ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.223.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 223

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
26 agosto 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 770/2009 della Commissione, del 25 agosto 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 771/2009 della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto concerne talune norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 772/2009 della Commissione, del 25 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

20

 

*

Regolamento (CE) n. 773/2009 della Commissione, del 20 agosto 2009, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera francese

22

 

*

Regolamento (CE) n. 774/2009 della Commissione, del 25 agosto 2009, recante centododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

24

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

26

 

*

Direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/1


REGOLAMENTO (CE) N. 770/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

33,6

XS

19,8

ZZ

26,7

0707 00 05

MK

33,2

TR

103,0

ZZ

68,1

0709 90 70

TR

107,8

ZZ

107,8

0805 50 10

AR

76,0

UY

94,9

ZA

67,3

ZZ

79,4

0806 10 10

EG

174,8

IL

86,7

TR

106,8

ZA

151,7

ZZ

130,0

0808 10 80

AR

114,4

BR

61,1

CL

82,9

NZ

85,6

US

95,4

UY

42,1

ZA

83,2

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

113,9

CN

60,3

TR

130,3

ZA

102,4

ZZ

101,7

0809 30

TR

123,3

ZZ

123,3

0809 40 05

TR

90,9

ZZ

90,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/3


REGOLAMENTO (CE) N. 771/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto concerne talune norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 bis e l’articolo 121, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), è stato in gran parte modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008 (3), con effetto dal 1o luglio 2009 per quanto concerne le norme di commercializzazione. Occorre tuttavia chiarire una nuova disposizione sui prodotti da esentare dalla norma di commercializzazione generale.

(2)

L’articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede che il valore della produzione commercializzata durante il periodo di riferimento sia calcolato in base alla normativa vigente nel periodo di cui allo stesso articolo. È auspicabile che questo principio si applichi anche al valore della produzione commercializzata dei gruppi di produttori.

(3)

Nel 2008, il gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli istituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha rivisto le norme UNECE sulle lattughe, sulle indivie ricce e scarole, sulle pere e sui pomodori. Per evitare inutili ostacoli agli scambi, laddove esistano norme di commercializzazione specifiche per gli ortofrutticoli a livello comunitario, tali norme dovrebbe essere uguali a quelle stabilite dall’UNECE. È quindi opportuno che le norme specifiche per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 siano allineate alle nuove norme UNECE.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 è così modificato:

(1)

All’articolo 3, paragrafo 3 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

funghi non coltivati del codice NC 0709 59»;

(2)

All’articolo 44 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il valore della produzione commercializzata si calcola in base alla legislazione vigente per quanto riguarda il periodo a cui si riferisce la domanda di aiuto.»;

(3)

Nell’allegato I, parte B, i punti 4, 6 e 10 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 336 del 13.12.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE A

«Punto 4:   Norma di commercializzazione per lattughe, indivie ricce e scarole

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica:

alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate:

dalla Lactuca sativa L. var. capitata L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo “Iceberg”),

dalla Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (lattughe romane),

dalla Lactuca sativa L. var. crispa L. (lattughe da taglio),

a incroci di queste varietà, nonché

alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia L. var. crispa Lam., e

alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, alle lattughe con zolla, né alle lattughe in vaso.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i prodotti devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili,

di aspetto fresco,

praticamente esenti da parassiti,

praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

turgidi,

non fioriti,

privi di umidità esterna anomala,

privi di odori e/o sapori estranei.

Per le lattughe, è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l’aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale. Lo stato e il grado di sviluppo dei prodotti devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse,

l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B.   Classificazione

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i)   Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale, in particolare il colore.

Essi devono essere inoltre:

ben formati,

consistenti, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,

esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,

esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un grumolo, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii)   Categoria II

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

abbastanza ben formati,

esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

I prodotti possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

lievi difetti di colorazione,

lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia l’assenza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un grumolo.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

La calibratura è determinata dal peso unitario.

A.   Peso minimo

Il peso minimo per le categorie I e II è il seguente:

 

Di pieno campo

In coltura protetta

Lattughe a cappuccio (eccetto quelle del tipo “Iceberg”) e lattughe romane (eccetto le lattughe a foglie spesse)

150 g

100 g

Lattughe del tipo “Iceberg”

300 g

200 g

Lattughe da taglio e lattughe a foglie spesse

100 g

100 g

Indivie ricce e scarole

200 g

150 g

B.   Omogeneità

a)   Lattughe

Per tutte le categorie, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante di uno stesso imballaggio non deve superare:

40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g.

100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g.

150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g.

300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.

b)   Indivie ricce e scarole

Per tutte le categorie, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante di uno stesso imballaggio non deve superare 300 g.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascuna partita non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero di cespi, di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conforme a quelle della categoria II. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino all’1 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II né le caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

ii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero di cespi, di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: è ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero di cespi, di prodotti non rispondenti ai requisiti di calibratura, ma di peso inferiore o superiore del 10 % al massimo al calibro richiesto.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto prodotti della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro.

È tuttavia possibile imballare in una singola unità di vendita (1) un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, a condizione che tali prodotti siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni colore, varietà e/o tipo commerciale presente, all’origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I prodotti devono essere imballati in modo da garantirne una protezione adeguata e tenendo conto per quanto possibile delle dimensioni e del tipo di imballaggio, senza vuoti o pressione eccessiva.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali, è autorizzato, purché la stampa o l’etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio (2) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti.

A.   Identificazione

Imballatore e/o speditore/caricatore:

nome e indirizzo (via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, paese).

oppure

un codice ufficialmente riconosciuto dall’autorità nazionale (3).

B.   Natura del prodotto

“Lattughe”, “lattughe Batavia”, “lattughe Iceberg”, “lattughe romane”, “lattughe da taglio” (oppure, ad esempio, “foglie di quercia”, “lollo bionda”, “lollo rossa”), “indivie ricce”, “scarole” o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell’imballaggio non è visibile dall’esterno,

l’eventuale indicazione “Lattughe a foglie spesse”, o una definizione che sia sinonimo di tale varietà,

l’eventuale indicazione “Ottenuta in coltura protetta” o un’altra indicazione appropriata,

il nome della varietà (facoltativo),

nel caso di unità di vendita contenenti un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, l’indicazione “Insalate miste” o dicitura equivalente. Se il prodotto non è visibile dall’esterno è d’obbligo indicare i colori, le varietà o i tipi commerciali dell’unità di vendita.

C.   Origine del prodotto

Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi e d’origine diversa, l’indicazione di ogni paese d’origine deve figurare accanto al nome del colore, della varietà e/o del tipo commerciale corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Classe,

calibro, espresso in peso minimo per cespo o numero di cespi,

peso netto (facoltativo).

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non recano alcuna indicazione che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.»

PARTE B

«Punto 6:   Norma di commercializzazione per le pere

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle pere delle varietà (cultivar) derivate da Pyrus communis L. destinate ad essere fornite al consumatore allo stato fresco, escluse le pere destinate alla trasformazione industriale.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le pere devono essere:

intere,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

praticamente esenti da parassiti,

esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

prive di umidità esterna anomala,

prive di odori e/o sapori estranei.

Lo stato di sviluppo e di maturazione delle pere devono essere tali da consentire alla frutta di:

proseguire il processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali,

sopportare il trasporto e le operazioni connesse,

arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.   Classificazione

Le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i)   Categoria “Extra”

Le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà e conservare intatto il peduncolo.

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali della buccia che non pregiudichino l’aspetto generale del prodotto, la sua qualità, conservazione e presentazione nell’imballaggio.

Le pere non devono essere grumose.

ii)   Categoria I

Le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà (4).

La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento e la buccia esente da rugginosità rugosa.

Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti nei singoli frutti, purché non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto:

forma leggermente irregolare,

un lieve difetto di sviluppo,

lievi difetti di colorazione,

lievi difetti della buccia non superiori a:

2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis) che non devono occupare una superficie totale superiore a 0,25 cm2,

piccole ammaccature non superiori a 1 cm2 di superficie.

Il peduncolo può essere leggermente danneggiato.

Le pere non devono essere grumose.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

La polpa non deve presentare difetti di rilievo.

Le pere possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

forma irregolare,

difetti di sviluppo,

difetti di colorazione,

lieve rugginosità rugosa,

difetti della buccia non superiori a:

4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata,

2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia pirina e V. inaequalis) che non devono occupare una superficie totale superiore a 1 cm2,

piccole ammaccature non superiori a 2 cm2 di superficie.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale.

Per tutte le categorie è richiesto un calibro minimo secondo lo schema seguente:

 

“Extra”

Categoria I

Categoria II

Varietà a frutto grosso

60 mm

55 mm

55 mm

Altre varietà

55 mm

50 mm

45 mm

Per le pere estive che figurano nell’allegato della presente norma non è previsto alcun calibro minimo.

Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a:

5 mm per i frutti della categoria “Extra” e i frutti delle categorie I e II presentati a strati ordinati,

10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa, in colli o nell’imballaggio di vendita.

Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa, in colli o nell’imballaggio di vendita non è previsto un calibro omogeneo.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascuna partita non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o peso, di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino allo 0,5 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino all’1 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II né le caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

All’interno di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2 % in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti:

leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate,

leggerissime tracce di marciume,

presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie:

a)

per i frutti non soggetti alle norme di omogeneità, il 10 %, in numero o in peso, di frutti corrispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull’imballaggio, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso;

b)

per i frutti non soggetti alle norme di omogeneità, il 10 % in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto di questo calibro.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme.

Inoltre, per la categoria “Extra”, è richiesta l’omogeneità di colorazione.

È tuttavia possibile imballare in un’unità di vendita (5) un misto di pere di varietà nettamente diverse, a condizione che siano omogenee quanto alla qualità e, per ogni varietà presente, all’origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

Le pere devono essere imballate in modo da garantirne una protezione adeguata.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l’etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio (6) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni che seguono.

A.   Identificazione

Imballatore e/o speditore/caricatore:

nome e indirizzo (via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, paese)

oppure

un codice ufficialmente riconosciuto dall’autorità nazionale (7).

B.   Natura del prodotto

“Pere”, se il contenuto non è visibile dall’esterno,

denominazione della varietà; nel caso di unità di vendita contenenti un misto di pere di varietà diverse, la denominazione delle diverse varietà.

C.   Origine del prodotto

Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di varietà di pere nettamente diverse d’origine diversa, l’indicazione di ciascun paese d’origine deve figurare accanto alla varietà corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Classe

Calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi. Nel caso di identificazione per calibro, quest’ultimo deve essere espresso:

a)

per i frutti soggetti alle norme di omogeneità, dai diametri minimo e massimo,

b)

per i frutti non soggetti alle norme di omogeneità, dal diametro del frutto più piccolo dell’imballaggio seguito dalla menzione “e più” o da un’espressione equivalente oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso dell’imballaggio.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non recano alcuna indicazione che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

Appendice

Criteri di calibro per le pere

G

=

Varietà a frutto grosso

PE

=

Pera estiva, per la quale non è richiesto un calibro minimo

Elenco non esauriente di varietà a frutto grosso e di pere estive

Le varietà a frutto piccolo e le altre varietà non menzionate nell’elenco possono essere commercializzate purché rispettino le disposizioni in materia di calibrazione stabilite nella sezione III della norma.

Alcune varietà riportate nell’elenco che segue possono essere commercializzate con nomi commerciali per i quali è stata richiesta o ottenuta la protezione in uno o più paesi. La prima e la seconda colonna della tabella non prevedono l’indicazione di un marchio commerciale. Alcuni marchi noti figurano nella terza colonna, a titolo puramente informativo.

Varietà

Sinonimi

Nomi commerciali

Calibro

Abbé fétel

Abate Fetel

 

G

Abugo o Siete en Boca

 

 

PE

Aka

 

 

PE

Alka

 

 

G

Alsa

 

 

G

Amfora

 

 

G

Alexandrine Douillard

 

 

G

Bergamotten

 

 

PE

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

G

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexander

 

G

Beurré Clairgeau

 

 

G

Beurré

Hardenpont

 

G

Beurré Giffard

 

 

PE

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

PE

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

PE

Carusella

 

 

PE

Castell

Castell de Verano

 

PE

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

PE

Comice rouge

 

 

G

Concorde

 

 

G

Condoula

 

 

PE

Coscia

Ercolini

 

PE

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

G

D’Anjou

 

 

G

Dita

 

 

G

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

PE

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

G

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

G

Erika

 

 

G

Etrusca

 

 

PE

Flamingo

 

 

G

Forelle

 

 

G

Général Leclerc

 

Amber Grace™

G

Gentile

 

 

PE

Golden Russet Bosc

 

 

G

Grand champion

 

 

G

Harrow Delight

 

 

G

Jeanne d’Arc

 

 

G

Joséphine

 

 

G

Kieffer

 

 

G

Klapa Mīlule

 

 

G

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

PE

Lombacad

 

Cascade®

G

Moscatella

 

 

PE

Mramornaja

 

 

G

Mustafabey

 

 

PE

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

G

Passe Crassane

Passa Crassana

 

G

Perita de San Juan

 

 

PE

Pérola

 

 

PE

Pitmaston

Williams Duchesse

 

G

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

PE

Président Drouard

 

 

G

Rosemarie

 

 

G

Suvenirs

 

 

G

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

PE

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

PE

Taylors Gold

 

 

G

Triomphe de Vienne

 

 

G

Vasarine Sviestine

 

 

G

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

G

»

PARTE C

«Punto 10:   Norma di commercializzazione per i pomodori

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate da Lycopersicum esculentum Mill, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Si distinguono quattro tipi commerciali di pomodori:

“tondi”,

“costoluti”,

“oblunghi” o “allungati”,

pomodori “ciliegia” (inclusi i pomodori “cocktail”).

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l’imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

interi,

sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

di aspetto fresco,

praticamente esenti da parassiti,

esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,

privi di umidità esterna anomala,

privi di odori e/o sapori estranei.

Nel caso dei pomodori a grappolo, gli steli devono essere freschi, sani, puliti, privi di foglie o di sostanze estranee visibili.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

di sopportare il trasporto e le operazioni connesse,

di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B.   Classificazione

I pomodori sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i)   Categoria “Extra”

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono avere la polpa compatta e presentare la forma, l’aspetto e lo sviluppo tipici della varietà.

Per la loro colorazione, in rapporto allo stato di maturazione, essi devono poter rispondere ai requisiti di cui all’ultimo comma del precedente paragrafo A.

I pomodori non devono avere il “dorso verde” o altri difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali dell’epidermide, purché queste non pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell’imballaggio del prodotto.

ii)   Categoria I

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente turgidi e presentare le caratteristiche tipiche della varietà.

Essi non devono presentare screpolature o il “dorso verde”. Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell’imballaggio del prodotto:

forma leggermente irregolare,

lievi difetti di colorazione,

lievi difetti dell’epidermide,

leggerissime ammaccature.

Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:

screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,

protuberanze non eccessive,

un piccolo ombelico senza formazioni legnose,

cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,

una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura) di lunghezza non eccedente i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente turgidi (benché leggermente meno turgidi rispetto a quelli della categoria I) e non devono presentare screpolature non cicatrizzate.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

difetti di forma, sviluppo e colorazione,

difetti dell’epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto,

screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm per i pomodori “tondi”, “costoluti” o “oblunghi”.

Inoltre, i pomodori “costoluti” possono presentare:

protuberanze più marcate rispetto alla categoria I, senza che vi sia deformità,

un ombelico,

cicatrici legnose di forma ombelicale in corrispondenza del punto stelare, di superficie non eccedente 2 cm2,

una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile a una sutura).

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all’asse del frutto, dal peso o dal numero di pomodori.

Le seguenti disposizioni non si applicano ai pomodori a grappolo e sono facoltative per la categoria II.

Per garantire un calibro omogeneo:

a)

la differenza di diametro tra i pomodori contenuti in uno stesso imballaggio è limitata a:

10 mm, se il diametro del frutto più piccolo (indicato nell’imballaggio) è inferiore a 50 mm;

15 mm, se il diametro del frutto più piccolo (indicato nell’imballaggio) è pari o superiore a 50 mm ma inferiore a 70 mm;

20 mm, se il diametro del frutto più piccolo (indicato nell’imballaggio) è pari o superiore a 70 mm ma inferiore a 100 mm;

per i pomodori di diametro pari o superiore a 100 mm non è fissata una differenza limite.

Nel caso si applichino codici di calibro, occorre rispettare i codici e le fasce di calibro indicate nella tabella sottostante.

Codice calibro

Diametro (in mm)

0

≤ 20

1

> 20 ≤ 25

2

> 25 ≤ 30

3

> 30 ≤ 35

4

> 35 ≤ 40

5

> 40 ≤ 47

6

> 47 ≤ 57

7

> 57 ≤ 67

8

> 67 ≤ 82

9

> 82 ≤ 102

10

> 102

b)

Per i pomodori il cui calibro è determinato dal peso o dal numero di frutti, la differenza di calibro deve essere coerente a quanto stabilito nella lettera a).

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascuna partita non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria “Extra”

È ammessa una tolleranza complessiva del 5 %, in numero o peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino allo 0,5 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II.

ii)   Categoria I

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II. All’interno di questa tolleranza è ammesso fino all’1 % di prodotti che non soddisfano le caratteristiche di qualità della categoria II né le caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Nel caso dei pomodori a grappolo, il 5 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

iii)   Categoria II

È ammessa una tolleranza complessiva del 10 %, in numero o peso, di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime. Sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. Nel caso dei pomodori a grappolo, il 10 % in numero o in peso di frutti staccati dallo stelo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: 10 %, in numero o peso, di pomodori non corrispondenti al calibro immediatamente superiore o inferiore a quello indicato.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere solo pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (sempreché, per quanto riguarda quest’ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione).

I pomodori delle categorie “Extra” e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione. Inoltre, per i pomodori “oblunghi”, la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

È tuttavia possibile imballare in una singola unità di vendita (8) un misto di pomodori di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, a condizione che tali prodotti siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni colore, varietà e/o tipo commerciale presente, all’origine.

La parte visibile del contenuto dell’imballaggio deve essere rappresentativa dell’insieme.

B.   Condizionamento e imballaggio

I pomodori devono essere imballati in modo da garantire una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L’impiego di materiali, in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali, è autorizzato, purché la stampa o l’etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualunque corpo estraneo.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio (9) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall’esterno, le indicazioni seguenti:

A.   Identificazione

Imballatore e/o speditore/caricatore:

nome e indirizzo (via/città/regione/codice postale e, se diverso dal paese di origine, paese).

oppure

un codice ufficialmente riconosciuto dall’autorità nazionale (10).

B.   Natura del prodotto

“Pomodori” o “Pomodori a grappolo” e il tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall’esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per i tipi “ciliegia” (o “cocktail”), a grappolo o no.

Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di prodotti di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi, l’indicazione “Pomodori misti” o dicitura equivalente. Se il prodotto non è visibile dall’esterno è d’obbligo indicare i colori, le varietà o i tipi commerciali dell’unità di vendita.

Il nome della varietà (facoltativo).

C.   Origine del prodotto

Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

Nel caso di unità di vendita contenenti un misto di pomodori di colore, varietà e/o tipo commerciale nettamente diversi e d’origine diversa, l’indicazione di ciascun paese d’origine deve figurare accanto al nome del colore, delle varietà e/o del tipo commerciale corrispondente.

D.   Caratteristiche commerciali

Classe.

calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi quando contengono imballaggi di vendita visibili dall’esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non recano alcuna indicazione che possa indurre in errore. Qualora gli imballaggi siano palettizzati, dette indicazioni figurano su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.


(1)  Le unità di vendita devono essere concepite in modo da essere acquistate intere.

(2)  Le unità di imballaggio dei prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore non sono soggette a queste disposizioni ma sono conformi alle prescrizioni nazionali. Tuttavia, le indicazioni di cui trattasi devono comunque figurare sull’imballaggio per il trasporto contenente tali unità di imballaggio.

(3)  La legislazione nazionale di vari paesi prevede che siano specificati il nome e l’indirizzo. Quando però si utilizza un codice è necessario indicarvi accanto la dicitura “imballatore e/o speditore/caricatore (o un’abbreviazione equivalente)” e farlo precedere dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se diverso dal paese di origine.

(4)  Un elenco non esaustivo delle varietà di pere a frutto grosso e di quelle estive figura nell’allegato della presente norma.

(5)  Le unità di vendita devono essere concepite in modo da essere acquistate intere.

(6)  Le unità di imballaggio dei prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore non sono soggette a queste disposizioni ma sono conformi alle prescrizioni nazionali. Tuttavia, le indicazioni di cui trattasi devono comunque figurare sull’imballaggio per il trasporto contenente tali unità di imballaggio.

(7)  La legislazione nazionale di vari paesi prevede che siano specificati il nome e l’indirizzo. Quando però si utilizza un codice è necessario indicarvi accanto la dicitura “imballatore e/o speditore/caricatore (o un’abbreviazione equivalente)” e farlo precedere dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se diverso dal paese di origine.

(8)  Le unità di vendita devono essere concepite in modo da essere acquistate intere.

(9)  Le unità di imballaggio dei prodotti preconfezionati per la vendita diretta al consumatore non sono soggette a queste disposizioni ma sono conformi alle prescrizioni nazionali. Tuttavia, le indicazioni di cui trattasi devono comunque figurare sull’imballaggio per il trasporto contenente tali unità di imballaggio.

(10)  La legislazione nazionale di vari paesi prevede che siano specificati il nome e l’indirizzo. Quando però si utilizza un codice è necessario indicarvi accanto la dicitura “imballatore e/o speditore/caricatore (o un’abbreviazione equivalente)” e farlo precedere dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se diverso dal paese di origine.»


26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/20


REGOLAMENTO (CE) N. 772/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

415 907

78.0020

1o giugno-30 settembre

40 107

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

19 309

78.0075

1o novembre-30 aprile

17 223

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

16 421

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

95 620

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

329 947

78.0160

1o gennaio-31 maggio

61 422

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

824 442

78.0180

1o settembre-31 dicembre

327 526

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

223 485

78.0235

1o luglio-31 dicembre

70 116

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

5 785

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio-10 agosto

133 425

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

129 925»


26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/22


REGOLAMENTO (CE) N. 773/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2009

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque comunitarie e internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2009.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

N.

7/T&Q

Stato membro

Francia

Stock

COD/561214

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

VI; acque CE della zona Vb; acque CE e acque internazionali delle zone XII e XIV

Data

1.7.2009


26.8.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/24


REGOLAMENTO (CE) N. 774/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

recante centododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 10 agosto 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(1)

Ali Ghaleb Himmat. Indirizzo: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Italia b) altro recapito in Italia, c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990.

(2)

Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: a) algerina b) tedesca. Altre informazioni: a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999.


DIRETTIVE

26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/26


DIRETTIVA 2009/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 7 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.

(2)

Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida, come stabilito all’allegato III della direttiva 91/439/CEE.

(3)

In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE.

(4)

Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche da prendere in considerazione in quanto incidono sull’idoneità alla guida; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.

(5)

I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva 91/439/CEE.

(6)

La direttiva 91/439/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III della direttiva 91/439/CEE è modificato come segue:

1.

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«VISTA

6.

Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in “casi eccezionali”; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.

Gruppo 1

6.1.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.

6.2.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.

6.3.

A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

Gruppo 2

6.4.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, ad esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.»;

2.

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«DIABETE MELLITO

10.

Nei paragrafi seguenti per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

Gruppo 1

10.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.

10.2.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

Gruppo 2

10.3.

Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,

il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,

il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,

il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e

assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre, in questi casi, la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

10.4.

Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.»;

3.

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«EPILESSIA

12.

Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Per “epilessia” si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per “crisi epilettica provocata” si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

Gruppo 1

12.1.

La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.

12.2.

Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

12.3.

Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

12.4.

Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

12.5.

Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

12.6.

Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia”).

12.7.

Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia”).

12.8.

Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

12.9.

Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: cfr. “Epilessia”.

Gruppo 2

12.10.

Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

12.11.

Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (ad esempio in caso di uso di alcol).

12.12.

Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

12.13.

Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.

12.14.

Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di “epilessia giovanile”.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.»


26.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/31


DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2009

recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.

(2)

Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida.

(3)

In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE.

(4)

Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche in quanto incidono sull’idoneità alla guida da prendere in considerazione; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.

(5)

I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.

(6)

La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.


ALLEGATO

L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1)

Il punto 6 è sostituito dal seguente:

«VISTA

6.

Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in “casi eccezionali”; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.

Gruppo 1

6.1.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.

6.2.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.

6.3.

A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

Gruppo 2

6.4.

Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.»;

2)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«DIABETE MELLITO

10.

Nei paragrafi seguenti per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

Gruppo 1

10.1.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.

10.2.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

Gruppo 2

10.3.

Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,

il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,

il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,

il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e

assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

Inoltre, in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

10.4.

Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.»;

3)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«EPILESSIA

12.

Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Per “epilessia” si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per “crisi epilettica provocata” si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

Gruppo 1

12.1.

La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.

12.2.

Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, per esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

12.3.

Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti con buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

12.4.

Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

12.5.

Epilessia: Il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

12.6.

Crisi esclusivamente durante il sonno: Il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia”).

12.7.

Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: Il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia”).

12.8.

Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

12.9.

Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: cfr. “Epilessia”.

Gruppo 2

12.10.

Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

12.11.

Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (per esempio in caso di uso di alcol).

12.12.

Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

12.13.

Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.

12.14.

Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di “epilessia giovanile”.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.»