ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.266.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 266

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
2 ottobre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 897/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 898/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

32

 

 

DECISIONI

 

 

2012/533/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno del comitato misto

34

 

 

2012/534/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all’adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

37

 

 

2012/535/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2012) 6543]

42

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO (UE) N. 897/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2012

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, amisulbrom, ciazofamid, diflufenican, dimossistrobina, metossifenozide e nicotina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per acibenzolar-s-metile, ciazofamid e metossifenozide sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive amisulbrom, diflufenican, dimossistrobina e nicotina, i LMR sono stati fissati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva acibenzolar-s-metile sulle lattughe e le altre insalate, comprese le brassicacee, è stata presentata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, una domanda di modifica dei LMR esistenti.

(3)

Per quanto riguarda l'amisulbrom, una domanda analoga è stata presentata per l'impiego su pomodori, melanzane e lattughe. Per quanto riguarda il ciazofamid, è stata presentata una domanda per il rafano. Riguardo al diflufenican, è stata presentata una domanda per le olive da olio. Riguardo alla dimossistrobina, è stata presentata una domanda per segala, semi di senape e semi di girasole. Riguardo al metossifenozide, è stata presentata una domanda per gli ortaggi a foglia e le erbe fresche (eccetto scarola, foglie di vite, crescione acquatico e cicorie).

(4)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5)

Per quanto riguarda la nicotina nei funghi selvatici, sono stati fissati LMR provvisori con la condizione di rivederli sulla base della valutazione di nuovi dati e informazioni, tra cui le prove scientifiche sulla presenza in natura e sulla formazione della nicotina nei funghi selvatici. La Commissione ha ricevuto nuovi dati e informazioni dagli operatori del settore alimentare europeo, che confermano la presenza di nicotina nei funghi selvatici a livelli compatibili con i LMR esistenti. Tuttavia, non sono ancora disponibili prove scientifiche per dimostrare che la nicotina sia presente in natura nei funghi selvatici e per chiarirne il meccanismo di formazione. Pertanto, la decisione di gestione adottata in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2009 concernente i livelli fissati per i funghi selvatici per due anni è ancora valida, anche se è opportuno estendere la validità di tali LMR per altri due anni, in attesa della disponibilità delle informazioni.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali ed ha emesso pareri motivati sui LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(7)

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione nell'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).

(8)

Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori rilevanti nella materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acibenzolar-S-methyl in lettuce and other salad plants including Brassicaceae. The EFSA Journal 2012; 10(3):2632.

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the setting of new MRLs for amisulbrom in tomatoes, aubergines and lettuce. The EFSA Journal 2012; 10(4):2686. [29 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in horseradish. The EFSA Journal 2012; 10(3):2647. [22 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diflufenican in olives for oil production. The EFSA Journal 2012; 10(3):2649. [23 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimoxystrobin in rye, sunflower seed and mustard seed. The EFSA Journal 2012; 10(3):2648. [28 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various leafy vegetables. The EFSA Journal 2012; 10(4):2667. [30 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, le colonne relative a acibenzolar-s-metile, ciazofamid e metossifenozide sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile)

Ciazofamid

Metossifenozide (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0110000

(i)

Agrumi

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

0110030

Limoni (Limone)

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandorle

0,02 (2)

 

 

0120020

Noci del Brasile

0,02 (2)

 

 

0120030

Noci di anacardi

0,02 (2)

 

 

0120040

Castagne e marroni

0,02 (2)

 

 

0120050

Noci di cocco

0,02 (2)

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

0,1

 

 

0120070

Noci del Queensland

0,02 (2)

 

 

0120080

Noci di pecàn

0,02 (2)

 

 

0120090

Pinoli

0,02 (2)

 

 

0120100

Pistacchi

0,02 (2)

 

 

0120110

Noci comuni

0,02 (2)

 

 

0120990

Altri

0,02 (2)

 

 

0130000

(iii)

Pomacee

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nespole del Giappone

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Altro

 

 

 

0140000

(iv)

Drupacee

 

0,01 (2)

 

0140010

Albicocche

0,2

 

0,3

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

0,2

 

0,3

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Altri

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

0,02 (2)

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

 

0,5

1

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

(b)

Fragole

 

0,01 (2)

2

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro )

 

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus) )

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0,01 (2)

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri)

 

 

4

0154020

Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)

 

 

0,7

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

0,02 (2)

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

0,02 (2)

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti )

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Altri

 

 

0,02 (2)

0160000

(vi)

Frutta varia

 

0,01 (2)

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Datteri

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Cachi

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Altri

 

 

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,02 (2)

 

 

0162010

Kiwi

 

 

1

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)

 

 

0,02 (2)

0162030

Passiflore

 

 

0,02 (2)

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Cainito

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Altri

 

 

0,02 (2)

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocadi

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Manghi

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Papaie

0,02 (2)

 

1

0163050

Melagrane

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Altri

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

0,02 (2)

 

 

0211000

(a)

Patate

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Altri

 

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole rosse

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Carote

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Sedani-rapa

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Topinambur

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinaca

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Rutabaga

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Rape

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Altri

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Agli

 

 

 

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

 

 

 

0220990

Altri

 

 

 

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))

1

0,2

2

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Melanzane (Pepini)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Okra, gombo

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Altri

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Cetrioli

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Meloni (Kiwano )

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

0234000

(d)

Mais dolce

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

(iv)

Cavoli

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))

 

 

 

0243020

Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

 

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

0,01 (2)

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0.3 (+)

 

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

 

 

4

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

 

 

4

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

 

 

0,02 (2)

0251040

Crescione

 

 

4

0251050

Barbarea

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

 

 

4

0251070

Senape nera

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

 

 

4

0251990

Altri

 

 

4

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

 

 

4

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)

0,3

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

0,02 (2)

 

 

0252990

Altri

0,02 (2)

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

Crescione acquatico

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

(e)

Cicoria Witloof

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

(f)

Erbe fresche

0,3

 

4

0256010

Cerfoglio

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarino

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Dragoncello (Issopo)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Altri (Fiori commestibili)

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)

 

 

2

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

 

0,3

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))

 

 

0,02 (2)

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

0,3

0260050

Lenticchie

 

 

0,02 (2)

0260990

Altri

 

 

0,02 (2)

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Asparagi

 

 

 

0270020

Cardi

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

0270040

Finocchi

 

 

 

0270050

Carciofi

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Cuori di palma

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Altri

 

 

 

0280000

(viii)

Funghi

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

 

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

0280990

Altri

 

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

5

0300020

Lenticchie

 

 

0,02 (2)

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia )

 

 

0,02 (2)

0300040

Lupini

 

 

0,02 (2)

0300990

Altri

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

 

 

0401000

(i)

Semi oleaginosi

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Semi di lino

 

 

0,05 (2)

0401020

Semi di arachide

 

 

0,05 (2)

0401030

Semi di papavero

 

 

0,05 (2)

0401040

Semi di sesamo

 

 

0,05 (2)

0401050

Semi di girasole

 

 

0,05 (2)

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

0,05 (2)

0401070

Semi di soia

 

 

2

0401080

Semi di senape

 

 

0,05 (2)

0401090

Semi di cotone

 

 

2

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

0,05 (2)

0401110

Semi di cartamo

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Semi di borragine

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Semi di camelina

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Semi di canapa

 

 

0,05 (2)

0401150

Semi di ricino

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Altri

 

 

0,05 (2)

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

 

 

0402010

Olive da olio

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frutti di palma

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Capoc

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Altri

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

CEREALI

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Orzo

 

 

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

 

0500030

Mais

 

 

 

0500040

Miglio (Panico, tef)

 

 

 

0500050

Avena

 

 

 

0500060

Riso

 

 

 

0500070

Segale

 

 

 

0500080

Sorgo

 

 

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

 

0500990

Altri

 

 

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

 

 

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

Fiori

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Fiori di camomilla

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Fiori di ibisco

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Petali di rosa

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Tiglio

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

Foglie

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Foglie di fragola

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

Radici

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Radici di valeriana

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Radici di ginseng

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

Carruba

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

SPEZIE

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

Semi

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anice verde

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Grano nero

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Semi di coriandolo

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Semi di cumino

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Semi di aneto

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semi di finocchio

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Semi di fieno greco

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Noci moscate

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Pimenti

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Carvi

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Cardamomo

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Bacche di ginepro

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Baccelli di vaniglia

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindo

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

Corteccia

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Cannella (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Liquirizia

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Zenzero

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Curcuma

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Barbaforte o cren

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

Germogli

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Chiodi di garofano

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Capperi

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Zafferano

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

Arillo

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Macis

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Barbabietola da zucchero

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Canna da zucchero

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Radici di cicoria

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

 

1011000

(a)

Suini

 

 

 

1011010

Carne

 

 

0,2

1011020

Grasso privo di carne magra

 

 

0,2

1011030

Fegato

 

 

0,1

1011040

Reni

 

 

0,1

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

0,1

1011990

Altri

 

 

0,01 (2)

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

1012010

Carne

 

 

0,2

1012020

Grasso

 

 

0,2

1012030

Fegato

 

 

0,1

1012040

Reni

 

 

0,1

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

0,1

1012990

Altri

 

 

0,01 (2)

1013000

(c)

Ovini

 

 

 

1013010

Carne

 

 

0,2

1013020

Grasso

 

 

0,2

1013030

Fegato

 

 

0,1

1013040

Reni

 

 

0,1

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

0,1

1013990

Altri

 

 

0,01 (2)

1014000

(d)

Caprini

 

 

 

1014010

Carne

 

 

0,2

1014020

Grasso

 

 

0,2

1014030

Fegato

 

 

0,1

1014040

Reni

 

 

0,1

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

0,1

1014990

Altri

 

 

0,01 (2)

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Grasso

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Fegato

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Reni

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Frattaglie commestibili

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

0,01 (2)

1016010

Carne

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

1016040

Reni

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Carne

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Grasso

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Fegato

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Reni

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Frattaglie commestibili

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Altri

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

 

0,05

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0,01 (2)

1030010

Galli e galline

 

 

 

1030020

Anatre

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Oche

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Quaglie

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Altro

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

Gasteropodi

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 (3)

 (3)

 (3)

(L)= Liposolubile

Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile)

(+)

I test sui residui delle varietà di lattuga a foglia aperta vanno presentati allo Stato membro valutatore, all'autorità e alla Commissione europea entro il 1o ottobre 2014. Una nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

0251040

Crescione

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

0251990

Altri»

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

(i)

le colonne relative a amisulbrom, diflufenican, dimossistrobina e nicotina sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)

amisulbrom

Diflufenican

Dimossistrobina

Nicotina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

(i)

Agrumi

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Pompelmi (Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo (esclusa la mineola), ugli e altri ibridi)

 

 

 

 

0110020

Arance (Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi)

 

 

 

 

0110030

Limoni (Limone)

 

 

 

 

0110040

Limette

 

 

 

 

0110050

Mandarini (Clementine, tangerini, mineola e altri ibridi)

 

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

 

0120000

(ii)

Frutta a guscio (con o senza guscio)

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Mandorle

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

0120060

Nocciole (Nocciola di Dalmazia)

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

0130000

(iii)

Pomacee

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Mele (Mela selvatica)

 

 

 

 

0130020

Pere (Nashi)

 

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

 

0130990

Altro

 

 

 

 

0140000

(iv)

Drupacee

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Albicocche

 

 

 

 

0140020

Ciliege (Ciliegie dolci, amarene)

 

 

 

 

0140030

Pesche (Nettarine e ibridi simili)

 

 

 

 

0140040

Prugne (Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano, prugnole)

 

 

 

 

0140990

Altri

 

 

 

 

0150000

(v)

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

(a)

Uve da tavola e da vino

0,3

 

 

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

0152000

(b)

Fragole

0,01 (5)

 

 

 

0153000

(c)

Frutti di piante arbustive

0,01 (5)

 

 

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

0153020

More selvatiche (More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro )

 

 

 

 

0153030

Lamponi (Uva giapponese, lampone artico (Rubus arcticus), ibrido di lampone artico (Rubus arcticus x idaeus) )

 

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

 

0154000

(d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Mirtilli (Mirtilli neri)

 

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani (Mirtilli rossi)

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

 

 

0154040

Uva spina (Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes)

 

 

 

 

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

 

 

 

0.3 (+)

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

 

 

 

 

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti )

 

 

 

 

0154990

Altri

 

 

 

 

0160000

(vi)

Frutta varia

0,01 (5)

 

 

 

0161000

(a)

Buccia commestibile

 

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Carambole (Bilimbi)

 

 

 

 

0161060

Cachi

 

 

 

 

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

Altri

 

 

 

 

0162000

(b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

0162020

Litci (Pulasan, rambutan, mangostano)

 

 

 

 

0162030

Passiflore

 

 

 

 

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

 

 

 

 

0162050

Cainito

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))

 

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

0163000

(c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocadi

 

 

 

 

0163020

Banane (Banana nana, banana da cuocere, apple banana)

 

 

 

 

0163030

Manghi

 

 

 

 

0163040

Papaie

 

 

 

 

0163050

Melagrane

 

 

 

 

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

 

 

 

 

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

0163110

Annona (guanabana)

 

 

 

 

0163990

Altri

 

 

 

 

0200000

2.

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

(i)

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (5)

 

 

 

0211000

(a)

Patate

 

 

 

 

0212000

(b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

 

 

 

0212010

Manioca (Dasheen, taro, tannia)

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami (Tuberi di igname, jicama del Messico)

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

0213000

(c)

Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero

 

 

 

 

0213010

Bietole rosse

 

 

 

 

0213020

Carote

 

 

 

 

0213030

Sedani-rapa

 

 

 

 

0213040

Rafano (Radice di angelica, radice di levistico, radice di genziana)

 

 

 

 

0213050

Topinambur

 

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice

 

 

 

 

0213080

Ravanelli (Ramolaccio nero, ravanello giapponese, ravanelli e varietà simili, zigolo dolce (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Salsefrica (Scorzonera, barba gentile (scorzonera hispanica))

 

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

 

 

 

0213110

Rape

 

 

 

 

0213990

Altri

 

 

 

 

0220000

(ii)

Ortaggi a bulbo

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Agli

 

 

 

 

0220020

Cipolle (Cipolle argentate)

 

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

 

0220040

Cipolline (Cipolle invernali e varietà simili)

 

 

 

 

0220990

Altri

 

 

 

 

0230000

(iii)

Ortaggi a frutto

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacee

 

 

 

 

0231010

Pomodori (Pomodori ciliegia, tamarillo, alchechengi, bacche di Goji, wolfberry (Lycium barbarum e L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Peperoni (Peperoni piccanti)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Melanzane (Pepini)

0,4

 

 

 

0231040

Okra, gombo

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Altri

0,01 (5)

 

 

 

0232000

(b)

Cucurbitacee (con buccia commestibile)

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

0232030

Zucchine (Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson))

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacee (con buccia non commestibile)

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Meloni (Kiwano)

 

 

 

 

0233020

Zucche (Zucca invernale)

 

 

 

 

0233030

Cocomeri

 

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

 

0234000

(d)

Mais dolce

0,01 (5)

 

 

 

0239000

(e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (5)

 

 

 

0240000

(iv)

Cavoli

0,01 (5)

 

 

 

0241000

(a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli (Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori))

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

 

0242000

(b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci (Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi)

 

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

 

0243000

(c)

Cavoli a foglia

 

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), choi sum, cavolo cinese (pe-tsai))

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci (Cavolo nero (a foglie increspate), cavolo verde portoghese, cavolo portoghese, cavolo riccio)

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

0244000

(d)

Cavoli rapa

 

 

 

 

0250000

(v)

Ortaggi a foglia ed erbe fresche

 

 

 

 

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

 

 

 

 

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

4

 

 

 

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Crescione

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Barbarea

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Senape nera

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Altri

0,01 (5)

 

 

 

0252000

(b)

Spinaci e simili (foglie)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Spinaci (Spinaci della Nuova Zelanda, foglie di amaranto)

 

 

 

 

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa (Foglie di bietole rosse)

 

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

 

0253000

(c)

Foglie di vite

0,01 (5)

 

 

 

0254000

(d)

Crescione acquatico

0,01 (5)

 

 

 

0255000

(e)

Cicoria Witloof

0,01 (5)

 

 

 

0256000

(f)

Erbe fresche

0,01 (5)

 

 

0.4 (+)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

 

 

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

 

 

 

 

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

 

 

 

 

0256090

Foglie di alloro (lauro)

 

 

 

 

0256100

Dragoncello (Issopo)

 

 

 

 

0256990

Altri (Fiori commestibili)

 

 

 

 

0260000

(vi)

Legumi (freschi)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Fagioli (con baccello) (Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo asparago)

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello) (Fave, flageolets, jack bean, fagiolo di Lima, fagiolo dall'occhio)

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello) (Pisello mangiatutto (pisello dolce))

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello) (Piselli coltivati, piselli verdi, ceci)

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

 

0260990

Altri

 

 

 

 

0270000

(vii)

Ortaggi a stelo (freschi)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Asparagi

 

 

 

 

0270020

Cardi

 

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

 

0270040

Finocchi

 

 

 

 

0270050

Carciofi

 

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

 

 

 

0270090

Cuori di palma

 

 

 

 

0270990

Altri

 

 

 

 

0280000

(viii)

Funghi

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Coltivati (Prataioli, orecchioni, shitake)

 

 

 

 

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

 

 

 

0.04 (+)

0280990

Altri

 

 

 

 

0290000

(ix)

Alghe marine

0,01 (5)

 

 

 

0300000

3.

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0300010

Fagioli (Fave, fagioli comuni, flageolets, jack bean (Canavalia ensiformis), fagioli di Lima, favini, cowpea (fagioli dall'occhio))

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

0300030

Piselli (Ceci, piselli, cicerchia )

 

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

 

0400000

4.

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (5)

 

 

 

0401000

(i)

Semi oleaginosi

 

0,05 (5)

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0,01 (5)

 

0401020

Semi di arachide

 

 

0,01 (5)

 

0401030

Semi di papavero

 

 

0,01 (5)

 

0401040

Semi di sesamo

 

 

0,01 (5)

 

0401050

Semi di girasole

 

 

0,3

 

0401060

Semi di colza (Colza, ravizzone)

 

 

0,05

 

0401070

Semi di soia

 

 

0,01 (5)

 

0401080

Semi di senape

 

 

0,05

 

0401090

Semi di cotone

 

 

0,01 (5)

 

0401100

Semi di zucca (Altri semi di cucurbitacee)

 

 

0,01 (5)

 

0401110

Semi di cartamo

 

 

0,01 (5)

 

0401120

Semi di borragine

 

 

0,01 (5)

 

0401130

Semi di camelina

 

 

0,01 (5)

 

0401140

Semi di canapa

 

 

0,01 (5)

 

0401150

Semi di ricino

 

 

0,01 (5)

 

0401990

Altri

 

 

0,01 (5)

 

0402000

(ii)

Frutti oleaginosi

 

 

0,01 (5)

 

0402010

Olive da olio

 

0,2

 

 

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

 

0,05 (5)

 

 

0402030

Frutti di palma

 

0,05 (5)

 

 

0402040

Capoc

 

0,05 (5)

 

 

0402990

Altri

 

0,05 (5)

 

 

0500000

5.

CEREALI

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

0500010

Orzo

 

 

0,1

 

0500020

Grano saraceno (Amaranto, quinoa)

 

 

0,01 (5)

 

0500030

Mais

 

 

0,01 (5)

 

0500040

Miglio (Panico, tef)

 

 

0,01 (5)

 

0500050

Avena

 

 

0,01 (5)

 

0500060

Riso

 

 

0,01 (5)

 

0500070

Segale

 

 

0,08

 

0500080

Sorgo

 

 

0,01 (5)

 

0500090

Frumento (Spelta, triticale)

 

 

0,1

 

0500990

Altri

 

 

0,01 (5)

 

0600000

6.

TE, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

 

 

 

0,6 (+)

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

 

 

 

 

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

 

 

 

0,5 (+)

0631000

(a)

Fiori

 

 

 

 

0631010

Fiori di camomilla

 

 

 

 

0631020

Fiori di ibisco

 

 

 

 

0631030

Petali di rosa

 

 

 

 

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

 

0632000

(b)

Foglie

 

 

 

 

0632010

Foglie di fragola

 

 

 

 

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

 

0633000

(c)

Radici

 

 

 

 

0633010

Radici di valeriana

 

 

 

 

0633020

Radici di ginseng

 

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

 

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

 

 

 

 

0650000

(v)

Carruba

 

 

 

 

0700000

7.

LUPPOLO (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0800000

8.

SPEZIE

0,01 (5)

0,05  (5)

0,01 (5)

 

0810000

(i)

Semi

 

 

 

0,3 (+)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

0810020

Grano nero

 

 

 

 

0810030

Semi di sedano (Levistico)

 

 

 

 

0810040

Semi di coriandolo

 

 

 

 

0810050

Semi di cumino

 

 

 

 

0810060

Semi di aneto

 

 

 

 

0810070

Semi di finocchio

 

 

 

 

0810080

Semi di fieno greco

 

 

 

 

0810090

Noci moscate

 

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

 

0820000

(ii)

Frutta e bacche

 

 

 

0,3 (+)

0820010

Pimenti

 

 

 

 

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

 

 

 

 

0820070

Baccelli di vaniglia

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

 

0830000

(iii)

Corteccia

 

 

 

4 (+)

0830010

Cannella (Cassia)

 

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

 

0840000

(iv)

Radici o rizomi

 

 

 

4 (+)

0840010

Liquirizia

 

 

 

 

0840020

Zenzero

 

 

 

 

0840030

Curcuma

 

 

 

 

0840040

Barbaforte o cren

 

 

 

 

0840990

Altri

 

 

 

 

0850000

(v)

Germogli

 

 

 

4 (+)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma del fiore

 

 

 

4 (+)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

 

0870000

(vii)

Arillo

 

 

 

4 (+)

0870010

Macis

 

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

 

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0900010

Barbabietola da zucchero

 

 

 

 

0900020

Canna da zucchero

 

 

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

 

 

 

0900990

Altri

 

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

1010000

(i)

Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari

 

 

0,05 (5)

 

1011000

(a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Carne

 

 

 

 

1011020

Grasso privo di carne magra

 

 

 

 

1011030

Fegato

 

 

 

 

1011040

Reni

 

 

 

 

1011050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1011990

Altri

 

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Carne

 

 

 

 

1012020

Grasso

 

 

 

 

1012030

Fegato

 

 

 

 

1012040

Reni

 

 

 

 

1012050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1012990

Altri

 

 

 

 

1013000

(c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Carne

 

 

 

 

1013020

Grasso

 

 

 

 

1013030

Fegato

 

 

 

 

1013040

Reni

 

 

 

 

1013050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1013990

Altri

 

 

 

 

1014000

(d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Carne

 

 

 

 

1014020

Grasso

 

 

 

 

1014030

Fegato

 

 

 

 

1014040

Reni

 

 

 

 

1014050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1014990

Altri

 

 

 

 

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

 

 

 

 

1015010

Carne

 

 

 

 

1015020

Grasso

 

 

 

 

1015030

Fegato

 

 

 

 

1015040

Reni

 

 

 

 

1015050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1015990

Altri

 

 

 

 

1016000

(f)

Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni

 

 

 

 

1016010

Carne

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

 

1016040

Reni

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

 

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

 

 

 

 

1017010

Carne

 

 

 

 

1017020

Grasso

 

 

 

 

1017030

Fegato

 

 

 

 

1017040

Reni

 

 

 

 

1017050

Frattaglie commestibili

 

 

 

 

1017990

Altri

 

 

 

 

1020000

(ii)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini

 

 

0,01 (5)

 

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

 

 

 

1020040

Equini

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

1030000

(iii)

Uova di volatili, fresche, conservate o cotte uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

0,05 (5)

 

1030010

Galli e galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

 

1030990

Altro

 

 

 

 

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

 

 

0,05 (5)

 

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

 

 

0,05 (5)

 

1060000

(vi)

Gasteropodi

 

 

0,05 (5)

 

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

 

 

0,05 (5)

 

(+)

Tale LMR sarà sottoposto a revisione entro due anni al fine di valutare i dati e le informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili, compresi eventuali riscontri scientifici della naturale presenza o formazione di nicotina nella coltura interessata.

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

0256000

(f)

Erbe fresche

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

0256090

Foglie di alloro (lauro)

0256100

Dragoncello (Issopo)

0256990

Altri (Fiori commestibili)

(+)

I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Questi LMR saranno riveduti entro il 30 novembre 2014. Saranno valutati i dati di conferma che includano un riscontro scientifico della presenza o formazione naturale di nicotina nella coltura interessata. Una nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

(+)

Tale LMR sarà sottoposto a revisione entro due anni al fine di valutare i dati e le informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili, compresi eventuali riscontri scientifici della naturale presenza o formazione di nicotina nella coltura interessata.

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

0631000

(a)

Fiori

0631010

Fiori di camomilla

0631020

Fiori di ibisco

0631030

Petali di rosa

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

(b)

Foglie

0632010

Foglie di fragola

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

(c)

Radici

0633010

Radici di valeriana

0633020

Radici di ginseng

0633990

Altri

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

0810000

(i)

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero

0810030

Semi di sedano (Levistico)

0810040

Semi di coriandolo

0810050

Semi di cumino

0810060

Semi di aneto

0810070

Semi di finocchio

0810080

Semi di fieno greco

0810090

Noci moscate

0810990

Altri

0820000

(ii)

Frutta e bacche

0820010

Pimenti

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

0820070

Baccelli di vaniglia

0820080

Tamarindo

0820990

Altri

0830000

(iii)

Bark

0830010

Cannella (Cassia)

0830990

Altri

0840000

(iv)

Radici o rizomi

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero

0840030

Curcuma

0840040

Barbaforte o cren

0840990

Altri

0850000

(v)

Germogli

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0850990

Altri

0860000

(vi)

Stigma del fiore

0860010

Zafferano

0860990

Altri

0870000

(vii)

Arillo

0870010

Macis

0870990

Altri»

b)

nella parte B, le colonne relative a acibenzolar-s-metile, ciazofamid e metossifenozide sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)

Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile)

Ciazofamid

Metossifenozide (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0130040

Nespole

0,02 (7)

0,01 (7)

2

0130050

Nespole del Giappone

0,02 (7)

0,01 (7)

2

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0154060

More di gelso (Bacche di corbezzolo)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0154070

Azzeruolo (Baby kiwi (Actinidia arguta))

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0154080

Bacche di sambuco (Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti )

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0161050

Carambole (Bilimbi)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0161060

Cachi

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0161070

Jambolan (susina di Giava) (Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile, ciliegia del Suriname (grumichama Eugenia uniflora))

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0162040

Fichi d’India (fichi di cactus)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0162050

Cainito

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0162060

Cachi di Virginia (Zapote nero, zapote bianco, zapote verde, canistel (zapote giallo) e mammey zapote (lucuma mammosa))

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0163060

Cherimolia (Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0163070

Guava (Frutto del dragone/pitahaya/ pitaya (Hylocereus undatus))

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0163090

Frutti dell’albero del pane (Jack)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0163100

Durian

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0163110

Annona (guanabana)

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0212040

Maranta

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0251050

Barbarea

0,3 (+)

0,01 (7)

4

0251070

Senape nera

0,3 (+)

0,01 (7)

4

0252020

Portulaca (Claitonia (Lactuca indica), porcellana, romice acetosa, salicornia, agretti (Salsola soda))

0,02 (7)

0,01 (7)

4

0253000

(c)

Foglie di vite

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

0,3

0,01 (7)

4

0256060

Rosmarino

0,3

0,01 (7)

4

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0,3

0,01 (7)

4

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

0,3

0,01 (7)

4

0256090

Foglie di alloro (lauro)

0,3

0,01 (7)

4

0256100

Dragoncello (Issopo)

0,3

0,01 (7)

4

0270080

Germogli di bambù

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0270090

Cuori di palma

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0290000

(ix)

Alghe marine

0,02 (7)

 

0,02 (7)

0401110

Semi di cartamo

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0401120

Semi di borragine

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0401130

Semi di camelina

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0401150

Semi di ricino

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0402020

Noci di palmisti (semi di palma)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0402030

Frutti di palma

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0402040

Capoc

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0620000

(ii)

Chicchi di caffè

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631000

(a)

Fiori

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631010

Fiori di camomilla

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631020

Fiori di ibisco

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631030

Petali di rosa

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631050

Tiglio

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0631990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0632000

(b)

Foglie

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0632010

Foglie di fragola

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0632030

Mate

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0632990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0633000

(c)

Radici

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0633010

Radici di valeriana

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0633020

Radici di ginseng

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0633990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0640000

(iv)

Cacao (semi fermentati)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0650000

(v)

Carruba

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0800000

8.

SPEZIE

0,05 (7)

 

0,05 (7)

0810000

(i)

Semi

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810010

Anice verde

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810020

Grano nero

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810030

Semi di sedano (Levistico)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810040

Semi di coriandolo

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810050

Semi di cumino

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810060

Semi di aneto

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810070

Semi di finocchio

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810080

Semi di fieno greco

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810090

Noci moscate

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0810990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820000

(ii)

Frutta e bacche

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820010

Pimenti

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820030

Carvi

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820040

Cardamomo

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820050

Bacche di ginepro

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820070

Baccelli di vaniglia

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820080

Tamarindo

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0820990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0830000

(iii)

Corteccia

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0830010

Cannella (Cassia)

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0830990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0840000

(iv)

Radici o rizomi

0,05 (7)

 

0,05 (7)

0840010

Liquirizia

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0840020

Zenzero

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0840030

Curcuma

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0840040

Barbaforte o cren

0,05 (7)

0,1

0,05 (7)

0840990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0850000

(v)

Germogli

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0850010

Chiodi di garofano

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0850020

Capperi

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0850990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0860000

(vi)

Stigma del fiore

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0860010

Zafferano

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0860990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0870000

(vii)

Arillo

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0870010

Macis

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0870990

Altri

0,05 (7)

0,02 (7)

0,05 (7)

0900000

9.

PIANTE DA ZUCCHERO

0,02 (7)

0,01 (7)

 

0900010

Barbabietola da zucchero

0,02 (7)

0,01 (7)

0,3

0900020

Canna da zucchero

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0900030

Radici di cicoria

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

0900990

Altri

0,02 (7)

0,01 (7)

0,02 (7)

1015000

(e)

Cavalli, asini, muli e bardotti

0,02 (7)

0,01  (7)

 

1015010

Carne

0,02 (7)

0,01  (7)

0,2

1015020

Grasso

0,02 (7)

0,01  (7)

0,2

1015030

Fegato

0,02 (7)

0,01  (7)

0,1

1015040

Reni

0,02 (7)

0,01  (7)

0,1

1015050

Frattaglie commestibili

0,02 (7)

0,01  (7)

0,1

1015990

Altri

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1017000

(g)

Altri animali domestici (Conigli, canguri)

0,02 (7)

0,01  (7)

 

1017010

Carne

0,02 (7)

0,01  (7)

0,2

1017020

Grasso

0,02 (7)

0,01  (7)

0,2

1017030

Fegato

0,02 (7)

0,01  (7)

0,1

1017040

Reni

0,02 (7)

0,01  (7)

0,1

1017050

Frattaglie commestibili

0,02 (7)

0,01  (7)

0,1

1017990

Altri

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1030020

Anatre

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1030030

Oche

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1030040

Quaglie

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1030990

Altro

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1040000

(iv)

Miele (Pappa reale, polline)

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1050000

(v)

Rettili e anfibi (Cosce di rana, coccodrilli)

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1060000

(vi)

Gasteropodi

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

1070000

(vii)

Altri prodotti a base di animali terrestri

0,02 (7)

0,01  (7)

0,01 (7)

(L)= Liposolubile

Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile)

(+)

I test sui residui delle varietà di lattuga a foglia aperta vanno presentati allo Stato membro valutatore, all'autorità e alla Commissione europea entro il 1o ottobre 2014. Una nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0251050

Barbarea

0251070

Senape nera»


(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.

(L)= Liposolubile

Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile)

(+)

I test sui residui delle varietà di lattuga a foglia aperta vanno presentati allo Stato membro valutatore, all'autorità e alla Commissione europea entro il 1o ottobre 2014. Una nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0251000

(a)

Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee

0251010

Dolcetta (Gallinella carenata)

0251020

Lattughe (Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana)

0251030

Scarola (indivia a foglie larghe) (Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero)

0251040

Crescione

0251060

Rucola (Rucola selvatica)

0251080

Foglie e germogli di Brassica spp (Mizuna, foglie di pisello e rapanello e altri prodotti baby leaf di brassica (prodotti raccolti fino allo stadio di ottava foglia vera))

0251990

Altri»

(4)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(5)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Nicotina

(+)

Tale LMR sarà sottoposto a revisione entro due anni al fine di valutare i dati e le informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili, compresi eventuali riscontri scientifici della naturale presenza o formazione di nicotina nella coltura interessata.

0154050

Rose canine (cinorrodonti)

0256000

(f)

Erbe fresche

0256010

Cerfoglio

0256020

Erba cipollina

0256030

Foglie di sedano (Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre foglie apiacee)

0256040

Prezzemolo

0256050

Salvia (Santoreggia montana, erba di S. Giuliano)

0256060

Rosmarino

0256070

Timo (Maggiorana, origano)

0256080

Basilico (Foglie di melissa, menta, menta peperita)

0256090

Foglie di alloro (lauro)

0256100

Dragoncello (Issopo)

0256990

Altri (Fiori commestibili)

(+)

I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Questi LMR saranno riveduti entro il 30 novembre 2014. Saranno valutati i dati di conferma che includano un riscontro scientifico della presenza o formazione naturale di nicotina nella coltura interessata. Una nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0280020

Spontanei (Canterelle, tartufi, spugnole, porcini)

(+)

Tale LMR sarà sottoposto a revisione entro due anni al fine di valutare i dati e le informazioni che si renderanno nel frattempo disponibili, compresi eventuali riscontri scientifici della naturale presenza o formazione di nicotina nella coltura interessata.

0610000

(i)

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0630000

(iii)

Infusioni di erbe (essiccate)

0631000

(a)

Fiori

0631010

Fiori di camomilla

0631020

Fiori di ibisco

0631030

Petali di rosa

0631040

Fiori di gelsomino (Fiori di sambuco (Sambucus nigra))

0631050

Tiglio

0631990

Altri

0632000

(b)

Foglie

0632010

Foglie di fragola

0632020

Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)

0632030

Mate

0632990

Altri

0633000

(c)

Radici

0633010

Radici di valeriana

0633020

Radici di ginseng

0633990

Altri

0639000

(d)

Altre infusi di erbe

0810000

(i)

Semi

0810010

Anice verde

0810020

Grano nero

0810030

Semi di sedano (Levistico)

0810040

Semi di coriandolo

0810050

Semi di cumino

0810060

Semi di aneto

0810070

Semi di finocchio

0810080

Semi di fieno greco

0810090

Noci moscate

0810990

Altri

0820000

(ii)

Frutta e bacche

0820010

Pimenti

0820020

Semi di anice (pepe giapponese)

0820030

Carvi

0820040

Cardamomo

0820050

Bacche di ginepro

0820060

Pepe nero, pepe bianco (Pepe lungo, pepe rosa)

0820070

Baccelli di vaniglia

0820080

Tamarindo

0820990

Altri

0830000

(iii)

Bark

0830010

Cannella (Cassia)

0830990

Altri

0840000

(iv)

Radici o rizomi

0840010

Liquirizia

0840020

Zenzero

0840030

Curcuma

0840040

Barbaforte o cren

0840990

Altri

0850000

(v)

Germogli

0850010

Chiodi di garofano

0850020

Capperi

0850990

Altri

0860000

(vi)

Stigma del fiore

0860010

Zafferano

0860990

Altri

0870000

(vii)

Arillo

0870010

Macis

0870990

Altri»

(6)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(7)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(L)= Liposolubile

Acibenzolar-S-metile (somma di acibenzolar-S-metile e di acido acibenzolare (CGA 210007) espresso come acibenzolar-S-metile)

(+)

I test sui residui delle varietà di lattuga a foglia aperta vanno presentati allo Stato membro valutatore, all'autorità e alla Commissione europea entro il 1o ottobre 2014. Una nuova valutazione dei dati può comportare la modifica degli LMR.

0251050

Barbarea

0251070

Senape nera»


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

59,9

XS

50,7

ZZ

55,3

0707 00 05

MK

27,7

TR

126,8

ZZ

77,3

0709 93 10

TR

114,4

ZZ

114,4

0805 50 10

AR

94,5

CL

108,8

TR

72,2

UY

67,8

ZA

96,1

ZZ

87,9

0806 10 10

MK

35,9

TR

120,7

ZZ

78,3

0808 10 80

BR

89,7

CL

180,3

NZ

139,2

US

145,3

ZA

110,7

ZZ

133,0

0808 30 90

AR

193,5

CN

64,0

TR

112,6

ZZ

123,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/34


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

sulla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno del comitato misto

(2012/533/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o aprile 2012.

(2)

L’articolo 11 dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato, tra l’altro, di assicurare il buon funzionamento dell’accordo.

(3)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto definisce il proprio regolamento interno.

(4)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di tale comitato misto dovrebbe essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 93 del 30.3.2012, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO

del …

relativa all’adozione del proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 11,

considerando che l’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Capi delegazione

1.   L’Unione europea e la Georgia («parti») nominano un capo delegazione ciascuna che funge da persona di contatto per tutte le questioni attinenti al comitato.

2.   Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, ad un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

Articolo 2

Presidenza

1.   La presidenza del comitato è esercitata a turno, per un anno civile, dal capo delegazione di ciascuna delle parti.

2.   La presidenza esercita le funzioni di segretariato del comitato.

Articolo 3

Riunioni

1.   Il presidente, d’intesa con l’altro capo delegazione, fissa la data e il luogo delle riunioni oppure, in caso di riunioni a distanza tenute utilizzando tecnologie elettroniche, le relative modalità tecniche. Il presidente e l’altro capo delegazione, nello stabilire la data e il luogo della riunione, rispettano l’obbligo di tenere una riunione entro novanta giorni.

2.   Salvo decisione comune contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

Articolo 4

Corrispondenza

1.   Tutta la corrispondenza destinata al comitato è inviata al presidente del comitato, il quale trasmette copia di tutta la corrispondenza relativa al comitato all’altro capo delegazione, nonché al capo della missione della Georgia a Bruxelles e al capo della delegazione dell’UE a Tbilisi.

2.   La corrispondenza tra il presidente e l’altro capo delegazione può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente redige il progetto di ordine del giorno prima di ogni riunione. Il progetto di ordine del giorno è trasmesso all’altro capo delegazione al più tardi venti giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione. Il progetto di ordine del giorno trasmesso dal presidente comprende i punti contemplati dall’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo selezionati dal presidente.

2.   Il presidente ha l’obbligo di inserire nel progetto di ordine del giorno punti supplementari, contemplati dall’articolo 11, paragrafo 3, su richiesta dei capi delegazione presentata al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione.

3.   Il presidente trasmette all’altro capo delegazione un progetto definitivo di ordine del giorno almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio della riunione.

4.   L’ordine del giorno è adottato di comune accordo dal presidente e dall’altro capo delegazione all’inizio di ogni riunione. Di comune accordo tra il presidente e l’altro capo delegazione, nell’ordine del giorno possono essere iscritti punti che non figurano nel progetto di ordine del giorno.

Articolo 6

Adozione degli strumenti

1.   Le decisioni del comitato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo sono trasmesse alle parti e recano la firma del presidente e dell’altro capo delegazione.

2.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione adottata dal comitato.

Articolo 7

Procedura scritta

1.   Una decisione del comitato può essere adottata mediante procedura scritta previo accordo del presidente e dell’altro capo delegazione.

2.   Il capo delegazione che propone il ricorso alla procedura scritta presenta il progetto di decisione all’altro capo delegazione. L’altro capo delegazione risponde dichiarando se accetta o non accetta il progetto, se propone modifiche o se richiede un tempo di riflessione supplementare. Se è adottato, il progetto è formalizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Verbale

1.   Il presidente redige un progetto di verbale di ciascuna riunione e lo presenta all’altro capo delegazione entro venti giorni lavorativi dalla riunione. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni formulate e può riferire anche qualsiasi altra conclusione raggiunta. L’altro capo delegazione approva il progetto oppure presenta proposte di modifica. Dopo l’approvazione del progetto di verbale, il presidente e l’altro capo delegazione firmano due esemplari originali dello stesso e ne conservano uno ciascuno.

2.   In caso di mancata approvazione del verbale prima della convocazione della riunione successiva, nel verbale figura il progetto stilato dal presidente con accluse le proposte di modifica presentate dall’altro capo delegazione.

Articolo 9

Spese

Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato sono a carico di ciascuna parte.

Articolo 10

Riservatezza

Le deliberazioni del comitato hanno carattere riservato.


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all’adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

(2012/534/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2012/243/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali (1) («memorandum di cooperazione»), è entrata in vigore il 29 marzo 2012.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione, il comitato misto istituito dall’articolo 7.1 del memorandum di cooperazione può adottare allegati dello stesso.

(3)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea nell’ambito del comitato misto per quanto riguarda l’adozione di un allegato per la protezione della navigazione aerea che deve essere aggiunto al memorandum di cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO di cui all’articolo 7.3, lettera c), del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (memorandum di cooperazione) riguardo all’adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione si basa sul progetto di decisione del comitato misto UE-ICAO accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

S. ALETRARIS


(1)  GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 16.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ICAO

del …

relativa all’adozione di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata

IL COMITATO MISTO UE-ICAO,

visto il memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (MOC ICAO), in particolare l’articolo 7.3, lettera c),

considerando quanto segue:

è opportuno includere un allegato sulla protezione della navigazione aerea nel MOC ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della presente decisione è adottato ed è parte integrante del MOC ICAO.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a …

Per il Comitato misto EU-ICAO

I presidenti

ALLEGATO

«ALLEGATO II — PROTEZIONE DELLA NAVIGAZIONE AEREA

1.   Obiettivi

1.1.

Le parti convengono di cooperare nel settore della protezione della navigazione aerea nel quadro del memorandum di cooperazione (MOC) tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) firmato a Montreal il 28 aprile 2011 e a Bruxelles il 4 maggio 2011.

1.2.

Conformemente all’impegno di realizzare un livello di protezione della navigazione aerea adeguato e sostenibile a livello mondiale, in particolare mediante le norme e le pratiche raccomandate (SARP) dell’ICAO, le parti convengono di cooperare strettamente nello svolgimento delle loro attività relative alla protezione della navigazione aerea.

2.   Ambito di applicazione

2.1.

Nel perseguire gli obiettivi di cui al punto 1, le parti convengono di cooperare mediante le azioni seguenti:

a)

condurre un dialogo regolare sulle questioni di protezione della navigazione aerea di reciproco interesse;

b)

condurre uno scambio regolare di informazioni pertinenti sulla protezione della navigazione aerea in conformità alle norme applicabili;

c)

partecipare ad attività di protezione della navigazione aerea;

d)

analizzare, se del caso, il rispetto delle norme ICAO da parte degli Stati, il rispetto delle pratiche raccomandate e l’attuazione effettiva di un sistema di sorveglianza in materia di protezione della navigazione aerea;

e)

controllare la conformità degli Stati dell’Unione europea alle norme ICAO, il rispetto delle pratiche raccomandate e l’attuazione effettiva di un sistema di sorveglianza in materia di protezione della navigazione aerea;

f)

continuare a cooperare in materia di regolamentazione e normazione;

g)

sviluppare e fornire assistenza tecnica;

h)

promuovere la cooperazione regionale;

i)

provvedere a scambi di esperti; nonché

j)

fornire una formazione in materia di protezione della navigazione aerea.

3.   Attuazione

3.1.

Le parti possono istituire accordi di lavoro specificando i meccanismi e i procedimenti reciprocamente concordati necessari per attuare efficacemente le attività di cooperazione nei settori di cui al punto 2.1. Tali accordi di lavoro sono adottati dal comitato misto.

4.   Dialogo

4.1.

Le parti convocano riunioni e/o teleconferenze periodiche per discutere aspetti relativi alla protezione della navigazione aerea di reciproco interesse e, se necessario, per coordinare le attività.

5.   Condivisione di informazioni, ricerche, studi e analisi sulla protezione della navigazione aerea

5.1.

Fatte salve le norme applicabili, le parti istituiscono accordi di lavoro precisando quali informazioni e analisi possono essere condivise sulla base delle informazioni raccolte dai rispettivi programmi di audit e di ispezione, nonché il meccanismo di condivisione per garantire la riservatezza delle informazioni ricevute dall’altra parte, in conformità all’articolo 6 del MOC.

5.2.

Le parti collaborano nelle attività di protezione della navigazione aerea mediante scambio di dati, ricerche, studi, informazioni e documentazione pertinenti e appropriati, oltre a facilitare la reciproca partecipazione alle riunioni.

6.   Partecipazione ad attività connesse alla protezione della navigazione aerea

6.1.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, se necessario ogni parte invita l’altra parte a partecipare, in conformità delle norme o procedure stabilite, ad attività e riunioni relative alla protezione della navigazione aerea al fine di garantire una stretta collaborazione e coordinamento. Le modalità di detta partecipazione sono fissate negli accordi di lavoro concordati dalle parti.

7.   Questioni regolamentari

7.1.

Ogni parte assicura che l’altra parte sia informata dell’insieme della legislazione, della regolamentazione, delle norme, degli obblighi e delle pratiche raccomandate pertinenti che possono incidere sull’applicazione del presente allegato, compresa l’introduzione di eventuali modifiche.

7.2.

Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente in tempo utile qualsiasi proposta di modifica di legislazione, regolamentazione, norme, requisiti e pratiche raccomandate, nella misura in cui dette modifiche possono avere un impatto sul presente allegato.

7.3.

Al fine dell’armonizzazione delle regole e delle norme in materia di protezione della navigazione aerea a livello mondiale, le parti si informano reciprocamente sulle questioni tecniche sollevate dalla regolamentazione del settore della protezione della navigazione aerea durante le differenti fasi dell’attività normativa o del processo di definizione delle SARP e possono essere invitate a partecipare agli organismi tecnici associati, se necessario.

7.4.

Le parti si informano reciprocamente in tempo utile riguardo alle decisioni e raccomandazioni in materia di protezione della navigazione aerea.

7.5.

L’UE avvia, se necessario, un dialogo con l’ICAO per fornire informazioni tecniche nei casi in cui l’applicazione della legislazione UE faccia emergere questioni relative al rispetto delle norme dell’ICAO e all’adesione alle pratiche raccomandate dell’ICAO.

8.   Assistenza tecnica

8.1.

Le parti coordinano l’assistenza agli Stati sforzandosi di garantire l’efficace utilizzazione delle risorse e prevenire la duplicazione degli sforzi e scambiano informazioni sui progetti e programmi di assistenza tecnica in materia di protezione della navigazione aerea.

8.2.

Le parti collaborano strettamente nell’assistere gli Stati membri dell’UE e altri Stati, se ritenuto necessario, per migliorare il livello dell’attuazione effettiva degli elementi critici dei sistemi di controllo per la protezione della navigazione aerea degli Stati, e il loro livello di conformità alle SARP dell’ICAO. Tale cooperazione comprende, ma non esclusivamente, lo scambio di informazioni, l’agevolazione del dialogo tra le parti interessate e il coordinamento delle attività di assistenza tecnica.

9.   Cooperazione regionale

9.1.

Le parti danno priorità alle attività intese ad accelerare l’attuazione delle SARP laddove l’approccio regionale offre la possibilità di migliorare il rapporto costi/efficienza, il monitoraggio e/o i processi di normalizzazione.

10.   Assistenza specializzata

10.1.

Fatti salvi i regimi di assistenza specializzata sviluppati al di fuori dell’ambito di applicazione del presente allegato, le parti compiono i necessari sforzi per mettere a disposizione di entrambe, su richiesta, esperti con adeguate conoscenze tecniche nei settori pertinenti della protezione della navigazione aerea per svolgere funzioni e partecipare alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato. Le condizioni di tale assistenza specializzata sono specificate in un accordo di lavoro tra le parti.

11.   Formazione

11.1.

Se necessario, le parti facilitano la partecipazione dei membri dell’altra parte a tutti i programmi di formazione da loro organizzati in materia di protezione della navigazione aerea.

11.2.

Le parti si scambiano informazioni sui materiali relativi ai programmi di formazione in materia di protezione della navigazione aerea e, se necessario, coordinano e cooperano al loro sviluppo.

11.3.

Nel quadro delle attività cui al punto 9 del presente allegato, le parti cooperano al fine di facilitare e coordinare la partecipazione ai programmi di formazione del personale proveniente da Stati o da regioni in cui l’assistenza tecnica è prestata da una delle parti.

12.   Riesame

12.1.

Le parti riesaminano periodicamente l’applicazione del presente allegato e, qualora necessario, prendono in considerazione eventuali sviluppi politici o regolamentari.

12.2.

Un’eventuale revisione del presente allegato è condotta dal comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 7 del MOC.

13.   Entrata in vigore, modifiche e denuncia

13.1.

Il presente allegato entra in vigore alla data della sua adozione da parte del comitato misto e resta in vigore fino alla denuncia di una delle parti.

13.2.

Gli accordi di lavoro convenuti ai sensi del presente allegato entrano in vigore alla data della loro adozione ad opera del comitato misto.

13.3.

Gli emendamenti agli accordi di lavoro adottati in conformità al presente allegato o la loro denuncia sono decisi dal comitato misto.

13.4.

Il presente allegato può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso scritto di sei mesi notificato all’altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere del termine.

13.5.

Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente punto, qualora il MOC sia denunciato, sono simultaneamente denunciati il presente allegato e gli accordi di lavoro adottati in conformità allo stesso.»


2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/42


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2012

relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2012) 6543]

(2012/535/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/133/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del nematode del pino per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. I focolai di nematode del pino segnalati in Spagna e le ripetute intercettazioni da parte di altri Stati membri di legname di pino, materiale da imballaggio in legno e cortecce infestati dal nematode del pino provenienti dal Portogallo indicano che è aumentato il rischio di propagazione del nematode del pino al di fuori delle zone del Portogallo in cui la sua presenza è accertata. Le conseguenze economiche, sociali e ambientali di una propagazione del nematode del pino nell’Unione sarebbero di una gravità inaccettabile. È quindi opportuno estendere a tutti gli Stati membri le misure riguardanti il nematode del pino.

(2)

Per prevenire l’introduzione e la propagazione del nematode del pino, gli Stati membri devono effettuare annualmente indagini per accertarne la presenza in zone che ne sono considerate indenni e adottare piani di emergenza da attuare nel caso in cui tale presenza sia accertata.

(3)

Nel caso in cui sia accertata la presenza del nematode del pino in una zona considerata indenne, gli Stati membri devono delimitare le zone in cui devono essere applicate le misure di eradicazione. Tali misure devono comprendere l’abbattimento precauzionale delle piante sensibili nella zona infestata e in una zona con un raggio di 500 m attorno alle piante infestate dal nematode del pino, nonché una sorveglianza intensificata della presenza del nematode del pino in tutta la zona delimitata.

(4)

Nel caso in cui uno Stato membro consideri che l’abbattimento delle piante sensibili nel raggio di 500 metri dalle piante infestate dal nematode del pino sia una misura sproporzionata, ad esempio quando la zona interessata comprende aree protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4), devono essere previste opzioni alternative di gestione dei rischi che comportino l’abbattimento di una quantità minore di piante sensibili. In tal caso, devono essere adottate misure alternative di salvaguardia che garantiscano una riduzione equivalente del rischio di propagazione del nematode del pino.

(5)

Le misure devono avere come obiettivo principale l’eradicazione del nematode del pino e il contenimento deve essere autorizzato solo nelle zone in cui l’eradicazione non è un obiettivo realizzabile. Per giungere, quando è possibile, all’eradicazione, gli Stati membri devono applicare le relative misure per almeno quattro anni. Se però l’eradicazione è impossibile, gli Stati membri devono essere autorizzati, in certi casi, ad applicare le misure di contenimento prima che sia trascorso il periodo di quattro anni.

(6)

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di eradicazione e di contenimento che hanno adottato o hanno deciso di adottare.

(7)

Gli operatori interessati e il pubblico devono essere informati delle misure di eradicazione e di contenimento adottate.

(8)

Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno e all’esterno delle zone delimitate devono essere sottoposte a restrizioni. Gli Stati membri devono effettuare controlli per verificare se i divieti o le restrizioni sono rispettati e, se del caso, imporre misure correttive.

(9)

Se le restrizioni relative alle movimentazioni di legname e cortecce sensibili comprendono l’obbligo di sottoporre a un trattamento il legname e le cortecce, gli Stati membri devono autorizzare e controllare impianti adeguatamente attrezzati per effettuare tale trattamento e rilasciare i passaporti delle piante o apporre una marcatura sul legname o sulle cortecce sensibili trattati. Devono essere stabilite regole per l’autorizzazione e il controllo di tali impianti, come pure per l’autorizzazione e il controllo dei produttori di materiale da imballaggio in legno che applicano tale marcatura.

(10)

Gli Stati membri e gli operatori devono avere accesso alle informazioni relative agli impianti autorizzati. La Commissione deve quindi costituire e tenere aggiornato un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno.

(11)

La decisione 2006/133/CE deve pertanto essere abrogata.

(12)

La presente decisione deve essere riesaminata dopo tre anni per tener conto dell’evoluzione tecnica e scientifica.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)   «piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutti e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.;

b)   «legname sensibile»: il legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname segato e dei tronchi di Taxus L. e di Thuja L.;

c)   «cortecce sensibili»: le cortecce di conifere (Coniferales);

d)   «luogo di produzione»: qualsiasi luogo utilizzato come un’unica unità di produzione, compresi i siti di produzione gestiti separatamente per motivi fitosanitari;

e)   «vettore»: i coleotteri appartenenti al genere Monochamus Megerle in Dejean, 1821;

f)   «stagione di volo del vettore»: il periodo dal 1o aprile al 31 ottobre, tranne nel caso in cui una diversa durata della stagione di volo del vettore abbia una giustificazione tecnico-scientifica, tenendo conto di un margine di sicurezza di quattro settimane supplementari all’inizio e alla fine della stagione di volo prevista;

g)   «materiale da imballaggio in legno»: il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm.

Articolo 2

Indagini in zone considerate indenni dalla presenza del nematode del pino

1.   Gli Stati membri effettuano ogni anno indagini dirette ad accertare la presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e nel vettore in zone del loro territorio considerate in precedenza indenni da tale presenza.

Le indagini consistono nel prelievo e nell’analisi in laboratorio di campioni di piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori. Il numero dei campioni è stabilito sulla base di validi principi tecnici e scientifici.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione una descrizione delle indagini di cui al paragrafo 1, precisando il numero dei siti di indagine, le zone in cui sono effettuate le indagini e il numero dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio ogni anno. Nella descrizione sono indicati i principi scientifici e tecnici su cui si basano le indagini.

La descrizione è comunicata alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno in cui devono essere effettuate le indagini.

3.   Ogni Stato membro comunica i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le indagini.

Articolo 3

Analisi di laboratorio

Le analisi di laboratorio dirette ad accertare la presenza del nematode del pino in piante sensibili, legname e cortecce sensibili e vettori sono effettuate secondo il protocollo di diagnosi per il Bursaphelenchus xylophilus definito nello standard EPPO PM7/4(2) (5). I metodi indicati in tale standard possono essere integrati o sostituiti da metodi di diagnosi molecolare convalidati scientificamente che presentano una sensibilità e affidabilità pari a quelle dello standard EPPO.

Articolo 4

Piani di emergenza

1.   Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro stabilisce un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 5 a 16 in caso di presenza confermata o sospetta del nematode del pino (di seguito «piano di emergenza»).

2.   Il piano di emergenza stabilisce:

a)

i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti e dell’autorità unica in tali azioni;

b)

le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l’autorità unica, il settore privato interessato e il pubblico;

c)

le modalità delle analisi di laboratorio;

d)

le modalità della formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni.

3.   Gli Stati membri provvedono alla valutazione e alla revisione dei rispettivi piani di emergenza.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, i rispettivi piani di emergenza.

Articolo 5

Zone delimitate

1.   Se i risultati dell’indagine annuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile in una parte del territorio di uno Stato membro considerata in precedenza indenne da tale presenza, o se tale presenza è in altro modo dimostrata, lo Stato membro delimita immediatamente una zona come previsto al paragrafo 2 (di seguito «zona delimitata»).

Se la presenza del nematode del pino è rilevata nel vettore o in una partita di legname sensibile, cortecce sensibili o materiale da imballaggio in legno, lo Stato membro interessato effettua un’ispezione in prossimità del luogo in cui il vettore è stato catturato o in cui il legname sensibile, le cortecce sensibili o il materiale da imballaggio in legno si trovavano quando la presenza è stata constatata. Se i risultati dell’ispezione rivelano la presenza del nematode del pino in una pianta sensibile, si applica il primo comma.

2.   La zona delimitata è costituita dalla zona in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona infestata») e da una zona circostante la zona infestata, larga almeno 20 km (di seguito «zona cuscinetto»).

Quando sono applicate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6, lo Stato membro interessato può decidere di ridurre la larghezza della zona cuscinetto a non meno di 6 km, purché questa riduzione non comprometta l’eradicazione.

3.   Se è rilevata la presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto, è immediatamente costituita una nuova zona delimitata come previsto dal paragrafo 1 per tenere conto di questo ritrovamento.

In alternativa, la zona delimitata esistente, quando vi sono applicate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6, può essere modificata per tenere conto di questo ritrovamento.

L’accertamento della presenza del nematode del pino in una zona cuscinetto è immediatamente notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.

4.   Nel caso in cui sia rilevata la presenza del nematode del pino nel territorio di uno Stato membro e la zona delimitata si estenda all’interno del territorio di uno o più altri Stati membri, questi ultimi stabiliscono, come previsto dal paragrafo 1, una o più zone delimitate che completino la zona cuscinetto con una o più zone cuscinetto di larghezza corrispondente a quella della zona cuscinetto dello Stato membro in cui è avvenuto il ritrovamento.

5.   Gli Stati membri comunicano le zone delimitate del rispettivo territorio alla Commissione e agli altri Stati membri entro un mese dalla data del rilevamento della presenza del nematode del pino nella zona interessata.

Tale comunicazione comprende una descrizione delle zone delimitate, la loro ubicazione e i nomi delle entità amministrative interessate dalla delimitazione ed è corredata di una mappa indicante l’ubicazione di ciascuna zona delimitata, zona infestata e zona cuscinetto.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica delle zone delimitate del rispettivo territorio entro il mese seguente la modifica.

6.   Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti, lo Stato membro interessato può decidere di non considerare più quella zona come zona delimitata. Uno Stato membro che si trova nella situazione di cui all’allegato I, punto 5, può decidere di considerare la zona non più delimitata nel caso in cui l’assenza del nematode del pino sia confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7.

Lo Stato membro informa entro un mese la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.

7.   La Commissione costituisce un elenco delle zone delimitate e lo comunica agli Stati membri.

L’elenco è aggiornato sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Commissione in applicazione dei paragrafi 5 e 6.

Articolo 6

Eradicazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure specificate nell’allegato I per eradicare il nematode del pino presente nelle zone delimitate dei rispettivi territori.

Il nematode del pino è considerato eradicato se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, non hanno rivelato la presenza del nematode del pino nella zona delimitata in questione nei quattro anni precedenti o se l’assenza del nematode del pino è confermata dal prelievo di campioni e dalle analisi di cui all’allegato I, punto 7, terzo comma.

2.   Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 7

Contenimento

1.   Se le indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore di cui all’allegato I, punto 6, rivelano la presenza del nematode del pino in una zona delimitata durante un periodo di almeno quattro anni consecutivi e l’esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l’eradicazione del nematode del pino è impossibile, lo Stato membro interessato può decidere di contenere il nematode del pino all’interno di quella zona, anziché eradicarlo.

Lo Stato membro interessato può tuttavia, prima della fine di tale periodo, decidere di contenere, anziché eradicare, il nematode del pino se il diametro della zona infestata è superiore a 20 km, la presenza del nematode del pino è rilevata in tutta la zona infestata e l’esperienza acquisita indica che, nella situazione in questione, l’eradicazione del nematode del pino in quella zona è impossibile.

Le misure di contenimento messe in atto sono quelle indicate nell’allegato II.

2.   Se uno Stato membro decide, come previsto dal paragrafo 1, di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, informa la Commissione della sua decisione, indicandone le ragioni.

Se è applicato il paragrafo 1, secondo comma, la Commissione effettua indagini in tale Stato membro per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste da tale comma.

3.   Le zone delimitate in cui sono attuate misure di contenimento come previsto dal paragrafo 1 sono segnalate come tali nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 7. Gli Stati membri possono attuare misure di contenimento solo nelle zone delimitate che sono state segnalate in tale elenco come zone in cui sono attuate misure di contenimento del nematode del pino.

4.   Gli Stati membri si assicurano che le misure di cui al paragrafo 1 siano messe in atto da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 8

Informazione degli operatori e del pubblico

Quando sono attuate le misure di eradicazione di cui all’articolo 6 o le misure di contenimento di cui all’articolo 7, gli Stati membri interessati provvedono a informare gli operatori interessati e il pubblico.

Articolo 9

Comunicazione delle misure nazionali

1.   Gli Stati membri, entro il mese seguente la notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE, della presenza del nematode del pino in una parte del loro territorio in precedenza considerata indenne, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno adottato e quelle che hanno deciso di adottare per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6.

2.   Quando uno Stato membro adotta misure per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6, la comunicazione di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili indicate nell’allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato I, punto 6, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.

Quando uno Stato membro adotta misure per il contenimento del nematode del pino in applicazione dell’articolo 7, la comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1 ha per oggetto le misure riguardanti l’abbattimento, il prelievo e l’analisi di campioni, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili, la pianificazione e le modalità di organizzazione delle indagini di cui all’allegato II, punti 2 e 3, compresi il numero delle ispezioni, i campioni da prelevare e le analisi di laboratorio da effettuare.

La comunicazione delle misure comprende anche una descrizione delle misure di informazione degli operatori interessati e del pubblico di cui all’articolo 8 e dei controlli di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno, una relazione sui risultati delle misure adottate nel corso dell’anno precedente in applicazione degli articoli 6 e 7.

Nella relazione sono indicati il numero e i luoghi dei rilevamenti della presenza del nematode del pino, con le relative mappe, il numero delle piante in cattive condizioni di salute e delle piante morte che sono state individuate, abbattute, dalle quali sono stati prelevati campioni e per le quali sono state effettuate analisi, e i risultati di tali analisi.

4.   Gli Stati membri, entro il 1o marzo di ogni anno seguente la notifica di cui al paragrafo 1, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure che hanno deciso di attuare nel corso di quell’anno per l’eradicazione del nematode del pino in applicazione dell’articolo 6.

5.   Quando uno Stato membro decide di contenere la propagazione del nematode del pino in una zona delimitata in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri una versione conformemente riveduta della comunicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

La comunicazione delle misure può coprire un periodo massimo di 5 anni nel caso di una zona delimitata in cui sono attuate misure di contenimento in applicazione dell’articolo 7. Se la comunicazione copre più di un anno, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una versione riveduta della comunicazione delle misure entro il 31 ottobre dell’anno in cui essa scade.

Quando sono decise modifiche rilevanti delle misure di contenimento, la comunicazione delle misure è riveduta e comunicata immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 10

Movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione

1.   Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 1.

2.   Le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di eradicazione sono ammesse solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato III, sezione 2.

3.   Gli Stati membri possono limitare le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono attuate misure di contenimento.

Articolo 11

Controlli sulle movimentazioni da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto

1.   Gli Stati membri effettuano frequenti controlli casuali su piante sensibili e su legname e cortecce sensibili movimentati da zone delimitate del loro territorio verso zone non delimitate e da zone infestate del loro territorio verso zone cuscinetto.

Gli Stati membri decidono di effettuare controlli mirati sulla base del rischio che nelle piante o nel legname e nelle cortecce da controllare siano presenti nematodi del pino vivi, tenendo conto della provenienza delle partite, del grado di sensibilità delle piante o del legname e delle cortecce e del fatto che l’operatore responsabile delle movimentazioni si sia in precedenza conformato alle disposizioni della presente decisione e della decisione 2006/133/CE.

I controlli sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili sono effettuati:

a)

nei punti di passaggio da zone infestate a zone cuscinetto;

b)

nei punti di passaggio da zone cuscinetto a zone non delimitate;

c)

nel luogo di destinazione situato nella zona cuscinetto;

d)

nel luogo d’origine situato nella zona infestata (per esempio segherie) da cui sono trasportati al di fuori della zona infestata.

Gli Stati membri possono decidere di effettuare controlli anche in luoghi diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d).

I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, in un controllo di identità e, in caso di inosservanza, accertata o sospetta, di tali prescrizioni, in un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.

2.   Gli Stati membri effettuano controlli casuali sulle piante sensibili e sul legname e sulle cortecce sensibili trasportati da zone delimitate situate al di fuori del proprio territorio verso zone non delimitate situate nel proprio territorio.

I controlli consistono in un controllo documentale per quanto riguarda le prescrizioni di cui all’allegato III, sezione 1, un controllo di identità e un controllo fitosanitario comprendente un’analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino.

3.   I risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri mensilmente, quelli dei controlli di cui al paragrafo 2 annualmente, entro il 1o marzo.

Se i controlli rivelano la presenza del nematode del pino in piante sensibili o in legname o cortecce sensibili, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 12

Misure in caso di inosservanza delle disposizioni dell’articolo 10

Se dai controlli di cui all’articolo 11 risulta che le disposizioni della sezione 1 o della sezione 2 dell’allegato III non sono rispettate, lo Stato membro che ha effettuato i controlli adotta immediatamente una delle seguenti misure:

a)

il materiale non conforme è distrutto;

b)

il materiale non conforme è trasferito sotto controllo ufficiale verso un impianto di trattamento a tal fine specificamente autorizzato, in cui è sottoposto a un trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungono in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e vettori vivi;

c)

se il materiale non conforme è costituito da materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti, e fatto salvo l’allegato III, esso è rinviato sotto controllo ufficiale nel luogo di spedizione o in un luogo situato in prossimità del luogo di intercettazione perché gli oggetti siano reimballati e il materiale da imballaggio in legno sia distrutto, in modo da evitare ogni rischio di propagazione del nematode del pino.

Articolo 13

Autorizzazione degli impianti di trattamento

1.   Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano impianti di trattamento adeguatamente attrezzati a effettuare una o più delle seguenti operazioni specificate nell’allegato III:

a)

trattamento di legname e cortecce sensibili, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), e sezione 2, punto 2, primo comma, lettera c);

b)

rilascio dei passaporti delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6) per il legname e le cortecce sensibili trattati dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera b), e sezione 2, punto 2, secondo comma, lettera b);

c)

trattamento del materiale da imballaggio in legno, come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera a), e sezione 2, punto 3;

d)

marcatura del materiale da imballaggio in legno trattato dall’impianto di trattamento in questione in applicazione della lettera c), come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 3, lettera b), e sezione 2, punto 3, in conformità all’allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15.

Tali impianti sono di seguito designati «impianti di trattamento autorizzati».

2.   Gli impianti di trattamento autorizzati assicurano la tracciabilità del legname, delle cortecce e del materiale da imballaggio in legno sensibili trattati.

Articolo 14

Autorizzazione alla marcatura

1.   Gli Stati membri nel cui territorio esiste una zona delimitata autorizzano i produttori di materiale da imballaggio in legno adeguatamente attrezzati ad apporre una marcatura, in conformità all’allegato II dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, sul materiale da imballaggio in legno ottenuto utilizzando legname trattato da un impianto di trattamento autorizzato e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE.

Tali produttori sono qui di seguito designati «produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati»

2.   I produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati utilizzano per la produzione di materiale da imballaggio in legno esclusivamente legname proveniente da impianti di trattamento specificamente autorizzati e accompagnato dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE e si accertano che la provenienza da tali impianti di trattamento del legname utilizzato sia tracciabile.

Articolo 15

Controllo degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati

Gli Stati membri eseguono controlli sugli impianti di trattamento autorizzati e sui produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati per verificare che operino correttamente, nei modi prescritti dalla loro autorizzazione.

Gli Stati membri si assicurano che tali controlli siano eseguiti da personale tecnicamente qualificato degli organismi ufficiali responsabili o da altre persone tecnicamente qualificate che agiscono sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 16

Revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti di trattamento e ai produttori di materiale da imballaggio in legno

1.   Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in legname, cortecce o materiale da imballaggio in legno sensibili trattati da un impianto di trattamento autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.

Se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione viene a conoscenza della presenza del nematode del pino in materiale da imballaggio in legno sensibile recante la marcatura apposta da un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato, revoca immediatamente tale autorizzazione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, se lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, viene a conoscenza del fatto che un impianto di trattamento autorizzato o un produttore di materiale da imballaggio in legno autorizzato non opera nei modi prescritti dalla sua autorizzazione, adotta le misure necessarie perché gli articoli 13 e 14 siano rispettati.

Articolo 17

Elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati

1.   Gli Stati membri informano la Commissione quando rilasciano un’autorizzazione a un impianto di trattamento ai sensi dell’articolo 13 o a un produttore di materiale da imballaggio in legno ai sensi dell’articolo 14 e quando revocano tale autorizzazione.

2.   La Commissione costituisce un elenco degli impianti di trattamento autorizzati e dei produttori di materiale da imballaggio in legno autorizzati e lo trasmette agli Stati membri. La parte A dell’elenco contiene gli impianti di trattamento autorizzati, la parte B i produttori autorizzati di materiale da imballaggio in legno. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

Articolo 18

Abrogazione

La decisione 2006/133/CE è abrogata.

Articolo 19

Riesame

La presente decisione è riesaminata entro il 31 luglio 2015.

Articolo 20

Data di applicazione

La seconda frase del punto 2, lettera a), della sezione 1 dell’allegato III, e la seconda frase del punto 2, lettera c), della sezione 2 dell’allegato III si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(4)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(5)  EPPO Bulletin 39(3): 344-353.

(6)  GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.


ALLEGATO I

Misure di eradicazione di cui all’articolo 6

1)

Gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 6, attuano nelle zone delimitate le misure di eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2 a 10.

Gli Stati membri includono una descrizione dettagliata di tali misure nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2)

Quando istituisce una zona delimitata, lo Stato membro interessato crea immediatamente al suo interno una zona con raggio minimo di 500 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona di taglio raso»). Il raggio effettivo di tale zona è stabilito a più di 500 metri di distanza dalla pianta sensibile per ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione del rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore.

Nella zona di taglio raso tutte le piante sensibili sono abbattute, rimosse ed eliminate. L’abbattimento e la distruzione di tali piante sono effettuati procedendo dall’esterno della zona verso il suo centro. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante l’abbattimento.

Da tutte le piante morte, da tutte le piante in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato dopo l’abbattimento. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna pianta, compresa la corona. Tutti i campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.

3)

Se uno Stato membro ritiene che la creazione di una zona di taglio raso con raggio di 500 m di cui al punto 2 abbia conseguenze sociali o ambientali inaccettabili, il raggio minimo della zona di taglio raso può essere ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino.

In casi eccezionali, se lo Stato membro considera inopportuno l’abbattimento di determinate piante situate nella zona di taglio raso, può essere applicata a tali piante una misura di eradicazione alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del nematode del pino. Le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa sono notificate alla Commissione nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

4)

Nei casi in cui si applica il punto 3 tutte le piante sensibili situate a una distanza compresa tra 100 m e 500 m dalle piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino e non abbattute sono oggetto delle seguenti misure:

a)

annualmente, prelievo di campioni dalle piante sensibili e loro analisi per l’accertamento della presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %;

b)

dal primo anno fino alla completa eradicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o fino alla decisione di applicare misure di contenimento di cui all’articolo 7, paragrafo 1, ispezioni effettuate ogni due mesi dagli Stati membri durante la stagione di volo del vettore sulle piante sensibili per rilevare segni o sintomi della presenza del nematode del pino, seguite da prelievi di campioni e analisi sulle piante per le quali sono osservati segni o sintomi della presenza del nematode del pino.

Le ragioni che hanno condotto alla conclusione di cui al punto 3 e la descrizione delle misure indicate alle lettere a) e b) sono notificate alla Commissione nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

5)

Se uno Stato membro ha la certezza che il vettore non è presente sul proprio territorio, sulla base delle indagini effettuate per accertarne la presenza sul proprio territorio negli ultimi tre anni, il raggio minimo della zona di taglio raso è di 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza dal nematode del pino, a meno che le indagini di cui al punto 6 rivelino la presenza del vettore nella zona delimitata.

Le ragioni che giustificano tale certezza sono indicate nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

6)

Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Le indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili di aspetto sano. L’intensità delle indagini effettuate nel raggio di 3 000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3 000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.

7)

Gli Stati membri identificano e abbattono, in tutta la zona delimitata, tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell’abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell’abbattimento. Essi rispettano le seguenti condizioni:

a)

le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

b)

le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato all’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato all’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non è già stata rilevata la presenza del nematode del pino sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; il prelievo è eseguito secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %.

Nei casi in cui si applica il punto 5, tuttavia, gli Stati membri possono decidere di prelevare campioni e analizzarli per accertare la presenza del nematode del pino dalle piante sensibili di cui al primo comma senza abbatterle, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %. La prima frase non si applica alle piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino.

8)

Per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore di cui al punto 7, lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l’abbattimento. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell’impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell’abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

9)

Gli Stati membri rimuovono ed eliminano tutte le piante sensibili cresciute in luoghi di produzione di piante destinate alla piantagione in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante tali attività.

10)

Gli Stati membri predispongono un protocollo d’igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, onde garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.


ALLEGATO II

Misure di contenimento di cui all’articolo 7

1)

Gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 7, attuano nelle zone delimitate, che hanno una zona cuscinetto con una larghezza di almeno 20 km, le misure di contenimento del nematode del pino indicate ai punti 2 e 3.

Gli Stati membri includono una descrizione dettagliata di tali misure nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2)

Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Gli Stati membri abbattono tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell’abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore.

3)

Gli Stati membri adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:

a)

gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Tali indagini comprendono anche il prelievo sistematico di campioni su piante sensibili in cattive condizioni di salute;

b)

gli Stati membri, nelle zone cuscinetto interessate, identificano e abbattono tutte le piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o situate in zone colpite da incendi o da tempeste. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell’abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell’abbattimento e alle seguenti condizioni:

i)

le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest’ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati, come indicato all’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato all’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);

ii)

le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest’ultimo caso, il legname e le cortecce delle piante sono trattati come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).

Dalle piante sensibili abbattute, diverse dalle piante completamente distrutte da incendi, sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino nelle piante sensibili è inferiore allo 0,02 %;

c)

per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui al punto 3, lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l’abbattimento. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell’impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida.

I residui di legname prodotti al momento dell’abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.

4)

Gli Stati membri predispongono un protocollo d’igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, onde garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.


ALLEGATO III

Condizioni per le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno dell’Unione di cui all’articolo 10

SEZIONE 1

Condizioni per le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili da zone delimitate verso zone non delimitate e da zone infestate verso zone cuscinetto

1)

Le movimentazioni di piante sensibili sono ammesse a condizione che le piante:

a)

siano cresciute in luoghi di produzione in cui non sono stati osservati il nematode del pino o sintomi della sua presenza dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo;

b)

siano state sottoposte durante tutta la loro vita a una protezione fisica completa che impedisca al vettore di raggiungerle;

c)

siano state sottoposte a ispezioni e analisi ufficiali e siano risultate indenni dal nematode del pino e dal vettore;

d)

siano accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE per le destinazioni all’interno dell’Unione;

e)

siano movimentate al di fuori della stagione di volo del vettore o in contenitori o imballaggi chiusi che impediscano qualsiasi infestazione dal nematode del pino o dal vettore.

2)

Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, sono ammesse a condizione che il legname e le cortecce:

a)

siano stati sottoposti in un impianto di trattamento autorizzato ad un appropriato trattamento termico per effetto del quale raggiungano in ogni punto una temperatura di almeno 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, il compostaggio è eseguito con un protocollo di trattamento approvato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;

b)

siano accompagnati dal passaporto delle piante di cui alla direttiva 92/105/CEE, rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato;

c)

siano movimentati al di fuori della stagione di volo del vettore o, tranne nel caso di legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione da parte del nematode del pino o del vettore.

3)

Le movimentazioni di legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno sono ammesse a condizione che il materiale da imballaggio in legno:

a)

sia stato sottoposto in un impianto di trattamento autorizzato a uno dei trattamenti approvati indicati nell’allegato I dello standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» (1), in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;

b)

siano muniti di una marcatura come previsto dall’allegato II di detto standard internazionale.

4)

In deroga ai punti 2 e 3, il legname sensibile può essere trasportato al di fuori della zona delimitata o dalla zona infestata nella zona cuscinetto fino all’impianto di trattamento autorizzato più vicino alla zona delimitata o alla zona infestata per essere sottoposto immediatamente a trattamento nel caso in cui in queste zone non esistano idonei impianti di trattamento.

La deroga si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la gestione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto delle piante sensibili abbattute conformemente all’allegato I, punti 8 e 10, e all’allegato II, punto 3, lettera c), e punto 4, impediscono che il vettore possa essere presente nel legname o possa sfuggire dallo stesso;

b)

le movimentazioni hanno luogo al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore;

c)

lei movimentazioni sono sottoposte a regolari controlli sul posto da parte delle autorità competenti.

5)

In deroga ai punti 2 e3, il legname e le cortecce sensibili ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm possono essere trasportati fuori dalla zona delimitata fino all’impianto di trattamento autorizzato più vicino a tale zona, o dalla zona infestata verso la zona cuscinetto per essere utilizzati come combustibile, purché siano rispettate le condizioni di cui al punto 4, secondo comma, lettere b) e c).

SEZIONE 2

Condizioni per le movimentazioni di piante sensibili e di legname e cortecce sensibili all’interno di zone infestate in cui sono applicate misure di eradicazione

1)

Le movimentazioni di piante sensibili destinate alla piantagione sono ammesse alle condizioni indicate alla sezione 1, punto 1.

2)

Le movimentazioni di legname e cortecce sensibili sono ammesse se avvengono allo scopo di sottoporre il legname o le cortecce a uno dei seguenti trattamenti:

a)

distruzione mediante combustione in un luogo vicino, all’interno della zona delimitata;

b)

utilizzazione come combustibile in un impianto di trasformazione o distruzione per altri scopi in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi;

c)

appropriato trattamento termico per effetto del quale il legname e le cortecce sensibili raggiungano in ogni punto una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, in modo da garantire l’assenza di nematodi del pino vivi e di vettori vivi. Nel caso di un trattamento termico di compostaggio, il compostaggio è eseguito con un protocollo di trattamento approvato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

Alle suddette movimentazioni si applicano le seguenti condizioni:

a)

il legname e le cortecce devono essere trasportati sotto controllo ufficiale e al di fuori della stagione di volo del vettore o con un rivestimento protettivo che impedisca l’infestazione di altre piante, legname o cortecce da parte del nematode del pino o del vettore; oppure

b)

il legname e le cortecce che hanno subito il trattamento di cui al primo comma, lettera c), possono essere trasportati a condizione che siano accompagnati da un passaporto delle piante rilasciato da un impianto di trattamento autorizzato.

Il presente punto non si applica al materiale da imballaggio in legno, né al legname sensibile ottenuto da piante analizzate individualmente e risultate indenni dal nematode del pino.

3)

Il legname sensibile in forma di materiale da imballaggio in legno può essere trasportato se soddisfa le condizioni di cui alla sezione 1, punto 3.


(1)  Segretariato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (2009), standard internazionale per le misure fitosanitarie n 15: Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale.