ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.150.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 150

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
16 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 510/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 512/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

24

 

*

Regolamento (UE) n. 513/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle quote a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011 nel settore dello zucchero

40

 

*

Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ( 1 )

42

 

*

Regolamento (UE) n. 515/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis (O35) in mangimi contenenti lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica e semduramicina sodica ( 1 )

44

 

*

Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale ( 1 )

46

 

 

Regolamento (UE) n. 517/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 

 

Regolamento (UE) n. 518/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2010

50

 

 

DECISIONI

 

 

2010/333/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 giugno 2010, che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Brasile figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2010) 3665]  ( 1 )

53

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 510/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1242/2009 (3) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento antidumping è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 2 febbraio 2009 da Smiths Detection Group Limited («il denunciante») per conto di un produttore che rappresenta oltre l’80 % della produzione totale di determinati sistemi di scansione dei container nell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al notevole pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie (divulgazione delle conclusioni provvisorie), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

(4)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, la Commissione ha continuato l’inchiesta per quanto riguarda gli aspetti relativi al consumo UE. A tale proposito la Commissione ha contattato le parti interessate, in particolare gli utilizzatori e i produttori del prodotto in esame, al fine di verificare le affermazioni delle parti riguardo a una serie di transazioni.

(5)

Come indicato al considerando 9 del regolamento provvisorio, si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 31 dicembre 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

(6)

L’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato (il «produttore cinese») ha affermato che non era giustificato utilizzare un PI di 18 mesi invece dei 12 mesi utilizzati in genere nelle inchieste antidumping. Secondo questo produttore cinese il PI avrebbe dovuto semplicemente riguardare l’anno di calendario 2008.

(7)

Va innanzitutto osservato che il produttore cinese in questione non aveva contestato l’uso di un PI di 18 mesi durante la fase provvisoria dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata avanzata solo dopo l’adozione delle misure provvisorie. Il PI era stato tuttavia già annunciato nell’avviso di apertura del procedimento e nei questionari, ovvero fin dall’inizio dell’inchiesta. I motivi specifici della scelta di un PI di 18 mesi sono stati illustrati nel considerando 9 del regolamento provvisorio. La parte in questione non ha fornito alcun argomento per contestare la giustificazione riguardante il numero relativamente limitato di transazioni in tale mercato.

(8)

Affinché i dati relativi al PI fossero pienamente comparabili con quelli degli anni precedenti, le cifre indicate per il PI nelle sezioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità sono state fornite su base annua.

(9)

Il produttore cinese ha altresì affermato che il PI era stato scelto per poter manipolare i fattori relativi al pregiudizio. Tale argomentazione non può essere accolta.

(10)

All’inizio dell’inchiesta la Commissione non era e non avrebbe potuto essere a conoscenza del complesso insieme di dati e cifre riguardanti gli indicatori del pregiudizio. Tali dati sono stati stabiliti solo nel corso dell’inchiesta.

(11)

Occorre infine fare presente che questa non è la prima volta che un PI supera i 12 mesi (ad esempio il PI di 16 mesi per il calcio metallico originario della Russia e della RPC fissato dal regolamento (UE) n. 892/94, della Commissione, (4) o il PI di 18 mesi per il carbonato di disodio originario degli Stati Uniti fissato dal regolamento (UE) n. 823/95, della Commissione (5).

(12)

Il produttore cinese ha inoltre affermato che la firma del contratto fissa tutte le transazioni in un momento preciso, indipendentemente dal fatto che una vendita sia effettuata o meno mediante gara d’appalto e che quindi non vi sarebbe necessità di un PI più esteso. Tale argomentazione non è convincente poiché non tiene conto del problema fondamentale, ovvero del numero relativamente ridotto di operazioni in questo settore. La data della firma del contratto è stata utilizzata solamente per ottenere una visione sufficientemente chiara degli elementi sostanziali delle vendite come pure di una data precisa grazie a cui distinguere quali operazioni dovessero rientrare rispettivamente nel PI e nei periodi precedenti e quali dovessero essere escluse.

(13)

In assenza di altre osservazioni relative al PI, si conferma il considerando 9 del regolamento provvisorio.

(14)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di scansione dei container originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(15)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(16)

Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la definizione del prodotto è stata riesaminata alla luce delle osservazioni formulate dal produttore cinese e di un’analisi dettagliata delle argomentazioni dell’industria dell’Unione. Questo processo ha portato alla conclusione che per la scansione di container non possono essere utilizzati prodotti con tecnologie a base di raggi alfa o beta. Si ritiene pertanto giustificato escludere questi due tipi di tecnologie dalla definizione del prodotto. Non è stata presentata alcuna altra osservazione in grado di mettere in discussione le conclusioni provvisorie secondo cui tutte le altre tecnologie (escluse quelle basate sui raggi alfa e beta) incluse nella definizione del prodotto possono essere utilizzate nei sistemi di scansione dei container, e tutti i tipi di prodotto servono allo stesso scopo, segnatamente a scansionare i container utilizzando la stessa caratteristica principale, l’emissione di radiazioni concentrate nella scansione del container. Durante il PI le unità a base di raggi gamma del prodotto in esame erano effettivamente vendute nell’UE.

(17)

Alla luce di quanto precede si conclude che tutti i tipi di sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati ai codici NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 ed ex 9030 10 00 nonché i veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati al codice NC ex 8705 90 90, condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, sono destinati agli stessi usi finali di base e si trovano in concorrenza reciproca nel mercato dell’Unione. Di conseguenza, nella misura in cui non si riferiscono alle tecnologie basate sui raggi alfa e beta, si riconfermano le conclusioni dei considerando da 10 a 15 del regolamento provvisorio.

(18)

In assenza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 16 del regolamento provvisorio.

(19)

Si conclude pertanto in via definitiva che tutti i tipi di sistemi di scansione dei container quali definiti sopra sono considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(20)

Il produttore cinese non ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»), ma solo il trattamento individuale («TI»). In assenza di osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 19 a 20 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale (TI)

(21)

In assenza di osservazioni riguardo al trattamento individuale, si confermano i considerando da 21 a 25 del regolamento provvisorio.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(22)

Nessuna delle parti ha contestato la scelta degli Stati Uniti d’America (USA) come paese di riferimento.

(23)

Il produttore cinese ha ribadito le proprie osservazioni sulla mancata collaborazione di una società stabilita negli Stati Uniti d’America (USA), collegata al denunciante. Egli ha sostenuto che il denunciante, per calcolare il valore normale nella denuncia, avrebbe utilizzato dati relativi alla sua società collegata negli USA, pur avendo affermato durante l’inchiesta che questa sua società collegata non produceva il prodotto simile. Secondo il produttore cinese la parte statunitense collegata al denunciante avrebbe dovuto essere obbligata a collaborare all’inchiesta e la mancata collaborazione avrebbe dovuto giustificare la qualifica del denunciante come non collaborante e pertanto la chiusura del procedimento. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto chiarire e verificare se la società statunitense sia produttrice del prodotto simile. Il produttore esportatore cinese ha infine contestato l’applicazione delle norme UE non preferenziali in materia di origine quale indicatore del fatto che un operatore economico possa essere considerato produttore di un determinato prodotto.

(24)

Per quanto riguarda le osservazioni relative all’uso nella denuncia dei dati provenienti dalla società statunitense collegata al denunciante, si osserva che le informazioni sul valore normale contenute nella denuncia erano basate su prezzi statunitensi generali, pubblicati sul sito web «GSA Advantages» del governo degli Stati Uniti. Per due tipi di prodotto simile non vi erano prezzi disponibili al pubblico e il denunciante ha pertanto dovuto calcolare il valore normale facendo riferimento ai dati relativi ai propri costi di produzione nell’UE adeguati al livello degli Stati Uniti in base alla propria conoscenza del mercato statunitense.

(25)

Il produttore cinese non ha inoltre fornito alcun elemento di prova in grado di contestare le conclusioni esposte al considerando 32 del regolamento provvisorio.

(26)

La normativa antidumping dell’UE non prevede in alcun caso che un procedimento venga chiuso in seguito alla decisione di un produttore del paese di riferimento di non collaborare all’inchiesta. Il fatto che il produttore sia collegato con il denunciante non modifica tale conclusione. Del resto anche la causa T-249/06 (Interpipe), citata dal produttore cinese, non è pertinente nella fattispecie, poiché in quel caso occorreva determinare se una controllata del produttore comunitario fosse tenuta a collaborare ai fini della determinazione del pregiudizio, una questione ben diversa dalla presentazione di dati per il calcolo del valore normale nel paese di riferimento.

(27)

Quanto all’argomento avanzato in merito alla definizione del concetto di produttore, si rileva che in base all’inchiesta il denunciante produce il prodotto simile nell’UE e tale attività di fabbricazione conferisce l’origine conformemente alle norme UE non preferenziali in materia di origine. La normativa non prevede l’obbligo di presentare conclusioni sullo status dei soggetti giuridici che non sono oggetto dell’inchiesta relativa al presente procedimento, non sono stabiliti nell’UE o i cui dati non sono stati utilizzati durante l’inchiesta per qualsiasi accertamento.

(28)

In assenza di altre osservazioni relative alla scelta del paese di riferimento, si confermano i considerando da 26 a 37 del regolamento provvisorio.

3.2.   Determinazione del valore normale

(29)

Si ricorda che il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati forniti dall’unico produttore del paese di riferimento (gli Stati Uniti d’America) e dall’industria dell’Unione. In tal modo per un tipo di prodotto importato nell’UE il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi delle vendite del prodotto simile fabbricato negli Stati Uniti effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense. Il produttore statunitense che ha collaborato non produceva alcun altro tipo di prodotto paragonabile ai tipi di prodotto importati dalla Cina nell’UE. Al fine di ottenere una base più ampia per il valore normale la Commissione ha esaminato anche se per altri tipi di prodotto fosse possibile determinare il valore normale su qualsiasi altra base, in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base («su qualsiasi altra base equa»). Nella fase provvisoria si è constatato che per alcuni tipi di prodotti era possibile utilizzare informazioni verificate sui costi dell’industria dell’Unione.

(30)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie il produttore cinese ha presentato osservazioni in merito al valore normale.

(31)

Il produttore cinese ha sostenuto che il valore normale andava adeguato al ribasso per un importo corrispondente alla differenza di costo tra gli acceleratori prodotti internamente e quelli acquistati da terzi, poiché la società cinese produce i propri acceleratori, mentre i produttori degli Stati Uniti e l’industria dell’Unione li acquistano.

(32)

Va osservato che tale argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova fattuale, sebbene la Commissione abbia richiesto tali elementi di prova nel corso dell’inchiesta.

(33)

Il produttore cinese ha chiesto alla Commissione di fornire le specifiche precise dei tipi di modello utilizzati per il calcolo del valore normale. A tale riguardo si osserva che l’industria dell’Unione e il produttore del paese di riferimento considerano riservato questo tipo di informazioni. In effetti se venisse divulgata l’esatta denominazione dei modelli, tenuto conto del fatto che appartengono a un’unica serie, le cui caratteristiche specifiche erano già state divulgate e che per i calcoli del valore normale è stato usato solo un numero limitato di tipi di modello, se le parti beneficiassero di tale divulgazione sarebbero in grado di derivare i prezzi effettivi praticati per i tipi di modello in questione o il costo e i prezzi sulla base dei quali il valore normale è stato calcolato per vari tipi di modello. Tali informazioni sono effettivamente di carattere riservato, pertanto questa richiesta è stata respinta.

(34)

Il produttore cinese ha espresso dubbi sul modo in cui la Commissione ha determinato il valore normale a partire dai dati dell’industria dell’Unione, sostenendo che era opportuno utilizzare i prezzi di vendita effettivi anziché le offerte di prezzo per gare di appalto. In primo luogo è opportuno ricordare che i dati dell’industria dell’Unione sono stati utilizzati per disporre di una percentuale di rappresentatività più elevata per il confronto tra il valore normale e le vendite all’esportazione effettuate dal produttore cinese. Nella misura del possibile, per i tipi di prodotto in esame per i quali non si è potuto determinare il valore normale sulla base delle informazioni disponibili negli Stati Uniti, il valore normale è stato pertanto determinato sulla base di informazioni verificate dell’industria dell’Unione relative agli stessi tipi di prodotto importati dalla Cina.

(35)

Il valore normale è stato quindi calcolato per alcuni tipi di prodotto (in ogni caso diversi dai sistemi di scansione mobili) sulla base di costi standard, senza tenere conto di lavori o altri costi in loco, aggiungendo una percentuale di profitto normale, che era ad ogni modo significativamente inferiore al profitto di riferimento utilizzato per la determinazione del margine di pregiudizio. L’inchiesta ha determinato che l’industria dell’Unione applica costi standard per tutti i tipi di prodotto offerti. La documentazione relativa all’elaborazione di tali costi standard, il modo in cui sono stati calcolati e il loro confronto con i costi effettivi corrispondenti sono stati verificati e giudicati adeguati.

(36)

La struttura dei costi dell’industria dell’Unione è stata inoltre comparata a quella del produttore statunitense del prodotto simile. Si è constatato che: i) il margine di profitto del produttore statunitense era più elevato di quello utilizzato per calcolare il valore normale sulla base dei dati dell’industria dell’Unione e ii) la struttura dei costi dell’industria dell’Unione è sostanzialmente analoga a quella del produttore del paese di riferimento (la differenza esatta non può essere indicata per ragioni di riservatezza). In tal modo l’utilizzo di dati dell’industria dell’Unione per determinare il valore normale è chiaramente conforme alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(37)

Il produttore cinese ha inoltre formulato osservazioni relative alla gara d’appalto pubblica sulla base della quale il produttore statunitense del prodotto simile ha venduto sistemi di scansione mobili dei container nel mercato statunitense. Tale società ha sostenuto che se la Commissione utilizza un valore normale basato su una gara d’appalto del 2005 e la paragona al prezzo all’esportazione relativo al PI, tale confronto non potrebbe essere ritenuto equo. Questa argomentazione non è suffragata dai fatti constatati durante l’inchiesta. Negli Stati Uniti le gare di appalto pubbliche danno luogo all’aggiudicazione di un accordo quadro a titolo del quale l’aggiudicatario può vendere i propri prodotti per un determinato periodo. L’accordo quadro tuttavia non conteneva prezzi. Tale accordo è stato effettivamente concluso nel 2005, ma le rispettive singole offerte e la firma dei contratti sono avvenute nel 2007, ovvero nel corso del PI. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale gara d’appalto dovesse essere presa in considerazione nel PI e rientrare tra i dati necessari per il calcolo del margine di dumping.

(38)

Il produttore cinese ha inoltre chiesto chiarimenti sul motivo per cui il valore normale relativo agli scanner trasportabili analoghi a quelli venduti in Lettonia non si basava sulle vendite del produttore statunitense ma sui dati dell’industria dell’Unione. A tale riguardo va osservato che la Commissione non ha potuto utilizzare dati del paese di riferimento poiché non erano disponibili presso il produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

(39)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 38 a 42 del regolamento provvisorio.

4.   Prezzo all’esportazione

(40)

In seguito all’istituzione di misure provvisorie il produttore cinese ha presentato osservazioni sul prezzo all’esportazione.

(41)

Le osservazioni formulate riguardavano specifici elementi di costo relativi a transazioni nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Polonia. Le osservazioni suffragate da dati verificati sono state accolte e il calcolo del margine di dumping è stato riveduto di conseguenza. Le osservazioni riguardanti alcuni costi di installazione sono state respinte. A tale proposito si ricorda che, sebbene in varie fasi dell’inchiesta siano stati richiesti pertinenti dati effettivi sul prezzo di diversi elementi del prodotto in esame, la società non ha mai fatto il tentativo di trasmettere una proposta di ripartizione dei prezzi conclusiva. Gli importi comunicati successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie costituiscono informazioni nuove non suffragate da informazioni contabili o da altri elementi di prova verificabili.

(42)

Il produttore cinese ha inoltre precisato di aver effettuato una vendita senza gara d’appalto pubblica. Tale affermazione è confermata. L’inchiesta ha tuttavia stabilito che tale vendita non è stata effettuata nel corso della normale attività commerciale. In realtà riguardava di un prodotto di sostituzione e il prezzo cui si riferisce era stato concordato vari anni prima del PI. Il prodotto di sostituzione era di tipo completamente diverso da quello del prodotto originale. Non si trattava quindi di una transazione relativa al PI, ma dell’estinzione di un contratto precedentemente concluso. Il prezzo all’esportazione relativo a tale transazione non ha quindi potuto essere preso in considerazione nel calcolo.

(43)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 43 a 46 del regolamento provvisorio.

5.   Confronto

(44)

Il produttore cinese ha sostenuto che il confronto era stato effettuato sulla base di numeri di controllo del prodotto troncati che ignorano le differenze fisiche dei prodotti da comparare. La società cinese ha inoltre affermato che per il confronto dei prezzi si sarebbe dovuto tener conto degli acceleratori, delle differenze tra i tipi di telai e tra livelli di energia.

(45)

Relativamente alla prima affermazione, occorre sottolineare quanto segue: per quanto riguarda i dati provenienti dall’industria dell’Unione, si ricorda che i calcoli sono stati effettuati con dati direttamente connessi alle offerte presentate per gare di appalto pubbliche, ovvero riguardanti tipi di prodotto che erano in concorrenza allo stesso stadio commerciale, nello stesso momento ed erano ritenuti comparabili dalle amministrazioni aggiudicatrici. Quanto ai dati provenienti dal produttore statunitense del prodotto simile, l’inchiesta ha stabilito che il tipo di prodotto comparato era conforme alle norme rigorose di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, ovvero è simile sotto tutti gli aspetti al prodotto in esame. Di conseguenza, il fatto che il numero di controllo del prodotto, troncato o no, non rifletta tutte le differenze fisiche non impedisce alla Commissione di effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Soprattutto, sono state esaminate le differenze in grado di influire sulla comparabilità dei prezzi. Secondo le informazioni disponibili, i prodotti forniti dal produttore cinese contengono spesso caratteristiche supplementari rispetto a quelli utilizzati come base del valore normale. Per questo motivo il valore normale è stato determinato con cautela.

(46)

Per quanto riguarda gli acceleratori, i tipi di telai e i livelli di energia, si rileva che gli adeguamenti richiesti rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base; tuttavia non è stato dimostrato che le presunte differenze tra i fattori influiscano sul prezzo e sulla comparabilità dei prezzi, poiché il produttore cinese non ha fornito alcuna informazione in grado di giustificare un adeguamento.

(47)

Il produttore cinese ha affermato che l’acceleratore è un componente importante del prodotto in esame e avrebbe dovuto essere incluso nella struttura del numero di controllo del prodotto. La Commissione non lo ha incluso poiché nessuna delle parti interessate ha presentato elementi di prova del fatto che l’acceleratore era un fattore determinante per la distinzione dei diversi tipi di prodotto.

(48)

Il produttore cinese ha inoltre chiesto di conoscere la natura e l’ampiezza degli adeguamenti apportati al valore normale per riportarlo a livello franco fabbrica. A titolo dei costi di garanzia e di credito sono stati apportati adeguamenti al valore normale determinato sulla base dei prezzi di vendita interni dell’unico produttore statunitense del prodotto simile. A titolo dei costi di trasporto, garanzia, formazione e documentazione nonché delle commissioni per gli agenti sono stati apportati adeguamenti al valore normale determinato sulla base di dati provenienti dall’industria dell’Unione. Per quanto riguarda la richiesta di conoscere l’ampiezza degli adeguamenti, la Commissione non può divulgare tali dati poiché queste informazioni sono considerate di carattere riservato. Va inoltre rilevato che, al momento del calcolo del prezzo all’esportazione franco fabbrica, i dati corrispondenti non sono stati comunicati all’industria dell’Unione.

(49)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 47 a 48 del regolamento provvisorio.

6.   Margini di dumping

(50)

Il produttore cinese ha contestato il fatto che alcune vendite siano state escluse dal calcolo del dumping. A tale proposito va osservato che i valori delle vendite relative alle transazioni in questione sono stati originariamente considerati per la determinazione dei prezzi all’esportazione. Non è stato tuttavia possibile determinare il valore normale corrispondente a tali transazioni. Per tale motivo non si è potuto effettuare alcun confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

(51)

Il produttore cinese ha inoltre affermato che i valori cif delle vendite di cui al considerando 50 avrebbero dovuto essere inclusi nel valore totale cif utilizzato come denominatore per il calcolo del dumping. Tale argomentazione non può essere accolta. Il dumping totale è calcolato dividendo la somma dei diversi dumping riscontrati (quando è possibile effettuare un confronto dei prezzi) per la somma dei corrispondenti valori cif. L’inclusione nei calcoli dei valori cif di vendite per le quali non è stato possibile effettuare un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione in assenza di un valore normale stabilito falserebbe i calcoli poiché il nominatore e il denominatore non si riferirebbero più a transazioni comparabili.

(52)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 49 a 50 del regolamento provvisorio.

(53)

Alla luce di quanto precede il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 38,8 %.

5.   PREGIUDIZIO

(54)

Solo il produttore cinese ha presentato osservazioni sulle conclusioni relative al pregiudizio, alcune delle quali sono una mera ripetizione delle osservazioni che hanno già ricevuto una risposta nel regolamento provvisorio.

(55)

Gli argomenti relativi alle osservazioni già trattate nel regolamento provvisorio non vengono ripetuti nel presente regolamento.

1.   Considerazioni generali

(56)

Si ricorda che in questo caso le informazioni presentate si riferiscono a due produttori e a un produttore esportatore dell’Unione che rappresentano essenzialmente il mercato dell’Unione. Considerato quanto precede, al fine di proteggere le informazioni riservate delle imprese, non si possono fornire cifre precise. Gli indicatori figurano pertanto in forma di indici o di serie di valori.

(57)

Nella risposta alle conclusioni provvisorie il produttore cinese ha chiesto che l’analisi del pregiudizio venga presentata su base annua. Sebbene questo non modifichi la sostanza dei dati, ma solo la loro presentazione, la richiesta è stata ritenuta giustificata, pertanto l’analisi presentata di seguito è interamente annualizzata.

(58)

Il produttore cinese ha contestato i dati forniti nel documento relativo alle conclusioni provvisorie per quanto riguarda il volume delle sue vendite nel periodo in esame (dal 2004 alla fine del PI). Si rileva che la Commissione ha trasmesso al produttore cinese una ripartizione esaustiva e completa dei dati elaborati. Le informazioni inviate in risposta dal produttore cinese sono state quindi confrontate con le informazioni disponibili fornite dalle autorità degli Stati membri che utilizzano il prodotto in esame e dai produttori dell’Unione. Nella fase definitiva dell’inchiesta si disponeva pertanto di informazioni dettagliate sulle vendite cinesi nell’Unione e il loro rispettivo impatto.

(59)

Il produttore cinese ha sostenuto che le sue vendite avrebbero dovuto essere escluse dall’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità in assenza di offerte da parte dell’industria dell’Unione. Va tuttavia osservato che le istituzioni non possono affermare che il fatto che l’industria dell’Unione durante il PI non abbia presentato un’offerta per una gara d’appalto specifica, a differenza del produttore cinese, abbia comportato un pregiudizio autoinflitto tale da aver spezzato il nesso causale tra pregiudizio e dumping. Inoltre, la partecipazione a una gara d’appalto non avviene senza costi (spese di traduzione, per agenti, talvolta di partecipazione alla gara, ecc.), pertanto le società non presentano un’offerta se non sono sicure di avere una possibilità.

(60)

Si è inoltre affermato che ove il denunciante (Smiths Detection Group Limited) abbia presentato offerte superiori all’importo massimo indicato nel bando di gara, dette offerte andrebbero escluse dall’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità. Dall’inchiesta non sono tuttavia emerse informazioni verificabili in grado di confermare l’esistenza di simili offerte.

(61)

Il produttore cinese ha dichiarato che i dati sul pregiudizio presentano un’asimmetria. Questo è dovuto al fatto che i volumi delle vendite, la quota di mercato e il profitto si riferiscono alle vendite in base alla data di contratto, mentre alcuni altri fattori di pregiudizio sono stati ricavati dalla contabilità finanziaria del denunciante e pertanto possono non corrispondere allo stesso periodo. All’inizio dell’inchiesta i servizi della Commissione hanno dovuto stabilire un punto di riferimento definito per le vendite, applicabile a tutte le società che avrebbero collaborato al procedimento. Si è deciso che la data del contratto avrebbe costituito il punto di riferimento migliore poiché esiste spesso un lungo intervallo di tempo tra la data di avvio della gara d’appalto e la data del contratto, così come tra quest’ultima e la data dell’ultima fattura. Un singolo contratto può inoltre essere oggetto di diverse fatture ed essere di durata pluriennale.

(62)

Una volta scelta la data del contratto come punto di riferimento, non è stato possibile chiedere ai produttori dell’Unione di presentare le risposte al questionario basandosi su tale data. A tal fine avrebbero dovuto riadattare totalmente la propria contabilità in un modo che non corrisponde alla pratica normale e che avrebbe introdotto numerose ambiguità, con conseguenze negative per la qualità di tali informazioni. Tenendo conto che le date delle fatture non erano utilizzabili come punto di riferimento, i dati relativi al pregiudizio sono stati ricavati in questo caso nel modo migliore possibile per il prodotto in esame.

(63)

Nel corso del decimo mese dell’inchiesta, ovverossia nella sua risposta alle conclusioni provvisorie, il produttore cinese ha inoltre contestato il fatto che il PI avesse una durata di 18 mesi, sostenendo che avrebbe dovuto limitarsi all’anno di calendario 2008. Tale argomentazione è stata respinta per i motivi a favore del periodo di 18 mesi di cui al regolamento provvisorio e nei considerando da 5 a 11. Tale modifica avrebbe inoltre impedito la conclusione dell’inchiesta entro i termini, poiché sarebbe stato necessario chiedere alle società che hanno collaborato di ripresentare le risposte ai questionari sulla base del PI modificato.

(64)

Il produttore cinese ha inoltre espresso dubbi sul fatto che le numerose società UE collegate al denunciante siano state correttamente incluse nell’analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione. La verifica delle risposte al questionario del denunciante è stata tuttavia effettuata con la piena collaborazione dell’intero gruppo e la Commissione ha accertato che gli indicatori del pregiudizio e i relativi calcoli erano stati analizzati adeguatamente per l’intero gruppo. Come era stato precisato al produttore cinese prima dell’adozione delle misure provvisorie, le società UE in questione svolgono un ruolo insignificante, oppure nessun ruolo, nella fabbricazione e nella commercializzazione del prodotto in esame. Il loro intervento è limitato in effetti ad alcune funzioni relative alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta (ad esempio la manutenzione) e di prodotti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(65)

Il produttore cinese ha infine sostenuto che nella misura in cui l’industria dell’Unione non ha potuto rispettare le specifiche tecniche di alcune gare d’appalto o non ha partecipato a dette gare, in tali transazioni non si è verificato alcun dumping arrecante pregiudizio all’industria dell’UE. Tale argomentazione non ha potuto essere accolta.

(66)

In primo luogo va osservato che il fatto di non poter determinare il valore normale di alcune operazioni di esportazione non mette in dubbio la conclusione che il dumping è pregiudizievole, purché la base del calcolo sia considerata rappresentativa, come indubbiamente risulta nel caso presente (cfr. il considerando 50). Per le transazioni specifiche in questione si rileva quanto segue. La transazione per la quale sono sorti problemi connessi alle specifiche tecniche riguarda un tipo di prodotto venduto sulla base di una gara d’appalto. Il produttore cinese da un lato e i due produttori dell’Unione dall’altro hanno interpretato il bando di gara in modo molto diverso. Verso la fine dell’inchiesta Il produttore cinese ha affermato che il tipo di prodotto in questione non corrisponde affatto a uno scanner mobile, mentre l’industria dell’Unione era di parere contrario. È pertanto evidente che l’industria dell’Unione ha partecipato a tale bando di gara con la legittima convinzione di dover offrire uno specifico tipo di prodotto. Tale partecipazione ha soprattutto comportato costi (spese di traduzione, per agenti, di partecipazione alla gara, ecc.). Pertanto, il fatto che la conclusione finale della procedura di gara sia stata che l’Unione non ha presentato un’offerta alle stesse condizioni, non implica automaticamente che tali importazioni non abbiano contribuito al pregiudizio.

(67)

Per quanto riguarda le altre transazioni alle quali si riferisce il produttore cinese, una non rientra nel PI e, come indicato al considerando 42, si tratta in realtà dell’estinzione di un contratto precedentemente concluso, mentre per l’altra transazione l’industria dell’Unione non ha partecipato al bando di gara. Relativamente alla prima transazione non sono state elaborate conclusioni in merito al pregiudizio. Quanto alla seconda, si applicano le conclusioni del considerando 59.

2.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(68)

Nel corso dell’undicesimo mese dell’inchiesta una società rumena si è manifestata e ha affermato di essere un produttore UE di determinati sistemi di scansione dei container durante il PI. La Commissione ha cercato e verificato informazioni relative all’effettiva situazione di tale società. In base alle informazioni trasmesse dalla società stessa e da altri soggetti del pertinente mercato, compreso il produttore cinese, il ruolo di tale società nella fabbricazione del prodotto simile è strettamente connesso alle attività di produzione di un grande produttore UE di sistemi di scansione dei container. Di conseguenza, nel corso della presente inchiesta l’unica vendita effettuata dalla società rumena durante il PI si considera effettuata dal produttore UE di sistemi di scansione dei container con cui ha collaborato.

(69)

Per quanto riguarda gli indicatori macro-economici quali consumo, produzione, utilizzo della capacità produttiva, scorte, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e salari così come vendite all’esportazione, si rileva che sono stati analizzati per tutti i produttori dell’Unione.

(70)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 52 a 56 del regolamento provvisorio.

3.   Consumo dell’Unione

(71)

Il produttore cinese ha sostenuto che il livello del consumo dell’Unione indicato nel regolamento provvisorio non era corretto. La Commissione ha quindi contattato le parti interessate, in particolare gli utilizzatori, al fine di raccogliere ulteriori informazioni sul consumo nell’UE durante il periodo in esame. Sulla base delle risposte supplementari fornite dalle parti si considera che il consumo nell’UE abbia presentato l’andamento seguente:

 

2004

2005

2006

2007

PI

Indice: 2004 = 100

100

62

114

110

111

Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

(72)

Il consumo del prodotto in esame e del prodotto simile nell’UE è aumentato dell’11 % durante il periodo in esame.

(73)

Il produttore cinese ha sostenuto che è opportuno comunicare i dati effettivi sul consumo anziché informazioni indicizzate. A tale proposito va osservato che, come già chiaramente indicato al considerando 54 del regolamento provvisorio, il numero delle parti coinvolte nella produzione di determinati sistemi di scansione dei container è molto limitato nell’UE e la divulgazione dei dati effettivi sul consumo comporterebbe l’indicazione delle vendite effettive delle parti, che è considerata un’informazione di carattere riservato.

(74)

È stato inoltre affermato che il consumo dovrebbe tenere conto di tutte le unità del prodotto in esame consumato nel mercato dell’UE. A tale riguardo si rileva che le cifre relative al consumo dell’Unione tengono conto di tutte le vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate (in seguito a una procedura di gara oppure no) da tutte le parti (se note alla Commissione). I dati sono stati verificati e confrontati con varie fonti disponibili. Le cifre relative al consumo comprendono tuttavia solo le vendite effettive e non il numero ridotto di transazioni riguardanti noleggi o donazioni comunicato alla Commissione. Se si fossero considerate tali transazioni la quota di mercato cinese sarebbe stata anche più elevata.

(75)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando 57 e 58 del regolamento provvisorio, quali modificati dai precedenti considerando da 71 a 74.

4.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping relative al prodotto in esame

(76)

Come indicato ai considerando 57 e 58 i volumi e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame sono stati rivisti. Il calcolo dei dati su base annua e l’aggiornamento dei volumi hanno confermato le conclusioni del regolamento provvisorio secondo cui le importazioni e la relativa quota di mercato sono sensibilmente aumentate a partire dal 2004. La parte cinese ha contestato la metodologia utilizzata per l’indicizzazione di tali dati. È importante sottolineare che i dati effettivi utilizzati, indipendentemente dall’indicizzazione, mostrano tanto in fase provvisoria quanto in fase definitiva un aumento significativo del volume e della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato.

(77)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato in misura superiore al 150 % per tutto il periodo in esame.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Volume delle importazioni

100

75

250

200

267

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

(78)

Come indicato al considerando 60 del regolamento provvisorio, il prezzo medio all’esportazione varia considerevolmente in base ai tipi di scanner per container importati, quindi non è possibile trarre conclusioni significative.

(79)

La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è più che duplicata nel periodo in esame.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Quota del mercato della RPC

15-25 %

20-30 %

40-50 %

30-40 %

40-50 %

Indice: 2004 = 100

100

121

219

183

240

Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

(80)

Il produttore cinese ha sostenuto che andrebbero esaminati anche i volumi successivi al PI (gare vinte durante il PI che hanno portato alla firma di contratti dopo il PI). Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, gli sviluppi successivi al PI vengono presi in considerazione solamente in circostanze eccezionali. Il produttore cinese non ha fatto riferimento a simili circostanze. Per motivi di comparabilità sarebbe stato inoltre necessario riassegnare anche le vendite anteriori al PI. Tale argomentazione non è stata pertanto accolta. Tenendo conto dell’incremento delle importazioni in termini di volumi e di quota di mercato mostrato sopra, tale decisione non avrebbe comunque influito sui fattori esaminati in questo caso.

b)   Undercutting

(81)

Il produttore cinese ha sostenuto che il metodo utilizzato per stabilire l’undercutting nel regolamento provvisorio era errato. A suo avviso non era possibile confrontare i propri prezzi di vendita effettivi con i prezzi offerti dall’industria dell’Unione nel corso una procedura di gara. A tale proposito va osservato che la metodologia scelta è stata considerata la più appropriata, data la necessità di effettuare un equo confronto per un prodotto di carattere molto complesso e oggetto di appalti pubblici. Le parti interessate non hanno indicato altri metodi possibili.

(82)

È opportuno precisare che sebbene la metodologia sia rimasta la stessa descritta sopra, al calcolo sono state apportate correzioni minori che hanno ridotto i prezzi dell’industria dell’Unione e che sono state comunicate alle parti interessate.

(83)

Dal confronto riveduto risulta che durante il PI le importazioni del prodotto in esame nell’Unione sono state effettuate a prezzi inferiori del 15-20 % rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Va osservato che il produttore cinese nelle sue comunicazioni ha sostenuto che uno dei motivi per cui ha vinto alcuni appalti è stato il fatto che offriva un prodotto con specifiche migliori. Dal punto di vista dell’undercutting (e dell’underselling) questo avrebbe potuto comportare adeguamenti e un calcolo di margini di pregiudizio più elevati. Tali adeguamenti non sono stati apportati poiché l’affermazione non è stata dimostrata e mancavano informazioni per quantificarli.

(84)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le altre informazioni di cui ai considerando da 59 a 62 del regolamento provvisorio, quali modificati dai precedenti considerando da 76 a 83.

5.   Situazione dell’industria dell’Unione

(85)

Va osservato che i dati relativi agli indicatori del pregiudizio vengono presentati in modo diverso nel regolamento definitivo per tenere conto di due questioni indicate ai considerando 57 e 69, ovvero la richiesta del produttore cinese di disporre di dati annualizzati per il PI di 18 mesi e l’aggiunta nell’analisi dei macro-indicatori dei dati ottenuti dal secondo produttore dell’Unione.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Produzione

100

75

94

173

151

Capacità

100

83

90

185

200

Utilizzo della capacità produttiva

100

90

104

94

76

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte al questionario

(86)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 51 %. Questa tendenza positiva è dovuta principalmente al buon livello di vendite all’esportazione del prodotto simile. Per lo stesso motivo l’industria dell’Unione ha raddoppiato la propria capacità produttiva nel periodo in esame. L’utilizzo della capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuito del 24 % durante il periodo in esame.

(87)

Tenendo conto del fatto che le cifre di cui sopra si riferiscono alla produzione, una parte significativa della quale è venduta in mercati diversi da quello dell’UE, si ritiene che non si tratti di indicatori importanti in questo caso.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Scorte

100

164

155

127

136

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte al questionario

(88)

Il livello delle scorte dell’industria dell’Unione ha mostrato una tendenza oscillante al rialzo durante il periodo in esame. Questo indicatore non è stato tuttavia considerato importante poiché il settore esaminato opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, in cui le scorte sono mantenute a livelli molto bassi, e una buona parte delle scorte era destinata all’esportazione.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Volume delle vendite nell’Unione

100

67

93

100

76

Quota di mercato

65-75 %

70-80 %

55-65 %

60-70 %

45-55 %

Quota di mercato indicizzata

100

108

82

91

68

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte ai questionari e altre informazioni presentate successivamente

(89)

Le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite durante il periodo in esame e nel corso del PI sono scese quasi del 25 % rispetto al loro volume originario. L’industria dell’Unione ha perso circa 20 punti percentuali della sua quota di mercato tra il 2004 e la fine del PI.

(90)

Sono confermate le conclusioni relative ai prezzi di vendita di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio.

(91)

Il produttore cinese ha nuovamente chiesto informazioni sulle gare di appalto pubbliche vinte dal denunciante e sulla misura in cui alcune gare di appalto sono state prese in considerazione nel quadro dell’inchiesta. Si è tuttavia ritenuto che per motivi di riservatezza non fosse appropriato fornire informazioni così dettagliate. Il produttore cinese ha inoltre chiesto conferma del fatto che la data della firma dei contratti di vendita conclusi nel quadro di procedure di gara sia stata utilizzata come fattore determinante per il calcolo del consumo dell’Unione. A tale proposito le istituzioni confermano che la metodologia esposta al considerando 57 del regolamento provvisorio è stata utilizzata per tutte le parti. La stessa parte ha inoltre chiesto se i dati del denunciante si riferissero a tutti e due i siti di produzione di quest’ultimo. A tale riguardo si conferma che, come indicato al considerando 7, lettera a), del regolamento provvisorio, tali dati riguardano entrambi i siti di produzione del denunciante.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Margine di profitto al lordo delle imposte

100

85

90

7

–50

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte al questionario

(92)

Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha iniziato ad accumulare perdite. La situazione era particolarmente negativa durante il PI.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Investimenti

100

164

100

354

105

Utile sul capitale investito

110-120 %

85-95 %

210-220 %

215-225 %

60-70 %

Flusso di cassa

100

124

257

186

–71

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte al questionario

(93)

Durante il periodo in esame gli investimenti sono rimasti a livelli bassi. Una buona parte degli investimenti è stata destinata alla manutenzione dei siti operativi dell’industria dell’Unione. Il livello superiore di investimenti osservato nel 2007 riguarda un nuovo brevetto per migliorare le prestazioni del prodotto in esame. Si ricorda che questo settore è ad alta intensità di competenza tecnica e non di investimenti.

(94)

L’utile sul capitale investito, espresso in termini di utili netti dell’industria dell’Unione e di valore contabile netto dei suoi investimenti, è crollato nel corso del periodo in esame, ma non è un buon indicatore del pregiudizio perché riflette principalmente attività che erano già state ammortizzate.

(95)

La situazione del flusso di cassa dell’industria dell’Unione è notevolmente peggiorata nel periodo in esame.

(96)

Tenendo conto del fatto che la produzione di sistemi di scansione dei container costituisce una parte ridotta dell’attività del denunciante, la capacità di ottenere capitali non è stata considerata un indicatore importante in questo caso.

 

2004

2005

2006

2007

PI

Occupazione

100

110

129

160

167

Costo medio della manodopera per dipendente

100

98

102

106

106

Produttività per dipendente

100

68

73

109

135

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte al questionario

(97)

L’occupazione, il costo medio della manodopera per dipendente e la produttività per dipendente sono aumentati nel corso del periodo in esame. Tali indicatori non sono stati tuttavia ritenuti importanti in questo caso poiché gran parte dell’occupazione è connessa alla produzione di determinati sistemi di scansione dei container venduti sui mercati di esportazione.

(98)

Si confermano le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

(99)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le altre informazioni di cui ai considerando da 64 a 76 del regolamento provvisorio, come modificate dai considerando da 85 a 98.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(100)

Restano valide le conclusioni che figurano nel regolamento provvisorio e riguardano i diversi gradi di importanza degli indicatori di pregiudizio in questo procedimento specifico. I principali fattori di pregiudizio sono considerati la redditività, la quota di mercato e l’undercutting, poiché riflettono direttamente la situazione dell’industria dell’Unione in rapporto alla sua attività nel mercato dell’Unione. I motivi per cui altri indicatori non sono particolarmente pertinenti sono esposti in quanto precede.

(101)

Per quanto riguarda la redditività, l’industria dell’Unione ha iniziato ad accumulare perdite nel periodo in esame e la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita del 24 %. Inoltre, il produttore cinese ha offerto prezzi inferiori del 15-20 % rispetto a quelli del denunciante.

(102)

La quota di mercato cinese del prodotto in esame nell’Unione è effettivamente aumentata del 140 % durante il periodo in esame, mentre nel contempo l’industria dell’Unione ha subito un sensibile calo dei volumi di vendita (– 24 %) e di quota di mercato (20 punti percentuali).

(103)

Come indicato nelle osservazioni generali che precedono la presente analisi del pregiudizio, i dati sono stati presentati in modo diverso rispetto al regolamento provvisorio. Chiaramente, il fatto che i dati siano espressi su base annua oppure no, non altera la loro sostanza, ma solo la loro presentazione. I dati sul pregiudizio sopra indicati (macro-indicatori) comprendono tuttavia anche dati del secondo produttore dell’Unione. Si conclude pertanto che i dati rivisti di cui sopra confermano le conclusioni provvisorie sul pregiudizio, ovvero che durante il periodo in esame si è verificata una situazione pregiudizievole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(104)

Alla luce di quanto precede si ritiene che le conclusioni relative al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, esposte nel regolamento provvisorio, non siano modificate dal cambiamento nella presentazione di cui al considerando 85. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 77 a 80 del regolamento provvisorio, come modificati dai considerando da 100 a 103.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

(105)

Il produttore cinese è stato il solo a trasmettere osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità.

(106)

Si ricorda che gli effetti delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori sono stati annualizzati per i motivi esposti al considerando 85.

1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(107)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 140 % durante il periodo in esame, mentre l’industria dell’Unione ha perso il 32 % della sua quota di mercato. Queste evoluzioni negative per l’industria dell’Unione si sono verificate contestualmente a un aumento dell’11 % del consumo UE tra il 2004 e il PI (cifra annualizzata).

2.   Effetti di altri fattori

 

2004

2005

2006

2007

PI

Vendite all’esportazione di prodotti dell’Unione

100

93

123

245

233

Prezzo di vendita all’esportazione

100

107

60

63

70

Indice: 2004 = 100

Fonte: risposte al questionario

(108)

Il volume delle esportazioni realizzate dall’industria dell’Unione è aumentato nel periodo in esame. Le esportazioni hanno rappresentato la maggior parte (tra l’85 e il 95 %) del volume totale della produzione UE nel PI.

(109)

Il produttore cinese ha affermato che la Commissione non ha analizzato le importazioni dagli Stati Uniti, mentre le società statunitensi avrebbero venduto nell’UE più scanner di container rispetto alle società cinesi; tale affermazione non è tuttavia suffragata da dati di fatto né da elementi di prova concreti e verificabili.

(110)

Dopo l’adozione delle misure provvisorie la Commissione ha attivamente ricercato ulteriori informazioni sulle importazioni statunitensi, ma alla fine ha confermato le cifre del volume delle importazioni dagli USA determinate in fase provvisoria.

(111)

Il produttore cinese ha criticato le conseguenze della non partecipazione dell’industria dell’Unione ad alcune gare di appalto. A tale proposito va osservato che l’inchiesta ha tenuto conto del fatto che non tutte le parti (l’industria dell’Unione, il produttore cinese, altri produttori di determinati sistemi di scansione dei container) hanno presentato offerte per ogni procedura di gara. Non è stato trovato alcun elemento determinante a indicazione del fatto che il pregiudizio chiaramente osservato nel periodo in esame derivi dalla non partecipazione dell’industria dell’Unione a gare considerate commercialmente non valide. La necessità di una validità commerciale quale fattore determinante per la partecipazione a una gara è confermata dal fatto che tale partecipazione comporta costi (spese di traduzione, per agenti, talvolta di partecipazione alla gara, ecc.), pertanto le società non presentano un’offerta se non sono sicure di avere una possibilità.

(112)

Il produttore cinese ha ribadito che per determinare il nesso di causalità è opportuno analizzare ulteriormente gli effetti pregiudizievoli dei fattori non legati al prezzo, così come di altri fattori tecnici.

(113)

Indubbiamente l’industria dell’Unione sarebbe stata tecnicamente in grado di conformarsi alle stesse specifiche del prodotto cinese. In tal modo sarebbe stata tuttavia costretta ad offrire il prodotto a un prezzo più elevato. In realtà tale questione dimostra le profonde conseguenze del dumping praticato dal produttore cinese. Parte del dumping è dovuta al fatto che il produttore cinese offre semplicemente un prodotto con più caratteristiche. Poiché la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (6) ammette soltanto l’applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», l’appalto ha dovuto essere aggiudicato quasi automaticamente al produttore cinese che pratica il dumping. Le offerte presentate dal produttore cinese non sarebbero più state economicamente vantaggiose se non fossero state oggetto di dumping, ovvero se il loro importo fosse stato più elevato per tenere conto almeno delle caratteristiche supplementari.

(114)

Occorre infine sottolineare che l’inchiesta ha dimostrato che il denunciante ha rispettato tutte le specifiche tecniche nelle gare di appalto in cui sia il denunciante che il produttore cinese hanno presentato un’offerta alle stesse condizioni.

(115)

Il produttore cinese ha inoltre sostenuto che in alcuni casi l’appalto è stato aggiudicato al produttore cinese sebbene offrisse un prezzo più elevato rispetto al denunciante. A suo avviso tali transazioni non dovrebbero quindi essere considerate causa di pregiudizio.

(116)

A tale proposito è opportuno osservare che l’inchiesta ha accertato l’esistenza di un solo caso di procedura di gara in cui a prima vista sembra che il produttore cinese abbia vinto un appalto pur avendo offerto un prezzo più elevato rispetto al denunciante. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che in realtà non era così, poiché l’offerta della società cinese comprende numerose caratteristiche supplementari per lo stesso prezzo. Se si dovessero applicare adeguamenti per tutte queste caratteristiche, il prezzo all’esportazione sarebbe inferiore, determinando un margine di dumping più elevato. Non sono state presentate altre informazioni verificabili a sostegno dell’affermazione secondo cui esisterebbero altre gare d’appalto in cui la società cinese ha offerto un prezzo più elevato rispetto al denunciante.

(117)

Il produttore cinese ha sostenuto che l’altro produttore dell’Unione ha praticato prezzi predatori, causando così un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione, e non ha subito pregiudizi da importazioni provenienti dalla Cina poiché ha interrotto la collaborazione attiva.

(118)

In primo luogo si ricorda che l’altro produttore dell’Unione ha fornito informazioni in merito al presente procedimento e che l’analisi del pregiudizio riguarda l’industria dell’Unione nel suo complesso. È inoltre opportuno osservare che l’affermazione del produttore cinese relativa ai prezzi predatori non è suffragata da alcun elemento di prova fattuale e pertanto non può alterare le conclusioni dell’inchiesta esposte al considerando 89 del regolamento provvisorio.

3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(119)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 81 a 95 del regolamento provvisorio, come modificati dai considerando da 105 a 118.

(120)

Alla luce di quanto precede si conferma la conclusione provvisoria secondo cui il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato da importazioni oggetto di dumping.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Interesse degli utilizzatori

(121)

Due utilizzatori che avevano già trasmesso le loro osservazioni in fase provvisoria hanno ribadito la propria posizione iniziale. Tali utilizzatori hanno sottolineato la propria preoccupazione per la concorrenza e per il progresso tecnologico nel caso in cui vengano istituite misure definitive. Nel regolamento provvisorio è già stata data comunque risposta a tali preoccupazioni e non è stato presentato alcun nuovo elemento in grado di confermare che l’imposizione di un dazio definitivo nuocerebbe, almeno a breve e a medio termine, alla concorrenza e al progresso tecnologico.

2.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(122)

Le due osservazioni di cui sopra non hanno modificato le conclusioni provvisorie. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 96 a 113 del regolamento provvisorio.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(123)

Il produttore cinese ha presentato osservazioni sul calcolo dell’underselling. Nei casi giustificati da prove sono stati operati adeguamenti nella fase definitiva.

(124)

Il produttore cinese ha presentato una richiesta relativa al margine di pregiudizio che era simile a quella di cui al considerando 51 del presente regolamento. Tale richiesta ha dovuto essere respinta per i motivi indicati al considerando 51.

(125)

Il produttore cinese ha inoltre chiesto chiarimenti sul metodo utilizzato per definire il margine di profitto al lordo delle imposte e in particolare sull’anno a cui tale margine si riferisce. A tale proposito si rileva che la determinazione del margine di profitto al lordo delle imposte risulta da un’analisi dei dati relativi agli anni finanziari 2006 e 2007.

(126)

In base ai calcoli relativi al margine di dumping definitivo e al livello di eliminazione del pregiudizio definitivo, quest’ultimo è inferiore al primo. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 114 a 117 del regolamento provvisorio, come modificati dai considerando da 123 a 126 del presente regolamento.

2.   Misure definitive

(127)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse dell’Unione e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo di importo corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio accertati, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato. Tale livello è stato calcolato al 34 %, ovvero è nettamente inferiore rispetto alla fase provvisoria, in cui l’aliquota del dazio era stata fissata al livello del dumping accertato.

(128)

Alla luce di quanto precede l’aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC è fissata al 34 %.

(129)

Conformemente al considerando 120 del regolamento provvisorio, per assicurare un monitoraggio attento dell’efficacia delle misure le autorità competenti degli Stati membri sono invitate a fornire periodicamente alla Commissione informazioni a titolo riservato riguardanti procedure di appalto pubbliche UE che comportino vendite di sistemi di scansione dei container.

9.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(130)

In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi sino a concorrenza del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Poiché il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sui sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 ed ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 e 9030100091), nonché sui veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705909010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui al paragrafo 1 è del 34 %.

3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (UE) n. 1242/2009 sulle importazioni di sistemi di scansione dei container, basati su tecnologie neutroniche, sull’uso di raggi X con una sorgente a raggi X da 250 KeV o più, oppure sull’utilizzo di radiazioni gamma, attualmente classificati nei codici NC ex 9022 19 00, ex 9022 29 00, ex 9027 80 17 e ex 9030 10 00 (codici TARIC 9022190010, 9022290010, 9027801710 e 9030100091), nonché sui veicoli a motore dotati di tali sistemi e attualmente classificati nel codice NC ex 8705 90 90 (codice TARIC 8705909010), originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva sino a concorrenza dell’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addi 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 332 del 17.12.2009, pag. 60.

(4)  GU L 104 del 23.4.1994, pag. 5.

(5)  GU L 83 del 13.4.1995, pag. 8.

(6)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.


16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 511/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea (Commissione), sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (UE) n. 1247/2009 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia depositata dall’Associazione europea dei metalli EUROMETAUX («denunziante») a nome di un produttore che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale di cavi di molibdeno dell’UE.

(3)

Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il marzo 2005 e la fine del PI («periodo in esame»).

1.2.   Fase successiva del procedimento

(4)

Successivamente alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6)

In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e trattamento individuale (TI)

(7)

In assenza di osservazioni relative al TEM e al TI, si confermano i considerando da 18 a 23 del regolamento provvisorio.

3.2.   Valore normale

(8)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato l’impiego dei prezzi all’esportazione applicati dagli Stati Uniti ad altri paesi terzi (compresa l’Unione) come base per la determinazione del valore normale per la RPC. Ha invece proposto l’utilizzo del prezzo effettivamente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile osservando che il valore normale determinato in questo modo porterebbe a un margine di dumping inferiore per la RPC.

(9)

Lo stesso produttore ha richiesto che il valore normale fosse corretto al ribasso in modo da tener conto della sua maggiore efficienza, in quanto produttore integrato verticalmente, rispetto al denunziante o al produttore del paese di riferimento che non dispongono di strutture minerarie per la principale materia prima, il minerale di molibdeno.

(10)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, si osservi che l’impiego dei prezzi pagati o pagabili nell’Unione è una facoltà stabilita dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base da utilizzarsi unicamente quando le altre possibilità fissate nello stesso articolo non possono essere applicate. Dato che durante il presente procedimento ci si è avvalsi della collaborazione di un produttore di un paese terzo, ed è stato di conseguenza possibile impiegare la possibilità concernente il prezzo applicato da un paese terzo a economia di mercato ad altri paesi, non sussiste alcuna giustificazione giuridica a sostegno dell’applicazione dell’ipotesi residuale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a). L’argomentazione è stata quindi respinta.

(11)

Relativamente alla seconda argomentazione, si noti che il produttore che ha collaborato non ha fornito alcuna prova per dimostrare che il livello di integrazione dei produttori sia un fattore che influenza i prezzi e la loro comparabilità. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(12)

Alcune parti hanno contestato la scelta riguardante il produttore del paese di riferimento alla luce del fatto che tale società negli Stati Uniti è una controllata del denunziante. Si sottolinea a questo proposito che il fatto che la società nel paese di riferimento proposto fosse una società collegata al denunziante non ha impedito di ottenere informazioni attendibili e verificabili.

(13)

In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando 24 e 25 del regolamento provvisorio.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(14)

In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, si conferma il considerando 26 del regolamento provvisorio.

3.4.   Confronto

(15)

Si sottolinea che l’adeguamento per le differenze riguardanti l’imposizione indiretta di cui al considerando 27 del regolamento provvisorio è pari al 5 % e rappresenta la differenza tra l’IVA dovuta sulle vendite nel mercato interno e quella dovuta sulle vendite all’esportazione, tenuto debitamente conto del tasso di rimborso dell’IVA sulle esportazioni. Il produttore esportatore che ha collaborato ha contestato il modo in cui l’adeguamento è stato applicato sostenendo che esso dovrebbe essere invece considerato come un fattore di riduzione del prezzo all’esportazione.

(16)

Per quanto riguarda questa argomentazione, si osservi che l’adeguamento si è basato sulle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, il quale stabilisce che il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all’importazione o alle imposte indirette, una categoria che comprende l’IVA. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(17)

In assenza di altre osservazioni sul confronto tali da modificare le conclusioni provvisorie, si conferma il considerando 27 del regolamento provvisorio.

3.5.   Margini di dumping

(18)

Alla luce di quanto precede, si conferma il margine di dumping nazionale del 68,4 % di cui ai considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione dell’Unione

(19)

Si rammenta che per tutelare le informazioni industriali riservate dell’unico produttore dell’Unione che ha pienamente collaborato, tutte le cifre relative a dati sensibili fornite qui di seguito sono state indicizzate o fornite nell’ambito di una fascia di valori.

(20)

In assenza di osservazioni relative alla produzione dell’UE, si confermano i considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.

4.2.   Definizione dell’industria dell’Unione

(21)

In assenza di osservazioni relative alla definizione dell’industria dell’Unione, si conferma il considerando 32 del regolamento provvisorio.

(22)

Sulla base delle osservazioni presentate da una parte interessata è stato rilevato un errore materiale riguardante il considerando 33 del regolamento provvisorio. L’esercizio di bilancio (EB) 2005 del produttore UE comprende il periodo dal 1o marzo 2005 al 28 febbraio 2006 e non quello dal 1o marzo 2004 al 28 febbraio 2005 come indicato nel considerando. Di conseguenza la valutazione del pregiudizio decorre effettivamente dal marzo 2005.

4.3.   Consumo dell’Unione

(23)

Si rammenta che il consumo dell’Unione è stato stabilito sommando il volume delle vendite dei produttori noti nell’UE e tutte le importazioni da paesi terzi estratte dai dati di Eurostat. Si sottolinea inoltre che, dato che il codice NC con il quale viene dichiarato il prodotto in esame comprende anche altri prodotti che non rientrano nell’ambito della presente inchiesta e considerando che non sono disponibili statistiche riguardanti unicamente le importazioni del prodotto in esame, i dati di Eurostat sono stati adeguati secondo il metodo proposto nella denuncia. Esso si fonda sul confronto tra i valori delle importazioni dalla RPC e i valori delle vendite del produttore dell’Unione.

(24)

Durante la fase provvisoria i dati sulle importazioni utilizzati corrispondevano tuttavia agli anni civili, mentre il volume delle vendite dei produttori noti facevano riferimento agli esercizi di bilancio. Una parte interessata ha contestato questa discordanza riguardante il periodo utilizzato per la determinazione del consumo e ha sostenuto che anche i dati sulle importazioni dovessero essere basati sugli esercizi di bilancio.

(25)

Tale richiesta è stata ritenuta valida e pertanto i dati di Eurostat sono stati adeguati affinché corrispondessero agli stessi periodi, ovvero agli esercizi di bilancio. Di conseguenza, i dati relativi al consumo UE figuranti nella tabella 1 del regolamento provvisorio sono stati modificati come segue; le nuove cifre sono quelle riportate nella tabella 1:

Tabella 1

Consumo dell’Unione

2005

2006

2007

2008

PI

Tonnellate

403

396

430

396

358

Indice: 2005 = 100

100

98

107

98

89

(26)

Il consumo di cavi di molibdeno nell’Unione è diminuito complessivamente dell’11 % durante il periodo in esame. La domanda è diminuita leggermente, del 2 %, nel 2006, è aumentata del 9 % nel 2007 e successivamente è calata nel 2008 e nel corso del PI avendo risentito dell’impatto negativo della crisi economica.

4.4.   Importazioni nell’Unione europea dalla RPC

4.4.1.   Volumi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(27)

Tenendo conto dell’accettazione dell’argomentazione illustrata nel considerando 25, la seguente tabella riporta i dati rivisti concernenti i volumi totali delle importazioni, le quote di mercato e i prezzi dei cavi di molibdeno cinesi sul mercato UE durante il periodo in esame. Si sottolinea che tale revisione non ha influenzato i volumi delle importazioni dal paese interessato nel corso del PI.

Tabella 2

Tutte le importazioni dalla RPC

2005

2006

2007

2008

PI

Tonnellate

42

56

87

100

97

Indice: 2005 = 100

100

133

207

238

231

Quota di mercato

Indice: 2005 = 100

100

136

194

243

261

Prezzi (EUR/tonnellata)

53 202

62 198

56 046

51 512

50 892

Indice

100

117

105

97

96

Fonte: Eurostat e dati della denuncia

(28)

Le cifre riviste contenute nella tabella 2 mostrano che le tendenze generali delle quote di mercato e dei volumi delle importazioni dal paese interessato illustrate nella tabella del considerando 36 del regolamento provvisorio sono rimaste inalterate. Le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate in modo significativo da 42 tonnellate nel 2005 a 100 tonnellate nel 2008, ovvero sono più che raddoppiate. Dopo il picco raggiunto nel 2008 le importazioni sono diminuite durante il PI, conformemente all’andamento dei consumi dell’Unione. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è inoltre più che raddoppiata nel periodo in esame.

(29)

Tuttavia, le cifre riviste riguardanti i prezzi medi all’importazione evidenziano ora una tendenza al ribasso tra il 2005 e il PI. Si è rilevato che nel corso del periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono scesi del 4 %.

4.4.2.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(30)

In assenza di osservazioni relative alla sottoquotazione del prezzo (price undercutting), si confermano i considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(31)

Si rammenta che, come indicato nel considerando 41 del regolamento provvisorio, l’esame dell’impatto delle importazioni oggetto di dumping sull’industria UE ha comportato un’analisi di tutti gli indicatori economici per la valutazione dello stato dell’industria UE dal marzo 2005 alla fine del PI.

(32)

In assenza di ulteriori osservazioni relative alla produzione, alla capacità produttiva e all’utilizzo della capacità si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 41 a 43 del regolamento provvisorio.

(33)

Successivamente al regolamento provvisorio e alle revisioni di modesta entità apportate ai dati sul consumo UE nella tabella 1, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è stata rivista come riportato qui di seguito, mentre il volume delle vendite e i prezzi di vendita medi sono rimasti inalterati.

Tabella 3

 

2005

2006

2007

2008

PI

Volume delle vendite nel mercato UE

Indice

100

99

92

75

68

Quota di mercato

Indice

100

101

86

76

77

Prezzi medi di vendita

Indice

100

86

96

95

92

(34)

Come indicato nel considerando 45 del regolamento provvisorio, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato UE è diminuito significativamente del 32 % durante il periodo in esame. Questo calo è stato molto superiore alla diminuzione dei consumi, la quale, come riportato nella tabella 2, è stata dell’11 % nello stesso periodo. Tale andamento ha portato, sempre nel medesimo lasso di tempo, alla pesante perdita, pari al 23 %, della quota di mercato dell’industria UE.

(35)

In assenza di altre osservazioni riguardo all’andamento dei prezzi di vendita, delle scorte e dell’occupazione, e degli indicatori concernenti i risultati finanziari dell’industria dell’Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 46 a 57 del regolamento provvisorio.

(36)

Si conferma anche la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall’industria UE di cui ai considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(37)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, nella fase provvisoria si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC avessero causato all’industria dell’Unione un pregiudizio che potesse essere considerato notevole.

(38)

Si rammenta che il deterioramento della situazione dell’industria UE è coinciso con l’impennata delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. In seguito alle misure provvisorie e alla revisione delle cifre concernenti le importazioni originarie della RPC di cui al considerando 25, il volume delle importazioni e la quota di mercato degli esportatori cinesi sono più che raddoppiate tra il 2005 e il PI.

(39)

La revisione ha portato a una diminuzione del 4 % dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping durante il periodo in esame; tali prezzi sono rimasti costantemente al di sotto di quelli dell’industria UE con una sottoquotazione compresa tra il 30 e il 35 % durante il PI. Di conseguenza tale industria per poter rimanere competitiva sul mercato UE ha dovuto far fronte continuamente alle pressioni a livello dei prezzi esercitate dagli esportatori cinesi.

(40)

Una parte interessata ha contestato l’esistenza del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria UE affermando che non vi è correlazione tra il risultato finanziario di tale industria e l’impennata delle importazioni oggetto di dumping. Ha altresì sottolineato che anche se le importazioni dalla RPC sono aumentate significativamente nel 2007 rispetto agli anni precedenti, nello stesso anno l’industria UE è passata da una situazione di perdita a una di profitto.

(41)

A questo proposito si deve innanzitutto osservare che, mentre tra il 2005 e il PI le importazioni sono più che raddoppiate, il volume delle vendite dell’industria UE ha conosciuto un significativo decremento pari al 32 %, il quale ha condotto a una perdita della quota di mercato del 33 % nello stesso lasso di tempo. Tutti gli altri indicatori di pregiudizio come la produzione, l’utilizzo della capacità, gli investimenti, la redditività e il flusso di cassa hanno al contempo evidenziato un chiaro andamento decrescente durante questo periodo. In secondo luogo, l’inchiesta ha mostrato che il rendimento fiacco dell’industria dell’Unione è da collegarsi all’abbassamento dei prezzi da parte di quest’ultima nel tentativo di riguadagnare importanti clienti persi a favore degli esportatori cinesi. Nel 2007 l’industria UE ha continuato a prodigarsi per riconquistare i propri clienti puntando sulla razionalizzazione finalizzata a mantenere bassi i costi e a conservare la competitività di fronte alle importazioni a basso prezzo in dumping. Di conseguenza, le conclusioni dei considerando da 63 a 66 del regolamento provvisorio sono valide e l’obiezione ha pertanto dovuto essere respinta.

(42)

Si può dunque confermare che durante il PI l’impennata delle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell’industria UE.

5.2.   Effetto di altri fattori

(43)

Si rammenta che nell’analisi del nesso di causalità sono stati esaminati anche altri fattori, ovvero l’andamento della domanda, l’evoluzione dei costi e delle esportazioni dell’industria dell’Unione e infine il possibile impatto delle importazioni da altri paesi.

(44)

Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio notevole subito dall’industria UE è stato causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, ovvero i) dalla contrazione della domanda causata dalla crisi economica e dai cambiamenti tecnologici e ii) dall’andamento delle esportazioni di tale industria.

(45)

Per quanto riguarda il calo dei consumi, si noti che i volumi delle vendite dell’industria UE sono diminuiti in misura molto più significativa (–32 %) rispetto ai consumi nell’Unione (–11 %), portando così a una perdita della quota di mercato pari al 33 %. Nel contempo la quota di mercato degli esportatori cinesi è più che raddoppiata. La conclusione del considerando 69 del regolamento provvisorio è stata quindi confermata e l’obiezione ha dovuto essere respinta.

(46)

Per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni, le vendite all’esportazione dell’industria UE hanno subito effettivamente una flessione per i motivi citati nel considerando 72 del regolamento provvisorio (ovvero in linea con la situazione negativa mondiale per il settore automobilistico a partire dal 2008). L’inchiesta ha tuttavia evidenziato che le vendite all’esportazione non erano la principale attività di tale industria dato che esse non hanno mai superato il 17 % delle sue vendite all’interno dell’UE durante il periodo in esame. Ai considerando 71 e 72 del regolamento provvisorio va aggiunto tuttavia un aspetto ancor più significativo, cioè che i prezzi di vendita all’esportazione dell’industria UE sono rimasti superiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione. Di conseguenza qualsiasi impatto negativo causato dalla riduzione del volume delle vendite all’esportazione è ritenuto molto limitato. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(47)

Alla luce di quanto esposto e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 67 a 80 del regolamento provvisorio.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(48)

In assenza di ulteriori osservazioni relative all’interesse dell’industria dell’Unione si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 83 a 86 del regolamento provvisorio.

6.2.   Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori nell’Unione

(49)

Si rammenta che nonostante siano state contattate varie parti, durante la fase provvisoria il livello di collaborazione all’inchiesta di importatori, operatori commerciali e utilizzatori è stato molto basso.. Solamente un operatore commerciale situato in Germania e un utilizzatore situato in Italia hanno collaborato pienamente durante tale fase.

(50)

L’utilizzatore che ha collaborato ha dichiarato che l’impatto negativo delle misure antidumping sulla propria attività è stato sottovalutato nell’analisi dell’interesse dell’Unione effettuata nel corso della fase provvisoria e ha aggiunto di avere difficoltà a trasferire l’aumento dei costi sui propri clienti.

(51)

Si sottolinea che il prodotto in esame rappresenta tra il 15 e il 25 % dell’attività globale di questo utilizzatore. Ulteriori analisi condotte dopo l’istituzione delle misure provvisorie hanno confermato che l’impatto sul profitto complessivo della società sarebbe stato limitato. Tale utilizzatore occupa una posizione di primo piano nel segmento di mercato che comprende il prodotto in esame, soprattutto in termini di affidabilità e sicurezza delle forniture nei confronti dei propri clienti. Questo aspetto lascerebbe pensare che l’utilizzatore sia in grado di trasferire almeno parte dell’aumento dei costi sui propri clienti. Su tale base, l’argomentazione ha dovuto essere respinta.

(52)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio due utilizzatori e un importatore si sono manifestati sostenendo che la loro attività sarebbe negativamente influenzata dall’istituzione del dazio antidumping.

(53)

Secondo i dati presentati da uno dei due utilizzatori il segmento di mercato che comprende i cavi di molibdeno rappresenta tra il 10 e il 20 % della sua attività globale. Gli elementi forniti indicano che anche se l’istituzione di un dazio antidumping probabilmente avrà un impatto negativo su quella parte di attività legata ai cavi di molibdeno, tale utilizzatore continuerà a conseguire profitti. Per quanto concerne l’altro utilizzatore, non sono stati forniti dati a sostegno della sua tesi.

(54)

Per quanto concerne l’importatore, si noti che esso ha fornito unicamente dati di base generali stando ai quali le importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC avrebbero rappresentato tra il 10 e il 20 % delle importazioni totali dalla RPC durante il PI. L’attività relativa al molibdeno rappresenterebbe meno del 7 % dell’attività globale della società. Sulla base delle informazioni disponibili si potrebbe quindi concludere che, se da un lato le misure antidumping avrebbero un’incidenza negativa sul segmento di mercato corrispondente al prodotto in esame, dall’altro l’impatto complessivo sul totale delle attività della società sarebbe limitato.

(55)

Alla luce di quanto esposto e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i risultati e le conclusioni dei considerando da 93 a 96 del regolamento provvisorio.

6.3.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(56)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, alcune parti si sono manifestate sostenendo che le misure antidumping porterebbero a una concorrenza limitata sul mercato dell’Unione.

(57)

A questo proposito si ribadisce che, dato che i dazi antidumping ristabilirebbero la parità di condizioni, le importazioni cinesi probabilmente continuerebbero a entrare nel mercato UE, anche se a prezzi non pregiudizievoli. Si rammenta inoltre che esistono fonti di approvvigionamento alternative. In mancanza di prove fondate che smentiscano questa conclusione, si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 97 a 99 del regolamento provvisorio.

6.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(58)

Alla luce di quanto esposto, si conferma che non esistono validi motivi che ostino, nel caso in esame, all’istituzione di dazi antidumping nei confronti delle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC.

7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(59)

In assenza di altre osservazioni fondate tali da modificare le conclusioni relative al livello necessario per eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 101 a 104 del regolamento provvisorio.

7.2.   Misure definitive

(60)

Alla luce di quanto precede e in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo di un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato. Nel caso presente, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del margine di pregiudizio accertato, ovvero 64,3 %.

(61)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

7.3.   Impegni

(62)

Il produttore esportatore cinese che ha collaborato si è dichiarato intenzionato a offrire un impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(63)

Tuttavia, a questa società non è stato concesso né il TEM, né il TI, e di prassi la Commissione non accetta impegni in tali casi poiché risulta impossibile determinare il margine di dumping individuale. Di conseguenza non si è potuto prendere in ulteriore considerazione l’impegno sui prezzi.

7.4.   Riscossione definitiva del dazio provvisorio

(64)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960010).

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Vengono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960010) e originari della Repubblica popolare cinese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16.


16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 512/2010 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Il 22 gennaio 2001, con il regolamento (CE) n. 132/2001 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («le misure esistenti») di 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio (NA) di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, originario, fra l’altro, dell’Ucraina. L’inchiesta che ha portato all’istituzione di tali misure sarà indicata come «l’inchiesta iniziale».

(2)

Il 17 maggio 2004, in seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 993/2004 (4), ha esentato dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 132/2001 del Consiglio le importazioni nell’Unione di NA fabbricato da società i cui impegni fossero accettati dalla Commissione. Con il regolamento (CE) n. 1001/2004 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione (6), gli impegni sono stati accettati per un periodo fino al 20 maggio 2005. Tali impegni avevano lo scopo di tenere conto di alcuni effetti dell’allargamento dell’Unione europea a venticinque Stati membri.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 945/2005 (7), in seguito a un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi al prodotto in esame qualora incorporato in altri fertilizzanti o concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio e di altre sostanze ed elementi nutritivi marginali.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 442/2007 (8), il Consiglio, in seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza, ha deciso di prorogare le misure esistenti per un periodo di due anni, secondo quanto chiarito nel regolamento (CE) n. 945/2005.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 661/2008 (9) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di NA originario della Russia in seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza.

(6)

Con il regolamento (CE) n. 662/2008 (10) il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 442/2007 accettando un impegno sui prezzi di un produttore esportatore.

2.   Richiesta di riesame

(7)

Dopo la pubblicazione, in data 17 ottobre 2008, di un avviso di imminente scadenza (11), il 22 gennaio 2009 è stata presentata una domanda di riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso superiore al 50 %, della produzione complessiva di NA dell’Unione.

(8)

Il richiedente ha affermato, fornendo sufficienti elementi di prova prima facie, che esiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione in rapporto alle importazioni di NA originario dell’Ucraina («il paese interessato»).

(9)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 aprile 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (12), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(10)

L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 2005 fino alla fine del PIR («periodo in esame»).

3.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(11)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore, il richiedente e i produttori dell’Unione. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(12)

Hanno ottenuto un’audizione tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(13)

A causa dell’elevato numero di produttori dell’Unione e di importatori dell’Unione, si è ritenuto opportuno, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, valutare l’opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse effettivamente necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti di cui sopra sono state invitate, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura dell’inchiesta e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(14)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate, si è deciso che per i produttori dell’Unione occorreva procedere al campionamento, dato che tra l’altro dodici produttori dell’Unione si sono dichiarati disposti a collaborare. Nessun importatore si è manifestato fornendo le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(15)

Dodici produttori dell’Unione, che nel PIR hanno rappresentato circa l’80 % della produzione complessiva dell’Unione, hanno debitamente compilato il modulo di campionamento entro il termine previsto e si sono formalmente impegnati a collaborare ulteriormente all’inchiesta. È su tali basi che la Commissione ha selezionato, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite di NA nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Sono stati inclusi nel campione cinque produttori dell’Unione, che hanno rappresentato il 57 % della produzione complessiva dell’industria dell’Unione nel PIR.

(16)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate in merito al campione prescelto senza sollevare obiezioni.

(17)

Sono stati inviati questionari ai cinque produttori dell’Unione inseriti nel campione e a tutti i produttori esportatori noti del paese interessato.

(18)

Hanno risposto al questionario i cinque produttori dell’Unione inseriti nel campione e tre produttori esportatori noti del paese interessato.

(19)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori ucraini:

CJSC Severodonetsk Azot Association, Severodonetsk

JSC Concern Stirol, Gorlovka

OJSC Rivneazot, Rivne

b)

Produttori dell’Unione:

GrowHow UK Limited, Regno Unito,

GPN, Paris, Francia,

Zakłady Azotowe Puławy SA, Polonia,

Yara SA, Bruxelles, Belgio,

Achema, Jonavos, Lituania.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(20)

Il prodotto in esame è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, attualmente classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91. Il NA è un concime azotato solido comunemente usato in agricoltura. È fabbricato a partire da ammoniaca e acido nitrico e ha un titolo di azoto superiore al 28 % in peso, in forma prilled o granulare.

(21)

Va osservato che la definizione del prodotto interessato è stata chiarita nel regolamento (CE) n. 945/2005.

2.   Prodotto simile

(22)

Come l’inchiesta iniziale, anche la presente inchiesta di riesame ha confermato che il NA è un prodotto di base le cui caratteristiche fisiche fondamentali e la cui qualità sono identiche indipendentemente dal paese di origine. È risultato quindi che il prodotto in esame e quelli fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul loro mercato nazionale, nonché ai paesi terzi, come pure quelli prodotti e venduti dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed essenzialmente le stesse applicazioni, e sono pertanto da considerare prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Aspetti generali

(23)

Hanno collaborato tre produttori esportatori ucraini, mentre non lo ha fatto un quarto produttore esportatore noto.

(24)

Dal confronto tra il volume delle esportazioni dei tre produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle esportazioni dall’Ucraina nell’Unione è emerso che i tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato nel PIR oltre il 90 % del totale di tutte le importazioni nell’Unione dall’Ucraina. Il livello di collaborazione è stato pertanto considerato elevato.

(25)

Il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina è stato modesto, rappresentando nel PIR una quota di mercato dell’1,1 % sul totale del mercato dell’Unione.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Valore normale

(26)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza l’Ucraina non era ancora considerata un paese a economia di mercato e il valore normale è stato quindi determinato sulla base dei dati di un produttore che ha collaborato del paese di riferimento, nella fattispecie gli USA.

(27)

Nel presente riesame il valore normale si basa sui dati ottenuti dai tre produttori esportatori ucraini che hanno collaborato e verificati presso le loro sedi. La Commissione ha valutato se fosse possibile considerare le vendite effettuate sul mercato interno come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine si è esaminato il costo di produzione del prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(28)

Per quanto riguarda i costi del gas si è riscontrato che l’Ucraina importava dalla Russia la maggior parte del gas consumato per la produzione di NA. Da tutti i dati disponibili verificati durante l’inchiesta è emerso che nel corso del PIR il prezzo d’importazione in Ucraina del gas naturale russo è stato del 40 % circa inferiore al prezzo del gas naturale russo esportato nell’Unione. Tuttavia è emerso che nell’ultimo trimestre del PIR i prezzi sono stati analoghi.

(29)

Se si eccettua un tipo di prodotto esportato da un produttore, è risultato che le vendite sul mercato interno sono state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali nel corso del PIR. Il valore normale è stato pertanto determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile sul mercato interno ucraino da acquirenti indipendenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base oppure sulla base del valore normale costruito per il tipo di prodotto non venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali. In conformità all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione del tipo di prodotto esportato un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il margine di profitto. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti si basano su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali dal produttore interessato.

(30)

Il valore normale è stato determinato senza alcun adeguamento per i costi del gas sostenuti dai produttori esportatori ucraini a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Si è proceduto in questo modo in quanto, come illustrato ai considerando da 32 a 34, l’utilizzo dei costi e dei prezzi non adeguati dei produttori esportatori ucraini sul mercato interno indica già chiaramente, nonostante i prezzi del gas all’apparenza distorti, l’esistenza di pratiche di dumping durante il PIR. Di conseguenza, dato tra l’altro che lo scopo di un riesame in previsione della scadenza è determinare se la scadenza delle misure rischia di provocare il persistere o la reiterazione del dumping così da stabilire se sia opportuno mantenere o lasciare scadere le misure in quel momento applicabili, nel caso di specie non si è ritenuto necessario esaminare l’opportunità di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

2.2.   Prezzo all’esportazione

(31)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito facendo riferimento al prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto all’esportazione nella Comunità. Tutte le vendite dei tre produttori esportatori che hanno collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

2.3.   Confronto

(32)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza sono stati operati, se del caso e in presenza di prove verificate, adeguamenti per tener conto delle differenze nei costi relativi a trasporto, movimentazione, carico e spese accessorie, assicurazione, commissioni e imballaggio.

2.4.   Margine di dumping

(33)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, in conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(34)

Per i tre produttori esportatori che hanno collaborato è stata calcolata una media ponderata del margine di dumping per l’intero paese del 6-7 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure

3.1.   Capacità inutilizzata e attrattiva del mercato dell’Unione

(35)

Nel PIR le vendite sul mercato interno dei tre produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato in media il 46 % della loro capacità di produzione.

(36)

Questi tre produttori esportatori che hanno collaborato, pur vendendo una quota consistente della loro produzione sul mercato interno, dipendevano anche dalle esportazioni verso paesi terzi. Nel PIR la loro capacità inutilizzata corrispondeva a circa il 6 % del consumo dell’Unione.

(37)

In base alle informazioni contenute nella richiesta di riesame relative al quarto produttore ucraino noto che non ha collaborato all’inchiesta si è giunti alla stima che la capacità inutilizzata totale dell’Ucraina durante il PIR corrispondesse a circa il 9 % del consumo dell’Unione.

(38)

Alcuni produttori esportatori ucraini che hanno collaborato hanno sostenuto di subire una progressiva erosione della loro quota di mercato a livello nazionale a vantaggio dei produttori russi che possono praticare prezzi molto bassi considerato che il costo del gas in Russia è molto più basso. Sembra quindi difficile che il mercato interno ucraino possa assorbire la capacità di produzione inutilizzata; pertanto, gli eventuali aumenti di produzione saranno presumibilmente destinati all’esportazione.

(39)

Durante il PIR le tre società che hanno collaborato hanno esportato il NA in molti altri paesi terzi in vari continenti. È opportuno però rilevare la chiusura di alcuni tradizionali mercati dei paesi terzi nei confronti delle esportazioni ucraine in ragione di misure antidumping in vigore (negli USA, ad esempio, sono applicati dazi antidumping superiori al 100 %) e/o di restrizioni per motivi di sicurezza (ad esempio nella Repubblica popolare cinese e in Australia). L’Unione rappresenta comunque il mercato di esportazione più grande, più interessante e al tempo stesso geograficamente più vicino. Vantaggi di tipo logistico, derivanti dalle basse tariffe ferroviarie ucraine, rendono ancora più interessante questo mercato.

(40)

Stante quanto precede, non si può escludere che una larga parte della capacità inutilizzata di cui l’Ucraina dispone potrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso l’Unione se non dovessero più esserci misure antidumping.

3.2.   Prezzi in vari mercati di esportazione

(41)

Da un’analisi delle vendite all’esportazione verso paesi terzi dei tre produttori esportatori ucraini che hanno collaborato è emerso che durante il PIR i prezzi all’esportazione verso paesi terzi, calcolati a livello cif utilizzando le tariffe del trasporto internazionale indicate nella richiesta di riesame, erano anche del 25 % più bassi del prezzo di mercato prevalente nell’Unione.

(42)

È di conseguenza emerso che la scadenza delle misure incentiverebbe il riorientamento verso l’Unione delle esportazioni ucraine attualmente dirette verso i paesi terzi. I prezzi più elevati sul mercato dell’Unione consentirebbero agli esportatori ucraini di ottenere margini di profitti maggiori.

(43)

Sulla base dei dati forniti dai tre produttori esportatori che hanno collaborato, è stato possibile stabilire anche che a livello nazionale le esportazioni ucraine verso paesi terzi sono avvenute a prezzi di dumping durante il PIR.

3.3.   Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

(44)

Alla luce dei risultati enunciati sopra, si può concludere che le esportazioni dall’Ucraina sono tuttora oggetto di dumping e che la scadenza delle misure antidumping vigenti rischia di determinare il persistere del dumping sul mercato dell’Unione. Tenuto conto della capacità attualmente inutilizzata in Ucraina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione, i produttori esportatori ucraini sarebbero in effetti incentivati a: i) incrementare le esportazioni verso il mercato dell’Unione; ii) riorientare le esportazioni di NA dai mercati di altri paesi terzi al mercato dell’Unione a prezzi di dumping, almeno per quanto concerne due produttori esportatori.

(45)

La media ponderata dei prezzi all’esportazione verso i mercati di paesi terzi praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato è risultata inoltre notevolmente inferiore rispetto al livello dei prezzi prevalente nell’Unione. Ciò aumenterebbe la probabilità di un incremento delle esportazioni a prezzi di dumping dall’Ucraina nell’Unione,qualora le misure non fossero mantenute.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(46)

Nell’Unione il prodotto simile è fabbricato da sedici società o gruppi di società, la cui produzione costituisce la produzione totale dell’Unione del prodotto simile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(47)

Hanno collaborato all’inchiesta dodici produttori dell’Unione:

Achema AB (Lituania),

Agropolychim JSC (Bulgaria),

Azomures (Romania),

BASF AG (Germania),

Fertiberia SA (Spagna),

GPN SA (Francia),

GrowHow UK Ltd (Regno Unito),

Neochim PLC (Bulgaria),

Nitrogénművek Rt (Ungheria),

Yara (Belgio, Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi),

Zakłady Azotowe Puławy SA (Polonia),

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (Polonia).

(48)

Dato che questi dodici produttori dell’Unione rappresentavano circa l’80 % del totale della produzione dell’Unione nel PIR si ritiene che costituiscano l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi saranno denominati «industria dell’Unione».

(49)

Come illustrato ai considerando 14 e 15, i cinque produttori dell’Unione da inserire nel campione sono stati scelti tra questi dodici produttori. Tutti i produttori inseriti nel campione hanno collaborato e risposto al questionario entro i termini prescritti. Inoltre, gli altri sette produttori che hanno collaborato hanno debitamente fornito alcune informazioni generali per l’analisi del pregiudizio.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Consumo sul mercato dell’Unione

(50)

Il consumo apparente dell’Unione è stato calcolato sulla base del volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Uhnione, del volume delle vendite di altri produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione, dei dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell’Unione e delle informazioni fornite nelle risposte al questionario dalle società che hanno collaborato limitatamente alle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina. Tenuto conto dell’allargamento a 27 Stati membri dell’Unione nel 2007, tutti gli indicatori del pregiudizio sono stati calcolati in rapporto al mercato dell’UE-27 per tutto il periodo in esame, e ciò per ragioni di chiarezza e di coerenza dell’analisi.

(51)

Tra il 2005 e il PIR il consumo dell’Unione è diminuito del 10 %.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

7 861 796

6 983 467

8 023 633

7 638 439

7 054 327

Indice (2005 = 100)

100

89

102

97

90

2.   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’Ucraina

(52)

I volumi, le quote di mercato e i prezzi medi delle importazioni dall’Ucraina hanno seguito l’andamento delineato nella tabella che segue. L’andamento dei quantitativi e dei prezzi è quello che risulta dalle informazioni contenute nelle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato, dalle statistiche sulle importazioni (Eurostat) e dalle statistiche ucraine sulle esportazioni.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni (in tonnellate)

76 867

42 912

29 420

48 232

75 582

Quota di mercato

1 %

0,6 %

0,4 %

0,6 %

1,1 %

Prezzi delle importazioni (EUR/t)

123

139

145

259

230

Indice (2005 = 100)

100

113

118

211

187

(53)

Il volume delle importazioni dagli Ucraina è costantemente diminuito fino al 2007, ma nel PIR ha raggiunto quasi il livello del 2005. La quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina è aumentata leggermente, passando dall’1 % nel 2005 all’1,1 % nel PIR. Nel periodo in esame i prezzi unitari hanno conosciuto una progressione, passando da 123 a 230 EUR/t. Questo incremento nel corso del PIR segue l’evoluzione mondiale dei prezzi e l’andamento dei prezzi della principale materia prima.

(54)

Per calcolare il livello di undercutting dei prezzi durante il PIR, i prezzi franco fabbrica praticati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif franco frontiera dell’Unione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, opportunamente adeguati per rispecchiare un prezzo franco di tutte le spese allo sbarco. Dal confronto è emerso che durante il PIR le importazioni dall’Ucraina sono state effettuate a prezzi inferiori in media del 22,5 % a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Per quanto concerne gli esportatori ucraini è stata ancora riscontrata l’esistenza di un margine di undercutting dell’11 % una volta aggiunto il dazio antidumping ai prezzi da essi praticati nell’Unione.

3.   Importazioni da altri paesi

(55)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame è indicato nella tabella di seguito. Le tendenze relative a quantità e prezzi si basano su dati di Eurostat.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Volume delle importazioni dalla Russia (in tonnellate)

328 972

217 539

35 852

136 984

184 170

Quota di mercato

4,2 %

3,1 %

0,4 %

1,8 %

2,6 %

Prezzo delle importazioni dalla Russia (EUR/t)

122

124

144

275

235

Volume delle importazioni dalla Georgia (in tonnellate)

153 844

85 870

88 622

214 879

222 912

Quota di mercato

2,0 %

1,2 %

1,1 %

2,8 %

3,2 %

Prezzo delle importazioni dalla Georgia (EUR/t)

164

177

174

325

304

Volume delle importazioni dal Kazakstan (in tonnellate)

0

4 845

112 239

81 410

100 761

Quota di mercato

0 %

0,1 %

1,4 %

1,1 %

1,4 %

Prezzo delle importazioni dal Kazakstan (EUR/t)

0

147

151

255

242

Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi (in tonnellate)

65 253

118 927

99 380

109 755

91 785

Quota di mercato

0,8 %

1,7 %

1,2 %

1,4 %

1,3 %

Prezzo delle importazioni da tutti gli altri paesi (EUR/t)

190

170

240

242

265

(56)

Sul mercato dell’Unione tra il 2008 e il PIR i prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi hanno subito un aumento significativo. Risulta che nel periodo in esame tutti i paesi indicati nella tabella precedente, tranne la Russia, hanno aumentato il volume delle loro esportazioni nell’Unione. Le importazioni dalla Russia sono soggette a un dazio antidumping fisso di 47,07 EUR la tonnellata e, come quelle ucraine, sono state effettuate al prezzo più basso rispetto ai prezzi praticati da tutti gli altri paesi esportatori.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(57)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell’industria dell’Unione.

4.1.   Osservazioni preliminari

(58)

Dato che ai fini dell’inchiesta per determinare il pregiudizio si è ricorsi al campionamento, l’analisi relativa ad alcuni indicatori del pregiudizio, quali produzione, capacità di produzione, vendite, quota di mercato, produttività e occupazione, è stata effettuata in relazione all’industria dell’Unione nel suo insieme («Unione» nelle tabelle che seguono). L’esame di altri indicatori di pregiudizio, concernenti i risultati di singole società, come ad esempio prezzi, scorte, costi di produzione, redditività, salari, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali, è stato condotto sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori dell’Unione inseriti nel campione («produttori del campione» nelle tabelle che seguono).

4.2.   Dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso

a)   Produzione

(59)

Tra il 2005 e il periodo dell’inchiesta di riesame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 18 %, passando da 7 milioni di tonnellate circa nel 2005 a 5,8 milioni di tonnellate circa nel PIR. La produzione destinata a uso vincolato (uso captive) è restata modesta durante il periodo in esame e non ha influito sulla situazione dell’industria dell’Unione, in particolare nel corso del PIR.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Produzione dell’Unione (tonnellate)

7 133 844

6 359 967

7 146 911

6 454 234

5 843 181

Indice (2005 = 100)

100

89

100

90

82

Produzione dell’Unione destinata a trasferimenti vincolati

210 437

176 413

185 223

138 733

119 053

Espressa in percentuale sulla produzione totale

2,9 %

2,8 %

2,6 %

2,1 %

2,0 %

b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(60)

La capacità di produzione è rimasta sostanzialmente stabile in tutto il periodo in esame. Parallelamente alla produzione è diminuito l’utilizzo degli impianti, che è passato dal 55 % nel 2005 al 45 % nel PIR. Come già riscontrato nell’inchiesta iniziale, l’utilizzo degli impianti per la produzione di NA può essere influenzato dalla produzione di altri prodotti che possono essere fabbricati negli stessi impianti di produzione. Il dato relativo all’utilizzo degli impianti è di conseguenza meno pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Capacità di produzione (in tonnellate)

13 059 281

12 824 281

12 820 594

13 069 317

13 077 281

Utilizzo della capacità di produzione dell’Unione

55 %

50 %

56 %

49 %

45 %

c)   Volume delle vendite

(61)

Tra il 2005 e il PIR le vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione sono diminuite del 14 %. Tale sviluppo va considerato nel quadro di una contrazione del consumo nell’Unione.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Volume delle vendite dell’industria dell’Unione (in tonnellate) ad acquirenti indipendenti

5 365 834

4 756 093

5 495 037

5 157 788

4 605 629

Indice (2005 = 100)

100

89

102

96

86

Volume delle vendite dell’industria dell’Unione (in tonnellate) ad acquirenti indipendenti in paesi terzi

887 056

727 176

637 408

559 393

548 090

Indice (2005 = 100)

100

82

72

63

62

d)   Quota di mercato

(62)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione, stabile tra il 2005 e il 2008, si è però ridotta di tre punti percentuali tra il 2008 e il PIR.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

68 %

68 %

68 %

68 %

65 %

Indice (2005 = 100)

100

100

100

100

96

e)   Occupazione

(63)

Tra il 2005 e il PIR l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita dell’8 %.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Occupazione nell’industria dell’Unione in rapporto al prodotto in esame

3 627

3 578

3 458

3 494

3 354

Indice (2005 = 100)

100

99

95

96

92

f)   Produttività

(64)

Nel periodo in esame la produzione media per addetto nell’industria dell’Unione si è ridotta dell’11 %. La spiegazione risiede nel fatto che il calo relativo della produzione è stato maggiore del calo relativo dell’occupazione.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Produttività dell’industria dell’Unione (tonnellate/addetto)

1 967

1 778

2 067

1 847

1 742

Indice (2005 = 100)

100

90

105

94

89

g)   Entità del margine di dumping

(65)

Considerato l’attuale scarso volume di importazioni dall’Ucraina, l’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo viene considerata trascurabile e l’indicatore non viene ritenuto pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio.

4.3.   Dati relativi ai produttori dell’Unione inseriti nel campione

a)   Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

(66)

I prezzi di vendita netti medi dei produttori dell’industria dell’Unione inseriti nel campione sono aumentati notevolmente nel 2008 e nel PIR – dato questo che rispecchia le condizioni favorevoli del mercato internazionale di NA nello stesso periodo.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Prezzo unitario dei produttori del campione (EUR/t)

165

182

189

309

315

Indice (2005 = 100)

100

110

115

187

191

b)   Scorte

(67)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è diminuito del 26 % dal 2005 al PIR. Un forte incremento nel 2006 è stato dovuto a un brusco calo del volume delle vendite tra il 2005 e il 2006.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Scorte finali dei produttori del campione (in tonnellate)

276 569

489 535

345 137

252 072

203 579

Indice (2005 = 100)

100

177

125

91

74

c)   Salari

(68)

Tra il 2005 e il periodo dell’inchiesta di riesame il salario medio per addetto è aumentato del 6 %, come illustrato nella tabella di seguito. Tenuto conto del tasso di inflazione e della diminuzione complessiva dell’occupazione, tale aumento dei salari viene considerato contenuto.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Costo medio del lavoro per addetto presso i produttori del campione (in migliaia di EUR)

40,4

41,2

43,3

45,0

43,0

Indice (2005 = 100)

100

102

107

111

106

d)   Investimenti

(69)

Nel periodo in esame è stato positivo l’andamento degli investimenti annui relativi al prodotto simile effettuati dai cinque produttori inseriti nel campione, con un incremento del 70 %. Tali investimenti hanno riguardato principalmente la modernizzazione di alcuni macchinari e ciò dimostra che l’industria dell’Unione è sempre disposta a migliorare la propria competitività.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Investimenti netti dei produttori del campione (in migliaia di EUR)

46 668

52 191

64 319

73 948

79 379

Indice (2005 = 100)

100

112

138

158

170

e)   Redditività e utile sul capitale investito

(70)

La redditività dei produttori inseriti nel campione è migliorata sensibilmente, in particolare a partire dal 2006, e ha raggiunto il 28,1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento positivo della redditività nel periodo in esame.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Redditività delle vendite CE dei produttori del campione ad acquirenti indipendenti (in % sulle vendite nette)

9,2 %

7,9 %

14,9 %

25,3 %

28,1 %

Indice (2005 = 100)

100

85

162

274

304

Utile sul capitale investito dei produttori del campione (utile in % del valore contabile netto degli investimenti)

35,2 %

25,8 %

41,1 %

109,1 %

114,1 %

Indice (2005 = 100)

100

73

117

310

324

f)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(71)

Il flusso di cassa è aumentato considerevolmente nel periodo in esame e risulta in linea con l’evoluzione della redditività complessiva nel periodo.

 

2005

2006

2007

2008

PIR

Flusso di cassa dei produttori del campione (in migliaia di EUR)

84 567

52 182

188 535

373 843

386 721

Indice (2005 = 100)

100

63

223

442

457

(72)

L’inchiesta non ha rivelato difficoltà nella raccolta di capitali da parte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. A tale proposito si osserva che, poiché diverse di queste società fanno parte di grandi gruppi, esse finanziano le loro attività all’interno del gruppo cui appartengono mediante sistemi di tesoreria accentratao prestiti intragruppo concessi dalle società madri.

5.   Conclusioni

(73)

Tra il 2005 e il PIR la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha registrato un andamento positivo: si è avuto un consistente aumento dei prezzi di vendita unitari e della redditività, che ha raggiunto il 28,1 % nel PIR. Anche gli investimenti, gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato un andamento positivo.

(74)

Il volume della produzione e quello delle vendite hanno subito una riduzione notevole nel periodo in esame, ma ciò va considerato nel quadro di una contrazione del 10 % del mercato dell’Unione.

(75)

Nel complesso la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata sensibilmente rispetto a prima che nel 2001 venissero istituite le misure antidumping sulle importazioni di NA dal paese interessato.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Aspetti generali

(76)

In relazione al rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati due parametri principali: i) probabili volumi di esportazione e prezzi nel paese interessato; ii) probabili effetti sull’industria dell’Unione dei prezzi e dei volumi di esportazione ipotizzati per il paese interessato.

2.   Probabili volumi di esportazione e prezzi del paese interessato

(77)

È noto che presso i produttori ucraini che hanno collaborato esiste una capacità inutilizzata di circa 650 000 tonnellate, pari al 9 % del mercato dell’Unione, come indicato al considerando 37. Questa eccesso di capacità indica che i produttori ucraini sono in grado di accrescere rapidamente la loro attuale produzione e pertanto le loro esportazioni di NA.

(78)

Inoltre, date le dimensioni relativamente ridotte del mercato nazionale, i produttori ucraini dipendono ampiamente dalle esportazioni verso i paesi terzi. Come già enunciato al considerando 41, tali esportazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori al prezzo di mercato prevalente nell’Unione.

(79)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra il mercato dell’Unione risulterebbe interessante in termini di prezzi per i produttori esportatori ucraini rispetto a tutti gli altri mercati di esportazione. È pertanto lecito ipotizzare che, qualora le misure non fossero mantenute, una parte considerevole dei volumi esportati verso i paesi terzi verrebbe indirizzata verso il mercato dell’Unione. A rendere il mercato dell’Unione maggiormente interessante rispetto ad altri mercati di esportazione sarebbe anche la sua vicinanza, che aumenterebbe quindi la probabilità di un riorientamento verso l’Unione delle esportazioni dei produttori ucraini attualmente dirette verso paesi terzi.

(80)

Data la debole posizione sul mercato dell’Unione occupata attualmente dai prodotti provenienti dall’Ucraina, gli esportatori ucraini dovrebbero conquistare quote di mercato o allargare il loro portafoglio clienti ed è probabile che per ottenere questo risultato offrano il NA a prezzi di dumping come accertato durante il PIR.

(81)

In base a quanto precede, è pertanto probabile che, qualora le misure non fossero mantenute, volumi considerevoli di NA prodotto in Ucraina verrebbero riorientati verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

3.   Impatto sull’industria dell’Unione dei volumi di esportazione ipotizzati ed effetti sui prezzi in caso di scadenza delle misure

(82)

L’inchiesta ha dimostrato che il NA è un prodotto di base i cui prezzi possono essere notevolmente influenzati dalla presenza di importazioni a basso prezzo, caratterizzate da prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. In altre parole il mercato del NA dell’Unione è relativamente volatile. Il periodo in esame è stato caratterizzato da condizioni di mercato favorevoli a livello mondiale per quanto concerne il NA e le misure antidumping applicabili hanno ridotto la possibilità di una distorsione dei prezzi sul mercato dell’Unione. In tale periodo l’equilibrio delicato tra offerta e domanda ha determinato prezzi più elevati per tutti i concimi a base di azoto che sono prodotti di base. Anche il NA è un prodotto di base il cui prezzo è influenzato da numerosi fattori, quali il prezzo del gas, che incide notevolmente sull’offerta trattandosi dell’elemento di costo più importante, le condizioni meteorologiche, i raccolti e i livelli delle scorte di cereali, che tutti insieme determinano un aumento o una diminuzione della domanda di concimi.

(83)

Quanto al mercato dell’Unione, è prevedibile un leggero aumento della domanda di NA rispetto al livello registrato nel PIR. Poiché i prezzi praticati dai produttori esportatori ucraini erano notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, il probabile aumento dei volumi di importazioni da tale paese costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre considerevolmente i suoi prezzi, e di conseguenza i suoi profitti, oppure a perdere importanti quote di mercato, e quindi entrate, o a fare entrambe le cose. L’efficace processo di ristrutturazione dell’industria dell’Unione potrebbe prevedibilmente compensare solo in parte questo probabile calo dei prezzi e l’intero processo di recupero rischierebbe di essere compromesso. La scadenza delle misure comporterebbe quindi probabilmente un peggioramento della situazione economica complessiva dell’industria dell’Unione.

4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(84)

I fatti e le considerazioni di cui sopra portano a concludere che, qualora le misure dovessero scadere, le esportazioni dal paese interessato sarebbero effettuate probabilmente in volumi significativi e a prezzi di dumping, notevolmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Con ogni probabilità ciò innescherebbe un processo di riduzione dei prezzi sul mercato, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria dell’Unione. Questo impedirebbe, in particolare, il recupero finanziario realizzato durante il periodo in esame, determinando una reiterazione del pregiudizio.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(85)

Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non fosse nell’interesse dell’Unione prorogare le misure antidumping in vigore. A tal fine, a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l’impatto della proroga delle misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento e le conseguenze della scadenza di tali misure.

(86)

Per valutare l’impatto dell’eventuale mantenimento delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(87)

Va ricordato che nell’inchiesta iniziale l’adozione delle misure non è stata considerata contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, il cui oggetto di indagine è quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, consente di valutare qualsiasi indebito impatto negativo delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(88)

L’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica osservato dopo l’istituzione delle misure antidumping nel 2001. In particolare, tra il 2005 e il PIR l’industria dell’Unione ha notevolmente migliorato la sua situazione in termini di redditività e si ristrutturata con successo.

(89)

È quindi lecito aspettarsi che l’industria dell’Unione continui a trarre vantaggio dalle misure attualmente in vigore e prosegua il suo recupero, mantenendo e stabilizzando la propria redditività. La mancata proroga delle misure determinerebbe un probabile aumento delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato, con un conseguente pregiudizio per l’industria dell’Unione derivante dalla pressione al ribasso sui prezzi di vendita che inciderebbe negativamente sulla sua situazione finanziaria attualmente positiva.

3.   Interesse degli importatori

(90)

Come illustrato al considerando 14, nessun importatore si è dichiarato disponibile ad essere inserito nel campione e a fornire le informazioni di base richieste nel questionario di campionamento. Dalle precedenti inchieste è emerso che l’istituzione di misure non avrebbe ripercussioni significative in quanto di norma gli importatori non trattano solamente nitrato di ammonio, ma anche, in larga misura, altri tipi di concimi. L’abolizione delle misure antidumping su altri concimi può soltanto confermare la validità della tesi di cui sopra. In tale contesto va ricordato che le misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria di Russia, Bielorussia, Croazia, Libia e Ucraina sono state abolite rispettivamente nell’agosto 2007 e nel marzo 2008 (13). Tuttavia, in mancanza di collaborazione da parte degli importatori e, quindi, di elementi di prova inoppugnabili che consentano di valutare l’importanza di eventuali ripercussioni negative, si è concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure antidumping.

(91)

Non sono disponibili informazioni affidabili che indichino che il mantenimento delle misure avrà un impatto negativo significativo sugli importatori o sugli operatori commerciali.

4.   Interesse degli utilizzatori

(92)

Nell’Unione gli utilizzatori di nitrato di ammonio sono gli agricoltori. Nell’inchiesta iniziale era stato concluso che, considerata l’incidenza trascurabile del nitrato di ammonio sull’attività degli agricoltori, un eventuale aumento di tale costo non avrebbe probabilmente avuto su di loro effetti negativi significativi.

(93)

Nel quadro della presente inchiesta due associazioni di agricoltori hanno presentato osservazioni pronunciandosi a favore della cessazione delle misure. Secondo la loro principale argomentazione, la riforma della politica agricola comune nel 2003 ha ridotto l’utilizzo degli strumenti d’intervento sul mercato, facendo venir meno il rapporto tra sostegno dell’Unione e produzione. Il processo di liberalizzazione ha di conseguenza costretto gli agricoltori dell’Unione ad operare alle condizioni mondiali di mercato. Solo la libertà di scelta tra fornitori di NA potrebbe impedire un consistente aumento dei prezzi dei prodotti agricoli.

(94)

L’eventuale proroga delle attuali misure antidumping non impedirà tuttavia agli utilizzatori di scegliere liberamente i fornitori di NA; garantirà invece parità di condizioni sul mercato dell’Unione dove si rafforzerà un’effettiva concorrenza. Stante quanto precede, si può pertanto concludere che la proroga delle misure antidumping nei confronti dell’Ucraina non produrrà gravi effetti negativi sugli utilizzatori del prodotto in esame.

5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(95)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che ostino alla proroga delle attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(96)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in merito. Le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

(97)

Ne consegue che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di NA originario dell’Ucraina. Si ricorda che queste misure consistono in dazi specifici.

(98)

Come illustrato al considerando 28, nell’ultimo trimestre del PIR si è registrata una convergenza tra i prezzi del gas all’importazione in Ucraina e i prezzi del gas praticati sul mercato dell’Unione. Nel caso in cui questa evoluzione dei prezzi del gas sul mercato nazionale dovesse rivelarsi duratura, gli effetti potenzialmente pregiudizievoli del dumping potrebbero essere condizionati dall’impatto che l’aumento dei costi di produzione, dovuto a tale evoluzione, avrà sui prezzi all’esportazione. Si ritiene pertanto prudente limitare il mantenimento delle misure a due anni.

(99)

Gli impegni accettati con decisione 2008/577/CE della Commissione (14) restano in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, attualmente classificati ai codici 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91, originari dell’Ucraina.

2.   Il tasso del presente dazio antidumping corrisponde ad un importo fisso in euro per tonnellata, come di seguito indicato:

Descrizione del prodotto

Codice NC

Codice TARIC

Importo del dazio

(EUR/t)

Nitrato di ammonio non in soluzione acquosa

3102 30 90

33,25

Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con titolo di azoto superiore al 28 % in peso

3102 40 90

33,25

Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e nitrato di ammonio - Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 29 00

10

33,25

Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e nitrato di ammonio - Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 60 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso

3102 90 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, non contenenti né fosforo né potassio

3105 10 00

10

33,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 10 00

20

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 10 00

30

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 10 00

40

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e/o un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 10 00

50

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 20 10

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 20 10

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 20 10

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 e un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 20 10

60

29,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore al’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 51 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 51 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 51 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 51 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore al’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 inferiore al 3 % in peso

3105 59 00

10

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 59 00

20

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 59 00

30

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di fosforo valutato come P2O5 pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 10,40 % in peso

3105 59 00

40

29,79

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O inferiore al 3 % in peso

3105 90 91

30

32,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 3 % in peso ma inferiore al 6 % in peso

3105 90 91

40

31,25

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 6 % in peso ma inferiore al 9 % in peso

3105 90 91

50

30,26

Concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, e con un titolo di potassio valutato come K2O pari o superiore al 9 % in peso ma non superiore al 12 % in peso

3105 90 91

60

29,26

3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dei paragrafi seguenti del presente articolo.

2.   Le importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso originari dell’Ucraina, classificabili ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ed ex 3105 90 91 per l’immissione in libera pratica e fatturate dal produttore esportatore che ha offerto un impegno accettato dalla Commissione e che è menzionato nella decisione 2008/577/CE della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dal produttore esportatore al primo acquirente indipendente nell’Unione, e

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

3.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 2, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, o

quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e che dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso resta in vigore per un periodo di due anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1.

(4)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.

(6)  GU L 344 del 20.11.2004, pag. 24.

(7)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.

(8)  GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.

(9)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 1.

(10)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 35.

(11)  GU C 264 del 17.10.2008, pag. 16.

(12)  GU C 94 del 23.4.2009, pag. 15.

(13)  GU L 198 del 31.7.2007, pag. 4 e GU L 75 del 18.3.2008, pag. 33.

(14)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.

(15)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 40.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nell’Unione di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1.

L’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».

2.

Il nome della società che rilascia la fattura commerciale.

3.

Il numero della fattura commerciale.

4.

La data di rilascio della fattura commerciale.

5.

Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione.

6.

La descrizione esatta delle merci, comprendente:

il codice NC utilizzato ai fini dell’impegno,

il titolo di azoto («N») del prodotto (in percentuale),

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate).

7.

La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi.

8.

Il nome della società che funge da importatore nell’Unione a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società.

9.

Il nome del responsabile dell’impresa che ha rilasciato la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/577/CE (1). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.


(1)  GU L 185 del 12.7.2008, pag. 43.».


16.6.2010   

IT

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L 150/40


REGOLAMENTO (UE) N. 513/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle quote a partire dalla campagna di commercializzazione 2010/2011 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 59, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa le quote nazionali e regionali per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina. Occorre adeguare dette quote per la campagna di commercializzazione 2010/2011 tenendo conto della decisione delle autorità francesi di applicare l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2010/2011

(in tonnellate)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

676 235,0

114 580,2

0

Bulgaria

0

89 198,0

 

Repubblica ceca

372 459,3

 

 

Danimarca

372 383,0

 

 

Germania

2 898 255,7

56 638,2

 

Irlanda

0

 

 

Grecia

158 702,0

0

 

Spagna

498 480,2

53 810,2

 

Francia (metropolitana)

3 004 811,15

 

0

Dipartimenti francesi d’oltremare

432 220,05

 

 

Italia

508 379,0

32 492,5

 

Lettonia

0

 

 

Lituania

90 252,0

 

 

Ungheria

105 420,0

220 265,8

 

Paesi Bassi

804 888,0

0

0

Austria

351 027,4

 

 

Polonia

1 405 608,1

42 861,4

 

Portogallo (continentale)

0

12 500,0

 

Regione autonoma delle Azzorre

9 953,0

 

 

Romania

104 688,8

0

 

Slovenia

0

 

 

Slovacchia

112 319,5

68 094,5

 

Finlandia

80 999,0

0

 

Svezia

293 186,0

 

 

Regno Unito

1 056 474,0

0

 

TOTALE

13 336 741,2

690 440,8


16.6.2010   

IT

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L 150/42


REGOLAMENTO (UE) N. 514/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

relativo all’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l’Autorità»), del 3 febbraio 2010 (2) risulta che il Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) non ha effetti nocivi sulla salute animale, umana o sull’ambiente, e che il preparato può migliorare la produzione di insilati. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego del preparato specificato nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2010; 8(2):1502.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di materiale organico

Categoria di additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

1k2101

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) contenente almeno 4 × 1011 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Pediococcus pentosaceus (DSM 16244)

 

Metodo analitico (1):

 

Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar a 37 °C (EN15786:2009).

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

La dose minima dell’additivo utilizzato singolarmente è: 1 × 108 CFU/kg di materiale organico.

3.

Ai fini della sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.

6 luglio 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


16.6.2010   

IT

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L 150/44


REGOLAMENTO (UE) N. 515/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1137/2007 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis (O35) in mangimi contenenti lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica e semduramicina sodica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

(3)

L’impiego del preparato a base di microrganismi di Bacillus subtilis (O35) DSM 17299 è stato autorizzato per 10 anni per i polli da ingrasso a titolo del regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione, del 1o ottobre 2007, relativo all’autorizzazione del Bacillus subtilis come additivo per mangimi (2).

(4)

Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell’autorizzazione per l’additivo per consentirne l’impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici: lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica e semduramicina sodica per i polli da ingrasso. A supporto della sua domanda il titolare dell’autorizzazione ha fornito i necessari dati.

(5)

Nel suo parere del 10 marzo 2010 l’Autorità ha concluso che l’additivo Bacillus subtilis DSM 17299 è compatibile con il lasalocid sodico, la maduramicina ammonio, il monensin sodico, la narasina, la salinomicina sodica e la semduramicina sodica (3).

(6)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1137/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1137/2007 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 256 del 2.10.2007, pag. 5.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1552. [7 pagg.].


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

 

Composizione dell’additivo

Preparato di Bacillus subtilis DSM 17299 contenente almeno: 1,6 × 109 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Concentrato di spore di Bacillus subtilis DSM 17299

 

Metodo analitico (1)

Metodo di enumerazione con piastra per diffusione utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime

Polli da ingrasso

8 × 108

1,6 × 109

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

È consentito l’impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, alofuginone, robenidina, decochinato, narasina/nicarbazina, lasalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica o semduramicina sodica.

22.10.2017


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives».


16.6.2010   

IT

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L 150/46


REGOLAMENTO (UE) N. 516/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce una procedura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L’impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente, per le galline ovaiole, con il regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione (3). È stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (4) e autorizzato provvisoriamente per i tacchini da ingrasso dal regolamento n. 1284/2006 della Commissione (5).

(6)

A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole.

(7)

Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3)  GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3.

(4)  GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

(5)  GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1621

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

CE 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-glucanasi

CE 3.2.1.4

Alfa-amilasi

CE 3.2.1.1

Endo-1,4-beta-xilanasi

CE 3.2.1.8

Preparato di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus

(CBS 589.94),

 

endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum

(CBS 592.94),

 

alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens

(DSM 9553) e

 

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride

(NIBH FERM BP4842)

con un’attività minima di:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 120 000 U (2)/g,

 

alfa-amilasi: 400 U (3)/g,

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 210 000 U (4)/g.

Galline ovaiole

endo-1,3(4)-beta-glucanasi

500 U

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 500-1 500 U

 

endo-1,4-beta-glucanasi: 6 000-18 000 U

 

alfa-amilasi: 20-60 U

 

endo-1,4-beta-xilanasi: 10 500-31 500 U

3.

Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio il 30-50 % di frumento.

A tempo indeterminato

endo-1,4-beta-glucanasi

6 000 U

alfa-amilasi

20 U

endo-1,4-beta-xilanasi

10 500 U


(1)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da beta-glucano di orzo, a pH 7,5 e a 30 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto, a partire da carbossimetilcellulosa, a pH 4,8 e a 50 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di legami glucosidici al minuto, a partire da substrato polimero di amido reticolato insolubile in acqua, a pH 7,5 e a 37 °C.

(4)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto, a partire da xilano di betulla, a pH 5,3 e a 50 °C.


16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/48


REGOLAMENTO (UE) N. 517/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

40,5

TR

62,0

ZZ

69,8

0707 00 05

MA

37,3

MK

45,6

TR

109,4

ZZ

64,1

0709 90 70

MA

68,1

TR

102,6

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

95,1

BR

112,1

TR

100,7

US

83,2

ZA

104,7

ZZ

99,2

0808 10 80

AR

95,7

BR

81,6

CA

72,1

CL

90,6

CN

86,3

NZ

119,2

US

124,1

UY

123,8

ZA

96,4

ZZ

98,9

0809 10 00

TN

380,0

TR

201,6

ZZ

290,8

0809 20 95

SY

245,9

TR

355,9

US

576,0

ZZ

392,6

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/50


REGOLAMENTO (UE) N. 518/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2010, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 giugno 2010, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2010

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

13,25

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

4,54

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

4,54

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

13,25


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.6.2010-14.6.2010

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

164,76

112,20

Prezzo FOB USA

140,18

130,18

110,18

86,45

Premio sul Golfo

14,77

Premio sui Grandi laghi

40,56

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

30,51 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

62,32 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DECISIONI

16.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2010

che modifica la decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Brasile figuranti nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell’Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2010) 3665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/333/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/426/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva da almeno sei mesi.

(2)

La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (3) stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Detto elenco figura nell’allegato I di tale decisione.

(3)

La morva è presente in alcune parti del territorio brasiliano e perciò le importazioni di equidi e, di conseguenza, di sperma, ovuli ed embrioni di equidi sono autorizzate soltanto in provenienza dalle parti del territorio di tale paese terzo indenni da tale malattia e figuranti nella colonna 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE. Lo stato di Goiás figura in detta colonna. Il Distrito Federal è un’entità amministrativa distinta situata nello stato di Goiás. Dal punto di vista epidemiologico è stato considerato una parte dello stato di Goiás e non è stato menzionato specificamente in detta colonna.

(4)

Nell’aprile 2010 il Brasile ha notificato all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) che nel Distrito Federal era stato confermato un caso di morva in un cavallo. Dato che il Distrito Federal non è più indenne da morva, l’allegato I della decisione 2004/211/CE va modificato per indicare che le importazioni nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina provenienti da tale regione non sono più autorizzate.

(5)

Inoltre, la Commissione ha ricevuto una notifica di casi di morva confermati nel Bahrein. Quindi l’importazione di cavalli registrati e del loro sperma dal Bahrein non può più essere autorizzata.

(6)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1)

la voce riguardante il Bahrein è sostituita dalla seguente:

«BH

Bahrein

BH-0

L’intero paese

E

—»

 

2)

la voce riguardante il Brasile è sostituita dalla seguente:

«BR

Brasile

BR-0

L’intero paese

 

BR-1

Gli Stati di:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rondônia, Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Distrito Federal

D

—»

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.