ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 53

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
26 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 157/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 158/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 16 al 20 febbraio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

3

 

*

Regolamento (CE) n. 159/2009 della Commissione, del 25 febbraio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)]

8

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/157/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] [notificata con il numero C(2008) 1330]  ( 1 )

13

 

 

2009/158/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2009, che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma ( 1 )

41

 

 

2009/159/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2009, relativa alla concessione di una deroga all’Austria a norma della decisione 2008/671/CE della Commissione sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5875-5905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) [notificata con il numero C(2009) 1136]

74

 

 

INDIRIZZI

 

 

Banca centrale europea

 

 

2009/160/CE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (BCE/2008/31)

76

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


REGOLAMENTO (CE) N. 157/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

50,9

SN

127,1

TN

101,1

TR

82,8

ZZ

90,5

0707 00 05

MA

102,4

MK

143,3

TR

171,9

ZZ

139,2

0709 90 70

MA

59,9

TR

131,6

ZZ

95,8

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

45,1

IL

49,0

MA

49,7

TN

52,8

TR

65,6

ZZ

52,4

0805 20 10

IL

141,5

MA

94,9

TR

71,0

ZZ

102,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

101,5

JM

95,1

MA

72,9

PK

48,7

TR

65,3

ZZ

76,7

0805 50 10

MA

53,4

TR

59,1

ZZ

56,3

0808 10 80

CA

89,6

CL

67,7

CN

72,7

MK

25,7

US

113,4

ZZ

73,8

0808 20 50

AR

85,3

CL

73,7

CN

46,2

US

96,7

ZA

96,8

ZZ

79,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.2.2009   

IT

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L 53/3


REGOLAMENTO (CE) N. 158/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 16 al 20 febbraio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 16 al 20 febbraio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4351 (2008-2009).

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 16 al 20 febbraio 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

Raggiunto


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna luglio-settembre 2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4315

India

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

0

Raggiunto

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4436

Repubblica dominicana

0

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 16.2.2009-20.2.2009

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


26.2.2009   

IT

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L 53/8


REGOLAMENTO (CE) N. 159/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chabichou du Poitou (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta «Chabichou du Poitou», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d’uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Chabichou du Poitou». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 (3) della Commissione e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Chabichou du Poitou» sono approvate le seguenti modifiche:

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«(…) L’operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l’aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

(…) È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

(…) È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«CHABICHOU DU POITOU»

CE N.: FR-PDO-0117-0115/29.3.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello stato membro

Nome

:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo

:

51 rue d’Anjou – 75008 Paris — FRANCE

Tel.

:

+33 153898000

Fax

:

+33 153898060

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione

Nome

:

Syndicat de défense du Chabichou du Poitou

Indirizzo

:

Agropole — Route de Chauvigny — BP 50002 — 86550 Mignaloux Beauvoir — FRANCE

Tel.

:

+33 549447480

Fax

:

+33 549467905

E-mail

:

filieres-lait@poitou-charentes.chambagri.fr

Composizione

:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3:

Formaggi

4.   Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1.   Nome

«Chabichou du Poitou»

4.2.   Descrizione

Formaggio di latte di capra, a pasta molle non pressata, a crosta fine e pasta bianca, con la forma di un piccolo tronco conico, detto «bonde» di circa 6 cm di altezza, peso medio di 120 grammi, 45 % di materia grassa.

4.3.   Zona geografica

Dipartimento di Vienne

I cantoni di Châtellerault, Charroux, Civray, Couhé, Gençay, Lencloître, Lusignan, Mirebeau, Moncontour, Neuville, Poitiers, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l’Ars, La Villedieu-du-Clain, Vivonne, Vouillé: tutti i comuni.

I comuni di Arçay, Availles-en-Châtellerault, Beaumont, Berthegon, Bonneuil-Matours, Bouresse, Cenon, Chalais, Chauvigny, Chouppes, Coussay, Curzay-sur-Dive, Dercé, Glenouzé, Guesnes, Lhommaizé, Loudun, Maulay, Mauprévoir, Messemé, Monthoiron, Monts-sur-Guesnes, Moussac, Mouterre-Silly, Prinçay, Queaux, Ranton, La Roche-Rigault, Saint-Laon, Saint-Laurent-de-Jourdes, Saint-Martin-l’Ars, Saires, Sammarçolles, Sérigny, Ternay, Verrières, Verrue, Le Vigeant, Vouneuil-sur-Vienne.

Dipartimento di Deux-Sèvres

I cantoni d’Airvault, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Lezay, Mazières-en-Gâtine, Melle, Ménigoute, La Mothe-Saint-Héray, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Maixent-l’Ecole-2, Saint-Maixent-l’Ecole-Ville, Sauzé-Vaussais, Thénezay, Thouars-1, Thouars-Ville: tutti i comuni.

I comuni d’Augé, Asnières-en-Poitou, Azay-le-Brûlé, Brieuil-sur-Chizé, Brioux-sur-Boutonne, Brûlain, La Crèche, Chérigné, Ensigné, Geay, Glénay, Juillé, Luché-sur-Brioux, Lusseray, Luzay, Paizay-le-Chapt, Périgné, Pierrefitte, Prahecq, Saint-Martin-de-Bernegoue, Sainte-Gemme, Saint-Varent, Saivres, Secondigné-sur-Belle, Séligné, Vernoux-sur-Boutonne, Villefollet, Villiers-sur-Chizé, Vouillé.

Dipartimento di Charente

I comuni di Adjots, Benest, Bernac, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, Champagne-Mouton, La Chèvrerie, Condac, Courcôme, Empuré, La Faye, La Forêt-de-Tessé, Londigny, Longré, La Magdeleine, Montjean, Nanteuil-en-Vallée, Paizay-Naudoin-Embourie, Raix, Ruffec, Saint-Gourson, Saint-Martin-du-Clocher, Souvigné, Taizé-Aizié, Theil-Rabier, Vieux-Ruffec, Villefagnan, Villiers-le-Roux.

4.4.   Prova dell’origine

Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell’INAO, che consente a quest’ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell’INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell’origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell’ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine, è condotto un esame analitico e organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5.   Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la produzione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Latte di capra intero, con poco caglio, coagulato con l’acido lattico; la cagliata fresca, presgocciolata o meno, viene versata in uno stampo conico perforato; lo sgocciolamento dura tra le 18 e le 24 ore, salato in superficie; l’essiccazione tra le 24 e le 48 ore; la stagionatura di almeno dieci giorni viene effettuata a una temperatura dai 10 ai 12° Celsius con un’umidità tra l’80 e il 90 %.

4.6.   Legame

Nome d’origine araba «chebli», che significa capra; è stato prodotto dai Saraceni, che sono rimasti dopo la sconfitta del 732, ma sono stati relegati su una collina nei pressi della città di Poitiers; denominato «Chabichou», è citato nel 1782 nella «Guida del viaggiatore a Poitiers» di Charles de Cherge; è simbolo dell’identità di Poitiers, è stato celebrato in un sonetto di Emile Bergerat del 1910 e in una canzone del 1914; la domanda di denominazione è stata effettuata nel 1989 e il riconoscimento della denominazione d’origine è del 1990.

Legato al sito geologico cosiddetto del «Seuil du Poitou», la produzione si è sviluppata su un territorio omogeneo, caratterizzato dai terreni calcarei, dal tradizionale allevamento delle capre e dall’insediamento dei produttori e dei trasformatori di Chabichou du Poitou.

4.7.   Struttura di controllo

Nome

:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo

:

51 rue d'Anjou — 75008 Paris — FRANCE

Tel.

:

+33 153898000

Fax

:

+33 153898060

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell’Agricoltura.

Nome

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Indirizzo

:

59 boulevard Vincent-Auriol — 75703 Paris Cedex 13 — FRANCE

Tel.

:

+33 144871717

Fax

:

+ 33 144973037

La DGCCRF è un servizio del ministero dell’Economia, dell’Industria e del Lavoro.

4.8.   Etichettatura

Obbligo di indicare la dicitura «Appellation d’Origine Contrôlée» insieme al nome della denominazione.

La dicitura «Appellation d’Origine» è obbligatoria.

È prevista la dicitura «Fabrication fermière» o «Fromage fermier».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

26.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2008

concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)]

[notificata con il numero C(2008) 1330]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente ai suddetti articoli (1) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 25 novembre 2004, registrata il 29 novembre 2004 col numero CP221/2004, la Commissione ha ricevuto un reclamo riguardante un presunto aiuto di Stato illegale a favore dell’Institut Français du Pétrole (IFP, Istituto francese del petrolio) e di una delle sue controllate, la società Axens. Il ricorrente, temendo ripercussioni negative sul mercato, ha pregato di non rivelare la sua identità.

(2)

Con lettera del 21 dicembre 2005, la Commissione ha notificato alla Francia la decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato contro la suddetta misura.

(3)

La decisione di avvio della procedura presa dalla Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

(4)

Con lettera del 16 gennaio 2006, registrata lo stesso giorno, la Francia ha chiesto una proroga di un mese per trasmettere le proprie osservazioni, proroga che la Commissione ha concesso con lettera del 19 gennaio 2006. Con lettera del 23 febbraio 2006, registrata lo stesso giorno, la Francia ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.

(5)

Con lettera del 15 marzo 2006, registrata lo stesso giorno, la società UOP ha chiesto una proroga di un mese per presentare le proprie osservazioni, proroga che la Commissione ha concesso con lettera del 22 marzo 2006.

(6)

Con lettera del 17 marzo 2006, registrata lo stesso giorno, la società Haldor Topsoe A/S ha chiesto una proroga di un mese per presentare le proprie osservazioni, proroga che la Commissione ha concesso con lettera del 22 marzo 2006.

(7)

Con lettera del 20 marzo 2006, registrata il 22 marzo 2006, la società Axens ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sulla misura in questione.

(8)

Con lettera del 12 aprile 2006, registrata lo stesso giorno, la società Haldor Topsoe A/S ha chiesto una ulteriore proroga fino al 24 aprile 2006 per presentare le proprie osservazioni, proroga che la Commissione ha concesso con lettera del 19 aprile 2006.

(9)

Con lettera del 18 aprile 2006, registrata il 19 aprile 2006, la società UOP ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni sulla misura in questione.

(10)

Con lettera del 19 aprile 2006, la Commissione ha chiesto al ricorrente di fornire una versione non riservata del reclamo, versione pervenuta alla Commissione con lettera del 26 aprile 2006, registrata il 27 aprile 2006.

(11)

Con lettera del 3 maggio 2006, registrata lo stesso giorno, la società Haldor Topsoe A/S ha chiesto una ulteriore proroga che la Commissione ha negato con lettera del 4 maggio 2006.

(12)

Con lettera del 22 giugno 2006, la Commissione ha trasmesso alla Francia copia delle osservazioni formulate dalle società UOP e Axens, nonché del reclamo, con acclusa una richiesta di ulteriori informazioni. Con lettera del 4 luglio 2006, registrata il 5 luglio 2006, la Francia ha chiesto una proroga del termine concesso dalla Commissione con lettera del 7 luglio 2006. Con lettera dell’8 settembre 2006, registrata dalla Commissione il 12 settembre 2006, la Francia ha trasmesso alla Commissione i propri commenti sulle osservazioni formulate dalle parti interessate e le risposte agli ulteriori quesiti posti dalla Commissione.

(13)

Peraltro, con lettera del 18 luglio 2006, registrata il 19 luglio 2006, la Francia ha comunicato alla Commissione la trasformazione dell’IFP in ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC).

(14)

Con lettera del 13 ottobre 2006, la Commissione ha domandato alla Francia ulteriori ragguagli che le autorità francesi hanno inviato con lettera del 24 ottobre 2006, registrata il 26 ottobre 2006.

(15)

Il 15 giugno 2007 si è tenuta una riunione di lavoro tra la Francia e la Commissione.

(16)

Con lettera del 19 giugno 2007, la Commissione ha domandato alla Francia ulteriori precisazioni. Con lettera del 10 luglio 2007, la Francia ha chiesto un’ulteriore proroga fino al 31 agosto 2007, richiesta parzialmente accolta dalla Commissione che, con lettera dell’11 luglio 2007, ha concesso una proroga soltanto fino al 13 agosto 2007. La Francia ha comunicato le ulteriori informazioni alla Commissione con lettere del 9 e del 22 agosto 2007, registrate rispettivamente il 9 e il 22 agosto 2007.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Gruppo IFP

(17)

Fino al 2006, l’IFP era un istituto professionale di diritto privato (3) senza capitale né azionisti, posto sotto il controllo economico e finanziario del governo francese (4). A seguito del decreto n. 2006-797 del 6 luglio 2006, adottato in applicazione della legge n. 2005-781 del 13 luglio 2005, l’IFP è diventato un ente pubblico a carattere industriale e commerciale (EPIC). La questione dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, risultante da tale cambiamento di forma giuridica, è oggetto di esame da parte della Commissione nel quadro di un’altra procedura (NN 11/08).

(18)

A norma del suo statuto, l’IFP assolve tre missioni: una missione di ricerca e sviluppo nel campo della prospezione petrolifera e di gas e delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica, una missione di formazione di ingegneri e tecnici e una missione di informazione e documentazione di tali comparti. Un contratto programmatico con lo Stato definisce, su base quinquennale, i principali obiettivi e orientamenti del suo operato.

(19)

In cambio, l’IFP beneficia di una dotazione di bilancio annuale concessa dallo Stato; tale sostegno pubblico è stato pari a 144 milioni di EUR nel 2005 e a 167,5 milioni di EUR nel 2006 (5).

(20)

La società Axens è nata dalla fusione, avvenuta il 29 maggio 2001 (con effetto retroattivo al 1o gennaio 2001), tra la società Procatalyse SA (controllata al 100 % da ISIS, all’epoca a sua volta controllata dall’IFP al 52,8 %) e la direzione industriale dell’IFP contestualmente esternalizzata. Il 22 ottobre 2001, l’IFP ha riacquisito da ISIS la sua partecipazione in Axens, per cui attualmente detiene il 100 % del capitale. Axens opera sul mercato dei catalizzatori e delle tecnologie per raffinerie e industrie petrolchimiche. Il volume di affari consolidato è stato pari a 304,9 milioni di EUR nel 2005 e a 308,45 milioni di EUR nel 2006, derivanti per circa un terzo dall’attività di licenza di processi (6). Nel 2006, la società occupava 636 addetti (7). La sua quota del mercato mondiale delle unità di raffinazione in licenza esistenti è stimata al 7 % (8).

(21)

Peraltro, l’IFP detiene direttamente e indirettamente (tramite la holding finanziaria IFP Investissements) tutte le quote di varie società, tra cui Beicip-Franlab e Prosernat. Beicip-Franlab è una società commerciale costituita dall’IFP nel 1967, specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di software nel settore «esplorazione-giacimenti», nonché nella realizzazione di studi e nella fornitura di consulenza. Nel 2006, il suo volume di affari è stato pari a 42 milioni di EUR e la società occupava 166 addetti (9). Prosernat è invece una società commerciale acquisita nel 2001 nel contesto della cessione di IFP Investissements all’IFP da parte di ISIS. La società fornisce studi e servizi, nonché attrezzature complete nel campo del trattamento del gas e del recupero dello zolfo. Nel 2006 il suo volume di affari è stato pari a 49,9 milioni di EUR e la società occupava 71 addetti (10).

2.2.   Decisioni precedenti della Commissione

(22)

Dal 1944, data della sua costituzione, alla fine del 2002, l’IFP ha percepito il gettito di una imposta parafiscale su alcuni prodotti petroliferi. Il riversamento di tale imposta è stato oggetto della decisione 96/615/CE della Commissione, del 29 maggio 1996, concernente il rinnovo dell’imposta su alcuni prodotti petroliferi a favore dell’Istituto francese del petrolio per il quinquennio 1993-1997 (11), decisione nella quale si concludeva che, in applicazione del punto 2.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (12) del 1996 (qui di seguito «disciplina R & S del 1996»), il versamento del gettito di un’imposta parafiscale a favore dell’IFP per il quinquennio 1993-1997 non rientrava nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(23)

Il 3 ottobre 1997 la Francia ha trasmesso alla Commissione un nuovo decreto sull’imposta parafiscale riscossa su alcuni prodotti petroliferi a favore dell’IFP, senza sostanziali variazioni, per il quinquennio 1998-2002. Nella decisione del 4 febbraio 1998 (13), la Commissione non ha mosso obiezioni alla sua attuazione per il quinquennio 1998-2002.

2.3.   Accordi esclusivi tra l’IFP e Axens

(24)

Con lettere del 1o marzo e del 18 maggio 2001 (di seguito «lettere del 2001»), la Francia ha segnalato alla Commissione un progetto di riorganizzazione delle attività di ricerca dell’IFP nel campo della raffinazione, della petrolchimica e del gas chiedendole di confermare che il progetto non avrebbe rimesso in discussione l’analisi effettuata dalla Commissione nelle sue precedenti decisioni.

(25)

Il progetto prevedeva di affidare la gestione della commercializzazione dei risultati in tale ambito a un’entità commerciale costituita dalla fusione della direzione industriale dell’IFP e della società Procatalyse, controllata direttamente dall’IFP e specializzata in sviluppo industriale, produzione e vendita di qualunque prodotto chimico.

(26)

In aggiunta al trasferimento del nucleo essenziale della direzione industriale dell’IFP, oltre alla clientela e ai contratti esistenti, effettuato a fronte di una quota maggioritaria nella nuova controllata, il progetto comportava la firma da parte dell’IFP e della controllata dei seguenti accordi e convenzioni:

a)

un contratto esclusivo di licenza quadro, della durata di dieci anni, secondo il quale la controllata può utilizzare la proprietà intellettuale presente e futura dell’IFP soprattutto in materia di processi nel suo ambito di attività per fornire prestazioni di engineering ai clienti in riferimento a tali processi e conferire loro il diritto di utilizzare le tecnologie correlate sotto forma di sublicenze di brevetti;

b)

un contratto di licenza prodotti, della durata di dieci anni, secondo cui la controllata può utilizzare la tecnologia presente e futura dell’IFP nel suo ambito di attività per produrre e vendere ai propri clienti catalizzatori, adsorbenti, masse di captazione, attrezzature, altri prodotti e software messi a punto dall’IFP;

c)

una convenzione di ricerca industriale, della durata di dieci anni, secondo cui [l’IFP propone alla sua controllata i risultati delle proprie ricerche nel campo della raffinazione e della petrolchimica, affinché quest’ultima possa proseguire, ove lo desideri, la ricerca nel quadro di un progetto congiunto con l’IFP e successivamente sfruttare detti risultati. Nel caso in cui la controllata non dovesse avvalersi di tale possibilità, l’IFP può proporre i propri risultati ad altre imprese. Ciascun partner si fa carico dei costi della sua partecipazione al progetto e, concluso il progetto di ricerca, l’IFP detiene diritti di proprietà sui prodotti e i processi, mentre la controllata dispone dei diritti di proprietà relativi alle fasi di industrializzazione dei prodotti e dei processi] (14).

(27)

In cambio, la controllata versa all’IFP, da un lato, diritti sui contratti di licenza, dall’altro, un compenso […] (15) per l’accesso alla capacità di ricerca dell’IFP.[…] (15)

(28)

La Commissione ha ritenuto che il progetto di riorganizzazione dell’IFP presentato fosse conforme alle condizioni stabilite dalla sua decisione del 4 febbraio 1998 concernente il rinnovo dell’imposta parafiscale riscossa su alcuni prodotti petroliferi per il quinquennio 1998-2002 e lo ha comunicato alla Francia con lettera di servizio D/52473 del 19 giugno 2001.

(29)

Conformemente al progetto presentato, il 29 maggio 2001 è stata costituita la società Axens, controllata dell’IFP. Gli accordi tra l’IFP e Axens sono entrati in vigore il 1o gennaio 2001 per un periodo di dieci anni.

(30)

Con lettera del 27 novembre 2002, la Francia ha segnalato alla Commissione la sostituzione del gettito dell’imposta parafiscale con una dotazione di bilancio a favore dell’IFP a decorrere dal 1o gennaio 2003.

2.4.   Accordi esclusivi tra l’IFP e Beicip-Franlab

(31)

Una convenzione esclusiva di sviluppo, commercializzazione e utilizzo, siglata il 28 maggio 2003 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2003, della durata di dieci anni, stabilisce che [l’IFP proponga a Beicip-Franlab i risultati delle proprie ricerche su algoritmi, modelli o metodologie sviluppati dall’IFP nel settore «esplorazione-giacimenti» e che Beicip-Franlab possa chiedere all’IFP di realizzare prodotti su tale base. L’IFP è titolare di tutti i diritti di proprietà sui prodotti software sviluppati. Beicip-Franlab copre tutti i costi di sviluppo dei prodotti sostenuti dall’IFP e versa vari compensi integrativi volti a coprire manutenzione e diritti di utilizzo] (14).

(32)

Il 16 dicembre 2005 è stato firmato un atto integrativo con effetto retroattivo al 1o gennaio 2005 che modifica le modalità di compenso, pur ribadendo il principio della copertura totale dei costi di sviluppo da parte di Beicip-Franlab.

2.5.   Accordi esclusivi tra l’IFP e Prosernat

(33)

Il 18 agosto 2003, tra l’IFP e Prosernat sono stati firmati un accordo di licenza quadro e una convenzione di ricerca industriale con effetto retroattivo al 1o gennaio 2002, della durata di dieci anni, secondo cui [l’IFP propone i risultati delle proprie ricerche condotte nel settore delle tecnologie di trattamento del gas e di recupero dello zolfo. L’IFP è titolare dei diritti di proprietà relativi alle correlazioni, ai processi e alle attrezzature specifiche associate ai processi. Se è interessata alla loro commercializzazione, Prosernat deve realizzare per proprio conto, conservando i relativi diritti di proprietà, i lavori di industrializzazione di questi processi per i quali, in tal caso, può ottenere una concessione di licenza esclusiva] (14).

(34)

A fronte della licenza concessa per i processi, Prosernat è tenuta a versare una royalty di […] (15) sul volume di affari annuale costituito dai diritti per sublicenze corrispondenti ai primi quattro anni. Dopo i primi quattro anni, è previsto che tale percentuale passi a […] (15). La percentuale della royalty per le attrezzature è invece definita caso per caso. Il compenso dell’IFP per l’accesso di Prosernat ai risultati dei suoi lavori di ricerca ammonta a […] (15) del volume di affari annuale complessivo realizzato da Prosernat.

3.   MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ESAME FORMALE

(35)

Nell’avviare la procedura di esame formale, la Commissione ha manifestato i seguenti dubbi in merito all’intervento dello Stato francese a favore del gruppo IFP e alle giustificazioni all’epoca formulate dalla Francia.

(36)

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite nelle sue precedenti decisioni non fossero più rispettate. È opportuno rammentare che, le sue decisioni precedenti erano motivate:

a)

dall’inesistenza di aiuti diretti a livello di IFP, visto che quest’ultimo era un centro di ricerca senza scopo di lucro che non svolgeva attività commerciale. Conformemente al punto 2.4, primo comma della disciplina R & S del 1996, il finanziamento pubblico delle attività di ricerca e sviluppo perseguite da istituti pubblici di insegnamento superiore o ricerca senza scopo di lucro non è, di norma, soggetto alle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b)

dall’inesistenza di aiuti indiretti alle imprese che acquisiscono la ricerca realizzata dall’IFP, in quanto il potenziale vantaggio risultante dal trasferimento dei risultati era fruibile da tutte le imprese senza discriminazione. In proposito, la Commissione aveva osservato che l’IFP trasferiva i risultati delle proprie ricerche alle imprese con quattro modalità: divulgazione in ambito pubblico, prestazioni di servizio fatturate in base ai costi effettivi sostenuti dall’istituto, ricerca collaborativa e vendita di licenze. Negli ultimi due casi, la Commissione ha ritenuto che, per quanto le imprese non si facessero interamente carico dei costi della ricerca, il vantaggio fosse comunque fruibile da tutte le imprese senza discriminazione, a prescindere dalla loro nazionalità;

c)

dall’inesistenza di aiuti indiretti alle società le cui quote erano detenute dall’IFP, dato che quest’ultimo collaborava con tali imprese alle stesse condizioni applicate alle altre di cui non deteneva quote. In ragione della presenza di altri azionisti, della partecipazione minoritaria dell’IFP in società operanti nel suo ambito di ricerca e della sua collaborazione con tali imprese alle stesse condizioni applicate alle altre imprese delle quali non deteneva quote, la Commissione ha concluso che tali imprese non usufruivano di un trattamento più favorevole.

(37)

La Commissione ha riscontrato viceversa che dal 2001 l’IFP ha intrapreso un’attività commerciale sempre più strutturata e preponderante grazie all’introduzione di Axens sul mercato delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica e alla stipula con essa di accordi esclusivi di ricerca e licenza. Tale controllata commerciale, pertanto, detenuta maggioritariamente dall’IFP, può contare su un accesso privilegiato ai lavori di ricerca e sviluppo condotti dall’istituto nel suo ambito di attività. Nella decisione di avvio della procedura la Commissione ha ritenuto quindi i motivi che giustificanti le decisioni del 1996 e del 1998 non fossero più validi e che il punto 2.4, primo comma della disciplina R & S del 1996 non fosse più applicabile nell’ambito di attività di Axens, concludendo così per l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato a favore dell’IFP e della sua controllata Axens.

(38)

Inoltre, poiché l’IFP detiene una partecipazione maggioritaria in altre due controllate commerciali, vale a dire Beicip-Franlab e Prosernat, e avendo firmato con esse accordi esclusivi, la Commissione non ha potuto escludere l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato anche negli ambiti di attività di tali controllate.

(39)

In secondo luogo, la Commissione ha analizzato la compatibilità dell’aiuto alla luce delle varie disposizioni del trattato, giungendo alla conclusione che, visti i suoi obiettivi, il potenziale aiuto potrebbe essere analizzato unicamente nel contesto delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e più specificamente nel contesto della disciplina R & S del 1996. In assenza di giustificazioni al riguardo da parte della Francia, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che concorrano le condizioni necessarie per autorizzare l’aiuto a norma di tali disposizioni.

(40)

La Commissione ha pertanto invitato la Francia a fornire nelle proprie osservazioni:

a)

elementi che consentano di stabilire in che misura l’IFP e le sue controllate possano considerarsi entità distinte i cui rapporti obbediscono a una logica di mercato;

b)

una distinzione chiara, secondo la direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (16), tra le attività economiche e quelle non economiche dell’IFP e delle sue controllate onde appurare la percentuale della sovvenzione pubblica che sostiene le attività commerciali del gruppo;

c)

una dimostrazione precisa della compatibilità degli eventuali aiuti con le norme comunitarie in materia di aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA IN MERITO ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ESAME FORMALE

4.1.   Sul contesto della procedura in corso

(41)

In primo luogo, la Francia sottolinea che il regime di finanziamento dell’IFP è stato oggetto di due decisioni della Commissione, le quali concludevano entrambe per l’inesistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(42)

In secondo luogo, la Francia rammenta che la riorganizzazione del 2001 si è tradotta nell’attribuzione a controllate delle attività commerciali dell’IFP nel campo della raffinazione e della petrolchimica, in precedenza esercitate in parte internamente dalla direzione industriale dell’IFP stesso e in parte dalla società Procatalyse, controllata indirettamente dall’IFP. La Francia è dell’avviso che lo scopo di tale riorganizzazione fosse ricondurre le attività dell’IFP verso la sua missione di interesse generale, affidatale dallo Stato, di sostegno alla ricerca e allo sviluppo nel campo degli idrocarburi e delle nuove tecnologie per l’energia e l’ambiente.

(43)

In tale contesto, la Francia ritiene che le lettere del 2001 costituiscano notifiche ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e rivendica il fatto che la lettera trasmessa il 5 marzo 2001 conteneva una nota informativa, un modulo di notifica debitamente compilato (17) e cinque allegati tecnici, tra cui la convenzione di ricerca industriale e gli accordi di licenza. La Francia rammenta inoltre la riunione (18) e lo scambio di informazioni (19) intervenuto successivamente, segnalando peraltro di aver ricevuto una conferma di ricevimento da parte della Commissione in data 7 maggio 2001 (20). Essa ricorda di aver chiesto alla Commissione di confermare che il progetto di riorganizzazione non avrebbe rimesso in discussione l’analisi effettuata dalla Commissione stessa nelle sue precedenti decisioni.

(44)

La Francia ritiene dunque che la lettera di servizio D/52473 del 19 giugno 2001, in cui la Commissione confermava che il progetto di riorganizzazione dell’IFP presentato era conforme alle condizioni stabilite nella decisione del 4 febbraio 1998, concernente il rinnovo dell’imposta parafiscale riscossa su alcuni prodotti petroliferi per il quinquennio 1998-2002, abbia creato una situazione di legittima fiducia. Essa rammenta che, in detta lettera, la Commissione ha ritenuto che il progetto di riorganizzazione non modificasse né la natura delle attività dell’IFP né la posizione delle imprese francesi rispetto ad altre imprese comunitarie in riferimento alle attività di commercializzazione di processi e non ha sollevato obiezioni di sorta in merito ai progetti di convenzione, nemmeno in ordine al diritto di prelazione, di cui pure era stata negli scambi con la Francia sin dal 5 marzo 2001. Secondo la Francia, ciò l’avrebbe legittimata a credere che la creazione di Axens e la firma delle convenzioni tra l’IFP e Axens non si configurassero come di aiuti di Stato. La Francia ribadisce che la costituzione di Axens e la stipula delle convenzioni tra l’IFP e Axens sono state eseguite secondo il progetto sottoposto alla Commissione nel marzo 2001.

(45)

Quanto ai cambiamenti intervenuti successivamente e di cui la Commissione non è stata informata, la Francia fornisce i seguenti elementi. Da un canto, secondo la Francia, l’assunzione del controllo totalitario di Prosernat e Axens da parte dell’IFP a fine 2001 non è imputabile a una scelta dell’IFP, in quanto è riconducibile di fatto a soggetti indipendenti. La Francia fa peraltro rilevare che per la Commissione, stando alla lettera di servizio D/52473 del 19 giugno 2001, il fatto che l’IFP detenesse almeno la maggioranza delle quote della nuova entità sembrava una garanzia di non discriminazione. D’altro canto, essendo le convenzioni sottoscritte tra l’IFP e Prosernat simili a quelle intervenute tra l’IFP e Axens, la Francia non avrebbe reputato necessario trasmetterle alla Commissione. Infine, la Francia ha ritenuto non indispensabile trasmettere alla Commissione la convenzione siglata tra l’IFP e Beicip-Franlab, giacché essa prevedeva una copertura totale dei costi dell’IFP.

(46)

La Francia rammenta di aver segnalato alla Commissione la variazione intervenuta nella modalità di finanziamento dell’IFP con lettera del 27 novembre 2002.

4.2.   Sul rispetto da parte dell’IFP della direttiva 80/723/CEE

(47)

La Francia è del parere che il principio della separazione dei conti per attività sancito dall’articolo 1 della direttiva 80/723/CEE sia rispettato. In proposito, essa aggiunge che il bilancio dell’IFP è suddiviso in cinque centri di risultati, una missione di «informazione» e una voce «ricerca esplorativa», il che consente di operare una distinzione tra le diverse attività dell’IFP.

(48)

Inoltre, la Francia descrive la modalità di classificazione dei progetti all’interno dei centri di risultati:

a)

i progetti di acquisizione di competenze, spesso sviluppati in collaborazione con altri istituti di ricerca, hanno lo scopo di far emergere nuove idee;

b)

i progetti di ricerca industriale sono condotti dall’IFP con o senza la collaborazione di terzi. Per il centro di risultati «esplorazione-produzione», i progetti riguardano la ricerca di soluzioni che possano sfociare in metodologie, software, additivi chimici, attrezzature, processi e competenze. Per il centro di risultati «raffinazione-petrolchimica», i progetti comportano lo sviluppo di processi e prodotti per la produzione di carburanti, combustibili e intermediari petrolchimici sfruttando tutte le fonti di carbonio accessibili;

c)

i progetti «attrezzature specializzate» concernono lo sviluppo di banchi di prova, attrezzature di prova, impianti di sperimentazione e circuiti di prova, nonché l’introduzione di software specifici e la gestione di database;

d)

i progetti «attività di sostegno» comprendono le azioni per il miglioramento della qualità, la verifica del programma e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

(49)

Infine, la Francia fornisce informazioni relative al sistema di contabilità analitica dell’IFP, che consente l’imputazione di ricavi (esclusa la dotazione di bilancio dello Stato) e costi per progetto all’interno di ogni centro di risultati.

4.3.   Sulla distinzione tra l’IFP e le sue controllate

(50)

La Francia contesta l’analisi della Commissione secondo cui l’IFP e Axens costituirebbero un’entità economica unica. Essa ritiene infatti che l’IFP e le sue controllate costituiscano entità distinte con missioni di natura diversa.

(51)

Anzitutto, la Francia è dell’avviso che l’attività di ricerca dell’IFP rappresenti una missione di interesse generale finalizzata a garantire nel lungo periodo la sicurezza degli approvvigionamenti di idrocarburi, che rientra in una logica riconosciuta a livello nazionale, comunitario e mondiale.

(52)

In secondo luogo la Francia ritiene che, nella fattispecie, il richiamo alla nozione di imprese collegate, che figura nell’allegato I della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 riguardante la definizione delle micro, piccole e medie imprese (21) (di seguito «raccomandazione PMI»), non sia pertinente. La Francia rammenta inoltre la giurisprudenza comunitaria secondo cui il possesso dell’intero pacchetto azionario di una controllata da parte della sua capogruppo non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un controllo da parte di quest’ultima. La Francia sottolinea altresì che l’esistenza di un accordo esclusivo non implica necessariamente una mancanza di autonomia, altrimenti l’articolo 81 del trattato riguardante siffatti accordi tra imprese indipendenti non avrebbe scopo. Infine, la Francia ritiene che l’immagine comune dell’IFP e di Axens sul mercato derivi giocoforza dal fatto che Axens distribuisce prodotti frutto della ricerca condotta dall’IFP, ma tale accomunamento deve essere distinto dalla mancanza di autonomia di comportamento.

(53)

In terzo luogo, la Francia fornisce elementi volti a dimostrare l’autonomia delle controllate dell’IFP. In proposito sottolinea che ogni controllata elabora la propria strategia facendola convalidare dal proprio consiglio di amministrazione, che non è costituito unicamente da rappresentanti dell’IFP. Essa aggiunge che i contratti stipulati tra l’IFP e le sue controllate rispettano le norme di diritto comune in materia di convenzioni regolamentate e, in virtù di ciò, il rappresentante dell’IFP non prende parte alla votazione quando si tratta di questioni riguardanti i suddetti contratti; la Francia precisa che ogni controllata dispone di propri comitati e di piena autonomia gestionale sotto il controllo degli azionisti, che si esercita attraverso un reporting classico. La Francia spiega inoltre che l’IFP e le sue controllate dispongono di servizi finanziari e contabili gerarchicamente e geograficamente indipendenti, dotati di sistemi di informazione e gestione distinti. Infine, la Francia chiarisce che le controllate dell’IFP definiscono liberamente i prodotti e i servizi che commercializzano, precisando al riguardo che Axens è libera di accettare o rifiutare i lavori presentati dall’IFP e descrivendo diversi esempi di processi per i quali Axens intrattiene altri rapporti contrattuali al fine di completare la copertura delle sue esigenze a livello di ricerca.

4.4.   Sull’esistenza di un aiuto di Stato

(54)

La Francia ritiene che il finanziamento dell’IFP, ente senza scopo di lucro, non costituisca un aiuto di Stato, conformemente al punto 2.4, primo comma, della disciplina R & S del 1996.

(55)

Anzitutto, la Francia asserisce che, secondo il punto 2.4, secondo comma della disciplina R & S del 1996, «quando i risultati di questi lavori di R & S finanziati dallo Stato sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, la Commissione presume che di norma non sussista aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 92 [diventato 87], paragrafo 1, del trattato CE».

(56)

Al riguardo, la Francia ribadisce che l’IFP realizza numerosissimi lavori di ricerca, i cui risultati sono messi a disposizione delle imprese comunitarie senza discriminazione. Tra gli strumenti introdotti per assicurare l’accessibilità dei risultati delle sue attività, vi sono una rivista scientifica e la redazione di articoli, la presentazione di lavori in occasione di convegni, la pubblicazione e la diffusione in rete di opere, la presenza all’interno di varie associazioni scientifiche e la costituzione di partenariati con altri centri di ricerca, nonché le formazioni dottorali.

(57)

La Francia precisa che tre quarti del bilancio per la ricerca del centro di risultati «esplorazione-produzione» sono destinati unicamente a lavori di ricerca fondamentale, i cui risultati sono ampiamente divulgati senza operare alcuna discriminazione. Quanto al centro di risultati «raffinazione-petrolchimica», la Francia afferma che i risultati di tanti lavori di ricerca sono a loro volta divulgati senza discriminazione alcuna.

(58)

In secondo luogo, la Francia ritiene che il ragionamento della Commissione nelle sue decisioni del 1996 e del 1998, secondo cui «si può constatare che l’IFP, pur non fatturando sempre il costo effettivo della ricerca, non pratica discriminazioni nei confronti delle imprese alle quali cede i risultati della ricerca effettuata in proprio e in collaborazione», sia ancora valido.

(59)

In proposito, essa sottolinea che, nel campo «esplorazione-produzione», l’IFP realizza lavori di ricerca industriale per conto di svariati partner industriali, che assumono la forma di una semplice cooperazione o di progetti industriali comuni (joint industrial projects) per più clienti, aperti alla partecipazione di chiunque.

(60)

Quanto al mercato della raffinazione e della petrolchimica, la Francia è del parere che i versamenti effettuati da Axens per i lavori messi a sua disposizione dall’IFP siano rispondenti alle condizioni del mercato. A tale contropartita finanziaria, la Francia aggiunge la spesa sostenuta da Axens per la realizzazione di compiti complementari necessari allo sfruttamento di tali lavori di ricerca, nonché i costi aggiuntivi di cui Axens ha dovuto farsi carico per l’utilizzo di tecnologie e prodotti che non erano dell’IFP. Secondo la Francia, la rilevante percentuale del suo volume di affari dedicata alle attività di ricerca è un indicatore chiaro dell’inesistenza di un vantaggio concorrenziale tratto da Axens dai lavori di ricerca eseguiti per suo conto dall’IFP. La Francia fornisce elementi per dimostrare che gli importi spesi da Axens per le proprie attività di ricerca sono nettamente superiori alla media del settore.

(61)

Peraltro la Francia afferma che, nonostante il diritto di prelazione concesso ad Axens, parecchi lavori di ricerca condotti dal centro di risultati «raffinazione-petrolchimica» vanno a beneficio di diversi partner industriali in vari Stati.

(62)

La Francia conclude pertanto che l’intervento dello Stato a favore dell’IFP non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che le controllate dell’IFP non traggono alcun vantaggio dal loro accesso ai risultati della ricerca condotta dall’IFP per loro conto.

4.5.   Sulla compatibilità di un potenziale aiuto di Stato con il trattato

(63)

La Francia afferma che, nel caso in cui l’intervento dello Stato a favore dell’IFP dovesse essere interpretato come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato a favore di Axens, tale aiuto sarebbe comunque compatibile con il mercato comune, e fornisce elementi volti a dimostrare che l’aiuto potrebbe considerarsi compatibile con il trattato in applicazione della deroga prevista dal suo stesso articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(64)

In primo luogo, la Francia ritiene che il finanziamento da parte dello Stato dei lavori di ricerca industriale di Axens non superi i tetti fissati dalla disciplina R & S del 1996, fornendo in proposito gli importi dei costi dell’IFP imputati ai lavori di ricerca industriali condotti con Axens e dei ritorni finanziari versati da quest’ultima. […] (15)

(65)

In secondo luogo, la Francia asserisce che un potenziale aiuto a favore di Axens avrebbe un effetto incentivante e, al riguardo, fornisce una serie di statistiche che dimostrano una progressione sia dell’ammontare della spesa sostenuta da Axens per la ricerca e lo sviluppo, sia del personale assegnato alla ricerca e allo sviluppo, sia del rapporto tra spesa interna e volume di affari. Inoltre, la Francia illustra una serie di esempi di progetti di Axens che non avrebbero potuto essere realizzati senza il sostegno dell’IFP. La Francia, infine, argomenta che tutti i concorrenti di Axens, soprattutto americani, usufruiscono di notevoli sostegni pubblici.

(66)

Da ultimo, la Francia rammenta l’importanza strategica degli aiuti di Stato all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo, importanza riconosciuta dalla Commissione stessa nell’ambito del rilancio della strategia di Lisbona e trasposta nel piano di azione per gli aiuti di Stato.

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

5.1.   Contenuto del reclamo all’origine dell’apertura della procedura

(67)

Il ricorrente, temendo ripercussioni commerciali negative, non desidera che la sua identità sia resa nota. Ciò premesso, il ricorrente è dell’avviso che i suoi interessi siano direttamente minacciati dalla sovvenzione concessa dalla Francia all’IFP e/o alla sua controllata Axens. Dalla sua costituzione nel 2001, Axens, concorrente del ricorrente, perseguirebbe una politica commerciale aggressiva riguardante licenze di tecnologie sviluppate interamente grazie alle attività di ricerca e sviluppo della sua capogruppo, l’IFP.

(68)

Il reclamo si concentra sugli ambiti di attività specifici dell’IFP, ossia tecnologie e catalizzatori per la raffinazione, il trattamento del gas e la produzione petrolchimica, nonché sull’attività di licenza di Axens in tali ambiti. Il ricorrente ritiene che, in questi settori, Axens sia un concorrente diretto di altri operatori del mercato senza farsi carico dei costi di ricerca e sviluppo, poiché Axens è il distributore esclusivo delle tecnologie sviluppate dall’IFP grazie al sostegno finanziario dello Stato. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, il binomio IFP/Axens è in grado di condurre attività di ricerca e sviluppo che non sarebbero redditizie per operatori non sovvenzionati.

(69)

A giudizio del ricorrente, le caratteristiche di un aiuto di Stato sono ravvisabili nella sovvenzione diretta dello Stato a favore dell’IFP, nella costituzione e nella capitalizzazione da parte dell’IFP della controllata commerciale Axens, nel finanziamento della sezione raffinazione e petrolchimica dell’IFP, che ha come distributore esclusivo Axens, nonché nelle licenze esclusive che l’IFP concede ad Axens per le sue tecnologie.

(70)

Il ricorrente ritiene che l’attuale finanziamento delle attività dell’IFP e di Axens da parte dello Stato, non notificato alla Commissione e non contemplato da alcuna precedente sua decisione, costituisca un aiuto di Stato illegale, sottolineando in proposito le differenze esistenti di fatto tra le conclusioni delle precedenti decisioni della Commissione e l’attuale situazione dell’IFP e di Axens:

la controllata Axens è un’entità commerciale,

Axens può contare su un accesso esclusivo o privilegiato ai servizi o ai risultati dell’attività di ricerca dell’IFP,

l’IFP detiene il 100 % delle quote del capitale di Axens,

sul mercato delle tecnologie, la maggior parte degli operatori, compreso il ricorrente, non è sovvenzionata; le attività sovvenzionate del binomio IFP/Axens inducono una distorsione dei prezzi.

(71)

Il ricorrente è pertanto del parere che l’IFP differisca notevolmente dal modello di ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro di cui al punto 2.4 della disciplina R & S del 1996 nel campo delle attività commerciali della sua controllata Axens. Il ricorrente pensa, viceversa, che l’IFP e Axens costituiscano una sola entità economica operante sul mercato in diretta concorrenza con gli altri operatori. Secondo il ricorrente, diversi elementi indicherebbero che l’IFP e Axens debbano considerarsi un’entità economica unica e, dunque, un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato:

l’IFP detiene il 100 % del capitale di Axens,

l’IFP agisce quale azionista a tutti gli effetti partecipando alla definizione della strategia delle sue controllate,

il personale di Axens e quello dell’IFP si recano insieme presso i potenziali clienti,

Axens utilizza il suo nome abbinato alle tecnologie dell’IFP (come dimostra il logo di Axens che incorpora quello dell’istituto).

(72)

Le risorse concesse dallo Stato francese al binomio IFP/Axens per finanziare la ricerca nel settore delle tecnologie di raffinazione, trattamento del gas e petrolchimica costituiscono risorse di Stato. Secondo le stime del ricorrente, la spesa per la ricerca e lo sviluppo sostenuta dall’IFP in tali ambiti si aggirerebbe sui 100 milioni di EUR, mentre Axens ne rimborserebbe soltanto la metà alla sua capogruppo. Il ricorrente crede pertanto che l’aiuto a favore del binomio IFP/Axens sia dell’ordine di 50 milioni di EUR all’anno.

(73)

Il vantaggio concorrenziale deriva, a giudizio del ricorrente, dal fatto che il binomio IFP/Axens non deve coprire interamente i costi di ricerca e sviluppo, per cui, nei settori in questione, può esercitare una pressione al ribasso sui prezzi del mercato. A parere del ricorrente, un siffatto vantaggio introduce il rischio di un’effettiva esclusione dal mercato di altri operatori.

(74)

Secondo il ricorrente, il mercato delle tecnologie è un mercato mondiale o perlomeno europeo. Il sostegno dello Stato a favore del binomio IFP/Axens incide quindi sugli scambi intracomunitari.

(75)

Il ricorrente ritiene dunque che il sostegno dello Stato a favore del binomio IFP/Axens costituisca decisamente un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(76)

Il ricorrente afferma che lo sviluppo delle tecnologie di raffinazione, essendo un’attività vicina al mercato i cui risultati sono direttamente commercializzabili, non rientra nella definizione di attività precompetitive di cui alla disciplina R & S del 1996. Pertanto, tale aiuto concesso al binomio IFP/Axens sarebbe un aiuto al funzionamento incompatibile con le norme del trattato in materia di aiuti di Stato.

(77)

Il ricorrente sottolinea che, anche se le attività del binomio IFP/Axens fossero considerate attività di sviluppo precompetitive, l’aiuto supererebbe la soglia ammissibile definita dalla disciplina R & S del 1996 per siffatte attività, pari al 25 %, e probabilmente supererebbe anche la soglia del 50 % fissata per la ricerca industriale.

(78)

Anche supponendo che si tratti di attività di ricerca e sviluppo secondo la definizione datane dalla disciplina R & S del 1996, il ricorrente pensa che l’effetto incentivante dell’aiuto sia discutibile. A suo giudizio, infatti, l’aiuto al binomio IFP/Axens scoraggia gli altri operatori del mercato dall’investire in ricerca e sviluppo in tali ambiti poiché i loro redditi, subendo l’effetto di un aiuto di Stato, non permettono di compensare i costi di ricerca e sviluppo.

(79)

Il ricorrente conclude quindi che l’aiuto di Stato a favore del binomio IFP/Axens è illegale e incompatibile con il mercato comune.

5.2.   Osservazioni formulate da Axens

(80)

In primo luogo, Axens rammenta di essere stata costituita nel 2001 per riunire in una sola entità a vocazione commerciale le attività dell’IFP legate ai processi di raffinazione e petrolchimica e quelle della controllata che produceva catalizzatori. La società afferma di disporre di tutte le funzioni (finanziaria, legale, risorse umane) per esercitare la propria attività in completa autonomia, sottolineando che la sua gestione quotidiana è garantita dal suo inquadramento sotto la responsabilità del presidente-direttore generale. Axens ritiene che il numero di decisioni prese a livello di consiglio di amministrazione sia molto limitato ed è persuasa che l’azionariato lasci ai suoi dirigenti ampia autonomia per quanto concerne le decisioni commerciali industriali, contestando in tal senso l’analisi della Commissione secondo cui l’IFP e Axens costituirebbero un’entità economica unica.

(81)

In secondo luogo, Axens ricorda che la riorganizzazione del 2001 è avvenuta conformemente al progetto espressamente convalidato dalla Commissione. Axens pensa che sulla validità di detto quadro giuridico e finanziario si potesse fare legittimamente affidamento. Se ciò venisse rimesso in discussione, il suo sviluppo potrebbe risultarne seriamente ostacolato.

(82)

In terzo luogo, Axens sottolinea che la maggior parte degli operatori sui mercati delle tecnologie e dei catalizzatori per la raffinazione e la petrolchimica si avvale di una combinazione di ricerca svolta internamente e in collaborazione. Criterion, controllata di Shell, avrebbe accesso alla ricerca di quest’ultima, ABB Lummus avrebbe stipulato accordi con Chevron e Shell, UOP con Total e altri operatori, Albermale con ExxonMobil e così via. Axens afferma che la sua collaborazione con l’IFP rientra in tale contesto ed è stata strutturata in maniera trasparente mediante tre convenzioni di ricerca e licenza, convenzioni che, dal punto di vista di ciascuna delle parti, sarebbero fondate su una logica commerciale classica. Axens ritiene che il fatto che la percentuale del suo volume di affari destinata alla spesa per la ricerca sia paragonabile all’impegno profuso dai suoi concorrenti costituisca un’ulteriore conferma del fatto che essa non trae alcun vantaggio dai rapporti con l’IFP.

(83)

Da ultimo, Axens sottolinea di dover far fronte alla concorrenza di operatori molto potenti, spesso sostenuti attivamente dai rispettivi Stati di origine. Negli Stati Uniti, il Department of Energy (Dipartimento dell’energia) destinerebbe infatti al sostegno di progetti un bilancio di diverse centinaia di milioni di dollari.

5.3.   Osservazioni formulate da UOP

(84)

La società UOP Limited, con sede sociale nel Regno Unito, dispone di due siti di produzione, nel Regno Unito e in Italia, e opera in diciassette Stati membri. Specializzata in progettazione, engineering, concessione in licenza di processi come conversione del petrolio, produzione di carburanti puliti, desolforazione di carburanti, tecnologie petrolchimiche e servizi correlati, essa produce anche catalizzatori, filtri molecolari, assorbenti e altre attrezzature specializzate.

(85)

UOP e il binomio IFP/Axens sono concorrenti nel settore delle tecnologie di produzione e desolforazione della benzina, delle tecnologie di produzione ed estrazione di aromatici, nonché nel campo dei catalizzatori per una vasta gamma di processi di produzione di carburanti puliti. UOP accoglie favorevolmente l’apertura della procedura di esame formale nei confronti dell’aiuto versato all’IFP e concorda sostanzialmente con le conclusioni della Commissione.

(86)

In primo luogo, UOP percepisce una netta evoluzione delle attività dell’IFP negli ultimi anni. L’IFP avrebbe dunque ristrutturato un’attività di licenze, relativamente insignificante e aperta a tutte le società, in maniera da competere direttamente con gli operatori privati sul mercato dei processi. UOP ricorda che la giurisprudenza comunitaria impone che, nel momento in cui uno Stato decide di agire come operatore economico, deve muoversi nelle stesse condizioni di un operatore privato. UOP ritiene, in proposito, che un disavanzo di esercizio di oltre 555 milioni di EUR negli ultimi tre anni non sia accettabile per un normale azionista.

(87)

In tale contesto, UOP ha chiesto alla Commissione di emettere contro la Francia un’ingiunzione di sospensione del sostegno pubblico a favore dell’IFP ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (22).

(88)

In secondo luogo, UOP ritiene che il fatto che il binomio IFP/Axens non debba coprire tutta la spesa per la ricerca e lo sviluppo non solo gli abbia consentito di conquistare una quota significativa del mercato delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica, ma anche di mettere a repentaglio la redditività dei suoi concorrenti. Quanto all’effetto incentivante dell’aiuto, UOP asserisce che la vicinanza al mercato e il basso livello di attività di ricerca e sviluppo del binomio IFP/Axens sono elementi che porterebbero a concludere per una totale assenza di un siffatto effetto. Infine, UOP è dell’avviso che l’eventuale effetto positivo di un aiuto sarebbe largamente compromesso dal rischio di esclusione degli operatori privati sui mercati interessati perché, a suo giudizio, a medio termine gli operatori privati dovranno ridurre la spesa per la ricerca e lo sviluppo al fine di restare competitivi di fronte a un concorrente ampiamente sovvenzionato.

(89)

In terzo luogo, UOP condivide l’analisi della Commissione secondo cui l’IFP e la sua controllata Axens costituirebbero un’entità economica unica. Da un canto, portano a tale conclusione la composizione della compagine societaria, il personale di inquadramento, i rapporti preferenziali e il grado di integrazione economica dell’IFP e della sua controllata Axens. In proposito, UOP sottolinea che l’integrazione economica delle due entità è accertata, posto che Axens è l’unico distributore delle tecnologie sviluppate dall’IFP, nonché il primo e potenzialmente unico destinatario dei suoi risultati. Siffatti accordi dimostrano, a parere di UOP, che l’IFP e Axens sono inequivocabilmente dipendenti l’uno dall’altra, operano di concerto e perseguono interessi identici sul mercato. D’altro canto, UOP pensa che, in quanto azionista unico di Axens, l’IFP possa stabilire la strategia dell’impresa a breve e medio termine.

(90)

In quarto luogo, UOP è convinta, come la Commissione, che, per non esservi vantaggio a favore del binomio IFP/Axens, il bilancio dell’IFP stanziato per l’attività di ricerca e lo sviluppo condotta in collaborazione con Axens o per suo conto dovrebbe essere finanziato dai redditi realizzati sul mercato.

(91)

In quinto luogo, UOP suggerisce che la Commissione tenga conto della specificità del mercato delle licenze delle tecnologie di processi nel momento in cui tenta di stabilire una corrispondenza tra le attività di ricerca e sviluppo del binomio IFP/Axens e le categorie di ricerca definite nell’allegato I della disciplina R & S del 1996, specificità che deriverebbe dal fatto che il binomio IFP/Axens e i suoi concorrenti non commercializzano un prodotto o un servizio, bensì un processo. Secondo UOP, l’abitudine del settore di designare lo sviluppo di un processo commercializzabile con l’espressione «ricerca e sviluppo» o «R & S» non deve fare perdere di vista alla Commissione il fatto che tale sviluppo si situa a valle delle attività di ricerca e sviluppo secondo la definizione datane nella disciplina R & S del 1996. Al riguardo, UOP soggiunge che l’attività di ricerca e sviluppo per le industrie che si occupano di processi di raffinazione e petrolchimica può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

a)

una fase di ricerca di base, nel corso della quale si sviluppano e verificano nuovi concetti, a livello di materiali e processi, fino alla dimostrazione del loro principio (23);

b)

una fase di sviluppo di processi e materiali, nel corso della quale i nuovi concetti scoperti a tale livello sono sviluppati per un’applicazione commerciale;

c)

una fase di sviluppo dell’applicazione, nel corso della quale si costruiscono gli strumenti, che consente di prevedere prestazioni riproducibili e fabbricare materiali per proporre il processo in un contesto competitivo.

(92)

UOP ritiene che le fasi a) e b) siano parte integrante dello sviluppo commerciale.

(93)

Da ultimo, UOP, pur condividendo l’analisi della Commissione in merito all’unicità economica dell’IFP e della sua controllata Axens, ha voluto fornire alcuni elementi aggiuntivi nell’ipotesi in cui, al termine della procedura di esame formale, la Commissione dovesse concludere che l’IFP e Axens costituiscono due entità economiche distinte. Secondo UOP, il mercato dei processi propone prodotti non paragonabili. Pertanto, l’unico modo per garantire che Axens paghi il prezzo di mercato per i risultati dell’IFP consisterebbe nel ricorrere a una procedura di gara. UOP ritiene, ad esempio, che il diritto di prelazione rappresenti in sé un vantaggio perché, concedendolo ad Axens, l’IFP rinuncia alla possibilità di cedere i propri risultati mediante una procedura di gara al miglior offerente sul mercato.

6.   COMMENTI DELLA FRANCIA SULLE OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI INTERESSATI

(94)

I commenti della Francia riguardano le osservazioni di UOP e il reclamo.

6.1.   In risposta alle osservazioni di UOP

(95)

In primo luogo, la Francia contesta l’affermazione di UOP relativa all’esistenza di un’entità unica IFP/Axens ribadendo l’autonomia di Axens rispetto all’IFP e il fatto che l’IFP è un istituto di ricerca, insegnamento e documentazione, il che lo differenzia fondamentalmente dalla sua controllata Axens e da UOP Limited.

(96)

Quanto all’autonomia di Axens rispetto all’IFP, la Francia rammenta innanzitutto che, secondo una giurisprudenza comunitaria ormai consolidata, la struttura di detenzione del capitale di una controllata non costituisce, di per sé, un criterio sufficiente per stabilire se la controllata in questione possa considerarsi o meno economicamente autonoma rispetto alla sua capogruppo. Axens, nonostante appartenga interamente all’IFP, è totalmente indipendente sul mercato, indipendenza confermata da vari elementi:

a)

Axens dispone di un iter decisionale autonomo e un’organizzazione finanziaria e umana propria;

b)

Axens stabilisce liberamente la propria politica commerciale, i propri obiettivi di vendita e i propri margini lordi;

c)

Axens interviene sul mercato della raffinazione e della petrolchimica a proprio nome e per proprio conto, disponendo del potere di contrattare senza preliminare autorizzazione dell’IFP;

d)

Axens è finanziariamente autonoma rispetto all’IFP nei limiti dei poteri riservati specificamente dal suo statuto e non è l’unico distributore delle tecnologie dell’IFP.

(97)

Quanto alla natura di istituto di ricerca senza scopo di lucro propria dell’IFP, la Francia ribadisce la sua affermazione secondo cui l’IFP è un istituto di ricerca il cui scopo primario è svolgere attività di ricerca e divulgare i risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologia, reinvestendo interamente nella ricerca o nella diffusione dei suoi risultati gli utili realizzati.

(98)

In secondo luogo, visto che le risorse trasferite dallo Stato all’IFP non costituiscono un aiuto di Stato conformemente al punto 2.4, primo comma della disciplina R & S del 1996, la Francia contesta l’affermazione di UOP secondo cui tali risorse (24) costituirebbero un aiuto al funzionamento.

(99)

In terzo luogo, a parere di UOP, quasi tutto il sostegno pubblico versato all’IFP servirebbe a finanziare lavori orientati al mercato, ragion per cui la disciplina R & S del 1996 non sarebbe applicabile, affermazione contestata però dalla Francia, la quale rammenta che l’IFP svolge innanzitutto una missione di interesse generale incentrata sulla ricerca fondamentale e la valorizzazione dei suoi risultati, nonché sull’insegnamento e la divulgazione delle sue conoscenze, da non confondersi con gli obiettivi rigorosamente commerciali perseguiti da operatori privati come UOP e Axens.

(100)

Inoltre, i lavori di ricerca svolti dall’IFP per Axens nell’ambito della convenzione di ricerca industriale sono, da un lato, studi di fattibilità tecnica e, dall’altro, lavori di ricerca industriale. L’IFP non svolge invece lavori di ricerca precompetitiva per conto di Axens, la quale si fa interamente carico di tali ricerche finanziandole. I prospetti finanziari forniti con le osservazioni della Francia del febbraio 2006 dimostrano che l’IFP rispetta pienamente le disposizioni della direttiva 80/723/CEE, ragion per cui la Francia ritiene che la dotazione di bilancio sia utilizzata in maniera corretta per condurre a buon fine la missione di interesse generale dell’istituto e finanziare lavori di ricerca e sviluppo ai sensi della disciplina R & S del 1996.

(101)

In quarto luogo, secondo UOP, il diritto di prelazione conferirebbe un vantaggio ad Axens che non pagherebbe il prezzo di mercato per un siffatto diritto. Orbene, la Francia sottolinea l’importanza di valutare il risultato economico globale dei compensi versati da Axens all’IFP. Oltre ai dividendi, gli elementi di tale compenso globale (consistente nel compenso versato per il diritto di prelazione e le royalty corrisposte per le convenzioni di licenza quadro e licenza prodotti) sono stati stabiliti nel 2001 secondo una logica economica, logica volta a garantire che Axens non traesse un vantaggio economico dal suo rapporto con l’IFP, assicurando nel contempo all’IFP un ritorno adeguato e stabile di anno in anno, sufficientemente indipendente dalla combinazione risultante dalle vendite puntuali di Axens, ciò al fine di evitare il rischio per l’IFP di eccessive fluttuazioni delle risorse.

(102)

La Francia sostiene che soltanto questo compenso globale, effettivamente sostenuto da Axens, rapportato al suo volume di affari totale, deve essere analizzato alla luce delle condizioni di mercato. Visti tali elementi, il diritto di prelazione non creerebbe alcun vantaggio competitivo a favore di Axens né distorcerebbe la concorrenza.

(103)

Da ultimo, la Francia contesta anche l’affermazione secondo cui l’esistenza di un presunto aiuto di Stato illegale a favore del binomio IFP/Axens avrebbe arrecato danni ai concorrenti e ostacolato la dinamica di innovazione. La Francia fa notare che la società UOP Limited è l’unico concorrente, tra i tanti esistenti, ad aver condiviso le proprie osservazioni con la Commissione, sottolineando peraltro che non viene fornita alcuna prova di tali presunti danni.

(104)

Infine, la Francia ritiene che la dinamica di innovazione sul mercato della raffinazione e della petrolchimica non sia ostacolata. In proposito, sul mercato delle licenze di tecnologie e dei catalizzatori, dall’analisi delle quote di mercato emergerebbe una netta predominanza del gruppo UOP. Se realmente esiste un potere di mercato, secondo la Francia, questo andrebbe ricondotto al gruppo UOP, non ad Axens, e lo Stato francese aggiunge che, quand’anche il potere di mercato di UOP si fosse indebolito, tale indebolimento deriverebbe dai suoi errori strategici, soprattutto sul mercato della desolforazione sul quale UOP ha rinunciato a investire restando, dunque, al di fuori di un’attività che è una forte generatrice di redditi.

6.2.   In risposta al reclamo anonimo

(105)

In primo luogo, la Francia ribadisce che la riorganizzazione delle attività l’IFP è stata debitamente notificata alla Commissione. Le lettere del 2001 in cui segnalava alla Commissione il progetto di riorganizzazione interna con il quale si erano attribuite a controllate le attività commerciali dell’IFP costituiscono incontestabilmente notifiche ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(106)

In secondo luogo, la Francia rammenta le argomentazioni formulate nelle sue osservazioni (cfr. sezione 4.3) e in risposta ai commenti di UOP (cfr. considerando 95 e successivi) che contraddicono l’affermazione secondo cui l’IFP e Axens costituiscono un’unica entità economica.

(107)

In terzo luogo, la Francia insiste sul fatto che dai lavori di ricerca dell’IFP condotti nell’ambito del centro di risultati «raffinazione-petrolchimica» traggono beneficio diversi partner industriali di vari Stati […] (15), non solo Axens come asserisce il reclamante.

(108)

In quarto luogo, contrariamente all’affermazione del reclamante secondo cui più della metà del reddito di Axens sarebbe generata dalla vendita di licenze di processi e dalla fornitura di servizi afferenti, la Francia asserisce che la percentuale dell’attività «licenza di tecnologie» (process licensing) rispetto al volume di affari di Axens negli anni 2003, 2004 e 2005 è stata rispettivamente pari al 36 %, al 38 % e al 31 %.

(109)

In quinto luogo, la Francia contesta l’affermazione del ricorrente secondo cui Axens non disporrebbe di propri mezzi di ricerca. Axens dispone al contrario di risorse umane e materiali proprie per portare a buon fine i suoi lavori di sviluppo precompetitivo in vista dell’omologazione prima dell’immissione sul mercato: software di dimensionamento, strumenti di simulazione di processi, apparecchi di valutazione di catalizzatori e adsorbenti, nonché impianti pilota di sviluppo di catalizzatori e simulazione di concatenamenti di fasi unitarie prima dell’estrapolazione industriale. Le risorse di Axens le avrebbero peraltro permesso di concludere lo sviluppo di prodotti e processi proposti da terzi diversi dall’IFP.

(110)

In sesto luogo, la Francia ribadisce che l’IFP, in ragione della sua missione e delle sue attività, presenta sempre le caratteristiche di un istituto senza scopo di lucro esercitante a tutti gli effetti una missione di interesse generale conferitagli dallo Stato, analisi che sarebbe confermata dall’esercizio e dall’organizzazione dell’IFP e delle sue controllate, visto che l’IFP avrebbe fatto in modo che le sue controllate commerciali siano completamente autonome e indipendenti. Essa ritiene dunque che il finanziamento dell’IFP, ente senza scopo di lucro, non costituisca un aiuto di Stato, conformemente al punto 2.4, primo comma, della disciplina R & S del 1996.

(111)

In settimo luogo, la Francia confuta specificamente l’affermazione secondo cui l’attività di ricerca dell’IFP sarebbe assimilabile alla semplice messa a punto di un «processo tecnologico» (technology process) in grado di essere utilizzato direttamente da società commerciali per la loro produzione industriale, fornendo al riguardo informazioni dettagliate in merito ai cicli di sviluppo di processi e prodotti.

(112)

In ottavo luogo, essa rimanda alle osservazioni formulate a seguito dell’apertura della procedura in merito all’affermazione del ricorrente secondo cui il compenso versato per i lavori di ricerca condotti dall’IFP per conto di Axens non sarebbe conforme alle condizioni di mercato (cfr. considerando 60).

(113)

In nono luogo, la Francia contesta l’affermazione secondo cui l’ammontare dell’aiuto eventuale di cui usufruirebbe Axens si aggirerebbe sui 50 milioni di EUR per l’anno 2003, basandosi in merito sui prospetti finanziari forniti.

(114)

Da ultimo, la Francia ritiene che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, sia prassi più che normale per i concorrenti di Axens usufruire di sostegni pubblici (diretti e indiretti) per portare a termine i lavori di ricerca e sviluppo. A titolo esemplificativo, il gruppo UOP riceve finanziamenti per i propri programmi interni di ricerca e sviluppo dal National Institute of Standards and Technologies (NIST), esternalizzando peraltro parte della propria ricerca tramite partenariati con istituti, laboratori di ricerca o università, i quali beneficiano anch’essi di fondi pubblici. UOP collabora, ad esempio, con il Pacific Northwest National Laboratory, l’Argonne National Laboratory, il Synchrotron Catalysis Consortium dell’Università del Delaware, il College of Engineering dell’Università dell’Illinois a Urbana Champaign e il SINTEF norvegese.

7.   VALUTAZIONE

7.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

7.1.1.   Identificazione dei potenziali beneficiari

(115)

Nelle decisioni del 1996 e del 1998, la Commissione ha ritenuto che il sostegno pubblico concesso alle attività di ricerca e sviluppo condotte dall’IFP non rientrasse nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato poiché l’IFP era un ente di ricerca senza scopo di lucro non impegnato in attività commerciali.

(116)

Nondimeno, nella decisione di apertura della procedura, per i motivi sintetizzati nel considerando 37 della presente decisione, la Commissione ha rimesso parzialmente in discussione detta analisi, ritenendo in particolare che l’IFP, per il tramite delle sue controllate Axens, Beicip-Franlab e Prosernat, avesse intrapreso attività economiche rispettivamente sul mercato delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica, sul mercato della consulenza in materia di sfruttamento di campi petroliferi e committenza di software di sfruttamento petrolifero, così come sul mercato delle tecnologie di trattamento del gas e recupero dello zolfo (di seguito «mercati interessati»). È dunque opportuno valutare se la sovvenzione pubblica versata all’IFP non equivalga a un aiuto di Stato sui mercati interessati.

(117)

Per appurare l’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione ha proceduto all’identificazione di eventuali beneficiari. La Commissione è dell’avviso che, in un’analisi concorrenziale, l’IFP e le sue controllate Axens, Beicip-Franlab e Prosernat non possano considerarsi operatori economici distinti, basandosi essenzialmente in proposito sul possesso diretto, da parte dell’IFP, del 100 % del capitale di Axens e del 100 % del capitale di Beicip-Franlab, nonché sul possesso indiretto del 100 % del capitale di Prosernat.

(118)

Nelle sue analisi concorrenziali, come indice di indipendenza delle imprese, la Commissione abitualmente utilizza la composizione della compagine societaria. In proposito, la Commissione rammenta che la valutazione del criterio della composizione della compagine societaria, come precisa l’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione PMI, consente di escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI. La raccomandazione PMI ritiene che alcune imprese siano «collegate» nel momento in cui un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto derivanti dalle quote di un’altra impresa, raccomandazione utilizzata peraltro anche in altre comunicazioni della Commissione, tra cui gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (25) al fine di stabilire l’indipendenza di un’impresa. La composizione della compagine societaria è anche ripresa nell’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (26), come pure nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, concernente l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (27).

(119)

Oltre al criterio della composizione della compagine societaria, la Commissione considera vari elementi che, nell’insieme, confermano la sua analisi secondo cui l’IFP e le sue controllate, dal punto di vista dei clienti e dei concorrenti sui mercati interessati, non sono scindibili. Come emerge dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee Intermills/Commissione (28), «benché ciascuna delle tre imprese industriali sia una persona giuridica distinta dalla vecchia società Intermills, tutte queste imprese costituiscono un solo gruppo, quanto meno con riguardo all’aiuto concesso dalle autorità belghe. La Commissione poteva quindi considerare l’intero gruppo come un’unica “impresa” ai fini dell’applicazione dell’articolo 92 del trattato».

(120)

Quanto alle missioni e alle attività dell’IFP e delle sue controllate, la Commissione osserva che, sebbene l’obiettivo principale e lo status dell’IFP differiscano da quelli delle sue controllate, la valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo dell’IFP sul mercato nondimeno rientra tra le priorità definite dallo Stato nel suo contratto programmatico con l’IFP e fa parte della strategia di sviluppo dell’istituto. Si tratta infatti di «ottenere un ritorno finanziario dalla spesa per la ricerca e lo sviluppo che amplifichi il suo impegno di ricerca» sfruttando le opportunità offerte dai mercati:

nel campo «raffinazione-petrolchimica», il contratto programmatico afferma che «l’ambizione dell’IFP, durante il decennio in corso, è ampliare il suo ambito di intervento e accrescere le sue quote di mercato per diventare un interlocutore insostituibile a livello mondiale. […] [Si tratta di] rafforzare il nuovo polo costituito dalla direzione industriale dell’IFP e da Procatalyse [Axens], destinato a beneficiare dell’effetto trainante delle vendite di licenze e a valorizzare al meglio il potenziale di ricerca e sviluppo dell’IFP in tale ambito».

nel campo «esplorazione-produzione», «è opportuno sfruttare al meglio, caso per caso, le “competenze del gruppo”, e segnatamente quelle delle controllate dirette, traendo tutte le sinergie possibili da tale dispositivo, al fine di garantire la copertura più efficace possibile dei mercati» (29).

(121)

Quanto al controllo effettivo delle controllate, la Commissione ha tenuto conto, da un lato, della presenza di personale di inquadramento dell’IFP ai livelli decisionali delle controllate e, dall’altro, dei centri decisionali per quel che riguarda gli orientamenti strategici e le decisioni fondamentali:

Axens: al 10 novembre 2005, su nove membri del consiglio di amministrazione sei fanno anche parte del personale di inquadramento dell’IFP e, in particolare, cinque sono rappresentati nel comitato esecutivo dell’IFP. Il consiglio di amministrazione è l’unico organo autorizzato ad adottare il bilancio, il piano di investimenti e il piano di finanziamento annuale di Axens; inoltre, spese di investimento superiori a 762 000 EUR devono essere convalidate dal consiglio di amministrazione.

Beicip-Franlab: al 1o gennaio 2003, su sette membri del consiglio di vigilanza di Beicip-Franlab tre fanno parte del personale di inquadramento dell’IFP. Conformemente allo statuto di Beicip-Franlab, il consiglio di vigilanza esercita un controllo permanente sulla gestione del direttivo.

Prosernat: al 1o gennaio 2003, su cinque amministratori del consiglio di amministrazione di Prosernat tre fanno anche parte del comitato esecutivo dell’IFP. Il consiglio di amministrazione di Prosernat decide in merito ai piani strategici, al bilancio annuale, alla creazione di nuove attività, nonché agli accordi di joint venture.

(122)

La Commissione osserva che gli accordi esclusivi, essendo convenzioni regolamentate, sono disciplinati da norme precise secondo cui il rappresentante dell’IFP all’interno del consiglio di amministrazione non prende parte alla votazione sulle questioni concernenti gli accordi esclusivi. Ciò detto, però, anche se il rappresentante dell’IFP non partecipa alla votazione, altri membri del consiglio di amministrazione, anch’essi dirigenti dell’IFP, vi prendono parte.

(123)

La Commissione concede che gli accordi esclusivi non costituiscono, di per loro, un indice di mancanza di autonomia delle imprese. La Commissione rileva tuttavia che tali contratti sono essenziali per le attività economiche delle controllate.

(124)

La Commissione considera inoltre il fatto che le possibilità di ricerca collaborativa con altre imprese nel campo di attività delle controllate sono rigorosamente inquadrate dagli accordi esclusivi. L’IFP, ad esempio, può intraprendere un progetto di ricerca nell’ambito di attività delle controllate in questione soltanto se queste non desiderano realizzarlo dopo l’esercizio del diritto di prelazione (30). Analogamente, l’IFP dispone di un diritto di prelazione su tutti i lavori di ricerca che le controllate in questione intendono condurre. Solo una volta esercitato il diritto di prelazione da parte dell’IFP, le controllate in questione possono proporre il progetto di ricerca ad altre imprese (31). La Commissione ritiene che tali restrizioni confermino la forte integrazione economica tra l’IFP e le controllate in questione.

(125)

Inoltre, la Commissione ha tenuto conto dell’esistenza di contratti di messa a disposizione, specialmente di locali e personale:

per Axens: locali, servizio mensa, personale, prestazioni amministrative,

per Beicip-Franlab: tesoreria, personale,

per Prosernat: servizi legali e finanziari.

(126)

Quanto alla percezione dell’IFP e delle sue controllate sui mercati interessati, la Commissione ritiene che vari elementi indichino che l’IFP e le controllate in questione hanno una presenza e un’immagine comuni presso i loro clienti e concorrenti. Oltre alla dicitura «IFP Group Technologies» che compare nei loghi di Axens e Prosernat, esistono collegamenti diretti tra i siti Internet delle controllate in questione e il sito Internet dell’IFP. In più, sul loro sito Internet, Axens e Prosernat fanno riferimento all’impegno di ricerca e sviluppo dell’IFP nel loro campo di attività (32). Analogamente, l’ufficio di Beicip-Franlab nel Bahrein è denominato «IFP Middle East Consulting». Inoltre, l’IFP e Axens partecipano insieme a diversi convegni (33). La Commissione ha altresì riscontrato vari riferimenti a una sola entità IFP/Axens in pubblicità e pubblicazioni (34), nonché sui siti Internet di operatori del settore (35).

(127)

La Commissione ha infine notato una sovrapposizione tra i campi di attività dell’IFP e quelli delle controllate Axens, Beicip-Franlab e Prosernat, il che rafforza la necessità di considerare il gruppo IFP come una sola impresa.

(128)

Concludendo, l’obiettivo di valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca e sviluppo si pone al centro della strategia di sviluppo dell’IFP, come precisa il suo contratto programmatico con lo Stato. Inoltre, il possesso del capitale delle controllate e la presenza di personale dirigente dell’IFP all’interno del loro inquadramento dimostrano un controllo legale e di fatto delle controllate in questione da parte dell’IFP. Infine, gli accordi esclusivi tra l’IFP e le controllate in questione nei campi fondamentali per le loro attività testimoniano l’integrazione economica delle entità in esame. Peraltro, l’immagine e la presenza comune dell’IFP e delle sue controllate nei mercati interessati ne costituiscono un ulteriore segnale. La Commissione ritiene dunque che, tenuto conto della sua prassi decisionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia, le controllate in questione non possano essere distinte dalla loro capogruppo, l’IFP, in quanto operatori economici sui mercati interessati.

(129)

Alla luce di quanto precede, la Commissione è dell’avviso che, per le loro attività sul mercato delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica, sul mercato della consulenza in materia di sfruttamento di campi petroliferi e committenza di software di sfruttamento petrolifero, così come sul mercato delle tecnologie di trattamento del gas e recupero dello zolfo, i beneficiari di un eventuale aiuto di Stato siano le entità IFP, Axens, Beicip-Franlab e Prosernat.

7.1.2.   Accertamento del vantaggio selettivo finanziato con risorse di Stato

(130)

Avendo dimostrato che l’IFP, per il tramite delle sue controllate Axens, Beicip-Franlab e Prosernat, esercita attività economiche, il sostegno pubblico concesso all’istituto dallo Stato negli ambiti di attività delle tre controllate può rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(131)

Il quesito al quale la Commissione deve rispondere prima di concludere per l’esistenza di un vantaggio concorrenziale è il seguente: il finanziamento pubblico dell’IFP va anche a vantaggio delle attività economiche che l’istituto svolge sui mercati interessati? In proposito, la Commissione ha precisato la propria interpretazione della nozione di aiuto nel caso in cui una stessa entità eserciti attività sia economiche che non economiche nell’ambito della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione (36) del 2006, che rispecchia la posizione della Commissione in merito: «Se uno stesso ente svolge attività sia di natura economica che non economica, per evitare sovvenzioni incrociate dell’attività economica, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, qualora i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti possano essere chiaramente distinti. La prova della corretta imputazione può consistere nel bilancio di esercizio annuo delle università e degli organismi di ricerca» (37).

(132)

In altre parole, la Commissione deve appurare se, attraverso il finanziamento da parte dello Stato delle attività non economiche dell’IFP, si abbia un sovvenzionamento incrociato delle attività economiche. A tal fine, la Commissione ha proceduto all’analisi dei conti dell’IFP al fine di stabilire l’eventuale ammontare della sovvenzione pubblica destinato ad attività commerciali. Infatti, essendo l’IFP e le controllate in questione soggetti giuridici distinti, i loro conti sono separati. La Commissione è dell’avviso che, se vi è sovvenzione delle attività economiche, questa risulta dal livello dei compensi versati dalle controllate in questione alla capogruppo e si rispecchia nei conti dell’IFP.

(133)

In primo luogo, la Commissione prende debitamente nota del fatto che il bilancio dell’IFP è ripartito per tipo di attività in sette centri di risultati, il che consente di separare contabilmente in maniera effettiva le attività di ricerca e sviluppo, quelle di formazione, quelle di divulgazione delle conoscenze e quelle di gestione del portafoglio dell’IFP.

(134)

In tale contesto, la Commissione ritiene che i conti pertinenti ai fini del suo esame siano quelli del centro di risultati «raffinazione-petrolchimica» per le attività svolte nel settore delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica e per quelle condotte nell’ambito delle tecnologie di recupero dello zolfo, nonché quelli del centro di risultati «esplorazione-produzione» per le attività svolte nel campo della consulenza in materia di sfruttamento di campi petroliferi e committenza di software di sfruttamento petrolifero, così come per le attività nel settore delle tecnologie di trattamento del gas. A giudizio della Commissione, il finanziamento pubblico dei progetti realizzati nel contesto della voce «ricerca esplorativa» non rientrano nell’ambito della sua analisi poiché tali progetti appartenenti alla ricerca fondamentale ai sensi dell’allegato I della disciplina R & S del 1996, sono ad alto rischio e non sono destinati a un settore preciso.

(135)

In secondo luogo, la Commissione è del parere che il sistema di contabilità analitica introdotto dall’IFP consenta di imputare correttamente ricavi (esclusa la dotazione di bilancio dello Stato) e costi a ogni centro di risultati. Essa rileva in proposito che la contabilità analitica dell’IFP si basa sulla nozione di progetto. I progetti sono riuniti per centro di risultati. All’interno di ogni centro di risultati, i progetti sono repertoriati per segmento o per tipo. L’imputazione di costi e ricavi a ogni centro di risultati viene eseguita progetto per progetto. La Commissione rileva inoltre che il bilancio e i conti annuali dell’IFP sono sottoposti al controllo esterno e indipendente di due revisori contabili.

(136)

In terzo luogo, la Commissione osserva che i centri di risultati dispongono di proprie entrate, mentre la dotazione di bilancio dello Stato non è attribuita loro analiticamente, il che può comportare un disavanzo contabile tra ricavi e oneri imputati. Le entrate proprie comprendono compensi per prestazioni, royalty su licenze e dividendi versati dalle controllate.

(137)

In quarto luogo, la Commissione riscontra che tutti i costi sostenuti dall’IFP per un determinato progetto sono tenuti presenti e comprendono non solo gli oneri direttamente imputabili al progetto (approvvigionamento di forniture e piccole attrezzature non immobilizzabili, prestazioni esterne, trasferte, assicurazioni, documentazione, manutenzione e locazione specifiche del progetto), bensì anche gli oneri indiretti (retribuzioni e contributi sociali per il personale, ammortamento di immobilizzazioni materiali e immateriali, spese generali). Gli oneri indiretti sono imputati al progetto proporzionalmente al numero di persone * ora in base a una tariffa oraria calcolata a seconda della categoria di personale considerata (ingegnere, tecnici, ecc.). La Commissione ritiene che tale metodo di imputazione sia obiettivo e pertinente da un punto di vista contabile, viste le attività interessate.

(138)

In quinto luogo, la Commissione nota che il costo dei progetti orizzontali realizzati all’interno dei centri di risultati per i segmenti «attrezzature specializzate» e «attività di sostegno» si ripercuote anche a livello di progetto sia direttamente, sia proporzionalmente al totale degli oneri del segmento a cui appartiene (acquisizione di competenze o ricerca industriale).

(139)

Da ultimo, la Commissione prende debitamente nota del fatto che le messe a disposizione accessorie di cui al considerando 125 sono oggetto di convenzioni tra l’IFP e le controllate in questione. Tali prestazioni sono fatturate dall’IFP in base a tutti i suoi costi e imputate ai centri di risultati corrispondenti.

(140)

La Commissione è dunque in grado di concludere che gli oneri dei centri di risultati «raffinazione-petrolchimica» ed «esplorazione-produzione» rispecchiano di fatto interamente i costi delle attività dell’IFP sui mercati interessati.

(141)

Ciò premesso, la Commissione prende atto del fatto che non sussiste un’esatta corrispondenza tra i centri di risultati «raffinazione-petrolchimica» ed «esplorazione-produzione», da un lato, e i campi di attività delle controllate in questione, dall’altro. In altre parole, per riprendere la terminologia utilizzata nelle convenzioni di ricerca, i centri di risultati raggruppano attività negli ambiti esclusivi delle controllate, ma anche in quelli non esclusivi.

(142)

Da un canto, il centro di risultati «raffinazione-petrolchimica» ingloba le attività di ricerca e sviluppo dell’IFP nel settore delle tecnologie di recupero dello zolfo, i cui risultati sono sfruttati dalla controllata Prosernat, nel settore delle tecnologie di raffinazione, petrolchimica, GTL (gas to liquid), esteri di oli vegetali per gasoli, i cui risultati sono sfruttati dalla controllata Axens, nonché nel campo del CTL (coal to liquid), della biomassa (esclusi esteri di oli vegetali per gasoli) e della produzione di idrogeno, i cui risultati sono sfruttati in collaborazione con altri partner industriali.

(143)

D’altro canto, il centro di risultati «esplorazione-produzione» comprende i lavori di ricerca e sviluppo dell’IFP nell’ambito della consulenza in materia di sfruttamento di campi petroliferi e committenza di software di sfruttamento petrolifero, i cui risultati sono sfruttati dalla controllata Beicip-Franlab, nel settore delle tecnologie di trattamento del gas, i cui risultati sono sfruttati dalla controllata Prosernat, ma anche nel campo del recupero di CO2 e del trasporto dell’idrogeno, i cui risultati sono sfruttati in collaborazione con altri partner industriali.

(144)

Inoltre, la Commissione tiene conto del fatto che vari progetti condotti nell’ambito dei centri di risultati «raffinazione-petrolchimica» ed «esplorazione-produzione» per il segmento «acquisizione di competenze» rientrano nell’ambito della ricerca fondamentale ai sensi dell’allegato I della disciplina R & S del 1996 e vedono i loro risultati largamente divulgati presso imprese comunitarie senza alcuna discriminazione. Tali progetti sono volti a fare emergere nuove idee attraverso una ricerca creativa molto a monte, oltre che a sviluppare competenze. La Francia ha presentato alla Commissione l’elenco dei progetti realizzati per tali segmenti con una serie di schede descrittive. La Commissione prende altresì nota del fatto che l’IFP divulga i risultati di tali lavori attraverso diversi strumenti come la propria rivista scientifica Oil & Gas Science and Technology, consultabile liberamente in rete, l’organizzazione e la partecipazione a convegni, la pubblicazione di opere, i partenariati con altri centri di ricerca e la formazione dottorale.

(145)

Tenuto conto degli elementi esposti nei considerando da 133 a 139, la Commissione è del parere che il sistema di contabilità analitica dell’IFP consenta di rintracciare tutti i costi sostenuti e i compensi percepiti per le sue attività economiche. La Commissione osserva tuttavia che nell’attuale organizzazione dei conti dell’IFP, la distinzione tra attività economiche e non economiche richiede un’analisi approfondita dei conti dei centri di risultati, progetto per progetto. Essa ritiene pertanto che, per il futuro, l’IFP debba organizzare e pubblicare i suoi conti in maniera da distinguere più chiaramente le attività economiche da quelle non economiche, ad esempio raggruppando quelle economiche all’interno di uno stesso centro di risultati, conformemente ai principi sanciti dalla direttiva 2006/111/CE.

(146)

Al termine dell’esame dei conti dei centri di risultati dell’IFP, la Commissione è in grado di stabilire l’ammontare dei costi dei progetti di ricerca e sviluppo, nonché le risorse proprie dell’IFP negli ambiti di attività esclusivi delle controllate Axens e Prosernat, ossia le tecnologie di raffinazione, petrolchimica, GTL ed esteri di oli vegetali per gasoli, nonché quelle di trattamento del gas e recupero dello zolfo:

Tabella 1

(EUR)

 

2003

2004

2005

2006

Costi

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Risorse proprie

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Disavanzo contabile

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

(147)

Poiché da tali dati emerge un disavanzo contabile, le attività commerciali dell’IFP nel settore delle tecnologie di raffinazione, petrolchimica, GTL ed esteri di oli vegetali per gasoli, nonché delle tecnologie di trattamento del gas e recupero dello zolfo, non sono completamente finanziate da risorse proprie e, pertanto, usufruiscono del finanziamento concesso all’istituto dallo Stato, il che rappresenta un vantaggio selettivo finanziato con risorse di Stato.

(148)

Il disavanzo maturato nel quadriennio 2003-2006 ammonta dunque, per i due mercati interessati, a [meno di 50 milioni di EUR] (15), importo nondimeno nettamente inferiore a quello ipotizzato da UOP.

(149)

Le attività dell’IFP nel campo della consulenza in materia di sfruttamento di campi petroliferi e committenza di software di sfruttamento petrolifero meritano un discorso a parte. La Commissione, infatti, rileva che la convenzione di sviluppo tra l’IFP e la sua controllata Beicip-Franlab, modificata con atto integrativo firmato in data 16 dicembre 2005 e in vigore dal 1o gennaio 2005, prevede che Beicip-Franlab rimborsi all’IFP tutti i costi, attualizzati al tasso di interesse legale, dei lavori svolti dall’istituto nell’ambito di attività di Beicip-Franlab, compresi quelli di ricerca su algoritmi, modelli e metodologie. La Commissione, inoltre, ha verificato i compensi versati da Beicip-Franlab all’IFP nel 2003 e nel 2004 e osserva che coprono ampiamente il costo dei lavori svolti dall’istituto nell’ambito esclusivo della sua controllata.

(150)

La Commissione può dunque concludere che i lavori dell’IFP e di Beicip-Franlab sono finanziati interamente dai redditi realizzati sul mercato della consulenza in materia di sfruttamento di campi petroliferi e committenza di software di sfruttamento petrolifero. Su tale mercato, l’IFP e Beicip-Franlab non usufruiscono, quindi, di un vantaggio concorrenziale.

7.1.3.   Conclusione in merito all’esistenza di un aiuto

(151)

Per concludere, alcune attività dell’IFP esulano dal campo delle sue attività non economiche poiché danno luogo a uno sfruttamento commerciale da parte delle sue controllate. La Commissione, infatti, è giunta alla conclusione che le controllate in questione non possono considerarsi operatori autonomi dalla loro capogruppo perché le loro attività si integrano nella strategia di sviluppo dell’IFP, l’istituto esercita un controllo non soltanto legale bensì anche di fatto; una serie di accordi esclusivi dimostra l’esistenza di una forte integrazione economica e, infine, l’IFP e le controllate in questione hanno un’immagine comune presso gli operatori dei settori interessati.

(152)

Inoltre, l’IFP usufruisce, per le proprie attività commerciali, escluso l’ambito di attività della controllata Beicip-Franlab, di un parziale finanziamento pubblico, il che costituisce un vantaggio selettivo in quanto è concesso a una sola impresa. Tale finanziamento, inoltre, proviene dallo Stato.

(153)

La Commissione è del parere che negli ambiti di attività di Axens e Prosernat, siano soddisfatti anche gli altri criteri dell’esistenza di un aiuto.

(154)

La Commissione ritiene che qualunque contributo alle attività negli ambiti di specializzazione di Axens e Prosernat rafforzi la posizione concorrenziale dell’IFP e delle sue controllate e potenzialmente implichi una distorsione della concorrenza.

(155)

Quanto all’ambito di attività dell’IFP e di Axens, la Commissione prende debitamente atto delle informazioni trasmesse dalla Francia, richiamate da Axens nelle proprie osservazioni, tese a dimostrare l’ammontare elevato, segnatamente rispetto alle altre imprese del settore, degli ulteriori costi per la ricerca finanziati dalla controllata Axens con risorse proprie. In tali circostanze, la Commissione crede che da tale ammontare non si possa desumere l’inesistenza di un vantaggio poiché dall’analisi dei conti dell’IFP emerge chiaramente un disavanzo contabile tra i costi e le risorse nell’ambito di attività di Axens.

(156)

Per ciò che riguarda l’ambito di attività dell’IFP e di Prosernat, la Commissione prende debitamente atto delle osservazioni formulate dalla Francia secondo cui la collaborazione alla maggior parte dei progetti realizzati nel settore della ricerca e dell’esplorazione petrolifera sia a disposizione, senza discriminazione, di numerosi partner industriali. Resta nondimeno il fatto che alcuni progetti rientrano negli accordi esclusivi intercorsi tra l’IFP e Prosernat e, pertanto, le collaborazioni con altri partner industriali sono rigorosamente inquadrate e limitate. Ne consegue per Prosernat un vantaggio selettivo finanziato con risorse di Stato.

(157)

Inoltre, tale distorsione della concorrenza può avere effetti sugli scambi intracomunitari perché i settori di attività delle controllate in questione rappresentano mercati concorrenziali a livello mondiale. Il mercato delle tecnologie di raffinazione e petrolchimica è un mercato di dimensioni mondiali, aperto alla concorrenza sin dagli anni Cinquanta. I concorrenti dell’IFP e di Axens su tale mercato sono essenzialmente UOP, Chevron, Lummus, Shell, ExxonMobil, Haldor Topsoe e ConocoPhillips. Sul mercato delle tecnologie di trattamento del gas e recupero dello zolfo, l’IFP e Prosernat sono in concorrenza con fornitori di attrezzature di trattamento di gas come le società KCC, KPS, SIIRTEC-NIGI, Hanover Maloney, Frames, TDE e GPS, con concessori di licenze di tecnologie di addolcimento di gas come UOP, ExxonMobil, Shell Global Solutions, BASF, Eneos e Huntsman, nonché con specialisti dello zolfo come Jacobs, Black & Veath Pritchard, Lurgi, Parsons, Technip-KTI, SIIRTEC-NIGI e CBI & TPA.

(158)

La Commissione ricusa dunque l’argomentazione formulata dalla Francia secondo cui non concorrerebbero tutti gli elementi necessari per definire il sostegno pubblico alle attività dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(159)

La Commissione, infine, precisa che la questione dell’esistenza di un ulteriore aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, risultante dalla nuova forma giuridica di EPIC e da un’eventuale garanzia illimitata dello Stato a favore dell’IFP che discenderebbe da tale forma (38), è oggetto di analisi distinta da parte della Commissione nel quadro di un’altra procedura (NN 11/08), esame distinto reso possibile segnatamente dal carattere relativamente recente di questa nuova forma giuridica rispetto a tutte le misure esaminate dalla presente decisione.

7.2.   Legalità dell’aiuto

(160)

La Commissione ha dimostrato che l’IFP e le sue controllate Axens e Prosernat usufruiscono di un vantaggio selettivo finanziato con risorse di Stato, vantaggio derivante dalla mancata copertura con risorse proprie delle attività di ricerca e sviluppo negli ambiti di specializzazione di Axens e Prosernat. La mancata copertura dei costi dell’IFP negli ambiti di attività di Axens e Prosernat è dovuta ai meccanismi di trasferimento all’interno del gruppo stabiliti dagli accordi esclusivi intervenuti tra l’IFP e Axens, da un lato, e l’IFP e Prosernat, dall’altro. La Commissione ritiene pertanto che l’esistenza dell’aiuto derivi dalla concomitanza dell’esistenza di controllate commerciali e dalla stipula di accordi esclusivi tra tali controllate e la capogruppo, poiché questi ultimi non garantiscono la copertura totale dei costi dei lavori condotti dall’IFP per conto di Axens e Prosernat. A titolo di promemoria, gli accordi intervenuti tra l’IFP e Axens sono entrati in vigore il 1o gennaio 2001, mentre quelli tra l’IFP e Prosernat il 1o gennaio 2002.

(161)

La Commissione prende debitamente atto delle osservazioni formulate dalla Francia e sintetizzate nella sezione 4.1, desumendone, in particolare, che la Francia ritiene di aver notificato l’essenziale dei cambiamenti strutturali e contrattuali alla Commissione nel 2001. La Commissione ritiene però che l’evoluzione dell’attività commerciale dell’IFP dal 2001 per il tramite delle sue controllate sia di portata tale da incidere significativamente su qualunque analisi economica e giuridica condotta in precedenza, ragion per cui ribadisce la sua valutazione, sviluppata nel punto 3.2 della decisione di apertura della procedura, per quanto concerne l’illegalità dell’aiuto secondo cui l’aiuto in questione deve considerarsi illegale a partire dalla data di scadenza della validità della sua decisione del 1998, vale a dire il 1o gennaio 2003.

(162)

La Commissione prende atto delle osservazioni della Francia e di Axens in merito alla situazione di fiducia legittima creatasi in capo ai beneficiari. Ciò premesso, visti gli elementi che seguono, poiché la Commissione conclude che l’aiuto concesso all’IFP e alle sue controllate è compatibile con il mercato comune, non è necessario che la Commissione si pronunci su tale aspetto.

7.3.   Richiesta di ingiunzione di sospensione

(163)

La Commissione non ha accolto la richiesta di UOP di adottare una decisione che ingiunga alla Francia di sospendere il versamento di qualunque aiuto illegale. Infatti, da un lato, il sostegno pubblico concesso all’IFP costituisce la fonte principale di finanziamento di altre attività che prescindono dalle attività economiche dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat, quali quelle di formazione, ricerca fondamentale, ricerca e sviluppo in collaborazione e di divulgazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, che la Commissione considera, in linea di principio, attività non economiche e che rappresentano oltre il 90 % del sostegno pubblico concesso all’IFP. Dall’altro, la Commissione ha ritenuto che una siffatta decisione non fosse pertinente in quanto era ragionevole anticipare la compatibilità almeno di una parte dell’aiuto.

7.4.   Base per l’analisi della compatibilità dell’aiuto

(164)

Prima di esaminare le fasi di ricerca previste dalla disciplina R & S del 1996, la Commissione deve stabilire se le attività condotte dall’IFP oggetto di un aiuto di Stato effettivamente rientrino nel contesto delle attività di ricerca e sviluppo. In proposito, la Commissione si richiama al manuale di Frascati (39) contenente una serie di definizioni della ricerca e dello sviluppo con classificazioni delle loro attività costitutive.

(165)

Tale manuale fornisce criteri che consentono di operare una distinzione tra le attività di ricerca e sviluppo e le attività scientifiche, tecnologie e industriali connesse. Il criterio fondamentale proposto dal manuale è l’esistenza, per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo, di un elemento di novità non trascurabile e la dissipazione di un’incertezza scientifica e/o tecnologica.

(166)

Alcuni criteri ulteriori consistono segnatamente negli obiettivi dei progetti, il carattere ignoto dei fenomeni, delle strutture o delle relazioni studiati dai progetti, la novità dell’applicazione di conoscenze o tecniche già acquisite, la forte probabilità che i progetti conducano a una nuova comprensione (più ampia o approfondita) di fenomeni, relazioni o principi di trattamento in grado di interessare più di un’organizzazione, il fatto che i risultati siano brevettabili, il tipo di personale assegnato ai progetti, i metodi utilizzati, la generalità delle conclusioni e dei risultati di un progetto, nonché eventualmente l’abituale classificazione del progetto in altre categorie di attività.

(167)

Infine, il manuale di Frascati precisa che «se l’obiettivo principale dei lavori è apportare nuovi miglioramenti tecnici al prodotto o al processo, essi rientrano nella definizione di R & S. Se, viceversa, il prodotto o processo o l’approccio è in larga misura “fisso” e l’obiettivo principale è trovare sbocchi, definire piani di preproduzione o garantire che il sistema di produzione o controllo funzioni correttamente, non si tratta di R & S».

(168)

La Commissione osserva che le attività condotte dall’IFP in collaborazione con la sua controllata Axens riguardano lo sviluppo di nuovi processi e prodotti (catalizzatori, adsorbenti) per la produzione di combustibili, carburanti e intermediari petrolchimici al minor costo possibile e rispettosi dell’ambiente partendo da tutte le fonti di carbonio accessibili. La Commissione rileva che le attività svolte dall’IFP in collaborazione con la sua controllata Prosernat concernono lo sviluppo di nuovi processi e attrezzature per il trattamento del gas naturale e il recupero dello zolfo.

(169)

In tale contesto, l’elemento nuovo dei progetti sta nei componenti, nei loro rapporti e/o nelle caratteristiche dei processi o prodotti target. Per ogni progetto, sono individuabili alcuni punti fermi. A titolo esemplificativo, l’IFP ha realizzato un progetto volto alla messa a punto di un nuovo processo di produzione di basi paraffiniche ad alto numero di ottano partendo da cariche più pesanti di quelle attualmente trattate per rispondere al problema della riduzione del contenuto di aromatici del pool benzina.

(170)

Inoltre, la Commissione tiene conto del fatto che i lavori oggetto di sostegno pubblico sono preliminari all’omologazione dei processi e dei prodotti. Essa osserva, peraltro, che i risultati dei progetti condotti sono di vasta portata e brevettati, che il personale assegnato a tali progetti è essenzialmente costituito da ricercatori e tecnici e che i metodi si basano sulla sperimentazione, l’interpretazione e la modellizzazione. Infine, la Commissione constata che le attività dello stesso tipo svolte da altri operatori del settore sono abitualmente classificate come attività di ricerca (40).

(171)

In conclusione, la Commissione non può accettare l’argomentazione del reclamante, il quale sostiene che le attività di cui alla presente procedura non possono definirsi ricerca e sviluppo. La Commissione ritiene, viceversa, che le attività condotte dall’IFP in collaborazione con le sue controllate rientrino effettivamente in tale contesto.

(172)

Trattandosi di un aiuto di Stato a lavori di R & S, le norme applicabili alla valutazione della compatibilità sono quelle riguardanti gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo. Poiché l’aiuto, risultante dall’esistenza di controllate commerciali con le quali l’IFP ha stipulato accordi esclusivi tra il 1o gennaio 2001 e il 1o gennaio 2003, è ritenuto illegale a partire dal 1o gennaio 2003, le norme applicabili all’esame della compatibilità sono costituite dalla disciplina R & S del 1996.

7.5.   Compatibilità dell’aiuto

7.5.1.   Fasi della ricerca

(173)

L’allegato I della disciplina R & S del 1996 fornisce una definizione della ricerca industriale e delle attività di sviluppo precompetitive:

a)

la ricerca industriale è costituita da ricerche pianificate o indagini critiche «miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l’obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti»;

b)

le attività di sviluppo precompetitive hanno come finalità «la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti».

(174)

In tale contesto, la Commissione ha analizzato il ciclo e la ripartizione dei lavori risultanti dalla convenzione di ricerca industriale che lega l’IFP alla sua controllata Axens, nonché gli elenchi completi e le schede descrittive dei progetti condotti tra il 2003 e il 2006 fornite dalla Francia.

(175)

L’IFP svolge lavori di ricerca che sono intesi a verificare la fattibilità di una via di sintesi e corrispondono a studi di fattibilità preliminari ai lavori di ricerca industriale ai sensi della disciplina R & S del 1996:

a)

per un catalizzatore, si preparano e testano campioni su quantità estremamente ridotte (dell’ordine di un grammo), spesso sotto forma di polvere, per studiarne le reazioni chimiche. Tale fase conduce alla descrizione di una modalità operativa che consente la preparazione di un campione di catalizzatore che presenta un’attività e/o una selettività ricercata;

b)

per una tecnologica o un processo, la fattibilità è stabilita partendo da simulazioni numeriche, studi su carta di schemi e sperimentazioni di concetti.

(176)

Si realizza inoltre un esame preliminare della situazione in materia di brevetti per accertarsi del carattere innovativo della ricerca. Conclusi tali lavori, l’IFP presenta una documentazione scientifica e tecnica alla sua controllata, la quale esercita il proprio diritto di prelazione.

(177)

Nel momento in cui Axens intende proseguire le ricerche sulla base di una siffatta documentazione, l’IFP svolge lavori di ricerca industriale «volti ad acquisire le nuove conoscenze o i perfezionamenti che permettono la messa a punto di nuovi processi, prodotti e tecnologie o il perfezionamento di quelli già esistenti» (41). Tali lavori consistono nello studio di nuove vie di sintesi o del loro perfezionamento su una scala non correlata a quella industriale. La Commissione ritiene che essi siano volti alla convalida di concetti e rientrino nella ricerca industriale ai sensi della disciplina R & S del 1996:

a)

per un catalizzatore, tale fase copre la sperimentazione di nuove vie di sintesi. La formulazione definita all’atto dei lavori di ricerca viene testata su lotti dell’ordine del chilogrammo, cambiamento di scala che, nella maggior parte dei casi, produce differenze a livello di struttura e proprietà. Si eseguono un bilancio e analisi dettagliate degli effluenti prodotti dal catalizzatore ottenuto e si studiano gli effetti dei composti inibitori e dei veleni;

b)

per un processo, i lavori di ricerca industriali hanno lo scopo di studiare gli elementi di base delle tecnologie, le condizioni appropriate di utilizzo del catalizzatore e gli elementi di dimensionamento del sistema di reazione. Partendo da una mappatura delle prestazioni generata in tale fase, si costruisce un modello.

(178)

Conclusi i lavori di ricerca industriale, l’IFP fornisce alla sua controllata una documentazione concernente il catalizzatore o il processo. A questo punto, Axens decide eventualmente di proseguire lo sviluppo svolgendo lavori di sviluppo precompetitivo al fine di predisporre l’industrializzazione. I lavori condotti in questa fase riguardano i test e il consolidamento dei risultati dei lavori della fase descritta nel considerando 177 su prototipi rappresentativi della catena industriale:

a)

per un catalizzatore, si produce un lotto di verifica del prodotto su una scala rappresentativa della catena industriale adeguando le modalità operative ottenute dai lavori di ricerca industriale, adeguamento che dà luogo, eventualmente, a cambiamenti a livello di materie prime per ragioni di costo, igiene, sicurezza o salvaguardia ambientale. I prototipi vengono testati su una carica di riferimento e modificati per raggiungere le prestazioni auspicate. Per completare la mappatura delle prestazioni del catalizzatore, si conducono test. Soltanto a questo punto si scelgono analizzatori e attrezzature;

b)

per un procedimento, si effettua uno studio di analisi dei rischi e si realizzano schemi industriali di processi o combinazioni di processi e un libro bianco dei processi in cui si precisa la gestione degli eventi.

(179)

Si designa peraltro un comitato di esperti per stabilire e convalidare le fasi di omologazione del processo o prodotto. Soltanto dopo l’omologazione, che consente di accertare se i vincoli ambientali e di sicurezza sono stati effettivamente tenuti presenti, si prende la decisione di immissione sul mercato del processo e/o prodotto che può dar luogo a una prima unità industriale (42). I prodotti e i processi derivanti da tali lavori, pertanto, sono commercializzati unicamente dopo essere stati omologati e non danno luogo a una prima unità industriale nell’ambito di detti lavori.

(180)

La Commissione ritiene che questi lavori non siano assimilabili a operazioni di routine sulla catena industriale in quanto si situano al di fuori del quadro dello sfruttamento industriale. La Commissione conclude che tali lavori rientrano nelle attività di sviluppo precompetitive di cui alla disciplina R & S del 1996, notando tra l’altro che, in tutti i casi, i loro costi sono finanziati interamente con risorse proprie dalla controllata Axens.

(181)

Quanto ai lavori condotti dall’IFP in collaborazione con la controllata Prosernat, la Commissione rileva che il ciclo e la ripartizione dei lavori tra l’IFP e detta controllata sono disciplinati da una convenzione di ricerca industriale che, applicata al settore delle tecnologie di trattamento del gas e recupero dello zolfo, segue il medesimo modello della convenzione di ricerca industriale che lega l’IFP alla controllata Axens, analisi confermata dall’esame degli elenchi completi e delle schede descrittive dei progetti realizzati tra il 2003 e il 2006 forniti dalla Francia.

(182)

Per concludere, la Commissione è dell’avviso che le attività oggetto di finanziamento con risorse di Stato siano effettivamente conformi alle fasi di ricerca definite nell’allegato I della disciplina R & S del 1996. La Commissione rileva in tutti i casi che le attività più vicine al mercato, ossia quelle di sviluppo precompetitivo e commerciale, sono interamente finanziate dalle controllate con risorse proprie sfruttando redditi realizzati sui mercati, mentre il finanziamento pubblico riguarda unicamente le fasi di ricerca industriale. La Commissione, pertanto, non può accettare l’argomentazione di UOP secondo cui l’aiuto di Stato del quale usufruirebbero le attività economiche dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat costituirebbe un aiuto al funzionamento.

7.5.2.   Costi ammissibili

(183)

L’allegato II della disciplina R & S del 1996 definisce la spesa che è possibile considerare nel calcolo dell’intensità degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo:

costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell’attività di ricerca),

costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati secondo modalità commerciali) per l’attività di ricerca,

costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, ivi compreso l’acquisto presso fonti esterne di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.,

spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell’attività di ricerca,

altri costi di gestione (ad esempio per materiali, forniture e prodotti simili) sostenuti in conseguenza diretta dell’attività di ricerca.

(184)

L’allegato II della disciplina R & S del 1996 precisa inoltre che, nel momento in cui sono imputabili anche ad altre attività, e segnatamente ad altri lavori di ricerca e sviluppo, i costi devono essere ripartiti tra l’attività di ricerca e sviluppo sovvenzionata e le altre attività.

(185)

Da un lato, la Commissione prende atto del fatto che gli oneri direttamente imputabili ai progetti riguardano subappalti, trasferte, assicurazioni, documentazione, nonché forniture e piccole attrezzature. Essi corrispondono rispettivamente a costi di servizi di consulenza e affini, spese generali aggiuntive e altre spese di gestione. La Commissione constata che tali oneri sono sostenuti direttamente ed esclusivamente in conseguenza delle attività di ricerca.

(186)

Dall’altro, la Commissione osserva che gli altri oneri imputabili ai progetti riguardano il costo del personale di ricerca, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre spese generali e corrispondono rispettivamente al costo del personale, ai costi di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici, nonché alle spese generali aggiuntive. Tali costi sono sostenuti direttamente in conseguenza delle attività di ricerca e sono ripartiti tra i diversi progetti di ricerca proporzionalmente al tempo dedicato dal personale di ricerca a ogni progetto.

(187)

Peraltro, i costi dei progetti di R & S orizzontali concernenti i metodi e le attrezzature utilizzati negli altri progetti di ricerca e sviluppo sono assimilabili a spese generali aggiuntive sostenute direttamente in conseguenza delle attività di ricerca. I costi di tali progetti orizzontali sono imputati proporzionalmente ai costi di ogni progetto di R & S. La Commissione è dell’avviso che i metodi di imputazione utilizzati siano adeguati.

(188)

La Commissione conclude che i costi dei progetti sono conformi ai costi ammissibili definiti nell’allegato II della disciplina R & S del 1996.

7.5.3.   Intensità degli aiuti

(189)

Conformemente al punto 5.4 della disciplina R & S del 1996, l’intensità massima consentita per studi di fattibilità tecnica preliminari a progetti di ricerca industriale corrisponde al 75 %. In applicazione del punto 5.3 della disciplina, l’intensità massima consentita per progetti di ricerca industriale è pari al 50 %. Secondo il punto 5.5 della disciplina, l’intensità massima consentita per progetti di sviluppo precompetitivo è del 25 %. Infine, ai sensi del punto 5.9 della disciplina, per attività che riguardino sia la ricerca industriale che lo sviluppo precompetitivo, l’intensità massima consentita è pari alla media ponderata delle intensità di aiuto consentite per i due tipi di ricerca.

(190)

In primo luogo, la Commissione osserva che, tra il 2003 e il 2006, l’IFP ha finanziato con risorse proprie, grazie ai compensi versati dalle sue controllate e senza intervento finanziario dello Stato, più del 50 % dei costi dei suoi studi di fattibilità tecnica e dei suoi lavori di ricerca industriale. La Commissione nota che l’intensità ammissibile può essere superiore al 50 % se si considera la quota degli studi di fattibilità tecnica che potrebbero usufruire di un aiuto avente un’intensità del 75 %. Il prospetto di seguito, preparato dalla Commissione, è stato redatto sulla base degli elenchi di progetti contenenti il dettaglio dei costi annuali per progetto e per fase di ricerca, nonché sulla base dell’estratto delle risorse dell’IFP. In tale esercizio, la Commissione ha seguito un approccio conservativo includendo tutti i costi rientranti direttamente o indirettamente (43) negli ambiti di attività esclusivi di Axens e Prosernat ed escludendo tutti i ricavi che non fossero quelli versati da Axens e Prosernat (44).

Tabella 2

 

2003

2004

2005

2006

Numero annuale di progetti realizzati (45)

Ambito di attività IFP/Axens

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Ambito di attività IFP/Prosernat

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Totale

48

54

55

68

Costo annuale degli studi di fattibilità tecnica (EUR)

Ambito di attività IFP/Axens

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Ambito di attività IFP/Prosernat

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Totale

5 759 184

4 032 859

4 392 411

7 393 767

Costo annuale dei lavori di ricerca industriale (EUR)

Ambito di attività IFP/Axens

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Ambito di attività IFP/Prosernat

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Totale

40 180 231

48 536 142

38 183 597

49 007 913

Risorse proprie (EUR)

Ammontare

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

[…] (**)

Aiuto di Stato annuale (EUR)

Ammontare

18 958 910

19 243 217

8 952 630

11 280 522

Intensità

41 %

37 %

21 %

20 %

Intensità massima consentita (46)

53 %

52 %

53 %

53 %

(191)

In secondo luogo, la Commissione prende nota del fatto che la quota di finanziamento con risorse proprie delle attività di ricerca dell’IFP e delle sue controllate può essere più elevata se si tiene conto delle attività di sviluppo precompetitive che potrebbero usufruire di un aiuto avente un’intensità del 25 %. Infatti, le attività di sviluppo precompetitive sono interamente finanziate dalle controllate Axens e Prosernat con risorse proprie, senza intervento finanziario dello Stato o dell’IFP.

(192)

In terzo luogo, la Commissione ha verificato il rispetto delle intensità consentite per fase di ricerca sulla base degli elenchi annuali dei progetti realizzati tra il 2003 e il 2006. Per gli anni successivi, la Francia dovrà trasmettere una relazione annuale alla Commissione affinché quest’ultima possa sincerarsi del rispetto delle intensità di aiuto per fase di ricerca e per progetto. Tale relazione dovrà illustrare tutti i progetti condotti negli ambiti di attività di Axens e Prosernat precisandone i costi per fase di ricerca e l’ammontare del finanziamento pubblico e delle risorse proprie assegnate dall’IFP e dalle sue controllate. La Commissione ritiene che, per garantire il rispetto delle intensità consentite, la quota dell’aiuto debba restare inferiore al 50 %.

(193)

Da ultimo, la Commissione osserva che il rispetto delle intensità dipende in larga misura dall’ammontare delle risorse proprie di cui dispone l’IFP per i suoi progetti negli ambiti in questione. Tali risorse proprie sono essenzialmente costituite dai compensi versati dalle controllate Axens e Prosernat all’IFP. La Commissione è dunque dell’avviso che negli accordi esclusivi che disciplinano tali compensi si debba inserire una clausola al fine di garantire che alla capogruppo sia versato un compenso minimo non forfettario che copra almeno il 25 % dei costi degli studi di fattibilità preliminari ai lavori di ricerca industriale, il 50 % dei costi di ricerca industriale e, ove del caso, il 75 % dei costi delle attività di sviluppo precompetitive condotte dall’IFP negli ambiti di attività delle controllate (47).

(194)

In conclusione, la Commissione ritiene che le intensità di aiuto consentite dalla disciplina R & S del 1996 siano rispettate purché concorrano le condizioni precisate nei considerando 192 e 193.

7.5.4.   Cumulo

(195)

Le disposizioni della disciplina R & S del 1996 in materia di cumulo, specificate nel punto 5.12, sono rispettate. La Commissione, infatti, ha calcolato l’ammontare del finanziamento pubblico totale prescindendo dalla sua origine.

7.5.5.   Effetto incentivante

(196)

In primo luogo, la Commissione prende atto del fatto che le attività di ricerca dell’IFP e delle sue controllate sono guidate da una logica, incentivata dallo Stato, tesa a garantire a lungo termine la sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Gli idrocarburi rivestono infatti un’importanza strategica per l’attuale economia degli Stati membri, segnatamente in ragione della loro preponderanza nei trasporti e nella chimica. Le attività dell’IFP e delle sue controllate si iscrivono in un triplice contesto di crescita della domanda energetica principalmente dovuta alla progressione della mobilità e degli scambi commerciali, progressivo esaurimento delle riserve di petrolio e gas e controllo delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione nota che la ricerca dell’IFP e delle sue controllate è incentrata soprattutto sulle seguenti priorità:

a)

rinnovare le riserve e aumentare la produzione di petrolio e gas. Si tratta non solo di innalzare il tasso di successo nell’esplorazione e la percentuale di recupero dei giacimenti, ma anche di consentire lo sfruttamento di risorse non convenzionali (offshore ultra-profondo, greggi extra-pesanti, sabbie asfaltiche, ecc.). A titolo esemplificativo, uno dei principali interventi condotti in tale ambito è lo sviluppo di un processo per i gas a contenuto elevato di H2S e CO2;

b)

ideare processi di raffinazione puliti e ad alta efficacia. Si tratta di ottimizzare la produzione di carburanti e basi petrolchimiche riducendo nel contempo l’impatto sull’ambiente delle industrie della raffinazione e della petrolchimica. Inoltre, la valorizzazione dei giacimenti non convenzionali implica lo sviluppo di tecnologie di conversione. Tale ambito raggruppa segnatamente le ricerche in materia di idrogenazione;

c)

sviluppare carburanti innovativi e tecnologie per motori al fine di ridurre le emissioni e il consumo dei veicoli. In proposito, l’utilizzo di carburanti gassosi ad alto contenuto di idrogeno costituisce uno dei principali ambiti esplorati;

d)

diversificare le fonti energetiche per la produzione di carburanti. Al riguardo, un ambito prioritario è rappresentato dalla produzione di carburanti di sintesi partendo da diverse fonti energetiche (biomassa, gas o carbone).

(197)

La Commissione osserva che i programmi di ricerca dell’IFP sono analizzati da comitati tecnici la cui composizione e le cui modalità di intervento sono disciplinate dal ministero della tutela e che consentono di garantire l’effettivo perseguimento di dette priorità.

(198)

In secondo luogo, la Commissione prende nota del fatto che lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito energetico, tra le quali si annoverano in particolare i biocarburanti e il recupero del gas, figura tra le priorità comunitarie in materia di ricerca, politica energetica e politica ambientale.

(199)

In terzo luogo, la Commissione rileva che, grazie al sostegno pubblico, l’IFP e le sue controllate hanno potuto portare a buon fine attività di ricerca integrative che non si sarebbero potute realizzare a causa dei rischi tecnologici o della notevole incertezza dei ritorni sull’investimento. Infatti, soprattutto nel settore delle tecnologie della raffinazione e della petrolchimica, i considerevoli rischi associati alle prime unità industriali impongono alle imprese operanti su tale mercato una grande selettività per quanto concerne i progetti di ricerca e sviluppo. Ad esempio, l’IFP e Axens hanno potuto realizzare i seguenti progetti di ricerca: nuovi catalizzatori e nuove tecnologie nel campo degli idrotrattamenti di distillati medi, adsorbente e tecnologia più efficienti per la produzione di paraxilene, nuovo processo nel campo del GNL basato sull’utilizzo di nuovi concetti e tecnologie derivanti dal settore della refrigerazione, nuovo processo più pulito ed efficiente per la produzione di biodiesel mediante esterificazione di oli vegetali.

(200)

In quarto luogo, la Commissione nota dal 2002 un’evoluzione positiva dei diversi indicatori dell’impegno posto nell’attività di ricerca e sviluppo dall’IFP e dalle sue controllate Axens e Prosernat. La spesa e il personale previsti per la ricerca e lo sviluppo dall’istituto e da tali controllate negli ambiti esclusivi di attività di queste ultime hanno registrato una progressione, anche a fronte di una diminuzione del 41 % dell’aiuto di Stato nel quadriennio 2003-2006:

Tabella 3

Progressione degli indicatori nel quadriennio 2003-2006

IFP/Axens

IFP/Prosernat

Spesa prevista per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito esclusivo

[…] (**)

[…] (**)

Personale previsto per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito esclusivo

[…] (**)

[…] (**)

(201)

In quinto luogo, la Commissione rileva che la quota della spesa per la ricerca e lo sviluppo rispetto al volume di affari è particolarmente elevata. Nell’ambito di attività di Prosernat, nel 2006 corrispondeva al 9 %, mentre nell’ambito di attività di Axens, sempre nel 2006, era pari 13 %, percentuali che risultano nettamente superiori alle cifre riscontrate nel settore. Infatti, per quattro società di riferimento nell’ambito di attività di Axens, la quota della spesa per la ricerca e lo sviluppo rispetto al volume di affari varierebbe dal 2,3 al 10 % (48).

(202)

In sesto luogo, la Commissione considera il fatto che l’IFP e le sue controllate devono confrontarsi, negli ambiti di applicazione delle loro ricerche, con regolamentazioni diverse a seconda delle zone geografiche e in continua evoluzione. In particolare, dal 2000, nel settore della raffinazione si promulgano norme ambientali sempre più rigide. Ai rischi scientifici e tecnologici specifici dei progetti di R & S si sommano, dunque, notevoli rischi normativi. In più, i risultati delle ricerche condotte l’IFP e dalle sue controllate sono difficilmente tutelabili in ragione, da un lato, del gran numero di paesi in cui avviene lo sfruttamento dei risultati e, dall’altro, della diversità delle legislazioni sui brevetti applicabili nei vari Stati.

(203)

In settimo luogo, la Commissione ritiene che, contrariamente a quanto afferma UOP, il sostegno pubblico concesso all’IFP e alla sua controllata Axens, considerate le sue proporzioni o la sua natura, non è in grado di ostacolare gli incentivi dinamici del mercato delle tecnologie di raffinazione. Innanzitutto, la Commissione osserva che l’offerta su tale mercato è molto differenziata per un numero limitato di clienti. Una stima mondiale delle unità di raffinazione o petrolchimica in esercizio nel 2005 recensisce, ad esempio, sette tipi di processi. Inoltre, i clienti selezionano una tecnologia sulla base di diversi criteri di cui alcuni, come il costo del relativo impianto e la redditività dell’investimento, che sono ritenuti decisivi, sono però completamente estranei ai progetti di ricerca sovvenzionati. Infine, la Commissione constata che alcuni concorrenti dell’IFP e di Axens godono di una posizione concorrenziale forte che dovrebbe consentire loro di proseguire i rispettivi piani di ricerca e sviluppo su tale mercato. UOP, ad esempio, ha conquistato una quota del mercato mondiale pari al 57 % in termini di valore delle unità di raffinazione concesse in licenza esistenti, a fronte di una quota per l’IFP e Axens soltanto del 7 %.

(204)

Da ultimo, la Commissione nota che anche i partner commerciali dell’Unione europea stanziano bilanci notevoli per finanziare la ricerca in campo energetico. Ad esempio, nel 2005, il dipartimento dell’energia americano prevedeva un bilancio di 5,794 miliardi di dollari, in costante aumento da una quindicina di anni, dipartimento che sovvenziona numerosi programmi di ricerca, soprattutto nel campo dei biodiesel. La Commissione prende atto del fatto che i concorrenti dell’IFP e di Axens usufruiscono anch’essi di sostegni pubblici notevoli. È in particolare il caso di UOP, che riceve fondi dal National Institute of Standards and Technology per i propri lavori di ricerca nel settore dei catalizzatori (49). UOP usufruirebbe inoltre di sostegni pubblici indiretti grazie a numerosi partenariati con istituti di ricerca e università.

(205)

In conclusione, la Commissione ritiene che l’aiuto a favore dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat abbia un effetto incentivante, visti l’ambito strategico delle ricerche condotte, la progressione qualitativa e quantitativa dell’impegno di ricerca profuso, nonché i rischi e le difficoltà specifici degli ambiti di attività interessati. La Commissione è altresì del parere che l’aiuto non dovrebbe ostacolare la dinamica di innovazione sui mercati, prendendo peraltro atto del sostegno concesso dagli altri Stati ai concorrenti dell’IFP.

(206)

La relazione annuale che dovrà essere trasmessa dalla Francia alla Commissione fino alla cessazione degli accordi esclusivi in essere tra l’IFP e le sue controllate Axens e Prosernat dovrà dimostrare che l’effetto incentivante dell’aiuto è sempre presente.

7.6.   Conclusione

(207)

Alla luce di tutti gli elementi che precedono, la Commissione conclude che l’aiuto concesso all’IFP e alle sue controllate Axens e Prosernat è conforme alle disposizioni della disciplina R & S del 1996 purché siano rispettate le condizioni enunciate nei considerando 192, 193 e 206,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura a cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’Institut Français du Pétrole (IFP, Istituto francese del petrolio) e della sua controllata Beicip-Franlab non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

1.   La misura a cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’IFP e delle sue controllate Axens e Prosernat costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   Tale aiuto è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché siano rispettate le condizioni previste dagli articoli da 3 a 6 della presente decisione.

Articolo 3

1.   La presente decisione è valida fino alla cessazione degli accordi esclusivi in vigore alla data della stessa tra l’IFP e le sue controllate Axens e Prosernat (di seguito «accordi esclusivi»).

2.   Qualunque proroga o modifica degli accordi esclusivi deve essere notificata alla Commissione.

Articolo 4

1.   L’IFP deve organizzare e pubblicare i propri conti in maniera da operare una netta distinzione tra le proprie attività economiche e quelle non economiche.

2.   Fino alla data di cessazione degli accordi esclusivi, la Francia è tenuta a trasmettere alla Commissione una relazione finanziaria annuale affinché quest’ultima possa verificare l’ammontare dei fondi pubblici concessi alle attività dell’IFP negli ambiti di specializzazione esclusivi di Axens e Prosernat.

Articolo 5

1.   Fino alla data di cessazione degli accordi esclusivi, la Francia è tenuta a trasmettere alla Commissione una relazione annuale dettagliata dei progetti realizzati dall’IFP negli ambiti di attività esclusivi di Axens e Prosernat che precisi, per ogni progetto, i costi per ciascuna fase di ricerca, l’ammontare dei fondi pubblici concessi e l’effetto incentivante dell’aiuto.

2.   La Francia è tenuta a notificare singolarmente alla Commissione gli aiuti di importo superiore alle soglie previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione del 2006.

Articolo 6

Gli accordi esclusivi devono essere modificati in maniera da prevedere un compenso minimo per l’IFP da parte di Axens e Prosernat che copra almeno il 25 % dei costi degli studi di fattibilità preliminari a lavori di ricerca industriale, il 50 % dei costi di ricerca industriale e il 75 % dei costi di sviluppo precompetitivo dell’IFP negli ambiti di cui agli accordi esclusivi.

Articolo 7

La Francia è tenuta a segnalare alla Commissione, entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le misure intraprese per conformarvisi.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 42 del 18.2.2006, pag. 5.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Ai sensi della legge n. 43-612 del 17 novembre 1943 sulla gestione degli interessi professionali.

(4)  Decreti n. 2003-204 del 5 marzo 2003 e n. 55-733 del 26 maggio 1955.

(5)  Fonte: relazione finanziaria dell’IFP 2006.

(6)  Fonte: bilancio consolidato di Axens 2006.

(7)  Fonte: bilancio consolidato di Axens 2006.

(8)  Fonte: dati forniti dalle autorità francesi.

(9)  Fonte: bilancio consolidato di Beicip-Franlab 2006.

(10)  Fonte: bilancio di Prosernat 2006.

(11)  GU L 272 del 25.10.1996, pag. 53.

(12)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(13)  GU C 192 del 19.6.1998, pag. 4.

(14)  Parafrasi di informazione coperta da segreto professionale.

(15)  Informazione coperta da segreto professionale.

(16)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva abrogata dalla direttiva 2006/111/CE (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).

(17)  A pagina 8 del modulo di notifica si legge che «lo Stato francese informa, con la presente notifica, che l’IFP intende riorganizzare le proprie attività all’interno del gruppo nel campo della raffinazione/petrolchimica».

(18)  La riunione tra la Commissione e la Francia si è tenuta il 4 maggio 2001.

(19)  La lettera della Francia del 18 maggio 2001 conteneva integrazioni sul diritto di prelazione e l’assoggettamento delle importazioni all’imposta introdotta a favore dell’IFP.

(20)  In tale conferma si legge che «in allegato figura anche una presentazione delle misure ipotizzate secondo la forma prescritta per le modifiche previste dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato».

(21)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(22)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(23)  In inglese «proof of principle».

(24)  Tale importo, secondo UOP, si aggirerebbe sui 555 milioni di EUR negli ultimi tre anni che, a giudizio della Francia, sembra corrispondente alle somme percepite dall’IFP quale dotazione di bilancio per gli anni 2003, 2004 e 2005 (esattamente pari a 507 milioni di EUR).

(25)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2, nota 22 a piè di pagina.

(26)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(27)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.

(28)  Sentenza della Corte del 14 novembre 1984, causa 323/82, Raccolta pag. 3809.

(29)  Contratto programmatico 2001-2005, pag. 3.

(30)  […] (**)

(31)  […] (**)

(32)  Estratto del sito Internet di Axens: «(Axens è un’impresa operante sul mercato della raffinazione, della petrolchimica e del gas naturale che offre prodotti leader del mercato tra cui processi, catalizzatori, adsorbenti e attrezzature, frutto di quasi cinquant’anni di attività di ricerca e sviluppo e successo industriale». Estratto del sito Internet di Prosernat: «L’abbinamento di tutte le competenze scientifiche e il know-how in materia di sviluppo della capogruppo di Prosernat, l’IFP, con l’esperienza industriale di Prosernat offre un’opportunità unica per trasformare le idee innovative in realtà industriali».

(33)  Ad esempio, si pensi alla rappresentanza congiunta IFP/Axens al 10o congresso della Société Française de Génie des Procédés (http://inpact.inp-toulouse.fr/SFGP/pageaccueil.html).

(34)  Cfr. in particolare «Liquefin, developed and commercialised by IFP-Axens», in New liquefaction process promises lower costs, Oil & Gas Journal, 19.8.2002, «IFP is the world’s second largest process licensor in refining and petrochemicals (via its subsidiary Axens) and is an internationally center of excellence in exploration and production.» [L’IFP è il secondo fornitore di licenze per importanza nel campo dei processi di raffinazione e petrolchimica (tramite la sua filiale Axens) ed è un centro di eccellenza riconosciuto a livello internazionale per quanto concerne l’esplorazione e la produzione], www.tmcnet.com 15.12.2005.

(35)  Cfr. in particolare, sul sito www.topsoe.com alcuni riferimenti a unità licenziatarie di «IFP/Axens», un richiamo a «IFP (Axens)» sul sito di Nexant, società di consulenza nel campo dell’energia (http://nexant.ecnext.com/coms2/summary_0255-3019_ITM) e la presentazione del progetto GTL Eni-IFP/Axens all’indirizzo http://gcceu-conference.epu.ntua.gr

(36)  GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

(37)  Punto 3.1.1, primo comma.

(38)  Cfr. decisione di apertura del 29.11.2007, garanzia illimitata dello Stato a favore della Posta (C 56/07).

(39)  Pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel 2002.

(40)  Cfr. in proposito il sito del SINTEF: http://www.sintef.no/default.aspx?id = 490

(41)  Articolo 1, paragrafo 22, della convenzione di ricerca industriale.

(42)  La prima unità industriale è la prima unità commerciale costruita nell’ambito di una sublicenza del processo concessa a terzi o la prima carica commerciale di prodotto utilizzata.

(43)  Compresi i costi dei progetti orizzontali; cfr. considerando 138.

(44)  Le risorse proprie sono costituite da dividendi e royalty, nonché da altri ricavi come redditi da brevetti depositati dall’IFP. Nel suo esame, la Commissione ha considerato unicamente i compensi versati da Axens e Prosernat.

(45)  Alcuni progetti sono pluriennali. In un’ottica di esaustività, per «numero di progetti» si intende il numero di progetti in corso in un determinato anno. Gli importi sono contabilizzati non cumulativamente per l’anno esaminato.

(46)  Media ponderata delle intensità di aiuto consentite per la ricerca industriale e gli studi di fattibilità, conformemente al punto 5.9 della disciplina R & S del 1996.

(47)  Tali percentuali corrispondono rispettivamente ad aiuti che rappresentano il 75 % dei costi degli studi di fattibilità preliminari ai lavori di ricerca industriale, il 50 % dei costi di ricerca industriale e il 25 % dei costi delle attività di sviluppo precompetitive.

(48)  Fonte: Yahoo finanza.

(49)  Fonte: comunicati stampa di UOP e del NIST.


26.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2009

che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/158/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che adotta un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1350/2007/CE (di seguito «la decisione sul programma») ha istituito il secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-2013), di seguito «il secondo programma nel campo della sanità».

(2)

Il secondo programma in materia di salute mira a integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e a fornire un contributo all’accrescimento della solidarietà e della prosperità nell’Unione europea. Il programma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini e di promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie, e di elaborare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.

(3)

In base all’articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta un piano di lavoro annuale che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, nonché le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all’articolo 9 della stessa decisione.

(4)

In base all’articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma in conformità dell’articolo 4 della stessa decisione.

(5)

Conformemente all’articolo 6 della decisione 2004/858/CE, l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori svolge alcune attività per l’attuazione del programma in materia di salute e a tal fine riceve gli stanziamenti necessari.

(6)

In base all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) (di seguito «il regolamento finanziario»), l’impegno della spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(7)

In base all’articolo 110 del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all’inizio dell’esercizio.

(8)

In base all’articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) (di seguito «modalità d’esecuzione del regolamento finanziario»), il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione. In esso figurano l’atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti.

(9)

In base all’articolo 90 delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata la decisione di finanziamento di cui all’articolo 75 di tale regolamento, a condizione che essa costituisca un quadro sufficientemente particolareggiato.

(10)

In base all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) e lettera f) delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, la Commissione può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto, debitamente motivata.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-2013),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono adottati il piano di lavoro 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), di cui all’allegato I, nonché i principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma in materia di salute (2003-2008), di cui agli allegati II, IV e V.

Essi fungeranno da decisione di finanziamento per le sovvenzioni e i contratti per la cui attribuzione non è necessaria una decisione della Commissione.

2.   Nei limiti del bilancio indicativo massimo stanziato per tutte le azioni specifiche, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 %, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.

3.   Il Direttore generale della DG «Salute e consumatori» garantisce l’attuazione generale di suddetto piano di lavoro.

Articolo 2

Le sovvenzioni che tale piano di lavoro definisce come sovvenzioni a favore di organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto sono concesse ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) e lettera f) delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario.

Articolo 3

Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) sono delegati all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori alle condizioni e nei limiti degli importi previsti dall’allegato I del piano di lavoro.

La sovvenzione di funzionamento iscritta nella linea di bilancio 17 01 04 30 viene pagata all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori.

Articolo 4

Gli stanziamenti di cui all’allegato I del piano di lavoro possono essere usati per versare interessi di mora ai sensi dell’articolo 83 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

(2)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

Piano di lavoro annuale 2009 compresi incidenza di bilancio e criteri di finanziamento relativi alle sovvenzioni

1.   CONTESTO GENERALE

1.1.   Contesto politico e giuridico

La decisione n. 1350/2007/CE (di seguito «la decisione sul programma») ha istituito il secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), di seguito «il secondo programma in materia di salute».

Il secondo programma in materia di salute mira a integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e a fornire un contributo all’accrescimento della solidarietà e della prosperità nell’Unione europea. Il programma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini, di promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie, e di elaborare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.

L’articolo 8, paragrafo 1 della decisione che istituisce il programma prevede che la Commissione adotti:

a)

il piano di lavoro annuale per l’attuazione del programma, che definisce:

i)

le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie;

ii)

i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale;

iii)

le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all’articolo 9;

b)

i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma conformemente all’articolo 4.

In base all’articolo 75 del regolamento finanziario (di seguito: «RF») applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, l’impegno della spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate. In base all’articolo 90 delle norme dettagliate di attuazione del regolamento finanziario (di seguito: «AR»), la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 110 del RF può essere considerata la decisione di finanziamento, a condizione che essa costituisca un quadro sufficientemente particolareggiato. Il presente documento intende adempiere a tali obblighi e presentare le diverse attività previste per il 2009, secondo anno di attuazione del secondo programma in materia di salute.

L’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (AESC) assiste la Commissione nell’attuazione del piano di lavoro per il 2009, conformemente alle disposizioni di detto piano di lavoro e della decisione C(2008) 4943 del 9 settembre 2008 che le delega le competenze.

1.2.   Risorse

La decisione che istituisce il programma stabilisce una dotazione di 321 500 000 EUR per il periodo 1o gennaio 2008 – 31 dicembre 2013.

L’autorità di bilancio ha approvato un bilancio totale di 48 480 000 EUR (1) per il 2009 per le voci di bilancio 17 03 06 e 17 01 04 02.

Linea di bilancio

EUR

17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute

47 000 000

17 01 04 02 — Spese di gestione amministrativa

1 480 000

Totale

48 480 000

La voce di bilancio «17 01 04 02 — Spese di gestione amministrativa del programma» verrà usata per l’organizzazione di seminari e riunioni di esperti, pubblicazioni, varie attività di comunicazione e spese correnti di sostegno all’attuazione degli obiettivi del programma. La Commissione rimane responsabile dell’attuazione della presente voce di bilancio.

I contributi supplementari versati dai paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, e Norvegia) e dei paesi candidati partecipanti al programma sono stimati a 1 163 520 EUR da parte dei paesi SEE/EFTA e a 138 000 EUR da parte della Croazia (2).

Il bilancio complessivo per il 2009 è quindi stimato a 49 781 520 EUR:

l’importo totale del bilancio operativo è stimato a 48 261 000 EUR,

l’importo totale del bilancio amministrativo è stimato a 1 520 520 EUR.

La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi relativi all’AESC è la 17 01 04 30.

1.2.1.   Importi indicativi

Gli importi indicati nei capitoli che seguono sono indicativi. A norma dell’articolo 90, paragrafo 4 dell’AR, nell’ambito di ciascun meccanismo di finanziamento sono possibili variazioni non sostanziali dell’ordine del 20 % circa.

2.   MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

La piena gamma di meccanismi di finanziamento offerta nell’ambito del secondo programma in materia di salute verrà attuata nel 2009. Il bilancio per l’invito a presentare proposte per i progetti è stato ridotto ed è stato previsto un maggior ricorso ai bandi di gara e ad altri meccanismi di finanziamento, quali le azioni congiunte e le sovvenzioni di funzionamento, allo scopo di ottimizzare l’efficienza e il valore aggiunto delle azioni finanziate, nonché di garantire che i finanziamenti vengano orientati in maniera più efficace verso il raggiungimento degli obiettivi del programma. Nel caso in cui alla fine del 2009 rimanessero a disposizione risorse del bilancio operativo, queste verrebbero tuttavia riassegnate, a titolo prioritario, al finanziamento di sovvenzioni selezionate nell’ambito dell’invito a presentare proposte relative a progetti 2009.

Tutti i meccanismi di finanziamento opereranno sotto la responsabilità dell’AESC, ad eccezione del punto 2.9 per il quale sarà direttamente responsabile la Commissione. I relativi inviti e informazioni verranno pubblicati sul sito web dell’AESC (3).

2.1.   Invito a presentare proposte relative a progetti

Le sovvenzioni dovrebbero essere finanziate nell’ambito della linea di bilancio 17 03 06 — azione comunitaria nel campo della salute. L’importo totale indicativo per l’invito a presentare proposte relative a progetti è stimato a 24 130 500 EUR (circa il 50 % del bilancio operativo).

Alla fine del febbraio 2009 (data indicativa) sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a presentare proposte relative a progetti che descriverà i settori da finanziare, i criteri di selezione e aggiudicazione e le procedure per la presentazione della candidatura e per l’approvazione.

Tutti i progetti dovrebbero fornire un elevato valore aggiunto europeo, essere innovativi nelle loro caratteristiche e durare di norma non più di tre anni. L’impatto previsto del progetto dovrebbe essere misurato attraverso adeguati indicatori, di preferenza l’indicatore sugli anni di vita in buona salute. Eventualmente si potranno accludere informazioni sulle modalità con le quali si tiene conto della dimensione del genere e delle disuguaglianze in campo sanitario.

Tutte le proposte devono all’occorrenza dimostrare che è possibile individuare sinergie con le attività di ricerca in corso, finanziate nell’ambito delle tematiche della sanità e delle tematiche connesse del settimo programma quadro di ricerca (4).

Per quanto riguarda l’assegnazione di risorse all’invito a presentare proposte relative a progetti, si tenterà di raggiungere un equilibrio fra i vari settori del programma, prendendo nel contempo in considerazione la qualità e la quantità delle proposte ricevute, salvo il caso in cui particolari situazioni d’emergenza in materia di sanità pubblica (per esempio, una pandemia influenzale) giustifichino una ridistribuzione delle risorse.

Vista la natura complementare e incentivante delle sovvenzioni comunitarie, almeno il 40 % dei costi del progetto deve essere finanziato da fonti diverse. Il normale contributo finanziario dovrà pertanto coprire al massimo il 60 % delle spese rimborsabili per ciascun progetto considerato. Per ogni caso sarà determinata la percentuale massima da concedere.

Sarà possibile prendere in considerazione un contributo comunitario massimo dell’ordine dell’80 % delle spese rimborsabili per ciascun beneficiario (vale a dire per ciascun beneficiario principale e per ciascun beneficiario associato) nel caso in cui una proposta risulti di utilità eccezionale, come specificato al punto 3.1. Un contributo comunitario superiore al 60 % potrà essere erogato a non più del 10 % del totale dei progetti finanziati.

Va osservato che l’importo indicativo del contributo finanziario della Comunità per quanto riguarda i progetti selezionati può variare da – 10 % a + 10 % rispetto all’importo richiesto dal beneficiario.

I criteri di selezione, attribuzione e altri criteri relativi ai contributi finanziari alle azioni del programma, a norma dell’articolo 4 della decisione del programma, sono indicati nell’allegato II.

Particolari relativi all’ammissibilità delle spese di viaggio e di soggiorno figurano nell’allegato III.

2.2.   Inviti a presentare offerte

Gli appalti pubblici relativi a servizi vanno finanziati a carico della linea di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute. Il numero indicativo e il tipo dei contratti sono specificati ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del presente piano di lavoro. Tutti i contratti sono contratti di servizio.

L’importo indicativo massimo delle offerte sarà di 9 652 000 EUR (circa il 20 % del bilancio operativo); i bandi di gara verranno pubblicati indicativamente nel corso del primo semestre.

2.3.   Azioni comuni

Le azioni congiunte saranno finanziate a carico della linea di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute. L’importo totale indicativo è stimato a 7 239 000 EUR (circa il 15 % del bilancio operativo).

Nel 2009 determinate azioni potranno usufruire di un finanziamento in qualità di azioni congiunte della Comunità e di uno o più Stati membri, ovvero della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi che partecipano al programma. I paesi partecipanti saranno invitati a presentare proposte di azioni congiunte esplicitamente identificate in quanto tali nei punti 3.2, 3.3 e 3.4 del presente piano di lavoro.

I contributi comunitari possono essere assegnati soltanto a un ente pubblico o ad un’organizzazione senza scopo di lucro, designata mediante una procedura trasparente dallo Stato membro o dall’autorità competente interessata e approvata dalla Commissione.

Il contributo comunitario per le azioni congiunte non supererà il 50 %, salvo in casi di utilità eccezionale per i quali il contributo comunitario non supererà il 70 %. I casi eccezionali si configurano per azioni congiunte:

che rispondono ai criteri specificati al punto 3.1 e

che consistono nella partecipazione di organizzazioni provenienti da almeno 10 paesi partecipanti o nella partecipazione di organizzazioni di tre paesi partecipanti, qualora l’azione sia proposta da un’organizzazione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea dopo il 1o maggio 2004, ovvero da un paese candidato.

I criteri di selezione e aggiudicazione per le azioni congiunte sono specificati all’allegato IV. La procedura di presentazione delle proposte per un’azione congiunta verrà pubblicata nell’invito a presentare proposte per azioni congiunte insieme ai criteri e al termine di presentazione, alla fine di febbraio 2009.

Particolari relativi all’ammissibilità delle spese di viaggio e di soggiorno figurano nell’allegato III.

2.4.   Sovvenzioni di funzionamento

Le sovvenzioni di funzionamento dovrebbero essere finanziate mediante la voce di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute. L’importo totale indicativo è stimato a 2 500 000 EUR (circa il 5 % del bilancio operativo).

Possono beneficiare del contributo finanziario le organizzazioni europee che rispondono ai criteri elencati nell’allegato V.

Verrà data la preferenza alle organizzazioni che svolgono le attività specificate ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del presente piano di lavoro nonché attività nel campo dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, delle malattie rare, del personale sanitario, della sicurezza dei pazienti, della donazione e del trapianto di organi, della prevenzione del cancro, della vaccinazione contro l’influenza, dell’uso prudente degli antibiotici, della vaccinazione dei bambini, della salute mentale e della salute dei giovani.

Alla fine di febbraio del 2009 verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un invito a presentare proposte con l’elenco dei settori che beneficeranno di un finanziamento, dei criteri di selezione e di aggiudicazione e delle procedure per la presentazione della candidatura e per l’approvazione.

Il sostegno finanziario non supererà il 60 % delle spese relative alla realizzazione delle attività ammissibili. In casi di utilità eccezionale il contributo comunitario potrà arrivare fino all’80 % dei costi sostenuti. Un’attività è ritenuta di utilità eccezionale quando possiede un notevole valore aggiunto europeo, come indicato al punto 3.1.

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 della base giuridica vigente, il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b) alle organizzazioni non governative e alle reti specializzate può essere esentato dal principio della riduzione progressiva.

2.5.   Conferenze nel settore della sanità pubblica e della valutazione del rischio

I contributi finanziari per le conferenze organizzate nel settore della sanità pubblica e della valutazione del rischio dovrebbero essere finanziati mediante la voce di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute. L’importo indicativo disponibile ammonta, secondo le stime, a 1 100 000 EUR: 300 000 EUR per conferenze organizzate dalla presidenza dell’Unione e 800 000 EUR per altre conferenze.

Per ragioni amministrative, le conferenze ammissibili ai fini di un cofinanziamento dovranno essere organizzate durante gli ultimi mesi del 2009 o nel 2010.

2.5.1.   Conferenze organizzate dalla presidenza dell’Unione europea

Tre conferenze organizzate dalla presidenza dell’Unione europea, una per ciascuna presidenza (secondo semestre 2009 e 2010), sono ammissibili ai fini di un cofinanziamento fino a un importo massimo di 100 000 EUR per ciascuna, al tasso di cofinanziamento comunitario massimo pari al 50 % dei costi ammissibili totali. I temi politici che verranno affrontati nel corso di tali conferenze vertono sul miglioramento della previdenza sanitaria dei cittadini, sulla promozione della salute, ivi compresa la riduzione delle disuguaglianze in materia sanitaria, e sull’elaborazione e diffusione di informazioni e conoscenze in campo sanitario.

Questi eventi, di carattere altamente politico, vedranno la partecipazione di rappresentanti al massimo livello delle autorità nazionali ed europee e saranno organizzati esclusivamente dallo Stato membro che detiene la presidenza di turno. In considerazione del ruolo unico che riveste la presidenza nel quadro delle attività comunitarie, si considera che lo Stato membro responsabile per l’organizzazione dell’evento si trova in situazione di monopolio legale.

Conformemente all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di attuazione, le sovvenzioni possono essere attribuite senza invito a presentare proposte ad organizzazioni in situazione di monopolio, debitamente motivata nella decisione di sovvenzione.

Al più tardi entro quattro mesi dalla data prevista per la manifestazione la presidenza presenta ai servizi della Commissione, tramite la Rappresentanza permanente, una domanda di sovvenzione per la conferenza per la quale è richiesto il contributo. Tale domanda di sovvenzione deve specificare l’argomento della conferenza, il progetto di programma, il bilancio preventivo nonché la composizione del comitato scientifico e del comitato organizzativo.

2.5.2.   Altre conferenze

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 e al punto 3 della decisione che istituisce il programma, un contributo finanziario della Comunità, può essere concesso per l’organizzazione di conferenze che:

sono dedicate a uno o più dei temi prioritari di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 del presente piano di lavoro, o a uno dei temi seguenti: assistenza sanitaria transfrontaliera, malattie rare, personale sanitario, sicurezza dei pazienti, donazione e trapianto di organi, prevenzione e controllo del cancro, vaccinazione contro l’influenza, uso prudente degli antibiotici, vaccinazione dei bambini, salute mentale e salute dei giovani,

possiedono una dimensione europea, vale a dire beneficiano della partecipazione di rappresentanze provenienti da 10 o più paesi che partecipano al secondo programma in materia di salute,

sono organizzate da un ente pubblico o da un ente senza scopo di lucro, approvato dalla Commissione e con sede in uno dei paesi partecipanti al secondo programma in materia di salute, e operano a livello europeo con una copertura geografica equilibrata.

Alla fine di febbraio del 2009 sarà pubblicato un invito a presentare proposte per l’organizzazione di conferenze nel corso delle quali saranno indicati i settori che beneficeranno dei finanziamenti, i criteri di selezione e di aggiudicazione e le procedure per la presentazione delle candidature e per l’approvazione delle stesse. Le conferenze prescelte possono beneficiare di un contributo da parte della Comunità per un importo massimo di 100 000 EUR (al massimo il 50 % del bilancio della conferenza) per ciascuna conferenza, fermo restando che è richiesto il cofinanziamento.

2.6.   Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il finanziamento delle azioni di cooperazione con organizzazioni internazionali rientra nell’ambito delle linea di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute. L’importo totale indicativo è stimato a un massimo di 2 300 000 EUR, vale a dire circa il 5 % del bilancio operativo.

Conformemente all’articolo 12 della decisione che istituisce il programma è opportuno favorire i rapporti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali. Si tratta di rapporti di cooperazione con quelle organizzazioni internazionali che possiedono le capacità necessarie per affrontare le priorità sanitarie dell’Unione europea definite nel piano di lavoro annuale.

Gli stanziamenti per finanziare le azioni di cooperazione con le organizzazioni internazionali verranno assegnati mediante convenzioni di sovvenzione, senza che vi sia un previo invito a presentare proposte, come stabilito all’articolo 168, paragrafo 1, lettera f) delle AR, stipulate con un tipo di organizzazione reso particolare dalle competenze tecniche, dall’elevato grado di specializzazione, ovvero dalle capacità amministrative.

In effetti queste organizzazioni, in virtù di determinate capacità connesse al loro mandato e alle loro responsabilità, sono particolarmente qualificate per realizzare alcune delle azioni indicate nel presente piano di lavoro, per le quali gli accordi di sovvenzionamento diretto sono considerati la procedura più adatta. Inoltre gli accordi di sovvenzionamento diretto miglioreranno le sinergie e la capacità di risposta della Commissione europea e delle organizzazioni internazionali nell’ambito delle azioni comuni.

L’importo del contributo finanziario per ciascuna organizzazione può ammontare al 60 % massimo dei costi rimborsabili per le azioni considerate. La Commissione determinerà per ogni singolo caso la percentuale massima da assegnare.

Nel 2009 le seguenti organizzazioni internazionali potrebbero beneficiare di un finanziamento per la realizzazione di azioni di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4:

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),

Organizzazione mondiale della sanità (OMS),

European Observatory on Health Policies and Health Systems (Osservatorio europeo sulle politiche sanitarie e sui sistemi sanitari),

Programma congiunto delle Nazioni Unite sull’HIV/AIDS (UNAIDS),

Il Consiglio d’Europa.

2.7.   Comitati scientifici

Le attività dei comitati scientifici che operano nel campo della sanità pubblica dovrebbero essere finanziate a titolo della linea di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute.

Un importo totale di 270 000 EUR sarà destinato al rimborso delle spese dei partecipanti alle riunioni di lavoro dei comitati scientifici e dei relatori dei pareri dei comitati scientifici, il tutto nell’ambito del funzionamento dei citati comitati (5). Queste indennità copriranno tutti i settori connessi al secondo programma in materia di salute, vale a dire il 100 % dei costi per il Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il 50 % (percentuale indicativa) dei costi del comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) nonché i costi relativi al coordinamento.

2.8.   Subdelega alla DG Politica regionale

Gli articoli 51 e 59 dell’RF, nonché gli articoli da 6 a 8 delle norme interne sull’esecuzione del bilancio delle Comunità europee (6) si riferiscono alle condizioni e alle norme dello strumento della subdelega.

Una subdelega per un importo massimo di 200 000 EUR a titolo della linea di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute verrà data alla DG Politica regionale per sostenere il Sondaggio sulla percezione della qualità della vita urbana (Urban Audit Perception survey), organizzato nel quadro di un contratto-quadro della DG COMM. In questo caso si applicano le procedure della DG Politica regionale.

2.9.   Altre attività

Altre attività, come

organizzazione di seminari e riunioni di esperti, compresi seminari organizzati a livello nazionale tra gruppi di esperti al fine di scambiarsi buone pratiche relative ai temi oggetto del piano di lavoro annuale,

pubblicazioni e varie iniziative nel campo della comunicazione volte a promuovere il secondo programma in materia di salute,

verranno finanziate in massima parte a titolo della linea di bilancio «17 01 04 02 — Spese di gestione amministrativa del programma» tramite bandi di gara.

Per alcune questioni tecniche specifiche, secondo quanto indicato al capitolo 3, sono previsti appalti tramite accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca, che saranno finanziati a carico della linea di bilancio 17 03 06 — Azione comunitaria nel settore della salute.

3.   SETTORI PRIORITARI PER IL 2009

Le azioni prioritarie per il 2009 sono state selezionate in linea con la decisione relativa al programma. Queste priorità devono essere prese in considerazione nel contesto di azioni già finanziate nell’ambito del programma precedente (7) e per il fatto che verranno definite altre priorità negli anni successivi del periodo di programmazione.

Il programma in materia di salute mira a promuovere sinergie con altri programmi comunitari senza duplicare le azioni svolte nel quadro di questi ultimi. Il 7o programma quadro per la ricerca nel quadro del terzo pilastro del tema sanitario denominato «Ottimizzare la prestazione delle cure sanitarie per i cittadini europei» è complementare alle azioni comunitarie in materia di salute nel quadro di tutti gli obiettivi del secondo programma nel campo della sanità. Verrà fatto il possibile per individuare ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra proposte accolte nel quadro del programma in materia di salute e progetti del 7o programma quadro per la ricerca selezionati fino ad oggi per il finanziamento nel quadro dei bandi di gara.

Le proposte relative al programma in materia di salute devono essere interamente conformi ai traguardi, obiettivi e metodi fissati nella decisione che istituisce il programma. In particolare le proposte non devono contenere elementi significativi correlati alla ricerca. Tutte le proposte devono all’occorrenza dimostrare che è possibile individuare sinergie con le attività di ricerca pertinenti in corso, finanziate nell’ambito delle attività per il sostegno scientifico delle politiche del 6o programma quadro (8), nonché in qualità di progetti da finanziare nell’ambito delle tematiche della sanità e delle tematiche connesse del 7o programma quadro di ricerca. In particolare le proposte devono dimostrare che all’atto di presentare il piano di lavoro 2009 verranno evitate sovrapposizioni e duplicazioni con il 7o programma quadro per la ricerca.

3.1.   Questioni d’importanza strategica

In linea con le azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione relativa al programma e con l’impegno indicato nella strategia comunitaria in materia di sanità pubblica (9) a favore di un lavoro intersettoriale per migliorare la salute, verrà attribuita una forte preferenza alle azioni che possiedono un notevole valore aggiunto europeo per quanto riguarda i seguenti settori:

Contributo

al miglioramento della salute dei cittadini europei, valutato se del caso da adeguati indicatori, ivi compreso l’indicatore sugli anni di vita in buona salute,

alla riduzione delle disuguaglianze a livello sanitario negli Stati membri e nelle regioni dell’UE e fra di loro,

al rafforzamento delle capacità di elaborazione e attuazione di politiche sanitarie efficaci, in particolare nei settori in cui si registra un forte bisogno,

Partecipazione di nuovi operatori sanitari (non tradizionali) nell’ambito di azioni valide di cooperazione, a carattere etico, sia a livello regionale che a livello locale e nei paesi partecipanti. Sono compresi il settore pubblico, quello privato e le parti interessate della società civile il cui obiettivo primario non si limita al settore della sanità pubblica (ad esempio, tra i giovani, i gruppi etnici e altre sfere d’interesse pubblico quali l’ambiente e lo sport).

Le proposte devono inoltre fornire prova della base di conoscenze (evidence base) e dell’abilità necessaria a ottenere risultati misurabili.

Le proposte che adempiono ai criteri succitati possono essere ritenute di utilità eccezionale. I candidati devono essere in grado di dimostrare in che modo l’azione proposta contribuirà ai criteri summenzionati.

Le priorità sono elencate in rubriche che corrispondono alle varie componenti della decisione del programma.

3.2.   Azioni prioritarie per il primo obiettivo: «Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini»

3.2.1.   Proteggere i cittadini dalle minacce per la salute

1.

Le attività del Programma d’azione comunitaria in materia di salute 2008-2013 relative alla protezione dei cittadini dalle minacce per la salute contribuiscono all’attuazione delle politiche e iniziative dell’UE attinenti alle minacce sanitarie nel contesto della decisione che istituisce una rete di sorveglianza comunitaria (10). L’obiettivo è quello di elaborare strategie e meccanismi per reagire alle minacce e alle emergenze sanitarie e sostenere la gestione dei rischi correlati alle malattie trasmissibili sulla base della valutazione dei rischi svolta dal Centro europeo per il controllo delle malattie (11).

2.

Il programma riguarda inoltre l’identificazione di altre minacce sanitarie, quali quelle risultanti da agenti fisici e chimici. Le attività volte a coordinare e sostenere la prontezza degli interventi, la capacità di risposta e la pianificazione degli Stati membri nel campo della sicurezza sanitaria, in caso di eventuali attacchi ad opera di agenti chimici, biologici e radiologici, sono messe a punto dal comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) (12).

3.

L’OMS considera la pandemia influenzale una delle più serie minacce contro la salute. Un virus pandemico potrebbe infatti svilupparsi dai virus aviari in circolazione nel pollame e negli uccelli selvatici in numerose parti del mondo. La Commissione è tra i principali finanziatori che contribuiscono alla reazione globale contro l’influenza aviaria, e sostiene il cosiddetto approccio «One World One Health» (un mondo, una salute) mirante ad integrare la sanità pubblica e la salute animale (13).

Nel campo della sanità pubblica le proposte devono tenere conto dei seguenti aspetti:

il ruolo della politica europea di prossimità nel rafforzamento della coerenza e della partnership,

l’opportunità di sostenere, laddove possibile, la partecipazione dei paesi candidati in qualità di partner associati, e di partner cooperanti in generale,

l’opportunità di affrontare il tema dell’interoperabilità tra meccanismi, sistemi sanitari, piani e strategie, con particolare accento sulle attività transsettoriali, comprese quelle volte a fronteggiare i rischi sanitari e le malattie al punto d’incrocio tra sanità pubblica, salute animale ed ecosistemi,

i progetti dovrebbero inoltre quantificare l’impatto economico e sociale delle attività perseguite nonché prevedere una risposta ad ulteriori eventuali impatti positivi e negativi (esternalità) delle azioni in materia di sanità pubblica.

3.2.1.1.   Sviluppo della prevenzione (allegato — punti 1.1.1-1.1.2)

Scambio di pratiche riguardo alla promozione della vaccinazione negli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda i segmenti della popolazione difficilmente raggiungibili

Sostegno alle iniziative politiche relative alla vaccinazione (proposta di raccomandazione del Consiglio per indurre gli Stati membri a raggiungere una copertura del 75 % nella vaccinazione contro l’influenza stagionale tra i gruppi a rischio, proposta di raccomandazione del Consiglio per l’aumento della copertura contro alcune malattie infantili). Attività specifiche dovrebbero essere mirate sul morbillo e sulla rosolia (14), sull’influenza stagionale (15), sul virus del papilloma umano (HPV), sul tetano e sui nuovi vaccini contro le infezioni da pneumococco.

La strategia per la promozione della vaccinazione dovrebbe tenere conto dei seguenti elementi:

le carenze di conoscenza riguardo ai vaccini e ai temi attinenti alla vaccinazione (16) in segmenti della popolazione, specifici e più generali,

strategie empiriche volte a ridurre gli ostacoli all’attuazione della vaccinazione e a migliorare la percezione pubblica dei benefici della vaccinazione (17),

azioni di promozione sanitaria empiriche ed altamente efficaci a sostegno della vaccinazione,

si dovrebbe tenere conto dei risultati e delle attività in corso nel quadro dei progetti in materia di vaccinazione, segnatamente di quelli finanziati dalla Comunità nel quadro del programma in materia di salute (18), e degli atti della riunione sulla strategia in materia di vaccinazione (19) del 13-14 febbraio 2008 organizzata congiuntamente dalla Commissione e dall’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica.

[Invito a presentare proposte relative a progetti]

Individuare gli strumenti di modellizzazione disponibili e il loro utilizzo per fronteggiare le minacce attuali e quelle emergenti

L’ampliamento della base di conoscenze sugli utilizzi degli strumenti di modellizzazione negli Stati membri è un tema importante da affrontare a livello europeo allo scopo di:

misurare in maniera efficace il rapporto costi – efficacia delle strategie politiche e della loro attuazione, valutare l’impatto dei nuovi vaccini e di altre misure di prevenzione,

valutazione dell’impatto delle malattie,

conseguenze dei mutamenti climatici nel settore sanitario,

sostenere il processo decisionale (impatto potenziale di misure specifiche, come ad esempio la limitazione dei contatti sociali).

[Bando attraverso accordo amministrativo con il Centro comune di ricerca (20)]

3.2.1.2.   Sostenere la capacità d’intervento in situazioni d’emergenza (allegato — punti 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.5)

Scambio di informazioni sulle minacce sanitarie e sui piani d’intervento in situazioni d’emergenza

Lo scambio di informazioni sui piani d’intervento in situazioni d’emergenza è riferito ai piani per situazioni generiche e per situazioni specifiche (emergenze di tipo biologico, chimico e radionucleare, aspetti del mutamento climatico). Le informazioni possono essere riferite ai meccanismi di attuazione, alla valutazione d’impatto, ad aspetti settoriali nonché alla comunicazione con gli operatori del settore e con l’opinione pubblica.

Le attività relative allo scambio di informazioni possono prevedere gli aspetti seguenti:

individuazione delle migliori pratiche in materia di gestione delle crisi e analisi delle modalità per trasferirle verso diversi settori, come la gestione dell’informazione; comunicazione con gli operatori professionali, con i mass media e con l’opinione pubblica; orientamenti di riferimento sulle modalità di gestione di una crisi; aspetti logistici di una crisi (come formare un nucleo di crisi, meccanismi di coordinamento, ecc.); formazione del personale e del personale ausiliario per prepararlo ad affrontare situazioni impreviste; programmi di formazione (natura della formazione, obiettivi, contenuto),

scambi di informazioni tra esperti e operatori politici e comunicazione con il pubblico e con i mass media,

diffusione negli Stati membri UE delle azioni chiave individuate nel quadro dell’Iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale (comunicazione con i mass media e pandemie influenzali, questioni attinenti alle attività di laboratorio, contromisure mediche tramite l’organizzazione di un seminario nell’ambito della rete dei comunicatori dell’UE) (21).

[Bando di gara]

controllare i meccanismi di scambio di informazioni e collegarsi agli strumenti di scambio internazionali, rafforzando la cooperazione con le attività del Centro comune di ricerca (CCR) nel settore nonché a livello dell’Iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale (22).

[Bando attraverso accordo amministrativo con il CCR]

Sostegno allo sviluppo rapido di contromisure farmaceutiche, compresi vaccini, alle minacce nuove ed emergenti

Le probabilità di insorgenza di nuovi agenti patogeni, e di conseguenza di epidemie diffuse, in aree precedentemente non infestate sono in aumento, a causa dell’aumento degli spostamenti, dei mutamenti climatici e di altri mutamenti ambientali nonché dell’evoluzione del rapporto tra agenti patogeni, vettori e serbatoi. La sfida consiste nel garantire la rapidità dello sviluppo, della produzione e della procedura di autorizzazione per i vaccini contro le malattie nuove ed emergenti, al fine di tutelare la popolazione europea ed extraeuropea.

A tal scopo è necessario sviluppare le attività seguenti:

sviluppo di una procedura volta ad accelerare il passaggio alla produzione dei vaccini in caso di necessità di emergenza,

rafforzamento della rete di centri clinici a sostegno di uno sviluppo estensivo dei vaccini,

sviluppo di piattaforme per vaccini di amplia applicabilità.

[Invito a presentare proposte relative a progetti]

Adattamento del settore sanitario alle conseguenze dei mutamenti climatici

L’Europa sta adottando misure volte a fronteggiare il riscaldamento del pianeta e a prevenire eventuali cambiamenti catastrofici del clima (23)  (24). Tutti i settori dei sistemi di assistenza sanitaria saranno interessati dall’adeguamento alle conseguenze dei mutamenti climatici (assistenza sanitaria, prevenzione ed educazione sanitaria, settore delle minacce sanitarie, comprese le conseguenze dei mutamenti climatici sulle malattie trasmissibili, nonché altri problemi sanitari, quali le disfunzioni respiratorie).

Le azioni nel quadro di questo punto potrebbero riferirsi alla condivisione, al raffronto e all’analisi della trasferibilità delle misure e alle attività di adattamento precoce alle conseguenze dei mutamenti climatici sulla salute.

[Invito a presentare proposte relative a progetti]

3.2.1.3.   Migliorare la pronta individuazione e il controllo delle minacce sanitarie, comprese le malattie trasmissibili

Sviluppo di competenze e capacità relative al controllo della tubercolosi e alle popolazioni a rischio nei paesi ad elevato onere riguardo a tale malattia (standard basati su prove scientifiche)

Nel marzo 2007 la Commissione europea ha invitato il Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie a sviluppare una proposta per un piano d’azione volto a combattere la tubercolosi nell’UE (25). In molti Stati membri dell’UE si è registrata un’evoluzione positiva quanto alla tubercolosi, ed è probabile che la situazione si evolva verso uno stato di pre-eradicazione della malattia. Tuttavia le situazioni sono ancora assai diverse a seconda dei paesi (26), e gli sforzi di porre sotto controllo la malattia sono ostacolati da problemi quali la tubercolosi resistente ai medicinali e l’elevato livello di trasmissione nei gruppi vulnerabili.

Sostegno agli Stati membri nella lotta contro la tubercolosi, segnatamente nei paesi ad elevato onere riguardo a tale malattia. lo sviluppo di competenze e capacità contribuirebbe alla messa a punto di piani nazionali inoltre è necessario sviluppare e adattare metodi di controllo per paesi a bassa prevalenza nei casi in cui la tubercolosi è concentrata in gruppi specifici e difficili da raggiungere,

lo sviluppo di strumenti volti a valutare il rendimento dei programmi di controllo mediante analisi della coorte.

[Invito a presentare proposte relative a progetti]

Sostegno alla sensibilizzazione, alla diagnosi precoce, alla prevenzione e al controllo delle epatiti virali

I vari tipi di epatite virale sono malattie trasmissibili serie con elevate conseguenze sanitarie, sociali ed economiche e potenziali seri postumi a lungo termine. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è responsabile per la sorveglianza di tali malattie (27). La popolazione e gli operatori sanitari devono essere informati sulle misure a disposizione per la prevenzione, la limitazione dei rischi e il controllo.

tra gli esempi di attività permanenti vi sono la formazione di operatori professionali e le informazioni specifiche per il pubblico e gli operatori professionali.

[Invito a presentare proposte relative a progetti]

Individuazione precoce delle minacce sanitarie e valutazione d’impatto degli eventi

Attualmente si registra un rinato interesse per i metodi sindromici. Vari paesi europei hanno già messo a punto un’ampia sorveglianza sindromica in diversi campi (malattie infettive, salute dell’ambiente, veterinario) ricorrendo a diverse fonti di dati (reparti di pronto soccorso, mortalità, servizi di consulenza telefonica) e usando metodi diversi (studi retrospettivi o studi previsionali).

la sorveglianza sindromica europea potrebbe essere rivista inserendo un maggior numero di Stati membri e mettendo a punto un approccio comune che tenga conto dei progetti esistenti.

[Inviti a presentare proposte per progetti]

3.2.1.4.   Migliorare lo sviluppo delle capacità (allegato — punti 1.1.1-1.1.4)

Sostenere l’attuazione del regolamento sanitario internazionale negli Stati membri

Il regolamento sanitario internazionale (28) (2005) è in attuazione dal 15 giugno 2007. A livello europeo, la decisione 2000/57/CE della Commissione (29) è stata modificata al fine di trasmettere le notifiche attraverso il sistema ARR contemporaneamente a quelle trasmesse in virtù del regolamento sanitario internazionale dalla decisione 2008/351/CE della Commissione (30).

Le attività di sostegno all’attuazione del regolamento sanitario internazionale sono state individuate:

analisi e raffronto delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative a misure di sicurezza o sanitarie in relazione a situazioni di emergenza sanitaria pubblica (situazioni di crisi),

impatto delle misure di emergenza sanitaria su altre politiche, come quelle in materia di mobilità, di immigrazione o di tutela dei diritti dell’uomo,

attuali strategie e pratiche volte ad attuare negli Stati membri le capacità necessarie in virtù del regolamento sanitario internazionale e rapporto con le disposizioni legislative dell’UE.

[Invito a presentare proposte per progetti]

Sostenere una rete di laboratori chimici, radiologici e nucleari di riferimento, la valutazione rapida dei prodotti chimici industriali nonché delle minacce radioattive e la messa a punto di contromisure scientificamente convalidate in materia di sanità pubblica

Le attività da sviluppare dovranno sostenere le priorità del CSS nel settore chimico e radionucleare. Nel 2009 le attività prioritarie saranno le seguenti:

inventario e audit dei «laboratori nazionali di riferimento» per le sostanze chimiche e radioattive, compreso un seminario scambio delle risorse e capacità,

aggiornare la valutazione dei prodotti chimici industriali — elaborazione di protocolli relativi all’analisi rapida dei rischi e delle minacce,

aggiornare la valutazione degli agenti radioattivi — elaborazione di protocolli relativi all’analisi rapida dei rischi e delle minacce.

[Bando di gara]

3.2.2.   Migliorare la sicurezza dei cittadini (allegato — punto 1.2)

3.2.2.1.   Migliorare l’uso razionale degli antibiotici e lottare contro la resistenza agli agenti antimicrobici e antivirali (31) (allegato — punti 1.2.3)

Ulteriore sviluppo dei protocolli e del controllo dell’uso razionale degli antibiotici

Le attività da sviluppare sono le seguenti:

Uso degli antibiotici nell’assistenza ambulatoriale e negli ospedali: analisi e relazioni, compresa la valutazione dei costi terapeutici per i casi di resistenza ai medicinali, curando l’interfaccia tra nosocomi, servizi di assistenza, animali e prodotti alimentari. Rientra in questo campo anche l’analisi degli effetti sanitari e l’analisi costi-benefici della riduzione del ricorso ad antibiotici nella cura delle malattie.

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.2.2.2.   Migliorare la sicurezza dei pazienti mediante un’assistenza sanitaria sicura e di alta qualità (allegato — punti 1.2.3)

scambio delle migliori pratiche tra Stati membri, ricerca sull’epidemiologia delle infezioni nosocomiali e sul rapporto costi-efficacia nella prevenzione e nel controllo delle infezioni.

[Invito a presentare proposte per progetti]

messa a disposizione gli strumenti per misurare il miglioramento della qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria, elaborazione di orientamenti o strumenti volti a valutare la qualità dell’assistenza sanitaria fornita da diverse strutture sanitarie e promozione delle migliori pratiche; sviluppo di sistemi di misurazione volti a rafforzare l’adattamento ai protocolli terapeutici.

[Invito a presentare proposte per progetti]

attuazione dell’azione prevista dalla Comunicazione COM(2008) 689 sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società per rafforzare la collaborazione tra professionisti e pazienti nei settori cruciali che offrono un potenziale per una più vasta applicazione della telemedicina, settori elencati nella Comunicazione, al fine di formulare raccomandazioni specifiche sui modi per aumentare la fiducia nella telemedicina e l’accettazione della stessa, tenendo conto anche degli aspetti etici e di quelli connessi alla sfera privata.

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.2.2.3.   Sicurezza dei nanomateriali (allegato — punto 1.2.1)

azione congiunta sulla sicurezza dei nanomateriali: i) rafforzare, ampliare e condividere le conoscenze necessarie per valutare i pericoli, l’esposizione e i rischi globali dei nanomateriali; ii) accelerare la valutazione dei dati esistenti e lo scambio delle migliori pratiche nella valutazione e gestione dei rischi; e iii) promuovere lo sviluppo di metodi affidabili in tutta l’UE.

[Azione comune]

3.2.2.4.   Sicurezza del sangue, dei tessuti e degli organi (allegato — punto 1.2.2)

promuovere l’accessibilità e la formazione riguardo a metodologie specifiche mirate ad incrementare la donazione di organi, segnatamente riguardo a programmi di miglioramento della qualità per la donazione di organi.

[Invito a presentare proposte per progetti]

mettere a punto procedure e strumenti TI per lo scambio di organi tra gli Stati membri mirando ad offrire ad altri paesi il surplus di organi disponibile, con particolare attenzione allo scambio di organi destinati a pazienti che necessitano di cure urgenti e difficili.

[Bando di gara]

cooperazione ad hoc con il Consiglio d’Europa su argomenti specifici correlati alle sostanze umane come il sangue, i tessuti e le cellule.

[Accordo di sovvenzionamento diretto con il Consiglio d’Europa]

riguardo al sangue, ai tessuti e alle cellule rimangono aperte questioni specifiche attinenti ai sistemi di resoconto e di risposta rapida in caso di eventi avversi gravi, nonché alle reazioni e alla codificazione. verrà data la priorità ai progetti che contribuiscono all’elaborazione di metodologie attinenti a questi campi.

[Invito a presentare proposte per progetti]

principio della donazione gratuita di tessuti/cellule/sangue/plasma: analisi delle pratiche quotidiane.

[Bando di gara]

3.3.   Azioni prioritarie per il secondo obiettivo «Promozione della salute»

Le attività di cui alla presente sezione mirano a prevenire le malattie gravi e a ridurre le disuguaglianze sanitarie nell’UE intervenendo sui determinanti sanitari chiave quali l’alimentazione e l’attività fisica, il consumo di alcool, tabacco e droghe, nonché i determinanti sociali ed ambientali.

Nel 2009 le azioni prioritarie nel quadro di questo obiettivo mireranno a contribuire alla riduzione delle diseguaglianze in materia di sanità all’interno e tra Stati membri e regioni dell’UE, a promuovere l’approccio «Salute in tutte le politiche» (Health in All Policies) nonché a valutare e promuovere gli investimenti sostenibili nella sanità a livello nazionale e regionale, sostenendo in tal modo i temi strategici fissati dalla strategia sanitaria dell’UE. Sulla scorta dell’adozione di una proposta di direttiva della Commissione concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera (32) verranno affrontate le questioni sottese sollevate dalla proposta. Per quanto riguarda i determinanti sanitari, l’attenzione sarà incentrata soprattutto sui determinanti e contesti che incidono sulla salute dei bambini e dei giovani.

3.3.1.   Favorire stili di vita più sani e contribuire a superare le disparità sanitarie (allegato — punto 2.1)

3.3.1.1.   Promuovere l’approccio «Salute in tutte le politiche» (allegato — punto 2.1.1)

promozione della valutazione dell’impatto sanitario: avviare azioni volte a incoraggiare il ricorso alla valutazione dell’impatto sanitario come strumento per l’applicazione di politiche basate sulla salute a livello europeo, nazionale e regionale (locale), tenendo conto degli aspetti legati all’equità.

[Invito a presentare proposte per progetti]

mettere a punto metodologie volte ad applicare l’approccio «Salute in tutte le politiche» nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche.

[Invito a presentare proposte per progetti]

mappatura dei progetti e delle azioni a carattere sanitario cofinanziate dalle istituzioni europee e dalle organizzazioni internazionali competenti dal 2003 in poi.

[Bando di gara]

studio sull’impatto delle politiche dell’UE in materia di sanità e di sistemi sanitari.

[Bando di gara]

3.3.1.2.   Sviluppo delle capacità in materia di sanità pubblica (allegato — punto 2.1.1)

elaborare strumenti, procedure e operazioni pilota per migliorare l’interazione tra ricercatori in materia di sanità pubblica e sviluppi strategici a livello UE.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sviluppare manuali per sostenere l’integrazione della promozione della salute mentale e della prevenzione delle turbe mentali nella formazione e nella pratica professionale degli operatori professionali nei contesti giovanili, sociali, scolastici e professionali, tenendo conto delle attività svolte nel quadro del patto europeo per la salute mentale e il benessere (33).

[Invito a presentare proposte per progetti]

promuovere l’incorporazione della prevenzione degli infortuni nella formazione professionale in materia di sanità pubblica: sviluppo di programmi modulari da applicare nel settore sanitario.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sostenere l’attuazione di strategie UE riguardo ai determinanti sanitari chiave (nutrizione e collegamento in rete degli operatori — forum sanitario).

[Bando di gara]

migliorare le capacità comunicative dei professionisti sanitari per meglio soddisfare le necessità dei pazienti, tenendo conto della salute, dell’età e di altre variabili socioeconomiche e culturali: elaborare una mappatura della formazione in materia di comunicazione impartita ai professionisti sanitari, con l’obiettivo di integrare la comunicazione nei programmi di formazione in materia di sanità pubblica, ed eventualmente istituire un programma di studi per un diploma «master».

[Invito a presentare proposte per progetti]

sviluppare capacità in materia di sanità pubblica, basandosi su un inventario delle capacità di fornitura di sanità pubblica negli Stati membri volto a individuare i divari, le necessità e le proposte di sviluppo, tenendo conto delle necessità di messa in rete a livello UE.

[Bando di gara]

3.3.1.3.   Investimenti nella salute (allegato — punti 2.1.1 e 2.1.2)

studio analitico volto a valutare la correlazione investimenti nel miglioramento della salute (compresi gli investimenti nei sistemi sanitari) — crescita e sviluppo economico. (allegato — punto 2.1.1).

[Bando di gara]

promozione degli investimenti sanitari negli Stati membri e nelle regioni UE attraverso lo scambio di buone pratiche e la cooperazione con le istituzioni e gli organi UE (ad esempio la Banca europea per gli investimenti), le organizzazioni internazionali, le società private e le ONG. (allegato — punto 2.1.2).

[Invito a presentare proposte per progetti]

iniziative volte a individuare le migliori pratiche per migliorare l’efficacia e la sostenibilità degli investimenti sanitari a livello regionale. (allegato — punto 2.1.2).

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.3.1.4.   Riduzione delle diseguaglianze in materia di sanità (allegato – punto 2.1.2)

sviluppo e diffusione di buone pratiche riguardo alle strategie volte a combattere le diseguaglianze in materia di sanità tra e all’interno degli Stati membri e delle regioni dei paesi partecipanti al programma.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sviluppare e condividere buone pratiche nei sistemi sanitari affrontando le diseguaglianze in materia di sanità.

[Invito a presentare proposte per progetti]

studio sulle dimensioni e implicazioni delle diseguaglianze nella situazione sanitaria e nell’assistenza sanitaria tra Stati membri,

sostegno organizzativo e tecnico per la messa in rete a livello UE al fine di combattere le diseguaglianze in materia di sanità.

[Bando di gara]

3.3.1.5.   Sostenere la cooperazione su questioni di cure mediche transfrontaliere (allegato — punto 2.1.2)

misurare l’equivalenza delle cure nei sistemi di assistenza sanitaria dell’UE: misurare la compatibilità dei criteri nazionali e dei processi decisionali adottati per il rimborso/l’accreditamento degli interventi medici.

[Bando di gara/accordo di sovvenzionamento diretto con l’Osservatorio europeo sulle politiche sanitarie e sui sistemi sanitari]

3.3.2.   Promuovere stili di vita più sani e ridurre le principali malattie e lesioni intervenendo sui determinanti sanitari (allegato — punto 2.2)

3.3.2.1.   Bambini e giovani (allegato — punto 2.2.1)

attuazione dell’iniziativa della Commissione sull’iniziativa sanitaria giovanile: fornire sostegno alla cooperazione nonché alla costituzione in rete degli Stati membri e delle parti interessate,

indagine sugli approcci di autoregolamentazione nel campo della pubblicità responsabile, con particolare attenzione sulla tutela dei giovani.

[Bando di gara]

campagna mediatica sugli stili di vita sani mirata sui giovani, con l’obiettivo di fare in modo che possano optare per stili di vita più sani.

[Azione comune]

sviluppo del ruolo delle organizzazioni giovanili, degli operatori giovanili, delle scuole e delle istituzioni educative nonché delle organizzazioni della formazione professionale nella promozione della salute dei giovani.

[Invito a presentare proposte per progetti]

promozione della salute e prevenzione degli infortuni e delle malattie dei giovani sul luogo di lavoro.

[Invito a presentare proposte per progetti]

attività di promozione della salute tenendo conto delle necessità dei giovani (età 15-25 anni) che non svolgono alcuna attività lavorativa o formativa.

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.3.2.2.   Invecchiamento (allegato — punto 2.1.1)

studio sulle implicazioni dell’invecchiamento per le necessità dei cittadini in materia di assistenza sanitaria, ad esempio su come devono adattarsi i sistemi sanitari europei al fine di soddisfare le necessità sanitarie di una società in via di invecchiamento (basandosi su dati e analisi esistenti).

[Bando di gara]

3.3.2.3.   Salute sul luogo di lavoro (allegato — punto 2.1.1)

migliorare la salute sul luogo di lavoro, segnatamente promuovendo una migliore organizzazione del lavoro e un miglior controllo del lavoro, tenendo conto degli aspetti economici.

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.3.2.4.   Nutrizione e attività fisica (allegato — punto 2.2.1)

In linea con il Libro bianco sull’alimentazione e sull’attività fisica (34) e con il lavoro della piattaforma d’azione europea in materia di alimentazione, attività fisica e salute:

attuazione e scambio di buone pratiche riguardo a iniziative complete riguardo alla riduzione dei livelli di grassi saturi e acidi grassi trans, sale e zucchero negli alimenti trasformati.

[Invito a presentare proposte per progetti]

promuovere l’attività fisica attraverso l’infrastruttura e gli stili di vita sani, la pianificazione urbana/regionale e un miglior uso dell’ambiente fisico, con particolare attenzione ai bambini e agli anziani: promuovere e condividere buone pratiche a livello locale/regionale.

[Invito a presentare proposte per progetti]

elaborare un riepilogo su scala UE dei diversi tipi di approcci attuati dalle comunità locali per ridurre l’obesità dei bambini, comprese le iniziative scolastiche,

valutazione della piattaforma europea in materia di alimentazione, attività fisica e salute come modello di efficace cooperazione nella lotta contro l’obesità a livello europeo.

[Bando di gara]

Promuovere la messa in rete europea nel campo dell’attività fisica.

[Accordo di sovvenzionamento diretto con l’OMS]

3.3.2.5.   Salute sessuale e HIV-AIDS (allegato — punto 2.2.1)

In linea con la Comunicazione della Commissione sulla lotta all’HIV/AIDS (35) a con gli sviluppi delle iniziative politiche in materia di giovani e salute sessuale, nonché incoraggiando la cooperazione con i paesi terzi dell’Europa orientale conformemente all’articolo 12 della decisione n. 1350/2007/CE relativa al programma in materia di salute 2008-2013, particolare priorità verrà data alle iniziative seguenti:

Salute sessuale (allegato — punto 2.1.2)

contribuire all’allargamento della base di conoscenze riguardo al comportamento sessuale dei giovani in Europa.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sviluppare attività riguardo alla promozione e al rafforzamento di un’educazione sessuale completa.

[Sovvenzione di funzionamento]

contribuire allo sviluppo e alla promozione di politiche in materia di salute sessuale.

[Invito a presentare proposte per progetti]

contribuire alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

[Invito a presentare proposte per progetti]

HIV/AIDS

attività focalizzate sull’attuazione dei temi elencati nel piano d’azione in materia di HIV/AIDS 2005-2009, segnatamente riguardo all’accesso ai test, al trattamento e alle cure, al miglioramento della situazione nell’Europa orientale, anche in relazione agli utenti di droga per via endovenosa (IDU), nonché alla promozione della salute per i giovani e i gruppi a rischio.

[Invito a presentare proposte per progetti]

diffusione e scambio di buone pratiche, al fine di intensificare le iniziative di sensibilizzazione e di contribuire ai futuri sviluppi politici europei (con particolare attenzione alle strategie volte a sensibilizzare i gruppi a rischio riguardo ai test HIV).

[Invito a presentare proposte per progetti]

migliorare la situazione generale nell’Europa orientale in termini di sviluppi politici e attuazione. migliorare la situazione delle persone che convivono con l’HIV/AIDS, concentrandosi sulla prevenzione e sui progetti miranti a rendere accessibili antiretrovirali a prezzo ragionevole.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sostenere le reti e i gruppi che lottano contro l’HIV/AIDS, concentrandosi in particolare sui gruppi a rischio e sulla situazione nell’Europa orientale.

[Sovvenzione di funzionamento]

sensibilizzare riguardo all’HIV/AIDS con particolare attenzione all’Europa Orientale. Sostegno alla conferenza mondiale sull’AIDS in programma a Vienna nel 2010.

[Accordo di sovvenzionamento diretto con l’UNAIDS]

3.3.2.6.   Salute mentale (allegato — punto 2.2.1)

In linea con l’approccio strategico globale in materia di salute mentale (36), rispecchiato anche nel patto europeo per la salute e il benessere mentale (37),

sviluppare partnership di azione miranti ad usare i media e Internet per promuovere la salute mentale, prevenire le turbe mentali e lottare contro la stigmatizzazione, con attenzione specifica sui giovani e sul luogo di lavoro, nonché per affrontare i cambiamenti correlati, come i comportamenti suicidi e autodistruttivi nonché i disordini alimentari.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sostenere l’attuazione delle strategie UE in materia di salute mentale,

sintetizzare i benefici economici, sociali e sanitari dell’azione in materia di salute mentale per l’UE, concentrandosi sui temi prioritari del patto europeo per la salute e il benessere mentale.

[Bando di gara]

3.3.2.7.   Prevenzione delle dipendenze (allegato — punto 2.2.1)

Tabacco

Le azioni sono sviluppate in linea con l’approccio globale dell’UE riguardo al controllo del tabacco nonché con la convenzione quadro sulla lotta contro il tabagismo.

Studio su tabacco e responsabilità per danno da prodotti: è necessario riesaminare nei dettagli i mezzi economici per rafforzare la responsabilità per danno da prodotti nonché la sua attuazione e applicazione al fine di migliorare l’internalizzazione dei costi esterni del fumo,

studio sulla legislazione relativa alla vendita di tabacco al fine di tutelare i giovani.

[Bando di gara]

sviluppo delle capacità riguardo alle strategie di controllo del tabacco nel quadro di tutte le politiche, soprattutto nell’ambito della tassazione e del commercio illecito.

[Invito a presentare proposte per progetti]

elaborazione di strategie innovative e di prassi ottimali, compresi programmi di formazione di operatori sanitari e insegnanti, sulla prevenzione del consumo di tutti i tipi di tabacco e sui metodi e servizi per smettere di fumare. All’atto di mettere a punto tali strategie è opportuno tenere conto della prospettiva di genere, delle diseguaglianze sanitarie, dei fattori determinanti e dei gruppi target pertinenti.

[Invito a presentare proposte per progetti]

sostegno all’attuazione delle direttiva sul tabacco, segnatamente riguardo agli ingredienti e alle avvertenze illustrate: dopo l’adozione delle nuove avvertenze testuali, ai fini della piena attuazione della direttiva sui prodotti del tabacco è opportuno aggiornare anche le avvertenze illustrate.

[Gara d’appalto tramite accordo amministrativo con il CCR e bando di gara]

Alcool (allegato — punto 2.2.1)

In linea con la Comunicazione della Commissione Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool (38), e al fine di sviluppare ulteriormente le politiche volte a ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool, una priorità particolare verrà data ai progetti che si concentrano sugli aspetti seguenti:

alcool e luoghi di lavoro: individuare e riunire le pratiche ottimali per agire efficacemente in questo settore, coinvolgendo i datori di lavoro (e le loro organizzazioni), i sindacati e i professionisti della sanità. In questo contesto è opportuno sviluppare metodi per attuare le buone pratiche su scala più vasta e per individuare le carenze negli approcci attuali.

[Invito a presentare proposte per progetti]

contrastare il consumo di alcool al di sotto dell’età legale: individuare e raccogliere le pratiche ottimali riguardo a temi come l’educazione rivolta ai bambini, ai genitori e agli addetti alla vendita al dettaglio. È particolarmente importante l’applicazione della normativa sui limiti di età per la vendita di alcool.

[Invito a presentare proposte per progetti]

analisi dell’impatto dei messaggi pubblicitari sul consumo, specialmente da parte dei giovani, e del controllo dell’efficacia e trasparenza dei meccanismi di autoregolamentazione.

[Invito a presentare proposte per progetti]

Droghe illegali (allegato — punto 2.2.1)

In linea con i piani d’azione in materia di lotta contro la droga dell’UE (39) e con il programma di prevenzione e informazione in materia di droga (40) nonché con la raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (41):

Sviluppare, attuare e valutare attività di riduzione della domanda di droghe, in particolare:

prevenzione del primo uso/dell’uso sperimentale da parte dei giovani in diverse situazioni tenendo conto dell’interrelazione con altri temi sanitari (tra cui la salute mentale) e dei temi sociali (emarginazione sociale, ecc.).

[Invito a presentare proposte per progetti]

prevenzione della poliassunzione di droghe, segnatamente dell’uso concomitante di alcool, compresa la prevenzione della guida dopo l’assunzione di alcoolici e droghe, tenendo conto del lavoro precedentemente svolto in questo campo nel quadro delle azioni in materia di sicurezza stradale.

[Invito a presentare proposte per progetti]

approcci alla prevenzione selettivi e innovativi con ricorso a strumenti TI per gli utilizzatori di droghe che mostrano comportamenti problematici

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.3.2.8.   Prevenzione delle malattie gravi e rare (allegato — punto 2.2.2)

Cancro

sviluppo di indicatori o indici specificatamente concernenti il cancro per ottimizzare il sostegno alle azioni sul cancro in tutta l’UE.

[Invito a presentare proposte per progetti]

Malattie rare

sviluppare la cooperazione europea riguardo alle malattie rare, in particolare riguardo al riconoscimento, alla condivisione delle informazioni e alla cooperazione transfrontaliera nella diagnosi e nelle cure tramite le reti europee di riferimento.

[Invito a presentare proposte per progetti]

attuare la Comunicazione della Commissione COM(2008)679 def. sulle malattie rare: le sfide per l’Europa:

valutazione delle pratiche di screening delle nascite recenti negli Stati membri,

elaborazione di un indice delle informazioni, diagnosi e cure delle malattie rare, basandosi sulle iniziative europee già esistenti (segnatamente Orphanet)

[Bando di gara]

Sostegno alle reti di riferimento pilota nonché alle reti di informazione.

[Invito a presentare proposte per progetti/sovvenzione di funzionamento]

3.3.2.9.   Ambienti sani (allegato – punto 2.2.3)

In linea con il piano d’azione a favore dell’ambiente e della salute (42):

quantificazione delle emissioni delle principali sostanze inquinanti degli ambienti chiusi presenti nei prodotti di consumo (prodotti per l’igiene e la cura personale), esposizione al fumo di tabacco nell’ambiente, informazioni sulle abitudini di uso di tali prodotti negli Stati membri UE.

[Invito a presentare proposte per progetti]

studi sull’impatto previsto delle azioni relative alla qualità dell’aria in ambienti chiusi, ai campi elettromagnetici e alla formazione di professionisti nel settore ambientale e sanitario.

[Bando di gara]

sviluppare orientamenti europei basati sulla salute per l’aerazione nelle abitazioni, negli uffici e nei luoghi pubblici (scuole, asilo nido, ecc.) Tali orientamenti dovrebbero servire ali Stati membri nel quadro della revisione delle attuali norme e pratiche edilizie in direzione dell’efficienza energetica degli edifici.

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.3.2.10.   Prevenzione degli infortuni (43) (allegato — punto 2.2.4)

Rafforzare la messa in rete delle buone pratiche nei sette settori prioritari individuati dalla raccomandazione del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli infortuni e sulla promozione della sicurezza (44), puntando a incoraggiare azioni mirate in tutti gli Stati membri.

[Invito a presentare proposte per progetti]

3.4.   Azioni prioritarie per il terzo obiettivo «Generare e diffondere conoscenze sulla salute»

3.4.1.   Scambio di conoscenze e migliori pratiche (allegato — punto 3.1.2)

agevolare lo scambio di conoscenze e migliori pratiche e la fornitura di assistenza tecnica (gemellaggio, consulenza) tra gli Stati membri e i paesi partecipanti al programma.

[Bando di gara]

basandosi sulle competenze già acquisite nel campo della valutazione della tecnologia sanitaria, garantire la prosecuzione e lo sviluppo della Valutazione della tecnologia sanitaria (VTS) nell’UE, compreso il lavoro sull’efficacia relativa (ER) dei farmaci.

[Azione comune]

3.4.2.   Raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sanitarie (allegato — punto 3.2.1)

raccogliere dati sulla percezione della sanità e del benessere a livello urbano in 75 città dell’UE, della Croazia e della Turchia durante il Sondaggio audit sulla percezione urbana.

[Subdelega alla DG Politica regionale]

attuare i moduli della DG Salute e consumatori (tabacco, organi, resistenza antimicrobica, vaccinazione, vaccinazione contro l’influenza stagionale) negli strumenti di indagine della Commissione (Eurobarometro).

[Bando di gara]

3.4.2.1.   Sistema europeo di informazione sanitaria (allegato — punto 3.2.1)

azione congiunta per l’attuazione del sondaggio pilota europeo di informazione sanitaria.

[Azione comune]

migliorare o creare sistemi sostenibili di informazioni sulle malattie e affezioni gravi e croniche, quali le malattie cardiovascolari, i disturbi dello spettro autistico, le malattie neurodegenerative/demenze nonché sulla salute orale. Sviluppo di reti sentinella, coordinamento dei registri e delle informazioni sulle dimissioni ospedaliere e ricorso a sondaggi sanitari.

[Bando di gara]

revisione della classificazione internazionale delle malattie.

[Accordo diretto con l’OMS/bando di gara]

raccogliere, analizzare e fornire relazioni sui dati clinici contenenti informazioni sulla prevalenza e la morbilità della dermatite da contatto in Europa.

[Bando di gara]

quadro pluriennale per sviluppare ulteriormente e perfezionare i dati, gli indicatori e le analisi correlate alla salute e in particolare alle cure sanitarie, in cooperazione con l’OCSE, in sostegno al lavoro del Comitato sanitario dell’OCSE.

[Accordo di sovvenzionamento diretto con l’OCSE]

quadro pluriennale per sviluppare e perfezionare le informazioni e le analisi tramite l’Osservatorio europeo sulle politiche sanitarie e sui sistemi sanitari.

[Accordo di sovvenzionamento diretto con l’Osservatorio europeo sulle politiche sanitarie e sui sistemi sanitari]

accordo di sovvenzionamento diretto con la Rete d’informazione sanitaria (Health Evidence Network — HEN) dell’OMS per sostenere il sistema di informazione e di conoscenze in materia di sanità.

[Accordo di sovvenzionamento diretto con l’OMS]

creare meccanismi per raccogliere dati, informazioni, elementi di prova e consulenze scientifiche aggiornate su argomenti sanitari specifici.

[Bando di gara]

3.4.2.2.   Diffusione e applicazione di informazioni sanitarie (allegato — punto 3.2.2)

Azioni concernenti la diffusione e applicazione di informazioni sanitarie:

analisi degli utenti dell’informazione sanitaria dell’UE e delle loro necessità in materia di informazione,

indirizzare meccanismi volti a migliorare e controllare la diffusione e l’applicazione da parte di diversi soggetti di informazioni correlate alla sanità fornite per mezzo della Commissione,

fornire sintesi delle informazioni sanitarie relative agli obiettivi e alle priorità chiave della strategia sanitaria. Proposte e azioni chiave della Commissione relative alla sanità e alla situazione sanitaria globale degli Stati membri,

sviluppo e gestione del Portale Sanità pubblica dell’UE e di altri strumenti TCI per la raccolta e la diffusione di informazioni sanitarie.

[Bando di gara]

Attività di comunicazione nel settore sanitario, tra cui:

programma in materia di salute (2008-2013): sostegno alle attività miranti a comunicare i risultati delle attività finanziate nel quadro della decisione che istituisce il programma,

programma in materia di salute (2003-2008): relazione finale e promozione di risultati del programma,

attività di comunicazione riguardo alle priorità strategiche della Commissione per l’attuazione della strategia sanitaria dell’UE, compresa la campagna «L’Europa per i pazienti», in forma di premio giornalistico europeo sulla sanità.

[Bando di gara]

3.4.3.   Analisi e elaborazione di relazioni (allegato — punto 3.2.3)

Azioni:

Analisi della pertinenza della sanità riguardo ad altri settori politici e tematici, quali l’agenda di Lisbona, i temi sociali, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, i consumatori, lo sviluppo e la coesione regionale, l’ambiente, i trasporti e l’istruzione,

Relazioni su quattro temi chiave: Salute degli uomini, patologie muscoloscheletriche, malattie cardiovascolari e salute dei bambini (1-12 anni).

[Bando di gara]


(1)  Importo indicativo, vincolato all’approvazione dell’Autorità di bilancio.

(2)  Importo indicativo: si tratta di una cifra massima, che dipende dall’effettivo ammontare dei contributi versati dai paesi SEE/EFTA e dai candidati.

(3)  http://ec.europa.eu/eahc/

(4)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  Decisione 2008/721/CE della Commissione (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

(6)  Decisione della Commissione del 15 marzo 2005 relativa alle norme interne sull’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione)

(7)  Cfr. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/project_en.htm

(8)  Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1). Progetti del 6o programma quadro relativi alla sanità pubblica realizzati nel quadro del sostegno scientifico alle politiche — cfr. il sito internet di CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(9)  Cfr.: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm- COM(2007) 630 def. del 23.10.2007.

(10)  Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).

(11)  Le proposte ricevute nel quadro del programma sanitario non devono sovrapporsi a quelle che rientrano nel mandato del Centro europeo per il controllo delle malattie. Il programma strategico multiannuale 2007-2013 è consultabile sul sito http://www.ecdc.europa.eu/en/About_us/Key_documents/Documents/ECDC_MAS_.pdf

(12)  Le priorità del CSS sono elencate sul sito http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/docs/keydo_bio_05_en.pdf

(13)  Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.undg.org/docs/9517/GoE-final-SeS-statement.pdf

(14)  Cfr. il piano dell’OMS per l’eliminazione del morbillo e della rosolia: http://www.euro.who.int/Document/E87772.pdf

(15)  Cfr. la risoluzione dell’OMS sulla vaccinazione contro l’influenza stagionale: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA56/ea56r19.pdf

(16)  Cfr. parere scientifico del Centro europeo per le malattie trasmissibili (ECDC) sulla vaccinazione contro l’influenza stagionale nei bambini: http://ecdc.europa.eu/documents/pdf/Flu_vacc_18_Jan.pdf. Parere scientifico sul virus del papilloma umano (HPV): http://ecdc.europa.eu/pdf/HPV_report.pdf. Parere scientifico sui gruppi a rischio per l’influenza stagionale: http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Publications/priority_risk_groups_forinfluenza_vaccination.pdf

(17)  Cfr. di seguito: «Riunione sulla strategia in materia di vaccinazione».

(18)  Cfr. sito web Europa http://ec.europa.eu/health/ph_projects/action2_en.htm

(19)  http://ec.europa.eu/health-eu/doc/vaccination_workshop.pdf; http://ec.europa.eu/phea/technical_meetings/technical_meetings_en.html

(20)  Il Centro comune di ricerca, un organizzazione di sostegno strategico basata sulla ricerca, è parte integrale della Commissione europea. Il CCR fornisce consulenza scientifica e conoscenze tecniche per sostenere un ampio spettro di politiche dell’UE, comprese quelle relative alle minacce sanitarie. http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

(21)  La rete dei comunicatori dell’UE lavora sotto l’egida del CSS. Il suo mandato è focalizzato sulla comunicazione relativa a temi correlati alle minacce sanitarie in caso di crisi, compresi gli aspetti concernenti la preparazione. Inoltre la rete provvede alla comunicazione relativa alla gestione delle crisi (comunicazione reattiva nel corso di una crisi: preparare contributi da pubblicare su Internet nel corso di un evento, armonizzazione dei messaggi da utilizzare durante un evento).

(22)  Nel novembre 2001 a Ottawa si è svolta la prima riunione ministeriale dell’Iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale per discutere della sicurezza sanitaria mondiale. L’Organizzazione mondiale della sanità fornisce consulenza tecnica all’Iniziativa per la sicurezza sanitaria mondiale, di cui la Commissione europea è un membro. Un gruppo d’azione sulla sicurezza sanitaria mondiale, composto da esperti, è stato incaricato di sviluppare proposte e azioni concrete per migliorare la sicurezza sanitaria mondiale. Tale gruppo funge anche da rete di comunicazione/reazione rapida in caso di crisi. http://www.ghsi.ca/english/background.asp

(23)  Libro Verde «L’adattamento ai cambiamenti climatici in Europa – quali possibilità di intervento per l’UE» del 29 giugno 2007 (cfr. pag. 16 per gli aspetti sanitari): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = COM:2007:0354:FIN:EN:PDF

(24)  Informazioni sul Libro bianco sull’adeguamento ai cambiamenti climatici sono reperibili tramite i seguenti link: http://ec.europa.eu/research/environment/newsanddoc/article_4059_en.htm, http://ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/stakeholder_consultation.htm

(25)  Documento di riferimento - piano d’azione sulla tubercolosi del Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie: http://ecdc.europa.eu/pdf/080317_TB_Action_plan.pdf. Cfr. anche dichiarazione di Berlino sulla tubercolosi http://www.euro.who.int/document/e90833.pdf

(26)  Piano per fermare la tubercolosi in 18 paesi ad alta priorità della regione europea dell’OMS: http://www.euro.who.int/document/E91049.pdf

(27)  Cfr. pagg. 107-115 della relazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulla situazione delle malattie trasmissibili nell’UE e nei paesi SEE/EFTA. http://ecdc.europa.eu/pdf/ECDC_epi_report_2007.pdf

(28)  Regolamento sanitario internazionale 2005: http://www.who.int/csr/ihr/en/

(29)  GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.

(30)  GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 40.

(31)  Raccomandazione 2002/77/CE del Consiglio, del 15 novembre 2001, sull’uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (GU L 34 del 5.2.2002, pag. 13).

Relazione della Commissione al Consiglio in base alle relazioni degli Stati membri sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio (2002/77/CE) sull’uso prudente degli agenti antimicrobici nella medicina umana (22 dicembre 2005): http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/mic_res/com684_en.pdf

(32)  Cfr.http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/cross-border_healthcare_en.htm

(33)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm

(34)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_en.pdf

(35)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2005) 654 def. del 15.12.2005].

(36)  Libro verde «Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l’Unione europea» [COM(2005) 484 def. del 14.10.2005].

(37)  http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm

(38)  COM(2006) 625 del 24 Ottobre 2006.

(39)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st15/st15074.en04.pdf

(40)  http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm

(41)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

(42)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, «Il piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 2004-2010» [COM(2004) 416 def. del 9.6.2004].

(43)  Anche le attività attuate per ridurre i danni causati dall’alcool (cfr. sopra), segnatamente quelle volte a contrastare la guida dopo il consumo di alcool, contribuiranno alla prevenzione degli infortuni.

(44)  GU C 164 del 18.7.2007, pag. 1.


ALLEGATO II

Principi generali, criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri applicabili ai contributi finanziari per le azioni del secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013)

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE RELATIVE A PROGETTI

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Il presente documento si applica esclusivamente al cofinanziamento di attività individuali realizzate nell’ambito del secondo programma in materia di salute tramite sovvenzioni concesse dopo un invito a presentare proposte per progetti.

1.   PRINCIPI GENERALI

1.   Il regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione sono i documenti di riferimento per l’attuazione del secondo programma in materia di salute.

2.   Le sovvenzioni devono rispettare i seguenti principi:

norma sul cofinanziamento: che prescrive il cofinanziamento esterno da una fonte diversa dai fondi comunitari, in forma di risorse proprie del beneficiario, o di risorse finanziarie di terzi; i contributi in natura da parte di terzi possono essere considerati cofinanziamenti se ritenuti necessari o adeguati (articoli 113 del regolamento finanziario e 172 delle modalità d’esecuzione),

norma sull’assenza di profitto: secondo cui la sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario (articolo 109, paragrafo 2, del regolamento finanziario e 165 delle modalità d’esecuzione),

norma sulla non retroattività: secondo cui le spese ammissibili al finanziamento devono essere successive alla firma della convenzione. In casi eccezionali può essere possibile tener conto delle spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione, ma non anteriormente (articolo 112 del regolamento finanziario),

norma sul divieto di cumulo, in base alla quale per un’azione specifica effettuata da un beneficiario può essere accordata una sola sovvenzione per esercizio finanziario (articolo 111 del regolamento finanziario) (1).

3.   Le proposte di azioni (progetti) saranno valutate in base a tre categorie di criteri:

criteri di esclusione e di ammissibilità, per verificare l’ammissibilità del richiedente — articolo 114 del regolamento finanziario,

criteri di selezione, per valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente a realizzare l’azione proposta — articolo 115 del regolamento finanziario,

criteri di attribuzione, destinati a valutare la qualità della proposta tenendo conto dei costi.

Queste tre categorie di criteri saranno applicate in successione nel corso della proceduta di valutazione. Un progetto che non risulti conforme alle prescrizioni di una categoria non verrà considerato nella successiva fase di valutazione e sarà respinto.

4.   Per quanto riguarda il secondo programma in materia di salute, sarà data priorità ai progetti che:

presentino un carattere innovativo rispetto alla situazione attuale e non sono di natura ricorrente,

apportino un valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica: i progetti devono consentire notevoli economie di scala, coinvolgere un adeguato numero di paesi ammissibili in base all’ampiezza del progetto e devono poter essere replicati altrove,

apportino un contributo e un sostegno all’elaborazione di politiche comunitarie nel settore della sanità pubblica,

accordino un’attenzione adeguata a un’efficiente struttura di gestione, a un chiaro processo di valutazione e a una precisa descrizione dei risultati previsti,

comprendano un piano per l’utilizzo dei risultati a livello europeo e la loro diffusione al pertinente pubblico interessato.

2.   CRITERI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIBILITÀ

1.   Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del secondo programma in materia di salute i richiedenti che:

a)

siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;

c)

abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione aggiudicatrice;

d)

non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell’ordinatore o del paese dove il contratto deve essere eseguito;

e)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità;

f)

siano attualmente soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 96, paragrafo 1 del regolamento finanziario;

g)

abbiano ricevuto un aiuto illegale, in merito al quale la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ingiunzione di recupero e qualora il recupero stesso non sia avvenuto secondo le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d’applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2).

Documenti giustificativi: i richiedenti presentano una dichiarazione sull’onore, debitamente firmata e datata, attestante che non si trovano in una delle situazioni sopra elencate.

2.   Le proposte pervenute dopo il termine previsto per il ricevimento, ovvero le proposte incomplete o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell’invito a presentare proposte sono escluse dalla partecipazione al secondo programma in materia di salute, fatta eccezione per ovvi errori materiali secondo quanto previsto all’articolo 178, paragrafo 2 delle modalità di esecuzione.

Ciascuna domanda deve essere completa e comprendere almeno i seguenti documenti:

dati amministrativi sul partner principale e sui partner associati,

una descrizione del progetto,

il bilancio globale del progetto e il livello di cofinanziamento comunitario richiesto.

Documenti giustificativi: contenuto della domanda.

3.   Sono escluse dalla partecipazione al programma di sanità pubblica le azioni già iniziate alla data di registrazione della domanda di sovvenzione.

Documenti giustificativi: la data d’inizio prevista e la durata dell’azione vanno indicate nella domanda di sovvenzione.

3.   CRITERI DI SELEZIONE

Potranno essere valutate solo le proposte cui non si applichino i criteri di esclusione. Devono essere rispettati tutti i seguenti criteri di selezione.

1.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a svolgere la propria attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al cofinanziamento.

Documenti giustificativi: i richiedenti devono fornire i conti profitti e perdite e i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.

La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali pubbliche istituite mediante accordi intergovernativi o ad agenzie specializzate istituite da queste ultime.

2.   Capacità operativa

I richiedenti devono disporre delle competenze, delle risorse e delle qualifiche professionali necessarie per portare a termine l’azione.

Documenti giustificativi: i richiedenti devono fornire la più recente relazione annuale di attività dell’organizzazione comprendente i dati operativi, finanziari e tecnici e il curriculum vitae di tutto il personale interessato di tutte le organizzazioni che partecipano al progetto.

3.   Ulteriori documenti da fornire su richiesta della Commissione

Su richiesta della Commissione i richiedenti devono fornire una relazione di revisione dei conti esterna, redatta da un revisore dei conti accreditato, che certifichi i conti dell’ultimo esercizio chiuso e fornisca una valutazione della solidità finanziaria del richiedente.

4.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Solo le proposte cui non si applicano i criteri di esclusione e conformi ai criteri di selezione verranno applicate nella fase successiva della valutazione costituita dai criteri di attribuzione di seguito esposti.

1.   Pertinenza del progetto con il quadro strategico e il contesto (40 punti, soglia: 20 punti)

a)

Contributo del progetto alla realizzazione del secondo programma comunitario in materia di salute e del relativo programma di lavoro annuale in termini di realizzazione degli obiettivi e delle priorità (8 punti);

b)

pertinenza strategica in termini di pertinenza per la strategia sanitaria dell’UE (3) e in termini di contributo previsto del progetto alle conoscenze attuali e relative implicazioni per la sanità (8 punti);

c)

valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica (8 punti):

impatto sui gruppi destinatari, conseguenze a lungo termine e potenziali effetti moltiplicatori, quali attività replicabili, trasferibili e sostenibili,

contributo alla complementarità, alla sinergia e alla compatibilità con le pertinenti politiche dell’UE e con altri programmi;

d)

pertinenza della copertura geografica (8 punti)

I richiedenti devono assicurare che la copertura geografica del progetto sia appropriata rispetto agli obiettivi e spiegare il ruolo dei paesi partner ammissibili nonché la pertinenza delle risorse del progetto o delle popolazioni destinatarie che rappresentano.

Le proposte di dimensione nazionale o subnazionale (ovvero che prevedono la partecipazione di un solo paese ammissibile o di una regione di un paese) saranno respinte;

e)

adeguatezza del progetto al contesto sociale, culturale e politico (8 punti)

I richiedenti devono stabilire un legame tra il progetto e la situazione dei paesi o delle zone specifiche interessati, assicurando la compatibilità delle azioni previste con la cultura e le opinioni dei gruppi destinatari.

2.   Qualità tecnica del progetto (30 punti, soglia: 15 punti)

a)

Mezzi di prova (6 punti)

I richiedenti devono allegare un’analisi della problematica e descrivere con chiarezza i fattori, l’impatto, l’efficacia e l’applicabilità delle misure proposte;

b)

definizione del contenuto (6 punti)

I richiedenti devono descrivere chiaramente scopi, obiettivi e gruppi destinatari, indicando, se del caso, fattori geografici, metodi, effetti e risultati previsti;

c)

carattere innovativo, complementarietà tecnica e assenza di duplicazioni di altre azioni esistenti a livello di UE (6 punti)

I richiedenti devono chiaramente indicare i progressi che il progetto si prefigge di realizzare nel settore in rapporto allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche ed assicurare che non vi saranno duplicazioni o sovrapposizioni inadeguate, né parziali né totali, tra progetti ed attività già in corso a livello europeo e internazionale;

d)

strategia di valutazione (6 punti)

I richiedenti devono spiegare chiaramente il carattere e l’adeguatezza dei metodi proposti e degli indicatori scelti;

e)

strategia di diffusione (6 punti)

I richiedenti devono illustrare chiaramente l’adeguatezza della strategia prevista e della metodologia proposta per assicurare la trasferibilità dei risultati e la sostenibilità della diffusione.

3.   Qualità della gestione del progetto (30 punti, soglia: 15 punti)

a)

Pianificazione e organizzazione del progetto (5 punti)

I richiedenti devono descrivere le attività da intraprendere, il calendario e le tappe principali, i materiali da presentare, la natura e la ripartizione dei compiti nonché l’analisi dei rischi;

b)

capacità organizzative (5 punti)

I richiedenti devono descrivere la struttura della gestione, le competenze del personale, le responsabilità, la comunicazione interna, il processo decisionale, le modalità di controllo e supervisione;

c)

qualità del partenariato (5 punti)

I richiedenti devono descrivere l’ampiezza del partenariato previsto, i ruoli e le responsabilità dei diversi partner e le loro relazioni reciproche, le sinergie e complementarietà dei diversi partner del progetto e la struttura della rete;

d)

strategia di comunicazione (5 punti)

I richiedenti devono descrivere la strategia di comunicazione per quanto riguarda la pianificazione, la pertinenza dei canali utilizzati e la visibilità del cofinanziamento dell’UE;

e)

bilancio generale e dettagliato, compresa la gestione finanziaria (10 punti, soglia: 5 punti)

I richiedenti devono assicurare che il bilancio sia pertinente, appropriato, in equilibrio e presenti una coerenza intrinseca, tra i partner e con gli obiettivi specifici del progetto. È opportuno che il bilancio sia ripartito tra i partner a un livello minimo ragionevole, evitando un’eccessiva frammentazione.

I richiedenti devono descrivere i circuiti finanziari, le responsabilità, le procedure di notifica e i controlli.

Ogni progetto che non raggiunge la soglia fissata sarà respinto.

Terminata la valutazione, le proposte alle quali è raccomandato di accordare un finanziamento sono inserite in un elenco nell’ordine del punteggio totale ottenuto. In base alla disponibilità di bilancio sarà accordato un finanziamento alle proposte meglio classificate. Le altre proposte per le quali è raccomandato un cofinanziamento saranno inserite in un elenco di riserva.


(1)  Questo significa che il cofinanziamento di un’azione specifica, presentata da un richiedente al fine di ottenere una sovvenzione, può essere ammesso dalla Commissione solo una volta all’anno, indipendentemente dalla durata di tale azione.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  COM(2007) 630 def.; http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm


ALLEGATO III

Rimborso spese di viaggio e soggiorno

I presenti orientamenti si applicano al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno:

del personale alle dipendenze del beneficiario di sovvenzioni (beneficiario principale e beneficiari associati) ed esperti invitati dal beneficiario a prendere parte ai gruppi di lavoro,

qualora tali costi siano esplicitamente previsti negli appalti di servizi.

1.   Le indennità di soggiorno forfettarie coprono tutte le spese di soggiorno sostenute durante le missioni, incluse le spese per alberghi, ristoranti e trasporti locali (taxi e/o trasporti pubblici). Si applicano ad ogni giornata di missione trascorsa in un luogo distante almeno 100 km dalla normale sede di lavoro. Le indennità di soggiorno variano a seconda del paese in cui si svolge la missione. Gli importi giornalieri corrispondono alla somma dell’indennità giornaliera e del prezzo massimo per l’albergo, come previsto nella decisione C(2004) 1313 della Commissione (1) come successivamente modificata.

2.   Le missioni in paesi terzi, paesi in fase di adesione e candidati e paesi EFTA/SEE devono essere autorizzate preventivamente dai servizi della Commissione. Tale autorizzazione terrà conto degli obiettivi della missione, dei costi e della motivazione.

3.   Le spese di viaggio sono rimborsabili alle seguenti condizioni:

viaggio effettuato utilizzando la via più diretta e più economica,

distanza di almeno 100 km tra il luogo della riunione e la normale sede di lavoro,

in treno: biglietto di prima classe,

in aereo: classe economica, tranne nel caso in cui sia possibile acquistare un biglietto meno costoso (ad esempio Apex); il trasporto aereo è consentito soltanto per i viaggi di andata e ritorno superiori a 800 km,

in automobile: rimborsato sulla base dell’equivalente biglietto ferroviario di prima classe.


(1)  Decisione della Commissione, del 7 aprile 2004, relativa alle disposizioni generali di esecuzione che adottano la guida delle missione per i funzionari e gli agenti della Commissione europea.


ALLEGATO IV

Criteri applicabili al contributo finanziario ad azioni congiunte nell’ambito del secondo programma comunitario in materia di salute (2008-2013)

(Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, articolo 4.3)

1.   CRITERI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIBILITÀ

Le azioni congiunte possono essere realizzate assieme a enti pubblici o organizzazioni non governative:

che non abbiano fini di lucro e non si trovino in situazione di conflitto d’interesse di natura industriale, commerciale, professionale o di altra natura,

che abbiano come scopo primario la realizzazione di uno o più obiettivi del programma,

che siano designati con procedure trasparenti dal paese partecipante al secondo programma comunitario in materia di salute,

non perseguano direttamente o indirettamente obiettivi generali contrari alle politiche dell’Unione europea o associati ad un’immagine inadeguata,

che abbiano fornito alla Commissione indicazioni soddisfacenti per quanto riguarda i membri, il regolamento interno e le fonti di finanziamento,

che non si trovino in una delle situazioni di esclusione indicate agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

2.   CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione consentono di valutare la capacità finanziaria dei richiedenti e la loro capacità operativa di completare il programma di lavoro proposto.

Il richiedente deve avere le risorse professionali, le competenze e le qualifiche necessarie a portare a termine l’azione proposta.

I richiedenti devono possedere risorse finanziarie adeguate a mantenere la loro attività durante tutto il periodo di esecuzione dell’azione e devono poter partecipare al suo cofinanziamento.

Ciascun candidato deve fornire:

un bilancio previsionale chiaro, esaustivo e dettagliato relativo alle spese connesse alle attività realizzate da ciascun partecipante al progetto congiunto,

una dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse finanziarie proprie sufficienti a coprire le spese non sostenute dal contributo comunitario, nonché la decisione di impegnare le proprie risorse nel caso in cui l’aiuto finanziario concesso dalla Comunità venga a mancare,

una copia del rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio verificato precedente alla presentazione della domanda (per le organizzazioni non a scopo di lucro diverse dagli enti pubblici).

I partecipanti all’azione congiunta devono essere organizzazioni cui gli Stati membri hanno assegnato compiti in materia di sanità pubblica relativamente al settore cui si riferisce l’invito a presentare proposte.

3.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Contributo dell’azione al secondo programma comunitario in materia di e del relativo piano di lavoro in termini di raggiungimento degli obiettivi e rispetto delle priorità,

vantaggi potenziali delle attività di cooperazione in termini di contributi previsti alle conoscenze esistenti o ad un incremento dell’efficacia nel settore interessato,

partecipazione di un numero adeguato di Stati membri a garanzia che la copertura geografica dell’azione sia conforme agli obiettivi, spiegando il ruolo dei paesi partner ammissibili e la pertinenza delle risorse del progetto o delle popolazioni destinatarie che rappresentano,

chiarezza e qualità degli obiettivi, del piano di lavoro, dell’organizzazione e della descrizione dei risultati e dei vantaggi previsti, nonché strategie di comunicazione e diffusione,

partecipazione equilibrata degli autori della proposta alle attività previste.


ALLEGATO V

Criteri per la concessione di contributi finanziari destinati al funzionamento di un’organizzazione non governativa o di una rete specializzata

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

1.   CRITERI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIBILITÀ

La Comunità può concedere un contributo finanziario per il funzionamento di un’organizzazione non governativa o di una rete specializzata (qui di seguito «organizzazione») che

non abbia scopo di lucro e non sia in situazione di conflitto d’interesse di natura industriale, commerciale, professionale o altro,

disponga di membri in almeno la metà degli Stati membri,

possieda una copertura geografica equilibrata,

abbia come scopo principale uno o più obiettivi del programma,

non persegua obiettivi generali direttamente o indirettamente in contrasto con le politiche dell’Unione europea o associate ad un’immagine non adeguata,

abbia fornito alla Commissione indicazioni soddisfacenti per quanto riguarda i suoi membri, il regolamento interno e le fonti di finanziamento,

abbia fornito alla Commissione il proprio piano di lavoro annuale per l’esercizio finanziario e la più recente relazione annuale di attività, nonché, se disponibile, la più recente relazione di valutazione,

non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

Il criterio «indipendente da interessi industriali, commerciali, economici e da altri interessi conflittuali» si riferisce a tre aspetti che devono essere rispettati dall’organizzazione richiedente:

 

Indipendenza giuridica

Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto da parte di un terzo soggetto cui è soggetto l’altro.

In particolare il controllo può configurarsi in una delle maniere seguenti:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b)

la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

a)

la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse dall’organizzazione richiedente o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

b)

i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

 

Indipendenza finanziaria

In linea generale, le organizzazioni richiedenti che ricevono un finanziamento superiore al 20 % dal settore privato (1) per il proprio funzionamento (finanziamento di base) sono considerate dipendenti.

 

Trasparenza delle attività e dei finanziamenti del richiedente

a)

Tutte le attività devono essere pubblicate nella relazione annuale del richiedente (2). I richiedenti che collaborano con soggetti del settore privato considerati non ammissibili, ad esempio a causa della natura della loro attività, qualora incompatibile con i principi fondamentali dell’Unione europea sanciti dagli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere considerati inaccettabili;

b)

tutte le informazioni relative al finanziamento devono essere rese disponibili al pubblico tramite il sito web del richiedente, ripartite per tipo (finanziamento di base e finanziamento di progetti), e per entità del finanziamento;

c)

le eventuali prese di posizione dei richiedenti riguardo all’obbligo di trasparenza cui sono soggetti devono essere rese disponibili al pubblico.

2.   CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa dell’organizzazione per portare a termine il programma di lavoro proposto.

Soltanto organizzazioni con risorse necessarie per garantirne il funzionamento possono beneficiare di una sovvenzione. Per dimostrare che possiedono queste risorse, le organizzazioni devono:

allegare una copia del rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio verificato che precede la presentazione della domanda. qualora la domanda di sovvenzione provenga da una nuova organizzazione europea, il richiedente deve presentare la contabilità annuale (ivi compresi i conti profitti e perdite) delle organizzazioni che sono membro della nuova entità, per l’ultimo esercizio verificato che precede la presentazione della domanda,

presentare un bilancio previsionale dettagliato per l’organizzazione, in pareggio per quanto riguarda le entrate e le uscite,

per le domande di sovvenzione di funzionamento superiori a 100 000 EUR, allegare una relazione di audit esterno, realizzata da un revisore dei conti autorizzato, che certifichi la contabilità dell’ultimo esercizio disponibile e fornisca una valutazione dell’efficienza finanziaria dell’organizzazione candidata.

Solo le organizzazioni che possiedono le risorse relative, nonché le opportune capacità ed esperienze professionali potranno beneficiare di una sovvenzione. A questo scopo occorre allegare alla domanda le seguenti informazioni:

la più recente relazione annuale d’attività dell’organizzazione ovvero, in caso di un’organizzazione di nuova costituzione, i curriculum vitae dei membri del consiglio di amministrazione e degli altri membri del personale, nonché le relazioni annuali d’attività dell’organizzazione che fa parte della nuova entità,

riferimenti relativi alla partecipazione ad azioni finanziate dalla Commissione europea o a candidature ad azioni finanziate dalla Commissione europea, nonché alla conclusione di accordi di sovvenzione e di contratti finanziati mediante il bilancio comunitario.

3.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I criteri di attribuzione permettono di selezionare programmi di lavoro che sono in grado di garantire la conformità agli obiettivi e alle priorità della Commissione e un’adeguata diffusione e comunicazione, nonché la visibilità del finanziamento comunitario.

A questo scopo, il programma di lavoro annuale presentato per ottenere il finanziamento comunitario deve rispettare i seguenti criteri:

a)

pertinenza con il quadro strategico e il contesto

Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con gli obiettivi del secondo programma comunitario in materia di salute per quanto riguarda il piano di lavoro annuale per il 2009;

b)

qualità tecnica del programma di lavoro annuale proposto

Il programma di lavoro deve essere chiaro, realistico e ben dettagliato, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

chiarezza degli obiettivi e loro pertinenza relativamente ai risultati attesi,

descrizione delle attività previste, dei compiti e delle responsabilità, nonché il calendario, ivi comprese azioni relative alla comunicazione e alla diffusione,

descrizione della valutazione interna ed esterna delle azioni e degli indicatori da utilizzare per verificare che gli obiettivi del programma siano stati raggiunti.

Il programma di lavoro deve essere efficiente in termini di costi e dimostrare che il bilancio è commisurato alle risorse da utilizzare;

c)

qualità della gestione

L’organizzazione che richiede il finanziamento deve:

assicurare l’adeguatezza della struttura di direzione, delle procedure di gestione, delle risorse umane e finanziarie e dell’amministrazione, nonché relazioni di lavoro ottimali con i partner e i soggetti coinvolti,

essere in grado di dimostrare il livello di raggiungimento dei propri obiettivi organizzativi e la propria capacità di raggiungere risultati.


(1)  Il termine «settore privato» comprende le società/imprese/società di capitali a scopo di lucro, le organizzazioni commerciali e altre entità a prescindere dalla loro natura giuridica (legalmente registrate/non registrate), proprietà (proprietà privata parziale o integrale/proprietà statale) o dimensione (grande/piccola), a condizione che non siano controllate dal settore pubblico.

(2)  I collaboratori che si trovano in una posizione che potrebbe comportare un conflitto d’interessi (articolo 52 del regolamento finanziario e articolo 34 delle modalità di esecuzione) devono essere elencati.


26.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

relativa alla concessione di una deroga all’Austria a norma della decisione 2008/671/CE della Commissione sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

[notificata con il numero C(2009) 1136]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/159/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

vista la decisione 2008/671/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la richiesta dell’Austria del 25 novembre 2008,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2008/671/CE, gli Stati membri devono designare e rendere disponibile, su base non esclusiva, la banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per i sistemi di trasporto intelligenti (STI), nel rispetto di parametri specifici, entro il 6 febbraio 2009.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/671/CE prevede che eccezionalmente gli Stati membri possono chiedere periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 676/2002/CE.

(3)

L’Austria ha comunicato alla Commissione che, poiché la suddetta banda è attualmente assegnata su base esclusiva a sistemi radio punto-punto ENG (Electronic News Gathering), non è in grado di applicare nei termini previsti le prescrizioni della decisione 2008/671/CE.

(4)

L’autorizzazione ad installare e utilizzare i sistemi punto-punto ENG è stata concessa dalle autorità austriache alla società austriaca di radiodiffusione (Österreichischer Rundfunk-ORF) nel 1989 ed è valida, senza limiti geografici o temporali, in tutto il territorio austriaco. L’Austria ha dichiarato che l’Österreichischer Rundfunk adotterà nuove apparecchiature di trasmissione punto-punto ENG per poter utilizzare una banda diversa e ha consentito a rinunciare all’autorizzazione relativa all’uso della banda di frequenze 5 875-5 905 MHz entro il 31 dicembre 2011. Dal 1o gennaio 2012 la banda 5 875-5 905 MHz diverrà completamente disponibile per le applicazioni STI legate alla sicurezza, in conformità alla decisione 2008/671/CE.

(5)

L’Austria ha chiesto ufficialmente, con lettera alla Commissione del 25 novembre u.s., un periodo di transizione durante il quale le applicazioni STI possano essere utilizzate sul proprio territorio solo entro limiti temporali e regionali da stabilirsi previo coordinamento con i sistemi punto-punto ENG utilizzati dall’Österreichischer Rundfunk da parte delle autorità responsabili della gestione dello spettro in Austria.

(6)

L’Austria ha fornito informazioni e giustificazioni tecniche sufficienti a sostegno della sua richiesta, basandosi in particolare sulle conclusioni della CEPT, secondo la quale possono verificarsi interferenze dannose tra i sistemi punto-punto e le applicazioni STI legate alla sicurezza se non si interviene a livello nazionale per garantirne la coesistenza. Si tratta infatti di interferenze che potrebbero provocare gravi incidenti.

(7)

Il divieto totale di utilizzare la banda 5 875-5 905 MHz per le applicazioni STI sarebbe limitata a piccole zone del territorio austriaco e a brevi periodi. L’uso della banda continuerebbe ad essere permesso nel resto del paese a condizione che le autorità responsabili della gestione dello spettro in Austria ne assicurino il coordinamento. La deroga non avrebbe pertanto ripercussioni significative sullo sviluppo della tecnologia STI in Austria, in special modo dal momento che fino al 2011 se ne prevede una disponibilità commerciale piuttosto limitata.

(8)

Dato il carattere eccezionale della deroga, sarebbe utile, per il buon andamento del periodo transitorio, che fosse stilata una relazione sull’evoluzione della situazione in Austria.

(9)

Nel corso della riunione del 17 dicembre 2008, i membri del comitato sullo spettro radio hanno dichiarato di non avere obiezioni riguardo a questa deroga transitoria.

(10)

La deroga richiesta non ritarda indebitamente l’attuazione della decisione 2008/671/CE, né crea indebite disparità tra gli Stati membri sul piano della concorrenza o della situazione normativa. Vi sono giustificazioni soddisfacenti a tale riguardo, tenuto conto della situazione particolare dell’Austria, paese in cui occorre agevolare la piena attuazione della decisione 2008/671/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Austria è autorizzata a derogare ai suoi obblighi a norma della decisione 2008/671/CE sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI), alle condizioni di cui alla presente decisione.

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 2011, l’Austria può imporre limiti temporali e geografici all’uso della banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) per garantire il coordinamento con i sistemi punto-punto utilizzati dall’Österreichischer Rundfunk in tale banda.

Articolo 3

Entro il 30 giugno 2011 l’Austria presenta una relazione alla Commissione sull’attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 24.


INDIRIZZI

Banca centrale europea

26.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/76


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2008

che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione)

(BCE/2008/31)

(2009/160/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (1),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (2),

vista la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (3),

visto l’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel sistema europeo di banche centrali (4),

visto l’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (5),

visto il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (6),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (di seguito «SV») stabilisce che a certe condizioni le SV possono essere esentate da alcune o da tutti gli obblighi di segnalazioni stabiliti dal regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) e le banche centrali nazionali (BCN) possono invece ricavare i dati richiesti da altre fonti statistiche, pubbliche, private o prudenziali.

(2)

I dati sui titoli emessi e/o detenuti dalle SV possono essere ricavati da un archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB); pertanto un CSDB funzionante è ritenuto essenziale per permettere di ricavare di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2007/9 (7) è modificato come segue:

1)

È aggiunto il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Statistiche sulle attività e sulle passività delle SV

Le BCN raccolgono e segnalano informazioni statistiche aggregate distinte su attività e passività delle SV conformemente alla parte 15 dell’allegato III di questo indirizzo. I dati sono forniti per le seguenti tre sottocategorie: i) SV coinvolte in cartolarizzazioni tradizionali; ii) SV coinvolte in cartolarizzazioni sintetiche; e iii) altre SV.

Ai fini delle statistiche sulle SV le cartolarizzazioni tradizionali si riferiscono a cartolarizzazioni in cui il trasferimento del rischio è ottenuto attraverso il trasferimento economico alla SV delle attività da cartolarizzare. Ciò è realizzato mediante il trasferimento, da parte del cedente, della proprietà degli attivi cartolarizzati o attraverso sottopartecipazione.

La cartolarizzazione sintetica si riferisce a quelle cartolarizzazioni in cui il trasferimento del rischio è ottenuto mediante l’uso di derivati creditizi, garanzie o ogni meccanismo simile.

Tali obblighi coprono i dati sulle consistenze in essere di fine trimestre, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali fornite su base trimestrale.

Le BCN possono fornire alla BCE i dati richiesti sulle cancellazioni totali/parziali nei limiti della massima diligenza possibile.

Le BCN segnalano alla BCE i dati sulle consistenze in essere, le operazioni finanziarie e le cancellazioni totali/parziali su base trimestrale entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

Si applicano alle revisioni dei dati trimestrali le seguenti regole generali:

a)

durante il regolare periodo di produzione, ossia dal ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre di riferimento al giorno precedente quello in cui i dati sono diffusi alle BCN, queste possono rivedere i dati che si riferiscono al trimestre di riferimento precedente;

b)

al di fuori dei periodi regolari di produzione, le BCN possono anche rivedere i dati che si riferiscono ai periodi precedenti il trimestre di riferimento precedente, tra l’altro, in caso di errori, riclassificazioni o procedure di segnalazione migliorate;

c)

le revisioni ai dati segnalati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/32) (8) sui prestiti ceduti e cartolarizzati da IFM dell’area dell’euro sono inclusi, laddove rilevanti, nelle statistiche sulle SV conformemente alle lettere a) e b).

Al fine di soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica da cui le SV sono esenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/30) (9), le BCN decidono, dopo aver consultato la BCE, della modalità più opportuna di raccolta dei dati su attività e passività delle SV, a seconda dell’organizzazione dei mercati rilevanti e della disponibilità nello Stato membro di altre rilevanti informazioni statistiche, pubbliche, private o prudenziali.

Se le BCN ricavano dati sulle obbligazioni emesse e/o detenute dalle SV da un CSDB o da un altro archivio centralizzato sui titoli e/o dati sulle attività e sulle passività delle SV da altre fonti di dati statistici, da fonti pubbliche come rapporti prevendita o rapporti agli investitori, o da fonti di dati prudenziali, si applicano gli standard di qualità dei dati enunciati di seguito.

Come specificato nella parte 15 dell’allegato III al presente indirizzo, viene operata una distinzione tra serie di riferimento, che sono soggette a standard elevati di qualità, comparabili ai dati segnalati direttamente dalle SV in conformità dell’allegato III del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) e che sono verificabili ex post come indicato nel paragrafo 9 e serie non di riferimento che possono essere stimate in base a standard di qualità meno stringenti (10).

Se le BCN ricavano i dati sulle attività e le passività delle SV da fonti di dati prudenziali, le BCN assicurano che tali fonti siano sufficientemente in linea con i concetti e le definizioni statistici ai sensi degli obblighi di segnalazione delle SV. Quanto detto trova applicazione anche rispetto ai dati che sono ricavati da altre fonti statistiche.

Se i dati non sono segnalati direttamente dalle SV in conformità con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), la qualità dei dati viene monitorata dalle BCN sulla base delle informazioni che sono disponibili nei rendiconti finanziari annuali, come indicato nel paragrafo 9. Se il controllo incrociato tra i dati ricavati su base trimestrale e dal bilancio indica che gli standard di alta qualità non sono soddisfatti, le BCN prendono le misure necessarie per assicurare che i dati soddisfino gli standard di qualità necessari, ivi inclusa la possibile raccolta dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).

Se i dati sulle consistenze in essere e sulle nuove emissioni di titoli di debito delle SV e/o sui titoli detenuti dalle SV sono raccolti dal CSDB o da un altro archivio centralizzato sui titoli, le BCN assicurano un’ampia copertura dei titoli di debito emessi dalle SV e/o dei titoli detenuti dalle SV e tengono sotto osservazione tali dati con regolarità come indicato nel paragrafo 10. Se la copertura e gli indicatori di qualità della serie di titoli rilevante nel CSDB o in altro archivio sui titoli denotano che non sono soddisfatti alti standard di qualità, le BCN prendono le misure necessarie per soddisfare gli standard di qualità richiesti, ivi inclusa la possibile raccolta diretta dei dati ai sensi del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).

In conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN raccolgono dati sui prestiti acquistati dalle SV che sono stati ceduti e cartolarizzati da IFM e disaggregati per scadenza, per settore e per residenza dei debitori, come specificato nella parte 15 dell’allegato III del presente indirizzo.

Se i cedenti dei prestiti cartolarizzati sono IFM residenti nello stesso paese della SV, e queste IFM nazionali continuano a gestire le attività cartolarizzate, le BCN possono raccogliere tale parte dei dati sul portafoglio di prestiti delle SV, relativa agli ammontare in essere e alle transazioni finanziarie, dai dati raccolti dalle IFM nazionali come specificato nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), invece di raccogliere direttamente tali dati dalle SV.

Se i cedenti dei prestiti cartolarizzati sono IFM residenti in un altro Stato membro dell’area dell’euro, e queste IFM continuano a gestire le attività cartolarizzate, le BCN scambiano le informazioni raccolte da queste IFM in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Ciascuna BCN raccoglie informazioni in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) su prestiti che sono ceduti e gestiti da IFM nazionali e che sono stati cartolarizzati presso una SV residente in un altro Stato membro dell’area dell’euro.

Al fine dello scambio transfrontaliero di informazioni ciascuna BCN trasmette alla BCE le informazioni sui prestiti ceduti e cartolarizzati dalle IFM nazionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) in conformità della parte 15 dell’allegato III al presente indirizzo.

Le BCN segnalano tali dati alla BCE entro il ventitreesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati stessi si riferiscono.

La BCE fornisce, in linea con gli atti legali applicabili che proteggono i dati riservati, il punto di raccolta tecnico per tale scambio transfrontaliero di informazioni. La BCE ridistribuisce tali dati alle BCN interessate entro il ventiquattresimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui i dati stessi si riferiscono.

Le BCN che sono coinvolte nello scambio di dati per cartolarizzazioni esistenti chiariscono ogni dubbio esistente e questioni di coordinamento su base bilaterale e, se necessario, scambiano informazioni rilevanti. Se ci sono nuove cartolarizzazioni, le BCN interessate possono richiedere che la BCE funga da coordinatrice.

Se le BCN raccolgono i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, basati su dati segnalati dalle IFM ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), e se le BCN concedono deroghe alle SV in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), le BCN estrapolano il 100 % della copertura per tutte le SV quando raccolgono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, operazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.

Se le BCN raccolgono i dati su attività e passività delle SV da altre fonti statistiche, pubbliche e/o prudenziali possono basare la loro raccolta su un campione di SV, nella misura in cui tali SV contano per almeno il 95 % del totale delle consistenze in essere delle attività delle SV assoggettabili ad obblighi di segnalazione nello Stato membro in questione, così come indicato nell’elenco delle SV. Le BCN estrapolano il 100 % della copertura quando raccolgono i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalate alla BCE per consistenze in essere di fine trimestre, operazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.

Le BCN inviano alla BCE note esplicative che definiscono le ragioni per revisioni rilevanti e per ogni altra revisione compiuta ai sensi dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), del presente indirizzo.

Le BCN controllano la qualità dei dati trimestrali che non sono segnalati direttamente dalle SV o dalle IFM in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), sulla base di informazioni ricavabili dai rendiconti finanziari annuali.

Il risultato dei controlli di qualità è trasmesso alla BCE entro la fine di settembre ogni anno o al più presto da quel momento, in conformità con le consuetudini giuridiche nazionali nello Stato membro di residenza della SV.

Se il CSDB o un altro archivio centralizzato sui titoli è utilizzato come fonte di dati per statistiche sulle SV in conformità del paragrafo 5, le BCN forniscono annualmente alla BCE indicatori sulla copertura e la qualità della serie di titoli rilevante nel CSDB o nell’altra banca dati sui titoli,in conformità con la metodologia che deve essere separatamente comunicata alle BCN.

Le informazioni summenzionate devono essere trasmesse alla BCE entro la fine di febbraio di ogni anno prendendo come riferimento i dati della fine di dicembre dell’anno precedente.

2)

è aggiunto il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Elenco delle SV a fini statistici

Le variabili raccolte per redigere e aggiornare la lista delle SV a scopi statistici di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30) sono specificate nell’allegato VIII del presente indirizzo.

Le BCN segnalano eventuali aggiornamenti delle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VIII del presente indirizzo sia quando ci sono cambi nel settore delle SV, ad esempio quando un’istituzione entra nel settore SV, sia quando c’è un cambio nelle caratteristiche di una SV.

Le BCN ricavano gli aggiornamenti comparando le loro liste nazionali di SV alla fine di due fine trimestri successivi, ossia non prendono in conto i movimenti intratrimestrali.

Le BCN completano tutte le variabili obbligatorie quando segnalano una nuova istituzione o che un’istituzione viene modificata.

Laddove si segnala che un’istituzione stia lasciando il settore delle SV, le BCN segnalano almeno le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta, ossia cancellazione, e il codice di identificazione della SV, ossia la variabile “sv_id”.

Laddove possibile, le BCN non riassegnano i codici di identificazione della SV uscenti a SV nuove o oggetto di modifica.

Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano “Unicode” per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il sistema di scambio di dati RIAD.

Prima della trasmissione degli aggiornamenti alla BCE, le BCN effettuano i controlli di valutazione previsti nella parte 2 dell’allegato VIII del presente indirizzo.

Le BCN trasmettono alla BCE gli aggiornamenti sulle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VIII del presente indirizzo, almeno su base trimestrale, entro i 14 giorni lavorativi successivi alla data di riferimento.

La BCN trasmette gli aggiornamenti in file in formato XML. Quindi la BCE processa tali dati tramite il sistema di scambio di dati RIAD. In caso di indisponibilità dell’EXDI e/o del sistema di scambio dei dati RIAD, gli aggiornamenti devono essere trasmessi in formato XML attraverso il conto Cebamail N13. Nel caso in cui il sistema Cebamail non fosse operativo per il trasferimento di file relativi agli aggiornamenti o alle correzioni, le BCN trasferiscono detti file tramite e-mail utilizzando il formato XML, al seguente indirizzo: birs@ecb.europa.eu

Le BCN che utilizzano procedure manuali per l’immissione di dati devono avere in funzione un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l’accuratezza e la coerenza degli aggiornamenti relativi alle SV segnalate tramite il sistema di scambio dei dati RIAD.

Al momento della ricezione degli aggiornamenti, ossia delle ultime informazioni disponibili, la BCE effettua immediatamente i controlli di valutazione previsti nella parte 2 dell’allegato VIII del presente indirizzo.

La BCE ritrasmette immediatamente alle BCN: i) una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie degli aggiornamenti delle SV che sono state trasformate e successivamente inserite nell’insieme di dati delle SV; e/o ii) una convalida di errore contenente delle informazioni dettagliate sugli aggiornamenti delle SV e sui controlli di validità inadempiuti. In conformità della parte 1 dell’allegato VIII del presente indirizzo, la BCE attua o rigetta, in tutto o in parte, le richieste sugli aggiornamenti incomplete, incorrette o mancanti della variabile “object_request”.

Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano immediatamente le misure per trasmettere le informazioni corrette. Qualora non sia possibile attuare le misure immediatamente, le BCN hanno quattro giorni lavorativi massimo, ossia fino alle 17.59 orario dell’Europa centrale (OEC) del secondo giorno lavorativo, per segnalare le informazioni corrette, successivamente alla scadenza per la segnalazione stabilita nel paragrafo 2.

La BCE prende visione dell’insieme dei dati SV, ad esclusione dei valori contrassegnati come riservati, alle 18.00 OEC del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la segnalazione di cui al paragrafo 2. L’informazione aggiornata diviene disponibile entro le ore 12.00 OEC del giorno successivo.

La BCE non rende pubblici i valori che sono stati contrassegnati come riservati.

Nello stesso momento in cui l’elenco di SV viene pubblicato sul suo sito, la BCE lo trasmette alle BCN tramite il sistema di scambio dei dati RIAD.»;

3)

l’allegato III è modificato e l’allegato VIII è aggiunto in conformità dell’allegato del presente indirizzo;

4)

nel glossario, la definizione di società veicolo è sostituita dalla seguente:

«Le società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione sono definite nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30).»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(3)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(4)  GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(6)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(7)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(8)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(9)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(10)  Ad esempio, stime, ovvero interpolazioni ed estrapolazioni, possono essere necessarie quando i dati sono raccolti presso il pubblico o fonti prudenziali ad una frequenza inferiore a quella trimestrale e con un termine superiore al ventottesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.»;


ALLEGATO

1.

È aggiunto la seguente parte 15 all’allegato III:

«PARTE 15

Tabella di segnalazione SV

Tabella 1

Consistenze in essere e operazioni finanziarie

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

 

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

RdM

D.

Totale

Totale

IFM

Non-IFM — Totale

Totale

IFM

Non-IFM — Totale

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

 

di cui SV

 

di cui SV

ATTIVO

1.

Depositi e crediti

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

2.

Prestiti cartolarizzati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2a

IFM dell'area euro quali cedenti (tutte le scadenze)

 

 

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

 

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

 

ANC/IFM

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC/IFM

 

 

 

2b

Amministrazioni pubbliche dell'area euro quali cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2c

AIF e SAFP dell'area euro quali cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2d

Società non finanziarie quali cedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

2e

cedenti esterni all'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

3.

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

Fino a 1 anno

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

oltre 2 anni

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

NON-ANC

 

4.

Altre attività cartolarizzate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

4a

di cui aventi un'amministrazione pubblica dell'area euro quale cedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

4b

di cui aventi una società non finanziaria quale cedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

 

 

 

 

NON-ANC

6.

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

7.

Capitale fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

8.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

PASSIVO

9.

Crediti e depositi ricevuti

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

 

 

 

 

ANC

10.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

oltre 1 anno e fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

11.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

12.

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANC

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON-ANC

ANC: serie di riferimento.

NON-ANC: Serie non di riferimento.

ANC/IFM: Serie di riferimento, che sono ricavate in parte da dati raccolti direttamente da IFM ai sensi del regolamento (CE) n, 24/2009 (BCE/2008/30) se cedenti o gestori dei prestiti sono IFM dell'area dell'euro.


Tabella 2

Cancellazioni/svalutazioni

Dati da fornirsi obbligatoriamente su base trimestrale

 

D.

Totale

ATTIVO

2

Prestiti cartolarizzati

 


Tabella 3

Consistenze in essere che devono essere scambiate tra le BCN

Voci di bilancio

Totale (1)

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

 

Amministrazioni centrali (S.13)

Settore altri residenti

 

Amministrazioni centrali (S.13)

Settore altri residenti

Totale

Totale

AIF & ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

NFC (S.11)

Famiglie (S.14 + S.15)

Totale

Totale

AIF & ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

NFC (S.11)

Famiglie (S.14 + S.15)

ATTIVO

Prestiti cartolarizzati

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5 anni

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

SV situate nel paese A dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese B dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV situate nel paese C dell'area euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

È aggiunto il seguente allegato VIII:

«ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE SV A FINI STATISTICI

PARTE 1

Variabili per la segnalazione dell’elenco delle società veicolo (SV) a fini statistici

Nome della variabile

Descrizione della variabile

Status

object_request

Questa variabile indica il tipo di aggiornamento di SV trasmesso e può assumere uno dei sei valori predefiniti:

 

“fvc_req_new”: richiesta di aggiunta di una nuova SV

 

“fvc_req_mod”: richiesta di modifiche ad una SV

 

“fvc_req_del”: richiesta di cancellazione di una SV

 

“fvc_req_realloc”: richiesta di riassegnazione del codice di identificazione di una SV cancellata ad una nuova SV

 

“fvc_req_mod_id_realloc”: richiesta di riassegnazione del codice di identificazione di una SV cancellata ad un’altra SV

 

“fvc_req_mod_id”: richiesta di cambio del codice di identificazione (“fvc_id”) di una SV

Obbligatorio

fvc_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’intera informazione. deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non riservato), “N” [riservato; può essere reso noto solo per l’uso del sistema europeo di Banche centrali (SEBC); non per uso esterno] o “C” (riservato; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Se è richiesta la riservatezza parziale di una variabile particolare, bisogna usare il valore “F”

Obbligatorio

fvc_id

La chiave primaria per l’insieme di dati SV è l’unico codice di identificazione (di seguito “codice id”) per ogni SV

È composta da due parti: “host” e “id”

I valori per le due parti insieme garantiscono che il “fvc_id” sia unico per quella SV

Obbligatorio

host

Il codice ISO a due caratteri del paese indica il paese di registrazione del SV, e costituisce una delle due parti della variabile “fvc_id” (cfr. sopra)

Obbligatorio se parte di codice id

id

Indica il codice id delle SV che costituisce una delle due parti della variabile “fvc_id” (cfr. sopra)

Obbligatorio se parte di codice id

name

Indica il nome di registrazione della SV per intero, inclusa la denominazione sociale (ad esempio Plc, Ltd, SpA, ecc.)

Obbligatorio

address

Indica i dettagli sull’ubicazione della SV o della società di gestione se applicabili, e sono composti di quattro parti: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” e “city”.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_address

Indica il nome della strada e il numero civico

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_box

Indica il numero della casella postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_code

Indica il codice postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

city

La città di ubicazione

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

management company name

Indica il nome di registrazione della società di gestione della SV

Se tale informazione non è disponibile, il valore “not available” (non disponibile) (nel caso in cui una SV dispone di una società di gestione) o “not applicable” non applicabile) (nel caso in cui una SV non dispone di una società di gestione), deve essere segnalato

Obbligatorio

management company name_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sul nome della società di gestione

Deve selezionarsi uno dei tre valori pre-definiti: “F” libero, non confidenziale), “N” [confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del sistema europeo di Banche centrali (SEBC); non per uso esterno] o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

nature of securitisation

Questa variabile specifica il tipo di cartolarizzazione intrapreso dalla SV

Deve selezionarsi uno dei quattro valori predefiniti: “traditional”, “synthetic”, “other” o “not available”

Obbligatorio

nature of securitisation_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla natura della cartolarizzazione

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” [confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del sistema europeo di Banche centrali (SEBC); non per uso esterno] o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

Codici ISIN

Questa variabile specific ail codice ISIN (2) per ogni categoria di titoli per singola cartolarizzazione, emessi dalla SV

La variabile è composta da varie parti facenti riferimento a: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” e “ISIN_n”

Costituisce obbligo minimo segnalare almeno un codice ISIN (ISIN_1)

Se si segnala una SV per la quale i codici ISIN non si applicano, il termine a 12 caratteri “XXXXXXXXXXXX” deve essere segnalato per “ISIN_1”

Obbligatorio

free_text

Nota esplicativa sulla SV

 

PARTE 2

Controlli di validità

1.   Controlli generali

Sarà accertato che:

tutte le variabili obbligatorie siano perfezionate,

il valore “object_request” sia uno dei sei tipi predefiniti previsti nella parte 1 del presente allegato “fvc_req_new”, “fvc_req_mod”, “fvc_req_del”, “fvc_req_realloc”, “fvc_req_mod_id_realloc” e “fvc_req_mod_id”), a seconda del tipo di informazione trasmessa, e

le BCN utilizzino l’alfabeto latino nel riportare gli aggiornamenti alla Banca centrale europea (BCE).

2.   Controlli del codice id

Sarà accertato che:

la variabile “fvc_id” sia composta da due parti distinte, una variabile “host” e una variabile “id” e i valori per le due parti insieme garantiscano che il “fvc_id” sia unico per quella SV,

il valore per la variabile “host” per una SV sia un codice ISO del paese UE a due caratteri,

non sia assegnato ad una nuova SV un codice id precedentemente utilizzato. Nel caso fosse inevitabile, le BCN inviano una richiesta “fvc_req_realloc” alla BCE,

nel segnalare una modifica nel codice id per una SV esistente, si utilizzi un’apposita richiesta “fvc_req_mod_id”, e

nel segnalare una modifica ad un codice id precedentemente cancellato, si utilizzi una richiesta specifica “fvc_req_mod_id_realloc”

Se il codice di identificazione è già stato usato (sia per una SV esistente che per una SV che è stata cancellata in precedenza) e la richiesta non è una “fvc_req_mod_id_realloc”, o il codice di identificazione della nuova SV è nell’elenco attuale, la BCE rigetta la richiesta.

Se la variabile “fvc_id” è incompleta, non corretta o mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

3.   Nome

Sarà accertato che:

tale variabile indichi la denominazione della SV,

la denominazione della SV, inclusa la sua tipologia, sia segnalata con coerenza per tutte le denominazioni, se presente,

si utilizzi il carattere minuscolo per gli accenti, come da convenzione, e

si utilizzi, laddove applicabile, il carattere minuscolo.

Se la variabile “name” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

4.   Indirizzo

Sarà accertato che:

almeno una delle variabili relative all’indirizzo “postal_address”, “postal_box” o “postal_code” sia perfezionata,

la variabile “postal_address” indichi il nome e il numero della strada della SV (o la sua società di gestione, se applicabile),

la variabile “postal_box” utilizzi il sistema convenzionale per le caselle postali nazionali e che davanti ai numeri di “postal_box” non vi siano alcuni riferimenti testuali alla casella postale, e

la variabile “postal_code” utilizzi le convenzioni nazionali postali e indichi il codice postale in questione.

Se almeno una delle variabili “address” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

5.   Città

Sarà accertato che: la variabile “city”specifica la città in cui si trova la SV.

Se la variabile “city” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

6.   Nome della società di gestione ed associazione del contrassegno di riservatezza

Una società di gestione è un’istituzione che fornisce servizi di gestione o di amministrazione alla SV.

Sarà accertato che:

la variabile “management company name” sia compilata o con la denominazione della società o come “not available” o “not applicable”,

se la variabile “management company name” è data come “not available”, una ragione deve essere fornita nel campo “free_text”; altrimenti la BCE invia un avvertimento,

la variabile “management company name_confidentiality_flag” è completata sia con “F” che con “N” che con “C”.

Se la variabile “management company name” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

7.   Natura della cartolarizzazione e associazione del contrassegno di riservatezza

Sarà accertato che:

la variabile “nature of securitisation” è compilata con uno dei quattro valori predefiniti: “traditional”, “synthetic”, “other” o “not available”,

se la variabile “nature of securitisation” è data come “not available”, una ragione deve essere fornita nel campo “free_text”; altrimenti la BCE invia un avvertimento,

la variabile “nature of securitisation_confidentiality_flag” è completata sia con “F” che con “N” che con “C”.

Se la variabile “nature of securitisation” è mancante, la BCE rigetta l’intera richiesta.

8.   Codici ISIN

Sarà accertato che:

sotto la variabile “ISIN codes”, almeno la variabile “ISIN_1” è compilata per ogni SV, e il valore per “ISIN_1” è sia il codice attuale sia il termine a 12 caratteri “XXXXXXXXXXXX”,

i codici ISIN per ciascuna SV non sono duplicati,

i codici ISIN per tutte le SV non sono duplicati.

Se le variabili “ISIN codes” e “ISIN_1” sono mancanti, ossia né l’attuale codice, né il termine “XXXXXXXXXXXX” vengono forniti, la BCE rigetta l’intera richiesta.

9.   Controlli di riservatezza

Le BCN possono contrassegnare alcuni valori come riservati con il contrassegno di riservatezza quando segnalano alla BCE un aggiornamento relativo ad una SV.

In tali casi, il campo “free_text” deve contenere le informazioni complementari indicanti la ragione della riservatezza.

La BCE non pubblica tali valori sul suo sito web o non li diffonde alle BCN. I contrassegni di confidenzialità sono descritti in dettaglio a seguire:

“F”

Libero: questo valore non è riservato e può essere pubblicato.

“N”

Informazioni statistiche riservate: questo valore può essere reso noto all’interno del SEBC, ma non pubblicato.

“C”

Informazioni statistiche riservate: Questo valore non può essere reso pubblico all’interno del SEBC né pubblicato; rimane all’interno dell’ambiente delle produzioni statistiche della BCE.

Sarà accertato che:

i valori “fvc_confidentiality_flag”, “management company name_confidentiality_flag” e “nature of securitisation_confidentiality_flag”, sono completati con uno dei seguenti valori predefiniti: “F”, “N” o “C”,

se i valori “management company name_confidentiality_flag” e/o “nature of securitisation_confidentiality_flag” sono “N” o “C”, allora “fvc_confidentiality_flag” deve essere “F”.»


(1)  Include area nazionale, altri Stati membri partecipanti all'area euro e il resto del mondo.»

(2)  Numero internazionale di identificazione dei titoli — (International Securities Identification Number — ISIN): un codice che identifica espressamente l’emissione di titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici.


26.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.