ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.317.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
3 dicembre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1180/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marrone di Combai (IGP)]

28

 

*

Regolamento (CE) n. 1181/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bremer Klaben (IGP)]

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1182/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Sardines (IGP)]

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1183/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formaggio di Fossa di Sogliano (DOP)]

34

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/883/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi [notificata con il numero C(2009) 9131]

36

 

 

2009/884/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con 116 [notificata con il numero C(2009) 9425]  ( 1 )

46

 

 

V   Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

 

 

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

 

 

Regolamento (UE) n. 1184/2009 della Commissione, del 2 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

48

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2009 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni regolamenti della Commissione relativi alla classificazione delle merci, adottati per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, fanno riferimento a codici note non più esistenti o non più validi. Dovrebbero essere pertanto aggiornati tramite modifiche che tengano conto dei codici e delle note attualmente in vigore.

(2)

Le classificazioni di merci riportate in alcuni altri regolamenti sono diventate superflue, o non sono più pertinenti o valide, perché, fra l’altro, sono mutate le designazioni delle merci e i relativi codici nel sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata. Tali regolamenti devono pertanto essere modificati o abrogati.

(3)

Il metodo di analisi prescritto nel regolamento (CEE) n. 3470/89 (2) della Commissione è diventato inutile, poiché la nota complementare per la cui applicazione veniva usato tale metodo non esiste più. Il regolamento (CEE) n. 3470/89 deve pertanto essere abrogato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante all’allegato I del presente regolamento sono modificati come indicato in detto allegato.

Articolo 2

I regolamenti elencati nella colonna 2 della tabella figurante all’allegato II del presente regolamento sono modificati come indicato in detto allegato.

Articolo 3

I regolamenti elencati nell’allegato III del presente regolamento sono abrogati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 21.1.1989, pag. 6.


ALLEGATO I

(di cui all’articolo 1)

Nella tabella seguente, per i regolamenti elencati nella colonna 2, i codici NC, le note, le frasi o le parti di frase figuranti nella colonna 3 sono sostituiti dai codici NC, le note, le frasi o le parti di frase figuranti alla colonna 4.

N.

Regolamento della Commissione

Sostituire

con

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(CEE) n. 484/79 (GU L 64 del 14.3.1979, pag. 47),

 

 

1

all’articolo 1:

3926 90 99

3926 90 97

 

(CEE) n. 3402/82 (GU L 357 del 18.12.1982, pag. 16),

 

 

2

all’articolo 1:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 1480/83 (GU L 151 del 9.6.1983, pag. 27),

 

 

3

all’articolo 1:

9503 70 00

9503 00 70

 

(CEE) n. 1030/86 (GU L 95 del 10.4.1986, pag. 13),

 

 

4

all’articolo 1:

7326 20 90

7326 20 80

 

(CEE) n. 2275/88 (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10),

 

 

5

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

1104 29 10

1104 29 18

6

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

7

c)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

8

d)

al punto 8 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 3491/88 (GU L 306 dell’11.11.1988, pag. 18),

 

 

9

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

0304 90 22

0304 99 23

ii)

nella colonna 3:

0304, 0304 90 21 e 0304 90 25

0304, 0304 99 e 0304 99 23

 

0304 10 o 0304 20

0304 19 o 0304 29

10

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 645/89 (GU L 71 del 15.3.1989, pag. 17),

 

 

11

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota 13 della sezione XI, …

…, dalla nota 14 della sezione XI, …

 

(CEE) n. 1260/89 (GU L 126 del 9.5.1989, pag. 12),

 

 

12

nel secondo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

2930 90 70

2930 90 85

b)

nella colonna 3:

2930 90 70

2930 90 85

 

(CEE) n. 1584/89 (GU L 156 dell’8.6.1989, pag. 15),

 

 

13

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota 13 della sezione XI, dalla nota complementare al capitolo 61, …

…, dalla nota 14 della sezione XI, dalla nota complementare 2 al capitolo 61, …

14

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota complementare al capitolo 61, …

…, dalla nota complementare 2 al capitolo 61, …

 

(CEE) n. 2403/89 (GU L 227 del 4.8.1989, pag. 30),

 

 

15

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota complementare 1 al capitolo 61, …

…, dalla nota complementare 2 al capitolo 61, …

 

(CEE) n. 3482/89 (GU L 338 del 22.11.1989, pag. 9),

 

 

16

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

0304 20 11 a 0304 20 99

0304 21 00 a 0304 29 99

 

(CEE) n. 48/90 (GU L 8 dell’11.1.1990, pag. 16),

 

 

17

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8531 80 80

8531 80 95

ii)

nella colonna 3:

8531 80 80

8531 80 95

18

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9002 90 90

9002 90 00

ii)

nella colonna 3:

9002, 9002 90 e 9002 90 90

9002 e 9002 90 00

 

(CEE) n. 314/90 (GU L 35 del 7.2.1990, pag. 9),

 

 

19

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

1602 39

1602 32

 

(CEE) n. 542/90 (GU L 56 del 3.3.1990, pag. 5),

 

 

20

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

b)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 650/90 (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 11),

 

 

21

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4602 10 91

4602 19 91

ii)

nella colonna 3:

4602 e 4602 10 91

4602, 4602 19 e 4602 19 91

22

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

7004 90 70

7004 90 80

ii)

nella colonna 3:

7004 e 7004 90 70

7004, 7004 90 e 7004 90 80

 

(CEE) n. 1964/90 (GU L 178 dell’11.7.1990, pag. 5),

 

 

23

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

9403 20 99

9403 20 80

b)

nella colonna 3:

9403 20 99

9403 20 80

 

(CEE) n. 316/91 (GU L 37 del 9.2.1991, pag. 25),

 

 

24

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

(vedi note esplicative NC, codici 2008 11 10 a 2008 19 90, secondo capoverso, secondo trattino)

(vedi note esplicative NC, codici 2008 11 10 a 2008 19 99, secondo capoverso, punto 2)

 

(CEE) n. 441/91 (GU L 52 del 27.2.1991, pag. 9),

 

 

25

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

1704 10 19

1704 10 99

9502 10 10

1704 10 10

1704 10 90

9503 00 21

b)

nella colonna 3:

1704 10 19, 1704 10 99 …, 9502, 9502 10 e 9502 10 10

1704 10 10, 1704 10 90 …, 9503 00 e 9503 00 21

 

(CEE) n. 442/91 (GU L 52 del 27.2.1991, pag. 11),

 

 

26

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4602 10 91

4602 19 91

ii)

nella colonna 3:

4602 10 e 4602 10 91

4602 19 e 4602 19 91

27

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32 … 8525 20 90

9503 00 e 9503 00 95 … 8517 62 00

 

(CEE) n. 546/91 (GU L 60 del 7.3.1991, pag. 12),

 

 

28

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

6302 52 00

6302 59 10

b)

nella colonna 3:

6302 e 6302 52 00

6302, 6302 59 e 6302 59 10

 

(CEE) n. 1176/91 (GU L 114 del 7.5.1991, pag. 27),

 

 

29

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 8 del capitolo 61, …

…, nota 9 del capitolo 61, …

 

(CEE) n. 1214/91 (GU L 116 del 9.5.1991, pag. 44),

 

 

30

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3907 99 19

o

3907 99 99

3907 99 19

o

3907 99 98

b)

nella colonna 3:

3907 99 19

o

3907 99 99

3907 99 19

o

3907 99 98

 

(CEE) n. 1288/91 (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11),

 

 

31

a)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8516 80 99

8516 80 80

ii)

nella colonna 3:

8516 80 99

8516 80 80

32

b)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9209 10 00

9209 99 40

ii)

nella colonna 3:

9209 e 9209 10 00

9209, 9209 99 e 9209 99 40

 

(CEE) n. 1796/91 (GU L 160 del 25.6.1991, pag. 40),

 

 

33

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalle note di sottovoci 1.c) 1) e 2.A della sezione XI, nonché … 6002, 6002 43 e 6005 31 90.

…, dalle note di sottovoci 1.b) 1) e 2.A della sezione XI, nonché … 6005, 6005 31 e 6005 31 90

34

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6005 90 00

6005 90 90

ii)

nella colonna 3:

…, dalle note di sottovoci 1.c) 1) e 2.A della sezione XI, nonché … 6002 e 6005 90 00

…, dalle note di sottovoci 1.b) 1) e 2.A della sezione XI, nonché … 6005, 6005 90 e 6005 90 90

35

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalle note di sottovoci 1.c) 1) e 2.A della sezione XI, nonché … 6002, 6002 43 e 6005 31 90.

…, dalle note di sottovoci 1.b) 1) e 2.A della sezione XI, nonché … 6005, 6005 31 e 6005 31 90

 

(CEE) n. 2084/91 (GU L 193 del 17.7.1991, pag. 16),

 

 

36

a)

al punto 5 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

3823, 3823 90

3824, 3824 90

37

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 2399/91 (GU L 220 dell’8.8.1991, pag. 5),

 

 

38

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

2106 10 90

2106 10 80

 

(CEE) n. 3640/91 (GU L 344 del 14.12.1991, pag. 62),

 

 

39

nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota 13 della sezione XI, …

…, dalla nota 14 della sezione XI, …

 

(CEE) n. 3694/91 (GU L 350 del 19.12.1991, pag. 17),

 

 

40

nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota 13 della sezione XI, …

…, dalla nota 14 della sezione XI, …

 

(CEE) n. 396/92 (GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9),

 

 

41

al punto 5 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 5 (B) del capitolo 84 e … nota 5 (B) del capitolo 84

…, nota 5 (E) del capitolo 84 e … nota 5 (E) del capitolo 84

 

(CEE) n. 840/92 (GU L 88 del 3.4.1992, pag. 29),

 

 

42

a)

al primo punto della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 2 del capitolo 33, …

…, nota 3 del capitolo 33, …

43

b)

al secondo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9403 20 99

9403 20 80

ii)

nella colonna 3:

9403 20 99

9403 20 80

 

(CEE) n. 1533/92 (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5),

 

 

44

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

0405 00 10

0405

45

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 1911/92 (GU L 192 del 11.7.1992, pag. 23),

 

 

46

a)

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 8 del capitolo 61, …

…, nota 9 del capitolo 61, …

47

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6115 93 99

6115 96 99

ii)

nella colonna 3:

6115 93 e 6115 93 99

6115 96 e 6115 96 99

 

(CEE) n. 2087/92 (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 24),

 

 

48

a)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

… nota 2 u) del capitolo 39 e … 9503, 9503 90 e 9503 90 32

… nota 2 v) del capitolo 39 e … 9503 00 e 9503 00 95.

49

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

50

c)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 37

9503 00 99

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 37

9503 00 e 9503 00 99.

 

(CEE) n. 2933/92 (GU L 293 del 9.10.1992, pag. 8),

 

 

51

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

b)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12),

 

 

52

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

1702 90 99

1702 90 95

b)

nella colonna 3:

1702 90 99

2009 60

1702 90 95

2009 69

 

(CEE) n. 3801/92 (GU L 384 del 30.12.1992, pag. 9),

 

 

53

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

6402 91 00

6402 91 90

b)

nella colonna 3:

6402 91 00

6402 91 90

 

(CEE) n. 350/93 (GU L 41 del 18.2.1993, pag. 7),

 

 

54

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota 8 …

… nota 9 …

55

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6109 90 30

6109 90 20

ii)

nella colonna 3:

6109 90 30

6109 90 20

56

c)

al punto 5 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota 8 …

… nota 9 …

57

d)

al punto 7 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota 8 …

… nota 9 …

 

(CEE) n. 893/93 (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 5),

 

 

58

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota 13 della sezione XI, dalla nota 8 al capitolo 61, …

… nota 14 della sezione XI, dalla nota 9 al capitolo 61, …

 

(CEE) n. 1825/93 (GU L 167 del 9.7.1993, pag. 8),

 

 

59

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

2918 90 90

2918 99 90

b)

nella colonna 3:

2918 e 2918 90 90

2918, 2918 99 e 2918 99 90

 

(CEE) n. 2291/93 (GU L 206 del 18.8.1993, pag. 1),

 

 

60

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

0403 10 02

0403 10 11

 

(CE) n. 754/94 (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2).

 

 

61

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8471 60 90

8471 60 70

ii)

nella colonna 3:

… nota 5.C … 8471 60 90

… nota 5.C … 8471 60 70

62

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 50 10

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517 e 8517 50 10 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato voce 85.17, parte III).

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517 e 8517 62 00 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 85.17, parte II).

63

c)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8525 10 50

8527 90 98

8518 10 95

8517 69 39

ii)

nella colonna 3:

8525,

8525 10,

8525 10 50,

8527, 8527 90

e

8527 90 98

8518,

8518 10,

8518 10 95

8517, 8517 69

e

8517 69 39

 

(CE) n. 869/94 (GU L 101 del 20.4.1994, pag. 1).

 

 

64

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8523 20 90

8523 29 15

b)

nella colonna 3:

8523 20 e 8523 20 90

8523 29 e 8523 29 15

 

(CE) n. 883/94 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7).

 

 

65

a)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8520 33 11

8519 81 55

ii)

nella colonna 3:

8520, 8520 33 e 8520 33 11

8519, 8519 81 e 8519 81 55

66

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8528 12 95

8528 71 19

ii)

nella colonna 3:

8528 12 e 8528 12 95

8528 71 e 8528 71 19

 

(CE) n. 884/94 (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 10).

 

 

67

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8528 12 95

8528 71 19

ii)

nella colonna 3:

8528 12 e 8528 12 95

8528 71 e 8528 71 19

 

(CE) n. 1966/94 (GU L 198 del 30.7.1994, pag. 103).

 

 

68

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

 

 

 

… nota della sottovoce 1 ij …

… nota della sottovoce 1 h …

69

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

 

 

 

…, dalla nota 8 al capitolo 61, …

…, dalla nota 9 al capitolo 61, …

 

(CE) n. 3272/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 58).

 

 

70

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8473 30 90

8473 30 80

ii)

nella colonna 3:

8473 30 90

8473 30 80

71

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8523 20 90

8523 29 15

ii)

nella colonna 3:

…, 8523 20 e 8523 20 90.

Tenuto conto che il segnale analogico in questione non può essere oggetto di altre utilizzazioni, non può essere considerato come registrato ai sensi del codice NC 8524.

…, 8523 29 e 8523 29 15.

Tenuto conto che il segnale analogico in questione non può essere oggetto di altre utilizzazioni, non può essere considerato come registrato ai sensi di questa sottovoce.

72

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8543 89 95

8543 70 90

ii)

nella colonna 3:

8543 89 e 8543 89 95

8543 70 e 8543 70 90

 

(CE) n. 559/95 (GU L 57 del 15.3.1995, pag. 51).

 

 

73

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

6214 90 10

6214 90 00

b)

nella colonna 3:

6214, 6214 90 e 6214 90 10

6214 e 6214 90 00

 

(CE) n. 1165/95 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 15).

 

 

74

a)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8518 30 80

8518 30 95

ii)

nella colonna 3:

8518 30 80

8518 30 95

75

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9009 12 00

8443 39 10

ii)

nella colonna 3:

9009 e 9009 12 00

8443, 8443 39 e 8443 39 10

 

(CE) n. 1562/95 (GU L 150 del 1.7.1995, pag. 16).

 

 

76

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

6306 11 00

6306 19 00

b)

nella colonna 3:

6306 11 00

6306 19 00

 

(CE) n. 2564/95 (GU L 262 del 1.11.1995, pag. 25).

 

 

77

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8528 12 90

8528 71 11

b)

nella colonna 3:

8528 12 e 8528 12 90

8528 71 e 8528 71 11

 

(CE) n. 2694/95 (GU L 280 del 1.11.1995, pag. 13).

 

 

78

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

1702 90 99

1702 90 95

b)

nella colonna 3:

1702 90 99

1702 90 95

 

(CE) n. 2696/95 (GU L 280 del 1.11.1995, pag. 17).

 

 

79

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3926 90 99

3926 90 97

b)

nella colonna 3:

3926 90 99

3926 90 97

 

(CE) n. 215/96 (GU L 28 del 1.11.1995, pag. 9).

 

 

80

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

9503 90 51

9503 00 85

b)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 51

9503 00 e 9503 00 85.

 

(CE) n. 617/96 (GU L 88 del 1.11.1995, pag. 1).

 

 

81

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

9503 50 00

9503 00 55

b)

nella colonna 3:

9503 e 9503 50 00

9503 00 e 9503 00 55.

 

(CE) n. 618/96 (GU L 88 del 1.11.1995, pag. 3).

 

 

82

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4902 90 30

4902 90 00

ii)

nella colonna 3:

4902, 4902 90 e 4902 90 30

4902 e 4902 90 00

83

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 50 00

9503 00 55

ii)

nella colonna 3:

9503 e 9503 50 00

9503 00 e 9503 00 55.

 

(CE) n. 691/96 (GU L 97 del 1.11.1995, pag. 13).

 

 

84

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 1:

… nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione (GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19).

… nell’allegato II del regolamento (CE) n. 900/2008 della Commissione (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 8).

85

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

i)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) n. 1307/96 (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 17).

 

 

86

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8543 89 95

8543 70 90

b)

nella colonna 3:

8543 89 e 8543 89 95

8543 70 e 8543 70 90

 

(CE) n. 1308/96 (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 19).

 

 

87

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, dalla nota 13 della sezione XI, …

…, dalla nota 14 della sezione XI, …

 

(CE) n. 1510/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 89).

 

 

88

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

1704 10 99

9503 90 32

1704 10 90

9503 00 95

b)

nella colonna 3:

9503,

9503 90,

9503 90 32,

1704, 1704 10

e

1704 10 99

9503 00,

9503 00 95,

1704, 1704 10

e

1704 10 90

 

(CE) n. 2338/96 (GU L 318 del 7.12.1996, pag. 3).

 

 

89

a)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 49 30

9503 00 49

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 49 e 9503 49 30

9503 00 e 9503 00 49.

90

b)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 70 00

9503 00 70

ii)

nella colonna 3:

9503 e 9503 70 00

9503 00 e 9503 00 70.

 

(CE) n. 92/97 (GU L 19 del 22.1.1997, pag. 1).

 

 

91

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6302 99 00

6302 99 90

ii)

nella colonna 3:

6302 e 6302 99 00

6302, 6302 99 e 6302 99 90

92

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6302 99 00

6302 99 90

ii)

nella colonna 3:

6302 e 6302 99 00

6302, 6302 99 e 6302 99 90

93

c)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6302 99 00

6302 99 90

ii)

nella colonna 3:

6302 e 6302 99 00

6302, 6302 99 e 6302 99 90

 

(CE) n. 1054/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 14).

 

 

94

a)

al punto 5 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

 

 

 

… nota 13 della sezione XI, …, 6104 62, 6104 62 00 …

… nota 14 della sezione XI, …, 6104 62 00 …

95

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

 

 

 

… nota 13 della sezione XI, …, 6104 62, 6104 62 00 …

… nota 14 della sezione XI, …, 6104 62 00 …

96

c)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

6302 99 00

6302 99 90

ii)

nella colonna 3:

6302 e 6302 99 00

6302, 6302 99 e 6302 99 90

 

(CE) n. 1509/97 (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 8).

 

 

97

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

4411 19 90

4411 92 90

b)

nella colonna 3:

4411 19 e 4411 19 90

4411 92 e 4411 92 90

 

(CE) n. 2184/97 (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 6).

 

 

98

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

7321 13 00

7321 19 00

ii)

nella colonna 3:

7321 13 00

7321 19 00

99

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 19 10

8517 69 10

ii)

nella colonna 3:

8517 19 e 8517 19 10

8517 69 e 8517 69 10

100

c)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 50 90

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

8517, 8517 50 e 8517 50 90

8517 e 8517 62 00

101

d)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8528 30 05

8528 69 10

ii)

nella colonna 3:

8528 30 e 8528 30 05

8528 69 e 8528 69 10

102

e)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 41 00

9503 00 41

ii)

nella colonna 3:

9503 e 9503 41 00

9503 00 e 9503 00 41.

103

f)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 49 30

9503 00 49

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 49 e 9503 49 30

9503 00 e 9503 00 49.

104

g)

al punto 8 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 70 00

9503 00 70

ii)

nella colonna 3:

9503 e 9503 70 00 … sottovoce 9503 70

9503 00 e 9503 00 70 … voce 9503 00

105

(h)

al punto 9 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

 

(CE) n. 496/98 (GU L 62 del 3.3.1998, pag. 19).

 

 

106

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

2903 30 33

2903 39 11

b)

nella colonna 3:

2903 30 e 2903 30 33

2903 39 e 2903 39 11

 

(CE) n. 497/98 (GU L 62 del 3.3.1998, pag. 21).

 

 

107

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3808 10 90

3808 91 90

b)

nella colonna 3:

3808 10 e 3808 10 90

3808 91 e 3808 91 90

 

(CE) n. 955/98 (GU L 133 del 7.5.1998, pag. 12).

 

 

108

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8518 30 80

8518 30 95

b)

nella colonna 3:

8518 30 80

8518 30 95

 

(CE) n. 981/98 (GU L 137 del 9.5.1998, pag. 9).

 

 

109

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3926 90 91

3926 90 92

ii)

nella colonna 3:

3926 90 91

3926 90 92

110

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

 

(CE) n. 1264/98 (GU L 175 del 19.6.1998, pag. 4).

 

 

111

a)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

112

b)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

ii)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) n. 1718/98 (GU L 215 del 1.8.1998, pag. 56).

 

 

113

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8527 39 20

8527 99 00

b)

nella colonna 3:

8527, 8527 39 e 8527 39 20

8527 e 8527 99 00

 

(CE) n. 2518/98 (GU L 315 del 25.11.1998, pag. 3).

 

 

114

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4205 00 00

4205 00 90

ii)

nella colonna 3:

codice 4205 00 00

codici 4205 00 e 4205 00 90

115

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

c)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

116

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

 

(CE) n. 169/1999 (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 6).

 

 

117

al punto 8 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

b)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) n. 516/1999 (GU L 61 del 10.3.1999, pag. 16).

 

 

118

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

6109 90 30

6109 90 20

b)

nella colonna 3:

6109 90 30

6109 90 20

 

(CE) n. 701/1999 (GU L 89 del 1.4.1999, pag. 23).

 

 

119

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 90 82

8517 70 90

ii)

nella colonna 3:

8517 90 e 8517 90 82

8517 70 e 8517 70 90

120

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 90 82

8517 70 90

ii)

nella colonna 3:

8517 90 e 8517 90 82

8517 70 e 8517 70 90

121

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 90 82

8517 70 90

ii)

nella colonna 3:

8517 90 e 8517 90 82

8517 70 e 8517 70 90

122

d)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8528 12 94

8528 71 19

ii)

nella colonna 3:

8528 12 e 8528 12 94

8528 71 e 8528 71 19

123

e)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8528 12 94

8528 71 19

ii)

nella colonna 3:

8528 12 e 8528 12 94

8528 71 e 8528 71 19

 

(CE) n. 964/1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 28).

 

 

124

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 50 10

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517, 8517 50 e 8517 50 10 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato voce 8517, parte III)

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517 e 8517 62 00 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato voce 85.17, parte II)

125

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8517 50 10

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517, 8517 50 e 8517 50 10 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato voce 8517, parte III)

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8517 e 8517 62 00 (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato voce 85.17, parte II)

 

(CE) n. 1218/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 9).

 

 

126

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3926 90 91

3926 90 92

b)

nella colonna 3:

3926 90 91

3926 90 92

 

(CE) n. 1488/1999 (GU L 172 dell’8.7.1999, pag. 25).

 

 

127

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8519 93 89

8519 81 25

ii)

nella colonna 3:

8519 93 e 8519 93 89

Tenuto conto della sua forma e delle sue dimensioni, non si tratta di un apparecchio lettore di cassette tascabile (nota di sottovoce 1 del capitolo 85).

8519 81 e 8519 81 25

Tenuto conto della sua forma e delle sue dimensioni, non si tratta di un apparecchio lettore di cassette tascabile (nota complementare 2 del capitolo 85).

128

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 37

9503 00 99

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 37

9503 00 e 9503 00 99.

 

(CE) n. 184/2000 (GU L 22 dell’27.1.2000, pag. 48).

 

 

129

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

b)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

 

(CE) n. 442/2000 (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 33).

 

 

130

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4016 99 82

4016 99 91

ii)

nella colonna 3:

4016 99 82

4016 99 91

131

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

… nota 2 v) del capitolo 39 e … 9503, 9503 90 e 9503 90 32

… nota 2 y) del capitolo 39 e … 9503 00 e 9503 00 95.

132

c)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 37

9503 00 99

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 37

9503 00 e 9503 00 99.

 

(CE) n. 710/2000 (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 8).

 

 

133

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

2005 90 80

2005 99 90

b)

nella colonna 3:

2005 90 e 2005 90 80

2005 99 e 2005 99 90

 

(CE) n. 738/2000 (GU L 87 dell’8.4.2000, pag. 10).

 

 

134

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3917 31 90

3917 31 00

ii)

nella colonna 3:

3917, 3917 31 e 3917 31 90

3917 e 3917 31 00

135

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3926 90 99

3926 90 97

ii)

nella colonna 3:

3926 90 99

3926 90 97

136

c)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8428 90 98

8428 90 95

ii)

nella colonna 3:

8428 90 98

8428 90 95

137

d)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8428 90 98

8428 90 95

ii)

nella colonna 3:

8428 90 98

8428 90 95

 

(CE) n. 961/2000 (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 16).

 

 

138

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota di sottovoce 1 g …

… nota di sottovoce 1 f …

139

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota di sottovoce 1 g …

… nota di sottovoce 1 f …

140

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota di sottovoce 1 g …

… nota di sottovoce 1 f …

141

d)

al punto 4 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota di sottovoce 1 g …

… nota di sottovoce 1 f …

142

e)

al punto 5 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota di sottovoce 1 g …

… nota di sottovoce 1 f …

 

(CE) n. 1508/2000 (GU L 174 del 13.7.2000, pag. 3).

 

 

143

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 70 00

9503 00 70

ii)

nella colonna 3:

9503 e 9503 70 00

9503 00 e 9503 00 70.

144

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota 5.B and 5.E …

… nota 5.C and 5.E …

 

(CE) n. 2855/2000 (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 41).

 

 

145

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 2:

3926 90 99

6115 92 00

6109 90 30

3926 90 97

6115 95 00

6109 90 20

146

b)

al punto 5 a) della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 13 della sezione XI, …

…, nota 14 della sezione XI, …

147

c)

al punto 5 b) della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 13 della sezione XI, …

…, nota 14 della sezione XI, …

148

d)

al punto 5 c) della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 13 della sezione XI, …

…, nota 14 della sezione XI, …

 

(CE) n. 305/2001 (GU L 44 del 15.2.2001, pag. 22).

 

 

149

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8527 90 98

8517 69 90

ii)

nella colonna 3:

8527, 8527 90 e 8527 90 98

8517, 8517 69 e 8517 69 90

150

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8521 10 30

8529 90 72

8521 10 20

8529 90 65

ii)

nella colonna 3:

8521 10 30

8529 90 72

8521 10 20

8529 90 65

 

(CE) n. 347/2001 (GU L 52 del 22.2.2001, pag. 8).

 

 

151

a)

al punto 1 b) della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 32

9503 00 95

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 32

9503 00 e 9503 00 95.

152

b)

al punto 1 c) della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 37

9503 00 99

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 37

9503 00 e 9503 00 99.

 

(CE) n. 646/2001 (GU L 91 del 31.3.2001, pag. 42).

 

 

153

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8525 20 99

8517 62 00

b)

nella colonna 3:

8525, 8525 20 e 8525 20 99

8517 e 8517 62 00

 

(CE) n. 1004/2001 (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 8).

 

 

154

al primo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8525 30 90

8525 80 19

b)

nella colonna 3:

8525 30 e 8525 30 90

8525 80 e 8525 80 19

 

(CE) n. 1201/2001 (GU L 163 del 20.6.2001, pag. 8).

 

 

155

a)

al primo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3808 20 80

3808 92 90

ii)

nella colonna 3:

3808 20 e 3808 20 80

3808 92 e 3808 92 90

156

b)

al secondo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3926 90 91

3926 90 92

ii)

nella colonna 3:

3926 90 91

3926 90 92

 

(CE) n. 1400/2001 (GU L 189 del 11.7.2001, pag. 5).

 

 

157

al primo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8479 89 98

8479 89 97

b)

nella colonna 3:

8479 89 98

8479 89 97

 

(CE) n. 1694/2001 (GU L 229 del 25.8.2001, pag. 3).

 

 

158

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3824 90 99

3824 90 97

b)

nella colonna 3:

3824 90 99

3824 90 97

 

(CE) n. 2147/2001 (GU L 288 del 1.11.2001, pag. 23).

 

 

159

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3808 10 10

3808 91 10

b)

nella colonna 3:

3808 10 e 3808 10 10

3808 91 e 3808 91 10

 

(CE) n. 2180/2001 (GU L 293 del 10.11.2001, pag. 5).

 

 

160

a)

al primo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 37

9503 00 99

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 37

9503 00 e 9503 00 99.

161

b)

al secondo punto della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 90 37

9503 00 99

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 90 e 9503 90 37

9503 00 e 9503 00 99.

 

(CE) n. 471/2002 (GU L 75 del 16.3.2002, pag. 13).

 

 

162

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3926 90 99

3926 90 97

b)

nella colonna 3:

3926 90 99

3926 90 97

 

(CE) n. 687/2002 (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 3).

 

 

163

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

3926 90 99

3926 90 97

ii)

nella colonna 3:

3926 90 99

3926 90 97

164

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8526 91 90

8526 91 20

ii)

nella colonna 3:

8526 91 90

8526 91 20

165

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9501 00 90

9503 00 10

ii)

nella colonna 3:

9501 e 9501 00 90

9503 00 e 9503 00 10.

166

d)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 20 10

9503 00 30

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 20 e 9503 20 10

9503 00 e 9503 00 30.

 

(CE) n. 2014/2002 (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 11).

 

 

167

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3926 90 99

3926 90 97

b)

nella colonna 3:

3926 90 99

3926 90 97

 

(CE) n. 2049/2002 (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 15).

 

 

168

nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 13 della sezione XI, …

…, nota 14 della sezione XI, …

 

(CE) n. 55/2003 (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 3).

 

 

169

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3504 00 00

3504 00 90

b)

nella colonna 3:

3504 e 3504 00 00

3504 00 e 3504 00 90.

 

(CE) n. 627/2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 34).

 

 

170

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

2005 90 80

2005 99 90

b)

nella colonna 3:

2005 90 e 2005 90 80

2005 99 e 2005 99 90

 

(CE) n. 1386/2003 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 19).

 

 

171

a)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8543 89 95

8543 70 90

ii)

nella colonna 3:

8543 89 e 8543 89 95

8543 70 e 8543 70 90

172

b)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 70 00

9503 00 70

ii)

nella colonna 3:

9503 e 9503 70 00

9503 00 e 9503 00 70.

 

(CE) n. 231/2004 (GU L 39 dell’11.2.2004, pag. 15).

 

 

173

nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… Note complementari 1 d) e 1 e) …

… Note complementari 2 d) e 2 e) …

… nota complementare 1 d).

… nota complementare 2 d).

… nota complementare 1 e).

… nota complementare 2 e).

 

(CE) n. 614/2004 (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 4).

 

 

174

a)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8471 80 00

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

8471 e 8471 80 00

8517 e 8517 62 00

175

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8525 20 99

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

8525, 8525 20 e 8525 20 99

8517 e 8517 62 00

176

c)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8525 20 99

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

8525, 8525 20 e 8525 20 99

8517 e 8517 62 00

177

d)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8525 20 99

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

8525, 8525 20 e 8525 20 99

8517 e 8517 62 00

178

e)

al punto 6 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8525 20 99

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

8525, 8525 20 e 8525 20 99

8517 e 8517 62 00

179

f)

al punto 7 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8471 80 00

8525 20 99

8517 62 00

ii)

nella colonna 3:

… del testo del relativo codice

… dei codici NC 8517 e 8517 62 00

 

(CE) n. 728/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 3).

 

 

180

nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

…, nota 13 della sezione XI, …

…, nota 14 della sezione XI, …

 

(CE) n. 1849/2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 3).

 

 

181

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8528 30 05

8528 69 10

b)

nella colonna 3:

8528 30 e 8528 30 05

8528 69 e 8528 69 10

 

(CE) n. 1989/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).

 

 

182

al punto 1 della tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

1602 20 11

1602 20 10

 

(CE) n. 2147/2004 (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 19).

 

 

183

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8529 90 81

8529 90 92

b)

nella colonna 3:

8529 90 81

8529 90 92

 

(CE) n. 129/2005 (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 37).

 

 

184

a)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9031 80 39

9031 80 38

ii)

nella colonna 3:

9031 80 39

9031 80 38

185

b)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9031 80 39

9031 80 38

ii)

nella colonna 3:

9031 80 39

9031 80 38

 

(CE) n. 223/2005 (GU L 39 dell’11.2.2005, pag. 18).

 

 

186

nella tabella figurante in allegato, nella colonna 3:

… nota complementare 3 …

… nota complementare 2 …

 

(CE) n. 634/2005 (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 7).

 

 

187

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8518 40 99

8518 40 89

ii)

nella colonna 3:

8518 40 99

8518 40 89

188

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8527 39 80

8527 99 00

ii)

nella colonna 3:

8527, 8527 39 e 8527 39 80

8527 e 8527 99 00

189

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8527 39 80

8527 99 00

ii)

nella colonna 3:

8527, 8527 39 e 8527 39 80

8527 e 8527 99 00

190

d)

al punto 5 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9032 89 90

9032 89 00

ii)

nella colonna 3:

… 9032, 9032 89 e 9032 89 90.

Nota 5(B) …

… 9032 e 9032 89 00

Nota 5(C) …

 

(CE) n. 1199/2005 (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 3).

 

 

191

a)

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4411 19 90

4411 92 90

ii)

nella colonna 3:

4411 19 e 4411 19 90

4411 92 e 4411 92 90

192

b)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4412 29 80

4412 99 70

ii)

nella colonna 3:

4412 29 e 4412 29 80

4412 99 e 4412 99 70

193

c)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

4418 30 91

4418 72 00

ii)

nella colonna 3:

4418, 4418 30 e 4418 30 91

4418 e 4418 72 00

 

(CE) n. 1655/2005 (GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 50).

 

 

194

a)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8418 10 91

8418 10 20

ii)

nella colonna 3:

8418 10 91

8418 10 20

195

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8525 30 90

8525 80 19

ii)

nella colonna 3:

8525 30 e 8525 30 90

9503

8525 80 e 8525 80 19

9503 00

196

c)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 60 90

9503 00 69

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 60 e 9503 60 90

9503 00 e 9503 00 69.

 

(CE) n. 1967/2005 (GU L 316 del 2.12.2005, pag. 7).

 

 

197

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3917 31 90

3917 31 00

b)

nella colonna 3:

3917, 3917 31 e 3917 31 90

3917 e 3917 31 00

 

(CE) n. 400/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 9).

 

 

198

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8520 90 00

8519 81 95

b)

nella colonna 3:

8520 e 8520 90 00

8519, 8519 81 e 8519 81 95

 

(CE) n. 888/2006 (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 6).

 

 

199

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8543 89 97

8543 70 90

b)

nella colonna 3:

8543 89 e 8543 89 97

… [cfr. nota 5, punto A, lettera a) 2), del capitolo 84] … [cfr. nota 5, punto B, lettera b), del capitolo 84]

8543 70 e 8543 70 90

… [cfr. nota 5, punto A, 2), del capitolo 84] … [cfr. nota 5, punto C, 2), del capitolo 84]

 

(CE) n. 957/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 45).

 

 

200

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8529 90 81

8529 90 92

b)

nella colonna 3:

8529 90 81

8529 90 92

 

(CE) n. 1056/2006 (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 6).

 

 

201

a)

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8523 90 90

8523 51 10

ii)

nella colonna 3:

8523 90 e 8523 90 90

8523 51 e 8523 51 10

202

b)

al punto 3 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

8523 90 90

8523 51 10

ii)

nella colonna 3:

8523 90 e 8523 90 90

8523 51 e 8523 51 10

203

c)

al punto 4 della tabella figurante in allegato:

 

 

i)

nella colonna 2:

9503 60 90

9503 00 69

ii)

nella colonna 3:

9503, 9503 60 e 9503 60 90

9503 00 e 9503 00 69.

 

(CE) n. 1125/2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 3).

 

 

204

al punto 2 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

0511 99 90

0511 99 85

b)

nella colonna 3:

0511 99 90

0511 99 85

 

(CE) n. 1578/2006 (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 3).

 

 

205

al punto 1 della tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

8529 90 40

8517 70 90

b)

nella colonna 3:

8529, 8529 90 e 8529 90 40

… 8529 90 40

… 8525 …

8517, 8517 70 e 8517 70 90

… 8517 70 90

… 8517 …

 

(CE) n. 1439/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 8).

 

 

206

nella tabella figurante in allegato:

 

 

a)

nella colonna 2:

3824 90 98

3824 90 97

b)

nella colonna 3:

3824 90 98

3824 90 97


ALLEGATO II

(di cui all’articolo 2)

Nella tabella seguente sono soppressi i punti dei regolamenti elencati nella colonna 2.

N.

Punto

(1)

(2)

1

Articolo 1, punto 4, del regolamento (CEE) n. 1220/84 della Commissione (GU L 117 del 3.5.1984, pag. 20).

2

Articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 210/85 della Commissione (GU L 24 del 29.1.1985, pag. 11).

3

Articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 210/85 della Commissione (GU L 24 del 29.1.1985, pag. 11).

4

Articolo 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2858/86 della Commissione (GU L 265 del 17.9.1986, pag. 5).

5

Articolo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2858/86 della Commissione (GU L 265 del 17.9.1986, pag. 5).

6

Articolo 1, punto 4, del regolamento (CEE) n. 2858/86 della Commissione (GU L 265 del 17.9.1986, pag. 5).

7

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10).

8

Punto 5 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10).

9

Punto 10 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10).

10

Punto 11 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 10).

11

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 3564/88 della Commissione (GU L 311 del 17.11.1988, pag. 23).

12

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 3974/88 della Commissione (GU L 351 del 21.12.1988, pag. 21).

13

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 3974/88 della Commissione (GU L 351 del 21.12.1988, pag. 21).

14

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 48/90 della Commissione (GU L 8 dell’11.1.1990, pag. 16).

15

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 1964/90 della Commissione (GU L 178 dell’11.7.1990, pag. 5)

16

Punto 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 1964/90 della Commissione (GU L 178 dell’11.7.1990, pag. 5)

17

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 1288/91 della Commissione (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11).

18

Punto 5 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 1288/91 della Commissione (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 11).

19

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione (GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9).

20

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione (GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9).

21

Punto 5 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 1533/92 della Commissione (GU L 162 del 16.6.1992, pag. 5).

22

Punto 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2087/92 della Commissione (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 24).

23

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 754/94 della Commissione (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2).

24

Punto 7 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 754/94 della Commissione (GU L 89 del 6.4.1994, pag. 2).

25

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 883/94 della Commissione (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 7).

26

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 884/94 della Commissione (GU L 103 del 22.4.1994, pag. 10).

27

Punto 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/94 della Commissione (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5).

28

Punto 5 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/94 della Commissione (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5).

29

Punto 7 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/94 della Commissione (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5).

30

Punto 8 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/94 della Commissione (GU L 172 del 7.7.1994, pag. 5).

31

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 2696/95 della Commissione (GU L 280 del 23.11.1995, pag. 17).

32

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 2802/95 della Commissione (GU L 291 del 6.12.1995, pag. 5).

33

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 215/96 della Commissione (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 9).

34

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 215/96 della Commissione (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 9).

35

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 691/96 della Commissione (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 13).

36

Punto 5 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 902/96 della Commissione (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 1).

37

Punto 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 2184/97 della Commissione (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 6).

38

Punto 5 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 2518/98 della Commissione (GU L 315 del 25.11.1998, pag. 3).

39

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 799/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 8).

40

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1703/2000 della Commissione (GU L 195 del 1.8.2000, pag. 22).

41

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1004/2001 della Commissione (GU L 140 del 24.5.2001, pag. 8).

42

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 384/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 21).

43

Punto 2 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 384/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 21).

44

Punto 1 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 614/2004 della Commissione (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 4).

45

Punto 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 2147/2004 della Commissione (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 19).

46

Punto 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 634/2005 della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 7).

47

Punto 4 della tabella figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 400/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 9).


ALLEGATO III

(di cui all’articolo 3)

N.

Regolamento della Commissione

(1)

(2)

1

(CEE) n. 847/71 (GU L 92 del 24.4.1971, pag. 26)

2

(CEE) n. 1592/71 (GU L 166 del 24.7.1971, pag. 39)

3

(CEE) n. 484/79 (GU L 64 del 14.3.1979, pag. 47)

4

(CEE) n. 936/79 (GU L 117 del 12.5.1979, pag. 19)

5

(CEE) n. 551/81 (GU L 56 del 3.3.1981, pag. 20)

6

(CEE) n. 3131/81 (GU L 312 del 31.10.1981, pag. 55)

7

(CEE) n. 3556/81 (GU L 356 dell’11.12.1981, pag. 25)

8

(CEE) n. 3557/81 (GU L 356 dell’11.12.1981, pag. 26)

9

(CEE) n. 199/82 (GU L 21 del 29.1.1982, pag. 19)

10

(CEE) n. 200/82 (GU L 21 del 29.1.1982, pag. 20)

11

(CEE) n. 1087/83 (GU L 118 del 5.5.1983, pag. 15)

12

(CEE) n. 2882/83 (GU L 283 del 15.10.1983, pag. 13)

13

(CEE) n. 288/84 (GU L 33 del 4.2.1984, pag. 1)

14

(CEE) n. 1218/84 (GU L 117 del 3.5.1984, pag. 16)

15

(CEE) n. 1936/84 (GU L 180 del 7.7.1984, pag. 12)

16

(CEE) n. 3516/84 (GU L 328 del 15.12.1984, pag. 8)

17

(CEE) n. 3517/84 (GU L 328 del 15.12.1984, pag. 9)

18

(CEE) n. 211/85 (GU L 24 del 29.1.1985, pag. 13)

19

(CEE) n. 2585/86 (GU L 232 del 19.8.1986, pag. 5)

20

(CEE) n. 2257/87 (GU L 208 del 30.7.1987, pag. 8)

21

(CEE) n. 1585/89 (GU L 156 dell’8.6.1989, pag. 18)

22

(CEE) n. 3470/89 (GU L 337 del 21.11.1989, pag. 6)

23

(CEE) n. 1340/92 (GU L 145 del 27.5.1992, pag. 13)

24

(CE) n. 3057/94 (GU L 323, del 16.12.1994, pag. 12).

25

(CE) n. 955/96 (GU L 130, del 31.5.1996, pag. 1).

26

(CE) n. 517/1999 (GU L 61, del 10.3.1999, pag. 23).

27

(CE) n. 754/2004 (GU L 118, del 23.4.2004, pag. 32).

28

(CE) n. 2171/2005 (GU L 346, del 29.12.2005, pag. 7).

29

(CE) n. 1345/2007 (GU L 300, del 17.11.2007, pag. 27).


3.12.2009   

IT

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L 317/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marrone di Combai (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Marrone di Combai», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 107 del 9.5.2009, pag. 23.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Marrone di Combai (IGP)


3.12.2009   

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L 317/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bremer Klaben (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Bremer Klaben», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 110 del 14.5.2009, pag. 7.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

GERMANIA

Bremer Klaben (IGP)


3.12.2009   

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L 317/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Sardines (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Cornish Sardines», presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 108 del 12.5.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REGNO UNITO

Cornish Sardines (IGP)


3.12.2009   

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L 317/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Formaggio di Fossa di Sogliano (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Formaggio di Fossa di Sogliano», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 108 del 12.5.2009, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Formaggio di Fossa di Sogliano (DOP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.12.2009   

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L 317/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2009

recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2010 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi

[notificata con il numero C(2009) 9131]

(2009/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone l’introduzione di un’azione finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell’allegato di detta decisione.

(3)

La decisione 2006/965/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (2) ha sostituito l’articolo 24 di quest’ultima con una nuova disposizione. A titolo transitorio, la decisione 2006/965/CE prevede che i programmi relativi alla leucosi bovina enzootica e al morbo di Aujeszky possano essere finanziati fino al 31 dicembre 2010.

(4)

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (3) dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CEE, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare i criteri indicati nell’allegato della decisione 90/341/CE.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4) dispone l’attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.

(6)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (5), prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l’altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.

(7)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario della Comunità.

(8)

Nel 2008 e 2009 alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l’eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali sono stati approvati a titolo della decisione 2007/782/CE della Commissione (6) e della decisione 2008/897/CE (7) della Commissione. L’impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell’esecuzione del programma relativo all’anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all’articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE.

(9)

Il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione (9), prevede condizioni più rigorose nel caso di latte prodotto da greggi affette da scrapie classica.

(10)

Nel 2009 Cipro ha presentato un nuovo programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie, adattato all’ultima versione modificata del regolamento (CE) n. 999/2001. Con la decisione 2009/560/CE della Commissione (10), si è approvato il programma pluriennale relativo alla scrapie nel quale il costo del personale assunto specialmente per eseguire compiti nell’ambito del programma e il costo della distruzione delle carcasse erano inclusi nei costi ammissibili per un contributo finanziario della Comunità. Di conseguenza occorre approvare il secondo e ultimo anno del programma pluriennale relativo alla scrapie presentato da Cipro e fornire lo stesso livello di finanziamento comunitario e misure rimborsabili del primo anno.

(11)

La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché l’anno successivo (il secondo o il terzo) dei programmi pluriennali approvati nel 2008 e nel 2009. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(12)

Data l’importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell’applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE e sull’influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(13)

Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare il costo medio da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell’abbattimento degli animali.

(14)

A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (11), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(15)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(16)

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 per la conversione delle spese in valute diverse dall’euro va applicato l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

PROGRAMMI ANNUALI

Articolo 1

Brucellosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Malta, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

2 000 000 EUR per la Spagna;

b)

5 000 000 EUR per l’Italia;

c)

75 000 EUR per Cipro;

d)

15 000 EUR per Malta;

e)

2 500 000 EUR per il Portogallo;

f)

2 700 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

b)

test SAT

0,2 EUR per test;

c)

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

d)

test ELISA

1 EUR per test;

e)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 2

Tubercolosi bovina

1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo del test tubercolinico e del test del gamma interferone e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

12 000 000 EUR per l’Irlanda;

b)

7 500 000 EUR per la Spagna;

c)

4 000 000 EUR per l’Italia;

d)

1 000 000 EUR per il Portogallo;

e)

10 000 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test tubercolinico

1,75 EUR per test;

b)

test del gamma interferone

5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 3

Brucellosi ovi-caprina

1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

4 500 000 EUR per la Spagna;

b)

3 500 000 EUR per l’Italia;

c)

75 000 EUR per Cipro;

d)

1 100 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test del rosa bengala

0,2 EUR per test;

b)

test di fissazione del complemento

0,4 EUR per test;

c)

animali macellati

50 EUR per animale.

Articolo 4

Febbre catarrale degli ovini nelle zone endemiche o ad alto rischio

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di:

a)

4 500 000 EUR per il Belgio;

b)

6 000 EUR per la Bulgaria;

c)

1 600 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

50 000 EUR per la Danimarca;

e)

16 800 000 EUR per la Germania;

f)

130 000 EUR per l’Estonia;

g)

80 000 EUR per l’Irlanda;

h)

70 000 EUR per la Grecia;

i)

20 000 000 EUR per la Spagna;

j)

40 000 000 EUR per la Francia;

k)

2 700 000 EUR per l’Italia;

l)

310 000 EUR per la Lettonia;

m)

630 000 EUR per la Lituania;

n)

300 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

780 000 EUR per l’Ungheria;

p)

4 000 EUR per Malta;

q)

110 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

1 000 000 EUR per l’Austria;

s)

70 000 EUR per la Polonia;

t)

5 200 000 EUR per il Portogallo;

u)

110 000 EUR per la Romania;

v)

590 000 EUR per la Slovenia;

w)

50 000 EUR per la Slovacchia;

x)

490 000 EUR per la Finlandia;

y)

1 700 000 EUR per la Svezia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

2,5 EUR per test;

b)

test PCR

10 EUR per test;

c)

per l’acquisto di vaccini monovalenti

0,3 EUR per dose;

d)

per l’acquisto di vaccini bivalenti

0,45 EUR per dose;

e)

1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate;

f)

0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.

Articolo 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale, per gli esami batteriologici atti a verificare l’efficacia della disinfezione, per gli esami per l’individuazione di agenti antimicrobici o dell’effetto di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella, per l’acquisto di dosi di vaccino e per l’indennizzo dei proprietari per il valore dei volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus e per i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti, nonché per le uova distrutte come specificato nel paragrafo 3 per un importo massimo di:

a)

2 000 000 EUR per il Belgio;

b)

20 000 EUR per la Bulgaria;

c)

2 500 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

200 000 EUR per la Danimarca;

e)

15 000 EUR per l’Estonia;

f)

800 000 EUR per la Germania;

g)

100 000 EUR per l’Irlanda;

h)

550 000 EUR per la Grecia;

i)

2 500 000 EUR per la Spagna;

j)

3 500 000 EUR per la Francia;

k)

1 250 000 EUR per l’Italia;

l)

100 000 EUR per Cipro;

m)

420 000 EUR per la Lettonia;

n)

160 000 EUR per la Lituania;

o)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

2 500 000 EUR per l’Ungheria;

q)

150 000 EUR per Malta;

r)

3 500 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

960 000 EUR per l’Austria;

t)

3 500 000 EUR per la Polonia;

u)

255 000 EUR per il Portogallo;

v)

600 000 EUR per la Romania;

w)

117 000 EUR per la Slovenia;

x)

730 000 EUR per la Slovacchia;

y)

52 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test batteriologico (coltura/isolamento) 5,0 EUR per test;

b)

acquisto di vaccini per la Salmonella 0,05 EUR per dose;

c)

sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp. 20 EUR per test;

d)

test batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella: 5 EUR per test;

e)

per un test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la Salmonella: 5 EUR per test;

f)

per l’indennizzo del valore per esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto, 4 EUR per volatile;

g)

per l’indennizzo del valore per esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto, 2,20 EUR per volatile;

h)

per l’indennizzo del valore per esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto, 12 EUR per volatile;

i)

per l’indennizzo del valore delle uova da cova di un esemplare da riproduzione di Gallus gallus: 0,20 EUR per uovo da cova distrutto;

j)

per l’indennizzo del valore delle uova da tavola di Gallus gallus: 0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;

k)

per l’indennizzo del valore delle uova da cova di un esemplare da riproduzione di Meleagris gallopavo: 0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

Articolo 6

Peste suina classica e peste suina africana

1.   I programmi di lotta e sorveglianza:

a)

della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

b)

della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Romania e Slovacchia, al 50 % delle spese sostenute per l’acquisto e la distribuzione di vaccini e di esche per la vaccinazione dei cinghiali, sino ad un importo massimo di:

a)

240 000 per la Bulgaria;

b)

1 400 000 EUR per la Germania;

c)

720 000 EUR per la Francia;

d)

110 000 EUR per l’Italia;

e)

25 000 EUR per il Lussemburgo;

f)

300 000 EUR per l’Ungheria;

g)

1 200 000 EUR per la Romania;

h)

30 000 EUR per la Slovenia;

i)

515 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.

Articolo 7

Malattia vescicolare dei suini

1.   Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 450 000 EUR.

Articolo 8

Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1.   I programmi per le indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per il costo degli esami di laboratorio, oltre a un importo forfettario per il campionamento dei volatili selvatici, sino a un importo massimo di:

a)

135 000 EUR per il Belgio;

b)

50 000 EUR per la Bulgaria;

c)

85 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

200 000 EUR per la Danimarca;

e)

350 000 EUR per la Germania;

f)

10 000 EUR per l’Estonia;

g)

110 000 EUR per l’Irlanda;

h)

70 000 EUR per la Grecia;

i)

300 000 EUR per la Spagna;

j)

250 000 EUR per la Francia;

k)

650 000 EUR per l’Italia;

l)

20 000 EUR per Cipro;

m)

60 000 EUR per la Lettonia;

n)

10 000 EUR per il Lussemburgo;

o)

300 000 EUR per l’Ungheria;

p)

10 000 EUR per Malta;

q)

350 000 EUR per i Paesi Bassi;

r)

55 000 EUR per l’Austria;

s)

100 000 EUR per la Polonia;

t)

200 000 EUR per il Portogallo;

u)

400 000 EUR per la Romania;

v)

40 000 EUR per la Slovenia;

w)

35 000 EUR per la Slovacchia;

x)

35 000 EUR per la Finlandia;

y)

200 000 EUR per la Svezia;

z)

300 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative alle prove/campionamenti coperte dai programmi non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

2 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel di agar

1,2 EUR per test;

c)

test HI per H5/H7

12 EUR per test;

d)

test di isolamento dei virus

40 EUR per test;

e)

test PCR

20 EUR per test;

f)

campionamento dei volatili selvatici

20 EUR per campione.

Articolo 9

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per esami rapidi in animali di cui all’allegato III, capitolo A, parti I e II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII di tale regolamento, per test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3, paragrafo 2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001 e al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti nell’ambito dei rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie e al 50 % dei costi per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione, sino a un importo massimo di:

a)

1 670 000 EUR per il Belgio;

b)

720 000 EUR per la Bulgaria;

c)

900 000 EUR per la Repubblica ceca;

d)

1 000 000 EUR per la Danimarca;

e)

7 810 000 EUR per la Germania;

f)

200 000 EUR per l’Estonia;

g)

3 570 000 EUR per l’Irlanda;

h)

2 000 000 EUR per la Grecia;

i)

5 300 000 EUR per la Spagna;

j)

12 500 000 EUR per la Francia;

k)

6 000 000 EUR per l’Italia;

l)

50 000 EUR per Cipro;

m)

240 000 EUR per la Lettonia;

n)

460 000 EUR per la Lituania;

o)

75 000 EUR per il Lussemburgo;

p)

1 150 000 EUR per l’Ungheria;

q)

20 000 EUR per Malta;

r)

2 500 000 EUR per i Paesi Bassi;

s)

1 010 000 EUR per l’Austria;

t)

3 100 000 EUR per la Polonia;

u)

1 350 000 EUR per il Portogallo;

v)

1 000 000 EUR per la Romania;

w)

180 000 EUR per la Slovenia;

x)

650 000 EUR per la Slovacchia;

y)

410 000 EUR per la Finlandia;

z)

650 000 EUR per la Svezia;

(za)

4 700 000 EUR per il Regno Unito.

3.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti e agli animali abbattuti e distrutti e non può superare in media gli importi seguenti:

a)

test effettuati su bovini

5 EUR per test;

b)

test effettuati su ovini e caprini

30 EUR;

c)

test di conferma e test molecolari preliminari di diagnosi differenziale

175 EUR;

d)

test di genotipizzazione

10 EUR;

e)

per bovino abbattuto

500 EUR;

f)

per pecora o capra abbattuta

70 EUR.

Articolo 10

Rabbia

1.   I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i test di laboratorio per il rilevamento di antigeni o di anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a:

a)

820 000 EUR per la Bulgaria;

b)

880 000 EUR per l’Ungheria;

c)

4 100 000 EUR per la Polonia;

d)

1 800 000 EUR per la Romania;

e)

370 000 EUR per la Slovacchia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

8 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test;

c)

test con anticorpi fluorescenti (FAT)

12 EUR per test.

Articolo 11

Leucosi bovina enzootica

1.   I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Lituania Malta e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

EUR 20 000 per l’Estonia;

b)

EUR 20 000 per la Lituania;

c)

EUR 500 000 per Malta;

d)

EUR 1 400 000 per la Polonia.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

0,5 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel di agar

0,5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 12

Malattia di Aujeszky

1.   I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Bulgaria, Spagna, Ungheria e Polonia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro interessato per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di:

a)

25 000 EUR per la Bulgaria;

b)

122 000 EUR per l’Ungheria;

c)

3 764 000 EUR per la Polonia;

d)

870 000 EUR per la Spagna.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

CAPO II

PROGRAMMI PLURIENNALI

Articolo 13

Rabbia

1.   I programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

2.   Il terzo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Estonia, Lettonia, Slovenia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

3.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per i test di laboratorio per l’individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia, la caratterizzazione del virus della rabbia, il rilevamento del biomarcatore, la determinazione dell’età e la titolazione delle esche vaccino e per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per i programmi, per un importo non superiore a:

a)

950 000 EUR per l’Estonia;

b)

1 130 000 EUR per la Lettonia;

c)

1 000 000 EUR per la Lituania;

d)

110 000 EUR per l’Austria;

e)

550 000 EUR per la Slovenia;

f)

100 000 EUR per la Finlandia.

4.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

8 EUR per test;

b)

test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa

8 EUR per test;

c)

test con anticorpi fluorescenti (FAT)

12 EUR per test.

5.   Gli importi da impegnare a titolo degli esercizi successivi sono decisi a seguito dell’esecuzione del programma nel 2010.

Articolo 14

Malattia di Aujeszky

1.   Il terzo anno del programma pluriennale di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per il costo degli esami di laboratorio, sino a un importo massimo di 262 000 EUR.

3.   Il rimborso massimo erogabile al Belgio per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 1 EUR per un test ELISA.

Articolo 15

Leucosi bovina enzootica

1.   Il secondo anno dei programmi pluriennali di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Italia, Lettonia e Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di:

a)

800 000 EUR per l’Italia;

b)

55 000 EUR per la Lettonia;

c)

750 000 EUR per il Portogallo.

3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test ELISA

0,5 EUR per test;

b)

test di immunodiffusione in gel di agar

0,5 EUR per test;

c)

animali macellati

375 EUR per animale.

Articolo 16

Scrapie

1.   Il secondo anno del programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

2.   Il contributo finanziario della Comunità non supera 8 200 000 EUR ed è fissato alle percentuali seguenti:

a)

il 100 % delle spese sostenute da Cipro per i test rapidi di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’allegato VII dello stesso regolamento e per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sub i), del regolamento (CE) n. 999/2001;

b)

il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie;

c)

il 50 % delle spese sostenute:

i)

per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione,

ii)

per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali,

iii)

per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma,

iv)

per la distruzione delle carcasse.

3.   Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)

test effettuati su ovini e caprini

30 EUR per test;

b)

test molecolari preliminari di diagnosi differenziale

175 EUR per test;

c)

test di genotipizzazione

10 EUR per test.

d)

per pecora o capra abbattuta

100 EUR per animale.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 17

Gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono corrisposti entro 90 giorni dall’abbattimento o dalla macellazione dell’animale, dalla distruzione dei prodotti, o dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni si applica l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 (12) della Commissione.

Articolo 18

1.   Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro e non comprendono l’imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2.   Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l’ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.

Articolo 19

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:

a)

attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)

fissino al 1o gennaio 2010, al più tardi, l’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione dei programmi di cui agli articoli da 1 a 16.

c)

trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2010 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi di cui agli articoli da 1 a 16, in conformità dell’articolo 27, paragrafo 7, lettera a) della decisione 2009/470/CE;

d)

per i programmi di cui all’articolo 8 presentino alla Commissione, mediante l’apposito sistema on line, una relazione trimestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento di detta relazione;

e)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2011, conformemente all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi ai costi sostenuti dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;

f)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16, li attuino in modo efficace;

g)

per i programmi di cui agli articoli da 1 a 16 non presentino altre domande di contributi comunitari per tali azioni, né lo abbiano fatto in precedenza.

2.   Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 20

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22.

(3)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 29.

(7)  GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.

(10)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 56.

(11)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(12)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.


3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l’introduzione di altri numeri riservati che iniziano con «116»

[notificata con il numero C(2009) 9425]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/884/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/116/CE della Commissione (2) riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale. L’allegato a tale decisione contiene un elenco di numeri specifici all’interno di questo arco di numerazione e dei servizi ai quali ogni numero è riservato. È possibile adattare l’elenco secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(2)

Sono stati individuati due servizi a valenza sociale (una linea telefonica diretta per vittime di reati e un servizio di guardia medica per cure non urgenti) che potrebbero entrare a fare parte dei numeri armonizzati. Per tali ragioni occorre aggiornare la decisione 2007/116/CE e introdurre numeri riservati aggiuntivi. Il numero del servizio di guardia medica per cure non urgenti non intende sostituirsi al 112 né agli altri numeri nazionali per situazioni di emergenza.

(3)

La decisione 2007/116/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2007/116/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che, a partire dal 15 aprile 2010, l’autorità nazionale di regolamentazione competente possa assegnare i numeri aggiunti all’elenco in virtù della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.


ALLEGATO

Elenco dei numeri riservati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale

Numero

Servizio al quale il numero è riservato

Condizioni specifiche cui è subordinato il diritto di utilizzare questo numero

116 000

Denominazione del servizio:

Linea telefonica diretta per i bambini scomparsi

Descrizione:

Il servizio: a) risponde alle segnalazioni di bambini scomparsi e le comunica alle forze di polizia; b) offre consigli e sostegno alle persone responsabili del bambino scomparso; c) contribuisce alle indagini.

Servizio disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese).

116 006

Denominazione del servizio:

Linea telefonica diretta per vittime di reati

Descrizione:

Il servizio offre sostegno emotivo alle vittime di reati, fornisce informazioni sui loro diritti e su come rivendicarli, nonché informazioni sulle organizzazioni competenti in materia. In particolare, il servizio fornisce informazioni su: a) forze di polizia locali e procedure penali; b) possibilità di indennizzo e aspetti assicurativi. Vengono inoltre comunicate altre possibili fonti di aiuto per le vittime del crimine.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116 111

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette destinate ai bambini

Descrizione:

Il servizio aiuta i bambini bisognosi di cure e protezione e li mette in contatto con servizi e risorse; fornisce ai bambini l’opportunità di esprimere le loro preoccupazioni, di parlare dei problemi che li riguardano direttamente e di trovare aiuto in situazioni di emergenza.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116 117

Denominazione del servizio:

Servizio di guardia medica per cure non urgenti

Descrizione:

Il servizio permette ai chiamanti di ottenere il tipo di assistenza medica più adatto ai loro bisogni, per situazioni critiche ma non di emergenza, soprattutto, ma non solo, al di fuori delle ore di lavoro, nei fine settimana e nei giorni festivi. Il chiamante viene messo in contatto con un operatore competente e qualificato, oppure direttamente con un medico qualificato.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.

116 123

Denominazione del servizio:

Linee telefoniche dirette di sostegno emotivo

Descrizione:

Il servizio consente al chiamante di beneficiare di un vero contatto umano basato sull’ascolto e non sulla formulazione di giudizi. Offre sostegno emotivo alle persone che soffrono di solitudine, di crisi psicologiche o che meditano il suicidio.

Nei casi in cui il servizio non sia disponibile senza soluzione di continuità (vale a dire, 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il paese), il fornitore del servizio deve garantire che le informazioni circa la disponibilità del servizio siano pubblicizzate e facilmente accessibili e che, nei periodi di indisponibilità, ai chiamanti venga comunicato quando il servizio sarà nuovamente disponibile.


V Atti adottati, a decorrere dal 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato Euratom

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

3.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/48


REGOLAMENTO (UE) N. 1184/2009 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2009.

Dalla Commissione, per il presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

36,8

MA

37,3

MK

52,7

TR

64,0

ZZ

47,7

0707 00 05

MA

59,4

TR

82,6

ZZ

71,0

0709 90 70

MA

40,6

TR

124,3

ZZ

82,5

0805 10 20

MA

55,2

TR

52,3

ZA

55,8

ZZ

54,4

0805 20 10

MA

73,3

ZZ

73,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

66,5

MA

63,0

TR

77,7

ZZ

64,1

0805 50 10

MA

61,1

TR

71,9

ZZ

66,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

71,6

MK

20,3

US

82,4

ZA

106,2

ZZ

82,1

0808 20 50

CN

45,2

TR

91,0

US

288,0

ZZ

141,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».