ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione, dell’8 ottobre 2008, che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/780/CE |
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2008/781/CE |
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Commissione |
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2008/782/CE |
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Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2008, che rettifica la direttiva 2007/5/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb [notificata con il numero C(2008) 5583] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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IV Altri atti |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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Comitato misto SEE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 982/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
88,1 |
MK |
52,8 |
|
TR |
59,4 |
|
ZZ |
66,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
MK |
68,9 |
|
TR |
68,6 |
|
ZZ |
98,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
120,1 |
ZZ |
120,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
75,6 |
BR |
51,8 |
|
TR |
102,0 |
|
UY |
95,7 |
|
ZA |
84,5 |
|
ZZ |
81,9 |
|
0806 10 10 |
BR |
224,6 |
TR |
87,6 |
|
US |
226,0 |
|
ZZ |
179,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
67,2 |
BR |
145,7 |
|
CL |
122,9 |
|
CN |
73,4 |
|
CR |
67,4 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
118,2 |
|
US |
123,1 |
|
ZA |
84,1 |
|
ZZ |
93,3 |
|
0808 20 50 |
CL |
45,1 |
CN |
43,2 |
|
TR |
128,6 |
|
ZA |
108,8 |
|
ZZ |
81,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 983/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2008
che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2009. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento. |
(2) |
Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per l’esercizio 2009 hanno fornito le informazioni richieste in conformità all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(3) |
Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti. |
(4) |
L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per poter acquistare sul mercato comunitario i prodotti che risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Le scorte di cereali adatte al consumo umano attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato. Inoltre, attualmente gli organismi di intervento non detengono scorte di riso e di latte scremato in polvere e non sono previste offerte all’intervento di queste derrate per il 2008. È pertanto necessario stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato i quantitativi di cereali, latte scremato in polvere e riso necessari per l’esecuzione del piano relativo all’esercizio 2009. |
(5) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2009, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(6) |
Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche. |
(7) |
In conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto, la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nella Comunità. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il 2009 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità al piano di distribuzione annuale di cui all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato di cereali, di latte scremato in polvere e di riso necessari per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1, sono stabiliti nell’allegato II.
Articolo 3
Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
Articolo 4
Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2008.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.
ALLEGATO I
PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2009
a) |
Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:
|
b) |
Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):
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ALLEGATO II
Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto sul mercato comunitario, limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):
(in EUR) |
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Stato membro |
Cereali |
Riso |
Latte scremato in polvere |
Belgio |
2 026 200 |
300 000 |
3 000 000 |
Bulgaria |
3 545 850 |
2 400 000 |
424 500 |
Estonia |
303 930 |
0 |
0 |
Irlanda |
0 |
0 |
376 977 |
Grecia |
6 000 000 |
3 000 000 |
10 000 000 |
Spagna |
13 170 300 |
2 340 000 |
40 483 716 |
Francia |
16 412 220 |
7 897 500 |
47 898 216 |
Italia |
34 458 775 |
3 000 000 |
80 962 837 |
Lettonia |
3 312 432 |
0 |
1 866 102 |
Lituania |
3 317 885 |
1 543 920 |
2 224 368 |
Lussemburgo |
0 |
0 |
121 781 |
Ungheria |
9 000 000 |
0 |
2 100 000 |
Malta |
80 964 |
34 250 |
387 714 |
Polonia |
36 471 600 |
0 |
44 350 200 |
Portogallo |
2 623 162 |
3 074 726 |
17 033 678 |
Romania |
20 262 000 |
0 |
0 |
Slovenia |
486 288 |
300 000 |
1 018 800 |
Finlandia |
2 640 000 |
0 |
1 170 000 |
Totale |
154 111 606 |
23 890 396 |
253 418 889 |
ALLEGATO III
Trasferimenti intracomunitari di zucchero autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2009:
|
Quantitativo (tonnellate) |
Detentore |
Destinatario |
1. |
8 450 |
OFI, Irlanda |
FEGA, Spagna |
2. |
2 158 |
OFI, Irlanda |
Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal |
3. |
4 995 |
BIRB, Belgio |
ONIGC, Francia |
4. |
5 614 |
Statní Zemědělský Intervenční Fond, Repubblica ceca |
NMA, Lituania |
5. |
23 000 |
Statní Zemědělský Intervenční Fond, Repubblica ceca |
ARR, Polonia |
6. |
14 000 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovacchia |
ARR, Polonia |
7. |
12 544 |
AGEA, Italia |
ARR, Polonia |
8. |
20 000 |
Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovacchia |
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Romania |
9. |
571 |
AGEA, Italia |
AP, Malta |
10. |
1 100 |
AGEA, Italia |
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenia |
11. |
5 700 |
AGEA, Italia |
Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, България |
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 984/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera tedesca
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
ALLEGATO
N. |
42/T&Q |
Stato membro |
DEU |
Stock |
COD/1/2B. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
I e IIb |
Data |
27 agosto 2008 |
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 985/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
recante divieto di pesca dell'occhialone nelle zone VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera britannica
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.
ALLEGATO
N. |
06/DSS |
Stato membro |
GBR |
Stock |
SBR/678- |
Specie |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
Zona |
VI, VII, VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) |
Data |
3 settembre 2008 |
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 986/2008 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2008
relativo al divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle zone CIEM V, VI, VII e XII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dalla Germania, dalla Spagna, dall'Estonia, dalla Francia, dall’Irlanda, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia e dal Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito.
Articolo 2
Divieti
È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate. Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.
ALLEGATO
N. |
07/DSS |
Stato membro |
Tutti gli Stati membri eccetto Germania, Spagna, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Regno Unito |
Stock |
BSF/56712 |
Specie |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
Zona |
Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 987/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2008
che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce gli obblighi di registrazione per i fabbricanti o gli importatori comunitari di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli e fissa disposizioni riguardanti la valutazione delle sostanze e gli obblighi degli utilizzatori a valle. L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento stabilisce che le sostanze di cui all’allegato IV sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI dello stesso regolamento in quanto la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), dello stesso regolamento stabilisce che anche le sostanze di cui all’allegato V sono esentate dagli stessi titoli del regolamento in quanto la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento. |
(2) |
L’articolo 138, paragrafo 4, del regolamento impone alla Commissione di procedere a una revisione degli allegati IV e V entro il 1o giugno 2008 onde proporre modifiche, se del caso. |
(3) |
La revisione svolta dalla Commissione in conformità dell’articolo 138, paragrafo 4, ha rivelato che è opportuno cancellare tre sostanze dall’allegato IV, in quanto la disponibilità di informazioni su tali sostanze è insufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Si tratta della vitamina A, in quanto questa sostanza può presentare un rischio elevato di tossicità riproduttiva, del carbonio e della grafite, in particolare perché i corrispondenti numeri Einecs e/o CAS sono utilizzati per identificare forme di carbonio e grafite su nanoscala, che non soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato in questione. |
(4) |
Inoltre, tre gas nobili (l’elio, il neon e lo xenon) soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV: sarebbe quindi opportuno cancellarli dall’allegato V per inserirli nell’allegato IV. Un altro gas nobile, il krypton, che soddisfa i criteri di inclusione nell’allegato IV, dovrebbe essere inserito nello stesso allegato per motivi di coerenza. Sarebbe opportuno aggiungere altre tre sostanze (il fruttosio, il galattosio e il lattosio) in quanto sono state individuate come conformi ai criteri di inclusione nell’allegato IV. Il calcare dovrebbe essere cancellato dall'allegato IV in quanto si tratta di un minerale ed è già oggetto di esenzione nell'allegato V. Infine, determinate voci esistenti riguardanti oli, grassi, cere, acidi grassi e i relativi sali dovrebbero essere cancellate in quanto non tutte le sostanze in questione soddisfano i criteri di inclusione nell’allegato IV ed è più coerente includerle in una voce generica nell’allegato V, usando una formulazione che limiti l’esenzione a sostanze con un profilo di rischio inferiore. |
(5) |
La revisione eseguita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 4, del regolamento ha posto in evidenza la necessità di apportare determinate modifiche anche all’allegato V. Sarebbe opportuno aggiungere la magnesia, in quanto è stata identificata come una sostanza che soddisfa i criteri di inclusione nell’allegato V. Inoltre, è opportuno aggiungere determinati tipi di vetro e fritte ceramiche che non soddisfano i criteri di classificazione di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (2) e che, inoltre, non possiedono componenti pericolosi al di sopra dei limiti specifici di concentrazione, tranne in presenza di dati scientifici che dimostrano che i componenti in questione non sono disponibili. Alcuni oli, grassi e cere vegetali e animali così come il glicerolo, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l’infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi, dovrebbero essere aggiunti all’allegato V per applicare un trattamento più omogeneo alle sostanze comparabili e limitare l’esenzione alle sostanze con un profilo di rischio inferiore. Lo stesso principio vale per determinati acidi grassi, che sono ottenuti da fonti naturali, che non sono chimicamente modificati e che non possiedono proprietà pericolose oltre l’infiammabilità e la possibilità di provocare irritazione della cute e degli occhi. L’aggiunta di oli, grassi, cere e acidi grassi all’allegato V corrisponde alla soppressione di determinate singole sostanze di questi gruppi elencati all’allegato IV. |
(6) |
Le modifiche di cui al presente regolamento, in particolare in relazione al compost e al biogas, non incidono sulla legislazione comunitaria in materia di rifiuti. |
(7) |
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
(2) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA a)
N. Einecs |
Nome/Gruppo |
N. CAS |
200-061-5 |
D-glucitolo C6H14O6 |
50-70-4 |
200-066-2 |
Acido ascorbico C6H8O6 |
50-81-7 |
200-075-1 |
Glucosio C6H12O6 |
50-99-7 |
200-233-3 |
Fruttosio C6H12O6 |
57-48-7 |
200-294-2 |
L-lisina C6H14N2O2 |
56-87-1 |
200-334-9 |
Saccarosio, puro C12H22O11 |
57-50-1 |
200-405-4 |
Acetato di α-tocoferile C31H52O3 |
58-95-7 |
200-416-4 |
Galattosio C6H12O6 |
59-23-4 |
200-432-1 |
DL-metionina C5H11NO2S |
59-51-8 |
200-559-2 |
Lattosio C12H22O11 |
63-42-3 |
200-711-8 |
D-mannitolo C6H14O6 |
69-65-8 |
201-771-8 |
L-sorbosio C6H12O6 |
87-79-6 |
204-664-4 |
Stearato di glicerolo, puro C21H42O4 |
123-94-4 |
204-696-9 |
Biossido di carbonio CO2 |
124-38-9 |
205-278-9 |
Pantotenato di calcio, forma D C9H17NO5.1/2Ca |
137-08-6 |
205-756-7 |
DL-fenilalanina C9H11NO2 |
150-30-1 |
208-407-7 |
Gluconato di sodio C6H12O7.Na |
527-07-1 |
215-665-4 |
Oleato di sorbitano C24H44O6 |
1338-43-8 |
231-098-5 |
Krypton Kr |
7439-90-9 |
231-110-9 |
Neon Ne |
7440-01-9 |
231-147-0 |
Argon Ar |
7440-37-1 |
231-168-5 |
Elio He |
7440-59-7 |
231-172-7 |
Xenon Xe |
7440-63-3 |
231-783-9 |
Azoto N2 |
7727-37-9 |
231-791-2 |
Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H2O |
7732-18-5 |
232-307-2 |
Lecitine Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all’estere di colina dell’acido fosforico |
8002-43-5 |
232-436-4 |
Sciroppi d’amido idrolizzato Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d’amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, maltosio e maltodestrine |
8029-43-4 |
232-442-7 |
Sego idrogenato |
8030-12-4 |
232-675-4 |
Destrina |
9004-53-9 |
232-679-6 |
Amido Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l’amido pregelatinizzato con il riscaldamento in presenza d’acqua |
9005-25-8 |
232-940-4 |
Maltodestrina |
9050-36-6 |
238-976-7 |
D-gluconato di sodio C6H12O7.xNa |
14906-97-9 |
248-027-9 |
Monostearato di D-glucitolo C24H48O7 |
26836-47-5 |
262-988-1 |
Acidi grassi di cocco, esteri metilici |
61788-59-8 |
265-995-8 |
Pasta di cellulosa |
65996-61-4 |
266-948-4 |
Gliceridi, C16-18 e insaturi C18 Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 trialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00. |
67701-30-8 |
268-616-4 |
Sciroppi di granoturco disidratati |
68131-37-3 |
269-658-6 |
Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati |
68308-54-3 |
270-312-1 |
Gliceridi, C16-18 e insaturi C18, mono- e di- Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C16-18 e C18 alchil-gliceride insaturo e C16-18 e C18 dialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-002-00. |
68424-61-3 |
288-123-8 |
Gliceridi, C10-18 |
85665-33-4» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)
1. |
Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’esposizione di un’altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale. |
2. |
Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l’immagazzinamento di un’altra sostanza, di un altro preparato o di un altro articolo. |
3. |
Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell’uso finale di altre sostanze, altri preparati o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato. |
4. |
Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono come:
|
5. |
Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato. |
6. |
Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall’associazione di una sostanza con l’acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall’importatore sulla base di questa esenzione. |
7. |
Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone. |
8. |
Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate al punto 7 se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f). |
9. |
Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE, con l’eccezione di quelle classificate solo come infiammabili [R10], irritanti per la cute [R38] o irritanti per gli occhi [R36] o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili in conformità dei criteri di cui all'allegato XIII o tranne se sono state individuate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, almeno due anni prima come sostanze che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente di cui all'articolo 57, lettera f): grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C6 a C24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo. |
10. |
Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate: gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, coke, clinker/cemento, magnesia. |
11. |
Le seguenti sostanze, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE e a condizione che non contengano determinati costituenti che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi a norma della direttiva 67/548/CEE presenti in concentrazioni superiori ai limiti minimi di concentrazione applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/45/CE o al limite di concentrazione di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE, tranne quando dati scientifici sperimentali conclusivi mostrano che i componenti in questione non sono disponibili per l’intero ciclo di vita della sostanza ed è stato constatato che i dati sono adeguati e affidabili: fritte ceramiche e vetro. |
12. |
Compost e biogas. |
13. |
Idrogeno e ossigeno.» |
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 988/2008 DELLA COMMISSIONE
dell’8 ottobre 2008
recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel periodo dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4325 e 09.4365. |
(2) |
In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le domande di titoli di importazione presentate dal 29 settembre al 3 ottobre 2008 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.
(3) GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2007/2008
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Costa d'Avorio |
100 |
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
— |
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
0 |
Raggiunto |
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
0 |
Raggiunto |
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
09.4343 |
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
09.4344 |
Saint Christopher e Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
— |
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
0 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4331 |
Barbados |
100 |
|
09.4332 |
Belize |
100 |
|
09.4333 |
Costa d'Avorio |
100 |
|
09.4334 |
Repubblica del Congo |
100 |
|
09.4335 |
Figi |
100 |
|
09.4336 |
Guyana |
100 |
|
09.4337 |
India |
0 |
Raggiunto |
09.4338 |
Giamaica |
100 |
|
09.4339 |
Kenya |
100 |
|
09.4340 |
Madagascar |
100 |
|
09.4341 |
Malawi |
100 |
|
09.4342 |
Maurizio |
100 |
|
09.4343 |
Mozambico |
100 |
|
09.4344 |
Saint Christopher e Nevis |
— |
|
09.4345 |
Suriname |
— |
|
09.4346 |
Swaziland |
100 |
|
09.4347 |
Tanzania |
100 |
|
09.4348 |
Trinidad e Tobago |
100 |
|
09.4349 |
Uganda |
— |
|
09.4350 |
Zambia |
100 |
|
09.4351 |
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4315 |
India |
— |
|
09.4316 |
Paesi firmatari del protocollo ACP |
— |
|
Zucchero concessioni CXL
Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4317 |
Australia |
20 |
Raggiunto |
09.4318 |
Brasile |
14,2857 |
Raggiunto |
09.4319 |
Cuba |
21,7686 |
Raggiunto |
09.4320 |
Altri paesi terzi |
16,6666 |
Raggiunto |
Zucchero Balcani
Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4324 |
Albania |
100 |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
100 |
Raggiunto |
09.4326 |
Serbia e Kosovo |
100 |
|
09.4327 |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
100 |
|
09.4328 |
Croazia |
100 |
|
Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Tipo |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4380 |
eccezionale |
— |
|
09.4390 |
industriale |
100 |
|
Zucchero APE supplementare
Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Paese |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4431 |
Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe |
100 |
|
09.4432 |
Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda |
100 |
|
09.4433 |
Swaziland |
100 |
|
09.4434 |
Mozambico |
100 |
|
09.4435 |
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago |
100 |
|
09.4436 |
Repubblica dominicana |
100 |
|
09.4437 |
Figi, Papua – Nuova Guinea |
100 |
|
Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007
Campagna di commercializzazione 2008/2009
Numero d’ordine |
Tipo |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.9.2008-3.10.2008 |
Limite |
09.4365 |
Bulgaria |
100 |
Raggiunto |
09.4366 |
Romania |
100 |
|
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 989/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2008
recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare alle domande di titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/2008 della Commissione (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2009 nell'ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
(2) |
Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli di esportazione riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingentale 2009. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
(3) |
Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili è opportuno procedere, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, all'assegnazione dei quantitativi residui proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di quantitativi supplementari deve essere subordinata alla comunicazione all'autorità competente dei quantitativi accettati dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo. |
(4) |
Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/2008 per la procedura di fissazione di detti coefficienti, è necessario che il presente regolamento si applichi quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai codici 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay e 25-Tokyo riportati nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato medesimo.
Articolo 2
Le domande di titoli di esportazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 850/2008 per il gruppo di prodotti e il contingente identificato dal codice 25-Uruguay riportato nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate per i quantitativi richiesti.
Possono essere rilasciati titoli di esportazione per quantitativi supplementari, ripartiti mediante l'applicazione del coefficiente di assegnazione indicato nella colonna 6 dell'allegato, previa accettazione dei quantitativi da parte dell'interessato entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento e previa costituzione della cauzione richiesta.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.
(3) GU L 231 del 29.8.2008, pag. 12.
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della Harmonized Tariff Schedule degli USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2009 (in tonnellate) |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1 |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 2 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908,877 |
0,2204967 |
|
16-Uruguay |
3 446,000 |
0,1284613 |
|
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350,000 |
0,0806452 |
|
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050,000 |
0,3143713 |
|
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100,000 |
0,1351351 |
|
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025,000 |
0,0781853 |
|
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393,006 |
0,4661993 |
|
22-Uruguay |
380,000 |
0,8444444 |
|
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003,172 |
0,8874245 |
|
25-Uruguay |
2 420,000 |
|
1,1255814 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/27 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2008
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale
(2008/780/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali. |
(2) |
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine. |
(3) |
La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. |
(4) |
La Comunità ha partecipato sin dall’inizio ai negoziati dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e ha svolto un ruolo attivo e costruttivo in tale processo negoziale, culminato nell’adozione dell’accordo alla conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006. |
(5) |
L’accordo SIOFA è stato aperto alla firma il 7 luglio 2006 ed è stato firmato dalla Comunità alla stessa data a norma della decisione 2006/496/CE del Consiglio (1). |
(6) |
La Comunità esercita attività di pesca nella zona di applicazione dell’accordo. È pertanto nell’interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell’attuazione dell’accordo. |
(7) |
È opportuno pertanto approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.
(2) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15.
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2008
recante nomina di sette membri bulgari e di sette supplenti bulgari del Comitato delle regioni
(2008/781/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,
vista la proposta del governo bulgaro,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010. |
(2) |
Quattro seggi di membro del Comitato delle regioni si sono resi vacanti in seguito alla fine del mandato di Antoaneta GEORGIEVA, Yoan KOSTADINOV, Veselin ZLATEV e Bogomil BELCHEV. Tre seggi di membro si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni di Remzi YUSEINOV, Kiril YORDANOV e Yordan LECHKOV. Quattro seggi di supplente si sono resi vacanti in seguito alla fine del mandato di Delyan ENKIN, Lachezar ROSENOV, Nikola KOLEV e Rumiana BOZUKOVA. |
(3) |
Un seggio di supplente si è reso vacante in seguito alle dimissioni di Anastasia MLADENOVA. Due seggi di supplente si sono resi vacanti in seguito alla nomina di Zlatko ZHIVKOV e Vladimir MOSKOV a membri del Comitato delle regioni, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:
a) |
in quanto membri:
|
b) |
in quanto supplenti:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
X. BERTRAND
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Commissione
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2008
che rettifica la direttiva 2007/5/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanato e metiocarb
[notificata con il numero C(2008) 5583]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/782/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2007/5/CE della Commissione (2) contiene un'inesattezza nell'allegato che va corretta, vale a dire il valore del livello massimo di impurità della sostanza attiva captan. |
(2) |
È necessario che tale rettifica si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva 2007/5/CE. Il suo effetto retroattivo non interferisce su qualsivoglia diritto acquisito. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel testo dell'allegato della direttiva 2007/5/CE, nella colonna «Purezza» corrispondente alla riga 151 relativa al captan, il terzo trattino «tetracloruro di carbonio: non più di 0,01 g/kg» è sostituito da «tetracloruro di carbonio: non più di 0,1 g/kg».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2007.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 11.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/32 |
DECISIONE 2008/783/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2008
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1) (Operazione EUFOR Tchad/RCA). |
(2) |
L’articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato. |
(3) |
A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione EUFOR Tchad/RCA (l’accordo). |
(4) |
L’accordo dovrebbe essere approvato a nome dell’Unione europea, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana è approvato a nome dell’Unione europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA)
L’UNIONE EUROPEA (UE),
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
dall’altra,
in seguito denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA),
dell’invito a partecipare all’operazione diretta dall’UE rivolto alla Repubblica di Croazia,
del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Croazia all’operazione diretta dall’UE,
della decisione CHAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all’accettazione del contributo di paesi terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (1), e della decisione CHAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (2), come modificate dalla decisione CHAD/3/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 maggio 2008 (3), e dalla decisione CHAD/4/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 settembre 2008 (4),
della decisione della Repubblica di Croazia del 15 luglio 2008 di partecipare all’operazione EUFOR Tchad/RCA,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all’operazione
1. La Repubblica di Croazia aderisce all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di estendere l’operazione EUFOR Tchad/RCA, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Repubblica di Croazia all’operazione EUFOR Tchad/RCA lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
3. La Repubblica di Croazia assicura che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione EUFOR Tchad/RCA effettuino la propria missione conformemente:
— |
all’azione comune 2007/677/PESC e alle eventuali successive modifiche, |
— |
al piano operativo, |
— |
alle misure di attuazione. |
4. Le forze e il personale distaccato dalla Repubblica di Croazia che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione EUFOR Tchad/RCA.
5. La Repubblica di Croazia informa a tempo debito il comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione.
Articolo 2
Status delle forze
1. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione dell’operazione EUFOR Tchad/RCA da parte della Repubblica di Croazia è disciplinato dalle disposizioni sullo status delle forze convenute tra l’Unione europea e gli Stati interessati.
2. Lo status delle forze e del personale messi a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori della Repubblica del Ciad e della Repubblica centrafricana è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Croazia.
3. Fatte salve le disposizioni sullo status delle forze di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Croazia esercita la giurisdizione sulle sue forze e sul suo personale che partecipano all’operazione EUFOR Tchad/RCA.
4. La Repubblica di Croazia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA, formulate da o concernenti un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale. La Repubblica di Croazia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro delle sue forze e del suo personale, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti.
5. La Repubblica di Croazia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione EUFOR Tchad/RCA ed a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il testo di tale dichiarazione è allegato al presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
1. La Repubblica di Croazia adotta le misure adeguate per assicurare che le informazioni classificate dell’UE siano protette in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (5), e agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE.
2. Le disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, firmato il 10 aprile 2006, sono applicate nell’ambito dell’operazione EUFOR Tchad/RCA.
Articolo 4
Catena di comando
1. L’insieme delle forze e del personale che partecipa all’operazione EUFOR Tchad/RCA resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA. Il comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA può delegare i suoi poteri.
3. La Repubblica di Croazia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti.
4. Il comandante dell’operazione EUFOR Tchad/RCA può, previa consultazione della Repubblica di Croazia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Croazia.
5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Croazia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione EUFOR Tchad/RCA. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.
Articolo 5
Aspetti finanziari
1. La Repubblica di Croazia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (6).
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Croazia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status delle forze, se disponibili, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 6
Contributo ai costi comuni
La Repubblica di Croazia è esonerata dai contributi ai costi comuni dell’operazione EUFOR Tchad/RCA.
Articolo 7
Disposizioni di attuazione dell’accordo
Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica di Croazia.
Articolo 8
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese per via diplomatica.
Articolo 9
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Croazia all’operazione EUFOR Tchad/RCA.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2008 in lingua inglese in due copie.
Per l’Unione europea
Per la Repubblica di Croazia
(1) GU L 56 del 29.2.2008, pag. 64.
(2) GU L 107 del 17.4.2008, pag. 60.
(3) GU L 144 del 4.6.2008, pag. 82.
(4) GU L 247 del 16.9.2008, pag. 54.
(5) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
(6) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.
DICHIARAZIONI
DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFI 5 E 6, DELL’ACCORDO
Dichiarazione degli Stati membri dell’UE
«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Croazia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione EUFOR Tchad/RCA, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Croazia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione EUFOR Tchad/RCA, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
— |
risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Croazia, purché l’uso sia connesso all’operazione EUFOR Tchad/RCA e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione EUFOR Tchad/RCA proveniente dalla Repubblica di Croazia nell’utilizzare detti mezzi.» |
Dichiarazione della Repubblica di Croazia
«La Repubblica di Croazia, nell’aderire all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all’operazione EUFOR Tchad/RCA per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione EUFOR Tchad/RCA, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
— |
siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione EUFOR Tchad/RCA, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
— |
risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione EUFOR Tchad/RCA, purché l’uso sia connesso all’operazione EUFOR Tchad/RCA e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione EUFOR Tchad/RCA nell’utilizzare detti mezzi.» |
IV Altri atti
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Comitato misto SEE
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/37 |
DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 298/08/COL
del 21 maggio 2008
relativa alle zone indenni da malattia e alle garanzie complementari per il Gyrodactylus salaris in Norvegia
L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «accordo SEE»), in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,
VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un' Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,
VISTO l'atto di cui al punto 4.1.5 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,
la direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura
come modificata, in particolare l'articolo 13,
VISTO l'atto di cui al punto 4.2.79 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,
decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura, come modificata,
CONSIDERANDO CHE la Norvegia, l'8 dicembre 2006, ha presentato all'Autorità di vigilanza EFTA (in appresso «l'Autorità»), in conformità dell'articolo 13 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, una richiesta relativa alle zone indenni da malattia e alle garanzie complementari per il Gyrodactylus salaris,
CONSIDERANDO CHE i requisiti da soddisfare affinché un territorio o una sua parte siano considerati indenni dal Gyrodactylus salaris sono stabiliti nel capitolo I dell'allegato I della decisione 2004/453/CE della Commissione,
CONSIDERANDO CHE l'Autorità, con lettera del 30 marzo 2007 (doc. n. 415801), invitava il governo della Norvegia a trasmetterle alcune informazioni, comprese le mappe dei fiumi e dei bacini idrografici pertinenti, relative alla sua richiesta per il riconoscimento delle zone indenni da malattia e per le garanzie complementari per il Gyrodactylus salaris,
CONSIDERANDO CHE che l'Autorità, l'8 febbraio 2008, ha ricevuto una lettera della Norvegia (doc. n. 464407) che chiariva i punti sollevati nella precedente corrispondenza,
CONSIDERANDO CHE l'Autorità, con l'e-mail del 17 aprile 2008 (doc. n. 473856), ha ricevuto l'elenco finale dei bacini idrografici pertinenti della Norvegia che risultano ancora positivi al Gyrodactylus Salaris,
CONSIDERANDO CHE l'Autorità, in stretta cooperazione con la Commissione delle Comunità europee, ha esaminato la richiesta della Norvegia per il riconoscimento delle zone indenni da malattia,
CONSIDERANDO CHE dall'esame effettuato risulta che la qualifica di indenne da malattia per il Gyrodactylus salaris e le garanzie complementari pertinenti, di cui all'articolo 5 della decisione 2004/453/CE, possono essere riconosciute alle aree continentali del territorio norvegese, ad eccezione dei bacini idrografici indicati nell'allegato della presente decisione,
CONSIDERANDO CHE l'Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 271/08/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità,
CONSIDERANDO CHE i provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del Comitato veterinario EFTA, che assiste l’Autorità,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. |
Le aree continentali della Norvegia, ad eccezione delle zone indicate nell'allegato della presente decisione, sono riconosciute come zone indenni dalla malattia Gyrodactylus salaris. |
2. |
I pesci vivi di acquacoltura, le loro uova e i loro gameti introdotti nelle aree continentali della Norvegia devono soddisfare le garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura nonché i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, redatto secondo il modello dell'allegato III della decisione 2004/453/CE della Commissione. Tali requisiti non si applicano quando le uova sono introdotte nelle zone indenni dalla malattia ai fini del consumo umano. |
3. |
La presente decisione entra in vigore il 21 maggio 2008. |
4. |
La Norvegia è destinataria della presente decisione. |
5. |
La presente decisione fa fede in lingua inglese. |
Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
ALLEGATO
Contea |
Comune |
Nome della rete idrografica |
Buskerud |
Lier |
Lierelva |
Buskerud |
Drammen |
Drammenselva |
Vestfold |
Sande |
Sandevassdraget |
Sogn og Fjordane |
Lærdal |
Lærdalselva |
Møre og Romsdal |
Rauma |
Innfjordelva |
Møre og Romsdal |
Rauma |
Isa |
Møre og Romsdal |
Rauma |
Skorgeelva |
Møre og Romsdal |
Rauma |
Raumavassdraget |
Møre og Romsdal |
Gjemnes |
Batnfjordselva |
Møre og Romsdal |
Sunndal |
Usma |
Møre og Romsdal |
Sunndal |
Litledalselva |
Møre og Romsdal |
Sunndal |
Drivavassdraget |
Nord-Trøndelag |
Steinkjer |
Figga |
Nord-Trøndelag |
Steinkjer |
Lundselva |
Nord-Trøndelag |
Steinkjer |
Steinkjervassdraget |
Nordland |
Vefsn |
Hestdalselva |
Nordland |
Vefsn |
Halsanelva |
Nordland |
Vefsn |
Hundåla |
Nordland |
Vefsn |
Vefsnavassdraget |
Nordland |
Vefsn |
Drevjavassdraget |
Nordland |
Vefsn |
Fustavassdraget |
Nordland |
Leirfjord |
Leirelvvassdraget |
Nordland |
Leirfjord |
Ranelva |
Nordland |
Leirfjord |
Bardalselva |
Nordland |
Vefsn |
Sannaelva |
Nordland |
Hemnes |
Bjerka |
Nordland |
Hemnes |
Røssågavassdraget med Leirelva |
Nordland |
Rana |
Slettenelva |
Nordland |
Rana |
Ranavassdraget |
Troms |
Storfjord |
Signaldalselva |
Troms |
Storfjord |
Skibotnelva |
Rettifiche
9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 268/40 |
Rettifica della decisione 2007/559/CE della Commissione, del 2 agosto 2007, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 212 del 14 agosto 2007 )
A pagina 21, nell'allegato della decisione 2007/559/CE, alla voce sulla Polonia relativa al Voivodato Śląskie:
anziché:
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Voivodato Śląskie
|
leggi:
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Voivodato Śląskie
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