la sovvenzione.

3.2.4.   Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense

(a)   Base giuridica

(86)

Il programma Bioenergia del Ministero dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA) è stato originariamente autorizzato e finanziato dalla Commodity Credit Corporation (CCC), sotto la sua autorità generale ai sensi della sezione 5 del CCC Charter Act.

(87)

Il regime rimasto in vigore dal 1o dicembre 2000 al giugno 2006. È stato amministrato dalla Farm Service Agency dell’USDA.

(b)   Ammissibilità

(88)

Quando il programma era operativo, potevano partecipare tutti i produttori commerciali di bioenergia a condizione di fornire la prova di tale produzione, nonché dell’acquisto e dell’uso di prodotti agricoli collegati a questa produzione. In particolare, i produttori di bioetanolo erano tenuti a fabbricare e commercializzare il bioetanolo.

(89)

Per essere ammesso a usufruire del regime, un produttore doveva soddisfare determinate condizioni relative alla tenuta della contabilità, fornire le informazioni necessarie e autorizzare la CCC a verificare tali informazioni. Nei regolamenti pertinenti erano specificate le procedure da seguire per la partecipazione al programma, le domande di pagamento e le procedure di notifica da seguire per poter beneficiare dei pagamenti.

(c)   Applicazione pratica

(90)

Per ogni esercizio fiscale i produttori di bioetanolo potevano iscriversi al regime utilizzando gli appositi moduli. Una volta iscritti, i produttori di bioetanolo presentavano domande trimestrali di pagamento, producendo una documentazione attestante il volume netto dei loro acquisti di prodotti ammissibili e il volume netto della produzione di bioetanolo durante i corrispondenti periodi.

(91)

I produttori di bioetanolo hanno beneficiato di pagamenti calcolati tenendo conto della loro produzione di base di bioetanolo e dell’incremento di tale produzione rispetto al periodo corrispondente dell’esercizio fiscale precedente. Per l’esercizio 2006 le società hanno goduto di incentivi soltanto in base all’aumento della produzione di bioetanolo.

(92)

Poiché il regime ha avuto fine nel giugno 2006, nessuna delle società incluse nel campione ha usufruito degli incentivi di questo regime durante il periodo dell’inchiesta.

(93)

Sembra regnare una certa confusione sulla reintroduzione di questo regime per l’esercizio fiscale 2009 (ottobre 2008-settembre 2009). L’inchiesta tuttavia ha confermato che essa non è avvenuta. Il regime di cui sopra ha avuto fine nel 2006.

(d)   Conclusioni

(94)

È stato accertato che il regime ha avuto fine nel giugno 2006 e che durante il PI non è stata erogata alcuna sovvenzione.

3.2.5.   Programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense per i biocarburanti avanzati

(95)

Il programma Bioenergia per i biocarburanti avanzati (generalmente noto come programma di pagamento per i biocarburanti avanzati) eroga pagamenti basati sulla produzione ai produttori ammissibili di “biocarburanti avanzati”. Secondo le autorità statunitensi, i “biocarburanti avanzati” sono specificamente concepiti per escludere il carburante derivato dal mais, la principale materia prima per la produzione statunitense di bioetanolo.

(a)   Base giuridica

(96)

Il titolo IX, sezione 9005, del Farm Security and Rural Investment Act (legge statunitense sulla sicurezza delle aziende agricole e gli investimenti rurali) del 2002 (Farm Bill del 2002) modificato dal titolo IX, sezione 9001 del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 costituisce la base giuridica per il programma Bioenergia per i biocarburanti avanzati.

(b)   Ammissibilità

(97)

Un richiedente dev’essere un “produttore di biocarburanti avanzati”. L’espressione “produttore di biocarburanti avanzati” viene definita: “Una persona, un ente giuridico, un ente societario, un’associazione, un’organizzazione sindacale, un’impresa, un partenariato, un’istituzione, una società per azioni, un’organizzazione collettiva o un ente senza fini di lucro che produce e vende un biocarburante avanzato. Un ente che effettua la miscelazione o combina in altro modo biocarburanti avanzati in un biocarburante miscelato non è ritenuto un produttore di biocarburanti avanzati ai sensi di questo Programma.

(98)

La sezione 9001 del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 definisce il biocarburante avanzato un “carburante derivato da biomasse rinnovabili differenti dall’amido delle cariossidi di mais”. Secondo questo strumento legislativo, i biocarburanti avanzati comprendono:

Biocarburanti derivati da cellulosa, emicellulosa o lignina;

Biocarburanti derivati da zucchero e amido (diversi dall’etanolo derivato dall’amido delle cariossidi di mais);

Biocarburanti derivati da materiale di scarto come residui di coltivazione, scarti vegetali, animali, alimentari e di cortile;

Carburante diesel equivalente derivato da biomasse rinnovabili, tra cui olio vegetale e grasso animale;

Biogas prodotto tramite la conversione di sostanza organica da biomasse rinnovabili;

Butanolo o altri alcoli prodotti tramite la conversione di sostanza organica da biomasse rinnovabili; e

Altri carburanti derivati da biomasse cellulosiche.

(c)   Applicazione pratica

(99)

I produttori di bioetanolo possono beneficiare di questo regime. Per essere ammissibili ai pagamenti, essi devono tenere la contabilità per tutti i trimestri e gli esercizi fiscali pertinenti. Tra i documenti contabili si annoverano i documenti per l’acquisto delle materie prime, la produzione di bioetanolo, il prezzo e la quantità del bioetanolo venduto. I produttori ricevono pagamenti diretti dal governo.

(100)

Il regime eroga pagamenti ai produttori di bioetanolo secondo un calcolo che associa la loro produzione effettiva alla produzione incrementale, ossia confrontando l’aumento della produzione con l’anno precedente. I tassi di pagamento per la produzione effettiva vengono calcolati trimestralmente per l’importo del biocarburante avanzato prodotto effettivamente ogni trimestre. I pagamenti per la produzione incrementale vengono effettuati secondo la quantità di biocarburante avanzato ammissibile prodotto in un esercizio fiscale da un produttore ammissibile che supera la quantità prodotta nel precedente esercizio fiscale.

(101)

Il prodotto finale è esattamente lo stesso, indipendentemente dal fatto che il bioetanolo sia derivato dalle materie prime di cui al considerando (98), o sia stato prodotto dal mais che è la principale materia prima per la produzione statunitense di bioetanolo.

(d)   Conclusioni

(102)

È stato accertato che delle sovvenzioni erogate nell’ambito di questo regime non ha beneficiato nessuna delle società incluse nel campione. La maggioranza dei produttori che beneficiano di questo regime sono produttori di biodiesel. Soltanto 15 delle circa 155 società degli USA che hanno ricevuto sovvenzioni nell’ambito di questo regime nel 2011 producevano bioetanolo.

(103)

Per quanto riguarda le società che non sono state incluse nel campione, l’inchiesta ha dimostrato che l’importo totale delle sovvenzioni erogate, conformemente a questo regime, alla produzione di bioetanolo è insignificante rispetto alla produzione di bioetanolo nel PI.

(104)

Non è stato quindi necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime.

3.2.6.   Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alla bioraffineria

(105)

Il programma di assistenza alla bioraffineria si propone di coadiuvare lo sviluppo di tecnologie nuove ed emergenti per i biocarburanti avanzati.

(a)   Base giuridica

(106)

Il titolo IX, sezione 9003, del Farm Security and Rural Investment Act (legge sulla sicurezza delle aziende agricole e gli investimenti rurali) del 2002 (Farm Bill del 2002) modificato dal titolo IX, sezione 9001, del Food, Conservation, and Energy Act del 2008, costituisce la base giuridica per il programma di assistenza alla bioraffineria.

(b)   Ammissibilità

(107)

Il programma ricade sotto la gestione di una sezione del ministero dell’Agricoltura. Esso offre garanzie su prestiti ai richiedenti ammissibili a sostegno dello sviluppo e della costruzione di bioraffinerie su scala commerciale che utilizzino tecnologia ammissibile o dell’adeguamento degli impianti esistenti con tecnologia ammissibile. Per essere ammissibile al regime, un progetto deve utilizzare una tecnologia adatta a operazioni commerciali redditizie o deve dimostrare di possedere il potenziale tecnico ed economico per un’applicazione commerciale in una bioraffineria che produce biocarburante avanzato. Il progetto deve utilizzare materie prime ammissibili per la produzione di biocarburanti avanzati e bioprodotti. Tra le materie prime ammissibili si annoverano anche – ma non soltanto – le biomasse rinnovabili, biosolidi, fanghi di depurazione trattati, e sottoprodotti dell’industria produttrice di pasta di cellulosa e carta. La maggior parte della produzione ammissibile di una bioraffineria dev’essere composta da biocarburanti avanzati.

(c)   Applicazione pratica

(108)

I produttori di bioetanolo possono beneficiare di questo regime se soddisfano i criteri di ammissibilità e a condizione che siano disponibili sufficienti fondi pubblici. Un progetto deve avere valore tecnico e il mutuatario deve soddisfare alcuni criteri finanziari fissati nella legislazione pertinente. Dev’esserci inoltre la ragionevole certezza che il prestito garantito sarà ripagato.

(109)

Se la domanda del richiedente viene accolta, egli riceverà una garanzia su prestito per ottenere i fondi necessari da un terzo finanziatore. La partecipazione di Maximal Agency (governo federale) a un progetto ammissibile costituisce una garanzia su prestito pari al 90 % che copre fino all’80 % dei costi del progetto ammissibile per il progetto finanziato. Il prestatario dovrà fornire il rimanente 20 %. Inoltre, la percentuale di garanzia massima diminuisce all’aumentare del prestito.

(d)   Conclusioni

(110)

L’inchiesta ha rivelato che nessuna impresa aveva ancora ricevuto pagamenti dal governo statunitense nell’ambito di questo regime. Durante il PI tre società che non erano state incluse nel campione avevano richiesto una garanzia su prestito per la produzione di bioetanolo cellulosico, benché due delle domande di garanzia fossero pendenti. Nessuna di queste imprese produceva bioetanolo dal mais. L’inchiesta ha dimostrato inoltre che, in seguito all’istituzione di questo regime, non è stata effettuata ancora alcuna produzione di bioetanolo.

(111)

Dall’inchiesta risulta che le garanzie su prestiti ai futuri produttori di bioetanolo cellulosico non hanno influito sulla produzione e sulla vendita di bioetanolo durante il PI.

(112)

Non è perciò necessario valutare ulteriormente la compensabilità di questo regime nell’ambito della presente inchiesta.

3.2.7.   Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse

(113)

Il Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse (“BCAP”) sostiene la produzione di materie prime per i carburanti avanzati di prossima generazione. Il BCAP offre benefici ai produttori di colture ammissibili o ai proprietari di biomasse coltivate su terreni ammissibili. Di conseguenza questi benefici vengono erogati per la produzione di colture e materiali che possono essere utilizzati come fattori di produzione per i biocarburanti avanzati, ma non per la produzione di biocarburanti.

(114)

Secondo le autorità degli Stati Uniti, il bioetanolo prodotto dal mais, che equivale quasi all’intera produzione ed esportazione statunitense di bioetanolo, è specificamente escluso dal BCAP. Le autorità degli USA ritengono infatti che, vista la particolare attenzione riservata dal BCAP ai biocarburanti avanzati, e la mancanza di produzione commerciale nel settore dei biocarburanti avanzati, il programma non abbia attribuito alcun beneficio ai produttori commerciali di bioetanolo negli Stati Uniti durante il PI.

(a)   Base giuridica

(115)

La sezione 9011 del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 (Farm Bill del 2008) costituisce la base giuridica per il Programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse.

(b)   Ammissibilità

(116)

Il BCAP si articola in due componenti, ognuna delle quali con ammissibilità specifica e diversa. La prima, quella relativa all’area interessata dal progetto, offre benefici ai produttori di “colture ammissibili” mentre la seconda, quella concernente la corrispondenza dell’assistenza, offre benefici ai proprietari di “materiali ammissibili”. Le colture e i materiali ammissibili rappresentano i fattori di produzione per i biocarburanti avanzati, il calore, la potenza e i bioprodotti. Secondo le autorità statunitensi, i pagamenti non vengono effettuati direttamente ai produttori di biocarburanti e bioenergia.

(117)

Per coltura ammissibile si intende qualsiasi coltura di “biomassa rinnovabile” escludendo le colture ammesse a ricevere pagamenti, di cui al titolo I del Farm Bill del 2008. Tra le altre colture escluse figurano mais, sorgo, avena, riso, frumento, miele e zucchero.

(118)

Per materiale ammissibile si intende qualsiasi “biomassa rinnovabile” a parte i chicchi interi di qualsiasi coltura esclusa dalle “colture ammissibili” di cui sopra. Benché i chicchi interi delle colture escluse (come il mais) siano esclusi dai “materiali ammissibili”, i residui di tali colture (come il materiale cellulosico) costituiscono “materiale ammissibile”.

(119)

La prima componente del BCAP offre benefici ai produttori di colture ammissibili. Per essere ammissibili ai benefici, la coltura ammissibile dev’essere prodotta in un’area geografica indicata come “area interessata dal progetto”. La seconda componente del BCAP eroga pagamenti di corrispondenza per la raccolta, il deposito e il trasporto delle fonti di biomasse rinnovabili o di materiali ammissibili.

(c)   Applicazione pratica

(120)

Gli impianti di conversione delle biomasse, tra cui quelli utilizzati per la produzione di bioetanolo, non ricevono alcuna compensazione attraverso il BCAP. I loro fornitori, che producono colture ammissibili o materiale ammissibile proprio, ricevono pagamenti. Le autorità degli USA hanno dichiarato che il BCAP non ha contribuito alla produzione di bioetanolo, né di bioetanolo cellulosico, durante il PI.

(121)

Per quanto riguarda i pagamenti BCAP durante il PI, tre impianti di bioetanolo si sono qualificati a fini dell’attività di ricerca e sviluppo in materia di trasporto e deposito. Durante il PI, 83 proprietari di materiali che hanno fornito mais a un impianto approvato hanno ricevuto un totale di 1,7 milioni USD. Non è stato effettuato alcun pagamento agli altri proprietari di materiali per la fornitura di materiali agli altri due impianti qualificati per la conversione di biomasse.

(122)

Prima del PI c’erano 458 impianti di conversione di biomasse qualificati a ricevere forniture di materiali ammissibili. Soltanto due di questi impianti qualificati erano produttori di bioetanolo.

(123)

Durante il PI sono state istituite nove aree interessate dal progetto. In questo periodo si sono registrate adesioni per le varie colture o si è avviato il processo di iscrizione al BCAP, e quindi non c’è stato alcun raccolto.

(d)   Conclusioni

(124)

Come si è detto in precedenza, i fornitori che producono colture ammissibili o materiali ammissibili ricevono pagamenti nell’ambito di questo regime. Non ci sono prove che dimostrino che i benefici sono stati trasferiti ai produttori di bioetanolo; di conseguenza tali pagamenti non sono soggetti a misure compensative.

3.2.8.   Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America

(125)

Il Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America (“REAP”) fornisce garanzie su prestiti e sovvenzioni alle piccole aziende rurali e ai produttori agricoli per l’acquisto di sistemi di energia rinnovabile e per accrescere l’efficienza energetica. Esso eroga inoltre sovvenzioni per svolgere studi di fattibilità sui sistemi di energia rinnovabile, effettuare diagnosi energetiche, e offrire assistenza ai produttori agricoli e alle piccole aziende rurali in materia di sviluppo di energia rinnovabile. Secondo le autorità statunitensi, il REAP sostiene un gran numero di piccole aziende e produttori agricoli che cercano di ridurre i consumi di energia; non sostiene invece la produzione di specifici prodotti, né è specificamente rivolto a un’impresa o a un gruppo di imprese.

(126)

Il REAP si articola in tre componenti:

Il programma che offre garanzie su prestiti e sovvenzioni per il Sistema di energia rinnovabile (“RES”) e per il Miglioramento dell’efficienza energetica (“EEI”) fornisce garanzie su prestiti e/o sovvenzioni ai produttori agricoli e alle piccole aziende rurali per acquistare, installare e costruire sistemi di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica;

Il programma che offre sovvenzioni per l’assistenza allo sviluppo di energia rinnovabile e diagnosi energetica offre assistenza a entità che sostengono i produttori agricoli e le piccole aziende rurali svolgendo diagnosi energetiche e fornendo informazioni sull’assistenza allo sviluppo di energia rinnovabile;

Il programma che offre sovvenzioni per svolgere studi di fattibilità offre assistenza ai richiedenti che devono portare a termine uno studio di fattibilità, richiesto nelle domande da presentare per molti dei programmi energetici del governo.

(127)

Sulla base di queste tre componenti, il REAP è fruibile per i seguenti tipi di progetti: sistemi di energia rinnovabile, miglioramento dell’efficienza energetica, diagnosi energetica, assistenza allo sviluppo di energia rinnovabile e studi di fattibilità.

(a)   Base giuridica

(128)

Il titolo IX, sezione 9006, del Farm Security and Rural Investment Act (legge statunitense sulla sicurezza delle aziende agricole e gli investimenti rurali) del 2002 (Farm Bill del 2002) nonché il titolo IX, sezione 9007, del Farm Bill del 2002 modificato dal titolo IX, sezione 9001, del Food, Conservation, and Energy Act del 2008 (Farm Bill del 2008) costituiscono la base giuridica del Programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America.

(b)   Ammissibilità

(129)

I criteri di ammissibilità variano a seconda del tipo di progetto, come si afferma al considerando (127) e, per quanto riguarda i progetti per i sistemi di energia rinnovabile e il miglioramento dell’efficienza energetica, dal fatto che venga o no richiesta una sovvenzione o una garanzia su prestito.

(c)   Applicazione pratica

(130)

L’inchiesta ha dimostrato che dall’entrata in vigore del Farm Bill del 2008, il REAP ha erogato contributi a oltre 5 960 progetti, dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2011 (il periodo dell’inchiesta). Secondo le autorità statunitensi, la maggior parte di questi contributi riguardavano progetti non correlati a biocarburanti di alcun tipo. I progetti includevano l’energia solare, l’energia eolica e l’efficienza energetica, ma non erano limitati a queste.

(131)

Durante il PI, hanno fruito di benefici nell’ambito dei programmi REAP soltanto due produttori di bioetanolo, ognuno dei quali per una sovvenzione a studi di fattibilità. Prima del PI, un’impresa ha ricevuto una sovvenzione per sistemi di energia rinnovabile, in relazione a un progetto che comportava la produzione di bioetanolo da zucchero e residui di alcole.

(d)   Conclusioni

(132)

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma (i), del regolamento di base in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzione. La sovvenzione conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

(133)

È opportuno notare tuttavia che nessuna di queste sovvenzioni sembra specificamente rivolta alla fabbricazione di prodotti, bioetanolo compreso, e quindi nessuna può essere considerate compensativa ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base.

3.2.9.   Sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria

(134)

La normativa pertinente autorizza il finanziamento di “progetti dimostrativi di bioraffineria integrata” per dimostrare: l’applicazione commerciale di bioraffinerie integrate con particolare attenzione alle materie prime lignocellulosiche; l’applicazione commerciale di tecnologie delle biomasse per vari usi, tra cui carburanti liquidi per il trasporto, prodotti chimici di origine biologica ad alto valore, sostituti di materie prime e prodotti a base di petrolio, ed energia sotto forma di elettricità o calore utile; nonché la raccolta e il trattamento di varie materie prime di biomassa.

(a)   Base giuridica

(135)

La legge sulla politica energetica (“EPA”) del 2005, sezioni 931-932, costituisce la base giuridica delle sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria.

(b)   Ammissibilità

(136)

L’ammissibilità è specifica all’annuncio di opportunità di finanziamento (FOA) per ogni progetto pubblicato dalle autorità competenti del ministero dell’Energia. Per quanto riguarda i FOA concernenti il bioetanolo, i beneficiari devono utilizzare la biomassa cellulosica e produrre un biocarburante; la specifica biomassa e i biocarburanti ammissibili sono descritti in ogni FOA.

(c)   Applicazione pratica

(137)

Il regime opera mediante una serie di sollecitazioni competitive annuali o FOA che distribuiscono fondi adeguati. Le sollecitazioni competitive sono aperte a candidati ammissibili dell’industria, del mondo accademico e dei laboratori nazionali. I candidati ammissibili presentano proposte che vengono esaminate sulla base dei criteri fissati nel FOA. Dopo l’assegnazione dei contributi, le autorità competenti del ministero dell’Energia effettuano un monitoraggio sulla prestazione del beneficiario rispetto alla portata, al programma e ai costi per la durata del contributo. I pagamenti per i costi sostenuti dal beneficiario nella realizzazione del progetto vengono effettuati in base a un meccanismo di rimborso.

(138)

Nessun accordo di assistenza finanziaria nell’ambito di questo programma sostiene lo sviluppo di tecnologie di trattamento del bioetanolo ottenuto dal mais. L’assistenza è limitata esclusivamente a biocarburanti avanzati cellulosici.

(139)

I beneficiari devono utilizzare biomasse cellulosiche e produrre un biocarburante; i biocarburanti e le specifiche biomasse ammissibili vengono descritti in ogni FOA.

(140)

Durante il PI cinque grandi progetti concernenti il bioetanolo sono stati finanziati nell’ambito di questo regime. Una delle società incluse nel campione ha fruito di benefici da questo regime durante il PI.

(d)   Conclusioni

(141)

Il regime è considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), comma (i), del regolamento di base in quanto costituisce un contributo finanziario a carico del bilancio pubblico degli Stati Uniti in forma di sovvenzione. La sovvenzione conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

(142)

L’inchiesta tuttavia ha stabilito che durante il PI non è stato venduto bioetanolo cellulosico commerciale nel mercato. In considerazione delle particolari circostanze del caso specifico, ossia il fatto che per esempio il regime riserva particolare attenzione ai biocarburanti cellulosici, e la mancata produzione commerciale di bioetanolo cellulosico, si ritiene che durante il PI il regime non abbia conferito alcun beneficio ai produttori commerciali di bioetanolo negli USA e di conseguenza non abbia avuto alcun effetto sulle esportazioni di bioetanolo verso l’Unione europea durante il PI.

(143)

Si nota altresì che, in relazione al fatturato del prodotto per le società incluse nel campione, l’importo delle sovvenzioni erogate nell’ambito di questo regime è insignificante.

3.2.10.   Conclusioni sui regimi federali

(144)

È stato accertato che durante il PI il governo statunitense ha erogato un credito pari a 0,45 USD per ogni gallone di etanolo utilizzato per produrre una miscela carburante a base di alcole. Ciò significa che i soggetti che effettuano la miscelazione di bioetanolo hanno beneficiato di un’aliquota fiscale ridotta al momento della vendita o hanno ricevuto un pagamento diretto, che porta in detrazione parte dell’accisa dovuta sulla benzina carburante. Soltanto in misura minore il credito d’imposta sulle miscele è stato utilizzato per portare in detrazione l’imposta sul reddito dovuta. Si tratta di un contributo finanziario, sotto forma di sgravio fiscale concesso dal governo, che conferisce un beneficio ai destinatari sotto forma di riduzione delle imposte dovute. Il regime è limitato alle imprese che fanno parte dell’industria del bioetanolo, ossia la miscelazione del bioetanolo, ed è quindi compensabile.

(145)

L’inchiesta ha accertato tuttavia che il regime di sovvenzioni principale, il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo, si è concluso alla fine del 2011 e non è stato reintrodotto.

(146)

In seguito alla notifica dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione ha deciso di proseguire la sua inchiesta senza istituire misure provvisorie, una parte ha fatto osservare che vari formulari fiscali consentono ai beneficiari di continuare a chiedere tale sovvenzione dopo il 31 dicembre 2011.

(147)

A tale proposito, è opportuno rilevare che, secondo i risultati dell'inchiesta, il credito d'imposta sulle miscele di bioetanolo è stato richiesto principalmente da un miscelatore sotto forma di credito d'imposta sui diritti di accisa al momento dell'operazione di miscelazione del bioetanolo con la benzina, al fine di ridurre i diritti di accisa dovuti. Il credito d'imposta sulle miscele di bioetanolo è stato utilizzato solo in misura molto limitata per ridurre l'imposta sul reddito del richiedente. Ovviamente passa un certo tempo tra il momento in cui è realizzata la miscela e quello in cui il credito è imputato al richiedente. L'importo dei crediti d'imposta sulle miscele attribuito nel corso del periodo d'inchiesta è relativo anche alle operazioni di miscelazione effettuate prima di tale periodo. Di conseguenza, a meno che questo regime non sia reintrodotto retroattivamente, al momento di decidere in merito all'istituzione o non istituzione di misure definitive nel 2012, le eventuali domande di credito d'imposta sulle miscele sarebbero insignificanti. Non vi sono pertanto elementi che consentano di concludere che le sovvenzioni sono continuate.

(148)

La stessa parte ha sostenuto quanto segue: in base alle disposizioni dell'articolo 15, primo paragrafo, quarto capoverso, era evidente che un sistema di sovvenzioni non poteva essere considerato "soppresso" finché la parte convenuta non avesse apportato elementi sufficienti a dimostrare in modo convincente che non poteva più essere effettuato alcun pagamento, a titolo di qualsiasi regime di sovvenzioni, tale da attribuire un vantaggio ai produttori/esportatori del prodotto in esame. E' tuttavia opportuno rilevare che il credito d'imposta sulle miscele di bioetanolo era il solo regime di sovvenzione che ha portato alla concessione di sovvenzioni eventualmente soggette a misure compensative nel corso del PI, e che tale regime è scaduto. Gli altri regimi analizzati che hanno generato vantaggi diretti all'industria del bioetanolo erano da considerarsi insignificanti. L'argomento è pertanto respinto.

(149)

Questa parte ha inoltre sostenuto che il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico, descritto ai precedenti considerando da 79 a 85, era un regime destinato a sostituire quello del credito d'imposta sulle miscele in quanto strumento di sovvenzione del prodotto in esame. A tale proposito è opportuno rilevare, in risposta a tale osservazione che, mentre gli aiuti al bioetanolo di prima generazione sono stati in generale progressivamente soppressi, i regimi a favore dei biocarburanti di seconda generazione sono aumentati. Tuttavia, la produzione di biocarburanti di seconda generazione non è particolarmente importante e le sovvenzioni concesse in questa fase sono molto limitate. E' opportuno precisare che il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico non costituisce un regime sostitutivo del regime di credito d'imposta sulle miscele, per il semplice motivo che esso già esiste. D'altro canto, il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico, come indica lo stesso nome, è un regime di incentivazione a favore dei produttori di bioetanolo cellulosico. Il credito d'imposta sulle miscele, dal canto suo, è una misura di incentivazione destinata ai soggetti che effettuano la miscelazione. L'inchiesta ha evidenziato che, nella maggior parte dei casi, le domande di credito d'imposta sulle miscele erano state presentate da soggetti che effettuano la miscelazione/operatori commerciali soggetti ai diritti di accisa, come le società petrolchimiche. In altri termini, non sono stati i produttori di bioetanolo a reclamare la quota più rilevante dei crediti d'imposta sulle miscele durante il PI. Non si può quindi affermare che il credito d'imposta sui redditi dei produttori di bioetanolo cellulosico sostituisce il credito d'imposta sulle miscele. Questo argomento è quindi respinto.

(150)

Infine, questa parte sostiene che alcuni vantaggi possono ancora essere attribuiti dopo la scadenza del regime di credito d'imposta sulle miscele, considerando che diverse attività immobilizzate finanziate grazie alla sovvenzione continuano ad essere utilizzate. Si è sostenuto che, nel caso di sovvenzioni ricorrenti collegate all'acquisto di capitale fisso, si devono prendere in considerazione, al momento di calcolarli, i vantaggi conferiti negli anni precedenti al periodo di ammortamento. E' opportuno in primo luogo precisare che la sovvenzione non è collegata all'acquisizione di capitale fisso. Il credito d'imposta sulle miscele è una sovvenzione ricorrente nel senso che esso è periodico e si presume che il beneficio generato sia acquisito durante l'anno in cui è concesso. Inoltre, come indicato in precedenza, nel corso del PI i produttori di bioetanolo hanno rappresentato solo la minima parte dei richiedenti. Questo argomento è quindi respinto.

(151)

Secondo le statistiche fornite dalle autorità statunitensi, in generale il ricorso al credito d’imposta sul reddito per i piccoli produttori è stato piuttosto infrequente rispetto alle richieste fatte per il credito d’imposta sulle miscele. La comparazione dell’importo totale richiesto nell’ambito di questo incentivo rispetto alla produzione totale di bioetanolo ha rivelato complessivamente una sovvenzione poco significativa durante il PI.

(152)

Non ci sono state richieste per il credito d’imposta sul reddito da parte di produttori di bioetanolo cellulosico durante il PI; ciò coincide con la mancata produzione commerciale di bioetanolo cellulosico fino alla fine del PI.

(153)

L’inchiesta ha accertato che il programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense si è concluso nel 2006 e non è stato reintrodotto. Per quanto riguarda il programma Bioenergia del ministero dell’Agricoltura statunitense per i biocarburanti avanzati, il programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alla bioraffineria, il programma di assistenza del ministero dell’Agricoltura statunitense alle colture da biomasse, il programma del ministero dell’Agricoltura statunitense dedicato all’energia rurale per l’America e le sovvenzioni del ministero dell’Energia al progetto bioraffineria, l’inchiesta ha accertato che nella misura in cui questi sei regimi hanno recato benefici alla produzione di bioetanolo durante il PI, l’importo delle sovvenzioni è stato insignificante.

3.3.   REGIMI STATALI

3.3.1.   Introduzione

(154)

L’inchiesta ha dimostrato che tre regimi statali, ossia i sussidi per infrastrutture per E85 dell’Illinois, i sussidi per infrastrutture per biocarburanti dell’Iowa e i sussidi per infrastrutture di rifornimento per E85 del Minnesota non sono applicabili ai produttori di bioetanolo. Questi regimi forniscono assistenza agli impianti di carburante capaci di fornire carburante ad alto contenuto di etanolo e la loro azione è limitata ai dettaglianti di bioetanolo. Di conseguenza, i produttori di bioetanolo non ricevono alcun beneficio da questi regimi. A questo proposito si osserva che nessuna delle imprese incluse nel campione ha ricevuto benefici, direttamente o indirettamente, da questi regimi.

(155)

Le autorità statunitensi inoltre hanno chiarito che lo Stato del Minnesota non ha un regime di crediti d’imposta sugli investimenti per l’etanolo cellulosico, come afferma invece il denunciante. Esse hanno dichiarato altresì che all’inizio del 2010 lo Stato del Minnesota ha varato una legge, nota come “credito d’imposta sulle piccole società d’investimento”, comunemente indicata come “credito d’imposta sugli investimenti informali”. Contrariamente a ciò che si afferma nella denuncia, il credito d’imposta sugli investimenti informali non assicura crediti d’imposta alle imprese, ma piuttosto agli investitori che investono nelle piccole imprese.

3.3.2.   Sussidi per impianti di produzione di biocarburanti dell'Illinois

(156)

Secondo le autorità degli USA, questo regime non era operativo durante il PI, non aveva ricevuto finanziamenti dal luglio 2007 e non era operativo dal 2008 quando i fondi erano stati esauriti. Quando era operativo, il regime aveva autorizzato sovvenzioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di carburanti o per l’espansione degli impianti esistenti.

(157)

Sono state concesse due sovvenzioni nel 2008 quando il regime era ancora operativo, e due società escluse dal campione e ubicate in Illinois hanno ricevuto una sovvenzione. Questo regime tuttavia non è più operativo, e nessuna delle società incluse nel campione ha goduto dei benefici di questo regime durante il PI.

3.3.3.   Programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l’energia alternativa dell’Iowa

(158)

Il programma di prestiti rinnovabili (revolving) per l’energia alternativa (AERLP) è autorizzato dalla sezione 476.46 del codice dell’Iowa del 1997 e successive modifiche. Nel codice si legge che il centro energetico dell’Iowa istituirà e amministrerà un programma di prestiti rinnovabili per l’energia alternativa, creando un fondo per i prestiti rinnovabili a favore dell’energia alternativa presso l’ufficio del tesoriere dello Stato, che sarà amministrato dal centro energetico.

(159)

Le risorse finanziarie contenute nel fondo dell’AERLP possono essere utilizzate per finanziare la costruzione di impianti di produzione di energia alternativa o piccoli impianti idrici, come previsto nella sezione 476.46 del codice dell’Iowa del 1997 e successive modifiche.

(160)

Secondo le autorità degli Stati Uniti, nessun impianto di produzione di bioetanolo ha ricevuto prestiti nel quadro dell’AERLP per gli anni 2008, 2009, 2010 e durante il PI. Nessuna delle società incluse nel campione ha goduto di benefici nell’ambito di questo regime. Di conseguenza è stato deciso di non portare avanti l’inchiesta su questo regime nell’ambito del presente procedimento.

3.3.4.   Credito d’imposta sulla produzione di etanolo del Nebraska

(161)

L’aliquota fiscale sui carburanti per motoveicoli vigente in Nebraska è pari a 0,267 USD per gallone per benzina, miscela benzina-alcole, diesel, bioetanolo e gas compressi venduti nello Stato. Il regime degli incentivi alla produzione di etanolo in vigore durante il PI offre un credito d’imposta pari a 0,18 USD per gallone agli impianti di produzione di etanolo che si qualificano per tale regime, operativi al 30 giugno 2004 o prima di tale data.

(162)

La scadenza per la partecipazione a questo regime era il 16 aprile 2004. Un impianto di produzione qualificato doveva essere ubicato nello Stato del Nebraska e (1) non doveva essere stato operativo al 1o settembre 2001 o prima di tale data oppure (2) non doveva aver ricevuto crediti prima del 1o giugno 1999. Tutte le attività di fermentazione, distillazione e disidratazione devono aver luogo presso l’impianto qualificato.

(163)

Il regime non ha recato benefici a nessuna delle società incluse nel campione. Sembra inoltre che l’importo della sovvenzione sia stato trascurabile, se comparato alla produzione totale di bioetanolo negli USA.

3.3.5.   Incentivo alla produzione di etanolo del South Dakota

(164)

Lo Stato del South Dakota gestisce un programma di pagamenti ai produttori di bioetanolo che offre assistenza finanziaria agli impianti di bioetanolo ammissibili, pari a 0,20 USD per gallone di bioetanolo prodotto fino a 1 milione di USD all’anno per impianto.

(165)

L’alcole etilico dev’essere interamente distillato e prodotto in South Dakota, dev’essere puro al 99 %, dev’essere distillato da chicchi di cereali e dev’essere denaturato. Il pagamento alla produzione di etanolo può essere erogato esclusivamente per l’alcole etilico ammesso a beneficiarne, prodotto da impianti che hanno avviato la produzione il 31 dicembre 2006 o prima di tale data.

(166)

Ogni impianto ammissibile potrà ricevere un massimo di 83 333 USD al mese in pagamenti di incentivi alla produzione. Se i fondi non sono sufficienti a erogare il pagamento mensile di 83 333 USD a ogni impianto di produzione di bioetanolo, ogni impianto riceverà una quota pro-rata dei fondi disponibili, sulla base dei galloni di alcole etilico prodotti in quel mese in proporzione a tutti i galloni di alcole etilico ammessi a beneficiarne, prodotti in tutti gli impianti ammissibili. Ogni impianto ammissibile potrà ricevere un massimo di un milione di USD all’anno e per tutti gli anni di partecipazione al regime un massimo di 9 682 000 USD in pagamenti alla produzione. Le sovvenzioni sono ricorrenti e vengono considerate iscritte tra le spese di ogni esercizio.

(167)

L’inchiesta ha rivelato che due delle società incluse nel campione hanno goduto dei benefici di questo regime durante il PI. Per entrambe le società, l’importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dei pagamenti ricevuti durante il PI. L’importo della sovvenzione è stato ripartito sul volume totale delle vendite di bioetanolo effettuate dalle società in esame durante il PI come denominatore adeguato.

(168)

Il calcolo ha dimostrato che l’importo della sovvenzione per entrambe le società è stato insignificante.

3.3.6.   Conclusioni sui regimi statali

(169)

L’inchiesta ha dimostrato che due dei regimi individuati dal denunciante, ossia il credito d’imposta sulla produzione di etanolo del Nebraska e l’incentivo alla produzione di etanolo del South Dakota, hanno erogato sovvenzioni alla produzione di bioetanolo; esse costituiscono un contributo finanziario che conferisce un beneficio ai produttori di quegli Stati. Benché i regimi sembrino avere carattere specifico all’interno degli Stati interessati, l’importo delle sovvenzioni è insignificante rispetto alla produzione totale di bioetanolo degli USA. Considerando le sovvenzioni ricevute dalle imprese incluse nel campione, si è ugualmente concluso che l’importo della sovvenzione è stato insignificante.

3.4.   IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI DURANTE IL PI

(170)

L’inchiesta ha dimostrato che tutti i regimi esaminati, ad eccezione di quello menzionato nel considerando 171, erano insignificanti e pertanto non soggetti a misure compensative nel corso del PI.

(171)

Come indicato nei precedenti considerando da (53) a (71), l’inchiesta ha dimostrato che il governo statunitense fornisce un credito d’imposta sulle miscele pari a 0,45 USD per ogni gallone di bioetanolo utilizzato per produrre una miscela carburante a base di alcole di cui beneficiano i soggetti che effettuano la miscelazione di etanolo.

(172)

La sovvenzione è stata concessa su base unitaria, ossia in riferimento alle quantità di bioetanolo usate. Gode del beneficio anche il prodotto importato nell’Unione.

(173)

L’importo delle sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base è pari a 0,45 USD per gallone.

(174)

Si osserva che la sovvenzione dipende dalla proporzione ponderale del bioetanolo nella miscela.

(175)

Si ritiene che l’importo della sovvenzione sia pari a 0,45 USD per gallone su scala nazionale giacché la produzione totale di bioetanolo statunitense, comprese le esportazioni verso l’Unione, in ultima analisi avrebbe beneficiato del credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo. Quindi non è necessario differenziare tra operatori economici, soprattutto perché la sovvenzione raramente viene concessa a produttori di bioetanolo, ma piuttosto a operatori economici/soggetti che miscelano il bioetanolo.

(176)

Dopo che erano stati chiariti i fatti e le considerazioni principali sulla cui base la Commissione ha deciso di portare avanti l’inchiesta senza imporre misure provvisorie, molte delle parti in causa hanno sostenuto che, in ogni caso, ai produttori inclusi nel campione si dovessero assegnare margini di sovvenzione individuali, e qualora non ricevessero il credito d’imposta sulla miscela di bioetanolo, un margine di sovvenzione pari a zero.

(177)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, ogni regolamento che imponga un dazio deve specificare il dazio per i singoli fornitori o il paese fornitore interessato. In questo caso si è riscontrato che, considerati la struttura dell’industria del bioetanolo e il modo in cui sono state erogate le sovvenzioni, in particolare il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo, qualsiasi margine di sovvenzione individuale non sarebbe rappresentativo né rifletterebbe la situazione effettiva del mercato di bioetanolo, in particolare per l’esportazione.

(178)

Risulta evidente dall’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dall’articolo GATT VI:3 che l’obiettivo di qualsiasi misura è di compensare l’effetto delle importazioni sovvenzionate.

(179)

Nel caso specifico le prove ottenute dall’inchiesta hanno dimostrato che tutte le esportazioni statunitensi di bioetanolo sono state sovvenzionate con un importo massimo di 0,45 USD per gallone durante il PI. Si osserva che a un certo punto dell’inchiesta è stato evidente che nessun campione era rappresentativo a causa in particolare della natura della sovvenzione nel caso specifico. Inoltre i produttori inclusi nel campione non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione.

(180)

In effetti è stata l’attività di miscelazione a dar luogo al credito, indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettuava la miscelazione fosse un produttore o un esportatore. Nel caso specifico si è stabilito che sono stati soprattutto gli esportatori a chiedere di beneficiare del credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo.

(181)

Si è anche affermato che, in alternativa all’assegnazione di margini di sovvenzione individuale alle società incluse nel campione, la Commissione debba fornire un’analisi transitoria sul modo in cui il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo possa essere automaticamente attribuito ai produttori recando loro benefici. La richiesta di tale analisi sembra infondata. La sovvenzione viene versata soltanto una volta e il prodotto non cambia. È il prodotto esportato nell’UE – il bioetanolo – a essere sovvenzionato. Tale analisi quindi risulta inutile.

3.5.   SVILUPPI SUCCESSIVI AL PI

(182)

Le parti hanno sottolineato che il principale regime di sovvenzioni, il credito d’imposta sulle miscele, che ha erogato sovvenzioni compensabili ai beneficiari statunitensi durante il PI, si è concluso alla fine del 2011 e non è stato reintrodotto. Esse hanno anche notato che, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

(183)

Poiché il principale regime di sovvenzioni individuato durante il PI non è più in vigore, né vi sono segnali di una sua reintroduzione, queste parti ritengono che l’istituzione di misure compensative definitive non sia giustificata. Esse aggiungono che l’istituzione di misure definitive sarebbe in ogni caso eccessiva rispetto alla necessità di contrastare gli effetti delle sovvenzioni, nel momento in cui tali misure venissero istituite.

(184)

L’inchiesta ha dimostrato che il credito d’imposta sulle miscele di bioetanolo è stato soppresso alla fine del 2011. Poiché tale evento si è verificato dopo il PI, la Commissione ha ripetutamente contattato le autorità statunitensi per ricevere ulteriori informazioni in merito alla definitiva cessazione del principale regime di sovvenzioni.

(185)

Le informazioni raccolte durante l’inchiesta presso le sedi delle autorità statunitensi, nonché gli ulteriori chiarimenti da esse forniti, dimostrano che taluni importi sono stati versati ai beneficiari statunitensi immediatamente dopo il PI, ossia nell’esercizio fiscale statunitense 2012 (iniziato il 1o ottobre 2011 e terminato il 30 settembre 2012). Benché tali importi abbiano rappresentato una sovvenzione continua superiore alla soglia de minimis nei primi trimestri dell’esercizio fiscale 2012, gli importi versati dopo quel periodo, in particolare alla fine del 2012, risulterebbero trascurabili data la cessazione del principale regime di sovvenzioni nel dicembre 2011. Finora nulla fa pensare a una reintroduzione del credito d’imposta sulle miscele; peraltro, una reintroduzione di tale regime, in qualunque forma, richiederebbe una legge del

4.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAL PAESE INTERESSATO

(186)

Il denunciante ha chiesto ripetutamente la registrazione delle importazioni di bioetanolo originarie degli USA, al fine di una riscossione retroattiva dei dazi. La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

(187)

La Commissione ha ritenuto che, pur avendo concluso in via provvisoria che il principale regime di sovvenzioni vigente durante il PI è scaduto, nel senso che non conferirebbe più un vantaggio nel momento in cui fossero state istituite misure provvisorie, esistevano elementi di prova della possibilità che gli Stati Uniti reintroducessero tale regime di sovvenzioni. Quindi, per tutelare i diritti dell’Unione europea in tali speciali circostanze, la Commissione ha deciso di sottoporre le importazioni del prodotto in esame a registrazione, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, in modo da poter eventualmente imporre misure retroattive nei confronti di tali importazioni a partire dalla data di registrazione. Un regolamento (UE) n. 771/2012 della Commissione in tal senso è stato pubblicato il 24 agosto 2012 (9).

5.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTISOVVENZIONI E DELLA REGISTRAZIONE

(188)

L’inchiesta ha dimostrato che, ad eccezione del regime principale di sovvenzione, vale a dire il credito d'imposta sulle miscele descritto ai precedenti considerando da (53) a (71), l'importo percepito a titolo di tutti i regimi esaminati era insignificante e pertanto non soggetto a misure compensative nel corso del PI.

(189)

Come indicato in precedenza ai considerando da 182 a 185, l'inchiesta ha stabilito che il principale regime di sovvenzione, vale a dire il credito d'imposta sulle miscele, è scaduto alla fine del 2011 e non è stato prorogato. Le informazioni disponibili indicano chiaramente che il principale regime di sovvenzione non è più applicato. Attualmente niente lascia pensare che il credito d'imposta sulle miscele sarà prorogato; tale proroga richiederebbe l'adozione di un atto giuridico da parte del Congresso degli Stati Uniti.

(190)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.

(191)

Occorre inoltre precisare che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento è immediatamente chiuso quando si determina che l'importo delle sovvenzioni soggette a misure compensative è de minimis, vale a dire inferiore al 2 % ad valorem

(192)

Poiché il principale regime di sovvenzioni istituito durante il PI è stato soppresso e l'importo delle sovvenzioni percepite a titolo di tutti gli altri regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta erano inferiori alla soglia de minimis durante il PI, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, non si considera giustificata l’istituzione di misure definitive.

(193)

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno concludere la presente inchiesta antisovvenzioni.

(194)

Conformemente alla conclusione della presente inchiesta, si ritiene opportuno porre fine alla registrazione delle importazioni.

(195)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere il procedimento. Esse hanno avuto a disposizione un periodo di tempo in cui presentare le proprie osservazioni, dopo tale comunicazione.

(196)

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione conclude che il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America debba concludersi senza l’istituzione di misure antisovvenzioni e che debba pure cessare la registrazione delle importazioni.

6.   COMITATO CONSULTIVO

(197)

(197) Nell'ambito del comitato consultivo sono state sollevate obiezioni alla chiusura del presente procedimento antisovvenzioni. Di conseguenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) no 597/2009, il procedimento sarà chiuso se entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non deciderà diversamente. La presente decisione sarà quindi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di bioetanolo, talvolta denominato “etanolo combustibile”, ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore a 10 % (v/v) attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 10 00, ex 2207 20 00, ex 2208 90 99, ex 2710 12 11, ex 2710 12 15, ex 2710 12 21, ex 2710 12 25, ex 2710 12 31, ex 2710 12 41, ex 2710 12 45, ex 2710 12 49, ex 2710 12 51, ex 2710 12 59, ex 2710 12 70, ex 2710 12 90, ex 3814 00 10, ex 3814 00 90, ex 3820 00 00 ed ex 3824 90 97 e originario degli Stati Uniti d’America, è chiuso.

Articolo 2

Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 771/2012. Sulle importazioni così registrate non vengono riscossi dazi compensativi.

Articolo 3

Il regolamento (UE) n. 771/2012 è abrogato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 13.

(3)  GU C 345 del 25.11.2011, pag. 7.

(4)  GU L 229 del 24.08.2012, pag. 20.

(5)  Cfr. il Codice sul reddito interno statunitense (IRC) – sez. 40, paragrafo b (4), lettera E.

(6)  Cfr. www.ethanol.org – RFS (Renewable fuels standard – standard per i carburanti rinnovabili) in conformità dell’Energy Independence and Security Act (legge sull’indipendenza e la sicurezza energetica) del 2007.

(7)  L’inchiesta ha dimostrato che per poter fruire del credito sulle miscele di alcole, secondo quanto previsto alla sez. 40, paragrafo b (3) dell’IRC, negli USA era sufficiente miscelare bioetanolo puro con appena lo 0,1 % di benzina.

(8)  Per esempio (a) le informazioni pubblicate in internet dalla American Coalition for Ethanol (ACE) (Coalizione americana per l’etanolo), (b) la legge sulla politica energetica (EPA) del 2005, in particolare P.L. 110-58, (c) la legge del 2007 sull’indipendenza e la sicurezza energetica (P.L. 110-140, H.R.6) che ha modificato ed elevato lo standard per i carburanti rinnovabili (RFS) imponendo l’uso di 9 miliardi di galloni di carburanti rinnovabili per il 2008 e 13,9 miliardi di galloni per il 2011, (d) schede informative a cura del ministero dell’Energia statunitense nel quadro degli interventi previsti dal programma Clean cities (Città pulite), eccetera.

(9)  GU L 229 del 24.08.2012, pag. 20.