ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.322.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 322

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
8 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma Gioventù in azione e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1137/2010 del Consiglio, del 7 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

2

 

*

Regolamento (UE) n. 1138/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

4

 

*

Regolamento (UE) n. 1139/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

6

 

*

Regolamento (UE) n. 1140/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che determina, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze ( 1 )

10

 

*

Regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ( 1 )

20

 

*

Regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi ( 1 )

22

 

*

Regolamento (UE) n. 1144/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, recante divieto di pesca del brosmio nelle zone V, VI e VII (acque UE e acque internazionali) per le navi battenti bandiera del Regno Unito

24

 

*

Regolamento (UE) n. 1145/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

26

 

*

Regolamento (UE) n. 1146/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera spagnola

28

 

*

Regolamento (UE) n. 1147/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera estone

30

 

*

Regolamento (UE) n. 1148/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

32

 

*

Regolamento (UE) n. 1149/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2010, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

34

 

 

Regolamento (UE) n. 1150/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

36

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/90/UE della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che modifica la decisione 2008/934/CE ( 1 )

38

 

 

DECISIONI

 

 

2010/757/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 novembre 2010, che nomina la Capitale europea della cultura per il 2015 in Belgio

42

 

 

2010/758/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2010, relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Bulgaria

43

 

 

2010/759/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)

44

 

 

2010/760/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2010, sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010 [notificata con il numero C(2010) 8482]

46

 

 

2010/761/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali approvate dall'Ungheria e dal Regno Unito contro la viremia primaverile delle carpe [notificata con il numero C(2010) 8617]  ( 1 )

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE (GU L 320 del 7.12.2010)

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013)

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013) (1), firmato a Bruxelles il 15 febbraio 2010, sarà applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2011 ai sensi dell’articolo 5, secondo comma dell’accordo stesso.


(1)  GU L 87 del 7.4.2010, pag. 9.


REGOLAMENTI

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/2


REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2010 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

(2)

Il punto 7 della risoluzione 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati membri a ispezionare tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese se hanno fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati in virtù dei punti 5 e 6 di tale risoluzione o dell’embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Somalia, per garantire la rigorosa attuazione di queste disposizioni.

(3)

La decisione 2010/231/PESC dispone l’ispezione di determinati carichi diretti in Somalia e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell’Unione o esportati dall’Unione. Tali informazioni devono essere fornite in conformità alle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

(4)

Questa misura rientra nell’ambito del trattato e pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede una normativa a livello dell’Unione.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È inserito il seguente articolo nel regolamento (CE) n. 147/2003:

«Articolo 3 bis

1.   Per garantire un’applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (4), tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.   Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6).

3.   Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (7) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

4.   Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

D. REYNDERS


(1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(7)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19


8.12.2010   

IT

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L 322/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1138/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 quater, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel) è stata aggiunta all’allegato I con regolamento (CE) n. 246/2006 della Commissione (2).

(2)

Il 29 settembre 2010 il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte che riguarda Sanabel (3) a motivo della violazione dei diritti della difesa, del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto di proprietà.

(3)

Nell’agosto 2009 la Commissione ha comunicato a Sanabel le motivazioni ricevute dal Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani. Nel luglio 2010 la Commissione ha comunicato motivazioni collegate che aveva appena ricevuto dal Comitato per le sanzioni. Sanabel ha formulato le proprie osservazioni in merito a tali motivazioni.

(4)

Sanabel figura attualmente nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, compilato dal Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani.

(5)

A norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2002, dopo aver esaminato attentamente le osservazioni ricevute da Sanabel, e dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche ha obiettivi di prevenzione, la Commissione ritiene che l’inserimento di Sanabel nell’elenco sia giustificato dalla sua associazione con i Talibani, Osama bin Laden o la rete Al-Qaeda.

(6)

Di conseguenza, la decisione relativa all’inserimento di Sanabel nell’elenco deve essere sostituita da una nuova decisione che ne confermi l’inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(7)

Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla decisione adottata nel 2006, questa nuova decisione deve applicarsi a decorrere dall’11 febbraio 2006.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il riesame degli elenchi a norma del regolamento 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2010.

Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 13.

(3)  Causa T-136/06 (Sentenza nelle cause riunite da T-135/06 a T-138/06).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è confermata:

«Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (b) numero di registrazione: 3713110. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»


8.12.2010   

IT

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L 322/6


REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

recante centoquarantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf sono stati aggiunti all’allegato 1 mediante regolamento (CE) n. 246/2006 (2), a seguito della decisione del Comitato per le sanzioni dell’ONU, istituito ai sensi della risoluzione 1267(1999) del Consiglio di sicurezza relativa ad Al-Qaeda, ai Talibani e alle persone ed entità associate, di aggiungerli al proprio elenco consolidato.

(2)

Il 29 settembre 2010 il Tribunale (3) ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte che riguarda Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf a motivo della violazione dei diritti della difesa, del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto di proprietà.

(3)

La Commissione ha fornito le motivazioni a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf, rispettivamente il 22 settembre 2009, il 7 agosto 2009 e l’11 agosto 2009, dopo l’avvio del suddetto procedimento giudiziario del Tribunale, sanando in tal modo l’inadempimento rilevato dal Tribunale.

(4)

In considerazione di quanto precede, la decisione di inserire nell’elenco Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf deve pertanto essere sostituita da una nuova decisione adottata a norma dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002 per garantire la coerenza con la decisione del Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite e tenendo conto degli obiettivi del congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002.

(5)

Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla decisione adottata nel 2006, questa nuova decisione deve applicarsi a decorrere dall’11 febbraio 2006.

(6)

Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf hanno già avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito alle motivazioni ad essi fornite a norma dell'articolo 7 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2002. La Commissione ha comunicato dette osservazioni al Comitato per le sanzioni e sta riesaminando, secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2002, le sue decisioni di imporre misure restrittive nei loro confronti. I risultati del riesame saranno comunicati a Ghunia Abdrabbah, Al-Bashir Mohammed Al-Faqih e Tahir Nasuf,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 13.

(3)  Cause riunite da T-135/06 a T-138/06.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono confermate:

(a)

Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

(b)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 15.12.1959. Luogo di nascita: Libia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.

(c)

Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizzo: Manchester, Regno Unito. Data di nascita: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Luogo di nascita: Tripoli, Libia. Nazionalità: libica. Passaporto n.: RP0178772 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: PW548083D (numero di previdenza nazionale britannico). Altre informazioni: residente nel Regno Unito al gennaio 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1140/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che determina, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2011/2010, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.

(2)

A tal fine, la Danimarca ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3)

Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2010/2011 in Italia, in Grecia, in Irlanda e in Lussemburgo.

(4)

In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2010/2011, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l'allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

Danimarca

84 tonnellate;

Grecia

0 tonnellate;

Irlanda

0 tonnellate;

Italia

0 tonnellate;

Lussemburgo

0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/10


REGOLAMENTO (UE) N. 1141/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE prevede che, su richiesta, l’iscrizione di una sostanza attiva possa essere rinnovata.

(2)

La Commissione ha ricevuto da vari produttori richieste di rinnovo dell’iscrizione di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, in scadenza nel 2011 o nel 2012.

(3)

È necessario prevedere una procedura per la presentazione e la valutazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(4)

Per le varie fasi della procedura devono essere fissate scadenze che ne assicurino il rapido espletamento.

(5)

Per ottenere il rinnovo dell’iscrizione delle sostanze attive oggetto del presente regolamento, i produttori interessati devono presentare domanda al rispettivo Stato membro relatore.

(6)

Quando due o più domande riguardanti la stessa sostanza attiva sono presentate separatamente e rispondono ai requisiti, gli Stati membri relatori devono comunicare i dati aggiornati di ciascun richiedente agli altri richiedenti per facilitare la presentazione di fascicoli comuni ed evitare, per quanto possibile, che siano ripetute sperimentazioni su animali vertebrati.

(7)

Per garantire l’efficienza delle procedure di rinnovo, gli Stati membri relatori, prima del deposito dei fascicoli, devono organizzare una riunione per esaminare lo stato delle conoscenze sulla sostanza attiva e valutare se, ed eventualmente come, debbano essere aggiornati i fascicoli presentati per la prima iscrizione.

(8)

I fascicoli presentati per un rinnovo devono includere nuovi dati relativi alla sostanza attiva e nuove valutazioni del rischio che tengano conto delle modifiche intervenute dopo la prima iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dati e le conoscenze scientifiche o tecniche, quali risultano nei documenti di orientamento pubblicati dalla Commissione e nei pareri del comitato scientifico delle piante o dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»). La varietà degli impieghi considerati nella domanda deve riflettere gli impieghi rappresentativi. Il richiedente deve dimostrare, sulla base dei dati presentati, che per uno o più preparati i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE saranno soddisfatti.

(9)

I richiedenti devono comunicare separatamente l’elenco degli studi su animali vertebrati da presentare con il fascicolo; lo Stato membro relatore, su richiesta, deve mettere tali elenchi a disposizione, per favorire un rapido scambio di informazioni che permetta di evitare la ripetizione di sperimentazioni su animali vertebrati.

(10)

Le valutazioni devono tenere conto delle informazioni tecniche o scientifiche relative a una sostanza attiva, in particolare ai suoi possibili effetti pericolosi, comunicate da terzi entro i termini fissati. I richiedenti devono avere la possibilità di formulare le loro osservazioni su queste informazioni.

(11)

Le relazioni di valutazione delle domande di rinnovo predisposte dagli Stati membri relatori possono essere oggetto, se necessario, di una consultazione di esperti organizzata dall’Autorità su richiesta della Commissione prima di essere trasmesse al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(12)

Le norme sulla protezione dei dati di cui all’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE sono intese a indurre i richiedenti a riunire gli studi dettagliati richiesti agli allegati II e III della direttiva. Tuttavia, la protezione dei dati non deve essere estesa artificialmente con la presentazione di nuovi studi non necessari per decidere del rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva. A tale scopo i richiedenti devono indicare esplicitamente quali sono gli studi nuovi rispetto al fascicolo originario utilizzato per la prima iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e fornire una giustificazione della loro richiesta.

(13)

Data la particolarità della situazione per cui la procedura di rinnovo avviene in parte ancora in base alla direttiva 91/414/CEE, mentre le decisioni sui rinnovi saranno prese in applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), i richiedenti sono invitati, per quanto riguarda la forma della dichiarazione di aggiornamento e la forma e il contenuto del fascicoli, a prestare particolare attenzione agli specifici documenti di orientamento pubblicati dalla Commissione.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive elencate nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«produttore», la persona che fabbrica la sostanza attiva o che ne affida la fabbricazione a terzi o a una persona che designa come suo unico rappresentante ai fini della conformità al presente regolamento;

b)

«richiedente», il produttore che presenta una domanda di rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva figurante nella colonna A dell’allegato I;

c)

«Stato membro relatore», lo Stato membro che valuta una sostanza attiva, indicato nella colonna B dell’allegato I in corrispondenza della sostanza attiva in questione;

d)

«Stato membro correlatore», lo Stato membro che coopera alla valutazione effettuata dallo Stato membro relatore, indicato nella colonna C dell’allegato I in corrispondenza della sostanza attiva in questione;

e)

«iscrizione», l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE;

f)

«rinnovo», il rinnovo dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Autorità di coordinamento dello Stato membro

Ogni Stato membro nomina un’autorità (nel seguito «l’autorità di coordinamento»), che coordina e mantiene i contatti con i richiedenti, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità»), conformemente al presente regolamento. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e le coordinate dell’autorità di coordinamento e la informa delle eventuali modifiche.

La Commissione pubblica un elenco dei nomi e delle coordinate delle autorità di coordinamento degli Stati membri. Mantiene questo elenco aggiornato, secondo le modifiche che le sono comunicate.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1.   Il produttore che desidera rinnovare l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva figurante nella colonna A dell’allegato I del presente regolamento, o di sue varianti, presenta una domanda, separatamente per ogni sostanza, allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore entro il 28 marzo 2011.

2.   Quando presenta una domanda, il richiedente può, a norma dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, chiedere che alcune delle informazioni siano mantenute riservate. La parte della domanda che contiene tali informazioni è presentata separatamente e sono indicate le ragioni della richiesta di riservatezza.

Contemporaneamente, il richiedente presenta le richieste di protezione dei dati a norma dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

3.   Il richiedente trasmette copia della domanda, senza la dichiarazione di aggiornamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, alla Commissione e all’Autorità.

4.   Quando più produttori desiderano rinnovare l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una stessa sostanza attiva, una domanda comune può essere presentata da un rappresentante comune.

5.   Se del caso, il deposito della domanda dà luogo al versamento di una tassa, come previsto all’articolo 19.

Articolo 5

Forma e contenuto della domanda

1.   La domanda è presentata nella forma specificata nell’allegato II.

2.   La domanda precisa quali parti dei fascicoli presentati per la prima iscrizione della sostanza attiva devono essere aggiornate.

Nel seguito, questa parte della domanda è designata «dichiarazione di aggiornamento».

3.   La dichiarazione di aggiornamento elenca le nuove informazioni che il richiedente intende presentare e precisa per quali ragioni tali informazioni sono necessarie (per via di requisiti informativi o di criteri che non si applicavano al momento della prima iscrizione della sostanza attiva o di modifiche negli impieghi rappresentativi, o perché la domanda riguarda un rinnovo modificato).

La dichiarazione di aggiornamento elenca separatamente i nuovi studi su animali vertebrati che il richiedente intende presentare.

4.   Su richiesta di una parte interessata, lo Stato membro relatore mette a disposizione le informazioni fornite dal richiedente di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

Verifica della domanda

1.   Entro un mese dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore verifica se la domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2.   Se lo Stato membro relatore considera che la domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, informa, entro il termine di un mese di cui al paragrafo 1, il richiedente, la Commissione e l’Autorità della data di ricevimento della domanda e del fatto che la domanda risponde ai requisiti.

3.   Se lo Stato membro relatore considera che la domanda non risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, informa, entro il termine di un mese di cui al paragrafo 1, il richiedente, la Commissione e l’Autorità della data di ricevimento della domanda e indica i requisiti che non sono stati soddisfatti. In pari tempo, fissa al richiedente un termine di quattordici giorni entro il quale rendere conforme la sua domanda. Questo termine si aggiunge al termine di un mese di cui al paragrafo 1. Se, allo scadere del termine fissato per la messa in conformità della domanda, lo Stato membro relatore considera che la domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica il paragrafo 2.

Se, allo scadere del termine fissato per la messa in conformità della domanda, lo Stato membro relatore considera che la domanda non risponde ancora ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ne informa immediatamente il richiedente, la Commissione e l’Autorità, motivando il suo giudizio.

Quando riceve la comunicazione dello Stato membro relatore, la Commissione decide, tenendo conto del parere espresso dallo Stato membro relatore, se la domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e informa della sua decisione lo Stato membro relatore, gli altri Stati membri e l’Autorità. Lo Stato membro relatore informa immediatamente il richiedente di questa decisione.

4.   Se per una sostanza attiva nessuna domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, tale sostanza attiva, come previsto dalla direttiva 91/414/CEE, è ritirata dall’allegato I di quella direttiva. La sostanza attiva non è iscritta e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono sono ritirate.

5.   Se più domande per la stessa sostanza attiva sono state presentate separatamente e ciascuna di esse è considerata rispondente a requisiti di cui agli articoli 4 e 5, lo Stato membro relatore comunica le coordinate di ciascun richiedente agli altri richiedenti.

6.   La Commissione pubblica, per ogni sostanza attiva, i nomi e gli indirizzi dei richiedenti le cui domande sono considerate rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Contatti precedenti il deposito dei fascicoli

Se una domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, il richiedente può chiedere di incontrare i rappresentati dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per discutere la dichiarazione di aggiornamento. Se richiesti, i contatti hanno luogo prima del deposito dei fascicoli supplementari di cui all’articolo 9.

Articolo 8

Accesso alla domanda

Su richiesta di una parte interessata, lo Stato membro relatore mette a disposizione la domanda, ad eccezione delle informazione per le quali è stato richiesto un trattamento riservato, giustificato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/114/CEE.

Articolo 9

Deposito di fascicoli supplementari

1.   Se lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, che la sua domanda risponde ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5, il richiedente presenta allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore un fascicolo sommario supplementare e un fascicolo completo supplementare (nel seguito «fascicoli supplementari»). I fascicoli supplementari sono aggiunti ai fascicoli presentati per la prima iscrizione, con i successivi aggiornamenti (nel seguito «fascicoli originari»).

2.   Il contenuto dei fascicoli supplementari è conforme a quanto disposto dall’articolo 10.

3.   I fascicoli supplementari sono presentati entro la data indicata nella colonna D dell’allegato I per la sostanza attiva in questione.

4.   Su richiesta dell’Autorità o dello Stato membro, il richiedente mette a disposizione, se può accedervi, i fascicoli originari.

5.   Se vi sono più richiedenti che chiedono il rinnovo per una stessa sostanza attiva, essi si adoperano, nella misura del possibile, per presentare congiuntamente i loro fascicoli. Se i fascicoli non sono presentati congiuntamente da tutti i richiedenti interessati, nei fascicoli stessi ne sono indicate le ragioni. Per ogni studio che comporti sperimentazioni su animali vertebrati, i richiedenti interessati precisano i tentativi fatti per evitare di ripetere le sperimentazioni e, se del caso, giustificano la necessità di effettuare un nuovo studio.

Articolo 10

Contenuto dei fascicoli supplementari

1.   Il fascicolo sommario supplementare comprende:

a)

una copia della domanda e, se a un richiedente si unisce un altro richiedente, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo e del loro rappresentante comune di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e, se un richiedente è sostituito da un altro richiedente, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b)

informazioni riguardanti uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva su una coltura ampiamente diffusa, da cui risulti che i requisiti per l’iscrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti; se le informazioni presentate non riguardano una cultura ampiamente diffusa, è fornita una giustificazione;

c)

i dati e le valutazioni del rischio non compresi nei fascicoli originari e che sono necessari per tener conto dei cambiamenti:

i)

nei requisiti di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE;

ii)

nelle conoscenze scientifiche e tecniche, intervenuti dopo la prima iscrizione della sostanza attiva in questione; o

iii)

negli impieghi rappresentativi;

d)

per ogni punto dei requisiti per la sostanza attiva di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE per il quale sono necessari dati nuovi ai sensi della lettera c), i sommari e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che li ha condotti e la ragione per la quale ogni prova o studio è necessario o alla luce dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche o ai fini di un rinnovo modificato;

e)

per ogni punto dei requisiti per il prodotto fitosanitario di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per il quale sono necessari dati nuovi ai sensi della lettera c), i sommari e risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che li ha condotti e la ragione per la quale ogni prova o studio è necessario o alla luce dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche o ai fini di un rinnovo modificato della sostanza attiva;

f)

per ogni prova o studio implicante l’uso di animali vertebrati, una descrizione delle misure adottate per evitare le sperimentazioni su animali e la ripetizione di prove e studi su animali vertebrati;

g)

se del caso, una copia della domanda di livelli massimi di residui di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

h)

una valutazione di tutte le informazioni presentate;

i)

un elenco di controllo da cui risulti che i fascicoli supplementari di cui al paragrafo 3 sono completi, indicante quali dati sono nuovi.

2.   Gli impieghi di cui al paragrafo 1, lettera b), includono, se del caso, quelli valutati per la prima iscrizione. Almeno un prodotto fitosanitario di cui alla lettera b) non contiene altre sostanze attive, se tale prodotto esiste per un impiego rappresentativo.

3.   I fascicoli supplementari completi contengono il testo integrale di tutte le relazioni sulle prove e gli studi di cui al paragrafo 1, lettere d) e e).

Articolo 11

Verifica dei fascicoli supplementari

1.   Entro un mese dal loro ricevimento, lo Stato membro relatore verifica se i fascicoli supplementari sono stati presentati entro la data indicata nella colonna D dell’allegato I per la sostanza attiva in questione e se contengono tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, utilizzando l’elenco di controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera i).

2.   Se i fascicoli supplementari sono stati presentati entro la data indicata e contengono tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, lo Stato membro relatore informa, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente, la Commissione e l’Autorità della data di ricevimento dei fascicoli e del fatto che questi sono considerati completi.

Lo Stato membro relatore inizia allora la valutazione della sostanza attiva.

3.   Se i fascicoli supplementari non sono stati presentati entro la data indicata o non contengono tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, lo Stato membro relatore informa, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente della data di ricevimento della domanda e indica gli elementi mancanti. In parti tempo, fissa al richiedente un termine di quattordici giorni entro il quale rendere il suo fascicolo conforme. Questo termine si aggiunge a quello di un mese di cui al paragrafo 1.

Se, allo scadere del periodo fissato per la messa in conformità dei fascicoli supplementari, i fascicoli contengono tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica il paragrafo 2.

Se, allo scadere del termine fissato per la messa in conformità dei fascicoli supplementari, i fascicoli non contengono ancora tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, lo Stato membro relatore comunica immediatamente al richiedente, alla Commissione e all’Autorità che la domanda è respinta, motivando la sua decisione.

4.   Se per una sostanza attiva non sono stati presentati, entro la data applicabile, fascicoli supplementari rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 10, paragrafi 1 e 3, come previsto dalla direttiva 91/414/CEE tale sostanza attiva è ritirata dall’allegato I di quella direttiva. La sostanza attiva non è iscritta e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono sono ritirate.

Articolo 12

Ritiro e sostituzione del richiedente

1.   Un richiedente può ritirare la sua domanda informando lo Stato membro relatore. In questo caso, il richiedente informa contemporaneamente lo Stato membro correlatore, la Commissione, l’Autorità e gli altri richiedenti che hanno presentato una domanda riguardante la stessa sostanza attiva.

2.   Un richiedente può essere sostituito da un altro produttore per quanto riguarda tutti i diritti e gli obblighi posti in essere dal presente regolamento; lo Stato membro relatore ne è informato mediante una dichiarazione comune del richiedente e dell’altro produttore. In questo caso, il richiedente e l’altro produttore informano contemporaneamente lo Stato membro correlatore, la Commissione, l’Autorità e gli altri richiedenti che hanno presentato una domanda riguardante la stessa sostanza attiva.

3.   Se un richiedente ritira la sua domanda e per la stessa sostanza attiva non sono state presentate altre domande rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 9 e 10, la sostanza attiva è ritirata dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La sostanza attiva non è iscritta e le autorizzazioni di prodotti fitosanitari che la contengono sono ritirate.

4.   Il paragrafo 3 non si applica se più richiedenti hanno presentato congiuntamente i loro fascicoli e se non tutti questi richiedenti hanno ritirato la loro domanda. In questo caso, la procedura di rinnovo dell’iscrizione della sostanza attiva continua sulla base dei fascicoli presentati.

Articolo 13

Informazioni comunicate da terzi

Le persone o gli Stati membri che desiderino fornire informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda i possibili effetti pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui per la salute umana e animale e per l’ambiente, le comunicano allo Stato membro relatore entro la data indicata per la sostanza attiva in questione nella colonna D dell’allegato I.

Lo Stato membro relatore trasmette sollecitamente le informazioni ricevute allo Stato membro correlatore, all’Autorità e al richiedente. Il richiedente può inviare allo Stato membro relatore e alle altre parti interessate le sue osservazioni su queste informazioni entro due mesi dal loro ricevimento.

Articolo 14

Valutazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore

1.   Al più tardi undici mesi dopo avere informato il richiedente che i fascicoli supplementari sono considerati completi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, lo Stato membro relatore, dopo avere consultato lo Stato membro correlatore, predispone e trasmette alla Commissione, con copia all’Autorità, una relazione nella quale valuta la probabilità che la sostanza attiva continui a rispondere ai requisiti per l’iscrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/414/CEE (nel seguito «la relazione di valutazione del rinnovo»).

La relazione di valutazione del rinnovo comprende:

a)

una raccomandazione riguardante il rinnovo dell’iscrizione;

b)

se del caso, una proposta di fissazione di livelli massimi di residui;

c)

l’indicazione di quali dei nuovi studi inclusi nei fascicoli supplementari abbiano rilevanza ai fini della valutazione;

d)

una raccomandazione relativa alle parti della relazione su cui deve essere organizzata una consultazione di esperti, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2;

e)

se del caso, i punti sui quali lo Stato membro correlatore non concorda con la valutazione dello Stato membro relatore.

2.   Nella sua valutazione lo Stato membro relatore tiene conto dei fascicoli supplementari, delle informazioni comunicate da terzi, delle osservazioni del richiedente su tali informazioni e, se del caso, dei fascicoli originari.

3.   Se lo Stato membro relatore necessita di informazioni supplementari, fissa il termine entro cui il richiedente deve fornirle. Questo termine non si aggiunge al termine di undici mesi di cui al paragrafo 1.

4.   Lo Stato membro relatore può consultare l’Autorità e chiedere agli altri Stati membri ulteriori informazioni tecniche o scientifiche. Queste consultazioni e richieste non comportano l’estensione del termine di undici mesi di cui al paragrafo 1.

5.   Non è tenuto conto delle informazioni comunicate dal richiedente senza che siano state richieste o dopo la scadenza del termine fissato secondo quanto disposto dal paragrafo 3, primo comma, a meno che siano comunicate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/414/CEE.

6.   Quando trasmette alla Commissione la relazione di valutazione del rinnovo, lo Stato membro relatore chiede al richiedente di trasmettere all’Autorità, agli altri Stati membri e, su richiesta, alla Commissione, il fascicolo sommario supplementare, aggiornato per includervi le ulteriori informazioni richieste dallo Stato membro relatore ai sensi del paragrafo 3 o comunicate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 15

Osservazioni sulla relazione di valutazione del rinnovo e accesso a questa relazione e ai fascicoli sommari supplementari

1.   Dopo avere ricevuto la relazione di valutazione del rinnovo, l’Autorità la trasmette immediatamente al richiedente e agli Stati membri perché possano formulare le loro osservazioni. Le osservazioni sono comunicate entro due mesi all’Autorità, che le raccoglie e le trasmette, unitamente alle proprie, alla Commissione.

2.   Su richiesta di una parte interessata, l’Autorità mette a disposizione la relazione di valutazione del rinnovo, ad eccezione delle informazioni per le quali è stato richiesto un trattamento riservato, giustificato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/114/CEE.

3.   L’Autorità mette il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti per le quali è stato richiesto un trattamento riservato, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 16

Esame della relazione di valutazione del rinnovo

1.   La Commissione esamina sollecitamente la relazione di valutazione del rinnovo e le osservazioni ricevute conformemente all’articolo 15, paragrafo 1.

2.   La Commissione può consultare l’Autorità e chiederle di formulare una conclusione sull’intera valutazione del rischio o su alcuni punti specifici di essa. Questa consultazione può comprendere la richiesta di organizzare una consultazione di esperti. L’Autorità utilizza i documenti di orientamento disponibili al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

L’Autorità comunica la sua conclusione entro sei mesi dal ricevimento della richiesta.

Se si applica il paragrafo 3, questo termine si aggiunge ai termini di cui al primo e al secondo comma.

3.   Se ritiene che il richiedente debba fornire informazioni o dati supplementari per rispondere a una richiesta presentata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2, l’Autorità fissa, dopo aver consultato lo Stato membro relatore, un termine non superiore a un mese entro il quale il richiedente deve comunicare tali informazioni e ne informa contemporaneamente la Commissione e gli Stati membri. Il richiedente comunica le informazioni richieste all’Autorità, allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore.

Lo Stato membro relatore, entro due mesi dal loro ricevimento, valuta queste informazioni e trasmette la sua valutazione all’Autorità.

4.   Non è tenuto conto delle informazioni comunicate dal richiedente senza che siano state richieste o dopo la scadenza del termine fissato secondo quanto disposto dal paragrafo 3, primo comma, a meno che siano comunicate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 17

Relazione di riesame e presentazione dei progetti di atti

1.   La Commissione predispone un progetto di relazione di riesame (nel seguito «relazione di riesame») tenendo conto della relazione di valutazione del rinnovo dello Stato membro relatore, delle osservazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e, se necessario, della conclusione dell’Autorità.

Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame entro un termine fissato dalla Commissione.

La Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE il progetto di relazione di riesame entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, o, se la Commissione ha consultato l’Autorità come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, entro sei mesi dal ricevimento della conclusione dell’Autorità.

2.   Sulla base della relazione di riesame e tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente entro il termine fissato dalla Commissione come disposto al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione presenta al comitato:

a)

un progetto di atto che rinnova l’iscrizione della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni e le restrizioni che si applicano a tale iscrizione, compreso il periodo della sua validità; o

b)

un progetto di atto che ritira la sostanza attiva dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e dispone la sua non iscrizione e il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva in questione.

3.   I progetti di atti di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 18

Accesso al rapporto di riesame

La Commissione mette la relazione di riesame a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti per le quali è stato richiesto un trattamento riservato, giustificato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 19

Diritti e tasse

1.   Gli Stati membri possono riscuotere diritti o tasse per coprire i costi delle attività svolte per dare applicazione al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono a che i diritti o tasse di cui al paragrafo 1:

a)

siano stabiliti in modo trasparente; e

b)

corrispondano al costo totale effettivo delle attività svolte, a meno che sia di pubblico interesse ridurli.

I diritti o tasse possono comprendere un tariffario di oneri fissi, in funzione dei costi medi delle attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 20

Altri diritti, prelievi o tasse

L’articolo 19 lascia salvi i diritti degli Stati membri di mantenere o introdurre, in conformità del trattato, diritti, prelievi o tasse diversi da quelli di cui all’articolo 19 relativi all’autorizzazione, all’immissione sul mercato, all’utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco delle sostanze attive di cui all’articolo 1, dei rispettivi Stati membri relatori (SMR) e correlatori (SMcoR) e delle date limite per il deposito dei fascicoli

Colonna A

 

Colonna B

Colonna C

Colonna D

Sostanza

Nuovo SMR

SMcoR

Data limite per il deposito dei fascicoli

2,4-D

2012

EL

PL

29 febbraio 2012

Amitrolo

2011

FR

HU

29 febbraio 2012

Esfenvalerate

2011

UK

PT

29 febbraio 2012

Flumiossazina

2012

CZ

FR

29 febbraio 2012

Lambda-Cialotrina

2011

SE

ES

29 febbraio 2012

Acibenzolar-s-metile

2011

FR

ES

29 febbraio 2012

Bentazone

2011

NL

DE

29 febbraio 2012

Ciclanilide

2011

AT

EL

29 febbraio 2012

Fenexamide

2011

UK

IT

29 febbraio 2012

Fosfato ferrico

2011

DE

PL

29 febbraio 2012

Pimetrozina

2011

DE

BE

29 febbraio 2012

Flupirsulfuron metile

2011

FR

DK

31 maggio 2012

Diquat

2011

UK

SE

31 maggio 2012

Glifosato

2012

DE

SK

31 maggio 2012

Iprovalicarb

2012

IE

IT

31 maggio 2012

Paecylomyces fumosoroseus

2011

BE

NL

31 maggio 2012

Tiabendazolo

2011

ES

NL

31 maggio 2012

Piridate

2011

AT

LV

31 maggio 2012

Sulfosulfuron

2012

SE

IE

31 maggio 2012

Piraflufen etile

2011

NL

LT

31 maggio 2012

Prosulfuron

2012

FR

SK

31 maggio 2012

Tifensulfuron metile

2012

UK

AT

31 agosto 2012

Cinidon etile

2012

HU

UK

31 agosto 2012

Cialofop butile

2012

IT

AT

31 agosto 2012

Florasulam

2012

PL

BE

31 agosto 2012

Metalaxyl-M

2012

BE

EL

31 agosto 2012

Picolinafen

2012

DE

LV

31 agosto 2012

Isoproturon

2012

DE

CZ

31 agosto 2012

Metsulfuron metile

2011

SI

SE

31 agosto 2012

Triasulfuron

2011

FR

DK

31 agosto 2012

Famoxadone

2012

UK

FI

31 agosto 2012


ALLEGATO II

Forma della domanda di cui all’articolo 5, paragrafo 1

La domanda scritta, firmata dal richiedente, è inviata mediante raccomandata postale allo Stato membro relatore indicato nella colonna B dell’allegato I e allo Stato membro correlatore indicato nella colonna C dell’allegato I.

Una copia della domanda senza la dichiarazione di aggiornamento è inviata alla Commissione europea, direzione generale Salute e consumatori, Unità E3, 1049 Bruxelles, Belgio e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, Largo N. Palli 5/A, 43121 Parma, Italia.

La domanda è redatta secondo il modello seguente.

MODELLO

1.   Informazioni relative al richiedente

1.1.

Nome e indirizzo del richiedente, compreso il nome della persona fisica responsabile della domanda e degli altri adempimenti derivanti dal presente regolamento:

1.2.1.

 

a)

Telefono:

b)

Fax

c)

E-mail:

1.2.2.

 

a)

Referente:

b)

Altro referente:

2.   Informazioni destinate a facilitare l’identificazione

2.1.

Nome comune (proposto o accettato dall’ISO), con indicazione, se del caso, delle varianti (sali, esteri o ammine) prodotte dal fabbricante.

2.2.

Nome chimico (nomenclatura IUPAC e CAS).

2.3.

Numeri CAS, CIPAC e CEE (se disponibili).

2.4.

Formula empirica e formula strutturale, massa molecolare.

2.5.

Specificazione della purezza della sostanza attiva in g/kg, per quanto possibile identica o già riconosciuta come equivalente a quella indicata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

2.6.

Classificazione ed etichettatura della sostanza attiva secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (1) (effetti sulla salute e sull’ambiente).

Alla domanda è allegata una dichiarazione di aggiornamento, di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

Il richiedente conferma che le informazioni sopra riportate, comunicate in data … sono esatte.

Firma (della persona autorizzata a rappresentare il richiedente indicata al punto 1.1)


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/20


REGOLAMENTO (UE) N. 1142/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (2) stabilisce le norme per la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto concerne la febbre catarrale, all'interno e dalle zone soggette a restrizioni.

(2)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce le condizioni per l'esenzione dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE. L'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un'azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situato in una zona soggetta a restrizioni verso un'altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita, purché risultino conformi alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento o soddisfino altre garanzie adeguate in materia di salute animale, in base al risultato positivo di una valutazione del rischio relativa alle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori, stabilite dall'autorità competente del luogo d'origine e approvate dall'autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali.

(3)

L'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007 stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 e in deroga alle condizioni di cui all'allegato III di tale regolamento, gli Stati membri di destinazione possono disporre, sulla base di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui sono introdotti gli animali, che i movimenti degli animali cui si applica l'esenzione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento siano soggetti alle seguenti condizioni supplementari: gli animali devono essere di età inferiore a 90 giorni, essere stati confinati fin dalla nascita in un luogo protetto dai vettori ed essere stati sottoposti a determinati test indicati nell'allegato III di detto regolamento.

(4)

Quindici Stati membri e la Norvegia hanno informato la Commissione di aver applicato questa misura transitoria. I risultati delle valutazioni dei rischi effettuate, accessibili al pubblico sul sito web della Commissione, indicano che l'introduzione della febbre catarrale in tali Stati membri e in Norvegia dovuta a movimenti di animali provenienti da zone soggette a restrizioni potrebbe avere gravi conseguenze negative.

(5)

La situazione generale della febbre catarrale è migliorata considerevolmente dal 2008. Tuttavia, il virus è ancora presente in certe zone dell'Unione.

(6)

Al fine di armonizzare l'applicazione delle misure, gli Stati membri hanno chiesto che siano definiti criteri specifici per lo «stabilimento a prova di vettore», che costituisce un requisito importante per alcune delle condizioni indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1266/2007 e ha lo scopo di proteggere gli animali dagli attacchi dei vettori. Attualmente, l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) sta elaborando una definizione del concetto di «stabilimento o installazione a prova di vettore». Sulla base dei risultati di questi lavori, la Commissione definirà i criteri dello «stabilimento a prova di vettore» di cui all'allegato III del regolamento.

(7)

In attesa della definizione dei criteri dello «stabilimento a prova di vettore», è opportuno prolungare di altri sei mesi il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «30 giugno 2011».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/22


REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (2) stabilisce le condizioni sanitarie e le prescrizioni di certificazione sanitaria per l'importazione nell'Unione di animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

(2)

In base all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008, i pesci ornamentali di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nella parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nell'Unione unicamente dai paesi, territori, zone o compartimenti terzi elencati nell'allegato III di tale regolamento. La sindrome ulcerativa epizootica figura nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE come malattia esotica di alcune specie sensibili di pesci.

(3)

L'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce che per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione da paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

(4)

La parte II.2 del modello di certificato sanitario per gli animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi, contenuto nell'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce alcune prescrizioni in materia di importazione relative alla sindrome ulcerativa epizootica. L'articolo 20, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento stabilisce che tali requisiti non sono applicabili durante il citato periodo transitorio.

(5)

Allo stato attuale sono necessari ulteriori studi per valutare con maggiore precisione i rischi associati all'importazione nell'Unione di tali animali acquatici ornamentali. Per evitare perturbazioni negli scambi di detti animali, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2012 il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui all'attuale articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)

Inoltre non sono più applicabili alcune altre disposizioni transitorie di cui all'attuale articolo 20 dello stesso regolamento. A fini di chiarezza e concisione del diritto dell'Unione, è opportuno sopprimere tali disposizioni.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1251/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dai paesi o territori terzi che sono membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) di animali acquatici ornamentali di specie sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.

Durante tale periodo transitorio le prescrizioni relative alla sindrome ulcerativa epizootica di cui alla parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, non si applicano agli animali acquatici destinati esclusivamente agli impianti ornamentali chiusi.»

Articolo 2

Nella nota (3) della parte II.2 del modello di certificato sanitario che figura nell'allegato IV, parte B, la data del «1o gennaio 2011» è sostituita da quella del «1o gennaio 2013».

Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2012, possono continuare a essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali acquatici ornamentali corredate di certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n.1251/2008 prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/24


REGOLAMENTO (UE) N. 1144/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

recante divieto di pesca del brosmio nelle zone V, VI e VII (acque UE e acque internazionali) per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

23/T&Q

Stato Membro

REGNO UNITO/GBR

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Zone V, VI e VII (acque UE e acque internazionali)

Data

21.5.2010


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1145/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell’UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

22/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

USK/567EI.

Specie

Brosmio (Brosme brosme)

Zona

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

Data

27.6.2010


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/28


REGOLAMENTO (UE) N. 1146/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

24/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

PLE/8/3411

Specie

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

Data

27.6.2010


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1147/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera estone

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È pertanto necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare, è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

28/T&Q

Stato membro

Estonia

Stock

COD/N3M.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

NAFO 3M

Data

1.8.2010


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/32


REGOLAMENTO (UE) N. 1148/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È pertanto necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare, è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

48/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

COD/N3M.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

NAFO 3M

Data

7.10.2010


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1149/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (2), fissa i contingenti per il 2009 e il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

25/T&Q

Stato membro

Spagna

Stock

BSF/56712-

Specie

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII

Data

27.6.2010


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/36


REGOLAMENTO (UE) N. 1150/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

63,0

MA

88,9

MK

66,1

TR

139,6

ZZ

89,4

0707 00 05

EG

145,5

TR

89,1

ZZ

117,3

0709 90 70

MA

87,7

TR

81,1

ZZ

84,4

0805 10 20

AR

50,8

BR

57,8

MA

57,1

TR

50,8

ZA

51,6

ZW

48,4

ZZ

52,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

72,2

TR

68,8

ZZ

70,5

0805 50 10

AR

45,9

TR

52,3

UY

57,1

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

74,9

AU

187,9

BR

50,3

CA

100,0

CL

84,2

CN

95,3

MK

26,7

NZ

99,2

US

116,9

ZA

113,0

ZZ

94,8

0808 20 50

CN

84,3

US

125,5

ZA

143,3

ZZ

117,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DIRETTIVE

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/38


DIRETTIVA 2010/90/UE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva piridaben e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il piridaben.

(2)

In conformità all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il richiedente ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (4), che prevede la non iscrizione del piridaben.

(3)

In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale («il richiedente») ha presentato una nuova domanda per l'applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5).

(4)

La domanda è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

In seguito alla valutazione dei dati aggiuntivi inviati dal richiedente i Paesi Bassi hanno presentato una relazione supplementare. Detta relazione è stata trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 15 giugno 2009. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente perché questi inviassero le loro osservazioni, che sono state in seguito trasmesse alla Commissione. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, e dietro richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sul piridaben in data 28 maggio 2010 (6). Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare nonché le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 28 ottobre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al piridaben.

(6)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti piridaben possono considerarsi conformi, in generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il piridaben nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(7)

Fatta salva questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno che il richiedente sia tenuto ad inviare ulteriori informazioni a conferma dei risultati della valutazione dei rischi in base ai dati scientifici più recenti per quanto riguarda l'esposizione ai metaboliti W-1 e B-3 risultanti da fotolisi acquosa, i rischi a lungo termine per i mammiferi e la valutazione dei residui liposolubili.

(8)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti piridaben in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti elencate nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l'allegato I finora adottate.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del piridaben e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere dall'allegato della decisione la riga relativa al piridaben.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.

(14)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La riga relativa al piridaben nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 1o novembre 2011 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il piridaben.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il piridaben, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione e verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione sia in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, o che possa accedervi, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente piridaben come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 aprile 2011 è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI di tale direttiva, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione relativa al piridaben presente nel suo allegato I. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di prodotti contenenti piridaben come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti piridaben come sostanza attiva associata ad altre, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015 oppure entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1o maggio 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pyridaben. (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva piridaben). EFSA Journal 2010; 8(6):1632. [70 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1632. Disponibile online: www.efsa.europa.eu

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«318

Piridaben

Numero CAS: 96489-71-3

Numero CIPAC: 583

2-ter-butil-5-(4-ter-butilbenziltio)-4-cloropirididazine-3(2H)-one

> 980 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del piridaben, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione complessiva, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale,

al rischio per organismi acquatici e mammiferi,

al rischio per gli artropodi non bersaglio, comprese le api da miele.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e vanno introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api da miele al piridaben in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, ove e come necessario.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda:

i rischi per il comparto delle acque risultanti dall'esposizione ai metaboliti W-1 e B-3 risultanti da fotolisi acquosa,

il rischio potenziale a lungo termine per i mammiferi,

la valutazione dei residui liposolubili.

Essi provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 30 aprile 2013.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


DECISIONI

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2010

che nomina la Capitale europea della cultura per il 2015 in Belgio

(2010/757/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un’azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le relazioni del febbraio 2010 della giuria riguardanti la procedura di selezione delle capitali europee della cultura in Belgio,

considerando che:

i criteri di cui all’articolo 4 della decisione n. 1622/2006/CE sono interamente soddisfatti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Mons è nominata «Capitale europea della cultura» per il 2015 in Belgio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

F. LAANAN


(1)  GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.


8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/43


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2010

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Bulgaria

(2010/758/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Bulgaria ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

La Bulgaria ha effettuato con successo un’esperienza pilota con l’Austria.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Bulgaria e il gruppo di valutazione austro-spagnolo ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


8.12.2010   

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L 322/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2010

sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)

(2010/759/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

vista l’iniziativa della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico allargato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sul 4-methylmethcathinone (mefedrone). Tale relazione è stata trasmessa alla Commissione, cui è pervenuta il 3 agosto 2010.

(2)

Il mefedrone è un catinone sintetico legalmente prodotto e distribuito soprattutto in Asia, mentre la confezione definitiva parrebbe aver luogo in Europa. Il mefedrone è generalmente venduto in polvere, ma anche in forma di capsule o compresse. Può essere acquistato via Internet, in negozi di sostanze psicotrope legali (head shops) e da spacciatori di strada. Su Internet il mefedrone è spesso commercializzato come «fertilizzante», «sale da bagno», o «sostanza chimica sperimentale». È molto raramente commercializzato come sostanza psicoattiva legale (legal high) e generalmente non si fa riferimento, o non si forniscono informazioni concrete in merito, ai suoi potenziali effetti psicoattivi.

(3)

Gli effetti specifici del mefedrone sono difficili da valutare perché è essenzialmente utilizzato in combinazione con sostanze quali alcol o altri stimolanti. Si ritiene che il mefedrone abbia effetti sull’organismo analoghi a quelli di altre droghe stimolanti, in particolare l’ecstasy (MDMA). Tuttavia, il suo picco d’azione relativamente breve, che induce a ripeterne l’assunzione, lo rende assimilabile alla cocaina. Alcune prove fanno presumere che possa essere assunto in alternativa a stimolanti illegali, comporti un elevato rischio di abuso e dia potenzialmente luogo a dipendenza. Per analizzare dettagliatamente il potenziale di dipendenza di tale droga sarebbe necessario effettuare studi più approfonditi.

(4)

Nell’Unione sono state segnalati due casi di decessi nell’ambito dei quali il mefedrone appare come unica causa della morte. In almeno altri 37 casi di decesso l’autopsia ha rilevato tracce di mefedrone.

(5)

Ventidue Stati membri hanno segnalato sequestri di mefedrone in polvere o in compresse. Non si dispone di informazioni sufficienti a determinare il trattamento o la distribuzione del mefedrone su larga scala e il coinvolgimento della criminalità organizzata. Alcuni elementi sembrano indicare che nei paesi in cui è stato sottoposto a controllo il mefedrone resta disponibile sul mercato nero.

(6)

Il mefedrone non ha alcuna proprietà terapeutica accertata o riconosciuta nell’Unione e nessun elemento indica che possa essere utilizzato per fini legittimi.

(7)

Attualmente, il mefedrone non è oggetto di alcuna valutazione e non è stato valutato nel quadro delle Nazioni Unite. In undici Stati membri è soggetto a misure di controllo nel quadro delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Due Stati membri applicano misure di controllo al mefedrone nell’ambito della propria legislazione sui prodotti farmaceutici.

(8)

La valutazione dei rischi non apporta prove scientifiche inconfutabili e fa rilevare che è necessario effettuare ulteriori studi sui rischi che il mefedrone comporta in generale sul piano medico e sociale. Tuttavia, tenuto conto delle sue proprietà stimolanti, del suo potenziale in termini di attrazione e dipendenza per i consumatori, dei rischi per la salute, dell’assenza di proprietà terapeutiche — e pertanto dell’esigenza di rispettare il principio di precauzione — il mefedrone dovrebbe essere oggetto di misure di controllo.

(9)

Poiché undici Stati membri hanno già provveduto a metterlo sotto controllo, sottoponendo il mefedrone a misure di controllo in tutto il territorio dell’Unione si potrebbe contribuire ad evitare problemi nel quadro dell’applicazione transfrontaliera della legislazione e della cooperazione giudiziaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in conformità alle proprie leggi nazionali, per sottoporre il 4-methylmethcathinone (mefedrone) a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


8.12.2010   

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L 322/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2010

sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010

[notificata con il numero C(2010) 8482]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2010/760/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,

vista la richiesta presentata dal governo della Repubblica di Ungheria in data 2 giugno 2010 sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010,

considerando quanto segue:

(1)

Un’alluvione costituisce una catastrofe ai sensi del titolo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli 74-80 del suddetto regolamento (CE) n. 1186/2009.

(2)

Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica di Ungheria deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti.

(3)

La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche delle importazioni avvenute.

(4)

Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità ungheresi competenti, per essere da essi distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dalle alluvioni che si sono verificate in Ungheria nella primavera 2010, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti summenzionati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.

2.   Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle organizzazioni di primo soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Articolo 2

Il governo della Repubblica di Ungheria comunica alla Commissione entro il 31 gennaio 2011 l’elenco degli enti autorizzati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Il governo della Repubblica di Ungheria informa pienamente la Commissione, entro il 31 gennaio 2011, fornendo tutti i dettagli in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale di cui all’articolo 1, per categoria generica di prodotti.

Articolo 4

Il governo della Repubblica di Ungheria informa la Commissione, entro il 31 gennaio 2011, in merito ai provvedimenti da esso adottati per garantire l’ottemperanza agli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

Articolo 5

L’articolo 1 della presente decisione si applica alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 31 dicembre 2010.

Articolo 6

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010.

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.


8.12.2010   

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L 322/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

che modifica gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali approvate dall'Ungheria e dal Regno Unito contro la viremia primaverile delle carpe

[notificata con il numero C(2010) 8617]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/761/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2) consente a determinati Stati membri di applicare limitazioni dell'immissione sul mercato e delle importazioni delle partite di tali animali al fine di impedire l'introduzione di alcune malattie, compresa la viremia primaverile delle carpe (SVC), a condizione che gli Stati membri dimostrino di essere indenni dalla malattia in questione, in tutto il loro territorio o in alcune zone ben definite («zone indenni da malattia») o di aver istituito un programma di eradicazione.

(2)

L'allegato I della decisione 2010/221/UE elenca le zone indenni da malattia e l'allegato II riporta le zone che dispongono di programmi di eradicazione.

(3)

Attualmente, la Gran Bretagna compare nell'allegato II della decisione 2010/221/UE come un territorio del Regno Unito che dispone di un programma di eradicazione approvato per la SVC. Tale Stato membro ha presentato informazioni che dimostrano che il programma di eradicazione è stato efficacemente completato e che la Gran Bretagna dovrebbe essere considerata indenne da SVC e comparire nell'allegato I anziché nell'allegato II della decisione sopraccitata per quanto concerne questa malattia.

(4)

L'Ungheria ha presentato alla Commissione domande di approvazione di misure nazionali per la SVC. Ha inoltre condotto una sorveglianza mirata della SVC negli ultimi due anni che le ha consentito di dimostrare che l'intero suo territorio è indenne da SVC. L'Ungheria dovrebbe dunque comparire nell'allegato I della decisione 2010/221/UE quale paese indenne da SVC.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie elencate nella tabella e autorizzati ad adottare misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Danimarca

DK

L'intero territorio

Irlanda

IE

L'intero territorio

Ungheria

HU

L'intero territorio

Finlandia

FI

L'intero territorio

Svezia

SE

L'intero territorio

Regno Unito

UK

L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man

Nefrobatteriosi (BKD)

Irlanda

IE

L'intero territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell'Irlanda del Nord, i territori delle isole di Jersey e Man

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio dell'isola di Man

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Irlanda

IE

L'intero territorio

Finlandia

FI

I bacini idrografici dei fiumi Tenojoki e Näätämönjoki; i bacini idrografici dei fiumi Paatsjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Regno Unito

UK

L'intero territorio del Regno Unito, i territori delle isole di Guernsey, Jersey e Man

ALLEGATO II

Stati membri e loro regioni che dispongono di programmi di eradicazione per determinate malattie degli animali d'acquacoltura e sono autorizzati ad applicare misure nazionali di lotta contro tali malattie, in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate

Nefrobatteriosi (BKD)

Finlandia

FI

Le parti continentali del territorio

Svezia

SE

Le parti continentali del territorio

Regno Unito

UK

Il territorio della Gran Bretagna

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Svezia

SE

Le zone costiere del territorio

»

Rettifiche

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/50


Rettifica della direttiva 2010/89/UE della Commissione, del 6 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva quinmerac e che modifica la decisione 2008/934/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 del 7 dicembre 2010 )

Nel sommario e a pagina 3 nel titolo della decisione e a pagina 5 nella formula di chiusura:

anziché:

«6 novembre 2010»,

leggi:

«6 dicembre 2010».